Normativa sulla DISLESSIA Nota 5 ottobre 2004 Nota 5 ottobre 2004 Nota 5 gennaio 2005 Nota 5 gennaio...

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Normativa sulla Normativa sulla DISLESSIADISLESSIA

Nota 5 ottobre 2004Nota 5 ottobre 2004 Nota 5 gennaio 2005Nota 5 gennaio 2005 Nota 10 maggio 2007Nota 10 maggio 2007

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definizionedefinizione disturbo specifico dell’apprendimentodisturbo specifico dell’apprendimento

che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in che riguarda il leggere e lo scrivere e che può verificarsi in

persone per altri aspetti normalipersone per altri aspetti normali..

I dislessici non presentano, quindi, handicaps di I dislessici non presentano, quindi, handicaps di

carattere neurologico o sensoriale o comunque carattere neurologico o sensoriale o comunque

derivanti da condizioni di svantaggio sociale.derivanti da condizioni di svantaggio sociale. Colpisce circa il 4% della popolazione, nascono da Colpisce circa il 4% della popolazione, nascono da

particolarità di funzionamento delle aree cerebrali particolarità di funzionamento delle aree cerebrali

deputate al processo di riconoscimento dei fonemi, ed deputate al processo di riconoscimento dei fonemi, ed

alla alla traduzionetraduzione di questi in grafemi nella forma scritta di questi in grafemi nella forma scritta

e, infine, alla lettura della parola scritta e, infine, alla lettura della parola scritta

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Art. 3 legge 104/92Art. 3 legge 104/92

E' persona handicappata colui che E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale un processo di svantaggio sociale o di emarginazioneo di emarginazione..

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Ai fini dell'integrazione Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono di handicap si intendono destinatari delle attività di destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressivastabilizzata o progressiva. .

Nota: l’art. 35, co. 7 Nota: l’art. 35, co. 7 legge 27.12.2002, n. 289 legge 27.12.2002, n. 289

(finanziaria 2003)(finanziaria 2003)

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strumenti compensativi strumenti compensativi

-Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, -Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri.e dei vari caratteri.

- Tavola pitagorica.- Tavola pitagorica. - Tabella delle misure, tabella delle - Tabella delle misure, tabella delle

formule geometriche.formule geometriche. - Calcolatrice.- Calcolatrice. - Registratore.- Registratore. - Computer con programmi di video-- Computer con programmi di video-

scrittura con correttore ortografico e scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale sintesi vocale

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Indicazioni operative (nota Indicazioni operative (nota 10.5.2007)10.5.2007)

gli strumenti compensativi, per la loro gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la scuola primaria e, in suggeriti per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti strumentale per i diversi apprendimenti (tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei (tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella delle formule delle misure, tabella delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, con correttore ortografico e sintesi vocale, ecc. )ecc. )

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strumenti dispensativi strumenti dispensativi -  Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura -  Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura

veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.studio mnemonico delle tabelline.

-  Dispensa, ove necessario, dallo studio della -  Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.lingua straniera in forma scritta.

-  Programmazione di tempi più lunghi per -  Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.prove scritte e per lo studio a casa.

- Organizzazione di interrogazioni - Organizzazione di interrogazioni programmate.programmate.

- Valutazione delle prove scritte e orali con - Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.non della forma.

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Indicazioni operative (nota Indicazioni operative (nota 10.5.2007)10.5.2007)

le misure dispensative possono avere un campo di le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio (delle applicazione molto più ampio (delle compensative) che si estende anche agli compensative) che si estende anche agli studenti studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore .degli istituti di istruzione secondaria superiore .

in sede di esame di Stato non è possibile in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma, più opportunamente, è necessario straniera, ma, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in l’espletamento delle prove e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.forma.

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PROVE SCRITTEPROVE SCRITTE gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso

difficile lo svolgimento di prove scritte che non si difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. Le effettuano nella lingua nativa. Le prove scritte di prove scritte di lingua non italianalingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche , ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, determinano obiettive quelle di latino e di greco, determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti.In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano dispensare diverse da quella materna e non si possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare vorranno riservare maggiore considerazione per maggiore considerazione per le corrispondenti prove oralile corrispondenti prove orali come misura come misura compensativa dovuta compensativa dovuta

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Nota 5 gennaio 2005Nota 5 gennaio 2005

““per l'utilizzazione dei per l'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e provvedimenti dispensativi e compensativi è compensativi è sufficiente la sufficiente la diagnosi specialisticadiagnosi specialistica di disturbo di disturbo specifico di apprendimento (o specifico di apprendimento (o dislessia) ….tali strumenti dislessia) ….tali strumenti debbono essere applicati in tutte debbono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di compresi i momenti di valutazione finale””

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ESAME STATO: le prove ESAME STATO: le prove equipollentiequipollenti

Mezzi tecnici e modi diversiMezzi tecnici e modi diversi svolgimento di contenuti culturali e/o professionali svolgimento di contenuti culturali e/o professionali

diversi.diversi. Devono consentire di verificare laDevono consentire di verificare la soglia di soglia di

competenzacompetenza per il titolo. per il titolo. Esempi: - mezzi diversi (scrittura al computer)Esempi: - mezzi diversi (scrittura al computer) - modalità diverse (prova trasformata in quesiti a - modalità diverse (prova trasformata in quesiti a

risposte chiuse)risposte chiuse) Contenuti culturali o professionali diversi ma Contenuti culturali o professionali diversi ma

ritenuti equipollenti a quelli proposti dal Ministero.ritenuti equipollenti a quelli proposti dal Ministero. Deve essere preventivamente preparata dalla Deve essere preventivamente preparata dalla

Commissione sulla base di contenuti, modalità, Commissione sulla base di contenuti, modalità, assistenza, tempi, COERENTI con quelli utilizzati nel assistenza, tempi, COERENTI con quelli utilizzati nel corso dell’a.s..corso dell’a.s..

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RESPONSABILITA’ DEL RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE DELLA PERSONALE DELLA

SCUOLASCUOLA

DEFINIZIONE:DEFINIZIONE:

Assoggettabilità ad una sanzione a Assoggettabilità ad una sanzione a causa di un comportamento causa di un comportamento

antigiuridicoantigiuridico•Civile

•Penale

•Amministrativa

•Contabile

•Disciplinare

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Responsabilità CIVILEResponsabilità CIVILE

Violazione di leggi o regolamentiViolazione di leggi o regolamenti ImprudenzaImprudenza ImperiziaImperizia NegligenzaNegligenza

DANNO DANNO INGIUSTOINGIUSTO

a causa dia causa di

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Violazione di doveri d’ufficio che Violazione di doveri d’ufficio che costituisce anche costituisce anche REATO.REATO.

Reati PROPRI contro la P.A. perché Reati PROPRI contro la P.A. perché Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico ServizioPubblico Servizio

Responsabilità PENALEResponsabilità PENALE

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Responsabilità Responsabilità AMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVA

In caso di danno patrimoniale In caso di danno patrimoniale all’amministrazione causato da all’amministrazione causato da

violazione di obblighi di servizio con:violazione di obblighi di servizio con:

DOLO con DOLO con coscienzacoscienza e e volontàvolontà dell’eventodell’evento

COLPA GRAVE evento COLPA GRAVE evento non volutonon voluto, ma , ma rimproverabile al soggetto per violazione rimproverabile al soggetto per violazione di norme o regole di comportamentodi norme o regole di comportamento

(Azione di regresso Corte dei Conti)

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Responsabilità Responsabilità CONTABILECONTABILE

Per maneggio di cose o di valori Per maneggio di cose o di valori della P.A.della P.A.

(giudizio di conto della Corte dei (giudizio di conto della Corte dei Conti)Conti)

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Responsabilità Responsabilità DISCIPLINAREDISCIPLINARE

Infrazioni di obblighi derivanti dal Infrazioni di obblighi derivanti dal rapporto di lavororapporto di lavoro

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Responsabilità PENALEResponsabilità PENALEAbuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)Esercizio di mezzi di correzione consentiti in modo eccessivo: Esercizio di mezzi di correzione consentiti in modo eccessivo:

mezzi di per sé leciti ma che se ve n’è un abuso possono mezzi di per sé leciti ma che se ve n’è un abuso possono causare:causare:

Malattia del corpoMalattia del corpo Malattia della menteMalattia della mente N.B. Le percosse sono punite per lo specifico reato (art. 581 c.p.) N.B. Le percosse sono punite per lo specifico reato (art. 581 c.p.)

in quanto comunque NON consentitein quanto comunque NON consentitePerquisizione di alunniPerquisizione di alunniNon consentita: solo l’autorità giudiziaria la può disporre (art. 18 Non consentita: solo l’autorità giudiziaria la può disporre (art. 18

Cost.)Cost.)Rischio incriminazione per violenza privata (Codice Penale)Rischio incriminazione per violenza privata (Codice Penale)

Reati ColposiReati Colposi Lesioni colposeLesioni colpose

(per omessa vigilanza)(per omessa vigilanza) Omicidio colposoOmicidio colposo

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Responsabilità PENALEResponsabilità PENALE

Abuso d’ufficio o concussioneAbuso d’ufficio o concussioneInvito a prendere lezioni privateInvito a prendere lezioni private

Falso materialeFalso materiale (476 c.p) (476 c.p)formare un atto falso o alterarne uno vero (es. firma falsa)formare un atto falso o alterarne uno vero (es. firma falsa)

Falso ideologicoFalso ideologico (479 c.p) (479 c.p)Falsa attestazione di fatti o dichiarazioni (es. dare presente un Falsa attestazione di fatti o dichiarazioni (es. dare presente un assente)assente)

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RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ CIVILECIVILE

dal Codice Civile alle Aule

In AULA

“incapaci d’intendere e di volere”

Nel CODICE

Art. 2047 c.c. Danno da incapace d’intendere e volere

Risarcisce chi doveva sorvegliare

• Bambini di scuola dell’Infanzia

• disabili

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RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ CIVILECIVILE

In AULA

“Minori avanti capacità d’intendere e volere”

Nel CODICE

Art. 2048 c.c. Danno cagionato da fatto illecito dei minori

Rispondono Genitori o Precettori

Bambini di scuola elementare in su

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Caratteri comuniCaratteri comuniartt. 2047 2048artt. 2047 2048

1.1. Presunzione “IURIS TANTUM” di Presunzione “IURIS TANTUM” di difetto di educazione/vigilanza o difetto di educazione/vigilanza o sorveglianzasorveglianza

2.2. Cioè … Inversione onere della Cioè … Inversione onere della prova: Deve essere il prova: Deve essere il genitore/precettore/sorvegliante a genitore/precettore/sorvegliante a provare di non aver potuto provare di non aver potuto impedire il fatto dannosoimpedire il fatto dannoso

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DifferenzeDifferenzeartt. 2047 2048artt. 2047 2048

Incapacità d’intendereIncapacità d’intendere

20472047Capacità Capacità

d’intendered’intendere 20482048

Obbligo di Obbligo di sorveglianzasorveglianza ObbligoObbligo

di di vigilanzavigilanzaC’è gradazione nella C’è gradazione nella diligenza/attenzione diligenza/attenzione richiestarichiesta

Prova liberatoria difficile a Prova liberatoria difficile a scuolascuola

Prova liberatoria Prova liberatoria più facile in più facile in proporzione proporzione all’età/ maturità all’età/ maturità alunnialunni

Possibile concorrenza Possibile concorrenza responsabilità genitori per responsabilità genitori per difetto di educazionedifetto di educazione

(culpa in educando)(culpa in educando)

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PER OMESSA VIGILANZAPER OMESSA VIGILANZAart. 2048art. 2048

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ CIVILECIVILE

Limite esterno:

I precettori rispondono”nel tempo in cui i discenti sono sottoposti alla loro vigilanza”

Sono precettori:

•gli insegnanti

•il personale ausiliario

•gli assistenti

•Comunque il personale a cui il disabile è “affidato”

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La funzione docenteLa funzione docente Vedi art. 24 e 25 del CCNLVedi art. 24 e 25 del CCNL Attività, anche collegiale, di Attività, anche collegiale, di

programmazione...programmazione... Competenze disciplinari, psicopedagociche, Competenze disciplinari, psicopedagociche,

metodologico-didattiche, organizzativo-metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca.relazionali e di ricerca.

Art. 27, comma 5 del CCNL:Art. 27, comma 5 del CCNL: ““Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza

degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e da assistere all’uscita degli delle lezioni e da assistere all’uscita degli alunni medesimi”alunni medesimi”

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Le mansioni: gli Le mansioni: gli assistentiassistenti

Assicurano l’ASSISTENZA SPECIALISTICA Assicurano l’ASSISTENZA SPECIALISTICA all’interno e all’esterno della scuola, per:all’interno e all’esterno della scuola, per:

l’AUTONOMIAl’AUTONOMIA la COMUNCAZIONE PERSONALE la COMUNCAZIONE PERSONALE (vedi art. 13, co. 3, L. 104)(vedi art. 13, co. 3, L. 104) Fanno carico all’Ente locale (Comune)Fanno carico all’Ente locale (Comune) Figure (esempi): - educatore professionale - Figure (esempi): - educatore professionale -

assistente educativo - traduttore del linguaggio dei assistente educativo - traduttore del linguaggio dei segni - personale paramedico e psico-sociale ASL segni - personale paramedico e psico-sociale ASL per assistenza specialistica in caso di particolari per assistenza specialistica in caso di particolari deficitdeficit

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Le mansioni: gli Le mansioni: gli assistentiassistenti

L’assistenteL’assistente 1. Deve svolgere le attività previste dal PEI, 1. Deve svolgere le attività previste dal PEI,

integrandosi con le attività didattico-educative.integrandosi con le attività didattico-educative. 2. Deve partecipare al PEI, ove il Comune lo 2. Deve partecipare al PEI, ove il Comune lo

richieda o sia ritenuto opportuno dal GLHOrichieda o sia ritenuto opportuno dal GLHO 3. Favorisce l’autonomia, la comunicazione e i 3. Favorisce l’autonomia, la comunicazione e i

processi di apprendimentoprocessi di apprendimento 4. Attiva anche interventi di assistenza di base, 4. Attiva anche interventi di assistenza di base,

se previsti nella scheda di certificazione dell’H.se previsti nella scheda di certificazione dell’H. N.B.: Circ. 262/88: N.B.: Circ. 262/88: “ l’attività degli “ l’attività degli

assistenti deve essere di mera traduzione assistenti deve essere di mera traduzione della volontà dell’alunno, non deve della volontà dell’alunno, non deve modificarne il contenuto”modificarne il contenuto”

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Le mansioni: i collaboratori Le mansioni: i collaboratori scolasticiscolastici

Assicurano l’ASSISTENZA DI BASE, da non Assicurano l’ASSISTENZA DI BASE, da non confondere con l’assistenza all’autonomia e confondere con l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione ( di competenza degli alla comunicazione ( di competenza degli assistenti)assistenti)

IL C.C.N.L 24.7.03 del comparto scuola IL C.C.N.L 24.7.03 del comparto scuola prevede le seguentiprevede le seguenti mansioni mansioni : : ““ausilio materiale agli alunni portatori di H. ausilio materiale agli alunni portatori di H.

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse”scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse”

““uso dei servizi igienici e cura dell’igiene uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale”personale”

(in generale) “vigilanza sugli alunni, compresa (in generale) “vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche” durante il pasto nelle mense scolastiche”

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Limite temporale ampio: : la scuola risponde dei la scuola risponde dei fatti del minore o disabile in tutto il tempo in cui fatti del minore o disabile in tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolasticafruisce della prestazione scolastica

PER OMESSA VIGILANZA art. PER OMESSA VIGILANZA art. 20482048

Caso: fatto avvenuto prima dell’inizio delle lezioni

Risponde il docente se rientra nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (cioè tra la prima e la seconda campanella)

Risponde il personale ausiliario preposto all’entrata o il D.S. che non ha organizzato adeguatamente le modalità di ingresso, in modo da evitare soluzioni di continuità nella vigilanza dei minori se il fatto avviene prima che il singolo docente abbia assunto l’onere di vigilanza, cioè prima che l’alunno sia entrato in classe oppure prima dei “5 minuti”, se si è consentito l’anticipato ingresso nella scuola e la sosta fuori dalle aule.

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PER OMESSA VIGILANZAPER OMESSA VIGILANZAart. 2048art. 2048

Il docente entrato in anticipo e/o Il docente entrato in anticipo e/o fuori servizio deve comunque fuori servizio deve comunque vigilare, non è esonerato vigilare, non è esonerato dall’obbligodall’obbligo

Sentenza Corte dei Conti 232/99 Regione VenetoSentenza Corte dei Conti 232/99 Regione Veneto

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Limite interno inversione onere della prova: si presume la colpa inversione onere della prova: si presume la colpa dell’insegnante, salvo “prova liberatoria”dell’insegnante, salvo “prova liberatoria”

Dimostrazione di “non aver potuto impedire il fatto”Dimostrazione di “non aver potuto impedire il fatto”

PER OMESSA VIGILANZAPER OMESSA VIGILANZAart. 2048art. 2048

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Canoni interpretativi/applicativi giurisprudenzialiCanoni interpretativi/applicativi giurisprudenziali

a)a) Non basta dimostrare la Non basta dimostrare la imprevedibilità/repentinità del fatto della imprevedibilità/repentinità del fatto della condotta dannosa occorre provare l’avvenuta condotta dannosa occorre provare l’avvenuta adozione di misure organizzative/disciplinari adozione di misure organizzative/disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericoloidonee ad evitare situazioni di pericolo

b)b) Il dovere di vigilanza è relativo all’età e al grado di Il dovere di vigilanza è relativo all’età e al grado di maturazione degli allievi (max grado nei primi maturazione degli allievi (max grado nei primi anni scolastici o per disabilità)anni scolastici o per disabilità)

c)c) Occorre provare di avere sorvegliato con idonea Occorre provare di avere sorvegliato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile (prova ardua per ed. fisica), per cui prospettabile (prova ardua per ed. fisica), per cui il docente risponde se l’evento dannoso era il docente risponde se l’evento dannoso era prevedibile in relazione a precedenti noti, prevedibile in relazione a precedenti noti, frequenti, simili.frequenti, simili.

d)d) Danno causato da un compagno di classe trova Danno causato da un compagno di classe trova genesi nel clima di generale irrequietezza causata genesi nel clima di generale irrequietezza causata dall’assenza dell’insegnante.dall’assenza dell’insegnante.

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Occorre però che il comportamento Occorre però che il comportamento del minore/disabile causativo del del minore/disabile causativo del danno sia in sé danno sia in sé antigiuridicoantigiuridico

Non è responsabile un docente di ed. Non è responsabile un docente di ed. fisica se il comportamento del fisica se il comportamento del minore minore non viola le regole del gioconon viola le regole del gioco e il gioco non è oggettivamente e il gioco non è oggettivamente pericolosopericoloso

Cassazione 8740/2001Cassazione 8740/2001

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FATTISPECIE VARIEFATTISPECIE VARIE1.1. ATTIVITA’ SPORTIVA – GIOCHI ATTIVITA’ SPORTIVA – GIOCHI

ALL’APERTOALL’APERTO

Esclusa la responsabilità dell’istruttore per lesioni Esclusa la responsabilità dell’istruttore per lesioni che l’allievo procura a sé o subisce da terzi se:che l’allievo procura a sé o subisce da terzi se:

• Il docente era nella materiale impossibilità di Il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della intervenire a causa della repentinitàrepentinità e e imprevedibilitàimprevedibilità dell’evento dell’evento

• Erano state adottate misure organizzative e Erano state adottate misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolopericolo

• Il gioco non era di per sé pericolosoIl gioco non era di per sé pericoloso• Non sono state violate le regole di giocoNon sono state violate le regole di gioco

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ATTIVITA’ SPORTIVA – GIOCHI ALL’APERTOATTIVITA’ SPORTIVA – GIOCHI ALL’APERTO

Quindi:

Non responsabile se il minore scivola da altalena (adatta all’età) a causa di movimento erroneo imprevedibile

Responsabile se per danni riportati da minore colpito da attrezzo sportivo mentre assisteva ad una gara

Responsabile se maestro elementare fa praticare la pallavolo in luogo che rende il gioco sicuramente pericoloso

Responsabile se un compagno spinge di sotto un altro dallo scivolo, perché il gesto ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l’esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti dei ragazzi

(PRINCIPIO: Certi eventi, già verificatesi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi)

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L’INTERVALLOL’INTERVALLO Fa parte dell’attività didatticaFa parte dell’attività didattica Non costituisce interruzione degli obblighi di Non costituisce interruzione degli obblighi di

vigilanzavigilanza I docenti sono tenuti a porre in atto le I docenti sono tenuti a porre in atto le

consuete misure preventive e di sorveglianza consuete misure preventive e di sorveglianza

– Adottare misure organizzative/disciplinari idonee ad evitare Adottare misure organizzative/disciplinari idonee ad evitare pericolopericolo– Essere presentiEssere presenti– Non responsabile solo se evento imprevedibile perché Non responsabile solo se evento imprevedibile perché repentino e fortuitorepentino e fortuito

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Nota bene:Nota bene:

Se esiste un piano di sorveglianzaSe esiste un piano di sorveglianza durante durante l’intervallo, predisposto dal D.S. il docente deve l’intervallo, predisposto dal D.S. il docente deve attenervisi e quindi non è tenuto a stare nella sua attenervisi e quindi non è tenuto a stare nella sua classe, ma laddove previsto dal piano (es. nel classe, ma laddove previsto dal piano (es. nel corridoio)corridoio)

Se non esiste piano di sorveglianzaSe non esiste piano di sorveglianza, il docente è , il docente è tenuto a stare in classe sulla base dell’orario; è tenuto a stare in classe sulla base dell’orario; è opportuno che tale orario, con gli eventuali cambi, opportuno che tale orario, con gli eventuali cambi, sia ben specificato in circolare o quadro orario.sia ben specificato in circolare o quadro orario.

L’INTERVALLOL’INTERVALLO

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Quindi:Quindi:

Ricreazione per gli alunni e non Ricreazione per gli alunni e non per i docentiper i docenti

Solo con la predisposizione di un Solo con la predisposizione di un “piano” di sorveglianza ci si può “piano” di sorveglianza ci si può assentare, ma se capita un sinistro, il assentare, ma se capita un sinistro, il docente della classe deve dimostrare docente della classe deve dimostrare che la sua assenza era giustificata, in che la sua assenza era giustificata, in quanto era sostituito nella quanto era sostituito nella sorveglianza da altra personasorveglianza da altra persona

L’INTERVALLOL’INTERVALLO

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ENTRATA/USCITAENTRATA/USCITALa scuola è responsabile:

Dal momento dell’entrata nei locali fino al momento della Dal momento dell’entrata nei locali fino al momento della riconsegna ai genitori, riconsegna ai genitori, effettiva o potenzialeeffettiva o potenziale, secondo , secondo modalità consuetemodalità consuete.

CASISTICA:

1) La scuola risponde comunque dei fatti del minore/disabile anche se vi è stato un accordo con i genitori nel lasciarlo senza vigilanza in un certo luogo in attesa che i genitori lo raggiungano. (Cass. 5424/86)

2) Risponde anche se il fatto è avvenuto fuori dell’orario delle lezioni, se si è consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo di vigilare per tutto il tempo in cui gli scolari vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola, fino al loro effettivo licenziamento (Cass. 1623/94).

3) Risponde anche durante l’eventuale servizio di trasporto (maestra responsabile per non aver fatto attraversare la strada: investimento dopo sceso pulmino)

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GITEGITE

Momento non estraneo all’attività didattica

Consueti obblighi di vigilanza/responsabilità ex art 2048

Vi è stata una “traditio genitoriale” dei minori alla scuola per il periodo della gita

Permane responsabilità dei genitori (per culpa educando) specialmente nelle situazioni (pranzi, disciplina nei momenti di riposo/ricreazione) in cui va dato il dovuto rilievo all’autonomia del soggetto in formazione

Quindi più che in difetto di vigilanza, l’evento illecito del minore può derivare da deficit educativo

Vi può essere in ipotesi responsabilità concorrente dei genitori del minore e dell’insegnante (solito problema: furono adottate adeguate misure disciplinari e organizzative per evitare il danno?)

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GITEGITE La partecipazione alle gite per il docente di sostegno La partecipazione alle gite per il docente di sostegno

non è obbligatoria, si tratta di attività aggiuntiva.non è obbligatoria, si tratta di attività aggiuntiva. Non è più previsto il limite obbligatorio di 15 alunni o 2 Non è più previsto il limite obbligatorio di 15 alunni o 2

disabili per docente (può essere considerato un disabili per docente (può essere considerato un criterio).criterio).

La Circ. 291/92 prevedeva già “un accompagnatore” La Circ. 291/92 prevedeva già “un accompagnatore” per disabileper disabile : :”Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione”

La materia è ora rimessa all’autonomia scolastica (DPR La materia è ora rimessa all’autonomia scolastica (DPR 275/99).275/99).

La decisione sui criteri da adottare per le gite spetta La decisione sui criteri da adottare per le gite spetta agli organi collegiali della Scuola (art. 10, co. 3, lett. E) agli organi collegiali della Scuola (art. 10, co. 3, lett. E) T.U.). T.U.).

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SOMMINISTRAZIONE SOMMINISTRAZIONE FARMACIFARMACI

LINEE GUIDA: Nota 25 nov. 2005 MIUR

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni

contengono le linee guida per la definizione degli

interventi finalizzati all’assistenza di studenti che

necessitano di somministrazione di farmaci in

orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo

studio, la salute ed il benessere all’interno della

struttura scolastica.

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L’Autorizzazione ASLL’Autorizzazione ASL

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.

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COMPITI ASL - MEDICICOMPITI ASL - MEDICI Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno

per le proprie responsabilità e competenze: - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; - i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione

scolastica e formativa dell’alunno. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di

base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

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Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai

genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale,

a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la

prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

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Compiti dei D.S.Compiti dei D.S. I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di

somministrazione di farmaci: - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante

l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci...Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno essere promossi specifici moduli formativi.

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Indisponibilità alla Indisponibilità alla somministrazionesomministrazione

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono

provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta

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Art. 5 – Gestione delle emergenze

Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

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Legge 1 marzo 2006, n. 67(in GU 6 marzo 2006, n. 54)

Art. 2.(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

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Art. 3.(Tutela giurisdizionale)

OMISSIS

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato

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NECESSITA’ di una NECESSITA’ di una programmazione puntuale e programmazione puntuale e

dettagliatadettagliata Dall’esame delle sentenze emerge che l’attività Dall’esame delle sentenze emerge che l’attività svolta dai docenti di sostegno deve essere svolta dai docenti di sostegno deve essere dettagliatamente prevista e programmata in dettagliatamente prevista e programmata in sede di PEI.sede di PEI.

In caso di sinistro, se l’attività svolta e il In caso di sinistro, se l’attività svolta e il personale che la svolge è coincidente con la personale che la svolge è coincidente con la programmazione, può essere provata la programmazione, può essere provata la mancanza di responsabilità del docente. mancanza di responsabilità del docente.

IL P.E.I. IL P.E.I. deve specificaredeve specificare, specialmente , specialmente quando la programmazione didattica è quando la programmazione didattica è differenziata rispetto a quella della classe:differenziata rispetto a quella della classe:

1) obiettivi; 2) metodologie; 3) contenuti; 4) 1) obiettivi; 2) metodologie; 3) contenuti; 4) spazi; 5) strategie. spazi; 5) strategie.

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Misure di programmazione Misure di programmazione e di cautela preventivae di cautela preventiva

Il PEI deve pertanto specificare le attività Il PEI deve pertanto specificare le attività

settimanali programmate di frequenzasettimanali programmate di frequenza:: A) A) in classein classe - con sostegno - con assistente - con sostegno - con assistente

- con docenti curricolari - con docenti curricolari B) B) in luogo diverso dalla classein luogo diverso dalla classe - con docente sostegno - con assistente - con - con docente sostegno - con assistente - con

docente curricolare - con altri disabili o da docente curricolare - con altri disabili o da solosolo

SPECIFICARE LUOGO e ATTIVITA’SPECIFICARE LUOGO e ATTIVITA’ TENERE CONTO DEL PARERE MEDICO / TENERE CONTO DEL PARERE MEDICO /

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MISURE DI CAUTELA MISURE DI CAUTELA PREVENTIVAPREVENTIVA

COLLETTIVECOLLETTIVE

Misure attinenti la L.626/’94:Misure attinenti la L.626/’94:

• Documento di valutazione del rischioDocumento di valutazione del rischio• Servizio Prevenzione – ProtezioneServizio Prevenzione – Protezione• Rappresentante Lavoratori/SicurezzaRappresentante Lavoratori/Sicurezza

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MISURE DI CAUTELA MISURE DI CAUTELA PREVENTIVAPREVENTIVA

CollettiveCollettiveNOTA BENE: NOTA BENE: Gli elementi essenziali delle misure di cautela

preventiva devono essere indicatedevono essere indicate nel Regolamento Regolamento InternoInterno e nella Carta dei ServiziCarta dei Servizi

SCOPI

1. Massima diffusione informativa a Famiglie (alunni) / Lavoratori su regole adottate e da rispettare per prevenire sinistri

2. Documentare e rendere noto all’esterno l’Avvenuto esercizio dell’adozione di tutte le misure organizzative/disciplinari per evitare sinistri

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MISURE DI CAUTELA MISURE DI CAUTELA PREVENTIVAPREVENTIVA

INDIVIDUALIINDIVIDUALI

Comunicazione per via gerarchicaComunicazione per via gerarchica ex art 16 T.U. 3/’57 ex art 16 T.U. 3/’57 (da inviare p.c. anche al (da inviare p.c. anche al responsabile del servizio Prevenzione e al Responsabile Lavoratori/Sicurezza)responsabile del servizio Prevenzione e al Responsabile Lavoratori/Sicurezza)

Atto di rimostranzaAtto di rimostranza ex art 17 t.u. 3/’57 ex art 17 t.u. 3/’57

serve a ottenere il rinnovo di ordine per iscritto, con l’assunzione piena di serve a ottenere il rinnovo di ordine per iscritto, con l’assunzione piena di responsabilità da parte del D.S. responsabilità da parte del D.S. (in difetto di tale procedura il dipendente NON è (in difetto di tale procedura il dipendente NON è esonerato dalla responsabilità poiché l’unico ordine da eseguire è quello scritto ex art.17 t.u. esonerato dalla responsabilità poiché l’unico ordine da eseguire è quello scritto ex art.17 t.u. 3/’57….3/’57….

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RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVAAMMINISTRATIVA

Cioè la RIVALSA nei confronti del dipendenteCioè la RIVALSA nei confronti del dipendente

NOTA BENE: art. 61 L. 11/7/1980, 321

Esclusa responsabilità diretta del personale della scuola (art. 574 t.u.. P.I.)

La P.A. “Si surroga” al personale, cioè si sostituisce nell’obbligazione risarcitoria verso terzi danneggiati

Esclusa legittimazione passiva degli insegnati nel giudizio promosso da terzi per risarcimento danni.

Concluso il processo con l’eventuale condanna della P.A.

la Corte dei conti può esercitare la rivalsa dello Stato nei confronti del dipendente, ma solo per DOLO o COLPA GRAVE