Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”.

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REGIONE LOMBARDIA VIII LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 7759 PROGETTO DI LEGGE N. 0216 di iniziativa dei Consiglieri Cipriano, Mirabelli, Tosi, Concordati, Adamoli, Prina ______ Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”. ______ PRESENTATO IL 21/02/2007

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REGIONE LOMBARDIA VIII LEGISLATURACONSIGLIO REGIONALE ATTI 7759

PROGETTO DI LEGGE N. 0216

di iniziativa dei Consiglieri Cipriano, Mirabelli, Tosi, Concordati, Adamoli, Prina

______

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12“Legge per il governo del territorio”.

______

PRESENTATO IL 21/02/2007

ASSEGNATO IN DATA 27/02/2007ALLE COMMISSIONI REFERENTE V

ALTRI PARERI CONFERENZA AUTONOMIE

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R E L A Z I O N E

Il presente progetto di legge di modifica alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – legge per il governo del territorio – entrata in vigore il 31 marzo 2005, intende apportare un contributo per una migliore definizione della normativa urbanistica verificate le esperienze applicative dopo due anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 12/05 e i successivi interventi legislativi di modifica che sono stati introdotti. Il provvedimento proposto si inquadra nello spirito originario di considerare la legge in questione come Testo Unico del governo del territorio e quindi si ispira al disegno di tenere insieme le tematiche che interagiscono con esso.In particolare non si può non sottolineare come in previsione della data del 31 marzo 2009, cioè a soli due anni dalla scadenza dei quattro previsti, salvo proroghe, per la redazione da parte dei comuni dei nuovi PGT, Piani di governo del territorio, l’attuale legge regionale non è ancora in grado di fornire elementi precisi per i 659 comuni sotto i 2.000 abitanti e per i 792 comuni con popolazione compresa fra i 2.001 e 15.000 abitanti.I restanti 95 comuni lombardi con popolazione superiore hanno finora provveduto tutt’al più a deliberare l’avvio del procedimento relativo agli atti per la redazione del PGT stante la situazione di incertezza per i continui adeguamenti introdotti e la non precisa definizione delle competenze per l’approvazione dei piani e programmi fra Giunta e Consiglio comunale, fra Comune e Provincia.Inoltre mancano numerosi provvedimenti attuativi demandati sia alla Giunta che al Consiglio regionale, (valutazione ambientale dei piani, criteri e modalità per la pianificazione nei piccoli comuni, riduzione degli oneri di urbanizzazione in relazione agli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, determinazione del costo di costruzione, commissioni per il paesaggio), e soprattutto non esiste il documento cornice rappresentato dal PTR, Piano Territoriale regionale, strumento madre degli indirizzi urbanistici ancora nella fase di annuncio.In questa situazione, rispetto allo scenario della nuova disciplina gli strumenti più avanzati sono i PTCP, Piani territoriali di coordinamento provinciale, di cui tutte le Province sono dotati quantomeno nella fase di adozione e per i quali occorre meglio individuare la valenza prescrittiva.A tal fine al contrario delle modifiche introdotte finora dalla Giunta regionale riferite a funzioni simboliche settoriali, dai sottotetti alle moschee, dai centri di telefonia ai campi nomadi, agli stabili industriali dismessi passibili di occupazione, si propone nella presente proposta di legge un impianto normativo delle regole del territorio riferito ad una visione strategica coerente e lineare che tende alla collaborazione fra gli enti e che pone condizioni di alto profilo per quanto riguarda l’autonomia di comuni e province, il controllo edilizio sulle trasformazioni urbane, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.Nel presente PdL si è tenuto conto anche delle disposizioni intervenute in altre leggi e su altre materie settoriali, per esempio dal commercio ai parcheggi pertinenziali, e di alcune sentenze dei tribunali amministrativi che hanno formulato orientamenti diversi.Il PdL nasce dalla logica che ritiene si debba definitivamente uscire da una fase transitoria in cui è mancata l’individuazione di criteri puntuali per la predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici a disposizione della Regione e dei Comuni, periodo nel quale emerge il tentativo di far prevalere atti come i Piani territoriali regionali d’area o gli accordi di programma e i programmi integrati di intervento le cui procedure di approvazione sono state attribuite alle Giunte e non ai Consigli.Gli enti locali oggi sono in condizione di agire solo applicando le norme transitorie che però per definizione devono essere veramente provvisorie e momentanee senza diventare una normale regola; in questo senso occorre quindi dare impulso per una efficace applicazione della legge regionale debitamente rivisitata ed è il compito che si prefigge questa proposta organica.

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Articolo 1(Modifiche alla legge regionale n. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” sono apportate le seguenti modifiche:

1. Art. 1 (Oggetto e criteri ispiratori). All’art. 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3 bis: 3 bis. La Regione, in collaborazione con le Province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o dismesse, ovvero a rischio di degrado o dismissione, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’art. 7 della L.R. n……approvata il 23.1.2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”.

2. Art. 5 (Osservatorio permanente della programmazione territoriale). L’art. 5 è sostituito dal seguente: Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la costituzione, presso la competente Direzione generale, dell’Osservatorio permanente per la programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti delle Province e degli altri enti locali e territoriali, nonché la disciplina della sua composizione, delle funzioni e relative modalità di svolgimento. L’Osservatorio, anche con l’utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all’art. 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione. L’Osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta, in particolare relativamente all’applicazione delle norme in materia di governo del territorio; la relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all’aggiornamento ed all’interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti l’attuazione degli strumenti di pianificazione; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

3. Art. 7 (Piano di governo del territorio). All’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, emana entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, al fine di favorire una disciplina semplificata.

4. Art. 7 (Piano di governo del territorio). All’articolo 7, è aggiunto il seguente comma 4: Il piano di governo del territorio può essere accompagnato da piani di settore, riguardanti particolari materie di intervento quali: casa, verde, mobilità, trasporti, parcheggi, commercio, sanità, assistenza, istruzione, cultura, ecc., come strumenti analitici di approfondimento dei temi che abbiano una interrelazione con la pianificazione del territorio.

5. Art. 8 (Documento di piano). All’art. 8, al comma 2, lettera e), è apportata la seguente modifica: le parole “definendo i relativi” sono sostituite con le parole: “definendone gli aspetti urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i”

6. Art. 8 (Documento di piano. All’art. 8, al comma 2, lettera e), è aggiunta la seguente lettera e) bis: individua anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all’art. 1, comma 3 bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2;

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7. Art. 8 (Documento di piano). All’art. 8, al comma 2, lettera e), è aggiunta la seguente lettera e) ter: può prevedere la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi così come regolamentata dall’art. 3 della L.R. 22 .12.1989 n. 77;

8. Art. 8 (Documento di piano). L’art. 8, comma 4 è così modificato: 4. Il documento di piano non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

9. Art. 9 (Piano dei servizi). All’art. 9, comma 1, aggiungere le seguenti parole: dopo le parole: “i corridoi ecologici” aggiungere: “anche in relazione con la rete ecologica individuata dal PTCP”;

10. Art. 9 (Piano dei servizi). All’art. 9, comma 1, è aggiunto al termine, il seguente comma 1 bis: L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per tutti i comuni sulla base dei fabbisogni rilevati e deve essere compresa in un apposito “Programma per l’e.r.p.”. I Comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, contestualmente alla residenza libera, assicurano la realizzazione sia di interventi di edilizia residenziale pubblica sia di edilizia convenzionata al fine di favorire attraverso l’integrazione il pluralismo sociale e la convivenza abitativa.

11. Art. 9 (Piano dei servizi). All’art. 9, comma 1, è aggiunto al termine, il seguente comma 1 ter: In tutti i comuni il piano dei servizi deve essere obbligatoriamente accompagnato dal “Piano del Verde” al fine di individuare e assicurare la prevista dotazione delle aree destinate o da destinare a detto specifico scopo.

12. Art. 9 (Piano dei servizi). All’art. 9, comma 3, le parole “diciotto metri quadri per abitante” sono così sostituite: “26,5 metri quadri per abitante di cui almeno il 50% di detta dotazione è da destinare ad aree non edificabili, salvo i servizi annessi e le relative attrezzature quali ristoro e attività o dotazioni accessorie, per spazi pubblici a parco, giardini, zone a verde, per il gioco e lo sport, ed escluse le fasce di rispetto: stradale, ferroviario, cimiteriale, aeroportuale, sponde dei laghi, fiumi e canali, linee elettriche, e fasce simili. “

13. Art. 9 (Piano dei servizi). All’art. 9, il comma 6 è così sostituito: Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti, senza limiti circa la rispettiva consistenza della popolazione residente, e condiviso a livello operativo e gestionale.

14. Art. 9 (Piano dei servizi). All’art. 9, il comma 12 è abrogato giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 129 datata 23-28 marzo 2006

15. Art. 9 (Piano dei servizi). All’art. 9, il comma 15 è così modificato: aggiungere al termine: In questi casi i termini delle procedure previsti dalla presente legge sono dimezzati.

16. Art. 11 (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica). All’art. 11, il comma 3, è abrogato giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 129 datata 23-28 marzo 2006

17. Art. 11 (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica). L’art. 11 comma 5, è così modificato: Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione, in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa, consistente nell’attribuzione di indici differenziati determinati in funzione degli obiettivi di cui sopra, per interventi compresi in:

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- piani attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana in presenza di una quota di edilizia residenziale in locazione e/o convenzionata con prezzi di vendita e canoni concordati, di almeno il 50% della s.l.p. residenziale che non dovrà essere inferiore al 50% della s.l.p. totale; - iniziative di edilizia residenziale pubblica; - piani e programmi di edilizia residenziale convenzionata con prezzi di vendita e canoni concordati, purché l’incremento max del 15% sia in aggiunta alla quota convenzionale consistente in almeno il 50% della s.l.p. residenziale totale e che il 20% della s.l.p. totale dell’intervento sia destinato alla locazione nelle varie forme, canone sociale, moderato ecc., previste dalla programmazione comunale in materia di ERP;- iniziative con proposte di acquisizione gratuita da parte dei Comuni di aree edificabili, di diritti volumetrici o di edifici costruiti in una percentuale superiore al 20% della s.l.p. totale dell’intervento. Resta fermo in tutti i casi l’obbligo dell’integrale reperimento delle aree e dei servizi dovuti ai sensi della presente legge e di ulteriori attrezzature e opere qualitative aggiuntive secondo accordi da sottoscrivere nelle convenzioni.Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall’art. 44, comma 18, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, ovvero a rischio di degrado o dismissione, di cui all’art. 1, comma 3 bis, e ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.

18. Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio). All’art. 13 comma 1, aggiungere al termine del comma: In fase di prima approvazione del PGT i comuni approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.

19. Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio). L’art. 13, comma 5, è sostituito come segue: Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta la compatibilità del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole, con gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento entro 120 giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio PGT sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell’atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del PGT connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa.

20. Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio). L’art. 13, comma 5 bis, è sostituito come segue: Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono gli atti di PGT alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto, nei confronti della Regione, a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.

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21. Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio). All’art. 13, comma 6, le parole “IL documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A.” sono sostituite come segue: 6. Gli atti di PGT, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A.

22. Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio). All’art. 13, comma 6, al termine aggiungere la seguente frase: “Per i piani attuativi di cui all’art. 12 ed i programmi di cui al Titolo VI, capo I, siano essi conformi o in variante agli strumenti urbanistici comunali, il parere all’A.S.L. e all’A.R.P.A. nei termini di cui sopra, è richiesto in fase istruttoria prima dell’adozione, fatta salva la facoltà di presentazione di eventuali successive osservazioni”.

23. Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio). All’art. 13, comma 7, le parole “del documento di piano” sono sostituite come segue: del PGT.

24. Art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio). All’art. 13, comma 8, le parole “nel documento di piano” sono sostituite come segue: nel PGT.

25. Art. 14 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi) All’art. 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4 bis: I PGT dei comuni possono stabilire i casi in cui i piani attuativi conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal Consiglio comunale e, in caso di assenza di osservazioni, sono approvati dalla Giunta comunale, con applicazione della procedura di cui ai precedenti commi.”

26. Art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 15, comma 2, lettera g), eliminare le parole “se definiti come tali dai PGT dei comuni”.

27. Art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2 bis: “La disposizione di cui alla lettera g) del comma 2 si applica anche in riferimento alle aree metropolitane.”

28. Art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 15 aggiungere il seguente comma 6 bis: Le disposizioni del comma 6 inerenti l’approvazione dei PTCP, non si applicano ai PTCP adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando per gli stessi l’obbligo di adeguamento ai contenuti previsti dall’art. 143 del d.lgs. 42/2004, entro il termine di cui al successivo art. 26, commi 1 bis e 1 ter.

29. Art. 15 (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 15 aggiungere il seguente comma 7 bis: Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l’attuazione del PTCP anche finalizzate all’attuazione della perequazione territoriale sovracomunale. Le azioni di coordinamento sono definite dalla provincia, d’intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP che devono in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in ordine all’intervenuta approvazione. L’efficacia delle previsioni oggetto delle azioni di coordinamento rimane definita dalle disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle previsioni del PTCP.

30. Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 17, comma 4, eliminare il seguente secondo periodo: Il piano adottato è pubblicato dai comuni tramite affissione all’albo, entro cinque giorni dalla ricezione da parte della provincia, del provvedimento di adozione; dell’avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali della medesima è data notizia alla provincia.

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31. Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 17, comma 5, sostituire il comma come segue: Entro 30 giorni dalla data di adozione il PTCP è pubblicato, con le indicazioni di cui al comma 4, sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura della Provincia.

32. Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 17, comma 7, sostituire il due volte citato termine di “centoventi” con “novanta”

33. Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 17, comma 9, eliminare l’inciso “ed il parere espresso dalla conferenza di cui all’art. 16”

34. Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 17, comma 10, aggiungere al termine la seguente frase: Ove la Regione abbia formulato, ai sensi del comma 7, proposte di modifica per l’adeguamento ai contenuti previsti dall’art. 143 del d. lgs. 42/2004, l’approvazione del PTCP è subordinata all’accoglimento delle modifiche proposte.

35. Art. 17 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale). All’art. 17, comma 10, aggiungere il seguente comma 10 bis: Nel periodo intercorrente tra le date di pubblicazione del PTCP adottato e dell’avviso della sua approvazione definitiva sul Burl non potranno essere realizzati interventi in contrasto con le previsioni prescrittive e prevalenti di cui all’art. 18, comma 2, del PTCP adottato.

36. Art. 20 (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d’area). All’art. 20, comma 7 bis, sostituire il primo periodo come segue: Fino all’approvazione del PTR previsto dall’art. 19, il Consiglio regionale, con apposita deliberazione, può comunque dar corso all’adozione ed alla successiva approvazione di piani territoriali regionali d’area, secondo le procedure di cui all’art. 21, comma 6.

37. Art. 21 (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d’area). All’art. 21, comma 6, sostituire le parole: “il piano territoriale regionale d’area, attuativo del PTR è approvato dalla Regione.” Con le seguenti: “il piano territoriale regionale d’area, attuativo del PTR, è adottato e approvato dal Consiglio regionale. “

38. Art. 21 (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d’area). All’art. 21, comma 6, lettera b): dopo le parole “una volta adottato” aggiungere “dal Consiglio regionale”.

39. Art. 22 (Aggiornamento del piano territoriale regionale). All’art. 22, comma 1, dopo le parole “L’aggiornamento può comportare” aggiungere il seguente inciso: “, con le procedure di cui all’articolo 21, comma 6, “.

40. Art. 24 (Erogazione di contributi). All’art. 24, comma 1, dopo le parole “piccoli comuni” aggiungere: “aventi popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti”.

41. Art. 24 (Erogazione di contributi). All’art. 24, comma 1, prima delle parole “degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge”, aggiungere “dei PGT e”.

42. Art. 24 (Erogazione di contributi). All’art. 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis: “La Regione eroga altresì contributi in conto capitale ai comuni con popolazione superiore a quelli di cui al comma precedente, nonché alle forme associative tra comuni di cui al d.lgs. 267/2000, per la redazione dei piani di governo del territorio o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di cui alla presente legge e per la dotazione dei relativi supporti tecnologici”.

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43. Art. 25 (Norma transitoria). All’art. 25, comma 1, sostituire le parole: “con la procedura di cui all’articolo 3 della predetta l.r. 23/1997” con le seguenti: “con la procedura di cui all’articolo 3 nonché di cui al comma 3 dell’art. 2 della predetta l.r. 23/1997”.

44. Art. 25 (Norma transitoria). All’ art. 25, comma 2, stralciare il comma 2.

45. Art. 25 (Norma transitoria). All’art. 25, comma 7, sostituire le parole “In assenza” con “Fino all’approvazione “.

46. Art. 25 (Norma transitoria). All’art. 25, comma 8 bis, sostituire il comma come segue: Fino all’adeguamento di cui all’art. 6, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi o in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e approvati dal consiglio comunale, con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14.

47. Art. 25 (Norma transitoria). All’art. 25, comma 8 ter, dopo le parole “ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, “ aggiungere l’inciso “e successive modificazioni e integrazioni”.

48. Art. 25 (Norma transitoria). All’art. 25, comma 8 ter, sostituire le parole “qualora comportino” con le seguenti “ conformi o in”.

49. Art. 25 (Norma transitoria). All’art. 25, dopo il comma 8 quinquies è aggiunto il seguente comma 8 sexies: Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica, sino all’approvazione del Piano dei servizi, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi diretti all’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata purché in quest’ultima sia previsto almeno il 50% della s.l.p. in affitto a canone moderato: interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a cinquemila metri cubi, il recupero non potrà superare il predetto limite massimo; interventi di nuova costruzione nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica e di piani attuativi previsti dal vigente piano regolatore generale, localizzati su aree a servizi, escluse le aree a verde e parcheggi. Il recupero e la localizzazione della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale conseguente a tale individuazione è effettuato contestualmente.Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo del rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative.

50. Art. 26 (Adeguamento dei piani). All’art. 26, comma 1, sostituire le parole “La Provincia con “Le Giunte provinciali”

51. Art. 26 (Adeguamento dei piani). All’ art. 26, comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis: Il provvedimento di adeguamento dei PTCP vigenti ai contenuti previsti dall’art. 143 del d. lgs. 42/2004 avviene entro il termine stabilito dall’art. 156 del predetto decreto.

52. Art. 26 (Adeguamento dei piani). All’art. 26, comma 1, aggiungere il seguente comma 1 ter: La previsione di cui al comma 1 bis vale anche per l’approvazione dei PTCP da parte delle province che ancora ne sono sprovviste.

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53. Art. 26 (Adeguamento dei piani). All’art. 26, comma 2 sostituire le parole “I comuni” con “Le Giunte comunali “.

54. Art. 26 (Adeguamento dei piani). All’art. 26, comma 4, stralciare il comma 4.

55. Art. 27 (definizioni degli interventi edilizi) All’art. 27, il comma 1, lettera e) n. 4 è abrogato giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 129 datata 23-28 marzo 2006.

56. Art. 28 (Regolamento edilizio) art. 28, comma 1, lettera a): al termine aggiungere la seguente frase: detti progetti presentati da chi ne abbia titolo sono sottoscritti da un tecnico abilitato e devono indicare l’impresa esecutrice dei lavori.

57. Art. 28 (Regolamento edilizio) art. 28, comma 1, lettera e): sostituire il comma come segue: la vigilanza sull’esecuzione dei lavori, in relazione anche alle disposizioni vigenti e delle direttive CEE in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’attività edilizia svolta e sull’idoneità dei materiali di costruzione impiegati;

58. Art. 32 (Sportello unico per l’edilizia). All’art. 32, comma, lettera a): sostituire come segue: alla ricezione delle domande di permesso di costruire, delle denunce di inizio attività, della dichiarazione di inizio e fine lavori, dei progetti approvati dal soprintendente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 4, del d.lgs. 42/2004,” delle denunce delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, dei collaudi degli impianti tecnici, nonché al rilascio del certificato di destinazione urbanistica, del certificato di agibilità degli edifici ai sensi del D.P.R. 6 giugno 201 n. 380 e di ogni altro assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;

59. Art. 32 (Sportello unico per l’edilizia). All’art. 32, comma 5, aggiungere il seguente comma 5 bis: Per gli interventi soggetti a permesso di costruire lo sportello unico per l’edilizia acquisisce altresì i pareri dei consigli di circoscrizione, ove sono istituiti, secondo le norme e le procedure degli statuti e dei regolamenti di partecipazione vigenti nei comuni interessati.

60. Art.. 33 (Permesso di costruire. Trasformazioni soggette a permesso di costruire) All’art. 33 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis: “Nei casi di realizzazione di bacini idrici per la pesca sportiva, la piscicoltura, l’irrigazione e degli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, l’autorizzazione di cui all’art. 36, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 è rilasciata anche ai fini dell’esecuzione dei relativi scavi. Anche ai fini della tutela paesaggistica e ambientale è fatto salvo l’obbligo dell’assenso comunale e provinciale per quanto di competenza.

61. Art. 36 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire). All’art. 36, comma 4: stralciare le parole: “Sino all’adozione degli atti di PGT secondo quanto previsto nella parte prima della presente legge,”

62. Art. 37 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). All’art. 37, comma 1, dopo le parole: “Il permesso di costruire” aggiungere le seguenti parole “e il permesso di costruire convenzionato”

63. Art. 38 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). All’art. 38, comma 1, dopo le parole “ elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio” aggiungere la seguente frase: “, di dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche”

64. Art. 40 (Permesso di costruire convenzionato). All’art. 40, aggiungere il seguente art. 40 bis: All’interno del territorio comunale di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), comprese le aree soggette a tutela

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ambientale ed entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, gli interventi integrativi o sostitutivi dell’esistente conformi al documento di piano sono attuabili mediante permesso di costruire convenzionato, in sostituzione del piano attuativo, pur corredato dal convenzionamento per gli aspetti planivolumetrici. I comuni possono ricorrere al rilascio di detto titolo valutate le caratteristiche di maggiore o minore complessità dell’intervento, fermi restando, in entrambi i casi, gli obblighi di concorso ai conseguenti fabbisogni urbanizzativi di aree e servizi. Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è ammesso quando: l’intervento di nuova edificazione è di modesta entità, senza incidenza o rilevanza, sotto il profilo urbanistico, della capacità insediativa; l’intervento è inserito in ambito completamente urbanizzato o di modesta necessità urbanizzativa; l’intervento non produce modificazioni sostanziali dell’ambito urbano di riferimento mediante il ridisegno della viabilità e la individuazione di nuove aree rilevanti per il verde pubblico o per il fabbisogno di servizi.La convenzione dovrà contenere, quali elementi essenziali:

a. l’approvazione del progetto edilizio planivolumetrico;b. la previsione della cessione di aree e servizi, se dovute, o la monetizzazione secondo le norme

vigenti;c. oneri a carico del concessionario nell’eventuale gestione diretta delle aree o delle opere di

urbanizzazione.

65. Art. 42 (Disciplina della denuncia di inizio attività). All’art. 42, aggiungere il seguente comma 1 bis: Con l’esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), lo sportello unico per l’edilizia invia copia delle denuncie di inizio attività ai consigli di circoscrizione, ove sono istituiti, ed entro trenta giorni dalla presentazione di dette denuncie acquisisce i pareri secondo le norme e le procedure degli statuti e dei regolamenti di partecipazione vigenti nei comuni interessati.

66. Art. 44 (Oneri di urbanizzazione). All’art. 44, comma18, stralciare la seconda frase del comma (Le determinazioni comunali sono assunte in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.)

67. Art. 44 (Oneri di urbanizzazione). All’art. 44, aggiungere il seguente comma 20: “D’intesa con i comuni interessati, nel caso di rilevanti interventi che hanno un impatto sovracomunale, gli oneri di urbanizzazione possono essere oggetto di accordi al fine di una equa redistribuzione.”

68. Art. 46 (Convenzione dei piani attuativi). All’art. 46, comma 1, lettera c) aggiungere al termine le seguenti parole: e ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

69. Art. 48 (Costo di costruzione). All’art. 48, comma 1, modificare come segue: Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata.

70. Art. 49 (Sanzioni). All’art. 49, aggiungere comma 3: Nei casi di ritardato od omesso versamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, di mancata cessione o di ritardata realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri, di inottemperanza ad ulteriori obblighi convenzionali sottoscritti dai contraenti, le sanzioni, valutata a cura dei comuni la gravità degli inadempimenti, possono contemplare la decadenza dei titoli abilitativi, l’immediata sospensione dei lavori ed il pagamento di almeno tre volte il valore venale delle opere non realizzate o degli impegni non assolti.

71. Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione). All’art. 50, comma 3: sostituire il termine: “sei mesi” con “trenta giorni “

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72. Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione). All’art. 50, comma 3: sostituire la parola “immediata” con “entro 15 giorni”

73. Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione). All’art. 50, comma 4: all’inizio del comma prima delle parole “Il dirigente” aggiungere: “Entro i successivi 15 giorni il dirigente”

74. Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione). All’art. 50, comma 4, sostituire la parola “immediata” con “entro 15 giorni”

75. Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione). All’art. 50, comma 5, sostituire le parole: “, nei sei mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1,” con “entro 15 gg.”

76. Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione). All’art. 50, comma 6, sostituire al termine del comma il termine: “tre mesi” con “15 gg.”

77. Art. 50 (Poteri regionali di annullamento e di inibizione). All’art. 50, comma 9, eliminare le parole “da assumersi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”

78. Art. 51 (Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d’uso di immobili e delle variazioni essenziali. Disciplina urbanistica). All’art. 51, sostituire il comma 1, come segue: “Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area o per l’edificio. Con la destinazione d’uso prevalente è ammessa la compresenza di ogni altra destinazione d’uso purché compatibile; dette destinazioni possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è ammesso il passaggio dall’una all’altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle incompatibili ed escluse dal PGT.

79. Art. 51 (Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d’uso di immobili e delle variazioni essenziali. Disciplina urbanistica). All’art. 51, comma 5 bis, sostituire le parole “ si applicano in” con “sono da intendersi anche come”

80. Art. 52 (Mutamenti di destinazione d’uso con e senza opere edilizie). All’art. 52, comma 3 bis, sostituire le parole: “luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali” con “luoghi di cui all’art. 44, comma 4, quali opere di urbanizzazione secondaria”

81. Art. 54 (Determinazione delle variazioni essenziali). Art. 54, comma 3, sostituire le parole “nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari con le seguenti: “nonché, fermo restando la s.l.p. complessiva, le modifiche al numero delle unità immobiliari, esclusi gli interventi di e.r.p. e di edilizia convenzionata”.

82. Art. 59 (Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura. Interventi ammissibili) All’art. 59, aggiungere il seguente comma 4 bis: “Per le aziende già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i volumi esistenti anche se superiori ai parametri di cui ai commi 3 e 4.”

83. Art. 63 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. Finalità e presupposti). All’art. 63, comma 2, sostituire la percentuale “venticinque” con “cinquanta”

84. Art. 63 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. Finalità e presupposti). All’art. 63, comma 4, sostituire la percentuale “venticinque” con “cinquanta”

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85. Art. 64 (Disciplina degli interventi). All’art. 64, comma 1, stralciare le parole: “ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l’entrata in vigore della l.r. 51/1975,”

86. Art. 64 (Disciplina degli interventi). All’art. 64, comma 10, aggiungere al termine del comma: “Dopo tale termine i mutamenti di destinazione d’uso dovranno essere ammissibili e conformi alle previsioni urbanistiche comunali.”

87. Art. 66 (Norme inerenti la realizzazione dei parcheggi – Localizzazione e rapporto di pertinenza). All’art. 66, comma 1, aggiungere al termine il seguente comma 1 bis: “Agli spazi per parcheggi di cui all’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 come modificato dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, non si applica l’art. 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246.”

88. Art. 76 (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale). All’art. 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obbiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire sul territorio regionale attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali ed in coerenza con gli indirizzi di cui al d.lgs. 42/2004.”

89. Art. 77 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione). All’art. 77, comma 1, le parole: “Entro due anni dall’approvazione del PTR, i comuni, le province, le aree metropolitane” sono sostituite dalle seguenti: “Entro un anno dall’approvazione del PTR, i comuni, le province, l’ area metropolitana milanese”.

90. Art. 88 (Disciplina dei programmi integrati di intervento. Ambiti e obiettivi). All’art. 88, comma 2, le parole “aree produttive obsolete e dismesse” sono sostituite con le parole: “aree degradate o dismesse, ovvero a rischio di degrado o dismissione, di cui all’art. 1 comma 3 bis, in coerenza con la programmazione urbanistica comunale.”

91. Art. 89 (Interventi su aree destinate all’agricoltura). All’art. 89, comma 1, stralciare le parole: “e non funzionali all’agricoltura stessa”

92. Art. 92 (Approvazione dei programmi integrati di intervento). All’art. 92, comma 3, sostituire il comma come segue: Qualora il programma integrato di intervento modifichi i criteri e gli indirizzi contenuti nel PGT, il consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proposta della Giunta, con deliberazione analiticamente motivata, assume le proprie determinazioni sia in ordine alla decisione di promuovere l’accordo di programma sia, entro 30 giorni dell’eventuale conclusione, in sede di successiva ratifica, nei casi di applicazione del comma 4 e del comma 8.

93. Art. 92 (Approvazione dei programmi integrati di intervento). All’art. 92, comma 4, la parola “il sindaco” è sostituita con “il consiglio comunale”.

94. Art. 92 (Approvazione dei programmi integrati di intervento). All’art. 92, comma 5, lettera c) stralciare la lettera c).

95. Art. 92 (Approvazione dei programmi integrati di intervento). All’art. 92, comma 5, aggiungere comma 5 bis: Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, esse sono disciplinate dagli indirizzi generali contenuti sia nel Piano triennale di sviluppo del settore commerciale che nei criteri di programmazione urbanistica, ai sensi della l.r. 23.7.1999 n. 14.

96. Art. 93 (Attuazione dei programmi integrati di intervento). All’art. 93, comma 4, dopo le parole “il sindaco” aggiungere le seguenti: “entro 30 giorni dalla scadenza”

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97. Art. 93 (Attuazione dei programmi integrati di intervento). All’art. 93, comma 4, dopo le parole “il sindaco” aggiungere le seguenti: “entro 30 giorni dalla scadenza”

98. Art. 93 (Attuazione dei programmi integrati di intervento). All’art. 93, comma 4, al termine aggiungere la seguente frase: “In caso di inadempienza da parte dei comuni si applicano le disposizioni di cui all’art. 39.”

99. Art. 98 bis (Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa). Stralciare l’intero articolo 98 bis, commi 1, 2 e 3.

100. Art. 102 (Piano territoriale paesistico regionale). All’art. 102, comma 1, aggiungere al termine le seguenti parole: “ovvero, per i rispettivi ambiti provinciali, sino all’approvazione dei PTCP aventi i contenuti previsti dall’art. 15, comma 6, laddove tale approvazione risulti antecedente a quella del PTR.”

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