Manutenzione dei veicoli ferroviari: ruoli, responsabilità ... · derivano, incluso quindi anche...
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Manutenzione dei veicoli
ferroviari: ruoli, responsabilità
e compiti
Genova 10 /02/2012
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Il mutamento dello scenario
Reti Chiuse Liberalizzazione
SICUREZZA
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Direttiva “Sicurezza”
Controllo
dei rischi
Aumento
Livello sicurezza
SGS
Principi:
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Autorizzazione di messa in
servizio
Conformità ai requisiti
essenziali
Compatibilità tecnica
Integrazione in sicurezza
STI,
Norme Tecniche
Nazionali
Notificate (Dir.
2004/49/CE)
Regolamento CE
352/2009
Direttiva “Interoperabilità” : autorizzazioni di messa in
servizio
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I soggetti del nuovo scenario
Agenzia Ferroviaria Europea
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Gestore Infrastruttura
Imprese
Organismi notificati / VIS
ALTRI OPERATORI
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Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie
Gestore
Infrastruttura
Imprese
Ferroviarie
Direzione
Generale per le
Investigazioni
Ferroviarie
Certificati di
sicurezza
Indagine
Norme e standard
Organismi
notificati
Raccomandazioni
di esercizio
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
Indirizzo e Vigilanza
Altri Operatori
settore
ferroviario
Autorizzazione
di sicurezza
Assetto del sistema ferroviario italiano dopo il d.lgs.162/2007
valutazione componenti
verifica sottosistemi
ECM Detentori
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Missione AGENZIA • Definire principi, procedure e ripartizione delle responsabilità
concernenti la sicurezza tra gli operatori;
• Definire un quadro regolamentare per la sicurezza
dell’esercizio ferroviario;
• Stabilire norme di sicurezza e standard tecnici per
l’esercizio ferroviario anche sulla base di proposte degli
operatori;
• Rilasciare autorizzazioni alla messa in servizio per
sottosistemi strutturali e veicoli;
• Rilasciare autorizzazioni e certificati di sicurezza e condurre
controlli, audit e monitoraggio delle attività degli
operatori.
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I principi alla base dell’assegnazione dei compiti e delle
responsabilità
Nell’attuale fase di ristrutturazione, che separerà le funzioni di
compagnie ferroviarie precedentemente integrate e porterà il
settore delle ferrovie da un ambito di autoregolamentazione ad
un ambito di regolamentazione pubblica, è importante che sia
mantenuta la sicurezza. Ove ragionevolmente praticabile, la
sicurezza dovrebbe essere ulteriormente migliorata alla luce del
progresso tecnico e scientifico e tutelando la competitività del
modo di trasporto su rotaia
Tutti gli operatori del sistema ferroviario, gestori
dell’infrastruttura e imprese ferroviarie, debbono
assumere la piena responsabilità per la sicurezza
della propria parte del sistema.
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I principi alla base dell’assegnazione dei compiti e delle
responsabilità
La responsabilità dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese
ferroviarie relativa al funzionamento dei sistemi ferroviari non
esclude che altri attori quali fabbricanti, fornitori di
servizi di manutenzione, addetti alla manutenzione,
fornitori di servizi, ed enti appaltanti si assumano la
responsabilità dei loro prodotti o servizi ai sensi delle
disposizioni della direttive relative all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità o convenzionale o di
altra legislazione comunitaria pertinente.
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Principali riferimenti normativi europei interessanti la
manutenzione
Atti normativi recenti:
• Direttiva 2004/49/CE (D.Lgs. 162/2007)
• Direttiva 2008/57/CE (D. Lgs. 191/2010)
• Direttiva 2008/110/CE (D. Lgs. 43/2011)
• Regolamento CE 352/2009
• Regolamento (UE) 445/2011
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Direttiva 2008/110/CE
Modifica in più punti la direttiva 2004/49/CE
Introduce le seguenti nuove figure:
Detentore
Soggetto Responsabile della Manutenzione
Definisce le relative responsabilità del Detentore e del Soggetto
Responsabile della Manutenzione
Introduce il concetto di veicolo (prima solo materiale rotabile)
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Decreto legislativo 43/2011
Decreto di attuazione della direttiva 2008/110/CE, modifica il
DLgs 162/2007 e contiene:
precisazioni per quanto riguarda i compiti dell’Agenzia
definizione di ruoli e responsabilità dei nuovi soggetti
“detentore” (keeper) e del “Soggetto Responsabile della
Manutenzione” (ECM)
certificazione del Soggetto Responsabile della Manutenzione
(ECM) dei carri
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Regolamento (UE) 445/2011
Introduce il sistema di certificazione dei soggetti
responsabili della manutenzione dei carri merci,
armonizzando requisiti e metodi per valutare la
capacità dei soggetti responsabili della manutenzione
ai sensi della Direttiva 2004/49/CE
Modifica il formato europeo del certificato di sicurezza
di cui al Regolamento (CE) 653/2007
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Manutenzione dei veicoli (1/2)
Più in generale sugli aspetti manutentivi l’Agenzia è
intervenuta per regolamentare la materia con il decreto n.
1/2009 del 6 aprile 2009 in cui ha tra l’altro attribuito, in
coerenza con gli indirizzi comunitari e con i principi fissati
dal decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, al
fabbricante, qualora sia anche il progettista del
sottosistema materiale rotabile, o al progettista stesso la
responsabilità di fornire all’utilizzatore le modalità d’uso,
nonché le condizioni di esercizio, il piano e le modalità di
manutenzione all’interno delle quali è garantito il
mantenimento dei requisiti richiesti nel tempo.
Scenario attuale in Italia
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Manutenzione dei veicoli (2/2)
Sempre nel decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 è stata
individuata la figura del fornitore dei servizi di
manutenzione cui è stata attribuita la responsabilità di
fornire detti servizi conformemente ai requisiti richiesti,
ferme restando le responsabilità attribuite dalla norma
primaria (Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162) ai
Gestori dell’infrastruttura ed alle Imprese ferroviarie, che
sono responsabili della propria parte di sistema, del relativo
funzionamento sicuro e del controllo dei rischi che ne
derivano, incluso quindi anche la manutenzione dei propri
rotabili inseriti nel registro di immatricolazione nazionale
(RIN).
Scenario attuale in Italia
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Manutenzione dei veicoli (nuovo scenario)
Il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 viene modificato per
tenere conto del nuovo scenario normativo vigente a seguito
del recepimento delle direttive sulla sicurezza ed
interoperabilità ferroviaria, dell’emanazione di diversi
regolamenti europei e delle attribuzioni di nuove competenze
all’Agenzia.
In particolare nel campo della manutenzione si tiene conto
dei nuovi soggetti:
“detentore” (keeper)
“Soggetto Responsabile della Manutenzione” (ECM)
e della certificazione del Soggetto Responsabile della
Manutenzione (ECM) dei carri.
Scenario a seguito del recepimento della Direttiva 2008/110/CE
– D.Lgs. n. 43/2011
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Iscrizione dei rotabili nel Registro d’immatricolazione
Nazionale (RIN)
La Decisione 2007/756/CE, modificata dalla Decisione
2011/107/UE, stabilisce che l’organismo designato da ogni
Stato membro per tenere e aggiornare il registro di
immatricolazione nazionale, deve inserire nel registro di
immatricolazione nazionale tutti i veicoli utilizzati sia nel
traffico nazionale che internazionale (ultima scadenza 9
novembre 2010), e per ciascuno di essi, tra gli altri dati, il
“detentore” ed il “soggetto responsabile della
manutenzione”
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Nuovi soggetti con compiti di sicurezza (1/3)
Detentore il soggetto o l'entità' che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; può essere il proprietario o avere il diritto di utilizzare il veicolo.
•Ciascun detentore deve essere registrato presso l’ERA ed a seguito di tale registrazione gli verrà attribuito un codice “Vehicle Keeper Marking( VKM)”;
•Il codice VKM del detentore del veicolo dovrà essere appositamente riportato in ciascun veicolo per il quale nel RIN risulta associato quel detentore;
•Il detentore dovrà disciplinare appositamente tutti i rapporti con gli altri soggetti con cui si interfaccia (imprese ferroviarie, Gestore Infrastruttura, ECM, etc..)
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Nuovi soggetti con compiti di sicurezza (2/3)
Soggetto Responsabile della Manutenzione (ECM): Soggetto Responsabile della Manutenzione di un veicolo registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale (RIN).
Gli ECM dei carri merci devono essere certificati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 e del Regolamento europeo (UE) n. 445/2011 della commissione del 10 maggio 2011.
• per ciascuno veicolo è individuato l’ECM, che deve essere indicato dal Titolare della Registrazione nel RIN all’atto della registrazione del veicolo stesso, conformemente all’articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;
• L’ECM può essere, tra gli altri, un’impresa ferroviaria, un gestore della infrastruttura o un detentore;
• L’ECM effettua direttamente la manutenzione o la affida ad officine di manutenzione qualificate dall’ECM stesso, nell’ambito della propria certificazione qualora prevista. continua
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Nuovi soggetti con compiti di sicurezza (3/3)
Il Soggetto Responsabile della Manutenzione assicura che i veicoli possano circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione, composto dalle funzioni seguenti:
a) la funzione di gestione, che consiste nel sovrintendere e coordinare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) e garantisce le condizioni di sicurezza dei veicoli nel sistema ferroviario;
b) la funzione di sviluppo della manutenzione, che è responsabile della gestione del piano di manutenzione, inclusa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e operativi nonché del funzionamento e dell’esperienza maturata;
c) la funzione di gestione della manutenzione della flotta, che gestisce la rimozione dall’attività del veicolo per essere sottoposto a manutenzione e il suo successivo ritorno in esercizio; nonché,
d) la funzione di esecuzione della manutenzione, che consiste nell’eseguire la necessaria manutenzione tecnica di un veicolo o di sue parti, inclusa la documentazione per la reimmissione in servizio.
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Responsabilità dell’ECM
Il Soggetto Responsabile della Manutenzione assicura che i veicoli siano mantenuti conformi:
a) al “maintenance file” di ciascun veicolo; b) ai requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le
disposizioni delle STI.
L’ECM ha la responsabilità di impostare, sviluppare e gestire “maintenance file” per ciascun veicolo di cui ha l’incarico di ECM.
La certificazione, nel caso dei carri, copre tutte e quatto le funzioni.
L’ECM deve essere responsabile attraverso i propri clienti (ed anche gli utilizzatori dei veicoli) dell’esito delle attività di manutenzione che svolge al proprio interno o all’esterno.
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Relazioni fra le parti coinvolte nei processi di
manutenzione: il Detentore
I differenti ruoli nei processi manutentivi possono essere assunti da un singolo soggetto oppure suddivisi fra diversi soggetti. Comunque, ciascun soggetto deve assumere la propria responsabilità del ruolo che assume:
• Detentore La Direttiva Sicurezza (Articolo 4 comma 4) definisce le responsabilità del detentore. Essenzialmente, il detentore deve assicurare che i prodotti ed i servizi offerti soddisfano i requisiti di sicurezza. Il contratto stipulato fra il detentore e l’IF/GI/ECM deve coprire tutti i requisiti rilevanti, incluso almeno: responsabilità e ruoli relativamente agli aspetti di sicurezza, l’obbligo relativo al trasferimento delle informazioni rilevanti, la tracciabilità dei documenti di sicurezza ed il possibile rispetto di specifiche regole di manutenzione (p.e. standard nazionali).
Almeno se diversamente specificato nel RIN, il detentore dei veicoli è considerato anche il “titolare della registrazione” secondo il significato dato nell’ Articolo 33(3) della Direttiva Interoperabilità 2008/57/CE (Vedi allegato 3.2.3 della Decisione 2011/107/EU). Un detentore può essere l’ECM o il “titolare della registrazione” del veicolo ma non è obbligatorio.
Nel caso dei carri, quando il detentore stabilisce una relazione con le IF e/o un ECM, gli obblighi ed i diritti del detentore sono descritte nella stragrande maggioranza dei casi nel Capitolo II delle GCU.
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Relazioni fra le parti coinvolte nei processi di
manutenzione: Impresa Ferroviaria/Gestore Infrastruttura
• Impresa Ferroviaria / Gestore dell’Infrastruttura
La direttiva Sicurezza Articolo 4(3) stabilisce che le IF o GI devono essere responsabili della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro e richiede che essi definiscano un Sistema di Gestione della Sicurezza. Le IF o GI sono responsabili delle operazioni di sicurezza e quindi devono verificare che i veicoli siano sottoposti alle dovute attività manutentive in modo che possano essere usati in sicurezza.
Le IF o GI devono assicurare, attraverso il loro SGS, il controllo dei rischi derivanti dalla loro attività, compresi i servizi di manutenzione, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici.
A tal fine una IF o GI deve stipulare appositi contratti con l’ECM dei veicoli utilizzati nei propri treni. Potrebbe essere un contratto fra IF o GI e direttamente l’ECM oppure una catena di contratti che coinvolge altri soggetti come il Detentore. Questo contratto deve essere coerente con le procedure stabilite dalla IF o GI nel proprio SGS, incluso l’aspetto relativo allo scambio delle informazioni.
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Relazioni fra le parti coinvolte nei processi di
manutenzione: Impresa Ferroviaria/Gestore Infrastruttura
Questo significa in particolare che:
• o l’ECM e l’officina di manutenzione interessata (se esterna all’ECM) devono soddisfare i requisiti relativi alla manutenzione e quindi facilitare l’ottenimento del certificato di sicurezza / autorizzazione di sicurezza;
• o l’IF/GI deve considerare e tenere sotto controlli i rischi derivanti dalla fornitura all’esterno dei servizi di manutenzione. Misure di controllo devono essere implementate sotto forma di ispezioni e monitoraggio prima della partenza dei treni o durante l’esercizio. Quindi, le IF/GI incaricate di effettuare il livello 1 della manutenzione (normalmente effettuate dal personale di verifica e dai macchinisti);
• o le IF/GI devono assicurare, attraverso appropriate attività di monitoraggio, che i fornitori di servizi di manutenzione ed il servizio offerto soddisfano i requisiti di manutenzione (soprattutto per quanto riguarda le attività connesse con la sicurezza);
• o le IF/GI devono dare assicurazione che l’ECM e l’officina di manutenzione interessata (se esterna all’ECM) hanno dato consenso di accettare i controlli, ispezioni e audit;
• o le IF/GI devono assicurare, che le misure preventive o correttive sono state implementate dopo i controlli, ispezioni e audit;
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Relazioni fra le parti coinvolte nei processi di
manutenzione: l’Officina di manutenzione
Un’officina di manutenzione è un’organizzazione mobile o fissa composta da personale, incluso quello con responsabilità direttive, strumenti e impianti finalizzata a effettuare la manutenzione di veicoli, parti, componenti o sub assemblaggi di veicoli.
In particolare:
•assicura l’esecuzione tecnica delle attività definite nel “maintenance file” ed ordinate dall’ECM;
•deve essere competente per eseguire le attività di manutenzione richieste dall’ECM. Generalmente l’officina di manutenzione fornirà all’ECM un report con riportate tutte le attività di manutenzione effettuate. Vi è ultimamente sempre di più la tendenza nei contratti fra ECM e officina di manutenzione di inserire nei report non solo le attività di manutenzione effettuate ma anche le informazioni in merito ai ritorni di esperienza;
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Relazioni fra le parti coinvolte nei processi di
manutenzione: il “titolare della registrazione”
• Titolare della registrazione (Registration holder)
L’articolo 33 della Direttiva Interoperabilità stabilisce che il “registration holder” è responsabile di fornire tutte le informazioni (incluso l’incarico assegnato ad un determinato ECM, chi è il detentore ed il proprietario) per la registrazione dei veicoli nel Registro Nazionale di Immatricolazione. Il titolare della registrazione del veicolo può essere fra gli altri un detentore o un ECM (pure registrati nel RIN).
Il titolare della registrazione del veicolo è responsabile della veridicità dei dati forniti all’entità di registrazione nazionale (ANSF in Italia) e di eventuali modifiche di tali dati che devono essere immediatamente comunicate all’entità di registrazione nazionale.
In caso di cambio dell’ECM, il titolare della registrazione al momento della comunicazione deve dare evidenza del nuovo ECM che ha accettato l’incarico e finché non vi è tale evidenza la registrazione del veicolo è sospesa.
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RELAZIONI FRA ECM-DETENTORE-IF/GI
IF / GI DETENTORE ECM
Relazione più comune fra IF/GI, Detentori ed ECM
IF / GI = ECM DETENTORE
IF / GI
ECM
=
DETENTORE
Altre possibili relazioni fra IF/GI, Detentori ed ECM
contratto contratto
contratto
contratto
p.e. per i
carri GCU
p.e. per i
carri GCU
p.e. per i
carri GCU
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ECM: Funzione di gestione
La funzione di gestione deve garantire il coordinamento ed il
monitoraggio di tutte le attività di manutenzione dell’ECM:
• la gestione dei processi che sono comuni a tutte le certificazioni dei
sistemi di gestione ma mirati ai seguenti specifici aspetti: leadership,
analisi dei rischi, monitoraggio, organizzazione della formazione.
L’implementazione dei CSM risk assessment è obbligatorio.
• I processi che sono comuni a tutte le certificazioni dei sistemi di
gestione ma ottimizzati per le specifiche applicazioni: struttura e
responsabilità, competence management, information management,
documentation management.
• I processi relativi alle attività assegnate all’esterno. Questo è un punto
cruciale perché gli ECM devono richiedere “expertise” tecniche
esterne e gestire le funzioni di gestione della manutenzione della flotta
e di esecuzione della manutenzione, spesso assegnate all’esterno,
attraverso specifici contratti con detentori e IF/GI.
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ECM: Funzione di sviluppo della manutenzione
Questa funzione dell’ECM deve garantire il rispetto delle regole
di interoperabilità e l’impostazione, costituzione e continuo aggiornamento del “maintenance file”, introdotto dall’articolo 14a
della Direttiva Sicurezza. Uno dei compiti dell’ECM è proprio
quello di sviluppare e gestire (aggiornamento continuo) il
“maintenance file”.
Lo sviluppo iniziale del “maintenance file” è basato sul
cosiddetto “technical file” e sull’Autorizzazione di messa in servizio
del veicolo. Lo sviluppo iniziale del “maintenance file” dovrà tenere conto anche del profilo di esercizio previsto per il veicolo.
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ECM: Funzione di gestione della manutenzione della
flotta
Questa funzione copre tutte le attività finalizzate alla gestione dei veicoli per quanto riguarda il rispetto delle scadenze manutentive (togliere dall’esercizio e rimettere in esercizio prima e dopo l’effettuazione delle attività manutentive previste) e la gestione dei rapporti con gli altri servizi interni dell’ECM e/o con le officine esterne.
Un veicolo può essere rimesso in esercizio solo quando le operazioni di manutenzione sono state completate ed il veicolo è idoneo per un esercizio sicuro. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l’officina che ha avuto l’incarico di eseguire la manutenzione deve fornire l’informazione circa la completezza delle attività manutentive effettuate sul veicolo.
In particolare questa funzione è responsabile per:
• applicare il “maintenance file” (aggiornato) dei veicoli;
• raccogliere e trasferire alla funzione sviluppo della manutenzione le informazioni sulle attività manutentive effettuate ed il ritorno dell’esercizio effettuato, compreso almeno difetti rilevati, incidenti, inconvenienti, percorrenza effettuata.
Gestione della
manutenzione della flotta INPUT OUTPUT
Maintenance file • Ordini di manutenzione
• Ritorni dall’esercizio
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ECM: Funzione di esecuzione della manutenzione
La funzione responsabile di eseguire tecnicamente gli ordini di manutenzione ricevuti dalla funzione di gestione della manutenzione della flotta. Questa funzione può essere svolta in un’ Officina di Manutenzione oppure da un dedicato staff operativo delle IF/GI come i macchinisti/verificatori o tecnici di altri soggetti a cui è stato affidata l’esecuzione di manutenzione (costruttori dei veicoli o dei componenti).
Questa funzione è responsabile della gestione dei contratti con la funzione di gestione della manutenzione della flotta, della gestione dei fornitori, della gestione delle apparecchiature, equipaggiamenti e strumenti e della gestione dei lavori di manutenzione.
Esecuzione della
manutenzione INPUT OUTPUT
• Ordini di manutenzione;
• Veicoli da sottoporre alla
manutenzione
• resoconto della manutenzione
effettuata, inclusa la documentazione
per il ritorno all’esercizio;
• Ritorni di esperienza se richiesti;
• Veicolo con manutenzione eseguita.
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Progetti in corso
Sistema abilitativo per il personale di manutenzione
del materiale rotabile
ANSF sta adottando anche per il personale addetto alla manutenzione del
materiale rotabile, così come già previsto per le altre tipologie di
personale che svolge attività di sicurezza, uno specifico sistema abilitativo
ANSF ha già emanato il Decreto n. 14/2009 “norme per il riconoscimento
degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di
sicurezza”
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Grazie per l’attenzione