Massimario CT Lombardia
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
– MILANO –
DIRETTORE: avv. Adele Marcellini
dott. Massimo Scuffi dott. Maurizio Sacchi
dott. Giancarlo Tattoli
COMPONENTI: dott.ssa Luisella Ventura
avv. Giovanni Izzi
dott. Roberto Longaretti Segretario:
avv. Fausto Maniaci dott . Luigi Parasiliti Bellocchi
UFFICIO DEL MASSIMARIO
L’Ufficio ringrazia per la collaborazione nella massimazione delle sentenze contenute nel volume e nel CD predisposto in occasionedell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2012:
— l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano nella persona del Presidente dott. Alessandro Solidoro e delconsigliere delegato al contenzioso dott. Cesare Zafarana con i gruppi di lavoro della Commissione contenzioso tributario presieduta dal
dott. Luigi Dragone e coordinati dal prof. Francesco Tundo con i dott.ri Roberto Baboro e Alessandro Tannini;
— La Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano nella persona del Presidente avv. Angela Monti con il relativo gruppo di lavoro;— L’Università di Ferrara ed il gruppo di lavoro coordinato dal prof. Marco Greggi;— L’avv. prof. Mariacarla Giorgetti ed il suo gruppo di lavoro;— L’avv. Vittorio Emanuele Falsitta ed il suo gruppo di lavoro;— la dott.ssa Luisella Ventura per l’opera di editing e formazione degli Indici;— il dott. Salvatore Labruna, dirigente, ed il dott. Luigi Parasiliti Bellocchi, funzionario, della Segreteria della Commissione per la
raccolta dei dati;
— I singoli massimatori:
Avv. Francesco Albertini F.A.
Dott. Lorenzo Amati L.A.
Dott. Iacopo Buriani I.B.
Avv. Raffaele Castaldo R.C.
Dott. Fabiano Corna F.C.
Avv. Claudio Cosa C.C.
Dott.ssa Paola Dalmiglio P.D.
Avv. Tonj Della Vecchia T.D.V.
Dott. Leonardo Delpiano L.D.
Avv. Fabiola Del Torchio F.D.T.
Dott. Erminio Di Carlo E.D.C.
Avv. Matteo Faggioli M.F
Dott. Fabio Fanara F.F.
Avv. Alberto Alfredo Ferrario A.F.
Avv. Alberto Gaffuri A.G.
Avv. Giuseppe Giannone G.G.
Avv. Mario Giannotta M.GI.
Prof. Mariacarla Giorgetti MC.G.
Prof. Marco Greggi G.M.
Dott. Marialisa Gualberto M.G.
Dott. Sandro La Ciacera S.L.C.
Avv. Fausto Maniaci F.M.
Dott.ssa Stefania Martinengo M.S.
Dott.ssa Anna Miccolo A.MI.
Avv. Angela Monti A.M.
Dott. Diego Moscato D.M.
Dott. Filippo Nicolò F.NG.
Avv. Antonino Palmeri A.PA.
Dott. Marco Papa P.M.
Dott. Maurizio Sacchi M.SA.
Dott. Francesco Sansalone F.S.
Avv. Davide Scaglione D.S.
Dott.ssa Angela Scandella A.S.
Dott. Giancarlo Tattoli G.T.
Dott. Carlo Veronese C.V.
Il Presidente Il Direttore
dott. ANTONIO SIMONE dott. MASSIMO SCUFFI
PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA
Nel presentare questa iniziativa editoriale che mette a disposizione degli operatori del diritto una ricca raccolta di oltre mille massime
redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel corso del 2010 e della I metà del 2011, non posso fare ameno di sottolineare la utilità che il volume con l’allegato CD fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesseproblematiche tributarie che transitano per la nostra Regione il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, si
riflette — come è noto — anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.Ausilio indispensabile per valutare l’evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito (che spesso non trovasviluppi in sede di legittimità), l’opera, redatta con grande cura ed attenzione dall’Ufficio regionale del Massimario, consente di attingeread un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, fornendo una guida preziosa a giudici e difensori ed al contempo
assicurando un significativo contributo per l’uniformità degli indirizzi ermeneutici.Il volume è altresì arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche che sonoriproposte con le relative massime anche sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso L’Università degliStudi di Milano ( www.corsomagistratitributari.unimi.it ) e — nello specifico settore doganale e delle accise — presso l’UniversitàCattolica del Sacro Cuore di Milano (www4.unicatt.it/oida), entrambe di libera consultazione.
Il mio sincero ringraziamento, dunque, a tutti i collaboratori ricordati in prima pagina che auspico continuino ad offrire il loro
indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, la realizzazione e l’aggiornamento di questa importante opera scientifica.
Il Direttore del Massimario
MASSIMO SCUFFI
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2012
SOMMARIO: 1. La giurisdizione tributaria. — 2. Le novità legislative e giurisprudenziali dell’anno decorso. — 3. Il contenzioso tributario in Lombardia. —4. Il contraddittorio nel processo e nel procedimento tributario. — 5. La “sapienza” del Giudice.
1. La giurisdizione tributaria. — Anche in questo anno 2012 siamo chiamati a rinnovare il rito dell’inaugurazione in Lombardiadell’anno giudiziario tributario, “ importante momento di riflessione e di confronto ”, come sottolinea il Consiglio di Presidenza dellaGiustizia Tributaria, “sui complessi temi della giustizia tributaria, anche al fine di programmare più consapevolmente l’attività
giudiziaria per l’anno successivo”.La giurisdizione tributaria, risalente agli albori dello Stato Unitario e sopravvissuta alla falcidia delle giurisdizioni speciali disposta
dall’art. 102 Costituzione, grazie alla VI disposizione transitoria della stessa Costituzione ed all’interpretazione successivamentefornitane dalla Corte Costituzionale, è una giurisdizione generale in materia tributaria, con l’unico limite intrinseco, come ha chiaritosempre la Corte Costituzionale, dell’essere “ imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto : pertanto, ogni
attribuzione al giudice tributario, come già avvenuto nel passato, di controversie non aventi natura tributaria è costituzionalmenteillegittima perché contrastante col divieto di istituzione di giudici speciali.
Pur nei confini ristretti segnati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la giurisdizione tributaria ha assunto, nel corso del
tempo, un ruolo ed una rilevanza sempre maggiori: e ciò ben si spiega, in considerazione del fatto che il rapporto d’imposta, fattaeccezione per le fasce esenti, interessa la generalità dei soggetti e degli enti che operano all’interno dello Stato. Si calcola, invero, che il50% del contenzioso economico nazionale transiti dinanzi alle Commissione Tributarie e di questo una parte rilevante dinanzi alle
Commissioni della Lombardia. Inoltre, come risulta da rilevamenti statistici della Corte di Cassazione, la materia tributaria, con una
percentuale di procedimenti definiti, nell’anno 2010, pari al 27% del totale, è di gran lunga la più trattata dalla predetta Corte.La giurisdizione tributaria è, come suol definirsi, una giurisdizione di impugnazione-merito, diretta, cioè, non alla mera eliminazione
dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamentodell’amministrazione finanziaria ( ex multis, Cass. 9 giugno 2010 n. 13868), Essa investe, innanzitutto, gli atti d’imposizione ovvero dirifiuto di rimborso o di agevolazioni e quelli della riscossione, vale a dire gli atti tipici indicati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: neltempo, però, la giurisprudenza tributaria, soprattutto della Corte di Cassazione, nell’intento di assicurare una tutela più efficace delleragioni del contribuente, ha ammesso l’impugnabilità immediata anche di atti atipici, idonei ad esprimere una pretesaimpositiva “compiuta e non condizionata ”, senza, peraltro, che ciò comportasse la c.d. “cristallizzazione” della pretesa impositiva,cioè la non impugnabilità della stessa pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici di cui all’art. 19 del decreto sulcontenzioso: in questo solco interpretativo, sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dinanzi al giudice tributario l’invito alpagamento (Cass. n. 21045/2007), il preavviso di fermo di beni mobili (Cass. S.U. n. 10672/2009), il provvedimento di revoca
dell’accertamento con adesione (Cass. S.U. n. 185/1999), il diniego di disapplicazione di disposizioni antielusive (Cass. 8663/2011),l’estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione (Cass. n. 724/2010), il diniego di autotutela (Cass. S.U. n. 2870/2009), ildiniego di rateizzazione di debiti tributari (Cass. S.U. n. 5928/2011 e n. 20781/2010), il provvedimento di cancellazione o il rifiuto
d’iscrizione nell’anagrafe tributaria delle Onlus (Cass. S.U. 1625/2010), l’avviso bonario di riscossione (Cass. S.U. n. 16293/2007 e n.16428/2007), le fatture emesse per la riscossione dei tributi (Cass. n. 17526/2007), e financo il bollettino di conto corrente postale
relativo al versamento dell’imposta sulla pubblicità, in quanto lo stampato indicava espressamente l’importo da pagare e costituival’unico atto d’imposizione ricevuto dal contribuente in relazione ad una data annualità d’imposta (Cass. n. 25591/2010). In altreparole, vengono esclusi dall’esperibilità di un’impugnazione immediata e diretta soltanto quegli atti che siano espressione di una meraopinione dell’Amministrazione finanziaria, come le circolari e le risoluzioni, oppure quegli atti istruttori che rivelino una pretesa tributariaancora in itinere.
L’intento di questo orientamento giurisprudenziale è stato, come si è accennato, quello di assicurare una tutela efficace ed immediatadel diritto di difesa, in attuazione dei principi di cui agli artt. 24 e 113 Costituzione, sopperendo, in tal modo, all’attuale carenza di tuteladel contribuente nei confronti di atti illegittimi dell’ Amministrazione finanziaria antecedenti all’avviso di accertamento. Purtuttavia, inalcuni casi, l’immediata impugnabilità del provvedimento senza attendere che lo stesso venisse trasfuso in uno degli atti tipici di cui all’art.19 del contenzioso, rischia di mettere in discussione l’intero impianto del giudizio tributario, tradizionalmente concepito come giudizio diimpugnazione, lasciando intravedere la possibilità che anche nel processo tributario sia lasciato spazio all’azione di accertamentonegativo. Gli sviluppi della giurisprudenza ci diranno quale sarà l’esatta connotazione teorica e pratica del processo tributario.
2. Le novità legislative e giurisprudenziali dell’anno decorso. — Concludevo la relazione inaugurale dell’anno passato con
l’auspicio che, nella ricorrenza dei 150 anni dell’Unità nazionale e dell’istituzione delle Commissioni Tributarie, venisse finalmente varata,o almeno avviata nel suo inizio, quella riforma fiscale da più parti reclamata a gran voce e fattasi vieppiù urgente per la difficilecongiuntura economica che ha attraversato e tuttora attraversa il Paese. L’aspettativa per quella che era stata enfaticamente definitadall’allora Ministro dell’Economia e Finanze una “riforma epocale”, la “riforma delle riforme”, è andata delusa e l’intero anno ètrascorso invano.
Balza prepotente alla mente l’immagine evocata dai primi versi di una bella poesia di Salvatore Quasimodo:“Ancora un anno è bruciato,senza un lamento, senza un grido
levato a vincere d’improvviso un giorno” (1).
Vi sono stati, peraltro, dei maldestri tentativi di riforma del dissestato ordinamento giudiziario tributario, che, stante il mancato
ricambio generazionale, è ormai al collasso per i continui pensionamenti e le diffuse dimissioni dei suoi componenti, delusi per il mancatoriconoscimento del loro ruolo e mortificati da un trattamento economico che, nella sua esiguità, non è nemmeno lontanamenterapportabile al principio costituzionale del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoroprestato (art. 36 Cost.).
Con le due manovre economiche del luglio e dell’agosto 2011 (d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, e d.l. n. 138/2011,convertito in l. n. 148/2011), di cui la seconda correttiva della prima quanto alla prospettata incompatibilità della gran parte dei giudicitributari per la semplice iscrizione in un albo professionale, è stata prevista l’immissione nei ruoli della magistratura tributaria di 960giudici provenienti dalla magistratura ordinaria, amministrativa, militare o contabile, ma impegnati in Commissione, se non già inpensione, solo in aggiunta al loro ordinario lavoro. Con la successiva legge finanziaria per l’anno 2012 (l. 12 novembre 2011 n. 183), èstato poi stabilito che tutti i candidati risultati idonei all’esito del concorso siano nominati componenti delle commissioni tributarie edimmessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede scelta per prima, entrando a comporre l’organico della commissione presceltanon appena i relativi posti si renderanno progressivamente vacanti.
Il rimedio alla carenza di organico rivela tutta la sua illusorietà e fragilità sol che si pensi che il magistrato proveniente da altri ruolinon ha né il tempo né, generalmente, la preparazione specifica per affrontare questioni complesse e particolari, quali sono quelle dellagiurisdizione tributaria. Occorre, invece, come già accennavo nella relazione dello scorso anno, rompere gli indugi e passaredecisamente all’istituzione del giudice tributario professionale ed a tempo pieno, che solo possa garantire, con una selezione in base allecapacità ed attitudini e con l’esperienza che si acquisisce con un’attività piena e continua, un’adeguata risposta ad una domanda digiustizia sempre più insistente ed esigente. Si può ipotizzare un giudice monocratico in primo grado per le controversie di minor valore, sipuò rivedere la distribuzione territoriale delle Commissioni, con la soppressione di tutte le sedi staccate delle Commissioni Regionali el’accorpamento delle sedi minori delle Commissioni Provinciali; si possono prevedere tante altre misure di razionalizzazione del serviziodella giustizia tributaria, salvaguardando, se possibile, il principio del doppio grado di merito della giurisdizione tributaria: ma occorre,
alfine, fare qualcosa perché la situazione attuale è divenuta insostenibile e i prospettati provvedimenti non garantiscono alcun concretomiglioramento dell’esistente.
Per quel che le innovazioni legislative sul processo tributario, si può far qui menzione: dell’introduzione del contributo unificato, datempo auspicata dalle associazioni di categoria per apportare un qualche aumento ai compensi dei giudici tributari, ma, nella realtàconcreta, disperso in mille rivoli, per la gran parte estranei alle esigenze di funzionamento delle Commissioni Tributarie; dell’obbligo deldifensore di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata, timido segnale dell’avvio, troppo alungo procrastinato, del processo tributario telematico; della definizione agevolata per le liti fiscali, pendenti alla data del 1° maggio2011, inferiori a 20.000 euro, e del connesso reclamo e mediazione obbligatoria per controversie di eguale importo. A quest’ultimoriguardo, non si può far a meno di osservare che la sanatoria delle liti fiscali non ha prodotto nel passato significativi incrementi perl’Erario ed ha generato, per contro, un notevole contenzioso sull’applicabilità in concreto dei benefici, come insegna la vicenda dalcondono 2002; ed inoltre che, ferma l’esigenza di un filtro anche per le liti tributarie, appare utopistica la prospettiva di definire lecontroversie, affidandone la mediazione allo stesso organo che, seppure in composizione soggettiva diversa, ha emesso l’atto che siintende impugnare e che ben difficilmente sarà indotto a riconoscere di avere, in tutto o in parte, errato.
Gli istituti dell’autotutela e dell’accertamento con adesione hanno, in fondo, le stesse finalità e l’introduzione del reclamo obbligatoriorischia di ripetere inutilmente schemi di composizione delle liti già messi in opera dalle parti senza pervenire ad una qualche conclusione.Sarebbe stato molto meglio affidare la mediazione della lite ad un organo terzo, che desse idonee garanzie di indipendenza ed autonomia
di giudizio, quale, opportunamente ampliato nella sua composizione, l’Ufficio del Garante del contribuente, che, invece, la leggefinanziaria 2012 ha inopinatamente depotenziato, trasformandolo, da collegiale, in organo monocratico.
L’introduzione dell’accertamento immediatamente esecutivo a partire dal 1° ottobre 2011, pur riguardando, a stretto rigore, il temadella riscossione dei tributi, esplica effetti riflessi anche sul piano dell’organizzazione e del funzionamento del contenzioso tributario,perché comporterà un sensibile, e del resto comprensibile, aumento delle istanze di sospensione cautelare, che richiederanno la
fissazione di un’apposita udienza di trattazione e, pertanto, un maggiore impegno dei giudici e delle segreterie delle Commissioni. Siporranno, inoltre, problemi di concreta tutela delle ragioni del contribuente nel caso, non infrequente nella pratica, di invalidità dellanotifica di un avviso di accertamento, al tempo stesso atto impositivo, titolo esecutivo e precetto, con la possibilità che l’interessatovenga a conoscenza della pretesa impositiva solo con il primo atto di esecuzione forzata nei suoi confronti.
La frammentarietà degli interventi legislativi in materia tributaria, spesso dettati dall’esigenza di fronteggiare situazioni contingenti o direperire prontamente disponibilità finanziarie, rende ancora più acuta l’esigenza di avere a disposizione un sistema normativo armonicoed unitario, trasfuso in un codice tributario, che, almeno nella sua parte generale, raccogliendo i principi e le norme fondamentali del
settore, costituisca per i legislatore un indirizzo per la emanazione di future norme coerenti con il sistema ed offra all’interprete ed alpratico una guida per risolvere problemi di applicazione delle norme.
Per quel che riguarda le novità giurisprudenziali dell’anno decorso, nell’impossibilità di fornirne in questa sede una rassegnaesauriente (ma si rimanda, per quel che concerne le Commissioni Tributarie della Lombardia, al Massimario allegato alla presente
relazione), merita particolare menzione la sentenza 25 luglio 2011 n. 247 della Corte Costituzionale, la quale, nel ritenere
costituzionalmente legittimo il raddoppio dei termini di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA in casodi violazione che comporti obbligo di denuncia penale, ha demandato al giudice tributario, se richiesto con i motivi d’impugnazione, ilcompito, davvero non facile, di “accertare, con prognosi postuma, la sussistenza dei presupposti per la denuncia penale, ” senzaperaltro compiere alcuna indagine sulla sussistenza del reato. Va altresì segnalata l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 140/2011,che ha ritenuto costituzionalmente legittima la proroga di giorni 90 del termine per il ricorso al giudice tributario, pur in caso di mancata
conclusione dell’accordo tra le parti nella procedura di accertamento con adesione, nonché, della stessa Corte, l’ordinanza n.318/2011, che ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 32 d.p.r. n. 600/1973, nella parte incui estende anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti la presunzione legale di reddito collegata alle movimentazioni bancarie
ingiustificate.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, prosegue l’opera di delimitazione degli esatti confini della giurisdizione tributaria, sul solco diquanto affermato nelle sentenze della Corte Costituzionale circa l’indagine sulla effettiva natura tributaria del rapporto dedotto in giudizio:e pertanto, è stato deciso che sono devolute alla giurisdizione tributarie le controversie concernenti il contributo dovuto dagli iscrittiall’Albo degli avvocati per le spese di funzionamento del Consiglio Nazionale Forense (S.U. n. 1782/2011), quelle aventi ad oggetto ladebenza alla SIAE delle somme previste per l’apposizione del contrassegno sui supporti multimediali (S.U. n. 1780/2011) e quellerelative al contributo unificato da corrispondere nel processo civile, amministrativo e, da ultimo, anche tributario (S.U. 9840/2011).
Un’importante riaffermazione del valore di significato generale delle norme espresse dallo Statuto dei diritti del contribuente (l. n.212/2000) si trova nella sentenza della Corte di Cassazione n. 222/2011, nella quale si afferma che le disposizioni dello Statuto, oltre a
prescrivere specifici obblighi a carico dell’amministrazione finanziaria, costituiscono, altresì, “ in quanto espressione di principi
immanenti dell’ordinamento, criteri guida per il giudice, in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, per
risolvere eventuali dubbi ermeneutici”.La questione del risarcimento dei danni provocati al contribuente dall’illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione, che
già nel passato aveva trovato, nella giurisdizione ordinaria di merito e di legittimità (Cass. 698/2010), favorevole accoglimento aproposito del mancato annullamento in autotutela di un atto illegittimo, trova ora un’ulteriore espressione nella sentenza n. 5120/2011della Corte di Cassazione, con la quale è stato stabilito che, in tale ipotesi, al contribuente deve essere risarcito anche il dannoeconomico conseguente alle spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con l’amministrazione, ivi comprese quelle per ilcommercialista e per le varie trasferte presso gli uffici della Pubblica Amministrazione. La successiva sentenza n. 21963/2011 della
Corte di Cassazione si spinge ancora più avanti, riconoscendo al contribuente le spese per il pagamento dell’onorario delcommercialista, sostenute soltanto per richiedere l’annullamento dell’atto in autotutela, poi effettivamente intervenuto da partedell’amministrazione finanziaria.
Un problema delicato è quello che investe la possibilità che la giurisdizione tributaria allarghi i propri spazi d’intervento alla materiadel risarcimento del danno ingiusto strettamente connesso all’applicazione dei tributi, essendo il settore del risarcimento del dannotradizionalmente riservato alla esclusiva giurisdizione ordinaria. La giurisprudenza di legittimità, nel passato, in omaggio al principio dellaconcentrazione della tutela giurisdizionale e per evitare, quindi, che il contribuente, dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto dinanzi algiudice tributario, fosse costretto a rivolgersi al giudice ordinario per la richiesta di risarcimento del danno, con evidente lesione del
principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), ha già riconosciuto al giudice tributario la giurisdizionesulla rivalutazione monetaria delle somme versate a titolo d’imposta e di cui maturi giudizialmente il diritto al rimborso (Cass.16871/2007), nonché sugli interessi ed anche sul “ maggior danno corrispondente all’importo pagato per la prestazione di una
fideiussione risultata non dovuta” (Cass. S.U. n. 14499/2010).Si vedrà, negli anni che seguiranno, quali saranno le esplorazioni che verranno compiute dalla giurisprudenza in questo settore. Per
intanto, in materia di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., si può dire ormai consolidata la
giurisprudenza dei giudici tributari di merito, e da ultimo anche della Cassazione (n. 12714/2011), che riconosce che tale domanda
appartiene alla competenza funzionale, sia per l’ an che per il quantum, del giudice competente a conoscere della causa principale e
quindi del giudice tributario nel caso in cui questi sia investito della domanda principale.
Altra sentenza di rilievo della Cassazione a sezioni unite è la n. 22726/2011, che, disattendendo l’orientamento da ultimo assuntodalla sezione tributaria della stessa Corte, che aveva dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi in caso di mancata allegazione di copia deidocumenti o atti sui quali si fondava il ricorso, ha invece ritenuto che, nel giudizio tributario, attesa la specialità delle norme sul relativocontenzioso, non fosse necessaria la produzione dei predetti atti, già inseriti nel fascicolo del procedimento trasmesso alla Corte.
Sembra ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (da ultimo, Cass. n. 16642/2011) che tende ad avallarel’orientamento dell’Amministrazione finanziaria in tema di condotte dell’imprenditore ritenute antieconomiche e, come tali, dadisattendere, con riferimento ad una valutazione non solo di inerenza, ma anche di congruità, delle spese sostenute per la produzione delreddito, con conseguente inversione dell’onere della prova: il rischio è che una tale valutazione, isolatamente presa per un determinatoperiodo d’imposta e non rapportata ad una strategia economica complessiva del’impresa, finisca per costituire un indebita ingerenzanelle scelte che competono all’imprenditore, cui l’art. 41 della Costituzione garantisce autonomia e libertà di iniziativa economica.
Un cenno, infine, ad un’importante decisione, intervenuta nell’anno decorso, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 15144dell’11 luglio 2011), che, proprio per la portata generale, interessa anche il processo tributario: la Cassazione ha stabilito che “ quando
il mutamento di giurisprudenza su una regola del processo sia duplicemente connotato dalla sua imprevedibilità e da un effetto
preclusivo del diritto di azione e di difesa della parte che sulla stabilità del precedente abbia ragionevolmente fatto
affidamento (overruling), deve essere dichiarato ammissibile un ricorso che, in base al nuovo indirizzo giurisprudenziale,
avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile”.Un aspetto particolare nella concreta dinamica del processo tributario è quello che riguarda il principio della ripartizione delle spese
processuali tra le parti contendenti, principio che, come è noto, è regolato dall’art. 15 del d.lgs. 546/1992 e dagli artt. 91 e 92 c.p.c., atenore dei quali “ il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell’altra parte” oppure può disporne la compensazione, in tutto o in parte, “ se vi è soccombenza reciproca o concorrono
altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. Nella pratica corrente, è accaduto che un taleprincipio, introdotto per la prima volta nel processo tributario con la riforma di cui al d.lgs. 546/1992, sia stato del tutto stravolto e che
quella che sarebbe dovuta essere l’eccezione, e cioè la compensazione delle spese, sia divenuta in realtà la regola: solo in tal modo sispiegano percentuali di compensazione delle spese che, a livello nazionale, si allineano, per la Commissioni provinciali, nell’83,98% eper le Commissioni Regionali nel 78,33%. Nell’ambito del Distretto della Lombardia, i dati, pur inferiori nella media a quello nazionale,oscillano tra il 66-68% delle Commissioni Provinciali di Lecco, Lodi, Cremona e Brescia ed il 93,07% della Commissione Provinciale
di Sondrio, attestandosi, per la CTP
Milano, nell’81,75% e, per la CTR, nel 71,34%. L’anomala situazione riguardante il riparto delle spese processuali — spessoattuata a danno del contribuente, che nel giudizio di primo grado è sempre il ricorrente, vittorioso nel giudizio di merito nel 47,76% dei
casi, ma che vede il ristoro delle spese di giudizio solo nel 6,65% dei casi (2) — mi ha indotto, in più occasioni, ed anche di recente, adinvitare i Giudici tributari della Lombardia ad un più rigoroso rispetto del principio della soccombenza e, soprattutto, a motivarespecificamente le gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese. Va, peraltro, soggiunto che,
mentre le Agenzie fiscali depositano sempre la nota-spese prescritta dall’art. 75 disp. att. c.p.c., spesso tale adempimento vienetrascurato dal contribuente, dando così l’impressione, nonostante che il Giudice debba comunque pronunciarsi sulle spese, che la parteprocessuale privata non intenda realmente perseguire anche la finalità del rimborso delle spese e si accontenti soltanto della vittoria nelmerito della causa.
3. Il contenzioso tributario in Lombardia. — La Giurisdizione Tributaria in Lombardia è esercitata, in primo grado, da 11Commissioni Tributarie Provinciali (non è stata ancora istituita la Commissione Tributaria delle nuova Provincia di Monza e dellaBrianza), e, in grado d’appello, da una Commissione Tributaria Regionale, con sede in Milano e sezione staccata in Brescia. L’organicodei Giudici delle Commissioni Tributarie della Lombardia è complessivamente di 480 unità. Presso la Commissione Tributaria Regionaledella Lombardia è costituita, a partire dal 1º gennaio 2009, la sezione regionale della Commissione Tributaria Centrale, che ha svoltosinora, grazie all’apporto fornito dai giudici della Commissione Regionale e da quelli applicati dalle Commissioni Provinciali, un ottimolavoro di definizione di procedimenti risalenti anche a 30-40 fa: su 40.791 processi pervenuti dalla Commissione Centrale, ne sono stati
definiti, alla data del 31 dicembre 2011, circa 20.000, con la fondata prospettiva di azzerare l’arretrato, se non entro il 2012, come purprevede la legge, nel breve volgere di qualche anno.
L’andamento complessivo del contenzioso tributario in Lombardia nel periodo 1º luglio 2010-30 giugno 2011 evidenzia un
incremento del numero di processi ancora da definire, come si evince dal prospetto riassuntivo sotto riportato (3).
COMMISSIONE Ricorsi pendenti al 30
Giugno 2010
Ricorsi pervenuti dal
01 luglio 2010 al
30 Giugno 2011
Ricorsi definiti dal 01
luglio 2010 al
30 Giugno 2011
Ricorsi pendenti al 30
giugno 2011
CTR MILANO 9185 8956 8022 10119
CTP BERGAMO 2420 2110 2289 2241
CTP BRESCIA 2401 2568 2832 2137
CTP COMO 1009 1355 1380 984
CTP CREMONA 1144 682 806 1020
CTP LECCO 655 807 853 609
CTP LODI 408 703 549 562
CTP MANTOVA 1029 807 924 912
CTP MILANO 19281 16309 11986 23604
CTP PAVIA 1436 1660 1301 1795
CTP SONDRIO 352 428 432 348
CTP VARESE 2087 1996 2119 1964
TOTALE 41407 38381 33493 46295
In quasi tutte le Commissioni Tributarie, fatta eccezione per la Provinciale di Milano e per la Regionale della Lombardia, i processi
in ingresso si bilanciano con quelli definiti. Un aumento delle pendenze si registra, invece, nella Commissione Tributaria Provinciale di
Milano (22,4%), e, seppur in misura più contenuta (10,17%), nella Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.La ragione dell’aumento delle pendenze deve rinvenirsi nella progressiva diminuzione del numero dei Giudici in servizio presso le
predette Commissioni, che, a vario titolo, (dimissioni, pensionamenti, ecc.), hanno cessato la loro attività nel corso dell’anno.La situazione è divenuta particolarmente grave in alcune Commissioni perché il decreto ministeriale 11 aprile 2008 ha rideterminato
le piante organiche delle Commissioni sulla base dei flussi e delle pendenze accertate negli anni 2006 e 2007. In tal modo, le
Commissioni della Lombardia, che negli stessi anni avevano svolto un proficuo lavoro, sono state penalizzate a vantaggio di
Commissioni meno virtuose, che avevano accumulato un consistente arretrato.
Il ventilato ingresso nella magistratura tributaria di giudici provenienti dalle magistrature professionali non sembra possa apportare
risultati apprezzabili per quel che riguarda le Commissioni Tributarie della Lombardia, perché i posti messi a concorso per tali sedi sonoveramente esigui e, pertanto, non in grado di modificare la complessiva situazione delle Commissioni.
Un temporaneo alleggerimento del numero delle pendenze dei processi tributari potrebbe essere conseguente all’intervenutàpossibilità di definizione agevolata delle liti fiscali, pendenti al 1º maggio 2011, inferiori ai 20.000 euro, ed al reclamo obbligatorio per lestesse controversie, ma è ancora troppo presto per valutare i risultati di una tale manovra, posto che, pur dopo l’avvenuto pagamentodell’imposta ridotta entro il 30 novembre 2011, il termine per presentare l’istanza di definizione è stato differito al 2 aprile 2012 ed allastessa data è stata fissata l’entrata in vigore del reclamo obbligatorio.
Il tempo medio di definizione del processo tributario in primo grado è stato, presso la CTP di Milano, di 350 giorni e, nella maggiorparte delle CTP della Lombardia, addirittura inferiore, sino ai circa 250 giorni di Como, Lecco, Lodi e Sondrio; per la CTR Lombardia,
il tempo medio è stato di 386 giorni.Complessivamente, nell’arco dei due anni, sono stati svolti entrambi i gradi del giudizio di merito, dal deposito del ricorso in primo
grado sino alla comunicazione del dispositivo della sentenza d’appello, in piena attuazione del principio costituzionale di ragionevoledurata del processo (art. 111 Cost.).
Il tempo medio per la decisione sulle istanze di sospensione si attesta, nella generalità delle CTP della Lombardia, in 60-70 giorni, dicontro ad una media nazionale di 180 giorni, e la percentuale di accoglimento delle istanze di sospensione, riferita a tutte le CTP della
Lombardia, è del 52,6%.Il tasso di litigiosità del contribuente in Lombardia, cioè il numero dei ricorsi per ogni mille abitanti, è del 3, 36%, di molto inferiore
alla media nazionale, che si attesta al 5,39%. Per contro, il valore economico complessivo del contenzioso tributario in Lombardia
ammonta al 25-30% di quello globale nazionale. La percentuale delle sentenze appellate si colloca, a seconda delle diverse CTP,
intorno al 20-25%, in una media nazionale del 27%; la percentuale delle sentenze della CTR Lombardia impugnate con ricorso per
cassazione è del 15% del totale.Per quel che riguarda i profili sostanziali della giustizia tributaria in Lombardia, non è ovviamente possibile, in questa sede, esaminare
tutte quelle questioni che hanno formato oggetto di interessanti pronunce delle Commissioni Tributarie lombarde. Per chi vi avesse
interesse, segnalo, a tal proposito, che è stato redatto, dopo un’interruzione di molti anni, il Massimario delle decisioni delleCommissioni Tributarie della Lombardia riferito al periodo gennaio 2010-giugno 2011, elaborato da un’apposita Commissionecoordinata e diretta dal dott. Massimo Scuffi. Massimario che, con la sponsorizzazione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperticontabili di Milano, che qui, unitamente ai coordinatori e redattori del Massimario, sentitamente ringrazio, viene distribuito in occasione
della presente inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2012.Mi preme, però, segnalare in questa sede alcuni recenti orientamenti delle Commissioni Tributarie del Distretto della Lombardia in
particolari settori.
La prima segnalazione riguarda provvedimenti della Commissione Tributaria Regionale sulla sospensione cautelare nei giudizi
d’impugnazione.A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2010, che ha invitato i giudici tributari ad adottare una lettura
costituzionalmente orientata delle norme del codice di procedura civile, che, trasferite al processo tributario, consentono, ricorrendone i
presupposti, l’inibitoria cautelare anche nei giudizi d’impugnazione, vi è stato in Commissione Regionale un notevole incremento diricorsi intesi ad ottenere la sospensione della sentenza d’appello gravata di ricorso per cassazione; ricorsi che, sempre ove ricorressero ipresupposti di legge ( fumus boni juris e periculum in mora ), hanno ottenuto favorevole accoglimento ( ex multis , ord. 2/46/11;
8/46/11).
La decisione della Corte Costituzionale, per effetto della sua portata generale sull’applicabilità al processo tributario delle eccezionipreviste dall’art. 337 c.p.c. al principio dell’esecutività della sentenza impugnata , è stata dai giudici della CTR Lombardia posta afondamento di decisioni favorevoli anche all’applicabilità della sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado (ord.14/8/11; 9/18/11): il tutto nella considerazione che la tutela cautelare è componente essenziale del diritto di difesa garantito dall’art. 24della Costituzione ed inoltre che, come riconosciuto da altra importante sentenza della Corte Costituzionale (n. 281/2010) essa non puòtrovare limitazioni temporali né essere soggetta a termini di scadenza.
Proprio per sollecitare una presa di posizione decisamente favorevole al riconoscimento della tutela cautelare da parte del giudice
dell’impugnazione, la CTR Lombardia (ordinanza n. 8/06/11) ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione.
Le aperture interpretative mostrate dalla Commissione Regionale, favorevolmente commentate dalla dottrina, dovrebbero costituire
lo stimolo perché la Corte di Cassazione riveda il proprio orientamento in materia ed anche il legislatore si decida finalmente a renderepossibile l’applicazione negli ulteriori gradi del giudizio di quella sospensione cautelare dell’atto impugnato che, attualmente, l’art. 47 deld.lgs. 546/1992 e, soprattutto, l’art. 30, 1o comma, lett. h della legge di delega n. 413/1991 limitano soltanto al primo grado del
giudizio.
Ulteriore segnalazione che appare doveroso fare è quella che riguarda alcune decisioni della CTR Lombardia sulle garanzie delcontraddittorio nel procedimento amministrativo di applicazione del tributo, di cui si parlerà più diffusamente nel capitolo successivo.
La CTR Lombardia (sentenza 150/22/10; conforme, sentenza 38/38/11) ha ritenuto che il contraddittorio da attivare nel
procedimento tributario prescinda dal tipo di controllo sostanziale svolto e dal nomen iuris attribuito agli atti che compendiano le
risultanze del controllo stesso (processo verbale di constatazione o altro): pertanto, risultando, in punto di fatto, che era stato eseguito un
accesso finalizzato all’acquisizione di documenti ed alla richiesta di chiarimenti al contribuente, senza che venisse poi allo stessoconsegnato alcun verbale nel quale fossero evidenziati i rilievi svolti (oppure, come nel caso esaminato dalla sentenza 38/38/11, che
fosse stato consegnato al contribuente soltanto un verbale contenente la mera richiesta di documentazione utile all’accesso, senzaredazione del processo verbale di constatazione), ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per violazione della normadell’art. 12 dello Statuto del contribuente che riguarda i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Sempre nell’ottica di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente, la CTR Lombardia (sentenza 97/08/11) haritenuto che anche alle dichiarazioni da condono dovessero essere applicate le disposizioni in materia di controlli automatizzati di cui
all’art. 36- bis del d.p.r. n. 600/1973, con la conseguenza che, in caso di riscontrata irregolarità della dichiarazione, dovesse esserinviato all’interessato un avviso bonario relativo alle stesse irregolarità, con possibilità di definire effettuando il pagamento di unasanzione ridotta ad un terzo: in difetto dell’avviso, la Commissione ha ritenuto che la riduzione della sanzione potesse esser chiesta anchedopo la notifica della cartella di pagamento e che essa potesse essere disposta direttamente dal giudice adito.
Altre decisioni importanti sono quelle relative ad una più puntuale e coerente applicazione del principio di inerenza nella valutazionedei costi relativi a servizi forniti da società controllante estera alla controllata italiana (sentenza CTR n. 115/50/11), alla determinazionedei prezzi tra società appartenenti ad un medesimo gruppo multinazionale in tema di transfer pricing (sentenze CTR n. 63 novembre
2011 e n. 69 luglio 2011), all’inesistenza di una stabile organizzazione allorché la società italiana si limiti a partecipare alle trattative con
clienti italiani della casa madre straniera senza fornire contributi decisivi alla conclusione di accordi (sentenza CTR 37/28/2011), alla
nullità della notificazione a mezzo posta dell’Agente per riscossione senza la relata di notificazione (sentenza CTR 61/22/10), ecc..Le decisioni della CTR Lombardia sopra riferite, insieme ad altre significative riportate, nel loro contenuto essenziale, nel
Massimario 2011, sono, ovviamente, come tutte le decisioni, opinabili e controvertibili: del resto, il nostro ordinamento attribuisce la
funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge esclusivamente alla Corte Suprema di Cassazione. Purtuttavia, le decisioni dei giudici di merito, ed in primis quelle delle Commissioni Tributarie della Lombardia, per la rilevanza degli
interessi economici sottesi alle decisioni o per la novità delle questioni trattate nonché per la generalmente elevata qualità professionaledei patrocinatori, presentano un rilievo particolare e spesso offrono alla dottrina ed alla giurisprudenza l’occasione e lo stimolo per unapprofondimento delle questioni o per un nuovo indirizzo interpretativo: in questo sta appunto il valore della dialettica processuale,
fondamento insuperato per una decisione consapevole da parte del Giudice.
4. Il contraddittorio nel processo e nel procedimento tributario. — Il contraddittorio nel processo, vale a dire il vicendevolescambio tra le parti processuali di opinioni, argomentazioni e prove circa i fatti del processo, è un principio largamente diffuso in tutti gliordinamenti processuali moderni ed affonda le sue radici nella tradizione giuridica occidentale.
Esso, nella forma di diritto di difesa, si trova già enunciato nell’Antico Testamento (Deuteronomio, 17, 4) e lo si trova riaffermato inun passo del Vangelo di Giovanni (Gv. 7, 51): per giustificare il rifiuto delle guardie di arrestare Gesù che predica in mezzo al popolo,Nicodemo, uno dei farisei, così replica ai suoi stessi capi ed ai sacerdoti: “ la nostra Legge condanna forse un uomo prima di averlo
ascoltato e senza sapere cosa egli abbia fatto?”.
Il principio del contraddittorio, garantito, quale espressione del diritto di difesa, dall’art. 24 della nostra Costituzione, trova menzioneesplicita nell’art. 111 della Costituzione, a tenore del quale “ ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità” . Anche l’art. 101 del c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall’art. 1 del d.lgs. 546/1992,ribadisce il criterio che il “ il giudice non può statuire su alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata
regolarmente citata e non è comparsa”.
Nel processo tributario vigente è, ovviamente, rispettato il principio del contraddittorio e, in larga misura, quello della parità delleparti processuale. Permangono alcune disparità, quale ad es. quella della mancata sanzione d’inammissibilità per la tardiva costituzione ingiudizio della parte resistente, che nel giudizio di primo grado è sempre l’ente impositore, e quella della rilevabilità d’ufficio di decadenzestabilite in favore dell’amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 30055/2008). La teoria del c.d. “interesse fiscale”, cioè di uninteresse dell’Erario prevalente nel bilanciamento delle ragioni delle parti in considerazione delle esigenze sottese alla riscossione deitributi, che pure nel passato ha ispirato tanta parte della giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, sembra ormai avviarsi al
tramonto nell’interpretazione più recente della giurisprudenza e della dottrina, la quale ultima ha giustamente osservato che “ il dovere
del cittadino alla contribuzione e l’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi non costituiscono valori contrapposti,
diversamente tutelati dal legislatore, ma rappresentano due diverse espressioni del medesimo principio, ossia quello del giusto
tributo di cui all’art. 53 della Costituzione” (4).
Proprio per assicurare la pienezza e l’effettività della tutela delle ragioni delle parti contendenti, il legislatore si è di recentepremurato, con la novella legislativa al c.p.c., la n. 69/2009, di evitare che il contradditorio potesse essere in qualche maniera
compromesso nelle c.d. sentenze “della terza via” o sentenze “a sorpresa”, che erano appunto quelle nelle quali il giudice poneva a
base della sua decisione questioni rilevate d’ufficio e non sottoposte al preventivo contraddittorio delle parti. Il novellato art. 111 delc.p.c., stabilisce, ora, che “il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle
medesime questioni”.
Altra innovazione importante è il riconoscimento esplicito del principio di non contestazione, già peraltro applicato nella prassigiurisprudenziale. L’art. 115 c.p.c., sempre nel testo novellato, dispone ora che “ il giudice deve porre a fondamento della decisione
le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. La non contestazione dei fatti èanch’essa espressione, in negativo, del principio del contraddittorio, perché la parte nei cui confronti i fatti sono addotti, pur potendolofare, rinuncia o non ritiene utile contestarli, così accettando la prospettazione datane dalla controparte.
Se si può, quindi, dire che nel processo tributario è, in linea di massima, rispettato il principio del contraddittorio e quello,conseguente, di parità delle parti, non altrettanto si può sostenere per la fase relativa al procedimento amministrativo di accertamentodella misura del tributo ed alla conseguente imposizione fiscale.
La legge generale sul procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990, prevede, invero, modalità di informazione e partecipazionedel cittadino al procedimento amministrativo generale, quali possono rinvenirsi nella comunicazione dell’avvio del procedimento, nelladefinizione dei diritti degli interessati, nel diritto d’accesso, ecc. Pur tuttavia, l’art. 13 della stessa legge espressamente ne escludel’applicabilità alla materia tributaria, sì che nel procedimento amministrativo di accertamento del giusto tributo non è infrequente che il
contribuente si veda notificare un provvedimento definitivo di imposizione fiscale senza che, in precedenza, egli ne sia mai venuto a
conoscenza oppure abbia potuto preventivamente fornire elementi di giustificazione o di semplice conoscenza.
Le ipotesi che vedono la partecipazione del contribuente all’attività di accertamento posta in essere dall’Amministrazione finanziariasi riducono, il più delle volte, ad una collaborazione “ servente”, finalizzata, cioè, a consentire all’Ufficio di avere dati e notizie ritenutiindispensabili per l’adempimento dei propri compiti e solo talvolta si concretano in un coinvolgimento idoneo ad instaurare un verocontraddittorio in chiave difensiva, come, ad es., nel procedimento di contestazione di operazioni elusive di obblighi tributari (art. 37- bis
d.p.r. n. 600/1973) oppure negli atti di irrogazione di sanzioni amministrative (art. 16 d.lgs. n. 472/1997).
Anche le conseguenze previste per la violazione delle regole di partecipazione e contraddittorio variano secondo le diverse tipologie:
solo in alcuni casi è espressamente prevista la nullità dell’atto nell’ipotesi di mancata instaurazione del contraddittorio o anche di omessaspecifica motivazione dell’atto in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, come negli esempi sopra riportati.
Eppure, il principio del contraddittorio preventivo è un criterio consolidato nella giurisprudenza della Corte Europea dei dirittidell’uomo (causa 184877/03 del 21 febbraio 2008, Ravon) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 18 dicembre2008, C349/07, Sopropè). In quest’ultima decisione, resa nell’ambito di attività di accertamento di imposte doganali, e quindi in materiadi tributi c.d. armonizzati, ma esprimente dei principi generali, che i singoli Stati dovrebbero tenere ben presenti anche nella disciplina
delle imposte nazionali, viene affermato il concetto che “il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto
comunitario, che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un
atto ad esso lesivo.
In forza di tale principio, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi, devono essere messi in
condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la
sua decisione. A tal fine, essi devono beneficiare di un termine sufficiente” . Anche la Corte Costituzionale (ord. 24 luglio 2009 n.
244), pur escludendo che l’obbligo di attivare il contraddittorio in sede amministrativa tributaria sia fondato sugli artt. 24 e 111 dellaCostituzione, applicabili solo in sede giurisdizionale, ha osservato, però, che la motivazione degli atti amministrativi, e tra essi di quellidell’amministrazione finanziaria, deve, a pena di nullità, indicare non solo i presupposti di fatto, ma anche le ragioni giuridiche per le qualinon sono stati accolti gli argomenti e le prove prodotte dal contribuente in sede di contraddittorio procedimentale. La centralità e larilevanza del contraddittorio anticipato, a garanzia del contribuente, sono poi poste in assoluto rilievo nelle note sentenze delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (dal n. 26635 al 26638 del 18 dicembre 2009) in tema di procedure di accertamento standardizzato
mediante l’applicazione di parametri o di studi di settore, nelle quali, come afferma la Corte, il “ contraddittorio costituisce l’elemento
determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello studio di settore ”.Come si può notare agevolmente da quanto sopra riportato, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un passaggio
indefettibile nell’attività di accertamento del giusto tributo, secondo i criteri di legittimità, imparzialità e buon andamento che debbonogovernare l’agire dell’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 97 Cost., e si traduce, altresì, nella precisa attuazione del criteriodirettivo espresso dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 10 l. n. 212/2000), a tenore del quale “ i rapporti tra contribuente ed
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Questi criteri rimarrebbero lettera morta, e spesso, ahimè, lo sono, se il contribuente non viene messo in condizione di far conoscerepreventivamente le sue osservazioni in merito all’espressione di una pretesa impositiva nei suoi confronti e se l’Amministrazione nonrisponde puntualmente e motivatamente su tutto quanto portato alla sua attenzione.
Vi è un’altra considerazione da fare e questa volta nell’interesse della stessa amministrazione finanziaria, la quale, se conoscesseanticipatamente le osservazioni e le deduzioni difensive del contribuente, potrebbe emettere un atto con un contenuto diverso da quello
che si appresta ad adottare o, addirittura, non emetterlo affatto. Se è vero che, secondo il monitoraggio effettuato dal CPGTrelativamente all’anno 2011, nei ricorsi in primo grado dinanzi al giudice tributario, l’Amministrazione finanziaria rimane soccombente nel42,4% dei processi, un contraddittorio anticipato tra le parti in merito al rapporto d’imposta ed anche un’impugnabilità immediata, oggidel tutto assente, nei confronti di atti istruttori illegittimi, migliorerebbe la qualità degli accertamenti, consentendo di evitare quelli viziati oassolutamente infondati, e permetterebbe, al contempo, di ridurre sensibilmente il contenzioso dinanzi al giudice tributario. Il reclamo
introdotto dal d.l. n. 98/2011, che mirerebbe, nelle intenzioni del legislatore, a deflazionare il contenzioso tributario, dovrebbe, per
conseguire un effetto immediato e concreto, essere, anticipato, nella forma del contraddittorio, alla fase antecedente l’emissione dell’attoimpositivo. Si potrebbe ipotizzare una norma, speculare a quella introdotta nel procedimento penale con l’art. 415- bis c.p.p., che
obblighi l’Amministrazione finanziaria a depositare, a disposizione del contribuente e del suo difensore, negli accertamenti superiori aduna determinata soglia economica, tutti gli atti d’indagine tributaria, prima di emettere l’avviso di accertamento.
5. La “sapienza” del Giudice. — Come sopra si è accennato, il contraddittorio tra le parti è un momento essenziale nel processotributario e dovrebbe esserlo anche per la fase procedimentale di accertamento del tributo. Il contraddittorio è anche dialogo tra le parti,e quindi ricerca associata di ciò che costituisce “il vero ed il giusto tributo” nonché comprensione delle ragioni altrui, nella misura in cuiesse appaiano plausibili e condivisibili. Il pensiero greco, da Socrate in poi, ci ha insegnato e tramandato tutto il valore del dialogo tra
persone come ricerca incessante del vero.
Nel processo, il dialogo, e con esso il contraddittorio, si svolge bensì tra le parti, ma è diretto essenzialmente al Giudice, che devepoi rendere la sua decisione sulle questioni che gli sono state prospettate. Il Giudice deve essere, quindi, disponibile ad ascoltare le
ragioni delle parti, ma anche attento a comprenderle ed a penetrarle nella loro intima essenza. La sentenza del Giudice è il frutto ultimo diuna ricerca associata che muove dal confronto delle parti nel processo. La dote precipua del Giudice non sta solo nella somma delle
cognizioni tecnico-giuridiche, che pur sono necessarie in materie che richiedono elevata specializzazione, ma soprattutto nella sua
capacità di ascoltare e comprendere.
Ricordiamo, a questo proposito, quanto ci tramanda il racconto biblico (5) sulla figura del Re Salomone, sin dall’antichità simbolodella somma giustizia. Alla morte del grande Re David, il fondatore del Regno di Israele, il giovinetto Salomone è chiamato, per volontàdello stesso David, a succedergli, ma è timoroso di non avere le forze e l’esperienza necessarie per governare un popolo così numeroso.Durante la prima uscita di Salomone nell’altura di Gàbaon per i rituali sacrifici, Jahvè gli appare in sogno la notte e gli dice “chiedimi ciò
che devo concederti”. Per solito, i re di quel tempo, assiri e babilonesi, nelle loro preghiere, chiedevano soprattutto lunga vita, vittorie e
destino felice. Invece, Salomone così risponde: “ dammi, Signore, un cuore che ascolta, perché sappia rendere giustizia al tuo
popolo e sappia distinguere il bene dal male” . “La domanda di Salomone,” prosegue la Bibbia, “piacque agli occhi di Dio, checosì gli parlò: poiché hai domandato per te di poter giudicare intelligentemente, ecco, io agisco secondo le tue parole. Ti
concedo un cuore saggio ed intelligente, come mai non ci fu prima di te né mai ci sarà dopo di te”.
Nella lingua ebraica, come in tutta la cultura dell’antico mondo latino (6), la parola cuore, indicava la sede non solo dei sentimenti e
degli affetti, ma anche della saggezza, del discernimento: in un “ cuore che ascolta ”, risiede la “ sapienza” del Giudice, cioè la suacapacità, dopo aver esaminato, nel contraddittorio tra le parti, le ragioni delle stesse, di valutare e discernere il vero dal falso, il tortodalla ragione.
È questo il modello di Giudice che ci indica la grande tradizione giuridica occidentale ed è questo l’esempio che mi permetto diricordare a tutti i colleghi Giudici nel momento in cui, in chiusura della relazione, dichiaro ufficialmente aperto l’anno giudiziario tributario2012 nel Distretto della Lombardia.
Il Presidente
ANTONIO SIMONE
____________________
(1) S. QUASIMODO, Tutte le poesie, Milano, 1965, pag. 115.(2) Tutti i dati statistici riportati nella Relazione sono estratti dal “ Monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario e
sull’attività delle Commissioni tributarie nell’anno 2010”, elaborato a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze.(3) Redatto sulla base dei dati ricavati dal Sistema Informativo della Direzione della Giustizia Tributaria del MEF.(4) S.M. MESSINA, La tutela cautelare oltre il primo grado del giudizio , in Corr. trib. , 2007, 3084).(5) Antico Testamento, I Libro dei Re, ca 3, par. 4-9.(6) consilium et vita a corde proficiscuntur , dal cuore derivano il senno e la vita, CICERONE, De divinazione, 1, 119.
INDICE
Ringraziamenti
Presentazione del massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
Relazione del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia all’inaugurazione dell’anno giudiziario
tributario 2012
Parte prima
2012
ACCERTAMENTO
1. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 33 - sentenza n. 3/33/2010 del 13 gennaio 2010
2. Socio e società di persone - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 64/1/2010 del 14 gennaio2010 – Pres. LiVolsi, Rel. Astolfi
3. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sent. n. 76/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres.
LiVolsi, Rel. Pilello
4. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 69/1/2010 del 14 gennaio 2010 -
Pres. LiVolsi, Rel. Pennati
5. Responsabilità per l’omessa presentazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n.14/24/2010 del 21 gennaio 2010 - Pres. Rel. Orsatti
6. Valore IRPEF e Registro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sez. 18 - sentenza n. 26/18/2010 dell’8febbraio 2010 – Pres. Pinto, Rel. Marcellini
7. Modalità di calcolo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sez. 18 - sentenza n. 27/18/2010 dell’8 febbraio2010 – Pres. Donno, Rel. Marcellini
8. Listino CAMM - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 52/5/2010 del 24 febbraio 2010 -
Pres. Golia, Rel. Moroni
9. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 47/18/2010 dell’8 marzo 2010 -Pres. Pinto, Rel. Marcellini
10. Scostamento redditi presunti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 53/18/2010 dell’8marzo 2010 - Pres. Pinto, Rel. Barone
11. Frode carosello - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 100/5/2010 del 31 marzo 2010 -
Pres. Golia, Rel. Gattei
12. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 33 - sentenza n. 44/33/2010 del 27 aprile 2010
13. Obbligo motivazionale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 106/25/2010 del 4 maggio
2010
14. Omessa notifica atto presupposto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 228/12/10 del 20
settembre 2010
15. Accertamento sintetico - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 47/46/11 del 29 ottobre
2010 – Pres. Rel. Di Oreste
16. Questionario - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 97/44/11 del 5 novembre 2010 - Pres.
Natola, Rel. Perillo
17. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 6/44/11 del 3 dicembre 2010 -
Pres. Natola - Rel. Degrassi
18. Contraddittorio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 25/46/11 del 10 dicembre 2010 -
Pres. De Sapia - Rel. Astolfi
19. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 8/16/11 del 14 dicembre 2010 -
Pres. Natola - Rel. Squassoni
20. Prove documentali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 11/16/11 del 21 dicembre 2010
– Pres. D’Andrea - Rel. Pagliaro21. Irreperibilità - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 1/6/2010 del 5 gennaio 2010
22. Stato d‘avanzamento lavori - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza. n. 1/42/10 del 25gennaio 2010
23. Stime FIAIP - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 41/1/2010 del 12 marzo 2010
24. Parametri - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza. n. 43/1/2010 del 12 marzo 2010
25. Verifica fiscale e motivazione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 37/04/10 del 22
aprile 2010 - Pres. Rel. Borgonovo
26. Rimborso di somme - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 90/01/10 del 4 maggio
2010 - Pres. Rel. Simone
27 Controlli incrociati - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza 79/12/10 del 14 maggio 2010
28 Variazione di classamento - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 84/14/2010 del 25
giugno 2010
29. Deposizioni - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 39/36/11 del 5 luglio 2010 - Pres.
Rel. Santagati
30. Plusvalenza - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 98/42/10 del 7 luglio 2010 - Pres.
De Ruggiero, Rel. Piombo
31. Costi di sponsorizzazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 40/38/11 del 9
novembre 2010 - Pres. Valenti, Rel. Maccarone
32. Impugnazione tardiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 29/02/11 del 15
dicembre 2010 - Pres. Rel. Gravina
33. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 32/28/10 del 17 dicembre
2010 - Pres. Rel. Izzi
34. Deducibilità oltre la quota deducibile - Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano, Collegio 10 - sentenza. n.780/2010 del 10 febbraio 2010 - Pres. Dello Russo, Rel. Santagati
35. INVIM straordinaria - Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano, Collegio 4 - sentenza n. 3221/2010 del 25
febbraio 2010 - Pres. Piacentini, Rel. Ocello
AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE
AGEVOLAZIONI
36. Prima casa - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza 320/36/10 del 2 luglio 2010
37. Piano urbanistico particolareggiato - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 69/38/10
del 23 Giugno 2010
38 Carbon tax - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 195/67/10 del 28
settembre 2010
39. Prima casa - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 121/40/10 del 7 ottobre 2010
40. Iscrizione anagrafe ONLUS - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 89/44/11 dell’8 ottobre2010, Pres. Natola, Rel. Perillo
CONDONO ED AMNISTIA
41. Fatture inesistenti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 26/1/2010 del 14 gennaio 2010 -
Pres. LiVolsi, Rel. Pilello
42. Seconda rata - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 5/16/11 del 14 dicembre 2010 - Pres.
Natola, Rel. Squassoni
43. Istanza di sgravio - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 39/42/2010 del 23 marzo
2010
44. Omesso versamento - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 76/43/2010 del 15 aprile
2010
45. Diniego - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 50/42/2010 del 27 aprile 2010
46. Condono tombale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 83/40/2010 del 1 giugno
2010
47. Istanza di condono - Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano - Collegio 10 - sentenza 199/2010 del 21
gennaio 2010 - Pres. Dello Russo, Rel. Crespi
COMUNITARIO (RAPPORTI CON L’ORDINAMENTO)
48. Aiuti di Stato - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 32/5/2010 del 29 gennaio 2010
CONTENZIOSO
GIURISDIZIONE
49. Contributi INPS - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza 7/43/2010 del 12 gennaio 2010 -
Pres. Rel. Raimondi
50. Diniego di sgravio - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 49/6/2010 del 15 marzo
2010
PROCESSO TRIBUTARIO
51. PVC - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza 001-43-10 dell’11 gennaio 2010 - Pres.Rovella, Rel. Ingino
51-bis Ibidem
51-ter Ibidem
52. Accertamento con adesione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 6/1/2010 del 14 gennaio
2010 - Pres. LiVolsi, Rel. Pilello
53. Revocazione della sentenza - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. n. 5 - sentenza n. 30/5/2010 del 29
gennaio 2010
54. Cessazione della materia del contendere - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n.
11/2/2010 del 12 febbraio 2010
55. Mutamento di indirizzo - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 30/4/2010 del 23 aprile
2010
56. Sospensione del rimborso - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 92/19/10 del 28
giugno 2010
57. Tutela - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 65 - sentenza n. 174/65/10 del 4 ottobre 2010
58. Silenzio rifiuto - Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano, Collegio 3 - Sentenza n. 3266/2010 dell’11 ottobre2010 - Pres. Rel. Fiorenza
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)
59. Mutui prima casa - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 13/1/2010 del 14 gennaio 2010 -
Pres. LiVolsi, Rel. Astolfi
60. Questionario - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 32/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres.
LiVolsi, Rel. Pennati
61. Mancata ricezione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 55/2/2010 del 14 aprile
2010
62. Mancata compilazione quadro RU - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 19 - sentenza 97/19/2010
del 16 Luglio 2010
ELUSIONE E FRODE
63. Strategia di gruppo - Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 60/43/10 del 10 maggio
2010 - Pres. Rovella, Rel. Del Re
64. Simulazione contrattuale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 102/43/2010 del 17
maggio 2010 - Pres. Rel. Rovella
65. Donazione a parenti - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 2/4/2010 del 14 gennaio
2010
66. Interposizione fittizia - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - sentenza n.
176/64/2010 del 10 settembre 2010
FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)
ADDIZIONALI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI
67. Utenze acqua pubblica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 177/24/2010 del 4 maggio
2010 - Pres. Rel. Orsatti
CONSORZI
68. Servizio idrico integrato - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 1/2/2010 del 14
gennaio 2010
69. Principio del beneficio - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 11/5/2010 del 27
gennaio 2010
70. Vantaggio - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 26/2/210 del 18 febbraio 2010
71. Migliorie - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 50/1/2010 del 30 marzo 2010
ICI
72. Classamento - Commissione tributaria Provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza 106/3/2010 dell’11 marzo 2010 - Pres.Maiga, Rel. Chiametti
73. Sede stradale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 24/42/2010 del 19 febbraio
2010
74. Abitazione principale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 83/34/10 del 20 maggio
2010
ILOR
75. Rimborso - Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano, Collegio 1 - sentenza.n. 3179/2010 - Pres.
Mastropasqua, R. Beretta
76. Impresa familiare - Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano - Collegio n. 8 - sentenza n. 2932/2010 del 22
giugno 2010 - Pres. Rel. Secchi
77. Zone depresse - Commissione Tributaria Centrale - Sez. di Milano - Collegio 8 - sentenza n. 99/2010 del 13 gennaio 2010
- Pres. Rollero, Rel. De Costanzo
IRAP
78. Costi sostenuti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 5/1/2010 del 12 gennaio 2010 - Pres.
LiVolsi, Rel. Pilello
79. Ravvedimento operoso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 77/1/2010 del 14 gennaio
2010 - Pres. LiVolsi, Rel. Pilello
80. Avvocato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 41/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres.
LiVolsi, Rel. Pilello
81. Avvocato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 46/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres.
LiVolsi, Rel. Pilello
82. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 12 - sentenza n. 246/12/2010 del 7 ottobre 2010
83. Rimborso - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 102/35/10 del 26 luglio 2010
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
84. Giurisdizione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 43/33/11 del 20 settembre
2010 - Pres. Craveia, Rel. Guida
TARSU TIA
85. Competenza territoriale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 17 - sentenza n. 70/17/11 del 16 novembre
2010 - Pres. Rel. Giucastro
IMPOSTE DIRETTE
IRPEF
86. Invio telematico - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza 7/6/2010 del 21 gennaio 2010
87. Socio accomandatario - Commissione tributaria Provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 14/3/2010 del 28 gennaio
2010 - Pres. La Mattina, Rel. Fusaro
88. Indici di capacità contributiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 186/36/10 del 10maggio 2010
89. Indennità d’esproprio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 9 - sentenza n. 271/9/2010 del 19 luglio 201090. Redditi di partecipazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 3/17/11 del 9 novembre
2010 - Pres. Rel. Meli
91. Credito d’imposta - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 10/17/11 del 9 novembre 2010 -Pres. Meli, Rel. Seregni
92. Discriminazione uomo donna - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 16/1/2010 del 12
gennaio 2010
93. Invio telematico - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza 7/6/2010 del 21 gennaio 2010
94. Fondo patrimoniale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza 4/42/2010 del 25 gennaio
2010
95. Impresa familiare - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza 7/42/10 del 25 gennaio 2010
96. Ritenute alla fonte - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 40/2/2010 del 18 marzo
2010
97. Cessione d’azienda - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 19/4/2010 del 15 aprile2010
98. S.n.c. - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 109/65/2010 del 17
giugno 2010
99. Utili società - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 112/40/10 del 24 settembre 2010100. Coltivatori diretti - Commissione Tributaria Centrale - Sez. Milano - Collegio n. 11 - sentenza n. 65 del 13 gennaio 2010 -
Pres. Valenti, Rel. Sacchi
101. Indennità di fine rapporto - Commissione Tributaria Centrale - Sez. Milano - Collegio 5 - sentenza n. 929/2010 del 25febbraio 2010 - Pres. Martorelli, Rel. Bonavolontà
IRPEG – IRES
102. Paradisi fiscali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 123/43/2010 del 20 maggio 2010 -
Pres. Raimondi, Rel. Uppi
103. Consolidato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 19/16/11 del 21 dicembre 2010 - Pres.
D’Andrea, Rel. Chiametti
104. Impresa commerciale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 13/2/2010 del 12
febbraio 2010
105. Deducibilità - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 95/11/10 del 28 giugno 2010
106. Aiuti di Stato - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 82/46/10 del 30 giugno 2010 -
Pres. Rel. Punzo
107. Costi del personale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sez. staccata di Brescia - sentenza n. 220/64/10
del 5 Ottobre 2010
IMPOSTE INDIRETTE
ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO
108. Avviso di pagamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 41/31/10 del 15 gennaio 2010
- Pres. Meli, Rel. Casale
109. Impianti fotovoltaici - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 43/31/10 del 15 gennaio 2010 -
Pres. Meli, Rel. Casale
110. Autoproduzione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 63/31/10 del 22 gennaio 2010 -
Pres. Minaudo, Rel. Costanzo
111. Cumulo sanzioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 10/31/10 dell’11 febbraio 2010
112. Dazio antidumping - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 11/31/10 dell’11 febbraio 2010113. Sottrazione di energia - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 13/31/10 dell’11 febbraio
2010
114. Criteri di calcolo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 23/31/10 dell’11 febbraio 2010115. Pagamenti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 48/10 del 17 febbraio 2010 - Pres.
Martino, Rel. Casale
116. Avviso di pagamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 41/31/10 del 18 febbraio
2010
117. Fonte solare o eolica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 43/31/10 del 18 febbraio
2010
118. Fonte solare o eolica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 47/31/10 del 18 febbraio
2010
119. Calcolo rate mensili - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 110/31/10 del 26 febbraio
2010 - Pres. Scuffi, Rel. Casale
120. Evasione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 111/31/10 del 26 febbraio 2010 - Pres.
Scuffi, Rel. Casale
121. Imputabilità della sanzione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sentenza n. 63/31/10 del 24 marzo 2010
122. Regolamenti di classificazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 64/31/10 del 24
marzo 2010
123. Beni di interesse culturale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 68/31/10 del 6 aprile
2010
124. Calcoli importi mensili - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 110/31/10 del 23 aprile 2010
125. Avviso di pagamento annullato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 216/31/2010 del 19
luglio 2010
126. Classificazione voci doganali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 10 - sentenza n. 218/7/10 del 6 ottobre
2010
127. Esenzione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 99/35/10 del 23 luglio 2010
128. Rimborso imposte - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 169/67/10
del 21 Giugno 2010129. Esenzione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 153/63/10 del 14
maggio 2010
DAZI E DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE
130. Nomenclatura - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 64/31/10 del 22 gennaio 2010 -
Pres. Minaudo, Rel. Ventura
131. Beni di interesse culturale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 68/31/10 del 5 febbraio
2010 - Pres. Minaudo, Rel. Casale
132. Royalties - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 49/31/10 del 17 febbraio 2010 - Pres.
Martino, Rel. Casale
133. ITV - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 64/49/10 del 14 maggio 2010
IMPOSTA DI BOLLO
134. Esenzione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 63/49/2010 del 7 maggio 2010
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
135. Classamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 156/1/2010 del 19 febbraio 2010 -
Pres. Golia, Rel. Astolfi
136. Microzone - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 88/24/2010 del 5 marzo 2010
137. Prefabbricato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 78/17/2011 del 21 dicembre 2010 -
Pres. Giucastro, Rel. Seregni
IVA
138. Contratto di leasing - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 25/18/2010 dell’8 febbraio2010
139. Modello VR - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 63/43/2010 del 17 marzo 2010 - Pres.
Raimondi, Rel. Ingino
140. Personale distaccato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 10 - sentenza n. 293/10 del 19 luglio 2010
141. Moduli fotovoltaici - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 207/7/10 del 20 settembre 2010
142. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 12 - Sentenza n. 246/12/2010 del 7 ottobre 2010
143. Credito d’imposta - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 22/18/11 del 21 dicembre 2010- Pres. Pinto, Rel. Catenacci
144. Marchio - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza 3/5/2010 del 20 gennaio 2010
145. Cessione intracomunitaria - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza 9/2/2010 del 20
gennaio 2010
146. Valore normale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 46/5/2010 del 23 febbraio
2010
147. Regime del margine - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 25/4/2010 del 16 aprile
2010
148. Recupero IVA compensata - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 59/33/10 del 9
giugno 2010
149. Costi di costruzione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 84/14/2010 del 25 giugno
2010
150. Quadro VR - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. staccata di Brescia 67 - sentenza 165/67/10
dell’11 agosto 2010
REGISTRO
151. Outsourcing - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 47/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres.
Livolsi, Rel. Pilello
152. Marchio d’impresa - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 86/1/2010 del 14 gennaio 2010 -Pres. Livolsi, Rel. Astolfi
153. Listini CAAM / FIMAA - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 153/2/2010 del 18 marzo
2010 - Pres. Donno, Rel. Leone
154. Plusvalenze - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 69/43/2010 del 23 marzo 2010 - Pres.
Meli, Rel. Ingino
155. Ramo d’azienda bancaria - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 93/07/2010 del 17 giugno2010
156. Coefficiente di attualizzazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 79/17/11 del 21
dicembre 2010 - Pres. Giucastro, Rel. Seregni
157. Termini - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza 4/2/2010 del 14 gennaio 2010
158. Cooperativa edilizia - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 87/01/10 del 4 maggio
2010 - Pres. Rel. Simone
159. Avviamento e perdite pregresse - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza 5/6/2010 del 21
gennaio 2010
160. Prima casa - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 30/6/2010 del 24 febbraio 2010
161. Abuso del diritto - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 54/42/2010 del 14 aprile
2010
162. Avviamento - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 89/12/10 del 1 giugno 2010
163. Solidarietà - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 101/19/10 del 19 luglio 2010
164. Strumentalità - Commissione Tributaria Centrale - Sez. di Milano - Collegio 7 - sentenza n. 575/2010 del 26 gennaio 2010- Pres. D. Giordano, Rel. Grigillo
SUCCESSIONI E DONAZIONI
165. Donazione remuneratoria - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 51/42/2010 del 27
aprile 2010
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
166. Dispositivi radiomobili - Commissione tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 23/1/2010 del 14 gennaio 2010
- Pres. Livolsi, Rel. Astolfi
RISCOSSIONE
167. Omessa sottoscrizione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 9/43/2010 del 12 gennaio
2010 - Pres. Rel. Raimondi
168. Motivazione della cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 229/3/2010 del 25 maggio
2010 - Pres. Rel. Maiga
169. Ritenute d’acconto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 218/35/10 del 25 giugno 2010
170. Inesistenza della notifica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 9 - sentenza n. 264/09/10 del 19 luglio
2010
171. Raddoppio dei termini - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 11/1/2010 del 12
gennaio 2010
171-bis Ibidem
172. Consulente fiscale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 33/6/2010 del 29 gennaio
2010
173. Debito verso l’Erario - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 95/44/2010 del 20 luglio
2010
174. Emendabilità dichiarazione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 124/19/10 del 27ottobre 2010
175. Frazionamento del tributo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 17/44/11 del 3 dicembre
2010 - Pres. Natola, Rel. Faranda
TERMINI
(DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)
176. Notifica per posta - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 52/1/2010 del 14 gennaio 2010 -
Pres. Livolsi, Rel. Astolfi
177. Beneficio prima casa - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 66/1/2010 del 14 gennaio 2010
- Pres. Livolsi, Rel. Astolfi
178. Istanza di rimborso - Commissione Provinciale Tributaria di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 49/5/2010 del 25 febbraio 2010
- Pres. Golia, Rel. Moroni
179. Notifica della cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 159/3/2010 del 14 aprile 2010
- Pres. Maiga, Rel. Gesualdi
180. Istanza di rimborso - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 53/42/2010 del 27 aprile
2010
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI
181. Iscrizione di ipoteca - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 35/1/2010 del 14 gennaio 2010
- Pres. Livolsi, Rel. Pennati
182. Ipoteca - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres.
Livolsi, Rel. Pilello
183. Elenchi INTRASTAT - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 42/2/2010 del 24 marzo
2010
184. Quadro RW - Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 45, Sentenza n. 56/45/2110 del 13 maggio 2010
185. Somme pagate per definizione agevolata - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n.
81/12/2010 del 14 maggio 2010
VARIA
186. Errore formale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 2 del 14 dicembre 2010 - Pres.
Natola, Rel. Pagliaro
187. Ipoteca, notifica preventiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 50/17/11 del 26 ottobre
2010 - Pres. Rel. Giucastro
PARTE SECONDA
2011
ACCERTAMENTO
188. Termini processuali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 63/31/11 del 26 novembre 2010
- Pres. Rel. Napodano
189. Movimentazioni bancarie - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 67/31/11 del 26 novembre
2010 - Pres. Napodano, Rel. Cazzaniga
190. Determinazione sintetica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 70/31/11 del 26 novembre
2010 - Pres. Rel. Napodano
191. Vizi della notifica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 73/31/11 del 3 dicembre 2010 -
Pres. Rel. Scuffi
192. Avviso bonario - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 3/31/11 dell’11 gennaio 2011 -
Pres. Brecciaroli, Rel. Sala
193. Criteri di valutazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 03/22/11 del 12 gennaio 2011
- Pres. Piscitello, Rel. Petrone
194. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 03/43/11 del 12 gennaio 2011 -
Pres. Rel. Rovella
195. Errore palese - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 17/43/11 del 12 gennaio 2011 - Pres.
Donno, Rel. Ingino
196. Art. 37-bis, d.p.r. n. 600/73 - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 41/43/11 del 12
gennaio 2011 - Pres. Rel. Rovella
197. Mancato perfezionamento di accertamento con adesione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 -
sentenza n. 85/31/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
198. Preclusioni documentali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 89/31/11 del 14 gennaio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
199. Percentuale di ricarico - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 90/31/11 del 14 gennaio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
200. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 4/46/11 del 19 gennaio 2011 - Pres.
Rel. Di Oreste
201. Criteri - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 13/22/11 del 25 gennaio 2011 - Pres.
Piscitello, Rel. Petrone
202. Valore ai fini del registro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 12/36/11 del 26 gennaio
2011 - Pres. Rel. Mascherpa
203. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 17/47/11 del 26 gennaio 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Miceli
204. Rinunzia all’eredità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 07/23/11 del 28 gennaio 2011 -Pres. Cappabianca - Rel. Sala
205 Art. 36-bis d.p.r. 600/73 - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 17/23/11 del 28 gennaio
2011 - Pres. Cappabianca, Rel. Dattolico
206. Mancata partecipazione al contraddittorio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 96/31/11
del 28 gennaio 2011 - Pres. Minaudo, Rel. Ventura
207. Atto impositivo non firmato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 98/31/11 del 28 gennaio
2011 - Pres. Minaudo, Rel. Ventura
208. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 100/31/11 del 28 gennaio 2011 -
Pres. Minaudo, Rel. Ventura
209. Valori OMI e mutuo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 101/31/11 del 28 gennaio 2011
- Pres. Minaudo, Rel. Ventura
210. Notifica a società cancellate - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 26/23/11 dell’1 febbraio2011 - Pres. De Vincenzo, Rel. Dattolico
211. Soggetto estinto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 56/26/11 del 2 febbraio 2011 -
Pres. Ingrascì, Rel. Del Vecchio212. Parametri presuntivi - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 20/31/11 del 2 febbraio 2011 -
Pres. Brecciaroli, Rel. Sala
213. Plusvalenza - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 25/43/11 del 3 febbraio 2011 - Pres.
Raimondi, Rel. Ingino
214. Redditometro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 63/43/11 del 7 febbraio 2011 - Pres.
Rovella, Rel. Del Re
215. Avviamento ai fini registro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 66/43/11 del 7 febbraio
2011 - Pres. Rovella - Rel. Del Re
216. Avviso emendato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 27/43/11, del 7 febbraio 2011 -
Pres. Rovella, Rel. Del Re
217. Reddito di partecipazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 65/26/11 del 9 febbraio
2011 - Pres. Barbetta, Rel. Grassi
218. Frode carosello - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 60/26/11 del 9 febbraio 2011 -
Pres. Barbetta, Rel. Del Vecchio
219. Notizia di reato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 34/41/11 del 9 febbraio 2011 -
Pres. Deodato, Rel. Innocenti
220. Socio accomandante - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 54/41/11 del 10 febbraio 2011
- Pres. Ortolani, Rel. Siffredi
221. Valore indiziario studio di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 38/43/11, dell’11febbraio 2011 - Pres. Rel. Rovella
222. Stato di salute - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 39/43/11, dell’11 febbraio 2011 -Pres. Rel. Rovella
223. Fatture inesistenti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 34/47/11 del 15 febbraio 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Miceli
224. Gravi incongruenze - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 23/22/11 del 15 febbraio 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Petrone
225. Contraddittorio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 25/22/11 del 15 febbraio 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Amato
226. Parametri e studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 04/42/11 del 16 febbraio
2011 - Pres. R. Bichi, Rel. M. Salvo
227. Notifica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 55/42/11 deI 21 febbraio 2011 - Pres.
Bichi, Rel. Donvito
228. Inutilizzabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 28/24/11 del 21 febbraio 2011 - Pres.Orsatti, Rel. Brillo
229. Valore ai fini del registro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 86/46/11 del 21 febbraio
2011 - Pres. De Sapia, Rel. Rigoldi
230. Direttiva n. 77/779/CE - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 51/47/11 del 23 febbraio
2011 - Pres. Piccinni; Rel. Miceli
231. Accertamento con adesione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 41/31/11 del 24
febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Cazzaniga
232. Contraddittorio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 43/31/11 del 24 febbraio 2011 -
Pres. Scuffi, Rel. Cazzaniga
233. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 50/31/11 del 24 febbraio 2011 -
Pres. Scuffi, Rel. Sala
234. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 45/23/11 dell’1 marzo 2011 - Pres.De Vincenzo, Rel. Garghentino
235. Indagini preliminari - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 67/23/11 dell’1 marzo 2011 -Pres. Cappabianca, Rel. Dattolico
236. Onere della prova - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 57/47/11 del 2 marzo 2011 -
Pres. Maniaci; Rel. Durè
237. Beni immateriali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 88/29/11 dell’8 marzo 2011 - Pres.Rel. Napodano
238. Beni in leasing - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 89/29/11 dell’8 marzo 2011 - Pres.Rel. Napodano
239. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 66/31/11 del 9 marzo 2011 - Pres.
Napodano, Rel. Sala
240. Motivazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 105/46/11 del 14 marzo 2011 - Pres.
Rel. De Sapia
241. Studio di settore non pertinente - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 111/29/11 del 15
marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
242. Onere della prova - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 114/29/11 del 22 marzo 2011 -
Pres. Rel. Napodano
243. Periodo d’inattività - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 119/29/11 del 22 marzo 2011 -Pres. Gilardi, Rel. Cappellozza
244. Residenza - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 127 del 22 marzo 2011 - Pres.
D’Andrea, Rel. Chiametti
245. Diritto di difesa - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 85/23/11 del 24 marzo 2011 - Pres.
De Vincenzo, Rel. Sala
246. Rimborso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 86/23/11 del 24 marzo 2011 - Pres. De
Vincenzo, Rel. Garghentino
247. Motivazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 122/35/11 del 31 marzo 2011 - Pres.
Brecciaroli, Rel. Contini
248. Rinuncia all’eredità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 145/41/11 del 31 marzo 2011 -Pres. Deodato - Rel. Innocenti
249. Documentazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 100/23/11 del 5 aprile 2011 - Pres.
De Vincenzo, Rel. Dattolico
250. Codice attività errato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 74/47/11 del 6 aprile 2011 -Pres. Maniaci, Rel. Miceli
251. Accertamento con adesione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 83/22/11 del 7 aprile
2011 - Pres. Maniaci, Rel. Petrone
252. Notificazione per posta - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 120/46/11 del 12 aprile
2011 - Pres. De Sapia, Rel. Rigoldi
253. Onere della prova - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 126/29/11 dell’11 aprile 2011 -Pres. Rel. Napodano
254. Onere della prova - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 129/29/11 del 12 aprile 2011 -
Pres. Gilardi, Rel. Perrucci
255. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 131/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres.
Rel. Gilardi
256. Accertamento con adesione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 137/29/11 del 12 aprile
2011 - Pres. Rel. Napodano
257. Ritrattabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 95/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres.Orsatti, Rel. Brillo
258. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 138/29/11 del 18 aprile 2011 - Pres.
Rel. Napodano
259. PVC - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 131/44/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Natola;
Rel. Degrassi
260. Avviamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 133/23/11 del 19 aprile 2011 - Pres.
De Vincenzo, Rel. Garghentino
261. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 141/35/11 del 20 aprile 2011 - Pres.
Rel. Brecciaroli
262. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 143/35/11 del 2 maggio 2011 -
Pres. Rel. Brecciaroli
263. Rimborso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 139/23/11 del 3 maggio 2011 - Pres. De
Vincenzo, Rel. Garghentino
264. Redditometro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 141/23/11 del 3 maggio 2011 - Pres.
De Vincenzo, Rel. Garghentino
265. Studi di settore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 146/23/11 del 10 maggio 2011 -
Pres. Cappabianca, Rel. Sala
266. Parametri - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 105/22/11 dell’11 maggio 2011 - Pres.Maniaci, Rel. Petrone
267. Redditometro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 186/41/11 del 12 maggio 2011 -
Pres. Ortolani - Rel. Martinelli268. Simulazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 187/41/11 del 12 maggio 2011 - Pres.
Ortolani, Rel. Martinelli
269. Accessi e termini - Commissione Tributaria Provinciale di Lodi - Sez. 1 - sentenza n. 171/01/11 del 5 luglio 2011 - Pres.
Rel. Mattacchioni
270. Notifica - Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Sez. 6 - sentenza n. 81/06/11 del 10 gennaio 2011 - Pres.
Macca, Rel. Gotti
271. Motivazione - Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 119/08/11 del 27 giugno 2011 - Pres.
Pianta, Rel. Senesi
272. Normalità economica - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 7/2/11 del 15 dicembre2010 - Pres. Gravina, Rel. D’Antonio
273. Amministratore di fatto - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0001/12/2011 del 3
gennaio 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Lucido
274. Onere della prova - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0002/12/2011 del 3 gennaio
2011 - Pres. Pizzo, Rel. Lucido
275. Redditometro - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza 0005/12/2011 del 3 gennaio 2011
- Pres. Pizzo, Rel. Ceruti
276. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza 0006/12/2011 del 3 gennaio
2011 - Pres. Pizzo, Rel. Ceruti
277. Avviso bonario - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza 0007/12/2011 dell’11 gennaio2011 - Pres. Rel. Siniscalchi
278. Versamenti su c/c - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza 001/01/11 dell’11 gennaio 2011- Pres. Citro, Rel. Simone
279. Trasformazione società - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 21/42/11 del 12gennaio 2010 - Pres. De Ruggiero, Rel. Fabbrini
280. Costi del venduto e del fatturato - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 8/13/11 del
12 gennaio 2011 - Pres. Spano, Rel. Aondio
281. Quotazioni OMI - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 9/13/11 del 12 gennaio 2011
- Pres. Spano, Rel. Malacarne
282. Mutui - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza 0001/11/2011 del 14 gennaio 2011 - Pres.
Rel. Buono
283. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza 8/22/11 del 17 gennaio 2011 -
Pres. Rel. Franciosi
284. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 6/26/2011 del 17 gennaio
2011 - Pres. Molina, Rel. Perugia
285. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0002/5/2011 del 19 gennaio
2011 - Pres. Califano, Rel. Aniello
286. Liquidazione IVA di gruppo - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0004/5/2011 del
19 gennaio 2011 - Pres. Califano, Rel. Betti
287. Presunzione di corrispondenza - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 7/14/11 del 19
gennaio 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Tesini
288. Presunzione di corrispondenza - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 7/14/11 del 19
gennaio 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Tesini
289. IRPEF e registro - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12, sentenza 0016/12/2011 del 20 gennaio
2011 - Pres. Rel. Pizzo
290. Valutazioni OMI - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 34/27/11 del 21 gennaio
2011 - Pres. Rel. Secchi
291. Attività d’accertamento - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 009/01/11 del 24gennaio 2011 - Pres. Simone, Rel. Marseglia
292. Parametri - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 0013/6/2011 del 24 gennaio 2011 -
Pres. Strati, Rel. Silocchi293. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 17/19/11 del 24 gennaio 2011
- Pres. Piglionica, Rel. Borsani
294. Sopralluogo - Commissione Tributaria Regionale di Milano della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0007/4/2011 del 25
gennaio 2011 - Pres. Borgonovo, Rel. Missaglia
295. Accessi - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez 2 - sentenza n. 0002/2/2011 del 27 gennaio 2011 - Pres.
Gravina, Rel. Ghilotti
296. Documenti extracontabili - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez 2 - sentenza n. 0002/2/2011 del 27
gennaio 2011 - Pres. Gravina, Rel. Ghilotti
297. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0007/2/2011 del 27 gennaio
2011 - Pres. Gravina, Rel. D’Antonio298. Competenza del TAR - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0009/5/2011 del 28
gennaio 2011 - Pres. Calia, Rel. Aniello
299. Opifici industriali - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 0014/1/2011 del 28 gennaio
2011 - Pres. Simone, Rel. Missaglia
300. Errore matematico - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 11/15/11 del 31 gennaio
2011 Pres. Rel. Marletta
301. Litisconsorzio necessario - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 36/31/04 del 10
febbraio 2011 - Pres. Marra - Rel. Citro
302. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 28/06/11 del 17 febbraio 2011
Pres. Rel. Pizzo
303. Litisconsorzio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 48/36/11 del 21 febbraio 2011
- Pres. Rel. Borgonovo
304. Documentazione non esibita - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 58/27/11 del 4
marzo 2011 - Pres. Cusumano, Rel. Di Gaetano
305. Documenti non tradotti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 46/29/11 del 10
marzo 2011 - Pres. Alparone, Rel. Noschese
306. Beneficium excussionis - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 63/45/11 del 14 marzo
2011 - Pres. Servetti, Rel. Citro
307. Cessione beni sottocosto - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 72/32/11 del 16
marzo 2011 - Pres. Luglio, Rel. Lancia
308. Veicoli ad uso ufficio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 73/32/11 del 16 marzo
2011 - Pres. Luglio, Rel. Lancia
309. Indagini G.d.F. - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 50/46/11 del 22 marzo 2011 -
Pres. Pezza, Rel. Cucchi
310. Motivazione per relationem - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 52/29/11 del 24
marzo 2011 - Pres. Fabrizi, Rel. Casalvieri
311. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 58/29/11 del 24 marzo 2011 -
Pres. Rel. Fabrizi
312. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 62/33/11 del 28 marzo 2011 -
Pres. Craveia, Rel. Arista
313. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 44/29/11 del 31 marzo 2011 -
Pres. Rel. Alparone
314. Onere della prova - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 45/29/11 del 31 marzo
2011 - Pres. Alparone, Rel. Noschese
315. Onere della prova - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 58/36/11 del 4 aprile 2011
- Pres. Borgonovo, Rel. Bonomi
316. Motivazione per relationem - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 46/43/11 del 5
aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Preda
317. Contributo integrativo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 52/42/11 dell’8 aprile2011 - Pres. De Ruggiero - Rel. Di Maida
318. Contraddittorio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 50/42/11 dell’8 aprile 2011 -Pres. De Ruggiero, Rel. Di Maida
319. Motivazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 89/28/11 dell’8 aprile 2011 -Pres. Pizzo, Rel. Lazzarini
320. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 39/07/11 del 11 aprile 2011 -
Pres. Arbasino, Rel. Ocello
321. Movimentazioni bancarie - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 29/34/11 del 12
aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Menegatti
322. Termini - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 30/34/11 del 13 aprile 2011 - Pres.
Targetti, Rel. Menegatti
323. Cittadino non residente - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 93/28/11 del 15 aprile
2011 - Pres. Rel. Malaspina
324. Presunzioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 61/19/11 del 20 aprile 2011 -
Pres. Raineri, Rel. Borsani
325. Avviso bonario - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 62/42/11 del 20 aprile 2011 -
Pres. De Ruggiero, Rel. Fasano
326. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 63/42/11 del 20 aprile 2011 -
Pres. De Ruggiero, Rel. Fasano
327. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 66/35/11 del 29 aprile 2011 -
Pres. La Manna, Rel. Repossi
328. Errore di calcolo dell’Ufficio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 84/22/11 del 5maggio 2011 - Pres. Franciosi, Rel. Senes
329. Contributi associativi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 85/22/11 del 5 maggio
2011 - Pres. Franciosi, Rel. Senes
330. Presunzioni semplici - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 37/08/11 del 5 maggio
2011 - Pres. Fenizia, Rel. De Costanzo
331. Attività impositiva, motivazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 41/08/11 del 5maggio 2011 - Pres. Dello Russo, Rel. De Costanzo
332. Sindaco revisore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 44/11/11 del 6 maggio 2011
- Pres. Buono, Rel. Serangeli
333. Movimentazioni bancarie - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 66/42/11 del 9
maggio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Fabbrini
334. Scritture inattendibili - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 72/42/11 del 9 maggio
2011 - Pres. De Ruggiero, Rel. Fabbrini
335. Parametri - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 51/08/11 del 10 maggio 2011 - Pres.
Rel. Fenizia
336. Modello RU - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 52/08/11 del 10 maggio 2011 -
Pres. Rel. Fenizia
337. Gravi incongruenze - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 46/34/11 del 11 maggio
2011 - Pres. Targetti, Rel. Menegatti
338. Indagini bancarie - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 60/07/11 del 12 maggio 2011
- Pres. Arbasino, Rel. Crespi
339. Omessa valutazione delle osservazioni del contribuente - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 -
sentenza n. 69/49/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Rel. Leotta
340. Contabilità irregolare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 63/07/11 del 12 maggio2011 - Pres. Arbasino, Rel. Crespi
341. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 56/08/11 del 12 maggio 2011 -
Pres. Dello Russo, Rel. Castelli
342. Percentuali di ricarico generiche - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 73/36/11 del
13 maggio 2011 - Pres. Rollero, Rel. Beretta343. Relata di notifica - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 47/11/11 del 13 maggio
2011 - Pres. Buono, Rel. Stella
344. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 71/49/11 del 13 maggio 2011
- Pres. Leotta, Rel. Primavera
345. Divieto di prova testimoniale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 91/22/11 del 13
maggio 2011 - Pres. Franciosi, Rel. Senes
346. Contabilità regolare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 93/22/11 del 13 maggio2011 - Pres. Franciosi, Rel. Senes
347. Accertamento induttivo - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 78/38/11 del 16
maggio 2011 - Pres. Rel. La Manna
348. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 88/38/11 del 16 maggio 2011
- Pres. La Manna, Rel. Fossa
349. Scarto della dichiarazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 85/38/11 del 16
maggio 2011 - Pres. La Manna; Rel. Citro
350. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 86/38/11 del 16 maggio 2011 -
Pres. La Manna; Rel. Fossa
351. Immobile non posseduto - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 64/46/11 del 17
maggio 2011 - Pres. Punzo, Rel. Bonavolontà
352. Questionario - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 77/12/11 del 17 maggio 2011 -
Pres. Pizzo, Rel. Noschese
353. Movimentazioni bancarie - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 78/12/11 del 17
maggio 2011 - Pres. Siniscalchi - Rel. Stella
354. Accertamento sintetico - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 78/42/11 del 18
maggio 2011 - Pres. Rel. Centurelli
355. Documenti ottenuti da autorità estera - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 61/08/11del 18 maggio 2011 - Pres. Dello Russo, Rel. Castelli
356. Contabilità parallela - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 55/34/11 del 19 maggio2011 - Pres. Targetti, Rel. Bonavolontà
357. Tabulati extracontabili - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 56/34/11 del 19
maggio 2011 - Pres. Targetti, Rel. Bonavolontà
358. Costi e componenti negative - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 97/06/11 del 23
maggio 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Strati
359. Mancato invio della dichiarazione, responsabilità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenzan. 51/05/11 del 25 maggio 2011 - Pres. Calia, Rel. Alessio
360. Studi di settore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 108/1/11 del 25 maggio 2011 -
Pres. Simone, Rel. Fucci
361. Finanziamento di terzi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 67/18/11 del 26 maggio
2011 - Pres. Curto, Rel. Staunovo Polacco
362. Immobili ad uso foresteria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 68/13/11 del 26
maggio 2011 - Pres. Barbaini, Rel. Malacarne
363. Vendita fittizia - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 98/22/11 del 26 maggio 2011 -
Pres. Rel. Izzi
364. Utili extracontabili - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 86/42/11 del 30 maggio
2011 - Pres. Centurelli, Rel. Fabbrini
365. Cessazione dell’attività - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 88/36/11 del 30 maggio2011 - Pres. Borgonovo; Rel. Beretta
AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE
AGEVOLAZIONI
366. Abitazione di lusso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 08/22/11 del 18 gennaio 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Amato
367. Termine triennale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 36/24/11 del 21 febbraio 2011 -
Pres. Orsatti, Rel. Franco
368. Carenza probatoria - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 85 del 22 febbraio 2011 - Pres.
D’Andrea, Rel. Squassoni
369. Recupero del patrimonio edilizio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 66/24/11 del 14
aprile 2011 - Pres. Bitto, Rel. Parlato
370. Revoca - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 18/26/11 del 14 luglio 2010 - Pres.
Rel. Molina
371. Cause di forza maggiore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 32/12/11 del 22
novembre 2010 - Pres. Siniscalchi - Rel. Stella
372. Prima casa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 35/13/11 del 15 dicembre 2010 -
Pres. Barbaini - Rel. Aondio
373. Convenzione urbanistica - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 34/13/11 del 15
dicembre 2010 - Pres. Rel. Barbini
374. Ritardato pagamento - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 4/13/11 del 10 gennaio
2011 - Pres. Rel. Santagati
375. Prima casa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 26/13/11 del 12 gennaio 2011 -
Pres. Rel. Spano
376. Avviamento - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 7/13/11 del 12 gennaio 2011 -
Pres. Spano, Rel. Aondio
377. Immobili di lusso - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 003/01/11 del 17 gennaio
2011 - Pres. Citro, Rel. Simone
378. Irrilevanza della destinazione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 004/01/11 del 17
gennaio 2011 - Pres. Rel. Simone
379. Revoca - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 8, sentenza 0002/08/2011 del 17 gennaio 2011 - Pres.
Rel. Fenizia
380. Revoca - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez 15 - sentenza n. 2/15/11 del 18 gennaio 2011 - Pres.
Giordano, Rel. Maffey
381. Omessa allegazione documentaria - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 8, sentenza 0004/08/2011 del 19
gennaio 2011 - Pres. Dello Russo, Rel. De Costanzo
382. Revoca - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0007/5/2011 del 20 gennaio 2011 -
Pres. Califano, Rel. Betti
383. Prima casa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 17/1/11 del 25 gennaio 2011 -
Pres. Rel. Simone
384. Imposta sostitutiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 23/32/11 del 26 gennaio
2011 - Pres. Luglio, Rel. Lancia
385. Dichiarazione integrativa - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 12/1/2011 del 28
gennaio 2011 - Pres. Rel. Simone
386. Partecipazioni iscritte in bilancio - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza 0010/11/2011
del 31 gennaio 2011 - Pres. Antonini, Rel. Citro
387. Risoluzione del rapporto di lavoro - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 8, sentenza 0006/08/2011
del 31 gennaio 2011 - Pres. Rel. Fenizia
388. Convenzione di lottizzazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 28/20/11 del 11
febbraio 2011 - Pres. Celletti, Rel. Bonavolontà
389. Piano particolareggiato comunale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 73/49/11
del 24 marzo 2011 - Pres. Leotta, Rel. Primavera
390. Credito in compensazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 54/13/11 del 6
aprile 2011 - Pres. Spano, Rel. Taticchi Mataloni
391. Incentivi all’esodo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 39/11/11 dell’8 aprile2011 - Pres. Buono, Rel. Citro
392. Terreno edificabile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 52/28/11 del 15 aprile
2011 - Pres. Malaspina, Rel. Candido
393. Incentivo all’esodo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 79/01/11 del 15 aprile2011 - Pres. Simone, Rel. Missaglia
394. Piani urbanistici - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 64/32/11 del 20 aprile 2011
- Pres. Luglio, Rel. Montalbano
395. Decadenza dall’agevolazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 61/35/11 del 29aprile 2011 - Pres. Rel. La Manna
396. Piccola proprietà contadina - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 62/35/11 del 29aprile 2011 - Pres. Rel. La Manna
397. Proroga dei termini - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 101/1/11 del 6 maggio
2011 - Pres. Rel. Simone
398. Incremento base occupazionale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 80/38/11 del
16 maggio 2011 - Pres. Rel. La Manna
399. Obbligo di costruzione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 77/36/11 del 17
maggio 2011 - Pres. Borgonovo - Rel. De Paola
400. Accorpamento di nuovo immobile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 64/08/11
del 23 maggio 2011 - Pres. Dello Russo, Rel. Chiametti
401. Imposta sostitutiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 100/22/11 del 26 maggio
2011 - Pres. Izzi; Rel. Senes
402. Prima casa, agevolazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 90/36/11 del 30
maggio 2011 - Pres. Borgonovo, Rel. Beretta
CONDONO ED AMNISTIA
403. Ritardo nel pagamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 33/36/11 del 9 febbraio
2011 - Pres. Mascherpa, Rel. Brillo
404. Tasse automobilistiche - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 139/21/11 del 25 marzo
2011 - Pres. Davigo, Rel. Gesualdi
405. Rottamazione dei ruoli - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 118/29/11 del 28 marzo
2011 - Pres. Rel. Gilardi
406. Tardivo versamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 29/49/11 del 3 febbraio
2011 - Pres. Leotta, Rel. Primavera
407. Pagamento tardivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 61/33/11 del 28 marzo
2011 - Pres. Craveia, Rel. Arista
408. Versamento in ritardo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 37/05/11 del 6 aprile
2011 - Pres. Califano, Rel. Aniello
409. Azione di rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 62/46/11 del 12 aprile
2011 - Pres. Rel. Punzo
410. 1ª rata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 52/20/11 del 26 aprile 2011 - Pres.Rel. Squassoni
411. Mancato versamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 88/22/11 del 6 maggio
2011 - Pres. Rel. Izzi
412. Condono e fermo amministrativo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 49/14/11
del 13 maggio 2011 - Pres. Ciccolo, Rel. Ghilotti
413. Definizione ruoli pregressi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 50/15/11 del 17
maggio 2011 - Pres. Marletta, Rel. Sciarini
414. Definizione liti pendenti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 73/35/11 del 24
maggio 2011 - Pres. La Manna, Rel. Granata
415. Riscossione frazionata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 57/20/11 del 27
maggio 2011 - Pres. Celletti, Rel. Luciani
416. Condono tombale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 80/19/11 del 27 maggio
2011 - Pres. Rel. Piglionica
CONTENZIOSO
GIURISDIZIONE
417. Iscrizione ipotecaria - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 83/31/11 del 14 gennaio 2011
- Pres. Scuffi, Rel. Ventura
418. Comunicazione d’irregolarità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 32 del 18 gennaio2011 - Pres. Natola, Rel. Chiametti
419. Iscrizione d’ipoteca - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 60 dell’1 febbraio 2011 - Pres.Natola, Rel. Pagliaro
420. Crediti non tributari - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 64/26/11 del 9 febbraio 2011 -
Pres. Barbetta, Rel. Grassi
421. Giurisdizione fermo amministrativo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 110/29/11 del 15
marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
422. Sanzioni amministrative - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 105/24/11 del 14 aprile
2011 - Pres. Bitto, Rel. Parlato
423. Canone di derivazione acque pubbliche - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 135/44/11
del 19 aprile 2011 - Pres. Natola, Rel. Maellaro
424. Nullità processuale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 12/42/11 del 12 gennaio2011 - Pres. De Ruggiero, Rel. Di Manda
425. Lavoro irregolare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 30/43/11 del 1 marzo 2011
- Pres. Pizzo, Rel. Premoli
426. Notifica dell’accertamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 92/29/11 dell’8 marzo2011 - Pres. Napodano, Rel. Garofalo
427. Sanzioni per lavoro nero - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 64/30/11 del 4
aprile 2011 - Pres. Paganini, Rel. Mascherpa
428. Lavoro irregolare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 42/43/11 del 5 aprile 2011
- Pres. Pizzo, Rel. Preda
429. COSAP - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 67/13/11 del 23 maggio 2011 -
Pres. Spano, Rel. Taticchi Mataloni
PROCESSO TRIBUTARIO
430. Intimazione di pagamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 64/31/11 del 26
novembre 2010 - Pres. Napodano, Rel. Sala
431. Soci di snc - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 65/31/11 del 26 novembre 2011 - Pres.
Napodano, Rel. Cazzaniga
432. Spese di lite - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 71/31/11 del 6 novembre 2010 - Pres.
Rel. Napodano
433. Ricorso non notificato all’ente impositore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 84/31/11del 14 gennaio 2011 - Pres. Rel. Scuffi
434. Spese di lite - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 09/22/11 del 18 gennaio 2011 - Pres.
Maniaci, Rel. Amato
435. Oggetto del ricorso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 25/23/11 dell’1 febbraio 2011 -Pres. De Vincenzo, Rel. Dattolico
436. Compensazione delle spese - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 53/26/11 del 2 febbraio
2011 - Pres. Rel. Ingrascì437. Duplicazione di giudicati - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 35/31/11 del 14 febbraio
2011 - Pres. Napodano, Rel. Cazzaniga
438. Autotutela - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 17/24/11 del 17 febbraio 2011 - Pres.
Bitto, Rel. Parlato
439. Costituzione in giudizio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 81/46/11 del 21 febbraio
2011 - Pres. De Sapia - Rel. Ruggiero
440. Vizi propri - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 87/46/11 del 21 febbraio 2011 - Pres.
De Sapia, Rel. Rigoldi
441. Spese del giudizio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 05/25/11 del 23 febbraio 2011 -
Pres. Franco, Rel. Mauri
442. Revisione parziale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 42/31/11 del 24 febbraio 2011 -
Pres. Scuffi, Rel. Cazzaniga
443. Responsabile del procedimento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 102/46/11 del 28
febbraio 2011 - Pres. De Sapia, Rel. Previ
444. Liquidazione spese del giudizio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 55/31/11 del 2
marzo 2011 - Pres. Maniaci, Rel. Costanzo
445. Cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 108/46/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Di
Oreste, Rel. Ruggiero
446. Notifica alla controparte - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 111/46/11 del 14 marzo
2011 - Pres. Di Oreste, Rel. Ruggiero
447. Mancata sottoscrizione del ricorso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 130/29/11 del
12 aprile 2011 - Pres. Gilardi, Rel. Garofalo
448. Termini impugnazione atto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 135/29/11 del 12 aprile
2011 - Pres. Napodano - Rel. Cappellozza
449. Contenuto dell’atto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 136/29/11 del 12 aprile 2011 -Pres. Napodano - Rel. Garofalo
450. Valore della controversia - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 123/46/11 del 12 aprile
2011 - Pres. Rel. De Sapia
451. Rendita, prova - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 69/25/11 del 14 aprile 2011 - Pres.
Franco, Rel. Fumagalli Ceri
452. Cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 107/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Bitto,
Rel. Parlato
453. Vizi dell’atto presupposto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 147/35/11 del 5 maggio2011 - Pres. De Lillo, Rel. Arista
454. Spese di lite - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 14/44/11 del 27 settembre 2010
- Pres. Rel. Proietto
455. Motivazione della sentenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 62/27/11 del 12
dicembre 2010 - Pres. Cusumano, Rel. Ramondetta
456. Provvedimento del direttore dell’agenzia - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n.65/27/11 del 3 dicembre 2010 - Pres. Secchi, Rel. Ramondetta
457. Appello, censure - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0004/4/2011 del 4 gennaio
2011 - Pres. Borgonovo, Rel. Falaguerra
458. Inammissibilità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 12/19/11 del 10 gennaio 2011- Pres. Rel. Poglionica
459. Assenza di procura alle liti - Commissione Tributaria regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 6/13/11 del 10
gennaio 2011 - Pres. Rel. Spano
460. Appello, notifica - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0005/4/2011 del 11 gennaio
2011 - Pres. Simone, Rel. Falaguerra
461. Procura alle liti - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0006/4/2011 dell’11 gennaio2011 - Pres. Simone, Rel. Falaguerra
462. Notifica ad ufficio incompetente - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 07/20/11 del
14 gennaio 2011 - Pres. Celletti, Rel. Luciani
463. Eredi - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 2/22/11 del 16 gennaio 2011 - Pres. Izzi
- Rel. Messuri
464. Eredi - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 2/22/11 del 16 gennaio 2011 - Pres.
Izzi, Rel. Messuri
465. Rimessione in termini - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 8, sentenza 001/08/2011 del 17 gennaio
2011 - Pres. Rel. Fenizia
466. Errore revocatorio - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 005/01/11 del 17 gennaio 2011 -
Pres. Rel. Simone
467. Ricorso in appello - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 3/15/11 del 18 gennaio
2011 - Pres. Rel. Giordano
468. Soccombenza virtuale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 0018/1/11 del 25
gennaio 2011 - Pres. Simone, Rel. Fucci
469. Appello, domanda nuova - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza 0006/11/2011 del 25
gennaio 2011 - Pres. Antonini, Rel. Stella
470. Autotutela - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 18/42/11 del 26 gennaio 2011 -
Pres. De Ruggiero, Rel. Fasano
471. Notifica - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0004/2/11 del 27 gennaio 2011 - Pres.
Gravina, Rel. Chilotti
472. Appello - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 9/20/11 del 28 gennaio 2011 - Pres.
Squassoni, Rel. Muscolo
473. Cartella - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 12/20/11 del 28 gennaio 2011 - Pres.
Squassoni, Rel. Bonavolontà
474. Contenuto dell’appello - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0010/5/11 del 28gennaio 2011 - Pres. Rel. Calia
475. Residenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 64/27/11 del 4 febbraio 2011 -
Pres. Rel. Secchi
476. Principio di soccombenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 9/43/11 dell’8febbraio 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Cantele
477. Appello, deposito di copia presso la CTP - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n.
76/45/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Vitiello, Rel. Minoia
478. Preclusione probatoria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 95/28/11 dell’11marzo 2011 - Pres. Malaspina, Rel. Ingino
479. Revocazione della sentenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 54/29/11 del 24
marzo 2011 - Pres. Rel. Fabrizi
480. Inammissibilità dell’appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 43/31/11 del 24marzo 2011 - Pres. Bertolé - Rel. Falaguerra
481. Difformità tra atto depositato e notificato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n.53/50/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Introini, Rel. Pellini
482. Interpello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 57/44/11 del 4 aprile 2011 - Pres.
Proietto, Rel. Grigillo
483. Onere della prova - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 58/36/11 del 4 aprile 2011
- Pres. Borgonovo, Rel. Bonomi
484. Revocazione della sentenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 45/46/11 del 5
aprile 2011 - Pres. Pezza, Rel. Esposti
485. Notifica - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 48/43/11 del 5 aprile 2011 - Pres.
Pizzo, Rel. Preda
486. Sentenza non sottoscritta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 39/46/11 del 13
aprile 2011 - Pres. Punzo, Rel. Cucchi
487. Ricorso per revocazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 42/31/11 del 14
aprile 2011 - Pres. Marra, Rel. Citro
488. Litisconsorzio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 36/08/11 del 28 aprile 2011 -
Pres. Fenizia, Rel. Chiametti
489. Inammissibilità dell’appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 58/35/11 del 29aprile 2011 - Pres. Rel. La Manna
490. Proposizione del ricorso, cronologia - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n.
61/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel. Staunovo Polacco
491. Giudicato ultraattivo - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 6 - sentenza n. 79/06/11 del 3 maggio 2011 -
Pres. Silocchi, Rel. Furlani
492. Appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 63/13/11 del 3 maggio 2011 - Pres.
Rel. Spano
493. Termine di presentazione del ricorso, sabato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n.
87/22/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Franciosi, Rel. Musilli
494. Aiuti di Stato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 94/01/11 del 6 maggio 2011 -
Pres. Simone, Rel. Missaglia
495. Udienza di trattazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 79/28/11 del 6 maggio
2011 - Pres. Izzi, Rel. Ingino
496. Inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel PVC - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 -sentenza n. 64/49/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Lucchina, Rel. Primavera
497. Dichiarazione emendabile in sede contenziosa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n.
76/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Fasano
498. Specificità dei motivi di appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 77/42/11 del9 maggio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Piombo
499. Prova testimoniale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 77/32/11 dell’11 maggio2011 - Pres. Martorelli, Rel. Di Martino
500. Riferimenti normativi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 84/49/11 del 12 maggio
2011 - Pres. Leotta, Rel. Primavera
501. Mancato deposito atto d’appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 54/08/11 del12 maggio 2011 - Pres. Dello Russo, Rel. Castelli
502. Inammissibilità dell’appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 57/08/11 del 12maggio 2011 - Pres. Dello Russo, Rel. Castelli
503. Notifica a mezzo posta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 62/07/11 del 12
maggio 2011 - Pres. Arbasino, Rel. Crespi
504. Spese dei lite - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 80/30/11 del 16 maggio 2011 -
Pres. Paganini - Rel. Gatti
505. Mutatio libelli - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 81/36/11 del 17 maggio 2011 -
Pres. Borgonovo, Rel. Beretta
506. Motivi d’appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 64/07/11 del 17 maggio2011 - Pres. Arbasino - Rel. Crespi
507. Ricorso in appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 63/43/11 del 17 maggio
2011 - Pres. Tucci, Rel. Cantele
508. Appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 104/1/11 del 18 maggio 2011 - Pres.
Simone - Rel. Bonavolontà
509. Costituzione tardiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 62/08/11 del 18 maggio
2011 - Pres. Dello Russo, Rel. Castelli510. Compensazione delle spese - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 100/06/11 del 23
maggio 2011 - Pres. Rel. Silocchi
511. Motivi d’appello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 66/08/11 del 25 maggio2011 - Pres. Fenizia, Rel. Castelli
512. Notifica al portiere dello stabile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 67/07/11 del
26 maggio 2011 - Pres. Sacchi, Rel. Bonavolontà
513. Vizi del ruolo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 112/1/11 del 26 maggio 2011 -
Pres. Rel. Simone
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)
514. Termine di 60 giorni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 61/26/11 del 9 febbraio 2011 -
Pres. Barbetta, Rel. Del Vecchio
515. Invito bonario - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 25/24/11 del 17 febbraio 2011 -
Pres. Bitto, Rel. Brillo
516. Principio di collaborazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 46/23/11 dell’1 marzo2011 - Pres. De Vincenzo, Rel. Garghentino
517. Mancata allegazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 38/22/11 del 3 febbraio
2011 - Pres. Franciosi, Rel. Musilli
518. Comunicazione d’irregolarità - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 1/13/11 del 10gennaio 2011 - Pres. Rel. Barbaini
519. Mancata allegazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 38/22/11 del 3 febbraio
2011 - Pres. Franciosi, Rel. Musilli
520. Durata della verifica - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 64/45/11 del 14 marzo
2011 - Pres. Servetti, Rel. Citro
521. PVC, mancata allegazione all’accertamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n.61/07/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Arbasino, Rel. Crespi
522. Emendabilità dichiarazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 77/19/11 del 17maggio 2011 - Pres. Raineri, Rel. Fossa
523. Allegazione PVC - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 116/1/11 del 31 maggio
2011 - Pres. Rel. Simone
ELUSIONE E FRODE
524. Interposizione fittizia - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 1/31/11 dell’11 gennaio 2011 -Pres. Rel. Minaudo
525. Operazione elusiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 46/44/11 del 4 febbraio 2011 -
Pres. Bitto, Rel. Degrassi
526. Art. 20 d.p.r. 131 /86 - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 42/43/11, dell’11 febbraio2011 - Pres. Rel. Rovella
527. Vantaggio fiscale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 37/47/11 del 22 febbraio 2011 -
Pres. Rel. Maniaci
528. Illecito vantaggio fiscale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 16/36/2011 del 29
novembre 2010 - Pres. Rollero, Rel. De Paola
529. Società cartiere - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 19/24/11 del 22 gennaio2011 - Pres. Sacchi, Rel. Merlo
530. Natura fittizia dell’operazione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 0014/6/2011 del24 gennaio 2011 - Pres. Silocchi S., Rel. Strati A
531. Società cartiere - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 16/42/11 del 26 gennaio2011 - Pres. De Ruggiero, Rel. Piombo
532. Usufrutto di azioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 20/02/2011 del 26 gennaio
2011 - Pres. Gravina, Rel. Bonavolontà
533. Operazioni infragruppo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 68/27/11 dell’9 aprile2011 - Pres. Secchi, Rel. Currò
534. Requisiti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 55/29/11 del 14 aprile 2011 - Pres.
Fabrizi - Rel. Noschese
535. Atti di fusione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 53/34/11 del 17 maggio 2011
- Pres. Pizzo, Rel. Menegatti
FALLIMENTO
(RAPPORTO CON LE PROCEDURE CONCORSUALI)
536. Fallimento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 92/31/11 del 3 dicembre 2010 - Pres.
Scuffi, Rel. Sala
537. Deducibilità perdite - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 35/27/11 del 31 marzo2011 - Pres. Cusumano, Rel. Ramondetta
538. Curatore fallimentare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 70/38/11 del 29 aprile
2011 - Pres. Valenti, Rel. Fossa
FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)
CANONE PER FOGNATURE E DEPURAZIONE
539. Contributi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 27/29/11 del 3 febbraio 2011 -
Pres. Fabrizi, Rel. Casalvieri
ICI
540. Fabbricato inagibile - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 67/26/11 del 9 febbraio 2011 -
Pres. Barbetta, Rel. Grassi
541. Riclassamento - Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 69/43/11 del 21 febbraio
2011 - Pres. Rovella, Rel. Ingino
542. Demolizione di fabbricato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 94/29/11 del 15 marzo
2011 - Pres. Vaglio, Rel. Garofalo
543. Turbogas - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 149/41/11 del 31 marzo 2011 - Pres.
Deodato - Rel. Beretta
544. Soggettività passiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 125/29/11 del 6 aprile 2011 -Pres. Napodano, Rel. Cappellozza
545. Concessione edilizia - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 134/29/11 del 12 aprile 2011 -
Pres. Gilardi, Rel. Garofalo
546. Attribuzione nuova rendita - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 48/22/11 del 27
gennaio 2011 - Pres. Rel. Izzi
547. Potenzialità edificatoria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 60/22/11 del 10febbraio 2011 - Pres. Rel. Izzi
548. Delibera comunale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 50/50/11 del 25 febbraio
2011 - Pres. Introini, Rel. Natola
549. Legge di interpretazione autentica - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 57/46/11
del 15 marzo 2011 - Pres. Punzo, Rel. Esposti
550. Fabbricati strumentali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 30/26/11 del 16 marzo
2011 - Pres. Di Blasi, Rel. Gesuali
551. Ruralità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 53/36/11 del 21 marzo 2011 - Pres.Borgonovo, Rel. Borgonovo
552. Classamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 70/27/11 dell’8 aprile 2011 -
Pres. Secchi - Rel. Currò
553. Normativa integrativa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 57/42/11 dell’8 aprile2011 - Pres. Centurelli - Rel. Fabbrini
554. Decorso termine di decadenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 47/14/11 del
4 maggio 2011 - Pres. Rel. Marini
555. Esenzione dall’imposta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 47/29/11 del 5maggio 2011 - Pres. Alparone, Rel. Noschese
556. Procedura DOCFA - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 59/08/11 del 13 maggio
2011 - Pres. Fenizia, Rel. De Costanzo
557. Lotti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 96/22/11 del 13 maggio 2011 - Pres.
Rel. Izzi
558. Stato di inagibilità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 80/36/11 del 17 maggio2011 - Pres. Borgonovo, Rel. De Paola
559. Onlus - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 65/13/11 del 23 maggio 2011 - Pres.
Spano, Rel. Taticchi Mataloni
IRAP
560. Compilazione q. E - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 68/31/11 del 26 novembre 2010
- Pres. Napodano, Rel. Cazzaniga
561. Rimborso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 5/31/11 dell’11 gennaio 2011 - Pres. Rel.Scuffi
562. Compensi a terzi - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 11/43/11, del 18 gennaio 2011 -
Pres. Raimondi, Rel. Ingino
563. Compilazione quadro IRAP - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 11/31/11 del 25
gennaio 2011 - Pres. Minaudo, Rel. Cazzaniga
564. Criteri - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 05/24/11 dell’8 febbraio 2011 - Pres. Bitto,Rel. Parlato
565. Condono e rimborso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 53/17/11 del 15 febbraio
2011 - Pres. Giucastro, Rel. Cafora
566. Prevalenza - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 24/42/11 del 16 febbraio 2011 - Pres.
Bichi, Rel. Mazzotta
567. Opposizione alla cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 133/31/11 del 18 febbraio
2011 dep. 4 maggio 2011 - Pres. Rel. Scuffi
568. Rideterminazione acconto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 62/44/11 del 25 febbraio
2011 - Pres. Rel. Natola
569. Compensi a terzi - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 63/47/11 del 2 marzo 2011 -
Pres. Rel. Maniaci
570. Errore bloccante - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 91/29/11 dell’8 marzo 2011 -Pres. Rel. Gilardi
571. Valore aggiunto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 50/24/11 dell’11 marzo 2011 -Pres. Orsatti, Rel. Pepe
572. Struttura organizzativa marginale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 110/46/11 del 14
marzo 2011 - Pres. Di Oreste, Rel. Ruggiero
573. SSN - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 106/23/11 del 5 aprile 2011 - Pres. De
Vincenzo, Rel. Garghentino
574. Autonoma organizzazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 132/29/11 del 12 aprile
2011 - Pres. Rel. Gilardi
575. IRAP e condono - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 151/35/11 del 5 maggio 2011 -
Pres. De Lillo, Rel. Contini
576. Rimborso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 152/35/11 del 5 maggio 2011 - Pres. De
Lillo, Rel. Contini
577. Criterio scriminante - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 54/33/11 del 27
settembre 2010 - Pres. Craveia, Rel. Guida
578. Blocco informatico - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 15/44/11 del 27
settembre 2010 - Pres. Rel. Proietto
579. Cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 31/13/11 del 10 novembre 2010 -
Pres. Barbini, Rel. Malacarne
580. Contributi regionali - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0003/12/2011 del 3
gennaio 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Ceruti
581. Dipendenti - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 28 - sentenza 2/28/11 del 17 gennaio 2011 - Pres.
Izzi, Rel. Piacentini
582. Presupposti - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 005/6/2011 del 19 gennaio 2011 -
Pres. Pizzo, Rel. Cusa
583. Elevato reddito dichiarato - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 0007/11/2011 del
25 gennaio 2011 - Pres. Antonini, Rel. Serangeli
584. Costi - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 0008/11/2011 del 25 gennaio 2011 -
Pres. Antonini, Rel. Serangeli
585. Mezzi minimi - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0012/5/2011 del 28 gennaio 2010
- Pres. Calia, Rel. Betti
586. Sanzioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 72/30/11 del 31 gennaio 2011 -
Pres. Paganini, Rel. Cordola
587. Contributi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 27/42/11 del 9 febbraio 2011 -
Pres. De Ruggiero, Rel. Fasano
588. Rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 25/20/11 dell’11 febbraio 2011 -Pres. Celletti, Rel. Bonavolontà
589. Imponibilità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 52/22/11 del 24 febbraio 2011 -Pres. Izzi, Rel. Senes
590. Impiego di capitali e lavoro altrui - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 49/42/11
del 9 marzo 2011 - Pres. Rel. De Ruggiero
591. Presupposto impositivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 46/46/11 del 22
marzo 2011 - Pres. Pezza, Rel. Esposti
592. Presupposti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 47/46/11 del 22 marzo 2011 -
Pres. Pezza, Rel. Esposti
593. Rimborso e condono - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 48/46/11 del 22 marzo
2011 - Pres. Pezza, Rel. Cucchi
594. Attività professionale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 49/46/11 del 22 marzo2011 - Pres. Pezza, Rel. Esposti
595. IRAP, vizi della cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 45/31/11 del 24
marzo 2011 - Pres. Bertolé - Rel. Falaguerra
596. Revisore contabile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 52/50/11 del 25 marzo
2011 - Pres. Introini, Rel. Pellini
597. Compensi a terzi occasionali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 65/30/11 del 4
aprile 2011 - Pres. Paganini - Rel. Mascherpa
598. Capitali o lavoro altrui - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 82/49/11 del 7 aprile
2011 - Pres. Leotta, Rel. Insinga
599. Assenza del titolare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 73/01/11 dell’8 aprile2011 - Pres. Simone, Rel. Marseglia
600. Autonoma organizzazione, requisiti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 88/28/11
dell’8 aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Lazzarini
601. Presupposto impositivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 54/46/11 del 12
aprile 2011 - Pres. Punzo, Rel. Cucchi
602. Fattori di produzione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 57/49/11 del 29 aprile
2011 - Pres. Rel. Leotta
603. Beni strumentali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 48/18/11 del 3 maggio 2011
- Pres. Curto, Rel. Pappalardo
604. Provvigioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 50/18/11 del 3 maggio 2011 -
Pres. Rel. Curto
605. Condono ed IRAP - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 51/18/11 del 3 maggio
2011 - Pres. Rel. Curto
606. Fattispecie ingegnere - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 62/18/11 del 3 maggio
2011 - Pres. D’Isa, Rel. Staunovo Polacco
607. Fattispecie radiologo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 45/08/11 del 5 maggio
2011 - Pres. Fenizia, Rel. De Costanzo
608. Presupposto impositivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 46/08/11 del 5 maggio
2011 - Pres. Fenizia, Rel. De Costanzo
609. Attività itinerante - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 77/49/11 del 5 maggio2011 - Pres. Rel. Lucchina
610. Medico convenzionato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 97/1/11 del 6 maggio
2011 - Pres. Rel. Simone
611. Verifica sussistenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 97/28/11 del 6 maggio
2011 - Pres. Rel. Izzi
612. Presupposto impositivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 46/11/11 del 9
maggio 2011 - Pres. Rel. Buono
613. Esercizio in forma associata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 73/42/11 del 9
maggio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Di Maida
614. Presupposto impositivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 61/49/11 del 9
maggio 2011 - Pres. Lucchina, Rel. Insigna
615. Presupposto impositivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 66/49/11 del 9
maggio 2011 - Pres. Leotta, Rel. Insinga
616. Medici di base - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano) sez. 34 - sentenza n. 49/34/11 del 11 maggio
2011 - Pres. Targetti - Rel. Menegatti
617. Beni strumentali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 92/06/11 del 12 maggio 2011
- Pres. Rel. Silocchi
618. Maggiorazione per banche - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 71/19/11 del 12
maggio 2011 - Pres. Rel. Raineri
619. Autonoma organizzazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 70/36/11 del 13
maggio 2011 - Pres. Rel. Liguoro
620. Spese eccedenti il minimo indispensabile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n.
53/11/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Rel. Buono
621. Fattispecie ragioniere - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 74/19/11 del 17
maggio 2011 - Pres. Piglionica, Rel. Antonioli
622. Fattispecie avvocato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 78/19/11 del 17 maggio
2011 - Pres. Raineri, Rel. Antonioli
623. Agente immobiliare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 94/06/11 del 23 maggio
2011 - Pres. Pizzo, Rel. Grigo
624. Rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 109/1/11 del 25 maggio 2011 -
Pres. Rel. Simone
625. Attività medica intra moenia - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 66/18/11 del 26
maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel. Staunovo Polacco626. Fattispecie dottore commercialista - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 59/20/11
del 27 maggio 2011 - Pres. Celletti, Rel. Muscolo
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
627. Pannelli autostradali carte di credito - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 6/31/11 del 11
gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
628. Definitività - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 92/21/11 del 18 febbraio 2011 - Pres.Davigo, Rel. Chiametti
629. Distributori automatici - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 18/35/11 del 23
novembre 2010 - Pres. Liguoro, Rel. Cassone
630. Cartelli autostradali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 13/11/11 del 14 gennaio
2011 - Pres. Rel. Buono
631. Insegna d’esercizio - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 003/6/2011 del 19 gennaio2011 - Pres. Silocchi, Rel. Grigo
632. Insegna d’esercizio - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 002/6/2011 del 19 gennaio2011 - Pres. Silocchi, Rel. Grigo
633. Cartelli - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 37/19/11 del 21 febbraio 2011 -
Pres. Raineri, Rel. Antonioli
634. Superficie tassabile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 31/15/11 del 18 aprile
2011 - Pres. Marletta, Rel. Sciarini
635. Dimensioni e contenuto del messaggio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n.
50/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Lamanna, Rel. Granata
636. Distributori automatici di alimenti e bevande - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n.
44/15/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Rel. Marletta
637. Presupposti impositivi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 50/08/11 del 5 maggio
2011 - Pres. Rel. Fenizia
TARSU
638. Prove - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 34 del 18 gennaio 2011 - Pres. Rel. Natola
639. Attività industriale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 33 del 18 gennaio 2011 - Pres.Rel. Natola
640. Cessazione occupazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 35/23/11 dell’1 febbraio2011 - Pres. De Vincenzo, Rel. Dattolico
641. Avviso di accertamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 69 dell’8 febbraio 2011 -Pres. D’Andrea, Rel. Pagliaro
642. Imballaggi - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 87/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres.
Bitto, Rel. Franco
643. Aree scoperte - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 139/29/11 del 19 aprile 2011 - Pres.
Napodano, Rel. Scarabelli
644. Natura tributaria - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 5/13/11 del 10 gennaio 2011
- Pres. Rel. Spano
645. Accertamento con adesione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 0002/26/2011
dell’11 gennaio 2011 - Pres. Rel. Molina646. Atto prodromico - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 13/29/11 del 13 gennaio
2011 - Pres. Fabrizi, Rel. Casalvieri
647. Esercizio commerciale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 31/24/11 del 25
gennaio 2011 - Pres. Sacchi, Rel. Crisafulli
648. Cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 23/50/11 dell’ 11 febbraio 2011 -
Pres. Rel. Zevola
649. Legittimazione passiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 55/46/11 del 12 aprile
2011 - Pres. Punzo, Rel. Cucchi
650. Rottami di ferro - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 54/18/11 del 3 maggio 2011
- Pres. Curto, Rel. Staunovo Polacco
651. ONLUS - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 95/22/11 del 13 maggio 2011 -
Pres. Rel. Izzi
TASSE AUTOMOBILISTICHE
652. Condono - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 135/31/11 del 18 febbraio 2011 - Pres.
Rel. Scuffi
653. Interruzione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 94/21/11 del 4 marzo 2011 - Pres. Rel.
Davigo
654. Sanzioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 110/17/11 del 15 marzo 2011 - Pres.
Giucastro, Rel. Cafora
655. Prescrizione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 97/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres.
Gilardi, Rel. Cappellozza
656. Annotazione al PRA - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 100/29/11 del 15 marzo 2011
- Pres. Gilardi, Rel. Cappellozza
657. Condono - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 102/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres.
Gilardi, Rel. Garofalo
658. Soggettività passiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 109/29/11 del 15 marzo 2011 -Pres. Rel. Napodano
659. Demolizione del veicolo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 115/29/11 del 28 marzo
2011 - Pres. Rel. Gilardi
660. Immatricolazione estera - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 148 del 12 aprile 2011 -
Pres. D’Andrea, Rel. Pagliaro
661. Leasing - Commissione Tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 33/18/11 del 13 dicembre 2010 -
Pres. Rel. D’Isa
662. Rottamazione del veicolo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 52/11/11 del 13
maggio 2011 - Pres. Buono, Rel. Citro
TOSAP
663. Reti sotterranee - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 113/29/11 del 22 marzo 2011 -
Pres. Napodano, Rel. Garofalo
IMPOSTE DIRETTE
IRPEF
664. Imposta di registro e IRPEF - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 81/31/11 del 14
gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
665. Quadro RW - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 10/31/11 del 25 gennaio 2011 - Pres.
Minaudo, Rel. Sala
666. Canoni di locazione non percepiti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 13/31/11 del 25
gennaio 2011 - Pres. Minaudo, Rel. Cazzaniga
667. Installazione antenne radio e telecomunicazioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n.
95/31/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Rel. Minaudo
668. Reintegro dell’azienda - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 30/31/11 del 2 febbraio
2011 - Pres. Brecciaroli, Rel. Sala
669. Domicilio fiscale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 21/43/11, del 3 febbraio 2011 -
Pres. Rovella, Rel. Ingino
670. Plusvalenza - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 31/47/11 del 15 febbraio 2011 - Pres.
Maniaci, Rel. Miceli
671. Credito d’imposta - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 77/43/11 del 21 febbraio 2011 -Pres. Rovella, Rel. Ingino
672. Avviamento e registro - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 25/32/11 del 23
febbraio 2011 - Pres. Rel. Luglio
673. Contratto di locazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 79/44/11 del 4 marzo 2011 -
Pres. Rel. Bitto
674. Residenza effettiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 60/31/11 del 8 marzo 2011 -
Pres. Scuffi, Rel. Sala
675. Omissione della dichiarazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 120/29/11 del 22
marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel. Cappellozza
676. Avviamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 131/35/11 del 7 aprile 2011 - Pres. De
Lillo, Rel. Contini
677. Borsa di studio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 63/25/11 del 12 aprile 2011 - Pres.
Franco, Rel. Moro
678. Terreni lottizzati - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 76/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres.
Orsatti, Rel. Brillo
679. Comunicazione inizio lavori - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 137/35/11 del 14 aprile
2011 - Pres. Brecciaroli, Rel. Faranda
680. Area fabbricabile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 67/27/11 del 12 novembre
2010 - Pres. Cusumano, Rel. Ramondetta
681. Cessione farmacia - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 13/30/11 del 22 novembre
2010 - Pres. Paganini, Rel. Cordola
682. Accorpamento u. i. - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0001/4/2011 del 4 gennaio
2011 - Pres. Rel. Borgonovo
683. Auto di lusso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 23/13/11 del 12 gennaio 2011
- Pres. Rel. Spano
684. Indagini bancarie - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 11/35/11 del 18 gennaio
2011 - Pres. Lamanna, Rel. Repossi
685. Assegno dal fondo di solidarietà - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 14 - sentenza n. 12/14/11 del 19gennaio 2011 - Pres. Rel. Pizzo
686. Perizia giurata - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 0011/6/2011 del 19 gennaio
2011 - Pres. Pizzo, Rel. Cusa
687. Ritenute per lavoro dipendente - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 20/27/11 del
21 gennaio 2011 - Pres. Secchi, Rel. Di Gaetano
688. TFR - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6, sentenza 0012/6/2011 del 24 gennaio 2011 - Pres.
Silocchi, Rel. Silocchi
689. Plusvalenza - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 0011/1/2011 del 24 gennaio 2011
- Pres. Simone, Rel. Marseglia
690. AIRE - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 33/46/11 del 25 gennaio 2011 - Pres.
Pezza, Rel. Esposti
691. Reddito da fabbricati - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 25/43/11 del 25
gennaio 2011 - Pres. Tucci, Rel. Preda
692. Plusvalenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 34/46/11 del 25 gennaio 2011 -
Pres. Rel. Pezza
693. Imposta sostitutiva - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 3/2/11 del 27 gennaio 2011
- Pres. Gravina, Rel. Chilotti694. Terreni agricoli - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 0008/5/2011 del 28 gennaio 2010 -
Pres. Calia V., Rel. Aniello M
695. Lavoro all’estero - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 12/15/11 del 31 gennaio2011 - Pres. Marletta, Rel. Maffey
696. Plusvalenza da avviamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 30/20/11 del 18
febbraio 2011 - Pres. Squassoni, Rel. Luciani
697. Ristrutturazione immobiliare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 39/19/11 del 21
febbraio 2011 - Pres. Raineri, Rel. Borsani
698. Termine per rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 51/50/11 del 25
febbraio 2011 - Pres. Introini, Rel. Natola
699. Spese per ristrutturazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 51/36/11 del 7
marzo 2011 - Pres. Rel. Borgonovo
700 Accertamento sintetico - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 64/33/11 del 14
marzo 2011 - Pres. Craveia, Rel. Guida
701. Cessione d’azienda - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 49/44/11 del 14 marzo2011 - Pres. Proietto, Rel. Grigillo
702. Tassazione separata - Commissione Tributaria Regionale la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 32/20/11 del 25 marzo 2011
- Pres. Squassoni, Rel. Bonavolontà
703. Discriminazione sessuale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 43/29/11 del 31
marzo 2011 - Pres. Alparone, Rel. Moneta
704. Sostituto e sostituito - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 44/46/11 del 5 aprile
2011 - Pres. Rel. Pezza
705. Tassazione separata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 64/36/11 del 5 aprile
2011 - Pres. Rollero, Rel. Bonomi
706. Contributi integrativi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 52/42/11 dell’8 aprile2011 - Pres. De Ruggiero, Rel. Di Maida
707. Redditometro, onere della prova - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 75/32/11
del 13 aprile 2011 - Pres. Luglio, Rel. Lancia
708. Negozio simulato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 52/31/11 del 14 aprile
2011 - Pres. Marra, Rel. Falaguerra
709. Indebite detrazioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 90/28/11 del 15 aprile
2011 - Pres. Malaspina - Rel. Piacentini
710. Accertamento ai fini delle IIDD e del registro - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n.
59/33/11 del 18 aprile 2011 - Pres. Craveia, Rel. Panzeri
711. Indennità di trasferta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 94/45/11 del 18 aprile2011 - Pres. Servetti, Rel. Bruno
712. Lottizzazione terreno - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 79/28/11 del 20 aprile
2011 - Pres. Malaspina, Rel. Piacentini
713. Redditi da fabbricati - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 53/18/11 del 3 maggio
2011 - Pres. Curto - Rel. Pappalardo
714. Interposizione fittizia di manodopera - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n.
60/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel. Pappalardo
715. Manutenzione straordinaria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 63/18/11 del 3
maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel. Molinari716. Anagrafe tributaria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 44/08/11 del 5 maggio
2011 - Pres. Fenizia, Rel. De Costanzo
717. Lavori di ristrutturazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 48/15/11 del 5
maggio 2011 - Pres. Giordano, Rel. Crespi
718. Detrazione per figli a carico - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 49/15/11 del 5
maggio 2011 - Pres. Rel. Giordano719. Ritenute d’acconto - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 67/42/11 del 9 maggio
2011 - Pres. De Ruggiero, Rel. Piombo
720. Costi non documentati - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 68/42/11 del 9 maggio
2011 - Pres. De Ruggiero, Rel. Piombo
721. Perizia di stima - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 70/42/11 del 9 maggio 2011
- Pres. De Ruggiero, Rel. Fabbrini
722. Presunzione di residenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 65/49/11 del 9
maggio 2011 - Pres. Lucchina, Rel. Gentile
723. Imputazione ritenute d’acconto - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 69/35/11 del10 maggio 2011 - Pres. Liguoro, Rel. Cassone
724. Incentivo all’esodo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 59/34/11 del 19 maggio2011 - Pres. Rel. Targetti
725. Presunzione di fruttuosità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 50/14/11 del 13maggio 2011 - Pres. Ciccolo, Rel. Ghilotti
726. Indennità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 79/38/11 del 16 maggio 2011 -Pres. Rel. La Manna
727. Poteri del socio di una società di persone - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n.81/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. La Manna, Rel. Citrò
728. Convenzione contro le doppie imposizioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n.
56/46/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Punzo, Rel. Bonavolontà
729. Distribuzione utili - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 65/46/11 del 17 maggio
2011 - Pres. Punzo, Rel. Bonavolontà730. Premio di produttività - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 79/42/11 del 18 maggio
2011 - Pres. Rel. Centurelli
731. Rimborso, termine di decadenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 80/42/11 del
18 maggio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Fasano
732. Capital gain - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 54/14/11 del 20 maggio 2011 -
Pres. Pizzo, Rel. Seregni
733. Onere della prova - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 87/36/11 del 25 maggio
2011 - Pres. Rollero, Rel. Bonomi
734. Assegno periodico al coniuge separato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n.
65/18/11 del 26 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel. Molinari
735. Incrementi patrimoniali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 68/18/11 del 26
maggio 2011 - Pres. Curto, Rel. Staunovo Polacco
736. Costi sostenuti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 83/42/11 del 30 maggio 2011
- Pres. Rel. Centurelli
737. Omesso versamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 84/42/11 del 30 maggio
2011 - Pres. Centurelli, Rel. Piombo
IRPEG - IRES
738. Consolidato nazionale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 2/31/11 del 11 gennaio 2011
- Pres. Brecciaroli, Rel. Sala
739. Detrazione dei costi - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 21/24/11 del 17 febbraio 2011
- Pres. Bitto, Rel. Brillo
740. Consolidato mondiale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 44/31/11 del 24 febbraio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Cazzaniga
741. Cartiere - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 48/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres.
Scuffi, Rel. Sala
742. Onere della prova - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 87/29/11 dell’8 marzo 2011 -
Pres. Rel. Napodano
743. Editoria - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 59/31/11 del 8 marzo 2011 - Pres. Scuffi,
Rel. Cazzaniga
744. Fallimento del debitore - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 118/46/11 del 12 aprile
2011 - Pres. Rel. De Sapia
745. Transfer pricing - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 141/29/11 del 27 aprile 2011 -
Pres. Rel. Napodano
746. Controllata estera - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 143/29/11 del 10 maggio 2011 -
Pres. Gilardi, Rel. Perrucci
747. Motivazione per relationem - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 57/33/11 del 27
settembre 2010 - Pres. Craveia, Rel. Guida
748. Commissioni di intermediazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 6/45/11 del
22 novembre 2010 - Pres. Servetti, Rel. Gatti
749. Forniture - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 31/12/11 del 22 novembre 2010 -
Pres. Siniscalchi, Rel. Stella
750. Rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 43/22/11 del 20 gennaio 2011 -
Pres. Pizzo, Rel. Musilli
751. Deducibilità costi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 26/1/11 del 25 gennaio 2011- Pres. Simone, Rel. Fucci
752. Rivalutazione dei beni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 20/42/11 del 26
gennaio 2011 - Pres. De Ruggiero, Rel. Piombo
753. Cessione di credito - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 62/49/11 del 27 gennaio
2011 - Pres. Lucchina, Rel. Insigna
754. Contraddittorio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 39/29/11 del 10 febbraio
2011 - Pres. Alparone, Rel. Casalvieri
755. Omaggi promozionali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 130/12/11 del 14 febbraio
2011 - Pres. Centurelli, Rel. Romeo
756. Diritto di difesa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 40/29/11 del 10 marzo 2011
- Pres. Alparone, Rel. Noschese
757. Minusvalenze - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 53/46/11 del 29 marzo 2011 -
Pres. Punzo, Rel. Cucchi
758. Discrezionalità dell’imprenditore - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 58/50/11 del15 aprile 2011 - Pres. Zevola, Rel. Natola
759. Aiuti di Stato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 94/01/11 del 19 aprile 2011 -
Pres. Simone, Rel. Missaglia
760. Errore emendabile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 74/38/11 del 29 aprile
2011 - Pres. Valenti, Rel. Fossa
761. Costi del personale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 52/18/11 del 3 maggio
2011 - Pres. Curto, Rel. Staunovo
762. Caparra penitenziale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 61/18/11 del 3 maggio
2011 - Pres. D’Isa, Rel. Staunovo Polacco
763. Inerenza dei costi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 46/15/11 del 5 maggio
2011 - Pres. Giordano, Rel. Crespi
764. Contabilizzazione dei ricavi, criterio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 71/36/11
del 13 maggio 2011 - Pres. Rollero, Rel. Beretta
765. Compensazione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 84/36/11 del 19 maggio 2011
- Pres. Borgonovo; Rel. Bonomi
766. Costi inerenti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 54/11/11 del 24 maggio 2011 -
Pres. Antonimi, Rel. Citro
767. Costi indeducibili - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 168/22/11 del 24 maggio 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Salvo
IMPOSTE INDIRETTE
ACCISE ED IMPOSTE FABBRICAZIONE
768. Acquisto di energia elettrica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 19/31/2011 del 2 febbraio
2011 - Pres. Brecciaroli, Rel. Costanzo
769. Impianti fotovoltaici - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 46/31/2011 del 19 febbraio 2011
- Pres. Scuffi, Rel. Sala
770. Rifiuto di autotutela - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 53/31/11 del 2 marzo 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Costanzo
771. Opificio industriale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 48/33/11 del 12 aprile
2011 - Pres. D’Addea, Rel. Guida
772. Motivi d’urgenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 54/35/11 del 29 aprile2011 - Pres. Rel. La Manna
773. Evasione d’imposta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 63/02/11 del 19 maggio2011 - Pres. Dettori, Rel. Alessi
DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE
774. Cellule fotovoltaiche - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 72/31/11 del 3 dicembre 2011
- Pres. Scuffi, Rel. Costanzo
775. Valore in dogana della merce - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 21/31/2011 del 2
febbraio 2011 - Pres. Brecciaroli, Rel. Costanzo
776. Royalty - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 27/31/2011 del 2 febbraio 2011 - Pres.
Brecciaroli, Rel. Costanzo
777. Agevolazioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 36/31/2011 del 16 febbraio 2011 - Pres.
Scuffi, Rel. Costanzo
778. Furto della merce - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 37/31/2011 del 16 febbraio 2011 -
Pres. Scuffi, Rel. Costanzo
779. Illecito penale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 38/31/2011 del 16 febbraio 2011 -
Pres. Scuffi, Rel. Costanzo
780. Durata della verifica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 39/31/11 del 16 febbraio 2011
- Pres. Scuffi, Rel. Costanzo
781. Autotutela - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 53/31/2011 del 19 febbraio 2011 - Pres.
Maniaci, Rel. Costanzo
782. Onere probatorio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 54/31/2011 del 19 febbraio 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Costanzo
783. Sanzioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 40/31/11 del 23 febbraio 2011 - Pres.
Scuffi, Rel. Costanzo
784. Dazio antidumping - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 54/31/11 del 2 marzo 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Costanzo
785. Impianti fotovoltaici - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 56/31/11 del 2 marzo 2011 -
Pres. Maniaci, Rel. Costanzo
786. Notifica per posta - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 58/31/11 dell’8 marzo 2011 -Pres. Scuffi, Rel. Sala
787. Sanzioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 63/31/2011 del 24 marzo 2010 - Pres.
Minaudo, Rel. Costanzo
788. Nomenclatura - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 64/31/2011 del 24 marzo 2010 - Pres.
Minaudo, Rel. Costanzo
789. Revisione dell’accertamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 113/31/2011 del 14aprile 2010 - Pres. Scuffi, Rel. Costanzo
790. Competenza territoriale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 194/31/11 del 7 luglio 2011 -
Pres. Scuffi, Rel. Ventura
791. ITV - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 201/31/11 del 7 luglio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Ventura.
792. Contraddittorio preventivo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 202/31/11 del 7 luglio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
793. Beni soggetti ad accisa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 43/07/11 del 12 aprile
2011 - Pres. Arbasino, Rel. Gatti
794. Art. 12 l. 212/2000 - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 60/33/11 del 18 aprile
2011 - Pres. Craveia, Rel. Guida
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
795. Classamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 53/18/11 del 25 gennaio 2011 - Pres.
Pinto, Rel. Catenacci
796. Microzone urbane - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 12/31/11 del 25 gennaio 2011 -
Pres. Minaudo, Rel. Cazzaniga
797. Revisione classamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 40/47/11 del 23 febbraio
2011 - Pres. Piccinni Leopardi, Rel. Miceli
798. Valore OMI - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 63/44/11 del 25 febbraio 2011 - Pres.
Natola, Rel. Degrassi
799. Classamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 55/42/11 del 20 aprile 2011 - Pres.
Bichi, Rel. M. Salvo
800. Università - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 31/29/11 del 24 febbraio 2011 -Pres. Fabrizi, Rel. Noschese
801. Atto impositivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 38/30/11 del 7 marzo 2011 -
Pres. Paganini, Rel. Cordola
802. Motivazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 39/02/11 del 16 marzo 2011 -
Pres. Rel. Dettori
803. Rendita catastale ed ICI - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 78/45/11 del 28
marzo 2011 - Pres. Vitiello, Rel. Staunovo Polacco
804. Moltiplicatori di rivalutazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 79/45/11 del 28
marzo 2011 - Pres. Vitiello, Rel. Staunovo Polacco
805. Classamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 98/1/11 del 6 maggio 2011 -
Pres. Simone, Rel. Fucci
806. Revisione delle rendite urbane - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 71/35/11 del
24 maggio 2011 - Pres. Rel. La Manna
IVA
807. Diritti di negoziazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 94/31/11 del 3 dicembre
2010 - Pres. Scuffi, Rel. Costanzo
808. Modello VR - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 06/41/11 del 15 dicembre 2010 -
Pres. Deodato, Rel. Siffredi
809. Disconoscimento del credito - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 76/31/11 del 17
dicembre 2010 - Pres. Vaglio, Rel. Cazzaniga
810. Invio telematico - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 24 dell’11 gennaio 2011 - Pres.D’Andrea, Rel. Pagliaro
811. Credito d’imposta - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 10/43/11, del 12 gennaio 2011 -
Pres. Donno, Rel. Ingino
812. Quadro VR - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 11/41/11 del 13 gennaio 2011 - Pres.
Deodato, Rel. Siffredi
813. Prestazioni di terzi - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 101/44/11 del 14 gennaio 2011 -
Pres. Natola, Rel. Perillo
814. Servizi internazionali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 41 del 18 gennaio 2011 - Pres.
Natola, Rel. Pagliaro
815. Credito - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 12/41/11 del 19 gennaio 2011 - Pres.
Ortolani, Rel. Innocenti
816. Omessa dichiarazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 5/46/11 del 19 gennaio 2011
- Pres. Rel. Di Oreste
817. Proroga biennale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 16/31/11 del 26 gennaio 2011 -
Pres. Bitto, Rel. Cazzaniga
818. Iscrizione provvisoria - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 18/31/11 del 26 gennaio 2011
- Pres. Bitto, Rel. Cazzaniga
819. Condono - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 76 del 15 febbraio 2011 - Pres. Natola,
Rel. Squassoni
820. Dichiarazione integrativa - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 47/31/11 del 24 febbraio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Cazzaniga
821. Omessa dichiarazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 74/44/11 del 25 febbraio
2011 - Pres. Natola, Rel. Maellaro
822. Costi infragruppo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 76/44/11 del 25 febbraio 2011 -
Pres. Natola - Rel. Maellaro
823. Fatto illecito del dipendente - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 78/44/11 del 25
febbraio 2011 - Pres. Rel. Natola
824. Quadro VL - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 54/36/11 del 28 febbraio 2011 - Pres.
Centurelli, Rel. Brillo
825. Modello VR - Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 84/43/11 del 7 marzo 2011 -
Pres. Raimondi, Rel. Uppi
826. Invito al pagamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 62/35/11 del 10 marzo 2011 -
Pres. De Lillo, Rel. Arista
827. Sindaco e responsabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 104/29/11 del 15 marzo2011 - Pres. Gilardi, Rel. Garofalo
828. Sanzioni ridotte - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 106/29/11 del 15 marzo 2011 -
Pres. Rel. Gilardi
829. Credito IVA - Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 89/43/11 del 28 marzo 2011 -
Pres. Raimondi, Rel. Uppi
830. Penale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 136/41/11 del 31 marzo 2011 - Pres.
Deodato, Rel. Innocenti
831. Sanzioni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 152 del 12 aprile 2011 - Pres. D’Andrea,Rel. Chiametti
832. Modello VR - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 67/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres.
Bitto, Rel. Franco
833. Codice identificativo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 94/22/11 dell’11 maggio 2011- Pres. Maniaci, Rel. Petrone
834. Reato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 190/41/11 del 12 maggio 2011 - Pres.
Ortolani, Rel. Innocenti
835. Prescrizione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 9/19/11 del 20 settembre 2010 -
Pres. Rel. Poglionica
836. Caparra confirmatoria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 55/33/11 del 27
settembre 2010 - Pres. Craveia, Rel. Guida
837. Margine - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 6/24/11 del 12 ottobre 2010 - Pres.
Rel. Ceccherini
838. Premi fine anno - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 24/33/11 del 10 gennaio
2011 - Pres. Pizzo, Rel. Citro
839. Credito - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 34/38/11 dell’11 gennaio 2011 -Pres. Lamanna, Rel. Fossa
840. Rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 24/32/11 del 26 gennaio 2011 -
Pres. Luglio, Rel. Lancia
841. Aliquota - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 27/28/11 del 4 gennaio 2011 - Pres.
Malaspina, Rel. Piacentini
842. Premi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 24/33/11 del 10 gennaio 2011 - Pres.
Pizzo, Rel. Citro
843. Premi - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez 26 - sentenza n. 0001/26/2011 dell’11 gennaio 2011 -Pres. Rel. Molina
844. Crediti - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11, sentenza 0002/11/2011 del 14 gennaio 2011 -
Pres. Rel. Buono
845. Leasing - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 15/28/11 del 14 gennaio 2011 -
Pres. Malaspina, Rel. Ingino
846. Frodi carosello - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 28, sentenza 5/28/11 del 17 gennaio 2011 -
Pres. Malaspina, Rel. Candido
847. Errore formale - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 7/27/11 del 18 gennaio 2011 -
Pres. Secchi, Rel. Ramondetta
848. Versamento in eccesso - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 8/27/11 del 18
gennaio 2011 - Pres. Secchi, Rel. Ramondetta
849. Fattura in duplice esemplare - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0001/2/11 del 20
gennaio 2011 - Pres. Sacchi, Rel. Ghilotti
850. Mancata compilazione questionario - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 26 - sentenza n.
0007/26/2011 del 31 gennaio 2011 - Pres. Di Blasi, Rel. Bavuso
851. Interposizione fittizia - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 0010/26/2011 del 31
gennaio 2011 - Pres. Di Blasi - Rel. Maresca
852. Premi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 37/36/11 del 31 gennaio 2011 - Pres.
Rel. Borgonovo
853. Credito non esposto - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 33/28/11 del 18
febbraio 2011 - Pres. Izzi, Rel. Ingino
854. Frode carosello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 77/28/11 del 18 febbraio
2011 - Pres. Izzi, Rel. Candido
855. Eccedenza d’imposta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 46/36/11 del 21febbraio 2011 - Pres. Rel. Borgonovo
856. Definitività - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 30/32/11 del 23 febbraio 2011 -Pres. Luglio, Rel. Bonavolontà
857. Beneficium excussionis - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 33/42/11 del 23
febbraio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Piombo
858. Compensazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 41/19/11 del 7 marzo 2011
- Pres. Piglionica, Rel. Fossa
859. Compensazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 51/44/11 del 14 marzo 2011
- Pres. Proietto, Rel. Strati
860. Definizione agevolata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 40/02/11 del 16 marzo
2011 - Pres. Dettori, Rel. Alessi
861. Credito a rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 44/19/11 del 21 marzo
2011 - Pres. Raineri, Rel. Fossa
862. Credito d’imposta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 55/44/11 del 21 marzo2011 - Pres. D’Agostino, Rel. Strati
863. Mancata emissione di scontrino fiscale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n.
47/31/11 del 24 marzo 2011 - Pres. Bertolé - Rel. Falaguerra864. Diniego di condono - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n.. 35/20/11 del 25 marzo
2011 - Pres. Squassoni, Rel. Bonavolontà
865. Scarto della dichiarazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 30/05/11 del 29
marzo 2011 - Pres. Calia, Rel. Alessio
866. Termine per notifica di cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 68/30/11 del 4
aprile 2011 - Pres. Paganini, Rel. Mascherpa
867. Cessione di beni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 36/07/11 dell’11 aprile -Pres. Arbasino, Rel. Ocello
868. Interruzione della prescrizione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 39/31/11 del
14 aprile 2011 - Pres. Marra, Rel. Citro
869. Condizioni di incertezza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 63/49/11 del 14
aprile 2011 - Pres. Rel. Lucchina
870. Fatture false - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 59/50/11 del 15 aprile 2011 -
Pres. Zevola, Rel. Natola
871. Azione di rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 62/50/11 del 15 aprile
2011 - Pres. Rel. Zevola
872. Rimborso credito - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 33/15/11 del 18 aprile
2011 - Pres. Rel. Marletta
873. Avviamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 45/40/11 del 26 aprile 2011 -
Pres. Sacchi, Rel. Bonavolontà
874. Rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 57/35/11 del 29 aprile 2011 -
Pres. Rel. La Manna
875. Fatture intracomunitarie - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 65/35/11 del 29
aprile 2011 - Pres. La Manna, Rel. Repossi
876. Trasferimento residenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 49/18/11 del 3
maggio 2011 - Pres. Rel. Curto
877. Cambiali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 57/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres.
D’Isa, Rel. Molinari
878. Omessa auto fatturazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 46/15/11 del 5
maggio 2011 - Pres. Giordano, Rel. Crespi
879. Premi di fine anno - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 47/15/11 del 5 maggio
2011 - Pres. Giordano, Rel. Crespi
880. Termine per l’esercizio della detrazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n.76/49/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Lucchina, Rel. Gentile
881. Omessa indicazione del credito - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 63/46/11 del
10 maggio 2011 - Pres. Pezza, Rel. Esposti
882. Imposta sugli intrattenimenti - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 70/35/11 del 10
maggio 2011 - Pres. Liguoro, Rel. Cassone
883. Crediti compensabili - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 48/34/11 dell’11 maggio2011 - Pres. Targetti, Rel. Menegatti
884. Modello VR - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 50/34/11 dell’11 maggio 2011 -Pres. Targetti, Rel. Menegatti
885. Rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 61/02/11 del 12 maggio 2011 -
Pres. Dettori, Rel. Citro
886. Principio della competenza temporale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n.
83/49/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Leotta, Rel. Primavera887. Ricavi in nero - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 65/50/11 del 13 maggio 2011
- Pres. Introini, Rel. Adelchi Piria
888. Frodi carosello - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 76/19/11 del 17 maggio 2011
- Pres. Piglionica, Rel. Fossa
889. Quadro VH - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 48/05/11 del 18 maggio 2011 -
Pres. Califano, Rel. Aniello
890. Quadro VH - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 50/05/11 del 18 maggio 2011 -
Pres. Califano, Rel. Aniello
891. Responsabilità del commercialista - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 62/02/11 del19 maggio 2011 - Pres. Dettori, Rel. Alessi
892. Nota di credito - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 65/02/11 del 19 maggio 2011
- Pres. Dettori, Rel. Alessi
893. Modello VR - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 63/08/11 del 23 maggio 2011 -
Pres. Dello Russo, Rel. Chiametti
894. Rimborso credito IVA - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 52/15/11 del 30
maggio 2011 - Pres. Giordano - Rel. Crespi
895. Attività commerciale di associazione sportiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n.89/36/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Borgonovo, Rel. Beretta
896. Indizio di fittizietà delle operazioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 81/42/11del 30 maggio 2011 - Pres. Rel. Centurelli
897. Acquisto di bene estraneo all’attività d’impresa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenzan. 87/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Piombo
898. Diniego rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 68/02/11 del 1 giugno 2011
- Pres. Dettori, Rel. Alessi
REGISTRO
899. Ramo d’azienda - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 12 sentenza n. 40/12/11 del 15 novembre 2010 -Pres. Verniero, Rel. Romeo
900. Trasferimento residenza - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 77/31/11 del 17 dicembre
2010 - Pres. Vaglio, Rel. Cazzaniga
901. Momento traslativo della proprietà - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 8/31/11 del 11gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
902. Listino borsa immobiliare - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 9/31/11 del 11 gennaio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
903. Solidarietà - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 15/31/11 del 26 gennaio 2011 - Pres.Bitto, Rel. Cazzaniga
904. Proroga biennale - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 17/31/11 del 26 gennaio 2011 -
Pres. Bitto, Rel. Cazzaniga
905. Locazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 47/44/11 del 4 febbraio 2011 - Pres.
Bitto, Rel. Degrassi
906. Sentenza - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 61/18/11 dell’ 8 febbraio 2011 - Pres.Pinto, Rel. Castellari
907. Abuso del diritto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 52/44/11 del 11 febbraio 2011 -
Pres. Rel. Natola
908. Moltiplicatore medio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 31/31/11 del 14 febbraio
2011 - Pres. Napodano, Rel. Sala
909. Valutazione OMI - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 32/31/11 del 14 febbraio 2011 -
Pres. Napodano, Rel. Cazzaniga
910. Aliquota agevolata - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 33/31/11 del 14 febbraio 2011 -
Pres. Napodano, Rel. Cazzaniga
911. Valutazione OMI - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 34/31/11 del 14 febbraio 2011 -
Pres. Napodano, Rel. Cazzaniga
912. Decreto ingiuntivo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 58/44/11 del 18 febbraio 2011 -
Pres. Bitto, Rel. Maellaro
913. Ragioni extrafiscali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 88/44/11 del 4 marzo 2011 -
Pres. Rel. Bitto
914. Perizia - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 105/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres.
Gilardi, Rel. Garofalo
915. Interpretazione degli atti - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 58/22/11 del 30 marzo
2011 - Pres. Maniaci, Rel. Amato
916. Coefficienti privi di riscontro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 125/35/11 del 7 aprile
2011 - Pres. De Lillo, Rel. Astolfi
917. Trasferimento immobiliare - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 132/35/11 del 7 aprile
2011 - Pres. De Lillo - Rel. Contini
918. Alternatività IVA registro - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 116/44/11 dell’8 aprile2011 - Pres. Bitto, Rel. Maellaro
919. Mero calcolo matematico - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 22/46/11 del 9 aprile
2010 - Pres. De Sapia, Rel. Ruggiero
920. Valore dei terreni - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 44/46/11 del 23 aprile 2010 -
Pres. De Sapia, Rel. Previ
921. Avviamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 145/35/11 del 2 maggio 2011 - Pres.
Rel. Brecciaroli
922. Cessioni intrasocietarie - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 142/29/11 del 10 maggio
2011 - Pres. Centurelli, Rel. Scarabelli
923. Abuso del diritto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 189/41/11 del 12 maggio 2011 -
Pres. Rel. Ortolani
924. Contratto preliminare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 19/40/11 del 17
febbraio 2010 - Pres. Sacchi, Rel. Subani
925. Fallimento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 8/35/11 del 9 novembre 2010 -
Pres. Lamanna, Rel. Cassone
926. Impianto radiotelevisivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 16/35/11 del 9
novembre 2010 - Pres. Lamanna, Rel. Cassone
927. Conferimento di immobili - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 28/19/11 del 15
novembre 2010 - Pres. Rel. Ranieri
928. Avviamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 64/50/11 del 19 novembre 2010
- Pres. Rel. Introini
929. Università - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 4/45/11 del 22 novembre 2010 -Pres. Servetti, Rel. Gatti
930. Azienda bancaria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 9/24/11 del 21 dicembre
2010 - Pres. Ceccherini - Rel. Merlo
931. Atto a contenuto plurimo - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 1/14/11 del 5
gennaio 2011 - Pres. Ciccolo - Rel. Citro
932. Avviamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 42/06/11 del 13 gennaio 2011 -
Pres. Silocchi, Rel. Grigo
933. Prima casa - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 1/15/2011 del 18 gennaio 2011 -
Pres. Giordano, Rel. Maffey
934. Registro ed IRPEF - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 6/14/11 del 19 gennaio
2011 - Pres. Rel. Pizzo
935. Condizione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 0015/6/2011 del 24 gennaio 2011 -
Pres. Silocchi, Rel. Strati
936. Agevolazioni fiscali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 33/02/11 del 26 gennaio
2011 - Pres. Rel. Gravina
937. Piano regolatore - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0011/5/2011 del 28 gennaio
2011 - Pres. Rel. Calia
938. Motivazione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0008/5/2011 del 28 gennaio 2011
- Pres. Calia, Rel. Aniello
939. Perdite pregresse - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 24/46/11 dell’ 8 febbraio2011 - Pres. Punzo, Rel. Cucchi
940. Mutui - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 27/34/11 del 16 febbraio 2011 - Pres.
Targetti, Rel. Menegatti
941. Revoca agevolazioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 14/08/11 del 16 febbraio
2011 - Pres. Dello Russo, Rel. Chiametti
942. Avviamento commerciale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 50/22/11 del 24
febbraio 2011 - Pres. Izzi, Rel. Musilli
943. Potere di rettifica dell’Ufficio - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 80/49/11 del 24febbraio 2011 - Pres. Leotta, Rel. Primavera
944. Tassa fissa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 82/28/11 dell’11 marzo 2011 -Pres. Malaspina, Rel. Lazzarini
945. Agevolazioni prima casa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 83/28/11 dell’11marzo 2011 - Pres. Malaspina - Rel. Lazzarini
946. Registro ed IVA - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 43/32/11 del 23 marzo
2011 - Pres. Rel. Martorelli
947. Estensione al venditore del giudicato - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n.
55/50/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Introini, Rel. Pellini
948. Immobile storico - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 56/33/11 del 28 marzo
2011 - Pres. Craveia, Rel. Panzeri
949. Cessione di azienda - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 60/46/11 del 29 marzo
2011 - Pres. Punzo, Rel. Esposti
950. Giudicato favorevole - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 61/46/11 del 29 marzo
2011 - Pres. Punzo, Rel. Esposti
951. Errore scusabile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 42/29/11 del 31 marzo 2011
- Pres. Alparone, Rel. Moneta
952. Registro e IRPEF - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 65/22/11 del 5 aprile 2011
- Pres. Izzi, Rel. Senes
953. Passività - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 26/31/11 dell’11 aprile 2011 - Pres.Marra, Rel. Trinca Colonel
954. Occultamento del corrispettivo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 76/32/11 del
13 aprile 2011 - Pres. Luglio, Rel. Lancia
955. Recupero dell’imposta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 56/50/11 del 15 aprile2011 - Pres. Zevola, Rel. Natola
956. Revisione rendite - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 71/27/11 del 29 aprile
2011 - Pres. Secchi, Rel. Di Gaetano
957. Listino CCIAA - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 56/18/11 del 3 maggio 2011
- Pres. D’Isa, Rel. Molinari
958. Terreni lottizzati - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 78/32/11 dell’11 maggio2011 - Pres. Rel. Martorelli
959. Domanda di rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 72/19/11 del 12
maggio 2011 - Pres. Rel. Raineri
960. Cessione ramo d’azienda - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 58/08/11 del 12maggio 2011 - Pres. Dello Russo, Rel. Castelli
961. Valore aziendale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 50/11/11 del 13 maggio
2011 - Pres. Buono, Rel. Citro
962. Presunzione di corrispondenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 66/50/11 del
13 maggio 2011 - Pres. Introini, Rel. Adelchi Piria
963. Pregressa acquiescenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 72/49/11 del 18
maggio 2011 - Pres. Leotta, Rel. Primavera
964. Perizia asseverata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 49/05/11 del 18 maggio
2011 - Pres. Califano, Rel. Aniello
965. Piccola proprietà contadina - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 54/34/11 del 19maggio 2011 - Pres. Targetti, Rel. Menegatti
966. Indice ISTAT - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 64/02/11 del 19 maggio 2011 -
Pres. Rel. Dettori
967. Termine di decadenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 57/11/11 del 24
maggio 2011 - Pres. Antonimi, Rel. Stella
968. Impianto di trasmissione televisiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 58/11/11
del 24 maggio 2011 - Pres. Antonimi, Rel. Stella
969. Valutazione terreni edificabili - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 64/18/11 del 26
maggio 2011 - Pres. Rel. D’Isa
970. Terreni edificabili, valutazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 70/13/11 del
26 maggio 2011 - Pres. Spano, Rel. Malacarne
971. Metodo di valutazione della base imponibile - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n.
85/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Fabbrini
972. Vendita beni fallimentari - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 115/1/11 del 31
maggio 2011 - Pres. Rel. Simone
973. Decreto ingiuntivo - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 93/07/11 dell’11 luglio 2011 - Pres.Rel. Arbasino
974. Cessione ramo d’azienda - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 136/22/11 del 19settembre 2011 - Pres. Rel. Izzi
975. Terreni - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11, sentenza 0005/11/2011 del 25 gennaio 2011 -
Pres. Antonini, Rel. Stella
TASSE DI CONCESSIONE GOVERANATIVA
976. Cessazione della società e rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 51/46/11del 22 marzo 2011 - Pres. Pezza, Rel. Cucchi
SUCCESSIONI E DONAZIONI
977. Inventario analitico - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 129/17/11 del 25 gennaio 2011
- Pres. Meli, Rel. Seregni
978. Patto di famiglia - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 41/31/11 del 14 aprile 2011
- Pres. Marra, Rel. Citro
979. Motivazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 69/02/11 del 1 giugno 2011 -
Pres. Dettori, Rel. Alessi
REATI TRIBUTARI
980. Responsabilità - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 57/29/11 del 28 aprile 2011 -Pres. Fabrizi, Rel. Moneta
RISCOSSIONE
981. Ruolo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 69/31/11 del 26 novembre 2010 - Pres.
Napodano, Rel. Sala
982. Ingiunzione di pagamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 7/31/11 del 11 gennaio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
983. S.a.s. - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 17/46/11 del 24 gennaio 2011 - Pres. De
Sapia, Rel. Astolfi
984. Notifica per posta - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 25/31/11 del 2 febbraio 2011 -
Pres. Brecciaroli, Rel. Costanzo
985. Sottoscrizione della cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 28/31/11 del 2 febbraio
2011 - Pres. Brecciaroli, Rel. Costanzo
986. Fermo amministrativo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 42/41/11 del 9 febbraio 2011
- Pres. Deodato, Rel. Innocenti
987. Notifica iscrizione di ipoteca - Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 82/43/11 del
14 febbraio 2011 - Pres. Raimondi, Rel. Ingino
988. R. a. R. - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 05/42/11 del 16 febbraio 2011 - Pres.
Bichi, Rel. Salvo
989. Società di gruppo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 80/46/11 del 21 febbraio 2011 -Pres. De Sapia, Rel. Ruggiero
990. Credito d’imposta - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0006/2/2011 del 27 gennaio2011 - Pres. Gravina, Rel. D’Antonio
991. Inesistenza notifica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 45/36/11 del 28 febbraio 2011 -
Pres. Laudisio, Rel. Salvo
992. Notifica - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 100/41/11 dell’8 marzo 2011 - Pres. Rel.Ortolani
993. Controllo automatizzato - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 104/46/11 del 14 marzo
2011 - Pres. Rel. De Sapia
994. Avviso bonario - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 112/46/11 del 14 marzo 2011 -
Pres. Di Oreste, Rel. Previ
995. Sgravio della cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 117/29/11 del 28 marzo 2011
- Pres. Rel. Gilardi
996. Ritenuta d’acconto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 115/46/11 del 28 marzo 2011 -Pres. Rel. Centurelli
997. Precetto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 97/23/11 del 5 aprile 2011 - Pres. De
Vincenzo, Rel. Garghentino
998. Avviso bonario - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 127/29/11 del 12 aprile 2011 -
Pres. Rel. Gilardi
999. Vizi della cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 128/29/11 del 12 aprile 2011 -
Pres. Rel. Gilardi
1000. Iscrizione ipotecaria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 11/19/11 del 13
dicembre 2010 - Pres. Rel. Poglionica
1001. Condono - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0004/12/2011 del 3 gennaio 2011 -
Pres. Pizzo, Rel. Ceruti
1002. Responsabile del procedimento - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 13 - sentenza n. 1/13/11 del 10
gennaio 2011 - Pres. Rel. Barbaini
1003. Fermo amministrativo - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12, sentenza 0008/12/2011 del 11
gennaio 2011 - Pres. Rel. Siniscalchi
1004. Intimazione di pagamento - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 4/22/11 del 12
gennaio 2011 - Pres. Izzi, Rel. Senes
1005. Sottoscrizione - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 5/27/11 del 14 gennaio 2011 -
Pres. Cusumano, Rel. Ramondetta
1006. Limite di € 8.000,00 - Commissione Tributaria Regionale di Milano - sez. 5 - sentenza 0001/5/2011 del 19 gennaio 2011 -Pres. Califano, Rel. Betti
1007. Credito d’imposta - Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 0003/5/2011 del 19 gennaio 2011- Pres. Califano, Rel. Aniello
1008. Rifiuti speciali - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0017/12/2011 del 20 gennaio
2011 - Pres. Rel. Pizzo
1009. Accertamento pregresso - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0009/2/2011 del 27
gennaio 2011 - Pres. Dettori, Rel. Alessi
1010. Imposta erroneamente dichiarata - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 0007/08/2011
del 31 gennaio 2011 - Pres. Rel. Fenizia
1011. Delega bancaria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 75/45/11 del 21 febbraio
2011 - Pres. Rel. Vitiello
1012. Intestazione della cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 80/45/11 del 28
marzo 2001 - Pres. Vitiello, Rel. Minoia
1013. Sospensione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 57/50/11 del 15 aprile 2011 -
Pres. Zevola, Rel. Natola
1014. Termine - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 44/35/11 del 19 aprile 2011 - Pres.
Lamanna, Rel. Repossi
1015. Ruolo straordinario - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 66/12/11 del 19 aprile
2011 - Pres. Pizzo, Rel. Stella
1016. Responsabilità socio accomandatario - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 35 - sentenza n.55/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Rel. La Manna
1017. Notifica agli eredi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 67/49/11 del 12 maggio
2011 - Pres. Rel. Leotta
1018. Ruolo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 60/02/11 del 12 maggio 2011 - Pres.
Dettori, Rel. Citro
1019. Motivazione cartella - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 56/20/11 del 13 maggio
2011 - Pres. Squassoni, Rel. Bonavolontà
1020. Ruolo straordinario - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 76/12/11 del 17 maggio
2011 - Pres. Pizzo, Rel. Noschese
1021. Sospensione presso CTP - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 55/14/11 del 20
maggio 2011 - Pres. Pizzo, Rel. Seregni
1022. Diniego istanza di rateizzazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 60/11/11 del
24 maggio 2011 - Pres. Antonimi, Rel. Citro
1023. Cartella di pagamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 59/11/11 del 24
maggio 2011 - Pres. Antonimi, Rel. Citro
1024. Responsabile del procedimento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 102/06/11 del
26 maggio 2011 - Pres. Silocchi, Rel. Grigo
1025. Intimazione di pagamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 79/19/11 del 27
maggio 2011 - Pres. Rel. Piglionica
1026. Responsabile del procedimento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 70/02/11 del 1
giugno 2011 - Pres. Rel. Dettori
TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)
1027. Diniego rottamazione cartelle - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 105/44/11 del 11
marzo 2011 - Pres. Natola, Rel. Maellaro
1028. Fermo amministrativo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 140/29/11 del 19 aprile 2011
- Pres. Rel. Napodano
1029. Rimborso - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 15/36/11 del 20 dicembre 2010 -
Pres. Sacchi, Rel. Bonomi
1030. Imposta sostitutiva - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 10/20/11 del 28 gennaio
2011 - Pres. Squassoni, Rel. Muscolo
1031. Decadenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 64/13/11 del 23 maggio 2011 -
Pres. Spano, Rel. Aondio
VARIA
1032. Diritti camerali - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 37 del 18 gennaio 2011 - Pres.
Natola, Rel. Chiametti
1033. Fermo amministrativo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 24/8/11 del 19 gennaio 2011 -
Pres. Rel. Chiarolla
1034. Caparra confirmatoria - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 52/26/11 del 27 gennaio
2011 - Pres. Golia, Rel. Ercolani
1035. Rinunzia all’eredità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 07/23/11 del 28 gennaio 2011 -Pres. Cappabianca, Rel. Sala
1036. Intimazione di pagamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 16/23/11 del 28 gennaio
2011 - Pres. Cappabianca, Rel. Garghentino
1037. Ipoteca - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 61 dell’1 febbraio 2011 - Pres. Natola, Rel.Chiametti
1038. Rateazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 152/21/11 del 4 febbraio 2011 - Pres.
Vaglio, Rel. Chiametti
1039. Classamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 33/43/11, dell’8 febbraio 2011 - Pres.Rovella, Rel. Ingino
1040. Emendabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 21/22/11 del 15 febbraio 2011 - Pres.Maniaci, Rel. Salvo
1041. Concessionari di rete - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 136/31/11 del 18 febbraio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
1042. Concordato preventivo - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 49/31/11 del 24 febbraio
2011 - Pres. Scuffi, Rel. Cazzaniga
1043. Imposta suppletiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 72/22/11 del 5 aprile 2011 -
Pres. Natola, Rel. Salvo
1044. Iscrizione ipotecaria - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 128/35/11 del 7 aprile 2011 -
Pres. De Lillo, Rel. Astolfi
1045. Classamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 69/25/11 del 14 aprile 2011 - Pres.
Franco, Rel. Fumagalli Ceri
1046. Appalto - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 106/22/11 dell’11 maggio 2011 - Pres.Maniaci, Rel. Petrone
1047. Ritenute d’acconto, emendabilità della dichiarazione - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 -sentenza n. 58/33/11 dell’11 ottobre 2010 - Pres. Craveia, Rel. Guida
1048. Scrittura privata - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 60/27/11 del 22 ottobre
2010 - Pres. Cusumano, Rel. Ramondetta
1049. Avviamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 63/27/11 del 12 novembre 2010
- Pres. Cusumano, Rel. Ramondetta
1050. Società di comodo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 21/36/11 del 29novembre 2010 Pres. Rollero, Rel. Bonomi
1051. Doppie imposizioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 12/43/11 del 14
dicembre 2010 - Pres. Pizzo, Rel. Imbriani
1052. Invio telematico - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 26/33/11 del 24 gennaio
2011 - Pres. Craveia, Rel. Panzeri
1053. Classamento - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 26/12/11/ del 24 gennaio 2011
- Pres. Pizzo, Rel. Ceruti
1054. Imposta sostitutiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 29/46/11 del 25 gennaio
2011 - Pres. Pezza, Rel. Cucchi
1055. Imposta sostitutiva - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 30/46/11 del 25 gennaio
2011 - Pres. Pezza, Rel. Cucchi
1056. Diritti camerali - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 19/02/11 del 26 gennaio 2011
- Pres. Gravina, Rel. D’Antonio1057. Iscrizione ipotecaria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 40/36/11 del 31 gennaio
2011 - Pres. Borgonovo, Rel. Beretta
1058. Quadro RU - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 29/3811 dell’9 febbraio 2011 -Pres. Valenti, Rel. Fossa
1059. Iscrizione ipotecaria - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 81/49/11 del 3 marzo
2011 - Pres. Leotta, Rel. Primavera
1060. Anagrafe delle ONLUS - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 57/27/11 del 4
marzo 2011 - Pres. Cusumano, Rel. Di Gaetano
1061. Rimborsi - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 41/29/11 del 10 marzo 2011 -
Pres. Alparone, Rel. Casalvieri
1062. Stima diretta - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 54/50/11 del 25 marzo 2011 -
Pres. Introini, Rel. Adelchi Piria
1063. Art. 21 d.lgs. 546/92 - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 59/30/11 dell’11 aprile2011 - Pres. Paganini, Rel. Mascherpa
1064. Imposta sostitutiva rivalutazione terreni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n.
62/30/11 dell’11 aprile 2011 - Pres. Venditti, Rel. Cordola1065. Opposizione al ruolo - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 41/46/11 del 19 aprile
2011 - Pres. Rel. Punzo
1066. Sentenza penale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 63/50/11 del 15 aprile 2011
- Pres. Rel. Zevola
1067. Perizia di parte - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 83/38/11 del 16 maggio 2011
- Pres. La Manna, Rel. Citro
1068. Beneficio d’inventario - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 78/36/11 del 17maggio 2011 - Pres. Borgonovo, Rel. Beretta
1069. Errore formale - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 86/36/11 del 25 maggio 2011
- Pres. Rollero, Rel. Bonomi
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI
1070. Tardivo versamento - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 15/23/11 del 28 gennaio 2011
- Pres. Cappabianca, Rel. Dattolico
1071. Ravvedimento operoso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 96/46/11 del 22 febbraio
2011 - Pres. De Sapia, Rel. Rigoldi
1072. Iscrizione in pendenza di giudizio - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 121/29/11 del 28
marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel. Garofalo
1073. Cumulo giuridico - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 192/41/11 del 12 maggio 2011 -
Pres. Ortolani, Rel. Innocenti
1074. Imposte a titolo provvisorio - Commissione Tributaria Provinciale di Lodi - Sez. 2 - sentenza n. 111/02/11 deI 14 luglio
2011 - Pres. Premoli, Rel. Moroni
1075. Dichiarazioni scartate - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 1/22/11 del 12 gennaio
2011 - Pres. Izzi, Rel. Messuri
1076. Notifica - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 3/22/11 del 12 gennaio 2011 - Pres.
Izzi, Rel. Senes
1077. Sanzioni amministrative - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 59/02/11 del 4 maggio
2011 - Pres. Rel. Dettori
1078. Decesso del contribuente - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 102/1/11 del 6
maggio 2011 - Pres. Simone, Rel. Fucci
1079. Riscossione sanzioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 51/15/11 del 17 maggio
2011 - Pres. Marletta, Rel. Maffey
1080. Sanzioni - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 75/19/11 del 17 maggio 2011 -
Pres. Piglionica, Rel. Antonioli
1081. Autotutela ed acquiescenza - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 82/42/11 del 30
maggio 2011 - Pres. Centurelli, Rel. Fabbrini
1082. Termini a difesa - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 113/1/11 del 31 maggio 2011
- Pres. Simone, Rel. Missaglia
PARTE PRIMA
2010
ACCERTAMENTO
1. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 33 - sentenza n. 3/33/2010 del 13 gennaio 2010
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - METODO - ANALITICO INDUTTIVO - STUDI DI
SETTORE - Mere presunzioni.
Se è vero che è ormai legittimato anche dalla Cassazione l’accertamento analitico-induttivo in presenza di elementi che individuanoun’attività come fiscalmente a basso reddito o addirittura tale da apparire come antieconomica e che si scosta in modo significativorispetto alla media in riferimento agli studi di settore, è altrettanto vero che questi scostamenti anomali ed eccezionali, una voltaevidenziati, devono essere indagati dall’Amministrazione Finanziaria in modo approfondito e appropriato, cercando nuovi elementiconcreti oltre il mero raffronto con risultanze medie e tabellari del settore, che costituiscono oggettivamente e soggettivamente indici di
maggiori ricavi.
2. Socio e società di personeCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 64/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Astolfi
ACCERTAMENTO - IRPEF - RAPPORTI FRA SOCIO E SOCIETÀ DI PERSONE - Annullamento in sede giudizialedell’avviso nei confronti della società - Effetti sull’avviso di accertamento nei confronti del socio - Rapporto di connessione.
Nel caso di annullamento in sede processuale dell’avviso di accertamento nei confronti di una società di persone (nella specie trattasi diannullamento disposto dalla commissione tributaria provinciale) ne deriva conseguentemente l’annullamento anche dell’avviso notificatoal socio in relazione alla quota di partecipazione nella società stessa. Questo effetto ha luogo quando l’ufficio non dimostridocumentalmente che nei confronti della sentenza di primo grado emessa a favore della società non sia pendente un giudizio d’appello ein ragione dell’affetto altrimenti pregiu-dizievole che si verrebbe a determinare nei confronti del socio soprattutto per quanto riguardaiscrizioni a ruolo provvisorie dell’imposta.
3. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 76/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Pilello
ACCERTAMENTO - IRPEF - STUDI DI SETTORE - Inversione dell’onere della prova - Contraddittorio - Presunzionesemplice.
L’applicazione da parte dell’Agenzia degli studi di settore determina di fatto una inversione dell’onere della prova in caso alcontribuente, che ha l’obbligo di spiegare e giustificare lo scostamento dei suoi ricavi da quelli altrimenti determinati mediante lostrumento presuntivo (nella specie, l’applicazione degli studi era avvenuta dopo una fase di contraddittorio procedimentale con ilcontribuente che aveva fatto emergere fatti rilevanti ex art. 39 comma 1 lett. d) d.p.r. 600/73). (Trattavasi di impresa esercente attivitàdi vendita di prodotti alimentare — supermercato —. Dalla natura dell’attività stessa — vendita al dettaglio di generi di consumo — laCommissione ha desunto che quel tipo di iniziative economiche non vengono intraprese senza prima uno studio approfondito della realtàdella zona, e che quindi se vengono adottate, lo sono con cognizione di causa e con la certezza di ricavi di fatto allineati a quelli degli
studi. Nello stesso senso ha fatto concludere l’accensione di un finanziamento per il rinnovo delle attrezzature nel periodo d’impostaantecedente a quello di verifica: fatto che ha permesso di inferire alla Commissione che l’attività economica era oltremodo fruttuosa,stante la necessità di procedere al rinnovo dei beni strumentali).
4. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 69/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Pennati
ACCERTAMENTO - IRPEF - STUDI DI SETTORE - Presunzione semplice - Principio di capacità contributiva -Giustificazione dello scostamento.
Un avviso di accertamento non può fondarsi esclusivamente sugli studi di settore di cui all’art. 62- bis d.l. 331/93 che, per quanto
rigorosi, sono pur sempre delle presunzioni semplici che necessitano di altri elementi per poterne corroborare le conclusioni, e deve
trattarsi di elementi presuntivi connotati da gravità, precisione concordanza. In questo senso, una lettura costituzionalmente orientatadegli studi di settore impone di tener conto delle specifiche caratteristiche dell’attività del contribuente sottoposto a verifica, dato che lostudio in sé non è sufficiente per raggiungere risultati accettabili dal punto di vista dell’art. 53 della Carta costituzionale (nella specie laCommissione annulla l’avviso dopo aver tenuto conto che nel caso di specie la rottamazione eccezionale di ciclomotori e motocicli inmagazzino per un complessivo di € 60.000 ha costituito elemento adeguato per giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi).
5. Responsabilità per l’omessa presentazioneCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 14/24/2010 del 21 gennaio 2010 - Pres. Rel. Orsatti
ACCERTAMENTO - INDUTTIVO - DICHIARAZIONI FISCALI S.n.c. - OMESSA PRESENTAZIONE - SANZIONI -
Responsabilità - Professionista incaricato della presentazione - Responsabilità anche della società - Sussiste.Nell’ipotesi di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di una s.n.c., la società non può non rispondere dell’operato delprofessionista che la stessa si è scelto, specie se la disattenzione della società si è protratta per un lungo periodo di tempo (nel caso dispecie dal 2000 al 2007) e se la stessa società non ha sporto alcuna denuncia (nel caso di specie la s.n.c. soggetta ad accertamentoinduttivo ed alla irrogazione delle sanzioni per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, attri-buiva tale omissione esclusivamentealla responsabilità del professionista incaricato).
6. Valore IRPEF e Registro
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sez. 18 - sentenza n. 26/18/2010 dell’8 febbraio 2010 - Pres. Pinto, Rel.
Marcellini
ACCERTAMENTO - CESSIONE D’AZIENDA - PLUSVALENZA PATRIMONIALE - Valore bene trasferito ai fini Irpef- Imposta registro - Presunzione corrispondenza - Sussiste - Onere prova contraria - Contribuente.
Nonostante i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che sideve applicare (nel caso di specie IRPEF ed imposta di registro), nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a
seguito di cessione di azienda, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere in via presuntiva ai fini irpef sulla basedell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro. È quindi onere del contribuente superare lapresunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione
dell’imposta di registro, dimostrando in concreto di aver venduto ad un prezzo inferiore, come stabilito dalla Cassazione nella sentenza21 febbraio 2007, n. 4057.
7. Modalità di calcoloCommissione Tributaria Provinciale di Milano - sez. 18 - sentenza n. 27/18/2010 dell’8 febbraio 2010 - Pres. Donno, Rel.
Marcellini
ACCERTAMENTO - INDUTTIVO - Ricarico obiettivamente eccessivo - Indeterminatezza delle modalità di calcolo -Illegittimità avviso - Sussiste.
È illegittimo l’avviso di accertamento realizzato con il metodo analitico-induttivo qualora appaia obiettivamente eccessivo il ricaricoapplicato dall’Ufficio e di difficile interpretazione la modalità di calcolo applicata (nel caso di specie l’avviso di accertamento traevaorigine da un p.v.c. nei confronti di un contribuente esercente attività di ristorazione all’esito, del quale l’Ufficio rideterminava i redditicon il metodo induttivo e stante la quantità e varietà dei prodotti composti commercializzati, effettuava la rilevazione sui prodottiindividuati dalla parte come maggiormente rappresentativi della propria attività commerciale, raffrontando i costi dei prodotti cosìottenuti con i prezzi di vendita e pervenendo alla determinazione delle singole percentuali di ricarico praticate).
8. Listino CAMM
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 52/5/2010 del 24 febbraio 2010 - Pres. Golia, Rel.
Moroni
ACCERTAMENTO - AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - Listino CAMM/FIMAA - Insufficienza - Parametri di cui
al d.p.r. 460/96.
Per la determinazione della redditività aziendale e quindi dell’avviamento è necessario tener conto di tutti i fattori che possanopermettere di inferire il sovra profitto che il complesso aziendale sarà in grado di produrre in futuro, qual la notorietà dell’ubicazione, lastruttura lavorativa, la presenza di dipendenti, il rapporto fra i gerenti, il regime delle licenze commerciali (liberalizzate o meno). Ciòpremesso, un accertamento non può però essere basato esclusivamente sule stime curate e riportate sul listino CAMM (Collegio Agentid’Affari in Mediazione) / FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), che sono invero un semplice indicatore. Per altroverso però, è ragionevole applicare analo-gicamente i parametri già fissati con il d.p.r. 460/96 (seppur ai fini dell’accertamento conadesione) che possono dunque fondare l’accertamento anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi Irpef in questo caso (nellaspecie l’ufficio aveva rideterminato il valore dell’avviamento applicando una percentuale del 60% alla media del volume d’affarirealizzato nei tre anni precedenti dallo stesso esercizio commerciale).
9. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 47/18/2010 dell’8 marzo 2010 - Pres. Pinto, Rel.
Marcellini
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Commercio rottami metallici -
Scostamento ricavi presunti dai ricavi dichiarati - Cause giustificazione - Prezzi imposti - Elevata concorrenzialità -Cessione ad altro operatore - Sussistono.
Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore del commercio dei rottami
metallici, costituisce causa di giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi disettore la prova fornita dal contribuente che i prezzi praticati sono prezzi imposti come da listino, che il settore è altamenteconcorrenziale nella zona di residenza del contribuente e che il rifiuto ferroso raccolto dal contribuente è destinato ad un altro operatore,così da rendere il margine di guadagno assai ridotto per il doppio passaggio della merce.
10. Scostamento redditi presunti
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - senten za n. 53/18/2010 dell’8 marzo 2010 - Pres. Pinto, Rel.
Barone
STUDI DI SETTORE - CONTRASTO CON ART. 53 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE -Artt. 62-bis e 62- sexies, d.l. 331/1993 - Infondata - Scostamento redditi presunti redditi dichiarati - Diritto di giustificazione
contribuente - In sede amministrativa - In sede giurisdizionale - Sussiste.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 62- bis e 62- sexies del decreto legge n. 331/1993 e
della relativa legge di conversione in quanto la norma in questione consente al contribuente di spiegare e dimostrare le ragioni del
proprio scostamento dai ricavi risultanti dagli studi di settore. In caso di accertamento mediante studi di settore, alla stregua della
sentenza della Corte di Cassazione n. 281 del 27 febbraio 2002, il contribuente può, sia in sede amministrativa in contraddittorio conl’Ufficio, sia in sede giurisdizionale, avanti al Giudice tributario, motivare e documentare idoneamente le ragioni in base alle quali i redditidichiarati siano inferiori a quelli presunti (nel caso di specie l’attività di agente di commercio del ricorrente si caratterizzava per ilmandato di agenzia limitato ai prodotti da forno, per essere l’attività svolta senza deposito e senza possibilità di diversificare la clientela oil territorio, per la bassa percentuale provvigionale su prodotti modesto valore commerciale e per le spese relative all’attività incidentinegativamente soprattutto quando i ricavi erano limitati).
11. Frode carosello
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 100/5/2010 del 31 marzo 2010 - Pres. Golia, Rel.
Gattei
ACCERTAMENTO - FRODE CAROSELLO - INESISTENZA SOGGETTIVA - Inesistenza oggettiva - Onere della prova
- Procedimento penale e procedimento tributario.
È illegittimo e deve essere annullato l’avviso di accertamento notificato a seguito di una attività di controllo volta a reprimere il fenomenodelle cd. “frodi carosello” quando: (1) l’avviso stesso non è stato proceduto dalla notifica di processo verbale di constatazionefinalizzato a rendere edotto il contribuente del tipo di verifiche che venivano svolte; (2) nell’avviso stesso non si motivano le ragioni perle quali operazioni commerciali effettivamente svolte e contabilizzate vengano disconosciute dall’ufficio procedente; (3) l’ufficio si limiti arilevare l’inesistenza soggettiva ma non quella oggettiva delle operazioni; (4) quando infine il nucleo delle motivazioni dell’avviso stesso
dipenda dalle risultanze di un procedimento penale ancora in corso (nella specie la Commissione sancisce ancora l’autonomia el’indipendenza del giudizio sul procedimento penale da quello sul procedimento tributario sulla base di consolidata giurisprudenza dilegittimità).
12. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 33 - sentenza n. 44/33/2010 del 27 aprile 2010
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - SCOSTAMENTO - Reddito
presunto reddito dichiarato - Giustificazioni contribuente - Gravidanza - Assunzione collaboratore dipendente - Sussistono -
Prova maggiori imposte dovute - Onere amministrazione finanziaria.
Nel caso di accertamento mediante studi di settore, a fronte della giustificazione fornita dal contribuente in merito al minor reddito
prodotto rispetto a quello accertato in riferimento alla particolarità del caso concreto nel suo contesto oggettivo e soggettivo (nel caso dispecie gravidanza della titolare dell’attività di parrucchiera e assunzione di una collaboratrice dipendente), spetta all’AmministrazioneFinanziaria fornire la prova per giustamente quantificare le maggiori pretese tributarie ove esistenti e l’esistenza di maggiore imponibileoltre quello dichiarato.
13. Obbligo motivazionale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 106/25/2010 del 4 maggio 2010
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - METODO - STUDI DI SETTORE - Valenza probatoria -
Presunzione semplice - Necessità confronto con condizioni economiche reali - Sussiste - Onere prova in capoall’amministrazione finanziaria - Sussiste - Avviso d’accertamento - Rigetto argomentazioni contribuente - Motivazioneinconsistenti e infondate - Mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale - Illegittimità avviso.Pur nella legittimità riconosciuta agli studi di settore, questi giungono comunque alla determinazione di un reddito in modo presuntivo convalenza di presunzione semplice, sulla scorta di questo presupposto le conclusioni dell’Ufficio devo obbligatoriamente essere confrontatecon le reali condizioni economiche e produttive del contribuente (nel caso di specie contrazione degli ordini per l’aggravarsi dellamalattia che aveva colpito il socio responsabile unico dell’attività di una s.a.s). Resta pertanto all’Ufficio l’onere di produrre gli elementidi sicura affidabilità logica utilizzati nel determinare lo scostamento, e quindi, rilevare un’infedeltà nei dati indicati dal contribuenteattraverso i modelli dichiarativi del reddito. Non soddisfa l’onere probatorio che incombe sull’Ufficio, che pure abbia esperito ilcontraddittorio amministrativo, l’avviso di accertamento che definisca le ragioni prodotte dal contribuente “inconsistenti ed infondate”,senza indicare le motivazioni e tanto meno le prove documentali a sostegno delle rettifiche apportate ai dati contabili, che hanno
determinato il rigetto delle ragioni prodotte dal contribuente.
14. Omessa notifica atto presupposto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 228/12/10 del 20 settembre 2010
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Avviso di accertamento - Notifica - Notifica dell’atto di imposizione tributaria -Omissione - Illegittimità della cartella di pagamento.Le risultanze che emergono dalla relata di notifica dell’avviso di accertamento sono l’unica fonte di riscontro della regolarità della notificastessa. Nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia notificato al contribuente, l’ente impositore è tenuto a fornire la prova dellatrasmissione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il contribuente stesso deve essere avvisato dell’impossibilitàdella notifica e dell’avvenuto deposito del plico contenente gli accertamenti presso la casa comunale. Nel caso dell’omessa notificadell’avviso di accertamento, il contribuente può limitarsi a eccepire la legittimità della cartella di pagamento senza nulla aggiungere sulmerito della pretesa, fermo restando che l’ente impositore non sia in grado di provare che il contribuente aveva avuto conoscenza delcontenuto dell’avviso accertamenti nemmeno indirettamente e informalmente.
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
15. Accertamento sintetico
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 47/46/11 del 29 ottobre 2010 - Pres. Rel. Di Oreste
IMPOSTE DIRETTE - ACCERTAMENTO SINTETICO - Modalità - Onere della prova.In caso di accertamento sintetico ex art. 38 d.p.r. 600/1973, basato sul raffronto tra reddito dichiarato dal contribuente e sue capacitàdi spesa, è illogico e scorretto, in presenza di rimesse del coniuge residente all’estero (non imponibili in Italia) che l’Ufficio operi primauna valutazione di inadeguatezza del reddito dichiarato dal contribuente in relazione all’utilizzo in locazione di un immobile (riferendol’acquisto di un’autovettura alle rimesse del coniuge), mentre avrebbe dovuto determinare il reddito effettivo (sommando redditodichiarato e reddito derivante da rimesse non imponibili) e valutare quindi se il totale, ripartito nel triennio, giustificasse o meno il tenore
di vita del contribuente. Solo in casosignificativa insufficienza l’Ufficio avrebbe potuto procedere alla determinazione sintetica delreddito. (G.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38
16. Questionario
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - senten za n. 97/44/11 del 5 novembre 2010 - Pres. Natola, Rel.
Perillo
I.R.P.E.F. - I.R.A.P. - Mancata risposta a questionario - Accertamento induttivo - Inammissibilità.La mancata risposta al questionario non ha la caratteristica di gravità tale da consentire di ritenere infedele la dichiarazione econseguentemente esperibile l’accertamento induttivo. (C.C.)
17. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - senten za n. 6/44/11 del 3 dicembre 2010 - Pres. Natola - Rel.
Degrassi
IVA, IRAP - Avviso di accertamento - Studi di settore - Assenza di ulteriori elementi di riscontro - Mancata motivazione -
Sussiste.
L’accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore non esonera l’Amministrazione finanziaria dalla dimostrazionedell’esistenza di gravi incongruenze nei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze dello studio. Il ricorso al mero elemento matematico estatistico non è sufficiente ad integrare la motivazione dell’atto impositivo. (L.A.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39
18. Contraddittorio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 25/46/11 del 10 dicembre 2010 - Pres. De Sapia - Rel.
Astolfi
Imposte dirette e IVA - Accertamento - Studi di settore - Contraddittorio - Onere della prova a carico del contribuente.
In caso di accertamento mediante Studi di settore, il necessario e preventivo contraddittorio è l’occasione, per il contribuente, perfornire la prova contraria (basata su tutte le caratteristiche concrete della propria specifica attività) della congruità dei dati dichiaratirispetto a quanto emerge dall’applicazione degli studi. Ove il contribuente non fornisca in sede di contraddittorio tali prove, e nondimostri, neanche in giudizio, che lo studio di settore non rappresenta la propria realtà economica e aziendale, il suo ricorso va respinto.(G.G.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies
19. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - senten za n. 8/16/11 del 14 dicembre 2010 - Pres. Natola - Rel.
Squassoni
IVA IRAP IRES - STUDI DI SETTORE - Presunzioni gravi e precise - Legittimità - Sussiste.L’accertamento, fondato su presunzioni gravi e precise, è legittimamente motivato su tali riscontri indiziari se la parte contribuente non
produce documentazione idonea e prove concrete a supporto delle proprie tesi avverso l’atto impugnato, sussistendo sul puntol’inversione dell’onere probatorio. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62; d.l. 146/1998, art. 10
20. Prove documentali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - senten za n. 11/16/11 del 21 dicembre 2010 - Pres. D’Andrea -
Rel. Pagliaro
Avviso d’accertamento - Redditi diversi - Omissione di dichiarazione - Prove documentali - Legittimità dell’atto - Nonsussiste.
Le disponibilità di somme, che l’organo accertatore ritiene non giustificate e, per l’effetto, riprese a tassazione quali redditi diversi, nonsono imponibili se le stesse derivano da disinvestimenti immobiliari e da lecita detenzione di liquidità, per sicura individuazione dellalegittima provenienza e giustificano l’omessa presentazione della dichiarazione. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. l)
21. IrreperibilitàCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 1/6/2010 del 5 gennaio 2010
ACCERTAMENTO - NOTIFICA - PERSONA FISICA - DOMICILIO FISCALE - Mutamento di domicilio - Ricerca
presso il comune - Necessarietà - Art. 60 comma 1 lettera e) d.p.r. 600/73 - Possibilità - Irreperibilità.In caso di irreperibilità del contribuente presso il domicilio fiscale dichiarato a seguito del trasferimento di quello, l’Agenzia non puòimmediatamente procedere a notifica in base alla procedura di cui all’art. 60, comma 1 lettera e) del d.p.r. 600/73 (deposito presso la
casa comunale) dovendo prima almeno tentare di reperire il contribuente presso altro domicilio all’interno del territorio dello stessocomune ove aveva fissato il domicilio fiscale stesso (nello stesso senso anche Cass. 4925/07).
IMPOSTA DI REGISTRO - BENEFICI PRIMA CASA - Residenza anagrafica - Residenza effettiva - Prova.
Nell’applicazione dell’imposta di registro e dei benefici previsti per la cd. “prima casa” il contribuente non può provare in alcun modouna realtà fattuale diversa da quella anagrafica (nella specie, il trasferimento presso la “prima casa” nei termini previsti dalla legge), madeve essere tenuto conto del momento di presentazione della domanda di trasferimento della residenza, soprattutto quanto il ritardato
trasferimento di questa dipenda dalla complessità della procedura amministrativa da parte dell’ente competente (nella specie, lapresenza di un minore aveva sensibilmente prolungato la procedura di trasferimento della residenza presso la “prima casa”).
22. Stato d‘avanzamento lavoriCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza. n. 1/42/10 del 25 gennaio 2010
ACCERTAMENTO - REDDITI D’IMPRESA - CONTRATTO D’APPALTO - Società committente - Immobiliare - Statid’avanzamento lavori - Rimanenze di magazzino - Cessione immobile ultimato - Ricavo - Contratto d’appalto - Societàappaltatrice - Corrispettivo - Stato d’avanzamento - Ricavo - Società controllante - Appaltatrice - Società controllata -Committente - Rapporto di finanziamento - Imputazione dei corrispettivi - Rilevanza - Non sussiste.
Nell’ambito di un contratto d’appalto, i pagamento effettuati dalla società committente sulla base dello stato di avanzamento dei lavorivanno a determinare rimanenze di magazzino, dato che la società stessa realizzerà ricavi solo al momento della vendita dell’immobileultimato, e conseguentemente profitti o perdite in base alla comparazione fra i ricavi stessi e le rimanenze in questione. Nel caso della
società appaltatrice, invece, i compensi percepiti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori costituiscono già di per sé ricavi,rapportabili ai costi sostenuti per la determinazione dei profitti (o delle perdite). Anche nel caso in cui quest’ultima sia anche controllantedella società committente, priva di capitali propri e necessitante un finanziamento da parte dell’appaltatrice per la realizzazione dei lavori,la contabilizzazione dei corrispettivi erogati non può comunque risentire in alcun modo dal rapporto di natura finanziaria (nel caso dispecie l’appaltatrice aveva qualificato i corrispettivi percepiti in corso d’opera e per stati d’avanzamento dei lavori come semplici postefinanziarie, anche atteso appunto il duplice rapporto con la società committente-finanziatrice della stessa, che sarebbero diventi ricavisolo al termine dell’appalto).
PERDITE SU CREDITI - RILEVANZA FISCALE - IRRECUPERA-BILITÀ DEL CREDITO - Onere della prova - Gravasul contribuente - Credito iva - Cessione - Rappresentazione in dichiarazione - È necessaria.La perdita su crediti diviene fiscalmente rilevante solo quando il contribuente è in grado di fornire prova della sua definitività e di averalmeno tentato il recupero. Infine, se da un lato è vero che le somme qualificate come caparra nell’ambito di un rapporto contrattualenon scontano l’iva, dall’altro lato è altresì vero che spetta al contribuente l’onere di provare che l’erogazione di queste ultime rispondaalla suddetta finalità.
23. Stime FIAIP
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 41/1/2010 del 12 marzo 2010
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE del valore di un terreno - Imposta di registro - Perizia di parte - Stime FIAIP -
Prezzo di mercato.
Per fondare e comprovare un accertamento avente ad oggetto la determinazione del valore di un terreno ai fini dell’imposta di registronon è necessario che l’ufficio alleghi all’atto stesso le stime FIAIP (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) che ha utilizzatoper il calcolo, data la notorietà delle stime stesse e la loro facile accessibilità. Per quanto riguarda la perizia asseverata da parte di unprofessionista, e depositata in processo, ad essa si riconosce la natura di prova di parte, con valenza non decisiva. Ne deriva allora che
nella quantificazione dell’imposta assuma valenza fondamentale la stima di valore della FIAP, anche ex art. 52 comma 2 d.p.r. 131/86
(imposta di registro), dal momento che è quella sulla base della quale si individua il prezzo di mercato, valevole appunto anche ai finidell’imposta di registro.
24. Parametri
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza. n. 43/1/2010 del 12 marzo 2010
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IRPEF - PARAMETRI - Presunzione semplice -
Contraddittorio - Motivazione specifica.
È illegittimo e deve essere annullato l’avviso di accertamento che rettifica ai fini Irpef i ricavi percepiti da un agente di commercio e chenon si basa su elemento altro rispetto ai parametri di cui all’art. 3 comma 184 della l. 549/95 e dei successivi Decreti attuativi, dai qualisi evince lo scostamento far i compensi dichiarati e quelli presumibilmente percepiti. Da questo punto di vista è indubbio che quella deiparametri sia una presunzione semplice che necessita di ulteriori conferme in sede di contraddittorio con il contribuente. Se è vero chenel caso di specie l’Ufficio ha attivato il contraddittorio con il destinatario dell’accertamento (nella specie hanno avuto luogo due incontricon il contribuente, ritualmente verbalizzati), è altrettanto vero che nel provvedimento finale l’Agenzia non ha dato minimamente contodelle osservazioni sollevate dal contribuente, e non ha minimamente motivato in merito alle eccezioni e riserve che esso aveva formulato
in quelle sedi (conforme a Cass. 26635/09).
25. Verifica fiscale e motivazione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 37/04/10 del 22 aprile 2010 - Pres. Rel.
Borgonovo
ACCERTAMENTO - IVA+IRPEG+IRAP - COSTI - Fatture per operazioni inesistenti - Verifica fiscale Guardia di
Finanza presso terzi - Motivazione per relationem - Legittimità - Condono ex art. 9, comma 9, l. 289/2002 - Credito
d’imposta IVA - Diritto di contestazione dell’Ufficio - Sussiste.Sono ammissibili gli accertamenti ex artt. 40 e 41- bis, d.p.r. 600/73 ed art. 54, d.p.r. 633/72, redatti per relationem e notificati a
seguito di una verifica fiscale effettuata presso terzi dalla Guardia di Finanza, la quale aveva accertato l’emissione di fatture peroperazioni inesistenti a favore di alcune società, tra cui la ricorrente, fondandosi su elementi di prova gravi, precisi e concordanti; gravasul contribuente l’onere di dimostrare, al contrario, l’effettività della fatturazione. Inoltre l’avviso d’accertamento non richiedeun’autonoma attività istruttoria, il cui svolgimento contrasterebbe con i principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa,nonché con le norme specifiche che, in materia tributaria, disciplinano l’istruttoria e la motivazione degli atti impositivi (art. 12, legge212/2000) e consentono all’Amministrazione Finanziaria di avvalersi dell’attività di altri organi, ex artt. 51 e 52, d.p.r. 633/72
(Cass. Sez. 5, sentenza n. 13486, dell’11 giugno 2009).In tema di condono fiscale, la definizione automatica ex art. 9, comma 9, legge 289/2000 non modifica l’importo degli eventuali rimborsi
e crediti, derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’IVA, ma non sottrae all’Ufficio il potere di contestare il credito. Il condonofiscale elide, in tutto od in parte, il debito fiscale, ma non opera sui crediti — nella fattispecie per IVA mai versata, trattandosi dioperazioni inesistenti —, vantati nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (Cass.Sez. 6, sentenza n. 375, del 12 gennaio 2009).
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, artt. 40 e 41- bis; d.p.r. 633/72, artt. 51, 52 e 54; legge 212/2000, art. 12; legge 289/2002, art.
9, comma 9
26. Rimborso di somme
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 90/01/10 del 4 maggio 2010 - Pres. Rel. Simone
ACCERTAMENTO - IRPEG+ILOR - SENTENZA DI ANNULLAMENTO - Rimborso di somme versate in corso di
causa - Onere - Agenzia delle Entrate - Sussiste - Diritto al pagamento degli interessi - Sussiste.
A seguito di annullamento degli avvisi d’accertamento disposto dalle Commissioni Tributarie adite, il contribuente ha diritto al rimborsodelle somme versate in pendenza di giudizio. Nessun pregio ha la doglianza dell’Agenzia delle Entrate resistente, a tenore della quale alrimborso delle somme iscritte a ruolo sarebbe tenuto il concessionario della riscossione e non l’ente impositore ex art. 26, d.lgs. 122/99,
poiché, nel caso di specie, si è trattato di pagamento effettuato in pendenza del processo ex art. 68, d.lgs. 546/92. Anche la rubrica
dell’art. 69, d.lgs. 546/92 è significativamente intitolata “condanna dell’ufficio al rimborso”. La domanda di rimborso, formulata per laprima volta nel giudizio d’appello dinanzi alla Commissione Regionale, non ricade sotto il divieto ex art. 57, d.lgs. 546/92, perché ildiritto alla restituzione è insorto successivamente alla sentenza di primo grado e non è inquadrabile nell’istituto della condictio indebiti dicui all’art. 2033 c.c., ma è riconducibile ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che haannullato gli avvisi d’accertamento, con conseguente nascita dell’obbligazione restitutoria in capo all’accipiens.
Riferimenti normativi: d.lgs. 122/99, art. 26; d.lgs. 546/92, artt. 57, 58 e 69; art. 2033 c.c.
27. Controlli incrociati
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza 79/12/10 del 14 maggio 2010
ACCERTAMENTO - IVA - Controllo incrociato tra società controllante e controllata - Omessa tempestiva esibizione difatture già acquisite dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale effettuata presso la controllata - Conseguenze -
PVC della Guardia di Finanza - Obbligo di esame critico da parte dell’Ufficio finanziario.
Secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 5, d.p.r. 633/1972 e dall’art. 32, comma 4, d.p.r. 600/1973 i documenti non esibiti insede di accesso o ispezione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sedeamministrativa e contenziosa. Tuttavia, è illegittima l’esclusione di fatture di acquisto non prontamente esibite per un problema diarchiviazione nell’ipotesi in cui i medesimi documenti fossero stati già acquisiti dai verificatori in sede di accesso presso la sede di unasocietà controllata durante una verifica fiscale incrociata. Nel caso di specie le 25 fatture contestate erano state regolarmente registratedalla società sottoposta ad accertamento e la Guardia di Finanza le aveva già acquisite in sede di verifica fiscale ad altra societàappartenente al medesimo gruppo. È illegittimo l’accertamento nella parte in cui l’Ufficio si sia limitato a recepire acriticamente leindicazioni provenienti dal PVC della Guardia di Finanza senza nulla opporre alle articolate doglianze proposte dal contribuente fin dal
ricorso introduttivo con memoria e relativi allegati con la quale si evidenziavano gli errori in cui i verificatori erano incorsi nel ricostruire le
giacenze di magazzino.
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4; d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5
28. Variazione di classamento
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 84/14/2010 del 25 giugno 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO - INDEBITA DETRAZIONE IVA PER COSTI di COSTRUZIONE - VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO - Da fabbricato a destinazione abitativa a A/10 - Richiesta di variazione successiva all’accessodell’Agenzia - Indetraibilità parziale dei costi sostenuti.
La variazione del classamento di un immobile è da ritenersi efficace, ancorché la richiesta di variazione venga presentata dopo l’accesso
dei funzionari dell’Agenzia.La deducibilità dei costi sostenuti per la costruzione del complesso edilizio va riproporzionata tenendo conto della percentuale dieffettiva consistenza tra gli immobili di civile abitazione e quelli a destinazione di attività e/o commerciale, aventi natura strumentale.
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 633/72, art. 19 comma 4
29. Deposizioni
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 39/36/11 del 5 luglio 2010 - Pres. Rel.
Santagati
I.V.A. - I.R.PE.F. - Addizionale Regionale - Lavoro straordinario - Deposizioni rese da ex dipendenti - Validità - Sussiste.Le risultanze delle deposizioni rese da ex dipendenti a seguito di interrogatori della Guardia di Finanza atti a dimostrare la sussistenza di
ore di lavoro straordinario, non comprese nella voce “retribuzioni” o “quote di stipendio” pagate, costituiscono prova a favore delle tesidell’organo accertatore. (M. Sa.)
30. Plusvalenza
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 98/42/10 del 7 luglio 2010 - Pres. De Ruggiero,
Rel. Piombo
ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IRPEF - PLUSVALENZA - Cessione di immobile avvenuta a breve
distanza dalla donazione - Donante defunta repentinamente - Imponibilità ex art. 37, comma 3, d.p.r. 600/73 - Imponibilità -Non sussiste.
Non è applicabile l’art. 37, comma 3, d.p.r. 600/73, sulla plusvalenza che si sarebbe realizzata se la venditrice fosse stata la madredonante —defunta nel brevissimo lasso temporale (meno di un mese) intercorso tra l’atto di donazione e quello di cessione a terzi da parte dellafiglia donataria —, non sussistendo alcuna interposizione fittizia di persona, neppure provata con presunzioni gravi, precise econcordanti, stante la percezione definitiva delle disponibilità in capo alla figlia donataria ed erede.
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 37, comma 3
31. Costi di sponsorizzazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 40/38/11 del 9 novembre 2010 - Pres. Valenti,
Rel. Maccarone
IRES - Costi di sponsorizzazione - Inerenza - Stipulazione contrattuale - Forma scritta - Irrilevanza - Sussiste.
L’inerenza dei costi di sponsorizzazione è validamente e legittimamente provata dalla documentazione rappresentata dalle fattureincontestate nel corpo delle quali vengono descritte le prestazioni specifiche effettivamente realizzate con ritorno d’immagine correlatoalle sponsorizzazioni stesse. (M. Sa.)
Conforme alla Sentenza n. 6086/2001 della Corte di Cassazione.
32. Impugnazione tardiva
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 29/02/11 del 15 dicembre 2010 - Pres. Rel.
Gravina
IRPEG - IRAP - IVA - Accertamento analitico - Impugnazione tardiva - Definitività dell’avviso d’accertamento - Sussiste -Impugnazione della consequenziale cartella di pagamento - Inammissibilità - Sussiste.È definitivo l’avviso d’accertamento impugnato tardivamente per mancato rispetto dei termini decorrenti dalla data di notifica dell’atto,seppure in presenza di una fase di lunghe trattative intercorse con l’Amministrazione Finanziaria, per la definizione dell’accertamento conadesione. È inammissibile il ricorso introduttivo presentato avverso la cartella di pagamento, conseguente all’avviso d’accertamento nonimpugnato nei termini. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 21; d.lgs. 218/97 e d.p.r. 602/73, art. 14, lett. B)
33. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 32/28/10 del 17 dicembre 2010 - Pres. Rel. Izzi
Accertamento - I.R.PE.F. - I.R.A.P. - I.V.A. - Studi di settore - Presunzione semplice - Insufficienza probatoria - Sussiste.
Il programma informatico, di cui agli studi di settore, costituisce una presunzione semplice, che, per assurgere a prova effettiva di quanto
ripreso a tassazione, deve essere supportata da parte dell’Amministrazione Finanziaria da maggiori specifici elementi caratterizzati dagravità, precisione e concordanza. (M. Sa.)
34. Deducibilità oltre la quota deducibileCommissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano, Collegio 10 - sentenza. n. 780/2010 del 10 febbraio 2010 - Pres.
Dello Russo, Rel. Santagati
ACCERTAMENTO ANALITICO - IMPOSTE SUI REDDITI - REDDITI DETERMINATI IN BASE ALLE
SCRITTURE CONTABILI -Contabilità regolare - Disconoscimento di costi rappresentati da spese generali - Deducibilitàoltre la quota deducibile - Sussiste.
È illegittimo l’operato dell’Ufficio, che non ammette le spese generali eccedenti la quota deducibile ex artt. 61, d.p.r. 597/73 e 58, d.p.r.
598/73, posto che dette spese, comprendenti costi tipici, espressamente considerati dal Titolo V del d.p.r. 597/73, ed atipici
rappresentano costi ed oneri, da cui derivano ricavi e proventi, che concorrono a formare il reddito d’impresa ex art. 61, comma 3,
prima parte, d.p.r. 597/73.
Riferimenti normativi: d.p.r. 597/73, art. 61 e d.p.r. 598/73, art. 58
35. INVIM straordinaria
Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano, Collegio 4 - sentenza n. 3221/2010 del 25 febbraio 2010 Pres.
Piacentini, Rel. Ocello
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - INVIM STRAORDINARIA - Richiesta di determinazione forfettaria dell’incrementoimponibile ex art. 26, comma 3, legge 131/83 - Legittimità - Sussiste.È legittimo l’avviso di liquidazione, in rettifica di un altro precedente, emesso dall’Ufficio del Registro, conseguente alla richiesta esplicitain atto di determinazione forfettaria dell’incremento imponibile ex art. 26, comma 3, legge 131/83, a seguito di controllo della denuncia
originaria presentata dal contribuente.
Riferimenti normativi: legge 131/83, art. 26, comma 3
AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE
AGEVOLAZIONI
36. Prima casa
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza 320/36/10 del 2 luglio 2010
IVA - AGEVOLAZIONI - BENEFICI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - Estensione delle agevolazioni fiscali
alla pertinenza della prima casa - Vendita e riacquisto infraquinquiennale del box pertinenziale - Esenzione dalla revoca
delle agevolazioni prima casa - Fattispecie.
Per impedire il verificarsi dell’ipotesi di decadenza dal regime agevolato previsto per l’acquisto della prima casa, in caso di cessioneinfraquinquiennale dell’immobile-box, pertinenziale all’abitazione principale, è necessario che il venditore proceda, entro un annodall’alienazione, al riacquisto di altro immobile analogo da adibire sempre a servizio pertinenziale dell’abitazione principale e/o dimoraabituale del contribuente.
Riferimenti normativi: c. 4, ultimo periodo, nota II-bis, art. 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131
37. Piano urbanistico particolareggiato
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 69/38/10 del 23 giugno 2010
AGEVOLAZIONI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - IPOTECARIE E CATASTALI - PIANO URBANISTICO
PARTICOLAREGGIATO - Rilevanza della successione degli eventi - Agevolazioni spettanti.
Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’art. 33 comma 3 della l.388/2000, si applicano in ogni caso a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore. Si valorizza, quindi, in
modo indiscutibile la stipula della convenzione con il soggetto attuatore, ma non la sua collocazione temporale, riconoscendone la
validità ancorché formalizzata contestualmente al trasferimento degli immobili oggetto della convenzione. La stipula dell’atto diconvenzione legittima, quindi, la fruizione del regime fiscale agevolato.
Riferimenti normativi: l. 350/03, art. 2, comma 30; l. 388/2000, art. 33, comma 3
38. Carbon tax
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 195/67/10 del 28 settembre 2010
CARBON TAX - RIDUZIONE ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - DINIEGO RIMBORSO CREDITO
D’IMPOSTA - Decadenza dalle agevolazioni fiscali - Natura eccezionale dell’agevolazione.Il diritto al rimborso dell’eccedenza del credito non utilizzato in compensazione e relativo al credito d’imposta per carbon tax 2003 e alcredito d’imposta per riduzione accisa sul gasolio per autotrazione, decade entro il termine semestrale di cui all’art. 4, comma 3 d.p.r. n.277/2000 e non entro il termine generale di decadenza biennale.
L’articolo citato contiene una norma di carattere speciale che non richiama al principio generale dell’indebito versamento qualepresupposto del diritto al rimborso, ma fissa un termine diverso e distinto entro il quale è possibile ottenere il rimborso in denaro dellaparte di credito non compensata. Trattasi di una vera e propria agevolazione fiscale e come tale ha natura eccezionale. Il termine
semestrale entro il quale deve essere chiesto il rimborso per evitare la perdita del beneficio non può non avere natura decadenziale.
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/95, art. 14, comma 2, art. 4; d.p.r. 277/2000, art. 4, comma 3
39. Prima casa
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 121/40/10 del 7 ottobre 2010
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Registro - Acquisto quota di comproprietà dell’immobile prima casa - Mancatotrasferimento di residenza - Rivendita dell’immobile - Trasferimento della residenza - Riacquisto dell’immobile in comune
di residenza -
Agevolazione - Non sussiste.
L’agevolazione prima casa non spetta se, dopo l’acquisto dell’immobile non segue il trasferimento della residenza nel Comune diubicazione dell’immobile, a nulla rilevando che la vendita dello stesso immobile sia avvenuta prima della scadenza dei 18 mesi e che ilcontribuente abbia riacquistato nell’anno altro immobile con i benefici “prima casa” in altro comune ove, nei termini, ha trasferito laresidenza.
Riferimenti normativi: Nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131
40. Iscrizione anagrafe ONLUS
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - senten za n. 89/44/11 dell’8 ottobre 2010, Pres. Natola, Rel.
Perillo
ONLUS - ISCRIZIONE ANAGRAFE - Presenza di soci privi di requisiti - Legittimità - Sussiste.L’iscrizione all’anagrafe ONLUS spetta anche al soggetto che annoveri tra i propri soci enti esclusi dalla suddetta possibilità, a nullarilevando il tipo di influenza che i medesimi possano esercitare. (C.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. n. 460/1997, art. 10, c. 10 - Ris. Ag. E. n. 164 del 28 dicembre 2004
CONDONO ED AMNISTIA
41. Fatture inesistenti
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 26/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Pilello
CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ - Registro delle imprese - Notifica atti - Sopravvivenza per i rapporti giuridici pendenti -Sussiste.
La cancellazione di una società dal registro delle imprese non impedisce la notifica alla società stessa e al suo ultimo legalerappresentante degli atti concernenti rapporti giuridici (come quelli tributari) ancora pendenti.
CONDONO - Fattispecie relativa a emissione per fatture inesistenti - Utilizzazione di atti di indagini penali nel processo
tributario - Autorizzazione del p. m. - Tutela della segretezza delle indagini.
L’adesione al condono cd. “tombale sulla base dell’art. 9 d.lgs. 289/02 non ha effetti nei confronti di una società cd. “cartiera”, postoche l’estinzione dei reati non ha luogo per le fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di sottrazione al pagamentodelle imposte (articoli 8 e 11 del d.lgs. 74/00) (conforme Cass. 3052/08). In particolare si escludono gli effetti del condono al reato di
pericolo consistente nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, posto che in questo caso il condono del soggetto emittentesortirebbe effetti utili anche nei confronti del destinatario che di quelle fatture fa uso per ottenere vantaggi fiscali. Mentre il condono
incide sull’art. 2 del decreto citato, e quindi sull’evasione di imposte che lo stesso contribuente sarebbe stato tenuto a versare, perconverso non si applica a condotte che il contribuente pone in essere per agevolare a terzi l’evasione delle imposte (ed è questo il casotipico della cartiera che emette fatture per operazioni inesistenti). Da tale situazione deriva l’applicazione dell’art. 43 d.p.r. 600/73 e ilraddoppio dei termini per l’accertamento della fattispecie ai fini fiscali. L’autorizzazione del pubblico ministero all’utilizzazione in sedetributaria di atti riguardanti indagini penali in corso non è prevista a garanzia della persona sottoposta ad indagini, quanto piuttostodell’interesse pubblico alla segretezza delle stesse. Ne consegue che la mancanza di autorizzazione (nel caso di specie, invero,regolarmente rilasciata, non incide sulla utilizzabilità delle stesse nel processo tributario).
42. Seconda rata
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - senten za n. 5/16/11 del 14 dicembre 2010 - Pres. Natola, Rel.
Squassoni
CONDONO - Seconda rata - Carenza di versamento - Mancato perfezionamento - Sussiste.
Il mancato versamento della seconda ed ultima rata dovuta a seguito della domanda di condono ne impedisce il perfezionamento con
conseguente legittimo diniego della definizione agevolata. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, art. 12
43. Istanza di sgravio
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 39/42/2010 del 23 marzo 2010
CONDONO - Istanza di sgravio - Legittimazione passiva - Agenzia delle entrate.
Il contenzioso avente ad oggetto l’atto di diniego di sgravio (in seguito a istanza presentata dal contribuente) intercorre fra contribuente eAgenzia delle Entrate, restando in questo senso terzo il Concessionario della riscossione, nonostante la mancata previsione nell’art. 19d.lgs. 546/92 del suddetto atto (nelle specie la controversia era originata del mancato versamento di rate dovute per l’adesione acondono previsto dalla l. 289/02, e più precisamente all’art. 12). La legittimazione passiva dell’Agenzia si fonda altresì sul fatto che daun lato il contribuente non ha perfezionato il condono versando solo l’80% dell’importo dovuto e dall’altro lato sul fatto che è doveredell’agenzia quello di decidere sull’istanza di sgravio ex art. 12 della suddetta l. 289/02. Dal mancato perfezionamento dell’importo,tuttavia, non scaturisce, come per il tributo di registro, la decadenza dal beneficio stesso, in questo senso però il ricorso contro il diniegodi sgravio equivale a rigetto dell’istanza di condono.
44. Omesso versamento
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 76/43/2010 del 15 aprile 2010
CONDONO - Efficacia transattiva - Omesso versamento della seconda rata - Effetti sul rapporto di condono.
Per quanto concerne il ricorso contro il diniego di condono a seguito dell’omesso versamento della seconda rata del condono stesso sirileva che invero la presentazione della domanda di condono ex art. 12 l. 282/02 e il pagamento della prima rata (80% del dovuto
complessivo) perfeziona il condono stesso. Ne consegue che nel caso in cui il contribuente ometta il versamento della seconda rata (il
rimanente 20%) l’Ufficio non può altro che provvedere ad iscrivere a ruolo la suddetta somma (oltre a interessi e sanzioni), senza checiò determini un effetto lato sensu risolutivo dell’accordo di condono e quindi la reviviscenza delle cartelle originarie. Fa concludere inquesto senso, appunto, la valenza lato sensu transattiva del rapporto incardinato sulla legislazione condonistica.
45. Diniego
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 50/42/2010 del 27 aprile 2010
CONDONO - DINIEGO - Autonoma impugnazione - Legittimazione attiva - Fattori impeditivi - Fattispecie penale.
Il diniego all’istanza di condono, regolarmente notificato al contribuente, non è atto autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/92
se non altro per l’omessa indicazione nel testo dello stesso dell’autorità nei confronti della quale proporre ricorso e i termini per lostesso, prescrizioni indefettibili a garanzia del contribuente. Nel merito, l’art. 9 della l. 289/02 non differenza fra persone giuridiche nellaformulazione dell’istanza di condono, neppure per quel che concerne le cause ostative. Per quanto riguarda le società, è ovvio che illegittimato attivo sia la società stessa (come nel caso di specie, una srl) attraverso il suo amministratore, e che giocoforza i fattoriimpeditivi di natura penale gravanti su di esso (e derivanti dall’esercizio dell’attività amministrativa) necessariamente si riverberino anchein capo alla società rappresentata.
46. Condono tombale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 83/40/2010 del 1 giugno 2010
CONDONO ED AMMNISTIA - Accertamento - Imposte indirette - IVA - Condono tombale ai sensi dell’art. 9, l. 289/2002- Proroga dei termini per l’avviso di accertamento - Sussiste.La sanatoria fiscale prevista dall’art. 9, l. 27 dicembre 2002, n. 289 — definizione automatica per gli anni pregressi, c.d. condonotombale, riguarda solo i debiti e non anche i crediti esposti dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, per i quali il potere accertativo
dell’Ufficio deve ritenersi prorogato per due anni ai sensi dell’art. 10, della citata l. 289/2002.
Riferimenti normativi: l. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9 e 10
47. Istanza di condono
Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano - Collegio 10 - sentenza 199/2010 del 21 gennaio 2010 - Pres. Dello
Russo, Rel. Crespi
AVVISO ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - Art. 32 legge 516/82 - Liquidazione definitiva
dell’Ufficio - Mancata comunicazione - Presentazione regolare dell’istanza di condono e versamenti regolari - Estinzionedella controversia - Sussiste.
La comunicazione di intervenuta liquidazione definitiva da parte dell’Ufficio ex art. 32, legge 516/82, stante la mancata contestazione
della regolarità di presentazione dell’istanza di condono e dei relativi versamenti, non esige alcun requisito formale e può essereeffettuata anche in forma orale (Cass. n. 9885/95), per cui il silenzio dell’Ufficio, protrattosi sino all’odierno giudizio, sulla sorte di talecomunicazione e di tale condono fa ritenere che la controversia sia cessata.
Riferimenti normativi: legge 516/82, art. 32
COMUNITARIO (RAPPORTI CON L’ORDINAMENTO)
48. Aiuti di Stato
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 32/5/2010 del 29 gennaio 2010
DIRITTO COMUNITARIO - VIOLAZIONE - AIUTI DI STATO - Prevalenza della norma comunitaria sui principi della
buona fede e del legittimo affidamento.
I principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità non possono essere di impedimento all’applicazione diuna norma nazionale che preveda la restituzione di un aiuto di stato dichiarato incompatibile con il mercato comune in base a una
decisione della Commissione europea(conforme CGCE C-148/04) che sanzioni un aiuto erogato in violazione delle nome procedurali
previste dal diritto comunitario. Di fatto tutelare l’affidamento in casi di violazioni come quelle di cui all’art. 93 del Trattato (poi art. 88,cioè di norme procedurali) significherebbe svuotare di ogni valenza precettiva la disciplina sugli aiuti di stato (conforme CGCE C-372/97). Per le stesse ragioni, cioè per il comportamento colposo del contribuente che ha omesso la sponta-nea ripetizione degli aiutiillegittimamente fruiti (nel caso di specie trattavasi di estensione della legislazione cd. “Tremonti bis”, l. 383/01, art. 4, comma 1, a zonecolpite da eventi calamitosi ed individuati sulla base del d.l. 282/02 art. 5- sexies), deve trovare conferma anche l’applicazione dellesanzioni irrogate contestualmente al recupero dell’aiuto.
CONTENZIOSO
GIURISDIZIONE
49. Contributi INPS
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza 7/43/2010 del 12 gennaio 2010 - Pres. Rel. Raimondi
PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA - Contributi previdenziali - INPS -
Competenza - Commissioni tributarie - Non sussiste - Competenza del giudice ordinario.
A prescindere dalle modalità di esazione (nel caso di specie, riscossione mediante ruolo) la giurisdizione in merito alle controversieriguardanti i contributi previdenziali è da riconoscersi al Tribunale del lavoro, giusta la disposizione di cui all’art. 24 d.lgs. 46/99 (in sensoconforme già Cass. 7399/07).
50. Diniego di sgravio
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 49/6/2010 del 15 marzo 2010
PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - ATTI IMPUGNABILI - Diniego di sgravio - Diritto di
detrazione -Termini - Indicazione in dichiarazione.
Il diniego di sgravio, totale o parziale, è atto autonomamente impugnabile rispetto a quello nei confronti del quale sortisce i suoi effetti ex
art. 19 d.lgs.
546/92 (conforme Cass. 16776/05; Cass. 7388/07; 2870/09; Cass. 9669/09).
In questo contesto però il giudice tributario può solamente giudicare in merito al corretto esercizio del potere discrezionale da partedell’amministrazione, senza estendere l’ingerenza ai presupposti per l’esercizio dell’autotutela dalla quale lo sgravo deriva (conforme aCass. citata supra).
Nel merito, l’esercizio del diritto di detrazione per un credito Iva, vantato a seguito di due fusioni per incorporazione successive, puòessere fatto valere entro la dichiarazione successiva del secondo anno dopo il quale il credito avrebbe potuto essere indicato dal
soggetto passivo, e quindi fatto valere in detrazione (art. 8 d.p.r. 322/98 e art. 19 d.p.r. 633/72).
PROCESSO TRIBUTARIO
51. PVC
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - senten za 001-43-10 dell’11 gennaio 2010 - Pres. Rovella, Rel.
Ingino
PROCESSO TRIBUTARIO - ONERI DELLE PARTI - Mancata notificazione ed allegazione del processo verbale di
constatazione al contribuente - Violazione del principio del contraddittorio Non sussiste - Violazione diritto alla difesa - Non
sussiste - Causa di nullità - Non è tale - Motivazione per relationem - È ammissibile - Mancata allegazione in sedeprocessuale - Onere della prova.
Conformemente a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 20054/06) la mancata allegazione del processo verbale diconstatazione all’avviso di accertamento all’atto di deposito del ricorso o delle memorie di replica alla commissione tributaria non integrauna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa tale da portare all’annullamento dell’atto, posto che perfino al motivazione perrelationem dell’avviso di accertamento è oggi pacificamente ammessa. Tuttavia, la mancata produzione del processo verbale harilevanza ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova in tutti i casi in cui, come quello qui in esame, spetta all’Agenzia delle entrate ildover dimostrare e provare la natura fittizia delle operazioni commerciali poste in essere dal contribuente (così già Cass. 21317/09).
51-bis. Ibidem
FATTURA - OPERAZIONE FITTIZIA - ONERE DELLA PROVA - Spetta all’Agenzia - Natura indiziaria -Requisiti - Adeguatezza del supporto documentale.
La prova della fittizietà dell’operazione deve essere fornita mediante riscontri documentali adeguati e, se frutto di un percorsoindiziario, basarsi si riscontri oggettivi, puntuali e specifici (conforme a Cass. 29386/08). In questo senso, non è il contribuente
che deve provare la veridicità dell’operazione con strumenti ulteriori all’evidenza dell’effettuato pagamento, ma è l’agenzia cheper prima deve argomentare nel modo suddetto a favore della fittizietà dell’operazione stessa (in senso parzialmente difformeCass. 22555/07). Nel caso in esame a questo collegio, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione da parte
dell’Agenzia, se da un lato non pregiudica la validità dell’avviso di accertamento notificato, dall’altro lato fa venire meno ognisupporto probatorio per le conclusioni dello stesso, e in ultima analisi fa sì che l’Agenzia non sia in grado di provare quantosostenuto.
51-ter. Ibidem
PROCESSO TRIBUTARIO - PRINCIPIO DISPOSITIVO - Onere Della Prova - Supplenza della Commissione -
Non sussiste.
La Commissione tributaria non può supplire autonomamente alle lacune probatorie delle parti tenuto conto del principiodispositivo che ispira il processo tributario e dell’art. 7 comma 1 del d.lgs. 546/92 in base la quale essa non può surrogarsi aglioneri probatori che incombono sulle parti, soprattutto quando queste ultime neppure hanno chiesto alla Commissione di
provvedere in questo senso, ordinando il deposito di documenti a terzi e tenuto da ultimo conto che l’abrogazione dell’art. 7comma 3 ha inteso accentuare la disponibilità della prova e la terzietà del giudice tributario.
52. Accertamento con adesione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 6/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Pilello
PROCESSO TRIBUTARIO - Accertamento con adesione - Art. 15 d.lgs. 218/97 - Versamento dell’imposta - Processotributario - Effetto preclusivo.
Una volta concluso un accertamento mediate adesione al quale abbia fatto seguito il versamento dell’imposta e delle sanzioni (ridotte aun quarto) al contribuente è preclusa la possibilità di radicare sulla stessa questione un contenzioso tributario stante il tenore letteraledell’art. 15 del d.lgs. 218/97 che fa espresso richiamo alla “… rinuncia del contribuente ad impugnare l’avviso di accertamento...”.
53. Revocazione della sentenza
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. n. 5 - sentenza n. 30/5/2010 del 29 gennaio 2010
PROCESSO TRIBUTARIO - REVOCAZIONE DELLA SENTENZA - 395 c.p.c. - Fattispecie relativa all’imposta sullapubblicità.Non può aver luogo revocazione di una sentenza ex art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c. per un supposto erroneo apprezzamento di
risultanze processuali, che come tali sono proprie dell’attività valutativa del giudice. In questo caso, infatti, l’eventuale errore ha naturagiuridica e non fattuale, la sola, quest’ultima, tale da legittimare la revocazione della sentenza (nel caso di specie la controversiaconcerneva l’ubicazione di una insegna all’interno di un centro commerciale o di un reparto somministrazione cibi e bevande. Nel primocaso sarebbe stata dovuta l’imposta di pubblicità, mentre nel secondo caso no, giuste le previsioni di cui all’art. 17, comma 1 lettera a)
del d.lgs. 507/93. La Commissione aveva giudicato in merito all’ubicazione del cartello/insegna, propendendo per la prima ipotesi,donde l’impossibilità di procedere per la revocazione stante l’insussistenza dei presupposti dell’art. 395 c.p.c.).
54. Cessazione della materia del contendere
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 11/2/2010 del 12 febbraio 2010
PROCESSO TRIBUTARIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - Art. 46 comma 2 e 3 d.lgs.
546/92 - Estinzione del giudizio - Decisione giudiziale - Vincolo ai contenuti di merito delle parti - Inammissibilità.Il sopraggiunto accordo fra le parti conseguito nel corso del processo ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 commi 2 e 3 del d.lgs. 546/92determina cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio. Non è tuttavia possibile che la commissione tributariasubordini o condizioni l’estinzione a pattuizioni fra le parti che costituiscono il merito dell’accordo transattivo.
55. Mutamento di indirizzo
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 30/4/2010 del 23 aprile 2010
PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - NOTIFICA - Mutamento di indirizzo del domiciliatario - Comunicazione in corso
di causa - Invio al precedente indirizzo - Inesistenza della notifica - Notifica tramite il servizio postale - Avviso di
ricevimento - Deposito - Funzione probatoria di notifica - È tale - Notifica - Servizio postale - Avviso di ricevimento -
Deposito - Elemento costitutivo della notifica - Non è tale.La notifica di un atto di appello effettuata presso il precedente domicilio della difesa di controparte, che nel frattempo aveva comunicato
variazione dello stesso, è inesistente e non semplicemente nulla. Dall’inesistenza della notifica deriva, evidentemente, l’impossibilità diprocedere a una sua rinnovazione (nel caso di specie controparte non si era neppure costituita in giudizio e parte appellante, l’ufficio,non aveva depositato la ricevuta di ritorno comprovante l’effettivo invio dell’atto d’appello mediante il servizio postale. All’inesistenzadella notifica la Commissione è giunta dopo aver rilevato che del mutamento di domicilio era stata data comunicazione in udienza e chequindi tale circostanza era effettivamente conosciuta — o quantomeno agevolmente conoscibile — da controparte).
56. Sospensione del rimborso
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 92/19/10 del 28 giugno 2010
RIPARTO DI GIURISDIZIONE - Oggetto della contestazione - Criterio sostanziale. RISCOSSIONE - Istanza di rimborso
IVA 1997 - Provvedimento di sospensione del rimborso - Impugnabilità - Sussiste - Omessa presentazione del modello VR -
Irrilevanza.
La giurisdizione tributaria va identificata sulla base dei tributi oggetto di contestazione, piuttosto che in relazione alla c.d. “tipicità degliatti”. L’impugnabilità del provvedimento va desunta dal suo contenuto, ovvero dalla sua qualificazione sostanziale, anziché dal nomen
juris ad esso attribuito.
Il diritto al rimborso del tributo non incontra alcun fattore ostativo nell’omessa presentazione del modello VR da parte dellacontribuente.
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 2; d.lgs. 546/92, art. 19
57. Tutela
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 65 - sentenza n. 174/65/10 del 4 ottobre 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO - RICORSO - Presentato dal genitore in qualità di tutore di un minore - Atto di appelloproposto dall’Ufficio - Legittimazione passiva dell’erede minore divenuto maggiorenne - Sussiste.
Il minore chiamato in giudizio quale erede è correttamente rappresentato dal genitore superstite in qualità di tutore. Qualora, nel periodointercorso tra il giudizio di primo grado e il giudizio di appello, il minore raggiunga la maggiore età, l’atto di appello dell’Ufficio deveessere notificato al figlio divenuto maggiorenne in qualità di unico legittimato passivo. La notifica dell’appello effettuata nei confronti dipersona carente di legittimazione passiva, nel caso di specie il genitore del figlio divenuto maggiorenne dopo la sentenza di primo grado,
è inammissibile per carenza di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992.
Riferimenti normativi: d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, art. 53
58. Silenzio rifiuto
Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano, Collegio 3 - Sentenza n. 3266/2010 dell’11 ottobre 2010 - Pres. Rel.
Fiorenza
PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - IMPOSTE SUI REDDITI - CREDITO IRPEG -SILENZIO RIFIUTO - Su domanda di rimborso del credito - Inammissibilità del ricorso presentato oltre il termine di
formazione del medesimo ex art. 16, d.p.r. 636/72 prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 739/81, art. 7.È inammissibile il ricorso avverso il silenzio rifiuto, costituitosi a seguito della domanda di rimborso dell’IRPEG, presentato oltre iltermine di 60 giorni dalla formazione dello stesso ex art. 16, d.p.r. 636/72, vigente prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 739/81, art. 7,non trattandosi di rapporto processuale in atto, quindi nella fattispecie inesistente, essendo scaduto il termine utile per l’impugnazione.
Riferimenti normativi: d.p.r. 636/72, art. 16 e d.p.r. 739/81, art. 7
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)
59. Mutui prima casa
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 13/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Astolfi
STATUTO DEL CONTRIBUENTE - IMPOSTA SOSTITUTIVA - SUI MUTUI - PRIMA CASA - Cessazione dei requisiti
- Recupero dell’imposta - Art. 20 d.p.r. 601/73 - Norma procedurale - Efficacia retroattiva - Art. 3 l. 212/00 - Norma
tributaria - Efficacia retroattiva - Interpretazione autentica - Espressa qualificazione.
L’art. 20 del d.p.r. 601/73 in quanto codificato dopo i fatti di causa (nella specie il ricorrente aveva ceduto l’immobile adibito adabitazione principale prima del decorso dei 5 anni previsto dalla legge e quindi era incorso nel recupero dell’imposta sostitutiva sulmutuo acceso, diversamente prevista) non può trovare applicazione retroattiva, nonostante la sua natura procedurale. Lo statuto delcontribuente infatti subordina l’applicabilità retroattiva di una norma tributaria sia alla sua interpretazione autentica, sia al fatto che lapossibilità di una applicazione retroattiva sia espressamente prevista nel testo della legge stessa.
60. Questionario
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 32/1/2010 del 14 gennaio 2010 Pres. LiVolsi, Rel.
Pennati
STATUTO DEL CONTRIBUENTE - IRPEF - IVA - QUESTIONARI - Verifica generale.
Lo strumento del questionario, previsto e formalizzato dall’art. 32 d.p.r. 600/73 per le imposte dirette e art. 51 d.p.r. 633/72 perl’imposta sul valore aggiunto può essere usato solo per il reperimento di informazioni specifiche riguardanti il contribuente, e non già perfondare una verifica fiscale generale, richiedendo informazioni riguardanti l’intera contabilità, e senza radicare contestualmente uncontraddittorio con il contribuente stesso. Un accertamento così fondato (nella specie, sul solo questionario inviato al contribuente)risulta essere incompatibile peraltro con ogni diritto sancito dall’art. 12 della l. 212/00 (Statuto del contribuente).
61. Mancata ricezione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 55/2/2010 del 14 aprile 2010
STATUTO DEL CONTRIBUENTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MODELLO UNICO - Mancata ricezione -
Errore informatico - Buona fede - Principio dell’affidamento.Sulla base del principio dell’affidamento e della buona fede, riconosciuti dalla l. 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente) non puòessere considerato responsabile per omessa presentazione della dichiarazione (Modello Unico) il contribuente che ha adempiuto
tempestivamente e correttamente a tutti gli obblighi tributari, ma la cui dichiarazione non è stata regolarmente ricevutadall’Amministrazione per un malfunzionamento del sistema Entratel (nella specie, l’intermediario qualificato cui si era rivolto ilcontribuente aveva trasmesso i “files” contenenti la dichiarazione e aveva controllato la loro avvenuta ricezione, che era confermata dalsistema elettronico anche se poi lo stesso non aveva proceduto a trattare i dati ricevuti; nella specie, si trattava dunque di errore
imputabile alle procedure informatiche e al software utilizzato dall’Amministrazione).
62. Mancata compilazione quadro RU
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 19 - sentenza 97/19/2010 del 16 luglio 2010
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Mancata compilazione del quadro RU - Credito d’imposta non inserito in dichiarazione- Errore formale - Dichiarazione integrativa - Termine.
Il contribuente può fruire del credito d’imposta spettante quale incentivo per il commercio anche nel caso in cui abbia omesso lacompilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi, ove tale doveva essere originariamente indicato, mediante la presentazione
di una dichiarazione integrativa.
Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa, correttiva di quella origina rimanete presentata, è quello previsto dalcombinato disposto dall’art. 2, comma 8, d.p.r. 322/1998 e art. 43, d.p.r.600/1973, ovverosia entro il 31 dicembre del quarto annosuccessivo a quello della presentazione della dichiarazione, e non il minor termine dell’anno successivo a quello della presentazione delladichiarazione da rettificare di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.p.r. 322/1998.
In caso di omessa compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi che non abbia comportato alcun debito d’imposta,trattandosi di errore soltanto formale che non ha recato alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non ha inciso sulladeterminazione dell’imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non sono irrogabili sanzioni ai sensi dell’art. 10, l. 212/2000 incombinato disposto con l’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997.
Riferimenti normativi: d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8- bis; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43; l. 27 luglio
2000, n. 212, art. 10; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis
ELUSIONE E FRODE
63. Strategia di gruppo
Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 60/43/10 del 10 maggio 2010 - Pres. Rovella,
Rel. Del Re
ABUSO DEL DIRITTO - ACQUISTO DI IMMOBILE - Successiva cessione in comodato gratuito alla società venditrice -Strategia di gruppo - Carattere elusivo - Esclusione.
Non vi è elusione se un’operazione è effettuata in una logica di gruppo, e la scelta di acquistare per poi cedere in comodato gratuitol’immobile alla società venditrice è stata effettuata poiché quest’ultima, essendo una società consortile, non avrebbe potuto sopportare ilcosto dell’affitto e detto immobile serviva alla società ricorrente per svolgere l’attività promossa dalla società venditrice (tanto è che intre anni venivano riscontrati profitti). Scelte gestionali non consentite ad un tempo possono diventare compatibili successivamente per la
logica in cui tali operazioni sono state organizzate. (R.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 600/73, art. 37-bis
64. Simulazione contrattuale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 102/43/2010 del 17 maggio 2010 - Pres. Rel. Rovella
IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTA DI REGISTRO - ELUSIONE FISCALE - ABUSO DI DIRITTO - Simulazione
contrattuale - Onere della prova - Valide ragioni economiche - Presunzioni su presunzioni.
Non si ravvisa elusione fiscale (nella specie, abbattimento dell’imposta di registro) né tantomeno ipotesi di abuso del diritto nellacessione frazionata di un complesso aziendale nel corso degli anni e attraverso contratti fra loro collegati ed individualmente sorretti da
valide ragioni economiche (nel caso di specie una società esercente attività industriale — riparazione di vetture — aveva ceduto a unasua controllata l’intero complesso aziendale con la sola eccezione dell’immobile strumentale. Questo era stato invece ceduto a unasocietà terza, che a sua volta lo aveva concesso in leasing a una società quarta la quale ancora a sua volta lo aveva ceduto in locazionealla società controllata. Dopo un triennio, la società quarta aveva esercitato il diritto di riscatto del contratto di leasing acquisendo laproprietà dell’immobile per poi vederlo subito dopo alla società controllata). Osta alla conclusione argomentata dall’Agenzia delleEntrate e dalla polizia tributaria il fatto che la conclusione di diversi contratti (nella specie, vendita, leasing, locazione e poi ancora due
contratti di compravendita) trova giustificazione nella effettiva situazione economica delle parti coinvolte e in una strategia aziendale volta
ad ottimizzare i costi di gestione dell’immobile. Il fatto poi che dal primo negozio all’ultimo conclusivo della catena elusiva d’imposta (oabusiva di diritto) siano decorsi ben tre anni offre argomenti adeguati a scongiurare la sussistenza di una dolosa preordinazione delle
parti finalizzata all’illegittimo risparmio d’imposta (o comunque sintomatica di un intenso simulatorio dell’operazione globalmenteconsiderata e dei suoi singoli passaggi). Da ultimo, l’eventuale elusione ai fini dell’imposta di registro non può automaticamenteestendersi anche alle imposte dirette, vista la differenza sostanziale dei due sistemi di prelievo: un ragionamento contrario condurrebbe
ad una inammissibile presunzione su presunzione.
65. Donazione a parenti
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 2/4/2010 del 14 gennaio 2010
IMPOSTE INDIRETTE - DONAZIONE - IMMOBILE - DONAZIONE A PARENTI - Successiva cessione a terzi -
Azzeramento della plusvalenza imponibile - Elusione fiscale - Sussiste.
La donazione a parenti (fiscalmente non imponibile ai fini Irpef) seguita da una immediata cessione dell’immobile a soggetti terzi senzal’emersione di plusvalenze imponibili (stante l’incremento del valore dell’immobile a seguito della donazione) manifesta un evidenteintento elusivo. Quest’ultimo è dimostrato nel caso di specie dalla contestualità degli atti, l’identità del prezzo, l’eliminazione dellaplusvalenza: caratteristiche queste che di per sé sono caratterizzate da gravità, precisione e concordanza.
66. Interposizione fittizia
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 176/64/2010 del 10 settembre
2010
COMPENSI CORRISPOSTI DA UNA SOCIETÀ ITALIANA AD UN SOCIETÀ NON RESIDENTE - Omessaeffettuazione della ritenuta del 30% a titolo di imposta - Interposizione fittizia di un soggetto estero - Abuso del diritto -
Disegno elusivo - Onere della prova bis Incombe sull’Amministrazione finanziaria.La prova dell’esistenza di un abuso del diritto, dell’interposizione fittizia e di un disegno elusivo in rapporti commerciali intercorsi tra unsoggetto residente ed uno non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, deve essere fornita in modo rigoroso e documentale
dall’Amministrazione finanziaria.L’esistenza di un rapporto commerciale è dimostrato dalla produzione del contratto stipulato tra le parti e dalla regolare fattura pagatacon bonifico bancario (nel caso di specie, si trattava di attività promozionale e commerciale e il Giudice tributario ha escluso che potesseparlarsi di operazioni inesistenti o fittizie).
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1972, n. 600, artt. 23 e 25
FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)
ADDIZIONALI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI
67. Utenze acqua pubblica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 177/24/2010 del 4 maggio 2010 - Pres. Rel. Orsatti
TRIBUTI LOCALI - ADDIZIONALE REGIONALE - CANONE UTENZE ACQUA PUBBLICA - Rinuncia del
contribuente - Estinzione del rapporto - Addizionale regionale - Non più dovuta.In materia di addizionale regionale sul canone relativo alle utenze di acqua pubblica, essendo il diritto di rinuncia del contribuente
espressamente ed autonomamente previsto dal disciplinare che regola la concessione come causa di estinzione del rapporto (figura
tenuta distinta dalla revoca che è prevista come un’altra causa di estinzione), ne deriva che dalla data della rinuncia non è più dovuto ilcanone per la derivazione dell’acqua e conseguentemente non è più dovuta la relativa addizionale.
CONSORZI
68. Servizio idrico integrato
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 1/2/2010 del 14 gennaio 2010
CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI CONSORTILI - Impugnabilità delle relative cartelle di pagamento -Fondamento - Piano di riparto provvisorio della contribuenza n. 9/89 - Natura provvisoria - Adeguatezza - Non sussiste
Servizio idrico integrato - L. 36/94 - Gestione acque pubbliche - Tariffa - Natura di corrispettivo - Debenza di ulteriori
contributi - Non sussiste.
Un provvedimento amministrativo generale (nella specie il piano di riparto provvisorio della contribuenza approvato poi con delibera
della giunta regionale della Regione Lombardia del 13 marzo 1990) risalente nel tempo non può fondare legittimamente preteseconsortili. L’illegittimità della pretesa si giustifica sulla base del sopravvenuto mutamento legislativo della disciplina sia mediante la l.36/94 cd. “Legge Galli”, sia con la legge regionale 7/03, che hanno qualificato rispettivamente come corrispettivo il contributo dovutodagli utenti del servizio di bonifica (inclusi i proprietari di immobili) e che ha obbligato gli enti territoriali come i comuni a contribuire
all’attività di bonifica dei consorzi stessi in base al beneficio ottenuto dall’attività dei consorzi stessi. Ne deriva conseguentementel’obbligo del consorzio di bonifica, onde poter correttamente procedere alla riscossione dei contributi, di formulare un nuovo edadeguato piano di classifica dei benefici e riparto spese del tutto conforme alla nuova disciplina di ragno primario.
69. Principio del beneficio
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 11/5/2010 del 27 gennaio 2010
CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTO - PRINCIPIO DEL BENEFICIO - Determinazione - CTU - Ammissibilità -sussiste - Presupposto - Incremento di valore degli immobili - Potenziale o futuro - Diretto e specifico - È tale - Consorzi dibonifica - Opere di bonifica - Inefficienze e malfunzionamenti - Omissione del versamento dei contributi - Conseguenza -
Non è possibile.La debenza dei contributi ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti trova giustificazione nelle opere da questi poste in essere a
vantaggio di tutti gli immobili sul territorio. In questo senso, non è necessario che il miglioramento e il beneficio tratto sia attuale, benpotendo essere anche solamente potenziale e futuro. È tuttavia necessario che il beneficio si possa manifestare in modo diretto especifico per l’immobile in questione, concretizzandosi in un aumento del suo valore, effettivo o potenziale (così anche Cass. 877/84).Per questo motivo l’eventuale sospensione del servizio, il suo malfunzionamento o le sue episodiche inefficienze non costituisconogiustificazione tale da omettere il versamento del tributo in questione, una volta che il consorzio abbia dimostrato documentalmente la
sussistenza di opere di bonifica (nel caso di specie il Consorzio ha depositato documentazione tecnica attestante i lavori effettuati sul
territorio). Il contribuente, dal canto suo, può chiedere alla Commissione tributaria la nomina di un CTU solo per poter dimostrarel’insussistenza di vantaggi derivanti dall’opera del Consorzio (conforme a Cass. 19509/04).
70. Vantaggio
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 26/2/210 del 18 febbraio 2010
CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTO - FONDAMENTO - Vantaggio diretto e specifico di un immobile - Onere
della prova.
Il fondamento del potere impositivo di un Consorzio di bonifica sta nel vantaggio diretto e specifico che un immobile, localizzato nel suo
territorio di attività, ottenga dalle opere stesse realizzate dal Consorzio (art. 10 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215). Ne deriva che l’oneredella prova insiste proprio sul Consorzio, il quale dovrà dare dimostrazione anche in processo di siffatto vantaggio diretto e specifico(dal quale scaturisce altre un incremento di valore dell’immobile), posto che su tale situazione di fatto si fonda il suo potere impositivo(conforme a Cass. 8770/09, Cass. 8960/96, Cass. 4144/96).
71. Migliorie
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 50/1/2010 del 30 marzo 2010
CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI - Presupposto - Miglioria - Onere della prova.
Dall’inserimento di un immobile in un perimetro consortile (nella specie, l’inserimento non è oggetto di contestazione) deriva l’obbligoper il proprietario dell’immobile di concorrere (anche ex art. 860 c.c.) alle spese sostenute dal consorzio di bonifica per l’esercizio dellasua attività dalla quale l’immobile stesso ottiene vantaggi diretti e specifici in termini di incremento del suo valore. Allo stesso modo, dallamancanza di effettivo beneficio deriva anche la non debenza del contributo stesso (conforme Cass. 8870/09). Nello stesso senso peròuna volta che l’immobile è stato inserito in un piano di classifica approvato dall’autorità regionale, e la cartella di pagamento è emessa, èonere specifico del contribuente quello di dimostrare l’assenza di vantaggi effettivi e diretti nei suoi confronti dell’opera del consorzio,nulla di più essendo esigibile al consorzio in questa prospettiva (conforme a Cass. 26009/09, apparentemente contrasta con Cass.8960/96 e Cass. 3534/10) quando il contributo richiesto è dovuto a fronte di spese generali gravanti sulla totalità dei consorziati, mentreper contro l’onere probatorio segue canoni opposti (e grava sul Consorzio) quando il contributo è richiesta a fronte di specifiche speseper specifiche opere migliorative (conforme Cass. 8960/96 e Cass. 3534/ 10).
ICI
72. Classamento
Commissione tributaria Provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza 106/3/2010 dell’11 marzo 2010 - Pres. Maiga, Rel.
Chiametti
ICI - Attribuzione di rendita - Domanda di attribuzione - Classamento dell’immobile industriale - Efficacia retroattiva.Per gli immobili del gruppo D (nella specie D/7, immobile di tipo industriale) l’attribuzione di rendita catastale assume efficaciaretroattiva ai fini del calcolo ICI ex art. 2 comma 3 d.lgs. 504/92 (conforme Cass. 8324/08). Ne deriva che fino a quando il
proprietario non fa richiesta di attribuzione di rendita, è autorizzato ad applicare il criterio contabile (applicazione proporzionale al valoredell’immobile), ma dal momento in cui presenta richiesta in questo senso si viene a trovare in una situazione giuridica soggettiva diversa,derivante dall’adesione del sistema catastale (nella specie si evidenza che la somma diversa a titolo di imposta diviene esigibile dal tempodella domanda e non dal successivo momento di comunicazione della rendita attribuita). In questo senso, la sopravvenuta notifica al
contribuente del provvedimento che attribuisce la rendita non ha alcuna efficacia interdittiva sul potere del Comune di recuperare le
annualità d’imposta pregresse (conforme sostanzialmente Cass. 14883/08).
73. Sede stradale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 24/42/2010 del 19 febbraio 2010
ICI - Area destinata a sede stradale - Non è dovuta.Non è dovuta l’ICI su un’area destinata ad essere adibita a sede stradale e non ricadente all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C,D ex d.m. 2 aprile 1968, sulla base del PRG del Comune. Questo anche in ragione del vincolo di destinazione che preclude al privato
proprietario tutte le trasformazioni del suolo riconducibili al concetto di edificazione (presupposto ICI ex art. 1 comma 2 d.lgs. 504/92).
Ne deriva che il possesso di queste aree non può essere presupposto d’imposta (conforme in analogia a Cass. 25672/08). (Nellaspecie la Commissione regionale ha dichiarato inconferente il richiamo a Cass. 1913107, apparentemente di segno contrario, ma a ben
vedere avente ad oggetto aree in cui sussisteva un vincolo conformativo all’edificazione, e non già un divieto).
74. Abitazione principale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 83/34/10 del 20 maggio 2010
APPARTAMENTI DISTINTI IN CATASTO - ABITAZIONE PRINCIPALE - UNIFICAZIONE - Aliquota ICI agevolata
dalla data di unificazione -Legittimità.L’obiettiva situazione di due appartamenti catastalmente distinti fa premio su tutte le altre situazioni di fatto comprovanti l’uso dei dueappartamenti come unica abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ICI agevolata dalla data di unificazionecatastale.
Riferimenti normativi: d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6.
ILOR
75. Rimborso
Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano, Collegio 1 - sentenza n. 3179/2010 - Pres. Mastropasqua, R. Beretta
ILOR - RIMBORSI - Mancato inoltro dell’istanza di rimborso - Illegittimità del ricorso - Sussiste.È illegittimo il ricorso introduttivo del contribuente, che non abbia precedentemente inoltrato l’originale all’Intendenza di Finanza e copiaall’Ufficio II. DD. competenti dell’istanza di rimborso dell’ILOR, per la mancata osservanza delle disposizioni perentorie ex art. 38,
d.p.r. 602/73.
Riferimenti normativi: d.p.r. 602, art. 38
76. Impresa familiare
Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Milano - Collegio n. 8 - sentenza n. 2932/2010 del 22 giugno 2010 - Pres.
Rel. Secchi
ILOR - RIMBORSI - Silenzio rifiuto - Rimborso - Percezione di redditi della collaboratrice d’impresa familiare -Disconoscimento di legittimità - Rapporto pendente - Effetto retroattivo ex pronunce n. 42/80 e n. 87/86 della Corte
Costituzionale - Sussiste.
È legittima la richiesta, non contestata nel merito, di rimborso dell’ILOR da parte della contribuente, stante l’applicabilità retroattivadelle disposizioni ex art. 115, d.p.r. 917/86 ed art. 36, d.p.r. 42/88, per rapporti tributari ancora pendenti, in sintonia con le pronunce
della Corte Costituzionale n. 42, del 25/3/1980 e n. 87, del 9-14/4/1986.
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 115 e d.p.r. 36/88, art. 36
77. Zone depresse
Commissione Tributaria Centrale - Sez. di Milano - Collegio 8 - sentenza n. 99/2010 del 13 gennaio 2010 - Pres. Rollero,
Rel. De Costanzo
ILOR - ESENZIONE DECENNALE - Art. 30, d.p.r. 601/73 - Trasferimento di attività produttiva in zona depressa -Spettanza - Non sussiste.
La spettanza dell’esenzione sussiste quando una società che sia costituita in una zona non depressa sia trasferita in zona depressa previaverifica in concreto che al trasferimento abbia corrisposto la creazione di una realtà aziendale altrove non preesistente e non dallasemplice trasposizione da un luogo all’altro della medesima attività (C. S. Cass. sentenze nn. 6326/2008; 2530/2002; 2492/1996).
Riferimenti normativi: d.p.r. 601/73, art. 30
IRAP
78. Costi sostenuti
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 5/1/2010 del 12 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Pilello
IRAP - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - Organizzazione dell’attività - Adeguata strumentazione - Apparecchiatureinformatiche - Abitazione principale - Rilevanza dei costi sostenuti - Mero elemento indiziario.
Ai fini dell’applicazione dell’Irap è necessario che il contribuente si avvalga per l’esercizio della propria attività di una autonomaorganizzazione. Non può essere considerata tale, nel caso di specie, una minimale apparecchiatura informatica e l’impiego della casa diabitazione del contribuente stesso anche per l’esercizio dell’attività professionale (locali ad uso promiscuo). Da ultimo, l’ammontareelevato dei costi sostenuti dal soggetto passivo nella sua attività di lavoratore autonomo (nella specie oltre € 11.000 non documentate dafattura, ma non contestate dall’Ufficio) non costituisce elemento sintomatico della presenza dell’autonoma organizzazione stessa.
79. Ravvedimento operoso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 77/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Pilello
IRAP - RAVVEDIMENTO OPEROSO - Comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate - Buona fede - Principiodell’affidamento - Favor rei.
Nessuna responsabilità può essere imputata al contribuente che abbia conformato il proprio comportamento alle linee guida suggeritedall’Agenzia delle Entrate con una comunicazione ufficiale (nella specie trattasi di pubblicazione dal titolo “Errori fiscali: conseguenze erimedi”) sia in ragione dei principi espressi nello statuto dei diritti del contribuente (buona fede e affidamento) sia di un più generalefavor rei per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni amministrative (art. 6 d.lgs. 472/97 e art. 10 comma 3 l. 212/00 (Statuto delcontribuente) (nella specie trattasi di impugnazione di cartella esattoriale emessa per mancato versamento del secondo acconto Irap e
disconoscimento del ravvedimento operoso del contribuente ex d.lgs. 106/05 conformemente a istruzioni impartite dalla stessa Agenzia
e in seguito rettificate. La commissione attribuisce anche rilievo al fatto che la previsione normativa posta dall’Agenzia delle Entrate nelcaso di specie per giustificare il suo revirement e l’iscrizione a ruolo era stata poi rimossa dal legislatore).
80. Avvocato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 41/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Pilello
IRAP - Autonoma organizzazione - Lavoro autonomo - Avvocato - Beni strumentali - Collaboratori.
L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) deve trovare applicazione solo nei casi nei quali il lavoratore autonomo utilizzinell’esercizio della sua attività una significativa organizzazione di mezzi e uomini in grado di amplificarne i proventi, e che si ponga inmodo sostanzialmente autonomo rispetto all’apporto personale che finisce così per carat-terizzarsi per un apporto di semplice indirizzo,coordinamento oppure controllo. Per quanto riguarda più in particolare il lavoro autonomo, l’attività produttiva non è assoggettata adIrap quando il professionista si avvale di mezzi materiali strumentali minimali o dell’ausilio di un numero limitato di dipendenti con funzionieminentemente esecutive (nel caso di specie si trattava di Avvocato che esercitava la sua attività professionali presso locali domesticicon l’ausilio solamente di un telefono cellulare e di un computer portatile) (conforme a Cass. 3678/06, Cass.5015/07).
81. Avvocato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 46/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. LiVolsi, Rel.
Pilello
IRAP - Autonoma organizzazione - Lavoro autonomo - Avvocato - Beni strumentali - Collaboratori.
L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) deve trovare applicazione solo nei casi nei quali il lavoratore autonomo utilizzinell’esercizio della sua attività una significativa organizzazione di mezzi e uomini in grado di amplificarne i proventi, e che si ponga inmodo sostanzialmente autonomo rispetto all’apporto personale che finisce così per carat-terizzarsi per un apporto di semplice indirizzo,coordinamento oppure controllo. Per quanto riguarda più in particolare il lavoro autonomo, l’attività produttiva non è assoggettata adIrap quando il professionista si avvale di mezzi materiali strumentali minimali o dell’ausilio di un numero limitato di dipendenti con funzionieminentemente esecutive (nel caso di specie si trattava di Avvocato che esercitava la sua attività professionali presso locali domestici
con l’ausilio solamente di un telefono cellulare e di un computer portatile) (conforme a Cass. 3678/06, Cass. 5015/07).
82. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 12 - sentenza n. 246/12/2010 del 7 ottobre 2010
ACCERTAMENTO INDUTTIVO - SCOSTAMENTO TRA DATI DICHIARATI E RISULTATI DELLO STUDIO DI
SETTORE - Risultanze inattendibili, anomalie contabili volontarie e artificiose atte ad ottenere un risultato di coerenza e
congruità - Illegittimità dell’accertamento.Essendo riconosciuto allo Studio di settore un carattere meramente orientativo, che non autorizza l’Ufficio a prescindere dalla situazionespecifica dell’attività accertata, lo stesso ha l’obbligo di procedere all’accertamento con riferimento alla peculiare posizione tributariadell’accertato e utilizzando il metodo analitico. Dall’avviso di accertamento si deve ricavare l’esistenza di elementi probatori diirregolarità fiscali, vizi o inesattezze di natura e consistenza tali da legittimare l’Ufficio alla non applicazione della normativa in ordineall’accertamento analitico. Il risultato dello studio di settore non rappresenta fatto noto che autorizza l’Ufficio ad accertamenti nonmotivati da presunzioni gravi, precise e concordanti. Avendo gli studi di settore una natura presuntiva semplice devono essere
accompagnati dall’accertamento di ulteriori gravi incongruenze, non essendo sufficienti affermazioni generiche; è possibile procedereall’accertamento con il metodo induttivo soltanto in presenza di scritture contabili inattendibili.
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 42; l. 241/90, art. 3; d.p.r. 600/73 ex art. 39 comma 2; d.l. 321/93 art. 62-bis; l. 212/2000,
art. 12 comma 7; c.c. art. 2729
83. Rimborso
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 102/35/10 del 26 luglio 2010
SILENZIO RIFIUTO - ISTANZA RIMBORSO IRAP - IMPRESA ESERCENTE ATTIVITÀ FINANZIARIA - Modificheal modello di dichiarazione dei redditi ai fini Irap per banche e società finanziarie - Non imponibilità dei c.d. “nonipregressi” - Rimborso spettante.
Le modifiche apportate al modello di dichiarazione dei redditi dell’anno 2005, varianti gli elementi che partecipano alla determinazionedella base imponibile IRAP per banche e società finanziarie e, più dettagliatamente, l’eliminazione dei righi IQ 21 - IQ 22 - IQ 30 e IQ31, devono rendere del tutto irrilevanti gli effetti negativi nella determinazione della base imponibile Irap.
Si riconosce la irretroattività della nuova normativa, anche tenuto conto delle dichiarazioni espresse sia dal legislatore che dagli organiMinisteriali. Il contribuente ha diritto di dedurre dal calcolo del reddito Irap le quote di svalutazione dei crediti contabilizzate in esercizi
precedenti e non portate in deduzione, i così detti noni pregressi. È indubbio il diritto al rimborso di somme versate per meri problemiformali di predisposizione di nuovo modello di dichiarazione dei redditi ai fini Irap, nel caso in specie con eliminazione della sez. II.
Riferimenti normativi: d.l. 168/2004, art. 2 commi 2 e 3 convertito in l. 191/2004; d.lgs. 446/1997, art. 6 e art. 11; TUIR art. 106;
d.lgs. 173/97, art. 16 comma 9
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
84. Giurisdizione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 43/33/11 del 20 settembre 2010 - Pres. Craveia,
Rel. Guida
Ingiunzione di pagamento - Sanzioni amministrative - Mezzi pubblicitari - Difetto di giurisdizione - Sussiste.
L’ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, comminate dal Comune, derivante da violazioni legislative e regolamentari relativealle modalità di effettuazione della pubblicità, rientra nell’ambito di competenza del giudice ordinario del luogo in cui è stata commessa laviolazione. (M. Sa.)
Conforme alla sentenza n. 3 del 15 gennaio 2001 della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: legge 689/1981; d.lgs. 507/1993; d.lgs. 473/1997, art. 12; d.lgs. 203/1998, art. 4, comma 3
TARSU TIA
85. Competenza territoriale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 17 - sentenza n. 70/17/11 del 16 novembre 2010 - Pres. Rel. Giucastro
TARSU - COMPETENZA TERRITORIALE - Circoscrizione - Ente impositore - Sussistenza.
La competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale è inderogabile ed è rilevabile anche d’ufficio, con riferimento allacircoscri-zione in cui ha sede l’ente impositore responsabile dell’iscrizione a ruolo dell’imposta. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 4 e 5
IMPOSTE DIRETTE
IRPEF
86. Invio telematico
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza 7/6/2010 del 21 gennaio 2010
IMPOSTE DIRETTE - Art. 3 d.p.r. 322/98 - Dichiarazione dei redditi - Invio telematico - Omessa accettazione -
Dichiarazione tributaria - Omissione di presentazione - Perdita di credito d’imposta - Non rileva.Una dichiarazione tributaria (dichiarazione dei redditi) si considera tempestivamente e ritualmente presentata e (e quindi non può essereconsiderata omessa) anche se il sistema informatico di ricezione l’ha scartata subito dopo il suo invio da parte dell’intermediarioqualificato (nella specie lo scarto era dovuto all’impegno a trasmettere da parte dell’intermediario in un momento successivo al suo invioda parte dello stesso) ed indipendentemente dal fatto che si a previsto, in questo caso, il re-invio della dichiarazione stessa entro 5 giorni
dalla risposta del terminale in merito allo scarto della stessa. A tal conclusioni si giunge sia in base alla legge (art. 3 d.p.r. 322/98) che
impone al contribuente l’impiego di modelli prestampati e approvati, ma nulla impone circa il re-invio, sia, per quanto riguarda i fatti dicausa (utilizzabilità del credito di imposta rilevato in periodi d’imposta precedenti) in base alla Risoluzione ministeriale 74/07 e allaordinanza della Corte costituzionale (Corte cost. 8602/96), entrambe concludenti nel senso che l’omissione della presentazione delladichiarazione non comporta, da sola, la perdita del credito per l’anno nel quale è stata omessa o del credito riportato in un annosuccessivo per il quale non è stata presentata la relativa dichiarazione.
87. Socio accomandatario
Commissione tributaria Provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 14/3/2010 del 28 gennaio 2010 - Pres. La Mattina, Rel.
Fusaro
IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Socio accomandante - Limitazione responsabilità ex art. 2135 c.c.
Un socio accomandante risponde nei confronti dell’erario, per la maggiore imposta non versata dalla società di persone in accomanditasemplice, esclusivamente entro i limiti di cui all’art. 2135 c.c., che è applicabile anche alla materia tributaria e alle imposte sul reddito.
88. Indici di capacità contributivaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 186/36/10 del 10 maggio 2010
ACCERTAMENTO SINTETICO - INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - P.V.C. - DOCUMENTAZIONEVALUTARIA BANCA SVIZZERA - INVALIDA DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE.L’istanza di definizione automatica, art. 9 l. 289/2002, può essere oggetto di provvedimento di reiezione se presentata successivamenteall’emissione di P.V.C. attestante il possesso di documentazione valutaria, e/o in caso di altre irregolarità circa la sottoscrizionedell’intermediario e la data certa. Il provvedimento di reiezione della dichiarazione riservata costituisce elemento pregiudiziale ai fini dellaconferma della validità dell’avviso di accertamento.La disponibilità di beni mobili registrati ed immobili elencati e sufficientemente descritti, oltre a fondata conoscenza di capacitàcontributiva collegata a rilevanti manifestazioni di spesa, legittima l’Ufficio all’accertamento sintetico in quanto costituisce unapresunzione da qualificarsi legale.
Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 14 comma 7; d.l. 282/2002, art. 6; d.l. 350/2001, art. 14 comma 7; d.p.r. 600/73, art. 38
89. Indennità d’esproprioCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 9 - sentenza n. 271/9/2010 del 19 luglio 2010
TASSAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO - RITENUTA IRPEF 20% - Imposta corrisposta in sede d’atto notarile -Comportamento concludente - Tassazione ordinaria - Tassazione separata - Non sussiste.
In tema di trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, il comportamento concludente del contribuenteche abbia subito la ritenuta IRPEF del 20% a titolo d’imposta in sede d’atto notarile prevale sulla possibilità di sottoporre le medesimesomme a tassazione ordinaria, ovvero a tassazione separata, in sede di dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; l. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi da 5 a 9
90. Redditi di partecipazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 3/17/11 del 9 novembre 2010 - Pres. Rel. Meli
IRPEF - Reddito di partecipazione - Avviso di accertamento - Annullamento - Atti consequenziali - Illegittimità - Sussiste.L’annullamento dell’avviso d’accertamento nei confronti della società partecipata e dei soci determina automaticamente l’annullamentodi tutti gli atti scaturiti dai suddetti accertamenti, inclusi quelli emessi nei confronti dei soci. (M. Sa.)
91. Credito d’impostaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - senten za n. 10/17/11 del 9 novembre 2010 - Pres. Meli, Rel.
Seregni
IRPEF - Credito d’imposta - Dichiarazione integrativa - Presentazione - Mancato rispetto dei termini di legge - Irrilevanza.La dichiarazione integrativa presentata oltre i termini di legge non comporta alcuna sostanziale modifica della posizione creditoria del
contribuente, quindi nessun danno erariale viene causato e, per l’effetto, sussiste la legittimità del credito d’imposta. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
92. Discriminazione uomo donna
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 16/1/2010 del 12 gennaio 2010
IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Direttiva 76/20//CE Trattato UE art. 141 - Divieto di discriminazione - Uguaglianza uomo
donna - Abbattimento del 50% della tassazione indennità fine rapporto.Il beneficio fiscale consistente nell’abbattimento del 50% dell’indennità di fine rapporto ai fini Irpef è discriminatoria e incompatibile conil trattato comunitario nella misura in cui sia prevista solo per le donne e non anche per gli uomini, coerentemente a quanto previsto dalla
Sentenza della Corte di giustizia C-207/04, presa sulla base dell’art. 141 del Trattato UE e della direttiva 76/207/CE. Il legislatoretributario italiano ha tuttavia rimosso la discriminazione abrogando l’art. 19 comma 4- bis del testo unico nella misura in cui introduceva
un regime privilegiato per le donne. La disciplina attuale, che ha previsto un allineamento in peius del trattamento delle donne a quello
degli uomini è dunque compatibile con la disciplina comunitaria.
93. Invio telematico
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza 7/6/2010 del 21 gennaio 2010
IMPOSTE DIRETTE - Art. 3 d.p.r. 322/98 - Dichiarazione dei redditi - Invio telematico - Omessa accettazione -
Dichiarazione tributaria - Omissione di presentazione - Perdita di credito d’imposta - Non rileva.Una dichiarazione tributaria (dichiarazione dei redditi) si considera tempestivamente e ritualmente presentata (e quindi non può essereconsiderata omessa) anche se il sistema informatico di ricezione l’ha scartata subito dopo il suo invio da parte dell’intermediarioqualificato (nella specie lo scarto era dovuto all’impegno a trasmettere da parte dell’intermediario in un momento successivo al suo invioda parte dello stesso) ed indipendentemente dal fatto che si a previsto, in questo caso, il re-invio della dichiarazione stessa entro 5 giorni
dalla risposta del terminale in merito allo scarto della stessa. A tali conclusioni si giunge sia in base alla legge (art. 3 d.p.r. 322/98) che
impone al contribuente l’impiego di modelli prestampati e approvati, ma nulla impone circa il re-invio, sia, per quanto riguarda i fatti dicausa (utilizzabilità del credito di imposta rilevato in periodi d’imposta precedenti) in base alla Risoluzione ministeriale 74/07e alla ordinanza della Corte costituzionale (Corte cost. 8602/96), entrambe concludenti nel senso che l’omissione della presentazionedella dichiarazione non comporta, da sola, la perdita del credito per l’anno nel quale è stata omessa o del credito riportato in un annosuccessivo per il quale non è stata presentata la relativa dichiarazione.
94. Fondo patrimoniale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza 4/42/2010 del 25 gennaio 2010
IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - ART. 170 c.c. - FONDO PATRIMONIALE - Destinazione di beni alle esigenze familiari -
Oggetto di esecuzione - Debiti contratti dai coniugi nell’interesse della famiglia - È possibile - Creditore - Conoscenzaestraneità del credito ai bisogni della famiglia - Onere della prova - Incombe ad debitore. Fondo patrimoniale - Costituzione
- Successivamente all’iscrizione a ruolo del credito tributario - Elemento a favore dell’inopponibilità del fondo all’erario - Ètale.
La costituzione di un fondo patrimoniale e l’art. 170 c.c. non è opponibile all’erario (nel caso di specie il concessionario dellariscossione aveva iscritto ipoteca conservativa su beni immobili conferiti) nella misura in cui i debiti d’imposta siano emersi a fronte diattività economiche i cui proventi siano stati ottenuti e impiegati nell’interesse ella famigli medesima. In questo senso, conformemente allaregole di diritto comune, sarebbe comunque onere del debitore (il contribuente) dimostrare che il creditore era a conoscenza
dell’estraneità del debito (e quindi dell’attività che lo ha originato) agli interessi della famiglia. Nello stesso senso fa deporre lacircostanza per la quale il fondo in questione sarebbe stato costituito solo successivamente all’iscrizione delle somme di cui in causa aruolo, e quindi con una funzione che l’Amministrazione ha considerato essere frodatoria delle legge e passibile di essere qualificata nullaai sensi di legge (o quantomeno inefficace).
ISCRIZIONE DI IPOTECA - OMESSA INDICAZIONE EX ART. 19 COMMA 2 D.LGS. 546/92 - Causa di nullitàdell’atto - Non è tale - Atto del concessionario - Atto amministrativo - Applicazione art. 21- octies l. 241/90 - Non è tale.L’iscrizione di ipoteca è atto iure privatorum , e non già di natura amministrativa, ne consegue che l’omessa indicazione delleinformazioni di cui all’art. 19 comma 2 d.lgs. 546/92 non è oggetto di nullità dell’atto stesso, così come neppure è possibile applicarel’art. 21- octies della l. 241/90, che disciplina l’attività amministrativa solamente.
95. Impresa familiare
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza 7/42/10 del 25 gennaio 2010
IMPOSTE DIRETTE - REDDITI D’IMPRESA - IMPRESA FAMILIARE - Cessione d’azienda - Imputazione dellaplusvalenza - Ai singoli partecipanti - Impresa familiare - Società di persone - Equiparazione.Secondo l’attuale insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. 6056/97) il legislatore ha progressivamente avvicinato la disciplinadell’impresa familiare a quella delle società di persone, con la conseguenza che i principi applicabili all’una lo sono tendenzialmenteanche all’altra. Nel caso in questione, quindi, la plusvalenza realizzata dall’impresa familiare a fronte della cessione dell’azienda deveessere imputata pro quota a ciascuno dei partecipanti all’impresa familiare che risultino da atto pubblico costitutivo dell’impresa stessa, enon solamente al capo-famiglia imprenditore. (Per l’imputazione pro quota delle plusvalenze applicando il principio di trasparenza ancheall’impresa familiare si era espressa anche Cass. 21535/07).
96. Ritenute alla fonte
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 40/2/2010 del 18 marzo 2010
IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - REDDITI ESTERI - Ritenute alla fonte - Titolo definitivo del prelievo estero - Effettivitàdel prelievo estero.
Il credito di imposta per tributi assolti all’estero, previsto dall’art. 15 del Testo unico (ora articolo 165), è riconosciuto, inter alia ,
quando il contribuente fornisca prova dell’effettivo pagamento all’estero, a titolo definitivo, dei tributi sullo stesso reddito. Tale prova siconsidera assolta a fronte del deposito di adeguate certificazioni fiscali rilasciate da autorità straniere senza che sia esigibile da partedell’Amministrazione italiana un quid pluris concernente la definitività delle imposte stesse, posto che è ragionevole ritenere chel’amministrazione estera si comporti come quella italiana, e che cioè restituisca quanto abbia già incassato senza che ne sussistanopresupposti (nella specie il contribuente aveva anche allegato copia dei propri bilanci depositati da quali si desumeva l’ammontare esattodei diritti esteri percepiti e delle ritenute ivi subite. La Commissione regionale ha confermato anche in questo caso la particolare valenza
probatoria della documentazione contabile, a suffragio dell’effettività e definitività del prelievo estero).
97. Cessione d’aziendaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 19/4/2010 del 15 aprile 2010
ACCERTAMENTO - IRPEF - CESSIONE DI AZIENDA - Determinazione ai fini del registro - Trasposizione dei criteri -
Non è possibile - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Obbligo di allegazione degli atti che integrano la
motivazione.
I principi che regolamento la determinazione del valore di un bene ai fini dell’applicazione di imposte diverse possono ben essere diversie condurre in ultima analisi a risultato divergenti: è il c so delle imposte dirette e dell’imposta di registro. Qui il calcolo delle plusvalenzein un caso è determinato con un metodo differenziale, mentre nell’altro caso con riferimento a valori di mercato. Una volta che il valoredell’avviamento è però reso definitivo ai fini dell’imposta di registro, esso diviene per l’amministrazione vincolante anche ai fini delledirette ed incombe sul contribuente l’onere di vincere questa presunzione attraverso fatti non già rilevati dall’ufficio (conforme a Cass.4117/02, Cass. 21055/05, Cass. 19548/05, Cass. 25721/09). Per quanto infine concerne l’onere di allegazione di atti da partedell’ufficio nel caso di motivazioni per relationem , va precisato che l’obbligo concerne solo gli atti che costituiscano parte integrantedella motivazione stessa e non altri (nel caso non è stata ritenuta rilevante l’omessa allegazione da parte dell’Ufficio dei listini CAAM -FIMAA - Collegio d’Agenti d’Affari in Mediazione, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari).
98. S.n.c.
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 109/65/2010 del 17 giugno 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO - RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL SOCIO di S.N.C. - Accertamento
definito nei confronti della società.L’avviso di accertamento di maggiori redditi di partecipazione basato sulla ricostruzione dei fatti emersi in sede di accertamento delreddito della società, deve intendersi sufficientemente motivato e non privo di vaglio critico dei fatti.Il reddito di partecipazione del socio di una società è legato da un imprescindibile nesso di consequenzialità al reddito della societàstessa.
Per questo motivo, quando il reddito della società viene rideterminato da parte dell’Amministrazione finanziaria, le risultanze di taleaccertamento producono i propri effetti anche nei confronti delle quote di utile imputabili al singolo socio.
L’Agenzia delle Entrate, facendo proprie le ricostruzioni dei fatti e le deduzioni della Polizia Tributaria, nonché recependo criticamente lerisultanze della Guardia di Finanza, opera correttamente e di conseguenza si può considerare sufficientemente motivato l’avviso direttifica che di conseguenza risulta legittimo.
A nulla valgono, nel processo tributario, le osservazioni circa la limitazione al valore istruttorio delle dichiarazioni rese dalla parte in
assenza di difensore.
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, artt. 39 e 40
99. Utili societàCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 112/40/10 del 24 settembre 2010
CREDITO D’IMPOSTA - UTILI SOCIETÀ - Omessa presentazione dichiarazione dei redditi - Prova avvenuta
trasmissione dichiarazione.
Il contribuente che non fornisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi perde il credito d’imposta per gli utilidistribuiti dalla società partecipata. La prova dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione è superata con la sottoscrizione ecompilazione nel riquadro riservato all’intermediario. La sola dichiarazione rilasciata dall’intermediario autorizzato, contenente l’impegnoa trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non prova l’avvenuta presentazione.
Riferimenti normativi: d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3
100. Coltivatori diretti
Commissione Tributaria Centrale - Sez. Milano - Collegio n. 11 - sentenza n. 65 del 13 gennaio 2010 - Pres. Valenti, Rel.
Sacchi
IRPEF - CARTELLA ESATTORIALE - Ex art. 36-bis d.p.r. 600/73 - Contributi previdenziali ed assistenziali dei coltivatori
diretti - Deducibilità - Sussiste.È legittima ex art. 10, lettera i), d.p.r. 597/73 la deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali, aventi natura obbligatoria, versatiin ottemperanza a disposizioni di legge, mancando una esplicita disposizione in senso opposto ex artt. 24 e 30, d.p.r. 597/73,
relativamente alla determinazione del reddito agrario mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
Riferimenti normativi: d.p.r. 597/73, artt. 10, 24, 30
101. Indennità di fine rapportoCommissione Tributaria Centrale - Sez. Milano - Collegio 5 - sentenza n. 929/2010 del 25 febbraio 2010 - Pres. Martorelli,
Rel. Bonavolontà
IRPEF - RIMBORSO - LEGGE 482/85 - Indennità di fine rapporto - Legittimità - Sussiste.Il contribuente ha diritto al rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’indennità di fine rapporto, giusto il dettato della legge 482/85, i cui terminisono stati riaperti con la legge 154/89, secondo il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 178, del 27 giugno
1986.
Riferimenti normativi: legge 482/85, legge 154/89, sentenza 178/86 Corte Costituzionale
IRPEG - IRES
102. Paradisi fiscali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 123/43/2010 del 20 maggio 2010 - Pres. Raimondi,
Rel. Uppi
IMPOSTE DIRETTE - IRES - Paradisi fiscali - Operazioni con Paesi “Black list ” - Deducibilità dei costi - Indicazioneseparata - Sanzioni applicabili.
L’omessa indicazione separata dei costi sostenuti con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (cd. Paesi “ Blacklist”, nella specieMalesia e Singapore) ex art. 110 commi 10 e 11 non può condurre a un disconoscimento complessivo dei costi sostenuti quando ilcontribuente fornisce prova che tutte le operazioni commerciali hanno regolarmente avuto luogo ed erano ampiamente giustificate dal
punto di vista economico (nella specie il contribuente ha documentalmente provato che i prezzi praticati dai fornitori di medicine nei due
paesi ricordati erano addirittura più bassi degli stessi prezzi proposti da fornitori italiani) restando dovute solo le sanzioni da calcolarsisulla base dell’art. 8 comma 3-bis del d.lgs. 471/97 (nella specie la Commissione dà atto che la separata indicazione come presuppostoper la deducibilità di questa tipologia di costi è stata poi formalmente abolita dal legislatore con l’art. 1 comma 301 della l. 296/06).
103. Consolidato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 19/16/11 del 21 dicembre 2010 - Pres. D’Andrea,
Rel. Chiametti
IRES - ESERCIZI PREGRESSI - DISCONOSCIMENTO DI PERDITE - Consolidato - Decadenza - Interruzione -
Tardiva comunicazione - Errore formale - Irrilevanza - Sussiste.
La decadenza dei requisiti relativi all’opzione della società controllante per il consolidato nazionale con la società controllata e la tardivitàdella comunicazione di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, errore meramente formale, non pregiudica il diritto in capo alla
consolidante di riportare la perdite di esercizi precedenti rimaste nella disponibilità della stessa in detta qualità, con consequenzialeillegittimità di iscrizione a ruolo. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36- bis ; d.p.r. 917/1986, art. 124, comma 4; decreto attuativo del 9 giugno 2004, art.
13, comma 10
104. Impresa commerciale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 13/2/2010 del 12 febbraio 2010
IRPEG/IRES - REDDITO DI IMPRESA COMMERCIALE - Art. 109 comma 5 T.u. 917/86 - Art. 85 T.u. 917/86 -
Inerenza dei costi - Onere della prova - Art. 2697 c.c. - Spetta al contribuente - Servizi “di regia” - Omessa
contabilizzazione dei ricavi - Individuazione forfetaria - 1% delle spese - Principio di inerenza - Correlazione costi e attività- Finanziamento - Prova della non inerenza - Correlazione fra finanziamento ed attività extraziendali - Deducibilità diinteressi - Cash pooling - Ammissibile.
Il principio di inerenza nelle imposte dirette e previsto all’art. 109 del testo unico T.u. 917/86 si pone come una relazione di causa-effetto fra spesa sostenuta (e della quale si pretende la deduzione) e attività economica condotta che spessa al contribuente doverdimostrare sulla base dell’art. 2697 c.c. applicabile alla materia. Nel caso di specie, e al di là di questo rilievo generale, il contribuenteha sia dimostrato la correttezza della non (ulteriore) contabilizzazione a ricavi per un servizio di acquisti centralizzato a vantaggio delle
società del gruppo (dall’ufficio computato all’1% dei costi complessivi oltre al già rilevato 1,77% da parte del contribuente e calcolatosui costi stessi), sia l’inerenza dei costi di assicurazione e di finanziamento. Nel primo caso il costo di un contratto di assicurazione(contro incendio e altri rischi) di una unità immobiliare poi facente parte di un complesso aziendale scisso dalla società e destinato a farcapo a un soggetto autonomo è inerente e deducibile in quanto lo stesso immobile (magazzino) è poi utilizzato in forma di contratto dilocazione regolarmente prodotto dal contribuente. Nel secondo caso perché, pur in costanza di un contratto di cash pooling che correlain contribuente alle altre società del gruppo, il finanziamento era stati erogato alla società in questione per un corrispettivo (interessipassivi) più basso di quello previsto dal contratto di cash pooling, e quindi era per la stessa società più conveniente. Per converso, nonrisulta che l’ufficio abbia censurato, oltre all’inerenza, anche la misura e il calcolo degli interessi stessi, sui quali pertanto la Commissionenon si sofferma. Da ultimo, si rileva altresì che è onere dell’Amministrazione, qualora voglia ugualmente contestare l’inerenza delfinanziamento e conseguentemente la deducibilità degli interessi, dimostrare che questo è stato acceso per una finalità extra aziendale ecomunque tale da far venire meno quel nesso di correlazione sul quale si regge l’inerenza stessa.
105. DeducibilitàCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 95/11/10 del 28 giugno 2010
IRPEG/IRAP - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Costi Servizi - Deducibilità - Produzione del contratto - Prova - Sussiste.La produzione del contratto in base al quale i servizi sono stati resi alla società nell’ambito delle strategie operative del gruppomultinazionale e la restante copiosa documentazione costituiscono ben più di un mero indizio della presenza in concreto dei requisiti dideducibilità dei costi sostenuti.
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 109.
106. Aiuti di Stato
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 82/46/10 del 30 giugno 2010 - Pres. Rel. Punzo
GIUDIZI IN MATERIA DI RECUPERO DI “AIUTI DI STATO” - PROCEDIMENTO CAUTELARE - Omessa letturadel dispositivo di udienza - Nullità della sentenza - Sussiste - Rimessione degli atti al giudice di primo grado - Esclusione -
Pronuncia nel merito del giudice di appello - Necessità - Azione erariale di recupero - Liquidazione e ingiunzione di
pagamento - Legittimità - Automatismo del recupero - Esclusione - Accertamento della natura, consistenza ed effettiva
fruizione dell’aiuto conseguito dal beneficiario - Perdite di esercizio idonee a neutralizzare, in concreto, l’effettiva fruizionedel beneficio - Illegittimità dell’ingiunzione di recupero.Nei giudizi in materia di recupero degli “aiuti di Stato” l’art. 47-bis del d.lgs. n. 546/92, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 59/08 (conv. in l.n.
101/08), ha istituito un rito speciale per la trattazione e decisione delle controversie in materia, applicabile anche nel caso che non sia
stato adottato un provvedimento in sede cautelare.
L’omessa lettura del dispositivo in udienza, pertanto, determina in ogni caso la nullità della sentenza, ai sensi del comma 5 della prefatanovella legislativa.
Tale nullità, una volta dedotta in appello, non comporta, tuttavia, la rimessione degli atti al giudice di primo grado, ma postula che ilgiudice di appello decida la causa del merito.
L’azione erariale di recupero degli “aiuti di Stato” dichiarati incompatibili con la normativa comunitaria in materia di concorrenza èesercitata dall’Agenzia delle Entrate mediante il procedimento di liquidazione ed ingiunzione previsto dal d.l. n. 10/07, emanato inattuazione della decisione n. 2003/193/CE della Commissione europea.
Il recupero, tuttavia, non è automatico, ma spetta al giudice di merito investito della questione verificare ed accertare, sulla base delleallegazioni probatorie delle parti, natura, consistenza ed effettività dell’aiuto fruito.
L’ammontare del recupero non può comunque eccedere l’importo delle imposte che sarebbero state effettivamente dovute in assenzadell’esenzione fiscale dichiarata incompatibile con l’ordinamento comunitario.Nel caso di rilevanti perdite di esercizio subite nelle annualità di riferimento, pertanto, l’azione di recupero può essere accolta soltanto sele perdite non siano state tali da neutralizzare, in concreto, l’impossibile positivo oggetto di ripresa. (F.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 546/92, art. 47-bis; d.l. n. 10/07, art. 1; Decisione n. 2003/193/CE.
107. Costi del personale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - sez. staccata di Brescia - sentenza n. 220/64/10 del 5 ottobre 2010
ACCERTAMENTO - P.V.C. - COSTI DI MANO D’OPERA NON CONTABILIZZATI - FATTURE RELATIVE AOPERAZIONI INESISTENTI - Utilizzate per finanziare costi del PERSONALE - Indebita deduzione di fatture fittizie -
Indeducibilità dei costi sostenuti non documentati.
Non possono essere riconosciuti i presunti costi sostenuti ma non contabilizzati per operazioni illecite poste in essere e/o presunti
compensi pagati fuori busta dalla Società ai propri dipendenti.L’acclarata falsità soggettiva e oggettiva di fatture attestanti operazioni inesistenti e, per conseguenza, di tutto l’impianto contabileaziendale basato di esse, è ragione sufficiente per dubitare dell’effettiva entità dei costi dedotti.I costi, per concorrere negativamente a formare il reddito d’impresa non solo debbono essere certi nell’esistenza, ma il loro ammontaredeve anche essere determinabile in modo obiettivo e sono ammessi in deduzione solo se, e nella misura in cui, risultano imputati al conto
dei profitti e delle perdite, ovvero anche se e nella misura in cui, risultano da elementi certi e precisi che il contribuente ha l’onere diprovare.
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 75 comma 4
IMPOSTE INDIRETTE
ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO
108. Avviso di pagamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 41/31/10 del 15 gennaio 2010 - Pres. Meli, Rel.
Casale
AVVISO DI PAGAMENTO - DEFINITIVITÀ - Cartella di pagamento - Vizi propri.L’avviso di pagamento che non venga impugnato entro i termini prescritti diviene definitivo, rendendo legittima l’iscrizione a ruolo e larelativa cartella di pagamento. Verso tale cartella, trattandosi di atto autonomamente impugnabile, si potrà ricorrere solo per vizi propri enon per vizi ascrivibili all’avviso di pagamento. (F.F.)
109. Impianti fotovoltaici
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 43/31/10 del 15 gennaio 2010 - Pres. Meli, Rel.
Casale
BENEFICI FISCALI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIMITI OGGETTIVI - Utilizzatore finale.
Il punto 127-quinquies tabella A parte III d.p.r. 633/72 indica a quali beni si può applicare l’aliquota agevolata del 10%, ovvero agliimpianti di produzione e reti di distribuzione calore/energia elettrica da fonte solare o eolica, e ai beni forniti per la costruzione di detti
impianti. La norma indica la necessità che l’impianto sia idoneo a produrre calore ed energia, ponendo dei limiti oggettivi, escludendo lematerie prime e semilavorati, limitando l’agevolazione ai soli beni finiti utilizzabili per l’impianto. Tale agevolazione infine opera solo infavore dell’utilizzatore finale, mentre non può essere riconosciuta per gli acquirenti intermedi. (F.F.)
110. Autoproduzione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 63/31/10 del 22 gennaio 2010 - Pres. Minaudo,
Rel. Costanzo
ACCISE SUL GASOLIO - ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA - AUTOPRODUZIONE - Sanzioni amministrative -Imputabilità.L’utilizzo da parte di un soggetto esercente un impianto di autoproduzione di energia elettrica, di gasolio a regime non agevolato nondispensa detto soggetto dal pagamento dell’imposta di fabbricazione, non realizzandosi nei fatti una doppia imposizione, essendo le dueimposte (accisa sul gasolio e accisa sull’energia elettrica) differenziate nei presupposti. Le sanzioni amministrative devono essereimputate al soggetto che ha commesso la violazione, in caso si persona giuridica, la responsabilità riguarda questa in via esclusiva senzala possibile estensione alla persona fisica che ha contribuito alla violazione medesima.
Per tale imputabilità si deve riscontrare una violazione frutto di azioni e/o omissioni frutto di dolo o colpa. (F.F.)
111. Cumulo sanzioni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 10/31/10 dell’11 febbraio 2010
IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - TARDIVO PAGAMENTO PER DIMENTICANZA/NEGLIGENZA - Cumulo di
sanzioni.
Il tardivo pagamento dell’imposta dovuta a titolo di accisa, causato da dimenticanza e/o negligenza seppure in buona fede, rappresentauna violazione e in quanto tale sanzionabile sia ai sensi dell’art. 3, comma 4 T.U.A. sia ex art. 13, comma 1 d.lgs. 471/97, in quanto
l’indennità di mora non ha natura afflittiva ma esclusivamente risarcitoria.
112. Dazio antidumping
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 11/31/10 dell’11 febbraio 2010
IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - ESENZIONE DAZIO AGGIUNTIVO ANTIDUMPING - ILLEGITTIMITÀ
DELL’ATTO DI CONTESTAZIONE - IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Nei casi d’importazione di parti essenziali di un bene, per quantitativi mensili inferiori a 300 unità, ai fini di beneficiare dell’esenzione deldazio esteso (art. 14 REG-CE 88/1997), non è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Doganale.
113. Sottrazione di energia
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 13/31/10 dell’11 febbraio 2010
IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - ILLEGITTIMO ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DICOMMERCIALIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA - Sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento
d’imposta - Omessi e tardivi versamenti - Cumulo di sanzioni.Chi eroga energia elettrica a soggetti posti all’interno del proprio complesso, va considerato rivenditore di energia elettrica, ove isoggetti cessionari abbiano una loro autonoma soggettività giuridica con attività produttive autonome rispetto a quelle svolte dal cedente.L’addizionale provinciale sullo scaglione dei primi 200.000 kwh va versata tante volte quante sono le ditte utenti del servizio. È legittimal’applicazione congiunta dell’indennità di mora e della sanzione amministrativa ex art. 13, comma 1.
114. Criteri di calcolo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 23/31/10 dell’11 febbraio 2010
IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - INTERPRETAZIONE ART. 26, COMMA 13 T.U.A - CRITERI DI CALCOLO.
L’art. 26 T.U.A., nel suo comma 13, stabilisce i criteri di calcolo per il pagamento dell’accisa, cercando di conciliare due opposteesigenze: quella di restringere i tempi di maturazione del debito tributario collegato al consumo rispetto alla fase della riscossione da
parte dell’erario, e quella di semplificare la modalità di versamento sulla base di una presunzione di consumi mensili riferendoli a quellidell’anno precedente. Consente poi all’ufficio di definire criteri diversi onde evitare distorsioni a questo meccanismo di calcolo. Sievidenzia come l’esercizio di tale potere debba essere sempre finalizzato ad obiettivi di trasparenza, efficienza ed economicità a tuteladegli interessi singoli e della collettività.
115. Pagamenti
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 48/10 del 17 febbraio 2010 - Pres. Martino, Rel.
Casale
PAGAMENTI - EFFETTUATI AD ALTRI ORGANI DELL’AF - VALENZA SOLUTORIA.L’ordinamento tributario riconosce, di massima, valenza solutoria ai versamenti d’imposta eseguiti dal contribuente ad organidell’amministrazione finanziaria non competenti a riceverli. L’assolvimento dell’obbligazione tributaria in forme diverse da quelle di leggead organi o uffici non competenti a riceverlo impedisce all’amministrazione finanziaria di richiedere quanto versato, evitando unaduplicazione dell’imposta per lo stesso rapporto tributario. (F.F.)
116. Avviso di pagamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 41/31/10 del 18 febbraio 2010
IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - AVVISO DI PAGAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - Definitività.L’avviso di pagamento che non venga impugnato entro i termini prescritti diviene definitivo, rendendo legittima l’iscrizione a ruolo e larelativa cartella di pagamento. Verso tale cartella, trattandosi di atto autonomamente impugnabile, si potrà ricorrere solo per vizi propri enon per vizi ascrivibili all’avviso di pagamento.
117.
Fonte solare o eolica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 43/31/10 del 18 febbraio 2010
IMPOSTE SUL CONSUMO - ACCISE - BENEFICIO FISCALE - LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI.
Il punto 127- quinquies indica a quali beni si può applicare l’aliquota agevolata del 10%, ovvero agli impianti di produzione e reti di
distribuzione calore/energia elettrica da fonte solare o eolica, e ai beni forniti per la costruzione di detti impianti. La norma indica la
necessità che l’impianto sia idoneo a produrre calore ed energia, ponendo dei limiti oggettivi, escludendo le materie prime e semilavorati,limitando l’agevolazione ai soli beni finiti utilizzabili per l’impianto. Tale agevolazione infine opera solo in favore dell’utilizzatore finale,mentre non può essere riconosciuta per gli acquirenti intermedi.
118. Fonte solare o eolica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 47/31/10 del 18 febbraio 2010
IMPIANTI DI PRODUZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE CALORE/ENERGIA ELETTRICA - FONTE SOLARE O
EOLICA - ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 10% - Limiti oggettivi e soggettivi - Utilizzatore finale.
Il punto 127- quinquies indica a quali beni si può applicare l’aliquota agevolata del 10%, ovvero agli impianti di produzione e reti didistribuzione calore/energia elettrica da fonte solare o eolica, e ai beni forniti per la costruzione di detti impianti. La norma indica la
necessità che l’impianto sia idoneo a produrre calore ed energia, ponendo dei limiti oggettivi, escludendo le materie prime e semilavorati,limitando l’agevolazione ai soli beni finiti utilizzabili per l’impianto. Tale agevolazione infine opera solo in favore dell’utilizzatore finale,mentre non può essere riconosciuta per gli acquirenti intermedi.
119. Calcolo rate mensili
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 110/31/10 del 26 febbraio 2010 - Pres. Scuffi, Rel.
Casale
ACCISE - RATE MENSILI - CALCOLO - PERIODO ANNUALE O MINORE DELL’INTERO ANNO.Gli importi delle rate mensili dell’accisa vanno calcolate e versate sulla base dei consumi dell’anno precedente, per i periodi diversidall’intero anno nel silenzio normativo si deve procedere ad un’interpretazione sistematica, in base alla quale l’imposta dovuta vacalcolata dividendo i consumi dell’anno precedente per il numero di mesi cui si deve l’imposta da calcolare. (F.F.)
120. Evasione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 111/31/10 del 26 febbraio 2010 - Pres. Scuffi, Rel.
Casale
ACCISE - TENTATIVO DI EVASIONE - CRITERI D’IMPUTAZIONE.Il tentativo di evasione deve essere provato dimostrando la realizzazione di atti o fatti diretti in modo non equivoco alla realizzazione
dell’evento, anche se l’azione non si compie o non si realizza. Non è mai realizzabile il tentativo di evasione pei casi d’indicazione di unmaggior importo del tributo dovuto e dell’indicazione di un credito in mancanza di utilizzazione o di richiesta di rimborso degli stessi neitermini di legge. (F.F.)
121. Imputabilità della sanzioneCommissione Tributaria Provinciale di Milano - sentenza 24 marzo 2010 n. 63/31/10
AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IMPUTABILITÀ SANZIONEAMMINISTRATIVA - Persona giuridica - Persona fisica.
A) L’utilizzo da parte di un soggetto esercente un impianto di autopro-duzione di energia elettrica, di gasolio a regime non agevolato nondispensa detto soggetto dal pagamento dell’imposta di fabbricazione, non realizzandosi nei fatti una doppia imposizione, essendo le dueimposte (accisa sul gasolio e accisa sull’energia elettrica) differenziate nei presupposti.B) Le sanzioni amministrative vanno imputate al soggetto che ha commesso la violazione; in caso di persona giuridica, la responsabilitàriguarda questa in via esclusiva senza la possibile estensione alla persona fisica che ha contribuito alla violazione medesima. Per tale
imputabilità si deve riscontrare una violazione frutto di azioni e/o omissioni a titolo di dolo o colpa.
122. Regolamenti di classificazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 64/31/10 del 24 marzo 2010
PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE - VALORE DEI REGOLAMENTI DI
CLASSIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONE DELLA NC.
Il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, comeindividuate nel testo sulla Nomenclatura Combinata. Tale sistema va integrato dai regolamenti di classificazione emanati in sede
comunitaria, che assumono una vigenza diversa a seconda che siano a carattere normativo o interpretativo. La possibilità di applicare invia retroattiva i secondi è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, in quanto finalizzati a specificare quantogià indicato nelle voci della NC.
123. Beni di interesse culturale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 68/31/10 del 6 aprile 2010
RETTIFICA O REVISIONE DI ACCERTAMENTO - DISCIPLINA AGEVOLATA IVA - BENI DI INTERESSE
CULTURALE.
Subordinare l’applicazione agevolata, prevista per i beni d’interesse culturale, alla presentazione dell’attestazione del Ministerocompetente è illegittimo in tutti quei casi in cui la disciplina specifica di settore cui è soggetto il bene importato non la prevedaespressamente.
124. Calcoli importi mensili
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 110/31/10 del 23 aprile 2010
ACCISA SUL GAS METANO - CALCOLI IMPORTI RATE MENSILI - Anno precedente - Interpretazione sistematica.
Gli importi delle rate mensili dell’accisa vanno calcolati e versati sulla base dei consumi dell’anno precedente. Per i periodi diversidall’intero anno, nel silenzio normativo si deve procedere ad un’interpretazione sistematica, in base alla quale l’imposta dovuta vacalcolata dividendo i consumi dell’anno precedente per il numero di mesi cui si deve l’imposta da calcolare.
125. Avviso di pagamento annullato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 216/31/2010 del 19 luglio 2010
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO - AVVISO DI PAGAMENTO ANNULLATO E SOSTITUITO -
Nuovo avviso di pagamento - Obbligo di impugnazione - Sussiste.
La sostituzione di un atto non può comportare la reiterazione di una pretesa tributaria perché il nuovo atto costituisce un’espressioneautonoma di volontà e in tal senso esplica i suoi effetti.La definitività del provvedimento non impugnato — emanato in sostituzione del precedente — comporta il consolidarsi della pretesatributaria e la conseguente cartella di pagamento non può essere impugnata per questioni di merito inerenti il sottostante rapporto,esaurito, ma solo per vizi propri.
Riferimenti normativi: d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
126. Classificazione voci doganali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 10 - sentenza n. 218/7/10 del 6 ottobre 2010
AVVISO DI RETTIFICA - RIUNIONE RICORSI - CONSEGUENTE ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
- Classificazione corretta per voci doganali.
Secondo costante Giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione
doganale delle merci deve essere ricercato e individuato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite dal testo delle voci dellaN.C. e delle note delle sezioni o dei capitoli, classificazione che deve essere verificata al momento dello sdoganamento.
Al riguardo non rileva che il fabbricante del prodotto abbia inteso o meno mettere in risalto una certa caratteristica del prodotto stesso.
Le note esplicative della N.C. delle Comunità Europee, se pur non giuridicamente rilevanti, forniscono per parte loro, un fondamentalecontributo all’interpretazione della portata delle voci.La classificazione della merce che non presenta alcune caratteristiche in sede di sdoganamento ma che le acquisisce successivamente,
grazie ad un ulteriore intervento, è subordinata al fatto che le successive manipolazioni possano essere agevolmente effettuate da unutente che non disponga di competenze particolari e senza che l’apparecchio subisca modificazioni materiali.
127. Esenzione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 99/35/10 del 23 luglio 2010
ADDIZIONALE PROVINCIALE - CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - Esenzione per i consumi superiori a 200.000
Kwh mensili.
Il proprietario di un complesso immobiliare che conceda in sublocazione a terzi porzioni di detto complesso, fornendo a ciascuno di essi
un servizio omnicomprensivo comprendente, tra l’altro, anche l’energia elettrica, non muta la qualifica di unico consumatore finale dienergia elettrica e può fruire dell’esenzione dall’addizionale provinciale dell’accisa sui consumi di energia elettrica, prevista per i consumisuperiori ai limiti di legge, ancorché tali consumi siano stati realizzati dai conduttori sublocatari.
Riferimenti normativi: d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; d.l. 228 novembre 1988, n. 511; Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, n.
2003/96/CE
128. Rimborso imposte
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 169/67/10 del 21 giugno 2010
IMPOSTE DI CONSUMO SU OLII LUBRIFICANTI - Rimborso imposte traslate su terzi - Onere della prova.
Il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta di consumo sugli olii lubrificanti a condizione che la stessa non sia stata traslata su terziovvero che sia rimasta definitivamente a proprio carico. Non è sufficiente la generale convinzione di mercato a integrare la prova deltrasferimento.
L’imposta di consumo sugli olii lubrificanti rimasta definitivamente a carico del soggetto richiedente il rimborso è legittima a condizioneche l’onere dell’imposta non sia stato trasferito su soggetti terzi — consumatori finali —. Onerato della prova è l’amministrazionefinanziaria che deve provare l’eventuale trasferimento su terzi dell’imposta di cui il contribuente chiede il rimborso. Non è sufficiente ilrichiamo alla presunzione generica secondo cui, in un regime di mercato, di normale profitto, debba presumersi automaticamente che
una eventuale imposta gravante sull’attività produttiva venga scaricata sul prezzo finale di vendita, alla stregua di tutti gli altri costi diproduzione. La prova dell’avvenuto trasferimento su altri soggetti non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni. Inpratica l’imposta illegittimamente versata dal produttore deve essere comunque rimborsata — non potendo il fisco dimostrare latraslazione sui terzi consumatori — pur se lo stesso non è rimasto inciso dall’imposta di consumo.
Riferimenti normativi: d.l. 30 settembre 1982, n. 688 convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, art. 19; legge 29 dicembre
1990, n. 428, art. 29; l. 6 febbraio 2007, n. 13, art. 21
129. Esenzione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. stacc. di Brescia - sentenza n. 153/63/10 del 14 maggio 2010
IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL’ENERGIA ELETTRICA - ESENZIONE - UTILIZZO IN OPIFICIINDUSTRIALI - Tutela del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente - Fattispecie.
L’esenzione dall’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica prevista dall’art. 52, comma 2, lett. o-bis), d.lgs. 504/1995,
applicabile ratione temporis, riguarda ipotesi tassative e, pertanto, non applicabili in via analogica. L’esenzione dall’imposta erariale sulconsumo di elettricità all’interno di un opificio industriale spetta, sotto il profilo soggettivo, qualora i consumi effettuati dal singolocontribuente supe-rino i limiti previsti per legge dall’52, comma 2, lett. o-bis), d.lgs. 504/1995, applicabile ratione temporis, a nulla
rilevando che nel medesimo stabilimento operino più contribuenti e possano, pertanto, cumu-larsi i consumi dagli stessi effettuati al finedi raggiungere il limite di esenzione previsto per legge. In tema di tutela del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente, ai
sensi dell’art. 10, l. 212/2000, non sono dovute le sanzioni e gli interessi moratori per le violazioni relative al mancato riconoscimentodell’esenzione dall’imposta erariale sui consumi di energia elettrica qualora il contribuente, a seguito di un’ispezione, sia pure di caratteretecnico, conclusasi con esito positivo e senza alcuna contestazione, avesse ritenuto corretto il proprio comportamento fiscale.
Riferimenti normativi: d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis) l. 27 luglio 2002, n. 212, art. 10
DAZI E DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE
130. Nomenclatura
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 64/31/10 del 22 gennaio 2010 - Pres. Minaudo,
Rel. Ventura
VALORE DOGANALE DELLA MERCE - NOMENCLATURA COMBINATA - REGOLAMENTI DI
CLASSIFICAZIONE - Carattere normativo o interpretativo.
Il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci, va ricercato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, comeindividuate nel testo sulla Nomenclatura Combinata. Tale sistema va integrato dai regolamenti di classificazione emanati in sede
comunitaria, che assumono una vigenza diversa a seconda che siano a carattere normativo o interpretativo. La possibilità di applicare invia retroattiva i secondi è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in quanto finalizzati a specificare quantogià indicato nelle voci della NC. (F.F.)
131. Beni di interesse culturale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 68/31/10 del 5 febbraio 2010 - Pres. Minaudo, Rel.
Casale
IVA ALL’IMPORTAZIONE - BENI DI INTERESSE CULTURALE - Disciplina agevolata.Subordinare l’applicazione agevolata, prevista per i beni di interesse culturale, alla presentazione dell’attestazione del Ministerocompetente è illegittimo in tutti quei casi in cui la disciplina specifica di settore cui è soggetto il bene importato non la prevedaespressamente. (F.F.)
132. Royalties
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 49/31/10 del 17 febbraio 2010 - Pres. Martino, Rel.
Casale
VALORE DOGANALE DELLE MERCI - ROYALTIES - PREZZO CONSUMO.
I corrispettivi per diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo pagato se sono relativi alle merci importate e se sono una condizione della
vendita per l’esportazione. Stesso valore hanno i pagamenti effettuati ad un terzo, ma solo ove ricorre l’ipotesi che tali pagamenti sianostati espressamente richiesti dal venditore o persona a lui legata. (F.F.)
133. ITV
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 64/49/10 del 14 maggio 2010
NOMENCLATURA COMBINATA - VOCE DOGANALE - INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI ITV -
Tariffa doganale comune e tariffa integrata TARIC - Rettifica o revisione - Accertamento - Bollette doganali - Esenzione -
Identificazione beni importati.
Ai fini di un’esatta valutazione dei beni oggetto di importazione per l’applicazione dei dazi corrispondenti, non è sufficiente l’esame dellecaratteristiche tratto dai cataloghi, dai manuali d’uso e dai depliant illustrativi senza aver esaminato il funzionamento dei beni, néeffettuato un accertamento tecnico, e neppure trattenuto un esemplare.
Le Informazioni Tariffarie Vincolanti ITV, ancorché emanate successivamente, costituiscono fonti interpretative per la valutazione dellacorretta classificazione dei beni e applicazione della tariffa doganale TARIC corrispondente.
Riferimenti normativi: Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987
IMPOSTA DI BOLLO
134. Esenzione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 63/49/2010 del 7 maggio 2010
APPLICAZIONE IN MISURA RIDOTTA SU VAGLIA CAMBIARIO - OPERAZIONI DI CREDITO - A medio e lungo
termine garantite da vaglia cambiario - Esenzione dall’imposta di bollo - Il vaglia cambiario regolarmente bollatocostituisce titolo esecutivo.
In tema di imposta di bollo, l’art. 15, comma 1, del d.p.r. 601/1973 sancisce chiaramente l’esenzione dall’imposta di bollo delleoperazioni di finanziamento a medio e lungo termine e di tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime,alla loro esecuzione, notificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualunque modo prestate e alle loro
eventuali surroghe. Nel caso di atti giudiziari relativi a operazioni di credito a medio e lungo termine, le cambiali emesse a garanzia delle
operazioni stesse sono soggette all’imposta di bollo nella misura ridotta prevista dal comma 2, art. 1, d.p.r. 601/1973. Secondo quantoprevisto dall’art. 20, d.p.r. 642/1973 la regolarità della bollatura del vaglia cambiario costituisce un requisito necessario perché il titolosia considerato immediatamente esecutivo.
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15; d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 642, art. 20
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
135. Classamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - senten za n. 156/1/2010 del 19 febbraio 2010 - Pres. Golia, Rel.
Astolfi
IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTE CATASTALI - Classamento catastale - Agenzia del Territorio - Motivazione
generale - Pubblicità del procedimento - Prova contraria.È generale, quindi ammissibile in ragione dell’elevato numero di fattispecie da sottoporre a verifica, e non generica la motivazioneutilizzata dall’Agenzia del territorio per fondare i propri atti di classamento delle unità immobiliari che fa riferimento alla normativa disettore applicabile e mette quindi il contribuente nella posizione di potersi validamente difendere. In questo senso l’agenzia del territorionon è obbligata ad allegare all’avviso i complessi calcoli che l’hanno indotta a un diverso classamento dell’immobile, essendo sufficienteche il contribuente sia messo nella condizione di potere astrattamente conoscere, così come sono accessibili i dati OMI (Osservatoriodel Mercato Immobiliare). Tali conclusioni sono poi ulteriormente giustificate quando (come nel caso di specie) l’Ufficio ha proceduto aa una revisione di valori sperequati per oltre il 35% senza modifica di estimi o coefficienti (nella specie veniva variata la classe di due
immobili — da 6 a 7 — nella categoria A/2) dopo un sopralluogo e acquisizione di dati inerenti il complessivo fabbricato e che delprocedimento seguito era stata data adeguata pubblicità in Gazzetta Ufficiale senza che il contribuente avesse argomentato efficacementein senso diverso (nella specie il contribuente aveva lamentato l’assenza di parcheggio, l’assenza di riscaldamento centralizzatodell’immobile e l’introduzione in città di “Ecopass” che rendeva più difficile il raggiungimento dell’immobile stesso.
136. Microzone
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 88/24/2010 del 5 marzo 2010
CONTROVERSIE CATASTALI - CLASSAMENTO - MICROZONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀCOSTITUZIONALE - Art. 1, comma 338, l. 311/2004 - Infondata - Inderogabilità contraddittorio - Nel processogiurisdizionale - Sussiste - Nel procedimento amministrativo - Non sussiste.
È manifestamente infondata la q.l.c. dell’articolo 1, comma 338, legge n. 311/2004 in quanto il classamento per zone comportainevitabilmente una differenza di valutazione tra gli immobili situati sul confine della zona e quelli immediatamente all’esterno dellamedesima. Al contrario se l’eccezione dovesse essere accolta, diventerebbe impossibile il classamento per zone, imponendosi aiComuni e all’Agenzia del territorio, di operarlo simultaneamente su tutti gli immobili del territorio, operazione evidentemente impossibile.Il principio del contraddittorio costituisce un principio inderogabile del processo, cioè della funzione giurisdizionale, come si evincedall’articolo 111 della Costituzione. La sua necessità è invece estranea al procedimento amministrativo. Infatti nella formazioneprogressiva dell’atto amministrativo si conoscono dei casi, nei quali è necessario sentire i soggetti interessati, come, per esempio, per ladichiarazione di pubblica utilità di un immobile, prodromica alla espropriazione, ma non si tratta tuttavia di un onere necessario per ogniprocedimento.
137. Prefabbricato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sen tenza n. 78/17/2011 del 21 dicembre 2010 - Pres. Giucastro,
Rel. Seregni
Categoria catastale - Unità immobiliare - Prefabbricato - Accatastamento - Obbligo - Sussiste.L’obbligo di accatastamento sussiste anche per le unità immobiliari consistenti in manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appog-giati al suolo, di precaria struttura, con assenza di permanenza continuativa nel luogo in cui si trovano, nonché di scarsa diffusione sulterritorio.
Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, convertito nella legge 286/2006, art. 2, comma 3; Circolare n. 4 del 16 luglio 2006 dell’Agenziadel Territorio. (M. Sa.)
IVA
138. Contratto di leasing
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 25/18/2010 dell’8 febbraio 2010
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE CONTRATTUALE - Restituzione beni difettosi - Nota di
credito - Legittimità - Contratto leasing - Immobile da costruirsi - Riscatto dell’immobile - Trasferimento proprietà -Dissimulazione vendita - Imponibilità.È legittima l’emissione di una nota di credito ai sensi dell’articolo 26, d.p.r. n. 633/72, emessa in forza di una risoluzione ex articolo
1456 c.c., con applicazione della clausola risolutiva espressa presente nel contat-to e restituzione dei beni perché difettosi (in quantofattispecie distinta dalla rettifica in diminuzione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, d.p.r. n. 633/72, che viene operata in virtù di unaccordo sopravvenuto). Costituisce prestazione di servizi imponibile IVA il contratto di leasing avente ad oggetto un immobile da
costruirsi, poi riscattato da colui che lo deteneva in godimento, in quanto tale contratto da origine ad un negozio giuridico rivelatore della
volontà delle parti volta essenzialmente al trasferimento della proprietà del bene concesso inizialmente in godimento, ponendo la venditacome elemento realizzatore della funzione economica del contratto.
139. Modello VR
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 63/43/2010 del 17 marzo 2010 - Pres. Raimondi,
Rel. Ingino
TRIBUTI - IN GENERE - RIMBORSO IVA - MODELLO VR - Termine di prescrizione del credito.
I crediti d’imposta divenuti incontestabili (per il decorso del termine dell’azione accertatrice) (nella specie trattasi di credito Ivaregolarmente indicato in dichiarazione) si prescrivono sulla base dell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c. (conforme
Commissione tributaria centrale 4039/04), senza che l’omessa presentazione del modello VR da parte dell’avente diritto sortisca alcuneffetto sul diritto in questione (nella specie, l’omessa presentazione è stata considerata argomento per disporre la compensazione dellespese di giudizio).
140. Personale distaccato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 10 - sentenza n. 293/10 del 19 luglio 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO - ADDEBITO COSTI PERSONALE DISTACCATO - PRINCIPIO DI COMPETENZA
DEI COSTI - Prestazione di servizi - Quantificazione del costo addebitato.
Si ritiene applicabile per le prestazioni di personale addebitate tra incorporata e controllante l’art. 8 comma 35 l. 67/1988, riconoscendovalido l’addebito, senza alcun ricarico e nella percentuale di effettivo utilizzo del personale da parte della controllante.Si riconosce, inoltre, il principio di competenza, non trattandosi di prestazione di servizi, per i maggiori costi di lavoro del personale
distaccato, riconoscendo tali importi come un mero riaddebito di costi.
Riferimenti normativi: l. 67/88, art. 8 comma 35
141. Moduli fotovoltaici
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 207/7/10 del 20 settembre 2010
ALIQUOTE - IMPORTAZIONE DI CELLE SOLARI - Realizzazione di moduli fotovoltaici per il risparmio energetico -
Aliquota ridotta del 10% - Applicabilità - Non sussiste - Caso di specie.In tema di IVA, il punto 127- quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicabilitàdell’aliquota ridotta del 10% per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eolica. Il successivo punto 127-sexies prevede l’aliquota IVA ridotta per i beni, escluse le materie prime e semilavorate,forniti per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare ed eolica.
Le disposizioni di cui ai nn. 127- quinquies e 127- sexies divergono con riguardo all’aspetto soggettivo, non rilevante per il primo edeterminante per il secondo, posto che l’agevolazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% non può essere riconosciuta se la cessione haluogo nei confronti di un soggetto operante nelle fasi intermedie di produzione o commercializzazione e spetta solo per le cessioni che
intervengono nell’ultima fase di commercializzazione del bene. All’importazione di celle solari, “ solar cell”, utilizzate per la realizzazionedi moduli fotovoltaici per il risparmio energetico, non si applica l’aliquota IVA ridotta del 10% in quanto trattasi di una lavorazioneintermedia destinata alla costruzione di sottoassiemi, moduli fotovoltaici, a loro volta destinati alla realizzazione o costruzione
dell’assieme, ovverosia dell’impianto termico.
Riferimenti normativi: d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 633, Tabella A. parte III allegata
142. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 12 - Sentenza n. 246/12/2010 del 7 ottobre 2010
IVA - AVVISO DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO - SCOSTAMENTO DEI DATI DICHIARATI E I RISULTATI
DELLO STUDIO DI SETTORE - Risultanze inattendibili, anomalie contabili volontarie e artificiose atte ad ottenere un
risultato di coerenza e congruità. Illegittimità dell’accertamento.Essendo riconosciuto allo Studio di settore un carattere meramente orientativo, che non autorizza l’Ufficio a prescindere dalla situazionespecifica dell’attività accertata, lo stesso ha l’obbligo di procedere all’accertamento con riferimento alla peculiare posizione tributariadell’accertato e utilizzando il metodo analitico. Dall’avviso di accertamento si deve ricavare l’esistenza di elementi probatori diirregolarità fiscali, vizi o inesattezze di natura e consistenza tali da legittimare l’Ufficio alla non applicazione della normativa in ordineall’accertamento analitico. Il risultato dello studio di settore non rappresenta fatto noto che autorizza l’Ufficio ad accertamenti nonmotivati da presunzioni gravi, precise e concordanti. Avendo gli studi di settore una natura presuntiva semplice devono essere
accompagnati dall’accertamento di ulteriori gravi incongruenze, non essendo sufficienti affermazioni generiche; è possibile procedereall’accertamento con il metodo induttivo soltanto in presenza di scritture contabili inattendibili.
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 42; l. 241/90, art. 3; d.p.r. 600/73 ex art. 39 c. 2; d.l. 321/93 art. 62- bis; l. 212/2000, art.
12 comma 7; c.c. art. 2729.
143. Credito d’impostaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sen tenza n. 22/18/11 del 21 dicembre 2010 - Pres. Pinto, Rel.
Catenacci
I.V.A. - Dichiarazione - Omissione - Credito d’imposta - Detraibilità - Non sussiste.Il diritto alla detrazione del credito d’imposta maturato nell’anno in cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione non puòessere automaticamente riconosciuto nell’anno successivo. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, art. 19
144. Marchio
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza 3/5/2010 del 20 gennaio 2010
CESSIONE DI BENI - Art. 2 comma 3 lettera b) d.p.r. 633/72 - Art. 3 comma 2 n. 2 d.p.r. 633/72 - Imposta di registro - Iva
- Marchio - Sito web, archivio fotografico e pubblicitario-anagrafica di clientela - Contratti di licenza - Contratti di conto
corrente - Cessione - Azienda Equivalenza - Non è tale - Marchio - Beni accessori - Rapporto di strumentalità - Sussiste.Il contratto che preveda la cessione da parte di una impresa di un segno distintivo (marchio commerciale) unitamente al dominio web,
archivio fotografico e commerciale (nella specie trattasi di marchio di moda), anagrafica della clientela e contratti di conto corrente non
può essere considerato come cessione di azienda, ma come vendita del semplice marchio, con conseguente applicazione dell’iva e nondell’imposta di registro. A tale conclusione è possibile giungere sia in ragione del fatto che tutti i beni elencati nell’atto di gestione sicaratterizzano per avere un rapporto si stretta strumentalità (accessorietà) con il marchio in questione, sia per il fatto che nel testo delcontratto stesso non è possibile ravvisare al cui effettivo riferimento all’azienda (o al ramo di essa) che si intende ceduto, come adesempio il richiamo a dipendenti e lavoratori (se sussistenti) e alla struttura organizzativa complessiva degli asset ceduti. Dal punto di
vista sanzionatorio, per quanto riguarda la fattispecie in questione non è possibile sostenere che la sanzione comminata e prevista per ilmancato assolvimento dell’Iva all’atto dell’acquisto dei beni sia incompatibile con il diritto comunitario (e in particolare in contrasto con iprincipi sanciti dalla Corte i giustizia nel caso C-95/07 e C-96/07) in quanto da un lato le fattispecie affrontate dalla Corte riguardavano
ipotesi di inversione contabile (reverse charge), mentre dall’altro lato le sanzioni previste dal legislatore italiano, nel loro ammontare epresupposto sono generalizzate per tutti gli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette
ad Iva.
145. Cessione intracomunitaria
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza 9/2/2010 del 20 gennaio 2010
IMPOSTE INDIRETTE - IVA - CESSIONE INTRACOMUNITARIA - Art. 46 e 50 d.l. 331/93 - Art. 54 comma 5 d.p.r.
633/72 - Omessa indicazione partita Iva - Cedente comunitario - Responsabilità del cedente italiano - Non sussiste -Obbligo per il cedente di verificare la partita IVA del cessionario - Non sussiste. - Omessa indicazione di partita iva del
cessionario - Operazione imponibile - Non è tale.L’operatore economico italiano, al momento dell’effettuazione di una cessione intracomunitaria, non ha l’obbligo giuridicamentesanzionato di controllare la veridicità della partita Iva (numero di identificazione iva) che gli è fornito dal cessionario comunitario, masolamente quello di registrare l’operazione, emettere fattura e compilare i modelli Intra. Tale conclusione trova conferma anche nel testodel d.m. 28 gennaio 1993 per il quale l’operatore economico italiano può richiedere conferma all’ufficio dell’Agenzia territorialmentecompetente in merito alla veridicità del numero di partita Iva comunicato dalla sua controparte comunitaria. Trattandosi di normafacoltizzante (“può chiedere”) non pare possibile comminare sanzione a fronte di un mancato esercizio di tale facoltà (e tantomeno ditrasformare, come ha fatto l’Ufficio nel caso in esame, una operazione intracomunitaria non imponibile in una cessione imponibile ai finiiva a fronte della sola errata indicazione del numero di partita Iva dell’avente causa comunitario) (nella specie, il numero di partita Ivanon era stato messo, ma erroneamente riportato in quanto il cessionario comunitario l’aveva mutato nel corso del tempo).
146. Valore normale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 46/5/2010 del 23 febbraio 2010
IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Valore normale - Ragionevolezza della stima - Compatibilità - Costituzionale - Dirittocomunitario.
La disciplina Iva (ora abrogata) che permette di calcolare la base imponibile per l’applicazione del tributo con riferimento al valorenormale dell’immobile ceduto, comunque mai inferiore al prezzo di costo è compatibile sia con i principi costituzionali che con quellicomunitari.
Dal primo punti di vista, è la normativa in questione si sostanzia in un legittimo servizio di discrezionalità del potere impositivo dellegislatore, tenuto anche conto della specificità del tributo, dal secondo punto di vista, la compatibilità comunitaria è assicurata dal fattoche il richiamo al valore del bene offre garanzie in merito, anche quando la sua fissazione è anche attribuita a un soggetto terzo(l’Agenzia delle Entrate). Da ultimo, neppure si possono sollevare censure dal punto di vista della l. 212/00 (Statuto del contribuente)per la lamentata applicazione retroattiva della normativa (nella specie art. 35 commi 2 e 3 del d.l. 223/06) (ai contratti già conclusi) nellamisura in cui il richiamo alle stime O.M.I. (Osservatorio del Mercato immobiliare) nel caso di specie sono garanzia di ragionevolezza,
pubblicità ed effettività delle stime stesse (nel caso di specie il prezzo di costruzione degli immobili € 480.656, 68 era inferiore a quellodichiarato di vendita per € 365.000,00).
147. Regime del margine
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 25/4/2010 del 16 aprile 2010
IMPOSTE INDIRETTE - IVA - REGIME DEL MARGINE - Cessione di autovetture - Frode fiscale - Buona fede -
Principio di affidamento.
Nel caso di acquisto di autovetture usate da cedere poi con l’applicazione del cd. “regime del margine” non è onere del contribuente,operatore economico, quello di verificare sulla base delle carte di circolazione delle vetture il loro status effettivo di veicolo usato (nel
caso di specie trattavasi di autovetture oggetto di acquisto intracomunitario effettuato prima dell’emanazione della Circolare 40/E del 18luglio 2003, recante obblighi ulteriori nei confronti dei soggetti passivi iva a regime del margine), bastando in questo senso la
dichiarazione del suo avente causa formalizzata in fattura di vendita a legittimare l’applicazione del principio dell’affidamento. Anche sedi fatto il contribuente nel caso di specie ha potuto beneficare di un indubbio vantaggio economico nella commercializzazione dei
suddetti veicoli, ai fini di una sua responsabilizzazione va dimostrata e documentata la sua consapevolezza dell’operazione frodatoriacomplessivamente architettata, qui del tutto insussistente (nella specie, la documentazione estera-tedesca di corredo ai veicoli impediva
di accertare inequivocabilmente il loro status di usati o meno e inoltre la società dante causa dell’appellante aveva falsamente attestato adiverse motorizzazioni civili di aver già regolarmente assolto a tutti gli obblighi Iva).
148. Recupero IVA compensata
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 59/33/10 del 9 giugno 2010
AVVISI DI ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI MERA GESTIONE IMMOBILIARE - Recupero Iva compensata -Illegittimità - Sussiste. Sanzioni irrogate per infedele dichiarazione - Legittimità - Sussiste.Se una impresa di gestione immobiliare effettua esclusivamente locazione di fabbricati abitativi, il suo pro-rata di detraibilità siapprossima allo 0%, con conseguente integrale indetraibilità dell’Iva assolta sulla generalità dei propri acquisti (non solo, ben inteso, suquelli afferenti i fabbricati abitativi); se, invece, effettua anche locazioni imponibili ai fini IVA (ossia anche locazioni di fabbricati
strumentali per natura), essa avrà un pro-rata di detraibilità compreso tra l’1% e il 99%, con conseguente parziale indetraibilitàdell’IVA assolta sulla generalità dei propri acquisti (non solo, ben inteso, su quelli afferenti i fabbricati abitativi). Il settore di attività èqualificato dall’effettiva attività svolta e non dall’oggetto sociale. Pertanto nel caso di impresa di mera gestione immobiliare, L’Ufficio èlegittimato a recuperare esclusivamente l’lVA non detraibile che la società ha utilizzato in compensazione, oltre ad interessi e sanzioni.
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 633/72, art. 19-bis, comma 1, lett. i); art. 19-bis; d.lgs. 471/97, art. 5
149. Costi di costruzione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 84/14/2010 del 25 giugno 2010
ACCERTAMENTO - INDEBITA DETRAZIONE IVA PER COSTI di COSTRUZIONE - VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO da fabbricato a destinazione abitativa a A/10 - Richiesta di variazione di classamento successiva
all’accesso dell’Agenzia - Indetraibilità parziale dei costi sostenuti.La variazione del classamento di un immobile è da ritenersi efficace, ancorché la richiesta di variazione venga presentata dopo l’accessodei funzionari dell’Agenzia. La deducibilità dei costi sostenuti per la costruzione del complesso edilizio va riproporzionata tenendo contodella percentuale di effettiva consistenza tra gli immobili di civile abitazione e quelli a destinazione di attività e/o commerciale, aventinatura strumentale.
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 633/72, art. 19 comma 4
150. Quadro VR
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. staccata di Brescia 67 - sentenza 165/67/10 dell’11 agosto 2010
ISTANZA RIMBORSO CREDITO - DINIEGO RIMBORSO - DICHIARAZIONE IVA - Decadenza termine -
Compilazione quadro RX - Omessa compilazione VR.
Il contribuente che espone il credito IVA nel solo quadro RX della dichiarazione dei redditi della colonna in detrazione o in
compensazione decade dal diritto al rimborso se non presenta entro 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione apposita
istanza di rimborso.
La mancata presentazione del modello VR al concessionario della riscossione, modello necessario qualora si voglia attivare la procedura
di rimborso non costituisce manifestazione di volontà. Il contribuente per ottenere il rimborso Iva, deve presentare al concessionariodella riscossione il modello VR, altrimenti deve attivarsi con la specifica domanda di rimborso tesa a manifestare la volontà entro iltermine decadenziale di due anni data dall’avvenuto pagamento non dovuto o dal successivo verificarsi del presupposto del credito.Solo in tal caso si perfeziona il diritto al rimborso del credito e inizia a decorrere la prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21; d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
REGISTRO
151. Outsourcing
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - senten za n. 47/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. Livolsi, Rel.
Pilello
IMPOSTA DI REGISTRO - IVA - Cessione complesso immobiliare - Cessione di azienda - Outsourcing - Continuitàaziendale.
La cessione di un complesso di 35 fabbricati (nella specie, essenzialmente dei condomini abitati) unitamente ai contratti di locazione in
essere e quelli di portierato da una società ad un’altra all’uopo costituita con lo scopo di procedere a un successivo frazionamento edismissione non può essere riqualificata come cessione di ramo d’azienda e conseguentemente scontare l’imposta di registro invecedell’iva applicata ai fatti di causa sulla base dell’art. 15 del t.u. 131/86. Permettono di concludere in questo senso sia la cessione “acorpo” dei condomini in questione (nella specie, la cessione “a corpo” e non “a misura” delle unità immobiliari non è stata ritenutaelemento sintomatico della volontà di cedere una azienda e non un insieme di immobili); la cessione in regime di continuità dei contratti diportierato (peraltro obbligata in forza di contratto collettivo nazionale di lavoro di portierato, art. 112 comma 1) e dei custodi (nella
specie trattasi di 23 custodi del complesso immobiliare); la cessione in regime di continuità dei contratti di locazione di porzione diimmobili a scopo abitativo (invero imposta dall’art. 1602 c.c.); l’esternalizzazione in outsourcing da parte della società cessionaria deiservizi di back office per la gestione degli immobili stessi (inadeguata a comprovare la natura di complesso aziendale intrinsecamente
produttivo e orientato all’attività d’impresa degli immobili in questione, e anzi considerata riprova della mera volontà di amministrare ilcomplesso immobiliare come università di beni).
152. Marchio d’impresaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - senten za n. 86/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. Livolsi, Rel.
Astolfi
IMPOSTE DI REGISTRO - CESSIONE DI AZIENDA - Avviamento - Valutazione - Listini CAMM / FIMAA - Prova
contraria - Marchio d’impresa.Nel caso di cessione di ramo di azienda (nella specie, cessione di ristorante) e conseguente applicazione dell’imposta di registro,l’avviso di accertamento non può essere solamente fondato sui coefficienti CAMM (Collegio Agenti d’Affari in Mediazione) / FIMAA(Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) con riferimento alla media degli incassi nel periodo d’imposta precedente (nella speciegli indici sono stati applicati nella misura media del 170%) quando l’attività ristorativa avviene in forma completamente diverse e nelcontratto non è prevista la cessione dei segni distintivi, fra i quali il marchio, della precedente attività (nella specie, un ristorante giàappartenente alla catena fast-food Mc Donald’s veniva venduto a un soggetto terzo affinché ivi esercitasse la sua attività d’impresa —ristorazione ordinaria — al di fuori del gruppo multinazionale statunitense).
153. Listini CAAM / FIMAA
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 2 - senten za n. 153/2/2010 del 18 marzo 2010 - Pres. Donno, Rel.
Leone
IMPOSTA DI REGISTRO - AVVIAMENTO - Valore dell’azienda - Continuità nell’ambito di diverse cessioni listiniCAAM / FIMAA - Durata dell’attività d’impresa.Nell’accertamento ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro risulta contraddittorio e deve essere annullato l’avviso di accertamento
che nella rideterminazione del valore complessivo aziendale faccia precipuo riferimento ai listini CAAM-FIMAA (Collegio d’Agentid’Affari in Mediazione, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) rivalutati secondo un moltiplicatore del 180% avuto riguardo airicavi medi di dieci esercizi commerciali analoghi a quello oggetto do verifica e da esso non molto distanti geograficamente. Oltre a
questo fattore, l’ufficio non ha tenuto in debita considerazione l’eccezionale brevità della gestione dell’esercizio in questione da parte delcontribuente sottoposto in verifica prima della cessione dell’attività medesima (nella specie, trattasi di soli sei mesi) soprattutto alla lucedel fatto che il valore determinato in accertamento è pari al triplo del valore complessivo dell’azienda nella cessione al contribuentesottoposto a verifica e a su tempo considerato accettabile dal’Ufficio. Da ultimo, lo stesso richiamo ai redditi e non ai ricavi nelladeterminazione presuntiva del valore del complesso aziendale determina un ulteriore elemento di inattendibilità che fa propendereulteriormente la Commissione per l’annullamento dell’atto.
154. Plusvalenze
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 69/43/2010 del 23 marzo 2010 - Pres. Meli, Rel.
Ingino
IMPOSTA DI REGISTRO - Plusvalenze - Determinazione - Trasposizione dei criteri - Presunzione.
Un avviso di accertamento divenuto definitivo ai fini dell’imposta di registro (nel caso di specie trattasi di determinazione del valore ai finidell’imposta di registro per la cessione di una azienda) non esplica alcun effetto ai fini delle imposte dirette essendo diversi i parametriassunti dal legislatore nel calcolo della base imponibile, dato che in quel caso assume rilievo valore di mercato dei beni, nel caso delle
imposte dirette (e della determinazione della plusvalenza) si fa riferimento alla differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Una
trasposizione automatica dei valori dall’una all’altra imposte rende perciò illegittimo l’accertamento (conforme Commissione tributariacentrale 6848/05). In questo senso l’accertamento di un maggior valore dell’avviamento da tassare ai fini del registro costituisce unmero indizio di una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette da solo non in grado di rispettare i requisiti di cui all’art. 39 d.p.r.600/73 (nella specie, il richiamo è ai requisiti di gravità precisione e concordanza dei fatti assunti per fondare l’avviso) (conforme Cass.16700/05).
155. Ramo d’azienda bancariaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 93/07/2010 del 17 giugno 2010
COMPRAVENDITA - RAMO D’AZIENDA BANCARIA - Nell’ambito di un’amministrazione straordinaria - Congruitàdel prezzo di compravendita dichiarato - Valore venale in comune commercio - Avviamento - Potere di rettifica da parte
dell’Ufficio - Controllo e approvazione della Banca d’Italia - Caso di specie.Ai fini della determinazione della congruità del valore d’avviamento dichiarato per la compravendita di un ramo d’azienda bancaria, lacircostanza che la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’amministrazione straordinaria — o di una cessione fallimentare — altro non èche un elemento da considerare, eventualmente, assieme ad altri. Il controllo e l’approvazione del prezzo di cessione di un ramod’azienda bancaria nell’ambito di un’amministrazione straordinaria da parte della Banca d’Italia non rappresenta alcun giudizio sullacongruità del valore di avviamento dichiarato; analogo valore deve essere attribuito alla perizia redatta dalla società di revisione che haattestato la congruità del prezzo di vendita e costituisce atto di parte. Il prezzo di vendita di un ramo d’azienda bancaria nell’ambito diun’amministrazione straordinaria può essere differente dal valore venale oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio finanziario. Nel caso dispecie, la Commissione Tributaria Provinciale ha giudicato legittimo l’avviso di rettifica di maggior valore dell’avviamento effettuatodall’Ufficio utilizzando coefficienti basati su evoluzioni future dello sportello bancario venduto, prendendo in esame le previsioni diraccolta, diretta e indiretta, e applicando dei coefficienti di correzione in misura massima.
Riferimenti normativi: d.p.r. 24 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
156. Coefficiente di attualizzazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sen tenza n. 79/17/11 del 21 dicembre 2010 - Pres. Giucastro,
Rel. Seregni
REGISTRO - Avviamento - Qualità positive - Computo - Ricavi dichiarati - Coefficiente di attualizzazione.
L’avviamento consiste in un insieme di qualità positive grazie alle quali un’azienda già operante può godere di una situazione privilegiatae, quindi, di un maggior reddito rispetto ad un’azienda di nuova costituzione. Il computo del valore dell’avviamento è determinato
considerando gli ultimi tre anni reddituali dalla data di cessione e tenendo conto di una percentuale dei ricavi dichiarati dal cedente, cui
viene applicato il coefficiente di attualizzazione. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 52
157. Termini
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza 4/2/2010 del 14 gennaio 2010
IMPOSTA DI REGISTRO - PRIMA CASA - PROROGA DEI TERMINI - L. 289/02 - Art. 11 comma 1- bis - Applicazione
all’avviso di liquidazione - Sussiste.La proroga dei termini per procedere ad accertamento, disposta dal legislatore contestualmente alla possibilità di avvalersi del condonodi cui alla l. 289/02 si estende anche agli avvisi di liquidazione notificati in seguito alla verifica della mancanza dei requisiti per poter
beneficiare dell’imposta di registro per la “prima casa”. Questa conclusione trova conferma anche nel fatto che il legislatore haespressamente previsto questa possibilità di accertamento d’ufficio al comma 1- bis introdotto nella stessa legge dal successivo d.l.
143/03 in deroga espressa alla l. 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente).
158. Cooperativa edilizia
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 87/01/10 del 4 maggio 2010 - Pres. Rel. Simone
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI COOPERATIVA
EDILIZIA - Determinazione del valore - Perizia di stima - Valore attendibile - Sussistenza.
La Commissione adita ha preso in considerazione, ai fini della determinazione del valore venale degli immobili, la stima stragiudiziale dei
medesimi, effettuata da un perito e redatta a seguito di sopralluogo, acquisita al procedimento su consenso delle parti, in occasione di
una pratica di finanziamento, richiesto dal socio assegnatario e, quindi, non suscettibile di essere considerata inattendibile, in quanto
destinata a valutare dei beni, sui quali veniva richiesto un prestito alle banche; ciò a prescindere dai dati risultanti dall’Osservatorio delmercato immobiliare, dai vincoli imposti dalla convenzione in essere con il Comune circa la commerciabilità dei beni insiti nell’areacompresa nel piano di insediamenti produttivi del Comune, dalle finalità proprie delle cooperative nell’assegnazione dei beni ai soci conassenza di uno scopo lucrativo e dalla presenza di un vincolo demaniale.
159. Avviamento e perdite pregresse
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza 5/6/2010 del 21 gennaio 2010
IMPOSTA DI REGISTRO - ACQUISTO DI RAMO DI AZIENDA - AVVIAMENTO - Art. 51 e 52 t.u. 131/86 -
Attualizzazione limitata del reddito atteso - Motivazione dell’accertamento - Non è sufficiente - Valutazionedell’avviamento - Impresa commerciale - Perdite in periodi pregressi - Rilevanza.Il metodo della cd. “attualizzazione limitata del reddito”, orientato a calcolare la redditività prospettica dell’azienda al momento della suacessione (e quindi anche l’avviamento) tenendo conto del capitale investito, di un tasso di remunerazione parametricamente determinatotenuto conto della tipologia dell’attività e infine di un orizzonte temporale stabile pari a 10anni, non può, da solo fondare un avviso diaccertamento ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro osta a tale conclusione la necessità postulata dalla normativa richiamata (esegnatamente gli articoli 51 e 52 del d.p.r. 131/86 che al comma 2 e 2- bis) di dover soddisfare specifici oneri probatori da parte
dell’agenzia. In questo senso è evidente che non si può ritenere assolto siffatto obbligo semplicemente proponendo un metodi di calcoloin parte apodittico e che poggia oltretutto su alcuni parametri presuntivi e forfetariamente individuati dall’Ufficio procedente, anche se lacassazione (Cass. 2702/02) ha sostenuto che il valore dell’azienda va determinato in chiave prospettica e non sulla base della redditivitàstorica.
160. Prima casa
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 30/6/2010 del 24 febbraio 2010
IMPOSTA DI REGISTRO - BENEFICI - Prima casa - Impiego effettivo - Impedimenti all’utilizzazione.Il contribuente perde i benefici riconosciuti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro alla cd. “prima casa” per aver venduto la suaabitazione principale e per non aver poi destinato la sua nuova abitazione allo stesso fine entro un anno dall’acquisto (conforme
Cass. 12737/98; Cass. 2027/96). L’agevolazione (art. 1 comma 6 l. 22 aprile 1982 n. 168) si fonda infatti non su una destinazioneprospettica dell’immobile ma su un suo uso impiego effettivo in questo senso, in risposta ad esigenze attuali e concrete. Eventualiimpedimenti di forza maggiore che non permettano tale utilizzazione devono avere le caratteristiche della imprevedibilità, della naturaoggettiva, dell’inevitabilità, della non determinazione da parte del contribuente: insomma deve trattarsi di ipotesi assolutamenteeccezionali (non ricorrenti nel caso di specie).
161. Abuso del diritto
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 54/42/2010 del 14 aprile 2010
IMPOSTA DI REGISTRO - Interpretazione degli atti - Conferimento di immobile - Elusione fiscale - Abuso del diritto -
Primato della sostanza sulla forma - Contratti collegati.
Per quanto riguarda l’interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ex art. 20 d.p.r. 131/86 il riferimento
all’intrinseca natura e agli effetti giuridici degli stessi determina che nell’interpretazione di un negozio si debba far riferimento alla suacausa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dalle parti, anche se effettuata attraverso una pluralità dipattuizioni non contestuali. In questo senso nessuna rilevanza può essere attribuita alla diversità di oggetto e di causa di due contratti pernegare il loro collegamento e impedire di ravvisare nei contratti stessi un intento elusivo. Per questi motivi, il conferimento in società di unimmobile gravato da mutuo ipotecario (con accollo del debito da parte della società) e la successiva cessione delle quote della societàconferitaria da parte dei soci conferenti alla stessa costituiscono negozi fra loro correlati che hanno come uno scopo il trasferimento di
proprietà dell’immobile senza l’applicazione dell’imposta di registro.
162. Avviamento
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 89/12/10 del 1 giugno 2010
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’AVVIAMENTO.È legittimo l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro sull’avviamento commerciale determinato applicando il criterio dellamedia dei ricavi del triennio precedente dell’azienda ceduta, nonché il listino dei prezzi delle aziende pubblicato dall’associazione diagenti specializzati nella compravendita di aziende del settore.
È legittima la rettifica operata dall’Ufficio laddove venga ricostruito il calcolo e il metodo per rideterminare l’avviamento.
Riferimenti normativi: d.p.r. 460/96, art. 2.
163. SolidarietàCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 101/19/10 del 19 luglio 2010
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - DUPLICE TASSSAZIONE DEL MEDESIMO ATTO GIUDIZIARIO - Ingiunzione di
pagamento a due soggetti in via solidale - Duplicazione del tributo - Principio giuridico.
Ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni più debitori al pagamento di una determinata somma non è soggetto aduplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamentodella stessa somma. Ne deriva che non è ammessa una duplice tassazione che si tradurrebbe in una duplicazione del tributo in quantocolpirebbe la stessa somma due volte.
164. StrumentalitàCommissione Tributaria Centrale - Sez. di Milano - Collegio 7 - sentenza n. 575/2010 del 26 gennaio 2010 - Pres. D.
Giordano, Rel. Grigillo
IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETÀ DI FATTO -Proprietaria di beni immobili in società in nome collettivo - Contestuale aumento di capitale - Conferimento di beni immobili- Aliquota accertata all’8%, anziché all’1% - Carenza di prova della strumentalità dei beni - Legittimità dell’avviso.È legittimo l’operato dell’Ufficio, che, in caso di regolarizzazione di società di fatto, proprietaria di beni immobili, in società in nomecollettivo, con contestuale aumento di capitale, rileva la sussistenza del presupposto ex art. 4, lettera a), Tariffa allegato A al d.p.r.
634/72, mancando la prova della strumentalità dei beni stessi.
Riferimento normativo: d.p.r. 634/72, art. 4, lettera a), Tariffa allegato A
SUCCESSIONI E DONAZIONI
165. Donazione remuneratoria
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 51/42/2010 del 27 aprile 2010
DONAZIONE - LIBERALITÀ D’USO - Donazione remuneratoria - Differenze e presupposti.La cessione a titolo gratuito di un immobile di elevato valore a una persona che per anni ha lavorato all’interno di una impresacommerciale al momento del suo ritiro dall’attività lavorativa, non costituisce liberalità d’uso ex art. 770, comma 2 c.c. (che non èdonazione e non sconta neppure l’imposta di donazione giusta la previsione di cui all’art. 1 comma 4 del d.lgs. 346/90), quanto piuttostouna autentica donazione remuneratoria ( ex art. 770, comma 1 c.c.), come tale assoggettabile ad imposta dopo la sua reintroduzione
tramite d.l. 262/06 poi convertito con l 286/06, art. 2 commi 47 e seguenti. In effetti la liberalità d’uso (come tale, esente da imposta)postula sia la sua effettuazione a fronte di particolari servigi apprezzati dal disponente, sia un ragionevole nesso di correlazione e
proporzionalità fra servizi resi e valore del cespite donato, elemento questo che manca nei fatti di causa così come la natura di “uso”della liberalità in questione, nel senso che la famiglia delle disponenti (nel caso di specie l’atto era stato disposto da tre sorelle, unicheazioniste della società per la quale la beneficiata aveva prestato la sua attività) non si era caratterizzata in passato per tali forme diliberalità nei confronti di soggetti “altri” che pure avevano collaborato nel loro interesse.
TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
166. Dispositivi radiomobili
Commissione tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 23/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. Livolsi, Rel.
Astolfi
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE - D.p.r. 641/72 art. 21 - Dispositivi radiomobili - Soggetto passivo -
Utilizzatore del servizio.
In base all’art. 21 della tariffa allegata al d.p.r. 641/72 la tassa di concessione governativa per le utenze in abbonamento a servizidedicati ad apparecchi per la comunicazione radiomobile (i cosiddetti contratti “affari” o “domestici” dei telefoni cellulari) è dovutaesclusivamente dall’utilizzatore finale del servizio stesso (l’abbonato al servizio) che è tenuto al pagamento della tassa unitamente alpagamento periodico per la fruizione del servizio stesso. A tale conclusione si giunge dalla lettura dell’art. 21 del decreto citato che faespresso riferimento alle “utenze residenziali” e alle “utenze affari”.
RISCOSSIONE
167. Omessa sottoscrizione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 9/43/2010 del 12 gennaio 2010 - Pres. Rel. Raimondi
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Conformità al modello ministeriale - Omessa sottoscrizione -
Conformità al modello ministeriale - Omessa indicazione responsabile del procedimento - Irregolarità - È tale Iva -Mancato invio invito bonario - Causa di nullità - Non è tale.Una cartella di pagamento notificata per omesso versamento IVA non è affetta da nullità ne per l’omessa sottoscrizione (giusta laconformità della cartella stessa al modello approvato dal ministero sulla base dell’art. 6 d.m. 321/99 e dell’art. 25 comma 2 d.p.r.602/73) e neppure per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, dal momento che siffatta omissione costituisce al piùuna mera irregolarità della cartella stessa. Nello stesso senso, anche il mancato previo invio di un avviso bonario e la lamentataviolazione dell’art. 6 l. 212/00 (Statuto del contribuente) non hanno rilievo per la decisione posto che siccome si controverte in materiadi omesso versamento, non ci possono essere elementi di incertezza sulla dichiarazione tali da giustificare l’emissione e l’invio di unavviso bonario.
168. Motivazione della cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 229/3/2010 del 25 maggio 2010 - Pres. Rel. Maiga
RISCOSSIONE - CARTELLA - Omesso o carente versamento dell’imposta - Motivazione.Una cartella di pagamento che richieda il pagamento di un maggior tributo (nella specie Irpef) risulta adeguatamente motivata anche con
il semplice richiamo a un pregresso omesso o carente versamento dell’imposta, posto che essa contiene comunque tutti gli elementinecessari per rendere consapevole il contribuente del fondamento della maggior pretesa fiscale nei suoi confronti e non si ravvisa
contraddittorietà alcuna nel riferimento contestuale a un versamento ipotizzato simultaneamente come “omesso” oppure “insufficiente”.
169. Ritenute d’accontoCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 218/35/10 del 25 giugno 2010
SILENZIO RIFIUTO - ISTANZA DI RIMBORSO - RITENUTE D’ACCONTO - Contributi pubblici a favore di una A.T.I.che non svolge attività d’impresa.Non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto i contributi pubblici corrisposti a favore di un’A.T.I. che non svolge alcuna attivitàimprenditoriale anche se la stessa A.T.I. è rappresentata, in forza di mandato speciale conferito nell’atto di costituzionedell’associazione, da una società commerciale.Spetta il diritto al rimborso delle ritenute d’acconto illegittimamente operate ai sensi dell’art. 28, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, art. 28
170. Inesistenza della notifica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 9 - sentenza n. 264/09/10 del 19 luglio 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Tassatività dei soggetti legittimati alla notificazione mediante il serviziopostale - Inesistenza della notifica per mancanza dell’elemento soggettivo.Secondo quanto previsto dall’art. 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, le notificazioni a mezzo del servizio postale possono essereeffettuate tassativamente solo dagli ufficiali della riscossione, dai messi notificatori abilitati, dai messi comunali e dagli agenti della polizia
municipale. La notifica della cartella di pagamento effettuata da un soggetto diverso da quelli previsti dall’art. 26, d.p.r. 602/1973comporta l’inesistenza insanabile della notifica per mancanza dell’elemento soggettivo.
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26; d.p.r. 29 settembre 1972, n. 600, art. 60; c.p.c. artt. 136 e 137
171. Raddoppio dei termini
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 11/1/2010 del 12 gennaio 2010
RISCOSSIONE - TERMINI PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA - Sostituto d’imposta - Omesso versamento dicontributi
- Annualità 1996 - Art. 5- ter d.l. 106/95 - Art. 25 comma 1 lett. a) d.p.r. 600/73 termine di 5 anni dalla presentazione della
dichiarazione - Dichiarazioni entro il 31 dicembre 2001 - D.lgs. 74/00 - Raddoppio dei termini - L. 289/02.
I termini per la notifica della cartella di pagamento (nel caso di specie trattasi di cartella di pagamento volta a recuperare l’omessoversamento di tributo da parte di sostituto d’imposta tramite presentazione del modello 770 per il periodo d’imposta1996) decorronodal quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, giusta la previsione dell’art. 1 comma 5- ter del d.l. 106/05 (poi
convertito con l. 156/05) che deroga a quanto altrimenti disposto dall’art. 25 comma 1 lettera a d.p.r. 602/73. Queste previsioni vannopoi applicate in combinato disposto con l’art. 37 commi 24 e 25 del d.l. 223/06 (convertito nella l. 248/06) che ha sua volta hannomodificato i d.p.r. 600/73 e 633/72 raddoppiando i termini per l’accertamento nel caso in cui la violazione commessa dal contribuenteintegri una fattispecie prevista e punita dalla l. 74/00, nonché con l’art. 10 l. 289/02 (e successive modifiche) che prolunga di ulterioridue anni l’attività accertativa dell’Agenzia. Per tutti questi motivi, nel caso di specie, l’atto notificato nel 2003 risulta esseretempestivamente notificato.
171-bis. Ibidem
CREDITO D’IMPOSTA - Incremento della base occupazionale - Indicazione in dichiarazione - È necessaria. -Prova espressa richiesta della Agenzia delle Entrate - Non rileva.
L’omessa indicazione in dichiarazione del credito d’imposta vantato dal contribuente determina l’impossibilità per quest’ultimodi potersene valere. Non aiuta il contribuente l’affermazione per la quale lo stesso sarebbe stato in grado di dimostrare l’effettivoampliamento dell’occupazione se l’amministrazione gli avesse rivolto richiesta in questa direzione, poiché era suo esplicito onereprovvedere direttamente in tale senso nell’ambito del procedimento di accertamento, indipendentemente da ogni espressasollecitazione in tal senso.
172. Consulente fiscale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 33/6/2010 del 29 gennaio 2010
RISCOSSIONE - SANZIONI - DINIEGO DELLA SOSPENSIONE - Fatto del terzo - Consulente fiscale non iscritto
all’albo - Culpa in eligendo.
Il diniego alla sospensione della riscossione delle sanzioni comminate per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi è attoautonomamente impugnabile ex art. 19, comma 1 lettera h) del d.lgs. 546/92 nel caso in cui la sospensione possa essere concessa sulla
base della l. 423/95, art. 1 (sanzioni comminate al contribuente se la violazione deriva da condotta illecita, penalmente rilevante, di un
consulente fiscale iscritto all’albo, previa denuncia del fatto all’autorità giudiziaria). Tale conclusione trova conferma anche quando laviolazione si sostanzia non già in un omesso versamento (come previsto dalla norma) ma anche in una omessa presentazione delladichiarazione (come nel caso di specie), e neppure la sospensione può essere negata sulla base del fatto che l’accertamento non siadivenuto definitivo, dal momento che presupposto per la stessa è la convincente dimostrazione che la violazione sia stata determinata dalcomportamento del terzo (conforme Cass. 26848/07 e Cass. 26850/07). Infine, nesixppure può essere responsabilizzato il contribuenteper una ipotetica culpa in eligendo posto che siffatto profilo non è stato sollevato dalla Amministrazione finanziaria nell’atto di diniegoalla sospensione della riscossione delle sanzioni.
173. Debito verso l’ErarioCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 95/44/2010 del 20 luglio 2010
RISCOSSIONE - Debito verso l’Erario - Istanza di rimborso del credito - Compensazione al netto del debito erariale -
Legittimità - Sussiste - Assenza fondi - Erroneità versamento - Irrilevanza.L’Amministrazione è tenuta ad effettuare il rimborso richiesto, che già aveva dichiarato essere “ spettante” al ricorrente, sia puredetraendo il proprio credito insoluto. Non costituisce argomento giuridico la mancanza di fondi o la riconosciuta erroneità delversamento per fatto del contribuente stesso.
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 38
174. Emendabilità dichiarazioneCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 124/19/10 del 27 ottobre 2010
IMPOSTE SUI REDDITI - LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA EX ART. 36- BIS D.P.R. 602/73 - EMENDABILITÀDICHIARAZIONE - TERMINE - VALENZA DELLE RISOLUZIONI MINISTERIALI.
La dichiarazione tributaria rappresenta una dichiarazione di scienza e non di volontà ed è pertanto emendabile dal contribuente mediantela presentazione, entro i termini di legge, di una nuova dichiarazione integrativa di quella originariamente trasmessa. Secondo quanto
previsto dal comma 8 dell’art. 2, d.p.r. 322/1998, il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi entro il termine massimoprevisto per l’accertamento di cui all’art. 43, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.Per contro, il minor termine prescritto per la presentazione della cosiddetta dichiarazione integrativa a favore, ovverosia entro il termine
del periodo d’imposta successivo, secondo quanto previsto dal comma 8- bis dell’art. 2, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, integra una merafacoltà e non già un onere da assolversi a pena di decadenza. Le risoluzioni ministeriali non integrano una fonte del diritto ecostituiscono, tutt’al più, la fonte di obblighi di natura interorganica, produttivi di effetti nell’ambito dell’ordinamento interno del plessoorganizzatorio dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36- bis; d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8- bis; d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600, art. 43
175. Frazionamento del tributo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 17/44/11 del 3 dicembre 2010 - Pres. Natola, Rel.
Faranda
IRPEF - Ruolo - Iscrizione provvisoria - Frazionamento del tributo - Compatibilità tra art. 15 d.p.r. n. 602/73 e art. 68 d.lgs.n. 546/92 - Ambiti diversi di operatività.Non vi è incompatibilità tra l’art. 68 d.lgs. 546/92 e l’art. 15 d.p.r. 602/73 in quanto si tratta di norme che fanno riferimento ad ambitidiversi di disciplina della riscossione del tributo: l’art. 68 d.lgs. 546/92 concerne l’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarieed interviene sulla disciplina della fase relativa alla pendenza del processo e non invece sulla disciplina della riscossione “gradata” deltributo nella fase amministrativa che è regolata dall’art. 15 d.p.r. 602/73. (L.A.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 68; d.p.r. 602/73, art. 15
TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)
176. Notifica per posta
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - senten za n. 52/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. Livolsi, Rel.
Astolfi
TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICA PER POSTA - Soggetto diverso dal destinatario - Successiva raccomandata
all’effettivo destinatario - Accertamento con adesione - Querela di falso.
Nel caso di notifica di atto impositivo (nella specie avviso di accertamento) mediante sua consegna a persona diversa dal destinatario e
di successiva spedizione di raccomandata al destinatario dell’atto stesso che conferma l’avvenuto deposito, i termini per proporreistanza di accertamento con adesione decorrono dalla suddetta seconda segnalazione (nella specie, la raccomandata). L’eventualequerela di falso proposta o proponibile nei confronti di chi ha sottoscritto la ricevuta dell’atto (nel caso di specie non appare che laquerela di falso abbia dato seguito) non impedisce alla Commissione tributaria di giudicare sulla tardività o meno del ricorso stesso.
177. Beneficio prima casa
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - senten za n. 66/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. Livolsi, Rel.
Astolfi
LIQUIDAZIONE IVA - Beneficio prima casa - Termini di decadenza - Proroga dei termini per l’accertamento - L. 289/01 -Applicazione teleologico-sistematica.
La proroga dei termini per l’accertamento disposta sulla base della l. 289/02 (nella specie, proroga di due anni) non può essereapplicata al caso in decisione (nella specie, trattasi di avviso di liquidazione dell’imposta Iva emesso a seguito di revoca del beneficio perla cd. “prima casa” a fronte di una cessione della stessa entro i 5 anni dal suo acquisto e senza la successiva acquisizione di un altroimmobile da adibire allo stesso scopo entro l’anno) posto che si tratta di fattispecie diversa rispetto a quelle per le quali il legislatore hadisposto in questo senso, che l’art. 3 comma 3 della l. 212/00 (Statuto del contribuente) impedisce la proroga dei termini di prescrizionee di decadenza e che pertanto non risultano essere sussistenti le condizioni per una interpretazione logico-sistematica come quella
proposta dall’Agenzia con la Circ. 12/E del 2003 e volta a ravvisare una generale estensione dei termini nella l. 289/01 alla verifica perogni forma di prelievo.
178. Istanza di rimborso
Commissione Provinciale Tributaria di Milano - Sez. 5 - senten za n. 49/5/2010 del 25 febbraio 2010 - Pres. Golia, Rel.
Moroni
TERMINI - DECADENZA E PRESCRIZIONE - IRPEG - IVA - ISTANZA DI RIMBORSO - DICHIARAZIONE DEI
REDDITI - Prova della sussistenza del credito.
L’istanza di rimborso (nella specie ai fini Irpeg/Ires e Iva) formulata in dichiarazione dei redditi è atto adeguato a comprovante lasussistenza del credito, e l’Agenzia ne può contestare i contenuto solo in seguito ad una formale attività istruttoria. Per quanto concernel’applicazione di termini di decadenza e di prescrizione (nella specie l’Agenzia aveva richiesto l’applicazione dell’art. 2946 c.c. insubordine all’accertamento dell’avvenuta decadenza per il rimborso, biennale, ai fini Iva) la Commissione ritiene normativamente ecostituzionalmente inaccettabile l’apposizione di termini più brevi di quelli ordinari civilistici (nella specie la dichiarazione dei redditi erastata avanzata il 20 luglio 2000 per crediti vantati nel 1999, mentre i crediti per l’Iva datavano 2006).
179. Notifica della cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 3 - senten za n. 159/3/2010 del 14 aprile 2010 - Pres. Maiga, Rel.
Gesualdi
TERMINI - NOTIFICA DELLA CARTELLA - Art. 1 comma 5- ter l. 156/05.
È notificata tardivamente quella cartella di pagamento che, facendo riferimento a una imposta (nella specie Irpeg, Irap, sanzioni einteressi) dovuta per il periodo 2001 sia notificata il 28 gennaio 2009, dovendo per converso essere notificata entro il 31 dicembre
2007. Fa concludere in questo senso la novella del legislatore introdotta con l’art. 1 comma 5- ter l. 156/05 volta a regolamentare i
rapporti pendenti in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 280/05 e che prevede un termine quinquennale per la notifica della
cartella a decorrere dal periodo d’imposta entro il quale la dichiarazione doveva essere presentata (conforme Cass. 26104/05 e Cass.26105/05).
180. Istanza di rimborso
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 53/42/2010 del 27 aprile 2010
IRPEF - ISTANZA DI RIMBORSO - Termini decadenziali - Decorso - Dies a quo.
La tempestività o meno di un ricorso avverso rifiuto dell’Agenzia delle entrate non formalizzato in apposti atto è valutata sulla basedell’art. 21 comma 2 del d.lgs. 546/92, e cioè dopo 90 giorni dalla data in cui l’istanza di restituzione è stata formulata entro i terminiprevisti dalla singola legge d’imposta e comunque se il diritto alla restituzione non è altrimenti prescritto. Nell’ipotesi di sopravvenutanatura indebita del versamento (nel caso di specie il contribuente aveva versato una imposta sostitutiva per la rivalutazione della propria
partecipazione in una società — ex artt. 5 e 7 della l. 448/01 —, poi l’aveva versata nuovamente per l’intero conformemente a nuoveprevisioni legislative entrate in vigore e poi aveva richiesto il rimborso del primo versamento errato), non può trovare applicazionel’ordinario termine di 48 mesi dal versamento (che in questo caso non è erroneo, ma la cui irregolarità è solo sopravvenuta) bensì quellogenerale ex art. 21 comma 2 del d.lgs. 546/92 citato e pari a due anni dal presupposto per la restituzione (nel caso di specie il
presupposto essendo il secondo versamento dell’imposta sostitutiva nella sua totalità).
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI
181. Iscrizione di ipoteca
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - senten za n. 35/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. Livolsi, Rel.
Pennati
MISURE CAUTELARI - Iscrizione di ipoteca - Sequestro penale - Periculum in mora - Fumus boni iuris.
In tema di misure cautelari in generale, e di iscrizione di ipoteca ex art. 22 d.lgs. 472/97 in particolare, il “periculum in mora” nonsussiste in tutti i casi nei quali, come in quelli di specie, i beni da sottoporre a tali misure sono già stati sottoposti a sostanzialmenteanalogo provvedimento (sequestro penale) da parte del giudice penale (G.i.p.), da cui deriva l’impossibilità di ogni forma di disposizioneda parte del titolare (nel caso di specie il contribuente ha allegato agli atti di causa copia del sequestro penale disposto dal G.i.p.).
182. Ipoteca
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 1 - senten za n. 40/1/2010 del 14 gennaio 2010 - Pres. Livolsi, Rel.
Pilello
MISURE CAUTELARI - RICHIESTA DI IPOTECA - Cessione di complesso immobiliare “a corpo” - Cessione di azienda- Distinzione.
Una cessione di diverse unità immobiliari (nella specie, 35 complessi immobiliari) “a corpo” e non “a misura” unitamente ai contratti dilocazione stipulati per porzioni di esse (singoli appartamenti) e di portierato non può essere riqualificata come cessione di (ramo)d’azienda anche se gli stessi complessi erano stati previamente oggetto di conferimento di rami d’azienda in capo alla società cedente. Inquesto senso la prosecuzione dei contratti di locazione è prevista dal codice civile ed opponibile, ricorrendone i presupposti (come nelcaso di specie, ex art. 1602 c.c.) al nuovo proprietario, mentre i contratti di portierato ad analoga conclusione conduce l’art. 112comma 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro). se ne deduce quindi che la sopravvivenza di siffatti rapporti (imposta dalla legge)
non può essere utilizzata come argomento volto a riqualificare il complesso immobiliare come unità aziendale produttiva econseguentemente l’applicazione dell’imposta di registro alla cessione stessa (a questa conclusione sospinge anche l’esternalizzazione neiconfronti di società terze, da parte del contribuente, di numerosi servizi riguardanti la gestione del complesso immobiliare stesso,destinato alla progressiva dismissione). Dall’apparente infondatezza della pretesa erariale ne deriva l’impossibilità di concedere la misuracautelare dell’ipoteca ex art. 22 d.lgs. 472/97 come richiesto dall’Ufficio e oggetto del giudizio.
183. Elenchi INTRASTAT
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 42/2/2010 del 24 marzo 2010
SANZIONI - IVA - ELENCHI INTRASTAT - Erronea comunicazione - Cumulo giuridico.
Nell’ipotesi di applicazione di sanzioni per erronea indicazione del numero di identificazione iva (partita iva) di un soggetto cedentecomunitario nel quadro delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate il contribuente ha diritto all’abbattimento delle stesse a un quartodei quanto edittalmente previsto ex art. 16 d.lgs. 472/97 anche nel caso in cui il primo atto di irrogazione delle sanzioni sia revocato in
autotutela e sostituito da uno nuovo. Per lo stesso motivo, ricorrendone i presupposti (come nel caso di specie), il contribuente ha altresìdiritto all’abbattimento del 50% delle sanzioni comminate per erronee comunicazioni nel modelli cd. Intrastat previsti ex art. 50, comma
6 d.l. 331/93. Infine, entrambe le sanzioni sono sottoposte al regime del cumulo giuridico e non materiale, se applicate nei confronti dello
stesso soggetto come da fatti di causa, ex art. 12 d.lgs. 472/97.
184. Quadro RW
Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 45, Sentenza n. 56/45/2110 del 13 maggio 2010
ATTO DI CONTESTAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA - Omessa compilazione del quadro RW della
dichiarazione dei redditi - Bonifici pervenuti dall’estero tramite intermediario bancario italiano - Insussistenza.
Il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere compilato quando si verifichino situazioni di investimenti all’estero e/otrasferimenti da, per e sull’estero.Il contribuente che abbia venduto un immobile sito in Italia e riceva il pagamento dall’estero del corrispettivo pattuito, tramiteintermediario bancario residente, non è tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazioni dei redditi.
Riferimenti normativi: d.l. 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, art. 4; d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461
185. Somme pagate per definizione agevolata
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 81/12/2010 del 14 maggio 2010
DEFINIZIONE AGEVOLATA - ART. 17, D.LGS. 472/1997 - ANNULLAMENTO DELL’AVVISO DI LIQUIDAZIONE -CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - Irripetibilità delle somme pagate per la definizione agevolatadella sanzione.
In tema di definizione agevolata delle sanzioni con il pagamento di un quarto della sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 17, comma 2,d.lgs. 472/1997, le somme pagate dal contribuente sono irripetibili anche nell’ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato dichiaratoestinto per cessazione della materia del contendere a seguito di istanza di autotutela del contribuente accolta dall’Ufficio.
Riferimenti normativi: d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
VARIA
186. Errore formale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 2 del 14 dicembre 2010 - Pres. Natola, Rel. Pagliaro
IMPOSTA SOSTITUTIVA - COMPENSAZIONE - ERRORE FORMALE - Irrilevanza - Legittimità - Sussiste.L’errore formale per errata indicazione di versamenti d’imposta incontestati e dovuti per valori mobiliari e fondi pensione, di cui è statafatta legittima compensazione in dichiarazione, non giustifica l’iscrizione a ruolo dei medesimi mediante il controllo meramenteautomatizzato.
(M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36-bis; d.p.r. 633/1972, art. 54-bis
187. Ipoteca, notifica preventiva
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 50/17/11 del 26 ottobre 2010 - Pres. Rel. Giucastro
ISCRIZIONE DI IPOTECA - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Notifica preventiva - Non necessarietà - Organogiurisdizionale competente - Mancata indicazione - Irrilevanza.
L’iscrizione di ipoteca, conseguente a debiti erariali certi derivanti da atti regolarmente notificati e definitivi, in quanto non impugnati,costituisce una misura cautelare di garanzia e non un atto di esecuzione forzata, quindi, ai fini della sua validità, non necessita dellapreventiva intimazione di pagamento. La mancata indicazione nell’atto impugnato dell’organo giurisdizionale competente avanti al qualeproporre opposizione nei termini non costituisce motivo di nullità dell’atto stesso.Conforme alla Sentenza n. 12070/2004 della Corte di Cassazione - Parte seconda - 2011.
Riferimenti normativi: c.p.c. 145; d.p.r. 602/1973, art. 26, comma 1, art. 50, comma 2, art. 77; d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 20
PARTE SECONDA
2011
ACCERTAMENTO
188. Termini processuali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 63/31/11 del 26 novembre 2010 - Pres. Rel.
Napodano
SOSPENSIONE TERMINI RICORSO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Proposta da società di persone - Effettiper i soci. IRPEF - PLUSVALENZA CESSIONE AZIENDA - Utilizzo esclusivo ed automatico del valore definito dal
cessionario per l’imposta registro - Insufficienza.Il contraddittorio instaurato dalla richiesta di accertamento con adesione della società di persone (con lo scopo di definire l’esattoimporto della plusvalenza in capo alla società), avendo come effetto anche la definizione del reddito attribuibile ai soci, comporta lasospensione dei termini per ricorrere anche per i soci (cfr. art. 4 d.lgs. 218/97 e Cass. 14815/2008).
La presunzione di maggiore plusvalenza realizzata con cessione dell’esercizio commerciale, contestata in capo al cedente esclusivamentesulla base dell’importo definito con l’adesione del cessionario al valore accertato dall’Agenzia delle Entrate, è validamente contrastatadal ricorrente se egli dimostra che è in linea con gli utili dei tre esercizi precedenti e questi non sono mai stati contestati dall’Agenzia.(S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 218/97, art. 4; d.p.r. 917/86, art. 86
189. Movimentazioni bancarie
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 67/31/11 del 26 novembre 2010 - Pres. Napodano,
Rel. Cazzaniga
IRPEF - RICOSTRUZIONE REDDITO PROFESSIONALE - Operazioni bancarie - Legittimità - Movimentazioni nongiustificate - Maggior reddito.
Il maggior reddito accertato ai sensi dell’art. 38 comma 1 d.p.r. 600/73 è dato dalla sommatoria dei prelevamenti e versamenti nongiustificati.
Pertanto se in contraddittorio o in giudizio il professionista documenta parzialmente le operazioni, il maggior reddito si determina quale
residuo delle movimentazioni bancarie non giustificate. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, artt. 38, comma 1, art. 32 comma 1, n. 2 e 39, comma 1 lett. d)
190. Determinazione sintetica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 70/31/11 del 26 novembre 2010 - Pres. Rel.
Napodano
DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO - Onere della prova a carico del contribuente.
La determinazione sintetica del reddito con riferimento all’art. 38 d.p.r. 600/73, in relazione ai d.m. 10 settembre 1992 nonché a quello29 aprile 1999, pone l’onere della prova della capacità contributiva in capo al contribuente tenuto a dimostrare la minor capacitàcontributiva rispetto a quella accertata. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38
191. Vizi della notifica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 73/31/11 del 3 dicembre 2010 - Pres. Rel. Scuffi
ACCERTAMENTO - VIZI NOTIFICA - EFFETTO SANANTE DEL RICORSO - Sussiste - Decadenza - Proroga termini
per condono - Impossibilità di adesione - Irrilevanza - Accertamento induttivo - Metodologia adottata - Onere dicontestazione analitica.
In caso di vizio di nullità di notifica dell’avviso di accertamento trovano applicazione le norme processualcivilistiche con la conseguenzache la proposizione del ricorso del contribuente sana con effetto ex tunc ogni invalidità per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art.
156 c.p.c. Ai sensi dell’art. 10 l. 289/02 i termini di decadenza per l’azione accertatrice sono prorogati di due anni per tutti i contribuenti
che non abbiano aderito alle sanatorie fiscali a prescindere dalle ragioni che hanno impedito ai contribuenti di avervi accesso per cause
loro imputabili quali la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. In caso di accertamento induttivo dell’Ufficio per omessadichiarazione il contribuente ha l’onere di contestare l’iter logico induttivo nei suoi passaggi rilevanti, anche con elaborazioni e proiezionidi contrasto alla tesi dell’Ufficio idonee a superarne gli analitici rilievi e non limitarsi ad una astratta confutazione. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 60; c.p.c., art. 156; l. 289/2002, art. 10
192. Avviso bonario
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 3/31/11 dell’11 gennaio 2011 - Pres. Brecciaroli, Rel.
Sala
MANCATO INVIO AVVISO BONARIO - VALIDITÀ - Cartella di pagamento - Sussiste.
Il mancato invio dell’avviso bonario di cui all’art. 36- bis del d.p.r. 600/73, non comporta la nullità della cartella di pagamento o lapossibilità, trascorsi trenta giorni dalla notifica, di pagare le sanzioni in misura ridotta poiché nei termini di trenta giorni dalla notifica dellacartella impugnata, il contribuente può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente versando quanto richiesto,usufruendo così della riduzione ad un terzo delle sanzioni. (F.C.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6
193. Criteri di valutazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 03/22/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Piscitello,
Rel. Petrone
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - Criteri di valutazione.
L’art. 51 del T.U. approvato con d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 indica i criteri ai quali l’Ufficio deve attenersi nel controllare i valoridichiarati dalle parti, criteri che sono indubbiamente tassativi, come si evince dalla stessa lettera della norma in esame. A questo
proposito, l’Ufficio non deve avere riguardo a tutti i criteri indicati, essendo sufficiente che il suo accertamento si basi almeno su uno didetti criteri. Ne consegue che l’avviso di accertamento non è nullo, ove non contenga l’indicazione del criterio seguito per ladeterminazione del valore di cui all’art. 52 del T.U. citato, purché la determinazione stessa si basi su uno dei criteri del su richiamato art.51. (MC.G.)
Riferimenti normativi: artt. 51 e 52 T.U. approvato con d.p.r. 131/986
194. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 03/43/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Rel. Rovella
IMPOSTE SUI REDDITI - STUDI DI SETTORE - VALORE INDIZIARIO - Motivazione - Necessità di prendereposizione sulle ragioni del contribuente - Contraddittorio - Sussiste.
Lo studio di settore non può costituire l’unico elemento di supporto a un accertamento, in quanto possiede valenza di indizio al qualedebbono allinearsi elementi, circostanze o gravi incongruenze adeguati a sorreggerne le risultanze e presuppone un preventivo
contraddittorio fra Amministrazione e contribuente, il mancato accoglimento delle ragioni del quale deve trovare riscontro nella
motivazione dell’accertamento. Ciò specie quando si tratti di uno studio nel quale confluiscono attività non altrimenti classificabili e loscarto emergente dallo studio medesimo sia particolarmente elevato. (F.A.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39; d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427,
art. 62-sexies
195. Errore palese
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 17/43/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Donno, Rel.
Ingino
IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE - ERRORE PALESE - Impugnazione del ruolo - Emendabilità - Sussiste.Un palese errore commesso nella dichiarazione, tenuto conto dell’emendabilità della medesima, è sanabile sia mediante la presentazionedi una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis, d.p.r. n. 322/1998, sia in sede di impugnazione dell’iscrizione a ruoloemessa a seguito della liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973. (F.A.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis; d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
196. Art. 37-bis, d.p.r. n. 600/73
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 41/43/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Rel. Rovella
Società non operativa - Istanza preventiva di disapplicazione della relativa disciplina ex art. 37-bis, d.p.r. n. 600/1973 -
Avviso di accertamento - Necessità.Nel caso di società non operativa che abbia presentato istanza preventiva ai sensi dell’art. 37- bis, comma 8, d.p.r. n. 600/1973, al fine
di disapplicare la disciplina di cui all’art. 30, l. 23 dicembre 1994, n. 724, il recupero delle imposte non può avvenire con ilprocedimento previsto dall’articolo 36-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ma presuppone l’emissione di un avviso di accertamento.(F.A.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 37-bis; legge 23 dicembre 1994, n. 784, art. 30
197. Mancato perfezionamento di accertamento con adesione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 85/31/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Ventura
ACCERTAMENTO CON ADESIONE - TARDIVO PAGAMENTO IMPORTO DEFINITO - Mancato perfezionamento -
Valutazione dell’interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione - Necessità - Riviviscenza accertamento originario -Non sussiste.
Il mancato pagamento (della prima rata o del totale) nei termini fissati dalla legge dell’importo definito in sede di accertamento conadesione non comporta l’automatica riviviscenza dell’accertamento originario, dal momento che una volta fissato il quantum debeatur(che attiene alla conclusione dell’accordo) esso è intoccabile tanto da parte del contribuente, che non può impugnarlo, quanto da partedell’ufficio, che non può integrarlo o modificarlo. Il successivo inadempimento del versamento (che attiene al mancato perfezionamentodell’accordo) nei termini e con le modalità stabilite dalla legge giustifica l’adozione da parte dell’Ufficio dei normali mezzi di coercizionema non può vanificare l’accordo in mancanza di una specifica disposizione in tal senso. In caso di versamento oltre i termini di leggedell’importo definito l’Ufficio non può iscrivere automaticamente a ruolo l’imposta non versata (iscrizione effettuabile solo in presenza dicomportamenti totalmente omissivi o a fronte di versamenti carenti eseguiti con evidenti finalità dilatorie) ma deve valutare il permanere omeno dell’interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione, soprattutto quanto il contribuente ha comunque integralmente versato ildovuto. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 218/97
198. Preclusioni documentali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 89/31/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Ventura
ACCERTAMENTO - Redditometro - Presunzione relativa - Prova contraria a carico del contribuente - Mancata esibizione
documenti nel contraddittorio - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Sussiste.Le presunzioni poste a base dell’accertamento induttivo, che attribuiscono all’amministrazione il potere di accertare il redditocomplessivo netto sulla base di indici e coefficienti presuntivi stabiliti con decreti ministeriali, sono di natura relativa: il contribuente puòinfatti fornire la prova contraria atta a dimostrare che alla disponibilità del bene non si accompagna l’entità di reddito sinteticamenteaccertabile. Le prove del contribuente devono essere precise e documentate e non mere affermazioni. Non basta provare l’esistenza didisinvestimenti patrimoniali per dimostrare lo scostamento, occorre dare la prova concreta che essi sono inscindibilmente collegati con la
maggiore capacità reddituale manifestata. È necessario dimostrare in modo certo, anche attraverso documentazione bancaria analitica,che le somme prelevate sono state effettivamente impiegate per il bilancio familiare. I documenti non esibiti dal contribuente nella fase di
contraddittorio e prodotti solo in giudizio, senza giustificare la tardività della produzione, non possono essere utilizzati a propria difesa insede contenziosa. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38; d.p.r. 600/1973, art. 32
199. Percentuale di ricarico
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 90/31/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Ventura
ACCERTAMENTO - PVC della GdF firmato dal contribuente - Mancata allegazione all’atto - Ricostruzione redditomediante percentuale di ricarico - Legittimità - Sussiste - Violazione del divieto di doppia presunzione - Non sussiste.
Non costituisce carenza di motivazione dell’atto di accertamento la mancata allegazione del pvc della Guardia di Finanza se questo èstato consegnato all’esito della verifica fiscale direttamente al contribuente, che quindi era nella piena conoscenza delle ragioni dellaverifica e delle conclusioni raggiunte. Non è illegittima la percentuale di ricarico utilizzata nell’accertamento se dal PVC emerge che ilcontribuente ha confermato la misura della percentuale proposta dai verificatori e tale affermazione è stata sottoscritta. L’utilizzo dellepercentuali di ricarico per la determinazione del reddito presunto non viola il principio del divieto di doppie presunzioni in quanto la
presunzione è unica e consiste nel trarre le conseguenze circa la percentuale di ricarico in un periodo d’imposta da quella accertata perl’anno precedente in mancanza di significativi fatti nuovi sopravvenuti. Il divieto sussiste solo laddove siano correlate due presunzionisemplici ma non quando una presunzione semplice è correlata ad una presunzione legale. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.p.r. 600/1973, art. 39
200. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 4/46/11 del 19 gennaio 2011 - Pres. Rel. Di Oreste
STUDI DI SETTORE - CONTRADDITTORIO - Mancata partecipazione - Onere probatorio assolto in giudizio -
Rilevanza - Regolamentazione delle spese di giudizio.
La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio cui era stato invitato dall’Agenzia delle Entrate in base agli studi di settore,non rileva in sede di valutazione, nel corso del giudizio, della correttezza dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia laddove ilcontribuente ottenga l’annullamento dell’avviso di accertamento non potrà ottenere il pagamento delle spese di giudizio che avrebberopotuto essere evitate aderendo ad un confronto diretto con l’Agenzia delle Entrate in sede di contraddittorio. (A.F.)
Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.
201. Criteri
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 13/22/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Piscitello,
Rel. Petrone
AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - CRITERI.
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve considerarsi assolto laddove il contribuente sia stato posto in condizione diconoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali e, quindi, di potersi utilmente difendere. La motivazione risulta idonea a far
conseguire tale risultato quando, nelle statuizioni in essa rinvenibili, è agevolmente desumibile l’iter logico-giuridico utilizzato dall’ufficio,con argomentazioni concise, ma puntuali e come tali immuni da vizi. (MC.G.)
Riferimenti normativi: T.U. approvato con d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, artt. 51 e 52
202. Valore ai fini del registro
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 12/36/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Rel. Mascherpa
IRPEF - PLUSVALENZE - CESSIONE DI IMMOBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - Riferimento al valore
accertato ai fini dell’imposta di registro - Esclusione - Accertamento con adesione - Irrilevanza.
Nella determinazione della plusvalenza da cessione di immobile non è legittimo il riferimento automatico al maggior valore determinato aifini dell’imposta di registro, poiché diversa è la base imponibile delle due imposte che, nell’una, è il reddito di un soggetto, nell’altra, è ilvalore di mercato del bene. È altresì illegittima la pretesa di sottoporre a tassazione in capo al cedente la plusvalenza derivante dacessione di immobile ponendo a base del calcolo il valore determinato in sede di accordo (accertamento con adesione) con la parte
acquirente, trattandosi di accordo rispetto a cui la parte è terza estranea. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 917/1986, art. 67
203. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sen tenza n. 17/47/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Miceli
STUDI DI SETTORE - STRUMENTO STATISTICO INDICATIVO - CONTRADDITORIO - Onere della prova -
Peculiarità dell’attività svolta rispetto al gruppo omogeneo di riferimento.Gli studi di settore rappresentano solo degli strumenti con valore statistico indicativo; se il contribuente documenta le diversità chedifferenziano l’attività svolta rispetto al gruppo omogeneo di riferimento (nella specie, trattandosi di attività radiofonica, il numero dellesale di regia a disposizione — tre invece di una — e le ore di pubblicità giornaliera — una invece delle undici di riferimento) loscostamento dal risultato degli studi è giustificato e di conseguenza va annullato l’accertamento. (F.D.T.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis
204. Rinunzia all’ereditàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 07/23/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Cappabianca -
Rel. Sala
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RINUNZIA ALL’EREDITÀ - Notifica cartella dipagamento.
L’erede che abbia rinunciato all’eredità non può rispondere dell’obbligazione tributaria riferita al de cuius. Ne consegue che la cartella
di pagamento non deve essere notificata anche alla rinunciataria, la quale, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/92, la può legittimamenteimpugnare, in quanto viziata nella notifica e per assoluta mancanza di legittimazione passiva. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19
205. Art. 36-bis d.p.r. 600/73
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 17/23/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Cappabianca,
Rel. Dattolico
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTROLLO - RIDUZIONE CREDITI D’IMPOSTA.Il controllo di cui all’art. 36- bis del d.p.r. 600/1973 consiste nel semplice riscontro cartolare della dichiarazione, diretto alla verifica
della correttezza della liquidazione della dichiarazione stessa. La conseguente liquidazione delle eventuali maggiori imposte dovute ècaratterizzata dalla mancanza di ogni valutazione di diritto, la quale, ove sussistesse, renderebbe necessaria l’emanazione di un vero eproprio atto di accertamento. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36-bis
206. Mancata partecipazione al contraddittorio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 96/31/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Minaudo,
Rel. Ventura
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Partecipazione solo parziale del contribuente al contraddittorio preventivo -
Mancato deposito documentazione - Accertamento fondato solo sugli studi di settore - Legittimità.Lo scostamento dei ricavi dichiarati, rispetto a quelli attribuibili in base allo studio di settore approvato per la specifica attività svolta,integra di per sé una presunzione legale. L’Ufficio, dunque, è legittimato a procedere all’accertamento utilizzando tale strumento mal’atto impositivo deve essere corroborato da altri elementi che devono essere forniti dall’amministrazione finanziaria sulla base dei dati edei documenti offerti dal contribuente. A fronte dell’inerzia di quest’ultimo — che non fornisce, nonostante le sollecitazioni dell’ufficio,dati ulteriori e concreti sia nel contraddittorio anticipato sia in giudizio che avrebbero potuto dare ragione dello scostamento dei ricavi,
circoscrivendo le sue difese ad una mera questione di principio — è da ritenersi legittimo l’accertamento emesso. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.p.r. 600/1973, art. 39
207. Atto impositivo non firmato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 98/31/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Minaudo,
Rel. Ventura
ACCERTAMENTO - Atto impositivo privo di firma - Inesistenza dell’atto - Non sussiste.Il requisito della firma nell’atto impositivo ha la sua ragione d’essere nell’esigenza di poter imputare l’atto all’organo amministrativo dacui promana. La sua assenza quindi non può ritenersi causa di nullità dell’atto quando sia possibile, attraverso i dati presenti neldocumento, accertare la provenienza dell’atto e l’autore dello stesso. Presenza comprovata a maggior ragione nel caso in cui laricorrente ha correttamente indirizzato la copia del ricorso all’Ufficio che ha emesso l’atto impugnato. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 42
208. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 100/31/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Minaudo,
Rel. Ventura
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Carattere presuntivo - Contraddittorio meramente formale - Illegittimità -Incongruenza minima dei ricavi - Grado di scostamento.
In base ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni ad essi relative gli studi di settore hanno natura meramente
presuntiva pertanto ne discende che non vi è spazio per l’eccezione di incostituzionalità. In materia ha fondamentale importanza la fasedel contraddittorio, in occasione del quale l’ufficio può verificare la fondatezza della stima operata attraverso il riscontro obiettivo dellacapacità del campione individuato dallo studio di rappresentare in modo adeguato l’effettiva coincidenza della situazione produttiva delsingolo contribuente con quella del gruppo omogeneo in cui è classificato. Pertanto, se dalla documentazione prodotta emerge che talefase procedimentale non è stata correttamente portata avanti dall’Ufficio che si è limitato ad un incontro meramente formale, che non halasciato traccia sostanziale nelle motivazioni dell’atto impositivo, nel quale ci si limita a generiche affermazioni, l’accertamento è inficiatonella sua legittimità. Ai sensi dell’art. 62- sexies comma 3 d.l. 331/93 lo scostamento che legittima l’avvio di una procedura finalizzataall’accertamento in base allo studio di settore non deve essere un qualsiasi scostamento ma deve testimoniare una grave incongruenza enon una minima discordanza (nella specie dell’8,75%). (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.p.r. 600/1973, art. 62-sexies
209. Valori OMI e mutuo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 101/31/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Minaudo,
Rel. Ventura
ACCERTAMENTO - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - VALORI O.M.I. - Differenza tra dichiarato e mutuo erogato
- Presunzione legale - Esclusione.
La presunzione del valore normale determinato in base ai dati OMI quale criterio per l’accertamento delle transazioni immobiliari deve
intendersi, a seguito delle intervenute norme di interpretazione autentiche, come presunzione semplice e non legale, cosicché non operapiù automaticamente ma può essere applicato solo laddove sussistano altri e ben più evidenti indicatori che confortino la tesi di attivitànon dichiarate, con relativo onere probatorio a carico dell’amministrazione finanziaria.Se l’Ufficio vuole fondare l’accertamento sulla incongruenza dei prezzi al mq dichiarati per una serie di immobili venduti, devedimostrare le caratteristiche dei singoli appartamenti, della loro metratura, dell’esposizione, del livello delle finiture, tutti elementi cheincidono sensibilmente sul costo a mq e che sono tali da giustificare le eventuali differenze di vendita al mq. L’incongruenza tracorrispettivo di vendita dichiarato e gli importi di mutuo ottenuti dai compratori, se contenute in un margine assai modesto che
corrisponde, grosso modo, agli importi dovuti per l’Iva e le spese notarili, non costituisce prova e neppure indizio di un comportamentovolto all’evasione d’imposta. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 39; d.l. 223/2006, art. 35 commi 2 e 3
210. Notifica a società cancellateCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 26/23/11 dell’1 febbraio 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Dattolico
SOCIETÀ - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Notificazione atti.Sulla base del nuovo art. 2495 c.c., gli atti tributari riferibili a società cancellate dal registro delle imprese non possono essere ammessi enotificati alla società, in quanto questa ha cessato di esistere, con conseguente inapplicabilità dell’art. 145 c.p.c., per mancanza diqualsivoglia rappresentante dell’organismo sociale abilitato a ricevere l’atto. (MCG)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; c.p.c., art. 145
211. Soggetto estinto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sen tenza n. 56/26/11 del 2 febbraio 2011 - Pres. Ingrascì, Rel.
Del Vecchio
LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SOGGETTO ESTINTO.
È illegittimo l’atto di accertamento notificato ad una società estinta per intervenuta carenza di legittimazione passiva. La cancellazionedella società di capitali dal registro delle imprese ha natura costitutiva, di conseguenza gli atti notificati successivamente a tale data nonassumono alcuna valenza, né producono alcun effetto, essendo indirizzati ad un ente ormai non più esistente. Pertanto nessuna azionepuò essere validamente proposta nei confronti della società estinta. (F.S.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2495
212. Parametri presuntivi
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 20/31/11 del 2 febbraio 2011 - Pres. Brecciaroli, Rel.
Sala
STUDI DI SETTORE - NOTIFICAZIONE ACCERTAMENTO TRAMITE POSTA - DATA DI SPEDIZIONE -
Rilevanza ai fini della tempestività - Accertamento basato sui soli parametri presuntivi - Illegittimità - Sussiste.È tempestivo l’accertamento notificato tramite il servizio postale con raccomandata inoltrata prima del verificarsi del termine diprescrizione. La consegna poi della raccomandata al contribuente, oltre i termini di prescrizione, è ininfluente rispetto alla tempestivitàdella notifica.
Quello degli studi di settore è un accertamento “analitico presuntivo”. Ciò non toglie però che, in sede applicativa, l’Ufficio non debbaconsiderare fatti e circostanze, proprie dell’attività, che potrebbero incidere in modo determinante sull’eventuale accertamento delpresunto maggior reddito o, addirittura, sulla disapplicazione dello “studio di settore”. Basare l’accertamento, ai sensi dell’art. 39 d.p.r.600/73, su “presunzioni” quanto meno dubbie e sicuramente — non certe, precise e concordanti — rende illegittima l’applicazione dellostesso “studio di settore”. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-bis; d.p.r. 600/73, art. 43, comma 1
213. Plusvalenza
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 25/43/11 del 3 febbraio 2011 - Pres. Raimondi, Rel.
Ingino
IRPEF - Cessione d’azienda - Plusvalenza - Accertamento - Maggior valore determinato ai fini dell’imposta di registro -Mero indizio.
L’accertamento definitivo di maggior valore di un’azienda ai fini dell’imposta di registro non esplica alcun effetto automatico ai finidell’accertamento di una plusvalenza in materia di imposta sul reddito, essendo diversi i parametri assunti dal legislatore ai fini delladeterminazione della base imponibile ai fini delle imposte indirette e dirette, ma costituisce un mero indizio che necessita di ulteriori
riscontri. (F.A.)
214. Redditometro
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 63/43/11 del 7 febbraio 2011 - Pres. Rovella, Rel. Del
Re
IRPEF - Determinazione sintetica (redditometro) - Disponibilità finanziaria del nucleo familiare - Necessità.La determinazione sintetica del reddito a carico di un soggetto non può prescindere dalla preventiva verifica sulla disponibilità finanziariadegli altri familiari conviventi posto che, anch’essi, è ragionevole che concorrano alle spese sopportate dal nucleo familiare. (R.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 600/73, art. 38
215. Avviamento ai fini registro
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 66/43/11 del 7 febbraio 2011 - Pres. Rovella - Rel.
Del Re
Cessione d’azienda - Valore definitivo dell’avviamento ai fini dell’Imposta di Registro - Rilevanza automatica ai fini delleImposte Dirette - Non sussiste.
Stante la diversità dei “presupposti” tra l’imposta di registro e quella sul reddito di impresa, il valore dell’avviamento divenuto definitivoai fini del registro può rappresentare un indizio ma non costituire “automaticamente” il solo ed unico elemento di valutazione. Il datopotrebbe essere altamente attendibile qualora il valore dell’azienda fosse definito ai fini del registro in contraddittorio e con lapartecipazione anche del cedente che è debitore in solido. (R.C.)
216. Avviso emendato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 27/43/11, del 7 febbraio 2011 - Pres. Rovella, Rel.
Del Re
AVVISO ILLEGITTIMO - AUTOTUTELA - Nuovo avviso emendato - Necessità.In caso di annullamento parziale in via di autotutela, l’ufficio deve sostituire l’avviso di accertamento illegittimo con un nuovoprovvedimento diversamente strutturato, il quale tenga conto delle correzioni effettuate. (F.A.)
Riferimenti normativi: d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. nella l. 30 novembre 1994, n. 656, art. 2-quater
217. Reddito di partecipazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sen tenza n. 65/26/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. Barbetta, Rel.
Grassi
ACCERTAMENTO - REDDITO DA PARTECIPAZIONE - Annullamento avviso accertamento della società - Assenzapresupposto accertamento in capo al socio.
Alla sentenza di annullamento dell’accertamento nei confronti della società di persone consegue il venir meno del presupposto fondantela pretesa erariale nei confronti del socio in relazione alla quota di partecipazione nella società stessa. (F.S.)
218. Frode carosello
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sen tenza n. 60/26/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. Barbetta, Rel.
Del Vecchio
OPERAZIONI INESISTENTI - “FRODE CAROSELLO” - ONERE DELLA PROVA - Qualificazione fattura -Presunzione semplice - Sussiste.
In tema di onere della prova, compete all’ufficio fornire la prova dell’inesistenza della prestazione contenuta nel documento contabiledella fattura. Qualora al contribuente sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamenteinesistenti, la prova è validamente fornita anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Dinanzi a talicontestazioni dell’ufficio, diviene onere dell’utilizzatore delle fatture provare con idonei riscontri l’effettività dell’operazione. Il mancatosuperamento della prova rende legittimo il recupero a tassazione dei costi discendenti dagli acquisti e indetraibile la relativa Iva. (F.S.)
219. Notizia di reato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 34/41/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. Deodato, Rel.
Innocenti
ACCERTAMENTO - NOTIZIA REATO - DENUNCIA - Raddoppio dei termini - Legittimità - Sussiste.Non sussiste la violazione del termine decadenziale per la notifica dell’avviso di accertamento previsto dall’art. 43 del d.p.r. 600/73, chedisciplina che i termini per l’accertamento siano raddoppiati nei casi in cui il contribuente abbia commesso una violazione che comportaobbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, cioè nelle ipotesi in cui pubblici ufficialied incaricati del pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loroservizio (nel caso di specie in esame la Commissione ha rilevato come funzionari della pubblica amministrazione, facenti parte della
amministrazione finanziaria abbiano provveduto in data 18 giugno 2009, antecedentemente alla notifica dell’avviso di accertamentoavvenuta in data 26 giugno 2009, ad effettuare denuncia presso la Procura della Repubblica). (A.P.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 43
220. Socio accomandante
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 54/41/11 del 10 febbraio 2011 - Pres. Ortolani,
Rel. Siffredi
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Socioaccomandante - Responsabilità per le obbligazioni tributarie - Limiti - Ricorso - Inammissibilità.La notifica di accertamento riguardante una società in accomandita semplice eseguita nelle mani del socio accomandante non spiegaalcun effetto né nei confronti della società né personalmente nei confronti del socio accomandatario, unico legittimato a rappresentare lasocietà.Pertanto il ricorso del socio accomandante è inammissibile, perché privo di legittimazione ad agire, dal momento che l’amministrazionefinanziaria avrebbe dovuto notificare l’accertamento alla società oppure al socio amministratore, al quale è devoluta l’amministrazionedella società.Contra: Cassazione civile, sez. I, 21 novembre 1995, n. 12047
Riferimenti normativi: c.c., art. 2320
221. Valore indiziario studio di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 38/43/11, dell’11 febbraio 2011 - Pres. Rel. Rovella
IRES - IVA - IRAP - Studi di settore - Valore indiziario - Necessità di addurre elementi e indizi aggiuntivi idonei - Sussiste
- Ripetute perdite di bilancio - Insignificanza.
Non è legittimo l’accertamento che si risolva in un’automatica applicazione dello studio di settore, senza che a sostegno di talemetodologia statistica l’ufficio adduca elementi ed indizi aggiuntivi idonei a giustificare la verosimiglianza dello scostamento dei ricavipresunti da quelli dichiarati. È peraltro verosimile che una società — specie se riconducibile a un importante gruppo — cerchi, pur inpresenza di ripetute perdite di bilancio, di continuare l’attività nella prospettiva di un rilancio, attraverso operazioni di copertura perdite,aumento di capitale o finanziamento. (F.A.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39; d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427,
art. 62-sexies
222. Stato di salute
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 39/43/11, dell’11 febbraio 2011 - Pres. Rel. Rovella
IRES - IVA - IRAP - Studi di settore - Valore indiziario - Necessità di addurre elementi aggiuntivi idonei - Stato di salutedel contribuente - Rilevanza.
Affinché i maggiori ricavi determinati in base agli studi di settore possano essere imputabili al contribuente occorre che siano supportatida altri elementi, dati e situazioni che possano attribuire forza di prova allo scostamento rispetto ai ricavi dichiarati, quali controlli
bancari, constatazione di mancata emissione di scontrini fiscali, presenza di lavoro nero, anomala incidenza di costi; tale scostamento
può essere giustificato, invece, dal precario e documentato stato di salute del contribuente. (F.A.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39; d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427,
art. 62-sexies
223. Fatture inesistenti
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sen tenza n. 34/47/11 del 15 febbraio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Miceli
Fatture inesistenti - Consapevolezza dell’utilizzatore - Onere della prova - A carico dell’ufficio impositore.In caso di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, per recuperare a tassazione gli importi detratti come costo dall’utilizzatore dellemedesime, l’ufficio non può limitarsi a documentare l’esistenza solo formale e non effettiva del soggetto che ha emesso le fatture, madeve altresì dare la prova di un rapporto consistente e proficuo tra i due soggetti, dimostrando la consapevolezza del soggetto accertato.(F.D.T.)
224. Gravi incongruenze
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 23/22/11 del 15 febbraio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Petrone
AVVISO DI ACCERTAMENTO - GRAVI INCONGRUENZE - ENTITÀ DEI RICAVI - Percentuale significativa.L’esistenza di ‘gravi incongruenze’ deve essere espressamente affermata ed adeguatamente motivata nell’avviso di accertamento e,ovviamente, non soltanto facendo riferimento all’importo dei ricavi ‘non dichiarati’, perché l’anzidetto importo, isolatamente considerato,avrebbe scarsissima rilevanza. Per la sussistenza di ‘gravi incongruenze’ l’importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiaratisia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbe essere inferiore al 25/30%. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies
225. Contraddittorio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 25/22/11 del 15 febbraio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Amato
ACCERTAMENTO CON ADESIONE - CONTRADDITTORIO - ACCORDO DELLE PARTI.
A prescindere dall’effettiva natura giuridica, non v’è dubbio che il d.lgs. 218/1997 (accertamento con adesione) sia imperniato sulcontraddittorio, attuato attraverso la partecipazione attiva del contribuente al procedimento di formazione dell’atto definitivo. Invero, nelmomento precedente all’instaurarsi del contraddittorio, la situazione risulta ancora incompleta e indefinita (oltre che opinabile, incerta edifficilmente sostenibile) e dovrà essere completata, costituendo oggetto di definizione solo sull’accordo delle parti. (MG.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997
226. Parametri e studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sen tenza n. 04/42/11 del 16 febbraio 2011 - Pres. R. Bichi, Rel.
M. Salvo
TRIBUTI - IN GENERALE - ACCERTAMENTO FONDATO SU PARAMETRI E STUDI DI SETTORE - Presunzioni
semplici - Scostamento dagli standard - Contraddittorio con il contribuente - Motivazione.
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce unsistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiaratorispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, ilquale, in detta sede, può provare, senza limitazione alcuna di mezzi (e quindi anche mediante presunzioni semplici) e di contenuto, lasussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o laspecifica realtà dell’attività economica resa nel periodo di tempo in esame. Conseguentemente, determinano la illegittimitàdell’accertamento sia la mancata attivazione del contraddittorio, sia la mancata rappresentazione, da parte dell’Ufficio, delle ragioni perle quali sono state disattese le argomentazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio (nel caso di specie, dall’avviso diaccertamento nulla risultava in merito ai motivi per cui erano state disattese le doglianze sollevate dalla ricorrente in sede di
contraddittorio). (M.F.)
Riferimenti normativi: d.l. 30 agosto 1993 n. 331, art. 62- bis; d.l. 30 agosto 1993 n. 331, art. 62- sexies; d.p.c.m. 29 gennaio 1996,
art. 3; l. 29 ottobre 1993 n. 427; l. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 com. 181; legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 com. 184
227. Notifica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sen tenza n. 55/42/11 deI 21 febbraio 2011 - Pres. Bichi, Rel.
Donvito
TRIBUTI (IN GENERALE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - INESISTENZA - Esclusione - Conoscenza
del contribuente.
La notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisioneassunta dall’Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto. Ne consegue che l’inesistenzadella notificazione non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza daparte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio. (M.F.)
Riferimenti normativi: c.p.c. art. 156, c.p.c. art. 160, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
228. InutilizzabilitàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 28/24/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Orsatti, Rel.
Brillo
DOCUMENTAZIONE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INTEMPESTIVA - Inutilizzabilità - Causa non imputabile.Ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 600/1973, è preclusa al ricorrente l’utilizzabilità in sede contenziosa della documentazione non prodottatempestivamente, ove non abbia dichiarato di non avere potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per causa a lui non imputabile.(MCG)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 600/1973, art. 32
229. Valore ai fini del registro
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 86/46/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. De Sapia, Rel.
Rigoldi
ACCERTAMENTO - PLUSVALENZA PATRIMONIALE - Rettifica induttiva del prezzo di cessione del bene - Validità.È valida la presunzione (relativa) attraverso la quale, per il calcolo della plusvalenza patrimoniale, l’amministrazione finanziaria determinail prezzo di cessione di un immobile in base al valore del bene accertato ai fini dell’imposta di registro. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38
230. Direttiva n. 77/779/CE
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sen tenza n. 51/47/11 del 23 febbraio 2011 - Pres. Piccinni; Rel.
Miceli
IRPEF - Accertamento - Scambio di informazioni - Direttiva n. 77/779/CE - Modalità di assunzione delle informazioni -Documenti privi di sottoscrizione - Presunzione di reddito non dichiarato.
L’avviso di accertamento fondato sullo scambio di informazioni con autorità estere non esonera l’Ufficio dal rispetto della Direttivan. 77/779/CEE. Anche i documenti privi di sottoscrizione, se assunti legittimamente ed inseriti in un quadro probatorio preciso e
coerente, possono concorrere a corroborare una presunzione di evasione (nel caso di specie una mail ed alcune fotocopie prive di
sottoscrizione sono state utilizzate per supportare un quadro indiziario rivelatore di occultamento di disponibilità detenute all’estero).(A.M.)
Riferimenti normativi: d.l. n. 167/1990; d.lgs. 472/1997, art. 16; Dir. N. 77/779/CEE
231. Accertamento con adesione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 41/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Cazzaniga
CARTELLA ESATTORIALE - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Mancato pagamento - Iscrizione a ruolo.
L’Agenzia che in sede di accertamento con adesione ha pattuito la riduzione del reddito rispetto all’accertamento originario, nel caso dimancato pagamento e conseguente iscrizione a ruolo delle somme non pagate, deve fare riferimento alle imposte scaturenti
dall’accertamento con adesione sottoscritto tra le parti e non dall’accertamento originario. (F.C.)
232. Contraddittorio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 43/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Cazzaniga
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - ONERE DELLA PROVA - Istruttoria preliminare - Partecipazione del
contribuente - Mancato accordo - Legittimità dell’avviso.È legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore che appare ben motivato e che espone le varie fasi istruttorie. Il contribuente puòsempre replicare alle conclusioni dell’Ufficio con elementi concreti, purché questi paiano convincenti, tali da fornire la pratica possibilitàdi corretto esame delle lamentele da parte della CTP. (F.C.)
233. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 50/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Sala
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - ONERE DELLA PROVA - Istruttoria preliminare - Partecipazione del
contribuente - Compenso agli amministratori - Mancato accordo - Legittimità dell’avviso - Sussiste.La legittimità degli strumenti presuntivi di accertamento, come gli studi di settore, è stata ribadita dalla stessa Corte di Cassazione, per
cui la loro applicazione è un metodo di accertamento “analitico-presuntivo”. Se si determinasse uno scostamento tra il dichiarato el’accertato (presunto), si costituirebbe una presunzione “grave, precisa e concordante”, con l’inversione dell’onere della prova in capoal contribuente. Scostamento che, se confermato anche dopo il contraddittorio, legittimerebbe l’Ufficio ad accertare un maggior redditofondato appunto su tale incongruenza.
Le somme relative ai compensi erogati ai soci amministratori rientrano a pieno titolo tra le spese di lavoro dipendente e, quindi, vanno
inserite nel rigo F12 del modello Studi di Settore, e non in altri righi riguardanti altre tipologie di costo. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 331/93, art. 62-sexies
234. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 45/23/11 dell’1 marzo 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Garghentino
STUDI DI SETTORE - MAGGIOR RICAVO - PRESUNZIONE SEMPLICE.
Il maggior ricavo desunto dall’applicazione delle risultanze degli studi di settore costituisce una presunzione semplice, avente i caratteri digravità, precisione e concordanza, predeterminati a livello generale, che giustificano e motivano l’accertamento dei maggiori ricavi daparte dell’Amministrazione finanziaria, pari allo scostamento tra il dichiarato e le risultanze dello studio di settore di competenzadell’attività svolta e che impone al contribuente di provare la eventuale infondatezza, nel caso singolo e per particolari ragioni, di talipresunzioni generali. (MCG)
235. Indagini preliminari
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 67/23/11 dell’1 marzo 2011 - Pres. Cappabianca,
Rel. Dattolico
PROROGA TERMINI PER L’ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI DENUNCIA - Indagini preliminari - Elementi
probatori.
Accertata la finalità dell’art. 37 commi da 24 a 6 d.l. 233/2006 (cd. decreto Visco-Bersani) nella possibilità di avvalersi deglielementi probatori risultanti dalle indagini preliminari per l’accertamento delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto, èlegittima un’opzione interpretativa che subordini l’efficacia della proroga all’atto formale prodromico alle indagini preliminari: tale atto èdalla norma individuato nella denuncia ex art. 331 c.p.p. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.l. 233/2006, art. 37 commi 24-26; c.p.p., art. 331
236. Onere della prova
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 57/47/11 del 2 marzo 2011 - Pres. Maniaci; Rel. Durè
IRPEF - ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Onere della prova a carico dell’Ufficio - Gravi incongruenze -Scostamento non eccessivo - Rilevanza.
È infondato l’avviso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore senza che siano motivati e forniti ulteriori elementi diprova. Non costituiscono gravi incongruenze gli scostamenti minimi tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore (nel caso
di specie, lo scostamento del maggior imponibile rispetto ai ricavi dichiarati raggiungeva la percentuale dell’11%). (A.M.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies
237. Beni immateriali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 88/29/11 dell’8 marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
STUDI DI SETTORE - BENI IMMATERIALI - Correzione dichiarazione dei redditi - sussiste.
Gli oneri pluriennali immateriali non partecipano al calcolo per la determinazione dei ricavi derivanti da studi di settore. Pertanto l’Ufficiodeve tener conto della loro errata indicazione nel modello di dichiarazione, previa esibizione del libro beni ammortizzabili, ricalcolando il
risultato degli studi senza tener conto del loro valore. (F.C.)
238. Beni in leasing
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 89/29/11 dell’8 marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
STUDI DI SETTORE - Esercizi consecutivi in perdita - Beni in leasing - Correzione dichiarazione dei redditi.
Se invitato al contraddittorio il contribuente deve dimostrare lo scostamento dei ricavi quali emergenti dagli studi di settore nel quale
opera, evidenziando discordanze con i valori dichiarati nel Modello Unico per i quali afferma di aver commesso errori di compilazione.
I beni strumentali, ai fini della determinazione dei ricavi presunti, rilevano per il loro valore e non per il costo sostenuto nell’esercizio(nella specie canoni di leasing). (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-sexies
239. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 66/31/11 del 9 marzo 2011 - Pres. Napodano, Rel.
Sala
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Legittimità strumento presuntivo - Sussiste - Necessità per l’Ufficio diconsiderare fatti e circostanze proprie dell’attività, in base a studio più evoluto.
Gli studi di settore sono strumenti presuntivi di accertamento legittimi, ciò non toglie però che in sede applicativa l’Ufficio debbaconsiderare fatti e circostanze proprie dell’attività che potrebbero incidere sull’eventuale determinazione del presunto maggior reddito o,addirittura, sulla disapplicazione dello Studio di Settore. Soprattutto nel caso in cui la maggior parte dei ricavi è costituita da generisoggetti ad aggio e a ricavo fisso, quindi ricavi certi e facilmente controllabili attraverso la contabilità non contestata dall’Ufficio. Inoltre,se lo studio di settore più evoluto, il cui risultato sia di congruità, rispecchia maggiormente la realtà economica del ricorrente, esso vatenuto assolutamente in considerazione. Se il contribuente non ha partecipato al preventivo contraddittorio sussistono giusti motivi per
compensare le spese tra le parti anche in caso di accoglimento del ricorso e annullamento dell’accertamento. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, artt. 62-bis e 62-sexies
240. Motivazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 105/46/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Rel. De Sapia
ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - Contenuto essenziale - Legittimità.L’obbligo di motivazione degli atti emessi dall’amministrazione finanziaria è adempiuto quando sono indicati gli elementi essenziali posti abase della pretesa fiscale, in modo che il destinatario sia in grado di difendersi. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 42; l. 212/2000, art. 7
241. Studio di settore non pertinente
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 111/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
STUDI DI SETTORE - Elaborazione di studio non affine all’attività - Risultato studio all’interno della forbice tra ricavominimo e puntuale - Intervallo di confidenza - Difetto di motivazione - Non Sussiste.
Se il contribuente ha negli anni precedenti utilizzato l’applicazione dello studio di settore errato, la cui elaborazione consegnava il risultatodi “non congruo”, solo in contradditorio e nello svolgimento dello stesso ha la possibilità di fornire idonee giustificazioni atte a giustificarelo scostamento dei ricavi dichiarati. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-sexies
242. Onere della prova
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 114/29/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
Redditometro - Finanziamento a società - Incremento patrimoniale - Conseguimento di ricavi esenti - Necessità didimostrazione del contribuente - Sussiste.
La dimostrazione da parte del contribuente del possesso di ampie disponibilità finanziarie derivanti da liquidità sui conti correnti personalie di cedole maturate negli anni d’imposta oggetto di accertamento, è elemento sufficiente a sostenere la capacità di finanziare una srl dicui è socio. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38
243. Periodo d’inattivitàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 119/29/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Cappellozza
Studi di settore - Periodo di inattività - Applicazione automatica degli studi - Onere della prova - Necessità di dimostrazionedel contribuente - Sussiste.
Costante giurisprudenza della Suprema Corte afferma il principio in virtù del quale gli istituti/coefficienti presuntivi normativamenteprevisti ed imposti in ambito tributario sono utilizzabili anche da soli in sede di accertamento, ma con valore di presunzioni relative, che
ammettono prova contraria fornibile dal contribuente. Sta al contribuente pertanto dimostrare che si siano verificati effettivi periodi di
non normale svolgimento dell’attività. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies
244. Residenza
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 127 del 22 marzo 2011 - Pres. D’Andrea, Rel.
Chiametti
SANZIONI - RESIDENZA NELLO STATO - INVESTIMENTI ESTERI - Omessa dichiarazione - Obbligo - Sussiste.
La residenza nello Stato, provata da intestazioni di contratti di locazioni e di utenze, e, per l’effetto, la presunzione di domicilio fiscale nelterritorio del medesimo rendono obbligatoria la dichiarazione dei redditi derivanti da investimenti effettuati all’estero, con consequenzialelegittima irrogazione di sanzione sui redditi di fonte estera in caso di omissione. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, articoli 4, comma 1, e 5
245. Diritto di difesa
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 85/23/11 del 24 marzo 2011 - Pres. De Vincenzo, Rel.
Sala
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMPUGNAZIONE - MOTIVAZIONE - DIRITTO DI DIFESA.
L’atto impugnato è sufficientemente motivato quando sono stati evidenziati tutti quegli elementi idonei ad indicare l’‘iter logico-giuridico’ seguito dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, nonché le norme violate, consentendo alla ricorrente unavalida difesa. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 42, comma 1; d.p.r. 633/72, art. 56; legge 212/2000, art. 7, comma 1
246. Rimborso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 86/23/11 del 24 marzo 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Garghentino
DIRITTO AL RIMBORSO - ISTANZA - RICONOSCIMENTO DI DEBITO.
L’atto con cui l’Amministrazione finanziaria invita semplicemente il contribuente, che abbia presentato istanza di rimborso di determinatesomme, a produrre la documentazione non costituisce atto di riconoscimento del debito e non interrompe il decorso della prescrizione,
né può costituire riconoscimento di debito la generica affermazione che si procederà alla liquidazione quando verranno stanziati i fondinecessari per la procedura di indebito oggettivo. (MCG)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21, comma 2
247. Motivazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 122/35/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Brecciaroli,
Rel. Contini
ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE TARDIVA - PRESUNZIONI SEMPLICI.
È motivato l’accertamento riferito al PVC della Guardia di Finanza e noto al ricorrente ove indicati i criteri seguiti nella determinazionedel reddito di impresa, i parametri di riferimento e la normativa applicata. L’ufficio può ricorrere all’accertamento induttivo a fronte diuna dichiarazione di fatto omessa in quanto tardiva; in tal caso l’Amministrazione finanziaria è ammessa ad utilizzare qualsiasi elementoprobatorio ai fini dell’accertamento anche servendosi di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.Rimane in capo al contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa tributaria. Ilriferimento a medie di settore è in questi casi sufficiente a descrivere l’iter logico giuridico della pretesa tributaria. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 41
248. Rinuncia all’ereditàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 145/41/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Deodato -
Rel. Innocenti
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - EREDI DEL CONTRIBUENTE - Notifica dell’avviso di accertamento al chiamatoall’eredità - Rinuncia all’eredità - Efficacia - Immediata - Avviso di accertamento - Legittimità - Non sussiste.La rinuncia all’eredità ha effetto immediato e rende nulla la notifica al “chiamato” dell’avviso di accertamento dei redditi del de cuius ;
resta salva la potestà di accertamento dell’Ufficio nel caso in cui, nel termine di prescrizione decennale, i chiamati all’eredità compianoatti implicanti l’accettazione. (T.D.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 65
249. Documentazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 100/23/11 del 5 aprile 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Dattolico
ATTO IMPOSITIVO - MOTIVAZIONE - Omissione documenti - Contenuto essenziale.
Sussiste la violazione dell’art. 42 d.p.r. 600/1973, nonché del combinato disposto degli artt. 3 comma 1 legge 241/1990 e 7 comma 1legge 212/2000, allorquando l’Ufficio, nel motivare il proprio atto impositivo facendo espresso rinvio ad altri documenti, non solo haomesso di allegare i documenti richiamati all’avviso di accertamento notificato e nel relativo PVC, ma ha altresì omesso di indicare ilcontenuto essenziale della motivazione: tali omissioni sono espressamente punite dalla legge con la nullità insanabile. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 42; legge 241/1990, art. 3 comma 1; legge 212/2000, art. 7, comma 1
250. Codice attività erratoCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sen tenza n. 74/47/11 del 6 aprile 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Miceli
IVA, IRAP - AVVISO DI ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Codice attività errato - Prevalenza dell’attività
effettivamente svolta.
È illegittimo l’avviso di accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore nell’ipotesi in cui l’Ufficio, prescindendo dall’attivitàin concreto svolta dal contribuente, fondi la rettifica esclusivamente sul codice attività dichiarato dal contribuente benché erroneo.(A.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39
251. Accertamento con adesione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 83/22/11 del 7 aprile 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Petrone
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NULLITÀ - Criteri di controllo.A differenza di quanto prescritto in caso di iscrizione a ruolo non preceduta da accertamento, il contraddittorio preventivo non consegue
obbligatoriamente alla richiesta di accertamento con adesione che, semplicemente, sposta in avanti il termine per il ricorso, decorso
inutilmente il quale, tuttavia, l’accertamento diventa definitivo. (MC.G.)
252. Notificazione per posta
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 120/46/11 del 12 aprile 2011 - Pres. De Sapia, Rel.
Rigoldi
Accertamento - Notificazione dell’atto a mezzo posta - Spedizione entro il termine di decadenza - Legittimità.È legittima la notifica dell’avviso di accertamento se il plico contenente l’atto è stato consegnato al responsabile dell’ufficio postale entroil termine di decadenza previsto dall’art. 43, d.p.r. 600/1973. (A.G.)
Riferimenti normativi: art. 60, d.p.r. 600/1973; art. 43, d.p.r. 600/1973
253. Onere della prova
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 126/29/11 dell’11 aprile 2011 - Pres. Rel. Napodano
STUDI DI SETTORE - ONERE DELLA PROVA - PRESUNZIONE SEMPLICE - Statuto del contribuente - Applicazione
sanzioni - Non sussiste.
È onere del contribuente contrapporre alle risultanze degli studi di settore elementi probanti atti a vincere le presunzioni di scostamentodei ricavi dello studio di settore di competenza. Nel caso di complessità nell’interpretazione della materia riguardante lo specifico casonon vanno applicate le sanzioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 d.lgs. 472/97. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies
254. Onere della prova
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 129/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Perrucci
ESTRATTI CONTO BANCARI - Attività commerciale costantemente in perdita - Onere della prova - Nullitàdell’accertamento - Non sussiste.Gli estratti di conto corrente bancario sui quali sono confluiti numero-sissimi versamenti in contanti assumono carattere di elementi
presuntivi precisi e concordanti ai quali il contribuente deve dare una propria giustificazione alternativa, soprattutto in presenza di
annualità consecutive con attività commerciale costantemente in perdita. (F.C.)
Riferimenti normativi: dd.mm. 19 settembre e 19 novembre 1992 e 21 settembre 1999
255. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 131/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Rel. Gilardi
STUDI DI SETTORE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - Non sussiste.La questione di legittimità costituzionale relativa agli studi di settore appare manifestamente infondata alla stregua dei principi ripetuta-mente affermati dalla Corte Costituzionale secondo cui l’accertamento fondato sulla prova della esistenza di elementi e circostanze difatto certi, i quali dimostrino l’inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalla determinazione analitica e la correlativasussistenza di un maggior reddito, costituisce un accertamento presuntivo che, lungi dal violare il principio costituzionale della
correlazione tra capacità contributiva e imposizione tributaria, ne costituisce un mezzo di attuazione, in quanto è reso ragionevole dalricorso ad indici idonei a dare fondamento reale alla corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies
256. Accertamento con adesione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 137/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Rel. Napodano
REDDITO DI PARTECIPAZIONE - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - DI SOCIETÀ PARTECIPATA - Riflessi suiredditi del socio - Principio della capacità contributiva - Impugnabilità atto di definizione - Non sussiste.
Non sono ammissibili i ricorsi contro gli atti di definizione di cui all’art. 5- bis del d.lgs. 218/97, poiché trattasi di fattispecie noncontemplate dall’art. 19 d.lgs. 546/92. Tale disposizione non prevede tra gli atti impugnabili il ricorso contro gli atti di definizione,confermando nell’ultimo comma che gli atti diversi da quelli esplicitamente previsti non sono impugnabili autonomamente. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 548/92, art. 19; d.lgs. 218/97, art. 5-bis
257. RitrattabilitàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 95/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Orsatti, Rel.
Brillo
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ERRORE - EMENDABILITÀ - RITRATTABILITÀ.La dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore - sia esso di fatto o di diritto — commesso dal dichiarante nella suaredazione, alla luce del d.p.r. 600/73, nel testo applicabile ratione temporis, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile, quandodalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base dellalegge, devono restare a suo carico. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 600/1973
258. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 138/29/11 del 18 aprile 2011 - Pres. Rel. Napodano
REDDITO DI PARTECIPAZIONE - SOCIETÀ FACENTI PARTE DELLO STESSO GRUPPO - Studi di settore -Operazioni inesistenti - Gestione d’impresa antieconomica - Validità dell’attività istruttoria - Sussiste.È valido e motivato l’avviso di accertamento che richiama atti conosciuti e/o conoscibili dal contribuente, posto in grado di apprendereelementi essenziali della pretesa d’imposta al fine di una sua efficace contestazione. Soprattutto se il contribuente ha partecipatoall’attività istruttoria ed ivi ha dimostrato di aver correttamente individuato i fatti e le prove poste a fondamento dell’accertamento,contestate nel merito.
Sono da considerarsi inesistenti le operazioni tra società delle stesso gruppo, documentate da “fatture da ricevere”, ma per le qualil’Agenzia verificatrice, per effetto della ricostruzione finanziaria dei movimenti intervenuti tra le medesime società, ha constatato l’assenzadi rapporti sottostanti per operazioni mai poste in essere. L’antieconomicità dell’attività esercitata giustifica il ricorso agli accertamentimotivati con ricorso ex art. 39, 1º comma, lettera d), d.p.r. 600/73, pur in presenza di contabilità ordinaria da parte della ricorrente.(F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39
259. PVC
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 131/44/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Natola; Rel.
Degrassi
ACCERTAMENTO - PVC relativo ad altra società del medesimo gruppo - Omessa allegazione all’avviso di accertamento- Nullità - Sussiste.È nullo l’avviso di accertamento che richiami un PVC relativo ad altra società, ancorché del medesimo gruppo, facendo riferimento alladocumentazione allegata a tale PVC, senza che tuttavia esso né la documentazione ivi allegata, sia stato a sua volta allegatoall’accertamento impugnato. (A.F.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 42
260. Avviamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 133/23/11 del 19 aprile 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Garghentino
VALORE DI AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - REDDITIVITÀ MEDIA - REDDITIVITÀ REALE.Nella determinazione del valore di avviamento deve ritenersi applicabile il ricorso a formule collaudate e riconosciute come valide dagli
operatori del settore tutte le volte che, per ragioni anche diverse, la determinazione di detto valore non può essere ancoratosemplicemente alla redditività media rilevata per l’attività ceduta, per la sussistenza di circostanze che fanno ritenere tale redditivitàmedia non reale o comunque non di univoca determinazione. (MC.G.)
261. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 141/35/11 del 20 aprile 2011 - Pres. Rel. Brecciaroli
STUDI DI SETTORE - PRESUNZIONI SEMPLICI - Onere della prova.
l risultato degli studi di settore rappresenta una presunzione semplice, che va avvalorata dall’Ufficio con altri elementi, anche in relazionea quanto emerso in contraddittorio con il contribuente. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, primo comma; d.p.r. 633/72, art. 54
262. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 143/35/11 del 2 maggio 2011 - Pres. Rel. Brecciaroli
STUDI DI SETTORE - PRESUNZIONI SEMPLICI - Onere della prova.
La natura di presunzione semplice degli studi di settore impone l’onere probatorio a carico dell’Ufficio; avvenuto il contraddittorio con ilcontribuente, le presunzioni, se non vinte da prove contrarie, su cui basano gli studi settore acquistano il carattere di gravità, precisione econcordanza. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39; d.p.r. 633/72, art. 54
263. Rimborso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 139/23/11 del 3 maggio 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Garghentino
Istanza di rimborso - Azionabilità in sede giudiziale - Opposizione alla cartella esattoriale - Limiti - Definitivitàdell’accertamento.Anche quando l’istanza di rimborso non sia stata proposta, per effetto del mancato versamento che la legittima, il contribuente chetramite notifica della cartella esattoriale viene richiesto dell’imposta non versata, perché ritenuta non dovuta, può sempre far valere ilproprio diritto in sede giudiziale, impugnando tale provvedimento contenente l’imposizione ritenuta illegittima, tranne che sia intervenuta
definitività dell’atto impositivo, come nel caso della mancata impugnazione dell’avviso di accertamento. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, art. 38
264. Redditometro
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 141/23/11 del 3 maggio 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Garghentino
STUDI DI SETTORE - RICAVI - GRAVE INCONGRUENZA - ‘REDDITOMETRO’.In merito all’incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, il legislatore si è limitato a predeterminare soltantoqualitativamente — con riferimento alla gravità — l’entità dello scostamento, senza peraltro quantificarla. Spetta pertanto al Giudicevalutare tale gravità nel caso specifico, e al riguardo può essere una utile indicazione di riferimento il criterio stabilito dal legislatore per ilredditometro, dove è stato espressamente stabilito che l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito quando quello individuatoattraverso i cd. ‘indicatori di capacità contributiva’ si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.l. 331/1993, art. 62-sexies comma
265. Studi di settore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 146/23/11 del 10 maggio 2011 - Pres. Cappabianca,
Rel. Sala
STUDI DI SETTORE - SCOSTAMENTO - PRESUNZIONE - Inversione onere della prova.
Qualora, sulla base degli studi di settore, si determinasse uno scostamento tra il dichiarato e l’accertato, si costituirebbe unapresunzione ‘grave, precisa e concordante’, con l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente. Suddetto scostamento, seconfermato anche dopo il contraddittorio, legittimerebbe l’Ufficio ad accertare un maggior reddito, ai sensi dell’art. 39 d.p.r. 600/1973.(MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 39
266. Parametri
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 105/22/11 dell’11 maggio 2011 - Pres. Maniaci,
Rel. Petrone
ACCERTAMENTO - STRUMENTO PARAMETRICO - INSUFFICIENZA.
Lo strumento parametrico deve fungere solo da supporto all’attività accertatrice, ma non può costituire da solo autonomo strumento diquantificazione del reddito. Esso può costituire lo spunto dell’accertamento analitico induttivo, ma non può costituire da solo, conapplicazione meccanica e immotivata, lo strumento del calcolo e riliquidazione del reddito e dell’imposta: questi vanno operati o conprove documentate o con presunzioni gravi, precise e concordanti che vanno applicate caso per caso, tenendo conto delle effettive
realtà aziendali. (MC.G.)
267. Redditometro
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 186/41/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Ortolani -
Rel. Martinelli
ACCERTAMENTO - RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE - Accertamento sintetico -
Redditometro - Prova contraria - Somme rimpatriate a seguito di scudo fiscale - Anteriorità.Non costituisce prova contraria idonea a vincere la presunzione di maggior reddito su cui è fondato un accertamento sintetico (basatosul cd. “redditometro”) la circostanza secondo la quale il contribuente abbia aderito allo “scudo fiscale ter” (art. 13-bis, d.l. 78/2009),
rimpatriando somme detenute all’estero, qualora gli incrementi patrimoniali che motivano l’accertamento si siano verificati in epocaanteriore al rimpatrio. Le somme riemerse a seguito di scudo fiscale, infatti, sono in grado di destituire di fondamento un accertamento
sintetico soltanto nel caso in cui sia possibile ricondurre, anche in via teorica od astratta, gli imponibili accertati alle somme ed alle attivitàdetenute all’estero. Evidentemente tale collegamento non sussiste quando gli incrementi patrimoniali siano anteriori al rimpatrio (nellaspecie, infatti, gli incrementi si sono verificati il 2006, mentre lo scudo fiscale è stato perfezionato il 2009). (T. D.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38, comma 4 e ss.; d.l. 78/2009 (conv. in l. 102/2009), art. 13- bis
268. Simulazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 187/41/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Ortolani,
Rel. Martinelli
ACCERTAMENTO - CANONI DI LOCAZIONE NON DICHIARATI - Simulazione contratto di locazione - Trascrizione
della domanda giudiziale - Opponibilità.La simulazione assoluta di un contratto di locazione, accertata in sentenze penali e civili passate in giudicato e le cui domande risultano
trascritte nei registri immobiliari, è opponibile all’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero del relativo canone di locazione,in realtà mai percepito dalla simulata parte locatrice. (T. D.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38; d.l. 917/1986, art. 26; Codice civile, art. 1415
269. Accessi e termini
Commissione Tributaria Provinciale di Lodi - Sez. 1 - sentenza n. 171/01/11 del 5 luglio 2011 - Pres. Rel. Mattacchioni
I - TERMINE PER L’ACCERTAMENTO - Violazione che comporta obbligo di denuncia penale - Raddoppio - Dies a quo
- Data della commissione del fatto.
II - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - Utilizzo dati e notizie acquisiti in sede di indagine penale - Autorizzazione -
Necessità- Condizioni - Rilevanza - Limiti.
III - RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO - Sentenza di patteggiamento - Rilevanza -
Sussiste.
Nell’ipotesi in cui si verifichi un comportamento che integra uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 in materia di dichiarazione deiredditi, è il momento di materiale violazione della norma penale che rileva ai fini del raddoppio dei termini di decadenzadall’accertamento e non già il momento in cui l’Agenzia provvede alla denuncia del fatto di reato alla Procura della Repubblica.II - Non ricorre un’ipotesi di mancanza dell’autorizzazione da parte dell’A.G., nell’ipotesi in cui l’avviso d’accertamento sia fondato sufatti attinti da atti non provenienti direttamente dalla polizia giudiziaria (nella specie, provenivano da un’ordinanza di custodia cautelare eda una sentenza di cd. Patteggiamento).
III - La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “Patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per ilgiudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputatoavrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento,pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudicetributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento (cfr. Cass. sentenza n. 24587/2010). (M. Gi.)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 600/1973, artt. 33, 43
270. Notifica
Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Sez. 6 - senten za n. 81/06/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Macca, Rel.
Gotti
I - NOTIFICA - A MEZZO POSTA - Mancato deposito della ricevuta di ritorno - Nullità della notifica - Sussiste.
II - Nullità della notifica dell’avviso di accertamento - Nullità degli atti conseguenti - Consegue.
I - In mancanza di prova della effettiva ricezione della cartolina da parte del destinatario, la notificazione dell’avviso dì accertamentodeve ritenersi nulla.
II - La mancata regolare notificazione dell’avviso di accertamento, siccome adempimento indefettibile della fase procedimentaledetermina la nullità di tutti gli atti conseguenti e, quindi, la nullità della cartella di pagamento impugnata. (A.S.)Precedenti conformi: Cass. 16 marzo 2011 nn. 6104 e 6114
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 149; d.lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
271. Motivazione
Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Sez. 8 - senten za n. 119/08/11 del 27 giugno 2011 - Pres. Pianta, Rel.
Senesi
I - MOTIVAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Ratio - Conoscibilità delle ragioni della pretesa fiscale - Sussiste.
II - INDAGINI BANCARIE - Art. 12, l. 21212000 - Applicabilità - Non sussiste - Violazione del diritto di difesa delcontribuente - Non sussiste.
III - ACCERTAMENTO - INDAGINI BANCARIE - Ripartizione dell’onere probatorio - Inversione dell’onere della provaa carico del contribuente.
I - L’obbligo di motivare l’atto impositivo deve ritenersi soddisfatto quando sussiste l’indicazione dei fatti concreti e specifici su cuil’accertamento è basato in modo tale che il contribuente sia posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa fiscale e che, talielementi probatori, regolarmente acquisiti, possano consentire una adeguata difesa.
II - Nell’ipotesi in cui l’Ufficio ricostruisce il reddito mediante indagini finanziarie e trasmette al contribuente un invito al contraddittorio,al fine di ottenere chiarimenti e giustificazioni circa le operazioni bancarie eseguite, non è applicabile l’articolo 12 l. 212/2000; quindi, èinapplicabile il comma 7, relativo ai termini fissati per l’emissione dell’accertamento. Ciò poiché, l’invito al contraddittorio perchiarimenti non rientra nelle fattispecie indicate al comma 1 e, nella fattispecie, non vi è stata nessuna verifica fiscale.III - Nell’ipotesi di accertamento fondato su movimentazioni di conti correnti bancari, spetta al contribuente, in virtù dell’inversionedell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desunti da tali movimentazioni sono frutto di operazioni non assoggettabili atassazione; per l’Erario, invece, l’onere probatorio è considerato assolto con la produzione degli elementi risultanti dai conti stessi.(A.S.)
Precedenti conformi: Cass. 9 giugno 2010 n. 13807
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, artt. 42, comma 2; 7, comma 1. l. 12/2000 e 7, art. 7, comma 1; l. 241/1990; l. 212/2000,
art. 12; d.p.r. n. 600/1973, art. 32; c.c., art. 2697
272. Normalità economicaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 7/2/11 del 15 dicembre 2010 - Pres. Gravina,
Rel. D’Antonio
STUDI DI SETTORE - INCONGRUENZA REITERATA NEL TEMPO - Prova della mancanza della condizione di
“normalità economica” - Insufficienza redditi in relazione alla dimensione dell’impresa - Condotta antieconomica -Rilevanza.
È legittimo l’accertamento fondato sugli studi di settore ove la incongruità dei redditi risulti reiterata nel tempo e la cui misura risultiesigua in relazione alle dimensioni dell’impresa ed al numero dei dipendenti. Non comprova la condizione di “non normalitàeconomica” un semplice richiamo ad un certificato medico, inidoneo anche in via di principio in quanto riferito ad amministratore disocietà di capitali, che non attesti le cause che, secondo concreti parametri medico-legali espressi in termini percentuali, avevanodeterminato una ridotta capacità lavorativa e dunque impedito lo svolgimento “normale” dell’attività economica della persona. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-sexies, comma 3
273. Amministratore di fatto
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0001/12/2011 del 3 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Lucido
ACCERTAMENTO - FRODI CAROSELLO - AMMINISTRATORE DI FATTO - Responsabilità fiscale personale -Investitura formale - Procedimento penale - Misura cautelare personale - Sussistenza.
Risponde delle gravi violazioni fiscali in danno all’erario, nel quadro delle cosiddette “frodi carosello”, l’amministratore di fatto di unasocietà attraverso cui siano posti in essere atti di gestione finalizzati ad ottenere indebiti rimborsi Iva, mediante l’emissione di fatture peroperazioni inesistenti. Della responsabilità fiscale, lo stesso risponde quale amministratore di fatto ed in proprio, quindi anche senzaun’investitura formale, non essendo applicabile l’art. 7 d.lgs. 472/97 che opera solo in una situazione di normalità gestoria della società,tenuto conto anche della sua posizione in un parallelo procedimento penale, qualora lo stesso sia sottoposto ad una misura cautelare per
i fatti di specie. (P.M.)
Riferimenti normativi d.lgs. 472/97, art. 7
274. Onere della prova
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0002/12/2011 del 3 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Lucido
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - MAGGIORI RICAVI - FATTURE - Argomentazioni generiche - Onere
probatorio gravante sul contribuente - Sussiste.
Grava sul contribuente l’onere di contrastare gli studi di settore tramite i quali l’Ufficio finanziario recuperi a tassazione maggiori ricavi diun’impresa trasporto merci (pane), su uno scostamento, nel caso di specie, valutato al 18,5%. A nulla valgono le sole fatture presentatedal contribuente, senza documenti o ragionamenti logici-giuridici che possano contrastare lo scostamento fra ricavi dichiarati e quelli
accertati. In tale caso, infatti, qualora in sede di contraddittorio tra contribuente e ufficio finanziario nulla si dimostri per contrastare gli
studi di settore, essendo inefficaci argomentazioni generiche, non risulta essere assolto, dal contribuente, l’onere probatorio gravantesullo stesso. (P.M.)
Riferimenti normativi d.l. 331/93, art. 62-bis
275. Redditometro
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza 0005/12/2011 del 3 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Ceruti
ACCERTAMENTO - IRPEF - REDDITOMETRO - Scostamento del 25% - Dati utilizzabili - Redditi propri - Idonea
documentazione - Necessità.È legittimo l’atto di accertamento Irpef basato sul cosiddetto “redditometro”, qualora l’Ufficio finanziario ravvisi uno scostamento del25% rispetto all’anno di imposta antecedente (seppur oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 9 l. 289/2002). In tal caso, i dati dichiaratidal contribuente nell’anno precedente ben possono essere utilizzati per valutare lo scostamento per l’anno di imposta contestato. Nonpossono incidere nel calcolo dei redditi del contribuente i redditi propri della moglie e della figlia, come pure le autovetture ad esse
intestate. Inoltre, per gli eventuali redditi esenti si richiede al contribuente la prova documentale della loro entità e del loro possesso.(P.M.)
Riferimenti normativi d.p.r. 600/73, art. 38; l. 289/02, art. 9
276. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza 0006/12/2011 del 3 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Ceruti
ACCERTAMENTO - MAGGIORI RICAVI - STUDI DI SETTORE - Reale situazione economica - Settore in crisi -
Insussistenza.
È illegittimo l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio Finanziario recuperi a tassazione maggiori ricavi applicando gli studi di settore,senza tenere conto della reale situazione del contribuente che, nel caso in esame, risulta aver perso, nell’anno di imposta contestato,l’apporto economico del cliente più significativo (soggetto ad una procedura concorsuale), oltre alla crisi del settore stesso in cui egliopera (confezionamento di capi di maglieria per conto terzi). Per questi motivi sono inapplicabili gli studi di settore, ritenuti nel caso di
specie inattendibili. (P.M.)
Riferimenti normativi d.l. 331/93, art. 62-bis
277. Avviso bonario
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza 0007/12/2011 del 11 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Siniscalchi
ACCERTAMENTO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IVA - AVVISO BONARIO - Termine per la verifica -
Argomentazioni generiche - Sussiste.
È da rigettare l’appello proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento IVA, già confermata in primo grado, laddove leargomentazioni addotte siano del tutto generali e per nulla legate agli atti di causa, non sussistendo, quindi, nessun tipo di contestazione
di merito.
Nello specifico il contribuente ha lamentato, per chiedere la nullità della cartella, l’omessa preventiva dichiarazione dell’avviso bonario, ela tardività della verifica ex art. 36-bis d.p.r. 600/73. (P.M.)
Riferimenti normativi d.p.r. 600/73, art. 36-bis
278. Versamenti su c/c
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza 001/01/11 dell’11 gennaio 2011 - Pres. Citro, Rel.
Simone
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI CAPITALI - ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI - Versamenti in conti correnti dellasocietà e dell’amministratore - Presunzione relativa ricavi - Sussiste - Prova contraria contribuente - Contabilità generale -Rappresentazione dei SAL e delle rimanenze finali - Prova contraria - Rilevanza.
Ai sensi dell’art. 32 d.p.r. 600/73, i versamenti di denaro accertati sui conti correnti bancari di una società e del suo legale rappresentatenon giustificati da idonea documentazione, costituisco ricavi in forza di una presunzione legale relativa che sposta l’onere della prova sulcontribuente. Qualora, come nel caso di specie, la società abbia acquistato un terreno e delle villette a scopo edificatorio e diristrutturazione per la rivendita a terzi, e tale situazione di fatto sia stata correttamente rappresentata evidenziando i S.A.L. e le
rimanenze finali nella contabilità ordinaria, peraltro non contestata dai verificatori, la predetta contabilità è prova contraria idonea adescludere che i suddetti versamenti costituiscano ricavi, dovendosi invece riconoscere natura di finanziamento. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 32
279. Trasformazione societàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 21/42/11 del 12 gennaio 2010 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Fabbrini
ACCERTAMENTO - Trasformazione da società di capitali in società di persone - Accertamento unico - Illegittimità.L’avvenuta trasformazione in corso d’anno di una società di capitali in società di persone richiede l’emissione di due accertamenti. Neconsegue la illegittimità di un solo accertamento per l’intero anno anche in presenza di omesse dichiarazioni. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 11
280. Costi del venduto e del fatturato
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 8/13/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Spano, Rel.
Aondio
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - PRESUNZIONE DELL’UFFICIO - Aumento costi del venduto e costi dellaproduzione - Corrispondente aumento dei ricavi - Prova contraria contri buente - Differente tipologia lavori commissionati -
Differenti impieghi di materiali e di manodopera.
In materia di accertamento mediante studi di settore, la presunzione dell’Ufficio fondata sul presupposto che all’incremento dei costi delvenduto e dei costi della produzione debba corrispondere un aumento del fatturato, può essere contrastata dalla considerazione che iricavi conseguiti non sono direttamene proporzionali ai costi sostenuti e non possono essere ricondotti a meri astratti calcoli aritmetici.
Infatti la differente tipologia dei lavori in concreto commissionati può comportare differenti impieghi di materiale e di mano d’opera ed ilprevalente impiego degli uni o dell’altra può comportare differenti risultati in termini di ricavi. Peraltro, nel caso di specie, l’esiguitàdell’aumento del costo del venduto e del costo della produzione unito alla documentata riduzione delle ordinazioni da parte del clienteprincipale dell’azienda accertata, fanno ritenere assolto l’onere probatorio del contribuente per contrastare l’automatica applicazionedegli studi di settore. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-bis
281. Quotazioni OMI
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 9/13/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Spano, Rel.
Malacarne
ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - Maggior valore immobile compravenduto - Onere della prova -
Indagini presso operatori del settore - Informazioni presso ufficio tecnico comunale - Quotazioni OMI - Omesse indicazioni
dei suddetti elementi da parte dell’ufficio - Assolvimento dell’onere della prova - Insussistenza.
L’impugnazione da parte del contribuente dell’avviso di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro di un immobilecompravenduto, contiene una implicita affermazione che il bene non ha il valore indicato dall’Ufficio, il quale ha pertanto l’onere diprovare in giudizio un tale valore indipendentemente da qualsiasi iniziativa della Commissione adita. L’Ufficio non soddisfa il suddettoonere probatorio qualora (come nel caso in esame) non fornisca la prova dell’esistenza e del contenuto di indagini svolte pressooperatori del settore ai fini di determinare il valore di mercato del bene ceduto, di avere assunto informazioni presso l’Ufficio tecnicocomunale e di avere assunto le quotazioni di mercato presso l’Osservatorio del mercato immobiliare. (B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 131/86, art. 20
282. Mutui
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza 0001/11/2011 del 14 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Buono
ACCERTAMENTO - IMPRESA EDILE - Insufficienza della contabilità - Omessa indicazione delle rimanenze iniziali efinali - Assenza di contratti preliminari - Importi dei mutui contratti dai clienti - Accertamento induttivo - Legittimità.L’insufficienza della contabilità dell’impresa, l’impossibilità di determinare le rimanenze iniziali e finali, l’assenza di contratti preliminari divendita e la presenza di mutui contratti dai clienti per importi ampiamente superiori al prezzo di vendita dichiarato, giustificano
l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio nei confronti di una impresa edile, peraltro condotto in aderenza al valore di mercato degliimmobili rilevato dagli agenti immobiliari. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39
283. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza 8/22/11 del 17 gennaio 2011 - Pres. Rel. Franciosi
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - PRESUNZIONI SEMPLICI - Mancata prova contraria del contribuente -
Valenza di prova piena.
Gli studi di settore hanno valenza di prova presuntiva che ammette la prova contraria, ma quanto in essi sostenuto acquista valenza di
prova piena ove il contribuente non sia in grado di dimostrare con dati di fatto l’esistenza di una realtà reddituale diversa da quella
accertata dall’Ufficio con il metodo degli studi. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-bis
284. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 6/26/2011 del 17 gennaio 2011 - Pres. Molina,
Rel. Perugia
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Presunzione semplice e non legale - Elemento giustificativo della pretesa
erariale - Insufficienza.
Gli studi di settore non sono da soli sufficienti a quantificare una maggiore pretesa erariale sic et simpliciter e quindi gli stessi non
rappresentano una presunzione legale, per cui il loro utilizzo non può avvenire in modo automatico (conforme Circolare n. 5/08 del 23gennaio 2008 della D. Centrale accertamento). (M.S.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-bis
285. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0002/5/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres.
Califano, Rel. Aniello
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - APPLICAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - Valutazione reale
situazione economica - Necessarietà - Avviso accertamento - Indicazione dati contabili ed extra contabili - Necessarietà -Conoscibilità dati da parte contribuente.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. 15905/10) l’Amministrazione finanziaria nell’applicazionedegli studi di settore deve compiere qualsiasi sforzo per individuare l’effettiva capacità contributiva del contribuente, pertanto glistrumenti presuntivi non devono avere automatica applicazione ma essere con-frontati con la reale condizione economica di
quest’ultimo. Deve quindi essere annullato l’avviso di accertamento che non riporti i dati contabili ed extra contabili utilizzati per ladeterminazione dei ricavi e l’esito del calcolo effetuato con il sistema Gerico. Tale omissione non può essere giustificata dall’assunto chei suddetti elementi sono conoscibili dal contribuente (perché dedotti da un prospetto di calcolo prodotto da quest’ultimo inautotassazione) in quanto l’autonoma attività di ricerca che viene richiesta al contribuente per valutare il contenuto dell’atto si risolve inuna lesione del suo diritto di difesa (Cass. 15234/01). (B.I.)
Riferimenti normativi d.l. 331/93, art. 62-bis
286. Liquidazione IVA di gruppo
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0004/5/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres.
Califano, Rel. Betti
ACCERTAMENTO - GRUPPO DI SOCIETÀ - FUSIONE PER INCORPORAZIONE - Liquidazione IVA di gruppo -Liquidazione ufficio art. 36-bis d.p.r. 600/73 art. 54-bis d.p.r. 633/72 - Illegittimità - Attività liquidazione - Attività impositiva- Necessarietà avviso accertamento.
È illegittimo l’utilizzo da parte dell’Ufficio delle procedure di cui agli artt. 36- bis d.p.r. 600/1973 e 54- bis d.p.r. 633/72, qualora la
ripresa a tassazione riguardi la liquidazione iva di gruppo all’esito di due operazioni di fusione per incorporazione. Ciò in quanto l’attivitàdel’Ufficio, presupponendo la ricostruzione di tutti gli allegati VX VW e VL di tutte le società partecipanti, esula da una mera attività diliquidazione e realizza una attività impositiva, rendendo quindi necessaria l’emissione di un avviso di accertamento. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 36-bis, d.p.r. 633/72, art. 54
287. Presunzione di corrispondenza
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 7/14/11 del 19 gennaio 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Tesini
ACCERTAMENTO - VALORE DEGLI IMMOBILI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE - IMPOSTA
DI REGISTRO - Valore di mercato - Imposte sui redditi - Plusvalenza - Presunzione di corrispondenza tra valore accertato
ai fini registro e corrispettivo della cessione - Esibizione estratti conto bancari - Presunzione di corrispondenza - Idoneitàdella prova contraria.
Alla luce del chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 7689/03 e 16700/05, i principi relativi alla determinazione del
valore del bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare, perché nell’imposta di registro ènecessario fare riferimento al valore di mercato del bene, mentre nelle imposte sui redditi al fine di determinare la plusvalenza realizzata,
occorre determinare la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione avendo riguardo al prezzo effettivamente percepito dal
contribuente. Ne consegue che l’esibizione degli estratti conti bancari relativi al pagamento del prezzo dichiarato nell’atto sono proveidonee a superare la presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene ed il valore accertato definitivamente in
sede d’imposta di registro. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 20
288. Studi di settore, motivazione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0005/5/2011 del 20 gennaio 2011 - Pres.
Califano, Rel. Betti
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - AVVISO ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Obbligo dimostrazione
applicabilità concreta standard - Sussiste - Riferimento alle contestazioni contribuente - Sussiste - Causa di giustificazione
per età avanzata e diminuita capacità lavorativa - Assunzione di dipendente - Sussiste.La motivazione dell’atto di accertamento mediante studi di settore non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essereintegrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese lecontestazioni sollevate dal contribuente. Costituisce causa di giustificazione dello scostamento la diminuita capacità lavorativa delcontribuente a causa dell’età avanzata, che trova conferma nell’assunzione di un nuovo dipendente. Al contrario non rileva il fatto che ilcontribuente nei periodi d’imposta successivi a quello in oggetto si sia adeguato alle risultanze degli studi, in considerazionedell’autonomia dei periodi d’imposta. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-bis
289. IRPEF e registro
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12, sentenza 0016/12/2011 del 20 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Pizzo
ACCERTAMENTO - IRPEF - PLUSVALENZA - COMPRAVENDITA - VALORE TERRENO - Accertamento ai fini
imposte indirette - sussiste.
Nel caso di accertamento del valore di un terreno ai fini Irpef deve essere, riconosciuto applicabile il valore dichiarato dal contribuente
nell’ambito della definizione agevolata ex legge 289/02. (P.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 52; d.p.r. 917/86, art. 67; l. 289/02
290. Valutazioni OMI
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 34/27/11 del 21 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Secchi
IRES - IRAP - IVA - Accertamenti - Valutazioni OMI - Incongruenze di bilancio - Insufficienza ed infondatezza -
Sussistono.
Le valutazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare non sono sufficienti ai fini valutativi ed estimativi degli immobili venduti laddovenon vengono tenuti in debito conto lo stato di conservazione e la redditività derivante dai cespiti. L’incongruenza tra i valori di bilancio edel libro cespiti ammortizzabili non trova puntuale riferimento nella fattispecie, connotandosi in termini di assoluta genericità. (M. SA.)
291. Attività d’accertamentoCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 009/01/11 del 24 gennaio 2011 - Pres. Simone,
Rel. Marseglia
ACCERTAMENTO - CREDITO D’IMPOSTA - DINIEGO - Elementi desunti dai modelli F24 - Controllo formale delladichiarazione - Attività d’accertamento - Attività impositiva - Cartella esattoriale - Requisiti art. 7 l. 212/00 - Sussistenza.
Qualora l’Ufficio non si limiti ad una mera correzione di errori materiali o di calcolo presenti nella dichiarazione, ma determini somme daversare non riconoscendo un credito d’imposta ed utilizzando elementi non desunti dalla dichiarazione ma dai modelli F24, realizzauna attività impositiva vera e propria rientrante in quella di accertamento e non un’attività di controllo formale. Pertanto la cartellaesattoriale che reca la pretesa fiscale corrispondente alla suddetta attività deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire alcontribuente di apprestare una efficace difesa ai sensi dell’art. 7 l. 212/00. (B.I.)
Riferimenti normativi l. 212/00, art. 7
292. Parametri
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 0013/6/2011 del 24 gennaio 2011 - Pres. Strati,
Rel. Silocchi
ACCERTAMENTO - “PARAMETRI” - Giustificazioni del contribuente - Mancata adesione - Emissione avviso su basedei soli
“parametri” - Presunzioni semplici.I risultati dell’applicazione dei parametri, in quanto dati statistici neppure affinati nella loro affidabilità tanto che sono stati sostituiti con glistudi di settore, devono essere adattati alla situazione personale del contribuente, non avendo natura di presunzione legale assoluta.
Perciò, avendo questi ultimi una natura di presunzione semplice, sono inidonei, ove contestati, a supportare da soli l’accertamento.(M.S.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600, artt. 38, 39
293. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 17/19/11 del 24 gennaio 2011 - Pres.
Piglionica, Rel. Borsani
Reddito d’impresa - Studi di settore - Acritica applicazione - Argomentazioni del contribuente - Mancata valutazione.L’acritica applicazione degli studi di settore ex art. 62- bis d.l. 331/93 e la omissione dei motivi per i quali siano state disattese le
argomentazioni del contribuente determinano l’annullamento dell’accertamento. La motivazione dell’accertamento non può esaurirsi nelrilievo dello scostamento ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con leragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dl contribuente. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-bis
294. Sopralluogo
Commissione Tributaria Regionale di Milano della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0007/4/2011 del 25 gennaio 2011 -
Pres. Borgonovo, Rel. Missaglia
ACCERTAMENTO - Variazione categoria catastale - Frazionamento e fusione unità immobiliari - Attività di accertamentodell’ufficio - Sopralluogo - Non sussiste.In presenza di una richiesta di variazione della categoria catastale per frazionamento e fusione di due unità immobiliari, deve escludersiche lo spostamento di una cantina da una unità all’altra, possa portare al mutamento della categoria catastale. Parimenti deve escludersiche ai suddetti fini l’attività accertativa dell’Ufficio necessiti di un sopralluogo, in quanto la variazione di classa mento non deriva dainterventi edilizi (Cass. 22313/10). Peraltro non hanno alcuna rilevanza le caratteristiche costruttive che possono far classificare
l’immobile come di lusso ai fini fiscali, in quanto le stesse caratteristiche non hanno alcuna incidenza sulle categorie catastali che sonoautonome (Cass. 8600/00). (B.I.)
Riferimenti normativi: d.m. 2/8/1969
295. Accessi
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez 2 - sentenza n. 0002/2/2011 del 27 gennaio 2011 - Pres. Gravina,
Rel. Ghilotti
ACCERTAMENTO - Accesso nei locali del contribuente - Ritrovamento di documento extracontabile - Indicazione di
prezzi superiori a quelli fatturati - Chiarezza e precisione del documento - Avviso di accertamento - Legittimità.Premesso che in seguito ad un accesso nei locali del contribuente, l’Ufficio ha ritrovato un documento recante l’indicazione dei prezzi dialcune unità immobiliari cedute e fatturate in data anteriore a quella del documento stesso e che i prezzi ivi indicati sono superiori a quelliindicati nelle fatture di vendita, è legittima e ragionevole la presunzione dell’Ufficio che individua nel prezzo indicato nel documentoritrovato quello effettivamente pagato dagli acquirenti, recuperando a tassazione i maggiori ricavi. Peraltro il documento ritrovato in
quanto dotato dei requisiti di chiarezza e precisione non necessità di ulteriori riscontri per assumere il carattere di documentoextracontabile idoneo a giustificare l’accertamento. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, artt. 33, 39
296. Documenti extracontabili
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez 2 - sentenza n. 0002/2/2011 del 27 gennaio 2011 - Pres. Gravina,
Rel. Ghilotti
ACCERTAMENTO - ACCESSO - Nei locali del contribuente - Ritrovamento di documento extracontabile - Indicazione
di prezzi superiori a quelli fatturati - Chiarezza e precisione del documento - Avviso di accertamento - Legittimità.Premesso che in seguito ad un accesso nei locali del contribuente, l’Ufficio ha ritrovato un documento recante l’indicazione dei prezzi dialcune unità immobiliari cedute e fatturate in data anteriore a quella del documento stesso e che i prezzi ivi indicati sono superiori a quelliindicati nelle fatture di vendita, è legittima e ragionevole la presunzione dell’Ufficio che individua nel prezzo indicato nel documentoritrovato quello effettivamente pagato dagli acquirenti, recuperando a tassazione i maggiori ricavi. Peraltro il documento ritrovato in
quanto dotato dei requisiti di chiarezza e precisione non necessità di ulteriori riscontri per assumere il carattere di documentoextracontabile idoneo a giustificare l’accertamento. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, artt. 33, 39
297. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0007/2/2011 del 27 gennaio 2011 - Pres.
Gravina, Rel. D’Antonio
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Ridotta capacità lavorativa - Analisi cliniche - Età anagrafica - Certificatomedico - Insufficienza della prova - Necessarietà di obiettivi parametri medico-legali.Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di una attività di intermediazione immobiliare, il semplice richiamo adanalisi cliniche, all’età anagrafica e ad un certificato medico, non costituiscono prova idonea a dimostrare che l’attività si sia svolta incondizioni di non normalità economica. Al contrario il contribuente avrebbe dovuto atte-stare le cause che secondo concreti parametrimedico-legali espressi in termini percentuali, avevano determinato una ridotta capacità lavorativa e quindi impedito lo svolgimentonormale dell’attività economica. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-bis
298. Competenza del TAR
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0009/5/2011 del 28 gennaio 2011 - Pres. Calia,
Rel. Aniello
ACCERTAMENTO - ICI - Delibera comunale - Atto amministrativo interno - Competenza TAR - Competenza giudice
tributario - Esclusione - Accertamento - Delibera fondata su studio esterno - Omessa allegazione all’avviso accertamento -Illegittimità - Insussistenza.L’art. 59 comma 1, n. 4), g), d.lgs. 446/97, legittima il Comune a determinare periodicamente e per zone omogenee il valore venale in
comune commercio delle aree fabbricabili per consentire l’esercizio dell’accertamento tributario ai fini Ici, sulla base di parametripredeterminati e approvati con deliberazione consiliare. Tale atto, in quanto strumentale all’individuazione dei valori venali al fine diagevolare il controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti deve considerarsi un atto amministrativo interno e pertanto impugnabile davanti
al T.A.R., di conseguenza è esclusa la competenza del giudice tributario. Peraltro qualora tale delibera sia fondata su uno studiocommissionato a terzi, l’accertamento che non riporti il suddetto studio non è per ciò solo annullabile, in quanto, trattandosi di attopubblico, il contribuente disponeva dei mezzi giuridici idonei ad ottenerlo ovvero poteva provare in giudizio la lesione del proprio diritto
di difesa. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 59
299. Opifici industriali
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 0014/1/2011 del 28 gennaio 2011 - Pres. Simone,
Rel. Missaglia
ACCERTAMENTO - IMPOSTE CATASTALI - Macchinari contenuti in opifici industriali - Irreversibilità dellaincorporazione al suolo - Esclusione - Complesso aziendale - Macchinari contenuti in centrali elettriche - Art. 1 comma 540,
l. 311/04 - Interpretazione estensiva - Art. 1-quinquies d.l. 44/05 - Esclusione.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, l’accertamento catastale per gli opifici industriali deveessere limitato ai soli fabbricati, da individuarsi nei beni che, ai sensi dell’art. 812 c.c., hanno la caratteristica di essere incorporati alsuolo natural-mente o artificialmente. I macchinari quindi non essendo irreversibil-mente fissati al suolo, non integrano un elemento
dell’unità immobiliare ma rappresentano una componente del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività produttiva e laloro consistenza economica si riflette soltanto nella valutazione dell’azienda. Peraltro a nulla rileva l’art. 1 comma 540, l. 311/04 il cuicampo di applicazione è limitato dall’art. 1-quinquies d.l. 44/05 alle sole centrali elettriche. (B.I.)
Riferimenti normativi: r.d.l. 652/39, artt. 1, 10; c.c. 812; l. 311/04, art. 1
300. Errore matematico
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 11/15/11 del 31 gennaio 2011 Pres. Rel.
Marletta
ACCERTAMENTO - Errore matematico nel calcolo del costo del venduto - Errore scusabile - Insussistenza -
Annullamento dell’atto.L’errore commesso dall’Ufficio nella ricostruzione del “costo del venduto” non costituisce errore scusabile ed ininfluente ai fini dellafondatezza dell’avviso di accertamento atteso che sulla base di tale valore sono stati determinati maggiori ricavi e maggior redditod’impresa. Ne consegue la nullità dell’atto per violazione dell’art. 42 del d.p.r. 600/73. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 42
301. Litisconsorzio necessario
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 36/31/04 del 10 febbraio 2011 - Pres. Marra -
Rel. Citro
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI PERSONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - Società - Soci - Riunione dei
procedimenti - Necessità.La mancata riunione dei diversi procedimenti, relativi alla società da un lato, ed ai soci per i redditi di partecipazione dall’altro, siconfigura come un caso di nullità per violazione del principio del contradditorio. L’unitarietà dell’accertamento che è alla base dellarettifica dei redditi delle società ed associazioni e dei soci delle stesse, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o della società,anche avverso un solo avviso di rettifica, riguardi inscindibilmente la società ed i soci i quali tutti devono essere parte dello stessoprocesso. (C.V.)
Riferimenti normativi: Cost., art. 111, comma 2; c.p.c., art. 101; d.lgs. 546/92, art. 59, comma 1
302. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 28/06/11 del 17 febbraio 2011 Pres. Rel. Pizzo
Studi di settore - Incongruenza dei redditi - Giustificazione - Crisi di settore e fallimento del committente.
È illegittimo l’accertamento fondato sugli studi di settore ove a dimostrazione della incongruità dei redditi la contribuente provil’incidenza sull’attività provocata dal fallimento di una ditta fondamentale per l’attività dell’azienda, la crisi del settore, il calo dellecommesse e la gravidanza della titolare. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-sexies comma 3
303. Litisconsorzio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 48/36/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Rel.
Borgonovo
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ PARTECIPATA E SOCI PARTECIPANTI - Unicità - Litisconsorzio necessario -Sussiste.
L’unitarietà dell’accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei singoli soci comporta unlitisconsorzio necessario, con l’obbligo del giudice investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati di procedereall’integrazione del contraddittorio. (M. SA.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 40, comma 2; d.p.r. 917/1986, art. 5; d.lgs. 546/92, articoli 14 e 59 lett. b)
304. Documentazione non esibita
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 58/27/11 del 4 marzo 2011 - Pres. Cusumano,
Rel. Di Gaetano
MANCATA ESIBIZIONE DOCUMENTI - DEPOSITO IN SEDE DI RICORSO - Cause non imputabili - Esimenti -
Oggettiva impossibilità - Onere della prova sul contribuente - Sussiste.Il principio di inutilizzabilità dei documenti in ipotesi di accertamento, a seguito di invio di questionario trae origine normativa dall’art. 32del d.p.r. 600/73 relativo ai poteri degli uffici finanziari. La norma richiamata al comma 4 dispone un termine decadenziale a pena di
inutilizzabilità a fronte del quale il contribuente deve attivarsi. Un primo termine opera dal ricevimento del questionario. Un secondotermine è previsto, in deroga al primo, nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente a produrre la documentazionerichiesta.
Risulta agli atti che il contribuente benché abbia chiesto copia degli stessi al soggetto depositario, abbia fatto decorrere inutilmente iltermine per la presentazione. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 32; d.p.r. n. 633/72, art. 52; l. n. 28/99 art. 25
305. Documenti non tradotti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 46/29/11 del 10 marzo 2011 - Pres. Alparone,
Rel. Noschese
DEDUCIBILITÀ COSTI - Documentazione contrattuale - Irrilevanza.La carenza di documentazione (mancata traduzione di alcuni documenti) in lingua italiana di alcuni documenti non può essere consideratamotivo di censura del comportamento adottato dalla società, né motivo di illegittimità. Se la produzione di tale documentazione(traduzione in italiano) fosse stata effettivamente indispensabile e decisiva ai fini del giudizio, i giudici di primo grado avrebbero potuto
richiederla espressamente, avvalendosi dei propri poteri istruttori, in conformità alla giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione.La documentazione che attesta l’esistenza di accordi, è un dato di per sé rilevante e sufficiente, sul piano fiscale, a dare la prova dellanatura contrattuale degli accordi contestati, non è pertanto necessario interpretare anali-ticamente le clausole di tali atti negoziali, amezzo di una fedele traduzione, non vertendosi della portata e degli effetti di tali accordi nell’ambito del rapporto privatistico tra le parti.Le scelte imprenditoriali, se giustificate economicamente, sono insindacabili, assolute ed inoppugnabili. (C.V.)
306. Beneficium excussionis
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 63/45/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Servetti,
Rel. Citro
IVA - Imposta dovuta dalla società in nome collettivo - Pagamento richiesto direttamente al socio - Illegittimità.In caso di debito IVA sorto in capo ad una società di persone, l’ufficio può richiedere il pagamento al socio — illimitatamenteresponsabile — solo dopo aver instaurato la procedura di riscossione nei confronti della società.
Riferimenti normativi: c.c., art. 2304
307. Cessione beni sottocosto
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 72/32/11 del 16 marzo 2011 - Pres. Luglio, Rel.
Lancia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - CESSIONE DI BENI - SOTTOCOSTO - Comportamento antieconomico - Verifica
economicità generale - Rilevanza.
La supposta antieconomicità della vendita sottocosto, di quattro autovetture, è palesemente smentita dal risultato economico conseguitonell’anno in questione che ha portato ad un utile d’impresa. Il concedere sconti rientra nella prassi commerciale, e nella fattispecie, trovapuntuale giustificazione laddove si consideri che le autovetture sono state cedute ad altre società che esercitavano la stessa attività delricorrente, concessionaria di automobili, e quindi, nella prospettiva di una futura vendita dovevano pur avere un margine di guadagno.
Nell’attività di impresa non può essere esclusa la possibilità di vendita di merce ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto. (C.V.)
308. Veicoli ad uso ufficio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 73/32/11 del 16 marzo 2011 - Pres. Luglio, Rel.
Lancia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Immatricolazione veicoli uso ufficio - Predisposizione permanente attrezzature speciali -
Trasporto persone e materiali connessi al ciclo operativo - Detraibilità Iva - Sussiste.Il codice della strada definisce autoveicoli per uso speciale i veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di specialiattrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessicon il ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 285/92, art. 54; d.l. 223/06
309. Indagini G.d.F.
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 50/46/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Pezza, Rel.
Cucchi
INDAGINI DELLA GDF - RISCONTRI MEDIANTE BANCA DATI - Omessa fatturazione - Legittimità dell’avviso diaccertamento - Sussiste.
Le indagini della Guardia di Finanza effettuate mediante banca dati dalle quali risultano omesse fatturazioni di beni acquistati legittimano
la validità dell’avviso di accertamento. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 441/1997
310. Motivazione per relationem
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 52/29/11 del 24 marzo 2011 - Pres. Fabrizi, Rel.
Casalvieri
Mancata allegazione PVC-Raccolta notizie - Autonoma attività ricognitiva - Carenza di motivazione - Motivazione per
relationem - Indicazione contenuto essenziale - Sufficienza.
L’avviso di accertamento in contestazione è frutto di autonoma attività ricognitiva, ancorché derivante da notizie raccolte pressosoggetto terzo. Attività per la quale non vi è obbligo di informativa, da parte dell’Amministrazione finanziaria per il secondo soggettoraggiunto da specifico avviso di accertamento. Deve altresì rigettarsi la censura per difetto di allegazione del menzionato PVC, attesa lariscontrata autonomia dell’avviso sul quale nessun effetto il prodromico verbale può al fine produrre. Statuisce altresì il Legislatore nelcaso in cui alla mancata allegazione sopperisca l’avviso di accertamento riportando nella parte motiva, il contenuto essenziale dell’attorichiamato. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 42; d.p.r. n. 633/72, art. 56
311. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 58/29/11 del 24 marzo 2011 - Pres. Rel. Fabrizi
STUDI DI SETTORE - INVERSIONE ONERE DELLA PROVA - Sussistenza condizioni di esclusione - Giustificazione -
Onere a carico del contribuente.
In caso di accertamento fiscale mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, l’onere della prova dell’applicabilità dellostandard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento fa carico all’ente impositore, mentre sul contribuente, cui va riconosciutala più ampia facoltà di prova, compreso l’utilizzo a suo vantaggio di presunzioni semplici, grava quella della sussistenza di condizioni chegiustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard della specifica realtà dell’attivitàeconomica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce. (C.V.)
312. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 62/33/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Craveia,
Rel. Arista
STUDI DI SETTORE - PRESUNZIONI SEMPLICI - Onere della prova a carico dell’Ufficio.Gli studi di settore costituiscono mere presunzioni che sono confutate e sono confutabili con mere allegazioni difensive. Il contribuente si
è difeso ed ha documentato le sue allegazioni. L’Agenzia doveva attivarsi e provare in quale modo i ricavi non fossero congrui ovvero icosti fossero non imputabili. La mera presunzione semplice non ottempera l’onere della prova. (C.V.)
313. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 44/29/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Rel.
Alparone
STUDI DI SETTORE - GRAVI INCONGRUENZE - Necessaria - Scostamento reddito - Carente - Determinazione
automatica - Inapplicabile - Valutazione elementi di fatto - Fondante.
È esclusa la validità dell’accertamento, fondato sulle sole risultanze automatiche in difetto del requisito delle “gravi incongruenze” di cuiall’art. 39, comma 1 lett. d) d.p.r. 600/73. Infatti la presunzione dell’esistenza delle gravi incongruenze nei ricavi dichiarati, ha natura dipresunzione semplice e può basarsi sull’automatismo solo quando esso evidenzi uno scostamento dai ricavi dichiarati superiore al 25%,occorre inoltre valutare gli elementi di fatto oggettivamente idonei a superare la presunzione semplice derivante dagli studi di settore.
(C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, comma 1, lett. d)
314. Onere della prova
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 45/29/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Alparone,
Rel. Noschese
DEDUCIBILITÀ COSTI - DOCUMENTAZIONE CONTABILE - Fattura - Inversione onere della prova a carico delcontribuente.
La fattura è un documento contabile e fiscale idoneo a dimostrare e giustificare le prestazioni rese dai fornitori per cessioni di beni eprestazioni di servizi. Il contribuente in possesso di fattura regolarmente registrata nei propri libri contabili, nei termini di legge e nel
rispetto del principio di competenza, non è tenuto a dovere dare ulteriori prove dell’avvenuta operazione commerciale. Ogni fattura èpertanto valida sino a prova contraria fornita dall’Amministrazione Finanziaria.Compete all’Ufficio, nei casi in cui abbia dei sospetti su un’operazione, provarne la falsità o scorrettezza, con idonea documentazione eprove concrete e non con semplici ed arbitrarie presunzioni. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 109
315. Onere della prova
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 58/36/11 del 4 aprile 2011 - Pres. Borgonovo,
Rel. Bonomi
ACCERTAMENTO - ONERE DELLA PROVA - Esenzioni ed agevolazioni - Contribuente - Attore in senso sostanziale.
Nonostante il ricorrente rivesta in ogni caso in primo grado il ruolo di attore in senso formale, in realtà solo nei casi in cui sia ilcontribuente a chiedere il riconoscimento del proprio diritto ad una esenzione, ad un rimborso o ad un’agevolazione esso è daconsiderarsi attore anche in senso sostanziale. Quindi solo in questo caso l’onere della prova graverà sul ricorrente, mentre in tutti glialtri casi sarà onere dell’amministrazione finanziaria fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa. (M.P.)
Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.
316. Motivazione per relationem
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 46/43/11 del 5 aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Preda
ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIRITTO DI DIFESA.
Si deve ritenere ammissibile la motivazione per relationem di un accertamento quando nello stesso viene fatto rinvio ad un atto che sia
noto al contribuente e contenga tutti gli elementi per l’esercizio del proprio diritto di difesa. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 42
317. Contributo integrativo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 52/42/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. De Ruggiero
- Rel. Di Maida
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO - Reddito del professionista -
Deducibilità.Dal combinato disposto dell’art. 10 d.p.r. 917/1986 e dell’art. 54 comma 1 del medesimo decreto discende che se è vero che laindeducibilità del contributo integrativo non è ammessa, in quanto il reddito del professionista non lo comprende, deve essere altrettantoriconosciuta la sua deducibilità nel caso in cui questo sia stato incluso tra i compensi dichiarati. (M.P.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, artt. 10 e 54, comma 1
318. Contraddittorio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 50/42/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Di Maida
ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA - GARANZIE DEL CONTRIBUENTE - Ripetizione del contraddittorio - Non
necessità.Per quanto attiene la doglianza relativa alla pretesa violazione del comma 4 dell’art. 37- bis del d.p.r. 600/1973, in base al rinvio all’art.32 contenuto nel comma 3 dell’art. 33 dello stesso d.p.r. 600/1973, le garanzie in favore del contribuente in sede di istruttoriaamministrativa sono oggetto di identica previsione sia se ad operare è l’Ufficio finanziario, sia se l’istruzione viene svolta di propria o surichiesta dell’Ufficio, da parte della Guardia di Finanza. Pertanto, nel caso di avviso di accertamento fondato su risultati delle indaginibancarie svolte dalla Guardia di Finanza, l’Ufficio per emettere l’atto impositivo non è obbligato a ripetere il contraddittorio ogni qualvolta questo sia stato ritualmente instaurato dalla Guardia di Finanza. (M.P.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, artt. 32, 33 comma 3, 37-bis comma 4
319. Motivazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 89/28/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Lazzarini
MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - Ammissibilità.La motivazione per relationem è ammessa dalla normativa, in primo luogo dalla l. 241/1990 e successivamente dalla l. 212/2000.Pertanto l’asserita carenza motivazionale derivante dal richiamo integrale dell’atto alle risultanze del PVC, non sussiste. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7
320. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 39/07/11 del 11 aprile 2011 - Pres. Arbasino,
Rel. Ocello
STUDI DI SETTORE - REDDITO DICHIARATO - INCONGRUENZE GRAVI - ONERE DELLA PROVA.
Non qualsiasi scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinato in base agli studi di settore è indice di infedeltà nelladichiarazione, perché deve trattarsi di un’incongruenza grave, di uno scostamento che rivela un comportamento anomalo e inspiegabilecon il variabile andamento del mercato nello specifico settore. Fuori di questo ambito sussiste l’onere probatorio dell’Ufficio di addurreelementi e dati che, nella specifica situazione del contribuente appaiono costitutivi di una legittima pretesa erariale in base al principio che
chi vanta un diritto deve provare i fatti sui quali il diritto si fonda. (M.P.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36
321. Movimentazioni bancarie
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 29/34/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Menegatti
ACCERTAMENTO - MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE - Operazioni di versamento e prelevamento - Onere della
prova.
I movimenti dei conti correnti bancari costituiscono una seria metodologia per la rettifica del reddito dichiarato sia dall’imprenditore chedal professionista, anche se tali conti correnti siano cointestati (con coniuge o altri): spetta infatti al professionista provare la non
pertinenza all’attività professionale delle operazioni di versamento e prelevamento. Pertanto nell’ipotesi di accertamenti bancari non èprobante contestare in fase contenziosa in modo generico la circostanza che sui movimenti bancari abbiano inciso anche altri soggetti o
altre attività, ma occorre approfondire e giustificare ogni versamento e ogni prelevamento bancario. (MC.G.)
322. Termini
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 30/34/11 del 13 aprile 2011 - Pres. Targetti,
Rel. Menegatti
ACCERTAMENTO - TERMINI - RISPETTO DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA - SUPERAMENTO - Illegittimità - Nonsussiste.
Non ricorre l’illegittimità dell’accertamento emesso prima dello spirare dei sessanta giorni previsti dal termine delle attività di verifica equindi in violazione dell’art. 12 comma 3 l. 212/2000. Infatti, il termine di sessanta giorni tra fine verifica e emissione dell’accertamentoriguarda il funzionamento interno degli organi amministrativi e non intacca in alcun modo i diritti del contribuente, tanto che non v’èalcuna sanzione di nullità per l’atto ‘frettolosamente’ emesso. (MC.G.)
Riferimenti normativi: l. 212/2002, art. 12, comma 3
323. Cittadino non residente
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 93/28/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Rel.
Malaspina
CARTELLA DI PAGAMENTO - CITTADINO NON RESIDENTE - Notifica - Deposito presso la casa comunale.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1º lett. e) del d.p.r. 600/73, è nulla. Infatti laCorte Costituzionale con sentenza n n. 366 del 7 novembre 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degliartt. 58 primo e secondo comma e 60, primo comma lettere c), e) ed f), del d.p.r. 600/73 e dell’art. 26 ultimo comma d.p.r. 602/73,nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero la residenza conoscibile dall’Amministrazionefinanziaria in base all’iscrizione all’AIRE, che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 600/73, artt. 58 e 60; d.p.r. 602/73, art. 26, c.p.c. art. 142
324. Presunzioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 61/19/11 del 20 aprile 2011 - Pres. Raineri,
Rel. Borsani
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - PRESUNZIONI DELL’UFFICIO E DEL CONTRIBUENTE - VALORE.Quando la pretesa tributaria si fonda su elementi presuntivi, questi hanno un’efficacia probatoria minore, che può essere efficacementecontrastata dal contribuente anche attraverso elementi di natura presuntiva, i quali, però, se non espressamente contestati, sono validielementi di convincimento quanto meno idonei a paralizzare la valenza probatoria degli indizi su cui l’Ufficio aveva fondato la propriapretesa. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-bis
325. Avviso bonario
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 62/42/11 del 20 aprile 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Fasano
ACCERTAMENTO - AVVISO BONARIO - ISTANZA DI AUTOTUTELA.
La presentazione, a seguito del cd. Avviso bonario dell’ufficio, dell’istanza di autotutela da parte del contribuente integra la fattispecie dicui al secondo periodo del comma 3 dell’art. 36- bis d.p.r. 600/1973, secondo cui, ricevuta la comunicazione dell’Amministrazionefinanziaria circa l’esito del controllo, “qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto d’imposta rilevi eventuali dati oelementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puà fornire i chiarimenti necessariall’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”. (M.P.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36
326. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 63/42/11 del 20 aprile 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Fasano
STUDIO DI SETTORE - REDDITO DEL CONTRIBUENTE - DIVERGENZA - PARAMETRI DI RIFERIMENTO.
Con riferimento alla qualificazione dello studio di settore, il disposto letterale degli artt. 62- bis e 62- sexies del d.l. 331/1993 e
successive modificazioni non comporta la presunzione di legge circa il fatto che il reddito del contribuente che diverga da quello
determinato in base allo studio di settore debba essere accertato in misura corrispondente a quest’ultimo. Le norme istitutive degli studidi settore introducono parametri di riferimento in base ai quali dare corso agli accertamenti previsti dalle norme tributarie. (M.P.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993 e successive modifiche, artt. 62-bis e 62-sexies
327. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 66/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. La Manna,
Rel.Repossi
MAGGIORI RICAVI DA STUDIO DI SETTORE - Prova contraria da fornire nel contradditorio - Sufficienti motivazioni
nell’atto di accertamento.
È da ritenersi valido il metodo di accertamento del maggior reddito emerso dall’applicazione dello Studio di settore se tale applicazionefa emergere tutte le contestazioni e le considerazioni espresse dal contribuente. È sufficientemente motivato l’atto impositivo nel qualerisultino indicate le violazioni contestate ed i riferimenti normativi ma l’ufficio deve tener conto di tutte le contestazioni sollevate in sede dicontraddittorio. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, comma 1
328. Errore di calcolo dell’UfficioCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 84/22/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Franciosi,
Rel. Senes
ACCERTAMENTO SINTETICO - ATTO DI CESSIONE DI QUOTE SOCIALI - Erroneità dei calcoli dell’ufficio -Annullamento dell’atto.Deve essere annullato l’avviso di accertamento sintetico emesso ai sensi dell’art. 38 d.p.r. 600/1973, quando l’Ufficio ha basato i suoicalcoli su un investimento per acquisto di quote sociali in contrasto con i valori che risultano dall’atto di cessione quote registrato. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 38
329. Contributi associativi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 85/22/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Franciosi,
Rel. Senes
ACCERTAMENTO - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - Deducibilità - Condizioni.La deducibilità dei contributi versati ad associazioni di categoria è ammessa solo in presenza di una formale deliberazionedell’associazione che attesti la natura “associativa” del contributo versato. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 99, comma 3
330. Presunzioni semplici
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 37/08/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Fenizia, Rel.
De Costanzo
ACCERTAMENTO - PARAMETRI - STUDI DI SETTORE - PRESUNZIONI SEMPLICI - Contraddittorio necessario -
Onere della prova.
La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema dipresunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è desumibile dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto aquello standard, ma anche dal contraddittorio con il contribuente che, in questa sede, ha l’onere di provare la specifica realtà economicanel periodo di tempo preso in esame mentre la motivazione dell’atto non può ridursi a rilevare lo scostamento ma deve essere integratacon l’enunciazione dei motivi per i quali sono state disattese le contestazioni del ricorrente. Inoltre l’esito del contraddittorio noncondiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario valutare liberamente l’applicabilità degli standard al casoconcreto. (F.N.G.)
331. Attività impositiva, motivazioneCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 41/08/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Dello Russo,
Rel. De Costanzo
CARTELLA DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE EX ART. 36- bis d.p.r. 600/1973 - Termini di
decadenza - Obbligo di motivazione.
Quando la liquidazione delle imposte ai sensi dell’art. 36- bis si risolve nella rettifica dei risultati della dichiarazione stessa che comporta
una pretesa ulteriore da parte dell’Amministrazione finanziaria, si è in presenza di una vera e propria attività impositiva, con laconseguenza che la cartella non solo va notificata nei termini previsti per l’esercizio dell’attività accertatrice a pena di decadenza, madeve essere motivata come un atto di accertamento, dovendo contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di
apprestare una efficace difesa. (F.N.G.)
332. Sindaco revisore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 44/11/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Buono, Rel.
Serangeli
STUDI DI SETTORE - PROFESSIONISTA - ATTIVITÀ NON PREVALENTE - Omessa compilazione del modellorelativo agli studi di settore.
Il professionista che esercita in via prevalente un’attività svolta in uno studio associato e in via ridotta l’attività di sindaco revisore non èobbligato a presentare il modello relativo agli studi di settore in merito all’attività svolta in via non prevalente rispetto a quellaprincipale. (F.N.G.)
333. Movimentazioni bancarie
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 66/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Fabbrini
ACCERTAMENTI BANCARI - MOVIMENTAZIONI - DOCUMENTAZIONE PROBATORIA - Professionisti -
Inversione dell’onere della prova - Sussiste.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi la disciplina in materia di accesso ai dati bancari è stata modificata nel tempo e daultimo ha confermato l’applicabilità di disciplina anche nei confronti del professionista non essendovi differenza sostanziale tra “ricavi ocompensi”.Le tesi esposte dal contribuente devono contenere elementi che abbiano la forza di rovesciare le tesi esposte nell’accertamento e nellaeventuale motivazione della sentenza di primo grado.
Le scritture private per costituire prova di quanto sostenuto devono avere data certa. La “data certa” alle scritture private è data o dallaregistrazione della scrittura stessa o dal giorno della morte o dalla sopravvenuta impossibilità fisica di una delle parti che ha sottoscritto lascrittura o, ancora, con la riproduzione del contenuto della stessa in atti pubblici. Le scritture contabili di una società non hanno nessunadi queste caratteristiche, la conseguenza è che tali scritture private non possono essere considerate documentazione avente i requisitiprobatori sufficienti. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 32; l. 413/91, art. 18; c.c., art. 2704
334. Scritture inattendibili
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 72/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Fabbrini
OMESSA DICHIARAZIONE - SCRITTURE INATTENDIBILI - Dichiarazioni omesse - Legittimità dell’avviso.I dati e gli elementi acquisiti dall’Ufficio finanziario sono legittimamente posti a fondamento degli accertamenti, anche in rettifica, restandoa carico del contribuente la prova contraria. In caso di omessa dichiarazione, non possono costituire prova i bilanci e le scritture
contabili dalle quali l’Ufficio ha facoltà di prescindere, né tanto meno può costituire prova copia della dichiarazione mai presentata,dall’omessa presentazione della quale è scaturito l’accertamento. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, artt. 32, 38, 39, 40 e 41
335. Parametri
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 51/08/11 del 10 maggio 2011 - Pres. Rel.
Fenizia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - APPLICAZIONE DEI PARAMETRI - Motivazione - Rilevanza.
L’avviso di accertamento emesso sulla base dei cd. “parametri” risulta carente di motivazione se l’ufficio si limita ad affermare che lecircostanze addotte dal contribuente non sono state ritenute sufficienti a determinare l’annullamento dell’atto. L’ufficio è infatti tenuto aindicare nel dettaglio i motivi per cui quelle circostanze non sono sufficienti a giustificare la dichiarata diminuzione dei ricavi nel periodo
‘imposta accertato. (F.N.G.)
336. Modello RU
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 52/08/11 del 10 maggio 2011 - Pres. Rel.
Fenizia
ACCERTAMENTO - CREDITO D’IMPOSTA - CARTELLA DI PAGAMENTO - Mancata compilazione modello RU -Dichiarazione integrativa nel termine fissato dall’art. 43 del d.p.r. 600/1973.La mancata compilazione del modello RU, che formalmente impedisce il riconoscimento del credito d’imposta e la conseguentecompensazione, può essere sanata con una successiva dichiarazione integrativa. In applicazione dell’art. 2, comma 8, del d.p.r.322/1998, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa corrisponde a quello previsto dall’art. 43 del d.p.r. 600/1973per l’accertamento. In generale, la dichiarazione dei redditi affetta da errore è in linea di principio sempre emendabile e ritrattabilequando da essa possa derivare l’assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base dellalegge, devono restare a suo carico. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 322/98, art. 2, comma 8; d.p.r. 600/73, art. 43
337. Gravi incongruenze
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 46/34/11 del 11 maggio 2011 - Pres. Targetti,
Rel. Menegatti
AVVISO DI ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - INCONGRUENZA - Dati riportati nello studio - Insufficienza
di chiarimenti - Presunzione di maggiori componenti positivo di reddito.
Pur rimanendo lo studio di settore un indizio presuntivo dei ricavi, le rilevanti incongruenze in esso contenute devono essere giustificate
dal contribuente, in sede di contraddittorio con l’Ufficio. La parte oggetto del controllo deve fornire ogni elemento utile per inquadrarecorrettamente la propria situazione economica e reddituale. In assenza di tali coerenti spiegazioni lo studio di settore assume le
caratteristiche di presunzione grave, precisa e concordante che giustifica l’accertamento del maggior ricavo così determinato. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39 comma 1, lettera d)
338.
Indagini bancarie
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 60/07/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Arbasino,
Rel. Crespi
ACCERTAMENTO INDUTTIVO - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - INDAGINI BANCARIE - Onere della
prova a carico del contribuente.
L’art. 32, comma 1 e 2 d.p.r. 600/1973, dispone una presunzione in forza della quale l’ufficio può operare un accertamento induttivofondato su dati provenienti da indagini bancarie, permettendo quindi di utilizzare elementi e circostanze di fatto certi per risalire alle
componenti occultate. La presunzione di evasione d’imposta risultante dalle movimentazioni dei conti bancari non dà luogo ad una provalegale vincolante per il giudice, che deve valutare in sede di giudizio l’idoneità del dato induttivo per una sua traduzione in prova certa dievasione: di fronte al grave indizio derivante da una documentazione bancaria, che non ha trovato riscontro in contabilità, spetta alcontribuente fornire argomentazioni idonee ad escluderne l’incidenza sui fatti aziendali.In tema di accertamento delle imposte sui redditi è applicabile anche al reddito da lavoro autonomo e non solo a quello di impresa lapresunzione di cui all’art. 32 del d.p.r. 600/1973, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vannoimputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività se questi non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibileoppure che sono estranei alla produzione del reddito. L’ufficio, applicando la norma disposta dall’art. 32 del d.p.r. 600/1973, utilizzalegittimamente uno strumento a sua disposizione per individuare maggiori redditi non dichiarati restando onere a carico del contribuente
dimostrare di avere sostenuto dei costi in correlazione a tali redditi o che diversamente gli incassi sul conto corrente non si riferiscono a
prestazioni non fatturate. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 32, commi 1 e 2
339. Omessa valutazione delle osservazioni del contribuente
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 69/49/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Rel.
Leotta
OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE - Successive al rilascio del PVC-Omessa valutazione dell’Ufficio - Nullitàdell’avviso di accertamento - Sussiste.
Deve ritenersi nullo l’avviso di accertamento emesso senza alcun cenno all’esperita valutazione delle osservazioni formulate dalcontribuente successivamente al rilascio del PVC, non essendo sufficiente l’aggiunta manoscritta che invece evidenzia la mancataconsiderazione di quelle osservazioni. (D.M.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, comma 7
340. Contabilità irregolareCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 63/07/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Arbasino,
Rel. Crespi
ACCERTAMENTO - METODO INDUTTIVO - Contabilità irregolare - Prova documentale.È legittimo l’accertamento induttivo notificato ad una società che, nel corso di una verifica fiscale, pur in presenza di anomalie riscontratenella contabilità, non ha fornito documenti utili a contrastarle né durante la verifica, né nella fase di accertamento con adesione, né con ilprimo ricorso introduttivo. Inoltre, l’avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum per cui l’obbligo dimotivazione è soddisfatto tutte le volte che l’Amministrazione finanziaria abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi tratti essenziali e, quindi, di contestare efficacemente an e quantum debeatur. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, comma 1, lett. d)
341. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 56/08/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Castelli
ACCERTAMENTO - Studi di settore ex art. 62-sexies d.l. 331/1993 - Onere della prova.
In merito all’impugnazione di un avviso di accertamento emesso sulla base degli studi di settore di cui all’art. 62- sexies d.l. 331/1993, èonere del contribuente giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello parametrico accertato. Infatti, i risultati degli studi di
settore costituiscono una presunzione semplice avente i requisiti della gravità e della precisione e se il contribuente non ha mai fornito leprove sufficienti a contrastare i risultati di “GERICO”, questi ultimi legittimano l’avviso di accertamento impugnato. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, art. 62-sexies
342. Percentuali di ricarico generiche
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 73/36/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Rollero,
Rel. Beretta
AVVISO DI ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Percentuali di ricarico generiche - Carenza di
motivazione.
In presenza di scritture contabili corrette, per l’accertamento di maggior reddito, non è sufficiente il solo rilievo dell’applicazione daparte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza. Occorre
risultino elementi ulteriori, tra cui anche l’abnormità e irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata e la mediadel settore, ovvero la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti. Le medie di settore non costituiscono “fatto noto”storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da dimostrare, e sono di per se stesse inidonee ad
integrare gli estremi di una prova per presunzioni. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, comma 1
343. Relata di notifica
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 47/11/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Buono,
Rel. Stella
AVVISO DI ACCERTAMENTO - VIZI DI NOTIFICA - RELATA DI NOTIFICA - Raggiungimento dello scopo.
La notifica dell’avviso di accertamento risulta legittimamente effettuata se la consegna al destinatario di copia conforme all’originaledell’atto di accertamento risulta effettivamente avvenuta come prescritto dagli artt. 137 e 148 c.p.c., garantita con l’apposizione in calcedella relata, essendo ininfluente averla apposta sul frontespizio. In ogni caso, la nullità non ricorre se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato secondo il principio disposto dall’art. 156 c.p.c. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 137, 148 e 156
344. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 71/49/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Leotta,
Rel. Primavera
ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - ATTIVITÀ INIZIATA NELL’ANNO ANTERIORE A QUELLOACCERTATO - Prezzi imposti da terzi e con periodi di inattività forzata - Non congruità dello strumento accertativo -Sussiste.
Gli accertamenti emessi in base agli studi di settore vanno annullati in presenza dello svolgimento di un’attività iniziata l’anno precedentea quello accertato, che si volge con periodi di chiusura forzata, con prezzi imposti dall’esterno e con una ridotta varietà di merce offertaad un’utenza con limitata capacità di spesa. (D.M.)
Riferimenti normativi: l. 146/1998, art. 10; d.l. n. 331/1993, art. 62-bis
345. Divieto di prova testimoniale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 91/22/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Franciosi,
Rel. Senes
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - ACQUISTO QUOTE SOCIALI - Scrittura privata attestante il mancato
pagamento - Divieto di prova testimoniale.
In presenza di un accertamento sintetico basato su un acquisto di azioni, la scrittura privata, non autenticata, del terzo venditore
attestante il mancato incasso del prezzo prodotta in giudizio non fornisce prova valida, stante il divieto posto dall’art. 7 comma 4 d.lgs.546/92. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38, comma 4; d.lgs. 546/1992, art. 7
346. Contabilità regolareCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 93/22/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Franciosi,
Rel. Senes
ACCERTAMENTO - CONTABILITÀ REGOLARMENTE TENUTA - Prova per presunzioni - Condizioni.In presenza di contabilità formalmente regolare, è possibile per l’Ufficio procedere all’accertamento di maggiori redditi ai sensi dell’art.39 d.p.r. 600/1973, basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili non solo dai dati di comune esperienza ma anche
dalla specifica analisi di altri dati, quali ad esempio, i prezzi applicati in conformità al prezziario dell’Associazione Provinciale PubbliciEsercizi. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, comma 1
347. Accertamento induttivo
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 78/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. Rel. La
Manna
ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OMESSA DICHIARAZIONE IVA - Deducibilità del credito anno precedente.L’inottemperanza all’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale espone il contribuente all’accertamento induttivo, e glipreclude la facoltà di portare in deduzione l’IVA versata nel relativo periodo su acquisti di beni e servizi, se non registrata nelleliquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamento il credito che
abbia maturato nel periodo anteriore e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione. Analogo diritto spetta per i crediti infra
periodo regolarmente contabilizzati. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 30 comma 2; d.p.r. 633/72, art.
348. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 88/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. La Manna,
Rel. Fossa
STUDI DI SETTORE - SCOSTAMENTO - FLESSIONE DELL’ATTIVITÀ - Perdita della clientela in corso d’esercizio -Spese di lite - Soccombenza.
Una brusca e sensibile riduzione di fatturato che abbia provocato lo scostamento dallo studio di settore e che sia stata puntualmente e
tempestivamente documentata, rappresenta inconfutabilmente l’evidenza della realtà nella quale operava il contribuente dimostrandol’inattendibilità degli Studi di Settore. Disponendo l’Ufficio di tutta la documentazione occorrente fin dal momento della ricezione delricorso di primo grado e del contradditorio allegato al ricorso, con ampie e chiare spiegazioni da parte del contribuente, si può benritenere che l’Ufficio soccombente debba sostenere le spese di lite, in quanto al contribuente non può essere imputata alcuna negligenza.
(M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39
349. Scarto della dichiarazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 85/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. La
Manna; Rel. Citro
OMESSA DICHIARAZIONE - ANOMALIE DEL SOFTWARE - Dichiarazione scartata - Illegittimità.Non si può considerare “omessa” o non inviata la dichiarazione dei redditi che, per ammissione degli stessi uffici potrebbe aver fattoparte di quelle dichiarazioni che, trasmesse nel rispetto dei termini, sono state scartate per anomalie del software o del sistema
informatico finanziario. Nessun accertamento può essere notificato per tale incolpevole mancanza, stante il corretto contenuto delladichiarazione in copia e del relativo pagamento delle imposte. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 322/98, artt. 2 e 3
350. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 86/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. La Manna;
Rel. Fossa
AVVISO DI ACCERTAMENTO - PARAMETRI PRESUNTIVI - Applicazione degli studi di settore - Presunzione
semplice.
La divergenza tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dei parametri può indurre a ritenere che esistano ricavi nondichiarati, ma solo in presenza di dimostrate gravi irregolarità. Solo in questo caso le presunzioni avrebbero carattere di gravità,precisione e concordanza atte ad invertire l’onere della prova. Gli studi di settore, pur non essendo da soli sufficienti a legittimareaccertamenti induttivi, possono introdurre importanti elementi utili ad individuare le specifiche caratteristiche dell’attività esercitata econsentire una più approfondita definizione della posizione del contribuente.Il maggior ricavo accertabile con l’applicazione degli studi di settore, anziché quello risultante dall’applicazione dei parametri, può essereutilizzato per rettificare la dichiarazione del contribuente. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 549/95, art. 3, comma 184; d.p.r. 600/73, art. 39, comma 1, lett. d)
351. Immobile non posseduto
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 64/46/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Punzo,
Rel. Bonavolontà
ACCERTAMENTO DI VENDITA PLUSVALENTE - IMMOBILE MAI POSSEDUTO - Illegittimità della pretesa -Avviso di accer tamento notificato alla sas e non all’accomandante - Non definitività della pretesa rispettoall’accomandante.È illegittimo l’avviso di accertamento basato sulla ricostruzione dell’imponibile sulla base della vendita di un immobile mai appartenuto alcontribuente accertato. Non può essere eccepita la definitività di un accertamento effettuato in capo alla società partecipata se taleaccertamento non è mai stato notificato al socio accomandante. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14
352. Questionario
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 77/12/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Noschese
ACCERTAMENTO - INVIO QUESTIONARIO - Termini perentori per l’accertamento.
Una volta avviato il procedimento e garantito al contribuente il contraddittorio, l’Ufficio è tenuto a portare a termine l’azioneaccertatrice, per cui i termini perentori che regolano la predetta attività di accertamento, ai sensi dell’art. 37- bis, impongono e
legittimano l’ufficio a notificare l’atto impositivo, dopo aver atteso il decorrere infruttuoso dei 60 giorni dalla notifica del questionario.(F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 37-bis
353. Movimentazioni bancarie
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 78/12/11 del 17 maggio 2011 - Pres.
Siniscalchi - Rel. Stella
PVC-RICOSTRUZIONE DEI RICAVI - MOVIMENTAZIONI BANCARIE - Onere della prova.
La ricostruzione analitica dei ricavi ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. 600/1973 nel caso di acquisizione dei conti correnti bancari impone diconsiderare ricavi sia le operazioni attive che quelle passive dal momento che il legislatore considera fino a prova contraria ricavi sia i
prelevamenti che i versamenti. È onere del contribuente provare fatti concreti sul beneficiario del prelievo o sull’origine del versamento enon basta che questi fornisca una semplice presunzione. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 32
354. Accertamento sintetico
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 78/42/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Rel.
Centurelli
ACCERTAMENTO SINTETICO - PRESUPPOSTI - Inidoneità della documentazione prodotta - Onere probatorio in capo
al contribuente - Sussiste.
A seguito di un accertamento sintetico basato sulle disponibilità economiche del contribuente, le eccezioni di parte devono esseresuffragate da documentazione probatoria. L’inidoneità della documentazione prodotta e le asserzioni di somme ricevute a titolo dielargizione non sono sufficienti a suffragare le deduzioni difensive. In difetto di riscontro documentale, di atti aventi data certa che
possano suffragare l’effettiva provenienza delle somme possedute a giustificazione della maggior capacità contributiva accertatadall’ufficio, l’accertamento che determini induttivamente il reddito è valido. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 38, comma 4
355. Documenti ottenuti da autorità esteraCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 61/08/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Castelli
ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - “FRODI CAROSELLO” - Documenti ottenuti da autoritàestera.
In tema di accertamento su presunte “frodi carosello”, le relazioni, gli attestati ed altri documenti ottenuti dall’amministrazione dello statoestero possono essere addotti come prova dai competenti organi dello Stato membro richiedente allo stesso titolo dei documenti
equivalenti trasmessi da un’altra Autorità del suo Paese. I documenti, che nell’ambito delle collaborazioni tra organi collaterali, vengonorichiesti dalla Guardia di Finanza all’organo doganale di altro Stato membro per verificare l’autenticità delle operazioni presunte fittizie,hanno lo stesso valore di prova di atti promanati da pubblici Ufficiali e pertanto fanno piena prova ex art. 2700 c.c. fino a querela di
falso. (F.N.G.)
356. Contabilità parallelaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 55/34/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Targetti,
Rel. Bonavolontà
AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTABILITÀ DI MAGAZZINO - Contabilità magazzino parallela a quella ufficiale -Valenza dei documenti rinvenuti.
Il rinvenimento di documentazione relativa alla contabilità di magazzino da cui risultino elementi idonei alla individuazione delle quantità equalità delle merci esistenti, costituisce la prova di una contabilità parallela. Il rinvenimento di tabulati extracontabili contenenti le quantitàfisiche delle merci effettivamente presenti costituisce un indizio grave, preciso e concordante per la ricostruzione dei valori a magazzino e
del conseguente maggior ricavo non contabilizzato. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 14
357. Tabulati extracontabili
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 56/34/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Targetti,
Rel. Bonavolontà
AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTABILITÀ DI MAGAZZINO - Contabilità parallela a quella ufficiale -Minusvalenze da svalutazione partecipazioni - Valenza dei documenti rinvenuti.
Il rinvenimento di documentazione relativa alla contabilità di magazzino da cui risultino elementi idonei alla individuazione delle quantità equalità delle merci esistenti, costituisce la prova di una contabilità parallela. Il rinvenimento di tabulati extracontabili contenenti le quantitàfisiche delle merci effettivamente presenti costituisce un indizio grave, preciso e concordante per la ricostruzione dei valori a magazzino e
del conseguente maggior ricavo non contabilizzato. L’imputazione delle minusvalenze da svalutazioni di partecipazioni, in assenza dicessione a titolo oneroso, è ammissibile pro quota in cinque esercizi. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 92; d.p.r. 600/73, art. 14; d.p.r. 917/86, artt. 66 e 54
358. Costi e componenti negative
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 97/06/11 del 23 maggio 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Strati
ACCERTAMENTO INDUTTIVO - VERIFICA GDF - REDDITO DI IMPRESA - Rilevanza anche dei costi e delle
componenti negative.
Con l’accertamento induttivo, ai fini della ricostruzione del reddito d’impresa, è necessario tener presente anche le componenti negativedel reddito che siano comunque emerse dalle verifiche. Se non fosse così, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, ilprofitto lordo anziché quello netto, in contrasto con l’art. 53 della Costituzione. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: art. 53, Costituzione
359. Mancato invio della dichiarazione, responsabilitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 51/05/11 del 25 maggio 2011 - Pres. Calia, Rel.
Alessio
ACCERTAMENTO - Responsabilità del consulente per non aver trasmesso la dichiarazione - Esonero del contribuente -
Non sussiste.
Anche se è la società di consulenza a non aver trasmesso la dichiarazione dei redditi, il contribuente è responsabile nei confrontidell’erario; con il d.p.r. 435/2001, è stato previsto l’obbligo per gli intermediari di rilasciare ricevute e dichiarazioni di impegno allatrasmissione, della copia della comunicazione di ricezione della dichiarazione in via telematica: questo comporta che il contribuente non
può invocare la sua ignoranza, essendo la stessa legge a stabilire gli oneri probatori di cui si deve fare carico per essere esente dasanzioni o responsabilità. Inoltre, essendo stata omessa la dichiarazione, l’Ufficio, senza dare giustificazioni, ha potuto procedere conaccertamento induttivo anche in presenza di una contabilità sistematica. Se l’Ufficio, durante lo svolgimento del contraddittorio,esaminata la documentazione fornita dal contribuente, rileva l’IVA sugli acquisti relativamente alle operazioni registrate e risultanti dalleliquidazioni periodiche, allora deve riconoscere la detrazione di detta IVA. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, comma 2; d.p.r. 633/1972, artt. 54, comma 2 e 55, comma 2; d.lgs. 472/97, art. 6,
comma 3; c.p.c., art. 112; d.lgs. 546/92, art. 14
360. Studi di settore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 108/1/11 del 25 maggio 2011 - Pres. Simone,
Rel. Fucci
IVA / IRPEG / IRAP - Studi di Settore - Elementi di congruità - Prova - Necessità.È legittima l’applicazione dello studio di settore qualora il contribuente nel corso del contraddittorio, correttamente instaurato, è statoposto nelle condizioni di contestarne le risultanze e non ha fornito elementi precisi e rilevanti idonei a contestare le risultanze dello studio
di settore. In mancanza di prova contraria, acquisiscono rilevanza e forza le semplici presunzioni emergenti dallo studio di settore. A
nulla rileva l’eccezione per la mancata allegazione all’atto di accertamento del decreto ministeriale applicativo degli studi di settore e perla mancata allegazione dei verbali di contraddittorio. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, primo comma; d.p.r. 633/72, art. 54
361. Finanziamento di terzi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 67/18/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Curto,
Rel. Staunovo Polacco
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE - FINANZIAMENTO DI
TERZI - RILEVANZA TEMPORALE.
L’accertamento basato sulla disponibilità di beni e servizi può essere vinto dal contribuente provando o l’insussistenza di taledisponibilità oppure di avere avuto nell’anno in cui è avvenuta la spesa indice di capacità contributiva, redditi esenti o soggetti alla fontea titolo d’imposta, ovvero con l’insussistenza di redditi per essere la contribuente a carico di terzi in grado di mantenerla. La sanatoriafiscale non esime dall’onere della prova della disponibilità di redditi, anche se sanati con il condono. Il denaro reperito tramitefinanziamenti da terzi indica una capacità di spesa non dell’anno durante il quale l’investimento viene effettuato e di quelli precedenti,bensì degli anni durante i quali avviene la restituzione, come indicato al punto 6 della tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38; d.m. 10 settembre 1992
362. Immobili ad uso foresteria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 68/13/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Barbaini,
Rel. Malacarne
ACCERTAMENTO - IMMOBILI AD USO FORESTERIA - INERENZA ALL’ATTIVITÀ DI IMPRESA - Deducibilitàdei costi - sussiste.
Le unità immobiliari adibite a foresterie possono essere considerate beni strumentali per destinazione all’attività d’impresa. Il reddito ditali immobili realizza sempre reddito d’impresa e non reddito fondiario, in relazione al disposto degli artt. 40 e 77 del TUIR. Nel caso dispecie è credibile che dette unità immobiliari siano destinate all’attività imprenditoriale a causa del loro consentito utilizzo da parte deidipendenti della società, sostituendo così i costi degli alberghi, con evidente risparmio, e procurando un vantaggio all’Erario. Il recuperoa tassazione dei costi inerenti le dette foresterie deve essere annullato. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 39, primo comma, lettera d); e 40; d.p.r. 633/1972, art. 54; d.p.r. 917/1986, artt. 40 e
77
363. Vendita fittizia
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 98/22/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Rel. Izzi
ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OPERAZIONE DI VENDITA FITTIZIA - Maggior reddito del venditore -
Determinazione in misura pari al 50% del risparmio d’imposta (indebito) del supposto compratore.È legittimo l’accertamento induttivo, ex artt. 39 e 41 d.p.r. 600/1973, notificato nei confronti di società che risulta avere emesso unaconsistente fattura per vendita di beni, reperita presso la società acquirente ma che ne ha omesso la dichiarazione. Seguendo lepresunzioni costituite anche da massime di esperienza dell’i d quod plerunque accidit , assumendo la fittizietà dell’operazione, nonappare illegittimo l’operato dell’Ufficio che ha rideterminato il reddito d’impresa ritenendo che il provento realizzato attraverso la fatturain discussione corrisponda al 50% del complessivo indebito risparmio di imposta realizzato dal soggetto utilizzatore della fattura stessa.
(P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, artt. 39 e 41
364. Utili extracontabili
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 86/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Fabbrini
AVVISO DI ACCERTAMENTO - DISTRIBUZIONE DI UTILI EXTRACONTABILI - Nullità dell’avviso diaccertamento - Mancata allegazione dell’atto di riferimento - Illegittimità.Premesso che il comportamento del contribuente posto a base della ripresa fiscale deve trovare puntuale riscontro negli elementi indicati
nell’avviso di accertamento, ciò al fine di rendere il contribuente edotto delle ragioni della pretesa e per suffragare quest’ultima deinecessari presupposti di fondamento, i riferimenti nell’avviso di accertamento notificato al contribuente devono riprodurre fedelmente ecompiutamente il contenuto essenziale dell’atto da cui deriva l’accertamento al contribuente. Tali requisiti di precisione, a pena di nullità,sono a tutela del diritto del contribuente ad un immediato ed agevole controllo della correttezza della pretesa nei suoi confronti. Al fine di
garantire il corretto esercizio della difesa, gli esiti della verifica a base dell’accertamento nei confronti della società devono essere portatia conoscenza del socio in modo che gli siano noti il presupposto della maggiore imposizione e la fonte informativa sottostante la rettifica
nei suoi confronti. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 42; l. 241/90, art. 3
365. Cessazione dell’attivitàCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 88/36/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Borgonovo;
Rel. Beretta
STUDI DI SETTORE - CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ - Coerenza del reddito agli Studi di settore evoluti.Nel caso di puntuale e tempestiva documentazione e motivazione dallo scostamento agli Studi di Settore da parte del contribuente, tale
strumento risulta inapplicabile. In presenza di cessazione dell’attività per mancanza di lavoro, non contestabile dall’Ufficio, e nelladimostrazione che applicando al reddito dichiarato lo Studio di Settore evoluto questo risulta congruo e/o coerente, la ripresa a
tassazione non è corretta. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 38
AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE
AGEVOLAZIONI
366. Abitazione di lusso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 08/22/11 del 18 gennaio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Amato
AGEVOLAZIONI - ACQUISTO PRIMA CASA - ABITAZIONI DI LUSSO - CANTINE.
La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegata, ex art. 1 legge 118/1985 alla possibilità diincludere l’immobile trasferito tra le abitazioni non di lusso, secondo i parametri del d.m. 2 agosto 1969, esplicitamente richiamati daltesto di legge. Ai sensi dell’art. 6 del d.m. sono considerate abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie utilecomplessiva superiore a mq 240, dalla quale restano escluse le cantine, ossia i locali costituenti unità immobiliare autonoma ovveroaccessoria all’unità principale, destinati a deposito con accesso generalmente posto al piano seminterrato o interrato dell’edificio stesso.(MC.G.)
Riferimenti normativi: legge 118/1985, art. 1; d.m. 2 agosto 1969, art. 6
367. Termine triennale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 36/24/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Orsatti, Rel.
Franco
AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA ‘PRIMA CASA’ - REVOCA - TERMINE TRIENNALE.I termini per revocare le agevolazioni richieste per l’acquisto della ‘prima casa’ non subiscono la proroga biennale prevista dall’art.11 della legge n. 289/2002; conseguentemente, la revoca dell’agevolazione da parte dell’Amministrazione finanziaria va effettuata neltermine triennale ex art. 76 d.p.r. 131/1986. (MC.G.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, art. 11; d.p.r. 131/1986, art. 76
368. Carenza probatoria
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 85 del 22 febbraio 2011 - Pres. D’Andrea, Rel.
Squassoni
SANZIONI - PRIMA CASA - Trasferimento di residenza - Cause di forza maggiore - Carenza probatoria - Decadenza -
Sussiste.
La carenza probatoria relativa alla causa di forza maggiore ed all’insorgenza dell’imprevedibilità dell’evento (in tema di trasferimentotardivo di residenza) precludono il diritto al beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa. (M.SA.)
369. Recupero del patrimonio edilizio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 66/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Bitto, Rel. Parlato
INTERVENTI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE - Obbligo di
presentazione - Termine massimo.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio va eseguito entroil termine massimo della data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui opera la prima rata dell’importo detraibile e puòestendersi all’importo complessivo dei lavori, in quanto l’intervento di recupero, anche se realizzato in più annualità, va considerato nellasua interezza. (MC.G.)
Riferimenti normativi: art. 1 comma 1 decreto interministeriale 41/1998
370. Revoca
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 18/26/11 del 14 luglio 2010 - Pres. Rel. Molina
IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOCATASTALI - Acquisto dell’immobile - Convenzione urbanistica - Approvazionesuccessiva - Irrilevanza.
Non è fondata la revoca delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 388/2000 (registro 1% e ipocastali in misura fissa per itrasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati) sulla base della formulazione dell’art. 2 comma 30 dellalegge 350/03 secondo cui si l’agevolazione si applica “in ogni caso a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggettoattuatore…”. Il senso da riconoscere all’inciso “a seguito” non è quello della necessaria anteriorità della stipula della convenzionerispetto al trasferimento dell’immobile bensì che si intende precisare che, in presenza di convenzione sottoscritta dal soggetto attuatolel’agevolazione deve sempre trovare applicazione, senza preclusione dell’operatività del beneficio ove comunque sussistano i presuppostiprevisti degli artt. 33 comma 3 legge 388/2000 e 76
legge 488/2001. (G.T.)
Riferimenti normativi: art. 33 comma 3 legge 388/2000, art. 2 comma 30 legge 350/2003
371. Cause di forza maggiore
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 32/12/11 del 22 novembre 2010 - Pres.
Siniscalchi - Rel. Stella
IRPEF - AGEVOLAZIONI 1ª CASA - Mancato trasferimento nei termini della residenza - Cause di forza maggiore -
Rilevano solo per eventi imprevedibili e inevitabili - Rilevanza - Revoca dei benefici - Termine triennale - Proroga.
Rilevanza.
La prova del mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi, vincolante per la perentorietà del termine come previsto dalla nota IIbis dell’art. 1 della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86, nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato, con la conseguenteperdita dei benefici fiscali, non può essere fornita in punto di fatto con utenze telefoniche e del gas essendo prevalente il dato anagrafico.Le cause di forza maggiore rilevano solo se trattasi di impedimento oggettivo e imprevedibile tale da non poter essere evitato vale a dire
un ostacolo all’adempimento caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata. La proroga del termine triennale fissato dall’art. 76del d.p.r. 131/86 per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione,
stabilita dall’art. 11 comma 1 della legge 289/2002 (che prevede la possibilità di sanare i minori valori dichiarati negli atti registrati entrouna certa data) si applica anche alle ipotesi di disconoscimento delle agevolazioni tributarie “prima casa” stabilita dal comma 1- bis dello
stesso art. 11 che estende la possibilità di definire con condono anche le violazioni relative all’indebita utilizzazione di agevolazioni.(G.T.)
Riferimenti normativi : art. 1 Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86, art. 76 d.p.r. 131/86, art. 11, commi 1 e 1- bis legge
289/2002
372. Prima casa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 35/13/11 del 15 dicembre 2010 - Pres. Barbaini
- Rel. Aondio
IRPEF - AGEVOLAZIONI 1ª CASA - Mancato trasferimento nei termini della residenza - Revoca - Cause di forza
maggiore - Impedimenti oggettivi ed imprevedibili - Rilevanza.
Il mancato trasferimento della residenza, vincolante per la perentorietà del termine come previsto dalla nota II- bis lettera a) dell’art. 1della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86, nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato, determina la perdita dei beneficifiscali. Le cause di forza maggiore rilevano solo se trattasi di impedimenti oggettivi e imprevedibili tali da non poter essere evitati vale a
dire ostacoli all’adempimento caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata. Non costituisce causa di forza maggiore il fatto chela casa al momento dell’acquisto non fosse agibile rendendosi necessari lavori di ristrutturazione. (G.T.)
Riferimenti normativi: nota II-bis lett. a) dell’art. 1 della Tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/86
373. Convenzione urbanistica
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 34/13/11 del 15 dicembre 2010 - Pres. Rel.
Barbini
IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOCATASTALI - Acquisto dell’immobile - Convenzione urbanistica - Approvazionesuccessiva -
Decadenza dalle agevolazioni - Sussiste.
Per il trasferimento di beni ricadenti in piani urbanistici particolareggiati avvenuto anteriormente all’approvazione del piano ed allarelativa convenzione urbanistica non competono le agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 388/2000 (registro 1% e ipotecaria ecatastale in misura fissa). L’art. 2 co. 30 della legge 350/2003, che fornisce la interpretazione autentica dell’art. 33, stabilisce che leagevolazioni si applicano a seguito della sottoscrizione della convenzione. Ne consegue l’obbligo della anteriorità della stipula dellaconvenzione rispetto al trasferimento del bene immobile rientrante nel piano urbanistico particolareggiato. (G.T.)
Riferimenti normativi: legge 388/2000, art. 33; legge 350/2003, art. 2, comma 30
374. Ritardato pagamento
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 4/13/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Santagati
AGEVOLAZIONI E SANATORIE - CONDONO - Art. 12 l. 289/02 - Pagamento prima rata - Ritardato pagamento
seconda rata - Decadenza del trattamento agevolato - Non sussiste.
Qualora il contribuente presenti domanda di condono ai sensi dell’articolo 12 l 289/02 ed adempia nei termini fissati dalla legge alpagamento della prima rata dei tributi dovuti, il ritardato pagamento della seconda rata non comporta la decadenza del contribuente
stesso dal trattamento agevolato previsto dal condono. (B.I.)
Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 12
375. Prima casa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 26/13/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Spano
IRPEF - Agevolazioni 1ª casa. Mancato trasferimento della residenza - Revoca dei benefici - Termine triennale - Proroga -Irrilevanza.
La proroga di ulteriori due anni dei termini di tre anni stabiliti dall’art.76 d.p.r. 131/86 per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, inserito nell’art. 11 della legge 289/02 (che prevede lapossibilità di sanare i minori valori dichiarati negli atti registrati entro una certa data) non si applica alle fattispecie previste dal comma1-bis dell’art. 11 della legge 289/02 che consente di chiedere il condono per le ipotesi di godimento di agevolazioni non spettanti. Laproroga biennale costituisce norma speciale non suscettibile di applicazione estensiva o analogica e non può quindi essere applicata alladiversa fattispecie del comma 1-bis. (G.T.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, artt. 11, commi 1 e 1-bis; d.p.r. 131/86, art. 76
376. Avviamento
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 7/13/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Spano, Rel.
Aondio
AGEVOLAZIONI E SANATORIE - CONDONO - SOCIETÀ DI PERSONE - CESSIONE D’AZIENDA - IMPOSTA DIREGISTRO - Determinazione del valore avviamento - Reddito di spettanza dei soci - Rilevanza del valore di avviamento
per le imposte sui redditi dei soci.
Nel caso di cessione d’azienda da parte di una s.n.c. che abbia definito il valore d’avviamento dell’azienda ceduta ai sensi dell’articolo
16 l. 289/02, nonostante l’imposta di registro e le imposte sui redditi abbiano presupposti diversi e pertanto il suddetto atto di cessioneabbia originato due obbligazioni tributarie distinte, deve riconoscersi che la predetta definizione automatica del valore di avviamento ha
cristallizzato tale valore anche relativamente alla determinazione del reddito di spettanza dei soci. (B.I.)
Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 16
377. Immobili di lusso
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 003/01/11 del 17 gennaio 2011 - Pres. Citro,
Rel. Simone
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - AGEVOLAZIONI PRIMA CA-SA - IMMOBILE ECCEDENTE I 240 MQ -
Immobili di lusso - Presenza di vani e locali non di lusso - Irrilevanza - Tassatività dei locali esclusi dal computo metrico -
Revoca dell’agevolazione - Legittimità.Ciò che caratterizza l’immobile di lusso ai sensi dell’art. 6 d.m. 2 agosto 1969 è la circostanza che la superficie utile siacomplessivamente superiore ai mq 240, dovendosi ricomprendere in tale misura tutti i locali componenti l’immobile, ad eccezionesoltanto di quelli specificamente esclusi dal suddetto d.m. È quindi legittima la revoca dell’agevolazione prima casa, il recuperodell’imposta e l’irrogazione delle sanzioni qualora la superficie dell’immobile acquistato sia superiore ai mq 240, a nulla valendo che partidi esso non specificamente escluse dal predetto d.m. abbiano caratteristiche non di lusso o siano prive dei requisiti per ottenere
l’abitabilità. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.m. 2 agosto 1969, art. 6
378. Irrilevanza della destinazione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 004/01/11 del 17 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Simone
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - AGEVOLAZIONI PRIMA CA-SA - Contribuente già proprietario di abitazione -Abitazione destinata a studio professionale - Omesse variazioni catastali - Irrilevanza della destinazione - Legittimitàdiniego agevolazioni - Sussiste.
Nell’ipotesi in cui il contribuente sia già proprietario di una abitazione non può fruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto diun’altra abitazione, a nulla valendo la dedotta circostanza che la prima abitazione sia stata adibita a studio professionale qualora lostesso contribuente non abbia provveduto alle necessarie variazioni catastali. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 4 tariffa
379. Revoca
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 8, sentenza 0002/08/2011 del 17 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Fenizia
AGEVOLAZIONI - Piano Urbanistico Particolareggiato - Revoca dell’agevolazione e liquidazione dell’imposta - Terminetriennale.
L’esistenza del piano urbanistico particolareggiato non costituisce una condizione necessaria per l’accesso alla tassazione agevolata aisensi dell’art. 33, l. 388/2000: ne consegue che l’assenza del suddetto piano non determina un mendacio originario tale da faredecorrere il termine triennale per la liquidazione dell’imposta previsto dall’articolo 76, d.p.r. 131/86, dal momento della stipulazionedell’atto di compravendita del terreno. Al contrario tale termine inizierà a decorrere solamente spirati i 5 anni successivi all’acquistoconcessi dalla norma agevolativa per l’utilizzo edificatorio del terreno. (B.I.)
Riferimenti normativi: l. 388/00, art. 33; d.P.R. 131/76, art. 76
380. Revoca
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez 15 - sentenza n. 2/15/11 del 18 gennaio 2011 - Pres. Giordano,
Rel. Maffey
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - REVOCA - Mancato acquisto di altra abitazione nei termini di legge - Assenza di
natura sanzionatoria del provvedimento di revoca - Esimente della forza maggiore - Irrilevanza.
In materia di revoca delle agevolazioni prima casa è irrilevante che il mancato reinvestimento del ricavato della vendita dell’immobileoriginariamente destinato ad abitazione principale nell’acquisto di altra abitazione, sia dovuto ad una causa di forza maggiore. Infatticome chiarito da Cass. 2552/03 l’applicazione del regime ordinario di tassazione nell’ipotesi di revoca delle agevolazioni prima casa nonha natura sanzionatoria, solo rispetto alla quale potrebbe assumere rilevanza l’esimente della forza maggiore, ma consegue allasopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato al momento della stipulazione dell’atto e alla conseguente equiparazione di coluiche ne era beneficiario a quella di qualsiasi altro acquirente. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 16/93, art. 1; d.l. 12/85, art. 2
381. Omessa allegazione documentaria
Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 8, sentenza 0004/08/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres. Dello Russo, Rel.
De Costanzo
AGEVOLAZIONI - DIRITTO DI DETRAZIONE - DECADENZA - Omessa allegazione dei documenti o inesatta
compilazione del modello - Inottemperanza all’invito dell’Ufficio - Invito telefonico - Irrilevanza.La circolare 57/98 chiarisce che la mancata allegazione dei documenti necessari o l’inesatta compilazione del modello di comunicazione,comporta la decadenza dal diritto alla detrazione d’imposta prevista dall’art. 1 l. 449/97 soltanto se il contribuente, invitato aregolarizzare la comunicazione, non ottemperi entro il congruo termine concesso dall’Ufficio. Ne consegue che la detrazione non puòessere disconosciuta qualora l’Ufficio non abbia invitato il contribuente a sanare la comunicazione, peraltro a tal fine non è sufficientemero un invito telefonico, che non soddisfa le esigenze di garanzia necessarie a fronte della decadenza da un diritto. (B.I.)
Riferimenti normativi: l. 449/97, art. 1
382. Revoca
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0007/5/2011 del 20 gennaio 2011 - Pres.
Califano, Rel. Betti
AGEVOLAZIONI - PRIMA CASA - REVOCA - Titolarità di altro alloggio locato a terzi - Inidoneità immobile locato acostituire casa di abitazione - Requisito impossidenza - Legittimità revoca - Sussiste.Il requisito della impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione, fissato dalla norma per accedere ai
benefici dell’agevolazione prima casa, deve essere inteso come assenza di altro alloggio concretamente in grado di sopperire ai bisogniabitativi dell’acquirente in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, di dimensione e di ubicazione. Tale requisito fa quindiriferimento alle caratteristiche fische dell’immobile a cui non è assimilabile un vincolo giuridico; pertanto la proprietà di un fabbricatodestinato ad abitazione concesso in locazione a terzi al momento dell’acquisto di un altro immobile ad uso abitativo, osta allaconcessione dei benefici prima casa per l’acquisto di questo secondo immobile. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 16/93, art. 1
383. Prima casa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 17/1/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Rel. Simone
IRPEF - AGEVOLAZIONI 1ª CASA. Vendita prima del decorso del quinquennio - Mancato riacquisto entro i dodici mesi -
Revoca dei benefici - Termine triennale - Proroga - Rilevanza.
La proroga di ulteriori due anni dei termini di tre anni stabiliti dall’art. 76 d.p.r. 131/86 per la rettifica e liquidazione delle maggioriimposte di registro, inserito nell’art. 11 della legge 289/02 (che prevede la possibilità di sanare i minori valori dichiarati negli atti registrati
entro una certa data) si applica anche alle fattispecie previste dal comma 1- bis dell’art. 11 della legge 289/02 che consente di definirecon condono anche le violazioni relative alla indebita utilizzazione di agevolazioni. Sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscessesolo alla prima ipotesi (comma 1) la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto. (G.T.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, art. 11, commi 1 e 1-bis; d.p.r. 131/86, art. 75
384. Imposta sostitutiva
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 23/32/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Luglio,
Rel. Lancia
Imposta sostitutiva - Operazioni di finanziamento - Superamen-to dei 18 mesi.
L’imposta sostitutiva (delle imposte di registro, di bollo, ipocatastali e CC. GG.) prevista dagli artt. 15 e segg. del d.p.r. 601/73 relativaai finanziamenti a medio e a lungo termine è applicabile ove la durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi. Il termine fissato nelcontratto in 18 mesi si pone in contrasto con il presupposto temporale stabilito dalla norma, contrasto non superato dalla circostanza
che nel testo contrattuale si richieda l’applicazione dell’agevolazione. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 601/73, artt. 15 e segg.
385. Dichiarazione integrativa
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 12/1/2011 del 28 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Simone
CONDONO - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - Imponibili dichiarati non inferiori alle soglie dell’art. 11 d.l. 69/89 -Effetto sanante - Accertamento ufficio e richiesta di rimborso - Preclusione.
Ai sensi dell’articolo 11 d.l. 69/89 (conv. in l. 154/89) la dichiarazione integrativa presentata dai contribuenti che indichi redditiimponibili dichiarati non inferiori a quelli determinati in base ai coefficienti previsti dal medesimo articolo 11, produce un effetto sanante
della posizione del contribuente che preclude all’Amministrazione la possibilità di effettuare controlli. Al suddetto effetto si collegal’impossibilità per il contribuente di chiedere, in ogni caso, la ripetizione delle somme versate, sia che tali versamenti siano stati eseguitivolontariamente, sia che siano stati eseguiti in seguito alla notifica di una cartella esattoriale. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 69/89, art. 11
386. Partecipazioni iscritte in bilancio
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza 0010/11/2011 del 31 gennaio 2011 - Pres.
Antonini, Rel. Citro
AGEVOLAZIONI - L. 342/00 - Rivalutazione di partecipazioni iscritte in bilancio e beni aziendali - Riapertura dei termini -
Omesso versamento degli interessi per pagamento rateale - Cartella pagamento - Legittimità.È legittima la cartella di pagamento relativa all’omesso versamento degli interessi nella misura del 6% annuo per il pagamento ratealedell’imposta sostituiva sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni iscritte in bilancio per società e persone fisiche prevista dallal. 342/00, in quanto la l. 325/03 ha solamente riaperto i termini per beneficiare dell’agevolazione, senza modificare le restantidisposizioni della suddetta l. 342/00. (B.I.)
Riferimenti normativi: l. 342/00, l. 325/03
387. Risoluzione del rapporto di lavoro
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 8, sentenza 0006/08/2011 del 31 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Fenizia
AGEVOLAZIONI - Risoluzione anticipata rapporto di lavoro - Somme percepite a titolo di incentivi all’esodo -
Trattamento differente in ragione del sesso del lavoratore - Discriminazione - Sussiste.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, l’agevolazione fiscale concessa ai lavoratori dipendenti sulle somme ricevutea titolo di incentivo all’esodo, mantenuta transitoriamente in vigore per i rapporti pregressi alla modifica normativa intervenuta con ild.l. 223/06, deve essere interpretata in modo conforme ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-207/04, e
quindi nel senso dell’applicazione della norma di maggior favore anche alla categoria sfavorita. Pertanto l’agevolazione originariamenteprevista solo per le donne deve essere estesa anche agli uomini. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 19
388. Convenzione di lottizzazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 28/20/11 del 11 febbraio 2011 - Pres. Celletti,
Rel. Bonavolontà
Registro - Imposta ipotecaria e catastale - Avviso di liquidazione - Acquisto di area edificabile - Stipula di convenzione di
lottizzazione - Richiesta di agevolazioni fiscali - Legittimità - Sussiste.L’agevolazione fiscale prevista ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non è subordinata alla preventiva stipulazione di unaconvenzione di lottizzazione con il Comune, bensì a seguito della sottoscrizione della convenzione stessa con il soggetto attuatore.(M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 388/2000, art. 33, comma 3, e legge 350/ 2003, art. 2, comma 30
389. Piano particolareggiato comunale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 73/49/11 del 24 marzo 2011 - Pres. Leotta, Rel.
Prima- vera
AGEVOLAZIONI FISCALI - PIANO PARTICOLAREGGIATO - Preesistente rispetto alla compravendita dell’area -Successiva stipula della Convenzione col Comune.
I requisiti per l’agevolazione accordata dall’art. 3, comma 3, della l. 388/2000 si applicano successivamente alla stipula dellaConvenzione col Comune purché alla data di compravendita dei terreni, sui quali verrà eseguito l’intervento edificatorio, sia stato giàapprovato il Piano Particolareggiato Comunale. (D.M.)
Riferimenti normativi: l. 388/2000, artt. 3, comma 3; l. 350/2003, art. 2, comma 30
390. Credito in compensazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 54/13/11 del 6 aprile 2011 - Pres. Spano, Rel.
Taticchi Mataloni
AGEVOLAZIONI - TRASPORTO MERCI - CREDITO IN COMPENSAZIONE.
L’art. 4 comma 3 del d.p.r. 277/2000 stabilisce che l’utilizzazione del credito in compensazione deve essere effettuata entro l’annosolare in cui è sorto. Trattandosi di una disposizione di carattere agevolativo essa è operante soltanto se risultano soddisfatte in concretotutte le condizioni di forma e di sostanza che ne integrano i presupposti. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 277/2000, art. 4, c. 3
391. Incentivi all’esodoCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 39/11/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. Buono, Rel.
Citro
ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO - PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - INCENTIVO ALL’ESODO - Tassazione separata - Requisito anagrafico.
Dal momento che alle prestazioni corrisposte per il sostegno dei lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione e riorganizzazione
aziendale deve applicarsi il medesimo trattamento fiscale stabilito per le erogazioni corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, occorreapplicare anche a detti assegni il regime della tassazione separata e la valutazione del requisito anagrafico dell’età del percipiente, ai solifini dell’applicazione, tuttora applicabile in virtù del regime transitorio, riconosciuta dal comma 4 dell’art. 19 del TUIR. (MC.G.)
Riferimenti normativi : d.p.r. 917/1986, art. 19, comma 4- bis (abrogato); d.l. 233/2006, art. 36, comma 23, convertito nella l.
248/2006; l. 448/ 1998, art. 26 comma 23
392. Terreno edificabile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 52/28/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Malaspina,
Rel. Candido
AGEVOLAZIONI FISCALI - TERRENO EDIFICABILE - EFFETTIVA EDIFICAZIONE.
Come si evince dall’art. 76 della legge 448/2001 che interpreta l’art. 33 comma 3 della legge 388/2000, e dall’ordinanza n. 18679 del13 agosto 2010 della Cassazione, dell’agevolazione fiscale per l’acquisto di terreno edificabile potrà usufruire unicamente il soggetto chedi fatto provvede ad edificare il terreno, nel rispetto del termine legale di cinque anni dal trasferimento, mentre sono privi di rilevanza
giuridica i precedenti acquisti eventualmente realizzati da altri soggetti i quali perdono la suddetta agevolazione. (MC.G.)
Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33, comma 3; l. 448/2001, art. 76
393. Incentivo all’esodoCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 79/01/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Simone, Rel.
Mis- saglia
TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO - INCENTIVO AL-L’ESODO - Funzionalità alla cessazione del rapporto dilavoro.
Perché si tratti di ‘incentivo all’esodo’ non è sufficiente che la somma destinata al lavoratore sia erogata in occasione della cessazionedel rapporto, ma l’offerta o la richiesta di detta erogazione deve essere funzionale alla cessazione del rapporto e dunque la trattativa alriguardo deve precedere l’atto che pone termine al rapporto. (MC.G.)
Riferimenti normativi: TUIR art. 19 comma 4-bis; d.lgs. 344/2003
394. Piani urbanistici
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 64/32/11 del 20 aprile 2011 - Pres. Luglio, Rel.
Montalbano
AGEVOLAZIONI FISCALI - PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI - UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA -
Termini.
In applicazione del principio di diritto di cui all’art. 33 punto 3 della l. 388 del 2000, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazionecon sentenza n. 18679/2010, i benefici fiscali per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati
spettano a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso acquirente e che sia rispettato il termine di cinqueanni dall’acquisto. (MC.G.)
Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 punto 3
395. Decadenza dall’agevolazioneCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 61/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Rel. La
Manna
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE - Obbligo di costruzione
nel quinquennio - Decadenza per cessione nel quinquennio - Irrilevanza di minime attività di edificazione.
L’agevolazione per l’acquisto di terreni edificabili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati spetta a condizione che l’acquirenteprovveda all’edificazione. Tale agevolazione decade se non si provvede all’edificazione o si ceda il terreno, entro il quinquennio, senzaaver provveduto a significative opere di edificazione, a nulla rilevando costruzioni ad opera del successivo acquirente. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33, comma 3; l. 448/2001, artt. 388 e 76
396. Piccola proprietà contadinaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 62/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Rel. La
Manna
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - BENEFICI FISCALI - Piccola proprietà contadina - Obbligo di prova dei requisiti entro iltriennio.
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura ridotta (agevolata) nei contratti di compravendita di terreni utilizzati
dall’acquirente addetto alla lavorazione abituale del terreno quale coltivatore diretto. I requisiti devono essere fatti valere entro il termineperentorio di tre anni dalla stipula dell’atto a mezzo documentazione probatoria. Seppure la prova spetti al contribuente, la sussistenzadei requisiti richiesti all’atto dell’acquisto confermano il diritto all’agevolazione. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 640/54, art. 1; l. 604/54, art. 7; l. 289/02, art. 11
397. Proroga dei termini
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 101/1/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Rel. Simone
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Agevolazioni prima casa - Revoca - Termini - Proroga.
Il termine triennale per l’emissione dell’avviso di liquidazione volto a revocare le agevolazioni fiscali previste per la prima casa si deveintendere prorogato di due anni per effetto dell’art. 11 della legge 289/02 (condono). La proroga è applicabile anche nell’ipotesi di cuial comma 1-bis art. 11 della l. 289/02 riguardante le violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 76; l. 289/02, art. 11, comma 1- bis
398. Incremento base occupazionale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 80/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. Rel. La
Manna
CREDITI D’IMPOSTA PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE - Requisiti per l’accesso all’agevolazione -Rispetto di tutte le condizioni - Sussiste.
I requisiti per l’accesso ai benefici fiscali previsti per l’incremento della base occupazionale devono essere posseduti congiuntamente enon alternativamente, secondo quanto reso chiaro dalla formulazione della norma e dal tenore logico della stessa. Tutte le condizioni
previste dalla legge devono quindi essere soddisfatte congiuntamente per ottenere l’agevolazione prevista. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 388/00, art. 7, comma 5
399. Obbligo di costruzione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 77/36/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Borgonovo
- Rel. De Paola
AGEVOLAZIONI FISCALI PER ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI - DECADENZA - Obbligo di costruzione nel
quinquennio - Cessione del terreno prima dell’edificazione.La normativa che agevola il pagamento delle imposte di registro e ipotecarie per l’acquisto di terreni edificabili in aree soggette a pianiurbanistici prevede che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro i cinque anni dal trasferimento. Decade da tali agevolazioni chiceda il terreno edificabile oggetto dell’agevolazione, entro i cinque anni a terzi, senza aver provveduto a significative opere edificatorie.
(M.G.)
Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33
400. Accorpamento di nuovo immobile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 64/08/11 del 23 maggio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Chiametti
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - ABITAZIONE PRINCIPALE - Accorpamento di un nuovo immobile all’abitazioneprincipale - Schede catastali.
Il contribuente che acquista un nuovo immobile e lo accorpa alla propria abitazione principale non decade dall’agevolazione primacasa. È fondamentale però che venga chiesto all’Ufficio del Territorio, la fusione e l’ampliamento delle schede catastali degli immobili.(F.N.G.)
401. Imposta sostitutiva
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 100/22/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Izzi; Rel.
Senes
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - IMPOSTA SOSTITUTIVA EX ART. 15 d.p.r. 601/1973 - Finanziamento in conto
corrente - Facoltà di recesso ad nutum della banca - Agevolazione - Non spetta.
La disposizione contrattuale con la quale si concede alla banca eroga-trice del finanziamento in conto corrente la facoltà di recesso adnutum dal contratto, in ogni momento e con preavviso di quindici giorni, ed anche prima del termine minimo di diciotto mesi, è incontrasto con il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973. Tale clausola vale a privare dall’origine ilcredito della sua natura temporale, richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradan-do la durata del rapporto ad elemento
variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 601/73, art. 15
402. Prima casa, agevolazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 90/36/11 del 30 maggio 2011 - Pres.
Borgonovo, Rel. Beretta
PRIMA CASA - DECADENZA AGEVOLAZIONI - Vendita prima del quinquennio senza riacquisto - Inderogabilità delladisciplina - Sussiste.
L’avviso di liquidazione non può prescindere dal principio generale dell’onere della prova, stabilito anche dal codice civile, il qualeimpone alla parte ricorrente di fornire idonei elementi probatori atti a suffragare i fatti posti a fondamento dell’avviso stesso e del ricorso,dimostrando le cause di forza maggiore atte ad evitare l’applicazione delle sanzioni. È comunque inderogabile la disciplinanormativamente prevista per la concessione dei benefici “prima casa”. (M.G.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2647; d.p.r. 633/72, Tabella A parte II n. 21 e 26; d.l. 136/04, art. 7
CONDONO ED AMNISTIA
403. Ritardo nel pagamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sen tenza n. 33/36/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. Mascherpa,
Rel. Brillo
CONDONO - DEFINIZIONE DEI RUOLI - Mancato o ritardato pagamento delle rate successive alla prima -
Riviviscenza del debito - Non sussiste - Iscrizione dell’importo non versato - Sussiste.La disciplina prevista da legge n. 289/2002 è sostanzialmente omogenea ai precedenti provvedimenti di condono e prevede, in caso di
rateazione degli importi dovuti per la sanatoria ex art. 12, alla stregua di principio generale, il sostituirsi per effetto della presentazione
della domanda di condono e del pagamento della prima rata dello stesso all’obbligazione tributaria precedente di quella scaturente dalcondono, con necessaria emissione del ruolo e della cartella di pagamento nel caso di tardato e/o omesso versamento delle restanti rate.
(M.G.)
Riferimenti normativi: legge n. 289/2002, art. 12
404. Tasse automobilistiche
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 21 - sen tenza n. 139/21/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Davigo, Rel.
Gesualdi
CONDONO - DINIEGO - TASSE AUTOMOBILISTICHE - INAPPLICABILITÀ - SUSSISTE.La definizione agevolativa per la cosiddetta “rottamazione dei ruoli” non è applicabile alle tasse automobilistiche, avendo la leggeprevisto una specifica modalità di definizione mediante il pagamento dell’intero importo del solo tributo e le somme già versate a diversotitolo vanno considerate quale acconto dell’importo complessivo iscritto a ruolo. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, art. 12; d.l. 282/2002, convertito nella legge 27/2003, art. 5-quinquies
405. Rottamazione dei ruoli
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 118/29/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Rel. Gilardi
CARTELLA DI PAGAMENTO - ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - Soggettività attiva - Mancato pagamento dellaseconda rata - Perdita di efficacia del condono - Sussiste.
Il ricorso avverso il disconoscimento del condono sulla rottamazione dei ruoli va proposto nei confronti del Concessionario del servizio
di riscossione Equitalia spa. Il mancato pagamento della seconda rata fa venir meno l’efficacia del condono. (F.C.)
Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12
406. Tardivo versamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 29/49/11 del 3 febbraio 2011 - Pres. Leotta,
Rel. Primavera
Condono - Tardivo versamento - Invalidità della definizione - Non sussiste - Iscrizione a ruolo - Diniego di rimborso -Illegittimità - Sussiste.Il tardivo versamento della seconda ed ultima rata del condono non determina l’inefficacia della definizione agevolata, salva la possibilitàdell’Ufficio di iscrivere a ruolo la rata non versata, maggiorata di interessi e sanzioni, mancando una specifica e contraria disposizione dilegge. Per l’effetto risulta illegittimo il diniego al rimborso dell’intero debito d’imposta originariamente dovuto iscritto a ruolo eversato. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, artt. 9-bis e 12; d.lgs. 546/92, art. 19
407. Pagamento tardivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 61/33/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Craveia,
Rel. Arista
CONDONO - Pagamento tardivo rateazione - Incertezza normativa - Errore scusabile.
Il legislatore in tema fiscale è spesso incline a modifiche continue e la materia del condono non è stata risparmiata da tale stillicidio diriforma e controriforma. L’incertezza interpretativa è stata cagionata proprio dallo Stato che non può poi invocare la confusione creatacome giustificazione per comminare sanzioni. (C.V.)
408. Versamento in ritardo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 37/05/11 del 6 aprile 2011 - Pres. Califano,
Rel. Aniello
DOMANDA DI CONDONO - ADESIONE A SANATORIA - Ritardo nel versamento delle somme - Irrilevanza.
L’efficacia della definizione agevolata regolata dall’art. 9- bis l. 289/2002 non è pregiudicata dal mero ritardo delle somme dovute atitolo di definizione, soprattutto nel caso in cui il ritardo non sia molto rilevante. Il fatto che la disposizione di legge non abbia stabilito
espressamente le conseguenze del condono per effetto del mancato versamento delle rate non può comportare l’invalidità della istanzadi condono stessa, mentre si rendono dovute le sanzioni e gli interessi previsti per il ritardo nel versamento. (MP)
Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9 bis
409. Azione di rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 62/46/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Rel. Punzo
AZIONE DI RIMBORSO - Onere della prova a carico del contribuente - Definizione automatica - Effetto preclusivo -
Sussiste - Ausilio di terzi lavoratori e di altri professionisti - Sussiste.
È pacifico che, nelle azioni di rimborso, il contribuente è onerato di provare i fatti costitutivi della pretesa e, laddove manca tale prova, ildiritto al rimborso non può essere accordato. Con la istanza di definizione ex art. 7 resta fermo il diritto ai rimborsi previamente richiesti,ma non può essere attivata ex novo un’istanza di rimborso, stante il carattere transattivo della definizione. In presenza di collaborazionelavorativa di un terzo e di altri professionisti per cifre economicamente importanti, l’esistenza della autonoma organizzazione non puòessere negata. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/1973, art. 38; l. 289/2002, art. 7; c.c., art. 2697
410. 1ª rataCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 52/20/11 del 26 aprile 2011 - Pres. Rel.
Squassoni
CONDONO - PAGAMENTO PRIMA RATA - EFFETTI.
Le sanatorie cd. ‘premiali’ ex artt. 7, 8, 9, 15, 16 l. 289/2002 attribui-scono al contribuente il diritto potestativo di sollecitare un
accertamento straordinario e rappresentano un vantaggio sia per il contribuente sia per l’Amministrazione finanziaria, che può riscuoterecon lo strumento del condono imposte altrimenti non dichiarate, senza attendere verifiche, accertamenti o l’esito di giudizi.Diversamente, all’art. 12, come all’art. 9 della predetta legge, non vi è alcuna incertezza sulla determinazione del quantum, ed il condonocd. ‘clemenziale’ ha ricadute favorevoli solo per il contribuente che versa per una imposta certa e dovuta una somma ed esonera solol’Amministrazione, che non deve eseguire controlli, a procedere alla riscossione coatta. Di conseguenza è ragionevole non estendere ilbeneficio della validità del condono, per effetto del pagamento della prima rata, all’ipotesi in cui il contribuente costringe, comunque,l’Amministrazione a procedere al recupero di somme originariamente dovute. (MC.G.)
Riferimenti normativi: l. 289/2002 artt. 7, 8, 9, 12, 15, 16
411. Mancato versamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 88/22/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Rel. Izzi
AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE - CONDONO EX ART. 9 l.289/2002 - Mancato versamento - Cartella
di pagamento- Obbligo di invio preventivo di avviso bonario - Insussistenza.
Manca in radice per l’Ufficio l’obbligo di inviare preventivamente l’avviso bonario ex artt. 6 l. 212/00 e 7 l. 241/90 per la contestazione
di mancati pagamenti sulla domanda di condono presentata dal contribuente ex art. 9 l. 289/02. A norma della l. 212/00, l’avviso,previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cuirisulti l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative sugli importi dichiarati; esso non trova, quindi, un’applicazione
generalizzata. L’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento, nel caso di specie, attengono all’omesso od insufficientepagamento, e sono del tutto legittime. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 9; l. 212/2000, art. 6; l. 241/90, art. 7
412. Condono e fermo amministrativo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 49/14/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Ciccolo,
Rel. Ghilotti
CONDONO - DEFINIZIONE CARICHI DI RUOLO PREGRESSI - FERMO AMMINISTRATIVO - Illegittimità -Tardivo versamento della seconda rata - Decadenza dal beneficio - Non sussiste.
Il fermo amministrativo disposto dal Concessionario della Riscossione su cartelle di pagamento condonate ai sensi dell’art. 12 l.289/2002 (c.d. “rottamazione dei ruoli”) è illegittimo. Il tardivo versamento della seconda rata del condono ex art. 12 non produce
decadenza dal beneficio della definizione, a causa delle condizioni di incertezza dovute alle cinque versioni dell’art. 12 ed alle numerosee controverse proroghe succedutesi nel tempo, nel caso di specie costituenti errore scusabile. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 12; d.p.r. 602/73, art. 86
413. Definizione ruoli pregressi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 50/15/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Marletta,
Rel. Sciarini
CONDONO - DEFINIZIONE CARICHI DI RUOLO PREGRESSI EX ART. 12 l. 289/2002 - Mancato versamento del
saldo - Diniego di condono - Responsabile del procedimento.
Solo nel caso di condono ex art. 12 l. 289/2002 (cosiddetta “rottamazione dei ruoli”) non è stato espressamente previsto che,nell’eventualità di mancato versamento di rate successive alla prima, non si verifica l’inefficacia dell’integrazione, bensì l’iscrizione a ruoloa titolo definitivo dell’importo dovuto e non versato, con applicazione di una sanzione pari al 30% delle somme non versate. Ciò è indicedi una volontà del legislatore di fare coincidere la validità del condono con l’integrale pagamento di quanto dovuto. La mancataindicazione del responsabile del procedimento amministrativo di diniego del condono non è causa di nullità ai sensi art. 36 l. 31/2008,art. 7 l. 212/2000 ed art. 5 l. 241/1990, intendendosi per esso il dirigente dell’unità organizzativa preposta al procedimento. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 12; d.l. 248/07, conv. in l. 31/08, art. 36, comma 4- ter; l. 212/2000, art. 7; l. 241/90, art. 5
414. Definizione liti pendenti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 73/35/11 del 24 maggio 2011 - Pres. La Manna,
Rel. Granata
ISTANZA DEFINIZIONE LITE PENDENTE - Domanda per singola annualità.La normativa sulla presentazione dell’istanza di definizione della lite pendente prevede una distinta domanda per ogni annualità da sanareoltre al separato versamento di quanto dovuto con l’indicazione separata dell’anno sanabile. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 289/92, art. 16, comma 4
415. Riscossione frazionata
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 57/20/11 del 27 maggio 2011 - Pres. Celletti,
Rel. Luciani
DEFINIZIONE LITI PENDENTI - RISCOSSIONE FRAZIONATA - In pendenza di giudizio - Illegittimità.È nulla ed illegittima la cartella di pagamento di cui all’art. 68 d.lgs. 546/1992 emesso per somme da riscuotere in pendenza digiudizio, quando la controversia sull’avviso di accertamento originario è stata definita ai sensi dell’art. 16 l. 289/2002. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 16; d.lgs. 546/92, art. 68
416. Condono tombale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 80/19/11 del 27 maggio 2011 - Pres. Rel.
Piglionica
CONDONO TOMBALE - MODELLI PER L’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI - OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
ALL’ISTANZA - ESCLUSIONE - Beneficio di condono - Sussiste.Il condono cosiddetto “tombale”, previsto dall’art. 9, comma 3 l. 289/2002, non è inficiato dalla mancata allegazione all’istanza deimodelli per l’applicazione dei parametri, non essendo altrimenti prevista da alcuna norma di rango legislativo l’invalidità del beneficio,con irrilevanza di contrarie affermazioni contenute in circolari ministeriali, che non vincolano né il contribuente né tanto meno il giudice.L’allegazione dei modelli era infatti prevista solo per la determinazione automatica dell’importo dovuto per ogni anno di imposta, mentrel’effetto estintivo del rapporto giuridico era previsto con il versamento della somma dovuta per tutti gli anni di imposta. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 9, comma 3
CONTENZIOSO
GIURISDIZIONE
417. Iscrizione ipotecaria
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 83/31/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Ventura
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - CONTESTAZIONE AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA - Cartella portante
pretesa non tributaria - Carenza di giurisdizione.
L’avviso di iscrizione di ipoteca è ricorribile innanzi alla Commissione Tributaria solo per i crediti tributari mentre per gli altri crediti,aventi natura diversa, la giurisdizione è da individuarsi in capo all’AGO. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92
418. Comunicazione d’irregolaritàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 32 del 18 gennaio 2011 - Pres. Natola, Rel.
Chiametti
ONERI DEDUCIBILI - COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ - AUTONOMA IMPUGNABILITÀ - Legittimità -Non sussiste.
La comunicazione di irregolarità, concernente il disconoscimento di deducibilità di oneri è un atto non autonomamente impugnabile e,per l’effetto, sussistendo la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria, il ricorso è inammissibile (M.SA.)Difforme alla Sentenza n. 21405/2007 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36- ter; d.lgs. 546/1992, art. 19, comma 1, lettera
419. Iscrizione d’ipotecaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 60 dell’1 febbraio 2011 - Pres. Natola, Rel. Pagliaro
ISCRIZIONE DI IPOTECA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RICORSO - Inammissibilità - Sussiste.L’iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti vantati per Cartelle di pagamento non pagate non rientra tra gli atti impugnabili avanti alleCommissioni Tributarie e, per l’effetto, il ricorso introduttivo risulta inammissibile (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19
420. Crediti non tributari
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sen tenza n. 64/26/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. Barbetta, Rel.
Grassi
FERMO AMMINISTRATIVO - CREDITI NON TRIBUTARI - Giurisdizione del giudice ordinario.
La competenza a conoscere la lite che origina dal ricorso proposto avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati avente a
fondamento crediti di natura non tributaria è del giudice ordinario. Il contribuente che abbia proposto ricorso avanti al giudice tributarioè rimesso nei termini per la proposizione del ricorso dinanzi al Giudice Ordinario. (F.S.)
421. Giurisdizione fermo amministrativo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 110/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
CARTELLA DI PAGAMENTO - FERMO AMMINISTRATIVO - Carenza di giurisdizione - Sussiste.
Il giudice tributario è carente di giurisdizione sul fermo amministrativo disposto dal concessionario alla riscossione. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992
422. Sanzioni amministrative
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 105/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Parlato
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE ORDINARIA - Cartelle esattoriali - Sanzioni amministrative.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario le controversie aventi ad oggetto l’irrogazione di sanzioniamministrative, anche se la pretesa sia stata azionata a mezzo di cartelle esattoriali. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2
423. Canone di derivazione acque pubbliche
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 135/44/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Natola, Rel.
Maellaro
PROCESSO TRIBUTARIO - CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - Addizionale regionale -
Giurisdizione tributaria - Esclusione.
Le addizionali regionali al canone di derivazione delle acque pubbliche debbono essere unitariamente intese e considerate sotto il profilo
della giurisdizione, con la conseguenza che anche l’addizionale regionale deve essere ricondotta alla giurisdizione del Tribunale Superioredelle Acque Pubbliche, cui è devoluta la competenza per le controversie in materia di canone di derivazione delle acque pubbliche.(A.F.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2; l. 69/2009, art. 3
424. Nullità processualeCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 12/42/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Di Manda
GIURISDIZIONE - TRATTAZIONE RICORSO IN CAMERA DI CONSIGLIO - Anziché in pubblica udienza - Nullitàprocessuale - Retrocessione in Iº grado - Non necessita - Domanda rimborso - Conservazione degli Uffici - Ripartizioneinterna - Interessi anatocistici - Insussistenza - Non fondata - Obbligo di non far valere la prescrizione - Insussistenza.
La trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, pur in presenza di apposita istanza, costituisce nullitàprocessuale che, dedotta e rilevata in appello, non determina la retrocessione del processo in primo Grado non rientrando tale ipotesi
tra quelle tassativamente previste dall’art. 59 del d.lgs. 546/92 e costituendo l’appello un gravame generale a carattere sostitutivo cheimpone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere nel merito la controversia. È infondata l’eccezione di accertato invio delladomanda ad ufficio incompetente, esistendo localmente l’Agenzia 1 e l’Agenzia 2, sulla base dell’assunto che l’art. 38 del d.p.r. 602/73competente a ricevere le domande di rimborso va individuato unicamente nell’ufficio nell’ambito della cui competenza territoriale ilcontribuente ha il suo domicilio fiscale, in quanto gli uffici periferici si configurano quali organi dell’Agenzia che, al pari del direttore, nehanno la rappresentanza. La suddivisione delle zone di competenza tra le due Agenzie dello stesso Comune costituisce una mera
ripartizione interna inidonea ad integrare la fattispecie di inammissibilità. Gli interessi anatocistici non sono dovuti a seguito dell’art. 37del d.l. 223/04. L’art. 2 comma 58 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, secondo il quale l’A.F. provvede ad effettuare i rimborsisenza far valere la eventuale prescrizione, non contiene un obbligo a carico dell’Amministrazione ma più semplicemente un mero invitorivolto agli uffici non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 59; d.p.r. 602/73, art. 38; d.l. 223/04, art. 37; legge 350/03, art. 2 comma 58
425. Lavoro irregolare
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 30/43/11 del 1 marzo 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Premoli
AVVISO DI IRROGAZIONE DI SANZIONI - LAVORO IRREGOLARE - GIURISDIZIONE ORDINARIA.
La carenza di regolarizzazione di personale destinato al lavoro comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative della cui legittimità èchiamato a decidere il giudice ordinario e non il giudice tributario, trattandosi di violazioni estranee alla sua giurisdizione. (M.SA.)
Conforme alla Sentenza n. 130/2008 della Corte Costituzionale Riferimenti Normativi: d.l. 22 febbraio 2002, art. 3, commi 3 e 5;
d.lgs. 546/1992, art. 2, comma 1; c.p.c., art. 50, comma 1
426. Notifica dell’accertamentoCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 92/29/11 dell’8 marzo 2011 - Pres. Napodano, Rel.
Garofalo
ACCERTAMENTO - TERMINI - Proposizione del ricorso - Atto consegnato a mani del portiere dello stabile - Validitàdella notificazione - Sussiste.
Il ricorso proposto oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione dell’accertamento è tardivo. Ai sensi dell’art. 7 della legge 890/82, ilportiere viene indicato tra i soggetti legittimati a ricevere la notifica degli atti effettuata a mezzo posta con la conseguenza che la stessa si
perfeziona con tale consegna ed alla data di essa e non al momento della ricezione della raccomandata informativa. (F.C.)
Riferimenti normativi: l. 890/82, art. 7
427. Sanzioni per lavoro nero
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 64/30/11 del 4 aprile 2011 - Pres. Paganini,
Rel. Mascherpa
PROCESSO TRIBUTARIO - AVVISO IRROGAZIONE - SANZIONI “LAVORO NERO” - Natura tributaria dellasanzione - Insussistenza - Difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Le sanzioni irrogate ex art. 3 d.l. 12/2002 non conseguono alla violazione di disposizioni aventi natura tributaria, pertanto il potere di
decidere su di esse non compete al giudice tributario, ma al giudice ordinario. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.l. 12/02, art. 3; d.lgs. 546/92, art. 2, comma 1
428. Lavoro irregolare - Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 42/43/11 del 5 aprile
2011 - Pres. Pizzo, Rel. Preda
GIURISDIZIONE - LAVORO IRREGOLARE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - Riassunzione del
giudizio avanti al giudice ordinario.
Il giudice tributario, preso atto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2008, ha di fatto sottratto alle Commissioni tributarie la
giurisdizione in merito alle cd. sanzioni per lavoro nero, riconoscendo la giurisdizione del Giudice ordinario, qualora la controversia
coinvolga simili sanzioni, deve dichiarare l’intervenuto difetto di giurisdizione con conseguente riassunzione della lite nei termini di rito,dinanzi alla giurisdizione ordinaria. (M.P.)
429. COSAP
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 67/13/11 del 23 maggio 2011 - Pres. Spano,
Rel. Taticchi Mataloni
CONTENZIOSO - FINANZA LOCALE - COSAP - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTE.
La questione di giurisdizione relativa alla competenza del giudice tributario in materia di canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche, sollevata per la prima volta in appello, può essere in questa sede rilevata ai sensi dell’art. 37 c.p.c., non avendo formatooggetto di giudizio, nemmeno implicito, in primo grado. La Corte Costituzionale con sentenza n. 64 del 14 marzo 2008 ha dichiarato la
parziale incostituzionalità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo d.lgs. 546/1992: non potendo procedersi a traslatio iudicii, poiché lariassunzione avanti il giudice competente può avvenire quando l’organo erroneamente per primo adito sia titolare di una potestas
iudicandi interna al medesimo ordine giurisdizionale, la Commissione dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2, comma 2; c.p.c., art. 37
PROCESSO TRIBUTARIO
430. Intimazione di pagamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 64/31/11 del 26 novembre 2010 - Pres. Napodano,
Rel. Sala
ATTI IMPUGNABILI - Intimazione di pagamento - Impugnabilità per vizi propri - Sussiste.Giusto il combinato disposto dei commi 1 lett i) e comma 3 dell’art. 19 d.lgs. 546/92 l’intimazione di pagamento è autonomamenteimpugnabile ma solo per vizi propri (intesi come: carenza di firme, poca chiarezza, discrasia tra gli importi delle cartelle e quelli intimati,
mancanza indicazione del responsabile, ecc.). (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 19, commi 1 e 3
431. Soci di snc
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 65/31/11 del 26 novembre 2011 - Pres. Napodano,
Rel. Cazzaniga
ACCERTAMENTO - IRPEF - SOCI SNC - Rapporti con l’esito del ricorso societario.
Se il ricorso di parte societaria avverso l’avviso di accertamento è stato respinto ne consegue che il ricorso personale del socio avversol’atto allo stesso notificato per la sua quota di partecipazione, impostato esclusivamente sull’esito dell’atto impositivo societario, deveessere anch’esso respinto. (S.L.C.)
432. Spese di lite
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 71/31/11 del 6 novembre 2010 - Pres. Rel. Napodano
SPESE DI LITE - Annullamento atto per errore materiale - Addebito all’ufficio impositore.In caso di annullamento da parte dell’Ufficio dell’atto impugnato, per errore materiale ammesso dal medesimo, le spese di giustiziasostenute dal ricorrente devono essere addebitate all’Agenzia. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 15
433. Ricorso non notificato all’ente impositoreCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 84/31/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Rel. Scuffi
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Mancata notifica del ricorso all’ente impositore - Inammissibilità - Sussiste.Se non risulta instaurato un valido rapporto processuale attraverso la notifica dell’impugnazione all’ente impositore, per consentire allaparte la successiva costituzione in giudizio nei termini di legge ed il corretto esercizio del diritto di difesa, il ricorso avverso la cartella di
pagamento è inammissibile. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992
434. Spese di lite
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 09/22/11 del 18 gennaio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Amato
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - CONTRASTO IN TEMA DI SPESE DI GIUDIZIO.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia
eliminato veramente e definitivamente la posizione di contrasto tra le parti e abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità diuna pronuncia del giudice su ciò che era oggetto di controversia; ciò, quindi, non si verifica quando vi sia dissidio tra le parti circa lapronuncia sulle spese di giudizio. (MCG)
Riferimenti normativi: assenti.
435. Oggetto del ricorso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 25/23/11 dell’1 febbraio 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Dattolico
RICORSO INTRODUTTIVO - MANCATA QUALIFICAZIONE DELL’OGGETTO - INAMMISSIBILITÀ.Si deve ritenere che il ricorso introduttivo dimostri un’assoluta incertezza quando non contiene alcuna richiesta specifica al giudicetributario in ordine al provvedimento invocato, in assenza di istanze in concreto avanzate dal ricorrente, ossia di un oggetto immediato
(annullamento parziale o totale dell’atto impugnato) e mediato (interesse legittimo tutelato), al fine di qualificare la domanda propostacon l’atto introduttivo. Ciò determina inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso ex art. 18 d.lgs. 546/1992. (MCG)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18
436. Compensazione delle spese
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 53/26/11 del 2 febbraio 2011 - Pres. Rel. Ingrascì
CARTELLA DI PAGAMENTO - PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO - Cessazione materia del contendere -
Dichiarazione congiunta delle parti - Spese lite compensate.
L’intervenuto annullamento dell’atto impugnato e conseguente provvedimento di sgravio, con la dichiarazione congiunta delle parti dellacessata materia del contendere comporta l’estinzione del giudizio cui consegue la compensazione delle spese di lite. (F.S.)
437. Duplicazione di giudicati
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 35/31/11 del 14 febbraio 2011 - Pres. Napodano,
Rel. Cazzaniga
RICORSO GIÀ ACCOLTO DA ALTRA SEZIONE - DUPLICAZIONE GIUDICATI - Improcedibilità.Il ricorso già accolto nelle fasi precedenti da altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale rende improcedibile la nuovatrattazione poiché si avrebbe duplicazione. (F.C.)
438. Autotutela
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 17/24/11 del 17 febbraio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Parlato
ISTANZA DI AUTOTUTELA - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - IMPUGNABILITÀ.Il provvedimento di rigetto sull’istanza di autotutela formulata dal contribuente in riferimento ad atti impositivi divenuti definitivi,costituisce atto suscettibile di essere impugnato avanti alla giurisdizione tributaria al fine di consentire al giudice di vagliare non la
fondatezza della pretesa fiscale, bensì il corretto ed ortodosso esercizio del potere di autotutela. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 37 comma 1
439. Costituzione in giudizio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 81/46/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. De Sapia - Rel.
Ruggiero
Processo tributario - Costituzione in giudizio del ricorrente - Omesso deposito entro trenta giorni dalla proposizione del
ricorso - Inammissibilità.È inammissibile il ricorso ritualmente proposto mediante notifica alla controparte, quando il ricorrente non si sia costituito nei trenta giornisuccessivi, depositando copia del ricorso presso la segreteria della commissione adita. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22
440. Vizi propri
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 87/46/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. De Sapia,
Rel. Rigoldi
Processo tributario - Cartella di pagamento - Impugnazione per vizi di un atto precedente - Inammissibilità.È inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento, se le censure proposte dal ricorrente riguardano vizi di atti precedenti e nonvizi propri del provvedimento impugnato. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19
441. Spese del giudizio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sen tenza n. 05/25/11 del 23 febbraio 2011 - Pres. Franco, Rel.
Mauri
ISTANZA DI AUTOTUTELA - INERZIA DELL’UFFICIO - SPESE DI GIUDIZIO.In conseguenza dell’inerzia manifestata dall’Ufficio dinanzi all’attivazione della parte ricorrente che, con apposita istanza di autotutela, hacercato in ogni modo di evitare l’insorgere del contenzioso, lo stesso Ufficio deve essere considerato quale unico responsabile della litetributaria e come tale va condannato alla refusione delle spese di giudizio. (MC.G.)
Riferimenti normativi: art. 15 d.lgs. 546/1992
442. Revisione parziale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 42/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Cazzaniga
ACCERTAMENTO - PARZIALE REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA - Pagamentoimposta residua - Estinzione del giudizio - Sussiste.
L’annullamento parziale della pretesa tributaria in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate, ed il pagamento della residua impostada parte del contribuente, fa venir meno la materia oggetto del contendere con la conseguente estinzione del processo. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 46
443. Responsabile del procedimento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 102/46/11 del 28 febbraio 2011 - Pres. De Sapia, Rel.
Previ
Processo tributario - Proposizione del ricorso - Termini di decadenza - Inammissibilità.È inammissibile il ricorso depositato nella segreteria della commissione adita a distanza di un anno dalla notifica del provvedimentoimpugnato. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21
444. Liquidazione spese del giudizio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 55/31/11 del 2 marzo 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Costanzo
RIESAME DELL’ATTO IN VIA DI AUTOTUTELA - CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE - Estinzione delgiudizio - Richiesta spese di giudizio.
Il riesame formale dell’atto impositivo, con provvedimento di autotutela parziale, secondo le modalità invocate dal contribuente inautotutela, produce l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Riguardo alla liquidazione dellespese di giudizio la Commissione Tributaria deve valutare caso per caso l’opportunità di attribuire un rimborso, tenendo conto se vi siaresponsabilità solidale del contribuente con altri soggetti, o se siano stati riscontrati errori nella compilazione della modulistica che,seppur aventi carattere formale, abbiano tratto in inganno gli Uffici Finanziari. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 15
445. Cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 108/46/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Di Oreste,
Rel. Ruggiero
PROCESSO TRIBUTARIO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPUGNAZIONE - Vizi riguardanti l’accertamento -Inammissibilità.È inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento per questioni riguardanti l’accertamento, poiché la cartella non costituisce unautonomo atto impositivo, ma si esaurisce in un’intimazione di pagamento delle somme dovute in base all’avviso. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19
446. Notifica alla controparte
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 111/46/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Di Oreste,
Rel. Ruggiero
PROCESSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE - Mancato deposito della ricevuta di
notifica - Nullità.È nullo il ricorso introduttivo depositato presso la segreteria della commissione adita, se non è stata allegata la prova dell’avvenutanotifica del ricorso alla controparte. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22
447. Mancata sottoscrizione del ricorso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 130/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Garofalo
RICORSO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DEL DIFENSORE - Inammissibilità del ricorso.L’art. 18, comma 3 del d.p.r. 546/92 prescrive che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazionedell’incarico a noma dell’art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente. Ai sensi del successivo comma 4, ilricorso è inammissibile se non è sottoscritto a norma del precedente comma 3.Nel caso in esame, la copia del ricorso notificata all’A.F., prodotta con la costituzione in giudizio della stessa, non è stata sottoscritta daldifensore del contribuente, di conseguenza il gravame, essendo privo di uno degli elementi essenziali, il quale non può essere omesso apena di inammissibilità, merita di essere dichiarato inammissibile. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 12 e 18
448. Termini impugnazione atto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 135/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Napodano -
Rel. Cappellozza
NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA - DOMICILIO FISCALE - Consegna a persona diversa dal contribuente -
Avviso di avvenuta notifica - Decorrenza dei termini - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.
Il giorno da cui decorrono i termini per proporre il ricorso è quello di notifica dell’atto a persona diversa del contribuente e nondall’avviso di avvenuta notifica. Il ricorso presentato dopo i sessanta giorni dalla notifica è tardivo e pertanto inammissibile. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 19 e 21
449. Contenuto dell’attoCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 136/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Napodano - Rel.
Garofalo
NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Validità della cartella - Sussiste.Relativamente all’omissione del responsabile del procedimento si evidenzia che, per la consolidata giurisprudenza amministrativa, talefigura, ove non sia nominativamente indicata negli atti notificati o comunicati ai destinatari, deve individuarsi nel soggetto preposto
all’unità organizzativa competente per il procedimento. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 26
450. Valore della controversia
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 123/46/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Rel. De Sapia
Processo tributario - Ricorso proposto dal contribuente in proprio - Inammissibilità.È inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in proprio, senza assistenza tecnica, quando il valore della controversia superil’ammontare di 2.582, 28 euro. (A.G.)
Riferimenti normativi: art. 12, d.lgs. 546/1992
451. Rendita, prova
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sen tenza n. 69/25/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Franco, Rel.
Fumagalli Ceri
ONERE DELLA PROVA - CLASSAMENTO - RENDITA CATASTALE - CONGRUITÀ.Spetta all’Ufficio tributario resistente fornire in giudizio la prova della fondatezza della pretesa fiscale e, quindi, in tema di classamento edattribuzione della rendita catastale, della congruità della rendita in concreto assegnata all’immobile e non già al contribuente dimostrarnel’incongruità. (MCG)
452. Cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 107/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Parlato
CARTELLA DI PAGAMENTO - VIZI PROPRI - IMPUGNABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ.Non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento per difetto di impugnazione dell’atto presuppostoladdove la medesima si sostanzi di un’intimazione di pagamento suscettibile di censura esclusivamente per vizi propri. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19
453. Vizi dell’atto presuppostoCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 147/35/11 del 5 maggio 2011 - Pres. De Lillo, Rel.
Arista
CARTELLA DI PAGAMENTO - VIZI DELL’ATTO PRODROMICO - Non impugnabilità.È inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento se il ricorso volge alla contestazione dei motivi che attengono l’atto diaccertamento precedente e non per i vizi propri della cartella stessa. Non rileva la mancata impugnazione dell’accertamento da parte delcontribuente imputabile alla mancata consegna da parte della convivente cui correttamente l’atto è stato notificato. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 19
454. Spese di lite
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 14/44/11 del 27 settembre 2010 - Pres. Rel.
Proietto
PROCESSO TRIBUTARIO - ESTINZIONE - CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - Regolamentazione delle
spese - Soccombenza virtuale.
La declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere non costituisce giusto motivo per compensare le spese di
lite. L’attività del contribuente mediante istanza di autotutela e la difesa contro l’atto di pignoramento costituiscono legittime ragioni perla condanna alle spese di parte erariale. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 15; c.p.c., art. 92
455. Motivazione della sentenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 62/27/11 del 12 dicembre 2010 - Pres.
Cusumano, Rel. Ramondetta
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CARENZA - Mancato esame punti decisivi - Rilevanza - Difformità suapprezzamento dei fatti - Irrilevanza.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice sia riscontrabile il
mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabilecontrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base delladecisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità nell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispettoa quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove,controllarne l’attendibilità e la concludenza e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. (C.V.)
456. Provvedimento del direttore dell’agenziaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 65/27/11 del 3 dicembre 2010 - Pres. Secchi,
Rel. Ramondetta
AGENZIE FISCALI - AUTORIZZAZIONE ALL’APPELLO - Provvedimento direttoriale.Deve rilevarsi che la legittimazione processuale dell’Ufficio locale trova fondamento nella disciplina regolatrice della materia che haistituito le Agenzie fiscali, rimandando allo Statuto la fissazione dei principi generali relativi all’organizzazione ed al funzionamentodell’Agenzia. I rapporti giuridici, poteri e competenze, sono da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascunaagenzia. L’ufficio ha dimostrato, depositando copia del provvedimento del Direttore, che la delega per la proposizione dell’appello èstata conferita al sottoscrittore, così come previsto dal d.lgs. 165/01 e dal Regolamento d’amministrazione delle Agenzie delle Entrate.La censura sollevata dall’appellato va pertanto disattesa. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 165/2001, artt. 57 e 58; d.p.r. 131/1986, art. 76; l. 289/2002, art. 11
457. Appello, censure
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0004/4/2011 del 4 gennaio 2011 - Pres.
Borgonovo, Rel. Falaguerra
CONTENZIOSO - Ricorso in appello - Riproposizione delle contestazioni all’avviso di accertamento - Omessa indicazionedei capi della sentenza impugnati - Omessa indicazione di censure alla sentenza di primo grado - Inammissibilità.Ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 546/92 è inammissibile l’appello del contribuente che si limiti ad esporre contestazioni all’avviso diaccertamento senza evidenziare l’oggetto della domanda, vale a dire senza evidenziare quali siano i capi della sentenza che vengonoimpugnati e quali siano e quali censure vengano mosse alla sentenza di primo grado. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53
458. InammissibilitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 12/19/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Poglionica
DIVERGENZA TRA ORIGINALE E COPIA DEPOSITATA - Procedimento instaurato nei confronti di una sola parte -
Inammissibilità dell’appello.La divergenza tra l’originale consegnato alla controparte e la copia depositata in giudizio e la mancata proposizione dell’appello neiconfronti di tutte la parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado ne determinano la inammissibilità. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 22, comma 3, art. 53, comma 2
459. Assenza di procura alle liti
Commissione Tributaria regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 6/13/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Rel. Spano
CONTENZIOSO - RICORSO IN APPELLO - SOCIETÀ DI CAPITALI - Assenza di procura alle liti - Inammissibilitàricorso - sussiste.
Nel caso di ricorso in appello proposto da una società di capitali (nella specie da una s.r.l.), deve ritenersi inesistente la procura alle liticonferita da una persona fisica senza alcun riferimento alla società ricorrente e, di conseguenza, devono ritenersi inammissibili il ricorso inappello e le controdeduzioni non avendo la società ricorrente conferito alcuna procura alle liti. (B.I.)
Riferimenti normativi d.lgs. 546/92, art. 18
460. Appello, notifica
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0005/4/2011 dell’11 gennaio 2011 - Pres.
Simone, Rel. Falaguerra
CONTENZIOSO - RICORSO IN APPELLO - Notifica irrituale del ricorso in primo grado - Inammissibilità.Deve essere dichiarato inammissibile l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado qualora dalla documentazione in attisi rilevi che il ricorso avverso la cartella esattoriale non è stato notificato all’Ufficio in conformità all’articolo 22 d.lgs. 546/92. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 22
461. Procura alle liti
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0006/4/2011 dell’11 gennaio 2011 - Pres.
Simone, Rel. Falaguerra
CONTENZIOSO - RICORSO INTRODUTTIVO - PROCURA AL-LE LITI - Sottoscrizione del ricorso da parte del
contribuente e del difensore - Effetto sanante.
La contemporanea sottoscrizione del ricorso da parte del difensore incaricato e da parte del contribuente, sana l’assenza della procuraalle liti conferita nelle forme di legge ed impedisce la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 18, comma 4 d.lgs. 546/92. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 18
462. Notifica ad ufficio incompetente
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 07/20/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Celletti,
Rel. Luciani
CONTENZIOSO - NOTIFICA DEL RICORSO AD UFFICIO INCOMPETENTE - Inesistenza - Insussistenza - Nullitàsanabile - Sussistenza - Costituzione in giudizio dell’ufficio che ha ricevuto il ricorso - Sanatoria.Qualora il contribuente impugnando un atto dell’amministrazione notifichi il ricorso ad un Ufficio diverso da quello che ha emesso l’attoimpugnato, la costituzione in giudizio dell’Ufficio incompetente cui è stato notificato il ricorso supera ai sensi dell’art. 156 c.p.c.l’eccezione di incompetenza. Infatti alla luce della sentenza Cass. 16122/02 il ricorso notificato ad un Ufficio incompetente nondetermina l’inesistenza del ricorso stesso, ma solo una nullità che viene sanata dalla costituzione in giudizio dell’Ufficio a cui il ricorso èstato notificato, ciò anche in forza dei principi di collaborazione e buona fede a cui sono informati i rapporti tra Amministrazione econtribuente. (B.I.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156
463. Eredi
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 2/22/11 del 16 gennaio 2011 - Pres. Izzi - Rel.
Messuri
CONTENZIOSO - Irrogazione degli sanzioni agli eredi - Intrasmissibilità della sanzione - Sussiste - Cessazione dellamateria del contendere.
Le sanzioni tributarie-amministrative irrogate al de cuius non si estendono all’erede in quanto la sanzione, avente carattere penale o adessa assimilabile, non può essere comminata all’erede, essendo la responsabilità penale personale e soggettiva. In particolare nel giudiziotributario relativo all’applicazione delle sanzioni deve dichiararsi inapplicabile l’articolo 110 c.p.c. perché la morte dell’opponente, stantel’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 7 l. 689/81, determina la cessazione della materia del contendere, come stabilito da
Cass. 6048/93. (B.I.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 110; l. 689/81, art. 7
464. Eredi
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 2/22/11 del 16 gennaio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Messuri
CONTENZIOSO - Irrogazione degli sanzioni agli eredi - Intrasmissibilità della sanzione - Sussiste - Cessazione dellamateria del contendere.
Le sanzioni tributarie-amministrative irrogate al de cuius non si estendono all’erede in quanto la sanzione, avente carattere penale o adessa assimilabile, non può essere comminata all’erede, essendo la responsabilità penale personale e soggettiva. In particolare nel giudiziotributario relativo all’applicazione delle sanzioni deve dichiararsi inapplicabile l’articolo 110 c.p.c. perché la morte dell’opponente, stantel’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex art. 7 l. 689/81, determina la cessazione della materia del contendere, come stabilito da
Cass. 6048/93. (B.I.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 110; l. 689/81, art. 7
465. Rimessione in termini
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 8, sentenza 001/08/2011 del 17 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Fenizia
CONTENZIOSO - IMPUGNAZIONE TARDIVA - Istanza di rimessione in termini - Art. 184- bis c.p.c. - Inapplicabilità -Art. 650 c.p.c. - Inapplicabilità.La rimessione in termini disciplinata dall’articolo 184-bis c.p.c. riguarda le decadenze in cui le parti siano incorse nell’attività processualedavanti al giudice istruttore, senza possibilità di estensione alle decadenze relative al giudizio di impugnazione o a giudizi costruiti concaratteristiche impugnatorie, come quello tributario, che non consente al giudice alcun intervento in ordine al decorso dei termini, se non
nei casi tassativamente previsti dalla legge. Peraltro l’istanza di rimessione non può essere percorribile neppure a norma dell’articolo 650c.p.c. in quanto norma non applicabile in via analogica e meno che mai al processo tributario. (B.I.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 184-bis, 650
466. Errore revocatorio
Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 005/01/11 del 17 gennaio 2011 - Pres. Rel. Simone
CONTENZIOSO - IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE - Errore revocatorio - Falsa percezione atto processuale -
Omessa o errata valutazione atto - Insussistenza - Riesame questioni di merito - Inammissibilità.L’errore revocatorio che ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. legittima l’impugnazione per revocazione delle sentenze pronunciate in unicogrado o in grado d’appello, deve concretarsi in una falsa percezione della realtà e non nell’omessa o errata valutazione di un attoprocessuale, pertanto tale errore non può implicare il riesame di questioni di merito già decise in giudizio. Ne consegue che in sede direvocazione non possono essere riprese questioni relative al difetto di motivazione della cartella, alla irregolarità dell’avviso bonario o aldiritto del contribuente al pagamento della sanzione in misura ridotta. (B.I.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395
467. Ricorso in appello
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 3/15/11 del 18 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Giordano
CONTENZIOSO - RICORSO IN APPELLO - REQUISITI - Indicazione delle motivazioni della sentenza impugnata e dei
motivi di censura - Mera riproduzione delle difese svolte in primo grado - Inammissibilità del ricorso.In forza dell’art. 53 d.lgs. 546/92, il ricorso in appello deve contenere chiaramente le motivazioni della sentenza impugnata eun’espressa censura del nucleo essenziale della stessa in modo da incrinarne il fondamento logico giuridico, non potendosi al contrariolimitare a riprodurre le difese svolte in primo grado senza indicare le argomentazioni che sorreggevano la decisione impugnata e senza
attaccarle con appropriate controdeduzioni. Deve quindi dichiararsi inammissibile il ricorso in appello che sia privo di specifici motivi di
censura della sentenza di primo grado e contenga solamente una riproduzione delle argomentazioni svolte in primo grado avverso l’attoimpugnato. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53
468. Soccombenza virtuale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 0018/1/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Simone,
Rel. Fucci
CONTENZIOSO - RICORSO IN APPELLO - Mutamento orientamento dell’Agenzia - Concessione del beneficio -Cessazione materia contendere - Estinzione giudizio - Soccombenza virtuale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 d.lgs. 546/92 nella parte in cui stabiliva che le spese delgiudizio estinto restavano a carico della parte che le aveva anticipate anche nei casi di definizione diversi di quelli previsti dalla
legge. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, deve essere condannate alle spese del giudizio
l’Amministrazione finanziaria che in grado d’appello muti il proprio orientamento e conceda al contribuente un rimborsoprecedentemente negato, con l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizioex art. 46 d.lgs. 546/92. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 46
469. Appello, domanda nuova
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza 0006/11/2011 del 25 gennaio 2011 - Pres.
Antonini, Rel. Stella
CONTENZIOSO - Giudizio d’appello - Divieto di domande nuove - Produzione in giudizio di una stima di valore -Precisazione quantitativa del petitum - Esclusione della novità.La produzione in grado d’appello della stima dell’Ufficio tecnico relativa all’accertamento di valore di un terreno ai fini dell’imposta diregistro e la conseguente richiesta da parte dell’Amministrazione di rideterminazione del suddetto valore in base alla stima prospettata,non introduce un tema di indagine e di giudizio nuovo in grado d’appello. Infatti come stabilito dalla Cass. 425/72 non costituiscedomanda nuova la precisazione quantitativa del petitum dipendente da un fatto emerso nelle more del giudizio d’appello. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 57
470. Autotutela
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 18/42/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Fasano
PROCESSO TRIBUTARIO - STATUIZIONE DELLE SPESE DI LITE - AUTOTUTELA E SGRAVIO - Spese di giudizio
- Principio di soccombenza.
Lo sgravio delle imposte in autotutela nel corso del giudizio non costituisce motivo di esonero dal riconoscimento delle spese di giudizio
a favore del contribuente. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 15, comma 1; c.p.c., art. 91 ss.
471. Notifica
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0004/2/11 del 27 gennaio 2011 - Pres. Gravina,
Rel. Chilotti
CONTENZIOSO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Irregolarità formali della notifica - Raggiungimento dello scopo -
Effetto sanante.
L’impugnazione della cartella di pagamento da parte del contribuente costituisce la prova che quest’ultima è giunta nelle sue maniconsentendogli la proposizione di una tempestiva e rituale opposizione e raggiungendo lo scopo della notificazione. Pertanto il raggiunto
scopo della notifica sana le presunte e pretese irregolarità formali della cartella denunciate dal contribuente stesso. (B.I.)
Riferimenti normativi d.lgs. 546/92, art. 19
472. Appello
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 9/20/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Squassoni,
Rel. Muscolo
CONTENZIOSO - MISURE CAUTELARI - Rigetto dell’istanza in primo grado - Appello dell’ufficio - Giudizio di meritopendente in primo grado - Risultanze di bilancio - Assenza di dismissioni recenti - Fumus boni iuris - Insussistenza.
Nel giudizio di appello proposto dall’Ufficio avverso il diniego di una misura cautelare richiesta in primo grado (nelle specie si trattava disequestro conservativo), non sussiste il requisito del fumus boni iuris, e pertanto deve essere rigettata l’istanza di adozione delle misurecautelari, qualora il giudizio di merito della vicenda penda ancora in primo grado avanti alla C.P.T. adita e dalle argomentazioni prodotte
dal contribuente si evinca che nessun depauperamento del patrimonio aziendale si è recentemente verificato, anzi al contrario lerisultanze del bilancio facciano supporre la sua integrale conservazione. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92
473. Cartella
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 12/20/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Squassoni,
Rel. Bonavolontà
CONTENZIOSO - CARTELLA PAGAMENTO - IMPUGNAZIONE - Vizi propri della cartella - Omessa chiamata in
causa dell’agente della riscossione - Nullità della sentenza - Sussiste.Deve essere dichiarata nulla la sentenza di primo grado e la causa rimessa alla CTP che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi
dell’art. 59, comma 1, d.lgs. 546/92, in quanto il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato, qualora la cartella dipagamento sia stata impugnata per vizi propri e non sia stato convenuto in giudizio o chiamato in causa unitamente all’Agenzia delleEntrate anche l’Agente della riscossione a cui la causa è comune. (B.I.)
Riferimenti normativi d.lgs. 546/92, art. 59
474. Contenuto dell’appelloCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0010/5/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Rel. Calia
CONTENZIOSO - APPELLO - Art. 53 d.lgs. 546/92 - Contenuto - Censure non dedotte agli argomenti della sentenza di
primo grado - Esclusiva riproposizione motivi del ricorso introduttivo - Inammissibilità appello.Il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 546/92, qualora l’appellante anziché confutare ecensurare gli argomenti svolti nella sentenza di primo grado, si limiti a riformulare e riproporre quanto già dedotto nel ricorsointroduttivo. Il giudizio in appello infatti non consiste in un iudicium novum bensì in una revisio prioris istantiae. (B.I.)
Riferimenti normativi d.lgs. 546/92, art. 53
475. Residenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 64/27/11 del 4 febbraio 2011 - Pres. Rel. Secchi
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Accertamento requisito di residenza - Mancata doglianza in primo grado - Novità delladomanda.
Se l’appellante ha ritenuto, in sede di ricorso introduttivo, di dolersi soltanto del tardivo esercizio del potere impositivo in cuil’Amministrazione sarebbe incorsa, la postuma estensione del thema decidendum alla questione dell’accertamento del requisito dellaresidenza, trascurata in primo grado, si traduce in un inammissibile appesantimento degli oneri defensionali della controparte, con
parimenti inammissibile di Lei pregiudizio, esito questo cui la Commissione non può accordare il proprio avvallo, pena la violazione di unprincipio di ordine pubblico processuale costituzionalmente presidiato. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 57 e 58; d.p.r. 131/1986, art. 76; l. 289/2002 art. 11
476. Principio di soccombenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 9/43/11 dell’8 febbraio 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Cantele
PROCESSO TRIBUTARIO - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE - Principio di soccombenza - Compensazione -
Esclusione - Assenza di ragioni nella motivazione.
Sono illegittimamente compensate le spese di lite, e vanno quindi liquidate in base al generale principio secondo il quale le spese
sostenute dalla parte vittoriosa debbono essere rimborsate da quella soccombente, in assenza della esplicita indicazione in motivazione,
oltre che della eventuale reciproca soccombenza, delle gravi ed eccezionali ragioni che ne hanno giustificato la compensazione. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 15; c.p.c., art. 92
477. Appello, deposito di copia presso la CTP
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 76/45/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Vitiello,
Rel. Minoia
APPELLO - RICORSO NOTIFICATO ALL’UFFICIO A MEZZO POSTA - Copia dell’appello non depositata pressol’Ufficio di segreteria della CTP - Inammissibilità dell’appello.L’appellante ha l’obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, una copia dell’originale dell’appello notificato all’Ufficio a mezzo postapresso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza ed una copia dello stesso appello presso la
segreteria della Commissione adita entro 30 giorni dalla sua proposizione. (E.D.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53, comma 2
478. Preclusione probatoria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 95/28/11 dell’11 marzo 2011 - Pres. Malaspina,
Rel. Ingino
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIZIE E DATI FORNITI IN SEDE DI ISPEZIONE - Messa a disposizione della
documentazione - Preclusione - Insussistenza.
Presupposto per l’operatività della preclusione sancita dalla norma è che il contribuente, in sede di accesso, abbia dichiarato,contrariamente al vero, di non disporre della documentazione richiesta al fine di impedire coscientemente e volontariamente l’ispezionedel documento. Dall’esame dei verbali di constatazione se emerge che la società ha dichiarato “di mettere a disposizione ladocumentazione richiesta”, va escluso che possa ritenersi integrato il rifiuto di esibizione che integra la fattispecie di cui all’art. 32 d.p.r.600/73 e art. 52 d.p.r. 633/72. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 32; d.p.r. 633/72, art. 52
479. Revocazione della sentenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 54/29/11 del 24 marzo 2011 - Pres. Rel. Fabrizi
RICORSO PER REVOCAZIONE - ELEMENTI DETERMINANTI - Difetto di prova - Inammissibilità.Il ricorso per revocazione è inammissibile in quanto il denunciato dolo del Pres. del collegio giudicante, non è stato accertato consentenza passata in giudicato. Inoltre la condotta processuale dell’ufficio impositore, non integra gli estremi del dolo, può invececostituire dolus bonus, che per giurisprudenza consolidata non rientra nella nozione di dolo di cui all’art. 395, n. 1 c.p.c., in quanto nonè volta a sviare il convincimento del giudice. Non è stata altresì fornita la prova delle cause di forza maggiore che avrebbero impedito laproduzione dei documenti, ed il provvedimento del giudice che non ammette la produzione di documenti, non costituisce, comunque,
causa di forza maggiore. Per questi motivi il ricorso è inammissibile. (C.V.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395
480. Inammissibilità dell’appelloCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 43/31/11 del 24 marzo 2011 - Pres. Bertolé -
Rel. Falaguerra
PROCESSO TRIBUTARIO - PROPOSIZIONE DELL’APPELLO - MODI E TEMPI - Inosservanza - Inammissibilità.È inammissibile l’appello proposto con modalità difformi da quelle prescritte dagli artt. 20, 51 e 53 del d.lgs. 546/92. In particolare conriferimento alle modalità di spedizione con raccomandata in plico senza busta con avviso di ricevimento e tardivo deposito entro pressola cancelleria della commissione. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 20, 51 e 53
481. Difformità tra atto depositato e notificatoCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 53/50/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Introini,
Rel. Pellini
DIFFORMITÀ TRA ATTO NOTIFICATO ALL’UFFICIO E DEPOSITATO IN COMMISSIONE - Inammissibilità -Ricorso per Cassazione - Sentenza di rinvio - Inammissibilità parziale.Qualora emerga una discrasia tra l’atto notificato all’Ufficio e quello depositato in Commissione, dato dalla mancanza di alcune paginerispetto a quello notificato alla controparte, la Commissione adita deve limitare la pronunzia soltanto ai motivi presenti nell’appellodepositato, con esclusione quindi di quelli omessi. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 53 e 63
482. Interpello
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 57/44/11 del 4 aprile 2011 - Pres. Proietto, Rel.
Grigillo
ATTI IMPUGNABILI - RISPOSTE RESE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN SEDE DI INTERPELLO -Non impugnabilità.Visto il tenore dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992, pur dovendosi tener conto che l’elencazione degli atti impugnabili davanti al giudicetributario non esclude la facoltà del contribuente di impugnare davanti al medesimo giudice anche atti diversi da quelli contenuti in dettoelenco, restano comunque non impugnabili le risposte rese dall’Amministrazione finanziaria in sede di interpello. (M.P.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19
483. Onere della prova
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 58/36/11 del 4 aprile 2011 - Pres. Borgonovo,
Rel. Bonomi
ONERE DELLA PROVA - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - CONTRIBUENTE - Attore in senso sostanziale.
Nonostante il ricorrente rivesta in ogni caso in primo grado il ruolo di attore in senso formale, in realtà solo nei casi in cui sia ilcontribuente a chiedere il riconoscimento del proprio diritto ad una esenzione, ad un rimborso o ad un’agevolazione esso è daconsiderarsi attore anche in senso sostanziale. Quindi solo in questo caso l’onere della prova graverà sul ricorrente, mentre in tutti glialtri casi sarà onere dell’amministrazione finanziaria fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa. (M.P.)
Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.
484. Revocazione della sentenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 45/46/11 del 5 aprile 2011 - Pres. Pezza, Rel.
Esposti
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Effettività e natura delle altre spese documentate - Non rilevante - Incidenza
sul totale delle spese - Rilevante - Presupposto per la revocazione della sentenza - Non sussiste.
Non può essere accolto il ricorso per revocazione laddove la censura del ricorrente concerna un elemento risultante non significativo edessenziale ai fini della motivazione della decisione della Commissione tributaria regionale, la quale aveva accolto l’appello propostodall’Agenzia ritenendo sussistente l’autonoma organizzazione del contribuente e, quindi, legittimi gli avvisi di accertamento, sulla basedella incidenza, ritenuta eccessiva, delle altre spese sul totale, prescindendo dalla effettività e dalla natura delle stesse. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; c.p.c., art. 395
485. Notifica
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 48/43/11 del 5 aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Preda
CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICA - NATURA PROCESSUALE - NULLITÀ - SANATORIA.La notifica della cartella esattoriale ha sicuramente natura processuale, siccome finalizzata alla provocatio ad opponendum ; ne
consegue che ad essa è applicabile la disciplina della sanatoria degli atti processuali, sancita in via generale dal comma 3 dell’art. 157c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Riferimenti normativi: art. 157, comma 3, c.p.c.
486. Sentenza non sottoscritta
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 39/46/11 del 13 aprile 2011 - Pres. Punzo, Rel.
Cucchi
MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA - NULLITÀ INSANABILE - Rimessione al giudice di primogrado.
Anche nel giudizio tributario si applica l’art. 132 c.p.c. comma 3, in base al quale “La sentenza emessa dal giudice collegiale èsottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore”. La mancanza anche di una sola di queste sottoscrizioni è causa di nullitàinsanabile e pertanto occorre provvedere alla declaratoria conseguente e alla rimessione della causa al primo grado ai sensi dell’art. 59d.lgs. 546/1992. (M.P.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 132, comma 3; d.lgs. 546/1992, art. 59
487. Ricorso per revocazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 42/31/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Marra, Rel.
Citro
PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO PER REVOCAZIONE - ELENCAZIONE TASSATIVA.
L’art. 395 c.p.c., al quale l’art. 64 del d.lgs. 546/92 rinvia, nel disciplinare l’istituto della revocazione, elenca tassativamente quali sono icasi per i quali la revocazione può essere richiesta. Dei casi citati da detto articolo nessuno di essi è stato considerato dal contribuentenel ricorso proposto, il ricorso deve essere pertanto rigettato. (C.V.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395; d.lgs. 546/92, art. 64
488. Litisconsorzio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 36/08/11 del 28 aprile 2011 - Pres. Fenizia,
Rel. Chiametti
LITISCONSORZIO - INTERVENTO ADESIVO - COOBBLIGATI SOLIDALI.
Nel caso di obbligazioni solidali, è consentito l’intervento in adesione, in quanto il condebitore solidale è anch’esso destinatario dell’attoimpugnato da un altro condebitore. Il coobbligato solidale, che non ha impugnato l’atto a lui notificato, può anche intervenire nel giudizioai sensi degli artt. 105 c.p.c. e 14 d.lgs. 546/1992. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; c.p.c., art. 105
489. Inammissibilità dell’appelloCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 58/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Rel. La
Manna
IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA - Mancata indicazione degli estremi della sentenza - Inammissibilità dell’appello.
È da respingere l’appello proposto senza indicazione dei dati necessari alla puntuale identificazione dell’atto impugnato. Non sonosufficienti i meri riferimenti alle generalità del contribuente, al numero di avviso di accertamento e all’anno d’imposta preso in esameessendo necessario il riferimento alla sentenza impugnata. (M.G.)
Riferimenti normativi:d.lgs. 546/92, art. 53
490. Proposizione del ricorso, cronologia
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 61/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.
Staunovo Polacco
CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Ordine di spedizione dei plichi -
Ammissibilità del ricorso.
È ammissibile il ricorso di primo grado spedito con tre plichi raccomandati nel medesimo giorno, ed a distanza di pochi minuti l’unodall’altro, alla Commissione Tributaria Provinciale, all’Ufficio, ad Equitalia. L’art. 22 d.lgs. 546/1992 prevede il termine finale di trentagiorni dalla proposizione del ricorso per la costituzione in giudizio del ricorrente; nessuna sanzione è prevista per una costituzioneintempestiva. La differenza di pochi minuti emergente dalle ricevute di spedizione sta a significare che tanto gli originali per le controparti
quanto la copia per la Commissione sono stati presentati simultaneamente all’ufficio postale; l’ordine col quale è stato inoltrato ciascunplico non rileva ai fini della priorità della costituzione del contribuente rispetto alla chiamata in giudizio dei convenuti. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22; c.p.c., art. 165
491. Giudicato ultraattivo
Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 6 - sentenza n. 79/06/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Silocchi, Rel.
Furlani
PROCESSO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - GIUDICATO “ULTRAATTIVO” - Periodi di impostasuccessivi - Valenza.
In caso di giudicato definitivo relativo ad un’annualità d’imposta, se nessuno dei presupposti dell’accertamento è mutato, il giudicatoavrà efficacia anche nei confronti della diversa annualità successivamente accertata. (F.N.G.)
492. Appello
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 63/13/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Rel.
Spano PROCESSO TRIBUTARIO - Motivo centrale della controversia - Mancata impugnazione - Inammissibilitàdell’appello.L’appellante nell’eccepire i motivi della sentenza, deve impugnare il punto decisivo della controversia — motivo quindi centrale edeterminante della decisione impugnata. Se così non è su tale motivo si forma il giudicato e pertanto l’appello deve essere, sul punto,dichiarato inammissibile. (F.N.G.)
493. Termine di presentazione del ricorso, sabato
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 87/22/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Franciosi,
Rel. Musilli
PROCESSO TRIBUTARIO - TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO - Nel giorno di sabato - Proroga al
primo giorno non festivo successivo - Inammissibilità.È inammissibile in quanto tardivo il ricorso presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, non rendendosi applicabilela proroga del termine che cade nel giorno di sabato al primo giorno non festivo. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 21 e 53
494. Aiuti di Stato
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 94/01/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Simone,
Rel. Missaglia
AIUTI DI STATO - Mancata lettura dispositivo - Nullità - Rimessione della causa al 1º giudice - Esclusione.È nulla la sentenza viziata dalla mancata lettura del dispositivo al termine dell’udienza ai sensi dell’art. 47- bis d.lgs. 546/92, tuttavia non
è possibile rimettere la causa al Primo Giudice non ricorrendo alcuna delle ipostesi di rimessione previste dall’art. 59 d.lgs. 546/92.(L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 47- bis e 59; l. 289/02, artt. 9 e 24; d.p.r. 600/73, art. 43, comma 4; d.p.r. 600/73, art.
36-bis; d.l. 185/08, art. 24 comma 2; l. 212/2000, art. 3; d.l. 10/07, art. 1; d.p.r. 445/2000, art. 47; l. 142/90
495. Udienza di trattazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 79/28/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Ingino
UDIENZA DI TRATTAZIONE - Mancata comunicazione - Nullità.La mancata notificazione della comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza di trattazione comporta un difetto di contraddittorio,che non può ritenersi validamente instaurato, con conseguente nullità degli atti successivi e della impugnata sentenza. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 59, lett. b)
496. Inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel PVCCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 64/49/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Lucchina,
Rel. Primavera
PVC-INUTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI RACCOLTE - Sussiste - Perdita del diritto alla detrazione in casodi accordo fraudolento tra cedente e cessionario - Sussiste - Spese di manutenzione straordinaria di un immobile -
Competenza del proprietario - Sussiste - Deducibilità del terzo - Non sussiste.Le dichiarazioni testimoniali da chiunque rese non sono utilizzabili nel processo tributario. La prima e sesta direttiva UE impongono la
perdita del diritto alla detrazione qualora sussista un accordo fraudolento tra cedente e cessionario, per la valutazione del quale occorre
prendere in considerazione i criteri di partecipazione psicologia e materiale al fatto concreto. Le spese straordinarie di un bene in
locazione sono di competenza della proprietà e non del terzo che non le può legittimamente detrarre. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, art. 19
497. Dichiarazione emendabile in sede contenziosa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 76/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Fasano
CREDITO NON EMERGENTE DALLA DICHIARAZIONE - ONERE DELLA PROVA - A carico del contribuente -
Mezzi idonei a provare l’errore del contribuente - Rilevanza.Non è preclusa la possibilità del contribuente di emendare la propria dichiarazione in sede contenziosa, e richiedere il riconoscimento delcredito non emergente dalla dichiarazione erroneamente presentata, allegando però gli errori di fatto e di diritto commessi, così dafornire al giudice tributario gli elementi necessari per apprezzare la fondatezza degli emendamenti proposti. Gli elementi forniti devono
chiaramente fornire le spiegazioni analitiche delle differenze tra quanto dichiarato in origine e quanto sostenuto in sede di contenzioso,
costituendo tale spiegazione parte essenziale della prova dell’errore di fatto del contribuente. Tali risultanze devono avere evidenzaanche nell’avvenuta correzione delle risultanze di bilancio a mezzo di riapprovazione del bilancio societario oppure di registrazione deglieffetti nel conto economico e stato patrimoniale degli esercizi successivi, pena la non opponibilità. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 322/98, art. 2, commi 8 e 8-bis
498. Specificità dei motivi di appelloCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 77/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Piombo
IMPUGNAZIONE - SPECIFICITÀ DEI MOTIVI - Censure argomentative all’impianto della sentenza - Rilevanza.È necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame, con un supportoargomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle
dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza impugnata. Generiche doglianze e mancata presentazionedi documentazione probatoria delle tesi sostenute non possono inficiare il risultato di un accertamento basato su dati medi di ricavi del
settore. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53; d.lgs. 546/92, art. 58
499. Prova testimoniale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 77/32/11 dell’11 maggio 2011 - Pres.
Martorelli, Rel. Di Martino
PROCESSO TRIBUTARIO - PROVA TESTIMONIALE - Ammissibilità - Condizioni.Non osta il divieto di cui all’art. 7 del d.lgs. 546/92, all’utilizzo della prova testimoniale nel processo tributario, allorquando si deveaccertare la fondatezza dell’azione amministrativa, basata su più elementi e mezzi di prova a contenuto sostanzialmente orale, come ledichiarazioni rese dal contribuente o da terzi alla Guardia di Finanza in fase istruttoria. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92 art. 7
500. Riferimenti normativi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 84/49/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Leotta,
Rel. Primavera
APPELLO - DOMANDE O ECCEZIONI NUOVE - Mera aggiunta di riferimenti normativi - Deduzione delle spese -
Quietanza di pagamento.
Nel giudizio di appello non costituisce domanda nuova la mera aggiunta da parte dell’appellante di riferimenti normativi. La comunanzadi indirizzo di due unità immobiliari non comporta che siano le stesse. Le spese che normalmente gravano sul conduttore non possonoessere dedotte dal locatore. La mancanza di quietanza di pagamento non può essere surrogata da semplici dichiarazioni. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 57; d.p.r. 917/1986, artt. 37 e 67
501. Mancato deposito atto d’appelloCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 54/08/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Castelli
PROCESSO TRIBUTARIO - Mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione TributariaProvinciale - Inammissibilità.L’appello è dichiarato inammissibile in via preliminare, se l’appellante, che non si è avvalso per la notifica dell’ufficiale giudiziario, non neabbia depositato copia presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53, comma 2
502. Inammissibilità dell’appelloCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 57/08/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Castelli
PROCESSO TRIBUTARIO - Art. 53 d.lgs. 546/1992 - Inammissibilità dell’appello in mancanza di deposito presso lasegreteria della CTP.
L’appello è inammissibile per violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 se il ricorrente non provvede al deposito per lacostituzione in giudizio dell’atto di appello entro trenta giorni dalla proposizione dell’opposizione presso la segreteria della CommissioneProvinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53, comma 2
503. Notifica a mezzo posta
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 62/07/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Arbasino,
Rel. Crespi
PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA A MEZZO POSTA - L. 890/1982 - Effettiva conoscenza dell’atto notificato -Avviso di ricevimento.
Verificare i vizi di notifica è onere del giudice, trattandosi di nullità rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Nel caso dinotifica a mezzo del servizio postale, la notifica si deve considerare perfezionata, e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenzadell’atto da parte del destinatario, solo ed esclusivamente una volta che siano state rispettate ed adempiute tutte le formalità previstedall’art. 8 della l. 890/1982. In particolare, del tentativo di notifica dell’atto e del suo deposito presso l’ufficio postale, o una suadipendenza, è data notizia al destinatario a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzolettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta di ingresso oppure
immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Tali formalità sono state dettate, nella sostanza,per garantire al meglio la possibilità della conoscenza dell’atto da parte del destinatario, e perciò, quando in concreto l’atto non sia statoritirato dal notificando, il rispetto di quelle forme e regole diventa di importanza sostanziale. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: l. 890/82
504. Spese dei lite
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 80/30/11 del 16 maggio 2011 - Pres. Paganini -
Rel. Gatti
PROCESSO TRIBUTARIO - SPESE DÌLITE - Liquidazione in base a tariffa professionale - Discrezionalità del giudice -Prova della prestazione.
Punto fermo nella liquidazione delle spese di lite, resta quello della valutazione discrezionale del giudice tributario, il quale, qualora lo
ritenga opportuno, può dichiarare le spese compensate in tutto o in parte così come previsto dall’art. 15 d.lgs. 546/92. Va sottolineatoche in tema di onorari professionali, l’esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per corrispondenza informativa con il cliente presupponenecessariamente la documentazione e comunque la prova non equivoca dell’effettività della prestazione professionale. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 15
505. Mutatio libelli
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 81/36/11 del 17 maggio 2011 - Pres.
Borgonovo, Rel. Beretta
AVVISO DI ACCERTAMENTO - MUTATIO LIBELLI - DIVERSE
qualificazioni valutative nei due gradi di contenzioso.
La diversa qualificazione di componenti valutativi introdotti solo in fase di appello, rende inefficace l’atto sottostante. Talecomportamento risulta inammissibile e la mutatio libelli rende infondato ed ingiustificato l’appello. L’ufficio non può introdurre nuovevalutazioni di incidenza dei costi diverse rispetto a quelle rilevate nell’atto di accertamento e nella costituzione in primo grado. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53
506. Motivi d’appelloCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 64/07/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Arbasino -
Rel. Crespi
ACCERTAMENTO - APPELLO - MOTIVI - Censura alla sentenza di prime cure - Trasformazione omogenea regressiva -
Riporto delle perdite.
Nel processo tributario non è richiesta una rigorosa esposizione dei motivi di censura alla sentenza impugnata, richiedendosi, piuttosto,una esposizione univoca sia della domanda rivolta al giudice adito, sia l’esposizione dei motivi di doglianza che possono consistere anchein una riesposizione rielaborata del primo ricorso volta a contrastare il contenuto della sentenza gravata. (F.N.G.)
507. Ricorso in appello
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 63/43/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Tucci, Rel.
Cantele
APPELLO - ASSENZA di censure avverso la sentenza appellata - Inammissibilità.L’appello deve contenere specifiche censure avverso la sentenza appellata, non essendo sufficiente la mera proposizione di motivi,eccezioni ed argomenti sollevati in prime cure e disattesi dalla sentenza di primo grado. (E.D.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53, comma 1
508. Appello
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 104/1/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Simone -
Rel. Bonavolontà
IVA - APPELLO - NOTIFICA - INAMMISSIBILITÀ.È inammissibile l’appello notificato a soggetto diverso del procuratore costituito. La notifica effettuata presso il liquidatore in luogo delprocuratore trasferito altrove è da ritenersi inefficace in quanto la notificazione doveva essere effettuata presso il domicilio reale delprocuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento non sussistendo alcun onere del difensore in tal senso.
(L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92
509. Costituzione tardiva
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 62/08/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Castelli
APPELLO - ART. 53 d.lgs. 546/1992 - Costituzione tardiva - Inammissibilità.È inammissibile l’appello del contribuente il quale si costituisce in giudizio mediante deposito di una copia conforme del ricorso presso lasegreteria della Commissione Tributaria Regionale in luogo di quella della Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la
sentenza, a nulla valendo il successivo e tardivo deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 53
510. Compensazione delle spese
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 100/06/11 del 23 maggio 2011 - Pres. Rel.
Silocchi
PROCESSO TRIBUTARIO - Regolamentazione delle spese - Incertezza della materia - Giustificato motivo per
compensarle.
La condanna alle spese in caso di soccombenza non deve essere motivata perché essa consegue normalmente alla perdita della causa eall’assegnazione del torto nella controversia, quando però sussistono giustificati motivi, può essere disposta la compensazione dellespese fra i soggetti coinvolti nella lite. La compensazione delle spese appare legittima per l’incertezza, all’epoca della proposizione delricorso, della normativa e della giurisprudenza in tema di IRAP. (F.N.G.)
511. Motivi d’appelloCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 66/08/11 del 25 maggio 2011 - Pres. Fenizia,
Rel. Castelli
PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - CARENZA DI MOTIVI SPECIFICI - Inammissibilità.L’appello è inammissibile se per la prima volta, in questa fase di giudizio, vengono proposti nuovi motivi in violazione dell’art. 57 deld.lgs. 546/1992; è inammissibile anche se tale atto risulta carente di motivi specifici, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992.(F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 53 e 57
512. Notifica al portiere dello stabile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 67/07/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Sacchi,
Rel. Bonavolontà
PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA - Nelle mani del portiere dello stabile - Elenco tassativo ex art. 139 c.p.c. -
Nullità.È nulla la notifica effettuata al portiere dello stabile ai sensi dell’art. 139, comma 3, c.p.c. senza che sia stata indicata la ragione per laquale l’atto non è stato consegnato ai destinatari a mani proprie e ad alcuna delle persone che nell’ordine tassativo precedono quella cheviene indicata come portiere dello stabile. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 139, comma 3
513. Vizi del ruolo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 112/1/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Rel. Simone
IMPUGNAZIONI - Cartella di pagamento - Vizio del ruolo.
L’impugnazione della cartella di pagamento può essere fatta valere per il vizio proprio derivante dall’omessa notifica dell’attopresupposto facendo valere i vizi che inficiano la cartella di pagamento. La pronuncia del Giudice dovrà riguardare anche l’attopresupposto e la fondatezza o meno di detta pretesa. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 19
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)
514. Termine di 60 giorni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sen tenza n. 61/26/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. Barbetta, Rel.
Del Vecchio
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Termine di 60 giorni accordato al
contribuente - Mancato rispetto del termine - Nullità dell’accertamento.L’avviso di accertamento emesso dall’ufficio prima del decorso dei 60giorni della notifica del processo verbale di constatazione senza adeguata motivazione dell’urgenza determina la invalidità dell’atto. Nonè sufficiente la generica motivazione che l’urgenza è dovuta all’imminen-te scadenza del termine decadenziale entro cui l’atto andavanotificato. (F.S.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; l. 212/2000, art. 12, comma 7
515. Invito bonario
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 25/24/11 del 17 febbraio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Brillo
ISCRIZIONE A RUOLO - RICHIESTA DI PREVENTIVI CHIARIMENTI - Condizione di validità della cartella.Ai sensi dell’art. 6 comma 5 della legge 212/2000, l’Amministrazione finanziaria, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dallaliquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, deve invitare il contribuente a fornire i necessari chiarimenti. Tale invito prodromico èobbligatorio ai fini della validità della successiva cartella di pagamento. (MCG)
Riferimenti normativi: legge 212/2000, art. 6, comma 5
516. Principio di collaborazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 46/23/11 dell’1 marzo 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Garghentino
CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPUGNAZIONE - ERRATA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - Statuto
dei diritti del contribuente - Principio di collaborazione.
La pretesa dell’Ufficio di negare al contribuente la possibilità di dimostrare le proprie ragioni in sede giudiziaria, mediante impugnazionedella cartella di pagamento portante oneri maggiori del dovuto, pure se conseguenti ad una errata compilazione della dichiarazione o
suoi allegati, ovviando in tal modo agli aggravi fiscali conseguenti a tale errore, si pone in contrasto con il principio della collaborazione,
che, a norma dello Statuto dei Contribuenti (art. 10 c. 1 l. 212/2000) devono improntare i rapporti tra contribuente e amministrazione
finanziaria. (MC.G.)
Riferimenti normativi: legge 212/2000, art. 10, comma 1
517. Mancata allegazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 38/22/11 del 3 febbraio 2011 - Pres. Franciosi,
Rel. Musilli
I.V.A. - AVVISO D’ACCERTAMENTO - MANCATA ALLEGAZIONE - PVC della Polizia Tributaria - Illegittimità -Sussiste.
La mancata allegazione all’avviso d’accertamento del Processo Verbale redatto dalla Polizia Tributaria nei confronti di terzi ed il meroriporto in detto avviso delle conclusioni dei soggetti verificatori viola il diritto di difesa del contribuente, oltre ad introdurre una prova
testimoniale non consentita nel processo tributario, e causa l’illegittimità dell’azione accertatrice. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 212/2000, art. 7 e d.lgs. 546/92, art. 7, comma 4
518. Comunicazione d’irregolaritàCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 1/13/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Barbaini
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Omesso versamento di somme dichiarate - Errore materiale o di calcolo - Obbligo di
preventiva comunicazione di irregolarità - Insussistenza.Non sussiste l’obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 6 comma 5 l. 212/00, qualora il contribuente omettadi versare le somme o parte delle somme di cui si sia dichiarato debitore nella dichiarazione. L’obbligo della suddetta comunicazioneinfatti sussiste solamente quando vi sia una qualche forma di incertezza in ordine all’esistenza dell’errore materiale o di calcolo che rendanecessaria l’instaurazione del contraddittorio al fine di verificare l’effettiva sussistenza del supposto errore. (B.I.)
Riferimenti normativi: l. 212/00, art. 6
519. Mancata allegazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 38/22/11 del 3 febbraio 2011 - Pres. Franciosi,
Rel.
Musilli
IVA - AVVISO D’ACCERTAMENTO - MANCATA ALLEGAZIONE - PVC della Polizia Tributaria - Illegittimità -Sussiste.
La mancata allegazione all’avviso d’accertamento del Processo Verbale redatto dalla Polizia Tributaria nei confronti di terzi ed il meroriporto in detto avviso delle conclusioni dei soggetti verificatori viola il diritto di difesa del contribuente, oltre ad introdurre una prova
testimoniale non consentita nel processo tributario, e causa l’illegittimità dell’azione accertatrice. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 212/2000, art. 7 e d.lgs. 546/92, art. 7, comma 4
520. Durata della verifica
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 64/45/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Servetti,
Rel. Citro
STATUTO DEL CONTRIBUENTE - DURATA VERIFICA - Calcolo giorni - Limite dei trenta giorni - Presenza effettiva
dei verificatori - Rilevanza.
Il calcolo dei giorni di durata della verifica, si sensi dell’art. 12, comma 5, dello Statuto, non può essere effettuato in considerazionedell’intero periodo intercorso tra l’inizio dell’ispezione e la chiusura di essa, ma devono essere conteggiati i giorni effettivi di permanenzadei verificatori, intesi come giorni lavorativi nel corso dei quali i medesimi hanno potuto svolgere le attività di indagine loro demandate.Pertanto, il contribuente che voglia far valere l’illegittimità della verifica ha l’onere di dimostrare che essa si sia protratta oltre i giornieffettivi previsti dalla normativa. (E.D.C.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000, artt. 10, comma 3 e 12, comma 5
521. PVC, mancata allegazione all’accertamentoCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 61/07/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Arbasino,
Rel. Crespi
ACCERTAMENTO - PVC-MANCATA ALLEGAZIONE ALL’ATTO DI ACCERTAMENTO - Statuto dei diritti delcontribuente - Nullità dell’atto.La funzione della motivazione va individuata nell’obbligo di esternare le ragioni del provvedimento, evidenziandone i momenti ricognitivie logico deduttivi essenziali in modo da consentire al destinatario dell’at-to di svolgere efficacemente la propria difesa. Il processo
verbale di constatazione non allegato all’atto impositivo determina la nullità dell’avviso di accertamento. L’amministrazione finanziarianon può recapitare un avviso privo della motivazione e in un secondo momento sanare l’irregolarità con la produzione in giudizio delPVC omesso nella notifica. La sanzione della nullità è prevista dall’art. 7 dello Statuto dei contribuenti (oltre che dall’art. 42 del d.p.r.600/1973 per le imposte sui redditi) a tutela del diritto di difesa. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 42; l. 212/2000, art. 7
522. Emendabilità dichiarazioneCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 77/19/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Raineri,
Rel. Fossa
CARTELLA DI PAGAMENTO - CREDITI DI IMPOSTA - MANCATA INDICAZIONE NEL QUADRO RU -
EMENDABILITÀ DICHIARAZIONE - SUSSISTE.L’omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi, relativi a crediti d’imposta ex l. 449/1997 la cui spettanza non
risulta controversa, è emendabile con la presentazione di dichiarazione integrativa oltre il termine di cui all’art. 11, terzo comma, l. 5ottobre 1991, n. 317: l’indebita compensazione di imposta è emersa dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.p.r. 600/1973, la
cui applicabilità è dubbia poiché è stata disconosciuta un’agevolazione fiscale pacificamente spettante e non contestata, ed è in contrastocon il disposto dell’art. 6, quinto comma l. 212/2000. L’errore del dichiarante è rettificabile, con conseguente conservazione del credito,quando da esso possa derivare il suo assoggettamento ad un’imposta maggiore e più gravosa di quella che per legge deve restare a suocarico, come da sentenza Cass. SS.UU. 15063 del 25 ottobre 2002. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 449/1997; d.p.r. 600/1973, art. 36- bis; l. 212/2000, art. 6; l. 319/1991, art. 11; d.p.r. 322/1998, art. 2,
comma 8
523. Allegazione PVC
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 116/1/11 del 31 maggio 2011 - Pres. Rel. Simone
ACCERTAMENTO - ALLEGAZIONE PVC-Obbligatorietà.Se nella motivazione dell’accertamento si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, anche infunzione del termine di 60 giorni per ricorrere che verrebbe compresso se la parte dovesse impegnarsi a ricercare i documenti non
allegati nell’avviso con evidente pregiudizio del diritto di difesa riconosciutogli dall’art. 24 della Costituzione. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 57; l. 212/2000, art. 7
ELUSIONE E FRODE
524. Interposizione fittizia
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 1/31/11 dell’11 gennaio 2011 - Pres. Rel. Minaudo
IRES, IRAP, IVA - CONTRATTO SIMULATO - ABUSO DI DIRITTO - PATTI PARASOCIALI - Operazioni
soggettivamente inesistenti - Interposizione fittizia - Archiviazione del procedimento penale - Ordine di esibizione
documenti - Non sussiste.
L’ordine di esibizione di documenti che può essere formulato dalla Commissione Tributaria all’Agenzia Delle Entrate non può cheriguardare documenti o accadimenti la cui esistenza ed il cui contenuto siano stati accertati. Pur in presenza di condivisibili contraddizioni
contenute negli accertamenti, quando il contribuente può esercitare il suo diritto di difesa contestando, a tutto campo, le motivazionienunciate negli avvisi, non può essere accolta la domanda di annullamento per la sola contraddittoria motivazione. Spetta all’Agenziadelle Entrate dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio costruito attraverso l’utilizzo di più società, finalizzato a creare indebitivantaggi fiscali ai contraenti. L’acquirente finale non può necessariamente essere a conoscenza di eventuali comportamenti truffaldinioperati dai venditori. L’uomo medio, ma anche quello di qualificata esperienza imprenditoriale, non può prevedere i futuri accadimentitruffaldini effettuati dal soggetto venditore, specialmente di beni immobili, come nel caso di specie, riguardanti l’adempimento diobbligazioni, anche tributarie, conseguenti all’introito del prezzo e dell’Iva rivenienti dalla vendita che egli ha puntualmente corrisposti.(F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 7; d.p.r. 917/86, art. 110, comma 8
525. Operazione elusiva
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 46/44/11 del 4 febbraio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Degrassi
IVA, IRES, IRAP - Abuso del diritto - Attività di vendita autovetture a Km. zero - Operazione elusiva - Non sussiste.Non costituisce ipotesi di evasione o elusione fiscale l’attività di vendita di “autovetture a Km. Zero” (autovetture nuove, ma giàprovviste di relativa immatricolazione), messa in atto per mantenere un determinato livello quantitativo di auto vendute da parte della
casa madre produttrice in un determinato mercato, poiché con tale sistema tutti i soggetti coinvolti ottengono differenti benefici quali:premi di vendita per il concessionario riconosciuti dalla casa madre, prezzo di acquisto inferiore al prezzo di listino per il cliente finale,
spread tra costo di acquisto dell’auto e prezzo di rivendita della stessa per la società terza. (L.A.)
526. Art. 20 d.p.r. 131 /86
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 42/43/11, dell’11 febbraio 2011 - Pres. Rel. Rovella
IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - Art. 20, d.p.r. n. 131/1986 - Funzione antielusiva -
Esclusione - Conferimento d’azienda con successiva cessione della partecipazione - Abuso del diritto - Insussistenza.All’art. 20. d.p.r. n. 131/1986, non è attribuibile natura di clausola antielusiva generale; la funzione storica della norma è quella diricercare, nell’ambito dell’atto sottoposto a registrazione, gli effetti giuridici ad esso connaturali, e non quella di verificare se le parti, al dilà degli effetti tipici del negozio perfezionato, abbiano inteso raggiungere altri effetti economici.Non costituisce ipotesi di abuso del diritto il conferimento dell’azienda con successiva cessione della partecipazione, che è anzicompatibile con il sistema ed è disciplinato e incoraggiato dal legislatore, sussistendo fattori concorrenti di natura extra tributaria che nonconsentono di ritenere l’operazione realizzata con esclusivo scopo fiscale. (F.A.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20; d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 176
527. Vantaggio fiscale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 37/47/11 del 22 febbraio 2011 - Pres. Rel. Maniaci
ABUSO DEL DIRITTO - Operazione effettuata al solo scopo di conseguire un vantaggio fiscale - Presunzione - Intento
elusivo - Sussiste.
In caso di donazione dalla madre ai figli di immobile e di successiva rivendita — per il medesimo importo — da costoro a terzi dopo solitre mesi, è legittimo presumere l’intento meramente elusivo, poiché l’atto, ove realmente imputato alla madre quale effettivo venditoredel bene al terzo acquirente, avrebbe determinato una cospicua plusvalenza imponibile. (F.D.T.)
528. Illecito vantaggio fiscale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 16/36/2011 del 29 novembre 2010 - Pres.
Rollero, Rel. De Paola
ABUSO DEL DIRITTO - Operazioni di acquisto e di vendita di terreno - Gruppo societario - Trasferimento all’estero disocietà - Assenza di valide ragioni economiche.Costituisce operazione (intervenuta tutta nell’arco di un mese) finalizzata al conseguimento di un illecito vantaggio fiscale la cessione trapiù società appartenenti ad un medesimo gruppo ove la prima acquista un terreno per € 5.500.000,00 immediatamente rivenduto ad €12.000.000, 00 (trasferendosi poi a Malta dopo la vendita ed evitando le imposte sul plusvalore) al fine di consolidare tale valore
rilevante ai fini IRES ed IVA. (G.T.)
529. Società cartiereCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 19/24/11 del 22 gennaio 2011 - Pres. Sacchi,
Rel. Merlo
IVA - FRODI CAROSELLO - ACQUISTI DA SOCIETÀ “CARTIERE” - Iva indeducibile - Prova del coinvolgimentonegli illeciti - Archiviazione disposta dal GIP - Rilevanza.
La contestazione al contribuente della indetraibilità dell’iva relativa all’acquisto di autoveicoli da società poi rivelatesi “cartiere” in quantoeffettuavano acquisti intracomunitari e poi rivendevano i beni senza versare l’iva incassata, richiede che sussista la prova dellaconoscenza e del coinvolgimento del contribuente nella operazione fraudolenta. La contestazione non è attendibile ove il contribuenteacquisti a prezzi di mercato. Il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP nel procedimento penale rileva anche nel giudizio
tributario. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 21, comma 7
530. Natura fittizia dell’operazioneCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 0014/6/2011 del 24 gennaio 2011 - Pres. Silocchi
S., Rel. Strati A.
ABUSO DEL DIRITTO - IVA - ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - Disconoscimento deduzione da parte
associante della quota di utili attribuita all’associata - Carenza di prova della corresponsione apporto ad associante -
Natura fittizia dell’operazione.Se il contratto di associazione in partecipazione è stato stipulato in Svizzera, ma l’associazione non viene mai registrata alla Camera diCommercio e non vi sono elementi certi e precisi comprovanti che l’apporto determinato nel contratto sia stato corrispostoall’associante, si ritiene fittizio il negozio stipulato e le conseguenti operazioni connesse alla deduzione fiscale della corresponsione di utiliall’associata. Inoltre va rilevato che, in armonia con l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (conforme Cass. 20398/05,22932/05, 21221/06, 30055/08) secondo cui in materia tributaria il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale
antielusivo, vi è un evidente sproporzione fra l’asserto apporto dell’associato e l’asserita corresponsione degli utili da partedell’associante, non giustificata da valide e congruenti ragioni economiche accennate dalla società appellante in via del tutto generica egenerale con riferimento a principi della dottrina economica non calati nella realtà del caso di specie e nei dati economici sopraindicati.(M.S.)
Riferimenti normativi d.p.r. 633/72, art. 19
531. Società cartiereCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 16/42/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Piombo
IVA - ACQUISTI DA SOCIETÀ “CARTIERE” - Accertamento per relationem - Mancata allegazione - Mancato deposito
dichiarazioni rese in sede di indagini penali - Effetti.
Deve essere rigettato l’accertamento dell’ufficio ove non risultino allegate né il PVC della Guardia di Finanza al quale viene fatto rinvioper relationem, né la copia delle dichiarazioni rese da terzi in sede di indagini penali. (G.T.)
532. Usufrutto di azioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 20/02/2011 del 26 gennaio 2011 - Pres. Gravina,
Rel. Bonavolontà
IRPEG - ABUSO DEL DIRITTO - Acquisto dell’usufrutto di azioni - Disconoscimento del credito d’imposta - Assenza divalide ragioni economiche - Elusione ex art. 37-bis d.p.r. 600/73 - Adesione al condono ex art. 9 legge 289/02 - Irrilevanza.
L’acquisto dell’usufrutto di azioni, il cui costo viene rilevato in bilancio a fronte del provento costituito dal dividendo e relativo creditod’imposta, costituisce operazione priva di valide ragioni economiche, elusiva ex art. 37-bis del d.p.r. 600/73, unicamente creata al fine
di ottenere il rimborso del credito di imposta anche ricorrendo al frazionamento dell’operazione tra più società per ottenerel’applicazione della procedura rapida in conto fiscale consentita per importi non superiori ad € ;516.456, 90. L’adesione al condono ex
art. 9 della legge 289/2002 non impedisce di accertare se i crediti chiesti a rimborso siano effettivamente spettanti data la natura del
condono che incide sui debiti tributari e non sui crediti. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 37-bis; legge 289/2000, art. 9
533. Operazioni infragruppo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 68/27/11 dell’9 aprile 2011 - Pres. Secchi, Rel.
Currò
ABUSO - Operazioni infragruppo - Valide ragioni economiche.
La libertà economica dell’impresa non può essere limitata per meri motivi fiscali, ed ai fini della elevazione di contestazioni relative a casidi abuso di diritto è necessario accertare se l’operazione rientra in un’ordinaria logica di mercato, ancorché effettuata tra entitàinfragruppo. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2
534. Requisiti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 55/29/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Fabrizi -
Rel. Noschese
ANTIECONOMICITÀ dell’operazione - Rileva - Indebito vantaggio fiscale - Determinante.L’illogicità e antieconomicità della manovra commerciale messa in atto (vendere il bene ad un prezzo notevolmente inferiore a quelloofferto da altro acquirente), non trova spiegazione se non nell’indebito vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, grazie altrasferimento di ingenti ricavi in capo ad un soggetto estero. La Corte di Giustizia ha statuito che la nozione di abuso del diritto deve
ricondursi all’inammissibilità per gli operatori di avvalersi fraudolentemente del diritto comunitario. Tale comportamento va rilevato —come nella specie — dalla constatazione in maniera oggettiva e con prove acquisite anche in via presuntiva, che lo scopo prevalentedelle operazioni sia stato quello di beneficiare di un determinato vantaggio fiscale. (C.V.)
Riferimenti normativi: Corte di Giustizia UE sentenza 21 febbraio 2008
535. Atti di fusione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 53/34/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Menegatti
AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTI DI FUSIONE - LEVERE-GED BY OUT - Liceità dell’obbiettivo dellaminimizzazione del carico fiscale - Detraibilità degli interessi passivi di indebitamento - Comportamenti elusivi.Sono legittime le procedure di riorganizzazione societaria in cui ricorrano atti negoziali del tutto coerenti con la normativa di riforma del
diritto societario, che supera la portata degli artt. 2357 e 2358 del c.c., sempreché la cosiddetta “fusione con indebitamento” sia postain essere alle condizioni tassative previste dal legislatore della riforma del diritto societario. Le operazioni di riorganizzazione aziendale
non si possono considerare sic et simpliciter procedure artificiose o distorte, volte a conseguire indebiti vantaggi fiscali, nécomportamenti abusivi al fine di alterare in sede di dichiarazione del reddito di impresa la propria capacità contributiva. Non è daescludere che una società possa adottare una struttura tale da adeguare la propria gestione ad una minimizzazione del carico fiscaleproprio per dichiarare redditi coerenti con una propria mutata capacità contributiva, in linea con la normativa. (M.G.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2501-bis; l. 212/2000
FALLIMENTO (RAPPORTO CON LE PROCEDURE CONCORSUALI)
536. Fallimento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 92/31/11 del 3 dicembre 2010 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
ACCERTAMENTO - Omessa dichiarazione redditi persone fisiche - Fallimento - Obbligo di dichiarazione a carico del
curatore
- Accertamento redditi in capo al fallito - Illegittimità.Nel periodo in cui la procedura fallimentare è aperta il fallito non è tenuto a presentare in modo autonomo la propria dichiarazione deiredditi, tale incombenza spetta al curatore fallimentare.
I redditi di fabbricati non producono effetti in capo al fallito per il perdurare del periodo fallimentare ciò in quanto rientrano nella massafallimentare attiva tutti i beni immobili del fallito unitamente a tutti i frutti da essi prodotti, con conseguente retrocessione dei redditi alla
curatela. (S.L.C.)
Illegittimo pertanto è l’accertamento a nome del fallito.
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 41
537. Deducibilità perditeCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 35/27/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Cusumano,
Rel. Ramondetta
PROCEDURE CONCORSUALI - DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI - Presunzione - Limiti.Ai sensi del dettato dell’art. 66 comma 3 TUIR, solo nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali si verifica unautomatismo nella deducibità delle perdite su crediti, affidato ad una presunzione, la cui previsione conferma l’esigenza che negli altri casivenga richiesta la prova dell’esistenza di elementi ‘certi e precisi’, di cui vi è cenno nella norma citata, per la deducibilità delle perdite suicrediti. Al di fuori delle ipotesi di procedure concorsuali, la norma non prevede altri automatismi, per cui, pur riconoscendo l’idoneità inastratto, di una cessione pro soluto , a costituire valida ragione per la deducibilità, va evi-denziata la necessità che il contribuente, chevoglia portare in deduzione la perdita, dimostri gli elementi ‘certi e precisi’ che l’hanno cagionata.
Riferimenti normativi: TUIR, art. 66, comma 3
538. Curatore fallimentare
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 70/38/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Valenti,
Rel. Fossa
AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - CURATORE FALLIMENTARE.
La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento da parte del curatore del fallimento rende definitivo l’avviso stesso e quindil’obbligazione tributaria in esso rappresentata. Il reddito societario accertato è quello riferibile al soggetto rappresentato dal curatore, aldi là della compagine sociale. (M.P.)
FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)
CANONE PER FOGNATURE E DEPURAZIONE
539. Contributi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 27/29/11 del 3 febbraio 2011 - Pres. Fabrizi,
Rel. Casalvieri
Contributi Consortili - Cartella di Pagamento - Riparto dei contributi - Provvisorietà - Sussiste.Il piano di riparto dell’ente consortile ha natura provvisoria, in quanto frutto di valutazioni sintetiche poste in essere al fine di determinareil beneficio derivante dalle opere allo stesso ascrivibili, necessitando del supporto motivazionale della legislazione intervenuta per il
riordino della specifica materia, di tal ché l’atto impugnato appalesa inconsistenza, essendo fondato su provvedimenti meramenteamministrativi. (M.SA.)
Riferimenti normativi: r.d. 215/1933, art. 11; legge 36/1994, artt. 4, 14, comma 2, 27, comma 3; legge regionale Lombardia 7/2003,
art. 15
ICI
540. Fabbricato inagibile
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sen tenza n. 67/26/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. Barbetta, Rel.
Grassi
ICI - FABBRICATO FATISCENTE E INAGIBILE - Esclusione dall’imposta comunale sugli immobili.È escluso dall’imposta comunale sugli immobili, l’immobile assolutamente fatiscente e completamente inagibile per più periodid’imposta. (F.S.)
541. Riclassamento
Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 69/43/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Rovella,
Rel. Ingino
ICI - Riclassamento unità immobiliari - Obbligo di motivazione - Esclusione.Con riferimento agli avvisi di accertamento catastale, l’obbligo di motivazione “deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazionedella consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’Ufficio, posto che siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nellecondizioni di difendersi”. Invero nell’ambito catastale la determinazione di un classamento è il risultato finale di una complessavalutazione che richiede la conoscenza e l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche di carattere specialistico, sì che deve ritenersisufficiente anche una motivazione “implicita” atteso che le classificazioni catastali non possono essere assimilate agli accertamentitributari. (R.C.)
Riferimenti normativi: l. n. 311/04, art. 1, comma 335
542. Demolizione di fabbricato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 94/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Vaglio, Rel.
Garofalo
FABBRICATO INAGIBILE - DEMOLIZIONE - Base imponibile - Valore dell’area.In presenza di fabbricato inagibile, dal momento in cui iniziano i lavori di demolizione la base imponibile Ici è costituita solo dal valoredell’area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992
543. Turbogas
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 149/41/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Deodato - Rel.
Beretta
FABBRICATO IMPONIBILE - TURBOGAS INTERNO AL PERIMETRO DI UNA CENTRALE TERMOELETTRICA
- Autonoma imponibilità - Sussiste.Costituisce fabbricato autonomamente imponibile ai fini Ici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992, il turbogas di una
centrale termoelettrica, ancorché inserito all’interno del perimetro della centrale. (T.D.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a)
544. Soggettività passivaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 125/29/11 del 6 aprile 2011 - Pres. Napodano, Rel.
Cappellozza
SOGGETTIVITÀ PASSIVA - VENDITA DELL’IMMOBILE - In anno precedente al periodo d’imposta - Mancativersamenti - Accertamento notificato per posta - Non sussiste.
È valida la notificazione dell’accertamento effettuata a mezzo di raccomandata in quanto ha raggiunto lo scopo dell’instaurazione delcontraddittorio. Se l’immobile è stato venduto dal ricorrente in periodo d’imposta precedente a quello oggetto del ricorso, ed alcontempo egli non è titolare sull’immobile stesso di alcun diritto reale, si ha assenza di soggettività passiva. (F.C.)
Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156, comma 3; d.lgs. 504/1992, art. 11, comma 2
545. Concessione edilizia
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 134/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Garofalo
NOTIFICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO - RENDITA CATASTALE - Decadenza quinquennale - Mancatapresentazione della dichiarazione ICI - Concessione edilizia - Area fabbricabile - Autonoma imposizione - Sussiste.
In tema di ICI, il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito per posta coincide con ladata di spedizione del plico e non con la data di ricevimento del medesimo da parte del contribuente. Il rilascio della concessione edilizia
attribuisce all’area di ampliamento una rilevanza impositiva del tutto autonoma configurandola in un nuovo oggetto di tassazione. Èlegittimo ricomprendere nella nozione di area fabbricabile anche l’area di ampliamento. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5
546. Attribuzione nuova rendita
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 48/22/11 del 27 gennaio 2011 - Pres. Rel. Izzi
ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - ACCATASTAMENTO D’IMMOBILE - Attribuzione di nuovarendita - Decorrenza - Data di notificazione - Legittimità - Sussiste.Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione, a cura
dell’Ufficio del Territorio competente, ai soggetti intestatari della partita e non a decorrere dal momento in cui il contribuente abbiapresentato la relativa dichiarazione o denuncia di variazione. (M.SA.)
Conforme alla Sentenza n. 11830 del 24 giugno 2004 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 10 e legge 342/2000, art. 74
547. Potenzialità edificatoriaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 60/22/11 del 10 febbraio 2011 - Pres. Rel. Izzi
AVVISI D’ACCERTAMENTO - AREA FABBRICABILE - POTENZIALITÀ EDIFICATORIA - Imponibilità - Nonsussiste - Area destinata ad uso estrattivo - Imponibilità - Non sussiste.La semplice inclusione di un’area, qualificata come fabbricabile, in un piano regolatore generale o piano di governo del territorio non èsufficiente ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, essendo indispensabile il presupposto della potenzialitàedificatoria. I terreni non pertinenziali di fabbricati utilizzati per attività diverse da quelle agricole restano oggettivamente al di fuori delcampo di applicazione dell’imposta. (M.SA.)
Riferimenti normativi: Circolare Ministeriale n. 9/1993
548. Delibera comunale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 50/50/11 del 25 febbraio 2011 - Pres. Introini,
Rel. Natola
AVVISO DI ACCERTAMENTO - DELIBERA COMUNALE - Omessa allegazione - Nullità dell’avviso di accertamento -Sussiste.
La mancata allegazione della delibera comunale posta a fondamento della pretesa impositiva comporta la nullità dell’avviso diaccertamento, non essendo sufficiente il semplice richiamo dell’atto che costituisce il presupposto dell’imposizione, né la suariproduzione, anche se integrale, atteso che il giudice deve poterne prendere cognizione diretta per poterne valutare correttamente la
rilevanza. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92; l. 212/2000, art. 7
549. Legge di interpretazione autentica
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 57/46/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Punzo, Rel.
Esposti
FABBRICATI RURALI - Legge di interpretazione autentica - Sentenza di incostituzionalità - Esenzione ICI indifferenziata- Non sussiste - Esenzione ICI limitata alle categorie catastali A6 e D10 - Sussiste.
Per effetto della natura di interpretazione autentica della norma così come statuito dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n.227/2009 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 4, della l. 244/2007, e per l’effetto della Cassazione SS.UU., sentenza18565/2009, l’esclusione dell’ici per i fabbricati e terreni rurali deve essere applicata anche agli anni precedenti il 2008, malimitatamente agli immobili rurali classificati in categoria A6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole.(D.M.)
Riferimenti normativi: l. 244/2007, art. 2, comma 4; l. 212/2000, artt. 1, comma 2, e 3
550. Fabbricati strumentali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 30/26/11 del 16 marzo 2011 - Pres. Di Blasi,
Rel. Gesuali
Avvisi d’accertamento - Fabbricati strumentali - Attività di allevamento - Reddito eccedentario - Risultanze catastali -
Carenza della Ruralità - Esenzione - Non sussiste.I fabbricati strumentali utilizzati anteriormente all’anno 2007 da imprese produttive redditi d’allevamento eccedenti i limiti specifici dilegge e che risultino accatastati in categorie carenti dei presupposti di ruralità, non usufruiscono del regime agevolativo di esenzioned’imposta. (M.SA.)Conforme alla Sentenza n. 18565/2009 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi : legge 222/2007, art. 42- bis ( novatio legis ); d.l. 557/1993, art. 9, comma 3- bis; legge 212/2000, art. 1,
comma 2 ed art. 3, comma 1
551. RuralitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 53/36/11 del 21 marzo 2011 - Pres. Borgonovo,
Rel. Borgonovo
RURALITÀ DI FABBRICATI - RISULTANZE CATASTALI SPECIFICHE - Sussiste - Fabbricati non accatastati -Accertamento incidentale - Legittimità - Sussiste.La ruralità dei fabbricati è vincolata alle risultanze catastali specifiche per le quali sussiste l’esenzione d’imposta; l’accertamentoincidentale del carattere di ruralità da parte del giudice tributario è consentito soltanto in mancanza di accatastamento. (M.SA.)Conforme alle Sentenze n. 18565/2009 e n. 17055/2010 della Corte di Cassazione.
552. Classamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 70/27/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. Secchi - Rel.
Currò
PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - Definitività - Avviso di liquidazione ICI -Validità.Il provvedimento di classamento (attribuzione di categoria e rendita) non è annullabile quando diviene definitivo perché non impugnatoex art. 74 l. 342/00. Ne consegue che l’avviso di liquidazione ICI diventa definitivo anch’esso. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74
553. Normativa integrativa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 57/42/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. Centurelli -
Rel. Fabbrini
ICI - Normativa integrativa - Atti attributivi o modificativi della rendita - Sopravvenienza.
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 74 legge 342/2000 rappresenta un’integrazione della normativa dettata in materia di ICI, perl’ipotesi di sopravvenienza di atti attributivi o modificativi della rendita che non siano stati ancora recepiti negli atti impositivi, sicché nonpuò revocarsi in dubbio che con tale ultima normativa (che le è peraltro cronologicamente antecedente) essa si saldi strettamente, nelsenso che la rendita definitiva concorre a formare la base imponibile già rilevata come vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione.(MP)
Riferimenti normativi: legge 342/2000, art. 74
554. Decorso termine di decadenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 47/14/11 del 4 maggio 2011 - Pres. Rel. Marini
ICI - ACCERTAMENTO - PRESCRIZIONE TERMINE DI DECADENZA - Rilevabilità d’ufficio - Non sussiste.La cartella di pagamento notificata sulla base di un ruolo emesso dall’Amministrazione Finanziaria dopo lo spirare del termine didecadenza di cui all’art. 43 d.p.r. 600/1973 è valida, nel caso in cui il contribuente non deduca in giudizio la relativa eccezione in sensoproprio, in quanto si tratta di diritto disponibile, non rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 2969 c.c. La relativa eccezione èinammissibile, perché tardiva, se rilevata per la prima volta in sede di giudizio di appello. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 43; d.lgs. 546/92, art. 57; c.c., art. 2969
555. Esenzione dall’impostaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 47/29/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Alparone,
Rel. Noschese
ICI - ENTE NON COMMERCIALE - Esenzione imposta - Requisiti utilizzo immobile.
I requisiti indispensabili per l’esenzione dall’ICI degli immobili di proprietà di Enti non commerciali, sono uno quello Soggettivo, per ilquale l’immobile deve essere utilizzato da un Ente non commerciale, l’altro quello Oggettivo per il quale l’immobile deve esseredestinato esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dall’art. 7 comma 1 lett. i), d.lgs. 504/92, dette attivitàdevono avere natura non commerciale, inoltre l’utilizzo dell’immobile deve avvenire da parte dell’Ente non commerciale che ne deveessere altresì il possessore dello stesso. L’assenza di uno dei predetti requisiti determina la non applicazione dell’esenzione e la pienalegittimità della pretesa tributaria. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504/92, art. 7, comma 1, lett. i); d.lgs. n. 446/97, art. 59, comma 1, lett. c); d.p.r. n. 917/86, art. 73,
comma 1, lett. c)
556. Procedura DOCFA
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 59/08/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Fenizia,
Rel. De Costanzo
ICI - RENDITA PRESUNTA - ACCATASTAMENTO - Classamento definitivo.
In caso di richiesta di attribuzione di rendita con procedura DOCFA, l’ICI si applica sulla rendita (proposta) in riferimento alla data dipresentazione della domanda e non dal momento in cui il proprietario riceve la comunicazione della rendita definitiva. (F.N.G.)
557. Lotti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 96/22/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Rel. Izzi
ICI - AVVISO DI ACCERTAMENTO BASATO SU LOTTI - Obbligo di identificazione catastale dei singoli beni -
Sussiste.
Deve essere annullato l’avviso di accertamento per ICI basato su lotti e non sulla corretta identificazione catastale di mappali esubalterni dei beni, poiché il contribuente non è messo in grado di conoscere partitamente e specificatamente tutti gli elementi su cui sifonda la pretesa tributaria. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92
558. Stato di inagibilitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 80/36/11 del 17 maggio 2011 - Pres.
Borgonovo, Rel. De Paola
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMMOBILI INAGIBILI - STATO DI INAGIBILITÀ - OBBLIGO del contribuente dirichiederlo.
È dovuta l’ICI nella misura del 100% per gli immobili se il possessore non ha formulato la richiesta preventiva di accertamento di statodi abbandono, inagibilità ed inabitabilità al Comune. Non possono dichiararsi inagibili gli immobili che nel corso dell’anno sono oggettodi atti di compravendita da cui risulti lo stato di abitabilità. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, art. 8, comma 1
559. Onlus
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 65/13/11 del 23 maggio 2011 - Pres. Spano,
Rel. Taticchi Mataloni
ICI - ONLUS - Esenzione ICI.
La qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) fa si che non costituisca, ai fini delle imposte sui redditi, esercizio diattività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Essere
ONLUS però non equivale a essere un ente pubblico o privato diverso dalle società, cioè uno dei soggetti di cui all’art. 73, 1º comma,lettera c) T.U. La riprova che il legislatore non è addivenuto neppure indirettamente, con l’introduzione dell’art. 111- ter, ora 150 T.U.,
all’assimilazione delle ONLUS agli enti di cui all’art. 73, 1º comma, lettera c) risulta dalla espressa eccezione formulata nel medesimo
art. 111- ter T.U. per le ONLUS in forma di società cooperativa. Difetta pertanto il requisito per godere dell’esenzione ICI. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 73, 1º comma, lettera c) e art. 150; d.lgs. 460/97, art. 111- ter
IRAP
560. Compilazione q. E
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 68/31/11 del 26 novembre 2010 - Pres. Napodano,
Rel. Cazzaniga
IRAP - PROFESSIONISTA - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Compilazione quadro E - Omesso versamento -
Riconoscimento assoggettabilità imposta - Esclusione.Se dall’esame del quadro RE, non contestato dall’Ufficio, emerge che il professionista, pur in possesso di compensi di buon importo,non ha di fatto spese per immobili dove esercita l’attività, spese per mezzi e per dipendenti, deve ritenersi che il contribuente non abbiauna attività autonomamente organizzata e pertanto sia escluso dall’IRAP. Con la compilazione del modello il contribuente non riconosceassolutamente la propria assoggettabilità all’IRAP — non avendo mai rilasciato dichiarazioni in tal senso — ma indica solo l’importo nelcaso in cui fosse assoggettabile ed il mancato pagamento ne è la prova. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97; d.p.r. 633/1972, art. 36-bis
561. Rimborso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 5/31/11 dell’11 gennaio 2011 - Pres. Rel. Scuffi
DUPLICAZIONE DI PAGAMENTO - ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - Esibizione dei documenti -
Diritto al rimborso - Sussiste.
La duplicazione di pagamento d’imposta, provata mediante l’esibizione in giudizio di documenti validi e quietanzati, dà diritto alcontribuente di ottenere il rimborso.
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 38
562. Compensi a terzi
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 11/43/11, del 18 gennaio 2011 - Pres. Raimondi,
Rel. Ingino
IRAP - Autonoma organizzazione - Compensi a terzi - Prestazioni sporadiche - Irrilevanza.
L’imposta regionale sulle attività produttive non è applicabile ove, in concreto, i mezzi personali e materiali dei quali si sia avvalso ilcontribuente costituiscano mero ausilio della sua attività personale, né costituisce elemento rivelatore di tale componente organizzativa lacorresponsione a terzi, esperti in settori specifici, di compensi per prestazioni occasionali e sporadiche. (F.A.)
563. Compilazione quadro IRAP
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 11/31/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Minaudo,
Rel. Cazzaniga
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - COMPILAZIONE QUADRO IRAP - Esposizione imposta in dichiarazione -
Esclusione riconoscimento del debito da parte del dichiarante.
Sono escluse da imposta Irap le attività non autonomamente organizzate di cui all’art. 53, comma 1 del Tuir. Anche in presenza diconsiderevoli compensi derivanti dall’attività professionale, è provata l’assenza di autonoma organizzazione se si dimostra l’inesistenza di
spese inerenti ad immobili e mezzi oggetto dell’attività e la mancanza di dipendenti. La semplice compilazione del modello non comportail riconoscimento da parte del contribuente di assoggettabilità ad Irap. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97
564. Criteri
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 05/24/11 dell’8 febbraio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Parlato
IRAP - STRUTTURA ORGANIZZATIVA - Valore aggiunto - Criteri.
L’esistenza congiunta della duplice condizione dell’assenza di dipendenti e/o collaboratori e del valore non rilevante dei beni strumentalidisponibili a qualunque titolo possa far desumere che la struttura organizzativa non sia in grado di dare valore aggiunto all’attività delprofessionista, con conseguente uscita dal campo di applicazione dell’IRAP. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997
565. Condono e rimborso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sen tenza n. 53/17/11 del 15 febbraio 2011 - Pres. Giucastro,
Rel. Cafora
IRAP - INDEBITO VERSAMENTO - SILENZIO RIFIUTO - Condono - Rimborso - Inammissibilità - Sussiste.La domanda di rimborso d’imposta per indebito versamento, costituitosi il silenzio rifiuto, è inammissibile in presenza di istanza dicondono, che rappresenta una rinuncia al rimborso e rende definitivi gli imponibili esposti in dichiarazione dei redditi. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, art. 7
566. Prevalenza
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sen tenza n. 24/42/11 del 16 febbraio 2011 - Pres. Bichi, Rel.
Mazzotta
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Utilizzo di dipendenti o collaboratori o presenza di cespiti strumentali -
Prevalenza del lavoro del professionista.
Ai fini del sindacato circa la sussistenza dei presupposti per l’imposizione IRAP, deve escludersi la sussistenza di una “autonomaorganizzazione”, non solo allorquando si sia in presenza di una attività resa unicamente attraverso il contributo esclusivo e diretto dellavoro del professionista, ma anche laddove il professionista si sia avvalso di ulteriori elementi (quali, ad esempio, il lavoro di dipendenti
o collaboratori, l’utilizzo di cespiti strumentali) e questi siano risultati di entità talmente limitata da escludere una organizzazione rilevantee, per l’effetto, da far apparire comunque prevalente e fondamentale il lavoro del professionista stesso. (M.F.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3
567. Opposizione alla cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 133/31/11 del 18 febbraio 2011 dep. 4 maggio 2011 -
Pres. Rel. Scuffi
IRAP - CARTELLA PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - Equiparazione alla procedura di rimborso - Avvocato - Unico
cliente - Assenza presupposto impositivo - Sussiste.
Va equiparata la procedura di rimborso di quanto versato sul dichiarato a quella di opposizione alla cartella emessa per il recupero del
non versato sul medesimo dichiarato, posto che la dichiarazione del contribuente è sempre emendabile e ritrattabile. Trattasi in entrambii casi di indebito sopravvenuto legittimamente fatto valere dal contribuente ora in via di azione (rimborso) ora in via di eccezione
(opposizione a pretesa fiscale espressa nella cartella che costituisce il primo ed unico atto impositivo impugnabile emesso sul controllo
cartolare automatizzato dall’art. 36- bis d.p.r. 600/73). Si deve constatare l’assenza di autonoma organizzazione nel caso in cui unavvocato abbia dimostrato di servire un unico cliente che si carica di ogni spesa organizzativa e per il quale svolge in via esclusiva le
prestazioni professionali senza alcuna autonomia gestionale. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36-bis
568. Rideterminazione acconto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 62/44/11 del 25 febbraio 2011 - Pres. Rel. Natola
IRAP - Mancata opzione in dichiarazione - Diritto alla rideterminazione acconto - Legittimità - Sussiste.Il mancato esercizio in dichiarazione dell’opzione che dà diritto alla rideterminazione dell’acconto IRAP in base all’art. 1 l. 296/2006(finanziaria 2007), non comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire delle deduzioni della base imponibile IRAP. (C.C.)
Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1, comma 269
569. Compensi a terzi
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 63/47/11 del 2 marzo 2011 - Pres. Rel. Maniaci
IRAP - Esercenti arti e professioni - Art. 2, d.lgs. 446/1997 - Presupposto impositivo - Compensi a terzi - Autonoma
organizzazione - Sussistenza.
Il pagamento di compensi a terzi per un importo pari ad un terzo del volume d’affari costituisce elemento rivelatore al fine dellasussistenza della componente organizzativa di cui all’art. 2, d.lgs. 446/1997. (D.S.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2
570. Errore bloccante
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 91/29/11 dell’8 marzo 2011 - Pres. Rel. Gilardi
CARTELLA DI PAGAMENTO - IRAP - LAVORO AUTONOMO - Trasmissione della dichiarazione - Errore “bloccante”- Presupposto impositivo Mancanza di struttura organizzata - sussiste.
Sebbene la cartella sia stata emessa nell’ambito delle previsioni dell’art. 36- bis d.p.r. 600/73, deve essere disattesa la tesi
dell’Amministrazione — non suffragata da alcun riscontro sul piano normativo — secondo cui, una volta presentata la relativadichiarazione, sarebbe preclusa la possibilità al contribuente di contestazione del ruolo emesso ai sensi del citato art. 36- bis; tanto piùche nella specie la dichiarazione dell’Irap si è resa necessaria a causa della peculiare modalità di trasmissione telematica delladichiarazione unificata. La cui procedura generava un errore c.d. “bloccante” con la conseguenza che la trasmissione telematica nonsarebbe stata possibile senza compilare contestualmente la dichiarazione Irap. Riguardo alla natura dell’imposta essa colpisce un fattoeconomico, diverso dal reddito, comunque espressivo della capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore della attività,è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono allasua creazione. La circostanza che il contribuente (nella fattispecie avvocato) abbia svolto la propria attività presso l’abitazione, senzacollaboratori, senza dipendenti e senza beni strumentali fa venir meno il presupposto impositivo. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 36-bis
571. Valore aggiunto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 50/24/11 dell’11 marzo 2011 - Pres. Orsatti, Rel.
Pepe
IRAP - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE -Necessità del valore aggiunto - Emolumenti - Noncuranza.Mentre l’attività imprenditoriale è senza dubbio soggetta ad IRAP, perché nella nozione di impresa è connaturato l’elementodell’organizzazione da cui scaturisce il valore aggiunto tassabile, l’attività professionale, invece, può svolgersi senza l’ausilio di capitale e
lavoro altrui e, pertanto, non realizzare il presupposto dell’IRAP, e ciò a prescindere dall’entità degli emolumenti percepiti. (MC.G.)
572. Struttura organizzativa marginale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 110/46/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Di Oreste,
Rel. Ruggiero
IRAP - PRESUPPOSTI - Struttura organizzativa marginale - Dichiarazione - Procedura informatica ministeriale.
Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive non si realizza quando il lavoratore autonomo si avvale, per l’esercizio dellaprofessione, di una struttura organizzativa propria del tutto marginale rispetto all’attività intellettuale e che non richiede di esserecoordinata. È inefficace la dichiarazione IRAP compilata dal professionista, se la procedura informatica elaborata dal ministero neobbliga l’invio unitamente alla dichiarazione IRPEF, in modo che quest’ultima non possa essere inviata se non unitamente alla prima,anche in assenza di presupposto di fatto. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 19
573. SSN
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 106/23/11 del 5 aprile 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Garghentino
IRAP - MEDICO GENERICO - CONVENZIONE CON S.S.N. - Autonomia organizzativa - Esclusione.
Lo studio e le attrezzature previste nello schema tipo di convenzione con il S.S.N. possono essere considerati il minimo indispensabile
per l’esercizio dell’attività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza
di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione, e che devono essere valutati volta per volta. (MC.G.)
574. Autonoma organizzazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 132/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Rel. Gilardi
IRAP - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Prova a carico del contribuente -
Sussiste.
In tema di Irap, è riservata al giudice della controversia l’accertamento in ordine all’elemento organizzativo dell’attività di lavoroautonomo. Spetta al ricorrente, anche mediante l’esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione, evidenziareelementi idonei a far ritenere che l’attività professionale sia stata da lui svolta, per tali anni, senza il minimo di organizzazione necessarioper determinare l’assoggettamento all’imposta. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997
575. IRAP e condono
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 151/35/11 del 5 maggio 2011 - Pres. De Lillo, Rel.
Contini
IRAP - ORGANIZZAZIONE AUTONOMA - Istanza rimborso - Preclusione in caso di precedente domanda di condono ex
l. n. 289/02.
È legittima la richiesta di rimborso dell’imposta Irap allorquando l’esercizio dell’attività professionale non è autonomamente organizzata.Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e quando impieghi benistrumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. È preclusa la domanda di rimborso dell’imposta Irap inpresenza della domanda di condono previsto dalla legge 289/02. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2; l. 289/02, art. 9
576. Rimborso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 152/35/11 del 5 maggio 2011 - Pres. De Lillo, Rel.
Contini
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Rimborso - Decadenza.
È legittima la richiesta di rimborso dell’imposta Irap allorquando l’esercizio dell’attività professionale non è autonomamente organizzata.Nella fattispecie il Collegio in riferimento alla domanda di rimborso di alcuni versamenti rileva la decadenza per il decorso del termine
previsto dall’art. 38 del d.p.r. 602/73. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92; d.p.r. 602/73, art. 38
577. Criterio scriminante
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 54/33/11 del 27 settembre 2010 - Pres. Craveia,
Rel. Guida
IRAP - ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA - SCRIMINANTE - Compilazione quadro G mod. Unico -Irrilevanza.
Il reddito di lavoro autonomo va qualificato come non soggetto ad IRAP, quando esso sia conseguito mediante attività svolta senzaimpiego di capitale, né di altro fattore di produzione specifico. Al fine di distinguere l’attività di lavoro autonomo dall’attivitàimprenditoriale bisogna fare riferimento non alla natura della prestazione e dal quadro utilizzato ai fini della dichiarazione dei redditi, ma
al fattore organizzativo nel cui contesto l’attività viene svolta. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2
578. Blocco informatico
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 15/44/11 del 27 settembre 2010 - Pres. Rel.
Proietto
Irap - Iscrizione a ruolo - Invio della dichiarazione senza quadro IQ - Blocco informativo - Impugnabilità della cartella -Legittimità.Il blocco informatico che impediva l’invio telematico della dichiarazione dei redditi senza il mod. IQ relativo all’Irap legittima il ricorsoavverso la cartella emessa in applicazione dell’art. 36/ bis del d.p.r. 600/73, tendente ad ottenere la pronuncia del Giudice tributario
circa la sussistenza o meno del presupposto d’imposta costituito dall’autonoma organizzazione. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2
579. Cartella
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 31/13/11 del 10 novembre 2010 - Pres. Barbini,
Rel. Malacarne
IRAP - ISCRIZIONE A RUOLO - IMPUGNABILITÀ DELLA CARTELLA - Ammissibilità - Autonoma organizzazione -Sussiste -Sentenza resa per altra annualità - Irrilevanza.L’attività professionale svolta dal medico nell’ambito della struttura sanitaria della quale è dipendente utilizzando beni personali dellaclinica non realizzano il presupposto impositivo dell’Irap (art. 2 del d.lgs. 446/97), presupposto che invece si realizza mediante ladestinazione di parte della superficie della propria abitazione (mq. 60 sui totali mq. 120) quale studio dedicato esclusivamente
all’esercizio della propria professione. Non rileva la sentenza della CTR di Milano che aveva escluso l’assoggettabilità all’Irap per ilprecedente anno in quanto in quel contenzioso non era nota la disponibilità dello studio dichiarato poi negli studi di settore. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2
580. Contributi regionali
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0003/12/2011 del 3 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Ceruti
IRAP - ACCERTAMENTO - BASE IMPONIBILE - CONTRIBUTI REGIONALI - Disavanzi di gestione - Costi di lavoro
- Rapporto eziologico - Legge regionale - Non sussiste.
Non sono imponibili, ai fini Irap, i contributi ricevuti da una società a copertura di disavanzi di gestione. Secondo l’interpretazione dellaCassazione dell’art. 5 l. 289/02, tutti i contributi erogati a norma di legge devono essere inclusi nel calcolo per la determinazione dellabase imponibile Irap, salvo alcuni limiti specificamente indicati (come nel caso di specie, i contributi regionali correlati al costo del lavoro
il cui nesso è espressamente previsto dalla legge regionale). Di conseguenza risultano inapplicabili le sanzioni amministrative. (P.M.)
Riferimenti normativi d.lgs. 446/97, artt. 11, 11- bis; l. 289/02, art. 5
581. Dipendenti
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 28 - sentenza 2/28/11 del 17 gennaio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Piacentini
IRAP - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO - Presenza di un dipendente - Autonoma organizzazione - Sussiste.
In materia di presupposto soggettivo dell’Irap, la Corte di Cassazione nelle sentenze 17 febbraio 2007 e 20 febbraio 2007, haindividuato nella responsabilità dell’organizzazione in capo al professionista e nella presenza di una struttura che opera al suo servizio, glielementi necessari per la sussistenza dell’autonoma organizzazione. Ne consegue che la presenza di un dipendente che presti la suaopera presso uno studio di professionisti è sufficiente a realizzare una attività organizzata anche se di minime dimensioni. (B.I.)
Riferimenti normativi d.lgs. 446/97, art. 2
582. Presupposti
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 005/6/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Cusa
IRAP - RIMBORSO - LAVORATORE PROFESSIONALE - Assenza capitale e lavoro altrui - Non assoggettabilità - Èdovuto.
Con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale dell’IRAP e ha riconosciutoche l’applicabilità del tributo può essere esclusa nei casi in cui, come in quello di specie alla luce degli elementi forniti dal contribuente,l’attività autonoma sia svolta senza l’ausilio di capitale e lavoro altrui. (M.S.)
Riferimenti normativi d.lgs. 446/97, art. 2
583. Elevato reddito dichiarato
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 0007/11/2011 del 25 gennaio 2011 - Pres.
Antonini, Rel. Serangeli
IRAP - DIRITTO AL RIMBORSO - ONERE PROBATORIO - Del contribuente - Autonoma organizzazione - Costi e
spese esposti in dichiarazione - Elevato reddito dichiarato - Valutazione degli elementi dichiarati.
È onere del ricorrente fornire la prova del suo diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di Irap in carenza del presuppostosoggettivo dell’imposta. Peraltro nel merito le quote di ammortamento dei beni strumentali, i canoni di locazione finanziaria, le speserelative agli immobili, quelle per il personale dipendente e quelle per le collaborazioni di terzi esposte in dichiarazione, oltre all’elevatoreddito dichiarato dal professionista, fanno fondatamente ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione. (B.I.)
Riferimenti normativi d.lgs. 446/97, art. 2
584. Costi
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 0008/11/2011 del 25 gennaio 2011 - Pres.
Antonini, Rel. Serangeli
IRAP - PRESUPPOSTO SOGGETTIVO - ONERE DELLA PROVA - Sussiste - Autonoma organizzazione - Elementi
sintomatici - Costi - Collaborazioni di terzi - Beni ammortizzabili - Canoni di locazione - Variabilità nei diversi periodid’imposta - Irrilevanza.È onere del contribuente fornire la prova del diritto al rimborso delle somme versate a titolo di Irap in carenza del presuppostosoggettivo dell’imposta. Peraltro l’esposizione in dichiarazione di costi per le collaborazioni di terzi, per acquisto di beni ammortizzabili ecanoni di locazione, fanno fondatamente ritenere sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione. È inoltre irrilevante la variabilitàdei suddetti costi nei singoli periodi d’imposta, quando gli stessi siano costantemente indicati. (B.I.)
Riferimenti normativi d.lgs. 446/97, art. 2
585. Mezzi minimi
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0012/5/2011 del 28 gennaio 2010 - Pres. Calia,
Rel. Betti
IRAP - AGENTE COMMERCIO - Autonoma organizzazione - Impiego minimo di beni - Esercizio in proprio dell’attività -Mezzi minimi - Soggettività passiva - Esclusione.L’attività di agente di commercio è esclusa dal campo di applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamenteorganizzata con onere della prova a carico del contribuente (Cass. 12108/09). Il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste quandoil contribuente sia il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative altrui ovvero impieghi benistrumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o si avvalga in modo nonoccasionale del lavoro altrui. Ne consegue che l’attività è esclusa dal campo di applicazione dell’IRAP qualora dalla documentazioneprodotta dal contribuente risulti che viene esercitata con l’esclusivo apporto del proprio impegno, senza l’ausilio di rilevanti mezzi, dicapitali o lavoro di terzi. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2
586. Sanzioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 72/30/11 del 31 gennaio 2011 - Pres. Paganini,
Rel. Cordola
IRAP - PAGAMENTO RATEALE - Scadenze non rispettate - Sanzioni comminate sul totale del debito originario -
Illegittimità - Decadenza dal termine - Insussistenza.La pretesa dell’Ufficio di calcolare le sanzioni ed applicare gli interessi sul totale del debito originario del saldo IRAP 2004, nonostante ilregolare e tempestivo pagamento da parte del contribuente di due delle cinque rate in cui era stato frazionato il debito d’imposta, nontrova riscontro in alcuna disposizione di legge ed appare pertanto incontestabilmente illegittima ed arbitraria. È altresì del tutto infondatoed in conferente il richiamo dell’ufficio al disposto del 3º comma dell’art. 19 del d.p.r. 602/73, in forza del quale in caso di mancatopagamento della prima rata o successivamente di due rate, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione,
applicandosi tale norma alla rateazione di debiti tributari scaturenti da iscrizioni a ruolo e non da dichiarazione dei redditi con pagamento
rateale ordinario. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 19
587. Contributi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 27/42/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Fasano
IRAP - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTI - Non tassabilità - Correlazione a componenti negativi non
ammessi in deduzione.
L’art. 6, comma 1, della legge 156/81 assegna ai contributi erogati alle aziende esercenti il trasporto pubblico locale il compito diconseguire l’equilibrio economico senza correlarli ad un specifica voce di costo, non potendosene di conseguenza dedurre la loroesclusione dalla base imponibile Irap. La legge regionale della Lombardia per il riordino del trasporto pubblico locale n. 13/95
determina il contributo sulla base di un procedimento basato sulla determinazione di costi standard ed indistintamente destinato a coprire
tutti i costi e quindi non con riferimento a specifici costi rilevati non soddisfacendo così la ratio dell’esclusione del contributo dalla baseimponibile Irap nella esigenza di evitare l’imposizione di quelli percepiti a copertura di costi che hanno già contribuito alla determinazionedell’imposta. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 11; legge 156/81, art. 6, comma 1; legge regionale 13/95
588. Rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 25/20/11 dell’11 febbraio 2011 - Pres. Celletti,
Rel. Bonavolontà
ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - Esercizio di attività professionale - Assenza di organizzazione - Dirittoal rimborso - Sussiste.
Nel caso di attività professionale di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, in assenza di organizzazione di capitalie lavoro altrui, manca il presupposto dell’imposta regionale sull’attività produttiva. (M.SA.)Conforme alla Sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 della Corte Costituzionale
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2
589. ImponibilitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 52/22/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Senes
DICHIARAZIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Imponibilità - Non sussiste.Non è imponibile il reddito prodotto da un contribuente esercente abitualmente un’attività non autonomamente organizzata a prescinderedalla compilazione degli appositi quadri del modello di dichiarazione dei redditi, essendo il tributo comunque non dovuto. (M. Sa.)
Conforme alle Sentenze n. 3672/2007 e n. 3678/2007 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2 e d.p.r. 600/73, art. 36-bis
590. Impiego di capitali e lavoro altrui
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 49/42/11 del 9 marzo 2011 - Pres. Rel. De
Ruggiero
Lavoro autonomo - Impiego di capitali e lavoro altrui - Carenza - Valore aggiunto - Non sussiste.
Non ricorre il presupposto d’imposta se manca una struttura organizzativa di capitali e lavoro altrui, che di per sé, in assenzadell’essenziale lavoro abituale del professionista, sia indice di una capacità contributiva ulteriore rispetto a quella data dall’opera deltitolare svolta con modesto apporto di beni strumentali. (M.SA.)
Conforme alla Sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2
591. Presupposto impositivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 46/46/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Pezza, Rel.
Esposti
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - ATTIVITÀ PROFESSIONALE - Presupposto impositivo - Non sussiste.Il semplice svolgimento di un’attività professionale non costituisce presupposto per l’assoggettamento ad IRAP del reddito prodotto,dovendosi ravvisare, per la concretizzazione di tale presupposto, che l’attività del contribuente venga svolta con l’ausilio di un’autonomaorganizzazione. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/73, art. 38
592. Presupposti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 47/46/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Pezza, Rel.
Esposti
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - BENI STRUMENTALI di ingente valore - Redditi elevati - Presupposto impositivo
- Sussiste.
La dichiarazione di redditi elevati e la disponibilità di beni strumentali di notevole valore dimostrano la sussistenza di una organizzazionepiuttosto complessa e il possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’IRAP. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/1973, art. 38
593. Rimborso e condono
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 48/46/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Pezza, Rel.
Cucchi
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - MANCANZA DI DIPENDENTI - Beni strumentali non rilevanti, Redditi limitati -
Presupposto impositivo - Non sussiste - Domanda di condono - Inammissibilità del rimborso - Sussiste.La dichiarazione di redditi limitati, l’assenza di beni strumentali di rilievo e di dipendenti, dimostrano l’insussistenza di un’autonomaorganizzazione rilevante per l’applicazione dell’IRAP. Il condono presentato ai sensi dell’art. 7, comma 13 della l. 289/2002 rendeinammissibile la richiesta di rimborso. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/73, art. 38; l 289/2002, art. 7, comma 13
594. Attività professionaleCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 49/46/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Pezza, Rel.
Esposti
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ - INSUFFICIENZA - Legittimità delrimborso - Sussiste.
Lo svolgimento professionale di procacciatore di affari senza l’ausilio di dipendenti, né di collaboratori di altro tipo, e con benistrumentali di non rilevante valore non configurano una struttura con autonoma capacità produttiva e quindi dei presupposti richiesti dallanormativa per assoggettare il reddito conseguito ad IRAP. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/1973, art. 38
595. IRAP, vizi della cartella
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 45/31/11 del 24 marzo 2011 - Pres. Bertolé -
Rel. Falaguerra
IRAP - DICHIARAZIONE E DEBENZA TRIBUTO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Vizi di merito - Inammissibilità -Iscrizione a ruolo - Legittimità.Di fronte alla dichiarata debenza del tributo IRAP da parte del contribuente, secondo il modello UNICO dallo stesso presentato ne
risulta legittima l’iscrizione a ruolo operata dall’Ufficio e non la pretesa auto esenzione al pagamento da parte del contribuente. Lo stesso
infatti non poteva impugnare la cartella se non per vizi propri della stessa e non per questioni di merito che avrebbero potuto e dovuto
essere sollevate solo a seguito di diniego dell’Amministrazione Finanziaria a fronte di un’eventuale istanza di rimborso. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 36-bis
596. Revisore contabile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 52/50/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Introini,
Rel. Pellini
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Svolgimento di attività di revisore contabile - Impiego di mezzi strumentali di valore
ridotto e senza dipendenti - Presupposto impositivo - Non sussiste.
Va riconosciuto il rimborso Irap del contribuente che svolge la propria attività professionale in qualità di revisore contabile con l’impiegodi mezzi strumentali di valore ridotto e senza un’autonoma ed indipendente struttura organizzata, priva di dipendenti e collaboratori.(D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/1973, art. 38
597. Compensi a terzi occasionali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 65/30/11 del 4 aprile 2011 - Pres. Paganini -
Rel. Mascherpa
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Compensi a terzi occasionali - Ricavi di elevata entità - Irrilevanza.La modesta entità in rapporto ai ricavi dichiarati, per compensi corrisposti dal contribuente a terzi, attesta che quest’ultimo si avvale dilavoro altrui in modo non continuativo, e ciò esclude l’esistenza di autonoma organizzazione in capo al contribuente. A ciò si aggiungeche l’entità dei compensi conseguiti, non è di per sé indice di autonoma organizzazione, potendosi conseguire rilevanti guadagni ancheutilizzando solo ed esclusivamente la propria capacità lavorativa di libero professionista. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.l. 12/02, art. 3; d.lgs. 546/92, art. 2, comma 1
598. Capitali o lavoro altrui
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 82/49/11 del 7 aprile 2011 - Pres. Leotta, Rel.
Insinga
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - PRESENZA DI CAPITALE O LAVORO ALTRUI - Sussiste - Presupposto
impositivo - Sussiste.
L’attività di lavoro autonomo svolta in presenza di capitale o lavoro altrui è sufficiente a configurare i presupposti per l’applicazionedell’imposta. L’attività di terapeuta svolta in presenza di organizzazione di capitali, ovvero con costi incidenti in modo sensibile per oltreil 20% sui compensi dichiarati comporta la sussistenza del presupposto dell’imposta. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/1973, art. 38
599. Assenza del titolare
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 73/01/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. Simone, Rel.
Marseglia
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Funzionamento della struttura in assenza del titolare - Irrilevanza.
L’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’imposizione ai fini Irap, postula che l’attività abituale edautonoma si avvalga di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva mentrenon è necessario che la struttura organizzativa sia in grado di funzionare in assenza del titolare. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 3; d.p.r. 917/86, art. 49 comma 1
600. Autonoma organizzazione, requisiti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 88/28/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Lazzarini
IRAP - PERSONALE DIPENDENTE - Assenza - Beni strumentali - Esiguità - Autonoma organizzazione - Insussistenza.Nell’attività professionale svolta dal contribuente, stante l’assenza di personale dipendente e vista l’esiguità degli investimenti in benistrumentali, non può essere riscontrato il carattere di “attività autonomamente organizzata”, ovvero il presupposto alla base dell’IRAP.(C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997
601. Presupposto impositivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 54/46/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Punzo, Rel.
Cucchi
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE - Presupposto impositivo -Non sussiste.
Il semplice svolgimento di un’attività professionale non costituisce presupposto per l’assoggettamento ad IRAP del reddito prodotto,dovendosi ravvisare, per la concretizzazione di tale presupposto, che l’attività del contribuente venga svolta con l’ausilio di un’autonomaorganizzazione. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/1973, art. 38
602. Fattori di produzione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 57/49/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Rel. Leotta
IRAP - ORGANIZZAZIONE AUTONOMA - FATTORI DI PRODUZIONE - Lavoro personale del professionista -
Esclusione di VAP tassabile.
Sulla base dei dati normativi e tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, può affermarsi in generale che l’IRAPcolpisce la potenzialità economica derivante dalla disponibilità e dalla organizzazione dei fattori della produzione, potenzialità questa chenon è dato riscontrare quando la produzione del reddito derivi esclusivamente dal lavoro personale del professionista. In quest’otticadeve ritenersi ininfluente la sussistenza e la conseguente utilizzazione di singoli mezzi o strumenti di lavoro indispensabili all’eserciziodell’attività professionale, utilizzati personalmente dal professionista e quindi non qualificabili come ‘fattori di produzione’, ovverocomplesso di beni organizzato per la prestazione di servizi. (M.P.)
603. Beni strumentali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 48/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Curto, Rel.
Pappalardo
IRAP - DOTTORE COMMERCIALISTA - Autonoma organizzazione.
Non è soggetto ad IRAP il Dottore Commercialista che opera singolarmente, senza avvalersi dell’ausilio di personale dipendente, inmancanza di compensi a terzi, e che possiede quali beni strumentali l’autovettura, il PC e l’arredamento di un ufficio di ampiezza pari a111 mq, non essendo questi beni eccedenti per quantità e valore le esigenze minime dell’attività. Per tale attività svolta singolarmentecompete il rimborso dell’IRAP versata, non ostando la ulteriore partecipazione in uno studio associato, i cui redditi non sono oggettodella produzione di reddito come lavoro autonomo. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, artt. 2 e 24
604. Provvigioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 50/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Rel. Curto
IRAP - ATTIVITÀ D’IMPRESA - PROVVIGIONI - Compensi occasionali.Non sono soggetti ad IVA ed a IRAP i compensi per provvigioni qualificati come reddito occasionale, anche avuto riguardo a quanto
dichiarato dal sostituto d’imposta nel modello 770. Affinché sia possibile ipotizzare l’esistenza di una attività d’impresa soggetta ai tributiin contestazione, è necessaria la prova dell’impiego di capitali o di collaborazioni esterne che postulino l’organizzazione di fattori dellaproduzione in vista del conseguimento di un lucro. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 1; d.lgs. 446/97, art. 2
605. Condono ed IRAP
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 51/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Rel. Curto
IRAP - CONDONO EX ART. 7 - RIMBORSO IRAP - Non dovuto.
La definizione automatica delle imposte di cui all’art. 7 l. 289/2002esclude che si possa far luogo alla restituzione di somme già versate dal dichiarante, la cui asserita non debenza non fosse stata a suotempo fatta valere. Il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra due trattamenti distinti: la coltivazione della
controversia nei modi ordinari, conseguendo i rimborsi, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata. Pertanto, il
rimborso dell’IRAP motivato dalla mancanza di autonoma organizzazione di attività professionali non spetta in caso di avvenutadefinizione automatica delle imposte. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 7
606. Fattispecie ingegnere
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 62/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.
Staunovo Polacco
IRAP - INGEGNERE - CONSULENTE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE.
Esercita attività di lavoro autonomo in carenza di autonoma organizzazione, non assoggettabile ai fini IRAP, l’ingegnere che svolgeattività di consulente tecnico per un unico cliente e che possiede beni strumentali limitati, quali l’impiego di una autovettura, di unpersonal computer e di un telefono cellulare, oltre alla disponibilità di un ufficio di ridotte dimensioni e non ha detratto spese perprestazioni di lavoro altrui. Il modesto ammontare degli oneri per consumi e delle altre spese documentate non lasciano supporre che
esse nascondano l’utilizzo di strutture organizzative messe a disposizione da terzi. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 24
607. Fattispecie radiologo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 45/08/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Fenizia, Rel.
De Costanzo
IRAP - LAVORO AUTONOMO - MEDICO RADIOLOGO - Presupposto impositivo - Autonoma organizzazione -
Necessità.Ai fini IRAP, in ordine all’imponibilità dei redditi conseguiti nell’attività di lavoro autonomo quale medico radiologo, questa non sussistese il medico non si avvale di lavoratori dipendenti e se si avvale solo dei beni strettamente necessari allo svolgimento del proprio
lavoro. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97
608. Presupposto impositivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 46/08/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Fenizia, Rel.
De Costanzo
IRAP - ORGANIZZAZIONE AUTONOMA - LAVORO ALTRUI NON OCCASIONALE - Presupposto impositivo -
Sussiste.
Ai fini IRAP, si desume l’esistenza di un’autonoma organizzazione se dalla dichiarazione dei redditi risultano compensi a collaboratori eversamenti per ritenute su lavoro autonomo con frequenza mensile. Inoltre, la prova dell’assenza di un’autonoma organizzazione ricadesu chi vanta il diritto al rimborso. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97
609. Attività itineranteCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 77/49/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Rel.
Lucchina
AGENTE DI COMMERCIO - SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ IN MODO ITINERANTE - Costi minimali -Autonoma organizzazione.
L’agente di commercio che ovviamente svolge l’attività in modo itinerante, e che fornisce prova di esercitarla con costi minimali tali danon far presupporre un’organizzazione di impresa deve ritenersi esentato dall’IRAP. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/1973, art. 38
610. Medico convenzionato
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 97/1/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Rel. Simone
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - MEDICO CONVENZIONATO - Onere della prova.
In tema di autonoma organizzazione per l’attività di medico convenzionato, la prova dell’Ufficio non può essere offerta dall’utilizzo diapparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione sanitaria. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando ilcontribuente sia il responsabile dell’organizzazione e quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’eserciziodell’attività convenzionata con l’ASL. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2
611. Verifica sussistenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 97/28/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Rel. Izzi
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - VERIFICA SUSSISTENZA - Questione di mero fatto.
Ai fini dell’assoggettabilità all’imposta, IRAP, dei redditi di lavoro autonomo, occorre verificare e la verifica costituisce questione dimero fatto, se l’attività esercitata venga svolta in presenza o assenza di organizzazione. L’autonoma organizzazione rilevante ai finidell’imposizione IRAP, deve configurarsi come complesso di beni strumentali funzionalmente collegati al fine dell’esercizio di un’attività;tale collegamento funzionale deve costituire un quid pluris rispetto all’attività svolta dal professionista stesso un elemento distintivo edaggiuntivo rispetto all’ intuitu personae, senza il quale non esiste organizzazione. L’organizzazione esiste, allora, nel caso in cui vi sia uncomplesso di beni mezzi e /o persone in grado di sostituire il soggetto nell’espletamento dell’incarico ricevuto tale per cuil’organizzazione stessa svolga un’attività aggiuntiva e/o sostitutiva ed in ogni caso ulteriore rispetto a quella svolta dal professionistastesso. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 449/1997
612. Presupposto impositivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 46/11/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Rel. Buono
IRAP - LAVORO AUTONOMO - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA - Autonoma organizzazione.Presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività economicamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio dei beniovvero alla prestazione di servizi: per abitualità si intende un’attività stabile e non occasionale o temporanea mentre l’autonomiaorganizzativa ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili adaltrui responsabilità ed interesse e quando impiega beni strumentali o fa luogo a spese di produzione non eccedenti secondo l’ id quod
plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Inoltrenon occorre che si tratti di una struttura in grado di generare profitti anche senza il titolare, ma è sufficiente che i mezzi personali emateriali di cui si avvale costituiscano un ausilio maggiore di quello di cui abitualmente possono disporre anche soggetti esclusi
dall’applicazione dell’IRAP e siano tali da porre il professionista in condizione di produttività più efficace di quella in cui si sarebbetrovato senza di essi. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97
613. Esercizio in forma associata
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 73/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Di Maida
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - STUDIO ODONTOIATRICO -
Rilevanza dell’esercizio in forma associata ai fini dell’autonoma organizzazione - Presupposto impositivo - Sussiste.
L’esercizio in forma associata della professione è circostanza idonea di per sé a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazionedi strutture e mezzi, posto che un siffatto apparato appare caratterizzato dalla possibilità di avvalersi oltre che della reciprocacollaborazione, anche delle spese da ciascun componente dell’associazione sostenute. Quando dall’esame della contabilità si possonoinoltre desumere spese per l’acquisto e l’ammortamento di beni strumentali di importo non irrisorio, si può formulare l’oggettivo rilievodella struttura organizzata, il cui reddito è imponibile Irap. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2
614. Presupposto impositivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 61/49/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Lucchina,
Rel. Insigna
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Presenza di capitale o lavoro altrui - Sussiste - Presupposto impositivo - Illegittimitàdel rimborso.
L’attività di lavoro autonomo svolta in presenza di capitale o lavoro altrui configura i presupposti per l’applicazione dell’imposta.L’attività di dottore commercialista svolta con l’ausilio di uno studio attrezzato e beni strumentali atti a fornire un plusvalore alla puraattività intellettuale giustificano la sussistenza del presupposto impositivo, che viene ulteriormente rafforzato dall’elevata incidenza deltotale dei costi sostenuti rispetto ai compensi dichiarati, pari mediamente al 25%, che implica l’impiego di fattori produttivi esogenirispetto alla mera prestazione professionale. Non risulta provata l’esistenza di un’attività professionale non organizzata svolta in assenzadi organizzazione di capitali o lavoro altrui.
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2; d.p.r. 602/73, art. 38
615. Presupposto impositivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 66/49/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Leotta, Rel.
Insinga
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Presenza di capitale o lavoro altrui - Sussiste - Presupposto impositivo.
L’attività di lavoro autonomo svolta in presenza di capitale o lavoro altrui è sufficiente a configurare i presupposti per l’applicazionedell’imposta. L’attività di dottore commercialista svolta in uno studio associato, in presenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui diconsiderevole ammontare, comporta l’assoggettamento ad IRAP, soprattutto se i compensi confluiscono nel reddito complessivo
professionale autonomo dello studio associato, fattore di accrescimento della potenzialità produttiva e dunque espressivo dell’esistenzadi un’organizzazione di struttura e mezzi. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 446/1997, art. 2
616. Medici di base
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano) sez. 34 - sentenza n. 49/34/11 del 11 maggio 2011 - Pres.
Targetti - Rel. Menegatti
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - MEDICI DI BASE - Beni strumentali pari alla dotazione minima prevista dal
SSN per lo svolgimento dell’attività.Come per tutti i lavoratori autonomi, anche il reddito del medico di base non è assoggettabile ad IRAP se l’attività è svolta in assenza diautonoma organizzazione. In particolare, per il medico di base, la dotazione di beni considerata “indispensabile” è quella prevista dallaconvenzione con il SSN. (M.G.)
617. Beni strumentali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 92/06/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Rel.
Silocchi
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - ASSENZA DI DIPENDENTI - Beni strumentali significativi.
Il contribuente, nel caso di specie commercialista e revisore, che svolge attività professionale con apporto assoluto o preponderante delproprio lavoro personale, senza avvalersi di una particolare organizzazione deducibile dalla presenza di dipendenti e/o beni strumentali di
assoluta valenza incrementativa ai fini dello svolgimento dell’attività professionale, non è soggetto ad IRAP. La consistenza dei benistrumentali, ricavabile dai prospetti di ammortamento prodotti dallo stesso contribuente va comunque rapportata all’ammontare deiredditi percepiti dal professionista nelle annualità in contestazione. (F.N.G.)
618. Maggiorazione per banche
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 71/19/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Rel.
Raineri
IRAP - ALIQUOTE - MAGGIORAZIONE PER BANCHE - Deliberazione Regione Lombardia - Legittimità.La modifica delle aliquote IRAP applicabili agli istituti bancari, deliberata dalla Regione Lombardia con l. r. pubblicata sul B.u.r.l. il
19 dicembre 2001 e con entrata in vigore del 1 gennaio 2002, non viola lo Statuto del Contribuente. Ad essi è applicabile lamaggiorazione sull’aliquota di cui all’art. 16, 1º comma d.lgs. 446/1997, che all’epoca era stabilita nella misura massima del 4,75%, invirtù del richiamo ai commi 1 e 2 dell’art. 45. In altri termini, l’interpretazione letterale della norma, ai sensi dell’art. 12 delle disposizionisulla legge in generale, non consente di distinguere tra “aliquote base” ed “aliquote speciali”, ma semplicemente di maggiorazione, sinoad un massimo dell’1%, dell’aliquota stabilita per i soggetti passivi di imposta, dichiarata costituzionalmente legittima, in relazione agliartt. 3 e 53, primo comma Cost., dalla sentenza Corte Cost. n. 21 del 19 gennaio 2005. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 16 e 45; Cost., artt. 3 e 53; c.c. art. 12 preleggi
619. Autonoma organizzazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 70/36/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Rel.
Liguoro
IRAP - PROFESSIONISTI - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Criteri di imponibilità - Onere di dimostrazionedell’insussistenza del presupposto impositivo.Il presupposto dell’Irap è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata e diretta alla produzione, allo scambio di beni oalla prestazione di servizi, il tributo non colpisce il reddito prodotto in capo al suo percettore ma bensì il valore aggiunto prodotto
nell’esercizio dell’autonoma organizzazione. La nozione di autonoma organizzazione non implica l’esclusione di una struttura realesemplicemente utile allo svolgimento dell’attività. Incombe sul contribuente l’onere di dimostrare l’insussistenza del presuppostoimpositivo e la mancanza di organizzazione ai fini della produzione del reddito, sulla base della non rilevanza di beni strumentali, e
l’assenza di personale dipendente o collaboratori.
620. Spese eccedenti il minimo indispensabile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 53/11/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Rel.
Buono
IRAP - Esercizio abituale di attività economicamente organizzata - Autonoma organizzazione - Spese eccedenti il minimoindispensabile.
Premesso che il presupposto dell’Irap è l’esercizio abituale di un’attività economicamente organizzata diretta alla produzione o alloscambio dei beni ovvero alla prestazione di servizi occorre specificare che cosa si intende per abitualità e cosa si intende per autonomaorganizzazione. Per abitualità si intende un’attività stabile e non occasionale o temporanea; l’autonomia organizzativa ricorre quando ilcontribuente è il responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse equando non impieghi beni strumentali o faccia luogo a spese di produzione eccedenti secondo l’ id quod plerumque accidit il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Inoltrenon occorre che si tratti di una struttura in grado di generare profitti anche senza il titolare, ma è sufficiente che i mezzi personali emateriali di cui si avvale costituiscano un ausilio maggiore di quello di cui abitualmente possono disporre anche soggetti esclusi
dall’applicazione dell’IRAP e siano tali da porre il professionista in condizione di produttività più efficace di quella in cui si sarebbetrovato senza di essi. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97
621. Fattispecie ragioniere
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 74/19/11 del 17 maggio 2011 - Pres.
Piglionica, Rel. Antonioli
IRAP - RAGIONIERE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO -
ANNULLABILITÀ - SUSSISTE.Ai sensi dell’art. 19, primo comma, lettera d) d.lgs. 546/1992, è autonomamente impugnabile la cartella di pagamento emessa ai sensidell’art. 36-bis d.p.r. 602/1973 per debenza di IRAP, in difetto di una preventiva manifestazione di potestà impositiva in altro atto. Lerisultanze della dichiarazione dei redditi del ragioniere collegiato, pacifiche ed incontroverse tra le parti, escludono il requisito di
autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP, stante i principi statuiti dalle sentenze Cass. n. 15249/2010 e 19124/2010, condivise dal
Collegio giudicante. Pertanto, la cartella di pagamento oggetto di controversia deve essere annullata. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, art. 36-bis; d.lgs. 546/1992, art. 19; d.lgs. 446/1997, artt. 1 e 2; c.c., art. 2033
622. Fattispecie avvocato
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 78/19/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Raineri,
Rel. Antonioli
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - AVVOCATO - SUSSISTE.
L’effetto espansivo della res iudicata si riverbera sul piano oggettivo per le medesime questioni di fatto e di diritto, a periodi differenti
e/o contigui, per il medesimo tributo. Nel procedimento di appello contro la sentenza di primo grado che giudica di due ricorsi avverso
avvisi di accertamento per IRAP relativi ad anni diversi, riuniti per connessione ex art. 29 d.lgs. 546/1992, il giudicato di primo grado,
favorevole al contribuente per l’anno 2004, non oggetto di appello incidentale dell’Ufficio, e divenuto definitivo, si riverbera anchesull’anno 2005. Si riforma la sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce anche per l’anno 2005 il requisito della mancanza diautonoma organizzazione dell’attività professionale di avvocato, ritenendola rilevante ai fini IRAP, in contrasto con quanto stabilito perl’anno 2004, con pronuncia illogica e contraddittoria, in violazione dell’art. 2697, comma 1 c.c. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.lgs. 546/1992, art. 29, 36 e 56; c.c., art. 2697, comma 1
623. Agente immobiliare
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 94/06/11 del 23 maggio 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Grigo
IRAP - AGENTE IMMOBILIARE - Attività autonomamente organizzata.Non è dovuta l’IRAP dall’agente immobiliare che ha svolto la propria attività con struttura operativa limitata a beni strumentali di entitàminimale e non si è avvalso di opera professionale esterna dimostrando di non avere esercitato alcuna attività autonomamenteorganizzata diretta alla produzione di servizi. (F.N.G.)
624. Rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 109/1/11 del 25 maggio 2011 - Pres. Rel. Simone
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - ONERE PROVA CONTRIBUENTE - Decadenza - Decorre dalla data del
versamento.
È legittima la richiesta di rimborso dell’imposta Irap allorquando l’esercizio dell’attività professionale non è autonomamente organizzata.Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e quando impieghi benistrumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Nella fattispecie il contribuente disponendo soltanto di unostudio attrezzato secondo i requisiti minimi richiesti dalla convenzione deve essere ritenuto esente dal campo di applicazione dell’Irap.Rileva la decadenza del diritto al rimborso per tardività della richiesta rispetto al termine dei 48 mesi dal versamento intervenuto. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, art. 2
625. Attività medica intra moenia
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 66/18/11 del 26 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.Staunovo Polacco
IRAP - MEDICO - ATTIVITÀ INTRA MOENIA - Autonoma organizzazione - Esclusione.Esercita attività di lavoro autonomo in carenza di autonoma organizzazione, non assoggettabile ai fini IRAP, il medico che svolge attivitàdi refertazione di esami clinici neurofisiologici intra moenia direttamente per una Casa di Cura. La struttura organizzativa della Casa di
cura (locali, apparecchiature, personale ecc.) eventualmente utilizzata dal contribuente per effettuare gli esami diagnostici, nel caso in cui
non si fosse limitato alla refertazione, è stata dalla Casa di Cura messa a disposizione del contribuente al fine di rendere le prestazionidedotte in contratto e non ne rende autonomamente organizzata l’attività. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 24
626. Fattispecie dottore commercialista
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 59/20/11 del 27 maggio 2011 - Pres. Celletti,
Rel. Muscolo
IRAP - RIMBORSO - DOTTORE COMEMRCIALISTA - Autonoma organizzazione - Esclusione.
Il dottore commercialista che non impiega lavoro altrui e possiede beni strumentali pari a due PC, due video e tre stampanti, esercita
attività di lavoro autonomo non supportata da stabile organizzazione. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 24
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
627. Pannelli autostradali carte di credito
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 6/31/11 del 11 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ - PANNELLI AUTOSTRADALI - INFORMAZIONI DI SERVIZIO - Concessionariaservizio di pubblicità - Loghi delle carte di credito - Imponibilità - Competenza.Competente a ricevere il ricorso, avverso l’accertamento per l’imposta di pubblicità, è la Commissione Provinciale ove è ubicata la sededella concessionaria di pubblicità che ha emesso l’atto impositivo. A carico dei pannelli a messaggio variabile, posti lungo le autostrade,portanti informazioni riguardanti il traffico e le modalità di pagamento del pedaggio, anche con l’indicazione dei loghi della carte dicredito accettate per il pagamento automatizzato, oltre che il nome della concessionaria del servizio autostradale, non è riscontrabile ilpresupposto impositivo, in quanto la diffusione del nome della società non si presterebbe a determinare un incremento della clientela,trattandosi di un servizio formante oggetto di concessione amministrativa e gestito in esclusiva e non in regime di concorrenza. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93, artt. 5 e 17
628. DefinitivitàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 21 - sen tenza n. 92/21/11 del 18 febbraio 2011 - Pres. Davigo, Rel.
Chiametti
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AVVISID’ACCERTAMENTO - Mancata impugnazione - Definitività - Atti consequenziali - Legittimità - Sussiste.La mancata impugnazione degli avvisi d’accertamento, notificati in termini di legge, legittima la consegna dei ruoli da parte delconcessionario del servizio accertativo e di riscossione dell’imposta, nonché l’emissione degli atti consequenziali, quali la cartella dipagamento, ai fini esattivi. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 23, comma 3
629. Distributori automatici
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 18/35/11 del 23 novembre 2010 - Pres. Liguoro,
Rel. Cassone
IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ - PANNELLI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Specifiche dei prodottialimentari contenuti - Presupposto impositivo - Sussiste.
I pannelli applicati sulle pareti dei distributori automatici di cibi e bevande installati all’interno di una stazione ferroviaria in quantocontenenti immagini e specificazioni relativi alle merci contenute nei distributori e prelevabili dal pubblico sono soggetti all’impostacomunale sulla pubblicità. Non ricorre l’esonero previsto dall’art. 17 co. 1 lett. e) del d.lgs. 507/93 sia in relazione alla dimensione dei
pannelli che superano la superficie esclusa dall’imposta e sia perché non si tratta di messaggi che pubblicizzano l’attività dell’impresa ditrasporto ferroviario. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93, art. 5
630. Cartelli autostradali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 13/11/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Buono
Imposta comunale di pubblicità - Cartelli autostradali - Destinazione alle informazioni agli utenti - Idoneità pubblicitaria -Non sussiste.
I cartelli autostradali, se destinati esclusivamente a fornire informazioni agli utenti su carte di credito, bancomat e carte prepagate abilitate
al pagamento al casello con l’effetto di garantire un idoneo incolonnamento del traffico automobilistico, non costituiscono mezzipubblicitari e non rientrano nella previsione dell’art. 5 d.lgs. 507/93 che richiede che si realizzi lo scopo di promuovere domanda di benio servizi ovvero che siano finalizzati a migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato. Ne consegue la non assoggettabilità all’impostacomunale sulla pubblicità. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93, art. 5
631. Insegna d’esercizioCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 003/6/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres. Silocchi,
Rel. Grigo
PUBBLICITÀ - Insegna dotata di frecce posizionata su un palo nei pressi dello studio professionale - Area inferiore a mq.
5 - Insegna pubblicitaria - Non è tale - Insegna d’esercizio - È tale.In sintonia con i canoni previsti dall’art. 2- bis della legge 75/2002, una insegna installata nei pressi dello studio professionale contenente
la denominazione d’impresa, l’indicazione della tipologia dell’attività esercitata e idonea a contraddistinguere il luogo ove svolge l’attivitàprofessionale, costituisce una insegna di esercizio e non una insegna pubblicitaria. (M.S.)
Riferimenti normativi: l. 75/02, art. 2-bis
632. Insegna d’esercizioCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 002/6/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres. Silocchi,
Rel. Grigo
PUBBLICITÀ - Cartelli con dicitura “occasione” posizionati su autovetture usate - Carattere transeunte - Messaggio
pubblicitario - Non sussiste.
I cartelli con dicitura “occasione” posizionati su autovetture usate senza segni distintivi della concessionaria costituiscono mera “insegnadi esercizio”, rivestente il requisito della temporaneità, per cui va escluso, per i medesimi, il pagamento dell’imposta sullapubblicità. (M.S.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 5/7/1993
633. Cartelli
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 37/19/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Raineri,
Rel. Antonioli
PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI - CARTELLI - In area aeroportuale - Natura pubblicitaria - Sussiste.
È soggetto all’imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico obiettivamente idoneo a fare conoscere ad unamassa indeterminata di consumatori l’attività e/o il prodotto di una azienda. Ai fini impositivi occorre fare riferimento al numero deicartelli ed alla complessiva misura della superficie esposta, riferita al soggetto passivo ricorrente, non esercente un servizio pubblico,
nulla rilevando la titolarità dell’area nella quale viene effettuata la pubblicità. (M.SA.)Conforme alla Sentenza n. 23.383 del 4 novembre 2009 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.lgs. 504/93, artt. 1, 5, 6, 17, comma 1, lett. e) e legge 75/02, art. 2-bis
634. Superficie tassabile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 31/15/11 del 18 aprile 2011 - Pres. Marletta,
Rel. Sciarini
IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ - SUPERFICIE TASSABILE - CRITERI.La superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell’imposta comunale sulla pubblicità deve essere quella relativa all’interainstallazione pubblicitaria, comprensiva, quindi, anche della parte non coperta da marchio, solo se quest’ultima abbia, per dimensioni,forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra le caratteristiche proprie o della componente pubblicitariaaggiuntiva vera e propria, ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7
635. Dimensioni e contenuto del messaggio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 50/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Lamanna,
Rel. Granata
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMPOSTE DI PUBBLICITÀ -Dimensioni e contenuto delle pubblicità.L’imposta di pubblicità non è dovuta nel caso in cui l’insegna riporti solo l’indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa enon sia apposta per più di due volte e con le modalità previste dalla norma specifica. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93, art. 13 comma 4-bis
636. Distributori automatici di alimenti e bevande
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 44/15/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Rel.
Marletta
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ - AVVISO DI ACCERTAMENTO - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI EBEVANDE - Stazioni ferroviarie - Assoggettamento ad imposta - Sussiste.
Sono soggetti all’imposta sulla pubblicità i pannelli posti sui distributori automatici di alimenti e bevande situati all’interno delle stazioniferroviarie, anche in luoghi il cui accesso sia riservato ai possessori di biglietto ferroviario. Non si rendono applicabili al caso di specie nél’esenzione dall’imposta per le vendite in luoghi privati — essendo la stazione FS un luogo pubblico al quale chiunque può accedere,anche se solo in determinati momenti o con l’osservanza di specifiche disposizioni — né quella per insegne inferiori ai 5 mq, in quanto ipannelli pubblicizzano sia il nominativo della ditta (insegna in senso proprio) che i prodotti venduti. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93, artt. 1, 5 e17
637. Presupposti impositivi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 50/08/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Rel. Fenizia
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Presupposti impositivi - Caso dispecie.
Avendo riguardo all’imposta comunale sulla pubblicità, questa è dovuta se vengono apposti cartelli inerenti le caratteristiche e le qualitàdel prodotto alimentare all’interno dello stesso distributore che eroga tali prodotti. L’imposta è dovuta anche se tali distributori sonoapposti in una stazione ferroviaria in quanto luogo pubblico. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993
TARSU
638. Prove
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 34 del 18 gennaio 2011 - Pres. Rel. Natola
TARSU - NON IMPONIBILITÀ - PERIODO - Prove documentali - Necessità - Sussiste.Ai fini della non soggezione alla TARSU di un immobile sono necessarie le prove in ordine alla disattivazione delle utenze e/o al loro
ripristino onde individuare il periodo in cui esso è stato inutilizzato. (M.SA.)
639. Attività industrialeCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 33 del 18 gennaio 2011 - Pres. Rel. Natola
TIA - TARSU - IDENTITÀ DI PRESUPPOSTO - Attività industriale - Non imponibilità - Sussiste.La TIA subentrata alla TARSU non rappresenta una nuova entrata, ma muove dallo stesso presupposto, con applicazione agli stessi
soggetti passivi, in base a parametri definiti mediante criteri oggettivi dall’Ente Locale (Comune), distinguendo tra rifiuti urbani, cui èapplicabile e rifiuti speciali, per i quali incombe sul produttore lo smaltimento e la responsabilità con conferimento dei rifiuti a soggettiall’uopo autorizzati. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 22/1997, articoli 10 e 49
640. Cessazione occupazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 35/23/11 dell’1 febbraio 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Dattolico
TARSU - CESSAZIONE OCCUPAZIONE - Aree tassabili - Denuncia tardiva - Sgravi.
In caso di denuncia tardiva della cessazione dell’occupazione dei locali e delle aree tassabili, può darsi luogo all’abbuono del tributo perlo smaltimento dei rifiuti urbani solidi se la cessazione venga adeguatamente dimostrata, ma solo per le annualità successive a quella incui è avvenuta la cessazione; di converso, con riferimento alle denunce tardivamente presentate nel corso dell’anno di cessazione,nessuno sgravio può essere concesso per i bimestri solari anteriori a quello in cui è stata presentata la denuncia. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 64 comma 3
641. Avviso di accertamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 69 dell’8 febbraio 2011 - Pres. D’Andrea, Rel.
Pagliaro
TARSU - CARTELLA DI PAGAMENTO - Avviso d’accertamento - Necessarietà - Non sussiste.L’avviso d’accertamento non rappresenta un atto dovuto nel caso di accettazione da parte dell’Ente Locale (Comune) delle superficidichiarate, su cui viene calcolata la TARSU con la mera applicazione delle aliquote emanate e vigenti. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62, comma 1
642. Imballaggi
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 87/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Bitto, Rel. Franco
Imballaggi - Rifiuti speciali - Smaltimento.
Gli imballaggi possono essere considerati rifiuti speciali soltanto quando, essendo numerosi e particolarmente ingombranti, l’utente deilocali dove sono situati debba farsi carico del loro smaltimento. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 152/2006, art. 184, comma 2, lett. b)
643. Aree scoperte
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 139/29/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Napodano,
Rel. Scarabelli
AREE SCOPERTE - AREA PERTINENZIALE A VERDE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Avviso di pagamento -
Validità - Sussiste.In tema di contenzioso tributario sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione impugnabili, solo dinanzi al giudice
tributario, quelli con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazionenon si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì conun invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o“avviso di pagamento” o la mancata indicazione di un termine o della forma da osservare per l’impugnazione o della commissione
tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emesso successivamente in relazione ad avviso non
opposto, risulta inammissibile. Affinché un’area a verde possa essere esclusa dalla TARSU, in base al regolamento comunale, ènecessario che la suddetta area, oltre ad avere tale destinazione urbanistica venga effettivamente utilizzata come “aree a verde”, vale adire come spazi pubblici ad accesso libero indifferenziato in cui praticare attività sportive, ricreative, ludiche di carattere ambientale.(F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93, artt. 62 e 72
644. Natura tributaria
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 5/13/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Rel. Spano
FINANZA LOCALE - Tariffa di igiene ambientale - Natura tributaria - Assoggettabilità ad IVA - Non sussiste.L’ampio ed accurato impianto argomentativo della sentenza Corte Cost. 238/09, che statuisce la natura tributaria della Tarsu e lasostanziale analogia tra Tarsu e Tia appare largamente convincente, pertanto deve stabilirsi la non soggezione ad Iva della Tia e, di
conseguenza, deve escludersi l’ammontare dell’Iva dall’ingiunzione di pagamento notificata dal Comune al contribuente e recante ilrecupero di somme relative all’omesso pagamento della Tia. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 22/97, art. 49
645. Accertamento con adesione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 0002/26/2011 dell’11 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Molina
TARSU - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Documenti di riscontro e proposte alternative previste dal regolamento
comunale - Sospensione di 90 giorni per ricorrere - Insussistenza.
Se la Legge nazionale (art. 6 d.lgs. 218/97) non subordina l’effetto sospensivo (di 90 giorni) del termine (di 60 giorni) utile per proporrericorso avverso l’avviso di accertamento alla sussistenza di nessun particolare requisito all’istanza di accertamento con adesione“ulteriore” rispetto a quello della sua presentazione in carta libera con l’indicazione degli estremi indicativi del contribuente e delprecedente avviso di accertamento, non può il Comune pretendere di introdurre con proprio regolamento altro limite o altra condizionedi efficacia dell’istanza medesima non previsti dalla legge. (M.S.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 218/97, art. 6
646. Atto prodromico
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 13/29/11 del 13 gennaio 2011 - Pres. Fabrizi,
Rel. Casalvieri
TARSU - Iscrizione a ruolo - Atto prodromico - Necessità.La iscrizione a ruolo è legittimata dall’atto prodromico costituito dall’accertamento o dalla denuncia di parte. Tale non è la “denuncia dinuova occupazione” che si configura come nota di riscontro dell’invito del Comune a fornire dati relativi necessari per determinare latassa dovuta per l’occupazione di spazi. (G.T.)
Riferimenti normativi: legge 296/96, art. 1, comma 161 e segg. e d.lgs. 507/93, art. 71
647. Esercizio commerciale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 31/24/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Sacchi,
Rel. Crisafulli
ESERCIZIO COMMERCIALE - PRODUZIONE DI RIFIUTI - Imponibilità - Sussiste.La produzione di rifiuti è soggetta a tassazione sia da un punto di vista formale, tale essendo quella proveniente da una palestra
organizzata in forma d’impresa, che sostanziale, trattandosi di rifiuti rappresentati, seppure limitatamente, dai vuoti di contenitori diderrate alimentari, situati in distributori automatici. (M.SA.)
Riferimenti normativi: Regolamento Comunale articoli 5-9 e d.lgs. 507/1993, art. 62
648. Cartella
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 23/50/11 dell’11 febbraio 2011 - Pres. Rel.
Zevola
CARTELLA DI PAGAMENTO - ELEMENTI DI RIFERIMENTO - Carenza - Illegittimità - Sussiste.La carenza di specifici elementi e riferimenti immobiliari quali la categoria, la tipologia, la tariffa di riferimento, nonché la mancanza diprecise indicazioni della pregressa denuncia di occupazione da parte del contribuente impediscono a costui l’esercizio del diritto didifesa. (M.SA.)
649. Legittimazione passiva
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 55/46/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Punzo, Rel.
Cucchi
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - Errata notifica di cartelle di pagamento - Responsabilità dell’Agente perla riscossione - Sussiste.
La carenza di legittimazione passiva del ricorrente, ritenuto erroneamente erede del contribuente di diritto, fa ritenere l’agente per lariscossione responsabile, sia dell’individuazione del soggetto cui notificare le cartelle ricevute dagli Enti impositori, sia dellarettifica/revoca delle stesse, ove il destinatario degli atti sia poi riconosciuto carente dei legittimazione passiva. La compensazione delle
spese di giudizio operata in primo grado giustifica la compensazione anche nel secondo grado per motivi di equità, relativamente allacessata materia del contendere, e, negli altri casi, per le peculiarità e le problematiche emerse. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 15 e 46; c.p.c., art. 92; d.p.r. 602/1973, art. 26
650. Rottami di ferro
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 54/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Curto, Rel.
Staunovo Polacco
TARSU - CARTELLA DI PAGAMENTO - ROTTAMI DI FERRO - Equiparazione a rifiuto urbano - Esclusione.
I rottami di ferro provenienti dall’impresa del contribuente non sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani perché provenienti da unitàproduttiva di superficie inferiore a 250 mq; la delibera comunale che ha stabilito detta assimilazione, nell’anno 2007, è contraria alledisposizioni di legge vigenti pro tempore e deve essere disapplicata dal giudice tributario, in forza dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992.La cartella di pagamento portante il ruolo TARSU deve essere annullata anche in relazione all’estraneità dei rottami di ferro al concettodi rifiuto, essendo dei sottoprodotti ovvero degli scarti di lavorazione. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 152/06
651. ONLUS
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 95/22/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Rel. Izzi
TARSU - RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE - QUALIFICA DI ONLUS - Irrilevanza.
Ai fini dell’applicazione della TARSU, non rileva la qualifica di ONLUS del contribuente esercente attività di residenza socioassistenziale per anziani, in quanto il discrimen ai fini della valutazione dei criteri applicativi della TARSU è radicato sulle quantità equalità medie ordinarie dei rifiuti presuntivamente producibili dal contribuenti, e non dalla natura giuridica dell’attività dallo stessoesercitata. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93
TASSE AUTOMOBILISTICHE
652. Condono
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 135/31/11 del 18 febbraio 2011 - Pres. Rel. Scuffi
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Cartella Pagamento - Condono carichi iscritti a ruolo - Esclusione.
A seguito di provvedimento di diniego di condono ex art. 12 l. 289/02 su cartella esattoriale per recupero tasse automobilistiche,
legittima risulta la riscossione degli importi iscritti originariamente a ruolo in quanto alle tasse automobilistiche non è applicabile ilcondono. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12
653. Interruzione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 94/21/11 del 4 marzo 2011 - Pres. Rel. Davigo
TASSE AUTOMOBILISTICHE - AVVISI D’ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - PRESCRIZIONE - Interruzione -Atto esecutivo - Legittimità - Sussiste.La rituale e tempestiva notificazione degli avvisi d’accertamento in tema di tasse automobilistiche ha effetti interruttivi della prescrizione ela cartella di pagamento, emessa conseguentemente, è impugnabile soltanto per vizi suoi propri, essendo irrilevanti altri eventi quali ilsequestro e l’intervenuta demolizione del veicolo, ove riguardino periodi d’imposta successivi. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19
654. Sanzioni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sen tenza n. 110/17/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Giucastro,
Rel. Cafora
Tasse automobilistiche - Sanzioni - Avvisi d’accertamento - Termini - Atto consequenziale - Legittimità - Sussiste.Gli avvisi d’accertamento per il recupero d’imposta, notificati nei termini di proroga dei medesimi, sono legittimi e, per l’effetto, lacartella di pagamento conseguente risulta legittima, non essendo impugnabile autonomamente e non presentando vizi suoi propri.
(M.SA.)
655. Prescrizione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 97/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Cappellozza
CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO - Termini per la notificazione - Prescrizione -Sussiste.
La mancata notificazione dell’accertamento nei termini di legge fa scattare la prescrizione del diritto da parte dell’Ente Accertatore.(F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 935/82, art. 5; d.l. 269/03, art. 37
656. Annotazione al PRA
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 100/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Cappellozza
CARTELLA DI PAGAMENTO - SOGGETTIVITÀ PASSIVA - Incombenze relative alla trascrizione - Obbligodell’acquirente - Sussiste.In presenza di regolare cessione di un’autovettura, le incombenze conseguenti, quali l’annotazione al PRA, competono all’acquirente. Èsull’acquirente che grava pertanto la tassa automobilistica. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 953/1982
657. Condono
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 102/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Garofalo
CARTELLA DI PAGAMENTO - CONDONO TASSE AUTOMOBILISTICHE - Responsabile del procedimento - Non
sussiste.
Le tasse automobilistiche restano escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 12 della legge 289/02 rimanendo assoggettate alla diversadisciplina prevista dall’articolo 5- quinquies della legge 27/2003 che prevede una specifica modalità di definizione, mediante ilpagamento dell’intero importo del solo tributo con esclusione degli interessi e delle sanzioni.Sugli atti amministrativi si è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mancata indicazione del responsabile delprocedimento nell’atto configura mera irregolarità e non dà luogo a profili di nullità o annullamento dell’atto. (F.C.)
Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12
658. Soggettività passivaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 109/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
CARTELLA DI PAGAMENTO - SOGGETTIVITÀ PASSIVA - VENDITA AUTOVETTURA - Sgravio delle sommerichieste - Cessata materia del contendere - Sussiste.
Lo sgravio delle somme iscritte a ruolo da parte dell’Ufficio Regionale, in seguito a riconoscimento di mancanza di soggettività passivada parte dell’accertato, produce la cessazione della materia del contendere. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 953/1982
659. Demolizione del veicolo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 115/29/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Rel. Gilardi
Demolizione del veicolo - Prova della demolizione - Non debenza della tassa automobilistica - Sussiste.
La demolizione comprovata dalla documentazione del veicolo avvenuta in periodi d’imposta precedenti all’anno oggetto dalla richiestadi pagamento da parte della Regione comporta la non debenza del pagamento delle tasse di circolazione. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 953/1982
660. Immatricolazione estera
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 148 del 12 aprile 2011 - Pres. D’Andrea, Rel.
Pagliaro
TASSE AUTOMOBILISTICHE - IMMATRICOLAZIONE ESTERA - Avviso d’accertamento - Illegittimità - Sussiste.L’immatricolazione all’estero, provata dalla comunicazione delle competenti autorità estere a quelle italiane, nonché la successivacomunicazione di ritiro e distruzione delle targhe e dei documenti italiani dell’autoveicolo da parte dei competenti uffici italiani deitrasporti legittimano il mancato pagamento della tassa. (M.SA.)
661. Leasing
Commissione Tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 33/18/11 del 13 dicembre 2010 - Pres. Rel.
D’Isa
CONTRATTO DI LEASING - DISPONIBILITÀ DELL’AUTOVEICOLO - Locatario - Soggettività passiva del tributo -Non sussiste.
La mera produzione di numerosi ricorsi proposti in altre sedi contenziose senza l’allegazione al ricorso introduttivo di specificadocumentazione correlata all’avviso d’accertamento impugnato non è sufficiente quale supporto probatorio avverso la pretesa tributaria.(M.SA.)
662. Rottamazione del veicolo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 52/11/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Buono,
Rel. Citro
TASSE AUTOMOBILISTICHE - IMPOSTA DI BOLLO - ESENZIONE TRIENNALE - Rottamazione veicolo -
Insussistenza agevolazione.
Per poter beneficiare dell’esenzione triennale dell’imposta di bollo il d.l. 138/02 all’art. 2 stabilisce che la condizione è che “al momentodell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CEE”. Se il contribuente ha rottamato l’autoveicoloin separata sede senza quindi consegnarlo al venditore dell’autoveicolo nuovo acquistato, non sussistono i motivi per usufruiredell’agevolazione. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: l. 138/02, art. 2; d.lgs. 546/92, artt. 20, 21 e 22
TOSAP
663. Reti sotterranee
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 113/29/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Napodano,
Rel. Garofalo
RETI SOTTERRANEE - EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI - Occupazione permanente di suolo pubblico -
Necessità di richiedere le agevolazioni - Sussiste.La violazione di mancata denuncia di occupazione del suolo pubblico elimina la possibilità di invocare agevolazioni che sono subordinateprima che al riscontro della materiale esistenza dei presupposti, alla richiesta effettuata nelle dovute essenziali forme. Inoltre la mancanza
della denuncia e del versamento pongono in evidenza elementi presuntivi gravi e precisi circa la mancanza in concreto dei presupposti
per usufruire del trattamento agevolativo. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 597/1993, art. 50
IMPOSTE DIRETTE
IRPEF
664. Imposta di registro e IRPEF
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 81/31/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Ventura
IRPEF - CESSIONE TERRENO EDIFICABILE - PLUSVALENZA - Prezzo del bene - Valore determinato ai fini
dell’imposta di registro - Valore definito in adesione dagli acquirenti - Rilevanza.
Il valore definitivamente assegnato ai fini dell’imposta di registro è vincolante per l’amministrazione finanziaria nell’accertamento ai finidelle imposte sui redditi avente ad oggetto plusvalenze realizzate con lo stesso trasferimento. È onere del contribuente fornire elementitali da far ritenere superata quella presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva
in sede di applicazione dell’imposta di registro, anche con ricorso ad elementi indiziari, dimostrando di aver venduto in concreto ad unprezzo inferiore. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 67; d.p.r. 600/1973, art. 39
665. Quadro RW
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 10/31/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Minaudo, Rel.
Sala
REDDITI DI CAPITALE - CAPITALI DETENUTI ALL’ESTERO - MANCATA COMPILAZIONE QUADRO RW -Scambio di informazioni tra stati - Legittimità dell’uso delle informazioni - Sussiste.È da ritenersi motivato l’avviso di accertamento che attinge le proprie informazioni dalle notizie fornite dalla Direzione CentraleAccertamenti - Ufficio Indagini Fiscali - ; informative che traggono origine dallo scambio di informazioni, come da Direttiva del Consiglio
Unione Europea, per reciproca assistenza tra gli stati membri. Le fonti di informazione non possono quindi essere considerate
“anonime”. Spetta al contribuente dimostrare che l’investimento all’estero sia stato alimen-tato da redditi di annualità non più accertabili.Attesa l’omessa indicazione nel modello RW degli investimenti all’estero, risulta legittima la sanzione amministrativa irrogata dall’Ufficio.(F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, artt. 36, 37, comma 1, 38 comma 3, 39, commi 1 e 2, e 41-bis; l. 167/90, art. 4, comma 1
666. Canoni di locazione non percepiti
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 13/31/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Minaudo,
Rel. Cazzaniga
RECUPERO EDILIZIO - COMUNICAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - Invio da parte di un
comproprietario - Validità - Canoni di locazione non percepiti - Credito d’imposta - Convalida di sfratto - Spetta.La comunicazione al Centro Operativo di Pescara effettuata da un comproprietario ha valenza anche nei confronti degli altri. Riguardo ai
crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti, l’esibizione in giudizio tributario degli atti di precetto, dell’intimazione di sfratto edella convalida da parte del Tribunale, nonché dell’importo dei canoni non pagati, sono prove sufficienti ad ammettere la detrazioned’imposta. (F.C.)
667. Installazione antenne radio e telecomunicazioni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 95/31/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Rel. Minaudo
IRPEF - Locazione Spazio Immobiliare - Installazione antenne radio e telecomunicazioni - Contratto di locazione
immobiliare - Esclusione redditi diversi.
I corrispettivi derivanti dal rapporto obbligatorio di permettere l’installazione di stazioni radio, basi di comunicazioni e delle strutture
necessarie al loro funzionamento non costituiscono contratti di locazione ad uso non abitativo ma rientrano nella accezione di cui all’art.67 comma 1 lett. l) d.p.r. 917/86, denominati redditi diversi ed in quanto tali soggetti ad imposizione Irpef con le modalità di cui al citatoart. 67 e non con la riduzione del 15%. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 67
668. Reintegro dell’aziendaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 30/31/11 del 2 febbraio 2011 - Pres. Brecciaroli, Rel.
Sala
CESSIONE D’AZIENDA - REINTEGRO DELL’AZIENDA - INCASSO REFUSIONE DANNI - Sopravvenienza -Sussiste - Mancata sottoscrizione del difensore - Integrazione su ordinanza della commissione - Validità - Sussiste.È giustificato attribuire alla merce venduta un ricarico percentualmente inferiore alla media di settore quando è dimostrato che, in seguitoa cessione d’azienda ed al successivo reintegro della proprietà al venditore, a causa del mancato adempimento da parte dell’acquirente,la merce giacente è stata “svenduta”, in attesa di nuovo atto di cessione verificatosi l’anno successivo. È da considerare sopravvenienzaattiva la somma trattenuta per refusione contrattuale dei danni. Se, in seguito ad ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale,
entro i termini fissati, il contribuente nomina un difensore abilitato, la pregiudiziale di inammissibilità è superata. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 53; d.lgs. 546/92, art. 12
669. Domicilio fiscale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 21/43/11, del 3 febbraio 2011 - Pres. Rovella, Rel.
Ingino
IRPEF - Domicilio fiscale - Istanza ex art. 59, comma 2, d.p.r. n. 600/1973 - Equipollenza con la comunicazione di variazione
del luogo di svolgimento dell’attività - Non sussiste.La comunicazione della modifica del luogo di svolgimento dell’attività ai fini dell’iva non è equipollente, né sostitutiva dell’istanza previstadall’art. 59, comma 2, d.p.r. n. 600/1973, al fine di ottenere la modifica del domicilio fiscale.
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 59
670. Plusvalenza
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sen tenza n. 31/47/11 del 15 febbraio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Miceli
REDDITI DIVERSI - CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI TERRENO - Plusvalenza - Impossibilità edificatoria -Esclusione da tassazione.
La disposizione di cui all’articolo 81 TUIR, secondo cui è tassabile la plusvalenza realizzata a seguito di cessione onerosa di terrenosuscettibile di utilizzazione edificatoria, va applicata solo nei casi di cessione delle aree definibili “utilizzabili a scopo edificatorio” in baseallo strumento urbanistico approvato dal comune ed alla effettiva possibilità di attuazione dell’edificazione medesima. Nel caso in esame,essendo il terreno gravato da servitù a favore dell’ENEL per passaggio di elettrodotto di una linea ad alta tensione, lo stesso non risultaavere possibilità edificatorie, e, di conseguenza, la plusvalenza realizzata non rientra tra i redditi soggetti a tassazione. (F.D.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/ 86, art. 81
671. Credito d’impostaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 77/43/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Rovella, Rel.
Ingino
IRPEF - Omessa dichiarazione di credito d’imposta - Decadenza dal diritto di utilizzo - Esclusione.
Un credito d’imposta, se effettivo e documentato non può essere disconosciuto per il motivo che la dichiarazione è stata omessa oppuredetto credito non è stato, per dimenticanza, riportato nell’ambito della dichiarazione successiva. (R.C.)
672. Avviamento e registro
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 25/32/11 del 23 febbraio 2011 - Pres. Rel.
Luglio
AVVIAMENTO - REGISTRO - SENTENZA DI PRIMO GRADO - DEFINITIVITÀ - Imposte dirette - Caratterevincolante - Sussiste.
In tema di accertamento ai fini IRPEF delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell’avviamento, resosidefinitivo ai fini dell’imposta di registro, assume carattere vincolante per l’Amministrazione finanziaria e pregnanza, essendo medesimi ifatti economici. (M.SA.)
Conforme alle Sentenze n. 14581/2001, n. 4117/2002, n. 792/2003 della Corte di Cassazione
673. Contratto di locazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 79/44/11 del 4 marzo 2011 - Pres. Rel. Bitto
IRPEF - REDDITI FONDIARI - Contratto di locazione - Risoluzione - Tassazione sul canone pattuito - Esclusione.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia risolto per qualsiasi causa e soprattutto per insolvenza, avendo la sentenza di risoluzione
carattere costitutivo con effetti retroattivi, la tassazione dovrà avvenire sulla base della rendita catastale e non su quella del canonepattuito e ciò a far data dalla domanda o nel caso di insolvenza dall’inizio della medesima. (C.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 23 comma 1 - sentenza C. Cost. n. 362 /2000
674. Residenza effettiva
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 60/31/11 del 8 marzo 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
CONVENZIONE ITALIA / FEDERAZIONE RUSSA - Residenza effettiva - Abitazione permanente.
L’art. 4 della convenzione Italia/Russia è volta a risolvere il conflitto di residenza con l’individuazione della “abitazione permanente”, invia continuativa e non occasionale per un soggiorno di breve durata. È pertanto da ritenersi residente in Russia il cittadino russo che, pureffettuando consistenti investimenti in Italia, dimostri di avere in Russia la propria abitazione permanente di proprietà, di svolgervi i propriaffari ed incarichi prevalenti, mentre in Italia non possiede, a nessun titolo, neppure in affitto, alcuna abitazione. (F.C.)
Riferimenti normativi: Convenzione Italia / Federazione Russa
675. Omissione della dichiarazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 120/29/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Cappellozza
DICHIARAZIONE OMESSA - DISGUIDO TECNICO - Riconoscimento ritenute d’acconto - Riconoscimento delleimposte versate - Necessità di istanza di rimborso - Sussiste.La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se in conseguenza di un disguido tecnico, legittima l’emissione di avvisodi accertamento. Pertanto, le ritenute d’acconto subite, ed i versamenti effettuati con il modello F24 non possono assumere rilevanzafiscale. Semmai possono costituire elementi per un’azione d’indebito arricchimento contro lo Stato, da esperire in sede giurisdizionalecivile. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 41
676. Avviamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 131/35/11 del 7 aprile 2011 - Pres. De Lillo, Rel.
Contini
IRPEF - AVVIAMENTO - PLUSVALENZA - Onere della prova.
Il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzatodall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza in caso di cessione di azienda restandoa carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato accertato in via definitiva ed ilprezzo incassato. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 40
677. Borsa di studio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 63/25/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Franco, Rel. Moro
IRPEF - STUDI DI SETTORE - Borse di studio.
La borsa di studio di chi frequenta una scuola di specializzazione, ancorché esente da IRPEF, deve rilevare ai fini dell’applicazione dellostudio di settore, in quanto reddito prodotto in via principale e predominante. (MC.G.)
678. Terreni lottizzati
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 76/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Orsatti, Rel.
Brillo
REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZA - Cessione - Terreni lottizzati.
Ai fini della plusvalenza formante il maggior reddito da assoggettare a tassazione ordinaria, in caso di cessione di terreni già lottizzati, ilcosto dei vari appezzamenti di terreno devono essere considerati in base al periodo d’imposta per il quale si è formato il reddito stesso,ininfluendo il valore dell’immobile — terreno rideterminatosi in conseguenza di accordi convenzionali postumi. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 41-bis
679. Comunicazione inizio lavori
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 137/35/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Brecciaroli,
Rel. Faranda
IRPEF - RISTRUTTURAZIONI - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI - Obbligatorietà.Al fine di ottenere il riconoscimento delle detrazioni sulle spese di ristrutturazione straordinaria, il contribuente deve fornire la prova di
aver preventivamente inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 36- ter; d.m. n. 41/98, artt. 1, commi 1 e 2 e 4
680. Area fabbricabile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 67/27/11 del 12 novembre 2010 - Pres.
Cusumano, Rel. Ramondetta
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Area fabbricabile - Criteri.
Ai fini fiscali, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generaleadottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 81, comma 1, lett. a); l. 248/2006
681. Cessione farmacia
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 13/30/11 del 22 novembre 2010 - Pres.
Paganini, Rel. Cordola
IRPEF - ATTO DI CESSIONE DI FARMACIA - Approvazione del medico provinciale - Natura di autorizzazione
costitutiva.
Al fine di determinare l’esercizio di competenza con riferimento al quale deve essere dichiarata la plusvalenza da cessione di farmaciarileva non la data di pagamento del corrispettivo o quella dell’atto, sottoposto alla condizione sospensiva di approvazione da parte delmedico provinciale, ma quella dell’esercizio nel corso del quale l’approvazione è stata rilasciata rivestendo questa natura diautorizzazione costitutiva. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 109
682. Accorpamento u. i.
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 4 - sentenza n. 0001/4/2011 del 4 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Borgonovo
IMPOSTE DIRETTE - RENDITA CATASTALE - UNITÀ IMMOBILIARE - Autonoma destinazione - Autonomacapacità reddituale - Accorpamento u. i. - Riduzione di rendita - Accorpamento teorico - Insufficienza - Necessità interventistrutturali - Sussistenza.
Il concetto di unità immobiliare ai fini della rendita catastale è strettamente correlato alle caratteristiche del bene, alla sua potenzialitàfunzionale e reddituale ed alla possibilità di specifica e autonoma destinazione È quindi illegittima la riduzione della rendita catastalecomplessiva di due unità immobiliari, pretesa dal contribuente per il solo fatto del loro teorico accorpamento, in assenza di interventistrutturali e funzionali tali da rendere l’accorpamento effettivo. Ne consegue che un locale cantinato dotato di servizi ed ingressoindipendente è senz’altro suscettibile di capacità reddituale e destinazione autonoma rispetto ad altro locale (nel caso di specie ufficiosito al piano terra) al quale sia stato solo teoricamente accorpato, in assenza di modifiche strutturali e funzionali tali da rendere effettivo
l’accorpamento. (B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 917/86, art. 36
683. Auto di lusso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 23/13/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Spano
IRPEF - Determinazione sintetica del reddito - Acquisto di auto di lusso - Rileva.
L’acquisto di auto di elevato costo, considerate anche le particolari spese di funzionamento, costituisce prova di capacità contributiva egiustifica l’accertamento ai sensi dell’art. 38 co. 4 d.p.r. 600/73. Il concorso all’esborso per l’acquisto di parenti, dai cui “ModelloUnico” emergono tra l’altro redditi di modesta entità, non deve essere solo affermato ma deve essere documentalmente provato. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 38, comma 4
684. Indagini bancarie
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 11/35/11 del 18 gennaio 2011 - Pres. Lamanna,
Rel. Repossi
IRPEF - INDAGINI BANCARIE - PROCESSO PENALE - PVC della Guardia di Finanza - Motivazione per relationem -
Sufficienza.
Gli atti di un processo penale ed il PVC della Guardia di Finanza, già notificato al contribuente, richiamati nella motivazionedell’accertamento relativo a somme versate sul conto corrente bancario e sottratte alle casse di altre società legittimano la pretesaerariale. (G.T.)
Riferimenti normativi: art. 67
685. Assegno dal fondo di solidarietàCommissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 14 - sentenza n. 12/14/11 del 19 gennaio 2011 - Pres. Rel. Pizzo
IRPEF - SETTORE DEL CREDITO - Assegno erogato dal fondo di solidarietà - Divieto di cumulo - Equiparazionedell’assegno alla cassa integrazione straordinaria - Tassazione Irpef - Tassazione con aliquota piena.
L’assegno straordinario erogato dal fondo di solidarietà del settore del credito è corrisposto al fine di sostenere il reddito dei dipendentidel settore che hanno cessato in via anticipata il rapporto di lavoro e spetta fino alla maturazione del diritto alla pensione. Alla luce del
divieto di cumulo del suddetto assegno straordinario con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo a pena di revoca dell’assegnostesso, quest’ultimo viene ad essere equiparato alla cassa integrazione guadagni straordinaria e pertanto ai fini dell’irpef deve esseretassato con aliquota piena. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.m. 158/00, art. 11
686. Perizia giurata
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 0011/6/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Cusa
IRPEF - PLUSVALENZA - ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - Definitività - Perizia giurata - Non èsufficiente.
L’entità della plusvalenza, che è stata determinata in modo automatico, sulla base del valore, che è stato attribuito ai fini dell’imposta diregistro, non viene ritenuta vincolante ai fini dell’imposte dirette. A fronte, poi, del valore indicato nella perizia giurata, l’avviso diaccertamento che non contenga elementi di valutazione diversi da quello sopraindicato, ritenuto insufficiente, non può che essereannullato. (M.S.)
Riferimenti normativi d.p.r. 917/86, art. 67
687. Ritenute per lavoro dipendente
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 20/27/11 del 21 gennaio 2011 - Pres. Secchi,
Rel. Di Gaetano
CARTELLA DI PAGAMENTO - RITENUTE PER LAVORO DIPENDENTE - OMISSIONE - CREDITO D’IMPOSTA -Compensazione - Mancato rispetto dei termini - Legittimità dell’atto - Sussiste.Il credito richiesto, non esposto nella dichiarazione originaria nei termini di legge, non può essere utilizzato in compensazione a seguito didichiarazione integrativa tardiva. Le dichiarazioni possono essere in-tegrate per correggere errori od omissioni mediante la presentazione
di dichiarazioni integrative non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’impostasuccessivo. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 36- bis; d.p.r. 322/1998, art. 8- bis; d.p.r. 435/2001; d.lgs. 471/1997, art. 1, comma 2;
d.lgs. 472/1997, art. 13
688. TFR
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6, sentenza 0012/6/2011 del 24 gennaio 2011 - Pres. Silocchi,
Rel. Silocchi
IRPEF - ISTANZA AVVERSO SILENZIO RIFIUTO - Ritenute fiscali su TFR - Emolumento differito da assoggettare ad
imposta al momento della corresponsione del TFR - Non sussiste - Versamenti nei limiti del 4% annuo fino al 31 dicembre
2000 - Imponibilità ex art. 17 Tuir 917/86 - Non sussiste.
Atteso il consolidamento della giurisprudenza in subiecta materia , che ha chiarito come l’importo dei contributi versati ad un Fondoprevidenziale (nella specie per i dipendenti di una banca), non eccedenti il 4% dell’importo annuo, è esente da contribuzione fiscale,come del resto le stesse circolari dell’A.F. (n. 29 del 20 marzo 2001 e n. 78 del 6 agosto 2001) hanno confermato, fa si che si
ribadisca qui l’esenzione dall’imposizione fiscale. (M.S.)
Riferimenti normativi d.p.r. 917/86, art. 17
689. Plusvalenza
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 0011/1/2011 del 24 gennaio 2011 - Pres. Simone,
Rel. Marseglia
IRPEF - Permuta Terreno - Successiva rivendita - Plusvalenza - Prezzo di acquisto del terreno - Valore dichiarato in
contratto permuta - Prezzo acquisto - Minusvalenza realizzata nel contratto permuta - Irrilevanza.
In seguito ad una permuta di terreni tra l’Amministrazione comunale ed un privato cittadino ed alla successiva cessione da parte diquest’ultimo del terreno ricevuto in permuta, nella determinazione della plusvalenza realizzata non deve tenersi conto della minusvalenzaderivante dal contratto di permuta. Infatti oggetto della compravendita era l’immobile ricevuto in permuta ed il prezzo di acquisto diquest’ultimo terreno ai fini della determinazione della plusvalenza è correttamente individuato nel valore dichiarato nel contratto dipermuta, a nulla rilevando che in quest’ultimo contratto il contribuente abbia realizzato una minusvalenza. (B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 917/86, art. 67
690. AIRE
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 33/46/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Pezza,
Rel. Esposti
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO - ISCRIZIONE AIRE - Insufficienza - Imponibilità - Sussiste.La mera iscrizione all’AIRE certificata dal Comune non è sufficiente ai fini di provare la residenza fiscale all’estero, in mancanza di altrielementi quali il domicilio, ma soprattutto laddove il centro degli affari, risultante dal perdurare di un rapporto di lavoro, origini
anteriormente da lungo periodo protrattosi nello Stato per oltre sei mesi nell’anno d’imposta. (M.SA.)Conforme alle Sentenze n. 14434/2010, n. 12285/2005, n. 10179/2003, n. 13803/2011 della Corte di Cassazione.
691. Reddito da fabbricati
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 25/43/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Tucci,
Rel. Preda
DICHIARAZIONE - REDDITO DI FABBRICATI - INSERIMENTO ERRATO - Irrilevanza - Sussiste.
L’inserimento del reddito di fabbricati in un quadro errato della dichiarazione non giustifica la ripresa a tassazione, essendo il medesimocompreso nel reddito complessivo, quindi imponibile con conseguente assoggettamento alle relative imposte. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 41-bis ; d.p.r. 917/1986, art. 54
692. Plusvalenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 34/46/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Rel. Pezza
AVVIAMENTO - PLUSVALENZA - REGISTRO - Definitività - Imposte dirette - Carattere vincolante - Sussiste.In tema di accertamento ai fini I.R.Pe.F. delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell’avviamento,resosi definitivo ai fini dell’imposta di registro, assume carattere vincolante per l’Amministrazione Finanziaria e legittima l’accertamentoinduttivo, mentre spetta al contribuente, anche con elementi indiziari, superare la presunzione accertativa. (M.SA.)
Conforme alle Sentenze n. 4177/2002, n. 19548/2005, n. 21055/2005, n. 2120/2009 della Corte di Cassazione.
693. Imposta sostitutiva
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 3/2/11 del 27 gennaio 2011 - Pres. Gravina,
Rel. Chilotti
IRPEF - RIVALUTAZIONE TERRENI - IMPOSTA SOSTITUTIVA - Primo versamento rateizzato - Seconda
rivalutazione - Identità presupposto impositivo - Duplicazione d’imposta - Sussiste - Diritto al rimborso - Decorrenza deltermine.
In caso di versamenti rateizzati qualora il versamento dell’imposta non sia affetto da errore, duplicazione inesistenza al momento in cuiviene effettuato, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso inizia a decorrere dal versamento del saldo e non dal versamentodelle singole rate, come chiarito da Cass. 359/09 e dall’Amministrazione nella risoluzione 459/E/2008. Pertanto qualora il contribuenteabbia effettuato una prima rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 7, l. 448/01 con versamenti rateizzati ed una secondarivalutazione dello stesso terreno ai sensi dell’art. 1, comma 91, a) l. 244/07, il diritto al rimborso delle somme versate per la prima
rivalutazione sorge ed il relativo termine inizia a decorrere nel momento in cui il contribuente effettua il versamento della nuova imposta
sostitutiva che grava sul medesimo presupposto impositivo. (B.I.)
Riferimenti normativi: l. 448/00, art. 7; l. 244/07, art. 1
694. Terreni agricoli
Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 0008/5/2011 del 28 gennaio 2010 - Pres. Calia V., Rel.
Aniello M.
IRPEF - TERRENI AGRICOLI - Inseriti in strumento urbanistico - Vocazione edificatoria - Tassazione catastale - Non
compete.
Alla luce dell’orientamento della Suprema Corte (Cass. 25506/06) l’art. 36 d.l. 233/06 chiarisce che il beneficio della tassazione subase catastale previsto per i terreni agricoli, non compete ai suoli la cui vocazione edificatoria sia stata formalizzata in uno strumento
urbanistico ancorché non operativo. Il suddetto articolo quindi non introduce nuovi tributi e pertanto non si pone in contrasto con l’art. 3l. 212/00. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 233/06, art. 36; l. 212/00, art. 3
695. Lavoro all’esteroCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 12/15/11 del 31 gennaio 2011 - Pres. Marletta,
Rel. Maffey
IRPEF - LAVORO PRESTATO ALL’ESTERO - Attestazione datore di lavoro di avvenuto pagamento all’estero delleimposte - Insufficienza - Provenienza da ufficio tributario con traduzione giurata - Necessità.Al fine di escludere da tassazione in Italia ed evitare la doppia tassazione (art. 67 d.p.r. 600/73, art. 3 comma 3 lett. c) d.p.r. 917/86) di
retribuzioni per lavoro prestato all’estero — nella fattispecie in Iran — ove il contribuente, iscritto all’AIRE, dichiara di aver lavoratoper 219
giorni alle dipendenze di un gruppo italiano — necessita attestato, tradotto con perizia giurata, rilasciato da organo tributario, nonessendo rilevante l’attestato rilasciato dal datore di lavoro. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 67; d.p.r. 917/86, art. 3, comma 3, lett. c)
696. Plusvalenza da avviamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 30/20/11 del 18 febbraio 2011 - Pres.
Squassoni, Rel. Luciani
IRPEF - Cessione di ramo d’azienda - Plusvalenza da avviamento - Correttezza delle scritture contabili - Argomentazioniprobanti - Validità - Sussiste.La scritture contabili e le argomentazioni addotte e non contestate costituiscono valido supporto probatorio delle tesi del contribuente,
mentre il valore dell’avviamento determinato dall’ufficio ai fini dell’imposta di registro non costituisce elemento sufficiente ai finiaccertativi per le imposte dirette. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 15 e 59
697. Ristrutturazione immobiliare
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 39/19/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Raineri,
Rel. Borsani
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE - DOCUMENTAZIONE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE - Non
sussiste - Decadenza da agevolazione fiscale - Non sussiste.
Non è previsto alcun termine entro il quale produrre la documentazione relativa ai lavori eseguiti per ristrutturazione immobiliare, a penadi decadenza del diritto di detrazione dei costi sostenuti nei limiti di legge, sussistendo soltanto l’onere di produzione di dettadocumentazione. Le statuizioni contenute nella circolare del Ministero delle Finanze in tema non sono vincolanti. (M.SA.)
Conforme alle Sentenze n. 21154 del 6 agosto 2008 e n. 14619 del 10 novembre 2000 della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: d.m. 41/1998
698. Termine per rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 51/50/11 del 25 febbraio 2011 - Pres. Introini,
Rel. Natola
RIMBORSO IRPEF - DECADENZA - DIES A QUO - Data di versamento - Irrilevanza.
Il termine utile per richiedere il rimborso dell’imposta successivamente dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Europea decorredalla data di pubblicazione della sentenza e non dalla data del versamento e ciò proprio in ragione del principio sancito dalla Corte diGiustizia Europea ed in linea con il consolidato orientamento della Corte Costituzionale secondo cui le decisioni pronunciate dalla Corte
di Giustizia Europea debbano prevalere, in caso di contrasto, su quelle dei singoli ordinamenti. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, art. 38
699. Spese per ristrutturazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 51/36/11 del 7 marzo 2011 - Pres. Rel.
Borgonovo
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE - SPESE SOSTENUTE - PROVE DOCUMENTALI - Detraibilità - Sussiste.La documentazione incontestata e probante per le spese sostenute per ristrutturazione immobiliare ed il rispetto delle debite procedure
costituiscono valido supporto per la loro detraibilità, essendo irrilevanti le eccezioni formulate in base al controllo formale delladichiarazione dei redditi ed infondati i rilievi che si riferiscono ad erronea individuazione dell’intera struttura immobiliare. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1073, art. 36- ter
700. Accertamento sintetico
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 64/33/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Craveia,
Rel. Guida
IRPEF - ACCERTAMENTO SINTETICO - PRESUNZIONE SEMPLICE - Onere di contestazione.
L’accertamento sintetico, equivale a presunzione semplice e sono sufficienti semplici confutazioni difensive per obbligare l’Ufficio asvolgere ogni attività necessaria per fornire in concreto la prova delle sue pretese. In mancanza di ciò gli avvisi di accertamento sononulli per totale mancanza di congrue ed esaustive motivazioni che avrebbero dovuto essere rese a confutazione delle allegazioni del
contribuente. (C.V.)
701. Cessione d’aziendaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 49/44/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Proietto,
Rel. Grigillo
CESSIONE D’AZIENDA - PLUSVALENZA - IMPOSTA DI REGISTRO - Definitività - Imposte dirette - Presunzione -Legittimità - Sussiste.Il valore della plusvalenza derivante da cessione d’azienda, accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro, legittima lapresunzione posta a fondamento dell’accertamento induttivo in sede di applicazione delle imposte dirette, opponibile da parte delcontribuente solo con idonei elementi di prova anche indiziari. (M.SA.)
702. Tassazione separata
Commissione Tributaria Regionale la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 32/20/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Squassoni,
Rel. Bonavolontà
PLUSVALENZA - TASSAZIONE SEPARATA - CONDONO - Inapplicabilità - Legittimità accertativa - Proroga biennaledei termini - Sussiste.
La definizione automatica non è applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata e, per l’effetto, l’azione accertatrice effettuata neitermini della proroga biennale è legittima. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, articoli 9, comma 1, 8 e 10
703. Discriminazione sessuale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 43/29/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Alparone,
Rel. Moneta
INCENTIVO ALL’ESODO - RITENUTA FISCALE - In misura piena - Discriminazione sessuale - Illegittima - Sentenza
Corte di Giustizia UE - Vincolante - Diritto al rimborso - Spettante.
Secondo consolidato orientamento della Corte Costituzionale, le sentenze della corte di Giustizia europea, sono vincolanti per i giudici
nazionali. Poiché la Corte di Giustizia europea ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19 d.p.r. 917/86, nella parte in cui discriminava ilavoratori in base al sesso, laddove disponeva che la ritenuta fiscale da applicarsi a soggetti di sesso femminile dovesse essere la metà diquella applicabile a soggetti di sesso maschile, e poiché la disposizione comunitaria, è stata disattesa nel caso di specie, si dispone che alcontribuente debba essere restituita quella parte del tributo che gli è stata illegittimamente trattenuta. (C.V.)
Riferimenti normativi: C.G. UE sentenza del 21 luglio 2005; d.p.r. 917/86, art. 19
704. Sostituto e sostituito
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 44/46/11 del 5 aprile 2011 - Pres. Rel. Pezza
IRPEF - RITENUTE DI ACCONTO - Effettuate e non versate dal sostituto d’imposta - Assenza della certificazione delsostituto - Idoneità di assegni e fatture a legittimare lo scomputo in dichiarazione - Sussiste - Solidarietà passiva trasostituto e sostituito - Non sussiste.
Nella sostituzione tributaria a titolo di acconto non sussiste solidarietà passiva tra sostituto e sostituito. Nel caso in cui il sostituto diimposta non versi le ritenute d’acconto effettuate sui compensi erogati al sostituito e ne ometta la certificazione, il sostituito è legittimato ascomputare le ritenute subite sulla base delle fatture emesse e degli assegni versati sul conto corrente, rientrando questi ultimi nel novero
della documentazione bancaria indicata dalla Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E/2009. Sussistono i presupposti dellarevocazione della sentenza ove la Commissione tributaria regionale non si avveda della documentazione depositata dal ricorrente.
(D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 25; d.p.r. 322/98, art. 4; d.p.r. 602/73, art. 35; c.p.c., art. 395
705. Tassazione separata
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 64/36/11 del 5 aprile 2011 - Pres. Rollero, Rel.
Bonomi
FONDI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - REGIME DI TASSAZIONE SEPARATA - Forme pensionistiche
complementari - Successione di leggi nel tempo.
In tema di fondi previdenziali integrativi, dovendosi ricomprendere sotto la stessa disciplina sia i contratti di capitalizzazione, sia quelli di
assicurazione, la disciplina impositiva di cui all’art. 13 comma 9 d.lgs. 124/1993 — che rinvia agli artt. 16 comma 1 lett. a) e 17 del
TUIR ed al relativo regime di tassazione separata — si riferisce, secondo l’interpretazione fornita dall’art. 1 comma 5 d.l. 669/1996(convertito nella legge 30/1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entratain vigore del d.lgs. 124 citato, e non è quindi applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. (M.P.)
Riferimenti normativi: art. 13 comma 9 d.lgs. 124/1993; artt. 16-17
TUIR
706. Contributi integrativi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 52/42/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Di Maida
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI - CONTRIBUTO INTEGRATIVO - REDDITO DEL
PROFESSIONISTA - Deducibilità.Dal combinato disposto dell’art. 10 d.p.r. 917/1986 e dell’art. 54 comma 1 del medesimo decreto discende che se è vero che laindeducibilità del contributo integrativo non è ammessa, in quanto il reddito del professionista non lo comprende, deve essere altrettantoriconosciuta la sua deducibilità nel caso in cui questo sia stato incluso tra i compensi dichiarati. (M.P.)
Riferimenti normativi: artt. 10 e 54 comma 1 d.p.r. 917/1986
707. Redditometro, onere della prova
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 75/32/11 del 13 aprile 2011 - Pres. Luglio, Rel.
Lancia
IRPEF - ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Indici maggiore capacità contributiva - Onere della prova a carico delcontribuente - Individuazione fonti reddituali occultate a carico dell’Amministrazione.La determinazione del reddito sulla base del “redditometro” dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque prova ulteriore rispettoai fatti — indici di maggiore capacità contributiva — individuati dal redditometro stesso e pone a carico del contribuente l’onere didimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esista o esista in misura inferiore. Successivamente alle giustificazioni
fornite dal contribuente, l’Amministrazione dovrà utilizzare la potestà accertativa allo scopo di individuare, per quanto possibile, leeffettive fonti reddituali eventualmente sottratte all’imposizione. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 38; d.m. 10 settembre 1992, art. 4
708. Negozio simulato
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 52/31/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Marra, Rel.
Falaguerra
IRPEF - DONAZIONE TERRENO - COMPRAVENDITA SUCCESSIVA - Possesso inferiore al quinquennio -
Plusvalenza - Sussiste - Negozio simulato.
Costituisce negozio fiscalmente simulato, la donazione, tra padre e figlio, di unità immobiliari che vengano successivamente vendute daquest’ultimo entro ristretto arco temporale (15 giorni) ed al medesimo prezzo dichiarato nell’atto di donazione, la cui finalità èsolamente quella di evadere il pagamento delle imposte, come espressamente indicato dall’art. 37-bis d.p.r. 600/73. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, artt. 81 e 82; d.p.r. 600/73 artt. 37, 37- bis 3 e 38
709. Indebite detrazioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 90/28/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Malaspina -
Rel. Piacentini
AVVISO DI ACCERTAMENTO - REDDITO DI IMPRESA - INDEBITE DETRAZIONI - Competenza - Inerenza -
Indeducibilità - Interpretazione discrezionale del contribuente - Esclusione.Per tutte le fattispecie di costi per i quali devono applicarsi gli specifici criteri di competenza, inerenza e di rilevazione della loro
deducibilità fiscale o meno, esistono delle specifiche norme fiscali che ne disciplinano le modalità di contabilizzazione dalle quali non sipuò prescindere, non essendo certamente consentito al contribuente di determinar a suo piacimento come si devono contabilizzare taliposte. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74
710. Accertamento ai fini delle IIDD e del registro
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 59/33/11 del 18 aprile 2011 - Pres. Craveia,
Rel. Panzeri
AVVISO DI ACCERTAMENTO - VALORE AVVIAMENTO - RETTIFICA AI FINI IMPOSTA REGISTRO -
Accertamento ai fini II.DD. - Plusvalenza - Onere della prova.
Nel caso di specie il contribuente deve vincere la presunzione, secondo la quale non c’è corrispondenza tra il prezzo incassato ed ilvalore di mercato accertato. Il contribuente non ha documentato i propri assunti né è stato in grado di sottoporre ad una convincentecritica la proclamata infondatezza dell’accertata plusvalenza, che scaturisce dalla rettifica del valore dichiarato per la cessione d’azienda,che è stato adeguato al valore di mercato. (C.V.)
711. Indennità di trasfertaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 94/45/11 del 18 aprile 2011 - Pres. Servetti,
Rel. Bruno
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - Onere della prova a carico dell’ufficio.L’onere di provare la natura reddituale delle indennità di trasferta ricade sull’Ufficio che non può desumerla dal giornale di cantiere percarenza di gravità precisione e concordanza di tale elemento presuntivo. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 48
712. Lottizzazione terreno
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 79/28/11 del 20 aprile 2011 - Pres. Malaspina,
Rel. Piacentini
IMPOSTE SUI REDDITI - LOTTIZZAZIONE TERRENO - VENDITA - MAGGIORAZIONE DEL PREZZO -
REALIZZAZIONE OPERE EDILIZIE.
Ai fini delle imposte sui redditi, un terreno è lottizzato nel momento in cui l’autorità competente ha provveduto ad emettere la necessariaautorizzazione. È infatti evidente che il vantaggio economico da lottizzazione tassabile si realizza nel momento in cui il privato vende ilterreno ad un prezzo maggiorato, per la possibilità di realizzarvi opere edilizie e non nel momento in cui l’acquirente realizza le operestesse (non acquisendo così alcuna plusvalenza, ma semplicemente avvalendosi di una facoltà di cui ha presumibilmente pagato ilprezzo). (MC.G.)
Riferimenti normativi: TUIR, art. 67, comma 1 lett. a)
713. Redditi da fabbricati
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 53/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Curto - Rel.
Pappalardo
IRPEF - REDDITI DA FABBRICATI - CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - Onere della prova.
La prova dell’avvenuta cessazione del contratto di locazione di un fabbricato non può essere limitata all’avvenuta comunicazione ai sensidell’imposta di registro ed al pagamento del mod. F23 dell’imposta per risoluzione del contratto, ben potendo essere data con altrimezzi, quali la circostanza provata dalla comunicazione all’Autorità di P.S., dalla registrazione di un nuovo contratto di comodato, daverbale consegna chiavi e dichiarazione dell’ex inquilina. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, artt. 36 e 37
714. Interposizione fittizia di manodopera
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 60/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.
Pappalardo
IRPEF - SOSTITUTO D’IMPOSTA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI MANODOPERA - Esclusione - Subappalto -Caratteristiche.
Deve essere annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del sostituto d’imposta per maggiori ritenute da lavoro dipendenteoriginato dal verbale di ispezione congiunto INPS/INAIL, che rileva l’utilizzazione delle prestazioni di manodopera di dipendenti di terzesocietà, inseriti in modo organico e stabile nel ciclo produttivo del sostituto d’imposta, in violazione dell’art. 1 l. 1369/1969, e redattosulla base delle dichiarazioni di lavoratori, in esso inserite in modo riassuntivo e senza riscontri oggettivi e soggettivi. La mancanza
dell’esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro supposto interposto, di prove certe e documentali, e la caratteristicadel compenso a corpo del contratto, inducono a ritenere che il rapporto tra le società in oggetto sia un appalto lecito per installazione omontaggio di impianti o macchinari, di cui all’art. 5, lettera b) l. 1369/1960, per il quale non è applicabile l’art. 23 d.p.r. 600/1973.(P.D.)
Riferimenti normativi: l. 1369/1969, artt. 1, 3 e 5 lettera b); c.p.c., art. 116; d.p.r. 600/1973, art. 23
715. Manutenzione straordinaria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 63/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.
Molinari
ACCERTAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - Deducibilità - Condizioni.I costi di manutenzione straordinaria dei macchinari di proprietà di terzi, concessi in locazione, in mancanza di specifica pattuizionecontraria, sono a carico del locatore ai sensi degli artt. 1576 e 1621 del Codice Civile. La scelta operata dal locatario di accollarsi tali
oneri, per mere ragioni di convenienza commerciale, atteso che dalla controparte dipende l’80% del proprio fatturato, è una libera sceltadi politica aziendale, non ha rilievo giuridico e non rende deducibili i relativi costi. (P.D.)
Riferimenti normativi: c.c., artt. 1621 e 1576; d.p.r. 917/1986, art. 109
716. Anagrafe tributaria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 44/08/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Fenizia, Rel.
De Costanzo
IRPEF - ANAGRAFE TRIBUTARIA - CESSIONE D’AZIENDA - Plusvalenza.Il controllo dei dati dell’Anagrafe Tributaria per verificare se un contribuente risulti dante causa in un atto di compravendita di aziendae conseguentemente soggetto a tassazione sulla plusvalenza conseguita, può essere considerato prova sufficiente in mancanza di ulterioriprove fornite dal contribuente stesso. (F.N.G.)
717. Lavori di ristrutturazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 48/15/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Giordano,
Rel. Crespi
IRPEF - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - Superiori a 51645, 68 euro - Detrazione Irpef 36% - Dichiarazione
esecuzione e termine dei lavori sottoscritta da tecnico - Necessità.Al termine dei lavori di ristrutturazione di importo superiore ad euro 51.645 68 euro e suscettibili del beneficio della detrazione IRPEF
36%, è necessario che il contribuente ottenga e trasmetta al Centro Operativo di Pescara la dichiarazione di esecuzione dei lavorifirmata da un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri, architetti e geometri o da altro tecnico abilitato, atto che risulta necessario alfine di potere fruire della detrazione in esame. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 36-bis; l. 449/97, art. 1
718. Detrazione per figli a carico
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 49/15/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Rel.
Giordano
IRPEF - Liquidazione imposte ex art. 36-bis - Detrazione per figli a carico - Separazione coniugale.
La detrazione IRPEF per i figli a carico, nella disciplina di cui all’art. 12 TUIR. vigente fino al 31 dicembre 2006, è subordinataall’effettivo sostenimento dell’onere del mantenimento, in base alla correlazione proporzionale tra obbligo alimentare e diritto alladetrazione. In caso di separazione coniugale legale ed effettiva, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale diritto
spetta al genitore che sopporta l’onere del mantenimento del figlio, anche integralmente. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 12; d.p.r. 600/73, art. 36- bis
719. Ritenute d’accontoCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 67/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Piombo
RITENUTE IN ACCONTO - EFFETTIVITÀ E INERENZA - Rilevanza.I redditi di attività commerciale, qualificabili come redditi d’impresa, soggiacciono all’applicazione del criterio di competenza nelladeterminazione del reddito imponibile. Identico regime deve applicarsi anche alle ritenute d’acconto, inerenti ai valori dichiarati, nonessendo posta in discussione l’effettività e l’inerenza delle ritenute subite. Essendovi la prova della avvenuta effettuazione delle ritenutede quibus, l’Ufficio non può riprendere a tassazione gli importi dedotti in dichiarazione per effetto della competenza. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 597/73, art. 51; d.p.r. 917/1986, art. 22; d.p.r. 597/73, art. 17
720. Costi non documentati
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 68/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Piombo
AVVISO DI ACCERTAMENTO - PROVA DEI COSTI SOSTENUTI - Mancato riconoscimento del valore d’acquisto -Costi non documentati.
La corrispondenza tra prelevamenti in contanti effettuati nel giorno del rogito e/o atti non aventi data certa, non costituiscono prova del
valore di acquisto di un bene, né è opponibile all’amministrazione finanziaria il prezzo d’acquisto risultante da un preliminare privo didata certa, anche se riconducibile al prezzo dichiarato in atto aumentato di valori giustificati solo da movimenti bancari. Non sono
ammissibili, in aumento del valore d’acquisto, costi di ristrutturazione non documentati da regolari fatture ma bensì da generici indicazioninegli estratti conto di emissione di assegni o prelievi in contanti, corredati di annotazioni a margine. La contabilità “in nero”dell’imprenditore rappresenta valido elemento indiziario contro, e non già a favore, del medesimo. (M.G.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2729; d.lgs. 546/92, artt. 24 e 32
721. Perizia di stima
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 70/42/11 del 9 maggio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Fabbrini
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI - PERIZIA DI STIMA dei beni oggetto della
vendita - Plusvalenza da cessione - Differenza tra valore dichiarato in atto e valore di perizia - Rilevanza.
La facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, attraverso una perizia di stima ed ilrelativo pagamento delle imposte sostitutive, fissa il prezzo iniziale, omnicomprensivo di tutti i beni periziati, utilizzabile al fine di calcolare
la plusvalenza realizzata a seguito di cessione. Tale plusvalenza corrisponde alla differenza tra il valore dichiarato in atto per la vendita ed
il valore iniziale (che si assume quale valore d’acquisto) dichiarato nella perizia, maggiorato dei costi della perizia stessa. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 67; l. 488/01, art. 7
722. Presunzione di residenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 65/49/11 del 9 maggio 2011 - Pres. Lucchina,
Rel. Gentile
STATI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - Presunzione di residenza - Prova a carico del contribuente - Sussiste -
Attività prevalente e centro dei propri interessi nello Stato di adozione - Sussiste - Irrilevanza dei soli legami affettivi -
Sussiste.
Per contrastare la presunzione di residenza in Stati a regime fiscale privilegiato il contribuente accertato ha l’onere di provare l’effettivitàdella residenza estera e la correlata centralità dei propri interessi economici e patrimoniali. La sussistenza di rapporti familiari ed affettiviin Italia non è incompatibile con la residenza all’estero, in quanto andare a vivere in un altro Paese non significa troncare ogni rapportocon l’Italia. La documentazione attestante una determinata situazione ha valenza oggettiva che rimane ferma a prescindere dalla parte diprovenienza. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 2, comma 2-bis; c.c., art. 2697; c.p.c., art. 115
723. Imputazione ritenute d’accontoCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 69/35/11 del 10 maggio 2011 - Pres. Liguoro,
Rel. Cassone
RITENUTE D’ACCONTO SU REDDITI PROFESSIONALI - IMPUTAZIONE - Nell’anno di incasso del corrispettivo -Certificazione sostituto.
Le ritenute d’acconto subite dal professionista sono deducibili nell’anno di competenza, secondo quanto emerge dal riferimentoriportato all’atto del pagamento sul mod. F24 ed è stato certificato dal sostituto d’imposta. L’Ufficio deve riprendere a tassazione gliimporti riferiti a ritenute d’acconto subite, dedotte in un anno diverso da quello in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 22, commi 1 e 2
724. Incentivo all’esodoCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 59/34/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Rel.
Targetti
INCENTIVO ALL’ESODO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO UOMO/DONNA - Contrasto normativo con ordinamentocomunitario.
In caso di tassazione piena sul reddito conseguito a titolo di incentivo all’esodo, il contribuente uomo ha diritto al rimborso dellemaggiore imposte versate ai sensi della allora vigente norma discriminatoria, che prevedeva la totale imponibilità per gli uomini con meno
di 55 anni e per le donne con meno di 50. La norma interna, in quanto contrastante con il superiore sistema comunitario, al quale l’Italiaaderisce e a cui uniforma il proprio ordinamento va disapplicata dal giudice poiché le disparità di trattamento economico in ragione delsesso sono bandite. È evidente che l’ordinamento giuridico non può consentire che una disparità di trattamento, in seguito eliminata dallegislatore, dispieghi i suoi effetti negativi ed ingiusti nei confronti dei contribuenti maschi. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 19, comma 4
725. Presunzione di fruttuositàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 50/14/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Ciccolo,
Rel. Ghilotti
IRPEF - AVVISO DI ACCERTAMENTO - DETENZIONE IMPORTI FINANZIARI ALL’ESTERO - Mancataindicazione nel quadro RW mod. unico - Presunzione di fruttuosità - Sussiste.La presunzione di fruttuosità delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, e non indicate nel quadro RW del Modello Unico, derivadirettamente dall’art. 6 d.l. 169/1990 e non costituisce violazione del divieto di doppia imposizione. La prova che i tabulati bancarianonimi, rinvenuti in un controllo doganale, non sono ad esso riferibili, deve essere data dal contribuente stesso mediante riscontro dei
documenti bancari del terzo effettivo intestatario, che ne provino la corrispondenza con quelli in contestazione. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.l. 169/90, art. 6; l. 212/02, art. 7
726. IndennitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 79/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. Rel. La
Manna
INDENNITÀ A TITOLO RISARCITORIO - Categoria reddituale dei redditi sostituiti o perduti - Sussiste.
Le indennità, anche a titolo risarcitorio, e gli altri proventi conseguiti in sostituzione di redditi, costituiscono redditi della stessa categoriadi quelli sostituiti o perduti. Il risarcimento percepito in conseguenza della perdita di redditi lavorativi o di perdita di chance costituisce
ipotesi di danno patrimoniale futuro, assimilabile fiscalmente al reddito perduto. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 6
727. Poteri del socio di una società di personeCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 81/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. La Manna,
Rel. Citrò
ACCERTAMENTO “PER RELATIONEM” DEL REDDITO DEL SOCIO - LEGITTIMITÀ - Potere del socio diconsultare la documentazione della società.Il socio di una società di persone è posto in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva l’imposizione fiscale, quando l’avviso diaccertamento dei redditi del socio è emesso per relationem a quello della società, giacché ha il potere di consultare la documentazionedella società. L’avviso notificato al socio che nasceva da un PVC notificato alla società, poteva essere, usando la normale diligenza,conoscibile per il socio stesso. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7
728. Convenzione contro le doppie imposizioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 56/46/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Punzo,
Rel. Bonavolontà
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI - ITALIA/ SVIZZERA - Lavoro dipendente prestato in Svizzera -
Tassazione del TFR in Svizzera - Sussiste.
I salari, gli stipendi percepiti, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepiti in Svizzera da un lavoratore dipendente, devono
essere tassati nel paese estero come prescritto dagli artt. 15 e 18 della Convenzione Italo-Svizzera del 9 marzo 1976, anche
considerando che il ricorrente ha dato prova di essere da tempo anteriore residente in Svizzera. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 2; Convenzione Italo-Svizzera del 9 marzo 1976
729. Distribuzione utili
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 65/46/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Punzo,
Rel. Bonavolontà
ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ A RISTRETTA COMPAGINE SOCIALE - Presunzione didistribuzione di utili non contabilizzati - Necessità della prova dei maggiori utili - Sussiste - Fittizietà di costi e ricavi -Sussiste.
Per la validità della presunzione di distribuzione di utili fuori bilancio è necessario che l’accertamento compiuto nei confronti del sociopoggi su una prova certa che la società abbia conseguito redditi non dichiarati. In secondo luogo, è necessario che i costi e i ricavi nonsiano fittizi.
Mancando queste condizioni l’accertamento è da considerarsi illegittimo. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 41-bis
730. Premio di produttivitàCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 79/42/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Rel.
Centurelli
PREMIO DI PRODUTTIVITÀ - DINIEGO DI RIMBORSO - Tassazione separata - Momento di maturazione del diritto.La corresponsione dei premi di produttività, correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati, seppur previsti da specifici accordisindacali che ne stabiliscano entità ed erogazione, non può essere equiparato ad emolumento arretrato, posto che deve ritenersi che larelativa percezione non sia frutto di mero ritardo di erogazione, ma sia legata al momento in cui matura il diritto del lavoratore a vederseli
corrispondere. Tali compensi incentivanti trovano la mera base remunerativa nell’attività svolta dal dipendente nell’anno precedente, mal’an di effettiva percezione viene ad esistere solo nell’annualità successiva, nella quale il premio effettivamente matura, concorrendo aformarne la base imponibile. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 17
731. Rimborso, termine di decadenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 80/42/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Fasano
RITENUTE D’ACCONTO - CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO - Termine di decadenza per la richiesta delrimborso - Data in cui è avvenuto il pagamento o è stata effettuata la ritenuta - Rilevanza.La determinazione della data da cui far decorrere il termine di decadenza dal diritto a proporre istanza di rimborso trova precisa
definizione nel disposto di legge che la individua nella data in cui è avvenuto il versamento oppure è stata effettuata la ritenuta. L’erroredel sostituto d’imposta, che ritenga una cifra superiore a quanto dovuto, era rilevabile almeno dal momento in cui il contribuente è statoinformato dell’avvenuta effettuazione della ritenuta in misura eccedente il dovuto, ricorrendo quindi da quel momento le condizioni perrichiedere il rimborso dell’eccedenza trattenuta erroneamente dal sostituto d’imposta. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, artt. 37 e 38
732. Capital gain
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 54/14/11 del 20 maggio 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Seregni
IRPEF - IMPOSTA SOSTITUTIVA CAPITAL GAIN - Plusvalenze - Incasso rateale - Costi imputati proporzionalmente.
Costituisce un unico negozio il contratto di cessione di quote sociali con pagamento del corrispettivo in tre rate annuali di pari importo: il
conteggio della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva del 12, 50% deve rispettare le proporzioni matematiche in base alle tre
rate contrattuali, sia per gli incassi sia per i costi deducibili ad essi attribuiti pro quota. L’avviso di accertamento emanato dall’Ufficio peri due anni successivi al primo è contraddittorio e deve essere annullato, perché ha ridotto e non riconosciuto i costi detraibili imputati adetti anni pro quota, in considerazione di un malinteso principio dell’autonomia tributaria nascente da ogni anno d’imposta, quando,invece, i detti costi furono da esso riconosciuti per l’accertamento della prima annualità.(P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 67
733. Onere della prova
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 87/36/11 del 25 maggio 2011 - Pres. Rollero,
Rel. Bonomi
ACCERTAMENTO INDUTTIVO - CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - Elementi posti a base della presunzione di reddito -Inversione dell’onere della prova - Sussiste.In sede di contenzioso il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacitàcontributiva esposti nell’atto di accertamento, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva connessa allaloro disponibilità, ma può valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (redditi non imponibili, giàassoggettati all’imposta o esenti) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati. Il contribuente, essendosi invertitol’onere della prova, può offrire esaustiva prova producendo anche le dichiarazioni degli anni precedenti in base alle quali si possaevincere il possesso di somme sufficienti per il possesso dei beni posti a fondamento dell’accertamento. (M.G.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 832; d.p.r. 600/73, art. 38, comma 4
734. Assegno periodico al coniuge separato
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 65/18/11 del 26 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.
Molinari
IRPEF - ASSEGNO PERIODICO AL CONIUGE SEPARATO - RIMBORSO SPESE DI CASA - Tassabilità -Deducibilità - Esclusione.L’assegno versato dal coniuge separato all’altro coniuge, assegnatario della casa coniugale di proprietà del debitore, a titolo dicontributo per le spese di casa — come tale definito in modo specifico ed esclusivo nel decreto di omologa della separazione coniugale— ha natura di versamento nell’interesse proprio, atteso che è diretto a consentire al coniuge assegnatario di conservare in buono statodi manutenzione l’immobile di proprietà dell’altro coniuge. Esso non può essere considerato assegno periodico deducibile, ai sensidell’art. 10, primo comma, lettera c) d.p.r. 917/1986, destinato al mantenimento del coniuge separato. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917, 1986, artt. 10, primo comma, lettera c) e. 50; d.p.r. 600/1973, artt. 37 e 38
735. Incrementi patrimoniali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 68/18/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Curto,
Rel. Staunovo Polacco
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - INCREMENTI PATRIMONIALI - EFFETTIVITÀ.La presunzione legale prevista dall’art. 38, comma quinto, del d.p.r. 600/1973, necessita dell’avverarsi di un incremento patrimonialeeffettivo; di conseguenza, il solo intendimento di effettuare un investimento non costituisce presunzione grave, precisa e concordante
della sussistenza di un reddito sfuggito alla tassazione. Nella fattispecie, il contratto di acquisto di quote sociali, risolto di diritto per
mancato pagamento del prezzo, in applicazione da clausola risolutiva espressa, provato da certificazione rilasciata dal Registro delle
Imprese, non costituisce incremento patrimoniale, nemmeno in relazione alla ipotetica disponibilità di somme che potrebbero derivaredall’impegno di acquistare le quote societarie suddette. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 38, comma 4; d.m. 10 settembre 1992
736. Costi sostenuti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 83/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Rel.
Centurelli
ACCERTAMENTO INDUTTIVO - INDICI PRESUNTIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - Costi sostenuti - Oneredella prova in capo al contribuente - Sussiste.
La rideterminazione del reddito presuntivo rispetto a quello accertato con l’avviso impugnato, rideterminazione che deve operarsi sullabase del valore dei beni e delle spese risultanti dall’accertamento sintetico, rientra nei poteri del giudice tributario.Il contribuente chiamato a rispondere della propria capacità contributiva rispetto ad evidenti costi sostenuti per acquisto e manutenzionedi beni, deve portare la dimostrazione della disponibilità dei mezzi atti a sostenere le spese che rilevano ai fini del c.d. redditometro.La circostanza che vi siano delle aperture di credito concesse da Banche, in costanza di attività imprenditoriale, presuppone che ilcontribuente dimostri in modo rigoroso la finalizzazione dell’apertura di credito predetta a far fronte alle spese di carattere personale enon a quelle correlate all’attività imprenditoriale. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 38
737. Omesso versamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 84/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Piombo
ACCONTI DI IMPOSTA - OMESSO VERSAMENTO - Prova documentale dell’avvenuto pagamento - Delega conferitaad un intermediario - Mezzi di prova - Liberazione del delegante - Estinzione del debito - Sussiste.
La delega conferita ad un istituto di credito per il versamento dell’imposta è modalità di pagamento e, dunque, libera il delegante,estinguendo il debito. Di tale delega il contribuente deve dare prova documentale certa, attraverso copia del modello F24 debitamente
compilato e firmato dalla banca o certificazione sostitutiva rilasciata dalla stessa in merito alla delega di pagamento ricevuta. I dati
rilevabili da un estratto di conto corrente bancario da cui risulti un prelevamento in contanti della stessa cifra e nello stesso giorno in cui il
pagamento avrebbe dovuto essere effettuato non costituiscono prova del pagamento stesso. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 241/97, art. 19, comma 2
IRPEG - IRES
738. Consolidato nazionale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 2/31/11 del 11 gennaio 2011 - Pres. Brecciaroli, Rel.
Sala
IRES - CONSOLIDATO NAZIONALE - Acconto d’imposta - Incompleta compilazione - Non sussiste.La compilazione non completa del quadro NI del modello C.N.M. con la mancata indicazione di tutti i versamenti effettuati da parte
della consolidante è da considerarsi errore formale scusabile senza danno per l’Erario, anzi il mancato riconoscimento del versamentocomporterebbe indebito arricchimento da parte dello Stato. Va perciò presa in considerazione la buona fede come previsto dalle legge212/2000. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 917/1986, art. 117
739. Detrazione dei costi
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sen tenza n. 21/24/11 del 17 febbraio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Brillo
REDDITI D’IMPRESA - DETRAZIONE DEI COSTI - ESERCIZI DIVERSI - PRECLUSIONE.
Deve essere preclusa, in tema di redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 109 d.p.r. 917/86, la detrazione dei costi in esercizi diversi da quellodi competenza, giacché la società ricorrente non può essere lasciata arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività.(MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 109
740. Consolidato mondiale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 44/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Cazzaniga
CONSOLIDATO MONDIALE - CREDITO DI GRUPPO - Mancata compilazione quadro in dichiarazione - Errore
formale - Riconoscimento del credito - Sussiste.
L’errore formale (consistente nella mancata compilazione di un quadro che esponga i soggetti facenti parte, nell’ambito del consolidatonazionale e mondiale, dell’operazione di cessione) e la mancata indicazione in dichiarazione del credito non può comportare ladecadenza del diritto al credito medesimo. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 43- ter
741. Cartiere
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 48/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Sala
AVVISO DI ACCERTAMENTO - FALSA FATTURAZIONE - Acquisto da società c.d. “cartiera” - Onere della prova.In caso di accertamento fondato su presunte “fatture false” è l’Ufficio accertatore tenuto a fornire le prove atte a dimostrare l’inesistenzadell’operazione contestata e ritenuta fittizia. Di contro, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, spetta al contribuente, inpresenza di contabilità non contestata, fornire tutti quegli elementi di prova volti a dimostrare l’effettività dell’operazione, quali, adesempio, la prova del ricevimento delle merci esposte in fattura, il pagamento delle stesse, le bolle di trasporto, la contabilità dimagazzino con l’avvenuto carico e scarico delle merci ricevute. (F.C.)
742. Onere della prova
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 87/29/11 dell’8 marzo 2011 - Pres. Rel. Napodano
OPERAZIONI INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - Indebita detrazione dell’Iva - Sussiste.In caso di contestate operazioni inesistenti, l’onere della prova si trasferisce al contribuente che dovrà dimostrare l’esistenza delleoperazioni, non limitandosi ad esibire i mezzi di pagamento o l’effettivo ricevimento della merce. Con riferimento alla sentenza dellaCorte di Cassazione n. 6.124/09 depositata il 13 marzo, in tema di detrazione Iva in relazione agli acquisti di beni ceduti da soggetti
coinvolti in “frodi carosello”, essa ha attribuito rilevanza a due circostanze: identità tra merce venduta e merce acquistata; prezzo pattuitocorrente con quello di mercato. Nel caso in cui si discute la merce compravenduta è identica ed i prezzi praticati sono inferiori a quelli dimercato. (F.C.)
743. Editoria
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 59/31/11 del 8 marzo 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Cazzaniga
SETTORE EDITORIALE - COSTI NON DEDUCIBILI - Competenza temporale - Costi non inerenti - Errori formali -
Particolarità contabili.Prassi consolidata nel settore editoriale e per tutto quanto è nel settore della stampa, è quella di vendere con riserva di accettare in resola parte invenduta (contratto estimatorio ndr). Ciò può avvenire anche in annualità differenti, non solamente in quella della transazione, inbase alle condizioni di mercato, con la clausola che ogni anno venga inventariata la merce attribuendone la competenza annuale. Ne
consegue che, è corretto il comportamento dell’impresa in merito all’attribuzione dei costi di competenza, ricevendo le fatturesuccessivamente all’anno dell’attribuzione del costo e non scaricandone negli anni a seguire le varie quote di competenza. L’Agenziadeve solo controllare, nei periodi interessati, che le fatture non siano state contabilizzate due volte. Il compimento in buona fede, nella
sostanza, di soli errori formali nella compilazione della dichiarazione non può essere ragione sufficiente a procedere con riprese arecupero da parte dell’Agenzia. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 109
744. Fallimento del debitore
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 118/46/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Rel. De Sapia
IRES - DEDUCIBILITÀ DI PERDITA SU CREDITI - Fallimento del debitore - Irrilevanza.
La perdita su crediti è deducibile nel periodo d’imposta relativo all’esercizio in cui si realizzano i presupposti di definitività della perdita(nel caso di specie: la remissione del debito risultante dal bilancio della società creditrice), mentre non rileva la data (anteriore) in cui èstato dichiarato il fallimento della società debitrice. (A.G.)
Riferimenti normativi: art. 101, TUIR
745. Transfer pricing
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 141/29/11 del 27 aprile 2011 - Pres. Rel. Napodano
SVALUTAZIONE CREDITI - PERDITA SU CREDITI - TRANSFER PRICING - Convenzione Italia/Usa - Filiale
Italiana di banca americana - Fondo di dotazione - Rapporto Ocse - Incertezza nell’interpretazione della norma - Validità -Sussiste.
La convenzione Italia/Stati Uniti non dispone alcun obbligo di attribuire un fondo di dotazione alle stabili organizzazioni bancarie, cosìcome il contesto interpretativo internazionale. Al riguardo il rapporto Ocse è divenuto definitivo solo nel 2008, mentre nel 2004 eraassente qualsiasi riferimento a metodi di determinazione di un fondo di dotazione. Nessuna norma dell’ordinamento giuridico italianoprevede che il fisco possa rettificare le svalutazioni e le perdite su crediti con riferimento all’entità del Fondo di Dotazione. L’indice diconcentrazione dei rischi previsto dalla circolare 229/1999 della Banca d’Italia riguarda solo le banche italiane e ciò perché la stabileorganizzazione di banca straniera è una parte di una banca di maggiori dimensioni: è questa che deve calcolare i propri indici conriferimento alla clientela mondiale. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/76, art. 101, comma 5 e art. 106 comma 3
746. Controllata estera
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 143/29/11 del 10 maggio 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Perrucci
COSTI INDEDUCIBILI - COSTI NON INERENTI - TRANSFER PRICING - Controllata estera - Descrizione generica
in fattura - Contratto postumo - Accertamento senza contraddittorio - Validità.Il contraddittorio in sede amministrativa non rappresenta l’oggetto di un obbligo specifico, sanzionabile con la nullità dell’atto impositivo,neppure dopo l’entrata in vigore dello Statuto del Contribuente; così come la redazione di un processo verbale rappresenta una soladelle varie modalità di accertamento, particolarmente quando non sono in gioco questioni di fatto ma di diritto.La motivazione è da ritenersi esauriente quando la difesa della parte ricorrente risulta aver perfettamente compreso, prima di contestare,le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di tale avviso. Ai fini dell’accertamento l’Ufficio è tenuto a rilevare l’estrema genericitàdelle funzioni demandate, la mancanza di un qualsiasi consuntivo spese e costi sottoposto a regolare verifica della controllante italiana e
l’arbitrarietà nella determinazione delle spese pubblicitarie. Il tutto con il risultato di rendere incontrollabile la congruità e la stessa
inerenza delle somme trasmesse all’estero dalla controllante italiana. Sta perciò al contribuente fornire dimostrazione contraria. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 109, comma 5
747. Motivazione per relationem
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 57/33/11 del 27 settembre 2010 - Pres. Craveia,
Rel. Guida
IMPOSTE DIRETTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - PVC elevato nei
confronti di soggetto terzo - Rettifica costi - Elementi certi e documentati - Necessarietà.Un presunto comportamento errato nella contabilizzazione dei costi e dei ricavi tenuto dalla società terza verificata, relativi airapporti commerciali intrattenuti con la controparte, non può essere motivo di rettifica da parte dell’Ufficio nei confronti della societàricorrente, se non a seguito di elementi certi e documentati. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 109, comma 1 e 2; l. 1089/39; d.p.r. 633/72, artt. 6 e 38- bis; d.lgs. 471/97, art. 13; d.lgs.
472/97, art. 3
748. Commissioni di intermediazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 6/45/11 del 22 novembre 2010 - Pres. Servetti,
Rel. Gatti
REDDITO D’IMPRESA - CORRISPETTIVI - COMMISSIONI PASSIVE - Esercizio di competenza - Ammortamenti
anticipati - Giustificazione in bilancio - Insindacabilità - Compensi per revisione di bilancio - Esercizio di competenza.
Le commissioni passive di intermediazione per affari procurati da terzi da corrispondersi in relazione al mantenimento nel tempo dei
volumi delle giacenze della clientela seguono il criterio della imputazione al maturarsi dei vincoli contrattualmente concordati in
conformità all’art. 109 del Tuir 917/86, ma anche in stretta connessione con il maturarsi dei proventi su tali volumi, al verificarsi quindidelle condizioni di certezza e determinabilità. Non è sindacabile la ragionevole giustificazione economica indicata in bilancio pari al oppiodell’aliquota tabellare, a fini fiscali, per ammortamenti anticipati. L’esercizio di competenza per rilevare l’onere per le prestazione deiservizi di revisione del bilancio è quella in cui la prestazione si può considerare ultimata e quindi quella dell’esercizio successivo a quellooggetto di revisione. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, artt. 102, 109
749. Forniture
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 31/12/11 del 22 novembre 2010 - Pres.
Siniscalchi, Rel. Stella
IRPEG - FORNITORI C/ANTICIPI - Assenza di reali forniture - Finanziamenti - Indeducibilità degli interessi.Le erogazioni ad una società partecipata riportate nel conto “Fornitori c/ anticipi”, ove non corrispondano a successive forniture,costituiscono finanziamento. È legittimo il recupero a tassazione degli interessi passivi maturati sul conto bancario utilizzato per alimentaregli anticipi per carenza di inerenza ai sensi dell’art. 109 del d.p.r. 917/86. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 109
750. Rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 43/22/11 del 20 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Musilli
ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - Credito già evidenziato nella dichiarazione dei redditi - Legittimità -Sussiste.
Il rimborso d’imposta incontestato, richiesto con apposita istanza, dopo l’evidenziazione del credito d’imposta relativo nelladichiarazione dei redditi, è liquidato d’ufficio in base ad apposite procedure automatizzate, stante l’imprescrittibilità di tale tipologia dirimborsi. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, articoli 38, 41, 42-bis e legge 350/2003, art. 2, comma 58
751. Deducibilità costiCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 26/1/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Simone,
Rel. Fucci
REDDITO D’IMPRESA - COSTI - Servizi resi dalla controllante alla controllata - Deducibilità - Riscontro di effettività econgruità. Fatture generiche. Contratto di servizio. Irrilevanza.La deducibilità dei costi dei servizi resi dalla controllante alle controllate è condizionata, oltre che dalla prova della loro effettività, dallaprova della loro inerenza e congruità. La mancata indicazione in modo analitico in fattura, che non consente il riscontro della effettività,congruità ed effettività delle prestazioni effettuate dalla capogruppo, ed il semplice riferimento al contratto di servizio non sono sufficientia provare l’inerenza delle prestazioni fatturate. La certificazione dei bilanci non esonera dal fornire le necessarie prove. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 109
752. Rivalutazione dei beni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 20/42/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. De
Ruggiero, Rel. Piombo
REDDITO D’IMPRESA - RIVALUTAZIONE DEI BENI - CATEGORIE OMOGENEE - Mancata inclusione di tutti ibeni - Perdita degli effetti fiscali - Quote di ammortamento - Indeducibilità.La rivalutazione ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 342/2000 non estesa a tutti i beni i appartenenti alla stessa categoria
omogenea, comporta la decadenza degli effetti fiscali e determina la indeducibilità degli ammortamenti. (G.T.)
Riferimenti normativi: legge 342/2000, artt. 110 e 111
753. Cessione di credito
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 62/49/11 del 27 gennaio 2011 - Pres. Lucchina,
Rel. Insigna
IRPEG - CESSIONE DI CREDITO IN AMBITO CONCORSUALE - Inopponibilità all’Amministrazione finanziaria -Rifiuto espresso - Sussiste - Ammissibilità del ricorso.La cessione di un credito di imposta attuata in ambito fallimentare, oltre che usuale, è civilisticamente valida e produce effetto neiconfronti del debitore ceduto. La comunicazione di inopponibilità inviata dall’Amministrazione finanziaria al cessionario del creditoequivale a rifiuto espresso e legittima quest’ultimo alla proposizione del ricorso, poiché l’esposizione di un credito di imposta nelladichiarazione dei redditi costituisce istanza di rimborso e, quindi, il credito si trasferisce anche alla cessionaria. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, artt. 38 e 43-bis; d.m. 30 settembre 1997, n. 384
754. Contraddittorio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 39/29/11 del 10 febbraio 2011 - Pres. Alparone,
Rel. Casalvieri
DISTRIBUZIONE DIVIDENDI - CREDITO D’IMPOSTA - ACQUISIZIONE DOCUMENTALE - Insufficiente -Contraddittorio - Necessario - Avviso di accertamento - Assenza motivazione.
L’avviso di accertamento risulta viziato insanabilmente per mancato rispetto delle garanzie procedimentali frutto dell’assenza di
contraddittorio nella pregressa fase di verifica. L’effetto di tale lacunosità è quello di inficiare l’avviso di accertamento, rendendoloinadeguato al fine, per palese vizio di motivazione. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 4/1929 art. 4; l. 212/2000 art. 12
755. Omaggi promozionali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 12 - sen tenza n. 130/12/11 del 14 febbraio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Romeo
REDDITO D’IMPRESA - COSTI NON DEDUCIBILI - OMAGGI PROMOZIONALI - Svalutazione crediti - Costi per
l’organizzazione di convegni e congressi - Costi per operazioni con soggetti residenti in territori con regimi fiscali
privilegiati.
Gli omaggi promozionali a medici e farmacisti ancorché di valore unitario inferiore a € 25 non sono deducibili atteso che alla società,produttrice di farmaci, è vietata dal d.lgs. 541/92 la dazione di oggetti a medici e farmacisti, anche di valore trascurabile, non ricollegabiliall’attività espletata da loro espletata. Sono deducibili le svalutazioni di crediti vantati verso le ASL per evitare la instaurazione di inutili ecostosi contenziosi ed atteso l’orientamento della giustizia amministrativa in merito alla loro fondatezza. I costi per l’organizzazione dicongressi, convegni e simili sono deducibili anche se le certificazioni di “rilevante interesse scientifico” dell’AIFA (Agenzia Italiana per ilFarmaco) è pervenuta in ritardo ma comunque prima della redazione del bilancio non potendo ricadere sul contribuente il ritardodell’AIFA nel rilasciare gli attestati a fronte di domande inviate a termini di legge. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 541/92, art. 106, art. 108, art. 110 TUIR 917/86
756. Diritto di difesa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 40/29/11 del 10 marzo 2011 - Pres. Alparone,
Rel. Noschese
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA TARDIVA - Diritto alla difesa - Sussistenza.
L’avviso di accertamento ancorché ritenuto privo degli elementi essenziali, quali la notifica avvenuta in ritardo e la mancanza della data edell’orario di avvenuta consegna, non lede il diritto alla difesa in quanto la normativa in materia di notificazioni risulta comunquerispettata. L’avere la società impugnato l’atto nel rispetto dei termini e con tempestività prova che il diritto di difesa non risulta esserestato leso. (C.V.)
Riferimenti normativi: c.p.c. art. 137 e ss.; d.p.r. 600/73 art. 60; d.p.r. 633/72 art. 56; d.p.r. 131/86 art. 52 comma 3; d.lgs. 346/90,
art. 49
757. Minusvalenze
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 53/46/11 del 29 marzo 2011 - Pres. Punzo, Rel.
Cucchi
MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Indicazione nel bilancio ex art. 101 TUIR - Deducibilità -Sussiste.
Vanno ammesse in deduzione le minusvalenze su immobilizzazioni, verificatesi a seguito della eliminazione di materiali riguardanti residui
cespiti rimasti a seguito della cessazione dell’attività, laddove le stesse risultano riportate in bilancio con riferimento alle disposizionicontenute nel TUIR. (D.M.)
Riferimenti normativi: TUIR, art. 101
758. Discrezionalità dell’imprenditoreCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 58/50/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Zevola, Rel.
Natola
COSTI DELLA CONTROLLANTE - ADDEBITATI ALLA CONTROLLATA EX CONTRACTU - Omessa contestazione
di elusione fiscale - Libera discrezionalità dell’imprenditore nelle scelte operative - Sussiste.
La non inerenza e la non economicità di costo addebitati dalla controllante alla controllata non possono essere affermate sulla base dellemodalità di impiego degli esperti, laddove i costi siano supportati contrattualmente, l’ufficio non abbia contestato che l’elusivitàdell’operazione, non risulti alcuna sottrazione di iva e, quindi, la ricostruzione dell’attività lavorativa del contribuente sia il frutto di unalibera scelta di iniziative economiche rientranti nella sfera discrezionale delle scelte operative dell’imprenditore. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 109
759. Aiuti di Stato
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 94/01/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Simone, Rel.
Missaglia
MORATORIA FISCALE A FAVORE DI SOCIETÀ PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO -
ATTRIBUZIONE DI UN “AIUTO DI STATO” - Contrasto con l’art. 87, par. 1 Trattato CEE - Decisione n. 2003/193/CE -Attività svolta nel settore elettrico parzialmente in regime di monopolio - Irrilevanza - Azione di recupero mediante la
procedura di accertamento - Legittimità - Termini - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Intervenuto condono sulle
annualità di riferimento - Irrilevanza.In seguito alla decisione n. 2003/193/CE della Commissione della Comunità Europea del 5 giugno 2002, che ha ritenuto la l. n. 142/90,recante “moratoria fiscale” a favore delle società per azioni a prevalente capitale pubblico, attributiva di un “aiuto di Stato” contrastantecon l’art. 87, par. 1 Trattato CEE, l’Agenzia delle Entrate è legittimata al recupero delle imposte sui redditi esentati con le predetteagevolazioni, ove l’attività d’impresa sia comunque aperta alla concorrenza e non soggetta, in via esclusiva, a regime di monopolio.L’azione di recupero può essere esercitata mediante avviso di accertamento, che ha natura di controllo sostanziale e non è impedita,pertanto, da precedente atto di liquidazione effettuata sulla dichiarazione, avente natura formale, sulla base dei dati forniti dallo stesso
beneficiario degli aiuti. La stessa azione di recupero, essendo analoga ad un’azione di ripetizione di indebito, è soggetta alla prescrizioneordinaria, e non è impedita dal condono intervenuto sulle annualità di riferimento. (F.M.)
Riferimenti normativi: Trattato CEE, art. 87, par. 1; l. n. 142/90; l. n. 62/05, art. 27; d.l. n. 185/08, art. 24; d.p.r. n. 600/73, art. 43,
comma 4; d.l. n. 185/08, art. 24, comma 1; d.l. n. 10/07, art. 1, comma 5, 9, 10
760. Errore emendabile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 74/38/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Valenti, Rel.
Fossa
IMPOSTA REDDITI SOCIETÀ - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Errore emendabile - Rapporti tributari esauriti -Irretrattabilità.La disciplina recata dal comma 8- bis dell’art. 2 del d.p.r. 322/1998, introdotta con effetto dal 1 gennaio 2002 dal d.p.r. 7 dicembre2001 n. 435, non ha variato il termine di quattro anni di cui all’art. 38 del d.p.r. 602/1973 per ottenere il disposto di imposte nondovute, né può essere interpretata in modo da sminuire il fondamentale principio enunciato dalla sentenza della Corte di CassazioneSS.UU. del 25 ottobre 2002 n. 15063, secondo il quale la dichiarazione dei redditi del contribuente è, se affetta da errore sia di fattoche di diritto commesso dal dichiarante, emendabile e ritrattabile, quando da essa possa derivare l’assoggettamento del dichiarante adoneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, fatto salvo il limite di uncollegamento, almeno tendenziale, della ritenuta rimovibilità agli istituti sostanziali processuali presenti nell’ordinamento, quanto allapossibilità che si dia luogo ad un rimborso di imposta e alla rimozione di atti impositivi. Sono perciò destinate a rimanere irretrattabilisoltanto le dichiarazioni riferite a rapporti tributari che, per il trascorrere del tempo e/o per il sopraggiungere di decadenza, debbano
ritenersi esauriti. (MP)
Riferimenti normativi: d.p.r. 322/1998, art. 2 comma 8-bis; d.p.r. 435/2001; d.p.r. 602/1973, art. 38
761. Costi del personale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 52/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Curto, Rel.
Staunovo
IRES - STUDI DI SETTORE - TRANSAZIONE VERTENZE SINDACALI - Costo straordinario - Mancata influenza in
relazione al risultato di congruità.I costi del personale rilevanti ai fini degli studi di settore non devono tenere conto delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di
transazione delle vertenze sindacali riguardanti il licenziamento in tronco del personale. La sostituzione traumatica del vertice aziendale,
lungi dall’essere un’ordinaria operazione gestionale i cui costi sono da porre in diretta correlazione coi ricavi annuali, è operazioneassimilabile alla ristrutturazione d’impresa, ha carattere eccezionale e, di conseguenza, il relativo costo ha natura straordinaria. Noncristallizza la situazione tributaria l’errata indicazione della suddetta spesa nel rigo dei costi ordinari del personale, in quanto il modellodegli studi di settore, al pari di ogni altro modello fiscale, è dichiarazione di scienza e non di volontà del contribuente. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/93, conv. in l. 427/93, art. 62-bis
762. Caparra penitenziale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 61/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.
Staunovo Polacco
IRES - CAPARRA PENITENZIALE - SOPRAVVENIENZA ATTIVA - SUSSISTE.
Deve essere confermato l’avviso di accertamento nella parte in cui ha considerato sopravvenienze attive le caparre penitenziali,nonostante la loro iscrizione in contabilità tra i debiti verso terzi. La mancata stipula del rogito notarile entro i termini indicati nelpreliminare, per fatto e colpa della parte acquirente, senza che la parte venditrice abbia eccepito o provato l’assenza delle condizioninecessarie per procedere all’incameramento definitivo delle caparre, rende insussistente il debito sorto con l’acquisizione delle caparrepenitenziali allo spirare del termine ultimo suddetto. Le risultanze delle scritture contabili, ancorché regolarmente tenute, non sonosufficienti per disapplicare l’art. 88 d.p.r. 917/1986 che considera sopravvenienza attiva la sopravvenuta insussistenza di passività.(P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, artt. 88 e 109
763. Inerenza dei costi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 46/15/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Giordano,
Rel. Crespi
IRPEG - AVVISO DI ACCERTAMENTO - INERENZA DEI COSTI - Correlazione in senso ampio ai ricavi.
I costi sostenuti dall’imprenditore, per essere deducibili, devono essere collegati in senso ampio all’impresa, intesa quale attivitàpotenzialmente in grado di produrre utili, a prescindere dall’entità della spesa, che può anche essere prodromica all’espletamentodell’attività consentita dall’oggetto sociale. In particolare, quando l’impresa operi in contesti più ampi dell’operatore singolo, l’inerenzadel costo non deve essere rilevata con collegamento diretto al profitto od all’immediata redditività, ma deve essere valutata in funzionedella sua utilità al raggiungimento delle strategie del gruppo ed all’incremento della sua incisività sul mercato. (P.D.)
764. Contabilizzazione dei ricavi, criterio
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 71/36/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Rollero,
Rel. Beretta
AVVISO DI ACCERTAMENTO - RICAVI DA VENDITA D’IMMOBILI - Criterio di competenza per lacontabilizzazione dei ricavi.
È legittimo il recupero secondo principi di competenza di ricavi non contabilizzati in bilancio per la vendita di immobili, stante la noncorretta tenuta delle scritture contabili. A nulla rileva l’avvenuta anticipazione di tale ricavo nell’esercizio precedente in quanto ilcontribuente potrà avvalersi della possibilità di ottenere l’eventuale rimborso delle imposte erroneamente pagate. È corretto seguire ilprincipio di competenza per la contabilizzazione di costi e ricavi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39, comma 1; d.p.r. 917/86, art. 109
765. Compensazione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 84/36/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Borgonovo;
Rel. Bonomi
CREDITO D’IMPOSTA - COMPENSAZIONE - Mancata indicazione in dichiarazione - Irrilevanza.Il credito d’imposta è compensabile, per norma, con il debito d’imposta e tale credito, quando maturato, è inalienabile. Esso va indicatonella apposita sezione della dichiarazione annuale nel periodo di competenza ma l’eventuale mancata indicazione non ne precludel’utilizzo, configurandosi solo un errore formale e solo come tale sanzionabile. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 449/97
766. Costi inerenti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 54/11/11 del 24 maggio 2011 - Pres. Antonimi,
Rel. Citro
REDDITI D’IMPRESA - Costi inerenti l’attività di impresa - Deducibilità - Imputazione dei costi ad uno specifico conto -Non sussiste.
Le spese, indipendentemente dal fatto che siano imputate ad un conto piuttosto che ad un altro, se sono strettamente correlate e
necessarie per l’esercizio dell’attività, si considerano inerenti e pertanto sono deducibili dal reddito. Inoltre, a fronte di provadocumentale, se gli accantonamenti risultano relativi a ricavi percepiti prima della chiusura d’esercizio in cui sono stati accantonati informa corretta, sono deducibili dal reddito. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 75, commi 1 e 5
767. Costi indeducibili
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 168/22/11 del 24 maggio 2011 - Pres. Maniàci, Rel.
Salvo
IRES - BLACK LIST - COSTI INDEDUCIBILI - Acquisti effettuati in paesi aventi regime fiscale privilegiato - Prova
documentale della effettività e inerenza dei costi dedotti anche in relazione alla identità e adeguatezza del fornitore estero -Necessità.Per la deducibilità dei costi derivanti da acquisti da Paesi di black list spetta al contribuente fornire la prova documentale non soltanto
della effettività ed inerenza della fornitura, ma anche quella sulla effettiva e adeguata attività d’impresa del fornitore estero. (F.M.)
Riferimenti normativi: TUIR, artt. 109 e 110, commi 7, 10 e 11; l. 212/2000, artt. 7 e 10
IMPOSTE INDIRETTE
ACCISE ED IMPOSTE FABBRICAZIONE
768. Acquisto di energia elettrica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 19/31/2011 del 2 febbraio 2011 - Pres. Brecciaroli,
Rel. Costanzo
SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA - ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA - FABBRICAZIONE - RAPPORTI
ECONOMICI TRA CEDENTE ED ACQUIRENTE - IRRILEVANZA.
L’acquisto di energia elettrica per la successiva cessione a terzi, pur se con compenso forfettario, comporta la qualifica di “fabbricante”,con la consequenziale qualifica di soggetto passivo d’imposta (posto che si verifichino i presupposti). I rapporti economico-societari tracedente e acquirente sono altresì ininfluenti, cosicché non si è in presenza di un unico utente, solo in capo al soggetto qualificato come“fabbricante” incombono tutti gli obblighi di legge e solo su questo vanno calcolate le eventuali agevolazione stabilite dalla leggetributaria. (F.F.)
769. Impianti fotovoltaici
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 46/31/2011 del 19 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
BENEFICI FISCALI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIMITI OGGETTI - UTILIZZATORE FINALE.
Il punto 127-quinquies Tab. A, parte III, del d.p.r. n. 633/72 indica a quali beni si può applicare l’aliquota agevolata del 10%, ovveroagli impianti di produzione e reti di distribuzione calore/energia elettrica da fonte solare o eolica, e ai beni forniti per la costruzione di
detti impianti. La norma indica la necessità che l’impianto sia idoneo a produrre calore ed energia, ponendo dei limiti oggettivi;escludendo le materie prime e semilavorati e limitando l’agevolazione ai soli beni finiti utilizzabili per l’impianto. Tale agevolazione operasolo in favore dell’utilizzatore finale, mentre non può essere riconosciuta per gli acquirenti intermedi.FF
770. Rifiuto di autotutela
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 53/31/11 del 2 marzo 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Costanzo
ACCISE - ISTANZA DI AUTOTUTELA - DINIEGO - Impugnazio ne avanti al Giudice tributario - Doppia imposizione -
Tutela della buona fede.
Esiste la giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione diprocedere ad autotutela, salvo poi stabilire se il rifiuto di autotutela sia o meno contestabile, così come valutare se con l’istanza diautotutela il contribuente chieda l’annullamento dell’atto impositivo per vizi originari di questo o per eventi sopravvenuti.Il sindacato del giudice dovrà riguardare l’esistenza dell’obbligazione tributaria solo qualora l’atto di autotutela contenga tale verifica,mentre, in caso di giudizio instaurato contro il mero ed esplicito rifiuto di esercizio dell’autotutela, il giudice tributario non potrà entrarenel merito della questione, visto che il provvedimento di autotutela è pur sempre discrezionale per i limiti posti dall’art. 4 l. 20 marzo1865 n. 2248, all. E. Anche se l’atto impositivo è divenuto definitivo, permane l’interesse pubblico, qual è quello di evitare l’arbitrio didoppie imposizioni nei confronti dei contribuenti, a legittimare un giudizio di annullamento totale o parziale dello stesso. Anche nell’otticadel principio di buona fede, tutelato dallo Statuto del Contribuente, il giudice ha l’obbligo di intervenire nel determinare la legittimità dellapretesa tributaria in funzione degli elementi portati a sua conoscenza. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.m. 11/2/97, n. 37, art. 2; l. 212/2000, art. 10; l. 1034/71, art. 21-bis; l. 2248/1865, art. 4
771. Opificio industriale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 48/33/11 del 12 aprile 2011 - Pres. D’Addea,
Rel. Guida
ACCISE - OPIFICIO INDUSTRIALE - AGEVOLAZIONI - CONSUMO ENERGIA - Gruppo di aziende.
La normativa relativa all’interpretazione dell’art. 52 del TUA non appare di dubbia interpretazione, sia con riguardo al dato testuale, siacon riguardo alla sua ratio. Il riferimento all’opificio industriale contenuto nella norma appare, infatti, chiaramente riferito alla singolaazienda. D’altra parte l’agevolazione prevista appare chiaramente rivolta ad alleggerire il carico fiscale nei confronti dell’imprenditoreche utilizzi rilevanti quantitativi di energie. È evidente che, nel caso in cui nello stesso stabilimento industriale operino più aziende, lasussistenza dell’agevolazione deve essere considerata con riguardo a ciascuna di esse. (MC.G.)
Riferimenti normativi: TUA, art. 52
772. Motivi d’urgenzaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 54/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Rel. La
Manna
AVVISO DI PAGAMENTO - Emesso prima dei 60 giorni dal termine delle operazioni di verifica - Obbligo
dell’enunciazione dei motivi di urgenza.
L’avviso di pagamento emesso prima della scadenza dei 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica è daconsiderarsi privo di validità se nello stesso non vengono esplicitate le motivazioni di particolare urgenza che hanno determinato unasiffatta adozione. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, comma 7; d.p.r. 600/73, art. 42, commi 2-3; d.p.r. 633/72, art. 56, comma 5
773. Evasione d’impostaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 63/02/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Dettori,
Rel. Alessi
ACCISE SU ALCOLICI - EVASIONE DI IMPOSTA - Prova documentale - Onere della prova.
Incombe all’Ufficio fornire prova del fondamento dell’imposta, incombe al contribuente provare il contrario a fronte di elementi precisi econcordanti che confermino l’evasione di imposta. Nel caso di specie, l’Ufficio documentava che una sentenza penale già avevaaccertato in capo alla Distilleria la sottrazione al pagamento di accise attraverso un disegno criminoso. La Distilleria invece ha solo
sostenuto che tali litri di alcool sui quali non si sarebbe pagata l’accisa, sono stati acquistati da un’altra Distilleria, senza documentare talicircostanze, e quindi non superando le prove offerte dall’ufficio. (F.N.G.)
DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE
774. Cellule fotovoltaiche
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 72/31/11 del 3 dicembre 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Costanzo
IVA IMPORTAZIONE - CELLULE FOTOVOLTAICHE - DISPOSITIVI FOTOSENSIBILI - Importatore non utilizzatore
finale o installatore dell’impianto di produzione energia solare - Applicazione iva agevolata - Non spetta - Irrogazionesanzioni - Misura massima e variabile.
Le cellule fotovoltaiche di silicio, dette anche “dispositivi fotosensibili”, necessitando di ulteriori processi di lavorazione per potercostituire un impianto funzionante idoneo a produrre calore energia, qualora importate da un soggetto operante nelle fasi intermedie della
commercializzazione del bene (distributore o grossista) e non dall’utilizzatore finale o installatore che rilascino apposita dichiarazione, aisensi del punto 127- sexies Tabella A parte III allegata al d.p.r. 633/73 non godono dell’iva agevolata del 10%. Ricorre il principio dipunibilità per colpa previsto dall’art. 5 c. 1 d.lgs. 472/92 nei casi in cui la violazione tributaria derivi da un fatto che, anche se nonvoluto, è stato cagionato per imperizia o negligenza o per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Solo nel caso in cui lasanzione sia graduata tra un minimo ed un massimo, ossia in misura variabile, la sua entità dovrà ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 472/97 esserestabilita alla luce dei criteri in cui prevale la componente soggettiva ma non nei casi in cui ex art. 13 d.lgs. 472/72 è prevista una sanzionepecuniaria in misura fissa che non è suscettibile di riduzioni. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72; d.lgs. 472/97
775. Valore in dogana della merce
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 21/31/2011 del 2 febbraio 2011 - Pres. Brecciaroli,
Rel. Costanzo
SANZIONI - DISAPPLICAZIONE - DISCIPLINA IN TEMA DI VALORE IN DOGANA DELLE MERCI - Incertezza
sull’operatività della norma - Sussistenza.Una delle possibili giustificazioni per la disapplicazione delle sanzioni è la questione di obiettiva incertezza sull’operatività della normavio-lata, e tale può essere ritenuta la disciplina in tema di valore in dogana delle merci, dato che non è riscontrabile, ne in sedecomunitaria, ne nazionale, una prassi o una giurisprudenza consolidata al riguardo.
(FF)
776. Royalty
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 27/31/2011 del 2 febbraio 2011 - Pres. Brecciaroli,
Rel. Costanzo
VALORE DOGANALE DELLE MERCI - ROYALTIES - INCLUSIONE.
Le royalty concorrono a formare il valore del bene presentato in dogana quando sono riscontrabili i seguenti presupposti:
— il pagamento dei corrispettivi deve essere specificatamente riferito alle merci oggetto di valutazione— il pagamento deve essere una condizione di vendita delle merci— il venditore o un terzi a questo legato chiede all’acquirente di effettuare il pagamento delle royaltyL’analisi sulla presenza di tali elementi comporta un controllo caso per caso, indagando su tutti i rapporti intercorrenti tra le parti. (F.F.)
777. Agevolazioni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 36/31/2011 del 16 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Costanzo
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TRIBUTARIE - TERMINI - Perentorietà.La costante giurisprudenza di merito e di legittimità ha fissato il carattere perentorio dei termini stabiliti dalla legge per le agevolazioni e leesenzioni, le quali devono essere applicate con rigore dagli aventi diritto, tale carattere perentorio deriva sia dagli scopi che tali norme
perseguono, sia per le conseguenze che possono derivare dalla loro inosservanza. (F.F.)
778. Furto della merce
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 37/31/2011 del 16 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Costanzo
REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO - CONTABILIZZAZIONE A POSTERIORI - LIMITI TEMPORALI -STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Furto della merce vincolata al transito - Irrilevanza - Pagamento dei
diritti di confine - Sussistenza.
1) L’istituto della revisione dell’accertamento è uno strumento che consente di intervenire a posteriori sulla dichiarazione doganale,quindi successivamente allo svincolo delle merci, consentendo di adottare i provvedimenti necessari alla regolarizzazione della
dichiarazione stessa. Da ciò si deduce che tale attività non soggiace al limite temporale posto per l’emanazione dell’avviso diaccertamento di cui all’art. 12 statuto dei diritti del contribuente.2) Il caso di furto di merce vincolata al transito non comporta un’esimente dal dovere di pagamento dei diritti di confine e dell’iva,poiché la merce non va considerata come dispersa ma semplicemente non più nella disponibilità dell’obbligato principale. (F.F.)
779. Illecito penale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 38/31/2011 del 16 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Costanzo
RECUPERO A POSTERIORI - PRESCRIZIONE - ILLECITO PENALE - Prolungamenti dei termini.
L’Amministrazione doganale può procedere all’azione di recupero a posteriori anche oltre il termine di prescrizione dei tre anni quandoessa non ha potuto determinare l’importo esatto dei dazi stessi a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nel caso in cui ildebitore non sia l’autore dell’atto stesso. (FF)
780. Durata della verifica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 39/31/11 del 16 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Costanzo
DIRITTI DOGANALI - RETTIFICA DELL’ACCERTAMENTO - DURATA DELLA VERIFICA - Termini - Statuto delcontribuente.
Il termine previsto dall’art. 12, comma 5 della legge 212/2000, va calcolato in relazione ai giorni di effettiva presenza trascorsi daiverificatori presso la sede del contribuente, senza considerare nel computo i singoli contatti per notificare o prelevare documenti. In
assenza di espressa previsione di legge, un’eventuale illegittimità che colpisca la fase istruttoria non può essere automaticamente traslatasull’atto impositivo. (F.C.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000 art. 12, comma 5; CDC, art. 32, comma 1, lett. c)
781. Autotutela
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 53-31-2011 del 19 febbraio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Costanzo
RIFIUTO ESPRESSO O TACITO DI AUTOTUTELA - IMPUGNAZIONE AVANTI IL GIUDICE TRIBUTARIO -
LIMITI DEL SINDACATO - GIUDICATO.
Il rifiuto espresso o tacito di autotutela può essere oggetto di ricorso innanzi alla commissione tributaria che potrà giudicare nel meritodell’esistenza dell’obbligazione tributaria solo quando l’atto di autotutela contenga tale verifica, dovrà invece fermarsi ad un giudizioformale ove l’impugnazione riguardi esclusivamente il rifiuto di esercizio di autotutela. Unico limite del giudice per l’annullamento delprovvedimento sarà il giudicato. (F.F.)
782. Onere probatorio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 54/31/2011 del 19 febbraio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Costanzo
ORIGINE E PRODUZIONE DELLE MERCI - ONERE PROBATORIO.
I rapporti economici intercorrenti tra esportatore, intermediari ed importatore non possono influire sul tema dell’origine e dellaproduzione della merce, spettando solo all’amministrazione doganale l’onere di provare, caso per caso, la distorsione di traffico direttaall’evasione dei diritti doganali. (F.F.)
783. Sanzioni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 40/31/11 del 23 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Costanzo
DIRITTI DOGANALI - RETTIFICA DELL’ACCERTAMENTO - SANZIONI - Spedizionieri - Principio di solidarietà -Pagamento da parte di un coobbligato - Estinzione del giudizio.
Il pagamento della sanzione irrogata con l’atto di contestazione oggetto dell’impugnazione, effettuato da parte di un coobbligato, fa venirmeno la materia oggetto del contendere e fa pertanto decadere il contenzioso autonomamente promosso parte di tutti gli altri ricorrenti
per lo stesso accertamento, con conseguente estinzione del giudizio. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 46
784. Dazio antidumping
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 54/31/11 del 2 marzo 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Costanzo
DAZI DOGANALI - DAZIO ANTIDUMPING - ALIQUOTA AGEVOLATA - Revisione dell’accertamento - Onere dellaprova - Esibizione della documentazione.
Spetta agli uffici doganali svolgere le più appropriate indagini per pervenire alla dimostrazione della validità delle contestazioni mosseall’importatore, anche avvalendosi dei metodi di cooperazione amministrativa, per acquisire ulteriori elementi dalle autorità doganali delPaese di provenienza delle merci. Le ragioni economiche che possono aver determinato i vari rapporti tra più soggetti, non possonoinfluire sul tema dell’origine e della produzione della merce, se non viene comprovata, caso per caso, la distorsione di traffico diretta allaevasione dei diritti doganali. Onere della prova che grava sull’Amministrazione finanziaria. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 374/90, art. 11
785. Impianti fotovoltaici
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 56/31/11 del 2 marzo 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Costanzo
DIRITTI DOGANALI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ALIQUOTA RIDOTTA - Condizioni per fruire delle agevolazioni
- Sanzioni - Graduazione - Esimenti.
Le celle fotovoltaiche dette anche “dispositivi fotosensibili” costituiscono l’elemento base di un modulo fotovoltaico e necessitano diulteriori processi di lavorazione. In base alla previsione dell’art. 127-sexies della tabella A, del d.p.r. 633/72, il beneficio dell’Iva ridottaal 10% compete alla condizione che l’importazione non venga effettuata da soggetti diversi dall’utilizzatore finale e dell’installatore-costruttore di impianti. Riguardo alle sanzioni il nuovo sistema sanzionatorio tributario prevede la “sanzione pecuniaria” consistente nelpagamento di una somma di denaro, variabile tra un minimo ed un massimo, ovvero proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione,
oppure, ancora, stabilita in misura fissa. Trattandosi di ritardato versamento iva che prevede una sanzione pecuniaria proporzionale
dell’imposta omessa o tardivamente versata, appare evidente che non possono essere applicate le esimenti previste dall’art. 7 del d.lgs.471/97. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, tabella A, art. 127- sexies; d.lgs. 471/97, artt. 7 e 13
786. Notifica per posta
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 58/31/11 dell’8 marzo 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
DIRITTI DOGANALI - ACCERTAMENTO SUPPLETIVO E DI RETTIFICA - CARTELLA DI PAGAMENTO - Relata
di notifica - Cartella spedita mediante servizio postale - Sottoscrizione della cartella - Irrilevanza.
È regolare la notifica di cartella esattoriale avvenuta mediante utilizzo del servizio postale, secondo modalità previste dalla legge, ossiamediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, notificata in plico chiuso. Invero la legge non prevede la redazione di alcuna
relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 del d.p.r. 602/73. La cartella,redatta su modello approvato con decreto del Ministro Delle Finanze, non necessita della sottoscrizione del direttore o del legale
rappresentante o dell’Agente della riscossione. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, artt. 25 e 26
787. Sanzioni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 63-31-2011 del 24 marzo 2010 - Pres. Minaudo, Rel.
Costanzo
SANZIONI - ELEMENTO SOGGETTIVO - OPERATORE REGISTRATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA.
Potendosi applicare alla materia doganale l’art. 5 d.lgs. 472/97 “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno rispondedella propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.” è da valutarsi come negligente, il comportamentodi una società che avendo richiesto ed ottenuto la qualifica di operatore registrato per la produzione di energia elettrica, si sottrae agliobblighi propri dell’attività esercitata. (F.F.)
788. Nomenclatura
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 64/31/2011 del 24 marzo 2010 - Pres. Minaudo, Rel.
Costanzo
CLASSIFICAZIONE DOGANALE - NOMENCLATURA COMBINATA - DESTINAZIONE DEL PRODOTTO -
Rilevanza del criterio - Inerenza.
La classificazione doganale deve avvenire sulla base dei criteri fissati dalla Nomenclatura Combinata, e non rilevano i caratteri che il
fabbricante ha inteso mettere in risalto.
La stessa destinazione del prodotto può diventare uno dei criteri rilevanti, sempreché vi sia un legame di inerenza. (F.F.)
789. Revisione dell’accertamentoCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza 113/31/2011 del 14 aprile 2010 - Pres. Scuffi, Rel.
Costanzo
REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO - TERMINI - ACCERTAMENTO ORDINARIO - DIFFERENZA.Data la strutturale differenza dell’istituto della revisione dell’accertamento rispetto al normale avviso di accertamento, al primo non siapplica il termine di 60 giorni di cui allo statuto del contribuente. La revisione dell’accertamento in materia doganale è il mezzoattraverso il quale l’amministrazione, su proprio iniziativa o su richiesta di terzo, sottopone a riesame l’accertamento tributario giàconcluso. Tale rettifica soggiace al termine di tre anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo. (F.F.)
790. Competenza territoriale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 194/31/11 del 7 luglio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
UFFICIO DOGANALE - COMPETENZA TERRITORIALE - LUO GO DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DOGANALE - REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO.In ossequio al principio di competenza, ogni ufficio doganale è titolare di una specifica sfera di competenza territoriale, fissata per legge,inderogabile, in quanto funzionale di un pubblico interesse. Il rispetto della competenza territoriale è quindi imprescindibile per lalegittimità dell’atto posto in essere. L’ufficio doganale territorialmente competente è quello presso il quale si è incardinato il rapportogiuridico tributario, cioè l’ufficio presso cui è stata presentata la dichiarazione doganale e dove è stata importata la merce. Talecompetenza permane anche in caso di (successiva) revisione doganale. (M.S.)
791. ITV
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 201/31/11 del 7 luglio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
CLASSIFICAZIONE DOGANALE - INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE - REGOLAMENTO DI
CLASSIFICAZIONE - ENTRATA IN VIGORE SUCCESSIVA ALL’INTRODUZIONE DELLA MERCE.La classificazione di un bene dipende dalle sue caratteristiche oggettive e non necessariamente dal possesso di un ITV, il cui rilascio,
altrimenti, sarebbe obbligatorio. L’applicazione dei requisiti del regolamento di classificazione non è consentita quando questo siaentrato in vigore successivamente alla data di importazione della merce. (F.F.)
792. Contraddittorio preventivo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza 202/31/11 del 7 luglio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Ventura
DAZI ALL’IMPORTAZIONE - RECUPERO A POSTERIORI - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - STATUTODEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Violazione - Sussiste.
Prima di procedere al recupero a posteriori dei dazi doganali all’importazione, occorre concedere un congruo termine all’importatore,od al rappresentante indiretto in dogana, al fine di metterlo in grado di presentare osservazioni all’Autorità amministrativa primadell’emissione dell’atto impositivo.
793. Beni soggetti ad accisa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 43/07/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Arbasino,
Rel. Gatti
DAS (DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO) - BENI SOGGETTI AD ACCISA - Fattura -
Insostituibilità.Non vi è dubbio circa la necessità dell’emissione del DAS ogni volta che un bene soggetto ad accisa si muove da un luogo all’altro,mentre la fattura emessa per il pagamento della merce è un altro documento che viene richiesto ed emesso per un motivo diverso epertanto non sostituisce il DAS: quest’ultimo è un documento di accompagnamento del bene nei suoi spostamenti e svolge una funzionetipica non sostituita né sostituibile dalla fattura. (MCG)
Riferimenti normativi: Regolamento 210 del 25 marzo 1996, art. 10; TU 504/1995, artt. 10 e 12
794. Art. 12 l. 212/2000
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 60/33/11 del 18 aprile 2011 - Pres. Craveia,
Rel. Guida
ACCERTAMENTO - AVVISO DI RETTIFICA - TERMINI - Generalità per i tributi - Statuto dei diritti del contribuente.Il precetto dell’art. 12 della legge 212/2000, è posto a difesa del contribuente e nulla lascia intendere che essa non possa trovareapplicazione per una categoria di tributi. Essa è posta quale ferreo freno all’Amministrazione finanziaria in generale, obbligandola adialogare con il contribuente — che non è sottoposto a sudditanza — ed a uniformare il proprio operato anche alla luce delle difesesvolte. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 212/00, art. 12
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
795. Classamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sen tenza n. 53/18/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Pinto, Rel.
Catenacci
CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE - Consistenza - Categoria - Classe - Motivazione - Legittimità - Sussiste.Nel caso in cui l’attribuzione della rendita catastale riguardi immobili per i quali non è prevista la stima diretta e l’atto catastale è ilrisultato di un complesso di operazioni in cui si utilizzano anche dati e notizie forniti dallo stesso dichiarante, nonché tariffe giàpredisposte, l’obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e dellaclasse acclarati dall’organo accertatore, posto che siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nelle condizioni di difendersi.(M.SA.)
Conforme alle Sentenze n. 1336 del 17 marzo 1989 della Corte di Cassazione e n. 12068 del 1 luglio 2004 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: legge 311/2004, art. 1; legge 241/1990, art. 3; legge 212/2000, art. 7; d.p.r. 138/1998
796. Microzone urbane
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 12/31/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Minaudo,
Rel. Cazzaniga
AGGIORNAMENTO RENDITA CATASTALE - AUMENTO DELLA RENDITA - MICROZONE URBANE - Agenzia
del territorio - Motivazione del provvedimento - Necessità.L’atto di accertamento emesso dall’Ufficio del Territorio, con il quale si determina in aumento la nuova rendita catastale, deve indicarele caratteristiche proprie dell’unità immobiliare in oggetto che sono state poste a conforto dell’accertamento. L’assenza dell’indicazionedelle specifiche caratteristiche dell’immobile viola il diritto di difesa, non consentendo alla ricorrente di entrare puntualmente nel meritodella difesa. (F.C.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 3
797. Revisione classamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 47 - sen tenza n. 40/47/11 del 23 febbraio 2011 - Pres. Piccinni
Leopardi, Rel. Miceli
ACCERTAMENTO CATASTALE - REVISIONE PARZIALE CLASSAMENTO - Identificazione microzone comunali -
Mera indicazione nuovi dati attribuiti - Motivazione sufficiente.
In base all’art. 1 comma 335 l. 311/2004 l’Agenzia del Territorio, su richiesta del comune, può procedere all’identificazione dimicrozone comunali con caratteri omogenei e procedere alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site nellamicrozona.
L’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento catastale deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, dellacategoria e della classe accertate dall’ufficio, posto che tali dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione didifendersi. (F.D.T.)
Riferimenti normativi: l. 311/2004 art. 1 comma 335
798. Valore OMI
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 63/44/11 del 25 febbraio 2011 - Pres. Natola, Rel.
Degrassi
IMPOSTA IPOTECARIA - Rettifica solo su base valore OMI - Illegittimità - Sussiste.Non è legittima la rettifica basata esclusivamente sulle quotazioni OMI che, frutto di elaborazioni statistiche, devono essereopportunamente adattate alle fattispecie concrete. (C.C.)
799. Classamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sen tenza n. 55/42/11 del 20 aprile 2011 - Pres. Bichi, Rel. M.
Salvo
IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - ACCERTAMENTO - CATASTO EDILIZIO - Avviso di classamento -
Motivazione - Indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’UTE e della classe attribuita all’immobile - Sufficienza.In materia d’imposta sui fabbricati, l’avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all’obbligo dellamotivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe
acclarati dall’ufficio tecnico erariale, essendo questi dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi. (M.F.)
Riferimenti normativi: r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652; legge 11 agosto 1939 n. 1249; d.p.r. 12 gennaio 1949, n. 1142
800. UniversitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 31/29/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Fabrizi,
Rel. Noschese
IMPOSTA CATASTALE - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - Agevolazioni - Università - Spettanza - Non sussiste.Alle Università non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, avendo le stesse lo status di organi dotati di propria
personalità giuridica ed autonomia, diversamente dalle Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici territoriali, cui spetta il beneficio
d’imposta. (M.SA.)Conforme alla Sentenza n. 10700/2006 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: legge 168/1989
801. Atto impositivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 38/30/11 del 7 marzo 2011 - Pres. Paganini,
Rel. Cordola
IMPOSTA CATASTALE - ATTO IMPOSITIVO - Tardiva impugnazione - Diniego di revisione di categoria - Legittimità -Sussiste.
L’atto impositivo costituisce a tutti gli effetti anche atto di notificazione della rendita catastale, per cui dalla data di avvenuta notificazionedecorre il termine per proporre ricorso, e, per l’effetto, è fuori termine ed irrilevante l’opposizione postuma al diniego di revisione dellacategoria catastale. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: legge 342/2000, art. 74, comma 3; d.lgs. 546/92, art. 2, comma 3
802. Motivazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 39/02/11 del 16 marzo 2011 - Pres. Rel. Dettori
IMPOSTA CATASTALE - CLASSAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - Annullamento a seguito di Sentenza della
Commissione Tributaria Regionale - Classamento originario - Legittimità - Sussiste.È legittimo l’atto di classamento intervenuto a seguito della Sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ha annullato ilprecedente tempestivo atto di attribuzione di rendita catastale per difetto di motivazione, così da ricondurre la situazione del fabbricatosotto il profilo catastale a quella originaria. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 242/2000, art. 34
803. Rendita catastale ed ICI
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 78/45/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Vitiello,
Rel. Staunovo Polacco
FABBRICATI - ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE - Avviso di liquidazione ICI - Rendita catastale - Funzione
strumentale immediata nella individuazione della capacità contributiva ai fini ICI - Legittimità - Sussiste.
RENDITA CATASTALE - RIVALUTAZIONE PERIODICA - Applicazione dei moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre
1991 - Funzione strumentale indiretta nella determinazione del valore degli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, B e
C; D ed E - Determinazione del capitale fondiario - Discrezionalità dell’UTE - Non sussiste.Il Valore degli immobili, ove l’esplicazione della funzione della rendita catastale lo presupponga, è determinato applicandoall’ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori stabiliti dal d.m. 14 dicembre 1991nella misura di cento volte per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C e di cinquanta e trentaquattro volte,rispettivamente, per quelle classificate nei gruppi D ed E. Dall’entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio dicapitalizzazione delle rendite catastali, alla quale fa riferimento l’art. 29 d.p.r. n. 1142/1949 per la determinazione del capitale fondiario èrappresentato, a seconda dei diversi gruppi, dal 1%, dal 3% e dal 3% ed, essendo gli stessi determinati uniformemente ed
autoritariamente per ciascun gruppo, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all’UTE nella sua individuazione. (E.D.C.)
Riferimenti normativi: d.m. 14 dicembre 1991; d.p.r. n. 1142/49, art. 29
804. Moltiplicatori di rivalutazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 79/45/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Vitiello,
Rel. Staunovo Polacco
RENDITA CATASTALE - RIVALUTAZIONE PERIODICA - Applicazione dei moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre
1991 - Funzione strumentale indiretta nella determinazione del valore degli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, B e
C; D ed E. Determinazione del capitale fondiario - Discrezionalità dell’UTE - Non sussiste.Il valore degli immobili, ove l’esplicazione della funzione della rendita catastale lo presupponga, è determinato applicando all’ammontaredelle rendite catastali risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori stabiliti dal d.m. 14 dicembre 1991 nella misura di
cento volte per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C e di cinquanta e trentaquattro volte, rispettivamente, perquelle classificate nei gruppi D ed E. Dall’entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione dellerendite catastali, alla quale fa riferimento l’art. 29 d.p.r. n. 1142/1949 per la determinazione del capitale fondiario è rappresentato, aseconda dei diversi gruppi, dal 1%, dal 3% e dal 3% ed, essendo gli stessi determinati uniformemente ed autoritariamente per ciascun
gruppo, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all’UTE nella sua individuazione. (E.D.C.)
Riferimenti normativi: d.m. 14 dicembre 1991; d.p.r. n. 1142/1949, art. 29
805. Classamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 98/1/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Simone, Rel.
Fucci
CLASSAMENTO - Adeguamento ai valori dell’osservatorio immobiliare - Legittimità.È legittimo un nuovo classamento degli immobili quando l’atto contiene tutti gli elementi essenziali quali l’oggetto della revisione,l’indicazione della microzona ove insistono gli immobili e l’indicazione delle nuove rendite. Tali elementi sono idonei a consentire alcontribuente di comprendere la natura della pretesa tributaria e quindi non vi è lesione del diritto di difesa. È corretta la variazione dellaclasse in adeguamento ai valori di mercato emergenti dall’Osservatorio Immobiliare di Milano a nulla valendo le generiche contestazionidel contribuente senza fornire precisi elementi di fatto in contrasto con la nuova valutazione. (L.D.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2967; l. 241/90; d.lgs. 546/92, art. 53; 311/04, art. 1 comma 335
806. Revisione delle rendite urbane
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 71/35/11 del 24 maggio 2011 - Pres. Rel. La
Manna
ACCERTAMENTO CATASTALE - Revisione delle rendite catastali urbane - Ripartizione del territorio comunale in
microzone - Non è indispensabile il sopralluogo da parte dell’Agenzia.La revisione delle rendite catastali, in assenza di variazioni edilizie, non richiede “visita sopralluogo” dell’Ufficio e non è condizionata daalcun contradditorio endoprocedimentale, ma è regolata da normative specifiche sulla base della ripartizione del territorio comunale inmicrozone. Possono essere presentate istanze e ricorsi contro le revisioni delle rendite confutando esclusivamente la non correttezza dei
dati utilizzati per la determinazione della categoria, della classe e della rendita da parte dell’Ufficio. Correttamente possono essere presia base per la determinazione della categoria, della classe e delle rendite i dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e dallaripartizione in zone censuarie differenti operata da parte del Comune. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1, comma 335; l. 662/96, art. 3, comma 58
IVA
807. Diritti di negoziazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 94/31/11 del 3 dicembre 2010 - Pres. Scuffi, Rel.
Costanzo
DIRITTI DI NEGOZIAZIONE - Somme corrisposte da società concessionaria a società di intermediazione pubblicitaria -
Natura - Corrispettivi a carattere provvigionale - Assoggettabilità ad IVA - Diritto detrazione - Sussiste.
I diritti di negoziazione o over-commission rappresentano la remunerazione dell’attività di intermediazione svolta dai “Centri media” neiconfronti del concessionario della pubblicità, attività che ha le caratteristiche e la natura della forma contrattuale, anche se atipica, il cuiscopo è quello di incrementare gli spazi pubblicitari venduti alla clientela. Si tratta quindi di corrispettivi a carattere provvigionale versatia fronte di un effettiva prestazione di servizi. Come tali devono essere assoggettati ad iva con diritto di detrazione da parte del soggetto
beneficiario. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, artt. 2 e 3
808. Modello VR
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 06/41/11 del 15 dicembre 2010 - Pres. Deodato,
Rel. Siffredi
IVA - RIMBORSO DEL CREDITO - Tempestivamente esposto nella dichiarazione Iva - Legittimità - Sussiste - Omessapresentazione modello VR - Diritto al credito - Sussiste.
In tema di rimborso Iva, il contribuente che ometta la presentazione del modello VR non decade dal proprio diritto sostanziale al
rimborso del credito IVA, essendo la dichiarazione annuale IVA strumento idoneo, di per sé, a manifestare la volontà del contribuente.(A.MI.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, artt. 30 e 38-bis
809. Disconoscimento del credito
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 76/31/11 del 17 dicembre 2010 - Pres. Vaglio, Rel.
Cazzaniga
IVA - DISCONOSCIMENTO CREDITO - In caso di dichiarazione precedente omessa - Cartella pagamento per controllo
automatizzato - Legittimità - Sussiste - Necessità di avviso di accertamento - Non sussiste.È da considerarsi corretto l’operato dell’ufficio che tramite cartella di pagamento disconosce il credito iva dell’anno precedente sedall’incrocio dei dati informatici la dichiarazione dell’anno precedente risulta omessa e la parte neppure documenta l’esistenza delcredito. Trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 54- bis d.p.r. 633/72 non è necessario notificare unprodromico avviso di accertamento posto che, qualora il contribuente dovesse dimostrare l’esistenza del credito, può chiederne ilrimborso secondo le procedure previste dalla legge. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, art. 54-bis
810. Invio telematico
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 24 dell’11 gennaio 2011 - Pres. D’Andrea, Rel.
Pagliaro
I.V.A. - CREDITO - Compensazione - Invio telematico - Errore - Irrilevanza - Cartella di pagamento - Illegittimità -Sussiste.
L’errore commesso nella procedura d’invio telematico non può essere considerata causa ostativa al riconoscimento del creditodimostrato esistente ed esigibile, seppure maturato in un anno pregresso in cui le medesime procedure d’invio sono state osservatecorrettamente, con regolare acquisizione al servizio telematico. (M.SA.)
Riferimenti normativi: : d.p.r. 633/1972, art. 54-bis; d.lgs. 471/1997, art. 5, comma 1
811. Credito d’impostaCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 10/43/11, del 12 gennaio 2011 - Pres. Donno, Rel.
Ingino
Rimborso - Credito d’imposta - Omissione della dichiarazione - Preclusione - Insussistenza.La mancata presentazione della dichiarazione IVA preclude il recupero giudiziale del credito d’imposta, qualora il contribuente nefornisca la prova. (F.A.)
812. Quadro VR
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 11/41/11 del 13 gennaio 2011 - Pres. Deodato, Rel.
Siffredi
IVA - RIMBORSO - CREDITO IVA - Dichiarazione annuale - Mancata compilazione del modello VR - Perdita del diritto
al rimborso - Non sussiste.
La mancata compilazione del quadro VR non può pregiudicare la richiesta di rimborso del credito IVA, allorquando il contribuenteabbia fatto richiesta del rimborso Iva nella dichiarazione annuale IVA, in quanto la dichiarazione IVA è idonea a manifestare la volontàdel contribuente e pone l’Ufficio nella condizione di procedere al rimborso. (A.P.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 38-bis
813. Prestazioni di terzi
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 101/44/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Natola, Rel.
Perillo
IVA - PRESTAZIONI DI TERZI - Servizi resi ad impresa agricola mediante macchine agricole - Aliquota agevolata -
Sussiste.
Nel caso di prestazioni di servizi rese mediante macchine agricole ad impresa agricola deve essere applicata l’aliquota del 10%,secondo quanto disposto dalla Tabella A, Parte III, n. 125, allegata al d.p.r. n. 633/72. a nulla rilevando che le prestazioni in oggetto
siano state effettuate da terzi avendo la norma riguardo solo alla qualità del destinatario e non dell’esecutore delle prestazioni. (C.C.)
Riferimenti normativi: Tabella A, Parte III, n. 125, allegata al d.p.r. n. 633/72
814. Servizi internazionali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 41 del 18 gennaio 2011 - Pres. Natola, Rel. Pagliaro
IVA - Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - Addebito d’imposta - Non sussiste.I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali sono privi del requisito della territorialità e non comportano l’addebitodell’I.V.A., che, per l’effetto, non è possibile detrarre. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, art. 9 e 19; d.lgs. 18/2010
815. Credito
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 12/41/11 del 19 gennaio 2011 - Pres. Ortolani, Rel.
Innocenti
IMPOSTE INDIRETTE - IVA - CREDITO - Erronea indicazione di un nella dichiarazione - Mancata indicazione dello
stesso credito nelle dichiarazioni successive - Cartella esattoriale - Illegittimità - Sussiste.In base al principio secondo cui un credito Iva indicato nella dichiarazione non può più essere oggetto di alcun rimborso e/ocompensazione allorquando siano passati due anni senza che l’importo sia stato riportato nelle dichiarazioni successive, deve ritenersiillegittima la cartella esattoriale che intende recuperare tale credito iva che il contribuente aveva indebitamente iscritto in dichiarazione ma
che, essendosi accorto dell’errore commesso, non lo aveva più riportato nelle dichiarazioni annuali IVA successive. (A. P.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 30
816. Omessa dichiarazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 5/46/11 del 19 gennaio 2011 - Pres. Rel. Di Oreste
IVA - CREDITO CHIESTO A RIMBORSO - Dichiarazione annuale omessa - Modalità.In caso di credito IVA relativo ad un periodo di imposta per cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale IVA,
dovrà essere presentata una autonoma istanza di rimborso, nei termini di cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992, non essendo consentitoapplicare la stessa modalità prevista in caso di dichiarazione tempestiva, poiché deve essere consentito il controllo preventivo dellaannualità la cui dichiarazione è stata omessa. (A.F.)
Riferimenti normativi: d.l. 546/1992, art. 21
817. Proroga biennale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 16/31/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Cazzaniga
ACQUISTO D’IMMOBILE DA IMPRESA COSTRUTTRICE - RICHIESTA BENEFICI PRIMA CASA - Rivenditadell’immobile prima dei cinque anni - Mancato riacquisto entro un anno - Accertamento tardivo - Proroga due anni percondono - Esclusione - Liquidazione delle spese - Presentazione parcella - Necessità - Sussiste.La notifica dell’accertamento per decadenza dei benefici di prima casa deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di tre annidalla registrazione del contratto di vendita. È tardiva la notificazione dell’accertamento oltre il termine suddetto. Non può trovareapplicazione la proroga biennale disposta dalla legge di condono 289/02, art. 11 perché, nel caso specifico, l’atto d’acquisto originarioè successivo al 30 novembre 2002, (termine ultimo previsto per le registrazioni) e inoltre, poiché non oggetto di valutazione. Riguardoalla richiesta di liquidazione delle spese di giudizio, a differenza del processo civile, il processo tributario richiede la presentazione delle
parcelle. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/96, art. 76
818. Iscrizione provvisoria
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 18/31/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Cazzaniga
ACCERTAMENTO - CARTELLA DI PAGAMENTO - ISCRIZIONE PROVVISORIA - Sentenza di accoglimento ricorso
- Diritto alla riscossione - Non sussiste.
L’annullamento da parte della Commissione Tributaria Provinciale dell’avviso di accertamento sul quale si fonda l’emissione dellacartella per la riscossione parziale e provvisoria del tributo, produce quale conseguenza immediata che essa cade contestualmente alle
preclusioni dell’Ufficio. (F.C.)
819. Condono
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 76 del 15 febbraio 2011 - Pres. Natola, Rel.
Squassoni
I.V.A. - SANZIONE AMMINISTRATIVA - Definizione agevolata - Diniego di rimborso - Inammissibilità del ricorso -Sussiste.
L’istanza di condono, il consequenziale versamento d’imposta e la comunicazione di definizione perfezionano l’estinzione del giudizio e,per l’effetto, si determina la rinuncia al ricorso introduttivo, con preclusione di ogni possibilità di rimborso per le annualità definite in viaagevolata. (M. Sa.)
Conforme alle Sentenze n. 21719/2009, n. 4398/2008 e n. 25239/2007 della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: legge 289/2002, art. 16
820. Dichiarazione integrativa
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 47/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Cazzaniga
CREDITO IVA - OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE - Dichiarazione integrativa - Riconoscimento del credito.
In ordine all’effettiva esistenza del credito Iva, il fatto che lo stesso non venga riconosciuto per tardività della procedura in ordine alladichiarazione integrativa non può costituire motivo di diniego se non vi sono contestazioni circa l’esistenza del credito. Lo stesso èlegittimamente utilizzabile ed il contribuente può portare in detrazione i crediti eccedenti fino alla dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo, oppure richiederne il rimborso nei termini di legge. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 54; d.p.r. 332/98, art. 8
821. Omessa dichiarazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 74/44/11 del 25 febbraio 2011 - Pres. Natola, Rel.
Maellaro
IVA - Omessa dichiarazione - Diritto alla detrazione entro il secondo anno successivo - Legittimità - Sussiste.In caso di omessa dichiarazione, non viene meno il diritto all’utilizzo del credito se l’IVA detraibile, regolarmente annotata sui registricontabili e nelle liquidazioni periodiche nell’esercizio di competenza, viene fatta valere entro il secondo anno successivo a quello in cui èsorto il diritto alla detrazione. (C.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 19; d.p.r. 322/98, art. 8
822. Costi infragruppo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 76/44/11 del 25 febbraio 2011 - Pres. Natola - Rel.
Maellaro
IRES IVA IRAP - Inerenza - Costi infragruppo - Determinazione su parametri predeterminati - Legittimità - Sussiste.Sono inerenti e deducibili i costi per servizi resi infragruppo, quantificati sulla base di un contratto di Services agreement che prevede il
costo del servizio reso in funzione di parametri predeterminati. (C.C.)
823. Fatto illecito del dipendente
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 78/44/11 del 25 febbraio 2011 - Pres. Rel. Natola
IRES IVA IRAP - Omessi versamenti - Fatto illecito del dipendente - Sanzioni a carico del dipendente - Esclusione.
Nel caso in cui gli omessi versamenti siano esclusivamente dovuti alla condotta del dipendente che si è appropriato delle sommedestinate ai versamenti medesimi e che, per tale ragione, sia stato denunciato alla Procura della Repubblica ex art. 6 comma 3 d.lgs.
472/97, le sanzioni non debbono essere applicate. (C.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 472/97, art. 6, comma 3
824. Quadro VL
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sen tenza n. 54/36/11 del 28 febbraio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Brillo
IVA - CREDITO IMPOSTA - ERRORE - MANCATA COMPILAZIONE QUADRO VL - Diritto al rimborso - Perdita -
Esclusione.
Nel caso in cui il contribuente ometta di indicare per errore nel quadro VL della dichiarazione ai fini iva il proprio credito non perde
automaticamente il diritto al rimborso e l’Agenzia non è legittimata a procedere mediante iscrizione a ruolo ai sensi delI’art. 54- bis,
d.p.r. n. 622/1972 ma deve emettere un avviso di accertamento, in tal modo consentendo di produrre la documentazione contabile-
fiscale atta a dimostrare l’errore. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 632/1972, art. 54-bis
825. Modello VR
Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 84/43/11 del 7 marzo 2011 - Pres. Raimondi,
Rel. Uppi
IVA - DINIEGO DI RIMBORSO - Omessa presentazione del modello VR - Non sussiste.
La mancata presentazione del modello VR ha carattere squisitamente procedurale tale da non far venire meno il diritto al rimborso IVA.
In concreto, il modello VR non è posto dalla legge come documento costitutivo del diritto al rimborso, ma atto integrativo dell’obbligodi dichiarazione annuale. Pertanto il diritto al rimborso dello stesso può essere esercitato entro il termine di prescrizione decennale di cuiall’articolo 2946 del Codice civile. (R.C.)
826. Invito al pagamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 62/35/11 del 10 marzo 2011 - Pres. De Lillo, Rel.
Arista
IVA - CARTELLA DI PAGAMENTO - SANZIONI - RITARDATO VERSAMENTO - Invito al pagamento - Onere della
prova.
Il ritardo nel pagamento dell’imposta oltre i 30 giorni per usufruire della riduzione delle sanzioni comporta il pagamento della sanzione einteressi connessi all’infrazione riscontrata. È onere del contribuente provare la fondatezza della propria tesi che sostiene di non averricevuto alcun invito di pagamento. La sussistenza delle evidenze conferma la correttezza di procedura dell’ente impositore. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73
827. Sindaco e responsabilitàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 104/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Garofalo
CARTELLA DI PAGAMENTO - SOGGETTIVITÀ PASSIVA - Coobbligato d’imposta - Sindaco di società - Non Sussiste.Il sindaco di società non può essere considerato coobbligato sulle obbligazioni tributarie, a differenza degli amministratori. (F.C.)
828. Sanzioni ridotte
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 106/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Rel. Gilardi
CARTELLA DI PAGAMENTO - SOGGETTIVITÀ PASSIVA - Tardivo versamento dell’iva da accertamento -Versamento delle sanzioni ridotte - Non Sussiste.
Nel caso di accertamento che presuppone il maggior versamento di Imposta sul Valore Aggiunto, oltre che le sanzioni per infedele
dichiarazione, ravvedibili con il versamento della sanzione ridotta ad 1/4 entro il termine di proposizione del ricorso (art. 17 d.lgs.
472/77), sono dovute anche le sanzioni per tardivo pagamento dell’imposta di cui all’art. 13, comma 2 del d.lgs. 471/77, nella misuradel trenta per cento, se esso avviene oltre i sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 471/77, art. 13, comma 2; d.lgs. 472/77, art. 17
829. Credito IVA
Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 89/43/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Raimondi,
Rel. Uppi
CREDITO IVA - Annotazione delle le fatture da cui è scaturito - Disconoscimento per omessa presentazione del Mod.
Unico - Insussistenza.
Premesso che la produzione dei registri IVA acquisti e vendite è sufficiente, fino a prova contraria, a fondare la dimostrazione delreddito e dei costi, il contribuente può fruire del credito d’imposta non perdendo il diritto alla detrazione anche in caso di omissione dellasua dichiarazione nell’anno successivo, in quanto la decadenza relativa è comminata soltanto nel caso in cui l’eccedenza di impostaversata non venga riportata nella prima dichiarazione utile. (R.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 28
830. Penale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 136/41/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Deodato, Rel.
Innocenti
DETRAZIONE - Fatture per prestazioni professionali emesse nell’interesse di persone coinvolte in procedimenti penali ecivili - Difetto di inerenza - Detraibilità - Non sussiste.È indetraibile, per difetto di inerenza, l’Iva indicata su fatture intestate alla società contribuente, ma emesse a fronte di prestazioniprofessionali rese nell’interesse di ex amministratori della società coinvolti in giudizi penali o civili (quanto alle prestazioni riguardanti ledifese nel processo penale, il difetto di inerenza all’attività d’impresa della società discende dalla natura “personale” della responsabilitàpenale; quanto alle prestazioni riguardanti i procedimenti civili, il difetto di inerenza deriva dall’insussistenza in fatto di un coinvolgimentoformale della società nei procedimenti medesimi). (T.D.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, art. 19
831. Sanzioni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 152 del 12 aprile 2011 - Pres. D’Andrea, Rel.
Chiametti
I.V.A. - OMESSO VERSAMENTO - Sanzioni - Atto di irrogazione - Rispetto dei termini - Legittimità - Sussiste -Ravvedimento operoso - Legittimità - Non sussiste.La notifica dell’atto di contestazione (avvenuta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione),prodromico dell’avviso di irrogazione delle sanzioni (notificato entro un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive diparte) sono legittimi per rispetto dei termini di legge. Il ravvedimento operoso è valido se la regolarizzazione viene effettuata mediante ilpagamento dell’imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa laviolazione unitamente al pagamento delle sanzioni, nella misura di legge, e degli interessi. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6, commi 4 e 7, art. 13, art. 16, commi 3 e 7, art. 20, comma 1
832. Modello VR
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 67/24/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Bitto, Rel. Franco
IVA - DIRITTO AL RIMBORSO - MODELLO VR - Mancata presentazione - Manifestazione di volontà delcontribuente.
La mancata presentazione del Modello VR impedisce l’esercizio dei controlli necessari alla verifica dei presupposti sostanziali del dirittoal rimborso dell’IVA emergente a credito della dichiarazione annuale; tale rimborso può essere espressamente preteso solo a seguitodella manifestazione di volontà del contribuente, nei casi e limiti previsti dalla legge. (MC.G.)
Riferimenti normativi: art. 21 d.lgs. 546/1992; artt. 30 e 38-bis d.p.r. 633/1972
833. Codice identificativo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 94/22/11 dell’11 maggio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Petrone
IVA - IMPONIBILITÀ - CODICE INTEGRATIVO - Omessa indicazione - Cessionario estero - Sanzionabilità -Esclusione.
Va esclusa l’imponibilità ad IVA delle operazioni di cessione per il solo fatto che la società cedente abbia omesso di indicare in fattura ilcodice identificativo del cessionario estero intracomunitario, perché una siffatta sanzione si pone in contrasto sia con gli articoli 41comma 1 lett. a) e 50 comma 1 del d.l. 331/1993, in quanto non si può assoggettare la medesima operazione ad imposizione tanto nelpaese di origine che in quello di destinazione dei beni, con un’inammissibile duplicazione di imposta. (MCG)
Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 40, comma 1 lett. a) e 50, comma 1
834. Reato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 190/41/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Ortolani,
Rel. Innocenti
ACCERTAMENTO - IVA - Costi riconducibili a reato - Archiviazione del procedimento penale - Deducibilità - Operazionisoggettivamente inesistenti - Frode carosello - Buona fede - Indizi di conoscenza della frode - Prova contraria.
L’art. 14, comma 4- bis, l. 537/1993 — disposizione che prescrive l’indeducibilità dei costi riconducibili a fatti qualificabili come reato— non si applica ai costi riconducibili a fatti per i quali il rappresentante legale della società contribuente, pur coinvolto in un processopenale, ha successivamente beneficiato di un provvedimento di archiviazione. In ossequio ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE
(Cause C-354/03, C-355/03, e altre), la “buona fede” del contribuente è sufficiente a legittimare la detrazione dell’Iva sugli acquisti,ancorché l’operazione sia parte di una catena di cessioni fraudolente (cd. frode carosello). Tuttavia, il contribuente, qualora dagli attiemergano indizi di conoscenza della frode, è onerato a fornire idonea prova contraria, in assenza della quale la rettifica operatadall’Ufficio deve ritenersi legittima. (nella specie, è mancata una prova idonea a vincere il sospetto della fittizietà di operazioni effettuatenon secondo le necessità del mercato, ma in base ad opportunità finanziarie o di bilancio). (T. D. V.)
Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14, comma 4-bis. d.p.r. 633/1972, art. 19
835. Prescrizione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 9/19/11 del 20 settembre 2010 - Pres. Rel.
Poglionica
IVA - CREDITO DA DICHIARAZIONE - PRESCRIZIONE - Termine decennale ex art. 2946 c.c. - Decorrenza.
Il diritto del contribuente per il rimborso del credito iva esposto in dichiarazione si consolida decorsi due anni dal termine per la
presentazione della dichiarazione annuale senza che l’A.F. abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile allascadenza dei successivi tre mesi. Conseguentemente il termine di prescrizione decennale decorre a partire da tale termine non essendo il
diritto medesimo esercitabile prima del decorso di detto termine. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 38-bis
836. Caparra confirmatoria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 55/33/11 del 27 settembre 2010 - Pres. Craveia,
Rel. Guida
IVA - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - CAPARRA CONFIRMATORIA - Non pattuita - Acconto sul prezzo -
Volontà delle parti - Assoggettamento ad Iva - Sussiste.
Attraverso la valutazione degli elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, si rileva che i contraenti hanno inteso qualificare la somma
versata quale acconto sul prezzo, e non di caparra confirmatoria. Questa distinzione è indispensabile in campo tributario allorché lesomme pertinenti alle due distinte funzioni siano assoggettabili a diverso trattamento fiscale. L’anticipazione del prezzo è soggetta ad iva.È illegittima pertanto la sanzione irrogata ex art.13 comma 1 d.lgs. 471/97, tenuto conto che il principio di stretta legalità che informa ilsistema delle sanzioni tributarie preclude all’Ufficio di applicare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento dell’impostaall’ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, artt. 6 e 38-bis; d.lgs. 471/97, art. 13; d.lgs. 472/97, art. 3
837. Margine
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 6/24/11 del 12 ottobre 2010 - Pres. Rel.
Ceccherini
IVA - REGIME DEL MARGINE - Verifica della qualifica del cedente - Omessa verifica della regolarità sostanziale dellafattura - Ordinaria diligenza.
La responsabilità del cessionario per l’omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura, riguardo alla qualifica del cedente, deveessere valutata in relazione all’onere dell’ordinaria diligenza posto a suo carico avendo tale regime quale presupposto anche talunirequisiti soggettivi riguardanti l’originario cedente ed agevolmente desumibili, nel caso di autovetture, dai libretti di circolazione checonsentono di verificare la storia del veicolo e la sua destinazione d’uso. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.l. n. 41 del 1995, art. 36, comma 1
838. Premi fine anno
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 24/33/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Citro
IVA - Premi di fine anno - Aliquota relativa alla vendita delle merci - Aliquota applicata sulle note di credito - Diversità.I premi corrisposti a fine anno ai clienti assumono la funzione di sconto ai quali si rende applicabile l’art. 26 comma 2 del d.p.r. 633/72 enon costituiscono quindi operazioni fuori campo iva che presuppongono l’assenza di uno specifico rapporto sinallagmatico con l’attività.La diversa aliquota applicata (20%) rispetto a quella delle merci di riferimento (4%) ne esclude la detraibilità. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 26, comma 2
839. Credito
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 34/38/11 dell’11 gennaio 2011 - Pres.
Lamanna, Rel. Fossa
IVA - Credito riportato da precedente dichiarazione non presentata - Spettanza.
Il credito iva riportato in dichiarazione maturato nel precedente esercizio la cui dichiarazione risulti omessa, opportunamente
documentato, spetta. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, artt. 30 e 55; d.lgs. 471/97, art. 5 comma 1
840. Rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 24/32/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Luglio,
Rel. Lancia
IVA - Rimborso - Modello VR - Presupposto sostanziale - Insussistenza - Richiesta del rimborso in dichiarazione annuale -
Sufficienza.
In presenza di regolare presentazione della dichiarazione annuale iva contenente la richiesta di rimborso, la omessa presentazione del
modello VR non giustifica il diniego del rimborso a nulla rilevando la previsione contenuta nelle istruzioni ministeriali che ne subordinano
il riconoscimento alla presentazione del modello VR. (G.T.)
841. Aliquota
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 27/28/11 del 4 gennaio 2011 - Pres. Malaspina,
Rel. Piacentini
ATTO DI CONTESTAZIONE - ALIQUOTA ORDINARIA - Misura inferiore - Legittimità - Sussiste.L’applicazione di un’aliquota inferiore a quella ordinaria per le prestazioni rese da parte di una cooperativa agricola nei confronti deipropri associati, sia pure in assenza di un contratto d’opera, trova giustificazione nella finalità di realizzare una migliore redditivitànell’ambito del regime speciale dell’agricoltura. (M.SA.)Conforme alla Sentenza n. 3010 del 6 giugno 1978 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, art. 16, comma 3 ed art. 34; d.p.r. 917/1986, art. 29, comma 3; d.lgs. 471/1997, art. 6,
comma 8; Codice Civile, art. 2135, comma 2; risoluzione dip. entr. dir. centr. — accertamento n. 6/E III/0111 del 22 gennaio 2007
842. Premi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 24/33/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Citro
IVA - PREMI DI FINE ANNO - Aliquota relativa alla vendita delle merci - Aliquota applicata sulle note di credito -
Diversità.I premi corrisposti a fine anno ai clienti assumono la funzione di sconto ai quali si rende applicabile l’art. 26, comma 2 del d.p.r. 633/72e non costituiscono quindi operazioni fuori campo iva che presuppongono l’assenza di uno specifico rapporto sinallagmatico conl’attività. La diversa aliquota applicata (20%) rispetto a quella delle merci di riferimento (4%) ne esclude la detraibilità. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 26, comma 2
843. Premi
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez 26 - sentenza n. 0001/26/2011 dell’11 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Molina
IRES - IVA - IRAP - PREMI PROVVIGIONALI - NATURA - Costi deducibili - È tale.Per premi provvigionali devono intendersi quei compensi erogati nei confronti di taluni agenti, e regolarmente documentati, ai fini di
incentivare le loro iniziative nelle vendite. In questo caso l’incarico è stato eseguito secondo le istruzioni della società mandante e lasomma erogata non è un atto di liberalità, ma un compenso versato a fronte di una prestazione aggiuntiva, regolarmente fatturata e inconseguenza deducibile in quanto correlata ai ricavi dell’esercizio. (M.S.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 26; d.l. 331/93, artt. 50, 56
844. Crediti
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11, sentenza 0002/11/2011 del 14 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Buono
IVA - GRUPPI DI SOCIETÀ - CREDITI - Maturati prima dell’ingresso nel gruppo - Trasferibilità al gruppo - Esclusione.Ai sensi dell’art. 73, comma 3, d.p.r. 633/72, come modificato dalla l. 244/07, non è possibile trasferire al gruppo i crediti Iva maturatidalle società che vi appartengono nei periodi precedenti all’ingresso nel gruppo stesso. (B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 633/72, art. 73
845. Leasing
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 15/28/11 del 14 gennaio 2011 - Pres.
Malaspina, Rel. Ingino
IVA - ACQUISTO BENI IN LEASING - Diritto al rimborso infrannuale - Compete.
È illegittimo il diniego del rimborso dell’iva infrannuale, ai sensi dell’art. 38- bis 2º comma del d.p.r. 633/72, sostenendo che il
corrispettivo pagato dalla società richiedente il rimborso per l’utilizzo dell’immobile in leasing finanziario non si può considerare sotto ilprofilo giuridico corrispettivo pagato a fronte dell’acquisto di un bene ammortizzabile. I canoni di locazione finanziaria ammessi indeduzione ai sensi dell’art. 102 del d.p.r. 917/86 costituiscono sostanzialmente ratei del prezzo per il trasferimento del bene: neconsegue una sostanziale variazione della funzione tipica del negozio da modalità di finanziamento dell’impresa a modalità difinanziamento di un acquisto con conseguente assoggettamento in materia di iva alla disciplina dell’art. 38- bis 2º comma del d.p.r.633/72. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 38-bis
846. Frodi carosello
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 28, sentenza 5/28/11 del 17 gennaio 2011 - Pres. Malaspina,
Rel. Candido
IVA - FRODI CAROSELLO - DETRAZIONE - Soggetto coinvolto - Soggetto inconsapevole - Diritto alla detrazione -
Sussistenza.
Nel caso di frodi carosello, il diritto alla detrazione del soggetto passivo non è pregiudicato dal fatto che, senza che il medesimosoggetto ne sia a conoscenza, una operazione precedente o successiva a quella da lui realizzata sia viziata da frode all’Iva (Corte diGiustizia causa C-354/03, C-355/03, entrambe del 12 gennaio 2006). Pertanto deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione
dell’Iva di un soggetto coinvolto in una frode carosello qualora, all’esito di un controllo nei suoi confronti, non emergano elementi diconnessione con i soggetti che realizzano la frode. (B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 633/72, art. 19
847. Errore formale
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 7/27/11 del 18 gennaio 2011 - Pres. Secchi, Rel.
Ramondetta
IVA - Credito non indicato in dichiarazione - Errore formale - Diritto di detrazione del credito non dichiarato - Sussiste.
Deve essere riconosciuto il credito Iva non indicato in dichiarazione per mero errore formale, anche in forza della giurisprudenza della
Corte di Giustizia, per la quale il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione dall’Iva sia accordata se i requisiti sostanziali sianosoddisfatti, anche se certi requisiti formali siano stati omessi dai soggetti passivi e salvo il caso che la violazione dei requisiti formali abbia
l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa che i requisiti sostanziali siano soddisfatti (cause C-95/07 e C-96/07). (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 19
848. Versamento in eccesso
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 8/27/11 del 18 gennaio 2011 - Pres. Secchi, Rel.
Ramondetta
IVA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Art. 7 d.p.r. 633/72 - Versamento dell’imposta in eccesso - Omissione didichiarazione integrativa - Istanza di rimborso - Termine - Art. 38- bis d.p.r. 633/72 - Inapplicabilità - Art. 21 d.lgs. 546/92 -Applicabilità.Qualora il contribuente rilevi di avere versato somme non dovute perché la prestazione professionale svolta rientrava in quelledell’articolo 7, d.p.r. 633/72, ma non abbia provveduto a rettificare la dichiarazione annuale con la presentazione di una dichiarazioneintegrativa e successiva istanza di rimborso, non può trovare applicazione l’articolo 38- bis d.p.r. 633/72, ma dovrà applicarsi l’articolo21, d.lgs. 546/92 che limita ai due anni successivi al pagamento il termine per chiedere il rimborso dell’imposta, ciò anche alla luce dellasentenza della Corte di Cassazione 21457/09. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, artt. 7, 38-bis; d.lgs. 546/92, art. 21
849. Fattura in duplice esemplare
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0001/2/11 del 20 gennaio 2011 - Pres. Sacchi,
Rel. Ghilotti
IVA - OPERAZIONI IMPONIBILI - CESSIONI GRATUITE DI BENI - Esclusione dell’obbligo della rivalsa - Regimespeciale per l’applicazione d’imposta - Emissione di fattura in duplice esemplare - Imposta a debito - Esclusione di danno
per l’erario.Le cessioni gratuite di beni alla cui produzione o commercio è destinata l’attività d’impresa, sono operazioni imponibili ai fini Iva ai sensidell’art. 4, comma 2, 4), d.p.r. 633/72, tuttavia per tali operazioni la rivalsa non è obbligatoria (art. 18 co. 3 d.p.r. 633/72). Nonostanteper tali operazioni siano previste modalità particolari per l’assolvimento dell’imposta, deve ritenersi ammissibile anche l’emissione difattura in duplice esemplare, con o senza l’esercizio della rivalsa, peraltro, in questo caso, determinandosi comunque una imposta adebito è da escludere la sussistenza di un danno erariale, conseguentemente deve essere annullato l’avviso di accertamento. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 4, art. 18
850. Mancata compilazione questionario
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 0007/26/2011 del 31 gennaio 2011 - Pres. Di
Blasi, Rel. Bavuso
IVA - IRAP - Dichiarazione - Mancata presentazione - Assenza dati contabili - Mancata compilazione questionario -
Accertamento induttivo - Legittimità.Non si può disconoscere che l’Ufficio, in mancanza della dichiarazione dei redditi e di documenti contabili, nonché dell’appositoquestionario debitamente inviato alla Società, al fine di reperire tutte le informazioni necessarie a ricostruire il reddito d’impresa, tenendoconto anche di eventuali costi non aveva altra alternativa che quella di fare ricorso all’accertamento induttivo per la determinazionedell’imponibile da assoggettare a tassazione. (M.S.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 39
851. Interposizione fittizia
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 0010/26/2011 del 31 gennaio 2011 - Pres. Di
Blasi - Rel. Maresca
IVA - INTERPOSIZIONE SOGGETTIVA - Art. 37, comma 3, d.p.r. 600/73.
In ordine all’eccepita non applicabilità del III comma dell’art. 37 d.p.r. 600 alla normativa Iva, la Commissione ritiene che l’art. 37, sepur inserito nel contesto delle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi — d.p.r. 29 settembre 1973 n.600 —, scaturendo il reddito da una differenza tra operazioni positive e negative di reddito, ivi incluse le operazioni di acquisto e divendita, non operi un distinguo fra la componente di costo e la componente di imposta sul valore aggiunto. In definitiva detto articolo,
resta applicabile nella fase accertativa anche con riferimento all’iva. (M.S.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 37
852. Premi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 37/36/11 del 31 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Borgonovo
IVA - Società di intermediazione pubblicitaria - Premi di fine anno - Over commissions - Corrispettivi a fronte di servizi
resi.
Le somme corrisposte quali premi di fine anno (c.d. over commissions) dalle concessionarie di pubblicità alle società di intermediazionepubblicitaria non costituiscono corresponsioni a titolo gratuito e non sono quindi riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 2, comma 3lett. a) del d.p.r. 633/72, rappresentando invece corrispettivi per il procacciamento della clientela ed in quanto tali soggetti ad Iva. Non
rileva la circostanza che i compensi siano determinabili in modo variabile e non a priori. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 2, comma 3 lett. a), art. 3, comma 1, art. 26, comma 2
853. Credito non esposto
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 33/28/11 del 18 febbraio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Ingino
CARTELLA DI PAGAMENTO - CREDITO D’IMPOSTA - MANCATA ESPOSIZIONE - Irrilevanza - Compensazione -Legittimità - Sussiste.La mancata esposizione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, concesso quale beneficio incentivante nell’esercizio dispecifiche attività, non fa venir meno il diritto alla compensazione d’imposta, sussistendo il presupposto per la maturazione e la fruizionedell’agevolazione in forza di legge anteriormente alla presentazione della dichiarazione. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 449/1997, art. 11; legge 317/1991, art. 10; d.p.r. 600/1073, art. 36- bis
854. Frode carosello
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 77/28/11 del 18 febbraio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Candido
FRODE CAROSELLO - BUONA FEDE - Irrilevanza - Detrazione Iva - Presupposto impositivo - Non sussiste.
Nel meccanismo delle “frodi carosello”, l’elemento psicologico (e quindi della buona fede) del soggetto destinatario della merce, èirrilevante, in quanto “l’infrazione fiscale si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente con il proprio comportamento, dolosoo colposo, abbia determinato il rischio … di non conseguire al pagamento dell’imposta dovuta”. In particolare le operazionisoggettivamente inesistenti sono equiparate a quelle oggettivamente inesistenti, pertanto non sussiste il presupposto impositivo e non èpossibile la detrazione dell’Iva. Inoltre i documenti della “cartiera”, in quanto soggetto inesistente, non costituiscono “documenti contabililegittimanti”, quindi sono irrilevanti ai fini della prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni (di Iva). (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, artt. 19 e 21; d.lgs. 74/00, art. 8, comma 1
855. Eccedenza d’impostaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 46/36/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Rel.
Borgonovo
ECCEDENZA d’IMPOSTA - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - DINIEGO DI RIMBORSO - ILLEGITTIMITÀ.L’eccedenza d’imposta, risultante alla cessazione dell’attività, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quellobiennale, applicabile in via sussidiaria e residuale, mancando disposizioni specifiche; diversamente opinando, non sarebbe possibile
portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo. (M.SA.)Conforme alla Sentenza 9794/2010 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, art. 30, comma 2; d.lgs. 546/92, art. 21
856. DefinitivitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 30/32/11 del 23 febbraio 2011 - Pres. Luglio,
Rel. Bonavolontà
Cartelle di pagamento - Mancata impugnazione - Definitività - Sussiste - Intimazione di pagamento - Definizione agevolata- Irrilevanza - Sussiste.
Le intimazioni di pagamento possono essere impugnate unicamente per vizi loro propri, traendo origine da Cartelle di pagamento
divenute definitive per mancata impugnazione. Le questioni relative alle istanze di definizione agevolata per ritardati od omessi versamenti
possono farsi valere anteriormente, soltanto in sede di impugnazione delle Cartelle stesse. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 289/2002, art. 9-bis
857. Beneficium excussionis
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 33/42/11 del 23 febbraio 2011 - Pres.
Centurelli, Rel. Piombo
IRAP - CARTELLA DI PAGAMENTO - SOCIETÀ DI PERSONE - Trasformazione - Avviso d’accertamento - Notifica -Beneficium excussionis - Inerenza - Cartella di pagamento - Non sussiste.
La trasformazione di una società di persone in un’altra con diversa denominazione non comporta l’estinzione di un soggetto giuridico e lanascita di uno nuovo e diverso, di tal ché risulta valida la notifica dell’avviso d’accertamento eseguita alla società nella sua originariadenominazione presso la sua sede a mani del legale rappresentante. Il beneficium excussionis riguarda la fase della riscossione coattiva
d’imposta, non la Cartella di pagamento notificata, atto prodromico rispetto ad essa, diversamente dall’avviso di mora, atto la cuifunzione equivale al precetto nel processo di esecuzione forzata. (M.SA.)
Conforme alle Sentenze n. 12752/2003, n. 5937/1996, n. 13483/2007, n. 5003/2007, n. 7000/2003 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 60; d.p.r. 633/1972, art. 56; c.p.c. art. 112; c.c. art. 2304
858. Compensazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 41/19/11 del 7 marzo 2011 - Pres. Piglionica,
Rel. Fossa
IVA IRPEG IRAP - AVVISI D’ACCERTAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - DEFINITIVITÀ - Pagamentomediante compensazione con credito I.V.A. - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo degli importi già corrisposti -Duplicazione d’imposta - Illegittimità - Sussiste.Le imposte, le sanzioni e gli interessi derivanti dall’omessa impugnazione degli avvisi d’accertamento, conseguentemente divenutidefinitivi, possono essere compensate, all’atto del versamento unitario, con crediti d’imposta incontestati, dei quali il contribuente ètitolare. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Entrate del 31 marzo 2000, art. 1
859. Compensazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 51/44/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Proietto,
Rel. Strati
IVA - Credito - Compensazione - Mancata indicazione - Irrilevanza - Cartella di pagamento - Illegittimità - Sussiste.La mancata indicazione nell’apposito quadro della dichiarazione del credito d’imposta incontestato ed utilizzato in compensazionerappresenta una mera inadempienza formale che non giustifica l’iscrizione a ruolo e l’emissione di una Cartella di pagamento per omessoversamento. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36-bis; d.p.r. 633/1972, art. 54; d.p.r. 322/1998, art. 2, comma 8- bis
860. Definizione agevolata
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 40/02/11 del 16 marzo 2011 - Pres. Dettori, Rel.
Alessi
AVVISO DI LIQUIDAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - DEFINIZIONE AGEVOLATA - Proroga
biennale dei termini per la rettifica e liquidazione della maggiore imposta - Sussiste.
La proroga dei termini per effetto delle disposizioni della legge sulla definizione agevolata è riferita a tutte le imposte regolate dalla
norma, il cui scopo è quello di porre l’Amministrazione Finanziaria in condizioni di operare adeguatamente in un maggior arco temporalein considerazione del più gravoso impegno dovuto alle istanze di definizione agevolata. (M.SA.)
Riferimenti normativi: legge 289/02, art. 1 e 1-bis
861. Credito a rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 44/19/11 del 21 marzo 2011 - Pres. Raineri,
Rel. Fossa
ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - CREDITO INDICATO NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE -
Cessazione dell’attività - Diritto al rimborso - Prescrizione decennale - Sussiste.Il diritto di richiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale ed ivi indicata a credito, nel caso dicessazione dell’attività, è esercitabile entro il termine decennale di prescrizione. (M.SA.)Conforme alle Sentenze n. 2687 del 7 febbraio 2007 della Corte di Cassazione e n. 5486 dell’8 aprile 2003 della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 21, comma 2; d.p.r. 633/72, articoli 30 e 38-bis; c.c., art. 2946
862. Credito d’impostaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 55/44/11 del 21 marzo 2011 - Pres. D’Agostino,
Rel. Strati
IVA - GRUPPO - OPZIONE DI LIQUIDAZIONE - Società controllata - Credito d’imposta - Compensazione - Illegittimità- Sussiste.
Il credito d’imposta di una società controllata, risultante da un periodo d’imposta precedente a quello in cui viene presentata ladichiarazione di opzione di liquidazione dell’imposta di gruppo, va ritenuto ceduto alla controllante, che, per l’effetto, ne acquisisce latitolarità, potendone disporre ai fini compensativi. (M.SA.)
Riferimenti normativi : d.p.r. 633/1972, art. 73, comma 3 ed ultimo comma; d.m. del 13 dicembre 1979, articoli 4 e 6; d.p.r.
542/1999, art. 8; legge 244/2007, art. 1, comma 63
863. Mancata emissione di scontrino fiscale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 47/31/11 del 24 marzo 2011 - Pres. Bertolé -
Rel. Falaguerra
IVA - MANCATA EMISSIONE SCONTRINO FISCALE - VIOLAZIONE - Prova dell’emissione documentale -Numerosità degli scontrini - Sanzione - Esclusione.
La produzione in giudizio di tutti gli scontrini fiscali (473) emessi nel breve lasso di tempo nel quale la violazione è stata contestata rendeimpossibile determinare con certezza se la mancanza di scontrino fiscale presso la persona fermata dai verbalizzanti nei pressi
dell’esercizio commerciale sia dovuta a smarrimento o mancato ritiro o a mancata emissione dello stesso da parte dell’esercentepertanto non meritevole di rilevante sanzione. (C.V.)
864. Diniego di condono
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n.. 35/20/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Squassoni,
Rel.
Bonavolontà
DINIEGO DI CONDONO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Omissione di versamento di rata successiva alla prima -
Legittimità dell’atto impugnato - Sussiste.Le disposizioni di legge sul condono pongono in capo al contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato ed il ruoloemesso, in quanto detta forma di condono clemenziale, la quale si diversifica da quella premiale, non consente di definire la lite fiscale se
non con l’integrale e puntuale versamento del quantum debeatur statuito normativamente. (M.SA.)
Riferimenti normativi : legge 289/2002, artt. 7, 8, 9, 12, 15, 16
865. Scarto della dichiarazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 30/05/11 del 29 marzo 2011 - Pres. Calia, Rel.
Alessio
IVA IRPEF - CARTELLA DI PAGAMENTO - DICHIARAZIONE - INVIO TELEMATICO - SCARTATA - Mancato
riconoscimento di crediti d’imposta - Sussiste.La dichiarazione inviata per via telematica “scartata” equivale ad omissione di presentazione della dichiarazione e, per l’effetto, èlegittimo il disconoscimento dei crediti in compensazione d’imposta, con consequenziale iscrizione a ruolo degli importi non corrisposti inrelazione alle compensazioni disconosciute. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 36-bis; d.p.r. 633/72, art. 54-bis e art. 19; d.p.r. 322/98
866. Termine per notifica di cartella
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 68/30/11 del 4 aprile 2011 - Pres. Paganini,
Rel. Mascherpa
IVA - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE - Termine decadenza - Perentorietà.Nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia diIVA liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine
di decadenza previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 1 comma 5- bis della l. 156/2005, se applicato alla riscossione in materia di
IVA, deve essere ragguagliato a quello previsto dall’art. 57 d.p.r. 633/72, che per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento, inmateria di IVA, lo fissa al 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73 art. 36-bis, d.p.r. 633/72 art. 57; l. 156/05
867. Cessione di beni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 36/07/11 dell’11 aprile - Pres. Arbasino, Rel.
Ocello
IVA - DETRAZIONE - CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIFFERENZA.
L’art. 3 comma 1 del d.p.r. 633/1972, interpretato alla luce della direttiva comunitaria 2006/112/CEE e successive modificazioni esecondo la stessa ratio del tributo ha per oggetto tutte le operazioni economiche che da un soggetto iniziale passano per operatori
intermedi, verso il consumatore finale; in particolare le prestazioni di servizi sono definite per difetto, nel senso che tutte quelle che non
rientrano nelle cessioni di beni sono prestazioni di servizi. (MCG)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, art. 3, comma 1; Direttiva 2006/112/CEE
868. Interruzione della prescrizione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 39/31/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Marra, Rel.
Citro
IVA - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica alla società o al legale rappresentante - Interruzione prescrizione -
Sussiste.
La notifica della cartella a norma degli artt. 25 e 26 d.p.r. 602/73, prevede che l’atto possa essere notificato alla società o al legalerappresentante. Avendo l’Esattoria la facoltà di notificarla o all’uno o all’altro, avendola notificata alla società, vi è l’interruzione dellaprescrizione per poterla notificare al legale rappresentante. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, artt. 25 e 26
869. Condizioni di incertezza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 63/49/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Rel.
Lucchina
Ritardo nella definizione dei processi verbali pendenti - Obiettive condizioni di incertezza interpretativa - Sussistono - Non
punibilità.Costituiscono obiettive condizioni di incertezza e di confusione interpretativa la stratificazione di cinque provvedimenti di modifica
succedutisi in poco meno di un anno, con la conseguenza che non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che prova di aver
ottemperato agli obblighi di pagamento entro il termine e che risulti di aver ritardato soltanto la presentazione della dichiarazione,
rivestendo questo ritardato adempimento rilievo puramente formale. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6
870. Fatture false
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 59/50/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Zevola, Rel.
Natola
DETRAZIONE DI IVA - DEDUZIONI DI COSTI INDEBITI - Inesistenza delle sottostanti operazioni - Ragionamento
presuntivo - Onere del contribuente di provare i fatti su cui le eccezioni si fondano - Irrilevanza delle dichiarazioni
testimoniali e della pendenza del procedimento penale.
La falsità soggettiva e/o oggettiva delle fatture, in presenza di plurimi ed attendibili riscontri indiziari, può essere provata dall’Ufficioanche mediante ricorso a presunzioni. In tal caso è onere del contribuente fornire la prova dell’esistenza dell’operazione e dellacorrettezza della detrazione. Le dichiarazioni testimoniali e la pendenza del procedimento penale, non costituiscono aspetto pregiudiziale
ai fini della decisione. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, art. 109; d.p.r. 633/1972; artt. 19 e 21, d.lgs. 74/2000, art. 2
871. Azione di rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 62/50/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Rel. Zevola
AZIONE DI RIMBORSO - ONERE DELLA PROVA SPETTANTE AL CONTRIBUENTE - Sussiste - Ricorso per
revocazione - Presupposti di ammissibilità - Non sussistono.È pacifico che, nelle azioni di rimborso Iva, in particolare nei giudizi avviati a seguito del silenzio rifiuto, il contribuente è onerato difornire la prova della sussistenza di tutti i presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso. Deve essere tenuto presente che la
revocazione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., richiede una errata percezione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto che emergaespressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità. In mancanza non ricorre alcun errorerevocatorio e il ricorso è da dichiararsi inammissibile. (D.M.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.p.r. 633/1972, art. 38; c.p.c., art. 395 n. 4
872. Rimborso credito
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 33/15/11 del 18 aprile 2011 - Pres. Rel.
Marletta
IVA - CESSAZIONE ATTIVITÀ - RIMBORSO CREDITO IVA - TERMINE BIENNALE.La cessazione di attività, in tema di Iva, ex art. 38 d.p.r. 636/72 determina il sorgere del diritto del contribuente al rimborso
dell’eventuale eccedenza tra l’Iva versata e quella dovuta. In altri termini la suddetta norma prescrive un diritto del contribuente, che
cessa l’attività, a chiedere il rimborso del credito Iva, e quindi è il contribuente che deve attivarsi per chiedere il rimborso dell’Ivarisultante a credito della dichiarazione annuale a seguito di cessazione dell’attività. L’art. 30 del d.p.r. 633/72 non stabilisce alcuntermine per il diritto al rimborso, per cui mancando specifiche disposizioni normative tendenti ad assicurare, attraverso la perentorietà didetto termine, la certezza del particolare rapporto tributario, si deve ritenere operante il solo termine perentorio biennale stabilito dalla
norma residuale contenuta nell’art. 21 comma 2 d.lgs. 546/1992. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 636/72, art. 38; d.p.r. 633/72, art. 30; d.lgs. 546/92, art. 21, comma 2
873. Avviamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 45/40/11 del 26 aprile 2011 - Pres. Sacchi, Rel.
Bonavolontà
CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA - AVVIAMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.
In mancanza di criteri stabiliti per legge per la valutazione dell’avviamento, può ritenersi corretto tenere conto delle notizie contenutonell’atto di cessione e nei relativi allegati e delle informazioni derivanti dal bilancio di esercizio della società cedente e di quelle acquisitepresso l’Anagrafe Tributaria, nonché del fatto che il ramo d’azienda ceduto era da considerarsi un complesso di professionalitàidoneamente organizzato per il raggiungimento del fine aziendale e come tale il personale con esso ceduto era da considerarsi valore
aggiunto. (M.P.)
874. Rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 57/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Rel. La
Manna
IVA - Mancata presentazione dichiarazione Iva a rimborso - Termine per la presentazione della richiesta di rimborso.
Nel caso di omissione di presentazione della dichiarazione annuale IVA, il termine decadenziale per la richiesta del rimborso relativo
all’anno di imposta è biennale. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 38-bis; d.lgs. 546/92, art. 21
875. Fatture intracomunitarie
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 65/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. La Manna,
Rel. Repossi
AVVISO DI ACCERTAMENTO - FATTURE INTRACOMUNITARIE - Obblighi dell’emittente - Fattureintracomunitarie imponibili emesse a favore di soggetti non titolari di partita IVA.
Oltre ai normali requisiti previsti dalla norma affinché un’operazione sia qualificabile come acquisto intracomunitario sussiste l’obbligoper l’operatore nazionale del controllo della correttezza dei dati identificativi dell’acquirente chiedendone conferma agli Uffici preposti. Ilmancato rispetto di tali oneri e l’eventuale emersione dell’inesistenza delle partite IVA dei cessionari comunitari indicati in fattura disoggetto passivo d’imposta, fanno decadere dalle agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, con conseguente obbligo diassoggettamento all’imposta. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.l. 331/98, art. 41
876. Trasferimento residenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 49/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. Rel. Curto
IVA - AVVISO DI LIQUIDAZIONE ED IRROGAZIONE SANZIONI - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PRIMA CASA
- Mancato trasferimento residenza nei termini di legge - Revoca del beneficio - Sussiste - Mancanza di agibilità -Irrilevante.
Le agevolazioni tributarie concesse per l’acquisto di una casa di abitazione non di lusso sono sottoposte alla condizione risolutiva del
trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto, ai sensi del combinato disposto del n. 21, Tabella A, d.p.r. 633/1972 edella nota II bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986. Al riguardo, non ha rilievo la data di declaratoria di agibilitàdell’immobile rilasciata dal Comune. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, n. 21, tabella A; d.p.r. 131/86, Tariffa, nota II- bis dell’art. 1
877. Cambiali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 57/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.
Molinari
IVA - PAGAMENTO TRAMITE CAMBIALI - ESIGIBILITÀ - Non sussiste.
Il pagamento a mezzo rilascio di cambiali non concretizza l’esigibilità IVA di cui all’art. 6, comma 3, d.p.r. 633/1972, atteso che la suanatura di mera obbligazione di pagamento futuro, o titolo di credito, ne impedisce l’assimilazione al denaro contante immediatamentespendibile, a nulla rilevando la possibilità di scontare il titolo presso le banche, operazione con la quale la somma erogata resta pursempre un credito, ripetibile in caso di insolvenza del debitore principale, e non un pagamento a titolo definitivo. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 6
878. Omessa auto fatturazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 46/15/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Giordano,
Rel. Crespi
IVA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SOGGETTI NON RESIDENTI - OMESSA AUTOFATTURAZIONE - Errore
formale - Non sanzionabile.
Secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza Ecotrade del 8 maggio 2008), l’omessa auto fatturazione e l’errata applicazione del“reverse charge” costituiscono errori formali che non possono privare il soggetto passivo del suo diritto alla detrazione dell’imposta,principio al quale deve uniformarsi la legislazione nazionale. Nella legislazione nazionale, il suddetto principio ha trovato accoglimento
nell’art. 10, comma 3 l. 212/2000, per il quale “le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazioneformale senza alcun debito d’imposta”. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 17; d.l. 331/93, conv. in l. 427/93, art. 38; l. 212/2000, art. 10, comma 3; Corte Giustizia
Europea, Sentenza “Ecotrade” del 8 maggio 2008, cause riunite C95/07 e C96/07
879. Premi di fine anno
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 47/15/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Giordano,
Rel. Crespi
IVA - CONTRIBUTI PER INCENTIVO ACQUISTI - PREMI DI FINE ANNO - Natura di liberalità - Detraibilità iva -Esclusa.
I “premi impegnativa” o diritti di negoziazione, riconosciuti ai concessionari di pubblicità, in mancanza di specifici accordi di liquidazionedel contributo, sono assimilabili ai cosiddetti premi di fine anno, riconosciuti unilateralmente ed indistintamente al cliente al
raggiungimento di un determinato fatturato, o come incentivi a futuri acquisti, senza collegamento causale con singole e determinate
erogazioni di servizi. In tale ottica hanno natura di liberalità, la cui IVA è indetraibile ai sensi dell’art, 2, comma 3, d.p.r. 633/1972.(P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, artt. 2 e 3
880. Termine per l’esercizio della detrazioneCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 76/49/11 del 5 maggio 2011 - Pres. Lucchina,
Rel. Gentile
TERMINE ESERCIZIO DETRAZIONE IVA - Secondo anno successivo a quello in cui sorge il diritto alla detrazione -
Sussiste - Termine registrazione delle fatture - Anteriorità rispetto alla dichiarazione nella quale è stata esercitata ladetrazione - Sufficienza.
Ai fini della detraibilità dell’iva è sufficiente che le fatture siano registrate nel momento in cui l’imposta diviene esigibile purché laregistrazione sia anteriore alla dichiarazione nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e, comunque, entro il secondo annosuccessivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, artt. 19 e 25
881. Omessa indicazione del credito
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 63/46/11 del 10 maggio 2011 - Pres. Pezza, Rel.
Esposti
RIMBORSO IVA - Omessa indicazione del credito in dichiarazione - Termine di proposizione della domanda - Termine di
prescrizione - Non sussiste - Decadenza biennale - Sussiste.
L’omessa indicazione nel corrispondente rigo della dichiarazione iva del credito asseritamente chiesto a rimborso comporta che iltermine di proposizione della domanda non è quello prescrizionale di 10 anni ex art. 2946 c.c., bensì quello residuale di decadenzabiennale stabilito dall’art. 21, co. 2, d.p.r. 633/72 in quanto si configura un’ipotesi di rimborso non contemplata dall’art. 30 del d.p.r.633/72. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972, artt. 30, 38 e 21, comma 2; c.c., art. 2946
882. Imposta sugli intrattenimenti
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 70/35/11 del 10 maggio 2011 - Pres. Liguoro,
Rel. Cassone
IVA FORFETTARIA - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Avviso di accertamento - Termini di decadenza.
Nel caso di recupero dell’IVA dovuta forfettariamente sulla base imponibile soggetta all’imposta sugli intrattenimenti, il termine per lanotifica dell’accertamento scade entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esserepresentata, o entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 57, comma 2 e 74, comma 6
883. Crediti compensabili
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 48/34/11 del 11 maggio 2011 - Pres. Targetti,
Rel. Menegatti
CARTELLA DI PAGAMENTO - MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DI CREDITI COMPENSABILI -
Possibilità di sanare errori di compilazione - Obbligo dell’ufficio di controllo della documentazione contabile.
Va sgravata la cartella di pagamento emessa a seguito di richiesta dell’Ufficio del debito per IVA ed Irpeg anche sulla base dellaformale erronea predisposizione della dichiarazione dei redditi modello Unico. Se la parte può dimostrare l’esistenza di un credito anchese non riportato in dichiarazione per errore, l’Ufficio deve constatare, già in sede di primo contradditorio, che da un esame dellescritture contabili, a completamento dei dati dichiarati in Unico, l’esistenza del credito e provvedere di conseguenza. (M.G.)
884. Modello VR
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 50/34/11 dell’11 maggio 2011 - Pres. Targetti,
Rel. Menegatti
RIMBORSO IVA - CREDITO DA DICHIARAZIONE DI FINE ATTIVITÀ - Mancata presentazione modello VR -Diniego dell’ufficio.
La presentazione fedele e regolare della dichiarazione IVA determina la ordinaria prescrizione decennale per la richiesta di un eventuale
rimborso, soprattutto se si è in presenza di un silenzio-rifiuto da parte dell’Ufficio. La mancanza puramente formale dell’invio del mod.VR non può ledere il diritto alla restituzione di un credito, indiscusso dall’Amministrazione delle Entrate. (M.G.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2946; d.lgs. 546/92, art. 21
885. Rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 61/02/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Dettori,
Rel. Citro
IVA - RIMBORSO - DINIEGO - Prescrizione.
È legittima la richiesta di rimborso anche in assenza del Modello VR se l’esistenza del credito non è contestata dall’Ufficio. Lacompilazione del quadro RX è già manifestazione di interesse per la richiesta di rimborso e la prescrizione decennale è da considerarelegittima. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72
886. Principio della competenza temporale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 83/49/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Leotta,
Rel. Primavera
COMPETENZA TEMPORALE COSTI E RICAVI - Conseguimento di maggiori ricavi - Minori rimanenze - Transfer
pricing - Congruità valutazione quote di ammortamento - Mezzi di prova alternativi al libro cespiti - Ammissibilità.In base al principio di competenza temporale l’accertamento per maggiori ricavi comporta la simmetrica diminuzione delle rimanenze. Leforniture a prezzo agevolato a società controllata non residente nello Stato non costituisce trasferimento di utili, ove supportatadall’esposizione di ampie argomentazioni. In merito alla congruità delle quote di ammortamento, sono consentiti strumenti di provaalternativi al libro cespiti, quali il libro inventari o il libro giornale. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/1986, artt. 75 e 76
887. Ricavi in nero
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 65/50/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Introini,
Rel. Adelchi Piria
OPERAZIONI DI INTERMEDIAZIONE - Prova dell’avvenuto pagamento - Non sussiste - Obbligo di emissione di fattura
- Non sussiste - Natura dispositiva dell’art. 1755 c.c. - Sussiste.La presunzione di ricavi in nero ricollegata alla prestazione di servizi di intermediazione non fatturati è illegittima in quanto il presuppostodell’emissione della fattura è il pagamento che, se non provato dall’Agenzia, rende illegittimo l’accertamento. L’art. 1755 ha caratteredispositivo sicché non viene meno la configurabilità del rapporto di mediazione ove il compenso per attività svolta dal mediatore risultitotalmente a carico di una sola delle parti. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 6; c.c., art. 1755
888. Frodi carosello
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 76/19/11 del 17 maggio 2011 - Pres.
Piglionica, Rel. Fossa
“FRODI CAROSELLO” - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - DETRAIBILITÀ IVA -CONDIZIONI.
Deve essere annullato l’avviso di accertamento emesso per violazioni IVA relative alla cosiddetta “frode carosello” per compravendita
di auto estere, quando risulta provato che il contribuente accertato, utilizzando l’ordinaria diligenza, non conoscesse o potesseconoscere l’intento fraudolento della controparte. In particolare, è provato che i pagamenti delle auto avvennero con assegni circolarinon trasferibili, che esisteva una certa corrispondenza tra i prezzi praticati e quelli di listino, che il contribuente ottemperò ad ogni obbligoinerente l’IVA comunitaria ad esso imposto dalla legge e che la società fornitrice possedeva adeguata struttura, era in possesso dipartita IVA, ed appariva regolare per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Ne consegue che per operazioni soggettivamente
inesistenti, il committente incolpevole ed inconsapevole conserva il diritto alla deduzione dell’imposta pagata. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 74/2000, artt. 2 e 3; Corte Giustizia Comunità Europee, n. 6/2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04
889. Quadro VH
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 48/05/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Califano,
Rel. Aniello
IVA - QUADRO VH - ERRATA COMPILAZIONE - ERRORE FORMALE - Mancata presentazione della dichiarazione
integrativa - Documentazione probante.
L’errata compilazione del quadro VH è un errore formale e non sostanziale per cui la cartella di pagamento fondata esclusivamente sugliimporti erroneamente indicati nel quadro VH è una cartella di pagamento errata. Se il contribuente, che non ha presentato ladichiarazione integrativa, riesce a fornire i dati numerici che evidenziano, mese per mese, l’ammontare dell’IVA relativa sia alle venditeche agli acquisti effettuati, allora tale documentazione si ritiene sufficientemente probante. (F.N.G.)
890. Quadro VH
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 50/05/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Califano,
Rel. Aniello
IVA - RIMBORSO IVA - ERRATA COMPILAZIONE QUADRO VH - Documentazione probante - Registri IVA e
scritture contabili.
L’errata compilazione del quadro VH, che riguarda le liquidazioni periodiche con pagamenti, non è un errore di carattere sostanziale. Seil contribuente, documenta l’esattezza dei propri calcoli attraverso i registri IVA e scritture contabili, l’Ufficio non può limitarsi adaffermare tali documenti inattendibili in quanto è necessario che vengano accertate omissioni o false indicazioni risultanti dal verbale diispezione e che queste siano gravi, numerose e ripetute. (F.N.G.)
891. Responsabilità del commercialistaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 62/02/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Dettori,
Rel. Alessi
IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Fatture relative ad operazioni inesistenti - Responsabilità del commercialista - Nonsussiste.
È illegittimo l’accertamento nei confronti dello studio commercialista che si è limitato a registrare e contabilizzare le fatture ricevute daiclienti, nell’ambito del mandato professionale, senza alcun controllo sul contenuto dei documenti contabili registrati. Incombesull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i legali rappresentanti dello studio professionale siano stati anche gli amministratoridi fatto delle società clienti dello studio che avevano emesso fatture per operazioni inesistenti. (F.N.G.)
892. Nota di credito
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 65/02/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Dettori,
Rel. Alessi
IVA - MERCE RESTITUITA - NOTA DI CREDITO - Evasione IVA - Non sussiste.
Una società che, a seguito di restituzione della merce e dopo l’emissione delle originarie fatture di acquisto, emette nota di credito senzaIVA (in quanto operazione non assoggettata ad IVA), nulla detrae indebitamente e quindi non vi è né evasione dell’IVA e né si puòconsiderare recuperato in compensazione alcun credito per IVA. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 26
893. Modello VR
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 63/08/11 del 23 maggio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Chiametti
CREDITO IVA - ISTANZA DI RIMBORSO - DECADENZA - MODELLO VR.
L’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso, deve essere rimborsato indipendentemente dalla presentazione del modello VR.Infatti l’esposizione dell’ammontare del credito IVA nella dichiarazione dei redditi, è condizione sufficiente per mettere a conoscenzal’Agenzia delle Entrate della richiesta di liquidazione. (F.N.G.)
894. Rimborso credito IVA
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 52/15/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Giordano,
Rel. Crespi
IVA - CREDITO IVA - Possibile rimborso anche in assenza del modello VR’.Il diritto al rimborso dell’IVA è perfezionato dalla presentazione della dichiarazione annuale che pone l’Ufficio nelle condizioni diapprendere l’effettiva volontà del contribuente e di predisporre gli opportuni controlli. A nulla rileva la previsione nelle istruzioniministeriali di compilazione del modello VR. Se l’Ufficio non effettua rettifiche od accertamenti nei termini di legge in merito all’esistenzaod al quantum dell’importo richiesto a rimborso, tale importo risulta dovuto al contribuente, a prescindere dalla mancata presentazionedel modello VR. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 38-bis
895. Attività commerciale di associazione sportivaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 89/36/11 del 30 maggio 2011 - Pres.
Borgonovo, Rel. Beretta
ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON AFFILIATE AL CONI - ATTIVITÀ COMMERCIALE - REQUISITI ESSENZIALI -Mancanza - Pagamento di corrispettivi specifici superiori rispetto ai costi di diretta imputazione - Inadempienze formali e
sostanziali - Tassabilità - Sussiste.Le Associazioni che, svolgendo l’attività prevista dal proprio Statuto, vengono equiparate ad una persona fisica privata con attività senzafini di lucro hanno l’onere di dimostrare l’adempimento delle normative previste per tali soggetti. Il perseguimento del lucro non puòessere escluso nel caso di inadempienze formali e sostanziali quali: assenza di un libro soci — assenza del registro dei verbali diassemblea — mancata redazione del rendiconto annuale di gestione — nessuna documentazione di supporto per la redazione delrendiconto — quote associative annue che rappresentano solo parte irrisoria del corrispettivo pagato dal socio — prestazioni di servizirese ai soci con carattere di abitualità, professionalità e verso pagamento di corrispettivi specifici superiori rispetto ai costi di direttaimputazione — mancanza di partecipazione dei soci alla vita dell’ente. Da tali inadempienze ne deriva che il reddito derivante dall’attivitàsvolta dall’Associazione è pienamente assimilabile al reddito commerciale e di conseguenza tassabile. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 22; d.l. 136/04, art. 7
896. Indizio di fittizietà delle operazioniCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 81/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Rel.
Centurelli
VERIFICA FISCALE - COINCIDENZA DEI SOCI FRA SOCIETÀ DIVERSE - Indizio di fittizietà delle operazionireciprocamente compiute - Onere della prova in capo all’Amministrazione.La coincidenza dei soci fra società diverse, che tra loro intrattengano rapporti commerciali, con la valutazione di antieconomicità deicosti rappresenta un mero indizio di fittizietà delle operazioni compiute, ma non sostanzia una fondata presunzione di illecito fiscale atta
ad investire il contribuente dell’onere della prova contraria, spetta sempre all’Ufficio tale dimostrazione. La Costituzione conferisce lalibertà di iniziativa d’impresa e della possibilità che ne deriva di costituire compagini sociali che, secondo la discrezionale considerazionedell’imprenditore, rispondano ad una esigenza economica, le operazioni derivanti da tali rapporti infra-societari costituiscono, se nonviene dimostrata l’effettiva inesistenza delle operazioni, fiscalmente rilevanti.
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, art. 21, comma 7; d.p.r. 600/73, art. 39, comma 1, lett. D)
897. Acquisto di bene estraneo all’attività d’impresaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 87/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Piombo
ACQUISTO DI MOTONAVE - ESTRANEITÀ ALL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA - Detraibilità iva - Deducibilità quotedi ammortamento - Illegittimità.L’acquisto di una Motonave da parte di una società che non esercita attività mercantile e turistica, non legittima la detrazione dell’IVApagata all’acquisto né la deducibilità delle quote di ammortamento calcolate. Non è sufficiente dimostrare l’effettività dell’operazione e/ol’intenzione ad un mutamento dell’attività ai fini della inerenza dei costi deducibili. L’acquisto di beni palesemente estranei all’attivitàdell’impresa hanno come conseguenza la loro l’indeducibilità sotto il profilo fiscale. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86, art. 109, comma 5; d.p.r. 633/72, art. 19, comma 1, lett. I)
898. Diniego rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 68/02/11 del 1 giugno 2011 - Pres. Dettori, Rel.
Alessi
IVA - Mancata compilazione del modulo VR - Diniego di rimborso IVA - Termine decennale di prescrizione per la richiesta
di rimborso.
Ai sensi dell’art. 38-bis del d.p.r. 633/1972 il rimborso del credito IVA può essere richiesto, in via alternativa, in sede di dichiarazioneannuale ed entro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione stessa ovvero attraverso apposita dichiarazione redatta su
modello approvato con decreto (modello VR). Il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso è quello decennale previsto dall’art.2946 c.c. e non quello biennale ex art. 21 d.lgs. 546/1992 applicabile solo per versamenti d’imposta erronei o eccedenti il dovuto.(F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/72, artt. 30 e 38-bis; d.lgs. 546/92, art. 21
REGISTRO
899. Ramo d’aziendaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 12 sentenza n. 40/12/11 del 15 novembre 2010 - Pres. Verniero, Rel.
Romeo
REGISTRO - CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA - Cessione della partecipazione azionaria della conferitaria -
Unica operazione di cessione di azienda.
Il conferimento in regime di neutralità fiscale di un ramo di azienda e la successiva, (nello steso mese), cessione della partecipazioneazionaria della conferitaria, costituiscono due momenti di un’unica operazione di cessione di azienda, sulla base dei criteri dell’art. 20 deld.p.r. 131/86, da assoggettare a tassazione in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura proporzionale. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 20
900. Trasferimento residenza
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 77/31/11 del 17 dicembre 2010 - Pres. Vaglio, Rel.
Cazzaniga
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - TRASFERIMENTO RESIDENZA - Oltre il termine di legge - Situazione di fatto -
Ininfluenza - Decadenza dal beneficio - Sussiste.
Dovendo considerare perentori i termini di 18 mesi dall’acquisto, la tardiva comunicazione di trasferimento al nuovo Comune comportaper l’acquirente la decadenza dei benefici richiesti in atto e conseguentemente il recupero dell’imposta di registro (e sostitutiva sulmutuo), comprese sanzioni e interessi. Nessuna influenza può avere il fatto che il contribuente abbia materialmente adibito l’immobile aprima abitazione entro i termini (comprovato da bollette utenze ed altro) se non procede nei termini di legge alla comunicazione al
Comune. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86
901. Momento traslativo della proprietàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 8/31/11 del 11 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI - LISTINO BORSA IMMOBILIARE - Valore su contratto preliminare -
Valutazione del valore - Momento traslativo - Stipula del rogito - Rilevanza.
La valutazione del bene trasferito, agli effetti dell’imposta di registro, va riferito alla data del trasferimento che si attua con la vendita enon a quella della promessa di compravendita con la quale le parti assumono, ciascuna, una mera obbligazione rispettivamente di
vendere e acquistare. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 51
902. Listino borsa immobiliare
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 9/31/11 del 11 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI - VALORE SU CONTRATTO DEFINITIVO - Scarto minimo - Listino Borsa
Immobiliare -
Irrilevanza.
Il valore di trasferimento di un terreno edificabile è da ritenersi congruo anche quando lo scarto rilevato dall’Ufficio è minimo e rientrantenegli “scarti fisiologici” previsti nell’applicazione del listino FIMAA. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 51 e 52
903. SolidarietàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 15/31/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Cazzaniga
COMPRAVENDITA D’AZIENDA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - Pagamento imposta d’accertamentoda parte di un contraente - Solidarietà dei contraenti - Estinzione del giudizio - Sussiste.
L’esibizione in giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate di copia dell’intervenuto sgravio, a seguito del pagamento dell’imposta daparte dell’acquirente produce la conseguenza dell’estinzione del giudizio, per cui va dichiarata la cessazione della materia delcontendere, anche di fronte all’insistenza da parte venditrice nel voler proseguire nel contenzioso. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 46
904. Proroga biennale
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 17/31/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Cazzaniga
REGISTRAZIONE A TERMINE FISSO - MANCATA REGISTRAZIONE DI PRELIMINARI - Decorrenza dei termini
per l’accertamento - Proroga due anni per condono - Non sussiste.Per gli atti soggetti a registrazione a termine fisso e non presentati per la registrazione, l’Amministrazione Finanziaria ha tempo 5 anni perchiedere il pagamento dell’imposta e le relative sanzioni; detto termine decorre a partire dal 20º giorno successivo a quello risultantedalla stipula dell’atto. Trascorso tale termine l’amministrazione decade dal termine di richiesta. Trattandosi di imposta fissa diregistrazione non trova applicazione l’ulteriore proroga di due anni di cui all’art. 11 della legge di condono, poiché i compromessi dicompravendita non sono sostanzialmente assoggettabili a procedimenti di valutazione. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/96, art. 76
905. Locazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 47/44/11 del 4 febbraio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Degrassi
IMPOSTA DI REGISTRO - LOCAZIONI SOGGETTE A IVA - Calcolo base imponibile.
Per i contratti di locazione soggetti a IVA la cui registrazione è divenuta obbligatoria con il d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (Decreto Bersani),nel calcolare la base imponibile ai fini dell’imposta di registro non si deve tener conto dei canoni di locazione maturati prima del 4 luglio2006. (L.A.)
Riferimenti normativi: d.l. 223/06
906. Sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 18 - sen tenza n. 61/18/11 dell’8 febbraio 2011 - Pres. Pinto, Rel.
Castellari
REGISTRO - SENTENZA - EFFICACIA ESECUTIVA - Sospensione - Obbligo di registrazione - Sussiste.
La sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza impugnata in appello non assume rilevanza ai fini della registrazione, tutti gli attidella autorità giudiziaria rimanendo sottoposti a registrazione anche se impugnati od impugnabili. (M. Sa.)Conforme all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 13 del 25 gennaio 2008
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 37
907. Abuso del diritto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 52/44/11 del 11 febbraio 2011 - Pres. Rel. Natola
IMPOSTA DI REGISTRO - ABUSO DEL DIRITTO - Riqualifica-zione dell’atto ai fini dell’imposta - Riorganizzazioned’azienda - Risparmio d’imposta - Sussiste.Non può essere in alcun modo preclusa al contribuente la possibilità di ricercare un risparmio di imposta, nel rispetto dei principicostituzionali, utilizzando il ricorso ad atti leciti che gli consentono benefici fiscali, poiché le scelte economiche rientrano tra i poteridell’imprenditore e vanno lasciate alla sua piena libertà. Gli avvenimenti aziendali (ad esempio aumento di capitale sociale, eventualiconferimenti di rami d’azienda, cessioni di quote e quant’altro) non possono soggiacere ad un’analisi critica da partedell’Amministrazione finanziaria. (L.A.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 20
908. Moltiplicatore medio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 31/31/11 del 14 febbraio 2011 - Pres. Napodano, Rel.
Sala
ACQUISTO DI RAMO D’AZIENDA - DETERMINAZIONE DI MAGGIOR VALORE - MOLTIPLICATORE MEDIO -
Utilizzo listini di categoria - Validità in mancanza di prova contraria.È valido, in mancanza di documentazione idonea da parte del contribuente, il metodo di accertamento del valore dell’azienda cedutabasato sul listino F.I.M.A.A. in luogo della valutazione determinata in base al metodo delineato dall’art. 2 d.l. 460/97, quando questo èpiù idoneo perché risponde in modo più specifico alla realtà economica dell’azienda acquistata. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 460/97, art. 2; d.p.r. 131/86, artt. 51 e 53
909. Valutazione OMI
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 32/31/11 del 14 febbraio 2011 - Pres. Napodano,
Rel. Cazzaniga
ACQUISTO TERRENO EDIFICABILE - DETERMINAZIONE DI MAGGIOR VALORE - Utilizzo valutazione OMI -
Validità in mancanza di prova contraria.
È valido, in mancanza di documentazione idonea da parte del contribuente, il metodo di accertamento del valore di terreno edificabilebasato sulla valutazione OMI e sulla certificazione comunale, quando l’area oggetto della compravendita può essere oggetto diautonoma analisi. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 51 e 53
910. Aliquota agevolata
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 33/31/11 del 14 febbraio 2011 - Pres. Napodano,
Rel. Cazzaniga
ACQUISTO IMMOBILIARE - IMPRESA DI COSTRUZIONI - Impegno a rivendere entro tre anni - Applicazione
aliquota agevolata - Rimborso.
È dovuto il rimborso al contribuente, impresa di costruzioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di un maggior erratoversamento per l’applicazione di aliquota non agevolata, quando è stato rispettato il termine triennale per la rivendita dell’alloggio. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 669/96, art. 3, comma 14
911. Valutazione OMI
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 34/31/11 del 14 febbraio 2011 - Pres. Napodano,
Rel. Cazzaniga
ACQUISTO CAPANNONE INDUSTRIALE - DETERMINAZIONE DI MAGGIOR VALORE - Utilizzo valutazione OMI
- Applicazione valori massimi - Validità - Non sussiste.In presenza di capannone industriale artigianale completamente ri-strutturato appena prima della vendita, bisogna considerare se la parte
strutturale abbia mantenuto comunque la tipologia originaria. Nel caso affermativo ne consegue che la valutazione massima, in base alle
tabelle OMI, risulta essere eccessiva. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 51 e 53
912. Decreto ingiuntivo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 58/44/11 del 18 febbraio 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Maellaro
Registro - Decreto ingiuntivo per IVA - Alternatività iva/ registro - Sussiste.
Sussiste altenatività tra iva e imposta di registro anche riguardo a decreto ingiuntivo avente ad oggetto rimborso di eccedenze iva. (C.C.)
Riferimenti normativi: artt. 5 e 40 d.p.r. 131/86 e art. 21 comma 6 d.p.r. 633/72
913. Ragioni extrafiscali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 88/44/11 del 4 marzo 2011 - Pres. Rel. Bitto
REGISTRO - ABUSO DEL DIRITTO - Compresenza nell’operazione di ragioni extra fiscali - Onere della prova -Elusione - Non sussiste.
Se l’operazione rientra in una normale logica di mercato, il carattere elusivo deve essere escluso per la compresenza non marginale diragioni extra fiscali. L’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di spiegare, anche nell’atto impositivo, perché la forma giuridica (o ilcomplesso di forme giuridiche) impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato.
C.C.
Riferimenti normativi: artt. 53 e 41 Cost. - Cass. S.U. n 30055 del 23 dicembre 2008 e Cass. Sez. V n. 1372 del 21 gennaio 2011
914. Perizia
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 105/29/11 del 15 marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Garofalo
CESSIONE D’AZIENDA - VALORE VENALE - Rettifica di valore - Valore di perizia - Non sussiste.Spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di componenti passive iscritte in contabilità e le ragioni per le quali vengono disattesi i valoridella valutazione aziendale stabiliti giudizialmente da due professionisti. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 51 e 52
915. Interpretazione degli atti
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 58/22/11 del 30 marzo 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Amato
IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - Reale intenzione dei contraenti.
In tema di interpretazione degli atti, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, il criterio fissato dal d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, art.20, ‘per cui rilevano l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli stessi, al di là del titolo e della forma apparente’, comporta che, nellaqualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente
perseguita dai contraenti. Nella fattispecie in oggetto l’intenzione effettiva dei contraenti è stata quella di trasferire non un singolo bene,ma l’intera azienda i cui valori vanno assoggettati all’imposta proporzionale di registro. (MC.G.)
Riferimenti normativi: art. 20 d.p.r. 131/1986
916. Coefficienti privi di riscontro
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 125/35/11 del 7 aprile 2011 - Pres. De Lillo, Rel.
Astolfi
REGISTRO - AVVIAMENTO - Rettifica di valore - Coefficienti privi di riscontro - Illegittimità.È illegittima la rettifica del valore di avviamento fondata su coefficienti privi di riscontro documentale. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86
917. Trasferimento immobiliare
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 132/35/11 del 7 aprile 2011 - Pres. De Lillo - Rel.
Contini
REGISTRO - TRUST - TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - Agevolazioni - Rapporto di parentela.
È legittima la richiesta di rimborso delle maggiori imposte di registro richieste in sede di registrazione dell’atto di trasferimento di unimmobile a destinazione civile in un Trust. Il provato rapporto di discendenza dei figli e di coniugio quali soggetti partecipi al costituito
Trust rende applicabili le agevolazioni fiscali di cui all’art. 2 comma 49 d.l. 262/2006 convertito con modificazioni dalla legge 296/2006.(L.D.)
Riferimenti normativi: l. 262/06, art. 2, comma 49; d.p.r. 455/2000, art. 47
918. Alternatività IVA registroCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 116/44/11 dell’8 aprile 2011 - Pres. Bitto, Rel.
Maellaro
REGISTRO - IMPOSTA PROPORZIONALE - DECRETO INGIUNTIVO - Garanzia fideiussoria - Alternatività IVA eRegistro - Diritto al rimborso - Sussiste.
Il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somma da garanzia fideiussoria prestata in relazione a un rapporto incluso nel
campo di applicazione dell’IVA è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, poiché con il decreto ingiuntivo è richiestol’assolvimento di una obbligazione sin dall’origine rientrante nel campo di applicazione dell’IVA, in ragione del principio di alternativitàtra IVA e Imposta di registro. (A.F.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, artt. 5 e 40
919. Mero calcolo matematico
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 22/46/11 del 9 aprile 2010 - Pres. De Sapia, Rel.
Ruggiero
REGISTRO - AVVIAMENTO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - Impiego di semplice calcolo matematico e di
coefficienti di ricarico - Insufficienza.
In caso di rideterminazione dell’avviamento, pur in assenza di una prescrizione normativa che stabilisca un criterio oggettivo per la suaquantificazione, l’Ufficio non può utilizzare metodologie di calcolo ap-prossimative in quanto basate su un calcolo matematico ecoefficienti (20%) non giustificati sotto un profilo tecnico-economico e (soprattutto) giuridico. L’Ufficio deve sempre tenere conto delleparticolari e concrete caratteristiche del complesso aziendale. (G.G.)
Riferimenti normativi: art. 51 d.p.r. 131/1986
920. Valore dei terreni
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 44/46/11 del 23 aprile 2010 - Pres. De Sapia, Rel.
Previ
REGISTRO - VALORE DEI TERRENI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - Allegazione degli atti richiamati -
Necessità.In caso di rideterminazione del valore di un terreno, la stima compiuta dall’Ufficio, effettuata sulla base dei metri cubi edificabili ècorretta ma, non avendo l‘Ufficio allegato al suo accertamento la valutazione effet-tata dal altro Ufficio, ha privato il proprio atto —impugnato dal ricorrente — della motivazione. La correttezza della stima operata dall’Ufficio non è dunque verificabile e l’atto è,conseguentemente, annullabile. (G.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 51
921. Avviamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 145/35/11 del 2 maggio 2011 - Pres. Rel. Brecciaroli
REGISTRO - AVVIAMENTO - VALUTAZIONE - Onere della prova.
L’avviamento è la capitalizzazione del maggior reddito realizzato rispetto al reddito ottenibile attraverso un investimento senza rischio icui risultati vanno parametrati al capitale effettivo investito nell’azienda attraverso una serie di operazioni sulle voci attive e passive dibilancio: spetta all’Ufficio che intende rettificare il valore dichiarato l’onere di provare e di documentare il maggior valore accertato.(L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 51; l. 212/2000, art. 10
922. Cessioni intrasocietarie
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 142/29/11 del 10 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Scarabelli
CESSIONE D’AZIENDA - REGISTRAZIONE D’UFFICIO - CESSIONI INTRASOCIETARIE - Abuso di diritto -Ristrutturazione aziendale - Validità - Non sussiste.L’art. 20 del d.p.r. 131/1986, in tema di interpretazione degli atti, prevede la prevalenza della sostanza sulla forma e che occorraindagare se gli effetti giuridici perseguiti dalle parti siano in realtà realizzati attraverso configurazione di un’unica operazione complessa,sintetizzabile in un’unica fattispecie, contraddistinta da una causa reale che permea l’intera operazione e appare come sovraordinata allacausa dei singoli contratti tra loro collegati.
Per opporsi efficacemente all’interpretazione offerta dall’Ufficio, il contribuente deve dimostrare che il fine pratico e la causa reale deisingoli atti è un’altra e che vi è una valida giustificazione economica. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 15 e 20
923. Abuso del diritto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 189/41/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Rel. Ortolani
I - ABUSO DEL DIRITTO - Elusione - Applicabilità dell’art. 37- bis, d.p.r. 600/1973, all’imposta di registro - Differenze conl’art. 20, d.p.r. 131/1986.
II - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - Garanzie procedimentali del contraddittorio - Motivazione specifica - Violazione -
Nullità.I - L’art. 37- bis, d.p.r. 600/1973 — disposizione antielusiva che stabilisce l’inopponibilità al Fisco, in fattispecie tassativamentedeterminate, di atti privi di ragione economica e diretti ad aggirare l’obbligo tributario — trova applicazione anche in materia di impostadi registro in forza dell’art. 53- bis, d.p.r. 131/1986; e ciò ancorché la legge istitutiva dell’imposta contenga una norma, quale l’art. 20,d.p.r. 131/1986, ap-positamente dedicata al contrasto dell’abuso del diritto. La contestuale applicazione delle suddette disposizioniimplica la necessità di distin-guerne l’ambito di applicazione. Pertanto, se l’art. 20 è dedicato al-l’“abuso del diritto” (ipotesi che sisostanzia nell’utilizzo di strumenti giuridici ed economici leciti, ma usati per fini diversi da quelli propri, senza per questo violare unanorma specifica ma eventualmente solo un principio di carattere generale), da par suo l’art. 37- bis contrasta la diversa ipotesi
dell’”elusione fiscale”, la quale ricorre solo in casi tassativamente previsti e consiste in una “presunzione di abuso del diritto” che qualificacome illecito un determinato comportamento. Ne consegue che le ipotesi di elusione devono essere espressamente previste dal
legislatore.
II - La violazione delle garanzie stabilite, a difesa del contribuente, dall’art. 37- bis, d.p.r. 600/1973 che impongono all’Ufficio l’obbligodi una preventiva richiesta di chiarimento al contribuente e l’obbligo di “motivazione specifica” che faccia riferimento alla risposta delcontribuente, determina la nullità dell’avviso di accertamento. (T.D.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 53-bis; d.p.r. 600/1973, art. 37-bis; d.p.r. 131/1986, art. 20
924. Contratto preliminare
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 19/40/11 del 17 febbraio 2010 - Pres. Sacchi,
Rel. Subani
REGISTRO - VENDITA DI IMMOBILE - CONTRATTO PRELIMINARE - Sentenza del Tribunale - Scioglimento del
contratto e restituzione somme pagate - Imposta fissa.
La sentenza con la quale il Tribunale scioglie un contratto preliminare di compravendita immobiliare e dispone la restituzione degli
acconti e di rate di mutuo nel frattempo onorate deve essere assoggettata all’imposta in misura fissa come previsto dalla Tariffa, Parte I,Articolo 8, comma 1, lettera e), d.p.r. 131/86, e non all’imposta del 3%, non configurandosi un risarcimento di danni. (G.T.)
Riferimenti normativi: artt. Tariffa, Parte I, Articolo 8, comma 1, lettera e) d.p.r. 131/86
925. Fallimento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 8/35/11 del 9 novembre 2010 - Pres. Lamanna,
Rel. Cassone
REGISTRO - CESSIONE DI AZIENDA - VALORE IMPONIBILE - Fallimento - Valutazione del perito - Rilevanza.
Il metodo patrimoniale-reddituale per determinare il valore di avviamento quale valore attuale del sovrareddito che l’azienda ceduta èprospetticamente in grado di generare nei cinque anni successivi alla cessione costituisce formula astratta per determinare il valore
dell’azienda fallita ceduta, valore invece coincidente con la stima eseguita dal perito nominato dal giudice delegato al fallimento. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 51 e 52
926. Impianto radiotelevisivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 16/35/11 del 9 novembre 2010 - Pres.
Lamanna, Rel. Cassone
REGISTRO - CESSIONE IMPIANTO RADIOTELEVISIVO - Caratteristiche funzionali del complesso - Ramo di
azienda.
Costituisce ramo di azienda ceduto idoneo a produrre autonomamente reddito e non mero trasferimento di beni, la cessione di un
impianto radiotelevisivo operante su determinati canali unitamente anche ai trasferimenti dei relativi sistemi di antenna e apparati di
trasmissione nonché titoli e diritti di esclusiva rilevanza esterna. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 51, 52
927. Conferimento di immobili
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 28/19/11 del 15 novembre 2010 - Pres. Rel.
Ranieri
REGISTRO - CONFERIMENTO DI IMMOBILE IN SOCIETÀ - Valore al netto dell’ipoteca - Precedentericapitalizzazione societaria - Utilizzo dell’Importo del mutuo - Liceità - Imposta ipotecaria e catastale - Base imponibile.
Il valore di un immobile da assoggettare ad imposta di registro conferito in sede di aumento di capitale di società deve esseredeterminato al netto della passività costituita da un mutuo fondiario garantito da ipoteca. La circostanza che l’intero importo del mutuoipotecario ottenuto dal socio conferente tramite iscrizione di ipoteca sull’immobile sia stato dallo stesso integralmente versato alla societàprima del conferimento non condiziona la legittimità dell’operazione. Per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposteipotecaria e catastale rileva il valore intrinseco dell’immobile conferito al lordo delle passività. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 50, 51
928. Avviamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 64/50/11 del 19 novembre 2010 - Pres. Rel.
Introini
CESSIONE DI AZIENDA - VALUTAZIONE DELL’AVVIAMENTO - Abrogazione della norma - Infondatezza -
Irrilevanza perdite generate dalla cedente - Mancanza di criteri alternativi indicati dall’appellante.Il criterio di determinazione dell’avviamento dettato dall’art. 2, co. 4 del d.p.r. 460/96 rappresenta un valido criterio di valutazione inlinea col consolidato orientamento della Corte di cassazione. Utilizzati al di fuori di una procedura adesiva, a tali valori va riconosciuto
carattere presuntivo. La generica opposizione a tale metodologia di determinazione dell’avviamento non è sufficiente se l’appellante nonpropone di contro alcun valore alternativo. L’abrogazione implicita della norma è priva di fondamento giuridico. La circostanza che lasocietà cedente generasse perdite al momento della cessione non esclude il valore dell’avviamento che costituisce una qualitàdell’azienda. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, artt. 51 e 52; d.p.r. 460/1996, art. 2, comma 4
929. UniversitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 4/45/11 del 22 novembre 2010 - Pres. Servetti,
Rel. Gatti
REGISTRO - UNIVERSITÀ - ACQUISTO DI IMMOBILE - Equiparazione tra Università e Stato - Non sussiste -Regime tariffario - Imposta fissa - Non compete.
L’art. 2 della Tariffa allegata al d.lgs. 347/90 e l’art. 1 della Tariffa, parte 1, allegata al d.p.r. 131/86 prevedono l’applicazione dellatassa fissa solo per i trasferimenti di immobili agli enti territoriali, oltre che allo Stato, Regioni, Province e Comuni. Alle Università nonpuò essere riconosciuta la natura di organi dello Stato atteso che la legge 9 maggio 1989 n. 168 ha riconosciuto quella di enti pubbliciautonomi. Ne consegue l’applicazione del regime ordinario. (G.T.)
Riferimenti normativi: art. 2 della Tariffa all. al d.lgs. 347/90, art. 1 della Tariffa, parte 1, all. al d.p.r. 131/86 legge 9 maggio 1989 n.
168
930. Azienda bancaria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 9/24/11 del 21 dicembre 2010 - Pres.
Ceccherini - Rel. Merlo
REGISTRO - CESSIONE RAMO DI AZIENDA BANCARIA - Valore venale - Prezzo pagato - Coincidenza.
Nell’ambito di una procedura concorsuale il valore, ai fini dell’imposta di registro, del ramo di azienda ceduto, il cui limite minimo risultifissato da perizia, cui ha fatto seguito l’asta indetta dal Commissario straordinario, non può che coincidere con il prezzo realizzato.Concorrono a determinare l’impossibilità per l’erario di procedere alla rettifica del valore dichiarato per la cessione di un ramo diazienda bancaria, la limitata platea dei possibili acquirenti, la approfondita valutazione eseguita da primaria società di consulenzaaziendale e la circostanza che tanto la cedente che la cessionaria risultano soggette a penetranti controlli pubblici. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 51, 52
931. Atto a contenuto plurimo
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 1/14/11 del 5 gennaio 2011 - Pres. Ciccolo -
Rel. Citro
REGISTRO - Atto contenente plurime cessioni di quote di s.r.l. - Natura di atto a contenuto plurimo - sussiste.
Costituisce atto a contenuto plurimo disciplinato dall’articolo 21 d.p.r. 131/86, un contratto recante la cessione di cinque quote sociali dis.r.l. da parte di altrettanti soci di essa. Ne consegue che al fine di determinare l’imposta di registro dovuta è necessario verificare casoper caso se le diverse disposizioni contenute nel contratto siano per loro natura più o meno dipendenti le une dalle altre. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 21
932. Avviamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 42/06/11 del 13 gennaio 2011 - Pres. Silocchi,
Rel. Grigo
REGISTRO - AVVIAMENTO - Carenza di argomentazioni giuridiche e di fatto dell’avviso di rettifica e liquidazione -Impossibilità di svolgimento del diritto di difesa - Sussiste.Viola il diritto di difesa il mero riferimento generico a criteri normativi d’accertamento dell’avviamento, senza alcun riferimento alleconcrete caratteristiche aziendali ed alcun riferimento alle variabili combinazioni dei fattori positivi e negativi, che possono determinare,
nelle varie situazioni, concrete dimensioni differenziate. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 51 e legge 212/2000
933. Prima casa
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 1/15/2011 del 18 gennaio 2011 - Pres.
Giordano, Rel. Maffey
REGISTRO - PRIMA CASA - ALIQUOTA AGEVOLATA - IMPOSTA DI REGISTRO - Rilevanza esclusiva dei criteri
del d.m. 303000/69 - Sussistenza - Classificazione catastale - Irrilevanza.
Alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte il carattere non di lusso del fabbricato per l’applicazione dell’aliquota agevolata diregistro sulla prima casa, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal d.m. 2 agosto 1969 n. 303000, mentre a tal fine
resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale dell’immobile. Peraltro l’esistenza di una soltanto dellecaratteristiche indicate dal suddetto d.m. è sufficiente a far rientrare l’immobile nella categoria degli immobili di lusso, a nulla rilevando lecaratteristiche della zona in cui è ubicato il medesimo immobile. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.m. 2 agosto 1969, n. 303000
934. Registro ed IRPEF
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 6/14/11 del 19 gennaio 2011 - Pres. Rel. Pizzo
REGISTRO - TERRENI EDIFICABILI - Rideterminazione Valore - Rilevanza ai fini dell’imposta di registro e delleimposte sui redditi - Sussiste - Richiesta del beneficio ai soli fini imposte sui redditi - Inammissibilità.La rideterminazione del valore d’acquisto dei terreni edificabili ai sensi dell’articolo 7 l. 448/01 comporta rilevanti conseguenze non soloai fini delle imposte dirette ma anche ai fini delle imposte indirette, pertanto non può invocarsi il beneficio previsto dalla suddetta normaai soli fini delle imposte sui redditi quando al contrario non lo si è invocato per la determinazione dell’imposta sui trasferimenti all’attodella stipula del rogito. (B.I.)
Riferimenti normativi: l. 448/01, art. 7
935. Condizione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 0015/6/2011 del 24 gennaio 2011 - Pres.
Silocchi, Rel. Strati
REGISTRO - AGEVOLAZIONE ACQUISTO “PRIMA CASA” - ACQUISTO ALTRO IMMOBILE - Nel quinquiennio -Perfezionamento seconda compravendita sottoposto a condizione vendita primo immobile - Revoca agevolazione - Non
sussiste.
Nel caso di acquisto della seconda casa da adibire ad abitazione principale, la cui efficacia sia sottoposta alla condizione di cessione del
primo immobile, con riferimento alla questione della retroattività della condizione, va condiviso il principio di diritto stabilito dalla Cortedi Cassazione con sentenza n. 2167/80, secondo cui “la compravendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva delpagamento del prezzo ben può inquadrarsi nella fattispecie della vendita con riserva di proprietà, il cui trasferimento opera ex nunc con ilpagamento dell’ultima rata di prezzo, in quanto la regola generale della retroattività della condizione sancita dall’art. 1360 c.c. non operatutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati ad un momentodiverso da quello della conclusione del contratto”. (M.S.)
Riferimenti normativi: c.c. 1360
936. Agevolazioni fiscali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 33/02/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Gravina
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI -
Decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa - Definizione agevolata - Mancata presentazione di
istanza - Proroga dei termini ordinari - Legittimità dell’azione accertatrice dell’Ufficio - Sussiste.È legittimo l’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni relativo all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, notificato entro iltermine di legge, decorrente dalla data entro la quale il contribuente avrebbe dovuto trasferire la residenza nell’abitazione acquistata conle agevolazioni d’imposta e non dalla scadenza del termine per l’adesione al condono fiscale, sussistendo l’oggettiva valenza del doppiotermine legale, efficace per l’intero doppio biennio prima a favore del contribuente e, successivamente, per l’azione fiscaled’accertamento. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 76 e legge 289/02, art. 11
937. Piano regolatore
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0011/5/2011 del 28 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Calia
REGISTRO - Qualificazione terreno - Piano regolatore generale - Provvedimenti attuativi successivi - Irrilevanza -
Parametro di valutazione - Concreta possibilità edificatoria.Ai fini dell’art. 52, co. 4, d.p.r. 131/86, l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel pianoregolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione o dall’adozione diprovvedimenti attuativi; infatti l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venaledell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità. Ne consegue che un terrenoedificabile deve essere valutato sulla scorta della concreta possibilità edificatoria al momento del suo passaggio di proprietà. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 52
938. Motivazione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 0008/5/2011 del 28 gennaio 2011 - Pres. Calia,
Rel. Aniello
REGISTRO - RETTIFICA - VALORE TERRENO - Avviso di accertamento - Riferimento ai listini immobiliari -
Riferimento alla perizia prodotta dal contribuente - Onere della motivazione - Assolvimento.
In riferimento alla rettifica del valore di un terreno ai fini dell’imposta di registro, è debitamente motivato l’avviso di accertamentodell’Agenzia che tenga conto del listino dei prezzi immobiliari per la provincia di riferimento dei terreni aventi caratteristiche similari e siavvalga, tra l’altro, della perizia in base alla quale i contribuenti avevano stabilito il valore del terreno oggetto di contestazione. (B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 131/86, art. 52
939. Perdite pregresse
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 24/46/11 dell’8 febbraio 2011 - Pres. Punzo,
Rel. Cucchi
REGISTRO - CESSIONE - RAMO D’AZIENDA - Perdite esercizi precedenti - Avviamento - Insussistenza.
In presenza di perdite negli esercizi precedenti la cessione di un ramo d’azienda non determina alcun avviamento, né risulta legittima,neppure per estensione analogica, l’applicazione di parametri contemplati per categorie aziendali diverse. (M. Sa.)
940. Mutui
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 27/34/11 del 16 febbraio 2011 - Pres. Targetti,
Rel. Menegatti
REGISTRO - VALORI IMMOBILIARI OMI - Ammontare dei mutui - Detrazione percentuale per la ristrutturazione -
Valore probatorio - Sussiste.
L’ammontare dei mutui contratti per l’acquisto di immobili e la percentuale di detrazione concessa dal Legislatore per la ristrutturazionedei medesimi costituiscono validi elementi probatori a supporto del valore imponibile diversamente da quanto determinato dall’organoaccertatore in base ai soli valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare). (M. Sa.)
941. Revoca agevolazioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 14/08/11 del 16 febbraio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Chiametti
REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI - Revoca delle agevolazioni per l’acquistodella prima casa - Liquidazione d’imposta - Proroga dei termini ai sensi della Legge sul condono - Non sussiste.
In caso di revoca delle agevolazioni a seguito dell’alienazione di un immobile prima del decorso del termine quinquennale, senza ilsuccessivo acquisto di un altro immobile entro un anno dalla predetta alienazione, i termini triennali per la liquidazione della maggiore
imposta non sono prorogabili, non essendo prevista alcuna proroga in ordine ai termini di rettifica in caso di agevolazioni fiscali. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, nota II-bis, art. 1, Tariffa Parte Prima e art. 76, legge 289/2002, art. 11, commi 1 e 1- bis
942. Avviamento commerciale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 50/22/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Musilli
REGISTRO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Valore del complesso aziendale - Avviamento commerciale -
Elemento immateriale maggiorativo - Sussiste.
L’avviamento è pari al maggior valore che il cedente può ricavare dall’alienazione del complesso aziendale rispetto a quello conseguibiledalla vendita dei singoli elementi patrimoniali componenti l’azienda, isolatamente considerati. (M. Sa.)Conforme alla Sentenza n. 10540/2006 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6, comma 2; d.p.r. 634/1972, art. 48; d.p.r. 131/1986, art. 51
943. Potere di rettifica dell’UfficioCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 80/49/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Leotta,
Rel. Primavera
VALUTAZIONE AUTOMATICA DI UN IMMOBILE - POTERE DI RETTIFICA DELL’UFFICIO - LIMITE - Sussiste -Criterio di determinazione della base imponibile diverso dal valore venale - Non sussiste.
Nei trasferimenti immobiliari la valutazione tabellare adottata dal contribuente non rappresenta un criterio di determinazione della base
imponibile diverso dal valore venale, semmai rappresenta una preclusione al potere di accertamento dell’Ufficio, il quale, laddoveintenda rettificare il valore inferiore al tabellare dichiarato dal contribuente, deve procedere sulla base dei criteri espressamente indicati
dall’art. 51, co. 3, d.p.r. 131/86. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, artt. 51, comma 3, e 52 comma 4
944. Tassa fissa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 82/28/11 dell’11 marzo 2011 - Pres. Malaspina,
Rel. Lazzarini
CESSIONE RAMO D’AZIENDA - Assoggettamento a tassa fissa - Sussiste - Assoggettamento a tassa proporzionale -Esclusione.
L’atto di cessione di ramo d’azienda, è sottoposto a imposta di registro in misura fissa. Gli atti sottoposti a condizione sospensivameramente potestativa, cioè il cui avveramento si verifica per mera volontà di una delle parti, sono sottoposti a imposta di registro inmisura proporzionale. Nel caso di specie l’atto non si è perfezionato non per mera volontà dell’acquirente ma a seguito di causa civilependente avanti il Tribunale per l’annullamento del contratto di cessione d’azienda stesso. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 27, comma 3
945. Agevolazioni prima casa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 83/28/11 dell’11 marzo 2011 - Pres. Malaspina
- Rel. Lazzarini
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - AVVISO LIQUIDAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONI - Proroga biennale -
Esclusione.
La proroga biennale per effettuare gli accertamenti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali prevista dall’art. 11 della l.289/2002, contempla le violazioni commesse alla data del 16 aprile 2004. Il contribuente ha proceduto alla vendita dell’immobile per ilquale aveva usufruito del cosiddetto beneficio “prima casa” in data 19 novembre 2004 e pertanto, non avendo provveduto entro il 19novembre 2005 all’acquisto di un altro immobile presso il quale trasferire la residenza, la violazione risulta commessa in data 20novembre 2005. Il disposto normativo del citato articolo 11 non risulta applicabile alla fattispecie del presente giudizio. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 76; l. 289/2002, art. 11
946. Registro ed IVA
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 43/32/11 del 23 marzo 2011 - Pres. Rel.
Martorelli
REGISTRO - LOCAZIONE - AREA EDIFICABILE - Non strumentalità - Assoggettamento ad I.V.A. - Imposta diregistro - Misura fissa - Sussiste.
La locazione di un’area edificabile, quale bene societario non strumentale, è soggetta ad I.V.A. e ad imposta di registro in misura fissa,stante l’alternatività tra le due imposte. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 633/1972; d.p.r. 131/1986
947. Estensione al venditore del giudicato
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 55/50/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Introini,
Rel. Pellini
RETTIFICA DEL VALORE VENALE DI UN TERRENO - Estensione alla parte venditrice del giudicato favorevole alla
parte acquirente - Sussiste.
L’annullamento dell’avviso di rettifica per imposta di registro ottenuto da una parte solidalmente obbligata, attivatasi in separato giudizio,comporta l’opponibilità al creditore comune, evocato in altro giudizio dall’altro debitore in solido, della sentenza favorevole. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 57; c.c., art. 1306
948. Immobile storico
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 56/33/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Craveia,
Rel. Panzeri
IMPOSTA DI REGISTRO - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - IMMOBILE STORICO - Aliquota ridotta.
Per loro natura e classificazione gli immobili sottoposti a vincolo storico usufruiscono dell’aliquota ridotta 3% ex lege, senza chel’applicazione debba essere invocata, basta che il vincolo storico, sia riconosciuto documentalmente. Tale regime diventa il regimenormale e quindi deve essere applicato allorché risulti la non spettanza di altro beneficio, come quello inizialmente richiesto dalcontribuente per la prima casa. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 1089/39; d.p.r. 633/72, artt. 6 e 38-bis; d.lgs. 471/97, art. 13; d.lgs. 472/97, art. 3
949. Cessione di azienda
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 60/46/11 del 29 marzo 2011 - Pres. Punzo, Rel.
Esposti
CESSIONE DI AZIENDA - ACCORDO DI CONGUAGLIO IN DENARO - Autonomia dell’accordo rispetto alla cessione- Non sussiste - Unicità del negozio - Sussiste.La cessione di azienda seguita da un accordo di conguaglio non può essere scissa negozialmente in presenza di un corrispettivodeterminato sulla base dei valori contabili e fiscali delle passività oggetto del ramo d’azienda ceduto, soprattutto se, come affermatodalla ricorrente e non contestato dall’Ufficio, la componente del ramo ceduto è consistita unicamente nel personale trasferito conl’attività, con assunzione da parte dell’acquirente dei relativi debiti pregressi conguagliati solo successivamente per rispondere anecessità organizzative. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, artt. 51 e 52
950. Giudicato favorevole
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 61/46/11 del 29 marzo 2011 - Pres. Punzo, Rel.
Esposti
CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA - GIUDICATO FAVOREVOLE ALLA PARTE ACQUIRENTE - Estensione allaparte venditrice - Sussiste.
L’annullamento dell’avviso di rettifica per imposta di registro ottenuto da una parte solidalmente obbligata, attivatasi in separato giudizio,comporta l’opponibilità al creditore comune, ricorrente in altro giudizio nei confronti dell’altro debitore in solido, della sentenzafavorevole. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 57; c.c., art. 1306
951. Errore scusabile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 42/29/11 del 31 marzo 2011 - Pres. Alparone,
Rel. Moneta
TERRENO AGRICOLO - COMPRAVENDITA - Deposito certificazione provinciale di idoneità - Consegna a notaio -Errore scusabile.
Non dà luogo a comportamento negligente del contribuente, e si configura quindi come errore scusabile, la consegna al notaio rogante,anziché all’Ufficio del registro, del certificato provinciale di idoneità, attestante il diritto di usufruire dei benefici di Legge, in dataantecedente al termine triennale di decadenza dal beneficio stesso. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 604/1954; l. 212/2000, art. 10
952. Registro e IRPEF
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 65/22/11 del 5 aprile 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Senes
IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - Equiparazione - Non sussiste.
Il valore attribuito ai fini dell’imposta di registro non può essere utilizzato sic et simpliciter, ai fini dell’imposta sul reddito delle personefisiche, in forza dell’art. 86 comma 2 d.p.r. 917/86 e dell’art. 51 d.p.r. 131/86. È di tutta evidenza, quindi, che le disposizioni cheregolano l’imposta di registro sono differenti da quelle relative al reddito e alle plusvalenze e, in ogni caso, nessuna norma prevedeespressamente l’equiparazione tra i regimi delle due imposte. (MCG)
Riferimenti normativi: d.p.r. 917/86 art. 86, comma 2; d.p.r. 131/86, art. 51
953. PassivitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 26/31/11 dell’11 aprile 2011 - Pres. Marra, Rel.
Trinca Colonel
Imposta di registro - Determinazione base imponibile - Deduzione delle passività - Ammissibilità.Ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta di registro, sono ammesse in deduzione le passività direttamenteafferenti i beni immobili conferiti. (MCG)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 43, 50, 52, 53
954. Occultamento del corrispettivo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 76/32/11 del 13 aprile 2011 - Pres. Luglio, Rel.
Lancia
REGISTRO - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - Prezzo concordato inferiore al dichiarato ma superiore al valore
catastale - Occultamento di corrispettivo.
Nelle compravendite immobiliari, per paralizzare l’azione accertatrice dell’Amministrazione, non è sufficiente dichiarare un corrispettivosuperiore al valore risultante dalla applicazione delle rendite catastali, bensì è richiesto che il valore dichiarato corrisponda al prezzorealmente pagato. Ove l’Amministrazione sia in grado di dimostrare che il corrispettivo dichiarato, ancorché superiore al valorecatastale, sia inferiore al prezzo realmente concordato e pagato, si realizza l’ipotesi di occultamento di corrispettivo, sostanziandosi infalsa dichiarazione del prezzo pattuito sanzionata dall’art. 72 del d.p.r. 131/86. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, artt. 41, 52 e 72
955. Recupero dell’impostaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 56/50/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Zevola, Rel.
Natola
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - CARENZA DEI PRESUPPOSTI - RECUPERO DELL’IMPOSTA - Proroga deitermini di notifica - Applicabilità alla fattispecie - Sussiste - Decadenza dell’azione amministrativa - Non sussiste.
Poiché l’art. 11, comma 1 della l. 289/2002 ha prorogato di due anni il termine di decadenza triennale degli accertamenti di cui all’art.76 del d.p.r. 131/86, senza prevedere alcuna eccezione, deve ritenersi tempestivo l’avviso di liquidazione notificato oltre il termineordinario ma entro il termine prorogato ex lege. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, art. 76; l. 289/2002, art. 11, comma 1
956. Revisione rendite
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 71/27/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Secchi, Rel.
Di Gaetano
AVVISO DI CLASSAMENTO - REVISIONE RENDITE - Sopralluogo dell’ufficio - Contraddittorio endoprocedimentale -Non necessità.
La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, è regolata dall’art. 3 comma 58 Legge 662/96 e, ricorrendonei presupposti dall’art. 1 comma 335 legge 311/2004. Per l’assenza di variazioni edilizie, la revisione, non richiede la previa visitasopralluogo dell’ufficio e non è condizionata ad alcun contraddittorio endoprocedimentale. La motivazione dell’atto di rilassamento, miraa delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio deldiritto di difesa. Per questo, l’effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificar ela correttezza della categoria, della classe e dellarendita attribuite all’immobile andrà verificata, nell’ambito dei parametri addotti, nella sede contenziosa, in contraddittorio con ilcontribuente. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 662/96, art. 3, comma 58; l.311/2004, art. 1, comma 335
957. Listino CCIAA
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 56/18/11 del 3 maggio 2011 - Pres. D’Isa, Rel.
Molinari
IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - TERRENI EDIFICABILI - Valore - Listino
degli immobili della CCIAA.
Nella valutazione del valore della compravendita di un terreno edificabile, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, il listino prezzidegli immobili e delle aree edificabili predisposto dalla Camera di Commercio competente per territorio offre una valutazione di valori
flessibile, perché espressi tra un minimo ed un massimo, ed una indicazione dei valori dei trasferimenti raccolti nella zona e nel tempo divalidità del listino stesso. Il principio di valutazione degli immobili ancorato al suddetto listino risponde al primo criterio dispostodall’art. 51, comma 3 d.p.r. 131/1986. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 51
958. Terreni lottizzati
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 78/32/11 dell’11 maggio 2011 - Pres. Rel.
Martorelli
REGISTRO - TERRENI LOTTIZZATI - IMPOSTA AGEVOLATA - Mancata stipula preventiva della convenzione con il
comune - Non ostativa - Utilizzazione edificatoria dell’area - Termine quinquennale.
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 33 comma 3 della legge 388/2000 si applica anche nel caso in cui al momentodella registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stataancora sti-pulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato dall’art. 2 della legge 350 del 2003 sempreché sia rispettato iltermine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 388/2000 art. 33; l. 350/2003 art. 2; l. 24 dicembre 2003 art. 2 comma 30
959. Domanda di rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 72/19/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Rel.
Raineri
IMPOSTA DI REGISTRO - IPOTECARIE E CATASTALI - TERRENI EDIFICABILI - Cessione agevolata - Domanda
di rimborso - Termini.
È legittima la richiesta di rimborso delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali versate prudenzialmente in misura ordinaria inluogo di quella agevolata prevista dall’art. 33, comma 3 l. 388/2000, quando è impossibile predeterminare e distinguere il valoreimponibile dell’area edificanda da quella che non sarà edificata ed agevolata. È sufficiente la dichiarazione di volontà di avvalersi dellaagevolazione prevista dalla l. 388/2000 nell’atto di acquisto dei terreni. La domanda di rimborso dovrà avvenire nei più ampi termini dicui all’art. 77, comma 2, d.p.r. 131/1986, e quindi entro cinque anni dalla data di registrazione dell’atto, al compimento della condizioneprevista dalla legge agevolatrice. (P.D.)
Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33, comma 3; d.p.r. 131/1986, art. 77
960. Cessione ramo d’aziendaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 58/08/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Dello
Russo, Rel. Castelli
REGISTRO - Cessione di immobile destinato al commercio di beni - Proseguimento medesima attività - Cessione del ramod’azienda - Assoggettabilità ad imposta di registro.La cessione dell’immobile in cui viene esercitata l’attività di commercio di beni (nel caso di articoli sportivi) deve essere assoggettata adimposta di registro e non ad i.v.a. L’immobile infatti deve essere considerato funzionale all’azienda e, come tale, compreso tra i benidell’azienda stessa. Se, anche dopo la vendita dell’immobile, l’attività di commercio ha continuato ad essere esercitata in tali locali, nonsi tratta di vendita di immobile bensì di vendita di azienda e come tale assoggettata ad imposta di registro con le aliquote stabilite dallatariffa. (F.N.G.)
961. Valore aziendale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 50/11/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Buono,
Rel. Citro
REGISTRO - CESSIONE D’AZIENDA - DETERMINAZIONE DEL VALORE AZIENDALE - Fondi rischi e oneri -Debiti di funzionamento e debiti di finanziamento - Avviamento - Reddito medio prospettico.
Nell’ambito di una cessione aziendale, l’Ufficio non può contestare i fondi rischi e oneri preesistenti alla cessione senza provare che irischi erano stati eliminati (e quindi i relativi fondi non avrebbero avuto giustificazione). Inoltre, data la difficoltà nel dimostrare che uncontratto di cash pooling dia origine a debiti di funzionamento piuttosto che di finanziamento tra società del gruppo, si rende necessariauna prova documentale. Se questa non c’è, allora la ripresa che l’ufficio effettua sui presunti debiti di funzionamento deve essererigettata. Avendo riguardo all’avviamento (capacità futura che l’azienda ha di produrre reddito) il reddito da capitalizzare non puòessere il reddito passato; deve essere il reddito medio prospettico che l’azienda è capace di produrre in futuro. (F.N.G.)
962. Presunzione di corrispondenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 66/50/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Introini,
Rel. Adelchi Piria
CESSIONE RAMO D’AZIENDA - ACCERTAMENTO DEL VALORE VENALE - AI FINI DELL’IMPOSTA DIREGISTRO - Trasposizione nell’accertamento del reddito da plusvalenza - Legittimità - Presunzione di corrispondenza travalore venale e prezzo - Sussiste - Inversione onere probatorio - Sussiste.
In tema di cessione di ramo azienda, è ammissibile la presunzione di corrispondenza tra valore venale, definitivamente accertato conriferimento all’imposta di registro, e corrispettivo incassato dal venditore, pur con l’avvertenza che tale trasposizione non diventiautomatica, stante il fatto che, nell’imposizione indiretta, a differenza dell’imposizione diretta, il valore venale costituisce la baseimponibile a prescindere dall’effettivo corrispettivo pattuito. Tale presunzione inverte l’onere probatorio e, laddove il contribuente nedimostri l’infondatezza, senza con ciò doversi ritenere onerato di provare la congruità di diversi valori venali, è onere dell’Agenziadimostrare che il corrispettivo pattuito ne dissimula uno maggiore. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, artt. 51-52; d.p.r. 917/1986, art. 58; c.c., art. 2697
963. Pregressa acquiescenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 72/49/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Leotta,
Rel. Primavera
CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA - Precedente acquiescenza ad avviso di rettifica ai fini dell’imposta di registro -Irrilevanza.
L’accertamento ai fini delle imposte sui redditi di una cessione plusva-lente di un’intera azienda, al cui valore parte venditrice avevaprestato acquiescenza in sede di rettifica di valore ai fini dell’imposta di registro, deve essere annullato laddove l’oggetto della cessione
sia rappresentato da un singolo ramo. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, artt. 39, comma 2, e 40
964. Perizia asseverata
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 49/05/11 del 18 maggio 2011 - Pres. Califano,
Rel. Aniello
REGISTRO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Perizia asseverata - Prova documentale.
La perizia giurata redatta da un geometra iscritto all’albo professionale è un atto di parte e fino a querela di falso è da considerarsiveritiera. L’avviso di rettifica e liquidazione che ridetermina il valore di un terreno oggetto di compravendita, e che non tiene conto dellaperizia redatta prima dell’emissione di detto avviso, deve essere annullato. (F.N.G.)
965. Piccola proprietà contadinaCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 54/34/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Targetti,
Rel. Menegatti
BENEFICI FISCALI - Previsti per la piccola proprietà contadina - dimostrazione della sussistenza dei requisiti entro iltriennio.
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura ridotta (agevolata) nei contratti di compravendita di terreni utilizzati
dall’acquirente addetto alla lavorazione abituale del terreno quale coltivatore diretto, requisito da far valere entro il termine perentorio ditre anni dalla stipula dell’atto a mezzo documentazione probatoria. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 604/54, art. 1
966. Indice ISTAT
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 64/02/11 del 19 maggio 2011 - Pres. Rel. Dettori
IMPOSTA DI REGISTRO - CRITERIO DI RETTIFICA DI VALORE - INDICE ISTAT - Procedimento di valutazione -
Oggettiva valutazione del bene.
Non è condivisibile il metodo di rettifica del terreno che, partendo dal valore dichiarato alla data di stipula del rogito (con perizia) laincrementa in base all’indice ISTAT di rivalutazione monetaria. Questo è infatti solo il risultato di una mera operazione matematica cheprescinde totalmente da una oggettiva valutazione del bene. Occorre invece nell’operato dell’Amministrazione finanziaria l’utilizzo di unprocedimento di valutazione correlato a parametri di settore specificamente indicati e tecnicamente idonei a portare ad un risultato
attendibile e capace di fornire effettiva giustificazione a quello ottenuto in rettifica mediante l’impiego esclusivo della rivalutazionemonetaria. (F.N.G.)
967. Termine di decadenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 57/11/11 del 24 maggio 2011 - Pres. Antonimi,
Rel. Stella
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Termine di decadenza triennale - Revisione del titolo impositivo.
Decorsi tre anni dalla data di registrazione dell’atto, l’Amministrazione Finanziaria decade dalla possibilità di ottenere una revisione deltitolo impositivo e rimane, quindi, preclusa la possibilità di invocare diritti che presuppongono la modifica di tale titolo e di rimettere indiscussione il criterio di tassazione adottato. (F.N.G.)
968. Impianto di trasmissione televisiva
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 58/11/11 del 24 maggio 2011 - Pres. Antonimi,
Rel. Stella
REGISTRO - IVA - CESSIONE DI IMPIANTO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA - Cessione di ramo d’azienda -Esclusione - Assoggettabilità ad IVA.La cessione dell’impianto di trasmissione televisiva, con relativa frequenza canale, risulta costituire cessione di beni strumentali, come talisoggetti ad IVA. Anche riconoscendo che oggetto della cessione sono beni fra loro coordinati e diretti ad assolvere ad una determinata
funzione, non può considerarsi di essere in presenza di azienda o di un ramo di essa, non essendo da soli sufficienti all’esercizio diqualsivoglia attività imprenditoriale, come previsto dall’art. 2082 del codice civile. Per realizzare programmi da trasmettere al pubbliconecessita, infatti, un’organizzazione di persone, capitali, strumentazioni idonee alla trasmissione, appunto, di programmi. (F.N.G.)
969. Valutazione terreni edificabili
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 64/18/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Rel. D’Isa
IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Terreni edificabili - Valutazione.
La valutazione del terreno edificabile sottoposto a lottizzazione può essere ricondotta ai valori del prezziario CCIAA, non smentite ocontestate in quanto tali, e con un congruo abbattimento del 35% per spese di urbanizzazione, apprezzate per incidenza sulla superficie
del lotto in contestazione. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, artt. 51 e 52
970. Terreni edificabili, valutazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 70/13/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Spano,
Rel. Malacarne
REGISTRO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Valutazione di terreni edificabili - Annullamento - Sussiste.
Deve essere annullato l’avviso di rettifica e liquidazione emesso per maggiore imposta di registro, inerente la valutazione di due terreniedificabili, effettuata solo sulla base della relazione dell’Agenzia del Territorio, disconoscendo in modo ingiustificato l’indice ditrasformazione urbana risultante dalle Norme Tecniche di attuazione del PRG del Comune ove i terreni sono situati, i prezzi indicati nel
listino valori della provincia di Brescia, ed a prescindere da un documentato prezzo pattuito per una coeva cessione di terreno adiacente
alle aree in questione e sottoposto al medesimo piano di lottizzazione. L’onere della prova del maggior valore del terreno incombesull’Ufficio, indipendentemente da qualsiasi iniziativa della Commissione adìta, quale è la facoltà di nomina di CTU. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/1986, artt. 51 e 52
971. Metodo di valutazione della base imponibile
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 85/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Fabbrini
IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE TERRENI EDIFICABILI - Strumenti di accertamento della base imponibile:
Metodo comparativo - Metodo finanziario - Metodo istruttorio.
L’Ufficio ha tre metodi di acquisizione del mezzo di prova per accertare la base imponibile, che sono:il metodo comparativo, che abbia riguardo agli atti aventi ad oggetto immobili identici o assimilabili, purché non anteriori a tre anni ilmetodo finanziario, che abbia riguardo al reddito netto prodotto dagli immobili medesimi, capitalizzato al tasso medio applicato nel
tempo agli investimenti immobiliari
il metodo istruttorio, che abbia riguardo a tutti quegli elementi di valutazione diversamente raccolti, anche sulla base di indicazioni
provenienti da comunicazioni dei comuni: in via esemplificativa tali elementi possono essere individuati nelle perizie dell’Ufficio Tecnicoerariale, nei dati e nelle notizie eventualmente forniti da altri Uffici finanziari e dai Comuni. Se tali analisi sono state correttamente
documentate il valore accertato dagli Uffici non può che dimostrarsi corretto. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 51, comma 3
972. Vendita beni fallimentari
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 115/1/11 del 31 maggio 2011 - Pres. Rel. Simone
REGISTRO - VENDITA BENI FALLIMENTARI - Valutazione - Avviamento - Interesse pubblico.
È congruo il valore di avviamento determinatosi a seguito di asta aperta a più soggetti sotto la vigilanza di un organo di controllo. LaS.C. afferma che il prezzo finale di aggiudicazione dei beni immobili venduti nell’ambito della liquidazione fallimentare è volta aperseguire interessi di carattere pubblico e le vendite all’incanto dei beni sono tali da assicurare il miglior prezzo di realizzo ai beni chevengono posti in vendita. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86
973. Decreto ingiuntivo
Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 93/07/11 dell’11 luglio 2011 - Pres. Rel. Arbasino
IMPOSTA DI REGISTRO - DECRETO INGIUNTIVO - Rivalsa del garante per diritti doganali non versati dal garantito
- Imposta proporzionale - Applicabilità - Condizioni.Si applica l’imposta di registro in misura proporzionale al decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dalla compagnia assicuratrice per riva-lersi dei diritti doganali all’importazione versati all’Agenzia delle Dogane dalla compagnia in luogo dell’importatore inadempiente per ilquale aveva prestato polizza fideiussoria. La fattispecie in rassegna, infatti, è regolata dagli artt. 37, d.p.r. n. 131/1986 e 8 della parteprima della Tariffa, il disposto dell’art. 40 del d.p.r. 131/1986 venendo in rilievo solo per le somme portate dal decreto ingiuntivoesecutivo che si riferiscano ad operazioni soggette alla disciplina dell’Iva. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 131/1986, art. 37
974. Cessione ramo d’aziendaCommissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 136/22/11 del 19 settembre 2011 - Pres. Rel. Izzi
IMPOSTA DI REGISTRO - RETTIFICA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI E DELLE AZIENDE - RAMO DI
AZIENDA - Cessione - Valore - Avviamento - Riferimento al triennio antecedente - Legittimità - Rilevanza di anomalienell’andamento dei ricavi - Condizioni.Ai fini dell’accertamento da parte dell’Agenzia del valore del ramo d’azienda ceduto e con riguardo alla determinazione dell’avviamento,è legittimo il riferimento alla media dei ricavi del triennio antecedente la cessione; nel calcolo ditale media si può escludere il valore deiricavi di una particolare annualità solo qualora ne sia accertata la anomalia rispetto allo specifico mercato di riferimento, con onere dellaprova a carico del contribuente. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. n. 131/1986, art. 52
975. Terreni
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 11, sentenza 0005/11/2011 del 25 gennaio 2011 - Pres.
Antonini, Rel. Stella
REGISTRO - ACCERTAMENTO - Congruità del valore di terreni - Riferimento alla valutazione ICI - Legittimità.Nel caso di accertamento del valore di terreni ai fini dell’imposta di registro, è legittimo il riferimento alla valutazione effettuata daiComuni sui medesimi terreni ai fini dell’Ici in quanto, pur considerando la diversa fonte giuridica di estimazione, essa comportaopportune e necessarie coordinate di riferimento per la valutazione di congruità del valore dei terreni ai fini dell’imposta di registro. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 52
TASSE DI CONCESSIONE GOVERANTIVA
976. Cessazione della società e rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 51/46/11 del 22 marzo 2011 - Pres. Pezza, Rel.
Cucchi
RIMBORSO CC.GG. - CESSAZIONE DELLA SOCIETÀ - Irrilevanza - Legittimazione dell’ex liquidatore - Sussiste -Pregressi adempimenti parziali dell’Ufficio - Legittimità del diritto al rimborso.
La cessazione della società non pregiudica la legittimazione attiva dell’ex liquidatore a conseguire il rimborso delle tasse di concessionegovernative richiesto prima della cessazione, anche considerando che l’ufficio aveva già provveduto alla erogazione di rimborsiparziali. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 641/1997, art. 13
SUCCESSIONI E DONAZIONI
977. Inventario analitico
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 17 - sen tenza n. 129/17/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Meli, Rel.
Seregni
IMPOSTA DI SUCCESSIONE - BASE IMPONIBILE - PRESUNZIONE DI INCREMENTO - INVENTARIO
ANALITICO - Legittimità - Sussiste.L’inventario analitico redatto ed indicato nella dichiarazione di successione in presenza di beni mobili, quali denaro, gioielli e mobilia delde cuius osta all’applicazione presuntiva di incremento del 10 % del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 9
978. Patto di famiglia
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 41/31/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Marra, Rel.
Citro
SUCCESSIONI E DONAZIONI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE E RETTIFICA - Rinuncia parziale all’eredità - Patto difamiglia - Imposta sulle donazioni - Aliquota ridotta.
A seguito di rinuncia parziale all’eredità a favore di un famigliare, l’Ufficio eccepisce la qualificazione del “patto di famiglia” ex art. 2
legge 286/06, sulla base di una interpretazione data da una circolare interna all’Ufficio stesso. Detta circolare non può che considerarsicome interpretazione di parte che deve essere disattesa alla luce della corretta qualificazione della fattispecie ex l. 55/06 e art. 768-bis e
ss. c.c.. (C.V.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 768 e ss; l. 55/06; l. 286/06 art. 2, comma 49, lett. B)
979. Motivazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 69/02/11 del 1 giugno 2011 - Pres. Dettori, Rel.
Alessi
IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CARATTERISTICHE AREA EDIFICABILE - Obbligo di motivazione.
Non è idoneamente motivato l’avviso che rettifica il valore di aree non edificabili ma considerate tali dall’Ufficio, se non sono indicati ivalori di mercato applicati, le caratteristiche peculiari dell’area in questione e non sono neppure prodotti gli atti di compravendita di areedella stessa zona. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86, art. 52
REATI TRIBUTARI
980. ResponsabilitàCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 57/29/11 del 28 aprile 2011 - Pres. Fabrizi,
Rel. Moneta
PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE - Amministrazione di fatto.
La partecipazione consapevole, anche se indiretta, ad una attività preordinata all’evasione, costituisce elemento sufficiente per affermarela responsabilità per le omissioni tributarie accertate. (C.V.)
RISCOSSIONE
981. Ruolo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 69/31/11 del 26 novembre 2010 - Pres. Napodano,
Rel. Sala
ERRATA INDICAZIONE ANNO RIFERIMENTO del ruolo - Indicazione corretta dell’atto di contestazione - Nullitàdella cartella - Non sussiste.
Non inficia la validità della cartella di pagamento l’errata indicazione dell’anno per il quale l’importo è richiesto (mero errore) secomunque è correttamente indicato l’atto di contestazione da cui la stessa scaturisce, per di più impugnato dallo stesso ricorrente.(S.L.C.)
982. Ingiunzione di pagamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 7/31/11 del 11 gennaio 2011 - Pres. Scuffi, Rel. Sala
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA - ATTO PRODROMICO - Onere della
prova a carico dell’ufficio.Spetta all’Ufficio dimostrare l’avvenuta notificazione di cartella esattoriale su cui si basa l’ingiunzione di pagamento. L’Ufficio devedimostrare anche l’avvenuta notificazione dell’atto prodromico a supporto della stessa cartella (accertamento, liquidazione ecc.). (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 60; d.p.r. 602/73, art. 26
983. S.a.s.
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 17/46/11 del 24 gennaio 2011 - Pres. De Sapia, Rel.
Astolfi
CARTELLA DI PAGAMENTO - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA - Società in accomandita semplice -Responsabilità illimitata e solidale del socio accomandante - Non sussiste.È illegittima la cartella di pagamento notificata, per imposte della società, al socio accomandante, in qualità di debitore principale conindicazione che la medesima cartella è notificata anche alla società e agli altri soci in qualità di coobligati solidali, in quanto il socioaccomandante non risponde personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio delle imposte proprie della società. (A.F.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2313; d.p.r. 602/1973, art. 33
984. Notifica per posta
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 25/31/11 del 2 febbraio 2011 - Pres. Brecciaroli,
Rel. Costanzo
DIRITTI DOGANALI - MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA - Notificazione mediante servizio postale.
È regolare la notificazione della cartella effettuata mediante servizio postale, come previsto dall’art. 26 del d.p.r. 602/73, tramiteraccomandata con avviso di ricevimento. Non è nulla la cartella che riporta, oltre all’ammontare del tributo, anche la natura del tributorichiesto e gli estremi del ruolo emesso dall’Ufficio Finanziario, elementi questi richiesti espressamente dal d.m. 321/99 e sufficienti arendere edotto il contribuente sui motivi della pretesa tributaria. (F.C.)
Riferimenti normativi: Codice Doganale Comunitario; d.lgs. 546/92, art. 68; d.p.r. 602/73, art. 26
985. Sottoscrizione della cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 28/31/11 del 2 febbraio 2011 - Pres. Brecciaroli,
Rel. Costanzo
CARTELLA DI PAGAMENTO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA - Nullità - Esclusione.Quando le contestazioni da parte del ricorrente sono rivolte esclusivamente verso la cartella di pagamento, impugnata per presunti vizi
propri, va riconosciuta la carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio accertatore e quindi la sua estromissione dal processo. Èinfondata l’eccezione di inesistenza della cartella per mancata sottoscrizione della stessa in quanto la disciplina sottostante fa riferimentoall’art. 25 del d.p.r. 602/73, le cui modalità di applicazione sono previste dal d.m. 28/6/1999 come modificato dal d.m. 13/2/07 per iruoli consegnati dopo il 25/3/2007. È pertanto sufficiente l’intestazione della cartella per verificarne la provenienza e l’indicazione dellesomme richieste e della causale della pretesa tributaria. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 25
986. Fermo amministrativo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 42/41/11 del 9 febbraio 2011 - Pres. Deodato, Rel.
Innocenti
RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - MISURE CAUTELARI - FERMO AMMINISTRATIVO DI MOBILI
REGISTRATI - Art. 86, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 - Adozione - Atti presup posti - Cartella di pagamento -
Notificazione - Artt. 25 e 26, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 - Onere della prova - Art. 2697 c.c. - Non assolta - Legittimitàdella pretesa - Non sussiste.
È prescritta l’imposta per decadenza dei termini della prescrizione decennale ex art. 2946 del codice civile, allorquando Equitalia Esatri
non prova documentamene di aver provveduto alla notifica della cartella esattoriale relativa all’IRPEF anno 1998 il cui mancatopagamento sarebbe stato all’origine della emissione della procedura di fermo amministrativo di cui la comunicazione ricevuta nonsarebbe che il primo atto. La necessità prevista per legge (art. 26 del d.p.r. 602/73) di conservare per cinque anni la matrice o la copiadella cartella con la relazione della avvenuta notifica non esime Equitalia dal fornire la prova di aver comunque, in qualche modo, messo
il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria, non potendo il contribuente provare un atto non avvenuto nei propri
confronti. (A. P.)
Riferimenti normativi: art. 26 e 86, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, art. 26 e 86; c.c., art. 2697 e 2946
987. Notifica iscrizione di ipoteca
Commissione Tributaria Provinciale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 82/43/11 del 14 febbraio 2011 - Pres.
Raimondi, Rel. Ingino
Avviso d’iscrizione ipotecaria - Notifica a mezzo posta effettuata dal concessionario della riscossione - Nullità - Sussiste.Riservando ai soli uffici finanziari che esercitano potestà impositiva la possibilità di eseguire direttamente a mezzo del servizio postale lanotificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ed escludendo da tale procedura il
concessionario della riscossione preposto alla sola fase esecutiva, il legislatore ha voluto che la cartella di pagamento ovvero gli altri atti
che il concessionario è tenuto a notificare al contribuente, compresa l’iscrizione ipotecaria, siano notificati tramite i soggetti abilitati egiammai direttamente dal concessionario.
Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/73, art. 26
988. R. a. R.
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 42 - sen tenza n. 05/42/11 del 16 febbraio 2011 - Pres. Bichi, Rel.
Salvo
RISCOSSIONE - IRPEF - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Raccomandata con
avviso di ricevimento - Sottoscrizione di una delle persone indicate dall’art. 26 comma IV d.p.r. 602173 - Sufficienza.La notificazione ai sensi delI’art. 26 Il e III comma d.p.r. 602/73, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avvisodi ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento, sottoscritto da una delle persone previste dalcomma successivo; in tale ipotesi la legge non prevede la relazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal
disposto dell’art. 26 comma V d.p.r. 602/73, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della
cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, alfine difarne esibizione su richiesta del contribuente e/o dell’Amministrazione. (M.F.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26
989. Società di gruppoCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 80/46/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. De Sapia,
Rel. Ruggiero
Riscossione - Cessione di eccedenze d’imposta fra società con-solidate - Omessa dichiarazione dell’importo ceduto -Inefficacia.
Nell’ambito di un consolidato la cessione di un’eccedenza d’imposta fra società appartenenti al medesimo gruppo è efficace acondizione che il soggetto cedente indichi nella dichiarazione l’importo effettivamente ceduto. (A.G.)
Riferimenti normativi: art. 43-ter, d.p.r. 602/1973; art. 117, t.u.i.r.
990. Credito d’impostaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0006/2/2011 del 27 gennaio 2011 - Pres.
Gravina, Rel. D’Antonio
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - CREDITO D’IMPOSTA - Sul gasolio per autotrazione - Assenza delprovvedimento del direttore dell’agenzia delle dogane - Provvedimento depositato in udienza - Irrilevanza.
Deve essere annullata la cartella di pagamento emessa per il recupero del credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio perautotrazione in assenza di attestazione dell’Agenzia delle Dogane comprovante il credito, anche qualora il contribuente primadell’udienza e comunque nei termini processuali depositi la suddetta attestazione con la quale il direttore dell’Agenzia delle Dogane hadeterminato il credito da utilizzare in compensazione nel modello F24. (B.I.)
Riferimenti normativi d.lgs. 546/92, artt. 24, 32
991. Inesistenza notifica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 36 - sen tenza n. 45/36/11 del 28 febbraio 2011 - Pres. Laudisio, Rel.
Salvo
CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICA A MEZZO POSTA - INESISTENZA - Non sussiste - Relata di Notificazione -
Mancata compilazione - Inesistenza - Nullità - Non sussiste.La notifica della cartella esattoriale da parte dell’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avvisodi ricevimento non è inesistente né nulla o annullabile. La notifica è disciplinata dal d.p.r. n. 602/1973, art. 26, norma speciale rispettoall’art. 127, d.p.r. n. 43/1 988. Ai sensi del citato art. 26, comma 1, secondo e terzo alinea, la notificazione può essere eseguita anchemediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimentosottoscritto da una delle persone previste nel comma successivo; in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di
notifica, come implicitamente confermato dal disposto del penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è tenuto aconservare per cinque anni la matrice o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizionesu richiesta del contribuente o dell’‘amministrazione.
Riferimenti normativi: d.p.r. m. 602/1973, art. 26. (M.G.)
992. Notifica
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 100/41/11 dell’8 marzo 2011 - Pres. Rel. Ortolani
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Consegna al portiere dello stabile - Mancata
comunicazione successiva al destinatario - Nullità - Sussiste.Ai sensi del combinato disposto degli articoli 137, comma 5, c.p.c., 26, d.p.r. 602/1973, e 60, d.p.r. 600/1973, è nulla la notifica dellacartella di pagamento che, in assenza del destinatario, sia stata consegnata al portiere dello stabile ma non sia stata seguita da una
comunicazione a mezzo raccomandata dell’avvenuta notificazione. (T. D. V.)
Riferimenti normativi: C.p.c., art. 137, comma, 5; d.p.r. 602/1973, art. 60; d.p.r. 600/1973, art. 60
993. Controllo automatizzato
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 104/46/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Rel. De Sapia
Riscossione - Controllo automatizzato della dichiarazione - Avviso bonario - Non necessità.L’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione automa-tizzata prevista dall’art. 36- bis, d.p.r. 600/1973, in materia di
imposte sui redditi, non deve essere preceduta dalla comunicazione di un avviso bonario, in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione. (A.G.)
Riferimenti normativi: art. 36-bis, d.p.r. 600/1973; art. 6, l. 212/2000
994. Avviso bonario
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 112/46/11 del 14 marzo 2011 - Pres. Di Oreste, Rel.
Previ
RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - Controllo automatizzato - Omesso versamento - Avviso bonario - Non necessità -Iscrizione a ruolo - Termini - Decadenza.
L’iscrizione a ruolo di somme dovute in base all’esito del controllo automatizzato (e la conseguente emissione della relativa cartella dipagamento) non deve essere preceduta dalla comunicazione di un avviso bonario o altro atto interlocutorio, quando il controllo abbia
evidenziato il mancato versamento di somme dichiarate dallo stesso contribuente.
Il termine per l’iscrizione a ruolo di somme dovute in base alla dichiarazione, e risultanti dal controllo automatizzato, è fissato al 31dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36-bis; l. 212/2000, art. 6; d.p.r. 602/1973, art. 25
995. Sgravio della cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 117/29/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Rel. Gilardi
CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPOSTA NON DOVUTA - Sgravio della cartella - Estinzione del giudizio - Sussiste.
Lo sgravio della cartella di pagamento da parte dell’ente impositore comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere. (F.C.)
996. Ritenuta d’accontoCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 115/46/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Rel. Centurelli
RISCOSSIONE - RITENUTA D’ACCONTO - Omessa dichiarazione - Iscrizione a ruolo di somme già corrisposte alsostituto d’imposta - Illegittimità.Nell’ambito della sostituzione d’imposta a titolo d’acconto, quand’anche il soggetto sostituito abbia omesso di dichiarare la ritenutasubita, è illegittima l’iscrizione a ruolo (nei confronti di quest’ultimo) di somme già ritenute dal sostituto.
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973, art. 36-bis
997. Precetto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 97/23/11 del 5 aprile 2011 - Pres. De Vincenzo,
Rel. Garghentino
CARTELLA DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA - PRECETTO.
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria dà esecuzione alla riscossione coattiva, attivandosi al recuperoforzato delle somme dovute, e rappresenta quindi il titolo in forza del quale si rende immediatamente esecutivo il processo di recupero
del credito, ed in questo senso si può dire che la cartella di pagamento, in sostituzione dell’avviso di mora, si configura alla stregua delprecetto per funzioni e caratteri. (MC.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, art. 25
998. Avviso bonario
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 127/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Rel. Gilardi
CARTELLA DI PAGAMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - MANCATO INVIO DELL’AVVISO BONARIO -Motivazione della cartella - Cartella notificata a mezzo posta - Nullità - Non sussiste.L’invio dell’avviso bonario ex art. 6 della legge 212/2000 è previsto solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione. In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale trova applicazione l’art. 26 d.p.r. 602/73 per il quale lanotificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senzanecessità di redigere apposita notifica.La mancata sottoscrizione del concessionario non comporta alcuna nullità dell’atto, non essendone dubbia né contestata la provenienzadall’agente competente ad emetterlo. (F.C.)
Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6; d.p.r. 602/73, art. 26
999. Vizi della cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 128/29/11 del 12 aprile 2011 - Pres. Rel. Gilardi
CARTELLA DI PAGAMENTO - VIZI PROPRI - Contestazione nel merito della pretesa dell’Amministrazione Finanziaria-
Inammissibilità.La cartella esattoriale va impugnata solo per vizi propri. Le contestazioni nel merito della pretesa dell’amministrazione finanziaria sonodeducibili unicamente in sede di opposizione all’avviso di accertamento. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 19, comma 3
1000. Iscrizione ipotecaria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 11/19/11 del 13 dicembre 2010 - Pres. Rel.
Poglionica
ISCRIZIONE IPOTECARIA - Mancata notifica dell’intimazione ex art. 50 d.p.r. 602/73 - Rilevanza.
È nulla la iscrizione ipotecaria non preceduta, in violazione dell’art. 77 d.p.r. 602/73, dalla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50 delcitato d.p.r. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, artt. 50 e 77
1001. Condono
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0004/12/2011 del 3 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Ceruti
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - IRPEF - ILOR - CONDONO - Documentazione generica - Prova
insufficiente - Sussiste.
Non sono sufficienti documentazioni generiche per contrastare una cartella di pagamento relativa a imposte Irpef e Ilor, laddove il
contribuente dichiari che nei relativi anni di imposta avesse aderito al condono previsto dal d.l. 429/82. Difatti, la sola presentazione, da
parte del contribuente, della domanda integrativa di condono non costituisce prova sufficiente né di aver effettivamente proposto ladomanda, tanto meno di avere effettuato il conseguente pagamento. (P.M.)
Riferimenti normativi: d.l. 429/82
1002. Responsabile del procedimento
Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 13 - sentenza n. 1/13/11 del 10 gennaio 2011 - Pres. Rel. Barbaini
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Cartelle emesse prima
del 1 giugno 2008 - Omessa indicazione del responsabile del procedimento - Invalidità dell’atto - Annullabilità - Sussiste.L’articolo 36- ter co. 4 d.l. 248/07, ha introdotto l’obbligo, previsto a pena di nullità dell’atto, di menzionare il nome del responsabiledel procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella di pagamento; tuttavia tale obbligo si riferisce esclusivamente alle
cartelle recanti ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 1 giugno 2008. Devono quindi escludersi invaliditàrelative a cartelle prive di indicazione del responsabile del procedimento emesse in forza di ruoli consegnati antecedentemente alla
suddetta data, in riferimento alle quali, peraltro, la responsabilità dell’atto può essere attribuita al funzionario preposto all’unitàorganizzativa, argomen-tando ex art. 5 co. 2 l. 241/90. (B.I.).
Riferimenti normativi: l. 241/90, art. 5; d.l. 248/07, art. 36-ter
1003. Fermo amministrativo
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12, sentenza 0008/12/2011 del 11 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Siniscalchi
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - IRPEF - IVA - IRAP - Procedura di fermo amministrativo -
Impugnazioni - Notifica - Sussiste.
Va rigettato il ricorso avverso una cartella di pagamento per imposte Irpef, Iva, Irap, la cui legittimità è stata già confermata in primogrado, e conseguente quello avverso procedura di fermo, ritenuta pienamente conforme alla procedura di cui all’art. 86 comma 1 deld.p.r. 602/73.
La mancata impugnazione della cartella esattoriale di pagamento, debitamente notificata, renda definitivo il debito tributario, motivato il
fermo, e pertanto inammissibili, in quanto tardive, le contestazioni del contribuente, relative all’entità del credito tributario, sulla suaformazione, sulla notifica della cartella. (P.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 86
1004. Intimazione di pagamento
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 4/22/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Senes
RISCOSSIONE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Impugnabilità - Non è impugnabile.L’intimazione di pagamento che contiene l’intimazione ad effettuare il pagamento di quanto indicato nella cartella entro il termine di5 giorni, con l’avvertimento che in mancanza si darà inizio all’esecuzione forzata, non rientra nell’elenco degli atti impugnabili di cuiall’articolo 19 d.lgs. 546/92 e neppure tramite essa è possibile impugnare gli atti precedenti (avviso di accertamento e cartella dipagamento), qualora siano divenuti definitivi perché non impugnati nei termini previsti. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 19
1005. Sottoscrizione
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 5/27/11 del 14 gennaio 2011 - Pres. Cusumano,
Rel. Ramondetta
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - SOTTOSCRIZIONE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -
Mancanza - Periodo precedente al 1 giugno 2008 - Annullabilità - Sussistenza.Nel periodo precedente al 1 giugno 2008, data dalla quale è stabilità la nullità di tutte le cartelle esattoriali prive dell’indicazione delresponsabile del procedimento ai sensi dell’art. 36, co 4- ter, d.l. 248/07, l’assenza di una previsione legislativa che stabilisca la nullità diun atto non può comportarne la legittimità, al contrario deve essere riconosciuta l’annullabilità della cartella di pagamento priva disottoscrizione che può essere fatta valere dalla parte qualora il rapporto giuridico non sia ancora esaurito. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.l. 248/07, art. 36
1006. Limite di € 8.000,00Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 0001/5/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres. Califano, Rel.
Betti
RISCOSSIONE - ISCRIZIONE IPOTECARIA - Art. 76 d.p.r. 602/73 - D.l. 40/2010 - Debito tributario - Limite € 8000 -Retroattività - Sussiste - Iscrizione precedente al d.l. 40/2010 - Illegittimità iscrizione ipotecaria - Sussiste.Alla luce della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 4077/10) che hanno attribuito efficacia retroattiva al d.l.
40/2010 (conv. in l. 73/2010), che, riformando l’art. 76 d.p.r. 602/73, ha introdotto il limite di 8.000 euro per l’iscrizione di ipotecasugli immobili del debitore, deve essere accolto l’appello del contribuente avverso una iscrizione ipotecaria per un debito tributarioinferiore ad euro 8.000, pure avvenuta in un periodo precedente all’entrata in vigore del suddetto d.l. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 76, d.l. 40/10
1007. Credito d’impostaCommissione Tributaria Regionale di Milano - Sez. 5 - sentenza n. 0003/5/2011 del 19 gennaio 2011 - Pres. Califano, Rel.
Aniello
RISCOSSIONE - CREDITO D’IMPOSTA - OMESSA DICHIARAZIONE - Compensazione in periodo successivo -Cartella pagamento - Adempimento del contribuente - Istanza di rimborso oltre i termini - Diritto al rimborso - Sussiste.
Deve essere riconosciuto il diritto al rimborso di un credito d’imposta maturato in un periodo per il quale la dichiarazione tributaria èstata omessa e compensato nella dichiarazione relativa ad un periodo successivo anche se chiesto oltre il termine dell’art. 38 d.p.r.602/73, qualora il contribuente abbia adempiuto alla cartella esattoriale con la quale l’ufficio recuperava a tassazione detto credito Alcontrario il diniego di rimborso costituirebbe arricchimento senza causa da parte dello Stato nonché violazione dell’art. 10 l. 212/00.(B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 602/73, art. 38; l. 212/00, art. 10
1008. Rifiuti speciali
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 0017/12/2011 del 20 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Pizzo
RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - TARSU - Società commerciale - Rifiuti solidi urbani - Scarti attivitàcommerciale - Rifiuti speciali - Sono tali.
È illegittima la cartella esattoriale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti di una società commercialeche, per l’esercizio della sua attività, occupa locali per mq 1289 ma tassabili ai fini TARSU per 215 mq (solo per locali adibiti ad uffici,spogliatoi, servizi igienici, box ed autorimesse) e non 1504 come preteso dal Comune. Difatti, gli scarti dell’attività commerciale devonoessere considerati speciali qualora non siano assimilabili o assimi-lati a quelli urbani (ed al cui smaltimento provvede direttamente il loro
produttore). Inoltre la specialità dei rifiuti provenienti da attività commerciale scaturisce dalla legge stessa (art. 184 comma 3 lett. e),
d.lgs. 152/06). (P.M.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 152/06, art. 184
1009. Accertamento pregresso
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 0009/2/2011 del 27 gennaio 2011 - Pres. Dettori,
Rel. Alessi
RICOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Avviso di accer tamento presupposto - Rideterminazione del reddito
d’impresa - Annullabilità della cartella.La cartella di pagamento che scaturisce da un avviso di accertamento avverso cui il contribuente abbia proposto impugnazione
integralmente accolta dalla C.T.P. adita, la quale, peraltro, abbia anche rideterminato il reddito d’impresa, deve essere annullata inquanto emessa per un importo non completamente dovuto. (B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 602/73, art. 25; d.lgs. 546/92, art. 19
1010. Imposta erroneamente dichiarata
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 0007/08/2011 del 31 gennaio 2011 - Pres. Rel.
Fenizia
RISCOSSIONE - Omesso versamento dell’imposta dichiarata - Cartella di pagamento - Impugnazione - Motivi - Impostaerroneamente dichiarata - Dichiarazione in rettifica - Versamento e istanza di rimborso.
Non è consentito al contribuente non versare l’imposta che egli stesso ha dichiarato deducendo in sede di impugnazione della cartella dipagamento l’errore nella compilazione della dichiarazione (nella specie insussistenza di soggettività passiva Irap). Infatti il contribuente haunicamente due vie per non corrispondere una imposta erroneamente dichiarata: la presentazione nei termini consentiti di una
dichiarazione in rettifica ovvero il pagamento dell’imposta come dichiarata e la successiva richiesta di rimborso. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 446/97, artt. 2, 19, 30
1011. Delega bancaria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 75/45/11 del 21 febbraio 2011 - Pres. Rel.
Vitiello
LIQUIDAZIONE ex 36-bis d.p.r. 600/73 - CARTELLA DI PAGAMENTO - DELEGA BANCARIA - Liberazione
dall’obbligazione tributaria.
La corretta compilazione e presentazione della delega bancaria prevista per il pagamento delle imposte libera il contribuente
dall’obbligazione tributaria e nel contempo determina la nascita di una distinta obbligazione in capo all’Istituto di credito delegato, tenutoa corrispondere all’erario la somma ricevuta. (E.D.C.)
1012. Intestazione della cartella
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 80/45/11 del 28 marzo 2001 - Pres. Vitiello,
Rel. Minoia
LIQUIDAZIONE IRPEF - INTESTAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO - INCORPORANTE - Obbligazioni
tributarie della incorporata - Atto della P.A. - Sottoscrizione - Sanzioni.
L’intestazione del ruolo non muta nel caso in cui il contribuente non sia più in vita al momento della notifica della cartella dipagamento. Pertanto, si può verificare che il ruolo sia intestato al soggetto debitore originario e che tenuti al pagamento siano i suoi eredio la società che risulta dalla fusione per incorporazione La differenza tra ruolo e cartella di pagamento consiste nel fatto che quest’ultimaè un estratto del ruolo, al quale la cartella deve essere conforme. Sia il ruolo, sia la cartella, salvo prova contraria, devono considerarsipienamente legittimi quando è certa la provenienza dell’atto amministrativo. L’infor-matizzazione degli atti della Pubblica
Amministrazione rende non indispensabile la sottoscrizione ove la provenienza dell’atto sia fuori discussione. Il contribuente che abbiadeciso di non avvalersi delle opportunità fornitegli, compresa quella di pagare le sanzioni in misura ridotta, non ha diritto ad alcunariduzione. (E.D.C.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2504-bis; d.p.r. 600/73, art. 36-bis; d.p.r. 633/72, artt. 54-bis e 60
1013. Sospensione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 57/50/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Zevola,
Rel. Natola
CESSAZIONE degli effetti della sospensione per effetto di sentenza favorevole all’Ufficio - Sussiste - Recupero degliinteressi maturati durante la sospensione.
La sentenza di rigetto del ricorso ripristina gli effetti della cartella di pagamento, emessa in pendenza di ricorso contro il reggente avviso
di accertamento, di cui la Commissione abbia accordato la sospensione interinale, in quanto la sospensione ha esercitato influenza
soltanto su uno dei contenuti del provvedimento, cioè sull’esecutività che è stata resa quiescente, ma non estinta. Gli interessi, accessorial credito erariale in tal modo ripristinato, spettano in conformità all’art. 39, co. 2, d.p.r. 602/73, applicabile per analogia. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, artt. 15 e 39, comma 2
1014. Termine
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 44/35/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Lamanna,
Rel. Repossi
CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - TERMINE - PERENTORIETÀ.A fronte della decisione della Corte Costituzionale n. 280/2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art.24 Cost., l’art. 25 d.p.r. 602/73, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionariodeve notificare al contribuente la cartella di pagamento, occorre ritenere tale termine di natura perentoria, dovendosi privilegiare
un’interpretazione della norma, sia letterale che teleologica, secondo la quale il contribuente non può essere indefinitivamente sottopostoall’azione del fisco. (MCG)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 25; art. 24 Cost.
1015. Ruolo straordinario
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 66/12/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Pizzo, Rel.
Stella
RUOLO STRAORDINARIO - PERICOLO DI RISCOSSIONE - Situazione economico-finanziaria del contribuente -
Discrezionalità dell’Amministrazione.Il ruolo straordinario risponde al dettato dell’art. 11 c. 3 del d.p.r. 602/1973 che prevede la formazione di tali ruoli quando vi siafondato pericolo per la riscossione. Si tratta, dunque, di un atto lasciato alla discrezionalità dell’Amministrazione Finanziaria, che conesso si cautela contro l’eventualità di non riscuotere le imposte qualora la situazione economico-finanziaria del contribuente faccianascere un giustificato timore di perdere il credito erariale. (MCG)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, art. 11 c. 3
1016. Responsabilità socio accomandatarioCommissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 55/35/11 del 29 aprile 2011 - Pres. Rel. La
Manna
CARTELLA DI PAGAMENTO - RESPONSABILITÀ - Solidale e illimitata del socio accomandatario - Validità della
cartella di pagamento emessa nei confronti del socio.
L’ente fiscale creditore può agire in sede di cognizione per munirsi di titolo esecutivo nei confronti del socio accomandatario di s.a.s.poiché il beneficio d’escussione del patrimonio societario ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva. Il socio accomandatario rispondesolidalmente e illimitatamente per le obbligazioni della società. (M.G.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 2304; c.c., art. 2313
1017. Notifica agli eredi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 67/49/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Rel.
Leotta
CARTELLA DI PAGAMENTO - ONERE DI NOTIFICA A PENA DI DECADENZA - Non sussiste - Prescrizione
decennale - Sussiste - Nullità della notifica impersonale agli eredi mediante affissione dell’atto all’albo pretorio - Sussiste.Sulla base della normativa anteriore al 2004, la notifica della cartella di pagamento non è soggetta a termini di notifica decadenziali. Lanotificazione eseguita agli eredi impersonalmente, non accompagnata dalla indicazione dei loro nominativi, deve ritenersi nulla e, quindi,
inidonea ad interrompere i termini di prescrizione decorrenti dall’anno di imposizione. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, art. 25; d.p.r. 600/1973, art. 65; c.c., art. 2946
1018. Ruolo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 60/02/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Dettori,
Rel. Citro
REGISTRO/IPOTECARIA/CATASTALI - Acquirente - Venditore - Giudicato riflesso - Ruolo.
È illegittimo il ruolo emesso senza un efficace titolo prodromico. Se l’avviso di rettifica notificato all’acquirente, da cui scaturisce il ruolo,risulta annullato in via definitiva, il principio del giudicato riflesso vale anche per il venditore determinando così il vizio del ruolo. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 131/86
1019. Motivazione cartella
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 56/20/11 del 13 maggio 2011 - Pres. Squassoni,
Rel. Bonavolontà
CARTELLA DI PAGAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.
Non è viziata da carenza di motivazione la cartella di pagamento che contiene tutti gli elementi di legge, non essendo in essa strettamentenecessaria l’evidenziazione dell’iter logico giuridico alla base della contestazione dell’Ufficio. (P.D.)
1020. Ruolo straordinario
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 76/12/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Noschese
CARTELLA DI PAGAMENTO - RUOLO STRAORDINARIO - PERICOLO PER LA RISCOSSIONE - Discrezionalitàdell’amministrazione.Il ruolo straordinario risponde ai criteri di cui all’art. 11, terzo comma, del d.p.r. 602 del 1973, che ne prevede la formazione quando viè fondato pericolo per la riscossione: è un atto lasciato alla discrezionalità dell’Amministrazione Finanziaria che con esso cautela l’Erariocontro l’eventualità di una mancata riscossione di crediti di imposte qualora la situazione economico/finanziaria del contribuente faccianascere un giustificato timore di perdere il relativo credito erariale. Tale timore può essere generato dall’inoperatività della società odalla sua appartenenza ad un gruppo di società che hanno già presentato istanza di ammissione al concordato preventivo. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 11, comma 3
1021. Sospensione presso CTP
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 55/14/11 del 20 maggio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Seregni
CARTELLA DI PAGAMENTO - ORDINANZA DELLA CTP DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE - Illegittimitàdella cartella.
È illegittimo il ruolo provvisorio emesso in pendenza di giudizio ove sia stata dichiarata con ordinanza la sospensione della riscossionedalla CTP, unitamente alla cartella di pagamento che ne è espressione. A nulla rileva la doglianza di Equitalia Esatri ove afferma che lacartella di pagamento è un atto dovuto ex lege al fine di non incorrere nelle decadenze di cui all’art. 25 d.p.r. 602/1973. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 12-25-26; d.lgs. 546/92, art. 47
1022. Diniego istanza di rateizzazione
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 60/11/11 del 24 maggio 2011 - Pres. Antonimi,
Rel. Citro
RISCOSSIONE - RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE - TEMPORANEA DIFFICOLTÀ DEL CONTRIBUENTE -Diniego istanza di rateizzazione.
La Concessionaria che dimostra di aver esaminato la situazione patrimoniale del contribuente e di non averla trovata di obiettiva
difficoltà così da rifiutare la richiesta di rateizzazione, adotta un comportamento corretto e rispettoso delle norme. (F.N.G.)
1023. Cartella di pagamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 59/11/11 del 24 maggio 2011 - Pres. Antonimi,
Rel. Citro
IMPOSTE IPOTECARIE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Ruolo - Motivazione sufficiente.
La cartella di pagamento che riporta gli estremi del ruolo per il quale viene emessa si ritiene motivata. La motivazione è data infattidall’iscrizione a ruolo del tributo preteso. (F.N.G.)
1024. Responsabile del procedimento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 102/06/11 del 26 maggio 2011 - Pres. Silocchi,
Rel. Grigo
CARTELLA DI PAGAMENTO - VIZI DI NOTIFICA - MOTIVAZIONE - Responsabile del procedimento.
Non sussiste il vizio di notifica quando la cartella di pagamento è stata consegnata al destinatario il quale ha esercitato il proprio diritto didifesa contestandolo nei termini di legge. Non sussiste la mancata motivazione della cartella di pagamento quando la stessa contiene i
dati prescritti dall’art. 25 del d.p.r. 602/1973 e cioè: tributo, periodo d’imposta, imponibile, aliquota applicata. L’identificazione delresponsabile del procedimento è obbligatoria per i ruoli consegnati a partire dal 1º giugno 2008 e non per i ruoli precedenti. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 25
1025. Intimazione di pagamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 79/19/11 del 27 maggio 2011 - Pres. Rel.
Piglionica
RISCOSSIONE - INTIMAZIONI DI PAGAMENTO - PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE - SOSPENSIONE
DELL’ESECUZIONE - ESCLUSIONE.Va escluso che la mera proposizione della proposta di transazione fiscale ex art. 182- ter della l. fall. — quale fase della procedura diconcordato preventivo oppure dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182- bis l. fall. — comporti la temporanea inesigibilità
della pretesa fiscale, ancor prima della pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese. (P.D.)
Riferimenti normativi: r.d. 16/3/1942, n. 267, artt. 160, 182-bis e 182-ter
1026. Responsabile del procedimento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 70/02/11 del 1 giugno 2011 - Pres. Rel. Dettori
CARTELLA DI PAGAMENTO - MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ruoli
consegnati a partire dal 1º giugno 2008 - Nullità della cartella di pagamento.La mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di
pagamento rende nulla la stessa. Questa disposizione si applica per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1ºgiugno 2008 e non ai ruoli precedenti. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.l. 248/07, art. 36, comma 4-ter
TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)
1027. Diniego rottamazione cartelle
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 44 - sen tenza n. 105/44/11 del 11 marzo 2011 - Pres. Natola, Rel.
Maellaro
CARTELLE - “ROTTAMAZIONE” Oggetto Non Condonabile - Prescrizione - Prevalenza.Nel caso in cui il diniego alla rottamazione delle cartelle esattoriali ex art. n. 12 l. 289/02, ancorché per oggetto non condonabile, venganotificato oltre il termine di prescrizione, deve ritenersi prescritto il diritto dell’Amministrazione a pretendere la somma residua. (C.C.)
Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 12
1028. Fermo amministrativo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 140/29/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Rel. Napodano
CARTELLA DI PAGAMENTO - AVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO - Fermo amministrativo - Ricorso oltre i
termini - Inammissibilità.La comunicazione di fermo amministrativo notificata da Equitalia va impugnata nel termine di sessanta giorni dalla notifica. La
proposizione del ricorso oltre il suddetto termine comporta la declaratoria di inammissibilità. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992
1029. Rimborso
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 15/36/11 del 20 dicembre 2010 - Pres. Sacchi,
Rel. Bonomi
TERMINI - RIMBORSO - Somme indebitamente versate - Provvedimento di diniego - Inesistenza - Inammissibilità delricorso.
Il ricorso per ottenere il rimborso di somme che si assume indebitamente versate è inammissibile ove manchi un provvedimento didiniego esplicito o implicito (decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione). (G.T.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 19 comma 1
1030. Imposta sostitutiva
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 10/20/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Squassoni,
Rel. Muscolo
TERMINI - IMPOSTA SOSTITUTIVA - PAGAMENTO RATEALE - ISTANZA DI RIMBORSO - Termine di
presentazione - Decorrenza - Ultimo versamento.
Nell’ipotesi di pagamento rateizzato (nella specie trattavasi di pagamento rateale di imposta sostitutiva), il termine iniziale da cui fardecorrere i 48 mesi previsti dall’art. 38 d.p.r. 602/73 per proporre domanda di rimborso, deve essere individuato alla data delversamento dell’ultima rata, che corrisponde alla data in cui si è perfezionato il pagamento dell’intera somma. (B.I.)
Riferimenti normativi d.p.r. 602/73, art. 38
1031. Decadenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 64/13/11 del 23 maggio 2011 - Pres. Spano,
Rel. Aondio
REGISTRO - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA.
Risulta tardivo l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio richiede il pagamento di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali oltresanzioni e interessi per decadenza dal beneficio prima casa derivante dal mancato trasferimento della residenza nell’abitazione principaledel coniuge dell’appellante essendo tale notificato in data 13 marzo 2006 e l’atto di acquisto registrato in data 8 agosto 2001. Nonrisulta infatti applicabile al caso di specie l’estensione della proroga dei termini prevista dall’art. 11 l. 289/2002. (F.N.G.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 11/86, art. 76; l. 289/02
VARIA
1032. Diritti camerali
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 37 del 18 gennaio 2011 - Pres. Natola, Rel.
Chiametti
SOCIETÀ - LIQUIDAZIONE - DIRITTI CAMERALI - Annualità successiva - Debbenza - Non sussiste - Iscrizione a
ruolo - Illegittimità - Sussiste.I diritti camerali sono dovuti da ultimo per l’anno in cui avviene il deposito del bilancio finale di liquidazione e la segnalazione dicancellazione dal Registro dalle imprese, risultanti in termini documentalmente provati, di tal ché è illegittima l’iscrizione a ruolo perl’annualità successiva. (M. Sa.)
1033. Fermo amministrativo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 24/8/11 del 19 gennaio 2011 - Pres. Rel. Chiarolla
Fermo amministrativo - Irrituale notifica della cartella - Spedizione in Comune diverso da quello di residenza - Vizio
insanabile - Annullamento del fermo.
L’irregolare notifica dell’atto presupposto, la cartella del concessionario, determina la illegittimità del fermo amministrativo attivato dalconcessionario per la riscossione. La notifica a mani del fratello abitante in Comune diverso da quello di residenza del contribuente
costituisce irregolarità insanabile cui consegue l’annullamento del fermo amministrativo. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 26; d.p.r. 600/73, art. 60
1034. Caparra confirmatoria
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 26 - sen tenza n. 52/26/11 del 27 gennaio 2011 - Pres. Golia, Rel.
Ercolani
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - CAPARRA CONFIRMATORIA - Plusvalenza.
Nell’ambito di un contratto di compravendita di immobile, le somme corrisposte al committente a titolo di caparre confirmatorie daipotenziali acquirenti all’impresa costruttrice, assumono la qualificazione giuridica di plusvalenze soggette a tassazione ed a nulla rileva lasuccessiva loro restituzione. (F.S.)
1035. Rinunzia all’ereditàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 07/23/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Cappabianca,
Rel. Sala
Successione mortis causa - Obbligazione tributaria - Rinunzia all’eredità - Notifica cartella di pagamento.L’erede che abbia rinunciato all’eredità non può rispondere dell’obbligazione tributaria riferita al de cuius. Ne consegue che la cartella
di pagamento non deve essere notificata anche alla rinunciataria, la quale, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/92, la può legittimamenteimpugnare, in quanto viziata nella notifica e per assoluta mancanza di legittimazione passiva. (MCG)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19
1036. Intimazione di pagamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 16/23/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Cappabianca,
Rel. Garghentino
NOTIFICAZIONE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - RACCOMANDATA A/R.
L’art. 26 comma 1 d.p.r. 602/1973 prevede che la notificazione dell’intimazione di pagamento possa avvenire anche mediante invio diraccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione in tal caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento
sottoscritto da una una delle persone previste dal comma successivo. (MCG)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, art. 26 commi 1 e 2
1037. Ipoteca
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 16 - sen tenza n. 61 dell’1 febbraio 2011 - Pres. Natola, Rel.
Chiametti
ISCRIZIONE DI IPOTECA - FONDO PATRIMONIALE - Illegittimità - Sussiste.L’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari e costituente un patrimonioseparato, non può aver luogo in quanto il debito tributario non deriva da un contratto vero e proprio stipulato tra le parti, poiché il realedebito d’imposta non è causato da un negozio giuridico tradizionale. L’aggredibilità dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale è vietatadall’oggettiva destinazione dei debiti assunti per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: c.c., art. 167 e 170; d.p.r. 602/1973, art. 77
1038. Rateazione
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 21 - sen tenza n. 152/21/11 del 4 febbraio 2011 - Pres. Vaglio, Rel.
Chiametti
PROVVEDIMENTO DI RATEAZIONE - VARIAZIONE - Indice di liquidità - Indice alfa - Risultanze - Legittimità -Sussiste.
L’algoritmo matematico predisposto dal concessionario della riscossione, che, in sintonia con le specifiche disposizioni di legge,elaborando i dati degli indici di liquidità e degli indici alfa, finalizzati a valutare la sussistenza o meno del requisito della temporaneasituazione di obiettiva difficoltà contributiva, fornisce un piano d’ammortamento con il numero complessivo delle rate secondo cui ildebito fiscale deve essere estinto, non può essere modificato, essendo il piano stesso personalizzato ai fini del rientro del debitotributario e cambia in relazione ai vari contribuenti. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7, comma 5; d.p.r. 602/1973, art. 19
1039. Classamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 43 - sen tenza n. 33/43/11, dell’8 febbraio 2011 - Pres. Rovella, Rel.
Ingino
Catasto - Revisione del classamento - Sopralluogo - Necessità.Anche nell’ambito della procedura di revisione parziale dei classamenti prevista dall’art. 1, comma 335, legge n. 311/2004, mentrel’ubicazione, la consistenza delle singole unità immobiliari e i valori di mercato sono elementi rilevabili senza necessità di accesso diretto,le caratteristiche dell’edificio — che devono necessariamente essere tenute in considerazione per il classamento — sono inveceapprezzabili solo con il sopralluogo, finalizzato ad accertare lo status del fabbricato oggetto di revisione. (F.A.)
Riferimenti normativi: art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311
1040. EmendabilitàCommissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 21/22/11 del 15 febbraio 2011 - Pres. Maniaci, Rel.
Salvo
EMENDABILITÀ DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SEDE CONTENZIOSA - OPPOSIZIONE - Ammissibilità.Sull’emendabilità o rettificabilità delle dichiarazioni del contribuente, in mancanza di una tempestiva dichiarazione integrativa, in presenzadi errore di fatto e/o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di esercitare i propri dirittisull’obbligazione tributaria in sede contenziosa per opporsi alla pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. (MCG)
1041. Concessionari di rete
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 136/31/11 del 18 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Ven tura
SANZIONI AMM.VE P.R.E.U. - COMUNICAZIONE CONCESSIONARIO DI RETE NON VERITIERA - Avviso
irrogazione sanzioni aams - Violazione non meramente formale - Incidenza sulla determinazione base imponibile -
Legittimità sanzione - Non colpevolezza e buona fede - Prova a carico del ricorrente.Se il concessionario di rete, ai sensi del comma 13- bis dell’art. 36 d.l. 269/2003, effettua con dati non veritieri le comunicazioni inerentil’ubicazione degli apparecchi da intrattenimento in gestione, ex comma 6 dell’art. 10 TULPS — da utilizzare per la determinazione delprelievo erariale unico dovuto — la violazione non può considerarsi meramente formale. In tal caso essa incide sull’accertamento, sulladeterminazione della base imponibile e sul versamento del tributo rendendolo impossibile. Non è affetto da vizio di motivazione ilprovvedimento che ex art. 16 d.lgs. 472/97 dà atto dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, dei criteri seguiti nelladeterminazione della sanzione e delle ragioni che non hanno consentito di tenere conto delle argomentazioni difensive di parte. Spetta al
contribuente, che eccepisce la violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/97, dimostrare la non colpevolezza del suo comportamento e la sua
buona fede ai fini della inapplicabilità delle sanzioni. (S.L.C.)
Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 39-quinquies; d.lgs. 472/1997
1042. Concordato preventivo
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 31 - sen tenza n. 49/31/11 del 24 febbraio 2011 - Pres. Scuffi, Rel.
Cazzaniga
CARTELLA DI PAGAMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - RITENUTE ALLA FONTE - Tardivo versamento -
Mancata autorizzazione del giudice delegato - Cause di forza maggiore.
Durante la procedura di concordato preventivo, il tardivo versamento delle ritenute operate da parte della società, dovuto alla mancataautorizzazione rilasciata dal Giudice Delegato per non alterare l’ordine dei privilegi, con conseguente mancata disponibilità della liquidità,è da considerare non imputabile alla volontà della contribuente che pertanto deve essere sollevata dai pregiudizi derivanti dal mancatorispetto dei termini, compresi i diritti di notifica e gli aggi esattoriali. (F.C.)
1043. Imposta suppletiva
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 72/22/11 del 5 aprile 2011 - Pres. Natola, Rel. Salvo
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - IMPOSTA SUPPLETIVA - IMPOSTA COMPLEMENTARE.
Qualora l’Ufficio non abbia avuto contezza completa delle operazioni poste in essere dal ricorrente e non sia in possesso di tutti glielementi che avrebbero consentito una corretta valutazione della fattispecie, non è possibile fare rientrare l’imposta di cui agli avvisi diliquidazione tra le imposte suppletive, poiché non si tratta certamente di una riliquidazione volta a correggere un errore dell’Ufficio.Pertanto, l’imposta non può che essere classificata tra le imposte complementari, tenuto conto anche del carattere residuale che lanorma assegna alla liquidazione di tali categorie di imposta. (MCG)
1044. Iscrizione ipotecaria
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 35 - sen tenza n. 128/35/11 del 7 aprile 2011 - Pres. De Lillo, Rel.
Astolfi
IVA/IRPEG/IRAP - ISCRIZIONE IPOTECARIA - Sentenza di annullamento - Cancellazione.
Non è onere del contribuente notificare a Equitalia Esatri Spa le ordinanze e le sentenze della Commissione Tributaria. È obbligodell’Ufficio documentare i motivi per cui l’iscrizione ipotecaria debba sussistere. Nella fattispecie con l’annullamento dell’avviso diaccertamento e dell’atto impugnato la Commissione dispone la cancellazione dell’ipoteca. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73
1045. Classamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 25 - sen tenza n. 69/25/11 del 14 aprile 2011 - Pres. Franco, Rel.
Fumagalli Ceri
ONERE DELLA PROVA - CLASSAMENTO - RENDITA CATASTALE - CONGRUITÀ.Spetta all’Ufficio tributario resistente fornire in giudizio la prova della fondatezza della pretesa fiscale e, quindi, in tema di classamento edattribuzione della rendita catastale, della congruità della rendita in concreto assegnata all’immobile e non già al contribuente dimostrarnel’incongruità. (MCG)
1046. Appalto
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 22 - sen tenza n. 106/22/11 dell’11 maggio 2011 - Pres. Maniaci,
Rel. Petrone
APPALTO - MAGGIORI RICAVI - PENALITÀ CONTRATTUALI.Come i maggiori ricavi da appalto sono da considerarsi rilevanti ai fini fiscali nel momento in cui gli stessi sono definitivamente stabiliti,
allo stesso modo devono infatti trattarsi le penalità contrattuali di appalto, posto che il requisito di certezza e oggettiva determinabilitànon può essere considerato in maniera distinta, attesa la stretta correlazione tra le due fattispecie. (MCG)
1047. Ritenute d’acconto, emendabilità della dichiarazioneCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 58/33/11 dell’11 ottobre 2010 - Pres. Craveia,
Rel. Guida
RITENUTE D’ACCONTO - ERRATA DICHIARAZIONE MOD. 770 - Prova versamento ritenute - Emendabilitàdichiarazione sostituti d’imposta - Sussiste.L’emendabilità da parte del contribuente, degli errori anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni o in atti dellostesso contribuente costituenti il presupposto dell’imposizione fiscale, deve essere riconosciuta quale espressione di un principiogenerale del sistema tributario (che trova conferma nelle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di iva) attesoche la dichiarazione non ha valore confessorio, non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria — ma si inserisce nell’ambito di un piùcomplesso procedimento di accertamento e di riscossione — e che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazionerendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso ci tempo, l’inesistenza deifatti giustificativi del prelievo. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/76, art. 36-bis
1048. Scrittura privata
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 60/27/11 del 22 ottobre 2010 - Pres.
Cusumano, Rel. Ramondetta
SCRITTURA PRIVATA - VOLONTÀ DELLE PARTI - Prevalenza - Interpretazione letterale - Necessaria.Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituitodalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, restando escluso,ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l’interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale, inbase ad altri criteri ermeneutici. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131
1049. Avviamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 63/27/11 del 12 novembre 2010 - Pres.
Cusumano, Rel. Ramondetta
COMPLESSO AZIENDALE - AVVIAMENTO - Concorrenza - Valore venale.
L’avviamento costituisce una componente del valore dell’azienda, data dal maggior valore di scambio che il complesso aziendaleunitariamente considerato presenta rispetto alla somma dei valori di scambio dei singoli beni che lo compongono e di esso si deve tenere
conto nella determinazione del “valore venale” dell’azienda ceduta senza che possano assumere rilievo circostanze contingenti che purepossono avere influito sulla determinazione del corrispettivo. Il valore che deve essere preso ai fini della determinazione della base
imponibile è il prezzo che il bene ha “in comune commercio”; vale a dire quello che il venditore ha le maggiori probabilità di realizzare el’acquirente di pagare “in condizioni normali di mercato”, cioè prescindendo da situazioni soggettive e momentanee che possanodeprimerlo o esaltarlo. (C.V.)
1050. Società di comodoCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 21/36/11 del 29 novembre 2010 Pres. Rollero,
Rel. Bonomi
SOCIETÀ DI COMODO - IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - Assenza di operatività - Diniego di disapplicazione ex art.
37 d.p.r. 600/73 - Rimborso iva - Non compete.
La circostanza che da anni la società evidenzi “immobilizzazioni in corso” senza dimostrare la progressione dei lavori legittima il rifiutodel rimborso dell’iva motivata in base al divieto posto dal co. 45 dell’art. 3 legge 662/96 conseguente al diniego della richiestadi disapplicazione ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 600/73 delle norme antielusive di cui all’art. 30 legge 724/94. (G.T.)
Riferimenti normativi: art. 3 co. 45 legge 662/96, art. 3 co. 45; d.p.r. 600/73, art. 37; legge 724/94, art. 30
1051. Doppie imposizioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 12/43/11 del 14 dicembre 2010 - Pres. Pizzo,
Rel. Imbriani
Professionisti residenti all’estero - Prestazioni rese in Italia - Convenzioni internazionali - Ritenuta - Inapplicabilità - Auto-certificazione - Sufficienza.
In applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni non deve essere applicata la ritenuta di cui all’art. 25 2ºco. del d.p.r. 600/73 sui compensi percepiti dai relatori di seminari residenti all’estero per le prestazioni professionali effettuate in Italia.La prova sulla residenza fiscale dei percettori può essere raggiunta con il deposito delle autocertificazioni rese come da d.p.r. 445/2000.(G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/73, art. 25, co. 2; d.p.r. 445/2000
1052. Invio telematico
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 26/33/11 del 24 gennaio 2011 - Pres. Craveia,
Rel. Panzeri
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - INVIO TELEMATICO - Scarto del sistema - Disfunzioni - Tempestiva presentazione
dichiarazione - Sussiste.
La contestazione di omessa dichiarazione dei redditi (ripresentata dopo tre anni) e conseguente disconoscimento degli oneri deducibili
ex art. 10 d.p.r. 917/86 non è fondata nel caso di avvenuto invio telematico della dichiarazione nei termini, però scartata dal sistematelematico dell’A.F., risultando dagli atti parlamentari che “nell’anno in questione si sono registrate gravi disfunzioni in ordine allatrasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, in particolare dichiarazioni trasmesse nel rispetto dei termini prescritti sono state
scartate per anomalie del software o del sistema”. Ne consegue il riconoscimento della tempestiva presentazione della dichiarazione deiredditi e della deducibilità degli oneri. (G.T.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 322 del 22 luglio 1998
1053. Classamento
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 26/12/11/ del 24 gennaio 2011 - Pres. Pizzo,
Rel. Ceruti
CLASSAMENTO CATASTALE - VARIAZIONE - Sopralluogo - Irrilevanza.
La revisione catastale, come previsto dall’art. 1 comma 335 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) con la qualeè stata concessa la facoltà ai Comuni di attivarsi per chiedere alle Agenzie del Territorio le revisioni del classamento delle unitàimmobiliari, non richiede, in caso di assenza di variazioni edilizie, un previo sopralluogo dell’Agenzia del Territorio e non è condizionataad alcun contradditorio endoprocedimentale. È legittima la revisione di una unità immobiliare ubicata in una microzona il cui rapporto travalore medio catastale e valore medio di mercato si discosti più del 35% dal medesimo rapporto calcolato per l’insieme delle microzonecomunali. (G.T.)
Riferimenti normativi: legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1 co. 335
1054. Imposta sostitutiva
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 29/46/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Pezza,
Rel. Cucchi
IMPOSTA SOSTITUTIVA - RIMBORSO D’IMPOSTA - Tempestività della richiesta - Legittimità - Sussiste.Il presupposto per la richiesta di rimborso d’imposta si verifica al momento del pagamento dell’ultima rata, da cui decorre, in mancanzadi specifiche disposizioni, il termine biennale entro il quale esercitare il relativo diritto, per il recupero di somme versate in eccesso a
seguito di precedente rivalutazione. (M.SA.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21
1055. Imposta sostitutiva
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 30/46/11 del 25 gennaio 2011 - Pres. Pezza,
Rel. Cucchi
Imposta sostitutiva - Rivalutazione di partecipazione societaria - Versamento d’imposta - Non debenza - Cartella dipagamento - Mancato pagamento - Legittimità - Sussiste.Il mancato pagamento d’imposta, in caso di entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di rideterminazione del valore dipartecipazioni societarie, comporta il diritto di non versare quanto determinato in eccesso per una precedente rivalutazione, e, nel caso
di pagamento rateale, l’insorgenza del diritto al rimborso e quindi di connessa esclusione del pagamento delle rate residue iscritte aruolo. (M. Sa.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1873, art. 36-bis; legge 448/2001, articoli 5 e 7
1056. Diritti camerali
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 19/02/11 del 26 gennaio 2011 - Pres. Gravina,
Rel. D’Antonio
DIRITTI CAMERALI - SOCIETÀ INCORPORATA - Tardiva presentazione della richiesta di cancellazione - Richiesta
della CCIAA del diritto annuale - Legittimità.Il deposito dell’atto di fusione, che ai sensi dell’art. 2504 c.c. non può precedere quello relativo alla società partecipante alla fusione,non determina la automatica cancellazione di tale altra società. Il diritto camerale è dovuto alla CCIAA per l’iscrizione nel Registro delleimprese indipendentemente dall’esercizio dell’attività. È legittima la richiesta della CCIAA di pagamento del diritto sino allacancellazione della società incorporata. (G.T.)
Riferimenti normativi: legge 580/93, d.m. 23 marzo 2005
1057. Iscrizione ipotecaria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 40/36/11 del 31 gennaio 2011 - Pres.
Borgonovo, Rel. Beretta
Cartella esattoriale - Termine di notificazione - Iscrizione ipotecaria - Legittimità - Sussiste.In fase cautelare, meramente funzionale all’esecuzione forzata, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore edei coobbligati decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della Cartella di pagamento. (M. Sa.)
Conforme alla Sentenza n. 09793/2010 della Corte di Cassazione
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, articoli 50 e 77; d.p.r. 600/73, art. 60
1058. Quadro RU
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 29/3811 dell’9 febbraio 2011 - Pres. Valenti,
Rel. Fossa
CREDITO D’IMPOSTA - Mancata indicazione nel quadro RU del Modello Unico - Costituisce errore formale.La mancata indicazione nel quadro RU del Modello Unico di dichiarazione dei redditi del credito d’imposta concesso dal Ministerodelle attività produttive ai sensi dell’art. 11 della legge 449/97, utilizzato in compensazione con mod. F/24, costituisce errore formale chenon determina la perdita del diritto al riconoscimento del credito documentato. Non rileva l’affermazione dell’Ufficio che la indicazionenel quadro RU riveste natura sostanziale. È fondato il ricorso avverso la iscrizione a ruolo. (G.T.)
Riferimenti normativi: legge 449/97, art. 11
1059. Iscrizione ipotecaria
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 81/49/11 del 3 marzo 2011 - Pres. Leotta,
Rel. Primavera
ISCRIZIONE IPOTECARIA - NECESSITÀ DI PREVENTIVA NOTIFICA - Non sussiste - Motivazione mediante
allegazione estratti di ruolo - Sufficienza - Mancata indicazione responsabile del procedimento - Nullità - Non sussiste -Omessa indicazione modalità, termini e delle autorità investite del gravame - Nullità - Non sussiste - Omessa intimazioniinfrannuali - Irrilevanza.
Per il perfezionamento dell’iscrizione ipotecaria è sufficiente la sussistenza di un valido titolo esecutivo rappresentato dalla cartella dipagamento e non occorre la notifica dell’iscrizione medesima. La motivazione dell’iscrizione ipotecaria notificata è corretta se si alleganogli estratti di ruolo. La mancata indicazione del responsabile del procedimento, ovvero delle modalità, dei termini e delle autoritàgiurisdizionali da investire per il gravame non comportano nullità dell’atto. L’iscrizione ipotecaria è subordinata al mancato pagamentodella cartella nel termine di 60 giorni non all’invio di del preavviso ex art. 50 d.p.r. 602/73. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/1973, artt. 50 e 77; l. 212/2000, art. 7
1060. Anagrafe delle ONLUS
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 57/27/11 del 4 marzo 2011 - Pres. Cusumano,
Rel. Di Gaetano
ONLUS - DINIEGO ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE - Requisiti necessari - Autonoma legittimazione
processuale dell’Ente - Estensione operatività a livello nazionale.L’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS, può essere richiesta dalle associazioni, dai comitati, dalle fondazioni, dalle societàcooperative e dagli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del d.lgs.460/1997. Gli enti assumono la qualifica di ONLUS, in base a previsioni statu-tarie relative all’organizzazione ed al loro patrimonio.L’associazione operante limitatamente su base territoriale, non può ritenersi munita di autonoma legittimazione processuale posto che aisensi dell’art. 18 l. 349/86 la norma ivi espressa si presenta come unico sistema di riconoscimento della legittimazione in giudizio delle
associazioni am-bientaliste. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. n. 349/96, art. 18; d.lgs. n. 460/97, art. 11; d.p.c.m. n. 329 del 21 marzo 2001
1061. Rimborsi
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 41/29/11 del 10 marzo 2011 - Pres. Alparone,
Rel. Casalvieri
IMPOSTA SOSTITUTIVA - RIVALUTAZIONE TERRENI - Reiterato pagamento - Diritto al rimborso del primo
versamento - Sussiste.
Il rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 7 l. 448/2001, divenuta indebita per effetto del reiterato pagamento della stessa effettuato in
occasione della rideterminazione del valore delle aree di proprietà interessate, ex art. 1 c. 91 l. 244/2007, spetta ai sensi dell’art. 21d.lgs. 546/92 non esplicando efficacia la previsione decadenziale di cui al-l’art. 38 d.p.r. 602/73.Infatti, in sede di prima determinazione dei valori, non esisteva nessun indebito da ripetere. Nessuna duplicazione di imposta infatti èriscontrabile in tale momento, ma solo ed in quanto l’appellata ritenne di avvalersi della nuova norma di rideterminazione dei valori,implicante la ripetizione dell’imposta non compensabile con i precedenti versamenti effettuati allo stesso titolo, provocando lasopravvenienza dell’indebito per ciò stesso inesistente ab origine e pertanto, allora inazionabile. (C.V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/93, art. 21; d.p.r. 602/73, art. 38
1062. Stima diretta
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 54/50/11 del 25 marzo 2011 - Pres. Introini,
Rel. Adelchi Piria
RETTIFICA DEL VALORE VENALE DI UN IMMOBILE - Tasso di fruttuosità mediante stima diretta - Legittimitàdell’accertamento - Sussiste.È legittimo l’accertamento di valore e del saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario mediante stima diretta. La discrezionalitàestimativa degli uffici trova il proprio limite nelle norme primarie e regolamentari. I limiti estimativi posti dall’art. 52 del d.p.r. 131/86 nonpossono condurre, in difetto di norme espresse, alla conclusione che norme amministrative di attuazione e coordinamento dettate in
materia di imposizione indiretta producano limitazioni al potere di accertamento e automatismi nell’ambito della estimazione dei fattoridella imposizione diretta. (D.M.)
Riferimenti normativi: r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 conv. in l. l l agosto 1939, n. 1249, art. 10; d.p.r. 1º dicembre 1949, n. 1142, artt.28 e 29; d.m. 20 gennaio 1990; d.m. 14 dicembre 1991; d.p.r. 131/86, art. 52
1063. Art. 21 d.lgs. 546/92
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 59/30/11 dell’11 aprile 2011 - Pres. Paganini,
Rel. Mascherpa
ORDINAMENTO TRIBUTARIO - DIRITTO AL RIMBORSO DI IMPOSTA - NORMATIVA DI CHIUSURA.
L’art. 21 d.lgs. 546/92 è norma di chiusura dell’ordinamento tributario, riguardante unicamente quei casi in cui, riconosciuto alcontribuente il diritto al rimborso di imposta, non si rinvenga nell’ordinamento tributario una norma che lo disciplini, come testualmenterecita la norma in questione (“in mancanza di disposizioni specifiche”). (MCG)
Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 21
1064. Imposta sostitutiva rivalutazione terreni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 62/30/11 dell’11 aprile 2011 - Pres. Venditti,
Rel. Cordola
RIVALUTAZIONE TERRENI - IMPOSTA SOSTITUTIVA - Obbligo in capo agli eredi - Rateazione - Revoca
rivalutazione - Discrezionalità - Insussistenza.La rateazione richiesta ed ottenuta per il pagamento dell’imposta dovuta è concessa dalla legge solo per comodità ed interesse delcontribuente, non per graduare il diritto alla rivalutazione del terreno. Pertanto manifestato l’interesse alla rivalutazione attraverso lemodalità richieste dalla legge (perizia giurata; istanza e proposta di rateazione), sorge in capo al contribuente l’obbligo all’adempimentotributario, senza che per effetto della rateazione l’esercizio al diritto (alla rivalutazione) possa essere revocato o interrotto a scelta delcontribuente. (C.V.)
Riferimenti normativi: l. 448/01, art. 7
1065. Opposizione al ruolo
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 41/46/11 del 19 aprile 2011 - Pres. Rel. Punzo
CARTELLA ESATTORIALE - OPPOSIZIONE - Contestazione presupposto impositivo.
Nei casi in cui il rapporto tributario non è ‘esaurito’ e la cartella non è stata preceduta da provvedimenti divenuti inoppugnabili, ilcontribuente ha il diritto di opporsi al ruolo, contestando anche il presupposto impositivo. (MP)
1066. Sentenza penale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 63/50/11 del 15 aprile 2011 - Pres. Rel. Zevola
RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO - Buona fede del contribuente/cessionario
- sussiste - Responsabilità solidale iva tra cedente e cessionario - Non sussiste - Omessa fatturazione - Non sussiste.Benché nel processo tributario non abbia ingresso la sentenza penale favorevole al contribuente, rilevando nel primo caso la mera colpamentre nel secondo caso il dolo, il principio non trova applicazione laddove il contribuente risulti in buona fede ed ignaro delle frodi
perpetrate da altri, con la conseguenza che non gli si può far carico dell’iva non versata da costoro. Costituisce normale prassicommerciale la concessione di sconti sul prezzo di vendita degli autoveicoli rispetto al prezzo di listino sul quale, invece, viene erogato il
finanziamento per l’acquisto, con l’effetto che non è possibile incontrovertibilmente dedurre l’omessa fatturazione. (D.M.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 6; d.lgs. 74/2000, artt. 3 e 4
1067. Perizia di parte
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 83/38/11 del 16 maggio 2011 - Pres. La Manna,
Rel. Citro
CLASSAMENTO CATASTALE - VARIAZIONE DELL’UFFICIO - Rilevanza - Perizia di parte - Irrilevanza.La valutazione effettuata dall’Ufficio sulla base di valutazioni interne, valorizzazione dei costi di costruzione e ristrutturazione, a seguito dirichiesta di variazione presentata dal contribuente, è da ritenersi corretta. L’eventuale perizia di parte, non giurata, presentata a suffragiodelle minori valutazioni del contribuente, non può essere considerata prova per la riduzione del reddito attribuito dall’Ufficio. (M.G.)
1068. Beneficio d’inventarioCommissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 78/36/11 del 17 maggio 2011 - Pres.
Borgonovo, Rel. Beretta
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - IMPOSTE DOVUTE DAGLI EREDI - Accettazione dell’eredità con beneficiod’inventario - Rilascio dei beni oggetto dell’eredità ai creditori.In caso di eredità accettata con beneficio di inventario e successivo rilascio dei beni ai creditori, gli eredi non possono essere chiamati arispondere dei debiti del de cujus, poiché la condanna non può che riguardare l’asse ereditario. Nei confronti degli eredi opera il limitedell’asse ereditario ceduto ai creditori.
Riferimenti normativi: c.c., art. 490
1069. Errore formale
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 86/36/11 del 25 maggio 2011 - Pres. Rollero,
Rel. Bonomi
UTILIZZAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE - MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE - Errore formale -
Sanzionabile.
La legge prevede che il percettore del credito di imposta concesso dalla Regione la indichi nella apposita sezione della dichiarazione
annuale, evidenziando nel periodo di competenza il fatto generatore della compensazione del debito d’imposta con il credito concesso.La mancanza di tale indicazione, però, non comporta la perdita del diritto e/o ipotesi di evasione fiscale, ma configura errore formalesanzionabile. (M.G.)
Riferimenti normativi: l. 449/97
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI
1070. Tardivo versamento
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 23 - sen tenza n. 15/23/11 del 28 gennaio 2011 - Pres. Cappabianca,
Rel. Dattolico
SANZIONE - TARDIVO PAGAMENTO.
La sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. 471/97 si applica ogni qual volta venga ravvisato un tardivo pagamento d’imposta, ciò aprescindere dal tempo che intercorre tra il termine stabilito ex lege per versare l’imposta e la data in cui avviene materialmente ilpagamento del tributo. (MCG)
Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13
1071. Ravvedimento operoso
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 46 - sen tenza n. 96/46/11 del 22 febbraio 2011 - Pres. De Sapia,
Rel. Rigoldi
Sanzioni - Ravvedimento operoso - Irap - Inapplicabilità.L’istituto del ravvedimento operoso è inapplicabile all’imposta regionale sulle attività produttive per previsione legislativaespressa. (A.G.)
Riferimenti normativi: d.l. 106/2005, art. 1
1072. Iscrizione in pendenza di giudizio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 29 - sen tenza n. 121/29/11 del 28 marzo 2011 - Pres. Gilardi, Rel.
Garofalo
CARTELLA DI PAGAMENTO - ISCRIZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO - Sanzioni per mancato versamento tributi
- Rideterminazione del tributo - Errore dell’Ufficio - Sussiste.La definizione agevolata delle sanzioni, da effettuarsi previo pagamento del quarto della sanzione irrogata ai sensi degli artt. 16 e 17 del
d.lgs. n. 472/97, non si applica nel caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi. Ma se la determinazione del tributo è avvenuta perun errore dell’Ufficio, al contribuente non si può imputare alcun comportamento di omesso o ritardato pagamento: deve essere quindiconcesso il beneficio della sanzione ridotta di un quarto. (F.C.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 472/97, artt. 16 e 17
1073. Cumulo giuridico
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 41 - sen tenza n. 192/41/11 del 12 maggio 2011 - Pres. Ortolani,
Rel. Innocenti
VIOLAZIONI FINANZIARIE - CONCORSO FORMALE - Sepa-rati atti di accertamento - Cumulo giuridico -
Applicabilità - Sussiste.La regola del cumulo giuridico — per la quale “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentatada un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione” - si applica anche nel caso in cui leviolazioni siano contestate in diversi atti di accertamento riferiti a diverse imposte. In tal caso, le sanzioni contenute in più atti devonoessere annullate e, di conseguenza, ricalcolata la sanzione unica in ossequio al principio del cumulo giuridico. (T. D. V.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 12
1074. Imposte a titolo provvisorio
Commissione Tributaria Provinciale di Lodi - Sez. 2 - sentenza n. 111/02/11 deI 14 luglio 2011 - Pres. Premoli, Rel.
Moroni
OMESSO VERSAMENTO - IMPOSTE DOVUTE A TITOLO PROVVISORIO - Sanzionabilità - Limiti.La sanzione prevista dall’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per il ritardato versamento di somme dovute in base ad un avviso diliquidazione (imposta di registro) sub iudice non sopravvive al successivo annullamento dell’avviso stesso, trattandosi di comportamentostrettamente collegato al versamento delle sole somme che risultino dovute in via definitiva e non meramente provvisoria. (M.G.)
Precedenti conformi: Cass. 12 maggio 2011, n. 10388)
Riferimenti normativi: d.lgs. n. 471/1977, art. 13
1075. Dichiarazioni scartate
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 1/22/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Messuri
SANZIONI - TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI - DICHIARAZIONI SCARTATE - Omesso
controllo sul contenuto della ricevuta da parte del professionista - Colpa - Sussiste - Sanzione - Legittimità.La trasmissione telematica delle dichiarazioni costituisce attività propria del professionista a ciò abilitato, pertanto quest’ultimoè chiamato a svolgere la suddetta attività con prudenza, perizia e diligenza. La mancanza di uno dei predetti requisiti determina una colpadel professionista che viene punita con una sanzione amministrativa dall’articolo 6 d.lgs. 72/97 e che ricorre nell’ipotesi in cui, come nelcaso di specie, il professionista ometta di controllare il contenuto della ricevuta d’invio telematico della dichiarazione non accorgendosiquindi che la stessa era stata scartata dal sistema. (B.I.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 72/97, art. 6
1076. Notifica
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 3/22/11 del 12 gennaio 2011 - Pres. Izzi, Rel.
Senes
SANZIONI - PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE - Responsabilità esclusiva della società - Notifica effettuatapresso domicilio del legale rappresentante in qualità di soggetto privato - Annullabilità del provvedimento - Sussiste.A decorrere dal 2 ottobre 2003 ai sensi dell’articolo 7, co 1, d.l. 269/03, le sanzioni amministrative sono ad esclusivo carico dellapersona giuridica. Deve quindi essere annullato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni che venga notificato al rappresentante
legale di una società al suo domicilio privato, e non presso la sede legale della società, e dal quale non emerga alcun elemento atto a farritenere che la notifica è stata effettuata in quanto rappresentante legale e non al contrario in quanto soggetto privato. (B.I.)
Riferimenti normativi d.l. 269/03, art. 7
1077. Sanzioni amministrative
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 59/02/11 del 4 maggio 2011 - Pres. Rel. Dettori
SANZIONI - DEFINIZIONE TOTALE - Sospensione dell’esercizio dell’attività - Illegittimità.La definizione della sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 471/97 chiude “tombalmente” la pendenza. L’irrogazionedella sanzione accessoria di sospensione dell’attività è illegittima avendo rinunciato, il contribuente, a contrastare il merito mediantel’utilizzo degli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 471/97, artt. 16, 12, comma 2 e 16, comma 3
1078. Decesso del contribuente
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 102/1/11 del 6 maggio 2011 - Pres. Simone, Rel.
Fucci
RITENUTE ALLA FONTE - Sanzione - Trasmissibilità agli eredi - Insussistenza.
La sanzione comminata ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 600/73 modificata dal d.lgs. 471/97 artt. 16 e 2 non è più dovuta quando èintervenuto il decesso, dal contribuente che ha commesso l’infrazione, non essendo trasmissibile agli eredi l’obbligazione di pagamentodella sanzione come stabilito dall’art. 8 del d.lgs. 471/97. (L.D.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 471/97, artt. 2, 8, 16; d.p.r. 600/73, art. 47
1079. Riscossione sanzioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 51/15/11 del 17 maggio 2011 - Pres. Marletta,
Rel. Maffey
CARTELLA DI PAGAMENTO - Giudicato - Prescrizione - Termine decennale - Sussiste.
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in
giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificatamente ed in viagenerale la cosiddetta actio iudicati, non essendo ulteriormente applicabili i termini di decadenza o prescrizione che scandiscono i tempi
dell’azione amministrativa. (P.D.)
Riferimenti normativi: d.p.r. 602/73, art. 25; c.c., art. 2059; c.c., art. 2953
1080. Sanzioni
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 75/19/11 del 17 maggio 2011 - Pres.
Piglionica, Rel. Antonioli
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - ANNULLAMENTO D’UFFICIO -SANZIONI RIDOTTE.
L’annullamento d’ufficio, nelle more del processo, della ripresa delle spese contenute nell’avviso di accertamento IVA - IRPEG -IRAP, nel caso di specie, costituisce situazione nuova, sindacata dalla Commissione Tributaria Provinciale con il criterio della
soccombenza virtuale. La materia del contendere rimane circoscritta alla richiesta di riduzione delle sanzioni ad un quarto, di cui il
contribuente avrebbe potuto beneficiare se le proprie censure fossero state accolte prima dall’Ufficio: la riduzione deve essereaccordata in ossequio al principio di effettività che deve presiedere l’esercizio della tutela giurisdizionale, ex art. 111 Cost. (P.D.)
Riferimenti normativi: Cost., art. 111
1081. Autotutela ed acquiescenza
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 82/42/11 del 30 maggio 2011 - Pres. Centurelli,
Rel. Fabbrini
DEFINIZIONE AGEVOLATA - PRESUPPOSTI - Provvedimento di irrogazione sanzioni - Acquiescenza - Pagamento
entro il termine per la presentazione del ricorso.
In casi di irrogazione di sanzioni a seguito di avviso, la mera istanza di autotutela che non manifesta anche l’intenzione del contribuente alpagamento delle somme come rideterminate dall’Ufficio, preclude la possibilità di avvalersi dell’istituto agevolativo per il pagamentoridotto ad un quarto delle sanzioni. La definizione agevolata delle sanzioni ha come suoi presupposti l’acquiescenza al provvedimento diirrogazioni ed il pagamento entro il termine previsto per la presentazione del ricorso. L’avviso di irrogazione delle sanzioni, in mancanzadi deduzioni di parte, deve essere impugnato autonomamente e nei termini a pena di definizione dell’atto. (M.G.)
Riferimenti normativi: d.lgs. 472/97, art. 16, comma 3
1082. Termini a difesa
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 113/1/11 del 31 maggio 2011 - Pres. Simone,
Rel. Missaglia
SANZIONI AMMINISTRATIVE - Termini a difesa.
È nulla l’irrogazione di sanzioni la cui applicazione non assicuri al contribuente un adeguato termine per vagliare il provvedimento e se delcaso opporsi alla sua esecuzione. A tal fine è necessario il rispetto, a favore del contribuente, del termine ad opponendum di 60 giorni,pena la violazione del diritto di difesa del contribuente. Al mancato rispetto del predetto termine consegue l’annullamento delprovvedimento, senza necessità di esame nel merito dell’appello incidentale del contribuente. (L.D.)
Riferimenti normativi : d.lgs. 471/97, artt. 12, comma 2 e art. 19, comma 7; d.lgs. 546/92, art. 21; d.p.r. 602/73, art. 50; d.l.
78/2010, art. 29
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• Alessandro Solidoro
Presidente ODCEC Milano
• Antonio Simone
Presidente Commissione tributaria regionale
• Massimo Scuffi
Direttore del Massimario
• Cesare Zafarana
Presidente Commissione Contenzioso tributario ODCEC Milano