N.7- LUGLIO/AGOSTO 2017 Magazine Ius...

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Avvocato Patrocinante in Cassazione Via I Maggio n.5 - 21052 Busto Arsizio (VA) tel./fax 0331/622235 [email protected] - www.studioavvmorlacchi.it N.7- LUGLIO/AGOSTO 2017 Veronica Morlacchi Magazine Ius dictum Persone, responsabilità e diritti Novità dalle Aule di Giustizia Newsletter a cura dell’ Avv. Veronica Morlacchi SOMMARIO RESPONSABILITA’ CIVILE … I C.D. DANNI PUNITIVI: …. anche in Italia come negli Stati Uniti (alla Erin Brockovich)? pag.2 NELLO SCONTRO CON VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO: … l’Assicuratore del vettore deve comunque risarcire il terzo trasportato pag.3 DEI SINDACI NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI: … per l’omesso rilievo di violazioni e per l’inerzia a fronte di atti sospetti pag.4 DELLA PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE ON LINE DI CONTENUTI: …. per la violazione del diritto d’autore da parte dei suoi utenti pag.5 *** IN FAMIGLIA ACCADE CHE l’affido condiviso dei figli può venire meno solo in caso di dimostrato pregiudizio per i minori pag.6 *** DAL MONDO DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE: condanna dell’Assicurazione che non ha partecipato alla mediazione pag.7

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AvvocatoPatrocinante in Cassazione

Via I Maggio n.5 - 21052 Busto Arsizio (VA) tel./fax 0331/[email protected] - www.studioavvmorlacchi.it

N.7- LUGLIO/AGOSTO 2017

Veronica Morlacchi

MagazineIus dictum

Persone, responsabilità e dirittiNovità dalle Aule di Giustizia

Newsletter a cura dell’ Avv. Veronica Morlacchi

SOMMARIORESPONSABILITA’ CIVILE …I C.D. DANNI PUNITIVI: …. anche in Italia come negli Stati Uniti (alla ErinBrockovich)? pag.2

NELLO SCONTRO CON VEICOLO NON IDENTIFICATO O NONASSICURATO: … l’Assicuratore del vettore deve comunque risarcire ilterzo trasportato pag.3

DEI SINDACI NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI: … per l’omesso rilievo diviolazioni e per l’inerzia a fronte di atti sospetti pag.4

DELLA PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE ON LINE DI CONTENUTI:…. per la violazione del diritto d’autore da parte dei suoi utenti pag.5

***

IN FAMIGLIA ACCADE CHE … l’affido condiviso dei figli può veniremeno solo in caso di dimostrato pregiudizio per i minori pag.6

***DAL MONDO DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE:condanna dell’Assicurazione che non ha partecipato alla mediazione pag.7

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Avvocato

Veronica Morlacchi

… I C.D. DANNI PUNITIVI.Anche in Italia come negliStati Uniti (alla ErinBrockovich)?

La Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite il 5 luglio 2017, n.16601, si

è occupata del riconoscimento in Italia dei c.d. danni punitivi, istituto di origine statunitense,

di cui sicuramente molti hanno sentito parlare, perlomeno per avere visto e apprezzato

Julia Roberts nel film Erin Brockovich.

Nel caso affrontato dalla nostra Suprema Corte, una società americana aveva ottenuto

l’esecutività, nell'ordinamento italiano, di tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti, che

avevano riconosciuto un’ingente somma di denaro a titolo di “punitive demages” a favore

di un motociclista per i danni da lui subiti a causa di un vizio accertato del casco. Tali danni

erano stati posti a carico della società americana che lo aveva messo in commercio e ad

essa era stato riconosciuto il diritto di manlevarsi contro la società italiana produttrice dei

caschi difettosi. La Cassazione ha affermato che “Nel vigente ordinamento, alla

responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del

soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza

e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile

con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il

riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve

però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su

basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della

stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente

agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico.”.

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Avvocato

Veronica Morlacchi

… NELLO SCONTRO CONVEICOLO NON IDENTIFICATO ONON ASSICURATO. L’Assicuratoredel vettore deve comunquerisarcire il terzo trasportato

L’assicurazione del vettore deve risarcire il terzo trasportato anche se lo scontro e’ avvenuto

con un veicolo non identificato o non assicurato. Così la Corte di Cassazione, con

l’ordinanza n.16477 del 5 luglio 2017, all’esito di un giudizio  promosso da un soggetto

contro la sua compagnia di assicurazioni, per essere risarcito, ex art. 141 codice delle

assicurazioni, dei danni alla persona riportati, mentre viaggiava come trasportato sulla

propria vettura, in quel momento condotta dalla sorella, a seguito dello scontro con altro

veicolo rimasto sconosciuto. La questione affrontata dalla Corte è, quindi, se la persona

trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro possa agire direttamente nei confronti

della impresa assicuratrice del vettore, a prescindere dall’accertamento di responsabilità

dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, in ogni caso o soltanto

nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati, e non anche nel

diverso caso in cui l’altro veicolo risulti non identificato o privo di copertura assicurativa. La

Cassazione ha affermato che l’assicurazione del vettore del terzo trasportato è tenuta in

ogni caso, in “base sia al dato testuale che alle finalità della norma, che sono quelle di

tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e

veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare

il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l’art.

141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di

regolare assicurazione privata.”.

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Veronica Morlacchi

… DEI SINDACI NELLESOCIETA’ DI CAPITALI. Per

l’omesso rilievo diviolazioni e per l’inerzia a

fronte di atti sospetti.Il Comune è responsabile della manutenzione della strada

Sussiste la responsabilità professionale dei sindaci di una società di capitali, nel caso in cui

essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun

modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità. Così si è pronunciata la Corte

di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza del 3 luglio 2017, n.161314, all’interno di un

giudizio di risarcimento del danno, nell’ambito di una azione di responsabilità sociale

promossa dal curatore del fallimento nei confronti di tutti i componenti del collegio

sindacale della società fallita. Il Curatore aveva agito in giudizio, affermando la violazione,

da parte dei sindaci, del dovere di vigilanza, a loro imposto dall’art.2407, co. 2 cod.civ., che

afferma la responsabilità dei sindaci per i fatti e le omissioni degli amministratori della

società, in via solidale con loro, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero

vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. La Corte ha chiarito, in conformità a

suoi precedenti, che “la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai

sindaci dall'art. 2407 c.c., comma 2, non richiede l'individuazione di specifici comportamenti

che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non

abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo

reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con

diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le

irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli

di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.”.

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Avvocato

Veronica Morlacchi

… DELLA PIATTAFORMA DICONDIVISIONE ON LINE DICONTENUTI. Per la violazione deldiritto d’autore da parte dei suoi utenti

Il Comune è responsabile della manutenzione della strada

Della responsabilità della piattaforma di condivisione on line dei contenuti si è occupata la

Corte di Giustizia europea nella sentenza del 14 giugno 2017, causa C 610/2015, all’esito

di un giudizio pregiudiziale proposto dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi, all’interno di una

controversia tra una Fondazione che protegge gli interessi dei titolari del diritto d’autore e

due Società Provider del servizio di accesso ad internet. Si discuteva, in particolare,

dell’utilizzo della piattaforma di condivisione on line “The Pirate Bay” - un sistema che

consente agli utenti di condividere file, scaricandoli divisi in piccole parti. Nella sentenza si

legge che i file “proposti sulla piattaforma di condivisione online TPB rinviano, in gran parte,

ad opere protette dal diritto d'autore, senza che i titolari del diritto abbiano dato la loro

autorizzazione agli amministratori e agli utenti di tale piattaforma ad effettuare gli atti di

condivisione di cui trattasi.”. La Corte ha ritenuto che “è vero che, come sottolineato dal

giudice del rinvio, le opere così messe a disposizione degli utenti della piattaforma di

condivisione online TPB sono state messe online su tale piattaforma non dagli

amministratori di quest'ultima, bensì dai suoi utenti. Tuttavia detti amministratori, mediante

la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella

di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del

proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, indicizzando ed

elencando su tale piattaforma i file …….. senza la messa a disposizione e la gestione da

parte dei suddetti amministratori di una siffatta piattaforma, le opere in questione non

potrebbero essere condivise dagli utenti o, quantomeno, la loro condivisione su Internet

sarebbe più complessa.” Conseguentemente, ogni atto con cui un utente (nella specie, gli

amministratori della Piattaforma) “dà, con piena cognizione di causa, accesso ai suoi clienti

ad opere protette può costituire un "atto di comunicazione", ai sensi dell'articolo 3,

paragrafo 1, della direttiva 2001/29.”, con le conseguenti responsabilità in tema di

violazione del diritto d’autore in relazione a opere protette.

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Avvocato

Veronica Morlacchi

… IN FAMIGLIAACCADE CHE … L’affidocondiviso dei figli puòvenire meno solo in caso didimostrato pregiudizio peri minori

“La regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall'art.

337 ter c.c. (applicabile ratione temporis) in funzione del diritto dei figli al mantenimento

della bigenitorialità, è derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo, ove

la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”.

Così si è pronunciata la Corte di cassazione, nell’ordinanza n.17137 depositata l’11 luglio

2017, all’interno di un giudizio pendente tra due genitori separati. In particolare, la madre

aveva contestato avanti alla Corte di Cassazione il provvedimento con cui la Corte

d’appello aveva affidato i figli in via esclusiva al padre, avendo ritenuto lo stile di vita della

madre moralmente discutibile.

La Cassazione ha ritenuto che il provvedimento di affido esclusivo al padre fosse errato,

poichè la Corte che lo aveva disposto “ha focalizzato la sua attenzione non già, come

avrebbe dovuto, sulla sussistenza di un pregiudizio delle minori, che la norma impone

dover esser specificamente esplicitato, ma direttamente sullo stile di vita della madre

ritenuto "non consono dal punto di vista morale" in riferimento ad imprecisate vicende

relative al contesto familiare di appartenenza della stessa”.

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Veronica Morlacchi

DAL MONDO DEGLI STRUMENTI DIRISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE

CONTROVERSIE.

CONDANNA DELL’ASSICURAZIONE CHE NON HA PARTECIPATO ALLA MEDIAZIONE

Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 29 maggio 2017, ha condannato la Compagnia

assicuratrice che non ha partecipato al procedimento di mediazione demandato dal Tribunale

stesso per la risoluzione amichevole della controversie, al versamento della somma di 10.000,00

euro.

In particolare, il Giudice, all’interno di un giudizio di risarcimento dei danni in cui era stata chiamata

anche un’Assicurazione in manleva, aveva formulato alle parti una proposta di transazione e le

aveva invitate a raggiungere un accordo in sede di procedimento di mediazione. A tale

procedimento, tuttavia, la Compagnia assicurativa non partecipava.

Il Tribunale, quindi, a fronte di tale comportamento dell’Assicurazione, riteneva sussistere una

sua responsabilità processuale aggravata a norma dell’art. 96, comma 3 codice procedura civile.

Il Giudice ha affermato che tale norma prevede “un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore

viene concesso) e una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si

ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo”

ed ha ritenuto che, nella fattispecie, ricorressero i presupposti per una condanna dell’Assicurazione

al pagamento di una somma a titolo, appunto, di indennizzo.

Somma quantificata in euro 10.000,00, che l’Assicurazione, a causa del mancato adempimento

all’ordine del Giudice, dovrà pagare alla controparte.

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Avvocato

Veronica Morlacchi

AVVERTENZA. IL PRESENTE NOTIZIARIO CONTIENE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI E NOTIZIE DI CARATTEREGENERALE. NON SOSTITUISCE NATURALMENTE  L’ESAME  DELLE  SINGOLE  FATTISPECIE  E  LA  NECESSITÀ DIUN’ ATTIVITÀ PROFESSIONALE QUALIFICATA SPECIFICA PER OGNI SITUAZIONE

Sono Avvocato, iscritta all’Ordine degliAvvocati di Busto Arsizio dal 2004, e da

gennaio 2017 abilitato al patrocinioavanti la Corte di Cassazione,

Mi occupo principalmente di dirittocivile, in particolare diritto della

responsabilità civile, diritto di famiglia edelle persone, contrattualistica e diritto

immobiliare.Fiducia reciproca, ascolto, problem

solving, competenza, aggiornamento,fondamento etico, visione d’insieme,celerità, comunicazione, disponibilità,passione, costo equo: questi i valoridella Professione in cui credo e che

attuo nel mio Studio.Credo nel valore degli strumenti di

risoluzione alternativa dellecontroversie. Per questo ho frequentato

specifici corsi sulle tecniche dinegoziazione.

Questa periodica Newsletter del mioStudio contiene curiosità provenienti

dalle Aule di Giustizia attinenti, inparticolare, la responsabilità civile neivari ambiti in cui si manifesta, con unosguardo anche a ciò che accade nel

diritto di famiglia, la formazione socialepiù prossima a ciascuno di noi, allo

scopo di condividere, con un linguaggiosemplice e sintetico, il diritto applicato.

Avv. Veronica MorlacchiPatrocinante in Cassazione

Via I Maggio 5 - Busto Arsizio (VA)Tel./Fax 0331/622235

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