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M NU LE PER L TR DUZIONE DELLE PUBBLIC ZIONI

DELL B NC CENTR LE EUROPE

Ultimo aggiornamento: luglio 2009

Direzione Generale Segretariato e servizi linguisticiDivisione Servizi linguistici

Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria Divisione Coordinamento delle attività per l’Eurosistema

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Il presente Manuale è proprietà intellettuale della Banca centrale europea(Direzione Generale Segretariato e servizi linguistici, Divisione Servizi linguistici)e della Banca d’Italia (Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria,Divisione Coordinamento delle attività per l’Eurosistema).

Non può essere riprodotto in parte o per intero, incluso in basi di dati, néutilizzato a scopi commerciali senza la previa autorizzazione delle due istituzioni.

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MANUALE PER LA TRADUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

INDICE

Prefazione 

Guida alla traduzione 

1. Indicazioni di carattere procedurale

1.1 Ricerche terminologiche

1.2 Citazioni

1.2.1 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1.2.2 Atti giuridici

1.2.3 Articoli del Trattato e della legislazione secondaria dell’UE

2. Regole generali 

2.1 Articoli e preposizioni articolate

2.2 Sostantivi

2.2.1 Nomi delle banche centrali

2.2.2 Termini stranieri

2.2.3 Toponimi

2.2.4 Maiuscole/minuscole

2.3 Sigle e acronimi

2.3.1 Maiuscole/minuscole

2.3.2 Uso dell’articolo

2.4 Congiunzioni

2.5 Cifre e simboli grafici

2.5.1 Numeri cardinali scritti in cifre o in lettere

2.6 Punteggiatura

2.7 Uso del corsivo

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2.7.1 Nomi di organismi, leggi, strumenti finanziari

2.7.2 Pubblicazioni e parti di pubblicazioni

2.8 Convenzioni per la redazione della bibliografia2.9 Convenzioni per i recapiti della BCE

3. Lessico problematico

4. Errori e imprecisioni da evitare

5. Indicazioni di carattere stilistico 

APPENDICE I Terminologia delle pubblicazioni della Banca centrale europea:Glossario ragionato inglese-italiano 

APPENDICE II BCE, SEBC, Unione europea e altri consessi e organismiinternazionali 

APPENDICE III Passi del Trattato che istituisce la Comunità europea 

LEGENDA

RA = Rapporto annuale della BCE

RC = Rapporto sulla convergenza

BM = Bollettino mensile della BCE

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PREFAZIONE

Il manuale è stato compilato congiuntamente dall’unità italiana della Divisione Servizi

linguistici della Banca centrale europea e dalla Divisione Coordinamento delle attività per

l’Eurosistema del Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria della Banca d’Italia.

Si compone di una parte descrittiva (Guida alla traduzione) e di tre appendici

terminologiche ( Appendice I - Terminologia delle pubblicazioni della Banca centrale

europea: glossario ragionato inglese-italiano,  Appendice II - BCE, SEBC, Unione

europea e altri consessi e organismi internazionali, Appendice III - Passi del Trattato che

istituisce la Comunità europea).

Questo lavoro costituisce il punto di riferimento per tutte le figure coinvolte nel

 processo di traduzione delle pubblicazioni della Banca centrale europea, ovvero traduttori

esterni e interni, revisori e correttori di bozze. La guida e il materiale di supporto allegato

 permettono di conseguire il grado di uniformità terminologica, stilistica e grafica

auspicabile nelle pubblicazioni di uno stesso editore. Le indicazioni hanno carattere

 prescrittivo, anche laddove rappresentino una pura convenzione e quindi non

costituiscano la sola soluzione possibile.

Il documento è concepito come un’entità in evoluzione, destinata a essere

aggiornata con una certa frequenza per riflettere i cambiamenti del contesto e della lingua

e poter rispondere alle nuove esigenze degli utilizzatori.

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GUIDA ALLA TRADUZIONE

1. INDICAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

1.1  Ricerche terminologiche

a)  Consultare sempre eventuali edizioni precedenti della pubblicazione di cui si sta

curando la traduzione. Nel caso del Bollettino mensile della BCE si attinga al numero

 più recente, poiché alcune scelte terminologiche potrebbero essere state modificate; in

 particolare, si raccomanda di consultare grafici e tavole del testo e della parte

statistica, ove figurano tutte le principali variabili economiche.

 b) 

Ricerche terminologiche in Internet:

•   per reperire materiale da siti specifici, si consiglia di accedere a Google

all’indirizzo www.google.it. Selezionare quindi la ricerca avanzata e inserire nel

campo “Domini” il dominio del sito desiderato; per il sito della BCE digitare:

ecb.europa.eu

•   per quanto riguarda il sito della Banca d’Italia, utilizzare il motore di ricerca del

sito stesso; si consiglia di avvalersi della funzione “frase”

•   per la terminologia comunitaria si segnala la base di dati IATE (URL:

iate.europa.eu). Può, inoltre, risultare utile una “ricerca per parole” sul sito di

EUR-Lex (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_mot.do)1. Si raccomanda

inoltre il portale della Rete di eccellenza dell’italiano istituzionale

(www.reterei.eu).

1 EUR-Lex ha sostituito Celex, ancora presente in Internet ma non più aggiornato dal 1° gennaio 2005.

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1.2 

Citazioni

In caso di citazioni da una qualsiasi pubblicazione, riportare sempre la traduzione

ufficiale (tassativamente se si utilizzano le virgolette). Unica deroga: l’uso delle

maiuscole e minuscole va adeguato secondo le convenzioni adottate per le pubblicazioni

della BCE (es.: “Statuto della BCE” e non “statuto della BCE” come invece compare nel

Trattato).

•  Se si cita dai trattati dell’Unione europea, fare bene attenzione ad attingere alla

fonte corretta (nella maggior parte dei casi le citazioni saranno tratte dalla

versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea disponibile

all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm; potranno, tuttavia,

 presentarsi riferimenti da altri trattati reperibili allo stesso indirizzo Internet). Per

 praticità, le parti del Trattato attinenti alla BCE (compreso lo Statuto del Sistema

europeo di banche centrali e della Banca centrale europea) sono riportate

nell’Appendice III del presente Manuale.

•   Nel caso della legislazione secondaria, risalire alla traduzione ufficiale attraverso

archivi cartacei o il sito Internet di EUR-Lex (pagina principale: http://eur-

lex.europa.eu/it/index.htm, sezione “ricerca semplice”: http://eur-

lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it).

•  La traduzione italiana delle pubblicazioni della BCE è disponibile nella sezione

“Publications” del sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu  (ad es. il

Compendium e altri atti giuridici, comunicati stampa, materiale sull’euro e sulla

BCE) e/o nella sezione “Pubblicazioni BCE” del sito della Banca d’Italia

all’indirizzo www.bancaditalia.it (ad es. le pubblicazioni periodiche, fra cui BM,

RA, RC, procedure di consultazione pubblica). Tutti i testi in inglese si possono

scaricare dal sito della BCE.

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La Decisione della Banca centrale europea relativa all’accesso del pubblico ai

documenti e agli archivi della Banca centrale europea (BCE/1998/12)

Il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998,

sull’introduzione dell’euro

 b)  Quando si riporta il nome dell’atto seguito dalla sigla dell’istituzione oppure organo e

dal numero, il nome dell’atto va scritto con la lettera maiuscola, ad es.

La Direttiva 89/57/CE del Consiglio

La Decisione BCE/2001/7

c) 

In qualsiasi altro caso il nome dell’atto va scritto con la lettera minuscola, ad es.

La decisione relativa all’accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della

Banca centrale europea

La struttura tipo dei titoli degli atti giuridici promulgati dalle istituzioni dell’UE o dalla

BCE è la seguente (si presti particolare attenzione all’uso della specificazione “n.” e delle

virgole):

 Atti dell’UE: Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998,

relativo all’introduzione dell’euro

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria3 

Raccomandazione della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa

alle spese bancarie per la conversione in euro (98/286/CE)4 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio

2001, relativa all’adeguamento delle prospettive finanziarie alle

condizioni d’esecuzione (2001/692/CE)5 

3 Nel caso delle direttive, decisioni e raccomandazioni, quando il numero progressivo precede l’anno, siutilizza la specificazione “n.”; quando invece l’anno precede il numero, tale specificazione non vieneutilizzata (convenzione UE).

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 Atti della BCE:  Decisione della Banca centrale europea, del 3 novembre 1998,

relativa all’accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della

Banca centrale europea (BCE/1998/12)

Decisione della Banca centrale europea, del 3 dicembre 2001, che

modifica la decisione BCE/2001/7 relativa a tagli, specifiche,

riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

(BCE/2001/14)

Indirizzo della Banca centrale europea, del 10 gennaio 2001, che

adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione

del contante nel 2002 (BCE/2001/1)

Regolamento (CE) della Banca centrale europea, del 22 novembre

2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni

finanziarie monetarie (BCE/2001/13) 

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 10 febbraio

2002, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche

centrali nazionali (BCE/2000/2)

1.2.3 

Articoli del Trattato6 e della legislazione secondaria dell’UE

Traducendo verso l’italiano è necessario esplicitare i riferimenti che in inglese figurano in

forma di numeri/lettere fra parentesi, ad es.

Art. 105 (1) of the TreatyL’articolo 105, paragrafo 1, del Trattato

4 Cfr. nota 2.5 Cfr. nota 2.6 Nei testi giuridici della BCE pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, quando si fa riferimento al Trattato cheistituisce la Comunità europea e allo Statuto del SEBC e della BCE senza riportarne il titolo per esteso, siusa la lettera minuscola (lo statuto, il trattato). In qualsiasi altra pubblicazione della BCE, si preferiscetuttavia utilizzare la lettera maiuscola, poiché i riferimenti sono più rari e meno scontati per il lettore.

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 ATTENZIONE

Si noti l’uso della lettera minuscola e della forma estesa (EN: Article/Art. = IT: articolo)

e della virgola.

Approfondimento

Per una corretta citazione occorre conoscere la struttura degli atti giuridici comunitari:

•  Parte [nella parte I / nella parte prima]

•  Titolo [nel titolo I]

•  Capo [nel capo 1 / I]

•  Sezione [nella sezione 1]

•  Visto [nel primo visto]

•  Considerando [nel (primo) considerando]

•  Articolo [nell’articolo unico / all’articolo 1]

•  Paragrafo [nel paragrafo 1]

•  Comma [nel primo / secondo / ultimo comma]

 ATTENZIONE  

Si distingue da lettere, numeri e trattini poiché non è proceduto da alcun particolare segno grafico.

• 

Lettera [alla lettera a)] ATTENZIONE

 Non confondere la lettera in quanto suddivisione di articolo con la lettera che talvolta compare nel titolo stesso

dell’articolo accanto al numero, ad es. 

EN: Article 103 (1) (ex Article 104b (1))

IT: L’articolo 103, paragrafo 1, (ex articolo 104 B, paragrafo 1,)

Si noti l’uso della maiuscola in italiano.

•  Punto [al punto 1]

•  Trattino [al primo trattino]

• 

Allegato [in allegato / nell’allegato I]

•  Appendice [nell’appendice 1 (dell’allegato)] 

 ATTENZIONE

Fa eccezione alla regola esposta al punto precedente la citazione degli articoli dello

Statuto del SEBC e della BCE, ad es. 

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In accordance with the Statute (Article 12.1)

Conformemente allo Statuto (articolo 12.1)

2. REGOLE GENERALI

2.1 Articoli e preposizioni articolate 

Davanti a parte del discorso (al singolare) che inizi per vocale, l’articolo determinativo o

indeterminativo e le preposizioni articolate vanno sempre apostrofati (ad es. un’efficace

 politica, dell’unione monetaria).

Per l’uso specifico con sigle/acronimi si veda la sezione 2.3.

2.2 Sostantivo

2.2.1 Nomi delle banche centrali

•  In generale si traducono solo i nomi delle banche centrali per i quali si rende

comunque necessaria la traslitterazione (ad es. Banca di Grecia, Banca centrale di

Cipro, Banca del Giappone). Gli altri restano nella lingua nazionale, in tondo senza

virgolette.

•  Il caso della banca centrale bulgara è particolare. Poiché, su richiesta di quest’ultima,

deve figurare la denominazione ufficiale in cirillico, si applica la seguente

convenzione: Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria).

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•  Alcune banche centrali hanno una doppia denominazione corrispondente alle lingue

ufficiali del rispettivo paese, utilizzate nell’ambito della banca centrale stessa (ad es.

Suomen Pankki - Finlands Bank). In italiano non modificare.

Per l’elenco delle denominazioni ufficiali delle banche centrali nazionali che aderiscono

al SEBC e delle banche centrali dei paesi aderenti (BCPA) si veda l’Appendice II.

•  Di norma i nomi delle banche centrali sono considerati femminili (ad es. la

Riksbank), perché si presuppone che il termine principale significhi “banca”, che in

italiano è di genere femminile. Fanno eccezione le combinazioni in cui compare il

termine “banco” (ad es. il Banco de Portugal), poiché quest’ultimo, di genere

maschile, esiste e viene usato anche in italiano nell’accezione di “banca” (ad es. il

Banco Ambrosiano Veneto).

2.2.2 Termini stranieri

•  Uso del corsivo: i sostantivi in lingua straniera (inglese, latino ecc.) vanno in corsivo

(ad es. new economy, stock , swap,  trade-off ), così come qualsiasi altra parte del

discorso che figuri in una lingua diversa dall’italiano (ad es. overnight, una tantum,

ad hoc). Fanno eccezione i nomi propri (ad es. Federal Reserve, Federal Fund, nomi

delle banche centrali) e alcuni termini che sono ormai diventati parte della lingua

italiana (ad es. shock, pro capite). Per indicazioni più dettagliate sull’uso del corsivo,

si veda la sezione 2.7, in particolare la rubrica 2.7.1.

•  Uso del plurale: i sostantivi stranieri restano invariati al plurale (ad es. i  future, le 

lobby).

 ATTENZIONE

Per evitare errori di battitura si raccomanda di non riscrivere i termini stranieri e i nomi

 propri, ma di lasciare quelli che compaiono nel testo originale via via che si sovrascrive

la traduzione. La stessa raccomandazione vale per le cifre e per le sigle.

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2.2.3 Toponimi

•  Di norma la sequenza in cui figurano gli Stati dell’Unione europea o i paesi dell’area

dell’euro rispecchia l’ordine alfabetico dei nomi rispettivi nella lingua nazionale.

Trattandosi di una convenzione UE, tale sequenza non va modificata in traduzione

(cfr. il siglario nel Bollettino mensile).

Tuttavia se l’autore si discosta da tale convenzione, il traduttore adotterà in italiano il

criterio equivalente. Possibili criteri di ordinamento sono riportati di seguito per

chiarezza:

a)  se nel testo inglese viene seguito l’ordine alfabetico dei nomi dei paesi in inglese,

nel testo italiano si segue l’ordine alfabetico dei nomi dei paesi in italiano;

 b) 

se l’autore elenca i paesi secondo l’ordine alfabetico delle sigle, in italiano si

segue esattamente lo stesso ordine senza modifiche. Questo criterio è spesso

utilizzato nelle tavole poiché, mantenendo inalterato l’ordine dei paesi da una

lingua all’altra, si evita di dover intervenire sull’ordinamento dei numeri riportati

nella tavola.

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•  Si presti attenzione all’ortografia dei toponimi, specie quando questi differiscono fra

italiano e inglese (ad es. EN: Copenhagen – IT: Copenaghen).

Approfondimento

Il seguente elenco riporta una serie di paesi e aree geografiche a titolo di riferimento per l’uso di maiuscole/minuscole

nei nomi composti:

- Africa subsahariana

- America latina / Sud America

- bacino del Pacifico

Paesi elencati secondo l’ordine alfabetico delle SIGLE

AT Austria AT AustriaBE Belgio BE BelgiumBG Bulgaria BG BulgariaCY Cipro CY CyprusCZ Repubblica Ceca CZ Czech RepublicDE Germania DE GermanyDK Danimarca DK DenmarkEE Estonia EE EstoniaES Spagna ES SpainFI Finlandia FI FinlandFR Francia FR FranceGR Grecia GR Greece

HU Ungheria HU HungaryIE Irlanda IE IrelandIT Italia IT ItalyLT Lituania LT LithuaniaLU Lussemburgo LU LuxembourgLV Lettonia LV LatviaMT Malta MT Malta

 NL Paesi Bassi NL NetherlandsPL Polonia PL PolandPT Portogallo PT PortugalRO Romania RO RomaniaSE Svezia SE Sweden

SI Slovenia SI SloveniaSK Slovacchia SK SlovakiaUK Regno Unito UK United Kingdom

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- Confederazione degli Stati Indipendenti

- Est europeo

- emisfero australe / emisfero boreale- Estremo Oriente

- (l’) Occidente

- Medio Oriente

- Nord America

- paesi baltici

- Paesi Bassi

- PECO, paesi dell’Europa centrale e orientale

- Regno Unito

- Repubblica Ceca- Stati Uniti

- Sud-est asiatico 

2.2.4 Maiuscole/minuscole

•  In molti casi, l’italiano ammette una certa flessibilità per quanto concerne l’uso delle

maiuscole/minuscole; tuttavia, in generale, è preferibile contenere l’uso delle

maiuscole.

•  Per quanto riguarda i nomi composti da più parole che in inglese sono scritte tutte con

l’iniziale maiuscola (ad es. European Central Bank, Economic and Monetary Union,

 National Central Banks, Monetary Financial Institutions),

a)  se si tratta di nomi propri: nella traduzione italiana presentano l’iniziale

maiuscola solo nella prima parola (ad es. Banca centrale europea - BCE,

Sistema europeo di banche centrali - SEBC, Unione economica e

monetaria - UEM);

 b) 

se si tratta di nomi comuni (ossia indicanti una categoria generale, o un

insieme aperto di elementi o soggetti): nella traduzione italiana recano

tutte le iniziali minuscole (ad es. banche centrali nazionali, istituzioni

finanziarie monetarie).

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Approfondimento

Viene di seguito riportato, a titolo indicativo, un breve elenco di termini comunemente utilizzati nelle pubblicazioni

della BCE.7 Si presti attenzione all’uso delle maiuscole/minuscole:

- amministrazione centrale

- amministrazioni pubbliche 

- anni ’80 / ’90 ecc.

- Atto unico

- capi di Stato o di governo

- Direzione Generale- Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

- governatore [N.B. quando precede il nome proprio si scrive però “Governatore”]

- governo

- istituzioni finanziarie monetarie

- ministeri economici e finanziari (usato come nome comune) 

- paese

- Patto di stabilità e crescita

- Presidente / Vicepresidente della BCE

- Prima / Seconda / Terza fase dell’UEM- Primo ministro

- sito Internet

- Stato

- Stato membro

- Statuto (del SEBC e della BCE)

- Trattato

7 L’elenco non contiene le denominazioni degli organismi internazionali (inclusi le istituzioni e gli organidell’Unione europea, fra cui la BCE, e le loro principali articolazioni) poiché a questi è riservatal’Appendice II. Si invita a consultare tale appendice anche per un controllo dell’uso di maiuscole eminuscole. Per quanto concerne gli atti giuridici, si veda la rubrica 1.2.2 nella presente Guida.

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2.3 Sigle e acronimi8 

 ATTENZIONE

Per evitare errori di battitura si raccomanda di non riscrivere sigle e acronimi che non

cambiano in italiano, ma di lasciare quelli che compaiono nel testo originale via via che

si sovrascrive la traduzione. 

2.3.1 Maiuscole/minuscole

a)  Le sigle e gli acronimi composti da meno di 5 caratteri si scrivono in lettere

maiuscole (ad es. IME, IAPC).

Fa eccezione un limitato numero di sigle e acronimi le cui lettere sono di solito

separate da punti, segnatamente p.c.t., f.o.b., c.i.f..

 b) 

Le sigle e gli acronimi composti da 5 caratteri non separati da punti si scrivono in

lettere maiuscole.

Fa eccezione un limitato numero di sigle e acronimi che riflettono la convenzione

adottata per altre sigle e acronimi con significato analogo o utilizzate nel medesimo

contesto (ad es. Eonia e Libor per analogia a Euribor).

c)  Le sigle e gli acronimi composti da più di 5 caratteri non separati da punti si

scrivono in lettere minuscole salvo l’iniziale (ad es. Ecofin, Target).

Fanno eccezione le sigle e gli acronimi che iniziano per UN in cui UN sta per“United Nations” e le sigle e gli acronimi assolutamente impronunziabili. Questi si

scrivono tutti in maiuscolo (ad es. UNMINK, CCAMLR).

8 Cfr. anche indicazioni stilistiche nella sezione 5 di questa guida.

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2.3.2 Uso dell’articolo

Genere

La sigla o acronimo mantiene il genere del sostantivo principale del gruppo di termini a

cui corrisponde (ad es. il SEBC è maschile perché la sigla significa “Sistema europeo di

 banche centrali”, dunque: “il sistema”).

Elisione

Si presti attenzione in particolare alle seguenti convenzioni:

l’UE lo SME

l’UEM lo IAPC

l’FMI la IOSCO

l’OLAF

Approfondimento

L’articolo (o preposizione articolata) non si apostrofa nei seguenti casi:

1. se la sigla (o acronimo) costituisce una sequenza di lettere leggibile e

a) inizia per consonante ad es. la Consob, il SEBC, lo SME; 

 b) inizia per “i”+ vocale

ad es. lo IAPC, la IOSCO; 

2. se la sigla (o acronimo) non costituisce una sequenza di lettere leggibile e la prima lettera è una consonante che letta

distintamente, come nell’alfabeto, non inizia per vocale (ad es. C - “ci”, Z - “zeta”)

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ad es. la BCE, la CNN.

L’articolo (o preposizione articolata) si apostrofa nei seguenti casi:

1. se la sigla (o acronimo) costituisce una sequenza di lettere leggibile e inizia per vocale, salvo il caso “i”+ vocale di

cui sopra 

ad es. l’UE; 

2. se la sigla (o acronimo) non costituisce una sequenza di lettere leggibile e

a) inizia per vocale 

 b) la prima lettera è una consonante che letta distintamente, come nell’alfabeto, inizia per vocale (ad es. M - “emme”, F

- “effe”, S - “esse”)

ad es. l’FMI.

2.4 Congiunzioni

In caso di incontro fra due vocali uguali, la congiunzione assume sempre la “d” eufonica.

Si eviti, tuttavia, “od” (si utilizzino ad es. “oppure”, “ovvero”).

In caso di incontro fra due vocali diverse, non si utilizzi la “d” eufonica, salvo il caso di

locuzioni fisse quali “ad esempio”.

 Non si aggiunga la “d” eufonica davanti a termini stranieri che iniziano per “h” aspirata

(ad es. “fondi tradizionali e hedge fund  tecnologici”).

 ATTENZIONE

Per ragioni stilistiche, nelle frasi negative è spesso consigliabile usare “né” anziché “e

non”.

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2.5 Cifre e simboli grafici

•  Quando nel testo inglese compare una frazione anziché il decimale (ad es. ¾), occorre

lasciare la frazione anche nell’italiano (non sostituirla con 0,75, nell’esempio). Questa

regola generale va imperativamente osservata nel caso del valore di riferimento della

moneta, che va espresso come 4½ per cento, e non 4,5 per cento.

•  Evitare la numerazione romana in minuscole (i, ii ecc.) di gusto tipicamente

anglosassone. In italiano si utilizzino le cifre arabe (1, 2 ecc.) o le lettere minuscole(a, b ecc.).

•  Il nome della moneta segue il valore numerico (ad es. 2 milioni di euro / 7.000 euro).

Se si utilizza invece la sigla EUR (nei documenti contabili), questa precede il

numerale. 

 ATTENZIONE

 In italiano si tende a non utilizzare il simbolo €, mentre la sigla EUR compare solo nei

documenti di contabilità (ad es. Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema).

 Normalmente si usa la dicitura “di euro” per esteso. Ad es. EN: € 2.5 billion - IT: 2,5

miliardi di euro.

2.5.1 Numeri cardinali scritti in cifre o in lettere

1) Si faccia prevalere il principio della coerenza d’uso all’interno del testo, cercando di

rispettare (per quanto possibile) le indicazioni seguenti.

In lettere:

•  i numeri da “uno” a “dieci”

•  i numeri che compaiono a inizio di periodo (ad es. “Ventisei persone hanno viaggiato

in autobus.” Poi si proceda per coerenza: “Ventisei persone hanno viaggiato in

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autobus e dodici hanno preso il treno.”); chiaramente, se si vuole evitare di scrivere il

numero in lettere, la frase si può girare (ad es. “Hanno viaggiato in autobus 26

 persone.”)

•  i numeri che si riferiscono a un periodo di tempo (ad es. nei primi tre mesi dell’anno,

negli ultimi venticinque anni, negli ultimi trent’anni, i dieci anni del Patto di stabilità

e crescita), ma  in connessione a tassi, medie, aggregati, operazioni o strumenti

finanziari (sia per coerenza interna d’uso sia per impatto visivo e comparibilità) anche

 per esprimere una durata si usa la cifra (ad es. Euribor a 3 mesi, Euribor a 12 mesi,

deposito rimborsabile con un preavviso fino a 3 mesi; inflazione sui 12 mesi; medie

mobili centrate a 3 mesi, medie mobili a 12 mesi, media a 3 termini; depositi a 3mesi, depositi a 1 anno, ORLT a 6 mesi, operazione temporanea con scadenza a 7

giorni, operazione temporanea con scadenza a 84 giorni; titoli di Stato a 10 anni, titoli

di Stato a 30 anni).

In cifre:

•  i numeri maggiori o uguali a 11

•  i numeri che indicano una percentuale (ad es. 1 punto percentuale, 5 per cento)

• 

i numeri che si riferiscono a un valore frazionario ben determinato (ad es. 2/3; ma in

un contesto discorsivo: due terzi)

•  i numeri che indicano un intervallo (ad es. 3-4 mesi)

•  i numeri di un elenco di dati; in ogni caso, per ragioni di coerenza due o più numeri di

una stessa serie vanno scritti tutti in cifre se almeno uno è maggiore o uguale a 11 (ad

es. abbiamo ordinato 4 scaffali, 6 tavoli e 12 sedie)

•  i numeri che designano elementi quantificati e confrontati più volte nel testo

• 

i numeri che indicano anni (ad es. negli anni ’80) [attenzione a come è orientatol’apostrofo: ’]

2) I numeri interi relativi a migliaia, milioni e miliardi si scrivono generalmente in cifre,

ma si possono scrivere anche in lettere, facendo attenzione ad adottare con continuità la

soluzione scelta (ad es. mille occupati, 12 mila unità, 5 milioni di abitanti). Si noti che è

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 più comune scrivere il numero uno in lettere anziché in cifre (ad es. il provvedimento ha

colpito un milione di lavoratori / 3 milioni di lavoratori).

3) In generale, milioni e miliardi vanno scritti per esteso, anche nelle figure e nelle

tavole. Tuttavia, se indispensabile (per motivi di spazio), si utilizzino le abbreviazioni

mln per milioni e mld per miliardi.

2.6 Punteggiatura

Se nel testo inglese compaiono frasi tra parentesi inserite tra due punti, in italiano esse

vanno incluse nella frase che precede, con lettera iniziale minuscola. Ad esempio:

“Underlying this moderation was a sizeable decline in lending for house purchases.

(The annual growth rate was 8.8% in the third quarter, having stood at 10.1% in the

second and 11.0% in first quarter).”

“Alla base di tale diminuzione vi è stata la notevole decelerazione dei mutui per

l’acquisto di abitazioni (il cui tasso di crescita è stato dell’8,8 per cento nel terzo

trimestre, a fronte del 10,1 e dell’11,0, rispettivamente, nel secondo e nel primo

trimestre).”

Di fatto spesso è possibile fondere le due frasi togliendo le parentesi.

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2.7 Uso del corsivo

(Cfr. anche 2.2.2.) 

2.7.1 Nomi di organismi, leggi, strumenti finanziari

•  I nomi di comitati, organismi, istituti, enti, società, leggi, titoli di credito, strutture

ecc. vengono tradotti in italiano solo se esiste una traduzione ufficiale; altrimenti essi

vengono riportati nella lingua originale, non in corsivo né tra virgolette9.

•  Laddove il termine sia affiancato da una sigla successivamente ripresa nel testo, si

riporti la sigla corrispondente in italiano, se esiste; in caso contrario si riporti il

termine italiano con la traduzione inglese in corsivo fra parentesi e la relativa sigla,

che poi verrà utilizzata nel resto del testo. Ad es. Modello di banche centrali

corrispondenti (Correspondent central banking model, CCBM).

•  I titoli di programmi e piani di azione vengono riportati in tondo. Solo la prima parola

si scrive con la lettera maiuscola. 

2.7.2 Pubblicazioni e parti di pubblicazioni

I titoli delle pubblicazioni, nonché degli articoli, delle sezioni, dei capitoli, delle figure,

delle tavole e dei riquadri in esse contenuti, vanno in corsivo.

 ATTENZIONE

   Anche se i titoli dei riquadri e degli articoli (ad es. del BM e del RA) compaiono in

tondo virgolettato in inglese, essi vengono riportati in corsivo senza virgolette in

italiano. Qualora una citazione di questo tipo si trovi in un testo scritto in corsivo (ad

es. nelle note a piè pagina del BM), si metta in tondo senza virgolette.

9 Per quanto riguarda l’uso delle maiuscole/minuscole si segua l’inglese. Ma attenzione al seguente caso:EN: federal funds – IT: i Federal Fund (in italiano si usano le maiuscole perché il termine viene trattatocome un nome proprio).

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   Indipendentemente dal testo inglese, non utilizzare il corsivo a meno che non si citi il

titolo esatto e per intero, ad es. 

Cfr. l’articolo Una valutazione delle statistiche economiche generali per l’area dell’euro

nel Bollettino di aprile 2001.

ma

Cfr. l’articolo sulle statistiche economiche generali a pag. 45 del Bollettino di aprile

2001.

2.8 Convenzioni per la redazione della bibliografia

Le opere in bibliografia vanno ordinate alfabeticamente per cognome dell’autore (primo

autore, in caso di più autori, o curatore, in mancanza di autori). Se vengono citati più testi

di uno stesso autore, l’ordine da seguire è quello cronologico (decrescente). Qualora per

uno stesso autore figurino più pubblicazioni edite nello stesso anno, esse vanno ordinate

alfabeticamente in base al titolo.

Approfondimento

1. Libri

Ordine degli elementi

Autore(i)/istituzione (indicare il cognome seguito dall’iniziale puntata del nome, separati dalla virgola), anno di

 pubblicazione (fra parentesi), titolo dell’opera in corsivo, casa editrice, luogo di edizione. Le indicazioni vanno separate

dalla virgola e il riferimento bibliografico va chiuso dal punto finale.

Esempi

Issing, O., V. Gaspar, I. Angeloni e O. Tristani (2001), Monetary policy in the euro area: Strategy and decision-making

at the European Central Bank , Cambridge University Press, Cambridge. 

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 ATTENZIONE

Se l’opera è una raccolta di contributi inserirla sotto il nome del curatore, con l’indicazione “(a cura di)”. Ad esempio:

Botarelli, S. (a cura di) (1999), Fondamenti di scienza delle finanze, Hoepli, Milano.

2. Articoli/contributi/capitoli pubblicati in opere collettive, riviste ecc.

Ordine degli elementi

Autore(i)/istituzione (indicare il cognome seguito dall’iniziale puntata del nome, separati dalla virgola), anno (fra parentesi), titolo dell’articolo/contributo/capitolo in tondo virgolettato, nome dell’opera collettiva/rivista ecc. in corsivo,

volume (vol.) numero (n.), eventualmente le pagine dell’articolo (pp.), casa editrice [non per le riviste], luogo di

 pubblicazione [non per le riviste]. Le indicazioni vanno separate dalla virgola e il riferimento bibliografico va chiuso

dal punto finale.

Esempi

BCE (2000), “I due pilastri della strategia di politica monetaria della BCE”,  Bollettino mensile della BCE – Novembre

2000. 

Borio, C. (1997), “Monetary policy operating procedures in industrial countries”,  Implementation and tactics of

monetary policy, Conference papers della BRI, n. 3, pp. 286-368.

Manna, M., H. Pill e G. Quirós (2001), “The Eurosystem’s operational framework in the context of its monetary policy

strategy”, International Finance, n. 4(1).

Bierens, H.J. (1987), “Kernel estimators of regression functions”, in T.F. Bewkey (a cura di),  Advances in

Econometrics, Fifth World Congress, vol. 1, Cambridge University Press, New York.

3. Working paper e Occasional paper

Ordine degli elementi

Autore(i)/istituzione (indicare il cognome seguito dall’iniziale puntata del nome, separati dalla virgola), anno (fra

 parentesi), titolo in corsivo, titolo della serie in tondo, volume (vol.) numero (n.). Le indicazioni vanno separate dalla

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virgola e il riferimento bibliografico va chiuso dal punto finale.

 ATTENZIONE  EN: ECB Working paper – IT: Working paper della BCE

  EN: No. – IT: n. (nel significato di “numero”) 

Esempi 

Winkler, B. (2000), Which kind of transparency? On the need for clarity in monetary policy-making, Working Paper

della BCE, n. 26.

Santillán, J., M. Bayle e C. Thygesen (2000), The impact of the euro on money and bond markets, Occasional Paperdella BCE, n. 1.

Cfr. Levin, A.T., F.M. Natalucci e J.M. Piger (2004), Explicit inflation objectives and macroeconomic outcomes,

Working Paper della BCE n. 383 

Roseveare, D. et al. (1996),  Ageing populations, pension systems and government budgets: Simulations for 20 OECD

countries, Working Paper del Dipartimento economico dell’OCSE, n. 168.

4. Interventi a convegni/atti

Esempi 

Domingo-Solans, E. (2000), “Monetary policy under inflation targeting”, intervento al quarto Convegno annuale del

Banco Central de Chile, tenutosi a Santiago del Cile.

Duisenberg, W. (2000), “From the EMI to the ECB”, discorso pronunciato al Simposio per il bicentenario della Banque

de France, tenutosi a Parigi il 30 maggio 2000.

Blenck, D. (2000), “Main features of the monetary policy frameworks of the Bank of Japan, the Federal Reserve

System and the Eurosystem”, intervento al convegno sull’assetto operativo dell’Eurosistema e sui mercati finanziari,

organizzato dalla BCE a Francoforte sul Meno il 5 e 6 maggio 2000. 

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2.9 Convenzioni per la pagina dei recapiti della BCE

Di seguito è riportata la pagina dei recapiti nelle pubblicazioni della BCE. Sono anche

indicate fra parentesi quadre le didascalie che compaiono in determinati documenti.

© Banca centrale europea, 2009

IndirizzoKaiserstrasse 2960311 Frankfurt am Main

Germany

Recapito postalePostfach 16 03 1960066 Frankfurt am MainGermany

Telefono+49 69 1344 0

Sito Internethttp://www.ecb.europa.eu

Fax+49 69 1344 6000

Tutti i diritti riservati.È consentita la riproduzione a finididattici e non commerciali, a condizioneche venga citata la fonte.

[Esempio dal Rapporto annuale: I dati contenuti in questo rapportosono aggiornati al 27 febbraio 2009.]

[Esempio dal Bollettino mensile:

 Le statistiche contenute in questo numerosono aggiornate all’8 gennaio 2007.]

[Esempio dal Rapporto sulla convergenza: Le statistiche contenute in questa pubblicazionesono aggiornate all’11 novembre 2006.]

[Esempio da altre fonti:Situazione al dicembre 2006.]

ISSN XXX-XXX (stampa)ISSN XXX-XXX (online)

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ma di “aumento/incremento del tasso di crescita del circolante” o, in alternativa, di

“accelerazione del circolante”.

L’espressione “accelerazione della crescita” sarebbe corretta nel caso in cui il tasso

di crescita fosse passato, ad esempio, dal 3 al 5, dopo un precedente aumento dal 2 al

3, poiché in questo caso la crescita non soltanto aumenta, ma aumenta con un ritmo

maggiore. Tuttavia questo tipo di frase ricorre molto più raramente.

•  “Annual rate of growth” = tasso sui 12 mesi (per dati mensili); sul trimestre

corrispondente (o sullo stesso trimestre) dell’anno precedente (per dati trimestrali),

sul periodo corrispondente (o sullo stesso periodo) dell’anno precedente (generico)10.

•  Evitare l’uso generico del verbo “attestarsi”; se è proprio necessario un verbo, meglio

“collocarsi”. “Attestarsi”  può essere usato nel caso in cui una variabile raggiunga un

certo livello e vi rimanga per certo periodo, non quando si tratta semplicemente

dell’ultimo valore osservato.

•  Evitare il riflessivo “incrementarsi”; usare “aumentare/salire/registrare un

incremento” ecc. Si può invece usare la forma passiva, ad es. “è stato incrementato”.

• 

Una valuta non aumenta: “si rafforza” o “si apprezza” (cfr. EN: “The euro increased by …%” – IT: “L’euro si è rafforzato/apprezzato del … per cento”). Quando si parla

del tasso di cambio è preferibile utilizzare il verbo “apprezzarsi”, anziché

“rafforzarsi” (cfr. EN: “The euro exchange rate increased by …%” – IT: “Il tasso di

cambio dell’euro si è apprezzato del … per cento”).

•  Il verbo “to cut”, usato ad esempio in riferimento alla variazione dei tassi di interesse

ufficiali da parte di una banca centrale, si traduce “ridurre”, e non “tagliare”.

• 

In inglese si usa talvolta il singolare con una funzione di generalità che in italiano può

essere resa con il plurale. Ad esempio, quando si parla di “structural reform” e di

“institutional reform”, in italiano può essere consigliabile la traduzione “riforme

strutturali/istituzionali”, anziché “riforma strutturale/istituzionale”. Naturalmente,

10 A fini stilistici, ossia per accorciare l’espressione o evitare ripetizioni, si può far riferimento all’anno (ades. la variazione rispetto al periodo corrispondente del 1999). Inoltre, se l’espressione ricorre nello stesso

 blocco, può essere utilizzata nella forma completa alla prima occorrenza ed essere in seguito tradotta

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questo tipo di cambiamento rispetto all’inglese è opportuno quando, in base al

contesto, non ci sono dubbi sul significato del testo inglese stesso. 

•  Espressioni quali “rincaro dei prezzi” e “inflazione dei prezzi al consumo” sono

errate: 1) il concetto di rincaro comprende già l’idea di prezzo; di conseguenza, per

tradurre ad esempio “the rise in oil price” si opterà per “il rincaro del petrolio” oppure

“l’aumento del prezzo del petrolio” e non “il rincaro del prezzo del petrolio”;

2) analogamente, “inflazione” significa già di per sé “variazione dei prezzi”, quindi si

 parlerà di “inflazione al consumo” e non di “inflazione dei prezzi al consumo”. 

•  “web” = “Internet” nel testo italiano.

•  Clima di fiducia/indice del clima di fiducia: il clima di fiducia non può né

“aumentare” né “diminuire”. Il clima di fiducia “migliora” o “peggiora”. Ciò che può

aumentare o diminuire è la fiducia o l’indice del clima di fiducia.

•  La “maggior parte” deve essere seguito dal verbo coniugato al singolare (e non al

 plurale!).

•  Il verbo “oscillare” regge l’ausiliare “avere” (e non “essere”!).

•  “Ammontare” (sostantivo maschile): di questo sostantivo esiste solo la forma al

singolare. Al plurale si può utilizzare “importi”.

•  Le abbreviazioni p. e pp. in inglese si traducono pag. e pagg. in italiano (salvo in

 bibliografia).

5. INDICAZIONI DI CARATTERE STILISTICO

La resa stilistica è un aspetto a cui prestare la massima attenzione nella traduzione delle

 pubblicazioni della Banca centrale europea. Una traduzione letterale dall’inglese può dare

origine a un testo italiano pesante e ripetitivo, o frammentato e zoppicante. Per evitare

semplicemente con “sul trimestre/periodo corrispondente” (oppure può essere omessa del tutto, se è chiaro

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questo rischio è spesso necessario un lavoro di riformulazione che può comportare, ad

esempio, l’accorpamento di periodi, l’esplicitazione di nessi logici e l’eliminazione di

ripetizioni (mediante sinonimi, pronomi ecc.). Sono di seguito elencati una serie di

accorgimenti che consentono di ottenere un migliore prodotto dal punto di vista stilistico:

In generale:

•  Evitare le catene di parole, ossia lunghe sequenze di parole senza verbo, legate

unicamente da preposizioni (grammaticalmente: sostantivi con attributi ecomplementi). Le catene si sciolgono introducendo forme verbali.

•  Evitare le catene di participi (passati e/o presenti). Di regola, una frase di media

lunghezza non dovrebbe contenere più di due participi. Le catene si sciolgono girando

la frase, esplicitando i nessi logici, introducendo frasi relative…

•  Evitare di utilizzare due o più “che” (pronomi relativi o meno) nella stessa frase.

•  Evitare due avverbi terminanti in “- mente” nella stessa frase, o comunque a distanza

troppo ravvicinata.

•  Evitare di ripetere più volte la stessa preposizione all’interno della stessa frase,

soprattutto con funzioni diverse.

•  Evitare di iniziare un periodo con una frase retta da un gerundio e da un participio (ad

es. Essendo il credito Poiché il credito è a tasso variabile, esiste la possibilità di…).

•  Evitare i pronomi “esso”, “essa”, “essi”, esse”; molto spesso basta girare la frase (ad

es. Qualora la BCE decida di intervenire, essa adotta… Se decide di intervenire, la

BCE adotta...).

•  Utilizzare “menzionato”, anziché “summenzionato”, “suddetto” ecc.

•  Evitare le rime, le assonanze troppo marcate e le cacofonie.

a che tipo di variazione ci si riferisce).

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•  Cercare di non scrivere frasi “sbilanciate”, ovvero con incisi troppo lunghi all’inizio o

alla fine (in simili evenienze può essere opportuno dividere la frase in due).

•  Per isolare una frase incidentale all’interno di una frase è consigliabile utilizzare

virgole e/o parentesi anziché i trattini come in inglese. Per introdurre un’incidentale

alla fine di un periodo, il trattino inglese va invece tassativamente evitato.

•  Sciogliere le sigle e le abbreviazioni non immediate la prima volta che appaiono nel

documento (anche se nel testo di partenza la dicitura per esteso non è presente o

compare in un momento successivo). In testi molto lunghi, se la stessa sigla o

abbreviazione è utilizzata in punti molto lontani fra loro senza altri riferimenti

intermedi (ad es. a distanza di capitoli), si può valutare di riportare la dicitura per

esteso anche più di una volta. Se non esiste una sigla italiana comunemente utilizzata,

si usa quella inglese, riportando fra parentesi anche la dicitura inglese per esteso (in

corsivo). Ad es.

La Banca centrale europea (BCE)… La BCE…

Le banche centrali nazionali (BCN)… Le BCN…

Il Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council, EPC)…L’EPC…

L’Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA)… La

SEPA…

In particolare per il Bollettino e il Rapporto annuale della BCE:

•  Quando compaiono una serie di cifre in percentuale, si eviti di ripetere “per cento”.

Ad esempio: “il tasso di crescita si è portato in maggio al 3 per cento, dal 2,5 di

aprile”, anziché “dal 2,5 per cento di aprile”, oppure, se è chiaro a quali mesi si

riferisce la variazione, “il tasso di crescita è salito dal 2,5 al 3 per cento”.

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•  In una frase del tipo della precedente è meglio usare “dal” per introdurre il termine di

raffronto, anziché “rispetto al”, “contro il” ecc. In questo modo si snellisce un po’ la

frase.

•  Spesso nei testi (inglesi) della BCE si ribadiscono continuamente i periodi di tempo a

cui si riferiscono i commenti o i dati; in italiano molto spesso si può evitare la

ripetizione senza che insorgano ambiguità.

•  In caso di ripetuti confronti tra due mesi successivi, si possono evitare alcune

ripetizioni. Ad esempio: “il tasso di crescita della variabile x è sceso al 2 per cento,

dal 3 del mese precedente; quello della variabile y dal 5 al 4 per cento” (senza

specificare di nuovo “del mese precedente”).

•  In inglese frasi o capoversi successivi cominciano spesso nello stesso modo, ossia con

la definizione temporale (spesso il mese, o più genericamente il periodo in cui si

collocano i fenomeni). Ad esempio: “In giugno… In giugno…”. In italiano si può

migliorare lo stile omettendo il secondo riferimento (se è chiaro da quanto precede

quale sia il mese/periodo in questione), o utilizzando forme del tipo “nello stesso

mese”.

•  L’inglese fa spesso riferimento ai mesi specificando l’anno (ad es. giugno 2003,

luglio 2003…); in italiano si ometta l’indicazione dell’anno se non è necessaria (cioè

se si capisce bene comunque a quale giugno, luglio ecc. ci si sta riferendo).

•  Si cerchi di evitare forme un po’ prolisse quali “nel mese di (ad es. ottobre)”: meglio

“in ottobre”.

•  In inglese si utilizza sempre l’espressione “euro area”; in italiano si può tradurre “area

dell’euro” la prima volta e semplicemente “area” le successive (all’interno di unastessa frase o di uno stesso blocco e purché il senso sia chiaro).

•  Se all’inizio del capoverso si parla di una variazione “sui 12 mesi” di una variabile,

ad esempio M3, e poi si fa riferimento a variazioni di altre variabili (in particolare

componenti della prima), non è necessario specificare ogni volta “sui 12 mesi” se il

concetto è chiaro. È tuttavia opportuno ripetere l’indicazione “sui 12 mesi” all’inizio

di ogni nuovo capoverso.

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•  Evitare termini tipo “registrato”, “osservato”, “portato” ecc. se ridondanti; ad es.: “il

tasso Euribor a 3 mesi ha registrato un aumento in luglio, portandosi al 5 per cento”

→  “il tasso Euribor a 3 mesi è aumentato in luglio al 5 per cento”; “il tasso

d’incremento è stato del 3 per cento, rispetto al 2,4 per cento osservato/registrato il

mese precedente” → “… rispetto al 2,4 del mese precedente”. A maggior ragione si

evitino forme quali “ha fatto registrare un aumento”: meglio “ha registrato un

aumento”, ma meglio ancora “è aumentato”.

Titoli delle sezioni di RA, RC e BM

 Non esistono regole precise per la loro traduzione; tuttavia, per ovviare a un’eccessiva

eterogeneità di stili si opti (nei limiti del possibile) per la verbalizzazione del titolo. Ad

es. “Aumenta ulteriormente la crescita di M3 in febbraio” anziché “Ulteriore aumento

della crescita di M3 in febbraio”.

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APPENDICI 

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APPENDICE I

Terminologia delle pubblicazionidella Banca centrale europea

GLOSSARIO RAGIONATO INGLESE-ITALIANO

A acceding country / acceding State (1a) Stato in procinto di aderire all’Unione

europea, (1b) paese in procinto di aderireall’Unione europea; (2a) Stato aderente11, (2b) paese aderente12; (3a) Stato entrante, (3b) paese entrante

accession country / accession State  paese in fase di adesione [definizione: la cuidomanda di adesione è stata accettata e con ilquale sono in corso i negoziati] 

accountability responsabilità per il proprio operato / direndere conto del proprio operato

acquis communautaireacquis de l’Union

acquis communautaireacquis de l’Union

act as a rate taker agire in modo da non influenzare il tasso diinteresse

act of the public administration atto amministrativoactivities attività  [attenzione a non tradurre questo

termine con “le attività”, laddove esso puòessere confuso con “attività” nel senso di“attività finanziarie” (in inglese “assets”). Siconsiglia di utilizzare un sinonimo, o ilsingolare “l’attività”].

actual/360 giorni effettivi/360adjustment adeguamento [in generale]

11 Le traduzioni “paese aderente” e “paese entrante” possono essere usate indifferentemente in ambito non giuridico,mentre in ambito giuridico si deve usare “paese aderente”, traduzione ufficiale adottata dal Consiglio europeo.Entrambe le traduzioni possono essere usate solo una volta spiegato il termine (al fine di evitare pesanti ripetizioni)come sinonimo di “Stato in procinto di aderire all’Unione europea”. Tale rapporto di sinonimia deve risultare chiaro neltesto. La prima volta si specifichi pertanto nel seguente modo: 1) Stato in procinto di aderire all’Unione europea (diseguito “Stato aderente”) in testi giuridici, oppure , in ambito non giuridico, 2a) Stato in procinto di aderire all’Unioneeuropea, ovvero Stato aderente; equivalentemente 2b) Stato in procinto di aderire all’Unione europea, ovvero Statoentrante. Si tenga presente che, se il traduttore sceglie una delle due opzioni (ad esempio “Stato aderente”), deveapplicarla in tutto il testo, senza ricorrere all’alternativa (“Stato entrante”).12 Cfr. nota 11. Si tenga presente che, se il traduttore sceglie l’opzione “paese”, deve applicarla in tutto il testo (in

 particolare in testi di carattere giuridico).

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aggiustamentoraccordo [fra conti]risanamento / riequilibrio [riferito ai conti

 pubblici]advanced countries i paesi avanzatiage group classe (fascia) di etàage structure of the population composizione anagrafica della popolazione /

struttura per età della popolazioneallocate pro rata ripartire pro quota allot assegnareallotment interest rate tasso di interesse di aggiudicazioneAmerican auctionmultiple rate auction

asta di tipo americanoasta a tasso multiplo

amount outstanding

outstanding amount

consistenze in essere

consistenzeample liquidity abbondante liquiditàample liquidity conditions condizioni di liquidità distese/abbondantianalytical approach impostazione analiticaanalytical framework modello interpretativoanchor ancorareannouncement of tender results annuncio dei risultati d’astaannouncement of the allotment result annuncio dei risultati dell’assegnazioneannouncement of the tendertender announcement

annuncio d’asta

annual / year-on-year [rate of growth] -  sui 12 mesi (per dati mensili)-  sul trimestre corrispondente (o sullo

stesso trimestre) dell’anno precedente (per dati trimestrali)

-  tasso sul periodo corrispondente (o sullostesso periodo) dell’anno precedente (generico)

ATTENZIONE: annual  o year-on-yearviene invece tradotto con annuale  o annuo quando si riferisce alla variazione media di unacerta variabile nell’arco di un anno (ad es., la“variazione annuale dello IAPC nel 2000” è lavariazione della media dell’indice nel 2000

rispetto alla media nel 1999).annual accounts  bilancio annualeannual growth rate of the broad monetaryaggregate M3

tasso di crescita sui 12 mesi dell’aggregatomonetario ampio M3

Annual Report Rapporto annualeannualised  annualizzato  (in genere riferito a una

variazione sul mese/trimestre precedenteriportata a un periodo di un anno) 

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applicant country / applicant State  paese che ha presentato domanda di adesione / paese richiedente13 

appreciation apprezzamento

arrangement(s) a seconda dei casi: assetto, sistema, quadro,regime, soluzione, accordi, disposizioni, ad es.- custody arrangements: soluzioni per la

custodia- contractual arrangements: accordi contrattuali- legal arrangements: disposizioni legali

asset allocation allocazione degli investimenti asset-backed securities cartolarizzazioni

attività cartolarizzate

Occorre distinguere questo concetto da quellodi asset-covered securities. La differenzafondamentale è che gli asset-covered securitiessono obbligazioni emesse dalle banche egarantite da attività che restano iscritte nel bilancio delle stesse mentre (nella maggior parte dei casi) non è così per gli asset-backedsecurities, che sono ceduti a società veicolo.

I mortgage-covered securities [titoli garantitida mutui ipotecari] sono una sottocategoriadegli asset-covered securities, e i mortgage-backed securities [mutui cartolarizzati] sonouna sottocategoria degli asset-backed

securities. Le seguenti definizioni aiutano acapire la differenza fra i due concetti (che è poianche la differenza che esiste fra asset-coveredsecurities e asset-backed securities): Mortgage-covered bonds and mortgage-backed securities are, in fact, complementary products. Mortgage-covered bonds are debt securitiesthat are secured – or “covered” – by a pool ofmortgage loans. They are not normally linkedto specific mortgage loans and the pool ofmortgage loans stays on the balance sheet of

the mortgage bank. By contrast, mortgage-backed securities involve the securitisation ofspecific mortgage loans, which are thusremoved from the balance sheet of theoriginating institution. 

asset-covered securities(cfr. covered bond)

titoli garantiti da attività[cfr. spiegazione di asset-backed securities]

asset prices  prezzi delle attività

13 Quest’ultima opzione va usata solo per evitare pesanti ripetizioni nel testo e deve essere sempre chiaro che per “Statorichiedente” si intende “Stato che ha presentato domanda di adesione”. La prima volta si specifichi nel seguente modo:“Stato che ha presentato domanda di adesione, ovvero Stato richiedente,” e poi si utilizzi “Stato richiedente”.

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assets manager gestore di portafoglioassets side lato delle attivitàattractive appetibile

autonomous factor fattore autonomoaveraging provision mobilizzazione (della riserva obbligatoria)

B back-testing test retrospettivibalance of payments  bilancia dei pagamentibalance sheet item

off-balance-sheet item

voce di bilancio

voce fuori bilanciobank loan  prestito bancario

bank-based finance finanziamento tramite le banchebank-based financial structurebank-oriented financial structure

struttura finanziaria basata prevalentementesull’intermediazione bancaria

banking industry settore bancariobanking supervision vigilanza bancariabase money  base monetariabasic votes voti di basebenchmark benchmarkbiannual svolto due volte all’anno (/ semestrale solo se,

nel caso specifico, si ha la certezza che i dueconcetti coincidono) ATTENZIONE: nonconfondere con biennal = biennale

bid offertabiddersuccessful bidder

 partecipante all’astaaggiudicatario

bilateral (euro) exchange rate tasso di cambio bilaterale (dell’euro)bilateral central ratebilateral central parity

tasso centrale bilaterale

bilateral co-operation arrangement accordo bilaterale di cooperazionebilateral fine-tuning reverse operation operazione bilaterale temporanea di

regolazione puntualebn mld [nei grafici per indicare i miliardi]bond market mercato obbligazionario 

bond yield rendimento obbligazionariobook-entry system sistema di gestione mediante scritturazionecontabile

booms and busts (in asset markets) forti rialzi e crolli

borrower  prenditore ( / mutuatario / beneficiario di un prestito)

bottleneck strozzaturabreakdown by age disaggregazione per classi di etàBroad Economic Policy Guidelines (BEPGs) Indirizzi di massima per le politiche

economiche

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broad money (growth) (crescita dell’) aggregato monetario ampio,non crescita monetaria ampia

broadly sostanzialmente, non ampiamentebroadly based assessment valutazione di ampio respiro [riferito al

secondo pilastro della strategia di politicamonetaria]

bubble  bolla speculativabudget  bilancio (preventivo)budget deficit disavanzo di bilanciobudget plan  piano di bilanciobudgetary consolidation risanamento dei bilanci/conti pubblici, non

consolidamento

budgetary developments andamento dei bilanci pubblici, non

semplicemente “dei bilanci” (se si tratta dei bilanci pubblici...).

budgetary imbalance squilibrio di bilanciobudgetary policy  politica di bilanciobudgetary position situazione/posizione/saldo di bilanciobusiness cycle ciclo economicobusiness investment investimenti delle impresebuy outright acquistare a titolo definitivo

C candidate country / candidate State  paese candidato / Stato candidato14 

[definizione: la cui domanda di adesione èstata accettata dal Consiglio UE]

capacity building sviluppo di capacità (capacity building) [ad es.nel contesto dell’FMI]

capacity utilisation grado di utilizzo della capacità produttivacapital adequacy requisiti patrimonialicapital adequacy framework schema sui requisiti patrimonialicapital goods beni di investimento, non beni strumentali 

capital-guaranteed  a capitale protetto [ad es. di prodotti strutturati]

capital market mercato dei capitali (Nel contesto italiano ilconcetto di “mercato dei capitali”, come intesodalla BCE, coincide a volte con quello di“financial market”. Nelle traduzioni effettuate per conto della BCE non si tenga conto di tale,occasionale, discrepanza)

capital transferstransfers of capital

trasferimenti in conto capitale

card scheme circuito di carte

14 Quest’ultima opzione va usata soltanto se si cita da un atto giuridico in cui figura questa traduzione. Di norma essava invece evitata a causa della cacofonia.

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cash recycling machine apparecchiatura di introito ed esito (delcontante)

caveat  motivo di cautela

ceiling limite massimocentral banker chi opera in una banca centralecentral bank independence indipendenza della banca centralecentral bank money moneta della banca centralecentral banking funzioni di banca centralecentral government cfr. voce “government”central ratecentral parity

 parità centrale, non tasso centrale 

central securities depository (CSD) sistema di deposito accentrato (SDA)certificates of deposit (CDs) certificati di deposito (CD)channel for contagion canale di contagio

channel of transmissiontransmission channel canale di trasmissione

Chinese wall muraglia cinese close to balance or in surplus  prossimo al pareggio o in avanzocoincident indicators indicatori coincidenticollateral garanzia (garanzie)collateralised loan  prestito garantitocollection of fixed-term deposits raccolta di depositi a tempo determinatocomitology comitatologia committee comitato

ma si traduce “commissione” quando si fariferimento alle commissioni parlamentari 

Community institutions or bodies istituzioni o organi comunitari / dellaComunità

compensation of employees redditi da lavoro dipendentecompensation per employee reddito per occupatoconduct of supervision esercizio della vigilanzaconfidence indicator

business climate indicator

industrial confidence indicator

indicatore del clima di fiducia, non del gradodi fiducia.

Per quanto concerne i due indicatori relativi alclima di fiducia (industrial confidence ebusiness climate indicator), essi sonoentrambi ricavati dalle inchieste congiunturali

della Commissione europea come medie ponderate di indicatori specifici (del tipo:aspettative sulla produzione, andamento degliordini, valutazione sulle scorte ecc.); cambianogli indicatori considerati e la metodologia concui sono loro attribuiti i pesi.

business climate indicator [minuscolo e incorsivo] 

indice del clima di fiducia delle impreseindustriali

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conglomeration creazione di conglomeratiConsensus Economics Consensus EconomicsConsensus Economics Forecasts Consensus Economics Forecasts

consolidated balance sheet situazione patrimoniale consolidataconsolidated MFI balance sheet  bilancio consolidato delle IFMconsolidated weekly financial statement ofthe Eurosystem

situazione contabile consolidata settimanaledell’Eurosistema

constituency gruppo di paesi (constituency) per seggio nelComitato esecutivo [riferito all’FMI]

construction sector settore delle costruzioniconsumer confidence clima di fiducia dei consumatoriconsumer credit credito al consumoconsumer price index (CPI) indice dei prezzi al consumo (IPC)consumer price inflation inflazione al consumo

consumer prices  prezzi al consumoconsumption expenditureconsumption spending

spesa per consumi

convergence criterion criterio di convergenzaconvergence programme  programma di convergenzaConvergence report Rapporto sulla convergenzaconvertibility convertibilitàCopenhagen criteria criteri di CopenaghenCore Principles for Effective BankingSupervision

Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria

corporate earnings utili societaricorporate finance finanza d’impresa corporate goods prices  prezzi alla produzione

corporate governance governance internacorporate profitability redditività delle impresecorrespondent banking arrangementscorrespondent banks

accordi di corrispondenza tra banche banche corrispondenti

correspondent central banking model modello di banche centrali corrispondenticost of capital costo del capitalecost pressure  pressione dal lato dei costicost, insurance and freight [at the importer’sborder] (c.i.f.)

costo, assicurazione e nolo al confine del paesedell’imporatore (c.i.f.)

costs of compliance onere finanziario connesso all’adempimento

degli obblighiCouncil, meeting in the composition of theHeads of State or Government

Consiglio nella composizione dei capi di Statoo di governo

counterparty contropartecountry breakdown disaggregazione per paesecovered bond obbligazione bancaria garantitacredit aggregate aggregato creditiziocredit facility linea di creditocredit institution ente creditizio

[un istituto che corrisponde alla definizione dicui all’articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva

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2000/12/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 20 marzo 2000, relativaall’accesso all’attività degli enti creditizi ed al

suo esercizio, come emendata dalla Direttiva2000/28/EC del Parlamento europeo e delConsiglio del 18 settembre 2000. Secondo taledefinizione, un ente creditizio è: a) un’impresala cui attività consiste nel ricevere dal pubblicodepositi o altri fondi rimborsabili e nelconcedere crediti per proprio conto, o b)un’impresa o qualsiasi persona giuridica,diverse da quelle di cui al punto precedente,che emette strumenti di pagamento in forma dimoneta elettronica.]

credit rating

rating

rating

credit standards criteri per la concessione del credito (iltermine “standard di credito” non esiste) 

credit to euro area residents credito ai residenti nell’area dell’eurocredit to the private sector credito al settore privatocreditor sector settore creditorecredits / loans Attenzione: questi due termini non sono

sinonimi e vanno tradotti “crediti” e “prestiti”rispettivamente; i prestiti sono infatti una delleforme nelle quali può essere concesso il creditoe sono quindi un aggregato più ristretto.

creditworthiness merito di creditocross-sector competition concorrenza intersettorialecurrency area area valutaria (/ spazio monetario)currency board arrangements accordi/sistema di currency board  currency breakdown disaggregazione per valutacurrency in circulation  banconote e monete in circolazione

(/circolante)

current account conto corrente [bilancia dei pagamenti]current business gestione degli affari correnticurrent transfers trasferimenti correnticushion ammortizzare

cut ridurre, non tagliare (i tassi)

cyclical factor fattore di natura ciclicacyclical fluctuation fluttuazione ciclicacyclical slowdown rallentamento congiunturalecyclical upswing ripresa congiunturalecyclically-adjusted overall balance ratio rapporto tra saldo di bilancio complessivo e

PIL, corretto per il ciclo

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day-count convention formula convenzionale per la determinazionedei giorni nel calcolo degli interessi

debt consolidation riduzione del debito [per le imprese]

risanamento del debito [per lo Stato]debt financing debiti finanziari [se inteso come strumento

finanziario] o finanziamento mediante ricorsoal credito [se inteso come azione difinanziamento, opposto a “equity issuing”]

debt financing of the euro area non-financialsectors

debiti finanziari dei settori non finanziaridell’area dell’euro 

debt instrument strumento di debitodebt ratio rapporto debito pubblico/PILdebt securities titoli di debito debt securities financing debiti finanziari in titoli

debt securities issued with a maturity up totwo years titoli di debito con scadenza originaria fino adue annidebt securities market mercato dei titoli di debito 

debt securities with maturity over two years titoli di debito con scadenza oltre i due annidebt securities with maturity up to two years titoli di debito con scadenza fino a due annidebtor sector settore debitoredecade decennio, non decade!

decision-making body organo decisionaledecline con riferimento alle grandezze economiche si

traduca diminuzione o calo, e non declino 

decline of the euro deprezzamento/indebolimento dell’euro

deep/deepening con riferimento ai mercati finanziari, utilizzareil concetto di spessore

defaulting institution istituzione inadempientedeficit disavanzo (tradurlo sempre, non lasciarlo in

inglese) 

deficit ratio rapporto disavanzo pubblico/PILdeficit-debt adjustment raccordo disavanzo-debitodelivery versus payment systemDVP systemdelivery against payment

sistema di consegna contro pagamento

Delors report Rapporto Delors

demand deposit deposito a vistadeposito a richiesta

dematerialisation dematerializzazionedenominated in euroeuro-denominated

denominato in euro

deposit facility operazione di deposito presso la banca centraledepositi presso la banca centrale

deposit redeemable at a period of notice ofup to three months

deposito rimborsabile con un preavviso fino a3 mesi

deposit redeemable at notice deposito rimborsabile con preavvisodeposit with agreed maturity deposito con durata prestabilita

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deposit at an agreed maturitydeposit with an agreed maturity of up to twoyears

deposito con durata prestabilita fino a due anni

depositor depositantedepository depositariodepreciation deprezzamentodepreciation of the eurodepreciation of the exchange rate of the euro

deprezzamento (del tasso di cambio) dell’euro

deregulation deregolamentazionederivatives market  mercato degli strumenti derivatidevelopments (usato in maniera generica, in riferimento a

una variabile economica) può essere tradottoandamento / andamenti (spesso il singolare è preferibile) o evoluzione, anziché con termini

 più specifici (quali dinamica).deviation from the reference value deviazione dal valore di riferimentodifference (differential) Quando nel testo inglese si parla di difference

con riferimento a tassi di interesse si traducadifferenziale, e non differenza (ciò vale amaggior ragione se nel testo inglese c’èdifferential!). “Short-term/long-term interestrate differential” si traduce preferibilmentecon “differenziale di interesse a breve/lungotermine” (anziché “differenziale dei tassi diinteresse…”). 

direct debit addebito direttodirect investment investimenti direttidirect tax imposta direttadiscount rate tasso di scontodiscrepancy scartodisturbance turbolenzadividend yield rapporto dividendo/prezzodomestic cost pressures  pressioni derivanti dai costi internidomestic demand domanda internadomestic expenditure spesa internadomestic producer prices  prezzi alla produzione dei beni venduti sul

mercato interno

 prezzi alla produzione internidomestic residents residenti nazionali

attenzione, nel contesto dell’area: residentinell’area dell’euro 

domestic security titolo emesso da residenti nell’area dell’eurodomino effect “effetto domino”downward movement of the exchange rate movimento al ribasso del tasso di cambiodownward revision revisione al ribasso / verso il bassodriving force fattore trainanteduration durata finanziariaDutch auction asta di tipo olandese

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single rate auction asta a tasso unico

E early warning avvertimento (nel quadro della procedura diallarme preventivo)

early warning procedure  procedura di allarme preventivoearmarking system sistema con individuazione specifica

dell’attività sottostante (sistema diearmarking) 

ECB Monthly Bulletin Bollettino mensile della BCE [/Bollettino – sericorre, ad es. “cfr. riquadro 2 nel Bollettino dinovembre 2002]

ECB press release comunicato stampa della BCE

ECB time ora dell’Europa centraleECB’s published definitionECB’s definition of price stability

definizione pubblicata dalla BCEdefinizione di stabilità dei prezzi della BCE

Economic and Monetary Union (EMU) Unione economica e monetaria (UEM)economic convergence convergenza economicaeconomic fundamentals variabili economiche fondamentalieconomic performance risultati economicieconomic policy  politica economicaeffective exchange rate (EER) tasso di cambio effettivo (TCE)nominal effective exchange rate tasso di cambio effettivo nominaleeffective real exchange ratereal effective exchange rate

tasso di cambio effettivo reale

electronic moneye-money

moneta elettronica

electronic purse “borsellino elettronico”eligibility criterion criterio di idoneità [ad es. operazioni

dell’Eurosistema] / criterio di ammissibilità [ambito UE, riferito ai paesi]

eligible counterparty controparte ammessa/autorizzataemergency liquidity assistance credito di ultima istanzaemerging country  paese emergenteemerging market economy economia di mercato emergenteEMEs le economie emergenti

empirical regularity riscontro empirico consolidatoemployeesemployed persons

occupati

employment protection job protection

tutela del rapporto di lavorotutela dell’occupazione

employment scheme  programma in favore dell’occupazioneend-of-calendar-day balance saldo di fine giornataenergy prices prezzi dell’energia / dei beni energetici / dei

prodotti energetici , e non prezzi energetici 

enlargement of the euro area allargamento dell’area dell’euroEONIA (Euro Overnight Index Average) Eonia (Euro overnight index average) 

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EONIA swap rate tasso dello swap sull’Eonia equal treatment  parità di trattamentoequity finance/capital capitale di rischio

equity marketstock market

mercato azionario

equity price risk  premio per il rischio azionarioequity capitale proprio / azioni e altre partecipazioni

Eurepo Eurepo

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) Euribor (Euro interbank offered rate)

Significa “Euro interbank offered rate” econtiene quindi già il concetto di “tasso”; sitraduca semplicemente Euribor (es. l’Euribor a

3 mesi, anziché il tasso Euribor a 3 mesi);tuttavia, quando è plurale (ad es. “the three-month and six-month Euribor”) si traduca “itassi Euribor…”, e non “gli Euribor”. 

euro €EUR  

euro (nei testi divulgativi non usare né il simbolo néla sigla; ad es. EN: € 2 billion = IT: 2 miliardidi euro) 

Euro 11, Euro 12 si traduce gli euro 11, gli euro 12  (con la eminuscola), non l’Euro 11, l’Euro 12

euro area area dell’euroeuro central rate  parità centrale nei confronti dell’euro 

euro exchange rateexchange rate of the euro

tasso di cambio dell’euro

EURO STOXX Euro StoxxEuropean Currency Unit (ECU) Unità di conto europea (ECU)European Employment Pact Patto europeo per l’occupazione European Monetary System (EMS) Sistema monetario europeo (SME)European System of Accounts 1995 (ESA 95) Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95) European System of Central Banks (ESCB) Sistema europeo di banche centrali (SEBC)Eurostat Eurostat (l’)Eurosystem EurosistemaEurosystem business day giornata operativa dell’Eurosistema

Eurosystem staff macroeconomic projectionsfor the euro area  proiezioni macroeconomiche per l’areadell’euro formulate dagli espertidell’Eurosistema

Eurosystem staff projections  proiezioni degli esperti dell’Eurosistema 

Eurosystem’s foreign exchange liquidityposition

 posizione di liquidità dell’Eurosistema sulmercato dei cambi

Eurosystem’s foreign reserve assets riserve ufficiali dell’EurosistemaEurosystem’s international reserves riserve ufficiali dell’Eurosistemaexcessive deficit disavanzo eccessivoexcessive deficit procedure  procedura per i disavanzi eccessivi

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exchange rate agreementsexchange rate arrangement

accordi di cambio, non accordi sui tassi dicambio né accordi di tasso di cambio. 

exchange rate commmunication comunicazione sui tassi di cambioExchange rate mechanism (ERM)  meccanismo di cambio dello SME 

exchange rate mechanism II (ERM II) nuovi Accordi europei di cambio (AEC II) exchange rate policy  politica del cambioexchange rate regime regime di cambio

exchange rate targeting strategia basata su un obiettivo di cambio 

Exchangestock exchange

 borsa [minuscolo] borsa valori

Executive Board Comitato esecutivoexpansionary budget   bilanci espansivi 

expectations aspettative  o attese, non previsioni, néanticipazioni expenditure overruns sconfinamenti della spesaexpenditure restraint contenimento della spesaexport market mercato delle esportazioniexport sales esportazioniexternal export market of the euro area mercato d’esportazione al di fuori dell’area

dell’euroexternal funding finanziamenti esterni (vs. autofinanziamento

delle imprese)external shock shock esternoexternal trade commercio con l’estero

external/foreign demand domanda esterna [se riferito all’area dell’euro]/ estera [se riferito a un paese]

F face value valore nominalefairness [a volte scorrettamente “equity”] correttezza [in entrambi i casi, sia se si trova

“fairness” sia se si trova “equity”, non usare“equità”, che in italiano rimanda a un concettogiuridico diverso, in ambito giudiziale]cfr. “fairly” = “in base a parametri dicorrettezza”

Fair Value Accounting (FVA)  principio contabile del fair value (Fair Value Accounting, FVA)

Federal Reserve System Federal Reserve Systemfinal transfer trasferimento definitivofinancial account conto finanziariofinancial auxiliaries ausiliari finanziarifinancial corporation società finanziariafinancial derivative assetsfinancial derivative business

attività in strumenti finanziari derivati

financial derivatives account conto degli strumenti finanziari derivati

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financial holding company holding finanziariafinancial intermediary intermediario finanziariofinancial market mercato finanziario [nel contesto italiano a

volte il concetto di “mercato finanziario”,come inteso dalla BCE, coincide piuttosto conquello di “capital market”. Nelle traduzionieffettuate per conto della BCE non si tengaconto di tale, occasionale, discrepanza]

Financial Services Authority Financial Services Authorityfinancial supervision and surveillance vigilanza e sorveglianza finanziariafinancing conditions condizioni di finanziamentofine-tuning operation operazione di regolazione puntuale ( fine

tuning) [mettere l’inglese fra parentesi solo la prima volta che ricorre]

first pillar  primo pilastrofiscal discipline disciplina di bilanciofiscal incentive incentivo fiscalefiscal policy  politica di bilancio [preferibile] / politica

fiscalefiscal position situazione delle finanze pubbliche / di finanza

 pubblicafit and proper management onorabilità e professionalità degli

amministratorifixed asset investment investimenti fissifixed assets immobilizzazionifixed exchange rate regime regime di cambio fisso

fixed rate instrument strumento a tasso fissofixed rate tender asta a tasso fissofixed rate tender operation operazione d’asta a tasso fissofixed rate tender procedure sistema di aste a tasso fissoflexible exchange rate regime regime di tasso di cambio flessibilefloat fluttuarefloating rate instrument strumento a tasso variabilefloor limite minimofluctuation band  banda di oscillazione [se in inglese compare il

 plurale “bands” con implicito riferimento allametà inferiore e a quella superiore di unastessa banda, si traduca comunque al singolare(“banda”) oppure facendo una perifrasi con“margini di oscillazione”]

fluctuation margin margine di fluttuazioneforecasts previsioni [e non proiezioni, anticipazioni

ecc.] foreign currency assets attività in valuta esteraforeign currency reserves  riserve in valuta esteraforeign exchange intervention intervento/i sul mercato dei cambiforeign exchange operation operazione in cambiforeign exchange (reserve) assets attività (riserve) in valutaforeign exchange swap (operazione di) swap in valuta

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foreign reserve assets riserve ufficiali / attività di riservaforward rate agreement contratto a termine 

free movement of capital libera circolazione dei capitali

free on board [at the exporter’s border](f.o.b.)

franco a bordo al confine del paesedell’esportatore (f.o.b.)

fundamental di fondo (aggettivo); variabile di fondo(sostantivo)

funds transfer system sistema di trasferimento fondifuture / futures Quando in inglese si ha una sequenza di

termini, attenzione a non confonderel’aggettivo (IT: futuro) con il sostantivo infunzione attributiva (IT: contratti  future); ades.

-  A similar pattern was evident for the three-

month Euribor implied in future(s)contracts maturing in…= tassi di interesseEuribor a 3 mesi impliciti nei contratti future 

-  Upward revisions on the part of market participants regarding the likely path offuture short-term interest rates = revisioneal rialzo delle aspettative degli operatoricirca l’andamento futuro dei tassid’interesse a breve termine (non dei tassi a breve termine sui contratti future). 

G GDP deflator (at market prices) deflatore del PIL (a prezzi di mercato)GDP deflator inflation inflazione misurata dal deflatore del PILGDP per capita PIL pro capitegender sessoGeneral Council Consiglio generalegeneral government cfr. voce “government”General Government BorrowingRequirement (GGBR)

fabbisogno finanziario delle amministrazioni pubbliche (General Government Borrowing Requirement , GGBR)

general government deficit-to-GDP ratio rapporto disavanzo pubblico/PIL (alternativa possibile per evitare ripetizioni: rapporto traindebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e PIL)

general government gross debt debito lordo delle amministrazioni pubblicheglobal economy economia internazionaleglobal imbalances[Global imbalances is generally taken to meanexcessive trade and current account deficits incountries such as the United States andcorresponding surpluses in other countries] 

squilibri mondiali

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globalisation globalizzazionego into liquidation essere posto in liquidazionegold swap

gold swap agreement

contratto di swap su oro

goods  beni [non merci]governance governance

gestione organizzativa e amministrativaGoverning Council Consiglio direttivoGoverning Council meeting riunione del Consiglio direttivogovernment

general government

central government

local government

state government

governosettore pubblico

amministrazioni pubbliche

amministrazione centrale /amministrazionicentrali (se riferito all’amministrazionecentrale di più Stati)

amministrazioni locali

amministrazioni statali [per paesi a strutturafederale] 

government bonds titoli di Stato [non titoli pubblici]government consumption consumi collettivigovernment debt debito pubblico [non debito del governo] government finances

public finances

finanze pubbliche

conti pubblicigovernment revenue entrate pubblichegovernment revenues and spending il bilancio pubblico, dal lato delle entrate e

delle uscite, [per evitare problemi di accordodell’aggettivo usando la formula “entrate espesa pubblica/che”]

government spending/expenditurepublic spending/expenditure

spesa pubblica

governmental authority autorità di governogovernor governatoregrace period moratoriagross domestic product (GDP)  prodotto interno lordo (PIL)

growth potential  potenziale di crescita

H haircut / valuation haircut scarto di garanziaharmonisation armonizzazioneHarmonised Index of Consumer Prices (forthe euro area) HICP

indice armonizzato dei prezzi al consumo (per l’area dell’euro) [tutto minuscolo]IAPC

Per quanto riguarda la dicitura inglese “overall

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HICP”, in italiano non è necessario specificareogni volta “complessivo”, per non appesantireinutilmente la frase. L’idea di “complessivo” è

implicita nel termine IAPC (altrimenti sispecificherebbero le componenti escluse, ad es.“il tasso di variazione dello IAPC al netto di prodotti alimentari non trasformati edenergia”). Pertanto, è possibile ometterel’aggettivo qualificativo o specificarlo solonella primissima occorrenza del termine, salvoin caso di ambiguità (ad es. se si è appena parlato di IAPC al netto di tale o talaltracomponente).

harmonised long-term interest rates tassi di interesse a lungo termine armonizzati 

head office sede centrale

hedging coperturaHeads of State or GovernmentHeads of State and Government

capi di Stato o di governo [anche quando ininglese compare “and”]

HICP inflation inflazione misurata sullo IAPC, [non dalloIAPC] / inflazione al consumo / inflazionearmonizzata [se è chiaro di quale indice si parla]

highly skilled workers lavoratori altamente qualificatiholders detentori (settori detentori)holding sector settore detentoreholdings of securities disponibilità in titoli

titoli detenuti da…consistenze di titoli

host country  paese ospitantehours worked (or worked hours) ore lavoratehouseholds famigliehousing investment investimenti nel settore dell’edilizia

residenzialehybrid financial product  prodotto finanziario ibrido

I illiquid bank  banca illiquida

IMF Balance of Payments Manual (fifthedition)BPM5

Manuale di bilancia dei pagamenti dell’FMI(quinta edizione)MBP5

implied bond market volatility volatilità implicita del mercato obbligazionario implied interest rate volatility volatilità implicita del tasso di interesse implied stock market volatility volatilità implicita del mercato azionario implied volatility volatilità implicitaimport price  prezzo all’importazione

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in trade-weighted terms in termini effettivi (con ponderazione basatasul commercio estero/sugli scambicommerciali), la parentesi può essere messa la

 prima volta e omessa se il termine ricorre. income effect effetto di redditoincomplete asset markets incompletezza dei mercati finanziariindex cfr. voce “indicator”index of notional stocks indice delle consistenze nozionaliindicator ATTENZIONE a non confondere i termini

“indicatore” e “indice”. Un indicatore  è unaqualsiasi statistica che riassuma sinteticamente,in modo qualitativo o quantitativo,l’andamento di un fenomeno economico. Unindice  è una statistica che misura il livello di

un fenomeno economico, rapportandolo a unlivello di riferimento di solito posto uguale a100. Ciò rende possibili confrontiintertemporali di tipo quantitativo; ad es.(l’indice del)la produzione industriale ècresciuta dell’x%.

indirect tax imposta indirettaineligible asset attività non idoneainflation expectations aspettative di inflazioneinflation-linked swaps swap indicizzati all’inflazione (SII)inflation process  processo inflazionisticoinflation rate tasso di inflazione

inflation risk premium  premio per il rischio di inflazioneinflation target obiettivo d’inflazioneinflation targeting strategia basata su un obiettivo di inflazione

 

inflationary pressure  pressione/spinta inflazionisticainflow afflusso (/ flusso in entrata)information technology-related market settore delle tecnologie informaticheinfrastructure for large-value payments infrastruttura per i pagamenti di importo

elevatoinitial public offerings (IPO) operazioni di prima quotazione ( Initial public

offerings, IPO)inject/provide liquidity immettere liquidità

institutional framework quadro/assetto istituzionaleinstitutional shape assetto istituzionaleinsurance corporation impresa/società di assicurazioneinsurance technical reserves riserve tecniche di assicurazioneInterbank funds transfer system (IFTS) sistema di trasferimento interbancario di fondi

(STIF)intermediated financing debiti finanziari verso intermediari [può andare

 bene anche “finanziamento intermediato”]interest expenditure spesa per interessiinterest income reddito da interessiinterest rate volatility volatilità dei tassi di interesse

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interest rates  tassi di interesse [non si apostrofi la preposizione, salvo il caso in cui l’ultimotermine sia seguito da un’altra specificazione

 preceduta dalla preposizione “di”, ad es. tassod’interesse di mercato. Analogamente: tassodi inflazione, ma tasso d’inflazione dipareggio] 

interest rates for housing loans tassi sui mutui per l’acquisto di abitazioni Intergovernmental Conference Conferenza intergovernativainterlinking mechanism  procedura Interlinking 

 Interlinking intermediary monetary objective obiettivo monetario intermediointernational environment contesto internazionaleInternational Federation of Stock Exchanges Federazione internazionale delle borse valori

(FIBV)international investment position (i.i.p.)  posizione patrimoniale sull’esteroInternational Securities IdentificationNumber (ISIN)

numero internazionale di identificazione deititoli ( International Securities Identification Number , ISIN)

International Standards of Auditing (ISA) Principi internazionali di revisione( International Standards of Auditing, ISA)

interplay of supply and demand interazione della domanda e dell’offertain-the-money options opzioni in the money intraday credit credito infragiornalierointra-euro area trade scambi (commerciali) interni all’area dell’euro

/ all’interno dell’area

introductory statement dichiarazione introduttivainverse floating rate instrument strumenti con cedola di tipo inverse floater  investment investimentiinvestment income redditi da capitaleInvestment Services Directive (ISD) –Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993on investment services in the securities field 

Direttiva sui servizi di investimento (DSI) –Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10maggio 1993, relativa ai servizi diinvestimento nel settore dei valori mobiliari

investment spending spesa per investimentiissuer

issuer, registrar, depositary, custodian

emittente

A seconda della legislazione nazionale,

l’emissione e la gestione dei titoli sonoeffettuate con modalità diverse. In alcuni paesil’emissione avviene mediante iscrizione in unregistro detenuto ad esempio da una banca,ma poi la gestione è accentrata presso undepositario (ad es. Euroclear). Il custode (banca custode) è invece il soggetto chegestisce i titoli per conto di un cliente, poichénon tutti hanno un conto presso il depositario.In Italia la registrazione si effettuadirettamente presso il depositario (Monte

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Titoli).issuing sector settore emittente / di emissione

J  job creation creazione di posti di lavoro job vacancies impieghi disponibili (alternativa possibile per

evitare ripetizioni: posti di lavoro vacanti) joint intervention (in foreign exchangemarkets)

intervento concertato, non congiunto 

K  key ECB interest rates tassi d’interesse di riferimento della BCE 

key financial centres centri chiave della finanzakey indicators  principali indicatorikey interest rates (riferito ai tassi controllati dalle banche

centrali) tassi di riferimento, non tassi chiave.

[ATTENZIONE: per i tassi ufficiali o “diriferimento” (quelli che nel testo vengonogeneralmente indicati come della BCE perl’Eurosistema, ma l’osservazione vale anche per i tassi di riferimento di altre banchecentrali) usare dei verbi passivi, del tipo sonostati fissati, portati ecc. al …per cento, non

attivi, del tipo si sono portati al …, in quanto sitratta di tassi il cui valore viene stabilito dalleautorità monetarie e che non si muovono inmaniera “autonoma” (cioè riflettendo forze dimercato, come avviene invece, per esempio,nel caso dei tassi del mercato monetario)]. 

knowledge-driven economy economia basata sulla conoscenza

L labour force forze di lavoro

labour force participation rate tasso di partecipazione alle forze di lavoro 

labour force participationparticipation in the labour force

 partecipazione alle forze di lavoro

Labour Force Statistics Statistiche sulle forze di lavorolabour intensity intensità di lavorolabour intensive a elevata intensità di lavorolagtime-lag

ritardo [se riferito a variabili]sfasamento temporale

large-value payment / high-value paymentwholesale payment

pagamento di importo rilevantepagamento all’ingrosso[Normalmente la BCE distingue “retail” e

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“large-value payments”, ossia pagamenti aldettaglio e pagamenti di importo rilevante.Quest’ultimo concetto si riferisce all’entità,

all’ammontare del pagamento, non tanto aglioperatori che intervengono. Il concetto di“wholesale payments” non viene utilizzatonormalmente dalla BCE, bensì dalla comunità bancaria: i pagamenti al dettaglio sono quellieffettuati con la clientela mentre i pagamentiall’ingrosso (“wholesale”) sono quelli fra banche. I concetti di “large-value” e“wholesale” in pratica coincidono, ma la prospettiva è un po’ diversa (ammontareversus operatori)] 

leading indicators indicatori anticipatori 

legal entity soggetto giuridicolender  prestatorelending for house purchase mutui per l’acquisto di abitazionilevel playing field condizioni di parità concorrenzialeleverage ratio indice di leva finanziarialeveraging aumento del ricorso alla leva finanziaria

(misurata dal rapporto fra l’indebitamento e leattività finanziarie)

LIBOR (London interbank offered rate)  Libor  (London interbank offered rate) 

link between securities settlement systems collegamento tra sistemi di regolamento delleoperazioni in titoli

liquid end of the market segmento più liquido del mercatoliquidity needs fabbisogno di liquiditàliquidity premium  premio di liquiditàliquidity-absorbing fine-tuning reversetransaction

operazione temporanea di regolazione puntualefinalizzata all’assorbimento di liquidità

liquidity-absorbing operation operazione di assorbimento di liquiditàliquidity-providing fine-tuning reversetransaction

operazione temporanea di regolazione puntualefinalizzata all’immissione di liquidità

liquidity-providing operation operazione di immissione di liquiditàoperazione di finanziamento

list In italiano si utilizzi il termine elenco anzichélista; ciò vale anche per termini relativamenteconsolidati, quali “lliissttaa elenco diprimo/secondo livello” (riferito alleoperazioni della BCE).

listed company società quotataliving standards tenore di vitaloans to euro area residents  prestiti a residenti nell’area dell’euro 

lobbying attività di lobbying local government cfr. voce “government”longer-term financial liabilities of the euroarea MFI sector

 passività finanziarie a lungo termine delle IFMdell’area dell’euro

longer-term refinancing operation (LTRO) operazione di rifinanziamento a più lungo

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termine (ORLT)Long-Term Capital Management fund(LTCM)

fondo Long-Term Capital Management ( Long-Term Capital Management fund , LTCM)

long-term unemployment disoccupazione di lunga durataloss-sharing ruleloss-sharing agreement

regola per la ripartizione delle perdite

low skilled workerslow skilled

lavoratori scarsamente qualificati

lump-sum allowance franchigia

M M1narrow monetary aggregate

M1aggregato monetario ristretto

M2intermediate monetary aggregate M2aggregato monetario intermedioM3broad monetary aggregate

M3aggregato monetario ampio

Maastricht TreatyTreaty on European Union

Trattato di MaastrichtTrattato sull’Unione europea

macro-financial structure struttura finanziaria complessivamacro policies  politiche macroeconomichemacro-prudential macroprudenzialemacro-prudential analysis analisi macroprudenzialemacro-shock shock macroeconomicomain refinancing operation (MRO) operazione di rifinanziamento principale

(ORP)(pl.: operazioni di rifinanziamento principali)

mainly principalmente (lo troviamo spesso tradottocon espressioni tipo “in larga misura”; non cisembra che in questo caso ci sia motivo didiscostarsi dall’inglese) 

maintenance of price stability mantenimento della stabilità dei prezzimaintenance period  periodo di mantenimentomanufactured goods manufattimargin call richiesta di marginimarginal interest rate tasso di interesse marginale

marginal lending facility operazione di rifinanziamento marginale(pl.: operazioni di rifinanziamento marginale)

marginal lending rate tasso di rifinanziamento marginalemarginal swap point quotation quotazione marginale di uno swap marketable negoziabilemarketable debt instrument strumento di debito negoziabilemarket-based financial structuremarket-oriented financial structuresecurities-oriented financial structure

struttura finanziaria orientata al mercato

marking to market[mark-to-market / marked to market]

valutazione ai prezzi di mercato (marking tomarket )

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maturity  scadenza, non durata 

maturity breakdown disaggregazione per scadenza

maturity date data di scadenzamaximum bid limit limite massimo di offertamaximum bid rate tasso massimo di offertamedium-term orientation orientamento di medio termineMember State Stato membro [dell’UE], ma ATTENZIONE:

 paese membro [dell’area dell’euro]Member State with a derogation Stato membro con derogamemorandum of understanding  protocollo d’intesametal products and machinery attrezzature e macchinariMFI interest rates tassi di interesse delle IFM micro-prudential supervision vigilanza microprudenzialeminimum allotment amount importo minimo assegnato

minimum allotment ratio  percentuale minima di ripartominimum bid rate tasso minimo di offertaminimum eligibility criterion requisito minimo di idoneitàminimum reserve system regime di riserva obbligatoriaMinisters of finance and economy ministri economici e finanziari [nel contesto

dell’Ecofin]misalignment disallineamentomonetary aggregates aggregati monetari monetary authorities autorità monetarieMonetary Financial Institution (MFI) istituzione finanziaria monetaria [tutto

minuscolo] (IFM)

monetary gold oro monetariomonetary income reddito monetario monetary liabilities  passività monetariemonetary policy stancestance of monetary policystance for monetary policy

orientamento di politica monetaria

monetary policy strategy strategia di politica monetariamonetary policy-makers responsabili della politica monetariamonetary sovereignty sovranità monetariamonetary target obiettivo di monetamonetary targeting strategia basata su un obiettivo di monetamonetary transmission mechanism

transmission mechanism for monetary policytransmission mechanism

meccanismo di trasmissione monetaria

meccanismo di trasmissione della politicamonetariameccanismo di trasmissione

Monetary Union financial accounts(MUFAs)

conti finanziari dell’Unione monetaria(CFUM)

money creation creazione di monetamoney demand domanda di monetamoney market mercato monetariomoney market fundmoney market mutual fund

fondo comune di mercato monetario / fondocomune monetario 

money market fund shares/units (MMFs) quote e partecipazioni in fondi comuni

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money market fund shares and units monetari (FCM)money market instruments strumenti del mercato monetariomoney market interest rate tasso di interesse del mercato monetario

money market interest rates at the short-endof the money market curve

tassi di interesse del segmento a più brevetermine della curva dei rendimenti [delmercato monetario]

[ATTENZIONE: il più viene introdotto perchéi tassi del mercato monetario sonogeneralmente considerati tutti tassi a brevetermine; è possibile far cadere la parte in parentesi quadra, specialmente se il riferimentocompleto è stato giù usato in precedenza neltesto, in quanto il segmento a più brevetermine della curva dei rendimenti del mercato

monetario è anche, per definizione, ilsegmento a più breve termine della curva deirendimenti tout court.] 

money market paper titolo di mercato monetariomonitor (to) tenere sotto osservazione / seguire con

attenzione, non controllare o tenere sottocontrollo (né monitorare) 

monthly / month-on-month (rate of growth) rispetto al mese precedente / sul meseprecedente

moral hazard moral hazardmultilateral surveillance sorveglianza multilateralemulti-payment inflation-linked swaps swap indicizzati all’inflazione (SII) con cedola

ricorrentemulti-purpose prepaid card carta prepagata multiusomutual fund shares quote di fondi comuni di investimento

N national central bank (NCB)  banca centrale nazionale (BCN)national non-central bank agency autorità di vigilanza nazionale separata dalla

 banca centralenatural real exchange rate (NATREX) livello naturale del tasso di cambio reale

(natural real exchange rate, Natrex)

negotiated wages salari contrattualinet borrowing indebitamento nettonet external asset position  posizione netta sull’esteronet external assets of the MFI sector attività nette sull’estero del settore delle IFM net external liability position  posizione debitoria netta sull’esteronet foreign assets attività nette sull’estero

 posizione netta verso l’esteronet lending

Eurosystem’s net lending

accreditamento netto

rifinanziamento netto dell’Eurosistemanet present value valore netto attuale

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net settlement system (NSS) sistema di regolamento su base netta (SRN)net trade scambi netti con l’estero / esportazioni netteneutrality of money neutralità della moneta 

Nikkei 225 index indice Nikkei 225 no bail out clause divieto di salvataggio finanziarionon-bank operatore non bancarionon-bank non-resident operatore non bancario non residentenon-energy commodity prices  prezzi delle materie prime non energetichenon-energy industrial goods  beni industriali non energeticinon-energy prices  prezzi dei prodotti non energeticinon-financial sector settore non finanziarionon-financial societynon-financial corporationnon-financial enterprise

società non finanziaria

non-inflationary economic growth crescita economica non inflazionisticanon-marketable non negoziabilenon-MFI istituzioni diverse dalle IFMnon-participation (in the labour force) inattivitànon-profit institution serving households istituzione senza scopo di lucro al servizio

delle famiglie

O Occasional Paper documento di discussione [riferito alla BCE]OECD OCSEofficial (foreign) reservesofficial reserve assets

riserve ufficiali

offshore financial centers (OFC) centri finanziari offshore (offshore financialcenters, OFC)

oldest population groups fasce più anziane della popolazioneone-off   una tantum 

on-site surveillance vigilanza ispettivaopen market operation operazione di mercato apertooperation to be settled on operazione con regolamento iloperation volume importo dell’operazioneoperational efficiency efficienza operativaoption opzioneopt-out clauseopting out status

“clausola di esenzione”

original maturityinitial maturity

scadenza originaria

outflow deflusso ( / flusso in uscita)outlook prospettive, non previsioni

 Nell’inglese compaiono talvolta espressionidel tipo “the outlook for future pricedevelopments”; in questi casi si può ometteredi tradurre future, perché già implicito nelconcetto di prospettive. 

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outlook (for price developments)  prospettive (per l’evoluzione dei prezzi)out-of-the-money options opzioni out of the money output prodotto (generalmente con riferimento al

PIL), non produzione 

output gap output gap 

output growth crescita del prodotto (o come sinonimo, ades. per evitare ripetizioni, crescitadell’economia, dell’attività economica...) 

output growth differential differenziale di crescita (“del prodotto” siomette perché parlando di differenziali è dinorma scontato) 

outright purchase acquisto definitivooutright sale vendita definitivaoutright transaction operazione definitiva

overbidding eccesso di richieste (in asta)overdraft scoperto di contooverdraft facility apertura di creditoovernight overnight

overnight deposit deposito a vista [riferito ai depositi presso le banche commerciali; ricorre nella sezione delBM in cui si commentano le componenti dellamoneta]deposito overnight [riferito al mercatointerbancario] 

overnight interest rate tasso di interesse overnight  

overruns sconfinamenti

P paid up capital capitale versatoparticipation rate tasso di attività/partecipazionepart-time [employment] a tempo parzialepass-through trasmissionepath profilo, meglio di andamento (specie se si fa

implicito riferimento a una curva)[ad es. “expected path” (riferito ai tassi delmercato monetario) = profilo dei tassi a 3mesi.]

payment system sistema di pagamento (anche se la Bancad’Italia utilizza l’espressione “sistema dei pagamenti” nelle proprie pubblicazioni)

payment versus payment (PVP)  pagamento contro pagamento ( payment versus payment , PVP)

penalty interest rate tasso di interesse penalizzante / di penalizzazione

pension fund fondo pensione

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pension fund reserves of non-financialcorporations 

riserve accumulate a fronte di piani pensionistici delle imprese non finanziarie 

pension schemes

pay-as-you-go pension schemes-  funded pension schemes

schemi pensionistici

schemi pensionistici a ripartizione-  schemi pensionistici a capitalizzazione

percentage point punto percentuale Attenzione a non confondere con basis point(punto base): 1 punto percentuale è uguale a100 punti base! 

pledged assets attività depositate a garanziapolicy

policy decisions

policy authorities

politica economica  (o monetaria, a secondadel contesto; in alcuni casi le politicheeconomiche)

decisioni di politica economica (omonetaria), non le decisioni politiche autorità di politica economica (più raramentesi possono intendere “autorità di politicamonetaria”) 

policy rate tasso di riferimentopooling system

decentralised pooling system

sistema di pooling [per le attività]

sistema di produzione comune organizzato su base decentrata [per le banconote]

population growth crescita demograficaportfolio  portafoglioportfolio investment investimenti di portafoglioportfolio investment account conto degli investimenti di portafogliopowers attribuzioni [in ambito giuridico]President of the ECB Presidente della BCE (“P” maiuscola)President of the European Commission Presidente della Commissione europea (“P”

maiuscola)previous (ad es. “previous months”) = precedenti non

scorsi: i due concetti non sono equivalenti: sein novembre si commenta un fenomeno disettembre e si fa riferimento ai “previousmonths”, questi includono i mesi fino ad

agosto, che sono i mesi precedenti, non quelli“scorsi” che, per il lettore di novembre, sono imesi fino a ottobre. 

price  prezzo [attenzione però, se l’accezione è piùampia (ad es. non ci si riferiscenecessariamente a pagamenti in denaro), iltermine esatto è “corrispettivo”]

price formation mechanism meccanismo di formazione dei prezziprice index indice dei prezziprice level livello dei prezzi

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price mechanism meccanismo dei prezziprice stability stabilità dei prezziprice stability over the medium term stabilità dei prezzi nel medio termine [solo in

questa combinazione, ripresa dal Trattato, siconsiglia di usare la locuzione “nel mediotermine”; di norma si preferisce: “a mediotermine” / “nel medio periodo”]

price/dividend ratio rapporto prezzo/dividendoprimary balance saldo primarioprimary objective obiettivo primarioprincipal capitale [riferito ad attività finanziare]private agent operatore privatoprivate consumption consumi privatiprivate money capitali privati

privileged access to financial institutions accesso privilegiato alle istituzioni finanziarieprocess of wage formation  processo di formazione dei salariprocessed food  beni (prodotti) alimentari trasformatiprocessed raw material materia prima trasformataproducer price  prezzo alla produzioneProducer Price Index (PPI) indice dei prezzi alla produzione (IPP)product market mercato dei beni e servizi

production produzione (generalmente riferito alla produzione industriale o a sue componenti) enon “prodotto” (cfr. output).

production process  processo produttivo

profit margin margine di profittoprofit warnings  annunci di utili inferiori alle attese 

projection horizon orizzonte temporale della proiezioneprojections  proiezioniprojections exercise esercizio di proiezioneprudential supervision vigilanza prudenzialepublic debt debito pubblicopublic finances finanze pubbliche 

conti pubblicipublic function funzione pubblicapublic wire service servizi di informazione su rete telematica

purchasing power parity (PPP)  parità dei poteri di acquisto (PPA)puttable bond obbligazione con opzione di richiesta di

rimborso anticipato

Q quantity equation equazione quantitativa (della moneta)quarter-on-quarter rispetto al trimestre precedente / sul

trimestre precedentequick tender asta velocequota formula schema di calcolo delle quote

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quota reform riforma delle quote di partecipazione [ad es.riferito all’FMI]

quoted share azione quotata

R  range intervallo di valorirating agency società di rating real disposable income reddito disponibile realereal economy economia realereal GDP PIL in termini reali (/ PIL se ricorre) 

real GDP growth crescita del PIL in termini reali (ma sel’espressione ricorre, non ripetere “in terminireali” dopo la prima volta. In generale lacrescita del PIL è considerata in termini reali, pertanto questa specificazione si potrebbeanche omettere del tutto, ma per precisione la prima volta che compare in un paragrafo èsempre meglio non tralasciare di tradurla. Nelcaso particolare in cui questa variabile èesaminata in relazione all’inflazione è tuttaviaimportante specificare “in termini reali” perchéessa è appunto determinata dall’inflazionestessa) 

real interest rate tasso di interesse realereal output  prodotto realerealignment riallineamentoreal-time gross settlement systemRTGS system

sistema di regolamento lordo in tempo realesistema RTGS

re-denomination of securities ridenominazione dei titolireference period  periodo di riferimentoreference value for monetary growthreference value for M3

valore di riferimento per la crescita dellamonetavalore di riferimento per M3

reference value for the fiscal position valore di riferimento per la posizione di bilancio

refinancing rifinanziamento

reinvested earnings utili reinvestitirelated connesso o collegato, non correlato che haconnotazioni tecnico-statistiche 

relationship (tra variabili economiche, in particolare in unmodello econometrico) = relazioni, nonrapporti. 

relayed link collegamento mediato [nel contesto dei sistemidi pagamento, SRT; da non tradurre con“collegamento indiretto”: anche i“collegamenti indiretti” esistono ma sonostrutturati in altro modo]

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remuneration of reserves remunerazione della riserva obbligatoriarepoed securities titoli ceduti (o utilizzati) in operazioni pronti

contro termine

Report on Observance of Standards andCodes (ROSC)

rapporti sull’osservanza degli standard e deicodici ( Reports on the Observance ofStandards and Codes, ROSC)

reporting rendicontazione [contabile]reporting agent operatori soggetti agli obblighi di segnalazionereporting country  paese segnalantereporting obligation obbligo di segnalazione [riferito agli obblighi

delle banche, ad esempio in relazione allariserva obbligatoria]obbligo di rendiconto [riferito all’obbligo dellaBCE di rendere conto del proprio operato]

reporting period  periodo di riferimento [per la segnalazione]repurchase agreement/operationrepos

operazione pronti contro termine /operazione di vendita con patto diriacquisto [con riferimento alle operazionidell’Eurosistema]pronti contro termine [con riferimento alle passività delle banche]

repurchase date data di riacquistorepurchase price  prezzo di riacquistoreputation  prestigioreserve account conto di riservareserve base  passività soggette a riserva

aggregato soggetto a riservareserve holdings riservereserve position in the IMF  posizione di riserva sull’FMI reserve ratio coefficiente di riserva / aliquota di riservareserve requirement riserva obbligatoria / obbligo di riservaresidual maturity vita residuaresponsibility for supervisionsupervisory responsibility

competenza di vigilanza / in materia divigilanza

rest of the world resto del mondorestraint contenimentorestructuring ristrutturazioneretail bank interest rates tassi di interesse bancari al dettaglio 

retail goods market mercato dei beni al dettaglioretail investor investitore al dettaglio (/ sul mercato al

dettaglio)retained securitisation autocartolarizzazionereturn on savings redditività del risparmiorevaluation

revaluation accounts

valutazione [termine generico]rivalutazione [se si tratta di un aggiustamentodi segno positivo]svalutazione [se si tratta di un aggiustamentodi segno negativo]conti di rivalutazione

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reverse transaction operazione temporanearevised data dati rivisti, non aggiornati risk premium  premio per il rischio

risk profile  profilo di rischiorisk to financial stability rischio per la stabilità finanziariarisk to price stability rischio per la stabilità dei prezzirisk-averse avverso al rischiorisk-taking assunzione di rischirobustness termine usato in inglese, ad es. con riferimento

a un modello dell’economia, per indicare ilfatto che esso dà buoni risultati in un ampioventaglio di ipotesi e circostanze. Nonessendoci un corrispettivo standard in italianosuggeriremmo di tradurlo “robustezza”  (fra

virgolette) eventualmente proponendo unatraduzione alternativa tra parentesi, alla lucedel contesto. Da non confondere con altri usicome ad es. robust economic growth  =crescita economica vigorosa. 

Rules of Procedure Regolamento interno

S safe custody account conto di deposito in titolisafety margin margine di sicurezzasatisfied bid offerta accolta

savings deposits depositi a risparmiosaving ratio / rate  saggio / tasso di risparmio

second pillar secondo pilastrosecondary public offerings (SPO) aumenti di capitale da parte di società già

quotate (Secondary public offerings, SPO)second-round effect effetto di secondo impattosecurities company / firm società di intermediazione mobiliaresecurities market mercato dei titoli

[il termine mercato mobiliare non è piùutilizzato nella legislazione italiana]

securities other than shares titoli non azionari

securities settlement system (SSS) sistema di regolamento delle operazioni intitoli (SRT)see cfr. (ad es. EN: see Table 5 = IT: cfr. tavola 5) 

non si veda.

sell outright vendere a titolo definitivosentimentsentiments

clima di fiducia

separation between central banking andprudential supervision

separazione tra le attività di banca centrale e lavigilanza prudenziale

services servizisettlement account conto di regolamento

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settlement agent agente di regolamentosettlement date data di regolamentosettlement risk rischio di regolamento

settlement system sistema di regolamentoshare of world GDP quota del PIL mondialeshareholder azionistashares and other equity azioni e altre partecipazionishort-term domestic currency debt indexedto foreign exchange rates

 passività a breve in valuta nazionaleindicizzate ai tassi di cambio

short-term interest rates tassi di interesse a breve termine osemplicemente tassi di interesse a breve(omettendo “termine”) 

sight deposit  deposito a vista signal the monetary policy stance segnalare l’orientamento di politica monetaria

Single European Act Atto unico europeosingle monetary policy  politica monetaria unicaskewness grado di asimmetria della distribuzione

[molto spesso il contesto consiglia, tuttavia,l’adozione di una soluzione meno tecnica e piùdiscorsiva:ad es. Given the uncertainties which exist,estimates of potential output have becomeskewed to the upside – Nel quadrodell’incertezza esistente, ferma restando lastima centrale, è aumentata la probabilità divalori più elevati per il prodotto potenziale.]

small and medium-sized undertakings(SMU)small and medium-sized enterprises (SME /SMEs)

 piccole e medie imprese (PMI)

social partners  parti socialisocial security contribution contributi previdenzialisocial security funds enti di previdenza e assistenza sociale

[definizione del SEC95] / enti previdenzialisocial security sector settore previdenzialesocial security system [il concetto inglese noncomprende l’assistenza sanitaria]

sistema previdenziale [in italiano ha dueaccezioni 1) sistema pensionistico 2) sistemi pensionistico, assistenziale e sanitario. Per

quanto riguarda la BCE attenersi all’accezione1)]

solvency risk rischio di insolvenzasolvent solvibilesoundness soliditàSovereign Debt Restructuring Mechanism(SDRM)

Sovereign Debt Restructuring Mechanism(SDRM)

special drawing rights (SDR) diritti speciali di prelievo (DSP)spending by households spesa delle famiglieStability and Growth Pact Patto di stabilità e crescitastability programme  programma di stabilità

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stability-oriented strategy strategia orientata alla stabilitàStage One Prima fase [lettera maiuscola]Stage Three Terza fase [lettera maiuscola]

Stage Two Seconda fase [lettera maiuscola]Standard & Poor’s 500 index indice azionario Standard & Poor’s 500 standard deviation deviazione standardstandard tender asta standardstandardised deduction detrazione forfettariastanding facility operazioni attivabili su iniziativa delle

contrapartioperazioni su iniziativa delle controparti

state government cfr. voce “government”statistical artefact anomalia statisticastatistical classification of economic activities

in the European CommunityNACE Rev. 1

classificazione statistica delle attività

economiche nelle Comunità europee  NACE Rev. 1 (la)Statute of the European System of CentralBanks and of the European Central BankStatute of the ESCBStatute

Statuto del Sistema europeo di banche centralie della Banca centrale europeaStatuto del SEBCStatuto

steer interest rates influenzare i tassi di interessestickiness vischiosità  (riferito a prezzi, salari, tassi

d’interesse)stock market capitalisation capitalizzazione di borsa / del mercato

azionario[market capitalisation: capitalizzazione del

mercato]stock market index indice del mercato azionario[the main stock market indices: i principaliindici azionari / gli indici dei principali mercatiazionari]

stress testing  prove di stressstructural liquidity shortage fabbisogno strutturale di liquiditàstructural operation operazione di tipo strutturalesubmission deadline termine di presentazione (delle offerte)submission of bids  presentazione delle offerte

subprime mortgage market  mercato dei mutui di qualità non primaria

subsidiaries affiliatecontrollate

successful bidder aggiudicatariosupervisor autorità di vigilanzasupervisory dutysupervisory task

funzione di vigilanza

supranational institution se si parla della BCE: organo sovranazionaleSurvey of Professional Forecasters Survey of Professional Forecasterssustainability sostenibilità

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sustained persistente, non sostenuto (quando riferito alladurata del tempo)

swap swapswap point  punto a termineSwitzerland Confederazione Svizzera [non elvetica]system of “checks and balances” sistema di pesi e contrappesi

T TA assistenza tecnica [ad es. nel contesto

dell’FMI]Ttrade date

Tdata di contrattazione

tangible assetsintangible assets

 beni materiali beni immateriali

TARGET 2 Target2TARGET2-Securities Target2-SecuritiesTARGET systemTrans-European Automated Real-time Grosssettlement Express Transfer system

sistema Targetsistema transeuropeo automatizzato ditrasferimento espresso con regolamento lordoin tempo reale

taxpayers’ money denaro pubblicotechnical expertise competenze tecnichetender bid offerta (in asta)term of office mandato

term structure struttura per scadenzathree-month average media a 3 mesi / media a 3 termini (se è giàchiaro che i termini di riferimento sono i mesi)

tier one elenco di primo livellotier one asset attività di primo livellotier two elenco di secondo livellotier two asset attività di secondo livellotight -  (riferito alla politica monetaria) restrittivo

(riferito alle condizioni di liquidità) indicacondizioni di scarsità della liquidità econseguente tensione delle condizioni delmercato; in generale si può rendere initaliano utilizzando queste due soluzioni,(quella più appropriata va valutata di voltain volta).

-  (riferito al mercato del lavoro) indica unacondizione di eccesso di domanda rispettoall’offerta: tight labour market =condizioni tese sul mercato del lavoro /mercato del lavoro caratterizzato da uneccesso di domanda 

time deposits depositi a termine

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time to maturity vita residua (di un titolo) 

time-lag

lag

ritardo / sfasamento temporale

tobacco tabacchi e non tabacco 

total credit credito totale non complessivo

trade credit credito commercialetrade pattern struttura dell’interscambio / degli scambi

commercialitrade weights  pesi basati sull’interscambio commercialetransaction operazione [non “transazione”, che in italiano

costituisce un negozio giuridico specifico]transfers to households trasferimenti alle famiglie [nel contesto del

 bilancio pubblico]

transmission of monetary policy impulsestransmission of monetary impulses

trasmissione degli impulsi di politicamonetaria

Treaty Trattato [lettera maiuscola]Treaty of RomeTreaty establishing the EuropeanCommunity

Trattato di RomaTrattato che istituisce la Comunità europea

Treaty on European UnionMaastricht Treaty

Trattato sull’Unione europeaTrattato di Maastricht

Treaty establishing a Constitution forEuropeDraft Treaty establishing a Constitution forEurope

Trattato che adotta una Costituzione perl’EuropaProgetto di Trattato che istituisce unaCostituzione per l’Europa

trend potential output growth crescita del prodotto potenzialetrigger point soglia di attivazionetrust [tipico esempio di istituto giuridico non

traducibile; corrisponderebbe infatti al“negozio fiduciario” italiano(trustee/fiduciario, settler of thetrust/fiduciante), ma le rispettive conseguenzegiuridiche sono assai diverse]

twin deficits “disavanzi gemelli” (ossia di conto corrente edel bilancio federale) [registrati negli StatiUniti sin dai primi anni ottanta]

two-pillar approach approccio fondato/basato su due pilastritwo-pillar framework struttura fondata/basata su due pilastritwo-pillar strategy strategia basata su due pilastri 

U uncovered bond obbligazione non garantita underbidding  partecipazione insufficiente in asta 

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underlying balance saldo (di bilancio) sottostante [definizione:saldo di bilancio al netto degli effetti del cicloeconomico e, con valutazioni ad hoc, delle

misure straordinarie di politica di bilancio];non saldo strutturale o saldo corretto per ilciclo

Undertaking for Collective Investment inTransferable Securities (UCITS)

organismo di investimento collettivo in valorimobiliari (OICVM)

undrawn, unconditional credit lines margine inutilizzato su linee di credito nonsoggette a particolari condizioni

unemployment benefit sussidio di disoccupazioneunemployment rate tasso di disoccupazioneunit labour cost (ULC) costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP)Unit Labour Costs in Manufacturing(ULCM)

costo del lavoro per unità di prodottonell’industria manifatturiera (CLUPM)

unit of account unità di contoUniversal Mobile TelecommunicationsSystem (UMTS)

Sistema universale di telecomunicazionimobili (Universal Mobile TelecommunicationsSystem, UMTS)

unprocessed food  beni (prodotti) alimentari non trasformatiunquoted share azione non quotataunwinding of positions liquidazione di posizioniupside risk to price stability rischio al rialzo (verso l’alto) per la stabilità

dei prezziupward pressure on prices  pressione al rialzo sui prezziupward/downward slope inclinazione positiva/negativa, non verso

l’alto / verso il basso (riferito alla curva deirendimenti) utilities settore dei servizi di pubblica utilità

V valuation date data di valutazionevaluation effects effetti di rivalutazioneValue at Risk (VaR) Value at Risk  (VaR) VAR modelVector Autoregressive model

modello VARmodello autoregressivo vettoriale

variable interest rate instruments strumenti a tasso variabilevariable rate tender asta a tasso variabilevelocity of circulation of moneyvelocity of moneyvelocity of circulation

velocità di circolazione della monetavelocità di circolazione

venture capital “capitale di ventura”

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volatility volatilità, non variabilità, quando si parla difenomeni finanziari, con riferimento a dati aelevata frequenza di rilevazione (settimanale o

giornaliera)variabilità, se si parla di fenomenimacroeconomici, rilevati mensilmente o anchemeno frequentemente (ad es. produzioneindustriale, componenti dell’indice dei prezzi) 

volume of issuevolume of coin issuance

volume di emissione [non volume di conio,come dice il Trattato in italiano, perché non cisi riferisce alla produzione/quantità prodottama al volume emesso; la BCE autorizza laquantità da emettere, non quella da produrre]

voting power  potere di formare coalizione [riferito ai seggi

nel Consiglio di amministrazione dell’FMI]voting weight  peso del voto

W wage drift inerzia salarialewage moderation moderazione salarialeweights coefficienti di ponderazionewealth effect effetto ricchezzawealth sovereign fund fondo sovranowelfare system sistema di previdenza e assistenza sociale

Werner report Rapporto WernerWorld Economic Outlook World Economic Outlookworld market price  prezzo internazionaleworld trade commercio internazionale (interscambio

mondiale)Working Paper documento di ricerca [riferito alla BCE]

Y year-on-year cfr. “annual”yield curve curva dei rendimenti

youngest population groupsfasce più giovani della popolazione

Z zero coupon bond obbligazione a cedola zero

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APPENDICE II

BCE, SEBC, Unione europea ealtri consessi e organismi

internazionali 

La Banca centrale europea (BCE)

ORGANI DECISIONALI

INGLESE ITALIANOExecutive Board Comitato esecutivoGoverning Council Consiglio direttivoGeneral Council Consiglio generale

ORGANIGRAMMA*

INGLESE ITALIANO

Counsel to the Executive Board  Gabinetto del Comitato esecutivoECB Representation in Washington D.C. Rappresentanza della BCE a Washington D.C.Directorate General Administration Direzione Generale AmministrazioneDivision Administrative Services Divisione Servizi amministrativiDivision Premises Divisione StabiliDivision Security Divisione Servizi di sicurezzaDirectorate Internal Finance Direzione Contabilità e finanzeDivision Accounting and Procurement Divisione Contabilità e appaltiDivision Financial Reporting and Policy Divisione Reporting finanziario e principi contabiliDirectorate Banknotes Direzione BanconoteDivision Currency Development Divisione Gestione banconoteDivision Currency Management Divisione Sviluppo banconoteDirectorate Communications Direzione Comunicazione

Division Official Publications and Library Divisione Pubblicazioni ufficiali e bibliotecaDivision Press and Information Divisione Stampa e informazioneDivision Protocol and Conferences Divisione Protocollo e conferenzeDirectorate General Economics Direzione Generale Analisi economicaDivision Fiscal Policies Divisione Politiche fiscaliDirectorate Economic Developments Direzione Andamenti economiciDivision Euro Area MacroeconomicDevelopments

Divisione Andamenti macroeconomici nell’areadell’euro

Division EU Countries Divisione Paesi dell’UEDivision External Developments Divisione Andamenti esterni all’area dell’euroDirectorate Monetary Policy Direzione Politica monetariaDivision Capital Markets/Financial Structure Divisione Mercati dei capitali/struttura finanziaria

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Division Monetary Policy Stance Divisione Orientamento di politica monetariaDivision Monetary Policy Strategy Divisione Strategia di politica monetariaDirectorate Financial Stability and Supervision Direzione Stabilità e vigilanza finanziarie

Division Financial Stability Divisione Stabilità finanziariaDivision Financial Supervision Divisione Vigilanza finanziariaDirectorate General HR, Budget andOrganisation

Direzione Generale Risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative

Division Budget and Projects Divisione Bilancio di previsione e progettiDivision HR Policies and Staff Relations Divisione Politiche delle risorse umane e relazioni con

il personaleDivision Organisational Planning Divisione Pianificazione delle strutture organizzativeDivision Recruitment and Compensation Divisione Assunzioni e trattamento economicoDivision Risk Management Divisione Gestione dei rischiDirectorate General Information Systems Direzione Generale Sistemi informaticiDivision IT Management Functions Divisione Funzioni per la gestione informaticaDivision IT Operations and Support Divisione Operazioni informatiche e supporto utenti

Directorate IT Projects Direzione Progetti informaticiDirectorate Internal Audit Direzione Revisione internaDivision Audit Missions Divisione Attività di revisione internaDivision Audit Services Divisione Servizi per le funzioni di revisioneDirectorate General International and EuropeanRelations

Direzione Generale Relazioni internazionali ed europee

Division EU Institutions and Fora Divisione Istituzioni e consessi UEDivision EU Neighbouring Regions Divisione Regioni limitrofe dell’UEDivision International Policy Analysis Divisione Analisi di politica economica internazionaleDirectorate General Legal Services Direzione Generale Servizi legaliDivision Lawyer-Linguists Divisione Giuristi-linguistiDivision Legal Advice Divisione Consulenza legaleDirectorate General Market Operations Direzione Generale Operazioni di mercato

Division Back Office Divisione Back office Division Front Office Divisione Front office Division Investment Divisione InvestimentiDivision Market Operations Analysis Divisione Analisi delle operazioni di mercatoDivision Market Operations Systems Divisione Sistemi delle operazioni di mercatoDirectorate General Payments and MarketInfrastructure

Direzione Generale Pagamenti e infrastrutture dimercato

Division Market Infrastructure Divisione Infrastrutture di mercatoDivision Oversight Divisione SorveglianzaDivision TARGET Divisione TargetDivision TARGET2-Securities Divisione Target2-Securities (T2S)Directorate General Research Direzione Generale Ricerca economicaDivision Econometric Modelling Divisione Modelli econometriciDivision Financial Research Divisione Studi finanziariDivision Monetary Policy Research Divisione Studi di politica monetariaDirectorate General Secretariat and LanguageServices

Direzione Generale Segretariato e servizi linguistici

Division Language Services Divisione Servizi linguisticiDivision Secretariat Divisione SegretariatoDirectorate General Statistics Direzione Generale StatisticheDivision Euro Area Accounts and Economic Data Divisione Conti dell’area dell’euro e dati economiciDivision External Statistics Divisione Statistiche sull’esteroDivision Monetary and Financial Statistics Divisione Statistiche monetarie e finanziarieDivision Statistical Information Services Divisione Servizi di informazione statisticaDivision Statistics Development/Coordination Divisione Sviluppo/coordinamento delle statistiche

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 •  In caso di denominazioni inglesi diverse da quelle riportate nella tabella, si invita a controllare l’ultimo

aggiornamento dell’organigramma (in inglese e in italiano) nella sezione “The European Central Bank” ⇒ 

“Organisation”⇒ “Organisation chart of the ECB”, del sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).

Il Sistema europeo di banche centrali(SEBC)

Banche centrali nazionali dei paesi appartenenti all’area dell’euro:

 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Deutsche BundesbankCentral Bank and Financial Services Authority of IrelandBanca di GreciaBanco de EspañaBanque de FranceBanca d’ItaliaBanca centrale di CiproBanque centrale du LuxembourgBank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of MaltaDe Nederlandsche Bank 15 Oesterreichische NationalbankBanco de PortugalBanka Slovenije

 Národná banka SlovenskaSuomen Pankki - Finlands Bank

Banche centrali nazionali dei paesi non appartenenti all’area dell’euro:

Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)Česká národní bankaDanmarks NationalbankEesti PankLatvijas BankaLietuvos bankasMagyar Nemzeti Bank

 Narodowy Bank Polski

Banca Naţională a RomânieiSveriges RiksbankBank of England

Altre banche centrali Hrvatska narodna bankaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

15 Si noti che il nome ufficiale contiene già l’articolo (De). In generale, non va quindi utilizzato l’articoloitaliano. Qualora però il nome della banca sia preceduto da proposizione articolata, questo va riportato

 privo del “De”. Es.: “De Nederlandsche Bank ha deciso di ....” o anche “è stato deciso con De Nederlandsche Bank”, ma “il Presidente della Nederlandsche Bank”.

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COMITATI DELL’EUROSISTEMA/SEBC

INGLESE ITALIANO SIGLAAccounting and Monetary IncomeCommittee

Comitato per le questioni contabili e ilreddito monetario

AMICO

Banking Supervision Committee Comitato per la vigilanza bancaria BSCBanknote Committee Comitato per le banconote BANCOCommittee on Cost Methodology Comitato per la metodologia dei costi COMCOEurosystem/ESCB CommunicationsCommittee

Comitato per le comunicazionidell’Eurosistema/SEBC

ECCO

Information Technology Committee Comitato per le tecnologie informatiche ITCInternal Auditors Committee Comitato dei revisori interni IACInternational Relations Committee Comitato per le relazioni internazionali IRCLegal Committee Comitato legale LEGCO

Market Operations Committee Comitato per le operazioni di mercato MOCMonetary Policy Committee Comitato per la politica monetaria MPCPayment and Settlement SystemsCommittee

Comitato per i sistemi di pagamento eregolamento

PSSC

Statistics Committee Comitato per le statistiche STCBudget Commitee Comitato per il bilancio preventivo BUCOMHuman Resources Conference Conferenza per le risorse umane HRCEurosystem IT Steering Committee Steering Committee per l’informatica

nell’EurosistemaEISC

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L’Unione europea (UE)

ISTITUZIONI* E ORGANI

INGLESE ITALIANO: denominazioneufficiale

ITALIANO: denominazionecorrente

*European Parliament Parlamento europeo Parlamento europeo,Parlamento [quando ricorre]

*Council of the EuropeanUnion,EU Council,Council of Ministers

Council of Economics andFinance Ministers / EcofinCouncil

Consiglio dell’Unione europea

Consiglio dei ministri economici efinanziari / Consiglio Ecofin

Consiglio dell’UE,Consiglio [quando ricorre]

Ecofin

*Commission of the EuropeanCommunities,European Commission

Commissione delle Comunità europee Commissione europea,Commissione [quando ricorre]

*Court of Justice of theEuropean CommunitiesCourt of First Instance of theEuropean Communities

Corte di giustizia delle ComunitàeuropeeTribunale di primo grado delleComunità europee

Corte di giustizia,Corte [quando ricorre]Tribunale di primo grado,Tribunale [quando ricorre]

*Court of Auditors of theEuropean Communities(ECA), European Court ofAuditors

Corte dei conti delle Comunità europee Corte dei conti europea,Corte dei conti,Corte [quando ricorre]

European Economic andSocial Committee

Comitato economico e sociale europeo Comitato economico e sociale(CES)

Committee of the Regions ofthe European Union (COR)

Comitato delle regioni dell’Unioneeuropea

Comitato delle regioni (CdR)

European Investment Bank(EIB)

Banca europea per gli investimenti(BEI)

European Central Bank(ECB) 

Banca centrale europea (BCE)

European Monetary Institute(EMI) 

Istituto monetario europeo (IME)[l’IME è stato posto in liquidazione inseguito alla costituzione della Bancacentrale europea, il 1° giugno 1998.]

AGENZIE* E ORGANISMI16 

INGLESE ITALIANOEuropean Investment Fund (EIF) Fondo europeo per gli investimenti (FEI)European Police Office (Europol) Ufficio europeo di polizia (Europol)*European Agency for Reconstruction (EAR) Agenzia europea per la ricostruzione (AER)*European Agency for Safety and Health at Work(EU-OSHA)

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro(EU-OSHA)

*European Centre for the Development of Centro europeo per lo sviluppo della formazione

16 L’elenco non è esaustivo.

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Vocational Training (Cedefop)  professionale (Cedefop)*European Foundation for the Improvement ofLiving and Working Conditions (Eurofound)

Fondazione europea per il miglioramento dellecondizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

*European Training Foundation (ETF) Fondazione europea per la formazione (ETF)*Office for Harmonisation in the Internal Market(Trade Marks and Designs) (OHIM)

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

DIREZIONI GENERALI E SERVIZI DELLA COMMISSIONEEUROPEA17

 

INGLESE ITALIANODirectorate-General for CompetitionCompetition DG

Direzione generale della ConcorrenzaDG Concorrenza

Directorate-General for Economic and FinancialAffairs

Economic and Financial Affairs DG

Direzione generale degli Affari economici efinanziari

DG Affari economici e finanziariDirectorate-General for Employment, Social Affairsand Equal OpportunitiesEmployment, Social Affairs and EqualOpportunities DG

Direzione generale per l’Occupazione, gli affarisociali e le pari opportunitàDG Occupazione, affari sociali e pari opportunità

Directorate-General for Enterprise and IndustryEnterprise and Industry DG

Direzione generale per le Imprese e l’industriaDG Imprese e industria

Directorate-General for Taxation and CustomsUnionTaxation and Customs Union DG

Direzione generale della Fiscalità e dell’unionedoganaleDG Fiscalità e unione doganale

Directorate-General for the Internal Market andServicesInternal Market and Services DG

Direzione generale del Mercato interno e dei serviziDG Mercato interno e servizi

Directorate-General for TradeTrade DG Direzione generale del CommercioDG CommercioEuropean Anti-Fraud Office (OLAF) Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)EurostatStatistical office of the European Communities

EurostatIstituto statistico delle Comunità europee

High Level Group of Company Law Experts Gruppo di alto livello di esperti in diritto societarioInternal Audit Service Servizio di audit internoLegal Service Servizio giuridicoOffice for Official Publications of the EuropeanCommunitiesPublications Office

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle ComunitàeuropeeUfficio delle pubblicazioni

COMMISSIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO18 

INGLESE ITALIANOCommittee on Economic and Monetary Affairs Commissione per i problemi economici e monetariCommittee on Employment and Social Affairs Commissione per l’occupazione e gli affari socialiCommittee on Industry, Research and Energy Commissione per l’industria, la ricerca e l’energiaCommittee on Internal Market and ConsumerProtection

Commissione per il mercato interno e la protezionedei consumatori

Committee on Development Commissione per lo sviluppoCommittee on International Trade Commissione per il commercio internazionale

17 L’elenco non è esaustivo e non viene aggiornato con regolarità.18 Cfr. nota 16.

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SIGLE/ACRONIMI UTILIZZATI IN AMBITO COMUNITARIO

ITALIANOINGLESEDenominazione per esteso Sigla

African, Caribbean and Pacific States(ACP) [party to the Lomé Convention]

Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico[firmatari della convenzione di Lomé]

ACP

Broad Economic Policy Guidelines(BEPGs)

Indirizzi di massima per le politicheeconomiche

Business Cooperation Network Rete europea per la cooperazione aziendaletransnazionale

BC-NET

Central and east(ern) European countries(CEECs)

 paesi dell’Europa centrale e orientale PECO

Common Foreign and Security Policy(CFSP)

Politica estera e di sicurezza comune PESC

Common Agricultural Policy (CAP) Politica agricola comune PAC

Common Customs Tariff (CCT) Tariffa doganale comune TDCCommon organisation of the markets(COM)

Organizzazione comune dei mercati OCM

Community action programme for thedevelopment of continuing vocationaltraining (FORCE)

Programma di azione per lo sviluppo dellaformazione professionale continua nellaComunità europea

FORCE

Community initiative on adaptation of theworkforce to industrial change (ADAPT)

Iniziativa comunitaria per l’adattamento dellaforza lavoro ai mutamenti industriali

ADAPT

Community support frameworks (CSF) Quadri comunitari di sostegno (fondistrutturali)

QCS

Contact Group for Euro Payments Strategy(COGEPS)

Gruppo di contatto sulla strategia per i pagamenti in euro

Developing countries (DC)  paesi in via di sviluppo PVS

EC International Investment Partners(ECIP)

Strumento finanziario European community Investment Partners (aiuti agli investimentidel settore privato)

ECIP

Economic and monetary union (EMU) Unione economica e monetaria UEMEuro Banking Association (EBA) Associazione bancaria per l’euro EBAEuro-Info-Centre Eurosportello per le imprese EICEuropean Agricultural Guidance andGuarantee Fund (EAGGF)

Fondo europeo agricolo di orientamento e digaranzia

FEAOG

European Coal and Steel Community(ECSC)

Comunità europea del carbone e dell’acciaio CECA

European Community Investment Partners(ECIP)

Aiuto finanziario agli investimenti del settore privato

ECIP

European Currency Unit (ECU) Unità di conto europea ECU

European Development Fund (EDF) Fondo europeo di sviluppo FESEuropean Employment Services (EURES) Servizi europei dell’occupazione EURESEuropean Monetary System (EMS) Sistema monetario europeo SMEEuropean Payments Council (EPC) Consiglio europeo per i pagamentiEuropean Political Co-operation (EPC) Cooperazione politica europea CPEEuropean Regional Development Fund(ERDF)

Fondo europeo di sviluppo regionale FESR

Indicative programmes concerningfinancial and technical measures toaccompany the reform of economic andsocial structures in the framework of theEuro-Mediterranean partnership (MEDA)

Misure d’accompagnamento finanziarie etecniche a sostegno della riforma dellestrutture economiche e sociali nel quadro del

 partenariato euromediterraneo

MEDA

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Information and CommunicationTechnologies (ICTs)

Tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione

TIC

integrated tariff of the European

Community (TARIC)

tariffa doganale integrata delle Comunità

europee

TARIC

Intergovernmental Conference (IGC) Conferenza intergovernativa CIGleast developed countries (LDC)  paesi meno avanzati (fra i PVS) PMALess developed country (LDC)Less advanced country (LAC)

 paesi meno sviluppati PMS

Mediterranean non-member countries(MNC)Third Mediterranean Countries (TMC)

 paesi terzi mediterranei PTM

most-favoured nation (MFN) nazione più favorita NPFNew Community Instrument (NCI)  Nuovo strumento comunitario NSCNomenclature of statistical territorial units(NUTS)

 Nomenclatura delle unità territoriali per lastatistica

 NUTS

non-governmental organisation (NGO) organizzazione non governativa ONG

Overseas Countries and Territories (OCTs)  paesi e territori d’oltremare PTOMOverseas department (OD) Dipartimenti francesi d’oltremare DOMPreliminary draft budget (PDB) Progetto preliminare di bilancio PPBProgramme of Community aid to centraland east European countries (Phare)

Programma comunitario di aiuto a favore dei paesi dell’Europa centrale e orientale

PHARE

research & development (R&D) ricerca e sviluppo R&Sresearch and technological development(RTD)

ricerca e sviluppo tecnologico RST

Single Euro Payments Area (SEPA) Area unica dei pagamenti in euro SEPA* Single European Act (SEA) Atto unico europeo AUESingle programming document (SPD) Documento unico di programmazione (fondi

strutturali)DOCUP

Special financing facility for ACP and OCT

mining products (Sysmin)

Sistema di stabilizzazione dei proventi da

esportazione di prodotti minerari

Sysmin

Statement of assurance (DAS) Dichiarazione di affidabilità DASSupplementary and amending budget(SAB)

Bilancio rettificativo e suppletivo BRS

System for the stabilisation of ACP andOCT export earnings (Stabex)

Sistema di stabilizzazione dei proventi daesportazione

Stabex

Technical assistance to the Commonwealthof Independent States (Tacis)

Programma di assistenza tecnica ai nuovi Statiindipendenti dell’ex Unione Sovietica e allaMongolia

TACIS

Trans-European networks (TENs) Reti transeuropee RTE

* L’uso dell’acronimo inglese è ormai invalso (sebbene in passato si preferisse utilizzare l’italiano AUPE)

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Altri consessi e organismi

internazionali ITALIANO INGLESE Denominazione per esteso  Sigla 

Accounting Regulatory Committee (ARC) Comitato di regolamentazione contabileAfrican Development Bank (AfDB) Banca africana di sviluppo AfDBAsia-Europe Meeting (ASEM) Vertice Asia-Europa ASEMAsian Development Bank (AsDB) Banca asiatica di sviluppo AsDBAsia-Pacific Economic Cooperation(APEC)

Cooperazione economica Asia-Pacifico APEC

Association of South-East Asian Nations(ASEAN)

Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico ASEAN

bank advisory committee (BAC) comitato consultivo bancario CCBBank for International Settlements (BIS)

•  Executive Committee•  Board of Directors•  General Meeting of Members

Banca dei regolamenti internazionali

•  Comitato esecutivo•  Consiglio di amministrazione•  Assemblea generale dei membri

BRI

Basel Committee on Banking Supervision(BCBS)

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria CBVB

BENELUX(Economic Union of Belgium, Luxembourgand the Netherlands)

Benelux(unione economica fra il belgio, ilLussemburgo e i Paesi Bassi)

Benelux

Cardiff process  processo di CardiffCaribbean Development Bank (CDB) Banca di sviluppo dei Caraibi CDB

Central European Free Trade Agreement(CEFTA)-  Central European Free Trade Area

Accordo centroeuropeo di libero scambio

-  Zona di libero scambio dell’Europacentrale

CEFTA

Committee of European BankingSupervisors

Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria

CEBS

Committee of European SecuritiesRegulators (CESR)

Comitato delle autorità europee diregolamentazione dei valori mobiliari 

Committee of Governors of the CentralBanks of the Member States of theEuropean Economic CommunityCommittee of Governors of the CentralBanks of the Member States of the EEC

Committee of Governors

Comitato dei governatori delle banche centralidegli Stati membri della Comunità economicaeuropeaComitato dei governatori

Committee of Wise Men on the Regulationof European Securities Markets

Comitato dei saggi sulla regolamentazione deimercati europei dei valori mobiliari

Committee on Gold and Foreign Exchange Comitato degli esperti su oro e cambi [ Attenzione: ha cambiato denominazione,

 cfr. Markets Committee] Committee on Monetary, Financial andBalance of payments statistics (CMFB)

Comitato delle statistiche monetarie,finanziarie e della bilancia dei pagamenti

CMFB

Committee on Payment and SettlementSystems (CPSS)

Comitato sui sistemi di pagamento e diregolamento

CSPR

Committee on the Global Financial System(CGFS)

Comitato sul sistema finanziario globale CSFG

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Conference on Security and Cooperation inEurope (CSCE)

Conferenza sulla sicurezza e la cooperazionein Europa[ Attenzione: ha cambiato denominazione,

 cfr. OSCE] 

CSCE

Consultative Committee of the ECSC Comitato consultivo CECACouncil for Mutual Economic Assistance(Comecon) (CMEA)

Consiglio di mutua assistenza economica(Comecon)

CMAE

Council of Europe (COE) Consiglio d’Europa COEEconomic and Financial Committee (EFC) Comitato economico e finanziario CEFEconomic Commission for Europe(ECE/UNECE) [UN]

Commissione economica per l’Europa ECEUNECEUN/ECE

Economic Policy Committee (EPC) [UE, danon confondere con l’omonimo comitatodell’OCSE]

Comitato di politica economica CPE

Electronic Payment Systems Observatory

(ePSO)

Osservatorio sui sistemi di pagamento

elettroniciEuro Banking Association (EBA) Associazione bancaria per l’euro EBAEurogroup[ precedentemente: Euro-11 Group]

Eurogruppo[ precedentemente: “gli euro 11”]

European Bank for Reconstruction andDevelopment (EBRD)

Banca europea per la ricostruzione e losviluppo

BERS

European Banking Committe (EBC) Comitato bancario europeo CBEEuropean Bureau of Consumers’ Unions(BEUC)

Ufficio europeo delle unioni dei consumatori BEUC

European Committee for Standardisation(CEN)

Comitato europeo di normalizzazione CEN

European Economic Area (EEA) Spazio economico europeo SEEEuropean Economic Interest Grouping

(EEIG)

Gruppo europeo d’interesse economico GEIE

European Free Trade Association (EFTA) Associazione europea di libero scambio EFTAEuropean Monetary Cooperation Fund(EMCF)

Fondo europeo di cooperazione monetaria FECOM

European Monetary Fund (EMF) Fondo monetario europeo FMEEuropean Securities Committe (ESC) Comitato europeo dei valori mobiliari CEVMFinancial Sector Liaison Committee(FSLC)

Financial Sector Liaison Committee (comitatodi contatto per il settore finanziario)

FSLC

Financial Services Committe (FSC) Comitato per i servizi finanziari CSFFinancial Stability Forum (FSF) Forum per la stabilità finanziaria (BRI) FSFFood and Agriculture Organisation (FAO)[UN]

Organizzazione delle Nazioni Unite perl’alimentazione e l’agricoltura

FAO

former Yugoslav Republic of Macedonia(FYROM)

ex Repubblica iugoslava di Macedonia ERIM

Free Trade Areas of the Americas (FTAA) Zona di libero scambio delle Americhe FTAAFSF Working Group on Capital Flows FSF Working Group on Capital Flows

(gruppo di lavoro sui “flussi di capitale” delFSF)

General Agreement on Tariffs and Trade(GATT)

Accordo generale sulle tariffe doganali e sulcommercio

GATT

General Agreement on Trade in Services(GATS)

Accordo generale sul commercio dei servizi GATS

Group of Seven Gruppo dei Sette G7Group of Ten Gruppo dei Dieci G10Group of Twenty Gruppo dei Venti G20

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Interamerican Development Bank (IDB) Banca interamericana di sviluppo IDBInternational Accounting Standards Board(IASB)

-  International Financial ReportingStandards (IFRS)[ precedentemente: Internationalaccounting standards]

International Accounting Standards Board(comitato internazionale sugli standard

contabili)

-   International Financial ReportingStandards (standard internazionali direndicontazione finanziaria)[ precedentemente: Internationalaccounting standards] 

IASB

IFRS

International Accounting StandardsCommittee (IASC)

International Accounting Standards(IAS)

 International Accounting StandardsCommittee (comitato internazionale suglistandard contabili) 

[ Attenzione: ha cambiato denominazione,

 cfr. IASB] 

 International Accounting Standards (standard contabili internazionali) 

[ Attenzione: hanno cambiato

 denominazione, cfr.  “InternationalFinancial Reporting Standards” (IFRS)]

IASC

International Association of InsuranceSupervisors (IAIS)

International Association of InsuranceSupervisors (associazione internazionale degliorgani di vigilanza del settore assicurativo) 

IAIS

International Federation of Accountants(IFAC)

Federazione internazionale degli esperticontabili

IFAC

International Labour Organisation (ILO) Organizzazione internazionale del lavoro ILOInternational Monetary and FinancialCommittee (IMFC)

Comitato monetario e finanziariointernazionale

IMFC

International Monetary Fund (IMF)

•  Executive Board (EB) [continuous]

•  IMFC

•  Board of Governors

-  Financial Sector Stability Assessments(FSSA)

-  Public Information Notice (PIN)

-  Poverty Reduction and Growth Facility(PRGF)

-  Special Data Dissemination Standard(SDDS)

Fondo monetario internazionale

•  Comitato esecutivo [sessione permanente]

•  Comitato monetario e finanziariointernazionale

•  Consiglio dei Governatori

-  Financial Sector Stability Assessments

-  nota informativa (Public Information Notice - PIN)

-  Poverty Reduction and Growth Facility 

-  Special Data Dissemination Standard  

FMI (l’)

-  FSSA

-  PIN

-  PRGF

-  SDDS

International Organisation of SecuritiesCommissions (IOSCO) 

 International Organisation of SecuritiesCommissions (organizzazione internazionaledelle commissioni per i valori mobiliari)

IOSCO

International Organization forStandardisation (ISO)

Organizzazione internazionale per lanormalizzazione

ISO

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Japan Automobile ManufacturesAssociation (JAMA)

Associazione dei costruttori giapponesi diautomobili

JAMA

London Club Club di Londra

London Metal Exchange (LME) Borsa metalli di Londra LMELuxembourg process  processo di LussemburgoMacroeconomic Dialogue Dialogo macroeconomicoMarkets Committee Comitato sui mercatiMercado Común del SurMercosur 

Mercosur   Mercosur

North Atlantic Treaty Organization(NATO)

Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord

 NATO

Organisation for Economic Cooperationand Development (OECD)

•  Committee on Financial Markets•  Economic and Development Review

Committee•  Economic Policy Committee

Organizzazione per la cooperazione e losviluppo economico

•  Comitato dei mercati finanziari•  Comitato di esame delle situazioni

economiche e dei problemi di sviluppo 

•  Comitato di politica economica 

OCSE

Organisation for Security and Cooperationin Europe (OSCE)

Organizzazione per la sicurezza e lacooperazione in Europa

OSCE

Organisation of Arab Petroleum ExportingCountries (OAPEC)

Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio

OPAEP

Organisation of Petroleum ExportingCountries (OPEC)

Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio

OPECOPEP

Paris Club Club di ParigiPermanent Representatives Committee(COREPER) 

Comitato dei rappresentanti permanenti Coreper

Union of Industrial and Employers’Confederations of Europe (UNICE)

Unione delle confederazioni europeedell’industria e dei datori di lavoro

UNICE

United Nations Conference on Trade andDevelopment (Unctad)

Conferenza delle Nazioni Unite per ilcommercio e lo sviluppo

UNCTAD

United Nations Interim AdministrationMission in Kosovo (UNMINK)

Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo

UNMINK

Western European Union (WEU) Unione dell’Europa occidentale UEOWorld Bank-  Poverty Reduction Strategy Paper

(PRSP)

International Bank for Reconstruction andDevelopment (IBRD)

International Centre for Settlement ofInvestment Disputes (ICSID)

Banca mondiale-  Poverty Reduction Strategy Paper  

(programma strategico per la riduzionedella povertà)

Banca internazionale per la ricostruzione e losviluppo

Centro internazionale per la risoluzione delledispute sugli investimenti

BIRS

ICSID

World Customs Organisation (WCO) Organizzazione mondiale delle dogane OMDWorld Intellectual Property Organization(WIPO)

Organizzazione mondiale per la proprietàintellettuale

OMPI

World Trade Organisation (WTO)[successor to GATT]

Organizzazione mondiale del commercio OMC

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Principali valute 

INGLESE ITALIANO CODICEBulgarian lev lev bulgaro BGNCroatian kuna kuna croata HRKCzech koruna corona ceca CZKDanish krone corona danese DKKEstonian kroon corona estone EEKeuro euro EURHungarian forint fiorino ungherese HUFIcelandic krona corona islandese ISKJapanese yen yen giapponese JPYLatvian lats lat lettone LVL

Lithuanian litas litas lituano LTLTurkish lira lira turca TRYNorwegian krone corona norvegese NOKPolish zloty zloty polacco PLNpound sterling lira sterlina [denominazione ufficiale da

utilizzare ad esempio nelle tabelle dei cambi]sterlina britannica [denominazione dautilizzare per evitare ambiguità nell’ambitodi un testo discorsivo]

GBP

Romanian leu leu rumeno RONSlovak koruna corona slovacca SKKSwedish krona corona svedese SEKSwiss franc franco svizzero CHF

United States dollar dollaro USA [denominazione sintetica dautilizzare ad esempio nelle tabelle dei cambi]dollaro statunitense [denominazione dautilizzare nell’ambito di un testo discorsivo]

USD

Per la denominazione ufficiale di tutte le valute del mondo si veda il sito della Banca d’Italia,all’indirizzo www.bancaditalia.it, sezione “Banca centrale e Mercati” ⇒ “Cambi”.

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APPENDICE III

Passi del Trattato che istituiscela Comunità europea19 

PARTE PRIMAPRINCIPI 

 Articolo 1 Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀEUROPEA.

 Articolo 2 La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di unmercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delleazioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivitàeconomiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, unacrescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultatieconomici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo,il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà traStati membri.

 Articolo 3 1. Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo

 previsti dal presente trattato:

a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscitadelle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

 b) una politica commerciale comune;

c) un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla liberacircolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

d) misure riguardanti l’ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;

e) una politica comune nei settori dell’agricoltura e della pesca;

f) una politica comune nel settore dei trasporti;

g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine diaccrescerne l’efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l’occupazione;

 j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

19  L’uso delle maiuscole e minuscole nella presente appendice, che riflette le convenzioni vigenti per la Gazzettaufficiale dell’Unione europea adottate nella stesura del Trattato, differisce da quello indicato nella Guida e nelle altreappendici. Nella traduzione delle pubblicazioni della Banca centrale europea vanno sempre applicate le indicazionispecificate della Guida anche se si citano passi del Trattato (o di qualsiasi altro testo ufficiale) fra virgolette (cfr.sezione 1.2).

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k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

l) una politica nel settore dell’ambiente;

m) il rafforzamento della competitività dell’industria comunitaria;

n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

o) l’incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

 p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

q) un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Statimembri;

r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

s) l’associazione dei paesi e territori d’oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comunenello sforzo di sviluppo economico e sociale;

t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

2. L’azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

 Articolo 41. Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizionie secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l’adozione di una politica economica che è fondata sullostretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivicomuni, condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questaazione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l’introduzione di unamoneta unica, l’ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica delcambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questoobiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio diun’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

 Articolo 8  Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (inappresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscononei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appressodenominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

PARTE TERZAPOLITICHE DELLA COMUNITÀ 

TITOLO VIIPOLITICA ECONOMICA E MONETARIA 

CAPO 1 POLITICA ECONOMICA

 Articolo 98  Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degliobiettivi della Comunità definiti all’articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un’economia di

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mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 4.

 Articolo 99 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e lecoordinano nell’ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 98.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e neriferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni inmerito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta unaraccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeoin merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duraturadei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dallaCommissione, sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonchéla coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procederegolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioniconcernenti le misure di rilievo da essi adottate nell’ambito della loro politica economica, nonché tutte lealtre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Statomembro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere ilcorretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranzaqualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione lenecessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della

Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianzamultilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio puòessere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 252, può adottare le modalitàdella procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

 Articolo 10020 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranzaqualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito alle misure adeguate alla situazioneeconomica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di

calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando amaggioranza qualificata su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioniun’assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa ilParlamento europeo in merito alla decisione presa.

 Articolo 101 1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da partedella BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centralinazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali oaltri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così comel’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

20 Articolo modificato dal trattato di Nizza.

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2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contestodell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali edalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

 Articolo 102 1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agliorgani della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altriorganismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alleistituzioni finanziarie.

2. Anteriormente al 1o gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cuiall’articolo 252, precisa le definizioni necessarie per l’applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.

 Articolo 103 1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli entiregionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche diqualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un

 progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni

dell’amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi didiritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziariereciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 252, può precisare definizioni per l’applicazione dei divieti di cui all’articolo 101 e al presente articolo.

 Articolo 104 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negliStati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di

 bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di

riferimento, a meno che

 — il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicinaal valore di riferimento,

 — oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e ilrapporto resti vicino al valore di riferimento;

 b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno chedetto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmoadeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, laCommissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell’eventualedifferenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altrifattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro,malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato previsto dall’articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzoeccessivo, trasmette un parere al Consiglio.

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6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione econsiderate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo unavalutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formularaccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato

 periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sueraccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest’ultimo puòdecidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzionedel disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo uncalendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare allasituazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, ilConsiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

 — chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificatedal Consiglio, prima dell’emissione di obbligazioni o altri titoli,

 — invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Statomembro in questione,

 — richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,

 — infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritieneche il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente avevareso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogatala decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro inquestione.

13. Nell’adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazionedella Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all’articolo205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.

14. Ulteriori disposizioni concernenti l’attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione delParlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1o gennaio 1994, il Consiglio,deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delParlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l’applicazione delle disposizioni di detto

 protocollo.

CAPO 2 POLITICA MONETARIA

 Articolo 105 

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1. L’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo dellastabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuirealla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell’articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del

 principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazionedelle risorse e rispettando i principi di cui all’articolo 4.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

 — definire e attuare la politica monetaria della Comunità,

 — svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 111,

 — detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,

 — promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Statimembri di saldi operativi in valuta estera.

4. La BCE viene consultata:

 — in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze,

 — dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, maentro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo6.

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alleautorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità perquanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE,nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in meritoalle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,escluse le imprese di assicurazione.

 Articolo 106  1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità. LaBCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle

 banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l’approvazione della BCE per quanto riguardail volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 252 e previaconsultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazionitecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare laloro circolazione nella Comunità.

 Articolo 107  1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.

2. La BCE ha personalità giuridica.

3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

5. Gli articoli 5, paragrafo 1, 5, paragrafo 2, 5, paragrafo 3, 17, 18, 19, paragrafo 1, 22, 23, 24, 26, 32, paragrafo 2, 32, paragrafo 3, 32, paragrafo 4, 32, paragrafo 6, 33, paragrafo 1, lettera a) e 36 dello statutodel SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata suraccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all’unanimità su proposta

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della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme delParlamento europeo.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previaconsultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e

 previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, paragrafo 3,dello statuto del SEBC.

 Articolo 108   Nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato edallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organidecisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governidegli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governidegli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degliorgani decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti.

 Articolo 109 

Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazionenazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lostatuto del SEBC.

 Articolo 110 1. Per l’assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presentetrattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC:

 — stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all’articolo 107, paragrafo 6,

 — prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato edallo statuto del SEBC,

 — formula raccomandazioni o pareri.

2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabilein ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 253, 254 e 256 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso diinosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

 Articolo 11121 1. In deroga all’articolo 300, il Consiglio, deliberando all’unanimità su raccomandazione della BCE o dellaCommissione e previa consultazione della BCE, nell’intento di pervenire ad un consenso coerente conl’obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla

 procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordiformali su un sistema di tassi di cambio dell’ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio,deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previaconsultazione della BCE nell’intento di pervenire ad un consenso coerente con l’obiettivo della stabilità dei

 prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell’ecu all’interno del sistema dei tassi di

21 Articolo modificato dal trattato di Nizza.

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cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell’adozione, dell’adeguamento odell’abbandono dei tassi centrali dell’ecu.

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicatoal paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissionee previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamentigenerali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicanol’obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.

3. In deroga all’articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano esserenegoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando amaggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decidele modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che laComunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta dellaCommissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul pianointernazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l’Unione economica e monetaria,nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99e 105.

5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all’Unioneeconomica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali econcludere accordi internazionali.

CAPO 3 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

 Articolo 112 1. Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché igovernatori delle banche centrali nazionali.

2. a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

 b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone diriconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo daigoverni degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e

 previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

 Articolo 113 1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto,alle riunioni del consiglio direttivo della BCE.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.

2. Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest’ultimo discute suargomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo,una relazione annuale sull’attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno incorso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può

 procedere su questa base ad un dibattito generale.

Il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamentoeuropeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

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 Articolo 114 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria alfunzionamento del mercato interno, è istituito un comitato monetario a carattere consultivo.

Il comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:

 — seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regimegenerale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione,

 — formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati atali istituzioni,

 — fatto salvo l’articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60,99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117, paragrafo 6, 119, 120, 121, paragrafo 2e 122, paragrafo 1,

 — esaminare, almeno una volta all’anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall’applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio;

l’esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferiscealla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.

2. All’inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il comitato monetario dicui al paragrafo 1 sarà sciolto.

Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:

 — formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati atali istituzioni,

 — seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferireregolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi

terzi e le istituzioni internazionali, — fatto salvo l’articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60,99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 5 e 6, 111,119, 120, paragrafi 2 e 3, 122, paragrafo 2, 123, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivie preparatori ad esso affidati dal Consiglio,

 — esaminare, almeno una volta all’anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall’applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio;l’esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferiscealla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa

consultazione della BCE e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relativealla composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamentoeuropeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agliarticoli 122 e 123, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistemagenerale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e allaCommissione.

 Articolo 115 Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 99, paragrafo 4, 104, eccettuato il

 paragrafo 14, 111, 121, 122 e 123 paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere allaCommissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina larichiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

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 CAPO 4 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 Articolo 116  1. La seconda fase per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria inizia il 1o gennaio 1994.

2. Prima di tale data:

a) ciascuno Stato membro:

 — adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all’articolo 56, nonché agliarticoli 101 e 102, paragrafo 1,

 — adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinatiad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, in

 particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;

 b) il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la

convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la soliditàdelle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l’attuazione della legislazione comunitariariguardante il mercato interno.

3. Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano adecorrere dall’inizio della seconda fase.

Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, siapplicano a decorrere dall’inizio della terza fase.

4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all’indipendenzadella sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 109.

 Articolo 117  1. A decorrere dall’avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l’Istituto monetarioeuropeo (in appresso denominato «IME»); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da unconsiglio composto di un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali sarà sceltoil vicepresidente.

Il presidente viene nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato odi governo, su raccomandazione del consiglio dell’IME e previa consultazione del Parlamento europeo edel Consiglio. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nelsettore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati presidentedell’IME. Il consiglio dell’IME nomina il vicepresidente.

Lo statuto dell’IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

2. L’IME:

 — rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,

 — rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilitàdei prezzi,

 — sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo,

 — procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali eriguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari,

 — assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalitàsono esposte nello statuto dell’IME,

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 — agevola l’impiego dell’ecu ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolarefunzionamento del sistema di compensazione dell’ecu.

3. Al fine di preparare la terza fase, l’IME:

 — prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;

 — promuove l’armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, lacompilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza,

 — prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell’ambito delSEBC,

 — promuove l’efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri,

 — esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ecu.

Al più tardi il 31 dicembre 1996, l’IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logisticonecessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCEalla data della sua istituzione affinché decida in proposito.

4. L’IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo consiglio, può:

 — formulare pareri o raccomandazioni sull’orientamento generale della politica monetaria e della politicadel cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro,

 — presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle politiche che possonoinfluire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento delsistema monetario europeo,

 — fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria.

5. L’IME, deliberando all’unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie

raccomandazioni.6. L’IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella suacompetenza.

Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su propostadella Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell’IME, quest’ultimo vieneconsultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nellasua competenza.

7. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione delParlamento europeo e dell’IME, può conferire all’IME altri compiti per la preparazione della terza fase.

8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vannointesi come riferimenti all’IME prima dell’istituzione della BCE.

9. Nel corso della seconda fase, per «BCE» di cui agli articoli 230, 232, 233, 234, 237 e 288 si intendel’IME.

 Articolo 118  La composizione valutaria del paniere dell’ecu non sarà modificata.Dall’inizio della terza fase, il valore dell’ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell’articolo 123,

 paragrafo 4.

 Articolo 119 1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro,

 provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui essodispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale

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attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame dellasituazione dello Stato in questione e dell’azione che questo ha intrapreso o può intraprendereconformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. LaCommissione indica le misure di cui raccomanda l’adozione da parte dello Stato interessato.

Se l’azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaionosufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda alConsiglio, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 114, il concorso reciproco e i metodi delcaso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttiveo decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la formadi:

a) un’azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possonoricorrere;

 b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabiliscarestrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglioovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizzalo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizionie le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera amaggioranza qualificata.

4. Fatto salvo l’articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall’inizio della terza

fase. Articolo 120 

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente unadecisione ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titoloconservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento

 possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile aovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al piùtardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorsoreciproco ai termini dell’articolo 119.

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui all’articolo 114, ilConsiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare,

sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

4. Fatto salvo l’articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall’inizio della terzafase.

 Articolo 121 1. La Commissione e l’IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membrinell’adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria. Detterelazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro,incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC,dall’altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenzacon riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

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 — il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini distabilità dei prezzi,

 — la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di unasituazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cuiall’articolo 104, paragrafo 6,

 — il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetarioeuropeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro,

 — i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dalloStato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettatisono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione edell’IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell’ecu, dei risultati dell’integrazione dei mercati, dellasituazione e dell’evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell’evoluzionedei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione dellaCommissione, valuta:

 — se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l’adozione di una moneta unica,

 — se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l’adozione di una monetaunica;

esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizionedei capi di Stato o di governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere alConsiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo.

3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al

 paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando amaggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:

 — decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degliStati membri soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione di una moneta unica,

 — decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell’Unione

e, in caso affermativo,

 — stabilisce la data di inizio della terza fase.

4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1ogennaio 1999. Anteriormente al 1o luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato odi governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino

del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo,deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2,conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l’adozione di una moneta unica.

 Articolo 122 1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all’articolo 121, paragrafo 3, il Consiglio, sulla

 base delle sue raccomandazioni di cui all’articolo 121, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificatasu raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al

 paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri conderoga».

Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie perl’adozione di una moneta unica, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, agli Stati membri che non

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soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. TaliStati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCEriferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell’articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazionedel Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o digoverno, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide qualiStati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all’articolo 121,

 paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguentiarticoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b).L’esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nelquadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.

4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b), per «Stati membri» siintende «Stati membri senza deroga».

5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agliarticoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 205 e 250, paragrafo1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senzaderoga ponderati conformemente alle disposizioni dell’articolo 205, paragrafo 2; per un atto che richiedel’unanimità è richiesta l’unanimità di tali Stati membri.

6. Gli articoli 119 e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.

 Articolo 12322 1. Non appena presa la decisione sulla data d’inizio della terza fase conformemente all’articolo 121,

 paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1o luglio 1998:

 — il Consiglio adotta le disposizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 6,

 — i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all’articolo 50

dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE.Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore aquello previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiorea quattro.

 Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano asvolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pienoesercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.

2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell’IME. Con l’istituzionedella BCE, l’IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell’IME.

3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l’articolo 107, paragrafo 3, del presentetrattato, il consiglio generale della BCE di cui all’articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito inquanto terzo organo decisionale della BCE.

4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all’unanimità degli Stati membri senzaderoga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione aiquali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l’ecuviene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modificail valore esterno dell’ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su

 proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per larapida introduzione dell’ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l’articolo 122, paragrafo5, seconda frase.

5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all’articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, ilConsiglio, deliberando all’unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su

22 Articolo modificato dal trattato di Nizza.

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 proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l’ecu subentra allamoneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l’introduzione dell’ecucome moneta unica nello Stato membro interessato.

 Articolo 124 1. Fino all’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la

 propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto dellecompetenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazionenell’ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell’ecu.

2. A decorrere dall’inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.

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Protocollo

sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali edella Banca centrale europea*

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dicui all’articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunitàeuropea:

CAPO IISTITUZIONE DEL SEBC

 Articolo 1Sistema europeo di banche centrali

1.1. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono istituiticonformemente all’articolo 8 del trattato; essi assolvono i loro compiti ed espletano le loro attivitàconformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.

1.2. Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri («banche centrali nazionali»). L’«Institut Monétaire Luxembourgeois»sarà la banca centrale nazionale del Lussemburgo.

CAPO IIOBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC

 Articolo 2 Obiettivi

Conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del trattato, l’obiettivo principale del SEBC è ilmantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le

 politiche economiche generali della Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dellaComunità definiti nell’articolo 2 del trattato. Il SEBC agisce in conformità del principio di un’economia dimercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, e rispettando i

 principi di cui all’articolo 4 del trattato.

 Articolo 3Compiti 

3.1. Conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, del trattato, i compiti fondamentali assolti tramite ilSEBC sono:

 — definire e attuare la politica monetaria della Comunità;

 — svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell’articolo 111 del trattato;

*  Protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 191 del 29.7.1992, pag. 68), così comemodificato dal trattato di Amsterdam (GU C 340 del 10.11.1997, pag.1), dal trattato di Nizza (GU C 80 del 10.3.2001,

 pag. 1), dalla Decisione del Consiglio 2003/223/CE (GU L 83 del 1.4.2003, pag. 66) e dall’atto relativo alle condizionidi adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica diLettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica diPolonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fondal’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33) – versione consolidata non ufficiale.

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  — detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

 — promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2. Conformemente all’articolo 105, paragrafo 3, del trattato, il terzo trattino dell’articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valutaestera.

3.3. Conformemente all’articolo 105, paragrafo 5, del trattato, il SEBC contribuisce ad una buonaconduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenzialedegli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

 Articolo 4Funzioni consultive

Conformemente all’articolo 105, paragrafo 4, del trattato:

a) la BCE viene consultata:

 — in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze;

 — dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, maentro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all’articolo 42;

 b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alleautorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

 Articolo 5Raccolta di informazioni statistiche

5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie lenecessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatorieconomici. A questo fine essa coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autoritàdegli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

5.3. La BCE contribuisce all’armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative allaraccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.

5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, determina le persone fisiche egiuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni perassicurarne l’applicazione.

 Articolo 6Cooperazione internazionale

6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decidecome il SEBC debba essere rappresentato.

6.2. La BCE e, con l’autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare adistituzioni monetarie internazionali.

6.3. L’articolo 6.1 e 6.2 lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 111, paragrafo 4, del trattato.

CAPO IIIORGANIZZAZIONE DEL SEBC

 Articolo 7Indipendenza

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 — al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l’articolo 29.2.Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadrostatistico applicabile nella Comunità europea al momento del calcolo,

 — ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell’articolo 29.3ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppisono modificate sulla base dei principi di cui sopra,

 — deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consigliodirettivo adotta tutte le misure necessarie per l’attuazione dei principi di cui sopra e può decidere didifferire l’avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiorea 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cuiall’articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Taleregolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alleriunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro delconsiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranzasemplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membriaventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunionestraordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum.

10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sededi consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCEdetenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo èzero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevolirappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei

 partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che esercitiil suo voto ponderato.

10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico ilrisultato delle proprie deliberazioni.

10.5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l’anno.

10.6.24 L’articolo 10.2 può essere modificato dal Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governoche delibera all’unanimità, su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo edella Commissione oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamentoeuropeo e della BCE. Il Consiglio raccomanda l’adozione di tali modifiche da parte degli Stati membri. Lemodifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle lororispettive norme costituzionali.

Una raccomandazione formulata dalla BCE in virtù del presente paragrafo richiede una decisione unanimedel consiglio direttivo.

 Articolo 11Il comitato esecutivo

11.1. Conformemente all’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), del trattato, il comitato esecutivo comprendeil presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite onon, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

24 Inserito dall’articolo 5 del trattato di Nizza.

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11.2. Conformemente all’articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presidente, il vicepresidente egli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza

 professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livellodi capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamentoeuropeo e del consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.

11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il lorotrattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE esono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dalconsiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno dirittodi voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all’eserciziodelle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte digiustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.

11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvodiverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità,

 prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali dicui all’articolo 12.3.

11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro inconformità dell’articolo 11.2.

 Articolo 12Responsabilità degli organi decisionali

12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento

dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunità ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivimonetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all’offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessariindirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consigliodirettivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possonoinoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e

dei suoi organi decisionali.

12.4. Le funzioni consultive di cui all’articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all’articolo 6.

 Articolo 13Il presidente

13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivodella BCE.

13.2. Fatto salvo l’articolo 39, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all’esterno.

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 Articolo 14Banche centrali nazionali

14.1. Conformemente all’articolo 103 del trattato, ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla datadi istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale,sarà compatibile con il trattato e con il presente statuto.

14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandatodel governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall’incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste perl’espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso

 può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, perviolazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione del medesimo. Tali ricorsidevono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dallasua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzie le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l’osservanza degli

indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presentestatuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioniinterferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilitàdelle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

 Articolo 15Obblighi di rendiconto

15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.

15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.

15.3. Conformemente all’articolo 113, paragrafo 3, del trattato, la BCE trasmette al Parlamento europeo, alConsiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBCe sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno in corso.

15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessatigratuitamente.

 Articolo 16  Banconote 

Conformemente all’articolo 106, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo diautorizzare l’emissione di banconote all’interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali

 possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionalicostituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

CAPO IVFUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

 Articolo 17

Conti presso la BCE e le banche centrali nazionaliAl fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati aenti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivicompresi i titoli scritturali.

 Articolo 18Operazioni di credito e di mercato aperto

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18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banchecentrali nazionali hanno la facoltà di:

 — operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovverocon operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, invalute sia comunitarie che di altri paesi, nonché metalli preziosi;

 — effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essastessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle qualiesse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

 Articolo 19Riserve minime

19.1. Fatto salvo l’articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il poteredi obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE

e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserveobbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha lafacoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilitanell’articolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve ela relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

 Articolo 20Altri strumenti di controllo monetario

Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull’utilizzo di altri metodioperativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all’articolo 42.

 Articolo 21Operazioni con enti pubblici

21.1. Conformemente all’articolo 101 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasialtra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, aistituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti

 pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così comel’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cuiall’articolo 21.1.

21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nelcontesto dell’offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali

nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

 Articolo 22

Sistemi di pagamento e di compensazioneLa BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti,al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dellaComunità e nei rapporti con i paesi terzi.

 Articolo 23Operazioni esterne 

La BCE e le banche centrali nazionali possono:

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 — stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, conorganizzazioni internazionali;

 — acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Iltermine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità diconto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;

 — detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;

 — effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi inclusele operazioni di credito attive e passive.

 Articolo 24

Altre operazioniIn aggiunta alle operazioni derivanti dall’assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centralinazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

CAPO VVIGILANZA PRUDENZIALE

 Articolo 25Vigilanza prudenziale

25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autoritàcompetenti degli Stati membri sul campo d’applicazione e sull’attuazione della legislazione comunitariarelativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

25.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 6, del trattato, laBCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale deglienti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC

 Articolo 26Conti finanziari

26.1. L’esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1o gennaio e finisce il31 dicembre.

26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consigliodirettivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.

26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC,comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell’ambito del SEBC.

26.4. Per l’applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per

uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centralinazionali.

 Articolo 27Revisione dei conti

27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterniindipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal consiglio. I revisori hanno pieni poteri peresaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere

 pienamente informati sulle loro operazioni.

27.2. Le disposizioni dell’articolo 248 del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell’efficienzaoperativa della gestione della BCE.

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 Articolo 28Capitale della BCE

28.1. Il capitale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è di 5 000 milioni diECU. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo,che delibera alla maggioranza qualificata di cui all’articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalConsiglio in base alla procedura di cui all’articolo 42.

28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. Lasottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all’articolo 29.

28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell’articolo 10.3, determinala misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

28.4. Fatto salvo l’articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banchecentrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

28.5. Qualora lo schema di cui all’articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferisconofra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote

corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di talitrasferimenti.

 Articolo 29Schema di sottoscrizione di capitale

29.1. Dopo l’istituzione del SEBC e della BCE in base alla procedura di cui all’articolo 123, paragrafo 1,del trattato, viene stabilito lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. A ciascuna banca centralenazionale viene assegnata, nell’ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

 — 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l’istituzione del SEBC;

 — 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi dimercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno primadell’istituzione del SEBC; Le percentuali sono arrotondate verso l’alto al più vicino multiplo di 0,05%.

29.2. I dati statistici da usare per l’applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione inconformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 42.

29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopol’istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all’articolo 29.1. Lo schema modificato siapplica a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo.

29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente articolo.

 Articolo 30Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

30.1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centralinazionali attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI eDSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di ECU. Il consiglio direttivo decide sulla quotache può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiestiin epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengonotrasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.

30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitalesottoscritto della BCE.

30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Ilconsiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall’articolo 30.1 possonoessere effettuate dalla BCE conformemente all’articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalConsiglio secondo la procedura di cui all’articolo 42.

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 30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comunedi tali attività.

30.6. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente articolo.

 Articolo 31Attività di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali

31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi versoorganismi internazionali, conformemente all’articolo 23.

31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centralinazionali dopo i trasferimenti di cui all’articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi peroggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nelquadro dell’articolo 31.3, sono soggette all’approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza conle politiche monetaria e del cambio della Comunità.

31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

 Articolo 32Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali

32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell’esercizio delle funzioni di politica monetariadel SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio inconformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2. Fatto salvo l’articolo 32.3, l’importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è parial reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e deidepositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali inconformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

32.3. Se, dopo l’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria il consiglio direttivo ritiene chele strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l’applicazione dell’articolo 32.2, ilconsiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all’articolo 32.2, ilreddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4. L’ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di unimporto pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi inconformità dell’articolo 19.

Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute inoccasione dell’emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazionidi politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L’indennizzo assume la forma che il consiglio direttivoritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centralinazionali.

32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio

direttivo in conformità dell’articolo 33.2.32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sonoeffettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.

32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente articolo.

 Articolo 33Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell’ordine seguente:

a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, vienetrasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;

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 b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quotesottoscritte.

33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e senecessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell’esercizio finanziario

 pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformementeall’articolo 32, paragrafo 5.

CAPO VIIDISPOSIZIONI GENERALI

 Articolo 34Atti giuridici

34.1. Conformemente all’articolo 110 del trattato, la BCE:

 — stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell’articolo 3.1, primotrattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all’articolo42;

 — prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del trattato e dal presente statuto;

 — formula raccomandazioni o pareri.

34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamenteapplicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 253, 254 e 256 del trattato si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all’articolo42, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degliobblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

 Articolo 35Controllo giudiziario e materie connesse

35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte digiustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. La BCE può avviare un’azione giudiziaria nei casied alle condizioni stabilite dal trattato.

35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall’altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona

sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Cortedi giustizia.

35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall’articolo 215 del presente trattato. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

35.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in uncontratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.

35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal consigliodirettivo.

35.6. La Corte di giustizia ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all’adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca

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centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, può formulare un pareremotivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l’opportunità di

 presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro iltermine fissato dalla BCE, quest’ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia.

 Articolo 36  Personale 

36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego deidipendenti della BCE.

36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti neilimiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

 Articolo 37  Sede 

Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede della BCE è adottata di comune accordo dai governi degliStati membri a livello di capi di Stato o di governo.

 Articolo 38Segreto professionale

38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno ildovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall’obbligo delsegreto professionale.

38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga unospecifico obbligo di riservatezza sono soggette all’applicazione di tali norme.

 Articolo 39Poteri di firma

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitatoesecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzatidal presidente a firmare per conto della BCE.

 Articolo 4025

Privilegi e immunitàLa BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari perl’assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delleComunità europee.

CAPO VIIIMODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE

 Articolo 41Procedura di modificazione semplificata

41.1. Conformemente all’articolo 107, paragrafo 5, del trattato, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23,

24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere emendati dalConsiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazionedella Commissione, ovvero all’unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisioneunanime da parte del consiglio direttivo.

 Articolo 42Legislazione complementare

25 Modificato dall’articolo 6, punto III, numero 4, del trattato di Amsterdam. 

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Conformemente all’articolo 107, paragrafo 6, del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla datad’inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissionee previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e

 previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.

CAPO IXDISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC

 Articolo 43Disposizioni generali

43.1. Una deroga di cui all’articolo 122, paragrafo 1, del trattato comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membriinteressati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52.

43.2. Le banche centrali degli Stati membri con una deroga, come specificato nell’articolo 122, paragrafo 1,del trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi dirittinazionali.

43.3. Conformemente all’articolo 122, paragrafo 4, del trattato l’espressione Stati membri equivale a «Statimembri senza deroga» nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2, 19, 34.2 e 50.

43.4. L’espressione «banche centrali nazionali» equivale a «banche centrali degli Stati membri senzaderoga» nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32,33.2 e 52.

43.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per partecipanti al capitale si intendono le banche centrali degli Statimembri senza deroga.

43.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per capitale sottoscritto si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri senza deroga.

 Articolo 44Compiti transitori della BCELa BCE assume quei compiti propri dell’IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devonoessere ancora adempiuti nella terza fase.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell’abrogazione delle deroghe di cui all’articolo 122 deltrattato.

 Articolo 45Consiglio generale della BCE

45.1. Fatto salvo l’articolo 107, paragrafo 3, del trattato, il consiglio generale è costituito come terzo organodecisionale della BCE.

45.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle

 banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto,alle riunioni del consiglio generale.

45.3. Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell’articolo 47 del presente statuto.

 Articolo 46Regolamento interno del consiglio generale

46.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.

46.2. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto divoto, alle riunioni del consiglio generale.

46.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.

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46.4. In deroga all’articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.

46.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.

 Articolo 47Responsabilità del consiglio generale

47.1. Il consiglio generale:

 — svolge i compiti previsti all’articolo 44;

 — partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.

47.2. Il consiglio generale concorre:

 — alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all’articolo 5;

 — alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all’articolo 15;

 — alla fissazione delle norme necessarie per l’applicazione dell’articolo 26 come previsto all’articolo 26.4;

 — all’adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all’applicazione dell’articolo 29 come previstoall’articolo 29.4;

 — alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all’articolo 36.

47.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambiodelle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membrisenza deroga, come previsto dall’articolo 123, paragrafo 5, del trattato.

47.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consigliodirettivo.

 Articolo 48Disposizioni transitorie per il capitale della BCEConformemente all’articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazionenell’ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all’articolo 28.3, le banchecentrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consigliogenerale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCEed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata comecontributo ai costi operativi della BCE.

 Articolo 49Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

49.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitaledella BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri con derogae trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all’articolo 30.1. La somma da

trasferire è determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva invaluta estera già trasferite alla BCE conformemente all’articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quotesottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banchecentrali nazionali26.

49.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all’articolo 49.1, la banca centrale interessatacontribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all’importo ancora daassegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risultaal 31 dicembre dell’anno che precede l’abrogazione della deroga. La somma da versare come contributoviene fissata moltiplicando l’importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato

26  N.d.C.  Si fa notare che in alcune versioni italiane dello Statuto il testo dell’articolo in questione differisceleggermente a causa di un errore tipografico.

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della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero diquote già versate dalle altre banche centrali.

49.3.27 Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell’importo delle attività di riserva in valutaestera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L’aumento è determinatomoltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell’ambito dello schema estesodi sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate cheaccedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La

 ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale ècalcolata per analogia con quanto previsto dall’articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell’articolo29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l’ultimoadeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all’articolo 29.3.

 Articolo 50Nomina iniziale dei membri del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il presidente, ilvicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei governi

degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previaconsultazione del Parlamento europeo e del consiglio dell’IME. Il presidente del comitato esecutivo vienenominato per otto anni. In deroga all’articolo 11.2, il vicepresidente viene nominato per quattro anni e glialtri membri del comitato esecutivo per un mandato compreso tra cinque e otto anni. Il mandato non èrinnovabile. Il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto all’articolo11.1, ma comunque non inferiore a quattro.

 Articolo 51Deroga all’articolo 32

51.1. Se, dopo l’inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l’applicazione dell’articolo 32 del presente statuto comporta notevoli modifiche nelle situazioni di reddito relative delle banche centralinazionali, l’importo del reddito da assegnare conformemente all’articolo 32 viene ridotto di una percentualeuniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario dopo l’inizio della terza fase e chediminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio finanziario successivo.

51.2. L’articolo 51.1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l’inizio della terza fase.

 Articolo 52Scambio di banconote in valute comunitarie

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiatedalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

 Articolo 53Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 43 a 48 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.

27  Inserito dall’articolo 17 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica diEstonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica diUngheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblicaslovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea.

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Protocollo

sulla procedura per i disavanzi eccessivi

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO  precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 deltrattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO  le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunitàeuropea:

 Articolo 1

I valori di riferimento di cui all’articolo 104, paragrafo 2, del trattato sono:

- il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi dimercato;

- il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

 Articolo 2

 Nell’articolo 104 del trattato e nel presente protocollo:

- per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l’amministrazione statale, regionale olocale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistemaeuropeo di conti economici integrati;

- per disavanzo, si intende l’indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economiciintegrati;

- per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo diconti economici integrati;

- per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell’esercizio e consolidato tra enei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.

 Articolo 3

Al fine di garantire l’efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, aisensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all’articolo2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materiadi bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dal trattato in questo settore. Gli Stati membri

riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto edeffettivo, nonché al livello del loro debito.

 Articolo 4

I dati statistici da utilizzare per l’applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

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Protocollo

sui criteri di convergenza di cui all’articolo 121 (exarticolo 109 J) del trattato che istituisce la Comunitàeuropea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunità nel processodecisionale per il passaggio alla terza fase dell’Unione economica e monetaria di cui all’articolo 121,

 paragrafo 1, del trattato,

HANNO CONVENUTO  le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunitàeuropea:

 Articolo 1

Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all’articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato,significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso mediod’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti

 percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini distabilità dei prezzi. L’inflazione si misura mediante l’indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su basecomparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

 Articolo 2

Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all’articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino,del trattato, significa che, al momento dell’esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione delConsiglio di cui all’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, circa l’esistenza di un disavanzo eccessivo.

 Articolo 3

Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cuiall’articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normalimargini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravitensioni per almeno due anni prima dell’esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aversvalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dellamoneta di nessun altro Stato membro.