MODULO 1 NOZIONI PRELIMINARI DI GESTIONE AZIENDALE TEMA 1 …
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MODULO 1
NOZIONI PRELIMINARI DI GESTIONE AZIENDALE
TEMA 1 _ I DOCUMENTI ORIGINARI
I documenti originari sono quei documenti giustificativi in base ai quali vengono effettuate le
scritture contabili.
I documenti originari costituiscono, infatti, l’origine di tutte le operazioni di gestione, riguardano
tutti quei documenti che vengono redatti nel momento in cui si effettuano le operazioni aziendali:
Le fatture;
I documenti di accompagnamento;
Le ricevute bancarie;
Le ricevute fiscali;
Le cambiali;
Gli assegni;
Gli estratti conto;
Le bollette;
altri.
I documenti originari vengono classificati in:
Documenti di prova, di operazioni compiute con terzi ( quali ad esempio i contratti, le
ricevute, le fatture). Sono documenti che hanno rilevanza giuridica o fiscale;
Documenti di autorizzazione, con i quali i responsabili di uffici aziendali autorizzano
determinate persone a eseguire specifiche operazioni di gestione (ordini di incasso,
pagamento, bolle di carico e scarico di merci);
Documenti di memoria, impiegati per controllare operazioni compiute (come le matrici
degli assegni), o per verificare scritture precedenti (come gli estratti conto ricevuti dai
fornitori o inviati ai clienti).
I documenti originari possono essere ulteriormente distinti in:
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Esterni, ossia compilati da terzi e inviati all’azienda o viceversa, compilati dall’azienda e
inviati a terzi; ne sono esempi i documenti di trasporto e consegna, le fatture immediate e
quelle differite, gli assegni bancari, le cambiali.
Interni, ossia documenti compilati per ragioni di controllo o di organizzazione proprie
dell’azienda come ad esempio gli ordini di riscossione e di pagamento, le bollette di carico
e scarico delle merci.
LA FATTURA
È un documento che attesta l’esecuzione del contratto di vendita da parte del venditore e il suo
diritto a riscuotere il prezzo. L’obbligo di emissione della fattura è stabilito dal DPR 633 del
26/10/1972 che dice:
“Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili.”
Viene di regola emessa dal venditore, anche se in alcuni casi può essere emessa anche
dall’acquirente (in quest’ultimo caso, si parla di autofatturazione).
È il documento più importante nella compravendita. Essa serve:
informare il compratore sull’esecuzione del contratto;
richiamare tutte le condizioni del contratto (qualità, quantità, prezzo, condizioni di
consegna, condizioni di pagamento ecc.);
documentare l’operazione ai fini fiscali.
È ammessa in qualsiasi forma, purchè contenga tutte le indicazioni richieste dalla legge fiscale
onde evitare pesanti sanzioni.
La fattura si può dividere in 2 parti:
Parte descrittiva della fattura
Nella parte descrittiva , detta anche testata, si individuano:
La data in cui il documento è formato: è obbligatoria in quanto dà significato giuridico al
documento ed impedisce l’evasione fiscale;
Il numero progressivo della fattura: serve ad impedire che la fattura venga distrutta senza
lasciarne traccia;
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I dati identificativi dell’emittente (ragione o denominazione sociale, l’indirizzo, il numero di
partita Iva);
I dati identificativi del contraente (compratore): viene scritto dopo il nome del venditore
con ragione sociale e indirizzo completi e precisi;
Le clausole particolari del contratto: inserite in sede di contrattazione quali consegna,
imballaggio e pagamento;
Gli estremi del documento di trasporto o consegna.
Corpo della fattura
Nella parte tabellare detta anche corpo troviamo:
La natura, la qualità e la quantità delle merci cedute;
Il prezzo unitario di merce;
Gli eventuali sconti;
Gli eventuali oneri accessori;
L’aliquota e l’ammontare dell’IVA;
Il totale fattura che costituisce l’importo complessivo a debito del compratore.
Quando un venditore deve rettificare quanto rilevato in fattura, a causa di un errore (ad es.
nell’importo o nella descrizione), emette la nota credito che è un documento originario
rettificativo.
La sua emissione è obbligatoria e deve avvenire in duplice copia.
La fattura ha la funzione di:
informare il compratore sull’esecuzione del contratto;
richiamare tutte le condizioni del contratto (qualità, quantità, prezzo, condizioni di consegna,
condizioni di pagamento ecc.);
documentare l’operazione ai fini fiscali.
La fatturazione si svolge in due momenti successivi:
compilazione del documento;
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emissione della fattura (momento in cui la fattura viene consegnata o inviata alla
controparte).
A seconda di quando viene emessa, abbiamo:
Fattura immediata: emessa al momento della consegna o spedizione delle merci; poiché essa
generalmente accompagna la merce, prende il nome di fattura accompagnatoria e non rende
necessaria l’emissione del documento di trasporto
Fattura differita: può riguardare solo la vendita di merci. È emessa entro il 15 del mese successivo
a quello di consegna o spedizione della merce, quando questa è stata consegnata o spedita
scordata dal DDT. Il numero e la data del DDT devono comparire sulla fattura.
NORMATIVA RELATIVA ALLA FATTURA
DPR 633 del 26/10/1972:
La fattura deve essere emessa al momento della consegna o spedizione della merce (entro il 15 del
mese successivo se vi è documento accompagnatorio dei beni viaggianti) in duplice esemplare
mentre la coppia rimane al venditore che la deve conservare per 5 anni (10 ai fini civilistici).
Quando la fattura contiene beni o servizi soggetti a diverse aliquote, tutti i dati vanno indicati
distintamente secondo l’aliquota applicabile.
All’atto del pagamento la fattura dev’essere quietanziata cioè firmata dal venditore con
l’indicazione di pagato o quietanza della fattura stessa.
L’emissione della fattura non è obbligatoria salvo richiesta del cliente nei seguenti casi:
1) cessione dei beni commercianti al minuto
2) prestazioni alberghiere e gestione di bar
3) prestazioni per trasporto di persone
4) prestazioni di custodia e amministrazione titoli o altri servizi resi da banche o finanziarie
5) quelle operazioni esenti indicate dalla legge: (ex. Assicurazione, locazione e affitto
immobili, valuta estera, ecc.)
LE RICEVUTE FISCALI
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Esaminando le disposizioni in materia di fatturazione abbiamo visto come in alcuni casi non vi è
l’obbligo di emettere la fattura.
Questa legge ha lo scopo di non aggravare il lavoro amministrativo dei dettaglianti e degli
esercenti di pubblici esercizi i quali trattano numerosi articoli o servizi nei confronti di
innumerevoli consumatori.
La ricevuta fiscale pertanto è un documento che serve a dimostrare le vendite ai fini fiscali per
quelle categorie che non sono obbligate all’emissione delle fatture. L’esenzione dall’obbligo di
emettere la fattura non comporta l’esenzione dall’IVA che viene quindi conglobata nel prezzo di
vendita della merce (prezzo al pubblico).
Per una maggiore equità fiscale si necessita di uno strumento capace di documentare le vendite
anche per coloro che non sono obbligate a fatturarle ai fini dell’accertamento dei redditi.
Tale strumento è la ricevuta fiscale o in alternativa lo scontrino fiscale.
Sono tenute a rilasciare la ricevuta fiscale alcune categorie di venditori al minuto di beni di
consumo durevoli (ex. Elettrodomestici, mobili, gioielli, ecc.) ed anche categorie di aziende che
prestano determinati servizi (ex. Alberghi, ristoranti, parrucchieri, estetisti, ecc.).
Le ricevute fiscali devono essere datate e numerate in ordine progressivo e devono essere emesse
al momento in cui termina la prestazione o vengono consegnate le merci indipendentemente dal
pagamento del prezzo da parte del cliente.
L’importo dovuto deve apparire sulla ricevuta già comprensivo dell’IVA. Generalemente sulla
ricevuta non c’è il nome del compratore o di colui che ha usufruito della prestazione, ma se questi
ha interesse ad ottenere un documento a lui intestato che gli consenta la detrazione della spesa
sostenuta, allora la ricevuta potrà portare il nome del cliente o essere sostituita da un’apposita
fattura chiamata fattura – ricevuta fiscale.
La mancata emissione della ricevuta fiscale comporta gravi sanzioni per il venditore o prestatore
d’opera; anche il cliente trovato sprovvisto della ricevuta è soggetto a pagare una penale.
Analoghe sanzioni sono previste se viene esibita una ricevuta di importo inferiore a quello
effettivamente corrisposto.
LO SCONTRINO FISCALE
Ha lo stesso compito della ricevuta fiscale e viene usato principalmente dai commercianti al
minuto e dai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che non hanno
l’obbligo di emettere ricevuta fiscale.
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Lo scontrino fiscale è un’attestazione di pagamento che deve essere rilasciata all’acquirente al
momento del pagamento del corrispettivo oppure al momento della consegna della merce.
DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)
In passato, le norme fiscali prevedevano l’utilizzo delle bolle di accompagnamento come
documenti di accompagnamento delle merci. Ad ora, non deve essere più compilata e pertanto
non deve essere più numerata dalla tipografia di stampa. È stato pertanto abolito anche il registro
obbligatorio per il carico delle bolle acquistate.
Per semplificare gli adempimenti tributari sono stati introdotti i documenti di trasporto o
consegna delle merci in base al DPR 472 del 14/08/1996.
Le disposizioni di legge in materia di applicazione dell’IVA prevedono la possibilità di emettere
fatture differite entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione della merce a condizione che
la merce che la consegna risulti da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione.
Tale documento, deve essere emesso dal venditore in due esemplari prima dell’inizio del trasporto
o della consegna delle merci, secondo uno schema libero, con alcuni elementi obbligatori previsti
dalla legge. Una copia è del venditore, mentre la seconda copia può, o scortare la merce o essere
spedita all'acquirente.
I DDT devono essere ordinatamente conservati fino a quando non sono stati definiti gli
accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, e comunque per un periodo non
inferiore ai 10 anni.
Il D.P.R. n. 472 del 14 agosto 1996 e dell'articolo 21 del decreto Iva, il documento di trasporto deve
contenere le seguenti indicazioni:
La data di effettuazione dell’operazione, ossia la data di consegna della merce;
Il numero progressivo dato dal venditore al documento al momento dell'emissione;
Le generalità del venditore:
o impresa, denominazione o ragione sociale per le società, per altri soggetti nome e
cognome;
o domicilio;
o partita IVA.
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Le generalità del compratore:
o impresa, denominazione o ragione sociale per le società, per altri soggetti nome e
cognome;
o domicilio.
Le generalità dell’impresa incaricata del trasporto, quando lo stesso sia affidato a un
vettore;
La natura, la qualità e la quantità espressa in cifre, dei beni trasportati.
Il documento di trasporto deve contenere anche la data di effettiva consegna della merce,
se questa avviene successivamente alla materiale compilazione del documento.
La forma e le dimensioni del documento di trasporto sono libere.
Il DDT può essere sostituito da altri documenti, purché essi contengano gli elementi richiesti dal
D.P.R.:
la nota di consegna;
la lettera di vettura che deve essere emessa da chi effettua trasporti per conto di terzi;
la polizza di carico, documento rappresentativo della merce, specialmente nel trasporto
marittimo.
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TEMA 2 _ I TITOLI DI CREDITO
Per titolo di credito si intende quel documento che attribuisce al suo possessore il credito indicato
sul documento stesso.
Qualunque sia il credito, la sua funzione primaria resta sempre quella di rendere possibile la
circolazione del diritto in esso incorporato, mediante il semplice trasferimento del documento; per
questo si dice che il titolo è il veicolo per la circolazione del credito.
Il trasferimento dei titoli di credito (e dunque la loro circolazione) avviene in maniera differente a
seconda che il titolo sia al portatore , all’ordine o nominativo.
Titolo al portatore (obbligazioni, libretto di risparmio al portatore): il trasferimento avviene
tramite la sola consegna del titolo.
Titolo all’ordine (cambiale, assegno): il trasferimento avviene mediante girata. Questa consiste
nella firma apposta sul retro del titolo effettuata da colui che lo cede (girante), e permette di
effettuare il pagamento a favore di colui al quale il titolo è stato trasferito (giratario).
La girata è spesso in bianco, ovvero la sola firma del girante senza l’indicazione del giratario. Con
questo sistema però chiunque lo trovi o rubi un titolo di credito potrà facilmente apparire
beneficiario del titolo.
Altra girata, meno usata della precedente. È quella in pieno con indicazione del nome del giratario
e la firma del girante.
Girata per l’incasso: è la girata che il creditore fa alla propria banca perché venga accreditato il
titolo di credito e bisogna indicare “girata per l’incasso”.
Titolo nominativo (azioni): il trasferimento avviene tramite girata in pieno e la registrazione del
nuovo proprietario dei titoli sul registro dell’emittente.
LA CAMBIALE
La cambiale è un titolo di credito propriamente detto, ossia un titolo rappresentativo di un credito
che attribuisce al legittimo possessore il diritto di ottenere il pagamento di una somma di danaro o
di trasferire tale diritto ad altri.
E’ un titolo:
Letterale, perché i diritti in essa incorporati devono essere riportati esclusivamente dalle
espressioni letterali riportate nel titolo;
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All’ordine, in quanto è trasferibile da un soggetto ad un altro mediante un ordine scritto
posto sul retro;
Formale, in quanto la legge prevede i requisiti che deve possedere (in mancanza dei quali il
titolo non vale come cambiale);
Astratto, in quanto sulla cambiale non compare il motivo per cui è stato emesso;
Autonomo, perché ha vita indipendente rispetto alle circostanze per cui è stato emesso;
Esecutivo, dato che in caso di mancato pagamento alla scadenza, il possessore del titolo
può far ricorso ad un’azione rapida di recupero della somma di danaro dovuta (azione
esecutiva);
Per far acquisire valore di titolo di credito di natura esecutiva e di regolarità del titolo, su tale
cambiale devono essere presenti:
La firma dell’emittente (debitore)
La firma del beneficiario (creditore)
L’indicazione del debitore principale
L’importo in cifre ed in lettere (in caso di disuguaglianza, si accetterà l’importo scritto in
lettere o comunque quello minore)
La data di emissione e il luogo di pagamento
L’indicazione della scadenza
L’ordine o la promessa incondizionata di pagare la certa somma
La denominazione del titolo
Esistono due tipi di cambiali :
Il vaglia o “pagherò” cambiario;
La cambiale tratta.
IL PAGHERO’ CAMBIARIO (O CAMBIALE PAGHERO’)
Il pagherò cambiario è un titolo di credito contenente la promessa incondizionata di pagamento.
Vi figurano due soggetti:
l’emittente: il debitore che emette e firma la cambiale obbligandosi a pagarla;
il beneficiario: il creditore a favore del quale il titolo viene emesso e che ha il diritto di
riscuoterlo alla scadenza o di trasferirlo ad altri mediante girata.
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Consiste nella promessa fatta dall’emittente del titolo a favore di un beneficiario di pagare una
determinata somma ad una determinata scadenza in un determinato luogo.
LA CAMBIALE TRATTA
La tratta è un titolo di credito contenente un ordine incondizionato di pagamento. In essa figurano
tre soggetti:
il traente, che emette e sottoscrive la cambiale ordinando un altro soggetto, detto trattario
di effettuare il pagamento;
il trattario che è il soggetto debitore al quale il traente ordina di pagare alla scadenza;
il beneficiario, che è il soggetto creditore a favore del quale la tratta viene emessa ed ha il
diritto di riscuoterla alla scadenza o di trasferirla tramite girata.
Spesso può verificarsi che il rapporto si risolva in un rapporto tra 2 persone quando cioè il traente
ed il beneficiario sono la stessa persona.
Il trattario non è obbligato a pagare finchè non abbia accettato la cambiale mettendo la propria
firma dopo aver scritto “per accettazione” accanto a quella del traente.
Il traente è definito obbligato in via di regresso poiché diviene obbligato principale nel caso in cui il
trattario non accetti o non paghi dopo aver accettato.
L’ASSEGNO BANCARIO
L’assegno bancario è un titolo di credito a vista mediante il quale un soggetto ( traente), che ha
fondi disponibili in conto corrente presso una banca ordina alla banca stessa di pagare a vista una
certa somma a favore proprio o di altri soggetti.
E’ molto simile alla cambiale tratta dato che figurano sempre i tre soggetti traente, trattario e
beneficiario ed è un titolo di credito propriamente detto ossia è letterale, autonomo, formale,
astratto, esecutivo e all’ordine.
Per poter emettere un assegno bancario occorre essere titolari di un conto corrente presso una
banca, cioè aver depositato denaro presso quella banca: la banca, così, rilascerà un blocchetto di
assegni.
Il soggetto che emette un assegno bancario senza avere la disponibilità sul conto presso la banca
commette un grave reato punibile nei casi più gravi con la detenzione.
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È vietato, inoltre, l’emissione di un assegno post-datato cioè con una data di emissione posteriore
a quella reale.
L’assegno può essere trasferito tramite la girata ma se si vuole evitare che ciò succeda si può
inserire la clausola NON TRASFERIBILE (o solo NT); quindi in tale caso può essere solo incassato dal
creditore.
Al momento dell’emissione, il documento va compilato in ogni sua parte: luogo e data di
emissione, importo, nome del beneficiario.
Requisiti di validità:
1. Denominazione di Assegno Bancario
2. Ordine Incondizionato di pagare a vista una somma determinata
3. Trattario (banca)
4. Luogo di pagamento
5. Data e Luogo di emissione
6. Sottoscrittore traente
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Elementi eventuali:
7. Clausola NON TRAFERIBILE
8. Girata (in bianco)
9. Girata (per procura)
10. Protesto
L’ASSEGNO CIRCOLARE
L’assegno circolare è un titolo di credito a vista mediante il quale una banca (emittente) promette
di pagare una determinata somma di danaro all’ordine di un soggetto (beneficiario) indicato
nell’assegno stesso. In questo caso, non esiste il rischio di mancato pagamento come per l’assegno
bancario. È un mezzo di pagamento “sicuro”.
L’assegno circolare può essere rilasciato a chiunque versi il relativo importo in contanti o chieda
l’addebito in conto corrente, in quanto la cifra richiesta viene preventivamente controllata dalla
banca.
Requisiti di validità:
1. Denominazione di Assegno Circolare
2. Promessa Incondizionata della Banca emittente di pagare a vista una somma determinata
3. Prenditore
4. Data e Luogo di emissione
5. Sottoscrittore emittente
Elementi eventuali:
6. Clausola NON TRAFERIBILE
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7. Matrice
IL PAGAMENTO DEI TITOLI DI CREDITO
Il possessore o il beneficiario, alla scadenza indicata nel titolo deve presentare il titolo di credito
all’emittente o al trattario. In pratica, per la riscossione dei titoli di credito si ricorre ad una banca
(logicamente per l’assegno che la banca provvederà ad incassare) la quale procederà, qualche
giorno prima della scadenza, ad inviare apposito avviso di pagamento. Nel caso in cui il debitore
rifiutasse di pagare si provvederà ad inviare un pubblico ufficiale (o un incaricato) presso l’indirizzo
del debitore indicato sul titolo.
Se si rifiutasse ancora, il pubblico ufficiale eleverà il protesto.
Tale documento è un atto pubblico di regola redatto da un notaio o ufficiale giudiziario sul quale
sarà denunciato il mancato pagamento, la motivazione, la persona incaricata alla riscossione
dell’importo, l’esatto indirizzo presso il quale il pubblico ufficiale si è recato, l’ora e la persona alla
quale è stato chiesto il pagamento.
Il nominativo del debitore protestato verrà inserito nel Bollettino Ufficiale dei Protesti. Tutti
possono prendere visione di questo bollettino per verificare la solidità e la correttezza del
debitore.
Il bollettino è pubblicato dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
provinciale del debitore.
LA RICEVUTA BANCARIA
Essa viene sempre più usata in sostituzione della cambiale tratta.
Non è un titolo di credito, e, quindi, non dà diritto al creditore di intraprendere alcuna azione
legale. Inoltre, non è soggetta all’imposta di bollo che grava sulla cambiale tratta.
Sono documenti cartacei o elettronici (procedura RI. BA) di riscossione compilati e firmati dalle
aziende creditrici su appositi moduli o su supporto magnetico che vengono presentati alle banche
dalle aziende creditrici per essere incassati nelle località e alle scadenze in esse indicate.
Il venditore emette una ricevuta (quietanza) che viene inoltrata al compratore a mezzo canale
bancario, alla scadenza il compratore che ha ricevuto l’avviso da parte della banca si recherà
presso di essa per ritirarla dopo aver consegnato il denaro (addebito sul conto).
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I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
Sono strumenti che consentono alla clientela di regolare una grande varietà di operazioni e di
usufruire di alcuni servizi offerti dalle banche. Traggono il loro nome dal fatto che le diverse
operazioni sono confermate per lettera o con rilascio di documenti.
Essi si compongono di tre prospetti:
L’estratto conto che riporta le operazioni intercorse tra la banca e il cliente in ordine cronologico;
I conti correnti di corrispondenza
Il riassunto scalare che riporta le operazioni in ordine di valuta e contiene i calcoli necessari alla
determinazione degli interessi maturati;
Il prospetto di competenze e spese che contiene gli elementi necessari al conteggio delle
competenze.
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TEMA 3 _ NOZIONI MATEMATICHE DI BASE
L’INTERESSE
Si definisce l’interesse come il compenso per trasferire avanti nel tempo un capitale.
Nello svolgimento delle operazioni di gestione, l’azienda può trovarsi a concedere crediti di
finanziamento, o accendere debiti di finanziamento. Tali operazioni comportano il pagamento o
l’ottenimento di un quid detto interesse
La sua formula matematica con il tempo espresso in anni :
I= C*r*t / 100.
Dove:
C = capitale iniziale r = tasso percentuale annuo di interesse t = tempo.
La sua formula espressa in mesi:
I= c*r*mesi/ 100*12.
Espressa in giorni:
I= C*r*giorni/360*100.
Es.
Un’impresa ha acquistato attrezzature per un valore di 48500, con un finanziamento bancario per
un anno con tasso annuo di interesse, 7,5%.
I = 48500*7,5*1 /100= 3673,50 (indica l’interesse che l’azienda deve sostenere per tale
finanziamento).
LO SCONTO
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Lo sconto può essere definito come il compenso dovuto a chi anticipa una somma di danaro. Ossia
il compenso per trasferire “indietro” nel tempo un capitale.
Nella pratica ci sono due tipologie di sconto:
1. lo sconto mercantile: consiste nella riduzione percentuale del prezzo di restituzione del
debito direttamente proporzionale al capitale da pagare e al tasso senza tener conto del
tempo;
2. lo sconto commerciale: consiste nella riduzione percentuale del prezzo di restituzione del
debito direttamente proporzionale al capitale da pagare e al tasso tenendo conto del
tempo di anticipo con cui il capitale viene pagato.
La formula dello sconto commerciale espresso in anni:
Sc= C*r*T/100
Dove:
C =il capitale a scadenza; r= il tasso di sconto; T = tempo espresso in anni
Espresso in mesi:
Sc= C*r*M/ 100*12
Espresso in giorni:
Sc= C*r*G/360*100
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TEMA 4 _ GESTIONE DELLA CONTABILITA’ AZIENDALE
Con il termine Azienda si intende un complesso di beni e di servizi, coordinati fra di loro, a
disposizione dell’imprenditore per l’esercizio di un’attività economica avente come fine quello di
soddisfare i propri bisogni.
Per effettuare una corretta gestione della contabilità di un’azienda, sia la complessa sia la più
semplice occorre organizzare la contabilità in modo ordinato creando nella azienda stessa un
piano dei conti.
Il conto è una serie ordinata di scritture riguardanti un dato oggetto del quale si vogliono
conoscere la consistenza iniziale e le successive variazioni.
La forma di conto più usata nella contabilità di un’azienda è quella 2 sezioni che possono essere
chiamate dare e avere, carico e scarico, entrate e uscite.
LE SCRITTURE ELEMENTARI
Tra le scritture contabili effettuate al fine di rilevare e determinare in maniera quantitativa gli
accadimenti di gestione, assumono un peso importante le scritture elementari.
Secondo la complessità di un oggetto rilevato, le scritture possono essere elementari in
contrapposizione a scritture complesse/sistematiche.
Sono elementari quelle registrazioni semplici, riferibili ad una operazione o a gruppi di operazioni
di cui esplicitano solo un aspetto (o economico, o finanziario) del fenomeno osservato.
Esse pur avendo proprie finalità, sono impiegate come base di preparazione e completamento nei
procedimenti di rilevazione inerenti ad altre scritture più complesse.
In pratica, si tratta di scritture di preparazione, di analisi e di completamento ad altre scritture.
Sono redatte su appositi moduli, schede, registri, e hanno forma libera. Si riferiscono a singoli
aspetti o elementi della gestione. Tra le più importanti si ricordano:
La prima nota;
Il libro cassa;
Gli scadenziari;
Il libro delle cambiali;
Libro fatture;
Partitario clienti fornitori;
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Il giornale di magazzino;
La scheda di magazzino;
LA PRIMA NOTA
La prima nota è una scrittura elementare e cronologica che elenca in ordine di data man mano che
vengono eseguite e senza il rispetto di particolari regole formali le operazioni di gestione
comprovate da documenti originari.
Il libro omonimo è anche detto “minute”, “brogliaccio”, “scartafaccio”.
Le scritture di prima nota sono scritture cronologiche a contenuto e forma diaristica, narrazione
descrittiva dei vari accadimenti di gestione e preparatorie a registrazioni in partita doppia. Serve
come memoria e preparazione delle scritture definitive.
Esistono 2 tipi di prima nota:
Prima nota di cassa che elenca le operazioni che interessano la cassa
Prima nota di corrispondenza che elenca le operazioni di gestione tralasciando quella
concernenti i movimenti di cassa (ex. Fatture, bollette, ecc.)
Non ha alcuna particolare esigenza di forma; non è obbligatoria, e ogni azienda tiene la prima nota
in relazione alle proprie esigenze informative. Può essere tenuta a mano o tramite procedimenti
automatizzati.
Nella pratica la forma più spesso assunta contiene:
Una colonna per il numero progressivo delle scritturazioni (articoli);
Una colonna per la data;
Un’ampia colonna per la descrizione dell’accadimento di gestione;
Una coppia di colonne destinate ad accogliere i valori, solitamente una per i valori parziali, la
seconda per quelli totali;
Due colonne per indicarvi i conti da addebitare o da accreditare.
Esempio di Prima Nota:
Giorno
Rif.
PRIMA NOTA
dal ___al____
N._
IMPORTI
PARZIALI
IMPORTI
TOTALI
CONTI
Da
addebitare
CONTI
Da
accreditare
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Spesso vengono distinte le operazioni che danno luogo a movimenti di denaro (denominate
operazioni per cassa) da quelle che invece non danno luogo a movimenti di denaro né in entrata
né in uscita (operazioni fuori cassa).
Allora le scritture si raccoglieranno in due libri separati: alla prima nota si aggiungerà un’altra
colonna dedicata ai valori “fuori cassa”, così le prime due verranno riservate ai valori delle
operazioni compiute “per cassa” (che verranno utilizzate come colonne di dare e avere).
Giorno Rif.
PRIMA NOTA
dal ___ al ___
IVA CASSA PARTITE FUORI CASSA
% IMPONIBILE IMPOSTA ENTRATA
(DARE) USCITA (AVERE)
IL LIBRO CASSA
Ulteriori scritture elementari riguardano la cassa, ossia la verifica della consistenza delle
disponibilità liquide in azienda, documentati dagli ordini di riscossione e di pagamento.
Il libro cassa rileva i movimenti di denaro, dei valori bollati, delle cedole e degli assegni ricevuti da
terzi; la sua funzione è proprio di consentire il controllo delle disponibilità liquide.
Il libro cassa è un “giornale”in cui vengono annotate, in ordine cronologico:
le entrate di denaro,
le uscite di denaro,
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con l’aggiornamento del saldo, la data e la causale del pagamento o della riscossione.
Il “giornale” o libro cassa può assumere diverse forme in relazione alle esigenze dell’impresa e
presenta alcune colonne:
Colonna della data;
Colonna della descrizione;
Colonna delle entrate (o del dare);
Colonna delle uscite (o dell’avere).
Data
OPERAZIONI
ENTRATA
Data
OPERAZIONI
USCITA
Una forma molto semplice è costituita da un libro nel quale le due pagine contrapposte sono
destinate a raccogliere rispettivamente le entrate e le uscite, le entrate nella pagine di sinistra e le
uscite in quella di destra. Spesso al termine di ciascuna pagina sono previsti degli spazi e delle
rigature che permettono di iscrivere i totali delle due colonne e il saldo di cassa a quel momento.
Il libro cassa, nella forma così descritta, viene impiegato anche come “prima nota di cassa”. In tal
caso il libro è paginato a doppi fogli e la scritturazione di ciascuna pagina avviene in doppio in
modo tale che una copia venga inviata agli uffici di contabilità.
GLI SCADENZARI
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Sono dei registri nei quali vengono riportati in ordine di scadenza gli impegni di riscossione e di
pagamento.
Essi sono necessari per tenere sotto controllo le scadenze relative agli incassi e ai pagamenti
originati dall’estinzione rispettivamente dei crediti e dei debiti, le posizioni creditorie e debitorie
vengono ordinate in appositi “scadenzari” in ordine temporale (dalla scadenza più vicina alla più
lontana).
IL LIBRO DELLE FATTURE EMESSE/RICEVUTE
È un registro nel quale vengono annotate tutte le fatture di vendita di beni e servizi, o le fatture
ricevute in caso di acquisto.
In alternativa a tale registro i commercianti al dettaglio possono annotare le fatture di vendita sul
registro corrispettivi. È importante ai fini della liquidazione IVA.
IL PARTITARIO CLIENTI
È costituito da scritture riguardanti i crediti e i debiti verso i clienti annotati su apposite schede:
prevede una colonna descrittiva, due per gli importi imponibili e la relativa imposta (IVA), la
colonna del dare e quella dell’avere e quella del saldo determinabile al termine di ogni
registrazione. Permette di sapere per ciascun cliente la posizione creditoria nei confronti
dell’azienda.
Con il partitario clienti si possono determinare in ogni momento l’ammontare dei crediti e dei
debiti verso i clienti. È necessario anche per adempiere agli obblighi fiscali per compilare l’elenco
clienti, obbligatorio per l’IVA.
PARTITARIO FORNITORI
È costituito da scritture riguardanti i debiti verso i fornitori annotati su apposite schede; lo schema
è molto simile a quello della scheda del partitario clienti talvolta con l’aggiunta del numero della
fattura in una colonna apposita. L’esame di ogni scheda ci permette di conoscere immediatamente
la posizione di ciascun fornitore.
Permette di sapere per ciascun fornitore la posizione debitoria dell’azienda nei suoi confronti.
In ciascun partitario vengono rilevati i dati relativi al cliente o al fornitore:
o ditta o ragione sociale;
o Indirizzo;
23
o partita Iva;
o dati per il bonifico bancario;
o ecc.
Vengono rilevati, inoltre i dati relativi:
alla data;
al numero e alla causale dell’operazione;
all’importo addebitato o accreditato;
al saldo.
IL GIORNALE DI MAGAZZINO
Il “libro” o giornale di magazzino è un registro che accoglie scritture cronologiche in cui si
annotano in ordine di data tutti i movimenti in entrata e in uscita degli articoli trattati,
prevalentemente tenuto a sole quantità, deve dimostrare i beni dati in consegna al magazziniere o
da questi consegnati.
DATA N.
PROGR N.
DOCUM DESCRIZIONE
BENE X BENE Y BENE Z
CARICO SCARICO CARICO SCARICO CARICO SCARICO
Data: di ricezione
N. progr.: del buono di carico
N. docum. : n. fattura che accompagna il buono
Descrizione: denominazione della merce, es. acquisto da Delta, Firenze
Carico/scarico: la quantità acquistata o venduta (in alcuni casi il valore indicato sul buono)
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Facendo seguito alla rilevazione cronologica, le finalità informative della contabilità di magazzino
impongono un ordinamento sistematico delle rilevazioni che ha luogo nei “partitari di magazzino”
o “schede di magazzino”.
La contabilità elementare di magazzino deve, infatti, consentire il controllo dei movimenti delle
singole materie (a ciascuna solitamente è intestata una matricola) custodite nel magazzino.
INTESTAZIONE: OGGETTO X
Data N. progr N. docum CARICO SCARICO OSSERVAZIONI
25
MODULO 2
LE IMPOSTE E LE TASSE
TEMA 1 _ DEFINIZIONE DI IMPOSTA
Lo Stato può essere paragonato ad una grossa azienda che si pone come obiettivo principale
quello del benessere dei suoi cittadini.
Le maggiori entrate di un qualsiasi Stato derivano dalle imposte e dalle tasse che vengono fatte
pagare ai cittadini stessi. La differenza esistente fra imposte e tasse si può spiegare nel seguente
modo:
Imposte: prelievi unilaterali che il cittadino paga allo Stato senza avere nulla in cambio da questo.
Tasse: prelievi bilaterali. Il cittadino paga ma riceve in cambio un servizio da parte dello Stato (es.
bolli postali, biglietti autobus, ecc.)
Nell’ambito delle imposte occorre fare un’ulteriore distinzione tra imposte dirette e indirette.
Imposte dirette: sono quelle che si prelevano direttamente dal reddito (quali ad esempio l’IRPEF)
Imposte indirette: sono quelle che si subiscono quando si compiono determinati atti (ad esempio
in caso di acquisto viene pagata l’IVA), colpiscono per esempio i consumatori e i trasferimenti.
L’IVA è la tipica imposta indiretta in quanto viene applicata solo nel caso in cui si acquista un bene,
mentre l’IRPEF è la classica imposta diretta che viene a calcolarsi direttamente sul reddito di ogni
cittadino: solo per il fatto che si posseggono redditi, in denaro o in natura, sia di carattere
continuativo che occasionale e da qualunque fonti essi provengano si deve pagare l’IRPEF.
Dal gennaio 2007, i pagamenti di imposte e tasse devono essere fatti per via telematica: non è
possibile effettuare il pagamento in banca con il Modello F24 cartaceo.
IMPOSTE PROPORZIONALI, PROGRESSIVE, REGRESSIVE
In relazione alla misura e al modo in cui se ne determina l'ammontare, le imposte si distinguono in
fisse, proporzionali, progressive e regressive.
L'imposta è proporzionale quando l'aliquota è costante (ovvero l'ammontare dell'imposta
aumenta in misura direttamente proporzionale all'aumentare dell'imponibile); regressiva quando,
all'aumentare dell'imponibile, l'aliquota media decresce (ovvero l'ammontare dell'imposta
aumenta in misura meno che proporzionale rispetto all'imponibile); progressiva quando,
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all'aumentare dell'imponibile, l'aliquota media aumenta (ovvero l'ammontare dell'imposta
aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'imponibile). L'IRPEF appartiene a
quest'ultima categoria.
Esistono quattro tipi di progressività: per detrazione, per classi, continua e per scaglioni:
progressività per detrazione: si ha o quando si colpisce con un'aliquota costante la base
imponibile, dopo aver detratto da questa un ammontare fisso (T = t (Y - D)), o attraverso la
detrazione di una somma fissa dall'imposta calcolata applicando l'aliquota nominale al
reddito imponibile (T = t Y - d).
progressività per classi: si ha quando ad ogni classe di imponibile corrisponde un'aliquota
costante, che cresce passando da una classe ad un'altra più alta;
progressività per scaglioni: si ha quando per ogni classe di imponibile l'imponibile viene
suddiviso in parti (dette scaglioni) a ciascuna delle quali viene associata un'aliquota che
cresce man mano che si passa da uno scaglione a quello successivo: questo criterio è stato
adottato per l'IRPEF.
progressività continua: si ha quando l'aliquota aumenta in maniera continua all'aumentare
della base imponibile (in tal caso, il rapporto tra variazione di aliquota e variazione
dell'imponibile è espresso mediante una funzione matematica). Tale tipo di progressività,
applicato in Italia fino al 1973 nell'ambito dell'imposizione personale sul reddito, è stato
poi abbandonato sia per la difficoltà del calcolo che esso comportava, sia perché la crescita
dell'aliquota al progredire del reddito veniva ritenuto un disincentivo all'incremento di
reddito del contribuente.
IL REDDITO DI IMPRESA
Il reddito d’impresa da assoggettare a tassazione viene determinato apportando all’utile o alla
perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all’applicazione dei criteri fiscali stabiliti dal TUIR.
La base di partenza per il calcolo del reddito fiscale è quindi formalmente costituita dal reddito di
bilancio, ossia il reddito che risulta dal Conto economico redatto secondo criteri civilistici.
Il reddito di bilancio, attraverso variazioni in aumento o in diminuzione, viene trasformato in
reddito fiscale.
27
Ciò avviene redigendo extra contabilmente un apposito prospetto, nel quale gli elementi reddituali
sono rettificati in base alle variazioni previste dalle norme fiscali, in modo da determinare
correttamente l’imponibile fiscale già prima della redazione del bilancio.
”Perché il reddito fiscale differisce dal reddito di bilancio?”
La legislazione civilistica sul bilancio è ispirata al principio della prudenza e assume il criterio del
costo quale limite massimo delle valutazioni, allo scopo di impedire annacquamenti del patrimonio
aziendale.
Il legislatore civile lascia una certa elasticità nelle stime dei costi da far gravare sul reddito (ad
esempio le quote di ammortamento, ecc.).
Al contrario, la normativa fiscale ha l’obiettivo di determinare in maniera uniforme, certa e
oggettivamente verificabile il reddito da assoggettare a tassazione. Quindi basa le valutazioni di
bilancio su regole univoche da applicare a tutte le imprese.
Reddito fiscale = Reddito di bilancio
+ Variazioni in aumento
- Variazioni In diminuzione
28
TEMA 2 _ LE IMPOSTE DIRETTE
Sono le imposte che colpiscono le manifestazioni dirette della capacità contributiva, cioè la
ricchezza esistente (patrimonio) o conseguita (reddito).
Le imposte dirette sono tre:
IRPEF
IRES
IRAP
L´IRPEF
L´IRPEF è un´imposta che grava sul reddito complessivo percepito dalle persone fisiche al netto
degli oneri deducibili e della deduzione introdotta per assicurare la progressività, la "no tax area".
Tale nuova deduzione si compone di una base, uguale per tutti i contribuenti a prescindere dalla
tipologia di reddito, di 3.000 euro e di un´ulteriore deduzione diversa a seconda della tipologia di
reddito che, per i redditi di lavoro autonomo e d´impresa minore è di 1.500 euro (deduzione
complessiva 4.500 euro).
La determinazione dell´imposta netta si ottiene applicando all´imponibile un´aliquota progressiva
crescente all´aumentare del reddito raggruppato in scaglioni. Le aliquote IRPEF e i relativi scaglioni
di reddito complessivo per l´anno in corso sono stati modificati dalla Finanziaria per l´anno 2005
che, nell´ambito della manovra di alleggerimento della pressione fiscale sul reddito delle persone
fisiche ha previsto la revisione delle aliquote, il cui numero è stato ridotto da cinque a tre, e degli
scaglioni per la determinazione dell´imposta. Le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo
d´imposta 2005 sono le seguenti:
0 - 26.000 23%
26.000 - 33.500 33%
oltre 33.500 39%
oltre 100.000 39+4%
Come emerge chiaramente dal raffronto tra le nuove aliquote e quelle vigenti fino al 31 dicembre
2004, le nuove disposizioni hanno comportato una generalizzata riduzione del livello di tassazione;
infatti l´aliquota del 23% applicabile, secondo la previgente normativa ai redditi non superiori a
15.000 euro si applica adesso, per effetto delle nuove disposizioni ai redditi fino a 26.000 euro.
La seconda aliquota, fissata nella misura del 33%, si applica allo scaglione di reddito compreso tra
29
26.000 e 33.500 euro. Nel previgente sistema questo scaglione era suddiviso in tre parti e
assoggettato alle aliquote del 29, 31 e 39 %. L´ultimo scaglione è costituito dall´ammontare di
reddito superiore a 33.500 euro, al quale si applica l´aliquota del 39% che nel previgente sistema si
applicava ai redditi superiori a 32.600 euro e fino a 70.000 euro, oltre il quale si applicava
l´aliquota del 45%.
L´IRPEF si applica alle imprese individuali e al reddito delle società di persone (Società Semplici, in
nome collettivo e Sas) che viene imputato, indipendentemente dalla percezione, in capo ai soci
che corrisponderanno sullo stesso, unitamente agli eventuali altri redditi, l´IRPEF dovuta.
Per incoraggiare le nuove iniziative produttive le legge 388 del 23 dicembre 2000 ha previsto,
all´art. 13, un regime fiscale agevolato di durata triennale a favore delle persone fisiche che
iniziano un´attività imprenditoriale (anche in forma familiare) o di lavoro autonomo, che prevede il
pagamento di un´imposta sostitutiva dell´IRPEF del 10%. Viene concesso in presenza dei seguenti
requisiti:
il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività professionale, artistica
o d´impresa, neppure in forma associata o familiare;
l´attività non deve rappresentare il mero proseguimento di un´attività svolta
precedentemente anche in forma di lavoro dipendente;
è necessario che si realizzino ricavi non superiori a 30.987,41 euro per i lavoratori
autonomi e per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 61.974,83
euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
L´IRES
L´IRES è l´imposta che grava sul reddito delle società di capitali ed è stata introdotta con il D. Lgs.
n. 344/2003 che ha dato attuazione alla riforma del sistema fiscale statale entrata in vigore dal 1°
gennaio 2004. L´aliquota IRES stabilita per l´anno 2004 è il 33%.
Una delle principali novità introdotte a decorrere dal 1 gennaio 2004 dal suddetto decreto che ha
modificato il TUIR relativamente ai criteri di determinazione del reddito d´impresa delle società di
capitali soggette all´IRES, è costituita dalla tassazione per trasparenza, per cui il reddito di una
società di capitali può essere imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili
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da ciascuno posseduta, indipendentemente dalla percezione del dividendo. Tale possibilità è
concessa anche alle società di capitali a ristretta base partecipativa, esclusivamente composta da
persone fisiche, alle seguenti condizioni:
1. che il volume di ricavi non superi le soglie previste per l´applicazione degli studi di settore
(5.164.569 euro);
2. che i soci siano tutti persone fisiche, residenti o non residenti, purché abbiano in Italia una
stabile organizzazione cui sia riferibile la partecipazione;
3. che siano in numero non superiore a 10, o, nel caso di società cooperative, a 20.
L´esercizio dell´opzione facoltativa per il sistema di tassazione per trasparenza delle società di
capitali vincola per tre anni e può essere rinnovata entro il primo periodo d´imposta successivo al
triennio di sua efficacia.
L´IRAP
L´IRAP è l´imposta regionale sulle attività produttive che si applica a tutti coloro che esercitano
un´attività d´impresa sotto forma di ditta individuale, società di persone e società di capitali. La
principale caratteristica dell´IRAP riguarda la base imponibile che è data dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione. Nella determinazione della base imponibile si deve inoltre tenere
conto che i costi relativi al personale sono quasi completamente indeducibili anche se la legge
289/02, nell´apportare modifiche all´IRAP ha introdotto una deduzione dalla base imponibile IRAP
per coloro che occupano lavoratori dipendenti per un importo pari a 2.000,00 euro per ogni
lavoratore alle dipendenze di imprese che presentano un valore della produzione inferiore a
400.000,00 euro. L´imposta è determinata applicando all´imponibile l´aliquota del 4,25% per le
imprese industriali, commerciali e di servizi anche se sono previste aliquote differenziate per
particolari imprese quali, ad esempio, le banche. L´introduzione dell´IRAP ha comportato
l´abolizione dal 1° gennaio 1998 di alcuni tributi e contributi quali l´ICIAP, l´ILOR, i contributi al
servizio sanitario nazionale (tassa salute), la tassa di concessione governativa per l´attribuzione
della partita IVA e l´imposta sul patrimonio netto delle imprese.
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TEMA 3 _ L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
È un’imposta indiretta attualmente in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
È entrata in vigore nel 1973.
L’art. 1 del decreto che disciplina l’IVA stabilisce che l’imposta si applica alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di
arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Cessioni di beni: sono gli atti a titolo oneroso che determinano il passaggio della proprietà di un
bene.
Prestazioni di servizi: sono principalmente le attività esercitate contro il pagamento di un
corrispettivo se si esplicano nel vendere un certo servizio e non un bene materiale.
Pertanto l’IVA è un’imposta che si paga sul valore che viene aggiunto ad ogni passaggio della
merce nella sua vita commerciale. Colui sul quale viene a gravare effettivamente l’imposta sul
valore aggiunto è il consumatore finale del bene o il fruitore del servizio, detto anche soggetto
passivo.
Hanno l’obbligo di versare l?IVA allo Stato e perciò sono chiamati soggetti d’imposta:
gli imprenditori individuali
le società di persone e di capitali
le associazioni, consorzi, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali e
agricole
i lavoratori autonomi (i liberi professionisti come architetti, geometri, ingegneri, ragionieri
e gli ausiliari di commercio cioè i rappresentanti, ecc.)
i privati cittadini non sono soggetti di imposta, per cui se un privato vende occasionalmente un
bene proprio, questa operazione non è soggetta ad IVA e non si deve versare l’imposta allo Stato.
Possiamo quindi distinguere le operazioni in:
Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere
assoggettate all'imposta;
Non imponibili: quando mancano del requisito della territorialità. Costituiscono tipico
esempio di operazioni non imponibili le cessioni all'esportazione. Non sono soggette
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all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla
normativa IVA;
Esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per
espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri
finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera.
Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.
Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti
dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse
non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione,
registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale
ALIQUOTE IVA
Esistono tre aliquote IVA in vigore in Italia:
4%,aliquota minima, applicata ad esempio alle vendite di abitazioni con requisiti "prima
casa", e ai beni di prima necessità (alimentari, stampa ecc.);
10%, aliquota ridotta, applicata servizi turistici in Italia per incentivare il turismo (alberghi e
altri prodotti turistici) e particolari operazioni di recupero edilizio;
20% aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede
specificamente una delle due aliquote precedenti, questa ultima è l'aliquota da applicare.
DETRAZIONE IVA
Affinché sia possibile la detrazione dell’IVA è necessario che sussistano tre condizioni: l’IVA deve
essere relativa ad una operazione inerente all’attività svolta, il diritto alla detrazione deve essere
esercitato correttamente e l’operazione non deve rientrare nei casi di indetraibilità. In generale, la
disciplina dell’IVA è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il D.P.R. n. 633 del
1972.
Come prima condizione, la detrazione dell’IVA è possibile quando essa riguardi l’IVA assolta o
dovuta da parte del contribuente per operazioni pertinenti o rilevanti rispetto alla sua attività
imprenditoriale o professionale. Inoltre, perché si abbia detrazione dell’IVA, è necessario che essa
sia addebitata a carico del soggetto che ha effettuato l’acquisto del bene o che ha beneficiato del
33
servizio, e ciò deve avvenire in fattura a titolo di rivalsa. A prescindere dall’effettivo pagamento del
tributo da parte del cedente e dal versamento dell’importo previsto, è possibile esercitare il diritto
alla detrazione dell’IVA.
Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta, per definizione, “diviene
esigibile”. Questo significa che la detrazione dell’IVA è possibile a partire dal momento in cui
l’operazione si considera effettuata. Tale diritto del cessionario o committente quindi è
strettamente correlato al momento in cui sorge l’obbligo in capo al cedente o prestatore di
versare l’imposta. Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui sorge
il diritto stesso. Questo significa che non è obbligatorio effettuare la detrazione dell’IVA nel
momento stesso in cui si effettua l’acquisto del bene o del servizio, o quando si riceve la relativa
fattura.
I soggetti che hanno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati sono le imprese e i
lavoratori autonomi. Questi soggetti hanno l’obbligo di liquidare l’imposta dovuta o a credito
verso l’erario e posso farlo mensilmente o trimestralmente, a seconda delle opzioni esercitate o
del volume dei propri affari. In generale l’IVA, l’imposta sul valore aggiunto, viene addebitata dai
fornitori ai propri clienti per il diritto di rivalsa in misura proporzionale al corrispettivo.
Successivamente i soggetti passivi di imposta, dovranno riversare all’erario l’imposta al netto di
quella pagata sugli acquisti effettuati, facendo la detrazione dell’IVA. Pertanto l’IVA è un costo solo
per coloro che non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e quindi, generalmente,
solo per i consumatori finali.
GLI OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE
1. Iscrizione al numero di partita IVA
Dichiarazione di inizio attività entro 30 giorni dalla prima operazione imponibile,
cioè dal primo acquisto o dalla prima vendita
Denuncia di variazioni di alcuni elementi dell’attività denunciati nella dichiarazione
di inizio attività
Dichiarazione di cessata attività da presentare all’ufficio IVA entro 30 giorni dalla
data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
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Il numero di partita IVA è un numero che viene attribuito dall’ufficio IVA competente per
territorio su richiesta del contribuente che vuole esercitare un’attività continuativa. Identifica
quindi il contribuente ai fini dell’IVA
2. Fatturazione di tutte le operazioni
La fatturazione costituisce il presupposto fondamentale per il calcolo dell’imposta. Si
considera fattura un qualsiasi documento riportante lo specifico addebito IVA, indicante
quindi il totale dell’imposta e idoneo a identificare i soggetti e l’oggetto dell’operazione.
3. Tenuta dei registri obbligatori
Registri obbligatori sono:
Registro delle fatture emesse e il registro delle fatture di acquisto per i soggetti
obbligati all’emissione della fattura
Il registro dei corrispettivi e il registro delle fatture d’acquisto per i soggetti
obbligati all’emissione della ricevuta fiscale.
4. Liquidazione e versamento periodico dell’imposta
La liquidazione dell’imposta, cioè il suo effettivo versamento nelle casse dello Stato, deve
avvenire in maniera periodica, una volta cioè ogni determinato periodo di tempo.
Le scadenze sono:
Per i contribuenti mensili: il 16 del mese successivo a quello di cui si paga l’imposta
Per i contribuenti trimestrali: il 16 del secondo mese successivo al trimestre a cui si
fa riferimento: 16/5, 16/8, 16/11, con eccezione del 16 febbraio; tale scadenza è
rinviata al 16 marzo
Se il 16 è sabato o festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno feriale
successivo
5. Presentazione della dichiarazione annuale
A partire dal 1999 per la dichiarazione relativa all’anno precedente non viene più
presentata la dichiarazione separata, ma la stessa è inserita in un quadro a parte nel Mod
Unico presentato nei mesi di Maggio, Giugno o Luglio con la Dichiarazione dei Redditi.
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In questo modello vengono riassunte tutte le operazioni di entrate e uscite compiute
nell’anno precedente.
6. Acconto IVA
I contribuenti IVA devono versare entro il 27 dicembre di ogni anno un acconto imposta
pari all’88%:
Per i contribuenti mensili tale acconto è applicato al versamento del mese di
dicembre dell’anno precedente
Per i contribuenti trimestrali tale acconto è applicato al versamento di marzo
dell’anno precedente o, se inferiore, al versamento del mese di marzo dell’anno in
corso.
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TEMA 4 _ LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
IL MODELLO UNICO
A seguito delle disposizioni contenute nel D.L. 241/1997, in materia di semplificazione degli
adempimenti, a partire dal 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA devono presentare il
Modello Unico in luogo del Modello 740, eventualmente con il Modello 770 e unitamente alla
Dichiarazione IVA.
Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la modifica consiste nell’obbligo di presentare il
Modello Unico. Esso è composto da 3 fascicoli, ciascuno con funzione specifica:
1. Fascicolo 1, composto da frontespizio, dal quadro riepilogativo IRPEF, ecc.
2. Fascicolo 2 viene utilizzato qualora il contribuente possieda redditi da assoggettare a
tassazione separata, redditi da capitale, redditi diversi, ecc.
3. Fascicolo 3 permette di dichiarare i redditi di impresa e di lavoro autonomo
Il Modello Unico va compilato in 2 esemplari: un originale per l’Amministrazione finanziaria e una
copia per il contribuente. Gli importi vanno arrotondati all’euro superiore se maggiore di 50 cent o
inferiore se minore.
Dovrà essere presentato presso:
L’ufficio postale o Banca convenzionata se compilato a mano
L’Ufficio postale se compilato con l’utilizzo di mezzi informatici
Il CAAF /centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) che accetta di svolgere tale servizio
Tali organi, rilasceranno una ricevuta una volta presentato il modello.
Il versamento delle imposte e dei contributi dovuti va effettuato tra il 2 maggio ed il 20 giugno o, il
20 luglio con una piccola maggiorazione.
Il Modello Unico deve contenere:
Dati anagrafici del contribuente
Il codice fiscale
La scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF, che va effettuata apponendo la
firma sul riquadro relativo all’Istituzione prescelta
Il reddito complessivo, le varie detrazioni e l’imposta a credito o a debito
L’indicazione dei dati del versamento
La firma del dichiarante
Esempio del Modello:
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IL MODELLO CUD
La certificazione dei redditi del dipendente e di pensione va effettuata con un’attestazione
conforme allo schema D.M. 27/10/1997, compilabile anche utilizzando procedure informatiche
personalizzate.
Tale documento deve essere consegnato al contribuente dal datore di lavoro, dell’Ente
pensionistico o da altro sostituto di imposta, entro il mese di febbraio con riferimento alle
retribuzioni e ai compensi, nonché alle pensioni erogate nell’anno precedente. Il modello CUD va
firmato nell’apposito spazio e consegnato nei punti di raccolta predisposti in ogni comune, qualora
si volesse indirizzare l’8 per mille dell’IRPEF nazionale allo Stato o alle Chiese indicate per opere
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sociali o di carità. In caso contrario non c’è più obbligo di consegna per chi non ha altri redditi oltre
a quelli di lavoro dipendente o subordinato. Anche il modello CUD deve contenere tutti i dati
anagrafici del contribuente e il codice fiscale.
IL MODELLO 730
In alcuni casi, il Modello Unico è sostituibile con il Modello 730 per i soli lavoratori dipendenti o
pensionati.
Il modello 730 è più facile da compilare, non richiede l’esecuzione di calcoli e il contribuente non
deve più preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione dell’amministrazione finanziaria. A tutto
questo penserà il datore di lavoro o l’Ente pensionistico, oppure il CAAF a cui il contribuente di è
rivolto.
Il contribuente non deve allegare al modello alcun tipo di documento. Egli ottiene il rimborso
dell’imposta e dei contributi, versati in più, direttamente sulla busta paga o sulla rata di pensione
del mese di giugno.
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L’assistenza fiscale è gratuita per i contribuenti che si rivolgono ai datori di lavoro o agli enti
pensionistici e per quelli che presentano al CAAF il modello 730 già compilato in ogni sua parte.
Può presentare il modello 730 entro il 31 marzo al datore di lavoro o al proprio ente pensionistico
chi ne ha fatto richiesta per iscritto entro il 25 gennaio. Con l’assistenza CAAF si ha tempo sino al
30 aprile per presentare la dichiarazione.
Hanno l’obbligo di presentare il Modello ordinario coloro che possiedono:
Redditi di impresa e di partecipazione a società di persona
Redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni
Redditi da immobili situati all’estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli.
Il modello 730 va consegnato in un unico esemplare al datore di lavoro o ente pensionistico.
Il contribuente, anche con il modello 730, ha la possibilità di detinare l’8 per mille dell’IRPEF
nazionale allo Stato o a una delle confessioni religiose indicate nel modello.
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MODELLO F24 TELEMATICO
Con Decreto Legge n. 223/06, art. 37, comma 49, è stato istituito, a decorrere dal 1 ottobre 2006
per tutti i titolari di partita IVA, l'obbligo di versamento di imposte e contributi esclusivamente con
il modello F24 telematico.
Questo prospetto è diviso in varie sezioni a seconda del tributo dovuto.
Per primo esiste uno spazio Contribuente nel quale devono essere indicati i dati anagrafici, il
domicilio fiscale e il codice fiscale del versante.
Troviamo poi la sezione Erario per i versamenti di imposte dirette, IVA, ritenute e altri tributi
dovuti allo Stato.
La successiva sezione è INPS che viene utilizzata per i versamenti dei contributi dovuti dall’aziende
all’INPS.
Abbiamo poi la sezione Regione ed altri enti locali, attualmente utilizzata per i versamenti IRAP.
L’ultima sezione è destinata agli Altri enti previdenziali e assicurativi dove vengono indicati i
versamenti destinati all’INAIL e tutti gli enti previdenziali di categoria.
Bisogna prestare particolare attenzione alla compilazione della prima parte, in quanto l’omessa o
errata indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici o del domicilio fiscale comporta sanzioni
pecuniarie.
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MODULO 3 - LA CONTABILITA’ IN AZIENDA
TEMA 1 _ IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
Il sistema informativo aziendale può essere definito come l’insieme delle procedure che
consentono di trattare i dati a disposizione per ottenere informazioni utili sull’attività d’impresa.
Tali informazioni sono destinate sia ai certici aziendali per supportare il processo decisionale
(informazioni interne), sia ai soggetti esterni (quali creditori, banche, investitori, fisco, ecc.) che
hanno il diritto di conoscere, almeno nelle linee essenziali, l’andamento della gestione economico
– finanziaria dell’impresa(informazioni esterne). Oggigiorno, nella quasi totalità delle aziende, il
sistema informativo aziendale è gestito attraverso mezzi informatici (sistema informatico). I
principali vantaggi derivanti dall’utilizzo di strumenti informatici possono essere così riassunti:
riduzione degli errori umani di calcolo;
elaborazione di informazioni tempestive e differenziate a seconda dei soggetti
destinatari;
possibilità di aggiornare diversi archivi con un solo inserimento di dati.
IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI
Un’area importante del sistema informativo aziendale è costituita dal sistema delle rilevazioni dei
dati della gestione.
Con riferimento al grado di elaborazione possiamo distinguere:
il sistema delle rilevazioni delle scritture elementari;
il sistema delle rilevazioni delle scritture complesse.
Le scritture elementari si possono suddividere in:
scritture che accompagnano e comprovano le singole operazioni di gestione quali,
ad esempio, una fattura, un estratto conto, una busta paga (documenti originari)
scritture che rilevano, secondo criteri cronologici sistematici, statistici, ecc. le
operazioni aziendali quali la contabilità degli acquisti, la contabilità con le banche, la
contabilità del personale (contabilità elementari).
Le scritture complesse si riferiscono alla gestione nella sua interezza, quali ad esempio, le scritture
sul libro giornale, e traggono origine dal sistema delle scritture elementari (contabilità ordinaria).
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I SISTEMI CONTABILI
Il sistema contabile raccoglie e coordina le informazioni riguardanti le operazioni di gestione sia
interna che esterna. Esso si articola in vari sottosistemi:
inventari;
contabilità elementari;
contabilità generale;
contabilità analitico – gestionale;
pianificazione e controllo del budget.
Gli inventari riportano, in un dato momento, la composizione del patrimonio aziendale sia da un
punto di vista qualitativo che quantitativo; poiché il patrimonio aziendale è una garanzia per i
creditori (che in caso di fallimento possono rivalersi sui beni dell’impresa per recuperare il loro
credito), la normativa civilistica e fiscale impone dei criteri per la valutazione dei singoli beni di
proprietà dell’imprenditore o della società.
Le contabilità elementari riportano informazioni dettagliate su determinati oggetti dell’attività
aziendale ( ad esempio il partitario clienti, il partitario fornitori, i registri IVA, i libri matricola, lo
scadenziario, ecc.) e consentono la successiva elaborazione delle scritture complesse.
La contabilità generale è un sistema che rileva, attraverso il metodo della partita doppia, i fatti di
gestione ( il libro giornale), il reddito conseguito al termine di un periodo amministrativo (Conto
Economico) e il patrimonio di funzionamento dell’impresa (Stato Patrimoniale).
In molti casi, specialmente nelle aziende di dimensioni medio – grandi, tali documenti sono
coadiuvati da una relazione (Nota Integrativa) che illustra i principali fatti di gestione e le tecniche
di rilevazione utilizzate (la valutazione delle rimanenze di merci, degli ammortamenti dei cespiti e
così via).
La contabilità analitico – gestionale (o contabilità industriale) ha per oggetto l’analisi dei costi, dei
ricavi, dei risultati economici prodotti da particolari aree gestionali, da reparti, o da specifici
prodotti; a essa si ricorre nelle imprese di medio – grandi dimensioni per lo studio dei processi
produttivi utilizzati al fine di renderli maggiormente efficienti.
La pianificazione e il controllo del budget consentono di prevedere del medio periodo
(pianificazione) o nel breve periodo (budget) l’andamento della gestione di base alla fissazione di
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obiettivi da raggiungere o di scenari evolutivi possibili dei mercati; attraverso alcuni calcoli
previsionali si analizzano, ad esempio, i riflessi sull’attività produttiva e sul reddito di una
eventuale produzione di un nuovo prodotto, di una riduzione del prezzo di vendita, di un
incremento di costi fissi dovuti al rinnovo di impianti produttivi e così via.
I SISTEMI EXTRA – CONTABILI
Il sistema extra – contabile ha per oggetto l’elaborazione e la gestione di informazioni riguardanti
l’azienda e il mercato nel quale essa opera.
Esso si articola in vari sottosistemi:
le statistiche e le previsioni su andamenti futuri;
le analisi di mercato o del settore di appartenenza;
i report (ovvero rendiconti o rapporti informativi che illustrano i possibili risultati scaturenti
da possibili decisioni strategiche dell’impresa).
TEMA 2 _ LA CONTABILITA’ IN AZIENDA
IL SISTEMA CONTABILE
la contabilità rileva le operazioni di gestione intrattenute con soggetti esterni all’impresa e si pone
come obiettivo ultimo la determinazione del reddito di esercizio e del patrimonio di
funzionamento.
Essa riassume le informazioni derivanti dalle varie contabilità elementari e si esplica in un insieme
di scritture complesse (sistema contabile).
Nel corso degli anni si sono succeduti vari sistemi contabili. Oggigiorno, la contabilità generale è
tenuta con il sistema del patrimonio e del risultato economico, ideato da Aldo Amaduzzi; tale
sistema può essere considerato una evoluzione di un precedente sistema elaborato da Gino
Zappa, fondatore della Scuola Italiana di Economia Aziendale.
IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA
Il metodo della partita doppia è dato dall’insieme delle regola da seguire per comporre le scritture
contabili; secondo tele metodo ogni operazione di gestione origina almeno due rilevazioni da
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effettuare in sezioni opposte di due o più conti, in modo che il totale dei valori registrati in dare sia
uguale ai valori registrati in avere.
Ogni operazione di gestione è considerata sotto l’aspetto finanziario ed economico.
L’aspetto finanziario (o originario) riguarda le variazioni intervenute nelle disponibilità liquide
(denaro in cassa, valori bollati, disponibilità su c/c bancari o postali), nei crediti e nei debiti; queste
ultime possono essere:
variazioni finanziarie attive, costituite da aumenti di disponibilità liquide, aumenti di crediti
e diminuzione di debiti;
variazioni finanziarie passive, costituite da riduzioni di disponibilità liquide, riduzioni di
crediti e aumenti di debiti.
L’aspetto economico (o derivato) riguarda le variazioni intervenute nei costi, nei ricavi e nel
patrimonio netto dell’impresa; queste ultime possono essere:
variazioni economiche positive, costituite da un incremento dei ricavi, da rettifiche di costi
e da aumenti di patrimonio netto (esse sono misurate da variazioni finanziarie attive);
variazioni economiche negative, costituite da un incremento dei costi, da rettifiche dei
ricavi e da diminuzioni di patrimonio netto (esse sono misurate da variazioni finanziarie
passive).
LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTI: I CONTI FINANZIARI E I CONTI ECONOMICI
I conti che si utilizzano per la contabilizzazione delle operazioni di gestione possono essere
suddivisi in due grosse categorie, ovvero conti finanziari e conti economici.
I conti finanziari, che rilevano in dare le variazioni finanziarie attive e in avere le variazioni
finanziarie passive, si suddividono in:
conti accesi a disponibilità liquide: accolgono i movimenti relativi ai valori in cassa e ai
fondi disponibili su c/c;
conti accesi a crediti e debiti: accolgono i movimenti relativi ai crediti e ai debiti sia di
regolamento (crediti verso clienti e debiti verso fornitori) sia di finanziamento (debiti verso
l banche, mutui passivi, ecc.).
conti accesi a ratei, fondi rischi e fondi oneri futuri: accolgono entrate o uscite presunte
relative a operazioni in corso, ma che avranno una manifestazione finanziaria solo in
futuro.
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I conti economici, che rilevano in dare le variazioni ecoomiche negative e in avere le variazioni
economiche positive, si suddividono in:
conti di patrimonio netto: accolgono le variazioni intervenute nei costi e nei ricavi, e sono
ulteriormente suddivisi in:
o conti accesi a variazioni di esercizio: accolgono i costi, i ricavi e le loro rettifiche di
competenza di un solo esercizio contabile;
o conti accesi a costi e ricavi pluriennali: accolgono i costi e i ricavi che interessano
più esercizi (ad esempio, l’acquisto di un impianto o di un macchinario interessa più
esercizi contabili in quanto il bene strumentale viene utilizzato per diversi anni);
conti accesi a costi e ricavi sospesi : accolgono costi e ricavi già rilevati contabilmente, ma
che devono essere imputati, almeno in parte, agli esercizi futuri (le rimanenze di
magazzino, i riscontri attivi e i riscontri passivi).
IL FUNZIONAMENTO ANTITETICO DEI CONTI FINANZIARI E DEI CONTI ECONOMICI:
Le operazioni di gestione possono interessare:
sia l’aspetto finanziario che l’aspetto economico
soltanto l’aspetto finanziario
soltanto l’aspetto economico
Operazioni che interessano l’aspetto finanziario ed economico:
Quando l’operazione di gestione interessa contemporaneamente l’aspetto finanziario ed
economico avviene quanto segue:
le variazioni economiche positive si registrano nella sezione avere dei conti economici e
sono misurate da variazioni finanziarie attive che, per contrapposizione, si registrano nella
sezione dare dei conti finanziari interessati all’operazione;
le variazioni economiche negative si registrano nella sezione dare dei conti economici e
sono misurate da variazioni finanziarie passive che si registrano nella sezione avere dei
conti finanziari interessati all’operazione.
Esempi di variazioni finanziarie che misurano variazioni economiche:
Acquisto di merce:
Supponiamo che l’impresa riceva una fattura dell’importo di € 2.200 da un fornitore a seguito
dell’acquisto di merci per un valore pari a € 2.000 (IVA 10%)
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I conti che si utilizzano per la contabilizzazione dell’operazione sono merci/acquisti, debiti
v/fornitori e IVA ns/credito.
Il conto merci c/acquisti rileva una variazione economica negativa dovuta al costo
sostenuto (€ 2.000) per l’acquisto della merce e, pertanto, deve essere movimentato in
dare.
Il conto debiti v/fornitori rileva una variazione finanziaria passiva dovuta all’aumento dei
debiti di funzionamento (€ 2.000) e, pertanto, deve essere movimentato in avere.
Il conto IVA ns/credito deve essere movimentato in dare in quanto rileva una variazione
finanziaria attiva dovuta all’aumento dei crediti verso l’Erario.
Il saldo dei valori espressi nella sezione dare dei conti utilizzati è pari al saldo dei valori espressi
nella sezione avere, ovvero € 2.200.
Riscossione di fitti attivi:
Supponiamo che l’impresa abbia affittato un locale di sua proprietà e riceva mensilmente
dall’affittuario un bonifico sul c/c bancario dell’importo di € 1.400.
I conti che si utilizzano per la contabilizzazione dell’operazione sono:
fitti attivi e banca c/c.
Il conto fitti attivi rileva una variazione economica positiva dovuta al ricavato ( €1.400) per
la cessione a titolo di locazione dell’immobile e, pertanto, deve essere movimentato in
avere.
Il conto banca c/c rileva una variazione finanziaria attiva, di pari importo, dovuta
all’accredito sul c/c bancario fatto dall’affittuario tramite il conifico e, pertanto, deve
essere movimentato in dare.
Operazioni di gestione che interessano solo l’aspetto finanziario:
Quando l’operazione di gestione interessa solo l’aspetto finanziario (si parla in questo caso di
permutazioni finanziarie), le variazioni finanziarie attive si registrano nella sezione dare dei conti
finanziari mentre, per contrapposizione, le variazioni finanziarie passive si registrano nella sezione
avere dei conti finanziari interessati all’operazione.
Esempi di permutazioni finanziarie:
Pagamento di una fattura di acquisto:
Supponiamo che l’impresa paghi in contanti la fattura di € 2.200 alfornitore relativa all’acquisto di
merci.
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I conti che si utilizzano per la contabilizzazione dell’operazione sono debiti vs/fornitori e cassa.
Il conto debiti v/fornitori rileva una variazione finanziaria attiva dovuta alla riduzione del
debito (€ 2.000) che viene estinto attraverso il pagamento in contanti e, pertanto, deve
essere movimentato in dare.
Il conto cassa rileva una variazione finanziaria passiva, di pari importo, dovuta alla
riduzione delle disponibilità liquide a seguito del pagamento della fattura e, pertanto, deve
essere movimentato in avere.
Versamento di denaro sul c/c bancario:
Supponiamo che l’impresa versi sul proprio c/c bancario l’importo di € 500 tenuti in cassa.
I conti che si utilizzano per la contabilizzazione dell’operazione sono banca c/c e cassa.
Il conto banca c/c rileva una variazione finanziaria attiva di € 500 dovuta all’incremento di
disponibilità liquide sul c/c a seguito del versamento effettuato in contanti e, pertanto,
deve essere movimentato in dare.
Il conto cassa rileva una variazione finanziaria passiva, di pari importo, dovuta alla
riduzione delle disponibilità liquide a seguito del versamento effettuato sul c/c bancario e,
pertanto, deve essere movimentata in avere.
Operazioni di gestione che interessano solo l’aspetto economico:
Quando l’operazione di gestione interessa solo l’aspetto economico (si parla in questo caso di
permutazioni economiche), le variazioni economiche negative si registrano nella sezione dare dei
conti economici, mentre, per contrapposizione, le variazioni economiche positive si registrano
nella sezione avere dei conti economici interessati.
Esempi di permutazioni economiche:
Apporto di un fabbricato:
Supponiamo che l’imprenditore apporti un nuovo fabbricato del valore di € 300.000 per consentire
all’azienda di creare un punto vendita.
I conti che si utilizzano per la contabilizzazione dell’operazione sono fabbricati e patrimonio netto.
Il conto fabbricati rileva una variazione economica negativa di € 300.000 per il costo
pluriennale e, pertanto, deve essere movimentato in dare.
Il conto patrimonio netto rileva una variazione economica positiva, di pari importo,
dovuta al suo aumento e deve essere movimentato in avere.
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CONTI PATRIMONIALI E CONTI REDDITUALI
Al termine dell’esercizio contabile, il saldo dei singoli conti finanziari ed economici confluiscono
nello Stato Patrimoniale o nel Conto Economico.
I conti che confluiscono nello Stato Patrimoniale prendono il nome di conti patrimoniali e sono i
conti finanziari, i conti economici di reddito accesi a costi e ricavi pluriennali e i conti accesi a costi
e ricavi sospesi.
I conti che confluiscono nel Conto Economico prendono il nome di conti reddituali e sono dati dai
conti accesi a variazioni d’esercizio.
IL PIANO DEI CONTI
Il piano dei conti è dato dall’elenco dei conti, finanziari ed economici, che si intendono utilizzare
per rilevare le operazioni di gestione.
Negli esempi precedenti ne abbiamo citato alcuni che solitamente si utilizzano in contabilità
(banca c/c, cassa, debiti v/fornitori, IVA ns/credito, fitti attivi, fabbricati, patrimonio netto).
I conti sono identificati in maniera unicìvoca attraverso un codice (numerico o alfanumerico) e
sono organizzati in raggruppamenti; inoltre, alcuni conti possono essere ulteriormente scissi in
sottoconti che consentono di ricostruire con maggiore facilità le operazioni registrate in partita
doppia: ad esempio, i conti v/clienti e debiti v/fornitori, sono suddivisi in conti intestati ai singoli
clienti e fornitori dell’impresa, così come il conto banca c/c se l’impresa opera con diverse banche.
IL LIBRO GIORNALE
Il libro giornale accoglie, in ordine cronologico, le scritture della contabilità generale attraverso il
metodo della partita doppia; per ogni registrazione si indica la data, i conti movimentati (con il
relativo codice), una breve descrizione e gli importi nelle sezioni dare o avere. Le regole principali
per la tenuta della contabilità generale attraverso il libro giornale possono essere così riassunte:
Si rilevano solo i fatti esterni di gestione, ovvero le operazioni che illustrano i rapporti tra
l’azienda e i soggetti terzi; ad esempio, il trasferimento della merce dal magazzino al
reparto produttivo non si rileva in contabilità generale poiché rappresenta un fatto interno
di gestione;
Le operazioni di gestione sono rilevate nel momento in cui si manifestano le variazioni
finanziarie, ovvero quando si assiste a movimenti di denaro, di crediti o debiti comprovati
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da documenti originali (bonifici, fatture, assegni, cambiali); ad esempio la vendita di merce
si contabilizza nel momento in cui è emessa la fattura di merce e non nel momento in cui
fisicamente i prodotti escono dal magazzino;
Per ogni scrittura contabile deve essere movimentato almeno un conto nella sezione dare
e un conto nella sezione avere; il totale degli addebitamenti deve essere sempre uguale al
totale degli accreditamenti.
I CONTI DI MASTRO (I MASTRINI)
I conti di mastro riportano, in ordine sistematico, gli addebitamenti e gli accreditamenti registrati
in precedenza sul libro giornale; in tal modo è possibile risalire alle movimentazioni intervenute
nel conto senza scorrere tutte le scritture fatte sul libro giornale (ad esempio, se si intende
conoscere la merce acquistata nel corso dell’anno, in quale data e da quale fornitore è sufficiente
analizzare il conto di mastro merci c/acquisti piuttosto che individuare tutte le scritture in Partita
Doppia che utilizzano quel conto).
LE SITUAZIONI CONTABILI
La situazione contabile è un prospetto riepilogativo che elenca i conti di mastro movimentati e i
loro saldi; tale prospetto viene redatto periodicamente allo scopo di verificare la correttezza delle
registrazioni in Partita Doppia e al termine dell’esercizio contabile in quanto serve come base di
partenza per “costruire” il Bilancio di esercizio, ovvero, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.
Esso di solito è costruito a sezioni contrapposte, ovvero indicando a sinistra tutti i conti che hanno
un’eccedenza dare e a destra i conti con eccedenza avere.
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Abbiamo accennato in precedenza che l’obiettivo ultimo della contabilità generale è quello di
determinare il reddito di esercizio e il patrimonio di funzionamento dell’impresa; tali valori sono
riepilogati nel Bilancio di esercizio composto, a sua volta, dal Conto Economico e dallo Stato
Patrimoniale.
IL CONTO ECONOMICO
Il reddito di esercizio è determinato attraverso il riepilogo, in un prospetto chiamato Conto
Economico, di tutti i conti accesi alle variazioni di esercizio; se il totale dei ricavi è superiore al
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totale dei Costi, l’impresa consegue un Utile di esercizio; nel caso contrario, si assiste ad una
Perdita di esercizio.
Il Conto Economico può essere costruito a sezioni contrapposte, indicando nella sezione di sinistra
tutti i costi e nella sezione di destra tutti i ricavi, o “a scalare” (quest’ultima tipologia consente di
individuare nei risultati economici intermedi utili per analizzare accuratamente l’andamento della
gestione).
Il prospetto di Conto Economico richiesto dal Codice Civile (art. 2425) è un prospetto a scalare e
prende il nome di Conto Economico a valore della Produzione; in esso viene evidenziato il flusso
dei componenti positivi e negativi di reddito originati dalla gestione della produzione, dalla
gestione finanziaria e straordinaria, mostrando in tal modo come si è venuto a formare il risultato
economico dell’impresa.
LO STATO PATRIMONIALE
Il patrimonio di funzionamento è determinato, in un prospetto chiamato Stato Patrimoniale,
attraverso il riepilogo di tutti gli altri conti (conti finanziari e conti economici non accesi alle
variazioni di esercizio) con l’indicazione del saldo (utile o perdita di esercizio) che scaturisce dal
Conto Economico.
Secondo quanto stabilisce la normativa civilistica ( art. 2424 cc), lo Stato Patrimoniale deve essere
redatto a sezioni contrapposte e deve riportare i valori dei conti degli ultimi due esercizi contabili
(esercizio in corso e esercizio precedente); lo Stato Patrimoniale può essere redatto, in alcuni casi,
anche in forma “sintetica”, ovvero mostrando soltanto i Maxi – aggregati previsti dalla legge; per
ottenere informazioni maggiormente chiare, lo schema civilistico prevede l’indicazione di alcuni
conti nelle sezioni opposte a quelle che evidenziano l’eccedenza contabile, ovviamente, invertite
di segno (ad esempio, i Fondi di ammortamento che hanno un’eccedenza avere, verngono
riepilogati nella sezione are, sotto i rispettivi conti economici pluriennali, con segno negativo).
La sezione di sinistra dello Stato Patrimoniale (Attività) riporta i beni che l’impresa utilizza nelle
sue attività (immobilizzazioni), le rimanenze di merci in magazzino, i crediti e le disponibilità
liquide (denaro in cassa, denaro su c/c, ecc).
Le immobilizzazioni dono ulteriormente suddivise in immobilizzazioni immateriali (costituiti
principalmente da Costi di impianti, da licenza per l’utilizzo di software, da brevetti, ecc.), in
immobilizzazioni materiali (costituite principalmente da fabbricati, impianti, macchine d’uffici,
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arredi, automezzi) e in immobilizzazioni finanziarie (costituiti principalmente da partecipazioni in
altre società o investimenti in azioni, obbligazioni o titolo pubblici).
Nella sezione di destra dello Stato Patrimoniale (passività e netto) sono riportate le fonti di
finanziamento che consentono, di fatto, di coprire le attività. Le fonti di finanziamento sono
costituite dal Patrimonio netto, dato dal capitale apportato dai proprietari dell’impresa
(imprenditori o soci) e dall’autofinanziamento (accantonamenti di parti di utili conseguiti in
precedenza), da risorse finanziarie accantonate in fondi per rischi ed oneri , dal Trattamento di fine
rapporto (che essendo liquidato al lavoratore al termine della sua attività lavorativa, di fatto,
costituisce una fonte di finanziamento per l’impresa) e dai debiti sia di funzionamento (debiti
v/fornitori, debiti per imposte) sia di finanziamento (mutui passivi, sovvenzioni bancarie, e così
via).