Maggio 2017 - LTA Studio · Voluntary disclosure- bis: software per il calcolo delle sanzioni ......
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LTA
Tax & Business Alert
Newsletter informativa
Maggio 2017
Indice Argomenti
Novità:
Accertamenti fiscali – Notifica a mezzo PEC
Scadenze differite per il lavoro
Nuovi valori per Interessi di mora sulle cartelle di pagamento
ISEE – Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Nuovo modello
IMU/TASI Determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”
Contratto di agenzia – Indennità suppletiva di clientela – Spettanza
per dimissioni presentate dopo la pensione anticipata
Manovra Corretiva DL 50/2017
Circolari Agenzia delle Entrate
Risoluzioni Agenzia delle Entrate
Giurisprudenza: La cessione del diritto di opzione sconta l'imposta di registro al 3%
Ammortamento dei terreni sui quali sorgono gli impianti di distribuzione carburante
Deducibilità sponsor: solo se la beneficiaria è iscritta al Coni
IVA non versata: risponde l’amministratore in carica al momento dell’obbligo di versamento
Nomina di una società di capitali come amministratore delegato di una SRL
Internazionale: Voluntary disclosure- bis: software per il calcolo delle sanzioni
Scambio automatico di informazioni tra Italia e Svizzera
Country by Country reporting
Approfondimenti: Nuova disciplina dei Depositi IVA
Corruzione fra privati – Trasparenza – Modelli Organizzativi
Garante Privacy – Nuove Linee Guida del Regolamento Europeo Scadenze 31 maggio 2016
Riferimenti:
www.ltaa.it
www.ltastudio.it
www.ltausa.com
www.ltastartsyouup.it
Contatti:
LTA STUDIO – Tax & Law Firm
Via G. Leopardi, 7
20123 Milano
Mail: [email protected]
Tel. 02 46577901
LTA
Novità
Accertamenti fiscali – Notifica a mezzo PEC
A partire dal prossimo 1 Luglio 2017, entreranno in vigore le nuove disposizioni di cui al DL 193/2016,
sulla notifica da parte dell’Agenzia Entrate, degli accertamenti fiscali a mezzo PEC.
In particolare, la PEC potrò essere utilizzata da parte dell’Agenzia Entrate per le notifiche che riguardano
imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi.
Le caselle mail di riferimento sono quelle risultanti dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC).
Si segnala inoltre che i soggetti (persone fisiche, soggetti residenti e non, e soggetti diversi dalle persone
fisiche), diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC, hanno la possibilità di comunicare un indirizzo
di posta elettronica certificata di cui siano intestatari o quello di uno dei soggetti indicati all’art. 12, comma
3, D.L.vo 546/1992 (coniuge, parente o affine entro il quarto grado, incaricati a ricevere gli atti per conto
dell’intestatario degli stessi) per la notifica degli atti ex art. 60 comma 7 del Dpr 600/1973.
Scadenze differite per il lavoro
Viene differito al 1° gennaio 2018 l’obbligo di assumere un lavoratore disabile per le aziende che hanno
più di 15 dipendenti, l’obbligo della tenuta telematica del libro unico del lavoro e il recupero dello 0,1%
sulle pensioni pagate del 2015.
Interessi di mora sulle cartelle di pagamento – Nuovi valori fissati dalle Entrate
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si
applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. A partire dal 15
maggio, gli interessi di mora scendono al 3,5% annuo.
ISEE – Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Nuovo modello (DM 13.4.2017)
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il DM 13.4.2017, con cui vengono
indicate le modifiche in sede di aggiornamento al modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
nonché le relative istruzioni per la compilazione dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le
modalità di rilascio dell’attestazione previste dal DM 7.11.2014. Sul punto, si ricorda che la DSU è
necessaria per calcolare l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai fine dell’accesso
alle prestazioni sociali agevolate. In particolare il modello raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su
tutti i suoi componenti rispettivamente, nel “Modello Base” – MB – e nei “Fogli Componenti” – FC. In
seguito, l’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad. es. redditi, trattamenti
economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia e dell’INPS. L’attestazione dell’ISEE è resa
disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
LTA
IMU - TASI – Determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”
Il DM 14.4.2017, in attuazione dell’art. 5 co. 3 del D.Lgs. n. 504/92, ha aggiornato i coefficienti per la
determinazione dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
(capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o
comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
L’aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di
un capannone. Nello specifico, per tali immobili la base imponibile va determinata alla data di inizio di
ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di
formazione dei costi il relativo coefficiente di aggiornamento. Per l’anno 2017, va applicato il coefficiente
di 1,01.
Contratto di agenzia – Indennità suppletiva di clientela – Spettanza per dimissioni presentate dopo
la pensione anticipata
Nell’ambito dell’accordo economico collettivo stipulato in data 29.3.2017 da Confcommercio e le
Associazioni di categoria degli agenti di commercio, il cui rapporto è regolato dagli art. 1742 c.c. ss., si
prevede che questi ultimi possano d’ora in poi mantenere il diritto a percepire l’indennità suppletiva di
clientela prevista per la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda preponente anche in caso di
dimissioni presentate dopo il conseguimento della pensione anticipata ENASARCO o INPS o dell’Anticipo
pensionistico (APE).
LTA
Manovra Correttiva DL 50/2017
PMI SRL: accesso al crowdfunding.
Viene estesa anche alle PMI costituite in forma di Srl la possibilità di offrire il proprio capitale al pubblico
mediante il Crowdfunding, ovvero la raccolta di capitali attraverso portali internet.
Mediante la manovra, il Crowdfunding è stato ampliato a tutte le PMI (prima lo era alle sole startup
innovative e alle PMI innovative). in deroga all’art. 2468 co.1 C.C. viene sdoganato il divieto di collocare
presso il pubblico, quote di partecipazione al capitale delle SRL.
Categorie di quote con diritti diversi
Viene introdotta la possibilità per le PMI SRL di inserire nel proprio statuto categorie di quote di
partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi, e nei limiti imposti dalla legge, di determinare il
contenuto delle varie categorie di quote, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, commi 2 e 3 del
C.C. ciò vale a dire attribuire diritti sociali in maniera non proporzionale alla entità della quota di
partecipazione da cui questi diritti derivano.
Marchi d’impresa fuori dal Patent Box
I marchi di impresa vengono esclusi dalla disciplina dei Patent Box. In particolare, non concorrono più a
formare il reddito complessivo i redditi dei soggetti indicati al co. 37 dell’art.1 L. n. 190/2014 derivanti dall’
utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli o processi e formule
in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.
ACE
Le novità introdotte in materia di ACE verranno applicate a partire dagli acconti di giugno e novembre
2017. La deduzione prevista dal regime di favore per la capitalizzazione delle imprese si calcolerà sugli
incrementi patrimoniali effettuati nel limite di 5 anni precedenti, ovvero per l’anno 2017 dovranno essere
sommati gli incrementi patrimoniali rispetto all’esercizio chiuso al 31.12.2012. L’aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è stata ridotta dalla legge di bilancio al 2,3%
per il periodo in corso al 31 dicembre 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2018.
LTA
Circolari Agenzia delle Entrate
Circolare n. 4/2017 dell’Agenzia Entrate
Con la circolare n. 4 dello scorso 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti
fiscali in merito al c.d. “super ammortamento” e al c.d. “iper ammortamento”, in base a quanto
disciplinato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
L’art. 1, comma 8 della legge di bilancio 2017 ha esteso l’operatività del super ammortamento agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure, al ricorrere di
determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018. Sono esclusi dalla proroga i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del TUIR.
Secondo quanto enunciato dall’art. 1, comma 9, i soggetti titolari di reddito di impresa che investono, dal
1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, al 30 giugno 2018), in beni
strumentali nuovi, rientranti nell’allegato A della legge di bilancio 2017, possono beneficiare di una
maggiorazione del 150 per cento (c.d. iper ammortamento) sul costo di acquisto degli stessi, a condizione
che siano utilizzati secondo il modello “Industria 4.0”.
In base all’art. 1, comma 10, i suddetti soggetti possono, inoltre, beneficiare di una maggiorazione del 40
per cento sul costo di acquisto dei beni immateriali strumentali, indicati nell’allegato B della legge di
bilancio 2017.
Circolare n. 7/2017 dell’Agenzia Entrate
Nella circolare n. 7 dello scorso 4 aprile 2017, vengono analizzate tutte le spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione
della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016.
Tra gli altri si evidenzia il credito di imposta riconosciuto alle erogazioni liberali in denaro effettuate a
sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus“). Il credito d‘imposta spetta nella misura del 65 per cento delle
erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.
Per qualsiasi approfondimento si consiglia di visitare il sito www.ltastudio.it e visionare le slide relative
all’evento organizzato da LTA Studio-Tax and Law Firm che ha avuto come tema principale il mercato
dell’arte e del cinema.
Circolare n. 8/2017 dell’Agenzia Entrate
Con la circolare n. 8 dello scorso 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi
relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.
Tra gli altri si ricorda:
la possibilità di beneficiare della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio
energetico, anche quando non sia stato utilizzato per il pagamento dei lavori il bonifico specifico
(cosiddetto bonifico “parlante”) a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro
concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa
LTA
L’innalzamento della soglia da 15.000 euro a 30.000 euro entro cui è possibile ottenere il
rimborso dell’IVA senza presentare garanzia, ha effetto anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla
data del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della disposizione. Pertanto laddove non sia stata
ancora richiesta o non sia stata prestata garanzia, essa non sarà più dovuta. Si precisa che non occorre
integrare la dichiarazione annuale IVA con il visto di conformità – laddove mancante – ovvero
presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al comma 3 del citato articolo 38-bis,
per beneficiare dell’esonero dalla garanzia.
In tema di note di variazione è stato precisato come in caso il cedente prestatore emetta una nota di
variazione in diminuzione di ricezione, a seguito dell’infruttuosità della procedura concorsuale, il
curatore fallimentare sia tenuto ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento;
tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato
dall’Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito
eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. A partire dal 1 gennaio 2017, in caso di
concordato preventivo, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente
accertata l’infruttuosità della procedura ovvero all’approvazione del decreto di omologazione del
concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.
In caso successivamente venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può
essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo.
Circolare n. 11/2017 Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 11 del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo
regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” in regime di contabilità semplificata.
A partire dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese minori sarà costituito dalla differenza tra
l’ammontare dei ricavi (di cui all’art. 85 del Tuir) e degli altri proventi (di cui all’art. 89 del Tuir) percepiti nel
periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. Pertanto i ricavi e gli altri proventi
concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione, secondo il criterio di
cassa; tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste
dal testo unico i componenti reddituali la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del Tuir (ad
es. ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze). L’Agenzia ha chiarito che i ricavi e le
spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima
del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli esercizi
successivi. Per quanto concerne gli adempimenti contabili, il nuovo art. 18 prevede che le imprese minori
possono scegliere di istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti in cui annotare in ordine
cronologico i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti nell’esercizio; utilizzare i registri Iva anche
ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai
fini Iva ed effettuando le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno
di registrazione del documento contabile ai fini Iva; utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul
reddito, esprimendo una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, che consente loro di non
annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il
pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Il regime di cassa
rappresenta il regime naturale per le imprese minori, pertanto la sua applicazione non è subordinata a una
manifestazione di volontà del contribuente e l’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei
limiti previsti ovvero a seguito di opzione per il regime ordinario.
LTA
Circolare n. 13/2017 dell’Agenzia Entrate
Con la circolare n. 13 dello scorso 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle
modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), affrontando la tematica
del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Tra le principali novità introdotte dell’art. 1, comma 15 della legge di bilancio 2017, si evince l’innalzamento
da 5 milioni di euro a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto
a ciascun beneficiario e la fissazione di un'unica aliquota del credito di imposta, pari al 50 per cento
indipendentemente dalla tipologia di spesa ammissibile; è inoltre venuta meno la distinzione tra i costi
sostenuti per il “personale altamente qualificato” e il “personale non altamente qualificato”.
Per beneficiare del credito di imposta le imprese potranno effettuare gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Circolare n. 14/2017 dell’Agenzia Entrate
Con la circolare n. 14 dello scorso 27 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità introdotte,
dall’art. 1, commi da 556 a 563, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in materia
di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in società
controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c..
Per beneficiare della rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio
relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio, secondo quanto disposto dal comma 559 della legge di rivalutazione,
deve essere calcolata un imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del
12 per cento per i beni non ammortizzabili. È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo
risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, secondo quanto stabilito dal comma 558
della legge di rivalutazione.
Circolare n. 15/2017 dell’Agenzia Entrate
Con la circolare n. 15 dello scorso 28 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcuni chiarimenti
in merito alle modalità operative da porre in essere al fine di usufruire delle perdite fiscali pregresse
nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell’art. 42, quarto comma, del D.P.R.
600 del 1973 e di accertamento per adesione, ai sensi dell’art. 7, comma 1 ter del d.lgs. 218 del 1997.
Il contribuente per poter utilizzare le perdite “pregresse”, non ancora utilizzate alla data di presentazione
dell’istanza, maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data
di chiusura dello stesso ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR, deve presentare, esclusivamente per via
telematica un’apposita istanza mediante il c.d. modello IPEA approvato con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016.
L’utilizzo del modello IPEA è subordinato al fatto che dalla rettifica emerga un maggior reddito.
Non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione.
LTA
Risoluzioni Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia Entrate
Con la risoluzione n. 32/E del 10.3.2017 in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
di cui all’art. 3 del DL 145/2013, viene precisato come questo spetta a prescindere dalle modalità
contrattuali scelte dall’impresa per commissionare l’attività di ricerca. Il caso analizzato è quello di un
progetto di ricerca commissionato a terzi, da un’organizzazione che agisce per conto di una società
cooperativa.
Risoluzione n. 36/E dell’Agenzia Entrate
Con la risoluzione n. 36/E del 10.3.2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le sanzioni applicabili in
relazione all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso per l’omessa o ritardata presentazione del
modello F24 a saldo zero. La misura della sanzione viene fissata come segue:
Entro 5 giorni lavorativi dall’omissione (1/9 di € 50) = € 5,56
Tra i 5 giorni e i 90 giorni dall’omissione (1/9 di € 100) = € 11,11
Entro un anno dall’omissione (1/8 di € 100) = € 12,5
Entro un anno dall’omissione (1/7 di € 100) = € 14,29
Oltre due anni dall’omissione (1/6 di € 100) = € 16,67
Risoluzione n. 38/E dell’Agenzia Entrate
Con la risoluzione n. 38/E del 29.3.2017 viene confermata la qualifica di "lavoratori frontalieri in
Svizzera", ai fini della disciplina dei frontalieri di cui all'Accordo bilaterale del 3.10.74 tra l'Italia e la
Svizzera, a tutti soggetti che siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, nella fascia
di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese ove si recano per
svolgere l'attività di lavoro dipendente. Il lavoratore che risiede in un Comune al di fuori della suddetta
fascia di confine, residente in Italia che svolge l'attività in Svizzera sarà soggetto alla tassazione
concorrente di entrambi gli Stati.
Risoluzione n. 43/E dell’Agenzia Entrate
Con la risoluzione n. 43/E del 4 aprile scorso, viene specificato come l’articolo 177 del TUIR che disciplina
la neutralità fiscale per lo scambio di partecipazioni possa essere applicato solo a società residenti.
Pertanto lo scambio di partecipazioni tra società non residenti anche se controllate da una holding italiana,
è soggetto al regime ordinario di cui all’art. 9 del TUIR in tema di emersione di plusvalenze latenti.
Risoluzione n. 57/E dell’Agenzia Entrate
La risoluzione n. 57/E del 4.05.2017, viene rideterminato in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo
di libera compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte. Oltre tale limite
viene richiesta l’apposizione del visto di conformità. Detto limite decorre per tutte le dichiarazioni
presentate a partire dal 24 aprile scorso, incluse quindi eventuali dichiarazioni integrative.
LTA
Giurisprudenza
La cessione del diritto di opzione sconta l'imposta di registro al 3%
Con sentenza n. 10240 del 26 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema d'imposta di
registro, l'atto di cessione del diritto di opzione attribuito ai soci ex articolo 2441 del codice civile, in caso
di mancato esercizio dello stesso da parte del cessionario, è sottoposto all'aliquota proporzionale del 3%
di cui all'articolo 9, tariffa parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e non a quella fissa contemplata
dall'articolo 11 della stessa tabella, posto che, in tale ipotesi, non può parlarsi strictu sensu di negoziazione
di partecipazioni societarie
Ammortamento dei terreni sui quali sorgono gli impianti di distribuzione carburante
Con sentenza n. 10225 del 26 aprile 2016, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il costo
di acquisizione di un terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburanti è
ammortizzabile ove si accerti una possibilità di utilizzazione limitata nel tempo di quel terreno, e che, per
effetto del regime di accessione che determina l’incorporazione dei fabbricati al suolo su cui sorge
l’impianto predetto, è possibile inglobare il terreno nella nozione di «stazione di servizio» ai fini
dell’applicazione allo stesso del coefficiente di ammortamento contemplato dal D.M. 31 dicembre 1988
per “chioschi, colonne di distribuzione, stazione di imbottigliamento, stazioni di servizio”.
Deducibilità sponsor: solo se la beneficiaria è iscritta al Coni
Con sentenza n. 7202 del 21 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito la condizione per la quale i
costi di pubblicità in favore di associazioni e/o società sportive sono sempre deducibili sotto i 200.000 euro
e cioè che la stessa sia iscritta nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (“Coni”).
IVA non versata: risponde l’amministratore in carica al momento dell’obbligo di versamento
Con sentenza n. 18834 del 19 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di omesso
versamento IVA - nel caso di successione nella carica di amministratore in un momento successivo alla
presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento
dell’obbligo tributario di versamento - sussiste la responsabilità di colui che subentra nella carica.
Quest’ultimo, infatti, è gravato da un generale obbligo di controllo preventivo di natura contabile sugli ultimi
adempimenti fiscali; ciò comporta una responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale, tanto più in
quei casi in cui il debito fiscale non può considerarsi occulto ma risulta chiaramente dalla dichiarazione
presentata dal precedente amministratore.
LTA
Nomina di una società di capitali come amministratore delegato di una SRL
Con sentenza del 3545 del 27 marzo 2017, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di
impresa - ha confermato la legittimità della clausola statutaria che dispone la nomina di una società di
capitale quale amministratore di una SRL.
Il Tribunale ha chiarito che la persona fisica designata dalla società amministratrice, deve ritenersi
solidalmente responsabile con quest’ultima verso la società amministrata ed i creditori di quest’ultima per
tutti gli atti gestori compiuti secondo la legge.
LTA
Internazionale
Voluntary disclosure- bis: software per il calcolo delle sanzioni
Nell’ambito della procedura di voluntary disclosure-bis, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione
sul proprio sito una versione sperimentale del software gratuito per procedere al calcolo delle sanzioni e
degli interessi sulle imposte dovute.
Come noto, la nuova edizione della voluntary disclosure prevede la possibilità per il contribuente di
autoliquidare spontaneamente imposte, sanzioni e interessi entro il 30.09.2017 e tale strumento consentirà
di effettuare più agevolmente i suddetti calcoli a chi volesse beneficiarne.
Scambio automatico di informazioni tra Italia e Svizzera
L’Amministrazione Finanziaria Svizzera ha da qualche settimana attivato il portale AFC Suisse Tax che
sarà utilizzato dagli istituti finanziari svizzeri per lo scambio di informazioni a partire dal 2018. Per tale
motivo gli operatori interessati hanno l’obbligo di registrarsi entro la fine del 2017.
Country by Country reporting
Nel modello Redditi 2017 SC debutta il rigo RS268 che dovrà essere compilato dalle società tenute
all’adempimento (capogruppo di gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a 750 milioni);
in ottemperanza alle disposizioni in materia, il country by country reporting è obbligatorio dal periodo di
imposta 2016, il relativo obbligo deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate attraverso la
dichiarazione dei redditi del periodo di imposta, mentre per la trasmissione effettiva del report
all’Amministrazione Finanziaria le Società hanno 12 mesi di tempo a partire dall’ultimo giorno del periodo
di imposta.
LTA
Approfondimenti
Novità in materia di Depositi IVA
A decorrere dall’ 1.4.2017 viene modificata la disciplina dei Depositi IVA.
Le cessioni di beni, eseguite mediante l’introduzione in un deposito IVA, sono effettuate senza
applicazione dell’IVA, a prescindere dalla natura dei beni introdotti e dallo Stato di identificazione IVA del
cessionario.
Vengono inoltre variate le modalità per assolvere l’IVA ai fini dell’estrazione di beni dal deposito IVA
destinati all’utilizzazione o commercio in Italia.
In particolare, per i beni di provenienza nazionale destinati ad essere utilizzati o commercializzati nel
territorio dello Stato, il versamento dell’IVA deve essere effettuato dal gestore del deposito, in nome e per
conto del soggetto che estrae i beni. Quest’ultimo emette autofattura che viene annotata nel registro
acquisti.
Per quanto riguarda i beni di provenienza extra-UE destinati al commercio in Italia, il soggetto che estrae
i beni ai fini dell’assolvimento dell’IVA, si avvale del meccanismo del reverse charge solo al ricorrere di
precisi requisiti di affidabilità che prevedono per lo più il corretto assolvimento degli obblighi IVA nei tre
periodi precedenti l’estrazione dei beni. Tali requisiti di affidabilità devono essere attestati mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta in conformità al modello approvato con il provv.
Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 57215 ed ha validità per l’intero anno solare di presentazione. I requisiti
di affidabilità si presumono soddisfatti quando il soggetto che procede all’estrazione dei beni coincide con
quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione nel deposito IVA, ovvero possiede
la certificazione doganale “AEO” (Operatore Economico Autorizzato), ovvero sia un ente pubblico.
In assenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2 del DM 23.2.2017 ovvero in assenza delle presunzioni,
l’IVA derivante dall’estrazione dei beni è dovuta dal soggetto che estrae i beni mediante l’emissione di
autofattura ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 e previa prestazione di garanzia patrimoniale.
Con la risoluzione n. 35/E del 20.3.2017 l’Agenzia delle Entrate precisa che a decorrere dall’1.4.2017, per
i soggetti “esportatori abituali” di cui all’art. 1 co. 1 del DL 746/83, è possibile estrarre i beni dal deposito
IVA senza applicazione dell’imposta ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 redigendo una dichiarazione
d’intento per ogni singola estrazione.
Sempre in materia di deposito IVA la risoluzione n. 55/E del 3.5.2017 chiarisce che per individuare le
modalità di assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione dei beni, deve guardarsi all'operazione in forza
della quale il bene è stato introdotto nel deposito IVA, non rilevando il fatto che il bene sia stato ceduto
durante la permanenza nel deposito, mentre nell'ipotesi in cui i beni introdotti nel deposito siano soggetti
ad una lavorazione che ne modifica la natura, l'IVA derivante dall'estrazione dei beni dovrà essere assolta
mediante versamento con F24 applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di beni di provenienza
nazionale. Ancora il divieto di compensazione, previsto dal novellato art. 50 co. 6 del DL 331/93 per
l'estrazione dal deposito di beni di provenienza nazionale, si applica anche alle compensazioni "interne"
effettuate nell'ambito delle liquidazioni IVA.
LTA
Corruzione fra privati – Trasparenza – Modelli Organizzativi
Lo scorso 14 aprile 2017 è entrato in vigore il c.d. decreto legislativo anticorruzione (D.Lgs. 15 marzo
2017 n. 38). Il provvedimento, si legge dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 10 marzo u.s.,
prevede “un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione nel settore privato,
andando a ricomprendere anche quanti all’interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni
direttive. Si ampliano, inoltre, le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la
sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, si punisce l’istigazione alla corruzione, oggi
non punita, e si inaspriscono le sanzioni per l’ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito
in nome e nell’interesse dell’ente stesso”.
Incomberà pertanto in capo alle società l’onere di modificare i modelli organizzativi a suo tempo adottati
ex D.Lgs. n. 231/2001 al fine di evitare che le conseguenze del reato commesso da un proprio dirigente
ricada anche sulla società.
Garante Privacy – Nuove Linee Guida del Regolamento Europeo
E’ stata pubblicata sul sito internet del Garante per la privacy una prima versione della Guida
all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
La Guida, al fine di offrire un primo supporto a imprese e soggetti pubblici nel percorso di adeguamento
alla nuova normativa europea (già in vigore dal 24 maggio 2016 e che sarà pienamente efficace dal 25
maggio 2018), traccia una quadro generale delle principali novità introdotte dal Regolamento e fornisce
indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare; ciò in relazione, in particolare, alle
seguenti tematiche: i) fondamenti di liceità del trattamento; ii) informativa; iii) diritti degli interessati; iv)
titolare, responsabile, incaricato del trattamento; v) approccio basato sul rischio del trattamento e misure
di accountability di titolari e responsabili; vi) trasferimenti internazionali di dati.
Ogni singola tematica è oggetto di apposita sezione, nella quale vengono evidenziate, in modo semplice
e sintetico, le innovazioni introdotte rispetto all’attuale disciplina del trattamento dei dati, precisando, al
contempo, le prescrizioni rimaste immutate.
Si segnala che il testo della Guida potrà essere modificato e integrato al fine di garantire un costante
adeguamento all’evoluzione della prassi interpretativa e applicativa del Regolamento.
LTA
Scadenze
31/05/2017 – Trasmissione delle informazioni finanziarie relative all’ anno 2016 previste dall’accordo
FATCA che prevede lo scambio automatico di dati tra le amministrazioni fiscali italiana e statunitense.
31/05/2017 – Presentazione della dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).
31/05/2017 (salvo proroga) – Comunicazione della liquidazione periodica IVA per le liquidazioni mensili e
trimestrale, relative al I trimestre 2017.
Milano, 18 maggio 2017
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