Massimo Panebianco, Rule of law – La possibilità del contenuto morale del diritto, di g....

3
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna www.koreuropa.eu Rule of law La possibilità del contenuto morale del diritto, di G. COGLIANDRO, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1- 434 Nella collana diretta da Guido ALPA, notoriamente dedicata a temi di Diritto privato e di Diritto pubblico, si è aperta una nuova sezione o intersezione di filosofia del Diritto e Diritto internazionale. Essa viene inaugurata dall’opera qui recensita, affidata ad un giovane e valente studioso, il cui curriculum accademico e scientifico si è svolto in varie Università italiane, anglo-americane e tedesche, come risulta dalla prefazione a firma del Direttore della collana, p. IX-XIV. Trattasi evidentemente di uno studio non inquadrabile nel puro e semplice Diritto della tradizione anglo-americana di common law, essendone molto più ampio l’orizzonte di vera e propria teoria generale dell’ordinamento giuridico inteso in senso lato nelle sue dimensioni interne ed internazionali. L’espressione rule of law, presente nell’intitolazione del Volume, ha assunto ormai un valore simbolico di carattere quasi universale, sia in ragione della tradizione storica moderna e post-moderna, sia dei contesti settoriali e regionali in cui si pone. Tant’è che essa appartiene al linguaggio giuridico corrente, come modo per designare l’antica regula iuris di origine gius-romanistica, ma altresì qualsiasi disposizione normativa utilizzata dalle alte Corti ordinarie interne ed internazionali del mondo giuridico contemporaneo. Nel cosiddetto colloquio o dialogo tra le Corti supreme dei vari paesi, come la House of Lords e la Supreme Court statunitense ovvero tra le Corti europee ed americane specializzate nella tutela dei Diritti umani e delle libertà fondamentali. La tematica della rule of law è tutta giocata sulla intersezione con il sottotitolo del volume, riferito ai contenuti probabilistici possibili o virtuali della stessa con riferimento al suo contenuto “morale”. Tale espressione è da intendersi ovviamente in senso lato come equivalente a quella di “etica”, nelle sue dimensioni civili e politiche oltre che in quelle sociali ed economiche. Il Volume ovviamente va ben oltre i contenuti del Diritto positivo italiano e quindi deliberatamente fuoriesce dalla prospettiva dei rapporti etico-sociali presenti nel testo costituzionale italiano vigente (art. 29 e seguenti), come dai “rapporti di equità” cui rinvia ugualmente il testo del codice civile come parte dell’autonomia contrattuale e dei poteri giurisdizionali. Dalla lettura sintetica della “rule” in senso singolare o del “rule” in senso plurale emerge la connessione con la “norma base” o “l’ipotesi fondamentale” di qualsiasi

Transcript of Massimo Panebianco, Rule of law – La possibilità del contenuto morale del diritto, di g....

Page 1: Massimo Panebianco, Rule of law – La possibilità del contenuto morale del diritto, di g. Cogliandro, Giuffrè, Milano, 2012

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea

dell’Università Kore di Enna

www.koreuropa.eu

Rule of law – La possibilità del contenuto morale del diritto, di G.

COGLIANDRO, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1- 434

Nella collana diretta da Guido ALPA, notoriamente dedicata a temi di Diritto privato e di

Diritto pubblico, si è aperta una nuova sezione o intersezione di filosofia del Diritto e Diritto

internazionale. Essa viene inaugurata dall’opera qui recensita, affidata ad un giovane e valente

studioso, il cui curriculum accademico e scientifico si è svolto in varie Università italiane,

anglo-americane e tedesche, come risulta dalla prefazione a firma del Direttore della collana,

p. IX-XIV. Trattasi evidentemente di uno studio non inquadrabile nel puro e semplice Diritto

della tradizione anglo-americana di common law, essendone molto più ampio l’orizzonte di

vera e propria teoria generale dell’ordinamento giuridico inteso in senso lato nelle sue

dimensioni interne ed internazionali. L’espressione rule of law, presente nell’intitolazione del

Volume, ha assunto ormai un valore simbolico di carattere quasi universale, sia in ragione

della tradizione storica moderna e post-moderna, sia dei contesti settoriali e regionali in cui si

pone. Tant’è che essa appartiene al linguaggio giuridico corrente, come modo per designare

l’antica regula iuris di origine gius-romanistica, ma altresì qualsiasi disposizione normativa

utilizzata dalle alte Corti ordinarie interne ed internazionali del mondo giuridico

contemporaneo. Nel cosiddetto colloquio o dialogo tra le Corti supreme dei vari paesi, come

la House of Lords e la Supreme Court statunitense ovvero tra le Corti europee ed americane

specializzate nella tutela dei Diritti umani e delle libertà fondamentali.

La tematica della rule of law è tutta giocata sulla intersezione con il sottotitolo del

volume, riferito ai contenuti probabilistici possibili o virtuali della stessa con riferimento al

suo contenuto “morale”. Tale espressione è da intendersi ovviamente in senso lato come

equivalente a quella di “etica”, nelle sue dimensioni civili e politiche oltre che in quelle

sociali ed economiche. Il Volume ovviamente va ben oltre i contenuti del Diritto positivo

italiano e quindi deliberatamente fuoriesce dalla prospettiva dei rapporti etico-sociali presenti

nel testo costituzionale italiano vigente (art. 29 e seguenti), come dai “rapporti di equità” cui

rinvia ugualmente il testo del codice civile come parte dell’autonomia contrattuale e dei poteri

giurisdizionali. Dalla lettura sintetica della “rule” in senso singolare o del “rule” in senso

plurale emerge la connessione con la “norma base” o “l’ipotesi fondamentale” di qualsiasi

Page 2: Massimo Panebianco, Rule of law – La possibilità del contenuto morale del diritto, di g. Cogliandro, Giuffrè, Milano, 2012

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea

dell’Università Kore di Enna

www.koreuropa.eu

ordinamento giuridico, cui l’autore dedica la sua attenzione in una prospettiva metodologica e

di merito chiaramente universalistica, in saggio equilibrio tra le prospettive del monismo e del

pluralismo giuridico. Tanto gli consente di non attestarsi su posizioni estremistiche, in virtù

delle quali regole a contenuto “non morale”, potrebbero condurre a ritenere leggi dei

Parlamenti o sentenze dei giudici come prive del loro titolo di legittimazione. E quindi

deliberatamente si esclude che il contenuto non etico del diritto possa condurre

all’affermazione di un Diritto “non riconoscibile” in quanto costituito da “no rules” e da “no

law”.

Ciò premesso il ricco ed articolato contenuto dell’opera costituisce per più aspetti una

rivisitazione dell’intera tematica della giuridicità, o addirittura un vero e proprio giacimento

culturale a strati sovrapposti, dall’antico al moderno e infine l’attenzione gravita sulle visioni

generali post-moderne contemporanee. Tanto risulta dalle tre parti in cui l’opera si articola. La

prima concerne la problematica della rule of law come mezzo d’incorporazione della giustizia

nel potere e nel Diritto, e nelle qualità che esso esprime in termini di “prestigio” e di “virtù”

come base della obbligazione giuridica, parte prima, p.1 – 162. La trattazione estremamente

critica e problematica appare bene attenta ai limiti del Diritto come spazio aperto ai valori

della morale e dall’apertura dello stato di Diritto avvalori interni ed esterni rispetto ad esso.

Sulla base di tali premesse generali, collaudate da ampie discussioni sull’incrocio tra Diritto e

razionalità e sue prospettive meta-fisiche e teologiche, quasi in simbiosi di risultati tra nuovo

gius-positivismo e nuovo gius-statualismo, in un sistema di carattere mondiale fondato sulla

comunicazione operativa e dialogica tra le sue varie parti. A seguire la parte seconda sembra

costituire una sintesi felice delle conclusioni della Scuola di Oxford e Scuola di Francoforte

(cap. XIII-XVIII, p.163 – 290).

Per lo studioso e l’operatore giuridico del settore gius-pubblicistico, sia interno che

internazionale la parte più interessante è senz’altro la terza (cap. XIX-XXV, p.291 - 434).

Occupandosi dei criteri razionali propri di una rule of law ottimale o perfetta l’autore ne vede

alcune applicazioni pratiche secondo l’agenda di otto regole in discussione in otto problemi.

Fra essi particolare significato assumono gli ultimi tre capitoli rispettivamente dedicati al

Diritto internazionale e al Human rights, nonché alla sfera pubblica internazionale ed alle

Page 3: Massimo Panebianco, Rule of law – La possibilità del contenuto morale del diritto, di g. Cogliandro, Giuffrè, Milano, 2012

Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea

dell’Università Kore di Enna

www.koreuropa.eu

pertinenti conclusioni. Si tratta di una visione complessiva della cosiddetta società globale

nella quale il potere di produrre regole di Diritto appartiene ugualmente a soggetti storici e

consolidati, come a “nuovi attori” della governance sia governativa che giudiziaria. L’Autore

dedica grande spazio ai grandi attori dell’economia monetaria e del commercio internazionale

(FMI–WTO – Banca Mondiale) ma si occupa altresì delle nuove autorità internazionali

emergenti come i gruppi di Stati definiti in sigla G20- G8-G14. Trattasi di un sistema

complessivo a pluralità di centri di poteri, ancora in attesa di un suo equilibrio complessivo,

talora sbilanciato sul versante dei poteri tecnici finanziari e delle autorità giudiziarie di

salvaguardia dei Diritti naturali e fondamentali.

Nell’ampio apparato dottrinale è fondamentale l’analisi compiuta dall’Autore sulle

Scuole classiche del gius-naturalismo europeo del ‘6-700 e del conseguente gius-positivismo

del ‘8-900. Ragioni pratiche inducono l’Autore a prendere le mosse dalle classiche posizioni

di Tommaso HOBBES (De-Cive, 1642). Di tale testo esiste una traduzione italiana comparsa

nello stesso anno di pubblicazione dell’opera qui recensita. Facendo ponte su quattro secoli di

dottrina, la Scuola filosofica giuridica romana è ben rappresentata dal nostro autore. Facendo

seguito su opere precedenti egli si presenta come una vera e propria autorità del settore. E da

questo libro, appare giusto augurare un gran successo di pubblico e di discussione accademica

e politica, in attesa di una meritata ulteriore seconda edizione, ad esito del dibattito pubblico

già apertasi su un’opera dottrinale di tanto spessore.

Prof. Massimo Panebianco

Ordinario di Diritto internazionale