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N. 06 Dichiarazione IVA 2014  

Aspetti Generali

Modalità di compilazione

Visto di Conformità e compensazioni

Ravvedimenti e integrative

Società di comodo

Operazioni straordinarie

 

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DICHIARAZIONE IVA 2014: ASPETTI GENERALI

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 4869 del 15.01.2014

sono stati pubblicati i modelli definitivi delle dichiarazioni Iva, modelli Iva/2014 e Iva

Base/2014, e relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2013.

Nella prima parte dell’Esperto Risponde, dedicata alla Dichiarazione Iva 2014, e nello

specifico presente capitolo, analizzeremo gli aspetti generali relativi alla

Dichiarazione IVA 2014 per l’anno 2013, con particolare riferimento ai seguenti temi:

→ Soggetti obbligati e soggetti esonerati alla presentazione del modello

→ Dichiarazione IVA in forma autonoma e in forma unificata

→ Termini di presentazione

→ Modalità di presentazione

→ Termini e modalità di versamento

1. Versamento saldo a debito

… Nel caso di presentazione della Dichiarazione Iva “unificata”, è possibile versare il saldo Iva a rate in coincidenza delle scadenze di Unico? … Nei casi di presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata, il termine di pagamento dell’Iva a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 17 marzo 2014 (il 16 Marzo 2014 cade di Domenica), ed è parimenti possibile usufruire della rateizzazione. È, tuttavia, prevista la possibilità per i soggetti che presentano dichiarazione unificata di corrispondere l’Iva a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla Dichiarazione, con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%. In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la Dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l’Iva a debito, tassativamente, entro il 17 marzo 2014, il contribuente che presenta la Dichiarazione IVA

unificandola ai redditi, può versare l’imposta a debito entro:

– il 17 marzo 2014 senza maggiorazioni; – il termine di versamento degli importi

dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

2. Presentazione Dichiarazione Iva

… Un contribuente può presentare direttamente la propria Dichiarazione Iva? … La risposta è affermativa. La Dichiarazione Iva deve essere presentata in via telematica. Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato, e quindi deve applicarsi la sanzione stabilita dall'art. 8 comma 1 D.Lgs. 471/1997, che va da 258 Euro a 2.065 Euro. La trasmissione della dichiarazione in via telematica può essere effettuata:

 

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direttamente o

tramite intermediario abilitato. II contribuente che predispone personalmente la propria dichiarazione, può trasmetterla direttamente utilizzando:

→ il servizio telematico Entratel, se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20;

→ il servizio telematico Fisconline, se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste, ma per un numero di soggetti non superiore a 20.

I contribuenti che presentano direttamente la dichiarazione, devono conservare la dichiarazione trasmessa, fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria, in caso di controllo (fatto salvo il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni di natura penale). 3. Presentazione Dichiarazione Iva autonoma

… Una SRL con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, può presentare la Dichiarazione Iva autonoma? … La Dichiarazione Iva può essere presentata in forma unificata o in forma autonoma. Con riferimento alle modalità di presentazione della Dichiarazione Iva, si deve tener conto di quanto disposto:

– dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva in forma unificata (se a credito d’imposta), possono scegliere di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello UNICO;

– dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la Dichiarazione Iva a febbraio anche ai contribuenti con saldo Iva annuale a debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a debito e quelli a credito.

Pertanto, la Dichiarazione Iva può essere presentata in forma autonoma (per obbligo o per scelta) da tutti i contribuenti. La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio, permette al contribuente di sottrarsi all’ulteriore adempimento della presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

4. Presentazione Dichiarazione Unificata

… Un’impresa individuale che ha iniziato l’attività il 30.03.2013, può presentare la Dichiarazione Iva unificata? … La Dichiarazione Iva va presentata in forma autonoma, indipendentemente da altri fattori, nei seguenti casi:

→ società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;

→ soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2013 (ad esempio, la società di persone cessata il 14.12.2013, senza messa in liquidazione);

→ società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione Iva di gruppo (art. 73);

→ curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;

→ soggetti non residenti, che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, D.P.R., n. 633/72);

 

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→ soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R., n. 633/72);

→ soggetti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi, per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

→ soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare la Dichiarazione Iva per conto dei soggetti estinti.

La fattispecie proposta non si rinviene nei casi di presentazione obbligatoria della Dichiarazione Iva autonoma. Si ricorda che, possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti:

con periodo di imposta coincidente con l'anno solare;

tenuti alla presentazione sia della Dichiarazione dei redditi che di quella Iva.

In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare obbligatoriamente la Dichiarazione Iva in forma autonoma. Per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide sempre con l’anno solare, come disposto dall’art. 7, comma 1, D.P.R. 917/1986. Di conseguenza, se il soggetto è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è possibile presentare la Dichiarazione Iva unificata. 5. Presentazione Dichiarazione Unificata

… Una Srl che ha cessato l'attività in data 1° luglio 2013, può presentare la Dichiarazione in forma unificata?

… La risposta è negativa. Si ricorda che, possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti:

con periodo di imposta coincidente con l'anno solare;

tenuti alla presentazione sia della Dichiarazione dei redditi che di quella Iva.

In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare, obbligatoriamente, la Dichiarazione Iva in forma autonoma. Per le società di capitali, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni. Nel caso di specie, terminando il periodo d’imposta prima del 31.12.2013 viene meno uno dei due requisiti necessari per la presentazione della Dichiarazione Iva unificata. 6. Dichiarazione IVA

… Una Srl che ha iniziato l'attività in data 1° luglio 2012 e termina il primo periodo d’imposta il 31.12.2013 può presentare la Dichiarazione IVA unificata? … La risposta è negativa. Si ricorda che, possono presentare la Dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti:

con periodo di imposta coincidente con l'anno solare;

tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella Iva.

In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare, obbligatoriamente, la Dichiarazione Iva in forma autonoma. Per le società di capitali, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare quando termina il 31 dicembre, anche se inferiore a 365 giorni.

 

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Ne deriva che, il periodo d’imposta superiore a 365 giorni fa decadere uno dei due requisiti necessari per la presentazione della Dichiarazione Iva unificata. 7. Doppia partita Iva

… Quale comportamento bisogna adottare ai fini Dichiarativi, nel caso di un contribuente che ha chiuso la partita Iva nel corso del 2013, per poi riaprirne una nuova nel corso dello stesso anno, per la stessa attività o per un'altra? … Nell’ipotesi in cui, un contribuente abbia cessato l'attività con chiusura della partita Iva nel corso del 2013, per poi riaprirne una nuova nel corso dello stesso anno, per la stessa attività o per un'altra, va presentata un'unica Dichiarazione Iva composta da:

→ frontespizio, con indicazione della partita Iva in essere, per l’ultima attività esercitata nel 2013;

→ modulo 1, con compilazione di tutti i quadri relativamente all’ultima attività esercitata, compresi i quadri VT e VX, nei quali riepilogare i dati di entrambe le attività;

→ modulo 2, con compilazione di tutti i quadri relativamente alla prima attività esercitata e indicazione nel campo 1 del rigo VA1, della corrispondente partita Iva.

8. Obblighi dell’intermediario

… Quali sono gli obblighi dell’intermediario che trasmette la Dichiarazione annuale dati Iva? … Gli obblighi dell’intermediario sono:

1. Rilascio al dichiarante dell'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione.

Contestualmente alla ricezione della Dichiarazione predisposta dal contribuente, o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve rilasciare

al dichiarante, in forma libera, l'impegno datato e sottoscritto, a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella Dichiarazione, precisando se essa gli è stata consegnata già compilata, o è stata da lui predisposta.

2. Trasmissione della Dichiarazione Entro il termine legislativo previsto (Dichiarazione Iva 2014: 30 settembre 2014), l'intermediario deve provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali si è assunto il relativo impegno. Si considerano, in ogni caso, tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

3. Rilascio al dichiarante dell'originale della dichiarazione e della copia della comunicazione dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate

Trasmessa la Dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, deve essere rilasciata al dichiarante da parte dell'intermediario. La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'intermediario che ha effettuato l'invio, che deve a sua volta consegnare una copia al dichiarante. Quest'ultimo deve conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

 

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4. Conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse

L'intermediario deve conservare, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo, copia delle dichiarazioni trasmesse. Le copie delle Dichiarazioni Iva 2014 trasmesse entro il 30 settembre 2014, dovranno, pertanto, essere conservate fino al 31 dicembre 2018. La conservazione può avvenire anche su supporto informatico. 9. Soggetto non residente

… Nel corso del 2013 un soggetto non residente ha operato prima tramite rappresentante fiscale e successivamente tramite identificazione diretta. Deve presentate un’unica Dichiarazione Iva? … Se nel corso del 2013, lo stesso soggetto ha operato sia tramite identificazione diretta che tramite rappresentante fiscale, la Dichiarazione Iva deve essere costituita da:

→ Frontespizio: indicazione del soggetto non residente, quale contribuente, e della partita Iva attribuita a seguito della presentazione del modello ANR utilizzato per l'identificazione diretta;

→ Modulo 1: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi dell'identificazione diretta, compilando, solo in questo modulo, la sezione 2 del quadro VA; le sezioni 2 e 3 del quadro VL; nonché i quadri VC,VH,VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal soggetto non residente;

→ Modulo 2: indicazione delle operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel campo 5 del rigo VA1 va indicata la partita Iva, utilizzata da quest'ultimo e rilasciata a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9.

10. Conferimento azienda

… Conferimento impresa individuale in srl, avvenuta nel corso del 2013, con estinzione del soggetto dante causa. Quali sono le modalità di presentazione della Dichiarazione Iva? … Nel caso di operazione straordinaria perfezionatasi nel corso del 2013, che ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente, cedente,...), la Dichiarazione Iva deve essere presentata dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario,...), che deve presentare il modello composto da:

Frontespizio con indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita Iva del soggetto risultante dalla trasformazione;

Modulo 1 (soggetto avente causa) con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto avente causa, e quelli relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre, nel corso del quale è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;

Modulo 2 (soggetto dante causa) con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto dante causa, fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi, anteriormente alla data in cui è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione. Nel campo 1 del rigo VA1 deve essere indicata la partita Iva del soggetto, cui il modulo si riferisce.

 

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11. Affitto azienda

… Deve presentare la Dichiarazione Iva l’imprenditore individuale che affitta l’unica azienda per la seconda parte del 2013? … In merito alla Dichiarazione Iva dell’imprenditore che affitta l’unica azienda, l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 72/14522 del 1986, ha chiarito che “il locatore dell'unica azienda data in affitto perde lo status di soggetto passivo di imposta”, anche se conserva la partita Iva. Tuttavia, trattandosi di un periodo che non copre l’intero periodo d’imposta, il concedente dovrà presentare la Dichiarazione Iva limitatamente al periodo di esercizio dell’attività. 12. Procedure concorsuali

… In caso di Dichiarazione di fallimento al 30.09.2013, quali sono le modalità di presentazione della Dichiarazione Iva? … In merito a tale fattispecie, la dichiarazione Iva, relativa a tutto l’anno d’imposta, deve essere presentata in forma autonoma e deve comporsi di due moduli:

→ uno per le operazioni registrate dal 1° gennaio alla data di dichiarazione di fallimento, ovvero per le operazioni effettuate prima dell'assoggettamento alla procedura concorsuale; va, inoltre, barrata la casella di cui al rigo VA3. Per tali operazioni, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori, devono presentare in via telematica, entro 4 mesi dalla nomina, apposita Dichiarazione (Modello Iva 74-bis) con riferimento alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La funzione di questa dichiarazione è quella di consentire all'Erario, l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, mentre non

legittima la richiesta di rimborso dell'eventuale credito Iva dell'impresa fallita.

→ uno per le operazioni che vanno, dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, fino al 31 dicembre, ovvero le operazioni effettuate dal curatore a partire dall'inizio della procedura.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, ad eccezione dei quadri VT e VX, che vanno compilati solo nel modulo 01. La Dichiarazione Iva:

→ deve essere presentata in via autonoma e trasmessa telematicamente;

→ va compilato il quadro del Frontespizio dedicato al "Dichiarante diverso dal contribuente", riportando i seguenti dati in relazione al curatore o commissario liquidatore:

codice fiscale; codice carica ("3" in caso di

curatore, "4" in caso di commissario liquidatore);

dati anagrafici; va, inoltre, barrata la casella "Art.

74 bis", indicando la data di nomina del curatore o commissario liquidatore e la data di inizio della procedura.

13. Modello Iva base

… Un soggetto non residente che opera in Italia attraverso un rappresentante fiscale, può presentare il Modello Iva Base? … Le istruzioni alla Dichiarazione Iva 2014, Modello IVA/BASE, precisano che non possono utilizzare il modello Iva base/2014, tra l’altro, i soggetti non residenti che hanno istituito nel

 

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territorio dello Stato una stabile organizzazione, ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta. 14. Termini di presentazione Modello IVA Base 2014

… I termini di presentazione della Dichiarazione Iva/Base sono diversi rispetto al modello ordinario? … I termini di presentazione del modello Iva Base/2014 sono gli stessi previsti per la presentazione del modello di Dichiarazione annuale Iva/2014 (sia in via autonoma che in forma unificata).

Di conseguenza: • la Dichiarazione Iva autonoma, va

presentata tra il 01 Febbraio e il 30 Settembre 2014;

• la Dichiarazione Iva in Unico, va presentata dal 01 Maggio 2014 al 30 Settembre 2014.

15. Stabile organizzazione

… La Stabile organizzazione di un soggetto non residente, deve necessariamente presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma? … La Dichiarazione Iva deve essere presentata in forma autonoma o unificata, sulla base delle norme generali, con indicazione della stabile organizzazione nel Frontespizio come contribuente e del relativo rappresentante, legale o negoziale (codice carica "1"), quale dichiarante.

 

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VISTO DI CONFORMITA’

Come noto, la compensazione nel mod. F24 del credito Iva annuale per importi

superiori a € 15.000 annui, può essere effettuata a decorrere dal giorno 16 del mese

successivo a quello di presentazione della Dichiarazione annuale e necessita il rilascio

del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il

visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della Dichiarazione

annuale, oltre che dal rappresentante legale della società, anche dal soggetto che

esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli, previsti per il

rilascio del visto ex art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99.

Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, il visto di conformità può essere rilasciato da un

dottore commercialista/esperto contabile, un consulente del lavoro, un perito/esperto

tributario iscritto alla data del 30.09.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA, e che

sia in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del

diploma di ragioneria, abilitato alla trasmissione telematica, nonché da un

responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una

polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno

arrecato al contribuente, anche di minima entità.

Per poter rilasciare il visto di conformità, il professionista deve risultare iscritto

nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale

dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine il soggetto interessato deve presentare alla

competente DRE un’apposita comunicazione.

 

 

 

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1. Credito Iva 2012

… Un contribuente al 1° gennaio 2014, riporta un credito Iva 2012, da Dichiarazione Iva 2013 (con apposizione del visto di conformità), pari a 20.000 euro. Il residuo credito Iva 2012 al 1° gennaio 2014 è pari a 16.000 euro. Inoltre, il credito Iva 2013 totale, è di 40.000 euro. Si chiede come può avvenire la compensazione Iva? … Il credito Iva annuale del 2012, già soggetto a controlli e indicato nella Dichiarazione Iva 2013 con apposizione del visto di conformità, potrà essere utilizzato in compensazione anche nel corso dell’anno 2014 senza scontare i vincoli generali. In particolare, il credito Iva del 2012 (su cui è già stato posto il visto di conformità), potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la Dichiarazione annuale Iva per il 2013 (teoricamente settembre 2014), all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito Iva maturato nel 2013. Il contribuente indicato nel quesito può utilizzare nel 2014, liberamente, la parte residua del credito Iva 2012, pari a 16.000 euro (cod. 6099- anno 2012), fino ad esaurimento, e sottoporre ai suddetti limiti solo la parte che si è generata nel 2013. È, quindi, ancora possibile utilizzare i residui del credito Iva dell'anno precedente (codice 6099 anno 2012), il quale risulta da una Dichiarazione presentata con il visto di conformità (se il visto non c'era, ci si deve fermare a 15.000 euro considerando anche gli utilizzi del 2013). In tale circostanza, nel compilare il mod. F24, si può mantenere il codice con il vecchio anno (cod. 6099, anno 2012) fino alla presentazione del modello Iva 2014, salvo che l'eccedenza non venga inserita nella liquidazione annuale, nel qual caso riemerge come anno 2013.

2. Compensazione verticale

… Si desidera sapere se il credito Iva 2013, eccedente i 15.000 euro, può essere portato in compensazione verticale senza redazione della Dichiarazione Iva (munita di visto) da spedire in via autonoma con la compilazione del quadro VX? … La compensazione dei crediti tributari o contributivi può essere:

verticale (detta anche interna), se si utilizzano importi o contributi della stessa natura o nei confronti dello stesso Ente impositore, senza l’utilizzo del modello F24;

orizzontale (detta anche esterna o in F24), se si utilizzano in F24 imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E del 15 gennaio 2010, le limitazioni in merito alle compensazioni dei crediti Iva, si riferiscono soltanto alla compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti Iva, e non anche alla compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. Ciò in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza Iva a credito ammessa, senza condizioni, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972. Per il contribuente, indicato nel quesito, non è quindi necessario presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma munita di visto. 3. Polizza assicurativa

… Quali caratteristiche deve avere la polizza assicurativa che deve stipulare il professionista che vuole apporre il visto di conformità? … La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale senza alcuna

 

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limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di Dichiarazione. Come disposto dall’art. 6, D.M. n. 164/99, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80. La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante nella franchigia. La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. 4. Limiti 2014

… Un contribuente che per l'anno 2013 chiude l'esercizio con un credito Iva di 690.000 euro, presentando l'annuale Iva/2014 entro il 28 febbraio 2014, può iniziare a compensare in F24 tale credito dal 16 marzo 2014, avendo come riferimento il nuovo limite massimo compensabile in vigore dal 1° gennaio 2014 di 700.000 euro, nonostante il credito Iva di 690.000 euro sia riferito all'annualità 2013? … Poiché il nuovo limite massimo compensabile dei crediti d'imposta e dei contributi decorre, a norma dell'art. 9, ultimo comma, del D.L. 35 del 2013, dal primo gennaio 2014, si ritiene che esso si applichi ai crediti maturati nell'anno 2014, cosicché il credito Iva di euro 690.000, riferendosi all'anno 2013, potrà essere utilizzato in compensazione con il modello F24, previa presentazione della Dichiarazione Iva, entro il 28 febbraio 2014 munita del visto di conformità, a far tempo dal

16 marzo 2014, fino a concorrenza del precedente limite di euro 516.456,90. 4. Modello TR

… Nel caso in cui, in corso d’anno si sia presentato un modello Iva Tr con credito superiore a 15.000 euro, poi utilizzato in F24 entro l'anno, e che in sede di Dichiarazione Iva annuale si evidenzi a Vl39 un importo superiore a 15.000 euro, che non si utilizza in compensazione F24, il visto di conformità va apposto? … Come confermato dalla circolare 15 gennaio 2010 numero 1/E dell'agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui il credito Iva trimestrale sia superiore ad euro 15.000, per l'utilizzazione dello stesso in compensazione con debiti tributari o contributivi mediante il modello F24, non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello Tr), considerato che l'apposizione di tale visto è previsto solo per l'utilizzo del credito Iva di importo superiore ad euro 15.000, emergente dalla Dichiarazione annuale. 4. Debiti successivi

… Una Srl ha un credito Iva annuale di 93.000 euro, ma non ha versato le somme a debito delle prime due mensilità successive, pari a 50.000 euro (una volta fatti questi versamenti, dunque, il credito sarebbe di 43.000 euro). Si chiede, se è possibile compensare il debito per l'Iva di gennaio e febbraio con il credito annuale Iva e, quindi, utilizzare, previa Dichiarazione Iva con apposizione di visto di conformità, l'intero credito maturato nell'anno? … La risposta è affermativa. Il credito Iva annuale di 93.000 euro può essere liberamente compensato (cosiddetta "compensazione verticale") con i successivi debiti Iva di gennaio e febbraio, di pertinenza del medesimo soggetto. Il residuo credito Iva di 43.000 euro, può essere

 

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utilizzato in "compensazione orizzontale" di debiti tributari di altra natura o di debiti contributivi, mediante modello F24, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione annuale, previa apposizione del visto di conformità, in quanto superiore a 15.000 euro. 5. Professionista studio associato

… Il professionista di uno studio associato, può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio? … Il professionista che svolge l’attività in uno studio associato, può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali, a condizione che la stessa preveda un’autonoma copertura per l’attività di assistenza fiscale con l’indicazione dei professionisti abilitati, e rispetti le sopra esaminate condizioni. 6. Srl in liquidazione

… Una Srl, in liquidazione da oltre otto anni, ha un credito Iva di circa 15.000 euro: può usarlo in compensazione con altri tributi tramite F24? … Il credito Iva pari o superiore a 15.000 euro, emergente dalla Dichiarazione della Srl in liquidazione, può essere utilizzato in compensazione l'anno successivo, mediante modello F24, con altri tributi dovuti dalla società, previa apposizione del visto di conformità, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione, purché nella stessa il credito non sia stato chiesto a rimborso. 7. Iscrizione nell’apposito elenco

… Un professionista intende iscriversi all’apposito elenco. La presentazione della domanda avverrà in data 25 febbraio. Si chiede, a partire da quando è ritenuta valida l’iscrizione?

… Per poter rilasciare il visto di conformità, il professionista deve risultare iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati, tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine il soggetto interessato deve presentare alla competente DRE un’apposita comunicazione. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.02.2010: “tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione”. La stessa Agenzia nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, ha specificato che l’iscrizione nell’elenco ha effetto retroattivo. Conseguentemente, la stessa è valida dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. 8. Trasformazione

… Una Sas si è trasformata in Srl con effetti, ai fini fiscali, dal 1° gennaio 2014. All'atto della trasformazione è stato nominato il collegio sindacale. Il credito Iva per il 2013 può essere certificato dal collegio sindacale senza fare ricorso al visto di conformità? … Poiché, per effetto della trasformazione della Sas in Srl, quest'ultima è subentrata nella titolarità del credito Iva 2013 e nel suo legittimo utilizzo, si ritiene che occorra apporre il visto di conformità da parte dell'organo di controllo sulla Dichiarazione Iva 2014 relativa al 2013, qualora l'importo del credito superi 15.000 euro. 9. Rinnovo dell’iscrizione

… I professionisti già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso come si devono comportare? … I professionisti già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza

 

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soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento, se il premio è rateizzato. Sul punto si riscontrano le seguenti modalità operative:

DRE Lombardia (Nota 01.12.2012): l’invio può essere effettuato tramite raccomandata A/R, ovvero tramite pec. La mancata trasmissione della prescritta documentazione sarà comunicata all’interessato, con invito alla regolarizzazione, prima della cancellazione dall’elenco per rinuncia dello stesso;

DRE Piemonte (Nota 25.01.2012): l’invio va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza tramite consegna a mano, raccomandata A/R, fax, e-mail / pec. In caso di inottemperanza entro il predetto termine, il soggetto sarà cancellato per rinuncia all’iscrizione.

È opportuno verificare presso la competente DRE le modalità di inoltro della documentazione in esame. 10. Soglia di 15.000

… Una ditta ha un credito Iva proveniente dall'anno 2012, per un importo pari ad euro 12.000 e un credito Iva proveniente dall'anno 2013, per un importo pari a 5.000 euro. Si possono fare le compensazioni senza aver apposto il visto di conformità? … Per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva annuali di 12.000 euro per il 2012 e di 5.000 euro per il 2013, non occorre il visto di conformità sulle Dichiarazioni, in quanto il tetto di 15.000 euro, al di sopra del quale si rende applicabile il visto, va riferito al credito Iva maturato in ciascun periodo d’imposta.

11. Società in perdita sistematica e credito Iva

… La mia società ha riportato, negli anni 2011, 2012 e 2013 una perdita fiscale. Ora devo presentare la Dichiarazione Iva e sicuramente ne scaturirà un credito. Potrò utilizzarlo in compensazione? … Come noto, qualora la società risulti essere non operativa o in perdita sistematica, il credito Iva non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione e non può essere ceduto a terzi o trasferito alle altre società del gruppo. È possibile soltanto la compensazione Iva da Iva.

Tuttavia, è sempre da ricordare che la società deve considerarsi in perdita sistematica, quando nei tre periodi precedenti ha presentato, alternativamente, dichiarazioni in perdita fiscale, oppure due dichiarazioni in perdita fiscale e una con reddito inferiore a quello minimo.

Per tale motivo, se la società ha riportato una perdita nell’anno 2011, nell’anno 2012 e nell’anno 2013, la stessa sarà da considerarsi in perdita sistematica nell’anno 2014.

Con riferimento all’anno 2013, dovrà, invece, essere considerata la situazione esposta nella Dichiarazione relativa all’anno 2010.

Qualora nell’anno 2010 sia stata, allo stesso modo, riportata una perdita (o un reddito inferiore a quello minimo previsto), non sarà possibile utilizzare il credito in compensazione con gli altri tributi.

Sarà, invece, possibile la compensazione “verticale” del credito (Iva da Iva).

Il credito sarà definitivamente perso e non sarà più possibile richiedere nemmeno la compensazione verticale, qualora la società risulti non operativa per 3 periodi d’imposta consecutivi, e in nessuno dei suddetti periodi abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva, per un importo almeno pari a quello dei ricavi presunti.

 

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12. Il credito dell’anno precedente

… Da quest’anno la mia società sarà non operativa e perderà la possibilità di compensare il credito Iva con gli altri tributi.

Nel redigere la Dichiarazione Iva ho, tuttavia, notato che il credito deriva integralmente dal riporto del credito Iva dell’anno precedente. Posso continuare ad utilizzare il credito per compensarlo con altri tributi, dimostrando che la società era operativa nell’esercizio in cui il credito stesso si è generato? … Purtroppo, appare ormai come un principio affermato il fatto che il credito da considerare “vincolato” sia quello che emerge dalla Dichiarazione Iva presentata per il periodo in cui la società risulta essere non operativa (si veda, a tal proposito, la sentenza della Cassazione n.13079 del 17 giugno 2005).

Pertanto, il credito che emergerà dalla Dichiarazione Iva per l’anno 2013 (anno in cui la società è non operativa o in perdita sistematica), non potrà essere chiesto a rimborso, utilizzato in compensazione, o ceduto.

Questo indipendentemente da quello che è stato l’esercizio di formazione del credito stesso. 13. Rimborso infrannuale e società di comodo

… Qualora una società di comodo avesse chiesto un rimborso infrannuale, è da considerare sottoposto ai limiti previsti dalla disciplina soltanto il credito risultante dalla Dichiarazione Iva per l’anno di riferimento? Oppure, nel considerare l’importo “vincolato”, andrà considerato anche il credito chiesto a rimborso? … Con riferimento al quesito sottoposto, può essere utile richiamare la Circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, nonché la Risoluzione n.26/E del 30 gennaio 2008.

Viene infatti precisato, nei documenti in oggetto, che, con riferimento alla società non operativa, la quale ha ottenuto il rimborso per periodi inferiori all’anno, la stessa dovrà restituire il corrispondente importo maggiorato degli interessi e senza applicazione di sanzioni. Le limitazioni riguarderanno, pertanto, l’intero credito annuale. 14. Penalizzazioni Iva per le società di comodo

… Con riferimento alle società di comodo, è possibile sfuggire alle penalizzazioni previste ai fini Iva nel caso in cui vi sia adeguamento al reddito minimo? … L’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’ultimo appuntamento Telefisco, ha ribadito che l’adeguamento è irrilevante ai fini delle conseguenze determinatesi ai fini Iva, richiamando le precisazioni contenute nella Circolare 25/E del 2007. Pertanto, la società in perdita sistematica o non operativa, che pure abbia versato una maggiore imposta sul reddito, sarà sempre soggetta alle limitazioni previste ai fini Iva e non potrà chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione, o cedere il credito risultante dalla Dichiarazione.

 

 

 

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DICHIARAZIONE IVA 2014: COMPILAZIONE

Il Modello IVA 2014 per l’anno d’imposta 2013, deve essere utilizzato sia dai

contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma della Dichiarazione, sia dai

contribuenti obbligati a comprendere la Dichiarazione annuale Iva nel Modello Unico

2014.

Varie le novità presenti:

→ l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria efficace dal 1°

ottobre 2013, che ha prodotto effetti sia nel quadro VF che nel quadro VE;

→ l’introduzione nel quadro VE delle operazioni, per le quali sussiste l’obbligo di

emissione della fattura e che, dal 2013, concorrono alla determinazione del

volume d’affari anche se non sono soggette all’Iva perché carenti del requisito

della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972);

→ l’eliminazione del modello 26/LP;

→ l’eliminazione nel quadro VO, delle opzioni per i regimi fiscali introdotti dalla

Finanziaria 2007 per promuovere lo sviluppo della forma societaria in

agricoltura, di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006, non più esercitabili

dalle società agricole per l’anno 2013 . Rimane, invece, la casella per effettuare

la revoca opzionale dei regimi;

→ per quanto riguarda le operazioni con esigibilità differita, è stata eliminata

l’indicazione delle operazioni rientranti nel regime della liquidazione “IVA per

cassa”, ex art. 7, D.L. n. 185/2008, in quanto soppresso a decorrere dall’01.12.2012,

sia nel quadro VE che nel quadro VF.

1. Codice Rappresentante fiscale

… Quali codice bisogna utilizzare per la Dichiarazione Iva autonoma, presentata dal rappresentante fiscale del soggetto non residente? … Nel caso prospettato, nel Frontespizio della Dichiarazione Iva, dovrà essere compilato il riquadro “Dichiarante diverso dal Contribuente”.

Nella casella Codice Carica, dovrà essere indicato il Codice “6”, che nello specifico indica “rappresentante fiscale di soggetto non residente”. 2. Regimi agevolati in agricoltura

… E’ possibile esercitare l’opzione nella Dichiarazione IVA 2014, periodo 2013, per l’applicazione del regime fiscale per le società

 

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agricole, il quale prevede la determinazione del reddito con i criteri catastali? Il quesito riguarda una società agricola costituita nel 2013. … In via preliminare, pare opportuno sottolineare che si fa riferimento al regime fiscale introdotto dal comma 1093, art. 1, Finanziaria 2007. Tale regime riguarda:

→ le società di persone, → le società a responsabilità limitata, → le cooperative,

che rivestono la qualifica di società agricola, e che prevedono nel loro oggetto sociale l’esercizio esclusivo di attività agricole, e nella loro ragione o denominazione l’indicazione di “società agricola”. Tali soggetti potevano scegliere di tassare il reddito in base ai criteri catastali, piuttosto che secondo le regole ordinarie. Il comma 513 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2013, aveva disposto l’abrogazione del citato regime agevolato. L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 12/E/2013 chiariva che:

→ a partire dal 2013, l’opzione per i regimi fiscali in questione non poteva più essere esercitata;

→ le opzioni già esercitate rimanevano efficaci fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso, alla data del 31 dicembre 2014;

→ per i contribuenti che avevano esercitato le opzioni summenzionate restava valida la possibilità di determinare, per il periodo transitorio, il reddito imponibile sulla base dei predetti regimi catastali e forfetari.

Di conseguenza, per il periodo d’imposta 2013, non si può usufruire del regime fiscale in questione. Si segnala che, la Legge di Stabilità 2014 ridà efficacia dal 1° gennaio 2014 alle norme contenute nel comma 1093 della L. 296/2006. In base alla citata disposizione normativa:

→ le società agricole che hanno iniziato l’attività nel 2013, per il 1° esercizio dovranno determinare il reddito in base alle regole ordinarie, e potranno optare, a partire dal 1° Gennaio 2014, per la determinazione del reddito agrario;

→ chi aveva esercitato l’opzione anteriormente al 2013, potrà continuare a determinare il reddito con i regimi introdotti dalla Finanziaria 2007.

3. Operazioni attive extra territoriali

… La nostra società ha svolto cessioni di beni e prestazioni di servizi extra territoriali. Tali operazioni sono comprese nel Volume d’Affari ai fini Iva? … La risposta è affermativa. Tra le principali novità del Modello Iva 2014, vi è la ridenominazione del rigo VE39 per tener conto delle modifiche operate dalla Legge di Stabilità 2013. L’art. 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013 (ex art. 1, comma 2, lett. c) del D.L. n.216/12), rivede significativamente il sistema delle esclusioni dal computo del Volume d’Affari, di cui all’art.20, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n.633/72. In particolare, è stata soppressa l’esclusione, introdotta dall’art.1, comma 1 del D.Lgs. n.18 dell’11/02/10, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Paese UE, non soggette all’imposta, ai sensi dell’art.7- 7 septies del D.P.R. n. 633/72. Tali operazioni, dunque, andranno incluse nel quadro VE, rigo VE39, della Dichiarazione Iva 2014. Si segnala, infine, che tali operazioni non rilevano ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica che la Legge di Stabilità 2013 opera sull’art.1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 746/83.

 

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4. Le operazioni a esigibilità differita

… Alfa Srl ha aderito, dal 1° Dicembre 2012, al regime dell’Iva per cassa, ex. art. 32, D.L. 83/2012. Le fatture riferite del 2012, ma incassate nel 2013, dove vanno indicate? … Le operazioni indicate hanno concorso alla formazione del volume d’affari 2012, attraverso l’apposita indicazione nel quadro VE, rigo VE36, campo 1 della Dichiarazione Iva 2013, periodo d’imposta 2012. In riferimento alla Dichiarazione Iva 2014, periodo d’imposta 2013, in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta, tali operazioni andranno indicate nel quadro VE, sezione II, in corrispondenza della relativa aliquota. Per evitare la duplicazione del Volume d’Affari, essendo operazioni che hanno concorso a formare quest’ultimo nel precedente periodo d’imposta, l’importo verrà sterilizzato con l’indicazione nel rigo VF37 con segno meno. 5. Cessione immobili in reverse charge

… Alfa SRL cede un immobile abitativo a Beta SRL, per euro 100.000,00, ed esercita l’opzione per l’imponibilità (Iva 10%). E’ necessario indicare tali operazioni nella Dichiarazione Iva 2014? … La risposta è affermativa. Nel caso di emissione della fattura con indicazione inversione contabile, ex. art. 17, comma 6, lett. a) bis, D.P.R. 633/1972, tale operazione andrà indicata nel quadro VE, rigo VE34, campo 5. 6. Acquisto immobile con inversione contabile

… Come vanno indicati nella Dichiarazione Iva 2014, gli acquisti di immobili con inversione contabile? … Per quanto riguarda il cessionario, sarà duplice l’indicazione da effettuare:

→ indicare l’operazione nel quadro VF, tra gli acquisti in corrispondenza della relativa aliquota;

→ indicare l’operazione nel quadro VJ, “Determinazione dell’imposta relativa a particolari operazioni”.

In merito a quest’ultima indicazione, è opportuno sottolineare che spetta a tali soggetti:

→ assolvere l’imposta mediante integrazione del documento ricevuto dal cedente o dal prestatore, e registrazione sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti;

→ e, contemporaneamente, esercitare il diritto alla detrazione secondo le disposizioni generali e con le limitazioni previste dagli artt.19 e seguenti del decreto Iva.

Poiché il documento integrato, annotato nel registro vendite rappresenta, di fatto, una “finta” operazione attiva (in quanto non concorre a formare il Volume d’Affari del soggetto acquirente o committente, poiché rappresentano unicamente la modalità con la quale tali soggetti sono tenuti ad assolvere l’imposta), non vengono collocate nel quadro VE, dedicato tradizionalmente alle operazioni attive, bensì nel quadro VJ, rigo VJ14, specificamente dedicato a tali operazioni. 7. Determinazione del pro - rata

… Nella Determinazione pro - rata vanno ricomprese le operazioni del rigo VE39? … Per quanto riguarda la determinazione del pro – rata, al rigo VF34, campo 5, non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad Iva, già indicate a rigo VE39, Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies” - per tener conto, nella determinazione del volume d’affari 2013, delle operazioni non soggette ad IVA per le quali è stata emessa fattura.

 

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8. Acquisto beni San Marino senza addebito dell’Iva

… Abbiamo acquistato delle merci da un operatore Sammarinese che ci ha trasmesso la fattura originale vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino, senza addebito dell’IVA. La fattura è corretta? Tali operazioni vanno indicate nel rigo VF24? … Nel caso in questione, pare ipotizzabile che il cedente Sammarinese abbia usufruito della particolare procedura che gli consente di emettere fattura senza addebito dell’Iva. In particolare, il cedente Sammarinese emette fattura, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e di partita Iva, quella del cessionario italiano e la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita; trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall'Ufficio Tributario di San Marino. Il cessionario italiano deve integrare con l’Iva, la fattura vidimata dall'Ufficio Tributario sammarinese, riportandola poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura - in base al comma 3 dell'art.17 del decreto Iva - da rilevare in seguito nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Deve, inoltre, comunicare all'Ufficio Iva competente l'avvenuta annotazione della fattura delle vendite e degli acquisti nei registri Iva entro il termine di 5 giorni dalla registrazione, indicando il numero progressivo. Tali acquisti vanno indicati:

→ quadro VF, rigo VF24, colonna 6; → quadro VJ, rigo VJ1.

9. Credito IVA 2012

… La società Beta ha indicato a rigo VX5 della Dichiarazione relativa al 2012, un credito pari a 7.200 Euro che ha utilizzato in compensazione per euro 1.000,00. Nella Dichiarazione Iva 2013 dove deve indicare il credito Iva non utilizzato in compensazione, ne chiesto a rimborso?

… Nella Dichiarazione Iva 2014, periodo 2013, l’importo di euro 6.200,00 pari al credito non utilizzato in compensazione, né chiesto a rimborso, deve essere indicato nel quadro VL, rigo VL8.

 

 

 

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DICHIARAZIONE IVA: RAVVEDIMENTI E INTEGRATIVE

Le “integrazioni” Iva sono disciplinate con le stesse modalità previste per l’imposizione diretta.

E’ prevista la possibilità di inviare la correttiva nei termini, che sostituisce integralmente quella

errata, senza l’applicazione di alcuna sanzione.

Scaduto il termine per inviare la Dichiarazione, è possibile correggere errori ed omissioni

attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Nel caso in cui, dalla dichiarazione integrativa emerga un minor imponibile, una minore

imposta o un maggior credito, in base agli artt. 2 (comma 8-bis) e 8 del D.P.R. 322/1998, il

credito Iva risultante dalla dichiarazione integrativa è rimborsabile, riportabile a nuovo, ovvero

utilizzabile in compensazione a norma dell'art. 17 del D.lgs 241/1997.

Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, così come sottolineato

dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 31/E/2013, è quello ordinario previsto per la dichiarazione

relativa al periodo d'imposta successivo, e non il più ampio termine del 31 dicembre del quarto

anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. E’ opportuno

segnalare che sul tema sussistono pareri contrari sia della giurisprudenza comunitaria che

della giurisprudenza nazionale, nonché le stesse indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria

con la C.M. 31/E/2013 (con riguardo al settore dell'imposizione diretta).

Per quanto riguarda invece le dichiarazione pro fisco, queste sono possibili fino al 31 dicembre

del quarto anno successivo a quello di presentazione dell'originaria dichiarazione, con

l’applicazione delle sanzioni in misura piena, ad eccezione dei casi in cui è possibile ricorrere

al ravvedimento operoso.

Analizzeremo ora alcuni aspetti controversi relativa alla “rettifica” della Dichiarazione Iva.

I casi proposti riguardano, tra l’altro, i termini da rispettare, le sanzioni applicabili, questioni

riguardanti le società di comodo e le società che concludono il processo di liquidazione, agli

effetti sul visto di conformità.

1. Visto di conformità

… A febbraio 2014 ho presentato la dichiarazione Iva autonoma con l’apposizione del visto di conformità. A settembre, per un errore, è stata presentata la dichiarazione Iva inserita in UNICO senza l’apposizione del visto di conformità. Devo rinviare il modello UNICO?

… L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 16/E/2011 ha chiarito che, una seconda dichiarazione lascia presumere la volontà di correggere errori od omissioni. Di conseguenza, con la presentazione di una seconda dichiarazione Iva a settembre, il contribuente ha presentato una correttiva nei

 

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termini che impedisce di continuare a compensare credito oltre soglia. Le soluzioni ipotizzabili sono due:

- annullare il Modello Unico così da rigenerare la dichiarazione autonoma vistata. In tal caso, occorre ripresentare il modello redditi;

- ripresentare una terza dichiarazione Iva autonoma, con visto di conformità, che sostituisce quella di UNICO.

2. Errata apposizione visto di conformità

… Nel caso di errata apposizione del visto di conformità su una dichiarazione Iva, è possibile inviare una integrativa senza visto? Che tipo di sanzioni sono previste, considerando che il credito Iva non è stato utilizzato? … In via preliminare, va segnalato che la mancata apposizione del visto di conformità in dichiarazione, seppur avvenuta per mero errore, potrebbe sviare (configurando pienamente un errore formale) l'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate (poiché quest'ultima consapevole del primario controllo a monte fatto dal terzo, potrebbe posticipare, rallentare e/o non avviare i controlli di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973). In considerazione del fatto che, il credito Iva non è stato utilizzato, si potrebbe ipotizzare che l'apposizione del visto di conformità in dichiarazione, configurerebbe un errore formale (e non meramente formale) sanabile con l'invio di una nuova dichiarazione modificativa della precedente (senza visto) e con il pagamento della sanzione amministrativa minima, pari a euro 258 (somma soggetta a ravvedimento secondo il dettato dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997). 3. Mancata indicazione fatture attive

… La Dichiarazione Iva 2014, causa la mancata indicazione di alcune fatture attive nel quadro VE, presenta un credito Iva maggiore rispetto a quello reale.

Tale credito, non oggetto di compensazione, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, quali sanzioni comporta? … Nel caso prospettato, l'errore o l'omissione commessi dal contribuente comportano un minor credito, rendendo necessaria la presentazione di una dichiarazione integrativa pro fisco.

La dichiarazione integrativa deve essere spedita: - entro il termine di presentazione della

dichiarazione relativa all'anno successivo con l'istituto del ravvedimento operoso;

- o, al più tardi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nel secondo caso non è più possibile usufruire del ravvedimento, quindi le sanzioni sono applicate e liquidate dall'ufficio nei modi ordinari. L'integrativa "pro Fisco" assume rilevanze diverse, a seconda del tipo di infrazione commessa. Per le violazioni diverse da quelle rilevabili in sede di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni, la sanzione ridotta da versare con la dichiarazione integrativa è pari al 12,5% (un ottavo del 100%) della maggiore imposta dovuta. 4. Errori formali senza sanzione

… Nelle dichiarazioni annuali Iva allegate al MODELLO UNICO SP 2013, anno d'imposta 2012, nel rigo VF acquisti esenti, sono stati inseriti erroneamente anche importi riferiti ad acquisti, art. 74. Quali sono i termini per rettificare le dichiarazioni Iva? E quali sono le eventuali sanzioni da pagare? … Segnalando in via preliminare, che pare opportuno presentare dichiarazione integrativa per la correzione dell'errore già in origine, questo per evitare accertamenti automatici, ex art. 36 del D.P.R. n. 600/1973 da parte

 

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dell'Ufficio, trattandosi di presentazione di una "Dichiarazione integrativa a favore" - la stessa può essere presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 (30 settembre 2014) per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.

Per tale dichiarazione integrativa non sono dovute sanzioni se la dichiarazione viene presentata entro il suddetto termine.

La dichiarazione integrativa deve essere spedita: - entro il termine di presentazione della

dichiarazione relativa all'anno successivo con l'istituto del ravvedimento operoso;

- o, al più tardi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nel secondo caso non è più possibile usufruire del ravvedimento, quindi le sanzioni sono applicate e liquidate dall'ufficio nei modi ordinari. L'integrativa "pro Fisco" assume rilevanze diverse a seconda del tipo di infrazione commessa.

Per le violazioni diverse da quelle rilevabili in sede di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni, la sanzione ridotta da versare con la dichiarazione integrativa è pari al 12,5% (un ottavo del 100%) della maggiore imposta dovuta. 5. Sanzioni doppia registrazione fattura

… Nel periodo d’imposta 2013, si è proceduto alla duplice registrazione di una stessa fattura, relativa ad immobilizzazioni, con conseguente duplice detrazione dell’Iva. Visto che abbiamo presentato la dichiarazione Iva, come si deve procedere? A quanto ammontano sanzioni e interessi?

… La disciplina di riferimento nel caso di specie è l’art. 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997. La richiamata normativa prevede che, relativamente alla duplice registrazione della fattura il ravvedimento comporta il versamento della sanzione nella misura del 12,50% dell'imposta. Tale misura è frutto del disposto congiunto dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997, che prevede la sanzione per indebita detrazione nella misura del 100% dell'imposta, e dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che dispone la riduzione a 1/8 della sanzione in caso di ravvedimento nel termine lungo. È da tener presente che l'indebita detrazione che ha comportato anche un omesso versamento, rende necessario:

- nuova liquidazione dell’imposta, nel mese in cui è stata inserita per errore la fattura;

- riversamento della eventuale maggiore imposta e degli interessi legali al tasso annuo del 2,5%, con contestuale versamento della sanzione nella misura ridotta del 3,75% del minor importo versato;

- presentare una dichiarazione integrativa;

- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo con l'istituto del ravvedimento operoso;

- o, al più tardi, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nel secondo caso non è più possibile usufruire del ravvedimento, quindi le sanzioni sono applicate e liquidate dall'ufficio nei modi ordinari. L'integrativa "pro Fisco" assume rilevanze diverse a seconda del tipo di infrazione commessa. Per le violazioni diverse da quelle rilevabili in sede di controllo formale e liquidazione delle dichiarazioni, la sanzione ridotta da versare con la dichiarazione integrativa è pari al 12,5% (un ottavo del 100%) della maggiore imposta dovuta.

 

 

 

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DICHIARAZIONE IVA E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per comprendere come vada presentata la Dichiarazione Iva nel caso di operazioni

straordinarie, che hanno interessato il contribuente, è necessario distinguere tra:

- trasformazioni sostanziali soggettive e

- le altre operazioni straordinarie residuali.

OPERAZIONI PARTICOLARI

TRASFORMAZIONI

SOSTANZIALI

SOGGETTIVE

Si verifica un trasferimento di azienda tra 2 distinti soggetti

passivi in una situazione di continuità ai fini Iva tra i soggetti

partecipanti. Sono tali operazioni del tipo:

– CONFERIMENTO D’AZIENDA

– CESSIONE D’AZIENDA

– DONAZIONE D’AZIENDA

– SUCCESSIONE D’AZIENDA

– FUSIONI

– SCISSIONI

Gli adempimenti variano a seconda: delle seguenti tre

variabili:

- data dell’operazione,

- estinzione o meno del dante causa,

- cessione del saldo Iva.

ALTRE

OPERAZIONI

STRAORDINARIE

Il soggetto passivo rimane lo stesso (non cambia la partita

Iva) e il periodo rimane unitario. Sono tali operazioni del

tipo:

– LIQUIDAZIONE

– TRASFORMAZIONE SOCIETARIA PROGRESSIVA

 

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TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

In riferimento alla data in cui si verifica la trasformazione dei soggetti interessati,

possono verificarsi le due ipotesi sotto illustrate, per ciascuna delle quali si forniscono

chiarimenti per la compilazione dei quadri.

A) Trasformazione avvenuta durante l’anno 2013

1. Qualora durante l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state

effettuate operazioni straordinarie, ovvero trasformazioni sostanziali soggettive

che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa (società

incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la

dichiarazione Iva deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa

(società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario,

ecc.).

Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria,

incorporante, ecc.) deve presentare il modello composto dal frontespizio e da

due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti

all’operazione):

- nell’unico frontespizio, devono essere indicati la denominazione o

ragione sociale, il codice fiscale, la partita Iva del soggetto risultante

dalla trasformazione;

- nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01), devono

essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività, riportando i

dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell’anno

2013, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal

soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre, nel corso del

quale è avvenuta l’operazione straordinaria o la trasformazione

sostanziale soggettiva. Devono essere, altresì, compilati i quadri VT e VX

al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione;

- nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati

tutti i quadri inerenti l’attività dallo stesso svolta, comprendendo i dati

 

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relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre

conclusosi anteriormente alla data dell’operazione straordinaria o della

trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la

partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce.

Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non

deve presentare la Dichiarazione Iva relativa all’anno 2013.

2. Qualora l’operazione straordinaria, ovvero la trasformazione sostanziale

soggettiva non abbia comportato l’estinzione del soggetto dante causa

(scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda) la

Dichiarazione Iva deve essere:

- presentata dal soggetto avente causa, se l’operazione ha comportato la

cessione del debito o del credito Iva. Tale soggetto, presenterà la

Dichiarazione secondo le modalità illustrate al punto 1), avendo cura di

indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita Iva del soggetto cui il modulo si

riferisce, e di barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che il

soggetto continua ad esercitare un’attività rilevante agli effetti dell’Iva.

Il soggetto dante causa deve presentare la propria Dichiarazione,

esclusivamente, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno 2013

relative alle attività non trasferite. In tale ultima Dichiarazione, dovrà essere

barrata la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che il soggetto ha partecipato

ad un’operazione straordinaria o trasformazione, e nel campo 4 dovrà essere

indicato il credito emergente dalla Dichiarazione annuale Iva/2013 ceduto, in

tutto o in parte, a seguito dell’operazione;

– da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se non c’è stata cessione

del debito o del credito Iva, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni

effettuate nell’intero anno d’imposta.

 

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B) Trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di

presentazione della Dichiarazione annuale Iva relativa al 2013

In tale caso, poiché l’attività per l’intero anno 2013 è stata svolta dal soggetto dante

causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante,

ecc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:

– nel caso di estinzione del soggetto dante causa a seguito della

trasformazione, il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria,

conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.) deve presentare per l’anno

2013, oltre alla propria anche la Dichiarazione per conto del soggetto dante

causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o

donante, ecc.), sempre che l’adempimento dichiarativo non sia stato già assolto

direttamente da quest’ultimo soggetto. In tale Dichiarazione devono essere

indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente, e i dati

del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il

valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

La Dichiarazione presentata per conto del soggetto dante causa rientra tra i casi di

presentazione della Dichiarazione Iva in via autonoma (vedi paragrafo 1.1);

– nell’ipotesi, invece, di trasformazione non comportante l’estinzione del

soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la

propria Dichiarazione Iva relativa alle operazioni effettuate nell’intero anno

d’imposta 2013, cui la Dichiarazione si riferisce.

ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

D’altro canto, le altre operazioni straordinarie, quali la liquidazione e la

trasformazione societaria seguono regole semplificate. In particolare:

TRASFORMAZIONE SOCIETA’

La trasformazione societaria non "spezza" il periodo d'imposta ai fini Iva (la partita Iva

rimane infatti la medesima) e la Dichiarazione va presentata in modo ordinario (ai soli

 

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fini dei redditi si determinano 2 distinti periodi di imposta nel caso di trasformazione

"progressiva" o "regressiva").

Esempio: società di persone trasformata in società di capitali il 1° marzo 2013

o la Dichiarazione Iva dell’intero anno 2013 è presentata in via ordinaria

(senza "doppio modulo") dalla società S.r.l. (in via autonoma in

Unico2014) entro il 30 settembre 2014 (termini ordinari);

o la società di persone non presenta alcunché.

LIQUIDAZIONE SOCIETA’

Nella procedura di liquidazione:

- il periodo ai fini Iva rimane unitario (va compilata una sola Dichiarazione Iva in

modo ordinario), a differenza di quanto avviene in relazione ai redditi;

- tuttavia, qualora la procedura di liquidazione cessi prima del 31/12, il periodo

non si considera solare; in tal caso scatta l'obbligo di Dichiarazione Iva

autonoma.

Esempio 1: società messa in liquidazione il 31/03/2013 e cessata il 27/11/2013:

-> Dichiarazione annuale Iva autonoma entro il 31 agosto 2014 (entro 9 mesi).

Esempio 2: società messa in liquidazione il 31/03/2013 e ancora presente al

31/12/2013:

-> Dichiarazione Iva (autonoma o in Unico2014) entro il 30 settembre 2014 (termini

ordinari).

1. Conferimento azienda

… Conferimento di impresa individuale in S.r.l. avvenuta nel corso del 2013, con estinzione del soggetto dante causa. Quali sono le modalità di presentazione della Dichiarazione Iva? … Nel caso di operazione straordinaria, perfezionatasi nel corso del 2013, che ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, scissa, conferente,

cedente,...), la Dichiarazione Iva deve essere presentata dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario,...), il quale deve presentare il modello composto da:

frontespizio: con indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita Iva del soggetto risultante dalla trasformazione;

modulo 1 (soggetto avente causa): con compilazione di tutti i quadri, compresa

 

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la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto avente causa e quelli relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre, nel corso del quale è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;

modulo 2 (soggetto dante causa): con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2013 dal soggetto dante causa fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data in cui è avvenuta la trasformazione soggettiva. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione. Nel campo 1 del rigo VA1 deve essere indicata la partita Iva del soggetto, cui il modulo si riferisce.

2. S.r.l. in liquidazione

… Una S.r.l. in liquidazione da oltre otto anni, ha un credito Iva di circa 15.000 euro: può usarlo in compensazione con altri tributi tramite F24? … Il credito Iva pari o superiore a 15.000 euro, emergente dalla Dichiarazione della S.r.l. in liquidazione, può essere utilizzato in compensazione l'anno successivo, mediante modello F24, con altri tributi dovuti dalla società, previa apposizione del visto di conformità, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione, purché nella stessa il credito non sia stato chiesto a rimborso.

3. Trasformazione

… Una S.a.s. si è trasformata in S.r.l. con effetto, ai fini fiscali, dal 1° gennaio 2014. All'atto della trasformazione è stato nominato il collegio sindacale. Il credito Iva per il 2013, può essere certificato dal collegio sindacale senza fare ricorso al visto di conformità? … Poiché, per effetto della trasformazione della S.a.s. in S.r.l., quest'ultima è subentrata nella titolarità del credito Iva 2013 e nel suo legittimo utilizzo, si ritiene che occorra apporre il visto di conformità da parte dell'organo di controllo sulla Dichiarazione Iva 2014, relativa al 2013, qualora l'importo del credito superi 15.000 euro. 4. Conferimento della ditta individuale in società nel 2013

… Una ditta individuale ha conferito l'intera azienda, estinguendosi contestualmente, in una neocostituita società al 10/09/2013. … L'imprenditore presenta il proprio Modello Unico e Irap; la società presenta la Dichiarazione Iva (in via autonoma o unificata in Unico) come segue:

CASO N. 1 - imprenditore contribuente mensile modulo n. 01 - operazioni dal 1° gennaio al 30 agosto effettuate dal conferente; - rigo VA1 - campo 1, è indicata la partita Iva dell'imprenditore estinto modulo n. 02 - operazioni dall’01/09/2012 al 31/12/2012, effettuate dalla società (cumulando le operazioni effettuate dall’01/09 al 09/09 dall'imprenditore estinto come fossero state effettuate della società stessa); - rigo VA1 - non va compilato.

CASO N. 2 - imprenditore contribuente trimestrale modulo n. 01 - operazioni effettuate dall’01/01/2012 al

 

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30/06/2013 a nome del soggetto estinto; - rigo VA1 - campo 1 è indicata la partita Iva dell'imprenditore estinto; modulo n. 02 - operazioni dall’01/07/2013 al 31/12/2013 effettuate dalla società (cumulando le operazioni effettuate dall’01/09 al 09/09 dall'imprenditore estinto come fossero state effettuate della società stessa); - rigo VA1 - non va compilato. 5. Conferimento della ditta individuale in società nel 2014

… Nel caso precedente, qualora la ditta individuale fosse stata conferita con effetto dal 10/02/2014, quali sarebbero stati gli adempimenti Iva? … In tale situazione entro il 30/09/2015: -> la società conferitaria presenta due dichiarazioni distinte:

- una prima Dichiarazione Iva: riferita alle proprie operazioni poste in essere;

- una seconda Dichiarazione Iva: riferita alle operazioni poste in essere dall'impresa conferente, dove andrà compilato il riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" ( codice carica "9").

6. Conferimento di ramo d’azienda in società nel 2013

… Nel caso del quesito 4, si supponga che la ditta individuale conferisca solo un ramo d'azienda (es: commercio al dettaglio) nella società, proseguendo l'attività con l'altro ramo (es.: rappresentanza di commercio); nel conferimento è transitato il credito Iva generato dal negozio al dettaglio, quali sono gli adempimenti ai fini della Dichiarazione Iva? … Rispetto alla situazione precedente si avrà quanto segue:

a) l’imprenditore: presenta: - il proprio modello Unico e l'Irap: su base

annua e - la Dichiarazione Iva (in via autonoma o

unificata) contenente le sole operazioni dell'attività di rappresentanza di commercio;

b) la società: presenta: - il proprio modello Unico e l'Irap su base

annua (a decorrere dalla sua costituzione) e

- la Dichiarazione Iva (in via autonoma o unificata): contenente:

modulo n. 01 - operazioni effettuate dal conferente

relativamente all'attività di dettaglio fino all'ultima liquidazione conclusa (30/06 sei contribuente trimestrale; 31/08 se contribuente con periodicità mensile);

- rigo VA1 - campo 1: va indicata la partita Iva dell'imprenditore estinto.

modulo n. 02

- operazioni dal giorno successivo a quello precedente effettuate sia dalla società (dall’01/09 fino al 31/12) e dall'imprenditore estinto (fino al 31/08) relativamente all'attività di dettaglio;

- rigo VA1 - non va compilato. 7. Conferimento di ramo d’azienda in società nel 2014

… Nel caso del quesito 6, qualora si supponga che la ditta individuale conferisca il ramo d'azienda nel 2014, quali sono gli adempimenti ai fini della Dichiarazione Iva? … La conferitaria presenta due dichiarazioni complete e separate riferite alle rispettive operazioni, avendo cura di qualificarsi come soggetto che andrà ad ereditare il debito/credito Iva tramite indicazione del codice carica "9" nell'apposito riquadro.

 

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8. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci di S.n.c.

… In data 28 febbraio 2013, il socio Moretti è receduto dalla società ( o ha ceduto la propria quota all'altro socio), senza che nell'atto notarile sia stato anticipato al momento della confluenza in ditta individuale. Quali sono gli adempimenti ai fini Iva? … Al 28 agosto 2013 (decorsi 6 mesi ex art. 2272 CC) la società è diventata una ditta individuale e pertanto, entro il 27 settembre 2013 il sig. Bianchi ha dovuto effettuare la variazione dati Iva:

- richiedendo una nuova partita Iva (quadro A),

- indicando la prosecuzione come ditta individuale e l'assorbimento della precedente partita Iva (Quadro E cas. "1b" mod. AA9).

Entro il 30/09/2014 il signor Bianchi presenta la dichiarazione annuale Iva (in via autonoma o allegata al proprio Unico) compilata con il "doppio modulo" (come nel caso del conferimento dell'intera azienda). 9. Cessazione dell’attività

… Quali sono gli adempimenti ai fini della Dichiarazione Iva in caso di cessazione dell’attività di una ditta individuale e di una società di persone? … Il contribuente che cessa l’attività è tenuto alla presentazione della Dichiarazione Iva nei termini normali, distinguendo: - se persona fisica, la Dichiarazione Iva dovrà

essere presentata in forma unificata, se viene presentato anche il modello reddituale

- se società/Ente, la Dichiarazione Iva dovrà essere presentata in forma autonoma, salvo che l’attività non sia cessata al 31 dicembre; in questo caso, infatti, il periodo d’imposta è considerato coincidente con l’anno solare e

pertanto, dovrà essere presentata una dichiarazione unificata, sempre che sussista l’obbligo di presentazione del modello reddituale, ovvero non si tratti di un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Si ricorda che l’attività si considera cessata alla data di ultimazione della procedura di liquidazione. Se la Dichiarazione Iva presenta un saldo a credito, il contribuente ha diritto alla richiesta di rimborso.

- CESSAZIONE DELLA DITTA INDIVIDUALE (ANCHE PREVIA MESSA IN LIQUIDAZIONE)

Rispetto alla liquidazione di società, il periodo di imposta risulta essere sempre coincidente con l'anno solare e pertanto, è sempre possibile presentare la Dichiarazione Iva all'interno di Unico.

Cessazione del professionista: nulla cambia rispetto alla cessazione della ditta individuale.

- SOCIETÀ DI PERSONE CESSATA SENZA MESSA IN LIQUIDAZIONE

Le società di persone non sono tenute a cessare previa procedura di liquidazione (a differenza dalle società di capitali). In tal caso (CM 54/2002):

o i termini di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni sono ordinari;

o modalità di presentazione: se la cessazione interviene prima del 31/12, la Dichiarazione Iva va presentata in via autonoma (potrà esser unificata se la società cessa al 31 dicembre).

Esempio: Snc cessa l'attività senza messa in liquidazione con cancellazione al Registro Imprese:

a) al 30/12/2013: Dichiarazione Iva autonoma entro il 30 settembre 2014 (termini ordinari)

b) al 31/12/2013: Dichiarazione Iva autonoma o in Unico2014 entro il 30/09/2014 (termini ordinari).

 

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10. Volume d’affari di riferimento per l’applicazione dell’Iva nell’anno successivo all’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva

… Quale volume d’affari va preso a riferimento ai fini Iva, in riferimento all’anno successivo all’operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva? … Ai fini dell’applicazione dell’Iva nell’anno successivo all’operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d’affari complessivo dell’anno d’imposta in cui è avvenuta l’operazione, risultante dai diversi moduli di cui si compone la Dichiarazione. A detto volume d’affari, occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633 del 1972, per l’applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l’applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.. 11. Trasformazione di soggetti in contabilità separata (art.36 D.P.R. 633/72)

… Come devono presentare la Dichiarazione Iva i soggetti che partecipano a una trasformazione e hanno optato per la contabilità separata? … Nell’ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione, abbiano tenuto più contabilità separate, ai sensi dell’art. 36, possono verificarsi i seguenti casi:

A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante

Il contribuente dichiarante deve utilizzare: 1) il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici; 2) tanti moduli per se stesso, quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul modulo n. 01 i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate nei quadri VC, VD, VH, VK, e

VO, nonché nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL. Nello stesso modulo deve essere compilato il quadro VT, il quadro VX, al fine di riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all’operazione; 3) tanti moduli, quanti sono i soggetti partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere compilati, per ogni soggetto, tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, indicando i dati relativi alla frazione d’anno antecedente alla trasformazione.

B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)

Il contribuente dichiarante deve utilizzare: 1) il frontespizio nel quale deve indicare i propri dati anagrafici; 2) il modulo (mod. n. 01) per se stesso, nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT, nonché il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all’operazione; 3) tanti moduli quante sono le contabilità tenute, per ogni soggetto avente contabilità separate, compilando nel primo dei moduli relativo a ciascun soggetto la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VD, VH, VK e VO; invece, per ogni soggetto avente una sola contabilità agli effetti dell’Iva, occorre compilare un solo modulo.

C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti

Il contribuente dichiarante deve utilizzare: 1) il frontespizio, come punto 1 dell’ipotesi A); 2) per se stesso, come punto 2 dell’ipotesi A); 3) per gli altri soggetti, come punto 3 dell’ipotesi B).

 

 

 

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