N. 29854/ 12 R.G. notizie di...

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N. 29854/ 12 R.G. notizie di reato N. 5004/14 + 5005/14 R.G. Trib; fRIBUNALf: ORDINARIO DI TORINO TERZA SEZIONE PENALE CORRISPOSTE MARCHE PER DIRITTI DI COPIA \ 0 ;-; ti PER C\.U,\J N. Reg. Sent. Data del deposito · 2o À '-:::/ TORINO, - 5 GEN. Z017 Data irrevocabilità _____ _ V 0 delP.G. ________ _ Redatta scheda il _____ _ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO TERZA SEZIONE PENALE composto dai Giudici: dr. Silvia Bersano Begey dr. Alessandra Cecchelli dr. Marco Picco Presidente Giudice Giudice alla pubblica udienza del 7 ottobre 2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: 1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73 elet .dom. in Torino c/o lo studio dell'avv.to Cappelletto difeso di fiducia Giovanni NIGRA del Foro di Torino - presente - 2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53 elet. dom. c/o dif. di fiducia avv.ti G. Lageard e Giuntelli 1 9- -, <!l .I i

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N. 29854/ 12 R.G. notizie di reato

N. 5004/14 + 5005/14 R.G. Trib;

fRIBUNALf: ORDINARIO DI TORINO TERZA SEZIONE PENALE

CORRISPOSTE MARCHE PER DIRITTI DI COPIA \ ~

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PER € .)Ss,=t~ C\.U,\J )S~i-b ~"01.wtW1t

N. Reg. Sent.

Data del deposito ~ · A· 2o À '-:::/

TORINO, - 5 GEN. Z017 v~l Data irrevocabilità _____ _

CANCE~RE V0 delP.G. ________ _

Redatta scheda il _____ _

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TERZA SEZIONE PENALE

composto dai Giudici:

dr. Silvia Bersano Begey

dr. Alessandra Cecchelli

dr. Marco Picco

Presidente

Giudice

Giudice

alla pubblica udienza del 7 ottobre 2016 ha pronunciato e

pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73

elet .dom. in Torino c/o lo studio dell'avv.to Cappelletto

difeso di fiducia dall'~vv. Giovanni NIGRA del Foro di Torino

- presente -

2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53

elet. dom. c/o dif. di fiducia avv.ti G. Lageard e Giuntelli

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difeso di fiducia dall'avv. Giovanni LAGEARD e dall'avv.

Chiara GIUNTELLI del Foro di Torino

3) GIORDANO Massimo, nato a Novara il 16.09.69

elet. doro. Torino, c/o dif. fid. Avv.to Cassini

- presente -

difeso di fiducia avv. ti Piero Paolo CASSINI e Mauro ANETRINI

4) GREGORIO Federico, nato Bra (CN) il 27.02.71

elet. doro. Torino c/o dif. fid. Avv.to Enrichens

- assente -

difeso di fiducia avv. ti Vincenzo ENRICHENS del foro di

Torino e Stefano CAMPANELLO del Foro di Alba

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

5) MOLINARI Riccardo, nato ad Alessandria il 29.07.83

elet. doro. c /o dif. fid. avv. to Gastini

difeso di fiducia dall'Avv. Luca GASTINI del foro di Alessandria

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

6) TIRAMANI Paolo, nato Borgosesia (VC) il 25.04.83

elet. doro. Parma c/o dif. fid. Avv.to Loro

difeso di fiducia dall'Avv. Katia LORO del Foro di Parma

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

7) DELL'UTRI Michele, nato a Torino il 27.03.71

elet. doro. Torino, c/ o dif. Fid. Avv.to T. Servetto

difeso di fiducia dagli avv.ti Tommaso SERVETTO e Roberta

MACCIA del foro di Torino

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

8) BURZI Angelo Emilio Filippo, nato a Torino il 23.08.48

elet. doro. Torino, c/ o i fid. avv.ti G. Lageard e M. Lageard

difeso di fiducia dagli avv. Giovanni e Marta LAGEARD del

foro di Torino

9) GOFFI Alberto, nato Mathi (TO) il 25.05.70

elet. doro. Torino, c/o dif. fid. avv.to P. F. Bertolino

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- presente -

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difeso di fiducia dagli avv. Pierfranco BERTOLINO e Erica

GILARDINO del Foro di Torino

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

10) NEGRO Giovanni,nato a Monteu Roero (CN) il 26.02.49

elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Bertolino

difeso di fiducia dagli avv. Pierfranco BERTOLINO del foro di

Torino ed Enrico COLLIDA' del foro di Cuneo

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

11) FORMAGNANA Michele, nato a Fossano (CN) il 07.06.62

elet. dom. Alessandria, c/ o dif. fid. avv. Abbinante

difeso di fiducia dagli avv. Alessio ABBINANTE del foro di

Alessandria e Raffaele BERGAGLIO del Foro di Milano

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

12) LUPI Maurizio, nato Torino il 18.01.61

elet. dom. Torino, c/o il fid. avv.to Michela

difeso di fiducia dall'avv. Cristiano MICHELA del foro di Torino

- presente -

13) CORTOPASSI Alberto, nato Novara il 01.11.63

elet. dom. Vercelli, c/o dif. fid. avv.to Mussato

difeso di fiducia dall'avv. Massimo MUSSATO del foro di

Vercelli

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

14) COSTA Rosa Anna, nata Langosco (PV) il 14.06.51

elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Caviglione

difeso di fiducia dall'avv. Alfredo CA VIGLIONE del Foro di

Torino,

- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -

15) LA ROCCA Girolamo, nato Partanna (TP) il 02.05.56

Elet. dom. Novara, c/o dif. fid. avv.to Inghilleri

difeso di fiducia dall'Avv. Renzo INGHILLERI del Foro di

Novara

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

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16) LEARDI Lorenzo, nato Vercelli il 07 .06.65

elet. dom. Asti, c/o dif. fid. avv.to Mirate

difeso di fiducia dagli avv. Aldo MIRATE e Piermario MORRA

del Foro di Asti

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

17) MASTRULLO Angiolino, nato Bisaccia (AV) il 22.09.49

elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to A. Galasso

difeso di fiducia dagli avv. Andrea GALASSO e Michele

GALASSO del Foro di Torino

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

18) MONTARULI Augusta, nata Torino il 14.09.83

elet. dom. Milano, c/o dif. fid. avv. Guido ALLEVA

difeso di fiducia dagli avv.ti Guido ALLEVA e Francesca

GHETTI del foro di Milano

- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -

19) MOTTA Massimiliano, nato a Torino il 28.06.65

elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Passero

difeso di fiducia dall'avv. Giovanni PASSERO del foro di

Torino

- presente -

20) TENTONI Alfredo Roberto, nato Torino il 07.06.56

elet. dom. Torino, c/o avv.to S. Bersano

difeso di fiducia dall'avv. Stefano BONAUDO del foro di

Torino

21) VALLE Rosanna, nata a Torino il 09.04.54

elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv. G. Lageard

- presente -

difeso di fiducia dagli avv.ti Giovanni LAGEARD e Marta

LAGEARD del foro di Torino

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

22) LUPI Sara nata a Torino l' 11.10.1988

el. dom. c/ o dif. fid. avv. Cristiano MICHELA

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difesa di fiducia dall' avv. Cristiano MICHELA del Foro di

Torino

- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -

23) CANTORE Daniele nato a Torino il 12.1.1954

el. dom. c/o dif. fid. avv. Alfredo CAVIGLIONE

difeso di fiducia dall' avv. Alfredo CAVIGLIONE del foro di

Torino

- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -

24) STARA Andrea, nato a Torino il 24.9.1972

el. dom. c/ o dif. fid. avv. Antonio ROSSO MANDO

difeso di fiducia dagli avv.ti Antonio ROSSOMANDO e

Giacomo TELMON del Foro di Torino

25) COTA Roberto, nato Novara il 13.7.1968

el. dom. in Milano, c/o avv. Domenico AIELLO

- presente -

difeso di fiducia dagli avv. Domenico AIELLO e Guido Carlo

ALLEVA del Foro di Milano

- presente -

IMPUTATI

GIOVINE Michele

1) del reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché quale

consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

gruppo consiliare "Pensionati con COTA" e perciò pubblico

ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal

contributo di funzionamento per i gruppi {art. 4 legge regionale

12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto

corrente IT62Z0690601015000000000952, se ne appropriava

utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

previsione normativa.

In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

- il pagamento di contravvenzioni al codice della strada

per complessivi€ 3.081,38;

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- ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo

consiliare se non addirittura sconosciute e spese fax

utenza privata Franchino per complessivi€ 3.417 ,20;

acquisto di generi alimentari presso supermercati per

complessivi€ 5.355,28;

acquisto di capi di abbigliamento e beni per la cura

della persona per complessivi€ 8.135,49;

acquisto di biglietti relativi a spettacoli e partita di

calcio per complessivi€ 2.565,25;

spese presso bar, ristoranti, night club ed acquisto di

cibo per complessivi€ 19.294,35;

- trasferte a Roma per finalità personali con persone

estranee al gruppo consiliare, nonché soggiorno in

Roma ed ancora trasferte in Torino ed altre località di

persone non identificate/estranee al gruppo consiliare

per complessivi€ 2776,59;

acquisto carburante per complessivi€ 65.503,98;

spese per manutenzione dell'autovettura per

complessivi€ 2.481,39;

spese varie (tabacchi, ferramenta, fiori, alcolici, articoli

per bambino ed articoli per la casa, prodotti

farmaceutici, centri estetici, spese all'estero ) per

complessivi €10.434,33;

- biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla

Regione per complessivi€ 2.067 ,32;

acquisto di buoni pasto per complessivi€ 16.149,57;

spese carta di credito collegata al c/ c intestato al

gruppo consiliare (periodo aprile - settembre 2012) non

rientranti nella documentazione esibita:€ 2.764,42;

e così complessivamente si appropriava di€ 144.026,55.

In Torino dal giugno 2010 al settembre 2012

DE MAGISTRIS Roberto (in concorso con CAROSSA

Mario giudicato separatamente)

10) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

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disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, DE MAGISTRIS Roberto, quale consigliere

regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

finalità personali di DE MAGISTRIS Roberto e comunque

estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per

complessivi 9.345,56;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

1.004,50;

rimborso spese per acquisto carburante per

complessivi€ 10.336,27;

rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music

Club S.r.l." per complessivi éE 1.614,46;

rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per

cellulari e custodie per smartphone e tablet) per

complessivi€ 1.469,24;

rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture

telepass a lui intestato per complessivi€ 4.070,49;

e così complessivamente si appropriavano di€ 27 .840,52.

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

GIORDANO Massimo (in concorso con CAROSSA Mario

giudicato separatamente)

11) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, GIORDANO Massimo, quale consigliere

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regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

finalità personali di GIORDANO Massimo e comunque estranee

alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti , consumazioni bar e

similari per complessivi € 17.169,16;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

1.649,41;

rimborso spese per acquisto carburante per

complessivi€ 1.772,01;

rimborso spese per pagamento contravvenzioni al

Codice della Strada per complessivi€ 629,92;

ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone

non identificate/ estranee al gruppo per complessivi €

720;

rimborso per spese varie (fiori, giocattoli, articoli

sportivi, cd musicali e complementi d'arredo) per

complessivi€ 3.408,68;

rimborso spese per mezzi di trasporto (servizio

motoscafo, noleggio traghetto, biglietti treno e fatture

telepass generiche per complessivi€ 841,09;

e così complessivamente si appropriavano di€ 26.190,27;

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

GREGORIO Federico (in concorso con CAROSSA Mario

giudicato separatamente)

12) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, GREGORIO Federico, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

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del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

GREGORIO Federico e comunque estranee alla previsione

normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti , consumazioni al bar e

similari per complessivi € 18. 516, 91;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

846,60;

rimborso per spese varie (stampe, cornici, accessori

telefono, ricariche telefoniche ) per complessivi €

349,89;

rimborso spese per pagamento servizio catering di

gelato e stampa volantini per festa della LEGA nord a

Moriglione per complessivi€ 1.982,40;

e così complessivamente si appropriavano di€ 21.695,80

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

MOLINARI Riccardo (in concorso con CAROSSA Mario

giudicato separatamente)

15) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, MOLINARI Riccardo Paolo, quale consigliere

regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

finalità personali di MOLINARI Riccardo e comunque estranee

alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti m relazione a

consumazioni individuali, per più persone e spese per

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consumazioni al bar e similari per complessivi €

4.415,50;

spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per

complessivi€ 1.628,40;

rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto,

apparati elettronici, sigarette, cd musicali) per

complessivi euro 497 ,54;

oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500

senza alcun documento giustificativo

e così complessivamente si appropriavano di€ 9.041,44

In Torino dal giugno 201 O a gennaio 2012

TIRAMANI Paolo (in concorso con CAROSSA Mario

giudicato separatamente)

19) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA

NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, TIRAMANI Paolo, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

TIRAMANI Paolo e comunque estranee alla previsione

normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti m relazione a

consumazioni individuali e spese per consumazioni al

bar e similari per complessivi €25.607,60;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

1.552,50;

rimborso spese per spese varie ( abbigliamento,

profumerie, generi alimentari, prodotti di elettronica,

manutenzione autovettura privata, fiori,

contravvenzione al CdS, giocattoli, ricariche telefoniche

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persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per

complessivi euro 1.991,22;

rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso

mezzi di trasporto per complessivi€ 4.293,60;

e così complessivamente si appropriavano di€ 34.444,96

In Torino dal giugno 201 O a settembre 2012

DELL'UTRI Michele

20) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. {agendo in

concorso ex art. 110 c.p. con MORETI'I Gabriele in riferimento

ai pagamenti a vantaggio di VOICE CARE S.r.l.) perché con

più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale

consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

gruppo consiliare "MODERATI" e perciò pubblico ufficiale,

avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT48A0306901110100000103207, se ne appropriava

utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

previsione normativa.

In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi euro

€ 9.488,18;

rimborso per acquisti di stampe e cornici per

complessivi € 2.183,50;

rimborsi per acquisto abbonamento a LA STAMPA con

mv10 al domicilio privato avendo già il gruppo

personale un abbonamento in sede per€ 871,00;

ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone

non identificate per complessivi€ 1.060,00

e così complessivamente si appropriava di€ 13.602,68

In Torino dal giugno 2010 a dicembre 2012

21) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 197 4 n. 19 5 e 4

legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale

della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"MODERATI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

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erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle

fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di

funzionamento per i gruppi al finanziamento di iniziative

politiche del partito Moderati, mediante il pagamento di fatture

relative a lavori di tipografia resi e prestazioni di servizi a

favore del partito medesimo.

In particolare effettuava il pagamento di:

fattura n. 62 del 31.5.2011 emessa da "T.D.P. DI LO

SCIUTO ANTONINO" per l'importo di € 1.740, avente

ad oggetto "400 stampa manifesti su carta blue back

formato l 40x200 - consegna", e relativa alla stampa di

manifesti elettorali di ringraziamento agli elettori per il

risultato raggiunto dalla formazione politica "Moderati"

in occasione delle elezioni comunali di Torino 2011;

fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi

e Spettacoli" per l'importo di€ 4.170, avente ad oggetto

"Organizzazione e gestione eventi e corsi formativi", e

relativa all'organizzazione di una manifestazione del

partito "Moderati" tenuta presso il Teatro Colosseo di

Torino

e così complessivamente erogava€ 5.910.

In Torino 19 maggio 2011 e 9 giugno 2011

DELL'UTRI Michele (in concorso con MORETTI Gabriele

giudicato separatamente)

22) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p.. perché in

concorso tra loro, con p1u azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso - DELL 'UTRI quale consigliere regionale

della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"MODERATI" e perciò pubblico ufficiale, nella disponibilità dei

fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi

(art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e

versati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207 -

s1 appropriavano, utilizzandoli per finalità personali e

comunque estranee alla previsione normativa, dell'importo di

€ 191.190,00, cui ammontano le fatture effettivamente

pagate dal Gruppo consiliare Moderati a Voice Care s.r.l.

società facente capo a MORETTI Gabriele, per prestazioni

in realtà in tutto o in parte inesistenti o comunque rese da

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una diversa società rispetto a quella che ha emesso le fatture,

quindi soggettivamente false e comunque non inerenti e non

congrue al funzionamento del gruppo;

In Torino dal dicembre 2010 a dicembre 2012

BURZI Angelo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato

separatamente)

23) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro , con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

1T50J020080 1046000100992713, autorizzando i rimborsi

sotto elencati,

.BURZI Angelo, quale consigliere regionale della Regione

Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro

pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di

cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BURZI Angelo e

comunque estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti per complessivi €

10.161,08;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

432,13;

e così complessivamente si appropriavano di€ 10.593,21

In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

24) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.

195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra

loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione

Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA

LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità

dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i

gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto

indicata, BURZI Angelo, quale consigliere regionale della

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Regione Piemonte che richiedeva il pagamento della fattura

sotto indicata con il contributo per il funzionamento dei

gruppi, destinavano fondi del contributo di funzionamento per

i gruppi al finanziamento della campagna elettorale dello

stesso BURZI attraverso la realizzazione di video di

propaganda elettorale in occasione delle elezioni regionali

2010.

In particolare veniva effettuato il pagamento di:

fattura n. 172 del 07/10/2010, dell'importo di€ 3.600,

emessa dalla società "MAVERICK MULTIMEDIA SrI" di

Milano, viale Argonne, n. 24

In Torino 14 ottobre 2010

BURZI Angelo

25) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché in con più

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale

consigliere regionale della Regione Piemonte, capogruppo del

gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico

ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal

contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale

12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto

corrente 1T64B020080 1046000102092447, se ne appropriava

utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

previsione normativa.

In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

2.623;

rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;

Autorizzava, inoltre, in qualità di capogruppo, il sostenimento

delle spese di seguito elencate,

imputandole genericamente al bilancio del gruppo consiliare:

spese ristorante per due o più persone per€ 1.400;

e così complessivamente si appropriava di€ 4.283,50

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

GOFFI Alberto - NEGRO Giovanni

26) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

14 /

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disegno cnmmoso, NEGRO quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT35I0853001000000260104213, autorizzando i rimborsi sotto

elencati, GOFFI Alberto, quale consigliere regionale della

Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del

denaro pubblico di seguito descritta e comunque titolato ad

avere accesso diretto al conto, si appropriavano degli importi di

cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GOFFI Alberto e

comunque estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso

supermercati per complessivi€ 17.490,18 ;

rimborso spese per acquisti carburante e presso aree

di servizio per complessivi€ 5.346,59;

rimborso spese per alberghi per complessivi €

3.504,50;

rimborso per spese varie (farmacia ed acquisti presso

Juventus stare) per complessivi€ 115,96;

e così complessivamente si appropriavano di€ 26.457,23

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

NEGRO Giovanni

27) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché quale

consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico

ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal

contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale

12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto

corrente IT35I0853001000000260104213, se ne appropriava

utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

previsione normativa.

In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

50.790,37

15

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rimborso per acquisto di buoni carburante per

complessivi€ 10.007,24;

rimborsi spese per alberghi

2.315,40;

per complessivi €

rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley)

per complessivi€ 1.500;

e così complessivamente si appropriava di€ 64.613,01

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

28) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4

legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale

della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con.la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle

fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di

funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna

elettorale di soggetti politici dell 'UDC in occasione delle elezioni

regionali 2010 e comunali 2011, mediante il pagamento di

fatture per lavori di ideazione e tipografia resi a favore dei

medesimi.

In particolare effettuava il pagamento di:

fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO

MONTALDO" Snc di MONTALDO Giancarlo per

l'importo di € 2.000, avente ad oggetto "consulenza

organizzativa per attività di comunicazione e

promozione", e relativa all'ideazione e correzione dei

testi e materiale promozionale relativo alla campagna

elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni regionali

2010;

fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per

l'importo di € 1.074, avente ad oggetto "grafica per

manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di

stampa", e relativa alla stampa di materiale di

propaganda del candidato SCANDEREBECH alle

elezioni comunali di Torino 2011

e così complessivamente erogava€ 3.074

In Torino 6 ottobre 2010 e 11 aprile 2012

16

Q I .

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FORMAGNANA Michele

29) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché con più

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale

consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

gruppo consiliare "GRUPPO MISTO" e perciò pubblico ufficiale,

avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT37C0200801046000101973210, se ne appropnava

utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

previsione normativa.

In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari

per complessivi€ 17.942,48 (comprensivi del costo di

due biglietti Gratta e - vinci acquistati presso lì

autogrill);

rimborsi per acquisti vari (piante e fiori, frullatore,

bombole GPL) per complessivi€ 515,85;

nonché prelevava dal conto corrente del gruppo con prelievi

periodici l' ulteriore somma di € 8.500 circa in esubero

rispetto alle spese di cui sopra per le quali non ha prodotto

documenti apparentemente giustificativi

e così complessivamente si appropriava di€ 26.958,83

In Torino dal febbraio 2012 a settembre 2012

BURZI Angelo (in concorso con BONIPERTI Roberto

giudicato separatamente)

32) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più az10n1 esecutive di un medesimo

disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

1T64B020080 1046000102092447, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, BONIPERTI Roberto, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

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del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

BONIPERTI Roberto e comunque estranee alla previsione

normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari

per complessivi€ 5.712,99;

rimborso spese per acquisto materiale da giardino e

fiori per complessivi€ 325,50;

e così complessivamente si appropriavano di€ 6.038,49

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

CORTOPASSI Alberto (in concorso con PEDRALE Luca

giudicato separatamente)

38) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

sotto elencati, CORTOPASSI Alberto, quale consigliere

regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

finalità personali di CORTOPASSI Alberto e comunque

estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi

da asporto, generi alimentari per complessivi €

49.445,97;

rimborso spese per manutenzione autovettura per

complessivi€ 3.075,66;

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 668,50;

rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e cd

musicale) per complessivi€ 2.000,99;

18

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rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

1.347,12;

e così complessivamente si appropriavano di€ 56.538,24

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

COSTA Rosa Anna (in concorso con PEDRALE Luca

giudicato separatamente)

39) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, COSTA Rosa Anna, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di COSTA

Rosa Anna e comunque estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari,

cibi da asporto per complessivi € 19.017,77

rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento

per complessivi€ 2.968,70;

rimborso per acquisti articoli per la casa, presso

profumerie, presso gioiellerie, acquisto pneumatici ed

articoli di pelletteria per complessivi€ 9.565,79;

. rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

1.347,12;

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 125,00

e così complessivamente si appropriavano di€ 33.024,38

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

LA ROCCA Girolamo (in concorso con PEDRALE Luca

giudicato separatamente)

40) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

19

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disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

sotto elencati, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LA

ROCCA Girolamo e comunque estranee alla previsione

normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborso spese per consumazioni al bar . ristoranti

per complessivi€ 6.809,80;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

14.849,12

e così complessivamente si appropriavano di€ 21.658,92

In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010

41) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.

195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra

loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione

Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA

LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità

dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i

gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto

indicata, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale della

Regione Piemonte, che richiedeva il pagamento della fattura

sotto indicata, con fondi del gruppo consiliare, destinavano

fondi del contributo di funzionamento per i gruppi al

finanziamento della campagna elettorale e di iniziative

politiche a favore di soggetti politici del PDL in occasione delle

elezioni regionali 2010, mediante il pagamento di fatture per

lavori di tipografia resi a favore dei medesimi.

In particolare veniva effettuato il pagamento di:

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fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad

€ 2.000, emessa dalla società "ITALGRAFICA" S.r.l con

sede in Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore del

Gruppo consiliare PDL relativa alla fornitura di

manifesti e volantini elettorali ("difendi il tuo voto

consigliere LA ROCCA"; "manifesti f.to. 70xl00

fiaccolata per COTA"; "volantini fiaccolata per Cota")

In Torino 16 luglio 2010

LEARDI Lorenzo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato

separatamente )

42) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo . di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

sotto elencati, LEARDI Lorenzo, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

LEARDI Lorenzo e comunque estranee alla previsione

normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto,

generi alimentari per complessivi€ 24.961,62;

rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in

gioielleria , articoli per la casa , cesti natalizi per

complessivi€ 1.241,71;

rimborso spese per manutenzione autovettura per

complessivi€ 973,66;

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 2.383;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

1.631,95;

e così complessivamente si appropriavano di€ 31.191,94

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

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MASTRULLO Angiolino (in concorso con PEDRALE Luca

giudicato separatamente)

43) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso , PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

sotto elencati, MASTRULLO Angiolino, quale consigliere

regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

finalità personali di MASTRULLO Angiolino e comunque

estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari

per cibi da asporto per complessivi€ 39.019,22

rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento

per complessivi€ 3.796,82;

rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie,

articoli per la casa, televisore e cuffie marca Bose per

complessivi€ 2.516,28;

rimborso spese per manutenzione autovettura per

complessivi€ 2.853, 10;

rimborso per acquisti spese vane (centro benessere,

fiori, articoli per animali, occhiali, biglietti partite di

calcio, valige ed articoli in pelle) per complessivi €

6.128,93;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

1.347,12;

rimborso spese per trasferta congresso PDL- Roma 30

giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per complessivi€

13.300;

rimborso spese per alberghi per complessivi € 546

e così complessivamente si appropriavano di€ 69.507,47

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In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

MONTARULI Augusta (in concorso con PEDRALE Luca

giudicato separatamente)

44) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno

criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione

Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA

LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità

dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i

gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

sotto elencati, MONTARULI Augusta, quale consigliere

regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

finalità personali di MONTARULI Augusta e . comunque

estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar , cibi da asporto per

complessivi€ 20.003,76

rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento,

gioiellerie, articoli per la casa, spese vane

apparecchio microtouch, spese per autovettura, fiori)

per complessivi€ 1.007,40;

rimborso spese per alberghi per complessivi €

2.011,66;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

530,02;

spese per corso uso social network per complessivi €

4.800;

spese per creaz10ne database (società Media Buyer

s.r.l.) per complessivi€ 7.200;

spese per monitoraggio reputazione on - line per

complessivi€ 6.000

e così complessivamente si appropriavano di€ 41.552,84

In Torino dal giugno 201 O a settembre 2012

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MOTTA Massimiliano (in concorso con PEDRALE Luca

giudicato separatamente)

45) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando I rimborsi

sotto elencati, MOTTA Massimiliano, quale consigliere

regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita

destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si

appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per

finalità personali di MOTTA Massimiliano e comunque

estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto,

per generi alimentari per complessivi€ 14.549,59;

rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori,

profumerie, acquisti vari (bigiotteria, carburante e

acquisto gazebo) per complessivi€ 1.039,33;

rimborso spese per manutenzione autovettura per

complessivi€ 1.082;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

9.386.56

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 243,00

e così complessivamente si appropriavano di€ 26.300,48

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

TENTONI Roberto (in concorso con PEDRALE Luca

giudicato separatamente)

49) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

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funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

TENTONI Roberto e comunque estranee alla previsione

normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti , bar , generi alimentari

per complessivi€ 19.704,24;

rimborso per spese manutenzione autovettura per

complessivi€ 1.789,66;

rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso

negozio di trofei, generatore di corrente, articoli per la

casa) per complessivi€ 1.464,83;

rimborso spese per acquisto

videosorveglianza per€ 2.040;

telecamera di

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

932,13;

e così complessivamente si appropriavano di€ 25.930,86

In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

TENTONI Roberto - BURZI Angelo

50) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con piu' az10n1 esecutive di un medesimo

disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT64B0200801046000102092447, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

25

.. -) ~-;

/// //

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TENTONI Roberto e comunque estranee alla prev1s10ne

normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar , generi alimentari

per complessivi€ 3.764,59;

e così complessivamente si appropriavano di€ 3.764,59

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

VALLE Rosanna (in concorso con PEDRALE Luca giudicato

separatamente)

52) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi

sotto elencati, VALLE Rosanna quale consigliere regionale della

Regione Piemonte, beneficiaria della indebita destinazione del

denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE

Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari

per complessivi€ 21.787,32;

rimborso per spese manutenzione autovettura per

complessivi€ 321,36;

rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di

pelletteria, profumeria) per complessivi€ 1.511,00

spese per patrocinio legale per complessivi€ 432,93;

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 128,50

e così complessivamente si appropriavano di€ 24.181,11

In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

VALLE Rosanna - BURZI Angelo

54) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro, con pi' azioni esecutive di un medesimo

26

/

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disegno cnmmoso, BURZI quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"PROGETI'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta

disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT64B020080104600010209244 7, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, VALLE Rosanna, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE

Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

3.475,30;

e così complessivamente si appropriavano di€ 3.475,30

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

(proc. 687/14 R.G.N.R. riunito)

LUPI Sara - LUPI Maurizio

a) Del reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640 comma 2 , 61

n.9 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive

di un medesimo disegno criminoso, LUPI Maurizio quale

consigliere della. Regione Piemonte, componente umco­

capogruppo del gruppo consigliare "VERDI VERDI l'

ambientalista per COTA", LUPI Sara quale concorrente

beneficiaria della retribuzione indebitamente percepita,

inducendo in errore il personale degli uffici della Regione

Piemonte, addetto al trattamento economico dei dipendenti

dei gruppi consigliari, con artifici e ragg1n, consistiti

nell'assumere LUPI Maurizio alle dipendenze del gruppo

consigliare la figlia LUPI Sara, che di fatto era impegnata a

completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi e comunque

nell'omettere di comunicare, nel corso del rapporto di lavoro

solo formalmente instaurato che la stessa di fatto non aveva

reso prestazione alcuna si procuravano l'ingiusto profitto di

complessivi € 75.274,09 pan alla retribuzione lorda

27

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complessivamente erogata a LUPI Sara dalla Regione

Piemonte, con pari danno in capo a tale ente.

In Torino· dal 1 ° giugno 2010 al 12 giugno 2013

CANTORE Daniele (in concorso con PEDRALE Luca

giudicato separatamente)

b) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in

concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della

Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare

"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la

diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di

funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)

erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente

IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi

sotto elencati, CANTORE Daniele, quale consigliere regionale

della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione

del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di

CANTORE Daniele e comunque estranee alla previsione

normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, cibi da asporto,

consumaz10m al bar e similari per complessivi €

12.353,57;

rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento

(tra cui "Olympic" di Torino e "Marinella" di Napoli),

fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio,

vino per complessivi€ 6.848;

rimborso spese per acquisto materiale elettorale sig.

QUARATINO Antonio per complessivi€ 7.176;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

1.030,92;

rimborso per ricariche telefoniche effettuate a

famigliari propri e dei collaboratori per l' importo di €

1.455

e così complessivamente si appropriavano di€ 28.863,49

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

28

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CANTORE Daniele

e) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640 comma 2 , 61 n.9

c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno

cnm1noso, quale consigliere della Regione Piemonte,

inducendo in errore il personale degli uffici della Regione

Piemonte, addetto al computo del trattamento economico dei

consiglieri regionali, con artifici e raggiri, consistiti

nell'attestare di dimorare e di risiedere nel comune di Chiusa

San Michele, quando invece la sua dimora stabile, con moglie

e figli era in Torino in via San Remo 8, si procurava l'ingiusto

profitto di complessivi € 23.140,34 relativi al rimborso

chilometrico, moltiplicato per due, in relazione ad ognuna delle

riunioni del Consiglio o delle Commissioni cui presenziava, ed

al rimborso chilometrico forfettario per ulteriori attività

connesse all'espletamento del mandato, pari alla distanza

residenza -- consiglio, andata e ritorno, per ulteriori 8 impegni

al mese e per le manifestazioni per le quali compilava

l'autocertificazione.

In Torino dal 3 maggio 2010 al 31 dicembre 2012

(proc. 996/14 riunito)

STARA Andrea

a) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché quale

consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del

gruppo consiliare "Insieme per Bresso" e perciò pubblico

ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal

contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale

12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto

corrente IT25L0853001000000260104221, se ne appropriava

utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla

previsione normativa.

In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:

il pagamento di contravvenzioni al codice della strada

per complessivi€ 121,60;

ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo

consiliare per complessivi€ 104,40;

29

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materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega

circolare, vasi, tubi) per complessivi€ 3934,10

prodotti informatici (cd musicali, amplificatore, cornice

digitale, accessori per il cellulare) per complessivi €

1.543,63;

acquisto di generi alimentari presso supermercati ed

altri negozi per complessivi€ 5.243,52;

spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da

asporto per complessivi€ 14.827,76;

acquisto carburante per complessivi€ 15.368,69;

spese varie (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento,

giocattoli, affitto sala presso DAR AL HIKMA di via

Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo,

attrezzatura sportiva) per complessivi€ 4.119,74;

biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla

Regione per complessivi € 217 ,80;

spese albergo /bed & breakfast e biglietti aerei per

complessivi€ 739,35;

ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo

consiliare per complessivi€ 749,90;

e così complessivamente si appropriava di€ 56.970,49.

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

b) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4

legge 18 novembre 1981 n. 659 perché quale capogruppo del

gruppo consiliare "INSIEME PER BRESSO" della Regione

Piemonte destinava fondi del contributo di funzionamento per i

gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) al finanziamento della

campagna elettorale e di iniziative politiche a favore di soggetti

politici locali, mediante il pagamento di fatture per lavori di

tipografia resi a favore dei medesimi.

In particolare effettuava il pagamento di:

fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO

BONA spa" per l'importo di € 4. 980, avente ad oggetto

"studio grafica e stampa", di fatto relativa alla stampa

di volantini e manifesti elettorali relativi ai candidati

politici Stefano LO RUSSO (candidato consigliere

comunale per il Comune di Torino), Valentino

MAGAZZU', Deborah GIAMBALVO, Sara VENDITTI e

30

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Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri

circoscrizionali del Comune di Torino) commissionati

dal comitato per Stefano LORUSSO;

fattura n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT

MARIOGROS industrie grafiche srl" per l'importo di €

387 ,20, avente ad oggetto "manifesti stampati quattro

colori", di fatto relativa alla stampa di n. 300 manifesti

pubblicitari per un convegno organizzato dal Partito

Democratico in data 29.3.2012 dal titolo " Il futuro

passa dalla zona nord -sviluppo urbanistico ed

infrastrutture sociali nella prospettiva della variante

200";

fatture n. 42 del 21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011

emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO

FRANCESCA" per un ammontare complessivo di €

10.045,20, aventi ad oggetto, rispettivamente, "Stampa

e affissione di vs/manifesti misure 70xl00, 100xl40 e

140 x 200 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo) e

"Stampa e affissione di vs/manifesti misure 70xl00 e

100xl40 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo), di

fatto relative, per circa metà dell'importo a

pubblicazioni realizzate per conto del gruppo consiliare

"INSIEME PER BRESSO", mentre per la restante parte

riferite ad altri soggetti politici di area di centro­

sinistra. Pertanto l'importo destinato al finanziamento

di soggetti politi locali viene quantificato in€ 5.022,60;

e così complessivamente erogava€ 10.389,80.

In Torino dal febbraio 2011 ad agosto 2012

COTA Roberto:

(in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)

Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso

tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della Regione

Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD­

BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità

dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i

gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio

Regionale e versati sul conto corrente

31 I'

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1T33G0690601090000000000624, autorizzando 1 rimborsi

sotto elencati, COTA Roberto, quale consigliere regionale della

Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del

denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli

importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di COTA

Roberto-e comunque estranee alla previsione normativa.

In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per

€ 21.112.48;

spese per pernottamenti in alberghi e missioni per

complessivi€ 645,00;

rimborso per spese varie ( tra cm abbigliamento

articoli regalo, regalo di nozze per l'assessore

COPPOLA, Articoli di pelletteria e valigeria, sigarette,

effetti personali, dvd Fair Game, regali di nozze,

cravatte, libro antico di GEROLAMO Boccardo );

orologeria, regalo per nozze spose PEDRINI e

MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad per

complessivi€ 3.653, 18;

e così complessivamente si appropriavano di€ 25.410,66.

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

PARTI CIVILI:

- Regione Piemonte in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata presso il difensore avv. Alessandro

Mattioda.

- Codacons, domiciliato presso il difensore avv. Tiziana

Sorriento.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del P.M.:

Giovine: attenuanti generiche non nella massima estensione

e, valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena

di anni quattro e mesi quattro di reclusione () /~

l- "

--,.,.,...-·

32

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De Magistris: attenuanti generiche nella massima estensione,

att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Giordano: attenuanti generiche non nella massima estensione,

att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi nove di

reclusione

Gregorio: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Molinari: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Tiramani: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Cota: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Dell'Utri: attenuanti generiche non nella massima estensione,

att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni tre e mesi nove di

reclusione

Burzi: attenuanti generiche nella massrma estensione e,

valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di

anni tre e mesi due di reclusione

Negro: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Goffi: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

33

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Formagnana: attenuanti generiche nella massima estensione,

att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Cortopassi: attenuanti generiche nella massima estensione,

att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazìone, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Costa: attenuanti generiche nella massrma estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

La Rocca: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro

di reclusione

Leardi: attenuanti generiche nella massrma estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi sei di

reclusione

Mastrullo: attenuanti generiche nella massima estensione e,

valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di

anni tre e mesi sei di reclusione

Montaruli: attenuanti generiche nella massima estensione,

att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi dieci di

reclusione

Motta: attenuanti generiche nella massima estensione e,

valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di

anni tre e mesi due di reclusione

Tentoni: attenuanti generiche non nella massima estensione,

att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi nove di

reclusione

Valle: attenuanti generiche nella massima estensione e,

valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di

anni tre e mesi due di reclusione

34

a . '

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Lupi Sara: attenuanti generiche non nella massima estensione

e condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione

e 600 euro di multa

Lupi Maurizio: attenuanti generiche non nella massima

estensione, e condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di

reclusione e 600 euro di multa

Cantore: attenuanti generiche nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi otto di

reclusione

Stara: attenuanti generiche non nella massima estensione, att.

risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la

continuazione, condanna alla pena di anni tre di reclusione.

Il P.M. ha richiesto trasmettersi gli atti al proprio ufficio

per procedere per il reato di falsa testimonianza o quant'altro

ravvisabile nei confronti dei seguenti testi sentiti a

dibattimento:

- DA TIRINO Fortunata,

- MANFRE' Leonello,

- BLATIO Patrizia,

- RADESCHI Giacoma

tutti compiutamente generalizzati in atti.

Conclusioni della Parte Civile Regione Piemonte (avv.

Mattioda):

ha concluso

MASTRULLO,

nei confronti di GIOVINE, BURZI,

MOTIA e VALLE, richiedendo la

condanna alle pene di legge e - come da conclusioni

scritte che qui di seguito si riportano testualmente e

nella loro integralità - 'al risarcimento dei danni morali

derivati alla Regione Piemonte dai fatti di causa, danni

da liquidarsi, anche in via equitativa, che qui si indicano

nella somma, che meglio sarà vista dal Giudicante,

maggiore o minore di euro 40. 000, 00', oltre alle spese di

costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute

dalla parte civile in giudizio come da allegata nota

spese.

35

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Parte Civile Codacons (avv. Sorriento):

come da conclusioni scritte depositate con allegata nota

spese.

Conclusioni delle Difese:

Giovine: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non

aver commesso il fatto; in subordine minimo della pena e

attenuanti generiche, con rigetto della richiesta di risarcimento

avanzata da Codacons

Gregorio: assoluzione perché il fatto non sussiste o, 1n

subordine, perché il fatto non costituisce reato

Giordano: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il

fatto non costituisce reato; in subordine, att. ex art. 62 bis e

62 n. 6 c.p. nella massima estensione, minimi di pena, doppi

benefici di legge, con rigetto della richiesta di risarcimento

della P.C. Codacons

Goffi: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,

perché il fatto non costituisce reato

Negro: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,

perché il fatto non costituisce reato

Dell'Utri: assoluzione con formula ritenuta di giustizia; m

subordine att. ex art. 62 bis e 62 n. 6 c.p. (nel senso che vi è

stata restituzione alle casse del Gruppo), minimi edittali, doppi

benefici di legge

Formagnana: assoluzione perché il fatto non sussiste o - se

ritenuto pubblico ufficiale - perché il fatto non costituisce

reato

Lupi Sara: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

Lupi Maurizio: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

Molinari: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il

fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto

Burzi: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

Valle: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

De Magistris: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

Mastrullo: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

Motta: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia; m

subordine, attenuanti generiche nella massima estensione,

contenimento pena, doppi benefici di legge

36

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Montaruli: assoluzione perché il fatto non sussiste o, m

subordine, perché il fatto non costituisce reato

Cota: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,

perché il fatto non costituisce reato

Stara: assoluzione perché il fatto non sussiste o, quantomeno

ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p., perché il fatto non

costituisce reato

Tentoni: assoluzione perché il fatto non sussiste o con diversa

formula ritenuta di giustizia

Cortopassi: assoluzione perché il fatto non sussiste o con

diversa formula ritenuta di giustizia

Tiramani: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il

fatto non costituisce reato o con diversa formula ritenuta di

giustizia

La Rocca: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché

non costituisce reato

Leardi: assoluzione, in subordine ai sensi dell'art. 530 comma

2 c.p.p.

Costa: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

Cantore: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Le indagini e le fonti di prova

La nonnativa regionale

Natura e funzioni dei Gruppi Consiliari

Le spese imputabili al fondo di funzionamento

Le condotte di appropriazione: soggetto

agente e disponibilità giuridica

Le singole posizioni

• Giovine Michele

• De Magistris Roberto

• Gregorio Federico

• Molinari Riccardo

• Tiramani Paolo

• Leardi Lorenzo

37

p. 41

p. 46

p. 54

p. 59

p. 73

p. 80

p. 99

p. 106

p. 113

p. 121

p. 124

(},

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e Motta Massimiliano p. 130 e La Rocca Girolamo p. 135

• Cortopassi Alberto p. 142

• Mastrullo Angiolino p. 149

• Costa Rosa Anna p. 157

• Valle Rosanna p. 163

• Tentoni Alfredo Roberto p. 167 e Burzi Angelo Emilio Filippo p. 182 e Montaruli Augusta p. 192 e Goffi Alberto p.207 e Negro Giovanni p.212

• Formagnana Michele p.228 G Cantore Daniele p.245

• Cota Roberto p. 261

• Giordano Massimo p.267

• Dell'Utri Michele p. 271

• Lupi Sara - Lupi Maurizio p.287

• Stara Andrea p. 291

7. Le sanzioni p.316

8. I ca.pi civili p.324

9. Dispositivo p.325

- Svolgimento del processo -

In esito all'udienza preliminare è stato disposto il rinvio a

giudizio di tutti gli imputati sopraindicati (ad eccezione di

Roberto COTA, che aveva richiesto il rito immediato e la cui

posizione è stata riunita in via preliminare alla prima udienza

del presente dibattimento) per rispondere di plurime

imputazioni di peculato e, in alcuni casi, di violazione delle

norme sul finanziamento pubblico dei partiti e di truffa

aggravata. In sintesi, l'istruttoria dibattimentale - consistita

nell'audizione di numerosi testi e nella produzione di un

corposo quantitativo di documenti - si è articolata nei termini

che seguono.

All'udienza del 26.1.2015 vi è stata costituzione di parte civile

della Regione Piemonte, limitatamente ai danni morali, nei

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confronti di alcuni imputati lcoloro i quali all'epoca non

avevano effettuato alcun risarcimento (molte posizioni sono

state oggetto di transazione all'udienza preliminare o nelle

more del rinvio a giudizio); quindi sono state sviluppate le

questioni preliminari, in sintesi le seguenti:

la richiesta, sviluppata da più difese e alla quale tutte si

sono associate, di esclusione della parte civile, costituita

all'udienza preliminare, Codacons;

la richiesta, sviluppata dalla difesa FORMAGNANA e alla

quale si sono associate le difese BURZI, VALLE, LUPI e

MOITA, di esclusione della costituzione di parte civile

della regione Piemonte perché non riportante quanto

prescritto dall'art. 78 comma l lett. d) c.p.p.;

l'eccezione - alla quale si sono associate tutte le difese -

di nullità del decreto che dispone il giudizio per

indeterminatezza dei capi di imputazione, in quanto

descrittivi per 'macrocategorie' delle spese in ipotesi di

accusa costituenti peculato e non contenenti un elenco

di tutte le singole pezze giustificative e degli importi

spesa per spesa;

l'istanza di pronuncia ex art. 129 c.p.p., m sede

predibattimentale, di sentenza di proscioglimento con

riferimento al capo 22,2 avanzata dalla difesa di

DELL'UTRI (vds. memoria depositata).3

1 E cioè di coloro i quali all'epoca non avevano effettuato alcun risarcimento (molte posizioni sono state oggetto di transazione con la Regione all'udienza preliminare o nelle more del rinvio a giudizio): in specie Giovine, Burzi, Negro, Formagnana, Cortopassi, Mastrullo, Motta, Tentoni,Valle, Sara Lupi, Maurizio Lupi. Nel corso del dibattimento la costituzione è stata revocata, a seguito di risarcimento, nei confronti di Negro, Formagnana, Cortopassi, Tentoni, Sara Lupi e Maurizio Lupi, rassegnandosi le conclusioni da parte della P.C. Regione Piemonte unicamente nei confronti di Giovine, Burzi, Mastrullo, Motta e Valle. 2 Per insussistenza del fatto, ovvero - in applicazione dell'art. 649 cpp alla luce dell'interpretazione fornita dalla CEDU - di sentenza che dichiari l'improcedibilità per bis in idem; in subordine, la richiesta di sollevare, in via pregiudiziale, questione di legittimità costituzionale dell' art. 649 cpp in rel. all'art. 117 della Costituzione nella parte in cui consente di procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato Dell'Utri nonostante vi sia già stato un giudizio da parte di altra autorità in ordine al medesimo fatto. 3 A ciò si aggiunga l'eccezione sollevata dalla difesa di Roberto Cota di nullità del decreto di giudizio immediato, emesso solo nei confronti di quest'ultimo, per mancata indicazione del legale rappresentante del gruppo consiliare della a·ì, Lega Piemonte. _·

l .. ·

39

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All'udienza del 2.2.2015 il Tribunale ha letto in udienza, a

scioglimento della riserva, l'ordinanza - alla quale si fa

integrale rinvio in questa sede - con la quale ha respinto tutte

le eccezioni sopra indicate. Alla medesima udienza si è aperto

il dibattimento e le parti hanno effettuato la richiesta delle

prove. Le parti si sono riservate in ordine alle produzioni

documentali, che per la loro mole non si elencano in questa

sede ma che verranno evidenziati e analizzati in parte motiva e

nella misura in cui sono state effettivamente rilevanti per la

decisione.

Quanto alla richiesta di audizione dei testi indicati nelle liste

ex art. 468 c.p.p., sentite le parti e valutati gli argomenti

dell'ufficio della Procura, che richiedeva non ammettersi buona

parte dei testimoni - peraltro in numero complessivamente

prossimo al migliaio - indicati dalle difese, il Tribunale ha

emesso ordinanza con la quale ha inizialmente ammesso tutto

il testimoniale indicato nelle liste4 salvo, ovviamente, riverifica

in corso di istruttoria dibattimentale e in specie all'esito

dell'esame dei testi indicati dalla Procura: essendo

sostanzialmente impossibile per il Tribunale, a quella fase e

pnma dell'inizio dell'istruttoria, avere gli strumenti per

valutare con precisione rilevanza e superfluità.

Il numero dei testi ammessi 'salvo riverifica' si è

progressivamente - una volta terminato l'esame dei testi del

P.M. e la fase dell'esame degli imputati - ridotto in termini

molto consistenti per rinuncia ad opera delle stesse difese

proponenti, così consentendo una gestione non

irragionevolmente dilatata nel tempo del dibattimento pur a

fronte di una esplicazione piena del diritto di difesa sui temi

che via via risultavano più strettamente rilevanti.

L'istruttoria dibattimentale è iniziata all'udienza del 20.2.15

con l'esame dei testi indicati dal P.M., poi sentiti nell'arco delle

udienze 23.2.15, 4.3.15, 13.3.15, 20.3.15, 25.3.15, 1.4.15,

4 A parte pochissimi testi, da subito parsi eccentrici rispetto al tema di prova ovvero non determinati nominativamente né identificabili con chiarezza (vds. ord. ammissiva delle prove letta alla successiva ud. 20.2.2015).

40

a.

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14.4.15; all'esame degli imputati che hanno inteso

sottoporvisi, nonché alla maggior parte delle dichiarazioni

spontanee, sono state dedicate le udienze del 24.4.15, 11.5.15,

19.5.15, 25.5.15, 10.6.15, 19.6.15 e 23.6.15. Dal 23.6.15 in

avanti si è proceduto all'esame dei testi indicati dalle difese

degli imputati, attività che si è snodata fino all'udienza del

15.3.2016, nella quale s1 è dichiarata la chiusura

dell'istruttoria dibattimentale.

Nelle due udienze del 23.3.16 e 5.4.16 ha concluso l'ufficio

della Procura; nelle successive udienze hanno rassegnato le

proprie conclusioni le difese di parte civile e le difese degli

imputati.

Nella fase della discussione - oltre che per tutto l'arco del

dibattimento - le difese degli imputati hanno depositato una

pluralità di memorie ex art. 121 c.p.p. riassuntive delle

motivazioni a sostegno delle conclusioni finali, sia in diritto

che in fatto. Ad esse, come a tutta la documentazione prodotta

dalle parti, si farà richiamo volta a volta nel trattare le singole

pOSlZlOnl.

1. - Le indagini e le fonti di prova -

L'indagines si è focalizzata sulla ge.stione dei fondi spettanti ai

Gruppi consiliari della Regione Piemonte e loro attribuiti

nell'arco della Legislatura iniziata con le elezioni del marzo

2010 ed insediatasi il successivo 3 maggio (governatore eletto

Roberto Cota). La delega alla GdF, conferita in data 25

settembre 2012,6 aveva quale oggetto primario l'acquisizione

presso gli uffici regionali della documentazione giustificativa

5 Lo sviluppo delle indagini è stato riferito nell'arco delle prime due udienze di istruttoria dibattimentale (20/23.2.15) dal capitano Francesco MANGANO, del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino. Lo si richiama brevemente, al solo fine di inquadrare l'ambito e l'oggetto del presente dibattimento. 6 Avente ad oggetto l'arco di tempo dal 1 gennaio 2008 alla data della ricezione della prima esecuzione della delega (28 settembre 2012): a cavallo tra due legislature, la VIII e la IX, insediatasi il 3 maggio 2010. Il presente procedimento ha ad oggetto gli esiti della sola disamina, effettuata per prima, relativa alla porzione di IX legislatura, in pieno corso al momento /) J'

dell'intervento della GdF. ~

41

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dell'utilizzo del contributo di funzionamento erogato ai gruppi

consiliari e note di rendiconto presentate, nonché la rilevazione

di dati relativi alle indennità di presenza, di missione e

rimborsi spese erogati m singoli consiglieri, al fine di

permettere alla Procura della Repubblica di effettuare un

vaglio di pertinenza tra spese rimborsate e attività istituzionale

svolta dai gruppi consiliari.

All'epoca i gruppi consiliari erano 15 e vi era la possibilità di

una composizione c.d. monoconsiliare, e cioè di formare un

gruppo (e di fruire anche in tal caso del contributo per il suo

funzionamento) costituito da un solo consigliere.

Il Fondo di funzionamento, regolato dalla L.R. n. 12 del 1972

(sulla disciplina normativa e sulle modalità di rendicontazione,

v. infra), prevedeva una corresponsione di quota fissa in base

alla composizione numerica del gruppo unitamente ad una

quota variabile destinata ad ogni singolo consigliere, per fare

fronte alle spese riconducibili alle finalità indicate nella stessa

legge istitutiva (contributo difunzionamento in senso stretto). A

ciò si affiancava un budget teorico per l'assunzione di

personale da destinare al gruppo consiliare, integrativo del

fondo di funzionamento nel caso il gruppo avesse optato per

non accedere a tale possibilità (contributo integrativo). Il

responsabile della gestione del fondo, secondo l'indicazione

normativa, era il capogruppo della formazione consiliare. Ogni

formazione, per poter accedere al fondo, aveva l'obbligo di

aprire un conto corrente intestato al gruppo medesimo, sul

quale transitavano i contributi pubblici. Delegati ad operarvi

erano primariamente il capogruppo ed eventualmente, in forza

di accordi interni al gruppo, altri soggetti (eventualmente

singoli consiglieri; generalmente chi nel gruppo aveva la

funzione di economo o contabile). A seconda delle scelte

organizzative interne ai gruppi, il capogruppo e l'economo e/ o

altri soggetti delegati venivano abilitati alle operazioni di home

banking, all'utilizzo di carta bancomat e/ o carta di credito, al

prelievo in contanti allo sportello. Entrambi i tipi di contributo

(c.d. di funzionamento e c.d. integrativo) venivano versati sui

conti correnti dei gruppi con cadenza all'incirca mensile, in

42

(}, '

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quota fissa per il primo e in quota tendenzialmente variabile, a

secondo degli eventuali avvicendamenti di personale, il

secondo.

La Regione forniva un modulo per una prima nota; la

rendicontazione doveva avvenire entro il 31 gennaio di ogni

anno o a fine legislatura (qualora questa fosse intervenuta

prima della chiusura annuale), ed avveniva utilizzando una

modulistica fornita dall'ufficio di presidenza della Regione, in

specie una nota riepilogativa che indicava, secondo quanto

prescritto dalla delibera 192 / 2000, solo tre macrocategorie di

spesa ('spese di.funzionamento', 'attività istituzionali dei gruppi',

'oneri non ripartibili'). Eventuale maggiore dettaglio delle

tipologie di spesa sostenute poteva essere specificato negli

allegati, a compilazione facoltativa7; la parte a compilazione

obbligatoria, destinata al Consiglio Regionale, era unicamente

quella indicante le tre macrocategorie, nel cui ambito ciascun

capogruppo riepilogava le modalità di utilizzo del contributo di

funzionamento per l'esercizio precedente.

Soltanto dopo l'inizio delle indagini, con la delibera regionale n.

84 del 2012, veniva approvato un nuovo schema di rendiconto,

in vigore dal 1 ° febbraio 2012; e soltanto per il periodo a

partire dall'esercizio annuale del 2012 (con la delibera

24/2012) è stato istituito per 1 gruppi consiliari l'obbligo -

prima totalmente insussistente - di conservazione per la

durata di 1 O anni della documentazione giustificativa inerente

il concreto utilizzo del fondo di funzionamento.

In questo contesto fattuale e normativo la G.d.F. ha adempiuto

al primo dei compiti delegatile dalla Procura, quello di reperire

la documentazione giustificativa inerente il concreto utilizzo

dei fondi di funzionamento. Gli operanti procedevano ad una

pnma richiesta di esibizione ai capigruppo consiliari,

7 Allegato B al modulo, denominato 'categorie uscite di cassa', con elencazione più specifica (cancelleria, informazione, convegni, rappresentanza e altre), modulo però non trasfuso nella nota riepilogativa destinata al Consilgio Regionale. Con la modifica intervenuta a mezzo della D.R. 84/2012 nel nuovo schema di rendiconto - obbligatorio - si è trasfuso, in sostanza, il vecchio allegato B, e da tre macrovoci si è passati a 18 voci o categorie di spesa.

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finalizzata ad una acqu1s1z10ne della documentazione

(scontrini, ricevute, fatture o altro) agli atti di indagine per

successiva verifica, si è detto, da parte dell'ufficio del P.M.

delegante della congruità delle uscite del danaro pubblico

rispetto alle finalità istituzionali perseguite dai gruppi.a

Ricorda il capitano MANGANQ9, nel ripercorrere 1 passaggi

salienti delle indagini, che tutti i gruppi, mono o

pluriconsiliari, avevano 111 sede e avevano esibito la

documentazione giustificativa in loro possesso e che, al di là

del fatto che non vi fosse all'epoca obbligo di conservaz10ne,

non poteva non essere presente e disponibile essendo (o

essendo stata, quantomeno per l'esercizio precedente)

necessaria per la redazione, questa sì obbligatoria, delle

macrovoci di cui alformat della D.R. 192/2000.

Solo in alcuni casi - e nella misura 1n cui c10 può essere

rilevante i motivi verranno descritti affrontando le singole

posizioni - il P.M. aveva optato per emettere nel prosieguo un

decreto di sequestro probatorio, poi eseguito dalla G.d.F.

delegata. 10

Una volta acquisita tutta la documentazione - relativa all'arco

di tempo che va dal maggio 2010 al 28 settembre 2012, data

nella quale si era notificato l'ordine di esibizione - in possesso

s Qui così definite per l'esigenza di sintesi che connota la presente premessa sullo svolgimento delle indagini: vds., infra, in ordine al problema della natura e funzione dei gruppi e delle spese imputabili al fondo di funzionamento. 9 Trascriz. ud. 20.2.15, pag. 31 ss .. 10 Vds. seq. operato dalla G.d.F. 11.12.2012 in esecuzione decreto di sequestro P.M. 7.12.2012 in proc. 29854/12 (documenti già acquisiti, dietro esibizione, il 28.9.12 nel fase. 'K' previamente aperto prima del passaggio a registro indagati) e/o il capogruppo Andrea STARA del gruppo monoconsiliare "Insieme per Bresso"; seq. G.d.F. delegata del 19.4.2013, in esecuzione del d. sequestro P.M. 18.4.2013 in proc. 29854/12 e/o FORMAGNANA Michele, doc. già oggetto di acquisizione in data 28.9.12, presso i locali del gruppo consiliare del P.d.L. ma in realtà riferiti a FORMAGNANA per la precedente epoca, nella quale - uscito dalla Lega Nord - era stato capogruppo del 'Gruppo Misto', in quella fase costituito solo da FORMAGNANA stesso; seq. operato dalla G.d.F. delegata in data 11.12.2012, in esecuzione del decreto P.M. 7.12.12, e/o GIOVINE Sabrina (sorella di Michele GIOVINE e sua collaboratrice nel gruppo monoconsiliare 'Pensionati per Cota') nonché il sequestro, operata dalla G.d.F. delegata nello stesso giorno, a carico di Michele GIOVINE presso la sede del gruppo 'Pensionati per COTA'.

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dei gruppi consiliari, la G.d.F. aveva provveduto a

riclassificare, con una propria rendicontazione, i giustificativi

di spesa, consigliere per consigliere, inserendo in tabulati excel

tutti quelli in relazione ai quali, secondo le indicazioni della

Procura, potevano sussistere dubbi in ordine alla legittimità

della spesa in termini di inerenza alla funzione (in altri termini,

dubbi in ordine al fatto che si potesse trattare di una spesa

effettuata per fini non istituzionali ma privati, o quantomeno

non rimborsabili con denaro pubblico).

In parallelo la Procura procedeva all'acquisizione - per il

medesimo arco di tempo - dei tabulati telefonici dei dispositivi

cellulari intestati o comunque in uso ai consiglieri regionali cui

s1 riferivano le pezze giustificative acquisite, materiale

probatorio che è stato messo a confronto con quanto risultante

dai tabulati excel, onde poter verificare la presenza fisica o

meno del consigliere nel luogo in cui veniva effettuata la spesa

o erogata la prestazione portata a rimborso.

Il risultato della cernita - nel corso della quale gli estremi di

tutti gli scontrini, le fatture e le pezze giustificative acquisite

dai gruppi consiliari ritenute sospette o non rimborsabili1 1 sono

state scannerizzate dalla G.d.F. e scaricate su DVD - è oggi

contenuto nei tabulati excel prodotti dalla Procura e,

unitamente ai DVD, acquisiti agli atti del dibattimento12 dopo

che erano stati messi a disposizione delle difese in sede di

deposito degli atti di indagine ex art. 415 bis c.p.p ..

Gli elenchi di cui ai tabulati excel - oggi riassunti (e sommati

quanto ad importi) nei singoli capi di imputazione ex art. 314

c.p. in macro categorie descrittive e di genere merceologico o di

11 'L'importante è sottolineare che i tabulati in formato Excel redatti non compendiano tutta la documentazione esibita da ciascuna formazione consiliare, in quanto la documentazione, sulla base delle direttive condivise [con la Procura, n.d.e.), che si riteneva lecita - cito a memoria le spese di funzionamento più classiche, acquisto di cancelleria, pagamento di utenze, spese telefoniche, postali, telegrammi sono state escluse dalla rendicontazione ... perché in sede preliminare già vagliate come legittime' (t. ud. 20.2.15, dep. MANGANO, pag. 53). 12 V. fascicoli nominativi, per ciascun consigliere, prodotti dal P.M., al cui interno vi sono le stampe dei tabulati excel con l'elenco delle spese 'contestabili' ed estremi dei relativi giustificativi nonché il DVD nel quale questi ultimi sono stati riprodotti con scanner.

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tipologia di spese considerate dalla Procura non rimborsabili -

hanno costituito e costituiscono il nucleo della contestazione

rivolta ai singoli imputati fin dalla chiusura delle indagini

preliminari e su di esse si è sviluppato, con riferimento a

coloro che sono stati rinviati a giudiziol3, il contraddittorio

dibattimentale.

Ciò premesso, appare necessario un inquadramento

preliminare delle problematiche comuni con riferimento alle

imputazioni di peculato, che costituiscono nella quasi totalità

dei casi il tema di prova nel presente dibattimento. Le isolate

contestazioni aventi ad oggetto reati diversi (truffa aggravata e

c.d. finanziamento illecito ai partiti) verranno direttamente

trattate nella parte relativa ai singoli consiglieri.

2. - La normativa regionale -

Prima di entrare nel merito delle vicende oggetto del presente

processo occorre, in principio, ricostruire la cornice normativa

relativa alle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari,

anche tenendo conto delle modifiche legislative intervenute

medio tempore.

A tal fine occorre partire dall'art. 24 dello Statuto della Regione

Piemonte rubricato "Gruppi Consiliari", in cui si prevede che:

"l. Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un

gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento. Ogni

Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività al fine

dell'espletamento dell'attività istituzionale m seno

all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per

lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo

Stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali.

2. fl Consiglio Regionale assicura ai singoli Gruppi la

disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a

carico del proprio bilancio 1'.

13 All'udienza preliminare alcuni imputati hanno scelto il rito abbreviato e altri - in particolare i capigruppo dei gruppi di maggior rilievo numerico (PEDRALE, CAROSSA) - hanno richiesto ed ottenuto l'applicazione della pena. COTA (v. retro) è giunto a dibattimento con il rito immediato, da egli stesso richiesto ai sensi dell'art. 419 comma 5 c.p.p ..

46 ' /.:-

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Il funzionamento dei menzionati Gruppi Consiliari era, p01,

regolato dalla legge 12 del 1972 - in particolare dagli artt. 3 e 4

della citata legge - il cui testo, vigente nell'anno 2011, cioè al

momento dell'insediamento della IX legislatura, recitava:

"Art. 1.

[1 J Nell'ambito del Consiglio regionale sono costituiti, m

conformità alle norme del regolamento del Consiglio, i Gruppi

consiliari.

[2] Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari si

provvede in base alle norme della presente legge.

Art. 2

A ciascuno dei Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli

uffici del Consiglio regionale, a carico del bilancio del Consiglio,

la disponibilità di una sede proporzionata alla sua consistenza

numerica.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi

dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari

all'esplicazione delle loro funzioni.

Art. 3

1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi

del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a

carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali,

erogati a quote mensili e costituiti da:

a) una quota fissa per ciascun gruppo m relazione alla

consistenza numerica così definita:

- lire 100. 000. 000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere

- lire 150. 000. 000 per i Gruppi costituiti da 2 a 6 Consiglieri

- lire 200. 000. 000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri

- lire 250. 000. 000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri

b) una quota variabile di lire 30. 000. 000 per consigliere

appartenente al gruppo.

2. Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni

componente il contributo di cui alla lettera a) del comma

precedente nella misura di lire 75. 000. 000 oltre al contributo di

cui alla lettera b). È pertanto abrogato l' articolo 3 della legge

47 /

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regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al

funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni

alla l. r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l. r. 1 O novembre 1972, n.

12 e successive modifiche).

3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del

comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura

massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di

cui al comma 4, dell'articolo 1 della l.r. 20/ 1981 come

modificata dalle leggi regionali 33/ 1998 e 26/ 1999, e dalla

presente legge.

Art. 4

[1] Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito

regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle

spese inerenti il proprio funzionamento.

[2] A talfine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da

porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione

del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3

[3] In particolare sono a carico di detto fondo:

- le spese per l'acquisto di libri e riviste;

- le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente

collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;

- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni

professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali dei Gruppi.

[4] Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi

consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del

Gruppo Misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio

regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi

loro erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per

voci. L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla

rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1973,

n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli Regionali

delle Regioni a statuto ordinario). Analoga nota riepilogativa

dovrà essere resa entro dieci giorni dalla data di inizio della

legislatura. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono

definite le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa

da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie

derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura.

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[5] La disposizione di cui al comma precedente si applica a far

tempo dal 1 ° gennaio 1981

[6] n mancato adempimento di tale prescnzwne comporta la

sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla

presente legge

Art. 5.

[1] All'onere di L. 82 milioni, per l'attuazione della presente legge

dal 1 ° gennaio 1972, si provvede mediante la corrispondente

riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1O18 del

bilancio di previsione per l'anno 1972. fl Presidente della Giunta

regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le

occorrenti variazioni di bilancio.

[2] A decorrere dall'anno 1973 all'onere di L. 82. 000. 000 si

provvede con le entrate di cui all'art. 7 della legge 16 maggio

1970, n. 281, e con i proventi di cui alla legge regionale 29

dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo di spesa iscritto nel

Titolo I, Sezione I, Categoria I, del Bilancio della Regione."

Il sopra riportato testo normativo veniva, poi, modificato dalla

legge n. 12 del 3 ottobre 2012 e dalla legge n. 16 del 27

dicembre dello stesso anno: in particolare, l'art. 3 della prima

legge citata modificava l'art. 4 della legge 12 del 1972

prevedendo, tra l'altro, che la nota riepilogativa venisse

"corredata da una attestazione di regolarità attinente la

veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle

.finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un

revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di

nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un

sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro

dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 201 O,

n. 39"14 •

14 Art. 3 (Modifiche all'articolo 41.r. 12/1972) l.Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole "Entro il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 15 marzo di ogni anno". 2.Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/ 1972 è aggiunto il seguente periodo: "La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra

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La redazione della nota riepilogativa di cui al citato art. 4 era

disciplinata dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 192 del

2000, poi sostituita dal modello allegato al Manuale delle

Procedure Contabili (febbraio 2012), di cui si parlerà in

seguito.

Successivamente, la legge 16 del 2012 riformulava

interamente l'art. 3 della legge 12 del 1972 prescrivendo che:

Art. 14

(Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 1 O novembre

1972, n. 12).

l .L' articolo 3 della legge regionale 1 O novembre 1972, n. 12

(Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

1. Ai gruppi consiliari, compreso il gruppo misto e fermo

restando quanto previsto dal comma 5, è attribuito un contributo

annuale pari a 5. 000, 00 euro per ciascun consigliere assegnato

al gruppo stesso, al netto delle risorse .finanziarie necessane

all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili.

2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a

O, 05 euro per abitante residente nella Regione Piemonte, sulla

base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo

censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del

numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo, fermo

restando quanto previsto dal comma 5.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati

esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del

gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 7 8 / 660 /CEE e 83 / 349 /CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)". 3.Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della I.r. 12/1972 le parole "entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura" sono sostituite dalle seguenti "entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura". 4.Al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 4 della I.r. 12/ 1972 dopo le parole "sono definite" sono aggiunte le seguenti "le modalità per l'attestazione di regolarità della nota riepilogativa nonché". 5.Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della I.r. 12 / 1972 è aggiunto il seguente: " 4 bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale."

50 .·!

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Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e

comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di

cui all'articolo 1 7.

4. È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti

politici.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi

costituiti da un solo consigliere, salvo i casi in cui risultano così

composti all'esito delle elezioni.

6. Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni

strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo

limiti e le modalità previste dall'Ufficio di Presidenza.".

Con l'art. 21 della legge in discorso si provvedeva, inoltre, ad

abrogare l'art. 4 della legge 12 del 19721s, considerato che era

stata introdotta la "nota di rendicontazione'', prevista dall'art.

17 della legge 16 del 2012, che recitava:

"Art. 17

(Nota di rendicontazione)

1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o

associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base

ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi

direttivi alla gestione del contributo per il funzionamento di cui

all'articolo 3 della l.r. 12/ 1972 e delle risorse per il personale di

cui all' articolo 1 della l.r. 20/ 1981 come modificati

rispettivamente dagli articoli 14 e 15 della presente legge.

2.Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi

consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del

gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale

una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la

1s Art. 21 (Abrogazioni relative al Capo III) 1.L' articolo 4 della l.r. 12/1972 è abrogato. 2.L'articolo 2, i commi 4 e 5 dell'articolo 3 e gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 della l.r. 20/1981 sono abrogati. 3.Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 "Funzionamento dei Gruppi consiliari", legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 "Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari", legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 "Sostituzione dell' articolo 9 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42", legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni), è abrogato.

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necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di

quanto previsto dall' articolo 1, comma 9 del d.l. 174/2012,

convertito dalla l. 213/2012, e articolata in apposite voci che

evidenziano, in particolare, le risorse trasferite a ogni gruppo

consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del

trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la

tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte

all'allegato A.

3.La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di

regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese

annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento

e delle risorse trasferite per il personale, redatta da un revisore

individuato dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio

effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 201 O, n. 39

(Attuazione della direttiva 2006/ 43/ CE, relativa alle revisioni

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva

84/ 253/ CEE). Le modalità per l'attestazione di regolarità della

nota di rendicontazione sono definite con deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza.

4.fl Presidente del Consiglio regionale trasmette le note di

rendicontazione dei gruppi consiliari al Presidente della Giunta

regionale. Tali note sono, altresì, allegate dall'Ufficio di

Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio

regionale prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n.

853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali

delle Regioni a statuto ordinario).

5.n Presidente della Giunta regionale trasmette ai sensi dell'

articolo 1, comma 1 O del d.l. 174/2012, convertito dalla l.

213/2012, entro il 1 marzo di ogni anno, le note di

rendicontazione dei gruppi consiliari alla competente sezione

regionale di controllo della Corte di Conti, che si pronuncia, con

deliberazione, sulla regolarità delle stesse. n Presidente della

Giunta regionale trasmette tale deliberazione al Presidente del

Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

6.Le note di rendicontazione sono, altresì, pubblicate in allegato

al rendiconto generale del Consiglio regionale sul proprio sito

istituzionale, a seguito dell'approvazione dello stesso. /I

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7.In caso di non confonnità di una delle note di rendicontazione

o della documentazione trasmessa a corredo della stessa alle

prescrizioni stabilite a nonna dell'articolo 1, comma 11 del d.l.

174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente della

Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale

la comunicazione con cui la competente sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti ne richiede la regolarizzazione. n Presidente del Consiglio regionale trasmette la richiesta ai

gruppi consiliari interessati alla regolarizzazione, che vi

provvedono nei tennini stabiliti dalla competente sezione

regionale della Corte dei Conti.

8.Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della

nota di rendicontazione e della relativa documentazione o alla

sua eventuale regolarizzazione entro tennini stabiliti

rispettivamente nei commi 2 e 7, l'Ufficio di Presidenza

stabilisce, con deliberazione, per l'anno in corso la decadenza

del gruppo dal diritto all'erogazione del contributo per il

funzionamento e delle risorse trasferite per il personale. La

decadenza comporta, inoltre, l'obbligo di restituire le somme

ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non

rendicontate.

9.La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 8

conseguono, altresì, alla deliberazione di non regolarità della

nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti.

1 O.La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo

consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni

nuova legislatura. Tale nota è trasmessa al Presidente della

Giunta regionale contestuàlmente alle note di cui al comma 2,

nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di

mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota

di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo

consiliare uscente. Con la deliberazione di cui al comma 3,

l'Ufficio di Presidenza disciplina, altres~ le modalità di

restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la

chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione

dei gruppi nella precedente legislatura".

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La legge 12 del 1972, poi, veniva ulteriormente modificata dalle

leggi n. 18 del 28 dicembre 2012, n. 4 del 15 aprile 2014 e n. 1

del 21 gennaio 2016 che non si riportano in considerazione del

fatto che non hanno avuto alcuna incidenza ai fini del

presente processo.

Sempre m relazione alla disciplina delle spese di

funzionamento del Gruppo, la sopra riportata cornice

legislativa veniva integrata dal Manuale delle Procedure

Con tabili - in cui veniva disciplinato il Sistema della

Rendicontazione (Parte I - Titolo IV - artt. da 23 a 33) -

approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del

29.1.2007 e modificato con le successive delibere n. 152 del

27.10.2008, n. 137 del 20.12.2011 e, infme, per la parte di

interesse del presente processo, n. 24 del 29.2.2012.

In particolare, con l'ultima delibera citata, veniva modificato

l'art. 26 del predetto manuale con l'introduzione del comma 3

che recitava: "la documentazione giustificativa relativa alle

spese risultanti dal prospetto di rendicontazione di cui al comma

2 è conservata, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla

presentazione del rendiconto medesimo, a cura e sotto la

responsabilità del Presidente del Gruppo e del Gruppo Misto".

3. -Natura e funzioni dei Gruppi Consiliari -

La normativa sopra riportata, pur certificando l'esistenza dei

Gruppi Consiliari, non fornisce alcuna indicazione in merito

alla loro natura, alle loro fmalità o alle loro specifiche funzioni,

limitandosi a dare un inquadramento estremamente generale

degli stessi.

Tale dato assume particolare rilievo alla luce del fatto che,

secondo la succitata normativa, i fondi sono assegnati ai

singoli Gruppi al fine di garantirne il funzionamento e, cioè,

per porre in essere le necessarie iniziative e attività utili a tale

scopo: in particolare, il menzionato art. 4 della legge 12 del

1972 stabilisce che ogni Gruppo provvede alle spese inerenti il

proprio funzionamento, individuando le iniziative da porre in

essere e i conseguenti costi da affrontare, fra cui sono

ricompresi, a titolo esemplificativo, quelli per l'acquisto di libri

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e riviste, quelli per le attività svolte dai Gruppi funzionalmente

collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi

(con ciò evidenziando l'ammissibilità di ulteriori spese rispetto

a quelle funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio, su cui

si tornerà in seguito) e, infine, quelli per eventuali consulenze

qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.

La normativa in esame, quindi, non fornisce un'indicazione

specifica delle spese che possono essere poste a carico del

Fondo in questione, ma si limita a stabilire che l'ammissibilità

o meno della spesa stessa dipende dalla sua finalità: sono,

infatti, ammissibili e, conseguentemente, possono essere poste

a carico del Fondo, solo e soltanto le spese destinate al

funzionamento dei Gruppi Consiliari.

Ciò posto occorre, però, evidenziare che, come già anticipato,

non vi è alcuna norma che individui precisamente quali

funzioni debbano svolgere i Gruppi Consiliari né quali siano le

loro specifiche funzioni, con la conseguente difficoltà nel

determinare quali siano le spese imputabili al Fondo in

questione: ed invero, da un lato i contributi ai Gruppi

Consiliari sono previsti con la finalità di garantirne il

funzionamento ma, dall'altro lato, non vi sono indicazioni

normative che specifichino cosa debba intendersi per

funzionamento dei Gruppi in questione.

Al fine, quindi, di poter determinare cosa debba intendersi per

'funzionamento' dei Gruppi Consiliari e, conseguentemente,

per stabilire quali spese possano ritenersi finalizzate a tale

scopo, occorre analizzare la natura dei Gruppi stessi.

Tale analisi, poi, non può che essere realizzata attraverso un

excursus giurisprudenziale che, muovendo dagli artt. 121 e

122 della Costituzione, ha evidenziato come i Gruppi Consiliari

abbiano una doppia natura: invero, da un lato sono organi o

articolazioni interne al Consiglio RegionaleI6 ed aventi, quindi,

una indubbia natura pubblicistica ma, dall'altro, devono

essere anche intesi come organismi di espressione dei partiti

politici di riferimento e, pertanto, promotori e portatori degli

interessi politici dei partiti medesimi in seno all'Assemblea,

16 Sentenze Corte Costituzionale nn. 81 del 1975 - 70 del 1985 - 337 del 2009.

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costituendo il raccordo tra la società civile e la stessa

Assemblea Consiliare, in cui gli elettori sono rappresentati

attraverso i partiti politici e i Gruppi ai quali appartengono gli

eletti.

Sotto tale secondo profùo occorre rilevare che già nel 2009 la

Corte Costituzionale affermava che: "i gruppi consiliari sono

organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare

autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio

stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato

liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi

necessan alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto

contribuiscono in modo determinante al funzionamento e

all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di

proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e

programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che

costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica.

Ciò posto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che

la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi

consiliari è, in gran parte, lasciata al discrezionale

apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di fronte al

quale questa Corte, in sede di giudizio di legittimità delle leggi,

può sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali

unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o

arbitrarie (cfr. sentenza n. 1130 del 1988)" (Corte

Costituzionale, sentenza n. 187 del 1990).

Tale principio, poi, risulta confermato dalla sentenza n. 39 del

2014 in cui la stessa Corte Costituzionale ribadiva che: "I

gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di

questa Corte come organi del consiglio e proiezioni dei partiti

politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n.

1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e

strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio

(sentenza n. 1130 del 1988)".

La natura ambivalente dei Gruppi Consiliari (organi del

Consiglio Regionale pr01ez10ne dei partiti politici) è

riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità che,

seguendo la scia tracciata dalla Corte Costituzionale, afferma

che i predetti Gruppi sono: "una sorta di essenziale interfaccia

o cerniera fra i consigli regionali e provinciali (e quindi

56 .. /

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l'organizzazione dei pubblici poteri) e la società e i cittadini (che,

attraverso i partiti politici ed i gruppi, sono rappresentati nei

consigli)" (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069 del 12.5.2003, rie.

Tretter; Rv. 226531).

I principi giuridici suesposti sono stati, poi, riaffermati dalla

Suprema Corte con la sentenza n. 49976 del 2012 (Cass. Pen.,

Sez. VI, n. 49976 del 3.12.2012; Rv. 254033) in cui, sebbene si

sia giunti a conclusioni opposte rispetto alla sentenza Tretter a

causa della diversa situazione fattuale sottostante, è stata

nuovamente evidenziata la natura ambivalente dei Gruppi

Consiliari.

Sulla stessa linea si pone anche la giurisprudenza civile che ha

ritenuto i Gruppi Consiliari sia organi del Consiglio regionale,

sia espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso

rappresentati (Cass. Civ. S.U., n. 609 del 1.9.1999; Rv.

529547).

L'anzidetta doppia natura dei Gruppi in discorso appare

riconosciuta anche dalla magistratura amministrativa che con

la sentenza del Consiglio di Stato n. 932 del 1992 aveva

ritenuto che gli stessi dovessero essere considerati formazioni

associative a carattere politico e temporaneo, proiezioni

nell'ambito del Consiglio Regionale dei partiti politici, il cui

apparato organizzativo interno, ove esistente, è del tutto

distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di

supporto del Consiglio Regionale e della Regione nel suo

complesso.

Nel medesimo senso si è, altresì, espressa la magistratura

contabile che, con la sentenza 30 del 2014, dapprima ha

richiamato i sopra menzionati arresti giurisprudenzialil7 e,

17 In particolare si evidenzia come: "La problematica della natura giuridica dei Gruppi consiliari regionali è stata affrontata in sede giurisprudenziale in più occasioni, ma le soluzioni prospettate non sono state univoche. La Corte costituzionale, con sentenza n. 1130/ 1988, ha precisato che i Gruppi consiliari sono organi nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'assemblea regionale i consiglieri eletti al fine di elaborare congiuntamente le iniziative da intraprendere e di trovare in essi gli adeguati supporti organizzativi per poter svolgere adeguatamente i propri compiti (cfr. Corte cast., sent. n. 1130/ 1988}. Con sentenza n. 187/ l 990 la stessa Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al (,JJ funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di \

IL·

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successivalllente, ha concluso che: ((i Gruppi consiliari

regionali, nella loro veste rappresentativa dei partiti mutuano da

questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo, quando

partecipano all'attività assembleare dei Consigli regionali,

svolgono sicuramente una funzione pubblicistica, sicché

assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura

pubblicistica" (Corte dei Conti, Sezioni riunite n. 30 del 4

agosto 2014).

Peraltro, in precedenza, la stessa Corte aveva già affermato

che: ((Un gruppo assembleare di un Consiglio Regionale,

contrariamente a quanto avviene per i gruppi parlamentari, ha

un rapporto più stretto con il territorio e l'attività politica è

contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori. I

consiglieri regionali hanno il compito istituzionale di individuare

le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale,

o di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle

in iniziative legislative secondo il riparto di competenze stabilito

dalla Costituzione. (Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 29 del

30.7.2014).

proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica (cfr. Corte cast., sent. n. 187/1990). Con la recente sentenza n. 39/2014 sopra ricordata lo stesso Giudice delle leggi ha ribadito che i Gruppi consiliari vanno qualificati come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (cfr. Corte cast., sent. n. 39 del 6 marzo 2014). Anche le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 609/ 1999, hanno considerato i Gruppi consiliari regionali quali organi delle Regioni, affermando che "i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso rappresentati e che, in quanto tali, godono di una particolare autonomia in funzione dell'attività dell'assemblea" (cfr. Cassazione, sez. un. civ., n. 609/ 1999). Sul punto, invero, ha avuto modo di pronunciarsi anche la Cassazione penale, la quale, con sentenza n. 49976/2012, nel soffermarsi sulla natura giuridica dei Gruppi consiliari, ha evidenziato, al riguardo, una realtà complessa e multiforme di aspetti coesistenti di natura pubblica e privata, rilevando che trattasi di "problematica, a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, senza essersi ancor oggi risolta in una definitiva reductio ad unum" (cfr. Cassazione penale, n. 49976 del 28 dicembre 2012). Tale ultima tesi appare, invero, la più convincente e la più aderente alla realtà, in quanto, a prescindere dai casi minoritari dei gruppi misti o addirittura di gruppi uninominali, di norma i Gruppi consiliari regionali, nella loro veste rappresentativa dei partiti mutuano da questi la natura privatistica, ma nello stesso tempo, quando partecipano all'attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una funzione pubblicistica, sicché assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura pubblicistica" (corte dei Conti, Sezioni riunite n. 30 del 4 agosto 2014).

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4. -Le spese imputabili al Fondo di Funzionamento -

La sopra delineata c.d. 'doppia' natura dei Gruppi Consiliari

ha, poi, una evidente conseguenza in tema di spese imputabili

al Fondo di Funzionamento dei Gruppi Consiliari: da ciò ne

discende, infatti, che dovranno ritenersi ammissibili non solo

le spese strettamente collegate all'attività istituzionale del

Gruppo, ma anche tutte le spese riguardanti l'attività "lato

sensu" politica dei Gruppi stessi, in quanto rientranti tra

quelle necessarie per il loro funzionamento.

Tale assunto, invero, trova conferma sia nel dato normativo,

sia nei già citati arresti giurisprudenziali che, dopo avere

affrontato la questione della natura dei Gruppi Consiliari, s1

occupano delle spese imputabili al Fondo di Funzionamento.

Partendo dal dato normativo, occorre evidenziare che l'art. 4

della legge 12 del 1972, comma 3, pone a carico del Fondo in

questione, tra le altre: "le spese per l'attività svolta dai Gruppi

funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative

dei Gruppi stessi".

Alla luce di tale norma, quindi, potranno essere imputate al

fondo di funzionamento sia le spese legate all'attività

istituzionale svolta in seno al Consiglio Regionale, sia le

ulteriori spese riguardanti le attività politiche del Gruppo,

sempre che tali attività abbiano una valenza finalizzata al

funzionamento del Gruppo stesso.

Quanto sopra esposto risulta avvalorato anche dalla

giurisprudenza che, analizzando normative di analogo tenore

(tra le leggi regionali alla base delle numerose sentenze vi sono

differenze di carattere lessicale - ad esempio la legge regionale

dell'Emilia Romagna utilizza la parola 'compiti' il luogo della

parola 'iniziative' - che non modificano il nucleo della

problematica m questione), è giunta alle medesime

conclusioni.

In particolare la Corte di cassazione, nella sopra menzionata

sentenza "Tretter", dopo aver chiarito che i Gruppi Consiliari

costituiscono "l'interfaccia" tra le l'Assemblea e i cittadini,

afferma che da ciò "ne deriva che si impone una accezione

assai ampia dei 'compiti' e della attività propri dei gruppi

59

CL

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consiliari, per l'esplicazione dei quali i contributi in esame sono

erogati. Più specificamente i compiti espletati dai gruppi non

sono soltanto quelli che trovano il loro svolgimento all'interno del

Consiglio, contribuendo alla organizzazione ed allo svolgimento

dei lavori consiliari, ma, in considerazione di quella che si è

vista essere la funzione tipica dei gruppi (e cioè di fare da

canale di collegamento fra il consiglio e la società), includono

sicuramente anche attività esterne rispetto al Consiglio e che

attengono più propriamente al mondo della politica, di cui pure i

gruppi fanno parte. Dalle argomentazioni sopra svolte discende

che non può condividersi la conclusione cui perviene la sentenza

impugnata, e cioè che i contributi in esame siano destinati

esclusivamente a sostenere 'le spese inerenti al funzionamento

del gruppo consiliare inteso come articolazione interna del

Consiglio e, quindi, come organo di supporto in vista

dell'esercizio dei poteri istituzionali di legislazione e

amministrazione'. Infatti, come si è visto, argomenti ermeneutici

di carattere testuale e sistematico depongono chiaramente per

una interpretazione assai ampia delle attività inerenti ai compiti

dei gruppi, che vengono sovvenzionate con i contributi in esame

[ ... ] Anche l'assenza nella disciplina di prescrizioni che

realmente impongano una pubblicità analitica del modo di

impiego del contributo conferma la necessità di una

interpretazione assai lata dei 'compiti' esplicati dal gruppo

consiliare, sì da ricomprendervi anche attività esterne al

Consiglio, che si riallacciano alla natura essenzialmente politica

del gruppo stesso [ ... ]In definitiva, non soltanto le attività

istituzionali dei gruppi all'interno del Consiglio provinciale

rientrano tra i compiti per la cui esplicazione sono previsti i

contributi in esame. [. .. ] è sufficiente che si tratti di attività che

attengano ai compiti "propri" del gruppo, vale a dire di attività

(anche politiche) che siano legate da nesso funzionale con la vita

e le esigenze del gruppo. Tra esse sicuramente rientrano non

soltanto i costi per materiale propagandistico fornito al partito

politico di riferimento o per pranzi o rinfreschi consumati in

occasione di incontri in campagna elettorale o per oggetti-regalo

per gli elettori di riguardo, ma anche i capi di abbigliamento, per

altro di esiguo valore [ ... ], che possono essere inquadrati tra le

spese di rappresentanza. Si tratta, infatti, di attività che, in

60 ',, ' / ,.,;

, I,

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considerazione della natura del gruppo consiliare e della sua

stretta connessione con il partito di riferimento, non

interrompono il nesso funzionale con r compiti del gruppo

stesso." (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069 del 12.5.2003; Rv.

226531).

Anche la successiva sentenza "Fiorito", richiaIIlando l'arresto

giurisprudenziale appena citato, accoglie il principio secondo

cui possono essere rimborsate anche le spese non

strettaIIlente legate all'attività istituzionale dei Gruppi

Consiliari e, in specie, quelle legate all'attività politica dei

Gruppi stessi.

SegnataIIlente, nella predetta sentenza si afferma che: "La

sentenza [Tretterj si pone, invece, il problema di definire limiti e

portata del vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati

dall'ente Provincia al gruppo consiliare. Limiti in relazione ai

quali divenga possibile tracciare con criteri di massima

approssimazione, compatibili con il principio di determinatezza

delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità

dell'avvenuto impiego (spendita) da parte del gruppo (e per esso

del suo presidente) dei contributi provinciali agli scopi e obiettivi

che di essi contributi costituiscono causa.

Avuto riguardo all'ampiezza della nozione dei "compiti" del

gruppo consiliare utilizzata dal regolamento del Consiglio

provinciale per vincolare l'erogazione contributiva allo

svolgimento di detti compiti, la sentenza Tretter ha rimarcato

come siffatta nozione impedisse di considerare le spese

effettuate dal presidente del gruppo consiliare per attività di

propaganda e per altre iniziative politiche di partito (tutte

opportunamente documentate dall'imputato) avulse, e per ciò

stesso elusive del vincolo di destinazione dei supporti finanziari

della Provincia, dalla attuazione dei compiti e delle funzioni del

proprio gruppo consiliare (Cass. Pen., Sez. VI, n. 49976 del

3.12.2012; Rv. 254033).

La medesima deliberazione, poi, prosegue rilevando che, nel

caso specifico, le spese sostenute da Fiorito non avevano alcun

nesso funzionale con l'attività del Gruppo Consiliare e, in

particolare: "Problematica affatto diversa, dunque, da quella

prefigurata dalla vicenda del Fiorito, nella quale non viene m

alcun modo in discussione, come si è più volte chiarito, la

61

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eventuale finalizzazione di segno latamente "politico" delle

accertate indebite spese e auto-assegnazioni del denaro del

gruppo consiliare regionale presieduto dal ricorrente indagato e

da costui realizzate. La sentenza Tretter ha il pregio di

consentire una speculare lettura in controluce della vicenda

processuale di Fiorito Franco che, facendo emergere le patenti e

risolutive differenze esistenti con il caso del presidente di un

gruppo consiliare della Provincia di Trento, avvalora senza

incertezze la fondatezza della contestazione di peculato mossa

al Fiorito.

Quand'anche si supponga che le finalità "sociali" (di raccordo

con la società civile) che pure permeano le contribuzioni regionali

ai gruppi politici consiliari a norma della L.R. n. 6 del 1973, art.

3 bis, siano perseguibili anche mediante iniziative di segno

strettamente politico-partitico non direttamente collegate alle

attività pubblicistiche del Consiglio regionale cui partecipano i

gruppi consiliari, è evidente che nel caso del Fiorito di siffatte

ipotizzabili iniziative non vi è traccia alcuna, tutte le spendite del

denaro formato dai contributi regionali e i trasferimenti di esso

sui conti correnti privati dell'indagato essendo privi di qualsiasi

giustificazione anche solo larvatamente politica o partitica".

(Cass. Pen., Sez. VI, n. 49976 del 3.12.2012; Rv. 254033).

Un'altra indicazione delle spese imputabili al Fondo di

Funzionamento arriva, poi, dalla magistratura contabile che,

richiamandosi alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte,

evidenzia come i Gruppi Consiliari possano disporre

liberamente dei fondi a loro assegnati, purché tali fondi

vengano utilizzati per attività connesse all'esplicazione del

mandato rappresentativolB.

Ancor più chiara la sentenza dalla Corte dei Conti n. 29 del

2014 in cui, dopo aver dato atto del particolare ruolo svolto dai

Consiglieri Regionali, così come riportato al punto precedente

si specifica che: "I consiglieri regionali hanno il compito

istituzionale di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative

della popolazione regionale, o di specifiche zone geografiche

della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo

il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione.

18 Corte dei Conti, Sezioni riunite n. 30 del 4 agosto 2014

62

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L'attività di studio e ricerca, nonché quella convegnistica e, per

così dire, di promozione ha, tra le altre, anche la funzione di

intercettare e segnalare le emergenze locali collegate a

situazioni di criticità socio - economiche, per poi porre allo studio

le azioni idonee a ripararle, nonché la funzione di individuare le

priorità da affrontare e, conseguentemente, di reperire le risorse

per il conseguimento degli obiettivi definiti.

Ciò spiega anche la previsione di spese di rappresentanza per

dare ospitalità a personalità o autorità chiamate a discutere

temi d'interesse per gli abitanti della Regione, quali, ad esempio,

lo sviluppo del turismo, ovvero la ripresa dell'economia nelle

zone colpite dal terremoto.

Per le considerazioni che precedono è indiscutibile che tutto il

coacervo delle attività di approfondimento delle problematiche

locali sia inerente, anzi, per meglio dire, connaturata alla vita

operativa di un gruppo consiliare.

Perciò, a prescindere dall'esplicita indicazione recata dalle linee

guida, risultano del tutto compatibili con l'attività di un gruppo le

spese per l'acquisto di quotidiani, rassegne stampa e libri,

nonché per attività di consulenza e di ricerca.

Allo stesso modo, non può non riconoscersi che tutte le spese

funzionali all'attività di un gruppo, quali le spese di ristorazione,

di soggiorno e i contratti di collaborazione con esperti di

problematiche regionali, ovvero per ricoprire l'incarico di addetto

stampa siano inerenti ai fini istituzionali di un gruppo

assembleare". (Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 29 del

30.7.2014).

La Corte, poi, conclude per l'insindacabilità del merito circa le

spese sostenute dai Consiglieri, salvo che si tratti di spese

palesemente irrazionali, illogiche o incongrue rispetto al

funzionamento del Gruppo Consigliare.

Alla luce di quanto sopra esposto si può, quindi, trarre una

prima conclusione e cioè che anche le spese inerenti l'attività

politica del Gruppo Consiliare possono essere poste a carico

del Fondo di Funzionamento del Gruppo stesso: mvero,

intendendo i Gruppi così come esposto in precedenza (organi

dell'Assemblea e pr01ez10ne dei partiti politici di riferimento)

non è possibile, sul piano empirico, tracciare una linea di ,

demarcazione precrna tra l'attività politica e l'attività ~

,---~ ......

l

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strettamente istituzionale, trattandosi di attività

intrinsecamente collegate nel concreto atteggiarsi delle

modalità di svolgimento di ciascuna in funzione dell'altra.

Alla stregua dei precedenti rilievi deve, poi, trarsi un ulteriore

corollario per cui la discrezionalità delle spese imputabili al

Fondo trova comunque un limite: le spese sostenute devono,

infatti, essere sempre finalizzate al Funzionamento dei Gruppi

stessi, intesi nella loro accezione sia politica che istituzionale.

Da ciò deriva l'ulteriore conseguenza per cui la mancata

giustificazione della spesa, di per sé, non significa che la spesa

stessa sia illecita, dovendosi aver riguardo alla finalità della

stessa.

Occorrerà, quindi, verificare in concreto se la singola spesa

effettuata dal Consigliere sia funzionale alla vita del Gruppo - e

quindi rimborsabile - o meno in base alle caratteristiche della

spesa stessa e, a tal fine, considerato l'excursus

giurisprudenziale effettuato, appare possibile individuare due

macrocategorie di spesa:

1. spese ontologicamente incompatibili con finalità di

interesse pubblico;

2. spese ambivalenti.

Alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra indicati

dovranno, quindi, essere inserite nella categoria sub 1) tutte le

spese tese a soddisfare gli interessi privati "in modo palese e

peifi.no irridente19" e per le quali non si possa individuare alcun

collegamento funzionale tra l'attività politica/istituzionale del

Consigliere o del Gruppo Consiliare.

Il parametro di giudizio, quindi, si sostanzia nell'immediata

evidenza di elementi di incongruità e illogicità tra la spesa

effettuata e l'interesse pubblico, tali da dimostrare l'assoluta

assenza di collegamento funzionale tra la spesa stessa e

l'attività del Consigliere.

Riprendendo le affermazioni del G.U.P. di Bologna (sentenza

emessa in data 13.11.2015) in tale tipologia di spese sono,

pertanto, ricomprese tutte quelle di per se indicative di una

19 (Cass. Pen., Sez. VI, n. 49976 del 3.12.2012; Rv. 254033).

64

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totale estraneità alla finalità pubblica e che, quindi, non

rivelano una mera irregolarità della spesa, ma si pongono al di

fuori di un rapporto funzionale tra impiego del denaro e sua

finalità pubblica.

In caso di spesa abnorme - nell'accezione appena evidenziata -

è, quindi, sufficiente dare prova della spesa stessa al fine di

accertare la commissione del reato.

Occorre, peraltro, precisare che tale abnormità potrebbe

sempre trovare, in ipotesi eccezionali, smentita in base ad

elementi concreti: in questo caso, tuttavia, dovrà essere

l'imputato a fornire puntuale prova circa il fatto che la spesa,

icto oculi incompatibile con il pubblico interesse, sia funzionale

alla vita del Gruppo Consiliare.

Tale ultima affermazione merita, p01, una ulteriore

puntualizzazione: infatti, tanto più il bene oggetto di spesa

apparirà slegato da una qualche funzionalità per il Gruppo

tanto più la giustificazione dell'imputato dovrà essere specifica

e puntuale sul punto.

All'interno di tale categoria, infine, devono essere ricomprese le

spese 'false', cioè tutti quegli esborsi di denaro giustificati o

con documentazione falsificata o con documentazione vera, ma

non rispondente alla spesa effettivamente sostenuta.

Nella categoria indicata sub 2) devono essere inserite tutte

quelle spese potenzialmente utili a soddisfare esigenze del

Gruppo o esigenze private del singolo Consigliere: m

particolare nei più volte citati arresti giurisprudenziali, le Corti

hanno evidenziato alcune tipologie di spesa che possono essere

funzionali al Gruppo soltanto qualora incardinate nell'ambito

di eventi di natura politico o istituzionale.

Ad esempio la sentenza Tretter evidenzia che: "è sufficiente che

si tratti di attività che attengano ai compiti "propri" del gruppo,

vale a dire di attività (anche politiche) che siano legate da nesso

funzionale con la vita e le esigenze del gruppo. Tra esse

sicuramente rientrano non soltanto i costi per materiale

propagandistico fornito al partito politico di riferimento o per

pranzi o rinfreschi consumati in occasione di incontri m

campagna elettorale o per oggetti-regalo per gli elettori di

riguardo, ma anche i capi di abbigliamento, per altro di esiguo

valore [ ... ], che possono essere inquadrati tra le spese di

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rappresentanza. Si tratta, infatti, di attività che, m

considerazione della natura del gruppo consiliare e della sua

stretta connessione con il partito di riferimento, non

interrompono il nesso funzionale con i compiti del gruppo

stesso." (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069 del 12.5.2003; Rv.

226531).

Sulla stessa linea, la Corte dei Conti asserisce che: "Allo stesso

modo, non può non riconoscersi che tutte le spese funzionali

all'attività di un gruppo, quali le spese di ristorazione, di

saggiamo e i contratti di collaborazione con esperti di

problematiche regionali, ovvero per ricoprire l'incarico di addetto

stampa siano inerenti ai fini istituzionali di un gruppo

assembleare" (Corte dei Conti, Sezioni riunite, n. 29 del

30.7.2014).

Le stesse tipologia di spesa, evidentemente, non hanno alcuna

funzionalità per il Gruppo Consiliare qualora avulse da eventi

di natura politico istituzionale e quindi, prive di finalità di

rappresentanza per il Gruppo stesso: è di tutta evidenza che,

ad esempio, il pranzo al ristorante non ha alcuna funzionalità

per il Gruppo qualora il Consigliere, invece di consumare tale

pasto nell'ambito di incontri politico/istituzionali, lo consumi

in occasione di eventi privati (compleanno, cresrme o

comunioni di parenti, etcc ... ) scollegati da ogni attività inerente

il Gruppo.

Ulteriore esempio è fornito dall'acquisto di capi di

abbigliamento o oggetti (gioielli, penne, etcc ... ) : tali tipologie di

spese possono avere rilevanza rappresentativa nel caso in cui i

predetti beni vengano donati a esponenti di istituzioni o enti

(sempre tenuto conto delle caratteristiche delle spese di

rappresentanza di cui si dirà a breve), mentre sono privi di

valenza funzionale per il Gruppo al di fuori di tale ipotesi

(come nel caso in cui il Consigliere utilizzi per sé tali beni).

In relazione a queste spese, attesa la loro ambivalenza, al fine

di dare prova del commesso reato, non sarà sufficiente

dimostrarne soltanto l'effettuazione ma si dovrà, altresì, fornire

prova positiva circa la finalità privata della spesa stessa, senza

che rilevi la mancata giustificazione dell'interessato.

Vi sono, poi, ulteriori esempi di spese ambivalenti - che s1

incontreranno più volte nel corso della presente trattazione -

66 . /

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come le spese sostenute per le ricariche telefoniche, i

pernottamenti presso strutture alberghiere, la manutenzione

della vettura, le contravvenzioni al Codice della Strada e le

dotazioni per l'ufficio di modico valore (peraltro, le ultime tre

tipologie di spese erano specificamente ammesse dalla legge):

invero tali spese devono ritenersi ammissibili se sostenute

nell'ambito e a causa di attività effettuate per il funzionamento

del Gruppo, mentre ne è inammissibile il rimborso se compiute

per scopi privati.

Considerato, poi, che la grande maggioranza delle spese c.d.

"ambivalenti" corrisponde alle spese di rappresentanza del

Gruppo Consiliare, appare opportuno definire tale tipologie di

spese in relazione ai parametri normativi (ovviamente non

specificamente dedicati ai Gruppi Consiliari) nonché alle

elaborazioni giurisprudenziali sul punto.

Al fine di determinare tale tipologia di spesa occorre partire dal

dato normativo e, in particolare, dall'art. 21 del Regolamento

per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale

piemontese, che recita:

"Art. 21

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono iscritte nell'unità

previsionale di base "Ufficio di Presidenza", tra le previsioni di

competenza e di cassa delle spese correnti, in apposita

suddivisione denominata "Oneri comuni" e riguardano gli oneri

per spese di ospitalità, per l'organizzazione e l'accoglienza di

delegazioni in visita, quelle relative al cerimoniale, a mostre,

rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e

culturale, promozione di convegni, simposi, tavole rotonde,

seminari di studio, nonché acquisto di pubblicazioni e altro

materiale illustrativo e artistico da offrire a visitatori a

documentazione della realtà regionale".

Nel Manuale delle Procedure Contabili viene fornita ulteriore

specificazione con riguardo a tali spese e, segnatamente, l'art.

60 del predetto manuale prevedeva che:

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''Art. 60

Spese di rappresentanza

1. Se si manifestano in modo urgente e indifferibile, le spese di

rappresentanza di cui all'art. 21 del Regolamento per

l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale sono

liquidate dalla cassa economale se riguardano:

a) acquisti di omaggi per fame dono in occasione di incontri,

visite, quali medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni

fotografiche, oggetti simbolici, ecc .. . ;

b) spese per offerta di consumazioni, pranzi, ed in generale per

forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto e valore

prevalentemente simbolico;

c) addobbi, impianti, servizi fotografici, conferenze stampa m

occasioni di visite oi cerimonie;

d) omaggi floreali, necrologi, telegrammi e messaggi di cordoglio;

e) scambio di omaggi in restituzione di ospitalità ricevuta"

Ulteriore dato normativo, sempre in ambito regionale , utile a

definire le spese di rappresentanza, è rappresentato dal

"Regolamento regionale di cassa economale" n. 19 del 2009

che, all'art. 11 prevede che:

Art. 11.

(Spese di rappresentanza)

1. Per spese di rappresentanza, di cui all'articolo 9, comma 1,

lettera b) devono intendersi

unicamente quelle fondate sulla concreta ed obiettiva esigenza

della Regione Piemonte di

manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con

soggetti estranei ad essa.

2. Tali tipologie di spese hanno lo scopo di suscitare sull'attività

dell'Ente l'attenzione e l'interesse di ambienti qualificati

dell'opinione pubblica in genere e di ottenere vantaggi derivanti

da una più approfondita conoscenza dell'attività istituzionale.

3. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente della

Giunta regionale, le attività di rappresentanza possono essere

esercitate in via ordinaria anche dai componenti della Giunta

regionale.

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4. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal

Presidente al Capo di Gabinetto della Presi_denza della Giunta

regionale, designato a rappresentarlo m pubbliche

manifestazioni, ove non siano disponibili componenti della

Giunta regionale.

5. In via esemplificativa ma non esaustiva, sono da considerare

spese di rappresentanza:

a) quelle riguardanti forme di ospitalità o di ristoro connesse a

riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni

di valore simbolico, effettuati per consuetudine o per motivi di

reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra

soggetti aventi veste rappresentativa della Regione Piemonte e

soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o

rappresentativi della società civile;

b) quelle connesse ad eventi ed iniziative di carattere

istituzionale, alle attività di organismi alle quali la Regione

Piemonte partecipa ed in generale allo svolgimento delle

relazioni istituzionali, ivi comprese le spese per l'acquisto di

oggetti simbolici quali: targhe, coppe, medaglie, realizzazioni

artistiche, pubblicazioni, nonché le spese per manifestazioni di

saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a cerimonie,

ricorrenze, festività, commemorazioni ed altri eventi analoghi.

6. Sono escluse le spese:

a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità;

b) a beneficio di soggetti interni all'Ente;

c) erogate m occasione e nell'ambito di normali rapporti

istituzionali a favore di soggetti non rappresentativi degli

organismi di appartenenza;

d) prive di funzioni rappresentative verso l'esterno.

7. Le spese di rappresentanza sono preventivamente richieste al

Settore Relazioni esterne e

Cerimoniale che provvede all'emissione del relativo buono

d'ordine.

8. Ai fini della liquidazione, le spese devono essere

rigorosamente giustificate mediante:

a) l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;

b) la qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione

della spesa;

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c) la presentazione di idonea fattura ovvero atto equivalente

attestante l'ammontare della spesa.

9. Per le spese di cui al presente articolo, il limite di utilizzo del

servizio di cassa economale è di euro 3.000,00 o.fe., con

riferimento ad ogni singolo atto di rappresentanza".

Alla luce dei sopra riportati testi normativi possono trarsi due

elementi fondamentali che caratterizzano le spese di

rappresentanza in relazione ai Gruppi Consiliari:

1. devono fondarsi sull'esigenza del Gruppo di manifestarsi

all'esterno ed intrattenere rapporti con soggetti estranei.

al Gruppo quali esponenti di altre istituzioni o della

società civile;

2. devono avere valore simbolico e, quindi, contenuto.

Tali caratteristiche delle spese di rappresentanza, poi, s1

ritrovano nei numerosi arresti giurisprudenziali sul punto e, in

particolare, la giurisprudenza penale è consolidata nel ritenere

che: "ai fini della configurabilità del reato di peculato, può

considerarsi "spesa di rappresentanza", ovvero spesa con

finalità pubblica, soltanto quella destinata a soddisfare la

funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di

accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro

nel contesto sociale in cui si colloca" (Cass. Pen., Sez. VI, n.

10908 del 1.2.2006; Rv. 234105)

Nell'analogo caso relativo alla vicenda "Tretter" la Corte ha,

poi, ammesso tra le spese di rappresentanza: "i costi per

materiale propagandistico fornito al partito politico di riferimento

o per pranzi o rinfreschi consumati in occasione di incontri in

campagna elettorale o per oggetti-regalo per gli elettori di

riguardo, ma anche i capi di abbigliamento, per altro di esiguo

valore" (Cass. Pen., Sez. VI, n. 33069 del 12.5.2003; Rv.

226531).

Di analogo tenore l'indirizzo della magistratura contabile che

individua, in via interpretativa, una serie di requisiti riferibili

alle spese di rappresentanza consistenti nell'inerenza ai fini

istituzionali, nella congruità e nella sobrietà, nella destinazione

a esponenti istituzionali o della società civile, ecc ... ),

affermando, sul punto, che: "le spese di rappresentanza sono

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quelle destinate ad attività rivolte a proiettare l'amministrazione

all'esterno in rapporto ai propri fini istituzionali e che si fondano

sull'effettiva esigenza per l'ente di manifestarsi all'esterno e di

intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di

mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione e

richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, oltre che

dell'opinione pubblica in generale; e, pertanto, possono gravare

sul capitolo di bilancio concernente le spese di rappresentanza

soltanto erogazioni per atti di ospitalità, premi, omaggi simbolici,

cerimonie e similari disposte in occasione di incontri e

manifestazioni significative" (Corte dei Conti, sentenza n. 752

del 2009) e specificando, altresì, che: "le spese di

rappresentanza sono finalizzate, per loro natura, a relazioni con

soggetti esterni all'ente che le dispone; di conseguenza, sono

illegittime e fonte di danno erariale le spese disposte dal

presidente del consiglio regionale per donativi natalizi ai membri

del consiglio e al personale" (Corte dei Conti, sentenza 417 del

2011).

Peraltro, quanto sopra enucleato 1n tema di spese di

rappresentanza risulta far parte del patrimonio conoscitivo del

personale amministrativo della Regione Piemonte considerato

che nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la teste Melis -

all'epoca dirigente del Settore Bilancio Ragioneria e Controllo

di Gestione del Consiglio Regionale del Piemonte - affermava

che: "la spesa di rappresentanza deve essere sostenuta zn

occasione di un evento che abbia carattere rappresentativo, zn

questo caso del Gruppo o di un singolo Consigliere e che sia

ospite una personalità o una serie di personalità di un certo

rilievo [ ... ] penso sia una giurisprudenza pluriennale della Corte

dei Conti sul concetto di spese di rappresentanza cui tutti gli

uffici pubblici fanno riferimento" ( cfr. p. 4 7 trascrizioni udienza

4.3.2015).

Infine, con specifico riferimento ai Gruppi Consiliari, nel 2012

venivano predisposte "le linee guida per l'approvazione del

rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari ai sensi del

comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 1 O ottobre 2012, n.

174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" che non

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facevano altro che confermare le caratteristiche delle spese di

rappresentanza così come già in precedenza delineate.

In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera g dell'allegato A

(articolo 17) recita che: «il contributo per le spese di

funzionamento può essere utilizzato per [. .. } le spese di

rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di

carattere rappresentativo del Gruppo Consiliare e dei singoli

Consiglieri che prevedono la partecipazione di personalità o

autorità estranee all'assemblea stessa, quali ospitalità e

accoglienza, con obbligo di motivazione".

Vi sono, p01, ulteriori spese di cui occorre occuparsi in

relazione alla loro imputabilità al fondo di funzionamento,

prima di addentrarsi nella valutazione delle single posizioni e,

in primo luogo, occorre valutare l'ammissibilità o meno delle

spese per il patrocinio legale dei singoli consiglieri.

Sul punto, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che i

capigruppo, recependo indicazioni in tal senso degli uffici

regionali, avevano ritenuto di poter porre a carico dell'anzidetto

Fondo, seguendo un'accezione lata di 'funzionamento', sia le

spese legali riguardanti ricorsi del o contro il gruppo sia

concernenti ncors1 per incompatibilità o ineleggibilità

individuali.

Ciò detto emerge ancor più chiaramente con riferimento fil

consiglieri appartenenti al gruppo "Popolo della Libertà", tutti i

quali ponevano a rimborso tale tipologia di spesa: infatti, dalle

emergenze processuali è risultato chiaro che il rimborso della

spesa in questione veniva effettuato su precisa indicazione del

capogruppo - considerato che in alcuni casi le spese venivano

imputate 'pro quota' ai singoli consiglieri per l'attività che il

legale svolgeva in favore del gruppo - come confermato

dichiarato dalla teste Monica Ferrando, economa del gruppo

P.d.L., la quale affermava che per le spese legali: «si poteva

fare in due modi, o venivano anticipate direttamente dal

consiglieri e poi chiesto rimborso, oppure magari in uno step

successivo ad esempio era capitato che si anticipasse e poi si

andasse a scaricare dopo, però sì, le spese legali era una cosa

72

~-

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contemplata [le spese legali sì, che w ricordi sì, erano

ammissibili in quel momento, sì, sì20".

Ciò premesso, nel presente processo il rimborso delle spese

legali relative ai singoli consiglieri (considerato che il

capogruppo Pedrale è stato giudicato separatamente) dovrà

ritenersi ammissibile, perlomeno sotto il profilo dell'elemento

soggettivo.

in secondo luogo, la normativa regionale prevedeva che per

alcune tipologie di beni e, in particolare, beni durevoli ed

elettronici (p.c., tablet, stampanti, macchine fotografiche,

apparecchiature elettroniche in genere), i consiglieri regionali,

all'esito della legislatura, potessero decidere se restituire tale

bene lasciandolo in dotazione alla regione Piemonte oppure

riscattarlo versando una somma di denaro alla regione.

Premesso tutto ciò occorre, poi, svolgere ulteriori

considerazioni generali in relazione alla fattispecie di peculato

contestata agli imputati.

5. - Le condotte di appropriazione: soggetto agente e

disponibilità giuridica -

Le contestazioni elevate nel presente procedimento hanno

duplice natura, a seconda dei soggetti.

Alcuni dei consiglieri regionali imputati di peculato hanno

disponibilità diretta dei fondi destinati al funzionamento dei

Gruppi m quanto 'capigruppo di se stessi' (gruppi

monoconsiliari, del quale fa parte un unico consigliere). E' il

caso di Michele GIOVINE ('Pensionati per CotaJ, Andrea

STARA ('Insieme per Bresso}, Michele FORMAGNANA (per il

periodo in cui, espulso dalla Lega Nord e prima di andare a

confluire nel PdL, medio tempore ha fatto parte, come unico

componente, del 'Gruppo Misto').

Si tratta di imputati che hanno avuto la possibilità di accedere

direttamente ai fondi regionali, anche disponendo e utilizzando

20 Cfr. p. 80 trascrizioni udienzal3.3.2015

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strumenti per il prelievo e il pagamento (carta di credito e

bancomat sul conto corrente intestato al gruppo: è il caso di

STARA e GIOVINE, mentre FORMAGNANA non ha richiesto il

rilascio di carte e ha accantonato contante con continui

prelievi dal conto corrente).

L'accesso diretto ai rimborsi caratterizza anche la posizione di

Giovanni NEGRO, tratto a giudizio come capogruppo di un

gruppo costituito da due consiglieri (Unione di Centro - U.D.C.

- comprendente solo NEGRO e GOFFI). In questi casi la

disponibilità diretta dei fondi non pone alcun tipo di problema

giuridico per quanto attiene al profùo della condotta

appropriati va.

Altri - la maggior parte in questo procedimento - sono stati

tratti a giudizio con imputazione concorsuale in reato proprio,

e cioè in concorso con il capogruppo al quale hanno presentato

le pezze giustificative per ottenere i rimborsi e dal quale, m

forza della documentazione presentata e in esito al vaglio di

pertinenza della spesa rispetto all'attività politica e di

funzionamento del gruppo, hanno ottenuto l'autorizzazione al

rimborso. Si tratta di approccio già seguito anche da altre

Procure in procedimenti analoghi a carico di consiglieri di altre

Regioni, impostazione che non ha impedito, già in altre

sentenze, una valutazione da parte del giudicante2 1 in termini

che paiono maggiormente aderenti ai principi interpretativi

elaborati dalla giurisprudenza in materia di disponibilità del

denaro o cosa mobile oggetto di appropriazione22 . Principi che

anche questo Collegio ha ritenuto di applicare.

21 Tra le altre, la già citata GUP Tribunale Bologna 13.11.2015, n. 2192/15. 22 In materia di peculato e con riferimento al possesso di somme di denaro il principio è consolidato nel senso che 'la nozione di possesso di denaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione di esso può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo di sua competenza o connesso a prassi invalse nell'ufficio' da parte del soggetto agente, in grado, così, 'di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione' (tutte conformi, dalla fine degli anni '90 fino a - tra le altre e per tutte -Cass. sez. 6° n. 7492 del 18.10.2012 e sez. 6°, n. 45908 del 16.10.2013).

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Se è ben vero, infatti, che il solo capogruppo ha la disponibilità

materiale del fondo per il funzionamento, nel senso

dell'accesso diretto al fondo suddetto, entrambi i soggetti -

capogruppo e consigliere - ne hanno la disponibilità giuridica.

Il fondo, infatti, è a disposizione del gruppo, non - invece - 'del

solo capogruppo' perché ne disponga in favore di chi

(extraneus) glielo richiede: quindi, è a disposizione anche del

consigliere, che non è un qualsiasi terzo ma è pubblico

ufficiale e concorre con la medesima veste del capogruppo.23

Il fondo, cioè, è previamente a disposizione del gruppo, a

prescindere dalle modalità della richiesta di rimborso e dal

dato cronologico, e cioè a prescindere dal momento in cui il

rimborso materialmente avviene in capo al consigliere che lo

ha richiesto. Per tale motivo, e correttamente, la Procura ha

individuato - sia per il capogruppo che per il singolo

consigliere - quale termine per la consumazione delle condotte

di peculato quello in cui è avvenuta la spesa portata a

rimborso producendo la relativa documentazione fiscale

(scontrino consegnato alla segreteria del gruppo consiliare

perché venisse sottoposto al vaglio del capogruppo o fattura

direttamente emessa dall'emittente fornitore di merci o servizi

nei confronti del gruppo consiliare).

Nè si tratta, va ancora rilevato, di un fondo 'privato', come

alcune tra le difese hanno sostenuto, partendo da un concetto

di gruppo consiliare non in linea con la costante e consolidata

giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile, gia

sopra evidenziata. La disponibilità del denaro è, infatti,

conferita al pubblico ufficiale per fini istituzionali, comunque e

a prescindere dal fatto che poi il suo utilizzo abbia una finalità

23 Il ruolo di P.U. del singolo consigliere è stato chiaramente affermato da GUP Milano, 28.4.2015. GUP Bologna ult. cit. la richiama, salvo poi limitarsi ad evidenziare la natura di pubblico ufficiale del solo capogruppo (con osservazioni che valgono in realtà anche per i singoli consiglieri - in quanto anch'essi rivestenti 'comunque la qualifica di pubblico ufficiale in quanto esercente unapubblicafunzione legislativa'-) ma perché in quel procedimento avevano richiesto il rito abbreviato in udienza preliminare solo consiglieri capigruppo, per cui - come chiaramente afferma il GUP in sentenza - il problema del tipo di responsabilità del singolo consigliere, se di soggetto avente la disponibilità del fondo ovvero se concorrente extraneus con il capogruppo, non era da affrontare in concreto perché irrilevante.

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più marcatamente politica, data la natura pacificamente

ambivalente del gruppo consiliare regionale. In altri termini,

non vi è alcuna differenza di ruolo tra semplice consigliere e

capogruppo, ai quali - tutti - è direttamente destinato un

fondo utilizzabile per quelle finalità istituzionali 'lato sensu' che

sono caratteristiche dell'attività di tutti gli appartenenti al

gruppo consiliare, e non certo del solo capogruppo.

Da ciò discende che, qualora ci si trovi in presenza di una

spesa, portata a rimborso da un singolo consigliere, non

eccentrica o abnorme o ripetitiva o tale da indurre di per sé il

sospetto di una finalizzazione alla soddisfazione di un

interesse privato (poiché in tal caso è riconoscibile in quanto

tale dal capogruppo che ne autorizza il rimborso) ma

'ambivalente', nel senso evidenziato nel paragrafo che precede,

appare comunque perfezionata in capo al singolo consigliere la

condotta di peculato - consumata avvalendosi del capogruppo

come autore mediato - e non invece quella di truffa ai danni

del capogruppo per ottenere, suo tramite, un rimborso non

dovuto: e ciò anche se il meccanismo fa sì che l'autonoma

disponibilità delle somme avvenga in un secondo momento, e

1n specie dopo la presentazione della documentazione

fraudolenta.24

Si verserebbe in ipotesi di truffa se la condotta fraudolenta

venisse, invece, posta in essere per ottenere la disponibilità

delle somme, disponibilità che - invece - nel caso che qui ci

occupa, in quanto disponibilità giuridica del fondo, preesiste

alla condotta.

24 Si veda, per una ipotesi di previa disponibilità giuridica di fondo di denaro pubblico 'in ragione di un pronto adempimento dei compiti istituzionali', nella quale il meccanismo del rimborso ex post (qui si tratta di rimborso UNEP, mensile, da parte dell'ufficiale giudiziario) implica che le 'modalità di frode non sono quindi, per la descritta cronologia delle condotte, destinate a produrre con carattere di immediatezza e definitività una autonoma disponibilità del denaro a vantaggio dell'operatore. L'indicato meccanismo, piuttosto, per una sorta di operatività a posteriori, fa sì che il possesso, preventivamente ed altrimenti conseguito dall'operatore per le ragioni di servizio svolto, venga stabilmente deviato per soddisfare i fini personali (,'

1

ì dell'agente' (Cass. 6°, 3.3.2016, n. 18177). \;.

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76 ,' /

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La giurisprudenza penale in tema di rimborsi regionali, in

vicende assolutamente analoghe, ha dato indicazioni costanti

nel senso dell'integrazione del reato di peculato in capo al

singolo consigliere e mai di semplice truffa. Negli arresti della

magistratura contabile si dà per pacifica la disponibilità

giuridica ex ante (e non, materiale, ex post, al momento

dell'ottenimento del rimborso) del fondo per i gruppi consiliari

anche da parte del singolo consigliere non capogruppo.25

Anche, peraltro, nei casi in cui vi siano state - nel presente

procedimento - richieste dirette da parte dei collaboratori (di

consiglieri o di capogruppo) presentando pezze giustificative, si

è trattato di rimborsi spese comunque riferibili ad un

consigliere, imputate alla quota di fondo del quale ha la

disponibilità il consigliere (o a un capogruppo, o a un

'capogruppo di se stesso1 che ha dato loro, a monte,

indicazione circa quali spese potevano essere rimborsate dalla

Regione portando direttamente gli scontrini alla segretaria del

gruppo: ed infatti correttamente, anche ove ciò sia avvenuto, è

sempre imputato il consigliere (di peculato per avere attivato il

rimborso per spese dei collaboratori estranee a quelle

ammesse) e mai il collaboratore, che non ha - sotto alcuna

forma - la previa disponibilità del fondo.

Ciò posto, i principi sopra evidenziati vanno correttamente

calati all'interno delle situazioni concrete. Se, da un lato,

l'impostazione che riconosce la disponibilità giuridica del fondo

da parte di tutti i consiglieri in quanto tali non comporta la

necessità di provare volta a volta la sussistenza di un previo

accordo concorsuale con il capogruppo, dall'altro - in una

cornice normativa in cui il passaggio attraverso il capogruppo

è necessario per azionare il meccanismo che si conclude con

l'ottenimento del rimborso - quest'ultimo comunque concorre

materialmente con colui che il rimborso richiede.

2s Si veda, tra le varie altre e strettamente attinente l'oggetto del presente dibattimento, la sentenza definitiva pronunciata della Corte dei Conti a carico di Cortopassi, la cui difesa tecnica ha peraltro risollevato la medesima questione nel corso della sua arringa.

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Sarà quindi onere del capogruppo fornire degli elementi, a

fronte di autorizzazione di spese 'ambivalenti' dei consiglieri

poi rivelatesi estranee alla funzione, di averlo fatto non avendo

elementi per ritenere che la spesa non avesse carattere o

finalità istituzionali né per sospettare che la spesa stessa

potesse essere in realtà finalizzata alla soddisfazione di un

interesse meramente privato.

Il problema, quindi, se si versi in ipotesi non di concorso del

consigliere con il capogruppo ma di ottenimento indebito del

rimborso tramite la condotta materiale di autore mediato,

afferisce quei limitati casi in cui l'accusa abbia portato la prova

specifica che una spesa, seppure in astratto 'ambivalente' (per

il caso di spese eccentriche o abnormi il problema non si pone,

data l'immediata riconoscibilità dell'estraneità della spesa alla

funzione), in concreto è stata sostenuta per un bene/attività a

beneficio privato del consigliere (o che si tratta di rimborso per

spesa apparente ma in realtà mai sostenuta o alla quale non è

corrisposta alcuna prestazione o alcun anticipo di spesa da

parte del consigliere).

In questo caso possono esservi indicatori concreti m

contraddizione logica o fattuale con la sussistenza, quanto al

capogruppo comunque materialmente concorrente, di una

consapevolezza e volontà di concorrere nel peculato commesso

da chi ha richiesto il rimborso: ovviamente qualora il

capogruppo abbia ricoperto tale funzione non per lungo

periodo di tempo, o quantomeno non per tempo così

prolungato da indurre a ritenere che egli per primo, 'passando'

qualunque tipo di spesa, abbia ingenerato in chi si è trovato a

ricoprire il ruolo di capogruppo e quindi di soggetto che - tra

gli altri compiti istituzionali - ha quello di autorizzare il

rimborso delle spese anche degli altri consiglieri senza

l'esperienza pregressa specifica tipica, invece, di chi aveva alle

spalle una tradizione di capogruppo consiliare regionale di un

partito o comunque di una formazione politica di dimensioni e

struttura consolidate. In questi ulti:o;li casi il formarsi di una

prassi 'lassa' nella verifica della rimborsabilità effettiva delle

spese, se non anche di una prassi illegittima per quanto

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attiene all'autorizzazione di spese ictu oculi abnormi o

comunque fortemente dubbie senza richiederne conto a chi

produce la pezza giustificativa, può essere frutto di un

atteggiamento nei confronti dell'utilizzo del fondo di

funzionamento che specularmente comporta, per il singolo

consigliere, la certezza in ordine al fatto di poter previamente

contare su di una disponibilità allargata a 'passare' qualsiasi

spesa.

Non è irragionevole - è, anzi più che corretto - ritenere quindi

che in questi ultimi casi possa essersi manifestata una

costante, palese (all'interno del gruppo) e, soprattutto,

consapevole e voluta caduta nella soglia critica del controllore

che in concreto agevola il controllato a commettere le condotte

di peculato. In tal caso, infatti, il controllore crea a priori le

condizioni 'di sicurezza' per il controllato, che sa a priori di

poter produrre qualsiasi tipo di pezza giustificativa per

ottenere materialmente le somme del fondo senza incorrere in

conseguenze, se non, al più, una qualche richiesta di

chiarimenti da parte della segreteria o dell'economato del

gruppo. E' il caso in cui il controllato sa che può 'forzare' sulla

natura della spesa perché più o meno tutto gli verrà

rimborsato, anche spese non sue.

Nel presente procedimento è questione che coinvolge

unicamente la posizione di Burzi, per la parte di spese

effettuate da altri e da lui vistate nella breve fase in cui è stato

egli stesso capogruppo essendo passato da PdL a

Progett'Azione: si rinvia sul punto alla motivazione sulla sua

posizione specifica.

6. - Le singole posizioni -

Alla luce delle considerazioni sopra svolte è ora possibile

procedere all'esame degli specifici addebiti mossi ai singoli

imputati e alla valutazione delle emergenze processuali emerse

nel corso del dibattimento.

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GIOVINE Michele

All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare

"Pensionati Per Cota", sono state contestate condotte

appropriative per la somma complessiva di euro 144.026,55

euro in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

contravvenzioni del codice della strada per euro

3.081,38

ricariche telefoniche per euro 3.417,20;

acquisto di generi alimentari per euro 5.355,28;

capi di abbigliamento e beni per la cura della persona

per euro 8.135,49;

biglietti relativi a spettacoli e partite di calcio per euro

2.565,25;

acquisti presso bar, ristoranti, night club e cibo per

euro 19.294,35

trasferte a Roma per euro 2. 776,59

carburante per euro 65.503,98;

biglietti ferroviari per euro 2.067 ,32

buoni pasto per euro 16.149,57

acquisti o prelievi con carta di credito collegata al c / c

intestato al Gruppo Consiliare non rientranti nella

documentazione esibita per euro 2.764,00

Prima di passare all'analisi dettagliata delle singole spese

imputate al GIOVINE occorre compiere una premessa circa le

modalità di acquisizione della documentazione inerente alle

spese 111 questione, in parte differente rispetto alle modalità

utilizzate per tutti i restanti imputati, considerato che la stessa

veniva consegnata in tempi diversi.

Secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, infatti,

la Guardia di Finanza effettuava un primo accesso presso la

sede del Gruppo "Pensionati per Cota" in data 28.9.2012,

giorno in cui, stante l'assenza di Sabrina Giovine - economa

del Gruppo - la quale si trovava in viaggio di nozze, GIOVINE

Michele non era in grado di esibire tutta la documentazione

richiesta a giustificazione delle spese sostenute, limitandosi a

fornire quella relativa all'anno 201126.

26 Sul punto il teste Mangano riferiva che: "In quel giorno ricordo che il consigliere Giovine evidenziò che la funzione di economa del Gruppo veniva svolta dalla signorina Sabrina Margherita Giovine. Al momento ricordo rappresentò che la stessa si trovava in viaggio di nozze e che per questo

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Il g10rno successivo, m data 29.9.2012, Michele GIOVINE s1

presentava presso gli uffici del Nucleo di Polizia Tributaria per

consegnare la documentazione relativa all'anno 2010 dopo di

che, in data 16.10.2012, consegnava quella attinente ai primi

tre mesi dell'anno 201221.

A questo punto, siccome risultavano ancora mancanti i

documenti relativi alla seconda parte dell'anno 2012, in data

11.12.2012 la Guardia di Finanza perquisiva la sede del

Gruppo Consiliare "Pensionati per Cota" dove, su indicazione

di Sabrina Giovine, procedeva al ritrovamento e al sequestro

della seguente documentazione:

n. 1 agenda con copertina di colore marrone riportante

sulla copertina la dicitura "Consiglio Regionale del

Piemonte" ed un biglietto di colore bianco con la scritta

"2012 impegni - appuntamenti", contenente scontrini

fiscali e fatture varie inerenti alle spese del Gruppo

Consiliare dell'anno 2012;

n. 6 buste di carta di colore marrone chiaro, intestate

'aprile', 'maggio', 'giugno', 'luglio', 'agosto' e 'settembre',

ciascuna contenente buste di colore bianco all'interno

delle quali vi erano scontrini, fatture e note varie

relative alle spese del Gruppo Consiliare in questione

Veniva, inoltre, rinvenuta ulteriore documentazione e, 1n

particolare:

2 agende con copertina marrone contenenti scontrini

fiscali, fatture e note varie relative alle spese del Gruppo

effettuate nel 2012;

nota n. 13/2012 024 indirizzata alla Guardia di Finanza

Nucleo Polizia Tributaria Torino concernente la

consegna di rendicontazione per il periodo aprile­

settembre 2012 relativa al Gruppo "Pensionati per

Cota";

4 buste di carta di colore bianco contenenti scontrini

relativi all'anno 2012.

Gli operanti, poi, perquisivano l'abitazione di Adriano Ricco,

coniuge di Giovine Sabrina, presso la quale rinvenivano 11

motivo era in grado di fornire solo la documentazione relativa all'annualità 2011, poiché sicuramente trovantesi in loco" (cfr. p. 8 trascrizioni udienza 23.2.2015) 27 Cfr. p. 57 trascrizioni udienza 20.2.2015

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scontrini fiscali afferenti alle spese sostenute dal Gruppo

nell'anno 2012 (posti sotto sequestro) nonché, all'interno della

borsa di Sabrina Giovine, la somma di euro 11.950,00, oltre a

buoni pasto e ticket restaurant (anch'essi posti sotto

sequestro).

Sempre in ordine alle modalità di acquisizione della predetta

documentazione l'imputato riferiva che, in occasione del primo

accesso effettuato dalla Guardia di Finanza il 28.9.2011, aveva

fornito parte di quanto richiesto, senza essere in grado di

distinguere l'esatta documentazione consegnata e dichiarando,

in particolare, che: "io non ho dato il 2011. Io ho dato quello che

ho trovato, dottoressa ... [Però è risultato essere il 2011] secondo

quello che ha deciso la Guardia di Finanza, non secondo quello

che abbiamo detto noi ... ''28, sostenendo, poi, di aver preso

scontrini casualmente rinvenuti all'interno dell'ufficio e di

averli inseriti all'interno della scatola - che stando alle

dichiarazioni dell'imputato sarebbe stata una scatola

"dimensione fogli A4" - consegnata alla Guardia di Finanza,

senza inserirli nelle apposite buste suddivise per annualità, di

cui il GIOVINE non ricordava la presenza29.

Il giorno successivo l'imputato consegnava l'ulteriore

documentazione di cui si è già detto, sempre sostenendo di

averla reperita in parte presso il Gruppo e in parte presso la

propria abitazione senza avere la certezza in ordine a cosa s1

riferisse e se fosse stata oggetto di rimborso o meno,

dichiarando, sul punto: "quello che riuscivamo a tirare fuori e

l'ho agglomerato, perché la volontà era di essere assolutamente

collaborativo. L'ho portata poi in via Giordano Bruna3°".

La restante documentazione, come già detto, veniva in parte

spontaneamente consegnata il 16 ottobre 2012, in parte

sequestrata nel dicembre dello stesso anno, sebbene già

28 Cfr. p. 156 e ss. trascrizioni udienza del 24.4.2015. 29 Cfr. p. 156 esse, in particolare, p. 160 trascrizioni udienza del 24.4.2015 in cui GIOVINE Michele riferiva che; "Ma non c'era la busta del 12011. Io non mi ricordo una busta del 2011. Io mi ricordo varie buste. La ricostruzione che ho fatto era che siccome quando l'ho aperta venivo a scoprire che era del 2011, che era del 2011 ... io non me la ricordo una busta del 2011 così come ... Probabilmente c'era, io questo non lo metto in dubbio che c'era un riferimento annuale, ma siccome noi non eravamo tenuti a conservarla questa roba qui, il riferimento annuale era assolutamente probabilmente". 30 Cfr. pp. 163 e ss. e, in particolare, p. 166 trascrizioni udienza 24.4.2015.

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preparata dal GIOVINE, con l'aiuto della sorella, nel frattempo

tornata dal viaggio di nozze31.

In ordine alla conservazione delle pezze giustificative relative

alle spese effettuate veniva sentita anche Sabrina Giovine, la

quale riferiva che le predette pezze giustificative venivano

conservate in delle buste - suddivise in relazione al mese di

riferimento - che, a loro volta, erano conservate in alcune

scatole evidenziando, poi, una tenuta alquanto confusionaria

della documentazione in discorso32.

Di particolare interesse, poi, risultano essere le dichiarazioni

della predetta teste in relazione a quanto avvenuto in

occasione del primo accesso da parte della Guardia di Finanza

presso il Gruppo "Pensionati per Cota", con particolare

riferimento all'apprensione di alcune pezze giustificative

relative a spese personali della teste stessa, asseritamente non

rendicontate (dichiarazioni che, come si vedrà risulteranno

palesemente smentite dalle risultanze processuali).

La Giovine, infatti, in relazione alla prima richiesta di

documentazione da parte degli operanti, riferiva che: "in

quell'occasione lì non c'ero, quindi non so cos'è stato

consegnato. Sicuramente è stata consegnata della

documentazione in più che non è stata rimborsata; così com'è

stata consegnata della documentazione in più anche della

documentazione in mena33 " e proseguiva, poi, affermando che

all'interno dell'ufficio erano conservati anche degli scontrini

relativi a sue spese personali, all'interno di appositi raccoglitori

separati dalle pezze giustificative che avrebbero costituito

oggetto di rimborso.

In particolare, sul punto, la teste dichiarava che: "Quelli

[scontrini riferiti a spese presso centri estetici] sono miei, ma

erano in un mio cassetto personale che io avevo [ ... ] No, erano

nel mio cassetto personale. Secondo me sono stati presi dal

cassetto, non erano ... Non credo che fossero nelle buste gialle,

penso che fossero in una bustina a parte ed è stata presa la

busta ed inserita nello scatolone [. .. ] Io conservo davvero anche

depliant. Quindi in realtà è una mia abitudine normale. Li ho a

31 Cfr. p. 167 trascrizioni udienza 24.4.2016. 32 Cfr. p. 62 trascrizioni udienza 14.4.2015. 33 Cfr. p. 65 trascrizioni udienza 14.4.2015.

83

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casa, li avevo in ufficio, li ho tuttora nell'ufficio dove lavoro

quindi non è... E' proprio una mia consuetudine [ ... } Quelli

[scontrini] miei personali erano nel cassetto [..] c'erano degli

acquisiti di abbigliamento [ .. .} erano separati, ma non sono stati

comunque... Cioè non ... Erano separati e non so [. .. } No, erano

nel mio cassetto non stati rimborsati34".

La Giovine, poi, oltre a ribadire la presenza di tale busta

ricolma dei suoi scontrini, rivelava anche la presenza di una

ulteriore busta ove erano presenti gli scontrini scartati,

riferendosi, in particolare, ad alcune pezze giustificative

relative ad un soggiorno a Malta di GIOVINE Michele.

La teste, sul punto, asseriva: "[gli scontrini personali} erano

prevalentemente nel mio cassetto. C'erano delle ... Una specie di

cassettiera, quelle di plastica, che si tengono sulla scrivania,

dove io tenevo anche altre cose personali, quindi potevano

anche essere all'interno di queste cassettiere, quindi su quello ...

Poi c'erano sicuramente altri scontrini, ad esempio erano ... Che

io scartavo dal rimborso, tipo ... C'era, ad esempio .. una cosa ...

Adesso non so dov'è, comunque c'era un... me lo ricordo a

memoria, c'era uno scontrino di Malta, che però era relativo

all'acquisto di alcuni prodotti di una vetreria di Malta, che è una

delle più importanti ... Come la vetreria di Murano per noi [ ... ]

Poiché i prodotti li avevano ... No, non era tra i miei scontrini, era

in un'altra busta, che non aveva nessuna indicazione ed

erano ... Quelli che consideravo i documenti che non ... Perché a

fine anno cosa si faceva? Si prendeva quelli che erano tutti i

giustificativi di spesa, poi si.. In alcuni casi alcune cose

venwano propno scartate e basta, senza nessuna

responsabilità di reintroduzione, su altre cose [ ... ] Sì, li scartavo

io[. .. } Sono stati messi in una busta[ ... ] Erano in una busta lì ..

Adesso fisicamente il luogo dove fossero non lo so, però li

mettevo tutti in questa busta che erano una busta di scarti,

dover mettevo le pezze che non venivano... Che si sceglieva di

non rimborsare35" .

Infine, in relazione ad alcune pezze giustificative inerenti spese

effettuate in Liguria, la Giovine ribadiva la presenza della

busta in cui conservava gli scontrini relativi alle proprie spese

34 Cfr. pp. 67 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2915. 35 Cfr. pp. 71 e ss., nonché pp. 122 e 127 trascrizioni udienza 14.4.2015.

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personali, asserendo: "No, erano probabilmente nel mw

cassetto, dentro una busta per spese personali [. . .] Nel primo

cassetto della mia scrivania, erano lì e poi c'era un'altra ... Altre

tre cassettine che erano di ... Nere, erano cassettine di plastica,

quelle classiche che si tengono sulla scrivania, anche lì c'erano

degli scontrini, delle cose mie personali [ ... ] Purtroppo è una

abitudine personale, che conservo tutt'ora, non c'è un motivo

particolare. A volte li tolgo dalla borsa e poi li metto dove mi

trovo. Per me il cassetto... era il mio cassetto, avevo anche dei

volantini, dei biglietti, delle foto, non c"ra un motivo. C'era un

cassetto personale, ma così come nell'ufficio ogni collaboratore

aveva un cassetto personale in cui poteva ... [. . .] Sì, c'era della

documentazione nel mio cassetto che era la mia documentazione

personale, ma era proprio solo la mia documentazione

personale36".

Veniva, infine, depositato un elenco di spese che la Giovine

non riconosceva come rimborsate trattandosi in parte di spese

personali (di cui alle predetta busta) in parte perché non

inerenti alla presente legislatura, ma comunque conservati in

ufficio (cfr. doc. prodotto dalla difesa GIOVINE nel corso

dell'udienza 14.4.2015 "documenti contabili non presenti in

contabilità, di spese non sostenute con fondi del Gruppo e non

rimborsate").

In conclusione, secondo il racconto fornito dall'imputato e

dalla Giovine, la Guardia di Finanza avrebbe appreso,

ritenendole oggetto di rimborso, anche pezze giustificative

contenute all'interno di una busta riposta nel cassetto della

scrivania della Giovine stessa, in cui quest'ultima avrebbe

conservato scontrini inerenti a sue spese personali, scontrini

contenuti in un'altra busta relativa ai c.d. "scarti" (documenti

non rendicontati, ma conservati) e, infine, una ulteriore

quantità di documentazione (scontrini, fatture) conservata

all'interno dei locali del Gruppo con varie modalità (es:

all'interno di agende).

Le sopra riportate dichiarazioni, con particolare riferimento

alla presenza di una busta in cui sarebbero state conservate

36 Cfr. pp. 91 e ss., nonché pp. 130 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2015.

85

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pezze giustificative di "scarto", nonché un'altra busta,

conservata nel cassetto della Giovine, contenente scontrini

inerenti spese personali di quest'ultima risultano, però,

palesemente false attesa, da un lato, la loro scarsa credibilità

intrinseca (la complessiva testimonianza di Sabrina Giovine

risulta confusionaria oltre che inverosimile sotto molti aspetti

come, ad esempio, la conservazione di scontrini relativi a sue

spese personali, di cui non vi è traccia) e, dall'altro, la loro

contraddizione con le ulteriori risultanze processuali.

In particolare, dall'esame della documentazione m parte

consegnata e, 1n parte sequestrata presso il Gruppo

"Pensionati per Cota", nonché dalla testimonianza del teste,

Mar. Pengue37 è possibile apprendere che:

non vi è traccia in atti, per l'annualità 2011, della busta

menzionata da Sabrina Giovine, né della busta

contenente i c.d. "scarti";

le pezze giustificative relative all'anno 20 11 (quindi

quelle apprese nel momento in cui la Giovine non era

presente - quelle relative all'annualità successiva) erano

suddivise m singole buste riportanti, ognuna, la

mensilità di riferimento e, inoltre, vi erano due ulteriori

buste di cui una con scritto "Ultimi", riportante

l'indicazione di categorie di spesa ed una anonima;

le pezze giustificative contenute all'interno della busta

anonima in ultimo citata non venivano prese m

considerazione ai fini del presente processo3s;

gli scontrini presenti nelle agende venivano tenuti

distinti da quelli contenuti nelle buste di riferimento39;

gli scontrini relativi alle suddette spese personali

effettuate da Sabrina Giovine (es. spese per la cura del

corpo) venivano rinvenuti nelle succitate buste riportanti

la mensilità di riferimento, ciascuna nella busta

corrispondente al periodo di effettuazione della spesa

stessa (e non tutte in un'unica busta come dichiarato

dalla Giovine);

37 Cfr. pp. 151 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2015. nonché pp. 38 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015. 38 Cfr. pp. 45 e 46 trascrizioni udienza 24.4.2015. 39 Cfr. p. 157 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2015.

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le somme delle spese inerenti gli scontrini rinvenuti

all'interno delle succitate buste prese in esame dalla

Guardia di Finanza e relative all'anno 2011 risultano

inferiori alle somme indicate nella prima nota dell'anno

2011;

in relazione all'anno 2011 non vi è traccia della scatola

di dimensioni pari a fogli "A4" citata da GIOVINE

Michele m cui sarebbero stati inserite pezze

giustificative rinvenute casualmente e frettolosamente

all'interno dell'Ufficio del Gruppo "Pensionati per Cota".

Alla strega dei precedenti rilievi deve concludersi che:

1) tutte le pezze giustificative relative all'annualità 2011

corrispondono a spese oggetto di rimborso, così come

quelle successive relative all'anno 2012 sulle quali non

v1 sono dubbi considerato che la relativa

documentazione veniva consegnata agli operanti, dopo

essere stata preparata con l'aiuto di Sabrina Giovine,

economa del Gruppo;

2) come già anticipato, le dichiarazioni di Sabrina Giovine

in relazione alla presenza di una busta, asseritamente

conservata in apposito cassetto, nonché di ulteriori

contenitori in cui sarebbero stati conservati gli scontrini

inerenti alle sue spese personali risultano palesemente

false.

Chiarito ciò è ora possibile passare all'esame delle singole

spese oggetto di rimborso ed alla loro pertinenza o meno con il

funzionamento del gruppo.

In primo luogo occorre evidenziare che, alla luce delle

riflessioni svolte al punto 4, vi sono una serie di spese definite

"ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa che le

stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e

non, invece, destinate al funzionamento del gruppo. In

particolare, si tratta delle seguenti spese:

contravvenzioni del codice della strada (salvo due

specifiche eccezioni)

ricariche telefoniche per euro;

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acquisto di generi alimentari;

acquisti presso bar, ristoranti e acquisti di cibo;

trasferte a Roma;

carburante;

biglietti ferroviari;

buoni pasto.

Vi sono, invece, una sene di spese palesemente inconferenti

sia con l'attività politica che con quella istituzionale del

Gruppo consiliare in questione tra cui rientrano, in primo

luogo, quelle inerenti la cura della persona (parrucchieri,

centri estetici, etc) e altri costi connessi (es.: palestra) di cui

alla documentazione di seguito elencata:

• doc. 487 del 18.01.2010 parrucchiere 10,00

• doc. 196dell'l1.05.2010 assorbenti 3,09

• doc. 71 dell'l 1.05.2010 accessori profumeria 22,40

• doc. 3 del 21.05.2010 estetica 30,00

• doc. 532 del 3.06.2010 depilazione 30,00

• doc. 2494 del 4.06.2010 parrucchiere via alfieri 26,00

• doc. 631del2.07.2010 depilazione 30,00

• doc. 154dell'l.09.2010 depilazione 25,25

• doc. 40 del 12.10.2010 profumeria 39,90

• doc. 724 del 19.11.2010 parrucchiere 25,00

• doc. 21del22.12.2010 beauty case 13,50

• doc sn del 22.12.2010 estetica 24,90

• doc. sn del 23.12.2010 cosmetici 5,50

• doc. 41del23.12.2010 varie profumeria 110,46

• doc. 101del24.12.2010 profumi 122,50

• doc. 175 del 3.1.2011 assorbente e caffè 4,71

• doc. 18 del 12.1.2011profumeria1,98

• doc. senza numero del 3.3.2011 assorbenti 3,29

• doc. 132 dell'll.3.2011 profumeria carta fedeltà

Sabrina Giovine 71, 92

• doc. 13 del 14. 3. 2011 accessori profumeria su reso

53,46

• doc. 1812 del 12.5.2011 igiene intima femminile 10,40

• doc. 4 del 21.5.2011 accessori profumeria 53,94

• •

doc. 15 del 14.6.2011 accessori profumeria 65,16

doc. 4 70 del 18 .6.2011 estetica 30 ,00

88

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• doc. 562 del 22.7.2011 centro estetico 30,00

e doc. 622 del 29.8.2011 depilazione 30,00

• doc. 34 del 16.9.2011 trucchi 49,00

• doc. 696 del 17.9.2011 centro estetico doccia solare

28,00

• doc. s.n. 21.9.2011 set make up cura della persona

67,49

• doc. 83 del 7.10.2011 accessori profumeria 26,80

• doc. 750 del 13.10.2011 centro estetico 32,00

• doc. 11 del 13.10.2011 accessori profumeria 44,53

• doc. sn del 24.10.2011 varie palestra 700,00

• doc. 187 del 27.10.2011assorbenti2,89

• doc. 182 del 3.11.2011 burro+ spazzolino 6, 10

• doc. 51del5.12.2011 accessori profumeria 7,59

• doc. 54 e 56 del 13.12.2011profumeria20,89 + 2,99

• doc. 831del15.12.2011 centro estetico 80,00

• doc. 49 del 12.12.2011 accessori profumeria 76,59

• doc. 2 del 12.4.2012 centro estetico 43,00

• doc. sn e senza data accessori make up 48,22

Quale ulteriore tipologia di spesa palesemente eccentrica con

l'attività del Gruppo vi è quella relativa all'acquisto di farmaci,

in ordine ai quali Michele GIOVINE rivendicava la legittimità

del loro rimborso sostenendo che i farmaci, da un lato, erano

necessari per la cassetta del Pronto Soccorso presente al

Gruppo dall'altro, che parte di quei farmaci erano destinati agli

anziani che si recavano presso la sede del Gruppo - trattandosi

del Gruppo "Pensionati per Cota" - e, conseguentemente, utili

al funzionamento dello stesso4o.

Sul punto occorre rilevare che la quantità di spese effettuate

per i farmaci risulta incompatibile con il solo rifornimento delle

cassette del Pronto Soccorso di cui sopra mentre, per quanto

riguarda la fornitura di medicinali agli anziani, frequentatori

della sede del Gruppo, s1 deve evidenziare che tale

giustificazione, oltre che evidentemente assurda (e, peraltro,

qualora fosse ritenuta veritiera, costituirebbe illecito penale

per quanto riguarda i farmaci acquistabili solo previa ricetta

40 Cfr. pp. 127 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015.

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medica), risulta irrilevante, considerato che, in ogni caso, tale

fornitura non ha alcuna correlazione con il funzionamento del

Gruppo Consiliare in questione, non rientrando né in attività

istituzionale, né in attività politica, anche latamente intesa.

Pertanto, si deve ritenere illegittimo il rimborso delle seguenti

spese:

• doc. 37 del 3.07 .2009 farmacia del corso 5,00

• doc. 129 del 22.07.2009 farmaci 7,62

• doc. 98 del 24.07.2009 farmaci 16,80

• doc. 47-48 del 2.07.2010 farmaci 10,14 + 2,27

• doc. 148 del 17.07.2010 farmaci 7,00

• doc. 26 del 25.08.2010 farmaci 48,70

• doc. 168 del 15.10.2010 farmaci 18,95

• doc. 50 del 19.11.201 O farmaci 7 ,20

e doc. 87 del 19.11.2010 farmaci 10,90

• doc. 67 del 13.12.2010 farmaci 21,26

• doc. 122 del 17.1.2011 farmaco 5,29

• doc. 22 del 24.1.2011farmaci23,10

• doc. 123 del 2.2.2011 farmaci 11,75

• doc. 102 del 6.2.2011farmaci6,96

• doc. 89 del 7.2.2011 farmaci 20,90

• doc. 198 del 8.2.2011 farmaci 9,80

• doc. 62 del 10.2.2011farmaci8,00

• doc. 74 del 12.2.2011 farmaci 46, 11

• doc. 89 del 13.2.2011 farmaci 14,89

• doc. 117 del 17.2.2011farmaci4,00

• doc. 78 del 17.2.2011farmaci24,65

• doc. 38 del 19.2.2011farmaci17,40

• doc. 94 del 19.2.2011farmaci6,50

• doc. 125 del 29.3.2011 farmaci 8,00

• doc. 156 del 4.4.2011 farmaci 12,61

• doc. 111 del 19.5.2011 farmaci 16, 10

• doc. 66 del 21.5.2011 parafarmaci 29,30

• doc. 54 del 8.6.2011 parafarmaco 17 ,50

• doc. 66 del 10.6.2011farmaci14.20

• doc. 95 del 21.7.2011 farmaci 18,44

• doc. 144 del 11.8.2011farmaci19,80

• •

doc. 145 del 16.8.2011farmaci33,70

doc. 27 del 11.9.2011 parafarmaco 9,99

90

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• doc. 81 del 16.9.2011 parafarmaco 10,90

• doc. 5 del 5.10.2011farmaci10,87

• doc. 78 del 13.10.2011 farmaci 6,20

• doc. 38 del 19.2.2011farmaci17,40

• doc. 94 del 19.2.2011 farmaci 6,50

• doc. 35 del 25.10.2011farmaci22,15

• doc. 65 del 15.11.2011 farmaci 7,40

• doc. 50 del 29.11.2011farmaci12,61

• doc. 80 del 7.12.2011farmaci37,60

• doc. 94 del 14.12.2011 parafarmaco 29,98

• doc. 99 del 15.12.2011farmaco3,80

• doc. 128 del 5.1.2012 farmaci 27,30

• doc. 243 del 10.1.2012 farmaci 7,59

• doc. 159 del 12.1.2012 farmaci 13,91

• doc. 34 del 31.1.2012 farmaci 16,10

• doc. sn 4.2.2012 farmaci 26,94

• doc. 107 del 4.2.2012 farmaci 31,65

• doc. 217 del 18.2.2012 farmaci 6,42

• doc. 75 del 24.2.2012 farmaci 19,00

• doc. 240 del 24.2.2012 farmaci 16,97

• doc. 44 del 21.3.2012 farmaci 17,40

• doc. 137 del 4.4.2012 farmaci 17 ,40

• doc. 46 del 13.4.2012 farmaci 8,00

• doc. 40 del 20.5.2012 farmaco 7,25

• doc. 12 del 24.5.2012 farmaci 7 ,50

• doc. 45 del 12.6.2012 farmaci 3,20

• doc. 68 del 7.9.2012 farmaco 9,80

Ulteriore spesa abnorme rispetto alla funzionalità del Gruppo

è, poi, quella relativa all'acquisto di capi di abbigliamento e

oggettistica varia.

In ordine a tali spese il GIOVINE, oltre a sostenere che parte di

esse erano da imputarsi a Sabrina Giovine e che non erano

state oggetto di rimborso (in ordine a tale affermazione si

rimanda a quanto sopra esposto in relazione alle modalità di

acquisizione delle pezze giustificative) asseriva, da un lato, che

parte di tali beni erano finalizzati a omaggi e, altra parte, era

finalizzata al funzionamento del Gruppo: in particolare, con

91

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riferimento all'acquisto di giacche e cannc1e, l'imputato

dichiarava che s1 trattava di abbigliamento messo a

disposizione dei collaboratori del Gruppo i quali, per recarsi

all'interno dell'aula in cui si svolgevano le Assemblee del

Consiglio Regionale, dovevano indossare la giacca e la

cravatta41.

Anche in tale caso le giustificazioni fornite dal GIOVINE

risultano chiaramente non credibili, alla luce della quantità,

nonché della qualità delle spese sostenute per l'acquisto di

capi di abbigliamento e oggettistica varia e, pertanto, non

possono che considerarsi illegittimi i rimborsi di cui alle

seguenti pezze giustificative:

• doc. 3 del 20.07.2009 la coste 98,00

• doc. senza numero 20.12.2009 abbigliamento 34,00

• doc. 41 del 9.01.2010 varie filati 29,30

• doc. 25 del 18.04.2010 abbigliamento intimo 13,00

• doc. 104 del 19.04.2010 golden lady 53,50

• doc. 39 del 22.04.2010 intimo 29,80

• doc. 24 del 26.04.2010 la coste 77,00

• doc. 309 del 17.06.2010 abbigliamento 6,49

• doc. 446 del 19.06.2010 abbigliamento sportivo 89,60

• doc. 2418 del 3.07.2010 bikini 14,90

• doc. 12 del 4.07.2010 abbigliamento su reso 40,50

• doc. 23 del 4.07.2010 scarpe 19,50

• doc. senza numero dell'8.07.2010 abbigliamento+ borsa

a carrello 27,35

• doc. 1dell'l1.07.2010 abbigliamento 185,00

• doc. senza numero 12.07.2010 abbigliamento sportivo

68,00

• doc.197 del 26.07.2010 pelletteria 15,40

• doc. 1236 del 27.7.2010 slip 6,90

• doc. senza numero del 31.07.2010 abbigliamento 37,35

• doc. 36 del 31.07.2010 abbigliamento 39,90

• doc. senza numero del 4.08.2010 abbigliamento

bellissima 65,00

• doc. 16 del 26.08.2010 calzature 39,90

41 Cfr. pp. 126 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015, nonché pp. 75 e ss. /J,.·/ . trascrizioni udienza 14.4.2015. ~

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92

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• doc. 3 dell'8.08.2010 abbigliamento 47,00

• doc. 76 del 10.09.2010 abbigliamento 84,85

• doc. 28 del 14.09.2010 abbigliamento 18,60

• doc. 4 del 14.09.2010 varie ottica 61,00

• doc. 127 del 18.09.2010 abbigliamento (stivaletti

minnie) 12,95

• doc. 7230 del 18.09.2010 abbigliamento sportivo 71,35

• doc. 177 del 21.09.2010 abbigliamento 33,97

• doc. 41 del 23.09.2010 abbigliamento 19,95

• doc. 14 del 28.09.2010 calzature (rossotto) 69,00

• doc. 4dell'l1.10.2010 abbigliamento 140,50

• doc. 6617 del 16.10.2010 abbigliamento sportivo 25,40

• doc. 2 del 19. 1O.201 O accessorio valigeria 20, 00

• doc. 24 del 3.11.2010 abbigliamento femminile

(calzedonia) 12,95

• doc. 121del22.11.2010 abbigliamento 9,90

• doc. 36 del 4.12.2010 abbigliamento 16,50

• doc. sn del 16.12.2010 lavanderia abbigliamento capi

13,93

• doc. 80 del 18.12.2010 abbigliamento 119,80

• doc. 15 del 18.12.2010 abbigliamento 89,00

• doc. 66 del 21.12.2010 accessori sacca tracolla 237,00

• doc. 60 del 21.12.2010 abbigliamento 43,00

• doc. 169 del 22.12.2010 abbigliamento 16,95

• doc. 3 del 23.12.2010 abbigliamento 102,00

• doc. 54 del 23.12.2010 abbigliamento (yamamay) 49,90

• doc. 326 del 23.12.2010 calze 4,95

• doc. 161del23.12.2010 abbigliamento 118,00

• doc. 113 del 12.1.2011 abbigliamento 13,93

• doc. 95 del 12.1.2011abbigliamento43,97

• doc. 60 del 16.1.2011abbigliamento17,00

• doc. 60 del 16.1.2011abbigliamento17,00

• doc. 10 del 18.2.2011 abbigliamento (camicia) 39,50

• doc. 32 del 18.2.2011 abbigliamento 72,00

• doc. 1 del 19.2.2011 abbigliamento sportivo (Verona)

23,00

• doc. 16 dell'S.3.2011 abbigliamento camicia 35,98

• •

doc. 51 del 10.3.2011 abbigliamento camicia 60,98

doc. 214 del 10.3.2011 abbigliamento 30,98

93

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• doc. senza numero dell' 11.3.2011lacoste122,00

• doc. 13 dell'l l.3.2011 abbigliamento sportivo 9,90

• doc. 6 del 19.3.2011 abbigliamento camicia 85,00

• doc. 16 del 18.4.2011 calzature 29,90

• doc. senza numero del 30.4.2011 abbigliamento

sportivo 5,00

• doc. 231del17.5.2011abbigliamento25,48

• doc. 19 del 18.5.2011 abbigliamento 44,90

• doc. 112 del 19.5.2011 abbigliamento 24,99

• doc. senza numero del 19.5.2011 abbigliamento 48,50

• doc. senza numero del 21.5.2011 abbigliamento 49,80

• doc. 1 del 21.5.2011 accessori calzature 29,90

• doc. senza numero del l. 6.2011 lavanderia 11, 1 O

• doc. 1 del 3.6.2011 abbigliamento 12,00

• doc. 43 del 4.6.2011 camicie 39,30

• doc. 1 del 5.5.2011 camicia tommy hilfigher 132,00

• doc. 2 del 5.6.2011 camicia tommy hilfigher 128,50

• doc. 13 del 5.6.2011 abbigliamento h&m 56,00

• doc. 20 del 7.6.2011calzature35,00

• doc. 22 del 7.6.2011 abbigliamento calzature 70,00

• doc. 32 del 13.6.2011 abbigliamento 87.50

• doc. 1 del 5.7.2011 abbigliamento 75,00

• doc. 4 del 5.7.2011 abbigliamento pantalone + canotta

180,30

• doc. 2 del 8.6.2011 abbigliamento 135,00

• doc. 19 del 9.7.2011 abbigliamento 50,00

• doc. 53 del 15.7.2011 abbigliamento 5,90

• doc. 6 del 31.8.2011 abbigliamento 92,00

• doc. 18 del 9.9.2011 abbigliamento 59,95

• doc. s.n. del 15.9.2011 lavanderiajeans 5,50

• doc. s.n. del 17.9.2011 scarpiera e varie 31,90

• doc. 145 del 21.9.2011 abbigliamento 14,77

• doc. 2 del 22.9.2011 abbigliamento 59,00

• doc. 18 del 23.9.2011 intimo femminile 40,00

• doc. 3 del 29.9.2011 abbigliamento su reso 6,00

• doc. 13 del 4.10.2011 camicie 73,00

• doc. 74 del 13.10.2011 2 portafogli in pelle 52,45

e doc. 64 del 15.10.2011calzature29,90

94

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• doc. sn del 22.10.2011 abbigliamento (bellissima)

284,00

• doc. 21 del 26.10.2011 gonna 29,99

• doc. 61 del 20.12.2011 abbigliamento carta regalo

100,00

• doc. 22 del 21.12.2011 accessori orologi 146,00

• doc. 45 del 21.12.2011 abbigliamento 135,00

• doc. 6 del 21.12.2011 abbigliamento cravatte 81,00

• doc. 94 del 21.12.2011 abbigliamento jack city 99,99

• doc. 7 del 22.12.2011 intimo 180,00

• doc. 17 del 22.12.2011 accessori calzature pelletteria

56,80

• doc. 7 del 22.12.2011 abbigliamento 16,90

• doc. 26 del 23.12.2011 accessori pelletteria 39,00

• doc. 53 del 24.12.2011 accessori orologi 67,00

• doc. sn 21.1.2012 abbigliamento sportivo 79,05

• doc. 269 del 2.3.2012 abbigliamento 13,70

• doc. 31 del 14.4.2012 varie calzolaio 1,00

• doc. 340 del 11.5.2012 varie sartoria 20,00

" doc. 20 del 21.5.2012 varie abbigliamento 25,00

• doc. 143 del 29.7 .2012 abbigliamento 99,00

• doc. 27 del 30.7.2012 abbigliamento 90,00

• doc. 9 del 1.8.2012 calzature 15,00

• doc. sn 2.8.2012 varie pelletteria (Genova) 19,00

• doc. 19 del 7.9.2012 varie intimo femminile 9,40

• doc. sn e senza data accessori calzature 29,90

Sempre tra le spese indebitamente rimborsate, vi sono quelle

relative ad acquisti di articoli per bambini, che secondo

Sabrina Giovine sarebbero stati rinvenuti tra i suoi scontrini

personali (di cui si è già diffusamente parlato in precedenza),

nonché quelle relative ad oggetti di varia natura o sostenute in

nightclub, palesemente inconferenti con le finalità del Gruppo,

e per i quali non si può ritenere che si tratti di errore,

considerata la complessiva scarsa credibilità delle

dichiarazioni del GIOVINE e l'elevato quantitativo delle spese

di cui veniva illegittimamente richiesto il rimborso.

Si tratta delle spese qui dettagliate:

95 ,I

/

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• doc. 13 del 10.5.2009 nightclub chatam 15,00

• doc. senza numero del 10.5.2009 chatam 60,00

• doc. 3 del 12.5.2009 chatam 20,00

• doc. senza numero del 12.5.2009 chatam 80,00

• doc. senza numero del 12.5.2009 trocadero 290,00 +

50,00 + 20,00

• doc. 43 del 21.05.2010 bimbo 52,50

• doc. 13 del 29.05.2010 varie asilo 26,40

• doc. senza numero del 3.07.2010 rete ombreggiante

8,40

• doc. 98 del 6.11.2010 varie lotteria (gratta e vinci) 5,00

• doc. 23 del 28.11.2010 varie bimbo 20,90

• doc. 767 del 1.12.2010 varie lotteria 5,00

• doc. 123 del 18.12.2010 oggetti casa (de carlo) 104,00

• doc. 40 del 18.12.2010 varie bimbi 97 ,00

• doc. 47 del 23.12.2010 varie bimbo 16,00

• doc. sn del 24.1.2011 2 lezioni dante c. giovani 90,00

• doc. 8 del 26.1.2011 varie bimbo 17,90

• doc. 14 del 12.3.2011 varie bimbo 58,50

• doc. 24 del 6.5.2011 giocattoli 75,00

• doc. 243 del 6.5.2011 varie giocattolo 55,00

• doc. 39 del 9.5.2011 varie sigarette+ reparto lg 13,10

• doc. 1061 del 12.5.2011 camera albergo in favore di

carlo giovine 158,00

• doc. senza numero del 17.5.2011 varie (lampadario)

265,00

• doc. senza numero del 17.5.2011 macinapepe e oliera

23,80

• doc. 15 del 21.5.2011 ottica 20,00

• doc. 199 del 17.7.2011 sigarette e caffé 2,90

• doc. 63 del 23.7.2011 varie animali 58,80

• doc. 3 del 5.8.2011argenteria128,80

• doc. 16 3.11.2011 varie asilo 27, 90

• doc. sn del 5.11.2011 serra azalea caldotelo artic 35,50

• doc. 83 del 6.12.2011 varie animali 43,90

• doc. 278 del 21.12.2011 varie bimbo 33,50

• doc. 80 del 24.12.2011 varie bimbo 19,50

• doc. 12 del 10.5.2012 varie bar+ sigarette 5,30

• doc. 9 del 16.8.2012 varie porcellane argenteria 55,00

96

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• doc. 169 del 28.8.2012 bigiotteria 6,60

Analogo discorso rispetto a quello pocanzi esposto deve essere

seguito in relazione alle spese sostenute all'estero, cioè:

• doc. senza numero del 24.6.2009 biglietto pullman

sterline 9,60

• doc. senza numero del 29.08.2010 "marine park" parco

acquatico 204,00

• doc. senza numero del 30.08.2010 estero (malta) 42,00

+ 150,00

• doc. s.n. del 8.9.2011 spese gran canaria 17,50 + 3,30 +

4,55 + 17,05 + 2,40

Per quanto riguarda i biglietti per spettacoli a teatro occorre

evidenziare che Il GIOVINE riferiva di aver effettuato tale

acquisto al fine di verificare la qualità degli spettacoli offerti, in

particolare dal Teatro Regio di Torino, nonché il complessivo

funzionamento del teatro come, peraltro, confermato anche da

Sara Franchino e Sabrina Giovine42.

La predetta dichiarazione, oltre che intrinsecamente poco

credibile, appare inverosimile, da un lato, alla luce della

complessiva gestione del fondo di Funzionamento da parte del

GIOVINE (rimborso di numerose spese palesemente ultronee

rispetto all'attività del Gruppo) nonché in considerazione del

fatto che il GIOVINE poneva rimborso anche biglietti di mostre

di vario tipo (in un caso si trattava di ben 6 ticket), alcune

tenute al di fuori della Regione Piemonte, evidentemente prive

di alcun collegamento con l'attività del Gruppo Consiliare

"Pensionati per Cota".

Si devono, conseguentemente ritenere illegittimi i rimborsi

ottenuti grazie alla presentazione delle pezze giustificative di

seguito elencate:

• doc. senza numero del 13.12.2009 biglietto palazzo della

gran guardia Verona 10,00

• doc. senza numero del 4.05.2010 due biglietti regio

162,40

"'!

42 Cfr. pp. 119 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015; cfr. pp. 79 e ss. ~.1L1 trascrizioni udienza; cfr. pp. 151 e ss. trascrizioni udienza 23.2.2016. 1

97

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• doc. senza numero del 7.3.2011 mgresso mostra

Colosseum Roma 20,00

• doc. senza numero del 3.6.2011 sei biglietti Torino

sottorranea 150,00

• doc. sn e senza data teatro stabile (madama butterfly) 2

biglietti 126,40

In relazione alle spese di cui ai docc. s.n. del 29.9.2011 n. 2

biglietti Juventus-Milan 732,40 e 839 del 30.9.2011 toga e

accessori 608,00 l'imputato ne rivendicava. la legittimità

sostenendo che la Regione Piemonte effettuava acquisti di

analogo tenore per i propri dipendenti e che, nel caso specifico,

si trattava di omaggi effettuati a persone che a vario titolo

avevano collaborato con il Gruppo (quasi una sorta di

compenso, come dichiarato dallo stesso Michele Giovine): m

particolare i biglietti della partita di calcio venivano regalati a

Strazzeri, mentre la toga munita di accessori all'avv. Strambi43.

Evidente l'illegittimità di tali rimborsi, atteso che le predette

spese non possono essere qualificate come spese di

rappresentanza (sulla cui definizione si rimanda al punto 4)

essendo state effettuate in favore di persone intranee al

Gruppo e non rispettando, peraltro, gli ulteriori requisiti

richiesti (in particolare: modicità della spesa a scopo

meramente simbolico).

Peraltro, s1 giungerebbe alla medesima conclusione di

illegittimità del rimborso qualificando le spese di cui sopra

come compensi per l'attività svolta dai menzionati soggetti, in

qualità di volontari considerata l'evidente illegittimità di

compensi "mascherati" da omaggi a terzi.

In ultimo, vi sono i docc. sn 14. 1. 2011 ingiunzione di

pagamento a s. giovine 102,79 e s.n. del 7.7.2011 ritardato

pagamento multa 253,29, il cui rimborso deve ritenersi

penalmente rilevante, considerato che non si tratta di

contravvenzioni al codice della strada, ma di sanzioni ulteriori

dovute all'inattività del trasgressore.

43 Cfr. pp. 115 e ss., nonché p. 134 e ss. trascrizioni udienza 24.4.2015 - cfr. pp. 83 e ss. trascrizioni udienza 14.4.2015.

98 ,. )

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Oltre a quanto sopra riferito devono aggiungersi i 2.764,42

euro in relazione ai quali non vi sono documenti giustificativi:

anche per tali spese vi sono elementi sufficienti da cm

desumerne l'illegittimità alla luce dell'assenza di

documentazione e dal complessivo contesto emerso a carico

del giovine, il quale utilizzava disinvoltamente denaro pubblico

per finanziare le proprie spese private.

GIOVINE deve, in conclusione, essere ritenuto colpevole degli

addebiti a lui ascritti in relazione alle spese sopra dettagliate,

la cui somma complessiva ammonta a 14.053,05 (NEL

CALCOLO NON SOSO STATI INSERITI, PER ERRORE, I

2.764,42 DI CUI SOPRA), mentre deve essere mandato assolto

dai restanti addebiti perché il fatto non sussiste.

DE MAGISTRIS Roberto

De Magistris, del Gruppo consiliare Lega Nord, è chiamato a

rispondere, in concorso con il capogruppo Mario Carossa, delle

spese così descritte al capo 10 del d.r.g:

rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per

complessivi 9.345,56;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

1.004,50;

rimborso spese per acquisto carburante per

complessivi€ 10.336,27;

rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music

Club S.r.1." per complessivi~ 1.614,46;

rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per

cellulari e custodie per smartphone e tablet) per

complessivi € 1.4 6 9 ,24;

rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture

telepass a lui intestato per complessivi€ 4.070,49;

per una somma complessiva di€ 27.840,52.

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

99

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La richiesta di condanna da parte del P.M. m esito al

dibattimento è motivata, in sintesi, sulla presenza tra le spese

di ristorazione di vari scontrini che sarebbero sintomatici di

spesa ad uso personale e non legata alla funzione né

qualificabili come spese di rappresentanza; inoltre,

menzionando la finalità di profitto proprio con riferimento alle

altre spese, desunta dalla loro tipologia.

De Magistris ha rilasciato spontanee dichiarazioni all'udienza

del 24.4.2015, con acquisizione - essendo stato richiesto

l'esame - dell'interrogatorio effettuato in indagini (produz. P.M.

ud. 19/23.2.2016), dove si era già avvalso della facoltà di non

rispondere ma aveva depositato una dettagliata memoria con

allegati, oggi entrata a far parte del fascicolo del dibattimento.

Nelle sue dichiarazioni spontanee (ud. 24.4.15 trascriz. p. 246

ss.) ha in sintesi riferito di essere stato eletto per la prima volta

nel 2010 e di non avere mai avuto esperienze precedenti di

consiliatura regionale (era stato inserito m lista come

candidatura 'a perdere') e di avere effettuato spostamenti

quotidiani dal paese ove abita, nella provmcia del Verbano

Cusio Ossola, a Torino in Regione, così facendo ogni giorno

circa quattro ore di auto, e per tale motivo di avere messo a

rimborso spese elevate di carburante e telepass. Consegnava

gli scontrini all'economa del gruppo consiliare della Lega in

Regione, Manfreda, che scremava e restituiva quelli

eventualmente ricevuti per errore. Confidava nel fatto che gli

sarebbero stati restituiti in caso di non congruità e in caso di

mancata autorizzazione del capogruppo.

Nella memona già prodotta in indagini aveva da subito,

riverificando ciò che gli veniva contestato e cercando di

ricostruire, individuato tre voci inserite per errore e spiegando

perché (v. memoria cit.); aveva prodotto al P.M. il regolamento

Lega Nord Gruppo Consiliare e il modulo standard di richiesta

rimborso spese che gli era stato consegnato quando eletto in

Consiglio Regionale dalla economa Manfreda, oltre alla prova

della immediata messa a disposizione al p:r;oprio Gruppo della

somma che gli veniva contestata. Nella medesima memoria

100

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aveva spiegato a grandi linee la natura istituzionale o

comunque di collegamento con l'attività del gruppo delle spese

portate a rimborso, categoria per categoria, citando ulteriore

documentazione che verrà poi prodotta a dibattimento a

sostegno delle proprie affermazioni (v. prod. dif. ud. 2.2.2015

della fattura di acquisto di trentasei magliette con il logo

'Regione Piemonte' per omaggi, nonché i documenti inerenti la

missione in Cina nel corso della quale aveva portato a

rimborso un pasto in un ristorante -v. oltre-). Aveva infine

prodotto, a fronte della contestazione relativa a spese per

soggiorni in albergo, la convenzione stipulata dalla Lega con gli

alberghi Petit Hotel e Diplomatic, da lui utilizzati quando

sporadicamente era costretto a fermarsi a Torino invece di

rientrare a Verbania.

Il profilo in contestazione circa la fruizione di spese di

rimborso per hotel non è stato ripreso in specifico dal P.M. in

requisitoria, e in ordine alle stesse non vi sono motivi per

disattendere le spiegazioni fornite dall'imputato, trattandosi di

spese sostenute negli hotel convenzionati con la Lega.

Va rilevato, per quanto attiene alle spese di ristorazione, che si

tratta di spese di natura 'ambivalente' e sul punto -

richiamandosi quanto evidenziato in linea generale in ordine

alle spese ammissibili - non sono stati offerti elementi che

specificamente ne provino la destinazione personale. In

specifico, il P.M. ha sottolineato come per la maggior parte si

sia trattato di spese che evidentemente sono collegate, come

orari e luoghi, alla tratta che quotidianamente De Magistris

effettuava per recarsi dal Verbano Cusio Ossola, provincia in

cui abita, fino a Torino (spese di autogrill): quindi di spese

proprie (non vi sono nel suo caso ipotesi di c.d. scontrini a

catena reperiti nello stesso luogo) che il consigliere, dalle

istruzioni ricevute -e non ricevendo obiezioni all'atto della

presentazione degli scontrini- riteneva rimborsabili.

Vi sono, sempre in quest'ambito, alcune piccole spese

risultanti da scontrini emessi a Verbania mentre il cellulare del

consigliere agganciava una cella di Torino. Sul punto egli ha

101

(

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riferito essere plausibilmente spese sostenute da collaboratori

in loco, pur non essendo in grado di ricordare in specifico gli

eventi: ma anche in tal caso ci si trova di fronte a spese -

peraltro molto modeste - c.d. ambivalenti (retro), in ordine alle

quali, data la natura, non pare sufficiente per un'affermazione

di responsabilità il mero confronto con le celle alla luce della

possibile, e non smentibile, imputazione delle spese a

collaboratori per il gruppo.

Alcune tra le altre spese contestate risultano legittimamente

riconducibili alla categoria degli omaggi, e nell'accezione

corretta del termine (v. retro, nella premessa generale). Sul

punto si richiamano le spiegazioni fornite nell'allegato 53 alla

memoria difensiva depositata al Tribunale all'udienza del

24.4.2015. Le spiegazioni sono congruenti: gli scontrini sono

per prodotti alimentari tipici locali, formaggi e vini, anche per

cesti natalizi, a 'collaboratori sul territorio, soggetti istituzionali

vari', per complessive poche centinaia di euro, tanto che già

nell'elenco stilato dalla Guardia di Finanza di spese 'dubbie',

poi riportato per intero nel riassunto di cui alle macrovoci del

capo di imputazione, vengono qualificate quali spese aventi

causale 'cesti natalizi'. Sulla stessa linea possono essere

qualificati come omaggi le spese per fiori o piante, per 512

euro con fattura datata 4. 1.2012, quindi in data significativa

di ordinativo e consegna in prossimità del Natale. La spesa, in

questo caso non più così contenuta, pare però - proprio per

questo - difficilmente qualificabile come a profitto proprio o

sostenuta per regali di natura privata, mentre la spiegazione in

termini di omaggio istituzionale di fiori o piante per le feste

natalizie appare plausibile e comunque non smentita.

Nella medesima memoria difensiva, De Magistris spiega la

richiesta di rimborso per un'unica altra spesa che potrebbe

apparire estranea alla funzione ma che ad essa, invece, pare

ricollegabile, quella relativa ad un isolato rimborso pasto per

più persone nel corso di una missione nella Cina Popolare, con

fattura di un ristorante in Cina dell'l.12.2011. La missione,

spiega De Magistris, era istituzionale, e solo quel pasto, quale

pranzo offerto nella sua funzione di consigliere regionale, è

102

r; v__"

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stato da lui portato a rimborso senza che nulla gli fosse stato

obiettato in Regione, in ciò confermandosi la sua idea di avere

diritto ad un rimborso per una causale descritta in piena

trasparenza e, quindi, non presentata in Regione come

istituzionale tacendo il fatto che in realtà non lo fosse.

Per il resto, si tratta di spese 'ambivalenti' per le quali non è

stata fornita prova di uno specifico utilizzo di beni o servizi, poi

messi a rimborso, a fini personali o comunque privati.

Un'unica questione è stata affrontata in specifico dalla

Procura, e riguarda proprio la spesa per i telepass, che

effettivamente afferiscono a passaggi autostradali che si

trovano tutti sulla tratta Torino-Verbania .e viceversa, quindi

sulla tratta per recarsi in consiglio regionale. De Magistris non

risulta avere fruito di rimborsi spese forfait chilometrici,

mentre da subito ha richiesto e ottenuto senza obiezione

alcuna rimborsi presentando le fatture telepass e gli scontrini

del carburante (documenti rinvenuti tra le pezze giustificative

prodotte dal Gruppo della Lega e il cui tabulato riassuntivo

specifico, quanto ai passaggi telepass, è stato prodotto dal P.M.

a seguito di acquisizione presso la Società Autostrade).

Ha sostenuto il P.M. che i pieni di benzina ravvicinati (vds.

relativi scontrini e tabulati riassuntivi delle spese 'dubbie' della

GdF) inducono a ritenere che egli rifornisse due vetture

diverse, e quindi oltre alla propria anche quella di altra

persona. Ciò anche alla luce del fatto che vi sono spese di

telepass sia con card intestata a sé personalmente sia con

altra card intestata alla propria azienda "Music Club di De

Magistris".

fronte a

Secondo questa prospettazione, ci si troverebbe di

spese portate a rimborso da De Magistris

inequivocabilmente a vantaggio privato e, ciò con particolare

riferimento alle fatture del telepass intestato a 'Music Club'.

Il punto è stato convincentemente spiegato da De Magistris, e

la sua versione è riscontrata dai documenti che ha prodotto.

103

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Già nella memoria prodotta in indagini aveva evidenziato che il

telepass intestato a 'Music Club' era associato a una Jeep

3000 a gasolio che - riferiva - era da lui usata in proprio

quando era stato eletto, ancorché intestata alla ragione sociale

del suo negozio di strumenti musicali. Gli stessi Vigili Urbani

del comune di Torino, obiettando che si trattava di mezzo non

a lui intestato, gli avevano inizialmente respinto la richiesta di

permesso ZTL cui avrebbe avuto diritto come consigliere

regionale, salvo poi, quando egli aveva spiegato trattarsi

dell'unico mezzo a lui personalmente in uso, accogliere la

richiesta rilasciandogli il permesso (doc. prod. dif. ud. 2.2.15,

tra i quali il successivo rilascio del permesso ZTL pur

trattandosi di mezzo intestato alla società a seguito di

autocertificazione che la vettura è quella a lui in uso per

raggiungere i locali della Regione). Successivamente, ha

spiegato, dato il costo elevato della manutenzione e del

carburante aveva sostituito la jeep aziendale con una 2000

diesel intestata direttamente a sé, comunicando il cambio

targa alla polizia municipale. Tutte le spese messe a rimborso

si riferiscono ora all'una ora all'altra, ma sempre ad un unico

mezzo che egli usava per recarsi a Torino in Consiglio, mai due

(come ipotizza il P.M.), uno guidato da lui e l'altro da altra

persona.

La verifica della sua difesa sulla base dei documenti conforta

quanto da lui riferito.

Sulle spese di telepass (di per sé considerato rimborsabile, e

rimborsato senza problemi dalla Regione anche nel caso

concreto - v. esame teste Manfreda, ud. 4.3.15, pag. 142/ 146 -

) è riscontrato dalle fatture, risultando che egli ha portato

mensilmente a rimborso la fattura telepass intestata a 'Music

Club' (con paralleli rifornimenti a rimborso di gasolio) dal

maggio 2010 fino al 31.3.2011; in seguito, tutte le fatture per

telepass sono sempre intestate a De Magistris personalmente e

i rifornimenti a rimborso sono in diesel. E' quindi evidente -

come riscontrato dalla vicenda del permesso ZTL - che si è

trattato sempre di un unico mezzo di trasporto, quello usato

per spostarsi da Verbania a Torino.

104

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Potrebbe residuare un unico dubbio su di una duplicazione di

rimborsi per due mezzi, quanto ai rifornimenti di carburante

con riferimento alla richiesta di rimborso per tre rifornimenti

vicini tra loro alla fine del 2010, quando ancora De Magistris

portava a rimborso lo scontrino carburante della Jeep a

gasolio. Si tratta, nell'ambito di rifornimenti e telepass per

migliaia di euro nell'arco di quasi tre anni, di tre rifornimenti

da 20 euro l'uno, nell'arco di due mesi, di benzina a pochi

minuti di distanza da un rifornimento diesel (sempre per poche

decine di euro). Proprio citando l'esempio di questi tre

specifici rifornimenti il P.M. ha definito 'abitudinaria' la

richiesta di rimborso da parte del consigliere per due mezzi in

contemporanea Al controllo specifico dei tabulati relative ai

rimborsi di De Magistris la concomitanza, obiettivamente,

risulta invece del tutto isolata e quindi riconducibile, stante

l'assoluta esiguità delle cifre, ad un verosimile errore nella

presentazione delle ricevute, in un quadro in cui il mezzo

utilizzato è unico, unico il telepass messo a rimborso, unico è

il permesso ZTL salvo il cambio di mezzo utilizzato nel corso

della consiliatura. Le tratte documentate sono quelle per

Torino e ritorno (con rifornimenti a Verbania ovvero all'area di

servizio di Villarboit - VC -, che si trova sulla A4 tra Novara e

Torino, quindi sulla strada). In allegato alla memoria

depositata in indagini e acquisita in dibattimento all'udienza

del 24.4.2015 De Magistris ha prodotto la stampata di

Autostrade per l'Italia di tutte le tratte telepass portate a

rimborso, prima con Jeep e poi con utilitaria, e - da controllo a

campione - sono sempre sulla tratta da Verbania a Torino.

In conclusione, De Magistris deve essere assolto da ogm

addebito per insussistenza del fatto appropriativo (pur

eventualmente in presenza di specifiche spese assolutamente

contenute, quali quelle da ultimo evidenziate, per le quali la

formula più appropriata risulta quella dell'insussistenza

dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore).

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GREGORIO Federico

Gregorio è chiamato a rispondere, in concorso con il

capogruppo consiliare della Lega Nord Carossa, in relazione

alle seguenti spese per le quali ha ottenuto rimborso:

rimborsi spese per ristoranti, consumazioni al bar e

similari per complessivi € 18. 516, 91;

spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €

846,60;

rimborso per spese varie (stampe, corn1c1, accessori

telefono, ricariche telefoniche ) per complessivi €

349,89;

rimborso spese per pagamento servizio catering di

gelato e stampa volantini per festa della LEGA nord a

Moriglione per complessivi€ 1.982,40;

per una somma complessiva di€ 21.695,80

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

Si tratta di spese - tutte - che in linea generale e astratta non

possono aprioristicamente definirsi eccentriche rispetto

all'attività del gruppo, rientrando nella categoria delle spese

c.d. ambivalenti (retro). Discorso a parte, e di ciò da ultimo, per

quanto attiene alla festa della Lega a Moriglione.

Il P.M. ha richiesto la condanna di GREGORIO per tutte le

spese di cui sopra portando, in sintesi, i seguenti argomenti.

Il primo, per cui Gregorio si sarebbe fatto rimborsare

sistematicamente colazioni e consumazioni proprie. Si tratta di

scontrini relativi a consumazioni al bar sulla tratta casa (a

Cuneo)-lavoro (in Regione a Torino).

Valgono però in questo caso le considerazioni già svolte in

ordine alla posizione di De Magistris. Il rimborso non è

comunque sistematico, e in concreto risulta dai tabulati della

GdF una serie più o meno continua di spese per pochissimi

euro la volta o al massimo coperti in pizzeria per due/tre

persone, compatibile una dichiarazione di spesa - sempre

rimborsata dalla Regione senza obiezioni - di bar o poco più

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mentre era al lavoro a Torino o mentre si muoveva sul

territorio del cuneese per lavoro. I pochi casi di rimborsi per

ristorazione da qualche centinaia di euro sono stati selezionati

e tutti spiegati nella memoria difensiva depositata a

dibattimento, documentando gli eventi corrispondenti.

Il secondo, per cui sarebbero stati portati a rimborso scontrini

di terze persone estranee al gruppo ed alla sua attività, ciò

desumendosi dal fatto che al controllo delle celle telefoniche

agganciate dal suo dispositivo cellulare risulta che egli fosse in

quel momento altrove.

In realtà, rileva il Tribunale, ciò non risulta riscontrato dai

documenti, se non in pochissimi casi per spese da pochi euro

(v. oltre). Data l'esiguità è risultato impossibile per Gregorio

risalire ai singoli dati; ciò che invece ricorda - e lo spiega nella

memoria difensiva depositata, correlandolo con evento

specifico - è la spesa per poche decine di euro presso la nota

pasticceria Ariane di Cuneo, caso in cui la spesa, lui altrove,

era stata fatta da un altri su sua indicazione, per un regalo di

prodotto tipico con finalità di omaggio istituzionale.

Da ultimo, il P.M. ha sostenuto doversi desumere una

inattendibilità totale delle sue dichiarazioni esplicative alla

luce della pluralità di scontrini portati a rimborso, tale da far

ritenere che egli li raccogliesse in modo indiscriminato per

riempire un plafond determinato, come metodo (riferito

peraltro ad un budget il cui limite non è mai stato raggiunto).

L'argomento non pare condivisibile, alla luce di quanto già

evidenziato in tema di spese c.d. ambivalenti, in relazione alle

quali pare necessario, a fronte di un'allegazione difensiva di

pertinenza con il lavoro anche politico del gruppo, provare in

specifico l'estraneità (finalità privata) della spesa. Nel caso di

Gregorio, peraltro, non è emersa una sistematicità tale dalla

quale si possa desumere una inattendibilità complessiva delle

sue spiegazioni sul punto, né è stata portata una prova

specifica di palese estraneità quanto a singole spese

'ambivalenti', ivi comprendendosi, oltre a quelle di ristorazione,

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le poche centinaia di euro, in un arco di tempo di quasi tre

anni, per spese relative 'a spese varie (stampe, comici,

accessori telefono, ricariche telefoniche)'.

Va rilevato, proprio in quest'ambito, che proprio l'esempio

portato dal P.M. in requisitoria di caso di spesa non

ammissibile e ciononostante inserita tra quelle per cui è stato

richiesto rimborso (tra le spese telefoniche, ovviamente

ammissibili se per l'attività del gruppo e non invece per uso

privato), quella relativa ad asserito pagamento di spese

telefoniche di utenza personale fissa della collaboratrice Della

Ferrera, non risulta riscontrato dai documenti prodotti. Sui

tabulati riassuntivi della GdF compaiono complessivamente,

portati a rimborso da Gregorio, quattro ricariche TIM, su di un

arco di tempo di quasi tre anni, da 10/20 euro l'uno, ma nulla

che corrisponda ad un telefono fisso. Per contro, le ricariche

TIM, peraltro per somme assolutamente esigue, sono spiegate

da Gregorio medesimo e poi richiamate nelle note difensive

depositate (nota ex art. 121 c.p.p. in esito alla discussione,

pag. 33), quali ricariche TIM del cellulare della segretaria,

spesa consentita e rimborsata dalla Regione nell'ambito del

fondo di funzionamento del Gruppo, e per cifra che non supera

i 50 euro complessivi.

Già alla luce di quanto sopra evidenziato risulta non

condivisibile la richiesta della Procura - formulata

indistintamente in ordine a tutti gli addebiti di peculato a lui

contestati - di dichiarazione di responsabilità di Gregorio.

Va - comunque - rilevato che le spiegazioni da lui fornite alle

spese portate a rimborso sono state dettagliate, sia pure a

fronte di contestazioni tutte riferibili a spese non di per sé

eccentriche all'attività del Gruppo consiliare.

E' stato acquisito l'interrogatorio in data 13.5.13, a seguito

dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (fase. interrogatori prodotti alle

udienze 19/23.2.16), nel quale si era avvalso della facoltà di

non rispondere producendo memoria difensiva (con allegata

dichiarazione dell'economa del gruppo, Manfreda, di presa

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d'atto del deposito di assegno circolare equivalente alla somma

contestata). Nella memoria dichiarava di essersi sempre

attenuto alla normativa vigente e alle disposizioni ricevute

(regolamento della Lega Nord, indicazioni dei funzionari

regionali e del capogruppo Carossa). Dichiarava di non avere

mai ricevuto contestazioni e di essersi attenuto al filtro della

segreteria, che a volte rimandava indietro pezze giustificative, e

che di conseguenza aveva sempre ritenuto che venisse

rimborsato ciò che era legittimamente spesabile dal fondo. In

quella sede si era riservato di meglio dettagliare in seguito,

avendo appena avuto contezza della contestazione - redatta

per macrocategorie riassuntive del dettaglio ricavabile dai

documenti depositato a seguito dell'avvenuta conclusione delle

indagini - e negando comunque, da subito, di avere mai

utilizzato il meccanismo dei rimborsi per spese proprie o

comunque estranee alla propria funzione.

Il dettaglio è stato proposto a dibattimento, affidato a memoria

(dep. ud. 10.6.15) a sua firma, in sostituzione di eventuali

dichiarazioni spontanee e non essendosi sottoposto ad esame.

Nella memoria - premettendo che nell'ottica dell'epoca in cui

ha svolto il mandato anche le iniziative a impronta

strettamente politica erano considerate spesabili con fondi

consiliari in quanto inscindibili dal funzionamento del gruppo

(questione già qui risolta in senso positivo ed affrontata in

linea generale, retro) - ha negato in linea generale di avere mai

incluso nelle richieste di rimborso spese che potessero essere

anche solo in parte personali o per persone a lui vicine. Ha

sottolineato, in particolare, che tranne rari casi (la pasticceria

Arione per omaggi, spesa contingentemente delegata ad altri, e

due scontrini da pochi euro, probabilmente non suoi e inseriti

per errore), non risultano - ed è effettivamente così -

divergenze tra luogo in cui viene effettuata la spese e luogo

dove si trova la cella agganciata dal suo telefono, proprio

perché il suo modus operandi non prevedeva la delega a

collaboratori ma si occupava personalmente di tutto.

Ciò posto, ha spiegato in dettaglio la pertinenza con la propria

attività di consigliere regionale di tutte le cene e i rinfreschi di

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magg10r importo che è stato in grado di ricordare e

documentare, riferibili a manifestazioni (Grinzane, Fiera del

Tartufo), incontri con rappresentanti del territorio, a volte

anche con il governatore Roberto Cota (si rinvia alla visione

diretta di tutti i doc. allegati alla memoria depositata

all'udienza del 10.6.15), oltre a limitatissime spese per

soggiorni in hotel, in relazione ai quali ha ricollegato la propria

presenza a specifici motivi istituzionali (sul punto, si vedano

anche i testi indicati dalla difesa di Gregorio sulla sussistenza

e sulla natura degli eventi). Il dettaglio delle ragioni della spesa

non è stato possibile per i rimborsi più modesti, in riferimento

ai quali ha riferito, in linea generale, di avere consegnato

all'economa gli scontrini nella consapevolezza del fatto che

qualora non rimborsabili gli sarebbero stati riconsegnati.

I profili da lui evidenziati sono ripresi nelle due note depositate

in chiusura del dibattimento dai suoi difensori, a riassunto

delle conclusioni finali, nelle quali si contesta l'assunto per cui

egli avrebbe raccolto scontrini qualsiasi da portare a rimborso

(v. in part. memoria avv. Campanello, pag. 28 e seg., nonché

avv. Enrichens, pag. 12) sottolineando che - al confronto con

le celle telefoniche, e per quanto ciò possa valere - egli si è

trovato sempre personalmente sul luogo in cui è stata

effettuata la spesa, salvo per le tre spese per pochi euro delle

quali si è fatto cenno. Sotto questo profilo il confronto concreto

scontrini/ celle (effettuato dalla difesa, v. in memoria avv.

Campanello cit. in chiusura di dibattimento, e verificato dal

Tribunale) non porta nemmeno ad affrontare la questione,

rilevante invece per altre tra le posizioni di questo

procedimento, circa l'attribuibilità della spesa a eventuali

collaboratori dei quali egli avrebbe comunque potuto avvalersi:

e ciò costituisce smentita dell'assunto accusatorio per cui VI

sarebbero abituali se non sistematiche divergenze.

In effetti, risulta che le spese portate a rimborso siano sempre

effettuate da lui; non risultano scontrini 'a catena' né serialità

sospette, e comunque in un ambito - quello delle spese

'ambivalenti' di ristorazione/bar - nel quale non vi è una prova .

da parte dell'accusa di finalità o fruizione proprie e scollegate ~

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dalla sua funzione consiliare del denaro del fondo, e men che

meno una eccentricità della spesa rispetto alla funzione

pubblica.

Residua all'analisi fin qui compiuta una spesa specifica

addebitata a Gregorio, quella relativa al 'rimborso spese per

pagamento servizio catering di gelato e stampa volantini per

festa della LEGA nord a Moriglione per complessivi€ 1.982,40'.

Si tratta di spese per una festa organizzata non dal gruppo

consiliare ma dal partito Lega Nord nel cuneese e i volantini,

della Lega, recano la scritta 'Cota e Gregorio ringraziano gli

elettori'. E' quindi la Lega di Alba, Bra e Cuneo che ringrazia gli

elettori del cuneese per il doppio successo elettorale (fatture

del 30/7 /10, dopo l'elezione del governatore Cota e - con

bacino elettorale nel cuneese - del consigliere Gregorio): di

conseguenza si tratta, argomenta correttamente l'accusa, di

rimborso di una spesa della quale ha fruito il partito e non

legata alle finalità per cui è stanziato il fondo per il

funzionamento del gruppo consiliare.

Sul punto la difesa ha portato elementi che inducono a

ritenere non provata la sua personale responsabilità, e a

ritenere confermato il suo assunto, e cioè che i costi del

catering e dei volantini della festa di Moriglione sono stati

sostenuti direttamente dal gruppo consiliare regionale e poi

addebitati a lui contabilmente come riferimento per poter

ottenere il rimborso con i fondi di funzionamento del gruppo.

Sono stati sentiti sul punto testimoni, in specie il fornitore del

catering di gelato emittente la fattura (intestata al Gruppo

consiliare) e sul punto è stata sentita la teste Manfreda,

economa del gruppo consiliare della Lega (dep. Manfreda cit.,

pagg. 192-194). Quest'ultima ha spiegato essere più che

plausibile che le fatture della festa della Lega di Moriglione

siano state associate nella richiesta di rimborso a Gregorio

perché individuato come persona fisica di riferimento non

potendo la spesa portata a rimborso essere contabilmente

addebitata 'al gruppo' ma, di necessità, al budget di un singolo

consigliere. Ha confermato di non ricordare interlocuzioni di

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Gregorio, il che confermerebbe che la richiesta sia stata

passata 'in automatico' all'autorizzazione del capogruppo per

fruire del fondo.

In conclusione: nessuno degli organizzatori (del partito) e dei

fornitori pare essersi relazionato con Gregorio; il gruppo

consiliare (non Gregorio personalmente, del quale non risulta

alcuna richiesta) avrebbe dato indicazione ai fornitori di

intestare a sé le fatture, poi pagate direttamente con fondi del

gruppo, spesa in relazione alla quale il capogruppo avrebbe poi

chiesto direttamente il rimborso in Regione, con

un'imputazione successiva della spesa al capitolo che

riguardava Gregorio visto che la festa era per l'elezione sua e di

Cota. Il fatto (v. memoria ex art. 121 c.p.p. avv. Campanello,

pag. 28-30) che il gruppo consiliare abbia usato

impropriamente i fondi di funzionamento pagando le fatture e

poi mettendole a rimborso invece di addebitarle al partito, in

specie alla Lega di Alba, Bra e Cuneo che aveva organizzato la

festa e trattato con i fornitori, è certamente ascrivibile al

capogruppo della Lega in Regione (Carossa), ma non anche a

Gregorio. Quest'ultimo avrebbe ben potuto non essere

consapevole e compartecipe della scelta compiuta dal

capogruppo. Risultando le prove documentali coerenti con

questo tipo di ricostruzione, anche sotto questo profilo deve

pronunciarsi l'assoluzione di Gregorio.

Gregorio deve, in conclusione, essere assolto da ogni addebito

per insussistenza del fatto appropriativo: pur, eventualmente,

concomitando eventuali errori nella presentazione di richieste

di rimborso, che comunque riguarderebbero somme

estremamente modeste e casi sporadici, quali quelli sopra

evidenziati e per i quali la formula più appropriata risulterebbe

in realtà quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in

quanto escluso dall'errore, e pur in presenza di ipotesi - le

fatture 30/7 /2010 da ultimo evidenziate - per le quali il

motivo del proscioglimento è per mancata prova della

commissione del fatto da parte dell'imputato.

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Riccardo MOLINARI

Molinari è chiamato a rispondere, in concorso con il

capogruppo Carossa, per avere indebitam.ente ottenuto i

seguenti rimborsi dal fondo di funzionamento del gruppo:

rimborsi spese per ristoranti in relazione a

consumazioni individuali, per più persone e spese per

consumazioni al bar e similari per complessivi €

4.415,50;

spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per

complessivi€ 1.628,40;

rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto,

apparati elettronici, sigarette, cd musicali) per

complessivi euro 497 ,54;

perché oramai decaduto dalla carica riceveva euro

2.500 senza alcun documento giustificativo

quindi per la somma complessiva di€ 9.041,44

In Torino dal giugno 2010 a gennaio 2012

Il P.M. ne ha richiesto la condanna per tutte le spese

sopraindicate, premettendo una difficoltà ricostruttiva generale

quanto alla sua posizione, non essendovi sue dichiarazioni (in

realtà Molinari, seppur solo a dibattimento, ha affidato la sua

ricostruzione difensiva ad una memoria scritta esaustiva

quanto a specifiche contestazioni). In sintesi, sarebbero emerse

dal controllo della GdF - secondo il P.M. in sede di requisitoria

in esito all'istruttoria dibattimentale - varie spese per pochi

euro ma la cui natura assolutamente privata pare significativa

di un utilizzo disinvolto del fondo di funzionamento, con

richieste di rimborso quindi genericamente inaffidabili quanto

a presunto collegamento con la pubblica funzione. Inoltre, vi

sono spese specifiche - il P.M. ne evidenzia una - in relazione

alle quali l'istruttoria dibattimentale non ha convinto quanto al

suddetto collegamento. Infine, vi è l'addebito relativo alla

percezione di 2500 euro di rimborso per spese pur essendo egli

ormai decaduto dalla carica di consigliere (a seguito di ricorso

nei suoi confronti per ineleggibilità).

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Va effettuata una doverosa premessa, prima di entrare nel

merito delle spese in concreto discutibili e per meglio

inquadrare il contesto in cui Molinari si è mosso e il suo

rapporto con il fondo di funzionamento.

La premessa è che in realtà le spese - di natura 'ambivalente' -

da lui portate a rimborso per ristoranti e bar risultano molto

contenute, a confronto con quelle messe a rimborso dagli altri

consiglieri regionali, e ancor più se si tiene conto della carica

ricoperta da Molinari nel corso del suo mandato (vice

presidente del consiglio regionale, e cioè vice del governatore

Cota). La teste Daghero (trascriz. ud. 1 O. 11. 15, pag. 19 e 23

ss.), sua stretta collaboratrice, dipendente della Regione

Piemonte in allora in aspettativa per lavorare con Molinari

nell'ufficio di presidenza, ha ricordato che il vicegovernatore,

nonostante abitasse ad Alessandria e viaggiasse

quotidianamente, non avesse mai richiesto rimborso spese per

ristorazione riferibile alla quotidianità delle sue trasferte ma

avesse portato a rimborso soltanto i pasti cui aveva fornito

motivazione strettamente istituzionale (tra cui un pasto a

Strasburgo, in missione in forza della sua carica). In altri

termini, a differenza di altri consiglieri - ad es., tra le posizioni

già trattate, De Magistris che viaggiava da Verbania e Gregorio

che viaggiava da Cuneo - non aveva mai ritenuto di portare a

rimborso ciò che consumava lungo la tratta casa-lavoro, pur se

questo tipo di rimborsi venivano autorizzati (posizioni, tra le

altre, di De Magistris e Gregorio, pure del gruppo consiliare

della Lega Nord). Ed in effetti, afferma plausibilmente la

Daghero, se avesse richiesto rimborsi con i criteri autorizzati in

quanto ritenuti legittimi e in concreto seguiti da altri

consiglieri, le cifre di ristorazione portate a rimborso sarebbero

state sensibilmente diverse ('Molinari mangiava fuori tutti i

giorni... era fuori sempre e se avessimo chiesto tutti i rimborsi,

di sarebbero mallopponi di rimborsi ... invece c'erano solo ed

esclusivamente quelli aditi [adibiti] all'attività inerente' il ruolo

istituzionale in senso stretto, Daghero, t. cit., pag. 24).

Ulteriore premessa è quella relativa alle spese legali da lui

sostenute in sede di procedura di dichiarazione di

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ineleggibilità. Nonostante dalla Regione provemssero

indicazioni in senso contrario - tanto che vari consiglieri

hanno portato a rimborso, e i capigruppo hanno sempre

autorizzato per questa specifica voce l'utilizzo del fondo di

funzionamento, anche spese legali per resistere a ricorsi non

solo collettivi ma anche relativi ad ineleggibilità o

incompatibilità individuali - Molinari risulta comunque essersi

pagato con fondi propri le spese legali relative ai vari gradi di

giudizio (nel gennaio 2012 la cassazione dichiara

l'ineleggibilità, ribaltando il 1° e il 2° grado, e ciò in quanto, sia

pure dimettendosi subito dopo le elezioni, al momento in cui

queste ultime si sono svolte era ancora rappresentante per la

Lega Nord nell'EDISU, l'ente piemontese per il diritto allo

studio universitario: v. doc. prod. dif. 23.2.15).

E' emerso dall'istruttoria dibattimentale che il rimborso

mensile dal fondo di funzionamento per il Gruppo richiesto da

Molinari, vicepresidente della Regione, era, mediamente, per

450 euro circa al mese, pur essendo il tetto fissato dalla Lega

Nord per i propri consiglieri, di 1500 euro mensili; che le

richieste non erano continue, ma saltuariamente e quindi con

ritardo rispetto alla spese già sostenute (in media 2/3 richieste

di rimborso l'anno). Ancora, che aveva rinunciato da subito

all'auto di servizio muovendosi con mezzi - pubblici o privati -

a spese proprie, con la conseguenza che i rimborsi richiesti per

spese di carburante (v. capo imputazione) risultano quasi

inesistenti se valutate sull'arco di tempo di venti mesi in cui ha

svolto il suo mandato. Ancora, che egli stesso avrebbe pagato

il telepass per le sue trasferte da pendolare (v. anche in

trascriz. 10.11.15 cit., dep. Gabriella Daghero, pag. 39, e

Emiliano Darone, pag. 88): anche qui, a differenza di altri

colleghi di partito (ancora, Gregorio e soprattutto De Magistris,

ult. cit.) che pure sono stati sistematicamente rimborsati di

carburante e telepass per notevoli importi, senza che peraltro

la Regione abbia mai obiettato nulla e a fronte di linee guida

che lo permettevano.

Fatta questa premessa, onde meglio inquadrare l'approccio di

Molinari rispetto all'utilizzo del fondo di funzionamento e

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comunque all'accesso a benefit legati alla carica, va rilevato

che la verifica nel merito di quanto specificamente evidenziato

nella requisitoria del P.M. (che ha richiesto la condanna di

Molinari per tutte le voci contestate, entrando nel dettaglio di

alcune) non evidenzia criticità a fronte delle spiegazioni fornite

dall'imputato.

Sulle spese di ristorazione non si ritiene di entrare nello

specifico, trattandosi di spese di natura ambivalente in ordine

alle quali non sussiste alcun elemento per ritenere che non

potessero essere ascritte a 'spese di rappresentanza' e che

fossero invece destinate ad una soddisfazione di esigenze

meramente private o in favore di soggetti privati. Ma non può

non rilevarsi che, in ogni caso, Molinari ne ha dato spiegazione

per quanto possibile nella sua memoria difensiva (dep. ud.

9.6.16), senza ricevere smentita da parte dell'accusa,

nemmeno in sede di requisitoria. Vi è un unico rimborso che

non è limitato in poche decine di euro ma è per 230 euro, e

Molinari ne dà spiegazione nella sua memoria descrivendo

l'evento, al quale aveva partecipato in qualità di vicepresidente

del Consiglio regionale e correttamente ascritto la spesa -

passandola alla Daghero - alla voce 'rappresentanza', come da

linee guida ricevute (fattura agriturismo di Paesana nel

settembre 2010, in occasione di manifestazione della Lega a

Pian del Re, elencando i collaboratori presenti; conf. testi

Darone e Rolando, suoi collaboratori). La spiegazione riguarda

non solo le spese di ristorazione, ma anche i limitati rimborsi

per pernottamenti in hotel e trasferte, sottolineando di non

avere nemmeno mai utilizzato il fondo, a differenza di altri

colleghi, pur essendo il vicepresidente della Regione e pur

potendolo fare, per 'omaggi' (con l'unica eccezione di 28 euro

per un mazzo di fiori ad un'associazione, A.D.A., di

Alessandria, doc. da fonte aperta prodotto all'udienza 9.6.16),

nonché di avere fatto risparmiare, di fatto, 0lla Regione

Piemonte 5500 euro di rimborso telepass mai richiesto.

Nella memoria, chiaro frutto di verifica in dettaglio della

propria agenda dell'epoca, dà conto di tutte le spese portate a

rimborso, segnalando, nella ricostruzione offerta a posteriori,

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plausibili errori. Tra queste, alcune micro-spese, per circa 30

euro complessivi, che pure sono state citate dal P.M. nella

discussione finale quale spia di una incuria generale nel

portare le spese a rimborso utilizzando scontrini qualsiasi, ma

che in realtà ad una mera lettura dei tabulati della GdF non

risultano 'esemplificativi', perché altri similari o eccentrici non

se ne rinvengono.44 Il fatto che sull'arco di 20 mesi siano

rimasti - e ricostruiti oggi - episodi del tutto isolati di richieste

di rimborso non dovuto rende più che plausibile che sono stati

scambiati con altri o comunque consegnati per sbaglio alla

Daghero, che non si era accorta dell'estraneità della spesa e

non li aveva eliminati. A ciò si devono aggiungere - in quanto

dichiaratamente inserite per errore - altre tre ricevute, inserite

nell'elenco dei giustificativi per ottenere il rimborso, e ciò per

poco più di 200 euro complessivi.45

Noµ è smentito, di conseguenza, l'assunto finale di Molinari,

ripreso nella memoria tecnica ex art. 121 c.p.p. del suo

difensore dep. ud. 15.7.16-, per cui tutte le spese

contestategli trovano giustificazione istituzionale: salvo che per

una somma totale di 246 euro - su di un arco di tempo di 20

mesi di espletamento del mandato - più che plausibile frutto di

errore (spiegando anche come l'errore può essersi verificato). E

ciò in un contesto in cui egli per primo aveva rinunciato - tra

spese per trasporti e spostamenti, spese legali e benefit - a

rimborsi o comunque vantaggi legati alla sua carica per

svariate migliaia di euro complessive.

44 Si tratta di un cd musicale di Guccini e un pacchetto di sigarette per 23 euro, in realtà del collaboratore Guazzotti in autogrill che viaggiava con lui per motivi istituzionali descritti - conferenza a Trento dei Consigli Regionali d'Europa - nonché un pacchetto di chewing-gum e una scatola di sigari presso l'aeroporto di Genova. 45 Inoltre: 120 euro complessivi per tre notti in albergo ad Avila, dove egli effettivamente si sarebbe recato dopo avere svolto - come risulta, v. dep. Mangano sul punto, ma non vi è incompatibilità perché l'aereo da Torino­Caselle era nel pomeriggio e la spesa era sua - 'attività istituzionale' nella mattinata, ma per un corso, e non per turismo, e da ciò il verosimile errore nel rimborso della spesa; uno scontrino di minibar dell'hotel Hilton di Strasburgo, ove si trovava in trasferta; scontrini di due ristoranti in Puglia -verosimilmente inseriti a seguito di un terzo, del medesimo ristorante, che effettivamente sarebbe stato luogo di un incontro a valenza istituzionale, da egli già dichiarato come tale, e correttamente rimborsato-.

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Non vi è motivo, infatti, per non ritenere giustificate le poche

spese portate a rimborso per pernottamenti in hotel -

risultanti dai tabulati della GdF - da lui descritte e spiegate

ricollegandole ad eventi istituzionali o comunque legati ad

esigenze di lavoro. Si tratta degli allegati 157 e 160 della GdF,

e in specie di alcuni pernottamenti a Cuneo, 5 a Torino (in

giornate in cui, riferisce ed è plausibile, il lavoro si era

protratto rendendo non agevole il rientro ad Alessandria), uno

a Trento, con il collaboratore Guazzotti (conferenza dei

Presidenti Europèi dei Consigli Regionali) e uno a Firenze, con

il collaboratore Darone (conferenza dei Presidenti dei Consigli

Regionali); da ultimo, un pernottamento per un costo di 60

euro a Bardonecchia, considerato sospetto dalla Procura

perché si colloca nel mese di agosto (peraltro per una sola

notte) ma che egli ha comunque spiegato in dettaglio come

collegato ad esigenze lavorative urgenti.46 Va detto che - pur

condividendo la necessità di approfondimento in concreto con

riferimento alla specifica spesa dato il tempo e il luogo - il

quadro complessivo e l'approccio globale di Molinari rispetto

all'uso del denaro pubblico rende plausibile che questi ulteriori

60 euro, non indicati dall'imputato come frutto di errore nella

richiesta di rimborso ma dettagliatamente spiegati, non siano

stati oggetto di una condotta appropriativa indebita mirata al

rimborso di una spesa a profitto proprio: tenendo conto che in

tal caso sarebbe stato ben più agevole difendersi dichiarando

trattarsi di un errore, stante la assoluta esiguità della cifra, in

luogo di riferire circostanze passibili di una smentita (peraltro

non sopraggiunta perché il ragionamento della Procura non si

è discostato da un piano di prova logica).

46 Molinari ha spiegato di avere raggiunto a Bardonecchia lq collaboratrice Vergnano, che spostatasi da Torino, pur se in ferie, stava lavorando ad un faldone di documenti che egli stesso aveva urgenza di visionare con lei e poi recuperare perché doveva riferirne il giorno successivo incontrando un parlamentare torinese, l'onorevole Davide Cavallotto, per ragioni relative a richieste di accesso a contributi da parte di alcune aziende piemontesi; di essersi fermato a dormire a Bardonecchia stante l'ora tarda, ritornando a Torino il giorno dopo e mettendo poi a rimborso la suddetta somma, relativa alla notte 1O/11 agosto 201 O in B&B Bardonecchia, fattura 61, ricevuta allegata alla richiesta di rimborso inoltrata il 13.10.2010, comprensiva di un monopasto -cena-. La circostanza è stata confermata dalla teste Vergnano -dep. 10.11.15 pag. 13 ss. -; non risultano altre spese rimborsate a Bardonecchia né prima né dopo.

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Residua l'ultimo profùo di spesa in contestazione, quello

relativo alla percezione di 2500 euro a titolo di rimborso,

avvenuto in data 9 marzo 2012, quando egli era già cessato

dalla carica di consigliere regionale. La decadenza, si era

anticipato, era stata pronunciata dalla Cassazione rovesciando

l'esito liberatorio del Tribunale e della Corte d'Appello,

dichiarando Molinari ineleggibile perché al momento delle

elezioni era rappresentante dei giovani leghisti in EDISU,

ancorché con un gettone di presenza di poche decine di euro.

Egli, dimessosi immediatamente da EDISU, aveva svolto il suo

mandato consiliare come vice del governatore Cota in

pendenza di ricorso, che gli aveva poi dato torto nel gennaio

2012. Nel frattempo - ha riferito - aveva sostenuto spese per il

gruppo anche anticipando con denaro proprio, e così era stato

per la somma in questione, il cui rimborso non era più stato

richiesto da lui ma per lui dalla segretaria dopo la sua

cessazione di mandato: e ciò perché egli aveva comunque

allegato, tra una richiesta di rimborso (l'ultima era stata nel

novembre 2011) e l'altra, le pezze giustificative da presentare

all'economa del Gruppo, Manfreda. La spesa corrispondente -

fatture di Media Italia s.r.l. per redazionali televisivi per il

gruppo consiliare regionale piemontese della Lega Nord - era

stata da lui sostenuta a dicembre 2011, anticipandola e

portando, dopo il relativo pagamento, la fattura alla segretaria.

Appare riscontrata la sua spiegazione in relazione alle fatture

di cui sopra, nonché la sua affermazione per cui in realtà il

rimborso di 2500 euro riguardava solo una prima tranche di

somme anticipate, posto che la spesa era per una somma

supenore.

Molinari ha riferito (ed è riscontrato dai documenti) di avere,

nell'arco del 2011, inoltrato solo due richieste di rimborso, in

data 9 giugno e 16 novembre. Già una piccola spesa di

dicembre (per trasferta del suo segretario) non gli era più stata

rimborsata né lui in seguito ne aveva sollecitato il pagamento.

Dopo il gennaio 2012, essendo decaduto dal consiglio

regionale, non aveva più effettuato richieste di rimborso. I

2500 euro di rimborso oggetto di contestazione e che

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risultavano a lui materialmente rimborsati dal gruppo

consiliare, a mezzo bonifico, il 9.3.2012 (tab. GdF), erano

riferibili a spesa fatturatagli il dicembre 2011, fattura da lui

ricevuta personalmente e personalmente poi saldata il 22

febbraio 2012. Ricorda di avere portato alla segretaria

Daghero, del gruppo Lega, i giustificativi e i documenti relativi,

senza tenerne copia, essendo una spesa anticipata e sostenuta

quando era ancora in carica e per il gruppo consiliare della

Lega (e che difatti gli è stata rimborsata).

I documenti prodotti confermano la spiegazione di Molinari

(doc. prod. dif. ud. 23.2.15). Sono due le fatture emesse nei

suoi confronti da Media Italia s.r.l. - 'per spazi televisivi e voi

riservati sulle emittenti Telecity/ 7 Gold' elencate di seguito - e

per 5000 euro complessivi in due tranches da 2500 euro l'una:

su un unico ordine, n. 11021 del 2.8.11, per una rata da 2500

euro e una seconda da 2500 euro. La prima è del 28.12.11 e

riporta 'Pagato' con descrizione del CRO con assegno in data

22.2.12: e corrisponde al rimborso che oggi gli viene

contestato, per 2500 euro, perché accreditatogli dal Gruppo

dopo la decadenza da consigliere. La seconda tranche,

riferisce Molinari, l'aveva comunque poi pagata lui, non più

consigliere, senza avere rimborsi da alcuno (fattura del 23.7.12

pagata il 20. 1.13). La difesa riprende il tema nelle note

difensive (dep. ud. 15.7.16, pag. 28) per concludere sulla piena

legittimità del rimborso di cui all'ultima parte del capo di

imputazione elevato a Molinari.

Consegue a tutto quanto sopra evidenziato l'assoluzione di

Molinari da ogni addebito per insussistenza del fatto; pur,

eventualmente, concomitando alcuni errori nella presentazione

di richieste di rimborso per somme modestissime, evidenziate

dallo stesso imputato e per i quali la formula più appropriata

risulterebbe in realtà quella dell'insussistenza dell'elemento

soggettivo in quanto escluso dall'errore.

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TIRAMANI Paolo

TIRAMANI Paolo, del Gruppo consiliare Lega Nord, è chiamato

a rispondere, in concorso con il capogruppo Mario Carossa,

delle spese così descritte al capo 19 del Decreto di Rinvio a

Giudizio:

ristoranti in relazione a consumazioni individuali,

nonché consumazioni al bar e similari per complessivi

euro 25.607,60;

pernottamenti in alberghi per complessivi euro

1.552,50;

spese varie (abbigliamento, profumerie, generi

alimentari, prodotti di elettronica, manutenzione

autovettura privata, fiori, contravvenzione al CdS,

giocattoli, ricariche telefoniche persone estranee al

gruppo tra cui la moglie) per complessivi euro

1.991,22;

acquisto carburante e rimborso mezzi di trasporto per

complessivi euro 4.293,60;

Anche per quanto riguarda TIRAMANI occorre, in primo luogo,

evidenziare che, alla luce delle riflessioni svolte al punto 4, vi

sono una serie di spese definite "ambivalenti" - la grande

maggioranza - per le quali, in atti, non vi è prova certa che le

stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e

non, invece, destinate al funzionamento del gruppo e, cioè:

acquisti presso bar, ristoranti e acquisti di cibo;

acquisiti di carburante;

manutenzione autovettura;

ricariche telefoniche effettuate a collaboratori del

Gruppo

contravvenzioni al C.d.S.;

generi alimentari.

In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1

deve evidenziare che, per una parte di esse, sussistono alcuni

elementi indiziari da cui potrebbe desumersi l'assenza di

collegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si

tratta di spese sostenute durante il fine settimana che, per

tipologia, luogo e orario, potrebbero apparire incompatibili con

attività politica o istituzionale.

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Tuttavia, come già anticipato, essendo una tipologia di spesa

c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente

incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni

già indicate) si deve evidenziare che in atti non vi sono

elementi, in aggiunta ai sopra evidenziati indizi, che

consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che

i costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità

esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti

l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di

rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da

suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stesso,

peraltro confortato anche da alcuni testimoni47 .

Analogo discorso deve essere svolto in relazione alle ricariche

telefoniche effettuate in favore di Francesca Ricca, moglie

dell'imputato: invero, al di là del rapporto di coniugio tra i due,

non vi sono elementi che consentano di smentire le

dichiarazioni del TIRAMANI, il quale sosteneva che le predette

ricariche venivano fatte in relazione ad occasionali

collaborazioni della Ricca con il Gruppo4S.

Anzi, tale affermazione può ritenersi credibile, considerato che

si tratta di spese estremamente sporadiche (6 in tutto il

periodo in imputazione) e di modico valore (una da 25 euro,

due da 15,00 euro, due da 10,00 euro ed una da 20,00 euro).

Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti"

(indicate tra le 'spese varie' nel capo d'imputazione), in sede di

dichiarazioni spontanee (cfr. pp. 157 e ss. trascrizioni udienza

23.9.2915) e di note scritte depositate nel corso dell'udienza

del 15.7.2016, l'imputato sosteneva che gli acquisiti di capi di

abbigliamento, fiori, profumi, etc ... , riguardavano spese di

rappresentanza.

Le suddette giustificazioni appaiono attendibili: invero, in atti

non vi sono elementi che consentano di smentire tali

affermazioni e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati (fiori,

profumo, t-shirt Juventus e altri capi di abbigliamento,

prodotti enogastronomici, fiori ... ), la sporadicità di tali

47 Cfr. pp. 157 e ss. trascrizioni udienza 25.5.2016 - imputato TIRAMANI; cfr. trascrizioni udienza 23.9.2015, pp. 7 e ss. - testi Vergnano, Solcato, Pietrasanta, Daga, Simione Veggi. 48 Cfr. p. 19 note scritte depositate corso dell'udienza 15.7.2016.

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acquisti, nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente

riconducibili alla categoria delle spese di rappresentanza.

Anche per quanto riguarda il rimborso dei pernottamenti

presso l'albergo ((Le Petit Hotel" di Torino, non vi sono motivi

per disattendere le spiegazioni fornite dall'imputato, il quale

dichiarava di aver usufruito del predetto albergo quando

saltuariamente era costretto, per motivi di lavoro (ad esempio

le sedute assembleari duravano fino a tarda sera) a fermarsi a

Torino invece di rientrare a Novara: l'albergo in questione,

infatti, risulta essere convenzionato con il Gruppo "Lega Nord"

e, inoltre, attraverso l'analisi del "Tabulato Presenze", è

possibile constatare che le date di effettuazione di tali spese

corrispondono a quelle in cui il TIRAMANI era effettivamente

presente presso il Consiglio Regionale49.

Vi è, poi, l'acquisto di un navigatore satellitare, per l'importo di

240,00 euro (S.F. 8 del 14.9.2010) in ordine al quale

l'imputato dichiarava che: "A inizio legislatura necessitavo di

un apparecchio elettronico, nello specifico di un Tam Tam, che io

ritenevo comunque una spesa plausibile, perché comunque

dovendo girare per una città che non conoscevo, era un

apparecchio che mi serviva, che avrei comprato a prescindere,

questa spesa era rendicontabile o meno? Chiesto agli uffici

dissero assolutamente sì, potete acquistare questo apparecchio

a un patto, che tutti gli apparecchi elettronici che vengono

acquistati afine legislatura devono essere consegnati al Gruppo

regionale, o riscattatiso", circostanza in parte confermata dalla

teste Manfreda la quale, sul punto, non ricordava lo specifico

episodio relativo al TIRAMANI, ma non rammentava anomalie

4 9 pernottamento del 9.9.2010 (fattura 1287): Tiramani presente in III Commissione; pernottamento del 22.9.2010 (fattura 1346): Tiramani presente in II Commissione; pernottamento del 6.10.2010: Tiramani presente in IV Commissione; pernottamento dell'S.10.2010: Tiramani presente, tra le altre, in Commissione; pernottamento del 13.10.2010: Tiramani presente in IV Commissione; pernottamento del 20.10.2010: Tiramani presente in Consulta Giovani e IV Commissione pernottamento del 29.10.2010: Tiramani presente in I Commissione. so Cfr. p. 162 trascrizioni udienza 10.6.2015.

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in relazione alla mancata restituzione al Gruppo di apparecchi

elettronici si.

La spesa, quindi, deve ritenersi ammissibile, quantomeno sotto

il profilo dell'elemento soggettivo, anche alla luce di quanto già

esposto in termini generali in ordine agli acquisiti di

apparecchi elettronici (vedi supra).

Vi sono, infine, una serie di spese dichiaratamente inserite per

errore nella rendicontazione, per un importo di poco superiore

ad euro 100,00 (cfr. p. 20 nota scritta depositata all'udienza

dellS.7.2016): il fatto che la richiesta di rimborso di tali spese

sia stato frutto di errore appare plausibile a fronte dell'esiguità

della cifra richiesta (come detto, 100,00 euro nell'intero

periodo ricompreso nel capo d'imputazione), delle tipologie di

spesa e della complessiva istruttoria relativa all'imputato, da

cui non emerge una gestione dissennata del Fondo di

Funzionamento del Gruppo.

Le spese in questione, alla luce delle considerazioni svolte, non

appaiono, poi, sintomatiche di una volontà appropriativa, da

parte del TIRAMANI, del denaro pubblico nella sua

disponibilità.

In conclusione, TIRAMANI Paolo deve essere assolto da ogm

addebito per insussistenza del fatto appropriativo (pur

eventualmente in presenza di specifiche spese assolutamente

contenute, quali quelle da ultimo evidenziate, per le quali la

formula più appropriata risulta quella dell'insussistenza

dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore).

LEARDI Lorenzo

Lorenzo Leardi, del Gruppo consiliare del Popolo della Libertà,

è chiamato a rispondere, in concorso con il capogruppo

Pedrale che ne autorizzava il rimborso dal fondo di

funzionamento del Gruppo, delle spese così descritte al capo

42 del d.r.g:

s1 Cfr. pp. 160 e 161 trascrizioni udienza 4.3.2015.

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rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto,

generi alimentari per complessivi € 24. 961, 62;

rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori,acquisti in

gioielleria , articoli per la casa , cesti natalizi per

complessivi € 1.241, 71;

rimborso spese per manutenzione autovettura per

complessivi€ 973,66;

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 2.383;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

1.631,95;

per una somma complessiva di € 31.191, 94

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

Il P.M. ha richiesto la condanna di Leardi per tutte le spese

sopraindicate, ritenute estranee alle finalità per cui è previsto

il fondo di funzionamento (da ciò discendendo la sussistenza

dell'elemento oggettivo del reato), ricavando altresì l'elemento

del dolo:

1) dalla sistematica presenza di scontrini a catena, nello

stesso luogo per ore consecutive, prima e dopo il suo

sopraggiungere sul posto (percorso ricostruibile

verificando le celle agganciate dal suo telefono cellulare);

2) dalla sussistenza, di una pluralità di pezze giustificative

che non possono non riguardare spese proprie e per

soddisfazione esigenze personali (citando, in particolare,

i generi alimentari, cibi da asporto, gli articoli in pelle e

acquisti di oggetti sopra indicati).

Va preliminarmente rilevato che i rimborsi contestati

riguardano non, nella globalità, spese 'non ammissibili', cioè

non rimborsabili ricorrendo al fondo di funzionamento del

Gruppo, bensì - secondo l'impostazione che qui si è ritenuto di

seguire in linea generale e per i motivi evidenziati al paragrafo

4 - per la quasi totalità spese c.d. ambivalenti (ristorazione),

nonché alcune spese definibili di per sé eccentriche ma

rispetto alle quali può esservi una spiegazione della messa a

rimborso e questa non può che essere fornita dal consigliere

(generi alimentari, articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria e

similari, nonché le spese per alberghi).

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Da subito va esclusa la rilevanza penale dei rimborsi spese per

manutenzione autovettura e per patrocinio legale, tipologie, la

prima, che veniva indicata dalla Regione come rimborsabile52

e, la seconda, che i capigruppo, recependo indicazioni in tal

senso degli uffici regionali, avevano ritenuto di poter porre a

carico del fondo seguendo un'accezione lata di

'funzionamento', sia se le spese legali riguardavano ricorsi del

o contro il · gruppo sia se ricorso per incompatibilità o

ineleggibilità individuali (nel suo caso si trattava delle spese

per resistere collettivamente nell'ambito del ricorso intentato

da Mercedes Bresso, presidente regionale uscente). Di fatto la

Procura, pur non distinguendoli esplicitamente in sede di

requisitoria avendo richiesto una condanna globale, pare aver

ha abbandonato questi ulteriori profili di addebito.

Quanto alle spese c.d. ambivalenti- ristorazione e bar - il P.M.

ha, in sostanza, concluso sottolineando quanto sopra

evidenziato al punto 1, da ciò desumendo la conseguenza che

Leardi è inaffidabile in toto nel momento in cui porta a

rimborso tale tipologia di spese. E ciò, argomenta il P.M.,

essendovi la prova che quantomeno in parte egli ha

dolosamente prodotto al capogruppo per il rimborso spese non

pertinenti ma scontrini recuperati solo per aumentare,

utilizzando impropriamente il fondo di funzionamento, il

proprio plafond di rimborsi.

Il ragionamento, di natura logica, può certamente essere

condiviso, ma ciò qualora ci si trovi di fronte ad una

inaffidabilità complessiva delle pezze giustificative o della

gestione e della raccolta delle stesse per ottenere il rimborso,

che è situazione verificata in relazione ad altri imputati del

procedimento ma che non si attaglia al caso di Leardi. Nel suo

caso, gli scontrini c.d. a catena risultano in concreto di tale

marginalità da apparire un possibile frutto di errore: e

comunque assolutamente non tali da permettere di inferirne

s2 La difesa sul punto ha rilevato che in ogni caso il consigliere Leardi non si era mai fatto rimborsare le spese per la tratta da Biella Torino né fruito del c.d. rimborso chilometrico.

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una inaffidabilità totale nelle richieste di rimborso sul piano

dei giustificativi prodotti al gruppo consiliare.

In requisitoria, in sostanza, viene citato l'esempio di una

'catena' di scontrini, il 13 di agosto 2011, in bar in zona

dell'Ospedale Molinette, dove effettivamente risulta essere

stato ricoverato il padre di Leardi in quel periodo: è evidente,

pertanto, che si tratta di scontrini non riferibili a incontri

istituzionale, ma neanche a pranzi politici o di lavoro. In

realtà, al controllo del tabulato risulta non una 'catena' ma

unicamente due. E' pur vero che vi sono ulteriori scontrini

successivi di bar sempre in zona Molinette, ma si tratta di poche

decine di euro, anche in momenti in cui non corrisponderebbero

le celle da lui agganciate. n fatto però è talmente isolato, e le

cifre talmente risibili, che non pare potersi escludere l'errore

nella successiva presentazione degli scontrini per il rimborso. 53

Dovrebbe ipotizzarsi, per escludere l'errore, che egli si sia fatto

consegnare da parenti o dal gestore del Ristormatik

dell'ospedale altri scontrini, in altro momento, per poi produrli

al gruppo per il rimborso, che è operazione macchinosa in

raffronto all'utile modestissimo che ne può derivare. Identico

discorso può svolgersi per gli altri due esempi - perché in

realtà dall'analisi dei tabulati della GdF altri non se ne

rinvengono - portati dall'accusa, in specie una pluralità di

scontrini emessi nello stesso giorno, il 13.12.11, al Caffè San

Carlo, nonché a due caffè, all'aeroporto di Bruxelles e a

Mal pensa.

Sulle spese definibili come eccentriche, Leardi ha fornito

un 'analitica - ovviamente nei limiti del possibile a distanza di

tempo - spiegazione.

Le spese indicate dall'accusa come sostenute - salvo prova

contraria - per soddisfazione personale e non per motivi legati

53 Ve ne è, nei tabulati della GdF, uno del 29 agosto e un altro del 6 ottobre, con un problema di corrispondenza sulle celle agganciate (il 13 agosto lui sarebbe giunto da fuori in zona - da Ponderano - solo tre ore dopo circa rispetto al primo dei due scontrini; nella giornata del 6 ottobre il suo cellulare ne indicherebbe la presenza a Biella, e non al Ristormatik delle Molinette, e.so Bramante; il 29 agosto egli si trova in zona Molinette).

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all'attività del gruppo sono, sostanzialmente, quelle per generi

alimentari (il riferimento è a tre ricevute per spese per prodotti

tipici acquistati presso l'Azienda Agricola di via Cardè a

Carmagnola, due in prossimità del Natale - nel 2010 e poi nel

2011 - e la terza emessa nel marzo 2011} e per acquisto alla

Fnac di biglietti per una partita di basket (in data 3.2.2011,

per 102,50 euro}.

Nel corso del suo esame dibattimentale Leardi (ud. 10.6.15),

eletto nel biellese con un elevato numero di preferenze

individuali anche disgiunte, in termini di schieramento, dal

voto al presidente della Regione, ha premesso di avere da

subito, nel dubbio crrca ciò che potesse essergli addebitato

nonostante la propria buona fede e salvo propri errori, risarcito

la Regione Piemonte (prod. ud. 15.3.16), impregiudicato il

merito della presente vicenda; nonché, nel merito, di avere

sempre messo a rimborso gli scontrini sapendo che venivano

controllati dalla segreteria del suo gruppo consiliare,

dichiarando - comunque - di avere ogni anno del suo mandato

restituito, perché inutilizzato, circa il 50/60% del budget.

Ha fornito una spiegazione possibile della presenza di scontrini

plurimi nello stesso luogo (peraltro in numero limitatissimo).54

Ha fornito una spiegazione plausibile della presenza,

comunque erronea, della ricevuta per i biglietti del basketss e

quelli presso l'ospedale Molinette, quattro m tutto,

pacificamente finiti per errm:e tra quelli a rimborso. Quanto ai

prodotti alimentari tipici (salami, peperoni, vino, dolci) ha

riferito che erano tutti stati acquistati per cesti natalizi

omagg10, m ceste che con l'aiuto della moglie e dei

collaboratori consegnava poi a soggetti istituzionali e non ma

comunque come omaggio (in quanto tale, spesa ammissibile

sia come categoria rimborsabile, sia per il contenuto di

54 tra questi tre a lesolo del 4.12.10, per cifre del tutto risibili, dove egli nega di essere mai stato e che verosimilmente può essere di altro consigliere finito tra i suoi giustificativi per errore. 55 A pag. 86/87 trascriz. ud. 10.6.15 ha spiega trattarsi di errore ma ha ricordato l'evento, dove comunque egli aveva presenziato rappresentando la Regione, come sponsor, con altri consiglieri. E' un appassionato di basket e i biglietti di ogni altra partita alla quale si è recato sono stati ovviamente pagati con soldi propri.

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modesto valore - v. paragrafo 4). Ai cesti, ha ricordato e

documentato, aggiungeva personalmente le agende acquistate

con soldi propri dalla regione Piemonte (v. suo estratto di conto

corrente, doc. prod. dif., acquisti per 40 agende grandi e 58

piccole, non portate a rimborso perché non compare la

corrispondente voce sul tabulato della GdF). Altri acquisti li ha

imputati alla segretaria ma comunque per il gruppo (come la

macchina del caffè). Le spese per abbigliamento hanno

riguardato in realtà magliette con il logo regione Piemonte da

donare al sindaco di Biella perché a Biella passava il Giro

d 1talia. Alcune cene fuori regione sono state portate a

rimborso, ha spiegato, perché con amministratori locali e m

concomitanza con le olimpiadi per diversamente abili. Una

macchina fotografica, per 170 euro, era stata acquistata in

modo che la sua segretaria, collaboratrice del gruppo, potesse

spedire sul cellulare foto digitali per le manifestazioni e poi

inviarle ai giornalisti in tempo reale: attrezzatura restituita alla

Regione e lasciata nei locali a fine mandato, come la macchina

del caffè. Restituita alla regione a fine mandato, al pari della

macchina del caffè. Ha infine spiegato la messa rimborso di

tutte le spese per alberghi (pag. 126 trascriz. ud. 10.6.2015).56

In conclusione, deve pronunciarsi l'assoluzione di Leardi, che

ha assolto all'onere di allegazione per le spese c.d. eccentriche

e difettando, quanto ai c.d. scontrini a catena (o, più

coerentemente con le risultanze documentali, plurimi e dubbi

quanto a presenza sul posto del consigliere), la prova non si

sia trattato di un mero errore, spiegazione del tutto plausibile

data l'esiguità assoluta degli importi, di per sé e in raffronto al

budget del consigliere.57 L'assoluzione, anche nel suo caso, è

per insussistenza del fatto appropriativo, pur se in presenza di

specifiche spese - peraltro del tutto contenute - per le quali la

56 La ricevuta di un Hotel Biella riguardava - v. doc. prod. dif. 15.3.16) -l'affitto di una sala convegni per il gruppo consiliare del PdL. Vi sono alberghi a Roma e a Torino - Golden Palace, con il quale il PdL aveva la convenzione a Torino - ove ha alcuni pernottamenti nel caso sul lavoro si fosse fatto troppo tardi per rientrare a Biella. 57 Leardi ha anche prodotto l'estratto della propria carta di credito dell'epoca a sostegno del fatto che le spese proprie erano sistematicamente pagate da lui medesimo, ivi compreso l'abbonamento alle partite di basket.

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formula più appropriata risulta quella dell'insussistenza

dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore.

MOTTA Massimiliano

Motta è chiamato a rispondere, in concorso con il capogruppo

del gruppo consiliare regionale del Popolo della Libertà Pedrale,

dei seguenti rimborsi spese elencati al capo 45:

rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto,

per generi alimentari per complessivi€ 14.549,59;

rimborso per acquisti di articoli m pelle, fiori,

profumerie, acquisti vari (bigiotteria, carburante e

acquisto gazebo) per complessivi€ 1.039,33;

rimborso spese per manutenzione autovettura per

complessivi€ 1.082;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

9.386.56

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 243,00

per complessivi€ 26.300,48

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

Il P.M. ha richiesto la condanna di MOTTA in ordine a tutte le

categorie di spesa in contestazione senza distinzioni.

Per quanto attiene alle spese di manutenzione autovettura e

per il patrocinio legale si rinvia a quanto già evidenziato in

linea generale e con riferimento alle precedenti posizioni già

trattate. Si tratta di profili in ordine ai quali il P.M. non è

ritornato in requisitoria e di spese che la Regione ha indicato

come rimborsabili e che i gruppi consiliari ponevano a

rimborso senza obiezione alcuna, essendo previste - le prime -

nelle linee guidass e, quanto alle spese legali, venendo

considerate, impregiudicata ogni valutazione sul punto in

questa sede, quali spese strumentali al buon funzionamento

ss Motta ha spiegato, in ogni caso, che la maggior parte della voce di spesa manutenzione auto era dovuta a un cambio gomme in conseguenza del fatto che le aveva trovate tagliate nel parcheggio riservato del Consiglio regionale.

130 : /

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del gruppo (ricorsi collettivi) o della corretta composizione dello

stesso (ricorsi individuali per ineleggibilità o incompatibilità).

Motta ha comunque egualmente fornito una sua versione m

ordine alle suddette spese, data l'entità degli importi,

spiegando che: 1) quanto alle spese di carburante, si era

inizialmente informato presso il gruppo consiliare da neoeletto

e gli era stato risposto che era spesa che gli sarebbe stata

rimborsata, mentre in seguito aveva avuto indicazioni meno

certe, decidendo - da quel punto - di non portarle più a

rimorso (i tabulati confermano); 2) quanto alle spese legali, era

doppiamente esposto, come gruppo (ricorso Bresso contro i

gruppi della coalizione avversa vittoriosi alle elezioni) e come

singolo (ricorso per ineleggibilità promosso da altri nei suoi

confronti) ed inizialmente aveva optato per pagare con fondi

propri le spese relati';'e al ricorso per sua ineleggibilità

individuale, mentre la segretaria del gruppo consiliare del PdL

Monica Ferrando gli aveva comunicato che le spese del gruppo

per resistere al ricorso collettivo Bresso sarebbero state poste a

rimborso d'ufficio, come per gli altri consiglieri del PdL, pro

quota sul suo budget di fondo di funzionamento. In un

secondo momento, a seguito di confronto tra la Ferrando e il

collaboratore Francesco Salute, gli era stata una diversa

indicazione, e cioè che anche il ricorso individuale era

spesabile sul fondo del gruppo, motivandogli la ragione.s9 Per

tale motivo aveva portato a rimborso tutte le proprie spese

legali, che costituiscono una voce corposa nel complesso

dell'imputazione a suo carico.

Ciò posto, le spese contestate residuali, di rilievo effettivo,

risultano per la quasi totalità quelle relative a ristorazione e

bar; oltre alle spese relative ad articoli vari per un migliaio di

euro circa, in ordine ai quali si pone il problema - in quanto

spese di natura in sé eccentrica - se siano riconducibili alla

categoria, prevista e rimborsabile dal fondo di funzionamento

qualora ovviamente si tratti di spesa se non simbolica

sg Il gruppo consiliare gli riferiva essere il rimborso nello specifico interesse proprio del suo gruppo, perché in caso di decadenza per numero di voti ottenuti non gli sarebbe subentrato altro consigliere del PdL ma - nella coalizione - una consigliera della Lega Nord.

131

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comunque ragionevolmente contenuta (retro, paragrafo 4),

degli omaggi o spese di rappresentanza; oltre, infine, alle spese

per alberghi.

Quanto alla categoria 'ambivalente' della ristorazione, al primo

punto della contestazione, il P.M. ha dedotto dalla sussistenza

di scontrini c.d. a catena, e cioè plurimi e nel medesimo luogo,

l'inaffidabilità totale delle richieste di rimborso di Motta quanto

a pertinenza delle relative spese con la propria funzione.

Argomento di natura logica al quale il P.M. aggiunge quello

della località in cui gli scontrini e le ricevute per ristorazione e

bar vengono emessi, spesso di weekend e nella zona di Oulx e

Cesana: cioè in luoghi principalmente vissuti come luoghi di

villeggiatura.

Va da subito premesso, quanto alle spese definibili

eccentriche, che Motta ha assolto all'onere di allegazione circa

la natura di omaggi istituzionali e/o spese di rappresentanza.

Le spiegazioni sono state affidate all'esame dibattimentale al

quale l'imputato si è sottoposto (ud. 25.5.15), con ulteriore

produzione da parte della stessa difesa anche degli

interrogatori resi ancora nel corso delle indagini e poi a seguito

della ricezione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. (in fascicolo int.

19 /23.2.16: si tratta degli interrogatori di Motta al P.M. in

data 17 maggio e 17 dicembre 2013), che contengono

dichiarazioni tra loro perfettamente sovrapponibili.

Sono poi state riprese e ulteriormente documentate nelle

articolate note ex art. 121 c.p.p. depositate dalla difesa tecnica

all'udienza del1'8.7.16), nelle quali, in sintesi, si sottolinea

quanto segue.

Innanzitutto che, nel caso di Motta, a seguito del riscontro

incrociato tra celle agganciate dal suo telefono e spese

documentate portate a rimborso risulta costante la

correlazione tra luogo dove si trova Motta e scontrini prodotti:

quindi, si tratta di spese tutte sostenute dal consigliere e non

da altri né da eventuali collaboratori. Risulta, effettivamente,

132

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che varie spese sono avvenute di weekend e a Oulx o Cesana o

dintorni: ma, opina l'imputato e riprende l'argomento la difesa,

quella era la zona che aveva costituito il suo bacino elettorale e

dove incontrava elettori e politici locali portatori di istanze e di

problematiche a riscontro regionale. Sul punto l'imputato -

premettendo di avere sempre portato a rimborso ciò che

sapeva poter essere rimborsato e confidando nel fatto che

eventuali errori per inserimento di spese eccentriche sarebbero

stati vagliati e corretti restituendoli o richiedendogli

spiegazioni60 ha spiegato che cosa gli era stato riferito dalla

segreteria del gruppo, in specie dall'economa Ferrando, e di

come egli avesse interpretato l'ambito della rimborsabilità con

riferimento alla spese di ristorazione, nel quale ricadevano

l'offerta della consumazione ad un elettore o a gruppi di

elettori o nel corso di incontri istituzionali o di lavoro, e di

essersi attenuto alle indicazioni di fondo ricevute. Ciò posto -a

fronte dell'argomento sopra indicato, peraltro di natura logica

non autonomamente determinante, proposto dall'accusa- ha

ricostruito per quanto possibile analiticamente, ricorrendo alla

propria agenda dell'epoca, le spese di ristorazione, anche nelle

località montane (v. anche note dif., pag. 40 ss.).61 Ha

ricostruito e documentato, anche con riferimento alla categoria

spese in hotel, le singole spese e il rapporto con la propria

veste istituzionale.62

L'imputato ha poi spiegato le ragioni per cui- pur non essendo

menzionato esplicitamente nelle c.d. macrocategorie di cui al

capo di imputazione - ha portato a rimborso una spesa di euro

60 Cfr. deposizione del suo collaboratore Francesco Salute sul vaglio e restituzione una tantum di scontrini finiti per errore tra quelli per la richiesta di rimborso. 61 V. pag. 27 e seg. note ud. cit., nelle quali per macrocategorie si offre una spiegazione anche degli scontrini per un pasto solo (non il proprio, ma solo quello offerto in veste istituzionale) nonché delle spese per consumazioni in autogrill per gli spostamenti di lavoro (non ha ritenuto di chiedere il rimborso chilometrico, che pure sarebbe stato possibile, ma ha portato a rimborso le consumazioni, sapendo che il gruppo avrebbe posto a rimborso senza problemi e che ciò già avveniva, prima di Pedrale, con la precedente capogruppo Claudia Porchietto). 62 In particolare, una trasferta istituzionale a Cagliari, ove non era solo ma con la famiglia ma ovviamente ha portato a rimborso solo le spese proprie, incontri all'ospedale Molinette (si occupava di sanità ed erano incontri in tale veste), senza concomitanti interessi privati (non aveva né parenti né conoscenti ricoverati); infine, il convegno del PdL al Golden Palace Hotel, convenzionato con il gruppo consiliare regionale del PdL.

133

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mille per 'prestazione occasionale' in favore di Alessandro

Tremoloso (giustificativo di spesa che compare nell'elenco della

GdF con data 26.7.2011). La spiegazione era già stata fornita

nell'immediatezza (vds. il primo dei due interrogatori resi in

indagini preliminari da Motta; tema ripreso in note difensive

cit., pagg. 23/24). La Regione lo aveva rimborsato senza alcun

problema sapendo che era il suo addetto stampa, e gli

risultava comunque che si trattasse un rimborso ammissibile

(sul punto si vedano le direttive fornite dai dirigenti regionali

Crescimanno e Pan tè, sentiti come testi a dibattimento).

Tremoloso, citato come teste dalla difesa di Motta, ha

confermato la propria prestazione lavorativa dell'epoca,

ufficialmente riconosciuta in Regione, una volta terminato il

pregresso rapporto formale di collaborazione continuativa.

Quanto all'argomento della Procura circa la sussistenza tra le

pezze giustificative a rimborso di c.d. scontrini a catena, ha

osservato (vds. in part. note difensive cit., pag. 45 ss.) che

alcune spese indicate dal P .M. come doppie in realtà sono

state erroneamente prese,ntate nel tabulato GdF come duplici

mentre si tratta di uno scontrino solo; quanto ai residui, che si

tratta di casi talmente marginali da risultare ascrivibili ad

errore propno. Sul punto ricostruisce e segnala ciò che gli

risulta come errore proprio, per una somma finale, su di un

arco di una ventina di mesi di mandato, di un centinaio di

euro circa.

Da ultimo - per quanto riguarda la spese non 'ambivalenti' ma

di per sé eccentriche, salvo allegazione contraria - assolve

all'onere di allegazione con riferimento ai generi alime:ntari e

agli altri oggetti indicati nel capo di imputazione ascrivendoli

ad omaggi, di modesto valore, ricordando le singole occasioni63

63 V. pag. 64 ss. note ud. cit., con elenco in dettaglio degli omaggi e delle ricorrenze (oggetti artigianali, Freisa di Chieri, cioccolato; formaggi tipici per la festa degli alpini, con biglietto di accompagnamento regionale). Ancora: tra gli scontrini della GdF compara quale spesa a rimborso quella di una borsa, che Motta spiega essere una borsa porta PC portatile, acquistata perché quella data in dotazione dalla Regione si era rotta in breve tempo e poi lasciata in Regione a fine mandato. Tra le spese eccentriche è indicato nel capo di imputazione un gazebo portatile, che Motta ha spiegato avere acquistato per il gruppo perché veniva montato alle manifestazioni e ai mercati rionali.

134 l;

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Anche per quanto attiene a Massimiliano Motta, m

conclusione, deve pronunciarsi assoluzione per insussistenza

del fatto, quanto ad appropriazione penalmente rilevante, e ciò

- come per le altre posizioni fin qui trattate per le quali si

pronuncia assoluzione 'perché il fatto non sussiste', pur in

presenza di specifiche spese - peraltro sostanzialmente esigue

- per le quali la formula più appropriata risulta quella

dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto escluso

dall'errore.

LA ROCCA Girolamo

La Rocca è imputato di peculato, m concorso con il

capogruppo Pedrale che ne ha autorizzato il rimborso, delle

spese elencate al capo 40, così descritte:

rimborso spese per consumazioni al bar e ristoranti

per complessivi€ 6.809,80;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

14.849,12;

per complessivi€ 21.658,92

In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010

La Rocca è poi chiamato a rispondere, sempre in concorso con

il capogruppo, del reato di fmanziamento illecito ai partiti

descritto al capo 41 (artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.

195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659), per avere utilizzato il

fondo di funzionamento del Gruppo PdL per spesa di natura

elettorale, poi imputata al suo budget di consigliere; reato così

descritto:

- perché autorizzando (PEDRALE) il pagamento della fattura

sotto indicata, di cui LA ROCCA Girolamo richiedeva il

pagamento, destinavano fondi al fmanziamento della

campagna elettorale e di iniziative politiche a favore di soggetti

politici del PDL in occasione delle elezioni regionali 2010.

In particolare veniva effettuato il pag~ento di:

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;

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- fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad €

2. 000, emessa dalla società "ITALGRAFICA" S.r.l con sede in

Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore del Gruppo

consiliare PDL relativa alla fornitura di manifesti e volantini

elettorali ("difendi il tuo voto consigliere LA ROCCA"; "manifesti

f.to. 70x100 fiaccolata per COTA"; "volantini fiaccolata per

Cota")

In Torino 16 luglio 2010

Il P.M. ha richiesto la condanna di La Rocca in ordine a tutti

gli addebiti. In sintesi, questi sono gli snodi delle due

contestazioni.

La Rocca ha posto a rimborso ben 14 mila euro di patrocinio

legale, riferibili ad una causa individuale relativa alla

collocazione in graduatoria tra gli eletti della coalizione di

centro-destra nella provincia di Novara, intentata nei suoi

confronti, che ha perso, con conseguente cessazione dal

mandato dopo breve tempo. Egli si trova in una situazione

particolare rispetto agli altri imputati del presente

procedimento, poiché ha svolto il proprio mandato soltanto nei

mesi da giugno ad ottobre 2010.

Da ciò la prima delle contestazioni di peculato. Sul punto, pur

prendendosi atto della rilevantissima entità della cifra da lui

spesa per resistere al ricorso, non può che adottarsi nei suoi

confronti il medesimo metro di giudizio seguito per i

coimputati, avendo - tutti - ricevuto dalla Regione l'indicazione

per cui le spese legali potevano essere poste a· rimborso

'comunque e a prescindere'; indicazione recepita, al pari degli

altri gruppi consiliari, anche da quello del PdL e per i motivi

già indicati. Si richiama, da ultimo - oltre al testimoniale già

più volte citato - la chiara spiegazione sul punto fornita dal

collega consigliere Motta, che pure ha posto a rimborso le

proprie spese legali, sostenute in procedimento con esito finale

diverso. E' dato acquisito nel procedimento, infatti, che solo

136

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una scelta personale per motivi di opportunità64 poteva

indurre il singolo consigliere a sostenere in proprio le spese di

giudizio in caso di ricorsi individuali (in quelli collettivi il

rimborso veniva accreditato d'ufficio pro quota sul budget del

consigliere), perché venivano ritenute in linea di principio

rimborsabili perché considerate strettamente correlate con il

funzionamento del gruppo. Il caso di La Rocca non fa

eccezione ed è evidente - come da lui stesso dichiarato6s - che

non ha ricevuto contestazioni in ordine ad abnormità o fini

personali della spesa, del resto di natura incontrovertibile.

Oltre alle spese legali, vengono contestate a La Rocca ben 6800

euro per spese di ristorazione e bar (cifra spesa nell'arco di soli

cinque mesi, risultando, sia pure di non molto, inferiore al

tetto mensile di millecinquecento euro di budget rimborsabile

dal fondo di funzionamento previsto per ciascun consigliere).

Si tratta integralmente di spese c.d. ambivalenti, e l'imputato

le ha inquadrate tra le spese di rappresentanza, quali

'rinfreschi elettorali' o pasti offerti nell'ambito territoriale del

proprio bacino di utenza elettorale (la causale è 'rinfresco' o

'pasti': si tratta di otto sole voci complessive, ma ciascuna per

cifra che va da 500 a 950 euro per singolo evento). Si tratta -

retro, paragrafo 4 - di spese per le quali era previsto ed

ammesso il rimborso e che quindi non comportano oggi

dichiarazione di responsabilità per il reato contestato, salvo

emerga prova contraria, e cioè che i pasti fossero estranei alla

veste istituzionale e all'attività politica del consigliere e non

invece organizzati - come ha dichiarato La Rocca per

mantenere i contatti con chi lo aveva votato per spiegare e

pubblicizzare l'attività propria e del gruppo consiliare del PdL

64 Come nel caso del vicepresidente Molinari, che ha ritenuto, trattandosi di un ricorso individuale per ineleggibilità, di non porle a rimborso del fondo del gruppo della Lega (retro). 65 Ha riferito che la sua elezione è stata annullata a seguito del ricorso del secondo dei non eletti, Roberto Boniperti; di avere richiesto, in ordine alle spese legali, al capogruppo Pedrale e che è stato quest'ultimo a rispondergli 'presenta la nota e vediamo'. Aveva presentato la prima, per 4 mila euro {(J circa, ed era stata accettata e posta a rimborso; di talchè aveva presentato I anche la seconda, per 1 O mila euro circa, pure accettata e posta a rimborso dal capogruppo.

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137

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in Regione. I pranzi o rinfreschi si sono svolti tutti con cadenza

temporale regolare dal giugno all'ottobre 2010, fino alla

cessazione del mandato.

La prova specifica di estraneità ai fini istituzionali non è

emersa, e ciò a fronte delle allegazioni comunque rese

dell'imputato, secondo il quale66 le voci 'rinfresco' e 'pranzi' per

molte persone si riferiscono tutte a 'pranzi con elettori', o

buffet, o aperitivi, con elettori della sua zona, nel novarese, ai

quali relazionava sul proprio impegno in consiglio regionale

mantenendo i contatti con la sua base sul territorio. Si è visto

che si tratta di spesa espressamente consentita sia sul piano

normativo dell'epoca, sia nell'accezione comunemente intesa

nella giurisprudenza anche contabile tra le 'spese di

rappresentanza'. Così l'ha intesa La Rocca, che ha riferito di

non avere avuto indicazioni specifiche in senso difforme e che

di conseguenza - potendone disporre - così ha scelto di

utilizzare il suo budget,67 secondo un'indicazione che gli

proveniva, essendo egli al primo mandato e quindi privo di

esperienza propria, dalle informazioni ricevute dai capigruppo,

che fino al 25 luglio è stata Claudia Porchietto e poi - quello

con il quale si è relazionato m concreto - Pedrale. E'

riscontrato dai tabulati il fatto che non abbia mai posto a

rimborso le piccole spese, ma solo i pasti collettivi spesabili

come rappresentanza ('rinfreschi nei quartieri agli anziani che

mi avevano votato, così spiegavo che cosa facevo nelle

commissioni regionali, in particolare sulla sanità e sui ticket,

materia alla quale erano molto interessati') salvo alcune micro

spese delle quali ha fornito comunque una spiegazione (offerta

pasti a due sindacalisti per una trasferta per Torino con il

consigliere Giordano, e simili). Ed in effetti La Rocca ha quasi

raggiunto i limiti del proprio budget con i pasti/rinfreschi sul

territorio di provenienza, escludendo qualsiasi altra richiesta

66 Dichiarazioni spontanee ud. 19.5.15, con acquisizione alla medesima udienza dell'inten-ogatorio reso in data 13.1.13 a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p .. 67 Nell'int. 13.1.13 ha riferito di non avere avuto indicazioni specifiche se non quelle previste dalla normativa generale e filtrate dalle istruzioni dei capigruppo, nel senso di un budget (al 50%, dedotto cioè il 50% per eventuali collaboratori a contratto) di 20 mila euro l'anno oltre 3 mila di telefono e viacard.

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di rimborso pure possibile, quali rimborsi chilometrici,

telepass o altro, né - spiega - ha assunto o spesato

collaboratori sapendo di trovarsi, come 'datore di lavoro', in

una condizione precaria ('ero sotto TAR'). L'indicazione circa la

possibilità di fruire dei fondi di funzionamento 'per fare attività

istituzionale sul territorio' gli era stata data dai consiglieri Leo e

Vignale, suoi amici non al primo mandato, nonché da Mirizio e

Ferrando, componenti della segreteria del gruppo consiliare

PdL; indicazioni congruenti con le istruzioni provenienti dai

capigruppo Porchietto e Pedrale. 68

In conclusione, e alla luce del quadro normativo e di prassi

vigente all'epoca e a lui riferita dalla segreteria e dal

capogruppo Pedrale, è emerso che egli abbia optato per

effettuare spese - sia pure non certo di importo marginale se si

tiene conto del brevissimo periodo in cui ha espletato il

mandato - riconosciute come ammissibili in quanto 'attività

politica rimborsabile con il fondo per i gruppi', sub specie di

'captazione delle esigenze dell'elettorato', inclusa nella prima

parte dell'art. 4 legge del 1972. Per contro, manca nel suo caso

propno quella quotidianità delle piccole spese che può

risultare sintomatica di abuso.

Deve, di conseguenza, pronunciarsi per La Rocca assoluzione

per insussistenza del fatto, quanto ad appropriazione

penalmente rilevante, e ciò pur in presenza di eventuali spese

per le quali la formula più appropriata potrebbe risultare

quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo.

Quanto al capo 41, l'accusa ha sostenuto che la sopra citata

fattura emessa da Italgrafica - per 2000 euro, n. 2292 del

30.6.2010 intestata al gruppo PDL - e pagata con il fondo di

funzionamento del gruppo su sua indicazione corrisponde in

realtà a spesa costituente illecito finanziamento al partito del

PdL, trattandosi di spesa che doveva essere sostenuta dal

partito e non invece essere pagata con fondi pubblici.

68 Riferisce La Rocca di non avere autocertificato nulla, di avere solo portato le varie fatture e giustificativi di spesa al gruppo perché venissero valutate e che queste erano state tutte ammesse come spese istituzionali sul territorio.

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Sul punto è stato sentito come teste il responsabile di

Italgrafica che ebbe ad effettuare le commesse, ed è in effetti

plausibile, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, un

difetto di ricostruzione da parte dell'accusa che ha condotto ad

una erronea descrizione del fatto nel capo di imputazione.

Non esiste, infatti, alcun volantino con scritto 'difendi il tuo

voto, consigliere La Rocca' (il dato è agevolmente controllabile

proprio verificando le produzioni del P.M. all'interno del

fascicolo personale relativo alla posizione di La Rocca).

Esistono invece, da un lato, volantini elettorali dell'imputato

('vota La Rocca in Regione', con facsimile scheda69) che

quest'ultimo aveva fatto stampare sempre dallo stesso

tipografo di Novara ma con fattura intestata a lui

personalmente e pagata con denaro suo; mentre per il gruppo

consiliare aveva fatto stampare volantini in loco per la

'fiaccolata per Cota' a Torino, in piazza Solferino, che

riguardava tutta la sopravvivenza dell'intero centro destra

come vincitore delle elezioni (la manifestazione era per ricevere

la solidarietà dai cittadini a seguito del ricorso proposto da

Mercedes Bresso dopo le elezioni per far dichiarare l'invalidità

della consultazione elettorale). Soltanto questi ultimi sono

stati fatturati al gruppo e pagati direttamente da gruppo (poi

imputati come spesa a La Rocca in quanto egli stesso si era

occupato di farli stampare e andavano comunque associati al

budget di un consigliere specifico).

L'equivoco è sorto a causa del fatto che sulla fattura per i

volantini che invitavano alla 'fiaccolata per Cota', per la

manifestazione indetta dalla coalizione, si rinviene scritto

"'Difendi il tuo voto' - consigliere La Rocca", ma è in realtà

l'annotazione fatta dal tipografo sul docUmento fiscale (titolo

69 La difesa ha prodotto fattura per 14.040 euro per volantini per la propria campagna elettorale intestata a La Rocca e da lui pagata (doc. prod. ud. 19.5.15). Il teste Martelli (teste P.M., trascriz. ud. 8.4.15, pag. 220 e seg.), legale rappresentante di Italgrafica s.r.l., ricorda che La Rocca gli aveva commissionato dei volantini elettorali, che sono gli unici prodotti dal P.M. e che però non corrispondono alla fattura contestata: ed infatti sono da ricollegarsi con altra fattura, con IVA al 4% (agevolata, per legge, trattandosi di materia elettorale).

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del volantino, 'Difendi il tuo voto', con annotazione a fianco

dell'ordinante per conto del gruppo consiliare regionale del

PdL).

In conclusione, appare condivisibile la ricostruzione operata

dalla difesa.

Appare infatti evidente - con documentazione a sostegno - che

La Rocca si è pagato con fondi propri la propria campagna

elettorale, corrispondente all'unico volantino materialmente

prodotto dal P.M. (sul quale si legge 'vota La Rocca' e risultano

anche commissionati i c.d. santini, oltre ai volantini, nella

descrizione in fattura: v. doc. 5 e 6 prod. dif. all'ud. 20.2.15, e

che ha l'IVA al 4%, agevolata elettorale: si tratta della

fattura1204 del 31.3.2010 con IVA al 4% prod. dif. La Rocca) e

pagata dall'intestatario del conto Unicredit (al quale viene

intestata la fattura) 'D'Antoni Claudia Mandatario elettorale di

La Rocca Girolamo'.

Quella, invece, descritta nel capo 41 e a lui contestata in

quanto posta a carico del fondo di funzionamento non è di

natura elettorale (l'IVA è infatti al 20%) ed è per 2 mila euro,

che è in effetti cifra molto contenuta per riguardare la

campagna elettorale (che infatti gli era costata 14 mila euro).

E' intestata al gruppo consiliare (e da questi pagata) perché è

relativa ad una manifestazione ('fiaccolata per Cota 1 organizzata dal gruppo del PdL a Torino, con lo scopo di

richiamare da Novara persone che partecipassero alla

manifestazione di Torino in piazza Solferino. Il volantino e i

manifesti della fattura del 30.6.10 (post elezioni) n. 2292 -

contestata al capo 41 - recano la scritta 'difendi il tuo voto' e si

riferiscono alla fiaccolata del centro-destra a Torino,

organizzata per sensibilizzare gli elettori contro l'avversa

coalizione politica, ritenuta responsabile di volere

l'annullamento del risultato della volontà popolare. La dizione

'consigliere La Rocca' compare solo sulla fattura intestata al

gruppo regionale e La Rocca è l'ordinante, nonché colui che

per il PdL a Novara ha rapporti con l'Italgrafica.

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La Rocca deve, di conseguenza, essere assolto anche dal reato

di cui al capo 41 perché il fatto non sussiste.

Alberto CORTOPASSI

Alberto Cortopassi è chiamato a rispondere di peculato in

concorso con il capogruppo Pedrale, che ne ha autorizzato il

rimborso, per le seguenti spese, indicate al capo 38:

rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi

da asporto, genen alimentari per complessivi €

49.445,97;

rimborso spese per manutenzione autovettura per

complessivi€ 3.075,66;

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 668,50;

rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e cd

musicale) per complessivi€ 2.000,99;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

1.347,12;

per la somma complessiva di€ 56.538,24.

~n Torino dal giugno 2010 a settembre 2012.

Il P.M. ne ha richiesto la condanna per tutti i profili in

contestazione, argomentando nel senso di una sua totale

inaffidabilità quanto al collegamento istituzionale delle spese

portate a rimborso: e ciò partendo dal fatto che il suddetto

collegamento in un caso specifico ha trovato una palese

smentita. Oltre a ciò, secondo l'accusa, risulta comunque

spropositata la somma complessiva per la ristorazione messa a

rimborso (per decine di migliaia di euro) e non spiegata in

termini istituzionalmente accettabili quella, in specie, relativa

a spese per gioielleria e abbigliamento.

Va premesso all'analisi delle spese m contestazione che, in

ordine a quelle poste a rimborso riguardanti il patrocinio

legale, non può che rinviarsi a quanto già evidenziato per gli

altri imputati: si tratta di spese che - sulla scorta delle

indicazioni ricevute dalla Regione - i gruppi, PdL compreso,

mettevano a rimborso dietro mera consegna della relativa nota

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da parte del singolo (o - se ncorso collettivo - la ponevano

d'ufficio pro quota a rimborso sul budget del consigliere). Si

rinvia a quanto già rilevato nella parte introduttiva, inoltre, per

quanto attiene alla spesa di manutenzione autovettura,

ammessa e rimborsata dai capigruppo autorizzandone l'utilizzo

del fondo di funzionamento. In ordine alle spese per alberghi,

Cortopassi ha fornito un'allegazione quanto a raccordo con

l'attività politico-istituzionale.

Residuano, da valutare, le spese per ristoranti, bar e similari,

per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi €

49.445,97, nonché per spese varie (abbigliamento, gioielleria e

cd musicale) per complessivi€ 2. 000, 99.

Quanto alla prima categoria, va rilevato che l'elevatissima

spesa - quasi 50 mila euro in poco più di due anni e mezzo di

mandato, se si escludono i periodi di ferie - è certamente

sintomatica di notevole discontrollo in ordine alla verifica, da

parte di Cortopassi, della pertinenza con il lavoro politico e

istituzionale delle spese 'ambivalenti' per le quali portava al

capogruppo il giustificativo di spesa e, qualificandole come

'spese di rappresentanza', otteneva il rimborso senza

evidentemente passare attraverso a particolari controlli.

Peraltro, la prova dell'assenza della pertinenza e conseguente

dolosa appropriazione delle somme a fini propri in questa sede,

notoriamente connotata da presupposti e temi di prova

differenti rispetto al procedimento avanti alla giurisdizione

contabile7o, grava integralmente sull'accusa. E quindi deve

porsi in termini di certezza oltre al mero sospetto, e al di là di

ogni ragionevole dubbio.

10 Vds. proprio la sentenza definitiva della Corte dei Conti a carico di Cortopassi (prod. P.C. ud. 5.4.2016) nella quale si richiama Corte Cast. n. 39/2014: 'costituisce un principio generale di contabilità pubblica, strettamente correlato al dovere di "dar conto" delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi ed "alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari", per concludere condividendo l'impianto della Procura contabile, 'fondato sulla non documentata corrispondenza della spendita di parte delle risorse pubbliche assegnate al gruppo PdL e, attraverso questo, al consigliere Cortopassi, agli scopi istituzionali e sull'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a ricondurre le stesse alle finalità individuate dalla legge' (C. Conti Regione Piemonte, n. 199/15, pagg. 62/63).

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Cortopassi ha reso l'esame all'udienza del 19.5.15 riferendo di

avere allegato tutti giustificativi di spesa di ristorazione e

similari indicandole nel modulo per il rimborso consegnato

dalla Regione e, che tutti utilizzavano, nella macrocategoria

'spese di rappresentanza e di attività istituzionali: bar,

ristoranti, omaggi vari, ecc.', secondo il regolamento interno che

si era dato (unico tra i gruppi consiliari) il PdL, che prevedeva,

sulla scorta del quadro normativo (retro, par. 3), la voce 'spese

di ristorazione per incontri sul territorio con elettori,

rappresentanti istituzionali, ecc. '.

Nel corso dell'esame - dopo avere affermato che i pranzi e le

cene istituzionali si svolgevano prevalentemente (e il tabulato

GdF lo riscontra) presso il ristorante di Vercelli 'Il Giardinetto'

- alla specifica ed esplicita domanda del P.M. se nel periodo

intorno al mese di maggio 2012 (posto che risultano messe a

rimborso una ricevuta a forfait per 570 euro, emessa nel primo

pomeriggio del 6 maggio quindi riferibile ad un pranzo o

rinfresco di metà giornata, nonché, pochi giorni dopo, una

ricevuta per una cena ove si indica invece il numero di

persone, dodici, per la somma complessiva di 571 euro) non vi

fossero eventi privati da festeggiare, quali prime comunioni o

cresime o comunque ncorrenze strettamente famigliari,

Cortopassi ha espressamente negato, affermando che con ogni

probabilità si era trattato, quanto al 6 maggio 2012, di un

'pranzo con amministratori politici del vercellese'.n Ricordo

ancora più labile ha avuto con riferimento alla cena di pochi

g10rm dopo ('se l'ho pagata w è perché c'era qualche

amministratore pubblico).

Il P.M. ha prodotto la prova documentale - l'attestazione del

parroco - che Stefano Cortopassi, figlio del consigliere, ha

avuto la prima Comunione il giorno 6 maggio 2012, e proprio a

Vercelli, circostanza che porta ad escludere che proprio subito

71 I testi da lui citati sulla circostanza dell'avere pranzato o cenato con lui al 'Giardinetto' per motivi istituzionali hanno confermato il fatto ma senza essere assolutamente in grado di collocare nel tempo il singolo evento, dato il numero elevato di pasti portati a rimborso da Cortopassi, la relativa frequenza dei loro rapporti e quindi il numero di volte in cui ciò può essere accaduto (si veda anche teste Camandona, prod. verbale indagini difensive ud. 19.2.2016).

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dopo la cerimonia Cortopassi si sia recato al Giardinetto non

con la propria famiglia ma scegliendo proprio quel giorno e

quell'ora per organizzare egli stesso, a spese della Regione, una

riunione istituzionale presso il suddetto ristorante: avulsa, in

quanto tale, dall'evento strettamente privato. Il pagamento del

pranzo è avvenuto con la sua carta di credito personale72 ore

14.50, e 570 euro segnate su ricevuta fiscale (con annotazione

'15 - prezzo concordato', ove il '15' è stato annotato a mano

sullo scontrino a fianco di 'prezzo concordato', unica scrittura

a stampa che compare sul documento fiscale che giustifica la

spesa) emessa alle ore 14.47 (nei tre minuti susseguenti egli

effettua il pagamento con la carta di credito.73 Scontrino e

ricevuta fiscale verranno poi da lui allegati alla richiesta di

rimborso per il fondo di funzionamento del gruppo consiliare.

Va, da ultimo, rilevato che a fronte della prova documentale

prodotta dal P.M. Cortopassi non ha allegato più nulla, né ha

dichiarato di riservarsi in ordine ad un qualche controllo. Vi è

stato un silenzio assoluto da parte dell'imputato, in ordine ad

una circostanza non difficile da ricostruire, e ciò pur essendo il

procedimento in una fase che avrebbe ampiamente permesso

un'attività a controprova (il documento, acquisito dal P.M. in

data 2.7.15, è stato prodotto all'udienza del 14.10.15, quando

ancora erano tutti da sentire i testi indicati dalla difesa di

Cortopassi; nessun teste è stato indicato - o richiesto, o

nuovamente richiesto qualora già rinunciato o eventualmente

revocato quanto ad ordinanza ammissiva - in ordine alla

specifica circostanza delle ragioni e dei partecipanti al pranzo

al Giardinetto al 6 maggio 2012; nessuna istanza è stata

effettuata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sul punto). Per tale

motivo non si condivide quanto affermato dalla difesa di

Cortopassi in sede di conclusioni finali, nel senso di non avere

più potuto il consigliere difendersi dalla relativa accusa: in

ordine, peraltro, a ricevuta fiscale che fin dal deposito degli atti

12 Cfr. numero su estratto conto che egli stesso ha prodotto (ud. 15.3.16 -doc. 3 prod. dif.)-. 73 Doc. prod. dal P.M. all'udienza del 14.10.2015 quanto alla dichiarazione del parroco di San Paolo in Vercelli; nuovamente prodotto per comodità di consultazione ma presente nel materiale allegato ai tabulati riassuntivi della GdF la ricevuta del ristorante e lo scontrino attestante il pagamento con carta di credito.

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a seguito della chiusura delle indagini preliminari era

compresa tra quelle di cui al tabulato della GdF. Di più: si

tratta di spesa sulla quale lo stesso P.M. aveva attirato

l'attenzione e la memoria di Cortopassi nel corso del suo

esame, con l'esplicita domanda in ordine alla concomitanza o

meno dei pranzi al 'Giardinetto' portati a rimborso e avvenuti

nel mese di maggio 2012 con eventi privati. Sul punto,

Cortopassi si era limitato a negare la sussistenza di una

concomitanza di date ed anche di eventi privati festeggiabili

con un pranzo al ristorante; salvo poi non fornire alcun tipo di

allegazione o di spiegazione a fronte dell'evidenza documentale

che il 6 maggio era il giorno della prima comunione di suo

figlio.

La stessa difesa tecnica ha depositato note scritte - al pari di

varie altre difese nel procedimento - ex art. 121 c.p.p., nelle

quali lo specifico fatto non viene nemmeno menzionato; mentre

è stato affrontato nella discussione orale, per sostenere che

qualora la ricevuta fiscale in questione fosse stata

effettivamente relativa a spesa di natura privata, in tal .caso la

contestazione corretta avrebbe dovuto essere quella di truffa

aggravata ai danni del capogruppo Pedrale o comunque nei

confronti del gruppo consiliare al quale si è presentata la

richiesta di rimborso. La prospettazione non è accoglibile,

posto che Cortopassi, al pari di tutti i consiglieri regionali,

aveva la previa disponibilità giuridica del fondo, a sua

disposizione quanto a budget fisso per finalità politiche e

istituzionali; che, quindi, non s1 versa in ipotesi per cui

l'attività di raggiro è funzionale e necessaria all'ottenimento

della disponibilità di somma (pubblica) altrui. 74

Sul punto s1 rmvia integralmente a quanto esposto m linea

generale (retro, al paragrafo 5).

74 Il concetto di previa disponibilità delle somme del fondo e correlata responsabilità del consigliere, ancorché non capogruppo e quindi senza 'maneggio dei fondi' sul piano materiale, è ben evidenziata - ovviamente dalla propria ottica - dalla citata sentenza Corte Conti Piemonte 199/15, cap. III, pag. 52/56: in risposta alla tesi difensiva (opposta a quella sostenuta in esito al presente procedimento) per cui unico responsabile della mancata spiegazione della corrispondenza della spesa con gli scopi per cui è istituito il fondo, in quanto 'agente contabile', è il capogruppo.

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... ;,-

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Vi sono però altri profili problematici quanto a spese sostenute

da Cortopassi, sotto il profilo della mancata spiegazione in

termini di utilizzo legittimo (in questo caso - retro, par. 4 -

l'onere di allegazione quantomeno in termini di tipologia di

spesa è a suo carico) ovvero di spiegazione difforme.

I profili riguardano - v. tabulati GdF, già il P.M. nell'esame

dell'imputato si era soffermato sul punto - innanzitutto una

spesa per cui vi è ricevuta da 1700 euro di 'gioielleria', in data

prossima alle festività di Natale (14.12.2011, in una gioielleria

di Vercelli). La spiegazione fornita dal consigliere è la seguente.

Si è trattato di un acquisto di tre oggetti distinti, non per regali

di Natale privati ma per collaboratori, e in specie: l)un gioiello

come regalo di laurea per la sua collaboratrice, che si è

laureata il 19 dicembre; 2) e 3): regali di Natale (2 bracciali) per

la medesima collaboratrice e un collaboratore. Secondo quanto

evidenziato in linea generale (retro, par. 4), non possono

ricadere nella categoria 'omaggi', sia per i destinatari (che non

sono terzi esterni al gruppo, ipotesi in cui l'omaggio è

consentito in quanto erogazione che può 'accrescere il prestigio

dell'ente' che lo effettua), ma anche e comunque per il valore,

che non è né 'simbolico' né quantomeno 'modico'.75

Ancora, e per lo stesso motivo, appare diretta a soddisfare

finalità non pubbliche né istituzionali (anche in accezione

politica) la spesa di euro 582 per una cassa di vino Traminer

acquistata in Trentino Alto Adige (il consigliere il giorno

dell'emissione del documento giustificativo era a Vercelli, e ha

spiegato di avere ordinato la cassa che gli è stata inviata dal

Trentino tramite corriere). Il consigliere ha negato che fosse un

acquisto per uso e consumo proprio, dichiarando di avere

effettuato l'acquisto portandolo a rimborso sul fondo regionale

7s Solo due giorni dopo, sempre sotto Natale, Cortopassi ha acquistato con la propria carta di credito e portato a rimborso 280 euro di spesa di 'abbigliamento' (P.M. prod. udienza 19.5.15, fotocopia di scontrino 16.12.2011 e ricevuta con descrizione 'cravatte/sciarpe/foulards' a Torino, in via Roma - Wapa -). L'imputato non ha fornito spiegazioni sul punto quanto ai destinatari, allegando genericamente 'spese di rappresentanza'. In questo caso, stante l'entità meno rilevante della somma può ritenersi assolto l'onere di allegazione, pur residuando il dubbio circa la finalità privata della spesa, anch'essa (retro, par. 4) in sé e per sé 'eccentrica'.

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per effettuarne 'omaggio az collaboratori del Movimento

Giovanile che mi aiutavano nell'attività politica' a titolo di

'ringraziamento'. L'indeterminatezza dell'allegazione non

permette di comprendere a quante persone fosse destinata la

distribuzione e quale fosse l'occasione; peraltro, ci si trova

nuovamente in una situazione in cui il valore della spesa

complessiva non è 'modico' e la spesa non può essere ascritta

né a 'rappresentanza' né a 'omaggi' (non si tratta di soggetti

istituzionali 'terzi' rispetto al gruppo regionale del PdL), né -

qualora li si consideri dei collaboratori - a titolo di rimborso

spese mascherato, ipotesi che nemmeno Cortopassi ha

sostenuto. Si tratta della fattura emessa da Tramin strada del

Vino' per 582 euro emessa il 6.10.2011 (oltretutto, in data non

prossima a festività né ad altri eventi specifici o circostanze

comunque evidenziate dall'imputato ricollegabili a specifica

attività svolta dai collaboratori del Movimento Giovanile).

Non ha pregio l'argomento difensivo per cui le suddette spese

non sono state contestate dalla segretaria/ economa Monica

Ferrando. Era evidentemente il consigliere, conoscendo i motivi

della spesa sostenuta, a garantire circa la sua congruenza con

le finalità del proprio ruolo e la propria attività istituzionale

(salvo evidenti eccentricità, in cui l'errore è tipologicamente

evidente, per spesa 'palesemente irridente' - retro, par. 4 - casi

nei quali a mero titolo di collaborazione l'economa poteva

richiedere ragione al consigliere di un eventuale, qualora

palese, errore: v. dep. Ferrando).

Cortopassi deve, in conclusione, essere ritenuto responsabile

del reato di peculato a lui contestato, limitatamente alle spese

sopra evidenziate (gioielleria per 1700 euro acquistata in data

14.12.11, ricevuta da 570 euro per il pranzo del 6 maggio 2012

al 'Giardinetto' di Vercelli, ordinativo di Traminer per 582 euro

con pezza giustificativa del 6 ottobre 2011) e così

complessivamente per la cifra di euro 2841,00 di cui al

dispositivo. 76

76 Ivi così indicata per mero errore di calcolo, perché la somma effettiva delle tre voci porta in realtà al maggior risultato di 2852,00 euro.

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Non risulta provata la condotta di peculato a lui contestata

con riferimento a tutte le rimanenti spese indicate nel capo di

imputazione, con conseguente assoluzione nei suoi confronti

per insussistenza del fatto appropriativo, formula

complessivamente comprendente anche quelle limitate ipotesi

per le quali più corretta sarebbe la formula per cui il fatto non

costituisce reato per quelle spese che, per i limitati e marginali

importi che le connotano, possano eventualmente ritenersi

portate a rimborso per errore.

MASTRULLO Angiolino

Mastrullo è chiamato a rispondere del reato di peculato, in

concorso con il capogruppo Pedrale, in ordine alle seguenti

somme poste a rimborso (capo 43):

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per

cibi da asporto per complessivi€ 39.019,22

rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento

per complessivi€ 3.796,82;

rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie,

articoli per la casa, televisore e cuffie marca Base per

complessivi€ 2.516,28;

rimborso spese per manutenzione autovettura per

complessivi€ 2.853, 10;

rimborso per acquisti spese varie (centro benessere, fiori,

articoli per animali, occhiali, biglietti partite di calcio,

valige ed articoli in pelle} per complessivi€ 6.128, 93;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

1.347,12;

rimborso spese per trasferta congresso PDL - Roma 30

giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per complessivi€

13.300;

rimborso spese per alberghi per complessivi € 546;

per la somma complessiva di€ 69.507,47.

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012.

149

I / /

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Il P.M. ha richiesto la condanna di Mastrullo per tutte le

condotte di peculato a lui contestate. In sintesi, l'accusa ha

sottolineato che non è mai stata fornita da Mastrullo, in

alcuna sede processuale, una propria versione chiaramente

esplicativa a fronte di un rilevante numero di spese molto

elevate quanto a importi complessivi, alcune delle quali

chiaramente eccentriche rispetto alla funzione.

Vi è, in realtà, una memoria 17 .5.13 resa in indagini che nulla

riferisce di concreto, e - a dibattimento - una memoria scritta

depositata dalla difesa (ud. 23.2.16) che fornisce alcune

indicazioni, parziali e per categorie di spesa, con allegati: in

relazione peraltro a spese estranee, o - qualora ambivalenti -

secondo il P.M. non rimborsabili in ogni caso, perché l'entità

della spesa (circa 40 mila euro solo per spese di ristoranti, su

di un arco di poco più di due anni di mandato; alcuni

notoriamente per budget spropositato e notoriamente ad

altissimo costo, come il 'Combal Zero1 pone la stessa al di

fuori dei limiti ammissibili per una c.d. spesa di

rappresentanza e da ogni significato anche di attività

latamente istituzionale e politica. Inoltre, sarebbero presenti

nel suo caso plurimi 'scontrini a catena', sintomatici di utilizzo

del tutto personale dei rimborsi dal fondo di funzionamento

(scontrini del 'Corner Bar', proprio sotto la sua abitazione; vari

al ristorante 'Galante' di via Cernaia; in alcuni casi quando,

alla verifica incrociata con le celle agganciate dal suo telefono

mobile, il consigliere non si trovava sul luogo ove veniva

effettuata la spesa) .

Episodio particolare tra le spese poste a carico del gruppo

consiliare (si tratta di un pagamento che su indicazione di

Mastrullo è stato effettuato direttamente dal gruppo del PdL),

evidenziato dall'accusa e in ordine al quale sono stati sentiti

testimoni, è quello relativo alla fattura n. 354, comprensiva di

noleggio pullman per Roma e albergo per varie persone, viaggio

organizzato a spese del gruppo consiliare del PdL per motivi

legati all'attività del gruppo e poi non effettuato - perché in

concreto all'ultimo non si erano presentati partecipanti o un

numero minimo di partecipanti, per cui il viaggio era stato

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annullato - ma pagato per intero, sia pure per prestazione non

effettuata. Lo stesso teste De Marchi, titolare dell'agenzia che

ha organizzato il viaggio e noleggiato il pullman, esaminato a

dibattimento ha sottolineato di essersi stupito che Mastrullo,

suo referente, non avesse nemmeno intavolato alcuna

trattativa né richiesto quantomeno una riduzione del prezzo,

pagato integralmente e nella misura concordata di 13 mila 300

euro. Sul punto va rilevato che - pur in evidente presenza di

mala gestio del denaro pubblico con correlativa responsabilità

da valutarsi sul piano della giustizia contabile - Mastrullo (e

con lui il gruppo) si è trovato comunque a dover far fronte ad

un contratto da onorare, per cui sotto tale profilo non

sussistono gli estremi del peculato (non è dato conoscere se

fosse, per il caso che poi si è verificato, prevista com'è

verosimile una penale e se sì se l'annullamento fosse tardivo

per evitare un pagamento integrale del prezzo pattuito).

Le spese, pur molto corpose, di 'manutenzione autovettura'

sono state considerate ammissibili dalla Regione nelle linee

guida, e quindi anche per Mastrullo sotto tale profilo vi è

insussistenza del fatto di rilievo penale, come per le altre

posizioni già fin qui trattate.

Vi sono per contro - lo vedremo tra breve - una pluralità di

spese poste a rimborso da Mastrullo di natura senz'altro

privata, che non trovano, cioè, alcuna giustificazione

istituzionale né latamente politica, quali, ad esempio, spese da

Abercrombie su autogrill a Milano, due trolley, una quota

associativa del circolo ufficiali; una serie di scontrini emessi da

un negozio di animali in corso Inghilterra (che qui peraltro non

vengono presi in considerazione, potendosi in qualche modo

ritenere, trattandosi di piccoli importi, siano stati inseriti per

errore a rimborso); ristoranti ad Alassio, gelateria, bar (ove egli

è presente, all'incrocio con le celle telefoniche); biglietti per

partita Juve/Inter; infine e soprattutto, un rilevante e continuo

numero di ricevute per spese di abbigliamento.

Mastrullo non ha reso l'esame a dibattimento e il P.M. ha

prodotto il suo interrogatorio a seguito della ricezione

151 i '

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dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., nel quale si era avvalso della

facoltà di non rispondere depositando memoria - acquisita -

datata 17.5.2013 (v. fase. prod. P.M. udienze19/23.2.16), in

attesa di poter meglio approfondire la propria difesa una volta

visionati gli scontrini relativi alle spese che gli venivano

contestate, che non aveva ancora 'avuto modo di vedere'. Ciò

posto, nel prosieguo non ha mai dichiarato né scritto

alcunché: ed è quindi vero che una sua versione è totalmente

mancante proprio sui punti che più rilevano.

Nella citata memoria del 17 .5.13 affermava la propria buona

fede, alla luce delle istruzioni ricevute; evidenziava, in linea

generale, di essersi avvalso di collaboratori volontari per la sua

attività politica e non di assunti a contratto; che, sempre in

linea generale, i collaboratori volontari venivano 'gratificati una

tantum con incontri al bar, al ristorante, non esclusa casa mia:

con qualche omaggio di natura diversa, che poteva andare da

un profumo ad un modesto capo di abbigliamento, sino ad un

biglietto di una partita di calcio'. Riferiva inoltre, quanto alle

ipotesi di mancata corrispondenza tra luogo ove si trovava il

suo cellulare e luogo in cui venivano effettuate le spese, che

'l'articolazione dei vari piccoli gruppi di collaboratori volontari

può spiegare la contemporaneità di molte spese'. Egli stesso

nceveva e inoltrava scontrini e pagava anticipando

direttamente, nella sua veste di vicepresidente del gruppo

consiliare del PdL. Sul viaggio a Roma, dichiarava di aver

dovuto pagare per evitare contestazioni e un contenzioso al

PdL. Si riservava ulteriori spiegazioni in ordine alle singole

spese dopo l'analisi delle pezze giustificative.

La difesa nella memoria depositata in data 23.2.16 ha riferito

che i prodotti informatici ed elettronici acquistati ( 1

blackberry, 2 cell., cuffie Bose, 1 televisore al plasma) 'sono

tutt'oggi nella disponibilità del consiglio regionale' (e risultano

infatti restituiti nel 2014 a seguito di mancato riscatto) ad

eccezione di un Ipad Apple 2 e relativa custodia che - riferisce

non Mastrullo bensì la sua difesa tecnica - si sarebbe trovato

su di una valigetta su auto rubata.

152 / /

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Conviene partire da quest'ultimo profilo. Al di là della dizione

utilizzata nella memoria, dall'allegata denuncia risulterebbe il

furto non dell'auto ma della sola valigetta contenente 11pad

nell'auto, senza effrazione, denuncia sporta contro ignoti in

data 10.2.2014, un anno dopo la memoria depositata dopo il

415 bis c.p.p .. Sul punto soccorre, oltre alle linee guida,

l'esame del collega Leardi (pag. 127 del 10.6.15), dal quale si

ha riscontro del fatto (v. retro, paragrafo in ordine alle spese

ammissibili) che la Regione rimborsava blackberry e ipad la

Regione, strumenti che però non venivano scelti dai consiglieri.

Risulta dai documenti riguardanti la posizione di Mastrullo

che egli abbia poi restituito tutto alla Regione, il 17 giugno

2014, dopo che gli è stato richiesta da Pedrale di farlo; lo ha

poi fatto con consegna al capogruppo Cantore quando, nel

frattempo, Pedrale si era già dimesso a causa delle indagini nel

presente procedimento: e ciò ad eccezione dell'Ipad nella

valigetta. La richiesta è del 14.5.14 e coincide con la data della

fine della legislatura (ed inizio della X 0).

I cellulari e l 'Ipad menzionati nelle note difensive non sono in

realtà oggetto di contestazione, e nemmeno inseriti nella lista

dei beni rimborsati, verosimilmente perché direttamente

fatturati al gruppo (salvo 2 cellulari - vds. tab. GdF - acquistati

a breve distanza di tempo per 499 e 779 euro nei mesi di luglio

e agosto 2010, che qui non vengono presi in considerazione,

nonostante l'acquisto sia a nemmeno un mese di distanza

l'uno dall'altro, in quanto materiale informatico in senso

stretto rimborsato senza problemi alla luce delle linee guida

della Regione).

Tra i prodotti informatici poi restituiti sono correttamente

contestate - in quanto eccentriche rispetto ai prodotti 'passati'

dalla Regione - le cuffie Base e un televisqre al plasma,

quest'ultimo per 466 euro, oggetto non a caso comprato alla

Metro unitamente a bottiglie di champagne. Il tutto acquistato

contestualmente, ricevendo un medesimo scontrino con le due

tipologie di acquisto - del 12.2.2011 -, poi consegnato al

gruppo come pezza giustificativa unica ottenendo il rimborso

153 a

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con i fondi pubblici di entrambi, televisore e champagne, per

una spesa complessiva 538 euro. Non costituisce

evidentemente 'spiegazione' a posteriori in termini di acquisto

per finalità istituzionali (non considerando per un attimo lo

champagne) il fatto che la Regione abbia poi ricevuto indietro

da Mastrullo il televisore al plasma nel 2014, dopo che, finita

la legislatura e allo scadere del termine, gli era stato richiesto,

a lui e agli altri consiglieri che terminavano il mandato, di

restituire, ormai ad inchiesta in corso, il materiale informatico

del quale avessero avuto rimborso. Per contro, sia il contesto -

acquisto insieme a bene tipicamente da consumo privato e

scollegato da finalità istituzionale - sia l'assenza totale di

spiegazioni da parte di Mastrullo (anche soltanto sul luogo ove

il televisore era stato collocato, se in Regione o altrove, dati che

solo l'imputato può fornire e che a fronte della relativa

eccentricità della spesa gli competono) su quale fosse l'utilizzo

e il motivo per cui avesse posto a carico dei fondi regionali 466

euro di TV al plasma, inducono a ritenere assolto da parte

dell'accusa l'onere della prova della responsabilità di Mastrullo

per peculato con riferimento alla suddetta spesa, abnorme e

riferita ad una soddisfazione di interesse non di natura

istituzionale né politica.

Altre spese risultano senz'altro eccentriche ma non spiegate,

nemmeno a mezzo di allegazioni con una vaga specificità: tra le

quali vario abbigliamento, anche costoso (tra gli altri da

Olympic, da Hermes) oltre ad abbigliamento di costo più

contenuto ma - ad esempio - acquistato a Milano sempre nella

stessa giornata, lontana da ricorrenze che possano far ritenere

vi sia stato un impulso all'acquisto legato alla finalità di

aumentare il prestigio delle istituzioni rappresentate

effettuando omaggi. Né possono essere considerati tali gli

acquisti, in data 13.2.11, di tre biglietti per Juventus/Inter per

complessivi 330 euro, ovvero, in data 5.3.11, di sette biglietti

Juventus/Milan, per complessivi 715 euro, plausibilmente

fruiti dal consigliere od oggetto di regalo o condivisione con

soggetti privati (e quand'anche si trattasse di collaboratori,

come da lui ventilato in linea generale nella sintetica memoria

scritta depositata al P.M. in indagini, non si tratterebbe

154 /

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comunque di soggetti che possono fruire di 'omaggi', essendo

anch'essi, in quanto tali o in ragione della loro collaborazione,

all'interno dell'istituzione rappresentata). E ciò a tacere del

costo pro capite, che di per sé già escluderebbe l'ascrivibilità

alla categoria degli omaggi.

In conclusione, non possono che ritenersi eccentriche e - 1n

assenza di spiegazioni o allegazioni che non siano solo

'genericamente istituzionali' per categorie astratte ma che

possano offrire al giudicante un quid minimo di collegamento

della funzione ricoperta con la spesa rimborsata - prive di

giustificazione anche lato sensu ricollegabile ad un'attività

politica del consigliere le spese che seguono, delle quali risulta

evidente la natura di soddisfazione personale o comunque

privata.

Si tratta - indicando in sequenza le spese tra quelle indicate in

ordine cronologico nel tabulato della GdF contenente l'elenco

delle pezze giustificative presentate da Mastrullo al capogruppo

per il rimborso, ed escludendo tutte quelle per pasti anche

plurimi e bar a Torino o nell'ambito della regione Piemonte, in

quanto categoria 'ambivalente' - delle spese per:

600 euro per 2 trolley in data 15.6.2010

482 euro per 5 pasti di weekend, 23.6.2010, sul

lungomare a Imperia, ristorante Agrodolce

482 euro per 5 pasti, ristorante Agrodolce sul

lungomare a Imperia, il 17. 7.201 O, weekend

194,75 di abbigliamento il 15.9.2010

220 per scarpe il 4.10.2010

97 di abbigliamento il 5.11.2010

185 di abbigliamento lo stesso giorno

71,80 di profumo il 10.11.2010

244 di abbigliamento il 12.11.2010

29,98 di abbigliamento lo stesso giorno

270 di abbigliamento il 19.11.2010

149 per le cuffie Bose

115 di pelletteria il 19 .11. 201 O

715 di pelletteria lo stesso giorno e presso lo stesso

eserc1z10

155

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98 di gioielleria il 27.11.2010

77 di abbigliamento 8.12.2010

60 di gioielleria in pari data

62 di abbigliamento il 17.12.2010

48 di abbigliamento in pari data

20 di abbigliamento il 5.1.2011

123 di profumi 1'11.1.2011

460 di abbigliamento il 15.1.2011

710 di abbigliamento in pari data

292 di abbigliamento il 31.1.2011

55 di profumi il 9.2.2011

538, 78 scontrino della Metro contenente TV e

champagne il 12.2.2011

149,50 di ristorazione a Finale Ligure il 24.2.2011

98 di abbigliamento il 26.2.2011

275 di abbigliamento il 14.6.2011

89 di profumi 1'8.7.2011

139,60 di articoli per la casa il 10.7.2011

23 di ristorazione ad Alassio il 31. 7.2011

85 di alimentari ad Albenga il 5.8.2011

89,60 di profumi il 12.10.2011

283 di occhiali 1'11.11.2011 (negozio di ottica

Salmoiraghi Viganò)

148 di gioielleria in pari data

330 per 3 biglietti partita Juve/Inter in data 13.2.11

715 per 7 biglietti partita Juve/Milan in data 5.3.2011

250 di abbigliamento 1'1.12.2011

190 per Centro Benessere il 24.12.2011

121,10 per abbigliamento il 30.12.2011

e così complessivamente per la cifra di euro 9398, 10, come da

dispositivo.

Si è omesso di inserire tutte le spese, anche non marginali, per

pasti e ristorazione in genere a Torino anche qualora la valenza

istituzionale, ancorché spesa 'ambivalente', avrebbe forse

potuto essere dettagliata.77

77 Ad es. spese varie di venerdì sera e sabato sera per cene collettive; vds. tra gli altri 440 per conto per più persone al ristorante messicano Revolucion, di

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Per tutte le rimanenti spese, sulla scorta dei principi generali

indicati retro, al paragrafo 4 e tenuto conto di tutti i casi in cui

può essersi trattato di scontrini eventualmente inseriti per

errore, si ritiene non raggiunta la prova del fatto appropriativo

e quindi s1 assolve perché il fatto non sussiste (ivi

comprendendosi anche quelle spese per le quali sarebbe più

corretta l'assoluzione per mancanza di dolo in caso di scontrini

eventualmente inseriti a rimborso per errore, seppure non

indicati dall'imputata).

COSTA Rosa Anna

COSTA Rosa Anna, del Gruppo consiliare "Popolo della

Libertà", è chiamata a rispondere, in concorso con il

capogruppo Pedrale, delle spese così descritte al capo 39 del

Decreto di Rinvio a Giudizio:

ristoranti, bar, generi alimentari, cibi da asporto per

complessivi € 19. O 17,77

acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi

€ 2.968,70;

acquisti articoli per la casa, presso profumerie, presso

gioiellerie, acquisto pneumatici ed articoli di pelletteria

per complessivi€ 9.565,79;

patrocinio legale per complessivi€ 1.347,12;

alberghi per complessivi€ 125,00

In primo luogo occorre evidenziare che, alla luce delle

riflessioni svolte al punto 4, vi sono una serie di spese definite

"ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa che le

stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e

non, invece, destinate al funzionamento del gruppo e, cioè:

acquisti presso bar, ristoranti;

acquisiti di articoli di pelletteria, articoli per la casa e

presso profumerie, etcc ...

manutenzione autovettura;

sabato sera, pagamento alle ora 01.45 della domenica mattina 5 febbraio 2012.

157

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In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1

deve evidenziare che essendo, come già anticipato, una

tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non

ontologicamente incompatibili con il funzionamento del

Gruppo (nelle accezioni già indicate) in atti non vi sono

elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole

dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per

finalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità

inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di

rappresentanza politica posta in essere dall'imputata e/ o da

sum collaboratori, come sostenuto dall'imputata stessa,

peraltro confortata anche da alcuni testimoni, con particolare

riferimento alle spese effettuate fuori Torino7s.

Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con

specifico riferimento a quelle inerenti articoli per la casa,

profumi, articoli di pelletteria, in sede di esame79 l'imputata

sosteneva che si trattasse di spese di rappresentanza (in

particolare lo scontrino n. 5 del 16.10.2010 presso "Bellagio"

per l'importo di euro 30,00) o di spese relative a prodotti per

l'Ufficio (come, ad esempio, deodoranti per ufficio - cfr. p. 49

trascrizioni udienza 10.6.2015)

Le suddette giustificazioni appaiono attendibili: mvero, m atti

non vi sono elementi che consentano di smentire tali

affermazioni e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati, la

sporadicità di tali acquisti, nonché il loro costo modesto, li

rende assolutamente riconducibili a categorie di spesa

finalizzate al funzionamento del Gruppo.

Vi sono, poi, numerosi acquisti presso gioiellerie per importi di

non modico valoreso che, apparentemente, risultano rientrare

78 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015 - imputata COSTA; cfr. trascrizioni udienza 25.11.2015, pp. 55 e ss. - testi Silvestri, Astegiano, Broglio, Bressan, Mancin, Macario; cfr. pp. 125 e ss. trascrizioni udienza 19.2.2016. 79 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015). so doc. n. 1del3.9.2010 presso Maccario per 240,00 euro; doc. n. 12 del 26.11.2010 presso Maccario per 1.286,00 euro; doc. n. 5 del 7.12.2010 presso Valobra per 560,00 euro; doc. n. 27 del 22.12.2010 presso Maccario per 210,00 euro; doc. n. 7 del 23.12.2010 presso Valobra per 350,00 euro; doc. n. 10 del 30.12.2010 presso Valobra per 630,00 euro; doc. n. 15 del 30.12.2010 presso Valobra per 880,00 euro;

158 /

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nella categoria delle e.cl. "spese abnormi" (nell'accezione in

precedenza indicata) ma per le quali la COSTA ha fornito

puntuale giustificazione, sostenendo che tali acquisti

rientravano nell'ambito delle spese di rappresentanza,

attenendo a piccoli oggetti (acquistati in grande quantità) da

distribuire come omaggi a persone estranee al Gruppo in

occasione di manifestazioni - con particolare riferimento alle

celebrazioni inerenti l'anniversario dei 150 anni dell'unità

d'Italia - e di ricorrenze.

In particolare, sul punto, la COSTA dichiarava che: "sono tutti

oggetti, per esempio questi erano oggetti per i 15 O' anni

dell'unità d'Italia che io ho fatto fare per i rappresentanti del

circolo Ufficiali degli enti locali, che erano portachiavi e

braccialetti. Siccome io mi muovevo molto, l'ho fatto in questo

caso e poi anche per un convegno nazionale per cui Cattaneo mi

aveva delegato. Ho acquistato sempre in gioielleria, quindi

quantitativi ingenti, quando c'è stato il convegno della sanità

militare sempre nell'ambito dei 150 anni dell'unità d'Italia. Per

cui l'Ufficio di presidenza della Regione aveva comunque degli

omaggi, però erano omaggi molto particolari e costosi, allora

facevamo ... Almeno io ho ritenuto di comprare degli omaggi

meno costosi che poi ho ovviamente dato ai rappresentanti di

questo convegno sulla... Questo per quanto riguarda gli

acquisiti ... Molti acquisti del 2011 sono stati per oggettistica,

anche spille, per l'unità d'Italia [ ... Altri] sono acquisiti per

omaggi natalizi. Devo dire Maccario è anche citato come teste,

per cui io compravo moltissimi oggettini che potevano costare dai

5 ai 15 euro perché anche le persone che facendo io molti

appuntamenti anche in ufficio, non solo muovendomi il sabato e

la domenica fuori... che venivano in ufficio durante il periodo

doc. n. 12 del 31.12.2010 presso Valobra per 695,00 euro; doc. n. 1 del 24.9.2011 presso Valobra per 689,00 euro; doc. n. 13 del 16.12.2011 presso Valobra per 121,00 euro; doc. n. 14 del 20.12.2011 presso Valobra per 645,00 euro; doc. n. 3 del 21.12.2011 presso Maccario per 430,00 euro; doc. n. 13 del 22.12.2011 presso Valobra per 690,00 euro;

159

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natalizio[. .. ] anche qualcuno ti portava qualcosa, o i cioccolatini,

o ... [. .. ] rendevo sicuramente l'omaggioBJ )).

Le suddette dichiarazioni risultano confermate dai testi citati

e, segnatamente, dalla teste Rasello, la quale riferiva che:

«c,erano spese di oggettistica varia, piccoli omaggi, presenti, che

la consigliera in alcune occasioni era solita donare alle

istituzioni. Posso fare un esempio per farmi capire, la festa dei

troiani, che viene fatta tutti gli anni, la consigliera era sempre

andata in via Livorno, nei pressi di marzo, e lì vengono molti

rappresentanti, assessori di Troia, piuttosto che dei consiglieri o

sindaci dei comuni limitrofi, e lì la consigliera era sempre pronta

a dare un omaggio, un presente [. .. ] Sono stata presente però

molte volte quando la consigliera li acquistava. Quindi posso

dire che erano spille, porta blocchi per la scrivania, tagliacarte,

oggettistica varia, non di valore, non erano oggetti che

costavano cariB2)) e, ancor più nel dettaglio, dal teste Maccario,

il quale esponeva che: «la dottoressa /COSTA] la conosco,

acquistava doni una volta o due all'anno, non di più, sempre gli

stessi articoli. Noi li chiamiamo gli argentini. Praticamente erano

dei piccoli cadeau che si facevano, diciamo pure ·orrendi, che

erano destinati ai suoi lavori istituzionaliB3)).

Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali appare

plausibile che le spese effettuate presso le gioiellerie Maccario

e Valobra abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati ad

omaggi per persone estranee al Gruppo e, pertanto, debbano

legittimamente considerarsi spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute

dall'imputata si richiama quanto già affermato al punto (4)

della presente sentenza in odine all'ammissibilità di tale

tipologia di spesa.

A questo punto occorre soffermarsi su una sene di spese

dichiaratamente inserite per errore nella rendicontazione, per

un importo di circa 1.300,00 euroB4 : la menzionata

giustificazione appare plausibile a fronte del fatto che, con

81 Cfr. pp. 48 e 49 trascrizioni udienza 10.6.2015. 82 Cfr. p. 130 trascrizioni udienza 19.2.2016. 83 Cfr. p. 75 e 76 trascrizioni udienza 25.1.2015. 84 Cfr. pp. 6 e 7 nota scritta depositata in cancelleria il 3.10.016.

160 /)

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riferimento all'intero periodo m imputazione, la somma

richiesta non è icto oculi spropositata nel suo complesso, le

tipologie di spesa riguardano per lo più pasti e le pezze

giustificative in questione sono poche (circa 46), ciascuna

dall'importo non particolarmente elevato.

COSTA Rosa Anna, quindi, deve essere assolta dagli addebiti

relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi del

secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto

appropriativo (pur eventualmente in presenza di specifiche

spese assolutamente contenute, quali quelle da ultimo

evidenziate, per le quali la formula più appropriata risulta

quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto

escluso dall'errore).

In rapporto alla citata imputata residuano, però una serie di

spese che non hanno alcuna attinenza all'attività del Gruppo

Consiliare.

In primo luogo si fa riferimento all'acquisto di un piumone per

la somma di euro 215,ooss, donato dalla Costa ad una

collaboratrice, m occasione della nascita del nipote di

quest'ultirna, come dichiarato dalla Costa stessa e confermato

dalla teste Astegianos6, alla compera di capi di abbigliamento

per 723,50 euro87 utilizzati come regalo per collaboratrici

volontarie e, infine, alla spesa per articoli di abbigliamento, per

la somma di 270,00 euross donati ad una collaboratrice

volontaria per il battesimo del nipote.

A ciò deve aggiungersi l'acquisto di un bene presso una

gioielleria, per la somma di euro 38,0089, nonché di un capo di

abbigliamento, per la somma di euro 34,5090, entrambi poi

regalati alle assistenti di colleghe in occasione dei loro

rispettivi compleanni.

Invero, tali spese non possono in alcun modo rientrare tra le

spese di rappresentanza considerato che non hanno

85 Cfr. doc. n. 2 del 27.7.2011 presso "Flexitalia". 86 Cfr. p. 50 trascrizioni udienza 10.6.2015 e pp. 58 e ss. trascrizioni udienza 25.11.2015. 87 Cfr. doc. 2 del 6.11.2010 presso outletAnna Mauro. 88 Cfr. doc. 16 del 5.10.2010 presso "Bimbo Il Grifone". 89 Cfr. doc. 8 del 28.10.2010. 90 Cfr. doc. n. 3 del 13.10.2011.

161

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riguardato l'acquisito di beni aventi valore prevalentemente

simbolico e finalizzati ad essere donati in occasione di

manifestazioni o incontri con persone esterne al Gruppo, ma si

tratta di oggetti, peraltro nemmeno di modesto valore, elargiti

per la grande maggioranza in favore di persone interne al

Gruppo, trattandosi di collaboratrici o, nel caso delle spese

presso la gioielleria e il negozio di abbigliamento in ultimo

citate, in favore di assistenti di colleghe e, quindi, anche in tali

ultimi casi, in assenza di una qualche rilevanza esterna per il

Gruppo.

In secondo è necessario porre l'attenzione su una sene di

spese che la COSTA ha dichiarato essere state effettuate per

beneficenza e, in particolare, si tratta delle seguenti spese91 :

• doc. 2 del 2.9.2010 abbigliamento bambino 115,00

• doc. 9 del 10.9.2010 biancheria 97,00

• doc. 21 del 24.9.2010 articoli bambino 75,60

• doc. 13374/10 del 18.12.2010 alimentari 1.215,77

• doc. 1E+07 del 3.4.2011 alimentari 349,59 euro

• doc. 11del4.6.2011 abbigliamento bambino 290,00

• doc. 5 del 7.6.2011 abbigliamento bambino 127,00

• doc. 8 del 19.6.2011 asporto, 39,40

• doc. 3 del 23.9.2011 abbigliamento bambino 260,00

• doc. 3 del 13.10.2011 abbigliamento bambino 34,50

• doc. 31 del 25.11.2011 asporto 24,30

• doc. 4 del 21.12.2011 abbigliamento bambino, 230,00

• doc. 49 del 5.2.2012 asporto 13,00

• doc. 61del12.2.2012 asporto 16,45

• doc. 5 del 14.3.2012 abbigliamento bambino 249,00

• doc. s.n. del 23.3.2012 alimentari 488,61

• doc. 22 del 22.4.2012 asporto 13,40

In relazione alle succitate spese è necessario precisare che,

sebbene la c.d. "mission" della COSTA fosse quella di "dare

voce a chi non ce l'ha" le elargizioni dei beni di cui alle sopra

elencate pezze giustificative non vemvano effettuate m

occasione di attività promozionali o, in qualche modo, di

propaganda politica per incoraggiare la suddetta finalità

assistenziale.

91 Cfr. pp. 50 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015.

162

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Invero, i citati atti di liberalità venivano effettuati in momenti e

con modalità prive di un qualunque rilievo lato sensu politico o

istituzionale e, pertanto, per quanto lodevoli (magari

maggiormente apprezzabili se fatti con denaro proprio e non

pubblico), non possono ritenersi in alcun modo funzionali

all'attività ed alla sopravvivenza del Gruppo (sarebbe un po'

come ritenere legittimo che un consigliere, la cui "mission" sia

quella di promuovere il turismo, invece di utilizzare il denaro

per promuovere le zone turistiche di interesse, lo utilizzi per

andare in vacanza), né le suddette erogazioni possono, m

qualche misura, rientrare nella noz10ne di spese di

rappresentanza, alla luce della sopra delineata nozione di tale

categoria e dal dato normativo (in part. Art. 11, comma 6,

lettera a del "Regolamento regionale di cassa economale" n. 19

del 2009).

COSTA Rosa Anna, in conclusione, deve essere ritenuta

colpevole degli addebiti a lei ascritti in relazione alle spese m

ultimo descritte, per la somma complessiva di 4.917,42.

VALLE Rosanna

Rosanna V alle è chiamata a rispondere di peculato in concorso

con i due capigruppo, Pedrale per il PdL e poi Angelo Burzi,

quando con altri consiglieri usciti dal gruppo in Regione del

PdL si è formato il gruppo Progett'Azione, con riferimento alle

spese sostenute e da lei poste a rimborso nelle due fasi.

In particolare le spese sono le seguenti:

al capo 52, le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da

Pedrale (fase Popolo della Libertà):

rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per

complessivi€ 21.787,32;

rimborso per spese manutenzione autovettura per

complessivi€ 321,36;

rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di

pelletteria, profumeria) per complessivi€ 1.511,00

spese per patrocinio legale per complessivi€ 432,93;

rimborso spese per alberghi per complessivi€ 128,50

163

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per una somma complessiva di € 24. 181, 11

In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

Al capo 54, le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da

Burzi (fase Progett'Azione)

- rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

3.475,30;

per la suddetta somma complessiva.

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

Il P.M. ha richiesto la condanna di VALLE per tutte le condotte

di peculato sopra descritte, argomentando, in sostanza, che

alla consigliera sono stati rimborsati tutti i pasti di cui ha

fruito - praticamente tutti nello stesso ristorante/pizzeria, 'Il

Pozzo' di San Paolo Solbrito, contestando quindi il

collegamento di tali spese con una funzione istituzionale;

inoltre, sottolineando la presenza di spese eccentriche rispetto

alla funzione suddetta (quali spese di gioielleria e pelletteria).

Non v1 è questione per quanto attiene le spese legali,

comunque rimborsate dalla Regione (quelle, come nel caso di

specie, per la resistenza collettiva del gruppo al ricorso di

Mercedes Bresso venivano poste a rimborso d'ufficio pro quota

sul budget dei singoli consiglieri dallo stesso gruppo consiliare

del PdL). Così, anche, per quanto attiene alla manutenzione

dell'autovettura, presente come spesa nel vademecum che i

consiglieri avevano ricevuto (retro, par. 4).

Quanto alle residue spese, si tratta di ristorazione (per la quasi

totalità - e per la totalità per la fase con capogruppo Burzi in

Progett'Azione -), una contenuta spesa in albergo, nonché

gioiellerie, articoli di pelletteria, profumeria per un migliaio di

euro cITca.

Quanto alle pnme, non può che richiamarsi quanto già

evidenziato in premessa generale quanto alle spese ammissibili

perché - salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'accusa,

che nel caso di specie non è stata fornita (tale non potendo

164

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essere il mero dato logico della 'quantità' dei pasti spesati) -

astrattamente correlate con l'attività politica e di

rappresentanza del consigliere regionale. Quanto alle ultime,

la consigliera Valle ha convincentemente spiegato essersi

trattato di spese ascrivibili alla categoria degli omaggi

istituzionali, pacificamente rimborsabili purché destinati

all'esterno e di modico valore (retro, par. 4).

La sua versione è stata resa nel corso dell'esame

dibattimentale, (trascriz. ud. 10.6.15) e contestuale deposito di

memoria con allegati esplicativi quanto a natura e motivi delle

spese.

In sintesi, la consigliera ha riferito di viaggiare

quotidianamente tra Villanova d'Asti, dove abita da sola (non

ha figli né parenti con lei conviventi), a Torino, e che ad Asti

non aveva ufficio ma solo una assistente - la Armosino (pure

sentita come teste) - legittimamente pagata con i fondi del

gruppo, prima PdL poi Progett'Azione. A parte il rimborso

forfetario per la tratta stradale da percorrere, aveva optato per

non richiedere alcun rimborso chilometrico o per spese

telefoniche o rimborso Telepass perché, ha lealmente

affermato, le era difficile distinguere tra spostamenti privati e

spostamenti istituzionali. Il ristorante 'Il Pozzo' era divenuto

l'equivalente del mio ufficio per gli incontri in zona: sia con i

dirigenti ASL per la commissione sanità, sia per altre attività

nelle altre commissioni regionali. Da ciò la presenza, tra i

rimborsi, di frequenti pasti a due o a tre sempre con persone

diverse e per motivi istituzionali, soprattutto nel weekend

perché erano i giorni nei quali si trovava a Torino (dove i pranzi

v1cmo alla regione venivano posti a carico del gruppo

direttamente dal capogruppo}. In quella sede le capitava anche

di effettuare omaggi istituzionali a persone terze, giornalisti o

persone di rilievo politico pubblico esterno, ivi organizzava

cene, ad es. anche con i giornalisti, nelle quali effettuava

conferenze stampa e diramava anche più volte a settimana

comunicati stampa sulla mia attività in regione (con il

collaboratore del gruppo PdL che le faceva da ufficio stampa,

Zuccaro, sentito come teste). Ricordava un'unica cena di

165

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importo rilevante (ed in effetti così è alla verifica del tabulato

GdF che la riguarda), da lei pagata con assegno, oltre ad altra

da lei pagata in valle Bormida dove si era recata per motivi

istituzionali.

Per quanto riguarda gli oggetti, ha spiegato - quanto alla

macrovoce 'gioielleria' come luogo di acquisto - non trattarsi di

beni a consumo proprio o estraneo alla funzione, trattandosi in

realtà di un rilevante numero di orologini in plastica e di

cornici destinato, sotto Natale, a figure istituzionali (ad es., il

presidente della Provincia e suoi collaboratori); altri, sporadici

(ad es. per il battesimo della figlia del Prefetto, ovvero al

rappresentante del comune francese nel corso di un

gemellaggio), mentre le voci per 'generi alimentari', oltre a

cioccolatini omaggio consistono, sempre in prossimità di

festività, in panettoni omaggio e colombe per le case di riposo.

La voce, in scontrino unico, di euro 480 per 'gioielli'

corrisponde a spesa per plurimi portachiavi e due portafogli,

tutti omaggi a collaboratori esterni occasionali che l'avevano

coadiuvata dall'esterno come. tecnici, con o senza specifici

contratti di collaborazione, con riferimento a singole attività, in

specie - v. pag. 157 del suo esame - dipendenti della provincia,

imprenditori, geometri, capireparto, essendo egli m

commissione opere pubbliche.

A riscontro del propno modo di procedere, una volta avuta

assicurazione da Pedrale (suo primo capogruppo, ancora nel

PdL) su quali fossero le spese rimborsabili dal fondo - e in

specie l'opzione per lo sfruttamento del proprio budget per

pasti di rappresentanza (istituzionale e per il lavoro politico)

non richiedendo invece mai rimborsi di benzina o telepass o

telefono, spese che pure ha sostenuto - ha prodotto anche gli

estratti della sua carta di credito (prod. doc. ud. 10.6.15).

Quindi: in mancanza di smentita da parte del P.M. sulla

presenza di un raccordo delle spese di ristorazione e similari

con l'attività politica ce istituzionale, sia pure ad ampia

interpretazione soggettiva, e stante l'allegazione, plausibile e

riscontrata dal testimoniale, circa la natura di omaggi

166

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istituzionali della c.d. spese eccentriche, anche la Valle deve

essere assolta dagli addebiti di peculati - per entrambe le fasi,

sia per il capo 52 che per il capo 54 - non sussistendo fatti di

rilievo penale.

TENTONI Alfredo

Alfredo Tentoni risponde di spese portate a rimborso prima in

concorso con il capogruppo del PdL, Pedrale (capo 49) e poi,

uscito dal PdL con altri consiglieri per confluire m

Progett'Azione, in concorso con il capogruppo Angelo Burzi

(capo 50).

Le spese in contestazione in concorso con Pedrale - fase fino al

maggio 2012 - sono le seguenti:

rimborsi spese per ristoranti bar , generi alimentari

per complessivi€ 19.704,24;

rimborso per spese manutenzione autovettura per

complessivi€ 1.789,66;

rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso

negozio di trofei, generatore di corrente, articoli per la

casa) per complessivi€ 1.464,83;

rimborso spese per acquisto telecamera di

videosorveglianza per€ 2.040;

rimborso spese patrocinio legale per complessivi €

932,13;

per una somma complessiva di€ 25.930,86

In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012

Le spese contestate in concorso con Burzi (Progett'Azione, dal

maggio al settembre 2012) sono le seguenti:

rimborsi spese per ristoranti, bar , generi alimentari per

complessivi€ 3.764,59;

e così complessivamente si appropriavano di€ 3.764,59

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012

Quanto alla prima fase (capo 49), c1 si richiama alle

considerazioni generali per quanto attiene alla possibilità -

167

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prevista dalle linee guida degli uffici regionali e recepite dai

gruppi consiliari - di porre a rimborso sia le spese legali per

ricorsi sia individuali che collettivi, nonché le spese per

manutenzione dell'autovettura.

Quanto alle spese rimanenti, sono emersi nel dibattimento

elementi di prova decisivi nel senso che, quantomeno per

alcune di esse, Tentoni ha portato a rimborso spese con

natura e finalità personali ovvero mai sostenute (perché

sostenute da altri). Non può, come sostenuto dal P.M., da ciò

desumersi l'inaffidabilità totale delle allegazioni di Tentoni in

ordine a tutte le spese portate a rimborso e sopra evidenziate -

il P.M. ne ha richiesto la condanna per tutte le contestazioni -

ma certamente l'onere della prova da parte dell'accusa è stato

pienamente assolto con riferimento a:

1) due telecamere portatili per cui Tentoni ha dato indicazione

di fatturare a Tentoni - c/ o gruppo consiliare del PdL' come

spesa per attrezzature informatiche ed elettroniche

(rimborsabile), mentre pacificamente le ha poi utilizzate

all'interno della propria abitazione, salvo poi 'restituirle' alla

Regione a fine mandato;

2) tre cene - organizzate dall'associazione culturale ABC

Canavese, della quale era presidente - in realtà pagate dai

partecipanti e non da lui personalmente (facendo egli, invece,

figurare al gruppo di avere anticipato il pagamento della cena

ponendola poi a rimborso in quanto spesa di rappresentanza).

In ordine ad altre contestazioni del P.M. in ordine a presunte

spese personali, la difesa di Tentoni ha sviluppato, sulla scorta

delle dichiarazioni spontanee da lui rese nel dibattimento,

allegazioni per le quali non vi è prova non siano plausibili.

Sintomatico, ma nulla più, data l'ambivalenza della spese e le

giustificazioni allegate, di una mancanza di precisa e puntuale

selezione delle spese da portare a rimborso è la presenza di

scontrini c.d. a catena, peraltro non in numero elevato. Mentre

molto elevato è il numero di cene al ristorante per due sole

persone, ma data la natura della spesa - richiamandosi alle

considerazioni generali svolte al paragrafo 4 - non vi è prova di

finalità diversa da quella istituzionale, nell'ampia accezione

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che si fonda sulla natura del gruppo consiliare. In ordine ad

alcune spese eccentriche è stata fornita una spiegaz10ne o

quantomeno un'allegazione in dettaglio.92

Tentoni ha esplicitato la propria linea difensiva a mezzo di

dichiarazioni spontanee (ud. 25.5.2015), con conseguente

acquisizione al fascicolo del dibattimento - essendosi avvalso

della facoltà di non rispondere all'esame - dell'interrogatorio

reso in indagini, e allegata memoria scritta, del 25.5.2013.

In ordine alla spesa, accollata al gruppo consiliare PdL (capo

49) della Regione, delle due telecamere portatili, la sua

asserz10ne di averle acquistate per motivi di sicurezza

personale e dei propri documenti nei locali del gruppo

consiliare in Regione, temendo furti, è stata clamorosamente

smentita. La Procura ha disposto il sequestro delle telecamere,

tuttora in Regione (il sequestro è stato poi disposto dal

Tribunale, con ordinanza allegata al relativo verbale di

udienza), ed è stata acquisita la prova documentale costituita

dalla copia forense della memory card. Le riprese interne,

ancora registrate in memoria ed evidentemente nori cancellate

nel momento in cui a fine mandato le attrezzature sono state

lasciate in Regione, riguardano tutte l'abitazione privata di

Tentoni, in specie la cucina e la sua camera da letto. Le

successive dichiarazioni spontanee poi rese dall'imputato

hanno offerto poi, sul punto, spunti di scarsa plausibilità,

anche a prescindere dal repentino e obbligato cambio di

prospettiva nella sua difesa.

1 - Le telecamere -

L'addebito al gruppo consiliare del PdL risulta dall'intestazione

della fattura al Gruppo Consiliare PdL e risulta pagata dal

Gruppo, poi posta sul budget di Tentoni. L'emittente è F.L.M.

Sicurezza s.a.s. di Franceschetto Marinella. La fattura è stata

pagata dal Gruppo, destinatario del documento fiscale (1700

92 Ad es. il generatore di corrente acquistato in data 20.4.12, per una manifestazione che avrebbe dovuto tenersi in montagna in locali al freddo, poi non usato e dato al Comune di Sparane e infine restituito alla regione a fine mandato come 'attrezzature'.

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euro di 20% IVA, totale 2.040 euro); il P.M. ha prodotto copia

dell'assegno a firma Tentoni che poi ha richiesto il rimborso al

gruppo. La circostanza è pacifica. Sembrava, dalla fattura,

trattarsi di una sola telecamera (fattura n. 57/10, per

'fornitura materiale elettronico e SW), ma è stato lo stesso

Tentoni a riferire sin dalla memoria 27.5.13 e interrogatorio in

indagini in pari data che si trattava di 'due 'telecamerine'

semplici che si mettono con una presa', da lui installate in

ufficio in Regione perché gli 'sembrava che gli venissero a

mancare dei documenti'. La Franceschetto - titolare della

ditta - aveva dato indicazioni (è emerso dalle contestazioni a

dibattimento) nel senso che l'installatore, suo marito Manfrè,

le avrebbe in realtà montate non in Regione bensì a casa del

consigliere Tentoni, suo cliente. Nell'interrogatorio in indagini,

dopo che gli era stato contestato quanto già riferito dalla

Franceschetto, ha specificato di averle anzi, con il tecnico

Manfrè, provate a casa sua; di averle poi collegate in Regione,

dove le aveva tenute tre mesi in funzione e poi non più.

Riferiva che queste erano poi sempre rimaste nei locali della

Regione 'a disposizione' (la consiliatura, mentre rendeva

l'interrogatorio, era ancora in corso). Produceva la foto delle

due telecamere, foto scattata due pochi giorni prima, nei locali

del gruppo consiliare.

La prima versione resa era quindi nel senso che le telecamere

erano state montate in Regione e ivi rimaste, da ultimo - non

avvalendosi del riscatto93 - restituite al Gruppo in quanto

pagate con il relativo fondo di funzionamento. La seconda, dato

il tenore delle s.i.t. della Franceschetto, che erano state

montate a casa sua e subito da lui portate in Regione, da dove,

pur essendovi stato uno scarso utilizzo, non erano mai uscite.

Al contrario, la visione della memory card in atti in copia

forense consente di dedurre che le due telecamere non sono

mai uscite dalla sua abitazione, ove sono state riprese tutte le

immagini. Risultano poi portate in Consiglio regionale nella

93 Prod. dif. udienza 2.2.2015: regolamento dotazione economica del gruppo del PdL in Regione, ultima voce: 'attrezzature [altrimenti chiamate 'beni durevoli' nei verbali di restituzione], computer e telefoni (da riscattare)' (v. retro, parte generale.

, /

170

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seconda metà di marzo 2013; l'interrogatorio al P.M. in cm

afferma che le telecamere sono sempre state in Regione è del

27 maggio 2013; le foto da lui prodotte, nelle quali si vedono i

due oggetti con sullo sfondo angoli del suo ufficio presso il

Gruppo consiliare, sono databili 20 maggio 2013, di pochi

giorni prima.

A dibattimento sono stati sentiti, indicati dal P.M., i testi

Franceschetto e Manfrè, di F.L.M. Sicurezza s.a.s., in ordine

alla citata fattura n. 57/10 per materiale consegnato a Tentoni

(ud. 25.3.2015). Franceschetto ha riferito di avere saputo dal

marito che la telecamera andava consegnata a casa di Tentoni;

di conoscere Tentoni come ex assicuratore della zona, di un

paese limitrofo del canavese; erano anche stati suoi clienti

come azienda. Manfrè ha riferito di avergli mostrato a casa

l'utilizzo - semplice, perché non andavano installate ma solo

collegate a una fonte di energia con una presa - e che era stato

Tentoni a dirgli che gli servivano in Regione contro i ladri di

documenti (pag. 31 trascriz. ud. 25.3.2015), dicendogli - per

tale motivo - che la fattura non andava intestata a sè come

persona fisica ma c /o Gruppo consiliare PdL in Regione, via S.

Francesco d'Assisi, Torino. Manfrè ricorda di avergli

configurato il 'motion detection' (il software, che riprende a 360

gradi, che si attiva quando qualcuno passa davanti alla

telecamera); di averla provata a casa sua perché si trova a tre

chilometri dal loro negozio e che Tentoni gli aveva riferito che

l'avrebbe portata in Regione dopo avere capito come si usava.

Non può dirsi che Manfrè nel suo esame dibattimentale abbia

dichiarato circostanze difformi dal vero, essendosi limitato a

riferire solo quanto Tentoni gli aveva dichiarato, e il colloquio è

plausibile perché evidentemente Tentoni si è sentito in dovere

di spiegargli perché la fattura andava intestata al suo Gruppo

consiliare di appartenenza, cui corrispondeva un pagamento

con denaro pubblico. Manfrè non risulta avere mai dichiarato

di aver portato le telecamere in Regione, ma di averle invece

assemblate a casa del consigliere. Non emergono, quindi,

motivi per trasmettere gli atti al P.M. per falsa testimonianza -

come da questi richiesto in requisitoria - non ravvisandosi

171 /

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elementi di falsità ed essendo comunque dichiarazioni

ininfluenti rispetto alla dichiarazione di responsabilità, che

discende dalla prova documentale (la copia forense della

memory card) della menzogna di Tentoni.

Dopo l'esame dei due testi a dibattimento, il P.M. ha disposto

la ricerca e il sequestro in Regione (ente ormai proprietario dei

beni) delle due telecamere, la cui copia forense della memoria è

stata acquisita al fascicolo del dibattimento come prova

documentale dal Tribunale, che ha poi proceduto al sequestro

delle due attrezzature (delle quali oggi va disposto il

dissequestro con restituzione alla Regione Piemonte, terzo

proprietario dei beni, essendone comunque cessata la finalità

probatoria).

Dalla visione delle immagini ancora impresse in memoria, mai

cancellate, emerge indubitabilmente che la presunta (e

dichiarata) destinazione agli uffici regionali era totalmente

falsa, e - per contro - il palese utilizzo privato dei due beni

acquistati con il fondo destinato al funzionamento del Gruppo

consiliare.

Tentoni - nel prosieguo del dibattimento - ha poi reso

dichiarazioni spontanee nelle quali, sul punto, ha affermato di

avere in realtà portato prima in Regione (ma non risultano

riprese negli uffici regionali) e poi a casa le telecamere, perché

non servivano più, e di averle per un po' dimenticate; in

seguito, di averle utilizzate - ma a casa propria - sempre per

finalità pubbliche o comunque legate al ruolo, a tutela della

propria sicurezza e sempre per evitare furti di documenti (che

teneva nel comodino vicino al letto) perché in quel periodo nel

territorio del canavese, dove abita, rischiava la propria

incolumità per avere denunciato il fenomeno delle c.d. mandrie

selvagge vaganti che infestavano i terreni del circondario. Le

telecamere risultano comunque rivolte all'interno e non

all'esterno dell'abitazione, e precisamente verso il letto e verso

il tavolo della cucina e zona limitrofa (piano lavello): zone alle

quali si riferisce l'integralità delle riprese rimaste in memoria.

Nelle note difensive depositate dalla difesa ex art. 121 c.p.p. in

172

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sede di discussione finale l'unico accenno alla vicenda è per

ricordare che Manfrè 'aveva saputo da Tentoni' che le

telecamere gli servivano per il suo ufficio in Regione.

2 - Le cene letterarie dell'associazione ABC Canavese -

Tra le cene portate a rimborso da Tentoni, non tenendosi conto

della lunga serie di cene a due o comunque di costo contenuto

in quanto spese ambivalenti rispetto alla quali non è emersa la

prova di una finalità di mero soddisfacimento privato, ve ne

sono alcune - visibili nell'elenco di spese di cui al tabulato GdF

sulla sua posizione - per alcune centinaia di euro, sulle quali

s1 è appuntata l'istruttoria dibattimentale. La difesa

dell'imputato ha prodotto, già m indagini preliminari, vari

manifesti di cene letterarie, con ospite volta a volta uno

scrittore o un giornalista autore di libri, organizzate

dall'associazione 'ABC Canavese' (Associazione Buongiorno

Canavese, culturale senza scopo di lucro, della quale Tentoni

era presidente) nell'ambito dell'iniziativa 'ABC Canavese - Un

libro al mese'. L'istruttoria dibattimentale si è poi appuntata su

una sola di queste cene (v. oltre) ma in realtà ne risultano, alla

lettura dei tabulati della GdF a confronto con la

documentazione prodotta dallo stesso Tentoni - che permette

di verificare la concomitanza di date tra pezza giustificativa

della richiesta di rimborso e data dell'evento-, tre differenti

tutte portate a rimborso dal consigliere.

Si tratta:

- delle due cene letterarie: la pnma per 640 euro per 32

persone, del 16.2.12 e la seconda per 580 euro, a Chiaverano,

per 29 persone, in data 22 marzo 2012: entrambe nel periodo

in cui le spese di Tentoni venivano autorizzate dal capogruppo

del Popolo della Libertà Pedrale;

- della cena letteraria del 19 luglio 2012, per 500 euro, a

Settimo Vittone, per 32 persone: periodo in cui da pochissimo

era suo capogruppo Angelo Burzi, che aveva fondato uscendo

dal PdL il gruppo Progett'Azione; si tratta della cena sulla

quale s1 è specificamente appuntata l'istruttoria

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dibattimentale: la locandina dell'evento reca la scritta: 'I Savoia

in Piemonte: "I prigionieri dei Savoia" - A cena con Giuseppe

Novero'; il P.M. ha prodotto all'udienza dell'8.4.2015 la ricevuta

fiscale94).

Le tre cene hanno un filo rosso comune, poiché anche per

quanto attiene alle prime due risulta documentalmente quanto

in aula è emerso anche a mezzo di prova dichiarativa con

riferimento alla terza: e cioè che sono state portate a rimborso

(giustificazione già fornita al P.M. in indagini, e da ciò la

produzione difensiva delle locandine) in quanto spese

sostenute per rappresentare le istituzioni sul territorio per

promuovere l'immagine della Regione Piemonte sponsorizzando

un'attività culturale (lato sensu, quindi, ascrivibili al rapporto

con istituzioni e con esterni). Questa era l'allegazione al Gruppo

consiliare per avere il rimborso a fronte dello scontrino per

pasti collettivi dei ristoranti, e questa è stata la spiegazione da

lui fornita nel procedimento penale. E' però emerso che le

spese non venivano pagate dal consigliere ma con i fondi che

ABC raccoglieva dai partecipanti alla cena: e che quindi a

Tentoni nulla dovesse essere rimborsato, avendo consegnato al

Gruppo scontrini in cui la spesa non era stata sostenuta da

lui.

Già sul piano logico poteva desumersi che non fosse stato

Tentoni ad offrire la cena con fondi propri (né rifondendo poi

con denaro pubblico quanto eventualmente anticipato dalle

casse di ABC, associazione privata), trattandosi di cene in

locali in cui si coniugava l'evento culturale con la promozione

delle specialità culinarie del territorio preparate dai ristoranti

con materiali in sé ad alto costo (ad es. tartufi), proposta che

evidentemente presuppone un contributo finanziario da parte

del privato che alla cena partecipa.

La pubblica accusa correttamente ha rilevato che per

l'iniziativa m questione non vi era il patrocinio della regione

94 Per mera comodità di consultazione, trattandosi di pezza giustificativa presente agli atti e visibile in copia - come tutte le altre indicate e contestate nel procedimento - sul DVD in cui la GdF ha riprodotto tutto il materiale relativo ai rimborsi, imputato per imputato.

174

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Piemonte (e in effetti sui volantini che qui interessano le

Regione non viene nemmeno menzionata). E si comprende il

motivo: perché per il patrocinio, non essendo una

manifestazione politica ma assolutamente letteraria e

culturale, per un'associazione specifica privata (ABC

Canavese), bisognava seguire tutt'altra procedura, con previa

comunicazione al Gruppo consiliare. Tentoni, essendosi

appuntata l'istruttoria dibattimentale sulla cena con il libro di

Novero, ha sostenuto esservi un profilo di rilievo politico o

comunque territoriale legato al Gruppo (PdL), trattandosi di un

libro di ricostruzione storica dell'importanza nella storia del

Piemonte dei Savoia. Si vedrà, però, che i testi presentati nelle

altre due cene portate a rimborso il tema non ha nulla a che

vedere con tematiche politiche e/ o regionali.

In ogru caso, non è stata una spesa sostenuta da chi il

rimborso ha richiesto, bensì dai partecipanti alla cena.

La pagina on line del giornale a diffusione locale ('Localport

notizie, La Gazzetta del canavese: "Un libro al mese}} festeggia il

suo primo anno di vita', pagina web del 15.9.2010), prodotta

dalla stessa difesa già in indagini preliminari, in ordine

all'evento costituito dalle cene organizzate da ABC "Canavese

un libro al mese" indica l'approfondimento per chi è

interessato 'Dettagli, info e prezzi,. Non vi è accenno alla

Regione Piemonte nemmeno come eventuale sponsor. 95

Il teste Franceschina (ud. 8.4.15), gestore del ristorante La

Baracca - cena con invitato Novero, libro sui Savoia m

Piemonte - ha ricordato che la cena era organizzata

dall'associazione 'che fa 'Canavese, un libro al mese}) e che

aveva pagato 'la signora dell'associazione'. Ricorda un

pagamento contanti, ed in effetti non risultano pagamenti con

bancomat o carta di credito (né di Tentoni né di altri). Aveva

preso accordi per il menu con il consigliere Tentoni. Si

95 Documenti nuovamente prodotti dalla difesa all'udienza del 23.2.2016: Statuto di ABC Canavese, nonché immagini e locandine relative agli eventi (con info e prenotazioni), dove però né Tentoni né la Regione Piemonte compaiono mai.

175

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ricordava che probabilmente qualcuno avesse pagato delle

quote: a lui, comunque, la somma di 500 euro è stata pagata

in contanti. Ricordava solo che lo scrittore vendeva il libro (e di

averne acquistate egli stesso due copie).

Il teste Novero (ud. 30.10.15), autore del libro, ricordava di

essere stato contattato da Tentoni, che conosceva, per la

presentazione della sua opera, e non ricorda altro.

La teste Blatto (trascriz. ud. 30.10.15, pag. 66 ss., segretaria

ed economa di Associazione Buongiorno Canavese, di cui

Tentoni era presidente) ha reso un esame testimoniale

estremamente difficoltoso, a fronte della domande che

riguardavano il pagamento della cena con ospite Novero. Ha

ammesso di avere provveduto materialmente lei a pagare la

cena, in contanti, per 500 euro al gestore del ristorante 'La

Baracca' e - in una prima versione - di avere usato i fondi

della cassa di ABC (nessuna traccia di contabilità vi è

evidentemente sul punto); che poi - trattandosi di evento

'istituzionale e per il territorio' - Tentoni aveva, dopo 10/12

giorni circa, 'rifuso la cifra all'associazione' (anche di ciò non vi

è traccia).

La testimonianza è risultata disastrosa - in termini di

contraddizioni continue, in ordine al medesimo punto

quando chiamata a descrivere le modalità di pagamento della

cena e se questa fosse o meno stata pagata dai partecipanti;

ancora peggio, in ordine a che cosa avessero percepito i

partecipanti con riferimento al pagamento della cena

(circostanza non certo indifferente dato il prezzo e la

raffinatezza del menu tipico), se fosse offerta o a pagamento.

La Blatto ha riferito in prima battuta che 'chi viene alla cena e

non fa parte dell'associazione paga in proprio'. Il ristoratore,

nella sua testimonianza, ha però afferrtlato di avere ricevuto

un pagamento unico e in contanti. Non solo, ma sulla ricevuta

fiscale prodotta per il rimborso, da 500 euro, vi è scritto 32

pasti, cioè tutti. La Blatto non ha saputo spiegare perché

avesse con sé da prima 500 euro in contanti per effettuare il

176

-, /

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pagamento, che evidentemente è il frutto di una raccolta, non

importa se prima, durante o dopo la cena, o in quale momento,

tra i partecipanti che si sono presentati al ristorante. Da

questo passaggio in avanti, la deposizione della Blatta perde

completamente di linearità e distingue tra soci (per cm

anticipava o pagava ABC) e non (paganti), tra persone che

avevano prenotato e persone che si erano aggiunte all'ultimo

(anche qui con due regimi diversi); fino ad affermare che

nessuno aveva pagato nulla perché erano tutti (quelli aggiunti

da ultimo, parrebbe, ma non è chiaro) 'ospiti del consigliere'.

Si rinvia alla lettura diretta della testimonianza, in particolare

alle pagine 77 /79 della trascrizione di udienza. Su domanda

della stessa difesa, la Blatta ha infine risposto che lei stessa

avrebbe poi anticipato il denaro per il pagamento della cena

solo per la quota degli ospiti - non soci - del consigliere, giunti

all'ultimo; salvo poi affermare che i presenti oltre il numero di

25 avevano pagato in proprio. Ha poco dopo negato che i

partecipanti (soci o non soci) avessero pagato una quota per la

cena. Alla domanda circa quali fossero le indicazioni sul punto

a chi voleva partecipare non ha potuto rispondere

espressamente 'offriva il consigliere' ma ha cercato di farlo

intendere affermando che gli interessati, nell'ambito locale (il

canavese) identificavano Tentoni, di cui conoscevano l'aspetto

pubblico/istituzionale, con l'associazione privata (testuale, a

pag. 86) e che quindi 'pensavano', quando si iscrivevano alla

cena o quando chiedevano di parteciparvi, che offrisse 'Tentoni

e ABC, 'come associazione e come politico'.

La vers10ne diventa definitivamente incomprensibile m

trascriz. ud., pag. 89 / 91. In poche pagine la Blatta giunge a

fornire, in ordine al pagamento, tre versioni diverse e

incompatibili, compresa quella per cui - infine - gli 'aggiunti

finali' (sopra i 25 prenotati, non si capisce se soci o no)

avrebbero pagato la cena con fondi propri (peraltro poi oggetto

di rimborso da parte di Tentoni con i fondi regionali, a fronte

della presentazione dello scontrino de 'La Baracca' con cena

per 32 persone).

177

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In realtà, si è detto, le cene portate a rimborso da Tentoni

risultano, dal tabulato della GdF confrontato con i volantini

prodotti, essere tre. La teste Blatta, su domanda della difesa,

ha risposto che Tentoni aveva rifuso ex post la somma del

pagamento della cena (rectius: portato a rimborso lo scontrino

materialmente pagato dalla medesima Blatta, che ha affermato

essere prassi da lei instaurata in quei casi 'per non disturbare

il consigliere durante la cena e l'evento') solo qualche volta,

'quando c'erano collegamenti con il territorio piemontese' (ad es.,

il tema dei Savoia). Le altre due cene - da 580 e da 620 euro -

portate a rimborso da Tentoni si riferiscono a presentazioni di

libri che non hanno nulla a che vedere con il territorio (v.

volantini degli eventi prodotti dalla stessa difesa in fase. ud.

23.2.2016).

Ma il punto evidentemente non è questo. Anche a voler

ritenere, come ha sostenuto la difesa nelle sue conclusioni e

nelle note scritte finali con riferimento alla cena da 500 euro,

che l'evento fosse istituzionale e spesabile con i fondi per la

rappresentanza perché 'si presentava un libro di Novero,

vicedirettore di TG 4, e vi erano anche istituzioni e giornalisti'

(circostanza quest'ultima, che nemmeno la Blatta ha ricordato,

pur dietro espressa domanda se vi fosse qualcuno 'delle

istituzioni} e, continua la difesa, il tema si 'raccordava con il

Piemonte e lui rappresentava la regione su spesa autorizzata -

o, meglio, astrattamente autorizzabile - dal gruppo consiliare e

quindi poi posta a rimborso', è evidente che: Tentoni non ha

dichiarato, richiedendo il rimborso, di essere il presidente

dell'associazione culturale, di natura privatistica e con propri

fondi, che organizzava la cena, già pagata dai partecipanti; per

contro, la cena non era ufficialmente pagata dal gruppo

consiliare, bensì - non importa in che misura l'uno o l'altro -

dalle casse di ABC con i contributi dei soci e con i fondi dei

privati che comunque aderivano all'iniziativa leggendo sul

notiziario on line ovvero presso l'associazione 'info e prezzi' per

partecipare.

Gli scenari possibili - da ciò l'estremo imbarazzo della Blatta -

sono quindi due. Il primo, che Tentoni, facendosi rimborsare

178 ,i.-'

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con i fondi del gruppo consiliare in Regione la spesa grn

sostenuta da altri, girasse poi la somma così ottenuta ad ABC

Canavese: a fronte di un evento pubblicizzato come privato, a

quanto ben si evince proprio dai volantini prodotti, che serviva

anche a promuovere sia il libro sia l'associazione. Nemmeno

Tentoni lo ha sostenuto, ma solo la Blatta. In questo caso si

tratterebbe di denaro pubblico dirottato - dichiarandosi al

gruppo una spesa da rimborsare al consigliere che però questi

non aveva mai sostenuto su un'associazione privata,

ancorché senza scopo di lucro, della quale egli è presidente. Il

'dirottamento' però presuppone, logicamente e

cronologicamente, l'appropriazione di rimborso non dovuto

perché fraudolentemente ottenuto.

La seconda, che la cena s1 sia svolta mediante

autofinanziamento - come tutte le altre organizzate da ABC,

anche quelle non portate a rimborso dal consigliere - e che poi

Tentoni, ritirando lo scontrino della cena, lo abbia portato al

gruppo come pezza giustificativa di una sua 'spesa di

rappresentanza' posto che le spese di ristorazione vi potevano

rientrare96, falsamente attestando di avere sostenuto egli

medesimo il relativo costo.

Sia nel primo che nel secondo caso, il problema non sta nella

natura 'rimborsabile' della tipologia di spesa, quanto il fatto

che questa non fosse mai stata sostenuta da lui.

Si tratta, evidentemente, di appropriazione indebita di denaro

pubblico del quale egli aveva la disponibilità giuridica in virtù

della carica ricoperta nel consiglio regionale. Che, poi, la

somma indebitamente ottenuta fosse poi - come appare più

plausibile destinata a sé ovvero, m tutto m parte,

all'associazione culturale ABC da lui presieduta (e da lui

presentata come una sorta di finanziamento regionale

ottenibile suo tramite per le attività culturali) non ha alcun

rilievo in questa sede. Ciò che è pacifico e che i partecipanti

all'evento, vuoi in forma di quota associativa, vuoi - come pare

96 Come 'Spese di ristorazione per incontri sul territorio con elettori, rappresentanti istituzionali, ecc.' (retro, parte generale).

179

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evidente dall' 'info - prezzi' e dalla logica dell'operazione - in

forma di prezzo in contanti alla segretaria/ economa Blatta,

hanno versato denaro per la cena: che non è stata offerta da

nessuno, ma al più proposta ad un prezzo accettabile da chi la

ha organizzata, cioè ABC. La stessa teste Blatta ha affermato,

in un passaggio del suo esame testimoniale, di avere spuntato

dei buoni prezzi pro capite, per eventi aperti a tutti coloro che

si iscrivevano per prenotare la serata, con l'unico limite della

capienza del ristorante. Coerentemente, il rimborso richiesto

alla Regione da Tentoni non distingue, ed equivale al costo

forfettario della cena di tutti i presenti, che però l'avevano già

pagata.

Tentoni, nelle sue dichiarazioni spontanee rese all'udienza del

15 marzo 2016, sulle cene di ABC afferma di avere richiesto il

rimborso di sei su ventotto che ABC aveva organizzato, perché

erano le più vicine alle tematiche regionali. Ha offerto (trascriz.

ud., pag. 38 ss.) una versione completamente scollegata dalla

realtà, e ciò al chiaro fine di rendere sovrapponibile la vicenda

specifica rispetto alle fattispecie astratta ascrivibile alla

categoria delle spese di rappresentanza, senza mai affrontare il

punto relativo alle modalità di pagamento e al fatto che egli

non abbia mai anticipato nulla ma solo ottenuto dalla Regione

l'equivalente monetario dello scontrino del ristorante.

Gli aderenti (e cioè i soggetti privati, qualsiasi e a prescindere

da qualsiasi requisito personale, che leggendo la locandina di

ABC decidevano di partecipare alla presentazione del libro in

ristoranti tipici con menu particolari) sono stati presentati da

Tentoni come 'volontari collaboratori' per attività di rilievo e

rappresentanza regionale che gratuitamente lo aiutavano nella

sua attività politica e istituzionale: con un'evidente confusione

tra i concetti di spesa per rappresentanza per promuovere il

territorio e omaggi m collaboratori esterni a titolo di

ringraziamento. La quadratura del cerchio è impossibile:

Tentoni afferma, che proprio per la natura istituzionale e

politica dell'attività che si svolgeva negli incontri, in alcuni casi

aveva deciso di porre la cena a carico del fondo di

funzionamento del gruppo in Regione, 'tant'è che le fatture

180

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erano fatte a nome del gruppo e ciò per 'ospitare alcuni

partecipanti con ruolo istituzionale e giornalisti'. Non vi è, però,

alcuna fattura intestata al gruppo consiliare, ma solo

scontrini, che nulla dicono al gruppo se non che chi li presenta

ha sostenuto un costo per motivi istituzionali.

E' la versione, falsa, che ha cercato di sostenere la Blatta,

evidentemente per non mettere in difficoltà Tentoni (né ABC) a

fronte dell'evidenza, e cioè che gli scontrini relativi al

pagamento della cena erano stati utilizzati fraudolentemente,

ex post, da Tentoni. Da ciò la fortissima difficoltà della teste, e

il susseguirsi di sue versioni contrastanti, compresa quella per

cui 'oltre ai soci e a chi aveva già prenotato (pagando) si erano

aggiunti altri che casualmente avevano letto la locandina dopo'

(versione che richiama in qualche misura quella dei 'volontari

collaboratori' evocati da Tentoni nella sua costruzione, anche

qui ex post, di una versione difensiva nel processo), e che

proprio a questi ultimi aveva offerto la cena il consigliere,

peraltro anticipando lei in contanti per tutti per distrarlo dal

suo ruolo di 'padrone di casa' della serata.

Blatta mente in modo palese quando descrive le modalità di

pagamento della cena da 500 euro e sul fatto che fosse

gratuita ed offerta da Tentoni per alcuni o tutti i partecipanti.

Plausibilmente, inoltre, mente quando riferisce che il

consigliere aveva poi 'rifuso le casse di ABC' con il rimborso

regionale ottenuto presentando lo scontrino. Non vi era, infatti,

nulla da rifondere ad ABC, che aveva raccolto tra i partecipanti

le quote per la cena in contanti pagando direttamente il

ristoratore e ottenendo un unico scontrino globale di 500 euro

per i 32 partecipanti, dato che il conto era unico. Non è un

caso che nelle lunghissime spontanee dichiarazioni Tentoni

liquidi la questione ABC in poche battute.

La questione s1 pone m modo identico per le altre due cene

organizzate da ABC per le quali risulta che Tentoni ha

richiesto al gruppo consiliare il rimborso, rispettivamente per

580 e per 640 euro, trattandosi a tutta evidenza di cene -

come quella con ospite Novero e come tutte le cene organizzate

181

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da ABC Canavese nella manifestazione 'Un libro al mese' - a

pagamento.

Tentoni, in conclusione, deve essere dichiarato responsabile

del reato di peculato a lui contestato, limitatamente alle spese

di cui al 16.2.12 (doc. n. 315), 22.3.12 (doc. n. 1), 19.7.12

(doc. n. 365), essendo queste state messe a rimborso ancorché

mai sostenute, nonché al pagamento in capo al Gruppo della

fattura 57 del 10.12.10 (le telecamere, utilizzate per scopi

privati): e quindi per la somma complessiva di 3760 euro.

Per i motivi da ultimo evidenziati, deve accogliersi la richiesta

del P.M. di trasmettere gli atti alla Procura in, sussistendo gli

estremi per procedere contro la Blatta per il reato di falsa

testimonianza.

Deve pronunciarsi assoluzione con riferimento alle rimanenti

spese portate a rimborso, mancando elementi di prova nel

senso dell'utilizzo privato dei fondi per quanto attiene alle c.d.

spese ambivalenti ed avendo egli fornito una allegazione non

smentibile per quanto attiene a quelle c.d. eccentriche.

BURZI Angelo

Angelo BURZI risponde di una pluralità di imputazioni di

peculato e per una imputazione di violazione della legge

195/74. In particolare:

per spese proprie come consigliere non capogruppo nel

Popolo della Libertà (e quindi in concorso con il

capogruppo Pedrale, capo 23 del decreto che dispone il

giudizio);

per spese proprie come capogruppo (di Progett'Azione,

gruppo autonomo formatosi a seguito dell'uscita di

alcuni consiglieri dal Gruppo ong111ar10, del PdL: capo

25);

in tale ultima veste per avere autorizzato spese di singoli

consiglieri:

o Boniperti, capo 32;

182

Q

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o Tentoni, capo 50;

o Valle, capo 54.

per violazione (capo 24) ex art. 7 legge 195/74 (utilizzo

di somme del fondo di funzionamento del Gruppo

consiliare regionale per finanziamento illecito al partito)

in concorso con Pedrale quale capogruppo del PdL.

1. Le contestazioni relative ai rimborsi spese.

I rimborsi contestati sono i seguenti:

in concorso, per spese proprie, con il capogruppo Pedrale (capo

23):

- rimborsi spese per ristoranti per complessivi€ 10.161,08;

- rimborso spese patrocinio legale per complessivi€ 432,13;

per complessivi€ 10.593,21.

In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012;

come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per

spese proprie, capo 25):

- rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi€ 2.623;

- rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;

- spese ristorante per due o più persone per€ 1.400;

per complessivi€ 4.283,50.

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;

come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per

spese del cons. Boniperti, capo 32):

- rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari per

complessivi€ 5.712,99;

- rimborso spese per acquisto materiale da giardino e fiori per

complessivi€ 325,50;

per complessivi€ 6.038,49.

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;

come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per

spese del cons. Tentoni, capo 50):

- rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per

complessivi€ 3.764,59;

per complessivi€ 3.764,59.

183

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In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;

come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per

spese della cons. Valle, capo 54):

rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

3.475,30;

per complessivi€ 3.475,30;

In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012.

Quanto già esposto con riferimento alle posizioni Valle e

Tentoni consente di affrontare da subito i capi 50 e 54, nei

quali Burzi è imputato in concorso nella sua qualità di

capogruppo che ha autorizzato i rimborsi dei due consiglieri.

In ordine alle spese autorizzate alla consigliera Valle non vi è

questione alcuna, alla luce dell'assoluzione di quest'ultima

perché il fatto non sussiste (ivi assorbite anche le ipotesi,

eventuali e marginali, in cui vi siano stati rimborsi per

scontrini prodotti per errore, tale da escludere il dolo e quindi

per le quali più correttamente l'assoluzione dovrebbe

pronunciarsi perché il fatto non costituisce reato). Dal capo 54

Burzi deve, di conseguenza, essere assolto con la medesima

formula.

Per quanto attiene alle spese autorizzate a Tentoni, va

premesso che - delle spese in ordine alle quali si pronuncia

condanna di quest'ultimo - l'unica a ricadere nel periodo in cui

gli sono state autorizzate non da Pedrale ma da Burzi (gruppo

Progett'Azione, nel quale pure Tentoni era confluito) è quella

dell'ultima tra le tre cene letterarie organizzate da 'ABC

Canavese - un libro al mese', e cioè la cena del 19 luglio 2012,

per 500 euro, a Settimo Vittone, per 32 persone (retro).

Il periodo - Angelo Burzi era suo capogruppo da breve tempo -

e soprattutto le modalità fraudolente adottate dal consigliere

Tentoni per appropriarsi indebitamente del rimborso

consentono di dubitare della consapevolezza di Burzi di

contribuire a porre in essere una specifica condotta di

peculato. Si tratta di spesa 'ambivalente', che - ad un controllo

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non particolarmente approfondito, e cioè non verificando di

che tipo di evento si trattasse e a carico di chi effettivamente

fossero poste le spese - poteva essere autorizzata come

generica spesa di rappresentanza fidandosi dell'allegazione del

consigliere che chiedeva il rimborso. E' del resto assolutamente

poco plausibile che Tentoni avesse messo a parte il neo­

capogruppo Burzi del fatto che gli stesse richiedendo

un'autorizzazione per il rimborso di una spesa in realtà

sostenuta dai partecipanti, privati, alla cena. Ciò equivaleva a

metterl~ al corrente del proprio intento criminoso di utilizzo

della pezza giustificativa, data la disponibilità giuridica della

quota pro capite del fondo in quanto consigliere regionale,

come mero sistema per 'fare cassa' svincolando suo tramite

una somma a titolo di rimborso in realtà non collegata ad

alcuna spesa.

Appare, pertanto, più che logico ritenere che nel caso di specie,

data la sua particolarità (la non rimborsabilità è legata ad una

condotta fraudolenta, non alla riconducibilità o meno m

astratto della spesa a quanto coperto dal fondo di

funzionamento), Burzi, autorizzando il rimborso, abbia

materialmente concorso nel peculato di Tentoni ma in qualità

di c.d. autore mediato, ovvero senza la consapevolezza di

concorrere in una condotta criminosa. Ne consegue, quanto al

capo 50, l'assoluzione di Burzi perché il fatto non sussiste, ad

eccezione che per la spesa di cui al 19 luglio 2012 (doc. fiscale

n. 365), in ordine alla quale deve essere assolto perché il fatto

non costituisce reato.

Con tale formula - fatto non costituisce reato - si ritiene debba

essere assolto dal capo 32, relativo alle spese da lui autorizzate

come capogruppo di Progett'Azione al consigliere Boniperti, che

in relazione a tali rimborsi è stato giudicato separatamente.

Anche in questo caso si ritiene, infatti, manchi la prova che

Burzi avesse elementi per dubitare della natura istituzionale e

di rappresentanza delle spese le cui pezze giustificative gli

venivano prodotte in allegato alla richiesta di rimborso dal

consigliere. Senza entrare nel merito della posizione di

Boniperti - condannato in primo grado con rito abbreviato - va

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rilevato, quanto ai rimborsi a lui autorizzati da Burzi e

dall'ottica di quest'ultimo, che si tratta essenzialmente di spese

c.d. ambivalenti in ordine alle quali non vi sono elementi (come

già rilevato in ordine al doc. fiscale n. 365 ricompreso tra i

rimborsi di cui al capo 50) perché il capogruppo Burzi potesse

ritenere non fossero ascrivibili, come dichiarato dal consigliere,

a motivi politico-istituzionali e quindi 'di rappresentanza'.

Residua, quanto all'addebito in concorso con Boniperti, una

spesa per complessivi 325 euro per oggetti in sé non

direttamente riconducibili a categorie rimborsabili salvo

allegazione specifica in tal senso: sul punto, però, tenuto conto

della relativa modestia della cifra totale non vi è certezza che

l'autorizzazione non sia stata rilasciata incorrendo il

capogruppo m errore, e cioè non awedendosi dell'estraneità

dell'oggetto delle pezze giustificative dall'ambito di quanto

spesabile con il fondo.

Sul punto vanno premesse alcune considerazioni

individualizzanti la figura e il ruolo di Burzi, impregiudicati

ogni valutazione e raffronto possibili con la posizione di

Pedrale e degli altri capigruppo che già hanno definito la

propria posizione avanti al GUP con rito alternativo;

valutazione e raffronto che non competono a questa sede.

Le considerazioni individualizzanti - che invece qui competono

e rilevano - sono le seguenti.

Angelo Burzi è stato capogruppo, nonché fondatore, del gruppo

Progett'Azione, seguito da alcuni altri consiglieri che con lui

hanno lasciato il gruppo originario, il PdL. Il periodo in

contestazione come capogruppo di Progett'Azione è di breve

durata, dal maggio al settembre 2012, quindi pochi mesi,

tenuto conto che si tratta di periodo a cavallo dell'estate. Burzi

si è trovato a ricoprire il ruolo di capogruppo e quindi di

soggetto che - tra gli altri compiti istituzionali - ha quello di

autorizzare il rimborso delle spese anche degli altri consiglieri

senza l'esperienza pregressa specifica tipica, invece, di chi

aveva alle spalle una tradizione di capogruppo consiliare

regionale di un partito o comunque di una formazione politica

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di dimensioni e struttura consolidate. In questi ultimi casi il

formarsi di una prassi 'lassa' nella verifica della rimborsabilità

effettiva delle spese, se non anche di una prassi illegittima per

quanto attiene all'autorizzazione di spese ictu oculi abnormi o

comunque fortemente dubbie senza richiederne conto a chi

produce la pezza giustificativa, può essere frutto di un

atteggiamento nei confronti dell'utilizzo del fondo di

funzionamento che specularmente comporta, per il singolo

consigliere, la certezza in ordine al fatto di poter previamente

contare su di una disponibilità allargata a 'passare' qualsiasi

spesa.

Non è irragionevole - è, anzi più che corretto - ritenere quindi

che in questi ultimi casi possa essersi manifestata una

costante, palese (all'interno del gruppo) e, soprattutto,

consapevole caduta nella soglia critica del controllore che m

concreto agevola il controllato a commettere le condotte di

peculato. In tal caso, infatti, il controllore crea a priori le

condizioni 'di sicurezza' per il controllato, che sa a priori di

poter produrre qualsiasi tipo di pezza giustificativa per

ottenere materialmente le somme del fondo senza incorrere in

conseguenze, se non, al più, una qualche richiesta di

chiarimenti da parte della segreteria o dell'economato del

gruppo. E' il caso in cui il controllato sa che può 'forzare' sulla

natura della spesa perché più o meno tutto gli verrà

rimborsato, anche spese non sue.

Il caso di Burzi non pare rientrare nell'ipotesi sopra

evidenziata. Al di là dei possibili errori, eventualmente

riconoscibili e sanzionabili dalla giustizia contabile sulla scorta

di criteri valutativi e di onere della prova differenti rispetto a

quelli del processo penale, va premesso che dalla sua breve

esperienza di soggetto agente contabile non emergono elementi

indicatori per ritenere che egli abbia inteso questo profilo della

sua attività in termini poco più pregnanti che una sequela di

visti su spese ascrivibili alle macrocategorie previste dalla

normativa vigente e dai moduli regionali: in ciò aiutato dal

fatto che le spese che gli sono state presentate per il rimborso

dagli altri consiglieri rientrano - praticamente tutte, con poche

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eccezioni cli limitatissimo importo rispetto a quello globale - in

spese per ristorazione e simili e non essendosi trovato di fronte

a spese altrui visivamente abnormi.

A differenza di quanto sostenuto dal P.M. - che ha richiesto la

condanna di Burzi anche per i propri rimborsi spese

argomentandone l'inaffidabilità dal fatto che per gli altri

consiglieri avrebbe autorizzato 'di tutto' - va detto che: 1) in

ordine alle autorizzazione per spese cli altri egli non ha

autorizzato 'di tutto' indiscriminatamente, poiché si è trovato

di fronte a spese praticamente tutte rimborsabili, ancorché in

astratto, perché riconducibili a spese che da sempre venivano

ritenute cli rappresentanza; 2) proprio la verifica delle spese da

lui stesso sostenute (ed autorizzate prima da Pedrale e poi da

sé medesimo nella fase di Progett'Azione) induce a ritenere che

abbia, con riferimento a sé per primo, inteso le spese c.d. di

rappresentanza nel senso previsto dalla normativa (retro,

paragrafi 2 e 4).

Ne è la prova la sua analitica difesa, fondata sulla

ricostruzione ex post - per quanto possibile - dalla sua agenda

per quanto attiene agli impegni che riteneva, per il

commensale (o i commensali) e l'oggetto, aventi natura

istituzionale. Le proprie spese, infatti, ad eccezione delle spese

per patrocinio legale (ritenute rimborsabili, v. retro) e cli 260

euro di fiori (che egli ha spiegato riferirsi all'acquisto di una

corona mortuaria acquistata per un funerale a nome del

gruppo consiliare) sono solo per ristorazione.

Burzi si è sottoposto ad esame all'udienza dell'l l maggio 2015,

depositando una memoria 1n cui ha ricostruito

sostanzialmente tutte le cene e ha spiegato (con testimoniale a

conferma) per quale motivo le avesse poste a rimborso e quale

fosse l'oggetto dell'incontro o del pranzo o della cena di lavoro e

il raccordo con la propria attività in consiglio regionale.97 Ha

prodotto l'estratto bancario delle spese sostenute all'epoca con

97 Vds. doc. in allegati 'D' e 'E' alla memoria depositata all'udienza 11.5.2015, tabulato con riscontro di nominativi di coloro che erano con lui e motivo istituzionale con riferimento ai ruoli rispettivamente ricoperti.

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la propria carta di credito, a dimostrazione (effettuata) del fatto

che solo un limitato numero di pasti, nell'ambito di una

rilevante quantità di pagamenti effettuati con la propria carta,

fossero stati posti a rimborso, e ciò per avere egli distinto tra

spese per ristorazione sostenute per rappresentanza rispetto a

quelle di natura privata. Il lungo elenco 'spese da bancomat

per ristorazione o affini... non messe a rimborso'9s, rende infatti

evidente, tenuto altresì conto del fatto che evidentemente Burzi

ha effettuato anche pagamenti in contanti e non solo a mezzo

bancomat per pasti propn m ristorante (quindi oggi

irricostruibili), che l'imputato ha svolto una precisa cernita nel

porne a rimborso solo alcuni, e quindi - in assoluto difetto di

una prova contraria emersa a dibattimento, trattandosi di

spese 'ambivalenti' (retro, par. 4) - quelli che riteneva

ascrivibili alle spese di rappresentanza perché spese sostenute

nell'ambito della sua attività istituzionale e per ragioni ad essa

connesse.

Si tratta di documenti che erano già stati in parte prodotti

dopo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e che sono stati ripresi

sinteticamente nell'efficace memoria ex art. 121 c.p.p. (dalla

quale si desume anche la conferma del fatto che tutte le spese

da lui portate a rimborso sono state da lui - e non da altri in

sua assenza - sostenute)99 depositata dalla sua difesa tecnica

in sede di conclusioni.

Di conseguenza, per quanto attiene a tutte le spese proprie

(capi 23 e 25) Burzi deve essere assolto dall'addebito di

peculato perché il fatto non sussiste.

2. La contestazione di illecito finanziamento al PdL.

98 All. 4 alla memoria depositata all'udienza del 2.2.2015. 99 Memoria depositata in data 1.7.2016; documenti prod. ud. 11.5.2015. Nella memoria, in esito all'istruttoria dibattimentale, si riportano esempi concreti di come l'argomento di una presunta non corrispondenza tra luogo ove avviene la spesa e cella agganciata dall'utenza mobile del consigliere sia da utilizzare con estrema cautela, quantomeno nel caso di Burzi, evidenziando le limitate ipotesi indicate, nel suo caso, dal P.M. in requisitoria e sviluppando una verifica concreta che porta documentalmente a conclusioni diverse, e cioè che la discrasia in realtà non sussiste (pag. 20-24 memoria dif. cit.).

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Si tratta della contestazione elevata al capo 24, per il reato di

cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge

18 novembre 1981 n. 659, per avere, in concorso con il

capogruppo del PdL Pedrale, utilizzato i fondi del contributo di

funzionamento per il gruppo consiliare per pagare la fattura n.

172 del 07.10.2010, dell' importo di € 3.600, emessa dalla

società "MAVERICK MULTIMEDIA SrI" di Milano, pagamento

avvenuto con fondi del gruppo il 14.10.2010, ma in realtà -

sostiene l'accusa - per spesa sostenuta per finanziare la

campagna elettorale di Angelo Burzi attraverso la realizzazione

di video di propaganda elettorale in occasione delle elezioni

regionali 2010.

Sul capo 24 il P.M., preso atto delle dichiarazioni del teste

sentito sul punto - Sfratato della Maverick Multimedia - dalle

quali è emerso che non vi è un collegamento temporale tra

prestazione di cm alla fattura contestata e la campagna

elettorale di Burzi per l'elezione in consiglio regionale, ha

concluso, in sostanza, affermando che in mancanza del

suddetto collegamento (che comporterebbe la condanna per

l'ipotesi di reato meno grave sopra indicata) si verserebbe nella

più grave ipotesi di peculato poiché comunque s1

configurerebbe una spesa per utilità e profitto proprio, extra­

istituzionale.100

E' plausibile s1 sia verificata una confusione nella

ricostruzione accusatoria operata sulla base degli abbinamenti

effettuati in indagini dalla GdF - negli abbinamenti tra fatture

ed oggetto della prestazione, perché vi è un DVD elettorale

prodotto per Burzi da Maverick, ma non è quello di cui alla

fattura 1 72 pagato con i fondi regionali, fattura emessa mesi

dopo le elezioni. Sul punto Burzi ha reso articolate

dichiarazioni in sede di esame e soccorre la produzione

documentale della sua difesa tecnica.101

100 Il P.M. non ha però poi distinto in sede di richieste di condanna, richiedendo la condanna per il capo 24 così come contestato. 101 Sul punto si richiamano: memoria con integrazione alla prove documentali, dep. ud. 8.4.2015; doc. dep. nelle precedenti note difensive; sintesi finale a pag. 25 e seg. della memoria ex art. 121 c.p.p. depositata in data 1.7.2016.

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In sintesi:

- La Maverick Multimedia su incarico di Burzi ha creato due

DVD diversi: uno, del 10.2.2010, è pensato per la campagna

elettorale ed è stato pagato con fattura in pari data dal

Comitato Elettorale Angelo Burzi (doc. prod. dif. Burzi ud. in

marzo 2015);

la campagna elettorale per le elezioni regionali è

sostanzialmente collocabile nei primi mesi del 2010;

- il teste Sfratato ha riferito che le fatture di Maverick

venivano, mediamente, emesse 'circa un mese dopo' rispetto

alla prestazione;

- da ciò può desumersi, coerentemente, che il DVD elettorale è

quello prodotto nel gennaio 201 O - in vista e in tempo per la

campagna elettorale di Burzi - con fattura, pagata con i

fondi privati del suo Comitato, emessa nel mese di febbraio;

- diverso è l'oggetto dei format "Società aperta" (fattura 172),

pensato per la promozione del gruppo consiliare PdL, cui si

riferisce la fattura di ottobre 201 O: riferibile al più a

prestazione svolta nel settembre 2010, quindi mesi dopo le

elezioni: questa, dato l'oggetto, pagata dal gruppo

consiliare .102

In conclusione: dai documenti prodotti e dalla testimonianza

Sfratato - oltre che da una logica valutazione delle date -

risulta che Burzi si è autofinanziato il DVD relativo alla propria

campagna elettorale, mentre la fattura contestata, l'unica

pagata dal gruppo, è del tutto scollegata dalle elezioni

regionali. Dalla visione - infine - del DVD relativo si comprende

che non è spot elettorale ma attività di promozione del gruppo

consiliare del PdL, contenendo, nel format, una intervista a

Stefania Craxi oltre ad altri filmati ad oggetto latamente

politico e che non riguardano in specifico il consigliere Burzi

ma la posizione del gruppo del PdL con riferimento a varie

tematiche. Si tratta, quindi, di una tipica spesa di promozione

e pubblicizzazione politica rimborsabile con i fondi di

102 Sul punto si è diffuso Burzi nel suo esame dibattimentale, descrivendone il contenuto e le finalità; si tratta di spesa è già stata ritenuta ammissibile dal giudice contabile (v. pron. cit. memoria dif. Burzi pag. 26).

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funzionamento dei gruppi consiliari rn Regione (retro,

paragrafo 4).

Per tale motivo Burzi deve essere assolto dal reato a lui

contestato al capo 24 perché il fatto non sussiste.

MONTARULI Augusta

MONTARULI Augusta, del Gruppo consiliare "Popolo della

Libertà", è chianiata a rispondere, in concorso con il

capogruppo Pedrale, delle spese così descritte al capo 44 del

Decreto di Rinvio a Giudizio:

ristoranti, bar, cibi da asporto per complessivi €

20.003,76;

acquisti presso negozi di abbiglianiento, gioiellerie,

articoli per la casa, spese varie (apparecchio micro

touch, spese per autovettura, fiori) per complessivi €

1.007,40;

alberghi per complessivi€ 2.011,66;

patrocinio legale per complessivi€ 530,02;

corso uso social network per comples~ivi € 4.800;

creazione database (società Media Buyer s.r.l.) per

complessivi€ 7.200;

monitoraggio reputazione on line per complessivi €

6.000

Anche per quanto riguarda la MONTARULI occorre, in pnmo

luogo, evidenziare che, alla luce delle riflessioni svolte al punto

4, vi sono una serie di spese definite "ambivalenti" per le quali,

in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate

a fini esclusivamente personali e non, invece, destinate al

funzionamento del gruppo e, cioè:

acquisti presso bar, ristoranti e di generi alimentari;

manutenzione autovettura;

articoli per la casa e fiori;

alberghi.

In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1

deve evidenziare che, per una parte di esse, sussistono alcuni

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elementi indiziari da cui potrebbe desumersi l'assenza di

collegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si

tratta di spese sostenute soprattutto durante il fine settimana

che, per tipologia, luogo e arano, potrebbero apparire

incompatibili con attività politica o istituzionale.

Tuttavia, come già anticipato, essendo una tipologia di spesa

c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente

incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni

già indicate), si deve sottolineare che in atti non v1 sono

elementi, m aggiunta ai sopra evidenziati indizi, che

consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che

1 costi di cui sopra siano stati sostenuti per fmalità

esclusivamente personali e non, invece, per fmalità inerenti

l'attività del Gruppo come, per esemp10, attività di

rappresentanza politica posta in essere dall'imputata e/o da

suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputata stessa,

peraltro confortata anche da alcuni testimoni 103.

Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con

specifico riferimento a quelle inerenti articoli per la casa,

acquisiti di cioccolatini, fiori, etcc .. , in sede di interrogatorio e

di spontanee dichiarazioni l'imputata sosteneva che s1

trattasse di spese di rappresentanza (acquisto di cioccolatini

nelle date 22 e 23 dicembre 2010, presso "Gabino", docc. 219 e

131 - acquisto di uno Swatch in favore di Diletta Gallone,

Presidente della Consulta Giovani in data 1.12.2011, doc. n.

65 - acquisto di una pianta in favore dell'avv. Roberta

Cucinotta, in occasione dell'inaugurazione dello studio di

quest'ultima, doc. n. 29 del 23.9.2010104 ) o di spese utili per

103 Cfr. pp. 3 e ss. trascrizioni udienza 19.6.2015 - imputata MONTARULI -interrogatorio rilasciato dalla predetta imputata in data 23.5.2013 e prodotto nel corso dell'udienza del 19.2.2016; cfr. trascrizioni udienza 30.10.2015, pp. 11 e ss. - testi Ritacco, Boffa Fasset, D'Agostino. 104 In particolare su tale spesa la MONTARULI riferiva che: "i fiori sono un omaggio che io ho fatto in occasione dell'inaugurazione di uno studio legale a Torino, che è sito in Piazza Vittorio. Sono stata invitata all'inaugurazione di questo studio legale. Tra l'altro mi risultava che quest'avvocato che inaugurava questo studio legale avesse partecipato a convegni della Regione Piemonte, quindi io ho ritenuto coerente fare un omaggio floreale e non una spesa eccessiva, ma un omaggio floreale per quest'occasione. Pensando anche al fatto che solitamente capita, soprattutto - è vero - in luoghi più ristretti che magai il sindaco viene invitato all'inaugurazione di un negozio, piuttosto che in una qualsiasi altra attività, io non ho visto nulla di male, nulla di strano nel regalare dei fiori per l'inaugurazione di una studio legale di un avvocato che

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l'attività politica, come la costruzione di striscioni (con

particolare riferimento alle spese presso ferramenta del

4.1.2011, doc. 7 e presso 'GS Scampoli' del 3.1.2011, doc. 72)

o la preparazione di mostre (in specifico per quanto riguarda

l'acquisto di cornici - doc. n. 2879 del 7.9.2010 presso

Carrefour).

Le giustificazioni fomite apparnno attendibili: mvero, m atti

non v1 sono elementi che consentano di smentire tali

affermazioni le quali, mvece, trovano conferma nelle

dichiarazioni dei testi Cucinotta e Boffa10s e, inoltre, la

tipologia dei prodotti acquistati, la sporadicità di tali acquisti,

nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente

riconducibili a categorie di spesa finalizzate al funzionamento

del Gruppo.

Peraltro, le suddette cornici risultano essere state restituite

come indicato nella missiva del 25.6.2014, unitamente al

materiale ivi descrittol06.

Anche per quanto riguarda i pernottamenti presso strutture

alberghiere, l'imputata ha fornito giustificazioni in merito alla

loro riconducibilità all'attività del Gruppo di appartenenza101 e

tali dichiarazioni trovano, poi, conforto in ulteriori risultanze

processualiIOB e nelle produzioni documentali1D9.

Particolare interesse, anche per il costo sostenuto, hanno

destato le spese inerenti il corso sull'uso dei social network

(fattura 'Sobrio' n. 23 del 2011 per 4.800,00 euro - prodotta

nel fascicolo personale dell'imputata), la creazione di un data

base (fattura 'Media Buyer' n. 12 del 2011. per 7 .200,00 euro -

prodotta nel fascicolo personale dell'imputata) e il

monitoraggio della reputazione online della consigliera (fattura

tra l'altro aveva partecipato come relatore a convegni della Regione" (cfr. pp. 30 e 31 trascrizioni udienza 190.6.2015) 10s Cfr. p. 4 e ss. trascrizioni udienza 25.11.2015; cfr. p. 20 trascrizioni udienza 30.10.2015. 106 Cfr. allegato 4 produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2015. 107 Cfr. p. 31 trascrizioni udienza 19.6.2015 nonché interrogatorio rilasciato dalla predetta imputata in data 23.5.2013. 10s Cfr. trascrizioni udienza 30.10.2015 testi Boffa - pp. 19 e ss. - e Donzelli -p.4less. 109 Cfr. in particolare allegati 12, , 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30 produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2016.

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'Media Buyer' n. 63 del 2011 per 6.000,00 euro - prodotta nel

fascicolo personale dell'imputata).

In primis, con riferimento alla fattura "Media Buyer" n. 12 del

2011, la MONTARULI dichiarava trattarsi di una spesa

finalizzata alla creazione di un data base in cui era ricompreso

un gran numero di nominativi relativi a persone alle quali

divulgare l'attività del Gruppo "Popolo della Libertà"110.

Sulla stessa linea le dichiarazioni della teste d'accusa Ghiotti,

la quale dichiarava che: "una delle due fatture è l'inserimento di

un data base, quindi ci hanno commissionato l'inserimento di

tutta una serie di nominativi su una chiavina USE, quindi un

inserimento digitale rispetto a tutta una serie di nominativi che

erano cartacei, un bel numero [. . .} Mi hanno portato un plico di

materiale cartaceo, scritto da varie persone, io ho inserito tutti i

dati appunto [ ... ] In realtà sono cose a foifait, visto che i

nominativi erano di una certa entità, ho proposto un prezzo, mi è

stato accordato[. .. ] Noi abbiamo fatto la nostra proposta, non è

un lavoro semplice da fare, quindi noi abbiamo fatto la nostra

proposta ed è stata accettata [ ... ] Aveva documenti cartacei,

aveva tutta una serie di documenti cartacei sui quali erano

scritti questi nominativi e noi abbiamo dovuto digitalizzarli [ ... ]

erano un insieme di fogli dove c'erano degli elenchi, non erano

documenti relativi a persone. C'erano già i nominativi, noi

dovevamo solo digitalizzarli [. .. ] C'era un po' di tutto

onestamente, Era un plico abbastanza importante, c'era un po'

di tutto1 11 ".

Le suddette affermazioni vemvano suffragate anche dalle

produzioni documentali difensive112.

In relazione alla fattura "Media Buyer" n. 63 del 2011 nel corso

dell'interrogatorio la MONTARULI rilasciava le seguenti

spiegazioni, poi diffusamente ribadite in sede di spontanee

dichiarazioni: "[si trattava di] uno studio effettuato dalla Media

Buyer sui social network per accertare che ricezione hanno le

iniziative che io ponevo in essere e che venivano divulgate o il

mio social network o comunicati stampa [ ... J Questo studio è

110 Cfr. p. 7 trascrizioni udienza 19.6.2015. 111 Cfr., p. 84 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015. 112 Cfr. allegati 31 - 32 produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2016.

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durato da dicembre 201 O fino ad aprile 2011 e alla fine di

questo studio mi erano stati indicati i macro argomenti sui quali

si riteneva dovessi inciderel 13".

Anche in ordine a tale spesa le asserzioni dell'imputata

risultano confermate dalla teste Ghiotti la quale esponeva che:

«questa [fattura 63 del 2011] è relativa a quello che noi

chiamiamo il 'sentiment' rispetto ai social network, quindi

abbiamo fatto un lavoro per riuscire a capire quale era la

percezione delle persone rispetto a degli articoli che magari

uscivano, o rispetto a commenti, a post che venivano posizionati

sui social network e sul web in generale [ ... ] è uno studio di

come rispondono le persone rispetto a determinati argomenti,

sempre relativi al web", chiarendo, poi, come veniva effettuato

il lavoro in questione, a seguito del quale veniva redatto un

elaborato scritto (prodotto in allegato alla suddetta fattura) e

precisando che lo studio riguardava questioni attinenti

all'attività politica della MONTARULl114.

In argomento vi è, infine, la fattura n. 'Sobrio' n. 23 del 2011

che l'imputata illustrava essere relativa ad una serie di lezioni

sull'utilizzo dei social network, finalizzate a migliorare la

comunicazione in relazione alle sue iniziative istituzionali ed

all'esito delle quali costituiva un 'profilo' istituzionale11s.

Tali dichiarazioni, ampiamente riprese nel corso delle

spontanee dichiarazioni rilasciate dall'imputatall6 vemvano

confermate dalla teste Ghiottill7 e, nel dettaglio, dal teste

Petragallo il quale, dopo aver illustrato l'attività e lo sviluppo

della società di cui è legale rappresentante, evidenziava che:

"abbiamo conosciuto MONTARULI tramite una agenzia per la

quale lavoravamo, una agenzia che si chiamava Media Buyer,

con la quale lavoravamo già da diversi anni [. .. ] Quindi ci

avevano contattato dicendoci che c'era una loro cliente che

aveva la necessità di imparare ad usare questi strumenti per la

promozione delle loro attività [. .. ] il primo incontro è stato fatto in

113 Cfr., p. 6 e ss. trascrizioni udienza 19.6.2015. ll4 Cfr. pp. 90 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015. 115 Cfr. interrogatorio rilasciato dall'imputata in data 28.5.2013 e prodotto all'udienza del 19.2.2016. 116 Cfr. pp. 9 e ss. trascrizioni udienza 19.6.2015. 111 Cfr. pp. 92 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015.

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agenzia, se non ricordo male, da Media Buyer e poi ci siamo

visti principalmente da noi , invece, proprio per le attività di

consulenze [. .. il corso] è durato un periodo... potrebbe essere

5/ 6 mesi credo, [ ... ] In realtà a costo giornaliero, quindi noi

avevamo previsto un costo per la giornata che era all'incirca ... In

quel periodo forse era un po' più basso, può essere 350, 00 o

400, 00 euro al giorno. Erano all'incirca 1 O giorni spalmati in più

mesi. Quindi era la somma di diversi incontriJJ8 ".

Anche il Petragallo, dopo aver spiegato a grandi linee il

contenuto della prestazione resa, confermava che l'imputata

aveva intrapreso tali lezioni per questioni inerenti l'attività del

Gruppo e, segnatamente, asseriva: "erano in realtà quasi

sempre contenuti legati all'attività del gruppo, del partito.

Onestamente non ricordo proprio il contenuto dei post, però

erano informazioni legate all'attività, magari alla promozione,

agli incontri, cose di questo tipo119".

Alla luce dei prece enti rilievi il rimborso delle spese in ultimo

analizzate deve ritenersi legittimo, considerato che:

non vi sono motivi per dubitare che le prestazioni

oggetto dei documenti fiscali in discorso siano state

effettivamente rese;

in atti non vi sono elementi probatori che consentano di

ritenere che il loro contenuto non fosse realmente

finalizzato ad attività funzionale al Gruppo, come

affermato dall'imputata e confermato dalle

testimonianze sopra esposte, anche considerato che è

attualmente usuale che le Istituzioni utilizzino 1 social

network per comunicare con la popolazione.

Vi sono, poi, acquisti di gioielli, targhe e articoli di pelletteria di

non modico valore che, apparentemente, risultano rientrare

nella categoria delle c.d. "spese abnormi" (nell'accezione in

precedenza indicata) ma per le quali la MONTARULI ha fornito

puntuale giustificazione, sostenendo che tali acquisti

rientravano nell'ambito delle spese di rappresentanza o,

comunque, funzionali all'attività politica del Gruppo.

11s Cfr. pp. 20 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015. 119 Cfr. pp. 24 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015.

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Sulla questione bisogna, in pnmo luogo, analizzare la spesa

relativa all'acquisto effettuato presso il negozio "Giorgio Coppe"

- doc. 1del2.10.2010.

Con riferimento a tale spesa la MONTARULI, sia m

interrogatorio che nel corso delle spontanee dichiarazioni, ha

affermato essere una targa con scritto "Auletta Paolo

Borsellino" donata in occasione di un incontro istituzionale con

le associazioni studentesche, presso la Facoltà di

Giurisprudenza, cui la predetta imputata aveva partecipato in

qualità di rappresentante del Gruppo di appartenenza120.

Le predette affermazioni, poi, risultano confermate sia dalla

documentazione fotografica prodotta121 sia dalle dichiarazioni

testimoniali e, in particolare, dal teste Boffa122.

La spesa in questione, pertanto, deve ritenersi ammissibile

rientrando pienamente dalla nozione di spesa di

rappresentanza alla luce dell'indubbio valore simbolico, dei

soggetti destinatari e del modico valore dell'esborso.

In secondo luogo è opportuno soffermarsi su una serie di spese

effettuate dalla consigliera in un periodo prossimo alle feste

natalizie del 2011 e, segnatamente:

• doc. n. 2 del 25.11.2011 presso "L.E.U.C.A. Borbonese"

(borsa) per 195 euro;

• doc. n. 23 del 11.12.2011 presso Swarovsky per 168,00

euro;

• doc. n. 267 del 18.12.2011 presso Olimpie per 80,00

euro;

• doc. n. 127 del 20.12.2011 presso Swarovsky per 86,00

euro.

Anche in ordine a tali spese, sebbene v1 siano elementi che

farebbero propendere per l'assenza di collegamento tra i beni

oggetto degli scontrini sopra elencati e l'attività del Gruppo

(qualità e costo dei beni in discorso - periodo di acquisto, cioè

poco prima di Natale), l'imputata è riuscita a fornire una

120 Cfr. pp. 31 e 32 trascrizioni udienza 19.6.2015. 121 Cfr. allegato 1 O produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2016, peraltro, già prodotto nel corso dell'udienza del 30.10.2015. 122 Cfr. p. 17 trascrizioni udienza 30.10.2015.

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giustificazione tollerabile m ordine al loro acquisto: la

MONTARULI, infatti, sia nel corso delle spontanee

dichiarazioni che dell'interrogatorio, affermava che tali acquisti

erano stati effettuati al fine di essere posti come premio nel

corso di due serate organizzate nell'ambito dell'attività politica

del Gruppo stessol23.

In particolare, la predetta imputata, nel corso del citato

interrogatorio, in riferimento alla borsa dichiarava che: "si

tratta di un omaggio ad una partecipante di cui non ricordo il

nome alla Notte Bianca che io organizzai nel mio ufficio

distaccato di Borgo Vittoria in cui ricevevo i cittadini il sabato

mattina, si tratta di una sacca in tessuto che io riempii di libri

che vennero distribuiti. La borsa fu un premio alla migliore

lettura della poesia contro la violenza sulle donne. Ho fatto

questa manifestazione perché l'anno precedente il Consiglio

Regionale ne aveva fatta una analoga", mentre in ordine agli

acquisiti presso Swarovsky e Olimpie affermava che: "nel

periodo di natale 2011 avevo un ufficio anche in Barriera di

Milano in via Montanaro ed organizzavo una distribuzione di

premi e una festa in cui davo il resoconto della mia attività in

Consiglio Regionale. Alle persone veniva consegnato un numero

e alla fine vi era l'estrazione di tre premi tra cui due oggetti di

Swarovsky e una cintura che ho acquistato da Olimpie".

Il suddetto racconto veniva, poi, confermato dai testimoni

escussi sul punto e, in particolare dal Boffa e dal D'Agostino.

Il primo, infatti, riferiva che: "Mi ricordo in particolare un evento

al quale io non avevo partecipato, all'evento in quanto tale, ma

avevo contribuito all'organizzazione prima dell'evento presso

l'ufficio della consigliera in Barriera di Milano. In questo senso

avevo appunto svolto un ruolo organizzativo sia predisponendo,

come dicevo prima, tutta una serie di documentazione da

illustrare, da consegnare ai cittadini, e anche acquistato alcuni

prodotti, alcuni oggetti che sono stati messi in palio in una sorta

di evento, di estrazione che poi si è tenuta in quella sede [. .. ]

Quelli di cui mi sono occupato dell'acquisto, erano due oggetti di

Swarovsky [ ... ] Era un evento ... una sorta di estrazione di

123 Cfr. interrogatorio rilasciato dalla predetta imputata in data 23.5.2013 e prodotto nel corso dell'udienza del 19.2.2016 e pp. 21 e ss. trascrizioni udienza 19.6.2015.

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beneficenza, se non erro. [. .. ] Natalizio, il periodo

immediatamente precedente al Natale, cogliemmo l'occasione di

questo evento, si era voluto organizzare questa [. . .} L'idea era

quella di organizzare un incontro con la cittadinanza, e si era

scelto, si era deciso di fare anche questo tipo di attività

parallelamente all'attività divulgativa della consigliera[ ... ] Io mi

sono occupato dell'acquisto degli Swarovsky e della

predisposizione della documentazionel24".

Il D'Agostino, in ordine all'acquisto della borsa, dichiarava, poi,

che: "ricordo che era in borgo Vittoria, era stata un'occasione un

po' particolare perché dal punto di vista della partecipazione la

ricordo perché non c'era stato un grande afflusso di persone,

perché era una delle prime cose che si facevano in quella zona,

e quindi non aveva avuto la partecipazione che si sperava,

anche perché il tema relativo alla violenza sulle donne, quindi

contro la violenza sulle donne, e quindi c'era una sorta di

concorso letterario, la notte bianca, una sorta di veglia in cui si

facevano queste... si invitava la popolazione, i cittadini, in

particolar modo le donne, a partecipare attraverso la produzione

di testi relativi al tema, però essendo una notte bianca ,

notturna, una cosa fatta.. non ha avuto grande risposta, quindi

era un po' particolare per quello, era venuta poca gente, e c'era

una sorta di premio [. .. ] n concorso prevedeva questo premio che

doveva essere un incentivo a partecipare alla serata. n premio

era sostanzialmente una borsa con alcuni testi all'interno, che

era il premio per il testo migliore, che avrebbe dovuto essere

quello migliore [. .. ] Ricordo che era un borsa nera, di tessuto,

c'erano questi libri all'interno12s".

Alla stregua delle sopra elencate risultanze istruttorie non è,

quindi, possibile affermare - perlomeno non in termini di

certezza - che le spese in ultimo citate non siano state

effettuate per attività attinenti al Gruppo cui la MONTARULI

apparteneva.

Tra le spese abnormi figurerebbe, in ipotesi d'accusa, anche

l'acquisto di un microtouch (fattura n. 564 del 12.6.2011 per

17 ,40 presso l'Autogrill di Fiorenzuola d'Arda) in ordine al

124 Cfr. p. 16 e ss., nonché pp. 22 e ss., trascrizioni 30.10.2016. 12s Cfr. pp. 29 - 30 trascrizioni udienza 30.10.2016.

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quale appare verosimile che si sia trattato di un errore e cioè

che, in effetti, la MONTARULI abbia acquistato un carica

batterie per telefono cellulare Blackberry e non un microtouch

(tipologia di rasoio elettrico), come dalla stessa dichiarato,

considerato che:

dall'analisi della pezza giustificativa (DVD intitolato:

P.D.L. scontrini - cartella Augusta Montaruli - doc. 231)

si evince che il costo dell'asserito microtouch era di

14,90 euro a cui si aggiungevano 2,50 euro di bibita

(per un costo complessivo di 17, 90 euro che, quindi,

non deve essere attribuito interamente all'apparecchio

elettronico in questione, come erroneamente indicato

nei tabulati excel prodotti dal P.M.);

dall'esame del teste Rusconi era possibile apprendere

che nel medesimo periodo (12.6.2016) era in vendita

presso l'Autogrill di Fiorenzuola D'Arda il carica

batteria per telefono cellulare Blackberry al medesimo

prezzo e, in particolare, il teste dichiarava: «Sì, confermo

che era m vendita. Ho controllato con i sistemi

informativi, le attività promozionali e il prodotto era in

vendita [. .. }Sì, noi abbiamo numerosi prodotti a 14, 90

attualmente anche in vendita. Può essere che per

problemi legati alla lettura della banda magnetica,

oppure di digitazione, l'operatore o cerchi manualmente

sulla cassa un prodotto, quindi a volte battono un

prodotto per un altro, oppure deve digitarlo a mano, e

quindi può esserci l'inserimento errato126";

l'imputata sin da subito dichiarava di aver acquistato

un carica batterie per telefono cellulare e non un rasoio

elettrico, peraltro m un momento (data

dell'interrogatorio 28.5.2013) m cm non poteva sapere

che il carica batterie era aveva il medesimo prezzo del

microtouch.

Alla luce di tali considerazioni è possibile ritenere che la

MONTARULI abbia effettivamente acquistato un carica batterie

per telefono cellulare con la conseguenza che l'effettuazione di

tale spesa deve ritenersi ammissibile alla luce di quanto

evidenziato in ordine all'acquisto di apparecchi elettronici e

125 Cfr. pp. 10 e 11 trascrizioni udienza 30.10.2015.

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accessori (vedi supra) che, nel caso della MONTARULI,

risultano riscattati o restituiti 127.

Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute

dall'imputata si richiama quanto già affermato al punto (4)

della presente sentenza in odine all'ammissibilità di tale

tipologia di spesa.

A questo punto occorre soffermarsi su una sene di spese

inserite per errore nella rendicontazione: si tratta, 1n

particolare di rarissimi acquisti di sigarette e della spesa

inerente il CD di Michael Bublè per la somma di euro 20,99

(doc. n. 351 del 20.12.2011) a cm deve aggiungersi

dell'acquisto di un paio di orecchini per la collaboratrice Elisa

Ritacco (doc. n. 12 del 22.12.2012), regalati a quest'ultima in

occasione del Natale sulla scorta del fatto che, stando al

racconto della MONTARULI, il capogruppo Pedrale avrebbe

invitato i singoli consiglieri a fare dei presenti per i loro

collaboratori in occasione della festa di cui sopra.

Le menzionate giustificazioni appaiono plausibili a fronte del

fatto che, con riferimento all'intero periodo in imputazione, le

pezze giustificative erroneamente inserite a rimborso sono

poche e di modico valore: in particolare appare verosimile

quanto raccontato in ordine all'acquisto degli orecchini per la

Ritacco, considerato che si tratta di una unica spesa di modico

valore effettuata in occasione del Natale.

MONTARULI Augusta, quindi, deve essere assolta dagli

addebiti relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi

del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del

fatto appropriativo (pur eventualmente m presenza di

specifiche spese assolutamente contenute, quali quelle da

ultimo evidenziate, per le quali la formula più appropriata

risulta quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo).

127 Cfr. allegati da 2 a 8 delle produzioni documentali difesa Montaruli nel corso dell'udienza 15.3.2016.

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Dovrà ora essere trattata la spesa effettuata presso il

ristorante "Gli Ottimisti" (doc. 16 del 28.4.2011 per la somma

di 200,00 euro) e posta a rimborso dall'odierna imputata.

In ordine all'esborso appena indicato, la MONTARULI, in sede

di interrogatorio affermava che: "si tratta di un aperitivo offerto

ad un'associazione 'Abissa' che esponeva a me come agli altri

consiglieri comunali la problematica dello smantellamento dei

Gianduiotti in Piazza Solferino. Io mi ero informata sul come il

Comune di Torino intendesse procedere, si trattava di una

piccola associazione culturale e venivano spesso da me per

chiedermi informazioni, in questa occasione parlammo di come

la cultura veniva gestita in regione12s".

Augusta MONTARULI ribadiva il tutto nel corso delle

spontanee dichiarazioni affermando: "In merito in particolare

all'incontro presso il ristorante Ottimisti, io vorrei spiegare bene

la genesi di quell'incontro, come nasce quell'incontro. L'incontro

nasce perché un giorno un'associazione, l'associazione Abissa,

bussa alla mia porta, alla pota del mio ufficio all'interno del

Gruppo, chiedendomi di parlare con un consigliere perché

avevano all'epoca appuntamento con il consigliere Porchietto [ .. .}

Da lì nacque nello stesso incontro la loro esigenza, la loro

denuncia al di la della vicenda dei gianduiotti... riguardava

anche il sistema Piemonte, in Torino in cui vivevano determinate

associazioni culturali. Cioè loro dicevano che i fondi provenienti

dalla regione Piemonte o da altri enti istituzionali finissero poi

soltanto verso le solite assoCLazwni, lasciando escluse le

associazioni più piccole. Mi chiesero se non fossi stata

disponibile ad organizzare, a supportare un ciclo di incontri per

spiegare la politica della Regione Piemonte in relazione alla

cultura [. .. } Io ovviamente davanti ad un'associazione che mi

aveva bussato alla porta del Gruppo, con cui avevo avuto un

incontro all'interno dei locali del Gruppo su un tema che era di

rilevanza assolutamente regionale mi sentii assolutamente

tranquilla nel poter loro garantire questo supporto che doveva

concretizzarsi nell'organizzazione di un ciclo di incontri sempre

presso la tessa sede. Furono loro ad indicarmi il ristorante 'Gli

Ottimisti', perché ritenevano che f asse in un quartiere disagiato

12s Cfr. interrogatorio rilasciato dall'imputata in data 23.5.2013 e prodotto nel corso dell'udienza del 19.2.2016.

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come San Salvario e che fosse coerente con la politica

istituzionale [. .. ]addirittura con il proprietario del locale si

concordò, appunto, la possibilità di organizzare più incontri[. .. }

Peraltro, la cosa che mi conforta, quantomeno nella sua

testimonianza, è che lui si ricorda, cioè che lui conosce la

persona che è venuta da me a bussare alla porta, cioè il

responsabile dell'associazione Abissa. Mi stupisce che non lo

ricordi in quell'occasione, in quell'incontro ed abbia, invece, fatto

riferimento a tutt'altra situazione. Si organizzò effettivamente un

incontro che è quello che è stato rimborsato. In quell'incontro ci

furono pochissime persone e questo fu il motivo, visto che era

già di un certo... adesso io non ricordo la cifra esatta dello

scontrino che mi viene contestato. Però visto che era comunque

una cosa non da 1 O euro ma più alta sicuramente più alta

rispetto al numero dei partecipanti ricordo che dissi loro di

trovare una location più economica, o se no interrompere perché

la cifra secondo il mio modo di vedere era stata congrua per il

servzzw certamente reso, però in prospettiva avrebbe

rappresentato una spesa troppo alta per il Gruppol29".

Le predette dichiarazioni, tuttavia, risultano palesemente

smentite dalle ulteriori risultanze processuali e, in particolare,

dalle dichiarazioni del teste Caiazzo130, gestore del ristorante

"Gli Ottimisti" - sito in Torino, via Petrarca angolo via Giuria -

in cui veniva effettuata la spesa di euro 200,00 oggetto di

contestazione.

In ordine a tale spesa il predetto teste riferiva che:

si trattava di un evento (cena/rinfresco) organizzato e

pagato dalla segreteria di Maurizio Marronel31;

129 Cfr. pp. 13 e 14 trascrizioni udienza 19.6.2015. 130 Cfr. pp. 70 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015. 131 In particolare, sul punto, il teste riferiva che: "era praticamente una cena organizzata da un personaggio politico, che tra l'altro non so cime si finito .. Era di Marrone, non so se fa parte della stessa inchiesta [ ... ]E' venuto un ragazzo che lavorava nella sua [di Maurizio Marrone] segreteria e mi ha detto ... Siccome avevamo degli spazi... Il locale era di 400 metri quadri, ho detto 'Vi posso dedicare proprio tutta la parte in fondo del ristorante e potete fare quello che più avete... A seconda della vostra esigenza', mi avevano chiesto di invitare delle persone ed io l'ho fatto { ... ] era un collaboratore o faceva parte della segreteria. E' lui che mi ha contattato, è lui che mi ha pagato, per me la situazione era chiusa lì [. .. J Non conosco né nome né cognome, per fare questo intervento politico. Mi ha detto che lln' suo... Quando ho parlato con l'interessato, con Maurizio Marrone, mi ha detto che era un suo collaboratore, della sua segreteria { ... ] Mi ricordo bene che ho parlato con il collaboratore e

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l'evento in questione era finalizzato a sostenere la

candidatura di Maurizio Marrone alle lezioni comunali

che si sarebpero tenute a breve e, sul punto, il teste

ricordava specificamente di aver organizzato due eventi

elettorali di cui uno era quello in questione (l'altro legato

a esponenti del Partito Democratico)132;

durante la serata era in grado di notare gran parte dello

svolgimento dell'evento in questione, nel corso del quale

Maurizio Marane pronunciava un discorso

presenti 133;

Il Caiazzo, inoltre, escludeva con certezza che tale incontro

fosse riconducibile all'associazione Abissa, tanto più che il

predetto teste ignorava l'esistenza della citata associazione, me

ne conosceva personalmente il responsabile (Diego Cudia) -

ovviamente non in forza della detta carica - escludendo che

quest'ultimo avesse preso parte alla cena o che avesse, in

qualche modo, collaborato alla sua organizzazione.

Il teste in questione, poi, oltre a scartare l'ipotesi di aver

interagito con figure femminili per l'organizzazione della serata

di cui sopra, affermava con convinzione che il predetto evento

era 'unico', nel senso che non si era mai discusso di un ciclo di

appuntamenti - sempre legati all'associazione Abissa - da

effettuarsi nel già menzionato locale.

Su tali circostanze il Caiazzo, infatti, riferiva che: "Diego Cudia

lo conosco, è venuto al ristorante da me più volte, mi aveva

lasciato un bigliettino da visita, perché... Le spiego. Un mio

amico, che abita... Tra l'altro è anche mancato, abitava

con il signor Marrone quando è andato via, perché l'ho salutato, però io non ho parlato con figure .femminili { ... / Loro dovevano fare un intervento legato a queste elezioni ed alla fine di questo f ... / Marrone con questa persona che mi ha contattato, mi ha detto 'dobbiamo fare un intervento', Sì, è intervenuto, ha fatto quello che hafatto, dopo alla fine offrivamo questo rinfresco" (cfr. pp. 70 - 71 - 72 - 76 - 80 trascrizioni udienza 1.4.2016). 132 Il Caiazzo dichiarava che: "Siccome ne avevo organizzate due, una con il P.D. ed una con Forza Italia, alla fine del rinfresco hanno fatto un po' di propaganda penso, hanno parlato con le persone che hanno partecipato f ... / Era un evento unico { .. . / Sì, legato alle elezioni. Non era legato ad altri eventi. Avevo fatto solo due eventi, uno con il P.D., che era intervenuto l'Assessore al commercio di Torino, che è Altamura e poi un altro con Marrone e basta. Erano due cose nettamente separate. Non c'erano altre ... Logicamente è un ristorante, se venivano ben vengano altre cose, ma non avevamo parlato con ... " (cfr. pp. 71 e 74 trascrizioni udienza 1.4.2016). t33 Cfr. pp. 69 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2016

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aWestero, lui voleva comprare un suo immobile ed è venuto più

volte, proprio con [difesa: Lei non ricorda che sia intervenuto in

quell'occasione?] No, in quell'occasione no, non ricordo [. .. ] Ne

sono sicuro, sì [ ... ] Era un evento unico [. .. ] Logicamente è un

ristorante, se venivano ben vengano altre cose, ma non

avevamo parlato con ... [Diego Cudia] E' venuto più volte al

ristorante per l'acquisto di un immobile di un mio amico134 ".

Le dichiarazioni del Caiazzo innanzi riportate risultano

particolarmente attendibili considerato che il predetto teste

riconduceva con certezza l'organizzazione della cena a Maurizio

Marrone per un evento politico ed escludeva, con altrettanta

certezza, che vi fosse un qualche legame tra l'incontro di cui

sopra e l'associazione Abissa - affermazione di peculiare

credibilità alla luce del fatto che il Caiazzo conosceva per altra

via Diego Cudia e ne escludeva ala presenza alla cena in

discorso - o che detto incontro facesse parte di un ipotetico

ciclo di appuntamenti.

Peraltro, vi è anche un ulteriore elemento a sostegno della

veridicità del racconto del testimone in questione: nei giorni

del 15 e del 16 maggio 2011, cioè poco tempo dopo l'incontro

descritto, avvenuto m data 28.4.2011, s1 tenevano le

consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco di Torino che

vedevano Maurizio Marrone, marito dell'odierna imputata,

candidato tra le fila del Popolo della Libertà (circostanza

verificabile attraverso fonti apertel3S).

Augusta MONTARULI, pertanto, in ordine alla spesa di cui al

doc. 16 del 28.4.2011 per la somma di 200,00 euro, deve

essere ritenuta responsabile del reato a lei ascritto, previa

riqualificazione dello stesso nel reato di cui di cui agli artt. 7

legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n.

659, atteso che destinava la predetta somma al finanziamento

della campagna elettorale di Maurizio Marrone.

13•1 (cfr. pp.73 - 74 trascrizioni udienza 1.4.2016). 135

http:/ /www.repubblica.it/ static/ speciale/2011 /elezioni/ comunali/ torino.ht ml)

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GOFFI Alberto

Goffi risponde, in concorso con Negro quale suo capogruppo

nel Gruppo UDC (Unione di centro), dell'appropriazione delle

somme relative ai seguenti rimborsi:

rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso

supermercati per complessivi€ 17.490, 18 ;

rimborso spese per acquisti carburante e presso aree di

servizio per complessivi€ 5.346,59;

rimborso spese per alberghi

3.504,50;

per complessivi €

rimborso per spese vane (farmacia ed acquisti presso

Juventus stare) per complessivi€ 115,96;

per complessivi€ 26.457,23

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

Il P.M. ha richiesto la condanna di Goffi per tutto quanto

contestatogli. Questi, in sintesi, i punti critici secondo

l'accusa.

Risulta a suo carico una somma relativamente elevata per

spese di carburante e presso aree di servizio. Sul punto si è

sviluppata un'istruttoria specifica, sorta dalle dichiarazioni di

Goffi, che ha premesso che la sua attività nel gruppo

(costituito in Regione unicamente da lui e dal suo capogruppo

Negro, che si muovevano in modo e con obiettivi autonomi) era

fondamentalmente impostata sul rapporto personale che egli

andava instaurando, sul territorio regionale, con coloro che si

trovavano in difficoltà perché 'vessati' da Equitalia. Goffi ne

aveva fatto una ragione centrale del suo agire politico come

consigliere regionale, portando avanti una battaglia personale

che aveva già iniziato prima di essere eletto in Regione,

fondando l'associazione 'Equilitalia'. Con denaro proprio aveva

acquistato un Defender, con il quale girava il Piemonte

recandosi direttamente da coloro che avevano questo tipo di

problema e che per tale motivo erano finiti sul lastrico. Aveva

istituito una sorta di numero verde e si era pubblicizzato come

servizio di 'consigliere a domicilio'. Il Defender, mai utilizzato

per spostamenti privati - per i quali utilizzava la propria auto -

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recava scritte riconducibili ad 'Equilitalia' ma anche alla sua

attività di 'consigliere a domicilio'. Goffi nel suo esame, al quale

si rinvia integralmente sul punto, ha spiegato a fondo la sua

attività, da lui iniziata e proseguita anche a mezzo di

pubblicazioni136 portate a conoscenza del pubblico anche oltre

Regione, essendo stato invitato a parlarne anche in dibattiti

televisivi.

Il P.M. ha richiesto la condanna con riferimento al carburante

rimborsato con i fondi regionali 137 rilevando che in tal caso si è

trattato di rifusione di spese sostenute per un'attività politica

del tutto personale e che non ha nulla a che vedere con

l'attività del gruppo UDC in Consiglio regionale; un'attività

legata alla sua persona ed alla visibilità politica propria,

divenuta infatti una battaglia nazionale, con incursioni fuori

regione e sui canali televisivi nazionali.

Sul punto, va rilevato che il rimborso afferisce a spese

sostenute dall'allora consigliere per la propria attività politica

sul territorio, che in questa sede - data la duplice natura dei

Gruppi consiliari (retro) - non pare sindacabile, né paiono

(ovviamente) sindacabili gli obiettivi, né la visibilità raggiunta

(che ovviamente tende ad espandersi al di là dell'ente locale).

Va unicamente rilevato che l'attività politica del consigliere, per

essere rimborsata - e lo è stata con stretto riferimento alle

136 Goffi ha rivendicato alla propria associazione il merito di avere vari suicidi di imprenditori vessati da Equitalia; la storia è narrata nel volume Stop Equitalia Tour, che ha radici nelle vicende della propria famiglia (in specie, del padre del consigliere). 137 Ed inoltre per la somma di 833 euro (24. l.11) di assicurazione del Defender, intestato all'associazione Equilitalia, e bollo auto, che però non risultano tra le spese descritte al capo 26 e sul punto non vi è stato contraddittorio, per cui non vengono prese in esame in questa sede (risultava già, infatti, a pag. 37 esame Goffi che le suddette spese non erano oggetto di contestazione). Per lo stesso motivo - non sono spese oggetto di contestazione - non vengono qui prese in considerazione le spese di erogazio_ne periodica mensile , per un certo periodo, a tale avv. Chiatellino e fatturate a titolo di consulenza, che egli ha definito (pag. 30 del suo esame) sua collaboratrice all'interno del gruppo consiliare per il periodo quantomeno corrispondente: spesa che evidentemente è stata ritenuta dall'ufficio della Procura già giustificata da Goffi e riconducibile alla facoltà di portare a rimborso le spese sostenute per avvalersi di collaboratori (non utilizzando in tal caso la possibilità, pure riconosciuta, di assumere spesandoli dal fondo regionale per il gruppo collaboratori a tempo determinato o a contratto di collaborazione continuativa).

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spese sostenute per spostarsi sul territoriol38 per l'attività di

'consigliere a domicilio', con distinzione rispetto alle spese

dell'associazione Equilitalia (sul punto non v1 sono

contestazioni) - non deve essere necessariamente condivisa dal

gruppo consiliare e che pertanto il fatto che solo Goffi portasse

avanti la battaglia contro la vessazione nell'esazione fiscale e

non anche l'unico altro componente del gruppo UDC, Negro,

non appare avere alcuna rilevanza, dato il principio (mai posto

in dubbio nemmeno dall'accusa con riferimento agli altri

gruppi consiliari coinvolti nel procedimento penale) di

autonomia del singolo consigliere, sotto il profilo politico,

all'interno del gruppo. In altri termini: sono spesabili le spese

sostenute per attività politica, e non solo quelle sostenute per

attività politica condivisa.

Quanto alle altre spese, diverse da quelle che - salvo prova

contraria - non vi è motivo di ritenere non fossero spese di

rappresentanza (pasti, ristorazione), Goffi, sia nel suo esamel39

sia a mezzo della deposizione della sua collaboratrice di allora,

Anastasia, ha offerto una ricostruzione per quanto possibile

puntuale del perché fossero state da lui poste a carico del

fondo di funzionamento del gruppo consiliare. In sintesi, le

spese dubbie a lui contestate e sulle quali ha reso spiegazioni

sono le seguenti.

Ha spiegato che erroneamente è stato annotata nei tabulati

GdF per due volte la medesima spesa di tremila euro sostenuta

per affitto sala, ristorazione e organizzazione di una serata in

occasione dell'on. Vietti, appena nominato vicepresidente del

CSM, serata offerta dal gruppo regionale UDC come occasione

138 In caso diverso - ad es. per un unico e specifico pasto per il quale aveva richiesto e ottenuto il rimborso mentre era in Sicilia tra il 7 e il 17 agosto 2011, occasione in cui egli, ha dichiarato nel suo esame dibattimentale, si sarebbe trovato per presentare il libro su 'Equilitalia' (pag. 55 del suo esame) - il rimborso era risultato limitato al singolo evento definito di presenza istituzionale e inquadrato nella spesa di rappresentanza. Così per i cioccolatini spesati come omaggio istituzionale - come consigliere regionale piemontese noto per avere declinato la propria vocazione politica per gli scopi descritti e impegnato nell'attività di 'soccorso' collettivo degli imprenditori e artigiani vittime dell'eccessiva pressione fiscale - in occasione dell'invito a partecipare alla trasmissione TV condotta da Antonio Lu brano (v. suo esame, in ordine alla specifica spesa, comparente nei tabulati della GdF). 139 V. trascriz. ud. 19.5.2015 e produz. allegati al suo interrogatorio reso a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p ..

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per un incontro con una platea di 200 persone circa, per la

maggior parte costituita da amministratori locali piemontesi,

alcuni dei quali sono stati indicati come testi a riscontro. Non

sono stati offerti elementi, nel caso in esame, dall'accusa a

sostegno del fatto che si trattasse di manifestazione partitica e

non di espressione della politica locale del gruppo UDC

regionale, quindi istituzionale, quindi spesabile dal fondo. Si

tratta della serata - documentata dalla difesa - del 27. 9. l O,

che, comunque, riferisce Goffi, è stata posta sulla sua quota di

rimborsi dal fondo per spese di rappresentanza e non su quella

di Negro (l'imputazione per il rimborso dal fondo è sempre

riferita un consigliere specifico) per il semplice fatto che il

gruppo UDC aveva organizzato l'evento su sua indicazione. Il

gruppo ha poi ricevuto la fattura (v. suo esame in trascriz. cit.,

pagg. 14-16) pagandola direttamente con bonifico poi ponendo

la cifra sul suo budget.

Ha disconosciuto come spesa propria una cantinetta Candy

per il vino, che ha riferito essere stata con ogni probabilità

portata negli uffici del gruppo insieme ad un frigorifero e

spesati, entrambi, su indicazione di Negro (che è produttore di

vino, titolare di nota azienda vinicola); l'acquisto, che compare

nei tabulati, di una maglietta dallo Juventus Stare posta a

rimborso è stato giustificato in termini di omaggio ad un

Questore del Senato, pagata direttamente con i soldi del

gruppo (e non successivamente rimoborsatagli)140

Ha dichiarato che tutte le spese di bar e ristoranti non

corrispondenti, quanto a luogo di emissione del documento

fiscale, alla cella in quel momento agganciata dalla sua utenza

mobile (era spesso a Roma) si spiegano agevolmente in quanto

spese sostenute, per suo incarico, dalla segretaria personale

Anastasia e che i pagamenti avvenivano con la regola degli

scontrini separati (per lei pagava il consigliere, per gli ospiti

quest'ultimo indicava di mettere a rimborso). La spesa,

contestatagli, di 45 euro in farmacia ha ricostruito trattarsi (la

140 Si trattava di una maglia della Juventus serigrafata: ricevuta la mail da Roma, dava indicazione per l'acquisto alla propria collaboratrice Anastasia e la faceva inviare al senatore Antonio De Poli che gliel'aveva chiesta per donarla ad un'associazione. (esame, pag. 54).

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teste Anastasia ha confermato di avere provveduto

personalmente all'acquisto) di un vaporizzatore per ambiente

collocato nell'ufficio in regione.

Sono risultate giustificate, in termini di allegazione nel corso

del suo analitico esame, e per quanto possibile supportate da

riscontro documentale le spese sostenute per pernottamenti in

alberghi, permessi ZTL, buoni carburante. Quanto a questi

ultimi ha spiegato di non averne mai fatto un utilizzo proprio o

comunque estraneo alla sua attività politica di consigliere

regionale, ma di averne distribuiti a suoi collaboratori perché

potessero autonomamente muoversi per il Piemonte per le

affissioni di locandine e manifesti (esame cit., pag. 34). Ha

distinto, richiamandosi alle linee guida, le spese per viaggi e

spostamenti messe a rimborso e al loro interno quali spese ha

messo a rimborso e quali no. Lo sforzo di distinzione offerto

nella ricostruzione ex post rende del tutto plausibile che in

caso vi sia stata una messa a rimborso di scontrini non

strettamente pertinenti alla sua attività di consigliere ciò sia

avvenuto, al più, sporadicamente e comunque per casi

marginali dovuti ad errore, senza quindi che emerga alcuna

prova di consapevolezza di appropriarsi di somme delle quali si

ha la disponibilità ma che non spettano in concreto a fronte

della tipologia di spesa. e comunque da escludere il fenomeno,

paventato dalla Procura, di una messa a rimborso di scontrini

'a catena' o comunque provenienti da spese di natura

personale propria o di altri per 'fare budget'.141

Ne consegue, per Goffi, l'assoluzione, anche nel suo caso per

insussistenza del fatto appropriativo, pur se in eventuale

presenza di specifiche spese - in tal caso del tutto contenute -

per le quali la formula più appropriata potrebbe risultare

quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto

escluso dall'errore.

14 1 Scorrendo i tabulati della GdF in relazione alle spese portate a rimborso a Goffi non emerge il fenomeno dei c.d. 'scontrini a catena', raccolti indiscriminatamente, paventato dalla Procura ma al più possibili inserimenti sopradici di importi del tutto modesti che possono ricondursi ad errore.

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NEGRO Giovanni

Giovanni Negro è chiamato a rispondere - nella sua qualità di

capogruppo UDC in Consiglio regionale (gruppo che nella IX

legislatura era costituito soltanto da egli stesso e da Alberto

Goffi) - delle spese di Goffi delle quali ha autorizzato il

rimborso, in concorso con questi, e contestate al capo 26. Da

tale capo, in forza di quanto sopra evidenziato per la posizione

del coimputato, deve essere assolto anche Negro e con la

medesima formula.

Negro risponde, inoltre - al capo 27 - dei rimborsi autorizzati a

sé medesimo, nella sua qualità di capogruppo e quindi con

materiale disponibilità e accesso diretto relativo al fondo di

funzionamento; nonché - nei termini di cui al capo 28 - del

reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18

novembre 1981 n. 659 per indebito finanziamento campagna

elettorale per soggetti politici dell'UDC.

1. L'addebito di peculato (capo 27) -

Riguarda l'utilizzo del contributo per il Gruppo per ì seguenti

rimborsi:

rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €

50.790,37

rimborso per acquisto di buoni carburante per

complessivi€ 10.007 ,24;

rimborsi spese per alberghi per complessivi€ 2.315,40;

rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley)

per complessivi€ 1.500;

per una somma complessiva di€ 64.613,01

In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012

Il P.M. ha richiesto la condanna di Negro per tutti i fatti di

peculato a lui contestati, con riferimento a tutte le spese sopra

elencate. Non sono entrate a far parte del contraddittorio,

perché non comprese nella descrizione di cui al capo di

imputazione (pur se indicate nei tabulati della GdF e per loro

natura tali da necessitare di quantomeno di allegazione

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esplicativa), le 'consulenze' seriali a 'dott. Delfino', di Busca

(CN). L'accusa, nelle sue conclusioni, si è principalmente

incentrata sulla notevole rilevanza quantitativa delle spese di

ristorazione portate a rimborso: concludendo nel senso che

evidentemente quantomeno in parte non può che essersi

trattato di spese non ricollegabili ad attività istituzionale del

consigliere ma piuttosto legati ad una promozione di sé e della

propria azienda vinicola.

Si tratta di spese rimborsabili come spese di rappresentanza,

di natura c.d. ambivalente e di conseguenza è onere

dell'accusa provare che non sia trattato di occasioni

istituzionali/politiche nell'ampio senso in cui la categoria

veniva interpretata. In questo caso vi sono certamente elementi

di natura logica che possono indurre al sospetto che il legame

con l'attività istituzionale e politica possa essere stato

interpretato in termini forse più ampi del dovuto, sia alla luce

dell'attività imprenditoriale di Negro sia della indubbia

sporporzione delle spese per ristorazione portate a rimborso,

anche a confronto con altri consiglieri fortemente

rappresentativi sul territorio che sotto questo profilo hanno

accollato al fondo di funzionamento dei rispettivi gruppi

consiliari spese decisamente minori nello stesso arco di tempo.

La prova specifica di un'estraneità delle singole spese alle

ragioni che ne legittimavano il rimborso è però in concreto,

all'esito del dibattimento, assente. Eguale argomento vale per

le spese di carburante portate a rimborso.

In sintesi: non trattandosi di spesa 'abnorme' sotto il profilo

ontologico, e in assenza di prova circa una destinazione privata

dei fondi, il mero dato quantitativo non può costituire

elemento autonomamente probante di condotta appropriativa

dei fondi stessi per fini di soddisfazione privata (ovviamente

qualora nei limiti del budget e salvo sia di per sé talmente

elevata da rendere evidente una mancanza sistematica di

collegamento con le finalità istituzionali).

Negro a dibattimento non ha reso l'esame e all'udienza del

19.5.15 è stato acquisito 81 sensi dell'art. 513 c.p.p.

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l'interrogatorio da lui reso in indagini (int. 17.5.2013), nel

quale egli, nell'ambito dei documenti prodotti in quella sede e

riprodotti oggi, ha depositato per l'allegazione al verbale il già

più volte citato manuale della Regione Piemonte per le

procedure contabili, del 2007, dichiarando di essersi allineato

a quanto ivi prevede l'art. 46 per le 'spese di rappresentanza'

(retro, par. 4).

Ha premesso di avere sostanzialmente diviso il budget del

fondo per il gruppo UDC ( 170 mila euro annui, comprese le

spese per collaboratori) in relazione al diverso tipo di attività

politica e di relazione con il territorio; in questo ambito, egli si

occupava di promuovere l'attività istituzionale nella propria

zona di bacino elettorale, cuneese/albese, rivendicando la

propria attenzione - rendendosi conto che questo è il punto

che più poteva aver allertato gli organi che conducevano le

indagini - a non sovrapporre con immagine aziendale e

promozione privata. Le spese portate a rimborso, ha spiegato

Negro, erano in larga misura relative a rinfreschi serali con

rappresentanti delle istituzioni locali, in specie comunali.142 Ha

indicato vari nominativi di ospiti la cui presenza qualificava

l'incontro in termini di evento di rappresentanza.143

Quanto ai rimborsi, premettendo di fruire già del rimborso

chilometrico per spostamenti tra la sua residenza nel cuneese

e Torino, ha dichiarato che quanto messo ulteriormente a

rimborso - carburante - riguardava gli ulteriori spostamenti

sul territorio (anche eventi in località diverse nella stessa

giornata), posto che gli era stato riferito in Regione, dove si era

informato una volta eletto parlando con il funzionario

Crescimanno (sentito anche su questo profilo quale teste nel

presente dibattimento), che erano spese comunque

rimborsabili dal fondo. A riscontro dei suddetti spostamenti ha

142 Riferisce Negro nel suo interrogatorio, di avere deciso di offrire egli stesso agli amministratori locali, sapendo di poter poi chiederne il rimborso sul fondo consiliare come rappresentanza, anche perché 'avendo fatto il sindaco per vent'anni, sapevo che non avevano diritto ad alcun rimborso'. 143 Parlamentari, amministratori locali, vertici dell'ASL (Monchiero); il parlamentare Vietti anche nella veste di neo-nominato vicepresidente del CSM. Il riferimento, quanto a quest'ultimo, è alla festa con apericena per 200 persone, v. retro, posizione Goffi; Negro conferma che la serata, alla quale egli aveva partecipato, era stata organizzata da Goffi.

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esibito la propria agenda dell'epoca e ha prodotto (all. int. in

indagini, documenti riprodotti oggi) locandine relative a vari

eventi nel cuneese/ albese m cui era prevista la sua

partecipazione. Quanto alle spese per pernottamento in

alberghi o prenotazione di salel44 Negro (anche a mezzo della

documentazione prodotta dalla sua difesa tecnica) ha fornito

una allegazione tale per cui non vi sono elementi per ritenere

l'estraneità delle spese alla funzione istituzionale.

A ciò consegue l'assoluzione di Negro, per insussistenza del

fatto illecito appropriativo (ivi comprendendosi anche le

eventuali ipotesi di messa a rimborso per errore, peraltro -

qualora ve ne siano state - non distinguibili in questa sede, per

le quali l'assoluzione dovrebbe essere pronunciata perché il

fatto non costituisce reato) per tutte le spese descritte nel capo

di imputazione, con l'eccezione della contestazione di peculato

relativa a 'rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti

volley) per complessivi€ 1.500'.

Per quest'ultima, infatti, dall'istruttoria dibattimentale sono

emersi elementi di prova che inducono a ritenere impossibile -

a fronte di spesa certamente abnorme rispetto alle finalità

istituzionali e la cui eventuale pertinenza ad esse deve essere

spiegata dal consigliere - si sia trattato di spesa imputata al

fondo per mero errore.

La fattura è la n. 1612 del 22.10.2010 e riguarda abbonamenti

per la stagione di volley. Il relativo documento è prodotto dal

P.M. nel fascicolo personale di Negro, nel quale si trova anche

copia della email con proposta di acquisto abbonamenti da

[email protected] all'indirizzo personale di posta

elettronica di Giovanni Negro in Regione. L'email però non è

indirizzata al Consigliere Regionale Giovanni Negro ma apre

con un improprio (per la carica rivestita) e colloquiale: 'Egregio

sig. Giovanni'.

144 In particolare per una spesa più corposa di prenotazione sala al Jet Hotel, evento documentato al quale egli ha dichiarato di avere partecipato come promotore e organizzatore di serata di incontro con le PMI (piccole e medie imprese).

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E' quindi già per tabulas evidente che la comunicazione gli è

stata inviata a titolo assolutamente personale, da parte di

persona che sta effettuando una offerta commerciale ad un

cliente qualsiasi e plausibilmente ignorando la carica rivestita;

l'account di per sé non è significativo e potrebbe appartenere a

un qualsiasi dipendente della regione che usa l'indirizzo di

posta dell'ufficio per affari personali. L'offerta è di acquisto di

un pacchetto di abbonamenti per le partite di 'Bre Banca

Lannutti', squadra di volley di Cuneo, quindi dell'area in cm

vive e abita Negrol45 per la stagione della sene Al

autunno/inverno 2010/2011.

Con l'email, del 16 luglio 2010, la pnma offerta è per 10

abbonamenti delle partite della stagione che inizia subito dopo

l'estate, per 2500 euro + IV A.

Si perviene alla conclusione del contratto a seguito,

evidentemente, di una trattativa che abbatte il prezzo a metà

di quello iniziale, posto che e la fattura (emessa da Polo Grafico

s.p.a., e cioè da chi gliela aveva offerta a luglio come 'sig.

Giovanni} riporta 10 abbonamenti dei quali cinque omagg10,

quindi 1250 euro+ 250 di IVA= 1500 euro totale.146

Nel suo interrogatorio reso in indagini (acquisito ex art. 513

c.p.p.) aveva dichiarato di non essere al corrente dell'acquisto,

peraltro con fattura intestata a Giovanni Negro presso il

Gruppo consiliare regionale UDC, e di non sapere chi ne

avesse usufruito; di conoscere la Polo Grafico s.p.a. perchè il

suo collaboratore Alessandro Cavallo gli aveva proposto di fare,

come gruppo UDC, un abbonamento al quotidiano Giornale del

Piemonte che avrebbe compreso una decina di spazi per

interviste da pubblicare anche su testate collegate. Nessuno,

peraltro, gli aveva poi fatto interviste e non aveva più saputo

nulla. Concludeva dichiarando: 'soltanto in occasione di questa

indagine ho scoperto che la stessa società editrice aveva fornito

145 Bre Banca è di Alba, Bre Banca Lannutti è una nota squadra di volley di Cuneo (info da fonte aperta). 146 Gli abbonamenti (teste Rubero) non parrebbero nominativi (comunque posti numerati, tribuna verde).

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gli abbonamenti volley in oggetto. Non so chi li abbia in concreto

utilizzati'.

Sia il P.M. che la difesa hanno indicato come teste sulla

circostanza Alessandro Cavallo, all'epoca segretario personale

per il gruppo UDC del consigliere Negro, il quale ha spiegato

(trascriz. ud. pag. 44 e segg. dell'esame) che era arrivata loro

un offerta di Polo Grafico per spazi redazionali in provincia di

Cuneo: l'offerta a 'loro' (al Gruppo consiliare, quindi) non è

però stata prodotta da alcuno, né la presunta trattativa che ne

è seguita.

Sostiene Cavallo che l'offerta - andando a memoria - era nel

senso che se avessero aderito avrebbero avuto 10 abbonamenti

volley omaggio; avendo aderito, avevano avuto gli spazi

editoriali ma nessun abbonamento volley. Riferiva (trascriz.

cit., pag. 49) che non era intenzione di Negro acquistare

abbonamenti di volley ma spazi pubblicitari per il gruppo

consiliare UDC, versione già diversa da quella resa da Negro

nel citato (unico) interrogatorio acquisto agli atti (nel quale

riferisce di non avere <mai saputo niente di abbonamenti

volley', nemmeno omaggio, e che la fattura sarebbe stata

pagata da Cavallo senza che lui ne sapesse nulla). Cavallo, sul

punto, ha ovviamente affermato che tutte le fatture intestate al

gruppo consiliare erano vistate e siglate da Negro come

capogruppo, respingendo quindi in modo più che convincente

l'illazione circa una propria autonoma iniziativa personale

all'insaputa di Negro, qualunque ne fosse l'oggetto. In

definitiva, non aveva visto alcun abbonamento e poteva però

confermare che la fattura (del resto il dato già risultava) era

stata pagata a Polo Grafico con bonifico dal conto del gruppo

consiliare.

Secondo il teste Cavallo l'editore avrebbe poi emesso fattura al

gruppo consiliare UDC inspiegabilmente scrivendo

'abbonamenti volley invece di spazi editoriali - perché gli spazi

redazionali poi sarebbero in realtà stati offerti, sia pure

sporadicamente e su mero accordo verbale con Polo Grafico. Di

un contratto per spazi editoriali infatti non vi è traccia, né di

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'editoriali' e su quali giornali, concetto evidentemente diverso

da quello di 'spazio sul quale si riporta una notizia relativa al

gruppo consiliare UDC' - come fisiologicamente accade su

iniziativa della redazione del giornale -. L'incomprensibile

procedura - vendita di spazi editoriali, con mero accordo

verbale, fatturando invece dei suddetti spazi la vendita di 10

abbonamenti di volley (trascriz. cit., pag. 74) - è stata smentita

radicalmente dal teste Rubero del Polo Grafico.

La contraddizione in cui è incorso il teste Cavallo è palese:

dieci abbonamenti 'omaggio, qualora avessero aderito

all'acquisto di spazi editoriali da Polo Grafico s.p.a. su edizioni

del cuneese (quali, quanti, non sappiamo) è versione che non

ha alcun senso, a fronte di una fattura dove gli abbonamenti

venduti sono dieci, dei quali cinque a prezzo intero e cinque

omaggio: ed è il prezzo degli abbonamenti di volley (si veda

l'offerta del luglio al 'Sig. Giovanni', dieci per 2500, quindi 250

euro l'uno, mentre i cinque pagati, oltre ai cinque omaggio,

sono per euro 1250, ove il restante 250 è l'IVA). Quindi

sarebbero spazi editoriali venduti - e pagati con bonifico del

gruppo - con valore complessivo esattamente pari a quello di

cinque abbonamenti di volley.

Il teste Rubero, indicato dal P.M. (Amministratore delegato, già

direttore generale, di Polo Grafico s.p.a., pag. 48 ss. trascriz.

ud. 1.4.15), ha spiegato che la Polo Grafico vende a terzi

abbonamenti di volley, perché tra gli sponsor della Polo Grafico

compare la squadra di volley BBL (Bre Banca Lannutti). Polo

Grafico vende spazi pubblicitari alla squadra e in cambio

riceve un tot di abbonamenti da rivendere a terzi e che

vengono proposti ai clienti. La trattativa, come sempre, era

stata fatta dalla sua segretaria, Rita Diamandis, che nel caso

di specie dopo avere offerto dieci abbonamenti per 2500 euro

ha trattato con il soggetto .interessato e ne ha infine venduti

cinque con ulteriori cinque in omaggio.

Chiunque ha trattato - perché è innegabile che una trattativa

ci sia stata, tra un'offerta a prezzo intero ed una vendita finale

metà a prezzo pieno e metà omaggio - lo ha fatto dicendo poi a

218

CL J \ .. , .. , i

/ ~/

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Polo Grafico di intestare la fattura direttamente al gruppo

consiliare: è quindi evidente che non può essere stato Cavallo

(l'eccentricità della spesa non poteva di certo indurlo ad un

acquisto ad insaputa del capogruppo prevedendo che avrebbe

vistato siglato la fattural47), tanto più che l'offerta che ha dato

l'avvio alla trattativa era stata fatta al 'sig. Giovanni'. Il teste

Rubero è stato ovviamente radicale nell'escludere di avere

scritto in fattura per 1500 euro 'abbonamenti volley' in luogo

di 'spazi editoriali'; e manca del resto un qualsiasi motivo

sensato perché ciò potesse avvenire. Egli stesso ha del tutto

smentito quanto affermato (nell'ultima tra le ondivaghe

versioni rese nel suo esame) dal segretario del gruppo

regionale UDC Cavallo, e cioè che gli abbonamenti fossero in

cambio di spazi editoriali, a tacer del fatto che vi è in fattura

una distinzione tra abbonamenti a prezzo pieno e abbonamenti

omaggio e che l'area commerciale di Polo Grafico non è legata

alla vendita di spazi editoriali, vendita che viene fatta

direttamente dalle testate giornalistiche.

Nel caso di specie, ha dichiarato Rubero - conformemente a

quanto appare sul documento fiscale e si desume dalla email

al 'sig. Giovanni' - si era svolta una banale trattativa con un

cliente privato, interessato all'acquisto, sul numero e sul

prezzo degli abbonamenti volley per l'autunno 2010 ricevuti

dallo sponsor BBL, che viene condotta da un ufficio specifico,

diverso da quelli che fanno parte dell'area operativa

commerciale del Polo Grafico (Rubero, trascriz. cit., pag. 52).

Rubero ha infine spiegato che la vendita di spazi pubblicitari (e

comunque non editoriali, che sono gestiti dalle testate) è

sottoposta a tutt'altra disciplina, legata a quella particolare

tipologia di contratti: con a monte, com'è ovvio, un'offerta con

indicazione di quali spazi e su quali testate. Un simile

contratto con 1 Ude gruppo consiliare regionale in quel periodo

con Polo Grafico non vi è mai stato e nessun documento a

smentita è stato prodotto da Negro, perché il gruppo UDC non

147 Il fatto che su quella prodotta in copia in atti non vi sia alcuna sigla, e nemmeno il 'pagato' (peraltro disposto pacificamente con bonifico), è perché -verificata la spesa portata a rimborso tra le altre del gruppo UDC - la copia della fattura è stata acquisita dall'emittente Polo Grafico.

219

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lo ha mai stipulato; Cavallo ha parlato di 'accordi verbali per

editoriali sporadici' e la difesa Negro ha prodotto qualche

documento che al più prova che sporadicamente altri hanno

scritto, su qualche quotidiano locale, qualcosa sul gruppo

UDC in Regione: quindi notizia giornalistica redazionale, non

editoriale di terzi dietro pagamento di uno spazio sul giornale.

Non vi è stato, in conclusione, alcun errore nell'intestazione

della fattura di Polo Grafico al gruppo consiliare; l'eccentricità

della spesa è evidente, e la difesa sul punto, già sviluppatasi

su di un terreno fattuale inconciliabile con tutti i dati

documentali, risulta smentital48. Vi è, di conseguenza, prova

che si è trattato di un acquisto compiuto con la piena

consapevolezza di utilizzare i fondi di funzionamento del

gruppo regionale per finalità assolutamente private.

Limitatamente a questa specifica spesa portata a rimborso,

quindi, deve ritenersi la responsabilità di Negro per il reato

contestato.

2. L'addebito di illecito finanziamento ai partiti in campagna

elettorale -

L'addebito consiste nell'aver indebitamente finanziato con i

fondi di funzionamento del gruppo consiliare regionale -

disponendo direttamente il pagamento con denaro del

suddetto fondo - le spese di campagna elettorale di sé

medesimo per le elezioni regionali del 2010 e del collega di

partito Scanderebech per le elezioni del Comune di Torino del

148 A fronte delle evidenze documentali e in esito all'istruttoria dibattimentale, la difesa tecnica ha infine sostenuto che Rita Diamandis, segretaria dell'amministratore delegato di Polo Grafico s.p.a., essendo israeliana di origine o di nascita avrebbe equivocato nella descrizione dell'oggetto della fattura per la scarsa conoscenza della lingua italiana. E' difesa che - a tacer del fatto che il quadro contabile e amministrativo globale della Polo Grafico s.p.a. ne avrebbe risentito con gravi danni per l'azienda - è comunque irrilevante perché non spiega la trattativa né dà ragione delle prove documentali nel senso di una vendita di abbonamenti volley, in assenza di un contratto di acquisto di spazi editoriali (che comunque non effettua Polo Grafico ma le testate). La stessa difesa nelle conclusioni finali la ha allegata verbalmente senza averla mai coltivata sul piano probatorio (non è stata nemmeno prodotta una copia di passaporto né indicata la Diamandis come teste dalla difesa; né rivolte domande al teste Rubero sul grado di conoscenza della lingua italiana della sua collaboratrice).

220 /

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2011, con riferimento alle seguenti fatture, fatte intestare al

Gruppo Consiliare Regionale UDC:

- fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO MONTALDO"

Snc di MONTALDO Giancarlo per l'importo di€ 2.000, avente

ad oggetto "consulenza organizzativa per attività di

comunicazione e promozione", e relativa all'ideazione e

correzione dei testi e materiale promozionale relativo alla

campagna elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni

regionali 2010;

- fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per l'importo

di€ 1.074, avente ad oggetto "grafica per manifesti, locandine

e flyer, depliant e prove di stampa", e relativa alla stampa di

materiale di propaganda del candidato SCANDEREBECH alle

elezioni comunali di Torino 2011;

quindi per l'erogazione complessiva di€ 3.074.

In Torino 6 ottobre 2010 e 11aprile2011.149

Quanto ai due addebiti di cui al capo 28, sono condivisibili le

osservazioni della difesa di Negro nel senso di una possibile

incoerenza di abbinamento tra fatture (individuate e indicate

dalla GdF a seguito di verifica delle spese rimborsate dal fondo

o pagate con il fondo regionale) rinvenute dalla GdF medesima

presso il tipografo per comprendere in loco a quale prodotto

tipografico si possano riferire. La procedura di abbinamento,

effettuata a posteriori presso il tipografo, nel caso in esame

non consente di raggiungere certezze in ordine a quale sia il

prodotto relativo, anche e principalmente a causa della relativa

genericità delle descrizioni contenute nel documento fiscale,

soprattutto quando la tipografia ha effettuato più forniture

avendo come riferimento la persona fisica richiedente e/o il

partito per conto del quale vengono commissionati manifesti,

locandine e simili.

149 L'indicazione 11 aprile del 2012 nel capo di imputazione è evidente frutto di errore, confrontando la data della fattura e tenuto conto che le elezioni a Torino si sono svolte nella primavera 2011.

221 I

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Quanto alle fatture emesse da Montaldo ('Studio Montaldo

s.n.c.') Negro ha fornito spiegazioni relativamente plausibili ma

comunque non passibili di smentita nel suo interrogatorio

acquisito ex art. 513 c.p.p., sia pure non spiegando come egli

si sia pagata (e cioè con quali fatture e intestate a chi) la

campagna elettorale regionale della primavera del 2010, posto

che i c.d. 'santini' sono pure stati rinvenuti nell'archivio

informatico della tipografia: e ciò a differenza di altri

coimputati, che hanno positivamente provato la non

pertinenza del materiale fatturato al gruppo consiliare

producendo la fattura con la quale si erano pagati con fondi

propri la campagna elettorale.1so

Quanto alla fattura emessa da Edify il teste Lamberti, il

tipografo, ha plausibilmente spiegato come può essersi

verificato un errore di abbinamento che riguardava il proprio

utilizzo per prodotti diversi del facsimile elettorale del logo

dell'UDC, scaricato dalla versione informatica già memorizzata

nell'archivio della sua azienda. I punti rilevanti sono i

seguenti.

1 - La campagna elettorale di Negro. Sono state rinvenute due

fatture, ed entrambe prodotte dal P.M.: la fattura n. 48/ 11 del

31.8.2011 studio Montaldo (in prod. PM, fase. personale

Negro), non contestata; quella contestata (id. fascicolo), la

n.36/10, emessa il 31.8.2010 (pagamento 6.10.2010,

ordinante gruppo UDC il 5.10.10). Nelle produzioni

documentali del P.M. la fattura n. 36/10 è stata associata a

vari testi, rinvenuti nel computer di Montaldo, utili come

traccia o testo compiuto per la formazione di 'santini' elettorali

di Negro, con data e testo (il profilo e il curriculum politico,

nonché il programma dell'aspirante consigliere) chiaramente

collocabili nel gennaio/febbraio 2010 e in funzione delle

elezioni regionali). La fattura 36/1 O, per 2 mila euro IVA

compresa (euro 1.666,67 imponibile + 333,33 IVA, quindi non

con l'IVA agevolata prevista per il materiale elettorale ma IV A

per le transazioni commerciali ordinarie) riporta però la

tso V., retro, posizioni di Burzi e di La Rocca.

222

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causale genenca 'consulenza organizzativa per attività di

comunicazione e promozione': identica come descrizione ed

importo alla fattura 48/ 11 dell'agosto successivo, non oggetto

di contestazione (e pacificamente lontana, quest'ultima, dalle

elezioni).

Nel suo interrogatorio in indagini Negro sul punto aveva

dichiarato che la fattura 36/2010 la 36 del 2010 non era per

materiale afferente la propria campagna elettorale, bensì per

materiale ad uso del gruppo consiliare commissionato ad

elezioni avvenute, e che - a riprova - la dicitura riportata nella

fattura quanto a descrizione dell'oggetto è uguale a quella

dell'anno successivo, sempre addebitata direttamente al

gruppo e sempre per redazione di materiale di comunicazione

relativamente alla sua attività di consigliere UDC sul territorio

(Cuneo/ Alba) e per la preparazione di incontri istituzionali e di

rappresentanza (però non spiega perché Montaldo avesse

materiale per formazione santini con tutti i testi per i suoi

profili).

La fattura 36 del 2010 copre, quanto a fabbisogno di materiale

tipografico, un lasso di tempo che è la metà di quello relativo

alla fattura 48 del 2011, pur essendo uguale come importo

(entrambe per 2000 euro IVA compresa). Ciò però, ha spiegato

Negro, non perché nella dicitura generica adottata sulla fattura

si fosse ricompreso, con fondi pubblici - come suggerito dal

P.M. - anche il pagamento al tipografo del pregresso materiale

elettorale personale della sua campagna, sempre stampato da

Montaldo, ma perché nella prima fase, di 'decollo' una volta

eletto in regione, il lavoro di promozione e documentazione era

maggiore. Ha anche riferito, sempre nel suo interrogatorio m

indagini, che 'se Montaldo ricorda diverso, si sbaglia'. Il

problema nasce dal fatto, già sopra accennato, che presso

Montaldo la GdF ha rinvenuto anche tutti i pdf informatici per

la formazione dei suoi 'santini' elettorali.

La stessa difesa ha rinunciato al teste Montaldo, indicato nella

propria lista, e il Tribunale ha revocato l'ordinanza ammissiva

nulla opponendo le altre parti. Non risolve, sul punto, la

223

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testimonianza del capitano Mangano, che ha condotto le

indagini delegate e ha coordinato anche la fase degli

abbinamenti presso i tipografi materiale/fattura, perché non è

tale da escludere che l'abbinamento sia stato effettuato senza

un grado sufficiente di sicurezza, anche perché in parte basato

sulla memoria personale di tipografi che, come detto, avevano

una persona fisica (indipendentemente dal ruolo specifico nel

momento in cui venivano effettuati gli ordinativi) come

riferimento noto. Nel caso di specie certamente le fatture

'omnia' con descrizione generica non rassicurano quanto a

prestazioni ivi ricomprese, quanto a riconducibilità per intero

ad attività istituzionale e non a quella elettorale

cronologicamente antecedente. In ogni caso, quanto alla

contestata 36/2010, si tratta di fattura con 1VA ordinaria e

non agevolata e non risultano elementi a decisiva smentita di

quanto dichiarato da Negro sul punto.

2 - La campagna elettorale di Scanderebech. E' emersa dal

lavoro di ricostruzione della GdF delegata una fattura emessa

dalla ditta Edify intestata all'UDC gruppo consiliare del

Piemonte, la n. 157 /2011, avente ad oggetto "grafica per

manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di stampa'', per

895 euro, + IVA al 20%, quindi per la somma complessiva di

1.074 euro (fase. P.M. personale Negro). La fattura è datata

30.4.2011 ed è stata pagata con bonifico dal conto del gruppo.

L'abbinamento effettuato, valutando il materiale tipografico

rinvenuto, dalla GdF è con i volantini per la campagna

elettorale di Scanderebech, anch'egli appartenente all 'UDC e

che sotto tale simbolo si era presentato come candidato per le

elezioni comunali torinesi nel 2011. La data della fattura

coincide con la scadenza elettorale.

Nel suo interrogatorio in indagini Negro, in ordine alla fattura

15 7 / 20 11, ha dichiarato di non aver la mai vista, pur

prendendo atto che la stessa_è intestata al gruppo consiliare

UDC e che è stata pagata con bonifico; di non sapere quale

fosse il rapporto sottostante, data la genericità della

descrizione dell'oggetto. Pur prendendo atto del fatto che vi era

stato un pagamento unico da parte del gruppo di tre fatture,

224

(\

~ ) .

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per complessivi euro 2756,40 (compresa la 157/11), ha

dichiarato di non sapere nulla a riguardo, pur essendo stata

da lui autorizzato il suddetto pagamento.

Anche in ordine a tale punto è stato sentito il teste Alessandro

Cavallo, suo segretario particolare all'epoca del mandato

consiliare (trascriz. cit., pag. 52 ss.). Quest'ultimo ha

dichiarato di avere visionato la fattura, mostratagli dalla GdF

delegata, m abbinamento con i volantini elettorali di

Scanderebech per il Comune di Torino, ma di escludere di

avere commissionato come gruppo consiliare regionale un

materiale del genere. Contestava l'abbinamento rilevando che

evidentemente la fattura in questione non poteva che riferirsi a

materiale di stampa predisposto per il gruppo. Ha riferito

nell'esame testimoniale un argomento logico non marginale, e

cioè che si tratta di fattura per importo troppo modesto per

avere ad oggetto materiale elettorale, quali locandine,

pieghevoli e manifesti, nonché facsimile di schede elettorali

con 'crociato' il nome del candidato Scanderebech (la fattura è

per 895 euro+ IVA, v. facsimile nuovamente prodotto in copia

dal P.M. in fase. prod. udienza 25.3.2015).

Il problema delle modalità di abbinamento tra prodotti e

fattura, si è già osservato in relazione alla fattura Montaldo,

può non comportare una ragionevole certezza ex post su chi ne

sia il soggetto fruitore finale e per quali ragioni, e ciò anche

alla luce delle diciture riportate sul documento fiscale, sempre

generiche e standard: di conseguenza, non individualizzanti,

tanto che uno dei criteri adottati è quello, non risolutivo, della

prossimità della data di emissione della fattura pagata dal

gruppo consiliare con la data delle scadenze elettorali.

Nel caso in esame, l'incertezza probatoria è aggravata dal fatto

- riferito dal teste Cavallo - che all'epoca la ditta Edify serviva

tutta l'UDC sul territorio piemontese, e in specie quella

provinciale.

Va detto - rileva il Tribunale - che in realtà, scorrendo i

tabulati riassuntivi delle pezze giustificative portate a rimborso

225

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(nella specie, quelle autorizzate da Negro che ne era il

capogruppo), risulta che le fatture Edify pagate dal gruppo

consiliare regionale UDC sono diverse, anche per importi

rilevanti, peraltro non confluite in una imputazione specifica

perché evidentemente non ritenute ricollegabili ad eventi

elettorali e quindi in sé tipologicamente ammissibili tra le

spese rimborsabili dal fondo (retro, par. 4; v. anche esame

Cavallo, t. ud. cit., pag. 83). L'unica qui contestata è quella del

30.4.11 - verosimilmente anche alla luce della prossimità della

data a quella delle elezioni comunali torinesi - abbinata in sede

di indagini delegate con il materiale elettorale di Scanderebech

(o meglio: con il rinvenimento nella cartella relativa agli

ordinativi del gruppo consiliare regionale UDC di un facsimile

di pieghevole con esempio di scheda elettorale con casella

Scanderebech barrata).

Non ha apportato alcun elemento decisivo per l'accusa il teste

Lamberti, indicato dal P.M. (tipografo della ditta Edify, corrente

in Saluzzo - CN -, v. pag. 86 ss. trascriz. ud. 25.3.15), in

relazione all'abbinamento fattura/ ordinativi effettuata su

richiesta e in presenza della GdF delegata. Abbinamento che è

risultato in questo caso particolarmente difficile da effettuare,

basandosi fondamentalmente sulla memoria, trattandosi di

causali tutte generiche - sostanzialmente seriali - a fronte di

ordinativi di vari clienti 'politici UDC': e quindi applicando

quale unico parametro un confronto di prossimità della data

della fattura con la data in cui è stato creato il file dei prodotti.

E' significativo, in questo quadro, il fatto che il teste Lamberti

non distingua tra organi e ruoli, poiché nella sua ottica

memorizzati come 'clienti UDC' e da tempo risalente (ricorda

ad esempio il parlamentare UDC Delfino, il segretario del

partito UDC di Cuneo, e pochi altri), e definisce Cavallo non in

correlazione con il cliente 'gruppo consiliare regionale' ma

come ' quello che aveva seguito solo e sempre lavori per l'UDC

qua di Torino', mentre i Delfino, padre e figlio, erano 'quelli

della provincia'.

Ciò posto, ha ammesso il teste Lamberti che il lavoro con la

GdF di abbinamento dei file con le fatture è stato minuzioso ed

-~ (! ,1 )~

226 ' I \

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è stato aiutato dal fatto che i file contenenti i prodotti erano

lavorati su file diversi a seconda del committente: di

conseguenza, gli ordinativi provenienti da Cavallo 'quello che

seguiva i lavori per l'UDC a Torino', ad es., era difficile

potessero confondersi con quelli provenienti da Delfino

(parlamentare e UDC locale, del cuneese). La certezza si

sarebbe potuta avere confrontando i dati delle fatture con i

relativi DDT (documenti di trasporto, bolle di

accompagnamento merce), poiché da questi ultimi avrebbe

potuto ricavarsi un maggiore dettaglio, ma è materiale che è

stato impossibile recuperare a posteriori.

E' decisivo, però, il ricordo del teste Lamberti quanto

all'ordinativo che si contesta essere stato pagato con fondi del

gruppo consiliare regionale con la fattura 157/11. Il teste ha

escluso che dalla propria tipografia sia uscito il volantino

abbinato con la GdF, perché è materiale nel quale manca il

logo e riferimento di Edify (il logo è obbligatorio per legge per

tutti gli stampati elettorali): ed in effetti di questa circostanza

non vi è alcuna prova.

Il teste ne desume che il suddetto volantino fosse in memoria

nei loro PC per un qualche motivo di carattere

grafico/ esemplificativo utile per il lavoro commissionato

dall'UDC, tenuto perciò insieme al materiale relativo agli

ordinativi di Cavallo per il gruppo consiliare regionale,

comparendo insieme agli altri file associati quando la GdF ha

richiesto gli abbinamenti come facsimile ('erano facsimili da cui

prendevamo cose utili, tipo il logo dell'UDC o simili, per

compattare i file creando il prodotto'): quindi, un 'santino' di

Scanderebech finito per meri motivi di raccolta di materiale

grafico, fatto da altri e inserito per questo solo motivo nella

cartella 'UDC regionale - Cavallo'.

La spiegazione è plausibile (in totale assenza di materiale

riferibile a Scanderebech con il logo Edify) e parrebbe in ogni

caso da escludere una testimonianza di favore da parte di

Lamberti, che non è più fornitore dei clienti UDC (trascriz. cit.,

'AdDif: ho continuato a fornire l 'UDC anche dopo, oggi non più

227

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perché sono in causa con il partito UDC per mancati pagamenti'

di ammontare rilevante).

Negro deve quindi essere assolto - alla luce di quanto

evidenziato - da entrambi gli addebiti di finanziamento illecito

ai partiti di cui al capo 28 perché il fatto non sussiste.

FORMAGNANA Michele

Michele Formagnana è imputato di peculato nella sua qualità

di capogruppo del 'Gruppo Misto', gruppo monoconsiliare

composto da lui solo, avendo quindi egli la disponibilità diretta

di tutto il fondo di funzionamento del gruppo.

Vengono in rilievo, nell'ipotesi accusatoria, due modalità di

appropriazione del contributo di funzionamento: (1) per prelievi

diretti e 2) a mezzo autorizzazione rimborsi per spese

sostenute da lui), entrambe descritte all'interno del capo 29 e

riguardanti:

- rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per

complessivi€ 17.942,48 (comprensivi del costo di due biglietti

Gratta e vinci acquistati presso autogrill) ;

- rimborsi per acquisti vari (piante e fiori, frullatore, bombole

GPL) per complessivi€ 515,85;

nonche' prelevava dal conto corrente del gruppo con prelievi

periodici 1' ulteriore somma di € 8.500 circa in esubero

rispetto alle spese di cui sopra per le quali non ha prodotto

documenti apparentemente giustificativi

per una somma complessiva di€ 26.958,83

In Torino dal febbraio 2012 a settembre 2012

La posiZione di Formagnana presenta alcune particolarità,

strettamente collegate con la sua vicenda politica. Formagnana

aveva assunto la carica di consigliere regionale, in luogo di

altro leghista dichiarato decaduto nel gruppo Lega Nord; nel

febbraio 2012, espulso dalla Lega e trovatosi ad essere in

Consiglio regionale privo di un partito politico di riferimento, è

entrato a far parte del 'Gruppo Misto', peraltro essendone in

228

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quella consiliatura l'unico componente. Per un anno è stato,

nella sostanza e nella forma, capogruppo di se stesso; nel

febbraio 2013, a indagini ormai iniziate da tempo, è poi entrato

a far parte del gruppo consiliare del PdL.

1 - La discovery delle indagini a suo carico è avvenuta

in un primo momento con l'accesso della Guardia di Finanza

delegata presso il suo ufficio in Regione, con acquisizione delle

pezze giustificative relative alle richieste di rimborso da lui

inoltrate ovvero relative ai prelievi effettuati: e ciò è avvenuto -

come per altri consiglieri - con un 'verbale di acquisizione' in

occas10ne dell'accesso alla sede del gruppo misto

monoconsiliare il 28 settembre 2012. In un secondo momento

i documenti fiscali già in possesso della GdF e nel frattempo

analizzati verranno sottoposti a sequestro probatorio eseguito

in data 19.4.2013.151

Formagnana non mai ha fatto ciò che per gli altri consiglieri

era la normalità, e cioè: anticipare le spese e poi, autorizzati

dal capogruppo (altri o se medesimo), richiederne il rimborso

producendo gli scontrini; oppure, operare direttamente dal

conto del Gruppo, avendone l'accesso, con strumenti

tracciabili: ha sempre solo prelevato contante.

Quanto acquisito (e poi sequestrato) evidenzia, pertanto, il

rapporto di Formagnana con il fondo di funzionamento - cui

aveva diritto ad accedere direttamente - per un brevissimo

arco di tempo, e sostanzialmente tra il febbraio e fine estate del

2012, posto che il 28 settembre a\7\'.eniva il primo accesso della

GdF delegata.

In quell'occasione forniva alla GdF pezze giustificative m suo

possesso per una somma di 19. 500 euro totali circa.

151 Questi gli atti confluiti ex art. 431 c.p.p. nel fascicolo del dibattimento riguardanti Formagnana: verbale di sequestro probatorio 253/3 su delega del P.M., in data 19.4.13, riferita alla documentazione relativa ai giustificativi di spesa del "Gruppo Misto" relativi alla 1° parte del 2012, già acquisita il 28 settembre 2012 (n. 1 plico come da p.v. acquisizione 28.9.12). 11 decreto di sequestro del P.M. è stato emesso in data 18.4.2013 in proc. 29854/12 per il gruppo consiliare Consiglio regionale Piemonte "P.d.L.", al quale Formagnana nel frattempo aveva aderito lasciando il Gruppo Misto.

229

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A fronte delle pezze giustificative consegnate, gli orgam

investigativi sviluppavano un chiarissimo argomento di natura

strettamente contabile (trascriz. ud. teste Mangano in trascriz.

ud. 23.2.15, controes. dif., pag. 57 ss., in specie pag. 62).

Risultava dagli accertamenti sul conto corrente intestato al

Gruppo consiliare regionale misto, sul quale lui solo poteva

operare, che dall'inizio della sua attivazione nel febbraio 2012 -

con versamento delle somme del fondo regionale per il

funzionamento del gruppo - al momento dell'accesso della GdF

(settembre 2012) Formagnana aveva prelevato dal conto più di

27 mila euro in contanti, per tranches e a blocchi periodici di

varie migliaia di euro la volta.

Ne conseguiva, nell'ottica investigativa, che se gli scontrini

consegnati raggiungevano la somma di euro 19. 500 circa,

mancava una giustificazione per la rimanente somma contante

nell'ambito della maggior somma prelevata, ovviamente in

quanto tale priva di tracciabilità. Il Gruppo misto, cioè il

consigliere Formagnana, non aveva nemmeno richiesto un

bancomat correlato al conto e il consigliere aveva

sistematicamente prelevato somme in contanti direttamente

presso gli sportelli dell'agènzia Unicredit in Torino, via XX

Settembre, presso la quale vi era il conto corrente intestato al

Gruppo sul quale erano stati versati i fondi regionali destinati

al suo funzionamento.

Quindi (dep. Mangano, passim, m part. pag. 62 ss. trascriz.

cit.) la 'fotografia' alla data del 28 settembre 2012 (data

dell'accesso della GdF e della consegna degli scontrini da parte

di Formagnana) è quella di una somma in uscita che non trova

un giustificativo corrispondente. Ciò in quanto la somma dei

prelievi fino ad allora compiuti sul c/ c a disposizione del

gruppo misto è superiore di 8000 euro circa rispetto a quella

dei giustificativi di spesa rinvenuti e consegnati da

Formagnana alla Finanza delegata.

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230

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2 - Da questa banale osservaz10ne scaturiscono due

filoni nel ragionamento accusatorio, strettamente

consequenziali alla premessa.

Il primo, in ordine a quale sia la ragione di spesa relativamente

al contante che 'non torna' e non lascia traccia: e cioè come

siano stati spesi e per che finalità gli 8000 euro circa

mancanti.

Il secondo - preso atto della spiegazione parziale (per 19 .500

euro di scontrini) da parte di Formagnana dell'utilizzo del

contante prelevato e rilevato che a tale titolo egli ha

consegnato alla GdF scontrini e pezze giustificative

dichiarandole riferibili alle spese da lui sostenute utilizzando i

prelievi in contante dal conto del Gruppo - se gli scontrini

suddetti siano o meno congruenti con spese autorizzabili. Gli

scontrini sono stati quindi verificati quanto a entità e tipologia

di spesa e il risultato - come per gli altri consiglieri - è

riassunto nei tabulati excel della GdF (fascicolo posizione cons.

Formagnana).

Le imputazioni relative ai rimborsi spese in ipotesi di accusa

non dovuti, scaturite dalla verifica delle congruità degli

scontrini prodotti per giustificare la corposa uscita di denaro

contante, sono confluite nella contestazione di peculato di cui

alla prima parte del capo 29, e cioè i 'rimborsi spese per

ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 17.942,48

(comprensivi del costo di due biglietti Gratta e vinci acquistati

presso lì autogrill) e i rimborsi per acquisti vari (piante e fiori,

frullatore, bombole GPL) per complessivi€ 515,85'.152

1s2 E' interessante rilevare come la Corte dei Conti si sia occupata del profilo relativo alla congruità dei giustificativi di spesa prodotti, in ossequio al principio per cui deve essere motivata ogni spesa effettuata con rimborso ex post o direttamente utilizzando denaro pubblico, nonché al principio per cui in sede contabile l'allegazione è del soggetto agente, e quindi a suo carico -comunque - l'onere della prova: a differenza che in sede penale, nella quale in caso di contestazione di peculato se la spesa è astrattamente inerente alle categorie rimborsabili l'onere della prova dell'utilizzo deviato per finalità proprie grava sull'accusa. La Corte dei Conti nella sentenza di condanna definitiva a carico di Formagnana ben spiega, alla luce della rilevanza in concreto della somma dei giustificativi prodotti per ristorazione e bar (pag. 21) la valenza esterna della spesa di rappresentanza (v. pag. 21 della sentenza) perché le risorse attribuite ai Gruppi regionali sono finalizzate ad aumentare il prestigio e l'immagine del gruppo all'esterno.

231 /

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La contestazione circa la spanz10ne senza giustificativo della

differenza di 8000 euro circa è riportata nella seconda parte

del capo 29, nel quale si contesta 'nonche' prelevava dal conto

c~rrente del gruppo con prelievi periodici l'ulteriore somma di€

8.Soo1s3 circa in esubero rispetto alle spese di cui sopra per le

quali non ha prodotto documenti apparentemente

giustificativi'. IS4

3 - In un secondo momento - dopo avere consegnato agli

operanti i giustificativi di spesa - Formagnana ha tentato di

accreditare la versione per cui in realtà la somma mancante,

pur non avendolo evidenziato alla GdF (alla quale si era

limitato a fornire gli scontrini a copertura e giustificazione

parziale dei contanti complessivamente prelevati a quella data)

in realtà fisicamente sussisteva ed era da lui detenuta al

momento (28 settembre 2012) nella cassaforte ad Alessandria

del proprio ufficio di assicuratore. In data successiva, nel

2013, restituirà poi la somma mancante al gruppo consiliare, e

ciò all'atto della rendicontazione. Il che evidentemente nulla

dice in ordine al fatto che medio tempore i fondi, convertiti in

prelievi di contante, fossero effettivamente stati solo

'delocalizzati' e da lui detenuti presso il suo ufficio, se in tutto

o in parte o per nulla, trattandosi di denaro contante: quindi

bene fungibile.

Per contro, a fronte di un non marginale numero di scontrini

in relazione ai quali pareva plausibile una eccentricità rispetto

al proprio ruolo istituzionaleiss, senza spiegare perché tutti

fossero stati consegnati alla GdF che chiedeva conto della

153 In realtà risulterebbe, al confronto tra i documenti, 8000 euro, v. oltre. 154 La citata sentenza della Corte dei Conti non prende in esame questo secondo profilo non - come affermato dalle difese di Formagnana - perché non sussista, ma perché è problema è di natura diversa. Non si versa, infatti, in ipotesi di spese contestabili avanti al giudice contabile, con verifica del danno da eventuale indebito rimborso per spese effettuate in realtà prive di giustificazione; bensì di verifica - per contro, penalmente rilevante sul piano della sussistenza del reato di peculato - dell'interversione del possesso su somme di denaro pubblico delle quali, avendone la diretta disponibilità, si è operato un prelievo e una successiva delocalizzazione per utilizzo personale o comunque privato. 155 Un esempio, poi ripreso dai tabulati dal P.M. a dibattimento, quello delle spese di ristorazione e bar a Laigueglia e a Pradleves, ovvero la cena a due la sera di San Valentino.

232

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destinazione dei 27 .500 euro di contante prelevato tra il

febbraio e il settembre 2012, ha tentato di accreditare la

versione per cui in realtà molti di essi (pur essendo tutti i

giustificativi detenuti nel medesimo luogo) avrebbero dovuto

essere poi 'scremati', poiché alcuni andavano a giustificare le

spese istituzionali e altri, giustificativi di spese private,

servivano per essere prodotti nella propria causa di divorzio

per giustificare alla futura ex moglie il fatto che le proprie

condizioni economiche non erano affatto migliorate una volta

divenuto consigliere regionale a causa dell'aumento

comunque - delle proprie spese personali in forza della nuova

attività e dei nuovi compiti.

La correzione di rotta avviene progressivamente attraverso i

due snodi della memoria scritta depositata al P.M. in indagini

e poi dell'esame dibattimentale.

4 - In sede di convocazione per l'interrogatorio in fase di

indagini, in data 20.5.2013, Formagnana si avvaleva della

facoltà di non rispondere e consegnava al P.M. una memoria

scritta a sua firma, 156 con la quale in sintesi dichiarava che

quando richiesto dalla GdF se avesse pezze giustificative, egli

aveva consegnato agli operanti tutti quelli che teneva in ufficio

(a Torino, sede dell'accesso del 28.9.12), ma che in relazione

ad essi in realtà 'doveva ancora fare una rilevante scrematura',

che non aveva ancora fatto perché mancavano più di cinque

mesi alla rendicontazione per la Regione dell'anno 2012,

dichiarando pacificamente che molti di questi non erano

conferenti né relative alle spese sostenute in qualità di

consigliere.

Non spiegava in quella sede perché tutti gli scontrini, per spese

'pubbliche' e 'private', fossero da lui conservati insieme (ancor

meno perché li avesse consegnati tutti alla GdF quando

richiesto e senza nulla rilevare al riguardo). Si tenga conto che

la massima parte degli scontrini riguardano spese di

156 La memoria è stata poi prodotta a dibattimento, in occasione del suo esame, all'udienza del 25.5.2015.

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ristorazione, per lo più per due o poche persone, e per

consumazioni da bar, a decorrere dal febbraio 2012: quindi

impossibili per lui da attribuire all'una o all'altra causale

(pubblica o privata) ad un anno di distanza, quando egli

avrebbe fatto 'la scrematura'. Perché li tenesse tutti insieme lo

spiegherà poi nell'esame dibattimentale.

Nel suo esame dibattimentale (trascriz. ud. 25.5.15) ha

dettagliato la vicenda dei prelievi in denaro e il senso

dell'operazione affermando quanto segue.

Nel periodo in contestazione - ha spiegato - aveva optato per

non utilizzare né bancomat né carta di credito né libretto

assegni sul conto del gruppo, ma di fare unicamente prelievi in

contanti 'al solo scopo di accumulare una somma come fondo

cassa'I57 per poter in futuro programmare una serie di

convegni, come monoconsigliere del Gruppo misto,

nell'alessandrino; in particolare, il rilevante quantitativo di

contante da lui prelevato avrebbe dovuto servire per una

quindicina di convegni, con spesa prevista di 1000 / 1500 euro

per ogni evento, per dimostrare il senso della propria attività,

lavoro complesso poiché non aveva alcun partito alle spalle. I

convegni - pur avendo iniziato i prelievi a febbraio - avrebbero

dovuto tenersi tutti nell'ultima parte dell'anno, perciò man

mano accumulava contanti nel suo ufficio di Alessandria,

complessivamente 20 mila euro circa (in realtà i prelievi per

contante sono stati per 27.500 euro, v. retro, dep. Mangano e

doc. bancari prod. P.M. in fascicolo personale Formagnana).

La ragione per cui avesse optato - nell'ottica della sua versione

per togliere dal conto del Gruppo consiliare

continuativamente migliaia e migliaia di euro in contanti per

riporre le banconote nella cassaforte del suo ufficio (trascriz.

cit., pag. 63/64), da febbraio 2012, per un possibile utilizzo

che in prospettiva avrebbe potuto avvenire, forse, solo a fine

anno, è rimasta oscura. Ha solo spiegato di avere sempre

detenuto le somme prelevate nella cassaforte della sua agenzia

157 A pag. 59/60 trascriz. cit. ud. 25.5.2015 spiega il suo concetto di 'fondo cassa'.

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assicurativa ad Alessandria. Ha poi spiegato di non avere più

organizzato i convegni perché 'si era spaventato per l'inchiesta'

(non tanto, però, da indicare alla GdF che le somme che gli

venivano contestate come mancanti, o comunque il denaro

pubblico via via prelevato dal conto del Gruppo, si trovava

nella sua cassaforte ad Alessandria). Ha comunque ammesso

di non averli, sia pur ormai alla fine del mese di settembre,

neanche ancora organizzati a grandi linee. Su perché, infine,

anche nell'ipotesi di una futura organizzazione di convegm

avesse optato per pagamenti in contanti e non in assegno,

carta di credito o bonifico (cioè con un qualunque sistema

tracciabile), ha testualmente risposto nel suo esame che 'i

rurali apprezzano i contanti'.1ss

Per quanto attiene agli scontrini da lui consegnati alla GdF

come giustificativi (parziali) di spesa, dopo avere anticipato

nella memoria scritta in indagini che molti erano estranei

all'attività di consigliere e che avrebbe dovuto in futuro ancora

'scremarli' (retro), nell'esame dibattimentale ha sviluppato una

spiegazione sul perché della conservazione insieme a scontrini

'privati', e del perché conservasse scontrini per spese private.

La spiegazione è stata la seguente. Essendo in causa di

divorzio (esame dibatt., trascriz. cit., pag. 69), deteneva

scontrini relativi a spese propne e per la figlia per

precostituirsi una prova (da eventualmente produrre se

necessario in giudizio per valutare l'assegno divorzile) in ordine

a quante fossero le spese da lui sostenute e quanto incidessero

sul suo budget ancorchè percependo lo stipendio di consigliere

regionale. Sul perché venissero detenuti gli scontrini insieme a

quelli che egli riteneva per spese rimborsabili con i fondi

pubblici di funzionamento del gruppo non è chiaro. Sul perché

le spese da lui ritenute riferibili a quanto da lui stanziato per

la figlia - non si sa quali, poiché la 'scrematura' manca ancora

1ss Sul punto ha indicato quale unico teste tale Pasquale Sacchi (dep. ud. 10.7.2015), gestore di un ristorante con sala annessa, che ha unicamente riferito di discorsi vaghi di Formagnana su di un possibile utilizzo del ristorante per convegni, ma che non gli era stato nemmeno richiesto un preventivo né indicato delle date; ciò del resto è conforme a quanto dichiarato - in punto assenza di concretezza del suo progetto - dallo stesso Formagnana nel suo esame.

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oggi - non riguardassero mai spese scolastiche, o di vestiario, o

per lo sport, il tempo libero o le spese mediche ma sempre

spese di ristorazione, spesso anche fuori regione (in Liguria o

in località di montagna), è altro profilo non chiarito da

Formagnana. Sul punto si rinvia alla lettura delle trascrizioni

del suo esame dibattimentale.

5 - Il dato finale rimane identico a quello iniziale.

Sono stati prelevati, via via, tra il febbraio e il settembre 2012,

27.500 euro in contanti di danaro pubblico, operazione che ha

confuso il contante di cui aveva la diretta disponibilità come

capogruppo di se stesso con il proprio patrimonio personale,

impedendo ogni forma di tracciabilità. All'atto del prelievo e

della confusione di patrimoni si verifica e si consuma

l'interversione del possesso, avendo egli disposto delle somme

uti dominus senza una spesa corrispondente, salvo ritenere

che la giustificazione potesse rinvenirsi negli scontrini prodotti

dalla GdF (poiché egli non richiedeva il rimborso, ex post,

allegando i giustificativi di spesa ed autorizzando a sé il

rimborso come pure poteva fare, di talchè infine manca

qualsiasi collegamento tra denaro prelevato e spesa sostenuta,

se non producendo i giustificativi).

A fronte di ciò, al 28 di settembre egli ha consegnato una serie

di scontrini, che deteneva tutti insieme, in certa misura per

causali astn~ttamente ascrivibili a 'spesa di rappresentanza'

(ristorazione e bar, ma non solo), che egli ha fornito a

giustificazione di ciò che era stato prelevato dal conto ove

erano state versate le somme del fondo di funzionamento del

Gruppo.

Formagnana s1 è poi evidentemente reso conto che i

giustificativi forniti alla GdF non 'spiegavano', se non in parte,

la somma contante complessiva da lui sottratta dal conto del

Gruppo, ed allora in un secondo momento, dopo avere

restituito all'atto del rendiconto alla Regione nel prosieguo della

legislatura, la somma che egli asseriva di avere prelevato e di

non avere utilizzato perché non rientrante nelle 'macrovoci'

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spesabili, ha, subito dopoisg_ iniziato una 'retromarcia'

sull'effettivo valore ed idoneità giustificativa della 'massa'

indistinta di scontrini che aveva consegnato alla GdF e che

plausibilmente aveva raccolto - senza riferimenti specifici alla

propria attività di consigliere - per giustificare in un secondo

momento in Regione i prelievi di contante; per contro,

sostenendo che il contante era sempre rimasto presso di lui,

senza calcolare che trattandosi di bene fungibile l'interversione

del possesso avviene quando, separata la somma dal fondo a

mezzo dei prelievi di conto corrente, la stessa diventava, in

quanto bene fungibile, indistinguibile dal patrimonio

individuale. Si tratta, in definitiva, per sua medesima finale

dichiarazione, di contanti 'appropriati tout court', non

corrispondenti ad alcuna ragione o dichiarazione o allegazione

di spesa (vds. trascriz. ud. suo esame, cit, pagg. 67 /68), cui è

seguita, ex post, la restituzione di una cifra alla Regione per far

tornare in qualche modo i conti.

Correlativamente, ha introdotto sviluppandolo poi a

dibattimento - il tema degli scontrini 'misti', per spese

consiliari e private, fornendo una versione assolutamente priva

di plausibilità sul perché li detenesse, li detenesse tutti

insieme, perché li avesse tutti consegnati alla Finanza come

prima 'reazione' all'accesso presso il suo ufficio regionale e

perché, infine, non avesse spiegato che una buona parte erano

ancora da 'scremare' (e la ragione per cui la scrematura

sarebbe stata fatta all'atto del futuro rendiconto alla Regione,

se una parte gli servivano per essere prodotti nella causa di

divorzio, o esibiti alla futura ex moglie a titolo dimostrativo).

6 Più m dettaglio, la vicenda può essere così

ricostruita.

E' pacifico che alla GdF non aveva fatto alcun cenno alla

presenza, in quel momento, di una cospicua somma in

contanti, proveniente dai prelievi operati sul conto del Gruppo

1s9 L'avviso per l'interrogatorio nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere depositando memoria scritta è, infatti, di poco successivo, del maggio 2013; il rendiconto è stato da lui trasmesso telematicamente nello stesso mese, dopo che già era stata redatta e depositata l'annotazione conclusiva della GdF.

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presso lo sportello di Torino, all'interno della sua cassaforte

nell'ufficio privato di agente assicurativo ad Alessandria (v.

dep. capitano Mangano, trascriz. ud. 23.2.15, controes. dif.,

pag. 57 ss.).

Solo in un secondo momento lo affermerà, depositando al P.M.

il 20 maggio 2013 la memoria scritta in sede di interrogatorio

nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nella

memoria, però, egli riferisce di avere effettuato 'prelievi continui

per poter affrontare con più facilità ad Alessandria le spese

correnti'. A ciò - ancora a quel momento - corrisponde in linea

teorica un abbinamento con gli scontrini consegnati alla GdF,

che dovrebbero, appunto, rappresentare i giustificativi delle

'spese correnti' affrontate ad Alessandria come consigliere e

per spese di rappresentanza. Nell'ottica di Formagnana,

quindi, a quel momento i prelievi in contante potevano trovare

una giustificazione con scontrini che egli andava

accantonando e che teneva tutti insieme nell'ufficio regionale a

Torino.

Gli scontrini sono, però, per la somma globale di 19.500 euro

circa, e comunque largamente inferiore alla somma dei prelievi

per contante dal conto del Gruppo consiliare.

Si tratta160 di 27 prelievi per contante da sportello bancario.

Formagnana, espulso dalla Lega, entra a costituire il Gruppo

Misto nel febbraio 2012 e il conto intestato al gruppo

monoconsiliare viene aperto il 16 marzo. Dal 29 marzo al 28

settembre (data dell'accesso GdF) egli preleva per contanti

27.500 euro. Si noti che la contestazione a suo carico va 'da

febbraio a settembre 2012', ma che i prelievi sono poi

continuati, per altri seimila euro complessivi alla fine di

dicembre 2012.

Formagnana invierà poi telematicamente in data 9.5.2013

(dieci giorni prima di presentarsi al P.M. con la citata memoria

160 Vds. tabella riepilogativa dei prelievi per contante da sportello bancario acquisiti presso l'istituto di credito (fase. prod. P.M. posizione Formagnana; v. anche dep. Mangano e pag. 59 esame Formagnana da parte del P.M.).

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scritta) il rendiconto alla Regione per l'anno 2012. Il suo

prospetto di rendicontazione161 in realtà riporta mille euro

scarsi di spese correnti varie e per il resto 13.588,00 euro di

'spese di rappresentanza' nella sua voce generica, unica

'macrovoce' da lui riempita; mentre a fianco delle altre

macrovoci (es. convegni, consulenze, manifestazioni, missioni,

trasferte etc.) l'annotazione di spesa è 'zero;. Egli stesso,

quindi, dichiarerà alla Regione di avere utilizzato il denaro, a

parte un'inezia di 'spese correnti', tutto per spese di

rappresentanza, quindi ristorazione e simili. La somma non

corrisponde (è sensibilmente più bassa) a quella degli scontrini

e giustificativi di spesa che da lui conservati in Regione e

consegnati alla GdF.

Da ciò la dichiarazione (anch'essa non resa alla Finanza, ma

solo nella memoria al P.M. del 20 maggio 2013) circa il fatto

che gli scontrini consegnati erano da lui conservati, in gran

parte ('dovevo ancora fare una corposa scrematura', scrive nella

memoria citata), senza intenzione di porli poi a rimborso,

senza al momento ancora spiegare di che scontrini si trattasse

e quale fosse il criterio con il quale avrebbe operato la

scrematura.

All'atto della rendicontazione, nel maggio 2013, restituisce alla

Regione 19500 euro (vds. l'annotazione 'non spesi' di fianco

alle macrovoci compilate nel prospetto).

7 - A questo punto, però, anche a fronte della sua

dichiarazione di carattere generale ('dovevo ancora fare la

scrematura') la valenza istituzionale del tutto risulta

irresolubilmente problematica, in un ambito nel quale già la

reiterazione continua delle spese teoricamente 'di

rappresentanza' (pasti e bar) convince poco.

La sua versione infatti assume credibilità pari a zero quando a

dibattimento gli vengono specificamente contestate le c.d.

161 In copia in fascicolo prod. P.M. all'udienza del 13.3.15 (insieme ad analoga documentazione riguardante l'imputato Stara); v. anche in prod. dif. Formagnana all'udienza del 23.2.15.

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spese 'ambivalenti', quindi teoricamente ammissibili, che però

potrebbero presentare profili di dubbio (ad es. perché fuori

Regione, o in luoghi di villeggiatura): poiché, date le premesse,

non può spiegarle (o non può spiegarle tutte) in termini di

spesa di rappresentanza per incontri di lavoro o per l'attività

politica, ma, dovendo fare i conti con una linea difensiva ormai

non più agevolmente modificabile, riferisce che 'un certo

numero di scontrini si riferiscono alla figlia e sarebbero stati

prodotti in causa di divorzio'.

Tutto il suo esame è segnato dal tentativo di dare una veste

credibile a ciò che di credibile non ha nulla. I convegni, per i

quali non vi era a fine settembre nemmeno un'ombra di

programmazione, per i quali era necessario (perché 'i rurali

apprezzano i contanti1 accantonare denaro contante, e che poi

non s1 sono tenuti avrebbero dovuto svolgersi a

novembre/ dicembre: però già da marzo erano iniziati i prelievi,

a migliaia di euro per volta, dal conto del Gruppo, e ciò perché

fossero già pronti per essere spesi, non si sa per che cosa e per

pagare chi. Ciononostante, in luogo di spiegare alla Finanza

che deteneva ad Alessandria una rilevante somma contante

proveniente da prelievi su conto del Gruppo, consegnava agli

operanti una serie di scontrini, che datavano già dal febbraio,

per migliaia di euro di spese che avrebbero poi dovuto (ma non

lo ha detto alla Finanza) essere 'scremati' mesi dopo. Gli

scontrini erano tutti custoditi a Torino, nel suo ufficio di

consigliere regionale, dalla sua collaboratrice Cravero, alla

quale li consegnava indistintamente, anche quelli che un

giorno avrebbe poi separato per esibirli alla moglie.

Il contante, invece, era tutto nella sua cassaforte ad

Alessandria. Alla contestazione del P.M. che nella memoria del

maggio 2013 egli riferiva che lo scopo era di poter fare fronte

alle spese correnti, non per futuri convegni, tenendo contanti

propri e contanti da prelievo sul conto del Gruppo in zone

separate all'interno del suo portafogli, mentre a dibattimento

ha riferito che erano in cassaforte nel suo ufficio di agente

assicurativo, ha risposto che avrebbe distinto poi in sede di

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rendicontazione (più di otto mesi dopo),162 e che nel frattempo

comunque li affidava tutti alla segretaria del Gruppo misto

Cravero, pur avendo una segretaria anche nel suo ufficio

privato di Alessandria.

Poi ha affermato che, 'spuntando' le spese, aveva individuato

spese istituzionali per soli 7400 euro (e che quindi ciò che era

in cassaforte - e che nessuno, per prima la Finanza, ha mai

visto - era il resto di quanto prelevato dal conto del Gruppo).

Alia contestazione (pag. 143 del suo esame, trascriz. ud. cit.)

che le buste consegnate erano divise mese per mese, con

all'interno scontrini, mese per mese, 'ancora da scremare' sia

personali che istituzionali, dell'agenzia, della figlia e per la

moglie, oltre a suoi tout court, e quindi alla domanda su quale

fosse il senso della suddivisione mensile di scontrini da

dividere in futuro, quando bastava volta a volta utilizzare due

luoghi di conservazione diversi, ha riferito che la divisione

gliela faceva la Cravero come favore per agevolargli il futuro

compito di scrematura.163

E' risultato, quindi, assolutamente evidente che Formagnana

ha conservato tutti gli scontrini, comunque raccolti, e non solo

quelli che comunque egli stesso oggi afferma essere relativi a

spese non istituzionali ma private, mese per mese per far

tornare 1 conti, anche plausibilmente ritenendo che

'comunque' un qualsiasi scontrino di bar o ristorazione

avrebbe potuto essere ritenuto m Regione spesa di

'rappresentanza'. Per tale ovvio motivo venivano conservati

tutti nel suo ufficio in Regione dalla sua collaboratrice

personale.

E' egli stesso a dichiarare, nel suo esame, che una parte

rilevante degli scontrini così conservati e suddivisi mese per

162 V. in particolare pag. 75, 77 /80, 86 e seg., 96 e seg. del suo esame dibattimentale. 163 Pag. 143-144 del suo esame, trascriz. cit.: 'perché già che c'era [la Cravero in Regione] , che in questo bailamme mi faceva la cortesia di tenere gli scontrini, ho chiesto la cortesia per favore se poteva provvedere a dividerli mensilmente. Perlomeno erano di più facile consultazione. Già che li teneva perché mi servivano quelli istituzionali, che per praticità avrei trovato con molta più comodità, già che c'era ho chiesto ... li hafatti tutti come metodologia. Avrà impiegato un quarto d'ora al mese.'

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mese (e cioè, secondo la sua vers10ne, quelli in eccedenza

rispetto a quelli che effettivamente corrispondevano a spese

rimborsabili) non avevano alcuna relazione con l'attività

istituzionale ma destinati alla causa di divorzio in corso, per

dimostrare alla ex moglie il volume di le spese che doveva

sostenere e che gli decurtavano il reddito, pur percependo lo

stipendio di consigliere regionale. In particolare, si sarebbe

trattato di spese - private - che egli effettuava in occasione

degli incontri con la figlia minore. Ed è lo stesso P.M. a

correttamente contestargli, nel corso del suo esame, che tra gli

scontrini (dall'elenco del tabulato compilato dalla GdF) non ne

compaiono mai di relativi a scarpe, libri, palestra, scuola,

spese sanitarie o simili, ma sempre e solo a ristorazione e bar:

a ulteriore conferma del fatto, evidente anche perchè sul punto

non è riuscito a dare una versione lineare e coerente fin

dall'inizio, che ciò che ha consegnato alla GdF è in realtà un

quantitativo di scontrini raccolti senza un criterio o una

correlazione specifici con eventi istituzionali spesabili con il

fondo, o comunque indipendentemente dal loro eventuale

verificarsi.

In altri termini, scontrini che stava raccogliendo e conservando

in Regione per 'giustificare' le uscite: ma uscite già avvenute

con modalità tali da impedirne una qualsiasi tracciabilità,

perché con riferimento alle somme in contante che aveva già

da tempo prelevato, confondendole così con il proprio

patrimonio privato.

8 - Le conclusioni sono le seguenti.

Seguendo la vers10ne dell'imputato, è avvenuta una

delocalizzazione preventiva del fondo regionale e senza alcuna

correlazione con voci di spesa, del tutto ingiustificata. O

meglio: la cui 'giustificazione' in sede di esame dibattimentale

dimostra che altro motivo non vi era se non quello di ottenere

liquidità immediata in luogo ove egli esercitava la sua attività

privata, così consumandosi una separazione delle somme del

fondo a finalità appropriative, e ciò dal momento in cui al

distacco della somma dal fondo necessariamente consegue,

242

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trattandosi di bene fungibile, la commistione con il denaro

privato o comunque l'indistinguibilità da quest'ultimo.

Peraltro, con la riserva mentale di integrare in futuro la

documentazione necessaria

istituzionale, e cioè per

interversione del possesso.

per darne una giustificazione

coprire una già perfezionata

Questo, peraltro, stando alla sua prospettazione, quella della

delocalizzazione nella cassaforte di Alessandria nella sua

agenzia di assicurazioni di una somma esistente all'atto

dell'accesso della GdF ma della quale lui nulla ha riferito agli

operanti, che. è poi diventata un 'fondo per le spese correnti',

infine una grossa somma (la maggior parte di quella prelevata)

per una futura operaz10ne di organizzazione convegni

nemmeno abbozzata; infine, così descritta, 'la' somma

mancante all'appello (al netto di una parte di scontrini) data

l'entità oggettiva dei prelievi in contanti ed ex post restituita

alla Regione (con restituzione del tantundem, e cioè di somma

equivalente a quella in ordine alla quale il consigliere ha

disposto da subito uti dominus).

In realtà le risultanze dibattimentali portano a ritenere che con

elevata probabilità i contanti non ci fossero affatto all'epoca

dell'accesso della GdF, perché già spesi in tutto o in parte a

fronte di una raccolta, m buste mensili, di scontrini

insufficiente, a quel momento (28 settembre 2012), a coprire il

prelevato (27 .500 euro). A quel momento, comunque,

certamente insufficienti per la cifra mancante non coperta

dagli scontrini (gli 8500 euro - in realtà 8000 - indicati nella

seconda parte del capo di imputazione a carico di

Formagnana).

Anche in questo caso - come nell'ipotesi della delocalizzazione,

che comunque comporta il perfezionarsi della fattispecie

contestata nel momento in cui si vengono a confluire nel

patrimonio privato ovvero a collocarsi in un contesto in cui è

impossibile scindere - il peculato ovviamente sussiste: non

ponendosi, anzi, in tal caso nessun problema di verifica si

243

(h. l .

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viene a porre m ordine al momento dell'interversione del

possesso, che viene a coincidere tout court con quello in cui

vengono effettuati prelievi, in quanto disposti non a fronte di

una specifica spesa in vista ma solo di un'esigenza privata che

dopo verrà giustificata con uno scontrino qualsiasi. Infatti, i

prelievi di contante sono tutti per qualche migliaia di euro alla

volta e in cifre tonde, quindi mai correlati con specifiche e

contingenti esigenze di spesa: ed infatti Formagnana è

costretto a definirli 'accantonamenti di comodo' per spese da

fare nell'alessandrino come consigliere regionale, a propria

volta sempre erogando contanti, per non dover perdere tempo a

ritornare con frequenza allo sportello dell'Agenzia Unicredit di

via XX Settembre a Torino, dove accedeva direttamente come

capogruppo di se stesso e prelevava dal conto.

Del resto, dopo l'intervento della GdF e la consegna degli

scontrini diligentemente divisi mese per mese che deteneva

presso di sé in Regione come pezze giustificative, una volta

appurato che i prelievi in contanti erano per 8000 euro circa

supenon alla somma degli scontrini e quindi non

'giustificabili', per Formagnana vi erano due sole possibilità per

far 'quadrare' il conto: o rinvenire altri scontrini - ma allora

non si sarebbe compreso perché non c'erano prima e in ogni

caso avrebbero avuto una data successiva a quella dell'accesso

della GdF -; oppure, unica altra strada possibile e poi da lui

imboccata, sostenere tardivamente che da qualche parte (nella

cassaforte del suo ufficio di Alessandria) aveva conservato per

intero tutta la somma contante del Gruppo prelevata e non

spesa, per poi restituirla a fronte di un progetto non andato in

porto.

Quindi, fermo restando che nell'arco di tempo oggetto di

imputazione sono stati prelevati da Formagnana 27 .500 euro

in contanti, ne consegue che deve pronunciarsi condanna per

entrambi i profili evidenziati nel capo 29, e cioè:

- per gli 8000 euro, che è l'intero residuo contante

(cassaforte o no, già spesi anche quelli o meno, comunque

costituenti la parte per così dire 'delocalizzata'/mancante che

al momento dell'intervento della GdF non torna perché è in più

244

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rispetto alla somma di scontrini che egli consegna): quindi la

parte di spesa (prelievi in contanti) che in ogni caso non trova

corrispondenza in alcuna pezza giustificativa al momento

dell'intervento della GdF;

inoltre, della parte 'giustificata con scontrini',

parzialmente per spese private secondo lo stesso Formagnana

e comunque rimasta in toto priva di una giustificazione

affidabile, posto che anche per quanto attiene a quelli non

relativi a spese proprie (posto che mai si possa sapere quali

siano, dato che la 'scrematura' non è avvenuta), anche qualora

astrattamente ascrivibili a spese 'ambivalenti' in realtà sono

l'evidente frutto di assemblaggio ex post per giustificare prelievi

già avvenuti ed entrati nel patrimonio di Formagnana non a

fronte di singole esigenze di spesa.

Ne consegue la condanna di Formagnana in ordine a tutti I

profili ricompresi nell'ambito del capo 29 di imputazione.

CANTORE Daniele

CANTORE Daniele, del Gruppo consiliare "Popolo della

Libertà", è chiamato a rispondere, in concorso con il

capogruppo Pedrale, delle spese così descritte al capo b) del

Decreto di Rinvio a Giudizio:

ristoranti, cibi da asporto, consumaz10n1 al bar e

similari per complessivi€ 12.353,57;

acquisti presso negozi di abbigliamento (tra cui

"Olympic" di Torino e "Marinella" di Napoli), fiori,

gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio, vino

per complessivi€ 6.848;

acquisto di materiale elettorale relativo al s1g.

QUARATINO Antonio per complessivi€ 7.176;

spese patrocinio legale per complessivi€ 1.030,92;

ricariche telefoniche effettuate in favore di famigliari

propri e di collaboratori per l' importo di € 1.455

Anche per quanto riguarda il CANTORE occorre, in pnmo

luogo, evidenziare che, alla luce delle riflessioni svolte al punto

4, vi sono una serie di spese definite "ambivalenti" per le quali,

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in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate

a fini esclusivamente personali e non, invece, destinate al

funzionarriento del gruppo e, cioè:

acquisti presso bar, ristoranti e di generi alimentari;

ricariche telefoniche;

acquisto di fiori

In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1

deve evidenziare che essendo, come già anticipato, una

tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non

ontologicarriente incompatibile con il funzionamento del

Gruppo (nelle accezioni già indicate) in atti non vi sono

elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole

dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per

finalità esclusivamente personali e non, invece, per fmalità

inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di

rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da

suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stesso,

peraltro confortato anche da alcuni testimoni 164.

Sempre in relazione a ulteriori

specifico riferimento a quelle

l'imputato sosteneva che s1

spese c.d. "ambivalenti", con

inerenti l'acquisto di fiori,

trattasse di spese di

rappresentanza e tale giustificazione deve ritenersi attendibile:

invero, in atti non vi sono elementi che la smentiscano e,

inoltre, la tipologia, la sporadicità e il costo modesto degli

acquisti floreali, nonché i destinatari degli stessi li rende

assolutarriente riconducibili a categorie di spesa fmalizzate al

funzionarriento del Gruppo e, in particolare, alle spese di

rappresentanza.

Analogo discorso deve essere svolto in relazione alle ricariche

telefoniche effettuate in favore dei collaboratori del Gruppo e

dei propri figli: invero, anche con riferimento alle ricariche in

ultimo citate, non vi sono elementi che consentano di smentire

164 Cfr. produzioni documentali difesa Cantore nel corso dell'udienza del 15.3.2016 - pp. 184 e ss. trascrizioni udienza 23.2.2016 - imputato CANTORE; cfr. trascrizioni udienza 29.1.2016 - testi Boniver, Sale e Robusti; cfr. trascrizioni udienza 25.11.2015 in particolare testi Rigone Viberti; cfr. trascrizioni udienza 19.2.2016 in particolare teste Quaratino).

246

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le dichiarazioni del CANTORE, il quale sosteneva che le

predette ricariche venivano effettuate per attività inerenti il

funzionamento del Gruppo, al cui svolgimento partecipavano

anche i figli dello stesso imputato, come confermato, tra gli

altri, dai testi Boniver e Sale16s.

Vi sono, poi, una serie di acquisti che, apparentemente,

risultano rientrare nella categoria delle c.d. "spese abnormi"

(nell'accezione in precedenza indicata) ma per i quali il

CANTORE ha fornito puntuale giustificazione, sostenendo che

tali spese rientrassero nell'ambito delle spese di

rappresentanza o, comunque, funzionali all'attività politica del

Gruppo.

Occorre, in primo luogo, analizzare le spese per l'acquisto di

articoli di gioielleria et similia di seguito elencate:

1. doc. s.n. del 10.11.2010 per 50,00 euro presso

gioielleria Baldi;

2. doc. s.n. del 16.11.2010 per 35,00 euro presso

gioielleria Baldi;

3. doc. 248 del 15.12.2010 per 360,00 euro presso

Musso Stilografiche;

4. doc. n. 18 del 24.12.2010 per 360,00 euro presso

Gorra Dario & C. s.a.s.;

5. doc. n. 54 del 24.12.2010 per 1.320,00 euro presso

Lazzari Gioielli s.n.c.;

6. doc. n. 9 del 30.4.2011 per 195,00 euro presso

gioielleria Maccario;

7. doc. n. 153 del 3.5.2011 per 1.400,00 euro presso

Compagna Italiana del lusso;

8. doc. n. 6 del 25.5.2011 per 380,00 euro presso

gioielleria Maccario;

9. doc. n. 26 del 18.6.2011 per 210,00 euro presso

Musso Stilografiche;

10. doc. n. 93 del 6.4.2011 per 125,00 euro presso New

Stage (acquisto di penne);

Con riferimento ai rimborsi delle predette spese, il CANTONE

ne rivendicava la legittimità trattandosi di spese di

165 Cfr. p. 184 e ss. trascrizioni udienza 23.2.2016; cfr. pp. 89 e ss. nonché pp. 95 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016.

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rappresentanza e, in particolare, con riferimento al doc. sub 5)

dichiarava riferirsi all'acquisto di quattro orologi consegnati ad

altrettante personalità, affermando, sul punto, che: "omaggio 4

orologi a rappresentanti istituzionali[. .. ] un orologio a testa [. .. ]

già sindaco di Trofarello ed oggi vice sindaco, Maurizio Torneo, il

Preside della scuola Nigra. Poi un secondo l'ho dato al membro

della commissione igienico-edilizia di Chiusa San Michele, se

vuole le dico anche il nome e il cognome, si chiama Corrado

Boldin; poi ci sono due sacerdoti, uno non vorrei citarlo perché

purtroppo è mancato, che aveva un ruolo molto importante, con

il quale abbiamo fatto molte cose in Valle di Susa, della Diocesi

di Susa, per l'attività fatta166'', dichiarazioni .riscontrate dal

teste Tomeol67.

In relazione, poi, ai doc. sub 3) e 9) l'imputato esponeva

trattarsi dell'acquisto di penne celebrative del

centocinquantesimo anniversario dell'unità d 1talia, regalate a

vari esponenti delle istituzioni asserendo, in proposito, che:

"sono delle refill che hanno i 150 anni dell'unità d'Italia. Tutte

quelle venivano da noi confezionate intanto con il mio biglietto

da visita, avevamo fatto fare un adesivo che adesso non

troviamo più, perché abbiamo dovuto smantellare tutto ... 168".

Tali affermazioni risultano riscontrate da numerosi testimoni

quali Maurizio Torneo (ex sindaco e vicesindaco di

Trofarello)169, Rigon110, Gambetta (sindaco di Orbassano)171 e,

I66 Cfr. pp. 183 e 184 trascrizioni udienza 23.2.2016. 167 Cfr. p. 106 trascrizioni udienza 25.11.2015. 168 Cfr. p. 199 trascrizioni udienza 23.2.2016 e doc. 4 produzioni documentali effettuate nel corso dell'udienza 15.3.2016 dalla difesa CANTORE. 169 In particolare il Torneo dichiarava che: "Me lo ricordo serenamente. Anzi, mi ha regalato pesino per i 150 anni dell'unità d'Italia, io amo molto le penne, mi ha regalato una penna che evidentemente era una penna istituzionale[. .. ] Sì, non era d'oro, era un refili che mi serve per il mio mestiere, per firmare" (cfr. p. 106 trascrizioni udienza 25.11.2015). 170 Rigon asseriva che: "Sì, ho degli incarichi tecnici, ho avuto e ho tuttora, degli incarichi tecnici in enti locali [. .. ] Io ricevevo degli omaggi, qualcosa sì, soprattutto direi in occasione del Natale, delle festività. Avevo ricevuto una cravatta, una penna, una confezione di birra originaria della Val Sua, questo lo ricordo, un cappello, queste cose" (cfr. pp. da 77 a 79 trascrizioni udienza 25.11.2015). 171 Il teste dichiarava: "fl 12 maggio 2012 abbiamo fatto questo gemellaggio ufficiale, l'avevo firmato l'anno prima in Polonia, poi abbiamo fatto il ritorno da noi, quindi la firma ufficiale da noi, c'era un rappresentante della Regione, che era Daniele CANTORE, c'era un rappresentante della Provincia, avevo come testimonial un sindaco di una cittadina francese che era un consigliere regionale, e poi c'era il presidente della città con cui diventavamo gemellati [. .. ] Nell'occasione del gemellaggio, quando venne in rappresentanza della

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soprattutto, Antonio Quaratino, il quale narrava che: "Ricordo

degli omaggi di rappresentanza, specie nel periodo a cavallo

delle celebrazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia. Ricordo

l'acquisto di penne, di alcune cravatte. Ricordo anche poi delle

miniature, delle cartoline celebrative dei 150 anni dell'unità

d'Italia, raffiguranti adesso non ricordo quale opera, però di

Leonardo da Vinci. Non era sicuramente la Gioconda, era

un'altra opera [ ... ] Non mi occupavo io dell'acquisto di questi

omaggi, però mi occupavo della preparazione del pacchetto. O

meglio, era nostra cura sempre inserire su questi omaggi, questi

presenti che avevano un fondo istituzionale e, comunque,

venwano consegnati sempre durante questi momenti

celebrativi, questi eventi, queste ricorrenze, applicavamo sempre

un biglietto o un adesivo del Consiglio Regionale del Piemonte,

in modo tale che f asse chiaro a chi lo riceveva che era un

omaggio in nome e per conto dell'istituzione, non che fosse un

omaggio di natura privata. Era mia cura fare questo genere di

preparazione I 72 ".

Per quanto attiene alla spesa di cui al doc. sub 7) Daniele

CANTORE riferiva consistere nell'acquisto di 50 cartoline,

raffiguranti un'opera di Leonardo da Vinci, da distribuire quali

omaggi di rappresentanza 173, circostanza confermata da

testimone Quaratino come si evince dalle dichiarazioni poco

sopra riportate.

In riferimento all'acquisto di cm al doc. 4) l'imputato

dichiarava trattarsi di omaggi recapitati all'Onorevole Boniver

ed alla dott.ssa Sale, capo della segreteria di quest'ultima: tale

delucidazione appare ammissibile considerato il riscontro,

quantomeno parziale, consistente nelle dichiarazioni delle

predette testimoni, perlomeno sotto il profilo della stretta e

continuativa collaborazione tra la Boniver ed il CANTOREI74.

In relazione, poi, ai restanti documenti sopra elencati, il

CATORE riferiva trattarsi di omaggi destinati ad esponenti

Regione, portò due libri particolari ai due sindaci, di cui uno facevamo il gemellaggio, portò anche una penna del centenario mi pare, non mi ricordo più, a me portò una cravatta in omaggio" (cfr. pp. 92 e 95 trascrizioni udienza 25.11.2015). 172 Cfr. p. 105 e 106 trascrizioni udienza 19.2.2016. 173 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza del 15.32016 dalla difesa CANTORE. 174 Cfr. pp. 89 e ss. nonché pp. 95 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016.

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delle istituzioni localiI7S: tale sp1egaz10ne deve ritenersi

credibile alla luce della modicità e della tipologia dei residui

acquisti e considerato che le dichiarazioni del CANTORE

venivano in gran parte confermate dai testimoni sentiti, come

sopra evidenziato.

Sempre nella categoria delle spese c.d. "abnormi", vi sono poi

una serie di acquisti relativi a capi di abbigliamento e,

segnatamente:

a) doc. n. 3294 del 28.12.2010 per 99,80 euro presso

Decathlon;

b) doc. n. 19 del 7.1.2011 per 90,00 euro presso

Cappelleria Regge;

e) doc. n. 2 del 14.1.2011 per 490,00 euro presso Punto

scarpa di Sada Aristide & C. s.a.s.;

d) doc. n. 13 del 15.7.2011 per 186.00 euro presso Jack

Plaza;

e) doc. n. 13 del 22.7.2011 per 125,00 euro presso

Olimpie;

f) doc. n. 47 del 12.11.2011 per 320,00 euro presso

Marinella s.r.l.

Anche in questo caso il CANTORE dichiarava che tali pezze

giustificative si riferivano a spese di rappresentanza e, in

particolare, la spesa sub f) era inerente all'acquisto di cravatte

donate a rappresentanti istituzionali176, come confermato

anche dalle ulteriori risultanze processuali e, nello specifico,

dalle dichiarazioni dei testi Rigon e Gambettal77, nonché dal

teste Giuglard, consigliere comunale di Sant'Antonino di

Susal7s.

Con riferimento, poi, alla spesa indicata sub d) il CANTORE

asseriva trattarsi di braccialetti celebrativi del

centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia donati

anch'essi a rappresentanti istituzionaliI79 come parzialmente

175 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza dell5.32016 dalla difesa CANTORE. 176 Cfr. p. 198 e 199 e ss. trascrizioni udienza 23.12.2016. 177 (Cfr. pp. da 77 a 79 e da pp. 92 a 95 trascrizioni udienza 25.11.2015 -note 1 70 e 1 71. 178 Cfr. pp. 110 e 111 trascrizioni udienza 25.11.2015. 179 Cfr. p. 199 trascrizioni udienza 23.2.2016 nonché doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza del 15.32016 dalla difesa CANTORE.

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riscontrato dal teste Quaratino il quale ricordava una serie di

omaggi inerenti l'anniversario di cui sopra, anche se

rammentava specialmente le penne e le cartoline raffiguranti

un'opera del Da Vinci di cui si è già trattatoiso.

Per quanto riguarda la spesa sub a) il consigliere sosteneva

essere inerente all'acquisto di due sacchi a pelo donati

nell'ambito di un incontro con la stampa relativo al problema

dell'immigrazione, dichiarando, in particolare, che: "li c'era

stata una campagna di 'Torino Qui', quando c'era stato un

problema di profughi già allora eccetera. C'era stata una

campagna di adesione. Noi c'eravamo tassati in consiglio

regionale di 50 euro, io in più avevo portato ... Perché 'Torino

Cronaca', che poi si è chiamato 'Torino Qui', aveva fatto una

raccolta fondi, avevo versato anche 100,00 euro di tasca mia,

in più io ed il mio collaboratore Quaratino avevamo portato due

sacchi a pelo e quelli sono stati acquistati da Decathlon [. .. }

Guardi io ho pensato che personalmente avevo già contribuito,

in più chiedevano ... C'era l'esigenza più che economica era

quella simbolica di... Avevano bisogno di sacchi a pelo e ho

pensato di andare a comprarli, ho chiesto a Quaratino di andare

a comprarli e li ho messi a rimborso1s1".

Anche per quanto riguarda i restanti acquisti il CANTORE

riferiva trattarsi di doni di rappresentanza is2 come in parte

riscontrato anche da altri testimoni e, segnatamente dal già

citato teste Rigon.

Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali, tenuto

conto del fatto che la grande maggioranza delle dichiarazioni

dell'imputato risultano confermate dai testimoni escussi e

considerato che nella quasi totalità dei casi il CANTORE

indicava i nominativi delle persone a cui indirizzava i donativi

relativi alle predette pezze giustificative1s3 - anche se non tutti

sentiti come testimoni - appare plausibile che le spese sopra

elencate abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati ad

180 Cfr. p. 105 trascrizioni udienzal9.2.2016. 181 cfr. pp. 200 e 201 trascrizioni udienza 23.2.2016. 182 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza dellS.32016 dalla difesa CANTORE. 183 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza dellS.32016 dalla difesa CANTORE.

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omaggi per persone estranee al Gruppo aventi ruoli

rappresentativi nelle istituzioni e, pertanto, debbano

legittimamente considerarsi spese di rappresentanza.

Con particolare riferimento alla spesa di cui al doc. n. 3294 del

28.12.2010 per 99,80 euro presso Decathlon indicata sub a),

occorre evidenziare come, a differenza di quanto avvenuto per

la COSTA, tale acquisto, oltre che singolo e di modico valore,

sia stato effettuato nell'ambito di una manifestazione pubblica

con evidente scopo politico, come peraltro dichiarato dallo

stesso CANTORE, il quale riferiva trattarsi di un gesto

prettamente simbolico nell'ambito di un incontro con la

stampa.

Per quanto riguarda, poi, le spese legali sostenute

dall'imputato si richiama quanto già affermato al punto (4)

della presente sentenza in odine all'ammissibilità di tale

tipologia di spesa.

Per quanto riguarda beni riscattabili (vedi) acquistati dal

cantore (valigeria), si deve rilevare come sia verosimile che il

predetto abbia proceduto al riscatto degli stessi, considerato

che non sono emerse anomalie sul punto.

Per quanto concerne le fatture aKtiva n. 84 del 11.3.2011, 86

del 16.3.2011 e 190 del 31.5.2011 (cfr. fascicolo personale

imputato Daniele CANTORE) in ipotesi d'accusa relative a

manifesti e materiale elettorale per la campagna elettorale di

Antonio Quaratino occorre effettuare due ordini di valutazioni.

In primo luogo occorre rilevare che l'abbinamento tra le fatture

oggetto di imputazione ed il materiale stampato a cui, in

ipotesi, la predetta documentazione si riferirebbe è stato

effettuato dopo molto tempo e con difficoltà su richiesta della

P.G. operantel84 e, in alcuni casi, non appare esserci

corrispondenza tra quanto descritto nelle fatture in discorso ed

il materiale successivamente allegato dal Parini, legale

rappresentante di al<tiva s.r.l. su richiesta della Guardia di

Finanza.

184 Cfr. p. 22 trascrizioni udienza 14.4.2015- teste Parini.

252

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Inoltre, nel corso dell'istruttoria dibattimentale il CANTORE

riferiva che a nome del Gruppo P.D.L. aveva commissionato

delle attività alla predetta società così come il Quaratino che,

poi, procedeva al pagamento del materiale a lui riferibile e, sul

punto, il predetto imputato dichiarava: "Perché lì ho fatto

stampare come Daniele CANTORE, a nome del Gruppo PDL, del

materiale in questa tipografia, che è consistito negli auguri di

Natale 201O/11, auguri di Natale 2011/ 12 e gli auguri di

Pasqua del 2011. In più ho fatto stampare due manifesti, uno

rappresentazione del libro di Cicchitto e l'altro una

manifestazione del Partito Popolare Europeo con più

interlocutori. E' venuto fuori che è stata pagata la campagna

elettorale di Quaratino. Questo non è... Respingo questo

addebito per più motivi. fl primo che Quaratino se l'è pagata lui

la campagna elettorale; secondo ho còntribuito... Mi sono

autotassato io e ho fatto io una parte di raccolta fondi per la sua

campagna elettorale [. .. ]Risulta del materiale che è stato fatto

per noi. [. . . ] io il tipografo neanche lo conoscevo, non l'ho mai

visto, non ho mai trattato io con lui e le fatture amvavano

direttamente al Gruppo. [..] Lì secondo me c'è stata una

confusione185 ".

Tali dichiarazioni risultano confermate anche dal Quaratino1s6,

nonché dalla documentazione prodotta dalla difesa,

riguardante ricevute intestate al Quaratino stesso1s7 , da cui

emerge l'ulteriore anomalia rappresentata dalla presenza di

due fatture n. 190 del 31.5.2011, con differente descrizione, di

cui una intestata al Gruppo P.D.L. ed una intestata a

Quaratino Antonio.

Si deve, pertanto, concludere che vi siano dei dubbi in ordine

al fatto che il materiale successivamente allegato ai documenti

fiscali citati - cioè il materiale elettorale relativo alla campagna

elettorale di Antonio Quaratino - corrisponda all'effettivo

oggetto degli stessi, pagati dal Gruppo consiliare P.D.L.

In secondo luogo si deve sottolineare che l'oggetto delle fatture

in questione, la cui descrizione è molto generica (ad es.

manifesti o inviti), risulta compatibile con attività svolta dal

185 Cfr. pp. 202 e 203 trascrizioni udienza 23.2.2016. 186 Cfr. pp. 96 e ss. trascrizioni udienza 19.2.2016. 187 Cfr. doc. 8 produzioni documentali difesa CANTORE effettuate nel corso dell'udienza 8.4.2015.

253

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Gruppo, non essendoci elementi che possano ricondurle

univocamente alla campagna elettorale di Antonio Quaratino.

Ciò posto, considerato che al Gruppo pervenivano solo le

fatture con la menzionata generica descrizione del lavoro

svolto, come riferito dal teste Parinil88 e considerato che la

aKtiva s.r.l. svolgeva attività sia per il Gruppo stesso che per il

Quaratino, può ritenersi credibile che le fatture in questione,

anche qualora in parte riferibili al materiale elettorale

stampato per quest'ultimo (circostanza per la quale, si

ribadisce, non vi è prova certa), siano state pagate nella piena

convinzione che fossero riferite a lavori svolti nell'interesse del

Gruppo consigliare P.D.L.

Conseguentemente il rimborso di tali spese non può integrare

il reato contestato, quantomeno sotto il profilo dell'assenza

dell'elemento soggettivo.

A questo punto occorre soffermarsi su una sene di spese

dichiaratamente inserite per errore nella rendicontazione, per

un importo minimol89: la menzionata giustificazione appare

plausibile a fronte del fatto che, con riferimento all'intero

periodo in imputazione, la somma richiesta non è ictu oculi

spropositata nel suo complesso, le tipologie di spesa

riguardano per lo più pasti e le pezze giustificative in questione

sono poche, ciascuna dall'importo non particolarmente elevato.

CANTORE Daniele, quindi, deve essere assolto dagli addebiti

relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi del

secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto

appropriativo (pur eventualmente in presenza di specifiche

spese assolutamente contenute, quali quelle da ultimo

evidenziate, per le quali la formula più appropriata risulta

quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto

escluso dall'errore).

In rapporto al citato imputato residua, però, una spesa

evidentemente "aborme", priva di attinenza con l'attività del

188 Cfr. trascrizioni udienza 14.4.2015 - teste Parini. 189 Cfr. doc. 4 prodotto nel corso dell'udienza dell5.32016 dalla difesa CANTORE, ad esclusione dell'acquisto di cui al doc. n. 31 del 26.2.2011.

254

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Gruppo Consiliare e, segnatamente, si tratta dell'acquisto di

una borsa presso il negozio "San Carlo dal 1973" di Torino, per

il valore di 550,00 euro (doc. n. 31del26.2.2011).

In particolare, tale acquisto veniva inserito nella richiesta di

rimborso di cui al doc. 116 del supporto informatico prodotto

dal P.M. 190 unitamente ad ulteriori 6 documenti relativi alle

spese di rappresentanza, 10 pezze giustificative relative a

spese di recapito, 36 documenti relativi a ricariche telefoniche

e 1 scontrino relativo all'acquisto di libri per un totale

complessivo di euro 1.980,84 euro.

Dall'esame dei documenti prodotti, poi, s1 evmce che le pezze

giustificative sopra elencate, oggetto di rimborso,

corrispondono alla documentazione rinvenuta (e scannerizzata

dalla G.D.F.) tra cui figura la fattura relativa alla menzionata

borsa191, di cui veniva chiesto e ottenuto il rimborso, come

spesa di rappresentanza: in particolare sul detto documento,

intestato al Gruppo Consiliare P.D.L., veniva scritto, in alto a

sinistra, "CONS. CANTORE RAPPRESENTANZAI92".

Alla luce dei predetti dati, l'acquisto in questione non può che

attribuirsi al consigliere CANTORE considerato che:

la fattura risulta intestata al Gruppo P.D.L. e, quindi,

l'acquisto non può che essere stato fatto da un

appartenete di tale Gruppo;

sulla fattura viene indicato "CONS. CANTORE

RAPPRESENTANZA", indicazione che può essere

pervenuta solo dal Consigliere stesso atteso che le

econome di tutti i Gruppi riferivano che in caso di spese

dubbie, chiedevano al consigliere di riferimento la

natura della spesa;

il costo della borsa m questione risulta effettivamente

rimborsato al CANTORE, come si evince dalla succitata

documentazione.

Diversamente opinando s1 dovrebbe grnngere a una

inverosimile conclusione e cioé: una persona avrebbe

acquistato la borsa in discorso chiedendo di intestare la

fattura al Gruppo Consiliare P.D.L., avrebbe indicato sulla

190 Cfr. fascicolo PDL- DVD intitolato P.D.L. scontrini. 191 Cfr. fascicolo PDL - DVD intitolato P.D.L. scontrini doc. da 117 a 124. 192 Cfr. fascicolo PDL - DVD intitolato P.D.L. scontrini doc. da 117. (/ j_~

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255 . '/-·)

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fattura che si trattava di una spesa di rappresentanza del

CANTORE - circostanze già di per se molto poco attendibili

attesa la particolarità della spesa - il tutto senza alcun

tornaconto, considerato che la somma di 550,00 euro veniva,

poi, rimborsata al consigliere.

Non può, poi, ritenersi accettabile la tesi dell'imputato che

disconosceva la spesa con ciò sostenendo, evidentemente, che

si sarebbe trattato di un errore: sul punto, infatti, si deve

sottolineare che la particolarità della spesa, il suo ingente

valore, nonché la specifica indicazione scritta sulla fattura

"CONS. CANTORE RAPPRESENTANZA" escludono che il

predetto fosse inconsapevole dell'acquisto in oggetto.

La spesa relativa alla menzionata borsa, poi, deve essere

considerata, come già evidenziato, una spesa "abnorme"

considerato che non ha alcuna attinenza .con l'attività del

Gruppo consiliare, né presenta le caratteristiche delle spese di

rappresentanza: acquisto non di modico valore (sul punto si

precisa che qui si tratta di un unico acquisto diversamente da

altri casi ritenuti ammissibili in cui, sebbene v1 fosse una

spesa ingente, tale spesa riguardava l'acquisto di moltissimi

prodotti acquistati "in serie", come gli oggetti in argento

riferibili alla COSTA o le cartoline raffiguranti un'opera di

Leonardo riferibili allo stesso CANTORE), privo di alcun valore

simbolico, di cui nulla è dato sapere in ordine all'occasione

della consegna, etcc ...

Il CANTORE, p01, a differenza di altri acquisti di

rappresentanza apparentemente "abnormi" non ha in alcun

modo provato o, quantomeno, allegato, il fine istituzionale

(rappresentanza) di tale acquisto, limitandosi a disconoscere la

spesa.

Alla luce di tali considerazioni si deve ritenere che la borsa in

questione sia stata acquistata per fini personali da parte di

Daniele CANTORE il quale, per tale ragione, deve essere

ritenuto colpevole del reto di peculato in relazione all'acquisto

di cui al doc. 31del26.2.2011.

Daniele CANTORE, poi, risulta imputato anche del reato di cui

al capo c) del Decreto di Rinvio a Giudizio per aver falsamente

attestato di dimorare nel Comune di Chiusa San Michele,

256

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mentre invece aveva stabile dimora in Torino, inducendo così

in errore la Regione Piemonte che gli corrispondeva un

indebito rimborso chilometrico.

In relazione alla presente contestazione occorre premettere che

la disciplina dei rimborsi chilometrici era disciplinata dall'art.

2 della legge 10 del 1972 il quale prevedeva che:

'' 1. Per le spese sostenute m relazione ad ogni giorno di

presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, m

Consiglieri Regionali sono corrisposti una sola indennità di

presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni, di lire 200, 00,

incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2

dell'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 27

(disposizioni m materia di trattamento indennitario dei

Consiglieri) ed un rimborso chilometrico relativo al percorso

compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni,

calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza

del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione

di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra

località del territorio regionale per il costo chilometrico medio

d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di

tipo "d" definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei

costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall 'A. C.L I

consiglieri con residenza nel Comune sede della riunione di

carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscano in via

permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso

chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano

fuori del territorio regionale e comportino il rimborso di spese di

viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi

dell'art. 19 legge regionale 1995 n. 15 (Disciplina del

·trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle

spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse

alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì

corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una

quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso

chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati

moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il

capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a

257 /

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quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune

piemontese più lontano, e da una quota corrispondente alla

percorrenza di 3. 000, 00 chilometri, calcolata moltiplicando tale

cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi

del comma precedente.

3. n Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,

definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le

attività istituzionali per le quali spettano l'indennità ed il

rimborso, di cui al comma 1.

3 bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale

o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale

percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico

solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal

fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da

intendersi quale principale per ciascun consigliere.

3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, fermo restando il relativo

rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei consiglieri

regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità

definite con delibazione dell'Ufficio di Presidenza.

3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si

applicano ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta

Regionale.

3 quinquies. L'Ufficio di presidenza, definisce, con propna

deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento

delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare

l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3

ter."

Secondo la predetta normativa, quindi, ai Consiglieri Reginali

spettava un rimborso chilometrico determinato in base al

luogo di residenza, nelle modalità esposte nell'articolo appena

citato.

Dall'istruttoria dibattimentale è, poi, emerso che il CANTORE

dichiarava agli Uffici della Regione Piemonte di risiedere a

Chiusa San Michele, in via Felice Maritano, 2193, circostanza,

peraltro confermata dallo stesso imputato, come si dirà in

seguito.

Il CANTORE, inoltre, compilava una serie di autocertificazioni

relative ai mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio 2010,

193 Cfr. p. 161 trascrizioni udienza 20.2.2015. ~ // ' ' ' ') ·'"' -----.,

I .

258 I

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inerenti specifici spostamenti finalizzati alla partecipazione a

incontri di carattere istituzionale in cui, al fine di ottenere il

rimborso chilometrico in questione, dichiarava di avere

effettuato un percorso con partenza e ritorno da Chiusa San

Michele (cfr. fascicolo Personale Cantore)

Per quanto concerne, poi, le successive autocertificazioni

relative al gennaio 2011, sempre inerenti specifici spostamenti

fmalizzati alla partecipazione a incontri di carattere

istituzionale (per lo più a Torino), al CANTORE veniva

corrisposto rimborso chilometrico tenendo conto del fatto che

la residenza del predetto risultava essere in Chiusa San

Michele: infatti, dal 2011 il modello delle autocertificazioni in

questione veniva modificato e il rimborso chilometrico non

veniva più corrisposto in base al percorso auto-dichiarato dal

Consigliere il quale, nel nuovo modello, si limitava ad indicare

il luogo della riunione e il rimborso di cui sopra veniva

calcolato in base alla distanza tra quest'ultimo luogo indicato e

quello di residenza (già fornito dal consigliere alla Regione).

Dai tabulati telefonici acquisiti era, poi, possibile apprendere

che da fine dicembre 2010 (per il periodo precedente non sono

disponibili i tabulati telefonici) fino al termine del periodo

oggetto di imputazione, il CANTORE si trovava stabilmente a

Torino, in via San Remo 8, presso la sua abitazione,

considerato che solo nei mesi di Agosto (in parte), Settembre e

Ottobre (in parte) 2011 aveva una presenza stabile nel

Comune di Chiusa San Michele.

Con riferimento, poi, alle autocertificazioni relative al percorso

effettuato in data 17.12.2010 e 27.12.2010 (per il periodo

precedente non sono disponibili i tabulati telefonici), in cui il

CANTORE dichiarava di essere partito da Chiusa San Michele,

dai tabulati telefonici era possibile apprendere che il predetto

non si spostava da Torino.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale emergeva, poi, che la

moglie e i figli del CANTORE avevano la propria residenza in

via San Remo 8 e che questi ultimi frequentavano le scuole a

Torino.

In ordine a tali contestazioni il CANTORE, nel corso del proprio

interrogatorio, riferiva di abitare per metà anno a Torino e per

l'altra metà a Chiusa San Michele mantenendo però la

.. I

259

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residenza in quest'ultimo luogo poiché "la mia è una famiglia

storica di Chiusa, ha - come dire - non solo una continuità

politico amministrativa, ma anche proprio alle origini della

fondazione del Comune, quindi c'è un legame particolare"194 •

A dimostrazione delle sue affermazioni il CANTORE produceva

documentazione attestante la sua residenza in Chiusa San

Michelel95 e, inoltre, venivano ascoltati alcuni testimoni che

riferivano di aver incontrato l'odierno imputato nel Comune di

Chiusa an Michele.

Alla luce di quanto sopra esposto appare pienamente provata,

al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità

dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto considerato che:

il CANTORE viveva stabilmente a Torino come si evince

dai tabulati telefonici da cui emerge che il predetto si

recava a Chiusa San Michele solo occasionalmente

tranne che nei mesi di Agosto (in parte), settembre e

Ottobre (in parte) 2011 aveva una presenza stabile nel

Comune i ultimo citato;

la famiglia (moglie e figli) del CANTORE risiedevano a

Torino, via San Remo 8 e i figli di quest'ultimo

frequentavano la scuole a Torino;

Alla luce di quanto sopra esposto il mantenimento delle

residenza formale presso il Comune di Chiusa San Michele è

irrilevante, considerato che tale condotta deve ritenersi

preordinata al solo scopo di ottenere degli indebiti rimborsi

chilometrici, con conseguente integrazione degli artifici e

raggiri richiesti dalla norma ai fini dell'integrazione del reato.

A seguito di tale comportamento, poi, il CANTORE otteneva un

ingiusto profitto, consistito nei predetti rimborsi chilometrici

non dovuti, con pari danno pela Regione.

Infine, discorso parzialmente diverso deve essere effettuato con

riferimento, alle autocertificazioni relative al percorso

effettuato in data 17.12.2010 e 27.12.2010: invero, in ordine a

tali autocertificazioni, il CANTORE dichiarava specificamente

di aver effettuato un percorso partendo da Chiusa San Michele

194 Cfr. p. 174 e ss. trascrizioni udienza 15.3.2016. 195 Cfr. docc. 12, 13 e 14 produzioni documentali difesa CANTORE effettuate nel corso dell'udienza 8.4.2015.

260

Q j ;

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(e quindi, non rileva il dato formale della residenza) mentre,

dai tabulati acquisiti, risulta evidente che il predetto non si

muoveva dal Comune di Torino.

Evidentemente, anche in tale caso, il CANTORE otteneva un

ingiusto profitto, consistito nei citati rimborsi chilometrici non

dovuti, con pari danno pela Regione.

Le menzionate considerazioni, poi, rendono irrilevante l'esame

puntuale delle ulteriori emergenze processuali (con particolare

riferimento alle testimonianze) che non possono in alcun modo

modificare il quadro già delineato.

Alla luce dei predetti rilievi il CANTORE deve ritenersi

colpevole anche del reato a lui contestato sub c).

COTA Roberto

COTA Roberto, del Gruppo consiliare "Lega Nord", è chiamato

a rispondere, in concorso con il capogruppo "Mario Carossa",

delle spese così descritte nel capo d'imputazione di cui al

Decreto di Giudizio Immediato:

ristoranti, bar, generi alimentari per€ 21.112.48;;

pernottamenti in alberghi e missioni per complessivi €

645,00;

spese varie (tra cui abbigliamento articoli regalo, regalo

di nozze per l'assessore COPPOLA, articoli di pelletteria

e valigeria, sigarette, effetti personali, dvd Fair Game,

regali di nozze, cravatte, libro antico di GEROLAMO

Boccardo, orologeria, regalo per nozze spose PEDRINI e

MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad) per

complessivi€ 3.653,18

Preliminarmente occorre rilevare come ai fini del presente

processo non rilevi il fatto che l'imputato, in quanto presidente

della Regione Piemonte, potesse utilizzare anche il Fondo di

Rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza, considerato che

l'unica problematica in questione è stabilire se le spese oggi

contestate potessero essere rimborsate mediante il Fondo di

Funzionamento del Gruppo.

261

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Anche per quanto riguarda il COTA occorre, in primo luogo,

evidenziare che, alla luce delle riflessioni svolte al punto 4, vi

sono una serie di spese definite "ambivalenti" per le quali, in

atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate a

fini esclusivamente personali e non, invece, destinate al

funzionamento del gruppo e, cioè:

acquisti presso bar, ristoranti e di generi alimentari;

pernottamenti presso strutture alberghiere;

spese di trasporto, acquisti di libri e articoli per ufficio;

acquisti di fiori e oggettistica varia;

In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, s1

deve evidenziare che essendo, come già anticipato, una

tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non

ontologicamente incompatibile con il funzionamento del

Gruppo (nelle accezioni già indicate) in atti non vi sono

elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole

dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per

finalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità

inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di

rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da

suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stesso (cfr.

verbale di interrogatorio rilasciato dall'imputato in data

16.4.2016 nonché la tabella A allegata alla memoria datata

12.3.2013, depositata il 12.3.2013 inserita nel fascicolo

personale imputato COTA).

Anche per quanto riguarda i pernottamenti presso strutture

alberghiere, l'imputato ha fornito giustificazioni in merito alla

loro riconducibilità all'attività del Gruppo di appartenenza (cfr.

verbale di interrogatorio rilasciato dall'imputato in data

16.4.2016), anche tenuto conto che in alcuni casi usufruiva di

strutture convenzionate con il Gruppo come il già citato "Le

Petit Hotel".

Tra le spese "ambivalenti" rientrano, poi, le spese relative ai

trasporti, all'acquisto di libri (escluso quello di cui al doc. s.n.

del 17. 9.2011 presso Libreria Antiquaria Gianfranco Gatto per

200,00 euro di cui si dirà in seguito), nonché di oggetti o

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262 //

Q I ,

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serv1z1 per l'ufficio (portafoto - cormc1 - pagamento di

fotocopie): anche per tali spese non vi è alcuna prova che siano

state effettuate dall'imputato per fini personali e non, invece,

per finalità funzionali al Gruppo, come da quest'ultimo

dichiarato.

Il materiale acquistato per l'ufficio - tra cui figurano i beni

comprati presso Higt Tech srll96 e Airargentil97 - veniva, poi,

lasciato in giacenza presso la Presidenza della Regione

Piemonte (cfr. allegato 11 della documentazione prodotta dalla

difesa COTA nel corso dell'udienza 15.3.2016).

Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con

specifico riferimento a quelle inerenti l'acquisto di fiori,

l'imputato sosteneva che s1 trattasse di spese di

rappresentanza e tale giustificazione deve ritenersi attendibile:

invero, dall'istruttoria non sono emersi elementi che la

smentiscano e, inoltre, la tipologia, la sporadicità, nonché il

costo modesto degli acquisti floreali li rende assolutamente

riconducibili a categorie di spesa finalizzate al funzionamento

del Gruppo quali, in particolare, le spese di rappresentanza.

Analogo discorso deve, poi, essere effettuato in relazione alle

compere presso Paolo Bertolinil98, nonché presso, Murano

Arte e Vetro di Torinol99, DeWan sas200, Gilardoni Arte201,

Campo Marzio Design202, Brocante di Nardi Edoardo2o3, Buosi

Cbr sas2o4, Ghigo sas2os e Bialetti Stare srl206:anche in tale

caso la tipologia, la sporadicità e il costo non particolarmente

elevato degli acquisti - si tratta, infatti, di circa 15 articoli per

un costo complessivo di poco inferiore ai 1.000,00 euro

distribuiti in tutto il periodo in imputazione - li rende

assolutamente riconducibili a categorie di spesa finalizzate al

funzionamento del Gruppo e, in particolare, alle spese di

196 doc. n. 60 del 27.9.2010 per 63,00 euro - Fotofalls multi nicke. 197 doc. n. 1 del 19.9.2011 per 76,00 euro. 198 docc. n. 25 e 26 del 3.5.2011 rispettivamente per euro 69,00 e 59,00, nonché n. 34 dell'8.4.2011 per 47,50 euro. 199 doc. n. 3 del 22.10.2011 per 34,00 euro. 200 doc. n. 15 del 16.2.2011 per 123,00 euro. 201 doc. n. 9 del 10.9.2011per40,00 euro. 202 doc. n. 4 del 20.12.2011per60,00 euro. 203 doc. n. 1 del 20.12.2011per15,00 euro. 204 Doc. n. Il del 18.11.2011 per 83,00 euro. 2os doc. n. 5 del 30.6.2011 per 235,00 euro. 206 doc. n. 18 del 22.12.2012 per 27,00 euro.

263

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rappresentanza (in ordine a tutte le precedenti spese cfr.

tabella A allegata alla memoria datata 12.3.2013, depositata il

12.3.2013 inserita nel fascicolo personale imputato COTA).

Vi è, poi, l'acquisto dì apparecchi elettronici e accessori, quali

custodie per i-pad e carica batterie per telefoni cellulari: tali

spese devono ritenersi ammissibili, quantomeno sotto il profilo

dell'elemento soggettivo, anche alla luce di quanto già esposto

in termini generali in ordine agli acquisiti dì apparecchi

elettronici (vedi supra).

Devono essere, infine, presi in considerazione una sene di

acquisti che, apparentemente, risultano rientrare nella

categoria delle c.d. "spese abnormi" (nell'accezione m

precedenza indicata) ma per i quali il COTA ha fornito

puntuale giustificazione, sostenendo che tali spese

rientrassero nell'ambito delle spese di rappresentanza o,

comunque, funzionali all'attività politica del Gruppo e,

segnatamente:

1. doc. n. 4 del 14.10.2010 presso Stilo Fetti srl per

160,00 euro e doc. n. 4 del 26.10.2010 presso Silo

Fetti per 90,00 euro;

2. doc. n. 2 del 9.12.2010 presso Vincenzo Cappello per

380,00 euro;

3. doc. s.n. del 17.9.2011 presso Libreria Antiquaria

Gianfranco Gatto per 200,00 euro;

4. doc. n. 21 del 22.5.2012 presso Ellena Snc per 92,00

euro.

In relazione alle spese indicate sub 1) il COTA, nel corso del già

menzionato interrogatorio, riferiva come s1 trattasse

dell'acquisto di quattro penne dichiarando, inoltre: "una di

queste fu regalata al prefetto di Novara. Le penne sono tipiche

spese di rappresentanza. [ ... ]Io avevo comprato quattro penne

e poi le avevo date alla segretaria perché fossero a disposizione

quando fossero venute in visita delle persone e si fosse inteso

procedere al dono".

Per quanto concerne gli

l'imputato esponeva che

acquisiti di cui ai docc. 2) e 5) /"}

si riferivano ai regali di nozze ( J

~ 264

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effettuati il primo all'assessore Coppola e, il secondo al vice

presidente della Giunta Magliano in occasione delle nozze,

sostenendo, sul punto: "All'assessore Coppola ho pensato di

fare un regalo di rappresentanza come uomo politico. Anche il

regalo a Magliano (V. Presidente del Consiglio Comunale di

Torino) è stato fatto da me come presidente della Giunta a titolo

di rappresentanza [. . .] Per quanto riguarda il matrimonio di

Coppola la mia segretaria si è occupata di fare il regalo.

L'assessore Coppola è un esponente del PDL e, quindi,

l'abbiamo ritenuta una spesa di rappresentanza[ .. .] ho già detto

che Magliano è vice presidente del Consiglio Comunale [. .. ]La

ragione del regalo è 'rappresentanza'[. .. ] Magliano è del PDL".

In relazione e alla spesa sub 3) il COTA evidenziava che: "si

tratta di un regalo credo al Ministro Tremanti. Ho preso due libri.

Uno per il ministro Tremanti ed uno per il senatore Ghigo. Credo

che il libro in questione fosse per il ministro Tremanti. Si è

trattato di un regalo di rappresentanza. O forse, ed è probabile,

che sia stato fatto a Ghigo, che era coordinatore del PDL",

circostanze riscontrate, poi, dalla testimonianza del teste Gatto

in ordine all'acquisto del libro da parte dell'imput~to, poi

ritirato da un collaboratore di quest'ultimo201.

A ciò devono, poi, aggiungersi una serie di spese per capi di

abbigliamento2os per cui quali l'imputato, nel corso

dell'interrogatorio rilasciato in data 16.4.2016, ha fornito una

spiegazione attendibile in ordine al fatto che si trattasse di

beni finalizzati a doni di rappresentanza e, peraltro, la tipologia

- essenzialmente foulard - e il valore degli acquisti in questione

li rende compatibili con la finalità indicata.

Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali, tenuto

conto del fatto che le dichiarazioni dell'imputato risultavano

logiche, credibili nonché in parte confermate da ulteriori

evenienze processuali (testimonianza Gatto) e considerato che

il COTA indicava nella quasi totalità dei casi i nominativi delle

persone a cui indirizzava i donativi relativi alle predette pezze

201 Cfr. pp. 134 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015. 2oa doc. n. 222 del 22.12. 2010 per 285,00 (3 foulard) e doc. n. 36 del , 22.3.2011 per 112,00 euro (foulard) presso Davide Cenci & Figli; docc. n.Q\ 149 del 10.12.2010 per 240,00 euro e n. 218 del 23.12.2010 per 290,00 \ euro presso Olimpie. i

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giustificative, appare plausibile che le spese e.cl. 'abnormi'

sopra elencate abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati

ad omaggi per persone estranee al Gruppo aventi ruoli

rappresentativi nelle istituzioni e, pertanto, debbano

legittimamente considerarsi spese di rappresentanza,

quantomeno sotto il profilo soggettivo, anche considerata

l'esiguità della somma spesa (approssimativamente 2.000,00

euro per circa 10 articoli distribuiti nell'intero periodo in

imputazione).

A questo punto occorre soffermarsi su una sene di spese

inserite per errore nella rendicontazione di cui alle tabelle B) e

C) allegate alla memoria datata 12.3.2013, depositata il

12.3.2013 e inserita nel fascicolo personale imputato COTA: la

menzionata giustificazione appare plausibile a fronte del fatto

che, con riferimento all'intero periodo in imputazione, le pezze

giustificative erroneamente inserite a rimborso sono poche e

per un valore complessivo non elevato (meno di 2.000,00 euro

in relazione all'intero periodo oggetto di imputazione).

Occorre, in ultimo, rilevare che, come dichiarato dallo stesso

COTA, il foulard acquistato in data 22.3.2011209 era destinato

ad una sua collaboratrice e, in particolare, alla sua portavoce

(cfr. interrogatorio rilasciato dall'imputato in data 16.4.2013):

sul punto si deve evidenziare - come già fatto in relazione a

Augusta MONTARULI - che, sebbene le spese per persone

interne al Gruppo non possano rientrare nella nozione di

"spese di rappresentanza", nel caso di specie l'unicità

dell'acquisto ed il suo costo contenuto (diversamente da

quanto emerso in relazione alla COSTA) consentono di ritenere

che la predetta spesa sia stata erroneamente inserita tra quelle

oggetto di rimborso dovendosi, quindi, escludere una volontà

appropriativa da parte dell'imputato.

Roberto COTA, quindi, deve essere assolto dagli addebiti

relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi del

secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto

appropriativo (pur eventualmente in presenza di specifiche

209 Cfr. doc. n. 36 del 22.3.2011 per 112,00 euro presso Davide Cenci & Figli.

266 .. /

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spese assolutamente contenute, quali quelle da ultimo

evidenziate, per le quali la formula più appropriata risulta

quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo).

GIORDANO Massimo

GIORDANO Massimo, del Gruppo consiliare "Lega Nord", è

chiamato a rispondere, in concorso con il capogruppo "Mario

Carossa", delle spese così descritte nel capo 11) del Decreto

che Dispone il Giudizio:

ristoranti , consumazioni bar e similari per complessivi

€ 17.169,16;

pernottamenti in alberghi per complessivi€ 1.649,41;

ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone

non identificate/estranee al gruppo per complessivi €

720,00;

spese varie (fiori, giocattoli, articoli sportivi, cd musicali

e complementi d'arredo) per complessivi€ 3.408,68;

spese per mezzi di trasporto (servizio motoscafo,

noleggio traghetto, biglietti treno e fatture telepass

generiche per complessivi€ 841,09;

Preliminarmente occorre rilevare che al GIORDANO sono state

imputate una serie di spese, la cui richiesta di rimborso è a

firma Patrizia DATTRIN0210, disconosciute dal GIORDANO

stesso: si tratta, in particolare delle spese di cui al fascicolo

"GIORDANO MASSIMO RIMBORSI" riportanti la dicitura

"firmato da Patrizia Dattrino" nella colonna "Beneficiario

Prestazione" (cfr. fascicolo personale GIORDANO Massimo), di

cui si dirà più avanti.

Escludendosi tali spese, anche per quanto riguarda

GIORDANO occorre, in primo luogo, evidenziare che, alla luce

delle riflessioni svolte al punto 4, quasi tutte le spese per le

quali risulta imputato rientrano nella categoria di spese

210 Secondo quanto emerso dall'istruttoria il nome di battesimo della DATIRINO è «Fortunata", ma viene comunemente conosciuta come "Patrizia".

267

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definite "ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa

che le stesse siano state effettuate a fini esclusivamente

personali e non, invece, destinate al funzionamento del gruppo

e, cioè:

acquisti presso bar, ristoranti e acquisti di cibo;

acquisiti di carburante;

contravvenzioni al C.d.S.;

alberghi;

spese di trasporto;

In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione,

così come i pernottamenti presso alberghi, si deve evidenziare

che essendo, come già anticipato, tipologie di spese c.d.

"ambivalenti" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente

incompatibili con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni

già indicate) in atti non vi sono elementi che consentano di

ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui

sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamente

personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del

Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza politica

posta in essere dall'imputato e/ o da suoi collaboratori, come

sostenuto dalla difesa dell'imputato, peraltro confortata anche

da alcuni testimoni, con particolare riferimento alle spese

effettuate anche al di fuori del territorio Nazionale211.

Anche per quanto riguarda le spese di trasporto, gli acquisti di

carburante nonché il pagamento delle Contravvenzioni al

Codice della Strada, non vi sono elementi da cui desumere che

tali spese siano state effettuate al di fuori di attività inerenti il

funzionamento del Gruppo: in particolare, poi, per quanto

riguarda il noleggio di un motoscafo effettuato a Venezia (doc.

s.n. del 8.9.2011 per 70,00 euro), l'inerenza della spesa

. all'attività del Gruppo trova riscontro nelle affermazioni del

teste COPPOLA il quale riferiva che, nell'occasione, si recava a

Venezia unitamente al GIORDANO per un incontro avente

carattere istituzionale212.

211 Cfr. trascrizioni udienza 19.6.2015 testi Cirio, Lanzo e Galimberti. 212 Cfr. pp.4 e ss. trascrizioni udienza 23.9.2015.

268

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Vi sono, poi, alcune spese riguardanti elementi d'arredo ed

apparecchi elettronici (per i quali si rimanda alla parte

generale) che venivano riscattati o restituiti alla fine della

legislatura, come previsto dalla normativa213.

Residua, infine, una pezza giustificativa (doc. n. 31 del

2.3.2015 per 42,89 euro presso Fnac Torino) per la quale,

anche in assenza di una specifica allegazione da parte

dell'imputato, appare ictu oculi l'errore da parte di

quest'ultimo, considerato che si tratta di un solo scontrino, per

poco più di complessivi 40,00 euro e tenuto conto del fatto che

il GIORDANO non effettuava alcun tipo di spesa

apparentemente inconferente con l'attività del Gruppo.

GIORDANO Massimo, quindi, deve essere assolto dagli

addebiti relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi

del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del

fatto appropriativo (pur eventualmente m presenza di

specifiche spese assolutamente contenute, quali quelle da

ultimo evidenziate, per le quali la formula più appropriata

risulta quella dell'insussistenza dell'elemento soggettivo).

A questo punto risulta necessario occuparsi delle spese la cui

richiesta di rimborso era a firma di Patrizia DATTRINO: in

particolare, come anticipato, si tratta delle spese di cui al

fascicolo "GIORDANO MASSIMO RIMBORSI" riportanti la

dicitura "firmato da Patrizia Dattrino" nella colonna

"Beneficiario Prestazione" (cfr. fascicolo personale GIORDANO

Massimo).

In particolare tali spese vemvano imputate al GIORDANO a

seguito delle dichiarazioni rilasciate in fase di indagini

preliminari da Patrizia DATTRINO la quale però, nel corso

dell'istruttoria dibattimentale, rilasciava dichiarazioni confuse,

illogiche, incoerenti nonché quasi indecifrabili e, laddove

comprensibili, palesemente inverosimili e contrastanti con

tutte le risultanze processuali, oltre che con le affermazioni da

lei stessa rilasciate in sede di indagini preliminari: sul punto,

213 Cfr. doc. prodotto dalla difesa GIORDANO nel corso dell'udienza del 4.3.2015 nonché p. 150 trascrizioni udienza4.3.2015.

269

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non appare opportuno ripercorrere l'intera testimonianza della

predetta teste considerato che la stessa risulta ictu oculi priva

delle benché minima credibilità sotto molti aspetti214.

La versione del GIORDANO, il quale disconosceva tali spese

(fra cui rientrano alcune spese sostenute mentre il consigliere

si trovava al di fuori del territorio nazionale) che sarebbero

imputabili esclusivamente alla Dattrino trova, invece, conforto

in alcune emergenze processuali e, m particolare dalle

dichiarazioni rilasciate da Claudio Strozzi, militante della Lega

Nord215 , Alessandro Carrelli, assessore provinciale alla cultura,

sport, politiche giovanili e università presso la Provincia di

Novara216, nonché Liuni Marzio, assessore presso la Provincia

di Novara dal 2009 al 2013217 i quali, oltre a riferire dei

rapporti tesi tra la Dattrino ed il GIORDANO e l'assenza di

collaborazione tra i due, dichiaravano come quest'ultimo, fin

214 Cfr. pp. 87 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015. 21s Il predetto dichiarava: "Sono a conoscenza del fatto che "Patrizia" e l'avvocato Massimo GIORDANO non si parlano da un paio di anni, forse tre, ma non conosco la ragione precisa di questa interruzione dei rapporti tra loro due{. .. ] Sono stato informato dall'avvocato GIORDANO che delle spese a lui attribuite erano in realtà firmate da Patrizia Dattrino . L'avvocato GIORDANO mi ha detto che i soldi dei rimborsi non sa neanche a cosa si riferiscano perché non sono spese sue ma sono spese della "Patrizia" Dattn.no { ... ]Sì, mi ha detto che il denaro lo ritirava personalmente lei ma sicuramente non per darlo a lui" (cfr. verbale sommarie informazioni rilasciate da Claudio Strozzi in data 17.12.2013 acquisito su accordo delle parti nel corso dell'udienza del 10.6.2015). 2l6 Il teste affermava: "i rapporti tra lui {GIORDANO] e la DA'ITRINO si sono fortemente deteriorati a partire dalla seconda metà del 201 O [. .. ] Sono stato informato dall'avv. GIORDANO che si era visto imputare a suo nome dei rimborsi derivanti da scontrini in realtà afferenti alla DA '!TRINO o ai suoi parenti, in particolare per la mamma. GIORDANO mi ha detto che c'è una serie di scontrini firmati dalla Dattrino, che peraltro sono sicuramente a lei riferibili perché si tratta di schede telefoniche intestate o alla mamma della Dattrino o a suo marito. Poi c'erano delle spese relative ad una villeggiatura in Val Vigezzo, dove mi hanno riferito che si recava abitualmente la Dattrino; tra l'altro Giordano mi ha detto che alcuni scontrini erano datati in periodi in cui lui si trovava all'estero" {. .. ] GIORDANO mi ha detto che Patrizia Dattrino portava gli scontrini e ritirava il denaro contante" (cfr. verbale sommarie informazioni rilasciate da Canelli Alessandro in data 17.12.2013 acquisito su accordo delle parti nel corso dell'udienza del 10.6.2015). 217 Liuni Marzio asseriva che: "Ho letto sui giomali che l'avv. GIORDANO si era visto imputare, a suo nome, dei rimborsi derivanti da scontrini in realtà afferenti alla Dattrino o ai suoi parenti, in particolare giocattoli, ricariche telefoniche, pranzi in località di villeggiatura. Di ciò ho parlato con GIORDANO e lui mi ha detto che era rimasto stupito da tale accusa nei suoi confronti, e anzi, risultava che alcune spese attribuitegli si riferivano a periodi in cui, lui si trovava all'estero. Sono certo che, stante i pesantissimi rapporti tra i due, GIORDANO non avrebbe pagato nulla alla Dattrino" (cfr. verbale sommarie informazioni rilasciate da Liuni Marzio in data 18.12.2013 acquisito su accordo delle parti nel corso dell'udienza del 10.6.2015).

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da subito, avesse detto loro che vi erano dei rimborsi

imputabili alla predetta la quale ne aveva chiesto e ottenuto il

rimborso - in contanti - dalla Manfreda.

Tali evenienze processuali risultano corroborate anche dal

fatto che la grande maggioranza delle spese per le quali vi è

stata la richieste di rimborso a firma Dattrino risultano

concentrate nei moduli presentati il 29.7.2011 il 3.9.201led il

18.10.2011, circostanza compatibile con le dichiarazioni della

Manfreda - economa del Gruppo "Lega Nord" - la quale, oltre a

confermare che effettuava i rimborsi mediante contante

asseriva, contrariamente a quanto sostenuto dalla Dattrino,

che la persona che si occupava di portare le distinte al Gruppo

per il Giordano era Lorenzina Pretto, mentre quasi non

ricordava la figura della Dattrino21s.

La versione difensiva del Giordano, p01, trova conferma in

ulteriori risultanze processuali: mvero molte ricariche

telefoniche venivano effettuate in favore di familiari della

Dattrino (la madre Gilardino Sassone Annamaria e il marito

Ruggeri Luciano) in esercizi commerciali ubicati nei pressi del

luogo di abitazione della madre della predetta, in Castelnuovo

Enrico di Santa Maria Maggiore, in provincia di Verbania ove,

inoltre, venivano effettuate altre spese, tra cui quella relativa

all'acquisto di giocattoli.

Peraltro, anche la Dattrino, nel corso della sua confusa

esposizione, ad un certo punto sembrava confessare che le

richieste di rimborso a sua firma riguardavano spese di cui il

GIORDANO era allo scuro ma a quest'ultimo imputate solo

perché dotato di provvista e, pertanto il GIORDANO, quindi,

deve essere mandato assolto anche in relazioni a tali spese.

DELL'UTRI Michele

All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare

"Moderati", sono state contestate condotte appropriative per la

somma complessiva di euro 13.602,68 euro in relazione alle

seguenti tipologie di spesa descritte al capo 20) del Decreto che

Dispone il Giudizio:

21s Cfr. p. 148 trascrizioni udienza 4.3.2015.

271

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spese per ristoranti, bar per complessivi euro 9.488,18

euro;

acquisti di stampe e cornici per complessivi € 2.183,50

euro;

ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone

non identificate per complessivi€ 1.060,00;

acquisto abbonamento a LA STAMPA con mv10 al

domicilio privato avendo già il gruppo personale un

abbonamento in sede per€ 871,00;

Alla luce di quanto evidenziato al punto 4), tutte le spese sopra

esposte rientrano nella categoria delle spese c.d. "ambivalenti"

(vedi supra): in particolare, per quanto riguarda le spese di

ristorazione, si deve evidenziare che in atti non vi sono

elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole

dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per

finalità esclusivamente personali e non, invece, per fmalità

inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di

rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/ o da

su01 collaboratori, anche fuori Regione come sostenuto

dall'imputato stesso confortato, peraltro, dalle" deposizioni di

alcuni testimoni219.

In ordine a tali spese, poi, il DELL'lJTRI non escludeva la

possibilità che una minima parte delle stesse potesse essere

stata erroneamente oggetto di rimborso: tale affermazione

appare plausibile considerato che la cifra richiesta a titolo di

rimborso per le spese appena analizzate non appare

esorbitante e tenuto conto che gli eventuali errori s1

riferirebbero solo ad una frazione esigua delle stesse.

Analogo discorso deve essere svolto in relazione alle ricariche

telefoniche per cui non vi sono elementi che consentano di

smentire le dichiarazioni del DELL 1JTRI, il quale dichiarava

che le spese in discorso erano finalizzate al funzionamento del

Gruppo e, in particolare, asseriva: "Allora, io ho rimborsato

interamente la cifra di 1. 050 euro di ricariche telefoniche nei tre

219 Cfr. p. 5 e ss. trascrizioni udienza 11.5.2015, esame di DELL'UTRI Michele nonché pp. 185 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015, teste Filippetto -pp. 109 e ss. trascrizioni udienza 10.11.2015, teste Stasi.

272

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anni, il 90% di queste sono state fatte alla mia segretaria

Veronica Filippetto, che quando è stata a casa o per malattia o

per maternità, oppure anche nel sabato e la domenica usava il

suo cellulare personale e dal momento che non era giusto che

usandolo per lavoro pagasse lei, gliel'ho pagato io. Ci saranno

state invece un paio di ricariche ad un mio numero che era una

chiavetta internet, io non avevo internet a casa fino all'IPad

famoso, usavo questa chiavetta per accedere al Consiglio

Regionale, perché ci sono tutte le leggi, i PDF, le commissioni, il

contenuto delle commissioni on line, quindi l'ho usato per

accedere al sito della Regione[ .. .} il numero è quello di Veronica

Filippetto con il suo cellulare e poi le mie due, anzi il mio numero

internet220'\ circostanze confermate anche dalla Filippetto221 .

Per quanto riguarda l'acquisto di stampe e cornici l'imputato

sosteneva come s1 trattasse 1n parte di spese di

rappresentanza e in parte di spese per l'acquisto di articoli

d'arredo per l'ufficio asserendo, segnatamente: "quando a

maggio 201 O ci sono stati dati gli uffici, gli uffici ci sono stati

dati con le scrivanie, le sedie, i mobili e non né bandiere, né

decori, né quadri, né nulla, c'erano delle belle fotografie della

Regione Piemonte, della Reggia di Venaria, Stupinigi, attaccate

con lo scotch. Secondo me era indecoroso, di conseguenza ho

fatto fare delle comici che sono tutt'ora ancora presso il Gruppo

Consiliare dei Moderati e se non sbaglio sono state anche

catalogate come possesso della Regione. Questa è una parte, di

quelle penso di aver speso 400, 00 euro, poi gli altri 1. 700, 00 ho

fatto fare 50 stampe come questa, questa l'ho presa

dall'archivio storico della città di Torino, è la Torino del '600, in

particolare Palazzo Madama quando era un osservatorio

astronomico, perché in un certo periodo era un osservatorio

astronomico[. .. ] Io avevo a mia disposizione queste stampe che

erano circa una quarantina, cinquantina, le ho fatte inquadrare

con queste comici e poi le regalavo come regalo di

rappresentanza agli ospiti [ ... ] Diventava un regalo di

rappresentanza, quando venivano degli ospiti che ritenevo di un

220 Cfr. pp. da 54 a 56 trascrizioni udienza 11.5.2015. 221 Cfr. p. 190 trascrizioni udienza 8.4.2015.

273

, /

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certo valore, pregio, davo questa stampa {. .. ] al direttore del

Ministero dell'lndustria222", come confermato anche dalla teste

d'accusa Filippetto la quale dichiarava: "Sì, sono i quadri che

avevamo in ufficio e che sono rimasti di proprietà del Consiglio

regionale,. fl Consiglio Regionale li ha inventariati [. .. ] Lui

[DELL'UTRI] ha fatto mettere la cornice, perché le avevano

appese con lo scotch ed erano veramente brutte. Sono quelle che

avevamo in ufficio{. . .] So che c'erano dei quadretti all'interno di

uno scaffale dell'ufficio impacchettati, ma non ho mai gestito. So

che li omaggiava lui223".

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi animissibile il rimborso

delle spese effettuate per l'acquisto di elementi d'arredo, poi

rimaste in possesso della Regione Piemonte, come previsto

dalla normativa (vedi supra parte generale}.

Con riferimento alla giustificazione fornita dall'imputato in

ordine alla parte delle succitate spese asseritaniente destinate

alla rappresentanza, si deve rilevare che dall'istruttoria non

sono emersi elementi che smentiscano tale versione e, inoltre,

la tipologia, la sporadicità, nonché il costo modesto degli

acquisti in discorso li rende assolutaniente riconducibili a

categorie di spesa finalizzate al funzionaniento del Gruppo

quali, in particolare, le spese di rappresentanza.

Infine, in ordine all'acquisto dell'abbonaniento al quotidiano

"La Stanipa" oggetto di contestazione, è necessario indicare

come la spesa per l'acquisto di quotidiani risulti animessa

dalla normativa regionale (senza limiti numerici} e, inoltre, che

dall'istruttoria non sono emersi elementi da cui poter

escludere con certezza tale spesa da quelle inerenti l'attività

del Gruppo: invero l'acquisto dell'abbonaniento in discorso non

può ritenersi avulso dal funzionaniento del Gruppo stesso per

il solo fatto che il quotidiano in questione venisse recapitato

presso l'abitazione del DELL 'UTRI, tenuto conto dell'accettabile

versione difensiva fornita da quest'ultimo224 e confermata

anche dalla teste d'accusa Filippetto22s.

222 Cfr. pp. 124 e 125 tra~crizioni udienza 11.5.2015. 223 Cfr. pp. 188 e 189 trascrizioni udienza 8.4.2015. 224 Cfr. p. 51 trascrizioni udienza 11.5.2015. 22s Cfr. p. 178 trascrizioni udienza 8.4.2015.

274

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Michele DELL UTRI, quindi, deve essere assolto dagli addebiti

relativi alle spese di cui sopra, quantomeno ai sensi del

secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto

appropriativo (pur eventualmente in presenza di specifiche

spese assolutamente contenute per le quali la formula più

appropriata risulta quella dell'insussistenza dell'elemento

soggettivo).

In ultimo, si deve evidenziare che nel tabulato presente nel

fascicolo personale relativo al DELL UTRI vi sono anche alcune

spese non rientranti nelle macrocategorie indicate nel· capo

d'imputazione (quali ad esempio 'Onorario per consulenze

legali maggio 2010' di cui al doc. n. 2 del 1.6.2010) e di cui,

pertanto, non si è trattato nella suesposta motivazione

intendendosi tali spese come non contestate.

Al DELLUTRI veniva contestato il reato di cui all'art. 314 c.p.

anche in relazione alla c.d. "vicenda Voice Care" di cui al capo

22) del Decreto che Dispone il Giudizio: in particolare

all'imputato veniva contestato di aver corrisposto alla Voice

Care s.r.l., facente capo a Gabriele Moretti, compagno di

partito di Michele DELLUTRI, la somma di 191.190,00 euro

per prestazioni in realtà in tutto o in parte inesistenti o,

comunque, rese da una diversa società rispetto a quella che ha

emesso le fatture, quindi soggettivamente false e, in ogni caso,

non inerenti al funzionamento del Gruppo consiliare.

Preliminarmente occorre evidenziare come non vi siano dubbi

m relazione alla effettiva correspons10ne da parte del

DELL UTRI alla Voice Care s.r.l. della predetta somma, attinta

dal Fondo di funzionamento del Gruppo "Moderati",

considerato che tale circostanza emerge dalla documentazione

prodotta (cfr. le fatture presenti nel fascicolo personale relativo

all'imputato DELL UTRI) ed è stata pacificamente ammessa

dall'imputato stesso.

Si deve, altresì, premettere che l'attività in discorso era

indicata nell'oggetto del contratto stipulato in data 20.12.2010

tra il Gruppo Consiliare dei Moderati e la Voice Care s.r.l., in

cui era previsto che:

275

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"a) Gestione, tramite attività di Contact Center, di interviste

svolte a privati cittadini residenti nella Regione Piemonte e con

età superiore ai 18 anni sul gradimento delle attività svolte

presso il Consiglio Regionale del Piemonte del Gruppo Consiliare

dei Moderati;

b) Le interviste dovranno essere svolte mensilmente (una

campagna per ciascun mese da Gennaio a Maggio del 2011) e

con un numero non inferiore alle 2.000 interiste complete

mensili. Inoltre gli intervistati dovranno rappresentare un

insieme statisticamente rappresentativo dell'intera popolazione

della Regione Piemonte diviso per fascia d'età, genere e

provincia di residenza;

c) n teso delle interviste potrà cambiare ogni mese e sarà

concordato di volta in volta, se necessario, tra le Parti;

d) Ridefinizione (da svolgersi nei mesi di Giugno e Luglio 2011)

della metodologia dei panel di verifica attraverso la

realizzazione di almeno 35. 000 interviste sul territorio

piemontese;

e) Campagna mensile (a partire dal mese di settembre 2011 fino

al mese di Dicembre 2014) tramite attività di Contact Center, di

interviste ricolte a privati cittadini residenti nella Regione

Piemonte e con età superiore ai 18 anni sul gradimento delle

attività svolte presso il Consiglio Regionale del Piemonte del

Gruppo Consiliare dei Moderati utilizzando la nuova

metodologia ed il nuovo panel di verifica. Le interviste non

dovranno essere di numero inferiore alle 600 mensili".

Occorre, quindi, verificare se tale attività sia stata

effettivmnente svolta e, nel caso da quale società.

Sull'inesistenza della prestazione, la tesi accusatoria prendeva

le mosse dalle dichiarazioni rilasciate da Giglio Maura,

operatrice addetta al call center presso Voice Care s.r.l, la

quale dichiarava che tale attività non era mai stata svolta dalla

società in discorso226.

La successiva testimonianza di Marco Di Mattia, operatore

presso Voice Care e delegato sindacale della Fiom C.G.I.L.,

confermava che, in effetti la predetta azienda non aveva mai

reso l'attività in discorso, ma che tale attività poteva

226 Cfr. pp. 132 e ss. trascrizioni 1.4.2015.

276

essere!)

J-l

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stata effettuata da un'altra società, cioè la Contacta s.p.a,

mediante operatore elettronico, dichiarando, sul punto, di un

primo incontro in cui: '1l'ingegner Verazzo, capo del personale

presso Voice Care s.r.l.] ci ha detto che l'aveva svolta Contacta,

ma per motivi fiscali, di opportunità, di convenienza, non so

quanto, era stata fatturata a Voice Care ed era per quello che

noi eravamo finiti sui giornali con il nome Voice Care. Questo è

quello che mi è stato detto227 ", nonché di un secondo incontro

con tutte le rappresentanze sindacali in cui: "l'ingegner Moretti

ci spiegò quello che stava succedendo secondo lui, ossia che loro

avevano svolto questo servizio, l'avevano fatto in automatico,

quindi non con degli operatori, con degli omini come noi, ma

tramite computer e che... Niente, era stato tutto fatto ed era

anche molto arrabbiato. L'ingegner Moretti, per il fatto che

avevano svolto questo servizio mesi prima, avevano ricevuto

solo una parte del compenso che ... Non voglio ricordarmi male,

ma erano delle cifre sui 150/ 200 mila euro, sinceramente non lo

ricordo e che era anche molto arrabbiato, perché dice che aveva

già dovuto fatturare, pagarci l'L V.A. sopra, ma non aveva

ancora ricevuto tutti i soldi [ ... ] in più era arrabbiato perché

aveva la Guardia di Finanza, a detta sua un giorno sì ed un

giorno pure lì a controllare. n suo problema era quello che non

riusciva a giustificare questo lavoro perché a detta sua, cosa che

ci ha lasciato un po' basiti, se posso permettermi, per la privacy

aveva dovuto cancellare i dati delle persone che erano state

contattate, quindi non rimaneva traccia di questo lavoro. Questo

è quello che ci hanno detto [ ... ] Si, mi ricordo che in

quell'occasione ci aveva spiegato , perché c'erano dei tecnici di

Contacta credo, o di qualche azienda che lavorava per Contacta,

sinceramente non lo sapevo, eravamo in una tavola rotonda

abbastanza grande, ci fece vedere... Ci fece sentire, se non

sbaglio, un messaggio registrato per come questo servizio

doveva funzionare. Tipo chiamano una persona e poi c'era una

possibilità di scelta multipla. C'è un nome tecnico, ma non mi

ricordo qual è. Tipo: 'le piace questa scelta che è stata fatta?

Schiaccia sul telefono 1 se sei d'accordo, 2 se non sei d'accordo,

3 se sei ... ' robe così, ma è durato due minuti22s".

221 Cfr. p. 160 trascrizioni udienza 1.4.2015. 22s Cfr. pp. 161 - 162 e 163 trascrizioni udienza 1.4.2015.

277

~ J

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Dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza in ordine ai

rapporti tra le anzidette società emergeva, poi, che:

Voice Care s.r.l. risulta partecipata al 50% da

Mascarello Luciano e la restante parte da Contacta

s.p.a. a sua volta di proprietà di Gabriele Moretti per il

98 % con la conseguenza che quest'ultima società

controlla la prima;

Non vi erano flussi di denaro tra Voice Care s.r.l. e

Contacta s.p.a. 1n relazione all'operazione m

questione229;

Tra le due società figurava un contratto di licenza d'uso

con cui Contacta s.p.a. concedeva a Voice Care s.r.l. i

Software Q3RED e SPARTA (cfr. fascicolo personale

imputato DELLDTRI - cartellina 'contabilità Voice Care

Contacta').

Si procedeva, allora, all'esame del Consulente Tecnico della

Difesa, il quale dopo aver proceduto ad effettuare una copia

forense dei 4 server presenti in Contacta s.p.a., che lavorano

in sinergia l'uno con l'altro, li esaminava e concludeva per

l'effettivo svolgimento della prestazione in oggetto da parte di

Contacta s.p.a. sulla base dei seguenti elementi:

1) "venivano individuati gli archivi elettronici che

corrispondono ai file audio che vengono impiegati per

eseguire materialmente l'intervista all'utente. Sono stati

trovati 2 9 file audio che presentano delle caratteristiche

molto particolari (prodotti dalla difesa al doc. n. 9 delle

produzioni documentali effettuate nel corso dell'udienza

del 2.2.2015). Perché innanzi tutto erano posizionati su

tutti e 4 i server negli archivi corretti in cui devono essere

mantenuti, memorizzati questi file prima e dopo

l'esecuzione del sondaggio";

2) "questi file, poi, presentavano caratteristiche di datazione

che corrispondono sostanzialmente al periodo di

interesse in cui si dovrebbe essere svolto il sondaggio,

quindi dal gennaio 2011 al settembre 2012. Presentano

caratteristiche interne d'integrità, cioè tutti i dati che

servono per caratterizzare quel file audio sia in termini di

229 Cfr. seguito annotazione di P.G. del 4.4.2013 prodotta nel corso dell'udienza del 23.2.2015 su accordo delle parti.

278

\.

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datazione sia in termini di utilizzo risultano coerenti con

quella che è la struttura che era predisposta per

impiegarli. Presentano persino una datazione, , quindi

una nomenclatura che fa riferimento ad un'epoca che è

coerente con la datazione";

3) ((questi file audio poi presentano altre caratteristiche, nel

senso che non risultano posizionati solo su un dispositivo

server, ma risultano posizionati su tutti e 4 i dispositivi,

su tutti e 4 i sistemi server. Questo perché per una

procedura interna utilizzata dalla Contacta quando

un'operazione viene svolta, sempre per motivi di

sicurezza e d'integrità, quell'operazione viene replicata

su tutti i sistemi che sono in uso. La caratteristica

peculiare è che su questi 4 sistemi tutti i file possiedono

sostanzialmente la stessa datazione, ma evidenziano un

orario che fa vedere esattamente qual è stato il processo

di passaggio da un server all'altro. Quindi evidenziano

orari coerenti che sono derivati dallo spostamento e dalla

copia di questi file in maniera automatizzata da un

server all'altro";

4) ((oltre questi file è stato trovato quello che è il sistema di

gestione dell'intervista e del sondaggio telefonico, allora

per fare questi sondaggi viene utilizzata un 'infrastruttura

tecnologica che si compone di un sistema che viene

chiamato CTI [ ... ] Cioè un sistema di progettazione

grafica e tecnica che consente di disegnare il flusso

dell'intervista o del sondaggio telefonico. Questo è quello

che è stato trovato. E' stato trovato il riferimento ed anche

il contenuto tecnico di questo diagramma che consente di

istruire l'operatore virtuale e consente di eseguire

materialmente l'operazione di intervista e di sondaggio

[ ... ] Questo sistema è stato identificato all'interno delle

banche dati dei server Contacta - di tutti e 4 i server

nuovamente - ed è stato trovato all'interno di una banca

dati che possiede di nuovo caratteristiche assolutamente

coerenti con il periodo di erogazione del servizio";

5) ((cioè, questo grafico, questa componente di sviluppo viene

memorizzata di fatto all'interno di una banca dati.

Questa banca dati che lo contiene presenta nuovamente

279

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le datazioni, presenta nuovamente i riferimenti tecnici

riferiti sia aWoperazione di sondaggio, sia alle epoche in

cui questo si è svolto. Quest'operazione, quest'elemento

tecnico si trova - ovviamente non è avulso dal contesto,

non c'è solo questo - all'interno di una banca dati che

contiene altri 200 servizi d'interrogazione di interviste e

di sondaggio. Si trova allineato in una sequenza

temporale che appunto è coerente sia con tutti gli altri

servizi che l'hanno preceduto e l'hanno seguito, sia con il

periodo di riferimento dell'intervista che è stata svolta";

6) "come ultima cosa, è stata eseguita poi una ricerca di

quelli che sono gli elementi tra virgolette di operatività di

tutto questo sondaggio. Quindi sono stati identificati sia i

riferimenti alle banche dati per cui quest'operatore non è

qualcosa di astratto dal contesto, ma riporta al suo

interno tutti i riferimenti alle banche dati utilizzate, tutti i

riferimenti ai file audio impiegati ed alcuni riferimenti alla

sua avvenuta esecuzione" (cfr. pp. da 5 a 11

trascrizioni udienza 24.4.2015 nonché consulenze

tecniche a firma dell'ingegner Occhetti prodotte nel

corso dell'udienza del 24.4.2015230).

Il Consulente della difesa, poi, ribadiva la coerenza dei fùe

rinvenuti, riferibili al lavoro in questione, con tutta la restante

parte del sistema informatico in cui erano collocati sostenendo

l'impossibilità di una ricreazione ad arte dell'intero sistema231 e

affermando, ancora, che: "di quest'attività rimane tutta la

230 Sul punto si deve rilevare che il C.T.P. presentava due consulenza e, mentre nella prima del 14.6.2013 faceva riferimento a Voice Care s.r.l., nella seconda del 18.12.2013 compariva la Contacta s.p.a. quale esecutrice dell'attività in questione. In ordine a tale discrepanza l'Occhetti forniva una spiegazione convincente e, in particolare, riferiva: "Per me dal punto di vista tecnico la società si può chiamare come si vuole. Quello che rileva dal punto di vista tecnico è quello che esiste come dotazione ed infrastruttura tecnologica in una realtà. Poi se quella realtà ha in proprietà i sistemi, li concede in locazione, li concede in licenza e li concede a 1 - 2 - 3 società a me non interessa. Quello che interessa dal punto di vista tecnico è, io chiedo alla Contacta:'voglio avere la disponibilità dei vostri server che, come mi state dicendo voi in questo momento e non ho ragione di dubitarne, avete concesso in uso a Voice Care. Mi fate vedere questi server? Sì. Mi sono stati fatti vedere i server della Voice Care ed io quelli ho esaminato. Che poi quei server si trovino fisicamente presso la Contacta per me non ha nessun significato tecnico. Guadi, le dico, si sarebbero potuti trovare anche presso Vodafone, Telecom. Sono sistemi di Telecomunicazioni. Dove si trovano rileva poco" (cfr. p. 32 trascrizioni udienza 24.4.2015). 231 Cfr. pp. da 12 a 15 trascrizioni udienza 24.4.2015.

280

~ I . l.

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progettazione tecnica, tutti gli elementi della progettazione, tutti

gli elementi coerenti nella datazione dell'esecuzione di

queseattività, tutti i riferimenti che quest'attività ha comportato

nei vari sistemi, l'interrogazione delle banche dati piuttosto che

l'operazione di esecuzione delle chiamate. Che cos'è che manca?

Manca quello che è stato eliminato, cioè manca l'insieme delle

numerazioni, manca l'insieme dei risultati ed ovviamente c'è

solo più la forma aggregata dei dati com'è corretto che sia. Dei

230 sondaggi telefonici svolti in maniera automatizzata, perché

erano presenti insieme a quello che io ho analizzato che sono

un,enormità, non c'è neanche un dato telefonico. Perché i dati

telefonici vengono distrutti ed azzerati all'esito

dell'operazione232".

La tesi secondo cui i dati personali dei singoli soggetti

contattati (numeri telefonici, etc .. ) non erano stati rinvenuti

perché eliminati, trattandosi si dati per legge non conservabili,

risulta suffragata dalla delibera del Garante per la Protezione

dei dati personali 13.9.2007, emessa in relazione alla

conservazione, da parte Contact Poin s.r.l., dei dati personali

dei soggetti coinvolti in un sondaggio233, in cui si legge, tra le

altre cose che: 'l .. J Per dare piena esecuzione a tale precetto

[art. 11, comma 1, lettera e) Codice della Privacy] la società,

una volta esaurita l'elaborazione delle informazioni personali

consentita nella forma indispensabile (nel caso in esame doveva

comunque ritenersi compiuta essendo stati consegnati gli

elaborati in forma anonima al committente}, avrebbe dovuto

procedere alla cancellazione o anonimizzazione dei dati

personali relativi ai soggetti coinvolti nel sondaggio, che non

risultano dagli atti effettuate".

Quindi, sempre a detta del C.T. Occhetti: "il risultato è il

prodotto statistico aggregato che viene reso disponibile nella

reportistica che viene data al cliente, quindi dossier di dati

aggregati. Questo è il risultato234".

Si evidenziava, poi, la connessione tra quanto rinvenuto nei

server di cui sopra e i documenti cartacei prodotti all'interno

del fascicolo personale DELL 'OTRI ('Ridefinizione della

232 Cfr. p. 21 trascrizioni udienza 24.4.2015. 233 Cfr. doc. 15 produzioni documentali della difesa DELL'UTRI nel corso

dell'udienza del 23.2.2015. //ì\1

'" Cfr. p. 37 ""'"'"doni udi=m 21.4.2015. ~--

~ ~l I-, 11 .) .· i . )

I; . 281

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metodologia del panel di verifica per il gruppo regionale

Moderati per il Piemonte' e 'sondaggi Voice Carel appare,

quindi, verosimile che i predetti documenti cartacei - dossier di

dati aggregati - siano il prodotto del sondaggio in questione

considerata, in particolare, la coerenza tra le domande di cui ai

file audio rinvenuti ed i dati aggregati di cui ai documenti

stessi.

Peraltro, tali file audio risultano coerenti anche con le bozze di

domande (script) formulate da DELL 'UTRI e, poi, consegnate a

Moretti (produzioni documentali difesa DELL 'UTRI nell'udienza

del 14.4.2015, a titolo di esempio - gli altri scipt si trovano nel

'Dossier Produzioni vicenda Voice Care s.r.l. Imputazione 20,

DELL'UTRI nei docc. 2 - 4).

L'effettiva esecuzione dell'attività oggetto di contestazione

veniva confermata, oltre che, ovviamente, dal DELL 'UTRI235 e

dal Moretti236, anche dalla teste Filippetto237 e, soprattutto dal

teste Mastrobuono, responsabile dei sistemi Contacta s.p.a.

negli anni 2010, 2011 e 2012, il quale riferiva di ave progettato

e istruito il sistema di chiamata per il sondaggio relativo al

Gruppo Moderati, di aver configurato l'operatore artificiale e, in

generale, di aver curato l'intera lavorazione238, sostenendo

altresì, che: "Sicuramente per ottemperare ai regolamenti sulla

privacy sono dati che non possiamo assolutamente tenere. Poi

non possiamo tenere per questioni di spazio. Teniamo conto che

facciamo quasi un 100 mila chiamate in un giorno. Dovessimo

andare a raccogliere e tenere costantemente tutte queste

informazioni, avremmo bisogno di una capacità immensa. Poi

nello specifico se non ci viene richiesto altrimenti, quindi se ci

vengono richiesti dei dati aggregati, è veramente inutile in

235 Cfr. pp. 68 e ss. trascrizioni udienza 11.5.2015. 236 Cfr. verbali di s.i.t. rilasciate da Gabriele Moretti in data 13.3.2013 e 17.9.2013 , nonché verbale di interrogatorio rilasciato dal predetto in data 12.12.2013, acquisiti su accordo delle parti nel corso dell'udienza dell0.11.2015). 237 In particolare la teste dichiarava che: "so che era stato stipulato un contratto ma non so ... so che erano interviste, ma non mi son mai occupata di nulla { ... ] Diciamo che la scusa era la telefonata ricevuta, poi chiedevano di tutto{ ... ] Alcuni ne facevano cenno, soprattutto i vecchietti ... non so, l'intervista mi è capitato una volta che era sulla sanità e loro chiamavano" (cfr. pp. 175 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015). 238 Cfr. p. 140 trascrizioni udienza 10.11.2015.

282

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questo caso specifico andare a conservare il dato di

dettaglio239".

Per quanto riguarda, infine, i rapporti tra Contacta s.p.a. e

Voice Care s.r.l., oltre a quanto già sopra evidenziato (Contacta

s.p.a. possedeva il 50 % di Voice Care s.r.l. e tra le due vi era

un contratto di licenza d'uso) dall'istruttoria dibattimentale è

emerso che Voice Care s.r.l., per gran parte dei propri lavori,

usufruiva dei sistemi informatici collocati presso la Contacta

s.p.a. come evidenziato dal Moretti240 e confermato dal

Mastro buono24 I.

Alla luce di quanto sopra esposto si può ragionevolmente

ritenere che la prestazione oggetto di contestazione sia stata

effettivamente svolta presso la Contacta s.p.a. in favore del

Gruppo Moderati; il fatto, poi, che il corrispettivo sia stato

versato in favore di Voice Care s.r.l., nel caso di specie, non

appare rilevante ai fini dell'integrazione del reato di peculato,

considerati i rapporti tra le due società e atteso che la

prestazione richiesta veniva realmente effettuata in favore

dell'imputato il quale, sul punto, affermava: "a me interessava

in primo luogo il lavoro, in secondo luogo, se non sbaglio c'è

stato spiegato dai tecnici che sono stati sentiti precedentemente,

che il Server di Voice Care è in Contacta, quindi queste

sinceramente sono cose talmente tecniche ... 242".

Chiarito quanto sopra, è opportuno evidenziare come non vi

siano dubbi in ordine all'inerenza del prestazione in discorso

con l'attività del Gruppo Consiliare: invero, l'utilizzo del

sondaggio telefonico è comunemente utilizzato dalla forze

politiche e, nel caso che ci occupa, il sondaggio effettuato

riguardava quesiti inerenti con l'attività politica e/ o

istituzionale del Gruppo stesso, attività peraltro già

commissionata in occasione della precedente legislatura con la

società S.D.M. s.r.l.

Appurato, quindi, che il lavoro descritto in precedenza rientra

in una categoria di spesa ammessa si deve, in ultimo, chiarire

239 Cfr. p. 135 trascrizioni udienza 10.11.2015. 240 Cfr. verbale di interrogatorio rilasciato da Gabriele Moretti in data 12.12.2013, acquisito su accordo delle parti nel corso dell'udienza dell0.11.2015. 241 Cfr. pp. 128 e ss. trascrizioni udienza 10.11.2015. 242 Cfr. p. 124 trascrizioni udienza 11.5.2015.

283

Q V .

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che la destinazione della grande maggioranza del budget

corrisposto al Gruppo dei Moderati alla sopra descritta attività

corrisponde ad una scelta di natura politico/ gestionale del

DELL 'OTRI, non sindacabile in questa sede243.

Alla stregua dei precedenti rilievi Michele DELL 'OTRI deve

essere mandato assolto dalle contestazioni di cui al capo 22)

del Decreto di Rinvio a Giudizio perché il fatto non sussiste.

Il DELL 'OTRI figura imputato anche del reato di cui agli artt. 7

della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre

1981 n. 659 indicato al capo 21) del Decreto che Dispone il

Giudizio: in particolare, all'imputato veniva contestato di aver

utilizzato parte del denaro finalizzato al funzionamento del

Gruppo per il pagamento di iniziative elettorali, con riferimento

al pagamento delle fatture n. 62 del 31.5.2011 emessa da

"T.D.P. DI LO SCIUTO ANTONINO" e n. 3 del 16.3.2011 emessa

da "DAIMON Eventi e Spettacoli}}.

Per quanto concerne la predetta fattura n. 62 del 2011 è

necessario sottolineare che la stessa riguardava la stampa di

400 manifesti riportanti il simbolo dei "Moderati" e la scritta

"Torino 9% Grazie non vi dimenticheremo - la coerenza paga"

(cfr. verbale di acquisizione documentale acquisito su accordo

delle parti nel corso dell'udienza del 8.4.2015 e doc. n. 6 delle

produzioni difensive effettuate nel corso dell'udienza del

2.2.2015)

Tale costo, invero, pare rientrare nella categoria delle spese di

funzionamento del Gruppo, nell'accezione lato sensu politica

indicata nella parte generale, considerato che non si trattava

di fondi erogati per il pagamento della campagna elettorale

propria o altrui, per cui è evidente l'assenza di connessione

con l'attività del Gruppo, ma di costi relativi alla stampa di un

manifesto avente finalità politica, connessa all'attività del

Gruppo stesso.

Per quanto riguarda la fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da

"DAIMON Eventi e Spettacoli" occorre evidenziare che, secondo

quanto dichiarato dalla d'accusa teste Astone, Presidente

dell'associazione "Daimon Eventi e Spettacoli", tale documento

243 Cfr. p. 115 trascrizioni udienza 11.5.2015.

284

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si riferiva: "a due momenti diversi, ad un programma che

Michele DELL 'UTRI aveva fatto e si riferisce ad un programma

diviso in due parti. Una parte iniziava l'anno prima, a novembre

più o meno, fino a marzo e si riferiva a delle visite guidate

all'interno del Museo Egizio, al Comune e al palazzo della

Regione con .. io lo chiamo 'i vecchiarelli', però con le persone che

venivano chiamate da loro. Poi invece la seconda parte si

riferiva alla festa della mamma, ad un evento al tetro Colosseo",

precisando ulteriormente che la somma in questione era stata

utilizzata: "per quello [spettacolo] e, in più, una serie di incontri

che erano stati fatti, di cui mi ero occupata. Lì facevo

l'accoglienza, c'era anche una parte un po' diformazione che si

faceva. Abbiamo iniziato a novembre del 201 O e faceva tutto

parte dello stesso progetto[ . .] che iniziava a novembre 2010, mi

sembra. Si, novembre 201 O. Sono stati sette, otto incontri, nove,

non ricordo esattamente, dove si invitavano le persone a visitare

il museo Egizio [ .. .] e al palazzo Lascaris della Regione244",

circostanze riscontrate, oltre che dalle dichiarazioni

dell'imputato245 e della teste Stasi246, dalle produzioni

documentali difensive da cui emergono delle prenotazioni per

visite guidate presso Palazzo Lascaris e Palazzo Civico tra la

fine del 2010 e l'inizio del 2011247.

La Astone, poi, precisava che tale evento nasceva a seguito di

un incontro avvenuto nel 2010, in occasione della festa del

papà, presso il Palaruffini, dove il DELL 'UTRI prometteva che

l'anno successivo si sarebbe tenuto un incontro in occasione

della festa della mamma: in particolare la teste puntualizzava

che nel 2010 l'incontro era finalizzato alla campagna elettorale

di Michele DELL'UTRI, tanto che vi era la presenza di

numerosi volontari e cartelli elettorali, come da

documentazione fotografica esibita248, mentre nell'incontro del

2011 non vi era nulla di tutto questo249.

244 Cfr. pp. 192 e 198 trascrizioni udienza 8.4.2015. 245 Cfr. da p. 56 a p. 61 trascrizioni udienza 11.5.2015. 246 Cfr. p. 107 trascrizioni udienza 10.11.2015 - teste Stasi. 247 Cfr. doc. n. 7 delle produzioni documentali difesa 2.2.2015.

DELL'UTRI del

248 Cfr. produzioni documentali difesa DELL'UTRI del 8.4.2015. 249 Cfr. pp. 192 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015.

285

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Tali evenienze risultano confermate, m aggiunta alle

dichiarazioni dell'imputato25o, anche da ulteriori testimoni

quali Stasi Anna Maria251, Giove Roberto252 e, infine, dalle

produzioni documentali: invero la fattura n. 6 del 2010253

emessa da Daimon Eventi in occasione dell'evento presso il

Palaruffini avvenuto nel 2010 presentava un'I.V.A. al 4%, cioè

un' I.V.A. agevolata applicabile a beni e servizi attinenti alle

campagne elettorali254, mentre la fattura n. 3 del 2011255

sempre emessa da Daimon Eventi presentava l'I.V.A al 20%.

Unico elemento discordante è rappresentato dalla fattura per

la locazione del Teatro Colosseo pagata dal Partito - e non dal

Gruppo - Moderati per il Piemonte in cui veniva applicata

l'I.V.A. al 4%256.

Invero, alla luce del complessivo quadro probatorio emerso,

non appare possibile ritenere che l'evento più volte citato,

occorso nel 2011, avesse natura elettorale, sulla sola base

250 Cfr. da p. 56 a p. 61 trascrizioni udienza 11.5.2015. 251 In particolare la Stasi dichiarava che: "I due eventi che ricordo molto bene sono l'evento che abbiamo fatto al Palaruffini, che è stato un evento prettamente elettorale, perché lui sì era candidato alle regionali ed è stato un evento che ha accolto quasi tremila persone. E' stato proprio un evento politico, a livello proprio politico. Poi un altro evento che ricordo ... In quell'occasione ricordo molto bene che l'evento al Palaruffini è stato fatto proprio il giorno della festa del papà. In quell'occasione là DELL'UTRI disse 'il prossimo anno, che ci sarà la festa della mamma, festeggeremo anche tutte le mamme per par condicio' {. .. ] l'anno successivo al Colosseo si è festeggiata la festa di tutte le mamme{. .. ] La festa al Colosseo è nel 2011, mentre la festa al Palaruffini è nel 201 O. Sono de date separate, una per le votazioni che sono state fatte poi per il Consiglio regionale, l'altra è stata una festa così, normale diciamo {. .. ] alla manifestazione del Colosseo ... è stata proprio una semplice manifestazione dedicata a tutte le mamme, né più, né meno. L'unica cosa bella che c'è stata è che alla fine della manifestazione ad ogni donna è stata regalata una rosa come simbolo della mamma. Invece della manifestazione del Palaruffini, lì era tappezzato di manifesti con scritto 'DELL'UTRI' e c'era distribuzione di volantini a tutto andare [ .. ] Mi ricordo benissimo che quando c'è stata la festa al Palaruffini i nonnini uscivano tutti con i santini, comunemente chiamati 'santini' con la fotografia di DELL'UTRI, invece quando c'è stata la festa al Colosseo nessuno è uscito fuori [ ... ] io non ho visto nessun candidato dei Moderati lì [Teatro Colosseo]" (cfr. da p. 101 a p. 104 e p. 155 trascrizioni udienza 10.11.2015). 252 Il Giove asseriva: "L'evento al Colosseo fu menzionato l'anno prima al Palaruffini in occasione di una manifestazione elettorale. Lo disse DELL'UTRI al microfono che per par condicio, visto che aveva fatto la festa del papà in quell'occasione, nel 2010, l'anno successivo avrebbe fatto la festa della mamma [ ... ] Al Colosseo non c'erano manifesti, non furono distribuiti santini" (cfr. pp. 123 e 124 trascrizioni udienza 10.11.2015). 253 Cfr. produzioni documentali difesa DELL?UTRI effettuate nel corso dell'udienza del 8.4.2015. 254 Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 20.05.2004. 255 Cfr. Fascicolo personale imputato DELL'UTRI. 256 Cfr. Produzioni documentali P.M. effettuate nel corso dell'udienza del 20.2.2015 e 8.4.2015.

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della fattura in ultimo menzionata - pagata dal partito ed in

cui veniva applicata l'I.V.A. agevolata - tano più che il

DELL 'UTRI forniva una spiegazione verosimile in ordine a tale

intestazione, dichiarando: ((Io mi sono trovato a pagare ad

aprile, se non sbaglio 16. 000, 00 euro di pregresso e non avevo

più soldi in cassa, quindi ho chiesto fisicamente al partito che mi

pagasse l'affitto della sala e l'hanno pagato loro, cosa abbiano

poi scritto, l'hanno stabilito loro cosa scrivere257".

Può pertanto ritenersi plausibile che il Partito dei Moderati

avesse concordato con il Teatro Colosseo l'applicazione

dell'I.V.A al 4%, magari erroneamente e non su indicazione

dell'imputato, anche se la manifestazione del 2011 non aveva

sfondo elettorale come è emerso da tutte le altre emergenze

probatorie tra loro concordanti.

Il fatto, poi, che sul già citato contratto di locazione fosse

indicato, quale titolo dello spettacolo "conferenza politica di

Michele DELL 'UTRI con interventi musicali e teatrali" non

implica alcun problema considerato quanto già più volte detto

m ordine all'ammissibilità di destinare spese per il

funzionamento del Gruppo ad attività politica.

Alla stregua della precedente esposizione Michele Dell'UTRI

deve essere assolto dal reato a lui ascritto al capo 21),

quantomeno ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.,

perché il fatto non sussiste.

LUPI Sara - LUPI Maurizio

Sara LUPI e Maurizio LUPI risultano imputati del reato di cui

all'art. 640 c.p. poiché, in ipotesi d'accusa, la predetta avrebbe

indebitamente percepito una retribuzione da parte della

reg10ne Piemonte in forza di un contratto di lavoro, stipulato

con il Consiglio Regionale della Regione Piemonte, su

indicazione del Gruppo Consiliare "Verdi-Verdi-L'Ambientalista

per Cota", di cui Maurizio LUPI era capogruppo, senza però

fornire alcuna prestazione effettiva, in quanto impegnata a

completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi.

257 Cfr. p. 58 trascrizioni udienza 11. 5.2015.

287

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Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che Sara LUPI

stipulava con il Consiglio Regionale della Regione Piemonte, su

indicazione del Gruppo Consiliare "Verdi-Verdi-L'Ambientalista

per Cota", di cui Maurizio LUPI, padre di Sara, era

capogruppo, un contratto di collaborazione coordinata e

continuativa datato 25.5.2010 (con decorrenza 1.6.2010), poi

annualmente rinnovato fino al giugno del 2013.

In particolare l'oggetto della prestazione era indicata all'art. 1

del predetto contratto in cui si legge: "In particolare la

collaborazione è riferita alle seguenti attività: addetta alla

segreteria - senza vincoli di subordinazione, di orario, di

modalità di esecuzione e di luogo" (cfr. fascicolo personale

imputata Sara Lupi).

E', poi, emerso che per gran parte del periodo oggetto di

imputazione la predetta si trovava fuori Torino, come ammesso

dalla stessa imputata e, in particolare: tra il novembre del

2010 ed il maggio 2011 svolgeva uno stage presso la sede di

Milano della L'Oreal s.p.a, mentre dall'ottobre del 2011 s1

impegnava in un corso scuola-lavoro a Parigi, presso Sanofi

s.p.a., dove veniva successivamente assunta nel settembre del

2012258.

In ordine alla tipologia di mans10ne effettivamente svolta

dall'imputata tutti i testi d'accusa sentiti259 (peraltro, quasi

tutti vincolati da un rapporto di parentela con gli imputati)

riferivano che la mansione cui la LUPI era addetta non

consisteva nella mansione classicamente intesa di "segretaria)),

quanto più in quella di "addetta alla segreteria politica)), cioè

un'attività di supporto politico al consigliere che non

presupponeva una presenza stabile e continuativa presso il

Gruppo, ma che consisteva, essenzialmente, in una attività di

ricerca e, come detto, supporto all'attività politica del Gruppo,

effettivamente svolta dalla LUPI, anche mentre si trovava fuori

Torino.

Tali affermazioni venivano, poi, suffragate dalla produzione di

materiale cartaceo - raccolto in numerosi dossier - relativo al

lavoro effettuato da SARA Lupi in favore del Gruppo Consiliare:

258 Cfr. p. 6 e ss. trascrizioni udienza 25.5.2015. 259 Cfr. pp. 13 e ss. trascrizioni udienza 8.4.2015 - testi Bressa Lorella, Lupi Alberto, Panzera Cristina Ilaria, nonché pp. 196 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015 - teste Lupi Alessandro

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s1 trattava, segnatamente, di circa 30 fascicoli contenenti

ricerche svolte dall'imputata in relazione a temi utili all'attività

del Gruppo (sport - ambiente - inquinamento - caccia - etc ... ),

esibiti già in sede di primo accesso alla Guardia di Finanza, nel

luglio 2013260 e, successivamente, in parte prodotti nel corso

dell'odierno dibattimento261.

Sempre in ordine alla classificazione delle mansioni attribuite

alla LUPI appare opportuno ricordare quanto dichiarato dal

teste Pantè Michele, all'epoca dei fatti responsabile del settore

tecnico del personale per la Regione Piemonte, il quale, in

relazione alle mansioni descritte nei contratti c.d. co.co.co.

riferiva: "di solito non erano mansioni puntuali ... anche perché,

salvo che la collaborazione non fosse corta, non durasse poco,

quindi venisse attivata per uno scopo ben preciso e puntuale ...

Perché la predisposizione di - faccia un esempio - una bozza di

legge su un determinato argomento è molto circostanziata come

tipologia di collaborazione. Di solito, invece, soprattutto perché le

collaborazioni avevano un orizzonte temporale abbastanza

lungo e superiore all'anno, per intenderci, venivano piu

individuate delle mansioni generiche, che non fossero quindi

260 In particolare, sul punto, veniva sentito il teste Mastrobuono, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, il quale dichiarava: "abbiamo avuto una delega d'indagine del magistrato contabile per svolgere un'attività di natura amministrativa nei riguardi di questa vicenda, in particolare e tra gli altri anche nei confronti dell'allora Consigliere Maurizio Lupi O è un atto [accesso presso il Gruppo] che è stato fatto il 4 luglio 2013 { ... ] Abbiamo rivolto delle domande a Maurizio Lupi riguardo in particolare ai rapporti tra lui ed un collaboratore del Gruppo Consiliare, che è la signora Sara LUPI [ ... ] In quell'occasione, poiché appunto la tipologia di rapporto che c'era tra il consigliere ed il collaboratore era un particolare rapporto che è chiamato rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, noi praticamente abbiamo richiesto di poter visionare eventuale materiale che questo collaboratore avrebbe dovuto... comunque aveva fatto nell'ambito di tale rapporto. Nell'occasione specifica ci fu esibito un raccoglitore che conteneva una serie di documenti che ci fu fornito, ci fu esibito a titolo di esempio in relazione ad una risposta che era stata data sull'attività svolta dal collaboratore [. .. ] Sì, il raccoglitore che ci è stato dato era presente in quel momento nell'ufficio [ .. .] Io ricordo che noi eravamo ... c'era una scrivania, noi eravamo in quest'ufficio, eravamo seduti ciascuno dalla sua parte e di lato era presente una piccola vetrinetta con una serie di raccoglitori. Noi non li abbiamo visionati tutti. Ce n'è stato mostrato uno, erano comunque tutti all'interno di questo ... ce n'erano altri similari" (cfr. pp. da 115 a 120 trascrizioni udienza 19.6.2015 e doc. prodotta dalla difesa LUPI nel corso dell'udienza 19.6.2015 - verbale audizione personale) 261 Cfr. produzioni documentali difesa LUPI effettuata all'udienza del 19.5.2015.

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riconducibili ad un singolo aspetto ben particolare, ma supporto

nella predisposizione di proposte di legge262".

Veniva, poi, effettuata relazione tecnica in materia grafica in

ordine al citato materiale cartaceo e, in particolare, il perito

dott.ssa Silvia Benini, riferiva che: "Ho ricevuto un mcanco,

naturalmente relativo alla mia professione, quindi si trattava di

accertare l'autografia di determinate scritture. In Particolare il

quesito recitava così: 'Accertare se la manoscrittura di testo

apposta sulla documentazione relativa a numero 29 fascicoli

contenuti nel CD allegato', che è stato prodotto, 'sia attribuibile

alla mano di Sara Lupi'. n CD prodotto agli atti contiene già tutti

i fascicoli che ho esaminato [ .... } Li ho esaminati tutti. Prima

ovviamente verificandoli sul CD, poi ho visionato gli originali,

quindi sono andata a vedere anche il segno grafico[. .. } Per fare

la verifica naturalmente ho acquisito un saggio grafico della

dottoressa LUPI, il più possibile omologo, quindi utilizzando

carta e mezzi scrittori il più possibile corrispondenti a quelle che

sono le scritture che sono presenti sui fascicoli. Quindi

pennarelli verdi e rossi, penne a biro263".

Il predetto perito, poi, concludeva la sua relazione dichiarando

che: "la manoscrittura di testo corsivo apposta sulla

documentazione di varia natura contenuta nei n. 29 fascicoli, è

attribuibile alla mano di Sara LUPI", aggiungendo, nel corso

della deposizione, che: "naturalmente oltre a questa verifica ho

anche verificato che questi quaderni provenissero sotto il profilo

temporale effettivamente nel periodo 2012 - 2013, perché era

importante capire se effettivamente c'era una corrispondenza

anche in questo senso. In effetti questo è stato accertato, cioè

effettivamente questi quaderni provengono da quel biennio264 ".

Secondo quanto sopra esposto, le perplessità sollevate

dall'accusa26s, anche se in parte condivisibili, non consentono,

262 Cfr. p. 36 trascrizioni udienza 4.3.2015. 263 Cfr. p. 122 trascrizioni udienza 23.6.2015. 264 Cfr. p. 124 e ss. trascrizioni udienza 23.6.2015. 265 In particolare la tesi accusatoria si fondava, oltre che sulla diversa interpretazione della dizione "addetta alla segreteria" e sul fatto che il personale impiegato presso il Gruppo "Verdi-Verdi L'Ambientalista per Cota" era composto quasi esclusivamente da parenti o affini del capogruppo Maurizio LUPI, sui seguenti argomenti:

1. il lavoro effettuato dalla LUPI era essenzialmente cartaceo, circostanza difficilmente conciliabile con il fatto che la predetta, per larga parte del tempo, svolgesse le proprie mansioni all'estero e, in particolare, la Procura obiettava come sarebbe stato molto più logico uno scambio di

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tuttavia, di escludere oltre ogni ragionevole dubbio (quindi in

sede penale e con le regole probatorie che le sono proprie)

l'effettività della collaborazione da parte di Sara LUPI con il

Gruppo "Verdi-Verdi-L'Ambientalista per Cota" considerato

che:

la LUPI, secondo quanto indicato nel menzionato

contratto non aveva vincoli "di subordinazione, di orario,

di modalità di esecuzione e di luogo";

non è del tutto implausibile che la predetta svolgesse le

mansioni di "addetta alla segreteria" nelle modalità

sopra indicate, cioè attività di ricerca e supporto

politico;

alla luce delle dichiarazioni testimoniali, della penzia

svolta e del fatto che il materiale oggetto di

contestazione veniva esibito alla G.d.F. già in sede di

pnmo accesso, non può ritenersi assolutamente

inveritiero che la prestazione sia stata effettivamente

svolta nel biennio in questione, anche mentre la LUPI si

trovava fuori Torino, considerato che non sono emerse

assolute incompatibilità tra le menzionate attività svolte

per il Gruppo e gli orari di lavoro.

Alla stregua dei precedenti rilievi Sara LUPI e Maurizio LUPI

devono essere assolti dal reato a loro ascritto al capo a) del

Decreto che Dispone il Giudizio, quantomeno ai sensi del

secondo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non

sussiste.

STARA Andrea

All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare "Insieme

per Bresso", sono state contestate condotte appropriative per

la somma complessiva di euro 56.970,49 euro in relazione alle

materiale via e-mail piuttosto che la LUPI portasse 'a mano' le proprie ricerche nelle occasioni in cui tomava a Torino;

2. la stessa tipologia di lavoro (ricerche in continua evoluzione) presupponeva l'uso di un archivio informatico piuttosto che cartaceo;

3. l'incompatibilità delle mansioni svolte per il Gruppo con le attività personale della LUPI (dapprima stage a Milano e poi impiego a Parigi);

4. la qualità scadente e puen"le del lavoro.

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seguenti tipologie di spesa descritte al capo a) del Decreto che

Dispone il Giudizio:

contravvenzioni al codice della strada per complessivi

121,60 euro;

acquisto di materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba,

sega circolare, vasi, tubi) per complessivi 3.934,10 euro;

ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo

consiliare per complessivi 104,40 euro;

acquisto di prodotti informatici (cd musicali,

amplificatore, cornice digitale, accessori per il cellulare)

per complessivi€ 1.543,63;

spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da

asporto per complessivi 14.827,76 euro;

acquisto di carburante per complessivi 15.368,69 euro;

acquisti vari (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento,

giocattoli, affitto sala presso DAR AL HIKMA di via

Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo,

attrezzatura sportiva) per complessivi 4.119,74 euro;

acquisto di biglietti ferroviari per tratte interne ed

esterne alla Regione per complessivi 217 ,80 euro;

spese per albergo /bed & breakfast e biglietti aerei per

complessivi 739 ,35 euro;

spese per ricariche postepay e paypal a dipendenti del

gruppo consiliare per complessivi 749,90 euro;

In relazione a tale posizione occorre, preliminarmente,

rammentare che Andrea STARA figura quale capogruppo di un

gruppo mono consiliare (Insieme per Bresso), con tutte le

conseguenze che ne derivano in tema di diretta gestione del

denaro erogato per il fondo di funzionamento dei gruppi e,

conseguentemente, di consumazione del reato che, appunto, si

consuma al momento dell'effettuazione della spesa non

inerente al funzionamento del gruppo, come ampiamente

spiegato al punto (5) della presente sentenza.

Anche per quanto riguarda Andrea STARA, la maggior parte

delle spese contestategli rientrano nella categoria delle spese

c.d. "ambivalenti" (vedi supra), tuttavia in tale caso non

possono trovare applicazione i principi enucleati al punto 4)

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della presente motivazione, attesa la peculiare situazione di

fatto emersa a suo canea nel corso dell'istruttoria

dibattimentale e, segnatamente, considerate in particolar

modo le dichiarazioni rilasciate dalla teste Sabrina Telli -

economa presso il Gruppo "Insieme per Bresso" dal gennaio

2012, dopo Simona Giovinazzo - che, come si vedrà, hanno

trovato conferma in numerose altre risultanze processuali.

In particolare, in ordine alle sue mansioni la Telli riferiva di

aver iniziato la sua collaborazione occasionale presso il

Gruppo "Insieme per Bresso" nel maggio 2011, dove già

lavoravano, tra gli altri, Nadia Conticelli, Giacoma 'Mina'

Radeschi e Simona Giovinazzo dopo di che, considerato che

quest'ultima decideva di dedicarsi ad altra attività lavorativa,

nel gennaio 2012 la Telli stessa stipulava con il citato Gruppo

un contratto c.d. co.co.co. e, da quel momento, iniziava a

occuparsi della rendicontazione dichiarando, sul punto:

"maggio - giugno 2012 ma per delle collaborazioni[ ... ] Sì, facevo

una collaborazione occasionale, praticamente venivo pagata con

dei voucher [ ... ] Radeschi si occupava dell'attività consigliare, sì,

lei praticamente gestiva l'ufficio [. .. ] Giovinazzo si occupava

della rendicontazione, della segreteria, poi degli acquisti e così

via [ ... ] La Conticelli era addetta stampa. Lei praticamente

scriveva i comunicati stampa, si occupava anche lei dell'attività

consiliare comunque [ ... ] dal gennaio 2012 mi è stato fatto un

contratto co. co. co. con il Consiglio Regionale, che poi doveva

scadere alla scadenza della legislatura, del mandato

praticamente [. . .] Io mi occupavo.. ho continuato a occuparmi

dell'attività consiliare, poi mi occupavo dei siti del consigliere,

gestivo le pagine Facebook, poi successivamente, quando la

Giovinazzo è andata via, che praticamente è andata via a fine

gennaio che ha chiuso il bilancio, la redicontazione è passata a

me266".

Occorre, poi, evidenziare che dapprima la Giovinazzo e, poi, la

Telli, erano le uniche persone del Gruppo "Insieme per Bresso"

abilitate - mediate apposite user name e password - ad

accedere al programma per l'inserimento delle spese da

rendicontare e alla conseguente redazione del bilancio del

266 Cfr. p. 5 trascrizioni udienza 20.3.2015.

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Gruppo, all'interno del programma informatico adibito a tale

funzione.

In relazione alla rendicontazione delle spese, la Telli assenva

che la maggior parte degli scontrini gli venivano consegnati da

STARA in persona e che, in ogni caso, i collaboratori, prima di

richiedere un eventuale rimborso, dovevano ncevere

l'autorizzazione del Consigliere deponendo, sulla circostanza:

((la maggior parte di quegli scontrini mi venivano consegnati dal

consigliere STARA, che a volte me li consegnava dentro delle

buste, a volte anche divisi per tipologia già, oppure mi dava un

pacchetto di scontrini o nella busta o nelle buste di plastica

trasparenti [. .] Che so, alimentari, distributori della benzina,

rifornimento benzina o altro. O quelli dei ristoranti, le fatture

praticamente... non lo so, pizzerie, quello che era. Praticamente

c,erano tutti gli scontrini a parte [ .. .] O me li portava sulla mia

scrivania, oppure mi chiamava e me li dava, me li consegnava

praticamente nel suo ufficio [ ... ] Tutti i rimborsi spese sono stati

autorizzati dal consigliere STARA [i collaboratori ... ] parlavano

sempre prima con i consigliere e poi il consigliere mi autorizzava

e mi dava anche [,importo da pagare. Mi di diceva 'per quel

collaboratore dai un rimborso spese tot', quindi autorizzava gli

scontrini267,'.

La procedura sopra descritta appare confermata anche dalle

dichiarazioni della precedente economa, ovvero la Giovinazzo,

la quale dichiarava che gli scontrini venivano consegnati in

buste e che tutte i rimborsi erano autorizzati dallo STARA268 il

267 Cfr. p.p. 12 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015. 268 Si riporta la parte di esame qui di interesse: "P.M.: Cioè, che istruzioni vi erano state date? Giovinazzo: Nessuna istruzione inizialmente. Nel senso che mi hanno dato gli scontrini e mi hanno detto questo è il programma dove vengono inserite tutte le spese del Groppo, così ovviamente sempre mi dicevano come ... P.M.: Lei parla al plurale, chi le diceva? Giovinazzo: n mio superiore in questo caso. P.M.: Chi era il suo superiore? Giovinazzo: fl consigliere. Mi diceva di inserirli appunto al bilancio, quindi di metterli, noi avevamo questa cartellina dove io effettivamente non mi occupavo solo di quello quindi il tempo che dedicavo era veramente poco, anche perché il telefono che squillava in continuazione, quindi prendevo gli appuntamenti. P.M.: veniamo a quando trovava il tempo di inserirle, c'era una suddivisione per categoria o si inserivano così, uno dopo l'altro come venivano? Giovinazzo: n mio compito era quello di cercare di collocarli nella categoria opportuna. P.M.: che categoria c'erano? Giovinazzo: Esempio, c'erano le spese di rappresentanza, le spese postali, e poi gli altri non me li ricordo.

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quale, inoltre, ogni mese procedeva al controllo dell'estratto

conto, come riferito dalla predetta teste che affermava: "[ ... ]

ogni fine mese gli portavamo tipo l'estratto del conto corrente, lo

richiedeva lui stessa269".

La teste sosteneva, altresì, che era stata la Radeschi a dirle di

non porre questioni in ordine alla tipologia e alla quantità delle

pezze giustificative da rimborsare, sostenendo: "io i primi giorni

che dovevo praticamente inserire questi scontrini ho chiesto alla

Radeschi di spiegarmi ... cioè praticamente mi è venuto il dubbio,

ho detto: 'Ma scusa, devo inserire tutti questi scontrini?' e lei

mi ha detto 'no, no, va bene così, se il consigliere STARA dà

l'autorizzazione te li da lui, sono autorizzati, quindi va bene

così' [. .. il problema] me lo sono posta i primi giorni e ho chiesto.

Quando poi la Radeschi mi ha detto 'no, è così, va bene così,

per procedura si fa così' il consigliere STARA fa 'hanno sempre

P.M.: Quindi era lei che decideva in quale casellina mettere il singolo scontrino. Giovinazzo: Sì P.M.: C'era qualcun altro che le portava questi scontrini oltre al consigliere STARA? Giovinazzo: No. P.M. Scontrini da inserire. Giovinazzo: No. P.M.: I collaboratori per esempio, le persone di cui ha parlato le portavano mai scontrini? Giovinazzo: Sì, ma chiedevo sempre comunque, cioè, se potevo registrarli, ovviamente, non è che ero io ... P.M.: A chi lo chiedeva? Giovinazzo: Sempre al Consigliere. Se lui diceva s" puoi metterli allora io li inserivo, altrimenti no. P.M.: Lei esaminava questi scontrini, cioè li valutava, aveva un qualche vaglio su questi scontrini? Giovinazzo: No, cioè io non mi soffermavo a guardarli neanche più di tanto sinceramente, sapevo che dovevano essere inseriti, quindi prendevo e li inserivo. P. M: Quindi li inseriva indipendentemente dalla spesa, da qualsiasi spesa. Giovinazzo: Sì. P.M.: O aveva ricevuto indicazione dal Consigliere di controllarli. Giovinazzo: No, nessuna indicazione. [ ... } P.M.: dice: 'io dico che può essere successo qualche volta che abbia effettuato dei rimborsi a Zucca ma sempre prima chiedendo a STARA se potessi farlo. Io non prendevo iniziative là dentro. Se Zucca mi diceva oggi mi fermo qua nell'intervallo pranzo e mi portava lo scontrino di 5,00 euro per un panino io chiedevo istruzioni a TARA e quindi rimborsavo a Zucca tale somma. Io non decidevo niente, era STARA a dirmi cosa dovevo pagare e quando'. Giovinazzo: Sì, io non avevo potere decisionale nel senso che non è che di mia iniziativa arrivava qualsiasi persona e diceva dammi i soldi, czoe assolutamente no, comunque c'era un superiore che mi diceva cosa fare. Io non avevo potere decisionale in nulla"(cfr. pp. 108 e ss., nonché pp. 127 e 128 trascrizioni udienza 13.3.2015). 269 Cfr. p. 128 trascrizioni udienza 13.3.2015.

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fatto così, perché anche Giovinazzo ha proceduto in questo

modo' io a quel punto ho proceduto allo stesso moda270".

La teste in questione, poi, prendendo le mosse dal preciso

ricordo inerente il pagamento di una contravvenzione relativa

alla compagna di STARA (Bragantini), affermava che, in realtà,

gli scontrini presentati a rimborso dal consigliere non

corrispondevano alle spese effettivamente effettuate,

dichiarando che la procedura s1 svolgeva nei seguenti

passaggi:

1. vi era una spesa per un determinato importo;

2. la pesa per il predetto importo veniva giustificata

mediante l'utilizzo di scontrini di vano genere - e,

quindi, non relativi a quella spesa di valore

equipollente.

Tale procedura era stata imposta alla Telli da STARA e da

Giacoma Radeschi, definita 'il braccio destro di STARA271' dalla

predetta teste272, circostanza corroborata anche dalle

270 Cfr. p.p. 13 e 214 trascrizioni udienza 20.3.2015. 271 Cfr. p. 21 trascrizioni udienza 20.3.2015. 272 In ordine alla procedura descritta appare opportuno riportare per intero lo stralcio della testimonianza della Telli: "P.M.: Chi è Bragantini Telli: La Bragantini era la convivente, compagna, quello che vuole, del consigliere Stara. P. M.: E' stata mai pagata una multa di Bragantini, lei se la ricorda? Telli: Forse sì. Forse un ... forse sì, ha ragione. Scusi, devo tornare indietro, perché è stata pagata in contanti P.M.: Le sono stati dati dei soldi da Stara? Perché quando è stata sentita da me dice: 'Ricordo di una multa presa dalla Bragantini e pagata non direttamente, ma con scontrini equipollenti' Telli: Sì, può essere, che poi sia stata giustificata la spesa con bollettini, sì, con pezze giustificative. P.M: Ci spiega il meccanismo? Non è stata pagata direttamente, ma con scontrini equipollenti, ci dice come funzionava ... Telli: Cioè che l'importo è stato coperto con scontrini del consigliere Stara. P.M.: Quindi l'uscita ... Telli: In uscita con P.M.: Annotata relativa a multa Bragantini è stata pagata come? Telli: E' stata pagata P.M.: Cioè è stata giustificata? Telli: Sì Presidente: Pagati in contanti ha detto. Giustificata come? Telli: aspetti che sto cercando di ricordare, perché ... Presidente: Immagino, è passato un po' di tempo. Telli: Ma penso sempre con scontrini del consigliere, quindi o alimentari di rappresentanza o con rifornimenti e così via P.M.: Mi scusi, lei come faceva ad arrivare alla somma precisa? Nel senso aveva un solo scontrino dell'importo di 120 Telli: No, avevo montagne di scontrini che il consigliere Stara mi consegnaùa P.M.: Quindi lei aveva montagne di scontrini? Telli: Sì, riuscivo praticamente ... dovevo far ...

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dichiarazioni della Giovinazzo la quale, in ordine alle spese da

effettuare sosteneva che: "Sì, loro [STARA e Radeschi] mi

dicevano come dovevo effettuare i pagamenti ed io li facevo

[. . .]273".

La teste m ultimo citato, nell'affrontare l'argomento poc'anzi

indicato, evidenziava anche delle difficoltà nel far quadrare i

conti relativi al bilancio del 2011, anche se per una cifra molto

modesta274 •

Il metodo descritto, poi, veniva utilizzato dallo STARA anche in

precedenza, come confermato dalla Giovinazzo con riferimento

ai pagamenti effettuati mediante bancomat, utilizzato per la

maggior parte dei casi dallo STARA: la Giovinazzo, infatti,

avvalorava in toto le dichiarazioni della Telli, affermando che il

consigliere "molte volte" effettuava una spesa con il bancomat e

nell'immediatezza non consegnava alcun giustificativo, come

detto anche dalla Telli275, per poi ritornare nei giorni seguenti

Presidente: Riusciva a fare cosa? Telli: A giustificare l'importo esatto del... Presidente: Cioè faceva una somma di scontrini per arrivare a quella cifra? Telli: Sì P.M.: quindi faceva una somma di scontrini per arrivare a coprire ... Telli: Sì. P.M.: E' capitato altre volte, oltre a questa multa, di dover fare quest'operazione? Telli: Beh, sì, quando venivano presi i soldi in contanti delle cose che venivano, poi,... delle uscite in contanti del consigliere Stara, poi venivano giustificati così. Telli: Giustificati con scontrini ... Telli: Scusi, con scontrini e cose varie, sì, pezze giustificative. P.M.: Chi le ha detto di procedere in questo modo? Telli: Sempre il consigliere Stara e la Radeschi all'inizio P.M.: C'era una cassaforte del Gruppo? Telli: Sì. P.M.: Nella cassaforte veniva depositato qualcosa? Telli: Ogni tanto venivano messi soldi in contanti per i pagamenti così, al volo, tipo il bar, l'acqua, queste cose qua. P.M.: Le è capitato di trovare degli ammanchi in questa cassaforte? Telli: Sì P.M.: Che ammanchi ha trovato? Telli: Ho trovato ... una volta mancavano 400, 00 euro. P.M.: Si è accertata dove erano ... Telli: Io mi sono agitata tantissimo, perché non sapevo e poi ho chiesto alla Radeschi e Radeschi mi ha detto: 'Tranquilla, li avrà presi sicuramente Stara' tanto lui aveva l'altra chiave della cassetta P.M.: Come l'ha ... Telli: anche quello ho dovuto giustificarlo con pezze giustificative P.M.: Come si giustificavano poi queste uscite? Telli: con scontrini" (cfr. pp. 42 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015). 273 Cfr. p. 128 trascrizioni udienza 13.3.2015. 274 Cfr. p. 127 trascrizioni udienza 13.3.2015. 275 Sul punto specifico la teste, su richiesta del P.M. se ad ogni pagamento bancomat corrispondesse la relativa pezza giustificativa, dichiarava che:

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con un certo numero di scontrini di valore equipollente alla

spesa di cui sopra276.

La Giovinazzo, poi, era ancor più chiara nel riferire che, nel

caso di ammanchi che non consentivano di far quadrare il

bilancio: ((Lo comunicavo e magan mi venivano dati degli

scontrini da poter coprire il bucQ277,,_

Alla luce di tutto quello che è stato dichiarato - in particolare,

del fatto che ogni rimborso veniva preventivamente autorizzato

da STARA e del fatto che venivano utilizzati scontrini di vario

genere per coprire eventuali ammanchi - devono essere, poi,

lette le dichiarazioni della Ricotta la quale asseriva che in

alcuni casi la Giovinazzo le chiedeva delle pezze giustificative

al fine di far quadrare i conti278.

"Non sempre il consigliere STARA mi consegnava le fatture, che so, dei ristoranti, perché per la maggior parte erano quelle, allora praticamente io facevo un prospettino su un file Excel, dove andavo praticamente a scrivere quando erano stati prelevati, dove erano stati prelevati, quindi, che so, Trattoria Tal dei Tali, l'importo e così via. Non giustificavo, perché era già giustificata l'uscita da un bancomat. Per me era già giustificato. C'era il pagamento, io lo riportavo su un foglio Excel, se non c'era la fattura non è che potevo... Chiedevo più di una volta al consigliere di darmi la fattura, non ce l'aveva ... " (cfr. p. 15 trascrizioni udienza 20.3.2015). 276 Si riporta la testimonianza della Giovinazzo sul punto: "P.M: A proposito di quella contestazione le dovevo fare a proposito del bancomat che mi aveva detto sì quasi sempre poi il consigliere arrivava e mi dava lo scontrino relativo al bancomat. Siamo sempre allo stesso verbale del 18 febbraio 2014 dice "Vi erano spesso dei pagamenti fatti da STARA col bancomat per i quali non avevo poi lo scontrino, quindi ero costretta ad andare da STARA e dirgli che mi risultava un determinato pagamento ma che non avevo la pezza giustificativa, STARA magari non subito ma nel giro di qualche tempo mi portava le pezze giustificative richieste, in qualche caso non me le ha portate dandomi degli altri scontrini per coprire la stessa spesa' Giovinazzo: Sì. P.M.: Vuole chiarire questo concetto di quando le dava gli altri scontrini per coprire la stessa spesa? Giovinazzo: Molte volte arrivava con altri scontrini che non erano magari gli stessi giustificativi di quella spesa lì comunque ce li dava lo stesso da inserire in Prima Nota. P.M.: Come faceva lei a sapere che non erano gli stesi della spesa del bancomat? Giovinazzo: In che senso? non ho capito. P.M.: Lei ha detto non erano gli stessi della spesa, mi dava degli altri scontrini ... Giovinazzo: Perché sul conto corrente ovviamente magari usciva quella spesa lì, fatta lì di tot e magari noi non avevamo quel giustificativo lì. P.M.: Nel senso che era una spesa fatta con un bancomat e poi le dava tanti scontrini per coprire la stessa cifra? Giovinazzo: Sì" (cfr. p. 122 trascrizioni udienza 13.3.2015). 277 Cfr. p. 124 trascrizioni udienza 13.3.2015. 21s Cfr. verbale di sommarie informazioni rilasciate da Giuseppina Ricotta in data 14.1.2014 e acquisite su accordo delle parti nel corso dell'Oudienza del 29.1.2016 in cui la predetta riferisce: "Io ricordo al riguardo che tra lafine del 2011 e l'inizio del 2012 la Simona mi chiese se io avessi degli scontrini da darle. Io le dissi di no. Lei mi disse che sarebbero potuti servire anche degli

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Il medesimo sistema veniva, poi, utilizzato per corrispondere

somme di denaro ai collaboratori per l'attività prestata, come

già adombrato nelle dichiarazioni sopra riportate in cui la Telli

affermava che: "[STARA] Mi di diceva 'per quel collaboratore dai

un rimborso spese tot', quindi autorizzava gli scontrini".

Nel corso dell'istruttoria, infatti, la Telli approfondiva

l'argomento sostenendo che i collaboratori di STARA

ottenevano dei compensi 'mascherati' come rimborsi spese,

mediante l'utilizzo di pezze giustificative che avrebbero dovuto

coprire un importo preventivamente deliberato dallo STARA

medesimo279, come peraltro riferito anche da una

scontrini del supermercato e che se li avessi avuti di darli a lei f ... } Mi viene chiesto se la Giovinazzo mi abbia fatto cenno ad una qualche sua difficoltà a chiudere il rendiconto ed io dico no. Non ho fatto neanche nessun collegamento scontrini-rendiconto. Anzi ora dico che la Giovinazzo mi ha detto 'non mi tornano i conti e mi ha chiesto se avessi degli scontrini". 279 Anche in tale caso appare rilevante riportare integralmente le dichiarazioni della Telli: "P.M.: Lei ha mai inserito scontrini suoi personali in queste contabilità? Telli: No. P.M. Le era mai stato chiesto di produrne, di portarne? Telli: No, veniva chiesto più che altro agli altri collaboratori. P.M.: Cosa veniva chiesto? Telli: Di potare scontrini a volte. P.M.: Per fare cosa? Telli: Per giustificare questi rimborsi spese che venivano fatti, perché c'erano anche altri collaboratori occasionali che venivano chiamati una volta tanto. P.M.: Scontrini di che genere? Telli: Sempre i soliti: alimentari, giornali, sempre la stessa tipologia. P.M.: Quindi non scontrini relativi, che so, alla consumazione al bar effettivamente usufruita? Telli: Sì P.M. Si o no? Non ho capito la risposta. Cioè questi scontrini erano corrispondenti a spese effettuate o no? Cioè i rimborsi ... di solito io spendo una certa cifra e mi viene rimborsato quello sulla base di una pezza giustificativa. Telli: A me veniva dato l'importo dal consigliere Stara. mi veniva detto: 'devi rimborsare a quella persona tot', che so '50,00 euro'. P.M. Lei come glieli rimborsava? Telli: Loro mi portavano gli scontrini. Di solito erano tutti... La maggior parte erano i suoi, però a volte ... Presidente: Suoi di Stara? Telli: Di Stara, scusi. Oppure venivano le persone praticamente con gli scontrini. P.M.: Ma con uno scontrino da 50,00 euro o con ... Telli: No, tanti scontrini. P.M.: era sempre lei che doveva fare il collage? Telli: sì, sì. P.M.: Per arrivare ... Telli: Sì, sì. P.M.: Quindi tanti scontrini e ei si faceva il suo collage per arrivare ai 50,00 euro ed a quello che le veniva detto di rimborsare f ... ]" Telli: STARA preventivamente... mi autorizzava o telefonicamente o già i collaboratori sapevano perché era già autorizzato da STARA il pagamento, sapevano già l'importo e venivano con gli scontrini contati.

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collaboratrice, Giuseppina Ricotta, che dichiarava: "io ho

ricevuto come rimborso spese dei buoni benzina. Per la

preczswne 4. Io avevo dedicato delle ore per la mia attività.

STARA mi chiese quante ore avevo fatto. Per raccogliere delle

firme, piuttosto che per imbustare delle lettere o fare delle

telefonate. Lui mi disse: 'se ti rimborso con buoni benzina ti va

bene?'. Io dissi di si. Non mi ricorso se me li diede lui o la

segretaria. Erano da euro 50,00 l'uno"2so.

Tale metodologia risulta ancor più evidente m relazione alle

somme corrisposte a Giacoma Radeschi per la quale era

prevista una somma mensile (dal 2012 in pm, atteso che in

precedenza era impiegata sotto contratto) di circa

900 / 1.000 ,00 euro al mese da far figurare come rimborso

spese2s1.

Presidente: Cioè c'era l'importo m precedenza indicato da STARA e poi arrivavano con gli scontrini? Telli: Sì, già pronti praticamente ... Presidente: Quindi che STARA ci fosse o non ci fosse faceva poca differenza, perché lei ... Telli: Sì, erano già autorizzati con l'importo preciso { ... } Telli: Venivano preventivamente autorizzati da consigliere STARA. La maggior parte delle volte il consigliere prima parlava con i diretti interessati, con le risorse alle quali doveva rimborsare, poi veniva da me o con le persone oppure mi diceva: 'guarda che a quella persona devi darle un tot, quindi deve essere rimborsata di quella cifra, quindi avevo già la sua autorizzazione" (cfr. pp. 49 e ss., nonché pp. 58 e ss. e p. 61 trascrizioni udienza 20.3.2015 - vedi anche pp. 63 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015). 280 Cfr. verbale di sommarie informazioni rese da Ricotta giuseppina in data 14.1.2014 e acquisite sull'accordo delle parti nel corso dell'udienza del 29.1.2016. 28 1 Si riporta, sempre, l'integrale esame della Telli sul punto: "P.M.: in che modo si pagava la Radeschi? Telli: Sempre con... lei presentava praticamente degli scontrini, dei rimborsi spese presentava degli scontrini. [. .. } P.M. Rifaccio la domanda: veniva retribuita l'attività che prestava in ufficio la Radeschi? Telli: le venivano dati dei rimborsi spese. P.M.: Con quali modalità? Telli: lei presentava degli scontrini di varie tipologie e ... P.M.: che tipologie di scontrini? Telli: Ma c'era di tutto, c'erano dagli alimentari all'abbonamento del pullman, ai tabacchi, giornali, libri, un po' di tutto, adesso non so, non mi ricordo sinceramente. P.M.: Arrivano ad una certa somma questi scontrini? Telli: Sì, arrivavano sui ... P.M.: Che erano? Telli: 900,00 - 1.000,00 euro al mese [. .. } P.M. {. .. } Ci sono delle ricariche di telefono a nome Gubemati, che lei ricordi? Telli: Forse una o due P.M. Ha lavorato lui per il Gruppo?

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La Telli, poi, sosteneva che le spese rimborsate alla Radeschi

riguardavano in molti casi acquisti di alimentari e venivano

fatte rientrare nelle categoria delle spese di rappresentanza

evidenziando, sul punto, che: "rientravano tutti mi hanno detto

nelle spese di rappresentanza. Rappresentanza se si trattava di

scontrini alimentari e tutto quello che riguardava alimentari e

tutto quello che riguarda gli alimentari o giornali, tabaccherie,

tutto quello che rientrava nelle varie tipologie, abbonamenti ...

rientrava nei GIT e così via2s2", circostanze m buona parte

confermate anche dalla teste Giovmazzo283.

Al fine, poi, di ricordare quali fossero gli scontrini il cm

rimborso doveva essere corrisposto alla predetta Radeschi per

arrivare alla cifra prestabilita, la testimone in questione

annotava sulla c.d. 'Prima Nota' la dicitura "RIMBORSO

RADESCHI" fino a che, dopo l'mtervento della Guardia di

Finanze, Stara e la Radeschi stessa le dicevano di non inserire

più questa indicazione mtimandole, inoltre, di cancellarla nei

casi ove l'inserimento di tale dicitura fosse già stato effettuato,

cosa che in due casi la Telli faceva284.

Telli: No. Rientravano sempre nei rimborsi spesa della Radeschi" (cfr. pp. 23 -24 e 51 trascrizioni udienza 20.3.2015). 2a2 Cfr. p. 24 trascrizioni udienza 20.3.2015. 283 Cfr. p. 126 trascrizioni udienzal3.3.2015). 284 Cfr. Si riporta lo stralcio della trascrizione sul punto: P.M. : lei sulla prima nota che redigeva quando inseriva scontrini Radeschi cosa scriveva? Telli: Questo. P.M.: Cosa scriveva? Telli: O rappresentanza ... P.M Le ho prodotte, sono 2 prime note che ho prodotto all'udienza scorsa. Si possono prendere, grazie? Presidente: Facciamole vedere. P.M.: Annotava che cosa? Telli: la tipologia. P.M Sì, mafaceva un riferimento .. . Telli: Non mi sembra che scrivevo ... forse una volta o due ho scritto Radeschi, qualcosa del genere. P.M. Ha scritto? Telli: Sì, poi mi è stato detto di non scrivere assolutamente più .. P.M.: Aspetti, prendiamole un attimo. Ce ne sono 2 in due date 2 diverse, prendiamo quella più risalente. Sopra in prima pagina c'è l'acquisizione. Se prende quella più vecchia. Se vede c'è scritto 'Rimborso Radeschi', ci dice sì ed in quale data. Quella mi sa che è la seconda. [. .. } P.M.: Ci dice rimborso relativo al giorno e .. Telli: 19 aprile 2012, poi c'erano i contanti ... P.M.: La cifra è? Telli: Qui erano 8 euro, poi ce ne sono altri di 79, altri di 62, altri di sì, 62, poi non so se ce ne sono altri P.M.: Comunque accanto c'è scritto

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Quanto poc'anzi riferito trova, poi, un evidentissimo riscontro

documentale nelle due Prime Note, tra loro differenti sebbene

entrambe riferite al 2012, acquisite dalla Guardia di

Telli: Scusi, ce ne sono del 1 9 aprile altri di 444 euro. P.M. Accanto c'è scritto? Telli: Sì, qui avevo scritto: 'Radeschi febbraio-marzo 2012' P.M.: Questo voleva dire, l'ha già detto ... cosa voleva dire quest'annotazione che lei apponeva lì vicino? Telli: Era per ricordarmi che avevo fatto un rimborso alla Radeschi P.M.: Ha detto che tra i rimborsi spese della Radeschi c'erano anche scontrini del supermercato. Telli: Sì P.M Di spese alimentario ha detto veramente. Telli: Sì, sì P.M.: Ha posto il problema, cioè ha fatto qualche domanda a Stara su questi scontrini? Telli: Ogni cosa veniva demandata a Radeschi. Qualsiasi cosa che chiedessi a Stara mi diceva. 'Chiedi a Radeschi'. [ ... ] P.M.: Perché a me ha detto: 'quando Stara consegnò per la prima volta gli scontrini nelle buste che riguardavano spese al supermercato, spese più varie' prima aveva parlato della Radeschi 'andai da Stara a chiedere conferma che tali scontrini dovessero essere rendicontati, anche perché non sapevo in quale voce inserirli. Lui fu molto netto nel dirmi che si era sempre fatto così ed anche la Radeschi quasi mi saltò agli occhi' Telli: Sì, infatti, confermo [ ... ] P.M.: Sì se lei con Giovinazzo quando era ancora presente, quando era ancora al Gruppo , prima che andasse via, parlaste delle modalità di rendicontare questi scontrini Radeschi. Telli: Sì, quando mi ha spiegato l'inserimento praticamente nella procedura ne abbiamo parlato, però anche lei continuava a dirmi: 'Si è sempre fatto così, mi hanno sempre detto di fare così, continua a fare così'. P.M.: Poi è successo qualcosa riguardo a questa Prima Nota e quest'inserimento voci 'rimborso Radeschi '? Lei ha detto che poi, ad un certo punto, prima lo stava dicendo e l'ho interrotta io, 'Mi hanno detto di non inserirli più'. Telli: No, praticamente da quando poi è arrivata la Guardia di Finanza a settembre che ha sequestrato tutti i documenti, tutta ala documentazione, allora a quel punto sono state fatte le stampe anche da parte del nostro ufficio, del consiglio, dove si sono visti che in qualche voce avevo scritto: 'Rimborso Radeschi' e mi è stato detto di non inserirlo più. P.M .. Le è stato chiesto di operare sulla Prima Nota in che modo? Presidente: Scusi, 'le è stato detto' da chi? P.M.: da qualcuno di operare ... Presidente: No, ma anche prima, quando P.M.: Chi le ha detto di non inserirli più? Telli: Radeschi e Stara [ ... ] P.M.: Le hanno chiesto qualcosa riguardo la Prima Nota che era già stata fatta e che era già in possesso della Guardia di Finanza? Telli: se era possibile apportare delle modifiche. P.M.: Lei cosa ha risposto? Telli: No P.M. L'hafatto? Telli: Forse su due punti dove c'era scritto Radeschi con le pressioni che mi hanno fatto forse ho tolto, in quelle due occasioni, la dicitura Radeschi, sinceramente, forse l'ho fatto. Poi non ho più fatto nulla, perché poi non ho più voluto mettere mano su quella procedura" (cfr. pp. 25 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015).

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Finanza2ss: infatti, mentre in una di queste, alle pagine 8 e 9

(affogliazione P.M. n. 733 e 734) le spese ai progressivi n. 180,

184, 185, 186 e 187 riportavano come beneficiario: <Radeschi'

e come <descrizione movimento': «pag. parte mese marzo" la 180

e le altre ((Radeschi Feb mar 2012" , nell'altra versione della

stessa Prima Nota (affogliazione P.M. n. 623 e ss.) - si ribadisce

riferita al medesimo periodo - tali diciture non comparivano

più286.

La Telli, poi, proseguiva nelle sue mansioni fino al dicembre

del 2012, quando la Guardia di Finanza effettuava un secondo

acceso presso la sede del Gruppo "Insieme per Bresso", dopo di

che STARA e la Radeschi riprendevano la documentazione già

in precedenza consegnata alla Telli per la rendicontazione

iniziando a vagliarla attentamente e chiedendo, altresì, a

quest'ultima, di apportare delle modifiche per quel che

concerne la documentazione i cui dati erano già stati inseriti

nel programma informatico per la richiesta di rimborso, cosa

che la Telti si rifiutava di fare.

285 Sul punto appare particolarmente rilevante sottolineare quanto riferito dal teste Mangano, capitano della G.D.F., il quale evidenziava che: "P.M.: Per quanto riguarda la contabilità del Gruppo, ritengo la Prima Nota, voi avete avuto accesso alla contabilità del Gruppo in più occasioni. Avete notato delle discrasie tra documentazione che avete acquisito in una fase, nell'altra e se sì ... Cap. Mangano: Sono state notate delle discrasie, in particolare in sede di prima acquiszzwne della documentazione, il 28 settembre 2012 è stata acquisita, presso il Gruppo Consiliare 'Insieme per Bresso' anche la prima nota. P.M.: Quindi stampata. Cap. Mangano: Stampata, ovviamente non avendo accesso al software informatico. Questa prima nota recava l'indicazione di... Beneficiari della prestazione rimborso spese di importo variabile a favo re di Radeschi, successivamente identificata in Giacoma Radeschi, dipendente del Gruppo Consiliare. Successivamente, nell'anno successivo, è stata nuovamente acquisita la prima nota del Gruppo Consiliare e questa volta i rimborsi a favore di Giacoma Radeschi erano stati cambiati, in particolare era cambiata l'imputazione temporale, l'importo e la categoria di ascrizione, in quanto il programma prima nota del Gruppo Consiliare imponeva all'implementatore di indicare la categoria di spesa in base a dei codici predefiniti [. .. } In base alla prima nota esibita in data 28 settembre 2012, la signora Radeschi risultava beneficiaria di determinati importi, molto spesso di importo, come dire, unitario, nel senso all'euro, quindi 371, 472 euro, con delle causali varie. Nella prima nota acquisita l'anno successivo, l'importo diveniva sempre cifra tonda P.M: Quindi la stessa prima nota che voi avete .. Cap. Mangano: La stessa prima nota era altre date, altri importi ed altre categorie, in quanto tutte le causali dei rimborsi Giacoma Radeschi nella nuova prima nota erano stati imputati a rimborso spese per trasferte, punto" (cfr. pp. 172 e 173 trascrizioni udienza 20.2.2016). 286 Cfr. produzioni documentali P.M. effettuate nel corso dell'udienza del 13.3.2015.

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Sul punto, infatti, la teste riferiva che: "Tutto è andato avanti

tranquillamente come se nulla fosse successo. Io ho continuato

ad msenre tutte le varie fatture, tutto quello che c'era

tranquillamente fino ai primi di dicembre. Adesso non ricordo se

c'è stata un'altra visita della Guardia di Finanza, sinceramente

questo non. . . [. . .} Qualcosa del genere, non me lo ricordo più. A

quel punto mi è stato detto di non... tutto quello che ancora

dovevo inserire, quindi che avevo... cioè già avevo inserito in

procedura ma avevo ancora cartaceamente, ce l'avevo

praticamente in mano, mi è stato preso dal Consigliere e dalla

Radeschi e hanno cominciato praticamente a vagliare tutto

quello che c'era nella documentazione e hanno cominciato a

dire: 'No, questo non si può inserire, non lo inseriarr10, non lo

facciarr10' e così via. A quel punto mi è stato chiesto di andare a

modificare quello che ho inserito io fino al 5 dicembre. A quel

punto ho detto: 'No, se volete apportare delle modifiche entrate

con il vostro utente e la vostra password per apportare delle

modifiche' [ ... ] Io ho detto di no, non l,ho fatto, infatti mi sono

sentita con l'Avvocato che mi ha detto assolutamente di non

toccare nulla di quello che avevo inserito, perché c'era

un ,indagine della Guardia di Finanza in corso, quindi mi sono

rifiutata assolutamente di toccare [. . .]287'', dichiarazioni, poi,

ribadite anche nel proseguo della testimonianza2ss

287 Cfr. pp. 31 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015. 288 Si trascrive per intero l'esame della Telli: "P.M.: Si ricorda se sono state sequestrate le buste di cui lei sta parlando? Lei ha detto che li metteva in buste, le metteva sulla scrivania, si ricorda se sono state sequestrate? Telli: No. P.M.: Ce n'erano? Telli: Sì, le avevo io nel cassetto, non mi sono state chieste. In quel momento mi sono soltanto· chieste tutte le documentazioni relative alla rendicontazione sia quella vecchia che quella nuova ed io ho consegnato quello che mi era stato chiesto. P.M. Quindi gli scontrini che doveva ancora utilizzare non glieli ha dati? Telli: Sono rimasti nel cassetto, sì. P.M.: Sono rimasti nel cassetto, poi di questi scontrini cosa se n'è fatto? Telli: Non lo so, perché non sono più rientrata. P.M.: No, perché lei è rimasta lì dopo settembre. Telli: Io ho continuato... abbiamo continuato normalmente senza... fino a praticamente i primi di dicembre, io ho continuato ad inserire come ho sempre fatto e come ... Presidente: Come faceva prima? Telli: Perfetto. P.M.: Perché invece quand'è stata sentita da me dice: mi viene chiesto se da settembre 2012 in poi fosse cambiato qualcosa nella rendicontazione. La sua risposta è stata: 'Effettivamente dopo il settembre STARA mi bloccò mentre

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La teste, inoltre, a seguito di tali pressioni, a cui non cedeva,

contattava il responsabile dell Dfficio informatico della Regione

Piemonte, Roberto Perucca, affinché non divulgasse ad alcuno

l'user name e la password personali da lei utilizzate utili ad

accedere al sistema informatico per la redazione del rendiconto

in discorso e, in particolare, riferiva: "St perché praticamente

ho ricevuto molte pressioni da STARA e Radeschi. Io non ho

voluto, allora ho chiamato l'ufficio informatico del Consiglio

Regionale e ho chiesto che ... ho negato ... cioè nessuno doveva

accedere alla rendicontazione con il mio utente e la mza

password. Non ho voluto, ho detto: 'Guai a chi'. Ho detto: 'Chi

vuole entrare si fa dare un proprio utente, con nome e

cognome ed il suo codice fiscale, allora fa quello che vuole289

[ ... ]', preoccupazione fondata da parte della teste in questione,

considerato che successivamente, in almeno una occasione,

STARA contattava il predetto Perucca al fine di ottenere le

menzionate informazioni, da quest'ultimo negategli 290.

A questo punto, dalla fine di dicembre 2012 in poi, la Telli non

si recava più presso la sede del Gruppo in questione, dapprima

per motivi di salute e, successivamente, dal giugno 2013, per

la scadenza del contratto di lavoro, periodo durante il quale la

teste riferiva di aver ricevuto molte pressioni da parte di

STARA e di alcuni suoi collaboratori, anche telefoniche, per

tornare in ufficio e modificare i rendiconti effettuati cosa che,

anche in tale caso, la Telli rifiutava di fare, interrompendo ogni

contatto con il Gruppo291, come confermato anche dalla

stavo per inserire un nuovo pacco di scontrini e di fatture varie e mi disse: 'questi non li metti più e mi tirò via dalle mani tali scontrini' Telli: Sì, non era settembre P.M.: Li esaminarono lui e la Radeschi e poi alla fine mi venne a dire: 'questi non li inserisci più, li recupereremo in altro modo' Telli: Non era settembre, forse ho sbagliato lì. Erano i primi di dicembre che è successo questo, sì. P.M.: Quindi i primi di dicembre ... Telli: Sì. P.M.: Cioè se li è ripresi in sostanza? Telli: Sì, assolutamente sì" (cfr. pp. 45 e 46 trascrizioni udienza 20.3.2015). 289 Cfr. pp. 31 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015. 290 Cfr. p. 32 e ss., nonché pp. 37 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015. 291 Si riportano alcune parti dell'esame della teste: Telli: Io mi ricordo una riunione in ufficio con presenti STARA, Radeschi, c'era anche forse Ventre e Bruno Zucca. P.M. Cosa ... Telli: Mi spingevano per approntare delle modifiche. P.M.: Lei ha detto? Telli: 'No'

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documentazione prodotta (peraltro, lo stesso Stara non negava

di aver contattato la Telli, dandone però una differente

lettura)292.

Appare, infine, opportuno ricordare che sia la Giovinazzo293

che la Telli294 , prima di essere sentite dalla P.G. operante,

venivano avvicinate da collaboratori di Stara.

Da quanto sopra riportato, considerato che le dichiarazioni

della Telli risultano assolutamente credibili, attesa la loro

logicità e coerenza intrinseca, nonché per il fatto che le stesse

trovano puntuale e costante conferma, come detto, nelle

dichiarazioni degli altri testi e, in particolare della Giovinazzo -

le cui dichiarazioni risultano anch'esse assolutamente credibili

P.M.: Ha riceuuto delle visite a casa? Telli: Sì, è venuto una volta il consigliere Stara. P.M.: Cosa le ha detto? Telli: Ha cercato di parlanni per vedere la situazione, per ... però... anche lui per convincenni ad apportare delle modifiche. Assolutamente no. P.M In che periodo siamo qui? Telli: Aiuto! Forse fine dicembre. (. .. } P.M.: Lei ha riceuuto anche degli sms? Telli: Sì" (cfr. pp. 32 e ss. trascrizioni udienza 20.3.2015). 292 Cfr. doc. prodotta dal P.M. e dalla difesa STARA nel corso dell'udienza del 20.3.2015. 2 93 Sul punto: "P.M.: Quand'è l'ultima volta che ha visto qualcuno del Gruppo, dei suoi colleghi del Gruppo? Giovinazzo: Allora, io non ricordo esattamente il periodo ma ricordo che ero già stata convocata per venire a parlare ... a testimoniare ... P.M.: in Procura. Giovinazzo: Sì. Erano venuti sotto casa mia la signora Radeschi ed il signor Ventre dicendomi se potevo parlare con il consigliere STARA visto che io ... tra l'altro io avevo appena sentito cos'era successo perché l'avevo letto dai giornali, quindi... non ricordo solo se è successo prima che di ricevere di presentanni da lì in poi non ho mai più visto nessuno. P.M: Lei quando è stata sentita da me dice: 'io venni sentita in procura il dicembre 2012, qualche giorno prima Piero Ventre venne .. ' Giovinazzo: Eh, non ricordo adesso esattamente se era prima o dopo, però comunque da lì a pochi giorni poi venuti. P.M.: Che cosa le hanno detto Ventre e la Radeschi? Giovinazzo: se mi potevo ... P.M.: Oltre a quello? Giovinazzo: Mi hanno detto solo quello, anche perché sinceramente li ho liquidati molto velocemente. P.M.: Perché lei ha detto 'mi chiesero se avessi sentito cos'era successo gli ho detto di sì'. Giovinazzo: sì, sì, sì. P.M.: 'Che non si sapeva se quello che scrivevano i giornali era vero o meno. Mi proposero di vederci per parlare con calma' Giovinazzo: Sì, Sì P.M.: Lei, quindi, non andò? Giovinazzo: no, no, assolutamente no, anzi, li bloccai anche sul cellularé' (cfr. pp.120 e 121 trascrizioni udienza 13.3.2015). 294 Cfr. p. 54 trascrizioni udienza 20.3.2015

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nonché nelle risultanze documentali, quali la

documentazione prodotta indicata nella trattazione, non

possono che trarsi le seguenti conclusioni:

1. Tutte le spese rendicontate da Andrea STARA (ad

eccezione di alcune di cui si dirà in seguito) e di cui

veniva richiesto il rimborso erano "false", nel senso che

le pezze giustificative portate a rimborso non

corrispondevano alla spesa effettivamente effettuata;

2. STARA, così come la Radeschi, erano perfettamente

consci di tale metodologia di rendicontazione.

Tali conclusioni, poi, non appaiono in alcun modo intaccate

dalla Consulenza Tecnica di Parte prodotta dalla difesa in cui,

nelle conclusioni, si legge: "Dall'esame della contabilità per gli

anni 20120, 2011 e 2012 (registrata fino a settembre 2012)

emerge la presenza di rilevanti anomalie. Sono stati individuati

un numero rilevante di errori di contabilizzazione, imprecisioni

ed un non corretto utilizzo dl software che delineano una

gestione amministrativa spesso confusa. Gli errori riscontrati

risultano in gran parte palesi ad un primo controllo. Un esempio

per tutti è il fatto che dalla quadratura tra il saldo contabile di

cassa e banca ad una qualsiasi data tra il 201 O ed il 2012 non

vi sia mai una corretta corrispondenza con il saldo dell'estratto

conto bancario.

La presenza di errate contabilizzazioni sono causa della non

rispondenza tra le risultanze della contabilità e la reale

situazione contabile del Gruppo. Inoltre l'errato utilizzo del

software ha provocato l'errata generazione delle note

riepilogative di fine anno le quali non sono rispondenti a quanto

risulta dalla contabilità-

Dall 'esame delle date di inserimento e/ o modifica delle

registrazioni comparate con le date dei giustificativi di spesa e le

date di valuta contabile e dall'evidenza della cancellazione di

diverse registrazioni emerge che l'operatore addetto alle

registrazioni contabili non ha registrato giornalmente la

contabilità ed ha ripreso e corretto in molte occasioni, precedenti

registrazioni, in particolar modo in occasione delle scadenze

previste per la consegna delle note riepilogative di fine anno".

(cfr. consulenza di parte prodotta in data 20.2.2016).

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Invero tale consulenza (peraltro anche la Giovinazzo

confermava di aver avuto difficoltà a redigere il bilancio del

2011), in cui si evidenzia molta confusione nella contabilità del

Gruppo, non sposta le considerazioni sopra svolte, atteso che

una contabilità confusa è assolutamente compatibile ed anzi,

può ben esserne la causa, con l'utilizzo di scontrini non

corrispondenti alla spesa effettivamente sostenuta.

Vi è, inoltre, poi un passaggio di tale consulenza che sembra

corroborare le dichiarazioni di Telli e Giovinazzo, nel punto in

cui si afferma: "Dall'esame delle date di inserimento e/o

modifica delle registrazioni comparate con le date dei

giustificativi di spesa e le date di valuta contabile e

dall'evidenza della cancellazione di diverse registrazioni emerge

che l'operatore addetto alle registrazioni contabili non ha

registrato giornalmente la contabilità ed ha ripreso e corretto in

molte occasioni, precedenti registrazioni, in particolar modo in

occasione delle scadenze previste per la consegna delle note

riepilogative di fine anno".

Invero, le predette testimoni riferivano esattamente questo e

cioè che molto spesso vi erano delle uscite per le quali non

ricevevano immediatamente il giustificativo e che nei giorni

successivi, lo STARA portava loro pezze giustificative 'casuali'

utili a coprire la pesa; inoltre, la Telli riferiva di aver proceduto

alla correzione degli inserimenti in occasione alla questione dei

'Rimborsi Radeschi'.

Devono, quindi, essere ribadite le conclusioni di cui sopra, che

non possono in alcun modo essere sconfessate, nella loro

globalità, dalle dichiarazioni dell'imputato il quale, sul punto,

si limitava a dire, in sintesi, che non si occupava della gestione

della rendicontazione delle spese effettuate, avendo lasciato

ampie deleghe alle econome (Telli e Giovinazzo) e che la

confusione nella rendicontazione sarebbe attribuibile a

eventuali errori, comunque attribuibili alle econome stesse.

Quanto sopra esposto, poi, non può essere sconfessato

nemmeno dalle dichiarazioni di Giacoma Radeschi che, come

si vedrà risultano false in molti punti.

La Radeschi, infatti, riferiva che per l'anno 2012 nceveva

soltanto rimborsi spese effettivamente sostenute nell'interesse

del Gruppo, riferendo che tali rimborsi ammontavano a circa

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300,00 euro al mese - di cui 100,00 pagati mediante voucher

di benzina - anche se variabili di mese in mese e quando vi era

disponibilità, precisando che tra tali spese rientrava anche

l'utilizzo del telefono formalmente intestato al marito

Gubernati, ma in uso effettivo a lei29s.

La Radeschi, poi, riferiva che: "insomma si consumava il pasto

insieme agli altri collaboratori e com'era nella consuetudine,

com'è stato detto, insomma pagava [ .. .} i collaboratori che

lavoravano al Gruppo, ma anche coloro che nel momento del

pasto erano presenti al Gruppo, si ordinava tutti insieme un

qualche cosa, si mangiava insieme, era la segretaria che

raccoglieva le ordinazioni, ordinata in uno dei bar della zona

insomma che portavano le consumazioni al piano e poi pagava

lo scontino al cameriere quando l'aveva portato2 96 ", circostanza

negata sia da Telli che da Giovinazzo le quali riferivano di rari

pranzi collettivi e che, in ogni caso, il loro pasto o se lo

portavano da casa o se lo pagavano.

Tornando alla questione rimborsi anche la Radeschi, così come

STARA, riferiva di non essere a conoscenza di come

operassero la Telli e la

rendicontazione delle spese

disconoscere il significato

Radeschi"297.

Giovinazzo in relazione alla

effettuate e, in particolare, di

delle annotazione "Rimborsi

La testimone, poi, confermava che STARA, dopo essere venuto

a conoscenza di possibili irregolarità, a seguito degli accessi

della Guardia di Finanza, tentava di contattare prima la

Giovinazzo e poi la Telli per poter accedere al programma

informatico ed eliminare le spese inconferenti298.

Tuttavia, le precedenti dichiarazioni, come sopra sintetizzate,

risultano palesemente confliggenti con tutte le innanzi

esaminate dichiarazioni di Telli e Giovinazzo, sulla cui

credibilità si è già detto, nonché contrastanti con le produzioni

documentali già vagliate e, infine, incompatibili con quel

minimo di logica utile a rendere credibile il racconto fornito:

invero, secondo la tesi propinata da STARA e sostenuta dalle

29s Cfr, p. 138 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016. 296 Cfr. pp. 154 e 162 trascrizioni udienza 29.1.2016. 297 Cfr. pp. 155 e ss, 164 e ss., nonché 184 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016 - pp. 69 e ss. nonché pp. 89 e ss. udienza 19.2.2016. 298 Cfr. pp. 156 e ss. trascrizioni udienza 29.1.2016.

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dichiarazioni della Radeschi il Consigliere STARA capogruppo

e, quindi, unico responsabile del Gruppo mono-consiliare

"Insieme per Bresso" ed il suo c.d. 'braccio destro' (lo stesso

STARA sosteneva che la Radeschi era una sua collaboratrice

storica) Giacoma Radeschi nulla avrebbero saputo, nemmeno

a grandi linee, in ordine alla redazione del bilancio del Gruppo

e su come avrebbe dovuto essere rendicontato il denaro speso

dal Gruppo stesso - argomento evidentemente non di secondo

piano - attività, invece, demandate in toto alle collaboratrici

c.d. co.co.co., dapprima Giovinazzo e poi Telli che, a questo

punto, si sarebbero addossate il disagio di porsi alla ricerca e

rendicontare pezze giustificative non corrispondenti alla spesa

effettivamente effettuata, peraltro senza alcun motivo,

considerato che, secondo il racconto di STARA e della

Radeschi, il documento fiscale effettivamente collegato alla

spesa sostenuta sarebbe dovuto essere nella loro disponibilità,

poiché puntualmente consegnato dal consigliere stesso o da

un suo collaboratore.

Ciò posto è, poi, necessario evidenziare che in relazione ad

alcune specifiche pezze giustificative lo STARA riusciva a

fornire prova positiva del fatto le spese ad esse relative fossero

state effettivamente effettuate nell'interesse del Gruppo, anche

tenuto conto del fatto che Telli e Giovinazzo sostenevano che la

maggior parte degli scontrini utilizzati come 'tappa-buchi'

erano inerenti le spese alimentari o presso bar e ristoranti.

In particolare, attraverso le dichiarazioni dell'imputato e le

testimonianze dei testi Zucca, Ventre, Firera, Pazzi, nonché

dalle produzioni documentali della difesa299 era possibile

ricollegare l'effettuazione di alcune spese a eventi o specifiche

attività effettivamente poste in essere nell'intesse del Gruppo:

in particolare si tratta degli acquisiti relativi ad accessori per

l'ufficio, di cui i testi ricordavano la presenza presso l'ufficio di

STARA e sulla cui inerenza con le spese per il funzionamento

si è già detto nella parte generale3oo.

Vi sono, poi, le spese di ferramenta e materiale simile dalle cui

testimonianze ne è emerso un utilizzo finalizzato alla

299 Cfr. trascrizioni udienza 29.1.2016 e 23.2.2016. 300 Cfr. in particolare doc. n. 4 - 5 - 6 - 14 - 614 - 635 - 669 - 677 - 755 -876 - 888 (prima colonna - Nr. Ord.) del tabulato redatto dalla Guardia di Finanza relativo al Consigliere STARA.

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costruzione di oggetti legati ad iniziative lato sensu politiche

del Gruppo, così come per alcune attrezzatture quali, ad

esempio, un megafono: peraltro, la tipologia di oggetti e la

spesa non eccessiva li rende compatibili con tali finalità301.

Sempre utili alla finalità appena descritta sono, poi, risultate

alcune presso le pasticcerie Lovreglio e De Filippi, ricollegate a

manifestazioni del Gruppo, nonché acquisiti di vino e fiori,

oggetto di precisi omaggi aventi natura rappresentativa del

Gruppo stesso302, mentre si richiama alla parte generale per

quel che riguarda accessori di elettronica - quali, ad esempio,

carica batterie per cellulari per il pagamento delle

contravvenzioni del Codice della Strada e per la manutenzione

della vettura, effettuate nell'interesse del sempre nell'ambito

delle spese per cui vi è prova positiva di un corretto utilizzo per

il funzionamento del Gruppo Consigliere "Insieme per Bresso"

vi sono poi le spese inerenti la locazione di una sala presso

DAR AL HIKMA - rivelatosi un centro culturale e non un centro

benessere - di via Fiochetto 15, l'acquisto dei biglietti aerei in

favore di Hrnandez Ibalada e Arco Fuster Domenec, nonché di

ulteriori sporadici documenti di trasporto 3o3, nonché i

pagamenti dei canoni relativi alla locazione dei locali del

Comitato officina dei diritti di via Monte Novegno 10/a, nonché

l'acquisto della grande maggioranza del carburante, nonché di

alcune ricariche telefoniche (escluse quelle al Gubernati) e

paypal e postepay.

Deve, infine, ritenersi plausibile la giustificazione fornita

dall'imputato in relazione all'acquisto di un tosaerba a spinta e

di una sega circolare considerata anche l'illogicità di usare

301 Cfr. in particolare doc. n. 43 - 46 - 62 - 90 - 187 - 190 - 196 - 199 - 200 -201 - 206 - 210 - 211 - 212 - 240 - 242 - 252 - 254 - 269 - 271 - 272 - 273 -304 - 305 - 306 - 309 - - 389 - 413 - 444 - 454 - 457 - 458 - 470 - 476 - 481 - 485 - 493 - 517 - 535 - 538 - 545 - 552 - 553 - 570 - 611 - 615 - 621 - 675 - 686 - 708 - 709 - 714 - 728 - 732 - 734 - 735 - 737 - 738 - 740 - 741 - 742 - 744 - 745 - 848 - 853 - 891 - 896 - 897 - 922 - 928 - 929 - 934 - 938 - 947 - 979 - 990 - 1005 - 1006 - 1007 - 1012 - 1013 - 1024 - 1030 - 1084 - 1103 - 1128 - 1187 - 1200 - 1218 - 1219 - 1230 (prima colonna - Nr. Ord.) del tabulato redatto dalla Guardia di Finanza relativo al Consigliere STARA. 302 Cfr. in particolare doc. n. 156 - 159 - 160 - 163 - 180 - 229 - 245 - 532 -533 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 556 - 601 - 842 - 888 - 952 - 966 -967 - 968 - 969 - 1206 (prima colonna - Nr. Ord.) del tabulato redatto dalla Guardia di Finanza relativo al Consigliere STARA. 303 Cfr. in particolare doc. n. 198 - 360 - 1239 - 1248 -1249 e 1250 (prima colonna - Nr. Ord.) del tabulato redatto dalla Guardia di Finanza relativo al Consigliere STARA

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come 'tappabuchi' pezze giustificative palesemente pnve di

attinenza con l'attività politica dello STARA.

STARA Andrea, quindi, deve essere assolto per le spese per cui

è stat fornita prova positiva della loro attinenza alla

funzionalità del Gruppo (pur eventualmente in presenza di

specifiche spese quali quelle da ultimo evidenziate, per le quali

la formula più appropriata risulta quella dell'insussistenza

dell'elemento soggettivo) perché il fatto non sussiste mentre,

alla luce dell'esposizione sopra svolta, deve essere ritenuto

colpevole del reato a lui ascritto per le restanti spese, che si

sostanziano, essenzialmente, in spese per generi alimentari e

ristorazione - per un ammontare di 19.652,43 - che devono

ritenersi false in quanto la pezza giustificativa portata a

rendiconto non corrisponde alla spesa effettivamente

effettuata.

Andrea STARA figura imputato anche del reato di cui agli artt.

7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre

1981 n. 659 indicato al capo b) del Decreto che Dispone il

Giudizio: in particolare, all'imputato veniva contestato di aver

utilizzato parte del denaro finalizzato al funzionamento del

Gruppo per il pagamento di iniziative elettorali o, comunque,

riferibili al partito, in relazione al pagamento delle fatture n.

506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO BONA spa", n. 150

del 31.3.2012 emessa da "AGIT MARIOGROS industrie

grafiche s.r.l.", nonché n. 42 del 21.2.2011 e n. 62 del

24.3.2011 emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO

FRANCESCA".

In primo luogo occorre rilevare che la fattura emessa da "Agit

Mariogros Industrie Grafiche s.r.l. " riguardava la stampa di

manifesti relativi ad un convegno dal titolo "il futuro passa

dalla zona nord - sviluppo urbanistico ed infrastrutture sociali

nella prospettiva della variante 200" organizzato, tra gli altri

dal P.D. - con cui il Partito di STARA avrebbe dovuto fondersi

di lì a poco - nel quale intervenivano come relatori numerosi

collaboratori dell'odierno imputato.

Come già rilevato in relazione al DELL 'UTRI, tale costo pare

rientrare nella categoria delle spese di funzionamento del

Gruppo, nell'accezione lato sensu politica indicata nella parte

'y;: ,/

312

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generale, considerato che non si trattava di fondi erogati per il

pagamento della campagna elettorale propria o altrui, per cui è

evidente l'assenza di connessione con l'attività del Gruppo, ma

di costi relativi ad un convegno avente finalità politica

connessa all'attività del Gruppo stesso.

Per quanto riguarda, invece, la fattura emessa da "Vincenzo

Bona s.p.a." l'integrazione del reato ascritto all'imputato è

palese.

In primo luogo occorre rilevare come non v1 siano dubbi in

relazione al fatto che il lavoro commissionato abbia riguardato

lo studio grafico e la stampa di manifesti e volantini elettorali

relativi alla campagna elettorale di Stefano LO RUSSO

(candidato consigliere comunale per il Comune di Torino),

Valentino MAGAZZU', Deborah GIAMBALVO, Sara VENDITTI e

Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri circoscrizionali del

Comune di Torino), alla luce delle produzioni documentali304 e

delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Vincenzo Bona, il

quale si diceva certo del fatto che il documento fiscale in

questione fosse da correlare con il materiale innanzi citato3os.

Il fatto, poi, che tale materiale sia stato pagato con denaro

pubblico risulta lapalissiano, contrariamente a quanto

sostenuto dalla difesa m una delle memone difensive

depositate306, considerato che:

304 Cfr. fascicolo personale relativo all'imputato Andrea STARA. 305 Cfr. pp. 111 e ss. trascrizioni udienza 1.4.2015. 306 In particolare, nella nota d'udienza depositata il 14.9.2016, veniva scritto: "L'ultima contestazione concerne la fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da Vincenzo Bona s.p.a. per l'importo di euro 4.980,00. Secondo l'impianto accusatorio l'esborso sarebbe relativo la stampa di manifesti e biglietti elettorali nell'interesse di candidati alle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale. Il tema giuridico deve essere necessariamente inquadrato nel più generale argomento del momento consumativo del reato. Per poter affermare che si sia determinato un finanziamento illecito ai partiti attraverso il fondo di funzionamento del Gruppo consigliare occorrerà dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che la spesa in parola sia stata effettivamente sostenuta dal Gruppo. Per fare ciò la Pubblica accusa avrebbe dovuto offrire a questo Eccellentissimo Tribunale la prova inequivocabile che la fattura n. 506 del 31.5.2011 sia stata corrisposta con denari pubblici e non con denari riconducibili personalmente allo STARA. Alla luce della circostanza ampiamente provata e dimostrata che nel rendiconto del 2012 presentato alla Regione Piemonte non vi è traccia alcuna di tale operazione si può assumere dunque che tale spesa non sia stata sostenuta con denari pubblici."

313 Q

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a) la fattura risulta intestata al Gruppo Consiliare "Insieme

per Bresso307" circostanza già di per sé sola sufficiente a

provare la circostanza;

b) la fattura veniva acquisita dalla Guardia di Finanza

presso il Gruppo stesso;

c) STARA medesimo, in disaccordo con quanto affermato

nella memoria difensiva di cui sopra, nell'ambito del

discorso relativo alle fatture emesse da "Mille e una

Festa di Digiorgio Francesca" ammetteva l'addebito

dicendo: "nel senso che se ammetto e ho sempre ritenuto

plausibile quel tipo di spesa com'è avvenuto o come ho

ammesso per i 4.980 euro di tipografia Bona potevo

ammetterlo anche per questo ... 30B";

d) anche in un memoria precedentemente depositata lo

STARA affermava che: "la fattura Bona è per la stampa

di materiale elettorale perché l'ho sempre ritenuta una

spesa legittima309".

e) dall'estratto conto bancario relativo al conto corrente

intestato al 'Gruppo Consiliare insieme per Bresso'

emerge che il pagamento inerente il documento in

questione risulta essere stato effettuato mediante due

bonifici Home Banking datati 31.1.2012: peraltro, il

fatto che tali bonifici siano ascrivibili alla fattura in

discorso risulta inequivocabilmente, oltre che

dall'ammontare della cifra, dalla descrizione

dell'operazione in cui s1 legge, relativamente al primo

bonifico: "Vincenzo Bona s.p.a. Acconto fattura n. 506

del 31.5.2011" ce, in relazione al secondo bonifico:

"Vincenzo Bona s.p.a. saldo fattura n. 506 del

31.5.2011 ''310.

Alla luce delle predette considerazioni appare, quindi,

inequivocabile che la fattura n. 506 del 31. 5. 2011 emessa da

"VINCENZO BONA spa" sia stata pagata con il Fondo di

Funzionamento del Gruppo, con conseguente integrazione del

reato.

307 Cfr. Fascicolo personale relativo all'imputato Stara. 308 Cfr. p. 76 trascrizioni udienza 19.6.2015. 309 Cfr. memoria presentata dall'imputato in data 19.6.2015. 310 Cfr. produzioni documentali effettuati dal P.M. nel corso dell'udienza del 23.6.2015 - estratto conto - "documento al 31.1.2012" - foglio 2.

314

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Rimangono, quindi, da analizzare le fatture n. 42 del

21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011 emesse da "MILLE E

UNA FESTA DI DIGIORGIO FRANCESCA":, in ipotesi d'accusa,

ciascuna delle due sarebbe per metà relativa a materiale

inerente l'attività del Gruppo e per l'altra metà afferente a

manifesti elettorali relativi a soggetti politici dell'area di centro­

sinistra.

Sul punto veniva sentito il teste Giraudi, impiegato presso la

"Mille e Una Festa di Digiorgio Francesca)) e marito di

quest'ultima, il quale riferiva che, in realtà, la fattura n. 42 era

relativa a materiale inerente la sicurezza e la legge 194 mentre

la n. 62 si riferiva a manifesti elettorali per soggetti politici o

sociali di area centrosinistra311.

Dalla documentazione prodotta risultava, poi, che entrambi i

predetti documenti fiscali venivano pagati con bonifici emessi

dal Gruppo Consiliare 'Insieme per Bresso (bonifici allegati alle

fatture).

Al contrario lo STARA negava l'addebito sostenendo che quelle

fatture si riferivano esclusivamente a materiale relativo ai temi

della "Sicurezza Integrata" e della "difesa della legge 194"

sostenendo, p01, che a seguito degli ordini afferenti al

menzionato materiale il signor Vittorino Anselmo,

procacciatore d'affari per conto della "Mille e una Festa", lo

omaggiava di alcuni spazi per l'affissione di manifesti elettorali

che STARA, a sua volta donava, a dei piccoli partiti di

. centrosinistra impegnati nella campagna elettorale.

Lo STARA sosteneva, infine, che "in sostanza nel servizio reso

per i manifesti della 194 e sulla sicurezza e nelle fatture

relative, dentro è 'annegato' l'omaggio ricevuto"3 12.

Le dichiarazioni dello STARA venivano confermate solo in parte

ed in modo piuttosto vago dal Vittorino il quale, infatti,

dichiarava di aver 'omaggiato' lo STARA di spazi pubblicitari

ma che, in ogni caso questi c.d. omaggi venivano ''fatturati per

evitare ... Io non mi occupo di contabilità, perché davo ... essendo

un procacciatore davo alla ditta la chiusura della cosa e se gli

311 Cfr. pp. 11 e ss. e, in particolare p. 120 trascrizioni udienza 25.3.2015 nonché documenti inseriti nel fascicolo personale relativo a STARA Andrea. 312 Cfr. memoria difensiva presentata in data 19.6.2015.

315 },/) . /

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davo 1 O pezzi, fatturiamone 12. E' logico che ni due saltano

fuori in omaggio[. .. ] Le faccio un esempio Avvocato, se addebito

a 200 euro l'uno 1 O poster, 2 mila euro, gliene omaggio due,

costerebbero meno ma io registro.. La ditta avrà registrato 2

mila euro 12 poster313".

In realtà, quindi, si tratterebbe di uno sconto sul singolo

pezzo, attesa la grande quantità di manifesti asseritamente

acquistati da STARA che, tuttavia, risultano tutti fatturati e

pagati col denaro del Gruppo e, peraltro, dalle dichiarazioni del

Vittorino non si evince in alcun modo che le fatture in

questione siano proprio quelle relative ai c.d. omaggi di cui

sopra.

Alla luce delle predette considerazioni appare, quindi,

inequivocabile che la fattura n. 62 del 24/03/2011 emesse da

"MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO FRANCESCA" sia stata

pagata con il Fondo di Funzionamento del Gruppo, con

conseguente integrazione del reato.

Alla stregua dei precedenti rilievi Andrea STARA deve, quindi,

essere condannato per il reato a lui ascritto sub b) per la

somma complessiva di euro 10.282,00.

7. - Le sanzioni -

Per tutti i motivi sopra esposti, si pronuncia condanna - nei

limiti e per i fatti specificamente indicati trattando delle singole

posizioni - di Michele GIOVINE, Andrea STARA, Michele

FORMAGNANA, Angiolino MASTRULLO, Alfredo TENTONI,

Rosa Anna COSTA, Daniele CANTORE, Alberto CORTOPASSI,

Giovanni NEGRO e Augusta MONTARULI.

Le determinazioni alla luce dei parametri indicati dall'art. 133

c.p. sono le seguenti.

Quanto a Michele GIOVINE, dichiarato responsabile del reato

di cui all'art. 314 c.p. a lui contestato (limitatamente alla

somma complessiva di euro 14.053,05), si ritiene non possano

313 Cfr. p. 55 trascrizioni udienza 23.2.2016.

316

Q i.

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essere riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p., e ciò per le

seguenti ragioni.

Si tratta di persona che ha commesso il reato di peculato

continuato mentre era pendente a suo canco altro

procedimento per reato diverso ma in realtà funzionale al

momento genetico dell'assunzione della carica pubblica, e cioè

per violazione degli artt. 81 c.p., 90 co. 2 dpr 570/ 1960

(condanna emessa in primo grado in data 30.6.2011, parz. rif.

Corte Appello Torino in data 21.7.2012, poi diventata definitiva

a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per

cassazione in data 14.11.2013, alla pena di due anni e otto

mesi di reclusione).

Il concomitante svolgimento di procedimento penale a suo

carico nel corso del suo mandato (con condanna cui

conseguiva, ed è conseguita in via definitiva, l'interdizione

dagli uffici pubblici) non ha avuto alcuna efficacia deterrente

sulla sua condotta, e la carica ricoperta ha costituito

autonoma occasione per un diverso reato: che egli ha poi

commesso approfittando della diretta disponibilità di denaro

pubblico, una volta acquisito lo status di capogruppo di

gruppo monoconsiliare, per utilizzarlo 1n modo

sostanzialmente continuativo a profitto proprio e di persone a

lui prossime. La commissione del primo reato, cioè, ha fornito

le precondizioni per una palese recidiva: con riferimento alla

commissione di un reato diverso, senza alcun collegamento

con quello precedente, né, evidentemente, ascrivibilità ad un

medesimo disegno criminoso.

La varietà di tipologie di spesa abnormi, tale da coprire

merceologicamente un ampio spettro di spese ad uso

individuale (dalla stretta quotidianità all'abbigliamento, beni

più durevoli e tempo libero), la continuità dell'appropriazione

di somme nel tempo e - non da meno - le spiegazioni fornite (v.

retro), integrano un quadro complessivo non compatibile con il

riconoscimento delle suddette attenuanti, né la difesa, in sede

di conclusioni, ha offerto elementi fattuali di specifico rilievo

sul punto. Pur a fronte di sentenza definitiva a suo carico della

Corte dei Conti, l'imputato non ha nemmeno parzialmente

risarcito il danno, per cui nemmeno tale profilo è invocabile

per l'applicazione dell'art. 62 bis c.p .. Le spese indicate in

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317

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parte motiva risultano non solo pnve di collegamento

funzionale con l'attività del consigliere o del gruppo, ma tese a

soddisfare interessi privati "in modo palese e perfino irridente",

secondo l'espressione utilizzata da Cass. Pen., Sez. VI, n.

49976 del 3.12.2012, Rv. 254033 già citata (v. retro, par. 3).

Ciò premesso, e rilevato che si tratta di un lungo e

continuativo elenco di spese abnormi quanto ad oggetto ma

per somme non singolarmente elevate, si ritiene che la pena

debba essere coincidere con i minimi edittali (all'epoca del

commesso reato, tre anni di reclusione), con un corposo

aumento complessivo per la continuazione. La pena viene

quindi così determinata:

pena base, anni tre di reclusione;

aumentata per effetto della continuazione interna al

capo 1 alla pena finale di anni tre e mesi dieci di

reclusione.

Andrea STARA viene dichiarato responsabile del reato

continuato a lui ascritto sub A, limitatamente alla somma di

euro 19.652,43, nonché del reato sub B, limitatamente alla

somma di euro 10.282,00 (per due soli dei tre episodi

contestati di c.d. finanziamento illecito ai partiti).

I suddetti reati sono ascrivibili ad un medesimo disegno

criminoso e devono essere unificati tra loro, oltre all'aumento

per la continuazione interna ai due capi. Possono essergli

riconosciute le attenuanti generiche alla luce dell'intervenuta

transazione sul risarcimento del danno (doc. prod. dif.) e

dell'incensuratezza. La pena base, visti i parametri di cui

all'art. 133 seconda parte c.p. - in specie, la condotta

susseguente al reato -, non può però coincidere con i minimi

edittali. E' ben vero che egli ha partecipato al procedimento e

ha approntato mezzi di difesa offrendo al giudice i propri

elementi di valutazione, ma sostanzialmente rovesciando

responsabilità interamente propne sm testimoni e m

particolare sulle due contabili, anche contattate

successivamente ai fatti, in fase di indagini preliminari e m

plausibile correlazione con il processo o comunque con la

propria futura difesa all'interno di quest'ultimo (v. retro). Sulla

pena base, poi, deve essere operato un aumento rilevante, alla

.. I

318

~ i .

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luce del notevole numero di episodi di peculato di cui al capo

A, sia pure non per somme elevate singolarmente presi.

Di conseguenza, pena equa appare la seguente:

pena base, per il capo A, anni tre e mesi sei di

reclusione;

diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni due e mesi quattro;

aumentata per la continuazione interna al capo A ad

anni tre e mesi due;

aumentata per il capo B, per la spesa relativa alla

fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO

BONA spa" alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione;

ulteriormente aumentata, per la continuazione interna

al capo B in relazione alla fattura n. 62 del 24.3.2011

emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO

FRANCESCA", alla pena finale complessiva di anni tre e

mesi quattro di reclusione.

Michele FORMAGNANA viene dichiarato responsabile del reato

a lui contestato, per tutti i profili di cui al capo 29 a lui

·contestato. Possono essergli riconosciute le attenuanti

generiche, unicamente alla luce dell'incensuratezza e

dell'avvenuto risarcimento del danno, nonché per avere

immediatamente - all'atto della rendicontazione, ad indagini

iniziate (v. retro) - restituito alla Regione parte delle somme

contanti oggetto di appropriazione. La pena può essere

contenuta nei minimi edittali, ma con corposo aumento per la

continuazione, data l'entità non indifferente (anche in raffronto

con gli altri imputati del presente dibattimento) delle somme

sottratte tenuto conto del limitatissimo arco di tempo oggetto

dell'imputazione e in cui ha avuto interamente a disposizione il

fondo di funzionamento del gruppo misto (costituito da lui

solo). La pena congrua, ciò premesso, pare la seguente:

pena base anni tre di reclusione;

diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni due;

aumentata, complessivamente, per tutti gli episodi

costituenti continuazione interna al capo 29 alla pena

finale di anni due e mesi otto di reclusione.

319

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Angiolino MASTRULLO è responsabile del reato continuato a

lui ascritto al capo 43, ritenuta raggiunta la prova del reato di

peculato per la somma di euro 9398,10. Mastrullo non ha mai

risarcito il danno e non è incensurato, avendo un precedente

per reati contro la pubblica amministrazione, con applicazione

della pena risalente al 9.11.1995, pena poi dichiarata estinta

ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p.. Si tratta di condanna

per fatti evidentemente ben più contenuti, a mesi otto di

reclusione, ed estremamente risalente nel tempo (a differenza

che nel caso - ben più grave - di Giovine, che ha commesso il

reato di peculato continuato di cui al presente procedimento

mentre diventava definitiva altra condanna a pena detentiva

elevata, con interdizione dai pubblici uffici). La risalenza nel

tempo - oltre vent'anni - del precedente a suo carico non

appare ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche,

sia pure non nella massima estensione. Pena in concreto

congrua, valutato un aumento per la continuazione che dia

comunque conto del numero di episodi di appropriazione di

denaro pubblico, appare quella seguente:

- pena base, anni tre di reclusione;

- diminuita, ex art. 62 bis c.p., ad anni due e mesi due di

reclusione;

- aumentata per la continuazione interna al capo 43 alla

pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione.

Alfredo TENTONI viene dichiarato responsabile dei reati di

peculato a lui contestati ai capi 49 e 50, limitatamente alla

somma complessiva di euro 3760,00. Possono essergli

riconosciute le attenuanti generiche, in ragione dell'avvenuto

risarcimento del danno alla Regione Piemonte e

dell'incensuratezza. Si tratta di quattro episodi, il più grave dei

quali, isolatamente preso, in termini quantitativi è quello

riferito alla spesa per l'acquisto di telecamere. Il suddetto

episodio viene, di conseguenza, ritenuto quale reato base sul

quale operare l'aumento per la continuazione.

La pena da irrogare deve peraltro tenere conto, da un lato,

della tipologia di difesa apprestata per l'episodio considerato

320

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quale reato base e, dall'altro, le modalità fraudolente adottate

per ottenere il rimborso per gli altri episodi per i quali si è

raggiunta la prova a suo carico (v. retro), e deve quindi - al di

là del dato quantitativo delle somme sottratte - essere indicata

in termini superiori ai minimi edittali, e precisamente:

pena base, anni tre e mesi tre di reclusione;

diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni due e mesi due di

reclusione;

aumentata di un mesi per ciascuno dei restanti episodi,

e così alla pena complessiva di anni due e mesi cinque

di reclusione.

Rosa Anna COSTA è responsabile del reato continuato a lei

ascritto, limitatamente alla somma complessiva di euro

4917 ,42 euro. E' incensurata e ha risarcito il danno. Al di là

dell'entità complessiva, in sé non contenuta, della cifra per la

quale è stata provata la condotta appropriativa - cifra che in

parte è comunque costituita da una lunga teoria di spese di

entità ridotta - l'assenza di modalità fraudolente ed il

comportamento processuale, sostanzialmente ammissivo

rispetto alla commissione delle condotte (pur rivendicando la

legittimità di un utilizzo evidentemente anomalo e, per quanto

attiene agli atti di liberalità con denaro pubblico, vietato dalla

normativa vigente all'epoca) induce a riconoscere le attenuanti

ex art. 62 bis c.p. nella massima estensione e al massimo

contenimento della pena. Per tale motivo la stessa deve essere

così individuata;

pena base, anni tre di reclusione;

diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni due;

aumentata, per effetto della continuazione interna al

capo, alla pena complessiva finale di due anni e un

mese di reclusione.

Daniele CANTORE è responsabile del reato sub c) della parte

di decreto di rinvio a giudizio che lo riguarda (truffa) e del capo

b), limitatamente ad un'unica spesa (un articolo di pelletteria)

e per una somma di euro 550,00. I due reati possono essere

riuniti dal vincolo della continuazione e, quanto al capo b),

321 / /

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trattandosi di un urnco ed isolato episodio di peculato e per

somma contenuta (se non in sé in relazione all'articolo

acquistato, comunque in assoluto nell'ambito delle spese da

lui sostenute con i fondi di funzionamento del gruppo e in

relazione all'entità globale dello stanziamento a tale fine), può

riconoscersi l'attenuante ex art. 323 bis c.p., qualificandosi il

fatto come di particolare tenuità. Possono essere riconosciute,

inoltre, le attenuanti ex art. 62 bis c.p., stante l'incensuratezza

e l'avvenuto risarcimento del danno. Nell'aumento per la

continuazione deve tenersi conto, per il reato di truffa

continuata, della complessiva durata nel tempo e della

reiterazione delle condotte.

La pena può essere, di conseguenza, così determinata:

pena base, per il reato sub b), anni tre di reclusione;

diminuita, ex art. 323 bis c.p., ad anni due;

diminuita, ex art. 62 bis c.p., ad un anno e quattro

mesi;

aumentata per la continuazione con il capo c) alla pena

finale di un anno e otto mesi di reclusione.

Alberto CORTOPASSI viene dichiarato responsabile del reato

continuato a lui ascritto, limitatamente alla somma

complessiva di euro 2841,00. Possono essergli riconosciute le

attenuanti generiche (è incensurato e ha risarcito il danno) e,

alla luce dell'entità complessiva della somma, non rilevante

(pur a fronte della spregiudicatezza nella modalità di

commissione di una delle condotte, v. retro, riguardante la

messa a rimborso della spesa, del tutto privata e familiare,

sostenuta per il pranzo per la prima comunione del figlio),

contenere la pena nei minimi edittali. La pena può essere così

determinata:

pena base, anni tre di reclusione;

diminuita ex art. 62 bis c.p. alla pena di anni due;

aumentata per la continuazione con i rimanenti episodi

di cui alla parte motiva alla pena di anni due e mesi uno

di reclusione.

322

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Giovanni NEGRO è responsabile del reato di peculato di cui al

capo 27, limitatamente alla spesa di euro 1250,00. Trattandosi

di un unico episodio e per somma contenuta (anche

valutandolo in relazìone all'entità globale del fondo di

funzionamento), come per CANTORE possono essere

riconosciute non solo le attenuanti ex art. 62 bis c.p. (è

incensurato e ha risarcito il danno) ma anche quella di cui

all'art. 323 bis c.p.. La pena può, quindi, essere così

determinata:

pena base, anni tre di reclusione;

diminuita ex art. 323 bis c.p. ad anni due di reclusione;

diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi quattro

di reclusione.

Augusta MONTARULI è responsabile di un umco episodio,

contestato come peculato ma da riqualificarsi nel reato di cui

all'art. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81 (v. retro). Possono esserle

riconosciute le attenuanti generiche, alla luce

dell'incensuratezza e dell'intervenuto risarcimento del danno,

con irrogazione dei minimi assoluti di pena trattandosi di un

unico episodio e di spesa del tutto contenuta. La pena può,

quindi, essere così individuata:

pena base, mesi sei di reclusione e 300 euro di multa;

diminuita, ex art. 62 bis c.p., a mesi quattro di

reclusione e 200 euro di multa.

Consegue la condanna di tutti i predetti imputati al pagamento

delle spese processuali e alle pene accessorie di legge. In

particolare, ai sensi degli artt. 29 c.p·., 32 bis (in quanto reati

commessi con abuso dell'ufficio ai danni del Gruppo consiliare,

quindi di ente con personalità giuridica) e 317 bis c.p. deve

dichiararsi l'interdizione temporanea, di durata pari alla pena

inflitta, dai pubblici uffici di NEGRO, FORMAGNANA,

MASTRULLO, TENTONI, COSTA, CANTORE e CORTOPASSI;

mentre, in ragione della pena irrogata, la condanna di STARA e

GIOVINE dai pubblici uffici è in perpetuo. Tutti gli imputati

devono essere dichiarati interdetti dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e imprese per durata pari alla pena inflitta.

323 I /

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Quanto a CANTORE, MONTARULI e NEGRO, che possono

beneficiarne, deve essere ordinata la sospensione condizionale

della pena e la non menzione della condanna sul certificato del

casellario a privata richiesta, stante l'incensuratezza e la

presumibile efficacia deterrente esplicata dal presente

procedimento.

8. - I capi civili -

Va premesso che nel corso del dibattimento la Regione

Piemonte è stata risarcita da quasi tutti gli imputati, in ordine

ai quali pende (o pendeva, per le posizioni con pronuncia ad

oggi definitiva di condanna) giudizio per danno all'erario avanti

alla Corte dei Conti: con conseguente revoca, da parte della

Parte civile Regione Piemonte, della costituzione di parte civile

nei loro confronti (v. retro, in ordine allo svolgimento del

processo).

Di conseguenza, in esito al dibattimento l'opzione della Parte

civile Regione Piemonte è stata quella di richiedere la

condanna ai soli danni morali di coloro nei cui confronti ancora

pende giudizio contabile o che comunque non hanno risarcito

pur a fronte di sentenza ormai esecutiva della Corte dei Conti.

Tra questi ultimi, si è ritenuta raggiunta la responsabilità in

ordine al reato di peculato, e nei limiti indicati, nei confronti di

Michele GIOVINE e Angiolino MASTRULLO, i quali devono

essere condannati al risarcimento dei soli danni non

patrimoniali. La richiesta della Regione, già riportata in

apertura di motivazione, è stata, come da conclusioni scritte

che qui di seguito si riportano testualmente e nella loro

integralità - 'al risarcimento dei danni morali derivati alla

Regione Piemonte dai fatti di causa, danni da liquidarsi, anche

in via equitativa, che qui si indicano nella somma, che meglio

sarà vista dal Giudicante, maggiore o minore di euro 40. 000, 00',

oltre alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza

sostenute dalla parte civile in giudizio come da allegata nota

spese.

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La richiesta si ricollega all'eventualità di condanna per l'intera

somma oggetto di imputazione. Per entrambi sotto questo

profilo la dichiarazione di responsabilità è solo parziale, e - in

proporzione, nonché con riferimento alle singole condotte -

appare equa la condanna a titolo di danno morale nella misura

di euro 15 mila per GIOVINE e di euro 5 mila per

MASTRULLO.

Deve invece essere rigettata la richiesta di liqu~dazione per

quanto attiene alla parte civile Codacons, ammessa

respingendo la richiesta di esclusione formulata dalle difese in

apertura di dibattimento e sul presupposto della astratta

titolarità di un diritto al risarcimento in quanto possibile

persona offesa (si rinvia sul punto integralmente alla relativa

ordinanza); astratta titolarità cui peraltro avrebbe dovuto

seguire una prova puntuale del fatto di avere effettivamente

subito un danno. La prova - come del resto già nel giudizio

abbreviato riguardante i coimputati nel medesimo processo, in

esito al quale pure la richiesta di Codacons è stata rigettata -

non è stata fornita in specifico. Né dalle conclusioni sviluppate

oralmente dalla relativa Difesa, né dalla memoria scritta

integrativa delle conclusioni depositate, si trae alcun cenno a

questo profilo, limitandosi la Difesa a portare elementi

significativi della responsabilità degli imputati. Di

conseguenza, la richiesta non può essere accolta non avendo

la parte fornito prova del danno subito come ente esponenziale

a tutela dei consumatori.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara:

- GIOVINE Michele, responsabile del reato continuato a lui

ascritto, limitatamente alla somma complessiva di euro

14.053,05, e lo condanna alla pena di anni tre e mesi dieci

di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti

addebiti perchè il fatto non sussiste;

325

e

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- STARA Andrea, responsabile del reato continuato a lui

ascritto sub A), limitatamente alla somma di euro

19.652,43, nonchè del reato a lui ascritto sub B),

limitatamente alla somma di euro 10.282,00, e, unificati i

suddetti reati dal vincolo della continuazione, riconosciute

le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni tre e

mesi quattro di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i

restanti addebiti perchè il fatto non sussiste.

- FORMAGNANA Michele responsabile del reato continuato

a lui ascritto, e - riconosciute le attenuanti generiche - lo

condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;

- MASTRULLO Angiolino responsabile del reato continuato a

lui ascritto, limitatamente alla somma di euro 9398, 10 e -

riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. - lo condanna

alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, assolvendo

l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non

sussiste;

- TENTONI Alfredo Roberto responsabile dei reati a lui

ascritti, limitatamente alla somma di euro 3760,00, e -

valutata la continuazione, riconosciute le attenuanti ex art.

62 bis c.p. - lo condanna alla pena di anni due e mesi

cinque di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i

restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;

- COSTA Rosa Anna responsabile del reato continuato a lei

ascritto, limitatamente alla somma di 4917,42 euro, e -

riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - la condanna alla

pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo

l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non

sussiste;

- CANTORE Daniele responsabile del reato sub c), nonchè

del reato sub b), limitatamente alla spesa di cui al 26.2.11

(doc. n. 31, fattura n. 60290/ 11) e - unificati i due reati dal

vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti ex

art. 323 bis c.p. e 62 bis c.p. - lo condanna alla pena di un

anno e otto mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da

tutti i restanti addebiti ricompresi nel capo b) perchè il fatto

non sussiste e, con riferimento ai rimborsi spese per

acquisto di materiale elettorale, perchè il fatto non

costituisce reato;

326

) (

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- CORTOPASSI Alberto responsabile del reato continuato a

lui ascritto, limitatamente alla somma di euro 2841,00, e lo

condanna - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - alla

pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo

l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non

sussiste;

- NEGRO Giovanni responsabile del reato a lui ascritto al

capo 27, limitatamente alla spesa di cui al 22.10.10 per

euro 1250,00, e - riconosciute le attenuanti ex artt. 62 bis e

323 bis c.p. - lo condanna alla pena di un anno e quattro

mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti

addebiti perchè il fatto non sussiste;

- MONTARULI Augusta responsabile del reato a lei ascritto,

limitatamente alla spesa di cui al 28 aprile 2011 (doc. fisc.

n. 16), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 legge 2 maggio

1974 n. 195 e 4 legge 18.11.81 n. 659, e - riconosciute le

attenuanti ex art. 62 bis c.p. - la condanna alla pena di

mesi quattro di reclusione e duecento euro di multa,

assolvendo l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il

fatto non sussiste;

Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese

processuali.

Visto l'art. 29 c.p., 32 bis e 317 bis c.p.,

dichiara NEGRO, FORMAGNANA, MASTRULLO, TENTONI,

COSTA, CANTORE, CORTOPASSI interdetti dai pubblici

uffici per durata pari alla pena inflitta; dichiara STARA e

GIOVINE interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; dichiara

tutti i predetti imputati interdetti dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e imprese per durata pari alla pena

inflitta.

Visti gli artt. 163, 175 c.p.,

ordina la sospensione condizionale della pena e la non

menzione della condanna nei confronti di MONTARULI

Augusta, CANTORE Daniele, NEGRO Giovanni.

Visti gli artt. 538, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p.,

327

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dichiara GIOVINE Michele e MASTRULLO Angiolino tenuti

al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla parte

civile costituita Regione Piemonte, da liquidarsi

integralmente in questa sede, nella misura - per Mastrullo -

di euro cinquemila e - per Giovine - di euro quindicimila. Li

condanna altresì alla rifusione delle spese di assistenza,

rappresentanza e giudizio in favore della parte civile regione

Piemonte, che si liquidano m complessivi euro 7.156,00

oltre IVA e CPA di legge.

Respinge le domande di risarcimento del danno e di

refusione delle spese processuali presentate dalla parte

civile CODACONS nei confronti di tutti gli imputati.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve:

-TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIO

Federico, MOLINARI Riccardo, COTA Roberto, GIORDANO

Massimo, GOFFI Alberto, VALLE Rosanna, LEARDI Lorenzo,

MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPI Sara,

LUPI Maurizio e DELL'UTRI Michele da tutti i reati loro

rispettivamente ascritti perchè il fatto non sussiste;

- BURZI Angelo da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto

non sussiste, salvo, per quanto attiene alla spesa di cui al

19 luglio 2012 (documento fiscale n. 365) di cui al capo 50

e alle spese indicate nel capo 32, perché il fatto non

costituisce reato.

Visto l'art. 263 c.p.p.,

ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto

Regione Piemonte delle telecamere oggetto del

provvedimento di sequestro del Tribunale, sez. III penale,

emesso e letto in udienza in data 14.4.2015, ordinando

l'allegazione agli atti della copia forense delle evidenze

informatiche contenute all'interno delle suddette telecamere

e della relativa documentazione prodotta dal P.M.;

ordina altresì l'allegazione agli atti di tutta la

documentazione acquisita con riferimento a tutti gli

imputati, nonché di quella successivamente sequestrata con

i verbali della GdF delegata del 19.4.2013 a carico di

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CAROSSA Mario, con

rispettivamente a carico

GIOVINE Sabrina e

FORMAGNANA.

Visto l'art. 331 c.p.p.,

I verbali GdF 11.12.2012

di STARA, GIOVINE Michele e

del 19.4.2013 a canea di

ordina la trasmissione degli atti al P.M. in sede per

eventualmente procedere nei confronti di GIOVINE Sabrina

e RADESCHI Giacoma, DATTRINO Fortunata e BLATTO

Patrizia per il reato di falsa testimonianza o altra fattispecie

ravvisabile.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della

motivazione.

' IL GIUDICE (est:') 1 ) '

M;"'ffi;éo'°Picco I,};// ù_;~~~.::.._.Q/ :_J~~

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I IL PRESIDENTE (est.)

Silvia {;Lo Begey

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