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05_390_gp.rtf 1 di 14 N. d'ord. 390 reg deliberazioni Prot. n. 2005/146.279 Impegno. ......... { Cap. ......... Sez. ......... Tit. .......... Rubr. ......... Il Ragioniere Capo GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 26/07/2005 L'anno DUEMILACINQUE, questo giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 10.00 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.: Presenti Assenti On. Giuseppe Torchio Presidente X Alloni Agostino Vicepresidente X Biondi Giovanni Assessore X Guarneri Fulvio Assessore X Lazzari Fiorella Assessore X Morini Piero Assessore X Piloni Emanuela Assessore X Rozza Anna Assessore X Savoldi Agostino Assessore X Spingardi Denis Assessore X Toscani Giorgio Assessore X Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Avv. Giovanni Gagliardi Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno. VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI - ADOZIONE D.C.C. N. 16 DEL 23 MARZO 2005 - VERIFICA DI COMPATIBILITA P.T.C.P. - COMMA 18 ART. 3 L.R. 5 GENNAIO 2000 N. 1; COMMA 3 ART. 25 L.R. 11 MARZO 2005 N. 12

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N. d'ord. 390 reg deliberazioni

Prot. n. 2005/146.279

Impegno. .........

{

Cap. .........

Sez. .........

Tit. ..........

Rubr. .........

Il Ragioniere Capo

GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte

nell'adunanza del 26/07/2005

L'anno DUEMILACINQUE, questo giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 10.00 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

Presenti Assenti

On. Giuseppe Torchio Presidente X

Alloni Agostino Vicepresidente X

Biondi Giovanni Assessore X

Guarneri Fulvio Assessore X

Lazzari Fiorella Assessore X

Morini Piero Assessore X

Piloni Emanuela Assessore X

Rozza Anna Assessore X

Savoldi Agostino Assessore X

Spingardi Denis Assessore X

Toscani Giorgio Assessore X

Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Avv. Giovanni Gagliardi

Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI CASALBUTTANO EDUNITI - ADOZIONE D.C.C. N. 16 DEL 23 MARZO 2005 - VERIFICA DI COMPATIBILITA P.T.C.P. - COMMA 18 ART. 3 L.R. 5 GENNAIO 2000 N.1; COMMA 3 ART. 25 L.R. 11 MARZO 2005 N. 12

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LA GIUNTA PROVINCIALE Vista la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/42; Visto l’art. 74 lett. s) dello Statuto della Provincia; Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/00; Visto l’art. 3 della l.r. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”; Visto l’art. 25 commi 3 e 4 della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”; Visto il P.T.C.P. approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Editoriale Inserzioni n. 42 del 15 ottobre 2003, ai sensi dei commi 34, 35 e 36 dell’art. 3 della stessa legge; Preso atto che il Comune di Casalbuttano ed Uniti con nota prot. n. 90.119, ricevuta il 29 aprile 2005, ha trasmesso a questo Ente per il parere di compatibilità a P.T.C.P. di cui al comma 18 art. 3 della l.r. 1/2000, la nuova Variante al Piano Regolatore Generale adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23 marzo 2005; Considerato che la documentazione ricevuta, che costituisce gli atti in oggetto, è pervenuta completa ai sensi della d.g.p. n. 122/04 e che il termine di legge per la verifica di compatibilità al P.T.C.P. dello strumento urbanistico in oggetto risulta essere il 27 luglio 2005; Considerato altresì che il Servizio Territorio ha provveduto a trasmettere ai competenti uffici provinciali copia della documentazione degli atti relativi alla suddetta Variante al P.R.G.; Visti i pareri espressi e la relazione di sintesi; Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/00 in data 18.7.2005 dal Responsabile Delegato sulla regolarità tecnico-amministrativa; Udito il parere del relatore; Unanime;

DELIBERA 1 di prendere atto della proposta di nuova Variante al P.R.G. di Casalbuttano ed Uniti e di

subordinare il parere favorevole sulla compatibilità - di cui all’art. 3, comma 18, della l.r. 1/2000 - con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel P.T.C.P. al recepimento delle prescrizioni parte integrante della presente deliberazione (6 pagg.+ 1 planimetria)

2 di dare mandato agli uffici di inviare la presente al Comune di Casalbuttano ed Uniti; 3 di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri

previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

Il Presidente, infine, pone ai voti palesi, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità del presente atto che viene approvato all’unanimità.

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PARERE PROVINCIALE ALLEGATO: PARTE INTEGRANTE deliberazione Giunta Provinciale.

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI - ADOZIONE D.C.C. N. 16 DEL 23 MARZO 2005 - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ P.T.C.P. – COMMA 18 ART. 3 L.R. 5 GENNAIO 2000 N. 1; COMMA 3 ART. 25 L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 PREMESSA Il Comune di Casalbuttano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3383 del 9 febbraio 2001. A seguito dell’approvazione del P.T.C.P. con la d.c.p .n. 95 del 9 luglio 2003 e della sua pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Editoriale Inserzioni n. 42 del 15 ottobre 2003 è pervenuta la richiesta da parte del Comune di verifica di compatibilità al P.T.C.P. della Variante parziale al P.R.G. di Casalbuttano ed Uniti, adottata con delibera consiliare n. 16 del 23 marzo 2005 ai sensi dell’art. 3 comma 18 della L.R. 1/2000 con nota prot. n. 90.119 ricevuta il 29 aprile 2005 secondo la procedura individuata dal D.D.G. n. 19313 del 14 novembre 2003. Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 122 del 24 febbraio 2004 “Individuazione della documentazione tecnico amministrativa minima degli strumenti urbanistici comunali da trasmettere alla Provincia e definizione delle procedure e degli adempimenti relativi alla verifica di compatibilità al P.T.C.P. ai sensi del comma 18 art. 3 l.r. 1/2000“, la scadenza di legge per la verifica di compatibilità al P.T.C.P. dello strumento urbanistico in oggetto risulta essere il 27 luglio 2005. La verifica di compatibilità al P.T.C.P. è stata condotta tenendo conto di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 25 “Norma transitoria” della legge regionale per il governo del territorio n. 12/2005. Infatti “ai piani urbanistici generali e loro varianti, nonché ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all’atto della loro adozione”. Parimenti “fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all’articolo 18 della presente legge: paesaggio; infrastrutture; difesa del suolo; aree agricole”. CONTENUTI DELLO STRUMENTO URBANISTICO La variante in oggetto è composta da 18 ambiti distinti che intervengono sull’azzonamento e sulle Norme Tecniche d’Attuazione del P.R.G. del comune di Casalbuttano. La prima variante individua gli orli di scarpata sulle tavole di azzonamento e inserisce un’apposita norma nelle N.T.A., sulla base delle indicazioni delle indicazioni del vigente P.T.C.P.; la seconda variante indica le tracce delle centuriazioni storiche romane ed inserisce una norma appropriata nelle N.T.A; la terza variante introduce la fascia di rispetto per il corso d’acqua Roggia Marca e modifica il tipo di rispetto del Cavo Morbasco; con la quarta variante viene inserita la rotatoria progettata dalla Provincia sulla provinciale n. 498; la quinta variante modifica la norma 8.3 relativa al trasferimento di volume o superficie coperta tra le zone B; la sesta variante riduce la fascia di rispetto ferroviaria e stradale, determinando un aumento di area produttiva D/1; la settima variante riduce la linea di arretramento per una maggiore funzionalità di un’attività produttiva; l’ottava variante stralcia un’area residenziale di 17.000 mq la quale viene leggermente ridotta e riposizionata a nord-est della frazione di San Vito; la variante nove sostituisce il paragrafo di una norma riferita a un edificio individuato con “1” in azzonamento; la variante dieci stralcia una porzione di edifici inseriti incongruamente in un Piano di Recupero; la variante undici elimina la delimitazione a Piano di Lottizzazione per un’area produttiva D/1 situata nella frazione di Polengo; la variante dodici apporta una modifica all’art. 6.10 delle N.T.A. riguardante le destinazioni d’uso esistenti che risultano in contrasto con la zona omogenea; la variante tredici modifica nel dettaglio la lottizzazione artigianale di Via Bergamo, riducendo di dieci metri la fascia di rispetto e rendendo disponibili 4.700 mq di zona D/2; la variante quattordici modifica la norma 12.3 in modo da ammettere la costruzione di una struttura per autolavaggio; la variante quindici elimina il vincolo di demolizione senza ricostruzione per una specifica proprietà immobile; la variante sedici riduce una linea di arretramento passando da 30 a 10 metri; la variante diciassette porta un aumento di 3.000 mq di zona produttiva a seguito della rimozione del triangolo di visibilità che interessa la strada comunale per Paderno Ponchielli, la quale verrà chiusa; la variante diciotto individua una nuova area produttiva di circa 30.000 mq da sottoporre a piano attuativo, situata a sud-ovest del capoluogo; una ultima variante si occupa di reimpostare tutte le Norme Tecniche di Attuazione, tenendo conto delle nuove disposizioni legislative.

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A seguito della variante n. 8 che trasferisce l’ubicazione di un’area residenziale si ottiene un lieve decremento della capacità insediativa residenziale teorica prevista con una diminuzione di superficie di circa 1.400 mq, mentre la dotazione di aree vincolate per standard urbanistici subisce un aumento di 14.400 mq, e risulta conforme alle previsioni di legge. La verifica di compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riguarda i principali interventi previsti che possono interessare la Provincia, con particolare riferimento alla competenze di settore e di programmazione e pianificazione di “area vasta” attribuitele per legge regionale 1/2000 attraverso la predisposizione e approvazione del P.T.C.P., la cui efficacia è confermata dall’art. 25.4 l.r. 12/2005 risultano essere: 1. PTCP – TERRITORIO (comma 32 art. 2; commi 25-40 art. 3; l.r. 18/97; l.r. 14/99) 2. VIABILITA’ - UTP; (comma 119 art. 3; D.lgs. 285/92 e d.p.r. 495/92) 3. AMBIENTE – ECOLOGIA (art. 18 della l.r. 21/93 e art. 20 del D.Lgs. 22/97; l.r. 14/98; l.r. 18/97; l.r.

8/76; art. 146, comma 1, lett. g del D.Lgs 490/99; D.Lgs 227/01) 4. COMMERCIO – TERRITORIO (l.r. 14/99; r.r. 3/00) La verifica di competenza esula pertanto dagli aspetti di legittimità e conformità alla legislazione urbanistica ed edilizia degli interventi valutati. ESITO DELLA VERIFICA Lo strumento urbanistico considerato rispetto ai criteri e alle indicazioni del P.T.C.P. risulta essere: COMPATIBILE CON PRESCRIZIONI Nel caso, in cui lo strumento urbanistico risulti COMPATIBILE al P.T.C.P. CON PRESCRIZIONI queste devono riferirsi ai seguenti temi: 1- applicazione del capo III della Normativa del P.T.C.P.; 2 - sicurezza ai sensi del D.lgs. 495/92 Regolamento Codice della Strada per le strade di competenza della Provincia; 3 - competenze provinciali ex l.r. 18/97, l.r. 14/99, ecc.). Per effetto della L.R. 12/2005 art. 25.3, gli elementi prescrittivi, che costituiscono richieste di modifiche da recepire come ADEGUAMENTI ai sensi del comma 19 art. 3 l.r. 1/2000, da sottoporre al Comune di Casalbuttano ed Uniti riguardano i punti 1 e 2 e sono qui riportati: 1c) Tutela paesistica. La prima variante proposta, che individua gli orli di scarpata presenti sul

territorio comunale e inserisce l’articolo 12.28 nelle norme tecniche d’attuazione, deve essere adeguata a quanto previsto dall’art. 16 comma 5 del P.T.C.P., che prevede una fascia di rispetto di dieci metri in entrambi le direzioni dall’orlo delle scarpate e non cinque metri come riportato nelle norme tecniche di attuazione. (prescrizione)

2a) Viabilità. L’ambito di variante n. 4 propone una modifica delle zone destinate alla viabilità

nell’intorno dell’intersezione tra la S.P. CR ex S.S. n. 498 “Soncinese” e le SS.CC. denominate “Via Ponchielli” e “Strada Privata della Casetta” prevedendo l’inserimento di una rotatoria compatta alla francese. Nel merito di tale azzonamento si esprime parere favorevole a condizione che vengano inserite in azzonamento le fasce di rispetto stradale relative alla nuova intersezione come da N.C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/1992). (prescrizione)

Si segnalano inoltre come INDICAZIONI per i futuri atti di pianificazione comunale del Comune di Casalbuttano i seguenti contributi: 1a) Insediamenti artigianali e industriali. Il dimensionamento della zona produttiva risulta giustificato

dalle prospettive di insediamento documentate ma configura un carattere esogeno e quindi di valenza sovracomunale ai sensi dell’art. 23 della normativa del P.T.C.P. Le future previsioni di espansione produttiva saranno valutate tenendo conto del sovradimensionamento rilevato, del recupero delle aree dimesse esistenti e della partecipazione del Comune di Casalbuttano al polo industriale sovracomunale di livello intercomunale tra lo stesso Casalbuttano ed i comuni di Bordolano, Corte de’ Cortesi e Robecco D’Oglio. Il quantitativo di superficie afferibile alla componente esogena dello sviluppo insediativo produttivo di Casalbuttano, infatti, potrà trovare collocamento nel comparto del polo sovracomunale, nel quale si andranno a concentrare le quote

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dello sviluppo esogeno dei comuni aderenti, al fine di concentrare le risorse per lo sviluppo del territorio e minimizzare il consumo di suolo. In assenza di accordi concertati con i Comuni della stessa A.C.I., o quanto meno contermini, secondo le procedure e le competenze di cui agli art. 13 e 23 del P.T.C.P., ulteriori previsioni di espansione terranno conto del sovradimensionamento rilevato.” (indicazione)

1b) Piano dei servizi. La Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Casalbuttano ed Uniti interviene

sulla dotazione di standard per servizi pubblici, aumentandoli di 14.400 mq, anche se non risulta essere stato redatto il Piano dei Servizi come previsto dall’art. 7, comma 3, della l.r. 1/2001. Come già in precedenza segnalato nella Delibera di Giunta Provinciale n. 190 del 16 marzo 2004 relativa alla Variante Parziale al P.R.G. di Casalbuttano ed Uniti adottata con D.C.C. n. 15 dell’11 marzo 2003, il Comune dovrà provvedere con successivi atti di pianificazione a produrre il Piano dei Servizi richiesto dalla legge regionale. Il Piano dei Servizi dovrà tener conto dei contenuti richiesti dall’art. 9 della L.R. 12/2005. (indicazione)

2b) Viabilità. Ai fini di una più chiara e completa regolamentazione della materia trattata, si chiede che

le N.T.A. indichino: − Con riferimento all’art. 3.23, la definizione di confine stradale così come previsto dall’art. 3, c.

1, punto 10, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) e che la distanza minima dalle strade è quella misurata dal confine stradale e non dal ciglio stradale (a tal proposito si chiede che venga eliminata ogni altra indicazione contraria);

− L’ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) della S.P. CR ex S.S. n. 498 “Soncinese” e delle SS.PP. n. 6 “Casalbuttano – Cignone” e n. 86 “Di Bordolano” in 30,00 m per parte misurata dal confine stradale così come definito dall’art. 3, c. 1, punto 10, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.);

− L’ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) delle SS.PP. n. 57 “Annicco – Casalbuttano” e n. 65 “Castelvisconti – Pozzaglio” in 20,00 m per parte misurata dal confine stradale così come definito dall’art. 3, c. 1, punto 10, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.);

− La normativa dell’art. 16, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) relativa agli atti vietati nelle fasce di rispetto stradale ed ai triangoli di visibilità in corrispondenza di intersezioni stradali a raso;

− Le distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzioni, per le piantumazioni e per l’apertura di canali, così come specificato dall’art. 26, del D.P.R. 495/1992;

− Che le cabine contenenti impianti tecnologici devono rispettare dal confine stradale, all’esterno del centro abitato, la distanza minima di 3,00 m così come previsto dall’art. 29, del D.P.R. 495/1992;

− Il secondo periodo dell’art. 12.7 non è conforme all’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) e deve conseguentemente essere modificato al fine di assicurare la piena conformità al precitato art. 16, c. 1. (indicazione)

3a) Ambiente e morfologia. Appare utile ricordare come lo stesso art. 16 del P.T.C.P. demanda ai

Comuni l’individuazione delle zone umide (paludi, morte, laghetti di cava rinaturalizzati anche di nuova escavazione) e dei beni archeologici, in attesa che vengano effettuati appositi censimenti da parte della Provincia. (indicazione)

3b) Ambiente e morfologia. La variante n. 17, che ridefinisce le fasce di rispetto stradale espandendo

l’area produttiva a ridosso di via Bergamo, ripropone il grave problema di insediamenti industriali posti a ridosso delle maggiori vie di comunicazione e che a ben vedere risultano elementi estranei al paesaggio rurale tipico della campagna circostante, creando barriere alla spazialità visiva. A tale proposito si suggerisce di prevedere la realizzazione di adeguate forme di mascheramento, attraverso la posa di una fascia boscata, composta da essenze arboree ed arbustive autoctone, di larghezza non inferiore a 25 metri, da disporsi sul lato est e sul lato sud della lottizzazione, mentre sul perimetro del lato nord, compatibilmente con gli ingressi dell’area industriale, è opportuno prevedere il posizionamento di un terrapieno arborato di altezza non inferiore a due metri affiancato da un doppio filare di essenze arboree, integrando altresì l’autorizzazione con un adeguato apparato normativo o prescrittivo che tenda a conservarne nel tempo l’esistenza e la perpetuazione.

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Tali interventi, oltre ad avere una buona funzione di mascheramento e consentire un’attenuazione degli effetti “opera – paesaggio”, avranno sicuramente altri esiti benefici, riducendo il livello di rumore e il trasporto di emissioni inquinanti. (indicazione)

3c) Ambiente e morfologia. Va rilevato come il piano di lottizzazione individuato in variante n. 17, sia

percorso trasversalmente dalla Roggia Sorzia, in particolare non è chiaro se la roggia anzidetta sarà destinata alla tombinatura o alla deviazione su un nuovo tracciato, ricordando che la D.G.R. della Regione Lombardia, del 25/01/01, n. 7/7868, all’allegato B, punto 5.2, IIIa linea afferma che“…….vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua……”. Appare inoltre indispensabile ricordare che, qualora l’alveo della roggia anzidetta fosse da considerarsi demaniale (fatto che risulta presumibile, considerato che l’alveo stesso non è accatastato), il suo utilizzo deve ritenersi sottoposto alla disciplina della Legge n. 37/’94, che non consente “…la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.” (indicazione)

3d) Ambiente e morfologia. Nella variante n. 18 che individua la nuova area di espansione

industriale, posta al retro dell’attuale area produttiva consolidata posta in fregio a Via Bergamo, si ripropongono i temi di compatibilità tra le necessità di individuare e promuovere nuove aree di espansione industriale e la tutela del paesaggio rurale. Nel caso in esame si suggerisce di prevedere il posizionamento di una fascia boscata, composta da essenze arboree ed arbustive autoctone e di larghezza non inferiore a 25 metri sul lato nord, tale da limitare l’impatto visivo che dalla Via Bergamo in direzione Cremona si avrebbe al superamento del passaggio a livello della ferrovia Cremona – Soresina, mentre è opportuno prevedere il posizionamento di un terrapieno arborato di altezza non inferiore a due metri affiancato da un doppio filare di essenze arboree sul lato sud, compatibilmente con la presenza degli accessi alla nuova area industriale. Anche in questo caso, l’autorizzazione dovrà essere integrata con un adeguato apparato normativo o prescrittivo che tenda a conservarne nel tempo l’esistenza e la perpetuazione. Tali accorgimenti produrranno un miglioramento sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale, proponendo altresì una nuova e compatibile tipologia insediativa con i ritmi della campagna circostante. (indicazione)

3e) Ambiente e morfologia. Da annotare, come la zona di espansione produttiva prevista a retro

delle già insediate attività industriali poste in Via Bergamo, va ad interessare il corso del Colo Cavetto, a tale proposito è opportuno ricordare, visto la mancanza di altre specifiche riportate nella documentazione presentata, quanto già citato per la Roggia Sorzia. (indicazione)

3f) Ambiente e morfologia. Si deve rilevare che, essendo il P.T.C.P. approvato ma ancora carente

della Valutazione di Incidenza prevista dal D.P.R. 357/’97 e dalla D.G.R. 7/14106/’03, resta da chiarire se la Variante del P.R.G. del Comune di Casalbuttano, debba sottostare alle disposizioni dell’art. 3 della già citata D.G.R ed essere inoltrata alla Regione Lombardia – DG Qualità dell’ambiente, per le valutazioni di rito. (indicazione)

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Di seguito si riportano per esteso i pareri suddivisi per tematismi, che si ritiene possano essere inviati al Comune a supporto delle prescrizioni espresse o in subordine come indicazioni e indirizzi per successivi interventi di pianificazione urbanistica. 1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – approvazione d.c.p. n. 95 del 9 luglio 2003 ai sensi commi 34 e 35 art. 3 l.r. 1/2000 Insediamenti artigianali ed industriali - (comma 32 art. 2; d.g.r. n. 45509 del 7.4.00) Quattro ambiti di intervento della presente variante interessano insediamenti produttivi: due di questi (Is1 e Is3 – vedi Allegato A) rendono disponibili delle nuove superfici a seguito dell’accorpamento della fascia di rispetto stradale della S.P. ex S.S. 496, con obbligo comunque di una linea di arretramento. La variante n. 17 apporta un incremento di circa 5.000 mq di nuova area produttiva (Is2), mentre la variante 18 localizza una nuova superficie di circa 30.000 mq per un ampliamento a beneficio di una ditta di Casalbuttano (Is4). La legge regionale n. 1/2000 - art. 2 comma 32 – delega alle province “la programmazione, nell’ambito e in coerenza con il P.T.C.P., sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale”. L’orientamento perseguito dal P.T.C.P. sulle zone produttive è finalizzato ad un contenimento del consumo di suolo agricolo e a una razionalizzazione degli insediamenti in termini di efficienza localizzativa (accessibilità; compatibilità fisico - ambientale; costi urbanizzativi; ecc.) e dimensionale (capacità di sostenere l’indotto; evitare la polverizzazione degli insediamenti in mancanza di una effettiva domanda di aree), subordinando l’urbanizzazione e l’utilizzo di nuove aree industriali al completamento di quelle urbanizzate ma non ancora utilizzate, prevedendo la rimozione delle aree industriali in eccesso o con localizzazione non idonea dal punto di vista fisico-naturale, urbanistico e infrastrutturale e promuovendo l’investimento comune delle risorse disponibili sulla realizzazione di poli industriali sovracomunali. Il P.T.C.P. al fine di favorire l’efficace gestione delle aree industriali effettua una loro suddivisione in tre categorie: a valenza comunale, poli di interesse intercomunale, poli di interesse provinciale. Tale suddivisione si articola relativamente alla distinzione tra la componente endogena ed esogena dello sviluppo insediativo di carattere produttivo: quella endogena è di valenza locale e di competenza comunale e riguarda l’insieme delle espansioni e dei completamenti insediativi necessari a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine ed effetti all’interno di un singolo comune; quella esogena, di valenza sovracomunale e di competenza della Provincia, riguarda l’insieme delle espansioni insediative necessarie a rispondere in modo adeguato ai fabbisogni dei processi sociali ed economici che hanno origine all’esterno di un singolo comune ed hanno effetti sui sistemi territoriali, ambientali e socio-economici di più comuni. Nel caso specifico del Comune di Casalbuttano ed Uniti, il P.T.C.P. (Allegato 1 “Indirizzi e indicazioni per lo sviluppo insediativo”) indica che, “La discreta quantità di aree industriali e artigianali, previste dallo strumento urbanistico comunale, configura un dimensionamento superiore ai parametri definiti dal P.T.C.P. per distinguere nell’offerta di superfici produttive un livello di valenza comunale, endogeno, da un livello di valenza sovracomunale, esogeno. Infatti, lo strumento urbanistico, prevede un’offerta di aree produttive libere a valenza esogena pari a circa 40.000 mq, che configura, in ogni caso, un comparto di rilevanza sovracomunale”. Premessi i criteri di valutazione secondo i quali opera il P.T.C.P., l’analisi del P.R.G., dà adito ad alcune considerazioni di seguito riportate relativamente alle aree di espansione individuate: − Localizzazione (Documento Direttore: Appendice A; Normativa art. 20.4). Le aree classificate in

zona D risultano 4 e ricadono in una fascia individuata dal P.T.C.P. (vedi “Carta delle Opportunità Insediative” e Appendice A del Documento Direttore) interna alla componente strutturale della rete ecologica e sistemi di paesaggio denominata “Paesaggio agricolo della pianura cremonese-casalasca”, e come tale classificata D5 per categoria di compatibilità fisico - naturale, cioè “aree che in generale risultano compatibili con l’insieme degli usi del suolo di tipo urbano e che risultano idonee per l’attività agricola”.

− Morfologia insediativa (Normativa: art. 20.3). Le 4 zone omogenee da utilizzare produttive D (Is1, Is2, Is3, Is4 – vedi Allegato B), risultano essere perimetrali o parzialmente intercluse rispetto agli insediamenti esistenti, coerentemente con il P.T.C.P. il quale predilige gli insediamenti compatti che limitino il consumo di suolo agricolo.

− Dimensionamento (Normativa: art. 22.2). L’orientamento espresso dal P.T.C.P, rinvenibile nell’art. 22.2 della Normativa, individua, nel dimensionamento dell’offerta insediativa degli enti locali, un livello di valenza comunale, endogeno, da un livello di valenza sovracomunale, esogeno. Per la classe dimensionale dei Comuni in cui ricade Casalbuttano individuata dalla superficie delle aree produttive edificate compresa tra 100.000 mq. e 300.000 mq. (Classe 3), la componente endogena dello

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sviluppo viene considerata fino al 30% di tale parametro (per il Comune di Casalbuttano, secondo i dati del P.T.C.P., la superficie produttiva edificata è pari a circa 198.105 mq) e comunque per incrementi non superiori a 80.000 mq. Il dimensionamento complessivo delle aree produttive non utilizzate (Stp) di Casalbuttano, con le nuove previsioni della variante al P.R.G. in oggetto è pari a circa 131.030 mq di cui 59.432 mq costituiscono la componente endogena, cioè locale dello sviluppo, mentre 39.374 mq costituiscono quella esogena. Questo dato è già “al netto” dei quantitativi relativi alle aree messe a disposizione per futuri ampliamenti di attività già esistenti, che vanno considerati endogeni ai sensi dell’art. 22.2.d. Circa 40.000 mq delle nuove aree a destinazione produttiva previste dalla variante al P.R.G. del Comune di Casalbuttano sono da considerare di valenza sovracomunale. In conclusione, il dimensionamento della zona D, individuata dallo strumento urbanistico in oggetto, risulta giustificato dalle prospettive di insediamento documentate ma configura, in ogni caso, un comparto di rilevanza sovracomunale.

Tabella 1- Aree industriali

aree consolidate o di completamento aree di espansione

stato di utilizzo delle aree stato di attuazione delle aree soggette a piano attuativo

stato di attuazion

e delle aree non soggette a piano attuativo

Comune di Casalbuttan

o ed Uniti

supe

rfici

e te

rrito

riale

tota

le (m

q.)

edifi

cate

non

edifi

cate

dism

esse

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e

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non

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ficat

e tota

le

area

di a

mpl

iam

ento

di a

ttivi

tà e

sist

enti

(ar.2

2.2.

D N

TA P

TCP)

CASALBUTTANO P.R.G. vigente 284.723 186.647 2.584 33.082 222.313 11.458 50.952 0 0 0 0 62.410 0

CASALBUTTANO salvaguardia

adoz. d.c.c. 16 del 23/03/05

44.412 0 0 0 0 0 44.412 0 0 0 0 44.412 32.224

Totale complessivo 329.135 186.647 2.584 33.082 222.313 11.458 95.364 0 0 0 0 106.822 32.224

Tabella 2 - Valutazione della Componente Esogena

Comune di Dovera

Superficie Territoriale (Ste + Stp)

Superficie Territoriale Edificata

(Ste)

classe Massima Superficie endogena

Sup. di Ampliamento Delle Attività

esistenti

Superficie

non utilizzata prevista dal

comune (Stp)

Superficie esogena in

eccesso

CASALBUTTANO P.R.G. vigente 284.723 198.105 3 59.432 0 86.618 27.186

CASALBUTTANO salvaguardia

adoz. d.c.c. 16 del 23/03/05

44.412 0 32.224 44.412 0

Totale Generale 329.135 198.105 59.432 32.224 131.030 39.374

Ciò rilevato, vi è da porre la seguente osservazione al nuovo strumento urbanistico: 1a) Il dimensionamento della zona produttiva risulta giustificato dalle prospettive di insediamento

documentate ma configura un carattere esogeno e quindi di valenza sovracomunale ai sensi dell’art. 23 della normativa del P.T.C.P. Le future previsioni di espansione produttiva saranno

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valutate tenendo conto del sovradimensionamento rilevato, del recupero delle aree dimesse esistenti e della partecipazione del Comune di Casalbuttano al polo industriale sovracomunale di livello intercomunale tra lo stesso Casalbuttano ed i comuni di Bordolano, Corte de’ Cortesi e Robecco D’Oglio. Il quantitativo di superficie afferibile alla componente esogena dello sviluppo insediativo produttivo di Casalbuttano, infatti, potrà trovare collocamento nel comparto del polo sovracomunale, nel quale si andranno a concentrare le quote dello sviluppo esogeno dei comuni aderenti, al fine di concentrare le risorse per lo sviluppo del territorio e minimizzare il consumo di suolo. In assenza di accordi concertati con i Comuni della stessa A.C.I., o quanto meno contermini, secondo le procedure e le competenze di cui agli art. 13 e 23 del P.T.C.P., ulteriori previsioni di espansione terranno conto del sovradimensionamento rilevato.” (indicazione)

Insediamenti Residenziali e Dimensionamento del Piano Un ambito della variante trasferisce parte di una lottizzazione residenziale situata nella parte sud-est dell’abitato del capoluogo di Casalbuttano, alla parte a nord della frazione di San Vito, in adiacenza ad un pregevole cascinale, fra i più belli del comune, attualmente soggetto a piano di recupero. Dimensionalmente, il comparto subisce una diminuzione di circa 1.400 mq. Premessi i criteri di valutazione secondo i quali opera il P.T.C.P., l’analisi della variante al P.R.G., dà adito ad alcune considerazioni di seguito riportate relativamente alle aree di espansione individuate. Localizzazione (Documento Direttore: Appendice A; Normativa art. 20.4).: L’area classificata in zona C2, in una fascia individuata dal P.T.C.P. (vedi “Carta delle Opportunità Insediative” e Appendice A del Documento Direttore) interna alla componente strutturale della rete ecologica e sistemi di paesaggio denominata “Paesaggio agricolo della pianura cremonese-casalasca”, e come tale classificata D5 per categoria di compatibilità fisico - naturale, cioè “aree che in generale risultano compatibili con l’insieme degli usi del suolo di tipo urbano e che risultano idonee per l’attività agricola”. Morfologia insediativa (Normativa: art. 20.3): La zona C2 residenziale risulta essere perimetrale, rispetto agli insediamenti esistenti, coerentemente alle indicazioni del P.T.C.P. Dimensionamento: capacità insediativa (Normativa: artt. 20.2, 22.1, Appendice A) La nuova zone di espansione residenziale (indicate come Rs1 nell’allegato A), che riguarda un’effettiva trasformazione del territorio da agricolo a urbano comporta, complessivamente, un consumo di suolo per una superficie territoriale pari a circa 17.000 mq. Per quanto riguarda gli insediamenti residenziali la Variante al PRG non può essere valutata in termini di previsioni insediative a rilevanza sovracomunale, (componente esogena dello sviluppo insediativo – art. 21 Normativa P.T.C.P.) in quanto la capacità insediativa della variante, calcolata coerentemente ai criteri dell’art. 19 L.R. 51/75 come sostituito dall’art. 6 della L.R. 1/2001, non contiene tutte quelle componenti di analisi previste nell’Appendice A della Normativa del P.T.C.P. e sintetizzate nel “Modulo per il calcolo della capacità insediativa”. Ciò infatti non consente la distinzione tra elementi di sviluppo endogeno, di competenza comunale, ed elementi di sviluppo esogeno, di interesse sovracomunale, nella pianificazione dello sviluppo insediativo residenziale locale. Il dimensionamento della capacità insediativa residenziale teorica prevista, risulta in ogni caso ridotto, a seguito della diminuzione di superficie di circa 1.400 mq e al mantenimento del valore dell’indice di fabbricabilità. A riguardo non si rilevano prescrizioni o indicazioni di competenza.

Tabella 3 - Valutazione dei fattori morfologico-insediativi e ambientali delle aree di espansione

Interferenza con:

Codice area

Destinazione funzionale

Tipologia morfologica

Unità fisico-

naturali

Giudizio di compatibilità fisico-

naturale

Unità territoriali

elementi di rilevanza

paesistico-ambientale

elementi di criticità

ambientale

Is1 industriale perimetrale -- -- D5 -- --

Is2 industriale parzialmente

interclusa 10M poco compatibile D5 -- -- Is3 industriale perimetrale -- -- D5 -- -- Is4 industriale perimetrale 10M poco compatibile D5 -- -- Rs1 residenziale perimetrale 14M poco compatibile D5 -- --

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Tabella 4 - Aree non industriali

destinazione funzionale

superficie territoriale

(mq)

residenzi

ale

commerciale / direzionale

polifunzionale

Servizi Sovracomunali

area

edificata

CASALBUTTANO P.R.G. vigente 46.025 46.025 0 0 0 0

CASALBUTTANO salvaguardia

adoz. d.c.c. 16 del 23/03/05

17.113 17.113 0 0 0 0

Totale Generale 63.138 63.138 0 0 0 0

Piano dei Servizi (Normativa art. 22.4) La l.r. 15 gennaio 2001 n. 1 all’art. 7 prescrive che i Piani Regolatori Generali contengano un Piano dei Servizi che documenti lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti e di quelli previsti dallo strumento urbanistico da realizzare nel periodo di operatività dello stesso, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità, nel rispetto del Programma Regionale di Sviluppo, dei Piani Territoriali regionali o sovracomunali. La Regione ha approvato con d.g.r. 7/7586 del 21/12/2001, come previsto dall’ art. 7, comma 3, della l.r. 1/2001, un documento contenente i criteri per la redazione del Piano dei Servizi che fornisce ai Comuni le indicazioni operative di supporto alla formazione di questo nuovo strumento. La Variante Parziale al P.R.G. non risulta aver redatto il Piano dei Servizi come previsto dall’ art. 7, comma 3, della l.r. 1/2001. Il Comune di Casalbuttano ed Uniti dovrà provvedere con successivi atti di pianificazione a produrre il documento di piano richiesto dalla legge regionale. Ciò rilevato, vi è da porre la seguente indicazione: 1b) La Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Casalbuttano ed Uniti interviene sulla dotazione di

standard per servizi pubblici, aumentandoli di 14.400 mq, anche se non risulta essere stato redatto il Piano dei Servizi come previsto dall’art. 7, comma 3, della l.r. 1/2001. Come già in precedenza segnalato nella Delibera di Giunta Provinciale n. 190 del 16 marzo 2004 relativa alla Variante Parziale al P.R.G. di Casalbuttano ed Uniti adottata con D.C.C. n. 15 dell’11 marzo 2003, il Comune dovrà provvedere con successivi atti di pianificazione a produrre il Piano dei Servizi richiesto dalla legge regionale. Il Piano dei Servizi dovrà tener conto dei contenuti richiesti dall’art. 9 della L.R. 12/2005. (indicazione)

Tutela paesistica Il P.T.C.P. ha valenza di Piano territoriale Paesistico ai sensi dell’art. 12 della L.R. 18/97, dell’art. 57 del D.lgs. 112/98, del comma 25 art. 3 L.R. 1/2000, nonché ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte III delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001, di cui vengono assunti e sviluppati alla scala provinciale i contenuti e le disposizioni. Vincoli (Normativa: artt. 14.1.2.3, 15.1.2.4.5, 16, 19.8) La prima variante proposta individua gli orli di scarpata presenti sul territorio comunale e inserisce l’articolo 12.28 nelle norme tecniche d’attuazione. Non risulta tuttavia adeguata a quanto previsto dall’art. 16 comma 5 del P.T.C.P. il quale prevede una fascia di rispetto di dieci metri in entrambi le direzioni dall’orlo delle scarpate e non cinque metri come riportato nelle norme tecniche di attuazione. La variante n. 3 prevede l’introduzione della fascia di rispetto della Roggia Marca, un corso d’acqua che si sviluppa vicino all’abitato di Polengo, sebbene non sia vincolata dal P.T.C.P. Gli ambiti di intervento della presente variante non interferiscono in maniera diretta su alcuno degli elementi costituenti tutela e rappresentati nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del P.T.C.P. Criteri insediativi paesistico – ambientali (Normativa: art. 20.4) Il comune di Casalbuttano ricade a cavallo degli ambiti paesistico-territoriali, (APO), della Valle dell’Oglio, di Cremona e, per la maggior parte, del Soresinese-Soncinasco. L’intero territorio comunale è costituito dal paesaggio agricolo cremonese ed è attraversato longitudinalmente dalla valle del Morbasco e dei Navigli. La valle del Morbasco, componente di interesse paesaggistico secondario, è una valle fluviale relitta limitata da un basso rilievo morfologico e al suo interno scorrono numerosi corsi d’acqua, sia

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naturali che incanalati. Infatti il territorio comunale risulta irrigato da un complesso sistema di canali a rilevanza paesistico-ambientale, stessa rilevanza è da attribuirsi al centro storico di Casalbuttano. La crescita insediativa dovrà essere indirizzata verso le aree del paesaggio agricolo meno vulnerabili quali le D5, mentre dovranno essere esclusi nell’area della valle del Morbasco (B1q) e nelle aree D1 (vedi Carta delle opportunità insediative). Ciò rilevato, si osserva quanto segue: 1c) La prima variante proposta, che individua gli orli di scarpata presenti sul territorio comunale e

inserisce l’articolo 12.28 nelle norme tecniche d’attuazione, deve essere adeguata a quanto previsto dall’art. 16 comma 5 del P.T.C.P., che prevede una fascia di rispetto di dieci metri in entrambi le direzioni dall’orlo delle scarpate e non cinque metri come riportato nelle norme tecniche di attuazione. (prescrizione)

2. Viabilità (comma 119 art. 3; D.lgs. 285/92 e d.p.r. 495/92; PTCP art. 10 lett. a “a.2 Piano della viabilità provinciale”) In ordine alle soluzioni viabilistiche indicate le osservazioni da porre sono: 2a) L’ambito di variante n. 4 propone una modifica delle zone destinate alla viabilità nell’intorno

dell’intersezione tra la S.P. CR ex S.S. n. 498 “Soncinese” e le SS.CC. denominate “Via Ponchielli” e “Strada Privata della Casetta” prevedendo l’inserimento di una rotatoria compatta alla francese. Nel merito di tale azzonamento si esprime parere favorevole a condizione che vengano inserite in azzonamento le fasce di rispetto stradale relative alla nuova intersezione come da N.C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/1992). (prescrizione)

2b) Ai fini di una più chiara e completa regolamentazione della materia trattata, si chiede che le N.T.A.

indichino: − Con riferimento all’art. 3.23, la definizione di confine stradale così come previsto dall’art. 3, c.

1, punto 10, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) e che la distanza minima dalle strade è quella misurata dal confine stradale e non dal ciglio stradale (a tal proposito si chiede che venga eliminata ogni altra indicazione contraria);

− L’ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) della S.P. CR ex S.S. n. 498 “Soncinese” e delle SS.PP. n. 6 “Casalbuttano – Cignone” e n. 86 “Di Bordolano” in 30,00 m per parte misurata dal confine stradale così come definito dall’art. 3, c. 1, punto 10, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.);

− L’ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) delle SS.PP. n. 57 “Annicco – Casalbuttano” e n. 65 “Castelvisconti – Pozzaglio” in 20,00 m per parte misurata dal confine stradale così come definito dall’art. 3, c. 1, punto 10, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.);

− La normativa dell’art. 16, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) relativa agli atti vietati nelle fasce di rispetto stradale ed ai triangoli di visibilità in corrispondenza di intersezioni stradali a raso;

− Le distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzioni, per le piantumazioni e per l’apertura di canali, così come specificato dall’art. 26, del D.P.R. 495/1992;

− Che le cabine contenenti impianti tecnologici devono rispettare dal confine stradale, all’esterno del centro abitato, la distanza minima di 3,00 m così come previsto dall’art. 29, del D.P.R. 495/1992;

− Il secondo periodo dell’art. 12.7 non è conforme all’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) e deve conseguentemente essere modificato al fine di assicurare la piena conformità al precitato art. 16, c. 1. (indicazione)

3. Ambiente e morfologia (art. 18 della l.r. 21/93 e art. 20 del D.Lgs. 22/97; l.r. 14/98; l.r. 18/97; PTCP art. 10 lett. b “Piano provinciale delle cave”, lett. c “ Piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilabili; l.r. 8/76; art. 146, comma 1, lett. g del D.Lgs 490/99; D.Lgs 227/0)

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Dall’esame della documentazione trasmessa, ed in particolare dalla relazione illustrativa dei singoli ambiti di variante, si devono segnalare alcune opportune modifiche ed integrazioni tecniche al fine di tutelare e salvaguardare quell’aspetto tipico del territorio della pianura cremonese, purtroppo molto spesso non adeguatamente valorizzato dal punto di vista paesaggistico ambientale. 3a) Appare utile ricordare come lo stesso art. 16 del P.T.C.P. demanda ai Comuni l’individuazione

delle zone umide (paludi, morte, laghetti di cava rinaturalizzati anche di nuova escavazione) e dei beni archeologici, in attesa che vengano effettuati appositi censimenti da parte della Provincia. (indicazione)

3b) La variante n. 17, che ridefinisce le fasce di rispetto stradale espandendo l’area produttiva a

ridosso di via Bergamo, ripropone il grave problema di insediamenti industriali posti a ridosso delle maggiori vie di comunicazione e che a ben vedere risultano elementi estranei al paesaggio rurale tipico della campagna circostante, creando barriere alla spazialità visiva. A tale proposito si suggerisce di prevedere la realizzazione di adeguate forme di mascheramento, attraverso la posa di una fascia boscata, composta da essenze arboree ed arbustive autoctone, di larghezza non inferiore a 25 metri, da disporsi sul lato est e sul lato sud della lottizzazione, mentre sul perimetro del lato nord, compatibilmente con gli ingressi dell’area industriale, è opportuno prevedere il posizionamento di un terrapieno arborato di altezza non inferiore a due metri affiancato da un doppio filare di essenze arboree, integrando altresì l’autorizzazione con un adeguato apparato normativo o prescrittivo che tenda a conservarne nel tempo l’esistenza e la perpetuazione. Tali interventi, oltre ad avere una buona funzione di mascheramento e consentire un’attenuazione degli effetti “opera – paesaggio”, avranno sicuramente altri esiti benefici, riducendo il livello di rumore e il trasporto di emissioni inquinanti. (indicazione)

3c) Va inoltre rilevato come il piano di lottizzazione individuato in variante n. 17, sia percorso

trasversalmente dalla Roggia Sorzia, in particolare non è chiaro se la roggia anzidetta sarà destinata alla tombinatura o alla deviazione su un nuovo tracciato, ricordando che la D.G.R. della Regione Lombardia, del 25/01/01, n. 7/7868, all’allegato B, punto 5.2, IIIa linea afferma che“…….vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua……”. Appare inoltre indispensabile ricordare che, qualora l’alveo della roggia anzidetta fosse da considerarsi demaniale (fatto che risulta presumibile, considerato che l’alveo stesso non è accatastato), il suo utilizzo deve ritenersi sottoposto alla disciplina della Legge n. 37/’94, che non consente “…la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.” (indicazione)

3d) Anche nella variante n. 18 che individua la nuova area di espansione industriale, posta al retro

dell’attuale area produttiva consolidata posta in fregio a Via Bergamo, si ripropongono i temi di compatibilità tra le necessità di individuare e promuovere nuove aree di espansione industriale e la tutela del paesaggio rurale. Nel caso in esame si suggerisce di prevedere il posizionamento di una fascia boscata, composta da essenze arboree ed arbustive autoctone e di larghezza non inferiore a 25 metri sul lato nord, tale da limitare l’impatto visivo che dalla Via Bergamo in direzione Cremona si avrebbe al superamento del passaggio a livello della ferrovia Cremona – Soresina, mentre è opportuno prevedere il posizionamento di un terrapieno arborato di altezza non inferiore a due metri affiancato da un doppio filare di essenze arboree sul lato sud, compatibilmente con la presenza degli accessi alla nuova area industriale. Anche in questo caso, l’autorizzazione dovrà essere integrata con un adeguato apparato normativo o prescrittivo che tenda a conservarne nel tempo l’esistenza e la perpetuazione. Tali accorgimenti produrranno un miglioramento sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale, proponendo altresì una nuova e compatibile tipologia insediativa con i ritmi della campagna circostante. (indicazione)

3e) Da annotare, come la zona di espansione produttiva prevista a retro delle già insediate attività

industriali poste in Via Bergamo, va ad interessare il corso del Colo Cavetto, a tale proposito è opportuno ricordare, visto la mancanza di altre specifiche riportate nella documentazione presentata, quanto già citato per la Roggia Sorzia. (indicazione)

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3f) Si deve rilevare inoltre che, essendo il P.T.C.P. approvato ma ancora carente della Valutazione di Incidenza prevista dal D.P.R. 357/’97 e dalla D.G.R. 7/14106/’03, resta da chiarire se la Variante del P.R.G. del Comune di Casalbuttano, debba sottostare alle disposizioni dell’art. 3 della già citata D.G.R ed essere inoltrata alla Regione Lombardia – DG Qualità dell’ambiente, per le valutazioni di rito. (indicazione)

I9I8I1

Is4

Is1

Is3

Is2

Rs1

CASALBUTTANO ED U.ALLEGATO A

LEGENDA

area nuova espansione

I - artigianaleI - produttivo

CD - direzionale

P- polifunzionale

aree insediative vigenti PTCP - compatibilità fisico - naturaliconfini comunali

Viabilitàautostradestrade statalistrade provincialistrade comunali

NUOVA PREVISIONE

R - residenza

I - industriale

C - commerciale

classe 1classe 2classe 3classe 4classe 4*classe 5classe 5*

edificato

adoz. D.C.C. n. 16/05

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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TORCHIO F.TO GAGLIARDI

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della

presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia, a decorrere dal .............................

Cremona, li ..................... IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GAGLIARDI

Copia conforme per uso amministrativo.

Cremona, li ..................... IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134

comma 3 del D. Lgls. 267/2000, essendo stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia a decorrere dal ............................

Cremona, li ..................... IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della

presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia, per gg. 15 interi e consecutivi, dal ............................ al ............................ ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgsl. 267/2000, senza opposizioni.

Cremona, li ..................... IL SEGRETARIO GENERALE