NELLA GENERALE ASSEMBLEA - Giustizia · 2015-05-21 · la religione cristiana essere stata innanzi...
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NELLA GENERALE ASSEMBLEA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE
Discorso letto il dì 8 Gennaio 1872
DAL SENATORE
RAFFAELE CONFORTI
PROCURATORE CENERALE
OOL TITOLO E GRADO DI PRIMO PRESIDENTE.
FIRENZE, Stabilimento Tip. Lit. ed Elettro.Galv. G. PELLAS.
1872.
• Riuniti in nome della libertà, dobbiamo cercare nella libertà e nell' ordine il segreto della forza e della conciliazione. ,
Queste parole solenni furono pronunziate da un augusto personaggio nella seduta reale del 27 novembre in Roma.
Ed il Senato rispondeva • fondamento primo di ordine e conservazione è la sicurezza pubblica. Onde noi aspettiamo desiderosi le proposte di legge, che mirano ad unificare il codice penale e l'autorità giudiziaria, ed a togliere alla salutare istituzione del giurì quelle mende, che l'esperienza ha messo in palese.•
Ed invero, o signori, la libertà, scompagnata dall'ordine, è arbitrio, è anarchia; l'ordine, scampagnato dalla libertà, è dispotismo, è tirannide.
Di libertà noi certamente· non abbiamo difetto in Italia; ma affinchè questa preziosa conquista della libertà sia iuviolata ed intera, dobbiamo ingegnarci, affinchè la pubblica sicurezza non si lasci desiderare.
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Molte sono le cagioni, per cui in uno Stato si ottiene la pubblica sicurezza.
Vi contribuisce grandemente il sentimento religioso sincero e. profondo.
Quando parlo del sentimento religioso, io non alludo ad una esclusiva confessione; ma a tutte quelle, che proclamano un Ente supremo ed ammettono un altro Universo, in cui il premio e la pena non sono abbandonati al capriccio della fortuna. Certamente sono meno avventurosi i popoli che professano le religioni di Budda, di Brama, di Confucio, ec.; perocchè, a prescindere dalla divina origine della religione cristiana, la storia ci -dimostra che i soli popoli cristiani sono capaci di civiltà e di progresso infinito. l
t Nelle dottrina orientali si ritrovano molti germi cristiani; per esempio. la. Trinitd. Belle Trimurti, il verbo nell' Onover e nel Logo, il sagrificio teandrico in quello di Abndad e di Cniornorso, il Mediatore nel Mitra iranico, nel Visn'd o Budda indico, nel Laotse sinico, nell'Oro od Osiride egizio, nel Saman Gaelico, l'incarnazione nelle teofanie e negli Avatari. A spiegare quei riscontri Federico Schlegel disse: Essere la natura eto.ta a principio, come uno specchio, nella creazione di Dio, posto in sugli occhi dell'uomo; in questo stato primitivo l'uomo conoscere i veri religiosi comunicati da Dio medesimo; da questo stato originarsi tutte le religioni, in cui la verità primitiva fu guasta dalla corruzione; in tutti gli errori della mitologia discoprirsi gl'indizi di queIla origine e le istoriche ricerche degli antichi popoli rinscire al principio, onde si originarono i frammenti di quella prima cognizione rivelata.
Nella. opinione di Federico Schlegel concorre Vincenzo Gioberti. L'individuo, dice questo insigne filosofo, prima di essere pensante è
sensiente, onde il bambino può dirsi attualmente lIn mero animale, e non è ragionevole ed uomo altro che in potenza. Ma questo stato possibile nello individuo, che nasce membro di una società adulta, cioè nella famiglia, la cui ragione supplisce al suo difetto, r:on è
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Contribuisce alla pubblica sicurezza il sentimento profondo della moralità.
La morale è la religione del dovere; come la religione, al dire di un filosofo alemanno, è la poesia della morale.
applicabile sIla specie. la quale se fosse venuta. al mondo in istato di pargolezzll. senza estrinseco aiuto, non avrebbe potuto sopperire ai suoi bisogni, e sarebbe perita come un neonato derelitto nella solitudine. La, ragione concorre con la storia a mostraroi il genere umano educato direttamente da. Dio per vie straordinarie; e fornito di UDa
virilittl primaticcia, da cui forse scadde per propria colpa; tanto cht: l'uomo barbaro e selvaggio non è fanciullo. ma il nn bambòccio ed un rimbambito. Ora. la religione dovette seguire la stessa via; dovette nascere matura e perfetta, come Minerva dal cervello di Giove, secondo il mito greco, e gli errori susseguenti non furono già i vagiti dell' infanzia; ma il farnetico della infermitd. e lo svariare della vecchiezza.
Regli stessi filùsofi. greci, a specialmente in Platone, si riscon. trano i germi della dottrina del Cristo, ed è mirabile a considerare, come Sant' Agostino ne rendesse ragiona in guisa conforme a quella degli eruditi e filosofi del secolo decimonono. Senza dubbio, egli dice, nessnno può essere annoverato tra gli avventnrosi senza il cristiane_ simo, ma b. fede della religione cristiana, a le testimonianze della sua potenza in noi possono essere ammes~e in maniera latente ed oscura. senza che la speranza della sua felicità ci venga- rapita. Questa fede fu; e le sue testimonianze vennero ammesse anche prima della. venuta del Cri,Qto presso tutti gli uomini, non che giudei, ma pagani. Dio non che abbllndonare l'uomo, avergli fatto sempre conoscere il vero j la religione cristiana essere stata innanzi la venuta del Cristo. anzi dall' inizio del genere umano; Bolo non avere avuto il Dome di religione cristiana.
Altri a spiegare quei risl}ontri sostennero, che la ragione umana, essendo un frammento della ragiune divina, sia. una vera rivelazione e però l'uomo possa. per mezzo di essa conoscere, od almeno intra. vedere i veri religiosi. Lu stesso Sa.nt' Agostino, quantunque disa.p_ provasse b, sbrigliata libertà filosofica, riconobbe che la filosofia pa. gana vide la verità, ccmecnè involta nelle tenebre. Cotesta. confessione è tanto più sincera, in quanto che Sant' Agostino non attribuisce il conoscimento delle altre veritll, le quali rendono immagine delle cri.
•
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Se vi ha una qualche felicità sulla terra è certamente quella, che deriva dalla tranquillità della coscienza, la quale si ottiene con l'adempimento de' propri doveri. Onde un grand' uomo ebbe a dire che, se i bricconi sapessero apprezzare i vantaggi che derivano dalla virtù, sarebbero virtuosi per bricconeria.
Vi contribuisce la istruzione, non quella che irride la santità delle tradizioni, e che accarezza unicamente la soddisfazione de' sensi; ma quella che si fonda sui principi eterni del vero e del retto.·
Vi contribuiscono tutte quelle istituzioni dello , . Stat ), che danno opera incessante a preverure i delitti.
Vi contribuisce l'esercito, ed in generale la forza armata, la quale, mentre mantiene la pace interna, difende dalle aggressioni straniere l'unità e l'indipendenza della patria.
Infine vi contribuisce una magistratura forte e rispettata, la quale per mezzo della minaccia della pena, infrena le passioni sbrigliate e quando è consumato il delitto, con la punizione del colpevole, ristaura l'imperio della legge.
stiane, al commercio che Platone avrebbe avuto con gli Ebrei. Non pretende egli gi!l. di ,negare questa possibilitl\, ma dichiara che quel!e verit!l. appartengono alla teologia naturale, e possono venir dedotte dalla rivelazione di Dio nelle opere SU6. In generale Sant' Ago9tino è
convinto che 1'uomo privo dell' assistenza divina s'inganna, ma l'errore stesso ha i suoi limiti nella. natura delle cose I e per conseguente la verità non fu compiutamente nascosta ai pagani.
-7Ma specialmente vi contribuisce quel ramo
della giustizia, ch' è deputato a punire i gravi delitti ed a infrenare quei delinquenti, i quali coi loro eccessi gettano lo sgomento nella società. Ciascuno comprende che io intendo parlare della istituzione de' giurati.
Cotesta istituzione è stata da pochi anni introdotta in Italia; ma se la breve esperienza, non ci permette di giudicarla definitivamente, basta però a convincerci, che essa ha bisogno di riforma. Nel discorso inaugurale, che io ebbi l'onore di leggere al vostro cospetto nel principio dell'anno 1868, ragionando del giurì, osservai, che troppo esiguo è il censo e troppo lieve è l'istruzione, che richiede l'ordinamento giudiziario per l'esercizio di quelle nobili ed importanti funzioni.
Con piacere apprendiamo che l'onorevole ministro di giustizia, persuaso dalla necessità di riformare la istituzione del giuri, ha presentato al Parlamento una proposta di legge, che richiede, come requisiti ad essere giurato, un censo più elevato, ed una più elevata istruzione.
Se non che a me pare, che non basti la riforma dell' organismo del giuri; ma bisogni modificare alcune parti della procedura italiana, la quale fu modellata sull'antico codice d'istruzione di Francia. Cotesto codice, come tutti sanno, fu grandemente migliorato con leggi posteriori e specialmente con la legge del 1853. Onde reca meraviglia che i nostri legislatori nel comporre
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il codice di procedura penale non facessero tesoro di quelle sapienti modificazioni.
Aggiungo che se i compilatori del nostro codice di procedura criminale si fossero ispirati ai principi, onde erano informati alcuni codici che reggevano gli antichi Stati italiani, sarebbesi fatta opera più sapiente e più fruttuosa.
TI Nyples, nella introduzione istorica intorno alle leggi penali pubblicate in Europa, disse che l'Italia è la patria del diritto crimiuale; perocchè essa produsse nel medio Evo le prime opere, specialmente dedicate alla trattazione del medesimo, e che da essa originò, nella seconda metà del secolo decimottavo, la critica profonda delle istituzioni penali anteriori, la quale fini col produrre un compiuto rivolgimento nella legislazione criminale. 1
Ed il Dupin non dubitò di proporre alla Francia quale esempio imitabile il codice criminale cbe reggeva uno degli antichi Stati italiani.
Dissi poco anzi che non basta la riforma dell'organismo del giurì, ma si richiede, anzi è urgente la riforma di alcune parti della procedura criminale italiana,perocchè molte sue disposizioni, specialmente relative al giudizio popolare, sono sofistiche, ambigue, o superflue, e quindi riuscirono dannose alla prontezza ed alla severità della . giustizia. Da esse infatti originarono frequenti annullamenti delle sentenze delle Corti
t Veggasi il dottissimo discorso del Pessina intorno ai progressi del diritto penale in Italia nel secolo decimonono.
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di assise, ed una ginrisprudenza perplessa ed incerta. Con questo io non intendo scagionare i presidenti delle Corti di assise, le Corti stesse, gli uffiziali del Pubblico Ministero ed i cancellieri; una parte degli annullamenti va aù essi imputati.
I frequenti annullamenti: specialmente di sentenze di alto criminale, scemano la riverenza verso l'autorità giudiziaria, moltiplicano i giudizi, onde talora si pronunziano sentenze difformi intorno al "medesimo fatto ed al medesimo accusato, distraggono i cittadini dai loro giudici naturali, cagionano grave dispendio alle parti ed all' erario, e quello ch' è più, rendono inefficace la pena come quella che cade sul colpevole in tempo assai remoto, quando il delitto è obliato, e quando all'indegnazione che desta il delinquente, sottentra il sentimento di commiserazione.
Permettetemi che io rafforzi coteste parole con quelle di un egregio scrittore italiano, il quale alla scienza profonda del diritto, univa la lunga e sapiente pratica del Magistrato .•
In ogni caso di annullamento a ricorso di parte, dice questo egregio scrittore, la Corte suprema deve privare, della naturale giurisdizione che ha nella causa, il giudice competente per legge ed un' altro investirne. La giurisdizione, ch' Ella dà, è una giurisdizione di eccezione, e perciò di diritto strettissimo, la quale non può mai essere comunicata, se non ne' casi estremi
t NiccQ1ini, Commento al codice di procedura penale.
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per la'espressa ordinazione della legge. Quindi è che il rimedio del ricorso è un rimedio straordinario, si perchè è rivolto a censurare giudici ed atti inappellabilI, e si perché il suo fine è di togliere la causa alla sua competenza originaria e territoriale, ed in conseguenza obbligare, non pure le parti, ma i testimoni e quanti sono necessari al giudizio, ad uscire dal loro territorio, abbandonare le loro cure domestiche, e chiamati andare in altra provincia. N è !ieve è la ragione, perché la Corte suprema debba essere assai circospetta a pronunziare siffatti annullamenti, quando si consideri che ne' giudizi penali l'invio di una causa ad altro territorio diminuisce sempre, secondo la distanza ed il tempo, l'aspettazione pubblica, il rigore delle leggi e la forza dell' esempio nascente dalla pena.
Permettete ora che io dia un fuggevol cenno di alcune disposizioni di procedura penale, che pel loro dettato equivoco e sofistico hanno ingenerato confusione e frequenti annullamenti. Dico fuggevol cenno; dappoichè se volessi farne una rassegna compiuta dovrei scrivere un libro; la qual cosa non mi è consentita, perchè passerei i limiti di un discorso inaugurale.
Certamente !imitandomi anche ad una brevissima discussione, il mio discorso non riuscirà nè brillante, nà attraente; ma in compenso potrà riuscire di qualche utilItà, alla quale specialmente io penso che debbano mirare i discorsi inaugurali nel principio dell' anno giuridico.
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Uno degli articoli del codice di procedura penale, che ha dato occasione a gravi discussioni ed a frequenti annullamenti, è l'articolo 289, ove è detto che i denuncianti, qualora abbiano un interesse personale nel fatto, ed i querelanti, non possono sotto pena di nullità essere sentiti con giuramento. Ora sovente si sono confuse le parti lese coi querelanti, ed i denunzianti per dovere civico coi denunzianti interessati, e quindi o non hanno prestato giuramento quando dovevano prestarlo, o lo hanno prestato, quando non era dovuto.
Secondo uno degli antichi codici italiani i denunzianti interessati o non, ed i querelanti ai termini della legge, erano tenuti sempre di prestare il giuramento al pari de' testimoni, salvo ad aversi de' loro detti il conto che di ragione. I! diritto della difesa rimaneva inviolato ed integro, dappoichè gli accusati avevano il diritto di ripulsarli e di attenuarne la fede. Nel corso di molti anni quell' articolo chiaro e preciso non diede mai luogo ad alcuna discussione e quindi non fu cagione di verun annullamento.
L'articolo 311 ha dato occasione anche a serie disputazioni. I! suo dettato è il seguente:
• È vietato a pena di nullità di leggere in pubblica discussione qualunque dichiarazione scritta del testimone. •
La stessa disposizione si ritrova in uno de' codici antichi italiani, ma vi si aggiunge sapiente
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mente • cessa la nullità, se il Pubblico Ministero e l'accusato non siensi opposti alla lettura. ,
Nell' articolo 311 del codice di procedura italiano la nullità non è sanata dal consenso o dal silenzio del Pubblico Ministero e dell' accusato; quindi assai spesso si offre alla Corte di cassazione il seguente spettacolo.
Quel medesimo accusato, il quale nella pubblica discussione innanzi alla Corte di assise ha espressamente domandato la lettura della dichiarazione scritta di un testimone, o di un rapporto di pubblico funzionario contenente qualche notizia specifica, ricorre in Cassazione e per mezzo del suo difensore denunzia come violatrice della legge quella lettura medesima da lui istantemente richiesta a propria difesa e la Corte di cassazione, atteso l'assoluto divieto dell'art. 311, è costretta ad annullare. lo non intendo per questo biasimare i difensori, i quali hanno l'interesse supremo di salvare gli accusati, che si commisero alla loro fede; ma dico che lo spettacolo non è edificante, e sono persuaso a non dubbi segni, che i difeusori, la cui onestà è superiore ad ogni elogio, in simiglianti casi, adempiono un penoso dovere. Quello che dico dell'articolo 311 va detto per moltissimi altri articoli, in cui la nullità dovrebbe dichiararsi sanata dal silenzio delle parti.
Ora mi limiterò, per non annoiarvi, a discutere la disposizione che si ritrova nell'articolo 498
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del codice di procedura penale, ch' è stato e sarà, insino a che non venga abolito, il cavallo di battaglia de'ricorrenti. Basti il dire, che questo solo articolo ha dato luogo nel corso del passato anno giuridico a ben' undici annullamenti di sentenze di Corte di assise.
L'articolo 498 del codice di procedura italiana è espresso cosÌ:
• Il Presidente rimette ai giurati nella persona delloro capo le questioni scritte, ai termini degli articoli 494, 495, 496 assieme all'atto di accusa, ai processi verbali che costatano il reato ed agli atti del processo; e gli avverte del pari, che se l'accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione.•
Le parole, atti del processo che si leggono nel precitato articolo sono si vaghe e generali, ch' è difficile definirle. Il regolameto giudiziario volle chiarirle, ma accrebbe la confusione; onde i presidenti delle Corti di assise caddero in gravi errori. Il codice di procedura francese non parla degli atti del processo, ma sibbene degli atti che costatano il reato, di cui chiaro è il concetto.
La seconda parte del precitato articolo, in cui si dice che il Presidente avverte i giurati che, se l'accusato è dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro di
-14chiarazione fece sorgere una miriade di quistioni. - In questo caso, giusta l'articolo 509, si sospende la sentenza e si rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, ove i giudici della Corte di assise sieno convinti, ad unanimità, che i giurati si sono ingannati sul fatto principale.
1. Si domandò, se l'avvertenza dev'essere fatta in termini generali o si debba in capo alle questioni indicare quali sono i fatti principali.
2. Si domandò, se quando i Presidenti nelproporre le questioni le dividono ne'diversi elementi che costituiscono il reato, l'avvertimento debba essere fatto in capo a ciascuno di essi.
3. Si domandò, se per fatto principale si debbano intendere anche le circostanze aggravanti.
4. Si domandò se per fatto principale si debbano intendere secondo il codice toscano le circostanze qualificanti o specificanti eco
Eppure cotesto articolo, il quale aveva dato tanto impaccio alle Corti di assise francesi, ed era stato cagione di frequenti annullamenti, venne abolito con la legge del 53 che vi sostituiva il seguente articolo, che oltre la chiarezza del dettato, ristabiliva i veri principi, in fatto di procedura, disconosciuti dall' articolo abolito.
Ecco l'articolo sanzionato colla legge del 53. • Nel caso in cui l'accusato è riconosciuto col
pevole, e la Corte è convinta che i giurati si sono ingannati nel merito, Ella dichiara di sospendere
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il giudizio, e rimanda l'affare alla seguente sessione per essere sottoposto ad un novello giurL • Con questo articolo si pose termine a tutte le questioni e si riconobbero i veri principi che reggono i giudizi.
Infatti non solo fu tolta via ogni avvertenza da farsi ai giurati e quindi si eliminarono tutte le questioni che tanto avevano impacciato le Corti di assise, ma si riconobbero due prinCipi, manomessi con l'articolo abolito_
1. Si ristabilì il principio che i giurati si possono ingannare, qualunque sia la maggioranza di voti affermativi, e non già solamente quando il verdetto è affermato alla semplice maggioranza di sette voti.
2. Si ristabilì l'altro principio universalmente riconosciuto, che la maggioranza de' giudici fa la sentenza, mentre col precedente articolo abolito con la legge del 53, si richiedeva la unanimità dei giudici della Corte di assise, come condizione sine qua non, per sospendere un ingiusto verdetto.
A questo proposito il Tributien dIce - Nell'antico codice di istruzione si richiedeva la unanimità per sospendere il verdetto, la innovazione della legge del 9 Giugno 1853 consiste specialmente in ciò che d'ora in poi basta la maggioranza.
lo mi rimango dal progredire in questa disamina, la quale mi sospingerebbe troppo lungi; ma dico che il Governo, la Magistratura, la Curia e la Cittadinanza, devota agli studi giuri
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dici, debbono occuparsi di stabilire ne' giudizi criminali una procedura spedita, chiara, dialettica; perocchè il diritto sostantivo, comechè sapientissimo, è impotente quando ha per compagna una procedura sofistica ed ambigua. Geremia Bentham nell' esaminare un simigliante soggetto disse, che la procedura sembra talora un arte inventata per ignorare quello ch' è risaputo da tutto il mondo.
lo insisto su questo punto, perocchè è di altissima importanza, che i giudizi criminali, fatta la più ampia parte alla difesa, sieno pronti e spediti.
Nell' odierna società esistono elementi perversi e perniciosi; la marea monta, monta sempre. Rivive ora rigogliosa e si agita una terribile questione, alla cui soluzione attesero indarno i filosofi ed i pubblicisti dell' antichità, dell' evo medio e dell' età nostra. Il principio di associazione, principio fecondo ch'emerse dalle migliaia di libri, che si pubblicarono intorno alla questione sociale, rivolto al suo vero scopo di aumentare la produzione e la distribuzione della ricchezza, ha creato le maraviglie dell' epoca nostra. Ora cotesto principio fecondatore, da una numerosa associazione internazionale vuoI farsi strumento di sociali perturbazioni. Si pretende costruire la società civile a priori, abolire gli ordini e le relazioni concrete della vita, e scrollare i cardini della società, che sono la proprietà e la famiglia. Dio ne scampi dall' idea che i sapienti ed i govèrni non si deb
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bano ingegnare a migliorare ne' limiti del possibile la sorte d,,' lavoratori, che sono tanta parte del popolo; anzi io dico ch' è loro dovere di studiare assiduamente e fervidamente la questione, affinchè gli operai non sieno contristati dalla miseria ch' è la peggiore delle schiavitù. D'altra parte è innegabile che la condizione de'lavoranti nel corso de'secoli si è costantemente migliorata.
Infatti il lavoro fu schiavo in Grecia ed in Roma; fu servo nel medio Evo, fa poscia impacciato dalle corporazioni e dai regolamenti e rigaardato non C0me un diritto, ma come una regia concessione; finalmente venne dichiarato libero, ed a mitigare le grandi disuguaglianze che produce la libertà, s'inventarono a tutela di esso molte savie istituzioni, la istruzione elementare e tecnica, gli asili d'infanzia, le società di mutuo soccorso, le società di temperanza, le casse di risparmio, le banche popolari e via discorrendo. Ciò non è baslato e la questione sociale si agita da una potente associazione con biechi iutendimenti. Sappiano però gli operai che l'opera de' governi e de' sapienti rivolta a ritrovare una soluzione, sarà sterile e vana senza la loro potente cooperazione, sappiano che due sono i fonti della ricchezza; il lavoro ed il risparmio.
La giurisdizione di questa Corte di cassazione si è grandemente accresciuta. Mentre prima Ella esercitava la sua giurisdizione sulle sole provincie
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toscane, ora stende la sua giurisdizione anche sulle provincie romane e sulle provincie venete, e quindi i ricorsi in materia civile e penale sono di gran lunga cresciuti di numero. Nè questo è tutto; le questioni che deve risolvere questa Corte di cassazione sono addivenute molto più astruse ed importanti. Ed in vero, in materia criminale questa Corte di cassazione deve decidere le questioni derivanti da quattro differenti legislazioni: codice criminale del 59, regolamento criminale pontificio, codice criminale austriaco, codice criminale toscano. In materia civile; codice civile italiano, codice austriaco, legislazione civile pontificia. Ciascun vede da questo rapido cenno quali astruse questioni si offrano continuamente e come sieno necessari e frequenti i rapporti delle svariate legislazioni a cui le questioni medesime si riferiscono.
Nell'anno trascorso la statistica di questa corte ci presenta il seguente risultato:
l
STATISTICA CIVILE
Ricorsi pendenti al 1.° gennaio 1871 » presentati fino a131 dioembre
Totale • cioè:
In materia civile :. commerciale. . • . :. di giurisdizione volontaria.
Totale eguale
Ricorsi discussi:
In materia civile • • " commerciale. .. » di volontaria giurisdizione.
Totale • •
Came cl:I.ncellate dal ruolo per renunzia Ricorsi pendenti al 31 dicembre 1871
Totale eguale •
Sentenze:
Di rigetto.. . Di cassazione intiera •
)} parziale Di varia disposizione .
Totale
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conformi alla sentenza Difformi in tutto •
» in parte . Totale eguale
N.' •
N.'
N.' » »
N.'
N.' • »
N.'
N.' »
N.'
N.' »
••
N.'
12 90
102
n '21
8 lO2
61 14' 7
I 82
li. I 102
53 22 » 7
82
N.' 70 » lO » 2
N.' I 82
Una. di queste cause conunel"('iali fu decisa a sezioni unite. 1 Rispetto alle cause pendenti Ili avverte che una fu discussa, ma. non
decisa, eaaendo state ammesse le parti a presentare nuove memorie scritte: per 4 1'aggiornamento è già decretato, per le rimanenti 11 non sono an(:ora spirati j ,termini.
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Lavori della Commissione de! gratuito patrocinio. Ricorsi pendenti al L°, gennaio 1871 N.O
Presentati nell' anno . . . . . »
Risoluti con decreto di ammissione. »
,. di rigetto »
Pendenti al 1.0 gennaio 1872. . . »
STATISTICA PENALE Ricorsi pendenti all.o gennaio 1871
Presentati nell' anno . . . . . Totale
cioè, contro: Sentenze di Corti di assise .
» ,. di appello » di Tribunale . . » di Pretori o di altri Tribunali » per risoluzione di conflitti. » per rimessione di cause
Totale
Ricorsi risoluti:
cioè, contro: Sentenze di Corti di assise .
» ,. di appello » di Tribunale . • » di Pretore o di altri Tribunali
In materia di conflitti • Per rimessione di cause •
Totale Ricorsi pendenti al 1.0 gennaio 1872
Totale uguale
N.o »
N'o
N.o » » » » »
N.o
N.o » » » » »
N.o »
N.o
1 NB. Tra. le 175 sentenze di Tribunale ne figurano n.
3~ l 33 Il
14 I 2713\__ 11-6
25 645 670
198 182 175'
70 19 1
645
141 140 139 48 20 1 ~
181 670
45 proferite dai già TribunaJi criminali pontifici OOD condanna. a. pene criminali.
- 21
f'
Sentenze: Di rigetto. . . . . . Di cassazione •. . • Di risoluzione di conflitti Dichiarazioni diverse. .
Tota16
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conformi alla sentenza. . . • • Non conformi •..•.•
Tota16 uuuoù
N." » » »
336 116 20 17
N." 1~4;::89-H
,
:;: i :~! I I
AFFARI SPECIALI ALLE CORTI DI ASSISE Processi pendenti all.o gennaio 1871 . N."
» pervenuti nell' anno • • , . • Total6 N.'
Ultimati: Con sentenza. di rigetto • N."
» di cassazione . • , »con dichiarazioni diverse Total6 N.'
Processi pendenti al 1.0 gennaio 1872 . »
Tota16 eguoù N.'
Cassazioni: Per difetto nelle questioni. . • . . N.O Per violaz. d.el Codice di procedo penale »
Per violazione del Codice penale • . »
Tota16 . • N.,!=f7Conclusioni del Pubblico Ministero:
Adottate . . •• • N.' Non adottate. . • • • »
Totale
19~ I 207
88 47 6
141 66
207
8 31' 8
134 7
I Nelle caBSazioni per viola.zione del Codice di procedura penala vi HOnG compr.eB6 quelle a.vvenute anohe per violazione dell' Ordinamento giudiziario.
L'Italia ha in breve tempo percorso un lungo crunmino, ed è pervenuta alla gloriosa meta di ,costituirsi nazione indipendente e signora di sè. I partiti che tanto sinora si osteggiarono, non hanno più ragione di essere; la politica ha ceduto il campo all'amministrazione, e d'ora in poi un partito trionferà, se potrà dirsi un partito, e sarà quello che saprà meglio amministrare il paese, il quale ha sete di una buona amministrazione. L'Italia gode una profonda pace mentre altre nazioni costituite da secoli sono turbate, quale per inauditi disastri sofferti, quale per inconciliabile divisione ed ambizione di parte, e quale per gelosia di razze, che formano una incomposta agglomerazione. Noi abbiamo una dinastia a cui nessun altra sorge rivale, ed una. forma di reggimento sinceramente accettata dall'immensa maggioranza degl' Italiani; mentre altre nazioni parteggiano per dinastie diverse e per diverse forme di reggimento. Noi invero nou abbiamo quel numero straordinario di macchine,
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che presso altre nazioni producono le grandi ricchezze; ma in compenso possediamo due macchine portentose, la cui fecondità non si esaurisce per tempo, e sono una terra ferace ed un sole splendido_ Se noi sapremo apprezzare cotesti doni del1a natura, l'Italia che la prima volta fece stupire il mondo per le armi e per le leggi, la seconda volta per le scienze e per le arti, sarà la terza volta, mercè un lavoro morale, assiduo, intel1igente, tra le grandi nazioni, pegno di concordia e di pace_
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