Newsletter Aiga Salerno Marzo 2014

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Newsletter Aiga Salerno Marzo 2014

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Newsletter

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A questo numeroHanno collaborato:

Avv. Federico AcocellaAvv. Anna AllegroAvv. Giovanni AllegroAvv. Giovanni BalbiAvv. Vincenzo ColecchiaAvv. Nicoletta GiorgiAvv. Gisella LaurielloAvv. Gianfranco ManzoAvv. Maria GiordanoDott.sa Chiara Senatore

COMITATO DI REDAZIONE

AVV. MARIA CEGLIAConsigliere AIGA Salerno

AVV. TOMMASO AMATOConsigliere Nazionale AIGA Salerno

AVV. CHIARA ZUCCHETTIConsigliere di Giunta Nazionale AIGA

AVV. FRANCESCA IANNONEConsigliere Supplente AIGA Salerno

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L’avvocatura sta vivendo una fase storica comple-tamente nuova rispetto al passato. Purtroppo tra le novità vi è una condizione economico-culturale che rende sempre più difficile l’esercizio di una professione che si abbraccia per passione e che oggi solo quella spinge a proseguirla. Tuttavia l’atteggiamento di giovani avvocati che come noi fanno anche associazionismo non deve aderire ad un pessimo poco costruttivo, ed anche per questo inuti-le. Il percorso che la giunta sta facendo è di solerte lavoro per individuare, e quindi proporre, un nuovo mo-dello di avvocato. A partire dal riconoscimento di tutele per il lavoro quotidianamente svolto, a strumenti di indivi-duazione e valorizzazione del merito. È proprio “merito” la parola chiave che deve di-ventare irrinunciabile per ogni professionista. Se in un momento di crisi decidiamo di investire sulla nostra professione, allora saremo in grado di operare quel cambiamento che ormai da tempo si era reso neces-sario. Con questo approccio AIGA sta lavorando per fornire degli strumenti e maggiori contributi non solo a chi ha deciso di iscriversi a questa associazione ma a tutta l’avvocatura. In particolare AIGA presenterà un nuovo pacchet-to giustizia a servizio del cittadino e per un ammoderna-mento della giustizia italiana.

Sosteniamo il PCT e sistemi alternativi di risolu-zione delle controversie con il coraggio di chi non ha pau-ra del cambiamento ma lo affronta con curiosità, riceven-done stimoli e raccogliendo le sfide che ne conseguono. Stiamo esaminando come introdurre le tutele che oggi mancano per i colleghi che svolgono la loro attività in via esclusiva per un solo soggetto senza intaccare l’au-tonomia e l’indipendenza che caratterizza la nostra profes-sione. Stiamo guardando all’Europa e alla figura del giu-rista europeo come una nuova risorsa e non come un limi-te o una modalità per facilitare l’ingresso nella professione. AIGA sta altresì studiando nuovi interventi nel settore universitario per consentire a chi intraprende il percorso di studi di poter concretamente dedicarsi alla professione per cui si è preparato. Molti altri sono i progetti e gli studi volti ad indivi-duare nuovi spazi di mercato e, quindi, una figura nuova di avvocato. Il metodo sarà sempre quello del dialogo e del con-fronto ricercando sinergia tra i vari soggetti che operano nella giustizia: molteplici punti di osservazione ci consenti-ranno di avere maggiore conoscenza e quindi una migliore gestione del problema. Quanto sin qui detto non sarebbe possibile senza il contributo di persone che con dedizione si sono messe a disposizione fin dall’inizio e hanno dimostrato di crederci. Questa è la sezione AIGA di Salerno che c’è e c’è sempre stata.

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La ricerca di un nuovo model-lo di avvocato, tra valorizza-zione del merito e spinta al cambiamento

Avv. Nicoletta Giorgi, Presidente AIGA

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Associazione Italiana Giovani Avvocati

DEVI FARE UNA CAUSA? HAI PERSO IL LAVORO? TI VUOI SEPARARE?Lo sai che lo Stato negli ultimi tre anni ha aumentato in modo abnorme (più del doppio)

i costi che devi pagare per iniziare una causa?

Lo sai che lo Stato ha imposto la mediazione obbligatoria, per cui non puoi rivolgerti direttamente al Giudice, ma devi

prima fare un tentativo di trovare un accordo con ulteriori costi a tuo carico?

HAI PERSO UNA CAUSA?Lo sai che lo Stato ti chiederà altri soldi per conoscere la motivazione della sentenza?

Così se hai perso la causa non avrai nemmeno il diritto di sapere “perché”! E se poi decidi di non fare appello,

i soldi che hai pagato non te li renderà nessuno!

VUOI FARE APPELLO?Devi pagare allo Stato il 50% di più che in primo grado.

HAI PERSO IN APPELLO?Devi ripagare il tributo che hai pagato all’inizio.

VUOI RICORRERE IN CASSAZIONE?Devi pagare allo Stato il doppio che in primo grado.

HAI PERSO IN CASSAZIONE?Devi ripagare il tributo che hai pagato all’inizio.

VUOI FARE RICORSO AL TAR?Lo Stato non si prende meno di 650 euro.

VUOI FARE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO?Lo Stato si prende il 50% di più che al TAR e se perdi rischi di dover pagare di nuovo.

IL FISCO TI HA FATTO UN ACCERTAMENTO?DEVI RICORRERE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA?

Ora devi pagare per ogni atto impugnato: due accertamenti? Paghi due volte?

Siete in due? Pagate il doppio.

NON TI PUOI PERMETTERE DI PAGARE L’AVVOCATO?Lo Stato deve garantire il diritto alla difesa.

Il taglio del gratuito patrocinio costringe gli Avvocati a lavorare gratis.

Le tasse e le spese sempre crescenti impediranno agli Avvocati di continuare a difenderti.

Lo S t a t o s t a s m a n te l l a n d o l a G i u s t i z i a .

Senza Giustizia non ci sono diritti, ma solo l’arbitrio. La legge del più forte.

Questa è anche la tua battaglia, non solo dell’Avvocatura.

Lottiamo insieme per uno Stato di diritto.

Lottiamo insieme per la Giustizia.

GLI AVVOCATI PROTESTANO: CREDI CHE NON TI RIGUARDI?

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Cass., SS. UU., 23.01.2014, n. 1361.

Storico riconoscimento della Suprema Corte del diritto al risarcimento del “danno alla vita” come danno da morte propria, co-me tale trasmissibile iure hereditatis e risar-cibile agli eredi per equivalente

Con una lunga ed articolata motivazione di quasi cento pagine, la Corte di Cassazione, con la storica sentenza nr.1361 del 23/1/2014, ha riconosciuto per la prima volta, esplicita-mente, il diritto al risarcimento del “danno alla vita” in quanto tale ovvero del danno da morte propria della vittima trasmissi-bile perciò (iure hereditatis) agli eredi, quali essi siano, ai quali conseguentemente dovrà essere corrisposto l’equivalente.

Cass., SS. UU., 14.01.2014, n. 585

La contumacia della parte nel proces-so presupposto non esclude il suo diritto a richiedere l’equa riparazione per l’ingiusta durata del processo ex art. 6 CEDU

Le Sezioni unite, componendo un contrasto insorto tra le Sezioni Semplici, enuncia - in maniera per certi versi sorpren-dente - il principio secondo il quale la contumacia della parte nel procedimento presupposto non preclude il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.

In particolare, rileva la Suprema Corte, non vale ad esclu-dere il diritto alla richiesta e alla liquidazione dell’equo inden-nizzo, la considerazione - dedotta a contrariis dall’Avvocatura di Stato - che la scelta della contumacia rivelerebbe un sostanzia-le disinteresse della parte all’esito del giudizio e determinereb-

be, di conseguenza, una sua indifferenza ai tempi di conclusio-ne del giudizio.

Tali considerazioni - definite dalla Suprema Corte “asser-zioni e deduzioni aprioristiche, basate su assiomatici presupposti” - non possono essere condivise, atteso che, sottolinea la Corte, la “scelta della contumacia può derivare dalle più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come tra l’altro la convinzione della totale plausibilità o al contrario della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che posso far apparire inutile affron-tare le spese occorrenti per contrastarle, costituebndosi in giudizio”

In tale ottica, dunque, non può eslcludersi - e, dunque, negarsi - che anche la parte contumace nel giudizio presuppo-sto possa aver subito disagi di natura psicologica dall’eccessivo protrarsi del giudizio vertente su un diritto a lui spettante o su una posizione per lui “sensibile”.

Trib. Salerno, n. 495/13, rel. dott.sa Morrone.

Inefficacia relativa - e conseguente inopponibilità nei confronti del creditore ex art. 2103 cc - dell’atto di compravendita con cui il debitore esecutato aliena il bene sot-toposto a pignoramento immobiliare

La società Gamma, divenuta proprietaria nel 2006 di ½ di un immobile per decreto di trasferimento del G.E. successivo ad un pignoramento immobiliare trascritto il 15.7.1996, cita in giudizio Tizio, che, da controlli formali, risulta proprietario dell’intero immobile per atto pubblico del 28.4.1998, chieden-do di dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità ad essa dell’atto di compravendita del 1998; chiede, altresì, lo scioglimento della comunione.

Costituitosi in giudizio Tizio, chiede il rigetto della do-manda ed, in via riconvenzionale, chiede che venga emessa declaratoria di usucapione abbreviata ex art. 1159 cc sull’inte-ro immobile.

Il Tribunale di Salerno, in persona del G.U. dott.ssa Mor-rone, con sentenza non definitiva, ha rigettato la domanda di declaratoria di nullità o di invalidità dell’atto di compravendita del 28.4.1998 e ha stabilito che quell’atto di compravendita, con cui il debitore esecutato ha alienato il bene sottoposto a pignoramento immobiliare, è affetto da inefficacia relativa, ovvero da inopponibilità, non essendo opponibile nei confronti

SEZIONE 1GIUSTIZIA CIVILE

LOCALE

NAZIONALE

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del creditore procedente ex art. 2013 cc, secondo cui “non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante e degli in-tervenuti, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignora-mento”. Questo perché l’atto di compravendita ha trascrizione successiva a quella dell’atto di pignoramento immobiliare. E’ altresì inopponibile, ex art. 2919 cc, anche al terzo acquirente del bene, cioè a chi ha acquistato l’immobile per decreto di tra-sferimento del G.E., conclusivo della procedura esecutiva im-mobiliare.

Il G.U. ha inoltre rigettato la domanda di usucapione ab-breviata ex art. 1159 cc, per carenza dei presupposti ex lege richiesti. Infatti, affinchè si realizzi l’usucapione ex art. 1159 cc, presupposto necessario è l’acquisto a non domino, mentre nel caso di specie l’acquisto è avvenuto a domino essendo l’alienan-te proprietario x la quota di ½ che andò a vendere con atto del 28.4.1998.

Trib. di Salerno, 22.01.2013, n. 196, dott. Fortunato

Disciplina dei criteri di riparto delle spese con-dominiali in materia di impianto ascensore e distinzione tra installazione ex novo e sostituzione, ricostruzione o manutenzione di impianto già esistente

Con la sentenza in esame il locale Tribunale stabilisce i criteri di riparto delle spese relative all'impianto ascensore preci-sando che occorre distinguere tra le spese di costruzione ex novo dell’ascensore in un condominio che ne sia inizialmente privo e le spese di ricostruzione e di manutenzione dell’impianto costruito contestualmente all’edificio condominiale. Orbene, nel primo caso  (installazione dell’impianto del-l’ascensore ex novo), trova applicazione la disciplina all’art. 1123 c.c. in base alla quale i costi dovranno essere divisi in proporzio-ne della proprietà di ciascun condomino (tabella generale) e ciò perché l’installazione di un ascensore in un edificio che ne era privo comporta la inevitabile modifica della struttura o della con-formazione dei beni comuni. Diversamente, nel secondo caso (sostituzione, ricostru-zione o manutenzione di impianto già installato) le spese dovran-no essere ripartite in base a quanto dettato dall'art.1124 c.c.  e, quindi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo

Cass., SS.UU., 18.07.2013, n. 40354

Il mero occultamento della merce ru-bata in una borsa non configura l’aggravante dell’utilizzo del mezzo fraudolento ex art. 625 cp

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurispruden-za, hanno stabilito che ricorre l’ipotesi del furto semplice nel caso in cui l’agente occulti sulla sua persona, ovvero in una bor-sa, la merce prelevata dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita self service e superi la cassa senza pagare, escludendo la sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento.

Ai fini della soluzione, la Suprema Corte analizza l‘inciso “si vale di qualsiasi mezzo fraudolento”, previsto dall’art. 625 cp, rite-nendo che - come altre espressioni tipiche del lessico penale spiccatamente vaghe per in ragione della sua “vocazione gene-ralizzante”- anche questa espressione vada - più che interpretata - definita e concretizzata dall’interprete “al fine di conferire, per quanto possibile, reale valore alla legalità penale”.

In tal senso, il plenum della Suprema Corte appoggia quella tesi interpretativa che vede nel “mezzo fraudolento, un tratto specia-lizzante rispetto alle modalità ordinarie, costituito da significativa maggiore gravità a causa delle peculiari modalità con le quali vengono aggirati i mez-zi di tutela apprestati dal possesso del bene”. In definitiva, conclude la Suprema Corte occorre verificare, al fine di valutare la fraudo-lenza del mezzo, la “straordinarietà dell’azione improntata a scaltrezza, astuzia”.

Non può, invece configurarsi la fraudolenza del mezzo - con la conseguente applicazione dell’aggravante specifica - ogni qualvolta esso si concretizzi in un “banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestata a difesa del bene”; come, appunto, il mero nascondimento della merce in una bor-sa.

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GIUSTIZIA PENALE

NAZIONALE

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Consiglio di Stato, 18.09.2013, n. 4663

Ragioni giustificatrici del principio di tassatività delle cause di esclusione nel sistema dei contratti pub-blici delineate alla luce del principio di leale collabora-zione nei rapporti tra p.a. e privati

Il Consiglio di Stato,con decisione Sez. V 18 settembre 2013, n. 4663 (Pres. dott. Baccarini - Est. Dott. Lopilato) delinea e chiarisce le ragioni giustificatrici del principio di tassatività della cause di esclusione nel sistema dei contratti pubblici, di cui al-l’art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La delineatura del predetto principio è svolta anche in relazione alla sicura cogenza del principio del soccorso istrutto-rio, sancito dal primo comma dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 – a sua volta espressione del più generale principio di leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privato, che grava sulla stazione appaltante anche nel corso del procedimento di evidenza pubblica.

TAR Campania - Sez. di Salerno, 31.10.2013, n. 1570

Le ordinanze emanate ai sensi dell’art. 54, co. 4, D. L.vo 267/2000, sono di competenza del Sindaco e non della Dirigenza dell’Ente

Con sentenza c.d. “breve” 31.10.2013, n. 1570, la Sez. I del TAR Campania Salerno (Pres. dott. Urbano, Rel. Cons. dott. Severini), ribadisce che l’adozione di ordinanze, emanate ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d. l.vo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) sono di competenza del Sindaco e non della Diri-genza, trattandosi di un potere extra ordinem demandato dalla Legge alla esclusiva competenza del Sindaco.

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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

NAZIONALE LOCALE

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Diritto SportivoSalernitana – Nocerina …la partita che”non s’ha da fare”

A qualche giorno dagli ormai tristemente famosi episodi che hanno preceduto la vigilia e lo svolgimen-to dell’incontro di Salernitana – Nocerina, risuona anco-ra forte l’unanime coro di indignazione delle Autorità sportive e civili, nonché ancora ampio è il risalto e l’attenzione di tutti gli organi di informazione.

Ed a giorni dall’evento, sia consentita la digressione perso-nale, ancora forte è il sentimento di sconfitta che alberga in chi scrive, da appassionato di sport, prima ancora che da (orgo-glioso) tifoso della Salernitana, che forse ingenuamente riteneva di poter finalmente assistere ad un “Salernitana – Nocerina” senza incidenti dopo che,recatosi per la prima volta ad assistere ad una gara di calcio nella stagione 1978-79 , fu costretto, an-corchè bambino, a vedere un Salernitana – Nocerina, funestato da incidenti tra le tifoserie

Pur tuttavia, come già acutamente osservato da molti ed autorevoli commentatori, diversi e pur interessanti risvolti e problematiche, alla luce di quanto accaduto si profilano: è vero-simile infatti che le condotte registratesi vedranno l’intervento, congiunto e parallelo, di diversi livelli di Giurisdizione, sia or-dinaria, che sportiva.

Non ritenendo essere compito di chi scrive in questa sede sindacare su atti e comportamenti antecedenti all’incontro, su cui naturalmente vi sarà il rigoroso filtro e controllo delle pre-poste autorità Giudiziali e di Pubblica Sicurezza, che già a quanto si legge hanno provveduto ad applicare le sanzioni amministrative (i c.d. DASPO) ai tifosi individuati, pur tuttavia non può non rilevarsi come le stesse Autorità (Questura e Pre-fetto), avessero più volte segnalato alla Lega competente l’eleva-to rischio che comportava l’inserimento nello stesse girone delle due squadre:tale evenienza, per quanto si cercherà di illustrare, non appare di secondario rilievo anche ai fini di responsabilità,

che pur prima facie, sembrano potenzialmente ascri-versi in capo agli organizzatori dell’incontro.

E’indubbio però che sotto il profilo giuridico – sportivo, l’aspetto di maggior interesse sia dato dalle condotte mantenute dai tesserati della Nocerina Cal-cio nel corso e per la breve durata dell’incontro, ed in partico-lare vi è da porsi il quesito se i comportamenti posti in essere siano compatibili con i principi generali statuiti ex art. 1 Codice Giustizia Sportiva che , come noto, impone a tutti i tesserati la scrupolosa osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probi-tà sportiva.

La norma in questione pone invero una duplice problema-tica: la stessa, se da un lato infatti trattandosi di enucleazione di principi di carattere generale, si presenta giocoforza astratta, seppur atta a regolare un caposaldo (la lealtà e la correttezza oltre che probità) su cui poggia l’intero addentellato normativo federale, ma ancor prima l’intero movimento sportivo(come noto, infatti, norme di analogo tenore sussistono in tutte le fe-derazioni); dall’altro sotto il profilo sanzionatorio (recte dell’in-dividuazione dell’illiceità disciplinare di condotta) ha indubbia natura residuale riservando la definizione di violazione dei principi di lealtà e correttezza, a quell’illecito che, in più ristret-to e specifico settore, si concreta nel fatto commesso da tesserati in genere (indicati nello stesso art. 1) che disattendono i suddet-ti principi con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate atte a violare , qualsiasi disposizione regolamentare non diver-samente sanzionata.

Ed allora, qualora i preposti Organi endo-federali inqui-renti, decidessero di aprire un’indagine sul comportamento dei tesserati, ferma l’eventuale sussistenza della diversa e più grave fattispecie sussunta ex art. 7 C.G.S. (illecito sportivo), soprattut-to potenzialmente da ascriversi ove si dimostri la simulazione degli infortuni che hanno falcidiato in soli 20 minuti la squadra

SEZIONE II ARTICOLI ED INTERVENTI

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molossa, e che hanno inciso (di fatto alterandolo) sul risul-tato della gara, particolarmente delicata si pone la questione del sindacato sulle tre sostituzioni effettuate al primo minuto di gioco. Trattandosi invero dell’esercizio di una libera e discre-zionale facoltà tecnica, in linea di principio tale insolito episo-dio si presenta come del tutto compatibile con le norme tecni-che del gioco.

Ed allora il sindacato dell’Organo preposto è sul punto di natura maggiormente invasiva, verrebbe da dire quasi dirigisti-ca, atteso che, ad avviso dello scrivente, dovrebbe tradursi in una dimostrazione della sussistenza di un vero e proprio “abuso del diritto”. In altri termini, in una comparazione di beni tute-lati, prevarrebbe il superiore principio generale ordinamentale del rispetto della lealtà, correttezza e probità, sul formale rispet-to del regolamento sportivo.

Interessante sul punto è un lodo arbitrale del TNAS (prot. 0527 del 1/3/2012) che ha confermato un pronunciamento reso dalla Corte Federale della Federazione Pallacanestro, ove si riteneva sussistere la violazione dei principi di lealtà e correttez-za (sanzionati in detto ambito federale ai sensi degli artt 2 e 39 del regolamento interno di giustizia), da parte di un sodalizio affiliato che, nella prospettazione della Procura avrebbe parte-cipato ad un campionato U.14, con una squadra non adeguata andando così incontro ad umilianti sconfitte, al solo fine di po-ter maturare i relativi contributi federali.

Il censurato comportamento della società affiliata alla FIP, presenterebbe pertanto forti analogie con quanto evidenziato, anche dagli organi di informazione, nella scelta da parte della società molossa di scendere, di fatto pro forma in campo, anche al fine di non perdere i relativi contributi di settore, non corri-sposti dalla Lega Pro in caso di mancata disputa anche di uno solo degli incontri ufficiali. E’evidente che un’ipotesi del genere coinvolgerebbe, anche sotto il profilo della responsabilità disci-plinare diretta, la stessa società.

Sostiene sul punto il TNAS come la lealtà e correttezza sportiva non si misurino sulla base della “qualità” degli atleti ma “sul comportamento da tenere dentro e fuori dal campo da giuoco , osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l’esercizio e la partecipazione allo sport in generale”.

E’allora del pari evidente che, ove dimostrata la strumenta-lizzazione (recte la preordinazione) della tre sostituzioni al pri-mo di gioco, ecco che un comportamento formalmente osse-quioso delle norme tecniche possa essere palesemente irrispet-toso dei su richiamati principi generali ordinamentali, inte-grando pertanto la sussistenza dell’illecito sportivo. Ragioni di

sintesi, impongono di destinare a separate valutazioni i profili risarcitori sia a danno dei responsabili in caso di accertamento di condotte illecite, sia soprattutto potenzialmente ascrivibili in capo agli organizzatori dell’evento, atteso il preventivo parere contrario , all’atto della formazione dei gironi da parte delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza. Ancora potrebbe essere ipotizzabile un profilo risarcitorio (e non solo pari al co-sto del relativo biglietto) in favore di tutti gli spettatori, vistisi privare delle emozioni di una gara pur sentita.

E’purtroppo il triste paradosso di “Salernitana – Noceri-na”, partita che non si disputava da ben 28 anni, che forse sa-rebbe stato meglio non disputare e che invece, verosimilmente, è destinata a continuare su molteplici campi, diversi dal terreno di gioco.

Avv. Giovanni Allegro, foro di Salerno

Nei reati edilizi disciplinati dal D.P.R. 380/2001 è legittima la costituzione di parte civile del Comune, al quale è attribuita la competenza, oltre che al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di incremento edilizio, anche di vigi-lanza e controllo dei centri abitati, nelle materie di cui alle leggi violate, beni giuridici tutelati dalla legislazione urbanistica.

Poiché la lesione del bene giuridico, penalmente tutelato, si compie mediante la sottrazione dello stesso al potere autorizza-torio o concessorio del Comune, ne consegue che quest’ultimo, titolare del bene giuridico, è parte offesa in quanto Ente Pubbli-co esponente degli interessi collettivi attinenti all’assetto e allo sviluppo urbanistico del territorio comunale compromessi dal-l’illecito realizzato.

Invero, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, an-che sotto il profilo del corretto sviluppo urbanistico, nonché la lotta ad ogni forma di alterazione ambientale sostanziano un diritto del cittadino garantito dalla Costituzione e dalle leggi, tutelato dallo Stato e dagli Enti pubblici rappresentativi degli interessi della collettività locali, in primo luogo il Comune.

Si evidenzia che lo stesso ente municipale, oltre alla titola-rità dell’interesse al corretto sviluppo urbanistico ed edilizio svolge preminenti compiti di vigilanza e controllo nelle materie di cui alle leggi violate ed è, inoltre, titolare di rilevanti funzioni

Diritto Penale.

Reati Edilizi e costituzione di parte civile del Comune

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in materia di tutela della sicurezza delle costruzioni e di prote-zioni civile.

Nel caso di specie, l’imputato è chiamato a rispondere della consumazione delle contravvenzioni di cui all’art. 44 lett. B) del T.U. 380/01 perché, in qualità di proprietario e committente dei lavori, edificava in Sant’Angelo di Ogliara, in assenza del permes-so di costruire, opere edili consistenti nella realizzazione di due vani sul tetto di copertura, locali completi di abbaini aventi le di-mensioni specificate in epigrafe.

L’imputato, inoltre deve rispondere delle violazioni relative alla mancata redazione di un progetto e di non aver conferito la direzione dei lavori a tecnico abilitato, iscritto al relativo albo oltre a non aver presentato preventiva denuncia al competente Sportello Unico. Inoltre, si imputa la violazione dell’art. 95 del T.U. N. 380/01, perchè tali manufatti edilizi, ricadenti in zona classificata a rischio sismico si eseguivano, in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 94-95 omettendo di dare preavviso al competente Spor-tello Unico e di allegare alla relativa domanda il progetto sotto-scritto da tecnico abilitato , la relazione tecnica, i calcoli delle strutture portanti ed i disegni dei particolari esecutivi delle struttu-re.

Infine, l’imputato è chiamato a rispondere del reato di viola-zione di sigilli per aver violato, in qualità di custode, realizzando le opere descritte al capo a) della rubrica, i sigilli apposti dall’A.G. in data 25.05.2004, sequestro operato dalla Polizia Municipale.

L’istruttoria dibattimentale è costituita da prove dichiarative (escussione testi del p.m. e della difesa) e prove documentali (acqui-sizione del verbale di sequestro operato dalla Polizia Municipale, fascicolo fotografico relativo al manufatto sequestrato e varie ordi-nanze emesse dal Comune di Salerno settore Urbanistica).

I testi del p.m. hanno dichiarato di aver effettuato il sopralluo-go nella proprietà dell’imputato e di aver riscontrato che lo stesso aveva eseguito ulteriori opere edlizie rispetto a quelle riscontrate in data 25.04.2004 ed oggetto di un precedente possesso, conclusosi con la condanna dell’imputato.

Il consulente della parte privata ha cercato di dimostrare che le opere abusive erano le stesse che erano state accertate in data 25.04.2004 e che l’imputato non aveva eseguito ulteriori opere edili e, nel frattempo, era stato richiesto all’Ufficio tecnico del Co-mune di Salerno un permesso di costruire in sanatoria.

Gli accertamenti compiuti dai tecnici comunali hanno eviden-ziato che vi è stata richiesta di permesso di costruire in sanatoria, con conseguente diniego da parte del Comune di Salerno e relati-va, dunque, inesistenza di cause di estinzione di reati contestati.

L’istruzione probatoria ha, altresì, evidenziato che al mo-mento in cui è stato operato il sequestro dell’opera, si era accertata che erano in esecuzione, sul tetto di una preesistente struttura, due abbaini armati con casseforti e, a seguito di tale contestazione, si era proceduto al sequestro del manufatto.

Successivamente la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico con-statavano che i lavori di edilizia erano continuati, malgrado il vin-colo reale che gravava sul manufatto perché erano state realizzate ulteriori opere consistenti in due vani di varie dimensioni e dal confronto di quanto accertato nell’anno 2004 e di quanto constata-to nel mese di dicembre 2007, risultava evidente la prosecuzione dei lavori al sottotetto.

Il compendio probatorio acquisito permette di configurare tutte le violazioni contestate, compresa la violazione dei sigilli che deve anche considerarsi come il rato più grave concesso dall’impu-tato e tanto ai fini del calcolo della pena, per effetto della ricono-sciuta continuazione tra i reati. Gli stessi, infatti, sono stati chiara-mente commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso e sotto il profilo giuridico.

All’imputato vanno riconosciute le circostanze attenuanti ge-neriche, in considerazione della modesta gravità del danno cagio-nato al Comune.

Tenuto conto, quindi, dei criteri di cui all’art. 133 c.p. si stima equa la pena di mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa (pena base: mesi nove di reclusione ed euro 30,00 di multa dimi-nuita per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed aumentata alla pena irroganda per effetto della continuazione).

Segue, ope legis, la condanna al pagamento delle spese pro-cessuali e delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 450,00 oltre I.V.A. e C.N.A.P. come per legge.

L’imputato va, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, danni che si liquidano, in via equitativa, in euro 2000,00.

Reputandosi che in futuro l’imputato si asterrà dal commette-re ulteriori reati gli viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Va, altresì, ordinata la demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Avv. Vincenzo Colecchia, AIGA Salerno

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Congresso Nazionale AIGA - Palermo 24-27.10-2013Aiga Salerno a sostegno del cambiamento... Nicoletta Giorgi nuovo Presidente Aiga

Dobbiamo essere

il cambiamento che vogliamo vedere...

(Gandhi)

Nicoletta Giorgi è il nuovo Pre-sidente Nazionale dell’Aiga - Asso-ciazione Italiana Giovani Avvocati- organismo che rappresenta i legali under 45.

L’elezione è avventa lo scorso 27 ottobre 2013 al termine dei lavori del XXII Congresso Ordinario del-l’Associazione svoltosi a Palermo presso il Reale Albergo delle Povere.

Una assise che è stata caratte-rizzata dal fattivo contributo dato ai lavori congressuali dalla qualificata delegazione salernitana, guidata dal Presidente di sezione Giovanni Balbi e composta dagli avvocati Chiara Zucchetti, Gisella Lauriello, Marco Del Vecchio,Anna Allegro, Marco Basso, Tommaso Amato, Brunella Gallo, Antonio Trezza, Massimiliano Granozi, Alfonso Troisi, Paola Ianni.

I giovani legali salernitani hanno fatto confluire il loro voto sul nuovo Presidente Giorgi, individuando nella 38enne profes-sionista padovana la figura capace di ricompattare l’Associa-zione a livello Nazionale, rilanciandone le iniziative sul territo-rio.

Cardine del programma del nuovo Presidente dell’Aiga è il necessario coinvolgimento di tutte le componenti forensi sull’obiettivo di un cambiamento radicale del pianeta Giusti-zia.

Cambiamento che sarà possibile e praticabile nel concre-to, a giudizio dei legali salernitani, solo se verrà avviata una

riflessione sul ruolo e la funzione dell’avvocato nella società italiana che porti a rivalutare gli aspetti “alti” e costituzional-mente rilevanti della professione.

Una professione troppo spesso invece avvilita anche da interventi legislativi che piuttosto che andare nella direzione di uno snellimento delle procedure, finiscono, di fatto, con l’appe-

santire e rallentare il lavoro quotidiano del “rendere giustizia”.Il Presidente Giorgi, prima donna ad assume-re questo incarico, si è impegnata ad aprire, in aggiunta alle tradizionali battaglie portate avanti dall’Aiga in questi anni, nuovi fronti di intervento che vanno dalla pratica attuazione del processo civile telematico in tutti i distretti giudiziari italia-ni, al ruolo della giovane avvocatura quale ele-mento portante di un rinnovamento capace di andare oltre le sterili

lamentele per prospettare adeguate soluzioni.Il Congresso dell’Aiga, caratterizzato da una dialettica a

volte anche accesa, ha rappresentato per gli avvocati salerni-tani un momento di crescita professionale ed umana ed una esperienza intensa ed entusiasmante. Primo tassello di un mo-saico che dovrà essere composto a più mani per realizzare, ri-prendendo un concetto di Gandhi fatto proprio dal Presidente Giorgi, “il cambiamento che vogliamo vedere”.

Avv.Chiara Zucchetti, Componente Giunta Nazionale AIGA

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Quando mi è stato chiesto di scrivere un breve articolo sul-l’Esame simulato, cercando di descrivere di cosa si trattasse, mi sono balenati alla memoria tanti ricordi e, poi, di getto, tante pos-sibili risposte, quante sono le sfaccettature di questa lodevole ini-ziativa.

Pertanto, senza ombra di smentita è possibile affermare che l’Esame simulato è:

- STORIA -Dell’Aiga Sezione di Salerno: sin dagli ultimi anni del secolo

scorso, uno alcuni giovani legali salernitani, subito dopo le vacan-ze estive, raccoglievano intorno al tavolo della sala avvocati, al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Salerno, uno “sparuto gruppo” di aspiranti avvocati, cercando di fornir loro strumenti e suggerimenti utili al superamento delle “prove scritte di avvocato”.

- REALTA’ -Oggi, questa tradizione, si è conso-

lidata in un vero e proprio corso strut-turato, di preparazione alle prove scrit-te dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvoca-to, anche accreditato ai fini della for-mazione professionale obbligatoria.

- DEDIZIONE ED ORGANIZZAZIONE -In particolare, le lezioni del corso si svolgono per un giorno a

settimana lungo l’arco di tre mesi, da settembre a novembre di ciascun anno, vedono coinvolti oltre venti tutor che, sapientemente coordinati, profondono le proprie energie per il buon esito finale dell’evento formativo.

- PASSIONE ED IMPEGNO -Nel tempo, tutti i tutor soci di Aiga Salerno, i colleghi del

Foro salernitano, i magistrati ed i professori universitari, a vario titolo inseriti nei programmi formativi dell’Esame simulato, per spirito liberale, hanno sempre profuso il massimo impegno e di-mostrato un’autentica e genuina passione per il sapere giuridico.

TEORIA E PRATICA –Il “metodo” così come affinato negli anni, partendo dalla in-

dispensabile cultura giuridica di base, ha rivolto e focalizzato la sua attenzione specialmente sui numerosi aspetti pratici relativi alla adeguata redazione di pareri motivati ed atti giudiziari.

Chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione sono stati i canoni di riferimento abituali da porre alla base degli elaborati assegnati.

L’attenzione verso gli istituti giuridici coinvolti nelle singole fattispecie d’interesse, l’esortazione tesa all’affinamento delle tecni-

che di argomentazione e di persuasione circa le tesi giuridiche propugnate, ed infine, lo stimolo a migliorare la capacità di solu-zione di specifici problemi giuridici, in una mirabile sintesi, hanno costituito la stella polare dell’Esame simulato.

- STUDIO ED APPROFONDIMENTO -Essere coinvolti, come tutor o come docente, o anche solo

come ausiliario nell’organizzazione dell’Esame simulato, ha costi-tuito, per molti, un’ulteriore occasione di crescita professionale e di approfondimento di tematiche e problematiche giuridiche di evi-dente attualità e di indiscutibile rilevanza, contribuendo, il tutto, anche per un’utile prosieguo della singola carriera professionale.

- RISULTATI E RICONOSCIMENTI -Conseguenza (anche) fortunata di questi buoni propositi è

stata il successo crescente dell’iniziativa.Di fatto, ogni anno, la percentuale di candidati che supera gli scritti di avvo-cato avendo frequentato l’Esame simu-lato organizzato da Aiga Salerno è sempre stata superiore alla percentuale dei promossi registrata presso il Distret-to di corte d’Appello di Salerno.I candidati che hanno frequentato

l’Esame simulato – di norma ed in larghissima maggioranza – hanno espresso gratitudine ed apprezzamento per le qualità del corso e riscontri positivi nei confronti del gruppo organizzatore.

- SACRIFICI E SODDISFAZIONI -Per tutti questi motivi, coloro i quali che – da più o meno

tempo – hanno deciso di dedicare parte delle proprie doti ed ener-gie, sia personali che professionali, mettendole a disposizione del-l’Esame simulato, hanno ricavato dall’esperienza maturata delle utilità economicamente incommensurabili, cioè, “apertis verbis”, parliamo di tutte quelle soddisfazioni che, secondo Aiga Salerno, moralmente ed eticamente, contribuiscono a rendere la professio-ne forense degna di essere esercitata.

- UN ESPERIMENTO PIENAMENTE RIUSCITO -Quindi, conclusivamente, si può affermare che l’Esame simu-

lato costituisca il fiore all’occhiello della formazione professionale offerta da Aiga Salerno, ponendosi all’attenzione generale come esperienza di assoluto riferimento per l’accesso all’avvocatura.

Grazie a tutti coloro che, sino ad oggi, l’hanno resa possibile … e soprattutto grazie a coloro i quali intenderanno continuare in futuro … in bocca al lupo e …

Ad maiora …Avv. Gianfranco Manzo, Vice Presidente AIGA Salerno

Corso Esame Simulato Aiga SalernoI motivi del nostro successo...

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Scrittura del ricorso, redazione della memoria, deposito in cancelleria, verifica sul ruolo, notifica presso gli Unep.

PEC, firma digitale, PDA CPECPT, PCT e PST.Non è soltanto un problema terminologico, non è esclusiva-

mente una questione formale, non si tratta solo di illeggibili sigle dal contenuto pressochè sconosciuto: tra le vecchie, consolidate abitudini forensi e le nuove frontiere tecnologiche della nostra pro-fessione c’è tutta la differenza - in termini di benessere professiona-le, di gestione e approccio alla nostra attività e di funzionamento del sistema “giustizia” - che si può immaginare esistere tra il tele-grafo di fine ‘800 e i moderni smartphone tuttofare.

Eppure, provate ad immaginare un gentiluomo di cento anni fa con uno dei nostri comodissimi iPhone tra le mani e scoprirete che, piuttosto che aprire app, mandare messaggi e navigare su In-ternet, dopo pochi minuti comincerà a girarlo avanti e dietro, so-pra e sotto, per poi posarlo da qualche parte, interrogandosi sulla sua utilità, per la difficoltà di comprenderne i vantaggi.

Allo stesso modo, non sono pochi gli avvocati - e non parlo solo di quelli con i capelli grigi, ma anche di qualche collega gio-vane e “sempreconnesso” - che, informandosi distrattamente delle “diavolerie” tecnologiche introdotte dalle normative in materia di processo civile telematico, avranno pensato a quanto sarà seccante dover rinunciare - di qui a breve, “sempre che non venga tutto rinviato, in fondo siamo in Italia” - alla bontà del proprio software di videoscrittura, alla “risparmiosità” della propria stampante e/o fotocopiatrice, al piacere di entrare in Cancelleria e fare due chiac-chiere con l’addetto sempre più oberato tra le carte mentre si de-posita la memoria 183 cpc,, solo per far posto a redazione telema-tica della memoria, trasmissione a mezzo PEC o PDA e verifica in via telematica dei fascicoli d’ufficio.

Difficile capirne i vantaggi, impervio trovarne l’utilità.Eppure, se tutto andrà bene e la rivoluzione avrà avuto anche

solo la metà dell’effetto che si propone, la prossima generazione di colleghi, dopo il nostro iniziale apprendistato, avrà il privilegio di poter “solo” ascoltare, tra i corridoi dei Tribunali e nelle aule giu-diziarie, i nostri “racconti su improbabili tentativi di notifiche di documenti cartacei a indirizzi sconosciuti o a destinatari irreperibi-li, di affannose ricerche tra polverosi scaffali di armadi malandati o

arrugginiti del fascicolo della nostra causa nel quale non ricorda-vamo se avevamo depositato o meno quel documento importantis-simo o se controparte aveva inserito la prova del pagamento.

Si tratta, di tuta evidenza, di un’occasione, di una di quelle opportunità a cui il professionista non può rinunciare se, davvero, ha a cuore la tenuta del proprio “ecosistema” - in termini econo-mici e di sviluppo - e se la sua strenua “resistenza” a forme (sempre più aggressive) alternative di risoluzione delle controversie non è solo un paravento dietro il quale nascondere il proprio disinteresse per l’andamento del “mondo giustizia”

E allora, arrivare preparati all’appuntamento, questa è la ne-cessità e l’obiettivo

E, dunque, in attesa di approfondire via via i singoli argomenti che saranno investiti dalla riforma del processo civile telematico (PCT) ecco, per il momento, alcune linee guida.

Il processo civile telematico (PCT) che entrerà in vigore - di-venendo obbligatoria la trasmissione on-line di tutti gli atti cd. endo-procedimentali - a partire dal 30.06.2014 (dopo una prima, lunga, fase di sperimentazione) non è un nuovo modello di proces-so civile, ma l’adattamento del processo civile che tutti conosciamo ai moderni sistemi informatici, al fine di automatizzare i flussi in-formativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e Uffici Giudiziari.

Il PCT, insomma, offre a coloro i quali operino nel processo civil - sia dal lato “pubblico” (personale di cancelleria, giudici, uffi-ciali giudiziari), sia da quello “privato” (avvocati, CTU, CTP e notai) - gli strumenti informatici - nonché le regole e le modalità operative - per la produzione, trasmissione e deposito, oltre che per la notifica, consultazione e utilizzazione di documenti giuridici che, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, debbano entrare a far parte del fascicolo d’ufficio del procedimento civile.

Così, sostituendo la tradizionale ed ordinaria attività proces-suale redatta su documentazione cartacea, l’operatore del processo civile (secondo il proprio ruolo) sarà messo in condizione di gestire l’intero procedimento, dalla formazione del fascicolo d’ufficio (e di ogni fascicolo di parte) alla verbalizzazione in udienza, dalla reda-zione e deposito delle relazioni di consulenza tecnica alla forma-zione del provvedimento conclusivo (sentenza, decreto, ordinanza), mediante (la creazione e) trasmissione di file (documenti elettroni-

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Mondo Giustizia

Processo Civile Telematicouna sfida e un’occasione

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ci, visualizzabili da un qualsiasi terminale (personal computer, tablet, smartphone, ecc.) a ciò adatto, previa verifica della sua identità e della sua abilitazione a prendere visione dei documenti del fascicolo mediante firma digitale.

Il tutto oltre, ovviamente, la possibilità - già esistente e già ampiamente utilizzata - di ricevere comunicazioni attinenti il pro-cedimento - da parte dell’Ufficio Giudiziario e di consultare via internet (mediante piattaforma denominata polisweb) i propri fasci-coli.

La completa realizzazione del sistema di PCT e la sua piena entrata a regime comporterebbe (e si spera comporterà) il raggiun-gimento di una serie di obiettivi rilevanti sia per la tenuta del si-stema giustizia, che per lo sviluppo di un nuovo e diverso di model-lo professionale per gli avvocati.

In particolare, dal lato degli organismi giudicanti, la “demate-rializzazione” del processo comporterò un progressivo recupero del tempo lavorativo e una evidente facilitazione nella gestione delle cause.

Ed infatti, la informatizzazione del procedimento comporterà, da un lato, la possibilità di effettuare “a tempo zero” operazioni che, all’attualità, richiedono l’impiego di tempo e risorse per la loro valorizzazione giuridica (ad es. conferimento incarico CTU in udienza) e, d’altro canto, offrirà la possibilità di una migliore orga-nizzazione e razionalizzazione del ruolo del giudice e dell’agenda delle udienze, così da consentirgli di arrivare più preparato alle stesse e di ridurre al minimo rinvii e riserve “di rito”.

Quanto alle Cancellerie, già la sola “deumanizzazione” delle operazioni di deposito di memorie e documenti - affidata nel PCT al sistema di deposito on-line e che attualmente impegna la gran parte del tempo lavorativo degli operatori di Cancelleria - consen-tirà loro di dedicare il medesimo tempo ad attività a contenuto “intellettuale” ed al sostegno dell’attività dell’organo giudicante.

Quanto infine, agli avvocati, la progressiva riduzione delle attività di natura materiale, in favore di modalità telematiche e digitali di scambio documentale, consentirà la progressiva rivalo-rizzazione della figura professionale dell’avvocato, che, da un lato, potrà organizzare il proprio tempo in maniera più funzionale alla valorizzazione delle sue qualità intellettuali e alle sue attività di studio e di consulenza, dall’altro lo preserverà da attività - molto spesso - degradanti (se non umilianti) della sua dignità professio-nale, quali, in particolare, le estenuanti file fisiche dinanzi alle Cancellerie e la relativa anticamera per il compimento di mere operazioni di deposito e visualizzazione fascicoli.

Avv. Tommaso Amato, Cons. Nazionale AIGA Salerno

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Certo, parlare alla gente

comune ed affermare che gli avvocati non sanno farsi capire o, peggio, non san-

no difendere le proprie ragioni sembra quasi un paradosso!

Chissà se la categoria non sconti un contrappasso pesante come un macigno

impossibile da sostenere! Ma è così, gli avvocati italiani del nuovo millennio si scontrano con l’acclarata incapacità di parlare alla gente comune e di risultare credibili.

Sono anni ormai che assistiamo all’ininterrotta demolizione del-l’apparato giustizia, alla costante erosione delle nostre quote di mercato e al sempre più marcato indebolimento del sistema di

tutela dei diritti.La ragione è chiara: nell’individuare settori in cui tagliare i costi la politica ha selezionato la giustizia e, contemporaneamente, ha col-to l’occasione per proteggere i cosiddetti “poteri forti”: banche e

assicurazioni.È evidente che uno Stato che produce leggi sulla giustizia tutelando chi è economicamente forte, per forza di cose deve sacrificare i

diritti di tutti gli altri.Ma allora, se gli avvocati vogliono difendere “tutti gli altri“, cioè i comuni cittadini, perché non riescono a dimostrarlo? Cosa gli im-

pedisce di farsi capire???Forse perché per anni sono stati abituati a porsi su un piano diver-so, a sentirsi superiori, protetti da una casta che, tuttavia, non esiste più!

Eppure non è questa la tradizionale indole degli eredi di Cicerone, tutori della legge, interpreti del diritto e depositari degli strumenti necessari alla difesa dei cittadini e alla crescita civile del paese.

Eppure non è l’indifferenza verso la società che ci circonda ad

averci fatti grandi, ad aver innalzato la categoria a rango di soggetto

costituzionale e ad averci qualificati come gli ultimi baluardi tra le soverchierie dei potenti e la dignità degli indifesi!È evidente: l’avvocatura deve recuperare quel ruolo che l’ha resa

grande, deve riprendere a parlare alla gente comune, deve impara-re nuovamente a persuadere sulle ragioni di una giustizia equa, ma per fare ciò deve tornare ad essere di nuovo credibile!

L’accesso indiscriminato alla professione, la presenza di regole deontologiche troppo spesso ignorate, dispiace dirlo, ma anche la scarsa conoscenza dei meccanismi che governano le istituzioni

forensi, hanno determinato un’avvocatura di qualità inferiore.Noi giovani, forse spinti dalla necessità di trovare i nostri spazi, forse animati dalla passione che ancora è viva per l’esercizio della professione che fu di grandi personaggi del passato, ci stiamo ren-

dendo conto dei limiti della nostra classe.E ci chiediamo dove sia finita l’avvocatura di qualità erede di Car-nelutti e di Calamandrei, quella che ha dato un contributo deter-

minante alla formazione delle maggiori opere giuridiche, che ha contribuito alla crescita culturale e sociale del paese, che ha preso parte all’Assemblea Costituente; quell’avvocatura in grado di gui-dare il paese attraverso la sua vastissima rappresentanza parlamen-

tare negli anni della nascita dell’Italia prima, della Repubblica poi e in quelli della inarrestabile crescita economica, sociale e civile.Ci chiediamo dov’è finito il “mestiere” ereditato da Cicerone,

quello che ha “inventato” l’ars oratoria, depositario dell’eloquenza, in grado di persuadere con le argomentazioni, e solo con quelle, anche il più oltranzista sostenitore di tesi avverse.

Scendiamo dal piano attico, mischiamoci tra la gente, solidarizzia-mo con chi ha bisogno di tutelare i propri diritti, recuperiamo di-gnità professionale attraverso l’esercizio della deontologia, e so-prattutto, impariamo di nuovo a parlare!

Avv. Giovanni Balbi, Presidente AIGA Salerno

SE CICERONE SAPESSE …autocritica di un’avvocatura indolente … e superficiale

SEZIONE III LA PAROLA AL PRESIDENTE

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La Giunta Aiga, insediatasi il 23 novembre 2013 in occasione dei lavori del Consiglio Direttivo Nazionale di Verona, ha imme-diatamente iniziato a lavorare ad alcuni dei temi che necessitano urgente riscontro nell’attuale panorama politico forense. Tra que-sti particolare rilievo assume tutta la problematica relativa al Pro-cesso Civile Telematico (PCT).

Il lavoro fin qui svolto è consistito nel raccogliere i dati relativi allo stato di informatizzazione dei Tribunali Italiani, per com-prendere innanzitutto se questi siano pronti a raccogliere l’immi-nente sfida del PCT del prossimo giugno. A tale monitoraggio sta

seguendo l ’ o r g a-nizzazio-ne di una C o n f e-r e n z a Nazionale a maggio che sarà accompa-gnata da corsi, da p a r t e delle nu-

merosi sezioni territoriali di tutta Italia, per evitare di far trovare impreparata la categoria e rispondere in modo adeguato a questa che l’Aiga ritiene sia un’ occasione che potrebbe risultare decisiva in termini di efficienza della giustizia.

Analoga attenzione è stata posta ai temi relativi alla Cassa Forense e più in particolare al Regolamento di attuazione dell’art.21, commi 8 e 9, della legge 247/2012(legge professionale) con il quale si determinano “i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo” conseguentemente all’in-troduzione della contestuale iscrizione obbligatoria alla Cassa nazionale di previdenza forense per ogni iscritto agli Albi.

In tale ambito l’AIGA si è impegnata a favore di tutti i colle-ghi che nell’anno non raggiungono il limite reddituale necessario a ricevere il trattamento pensionistico ottenendo che quanti oggi

si trovano iscritti d’ufficio alla Cassa possano pagare i contributi minimi ridotti ad un quarto indipendentemente dalla loro età anagrafica (beneficio inizialmente limitato agli infra trentacin-quenni), nonché di estendere   tale beneficio a tutti coloro che a parità di reddito si erano volontariamente iscritti prima della data del 02.02.2013.

Sul fronte della politica forense l’Aiga ha ritenuto di aderire sia alla manifestazione svoltasi a Roma lo scorso 20 febbraio, in-detta dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), sia al-l’astensione dalle udienze proclamata dallo stesso Organismo nei giorni dal 18 al 20 febbraio, al fine di protestare contro il deterio-ramento del sistema giudiziario in Italia e la continua frapposizio-ne di ostacoli e impedimenti relativi all’accesso alla giustizia da parte del Governo.

Tuttavia l’Aiga, nell’aderire alle succitate iniziative in nome della necessaria unità della classe forense in difesa dei diritti dei cittadini, negli stessi giorni ha organizzato anche una propria au-tonoma manifestazione consistente nella formazione di una cate-na umana dei giovani avvocati dinanzi alla Corte di Cassazione per esprimere l’impegno della categoria a rimuovere gli ostacoli per l’accesso alla giustizia frapposti dai governi succedutisi in que-sti ultimi anni, sordi alle lamentele e purtroppo anche alle propo-ste, predisponendo e distribuendo ai cittadini un volantino per illustrare agli stessi tutto quello che sta accadendo in loro danno, dall’aumento vertiginoso dei costi delle cause all’ introduzione della motivazione della sentenza a pagamento, solo per far alcuni esempi.

Attualmente la Giunta sta lavorando per predisporre un “pacchetto giustizia” da presentare al nuovo Ministro Orlando.

Partendo dall’analisi dei codici e dalla struttura degli articoli, si sta cercando di apportare alcune modifiche allo scopo di rende-re il processo più celere ed efficiente. In generale l’obiettivo è quello di riuscire ad ottenere una giustizia più rapida, ispirata a criteri di semplificazione e praticità poichè non può considerarsi civile uno Stato in cui non funziona la giustizia.

Può a ben ragione dirsi che il lavoro sin qui compiuto dalla Giunta Aiga è ispirato ad un sano pragmatismo. Quel pragmati-smo che vuole costituire il tratto distintivo e caratterizzare in posi-tivo tutta l’esperienza dell’attuale Presidenza Giorgi.

Avv.Chiara Zucchetti, Componente Giunta Nazionale AIGA

SEZIONE IV NOTIZIE DALLA GIUNTA NAZIONALE

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PROSSIME SCADENZEAdempimenti Fiscali e Contributivi

16.03.2014 - Contribuenti IVA mensili: liquidazione e versamento IVA mese precedente – cod. tributo 6002 – Versamento IVA mensile Febbraio

- Versamento IVA Annuale 2013 (contribuenti trimestrali e mensili) - cod. tributo 6009

- Versamento delle ritenute irpef su compen-si a collaboratori (cod.1040) o a dipendenti (cod. 1001, 1004)

31.03.2014 Comunicazione delle spese per la Detrazione 55 – 65 %: Presentazione della comunicazione delle spese sostenute nel 2013 per gli interventi di riquali-ficazione energetica iniziati nel 2013 e proseguiti nel 2014 per beneficiare della detrazione del 55 o 65%.

10.04.2014 - SPESOMETRO – Comunicazione dati Iva - Elenco Clienti e Fornitori (soggetti mensili) : Invio telematico da parte dei soggetti mensili di tutte le operazioni effettuate nel 2013.

16.04.2014 - Contribuenti IVA mensili: liquidazione e versamento IVA mese precedente – cod.tributo 6003 – Versamento IVA mensile marzo

- Versamento delle ritenute irpef su compen-si a collaboratori (cod.1040) o a dipendenti (cod. 1001, 1004)

22.04.2014 - SPESOMETRO – Comunicazione dati Iva - Elenco Clienti e Fornitori (soggetti trimestrali): Invio telematico da parte dei soggetti trimestrali delle operazioni effettuate nel 2013. 30.04.2014

Cassa Forense: termine ultimo (per chi ha op-tato per il pagamento rateale) della 2° rata dei con-tributi minimi obbligatori, soggettivo di base, sog-gettivo modulare, integrativo e di maternità relativi all’anno 2014.

Si ricorda che i bollettini M.Av. per il paga-mento della contribuzione minima, da utilizzare alle scadenze previste del 28 febbraio (prima rata o unica soluzione), 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre 2014  non sono più spediti direttamente dalla Banca Cas-siera per conto della Cassa Forense, ma devono es-sere generati e stampati direttamente  dall'iscritto dal sito cassa forense, mediante accesso diretto alla sezione "Accessi Riservati - Posizione Personale - Servizi On-Line - M.Av. - M.Av. Contributi Minimi "

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16.05.2014 - Contribuenti IVA mensili: liquidazione e versamento IVA mese precedente – cod.tributo 6004 – Versamento IVA mensile aprile

- Contribuenti IVA trimestrali: liquidazione e versamento IVA 1° trimestre – cod. tributo 6031 -

- Versamento delle ritenute irpef su compen-si a collaboratori (cod.1040) o a dipendenti (cod. 1001, 1004)

a cura della dott.sa Chiara Senatore

commercialista in Salerno

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16.06.2014 - Contribuenti IVA mensili: liquidazione e versamento IVA mese precedente – cod.tributo 6005 – Versamento IVA mensile maggio

- Versamento delle ritenute irpef su compen-si a collaboratori (cod.1040) o a dipendenti (cod. 1001, 1004)

- IMU: Versamento acconto 2014

- TARI/ TASI: Versamento in un’unica solu-zione 2014

- Unico 2014: versamento (salvo proroghe successivamente comunicate) saldo 2013 e 1° accon-to 2014, imposte dirette, cedolare secca-irpef-ires-i-rap, oltre all’eventuale saldo Iva 2013, se non versa-to a marzo. E’ possibile la rateizzazione. Stesso ter-mine, anche per versare l’eventuale adeguamento ai Parametri/St. di Settore, pure rateizzabile

30.06.2014 Cassa Forense: termine ultimo per il paga-mento (per chi ha optato per il pagamento rateale) della 3° rata dei contributi minimi obbligatori, sog-gettivo di base, integrativo e di maternità relativi all’anno 2014

Si ricorda che gli importi dei contributi mini-mi dovuti per l’anno 2014 sono i seguenti: Contributo minimo soggettivo € 2.780,00

Contributo minimo integrativo € 700,00

Contributo per l’indennità di maternità € 151,00

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31.05.2014 - Consegna al proprio consulente pro-fessionista di tutta la documentazione relativa ai redditi 2013. Ricordare, tra le altre cose, le quietan-ze degli acconti pagati nel 2013, le certificazioni delle ritenute operate (ricevute dai clienti sostituti di im-posta) e gli oneri deducibili (es. spese mediche, assi-curazioni, interessi su mutui, spese per ristruttura-zioni, spese di istruzione, spese funebri, spese per asili nido)

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 Estate calda ed impegnativa, quella trascorsa dalla sezione di Salerno per due importanti eventi che hanno messo a dura prova le energie fisiche e mentali di tutto il direttivo e non solo.

Il primo evento, quello più impegnativo, è stata l'or-ganizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale svoltosi a Salerno nei gironi 28 e 29 giugno, che ha visto la par-tecipazione di tanti colleghi di diverse sezioni d'Italia.

L'evento, particolarmente sollecitato e voluto dal Nostro Presidente Avv. Lauriello, è stato significativo per due aspetti il primo quello di ospitare qui tutta la Giunta Nazionale dopo ben sette anni dall'ultimo CDN ed il secondo che ha visto concludersi in maniera trion-fale il mandato dalla nostra Gisella !

Abbiamo cercato di far conoscere gli aspetti più salienti della Nostra città a tutti gli ospiti ; infatti con una serata incantevole hanno potuto ammirare dall'alto del Castello d'Arechi un panorama mozzafiato di tutta la costa salernitana, il tutto condito da una cena di gala con specialità locali, ed allietato da una simpatica com-pagnia del “Giullar Cortese” personaggio stravagante che ha saputo catturare le sfumature di quasi tutti gli ospiti, facendoci così passare “n rima”una piacevole serata.

Non è mancato l'aspetto culturale : nella speldida cornice della sale del Gonfalone del comune di salerno è stato trattato il tema de"La riforma dell'avvocatura e della previdenza forense: quali (s)vantaggi per i giovani?

”che ha evidenziato la criticità più salienti della riforma professionale.

L'altro evento estivo di rilievo , a distanza di pochi giorni dal CDN, si è svolto il 12 luglio nell'aula Parrili del Tribunale di Salerno che ha aftto da cornice all'as-semblea dei soci per il rinnovo delle cariche statutarie. L'assemblea ha eletto il nuovo Presidente di sezione, l'avv. Giovanni Balbi , la festa poi è continuata nella tradizionale “festa d'estate” stile AIGA -svoltasi que-st'anno al Mona Club Costa Sud Salerno- che ha visto la partecipazione di numerosi colleghi il cui diverti-mento è stato assicurato!

Altro aspetto della nostra sezione è quello per il sociale: il Presidente ed il nuovo direttivo hanno forte-mente voluto una serata dedicata alla musica ed alla Beneficenza. Il 27 settembre, infatti, in una suggestio-nante cornice, del Il giardino Incantato si è svolto un “aperitivo sotto le stelle -” ed ha visto la partecipazione del Dott Valitutti che ha allietato la serata con una deli-cata musica jazz. L'incasso è stato devoluto a”casa Be-tania” un'associazione che si occupa di ragazze madri e minori abbandonati.

A settembre, poi, come di consueto, è ripartito il corso dell' “Esame Simulato” il nostro fiore all'occhiel-lo, che anche quest'anno ha raccolto un folto numero di iscrizioni,ed ha impegnato molti di noi nell'assistenza ai “nostri”ragazzi per la preparazione all'esame di abilita-zione; il tutto sotto l'attenta e scrupolosa guida degli Avv.ti Gianfranco Manzo ed Alfonso Troisi.

Resoconto AttivitàAiga Sezione di Salerno

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Il primo incontro autunnale del POF è stato il 18 ottobre con un interessante incontro sul Tema “ le successioni: il trasferimento dei beni ereditati tra aspetti normativi e risvolti partici”, argomento non certo facile, ma che è stato trattato in chiave pratica in modo da essere quanto mai di aiuto nello svolgi-mento degli incarichi professionali.

Dal 25 al 27 Ottobre a Palermo si è svolto il XXII Congresso Nazionale - “ La giustizia che vorrei” La nostra sezione è stata degnamente rappresentata dalla delegazione composta dagli avv.ti Gisella Lauriello, , Giovanni Balbi, Chiara Zucchetti, Alfonso Troisi, Marco Del Vecchio, Marco Basso, Massimiliano Gra-nozi, Tommaso Amato Brunella Gallo, Paola Ianni ed Anna Allegro, ed è stato caratterizzato dalla pre-senza di varie istituzioni, e ha visto come parte con-clusiva l'elezione del nuovo presidente nazionale l'avv. Nicoletta Giorgi .

In tema di politica forense locale, la ns. sezione, di concerto con le altre associazione salernitane, ha pre-sentato alle Dirigenze del tribunale della Corte d'Ap-pello di Salerno delle proposte concrete volte a miglio-rare lo svolgimento delle udienze civili, con particolare riguardo a quelle provenienti delle sezioni distaccate, nonché a regolamentare l'accesso alle cancellerie, più congestionate, ed a cercare di risolvere l'annoso pro-blema dell'Archivio.

L'incontro svoltosi qualche giorno fa, alla presen-za dei delegati delle associazioni, e del Presidente del tribunale Dott. Ettore Ferrara e del presidente della Corte D'Appello, Dott Matteo Casale, è stato proficuo ed interessante, principalmente si è potuto constatare che l'Avvocatura finalmente è ascoltata dai vertici e

che quindi inizia ad avere voce in capitolo; inoltre con soddisfazione si è potuto apprendere che le Dirigenze hanno recepito le indicazioni fornite e provvederanno all'attuazione delle stesse, in attesa di un prossimo tra-sferimento alla Cittadella Giudiziaria

Ovviamente noi non ci arrendiamo ed abbiamo già concordato un incontro prima delle vacanze nata-lizie, per verificare congiuntamente l'evolversi degli eventi.

Tradizionale spazio riservato, poi, alla formazione e all’aggiornamento professionale, che, a partire da questo biennio, Aiga Salerno tenta di far coincidere con il concetto di formazione di qualità, così da utiliz-zare il tanto vituperato obbligo - con annesso calcolo di crediti - per seguire corsi interessanti e con un taglio decisamente pratico.

In questa ambiziosa ottica si è posto il nostro pri-mo corso dell’anno 2014, focalizzato sul Condominio.

Materia molto complessa, anche e soprattutto alla luce dell’ultima riforma a cui è stata sottoposta, nella quale ogni avvocato, in particolare quello, può facil-mente capitare di imbattersi.

Nella tre-giorni tenutasi a gennaio presso la Curia Arcivescovile di Salerno, hanno portato il loro prezio-so contributo in materia tre illustri magistrati - il dott. Aldo Carrato, il dott. Antonio Scarpa e il dott. Anto-nio Valitutti - ognuno rispettivamente su un tema tra i più roventi: 1. Assemblea di Condomino e Supercon-dominio; 2. Amministratore di condominio; 3. Riscos-sione dei contributi condominiali.

I preziosi relatori, nell’illustrare la riforma, ne hanno riportato la prima prassi applicativa, offrendo, al contempo, importanti spunti di riflessione, allo sco

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po di rilevare le positività, ma anche le criticità, del nuovo ritocco normativo.

Inutile dire che il corso è stato un vero successo, perché le iscrizioni, limitate ai primi 100 iscritti, si so-no chiuse ben presto e perché i partecipanti hanno espresso viva soddisfazione per l’andamento degli in-contri.

Sulla scorta del buon risultato ottenuto, la nostra sezione, ha deciso di tentare di “bissare” subito il cor-so sulla riforma del Condominio, creando un nuovo evento, ancora dal taglio decisamente pratico ed im-prontato alla massima flessibilità.

Abbiamo dunque pensato, questa volta, ad un ci-clo di lezioni, di Lezioni con la “L” maiuscola.

Lezioni sul Codice Civile, tenute dal dott. Antonio Valitutti, illustre magistrato salernitano in forza alla Suprema Corte di Cassazione.

In questi incontri - spalmati su un calendario da febbraio a maggio e uno per ogni Libro del Codice Civile - il dott. Valitutti ha illustrato e illustrerà gli isti-tuti del Codice Civile rivisitandoli alla luce delle più recenti massime giurisprudenziali.

Come nel “format” del precedente corso, anche in questo, a pagamento per i soli non associati, verranno attribuiti crediti professionali validi per l’aggiorna-mento professionale e si potrà partecipare anche alle singole lezioni ad un costo ridotto e necessario a sup-portare i costi del corso.

Avv. Anna Allegro, Segretario AIGA Salerno

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