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1 DIP-919-ed.01012019 Che cosa non è assicurato? Responsabilità Civile dall’attività professionale; Responsabilità per fatti inerenti la proprietà e la conduzione locali diversi da quelli indicati nella Scheda tecnica di modulo; fabbricato con stato d’uso e locali con destinazione e superficie difformi rispetto a quanto indicato nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?/Condizioni di operatività”. Modulo Danni a Terzi – proprietà 2° casa DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: “Allianz1 – Danni a Terzi – proprietà 2^ casa” Che cosa è assicurato? Responsabilità Civile della proprietà: danni involontariamente cagionati a terzi per fatti derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione saltuaria, locata, in uso o comodato. Per il dettaglio dei contenuti della copertura si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato?”. L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo. Dove vale la copertura? L’assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano. Ci sono limiti di copertura? ! Si, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” del DIP aggiuntivo Danni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? È un’assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di responsabilità civile

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1 DIP-919-ed.01012019

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile dall’attività professionale;

Responsabilità per fatti inerenti la proprietà e la conduzione locali diversi da quelli indicati nella Scheda tecnica di modulo;

fabbricato con stato d’uso e locali con

destinazione e superficie difformi rispetto

a quanto indicato nel DIP aggiuntivo

Danni alla sezione “Che cosa non è

assicurato?/Condizioni di operatività”.

Modulo Danni a Terzi – proprietà 2° casa

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: “Allianz1 – Danni a Terzi – proprietà 2^ casa”

Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile della proprietà: danni involontariamente cagionati a terzi per fatti derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione saltuaria, locata, in uso o comodato.

Per il dettaglio dei contenuti della copertura si rimanda al DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato?”.

L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Dove vale la copertura?

L’assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura?

! Si, sono presenti esclusioni, franchigie,

scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Ci sono limiti di copertura?” del DIP aggiuntivo Danni.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un’assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa di responsabilità civile

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Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo e può essere versato esclusivamente con frazionamento mensile con una maggiorazione del 5,6 % per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni. Il premio è comprensivo delle imposte.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?” del Dip aggiuntivo Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva

alla data di sottoscrizione del modulo, e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di modulo.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si

rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire il modulo?

Il modulo non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Puoi disdettare alla scadenza indicata nel modulo inviando una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

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Assicurazione contro i danni Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni) Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto “Allianz1 – Danni a terzi – proprietà 2^ casa”

20/07/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L’impresa di assicurazione è Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania) - Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia); - Recapito telefonico: 800.68.68.68;

- Sito Internet: www.allianz.it;

- Indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected];

- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n°018.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 2.174 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro. Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet

dell’Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 4.867.921; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato? Gli eventi assicurati

La copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei locali di Abitazione saltuaria o di Abitazione locata, in uso o in comodato la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e delle relative pertinenze quali box, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade, viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni, impianti fissi al servizio dei locali. Qualora i locali di abitazione siano singole porzioni di fabbricato, sono altresì comprese anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. La copertura assicurativa vale per la committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali di Abitazione saltuaria o di Abitazione locata, in uso o in comodato e delle relative pertinenze. Per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione, la garanzia si estende anche ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché

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dall’evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime. La copertura assicurativa vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall’INPS. La copertura assicurativa, nel caso in cui l’abitazione assicurata sia di proprietà di terzi e/o in comproprietà, si intende prestata per conto di chi spetta. La copertura assicurativa vale inoltre per:

la responsabilità civile per danni da acqua derivanti da fuoriuscita di liquidi a seguito di:

rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gli allacciamenti e gli scaldabagni;

rigurgito di fognature;

la responsabilità civile per danni a terzi che derivino da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato;

la responsabilità civile per danni a veicoli e/o natanti di terzi anche in consegna o in custodia all'Assicurato da lui detenuti a qualsiasi titolo;

la responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo e per le interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi.

Limitatamente ai danni a cose da fuoriuscita di liquidi, da rigurgito di fognature, da incendio, da esplosione e da scoppio, sono considerati terzi i genitori e i figli, qualora gli stessi non siano residenti con l’Assicurato e siano abitanti in unità immobiliari distinte.

Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulterioririspetto a quelle fornite nel DIP Danni.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ Destinazione dei locali

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e siano adibiti ad Abitazione saltuaria o ad Abitazione locata, in uso o in comodato. L’abitazione assicurata:

può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;

può occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell’ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo e a condizione che l’abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un’unica unità abitativa;

può essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell’ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l’abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un’unica unità abitativa.

L’abitazione assicurata deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di modulo:

appartamento;

villa indipendente;

villetta a schiera o plurifamiliare. Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l’abitazione stessa. I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast. Le pertinenze dei locali di abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di abitazione, ma devono essere poste nell’ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in

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linea d’aria, dall’ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l’attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di abitazione.

Superficie dei locali

La copertura assicurativa vale a condizione che la Superficie dei locali non sia superiore al valore indicato nella Scheda tecnica di modulo aumentato di 20 mq.

Stato d’uso del fabbricato

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati in Scheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Esclusioni della copertura assicurativa

La copertura assicurativa non vale per i danni:

derivanti da furto;

a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per:

gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici;

quanto previsto nella sezione “Che cosa è assicurato/Gli eventi assicurati” limitatamente ai veicoli o natanti;

derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi nonché dall’esercizio di qualsiasi attività professionale e/o con carattere di professionalità;

derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;

derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, fatta eccezione per quelli previsti nella sezione “Che cosa è assicurato/Gli eventi assicurati” limitatamente all’inquinamento improvviso;

ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

all’asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;

all’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

punitivi di qualunque natura;

derivanti da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;

derivanti dalla conduzione di fabbricati, interi o porzioni, e delle relative pertinenze nonché quelli derivanti da fuoriuscita di liquidi non avvenuta a seguito di rotture di impianti, condutture, allacciamenti e scaldabagni e quelli derivanti da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:

all’esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;

in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l’impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;

derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione fatta eccezione per quelli previsti nella sezione “Che cosa è assicurato/Gli eventi assicurati” limitatamente alla committenza.

Relativamente alla responsabilità civile per danni a veicoli e/o natanti di terzi anche in consegna o in custodia all'Assicurato da lui detenuti a qualsiasi titolo sono esclusi i danni

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derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione.

Soggetti esclusi

Soggetti esclusi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli

di tutti i soggetti assicurati, nonché - se con loro residenti nella medesima abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;

b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO Responsabilita’ civile per danni da inquinamento accidentale e interruzioni e sospensioni di attività

Limite di indennizzo Scoperto

Danni a cose di terzi Franchigia

Danni a cose di terzi da incendio Limite di indennizzzo

Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o franchigia

Franchigia 200 euro

- Danno accertato e coperto dall’assicurazione: 1000 euro

- Importo indennizzato: 800 euro

Scoperto 10%

- Danno accertato e coperto dall’assicurazione: 3000 euro

- Scoperto 10%= 300

- Importo indennizzato= 3000-300= 2700 euro

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:

darne avviso all’Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, luogo, data e ora dell’evento, descrizione dei fatti, delle persone e degli enti coinvolti ed il numero della presente copertura assicurativa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo;

informare immediatamente l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato;

astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.

Prescrizione

I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.

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Dichiarazioni inesatte o reticenti Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla superficie dei locali assicurati) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell’aumento della superficie dei locali assicuarti), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.

Obblighi dell’Impresa Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

Quando e come devo pagare? Premio Modalità di pagamento del premio

Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Addebito su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. Adeguamento del premio Nel contratto puoi convenire che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo siano automaticamente adeguati in una percentuale fissa del 2,5%; qualora l’indice ISTAT fosse superiore a tale percentuale, verrà preso a riferimento l’indice ISTAT.

Rimborso Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

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Come posso disdire il modulo?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;

tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami;

all’indirizzo Pec - [email protected]

L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: [email protected], corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida”. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi vuole tutelarsi per eventuali danni involontariamente arrecati a terzi legati alla proprietà

dell'abitazione saltuaria o locata.

Il prodotto consente di coprire i rischi utilizzando combinazioni di garanzie realizzate secondo criteri di prevalente

standardizzazione.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%.

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a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria.

Lite transfrontaliera Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL

CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE

TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Condizioni di Assicurazione comprensive del GlossarioEdizione 919 - 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 [email protected] - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativin. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

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Servizio Clienti

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Retro Copertina - Pagina di 22

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Glossario

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Pagina diCondizioni di assicurazione Ed. 919 - 01/2019 Danni a terzi - proprieta' 2a casa

Allianz S.p.A. - Sede Legale L.go Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel.+39 040 7781.111 - Fax+39 040 [email protected] - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppiassic.n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

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Abitazione locata, in uso o in comodato: abitazione di proprietà dell'Assicurato data in locazione, uso o comodato a terzi,anche temporaneamente non abitata.Abitazione saltuaria: abitazione ove l'Assicurato, inteso come la persona fisica indicata nella Scheda tecnica di modulo,non ha la residenza.Assicurato:a) persona fisica indicata nella Scheda tecnica di modulo.Sono compresi:b) il suo coniuge non separato o partner dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella medesima abitazione;c) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella medesima abitazione;d) le altre persone con lui residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai

punti b) e c) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.Quando sono assicurate cose di proprietà di persone diverse dai soggetti di cui ai punti a), b), c) e d), l'Assicurato, invece,è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto dichi spetta.Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.Franchigia: parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.Impresa: Allianz S.p.A.Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, Franchigie eScoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.Limite di indennizzo: importo che opera entro il Massimale assicurato e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa,in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per Periodo assicurativo, in relazione alle garanzieprestate.Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito comeil periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, pergli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di contratto; nel caso in cui il contratto siastipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.Superficie dei locali: misura, in metri quadrati, dei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo, costituita dalla sommadel:

100% delle superfici calpestabili dei vani, escluso quanto indicato al punto successivo;50% delle superfici delle seguenti pertinenze: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali dideposito, porticati chiusi o aperti.

Non rientrano nella Superficie dei locali i giardini, i parchi, gli orti e, se l'abitazione fa parte di un condominio, le superficidelle parti comuni.Tipologia abitativa:

appartamento: unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti osottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esternodel fabbricato;villa indipendente: unità abitativa isolata costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione con proprio accessodall'esterno del fabbricato;villetta a schiera o plurifamiliare: unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra lorocontigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

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AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnicadi modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 4

OPERATIVITA' 6

IN CASO DI SINISTRO 7

CONDIZIONI PARTICOLARI 7

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo nel caso in cui il pagamento del premio avvenga mediante procedura SDD)Art. 1.a - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premioLa copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se ilPremio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit ) ed è dovuto perl'intera annualità.In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quellaimmediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.Diversamente la copertura resta sospesa:a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato

pagamento di due mensilità consecutive;b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i

casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno incui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premioresiduo a completamento dell'annualità.

(Valido solo nel caso in cui il pagamento del premio avvenga mediante addebito su carta di credito)Art. 1.b - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premioLa copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se ilPremio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito su carta di credito ed è dovuto per l'interaannualità.In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quellaimmediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.Diversamente la copertura resta sospesa:a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato

pagamento di due mensilità consecutive;b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i

casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplinal'uso della carta di credito, salvo che l'addebito venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovesseroessere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primopagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno incui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premioresiduo a completamento dell'annualità.

Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativaLa copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo.In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza,la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativaLe eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmatodall'Impresa e dal Contraente.

Art. 4 - Aggravamento del rischioIl Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gliaggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del dirittoall'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 5 - Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazionedel Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioniLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sullavalutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessacessazione della copertura assicurativa.

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Art. 7 - Altre assicurazioniIl Contraente deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischicoperti dal presente contratto ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o dicontratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistroDopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'attodi pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giornied il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri nellacategoria dei consumatori ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 206/2005.Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro attodell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui alpresente articolo.

(Valido solo nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto a distanza e cioè con qualunque mezzo che non preveda lapresenza fisica e simultanea dell'impresa/intermediario e del contraente)Art. 9 - Diritto di ripensamentoL'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del premio dandone comunicazioneall'Impresa, a condizione che in tale periodo non sia stato denunciato alcun sinistro a termini del presente contratto.l'Impresa provvede al rimborso del premio pagato e non goduto - al netto di imposte e contributi - trattenendo la frazionedi premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Art. 10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o apagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di talepretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delleNazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Unitid'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzionieconomiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 11 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 12 - Chi e cosa assicuriamoLa copertura assicurativa vale per l'Assicurato persona fisica identificato nella Scheda tecnica di modulo nonché per isoggetti indicati nella definizione di Assicurato contenuta nel Glossario che l'Impresa tiene indenne da quanto questi, qualicivilmente responsabile ai sensi di legge, siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per idanni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione ai casidisciplinati all'articolo seguente "Le prestazioni della copertura assicurativa", fatto salvo quanto espressamente esclusodall'articolo "Esclusioni dalla copertura assicurativa".

Art. 13 - Le prestazioni della copertura assicurativaLa copertura assicurativa vale per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietàdei locali di Abitazione saltuaria o di Abitazione locata, in uso o in comodato la cui ubicazione è indicata nella Schedatecnica di modulo e delle relative pertinenze quali box, cantine, giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade, vialiprivati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni, impianti fissi al servizio dei locali.Qualora i locali di abitazione siano singole porzioni di fabbricato, sono altresì comprese anche le relative quote delle parti difabbricato costituenti proprietà comune, con esclusione di ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

La copertura assicurativa vale per la committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei locali di Abitazionesaltuaria o di Abitazione locata, in uso o in comodato e delle relative pertinenze. Per la committenza di lavori distraordinaria manutenzione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e che siano eseguiti inconformità alle medesime disposizioni, la garanzia si estende anche ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori,purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definitedall'art. 583 del codice penale.

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La copertura assicurativa vale anche per le eventuali azioni di regresso e di surroga esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14della Legge n. 222/84 e successive modifiche e integrazioni.

La copertura assicurativa, nel caso in cui l'abitazione assicurata sia di proprietà di terzi e/o in comproprietà, si intendeprestata per conto di chi spetta.

La responsabilità civile per danni da acqua

La copertura assicurativa vale per i danni derivanti da fuoriuscita di liquidi a seguito di:rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento esistenti nel fabbricato, compresi gliallacciamenti e gli scaldabagni;rigurgito di fognature.

La responsabilità civile per danni da incendio

La copertura assicurativa vale per i danni a terzi che derivino da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato odei soggetti indicati nella definizione di Assicurato contenuta nel Glossario ed è prestata, limitatamente ai danni a cose,entro il Limite di indennizzo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

La responsabilità civile per danni a veicoli e/o natanti

La copertura assicurativa vale per i danni ai veicoli e/o natanti di terzi anche in consegna o in custodia all'Assicurato o aisoggetti indicati nella definizione di Assicurato contenuta nel Glossario da lui detenuti a qualsiasi titolo, con esclusione deidanni derivanti dalla loro circolazione qualora gli stessi mezzi siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigentelegislazione.

La responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale e interruzione e sospensione di attività

La copertura assicurativa vale per i danni derivanti da:inquinamento improvviso dell'aria, dell'acqua e del suolo;interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali,agricole e di servizi;

con il Limite di indennizzo per Sinistro e per Periodo assicurativo e con lo Scoperto indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 14 - Le esclusioni della copertura assicurativaLa copertura assicurativa non vale per i danni:

derivanti da furto;a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per:

gli impianti quali gas, luce, acqua, telefono, di proprietà delle Società erogatrici;quanto previsto nell'articolo "Le prestazioni della copertura assicurativa" limitatamente ai veicoli o natanti;

derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi nonchédall'esercizio di qualsiasi attività professionale e/o con carattere di professionalità;derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusionenucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo "Le prestazionidella copertura assicurativa" limitatamente all'inquinamento improvviso;ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente od indirettamente:

all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

punitivi di qualunque natura;derivanti da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;derivanti dalla conduzione di fabbricati, interi o porzioni, e delle relative pertinenze nonché quelli derivanti da fuoriuscitadi liquidi non avvenuta a seguito di rotture di impianti, condutture, allacciamenti e scaldabagni e quelli derivanti dafuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:

all'esterno del fabbricato, anche se su terrazzi e balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similarioppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre48 ore consecutive prima del Sinistro;

derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione. fatta eccezione perquelli previsti dall'articolo "Le prestazioni della copertura assicurativa" limitatamente alla committenza.

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Art. 15 - Persone non considerate terziNon sono considerati terzi:a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché -

se con loro residenti nella medesima abitazione - le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,

l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti,

controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 codice civile così come modificato dal D.Lgs. 17/02/2003 n.6 e dalD.Lgs 28/12/204 n. 310 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle Società medesime, l'amministratore,il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

d) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerentila loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titoloesemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari.

Tuttavia, limitatamente ai danni a cose da fuoriuscita di liquidi, da rigurgito di fognature, da incendio, da esplosione e dascoppio, sono considerati terzi i genitori e i figli, qualora gli stessi non siano residenti con l'Assicurato e siano abitanti inunità immobiliari distinte.

OPERATIVITA'

Art. 16 - Destinazione dei localiLa copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione èindicata nella Scheda tecnica di modulo e siano adibiti ad Abitazione saltuaria o ad Abitazione locata, in uso o incomodato.L'abitazione assicurata:

può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;può occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata nellaScheda tecnica di modulo e a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unitàabitativa;può essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicatanella Scheda tecnica di modulo e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, senon lo fossero, a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.

L'abitazione assicurata deve essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative, in base a quanto dichiarato dalContraente e indicato nella Scheda tecnica di modulo:

appartamento;villa indipendente;villetta a schiera o plurifamiliare.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a condizione che sianocoesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle appena indicate e nemmeno ospitaredelle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.Le pertinenze dei locali di abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali diabitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate acontenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità delsolo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi oda vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti eintercomunicanti con i locali di abitazione.

Art. 17 - Superficie dei localiLa copertura assicurativa vale a condizione che la Superficie dei locali non sia superiore al valore indicato nella Schedatecnica di modulo aumentato di 20 mq.

Art. 18 - Stato d'uso del fabbricatoLa copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati inScheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

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Art. 19 - CorresponsabilitàLa copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda tecnica di modulo. DettoMassimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso dicorresponsabilità di più soggetti tra quelli indicati nella definizione di Assicurato contenuta nel Glossario.

Art. 20 - Franchigia a carico dell'AssicuratoPer qualsiasi danno a cose coperto a termini della presente copertura assicurativa, si applica la Franchigia indicata nellaScheda tecnica di modulo.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 21 - ObblighiIn caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:a) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai

sensi dell'art. 1913 codice civile, precisando, in particolare, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, dellepersone e degli enti coinvolti ed il numero della presente copertura assicurativa. L'inadempimento di tale obbligo puòcomportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 codice civile;

b) informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti ele prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;

c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 22 - Gestione delle vertenze e spese di resistenzaL'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, siacivile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azionispettanti all'Assicurato stesso.Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di unimporto pari al quarto del Massimale stabilito nella Scheda tecnica di modulo per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato inproporzione al rispettivo interesse.L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e nonrisponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

AU - ADEGUAMENTO AUTOMATICO ANNUALELa seguente condizione particolare è valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza.Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) ed il Premio, previsti nella Schedatecnica di modulo, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale; sono esclusi da tale adeguamento gliScoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tral'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio)e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati"pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'"indice ISTAT diriferimento annuale" e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente.Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnicadi modulo.Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previacomunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recederedalla presente condizione particolare, senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, lavariazione delle Somme/massimali assicurati, dei Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamentoautomatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nell'articolo"Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle Condizioni generali di assicurazione, la stessa cesserà diprodurre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichil'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" successivamente atale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

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In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.