Maggio 2017 - LTA Studio · Voluntary disclosure- bis: software per il calcolo delle sanzioni ......

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LTA Tax & Business Alert Newsletter informativa Maggio 2017 Indice Argomenti Novità: Accertamenti fiscali Notifica a mezzo PEC Scadenze differite per il lavoro Nuovi valori per Interessi di mora sulle cartelle di pagamento ISEE Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) Nuovo modello IMU/TASI Determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” Contratto di agenzia Indennità suppletiva di clientela Spettanza per dimissioni presentate dopo la pensione anticipata Manovra Corretiva DL 50/2017 Circolari Agenzia delle Entrate Risoluzioni Agenzia delle Entrate Giurisprudenza: La cessione del diritto di opzione sconta l'imposta di registro al 3% Ammortamento dei terreni sui quali sorgono gli impianti di distribuzione carburante Deducibilità sponsor: solo se la beneficiaria è iscritta al Coni IVA non versata: risponde l’amministratore in carica al momento dell’obbligo di versamento Nomina di una società di capitali come amministratore delegato di una SRL Internazionale: Voluntary disclosure- bis: software per il calcolo delle sanzioni Scambio automatico di informazioni tra Italia e Svizzera Country by Country reporting Approfondimenti: Nuova disciplina dei Depositi IVA Corruzione fra privati Trasparenza Modelli Organizzativi Garante Privacy Nuove Linee Guida del Regolamento Europeo Scadenze 31 maggio 2016 Riferimenti: www.ltaa.it www.ltastudio.it www.ltausa.com www.ltastartsyouup.it Contatti: LTA STUDIO – Tax & Law Firm Via G. Leopardi, 7 20123 Milano Mail: [email protected] Tel. 02 46577901

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LTA

Tax & Business Alert

Newsletter informativa

Maggio 2017

Indice Argomenti

Novità:

Accertamenti fiscali – Notifica a mezzo PEC

Scadenze differite per il lavoro

Nuovi valori per Interessi di mora sulle cartelle di pagamento

ISEE – Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Nuovo modello

IMU/TASI Determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”

Contratto di agenzia – Indennità suppletiva di clientela – Spettanza

per dimissioni presentate dopo la pensione anticipata

Manovra Corretiva DL 50/2017

Circolari Agenzia delle Entrate

Risoluzioni Agenzia delle Entrate

Giurisprudenza: La cessione del diritto di opzione sconta l'imposta di registro al 3%

Ammortamento dei terreni sui quali sorgono gli impianti di distribuzione carburante

Deducibilità sponsor: solo se la beneficiaria è iscritta al Coni

IVA non versata: risponde l’amministratore in carica al momento dell’obbligo di versamento

Nomina di una società di capitali come amministratore delegato di una SRL

Internazionale: Voluntary disclosure- bis: software per il calcolo delle sanzioni

Scambio automatico di informazioni tra Italia e Svizzera

Country by Country reporting

Approfondimenti: Nuova disciplina dei Depositi IVA

Corruzione fra privati – Trasparenza – Modelli Organizzativi

Garante Privacy – Nuove Linee Guida del Regolamento Europeo Scadenze 31 maggio 2016

Riferimenti:

www.ltaa.it

www.ltastudio.it

www.ltausa.com

www.ltastartsyouup.it

Contatti:

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Via G. Leopardi, 7

20123 Milano

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Tel. 02 46577901

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Novità

Accertamenti fiscali – Notifica a mezzo PEC

A partire dal prossimo 1 Luglio 2017, entreranno in vigore le nuove disposizioni di cui al DL 193/2016,

sulla notifica da parte dell’Agenzia Entrate, degli accertamenti fiscali a mezzo PEC.

In particolare, la PEC potrò essere utilizzata da parte dell’Agenzia Entrate per le notifiche che riguardano

imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi.

Le caselle mail di riferimento sono quelle risultanti dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica

certificata (INI-PEC).

Si segnala inoltre che i soggetti (persone fisiche, soggetti residenti e non, e soggetti diversi dalle persone

fisiche), diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC, hanno la possibilità di comunicare un indirizzo

di posta elettronica certificata di cui siano intestatari o quello di uno dei soggetti indicati all’art. 12, comma

3, D.L.vo 546/1992 (coniuge, parente o affine entro il quarto grado, incaricati a ricevere gli atti per conto

dell’intestatario degli stessi) per la notifica degli atti ex art. 60 comma 7 del Dpr 600/1973.

Scadenze differite per il lavoro

Viene differito al 1° gennaio 2018 l’obbligo di assumere un lavoratore disabile per le aziende che hanno

più di 15 dipendenti, l’obbligo della tenuta telematica del libro unico del lavoro e il recupero dello 0,1%

sulle pensioni pagate del 2015.

Interessi di mora sulle cartelle di pagamento – Nuovi valori fissati dalle Entrate

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si

applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di

mora al tasso determinato annualmente con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. A partire dal 15

maggio, gli interessi di mora scendono al 3,5% annuo.

ISEE – Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Nuovo modello (DM 13.4.2017)

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il DM 13.4.2017, con cui vengono

indicate le modifiche in sede di aggiornamento al modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),

nonché le relative istruzioni per la compilazione dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le

modalità di rilascio dell’attestazione previste dal DM 7.11.2014. Sul punto, si ricorda che la DSU è

necessaria per calcolare l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai fine dell’accesso

alle prestazioni sociali agevolate. In particolare il modello raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su

tutti i suoi componenti rispettivamente, nel “Modello Base” – MB – e nei “Fogli Componenti” – FC. In

seguito, l’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad. es. redditi, trattamenti

economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia e dell’INPS. L’attestazione dell’ISEE è resa

disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.

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IMU - TASI – Determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D”

Il DM 14.4.2017, in attuazione dell’art. 5 co. 3 del D.Lgs. n. 504/92, ha aggiornato i coefficienti per la

determinazione dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

(capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o

comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

L’aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di

un capannone. Nello specifico, per tali immobili la base imponibile va determinata alla data di inizio di

ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di

formazione dei costi il relativo coefficiente di aggiornamento. Per l’anno 2017, va applicato il coefficiente

di 1,01.

Contratto di agenzia – Indennità suppletiva di clientela – Spettanza per dimissioni presentate dopo

la pensione anticipata

Nell’ambito dell’accordo economico collettivo stipulato in data 29.3.2017 da Confcommercio e le

Associazioni di categoria degli agenti di commercio, il cui rapporto è regolato dagli art. 1742 c.c. ss., si

prevede che questi ultimi possano d’ora in poi mantenere il diritto a percepire l’indennità suppletiva di

clientela prevista per la cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda preponente anche in caso di

dimissioni presentate dopo il conseguimento della pensione anticipata ENASARCO o INPS o dell’Anticipo

pensionistico (APE).

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Manovra Correttiva DL 50/2017

PMI SRL: accesso al crowdfunding.

Viene estesa anche alle PMI costituite in forma di Srl la possibilità di offrire il proprio capitale al pubblico

mediante il Crowdfunding, ovvero la raccolta di capitali attraverso portali internet.

Mediante la manovra, il Crowdfunding è stato ampliato a tutte le PMI (prima lo era alle sole startup

innovative e alle PMI innovative). in deroga all’art. 2468 co.1 C.C. viene sdoganato il divieto di collocare

presso il pubblico, quote di partecipazione al capitale delle SRL.

Categorie di quote con diritti diversi

Viene introdotta la possibilità per le PMI SRL di inserire nel proprio statuto categorie di quote di

partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi, e nei limiti imposti dalla legge, di determinare il

contenuto delle varie categorie di quote, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, commi 2 e 3 del

C.C. ciò vale a dire attribuire diritti sociali in maniera non proporzionale alla entità della quota di

partecipazione da cui questi diritti derivano.

Marchi d’impresa fuori dal Patent Box

I marchi di impresa vengono esclusi dalla disciplina dei Patent Box. In particolare, non concorrono più a

formare il reddito complessivo i redditi dei soggetti indicati al co. 37 dell’art.1 L. n. 190/2014 derivanti dall’

utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli o processi e formule

in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.

ACE

Le novità introdotte in materia di ACE verranno applicate a partire dagli acconti di giugno e novembre

2017. La deduzione prevista dal regime di favore per la capitalizzazione delle imprese si calcolerà sugli

incrementi patrimoniali effettuati nel limite di 5 anni precedenti, ovvero per l’anno 2017 dovranno essere

sommati gli incrementi patrimoniali rispetto all’esercizio chiuso al 31.12.2012. L’aliquota percentuale per il

calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è stata ridotta dalla legge di bilancio al 2,3%

per il periodo in corso al 31 dicembre 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31

dicembre 2018.

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Circolari Agenzia delle Entrate

Circolare n. 4/2017 dell’Agenzia Entrate

Con la circolare n. 4 dello scorso 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti

fiscali in merito al c.d. “super ammortamento” e al c.d. “iper ammortamento”, in base a quanto

disciplinato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

L’art. 1, comma 8 della legge di bilancio 2017 ha esteso l’operatività del super ammortamento agli

investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2017, oppure, al ricorrere di

determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018. Sono esclusi dalla proroga i veicoli e gli altri mezzi di

trasporto di cui all’art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del TUIR.

Secondo quanto enunciato dall’art. 1, comma 9, i soggetti titolari di reddito di impresa che investono, dal

1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, al 30 giugno 2018), in beni

strumentali nuovi, rientranti nell’allegato A della legge di bilancio 2017, possono beneficiare di una

maggiorazione del 150 per cento (c.d. iper ammortamento) sul costo di acquisto degli stessi, a condizione

che siano utilizzati secondo il modello “Industria 4.0”.

In base all’art. 1, comma 10, i suddetti soggetti possono, inoltre, beneficiare di una maggiorazione del 40

per cento sul costo di acquisto dei beni immateriali strumentali, indicati nell’allegato B della legge di

bilancio 2017.

Circolare n. 7/2017 dell’Agenzia Entrate

Nella circolare n. 7 dello scorso 4 aprile 2017, vengono analizzate tutte le spese che danno diritto a

deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione

della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016.

Tra gli altri si evidenzia il credito di imposta riconosciuto alle erogazioni liberali in denaro effettuate a

sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus“). Il credito d‘imposta spetta nella misura del 65 per cento delle

erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.

Per qualsiasi approfondimento si consiglia di visitare il sito www.ltastudio.it e visionare le slide relative

all’evento organizzato da LTA Studio-Tax and Law Firm che ha avuto come tema principale il mercato

dell’arte e del cinema.

Circolare n. 8/2017 dell’Agenzia Entrate

Con la circolare n. 8 dello scorso 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi

relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

Tra gli altri si ricorda:

la possibilità di beneficiare della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio

energetico, anche quando non sia stato utilizzato per il pagamento dei lavori il bonifico specifico

(cosiddetto bonifico “parlante”) a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di

atto notorio, che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro

concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa

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L’innalzamento della soglia da 15.000 euro a 30.000 euro entro cui è possibile ottenere il

rimborso dell’IVA senza presentare garanzia, ha effetto anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla

data del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della disposizione. Pertanto laddove non sia stata

ancora richiesta o non sia stata prestata garanzia, essa non sarà più dovuta. Si precisa che non occorre

integrare la dichiarazione annuale IVA con il visto di conformità – laddove mancante – ovvero

presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al comma 3 del citato articolo 38-bis,

per beneficiare dell’esonero dalla garanzia.

In tema di note di variazione è stato precisato come in caso il cedente prestatore emetta una nota di

variazione in diminuzione di ricezione, a seguito dell’infruttuosità della procedura concorsuale, il

curatore fallimentare sia tenuto ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento;

tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato

dall’Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito

eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. A partire dal 1 gennaio 2017, in caso di

concordato preventivo, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente

accertata l’infruttuosità della procedura ovvero all’approvazione del decreto di omologazione del

concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.

In caso successivamente venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può

essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo.

Circolare n. 11/2017 Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 11 del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo

regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” in regime di contabilità semplificata.

A partire dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese minori sarà costituito dalla differenza tra

l’ammontare dei ricavi (di cui all’art. 85 del Tuir) e degli altri proventi (di cui all’art. 89 del Tuir) percepiti nel

periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. Pertanto i ricavi e gli altri proventi

concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione, secondo il criterio di

cassa; tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste

dal testo unico i componenti reddituali la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del Tuir (ad

es. ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze). L’Agenzia ha chiarito che i ricavi e le

spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima

del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli esercizi

successivi. Per quanto concerne gli adempimenti contabili, il nuovo art. 18 prevede che le imprese minori

possono scegliere di istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti in cui annotare in ordine

cronologico i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti nell’esercizio; utilizzare i registri Iva anche

ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai

fini Iva ed effettuando le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno

di registrazione del documento contabile ai fini Iva; utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul

reddito, esprimendo una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, che consente loro di non

annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il

pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Il regime di cassa

rappresenta il regime naturale per le imprese minori, pertanto la sua applicazione non è subordinata a una

manifestazione di volontà del contribuente e l’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei

limiti previsti ovvero a seguito di opzione per il regime ordinario.

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Circolare n. 13/2017 dell’Agenzia Entrate

Con la circolare n. 13 dello scorso 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle

modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), affrontando la tematica

del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Tra le principali novità introdotte dell’art. 1, comma 15 della legge di bilancio 2017, si evince l’innalzamento

da 5 milioni di euro a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto

a ciascun beneficiario e la fissazione di un'unica aliquota del credito di imposta, pari al 50 per cento

indipendentemente dalla tipologia di spesa ammissibile; è inoltre venuta meno la distinzione tra i costi

sostenuti per il “personale altamente qualificato” e il “personale non altamente qualificato”.

Per beneficiare del credito di imposta le imprese potranno effettuare gli investimenti in attività di ricerca e

sviluppo sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Circolare n. 14/2017 dell’Agenzia Entrate

Con la circolare n. 14 dello scorso 27 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità introdotte,

dall’art. 1, commi da 556 a 563, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in materia

di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in società

controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c..

Per beneficiare della rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio

relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio, secondo quanto disposto dal comma 559 della legge di rivalutazione,

deve essere calcolata un imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del

12 per cento per i beni non ammortizzabili. È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo

risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,

dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, secondo quanto stabilito dal comma 558

della legge di rivalutazione.

Circolare n. 15/2017 dell’Agenzia Entrate

Con la circolare n. 15 dello scorso 28 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcuni chiarimenti

in merito alle modalità operative da porre in essere al fine di usufruire delle perdite fiscali pregresse

nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell’art. 42, quarto comma, del D.P.R.

600 del 1973 e di accertamento per adesione, ai sensi dell’art. 7, comma 1 ter del d.lgs. 218 del 1997.

Il contribuente per poter utilizzare le perdite “pregresse”, non ancora utilizzate alla data di presentazione

dell’istanza, maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data

di chiusura dello stesso ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR, deve presentare, esclusivamente per via

telematica un’apposita istanza mediante il c.d. modello IPEA approvato con Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016.

L’utilizzo del modello IPEA è subordinato al fatto che dalla rettifica emerga un maggior reddito.

Non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione.

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Risoluzioni Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia Entrate

Con la risoluzione n. 32/E del 10.3.2017 in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

di cui all’art. 3 del DL 145/2013, viene precisato come questo spetta a prescindere dalle modalità

contrattuali scelte dall’impresa per commissionare l’attività di ricerca. Il caso analizzato è quello di un

progetto di ricerca commissionato a terzi, da un’organizzazione che agisce per conto di una società

cooperativa.

Risoluzione n. 36/E dell’Agenzia Entrate

Con la risoluzione n. 36/E del 10.3.2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le sanzioni applicabili in

relazione all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso per l’omessa o ritardata presentazione del

modello F24 a saldo zero. La misura della sanzione viene fissata come segue:

Entro 5 giorni lavorativi dall’omissione (1/9 di € 50) = € 5,56

Tra i 5 giorni e i 90 giorni dall’omissione (1/9 di € 100) = € 11,11

Entro un anno dall’omissione (1/8 di € 100) = € 12,5

Entro un anno dall’omissione (1/7 di € 100) = € 14,29

Oltre due anni dall’omissione (1/6 di € 100) = € 16,67

Risoluzione n. 38/E dell’Agenzia Entrate

Con la risoluzione n. 38/E del 29.3.2017 viene confermata la qualifica di "lavoratori frontalieri in

Svizzera", ai fini della disciplina dei frontalieri di cui all'Accordo bilaterale del 3.10.74 tra l'Italia e la

Svizzera, a tutti soggetti che siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, nella fascia

di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese ove si recano per

svolgere l'attività di lavoro dipendente. Il lavoratore che risiede in un Comune al di fuori della suddetta

fascia di confine, residente in Italia che svolge l'attività in Svizzera sarà soggetto alla tassazione

concorrente di entrambi gli Stati.

Risoluzione n. 43/E dell’Agenzia Entrate

Con la risoluzione n. 43/E del 4 aprile scorso, viene specificato come l’articolo 177 del TUIR che disciplina

la neutralità fiscale per lo scambio di partecipazioni possa essere applicato solo a società residenti.

Pertanto lo scambio di partecipazioni tra società non residenti anche se controllate da una holding italiana,

è soggetto al regime ordinario di cui all’art. 9 del TUIR in tema di emersione di plusvalenze latenti.

Risoluzione n. 57/E dell’Agenzia Entrate

La risoluzione n. 57/E del 4.05.2017, viene rideterminato in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo

di libera compensazione di crediti relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte. Oltre tale limite

viene richiesta l’apposizione del visto di conformità. Detto limite decorre per tutte le dichiarazioni

presentate a partire dal 24 aprile scorso, incluse quindi eventuali dichiarazioni integrative.

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Giurisprudenza

La cessione del diritto di opzione sconta l'imposta di registro al 3%

Con sentenza n. 10240 del 26 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema d'imposta di

registro, l'atto di cessione del diritto di opzione attribuito ai soci ex articolo 2441 del codice civile, in caso

di mancato esercizio dello stesso da parte del cessionario, è sottoposto all'aliquota proporzionale del 3%

di cui all'articolo 9, tariffa parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e non a quella fissa contemplata

dall'articolo 11 della stessa tabella, posto che, in tale ipotesi, non può parlarsi strictu sensu di negoziazione

di partecipazioni societarie

Ammortamento dei terreni sui quali sorgono gli impianti di distribuzione carburante

Con sentenza n. 10225 del 26 aprile 2016, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il costo

di acquisizione di un terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburanti è

ammortizzabile ove si accerti una possibilità di utilizzazione limitata nel tempo di quel terreno, e che, per

effetto del regime di accessione che determina l’incorporazione dei fabbricati al suolo su cui sorge

l’impianto predetto, è possibile inglobare il terreno nella nozione di «stazione di servizio» ai fini

dell’applicazione allo stesso del coefficiente di ammortamento contemplato dal D.M. 31 dicembre 1988

per “chioschi, colonne di distribuzione, stazione di imbottigliamento, stazioni di servizio”.

Deducibilità sponsor: solo se la beneficiaria è iscritta al Coni

Con sentenza n. 7202 del 21 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito la condizione per la quale i

costi di pubblicità in favore di associazioni e/o società sportive sono sempre deducibili sotto i 200.000 euro

e cioè che la stessa sia iscritta nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (“Coni”).

IVA non versata: risponde l’amministratore in carica al momento dell’obbligo di versamento

Con sentenza n. 18834 del 19 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di omesso

versamento IVA - nel caso di successione nella carica di amministratore in un momento successivo alla

presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento

dell’obbligo tributario di versamento - sussiste la responsabilità di colui che subentra nella carica.

Quest’ultimo, infatti, è gravato da un generale obbligo di controllo preventivo di natura contabile sugli ultimi

adempimenti fiscali; ciò comporta una responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale, tanto più in

quei casi in cui il debito fiscale non può considerarsi occulto ma risulta chiaramente dalla dichiarazione

presentata dal precedente amministratore.

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Nomina di una società di capitali come amministratore delegato di una SRL

Con sentenza del 3545 del 27 marzo 2017, il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di

impresa - ha confermato la legittimità della clausola statutaria che dispone la nomina di una società di

capitale quale amministratore di una SRL.

Il Tribunale ha chiarito che la persona fisica designata dalla società amministratrice, deve ritenersi

solidalmente responsabile con quest’ultima verso la società amministrata ed i creditori di quest’ultima per

tutti gli atti gestori compiuti secondo la legge.

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Internazionale

Voluntary disclosure- bis: software per il calcolo delle sanzioni

Nell’ambito della procedura di voluntary disclosure-bis, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione

sul proprio sito una versione sperimentale del software gratuito per procedere al calcolo delle sanzioni e

degli interessi sulle imposte dovute.

Come noto, la nuova edizione della voluntary disclosure prevede la possibilità per il contribuente di

autoliquidare spontaneamente imposte, sanzioni e interessi entro il 30.09.2017 e tale strumento consentirà

di effettuare più agevolmente i suddetti calcoli a chi volesse beneficiarne.

Scambio automatico di informazioni tra Italia e Svizzera

L’Amministrazione Finanziaria Svizzera ha da qualche settimana attivato il portale AFC Suisse Tax che

sarà utilizzato dagli istituti finanziari svizzeri per lo scambio di informazioni a partire dal 2018. Per tale

motivo gli operatori interessati hanno l’obbligo di registrarsi entro la fine del 2017.

Country by Country reporting

Nel modello Redditi 2017 SC debutta il rigo RS268 che dovrà essere compilato dalle società tenute

all’adempimento (capogruppo di gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a 750 milioni);

in ottemperanza alle disposizioni in materia, il country by country reporting è obbligatorio dal periodo di

imposta 2016, il relativo obbligo deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate attraverso la

dichiarazione dei redditi del periodo di imposta, mentre per la trasmissione effettiva del report

all’Amministrazione Finanziaria le Società hanno 12 mesi di tempo a partire dall’ultimo giorno del periodo

di imposta.

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Approfondimenti

Novità in materia di Depositi IVA

A decorrere dall’ 1.4.2017 viene modificata la disciplina dei Depositi IVA.

Le cessioni di beni, eseguite mediante l’introduzione in un deposito IVA, sono effettuate senza

applicazione dell’IVA, a prescindere dalla natura dei beni introdotti e dallo Stato di identificazione IVA del

cessionario.

Vengono inoltre variate le modalità per assolvere l’IVA ai fini dell’estrazione di beni dal deposito IVA

destinati all’utilizzazione o commercio in Italia.

In particolare, per i beni di provenienza nazionale destinati ad essere utilizzati o commercializzati nel

territorio dello Stato, il versamento dell’IVA deve essere effettuato dal gestore del deposito, in nome e per

conto del soggetto che estrae i beni. Quest’ultimo emette autofattura che viene annotata nel registro

acquisti.

Per quanto riguarda i beni di provenienza extra-UE destinati al commercio in Italia, il soggetto che estrae

i beni ai fini dell’assolvimento dell’IVA, si avvale del meccanismo del reverse charge solo al ricorrere di

precisi requisiti di affidabilità che prevedono per lo più il corretto assolvimento degli obblighi IVA nei tre

periodi precedenti l’estrazione dei beni. Tali requisiti di affidabilità devono essere attestati mediante

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta in conformità al modello approvato con il provv.

Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 57215 ed ha validità per l’intero anno solare di presentazione. I requisiti

di affidabilità si presumono soddisfatti quando il soggetto che procede all’estrazione dei beni coincide con

quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione nel deposito IVA, ovvero possiede

la certificazione doganale “AEO” (Operatore Economico Autorizzato), ovvero sia un ente pubblico.

In assenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 2 del DM 23.2.2017 ovvero in assenza delle presunzioni,

l’IVA derivante dall’estrazione dei beni è dovuta dal soggetto che estrae i beni mediante l’emissione di

autofattura ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 e previa prestazione di garanzia patrimoniale.

Con la risoluzione n. 35/E del 20.3.2017 l’Agenzia delle Entrate precisa che a decorrere dall’1.4.2017, per

i soggetti “esportatori abituali” di cui all’art. 1 co. 1 del DL 746/83, è possibile estrarre i beni dal deposito

IVA senza applicazione dell’imposta ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 redigendo una dichiarazione

d’intento per ogni singola estrazione.

Sempre in materia di deposito IVA la risoluzione n. 55/E del 3.5.2017 chiarisce che per individuare le

modalità di assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione dei beni, deve guardarsi all'operazione in forza

della quale il bene è stato introdotto nel deposito IVA, non rilevando il fatto che il bene sia stato ceduto

durante la permanenza nel deposito, mentre nell'ipotesi in cui i beni introdotti nel deposito siano soggetti

ad una lavorazione che ne modifica la natura, l'IVA derivante dall'estrazione dei beni dovrà essere assolta

mediante versamento con F24 applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di beni di provenienza

nazionale. Ancora il divieto di compensazione, previsto dal novellato art. 50 co. 6 del DL 331/93 per

l'estrazione dal deposito di beni di provenienza nazionale, si applica anche alle compensazioni "interne"

effettuate nell'ambito delle liquidazioni IVA.

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Corruzione fra privati – Trasparenza – Modelli Organizzativi

Lo scorso 14 aprile 2017 è entrato in vigore il c.d. decreto legislativo anticorruzione (D.Lgs. 15 marzo

2017 n. 38). Il provvedimento, si legge dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 10 marzo u.s.,

prevede “un ampliamento della categoria dei soggetti punibili per il reato di corruzione nel settore privato,

andando a ricomprendere anche quanti all’interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni

direttive. Si ampliano, inoltre, le condotte sanzionabili, prevedendo che siano punite la dazione e la

sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità, si punisce l’istigazione alla corruzione, oggi

non punita, e si inaspriscono le sanzioni per l’ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito

in nome e nell’interesse dell’ente stesso”.

Incomberà pertanto in capo alle società l’onere di modificare i modelli organizzativi a suo tempo adottati

ex D.Lgs. n. 231/2001 al fine di evitare che le conseguenze del reato commesso da un proprio dirigente

ricada anche sulla società.

Garante Privacy – Nuove Linee Guida del Regolamento Europeo

E’ stata pubblicata sul sito internet del Garante per la privacy una prima versione della Guida

all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

La Guida, al fine di offrire un primo supporto a imprese e soggetti pubblici nel percorso di adeguamento

alla nuova normativa europea (già in vigore dal 24 maggio 2016 e che sarà pienamente efficace dal 25

maggio 2018), traccia una quadro generale delle principali novità introdotte dal Regolamento e fornisce

indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare; ciò in relazione, in particolare, alle

seguenti tematiche: i) fondamenti di liceità del trattamento; ii) informativa; iii) diritti degli interessati; iv)

titolare, responsabile, incaricato del trattamento; v) approccio basato sul rischio del trattamento e misure

di accountability di titolari e responsabili; vi) trasferimenti internazionali di dati.

Ogni singola tematica è oggetto di apposita sezione, nella quale vengono evidenziate, in modo semplice

e sintetico, le innovazioni introdotte rispetto all’attuale disciplina del trattamento dei dati, precisando, al

contempo, le prescrizioni rimaste immutate.

Si segnala che il testo della Guida potrà essere modificato e integrato al fine di garantire un costante

adeguamento all’evoluzione della prassi interpretativa e applicativa del Regolamento.

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Scadenze

31/05/2017 – Trasmissione delle informazioni finanziarie relative all’ anno 2016 previste dall’accordo

FATCA che prevede lo scambio automatico di dati tra le amministrazioni fiscali italiana e statunitense.

31/05/2017 – Presentazione della dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax).

31/05/2017 (salvo proroga) – Comunicazione della liquidazione periodica IVA per le liquidazioni mensili e

trimestrale, relative al I trimestre 2017.

Milano, 18 maggio 2017

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commerciale, finanziaria, legale, fiscale o altri servizi professionali di consulenza. Questa pubblicazione non è un sostituto

per tale consulenza professionale, né deve essere usata come base per qualsiasi decisione o azione che possa incidere sulle

scelte finanziarie della Vostra azienda. Prima di prendere qualsiasi decisione o intraprendere qualsiasi azione che possa

influenzare la vostra attività, è necessario consultare un professionista qualificato. LTA STUDIO – Tax & Law Firm non sarà

responsabile per eventuali perdite sostenute da qualsiasi persona o società per scelte basate su questa pubblicazione.