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1 Scuola Superiore della Magistratura Formazione Territoriale di Roma Roma, 9 febbraio 2017 dott.ssa Paola Roja Il dibattimento e le principali questioni sulle intercettazioni: assunzione e valutazione della prova.

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Scuola

Superiore

della

Magistratura

Formazione

Territoriale di

Roma

Roma, 9

febbraio

2017

dott.ssa Paola

Roja

Il dibattimento e le

principali questioni sulle

intercettazioni: assunzione e

valutazione della prova.

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La nozione di prova

Sez. 2, Sentenza n. 4243 del 25/10/2011 Ud. (dep. 01/02/2012 ) Rv. 252202

Presidente: Sirena PA. Estensore: De Crescienzo U. Relatore: De Crescienzo U. Imputato: Stepich. P.M. Volpe G. (Parz. Diff.)

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE - Intercettazioni di conversazioni - Trascrizioni/ traduzioni

depositate dopo l'ammissione del rito ma prima del giudizio - Utilizzabilità - Ragioni.

Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, "ambientali")

depositata successivamente all'ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile è costituita dai

nastri registrati, non già dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del

contenuto della prova già acquisita attraverso la registrazione fonica; d'altro canto, anche l'attività di traduzione non presenta

carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria.

Sez. 1, Sentenza n. 32851 del 06/05/2008 Ud. (dep. 05/08/2008 ) Rv. 241232

Presidente: Chieffi S. Estensore: Bardovagni P. Relatore: Bardovagni P. Imputato: Sapone e altri. P.M. Mura A. (Conf.)

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE - Richiesta subordinata ad integrazione probatoria consistente nella

trascrizione delle intercettazioni - Inammissibilità - Natura non probatoria della trascrizione.

Poiché la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente

rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, non è possibile subordinare

la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della

trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell'art.

268, comma ottavo, cod. proc. pen..

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Giudizio abbreviato ed intercettazioni

Sez. 6, Sentenza n. 49462 del 03/11/2015 Ud. (dep. 15/12/2015 ) Rv. 265730

Presidente: Paoloni G. Estensore: Villoni O. Relatore: Villoni O. Imputato: Sedira e altri. P.M.

Marinelli F. (Conf.)

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Atti utilizzabili per la decisione -

Trascrizioni di polizia delle conversazioni telefoniche intercettate (cosiddetti "brogliacci") -

Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.

In sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla

polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai

fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico

ministero.

Massime precedenti Conformi: N. 5787 del 1993, , N. 5362 del 2003 Rv. 226148, N. 16823 del

2010 Rv. 247007, N. 20055 del 2013 Rv. 255655, N. 35535 del 2015 Rv. 264406

Massime precedenti Difformi: N. 47891 del 2004 Rv. 230569

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Complessità del dibattimento e perizia

Sez. 2, Sentenza n. 47614 del 12/12/2008 Cc. (dep. 22/12/2008 ) Rv. 242303

Presidente: Cosentino GM. Estensore: Prestipino A. Relatore: Prestipino A. Imputato:Comisso e altri. P.M. Stabile C. (Conf.)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMADELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE - Complessità del dibattimento - Periziasulle intercettazioni - Necessità - Potere del giudice.

È legittimamente disposta la sospensione dei termini della custodia cautelare pertutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi l'espletamento diuna perizia - nella specie relativa alla trascrizione delle intercettazioni - avente ilcarattere della necessità ed inevitabilità anche se riguardante la posizione di uno solodi essi, posto che si tratta di un elemento di natura oggettiva relativo al dibattimentosenza distinzione tra le posizioni dei singoli imputati e che rientra nel poterediscrezionale del giudice decidere se effettuare o meno la perizia medesima.

Massime precedenti Conformi: N. 37914 del 2005 Rv. 232084

Massime successive Conformi: N. 19942 del 2012 Rv. 252839

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Complessità del dibattimento e

difficoltà tecniche

Sez. 6, Sentenza n. 15884 del 06/04/2016 Cc. (dep. 15/04/2016 ) Rv. 266544

Presidente: Ippolito F. Estensore: Costanzo A. Relatore: Costanzo A. Imputato: Zona. P.M. Orsi L.(Conf.)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLACUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE - Particolare complessità del dibattimento - Nozione -Fattispecie.

La particolare complessità del dibattimento, che rileva come causa disospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare può esseredesunta dalla sopravvenienza di nuove difficoltà tecniche, che si innestano suuna attività istruttoria già complessa. (Fattispecie relativa al danneggiamentodi un supporto informatico nello svolgimento di una perizia di trascrizionedi conversazioni, caratterizzate dalla loro molteplicità, lunghezza e difficileintelligibilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10 del 2005 Rv. 230516, N. 21325 del 2010 Rv. 247308

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Art. 304 comma 2 c.p.p.

Sez. 6, Sentenza n. 28663 del 23/06/2015 Cc. (dep. 06/07/2015 ) Rv. 264054

Presidente: Ippolito F. Estensore: De Amicis G. Relatore: De Amicis G. Imputato: Curcio e altro. P.M. Baldi F.(Conf.)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE- SOSPENSIONE - Particolare complessità del giudizio - Valutazione di carattere prognostico - Necessità -Accertamento di fatto - Motivazione adeguata - Sindacato di legittimità - Esclusione - Fattispecie.

Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen., che legittima lasospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendoessere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragionedell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sededi legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenutocorrettamente motivata l'ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato lavalutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni,del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettiveliste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioniintercettate).

Massime precedenti Conformi: N. 14508 del 2012 Rv. 252491, N. 36638 del 2013 Rv. 256063

Massime precedenti: N. 17576 del 2004 Rv. 228174, N. 29395 del 2012 Rv. 253327, N. 23872 del 2014 Rv.259828

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Corte Cost., sent. n. 204/2012

Processo penale - Questione avente ad oggetto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quale giudice del rinvio - Possibilità di definire

"particolarmente complesso" il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia di lunga durata che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle

fasi anteriori al dibattimento - Conseguente sospensione dei termini della custodia cautelare, suppostamente rimessa ad una libera scelta del

Pubblico Ministero - Asserita violazione del principio della riserva di legge nella predeterminazione dei termini di durata massima della custodia

cautelare - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13, comma 5, della Costituzione, dell'articolo 304,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, vincolante per il giudice rimettente ex

art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - «consente di definire "particolarmente complesso" il dibattimento in cui sia stata disposta una perizia (nella specie

la perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche) che avrebbe potuto o dovuto essere espletata nelle fasi anteriori al dibattimento stesso».

L'eventuale iniziativa del pubblico ministero relativa a una perizia rientra nella fisiologia delle dinamiche probatorie, così come rientra nella fisiologia

processuale la possibilità di definire, ai sensi della norma censurata, "particolarmente complesso" il dibattimento, quando si debba eseguire una perizia

che presenti particolari caratteristiche di difficoltà e durata. Da questo punto di vista la censura in termini di «imprevedibilità» e di «imponderabilità»

delle scelte del pubblico ministero relative all'espletamento della perizia, che nella prospettiva del rimettente sta alla base dell'asserita violazione

dell'art. 13, quinto comma, Cost. e del principio di uguaglianza, è priva di fondamento perché non tiene conto del carattere "fisiologico" delle diverse

determinazioni che il pubblico ministero può essere di volta in volta chiamato ad adottare nell'ambito delle dinamiche probatorie del processo.

Parimenti, per ciò che concerne la trascrizione delle intercettazioni, si deve osservare che né nella fase delle indagini, né in quella del dibattimento

occorre una richiesta di trascrizione da parte del pubblico ministero, prevedendo l'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. che sia il giudice a disporre

direttamente «la trascrizione integrale delle registrazioni», regola, questa, che dovrebbe valere anche nel dibattimento, quando nella fase delle

indagini non si è svolta la selezione delle intercettazioni prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Sono perciò prive di base giuridica le

considerazioni del giudice rimettente sulla «solerzia (...) del Pubblico Ministero nella richiesta di perizia di trascrizione», dato che la richiesta non è

prevista. Non senza considerare, per un verso, che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, la trascrizione (anche quella peritale)

non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di

prove acquisite mediante la registrazione fonica; e che, per altro verso, l'espletamento nel dibattimento di una perizia di lunga durata o della

trascrizione di intercettazioni non comporta necessariamente un prolungamento della fase dibattimentale, perché è ben possibile che l'attività del perito

si svolga contemporaneamente all'assunzione delle prove (codice di procedura penale art. 304 co. 2).

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Corte Cost., ord. n. 255/2012

Processo penale - Acquisizione e trascrizione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazionitelefoniche - Orientamento giurisprudenziale, qualificato come diritto vivente, che ne consente ladisposizione anche nelle fasi successive a quella delle indagini preliminari - Asserita violazione del dirittoalla libertà e segretezza delle comunicazioni - Censura di norma inconferente - Richiesta di pronunciamanipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato - Omessa sperimentazione di interpretazioneconforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agliartt. 2 e 15 Cost., dell'art. 224 c.p.p. censurato nella parte in cui, secondo la dominanteinterpretazione della giurisprudenza di legittimità, prevedrebbe che il giudice del dibattimentodisponga perizia ai fini della trascrizione delle intercettazioni. La disposizione denunciata èinferente posto che il lamentato vulnus non deriva, per la stessa prospettazione del rimettente,dall'ordinanza che dispone la perizia, ma dalle attività che la precedono relative allaacquisizione delle comunicazioni. Inoltre, l'intervento richiesto, finalizzato a devolvere al giudiceper le indagini preliminari, anche nel corso del dibattimento, le operazioni di selezione etrascrizione delle intercettazioni, costituisce un intervento manipolativo a contenutocostituzionalmente non obbligato e anzi fortemente creativo. Infine, il rimettente ha omesso diverificare la percorribilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizionecensurata, valutando la possibilità per il giudice di disporre, limitatamente al momento diacquisizione delle intercettazioni, che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

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La non manifesta irrilevanza della

prova

Art. 268 c. 6 c.p.p.:

«…il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni….indicati dalle parti, che non appaiano manifestamenteirrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delleregistrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione».

Art. 190 c. 1 c.p.p.:

«Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudiceprovvede …escludendo le prove vietate dalla legge equelle che manifestamente sono superflue ed irrilevanti».

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La trascrizione parziale

Sez. 6, Sentenza n. 9443 del 04/06/1993 Ud. (dep. 19/10/1993 ) Rv. 196010

Presidente: Fattori P. Estensore: Ferrua G. Imputato: Carnazza ed altri. P.M. Ormanni. (Conf)

Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di

legittimità costituzionale - Codice di procedura penale - Nuovo codice di procedura penale - Art.

268 cod. proc. pen. - Contrasto con l'art. 24 Cost. per mancata previsione di nullità per l'omessa

trascrizione di conversazioni intercettate non attinenti i fatti oggetto del processo - Manifesta

infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 268, comma settimo, cod.

proc. pen. in riferimento all'art. 24 Cost., prospettato sotto il profilo che viola il diritto di difesa

la mancata previsione di nullità per l'omissione da parte del perito della trascrizione di quelle

conversazioni intercettate non attinenti, a giudizio del medesimo, ai fatti oggetto del processo:

il sistema delle norme di rito garantisce piena attuazione del principio del contradditorio sia

attraverso l'attività del consulente tecnico di parte sia attraverso le facoltà del difensore.

Per la legittimità della trascrizione parziale ordinata dal giudice, cfr. Sez. 6. n. 3784 del

5/10/1994, Rv. 201850, non massimata sul punto (vds. materiale).

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Ancora sulla sua legittimità

Sez. 6, Sentenza n. 9443 del 04/06/1993 Ud. (dep. 19/10/1993 ) Rv. 196011

Presidente: Fattori P. Estensore: Ferrua G. Imputato: Carnazza ed altri. P.M. Ormanni. (Conf.)

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle

operazioni - Omissione da parte del perito della trascrizione delle conversazioni ritenute estranee ai fatti

oggetto del processo - Nullità - Esclusione - Violazione diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.

In materia di intercettazioni telefoniche, l'omissione da parte del perito della trascrizione di quelle

conversazioni non attinenti, a giudizio del medesimo, ai fatti oggetto del processo, costituisce una mera

irregolarità non sanzionata da alcuna espressa comminatoria di nullità ne' della parte non tradotta ne'

della trascrizione parziale. Ciò che rileva ai fini del diritto della difesa è che, nell'espletamento della

trascrizione siano osservati modi, forme e garanzie previsti per la perizia. L'imputato, inoltre, ha la facoltà di

nominare un consulente tecnico (art. 225 cod. proc. pen.), il quale può svolgere osservazioni circa l'omessa o

incompleta trascrizione di parti di conversazioni ritenute rilevanti per la difesa e, ove non sia stato nominato un

consulente tecnico, il difensore può estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle

registrazioni su nastro magnetico (art. 268 u.c. cod. proc. pen.) onde accertare specifiche incompletezze o

omissioni pregiudizievoli per la difesa che ben possono essere indicate anche in sede di dibattimento.

Per l’affermazione che «l’omessa trascrizione di frasi ritenute irrilevanti dal perito …costituisce mera irregolarità

nell’espletamento dell’incarico», Sez. 6, n. 24469 del 5/5/2009, Rv. 244383.

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La natura della perizia

Sez. 1, Sentenza n. 7342 del 06/02/2007 Ud. (dep. 22/02/2007 ) Rv. 236361

Presidente: Bardovagni P. Estensore: Santacroce G. Relatore: Santacroce G. Imputato:Mangone e altro. P.M. Galati G. (Conf.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI oCOMUNICAZIONI - IN GENERE - Trascrizione delle conversazioni con le forme e i modidella perizia - Eventuale inutilizzabilità delle trascrizioni - Esclusione - Fondamento.

La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni dicarattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributotecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della provae non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa; pertanto, ilrinvio dell'art. 268, comma settimo cod.proc.pen. all'osservanza delle forme, dei modi edelle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che latrascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Diconseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni,ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delleregistrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate.

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La superfluità dell’esame del perito

Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 24/01/2002 Ud. (dep. 11/03/2002 ) Rv. 221214

Presidente: Foscarini B. Estensore: Cicchetti N. Imputato: Kalil R e altri. P.M. Albano A. (Conf.)

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI- IN GENERE - Trascrizione delle conversazioni - Forme della perizia - Mancato esame del perito in dibattimento - Inutilizzabilitàdelle trascrizioni acquisite - Esclusione - Fondamento.

In tema di intercettazione delle conversazioni telefoniche, non sussiste inutilizzabilità dellatrascrizione a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi haprovveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere che il richiamo contenuto nel comma settimodell'art. 268 c.p.p. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia operi limitatamente allatutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva.(Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto che la trascrizione delle conversazioniintercettate comporti una mera attività ricognitiva e non comprenda quei compiti di valutazioneche sono alla base della previsione dell'art.511, comma 3 cod.proc.pen., che consentel'acquisizione e la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito).

Per l’affermazione dell’assenza di «base normativa per condizionare la lettura delle registrazioni aun previo esame dell’autore della trascrizione» atteso che l’art. 511 c. 3 c.p.p. condizionaall’esame del perito la lettura di una relazione peritale alla quale non può essere assimilata latrascrizione delle registrazioni, S.U. , sent. n. 18268 del 24/2/2011, Rv. 249483.

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Art. 89 c. 2 disp. att. c.p.p.

«I nastri contenenti le registrazioni ….sono

collocati in un involucro sul quale sono indicati il

numero delle registrazioni contenute, il numero

dell’apparecchio controllato, i nomi, se

possibile, delle persone le cui conversazioni

sono state sottoposte ad ascolto e il numero

che….risulta dal registro delle intercettazioni

….».

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L’identificazione dei conversanti

Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013 Ud. (dep. 20/03/2014 ) Rv. 259478

Presidente: De Roberto G. Estensore: De Amicis G. Relatore: De Amicis G. Imputato: Amato e altri. P.M.Iacoviello FM. (Parz. Diff.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - INGENERE - Identificazione degli interlocutori - Riconoscimento delle voci da parte degli agenti di P.G. prepostiall'ascolto - Sufficienza - Contestazione dell'interessato - Oneri di allegazione.

Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzarele dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto levoci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento,incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

Massime precedenti Conformi: N. 17619 del 2008 Rv. 239725, N. 14556 del 2011 Rv. 249730, N. 18452 del2012 Rv. 252712

Sez. 1, Sentenza n. 35011 del 08/05/2013 Ud. (dep. 14/08/2013 ) Rv. 257209

Presidente: Bardovagni P. Estensore: Cavallo A. Relatore: Cavallo A. Imputato: Mavica. P.M. D'Ambrosio V.PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - IN GENERE - Ricognizione di voce - Valido indizio - Utilizzabilità -Condizioni.

La ricognizione di voce costituisce un valido indizio quando è ritenuta attendibile la deposizione di coluiche, avendo ascoltato la voce dell'imputato, afferma di identificarlo con sicurezza.

Massime precedenti Conformi: N. 1055 del 1993, , N. 47673 del 2004 Rv. 229909, N. 18453 del 2012 Rv.252712

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L’attività integrativa alla perizia

Sez. 1, Sentenza n. 22722 del 06/03/2007 Ud. (dep. 11/06/2007 ) Rv. 236763

Presidente: Fazzioli E. Estensore: Gironi EG. Relatore: Gironi EG. Imputato: P.G. inproc. Grande Aracri e altri. P.M. Fraticelli M. (Conf.)

UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVEINDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Riconoscimento vocale degliinterlocutori delle conversazioni intercettate - Partecipazione dell'imputato o del suodifensore all'atto - Necessità - Esclusione - Utilizzabilità salvo verifica di attendibilitàdel teste nel dibattimento.

Sono utilizzabili, salvo la verifica di attendibilità del teste da compiersi neldibattimento, i verbali di riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delleconversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che avevano ascoltato letelefonate, redatti a seguito di attività integrativa di indagine svolta dal pubblicoministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto per lo svolgimento di taleincombente non sono previste le formalità della perizia e quindi non è necessaria lapartecipazione dell'imputato o del suo difensore.

Massime precedenti Vedi: N. 296 del 1995 Rv. 203906, N. 12306 del 1995 Rv.203125, N. 47673 del 2004 Rv. 229909, N. 24438 del 2005 Rv. 231856

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Le facoltà del giudice

(Sez. 6, n. 9443 del 4/6/1993, Rv. 196010)

IV. Abnormità dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale

in data 30/10/91 con la quale veniva

dichiarata l'acquisizione integrale dei verbali di

intercettazione redatti dai carabinieri ivi compresa

la trascrizione sommaria del contenuto delle

comunicazioni intercettate.

Siffatto motivo è infondato.

- 11 - Con la citata ordinanza il Tribunale disponeva

l'acquisizione dei verbali di intercettazione '

redatti dai C.C. al fine di individuare la data ,

delle telefonate, le utenze interessate e le bobine

concernenti le telefonate stesse, facendo salva

l contempo l'inutilizzabilità dei verbali medesimi

nella parte riassuntiva del contenuto delle

conversazioni. Orbene tale provvedimento non appare

abnorme nè in alcun modo viziato: l'acquisizione

dei verbali in questione è avvenuta al limitato

fine di cui sopra e non v'è dubbio che in relazione

ai citati dati gli stessi debbano essere considerati

atti irripetibili (nè ciò è contestato dalla

difesa); d'altro canto la dichiarata inutilizzabilità

del contenuto dei verbali stessi è, a sua

volta, conseguenza del carattere ripetibile del

riassunto che potrebbe essere compiuto da chiunque

previa trascrizione delle conversazioni, dovendo

comunque il contenuto di queste ultime essere documentato

solo attraverso la trascrizione disposta

dal Giudice.

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segue da Sez. 6, n. 9443 del 4/6/1993, Rv. 196010

Correttamente la Corte d'Appello ha

fatto riferimento all'art. 511 4 c. c.pp, che consentendo

la lettura del verbale delle dichiarazioni

- orali di querela o di istanza ai soli fini dell'accertamento

della condizione di procedibilità,

distingue nell'ambito di uno stesso documento tra

parte utilizzabile e non. Nè vale la considerazione

difensiva secondo cui la citata disposizione

avrebbe carattere eccezionale: essa in realtà di-

mostra la non abnormità della distinzione di cui

sopra la quale, al contrario, logicamente e necessariamente

consegue alla distinzione che nell'ambito

di un atto può farsi tra parte ripetibile e

'non ripetibile’.

In relazione a siffatto motivo vi è infine da

!osservare che in realtà il contenuto di verbali in

questione non risulta in alcun modo essere stato

utilizzato ai fini della decisione nè ciò è stato

dedotto dalla difesa la quale si è limitata a genericamente

ed ipoteticamente affermare che la

lettura di tali atti al fine di collocare cronologicamente

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I poteri del giudice

Sez. 2, Sentenza n. 12991 del 19/02/2013 Ud. (dep. 21/03/2013 ) Rv. 255196

Presidente: Davigo P. Estensore: Manna A. Relatore: Manna A. Imputato: Stagno e

altri. P.M. Aniello R. (Parz. Diff.)

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - IN GENERE - Libera valutazione della prova -

Prova tecnica - Valutazione difforme del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.

Il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e,

pertanto, il giudice, quale "peritus peritorum", può esprimere il proprio giudizio in

motivato contrario avviso rispetto a quello del perito. (Fattispecie in tema di ascolto

diretto da parte dei giudici dei "files" audio relativi agli originali delle intercettazioni

ambientali, pur dopo l'espletamento di perizie foniche).

Massime precedenti Vedi: N. 4288 del 1982, N. 3784 del 1994 Rv. 201853, N.

34747 del 2012 Rv. 253512

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L’ascolto diretto

Sez. 6, Sentenza n. 25806 del 20/02/2014 Ud. (dep. 16/06/2014 ) Rv. 259674

Presidente: Agro' A. Estensore: Ippolito F. Relatore: Ippolito F. Imputato: Caia e altri. P.M. Di Popolo A. (Parz. Diff.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Ascolto deinastri contenenti l'incisione delle conversazioni - In camera di consiglio - Legittimità - Utilizzazione del contenuto delleconversazioni - Legittimità.

Non è precluso al giudice l'ascolto in camera di consiglio, anziché nel pubblico dibattimento, delle bobinemagnetiche sulle quali sono incise le conversazioni intercettate, così come l'utilizzo, ai fini della decisione, deirisultati dell'ascolto stesso, anche se ciò avvenga a seguito di rigetto dell'istanza della difesa concernentel'audizione dei nastri in dibattimento.

Massime precedenti Conformi: N. 6297 del 2010 Rv. 246105

Sez. 3, Sentenza n. 36350 del 23/03/2015 Ud. (dep. 09/09/2015 ) Rv. 265635

Presidente: Fiale A. Estensore: Grillo R. Relatore: Grillo R. Imputato: Bertini e altri. P.M. Mazzotta G. (Parz. Diff.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Ascolto dei"files" audio in camera consiglio - Utilizzo dei risultati - Legittimità - Anche in caso di precedente rigetto di richiesta di ascolto incontraddittorio - Ragioni.

È sempre consentito al giudice l'ascolto e l'utilizzo ai fini della decisione in camera di consiglio dei supportianalogici o digitali recanti le conversazioni intercettate, debitamente acquisite e trascritte, pur a fronte di unprecedente provvedimento di rigetto dell'istanza della difesa avente ad oggetto la richiesta di ascolto incontraddittorio e in pubblica udienza degli stessi supporti, poiché tale attività non è qualificabile in termini diacquisizione o istruzione probatoria.

Massime precedenti Vedi: N. 12991 del 2013 Rv. 255196, N. 22062 del 2013 Rv. 256080

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La critica: la funzione del perito

(da Sezioni Unite, sent. n. 18268 del 24/2/2011, Rv. 249483)

«8.2. In secondo luogo, è proprio questa riduttiva considerazione sostanzialistica dell'attività del trascrittore,consegnato a un ruolo di un mero esecutore tecnico, che non appare sostenibile. Ha persuasivamente osservatoCorte cost. sent. n. 336 del 2008, che "la qualità delle registrazioni delle intercettazioni può non essereperfetta ed imporre una vera e propria attività di interpretazione delle parole e delle frasi registrate, speciese nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere"; che l'incaricato a norma dell'art. 268 c.p.p.,comma 7, "fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazionedella voce, lunghezza di una pausa etc.), che possono incidere sul senso di una comunicazione"; e che "latrascrizione peritale può contenere anch'essa componenti interpretative, ma è garantita dalla estraneità delsuo autore alle indagini e dal contraddittorio".

E difatti il "trascrittore", nel riprodurre i suoni vocali (talvolta meri fonemi) in orditi sintattici, non solo devepossedere un'adeguata professionalità nella interpretazione degli elementi lessicali, delle pause e delleintonazioni espressi dai soggetti colloquianti, avuto riguardo alla inflessione, alle forme gergali e dialettali, airitmi e alle interruzioni proprie di ogni colloquio, al numero dei loquenti e alle varie condizioni di tempo e diluogo che interferiscono con la traccia fonica, ma deve essere anche in grado di rappresentarli per iscritto,utilizzando ogni appropriato segno grafico che rispetti il più efficacemente possibile il senso delle reciprocheinterlocuzioni in relazione al contesto. Egli, dunque, più che un mero trascrittore, è, come osservato dallaCorte costituzionale, un "interprete" del contenuto e del senso, particolare e complessivo, dei dati vocali(cui possono aggiungersi, dovendosene se del caso dare conto, suoni di fondo, anche materiali). Ora,potendosi dare per comunemente accettato l'assioma per cui ogni attività di "interpretazione", nel senso sopraspecificato, esprime una valutazione, e quindi un "giudizio", deve concludersi che anche da un punto di vistasostanziale l'attività del trascrittore è assimilabile a quella di un perito, e che quindi pure per essa sia richiestauna "specifica competenza tecnica", come previsto, in relazione all'oggetto della perizia, dall'art. 220 c.p.p.».

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Corte Cost., sent. n. 336/2008

Processo penale - Prove - Registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di una misura

cautelare personale - Possibilità per il difensore dell'imputato di ottenerne la trasposizione su nastro magnetico dopo la

notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che ha disposto la misura - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e del

principio di parità delle parti nel processo - Illegittimità costituzionale in parte qua .

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione

dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle

registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non

depositate. In caso di incidente cautelare, il pubblico ministero può depositare, a supporto della richiesta di misura restrittiva della

libertà personale, non le registrazioni ma solo i "brogliacci", ossia i verbali nei quali la polizia giudiziaria ha trascritto, anche

sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. In effetti, l'ascolto diretto delle conversazioni non può essere surrogato

dalle trascrizioni eseguite, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria: l'accesso diretto alle registrazioni può essere, infatti,

necessario per valutare l'effettivo significato probatorio, perché la qualità delle registrazioni può non essere perfetta, perché

risultano spesso rilevanti le pause, l'intonazione della voce etc.. In assenza della trascrizione di un perito, l'interesse

difensivo si appunta sull'accesso diretto tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni

fatte dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero: la possibilità per quest'ultimo di depositare solo i brogliacci, se

giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice assegna alle misure cautelari,

non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, considerato, altresì, che le esigenze di segretezza per il

proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base

della misura. La piena tutela del diritto di difesa e del principio di parità delle parti sono soddisfatti da una pronuncia di

accoglimento limitata alla mancata previsione del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni e di estrarne copia. La

soluzione riferita ad una procedura di deposito successiva all'esecuzione del provvedimento non è necessaria per la garanzia

dell'interesse difensivo e si risolverebbe in una regola processuale nuova ed anomala. -Sul fatto che il diritto di accedere alle

registrazioni debba concretarsi nella possibilità di ottenerne una copia v., citata, sentenza n. 192/1997.

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La testimonianza della P.G.: la tesi favorevole

Sez. 6, Sentenza n. 25806 del 20/02/2014 Ud. (dep. 16/06/2014 ) Rv. 259675

Presidente: Agro' A. Estensore: Ippolito F. Relatore: Ippolito F. Imputato: Caia e altri. P.M. Di Popolo A. (Parz.Diff.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - INGENERE - Prova del contenuto delle intercettazioni - Trascrizione - Necessità - Esclusione - Deposizionetestimoniale - Legittimità - Ragioni.

In tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essereprovato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizionedelle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina odalla cassetta, che l'art. 271, comma primo, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art.268, comma settimo, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determinal'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa dinullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc.pen.

Massime precedenti Conformi: N. 12082 del 2000 Rv. 217345, N. 43606 del 2003 Rv. 227676, N. 13463del 2013 Rv. 254910

Massime precedenti Difformi: N. 402 del 1999 Rv. 213328, N. 20284 del 2013 Rv. 256496

Massime precedenti Vedi: N. 28861 del 2002 Rv. 222023, N. 29725 del 2003 Rv. 226256, N. 43725 del2011 Rv. 251475, N. 4243 del 2012 Rv. 252202

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La testimonianza della P.G.: gli artt. 62 e

63 c.p.p.24

Sez. 6, Sentenza n. 16165 del 19/02/2013 Cc. (dep. 08/04/2013 ) Rv. 256008

Presidente: Agro' A. Estensore: De Amicis G. Relatore: De Amicis G. Imputato: Galati. P.M.

Mazzotta G.

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O

COMUNICAZIONI - IN GENERE - Conversazioni contenenti dichiarazioni autoaccusatorie - Valore

di prova piena - Sussistenza.

Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le

quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria,

non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha

ritenuto che l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di

una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese

dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e che le registrazioni e i verbali delle

conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni

dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle

quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto).

Massime precedenti Conformi: N. 27656 del 2001 Rv. 220227, N. 31739 del 2003 Rv. 226202,

N. 34807 del 2010 Rv. 248089

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I limiti secondo la tesi favorevole

Sez. 6, Sentenza n. 4136 del 13/11/1995 Cc. (dep. 08/02/1996 ) Rv. 203820

Presidente: Suriano G. Estensore: Guida G. Imputato: P.M. in proc. Sindona. (Diff)

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - Divieti - Inutilizzabilità - Assunzionecome testimoni di coloro che hanno provveduto all'ascolto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie: intercettazione telefonica nel corso diindagini relative ad altro reato.

Dall'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche consegue necessariamente l'impossibilità di acquisire ilcontenuto delle stesse attraverso l'esame testimoniale delle persone che hanno provveduto al loro ascolto.(Fattispecie di non luogo a procedere in ordine al reato ex art. 367 cod. pen., nella quale l'inutilizzabilità è stata fattadiscendere dalla circostanza che la registrazione era stata effettuata sull'utenza dell'indagato, sottoposta adintercettazione per indagini relative ad altro reato, da cui era risultato che all'ora indicata non era pervenuta alcunatelefonata minatoria, ma solo una sveglia telefonica).

Sez. 6, Sentenza n. 29725 del 09/06/2003 Ud. (dep. 16/07/2003 ) Rv. 226256

Presidente: Acquarone R. Estensore: Di Virginio A. Imputato: D'Zakaria Tarek. P.M. Di Zenzo C. (Diff.)

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - Intercettazioniambientali - Conversazioni intercettate indecifrabili - Testimonianze sul contenuto di conversazioni intercettate - Vizio di motivazione -Sussistenza.

Sussiste il vizio di motivazione nel caso in cui la sentenza fonda l'affermazione di colpevolezzadell'imputato esclusivamente sulle deposizioni testimoniali di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sulcontenuto delle conversazioni intercettate, prescindendo totalmente dalla valutazione di quest'ultime, inquanto risulta inficiato il procedimento logico della decisione, che trascura il contenuto della fonte di provafondamentale (nella specie, le conversazioni intercettate risultavano di difficile decifrabilità e di incertaattribuzione).

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L’uso dei cd. «brogliacci»

Sez. 6, Sentenza n. 3027 del 20/10/2015 Ud. (dep. 22/01/2016 ) Rv. 266497

Presidente: Agro' A. Estensore: Carcano D. Relatore: Carcano D. Imputato: Ferminio e altri. P.M.

Spinaci S. (Parz. Diff.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O

COMUNICAZIONI - IN GENERE - Trascrizione delle conversazioni con le forme e i modi della

perizia - Utilizzo dei c.d. brogliacci in luogo delle trascrizioni peritali - Inutilizzabilità - Esclusione -

Ragioni.

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'utilizzo di brogliacci

della polizia giudiziaria in luogo delle trascrizioni delle conversazioni redatte dai periti non

determina l'inutilizzabilità di queste ultime, potendosi unicamente eccepire la mancata

corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come

effettuate, in quanto esse si esauriscono in una serie di operazioni di carattere meramente

materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico, ed essendo l'attività

trascrittiva attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non un mezzo di assunzione anticipata

della prova stessa.

Massime precedenti Conformi: N. 7342 del 2007 Rv. 236361; Difformi: N. 47891 del 2004 Rv.

230569; Massime prec. vedi: N. 35535 del 2015 Rv. 264406, N. 49462 del 2015 Rv. 265730

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Lo smarrimento dei supporti

Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 12/01/2011 Ud. (dep. 11/02/2011 ) Rv. 249790

Presidente: Siotto MC. Estensore: Vecchio M. Relatore: Vecchio M. Imputato: Bulla.P.M. Riello L. (Diff.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI OCOMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI - Smarrimento del supporto magnetico -Prova delle conversazioni intercettate - Possibilità.

In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, lo smarrimento del supportomagnetico contenente la registrazione delle comunicazioni intercettate non comportaalcuna inutilizzabilità, in quanto, essendo stata rispettata la formalità dellaregistrazione voluta dalla legge, la prova del colloquio e del suo contenuto puòessere data utilizzando gli ordinari mezzi probatori e, principalmente, la lettura delbrogliaccio di cui all'art. 268, comma secondo, cod. proc. pen., fermo restando che ilgiudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova daassumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogniautomatismo surrogatorio.

Massime precedenti Conformi: N. 8437 del 2001 Rv. 218971, N. 44327 del 2010 Rv.248909

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La testimonianza della P.G. in caso di supporto

deteriorato

Sez. 2, Sentenza n. 44327 del 11/11/2010 Ud. (dep. 16/12/2010 ) Rv. 248909

Presidente: Sirena PA. Estensore: Manna A. Relatore: Manna A. Imputato: Galinschi. P.M.

Passacantando G. (Conf.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O

COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI - Deterioramento del supporto magnetico su cui

siano state originariamente memorizzate le conversazioni - Inutilizzabilità del contenuto dei

colloqui documentato "aliunde" - Esclusione.

In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, nel caso in cui il supporto magnetico,

su cui siano state originariamente memorizzate le conversazioni intercettate, risulti

deteriorato, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentato

"aliunde", poichè solo la mancata memorizzazione dei colloqui per omessa

registrazione rende inesistente il mezzo di ricerca della prova, pur ritualmente

autorizzato, e inutilizzabile l'acquisizione del contenuto dei colloqui altrimenti compiuta,

attraverso annotazioni o dichiarazioni dei verbalizzanti.

Massime precedenti Conformi: N. 8437 del 2001 Rv. 218971

Massime precedenti Vedi: N. 2300 del 1998 Rv. 212369, N. 4979 del 2000 Rv. 216748

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La testimonianza della P.G.: la tesi contraria

Massime successive: Difformi

Sez. 5, Sentenza n. 20824 del 10/01/2013 Ud. (dep. 14/05/2013 ) Rv. 256496

Presidente: Ferrua G. Estensore: Guardiano A. Relatore: Guardiano A. Imputato: P.G. in proc.Omoruyi e altro. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Intercettazioni telefoniche - Deposizionetestimoniale sul contenuto di dette intercettazioni - Inutilizzabilità - Esclusione - Nullità generale - Aregime intermedio - Sussistenza - Ragioni.

La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non èinutilizzabile, bensì affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod.proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoversodell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen.

Massime precedenti Conformi: N. 402 del 1999 Rv. 213328

Massime precedenti Difformi: N. 12082 del 2000 Rv. 217345, N. 28861 del 2002 Rv. 222023,N. 43606 del 2003 Rv. 227676, N. 13463 del 2013 Rv. 254910

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Il ricorso all’ausiliario

Sez. 1, Sentenza n. 26481 del 20/04/2004 Ud. (dep. 11/06/2004 ) Rv.228892

Presidente: Fazzioli E. Estensore: Silvestri G. Imputato: Mastrosimone. P.M.Monetti V. (Conf.)

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA -INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE -Trascrizione delle registrazioni in forma di perizia - Perito - Ricorso all'operadi un ausiliario non designato dal giudice - Invalidità - Esclusione.

In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso, da parte del perito incaricatodella trascrizioni, all'opera di un ausiliario non nominato dal giudice non èmotivo di alcuna sanzione processuale.

Massime precedenti Vedi: N. 12082 del 2000 Rv. 217345, N. 12165 del2002 Rv. 221897

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La nomina di un interprete da parte del perito

Sez. 2, Sentenza n. 6296 del 17/11/2015 Ud. (dep. 16/02/2016 ) Rv. 266131

Presidente: Cammino M. Estensore: Beltrani S. Relatore: Beltrani S. Imputato: Pg in proc. Di Silvio

e altri. P.M. Angelillis C. (Diff.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O

COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI - Trascrizione intercettazioni - Nomina interprete da

parte del perito - Possibilità - Esclusione - Conseguenze della violazione - Nullità a regime

intermedio - Configurabilità - Fattispecie.

È affetta da nullità a regime intermedio la nomina, da parte del perito officiato della

trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla

traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede

di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al

contenuto del dialogo. (Fattispecie nella quale, formalizzata ed autorizzata in contraddittorio la

richiesta di avvalersi dell'ausilio di un consulente, la S.C. ha ritenuto tardiva la deduzione del vizio,

avvenuta dopo l'esame dibattimentale del perito, in quanto successiva al momento in cui

quest'ultimo aveva richiesto l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario ed anche al momento in cui

era stato a ciò autorizzato dal Tribunale).

Massime precedenti Conformi: N. 26617 del 2013 Rv. 256306, N. 37212 del 2014 Rv. 260591

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I compiti dell’ausiliario: la traduzione

«Il perito può essere autorizzato … a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo

svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni» (art.

228 c. 2 c.p.p.)

«L’opera di traduzione da un idioma all’altro ha in sé una innegabile

componente intellettuale, tale da non ridurre la stessa …ad attività materiale;

l’attività di traduzione non è, infatti, e non può essere un’operazione di

meccanica trasposizione di un termine da una lingua all’altra, potendo la

stessa anche implicare il compito, non sempre facile, e di cui il traduttore

diventa quindi responsabile, di scegliere tra più possibili significati equivalenti

di un parola, come dimostrato dal fatto che non sempre la traduzione letterale

è, nella sostanza, la più fedele. Ne consegue che, nella specie, la traduzione

svolta avrebbe dovuto essere preceduta da apposito incarico peritale» (da

Sez. 1, n. 37212/2014, Rv. 260591 allegata).

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La richiesta di trasposizione nella lingua originale

(da Sezioni Unite, sent. n. 18268 del 24/2/2011, Rv. 249483)

«…la ricorrente si duole "della omessa trascrizione integrale delle registrazioni delle intercettazioni telefonicheacquisite al dibattimento", osservando che nel caso in esame erano state acquisite "le sole traduzioni in linguaitaliana di intercettazioni telefoniche svoltesi in lingua nigeriana e in inglese mai trascritte in forma integrale",deducendo che l'acquisizione "delle sole traduzioni prive della trascrizione integrale viola il disposto dell'art.268, comma 7". A quanto è dato comprendere dalla censura versata nel ricorso, tenuto conto anche del tenoredel corrispondente motivo di appello, la ricorrente non si duole della "incompletezza" delle trascrizioni delleconversazioni intercettate, ma del fatto che esse siano state riversate direttamente in lingua italiana, senzaprevia trascrizione del contenuto di esse nella lingua originale usata nelle conversazioni stesse (avvenute, inparte consistente, in lingua benin- edo o inglese).

Va al riguardo osservato che la norma richiamata, prescrivendo "la trascrizione integrale delle registrazioni",non implica affatto che questa debba avvenire nella lingua originale usata dai colloquianti; che anzi, in forzadella disposizione generale di cui all'art. 109 c.p.p., comma 1, secondo cui "gli atti del procedimento penalesono compiuti in lingua italiana" (e ferme le disposizioni riguardanti i territori di insediamento di una minoranzalinguistica riconosciuta), deve ritenersi che le trascrizioni delle conversazioni intercettate debbano essereversate esclusivamente nella lingua del processo, e cioè, di norma, in quella italiana, previo interventodell'interprete, ex art. 140 c.p.p., comma 2. D'altro canto, avendo potuto accedere l'imputata e il suo difensoreal contenuto originale delle conversazioni registrate sui relativi supporti (in forza dell'art. 268 c.p.p., comma 8),non si vede come la (ineccepibile) operazione di trascrizione nella lingua italiana abbia potuto ledere il dirittodi difesa, che poteva esplicarsi sulla esatta comprensione del tenore dei colloqui e sulla loro appropriatatraduzione, dato che i risultati dell'opera di interpretazione ben possono essere sottoposti a contestazione (vedi,in analogo senso, Sez. 6, n. 4345 del 30/09/2003, dep. 04/02/2004, imp. Arane, non massimata sul punto)».

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Le conversazioni in lingua dialettale34

Sez. 4, Sentenza n. 32924 del 14/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004 ) Rv. 229104

Presidente: Marzano F. Estensore: Visconti S. Imputato: Belforte e altri. P.M. Febbraro G. (Parz. Diff.)

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Conversazioni telefoniche in dialetto - Obbligo ditraduzione - Esclusione - Valutazione di opportunità - Giudizio di fatto.

Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 - 147 cod. proc. pen., quando siprocede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, lavalutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilità deldialetto è accertamento di fatto.

Sez. 6, Sentenza n. 24469 del 05/05/2009 Ud. (dep. 12/06/2009 ) Rv. 244383

Presidente: Di Virginio A. Estensore: Ippolito F. Relatore: Ippolito F. Imputato: Bono e altro. P.M. Delehaye E. (Diff.)

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioniambientali - Trascrizione - Omissione di parti della trascrizione di frasi ritenute irrilevanti dal perito in sede di espletamento dell'incarico -Traduzione di conversazioni in dialetto - Nullità - Esclusione.

In tema di intercettazioni ambientali, l'omessa trascrizione di frasi ritenute irrilevanti dal perito, ovvero la traduzione inlingua italiana di conversazioni effettuate in dialetto, costituiscono mere irregolarità nell'espletamento dell'incarico, nonsanzionate da alcuna nullità o inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.

Sez. 1, Sentenza n. 4888 del 26/10/2012 Cc. (dep. 31/01/2013 ) Rv. 254566

Presidente: Bardovagni P. Estensore: Mazzei AP. Relatore: Mazzei AP. Imputato: Antona. P.M. Cedrangolo O.

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Conversazioni telefoniche in dialetto - Obbligo di traduzione - Esclusione -Ragioni.

In ipotesi di conversazioni in dialetto, quando si procede alla loro trascrizione non sussiste obbligo di provvedere alla traduzione, inquanto la valutazione della necessità di tale adempimento spetta al giudice di merito, atteso che il grado di intellegibilità deldialetto si traduce in un accertamento di fatto.

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L’incompatibilità perito/interprete

Sez. U, Sentenza n. 18268 del 24/02/2011 Ud. (dep. 10/05/2011 ) Rv. 249483

Presidente: Lupo E. Estensore: Conti G. Relatore: Conti G. Imputato: E.. P.M. Martusciello V.

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - INCOMPATIBILITÀ - Interprete che

abbia svolto, nello stesso procedimento, il compito di trascrivere le registrazioni delle

comunicazioni intercettate - Incompatibilità - Sussistenza.

Sussiste incompatibilità con l'ufficio di interprete per il soggetto che, nello stesso

procedimento, abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni

intercettate. (In motivazione la Corte ha precisato che analoga incompatibilità sussiste per il

soggetto in precedenza incaricato di effettuare la traduzione in lingua italiana delle

conversazioni intercettate, la cui trascrizione sia stata affidata, con incarico contestuale, ad un

terzo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 144 com. 1 lett. D e art. 222 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 6303 del 2001 Rv. 218251, N. 22839 del 2004 Rv. 228345;

Massime precedenti Difformi: N. 9633 del 2002 Rv. 221214, N. 12165 del 2002 Rv. 221897, N.

3941 del 2003 Rv. 223765, N. 38413 del 2003 Rv. 227410, N. 4345 del 2004 Rv. 228676, N.

7342 del 2007 Rv. 236361, N. 2732 del 2009 Rv. 242583, N. 26700 del 2009 Rv. 244708

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