Norme e linee guida per l'esame di Stato degli alunni diversamente abili.

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Norme e linee guida per l'esame di Stato degli alunni diversamente abili

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Norme e linee guida per l'esame di Stato degli alunni diversamente abili

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Indice Le finalità dell’esame di Stato ed i

candidati in situazione di handicap

Normativa vigente

La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare

Procedure: sunto I, II

Adempimenti c. di Classe e Commissione

Documento 15 Maggio ed operazioni del Presidente di Commissione

Struttura relazione finale

Interpretazione e significato di equipollenza

Le prove equipollenti. Normativa: Consiglio di Stato n. 348/91

Legge 104/92 art.16 - DPR 323 del. 23 luglio 98

I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove

Assistenti per l’autonomia e la comunicazione

Le prove per candidati con percorso didattico differenziato

Pubblicazione tabelloni

Esami di qualifica

DSA:

Normativa

Indicazioni per gli esami di stato

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Le finalità dell’esame di Stato ed i candidati in situazione di handicap

FINALITA' :

Analisi e verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi

generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425);

Corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l’allievo e per la

Commissione;

DA EVITARE:

Atteggiamenti paternalistici;

Atteggiamenti intransigenti (nella valutazione degli alunni diversamente abili talora

si è più severi che nella valutazione degli alunni “normodotati”);

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Normativa vigente

Legge 11 gennaio 2007

Legge 104/92

OM 21 maggio 2001, n.90

D.L.vo n. 297/94

D.M. 26/8/81

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

Legge 8 Ottobre 2010 n. 170

OM n. 42 6 Maggio 2011

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La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare

(programmazione per obiettivi minimi)Nella documentazione da approntare, oltre alla consueta preparata anche per la

classe, si deve far attenzione a :

Preparare la documentazione personale relativa ai singoli candidati in situazione di handicap (a discrezione del docente di sostegno)

Formulare il documento della terza prova scritta in modo da esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti"

Preparare, per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali, copia dei criteri di valutazione adottati nel corso dell'anno (es. scheda valutazione prima prova)

Preparae, nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille

Preparare, in altri casi particolari, la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive ecc. (la richiesta deve essere fatta dal Preside dell’istituto e non è di pertinenza dei Consigli di classe).

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La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare

(programmazione differenziata) La documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap

Il Consiglio di classe deve provvedere, per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, alla richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato (Art. 13, comma 2, Reg. DPR 323 del. 23 luglio 98)

La richiesta di prove e tutta la documentazione necessaria sarà già preparata e valutata dai docenti del Consiglio nel documento del 15 maggio

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SUNTO I

P.D.F. aggiornato P.E.I.

5^

RELAZIONE ALLEGATA

ESAME

ATTESTAZIONE DI CREDITO FORMATIVO

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

DIPLOMA ESAME DI STATO

ESAME

Progr. differenziata

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Prove differenziate

SUNTO II

PEI MINISTERIALE oppure PEI

EQUIPOLLENTE sistema valutativo riferito ai programmi

ministeriali

PEI DIFFERENZIATO sistema valutativo riferito al PEI

•Prove d’esame = alla classe

•Prove d’esame equipollenti

Diploma esame di stato Attestato di Credito Formativo DPR. 323/98 art. 13

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Adempimenti del c.di Classe e CommissionePRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO (TRIENNIO E CLASSE 4^)

STESURA COLLEGIALE DEL PDF (AGGIORNAMENTO)

STESURA COLLEGIALE DEL PEI (CON APPORTO DELLE SINGOLE MATERIE E RIFERIMENTO NELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E DI CLASSE)

INCONTRI CON FAMIGLIA E ASL PER PDF E PEI (CLASSE 5^)

PEI DIFFERENZIATO: RICHIESTA DI ASSENSO DELLA FAMIGLIA SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE RIFERITO AL PEI (CLASSE 5^)

STESURA DELLA RELAZIONE (COLLEGIALE CON APPORTO DI TUTTE LE DISCIPLINE) DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI MODELLLI DI PROVE DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE MODALITA’

PROVE D’ESAME

EVENTUALE ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO (COLLEGIALE)

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Documento 15 Maggio ed operazioni del Presidente di Commissione

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO OM. 32/05 ART.6 c.1 “ I c. di c. …..elaborano entro il 15 maggio… “ ART.6 c.7

Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’Istituto (dopo il 15 maggio) e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

“Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede un sistema di valutazione che fa riferimento a …………………., pertanto le prove d’esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio di …………… (diploma di stato -attestato di crediti formativi). Nell’allegato n°….. sono descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame.”

RELAZIONE ALUNNO H (allegato al documento del 15 maggio) l’allegato può non essere affisso all’albo dell’istituto e non essere consegnato a ciascun candidato… su richiesta va fornita copia.

Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione e nella relazione allegata DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI

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Struttura relazione finale

Nella relazione finale di presentazione dell’alunno occorre segnalare:

• Diagnosi clinica, terapie in atto, équipe di riferimento

• Descrizione del percorso realizzato dall’alunno einparticolare:

-Competenze,Conoscenze,abilità raggiunte-Difficoltà incontrate e se come superate-Discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici-Attività integrative e di sostegno poste in essere-Risorse utilizzate (sostegno,assistente,ausili,tecnologie)

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Le prove equipollenti Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 :

" lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha

raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di

conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al

conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo

accertamento di competenze effettivamente acquisite".

Il titolo di studio inoltre non può essere conseguito da:

"chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il

conseguimento di quel titolo".

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Le prove equipollenti

Legge 104/92 (art.16):

“Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni diversamente abili sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.” ....

DPR 323 del. 23 luglio 98:

“le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame".

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Interpretazione e significato di equipollenza. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche

tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo;

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno, etc;

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie;

La prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato.

Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore (L.I.S. Etc.)

Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno e previste nel PEI. (L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di Stato)

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I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove

Art. 16 della L. 104/92 e comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94:

Ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame.

Art. 6, comma 3 del Regolamento (DPR 323 del. 23 luglio 98) :

“I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni".

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Assistenti per l’autonomia e la comunicazione

Assistenza deve essere intesa come:

assistenza per l’autonomia, cioè alla persona o per l’aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d’acqua ecc.

assistenza per l’autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.).

assistenza per la comunicazione nel senso più generale.

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Le prove per candidati con percorso didattico differenziato

Art. 16 legge 104/92 ; art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01; D.M. 26/8/81, , parere del Consiglio di Stato n. 348/91:

I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o la trasformazione le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa), Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.

comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001 e art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94:

I punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali

Al termine del percorso lo studente conseguirà un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali

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Pubblicazione tabelloni

Allievi D.A. con programmazione differenziata:

Legge 11 gennaio 2007, “si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso»”.

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

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Esami di qualifica

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi ministeriali:

- L'allievo svolge le stesse prove con oppurtune modifiche previste dalla legge (es. equipollenza, tempi, più lunghi, strumenti comprnsativi etc)

Programmazione differenziata:

- Il Consiglio di classe tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)

- Il Consiglio di classe valuta i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90).

- L' attestazione finale può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.

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DSA: Normativa

- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”

- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”

- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”

- Nota MPI 4674 del 10 maggio 2007 “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”

- OM n° 30 del 10.03.2008 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008“

- L. 170 dell’8 ottobre 2010

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DSA. Regole per gli esami di stato.

Gli alunni con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le medesime prove di esame degli altri, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere somministrate con modalità diverse (Nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007).

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti compensativie dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d’anno, senza che le modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009).

Durante l’anno scolastico quindi devono essere stati predisposti percorsi personalizzati (Nota MIUR 5744 del 28 maggio 2009) con le indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l’anno, se documentato P.D.P P.E.P.), si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento.