NELLA GENERALE ASSEMBLEA - Giustizia · 2015-05-21 · la religione cristiana essere stata innanzi...

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NELLA GENERALE ASSEMBLEA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE Discorso letto il 8 Gennaio 1872 DAL SENATORE RAFF AELE CONFORTI PROCURATORE CENERALE OOL TITOLO E GRADO DI PRIMO PRESIDENTE. FIRENZE, Stabilimento Tip. Lit. ed Elettro.Galv. G. PELLAS. 1872.

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NELLA GENERALE ASSEMBLEA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE

Discorso letto il dì 8 Gennaio 1872

DAL SENATORE

RAFFAELE CONFORTI

PROCURATORE CENERALE

OOL TITOLO E GRADO DI PRIMO PRESIDENTE.

FIRENZE, Stabilimento Tip. Lit. ed Elettro.Galv. G. PELLAS.

1872.

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• Riuniti in nome della libertà, dobbiamo cer­care nella libertà e nell' ordine il segreto della forza e della conciliazione. ,

Queste parole solenni furono pronunziate da un augusto personaggio nella seduta reale del 27 novembre in Roma.

Ed il Senato rispondeva • fondamento primo di ordine e conservazione è la sicurezza pub­blica. Onde noi aspettiamo desiderosi le proposte di legge, che mirano ad unificare il codice penale e l'autorità giudiziaria, ed a togliere alla salutare istituzione del giurì quelle mende, che l'espe­rienza ha messo in palese.•

Ed invero, o signori, la libertà, scompagnata dall'ordine, è arbitrio, è anarchia; l'ordine, scam­pagnato dalla libertà, è dispotismo, è tirannide.

Di libertà noi certamente· non abbiamo di­fetto in Italia; ma affinchè questa preziosa con­quista della libertà sia iuviolata ed intera, dob­biamo ingegnarci, affinchè la pubblica sicurezza non si lasci desiderare.

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Molte sono le cagioni, per cui in uno Stato si ottiene la pubblica sicurezza.

Vi contribuisce grandemente il sentimento religioso sincero e. profondo.

Quando parlo del sentimento religioso, io non alludo ad una esclusiva confessione; ma a tutte quelle, che proclamano un Ente supremo ed am­mettono un altro Universo, in cui il premio e la pena non sono abbandonati al capriccio della fortuna. Certamente sono meno avventurosi i popoli che professano le religioni di Budda, di Brama, di Confucio, ec.; perocchè, a prescindere dalla divina origine della religione cristiana, la storia ci -dimostra che i soli popoli cristiani sono capaci di civiltà e di progresso infinito. l

t Nelle dottrina orientali si ritrovano molti germi cristiani; per esempio. la. Trinitd. Belle Trimurti, il verbo nell' Onover e nel Logo, il sagrificio teandrico in quello di Abndad e di Cniornorso, il Mediatore nel Mitra iranico, nel Visn'd o Budda indico, nel Laotse sinico, nell'Oro od Osiride egizio, nel Saman Gaelico, l'incarnazione nelle teofanie e negli Avatari. A spiegare quei riscontri Federico Schlegel disse: Essere la natura eto.ta a principio, come uno specchio, nella creazione di Dio, posto in sugli occhi dell'uomo; in questo stato primitivo l'uomo conoscere i veri religiosi comunicati da Dio medesimo; da questo stato originarsi tutte le religioni, in cui la verità primitiva fu guasta dalla corruzione; in tutti gli errori della mitologia discoprirsi gl'indizi di queIla origine e le istoriche ricerche degli antichi popoli rinscire al principio, onde si originarono i frammenti di quella prima cognizione rivelata.

Nella. opinione di Federico Schlegel concorre Vincenzo Gioberti. L'individuo, dice questo insigne filosofo, prima di essere pensante è

sensiente, onde il bambino può dirsi attualmente lIn mero animale, e non è ragionevole ed uomo altro che in potenza. Ma questo stato possibile nello individuo, che nasce membro di una società adulta, cioè nella famiglia, la cui ragione supplisce al suo difetto, r:on è

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Contribuisce alla pubblica sicurezza il senti­mento profondo della moralità.

La morale è la religione del dovere; come la religione, al dire di un filosofo alemanno, è la poesia della morale.

applicabile sIla specie. la quale se fosse venuta. al mondo in istato di pargolezzll. senza estrinseco aiuto, non avrebbe potuto sopperire ai suoi bisogni, e sarebbe perita come un neonato derelitto nella soli­tudine. La, ragione concorre con la storia a mostraroi il genere umano educato direttamente da. Dio per vie straordinarie; e fornito di UDa

virilittl primaticcia, da cui forse scadde per propria colpa; tanto cht: l'uomo barbaro e selvaggio non è fanciullo. ma il nn bambòccio ed un rimbambito. Ora. la religione dovette seguire la stessa via; dovette nascere matura e perfetta, come Minerva dal cervello di Giove, se­condo il mito greco, e gli errori susseguenti non furono già i vagiti dell' infanzia; ma il farnetico della infermitd. e lo svariare della vec­chiezza.

Regli stessi filùsofi. greci, a specialmente in Platone, si riscon. trano i germi della dottrina del Cristo, ed è mirabile a considerare, come Sant' Agostino ne rendesse ragiona in guisa conforme a quella degli eruditi e filosofi del secolo decimonono. Senza dubbio, egli dice, nessnno può essere annoverato tra gli avventnrosi senza il cristiane_ simo, ma b. fede della religione cristiana, a le testimonianze della sua potenza in noi possono essere ammes~e in maniera latente ed oscura. senza che la speranza della sua felicità ci venga- rapita. Questa fede fu; e le sue testimonianze vennero ammesse anche prima della. venuta del Cri,Qto presso tutti gli uomini, non che giudei, ma pagani. Dio non che abbllndonare l'uomo, avergli fatto sempre conoscere il vero j la religione cristiana essere stata innanzi la venuta del Cristo. anzi dall' inizio del genere umano; Bolo non avere avuto il Dome di religione cristiana.

Altri a spiegare quei risl}ontri sostennero, che la ragione umana, essendo un frammento della ragiune divina, sia. una vera rivelazione e però l'uomo possa. per mezzo di essa conoscere, od almeno intra. vedere i veri religiosi. Lu stesso Sa.nt' Agostino, quantunque disa.p_ provasse b, sbrigliata libertà filosofica, riconobbe che la filosofia pa. gana vide la verità, ccmecnè involta nelle tenebre. Cotesta. confessione è tanto più sincera, in quanto che Sant' Agostino non attribuisce il conoscimento delle altre veritll, le quali rendono immagine delle cri.

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Se vi ha una qualche felicità sulla terra è cer­tamente quella, che deriva dalla tranquillità della coscienza, la quale si ottiene con l'adempimento de' propri doveri. Onde un grand' uomo ebbe a dire che, se i bricconi sapessero apprezzare i vantaggi che derivano dalla virtù, sarebbero vir­tuosi per bricconeria.

Vi contribuisce la istruzione, non quella che irride la santità delle tradizioni, e che accarezza unicamente la soddisfazione de' sensi; ma quella che si fonda sui principi eterni del vero e del retto.·

Vi contribuiscono tutte quelle istituzioni dello , . Stat ), che danno opera incessante a preverure i delitti.

Vi contribuisce l'esercito, ed in generale la forza armata, la quale, mentre mantiene la pace interna, difende dalle aggressioni straniere l'unità e l'indipendenza della patria.

Infine vi contribuisce una magistratura forte e rispettata, la quale per mezzo della minaccia della pena, infrena le passioni sbrigliate e quando è consumato il delitto, con la punizione del col­pevole, ristaura l'imperio della legge.

stiane, al commercio che Platone avrebbe avuto con gli Ebrei. Non pretende egli gi!l. di ,negare questa possibilitl\, ma dichiara che quel!e verit!l. appartengono alla teologia naturale, e possono venir dedotte dalla rivelazione di Dio nelle opere SU6. In generale Sant' Ago9tino è

convinto che 1'uomo privo dell' assistenza divina s'inganna, ma l'errore stesso ha i suoi limiti nella. natura delle cose I e per conseguente la verità non fu compiutamente nascosta ai pagani.

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-7­Ma specialmente vi contribuisce quel ramo

della giustizia, ch' è deputato a punire i gravi delitti ed a infrenare quei delinquenti, i quali coi loro eccessi gettano lo sgomento nella società. Ciascuno comprende che io intendo parlare della istituzione de' giurati.

Cotesta istituzione è stata da pochi anni in­trodotta in Italia; ma se la breve esperienza, non ci permette di giudicarla definitivamente, basta però a convincerci, che essa ha bisogno di riforma. Nel discorso inaugurale, che io ebbi l'onore di leggere al vostro cospetto nel princi­pio dell'anno 1868, ragionando del giurì, osservai, che troppo esiguo è il censo e troppo lieve è l'istruzione, che richiede l'ordinamento giudi­ziario per l'esercizio di quelle nobili ed impor­tanti funzioni.

Con piacere apprendiamo che l'onorevole mi­nistro di giustizia, persuaso dalla necessità di riformare la istituzione del giuri, ha presentato al Parlamento una proposta di legge, che richiede, come requisiti ad essere giurato, un censo più elevato, ed una più elevata istruzione.

Se non che a me pare, che non basti la ri­forma dell' organismo del giuri; ma bisogni mo­dificare alcune parti della procedura italiana, la quale fu modellata sull'antico codice d'istru­zione di Francia. Cotesto codice, come tutti sanno, fu grandemente migliorato con leggi posteriori e specialmente con la legge del 1853. Onde reca meraviglia che i nostri legislatori nel comporre

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il codice di procedura penale non facessero te­soro di quelle sapienti modificazioni.

Aggiungo che se i compilatori del nostro co­dice di procedura criminale si fossero ispirati ai principi, onde erano informati alcuni codici che reggevano gli antichi Stati italiani, sarebbesi fatta opera più sapiente e più fruttuosa.

TI Nyples, nella introduzione istorica intorno alle leggi penali pubblicate in Europa, disse che l'Italia è la patria del diritto crimiuale; perocchè essa produsse nel medio Evo le prime opere, specialmente dedicate alla trattazione del me­desimo, e che da essa originò, nella seconda metà del secolo decimottavo, la critica profonda delle istituzioni penali anteriori, la quale fini col produrre un compiuto rivolgimento nella legisla­zione criminale. 1

Ed il Dupin non dubitò di proporre alla Fran­cia quale esempio imitabile il codice criminale cbe reggeva uno degli antichi Stati italiani.

Dissi poco anzi che non basta la riforma del­l'organismo del giurì, ma si richiede, anzi è urgente la riforma di alcune parti della procedura criminale italiana,perocchè molte sue disposi­zioni, specialmente relative al giudizio popolare, sono sofistiche, ambigue, o superflue, e quindi riuscirono dannose alla prontezza ed alla severità della . giustizia. Da esse infatti originarono fre­quenti annullamenti delle sentenze delle Corti

t Veggasi il dottissimo discorso del Pessina intorno ai progressi del diritto penale in Italia nel secolo decimonono.

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di assise, ed una ginrisprudenza perplessa ed incerta. Con questo io non intendo scagionare i presidenti delle Corti di assise, le Corti stesse, gli uffiziali del Pubblico Ministero ed i cancellieri; una parte degli annullamenti va aù essi im­putati.

I frequenti annullamenti: specialmente di sen­tenze di alto criminale, scemano la riverenza verso l'autorità giudiziaria, moltiplicano i giu­dizi, onde talora si pronunziano sentenze dif­formi intorno al "medesimo fatto ed al medesimo accusato, distraggono i cittadini dai loro giudici naturali, cagionano grave dispendio alle parti ed all' erario, e quello ch' è più, rendono inefficace la pena come quella che cade sul colpevole in tempo assai remoto, quando il delitto è obliato, e quando all'indegnazione che desta il delin­quente, sottentra il sentimento di commiserazione.

Permettetemi che io rafforzi coteste parole con quelle di un egregio scrittore italiano, il quale alla scienza profonda del diritto, univa la lunga e sapiente pratica del Magistrato .•

In ogni caso di annullamento a ricorso di parte, dice questo egregio scrittore, la Corte su­prema deve privare, della naturale giurisdizione che ha nella causa, il giudice competente per legge ed un' altro investirne. La giurisdizione, ch' Ella dà, è una giurisdizione di eccezione, e perciò di diritto strettissimo, la quale non può mai essere comunicata, se non ne' casi estremi

t NiccQ1ini, Commento al codice di procedura penale.

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per la'espressa ordinazione della legge. Quindi è che il rimedio del ricorso è un rimedio stra­ordinario, si perchè è rivolto a censurare giudici ed atti inappellabilI, e si perché il suo fine è di togliere la causa alla sua competenza originaria e territoriale, ed in conseguenza obbligare, non pure le parti, ma i testimoni e quanti sono ne­cessari al giudizio, ad uscire dal loro territorio, abbandonare le loro cure domestiche, e chia­mati andare in altra provincia. N è !ieve è la ragione, perché la Corte suprema debba essere assai circospetta a pronunziare siffatti annulla­menti, quando si consideri che ne' giudizi penali l'invio di una causa ad altro territorio diminui­sce sempre, secondo la distanza ed il tempo, l'aspettazione pubblica, il rigore delle leggi e la forza dell' esempio nascente dalla pena.

Permettete ora che io dia un fuggevol cenno di alcune disposizioni di procedura penale, che pel loro dettato equivoco e sofistico hanno inge­nerato confusione e frequenti annullamenti. Dico fuggevol cenno; dappoichè se volessi farne una rassegna compiuta dovrei scrivere un libro; la qual cosa non mi è consentita, perchè passerei i limiti di un discorso inaugurale.

Certamente !imitandomi anche ad una bre­vissima discussione, il mio discorso non riuscirà nè brillante, nà attraente; ma in compenso potrà riuscire di qualche utilItà, alla quale special­mente io penso che debbano mirare i discorsi inaugurali nel principio dell' anno giuridico.

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Uno degli articoli del codice di procedura penale, che ha dato occasione a gravi discus­sioni ed a frequenti annullamenti, è l'articolo 289, ove è detto che i denuncianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, ed i querelanti, non possono sotto pena di nullità essere sentiti con giuramento. Ora sovente si sono confuse le parti lese coi querelanti, ed i denunzianti per dovere civico coi denunzianti interessati, e quindi o non hanno prestato giuramento quando dove­vano prestarlo, o lo hanno prestato, quando non era dovuto.

Secondo uno degli antichi codici italiani i de­nunzianti interessati o non, ed i querelanti ai termini della legge, erano tenuti sempre di pre­stare il giuramento al pari de' testimoni, salvo ad aversi de' loro detti il conto che di ragione. I! diritto della difesa rimaneva inviolato ed in­tegro, dappoichè gli accusati avevano il diritto di ripulsarli e di attenuarne la fede. Nel corso di molti anni quell' articolo chiaro e preciso non diede mai luogo ad alcuna discussione e quindi non fu cagione di verun annullamento.

L'articolo 311 ha dato occasione anche a serie disputazioni. I! suo dettato è il seguente:

• È vietato a pena di nullità di leggere in pub­blica discussione qualunque dichiarazione scritta del testimone. •

La stessa disposizione si ritrova in uno de' co­dici antichi italiani, ma vi si aggiunge sapiente­

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mente • cessa la nullità, se il Pubblico Ministero e l'accusato non siensi opposti alla lettura. ,

Nell' articolo 311 del codice di procedura ita­liano la nullità non è sanata dal consenso o dal silenzio del Pubblico Ministero e dell' accusato; quindi assai spesso si offre alla Corte di cassa­zione il seguente spettacolo.

Quel medesimo accusato, il quale nella pub­blica discussione innanzi alla Corte di assise ha espressamente domandato la lettura della dichia­razione scritta di un testimone, o di un rapporto di pubblico funzionario contenente qualche no­tizia specifica, ricorre in Cassazione e per mezzo del suo difensore denunzia come violatrice della legge quella lettura medesima da lui istante­mente richiesta a propria difesa e la Corte di cassazione, atteso l'assoluto divieto dell'art. 311, è costretta ad annullare. lo non intendo per questo biasimare i difensori, i quali hanno l'in­teresse supremo di salvare gli accusati, che si commisero alla loro fede; ma dico che lo spet­tacolo non è edificante, e sono persuaso a non dubbi segni, che i difeusori, la cui onestà è su­periore ad ogni elogio, in simiglianti casi, adem­piono un penoso dovere. Quello che dico del­l'articolo 311 va detto per moltissimi altri articoli, in cui la nullità dovrebbe dichiararsi sanata dal silenzio delle parti.

Ora mi limiterò, per non annoiarvi, a discu­tere la disposizione che si ritrova nell'articolo 498

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del codice di procedura penale, ch' è stato e sarà, insino a che non venga abolito, il cavallo di bat­taglia de'ricorrenti. Basti il dire, che questo solo articolo ha dato luogo nel corso del passato anno giuridico a ben' undici annullamenti di sentenze di Corte di assise.

L'articolo 498 del codice di procedura italiana è espresso cosÌ:

• Il Presidente rimette ai giurati nella persona delloro capo le questioni scritte, ai termini degli articoli 494, 495, 496 assieme all'atto di accusa, ai processi verbali che costatano il reato ed agli atti del processo; e gli avverte del pari, che se l'accusato è dichiarato colpevole del fatto prin­cipale alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione.•

Le parole, atti del processo che si leggono nel precitato articolo sono si vaghe e generali, ch' è difficile definirle. Il regolameto giudiziario volle chiarirle, ma accrebbe la confusione; onde i presidenti delle Corti di assise caddero in gravi errori. Il codice di procedura francese non parla degli atti del processo, ma sibbene degli atti che costatano il reato, di cui chiaro è il con­cetto.

La seconda parte del precitato articolo, in cui si dice che il Presidente avverte i giurati che, se l'accusato è dichiarato colpevole del fatto princi­pale alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro di­

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-14­chiarazione fece sorgere una miriade di qui­stioni. - In questo caso, giusta l'articolo 509, si sospende la sentenza e si rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, ove i giudici della Corte di assise sieno convinti, ad unanimità, che i giurati si sono ingannati sul fatto principale.

1. Si domandò, se l'avvertenza dev'essere fatta in termini generali o si debba in capo alle questioni indicare quali sono i fatti principali.

2. Si domandò, se quando i Presidenti nelpro­porre le questioni le dividono ne'diversi elementi che costituiscono il reato, l'avvertimento debba essere fatto in capo a ciascuno di essi.

3. Si domandò, se per fatto principale si debbano intendere anche le circostanze aggra­vanti.

4. Si domandò se per fatto principale si deb­bano intendere secondo il codice toscano le circo­stanze qualificanti o specificanti eco

Eppure cotesto articolo, il quale aveva dato tanto impaccio alle Corti di assise francesi, ed era stato cagione di frequenti annullamenti, venne abolito con la legge del 53 che vi sostituiva il se­guente articolo, che oltre la chiarezza del dettato, ristabiliva i veri principi, in fatto di procedura, disconosciuti dall' articolo abolito.

Ecco l'articolo sanzionato colla legge del 53. • Nel caso in cui l'accusato è riconosciuto col­

pevole, e la Corte è convinta che i giurati si sono ingannati nel merito, Ella dichiara di sospendere

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il giudizio, e rimanda l'affare alla seguente ses­sione per essere sottoposto ad un novello giurL • Con questo articolo si pose termine a tutte le questioni e si riconobbero i veri principi che reg­gono i giudizi.

Infatti non solo fu tolta via ogni avvertenza da farsi ai giurati e quindi si eliminarono tutte le questioni che tanto avevano impacciato le Corti di assise, ma si riconobbero due prinCipi, manomessi con l'articolo abolito_

1. Si ristabilì il principio che i giurati si pos­sono ingannare, qualunque sia la maggioranza di voti affermativi, e non già solamente quando il verdetto è affermato alla semplice maggioranza di sette voti.

2. Si ristabilì l'altro principio universalmente riconosciuto, che la maggioranza de' giudici fa la sentenza, mentre col precedente articolo abolito con la legge del 53, si richiedeva la unanimità dei giudici della Corte di assise, come condizione sine qua non, per sospendere un ingiusto verdetto.

A questo proposito il Tributien dIce - Nel­l'antico codice di istruzione si richiedeva la una­nimità per sospendere il verdetto, la innovazione della legge del 9 Giugno 1853 consiste special­mente in ciò che d'ora in poi basta la maggio­ranza.

lo mi rimango dal progredire in questa disa­mina, la quale mi sospingerebbe troppo lungi; ma dico che il Governo, la Magistratura, la Curia e la Cittadinanza, devota agli studi giuri­

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dici, debbono occuparsi di stabilire ne' giudizi criminali una procedura spedita, chiara, dialet­tica; perocchè il diritto sostantivo, comechè sa­pientissimo, è impotente quando ha per com­pagna una procedura sofistica ed ambigua. Ge­remia Bentham nell' esaminare un simigliante soggetto disse, che la procedura sembra talora un arte inventata per ignorare quello ch' è ri­saputo da tutto il mondo.

lo insisto su questo punto, perocchè è di al­tissima importanza, che i giudizi criminali, fatta la più ampia parte alla difesa, sieno pronti e spediti.

Nell' odierna società esistono elementi per­versi e perniciosi; la marea monta, monta sem­pre. Rivive ora rigogliosa e si agita una terribile questione, alla cui soluzione attesero indarno i filo­sofi ed i pubblicisti dell' antichità, dell' evo medio e dell' età nostra. Il principio di associazione, prin­cipio fecondo ch'emerse dalle migliaia di libri, che si pubblicarono intorno alla questione sociale, rivolto al suo vero scopo di aumentare la produ­zione e la distribuzione della ricchezza, ha creato le maraviglie dell' epoca nostra. Ora cotesto prin­cipio fecondatore, da una numerosa associazione internazionale vuoI farsi strumento di sociali per­turbazioni. Si pretende costruire la società civile a priori, abolire gli ordini e le relazioni concrete della vita, e scrollare i cardini della società, che sono la proprietà e la famiglia. Dio ne scampi dall' idea che i sapienti ed i govèrni non si deb­

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bano ingegnare a migliorare ne' limiti del possi­bile la sorte d,,' lavoratori, che sono tanta parte del popolo; anzi io dico ch' è loro dovere di stu­diare assiduamente e fervidamente la questione, affinchè gli operai non sieno contristati dalla miseria ch' è la peggiore delle schiavitù. D'altra parte è innegabile che la condizione de'lavoranti nel corso de'secoli si è costantemente migliorata.

Infatti il lavoro fu schiavo in Grecia ed in Roma; fu servo nel medio Evo, fa poscia im­pacciato dalle corporazioni e dai regolamenti e rigaardato non C0me un diritto, ma come una regia concessione; finalmente venne dichiarato libero, ed a mitigare le grandi disuguaglianze che produce la libertà, s'inventarono a tutela di esso molte savie istituzioni, la istruzione ele­mentare e tecnica, gli asili d'infanzia, le società di mutuo soccorso, le società di temperanza, le casse di risparmio, le banche popolari e via di­scorrendo. Ciò non è baslato e la questione so­ciale si agita da una potente associazione con biechi iutendimenti. Sappiano però gli operai che l'opera de' governi e de' sapienti rivolta a ritrovare una soluzione, sarà sterile e vana senza la loro potente cooperazione, sappiano che due sono i fonti della ricchezza; il lavoro ed il ri­sparmio.

La giurisdizione di questa Corte di cassazione si è grandemente accresciuta. Mentre prima Ella esercitava la sua giurisdizione sulle sole provincie

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toscane, ora stende la sua giurisdizione anche sulle provincie romane e sulle provincie venete, e quindi i ricorsi in materia civile e penale sono di gran lunga cresciuti di numero. Nè questo è tutto; le questioni che deve risolvere questa Corte di cassazione sono addivenute molto più astruse ed importanti. Ed in vero, in materia criminale questa Corte di cassazione deve decidere le que­stioni derivanti da quattro differenti legislazioni: codice criminale del 59, regolamento criminale pontificio, codice criminale austriaco, codice cri­minale toscano. In materia civile; codice civile italiano, codice austriaco, legislazione civile pon­tificia. Ciascun vede da questo rapido cenno quali astruse questioni si offrano continuamente e come sieno necessari e frequenti i rapporti delle sva­riate legislazioni a cui le questioni medesime si riferiscono.

Nell'anno trascorso la statistica di questa corte ci presenta il seguente risultato:

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l

STATISTICA CIVILE

Ricorsi pendenti al 1.° gennaio 1871 » presentati fino a131 dioembre

Totale • cioè:

In materia civile :. commerciale. . • . :. di giurisdizione volontaria.

Totale eguale

Ricorsi discussi:

In materia civile • • " commerciale. .. » di volontaria giurisdizione.

Totale • •

Came cl:I.ncellate dal ruolo per renunzia Ricorsi pendenti al 31 dicembre 1871

Totale eguale •

Sentenze:

Di rigetto.. . Di cassazione intiera •

)} parziale Di varia disposizione .

Totale

Conclusioni del Pubblico Ministero:

Conformi alla sentenza Difformi in tutto •

» in parte . Totale eguale

N.' •

N.'

N.' » »

N.'

N.' • »

N.'

N.' »

N.'

N.' »

••

N.'

12 90

102

n '21

8 lO2

61 14' 7

I 82

li. I 102

53 22 » 7

82

N.' 70 » lO » 2

N.' I 82

Una. di queste cause conunel"('iali fu decisa a sezioni unite. 1 Rispetto alle cause pendenti Ili avverte che una fu discussa, ma. non

decisa, eaaendo state ammesse le parti a presentare nuove memorie scritte: per 4 1'aggiornamento è già decretato, per le rimanenti 11 non sono an­(:ora spirati j ,termini.

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Lavori della Commissione de! gratuito patrocinio. Ricorsi pendenti al L°, gennaio 1871 N.O

Presentati nell' anno . . . . . »

Risoluti con decreto di ammissione. »

,. di rigetto »

Pendenti al 1.0 gennaio 1872. . . »

STATISTICA PENALE Ricorsi pendenti all.o gennaio 1871

Presentati nell' anno . . . . . Totale

cioè, contro: Sentenze di Corti di assise .

» ,. di appello » di Tribunale . . » di Pretori o di altri Tribunali » per risoluzione di conflitti. » per rimessione di cause

Totale

Ricorsi risoluti:

cioè, contro: Sentenze di Corti di assise .

» ,. di appello » di Tribunale . • » di Pretore o di altri Tribunali

In materia di conflitti • Per rimessione di cause •

Totale Ricorsi pendenti al 1.0 gennaio 1872

Totale uguale

N.o »

N'o

N.o » » » » »

N.o

N.o » » » » »

N.o »

N.o

1 NB. Tra. le 175 sentenze di Tribunale ne figurano n.

3~ l 33 Il

14 I 2713\__ 11-6

25 645 670

198 182 175'

70 19 1

645

141 140 139 48 20 1 ~

181 670

45 proferite dai già TribunaJi criminali pontifici OOD condanna. a. pene criminali.

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- 21­

f'

Sentenze: Di rigetto. . . . . . Di cassazione •. . • Di risoluzione di conflitti Dichiarazioni diverse. .

Tota16

Conclusioni del Pubblico Ministero:

Conformi alla sentenza. . . • • Non conformi •..•.•

Tota16 uuuoù

N." » » »

336 116 20 17

N." 1~4;::89-H

,

:;: i :~! I I

AFFARI SPECIALI ALLE CORTI DI ASSISE Processi pendenti all.o gennaio 1871 . N."

» pervenuti nell' anno • • , . • Total6 N.'

Ultimati: Con sentenza. di rigetto • N."

» di cassazione . • , »con dichiarazioni diverse Total6 N.'

Processi pendenti al 1.0 gennaio 1872 . »

Tota16 eguoù N.'

Cassazioni: Per difetto nelle questioni. . • . . N.O Per violaz. d.el Codice di procedo penale »

Per violazione del Codice penale • . »

Tota16 . • N.,!=f7­Conclusioni del Pubblico Ministero:

Adottate . . •• • N.' Non adottate. . • • • »

Totale

19~ I 207

88 47 6

141 66

207

8 31' 8

134 7

I Nelle caBSazioni per viola.zione del Codice di procedura penala vi HOnG compr.eB6 quelle a.vvenute anohe per violazione dell' Ordinamento giudiziario.

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L'Italia ha in breve tempo percorso un lungo crunmino, ed è pervenuta alla gloriosa meta di ,costituirsi nazione indipendente e signora di sè. I partiti che tanto sinora si osteggiarono, non hanno più ragione di essere; la politica ha ce­duto il campo all'amministrazione, e d'ora in poi un partito trionferà, se potrà dirsi un par­tito, e sarà quello che saprà meglio amministrare il paese, il quale ha sete di una buona ammi­nistrazione. L'Italia gode una profonda pace mentre altre nazioni costituite da secoli sono turbate, quale per inauditi disastri sofferti, quale per inconciliabile divisione ed ambizione di parte, e quale per gelosia di razze, che formano una incomposta agglomerazione. Noi abbiamo una dinastia a cui nessun altra sorge rivale, ed una. forma di reggimento sinceramente accettata dal­l'immensa maggioranza degl' Italiani; mentre al­tre nazioni parteggiano per dinastie diverse e per diverse forme di reggimento. Noi invero nou abbiamo quel numero straordinario di macchine,

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che presso altre nazioni producono le grandi ricchezze; ma in compenso possediamo due mac­chine portentose, la cui fecondità non si esaurisce per tempo, e sono una terra ferace ed un sole splendido_ Se noi sapremo apprezzare cotesti doni del1a natura, l'Italia che la prima volta fece stupire il mondo per le armi e per le leggi, la seconda volta per le scienze e per le arti, sarà la terza volta, mercè un lavoro morale, assiduo, intel1igente, tra le grandi nazioni, pegno di con­cordia e di pace_

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