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1 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO DIREZIONE GENERALE GESTIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Via Comunale del Principe 13/A Napoli Fax 081/2549611 CAPITOLATO SPECIALE Mappatura manufatti contenenti amianto in matrice compatta e friabile (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e DM 6/09/1994) PRESIDIO OSPEDALIERO - SANTA MARIA DEL POPOLO DEGLI INCURABILI Via Maria Longo, 50 Napoli CIG 589131963B Dr. De Matthaeis Mario Dr. Vitullo Domenico Geom.. Sabatino Alfonso

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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

DIREZIONE GENERALE

GESTIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Via Comunale del Principe 13/A Napoli

Fax 081/2549611

CAPITOLATO SPECIALE

Mappatura manufatti contenenti amianto in matrice compatta e friabile (D.Lgs.

81/08 e s.m.i. e DM 6/09/1994)

PRESIDIO OSPEDALIERO - SANTA MARIA DEL

POPOLO DEGLI INCURABILI

Via Maria Longo, 50 Napoli

CIG 589131963B

Dr. De Matthaeis Mario Dr. Vitullo Domenico Geom.. Sabatino Alfonso

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ART. 1 – NORME PRELIMINARI

Il presente Capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali e determina le condizioni tecniche normali

per l’esecuzione e la valutazione dei lavori e delle relative provviste. Tutti i lavori pertanto verranno eseguiti con la piena

osservanza sia delle prescrizioni particolari che delle norme.

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto riguarda la rimozione e bonifica di manufatti di amianto e contestuale sostituzione di materiale

presente presso il PO Santa Maria del Popolo degli Incurabili, sito in Via Maria Longo n. 50 Napoli.

Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, i mezzi d’opera, le attrezzature e i materiali necessari per dare il

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche

tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso di cui l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta

conoscenza.

L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

ART 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI.

L’appalto consiste nella rimozione – bonifica – trasporto a discarica di manufatti contenenti amianto, con

contestuale sostituzione di idoneo materiale in PVC e coibentante.

Le opere saranno realizzate in conformità con le prescrizioni del presente Capitolato. Il dettaglio delle opere da

realizzare è contenuto nell’allegato Computo Metrico Estimativo.

La tipologia dei lavori prevede:

1. Redazione di apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81). Il piano, in particolare,

prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dei manufatti di amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale

rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i

materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di

demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

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f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D. Lgs. n.

81/2008 e delle misure di cui all'articolo 255 del D. Lgs. n. 81/2008, adattandole alle particolari esigenze del lavoro

specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle

lettere d) ed e).

Il Piano di Lavoro sarà inviato all'Organo di Vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il

periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del

piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di

trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio,

deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.

2. Delimitazione dell’area di cantiere dedicata allo stoccaggio temporaneo dei materiali trattati e rimossi.

Installazione dell'unità di decontaminazione, del deposito dei D.P.I. da impiegarsi da parte del personale addetto allo

smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa. I trasporti di qualunque genere fino al cantiere e entro

l’ambito del medesimo, lo scarico, il tiro in alto, il calo in basso e lo spostamento dei materiali pertinenti alle opere

oggetto dell’appalto;

3. Campionamenti ambientali per il rilevamento delle fibre di amianto aerodisperse prima, durante e dopo gli

interventi per le aree cantierizzate e relative alla rimozione di manufatti in matrice friabile;

4. Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato (eventualmente conto terzi) dei rifiuti contenenti

amianto;

5. Conferimento a discarica autorizzata;

6. Bonifica finale dell’area, consistente nella raccolta dei frammenti a terra, confezionamento, trasporto con

mezzo autorizzato e smaltimento del terreno in impianto autorizzato;

7. Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di caratterizzazione del

rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato

dall’impianto ricettore.

Eventuali situazioni impreviste, che dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, verranno condivise con la

Direzione Lavori della Stazione Appaltante e valorizzate sulla base delle corrispondenti voci e tariffe indicate nel

computo metrico estimativo allegato, coerentemente alla percentuale di ribasso aggiudicata.

Inoltre, le attività da realizzare per la rimozione, bonifica e sostituzione dei manufatti saranno eseguite secondo

le indicazioni e la disponibilità fornita dalla Stazione Appaltante, intendendo quindi, oltre ai giorni lavorativi, anche

eventuali giorni festivi.

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ART. 4 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per l’esecuzione delle opere dovranno provenire da quelle località e da quegli

stabilimenti che l’appaltatore riterrà idonei alla corretta esecuzione dell’appalto e che, ad insindacabile giudizio della

Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie, senza difetti e idonei allo scopo cui sono stati

destinati.

ART. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per dare le opere oggetto del presente Appalto ed elencati

nei precedenti articoli, completamente finiti e funzionanti, in conformità di quanto stabilito nel presente Capitolato, con

tutti gli oneri di cui allo stesso, vengono appaltati a corpo dall’Impresa aggiudicataria e riportati nell’elenco prezzi del

presente Capitolato.

L’importo dell’appalto posto a base d’asta dell’affidamento è definito come segue:

a) Importo esecuzione servizio a corpo 62.587,29

b) Costi per la sicurezza 2.500,00

c) Occupazione suolo pubblico, SCIA e rapporti con enti

(valutati a corpo)

1.000,00

d) imprevisti 2.000,00

IMPORTO TOTALE 68.087,29

IVA 22% 14.979,20

IMPORTO LAVORI 83.066,49

L’importo contrattuale corrisponde all’importo del servizio di cui al punto a), al quale deve essere applicato il

ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli importi di cui al

punto b) e c), relativi agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e agli oneri per occupazione di suolo pubblico,

SCIA e rapporti con enti.

Gli importi di cui al punto b) e c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e agli oneri per

occupazione di suolo pubblico, SCIA e rapporti con enti, non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo

131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti.

ART. 6 - REQUISITI

La partecipazione alla gara d’appalto e la presentazione dell’offerta sottintenderanno, anzitutto, da parte

dell’Appaltatore l’implicita accettazione di tutti i lavori in oggetto e la completa approvazione, senza alcuna eccezione o

riserva, di tutti gli articoli del presente capitolato, per cui si darà per scontato che lo stesso Appaltatore:

• abbia preventivamente preso conoscenza delle opere da eseguire;

• abbia effettuato sopralluogo presso l’area interessata dai lavori, assumendo tutte le informazioni inerenti;

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• abbia accertato e rilevato tutte le condizioni particolari in cui dovranno svolgersi i lavori, anche per quanto

riguarda gli accessi e l’impianto del cantiere;

• abbia valutato, nel determinare la propria offerta, tutte le circostanze e gli elementi che potranno influire tanto sul

costo delle opere compiute, quanto sulle forniture dei materiali e sulle prestazioni di manodopera.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o

sopravvenienza di elementi non valutabili o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause od

eventi di forza maggiore, del tutto eccezionali e imprevedibili.

La ditta appaltatrice trattandosi, comunque, di bonifica di manufatti contenete amianto, alla stessa si richiede

che sia iscritto all’Albo Nazionale Gestione , cad. 10 B, ai sensi dell’art. 212 del D.les. 152/2006, “ Norme in materia di

gestione ambientale “ e s.m.i. (art. 25 D.leg. 205/2010) con sottoclasse d’assunzione (A-B-C), inoltre lo stesso dovrà

essere iscritto alla cat. 5 di quest’ultimo albo, in alternativa, potrà subappaltare il trasporto dei rifiuti a una ditta che abbia

analoga categoria

La ditta appaltatrice inoltre dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale previsto dall’art. 30 comma 4 del D.lgs.

05/02/1997 n. 22 – categoria 10 B.

Essendo l’importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00 e applicabile l’art. 90 del D.P.R. 207/2010

ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L’appalto verrà affidato dalla Committente all’Impresa aggiudicataria mediante regolare contratto d’appalto.

S’intenderanno far parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

• Il presente Capitolato Speciale con il relativo computo metrico allegato;

• L’offerta economica dell’Impresa per quanto non in contrasto con il Capitolato e con il contratto d’appalto;

• Piano Operativo di Sicurezza dell’Impresa;

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

I rapporti contrattuali tra l’Impresa e il Committente saranno regolati esclusivamente dai documenti sopra

elencati, rinunciando sin d’ora l’Impresa e ciò per patto espresso ad invocare a proprio favore, qualsiasi clausola

stampata possa figurare nei suoi preventivi, conferme d’ordine, bollettini di spedizione, fatture od altro.

ART. 8 - COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il Committente nomina un “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, come previsto dall’ Art. 92 del Titolo IV -

D.Lgs. 81/08 che avrà facoltà di far risiedere in cantiere, anche in permanenza, uno o più rappresentanti.

ART. 9 – DIREZIONE LAVORI

Il Committente ha la facoltà di nominare un Responsabile dei Lavori, incaricato per lo scopo dal Committente. Il

Direttore dei Lavori avrà la facoltà di far risiedere in cantiere anche in permanenza, uno o più suoi rappresentanti.

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L’Impresa è tenuta ad osservare e riconoscere sia in linea amministrativa sia in linea tecnica, gli ordini e le

decisioni della Direzione Lavori.

ART. 10 – RICHIAMO A LEGGI E DISPOSIZIONI

Oltre alle leggi, i decreti e regolamenti citati nel testo del presente Capitolato l’Impresa è tenuta ad osservare:

• D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965, D.M. del 18 aprile 1973 e D.P.R. 336 del 13 aprile 1994 relativi all’assicurazione

obbligatoria contro infortuni e malattie professionali

• DM 37/08, relativa alle norme per la sicurezza degli impianti

• Legge 257/92, inerente “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

• Decreto del Ministero della Sanità del 6 Settembre 1994, inerente “Normative e metodologie tecniche di

applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art.12, comma 2, della Legge 27 Marzo 1992, n° 257, relativa alla

cessazione dell’impiego dell’amianto”

• Circolare Ministero Sanità del 12.04.95, n° 7 esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994

• Decreto del Ministero della Sanità del 14 maggio 1996 relativo a “Normative e metodologie tecniche per gli

interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f),

dalla legge 27 marzo 1992

• D.P.R. 24 luglio 1996 n.459 inerente a “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,

93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”

• Il Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 22 del 5 febbraio 1997 su “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui

rifiuti, 91/689/CEE) sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, traslato nella

decisione della Commissione Europea del 16 gennaio 2001 (2001/118/CE, successivamente modificata nella

decisione della Commissione del 22 gennaio 2001 (2001/119/CE), decisione del consiglio del 26 luglio 2001

(2001/573/CE) e nelle rettifiche della decisione 2001/118/CE (GUCE 2/10/2001)”.

• Decreto del Ministero della Sanità del 7 luglio 1997 inerente a “Partecipazione al programma di controllo qualità

per l’idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore amianto”

• D.Lgs. 152/2006 norme in materia di gestione ambientali e s.m.i

• D.Lgs. 4 agosto 1999, n.359 che ha recepito La Direttiva europea che fissa i requisiti minimi di sicurezza e salute

per l'ausilio di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

• Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 maggio 2001 su “Criteri per l’individuazione e

l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”

• Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 13 Marzo 2003 relativo a “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

• D.Lgs. 81/08, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

• D.Lgs 106/09 correttivo del D.Lgs 81/08

• D.M. 14 maggio 1996 recante “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli

per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante:

"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"”.

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• Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 recante “Approvazione della scheda di partecipazione al programma di

controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto".

• Circolare Ministero Sanità del 12.04.95, n° 7 esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994

• Dm 27 Settembre 2010 recante Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di

quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

• D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture;

• D.P.R. 207/2010 Regolamento Codice dei Contratti.

Art.11 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per eventuali lavorazioni da far in subappalto dovrà procedersi

secondo le normative vigenti in materia.

Art. 12 - Consegna e inizio lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito

verbale, da effettuarsi, come previsto dall'art. 153 del DPR 207/2010, non oltre 10 giorni dalla predetta stipula, previa

convocazione dell'esecutore.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei

lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l'esecuzione

decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della

Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della

garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di

sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è

comunque escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione dell’ASL NA1, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile

ove dovuta.

ART. 13 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 50 (cinquanta) naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Non è computato nel tempo utile suddetto l’intervallo di tempo intercorrente fra la presentazione della

documentazione alla competente ASL e il successivo nulla osta da parte di questa. (tale intervallo non potrà essere

superiore a 30 giorni)

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze

inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi.

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ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni e climatologiche che impediscano in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può

ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Si applicano gli artt. 158 159 e 160 del DPR 207/2010 per quanto non in contrasto con la documentazione

contrattuale.

Qualora l'appaltatore, per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può

chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori

purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:il ritardo nell'installazione del cantiere e

nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia

elettrica e dell'acqua;

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere

di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente

approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- la mancanza dei materiali o attrezzature occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

- le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari e altri incaricati nonché le eventuali vertenze

a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso

appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte,

imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei

lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al

responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal

ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall’Amministrazione dell’ASL NA1.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del

procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi

verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute

adeguate da parte del responsabile del procedimento.

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ART. 15- PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto

contrattuale (art. 145 DPR 207/2010).

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento

dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova applicazione l'art. 18, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

L’inizio dei lavori è subordinato alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, della documentazione che sarà

richiesta al fine di comprovare il possesso dei requisiti e/o autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa di legge per lo

svolgimento dei lavori.

Prima dell’inizio delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà prendere contatto con i RESPONSABILI individuati dalla stazione

appaltante, affinché possa essere informato, dettagliatamente, sugli ambienti in cui deve operare, sui rischi specifici

esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare in relazione all’attività svolta, nonché, sui possibili

rischi dovuti a interferenze tra i lavori dell'Appaltatore stesso e le attività svolte presso il P. O.

Considerata l’urgenza, il contratto sarà stipulato entro 10 (dieci) giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del

provvedimento di aggiudicazione, ex art. 79 del d. lgs. n. 163\2006.

Entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore

predispone e consegna alla direzione lavori (ai sensi dell'art. 43, DPR 207/2010) un proprio programma esecutivo dei

lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione

lavorativa. Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla

direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine

senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi

illogicità o indicazioni erronee, palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate

allo scopo dal programma temporale superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del

contratto, a discrezione dell'Amministrazione, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs.

163/2006.

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La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio

con il medesimo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall’Amministrazione dell’ASL NA1 in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Circa la garanzia fideiussoria e la cauzione definitiva, si rimanda a quanto riportato nel disciplinare di gara

ART. 19 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art.125, del DPR 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del

contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi

nell'esecuzione dei lavori - polizza RCT.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente

il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

POLIZZA RCT - La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per

una somma di 500 mila Euro e deve:

• prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori

di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti

all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori

per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo

dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone

dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dall’Amministrazione dell’ASL NA1 occasionalmente o

saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;

• prevedere la copertura dei danni biologici;

• prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti

dall’Amministrazione dell’ASL NA1 autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione e del responsabile dei

lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

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ART. 20 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel

presente articolo.

ART. 21 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/2008.

ART. 22 - PIANI DI SICUREZZA

L'impresa che si aggiudica i lavori, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e, comunque, prima della consegna dei

lavori, rimane obbligata a redigere e consegnare alla stazione appaltante:

• eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando sia previsto ai sensi del

decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

• un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo non sia previsto ai

sensi del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

• un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e successive

modifiche e integrazioni, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.

Il piano di coordinamento e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto in conformità alle

prescrizioni 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, quando previsto ai sensi del predetto decreto legislativo,

ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora

dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie

competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore

per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza e di coordinamento loro

trasmessi dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per

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garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente

disattese nel piano stesso.

I piani di sicurezza e di coordinamento dovranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, con tutte le

imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra

loro e coerenti con i piani medesimo, il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di

tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il datore di lavoro rimane comunque il soggetto principalmente responsabilizzato in materia di sicurezza, egli

deve mettere in atto tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Restano, inoltre, a suo carico, in merito ai piani di sicurezza, i seguenti compiti:

• redigere il piano di emergenza avente come obiettivo principale quello di utilizzare al meglio le risorse disponibili nel

cantiere per far fronte alla prima emergenza e, nel caso che l'emergenza sia, tale da richiedere un intervento esterno, far

in modo che queste, coordinate con quelle dei servizi esterni, cioè con le autorità esterne al cantiere, quali vigili del

fuoco, polizia, pronto soccorso, possano raggiungere i seguenti risultati: salvataggio e protezione delle persone;

assistenza alle persone coinvolte nell'incidente; contenimento immediato e controllo dell'incidente; minimizzazione dei

danni ai beni e all'ambiente;

• mantenere il cantiere sempre in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità;

• scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone

di spostamento o di circolazione;

• stabilire le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

• provvedere alla manutenzione, al controllo prima dell'entrata in servizio e al controllo periodico degli impianti e

dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

• assicurare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali in

particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

• effettuare l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi

di lavoro o fasi di lavoro;

• organizzare la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

• coordinare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;

• avere macchine provviste di marchio CE così come disposto dalla direttiva macchine europea 2006/42/CE, in

vigore in Italia con il D Lgs 17/2010, nonché conformi all’Art. 70 del D Lgs 81/2008;

l'effettiva evoluzione dei lavori. Nella predisposizione delle attrezzature devono, evidentemente, essere rispettate le

indicazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Il datore di lavoro rimane ancora obbligato a:

• curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o

il responsabile dei lavori;

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• curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

• ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da qualsiasi

esposizione, mediante l'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili e privilegiando

sempre gli interventi alla fonte.

Il datore di lavoro deve, comunque, cercare di combattere i rischi alla fonte e, in particolare, deve intervenire sempre

a monte del processo produttivo, utilizzando quelle attrezzature che, a parità di risposte tecniche alle esigenze di

lavoro, offrano maggiore garanzie ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'organizzazione del cantiere in modo da garantire l'applicazione dei

principi generali di prevenzione, così come risulta essenziale far eseguire le fasi lavorative, che presentano maggiori

rischi, a personale altamente qualificato e opportunamente formato sull'uso delle attrezzature da utilizzare.

Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di consultare preventivamente i suoi rappresentanti per la

sicurezza sul piano di sicurezza e di coordinamento già predisposto dal committente, fornendo i necessari chiarimenti sui

contenuti del piano e facendo formulare agli stessi rappresentanti eventuali proposte al riguardo.

I rappresentanti per la sicurezza devono inoltre essere consultati preventivamente, comunque non meno di

dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, sulle modifiche significative che si ritengono di apportare ai piani medesimi.

Nei cantieri la cui durata è inferiore a 200 giorni, l'adempimento della predetta consultazione costituisce

assolvimento dell'obbligo di riunione annuale previsto dall'art. 35 del D. Lgs 81/2008, salvo motivata richiesta del

rappresentante per la sicurezza; se invece la durata del cantiere è superiore ai 200 giorni il predetto obbligo di riunione

annuale deve essere comunque soddisfatto.

Il datore di lavoro della ditta incaricata della rimozione del materiale contenente amianto è tenuto alla

presentazione di un piano di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di rimozione, alla ASL di competenza che, nel termine di

10 giorni, potrà rilasciare le eventuali prescrizioni in merito. Scaduto tale periodo il datore di lavoro potrà iniziare i lavori

anche senza parere della ASL, ferma restando la propria responsabilità nell'osservanza delle specifiche norme di legge .

L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla

citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione. Nel caso di inottemperanza agli obblighi

precisati nel presente articolo, accertata dall’Amministrazione dell’ASL NA1 o a essa segnalata dall'Ispettorato del

lavoro, l'amministrazione stessa comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto,

l'inadempienza accertata e procederà al la sospensione del pagamento, fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non

sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'amministrazione

appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

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ART. 23 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige il

certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori

procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e

verbalizza eventuali vizi e difformità di e s e c u z i o n e che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese

nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno

dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del

presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono

pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale

immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla

direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con

l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini

previsti dal capitolato speciale.

ART. 24 - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

II certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 237 DPR

207/2010).

ART. 25 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionale di lavoro e accordi

integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme

vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

• nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi

locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

• i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse

e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni

altra sua qualificazione giuridica;

• è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla

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responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

• è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo

a quanto previsto dall'art. 6 del DPR 207/2010.

In caso di inottemperanza, accertata dall’Amministrazione dell’ASL NA1 o a essa segnalata da un ente preposto, la

medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del

pagamento. I l pagamento all'impresa appaltatrice delle somme non è effettuato sino a quando non sia stato accertato

che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede

all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 26 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione dei lavori e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e a perfetta

regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente

non risultassero dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e

delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli descritti o previsti dal

capitolato;

d) gli attrezzi, e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

e) la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e

di accesso allo stesso;

f) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura

e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori

deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi

causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni

conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

g) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;

con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la

Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

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h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato

di esecuzione;

i) la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere;

j) gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

In definitiva, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a

regola d'arte. Con i prezzi contrattuali, l'appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato di servizio tutti gli

attrezzi e i mezzi d'opera, .

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi

dall’Amministrazione dell’ASL NA1 (enti pubblici, privati, aziende di servizi e altre eventuali) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti.

Comunque, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 27 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, di cui agli all’art. 178 del DPR 207/2010, e in

particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

• tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori:

• le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta

e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate

con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e

vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi

alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono

sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente

indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L' appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni prima e dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili

agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 28 - DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'appaltatore le proprie aree per

impiantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di

sicurezza, circolazione stradale e altre discipline vigenti.

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E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla

presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura e a carico dell'appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di

accesso allo stesso, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e provvedere alle

segnalazioni, .

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. L'Amministrazione potrà

pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino non graditi all’Amministrazione dell’ASL

NA1 per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al cantiere in

qualsiasi giorno e ora, in ogni parte delle opere oggetto dell'appalto.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore

di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646, l’eventuale custodia continuativa dev'essere affidata a

personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la

sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51.65 a Euro 516.46.

ART. 29 - MATERIALI E OGGETTI DI VALORE

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche e ai campioni, e dovranno essere accettati dai

rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno più essere

allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione, senza il consenso dei citati rappresentanti

dell'Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente

eseguiti dovranno essere rifatti.

Comunque, l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi possono essere rifiutati

anche dopo accettati e posti in opera.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto

dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli,

regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative

demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo a essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo

netto dei lavori.

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L'appaltatore è responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o

per negligenza dei suoi agenti e operai.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

• le spese contrattuali;;

• le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di

scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e

all'esecuzione dei lavori;

• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, art.139 del

DPR 207/2010, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e

sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati

nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 31 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori, le modalità predisposte

dall'Appaltatore non riescano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’ARST.

La Direzione Lavori si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un

prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse

dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In ogni caso l'andamento dei lavori dovrà seguire esattamente la sequenza di fasi di lavoro di cui agli elaborati

costituenti il progetto.

ART. 32 – DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori, nominata prima dell'inizio delle prestazioni, potrà essere sostituita in qualsiasi momento previa

comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R.

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ART. 33 - POTERI E COMPITI

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste, attinenti l'esecuzione dei

lavori e delle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. e il rappresentante dell'Appaltatore

all'uopo incaricato.

L'Appaltatore dovrà ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno impartite dalla Direzione dei

lavori.

Fatta eccezione per i casi d'urgenza, in cui un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni potrebbe compromettere la

regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni o l'acquisto di

beni o di servizi che comportino un aggravamento di spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta

dell'Amministrazione.

Le attività eseguite dall'Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se successivamente ritenute utili

dall’Amministrazione dell’ASL NA1, non saranno compensate.

Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni volta che ritenga

necessario o utile tutelare l'Amministrazione, anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su

qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi momento dovrà essere consentito l'accesso al cantiere e alla zona

dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori i quali avranno facoltà di assistere ai lavori e di effettuare controlli e

ordinare, a totale carico dell'Appaltatore, l'esecuzione di prove anche di laboratorio nonché l'acquisizione di eventuali

certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro posa in opera.

È in facoltà della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali rifiutati.

L'attività e le prescrizioni della Direzione dei lavori non potranno giammai essere invocati dall'Appaltatore come

pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei Lavori, si fa espresso rinvio

alle disposizioni del Regolamento di cui DPR 05/10/2010 n. 207, in quanto compatibili.

ART. 34 - VINCOLI CONSEGUENTI ALLE INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO OSPEDALIERO

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con l'esercizio ospeda l i e ro , l'Appaltatore

dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità delle attività sanitarie e non o

quanto meno siano contenute le soggezioni in limiti tali da non provocare d i s a g i o a l l ’ u t e n z a e

p e r s o n a l e nelle ore di punta.

ART. 35 - VINCOLI CONSEGUENTI ALLA PRESENZA DI EDIFICI

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero procurare qualche interferenza con gli edifici

presenti in prossimità dei cantieri, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia contenuta

al minimo qualsiasi soggezione o disturbo nei confronti delle costruzioni presenti.

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L'Amministrazione, anche per il tramite della D.L., si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a

garantire comunque la sicurezza e il minimo impatto nei confronti del tessuto urbano circostante la sede dei lavori.

Nell'elaborazione del programma dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere in particolare conto di sfavorevoli situazioni di

questo tipo proponendo tutti gli accorgimenti e le cautele per evitare il verificarsi di danni, anche se di lieve entità, con

le opportune opere atte a prevenirli, o necessarie per ridurre al minimo possibili effetti negativi.

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

ART. 36 - MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati con materiali e

tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore

riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle

caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità

rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia,

rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale e alle prescrizioni relative all’art. 167 del DPR

207/2010.

ART. 37 – CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI

L’esecuzione dei lavori verrà condotta conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché alle

disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori nominato dall’Ente Committente.

Sono a carico dell’Impresa tutte le opere provvisionali, armature, ponteggi, protezioni e qualsiasi altro onere.

L’Impresa adotterà a sua cura e spese speciali precauzioni per l’esecuzione delle opere di qualsiasi lavoro, in particolare

per evitare danni alle opere già realizzate.

ART. 38 – ONERI RELATIVI ALLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MANUFATTI

CONTENTENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE

L’intervento di rimozione dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla normativa vigente richiamata

all’Art.10 ed in particolare per i manufatti contenenti amianto, secondo le seguenti specifiche norme e modalità

operative.

Il personale che eseguirà il lavoro dovrà essere mano d’opera specializzata, in possesso delle abilitazioni

relative ai corsi di formazione/informazione/addestramento sui rischi connessi alle attività in presenza d’amianto e

materiali contenenti amianto e dell’idoneità specifica alla mansione rilasciata dal medico competente (D.Lgs. 81/08 Titolo

IX Capo III).

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Lo stoccaggio provvisorio presso la struttura dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza, e

l’impresa non potrà chiedere alcun onere aggiuntivo all’amministrazione.

ART. 39 – VERIFICA FINALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

Al termine dei lavori verrà accertata la corretta esecuzione degli stessi e la corrispondenza dei materiali

impiegati alle prescrizioni contrattuali da parte della Direzione Lavori del Committente.

Saranno a carico esclusivo dell’impresa i danni e le conseguenze di qualunque specie derivante al Committente

od a terzi per colpa dell’Impresa stessa e dei suoi dipendenti.

ART. 40 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA

Oltre agli oneri descritti nel Capitolato Speciale, saranno a carico dell’impresa anche gli oneri ed obblighi

seguenti:

• Ogni tassa ed imposta presente e futura inerente all’appalto ed alla esecuzione delle opere con l’esclusione

dell’iva;

• Le spese conseguenti all’osservanza di tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all’atto

dell’esecuzione delle opere e comunque applicabili ai lavori oggetto del presente appalto, comprese quelle

emanate dal comune e dagli enti locali;

• La domanda alle autorità competenti, completa di tutti gli allegati e disegni, per la richiesta dell’autorizzazione

all’esecuzione dei lavori, l’espletamento delle pratiche ed il pagamento delle tasse per la concessione di licenze e

permessi comunali di qualsiasi genere inerenti l’esecuzione dei lavori (occupazione di suolo pubblico, transito,

sosta, scarico, ecc.), la eventuale redazione di un progetto da eseguire, firmato da tecnico abilitato e la consegna

ai competenti uffici;

• L’adozione – nella esecuzione di tutti i lavori – delle cautele e dei provvedimenti atti a garantire la vita e

l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e di chiunque nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,

osservando tra l’altro, scrupolosamente le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs 81/08; in caso di

infortuni, pertanto ogni responsabilità sia civile che penale, ricadrà esclusivamente e completamente sull’impresa

e sul suo direttore tecnico, restandone sollevata l’amministrazione appaltante, la direzione lavori ed il personale

da essa dipendente;

• L’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, in relazione a tutte le opere

che saranno eseguite dall’impresa appaltatrice, direttamente o da altre ditte per suo conto, la relativa garanzia,

dovrà essere accesa per un massimale (unico) non inferiore a ____

• L’esecuzione delle eventuali recinzioni delle zone di lavoro e per il deposito dei materiali, compresa la fornitura,

posa e manutenzione dei lumi per i segnali notturni, nonché dei ponti di servizio e delle impalcature occorrenti per

l’esecuzione dei lavori appaltati;

• Gli impianti provvisori per l’acqua e per l’energia elettrica occorrenti per l’esecuzione dei lavori;

• Il lavoro straordinario, notturno e festivo;

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• La protezione con teli di materia plastica, e successiva pulitura di tutti i serramenti e di tutte le strutture e

manufatti vari, dopo la fine dei lavori;

• Il ripristino di manufatti danneggiati a causa dell’esercizio del cantiere, per esecuzioni di basamenti di macchine

puntellature, ecc.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, è conglobato nei prezzi dei lavori compensati a corpo.

Si ribadisce quindi che l’offerta economica presentata dall’Impresa sarà comprensiva anche dei predetti oneri

per redazione ed attuazione del piano di sicurezza.

Negli oneri a carico dell’Impresa e altresì compreso la realizzazione dell’impianto per le forniture di energie

elettriche e di acqua secondo le normative vigenti in materia di sicurezza, salvo specifici accordi con la Committenza.

L’Impresa dichiara espressamente che tutti gli oneri e gli obblighi sopra elencati ne ha tenuto conto nello

stabilire i prezzi di cui in seguito.

ART. 41 - DANNI A TERZI – RESPONSABILITÀ

Resta convenuto che ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente tutti i lavori oggetto del

presente appalto – comprese le eventuali prestazioni in economia - vengono assunti in forma piena e completa

dall’Impresa Appaltatrice sia nei confronti dei propri operai e dei terzi che nei confronti della Direzione Lavori, dell’Ente

Committente, e del loro personale.

L’Impresa, assumendo tale piena responsabilità nei confronti di chiunque, esonera fin da ora l’Ente

Committente e la Direzione Lavori, da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni causati a persone ed

a cose in dipendenza dei lavori.

La stessa Impresa dichiara altresì di sollevare nel modo più ampio e completo l’Ente e la Direzione Lavori da

ogni peso, fastidio, danno, controversia, o causa diretta o indiretta derivante da omissioni od infrazione alle Leggi e

regolamenti attualmente in vigore o che fossero in futuro emanati, relativi alle esecuzione dei lavori.

L’Impresa dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi inerenti alle assicurazioni antinfortunistiche, previdenziali e

di responsabilità civile verso terzi.

L’Impresa dichiara altresì il proprio impegno al rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed

antinfortunistiche del settore di appartenenza.

ART. 42 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO – SOSPENSIONI INGIUSTIFICATE RISOLUZIONI CONTROVERSIE

Qualora per qualsiasi negligenza dell’Impresa o per sua contravvenzione agli obblighi assunti e alle condizioni

stipulate, dovesse risultare compromessa la buona riuscita delle opere, e qualora i lavori dovessero essere

arbitrariamente sospesi o rallentati in maniera da pregiudicare il loro completamento entro i termini stabiliti, la Direzione

Lavori redigerà immediatamente apposito verbale, a seguito del quale l’Ente Committente avrà il diritto di considerare

risolto il contratto in danno dell’Appaltatore.

Resta comunque tassativamente stabilito che, insorgendo controversie prima e durante l’esecuzione dei lavori,

esse non daranno mai diritto all’Impresa di ritardare l’inizio dei lavori, di sospenderli o di rallentarli.

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Per quanto non sia previsto specificatamente nel presente Capitolato si osserveranno le vigenti disposizioni di Legge.

ART. 43 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario,

saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Napoli.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione dell’ASL NA1.

Dr. De Matthaeis Mario Dr. Vitullo Domenico Geom.. Sabatino Alfonso