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1 Con la presente siamo ad inviare Cooperare on-line, il notiziario tecnico di Confcooperative Forlì-Cesena, che abbiamo voluto aggiornare per renderlo più facile e pratico da consultare. Al termine dell’indice, troverete di seguito tutti gli articoli. Da oggi Cooperare on-line è anche sul sito di Confcooperative Forlì-Cesena www.confcooperative.net Sezione comunicazioni - cooperare on-line dove troverete tutti gli articoli e gli eventuali allegati. Inoltre è possibile scaricare sul proprio cellulare l’Applicazione gratuita per iPhone e Android per essere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la cooperazione!!!! Scarica l’App Per qualsiasi informazione, chiarimento o aggiornamenti e-mail potete contattare i nostri uffici allo 0543.30173 oppure inviare un’e-mail a [email protected] o [email protected] Buona lettura! La Direzione Privacy:ai fini della tutela della privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003 tutti coloro che non desiderano ricevere il cooperare on - line possono spedire un messaggio all'indirizzo [email protected] con la richiesta di cancellazione dell’indirizzo dell’interessato. Sarà nostra premura eliminarlo dalla nostra mailing list. N° 5 – 17 Aprile 2014 Da oggi Confcooperative Forlì Cesena è su Facebook! Visita la pagina Facebook di Confcooperative Forlì Cesena. Diventa Fan di Confcooperative FC, clicca su Visita il sito: www.confcooperative.net Scarica l’App: ABITAZIONE Decreto Legge “Misure urgenti per l’emergenza abitativa” (c.d. “Piano Casa”). Il nuovo Governo, nella riunione del 12 marzo scorso, ha approvato il provvedimento in oggetto, che è in procinto di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. EDILIZIA Dall’Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) indicazioni alle stazioni appaltanti sull’avvalimento Pubblicato il comunicato con il quale l’Autorità fornisce indicazioni in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 (Causa C-94/12) che considera incompatibile con le Direttive Appalti l’art. 49, co. 6 del Codice dei Contratti. FINANZIAMENTI E.R. - Bando per la riqualificazione di imprese turistiche, commerciali e stabilimenti balneari Modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al

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 Con la presente siamo ad inviare Cooperare on-line, il notiziario tecnico di Confcooperative Forlì-Cesena, che abbiamo voluto aggiornare per renderlo più facile e pratico da consultare. Al termine dell’indice, troverete di seguito tutti gli articoli. Da oggi Cooperare on-line è anche sul sito di Confcooperative Forlì-Cesena www.confcooperative.net Sezione comunicazioni - cooperare on-line dove troverete tutti gli articoli e gli eventuali allegati. Inoltre è possibile scaricare sul proprio cellulare l’Applicazione

gratuita per iPhone e Android per essere sempre aggiornati sulle ultime novità che riguardano la cooperazione!!!! Scarica l’App Per qualsiasi informazione, chiarimento o aggiornamenti e-mail potete contattare i nostri uffici allo 0543.30173 oppure inviare un’e-mail a [email protected] o [email protected] Buona lettura! La Direzione Privacy:ai fini della tutela della privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003 tutti coloro che non desiderano ricevere il cooperare on - line possono spedire un messaggio all'indirizzo [email protected] con la richiesta di cancellazione dell’indirizzo dell’interessato. Sarà nostra premura eliminarlo dalla nostra mailing list.  

  N° 5 – 17 Aprile 2014  

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ABITAZIONE Decreto Legge “Misure urgenti per l’emergenza abitativa” (c.d. “Piano Casa”). Il nuovo Governo, nella riunione del 12 marzo scorso, ha approvato il provvedimento in oggetto, che è in procinto di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  

EDILIZIA Dall’Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) indicazioni alle stazioni appaltanti sull’avvalimento Pubblicato il comunicato con il quale l’Autorità fornisce indicazioni in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 (Causa C-94/12) che considera incompatibile con le Direttive Appalti l’art. 49, co. 6 del Codice dei Contratti. FINANZIAMENTI E.R. - Bando per la riqualificazione di imprese turistiche, commerciali e stabilimenti balneari Modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al

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risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del commercio e del turismo - Attività III.1.2 - POR FESR 2007-2013.  LAVORO E PREVIDENZA News SENTENZE Licenziamento per assenze ingiustificate ed onere probatorio in capo al datore di lavoro Retribuzioni differenti nel contratto a termine Licenziamento: sanzione sproporzionato in caso di uso privato del computer aziendale Scelta dei lavoratori dà mettere in mobilità CERTIFICATO PENALE: INDICAZIONI DEL MINISTERO Dopo il Ministero della giustizia anche quello del lavoro ha emanato una circolare (n. 9 dell'11-4-2014) in merito al nuovo adempimento previsto dall'articolo 25bis del Dlsg 313/2000 come modificato dal Dlgs 39/2014 DECRETO FLUSSI STAGIONALI ANNO 2014 I ministeri dell'Interno e del Lavoro, con circolare congiunta del 3-4-2014 prot. Lavoro n. 35/0002084, hanno fornito istruzioni in merito al decreto per flussi di lavoratori stagionali per l'anno 2014, non ancora pubblicato in GU.  LEGALE LEGISLATIVO Il ministero del lavoro intensifica i controlli sulla genuinità delle tipologie contrattuali c.d. “ flessibili” Il Ministero del Lavoro ha deciso di rafforzare, nell'ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare, i controlli sull'utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi nei quali il ricorso a specifiche tipologie contrattuali, in particolare i contratti di collaborazione a progetto e le partite IVA, maschera rapporti di lavoro subordinato. VARIE =====================================================

Confcooperative Forlì-Cesena e Banca di Forlì Credito Cooperativo, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche e l’Associazione Gino Mattarelli, confermano il comune impegno a sviluppare azioni di promozione del territorio, di sostegno alle imprese, di creazione di opportunità per i giovani che vogliono fare impresa. A tal fine, il ciclo di incontri in programma dal titolo “LE IMPRESE COOPERATIVE PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO IN ROMAGNA, A PARTIRE DA FORLI’ E

DAL SUO TERRITORIO” intende dare l’opportunità di comprendere ciò che si è realizzato nel passato, attraverso il lavoro fatto dalle imprese, per meglio affrontare la situazione economica e sociale attuale e futura.

Il primo incontro si terrà: MARTEDI' 22 APRILE p.v. - Ore 20.45

c/o la Sala della Banca di Forlì – Via Bruni, 2 – Forlì ===================================================== I.R.E.COOP. Emilia Romagna – Sede di Forlì CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI Scade il 30/04/2014 il termine per l’iscrizione Formazione Generale e Specifica Rischio Basso: 8 ore Formazione Generale e Specifica Rischio Medio: 12 ore Formazione Generale e Specifica Rischio Alto: 16 ore

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Riapriranno regolarmente Martedì 22 Aprile p.v.  

  Di seguito troverai tutti gli articoli  

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     Via Battuti Rossi, 6/A ‐ 47121 Forlì     Via dell’Arrigoni, 308 – 47522 Cesena 

“Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo2015” (c.d. “Piano Casa”)

Si fa riferimento alla precedente nostra comunicazione, con la quale erano state fornite alcune anticipazioni sui contenuti del provvedimento “Piano Casa”, per comunicare che lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Si riporta qui di seguito il commento delle principali norme che interessano più da vicino il settore abitazione. Finanziamento dei Fondi per le locazioni Con il comma 1 dell’articolo 1, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9-12-1998, n. 431, viene incrementato a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Con tale previsione, si intende far fronte al disagio abitativo che interessa sempre più famiglie impoverite dalla crisi, fornendo immediato sostegno economico alle categorie meno abbienti che risiedono in prevalenza in alloggi in affitto. Inoltre, con il comma 2 del medesimo articolo 1, il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto legge 31-8- 2013, n. 102, convertito dalla legge 28-10-2013, n. 124, viene incrementato di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di affittuari che hanno perso il lavoro o che si trovano in altre situazioni di difficoltà non riconducibili alla loro volontà. Modifiche della disciplina del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione Al fine di attenuare le tensioni sociali connesse al disagio abitativo, si calcola infatti che oltre 2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito, con l’articolo 2 si prevede una modifica alla disciplina del Fondo nazionale affinché le risorse ivi allocate siano anche destinate alla formazione di strumenti a livello comunale, quali agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie o fondi di garanzia, per il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati. Questi soggetti possono svolgere una funzione di garanzia tra proprietario e affittuario per i mancati pagamenti dei canoni e per eventuali danni all’alloggio. La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni in esame, oltre a quelle per finita locazione. Si è, inoltre, disposto che le risorse assegnate dalle Regioni ai Comuni per tali fini vengano ripartite sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente. Edilizia residenziale sociale L’articolo 10 è sicuramente quello di maggiore interesse per le cooperative di abitazione e loro consorzi, in quanto viene anche rivista la definizione di alloggio sociale di cui al Decreto ministeriale 22 aprile 2008. In particolare, si intende ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza

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consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. Il comma 3 reca tale definizione di alloggio sociale: “ Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Si considera altresì alloggio sociale l'unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantità minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444”. L’articolo 10 si applica nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sono, pertanto, consentiti i seguenti tipi di interventi: a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico; b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere; d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa; e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. E’ demandata alle Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, la definizione dei requisiti di accesso e di permanenza nell’alloggio sociale, dei criteri e dei parametri per regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione nonché i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le Regioni possono emanare norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per tali interventi. I Comuni approvano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle sottoposte a vincolo. Tali interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal

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soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso. Inoltre, i progetti relativi a tali interventi, ad eccezione di quelli per il mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Infine, il comma 10 prevede il finanziamento con 100 milioni di euro degli interventi di cui alle precedenti lettere d) ed e) nonché di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. Riduzione della cedolare secca per contratti a canone concordato Per favorire l’immissione sul mercato degli alloggi sfitti, con l’articolo 9 si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Si tratta di una norma di vantaggio per i proprietari, i quali però dovranno trasformare le locazioni a canone libero, che scontano l’imposta al 21%, a quello concordato. Si precisa comunque che l’aliquota ridotta al 10% si applica soltanto nei Comuni ad alta tensione abitativa. Come noto, la cedolare secca rappresenta una forma alternativa di fiscalità, con la quale si assoggettano le rendite da locazione abitativa tra persone fisiche ad un prelievo fisso, in sostituzione alla ordinaria tassazione Irpef. Imposizione sui redditi da locazione dell’investitore Al fine di incentivare le trasformazioni urbane, l’articolo 6 prevede, a favore delle imprese che costruiscono o recuperano alloggi da destinare a edilizia sociale comprese le cooperative di abitazione, la deduzione dai redditi di impresa del 40% dei ricavi dai canoni di locazione. Lo sconto fiscale, pari al 40% su Ires e Irap, viene accordato per le nuove costruzioni, le manutenzioni straordinarie o il recupero di alloggi esistenti. Il beneficio fiscale si applica fino all’eventuale riscatto dell’alloggio da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. L’efficacia della norma è però condizionata dall’autorizzazione della Commissione europea su richiesta del Ministero delle infrastrutture e Trasporti. In mancanza di specifici limiti, la misura trova applicazione anche agli investimenti già realizzati e alle operazioni che sono già nella fase di incasso dei canoni di locazione. Sono anche consentite varianti per riconvertire all’edilizia sociale piani urbanistici o titoli abilitativi già rilasciati al 31 dicembre 2013. Detrazioni fiscali per il conduttore di alloggi sociali Si prevede che per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i

30.987,41 euro. Riscatto a termine dell’alloggio sociale L’articolo 8 prevede che, trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l’inquilino ha facoltà di riscattare l’unità immobiliare. Con decreto MIT di concerto MEF, previa intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, ferma restando la validità dei contratti di locazione stipulati prima delle entrata in vigore del decreto. Chi acquista ha due vantaggi: 1) l’Iva dovuta dall’acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all’inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l’acquisto è rimandato al momento dell’atto di acquisto. Chi vende o assegna, come nel caso delle cooperative di abitazione, rimanda la tassazione IRES e IRAP sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto.

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La norma prevede che, sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell’imposta regionale, i corrispettivi si considerano, comunque, canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio; stabilisce, inoltre, sempre ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, che i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta. Misure per l’alienazione del patrimonio residenziale pubblico L’articolo 3 prevede una serie di misure per favorire l’alienazione degli alloggi ex IACP. In particolare, l'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede la conclusione di accordi con Regioni ed enti locali per l’alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. Considerato che nei 6 anni trascorsi non sono intervenuti tali accordi, la disposizione in esame rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la determinazione delle procedure di alienazione degli alloggi sociali; considerata la sussistenza di una competenza anche regionale sulla materia, è prevista l’intesa della Conferenza unificata. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tenuto conto dell’andamento del mercato dei mutui ipotecari, è inoltre prevista la costituzione, entro trenta giorni, di un Fondo per la concessione di contributi sui mutui ipotecari destinati all’acquisto degli alloggi ex IACP, con un’autorizzazione di spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2020 (132,6 milioni di euro complessivi). Il contributo in conto interessi si aggiunge alla garanzia dello Stato e alla durata non inferiore a 15 max 30 anni dei mutui a valere sul Plafond Casa disciplinato dalla convenzione ABI–CDP. Oltre il 65% degli sportelli bancari ha già comunicato l'adesione al Plafond Casa, per una dotazione complessiva pari a 2 miliardi di euro. E’ in pieno svolgimento la fase di accredito alla piattaforma della Cassa Depositi e Prestiti da parte degli Istituti che hanno comunicato l'adesione alla misura. Infine, a valere sul programma di acquisto di Obbligazioni bancarie garantite o ABS (titoli su operazioni di cartolarizzazione di mutui residenziali), ossia degli ulteriori 3 miliardi di euro messi a disposizione da CDP per sostenere l'incremento della concessione di mutui residenziali alle famiglie, attraverso l'acquisto di obbligazioni bancarie garantite e di altri titoli su mutui residenziali, CDP ha già chiuso operazioni per 550 milioni di euro circa. Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica Si prevede un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex IACP) che beneficerà di diversi stanziamenti destinati a finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di circa 12.000 alloggi. Inoltre viene previsto un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione). Si è stimato che il costo di intervento per ogni alloggio da recuperare ammonta a circa 30-40 mila euro. Lotta all’occupazione abusiva Più rigore nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza, né l’allacciamento ai pubblici servizi. L’articolo 5 mira, infatti, al ripristino delle situazioni di legalità che l’attuale quadro normativo non riesce a garantire. Verifica dell’attuazione del provvedimento Il tema cruciale per la concreta attuazione del provvedimento è senz’altro quello delle risorse, tanto che si è ritenuto di dedicarvi un articolo specifico.

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Infatti, con l’articolo 11 si attribuisce al Ministro delle infrastrutture e Trasporti il compito di riferire al Consiglio dei Ministri in merito all’attuazione. Inoltre, dovranno anche essere stabilite le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio degli interventi e di applicazione delle misure di revoca. Per informazione: Pierpaolo Baroni

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     Via Battuti Rossi, 6/A ‐ 47121 Forlì     Via dell’Arrigoni, 308 – 47522 Cesena 

Dall’Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) indicazioni alle stazioni appaltanti sull’avvalimento.

  

Pubblicato il comunicato con il quale l’Autorità fornisce indicazioni in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 (Causa C-94/12) che considera incompatibile con le Direttive Appalti l’art. 49, co. 6 del Codice dei Contratti. Conformemente ai principi enucleati nella sentenza, l’Avcp indica che è ammessa in sede di gara la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria, fermo restando che, come indicato dalla Corte, nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. La stazione appaltante è tenuta a specificare nel bando nella lettera di invito o nella determina a contrarre qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta. Il Comunicato del Presidente del 20 marzo 2014 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.75 del 31 marzo 2014. Comunicato. Appalti e costo del personale. L’Avcp ha inviato a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione contenente alcune osservazioni sull’applicazione della disposizione in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici (art. 82 c. 3bis del Codice dei contratti) introdotta dal cosiddetto ‘Decreto del fare’(d.l. 21 giugno, n.69, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/13). Secondo l’Avcp infatti l’applicazione della attuale normativa potrebbe ingenerare criticità ed effetti distorsivi del mercato. Sarebbe opportuno che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Atto di segnalazione.  

Per informazione: Perpaolo Baroni

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     Via Battuti Rossi, 6/A ‐ 47121 Forlì     Via dell’Arrigoni, 308 – 47522 Cesena 

E.R. - Bando per la riqualificazione di imprese turistiche, commerciali e stabilimenti balneari

La Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 438/14, ha pubblicato le Modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei settori del commercio e del turismo - Attività III.1.2 - POR FESR 2007-2013. Con il bando in oggetto la Regione intende sostenere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale, ed in particolare dei settori del commercio e del turismo, attraverso il cofinanziamento di interventi nelle singole PMI finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili. Beneficiari Possono accedere ai contributi previsti nel bando le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (Allegato 1). In particolare possono accedere al cofinanziamento le imprese singole, i consorzi e/o le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa o con associazione temporanea d’impresa, tra PMI: a) aventi sede operativa in Emilia-Romagna (ai fini del bando si intende per sede

operativa una unità locale nella quale si svolge l’attività economica e in cui si realizzano gli interventi energetici);

b) regolarmente costituiti ed iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;

c) attivi e che al momento della presentazione della domanda di finanziamento, non si trovino in stato di liquidazione e non siano soggetti a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

d) aventi una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

e) che rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

f) che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (c.d. clausola Deggendorf).

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Per quanto riguarda il settore del turismo, le imprese che possono presentare la domanda devono appartenere alle categorie definite negli articoli che vanno da 5 a 11 compresi della L.R. n. 16/04. Per quanto riguarda il settore del commercio, le imprese che possono presentare la domanda devono esercitare attività commerciale all’ingrosso o al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Sono inoltre ammesse le categorie definite come stabilimenti balneari, discoteche e sale da ballo. Iniziative ammissibili Il bando n oggetto favorisce e incentiva interventi volti alla realizzazione delle seguenti misure: a) interventi integrati comprendenti misure di risparmio energetico o di miglioramento

dell’efficienza energetica e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli interventi dovranno essere avviati successivamente alla data del 1° settembre 2013. Non sono ammessi interventi che comportano una spesa ammissibile inferiore ad euro 20.000,00. Sono ammissibili, fatta salva la compatibilità con quanto previsto dal D.P.R. n. 196/08 sulle spese ammissibili ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Reg. CE n. 1083/06, le seguenti tipologie di spesa: a) spese per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo e la certificazione degli

impianti, macchinari, attrezzature e sistemi ammessi ad intervento; b) spese per la fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli

impianti, macchinari, sistemi, dispositivi e attrezzature ammesse ad intervento; c) spese per l’installazione e posa in opera degli impianti, macchinari, sistemi,

dispositivi e attrezzature, ammessi ad intervento; d) spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla

realizzazione degli interventi energetici; e) spese per l’acquisto di software dedicati alla gestione e controllo dei consumi

energetici aziendali; f) spese per l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze

tecniche non brevettate finalizzate alla formulazione e attuazione del progetto di efficienza energetica;

g) spese sostenute per l’acquisizione di studi e/o consulenze in materia energetica finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel bando;

h) spese per consulenze specializzate finalizzate alla redazione della diagnosi energetica aziendale e/o alla certificazione dell’edificio;

i) spese sostenute per polizze fideiussorie o altre garanzie bancarie o assicurative a sostegno della richiesta di pagamento di un anticipo del contributo.

Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di terreni, di macchinari o beni usati, di edifici. Contributi Il contributo è concesso sotto forma di cofinanziamento in conto capitale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

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Il contributo è concesso sulla base del punteggio attribuito in base ai criteri di valutazione riportati nell’Avviso, nella misura massima di seguito indicata: 40% per interventi con punteggio maggiore o uguale a 60; 35% per interventi con punteggio compreso tra 35 e 60 esclusi; 30% per interventi con punteggio minore o uguale a 35. Il massimo contributo concedibile è pari ad euro 150.000,00. Procedure e termini Il bando in oggetto è un bando valutativo a sportello, aperto dal 5 maggio 2014 fino al 15 luglio 2014. Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle stesse, consulta il sito internet regionale: http://fesr.regione.emilia-romagna.it Per informazione: Barbara Zanetti

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SCOPO DEL BANDOIl bando - approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 31 marzo 2014 - mette a disposizione 7 milioni di euro per sostenere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale, in particolare dei settori del commercio e del turismo, attraverso il cofinanziamento di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico, l’uso efficiente dell’energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili.

DESTINATARIPossono fare domanda le piccole e medie imprese, compresi i consorzi e/o le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa o di associazione temporanea d’impresa, aventi sede operativa in Emilia-Romagna (intesa come sede in cui si svolge l’attività economica e in cui saranno realizzati gli interventi agevolabili ai fini del bando).Per quanto riguarda il settore del turismo, possono presentare domanda le imprese appartenenti alle categorie definite negli articoli 5-11 di cui alla legge regionale 16/2004 (strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere e strutture ricettive all’aria aperta). Per quanto riguarda il settore del commercio, la misura si rivolge alle imprese che esercitano attività all’ingrosso o al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. Sono inoltre ammesse le imprese la cui attività rientra nelle categorie definite come stabilimenti balneari, discoteche e sale da ballo.

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILITra gli investimenti ammissibili figurano:

- interventi integrati di risparmio energetico o di miglioramento dell’efficienza energetica e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono ammessi all’agevolazione gli interventi avviati dopo il 1° settembre 2013.

SPESE AMMISSIBILIAi fini del bando, le principali tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:- spese di progettazione, installazione, direzione lavori,

collaudo;- spese per la fornitura dei materiali e la realizzazione di

opere accessorie, qualora strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento;

- consulenze specialistiche per la diagnosi energetica e la certificazione degli interventi;

- polizze fideiussorie a sostegno della richiesta di pagamento di un anticipo del contributo.

REQUISITI MINIMI DEGLI INTERVENTI Per essere ammessi a contributo gli interventi dovranno garantire requisiti prestazionali minimi – riferiti all’energia primaria risparmiata o all’energia primaria prodotta da fonti rinnovabili – variabili tra 2 a 5 TEP in funzione della tipologia di soggetto proponente.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILEI progetti presentati, per essere ammessi, dovranno comportare una spesa non inferiore a 20mila euro. Il contributo regionale è concesso nell’ambito della regola del “de minimis”, nella misura massima del 40% delle spese ammesse e fino ad un massimo di 150.000 euro.

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

R I S O R S E I N R E T E

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Scheda sintetica:Bando per la riqualificazione energetica di imprese turistiche, commerciali e stabilimenti balneari Attività III.1.2

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CRITERI DI VALUTAZIONEIl bando è valutativo a sportello. La percentuale di contributo riconosciuta, variabile tra il 30% e il 40%, terrà conto dei seguenti criteri:- contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra;- riduzione dell’impatto ambientale degli interventi realizzati;- contributo al risparmio energetico e/o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a seguito dell’intervento;- qualità economico-finanziaria del progetto (congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto, capacità di cofinanziamento dei proponenti).

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDALe domande possono essere presentate esclusivamente on line – allegando tutta la documentazione richiesta dal bando – dal 5 maggio 2014 e fino al 15 luglio 2014. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute a partire dal 1° settembre 2013. Gli interventi dovranno essere avviati entro 2 mesi ed essere conclusi – salvo proroghe – entro 8 mesi dalla data di concessione del contributo.

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2007-2013

R I S O R S E I N R E T E

Scheda sintetica:Bando per la riqualificazione energetica di imprese turistiche, commerciali e stabilimenti balneariAttività III.1.2

La scheda ha carattere sintetico e indicativo.Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.

PER INFORMAZIONI:Numero verde 800662200 – Tel. 848800258(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)

http://fesr.regione.emilia-romagna.ithttp://imprese.regione.emilia-romagna.ithttp://energia.regione.emilia-romagna.itinfoporfesr@regione.emilia-romagna.it

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    Via Battuti Rossi, 6/A ‐ 47121 Forlì     Via dell’Arrigoni, 308 – 47522 Cesena 

SENTENZE CASSAZIONE

Licenziamento per assenze ingiustificate ed onere probatorio in capo al

datore di lavoro Con sentenza n. 7108 del 26 marzo 2014, la Cassazione ha ribadito che in tema di licenziamento per giusta causa dovuto ad assenze ingiustificate del lavoratore, l'onere della prova è in capo al datore di lavoro. In pratica, spetta al datore di lavoro provare le assenze del lavoratore, mentre in capo a questi permane la possibilità di dimostrare che tali assenze non derivino da cause addebitabili allo stesso.

Retribuzioni differenti nel contratto a termine Con sentenza n. 4911 del 3 marzo 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non è illegittimo il comportamento del datore di lavoro che, in caso di elargizione di gratifiche a titolo di premi di produttività, escluda i lavoratori con contratti a termine, se l'erogazione degli emolumenti mira a premiare e fidelizzare i dipendenti con prospettive di collaborazione duratura nel tempo.

Licenziamento: sanzione sproporzionato in caso di uso privato del computer aziendale

Con sentenza n. 6222 del 18 marzo 2014, la Cassazione ha affermato che l'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente.

Scelta dei lavoratori dà mettere in mobilità Con sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, la Cassazione ha affermato che nella scelta dei lavoratori da inserire nelle liste di mobilità al termine della procedura, il datore di lavoro non può limitarsi a considerare soltanto il personale di un reparto (quand'anche soppresso) ma deve estendere l'esame circa i lavoratori da individuare all'intera azienda, se il personale dello stesso reparto può lavorare anche altrove.

Per Informazioni: ( G. Giorgini )

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CERTIFICATO PENALE: INDICAZIONI DEL MINISTERO

Dopo il Ministero della giustizia anche quello del lavoro ha emanato una circolare (n. 9 dell'11-4-2014) in merito al nuovo adempimento previsto dall'articolo 25bis del Dlsg 313/2000 come modificato dal Dlgs 39/2014.

Dal canto suo, il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio siti istituzionale in data 10 aprile 2014 un comunicato al riguardo e le risposte ad una serie di FAQ.

Il chiarimento del Ministero del Lavoro si pone in linea con quelli precedenti.

Rientrano nell'obbligo i datori di lavoro in senso lato e quindi anche, ad esempio, i committenti di collaboratori anche a progetto e di associati in partecipazione non è scritto, ma si tratta di quelli con apporto di lavoro). Come vedremo più avanti nelle Faq dl Ministero della giustizia l'adempimento riguarda anche i professionisti.

In primo luogo si ribadisce che l'obbligo riguarda soltanto i nuovi assunti dal 6-4-2014.

Confermata anche l'esclusione dei volontari. La circolare precisa “quantomeno sotto il profilo sanzionatorio”. L'obbligo di richiesta per chiunque sembra infatti chiaro, ma poi affrontando il tema delle sanzioni ci si riferisce al “datore di lavoro”.

Non vi è obbligo di richiedere il certificato nei rapporti di lavoro domestico.

L'obbligo riguarda anche le agenzie di somministrazione qualora, dal relativo contratto di fornitura, risulti l'impiego del lavoratore nelle attività di cui all'articolo 25bis.

Di maggior interesse sono le precisazioni in merito ai lavoratori interessati. Per il Ministero infatti l'obbligo sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Gli esempi forniti sono quelli di insegnanti, conducenti di scuolabus,animatori turistici e istruttori sportivi (in questi caso solo se per bambini o ragazzi), personale addetto alla somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche.

Sono escluse le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata (si pensi ad esempio all'addetto a un pubblico esercizio).

Per questo motivo l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori. Riteniamo che possano rientrare in questo caso gli impiegati amministrativi, ad esempio di una palestra, che hanno contatti sporadici coi minori.

Si pone anche il tema dei tirocini formativi di studenti nelle aziende. Secondo qualche Dtl non sarebbe necessario chiedere il certificato per tutti i lavoratori che entrano in contatto coi minori. Si tratta però di una questione ancora da approfondire.

La circolare infine ribadisce che in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non è precisato, ma riteniamo che si tratti di una possibilità in attesa del rilascio del certificato.

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Il Ministero della Giustizia, poi, nel proprio comunicato del 10-42014 precisa tra l’altro quanto segue.

L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando l’apposito modello, previa acquisizione del consenso della persona interessata. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Costi. Occorrono:

1 marca da bollo da 16 euro 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.

Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico. Deve essere richiesto

dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo contrattuale.

La richiesta va effettuata tramite il modulo già in uso per le pubbliche amministrazioni.

Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA” utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario.

Costi. E' gratuito.

Nelle FAQ, infine, oltre a confermare quanto già comunicato fornisce le seguenti utili indicazioni, che riportiamo:

Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto? No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi? No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

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Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”? Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002? Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

Per informazione: ( G. Giorgini )

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DECRETO FLUSSI STAGIONALI ANNO 2014

I ministeri dell'Interno e del Lavoro, con circolare congiunta del 3-4-2014 prot. Lavoro n. 35/0002084, hanno fornito istruzioni in merito al decreto per flussi di lavoratori stagionali per l'anno 2014, non ancora pubblicato in GU.

La quota massima di ingressi è di 15.000 cittadini stranieri, residenti all'estero, di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Di questi 15000, 3.000 posti sono riservati a lavoratori non comunitari, cittadini degli stessi paesi indicati sopra, che abbiano già fatto ingresso per lo stesso motivo per almeno 2 anni consecutivi, e per i quali il datore di lavoro abbia presentato il nulla osta pluriennale.

La ripartizione sarà effettuata dal Ministero del lavoro su base territoriale.

Sono inoltre ammessi per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014 2000 cittadini dei paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015. Tali paesi sono definiti dall'accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International del Expositions dell'11-7-2012, ratificato con legge 14-1-2013, n. 3. Le relative istruzioni operative saranno fornite successivamente.

Nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità diverse da quelle sopra indicate che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale in base a quanto previsto dall'articolo 24 del T.U. immigrazione e dall'art. 38, comma 2, del regolamento di attuazione.

Il precaricamento delle domande all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/ministero/inex2.jsp è possibile, in via informatica, dalle ore 9.00 del 4-4-2014. L'invio potrà invece essere effettuato dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto in GU e fino alle ore 24.00 del 31-12-2014.

Confcooperative è firmataria di un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’interno ed il Ministero della solidarietà sociale e può quindi utilizzare il canale preferenziale dei propri operatori accreditati (SPORTELLI SUI).

Le domande (mod. C-stag) possono essere presentate, come in passato, esclusivamente con modalità telematiche.

La circolare precisa che le procedure non sono state modificate rispetto allo scorso anno.

Per informazione: ( G. Giorgini )

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Il ministero del lavoro intensifica i controlli sulla genuinità delle

tipologie contrattuali c.d. “ flessibili”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -come preannunciato su di in un comunicato pubblicato sul sito http://www.lavoro.gov.it ha deciso di rafforzare, nell'ambito delle iniziative di contrasto al lavoro irregolare, i controlli sull'utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi nei quali il ricorso a specifiche tipologie contrattuali, in particolare i contratti di collaborazione a progetto e le partite IVA, maschera rapporti di lavoro subordinato. È stato, inoltre, costituito un gruppo di lavoro per valutare l'eventuale esigenza di semplificazioni e revisioni normative, prevedendo l'attivazione di un confronto in merito con tutte le parti interessate. Estrapoliamo qui di seguito i contenuti del comunicato medesimo sottolineandone le parti salienti. "Il ricorso a contratti di collaborazione a progetto o a partite IVA" - sottolinea il Ministro del Lavoro - "è legittimo quando sia giustificato da ragioni oggettive legate alle esigenze produttive ed organizzative delle aziende che vi ricorrono; non lo è quando viene fatto per mascherare un rapporto di lavoro subordinato e per evitare possibili contenziosi, sfuggendo agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il lavoratore che viene così a trovarsi in condizioni di precarietà, con scarse tutele e pressoché inesistenti prospettive di stabilizzazione". "Una prassi tanto più ingiustificata adesso considerando che le modifiche apportate alla regolamentazione del contratto a termine rendono molto più agevole il ricorso a questa tipologia che mentre 'mette al riparo' l'imprenditore dal rischio di contenziosi garantisce al lavoratore le stesse tutele del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La stessa filosofia ha ispirato le modifiche al contratto di apprendistato per renderlo effettivamente lo strumento principale per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro". Si richiama quindi la massima attenzione degli associati sui temi sopra richiamati e si resta a disposizione per quanto occorrer possa. Per informazione: Luca Riciputi

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Via Battuti Rossi, 6/A - 47121 Forlì Via dell’Arrigoni, 308 – 47522 Cesena

CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Scadenza 30/04/2014

Formazione Generale e Specifica Rischio Basso: 8 ore Formazione Generale e Specifica Rischio Medio: 12 ore

Formazione Generale e Specifica Rischio Alto: 16 ore

Per informazioni contattare Francesco Pace al numero 0543.370671 o all'indirizzo e

mail [email protected]