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ARTIGIANATO IL SISTEMA BILATERALE ARTIGIANATO LAZIO EBLART L’ENTE BILATERALE DEL LAZIO PER L’ARTIGIANATO, è una libera Associazione costituita nel 1994 dalle Organizzazioni Regionali dell’Artigianato (CONFARTIGIANATO, CNA, CA- SARTIGIANI e CLAAI), e dalle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori (CGIL, CISL, UIL). L’Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operati- ve intese tra le parti sociali costituenti finalizzate all'eroga- zione di prestazioni di welfare sia per le imprese che per i lavoratori, prestazioni che completano il trattamento econo- mico e normativo del lavoratore previsto dai contratti collet- tivi di categoria. Presidente: Alessandra Bianchi Vice Presidente: Pietro Ferrulli Direttore: Franco Cervini FONDARTIGIANATO ARTICOLAZIONE REGIONALE DEL LAZIO FONDARTIGIANATO (Fondo Artigianato Formazione) è il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua costituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL e autorizzato dal Ministro del Lavoro allo scopo di gestire i contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti. Fondartigianato è nato per: 1. Sostenere e diffondere la cultura della formazione continua; 2. Valorizzare le risorse umane; 3. Promuovere e realizzare piani formativi per l'azienda, il territorio, il settore; 4. Favorire la competitività delle imprese. Coordinatori: Sabrina Asfoco e Stefano Faggi O.P.R.A. L’OPRA Lazio è l’organismo paritetico per la salute e la sicurezza dei lavoratori del settore, costituito tra le Organizzazioni regionali dell’artigianato CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI e le Organiz- zazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL E UIL in attuazione dell'Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011 applicativo del Decreto legislativo 81/2008. L’OPRA Lazio è nato per contribuire alla promozione della prevenzione anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Presidente: Giorgio Bollini Vice Presidente: Daniele Ranieri NEWSLETTER #0 EBLART BILATERALITÀ E SICUREZZA NELL’ARTIGIANATO Articolazione Regionale del Lazio EBLART ENTE BILATERALE DEL LAZIO PER L’ARTIGIANATO VIA GALILEI 35 00185 ROMA TEL 06 7000548 FAX 06 77078077 [email protected] WWW.EBLART.IT 07/2012 USCITA #0 news L’EBLART TI SOSTIENE

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ARTIGIANATOIL SISTEMA

BILATERALEARTIGIANATO LAZIO

EBLARTL’ENTE BILATERALE DEL LAZIO PER L’ARTIGIANATO, è una

libera Associazione costituita nel 1994 dalle Organizzazioni

Regionali dell’Artigianato (CONFARTIGIANATO, CNA, CA-

SARTIGIANI e CLAAI), e dalle Organizzazioni Regionali dei

Sindacati dei Lavoratori (CGIL, CISL, UIL).

L’Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operati-

ve intese tra le parti sociali costituenti finalizzate all'eroga-

zione di prestazioni di welfare sia per le imprese che per i

lavoratori, prestazioni che completano il trattamento econo-

mico e normativo del lavoratore previsto dai contratti collet-

tivi di categoria.

Presidente: Alessandra Bianchi

Vice Presidente: Pietro Ferrulli

Direttore: Franco Cervini

FONDARTIGIANATOARTICOLAZIONE REGIONALE DEL LAZIO

FONDARTIGIANATO (Fondo Artigianato Formazione) è il

Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua

costituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI,

CGIL, CISL, UIL e autorizzato dal Ministro del Lavoro allo

scopo di gestire i contributi versati dalle aziende per la

formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

Fondartigianato è nato per:

1. Sostenere e diffondere la cultura della formazione continua;

2. Valorizzare le risorse umane;

3. Promuovere e realizzare piani formativi per l'azienda, il

territorio, il settore;

4. Favorire la competitività delle imprese.

Coordinatori: Sabrina Asfoco e Stefano Faggi

O.P.R.A.L’OPRA Lazio è l’organismo paritetico per la salute

e la sicurezza dei lavoratori del settore, costituito

tra le Organizzazioni regionali dell’artigianato CNA,

Confartigianato, Casartigiani e CLAAI e le Organiz-

zazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL E UIL in

attuazione dell'Accordo Interconfederale del 13

settembre 2011 applicativo del Decreto legislativo

81/2008.

L’OPRA Lazio è nato per contribuire alla promozione

della prevenzione anche con azioni finalizzate alla

tutela ed alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Presidente: Giorgio Bollini

Vice Presidente: Daniele Ranieri

NEWSLETTER #0 EBLART BILATERALITÀ E SICUREZZA NELL’ARTIGIANATO

Articolazione Regionale del Lazio

EBLART ENTE BILATERALE DEL LAZIO PER L’ARTIGIANATO • VIA GALILEI 35 • 00185 ROMA • TEL 06 7000548 • FAX 06 77078077 • [email protected] • WWW.EBLART.IT

07/2012USCITA #0news

L’EBLARTTI SOSTIENE

ADESIONE

WWW.EBLART.ITPAGINA 2

Gli accordi sottoscritti negli ultimi anni dalle Confederazioni artigiane (CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI) e dalle Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) costituenti l'Eblart, in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni della bilateralità, hanno avuto l’obiettivo principale di garantire alle imprese artigiane ed ai loro dipenden-ti la più ampia ed equa copertura in tema di welfare:

Integrazione salariale per sospensioni dell’attività lavorativa;Contratti di solidarietà;Contributi per il ripristino del ciclo produttivo, interrotto per cause accidentali, eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali;Contributi per incrementi dell’occupazione e per la formazione;Contributi per adeguamento/miglioramento dell’ambiente lavorativo e per la certificazione;Sostegni alle famiglie.

L’Eblart sostiene inoltre l'attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza dei Lavoratori e le iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinate dall’Organismo Paritetico Regionale (OPRA) e dagli Organismi Paritetici Provinciali (OPTA).

Ora, con la "nuova bilateralità", le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, sono diventate un diritto contrattuale dei lavoratori.

Pertanto, a partire dal 1° luglio 2010, tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazio-ne dei CCNL dell’artigianato (con esclusione dei settori dell’edilizia e dell’autotrasporto) sono tenute ad aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando la specifica causale EBNA.

L’azienda non aderente è tenuta ad erogare ai propri dipendenti una quota di retribuzione aggiuntiva, esclusa dalla base di calcolo del TFR, pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità. L’impresa non aderente è altresì tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale.

COME E PERCHÉ ADERIRE ALL’EBLARTA partire dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesi-mi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria, e rappresentano un diritto contrat-tuale di ogni lavoratore. L’impresa, aderendo alla nuova bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

ESCLUSIONI: EDILIZIA ED AUTOTRASPORTOL’adesione all’EBLART è prevista per tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrino nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato sottoscritti dalle Parti costituenti; sono escluse dall’adesione le imprese dell’edilizia e dell’autotrasporto. Per queste ultime, tale esclusione permane fintanto che il CCNL non abbia previsto la contrattua-lizzazione del diritto alle prestazioni della bilateralità. Le aziende dell'edilizia e quelle dell'autotrasporto non sono pertanto tenute a versare né i 125 euro annui all'EBNA, né il contributo di solidarietà né l'E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione, pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità).

NUOVABILATERALITÀ

PIÙ OPPORTUNITÀ

PER LAVORATORI

E AZIENDE ARTIGIANE

NEWSLETTER #0 BILATERALITÀ E SICUREZZA NELL’ARTIGIANATO

“La bilateralità non è un obbligo per il datore di lavoro, ma è un dirit-to per ogni lavoratore. ”“Il datore che non aderisce alla bilateralità deve comunque garanti-re al lavoratore le tutele e i servizi che la bilateralità eroga. ”“L’impresa, aderendo alla bilatera-lità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. ”

“I VERSAMENTI IN SINTESI”Ogni mese l’azienda è tenuta ad effettuare i seguenti versamenti:

Su F24, sezione INPS, con codice EBNA, 10,42 euro a dipendente (la metà per il part-time fino alle 20 ore settimanali).

Su DM10/UNIEMENS, con codice M980, 0,24 euro a dipendente (la metà per il part-time fino alle 20 ore settimanali).

LA NOSTRA MISSION: TUTELARE E SOSTENERE LE AZIENDE ARTIGIANE E I LORO DIPENDENTI

QUOTA DI ADESIONE: 125 EURO ANNUI ALL’EBNACome previsto dagli accordi tra le Parti a partire dal 1° luglio 2010, in virtù di un nuovo meccanismo semplificato di raccolta le imprese aderenti dovranno versare su F24 una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità.

L’iscrizione si perfeziona infatti tramite versamento mensile su modello F24 nella “SEZIONE INPS” con codice contribu-to “EBNA”, così come riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate. Detto versamento ricomprende in un’unica quota i versamenti al Fondo sostegno al reddito, al Fondo per la rappresentanza sindacale ed al Fondo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

La quota da versare è pari a 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente, frazionata in quote mensili di 10,42 euro a dipendente; nel caso di dipendenti part-time il cui orario non superi le 20 ore settimanali di lavoro comprese, la quota è dimezzata (5,21 euro mensili). Oltre le 20 ore settimanali, il versamento deve essere effettuato per l’intero importo.

PER QUALI DIPENDENTI VERSAREPer il calcolo del numero dei dipendenti sul quale applicare i versamenti si fa riferimento ai dipendenti in forza nel mese di riferimento. Rientrano in tale fattispecie anche i lavoratori neo-assunti o che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del mese. I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione, e comunque per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS (DM10).

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀIl contributo di solidarietà “oneri previdenziali” del 10% (Art. 9 bis L. 01/06/91 n° 166 comma 2°) dovrà essere versato mensilmente dai datori di lavoro con il codice M980 tramite DM10/Uniemens di competenza del mese in cui si è versa-to il contributo di adesione e consta in 0,24 euro a dipendente; nel caso di dipendenti part-time il cui orario non superi le 20 ore settimanali di lavoro comprese, detta quota è dimezzata e consta in 12 centesimi di euro per ciascun dipen-dente. Detto contributo di solidarietà si determina calcolando il 10% della quota fissa dei 29 euro annuali, stabilita dalla legislazione nazionale per il sostegno al reddito, ripartita per le 12 mensilità. Il calcolo dei dipendenti si effettua con le stesse modalità riservate al versamento su F24.

LE IMPRESE ARTIGIANE NON ADERENTIALLA BILATERALITÀLe imprese artigiane che rientrano nella sfera di applicazio-ne della nuova bilateralità ma che ad essa non aderiscono sono invece tenute - tranne che nel caso delle imprese dell'edilizia e dell'autotrasporto - ad erogare al lavoratore un importo forfetario denominato E.A.R. (Elemento Aggiun-tivo della Retribuzione), pari a 25,00€ lordi mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzional-mente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dai CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentua-le di retribuzione riconosciuta.

Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. Le prestazioni garantite dalla nuova Bilateralità rappresentano infatti un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’EBLART.

L’azienda che non aderisca alla nuova Bilateralità è dunque tenuta non solo a corrispondere l’E.A.R. al proprio dipen-dente, ma anche a corrispondere al lavoratore le stesse prestazioni che sarebbero erogate dai sistemi bilaterali.

Nel caso di aziende che aderiscano alla Bilateralità avendo precedentemente erogato l’E.A.R. (i 25,00€ lordi), al momen-to del primo versamento attraverso il modello F24, tale elemento cessa automaticamente di essere erogato. In tal caso l’impresa ne darà adeguata informazione al lavoratore.

NEWSLETTER #0BILATERALITÀ E SICUREZZA NELL’ARTIGIANATO

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L’UNIONE FA...

L’EBLART

&SICUREZZAL’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato del Lazio (OPRA Lazio) è nato su iniziativa delle Associazioni imprendi-toriali Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil del Lazio.

L’Organismo rappresenta il punto di riferimento sui temi della salute e sicurezza dei lavoratori per tutte le imprese che applicano i contratti dell’artigianato e per le imprese non artigiane iscritte alle Associazioni datoriali di categoria.

L’OPRA Lazio risponde pienamente alla definizione data dall’art. 2 del DLgs n. 81/08 alla voce «organismi paritetici»: «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

L’OPRA Lazio fa, inoltre, riferimento all’Accordo Interconfederale in materia di salute e sicurezza applicativo del DLgs n. 81/08, stipulato fra le parti datoriali e i sindacali il 13/09/2011.

Gli obiettivi principali dell’Organismo sono i seguenti: Far crescere la sensibilità e l’attenzione degli artigiani e delle piccole imprese sui temi della salute, della preven- zione e della sicurezza, fornendo loro e ai lavoratori impiegati assistenza e supporto, informazione e formazione; Raccogliere e diffondere “buone prassi” e farle diventare di uso comune attraverso la formazione e l’addestramento, per migliorare la prevenzione sui luoghi di lavoro. Qualificare, diffondere e rendere efficace l’attività degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali); “Fare squadra” con Organi di Vigilanza ed Enti Pubblici per premiare le aziende “corrette” che creano posti di lavoro, forniscono una corretta formazione e addestramento e che investono in salute e sicurezza; Semplificare, rendere essenziali ed efficaci le procedure burocratiche per aprire imprese e per rispondere alle norme di sicurezza.

INDICAZIONI PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS, RLST)Secondo il D.Lgs. 81/08 (artt.47,48,49) in “tutte le aziende viene eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” con due modalità: A livello aziendale (RLS), in questo caso si elegge uno dei lavoratori dell’azienda; A livello territoriale (RLST), sarà l’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato (OPRA), a designare un nominativo.

L’accordo interconfederale del settore artigiano del 13 Settembre 2011 prevede che la rappresentanza in tema di salute e sicurezza aziendale, “nel rispetto dell’esercizio dei diritti dei lavoratori”, sia operante: Nelle aziende fino a 15 lavoratori attraverso un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale); Nelle aziende con più di 15 lavoratori attraverso un RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in azienda).

Nelle aziende con meno di 15 lavoratori, qualora risultasse in carica un RLS aziendale, si specifica che il relativo mandato (di durata triennale dalla data di elezione) verrà portato a termi-ne fino alla sua naturale scadenza, ma che non sarà rieleggibile se non previo accordo sottoscritto tra le Parti Sociali del territorio (CGIL, CISL, UIL, CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTI-GIANI, CLAAI).

ISTRUZIONI PER L’OPERATIVITÀ DEL RLSTImprese che possono aderire al sistema RLST/OPRA: Imprese fino a 15 lavoratori che applicano i contratti dell’artigianato. Imprese fino a 15 lavoratori che applicano contratti diversi, iscritte alle associazioni di riferimento (CNA, Confartigianato, CASARTIGIANI, CLAAI) e che intendono aderire all’EBLART. Imprese che non possono aderire: quelle iscritte alle Casse edili di riferimento.

MODALITÀ DI ADESIONE IMPRESE FINO A 15 LAVORATORI CHE APPLICANO I CONTRATTI DELL’ARTIGIANATOVersamento della quota di adesioneLa quota di adesione al Fondo Sicurezza/RLST (18,75 €) è compresa nella quota annuale di adesione alla Nuova Bilateralità pari a 125,00 € per ogni lavoratore dipendente (versamento mensile di 10,42 € per dipendente tramite F24 - sezione INPS, codice EBNA).

Per richiedere la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) l’azienda deve inviare all’OPRA la modulistica scaricabile dal sito: www.opralazio.it

Il MODULO DI ADESIONE ( scaricabile dal sito www.opralazio.it), opportunamente compilato, va inviato per raccomandata a: OPRA Lazio - via Galilei 35, 00185 Roma o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [email protected].

MODALITÀ DI ADESIONE IMPRESE FINO A 15 LAVORATORI CHE NON APPLICANO I CONTRATTI DELL’ARTIGIANATOLe imprese che non applicano il contratto artigianato e che sono iscritte alle Associazioni Artigiane, per potersi avvalere del RLST dovranno aderire al Fondo Sicurezza OPRA effettuando il versamento della quota prevista di 18,75 € con la seguente modalità: BONIFICO su c/c BCC - Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia 158 Circonvallazione Ostiense - Denomina-zione conto “Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato” IBAN IT 68 H 08327 03258 000000000822.

ISTRUZIONI PER L’OPERATIVITÀ DEL RLS INTERNO (Aziende con più di 15 dipendenti)1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di norma eletto dai lavoratori o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.3. Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.4. Il verbale è trasmesso senza ritardo al datore di lavoro.5. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro lo trasmette all'OPRA/OPTA.6. Il Datore di Lavoro comunica all’OPRA l’elezione del RLS, utilizzando, per effettuare tali adempimenti, l’apposita modulistica pubblicata sul sito www.opralazio.it.7. Il Datore di Lavoro comunica quindi tale nomina anche all’INAIL, utilizzando l’apposito servizio on-line su Punto cliente INAIL.

Il rappresentante è consultato dal datore di lavoro per risolvere i problemi relativi alla salute e alla sicurezza in azienda, migliorare gli ambienti e le condizioni di lavoro, partecipare alla valuta-zione dei rischi, valutare e dare un parere sui programmi formativi destinati ai lavoratori, sulle misure preventive da attuare e tutto quanto è previsto dalla normativa vigente.

È quindi interesse dei lavoratori eleggere il proprio Rappresentante per contribuire alla propria tutela e miglioramento nel tempo l’ambiente lavorativo e la propria salute.

NEWSLETTER #0 BILATERALITÀ E SICUREZZA NELL’ARTIGIANATO

“Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sulla possibilità di nominare un loro rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro. ”

OPRA ORGANISMO PARITETICO ARTIGIANATO LAZIO • VIA GALILEI 35 • 00185 ROMA • TEL 06 7000548 • FAX 06 77078077 • [email protected] • WWW.OPRALAZIO.IT

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