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N. 04630/2011 REG.PROV.COLL. N. 03602/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 3602 del 2011, proposto da VALTER GRANATELLI elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 160 presso lo studio dell’avv. Dino Quaglietta che lo rappresenta e difende nel presente giudizio contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Alessandro Rizzo per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1948 del 1.12.2010 prot. 67611 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera abusiva ivi indicata e consistente nell’ampliamento, in assenza di titolo edilizio abilitativo, dell’edicola preesistente da mt. 5,30 x 2,00 a mt. 5,50 x 3,00;

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N. 04630/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03602/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3602 del 2011, proposto da VALTER GRANATELLI elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 160 presso lo studio dell’avv. Dino Quaglietta che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Alessandro Rizzo

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 1948 del 1.12.2010 prot. 67611 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera abusiva ivi indicata e consistente nell’ampliamento, in assenza di titolo edilizio abilitativo, dell’edicola preesistente da mt. 5,30 x 2,00 a mt. 5,50 x 3,00;

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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2011 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 1948 del 1.12.2010 prot. 67611 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera abusiva ivi indicata e consistente nell’ampliamento, in assenza di titolo edilizio abilitativo, dell’edicola preesistente da mt. 5,30 x 2,00 a mt. 5,50 x 3,00;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 8 e 10 l. r. n. 4/05 e degli artt. 4, 32, 38 e 41 Cost. ed eccesso di potere ed illogicità perché il gravato diniego ostacolerebbe i diritti al lavoro, alla salute e d’impresa di cui sarebbe titolare il Granatelli;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in quanto il provvedimento impugnato, sanzionando l’ampliamento abusivo di un manufatto realizzato in assenza di titolo edilizio abilitativo, risulta conforme alla normativa vigente ed, in particolare, al D.P.R. n. 380/01;

Considerato che la tutela dei valori urbanistici e del corretto assetto edilizio del territorio, cui si ispira la normativa in esame, costituisce espressione di interessi aventi rilevanza costituzionale al pari di quelli invocati dal ricorrente e, come tale, giustifica l’adozione del provvedimento impugnato;

Ritenuta, poi, l’infondatezza della seconda censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto gravato;

Considerato, infatti, che il provvedimento di demolizione, costituendo esplicazione di un potere vincolato, risulta correttamente motivato (come è avvenuto nella fattispecie) con il mero richiamo alle opere realizzate e all’accertata abusività delle stesse senza la necessità dell’indicazione di alcun interesse pubblico ulteriore per l’irrogazione della misura repressiva da ritenersi in re ipsa (in questo senso Cons. Stato sez. V n. 2497/11; Cons. Stato sez. V n. 79/11);

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)