Normativa sordità - 1°parte

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La normativa relativa alla sordità Tavola Rotonda 13.05-14.00

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Lavoro di raccolta e sintesi sulla normativa italiana in tema di sordità. La ricerca si compone di più parti: Introduzione ai fondamenti giuridici, distinzione tra invalidità e handicap, riconoscimento sordità, iter da seguire, benefici previsti (sanitari, assistenziali, economici, sgravi fiscali...)/ Riconoscimento invalidità civile, benefici previsti (...)/ Riconoscimento Handicap... Queste slides coprono solo una prima parte (Introduzione e "figura" sordità).

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La normativa relativa alla sordità

Tavola Rotonda 13.05-14.00

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I diritti delle persone con difficoltà uditive

La normativa italiana riconosce e disciplina in

diverso modo «l’ipoacusia», ovvero la

diminuzione più o meno grave di capacità

uditiva cui una persona - per svariate ragioni

(congenita, lavoro, guerra…) - può essere

affetta.

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La normativa italiana varia in ragione di una pluralità di fattori:

1. In base al momento in cui insorge il deficit uditivo: tecnicamente, da un punto di vista strettamente giuridico, si può parlare di «sordità» («ex sordomutismo») solo nei casi in cui l’ipoacusia ha/ha avuto delle conseguenze sull’apprendimento del linguaggio (cosiddetta sordità «prelinguale»)

2. In base al grado di deficit uditivo: non in tutti i casi di ipoacusia si avrà riconoscimento d’invalidità

3. In base alla sua definizione come invalidità civile o meno: l’invalidità è «civile» quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro (escluse sia da invalidità civile, sia da sordità)

4. In base alla richiesta che il non-udente (rectius: l’ipoacusico o la sua famiglia) fa in sede di presentazione della domanda e, conseguentemente, in ragione di quanto le relative commissioni Asl/INPS devono accertare

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… sulla base dell’articolazione di questi fattori (insorgenza,

gravità…) varia la disciplina relativa al «fenomeno

ipoacusia-sordità»,

ovvero:

varia il suo riconoscimento, l’iter procedurale, gli

accertamenti e le verifiche;

di conseguenza, variano anche i diritti

(assistenziali, economici, previdenziali, fiscali)

riconosciuti alle persone che presentano un deficit

sensoriale uditivo.

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Sordità (Ipoacusia)

Forme di riconoscimento, accertamento e tutela della

menomazione sensoriale uditiva

- danno funzionale (invalidità)- svantaggio sociale (handicap)

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Fondamento normativo

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività…» (Costituzione della

Repubblica Italiana, articolo 32.1).

Ai sensi dell’articolo 3.2 della Carta Costituzionale, « È compito della

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese ».

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Al dettato costituzionale (artt. 3.2, 4.1, 9.1, 31.2, 32.1,

35.1, 38, quest’ultimo, in riferimento al

riconoscimento, a tutti, di un fondamentale diritto al

lavoro) si aggiungono una pluralità di fonti: leggi e

decreti attuativi interni (tra cui leggi e decreti

regionali), ma anche Trattati internazionali,

Ordinamento Europeo (Direttive), Consiglio d’Europa…

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Riconoscimento InvaliditàInvalidità: minorazione che comporta danno

funzionale permanente (Legge 118/1971)

1. Sordità (sordità prelinguale, ex sordomutismo)Legge 381/1970, così come modificata dalla Legge 95/2006

2. Invalidità civile (altre ipotesi di menomazione, senza/con minori conseguenze sull’apprendimento naturale della capacità comunicativa)

Legge 118/1971

Riconoscimento HandicapHandicap: svantaggio sociale che dipende

dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una

persona vive (Legge 104/1992)

1.Handicap (condizione di gravità, art. 3 Legge 104/92)

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Riconoscimento Invalidità per deficit uditivo

1. Sordità (sordità prelinguale,

ex sordomutismo)

a. Riconoscimento: Quadro medico-legale

b. Iter procedurale: domanda di accertamento

c. Benefici

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Riconoscimento Invalidità per deficit uditivo

1. Sordità (sordità prelinguale, ex

sordomutismo)

a. Riconoscimento: Quadro medico-legale

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«Agli effetti della legge si considera sordo il

minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità

congenita o acquisita durante l'età

evolutiva»

«che gli abbia compromesso il normale

apprendimento del linguaggio parlato (…)».

Articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381, così come modificato dall’articolo 1 della Legge 20 Febbraio 2006, n. 95

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Conseguentemente, ai fini del riconoscimento devono coesistere due elementi:

uno legato al momento dell’insorgenza del deficit (quando),l’altro legato alle conseguenze (effetti) sull’apprendimento della capacità comunicativa del soggetto derivante dal deficit uditivo

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Nota «di sistema»:

In termini generali, l'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, cardio-circolatorio o locomotorio, della vista o dell'udito…

In tal senso, il riconoscimento dell’invalidità civile fa innanzitutto riferimento alla incidenza delle infermità

invalidanti sulla capacità lavorativa (anche conformemente agli obblighi gravanti sul sistema

repubblicano in virtù dell’articolo 38 della Costituzione).

In riferimento ai minori, il riconoscimento dello «status» di sordo o minore invalido si ricollega non tanto

all’attività lavorativa (che effettivamente essi non svolgono ancora), ma più ampiamente alle « difficoltà

persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età », tra le quali imparare, comunicare, studiare,

giocare...

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Va quindi precisato…

il termine conclusivo dell'età evolutiva in cui si consegue la minorazione sensoriale va identificato con il compimento del 12° (dodicesimo) anno di età

La frase «che gli abbia impedito (rectius: compromesso) il normale apprendimento del linguaggio parlato» deve essere intesa nel senso che l’ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato

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Muto, sordomuto o sordo?Secondo la legge 381/1970 si può richiedere il riconoscimento dello stato di “sordomuto” se la sordità ha impedito l’apprendimento del linguaggio.

In virtù dell’intervento legislativo 2006 - sostituzione del termine «sordomutismo» con «sordità», ma soprattutto modifica della definizione stessa di ciò che è richiesto ai fini del riconoscimento della sordità - ciò che rientra nel concetto di apprendimento difficoltoso non è tanto il risultato finale (il riconoscimento di un “grado più o meno grave di sordomutismo, rectius di un grado più o meno grave di in-capacità comunicativa” in ragione di un impedito apprendimento), ma, più ampiamente, gli effetti che il deficit sensoriale ha (oggettivamente, intrinsecamente) sul percorso di normale («naturale») apprendimento del linguaggio (capacità di «comprometterlo»).

Ciò che è richiesto ai fini del riconoscimento è che la sordità abbia reso difficile - ma non necessariamente impedito né leso - l'apprendimento del linguaggio (il quale può avvenire tramite protesi e riabilitazione). Di conseguenza lo «status» di sordo verrà concesso anche a chi impara a parlare correttamente.

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… “come si misura”, allora, la difficoltà nell’apprendimento

del linguaggio parlato?

Quali tecniche medico-legali per il suo riconoscimento (o

meno)?

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Fattori che rendono difficoltoso (o talvolta agevolano) l'apprendimento

della lingua

Molteplici e complessi:

•primi, tra tutti, l'epoca di insorgenza ed il livello di perdita uditiva.•Altri fattori importanti: la precocità e la correttezza della diagnosi e del trattamento, il livello socio-culturale della famiglia ed altri ancora.

Quest’ultimi, trattasi tuttavia di fattori aleatori e variabili nel tempo, quindi non quantificabili

né facilmente valutabili in sede normativaPossono (e dovrebbero?) essere valutati in

sede di commissione medica? Se sì, con «quale peso»?

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In linea generale, nel caso in cui l’interessato sia

maggiorenne, l'invalidità civile viene definita in percentuale,

in conformità con quanto fissato dal sistema tabellare…

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Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 si occupa dell’accertamento delle minorazioni civili (invalidità

civile, cecità civile e sordità),

in particolare,indicando le relative percentuali di riferimento, “categorizzazione” dei diversi tipi e gradi di invalidità, presupposto per il loro rispettivo riconoscimento.

Decreto ministeriale, Ministero della Sanità, 5 Febbraio 1992: Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali

d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della

sanità

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Ai sensi del suddetto sistema tabellare,

perché si possa parlare di sordità (sordità «prelinguale», ex sordomutismo) il deficit uditivo deve essere

bilaterale di un certo livello (definita talvolta come sordità

profonda)

Va inoltre precisato che la percentuale di riferimento ai fini della concessione della indennità di comunicazione

(concessione prevista a favore di chi è riconosciuto sordo) varia a seconda dell’età :

1) pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;2) pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d'età purché sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno.

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Per contrario, in tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati oppure non sia dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile, ovvero in riferimento, innanzitutto, alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa (benché, nei confronti dei minori… si veda sopra).

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Sordità profonda

Questa è una sordità profonda che verrà riconosciuta ai sensi della legge 381/1970

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Ipoacusia che rientrerà nell’invalidità civile

Questa non è una sordità profonda; il

paziente viene rimandato a invalidità

civile, ai sensi della legge 118/1971

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Al fine del riconoscimento è richiesta l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo- funzionale.Ai sensi delle Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali contenute nella seconda parte del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, fanno fede «documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici certi, la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei poteri comunicativi nel loro insieme da cui si possa desumere un'origine audiongena delle alterazioni fono-linguistiche presenti».

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Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguale devono essere effettuati da medici specialisti in otorinolaringoiatria o in audiologia o in foniatria ASL o convenzionati

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1) l'esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell'indennità devono essere effettuati dopo il compimento del primo anno d'età2) l'esame o gli esami relativi ai pazienti di età inferiore ai 12 anni devono riportare chiaramente un'attestazione di attendibilità dell'esame stesso (attendibile/non attendibile) redatta dal medico esaminatore3) le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri già esposti per l'invalidità civile e quindi non rientrano nella 381/704) l'esame impedenzometrico deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano chiare controindicazioni (otite cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo ecc.)5) I beneficiari dell'indennità di comunicazione, concessa prima del compimento di dodici anni d'età a causa di perdita uditiva inferiore (tuttavia) a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

TABELLA DEI DEFICIT UDITIVIIndicazioni per la valutazione dei deficit

funzionali(Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, 2°

parte)

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La visita: Quali esami portare in commissione sordità?

Esame audiometrico recente (ad orecchio nudo, vedi in seguito) dal quale si evinca che il bambino ha perdite compatibili con i termini di legge indicati

Diagnosi che attesti l’insorgenza della sordità avvenuta prima del compimento del 12° anno di età (se successiva)

Potenziali evocati uditivi (ABR) Impedenzometria Relazione medica rilasciata da un audiologo e/o da un

otorino che lavorino in un servizio ASL nel quale vi sia specificato che il bambino ha “appreso la lingua in maniera non naturale e che magari frequenta ancora un servizio di riabilitazione logopedico”

Se si è appurato che esiste una sordità genetica vanno portati tutti gli esami in merito.

NB. quando si va dal proprio pediatra per effettuare la domanda di accertamento si deve chiedere che venga crocettata la casella in cui si richiede l’applicazione del DM 2 Agosto 2007

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Con la protesi o senza?Ai sensi del riconoscimento (o meno) di un danno funzionale permanente, le Commissioni competenti devono esaminare la possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici.

In effetti, ai sensi del suddetto Decreto ministeriale (Prima Parte, Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità), «Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica».

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Con la protesi o senza?Ciononostante, sempre ai sensi del Decreto, «La valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre a orecchio nudo, cioè senza protesi».Ciò per numerosi motivi:non è possibile valutare l'efficacia e la resa protesica se non dopo un adeguato periodo di allenamento e adattamento (variabile da caso a caso);la valutazione tradizionale della resa protesica mediante esame audiometrico tonale in campo libero non è idonea ed inoltre non è acusticamente corretto paragonare risposte in campo libero con risposte in cuffia;l'unico test valido per verificare la resa protesica è l'audiometria vocale effettuabile solo in pochi centri specializzati; inoltre in tale metodica vengono utilizzati come unità di misura dB SPL difficilmente convertibili in dB HTL; e vengono introdotti gli stessi problemi valutativi legati all'impiego del campo libero di cui si è già accennato;la verifica del guadagno prodotto dalla protesi presuppone la contestuale verifica da parte della Commissione della correttezza sia della prescrizione che dell'applicazione della protesi;notevolmente difficoltosa e aleatoria è la valutazione in termini medico-legali del vantaggio prodotto dall'uso di protesi acustiche, considerati gli svantaggi che presentano (i danni estetici che comportano l'impossibilità di impiegarli in ambienti rumorosi, le difficoltà di usarle durante il lavoro, l'affaticamento uditivo…)

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Con la protesi o senza?Ne consegue che:

La visita va effettuata sempre senza protesiAppare più opportuno effettuare una valutazione teorica sulla possibilità o meno di applicazione di una protesi per ciascun grado di ipoacusie e laddove tale possibilità teorica sussista applicare una limitata riduzione del punteggio di invaliditàA tal fine, ai sensi del Decreto Ministeriale, «la riduzione dell'invalidità nei casi di ipoacusia protesizzabile è stata fissata nella nostra tabella in 9 punti e riguarda tutte le ipoacusie pari o inferiori a 275 dB sull'orecchio migliore; (…) il livello critico di passaggio da una ipoacusia ben protesizzabile a una ipoacusia difficilmente protesizzabile è stato pertanto fissato sui 275 dB; al di sotto di tale livello di perdita viene automaticamente applicata una riduzione di 9 punti proprio in base alla possibilità dell'applicazione di un apparecchio protesico che può garantire in modo totale o parziale il ripristino funzionale dell'apparato uditivo

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Riduzione automatica del punteggio di invalidità

Concretamente:

Non ha effetto su soggetti riconosciuti sordi, in quanto il grado di ipoacusia è superiore a quello fissato come livello critico di passaggioNon ha effetto su minori (ipoacusici gravi) perché, di norma, la percentuale di invalidità non viene attribuita per i minori (per i quali l’invalidità è come se fosse riconosciuta al 100%), ma solo al compimento della maggiore età.Unica eccezione normalmente ammessa è quella relativa ai minori superiori di anni 15, cioè quelle persone che possono iscriversi alle liste di collocamento per le quali è richiesta la definizione della percentuale di invalidità.

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Riconoscimento sordità maggiorenni/neomaggiorenni e % di invalidità

Come evidenziato, nei soggetti maggiorenni la perdita uditiva deve essere, nell’orecchio migliore, pari o superiore a 75 dB. Deve inoltre dimostrare che la sordità è insorta durante l'età evolutiva (Decreti Ministero della Sanità del 05/02/1992 e 14/06/1994).A tal fine, anche il minorenne già riconosciuto sordo, divenuto con la maggiore età legalmente capace di intendere e volere, viene sottoposto a una nuova valutazione(vedi novità in basso). In caso contrario, gli verrà revocata l’indennità e non gli verrà concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.Nell’ipotesi in cui la valutazione attesti (o confermi) il rispetto dei requisiti, viene direttamente attribuito un punteggio di invalidità lavorativa pari all’80%.

Tabella percentuale inabilità al lavoro e codici di riferimento per patologia (DM 05/02/1992)

In tema di valutazione della sordità al momento del compimento della maggior età (sordi divenuti maggiorenni), il dl 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114) apporta importanti novità (art 25, “Semplificazione per i soggetti con invalidità”)

Al minore titolare di indennità di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari». Va precisato che non è necessario nessun ulteriore accertamento sanitario, né l’obbligo di presentare

una domanda amministrativa: la concessione avverrà in automatico.

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Questione «Impianto cocleare»Riconoscimento dello status di sordo e esame dei soggetti portatori di Impianto Cocleare (IC)

L'impianto cocleare è una protesi, per cui anche nel soggetto portatore di IC la commissione deve valutare l'audiogramma a orecchio nudo, cioè senza impianto.Il fatto che l'impianto sia costituito da una parte interna posizionata nella coclea, oltre al processore esterno, è ininfluente, poiché, da sola, la parte interna è inerte; è il processore esterno che trasmette i suoni: quando questo viene scollegato il soggetto non sente più nulla.L'apprendimento del linguaggio avviene in modo innaturale (indotto) per cui non deve essere tenuto conto dalla commissione il livello di linguaggio acquisito.

Circolare n.32 Ministero. del Tesoro, 21/07/1997

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Riconoscimento Invalidità per deficit uditivo

1. Sordità (sordità prelinguale, ex

sordomutismo)a. Riconoscimento: Quadro medico-

legale

b. Iter procedurale: domanda di accertamento

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La richiesta di riconoscimento della sordità va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati (curatore), all’INPS territorialmente competente (un tempo all’USL/ASL).

La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi:1. Il Certificato introduttivo del medico curante2. La Domanda on-line3. La Ricevuta e la Convocazione a visita4. La Visita5. La Verifica6. L’invio del Verbale

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Prima attività da compiere è rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti di cui il soggetto è affetto, con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (classificazione internazionale delle malattie, in specie ICD-9).Se presenti, il medico indica le patologie elencate nel Decreto interministeriale 2 agosto 2007, il quale precisa le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla «non rivedibilità» (vedi anche novità introdotta dall’art. 25.8 della Legge 90/2014 con relativa riforma della Legge 80/2006, articolo 6).Il certificato ha validità 90 giorni (messaggio INPS 28110/2010): se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.Assicurarsi che il medico abbia timbrato e firmato il certificato nello spazio preposto e portare tale certificato prima presso gli enti abilitati (se utilizzati) e poi alla visita.

1. Medico curante: rilascio certificato introduttivo

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2. Presentazione della domanda all’INPSLa domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica.Il Cittadino può farlo autonomamente (dopo aver acquisito il PIN, codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.Nella fase della presentazione si abbina il certificato introduttivo rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.Contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità può essere richiesto l’accertamento dell'handicap: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte..

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3 La ricevuta e la convocazione a visitaPer ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda.La procedura informatica propone un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione ASL. Il Cittadino può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate.Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali: - per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda (…).Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione, le avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato introduttivo; documentazione sanitaria, ecc.), le modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza.

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4. La visita

La visita avviene presso la Commissione ASL competente che, dal 1 gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 - integrata con un medico dell’INPS.La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere - a sue spese - da un medico di fiducia.Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

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5. La verificaLe Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi e di gestione.Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS viene considerato definitivo.Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e “messo in lavorazione”.

Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS.Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.

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6. L’invio del verbaleIl verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.Le versioni inviate sono due:una contenente tutti i dati sensibili una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).Anche queste informazioni vengono raccolte nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità.Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.

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Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.

L’eventuale ricorso contro la mancata convocazione

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L’eventuale ricorso contro il verbale INPS: riforma 2012

Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche che si intenda contestare è necessario presentare istanza di accertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale.Fino al 31 dicembre 2011 chi intendeva opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di invalidità o di handicap presentava ricorso al Giudice. Il Giudice nominava un CTU incaricato di stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisiva. I tempi, spesso, erano molto lunghi arrivando ad alcuni anni prima della sentenza che giungeva dopo varie udienze.Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso giudiziario se prima non si è concluso l'accertamento tecnico preventivo.L’articolo 38 della Legge 111/2011, infatti, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis.Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (…). Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione dell’INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite.Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

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L’eventuale ricorso contro il verbale INPS

L’iter in sintesiSi riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche INPS; Il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice Il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile. Se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione. Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva.La sentenza è inappellabile.

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Riconoscimento Invalidità per deficit uditivo

1. Sordità (sordità prelinguale, ex

sordomutismo)

a. Riconoscimento: Quadro medico-legale

b. Iter procedurale: domanda di accertamentoc. Benefici

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I benefici del riconoscimento della sordità

Il riconoscimento dello «status» di sordo dà diritto a una serie di agevolazioni.Questi benefici sono sia d’ordine generico, sia d’ordine specifico, ovvero collegati al particolare deficit.

In sintesi, si possono riassumere in 5 principali aree:

1.Assistenza sanitaria2.Provvidenze economiche3.Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro4.Vantaggi fiscali5.Altre agevolazioni

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I benefici del riconoscimento della sordità. Prospetto sintetico

1. Assistenza sanitaria-Erogazione di ausili-Esenzione ticket

2. Provvidenze economiche-Indennità di comunicazione (L. 508/1988, art. 4)-Pensione per sordomuti

3. Agevolazioni lavorative e diritto del lavoro-Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità-Permessi lavorativi retribuiti-Congedi di due anni retribuiti-Scelta della sede di lavoro-Rifiuto al trasferimento-Lavoro notturno-Liste speciali di collocamento

4. Agevolazioni fiscali-Auto (Iva agevolata e detraz. Irpef)-Ausili (Iva agevolata e Irpef)-Sussidi tecnici e informatici (Iva agevolata e Irpef)-Spese per l’assistenza specifica (Irpef)-Spese per l’assistenza personale e domestica (deduz. E detraz. Irpef)-Detrazioni famigliari a carico (Irpef)Spese di interpretariato (Detraz. Irpef)

5. Altre agevolazioni-Telefonia fissa-Telefonia mobile

6.