Modulo C Rischio Biologico 2013

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Aggiornato 2013 1 Modulo C Rischio Biologico Dispositivi di Protezione collettivi specifici

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Transcript of Modulo C Rischio Biologico 2013

  • Aggiornato 2013 1

    Modulo C Rischio Biologico Dispositivi di Protezione collettivi specifici

  • Aggiornato 2013 2

    D.Lgs 81/08Titolo X

    ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

    Art. 266 Campo di applicazioneLe norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit

    lavorative nelle quali vi rischio di esposizione ad agenti biologici.

    Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

  • Aggiornato 2013 3

    D. Lgs 81/08 allegato XLIV Elenco esemplificativo di attivit lavorative che possono

    comportare la presenza di agenti biologici Attivit in industrie alimentari Attivit nellagricoltura Attivit nelle quali vi contatto con gli animali e/ocon prodotti di origine animale Attivit nei servizi sanitari, comprese le unit diisolamento e post mortem Attivit nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici,esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica Attivit impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta dirifiuti speciali potenzialmente infetti Attivit negli impianti per la depurazione delleacque di scarico

  • Aggiornato 2013 4

    D.Lgs 81/08Titolo X

    Art. 267 Definizioni

    Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche segeneticamente modificato, coltura cellulare edendoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,allergie o intossicazioni;

    Microrganismo: qualsiasi entit microbiologica, cellulare omeno, in grado di riprodursi o trasferire materialegenetico;

    Coltura cellulare: risultato della crescita in vitro di cellulederivate da organismi pluricellulari

  • Aggiornato 2013 5

    D.Lgs 81/08Titolo X

    Art. 269 Comunicazione Art.270 - Autorizzazione

    La comunicazione preventiva di inizio attivit, per gli agentibiologici dei gruppi 2 e 3 e per i laboratori diagnosticianche per il gruppo 4, e lautorizzazione del Ministero dellavoro, della salute e delle politiche sociali per il gruppo 4 dovuta nel caso di nuove attivit comportanti luso dimicrorganismi, almeno 30 giorni prima dellinizio deilavori

    Tali atti non appaiono, quindi, dovuti per tutte quelle attivitche comportano un rischio potenziale di esposizione

  • Aggiornato 2013 6

    Registro degli esposti e degli eventi accidentali

    art. 280Il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, istituisce ed aggiorna un registro dei lavoratori soggetti al rischio di esposizione ad agenti biologici e dei possibili casi di esposizione individuale, nel caso di attivit comportanti uso di microrganismi dei gruppo 3 e 4.Il Medico Competente e i Rappresentanti per la Sicurezza hanno accesso a detto registro.Sono escluse da tale obbligo le imprese esercenti attivit che comportano un rischio potenziale di esposizione, le attivit sanitarie, i laboratori diagnostici.I destinatari dei registri degli esposti e degli eventi sono lIstituto Superiore della Sanit, LINAIL e lOrgano di Vigilanza.

  • Aggiornato 2013 7

    Registro dei casi di malattia e di decesso art. 281

    Istituzione di un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti allesposizione professionale ad agenti biologici. Il medico che diagnostichi una malattia ovvero un decesso dovuto ad esposizione professionale ad agenti biologici dovr darne comunicazione allente preposto, corredando linformazione con la relativa documentazione clinica

  • Aggiornato 2013 8

    Obblighi datore di lavoroIncombenza Uso deliberato Esposizione potenziale

    Valutazione del rischio Sempre Sempre

    Comunicazione allAzienda USL Gruppi 2, 3Gruppi 2, 3 (in caso di variazioni)Gruppo 4 (Solo laboratori diagnostici nei confronti di affezioni da agenti di gruppo 4)Gruppo 4 (Previo ottenimento autorizzazione del Min. Sanit, che provvede direttamente ad avvisare lAzienda USL, qual organo di vigilanza)

    Autorizzazione ministeriale Gruppo 4

    Comunicazione di variazioni al Ministero

    Gruppo 4 (Esclusi i laboratori diagnostici nei confronti di affezioni da agenti del gruppo 4)

    Misure tecniche, organizzative e procedurali

    Se rischio Se rischio

    Misure Igieniche Gruppi 2, 3, 4 Se rischio

    Misure specifiche per strutture veterinarie

    Gruppi 2, 3, 4 Se rischio

    Misure specifiche per laboratori e stabulari

    Gruppi 2, 3, 4 Se rischio

    Misure specifiche per processi industriali

    Gruppi 2, 3, 4 Se rischio

    Misure di Emergenza Gruppi 2, 3, 4 Gruppi 2, 3, 4

    Informazione e Formazione sempre sempre

    Sorveglianza degli esposti Se rischio Se rischio

    Registro degli esposti Gruppi 3,4

    Registro eventi accidentali consigliato consigliato

  • Aggiornato 2013 9

    Definizione di Rischio Biologicoa)Il Legislatore ha classificato i diversi agenti biologici in base alla loro pericolosit: tale pericolosit stata valutata sia nei confronti della salute dei lavoratori che della popolazione.

    Tra le caratteristiche di pericolosit sono state considerate:Infettivit: capacit di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nellospite;Patogenicit: riferibile alla capacit di produrre malattia a seguito di infezione;Trasmissibilit: capacit di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad uno suscettibile;Neutralizzabilit: disponibilit di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura

  • Aggiornato 2013 10

    Fattori microbiciCarica Infettante ID: misura la virulenza del microrganismo.

    ID50: quantit di microrganismi in grado di infettare il 50% della popolazione

    LD50 : quantit di microrganismo in grado di uccidere il 50% della popolazione

    Vie dinfezioneCondizioni ambientali, sanitarie, Sociali, geografiche

    Fattori dellospite: et, stato di salute, Fattori genetici, difese immunologiche

    Fattori microbici

  • Aggiornato 2013 11

    Vie di infezione

    Oro-fecale con cibi e bevande

    Zoonosi (Animali, insetti)

    Per contatto o Per trauma

    Attraverso il sangue

    Respiratoria

    Vie di infezione

    Materno-Fetale

  • Aggiornato 2013 12

    Segnale di rischio Biologico

  • Aggiornato 2013 13

    D.Lgs 81/08 Titolo X

    Gruppo 1

    Gruppo 2

    Gruppo 4

    Gruppo 3

    Art. 268 Classifcazione degli agenti biologici

    Ad ogni agente biologico viene assegnata una specificazione di pericolosit

  • Aggiornato 2013 14

    GRUPPO 1

    Art. 268 Classificazione degli agenti biologici

    a) Gruppo 1: presenta poche probabilit di causare malattie in soggetti umani;

    Saccharomyces cerevisiaeStreptococcus thermophylusLactobacillus caseiStaphylococcus xylosus

  • Aggiornato 2013 15

    GRUPPO 2Art. 268 Classificazione degli agenti biologici

    a) Gruppo 2: pu causare malattie in soggetti umani ecostituire un rischio per i lavoratori; poco probabile chesi propaghi nella comunit; sono di norma disponibiliefficaci misure profilattiche o terapeutiche;

    Klebsiella pneumonie (infezioni a carico dellapparato urinario e del tratto respiratorio)Legionella pneumophila (polmonite)Enterobacter aerogenes (infezione al tratto urinario umano)

  • Aggiornato 2013 16

    GRUPPO 3

    Art. 268 Classificazione degli agenti biologici

    a) Gruppo 3: pu causare malattie gravi in soggetti umani ecostituisce un serio rischio per i lavoratori; pupropagarsi nella comunit, ma di norma sono disponibiliefficaci misure profilattiche o terapeutiche;

    Yersinia pestis (Trasmessa da animali alluomo mediante le pulci)Brucella abortis (Infezione da latte e latticini)Bacillus anthracis (si contrae per contatto con carni di animali infetti; la malattia si manifesta a livello cutaneo, polmonare e gastrointestinale)

  • Aggiornato 2013 17

    GRUPPO 4Art. 268 Classificazione degli agenti biologici

    a) Gruppo 4: pu provocare malattie gravi in soggetti umanie costituisce un serio rischio per i lavoratori; pupresentare un elevato rischio di propagazione nellacomunit; non sono disponibili efficaci misureprofilattiche o terapeutiche

    Virus Ebola (attacca i reni, il fegato e la milza, sedi di emorragie interne)Virus Lassa (contatto con il cibo o oggetti contaminati dagli escreti di alcuni roditori. Pu anche essere trasmessa per inalazione, febbre, dolore retrosternale, sanguinamento delle mucose).

  • Aggiornato 2013 18

    Allegato XLVIElenco degli agenti biologici classificati:-sono inclusi solo gli agenti di cui noto possano provocaremalattie infettive in soggetti umani;-gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4dellelenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1-lelenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologiciche possono provocare reazioni allergiche (A) o tossiche (T),quelli per cui disponibile un vaccino efficace (V) e quelli per iquali opportuno conservare per almeno 10 anni lelenco deilavoratori che hanno operato in attivit con rischio diesposizione a tali agenti (D)

  • Aggiornato 2013 19

    Allegato XLVIElenco degli agenti biologici classificati (2-3-4)

    Indicazioni supplementari:A = possibili effetti allergici; D = conservazione registro esposti per almeno 10 anni; T = produzione tossine; V = vaccino disponibile

    Solo agenti che possono provocare malattie in soggetti umani

    BATTERIVIRUS PARASSITI

    FUNGHI

  • Aggiornato 2013 20

    Livelli di biosicurezza (BSL) BSL1: laboratorio studenti, dove vengono cresciuti e

    mantenuti microrganismi che non provocano malattie;

    BSL2: per diagnosi e ricerca (patogeni). Uso di cappa aflusso laminare, guanti e mascherina;

    BSL3: diagnosi e ricerca (alto potenziale di trasmissioneaerogena). Cappa a flusso, autoclave, filtrazione dellariain entrata e uscita (filtro HEPA: High EfficiencyParticulate Air);

    BSL4: diagnosi e ricerca (alto rischio di trasmissione perinalazione, pericolo di morte non esiste vaccino eterapia). Cappa a flusso laminare, tuta con pressionepositiva, laboratorio isolato, entrata ed uscita di ariasterile, elevata esperienza.

  • Aggiornato 2013 21

    Misure e livelli di contenimento Divieto di: mangiare, bere, uso di lenti a contatto; Spazi sufficientemente ampi; Superfici dei banconi resistenti a disinfettanti; Laboratorio pulito, ordinato ; Decontaminare apparecchiature e materiali dopo luso; Presenza di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti; Materiale monouso ( preferibile); Attenzione particolare ad oggetti taglienti e appuntiti; Protezione personale: guanti, occhiali, maschere, camici; Decontaminare materiali di laboratorio prima di eliminarli o, nel caso

    di vetreria, prima di lavarli; Non pipettare a bocca; Lavare routinariamente le mani;

  • Aggiornato 2013 22

    Cappa Classe I

    Filtro HEPA che fornisce un'efficienza migliore di 99,997% su particelle che hanno un diam. di 0,3 m

  • Aggiornato 2013 23

    Cappa Classe II

    Legenda schema flussi:

    1) Aria espulsa 2) Filtro HEPA in espulsione 3) Aria contaminata4) Filtro HEPA di lavoro5) Flusso laminare sterile 6) Schermo frontale 7) Aria aspirata

  • Aggiornato 2013 24

    Glove box

  • Aggiornato 2013 25

    Glove box

  • Aggiornato 2013 26

    D. Lgs 81/08 art 279 Sorveglianza sanitaria

    1. E dovuta per tutte le attivit lavorative in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato unrischio per la salute;

    2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettiveparticolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedonomisure speciali di protezione, fra le quali:a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gi immuniall'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medicocompetente;b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure di inidoneit allamansione specifica.

    3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo aduno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medicocompetente ne informa il datore di lavoro.

    4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuovavalutazione del rischio.

    5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cuisono sottoposti e sulla necessit di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo lacessazione dell'attivit che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici,nonch sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.