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MOSS (Mini One Stop Shop) – Mini Sportello Unico Operazioni di e-commerce diretto Gruppo di lavoro operazioni doganali e intracomunitarie Giovedì 13 novembre 2014

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MOSS (Mini One Stop Shop) – Mini Sportello Unico Operazioni di e-commerce diretto

Gruppo di lavoro operazioni doganali e intracomunitarie

Giovedì 13 novembre 2014

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Gruppo di lavoro operazioni doganali e intracomunitarie

Autori e relatori

Dott. Roberto Ramazzotto *

* Referente

MOSS (Mini One Stop Shop) - Mini Sportello Unico

Operazioni di e-commerce diretto

Dott. Marco Bodo

Dott. Stefano Carpaneto

Dott. Stefano Rangoni

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• Disposizioni comunitarie

• Definizione di e-commerce diretto

Tabelle

Regime MOSS NON UE

Regime MOSS UE

• Novità dal 1° gennaio 2015

• Il regime MOSS

Disposizioni in materia di territorialità dei servizi TBES

Disciplina del regime MOSS

• Definizioni

SOMMARIO

• L’ adesione al regime MOSS

La registrazione

Decorrenza

La cancellazione

L’esclusione – Periodo di quarantena

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• La Dichiarazione IVA

La trasmissione della dichiarazione

SOMMARIO

Contenuto della dichiarazione

I versamenti

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• Disposizioni comunitarie

• Definizione di e-commerce diretto

Tabelle

Regime MOSS NON UE

Regime MOSS UE

• Novità dal 1° gennaio 2015

• Il regime MOSS

Disposizioni in materia di territorialità dei servizi TBES

Disciplina del regime MOSS

• Definizioni

SOMMARIO

• L’ adesione al regime MOSS

La registrazione

Decorrenza

La cancellazione

L’esclusione – Periodo di quarantena

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Per commercio elettronico “diretto” si intende la cessione on line di beni immateriali e servizi informatici quali, software, musica, immagini, testi, banche dati... forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire. (art. 11, Regolamento CE, 17.10.2005, n. 1777/2005)

La Direttiva 2006/112/CE – allegato II e il Regolamento CE 282/2011 – art.7 e allegato I individuano quali siano i servizi che rientrano nell’ambito del commercio elettronico diretto e quelli che ne restano esclusi

Le operazioni di cessione per via telematica di tali beni immateriali sono considerate, a fini IVA ,quali prestazioni di servizi.

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Operazioni di e-commerce diretto

Tipologia (Direttiva 2006/112/CE)

Dettaglio (Regolamento CE 282/2011)

Fornitura di siti web e web hosting, gestione a distanza si programmi e attrezzatura

• hosting di siti e pagine web • manutenzione automatica di programmi, remota e on line

• amministrazione remota di sistemi • conservazione (warehousing) di dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente

• fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

Fornitura di prodotti digitali in genere, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti

• accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti

• banner blocker (software per bloccare la comparsa di banner)

• driver di scaricamento e interfaccia tra computer e periferiche

• installazione automatica on line di filtri per siti web • installazione automatica di firewall

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Operazioni di e-commerce diretto

Tipologia (Direttiva 2006/112/CE)

Dettaglio (Regolamento CE 282/2011)

Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati

• accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica • accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi

• contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche

• abbonamento a giornali e riviste on line • siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web • notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line

• informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo

• fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o sito web

• utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet

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Operazioni di e-commerce diretto

Tipologia (Direttiva 2006/112/CE)

Dettaglio (Regolamento CE 282/2011)

Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento

• accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari • accesso o scaricamento di sigle, brani musicali, suonerie o altri suoni

• accesso o scaricamento di film • scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari

• accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri

Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

• tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o altra rete vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra docente e studente

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Operazioni di e-commerce diretto

Tipologia (Direttiva 2006/112/CE)

Dettaglio (Regolamento CE 282/2011)

Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

• libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

Altro

• la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer • le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line...

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Non sono considerate quali e-commerce diretto le seguenti operazioni (art. 7 Regolamento CE 282/2011)

Operazioni non considerate di e-commerce diretto

servizi di telecomunicazione

CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi, CD e audiocassette, videocassette e DVD, giochi su CD-ROM

materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste

servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante posta elettronica

servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto

servizi di riparazione materiale offline delle apparecchiature informatiche

servizi di conservazione dei dati offline

servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione

servizi di helpdesk telefonico

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Operazioni non considerate di e-commerce diretto

servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;

servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo,indipendentemente dalle modalità di offerta;

servizi di videofonia

accesso a Internet e al World Wide Web

servizi telefonici forniti attraverso Internet

beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente

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• Disposizioni comunitarie

• Definizione di e-commerce diretto

Tabelle

Regime MOSS NON UE

Regime MOSS UE

• Novità dal 1° gennaio 2015

• Il regime MOSS

Disposizioni in materia di territorialità dei servizi TBES

Disciplina del regime MOSS

• Definizioni

SOMMARIO

• L’ adesione al regime MOSS

La registrazione

Decorrenza

La cancellazione

L’esclusione – Periodo di quarantena

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Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 – artt. 58 e 59 bis

Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 – artt. da 358 a 359 undecies come modificati dalla Direttiva 2008/8/CE

Regolamento 282/2011 del 15 marzo 2011 – artt. da 57 bis a 63 quater, come modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 967/2012 e 1042/2013

Regolamento 904/2010 artt. 44 e 45

Regolamento 815/2012 - Modalità di applicazione del Regolamento 904/2010

Disposizioni in materia di territorialità dei servizi TBES

Disciplina del regime MOSS

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• Disposizioni comunitarie

• Definizione di e-commerce diretto

Tabelle

Regime MOSS NON UE

Regime MOSS UE

• Novità dal 1° gennaio 2015

• Il regime MOSS

Disposizioni in materia di territorialità dei servizi TBES

Disciplina del regime MOSS

• Definizioni

SOMMARIO

• L’ adesione al regime MOSS

La registrazione

Decorrenza

La cancellazione

L’esclusione – Periodo di quarantena

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L’ art. 5 della direttiva 2008/8/Ce (1) prevede che, dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e e-commerce “diretto“, effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA negli Stati membri, si considerano effettuate nel paese in cui è stabilito il committente del servizio. (criterio del luogo della prestazione)

Per le prestazioni indicate (operazioni TBES) sarà quindi adottato, negli scambi B2C , il principio di tassazione a destinazione, ovvero gli stessi dovranno essere tassati nel territorio dello Stato membro ove il committente è residente (o domiciliato).

(1) N.B. : il legislatore nazionale non ha ancora recepito formalmente tale articolo

Il motivo alla base di tali cambiamenti è la volontà di conformare il trattamento IVA dei servizi in questione ad uno dei principi fondamentali dell’IVA, ossia che, in quanto tassa sui consumi, il suo gettito dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati.

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In base a questa nuova impostazione, il futuro sistema dell'IVA dovrebbe fondarsi sul principio secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi è situato nello Stato membro in cui avviene il consumo.

Nella relazione della Commissione Europea del 6 dicembre 2011 sul futuro dell’ IVA sono state presentate le caratteristiche fondamentali del sistema IVA riformulato che dovrebbe sostituire le attuali disposizioni transitorie, ove si riconosce che il sistema transitorio dovrebbe essere abbandonato a favore di un sistema fondato su un concetto alternativo basato sulla destinazione.

Sotto questo aspetto, il regime MOSS va oltre il comparto delle operazioni a cui oggi si riferisce, costituendo un “banco di prova” per una sua futura più ampia applicazione.

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Modifiche al regime IVA dal

1° gennaio 2015

solo operazioni TBES

solo operazioni B2C

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Operazioni TBES (Telecommunication, broadcasting and electronic services)

Committente non

soggetto passivo - B2C fino al 31/12/2014 dal 1° gennaio 2015

Stabilito nella Ue (Italia esclusa)

Luogo della prestazione: luogo in cui è stabilito il

prestatore (art.7-ter, c.1, lett b)

Luogo della prestazione: luogo in cui è stabilito il

committente

Stabilito fuori della Ue Escluse dall’applicazione

dell’imposta (art. 7.septies lett. i)

Escluse dall’applicazione dell’imposta

(art. 7.septies lett. i)

Committente soggetto

passivo- B2B fino al 31/12/2014 dal 1° gennaio 2015

Stabilito nella Ue (Italia esclusa)

Luogo della prestazione: luogo in cui è stabilito il

committente (art.7-ter, c.1, lett a)

invariato

Stabilito fuori della Ue

Luogo della prestazione: luogo in cui è stabilito il

committente (art.7-ter, c.1, lett a)

invariato

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fino al 31/12/2014

dall’1/1/2015

IVA nazionale 22%

IVA tedesca 19%

IVA francese 20%

IVA svedese 25%

DE

FR

SE

DE

FR

SE

p IT

e-commerce diretto verso privati consumatori stabiliti in paese UE

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In funzione della modifica normativa, l’operatore nazionale, avrebbe l’obbligo di identificarsi a fini IVA, direttamente o mediante rappresentante fiscale, nei diversi paesi UE in cui opera ed ivi provvedere al versamento dell’ IVA.

L’introduzione del Moss o Mini Sportello Unico, a far data dal 1° gennaio 2015, permetterà ai soggetti passivi che esercitano attività di e-commerce diretto verso soggetti non passivi negli altri Stati membri in cui non sono stabiliti, di versare l’IVA dovuta su tali servizi cumulativamente allo Stato membro in cui sono in cui sono identificati e non ai singoli Stati, attraverso un interfaccia elettronica.

p IT obbligo di

identificazione

p

p

p

DE

FR

SE

e-commerce diretto verso privati consumatori stabiliti in paese UE

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• Disposizioni comunitarie

• Definizione di e-commerce diretto

Tabelle

Regime MOSS NON UE

Regime MOSS UE

• Novità dal 1° gennaio 2015

• Il regime MOSS

Disposizioni in materia di territorialità dei servizi TBES

Disciplina del regime MOSS

• Definizioni

SOMMARIO

• L’ adesione al regime MOSS La registrazione

Decorrenza

La cancellazione

L’esclusione – Periodo di quarantena

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• soggetti passivi UE

soggetto passivo è un’impresa che ha fissato la sede della propria attività economica , o possiede una stabile organizzazione, nel territorio della UE.

• soggetti passivi extraUE

soggetto passivo è un’impresa che non ha fissato la sede della propria attività economica , né possiede una stabile organizzazione, nel territorio della UE e che non è registrata né tenuta ad essere identificata a fini IVA nella UE

Stato membro in cui il soggetto passivo dispone di una sede o di una stabile organizzazione.

Soggetto passivo:

Stato membro di stabilimento:

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lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica: sede sociale di una società o sede della propria attività economica per un impresa individuale.

• soggetti passivi UE

• soggetti passivi extraUE con stabile organizzazione in UE

il soggetto passivo è libero di scegliere il proprio Stato membro di identificazione tra quelli in cui possiede una stabile organizzazione.

lo Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini del Mini Sportello Unico ed in cui dichiara e versa l’IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo.

Stato membro di identificazione = Stato membro di stabilimento

Stato membro di identificazione:

• soggetti passivi extraUE

il soggetto passivo è libero di scegliere il proprio Stato membro di identificazione.

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• soggetti passivi extraUE

il soggetto passivo non può essere stabilito nello stato membro di consumo , ma può ivi identificarsi.

• soggetti passivi UE

il soggetto passivo non può avere in tale Stato né la sede della sua attività economica, né una stabile organizzazione.

Stato membro di consumo Stato membro di identificazione

lo Stato membro in cui il soggetto passivo presta servizi di e-commerce diretto a persone che non sono soggetti passivi:

Le prestazioni che rientrano nell’ambito del Mini Sportello Unico sono quelle effettuate nello Stato membro di consumo e non in quello di identificazione o di stabilimento dell’impresa.

Stato membro di consumo:

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• Disposizioni comunitarie

• Definizione di e-commerce diretto

Tabelle

Regime MOSS NON UE

Regime MOSS UE

• Novità dal 1° gennaio 2015

• Il regime MOSS

Disposizioni in materia di territorialità dei servizi TBES

Disciplina del regime MOSS

• Definizioni

SOMMARIO

• L’ adesione al regime MOSS

La registrazione

Decorrenza

La cancellazione

L’esclusione – Periodo di quarantena

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Il regime MOSS è un regime speciale facoltativo che rappresenta una forma di semplificazione prevista a seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo di prestazione per l’e-commerce diretto, evitando ai soggetti passivi di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo ed effettuare gli adempimenti esclusivamente nel proprio paese.

Se un soggetto passivo intende avvalersene, è obbligato ad applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti non essendo prevista l’applicazione in funzione dello Stato membro.

Il Mini Sportello Unico riprende il regime VOES, che resterà ancora in vigore per tutto il 2015, per le prestazioni di e-commerce diretto fornite a soggetti non passivi da prestatori non stabiliti nella UE.

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Nell’ambito del regime, il soggetto passivo che aderisce a tale regime in uno Stato membro in cui è identificato trasmette elettronicamente allo stesso, tramite il Mini Sportello Unico, le dichiarazioni IVA trimestrali relative alle operazioni di e-commerce diretto prestate a soggetti non passivi in altri Stati membri di consumo e procede al versamento cumulativo dell’ IVA dovuta.

Le dichiarazioni, con l’IVA versata, saranno trasmesse successivamente dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo.

Possono avvalersi di tale regime sia i soggetti passivi stabiliti nella UE che stabiliti extra UE.

REGIME MOSS UE REGIME MOSS NON UE

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p IT

e-commerce diretto verso privati consumatori stabiliti in paese UE

IVA tedesca 19%

IVA francese 20%

IVA svedese 25%

DE

FR

SE

Dichiarazioni e versamenti

p

p

p

DE

FR

SE

Dichiarazioni trimestrali e versamenti IVA cumulativi

Mini Sportello Unico

ADESIONE

•REGIME MOSS

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REGIME MOSS UE

Possono avvalersi del regime UE: - i soggetti passivi che hanno la sede della loro attività in un paese della UE; - i soggetti passivi che, pur avendo la sede fuori dalla UE, dispongono di una

o più stabili organizzazioni in uno o più paesi UE.

Stato membro di stabilimento

Stabile organizzazione in

UE

Stato membro di identificazione e

attivazione del regime

StatI membrI di consumo

StatI membrI di consumo ESCLUSI

NO

OBBLIGATORIO TUTTI I

PERTINENTI

p IT p UE

p IT p IT

Il regime speciale si applica soltanto ai servizi di e-commerce diretto effettuate nei confronti di soggetti privati consumatori stabiliti in Stati membri in cui l’impresa non ha né la sede, né una stabile organizzazione.

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REGIME MOSS UE

p IT

Stato di stabilimento

Stabile organizzazione in

UE

Stato membro di identificazione e

attivazione del regime

StatI membrI di consumo

StatI membrI di consumo ESCLUSI

OBBLIGATORIO TUTTI I

PERTINENTI

p UE p DE

p FR p DE

p FR

p IT p IT

Stato di stabilimento

Stabile organizzazione in

UE

Stato membro di identificazione e

attivazione del regime

StatI membrI di consumo

StatI membrI di consumo ESCLUSI

A SCELTA

TUTTI I PERTINENTI

. USA p UE p DE

p FR

p DE

p FR

p DE

p FR

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REGIME MOSS UE – soggetto passivo UE privo di stabili organizzazioni in UE

p IT

SEDE

Dichiarazioni MOSS

---------------- ---------------- ----------------

Regime normale

Regime MOSS

p IT p UE

ALTRI STATI UE

ADESIONE

•REGIME MOSS

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REGIME MOSS UE – soggetto passivo NON UE con stabile organizzazione in UE

SEDE

p DE

stabile organizzazione

p FR

stabile organizzazione

. USA

Dichiarazioni MOSS

---------------- ---------------- ----------------

TVA

MwSt

Regime normale anche tramite le stabili

organizzazioni

p FR

p DE

p UE

ALTRI STATI UE

Regime MOSS anche tramite le

stabili organizzazioni

SCELTA IDENTIFICAZIONE IN GERMANIA

ADESIONE

•REGIME MOSS

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REGIME MOSS NON UE

. USA p UE

Stato di stabilimento

Stabile organizzazione

in UE

Stato membro di identificazione e

attivazione del regime

StatI membrI di consumo

StatI membrI di consumo ESCLUSI

NO

A SCELTA

TUTTI I PERTINENTI

NESSUNO

p UE

Possono avvalersi del regime NON UE: - i soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica , né possiedono una stabile organizzazione, nel territorio della UE e che non sono registrate né tenute ad essere identificata a fini IVA nel territorio stesso.

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p USA

SCELTA IDENTIFICAZIONE IN ITALIA

Regime MOSS

ESCLUSIVO

Il regime è esclusivo non essendo ammesso il contemporaneo regime ordinario.

REGIME MOSS UE – soggetto passivo NON UE senza stabili organizzazione in UE

Dichiarazioni MOSS

---------------- ---------------- ----------------

p UE

TUTTI GLI STATI

PR

ESTA

ZIO

NI

ADESIONE

•REGIME MOSS

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Le norme applicabili nello Stato membro di consumo alle prestazioni nazionali in tema di aliquote, fatturazione, regime per cassa, sono applicabili anche a quelle rientranti nel regime del Mini Sportello Unico

p DE

p FR

p SE

p ES

- Aliquota IVA - regole di fatturazione …….

- Aliquota IVA - regole di fatturazione …….

- Aliquota IVA - regole di fatturazione …….

- Aliquota IVA - regole di fatturazione …….

p IT

In particolare, in materia di fatturazione si applicheranno le norme dello Stato membro di consumo. Chi aderisce al MOSS dovrà pertanto conoscere le norme pertinenti degli Stati membri in cui prestano servizi ai destinatari. Le informazioni relative alle norme degli Stati membri in materia di fatturazione saranno disponibili sul sito internet della Commissione Europea.

ADESIONE

•REGIME MOSS

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Ai sensi dell'articolo 221 della direttiva IVA, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi (operazioni B2C). Tuttavia, questo obbligo può essere oneroso per gli operatori che svolgono le loro attività in diversi Stati membri. Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la conformità alla normativa da parte degli operatori economici, la Commissione ritiene che gli Stati membri non dovrebbero richiedere alle imprese di emettere una fattura per le operazioni B2C contemplate dal MOSS.

estratto da Relazione della Commissione al Consiglio del 26/6/2014:

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• Disposizioni comunitarie

• Definizione di e-commerce diretto

Tabelle

Regime MOSS NON UE

Regime MOSS UE

• Novità dal 1° gennaio 2015

• Il regime MOSS

Disposizioni in materia di territorialità dei servizi TBES

Disciplina del regime MOSS

• Definizioni

SOMMARIO

• L’ adesione al regime MOSS

La registrazione

Decorrenza

La cancellazione

L’esclusione – Periodo di quarantena

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Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del mini sportello unico è tenuto a registrarsi nello stato membro di identificazione.

registrazione possibile per un soggetto passivo avente sede della propria attività economica nell’UE (o se ivi dispone di una stabile organizzazione);

se il soggetto passivo non dispone della sede dei propri affari nell’UE (nemmeno tramite stabile organizzazione e non sia registrato né tenuto ad essere identificato ai fini Iva nell’UE).

Al momento della registrazione, al soggetto passivo verrà attribuito un numero individuale di registrazione IVA che: - nel regime UE: coincide con il numero di partita IVA utilizzato per le

operazioni nazionali; - nel regime non UE: verrà assegnato nel formato Euxxxyyyyyz (EU-codice

ISO-numero stato membro-numero di controllo).

Due regimi:

REGIME UE

REGIME NON UE

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Per effettuare la registrazione il soggetto passivo dovrà accedere al portale web:

www.agenziadelleentrate.it/cosadevifare/richiedere/regimiopzionali/MOSS/registrazione

Saranno richieste delle informazioni che varieranno a seconda del regime a cui dovrà aderire il soggetto passivo.

E’ possibile effettuare la registrazione a partire dal 1° ottobre 2014.

Dati richiesti per il regime UE: - Dati anagrafici identificativi del soggetto e dell’attività svolta; - Stabili organizzazioni in altri paesi UE; - Identificazioni in altri paesi UE come soggetto non stabilito; - Precedenti registrazioni in altri paesi UE. Dati richiesti per il regime non UE: - Informazioni sull’attività; - Dati dell’imprenditore individuale (eventuale); - Contatti.

La registrazione

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Per poter materialmente effettuare la registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate il soggetto passivo dovrà accedere direttamente ai servizi telematici offerti dall’Agenzia con le proprie credenziali Fisconline o Entratel.

Previa verifica che il cliente sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate !!!!!!! (Provvedimento A.E. 30/09/2014).

Obbligo credenziali Entratel o Fisconline

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Dati per la registrazione (Regime Ue – Regime non Ue)

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Dati per la registrazione (Regime Ue – Regime non Ue)

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Dati per la registrazione (Regime Ue – Regime non Ue)

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La registrazione decorre dal 1° giorno del trimestre civile successivo a quello di registrazione (NON il 3° mese successivo!!!!)

Esempio: Registrazione 15 febbraio 2015 1° aprile 2015

il regime prende inizio dalla prima operazione effettuata a condizione che il soggetto passivo comunichi allo Stato di identificazione di aver effettuato operazioni rientranti nel MOSS entro il 10 ° giorno del mese successivo a quello in cui la prima operazione è stata effettuata.

E’ prevista una decorrenza anticipata qualora il soggetto passivo inizi ad effettuare operazioni rientranti nel MOSS prima di tale data:

Esempio: Prima prestazione B2C 1° marzo • comunicazione allo Stato membro di identificazione entro il 10 aprile efficacia anticipata con 1° marzo. (senza deroghe il regime sarebbe stato applicabile dal 1° aprile)

DECORRENZA

DECORRENZA

Decorrenza

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La cancellazione

Cancellazione: abbandono volontario del regime MOSS da parte del soggetto passivo;

Il soggetto passivo deve comunicare la volontà di non aderire più al MOSS almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile antecedente a quello in cui intende non avvalersi più del regime.

Esempio: Ipotesi di cessazione dal MOSS dal 1° luglio comunicazione cancellazione entro il 15 giugno. Il soggetto passivo non potrà utilizzare il MOSS in nessun Stato Membro per due trimestri dell’anno civile. Il soggetto «cancellato» tornerà a dover assolvere gli obblighi IVA (e-commerce diretto e servizi di telecomunicazione, ecc.) previsti negli stati membri di consumo.

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L’esclusione

Lo Stato membro di identificazione provvedere a escludere il soggetto passivo dal regime.

L’esclusione è prevista per le seguenti ragioni:

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Periodo di quarantena

Quando un soggetto passivo viene escluso da uno dei due regimi MOSS (UE o Extra UE) entra in un periodo di quarantena.

Un periodo di quarantena è applicabile soltanto nei casi seguenti:

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• La Dichiarazione IVA

La trasmissione della dichiarazione

SOMMARIO

Contenuto della dichiarazione

I versamenti

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La Dichiarazione IVA

Il soggetto passivo UE ed extra-UE che abbia optato per il regime speciale è tenuto a presentare la dichiarazione IVA con riferimento ad ogni trimestre, sia nel caso un cui abbia fornito servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici, sia nel caso in cui non abbia fornito alcun servizio.

Nell’ambito del regime MOSS, in relazione alle prestazioni che vi rientrano, non spetta la detrazione dell’IVA sulle le spese sostenute nello Stato membro di consumo, ma solamente il diritto al suo rimborso. Il soggetto passivo potrà recuperare l’imposta pagata nei vari Stati membri di consumo attraverso le procedure di rimborso di cui alle direttive 2008/8/CE e 86/560/CEE.

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Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione IVA deve contenere i dati relativi ai servizi forniti ai consumatori in ciascuno Stato membro dal soggetto passivo. Lo Stato membro di identificazione: i. divide i dati contenuti nella dichiarazione IVA con riferimento ad ogni

Stato membro di consumo e li inoltra a ciascuno di essi; ii. genera un numero di riferimento per ogni dichiarazione IVA, e ne dà

informazione al soggetto passivo, che deve fare riferimento allo stesso quando effettua i corrispondenti pagamenti IVA.

Nel caso in cui i servizi in commento siano resi da un soggetto passivo a consumatori privati localizzati nello Stato membro nel quale questi è stabilito, essi devono essere comunicati soltanto nella dichiarazione IVA “domestica”. Lo Stato membro di identificazione consente ai soggetti passivi la possibilità di effettuare correzioni alla dichiarazione IVA entro tre anni dalla scadenza del termine per l’invio.

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La trasmissione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 successivo al trimestre al quale si riferisce.

I periodi di riferimento e le relative scadenze per la presentazione della dichiarazione IVA sono: periodo 1° gennaio – 31 marzo - presentazione entro il 20 aprile; periodo 1° aprile – 30 giugno - presentazione entro il 20 luglio; periodo 1° luglio – 30 settembre - presentazione entro il 20 ottobre; periodo 1° ottobre – 31 dicembre - presentazione entro il 20 gennaio. I termini rimangono i medesimi anche se scadenti il sabato o la domenica.

La trasmissione della dichiarazione non può avvenire prima della fine del trimestre di riferimento.

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Se il soggetto passivo non trasmette la dichiarazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento (la scadenza è il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento) lo Stato membro di identificazione invia un sollecito al soggetto passivo. Eventuali successivi solleciti sono emessi dagli Stati membri di consumo. Nel caso in cui il contribuente riceva i solleciti per tre trimestri consecutivi e non trasmetta la dichiarazione entro 10 giorni dall’invio di ciascuno di essi, questi viene considerato come se avesse costantemente omesso di rispettare le norme che regolano il regime speciale comportandone la sua esclusione. Eventuali sanzioni e oneri relativi al ritardo nella presentazione della dichiarazione rientrano nella competenza degli Stati membri di consumo, secondo le proprie regole e procedure.

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I versamenti

Il soggetto passivo paga l’IVA dovuta allo Stato membro nel quale si è identificato, per l’ammontare derivante dalla dichiarazione. Successivamente detto Stato provvede alla distribuzione dell’IVA ai vari Stati membri di consumo. Il pagamento viene effettuato a seguito della presentazione della dichiarazione IVA, indicando al numero unico di riferimento attribuito alla stessa. Se il pagamento non viene effettuato o non viene effettuato per l’intero importo dovuto, lo Stato membro di identificazione può inviare al contribuente un sollecito entro il decimo giorno successivo a quello nel quale il pagamento era dovuto. I successivi solleciti sono di competenza dello Stato membro del consumo interessato.

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Nel caso in cui il soggetto passivo abbia versato maggiore IVA rispetto a quella effettivamente dovuta, possono verificarsi le seguenti situazioni: i. quando lo Stato membro di identificazione riceve il pagamento, è tenuto a

verificarlo con l’IVA risultante dalla dichiarazione. Se questi rileva che è stata pagata più IVA di quella dovuta, rimborsa l’eccedenza al soggetto passivo;

ii. se il soggetto passivo rileva di aver effettuato un errore nella dichiarazione , che ha determinato un maggiore versamento di imposta, provvede ad effettuare la correzione della dichiarazione. Se la rettifica è effettuata prima che lo Stato membro di identificazione abbia distribuito l’IVA agli Stati di consumo, questo provvederà a restituire il dovuto direttamente al soggetto passivo. Nel caso in cui la correzione avvenga successivamente alla distribuzione dell’imposta a favore degli Stati membri di consumo, da parte dello Stato di identificazione, sarà lo Stato membro di consumo che restituirà l’importo IVA versato in eccedenza direttamente al contribuente.

Il contribuente che riceve il sollecito per tre trimestri consecutivi e non provvede ad effettuare il pagamento entro 10 giorni dalla data di ciascuno di essi, si considera inadempiente e quindi viene escluso dal sistema, fatta eccezione per importi non pagati inferiori ad € 100,00, riferiti ad ogni trimestre.

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Corrispondenza tra pagamento e la dichiarazione IVA per il mini sportello unico grazie al numero di riferimento unico.

Ad ogni dichiarazione IVA per il mini sportello unico è assegnato un numero di riferimento unico, che è essenziale utilizzare per effettuare il pagamento. Qualora il soggetto passivo effettui un pagamento senza fare riferimento a tale numero oppure se lo stesso non corrisponde ad alcuna dichiarazione IVA presentata, lo Stato membro di identificazione adotta le misure necessarie per chiarire la questione. Nel caso in cui non fosse possibile riconciliare il versamento con la dichiarazione, perché in difetto di riferimenti numerici, il versamento verrà restituito al soggetto passivo, che sarà tenuto a ritrasmette la dichiarazione nei tempi individuati precedentemente, purchè non sia considerata in ritardo, e rieffettuare il versamento.

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Per le dichiarazioni IVA presentate tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016 , lo Stato membro di identificazione tratterrà il 30% dei pagamenti effettuati, spettanti agli Stati membri di consumo. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la trattenuta passerà al 15% fino ad azzerarsi dal 1° gennaio 2019 . Tale quota è trattenuta sui pagamenti dovuti gli Stati membri e non incide sull’importo dell’IVA che il soggetto passivo deve versare. Tuttavia questa trattenuta, nel periodo in cui sarà applicata secondo le aliquote individuate, potrà condizionare l’eventuale procedura di rimborso per un versamento in eccesso, che avverrà sia dallo Stato membro di consumo che da quello di identificazione.

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Fine

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