Nicola Ricciardi - Sesto capitolo

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L'ingiunzione fiscale e le entrate locali. Libro su Bilancio, Contabilità e Tributi dove L'Avvocato Nicola Ricciardi è coautore. Capitolo VI La forma dell’ingiunzione fiscale 6.1Premessa In passato, si discuteva sull’esatta portata del termine ingiunzione fiscale: il principale problema che si poneva agli interpreti ed agli operatori era costituito dall’esatta definizione dell’istituto, intendendosi per ingiunzione indifferentemente sia l’ordine emesso dall’Ufficio creditore in sé considerato sia l’ordine emesso dall’Ufficio creditore già vidimato e reso esecutivo dal pretore. La tesi più corretta privilegiava questa seconda definizione considerando “ingiunzione” solo l’atto già vidimato per differenziarlo dall’“ordine di pagamento”, atto amministrativo privo però del visto del giudice. La questione è mutata a seguito dell’emanazione dell’art. 229 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e dell’art. 52 comma 6 del d.lgs. 446 del 15 dicembre 1997; il primo ha stabilito che l’ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal funzionario responsabile del servizio ed ha conseguentemente abrogato il disposto dall’art. 2 comma 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 secondo cui “l’ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette”, mentre il secondo ne ha previsto l’applicabilità non solo alle entrate tributarie ma anche a quelle patrimoniali (ogni entrata diversa da quella derivante dall’imposizione tributaria sia di diritto pubblico che di diritto privato) degli Enti locali.

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L'ingiunzione fiscale e le entrate locali.

Libro su Bilancio, Contabilità e Tributi dove L'Avvocato Nicola Ricciardi è coautore.

Capitolo VILa forma dell’ingiunzione fiscale

6.1Premessa

In passato, si discuteva sull’esatta portata del termine ingiunzione fiscale: il principale problema che si poneva agli interpreti ed agli operatori era costituito dall’esatta definizione dell’istituto, intendendosi per ingiunzione indifferentemente sia l’ordine emesso dall’Ufficio creditore in sé considerato sia l’ordine emesso dall’Ufficio creditore già vidimato e reso esecutivo dal pretore. La tesi più corretta privilegiava questa seconda definizione considerando “ingiunzione” solo l’atto già vidimato per differenziarlo dall’“ordine di pagamento”, atto amministrativoprivo però del visto del giudice.

La questione è mutata a seguito dell’emanazione dell’art. 229 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e dell’art. 52 comma 6 del d.lgs. 446 del 15 dicembre 1997; il primo ha stabilito che l’ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal funzionario responsabile del servizio ed ha conseguentemente abrogato il disposto dall’art. 2 comma 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 secondo cui “l’ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette”, mentre il secondo ne ha previsto l’applicabilità non solo alle entrate tributarie ma anche a quelle patrimoniali (ogni entrata diversa da quella derivante dall’imposizione tributaria sia di diritto pubblico che di diritto privato) degli Enti locali.