Spesometro.ppt [modalità compatibilità] · SEMPLIFICAZIONE: per soggetti di cui all’art 22 DPR...

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SPESOMETRO • Art. 21, DL n. 78/2010 • Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908 Dott.ssa Silvia Ferraro Torino, 23 ottobre 2013

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SPESOMETRO

• Art. 21, DL n. 78/2010• Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908

Dott.ssa Silvia Ferraro

Torino, 23 ottobre 2013

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INDICE

n Inquadramento normativo

n Analisi del modello di comunicazione

n Casi particolari di compilazione

Riferimenti normativi

Per il 2012 il termine di presentazione è:

12.11.2013 per i soggetti mensili; 21.11.2013 per tutti gli altri soggetti.

Provvedimento 2.8.2013 AE, n. 94908, modalità tecniche e i termini di presentazione della comunicazione:

entro il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile;

entro il 20.4 dell’anno successivo per tutti gli altri soggetti.

Art. 2, comma 6, DL n. 16/2012 -> a decorrere dal 2012, l’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali:

è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare;

non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, soltanto se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA).

Art. 21, DL n. 78/2010 -> obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA (c.d. elenchi clienti-fornitori o spesometro).

Istruzioni ministeriali

• L’art. 21 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha previsto l’obbligodi comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul ValoreAggiunto.

• Con modifica operata dall’art. 2 comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012n. 16 (c.d. decreto semplificazione), «L’obbligo di comunicazione delleoperazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali èprevisto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, perciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive epassive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previstol’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deveessere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferioread euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Istruzioni ministeriali

Per gli operatori finanziari (soggetti tenuti alle comunicazioni di

cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) lecomunicazioni sono dovute limitatamente alle fattureemesse o ricevute per operazioni diverse da quelleinerenti ai rapporti oggetto di segnalazione,

ovvero «i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loroqualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasioperazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di contocorrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti el’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di unrapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, edarchiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti cheintrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori diun rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso ilcodice fiscale.»

(ai sensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).».

Istruzioni ministeriali• A decorrere dal 1° gennaio 2012, pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura

occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate,indipendentemente dall’importo.

• Costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura dalle agenzie di viaggio (attività dicui all’artt. 22 e 74ter del decreto IVA) che si sono avvalse della facoltà prevista dall’art. 24 comma2. Tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario noninferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dallacomunicazione relativa all’anno 2014.

• Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette business toconsumer), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiorea 3.600 euro al lordo dell’Iva.

• Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codicefiscale o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, idati di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 605, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delleoperazioni.

ESCLUSIONI SOGGETTIVE

• Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA

• Sono esonerati i contribuenti minimi e gli Enti pubblici in relazione alle operazioni effettuate/ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.

obbligo di comunicare l’operazione per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, indipendentemente dall’importo dell’operazione.

SEMPLIFICAZIONE: per soggetti di cui all’art 22 DPR 633/72, ovvero i commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.); e per le agenzie di viaggio per il 2012 e 2013 l’obbligo di comunicazione è limitato alle fatture di importo pari o superiore a €3.600, al lordo dell’IVA.

ESCLUSIONI OGGETTIVE1. importazioni;

2. esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;

3. operazioni intracomunitarie;

4. operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ( ad es contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, le compravendite di immobili, in quanto già conosciute dall’AF con la registrazione degli atti di vendita)

5. le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

6. operazioni finanziarie esenti iva ex art.10

Black list e San Marino.

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONEDUE modalità alternative:

• analitica;

• aggregata.

La scelta della modalità di comunicazione avviene nel frontespizio e determina il contenuto della comunicazione.

Non è consentita la modalitàaggregata per lacomunicazione relativa a:

1. acquisti da operatorisammarinesi;

2. acquisti e cessioni da everso produttori agricoliesonerati ex art. 34,comma 6, DPR n.633/72;

3. acquisti di beni e/oprestazioni di servizi legateal turismo.

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “ANALITICA”

Per operazioni rilevanti IVA con obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare

anno di riferimento

• o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell’acquirente/committente;

partita IVA

• data di registrazione / del documento

• corrispettivo al netto dell’IVA;

• imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;

per ciascuna fattura emessa:

• data di registrazione / del documento

• corrispettivo al netto dell’IVA;

• imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente;

per ciascuna fattura d’acquisto:

• numero del documento;• ammontare complessivo imponibile delle operazioni;• ammontare complessivo dell’imposta;

in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6,

DPR n. 695/96:

per ciascuna controparte e per ciascuna

operazione, l’importo delle note di variazione e dell’eventuale imposta

afferente.

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “ANALITICA”

Per le cessioni e prestazioni per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura

anno di riferimento;

• Per i non residenti, privi di codice fiscale:

• per le persone fisiche:

• il cognome e nome,

• il luogo e la data di nascita,

• lo stato estero del domicilio;

• per soggetti diversi dalle persone fisiche:

• la denominazione/ragione sociale,

• la sede legale o, in mancanza, quella effettiva.

codice fiscale dell’acquirente/committente

corrispettivo comprensivo dell’IVA

elementi informativi alla data di registrazione o, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni

Compilazione quadro modalità analitica

• Utilizzando la modalità analitica il modello da complilare risulterà composto da 7 quadri:

1. fatture emesse/documenti riepilogativi (quadro FE);

2. fatture ricevute/documenti riepilogativi (quadro FR);

3. note di variazione emesse (quadro NE);

4. note di variazione ricevute (quadro NR);

5. operazioni senza fattura (quadro DF);

6. operazioni con soggetti non residenti (quadro FN);

7. acquisti di servizi da soggetti non residenti (quadro SE).

Compilazione quadro modalità analitica

QUADRO FE

1. Documento riepilogativo

Va barrata la casella se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture emesse utilizzato ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/96. (documento riepilogativo relativo alle fatture emesse di importo inferiore a €. 300)

2. Noleggio Leasing

Va barrata la casella se il quadro è utilizzato da una società di leasing / noleggio per comunicare i dati relativi a leasing/noleggio.

3. Autofattura

Va barrata la casella se il documento riportato è costituito da un’autofattura.

4. Data del documento / Data registrazione

Se presente data di registrazione, in alternativa data documento

NB!! nel quadro FE vanno specificate le autofatture emesse in seguito ad un acquisto di bene allo stato estero ( acquisto da un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, senza identificazione diretta o senza rappresentante fiscale). La casella 6 NON DEVE ESSERE SELEZIONATA in seguito a casi di autoconsumo di beni (in questo caso specifico la casella non andrà barrata perché si dovrà indicare la Partita IVA del cedente).

Compilazione quadro modalità analitica

QUADRO FR

1. Documento riepilogativoVa barrata la casella se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture ricevute utilizzato ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/96.

2. Operazione in reverse charge

Va barrata la casella se l’operazione è effettuata in reverse charge art. 17 co 5 e 6 ed art. 74 co 7 e 8 (ad esempio subappalto in edilizia, acquisto di immobili strumentali, acquisto di rottami, ecc.).

3. Autofattura Va barrata la casella se il documento riportato è costituito da un’autofattura. Casi: mancanza elementi identificativi del fornitore non residente art. 7bis e 7 ter, acquisto da imprenditore agricolo esonerato ex art.34 co 6, casi di regolarizzazione

NB!! vanno ricomprese le fatture ricevute dai minimi, indicando l’importo nella casella specifica "Importo" e senza barrare "IVA non esposta in fattura ", la data di registrazione è obbligatoria ed è il criterio di selezione dei dati.

Compilazione quadro modalità analitica

QUADRO DF

1. Data dell’operazione

obbligatoria.

2. Importo complessivo

superiore a € 3.600.

Compilazione quadro modalità analitica

QUADRO NE /QUADRO NR

1. NE: Indicare la “Data di registrazione” o in assenza la “Data di emissione”

2. NR: Indicare la “Data di registrazione”

Compilazione quadro modalità analitica

QUADRO FN –operazioni con non residenti

QUADRO SE –servizi da non residenti e San Marino

SE: ft ricevute da soggetti extraUE ex art da 7bis a 7septies

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE “AGGREGATA”

Per ogni controparte: distintamente fatture emesse e per gli acquisti, con riferimento alla data di emissione o ricezione del documento, i seguenti dati:

partita IVA o, in mancanza, codice fiscale;

numero delle operazioni aggregate;

importo totale delle operazioni DIFFERENZIATO TRA imponibili, non imponibili ed esenti;

importo totale delle operazioni fuori campo IVA – quadro BL

nel 2012 solo per black list

dal 2013 si dovrebbero indicare tutte le operazioni con obbligo di fatturazione e non soggette ad IVA in Italia per mancanza del

requisito della territorialità ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972

importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;

importo totale delle note di variazione;

imposta totale sulle operazioni imponibili;

imposta totale relativa alle note di variazione.

corrispettivo comprensivo dell’IVA

Compilazione quadro modalità aggregata

OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA -quadro FA

Per ciascuna controparte occorre comunicare distinatamente operazioni attive e passive, ossia fatture emesse e acquisti.

Occorre evidenziare il numero complessivo delle operazioni attive/passive aggregate

COMPILAZIONE QUADRO MODALITÀ AGGREGATA

OPERAZIONI SENZAFATTURA - QUADRO SA

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA

ACQUISTI DI SERVIZI DANON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA

Devono essere indicati i dati anagrafici della controparte e la tipologia delle operazioni oggetto della comunicazione.

Devono essere indicati distintamente i dati relativi alle operazioni attive rispetto a quelli delle operazioni passive.

CASISTICHE DI COMPILAZIONE

CONTABILITA’ SEPARATA

• Le fatture relative ai costi promiscui non debbono essere ripartite

• Le fatture relative ai passaggi interni dei beni non devono essere comunicate

MINIMI

• L’esonero non si applica ai contribuenti minimi fuoriusciti dal regime in corso d’anno

• Le fatture ricevute dai minimi sono oggetto di comunicazione

AUTOFATTURE

• Si comunicano le cessioni gratuite di beni dell’impresa indicando p.iva del cedente

LEASING

• Obbligo per l’utilizzatore

FATTURE COINTESTATE

• Comunicazione con riferimento ad ognuno dei cointestatari

REGIME DEL MARGINE

• Comunicazione delle operazioni non fatturate solo se di importo superiore ad €3.600,00 a prescindere dal metodo di calcolo del margine. In FE barrare iva non esposta in ft.

CASISTICHE DI COMPILAZIONE

SCHEDA CARBURANTE

• Si comunica l’importo complessivo, con carta di credito nessuna comunicazione

OPERAZIONI ESENTI IVA EX. ART 36BIS D.P.R. 633/72

• Obbligo di comunicazione di tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti

SERVIZI ALL’ESPORTAZIONE

• Le operazioni ex. Art. 9 DPR 633/72 si indicano al netto degli importi esclusi (es: diritti doganali)

REVERSE CHARGE

ART 17 CO 5 E 6 E ART. 74 CO. 7 E 8

• Obbligo di comunicazione delle operazioni con iva non esposta in ft perché assolta dal committente.

CASISTICHE DI COMPILAZIONE

IMMOBILI

Esclusi acconto e saldo per cessioni di immobili se il contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno.

Se acconto e saldo sono registrati nell’anno precedente alla registrazione della compravendita: da comunicare

• Operazioni fuori campo IVA escluse dall’obbligo della comunicazione

• Esclusi dall’obbligo di comunicazione assicurazioni, utenze elettriche, idriche e del gas, locazioni e compravendite, le operazioni già riportate in Intra

CASISTICHE DI COMPILAZIONE

ART. 74 CO. 1 DPR 633/72

ART. 7 DPR 605/73

CONTRATTI A CORRISPETTIVI PERIODICI

Nel caso di corrispettivi periodici con durata pluriennale e SAL (appalto) si comunica se il valore complessivo del contratto o quanto fatturato nell’anno di riferimento?

Non è più prevista la modalità di pagamento: si comunica il fatturato per anno.

CASISTICHE DI COMPILAZIONE

CONTRATTI COLLEGATI

COMPETENZA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

La fatturazione dell'operazione è avvenuta per intero nel 2012 mail pagamento averrà in più tranche nel 2013: poiché una prestazione si dà per eseguita con la fatturazione, l'operazione va riferita a tale anno.

AUTOTRASPORTATORI

Registrazione entro il trimestre: obbligo di comunicazione dal momento della registrazione.

MODELLO «POLIVALENTE»

Con provvedimento direttoriale 02/08/13 l’AE ha approvato le specifiche ed i termini di trasmissione del nuovo modello, incorporando una serie di ulteriori adempimenti comunicativi:

• La comunicazione dei beni in leasing / noleggio, a partire dalle operazionieffettuate nel 2012.

• La comunicazione relativa agli acquisti (dall’1.10.2013) da operatori economicisanmarinesi con applicazione del reverse charge

• quadro SE Acquisti da operatori residenti nella Repubblica di San Marino, acquisiti diservizi da non residenti

• La comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici aventisede nei territori black list (effettuate dal 1.10.2013).

• La comunicazione da parte dei soggetti di cui agli art. 22 e 74ter degli acquisti incontanti di beni o servizi per importi superiori ad € 1.000,00 effettuati da PF concittadinanza diversa da quella italiana.

Quadro TU – operazioni legate al turismo

In forma analitica, essendo preclusa la modalità aggregata

Comunicazione delle operazioni rilevanti di importo pari o superiore a 3600 euro, il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate

• Provvedimento del 18 ottobre 2013, n. 121812 (tracciato record)

• Rientrano in questa tipologia di informazioni tutte le operazioni, in cui l’acquirente è anche consumatore finale, il cui importo è uguale o superiore ad Euro 3.600 ed il cui pagamento sia effettuato con strumenti di pagamento elettronico (POS).

• L’adempimento è rivolto agli operatori finanziari che possono disporre delle informazioni in quanto gestite in maniera informatizzata.

Sanzioni e invio «soft»• La comunicazione è soggetta a sanzioni in caso di dati incompleti o errati, o

per il mancato invio entro i termini stabiliti.

• L’ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro. In relazione allacomunicazione delle operazioni con Paesi “black list”, le sanzioni sonoraddoppiate (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro).

• Presentando la comunicazione nei termini, sarà possibile rettificarla ointegrarla entro 30 gg. dalla scadenza originaria (ultimo giorno del mesesuccessivo alla scadenza). Non è possibile ottemperare in questo modo almancato invio.

• Scaduto il termine dei 30 gg. si può ottenere una riduzione delle sanzionimediante il ravvedimento operoso fino ad un anno dalla scadenza godendodella sanzione ridotta a 1/8 del minimo pari a 32,25 euro. È inoltre ammessala definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo delminimo, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.