Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

download Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

of 31

Transcript of Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    1/31

    Norberto BobbioTeoria Generale del diritto

    Prima Parte

    TEORIA DELLA NORMA GIURIDICA

    Capitolo IIL DIRITTO COME REGOLA DI CONDOTTA

    1. UN MONDO DI NORME Il diritto va considerato come un insieme di norme Lesperienza giuridica unesperienza normativa Le norme agiscono sulla storia come limiti entro cui si sviluppano le civilt Studiare una civilt studiare le sue norme

    2. ARIET! E MOLTEPLICIT! DELLE NORME Le norme giuridiche sono solo una parte delle norme Le norme regolano il rapporto delluomo con gli altri individui, con gli dei, con se stesso Anche i fini che luomo impone a se stesso di raggiungere sono insiemi di regole Le norme sono diverse ma hanno tutte lo stesso scopo: influenzare il comportamento di

    uomini o gruppi, di dirigerne le azioni verso un fine

    ". IL DIRITTO # I$TITU%IONE& Ci sono due teorie diverse da quella normativa: la teoria del diritto come istituzione e la

    teoria del diritto come rapporto Santi omano !Lordinamento giuridico" # diritto come IS$I$%&I'() Il concetto di diritto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

    *eve ricondursi al concetto di S'CI)$ +ui societas ii ius - ui ius iisocietas. # LA S'CI)$ LA /AS) S% C%I IL *II$$' (ASC)

    *eve contenere lidea dell'*I() S'CIAL) per escludere ogni elemento chesi possa ricondurre allaritrio o alla forza materiale # L'*I() S'CIL) IL 0I()A C%I IL *II$$' $)(*)

    1rima di essere norma, deve essere '2A(I&&A&I'() #L'2A(I&&A&I'() IL 3)&&' 1) )ALI&&A) L'*I()

    4uesta societ ordinata e organizzata ci5 che omano chiama IS$I$%&I'(): perch6 essaesista, lelemento fondamentale lorganizzazione

    Il diritto nasce quando un gruppo passa da una fase inorganica ad una organica, tramite ilprocesso di IS$I$%&I'(ALI&&A&I'()

    Si pu5 dire che il diritto presuppone una societ, ma non vero che ogni societ esistente giuridica: non si pu5 affermare che !ui societas ii ius"

    '. IL PLURALI$MO GIURIDICO Con la teoria dellistituzione si rompe la teoria S$A$%ALIS$ICA *)L *II$$' # il diritto

    non si identifica pi7 nello stato ma in tutto ci5 che istituzione

    Societ medievale: tanti ordinamenti giuridici # stato moderno: assorimento degliordinamenti nella persona dello Stato # 3'('1'LI' 2I%I*IC' *)LL' S$A$' #$)'IA S$A$%ALIS$ICA *)L *II$$' # accentramento del potere ('3A$I8' e

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    2/31

    C'A$$I8' nello Stato # reazione allo statualismo: teoria dellistituzione come rispostaalleccessiva presa di potere dello Stato +enard, 1roudhon, 2urvich, Santi omano.

    (. O$$ERA%IONI CRITIC)E ALLA TEORIA DELL*I$TITU%IONE Il prolema se il diritto sia solo quello statuale o quello prodotto da ogni istituzione #

    dipende dalluso che si fa della parola !diritto": se si dice che solo statuale, se ne parla insenso stretto9 se si dice che diritto tutto ci5 che normazione, indipendentemente dalla suafonte, se ne parla in senso largo # pi7 opportuna la definizione larga del termine, perch6

    pi7 usata $eoria ('3A$I8A e teoria S$A$%ALIS$ICA sono due cose diverse: la teoria normativa

    afferma solo che la ase dellesperienza giuridica la regola di condotta, mentre la teoriastatualistica specifica anche le caratteristiche che distinguono le regole del diritto dalle altreregole di condotta # la teoria statualistica una teoria normativa ristretta # inoltre ilnormativismo compatiile con li pluralismo perch6 non restringe il campo delle norme soloallamito statale Il diritto non pu5 essere organizzazione prima di essere norma perch6 lorganizzazione si

    asa sul principio della distriuzione dei compiti secondo regole, quindi ci devono essere dellenorme a disciplinare la nascita di unorganizzazione # tutto il processo di istituzionalizzazionenon potree avvenire se non ci fossero norme in ase alle quali esso pu5 svolgersi # quindinon si pu5 dire che la ase del diritto lorganizzazione, anzi si ritorna a dire che LA /AS)*)L *II$$' LA ('3A # la teoria dellIS$I$%&I'() I(CL%*) la teoria

    ('3A$I8A 2iannini: ci pu5 essere normazione senza organizzazione, ma non ci pu5 essere

    organizzazione senza normazione # la produzione di regole il fenomeno originario anche senon esclusivo per la costituzione de unistituzione

    La teoria dellistituzione ha avuto il merito di mettere in luce che il diritto non norma ma

    I(SI)3) C''*I(A$' *I ('3) # non c norma senza un ordinamento # $)'IA*)LL'*I(A3)($' 2I%I*IC'

    +. IL DIRITTO # RAPPORTO INTER$OGGETTIO&

    *'$$I(A *)L A11'$' I($)S'22)$$I8' # il diritto un 0)('3)('S'CIAL), ha origine nella societ

    Secondo la dottrina del rapporto intersoggettivo, il rapporto tra d,e indi-id,i # epreione/i,ridi0a # essa si fonda sullidea, tratta dal 2I%S(A$%ALIS3', di S$A$' comeC'($A$$' tra gli uomini

    Secondo gli istituzionalisti, invece, il rapporto tra due individui non espressione giuridica senon inserito in unistituzione, e il diritto non il prodotto degli individui, ma della societnel suo complesso

    A($: teoria del *II$$' C'3) A11'$' 2I%I*IC' # accordo tra i lieri aritriidegli individui # ci sono ; tipi di rapporti tra soggetti: %n soggetto ha diritti e doveri e laltro ha solo diritti %n soggetto ha diritti e doveri e laltro ha solo doveri %n soggetto ha diritti e doveri e laltro non ha diritti n6 doveri *ue soggetti hanno entrami sia diritti che doveri

    Solo lultimo tipo di rapporto un A11'$' 2I%I*IC'

    *)L 8)CC

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    3/31

    La stessa azione pu5 essere valutata secondo una valutazione 3'AL) +inrapporto allo stesso soggetto che compie lazione. o 2I%I*ICA +in rapporto ai soggettiai quali rivolta lazione

    Il diritto un insieme di rapporti tra soggetti, il coordinamento delloperare

    . E$AME DI UNA TEORIA

    La pi7 recente teoria di rapporto giuridico la TEORIA GENERALE DI DIRITTO DILEI rapporto giuridico come concetto filosofico alla ase di ogni ordinamento giuridico un A11'$' 2I%I*IC' un rapporto tra due individui di cui uno ha un dovere e

    laltro un diritto # c intersoggettivit la valutazione giuridica valuta latto in rapporto agli altri soggetti che prendono parte

    allazione, non in relazione alle cose sulle quali si esercita la 2I%I*ICI$ di un rapporto non pu5 essere nel rapporto stesso, ens= nella ('3A

    che disciplina il rapporto # anche la teoria del rapporto giuridico torna al('3A$I8IS3'

    3. O$$ERA%IONI CRITIC)E %n A11'$' 2I%I*IC' un rapporto *II$$'-*'8)) *iritti e doveri sono stailiti dalle ('3) # il rapporto /i,ridi0o i baa ,lle norme e per il fatto di essere regolato da esse si

    distingue dagli altri tipi di rapporto # ci5 che caratterizza il rapporto giuridico non la materiama la 0'3A di esso, il modo in cui i soggetti si comportano gli uni verso gli altri

    (on esiste in natura un rapporto giuridico di per s6 # la norma a qualificare il rapporto come

    giuridico e non viceversa Anche la teoria del A11'$' non esclude ma I(CL%*) la teoria normativa

    Teorie apetti dell*eperien4a/i,ridi0a

    ('3A$I8A regolarit necessaria e sufficiente per formare un ordine giuridico

    A11'$' intersoggettivitnecessarie ma non sufficienti

    IS$I$%&I'() organizzazione sociale

    Capitolo IIGIU$TI%IA5 ALIDIT! ED E66ICACIA

    7. TRE CRITERI DI ALUTA%IONE Ci sono tre valutazioni indipendenti di una norma:

    GIUSTIZIA# la norma corrisponde ai valori e ai fini dellordinamento> # ci5 che corrisponde a ci5 che dovree essere> # giudizio di ALORE # prolema

    DEONTOLOGICO

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    4/31

    VALIDIT# la norma esiste come regola giuridica> # giudizio di 6ATTO# prolemaONTOLOGICOo 1er stailire la validit di una norma isogna accertare:

    a? se lautorit che lha emanata aveva il potere di farlo? se non sia stata arogata

    c? se non sia incompatiile con altre norme del sistema

    EFFICACIA# la norma viene rispettata> ) se viene violata, lautorit emette sanzioni># prolema 6ENOMENOLOGICOo La ricerca per accertare lefficacia o linefficacia di una norma una ricerca

    S$'IC'@ 0)('3)('L'2ICA

    18. I TRE CRITERI $ONO INDIPENDENTI 4uesti tre criteri di valutazione di una norma danno origine a tre ordini distinti di prolemi,

    e sono indipendenti gli uni dagli altri # valgono le seguenti proposizioni:a. Una norma pu essere giusta senza esser vai!a

    ". Una norma pu essere vai!a senza esser giusta

    #.Una norma pu essere vai!a senza esser e$$i#a#e

    d? Una norma pu essere e$$i#a#e senza esser vai!a +caso delle consuetudini,della uona educazione, del diritto consuetudinario # ricorda che nessuna consuetudine norma solo per il fatto che efficace, essa lo diventa solo se viene riconosciutadallautorit come valida.

    e.Una norma pu essere giusta senza esser e$$i#a#e

    f? Una norma pu essere e$$i#a#e senza esser giusta+la giustizia indipendente dallavalidit, ma anche dallefficacia.

    11. PO$$IBILI CON6U$IONI DEI TRE CRITERI

    0ilosofia del diritto legata al prolema della giustizia # teoria della giustizia: ricerca di8AL'I S%1)3I del diritto

    0ilosofia del diritto legata al prolema della validit # teoria generale del diritto: ricerca dei3)&&I per attuare il diritto e delle sue CAA$$)IS$IC

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    5/31

    12. IL DIRITTO NATURALE

    IL DIRITTO NATURALE # :UELLA CORRENTE DI PEN$IIERO GIURIDICO PERLA :UALE UNA LEGGE PER E$$ER LEGGE DEE E$$ERE CON6ORME AGIU$TI%IA ; UNA NORMA # ALIDA $OLO $E # GIU$TA

    In realt ci5 non si pu5 affermare perch6 la giustizia un ideale, non una realt: che il dirittocorrisponda a giustizia unesigenza alla quale si cerca di avvicinarsi, ma nella realt valecome diritto anche il diritto ingiusto, e non esiste ordinamento che sia totalmente giusto

    Altro errore di questa teoria la pretesa di poter dire 0oa # /i,to o no in modoUNIER$ALE# ma nemmeno i giusnaturalisti erano daccordo su cosa fosse giustoBBB

    Lo stesso concetto di natura, come quello di giustizia, acquista tanti significati a seconda dicome viene usato # e anche se avesse un significato univoco, resta comunque che non i p, # giusto ci5 che conforme alla legge # prescinde dalcontenuto della legge

    GIURIDICO# cos il diritto> # ci5 che ti dice come devi raggiungere i tuoi scopi #prescinde da quali essi siano

    $CIENTI6ICO# come si comporta la scienza giuridica> # il giudice applica le leggi che

    ricava studiando # un processo deduttivo, che prescinde dalla creativit 'gni formalismo presuppone al suo interno gli altri, sono tutti necessari per una conoscenza

    integrale dellesperienza giuridica

    1+. LA NORMA COME PROPO$I%IONE 6ormalmente5 ,na norma # ,na propoi4ione? ()*(*SIZI*+E# insieme di parole aventi un significato # pu5 essere espressa con diversi

    enunciati, a seconda che cami la forma grammaticale o la lingua in cui espressa E+U+CIAT*# forma grammaticale e linguistica in cui si esprime un significato # lo stesso

    enunciato pu5 esprimere proposizioni diverse a seconda del contesto

    %n insieme di parole senza significato non un enunciato %n insieme di parole pu5 avere significato ma non essere vero # proposizione falsa

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    7/31

    Una norma # ,na propoi4ione nel eno 09e # ,n inieme di parole a-enti i/ni=i0ato ;p,< eere in-alida o in/i,ta

    1. 6ORME E 6UN%IONI Le proposizioni si possono distinguere in ase a due criteri:

    Come espressa la proposizione, cio la 6ORMA GRAMMATICALEa. Di09iarati-ab. Interro/ati-a0. Imperati-ad. E0lamati-a

    4uale fine vuole raggiungere chi enuncia la proposizione, cio la 6UN%IONEa. Domandab. Aer4ione

    0. Comandod. E0lama4ione

    I comandi si possono esprimere in tutte le forme La stessa forma pu5 esprimere diverse funzioni e viceversa

    13. LE TRE 6UN%IONI $re le funzioni fondamentali del linguaggio: 0unzione DE$CRITTIA # linguaggio scientifico # scopo: far conoscere 0unzione E$PRE$$IA# linguaggio poetico # scopo: far sentire 0unzione PRE$CRITTIA# linguaggio normativo # scopo: far fare

    In certi discorsi si mischiano i linguaggi, e quindi anche le funzioni Il linguaggio prescrittivo si avvale degli altri due perch6 in tal modo, con il supporto della

    descrizione e dellespressione, riesce meglio a !far fare"

    17. CARATTERI DELLE PROPO$I%IONI PRE$CRITTIE Lo 0opodi una proposizione descrittiva informare9 lo scopo di una proposizione prescrittiva

    in=l,en4are il 0omportamentodi qualcuno Il detinatariodi una proposizione descrittiva d prova di accettarla tramite lassenso9 il

    destinatario di una proposizione prescrittivi d prova di accettarla tramite le azioni, il suo

    comportamento Le DESC)ITTIVE si dicono VE)E o FALSE secondo criteri di VE)IFICAZI*+E

    E,(I)ICA +corrispondenza ai fatti.o )AZI*+ALE +a postulati autoevidenti. Le()ESC)ITTIVEsi dicono GIUSTE o I+GIUSTEsecondo criteri di GIUSTIFICAZI*+E

    ,ATE)IALE +corrispondenza a valori. oppure 8ALI*) o I(8ALI*) secondo criteri di2I%S$I0ICA&I'() 0'3AL) +derivazione dalla fonti primarie di derivazione normativa.

    La verit di una proposizione scientifica pu5 essere dimostrata, mentre della giustizia di unanorma si pu5 solo cercare di persuadere gli altri?

    28. $I PO$$ONO RIDURRE LE PROPO$I%IONI PRE$CRITTIE A PROPO$I%IONI

    DE$CRITTIE& Tei rid,4ioniti0a una pres#rittiva pu essere ri!otta a! una !es#rittiva in #ui si enun#ia

    #i #-e su##e!er in seguito a! un !ato #omportamento

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    8/31

    I oiezione: questa tesi si asa sul principio che c sempre una sanzione ad una norma # ci5non sempre vero, una generalizzazione

    II oiezione: pur ammettendo che si dicono prescrizioni solo quelle norme che prevedono unasanzione, si vede cmq che nella descrittiva c un errore # infatti la sanzione qualcosa dispiacevole per lindividuo, ma la spiacevolezza non descriviile perch6 un valore, e in

    quanto tale si pu5 esprimere solo con una prescrizione # si ritorna alla prescrittivaB III oiezione: la sanzione essa stessa un oligo, perch6 chi comanda deve applicarla

    necessariamente # se si riduce la prescrizione ad una descrizione, in essa comunque permaneil carattere prescrittivi # la conseguenza non in rapporto con lillecito di causalit, madimputazione

    1er queste ragioni, il tentativo di risolvere un comando in una proposizione descrittiva unasoluzione apparente

    21. $I PO$$ONO RIDURRE LE PROPO$I%IONI PRE$CRITTIE A PROPO$I%IONIE$PRE$$IE&

    Tei rid,4ionitae proposizioni pres#rittive si possono ri!urre a! espressive' espi#itan!oa voont !i #-i emette i #oman!o I oiezione: anche se si modifica la prescrittiva in espressiva, solo la forma che camia # lo

    scopo sempre far fare qualcosa a qualcuno # poich6 la funzione della prescrizione noncamia, non ha senso operare la riduzione

    II oiezione: la partecipazione emotiva di chi emette il comando, cosa che si ricavadallespressiva, una condizione superflua

    III oiezione: una legge dura nel tempo e nel corso della sua esistenza si stacca dalla volontdel legislatore e continua ad avere la sua funzione di comando indipendentemente dallevalutazioni che lhanno fatta sorgere

    22. IMPERATII AUTONOMI ED ETERONOMI ispetto al rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo , gli imperativi si distinguono in

    AUT*+*,I e! ETE)*+*,I

    IMPERATII AUTONOMI# chi pone la norma e chi la esegue sono la stessa persona #imperativi MORALI

    IMPERATII ETERONOMI# chi pone la norma e chi la esegue sono due persone diverse# DIRITTO

    In realt ci sono sistemi morali eteronomi, come la religione, e sistemi di diritto autonomi,

    come i contratti # nel diritto pulico, il concetto stesso di stato democratico richiamalimperativo autonomo: la democrazia si fonda sul principio di autonomia

    2". IMPERATII CATEGORICI ED IPOTETICI ispetto alle !iverse $orme in #ui un #oman!o pu essere espresso, gli imperativi si

    distinguono in CATEG*)ICI e I(*TETICI

    IMPERATII CATEGORICI # prescrivono azioni da compiere senza condizioni # sonouoni in se stessi Secondo ant, sono propri della legislazione morale # norme )$IC

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    9/31

    Secondo ant, si distinguono in due sottospecie:o Ipoteti0i 0on 6INE PO$$IBILE# regole di A/ILI$ # norme tecniche # S) 8%'I

    F, *)8I Eo Ipoteti0i 0on 6INE REALE# regole di 1%*)(&A # norme 1A23A$IC

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    10/31

    2+. COMANDI E I$TAN%E I$TAN%A ; =ar =are >,al0oa a >,al0,no per il notro =a-ore en4a 0otrin/erlo

    (ellistanza non c oligo come neicomandi, ed essa fatta nellinteresse di chi laesprime, diversamente dai consigli

    Il potere di muovere istanze privato #petizione

    C il diritto a richiedere, a muovereistanza, ma non il diritto a che essa vengasoddisfatta

    Le istanza possono ispirarsi a un modulo di tipo informativo o a un modulo di tipo emotivo:queste ultime sono le $UPPLIC)E o INOCA%IONI.

    Capitolo LE PRE$CRI%IONI GIURIDIC)E

    ". ALLA RICERCA DI UN CRITERIO 1er distinguere le norme giuridiche da altri tipi di norme isogna avere un criterio che vada oltre

    quello formale

    "3. DI ALCUNI CRITERI

    Criterio del C*+TE+UT*: /i,ridi0a quella normache regola un RAPPORTO INTER$OGGETTIO5attriuendo

    un diritto ed un dovere a due individui contemporaneamente una norma /ILA$)AL), ed in questo si distingue dalla norma 3'AL), che

    %(ILA$)AL) pur distinguendo la norma giuridica dalla norma morale, questo criterio non vale a

    distinguerla dalla norma S'CIAL)

    Criterio del FI+E: /i,ridi0a quella norma che regola RAPPORTI INTER$OGGETTII

    $PECI6ICI, il cui fine la CON$ERA%IONE DELLA $OCIET!, e senza la quale lasociet non ci saree

    tuttavia questo criterio non pu5 essere considerato valido perch6 non universalein quanto le norme camiano da societ a societ e non esiste il metodo per fissare in modounivoco i caratteri che fanno di una norma una regola essenziale alla conservazione della

    societ

    Criterio delS*GGETT* C/E (*+E LA +*),A:

    $o//ettoatti-o

    $o//ettopai-o

    Comando 8oglio *evi

    Coni/lio - *ovresti

    Itan4a 8orrei -

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    11/31

    /i,ridi0a la normaposta dal POTERE $ORANO, al di sopra del quale, cio, non caltro potere # la risposta del positivismo giuridico

    Criterio del VAL*)E: /i,ridi0a quella normache, oltre ad esser posta dal potere sovrano, ispirata al criterio di

    GIU$TI%IA# la risposta del giusnaturalismo # il prolema che non c una definizioneunivoca del concetto di !giustizia"

    Criterio delDESTI+ATA)I*: *ue teorie:

    o ?ANT # giuridica quella norma che viene uidita per i -anta//i che se nepossono trarre, tramite unadesione esteriore # si distingue dalla norma moraleperch6 essa viene uidita per se stessa, un oedienza che non si pu5 imporre

    o )AE$ERT # giuridica quella norma che percepita dal soggetto comeobbli/atoria, mentre sociale quella norma che non lo del tutto

    A seconda di quale criterio si adoperi, tuttavia, le norme giuridiche si distinguono dallemorali, ma finiscono per rientrare in quelle sociali, o viceversa, si distinguono dalle sociali,ma finiscono col rientrare in quelle morali

    "7. UN NUOO CRITERIO LA RI$PO$TA ALLA IOLA%IONE I criteri sovraesposti non sono esclusivi ma integrativi # non si definiscono come veri o falsi,

    ma come pi7 o meno opportuni a seconda dei casi e dei contesti %n altro criterio quello della IS1'S$A ALLA 8I'LA&I'(): Se lazione reale non corrisponde a quella prescritta c un ILL)CI$', cio una

    8I'LA&I'() # lillecito unazione se la norma un imperativo negativo, unomissionese la norma un imperativo positivo

    La possiilit della violazione propria della norma, mentre la L)22) SCI)($I0ICA nonpu5 essere violata # se infatti ci5 accade, la legge scientifica smette di essere valida, e vienemodificata, mentre la norma, anche se violata, continua ad esistere

    Lazione che viene compiuta sulla condotta non conforme per nullificarla o eliminarne leconseguenze negative la SA(&I'() # quindi essa la IS1'S$A ALLA 8I'LA&I'()# c sanzione in ogni sistema normativo

    '8. LA $AN%IONE MORALE %n ordinamento normativo, per non essere mai violato, dovree essere perfettamente

    razionale, oppure gli individui dovreero essere totalmente passivi # il primo caso non

    possiile, il secondo non possiile n6 auspicaile Le NORME MORALI si distinguono anche per il tipo di sanzione che provocano se

    trasgredite: laSA+ZI*+E ,*)ALE # autoimposta !a0in!ivi!uo' sanzione interiore' anorma morae o""iga in #os#ienza e se trasgre!ita provo#a i rimorso e i senso !i #opa

    *efiniamo A%IONE MORALEquellazione che viene compiuta per la sola soddisfazioneche ci procura ladesione ad essa o per la ripugnanza allinsoddisfazione che ci procurereela sua trasgressione

    $ipo di norma e tipo di sanzione sono strettamente connessi La an4ione morale # POCO E66ICACEperch6 agisce generalmente su quegli individui

    gi di per s6 moralmente elevati # chi non ha rispetto per le norme morali, solitamente non ha

    lanimo per risentire delle loro sanzioni # per questo motivo spesso le sanzioni morali sirinforzano con quelle religiose, che sono esterne

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    12/31

    '1. LA $AN%IONE $OCIALE Le $AN%IONI $OCIALI sono an4ioni eterne, che ci vengono imposte dai memri del

    gruppo sociale in risposta ad una violazione di una NORMA $OCIALE, di una norma cioche rende pi7 semplice il vivere in comunit

    Le NORME $OCIALInascono come CON$UETUDINI, e il gruppo sociale risponde alle

    loro violazioni con an4ioni E66ICACI come: riprovazione' isoamento' espusione'in#iaggio

    La SA+ZI*+E ,*)ALE rappresenta un mezzo !i C*+T)*LL* S*CIALE

    Sono tanto pi7 efficaci quanto pi7 il gruppo chiuso e omogeneo e tende al conformismo #perdono di efficacia se il gruppo si espande

    I vizi della sanzione sociale sono: l*INCERTE%%A del suo esito, l*INCO$TAN%Adella suaapplicazione e la MANCAN%A DI MI$URA del rapporto tra -iola4ione e ripota #questo dovuto al fatto che esse sono immediate e spontanee, non codificate # non sonosanzioni istituzionaizzate

    La sanzione sociale tipica dei gruppi sociali inorganici, non istituzionalizzati # quando essi

    diventano istituzioni, le norme sociali diventano giuridiche

    '2. LA $AN%IONE GIURIDICA La $AN%IONE GIURIDICA tipica dei gruppi che costituiscono ORDINAMENTI

    GIURIDICI # 1 esterna e! istituzionaizzata# le norme con questa sanzione sono normegiuridiche

    La norma giuridica istituzionalizzata pi7 efficace e regolata in ogni aspetto: si conosce lasanzione relativa ad ogni tipo di violazione, la sua misura, e i suoi esecutori # una sanzioneCE)TA' ()*(*)ZI*+ATA' I,(A)ZIALE# perci5 le norme giuridiche sono dette normeaEFFICACIA )I+F*)ZATA

    Ci sono due diversi stadi di efficacia: AUTOTUTELA+chi esercita la sanzione lo stessotitolare del diritto violato. e ETEROTUTELA+i due titolari sono persone diverse.

    Leterotutela garantisce lordine e luguaglianza

    '". L*ADE$IONE $PONTANEA

    (on tutti considerano la sanzione come un elemento costitutivo del diritto: sono i +*+SA+ZI*+ISTI# ci sono diverse argomentazioni a questa tesi

    A. L*ordinamento non i =onda ,l timore della an4ione5 ma ,ll*ADE$IONE$PONTANEA ALLE REGOLE# un ordinamento fondato solo sulla forza non saree

    efficaceo Ripota: ladesione spontanea NECE$$ARIA, ma NON $U66ICIENTE al

    mantenimento dellordinamentoo I non sanzionasti potreero rispondere che anche lOBBEDIEN%A una forma di

    adesione, perch6 luomo potree continuare allinfinito a riellarsi alle regole +Croce.o $uttavia, pur ammettendo che ci sia consenso nelloedienza, permane la distinzione tra

    ADE$IONE LIBERAe ADE$IONE 6OR%ATA

    ''. NORME $EN%A $AN%IONE

    B. Ci ono NORME $EN%A $AN%IONE5 >,indi non # la an4ione il 0arattere ditinti-odella norma /i,ridi0ao Ripota: non detto che le norme senza sanzione non siano norme giuridiche, perch6

    quando si parla di sanzione ci si riferisce non alla singola norma, ma al fatto che

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    13/31

    lORDINAMENTO presenti, nella gran parte delle sue norme, il carattere dellasanzionariet # lappartenenza di una norma allordinamento la sua validit, mentre lasanzione determina la sua efficacia, e aiamo detto che una norma pu5 esser valida purnon essendo efficace

    o Inoltre, ci sono H tipi di norme senza sanzione:

    Norme per le >,ali la an4ione arebbe INUTILE, perch6 sono ritenute 2I%S$)o '11'$%() da tutti, ragion per cui nessuno le viola

    Norme per le >,ali la an4ione # IMPO$$IBILE , perch6 sono poste per lesomme autorit, alle quali impossiile imporre qualcosa, perch6 sono esse stessela fonte del potere coercitivo # la forza coercitiva produzione di diritto ai vertici,e sanzione di diritto alla ase

    o Inoltre, quando il potere supremo agisce in modo non conforme a norma, non si haviolazione, ma PRODU%IONE DI NORME, e quindi la SA(&I'() I(%$IL)

    o %n ordinamento tanto pi7 giuridico quanto pi7 il meccanismo sanzionatorio funziona

    '(. ORDINAMENTI $EN%A $AN%IONE

    C. Ci ono ordinamenti /i,ridi0i 09e non pre-edono an4ione5 >,indi non # la an4ione adeterminare la /i,ridi0it! di ,na normao La correlazione tra diritto e sanzione era valida finch6 si riconosceva come ordinamento

    giuridico solo quello statuale # tuttavia ci sono ordinamenti anche al di fuori di quellostatuale, in cui rientra il processo della sanzione

    o %nargomentazione dei non sanzionasti che, ad esempio, il diritto interna4ionalenondovree essere considerato giuridico perch6 non prevede sanzioni # in realt, unaquestione di parole, dipende da cosa si intende per !diritto" # inoltre, nel dirittointernazionale non vero che non ci siano sanzioni: # la /,erra a -ol/ere la =,n4ione

    an4ionatoria, in quanto essa la risposta ad una violazione # di conseguenza, anchelordinamento internazionale un ordinamento giuridico perch6 presenta una sanzioneregolata

    o La differenza tra ordinamento statuale e internazionale nel,*D* in cui essi sonoregolati # in quelloSTATUALE #0& 0ETE)*TUTELA, in quelloI+TE)+AZI*+ALE0AUT*TUTELA

    '+. LE NORME A CATENA E IL PROCE$$O ALL*IN6INITO

    D. In o/ni ordinamento non i p,< rialire all*in=inito a norme an4ionate ; i arri-ane0eariamente ad ,na norma al di opra della >,ale non 0e ne ono altre ; eitono

    norme NON $AN%IONATE in ,n ordinamento ; non # la an4ione ad eere la0aratteriti0a ditinti-a di ,n ordinamento /i,ridi0oo Ripota: questo argomento non lede la tesi sanzionista perch6 lordinamento a dover

    essere sanzionato, non la norma in s6o Inoltre il fatto che la norma non sanzionata sia al vertice dellordinamento la

    conseguenza dellinversione del rapporto forza - dirittoo Infine si deve considerare che l*ADE$IONE $PONTANEA fondamentale in un

    ordinamento ed essa la giustificazione proprio di quelle norme non sanzionate ai verticidellordinamento # se esse fossero sanzionate, infatti, lordinamento si fonderee solosulla forza e quindi non saree possiile # e norme non sanzionate rappresentano%ue minimo !i #onsenso senza i %uae non sare""e possi"ie a vita !eo Stato.

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    14/31

    Capitolo ICLA$$I6ICA%IONE DELLE NORME GIURIDIC)E

    '. NORME GENERALI E $INGOLARI Ci sono diversi modi per distinguere le norme giuridiche Criterio 6ORMALE di distinzione delle norme: si considerano solo nella loro

    $TRUTTURA LOGICA# si distinguono in: UNIER$ALI ; il soggetto una classe composta da pi7 memri $INGOLARI ; il soggetto un singolo individuo

    'gni proposizione prescrittiva, e quindi anche le norme, formata da due elementicostitutivi necessari: il soggetto a cui la norma si rivolge, cio il DE$TINATARIO, eloggetto della prescrizione, cio l*A%IONE PRE$CRITTA# poich6 sia il destinatario chelazione si possono presentare in modo universale o singolare, distinguiamo ; tipi di norme:#on !estinatario universae' #on !estinatario singoare' #on azione universae' #on azione

    singoare

    '3.GENERALIT! E A$TRATTE%%A La dottrina della /eneralit! e dell*atratte44a # impre0ia5 per09 non pe0i=i0a e i d,e

    termini -adano intei 0ome inonimi o no5 ed # ineatta5 per09 la0ia 0redere 09e ianoolo >,ete le 0aratteriti09e delle norme

    Si dicono GENERALI5le norme CON DE$TINATARIO UNIER$ALE Si dicono A$TRATTE, le norme CON A%IONE UNIER$ALE Si dicono INDIIDUALI, le norme CON DE$TINATARIO $INGOLARE Si dicono CONCRETE, le norme CON A%IONE $INGOLARE

    1oich6 la parola !norma" fa pensare ad una regolamentazione continuata di unazione, pi7corretto usarla solo per le norme con azione universale, e chiamare le norme con azionesingolare, anzich6 norme 0on0rete, ORDINI.

    1oich6 il comando una funzione diretta a prescrivere ad un individuo singolo di compiereuna data azione, le norme indi-id,alisi possono chiamare COMANDI.

    2eneralit ed astrattezza sono caratteristiche non della norma quale essa , ma quale*'8)//) )SS)), non la norma giuridica reale, ma quella I*)AL), 2I%S$A, ispirataai principi di UGUAGLIAN%A e CERTE%%A?

    La generalit della norma garanzia di uguaglianza, lastrattezza garanzia di certezza

    La teoria della generalit e dellastrattezza mira allideale di ordinamento giuridico, ma essonon potree mai esistere in concreto

    NORME

    UNIER$ALI $INGOLARI

    *estinatario universale Azione universale *estinatario singolare Azione singolare

    2)()ALI AS$A$$) I(*I8I*%ALI C'(C)$)

    C'3A(*I '*I(I

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    15/31

    '7. NORME A66ERMATIE E NAGATIE %na prescrizione A66ERMATIA, oliga a fare qualcosa # un C'3A(*' # $%$$I

    *)8'(' E %na prescrizione NEGATIA, vieta di fare qualcosa # un *I8I)$' # ()SS%(' *)8)

    E %na prescrizione che esenta qualcuno dal fare qualcosa, permette ad essi di non farla # una

    PERMI$$IA NEGATIA# ('( $%$$I *)8'(' E %na prescrizione che esenta qualcuno dal non fare qualcosa, permette ad essi di farla # una

    PERMI$$IA PO$ITIA# ('( $%$$I *)8'(' ('( E

    1)SCI$$I8) A00)3A$I8) e ()2A$I8), cio comandi e divieti, sonoCONTRARI# non possono essere entrami veri, ma possono essere entrami falsi #rapporto di I(C'31A$I/ILI$

    1)3ISSI8) A00)3A$I8) e ()2A$I8) sono $UBCONTRARI# possono essereentrame vere, ma non possono essere entrame false # rapporto di *IS2I%(&I'()

    C'3A(*I e 1)3)SSI ()2A$I8I, *I8I)$I e 1)3)SSI 1'SI$I8I, sono tra loroCONTRADDITTORI # non possono essere entrame vere n6 entrame false # rapporto diAL$)(A$I8A

    *ue proposizioni si dicono $UBALTERNEse dalla verit della prima si deduce la veritdella seconda, ma dalla verit della seconda non si pu5 dedurre la verit della prima eviceversa # rapporto di I31LICA&I'()

    (8. NORME CATEGORIC)E E IPOTETIC)E Norma 0ate/ori0a # >,ella 09e tabili0e 09e ,na 0erta a4ione de-e eere 0ompi,taF

    norma ipoteti0a # >,ella 09e tabili0e 09e ,na 0erta a4ione de-e eer 0ompi,ta e i-eri=i0a ,na 0erta 0ondi4ione Le norme I1'$)$IC

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    16/31

    L*,ni0o modo per de=inire il diritto in modo oddi=a0ente # =arlo 0oniderando lanorma nell*ambito dell*ordinamento /i,ridi0o

    Ci ono ' 0riteri per de=inire il diritto attra-ero le 0aratteriti09e della norma Criterio 6ORMALE# rispetto alla loro tr,tt,ra, le norme si distinguono in:

    o 1ositive o negativeo Categoriche o ipoteticheo 2enerali +astratte. o individuali +concrete.

    o $uttavia, queste distinzioni individuano le caratteristiche delle norme, ma nonservono allo scopo di identificarle come giuridiche, quindi non servono adeterminare cosa sia il diritto

    Criterio MATERIALE# rispetto al 0onten,todelle normeo 4uesto criterio inconcludente, perch6 non identifica quali siano le norme

    giuridiche in quanto il loro amito tutte le azioni possiilio Il campo di azione delle norme giuridiche vasto e comune a quello delle altre

    regole # anche ammettendo divisioni al suo interno, si arriva solo a distinguere lenorme giuridiche da quelle morali, non da quelle di costume

    Criterio del $OGGETTO C)E PONE LA NORMAo %na norma giuridica se posta dal potere sovrano # ma potere sovrano si

    riferisce a ordinamento giuridico e viceversa # la sovranit caratteristica di unordinamento, non di una norma # si ritorna allanalisi dellordinamento

    Criterio del DE$TINATARIO:o %na norma giuridica se il $UDDITOla esegue perch6 la ritiene oligatoria #

    significa che la segue perch6 sa che non facendolo andree incontro ad unasanzione # la norma cos= seguita fa parte di un ordinamento dal quale deriva ilsuo funzionamento, perch6 la sanzione caratteristica non della norma, madellordinamento

    o %na norma giuridica quella rivolta al GIUDICE# ma non si pu5 dare unadefinizione di giudice senza allargare lo sguardo a tutto lordinamento # ilgiudice colui cui una norma dellordinamento attriuisce il potere e il dovere distailire chi ha ragione e chi ha torto e di rendere in tal modo possiile unasanzione

    o In entrami i casi, si ritorna allanalisi dellordinamento

    ". LA NO$TRA DE6INI%IONE DEL DIRITTO De=inendo la norma /i,ridi0a in bae alla $AN%IONE5 i torna n,o-amente

    all*ordinamento per09 la an4ione per eere tale de-e eereI$TITU%IONALI%%ATA

    Se si dice che il DIRITTO un carattere degli ordinamenti normativi, per definirlo isognadare definizione di ORDINAMENTO GIURIDICO, mentre si pu5 dire semplicemente cheNORMA GIURIDICA quella che fa parte di un ordinamento

    Il prolema delle norme senza sanzione si risolve semplicemente rimandando il tutto al fattoche la sanzionailit caratteristica dellordinamento giuridico, ma non necessariamente di$%$$) le norme

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    17/31

    Il prolema dell)00ICACIA si appiana perch6 in un ordinamento, lefficacia ad essere ilfondamento della validit, per cui non si deve negare lo stato di norma giuridica a normeche, prese singolarmente, sono valide ma non efficaci, se esse fanno parte di un ordinamentoefficace

    %na norma consuetudinaria diventa giuridica quando viene a far parte di un ordinamento

    giuridico (uova prospettiva: mentre per la teoria tradi4ionale ,n ordinamento /i,ridi0o i

    0ompone di norme /i,ridi09e5 per la n,o-a propetti-a norme /i,ridi09e ono >,elle09e =anno parte di ,n ordinamento /i,ridi0o

    Il termine DIRITTO indi0a ,n tipo di itema normati-o5 non ,n tipo di norma.

    '. PLURALIT! DI NORME Un ordinamento /i,ridi0o # ,n inieme di norme

    De-ono eer0ene almeno d,e ; non eite ,n ordinamento 0ompoto da ,na olanorma 1oich6 una regola di condotta pu5 riferirsi a tutte le azioni delluomo, e regolamentare

    significa qualificare unazione come proiita, permessa o oligatoria, e 0i =oe ,nordinamento 0on ,na ola norma5 arebbe di ,no di >,eti tre tipiA. TUTTO # PERME$$O# ma questa la definizione dello stato di natura, che la

    negazione di ogni ordinamento civileB. TUTTO # PROIBITO# ma questo lasceree sussistere solo le azioni necessarie, cio

    quelle naturaliC. TUTTO # COMANDATO# ma ci5 non possiile, perch6 le azioni possiili sono in

    conflitto tra loro, e comandare due azioni in conflitto significa rendere ineseguiili o unadi esse o entrame

    (on quindi possiile lesistenza di un ordinamento che con una norma sola regoli tutte leazioni, per5 # poibile 09e eita ,n ordinamento 09e -ieti o 0omandi ,na ola a4ione#questo implica per5 lesistenza di unaltra norma, in genere non espressa, che permetta difare linverso di quanto esplicitato nella prima norma # questa la NORMA E$CLU$IA# anche lordinamento pi7 semplice non consta di una, ma di due norme # e cmq nonesistono ordinamenti cos= semplici +a parte il ()3I()3 LA)*)).

    0inora si parlato solo delle NORME DI CONDOTTA, che dicono cosa lecito fare ecosa non lo 9 ci sono, negli ordinamenti, anche le NORME DI $TRUTTURA, che diconocome e a quali condizioni si possono emanare le norme di condotta # p,< eitere ,n

    ordinamento 0on ,na ola norma di tr,tt,ra5 ma 0i< non impli0a 09e -i ia ,na olanorma di 0ondotta

    (. PROBLEMII DELL*ORDINAMENTO GIURIDICO I problemi dell*ordinamento /i,ridi0o na0ono dai rapporti tra le norme

    Le norme costituiscono un%(I$> # lordinamento UNITARIO> # prolema dellaGERARC)IA DELLE NORME

    Lordinamento giuridico costituisce un $I$TEMA> # prolema delle ANTINOMIEGIURIDIC)E

    Lordinamento COMPLETO> # prolema delle LACUNE I vari ordinamenti rinviano lun laltro e che tipo di rapporti hanno tra loro i vari

    ordinamenti> # prolema del RINIOda un ordinamento ad un altro

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    18/31

    Capitolo IIL*UNIT! DELL*ORDINAMENTO GIURIDICO

    +. 6ONTI RICONO$CIUTE E 6ONTI DELEGATE 2li ordinamenti sono composti da una miriade di norme, di cui non sempre semplice

    stailire la fonte 'rdinamenti $EMPLICI# le norme sono emanate da una sola fonte 'rdinamenti COMPLE$$I# le norme sono emanate da pi7 fonti (on esiste mai un unico legislatore # per questo difficile dire di quante norme sia

    composto un ordinamento La 0ompleit! dell*ordinamento /i,ridi0o deri-a dal =atto 09e il bio/no di re/ole di

    0ondotta # tanto /rande5 09e ne,n or/ano # in /rado di oddi=arlo da olo# nessunorgano pu5 legiferare in tutti i campi # perci5 il potere supremo ricorre a RECE%IONE di norme /i! eitenti, prodotte da ordinamenti diversi e precedenti #

    6onti RICONO$CIUTE+come la consuetudine. DELEGA%IONE del potere di prod,rre normegiuridiche a poteri o organi inferiori #

    6onti DELEGATE Il potere LEGI$LATIOemana norme generiche, che vengono specificate dagli organi

    E$ECUTIIsempre pi7 man mano che si scende nella scala della gerarchica delle fonti POTERE NEGO%IALE o REGOLAMENTARE# potere dei privati di regolare i propri

    interessi # pu5 esser visto come una fonte delegata o come un produttore di regoleindipendente dallo Stato

    . TIPI DI 6ONTI E 6ORMA%IONE $TORICA DELL*ORDINAMENTO

    Il punto di riferimento di tutte le norme 6 il potere originario, la fonte delle fonti Se tutte le norme scaturissero da esso, lordinamento saree semplice In un ordinamento ci sono pi7 fonti perch6:

    %n ordinamento si forma in una realt! 09e non # pri-a di re/ole, quindi in ogni casotende ad assorire o almeno ad esser limitato, nel suo sviluppo, dalle regole ad esso

    preesistenti # non si pu5 risalire alla norma primigenia # questo il LIMITEE$TERNO del potere o-rano

    Il potere o-rano 0rea le =onti dele/ate per095 da olo5 non ri,0irebbe a le/i=erarebene , t,tto # quindi crea le fonti delegate per essere quanto pi7 efficiente possiile #questo il LIMITE INTERNO del potere o-rano

    Le due limitazioni rispecchiano le due principali teorie /i,nat,raliti09e del 0ontrattoo0iale )OBBE$ ; col contratto sociale si elimina il diritto di natura # il diritto positivo nasce

    come autonomo e illimitato # successivamente si autolimita nel creare i poteri decentrati# questa teoria corrisponde ai limiti INTERNIdel potere sovrano

    LOC?E ; col contratto sociale, sulla ase del diritto naturale si crea il diritto civile # cisono LI3I$I 1))SIS$)($I al diritto positivo # corrisponde ai limiti E$TERNIdel

    potere sovrano

    3. LE 6ONTI DEL DIRITTO Cono0ere ,n ordinamento i/ni=i0a 0ono0ere le ,e =onti

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    19/31

    %n ordinamento regola anche come si producono le norme # emana, cio, norme ditr,tt,ra

    la preen4a e la =re>,en4a delle norme di tr,tt,ra a 0otit,ire la 0ompleit!dell*ordinamento

    IMPERATII DI PRIMA I$TAN%A# comandi di fare o non fare: Imperativi 1ermissivi 1roiitivi

    IMPERATII DI $ECONDA I$TAN%A ; comandi si struttura, possonoa? Comandare di comandare

    ? 1roiire di comandarec? 1ermettere di comandared? Comandare di proiiree? 1roiire di proiire

    f? 1ermettere di proiireg? Comandare di permettere +coincide con la e.h? 1roiire di permettere +coincide con la d.i? 1ermettere di permettere

    7. CO$TRU%IONE A GRADI DELL*ORDINAMENTO C9e ,n ordinamento ia 0ompleo non i/ni=i0a 09e non ia ,nitario

    ?EL$EN# 0otr,4ione GERARC)ICA delle norme# le norme non stanno tutte sullostesso piano # ci sono norme superiori e inferiori # risalendo dalle norme inferiori versolalto, si arriva ad una norma suprema, che non dipende da nessun altra norma # la +*),AF*+DA,E+TALE# ,n ordinamento # UNITARIO per09 per >,anto iano n,meroele =onti5 alla =in =ine t,tte le norme poono eer =atte rialire ad ,n*,ni0a norma5 lanorma =ondamentale

    A causa della presenza di un ordinamento giuridico di norme superiori ed inferiori, esso hatr,tt,ra /erar09i0a# le norme di un ordinamento sono disposte in ordine /erar09i0o

    'gni norma E$ECUTIArispetto alla sua superiore, e PRODUTTIArispetto alla suainferiore # la NORMA 6ONDAMENTALE # $OLO PRODUTTIA# il vertice della

    piramide # /li ATTI E$ECUTII ono $OLO E$ECUTII# sono la ase della piramide

    La PRODU%IONE GIURIDICA # l*epreione di ,n potere L*E$ECU%IONE # l*adempimento di ,n DOERE Al potere di un soggetto corrisponde il dovere di un altro soggetto e viceversa, tranne che

    nel caso del diritto potestativo, in cui al potere non corrisponde un dovere ma unasoggezione

    Un RAPPORTO GIURIDICO # il rapporto tra il potere di ,n o//etto e il do-ere di ,naltro o//etto

    $utti gli ordinamenti sono gerarchici, e quindi piramidali, ma non tutti hanno lo stessonumero di piani

    18. LIMITI MATERIALI E LIMITI 6ORMALI

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    20/31

    L*a,torit! 09e dele/a la norma4ione ad ,n*altra a,torit! le pone an09e dei limiti entroi >,ali de-e a/ire ; -ia -ia 09e i pro0ede dall*alto al bao della piramide5 il poterenormati-o # empre piH 0ir0o0ritto

    I limiti con cui il potere superiore restringe e regola quello inferiore sono di due tipi:

    Limiti MATERIALI ;relativi al C'($)(%$' Limiti 6ORMALI ; relativi alla 0'3A

    I limiti formali e materiali possono essere imposti congiuntamente o separatamente, e pu5esserci luno senza che ci sia laltro

    I limiti di contenuto possono essere PO$ITIIo NEGATII

    (el passaggio da CO$TITU%IONE a LEGGE ORDINARIA, non mancano mai limitiformali, ma possono non esserci quelli di contenuto

    (el passaggio da LEGGE ORDINARIA a GIUDICE, ci sono sempre forti limiti formali+procedura., ed molto difficile che non ci siano limiti materiali # quando ci5 accade, il

    giudice chiamato a risolvere una controversia senza lappoggio di una norma # decidesecondo GIUDI%IO DI E:UIT!

    (el passaggio dalla LEGGE ORDINARIA al NEGO%IO GIURIDICO, cio allamitoprivato, prevalgono in genere i limiti formali

    11. LA NORMA 6ONDAMENTALE O/ni norma pre,ppone ,n potere normati-o# se ci sono norme costituzionali, ci deve

    essere il potere normativo da cui esse sono derivate # questo il POTERECO$TITUENTE# esso il potere ,ltimo di ,n ordinamento /i,ridi0o # poich6 ogni

    potere normativo presuppone una norma che lo autorizzi a produrre norme, il potere

    0otit,ente de-e deri-are da ,na norma ; >,eta norma # la NORMA6ONDAMENTALE

    La NORMA 6ONDAMENTALE non # eprea5 ma la i pre,ppone# # >,ella norma09e impone di OBBEDIRE AL POTERE ; e non 0i =oe5 l*ordinamento non a-rebbeeno

    La norma fondamentale la ase della ALIDIT!di ogni ordinamento giuridico perch6una norma si dice valida se appartiene ad un ordinamento e se chi lha emanata aveva il

    potere per farlo # ma il potere normativo non pu5 che essere attriuito da una norma # sedalla norma in questione si vuole risalire allorigine del potere normativo, procedendo di

    grado in grado si arriver alla norma fondamentale

    La norma fondamentale il criterio supremo che permette di stailire lappartenenza di unanorma ad un ordinamento # # il6ONDAMENTO DI ALIDIT! DI TUTTE LE NORMEDEL $I$TEMA e5 allo teo tempo5 # il PRINCIPIO UNI6ICATORE delle norme di,n ordinamento

    +on #i pu essere or!inamento senza norma $on!amentae

    La norma fondamentale svolge nel sistema giuridico la funzione dei postulati nel sistema

    scientifico La norma $on!amentae non -a $on!amento per#-1 se o avesse non sare""e a

    $on!amentae

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    21/31

    Problema del =ondamento ,ltimo del potere# tre teorie: O/ni potere -iene da Dio# la norma fondamentale in questo caso, dipende da *io, e fa

    di lui lautorit capace di emanare leggi per tutti gli uomini e comanda a tutti di oedire Il potere d*,bbidire al potere 0otit,ito deri-a dalla le//e nat,rale # la legge

    naturale la legge a cui tutti gli uomini si sottopongono perch6 rivelata loro tramiteragione

    Il do-ere di ,bbidire al potere 0otit,ito deri-a da ,na 0on-en4ione ori/inaria #fondamento della norma la volont collettiva

    Ne,na di >,ete teorie d! ,na ripota al problema del =ondamento ; i pota lanorma =ondamentale di ,n /radino piH in alto5 ma il problema del =ondamentopermane

    1. DIRITTO E 6OR%A

    Il contenuto della norma fondamentale che si dea uidire al potere originario # ma setutto il sistema dipende dal potere, allora non i rid,0e il diritto a =or4a isogna fareuna precisazione: potere e =or4a non 0oin0idono# o/ni POTERE i =onda , 6OR%A eCON$EN$O

    La norma fondamentale dice che si deve uidire a chi ha il potere coercitivo # questo pu5essere ottenuto tramite il consenso, e serve a mantenere il potere # LA 6OR%A # UNO$TRUMENTO DEL POTERE5 NON IL $UO 6ONDAMENTO# la forza necessaria

    per esercitare il potere, ma non per giustificarlo Il fatto stesso che il diritto sia un insieme di re/ole ad e==i0a0ia rin=or4ata significa

    proprio che un ordinamento giuridico impensaile senza lesercizio della forza, cio senzaun potere # la forza necessaria alla realizzazione del diritto # eite ,n ordinamento

    /i,ridi0o olo =intanto 09e # =atto -alere 0on la =or4a5 >,indi olo =in09 # e==i0a0e La norma =ondamentalequindi, dicendo che si deve oedire a chi ha il potere coercitivo,

    le/ittima l*,o della =or4a, e poich6 luso della forza caratteristica dellordinamento, laforma fondamentale si configura come la ase dellordinamento giuridico

    La norma =ondamentale # la bae del DIRITTO PO$ITIO5 non di >,ello GIU$TO #legittima luso della forza ma non dice che sia giusto # una legittimazione solo giuridicadel potere, non morale

    ?EL$EN # la forza non lo strumento del diritto, ens= i !iritto & un insieme !i norme

    #-e regoano 0uso !ea $orza# questa teoriaconsidera solo le norme di struttura, nonquelle di condotta, perci5 limitati-a# una definizione di diritto che parte dal contenuto,perci5 ba/liata, perch6 il diritto si definisce in ase allappartenenza delle normeallordinamento

    Lo 0opo di >,aliai ordinamento in=atti non # or/ani44are la =or4a5 ma or/ani44are lao0iet! mediante la =or4a # elsen scamia la forza-strumento con la forza-finedellordinamento

    Capitolo IIILA COEREN%A DELL*ORDINAMENTO GIURIDICO

    1". L*ORDINAMENTO GIURIDICO COME $I$TEMA

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    22/31

    Si pu5 parlare di UNIT!dellordinamento poich6 alla sua ase si presuppone una normafondamentale alla quale si possono far risalire, direttamente o indirettamente, tute le normedellordinamento

    Ma l*ordinamento /i,ridi0o # ,n $I$TEMA& ununit sistematica> $I$TEMA # ,n inieme di enti ordinati in rapporto 0ol t,tto ed in rapporto di

    0ompatibilit! tra loro

    ?EL$ENdistingue due tipi di sistemi: $I$TEMA $TATICO # le norme si deducono le une dalle altre in ase al

    CONTENUTO fino ad arrivare alle norme di carattere generale # ORDINAMENTIMORALI

    $I$TEMA DINAMICO# le norme si deducono attraverso le delegazioni di poteredelle A%$'I$ che le hanno poste # criterio 6ORMALE # ORDINAMENTIGIURIDICI

    +4uesto un altro criterio per la distinzione tra diritto e morale.

    In ,n ordinamento /i,ridi0o5 le norme i /i,di0ano in bae ad ,n 0riterio 6ORMALE5per tabilire e apparten/ano o no al itema ; poi09 non e ne 0onidera il 0onten,to5# poibile e le0ito 09e eitano norme in 0ontraddi4ione nello teo ordinamento

    1'. TRE $IGNI6ICATI DI $I$TEMA (on molto chiaro quale sia lesatto significato della parola SIS$)3A in riferimento

    allordinamento giuridico *)L 8)CC

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    23/31

    o In un sistema giuridico non ded,tti-o, la comparsa di una contraddizione non facrollare il sistema, ma lo fa modificare, con leliminazione di una o di entramele norme incompatiili

    o Secondo il ()I+CI(I* DI C*,(ATIILIT, infatti, una norma & vai!anonsolo se appartiene allordinamento e se posta da unautorit vigente, ma anche

    se non & in #ontrasto #on atre norme

    1(. LE ANTINOMIE $e i tro-ano in ,n ordinamento d,e norme in0ompatibili5 la it,a4ione i de=ini0e

    ANTINOMIA

    Il diritto non tollera antinomie *ue proposizioni sono incompatiili se non possono essere entrame vere

    Ci sono rapporti diI+C*,(ATIILIT +*),ATIVAin tre casi:

    %na norma che comandadi fare e una norma cheproibiscedi fare +0ontrariet!. %na norma che comandadi fare e una chepermettedi non fare +0ontraddittoriet!. %na norma cheproibiscedi fare e una chepermettedi fare +0ontraddittoriet!.

    1+. ARI TIPI DI ANTINOMIE *ue condizioni affinch6 ci si antinomia:

    Le d,e norme de-ono =ar parte dello teo ordinamento o di ordinamenti inrapporto di 0oordina4ione o ,bordina4ione

    Le d,e norme de-ono a-ere lo teo ambito di -alidit! Ci sono quattro amiti di validit di una norma: temporale5 pa4iale5 peronale5 materiale

    ANTINOMIA GIURIDICA # >,ella it,a4ione 09e i -eri=i0a tra d,e normein0ompatibili5 appartenenti allo teo ordinamento e a-enti lo teo ambito di -alidit!

    Ci sono tre tipi di antinomie, a seconda del maggiore o minore contrasto tra le due norme: TOTALETOTALE # due norme incompatiili con ,/,ale ambito di -alidit! #

    nessuna delle due norme pu5 essere applicata senza entrare in contrasto con laltra PAR%IALEPAR%IALE# due norme incompatiili hanno ambito di -alidit! in parte

    ,/,ale ed in parte di-ero# lantinomia sussiste solo per quella parte che hanno incomune

    TOTALEPAR%IALE # di d,e norme in0ompatibili5 ,na 9a ambito di -alidit! piHritretto ripetto all*altra5 ma 09e rientra nell*ambito dell*altra# la prima norma

    pu5 essere applicata senza entrare in conflitto con la seconda, se viene applicata perquella parte di amito di validit che esse hanno in comune9 la seconda non pu5 maiessere applicata senza entrare in conflitto con la prima

    Ci sono anche altri significati di antinomia, le ANTINOMIE IMPROPRIE: ANTINOMIA DI PRINCIPIO # un ordinamento pu5 essere ispirato a valori

    contrapposti # a causa di ci5 possono essere create norme incompatiili ANTINOMIA DI ALUTA%IONE# una norma punisce con pena maggiore un reato

    minore e viceversa # le due norme per5 sono compatiili # non antinomia, ma

    INGIU$TI%IA

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    24/31

    o Lantinomia produce INCERTEZZA, lingiustizia produce DIE!"A!LIANZA# lacorrezione segue, nel caso dellantinomia, il valore dellordine9 nel casodellingiustizia, il valore delleguaglianza

    ANTINOMIA TELELEOGICA# contrasto tra la norma che spiega il mezzo e quellache prescrive il fine # pi7 che di antinomia, si parla di lacune

    1. CRITERI PER LA $OLU%IONE DELLE ANTINOMIE

    Ci sono ANTINOMIE IN$OLUBILI o REALI, in due casi: (on si pu5 applicare allantinomia nessun metodo Si possono applicare due o pi7 metodi in conflitto tra loro

    Le ANTINOMIE $OLUBILIsono dette anche APPARENTI, e si risolvono con uno deiseguenti criteri: C)ITE)I* C)*+*L*GIC* # di d,e norme in0ompatibili pre-ale >,ella piH

    re0ente C)ITE)I* GE)A)C/IC*; di d,e norme in0ompatibili pre-ale >,ella di /rado

    ,perioreo La minore forza di una norma inferiore si manifesta proprio nellimpossiilit di

    contrastare una superioreo (egli ordinamenti in cui la 0on,et,dine # /erar09i0amente in=eriore alla le//e,

    in caso di norme incompatiili prevale quella legislativao (egli ordinamenti in cui le//e e 0on,et,dine ono di pari /rado, si applica il

    criterio cronologicoo Il caso del rapporto tra legge e consuetudine complesso perch6 non pu5 avere una

    risposta generale # tuttavia la legge prevale negli stati moderni C)ITE)I* DELLA S(ECIALIT # di d,e norme in0ompatibili pre-ale >,ella

    pe0ialiti0a perch6 se cos= non fosse, non avree avuto senso creare una normaspecialeo Le leggi speciali rispondono ad un isogno di di==eren4ia4ione delle 0ate/orie, per

    cui arogarne una dopo averla creata perch6 si scoperto la sua necessit sareecommettere uningiustizia contro gli individui di quella categoria che si andava atutelare # blo00are ,na le//e pe0iale i/ni=i0a impedire lo -il,ppodell*ordinamento

    Con la LEJ $PECIALI$5 la le//e /enerale 0ade olo PAR%IALMENTE5 mentre nei

    0ai di LEJ $UPERIOR e PO$TERIOR5 i elimina ,na le//e TOTALMENTE

    13. IN$U66ICIEN%A DEI CRITERI Il criterio CRONOLOGICOserve quando due norma incompatiili sono $UCCE$$IE9

    il criterio GERARC)ICO, quando sono a di-ero li-ello9 il criterio di $PECIALIT!quando c conflitto tra una norma /enerale ed ,na pe0iale

    $uttavia, ci pu5 essere il caso in cui si verifica unantinomia tra due normeCONTEMPORANEE5 o $ULLO $TE$$O LIELLO5 opp,re ENTRAMBEGENERALI

    Antinomie di tipo TOTALETOTALEe PAR%IALEPAR%IALEnon sono risolviili con

    i precedenti criteri

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    25/31

    Il vecchio criterio, prende in considerazione la 6ORMA DELLA NORMA# secondo laforma, le norme possono essere IMPERATIE5 PROIBITIE o PERMI$$IE #/rad,atoria di pre-alen4a tra le tre =orme # se di due norme incompatiili una imperativa o proiitiva e laltra permissiva, prevale la permissiva

    4uesto criterio non semplice: in realt, infatti, ogni norma che d un diritto ad un

    individuo impone un dovere ad un altro e viceversa # bio/na a==idari a /i,di4i di -alore,perch6 isogna scegliere quale dei due individui tutelare # il canone non universale

    Se una norma proiitiva e laltra permissiva, si sceglie la ter4a il premeo# questocriterio non vincolante # lI($)1)$) a decidere

    (el caso in cui non i poa appli0are ne,no dei tre 0riteri infatti, la soluzione delconflitto affidata alla libert! dell*interprete, che ha tre possiilit: )liminare una legge # INTERPRETA%IONE ABROGANTE )liminare entrame le leggi # DOPPIA ABROGA%IONE+caso di contrariet. Conservare entrame le leggi # ELIMINA%IONE DELL*INCOMPATIBILIT!

    In realt, l*interpreta4ione abro/antenon una vera arogazione, perch6 il giurista non hapotere normativo n6 arogativo # in realt solo una scelta di e0l,ione momentaneadella norma in questione # lo stesso vale per la doppia abro/a4ione: le due leggi nonscompaiono, ma sono considerate momentaneamente invalide

    1er conservare entrame le norme, isogna eliminare l*in0ompatibilit!, dimostrando cheessa non sussiste, perch6 altrimenti non si potreero lasciare in atto entrame le norme #

    per conservarle si pu5 introdurre l*INTERPRETA%IONE CORRETTIA # forma diinterpretazione che vuole conciliare due norme apparentemente incompatiili perconservarle entrame nel sistema, cio per evitare larogazione # una forma attenuata diinterpretazione arogativa, infatti l*ELIMINA%IONE PAR%IALEdi una o entrame lenorme

    La CONCILIA%IONE e l a CORRE%IONE sono i metodi pi7 usati dai giuristi, chetendono a voler conservare le norme

    17. CON6LITTO DEI CRITERI Se due norme sono incompatiili, si applicano i criteri di soluzione delle antinomie # se se

    ne pu5 applicare pi7 di uno, essi si sommano # se due criteri danno due risultati diversi, essinon possono essere applicati contemporaneamente # INCOMPATIBILIT! DI II GRADO@tra 0riteri5mentre quella di I grado quella tra norme # ANTINOMIA DI II GRADO

    Si risolve cos=: $ra criterio /erar09i0o e 0ronolo/i0o, prevale il GE)A)C/IC*# la legge inferiore,

    anche se posteriore, decade $ra criterio di pe0ialit! e 0ronolo/i0o, prevale laS(ECIALIT# la legge generale,

    anche se posteriore, decade 1er decidere tra 0riterio /erar09i0o e di pe0ialit! non 0*# ,na re/ola ,ni-erale #

    ta all*interprete 0e/liere quale applicare a seconda di quel valore egli ritengaopportuno salvaguardare: e -,ole al-a/,ardare l*ORDINE5 appli09er! il 0riterioGERARC)ICO5 e -,ole al-a/,ardare la GIU$TI%IA5 appli09er! il 0riterio di$PECIALIT!

    28. IL DOERE DELLA COEREN%A

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    26/31

    REGOLA DELLA COEREN%A ; in ,n ordinamento /i,ridi0o non de-ono eer0iantinomie

    I le/ilatori non de-ono 0reare norme in antinomia 0on norme preeitenti5 /liee0,tori5 e le tro-ano5 de-ono eliminarle

    Se ci sono norme a di-ero li-ello, -ale la norma della 0oeren4a ia per il le/ilatore 09e

    per il /i,di0e Se ci sono norme di pari li-ello5 ,00ei-e nel tempo, -ale la norma della 0oeren4a olo

    per il /i,di0e e non per il le/ilatore# al legislatore lecito contraddirsi, perch6 anche secrea unantinomia, il giudice potr sempre risolverla con il criterio cronologico

    Se ci sono norme di pari li-ello e 0ontemporanee, al legislatore lecito contraddirsi,perch6 la legge, anche se contiene disposizioni contraddittorie, pur sempre valida # ildovere di non contraddirsi del legislatore pi7 che altro un dovere morale9 nel caso delgiudice, egli non sottoposto alla regola di coerenza, ma semplicemente alla necessit diapplicare una regola e disapplicarne unaltra # in questultimo caso, non -ale ne,nare/ola di 0oeren4a

    La COMPATIBILIT! NON $EMPRE # NECE$$ARIA a==in09 UNA NORMA $IAALIDA# due norme incompatiili, di pari livello e contemporanee, possono essereentrame valide, seppure non possono essere entrame efficaci # tuttavia continuano adesistere entrame nel sistema, e non esiste rimedio per la loro eliminazione +trannelarogazione legislativa.

    Inoltre5 la COEREN%A5 p,r non eendo 0ondi4ione di -alidit!5 # 6ONDAMENTOdella GIU$TI%IA dell*ordinamento ; le norme 09e p,r eendo -alide5 ,itononell*ordinamento in it,a4ione di antinomia5 -iolano i prin0ipi di /i,ti4ia e 0erte44a

    Capitolo ILA COMPLETE%%A DELL*ORDINAMENTO GIURIDICO

    21. IL PROBLEMA DELLE LACUNE Un ordinamento # 0ompleto >,ando 9a ,na norma per o/ni 0ao ; >,ando 0io# non 9a

    LACUNE

    L*INCOMPLETE%%A la mancanza di una norma che vieti o permetta un datocomportamento

    COEREN%A# non possono appartenere allo stesso ordinamento norme contraddittorie I+C*E)E+TE un ordinamento che presenta sia la norma che vieta che quella che

    permette un dato comportamento, I+C*,(LET* un ordinamento che non ha nessunadelle due

    Secondo $AIGNK, risolvere le CONTRADDI%IONI significa trovare l*UNIT!NEGATIA, colmare le LACUNEsignifica trovare l*UNIT! PO$ITIA

    La COEREN%A # ,n*ei/en4a5 ma non # ne0earia alla opra--i-en4adell*ordinamento # un ordinamento tollera norme incompatiili al suo interno senzacrollare

    La COMPLETE%%A, invece, una caratteristica fondamentale per la vitadellordinamento, # ,na NECE$$IT!# necessaria specialmente negli ordinamenti in cuinon previsto che il giudice possa trattare un caso secondo equit, ma in cui egli tenuto a

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    27/31

    giudicare tutte le controversie che gli si presentano, e a giudicarle tutte solo edesclusivamente in ase alle norme del sistema

    22. IL DOGMA DELLA COMPLETE%%A Il do/ma della 0omplete44a # il prin0ipio 09e l*ordinamento /i,ridi0o # 0ompleto per

    =ornire al /i,di0e ,na ol,4ione ad o/ni 0ao en4a do-er mai ri0orrere all*e>,it!

    Con la C'(C)&I'() S$A$ALIS$ICA del diritto si va sempre pi7 affermando il dogmadella completezza poich6 se non si affermasse, lo Stato perderee potere e crediilit

    *opo le grandi codificazioni, si sviluppato il 6ETICI$MO DELLA LEGGE# $CUOLEDI E$EGE$Iin 0rancia, Italia, 2ermania # completa fiducia nella sufficienza delle leggi eammirazione incondizionata per lopera del legislatore

    2". LA CRITICA DELLA COMPLETE%%A E)RLIC)# il ragionamento del giurista tradizionale era troppo ancorato al dogma della

    completezza # cera una sorta di CON6ORMI$MO $TATUALI$TICO # ri-olta 0ontroil monopolio tat,aliti0o del diritto ; 0,ola del DIRITTO LIBERO ; otiene 09e ildiritto # pieno di LACUNE 09e olo la 0reati-it! dei /i,di0i p,< 0olmare

    La 0,ola del diritto liberonasce come consapevolezza della scoperta delle insufficienzedel diritto codificato a causa del passare del tempo e della sua inadeguatezza alla nuovasociet industriale, con altri e nuovi isogni e da difendere, riconoscere, codificare #

    passaggio dalla SC%'LA )S)2)$ICA a quella SCI)($I0ICA # 0riti0a e re-iione dei0odi0i

    Inoltre la DI$TAN%A tra REALT! $OCIALE e DIRITTO CO$TITUITOsi amplific5perch6 si videro nascere le 0ien4e o0ialie con esse la polemica contro lo Stato ed il suo

    mito di onnipotenza # ci5 contriu= a scardinare il dogma della completezzadellordinamento giuridico statualistico

    E)RLIC) ; $OCIOLOGIA GIURIDICA ; il diritto non p,< eere prodotto dello$tato per09 # ,n =enomeno o0iale5 >,indi de-e m,o-eri e/,endo i 0ambiamentidella o0iet!# non ci si deve fermare sui codici, ma adeguare il diritto ai isogni delluomo

    2)(F # ricavare le leggi dai rapporti sociali C%)$ # legislazione sperimentale M consuetudine A($''NIC& # diritto liero come nuovo diritto naturale Na0e-a 0o la 0on-in4ione 09e il diritto =oe la0,noo5 e 09e le la0,ne andaero

    0olmate e0ondo il diritto libero ; era 0ad,to il do/ma della 0omplete44a

    2'. LO $PA%IO GIURIDICO UOTO La COMPLETE%%A era ,n*E$IGEN%A5 ai0,ra-a i -alori di CERTE%%A e

    GIU$TI%IA5 rai0,ra-a /li ,omini

    I di=enori della le/alit!, per non vedere cadere tutto nel caos, si posero in difesa del dogmadella completezza # dovevano dimostrare che esso era valido # =ae 0riti0a del problemadella 0omplete44a# si tent5, tramite diverse argomentazioni, di negare lesistenza dellelacune, per cos= dimostrare la completezza dellordinamento

    %na di queste teorie detta dello $PA%IO GIURIDICO UOTO di BERGBO)M# non0i ono la0,ne5 per09 0i< 09e non # epreo nel 0odi0e /i,ridi0o #

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    28/31

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    29/31

    2. LE LACUNE IDEOLOGIC)E Le LACUNE IDEOLOGIC)Esi presentano quando c la mancanza di una soluzione

    GIU$TA, cio rispondente a determinati valori # non c la norma che si vorree ci fosse# relative allordinamento quale dovree essere, sono diverse dalle la0,ne REALI,

    relative allordinamento quale esso Solo lordinamento giuridico naturale non ha lacune ideologiche Il giurista si occupa solo delle lacune reali BRUNETTI# per giudicare la completezza o meno di qualcosa, si deve confrontare col suo

    modello ideale e con la sua rappresentazione Secondo Br,netti, il problema delle la0,ne 9a tre =a00e:

    Se lordinamento giuridico 0oniderato di per , sia completo o incompleto # ilprolema cos= posto non ha senso, perch6 per parlare della completezza doiamoconfrontarlo con lideale o con la rappresentazione

    Se sia completo o incompleto, para/onato all*ordinamento ideale# il prolema cos=

    posto ha senso, ma riguarda le lacune ideologiche, di cui il giurista non deve occuparsi Se sia completo o incompleto lordinamento legislativo, 0oniderato 0ome parte di ,n

    t,tto e 0on=rontato 0on il t,tto5 0io# 0on l*ordinamento /i,ridi0o # il prolema cos=posto ha senso e solo in questo modo si pu5 parlare di lacune

    2. ARI TIPI DI LACUNE LACUNA IMPROPRIA# deriva dal confronto del sistema reale con quello ideale #

    corrisponde alla la0,na IDEOLOGICA# si elimina solo attraverso l*EMANA%IONE DINUOE NORME @egisatore

    LACUNA PROPRIA# si ha dove accanto alla norma generale esclusiva esiste una norma

    generale inclusiva, e il caso non regolato pu5 rientrare tanto nelluna quanto nellaltra #corrisponde alla la0,na REALE # si elimina attraverso le le//i -i/enti @interprete# )ntrame segnalano un caso non regolato dalle leggi

    LeLACUNE si distinguono in: $OGGETTIE# dipendono dal legislatore e possono essere di due tipi:

    o OLONTARIE# a volte il legislatore lascia di proposito delle lacune perch6 lamateria troppo complessa, altre volte d solo delle *I)$$I8) e delega il compitodi svolgerle ad altri # questo tipo di lacune volontarie non una vera lacuna perch6 completaile in ogni momento

    o INOLONTARIE # dovute a sviste o errori del legislatore OGGETTIE#dipendono dallinvecchiamento dei testi e dallevolversi della societ

    Altro tipo di distinzione: LACUNE PRAETER LEGEM # regole troppo parti0olari portano linevitaile

    dimenticanza di casi troppo specifici LACUNE INTRA LEGEM# norme troppo /eneralipresentano spesso dei vuoti al

    loro interno

    23.ETEROINTEGRA%IONE ED AUTOINTEGRA%IONE Un ordinamento /i,ridi0o an09e e non # COMPLETO # p,r empre

    COMPLETABILE

    CARNELUTTI# per completarsi, un ordinamento pu5 ricorrere a diversi metodi:

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    30/31

    ETEROINTEGRA%IONE# integrazione operata attraverso:o Ri0oro ad ordinamenti di-eri:

    a? )terointegrazione tradizionale # ricorso al !iritto naturae, visto come sistemagiuridico perfetto capace di risolvere i prolemi del diritto positivo

    ? Atri or!inamenti positivi: precedenti nel tempo o contemporaneio Ri0oro a =onti di-ere da >,ella dominante5 0io# non alla le//e:

    a? Alla #onsuetu!ine, con funzione integratrice del diritto # si applica in modoampio o ristretto

    ? Con il !iritto giu!iziario, il potere creativo del giudice # giudizi di equitc? Alle opinioni !ei giuristi# diritto scientifico

    AUTOINTEGRA%IONE # integrazione #ompiuta attraverso 0or!inamento stesso,nellamito della stessa fonte dominante, senza far ricorso ad altri ordinamenti e colminimo ricorso a fonti diverse da quella dominante # usa due metodi principali:o Anaogia

    o (rin#ipi generai !e !iritto

    27. ANALOGIA PROCEDIMENTO AUTOINTEGRATIO# Se una controversia non pu5 essere decisa

    con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili omaterie analoghe9 se il caso rimane ancora duio, si decide secondo i principi generalidellordinamento giuridico dello Stato

    ANALOGIA # si attriuisce ad un caso non regolato la stessa disciplina di un caso$IMILE# tramite essa il sistema giuridico si espande # il processo dell*EJTEN$IOLEGI$

    1er applicare lanalogia, c necessit della $OMIGLIAN%A RILEANTE# le due norme

    devono avere in comune la RATIO LEGI$, cio il motivo per il quale al caso sono stateattriuite la sanzione o la normazione

    $re tipi di analogia: ANALOGIA LEGI$# analogia semplice ANALOGIA IURI$# si ricava una nuova regola per un casso imprevisto non da una

    legge che regola un caso singolo, ma da tutto il sistema o da parte del sistema #procedimento simile al ricorso ai principi generali del diritto

    INTERPRETA%IONE E$TEN$IA# mentre lanalogia crea nuove norme giuridiche,linterpretazione estensiva etende ,na norma /i! eitente a n,o-i 0ai

    "8. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 1er evitare confusioni del termine !diritto", lanalogia iuris viene definita, invece che

    !ricorso ai principi generali del diritto", !ri0oro ai prin0ipi /enerali dell*ordinamento/i,ridi0o dello $tato

    BETTI sostiene che il ricorso ad essi sia un processo di ETEROINTEGRA%IONE, perch6egli considera i principi generali qualcosa al di fuori del diritto positivo, per il loro contenutodeontologico

    4uesta tesi sagliata, perch6 i prin0ipi /enerali altro non ono 09e norme , per duemotivi: Se sono norme quelle che sono estratte dai principi generali, deono esserlo anche i

    principi I principi hanno la stessa funzione di tutte le altre norme, cio regolare un caso

  • 7/25/2019 Norberto Bobbio - Teoria Generale Del Diritto.doc

    31/31

    CRI$A6ULLIdistingue i principi generali in: E$PRE$$I+applicati e non applicati. INE$PRE$$I # si possono ricavare per astrazione da norme non molto generali: sono

    principi formulati dallinterprete, che cerca di cogliere lo $PIRITO DEL $I$TEMA

    $i parla di LACUNA laddo-e ,n 0ao non # re/olato5 e >,indi non eite ,na normaeprea n pe0iale n /enerale 09e lo ri/,ardi5 >,indi an09e il prin0ipio /eneraleentro 0,i il 0ao potrebbe rientrare5 de-e eere inepreo