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Milano, 25 maggio 2016 Gianluca Stocco - Normachem Srl Esperienze di integrazione tra REACH e CLP e la materia ambientale

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Milano, 25 maggio 2016Gianluca Stocco - Normachem Srl

Esperienze di integrazione tra REACH e CLP e la materia ambientale

Premessa

La ns. società è in possesso di autorizzazioni provinciali per l’esercizio delle operazioni direcupero R13‐R4‐R5 e smaltimento D15 di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi. (art.208del Dlg. 3.4.2006 n. 152).Ci occupiamo di lavorazione e cernita di materiale, prevalentemente vetroso, proveniente dalcircuito urbano (85%) e industriale (15%), ottenendo da questo processo una materia primautilizzata dall’Industria Vetraria.

Ci permettiamo di disturbarla perché nell’ultima autorizzazione emessa dalla provincia di XXX,compare nelle prescrizioni la seguente dicitura:l ' Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia (R3, R4, R5) effettuate pressol'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006"REACH”

Abbiamo riferito alla Provincia che, dal processo di lavorazione del vetro, sia piano che daimballaggio, non decadono prodotti chimici e/o componenti nocivi, rientranti nell’elenco dellesostanze REACH, tali da richiedere l’emissione di specifiche schede di sicurezza.

La Provincia ritiene però, che tale spiegazione, non sia sufficiente ad ottemperare allaprescrizione …

mail del 9.10.15

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Il pericoloso per l’ambiente

C&L secondo CLP

Trasporto ai sensi ADR/RID/IATA/IMDG

Rifiuti pericolosi ai sensi D.Lgs 205/10

Classe di pericolo HP14

Trasporto ai sensi ADR/RID/IATA/IMDG

SEVESO D. Lgs 105/15

All. I parte 1

Valutazione incidenti rilevanti

art 13 o 15

Decreto Legge 19/06/2015 n° 78, convertito in legge dalla L. 6 agosto 2015, n. 125

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All. I parte IV

REACH registrazione

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Note all’all I:1, Le sostanze e le miscelesono classificate ai sensi delregolamento (CE) n.1272/2008

Norme ambientali e CLP

Dec. 2014/955/UE relativa all’elencodei rifiuti ai sensi della Dir.2008/98/CE‐ «sostanza pericolosa», una sostanzaclassificata come pericolosa in quantoconforme ai criteri di cui alle parti da 2a 5 dell'allegato I del regolamento (CE)n. 1272/2008 (CLP);

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Reg. 1357/2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CEConsiderandum n. 6: È necessario modificare l'allegato III della direttiva2008/98/CE per adeguare di conseguenza le definizioni dellecaratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al regolamento (CE)n. 1272/2008 (CLP) e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEEe alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n.1272/2008.Considerandum n. 9: Le denominazioni delle caratteristiche di pericoloex H 5 («nocivo») e ex H 6 («tossico») dovrebbero essere modificateper allinearle con le modifiche della normativa sulle sostanze chimichee, in particolare, con i nuovi codici di classe e categoria di pericolo dicui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

D.Lgs 105/15 – recepimento della Direttiva SevesoAll. I parte 1: elenco delle categorie delle sostanze pericolose

conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008Note all’all I:1, Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento(CE) n. 1272/2008.5, Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento(CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possonotrovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare,nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analogheper quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sonoprovvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosaspecificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione dellapresente direttiva.

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DIRETTIVA 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione eriduzione integrate dell’inquinamento) (attuazione nazionale con D.Lgs. 4marzo 2014, n. 46).«sostanze pericolose», o miscele pericolose come definite all’articolo 2, punti 7e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura eall’imballaggio delle sostanze e delle miscele.Articolo 58 Sostituzione delle sostanze pericoloseLe sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare leindicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del lorotenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni otossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sonosostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele menonocive. Modifica AIA, introduce la

relazione di riferimento

Comunicazione CE 2014/C 136/02 ‐ Linee guida della Commissione europea sullerelazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UErelativa alle emissioni industriali:

Punto 5,2:Le fonti di informazione potranno includere l’inventario delle classificazioni e delleetichettature, che contiene informazioni sulle classificazioni e le etichettature dellesostanze notificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP),nonché le informazioni chimiche sulle sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE)n. 1907/2006 (regolamento REACH). Altre possibili fonti di informazione sono lerelazioni sulle valutazioni dei rischi riguardanti i 141 composti chimici di cui alregolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (regolamento sulle sostanze esistenti). Tuttele suddette fonti sono disponibili nel sito web dell’ECHA (1).

Come fare la Relazione di Riferimento

Relazione di riferimento DM 272/2014

1. Identificazione delle sostanzepericolose.La prima fase consiste nelverificare se l'installazione usa,produce o rilascia sostanzepericolose in base allaclassificazione del regolamento(CE) n. 1272/2008 , nonché se lesostanze usate, prodotte orilasciate, determinano laformazione di prodotti intermedidi degradazione pericolosi inbase alla citata classificazione.

Norma italiana su Relazione di Riferimento

I processi e la gestione del dato

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I processi aziendali

Direttamente all’utilizzatore

Materia primarecuperata

RECUPERATORE

Prodotti finiti

sottoprodotti

rifiuti

Discarica

Inceneritore

emissioni

scarichi

catalogo

REACHCLP

REACHCLP

REACHCLP

Info su sostanze

Info su sostanze

Info su sostanze

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Ricadute sulla sicurezza e ambiente

SOSTANZE REGISTRATE

CODICE DI REGISTRAZIONE

NUOVE INFORMAZIONI SU SDSE ALLEGATO ALLA SCHEDA

SICUREZZA E PREVENZIONE

AMBIENTE (EMISSIONI, RIFIUTI ECC.)

NB Importante la gestione delle SDS

NUOVE REGOLE PER CLASSIFICARE - CLP

NUOVE ETICHETTE CLP HSE

PRODOTTO SICURO

Gestione delle SDS

SDS dei fornitori

Raccolta delle SDS

Team di valutazione SDS

Salute & Sicurezza

Aggiornamento del DVR

Ufficio acquisti

Magazzino 

Archivio delle vecchie SDS 

Modifica SDS miscele

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Art. 35

Art. 36AmbienteFormazione

Recupero

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art. 2 REACH

art. 1 CLP

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Le sostanze recuperate

Sostanze riciclate o recuperate già registrate

Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sonoregistrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero dicondizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed èpertanto contemplato da questa esenzione.

Il recuperatore è un SOGGETTO ben identificato dalla normativa sui rifiuti, in alcuni casi ci sono dei regolamenti che definiscono il “end of waste”

Reg. 333/11 – ferro e alluminio Reg. 715/13 – rame Reg. 1179/12 –vetro

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Le sostanze recuperate

DEVONO PERO’ VALERE I SEGUENTI PRINCIPI (art. 2(7)-d):

i) La sostanza recuperata deve essere stata registrata. Ciò significa che se, per qualsiasi motivo, la sostanza non è stata registrata durante la fase di fabbricazione o importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata in seguito all'operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso.

La sostanza già registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà della sostanza recuperata.

ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero

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Le sostanze recuperate e il CLP(se immesse sul mercato)

Recupero autorizzato

Rifiuto

Materia recuperata

Identificazione sostanze

Classificazione ai sensi del Reg. CLP

Etichettatura

Banca dati ISS(art. 15 D.Lgs 65/03)

SDSReg. 830/15

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Sostanze recuperate e autorizzazione REACH

Sottoprodotti

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I sottoprodotti

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I sottoprodotti

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I sottoprodotti

dimetil-tereftalato glicole etilenico

bis-(2-idrossietil)tereftalato alcool metilico

reazione di trans-esterificazione

Se immesso sul mercato:Registrazione (> 1t/a)

Notifica C&L (CLP)E-SDS

01-2119392409-44-XXXX

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I sottoprodotti

sottoprodotto

Registrazione REACH + SDS + C&L

Grazie per attenzione