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28/02/2011 1 AMBIENTE: COSA CAMBIA? D.Lgs 152/06 - Parte V Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera 25-febbraio-2011 1 AMBIENTE: COSA CAMBIA? NORMATIVA STATALE D.Lgs. N. 152/2006 – Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; D.Lgs. N. 4/2008: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs N. 152/2006, recante norme in materiaambientale; D.lgs N. 128/2010: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 25-febbraio-2011 2 AMBIENTE: COSA CAMBIA?

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AMBIENTE: COSA CAMBIA?

D.Lgs 152/06 - Parte V

Norme in materia di tutela

dell’aria e di riduzione delle

emissioni in atmosfera

25-febbraio-2011 1AMBIENTE: COSA CAMBIA?

NORMATIVA STATALE

� D.Lgs. N. 152/2006 – Parte V: Norme in materia di

tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in

atmosfera;

� D.Lgs. N. 4/2008: Ulteriori disposizioni correttive ed

integrative del D.Lgs N. 152/2006, recante norme in

materia ambientale;

� D.lgs N. 128/2010: Modifiche ed integrazioni al decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materiaambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno2009, n. 69.

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D.LGS. 152/2006 S.M.I. – PARTE V

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Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

Titolo II - Impianti termici civili

Titolo III - Combustibili

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D.Lgs 152/2006 s.m.i. – Parte V

TITOLO I – PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI

IMPIANTI ED ATTIVITA’

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

art. 267 – Campo di applicazione

1) Il presente titolo, ai fini della prevenzione e dellalimitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agliimpianti, inclusi gli impianti termici civili (potenzanominale ≥ 3 MW) non disciplinati dal titolo II ed alleattività che producono emissioni in atmosfera e stabiliscei valori di emissione, le prescrizioni, i metodi dicampionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri perla valutazione della conformità dei valori misurati aivalori limite.

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

art. 268 – Definizioni

h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che siconfigura come un complessivo ciclo produttivo,sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, incui sono presenti uno o più impianti o sono effettuateuna o più attività che producono emissioni attraverso,per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali,deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimentoanche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di unao più attività;

i) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme didispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modoautonomo una specifica attività, anche nell'ambito di unciclo più ampio

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

art. 268 – Definizioni

i) Stabilimento anteriore al 1988 “uno stabilimento che, alladata del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte lesue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, eche è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 deldecreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203”;

i-bis) Stabilimento anteriore al 2006 “uno stabilimento cheè stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 odell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto delPresidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purchéin funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008”

I-ter) Stabilimento nuovo “uno stabilimento che non ricadenelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis)”

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Un nuovo impianto e

il trasferimento di impianto (se l’impianto non coincide

con lo stabilimento)

D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

Modifica di stabilimento

MODIFICA DELLO STABILIMENTO

La modifica di impianto diventa modifica di

stabilimento

Modifica di stabilimento

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

Art. 269 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

1) Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo:- 267, commi 2 (incenerimento, coincenerimento e impianti

di trattamento termico dei rifiuti – Parte IV);- 267, comma 3 (impianti sottoposti ad AIA – Parte II ),- dal comma 10 del presente articolo (deposito oli minerali e

gas liquefatti)- e dall'articolo 272, commi 1 e 5 (impianti e attività in

deroga), per tutti gli stabilimenti che producono emissionideve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della partequinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciatacon riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e lesingole attività presenti nello stabilimento non sono oggettodi distinte autorizzazioni.

2) Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo otrasferire un impianto da un luogo ad un altro presentaall'autorità competente una domanda di autorizzazione (..)

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di

captazione e di convogliamentob) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori

limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteriper la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e laperiodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissioneindividuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimotecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali daconsentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto divista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate lesostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativicontrolli;

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne ilcontenimento.

7) L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindicianni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno primadella scadenza . L’autorità competente può imporre il rinnovodell’autorizzazione prima della scadenza (..)

Art. 269 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per

gli stabilimenti

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

Art. 281 – Disposizioni transitorie finali

1) I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria oin forma tacita, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (esclusiautorizzazione generale) devono presentare una domanda diautorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di seguitoindicati:

� tra il 29 aprile 2006 ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al1988;

� tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

� tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

Art. 272 – Impianti ed attività in deroga

I) Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo glistabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivitàelencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presentedecreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sonoscarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.L’autorità competente può prevedere con proprio provvedimentogenerale che i gestori comunichino preventivamente la data di messa inesercizio dell’impianto o di avvio dell’attività, e delle campagne diutilizzo per gli impianti mobiliSe sono presenti anche altre tipologie di impianti l’autorizzazioneriguarderà esclusivamente questi ultimi!

2) Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo ealle modalità di produzione (parte II dell‘allegato IV), l'autoritàcompetente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale,relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valorilimite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni dicostruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi diadeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicitàdei controlli.L’autorizzazione si applica per 10 anni a decorrere dall’adesione, anchese il provvedimento viene nel frattempo modificato

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

Art. 270 – Individuazione degli impianti

1) In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se leemissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sonotecnicamente convogliabili (..) e ne dispone la captazione ed ilconvogliamento;

4) Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili,aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elocalizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specificheattività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo contodelle condizioni tecniche ed economiche, può considerare glistessi come un unico impianto disponendo il convogliamento adun solo punto di emissione;

5) In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto ilconvogliamento, ciascun impianto, deve avere un solo punto diemissione (..). i valori limite di emissione si applicano a ciascunpunto di emissione

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

Art. 275 – Emissioni di Composti Organici Volatili (COV)

2) Se nello stesso stabilimento sono esercitate (..) una o più attivitàindividuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta delpresente decreto le quali superano singolarmente le soglie diconsumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività siapplicano, secondo le modalità di cui al comma 7, i valori limite perle emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui almedesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissionetotale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivipreviste

Novità

� Il consumo di solventi è riferito agli stabilimenti per il complesso delleattività dell’art. 275

� Nella definizione di consumo massimo teorico di solventi, le attività a ciclocontinuo sono ora attività che si svolgono su tutto l’arco della settimana

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO I

Art. 278 – Poteri di ordinanza

1) In caso di inosservanza delle prescrizioni contenutenell'autorizzazione,ferma restando l'applicazione delle sanzioni dicui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autoritàgiudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravitàdell'infrazione

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale leirregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensionedell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per iquali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove simanifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alleattività per i quali vi è stata violazione

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D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO IArt. 279 – Sanzioni

Chi inizia ad installare o esercisce uno stabilimento inassenza delle prescritta autorizzazione ovvero continual’esercizio con autorizzazione scaduta, decadutasospesa o revocata

Chi sottopone uno stabilimento ad una modificasostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’art. 269comma 8

Arresto da 2 mesi a 2 anni

o

Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1032 €

Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica nonsostanziale senza effettuare la comunicazione previstadall’art. 269 comma 8

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 €

Chi nell’esercizio dello stabilimento viola i limiti diemissione o le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione,dagli allegati I, II, III, V alla Parte V, dai piani, daiprogrammi e dalla normativa di cui all’art. 271, o leprescrizioni imposte dall’autorità competente

Chi mette in esercizio l’impianto o inizia ad esercitareun’attività senza averne dato preventiva comunicazioneai sensi dell’articolo 269

Violazione art. 281 comma 1 (rinnovo autorizzazioni ex283/88)

Arresto fino ad 1 anno (SEMPRE se il superamento deivalori limite di emissione determina anche ilsuperamento dei valori limite di qualità dell’aria previstidalla normativa)

o

Sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1032 €

Violazioni relative agli articoli 276 e 277 (Recupero diCOV in impianti di distribuzione dei carburanti)

Sanzione amministrativa pecuniaria da15493 a 154937 €

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D.Lgs 152/2006 s.m.i. – Parte V

TITOLO II – IMPIANTI TERMICI CIVILI

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art.282 – Campo di applicazione

Il titolo II si applica agli impiantitermici civili, con riferimento sia alriscaldamento che allaclimatizzazione, di potenzatermica inferiore a 3 MW,indipendentemente dalcombustibile utilizzato. Il valore disoglia rimane fissato a 35 kW

“Un impianto termico civileavente potenza termica nominaleuguale o superiore a 3 MW siconsidera in qualsiasi caso comeun unico impianto ai finidell'applicazione delledisposizioni del titolo I”

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Generatore di calore: qualsiasi dispositivodi combustione alimentato concombustibili al fine di produrre calore (..)

Impianto termico civile: impianto termicola cui produzione di calore èesclusivamente destinata, anche in edifici aduso non residenziale, al riscaldamento o allaclimatizzazione invernale o estiva diambienti o al riscaldamento di acqua perusi igienici e sanitari (..)Modifica dell'impianto: “qualsiasiintervento che sia effettuato su unimpianto già installato e che richieda ladichiarazione di conformità di cuiall'articolo 7 del decreto ministeriale 22gennaio 2008, n. 37”

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art.283 – Definizioni

D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO II

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Le procedure per impianti di potenza superiore al valore disoglia, nuovi o modificati, sono le seguenti:

Redigendo la dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 l'installatoredeve verificare e dichiarare anche che l'impianto è conforme allecaratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valorilimite di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni devono esser messe adisposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzionedell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusionedei lavori

la dichiarazione è inviata all’autorità competente

l'installatore deve indica al responsabile dell'esercizio e dellamanutenzione dell'impianto le manutenzioni ordinarie e straordinarienecessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, e taliprescrizioni devono essere inserite nel libretto di centrale.

Nel caso in cui il responsabile dell'esercizio e della manutenzionedell'impianto sia stato individuato al momento dell'installazionedell’impianto, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia ladichiarazione di conformità e l’elenco delle manutenzioni al committente,il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e dellamanutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione

Viene abrogato il modulo di denuncia riportato nella parte Idell’allegato IX.

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art.284 – Installazione o modifica (NUOVI)

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Per gli impianti, superiori al valore di soglia, esistentivalgono le seguenti procedure:

per gli impianti termici civili in esercizio al 29 aprile2006, il libretto di centrale deve essere integrato, acura del responsabile dell'esercizio e dellamanutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto èconforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286entro la stessa data il libretto di centrale deve essereinoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioniordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare ilrispetto dei valori limite di cui all'art. 286il responsabile dell'esercizio e della manutenzionedell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativiall'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione

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art.284 – Installazione o modifica (ESISTENTI)

D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO II

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Gli impianti termici civili dipotenza nominale superiore alvalore di soglia (0,035 MW)devono rispettare lecaratteristiche tecniche di cuialla parte II dell’allegato IX, equelle previste dai piani e daiprogrammi di qualità dell'aria,ove necessarie alconseguimento ed al rispettodei valori e degli obiettivi diqualità dell'aria.

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art.285 – Caratteristiche tecniche

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Oltre ai limiti di cui alla parte IIIdell’allegato IX, gli impianti devonorispettare quelli più restrittivi previsti daipiani e dai programmi di qualità dell'aria,ove necessari al conseguimento ed alrispetto dei valori e degli obiettivi di qualitàdell'aria.

In caso di installazione o di modificadell'impianto, l’installatore mette adisposizione del responsabile dell'esercizioe della manutenzione dell'impianto ladocumentazione che attesta il rispetto deivalori limite di emissione, che la allega allibretto di centrale (solo se il combustibile èbiomassa o biogas).

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art.286 – Valori limite di emissione

D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO II

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Al fine di effettuare la conduzione degli impianti

termici civili di potenza termica nominale superiore

a 0,232 MW è necessario il patentino di

abilitazione alla conduzione degli impianti termici

civili. Tale documento è rilasciato dalla Regione:

La Regione regolamenta:

le modalità di formazione dei conduttori

le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un

registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici,

tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o altra autorità

e, in copia, presso l'autorità competente e presso il comando

provinciale dei vigili del fuoco

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art.287 – Abilitazione alla conduzione

D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO II

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art.288 – Sanzioni

D.Lgs 152/2006 – PARTE VTITOLO II

Installatore che non redige o redige in modoincompleto la dichiarazione di conformità (art. 284) onon lo mette a disposizione del responsabile esercizio emanutenzione o committente

Committente che non mette a disposizione delresponsabile dell’esercizio e della manutenzione lladichiarazione.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2582 €Esercizio di impianto termico civile non conforme allecaratteristiche di cui art. 285 (installatore o resp.esercizio e manutenzione)

Impianto che non rispetta i limiti di emissione(installatore o resp. esercizio e manutenzione)

Responsabile dell’esercizio e della manutenzione chenon effettua il controllo annuale delle emissioni

AMBIENTE: COSA CAMBIA?

Piano di tutela delle acque

Regione Veneto

(Delibera Consiglio Regionale n. 107/2009 )

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NORMATIVA STATALE

� D.Lgs. N. 152/2006 – Parte III: Norme in materia di difesa del suoloe lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamentoe di gestione delle risorse idriche;

� D.Lgs. N. 4/2008: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative delD.Lgs N. 152/2006, recante norme in materia ambientale;

� D.lgs N. 30/2009: Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa

alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal

deterioramento;

� D.Lgs N. 219/2010: Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa

a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle

acque;

� D.M. N. 260/2010: Regolamento recante i criteri tecnici per la

classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali (Allegato 1)

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D.LGS. 152/2006 S.M.I. – PARTE III

25-febbraio-2011 28AMBIENTE: COSA CAMBIA?

Sezione I - Norme in materia di difesa delsuolo e lotta alla desertificazione

Sezione II - Tutela delle acque

dall'inquinamento

Sezione III - Gestione delle risorse idriche

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Art. 73, comma 1 – Finalità

a) prevenzione e riduzione dell’inquinamento e

risanamento dei corpi idrici inquinati

b) miglioramento dello stato delle acque e salvaguardia

delle acque destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse

idriche, con priorità per quelle potabili

d) mantenimento della capacità naturale di

autodepurazione dei corpi idrici, nonché della

capacità di sostenere comunità animali e vegetali

ampie e ben diversificate

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 29

D.LGS. 152/2006 S.M.I. – PARTE III

Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento

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Art. 73, comma 2 – Strumenti

a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e perspecifica destinazione dei corpi idrici;

b) La tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativinell’ambito di ciascun distretto idrografico ed unadeguato sistema di controlli e di sanzioni

c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato,nonché la definizione di valori limite in relazione agliobiettivi di qualità del corpo recettore;

d) l’ adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento edepurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizioidrico integrato;

D.LGS. 152/2006 S.M.I. – PARTE III

Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento

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Agli art. 76 e 77 sono indicate le modalità di

individuazione e di perseguimento degli obiettivi di qualità

ambientale per i corpi idrici significativi (es. mantenere

processi di autodepurazione) e per corpi idrici a specifica

destinazione (es. acque destinate alla balneazione, acque

destinate alla vita dei pesci)

L’ art. 121 definisce il “Piano di tutela delle acque” comeuno specifico piano di settore che contiene oltre agliinterventi volti al raggiungimento o mantenimento degliobiettivi di qualità ambientale di cui alla Parte III, le misurenecessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistemaidrico

D.LGS. 152/2006 S.M.I. – PARTE III

Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento

NORMATIVA REGIONE VENETO

� Deliberazione del Consiglio Regionale N.

107/2009: Piano di tutela delle acque della

Regione Veneto (BUR N. 100 del 08/12/2009 )

Costituisce uno specifico piano di settore inmateria di gestione e di tutela della acque aisensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006, e siarticola in:

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NORMATIVA REGIONE VENETOPIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi

successivi aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le

acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e

idrogeologico;

b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e

le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili,

delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone

soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli

scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale;

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il

conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti

macroazioni:

- Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi.

- Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e

fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al

consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici.

- Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico.

- Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUEOBIETTIVI E SCADENZE

Mediante il Piano di Tutela delle Acquesono adottate misure per conseguireentro il 22.12.2015 i seguenti i obiettivi:- mantenere o raggiungere lo stato“buono” per corpi idrici significativisuperficiali e sotterrane”- mantenere lo stato “elevato” ove giàesistente;- mantenere o raggiungere per i corpiidrici a specifica destinazione, gli obiettividi qualità per specifica destinazione di cuiall’allegato 2 della terza parte del D.Lgs152/06.

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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 2 – Efficacia del piano

(..)

5) I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni,

concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso

non possono autorizzare la realizzazione di qualsiasi

opera, intervento o attività che sia in contrasto con gli

obiettivi del Piano o che possa pregiudicarne il

raggiungimento.

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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 6 – Definizioni

(..)

d) acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di

dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie

scolante servita dal sistema di collettamento;

e) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di

dilavamento che dilavano le superfici scolanti

successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del

medesimo evento piovoso;

f) acque meteoriche di

dilavamento: la frazione delle

acque di una precipitazione

atmosferica che, non infiltrata

nel sottosuolo o evaporata,

dilava le superfici scolanti;

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 37

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Definizione

Superficie scolante: insieme di strade, cortili,

piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra

analoga superficie scoperta oggetto di

dilavamento meteorico o di lavaggio con

l’esclusione delle aree destinate a verde e di quelle

sulle quali non si svolgono attività, transito,

parcheggio, o deposito.

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 38

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 6 – Definizioni

(..)

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti ditipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dalmetabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate daedifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzionedi beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalleacque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflueindustriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavanosuperfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime,prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici, oppure in cuiavvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, oricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità didilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado dideterminare effettivi pregiudizi ambientali;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acquereflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteorichedi dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, eprovenienti da agglomerato;

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 39

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 6 – Definizioni

(..)

p) fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia acque reflueurbane che acque meteoriche di dilavamento;

q) fognatura separata: la rete fognaria costituita da duecanalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed alconvogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamentoe dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazionedelle acque di prima pioggia e anche delle acque di secondapioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate e la secondaadibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflueurbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia eanche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, seritenute contaminate;

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 40

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 6 – Definizioni

(..)w) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di

depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete

fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di

collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di

produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria.

Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per

scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non

individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi

o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la

falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti

al livello della falda;

Art. 124 D.Lgs 152/2006 – comma 1)

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 41

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 20 – Obbligo di collettamento

7) In presenza di reti separate è vietato scaricare nella

fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo,

acque che, prima dell’immissione in rete, rispettino i

limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o

acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le

acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di

dilavamento (..).

Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa

entro due anni dalla data di pubblicazione della

deliberazione di approvazione del Piano (08/12/2011)

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 42

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 20 – Obbligo di collettamento

8) Le disposizioni del comma 7 si applicano anche per le

reti esistenti che non sia possibile separare; per esse

deve essere prevista la progressiva eliminazione

dell’immissione di acque non inquinate o che rispettano

i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore

diverso dalla pubblica fognatura (es. acque superficiali).

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 43

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 20 – Obbligo di collettamento

9) E’ obbligatorio l’allacciamento degli scarichi industriali

alla pubblica fognatura, dotata di impianto di

depurazione finale, purché non vi ostino motivi tecnici o

gli oneri economici siano eccessivi rispetto ai benefici

ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e

inquinante degli scarichi sia compatibile con la

potenzialità e tipologia dell’impianto di depurazione

finale (..)

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 44

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 30 – Scarico sul suolo

E’ vietato salvo casi limitati e relativi ad acque non

contaminate riportati nell’articolo in oggetto

art. 31 – Scarichi nel sottosuolo

E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel

sottosuolo.

Deroga per: acque utilizzate per scopi geotecnici, acque di

miniere o cave (..)

28/02/2011

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 45

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggiaacque di lavaggio

CASO “A” – comma 1)

Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delletipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione

degli agenti atmosferici;b) lavorazioni;c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non

occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/Ae 5 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006 (es.idrocarburi - olio), Parteterza, che non si esaurisce con e acque di prima pioggia, le acquemeteoriche di dilavamento (prima pioggia + seconda pioggia) sonoriconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate conidonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell’autorizzazioneallo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idricisuperficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi.

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 46

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggiaacque di lavaggio

CASO “B” – comma 3Per:a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine,

carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze

e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficiecomplessiva superiore o uguale a 5000 m2;

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delletipologie di insediamenti di cui al CASO A, in cui il dilavamento di sostanzepericolose di cui al CASO A può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzidi trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000m2;

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei puntivendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 47

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia

acque di lavaggio

CASO “B” – comma 3le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono

essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente

trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi

equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento

di disoleatura (..)

Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono

assoggettate ad autorizzazione allo scarico.

Le superfici interessate da dilavamento si sostanze pericolose di cui al comma 1,

per le quali le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque

reflue industriali, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire

l’infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 48

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggiaacque di lavaggio

CASO “C” - comma 5Per le seguenti superfici:a) strade pubbliche e private;b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m2, a servizio di

autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione diacque reflue;

c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicolidelle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cuial comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m2;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe,depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, diestensione inferiore a 5.000 m2;

e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3;

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 49

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia

acque di lavaggio

CASO “C” - comma 5

Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio,

convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere

recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla

osta idraulico (..)

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 50

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia

acque di lavaggio

Comma 6

I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli

stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai

commi 1 e 3, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al

presente articolo entro tre anni dalla data di pubblicazione

della deliberazione di approvazione del Piano (08/12/2012)

28/02/2011

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 51

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia

acque di lavaggio

Comma 13

Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al

comma 1, non necessitano di trattamento, non sono

assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la

necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono

essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono

gestite e smaltite a cura del comune territorialmente

competente o di altri soggetti da esso delegati.

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 52

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 34 – Acque reflue assimilabili alle domestiche

Si tratta di acque derivanti da specifiche attività previste

all’articolo in oggetto ad es.:

d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura

che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una

densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro

quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata

una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto

secondo;

28/02/2011

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 53

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 34 – Acque reflue assimilabili alle domestiche

e) che hanno caratteristiche qualitative equivalenti a quelle

domestiche.

E che sono in grado di rispettare i limiti indicati nella

Tabella 1 dell’Allegato A per lo scarico in acque reflue

urbane.

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 54

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 37 – Acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in

corpi idrici superficiali sono soggetti al rispetto dei limiti

della Tabella 1 riportata in Allegato B, colonna “scarico

in acque superficiali”. Per specifici cicli produttivi,

indicati nella Tabella 2 Allegato B, si applicano anche i

limiti di emissione per unità di prodotto ivi indicati (..)

28/02/2011

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 55

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 37 – Acque reflue industriali

6) Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di

stabilimenti industriali devono essere realizzate con

linee separate di collettamento e scarico per le acque

di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di

scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento

di cui all’articolo 39. (deroghe limitate a seguito

dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente

documentata, al convogliamento separato)

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 56

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 37 – Acque reflue industriali

7) Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni

del comma precedente entro un anno dalla data di

pubblicazione della deliberazione di approvazione del

Piano (scadenza del 08/12/2010)

28/02/2011

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 57

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUENORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

art. 38 – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

1) Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano infognatura devono rispettare le norme tecniche, le prescrizionie i valori limite adottati dal gestore del Servizio Idrico Integrato(..);

3) Qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissioneper lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali,dovranno essere rispettati i limiti della Tabella 1, Allegato B,colonna “scarico in fognatura”.

4) Per i cicli produttivi indicati in Tabella 2 Allegato B, oltre ai limitidi emissione indicati ai commi precedenti, si applicano altresì ilimiti di emissione in massa per unità di prodotto o materiaprima indicati dalla medesima Tabella 2.

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 58

NORMATIVA STATALE D.Lgs 152/2006 s.m.i.AUTORIZZAZIONE

art. 124 – Criteri generali

� Tutti gli scarichi devono essere preventivamenteautorizzati

� L’autorizzazione è valida 4 anni� Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di

autorizzazione è presentata alla provincia ovveroall’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura.

� Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognariesono sempre ammessi in osservanza dei regolamentifissati dal gestore del servizio integrato ed approvatidall’autorità d’ambito

28/02/2011

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 59

NORMATIVA STATALE D.Lgs 152/2006 s.m.i.SANZIONI

art. 133 – Sanzione amministrativa

� Chiunque superi i limiti di emissione fissati nelle tabelledi cui all’Allegato V (le stesse citate in precedenza)

� Chiunque apre o comunque effettui scarichi di acquereflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno daimpianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione

� continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopoche l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 60

NORMATIVA STATALE D.Lgs 152/2006 s.m.i.SANZIONI

art. 137 – Sanzione penale

� chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi diacque reflue industriali, senza autorizzazione

� chiunque continui ad effettuare o mantenere dettiscarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa orevocata;

� Pena più severa se sostanze pericolose comprese nellefamiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e3/A dell'Allegato 5

28/02/2011

31

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 61

27/02/2011

1

AMBIENTE: COSA CAMBIA?

A CURA DIPOLISTUDIO S.P.A.AREA AMBIENTE

CEREGNANO, 25 FEBBRAIO 2011

25-febbraio-2011 1AMBIENTE: COSA CAMBIA?

AMBIENTE: COSA CAMBIA?

SISTRI e le modifiche

alla Parte IV (Rifiuti)

25-febbraio-2011 2AMBIENTE: COSA CAMBIA?

27/02/2011

2

CAMBIAMENTI NORMATIVI

� D.Lgs. N. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

+

� DM 17.12.2009 (Istituzione SISTRI) e successivi decreti

+

� Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti

=

D.Lgs n. 205 del 03.12.2010

in vigore dal 25.12.2010

� DM 22.12.2010 (ultima Proroga SISTRI)

25-febbraio-2011 3AMBIENTE: COSA CAMBIA?

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE (DI BENI)

� Produttore di prodotti (chi professionalmente sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, venda o importa prodotti)

Modalità e criteri (da adottarsi con appositi Decreti) per definire:

� La gestione dei rifiuti e responsabilità finanziaria

� La pubblicizzazione delle informazioni di riciclo o riutilizzo

� La progettazione volta a ridurre gli impatti ambientali e i rifiuti in particolare durante la produzione/utilizzo/fine vita

� La sostenibilità dei costi dei rifiuti da parte del produttore del bene che li origina e del distributore.

25-febbraio-2011 4AMBIENTE: COSA CAMBIA?

27/02/2011

3

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE (DI BENI)

� Estensione del principio di “chi inquina paga” (Corte Ue 24 giugno 2008 (C-188/07): obbligati a sostenere i costi di ripristino ambientale siano anche i produttori dei beni dai quali sono derivati i rifiuti che hanno cagionato l'inquinamento, se hanno contribuito con la loro condotta a provocare il danno).

� Mezzo per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita.

ANALISI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO (LCA)

25-febbraio-2011 5AMBIENTE: COSA CAMBIA?

RIUTILIZZO E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO� RIUTILIZZO: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

� PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento

� RICICLAGGIO: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

� Promuovere il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo (attraverso le amministrazioni pubbliche e la responsabilità estesa del produttore)

� Modalità autorizzative semplificate per i centri preposti

� Catalogo semplificato di prodotti e rifiuti che possono essere sottoposti (Decreto entro 25.06.2011)

25-febbraio-2011 6AMBIENTE: COSA CAMBIA?

27/02/2011

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ALTRE MODIFICHE

� RIFIUTO: è scomparso il riferimento alle categorie dell’Allegato A (Codici CER)

� RIFIUTO PERICOLOSO: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I (Frasi H) (Decreto – linea guida entro 25.06.2011)

� La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

� Abrogazione Allegato A (categorie di rifiuti), G (categorie rifiuti pericolosi), H (costituenti pericolosi)

� Introduzione Allegato L (Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti)

25-febbraio-2011 7AMBIENTE: COSA CAMBIA?

TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

� TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

� RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

� SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

25-febbraio-2011 8AMBIENTE: COSA CAMBIA?

27/02/2011

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DEPOSITO TEMPORANEO

25-febbraio-2011 9AMBIENTE: COSA CAMBIA?

Vecchie Condizioni per il DEPOSITO TEMPORANEO

Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Se < 20 m³ : rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno.Se > 20 m³ : rifiuti devono essere asportati ogni 3 mesi.

Se < 10 m³ : rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno.Se > 10 m³ : rifiuti devono essere asportati ogni 3 mesi.

Nuove Condizioni per il DEPOSITO TEMPORANEO

Criterio temporale Criterio quantitativo

Asportazione ogni tre mesi indipendentemente dalla quantità

Quando il quantitativo raggiunge i 30 m³ (di cui max 10 di rifiuti pericolosi)Se sempre < 30 m3: rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno.

SOTTOPRODOTTO

25-febbraio-2011 10AMBIENTE: COSA CAMBIA?

Prima Sono sottoprodotti le sostanze

ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

- il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

Dopo È un sottoprodotto e non un

rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggettoche soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

27/02/2011

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SOTTOPRODOTTO

25-febbraio-2011 11AMBIENTE: COSA CAMBIA?

Prima

- soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

- non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

- abbiano un valore economico di mercato;

Dopo

- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

TERRE E ROCCE DA SCAV0

25-febbraio-2011 12AMBIENTE: COSA CAMBIA?

� E’ ESCLUSO DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

�Nel caso in cui il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, siano utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, bisogna valutare se (in ordine di priorità) sono:

� Rifiuti

� Sottoprodotti

� Materie con cessata qualifica di rifiuto

� L’art. 186 (Terre e rocce da scavo) sarà eliminato non appena sarà emanato il decreto specifico per la definizione dei criteri di sottoprodotto specifici.

�DGRV n.2424 del 08.08.2008

27/02/2011

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CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO

� Sostituisce la terminologia di “materia prima secondaria” che tuttavia rimane nei decreti attuativi ancora in vigore (DM 05.02.1998)

Avviene quando:

� E’ avvenuta un’operazione di recupero, riciclaggio o preparazione per il riutilizzo, ed inoltre:

� la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

� esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

� la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

� l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni

25-febbraio-2011 13AMBIENTE: COSA CAMBIA?

RESPONSABILITA’ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

25-febbraio-2011 14AMBIENTE: COSA CAMBIA?

�il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

�Qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del SISTRI la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

�I Produttori iniziali non iscritti al SISTRI che trasportano i propri rifiuti conservano la responsabilità fino al ricevimento della 4° copia del formulario. Il conferimento deve avvenire a soggetti autorizzati

� Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella scheda SISTRi o nel FIR dal produttore e per eventuali difformità tra quanto indicato e la natura del rifiuto, salvo le difformità riscontrabili secondo quanto richiesto dalla natura dell’incarico.

OBBLIGATORIO PER I PRODUTTORI VERIFICARE LE AUTORIZZAZIONI DITRASPORTATORI, DESTINATARI E INTEMEDIARI

27/02/2011

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REGISTRO DI CARICO E SCARICO NOVITA’

25-febbraio-2011 15AMBIENTE: COSA CAMBIA?

�Previsto per coloro che non hanno aderito al SISTRI in forma volontaria:

� Produttori <= 10 dipendenti di rifiuti speciali NON PERICOLOSI derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (GIA’ PREVISTO DALLA PRECEDENTE NORMATIVA);

� Trasportatori c.p. rifiuti speciali non pericolosi (NOVITA’).

� Imprese edili

� Artigiani/Manutentori

� Commercianti

Dal 25.12.2010 devono dotarsi di un registro di carico e

scarico per il trasporto c.p.

CONTROLLI DA PARTE DELLA PROVINCIA (INASPRIMENTI)

25-febbraio-2011 16AMBIENTE: COSA CAMBIA?

�Allargamento dei programmi di controllo periodici anche a:

� Produttori di rifiuti pericolosi

� Trasportatori di rifiuti a titolo professionale

� Per la programmazione dei controlli le Province possono tener conto della Registrazione EMAS ottenute dai destinatari dei controlli.

Facilitazioni per imprese con Sistema di Gestione Ambientale certificato:

�Rinnovo autorizzazione esercizio impianto e Iscrizione Albo con autocertificazione (che sostituisce autorizzazione alla prosecuzione)

�Sconto del 40% (ISO 14000) e 50% (EMAS) sulle garanzie finanziarie

27/02/2011

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ALBO GESTORI AMBIENTALI (NOVITA’)

� Gli enti e le imprese iscritte per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

� L’iscrizione per il trasporto c.p. rifiuti non pericolosi e pericolosi < 30 kg/l al gg deve essere rinnovata ogni 10 anni (prima non aveva scadenza)

� Le iscrizioni per il trasporto c.p. effettuate prima del 14.04.2008 devono essere aggiornate entro il 25.12.2011

� Le imprese e gli operatori logistici (stazioni ferroviarie, interporti, terminal, scali merci e porti) nei quali sono affidati i rifiuti in attesa devono iscriversi all’Albo (modalità da stabilire)

25-febbraio-2011 17AMBIENTE: COSA CAMBIA?

COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI NUOVI OBBLIGHI

� COMMERCIANTE: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

� INTERMEDIARIO: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti

� Ribadito l'obbligo di iscrizione all'Albo finora mai attuato in mancanza del decreto che fissa gli importi delle garanzia finanziarie necessarie per perfezionare l'iscrizione.

� L’Albo ha fissato garanzie finanziare e requisiti per l’iscrizione e il Responsabile tecnico. L’iscrizione deve avvenire entro il 19 aprile 2011

25-febbraio-2011 18AMBIENTE: COSA CAMBIA?

27/02/2011

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SISTRI - AGGIORNAMENTI

25-febbraio-2011 19AMBIENTE: COSA CAMBIA?

Iscrizione

01.03.2010

30.03.2010

28.03.2010

29.04.2010

Consegna dispositivi

13.06.2010

12.09.2010

30.11.2010

13.07.2010

12.09.2010

30.11.2010

Operatività

13.07.2010

01.10.2010

12.08.2010

01.10.2010

Abbandono vecchio sistema

12.08.2010

30.10.2010

31.12.2010

31.05.2011

11.09.2010

30.10.2010

31.12.2010

31.05.2011

Gruppo 1

Gruppo 2

Ultime disposizioni : DM 22.12.2010

SISTRI- NOVITA’ E INTEGRAZIONI COL TESTO UNICO� Tutti gli articoli sul SISTRI vanno in vigore dal termine del periodo di interoperatività (01.06.2011)

� Ipotesi di estensione dell’obbligo di iscrizione anche a:

� Imprese ed enti produttori rifiuti speciali NP (lavorazioni industriali, artigianali, recupero e smaltimento) con meno di 11 dipendenti

� Imprese ed enti produttori rifiuti speciali NP diversi da lavorazioni industriali, artigianali, recupero e smaltimento

� Imprese ed enti trasportatori in c.p. rifiuti speciali NP

� Imprenditori agricoli (art. 2135 cc) produttori di rifiuti speciali NP

� Comuni, centri di raccolta, imprese di raccolta e trasporto rifiuti urbani esterni dalla Campania

� Produttori rifiuti speciali pericolosi non inquadrati in enti o imprese

� Distributori /installatori / centri di assistenza tecnica di AEE

� Dal 31.12.2011 obbligo di iscrizione SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

25-febbraio-2011 20AMBIENTE: COSA CAMBIA?

27/02/2011

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MUD e SISTRI

� MUD solo per comuni o loro consorzi e comunità montane (per il 2012)

Disposizioni del DM 22/12/2010:

� MUD 2011 (dati dell’anno 2010) : entro il 30.04.2011 con modalità da definire

� Secondo MUD 2011 parziale (dati da 01.01.2011 a 31.05.2011): entro il 31.12.2011

� Abrogata la modalità di presentazione semplificata

Altre disposizioni:

� Posticipo pagamento contributi SISTRI anno 2011 al 30.04.2011

� Previsione Testo Unico SISTRI

25-febbraio-2011 21AMBIENTE: COSA CAMBIA?

25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 22

Soggetti obbligati che omettonol’iscrizione al SISTRI nei terminiprevisti

Sanzione amministrativa pecuniaria:oda 2.600 a 15.500 (rifiuti non pericolosi)oDa 15.500 a 93.000 (rifiuti pericolosi)oFermo amministrativo del veicolo per 12 mesi

Soggetti obbligati che omettono, neitermini previsti, il pagamento delcontributo per l’iscrizione al SISTRI

Sanzione amministrativa pecuniaria:oDa 2.600 a 15.500 € (rifiuti non pericolosi)oDa 15.500 a 93.000 € (rifiuti pericolosi)

E sospensione del servizio fornito dal SISTRI.

Chiunque:•omette di compilare il registrocronologico o la scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE, secondo itempi, le procedure e le modalitàstabilite•fornisce al sistema informazioniincomplete, o inesatte, alterafraudolentemente uno qualunque deidispositivi tecnologici accessori, ocomunque ne impedisce in qualsiasimodo il corretto funzionamento

Sanzione amministrativa pecuniaria:•Per rifiuti non pericolosi

oDa 2.600 a 15.500 €oDa 1.040 a 6.200 € (unità lavorative < 15 dipendenti)oDa 260 a 1.550 € (Se le indicazioni riportate purincomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità deirifiuti)

•Per rifiuti pericolosioDa 15.500 a 93.000 € + sospensione da un mese a unanno dalla carica rivestita dal soggetto imputabile(accessoria)oDa 2.070 a 12.400 € (unità lavorative < 15 dipendenti)oDa 520 a 3.100 € (Se le indicazioni riportate purincomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità deirifiuti)

Sanzioni SISTRI (in vigore dal 01.06.2011)

27/02/2011

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25-febbraio-2011 AMBIENTE: COSA CAMBIA? 23

Sanzioni SISTRI (in vigore dal 01.06.2011)

Soggetti che si rendono inadempienti agli ulterioriobblighi su di loro incombenti ai sensi SISTRI

Sanzione amministrativa pecuniaria:oDa 2.600 a 15.500 € (rifiuti non pericolosi)oDa 15.500 a 93.000 € (rifiuti pericolosi)

•Chi predispone un certificato di analisi di rifiuti chefornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizionee sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti•chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire aifini della tracciabilità dei rifiuti•colui che, durante il trasporto fa uso di un certificatodi analisi di rifiuti contenente false indicazioni sullanatura, sulla composizione e sulle caratteristichechimico-fisiche dei rifiuti trasportati

Reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.)

Trasportatore che omette di accompagnare il trasportodei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri —Area movimentazione e, ove necessario sulla base dellanormativa vigente, con la copia del certificato analiticoche identifica le caratteristiche dei rifiuti

Sanzione amministrativa pecuniaria:oDa 1.600 a 9.300 € (rifiuti non pericolosi)oReclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.) (rifiutipericolosi)oDa 260 a 1.550 € (Se la condotta nonpregiudica la tracciabilità dei rifiuti)oFermo amministrativo del veicolo per 12 mesi(in caso di recidiva)

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuticon una copia cartacea della scheda SISTRI – AREAMovimentazione fraudolentemente alterata

•Reclusione da 2 mesi a un anno (art. 477 e 482 delcodice penale). La pena è aumentata fino ad un terzonel caso di rifiuti pericolosi.•Fermo amministrativo del veicolo per 12 mesi (in casodi recidiva)

APPARATO SANZIONATORIO MODIFICHE

� Abbandono di rifiuti:

� rifiuti non pericolosi da 300 a 3000 euro (prima da 25 a 155 euro)

� Rifiuti pericolosi: fino al doppio (prima da 105 a 620 euro)

� Produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico in modalità semplificata: da 15500 a 930000 euro.

25-febbraio-2011 24AMBIENTE: COSA CAMBIA?