Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI...

50
Medicina Legale Penalistica www.slidetube.it

Transcript of Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI...

Page 1: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica

www.slidetube.it

Page 2: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica

Il Diritto Penale costituisce quella branca

dell’ordinamento giuridico che racchiude il complesso

delle norme che lo Stato, come garante del buon

andamento della vita sociale, stabilisce per la difesa

della collettività da fatti gravemente antisociali, che,

nei limiti delle stesse norme, vengono assunti quali

fatti giuridicamente illeciti sotto il profilo penale e

definiti reati, e sono puniti con particolari sanzioni

giuridiche definite pene.

Page 3: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica

Il Diritto Penale appartiene al Diritto Pubblico,

pubblico essendo l’interesse alla tutela dei beni

giuridici offesi dal reato.

Si differenzia poi dal Diritto Privato perché le sue

sanzioni non hanno come scopo la riparazione di un

danno cagionato dalla violazione di un precetto, né la

reintegrazione della situazione patrimoniale o giuridica

compromessa dall’illecito.

Page 4: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica

Il Diritto Penale ha carattere afflittivo: sono infatti

afflittive le sanzioni penali (pene), in quanto dirette alla

punizione del reo mediante una sofferenza impostagli

con la privazione della libertà personale (reclusione o

arresto) o con la diminuzione del suo patrimonio

economico (multa o ammenda).

Le norme penali hanno inoltre carattere imperativo,

stabiliscono cioè dei comandi.

Page 5: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica

Le norme del Diritto Penale sono

contenute nella legge penale

fondamentale (il Codice Penale), nonché

in altre leggi penali che integrano o

modificano la legge penale

fondamentale.

Page 6: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica

Un illecito penale prende il nome di REATO

Il REATO è un fatto giuridico, in quanto produttivo di

conseguenze giuridiche (pene ed altri effetti penali di

una condanna) e un fatto illecito, in quanto in

contrasto con il diritto e, in particolare, con la legge

penale.

Il REATO è il fatto lesivo di un bene giuridico protetto

dalla legge penale.

Page 7: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Art 1 Cod. Pen.:

“Nessuno può essere punito per un fatto

che non sia espressamente preveduto

come reato dalla legge, né con pene che

non siano da essa stabilite”.

Page 8: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

I reati si distinguono in:

Delitti

Pene: multa, reclusione, ergastolo.

Contravvenzioni

Pene: ammenda, arresto.

Page 9: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Gli Elementi del Reato si distinguono in:

Costitutivi: indispensabili per l’esistenza del

reato.

Accessori: non indispensabili, ma che

determinano la maggiore o minore gravità del

reato e quindi giustificano un aumento o una

diminuzione della pena (circostanze attenuanti ed

aggravanti).

Page 10: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Gli Elementi Costitutivi si distinguono in:

Generali: comuni a tutti i reati.

Particolari: relativi a ciascun reato.

Page 11: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Gli elementi costitutivi generali sono:

Il fatto tipico (o elemento oggettivo del

reato).

L’elemento soggettivo (o psicologico) del

reato.

Page 12: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Per fatto tipico deve intendersi il comportamento

umano positivo o negativo, che produce un

mutamento non necessariamente materiale.

Tale comportamento deve essere conforme ad un

determinato modello di reato, e cioè ad una

fattispecie criminosa.

La tipicità, quale caratteristica imprescindibile del

fatto costitutivo del reato discende dal principio di

legalità enunciato dall’art. 1 c.p.

Page 13: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Componenti dell’elemento oggettivo del reato:

CONDOTTA

EVENTO

RAPPORTO DI CAUSALITA’ MATERIALE

Page 14: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

La CONDOTTA può avere un carattere attivo

(il fare):

AZIONE (Reati Commissivi)

ovvero un carattere passivo (il non fare):

OMISSIONE (Reati Omissivi)

Page 15: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

La condotta deve essere cosciente e volontaria.

Art. 42, 1° comma, c.p.:

“Nessuno può essere punito per un’azione od

omissione preveduta dalla legge come reato

se non l’ha commessa con coscienza e

volontà”.

Page 16: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

I reati OMISSIVI si distinguono in:

omissivi propri, consistenti in un’omissione

pura e semplice senza evento materiale

(omissione di referto, omissione di soccorso).

omissivi impropri, consistenti in un’omissione

da cui deriva un evento materiale (omicidio

consumato privando il malato dei medicinali

necessari per la sua sopravvivenza).

Page 17: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Gli EVENTI si distinguono in:

Eventi di DANNO (omicidio, lesione

personale, ecc.).

Eventi di PERICOLO (strage, rissa, ecc.).

L’evento può mancare nei reati di mera

condotta (es. ingiuria, percosse, ecc.).

Page 18: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Per potersi considerare integrato il reato sotto l’aspetto

dell’elemento oggettivo occorre un rapporto di

conseguenzialità tra condotta ed evento

rapporto di causalità materiale.

Art. 40, 1° comma, c.p.:

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto

dalla legge come reato, se l’evento dannoso o

pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato,

non è conseguenza della sua azione od

omissione”.

Page 19: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

EQUIVALENZA TRA AZIONE ED OMISSIONE

Art. 40, 2° comma, c.p.:

“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo

giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Page 20: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Un evento può essere determinato da una causa

unica ovvero da un concorso di cause (concause).

CAUSA: ogni antecedente necessario e da solo

sufficiente a produrre un evento.

CONCAUSA: ogni antecedente necessario ma

da solo non sufficiente a produrre un evento.

Page 21: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Art. 41 c.p. (Concorso di cause):

“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o

sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od

omissione del colpevole, non esclude il rapporto di

causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di

causalità quando sono state da sole sufficienti a

determinare l’evento…”.

Page 22: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

TEORIA CONDIZIONALISTICA (o della ‘Conditio sine

qua non’ o della EQUIVALENZA DELLE CAUSE)

Ogni concausa risponde dell’evento finale in toto,

a prescindere dal concorso di altre concause.

Tra le concause, ai fini della imputazione di un

evento, hanno rilievo giuridico quelle costituite da

un comportamento umano.

Page 23: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Criterio di probabilità e

Criterio di certezza nella verifica del rapporto

causale

Il problema del rapporto causale nelle

condotte omissive, particolarmente nella

responsabilità medica.

Page 24: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Sentenza n. 27 del 10.07.2002 delle Sezioni

Unite Penali della Corte di Cassazione:

Il nesso causale può essere ravvisato quando la

condotta omissiva del medico è stata condizione

necessaria dell’evento lesivo oltre il ‘ragionevole

dubbio’ ovvero con ‘alto o elevato grado di

credibilità razionale’ o ‘probabilità logica’.

Page 25: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Perché si abbia un reato non basta l’elemento

oggettivo (evento dipendente oggettivamente

da una condotta ‘tipica’), ma occorre anche

l’elemento soggettivo (o psicologico), che è

costituito dalla particolare relazione psichica

intercorrente tra l’agente e l’evento.

Page 26: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Le principali forma di elemento soggettivo

sono tre:

DOLO

PRETERINTENZIONE

COLPA

Page 27: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):

“Il delitto: è DOLOSO, o secondo

l’intenzione, quando l’evento dannoso o

pericoloso, che è il risultato dell’azione od

omissione e da cui la legge fa dipendere

l’esistenza del delitto, è dall’agente

preveduto e voluto come conseguenza della

propria azione od omissione; …

Page 28: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):

“… è PRETERINTENZIONALE, o oltre

l’intenzione, quando dall’azione od

omissione deriva un evento dannoso o

pericoloso più grave di quello voluto

dall’agente; …”.

Page 29: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):

“… è COLPOSO, o contro l’intenzione,

quando l’evento, anche se preveduto, non è

voluto dall’agente e si verifica a causa di

negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero

per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini

o discipline”.

Page 30: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

La forma normale di elemento soggettivo richiesto

per la configurazione di un reato è il dolo.

Di regola i delitti sono dolosi, “salvi i casi di

delitto preterintenzionale e colposo

espressamente preveduti dalla legge”

(art. 42, 1° comma, c.p.).

Page 31: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE:

Escludono il carattere di illecito penale e quindi la

sussistenza stessa del reato; conseguentemente

escludono anche la punibilità dell’agente.

Si distinguono in codificate e non codificate.

Tra le cause di giustificazione codificate ricordiamo:

il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.);

l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.);

Page 32: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (segue):

l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.);

la legittima difesa (art. 52 c.p.);

lo stato di necessità (art. 54 c.p.).

Tra le altre cause di esclusione del reato ricordiamo inoltre:

Il costringimento fisico (art. 46 c.p.), il caso fortuito e la forza

maggiore (art. 45 c.p.), l’errore di fatto (art. 47 c.p.), ecc.

Page 33: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Art. 50 c.p. (Consenso dell’avente diritto):

“Non è punibile chi lede o pone in

pericolo un diritto col consenso della

persona che può validamente disporne”.

Page 34: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Il Reato

Art. 54 c.p. (Stato di necessità):

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per

esservi stato costretto dalla necessità di

salvare sé od altri dal pericolo attuale di un

danno grave alla persona, pericolo da lui non

volontariamente causato, né altrimenti

evitabile, sempre che il fatto sia

proporzionato al pericolo. …”.

Page 35: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Omicidio

TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):

Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità

individuale

Art. 575 (Omicidio): “Chiunque cagiona la morte

di un uomo è punito con la reclusione non

inferiore ad anni ventuno”.

Artt. 576-577: Circostanze aggravanti

dell’omicidio volontario, con pena fino

all’ergastolo.

Page 36: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Omicidio

TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):

Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità

individuale

Art. 584 (Omicidio preterintenzionale): “Chiunque,

con atti diretti a commettere uno dei delitti

preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la

morte di un uomo, è punito con la reclusione da

dieci a diciotto anni”.

Page 37: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Omicidio

TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):

Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità

individuale

Art. 589 (Omicidio colposo): “Chiunque cagiona,

per colpa, la morte di una persona è punito con la

reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è

commesso con violazione delle norme sulla

disciplina della circolazione stradale o di quelle

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la

pena è della reclusione da due a sette anni…”.

Page 38: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita

ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA

Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono

materiale e morale) [una volta Infanticidio per

causa d’onore]: “La madre che cagiona la morte

del proprio neonato immediatamente dopo il parto,

o del feto durante il parto, quando il fatto è

determinato da condizioni di abbandono materiale

e morale connesse con il parto, è punita con la

reclusione da quattro a dodici anni”.

Page 39: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita

ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA

Art. 579 (Omicidio del consenziente): “Chiunque

cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è

punito con la reclusione da 6 a 15 anni”. Si applicano le

disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso

contro una persona: 1) < 18 anni; 2) inferma di mente o

in condizioni di deficienza psichica per altra infermità o

abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) il cui

consenso sia stato estorto dal colpevole con violenza,

minaccia, suggestione o carpito con l’inganno.

Page 40: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita

ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA

Art. 580 (Istigazione o aiuto al suicidio): “Chiunque

determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di

suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo

l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la

reclusione da 5 a 12 anni”.

La pena è ridotta se il suicidio non avviene; aumentata

nelle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del precedente

articolo. Si applicano le disposizioni dell’omicidio se la

persona era < 14 anni o incapace di intendere e di volere.

Page 41: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Delitti contro l’incolumità individuale

• Percosse (art. 581 c.p.)

“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa…”.

Se dal fatto viceversa deriva una malattia si ricade nel più grave reato di lesione personale.

Page 42: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Delitti contro l’incolumità individuale

• Lesione personale (art. 582 c.p.)

“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”.

Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585… il delitto è punibile a querela della

persona offesa.

Page 43: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Delitti contro l’incolumità individuale

• Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,

2) ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;

3) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Page 44: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Delitti contro l’incolumità individuale

• Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto

inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Page 45: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Delitti contro l’incolumità individuale

• Altre circostanze aggravanti (art. 585 c.p.):

uso di armi, sostanze corrosive, ecc.

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa…

In caso di lesione grave è prevista, quale pena, la reclusione da 1 a 6 mesi, ovvero una multa.

In caso di lesione gravissima è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni ovvero una multa.

Page 46: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Lesioni personali

Lievissime Malattia non superiore ai 20 giorni

Lievi Malattia non superiore ai 40 giorni

Gravi

Malattia o incapacità di attendere

alle ordinarie occupazioni > 40

giorni;

pericolo di vita;

indebolimento permanente di un

senso o di un organo

Page 47: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Lesioni personali

Gravissime

Malattia certamente o

probabilmente insanabile;

perdita di un senso o perdita

dell’uso di un organo;

perdita di un arto o mutilazione che

renda l’arto inservibile;

perdita della capacità di procreare;

permanente e grave difficoltà della

favella;

deformazione o sfregio permanente

del viso.

Page 48: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Referto nelle lesioni personali

• Nelle lesioni personali dolose sussiste sempre l’obbligo di referto, tranne che nelle lesioni lievissime, a meno che non concorra qualcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p.

• Nelle lesioni personali colpose non sussiste mai l’obbligo di referto, tranne che nelle lesioni gravi o gravissime dipendenti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (Legge 24.11.1981, n. 689, art. 92).

Page 49: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al 1° comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. (…)

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al 1° e al 2° comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. (…)”.

Tali disposizioni si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Page 50: Medicina Legale Penalistica · Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale)

Art. 583-ter

“La condanna contro l’esercente una professione sanitari per

taluno dei delitti previsti dall’art. 583-bis importa la pena

accessoria dell’interdizione dalla professione da 3 a 10 anni.

(…)”.