Mozioni Pubblica Amministrazione

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Il lavoro alla Regione del nostro Portavoce Stefano Zito

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Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2012

(n. 60 )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Stefano Zito, Cancelleri Giovanni Carlo, Cappello France-sco, Ciaccio Giorgio, Ciancio Gianina, Ferreri Vanessa, Foti Angela, La Rocca

Claudia, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Troisi Sergio, Venturino Antoni, Zafarana Valentina

Revisione della LR 30 del 2000 sugli oneri per permessi retribuiti di consiglieri di enti locali

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RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi, ai consiglieri degli enti locali che sono lavoratori dipen-denti, la legge regionale n.30 del 2000 attribuisce il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro per l’intera giornata quando partecipano alle assemblee (consigli, commis-sioni, etc..). Questa legge (e successive modifiche/integrazioni) assicura inoltre ogni mese, alle società che hanno assunto uno o più consiglieri, il rimborso per le giornate di assenza dei propri dipendenti, di un importo non superiore ai 2/3 dell’in-dennità percepita dal sindaco o dal presidente di provincia. Questo meccanismo è stato purtroppo in passato ampiamente abusato, con società (anche fantasma) che tramite assunzioni fittizie, avvenute in seguito all’elezione del dipendente consiglie-re, hanno richiesto ed ottenuto risarcimenti cospicui.

In molti casi la magistratura è stata costretta ad indagare su detti illeciti, come lo scorso 14 dicembre, data che ha visto gli ufficiali della Digos recarsi presso gli uffici del consiglio comunale di Siracusa per acquisire atti e documenti relativi ai rimborsi percepiti dalle società che hanno assunto dipendenti consiglieri. Dalle pri-me informazioni trapelate tramite stampa locale, gli inquirenti avrebbero ravvisato vari illeciti nel sistema dei rimborsi e sarebbero già pronti svariati avvisi di garanzia nei confronti di un numero imprecisato di consiglieri comunali siracusani.

Tutto ciò ci impone una seria riflessione anche in funzione del particolare pe-riodo di crisi economica che sta attanagliando numerose famiglie siciliane. Di fron-te a questi accadimenti la società civile ci chiede delle risposte. Il presente disegno di legge mira quindi ad abbattere il rimborso massimo da 2/3 ad 1/4 dell’indennità di sindaco/presidente di provincia e ad 1/5 nelle città metropolitane, introducendo

infine delle limitazioni nelle modalità di elargizione dello stesso, volte proprio a contrastare i fenomeni di frode tipici, fino ad oggi scoperti grazie alla magistratura, appresi attraverso i notiziari online o la stampa tradizionale, che notoriamente ruo-tano attorno al sistema dei rimborsi regolati dalla LR 30/2000.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1Oneri per permessi retribuiti di consiglieri di enti locali

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e suc-cessive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "a due terzi" sono sostituite dalle parole "ad un quarto (1/4) e ad un quinto (1/5) nelle città metropolitane”

2. alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:

“Prima di provvedere al rimborso, l'Ente istituisce dei controlli volti a compro-vare l'effettiva presenza dell'impresa che lo richiede nel territorio di sua compe-tenza. In nessun caso inoltre può essere elargito il rimborso a:

a) Impresa che non risulti iscritta alla CCIAA o che risulti inattiva;b) Impresa che non abbia il DURC in regola per un importo pari o superiore al 10% della somma che deve essere rimborsata dall'Ente;c) Impresa che non sia in possesso del certificato antimafia;d) Impresa in cui il dipendente che eserciti funzioni pubbliche di cui ai comma pre-cedenti, abbia ricoperto nella stessa il ruolo di titolare, amministratore unico o collegia-le nel corso dei cinque anni antecedenti all'acquisizione della carica pubblica, o sia stato promosso ad un ruolo dirigenziale novanta (90) giorni prima dell'acquisizione della ca-rica pubblica.

In nessun caso l'Ente può elargire rimborsi in favore di società appartenenti a parenti o affini fino al terzo grado del dipendente che eserciti funzioni pubbli-che di cui ai commi precedenti, qualora egli non sia stato assunto almeno un anno prima rispetto all'acquisizione della carica pubblica."

Art. 2

1. La presente legge non comporta copertura di spesa.

Art. 3 Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leg-ge della Regione.

Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno2013 (n. 000 )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Stefano Zito, Cappello Francesco, Trizzino Giampiero, Cancelleri Giovanni Carlo, Ciaccio Giorgio, Ciancio Gianina, Ferreri Vanessa, Foti Angela, La Rocca Claudia, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Sal-

vatore, Troisi Sergio, Venturino Antoni, Zafarana Valentina

----O----Istituzione dell’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, disposizioni sulla tra-

sparenza patrimoniale/associativa e sull’informazione.

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTEOnorevoli colleghi,il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di intervenire nell’ambito della trasparenza pa-trimoniale e associativa degli eletti e dei nominati, per consentire un’ampia funzione di controllo dei cittadini nei confronti della politica, nella direzione di aumentare la loro partecipazione ed il loro interesse all’operato dei soggetti politici.

Con gli interventi elencati nel corpo della legge, si intende agevolare il diritto di accesso e di infor-mazione dei cittadini siciliani nell’ottica di una maggiore trasparenza e di corretta amministrazione. A tal fine, si rende necessaria la creazione di un’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, se-guendo e rafforzando l’esempio di consigli regionali del centro-nord Italia, che hanno già discusso ed approvato disegni di legge aventi le finalità di cui sopra.

Non solo, quindi, trasparenza da parte dei deputati regionali, del Presidente della Regione e di ogni singolo componente della Giunta, ma anche da parte dei componenti delle società interamente pub-bliche e di quelle partecipate. I soggetti chiamati in causa sono quindi i titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

È necessario e prioritario, allo scopo di soddisfare la legittima e sempre più pressante richiesta dei cittadini, rendere le istituzioni come dei palazzi di vetro e non più delle fortezze oscure. Questa legge si prefigge quindi l’obiettivo di rendere la Regione Siciliana, agli occhi dei siciliani e dei cittadini anche non residenti in questa regione, un esempio positivo e un modello di trasparenza all’avanguardia per tutta la Nazione, ormai improcrastinabile se si vuole recuperare il rapporto di fi-ducia tra i cittadini e le istituzioni soprattutto sul delicato tema delle nomine di soggetti che dovran-no ricoprire ruoli amministrativo-gestionali cruciali e sul loro comportamento.Per raggiungere questo risultato è stato previsto nel presente prospetto di legge in regime sanziona-torio (art.7) in caso di inadempimenti a quanto prescritto nell’art.3Il presente disegno di legge deve essere uno strumento di democrazia a servizio dei cittadini.

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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art.1Principi

1. La Regione Siciliana, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legisla-zione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione Europea e dello Statuto Regionale, attraverso la presente legge, si dota dei necessari strumenti di trasparenza per la comunicazione all’esterno della propria attività, riconoscendo l’assoluta importanza della partecipazione dei cittadini alle scelte di natura politica, alla funzione legislativa ed amministrativa e al loro controllo esercitato nei confronti dei poteri pubblici, come condizione primaria per lo sviluppo della vita democra-tica.

Art.2Obiettivi della legge

1. Con la finalità di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei deputati e dei cittadini, come indispensabile presupposto alla garanzia di trasparenza e di corretta amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di chiare disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione attraverso la creazione di un’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.

Art. 3Anagrafe degli eletti e dei nominati

1. L'Assemblea legislativa ed il Governo regionale rendono disponibili, sui propri siti internet, tutte le informazioni relative all'anagrafe degli eletti e dei nominati. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 5, per ogni eletto all'Assemblea legislativa, per il Presidente della Regione ed ogni componente della Giunta, i componenti delle società interamente pubbliche e quelle partecipate, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), vengo-no pubblicati:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita;b) codice fiscale;

c) titolo di studio;d) professione esercitata;e) incarichi elettivi ricoperti nel tempo;f) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta ed in Comitati, Consulte, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa, in società partecipate ed interamente pubbliche;g) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi del bilancio delle spese sostenu-te dallo stesso;h) emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualunque titolo dalla Regione;i) dichiarazione concernente dati patrimoniali con specifico riferimento:

1) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;2) alle partecipazioni in società quotate e non quotate;3) alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimen-to a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;

j) la dichiarazione di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982 e la dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982;k) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441 del 1982, del coniuge non separato, del con-vivente more uxorio e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;

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l) dichiarazione degli interessi finanziari relativi all’anno precedente l’elezione, degli anni in cui ricopre l’incarico e di quelli successivi;m) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità ricevuto o erogato per un valore di oltre mille euro annui; n) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mo-zioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze;o) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissio-ni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati;p) registro delle spese degli eletti, comprensive di quelle relative alle spese telefoniche, alla dotazione informatica, ai rimborsi di trasporto dei collaboratori ed allo staff;q) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;r) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mo-zioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;s) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea legislativa, delle Commissio-ni di appartenenza e voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.

2. I dati elencati al comma 1 sono forniti dagli uffici della Regione o dai diretti interessati su appo-sito modulo predisposto dalla Regione Siciliana con l'apposizione della formula "sul mio onore af-fermo che la dichiarazione corrisponde al vero", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.3. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e la dichiarazione di cui alla lettera i) e alle lettere j) e k) devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina al Presidente dell'Assemblea legislativa. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle per-sone fisiche i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali interve-nute rispetto l'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una dichia-razione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazio-ne; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui red-diti sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qual-volta pervengano nuovi dati.

Art. 4Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale

1. La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa rendono disponibili sui propri siti internet, nelle modalità indicate dall'articolo 5 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni relative alla propria attività:a) l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la relativa destinazione d'uso delle stesse;b) un elenco riguardante l'intera attività degli incarichi esterni, dove per ogni singolo incarico devo-no risultare in maniera omogenea le seguenti voci:

1) ufficio proponente;2) soggetto assegnatario;3) tipologia dell'incarico;4) ammontare dei compensi riconosciuti;

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5) data di conferimento e di scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, altrimenti data di rinnovo qualora l'assegnatario abbia già usufruito precedentemente di un incarico nella stessa istituzione regionale, comprensivo delle attribuzioni attualmente in essere o as-segnate;6) esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regio-ne e relativi importi, attraverso una dichiarazione dei soggetti di cui al punto 2;c) per ogni società o ente o organismo comunque denominato partecipato dalla Regione, la ragione sociale, i dati di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti;d) la pubblicità dei lavori assembleari, con relativa pubblicizzazione di ogni seduta e degli argomenti in discussione nelle Commissioni ed in Assemblea, attraverso la pubblicazione degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archi-viazione facilmente fruibile ed indicizzazione degli interventi per singolo consigliere e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento in-terno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Art. 5Modalità d’informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea Regionale Siciliana

1. Al fine di favorire una pratica e veloce consultazione ed elaborazione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, l'Assemblea Regionale Siciliana istituisce apposite sezioni nel proprio por-tale.2. Tutti i dati resi pubblici sul portale devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possi-bile di dettaglio. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazio-ne al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.3. Criteri, modalità e competenze per la raccolta, la pubblicazione e la diffusione dei dati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono definiti con apposito atto adottato d'intesa tra l'Ufficio di Pre-sidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale. Tale atto deve prevedere l'apposita licenza per l'utilizzo dei dati e la predisposizione di formati standard e aperti al fine di consentire la massi-ma fruibilità degli stessi dati.

Art. 6Tutela dei dati personali

1. Il primo conferimento di documenti sul sito internet viene effettuato previo contatto con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per assicurare il rispetto della disciplina appli-cabile.

Art. 7Sanzioni

1. In caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta, o il Presidente dell'Assemblea legislati-va, se l'inadempiente è un deputato regionale, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. In caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio ne dà notizia al Consiglio stesso nella prima seduta utile.2. Se l'inadempienza concerne le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, al deputato o assessore inadempiente è, inoltre, comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad 80,00 euro per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite

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massimo di 1.500 euro. La competente struttura, della Giunta e dell’Assemblea, provvede diretta-mente alle conseguenti ritenute sulle indennità. 3. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente legge da parte del titolare di una ca-rica di nomina regionale, il Presidente dell’assemblea diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato. In caso di inosservanza della diffida, ne è fatta menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo4. Se l’inadempienza persiste per i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di diffida, si di-chiara la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, fermo restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Art. 8Estensione delle suddette disposizioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in via estensiva, a tutte le Provincie e Comuni della Regione ed ai loro organi, nonché a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri. Oltre ad Ammini-stratori delegati, Dirigenti, Commissari e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche eco-nomici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legi-slativa.

Art. 9Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle uni-tà previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando eventuali modifi-cazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relati-vi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità.

Art. 10 Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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MOZIONE ORDINARIA

N. 0000 - Applicazione dell’art. 37 dello Statuto Siciliano

DESTINATARI:

Presidente della Regione, Assessore all’economia,

TESTO

CONSIDERATO che:

La notizia appresa dai media sulle modalità di attuazione dell’art. 37 riporta di un accordo tra il Ministero dell’Econo -mia e l’Assessorato Regionale all’Economia che dovrebbe determinare le modalità di attribuzione, a regime a partire dall’esercizio 2014, del gettito tributario maturato sul reddito di imprese che hanno la propria sede legale fuori dal terri-torio della Regione.

L’attuazione dello Statuto in materia finanziaria non è soltanto un fatto di civiltà giuridica, in quanto nient’altro che l’applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana, di cui lo Statuto è parte integrante e speciale, né soltanto un fatto di opportunità economica, in quanto strumento essenziale di sviluppo per la nostra Regione, di perequazione eco-nomica e di coesione sociale nei confronti della restante parte del territorio della Repubblica.

Essa è semplicemente vitale per assicurare alla Regione ed ai suoi enti locali le risorse strettamente necessarie al loro funzionamento, oggi compromesse da un’applicazione distorta e squilibrata dello Statuto, nonché da atti del Governo centrale manifestamente non improntati al principio della leale collaborazione, come la disposizione di accantonamenti sulle uniche entrate certe della Regione, ex art. 36, in violazione tanto dello stesso, quanto del decreto attuativo del 1965, già esso regolante in modo imperfetto, analogico e sfavorevole alla Sicilia la suddetta materia finanziaria. La Re -gione e gli enti locali su cui questa esercita la propria vigilanza, ma anche la propria tutela, ma più in genere la Sicilia tutta, non può subire ulteriori drammatici tagli o sottrazioni indebite di gettito tributario proprio nel momento di mag-gior crisi sistemica, senza incorrere in una devastazione sociale ed economica dagli esiti imprevedibili.

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONEE PER ESSO

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

La presente Mozione impegna il Governo della Regione a dare contenuto a tale Regolamento conforme al dettato dello Statuto ed impegna altresì il Governo della Regione a dare seguito ad una piena attuazione del dispositivo finanziario previsto dallo Statuto della Regione Siciliana per mezzo di disegni di decreti attuativi da approvare, da parte della Giun-ta Regionale di Governo, e da trasmettere alla Commissione Paritetica Stato-Regione per gli adempimenti conseguenti.

1. La determinazione del gettito attribuibile alla Regione, ai sensi dell’art. 37 Statuto Siciliano, a partire dall’esercizio finanziario 2014 non sarà affidata a stime forfetarie provenienti dall’amministrazione centrale bensì ad automatismi che garantiscano che alla Sicilia affluisca il gettito delle relative imposte realmente maturate in Sicilia. L’art. 37, pertanto, si applicherà a tutti le imposte gravanti sui redditi deri-vanti dall’esercizio di impresa o di arti e professione, comunque denominati e qualunque sia la forma giuridica sotto la quale l’impresa o lo studio professionale o artistico venga esercitato. Presupposto sog-gettivo sarà quello di aver maturato un reddito da impresa o da arte e professione mentre quello oggetti-vo sarà di averlo maturato all’interno del territorio della Regione siciliana. Per i redditi delle imprese aventi sede in Sicilia e maturate altrove si adotteranno criteri di piena simmetria rispetto a quanto dispo-sto per le imprese non aventi sede in Sicilia e maturate nel territorio della Regione.

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2. Le imprese o gli esercenti arte o professione, d’ora in poi, brevemente “imprese”, che realizzeranno red-diti in Sicilia o che in Sicilia avranno un ramo aziendale (impianti, stabilimenti, uffici o altro), e che non avranno la loro sede legale in Sicilia, potranno scegliere se adottare un metodo analitico o sintetico per la determinazione di tale quota di reddito attribuibile al territorio della Regione.

1. Il metodo analitico consisterà nell’individuazione di un “patrimonio destinato a specifico affare”, nel ramo d’azienda operante nell’Isola, dotato di contabilità separata rispetto all’impresa stessa. Questo “patrimonio” avrà un responsabile con procura institoria, sarà separatamente indi-viduato dal fisco e soggetto a tutti i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate siciliana. Ad esso faranno capo tutti i lavoratori dipendenti operanti in Sicilia e tutti i contratti stipulati nell’I-sola. Questo “patrimonio” sarà dunque in tutto, fuorché nell’autonoma personalità giuridica, equiparabile ad una società controllata dell’impresa non residente nell’Isola.

2. Il metodo sintetico, da applicare in tutti i casi in cui il contribuente non abbia esplicitamente op-tato per il precedenti, consisterà nell’attribuzione per competenza territoriale all’Isola di un red-dito che per il 50 % sarà determinato in proporzione ai ricavi conseguiti in Sicilia rispetto al tota-le dei ricavi e per il restante 50 % sarà determinato in proporzione a ben precise voci dei costi della produzione (acquisti e variazioni di materie prime, di consumo, sussidiarie e merci, acquisti di servizi, costi del personale, ammortamenti specifici) rispetto al totale delle omonime voci.

3. Come sopra detto, il presente metodo sarà applicato non solo all’IRES sulle società di capitali, ma ad ogni imposizione sui redditi: IRPEF su imprese individuali, arti e professioni, società di persone ed IRE/IRES, su enti e associazioni non imprenditoriali, imposte sostitutive, e qualunque altra forma di im-posta diretta sui redditi. L’IRAP sarà dunque territorializzata secondo i criteri di cui ai punti immediata-mente precedenti.

4. Gli uffici finanziari dello Stato passano contestualmente, con i loro dipendenti, patrimonio, arredi, attrez-zature, sotto il controllo diretto della Regione, che ne assume il pieno carico finanziario. Fra questi vi sarà anche la polizia tributaria, con scorporazione di un Corpo Regionale dal Corpo statale della Guardia di Finanza. Sarà compito della Regione, quindi, come asserito nel secondo comma dell’art. 37, dare pie-na attuazione all’articolo per mezzo dell’attività dei propri uffici finanziari.

5. Il Rendiconto generale della Regione relativo al primo anno di esercizio del nuovo istituto (il 2014) do-vrà indicare con chiarezza a quanto ammonta il maggior gettito derivante da tale applicazione, e quindi le corrispondenti minori entrate per l’erario. In questo computo si terrà conto anche delle “minori entra-te” per la Regione derivanti dall’attribuzione allo Stato del reddito delle imprese residenti in Sicilia per la quota maturata nel restante territorio della Repubblica.

Lo Stato, sulla base di questi dati, determinerà il passaggio simmetrico di spese alla Regione, sia in termini di trasferimento di funzioni, sia in termini di minori trasferimenti statali, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale. Esso avverrà secondo il seguente ordine:

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1. Amministrazione finanziaria, per la parte già non attualmente a carico della Regione;

2. Fondo sanitario nazionale ed altre spese correnti in materia di tutela della salute;

3. Trasferimenti correnti a enti locali;

4. Altri trasferimenti correnti alla Regione;

5. Scuola;

6. Università;

7. Ricerca Scientifica e Tecnologica;

8. Tutte le altre materie sulle quali la Regione vanti competenza legislativa almeno concorrente ai sensi dello Statuto o della Costituzione.

6. Qualora il gettito coprisse tutte le voci di cui al punto precedente, e quindi il carico della Regione com-prendesse tutto quanto previsto dall’art. 20, 1° comma dello Statuto, non ci sarà alcuna altra compensa-zione “simmetrica” e il maggior gettito per la Sicilia, sarà interamente a carico dello Stato. In ogni caso da questo passaggio di funzioni sarà esclusa ogni forma di prestazione previdenziale e/o assistenziale a carico dei competenti istituti statali. Le variazioni di gettito a partire dal primo esercizio successivo al primo, e quindi a partire dal 2015, saranno tutte a beneficio o carico della Regione, senza alcun tipo di compensazione con le finanze statali.

7. Nel territorio della Regione Siciliana saranno incluse, ai fini dell’attuazione del presente articolo, le ac-que territoriali prospicienti la Sicilia, con attribuzione di quelle sullo Stretto di Messina sulla base della minore distanza relativa.

8. Le norme attuative dovranno disporre un gettito compensativo a favore della Regione, non inferiore a 5 miliardi di euro, come compenso della mancata attuazione dell’art. 37 dal 1947 al 2012, e per la sua ap-plicazione puramente simbolica relativa al 2013

(02 maggio 2013) Firmatari: Stefano Zito (M5S)Cancelleri Giovanni Carlo

Cappello Francesco Ciaccio Giorgio Ciancio Gianina Ferreri Vanessa

Foti AngelaLa Rocca Claudia

Mangiacavallo Matteo Palmeri Valentina Siragusa Salvatore

Trizzino Giampiero Tancredi Sergio

Venturino Antonio Zafarana Valentina

Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno 2013

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(n. )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Zito, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Palmeri, Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Cancelleri, Siragusa, Trizzino,

Tancredi, Zafarana

il 30 Settembre 2013

Trasferimento competenze in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza ambientale e del personale nel CFS

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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, è la più antica istituzione nella Sicilia le cui origini risalgono

fino al lontano 1827, quando cioè il borbone Ferdinando I° emanava il Codice Regio con il quale demandava

ai forestali l’amministrazione e la tutela di boschi, selve e terreni saldi presenti nei territori del Regno delle

due Sicilie. Dopo essere stato “Corpo Reale delle Foreste” (1912) e “Milizia Nazionale Forestale” (1926) ed

infine “Milizia Nazionale a cavallo (1943), dal 12 marzo del 1948 (D. Lgs n° 804) diventa Corpo Forestale

dello Stato, amministrazione militarmente organizzata che eserciterà la tutela e la vigilanza sul territorio

della Regione Siciliana fino al 1972 anno in cui con l’emanazione della L.R. 5 aprile 1972, n° 24 la R.S

decise, in virtù del comma 4 , art. 31 – Titolo IV° dello Statuto R.S.,di istituire un Corpo forestale autonomo,

recependo in ambito territoriale regionale i compiti di cui al decreto legislativo n. 804 del 1948 ossia la

medesima normativa afferente il Corpo Forestale dello Stato seguita dalle altre Regioni autonome (Sardegna,

Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano); di conseguenza , all'atto della

regionalizzazione, venne data, la possibilità a chi si trovava in servizio in Sicilia di optare per il Corpo statale

o per quello regionale; si costituiva quindi Il Corpo Forestale della R.S. , corpo civile, armato e militarmente

organizzato, con funzioni tecniche e di polizia. Essendo il Corpo agli inizi degli anni ’70, sotto organico,

l’espletamento dei bandi concorso della metà degli anni ’80 permisero di inquadrare tra il ’90 ed il ’92 circa

1.300 unità tra guardie e sottufficiali forestali a cui fu assegnato a ciascuno di loro una sede presso uno dei

Distaccamenti Forestali presenti nel territorio della R.S. La formazione del personale in divisa inquadrato nei

suoi ruoli e dotato permanentemente di qualifiche di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria, venne e viene

tutt’ora affidato al CFS presso le scuole sottufficiali e guardie presenti nel territorio dello stato per un

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periodo , non inferiore a sei mesi. Da allora fino ad arrivare ai giorni nostri il Corpo ha esercitato,

distinguendosi per valore e sacrificio, le sue funzioni e compiti istituzionali (funzioni di pubblica sicurezza,

polizia giudiziaria, polizia ambientale, polizia forestale, polizia venatoria, polizia agroalimentare,

coordinamento antincendio in aree boscate e protette, sorveglianza e tutela dei parchi regionali e delle aree

naturali protette) partecipando con i suoi uomini, ed insieme alle altre istituzioni armate ed alla Protezione

Civile, a servizi in tragici eventi di calamità naturali e non avvenuti nel territorio regionale e nazionale

(terremoti in Irpinia, Abbruzo), servizi istituzionali (visite di alte personalità politiche e religiose), e di ordine

pubblico (es. conferenze ONU e G7, Pontefici), oltre ad essere stato protagonista di brillanti operazioni

d’istituto delegate dall’ Autorità Giudiziaria delle Procure siciliane.

Il Corpo Forestale della R.S. è articolato secondo la seguente struttura :

1. n° 5 Unità di Staff – (Comando.)

2. n° 3 Aree “

3. n° 18 Servizi – ( di cui 9 presenti al Comando e 9 Ispettorati per ogni provincia)

4. n° 85 U.O.B. – ( distribuiti tra Comando e Servizi Ispettorato )

5. n° 80 Distaccamenti Forestali.

Quindi, oltre agli uffici centrali ( Comando ) e provinciali (Servizi Ispettorato), il Corpo è presente su tutto

il territorio siciliano, con 80 comandi distaccamento isole comprese oltre a reparti specialistici. Inoltre, il

personale del Corpo forestale della regione siciliana ha integrato le aliquote di polizia giudiziaria presso le

sezioni di P.G. delle procure della Repubblica in Sicilia; il servizio nei Reparti e coordinato dal solo

personale avente le qualifiche di P.G. e P.S. e non dalla Dirigenza,la quale pur non essendo nei ruoli del

corpo forestale siciliano a seguito dell’entrata i vigore della legge regionale nr. 10 del 15 maggio 2000 art. 6,

dove viene istituito il ruolo unico della dirigenza regionale applicato quindi agli ex Dirigenti Tecnici

Forestali in servizio presso il CFRS. Ogni dirigente ha un contratto di tipo privatistico ed è a capo di tutte le

Aree, dei 18 Servizi e di quasi tutte le U.O.B. distribuite in tutti gli Uffici del CFRS.

Tutto il personale che riveste le qualifiche di P.G. e P.S. presta servizio soprattutto negli Uffici del Comando

e dei Servizi Ispettorato, ed in parte presso l’Azienda FF.DD. della R.S., il resto nei Distaccamenti Forestali.

Nei ruoli del Corpo presta altresì servizio personale tecnico quali Periti, Revisori e Collaboratori e personale

Amministrativo.

Tuttavia nel corso degli anni, tra pensionamenti, transiti in ruoli amministrativi e civili, ed ultimo, l’esodo

del personale andato in quiescenza con i requisiti della L. 104/92, la pianta organica del Corpo ha subito,

sempre tra il personale che riveste qualifiche di P.G. e P.S., una progressiva riduzione creando soprattutto ai

reparti di cui sopra gravi problemi organizzativi .

Basti pensare che con una forza attuale di poco meno di 700 unità, aventi tra l’altro una media di 50 anni di

età, ed a fronte di una pianta organica stimata in circa 1.380 unità, così come previsto dal Art. 41 del

1

D.P.Reg n°154//2007 (Nuova dotazione organica del personale del Corpo forestale della R.S di cui all’ art. 1,

comma 4,della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, personale che espleta funzioni di polizia giudiziaria e

di pubblica sicurezza) molti Distaccamenti nell’isola hanno in organico pochissime unità, soprattutto in

territori boscati ad alto pregio (territori ricadenti nei Nebrodi, Madonie e comprensorio Etna), mentre

addirittura l’Amm.ne Forestale è stata costretta a chiudere i Distaccamenti i Forestali di Palazzo Adriano,

Marsala ed il NOP di Ragusa, e molti altri ne sono in sofferenza in quanto sotto organico ( molti

Distaccamenti hanno una forza di 2 o 3 Unità).

L’unico incremento di organico è avvenuto qualche anno orsono con l’inserimento nella pianta organica del

CFRS di qualche decina di agenti provenienti dal CFS in base ad accordi presi tra le due amministrazioni in

virtù dell’ art. 4 della L. 36/2006. I Governi Regionali del recente passato hanno fatto timidi tentativi per

ringiovanire e potenziare un corpo militarmente organizzato sotto organico da almeno 10 anni ed ormai

vecchio, ma sia il concorso per Guardie Forestali bandito nel 1998-1999 ( 43.000 domande per 370 posti,

con ingenti costi organizzativi sostenuti) concorso mai espletato, e sia il tentativo dell’ex Presidente

Lombardo, che più volte dichiarò pubblicamente, che avrebbe bandito un concorso per assumere gli agenti

forestali, non si sono concretizzati a causa di sciagurate miopie politiche e sia per contrasti tra la normativa

statale e Regionale

Quindi dei propositi e della pianta organica prevista dall’ art. 41 del citato D.P.Reg. n° 154/2007 (Nuova do-

tazione organica del personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui all’ art. 1, comma 4, della

legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4,che espleta funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) si

sono perse da anni le tracce con l’amara considerazione che le recenti presidenze regionali non hanno potuto

né voluto investire e rilanciare nel Corpo Forestale nella componente del personale avente le qualifiche di

P.G. e P.S, mentre si è assistito all’incremento delle spese che riguardavano gli operai stagionali addetti al

SAB ( si è arrivati anche ad effettuare 3.500.000 giornate lavorative prodotte ed ad assumere circa 30.000

braccianti impiegati con turni di 51, 101 e 151 giornate annue ).

In aggiunta, alla carenza della pianta organica, si è inoltre assistito nel corso degli anni al progressivo

degrado dei Distaccamenti Forestali sia dal punto di vista strutturale (obsolescenza da vetustà e carenza nella

sicurezza degli immobili) che numerico (trasferimento di immobili all’A.FF.DD. della R.S. avvenuti con

L.R. 12/12/2008), tant’è che molti Distaccamenti risultano in regime di locazione locali, mentre il rinnovo

del parco automezzi di trasporto e/operativi in dotazione avviene a rilento lentezza malgrado si siano spesi

nel 2012 circa 390,000,00 euro per l’adeguamento e gestione degli automezzi in dotazione compresi i mezzi

A.I.B.

Pur tuttavia il Corpo Forestale ha ugualmente conseguito brillanti risultati nella vigilanza e repressione a

difesa del territorio e del patrimonio silvo-ambientale, attività riconosciuta da autorità ed istituzioni

nazionali, grazie alla professionalità e conoscenza del territorio da parte del personale ancora in servizio.

Purtroppo nel recentissimo passato ci è accorti che, l’attività istituzionale del Corpo, carente nell’organico e

negli strumenti messi a disposizione, abbandonato da una politica che non ha più creduto nel suo rilancio,

1

risultava sempre più insufficiente a contrastare le illegali attività ai danni dell’ambiente tanto che si può

ritenere, senza essere ritenuti allarmisti, che la sicurezza ambientale, nei termini di difesa del “patrimonio”

ambiente sia pubblico che privato, è a forte rischio, tutto questo mentre l’emanazione di nuove leggi di

respiro nazionale e regionale attribuivano sempre più nuove competenze al Corpo (non ultimo il recepimento

in ambito regionale della Legge 3 febbraio 2011 , n. 4 – “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità

dei prodotti” ed il decreto legislativo 121/2011 che recepisce due direttive dell’Ue, la 2008/99 e la 2009/123

che impongono sanzioni penali per le condotte illecite ai danni dell’ambiente già in vigore il 16 agosto u.s. )

con la conseguenza di un aumento degli illeciti sia amministrativi che penali,come risulta dall’ ultimo

rapporto “Ecomafia 2012” di Legambiente dove viene denunciato un aumento degli illeciti ecomafiosi nella

Regione Sicilia con riferimento al traffico di rifiuti, di specie animali e vegetali protette ed agli incendi

boschivi e su gli interessi che vi gravitano.

E poiché la criminalità organizzata, sempre più attratta da illeciti proventi riferibili allo sfruttamento e dal

saccheggio ambientale, utilizza strumenti tecnologici ed organizzativi sempre più aggressivi ed avanzati,

insiste sempre più la convinzione, tra gli operatori con qualifiche di P.G. e P.S che svolgono l’attività nel

territorio, come risultano lontani i dettami dell’art. 47 del citato Decreto del presidente della Regione del

20/04/2007 il quale recita che il Corpo Forestale esercita“….le funzioni ed i compiti attribuiti in campo

nazionale dal Corpo forestale dello Stato ….svolgendo, attraverso una capillare attività di sorveglianza,

controllo e repressione,la tutela del patrimonio faunistico e naturalistico regionale. In particolare, esercita

attività di contrasto alle seguenti attività illegali: illecito smaltimento dei rifiuti e immissione di inquinanti

nell’ambiente naturale, bracconaggio, taglio abusivo di piante o di boschi, speculazione edilizia, irregolare

sfruttamento delle cave. “

A questo bisogna aggiungere la recente confusione sulle competenze territoriali e sui poteri del CFS in

Sicilia il quale fino al luglio del 2012 operava, con proprio personale, in territorio della regione siciliana,

esclusivamente nelle aree aeroportuali di Catania e Palermo e Trapani per l’attività inerente il servizio

CITES (Convention of international trade in endangered species), che opera sul controllo della

commercializzazione e la protezione delle specie animali-vegetali protette ed in via di estinzione. Gli stessi

compiti vengono svolti in Sicilia dal Servizio 8 CITES del CFRS a seguito del D.M. Delega del 03 febbraio

del 2000.

Dal 01/10/2012, a seguito delle’ emanazione dei Decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato, nn°

188,189,190 del 7 agosto 2012 , reparti del CFS sono stati costituiti nel territorio della R.S e precisamente :

1. Centro Regionale Anticrimine Agroalimentare della Sicilia per il contrasto della criminalità

organizzata in ambito agro-ambientale, istituito a seguito dell’entrata in vigore della legge 3 febbraio

2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e la conseguente

modica al C.P.P. che inquadra il CFS nel comparto “Sicurezza”), con sede a Palermo (Decr. N°188) ;

2. Servizio Cites regionale del Corpo forestale dello Stato , con sedi a Catania e Palermo (decreto n.

189) ;

1

3. Comando Regionale della Sicilia e Calabria con finalità di raccordo logistico e amministrativo per il

personale in servizio presso le Procure della Repubblica di stanza in Sicilia, con sedi a Palermo e Catania

(Decr. n°190) .

Particolare clamore ha suscitato tra il personale il Decreto n° 189 dove viene espressamente indicata la

volontà di ritirare la delega alla R.S. inserita nel D.M 3/2/2000 in materia CITES, avocando a titolo

esclusivo la competenza del coordinamento dell’attività di controllo ed in materia di Autorità Amministrativa

ritirandola alla R.S.,, e generando, di conseguenza inevitabili contenziosi amministrativo-penali tra l’utenza

oggetto di sanzioni e le due amministrazioni pubbliche; inoltre la sovrapposizione giuridico-territoriale tra le

due amministrazioni, sta creando sempre più disorientamento e stupore sia da parte dell’utenza, che vede due

stessi uffici competenti (autorità amministrativa) che tra le forze dell’ordine per non parlare dell’Autorità

Giudiziaria che non riuscirà ad individuare l’amministrazione competente cui si debba presupporre

rivolgersi, in caso di contenzioni, per i reati ambientali. Altro elemento non trascurabile potrebbero essere le

eventuali tensioni tra corpi intervenuti per uno stesso illecito, il chè trattandosi di corpi armati non è da

sottovalutare, e nel recente passato ciò si anche verificato. Tutto questo condito da un inutile e paradossale

spreco di risorse umane e finanziarie.

A questi tre decreti, che hanno il valore di nuove scelte strategiche in materia di ordine pubblico, di un corpo

di Polizia statale che ha fretta di riprendersi un territorio che ha dovuto abbandonare a causa del fallito

"golpe Borghese" degli anni settanta, e che di fatto hanno delegittimato oltre che privato il CFRS dell’

autorità necessaria per svolgere delicati compiti istituzionali in materia di vigilanza controlli, sia nei

confronti dell’utenza siciliana che delle Autorità Statali (Prefetto, Questore, Autorità Giudiziaria) le

Amministrazioni Regionali, del recente passato ed attuali, non si sono opposti all’applicazione di queste

disposizioni, né hanno sollevato quesiti di legittimità in deputate sedi istituzionali (Commissione Permanente

Stato-Regione), limitandosi solamente a chiedere pareri all’Ufficio Legislativo e Legale della R.S. , pareri

puntualmente sfavorevoli come, ultimo cronologicamente, per il caso CITES-Autorità Ammnistrativa, tant’è

che non risultano attualmente contenziosi con il CFS.

Appare palese, quindi, la volontà di disimpegno della politica Regionale aiutata da un mondo sindacale cui

ha concentrato la propria attività individuando altre priorità d’intervento ed impulso a difesa del posto di

lavoro, Regione Siciliana che non ha saputo sfruttare le potenzialità del suo Statuto speciale e che ha dovuto

ammettere il fallimento dei propositi autonomistici.

In aggiunta alla carenza strutturale e di organico si evince un costo di funzionamento del CFRS che nel 2012

ha chiuso con una spesa di oltre 130 milioni di euro e dove la maggiore voce di spesa si riferisce agli stipendi

e compensi al personale soprattutto dirigenziale, mentre è del tutto assente la voce di riqualificazione ed

aggiornamento del personale.

Poiché far ripartire la completa attività del Corpo Forestale attraverso un piano di rilancio che passi dal dare

seguito all’applicazione del Decreto Pres. 4/2007 ringiovanendo, potenziando la pianta organica e

riqualificando il personale di cui all’ art. 1, comma 4,della legge regionale 27 febbraio 2007, n.4,così come

1

previsto nell’art. 41 del predetto decreto, comporterebbe un pesante sforzo di impiego di risorse pubbliche

che la Regione Siciliana non può permettersi in momento sociale di contenimento della spesa pubblica così

come non è più possibile mantenere un riconosciuto Corpo di Polizia che non riesce più a stare al passo con

le altre forze dell’ordine, a garantire gli obblighi istituzionali che le leggi gli hanno attribuito, a dare risposte

e garantire affidabilità e sicurezza all’utenza, a proseguire, in definitiva, nel percorso iniziato nel lontano

1972, questo disegno di legge vuole rivedere la normativa sulle attribuzioni al Corpo Forestale in materia di

vigilanza e controllo del territorio restituendo le competenze, attribuzioni e responsabilità di Pubblica

Sicurezza e Polizia Giudiziaria nella direzione di una diversa e più efficace attività di controllo del territorio

al CFS al fine di contrastare, attraverso una più imponente e già collaudata struttura operativa, la criminalità

ambientale, anche organizzata.

Successivamente alla soppressione del Corpo Forestale della R.S. ed al passaggio delle consegne delle

attribuzioni al CFS, si procederà al transito del personale nel nuovo “CORPO REGIONALE di POLIZIA

LOCALE” (AMBIENTALE) previsto dal TITOLO IV ARTICOLO 31 comma 4 dello Statuto ( senza

bisogno quindi di revisione/modifica della natura costituzionale dello Statuto) a cui si andrebbe ad unire, per

potenziare la pianta organica, il personale di vigilanza già in servizio presso gli Enti delle Riserve Naturali di

cui alla Tab. “A” della L.R. n°98/81., od in alternativa nei ruoli dei Dipartimenti dell’ Assessorato Regionale

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Sarà fatto salvo, in ogni caso, lo stato giuridico-

economico, posseduto alla data dell’inquadramento, nelle nuove amministrazioni. Inoltre l’amministrazione

regionale nei rami Agricoltura e Foreste e Ambiente manterrà le competenze tecniche in materia di

agricoltura-foreste e ambiente attribuite e previste con legge regionale 5 aprile 1972,n. 24 per le materie di

cui al decreto legislativo n. 804 del 1948.

Infine, per non disperdere Il patrimonio umano di competenza, professionalità ed esperienza nella

conoscenza del territorio, sempre al personale di cui all’ art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio

2007, ed ad istanza degli interessati, verrà consentito di potere transitare, in analogia a quanto previsto

dall’art. 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, 36, ed attraverso ATTO di INTERPELLO emanato dal

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, mantenendo

lo stato giuridico-economico alla data dell’inquadramento. Detto transito di personale sarà subordinato al

possesso di titoli di specializzazione conseguiti presso le scuole del Corpo Forestale dello Stato e previa

presenza di vuoti nella pianta organica all’Amministrazione statale del CFS distinto per gradi, qualifiche,

specializzazioni e prescrizioni indicate dallo stesso CFS. Gli aspetti giuridico-amministrativi saranno

concordati tra lo Stato e la Regione Siciliana alla conclusioni dei lavori della "Conferenza Statoregioni" di

cui al Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281. Per il personale amministrato dal Comando C.F., e che

non vorrà avvalersi delle opzioni di cui sopra, il Dipartimento della Funzione Pubblica , di concerto con le

OO.SS. di categoria, provvederà, con apposito Decreto con cui verranno stabiliti i criteri di assegnazione,

all’inserimento nei ruoli di concetto e direttivi ed alla assegnazione delle nuovi sedi di servizio presso Uffici

Centrali e/o periferici della R.S., con criteri di ottimizzazione delle risorse umane ed in Uffici con carenze

nella pianta organica.

1

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

1. Art. 1.

2. FINALITA’

3. 1. Le norme contenute in questa L.R. tendono a rafforzare ed ottimizzare le risorse cui dispone

l’Amministrazione Regionale, a colmare le carenze di organico in materia di vigilanza a tutela di ambiti

agro-silvo pastorali ed ambientali, siti archeologici e monumentali e demaniali della R.S., con particolare

riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale eliminando le sovrapposizioni di

compiti istituzionali tra forze di Polizia che operano nello stesso territorio, e riducendo la spesa a carico del

bilancio Regionale.

4. Art. 2.

5. Soppressione del Corpo Forestale della R.S. e trasferimento competenze in materia di Ordine

Pubblico e Sicurezza ambientale al CFS

6. 1. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana viene soppresso a far data dall’emanazione di

Regolamenti d’attuazione alla presente Legge.

7. 2. Le competenze e le attribuzioni, di cui ai commi 1 e 3 dell’ art. 65 della L.R. 06 aprile 1996 n° 16

e dell’art. 47 del Decreto Presidenziale 20 aprile 2007 Capitolo XVI °” COMPETENZE DEL CORPO

FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA” , di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e di quelle di cui alla Legge 3

febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) vengono

trasferite, ed ad esclusione di quelle di cui alla legge regionale 5 aprile 1972,n. 24 per le materie di cui al

decreto legislativo n. 804 del 1948, all’Amministrazione dello Stato che le esercita attraverso il personale in

servizio nei ruoli de Corpo Forestale dello Stato;

8. 3. Le competenze di cui al D.M 3/2/2000 recante attribuzioni in materia CITES (Convention of

international trade in endangered species) di cui alla Legge 7 febbraio 1992 n° 150, delegate al Corpo

Forestale della R.S. vengono trasferite all’Amministrazione dello Stato che le esercita tramite i Comandi

territoriali Regionali del Corpo Forestale dello Stato.

9.

10. Art. 3.

11. Trasferimento del Personale amministrato dal Comando Corpo Forestale

1

12. 1. Il personale di cui all’ art. 1, comma 4,della legge regionale 27 febbraio 2007, n.4 in servizio

presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana verrà inquadrato nella pianta organica dell’istituendo

nuovo “CORPO REGIONALE di POLIZIA LOCALE” (AMBIENTALE) avente proprio foggia e fregio, la

cui istituzione ed attribuzioni di competenze in materia di vigilanza e controllo in tutto il territorio della

R.S.. saranno stabilite con apposito Decreto entro 180 gg. dall’emanazione della presente Legge.

13. 2. Le modalità di trasferimento dei corrispondenti beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e

organizzative al “CORPO REGIONALE di POLIZIA LOCALE” (AMBIENTALE) saranno stabilite con

apposito Decreto entro 180 gg. dall’emanazione della presente Legge.

14. 3. Al personale del Corpo Forestale della R.S. di cui all’ art. 1, comma 4, della legge regionale 27

febbraio 2007, ed ad istanza degli interessati, sarà data facoltà di transitare, attraverso ATTO di

INTERPELLO emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, nei ruoli dei

Dipartimenti dell’ Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

15. 4. E’ fatto salvo, al personale già in servizio presso il CFRS, lo stato giuridico-economico posseduto

alla data di inquadramento.

16. 5. Il personale di vigilanza già in servizio presso gli Enti delle Riserve Naturali della R.S. di cui alla

Tab. “A” della L.R. n°98/81 viene inquadrato, a richiesta degli interessati, su indicazione dell’Assessore al

Ramo e dietro possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia di corpi di polizie locali, nella pianta

organica dell’istituendo nuovo “CORPO REGIONALE di POLIZIA LOCALE” (AMBIENTALE) ed

inquadrate nelle fasce previste dal C.C.N.L. degli Enti Locali.

17.

18. Art. 4.

19. Transito ed inquadramento personale nel CFS

20. 1. Al personale del Corpo Forestale della R.S. di cui all’ art. 1, comma 4, della legge regionale 27

febbraio 2007, ed ad istanza degli interessati, sarà data facoltà di transitare, attraverso ATTO di

INTERPELLO emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, nei ruoli del Corpo

Forestale dello Stato, in analogia a quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n°36.

21. 2. Il transito di personale, i cui oneri saranno a carico dell’Amministrazione Statale, è subordinato al

possesso di titoli di specializzazione conseguiti presso le scuole di formazione e specializzazione del Corpo

Forestale dello Stato e previa presenza di vuoti in organico all’Amministrazione statale del CFS distinto per

gradi e qualifiche. Gli aspetti giuridico-amministrativi del trasferimento di personale e strutture mobili ed

immobili saranno concordati tra lo Stato e la Regione Siciliana attraverso apposita seduta della "Conferenza

Statoregioni" di cui al Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281. Detto personale mantiene lo stato

giuridico-economico alla data dell’inquadramento nei ruoli del CFS ed è soggetto alle normative statali in

materia di quiescenza ed al rispetto del C.C.N.L. di comparto.

1

22. 3. Le modalità di transito del personale sono regolate dai criteri di volontarietà della domanda di

trasferimento, alla considerazione delle funzioni, curriculum e specializzazione svolte e conseguite nel

CFRS, dalla garanzia delle condizioni contrattuali e del trattamento giuridico-economico acquisito, e dal

coinvolgimento in tutte le fasi dai rappresentanti di comparto delle OO.SS.

23.

24. Art. 5.

25. Disposizioni finali

26. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Re-gione.

1

Atti parlamentari Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni Anno2014 (n. 000 )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Stefano Zito, Cappello Francesco, Trizzino Giampiero, Cancelleri Giovanni Carlo, Ciaccio Giorgio, Ciancio Gianina, Ferreri Vanessa, Foti Angela, La Rocca Claudia, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Sal-

vatore, Tancredi Sergio, Zafarana Valentina

10 gennaio 2014----O----

Aiuto tecnico-amministrativo e creazione di un fondo di investimenti per i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose

----O----RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di consentire la prosecuzione delle attività tec-nico-amministrative nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, così soddisfacendo il principio ge-nerale della continuità dell'attività amministrativa.Riconoscendo ai comuni sciolti per mafia la possibilità di ottenere presso i propri uffici il trasferi-mento di personale dipendente dalla Regione siciliana, dagli assessorati o altri enti regionali, si vuo-le consentire la continuità nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative dei comuni richie-denti, affidandole a dipendenti in grado di ricoprire le qualifiche richieste e, soprattutto, non coin-volti nelle indagini relative al procedimento di scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose.In altre parole, la legge oggi proposta risponde all'esigenza di assicurare gli obiettivi costituzional-mente imposti dall'art. 97 della costituzione, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione ammini-strativa, funzionalizzata al perseguimento degli interessi generali, in questo caso, quelli propri degli enti locali sciolti per mafia.L'obiettivo del presente testo di legge è anche quello di garantire la legalità dell'azione pubblicistica ed evitare il rischio che ulteriori e perpetrate infiltrazioni mafiose possano pregiudicare il persegui-mento dell'interesse pubblico.Il personale richiesto dovrà possedere tutti i requisiti per garantire il ripristino della legalità nello svolgimento dell'attività presso il comune richiedente (assenza di indagini in corso, assenza di pro-cedimenti penali pendenti, assenza di condanne definitive e non definitive, non sottoposizione a mi-sure di sicurezza, ecc., anche se detti procedimenti o provvedimenti non siano direttamente afferenti alla contestazione di reati di stampo mafioso), oltre a quelli tecnici del settore dove verranno desti-nati.Con gli interventi elencati nel corpo della legge, si vuole agevolare il processo di bonifica dei co-muni raggiunti dal provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose. A tal fine, agli enti ri-chiesti è imposto di dare priorità assoluta, oltre che alla garanzia di continuità e legalità dell'azione amministrativa dei comuni richiedenti, anche e soprattutto allo svolgimento delle operazioni ammi-nistrative, tecniche e burocratiche dei comuni stessi.La continuità e la legalità dell'attività dei comuni sciolti per mafia risponde ad esigenze di premi-nente interesse pubblico che si concretizza nella tutela degli interessi dei cittadini che fanno parte

1

del territorio dell'ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose. La legge si prefigge anche l’obiettivo di rendere la Regione siciliana, agli occhi dei siciliani e dei cittadini anche non residenti in questa regione, un esempio positivo e un modello di legalità per tutta la Nazione.Per raggiungere questo risultato è stato previsto nel presente prospetto di legge un Fondo per gli in-vestimenti dedicato in via esclusiva ai comuni sciolti per mafia. La copertura finanziaria per l'istitu-zione del Fondo è disposta a carico della Regione siciliana per un importo pari a 2.000 migliaia di euro.Attraverso la modifica del comma V dell'art. 20 Legge regionale n. 30 del 2000 (già inciso dalla Legge regionale n. 6 del 2009), si vogliono ulteriormente ridurre gli oneri per permessi retribuiti dei consiglieri degli enti locali, destinando le relative somme alla integrazione della copertura finanzia-ria del Fondo.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTAREArt.1

Principi27. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività tecnico-amministrativa, tutti i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa possono richiedere alla Regione siciliana, agli assessorati e agli enti regionali il trasferimento temporaneo del proprio personale competente a svolgere l'attività richie-sta.28. Per agevolare i processi di bonifica dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, gli enti ri-chiesti danno priorità assoluta alle operazioni amministrative, tecniche e burocratiche dei comuni ri-chiedenti.

Art.2Modalità del trasferimento

1.Gli Enti richiesti trasferiscono il personale senza alcun onere a carico del comune richiedente.4. Il trasferimento del personale tecnico-amministrativo potrà avvenire anche a fronte di un even-tuale esubero in pianta organica dell'ente richiedente.

Art. 3Istituzione di un Fondo per gli investimenti

Copertura finanziaria

6. E' istituito un Fondo per gli investimenti dedicato esclusivamente ai comuni sciolti per infiltra-zioni mafiose.7. Il fondo per gli investimenti dovrà essere istituito all'entrata in vigore della presente legge con copertura finanziaria a carico della Regione per un importo di € 2.000 migliaia di euro8. Al comma 5 dell'art. 20 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 modificata dall’articolo 24 della legge regionale n.6/2009 le parole “a due terzi” sono sostituite con le parole “ad un quarto e ad un quinto nelle città con più di 200.000 abitanti”9. La modifica di cui al comma precedente costituisce copertura finanziaria integrativa del Fondo per gli investimenti dedicato ai comuni sciolti per mafia.

Art. 4Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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