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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art.25-septies) Gruppo di studio D. Lgs. 231/2001 Torino, 21 giugno 2010 Dott. Leonardo Cuttica

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Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

(art.25-septies)

Gruppo di studio D. Lgs. 231/2001Torino, 21 giugno 2010

Dott. Leonardo Cuttica

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 2

1. Delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55 comma 2 del D. Lgs. 81/2008

2. Delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

3. Delitto di cui all’art. 590 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

“semplice”

OMICIDIO COLPOSO (2 distinte tipologie):

“qualificato”

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

REATI PRESUPPOSTO

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 3

“qualificato”Delitto di cui all'articolo 589 del codice penale commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Si tratta del reato di omicidio colposo commesso: in connessione con specifiche violazioni: (i) mancata

valutazione dei rischi (ii) mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (iii) mancata nomina del medico competente;

in specifiche tipologie di azienda: (i) di cui all’art 31 comma 6, (ii) che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, o amianto, (iii) cantieri temporanei o mobili con oltre 200 uomini-giorno.

REATI PRESUPPOSTOOmicidio colposo (articolo 589 c.p.)

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 4

“semplice”

Delitto di cui all'articolo 589 del codice penale commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo “qualificato”

sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote

sanzioni interdittive da tre mesi a un anno

Omicidio colposo “semplice” (con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

sanzione pecuniaria da 250 quote a 500 quote

sanzioni interdittive da tre mesi a un anno

REATI PRESUPPOSTOOmicidio colposo (articolo 589 c.p.) (segue)

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 5

Lesioni personali gravissime (art. 583 secondo comma c.p.)• se dal fatto deriva:

una malattia certamente o probabilmente insanabile la perdita di un senso la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto

inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.  

REATI PRESUPPOSTOLesioni personali (articolo 590 c.p.)

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Lesioni personali gravi (art. 583 primo comma c.p.) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita

della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime

sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote

sanzioni interdittive non superiore a sei mesi

REATI PRESUPPOSTOLesioni personali (articolo 590 c.p.) (segue)

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 7

Da notare: solamente per l’omicidio colposo la violazione di specifiche norme cautelati individua un reato di maggiore gravità.

In presenza dello stesso presupposto (es. mancata nomina del RSPP in azienda art 55 co. 2) avremo un’aggravante – e quindi uno specifico reato diversamente sanzionato – solo in caso di omicidio colposo e non anche in caso di lesioni gravi o gravissime.

REATI PRESUPPOSTO (segue)

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Conteggiate in “QUOTE” [NUMERO x VALORE]

Numero di quote: è determinato dal giudice (tra il minimo ed il massimo previsti dalla norma) in base:

- alla gravità del fatto

- al grado di responsabilità dell’ente

- all’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conse- guenze del fatto e per prevenire ulteriori illeciti

Valore della quota: da € 258 a € 1.549

Determinato del giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente

LE SANZIONI:

SANZIONI PECUNIARIE

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interdizione dall’esercizio dell’attività (o commissariamento)

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi

divieto di pubblicizzare beni o servizi.

LE SANZIONI:

SANZIONI INTERDITTIVE

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Persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte o professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto,gli associati in partecipazionegli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,

universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali

gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si

faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici

LAVORATORI (definizione)

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fino ad agosto 2007 REATI DOLOSI

art. 9 L. 3/8/2007 n. 123 ANCHE REATI COLPOSI

COLPA DI ORGANIZZAZIONE

QUADRO DI RIFERIMENTO

INFORTUNIO(> 40 gg)

OKrispetto norme

violazione norme REATO

MOG SIMOG NO

SANZIONI 231ESIMENTE

interessevantaggio

COLPA DI ORGANIZZAZIONECOLPA DI ORGANIZZAZIONE

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L’ente è responsabile per i reati commessi (da soggetti apicali o da sottoposti) nel suo interesse o a suo vantaggio.

interesse elemento soggettivo riscontro a priori (movente)vantaggio elemento oggettivo riscontro a posteriori

Compatibilità con reati di tipo colposo (assenza di dolo)L’interesse non è rivolto al reato (omicidio/lesioni) ma alla violazione delle normative prevenzionistiche ; l’elemento soggettivo è centrato sulle carenze organizzative, e la mancata predisposizione di regole di compliance e di un Modello costituisce l’elemento di colpa di organizzazione.

Interesse a presentarsi come compliant pur non essendoloVantaggio dall’inosservanza di regole prevenzionistiche (risparmio di

spesa, incremento della produzione, riduzione dei tempi, ecc.).

INTERESSE e VANTAGGIOARTICOLO 5 D.Lgs. 231/2001

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Sono a rischio tutte le aree aziendali Aree produttive e di stabilimento Laboratori Cantieri Uffici Magazzini

 

Sono inoltre a rischio le aree dedicate alla formazione, informazione, addestramento e gestione del personale.

AREE A RISCHIO

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Sono a rischio (sensibili) i processi:

sorveglianza sanitaria e alla sicurezza fisica gestione delle emergenze gestione dei dispositivi per la protezione individuale segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro movimentazione manuale dei carichi situazioni di interferenza ex art. 26 D.Lgs. 81/2008, allorché

cooperino diversi soggetti (subappalto, collaborazione, etc.).

PROCESSI A RISCHIO

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Rischio elettrico Rischio incendio Movimentazione carichi Utilizzo attrezzature munite di videoterminali Esposizione ad agenti fisici Rischi da rumore Rischi da vibrazioni Rischi da campi elettromagnetici (dal 30/4/2012) Rischi da radiazioni ottiche artificiali (dal 26/4/2010) Esposizione ad agenti chimici Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Esposizione all’amianto Esposizione al piombo

RISCHI SPECIFICI

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Esposizione al radon Esposizione ad agenti biologici Esposizione a sostanze o atmosfere esplosive Stress lavoro-correlato Rischio da assunzione alcool Rischio da tossicodipendenza Rischi per lavoro minorile Rischio per lavoratori stranieri Rischi per le lavoratrici madri Rischi per lavori notturno

RISCHI SPECIFICI (segue)

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 17

FINALITA’Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il loro riordino e coordinamento in un unico testo normativo

NORMA COMPLESSA306 articoli e 51 allegati tecnici

MODIFICATO dal D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009149 articoli e 38 allegati tecnici

Il D.LGS. 81 del 9 aprile 2008

e il “correttivo” D.LGS. 106/2009

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 18

Identifica le caratteristiche che un Modello di Organizzazione e Controllo deve possedere per avere efficacia esimente ai fini di cui al D. Lgs. 231/01.

Per questa specifica categoria di reati-presupposto, la stessa norma che impone gli obblighi, gli adempimenti e le sanzioni fornisce anche:

le linee guida per la costruzione di un Modello che abbia efficacia esimente

gli standard ai quali uniformare il Modello

Dall’art. 30 si ricavano indicazioni fondamentali per la comprensione di come debba essere costruito un modello (la sezione del modello dedicata ai reati dell’art 25 septies) valido ai fini della 231.

L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 19

Il Modello idoneo ad avere efficacia esimente ai fini del d.lg.231:1. deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un

sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici . . . .2. deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta

effettuazione delle attività di cui al comma 1.3. deve prevedere un'articolazione di funzioni che assicuri le

competenze tecniche e i poteri necessari per la gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. deve prevedere un sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo della sua idoneità.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 20

. . . assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a: . . . . . .

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

adottate.

L’ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 21

1. Predisposizione del DVR da parte del Datore di Lavoro (non delegabile) [in parti staccate per modifiche successive]

2. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, attraverso:a. nomina del RRSPP da parte del Datore di Lavoro (non delegabile)b. definizione delle misure di primo soccorsoc. nomina del medico competented. nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

3. Definizione organigramma (ruoli, compiti, poteri, responsabilità)4. Gestione processi critici: procedure (rispetto degli standard di legge

per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro) e adempimenti organizzativi (emergenze, primo soccorso, gestione appalti, consultazioni)

5. Registrazione, per dare evidenza documentale a quanto fatto

IL “SISTEMA SICUREZZA”

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 22

Per l’ODV si tratta di effettuare controlli di 2° livello: monitoraggio su funzionalità e adeguatezza del sistema prevenzionistico adottato.

AREE DA COPRIRE:- COERENZA ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI- PRESIDIO AREE E PROCESSI A RISCHIO- ORGANIGRAMMA E DELEGHE- SISTEMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA- FORMAZIONE- FLUSSI INFORMATIVI- ATTIVITA’ DI VIGILANZA- SISTEMA SANZIONATORIO- DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’

ASPETTI OPERATIVI

PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 23

SISTEMA DI PREVENZIONE

da sanzione delle responsabilità individuali

a

sanzione delle responsabilità dell’ente collettivo

(introdotto dal D.Lgs. 231/2001)

Elementi centrali sistema strutturato di deleghe

obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione delle funzioni trasferitedal datore di lavoro al delegato.

ORGANIGRAMMA E DELEGHE

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 24

Il primo garante della tutela della salute e sicurezza è il datore di lavoro; su tale posizione si innesta la delega di funzioni, ammessa alle seguenti condizioni:- risulti da atto scritto recante data certa- il delegato abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate- la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,

gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate- la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria

allo svolgimento delle funzioni delegate- la delega sia accettata dal delegato per scritto.

ATTENZIONE: le funzioni possono essere delegate a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

ORGANIGRAMMA E DELEGHE

(artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008)

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 25

Art. 16 co. 3: la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.e prosegue (introdotto dal correttivo 106/2009)L’obbligo di cui sopra si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4.

Assolvimento dell’obbligo di vigilanza:Versione originaria: può essere assolto con l’istituzione del Modello (la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30 comma 4). Con il D.Lgs. 106/2009: si presume assolto con l’istituzione del Modello.

ORGANIGRAMMA E DELEGHE

(artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008)

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 26

se il datore di lavoro:(i) delega le funzioni, e(ii) adotta il modello [di verifica e controllo di cui al 30 co 4]è dispensato da ulteriori obblighi di vigilanza sulle funzioni delegate.

Inoltre (introdotta dal correttivo 106/209): comma 3 bis dell’art. 16: facoltà di sub-delega.MA: il sub-delegato non può a sua volta delegareE: il primo delegante deve vigilare anche sul sub-delegato

Ragione giustificatrice della facoltà di sub-delega è il riconoscimento di una crescente complessità dell’attività e dell’articolazione dell’impresa.

ORGANIGRAMMA E DELEGHE

(artt. 16 e 17 d.lgs. 81/2008)

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 27

Area da coprire:

Formazione, addestramento e informazione; obbligatorie per previsione normativa e essenziali nell’ambito del modello 231.

Da attuare in occasione:

- Dell’assunzione

- Del trasferimento

- Del cambiamento di mansioni

- Dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro

- Dell’introduzione di nuove tecnologie

- Dell’utilizzo di nuove sostanze pericolose

FORMAZIONE

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 28

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro.Funzioni:- indicare Modelli di Organizzazione e Gestione ai fini di sui

all’articolo 30/81 ( idonei ai fini dell’esimente);- elaborare entro il 31.12.2010 procedure standardizzate di

effettuazione della valutazione dei rischi per le micro imprese (fino a 10 dip.) e per le piccole imprese (finoa 50 dip.) a basso profilo di rischio;

- elaborare procedure semplificate per la adozione ed efficace attuazione dei Modelli della sicurezza nelle PMI; tali procedure sono recepite con Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

COMMISSIONE CONSULTIVA

(art. 6 D. Lgs. 81/2008)

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 29

• La Commissione Europea, con la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ha modificato i parametri identificativi delle PMI.

N. DIP FATT ATTIVO

• MEDIA IMPRESA < 250 < 50 MIL < 43 MIL• PICCOLA IMPRESA < 50 < 10 MIL < 10 MIL• MICROIMPRESA < 10 < 2 MIL < 2 MIL

CATEGORIE DIMENSIONALI

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 30

Il D.Lgs 106/2009 ha ampliato i compiti degli organismi paritetici.

Sono previsti dall’articolo 2 comma 1 lett. ee) del TUS:organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per:– la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la

raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici;– lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;– l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli

adempimenti in materia;– ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai

contratti collettivi di riferimento.

ORGANISMI PARITETICI

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Art 25 septies D.Lgs. 231/2001 - 21 giugno 2010 - Leonardo Cuttica 31

Per D. Lgs 81/2008:

- (art. 30 co. 5bis): elaborare procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

- (art. 51 co. 3): supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

- (art. 51 co. 3 bis): rilasciano asseverazione della adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di sui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

ORGANISMI PARITETICI