MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

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Anno 7 - febbraio 1997 - n. 2 Spediz. in abb. postale art. 2, c. 27, Legge 549/95 - Roma All’interno • Piante contro l’inquinamento • L’accordo economico Confedilizia / CGIL- CISL-UIL • Articolo 26, vive o è morto? • Obblighi sicurezza, competono all’amministratore • Vendite forzate, solo ai notai • Ancora sulla sanatoria dei contratti in deroga • Questi i segni dei nomadi • Provincia per provincia i prezzi delle case • Aliquote Ici, facciamo il punto • Colf, nuovi minimi per il 1997 • Costi base costruzione 1992 - 1995 • Ricorsi estimi, scopo raggiunto • Rinviata al 30 settembre denuncia aree verdi • L’inquilino diventa “prezioso” Qualunque imbecille può inventare e imporre tasse. L’abilità consiste nel: a) ridurre le spe- se, dando nondimeno servizi efficienti, corrispondenti all’importo delle tasse; b) fis- sare le tasse in modo che non ostacolino la produzione e il commercio o per lo meno che lo danneggino il meno possibile. MAFFEO P ANTALEONI, «Qualunque imbecille può imporre tasse» in «Studi storici di economia» Il voler equiparare i rapporti tra operaio e capitalista a quelli tra inquilino e locatore signi- fica svisarli totalmente. Al contrario, si tratta di una compravendita di merce tra due cittadini, del tutto usuale, che si svolge in base alle leggi economiche che in generale regolano la vendita di merci, e di quella particolare merce che è la proprietà fon- diaria. FRIEDRICH ENGELS La questione delle abitazioni

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Anno 7 - febbraio 1997 - n. 2 Spediz. in abb. postale art. 2, c. 27, Legge 549/95 - Roma

All’interno

• Piantecontro l’inquinamento

• L’accordo economicoConfedilizia / CGIL-CISL-UIL

• Articolo 26,vive o è morto?

• Obblighi sicurezza,competonoall’amministratore

• Vendite forzate,solo ai notai

• Ancora sulla sanatoriadei contratti in deroga

• Questi i segnidei nomadi

• Provincia per provinciai prezzi delle case

• Aliquote Ici,facciamo il punto

• Colf, nuovi minimiper il 1997

• Costi base costruzione1992 - 1995

• Ricorsi estimi,scopo raggiunto

• Rinviata al 30 settembredenuncia aree verdi

• L’inquilinodiventa “prezioso”

Qualunque imbecillepuò inventare e imporre tasse.

L’abilità consiste nel: a) ridurre le spe-se, dando nondimeno servizi efficienti,

corrispondenti all’importo delle tasse; b) fis-sare le tasse in modo che non ostacolino laproduzione e il commercio o per lo meno chelo danneggino il meno possibile.

MAFFEO PANTALEONI,«Qualunque imbecille può imporre tasse»

in «Studi storici di economia»

Il voler equiparare irapporti tra operaio e capitalista

a quelli tra inquilino e locatore signi-fica svisarli totalmente. Al contrario, si

tratta di una compravendita di merce tradue cittadini, del tutto usuale, che si svolgein base alle leggi economiche che in generaleregolano la vendita di merci, e di quella

particolare merce che è la proprietà fon-diaria.

FRIEDRICH ENGELSLa questione delle abitazioni

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2 febbraio1997

Il Presidente incontra LobiancoIl Presidente confederale ha incontrato il presidente nazionale dell’ANBI

Lobianco, presente anche il presidente della Confagricoltura Bocchini. Incon-tri il Presidente confederale ha avuto anche con il presidente dell’INU Stan-ghellini e con il sen. Bonavita, relatore sul ddl 669 (preliminari ed altro).

Sforza Fogliani - che ha partecipato a più puntate, in diretta, alla trasmis-sione “Ombusdam” su Rai uno - ha anche aperto a Bologna il Corso organiz-

Il Presidente confederale a Potenza. A sinistra, il prefetto dott. Ietto

zato dalla locale Confedilizia per amministratori di condominii ed immobilicon una lezione di “Istituzioni di diritto condominiale”. A Milano, il Presi-dente confederale ha partecipato al Convegno “Karl Popper e la cultura del li-beralismo del XX secolo”.

Il Segretario generale dott. Bertoncini ha incontrato l’arch. GiancarloRenda, presidente dell’Aspi-Associazione servizi pubblici e imprese, organiz-

Il Presidente confederale apre i lavori del Congresso Fiaip di celebrazio-ne del Ventennale della Federazione. Presiede il Presidente Fiaip, Passuti

zazione che raggruppa aziende municipalizzate e ditte private che gestisconoservizi pubblici. Sono stati discussi temi di comune interesse, quali - fra gli al-tri - la trasparenza nelle bollette delle utenze domestiche, la riforma della tassarifiuti, il tributo ecologico a favore delle Province, la contribuzione dei Con-sorzi di bonifica.

L’Assistente del Presidente, Bianco, ha rappresentato la Confedilizia allamanifestazione “Oltre i Piani regolatori, oltre la concessione edilizia, verso lariqualificazione del territorio” nel corso della quale è stata presentata la propo-sta di legge del Ppi per la manutenzione obbligatoria dei fabbricati.

Salin in Italia per la ConfediliziaPascal Salin - il famoso economista di fama internazionale, professore all’Università Paris-Dauphine e Pre-

sidente della prestigiosa The Mont Pelerin Society, fondata nel 1947 da Havek e che riunisce su scala mondia-le gli intellettuali liberali - sarà in Italia per la Confedilizia. Il 10 marzo parteciperà - al Centro Congressi Ca-vour , a Roma - ad un incontro sul tema “La fiscalità immobiliare nel più ampio quadro della fiscalità genera-le” al quale parteciperà anche Antonio Martino, già ministro degli Esteri, professore alla Luiss di Roma, Pastpresident della Mont Pelerin.

La partecipazione all’incontro è riservata agli invitati, ai quali sarà distribuito il volume di Salin “La tiran-nia fiscale” (ed. liberilibri, Macerata), ampi estratti del quale sono stati pubblicati su Cn di ottobre ’96.

AggiornamentoLo “Scadenzario del pro-

prietario” (di cui a Cn gennaio’97) deve essere aggiornatocon le notizie riportate su que-sto stesso numero relativa-mente alla denuncia delle areeverdi.

SCADENZARIO PROPRIETARIO

Indicicosto della vita

Dopo un silenzio prolun-gatosi per mesi, la GazzettaUfficiale ha ripreso a pubbli-care gli indici del costo dellavita pluriennali, a partire daldicembre 1976 fino al dicem-bre 1995, raffrontando cia-scun indice decembrino conquelli di tutti i mesi di di-cembre degli anni successivi.Gli indici sono apparsi sullaG.U. n. 16, del 21.1.’97. LaSede centrale è a disposizionedelle Associazioni territorialidella Confedilizia per infor-mazioni.

Ricordiamo che la Confe-dilizia è intervenuta formal-mente presso l’Istat per ri-marcare l’obbligo della pub-blicazione delle variazionidell’indice del costo della vitaai sensi della legge sull’equocanone (si veda Cn luglio ’96).

Rassegna urbanisticaLa “Seconda Biennale delle

città e degli urbanisti d’Euro-pa” si terrà a Roma (unitamentealla “Prima Rassegna di urbani-stica europea”) dall’8 al 13 set-tembre 1997.

Informazioni presso l’INU:tf/06/6793559

APPUNTAMENTI

CONFEDILIZIA VITA

L’avv. Sassu presidente della Federazione sarda

Rinnovo delle cariche nella Fe-derazione regionale sarda della Con-fedilizia. Presidente è stato elettol’avv. Giovanni Sassu; vicepresiden-te il prof. Annibale Mellai; segreta-ria la dott.ssa Lisa Udassi.

L’avv. Luigi Paglietti è stato all’u-nanimità eletto Presidente onorario.

Piante control’inquinamentoInformazioni pressola Confedilizia centrale

Fra le iniziative anti-inquina-mento che contribuiscono anche amigliorare il decoro di casa e l’arre-do urbano in generale va segnalatala campagna “Piante contro l’inqui-namento” lanciata dalla società par-mense Biotecnologie Ambientali.Si tratta di essenze comuni nellavegetazione italiana - fiori, arbusti,siepi, piante di alto fusto - che conuno speciale trattamento fitostimo-latore sono in grado di fissare ionidi metallo pesante sulle foglie. Per-tanto l’effetto dello smog causatodai metalli pesanti viene attutito datali piante, che possono trovarenormale collocazione in qualsiasiabitazione.

Le Associazioni territoriali dellaConfedilizia che desiderino riceveremateriale illustrativo dell’iniziativapossono farne richiesta alla Sedecentrale.

Proprietario di casa,ricerche statistiche

È stato emanato il dpr4.12.1996 che approva l’elenco dellerilevazioni rientranti nel program-ma statistico nazionale 1997-’99 perle quali sussiste l’obbligo di legge,da parte dei soggetti privati, di for-nire tutti i dati e le notizie che sianoloro richiesti. Il caso più frequentedi ricerca statistica per la quale unproprietario di casa può essere ri-chiesto di fornire informazioni ri-guarda l’indagine “multiscopo sullefamiglie”, che fra l’altro verte sutempo libero, cultura, sport, vacan-ze, aspetti della vita quotidiana. Sirammenta che se richiesto di notizierelative allo stato di salute (l’indagi-ne riguarda anche le condizioni disalute e il ricorso ai servizi sanitari)l’interpellato ha diritto di avvalersidella facoltà di non rispondere.

Copia del dpr è richiedibile dal-le Associazioni interessate alla Sedecentrale.

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3febbraio1997

Casa, il punto su tutte le novità“Casa: il punto su tutte le novità legislative” è il titolo di uno stage nazionale sui problemi di attualità nel

settore immobiliare, organizzato dalla Confedilizia. Si svolgerà a Roma sabato 8 marzo, mattina e pomeriggio,con inizio alle ore 9.30, presso il Centro congressi Cavour, in via Cavour 50/A.

Verranno illustrate le recenti disposizioni innovatrici che riguardano la casa, nei più diversi aspetti, quali -fra le altre - la trascrizione dei preliminari di compravendita; le clausole abusive nei contratti di locazione; lenorme sulla sicurezza applicabili nei condomini; l’applicazione delle disposizioni sugli impianti agl’immobilidi civile abitazione; le novità in tema di semplificazione urbanistico-edilizia; le modifiche apportate ai condoniedilizi; la responsabilità del committente in tema di sicurezza nei cantieri temporanei; le novità fiscali nel set-tore immobiliare.

Fra i relatori, il prof. Francesco Romano (ordinario di diritto civile), l’ing. Domenico Di Giovanni (respon-sabile settore impianti elettrici dell’Ispesl), l’avv. Giuseppe Lavitola (esperto di urbanistica e pianificazione ter-ritoriale), il prof. Guido Alpa (ordinario di diritto civile), l’arch. Alessandro Quarra (assessore all’urbanisticadel Comune di Civitavecchia), l’ing. Serafino Arcangeli (della Commissione Ministero del lavoro sulla sicurez-za), il prof. Vittorio Angiolini (ordinario di diritto costituzionale), il prof. Stefano Stanghellini (presidentedell’Istituto nazionale di urbanistica). I partecipanti potranno formulare quesiti ai relatori.

Per informazioni e iscrizioni - che si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili - le Associazioniaderenti e tutti gl’interessati possono rivolgersi alla Sede centrale della Confedilizia, richiedendo lo speciale de-pliant informativo predisposto.

STAGE CONFEDILIZIA A ROMA

da: L’opinione, 22.1.97

Nelle proposte politiche degliambientalisti ricorrono sempre lequattro caratteristiche principalidel socialismo reale, cioè l’elimina-zione della proprietà privata, la pia-nificazione centralizzata dell’econo-mia, il divieto del profitto, il regnoassoluto della burocrazia.

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

Impianti tecnologici nei fabbricati

Sicurezza si, terrorismo psicologico no!Rieccoci a parlare ancora una

volta di sicurezza sugli impianti, diproroga dei termini per l’adegua-mento degli impianti esistenti chedi anno in anno viene richiesta, ne-gata e poi, all’ultimo momento con-cessa (ora, è fissata al 31 dicembre).

È una specie di sottile torturaquesto modo ormai usuale di conce-dere una proroga al privato, che nel-la confusione normativa non sa piùcome raccapezzarsi e deve continua-re a sborsare quattrini ed un pubbli-co, che per il solo fatto di non averprevisto stanziamenti in bilancio, neusufruisce senza sopportare né speseimpreviste né patemi d’animo.

Ma allora viene spontaneo chie-dersi: è veramente la sicurezza quel-lo che si vuole ottenere?

In nome di principi altisonanti,e con scopi dichiaratamente nobili,si approvano disposizioni che poi,allo stato dei fatti, si traducono per icittadini in adempimenti tanto pe-santi quanto costosi. Si invocano lasalute, la tutela dell’ambiente, la si-curezza; al tempo stesso si impongo-no compiti nuovi, di non sempliceattuazione, che poi, attraverso inter-pretazioni restrittive, si vorrebberoanche aggravare.

Sono sovente necessarie azionipressanti per evitare che l’applica-zione delle disposizioni di leggevenga appunto resa ancor più pesan-te. L’intervento della Confedilizia,per esempio, ha potuto ricondurrealla semplice installazione di un in-terruttore differenziale da 30 mi-liampere, anche senza la messa a ter-ra, gli obblighi derivanti dalla co-siddetta messa a norma degli im-pianti elettrici negli edifici di civileabitazione. E l’interpretazione che laConfedilizia ha dato del non obbligodi designare un “terzo responsabile”per la gestione degli impianti termi-ci ha trovato pieno consentimentonegli organi competenti del Mini-stero dell’industria.

Gli elementi fondamentali perla sicurezza di un impianto sono l’af-fidabilità e l’amichevolezza che as-sieme portano alla rassicurazionedell’individuo. Un impianto chefunzioni regolarmente senza inceppio falsi allarmi e sia dotato di unastrumentazione semplice e com-prensibile a chiunque, mette l’uten-te in condizioni di tranquillità.

È questo che si dovrebbe, perprima cosa, far capire all’utente. Assi-stiamo invece ad una sorta di terrori-smo psicologico dove, ricordando pe-santi sanzioni, paventando rischio edincidenti, si è portati o a fare di più diquello che serve in modo affrettato edirrazionale oppure a seguire l’esem-pio, peraltro poco edificante, del pub-blico che vive tranquillo aspettando leproroghe ed i finanziamenti.

Che dire ancora della tassa occultasul riscaldamento che prendendospunto da una legge di nobili principi- la legge 10/91 sul contenimento deiconsumi energetici e la tutela ambien-tale - si è rivelata uno strumento perportare denaro alla pubblica ammini-strazione fra bolli, contributo di soli-darietà, autocertificazioni e controllifacendo inviperire a tal punto, non so-lo i cittadini e le associazioni di utentie consumatori, ma amministratori lo-cali e parlamentari che hanno chiestouna immediata modifica legislativaper poi finire a una simile assurdità.

In questa situazione di grandeconfusione è importante non lasciarsiintimidire e farsi prendere dal panico;occorre mantenere la calma ed usare ilbuon senso e rivolgersi, nel dubbio, atecnici preparati e qualificati che po-tranno di volta in volta suggerire in-terventi minimali ed affidabili e ricor-dandosi sempre di richiedere all’instal-latore, a lavori ultimati, la dichiarazio-ne di conformità a regola d’arte previ-sta dalla legge 46/90 e che garantiscedella corretta esecuzione del lavoroeseguito.

Michele VignePresidente Confedilizia Veneto

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4 febbraio1997

Alloggio per il portiere, modificaLa Cassazione ha recentemente stabilito (sent. n. 642/1996) un importante principio in materia di muta-

mento della destinazione dei locali adibiti ad alloggio del portiere. E di conseguente, necessaria maggioranza.“In tema di condominio negli edifici - ha detto la Suprema corte - la modifica della destinazione pertinen-

ziale dei locali adibiti ad alloggio del portiere, anche se di origine contrattuale, non richiede l’unanimità deiconsensi, bensì una deliberazione dell’assemblea dei condomini adottata con la maggioranza qualificata di cuial quinto comma dell’art. 1136 cod. civ.”. Cioè, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei par-tecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.

“Vizi” del condominio, termine di denunciaLa Cassazione ha finalmente fatto il punto. Ora, si sa con esattezza entro quando il condominio debba far

valere i “vizi” e le “difformità” occorse nell’esecuzione del contratto di appalto per la costruzione del condomi-nio stesso.

“Nel contratto di appalto - ha detto la Cassazione con una sentenza tuttora inedita (n. 4619/96) - il termi-ne per la denuncia dei vizi e delle difformità dell’opera ai sensi dell’art. 1667 cod. civ., nel caso in cui il com-mittente sia un condominio, decorre dal momento in cui l’amministratore abbia acquistato un apprezzabilegrado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzionedell’opera”. In sostanza, il termine “non decorre dal giorno in cui l’amministratore ne renda edotti i condominiin sede assembleare, posto che rientra tra i poteri dell’amministratore il compimento degli atti conservativi didiritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, per cui è da tale momento che il condominio in persona dell’am-ministratore che lo rappresenta è posto in grado di agire per far valere la garanzia”.

Una sentenza, dunque, che richiama l’amministratore ai suoi obblighi (ed alle sue responsabilità) e che deveessere ben tenuta presente da chi assume la carica in questione. Com’è noto, il termine di denuncia è assai breve:60 giorni in tutto, a pena di decadenza. Il termine di prescrizione dell’azione, poi, è di 2 anni dalla consegna.

Amministratore… non nominatoC’è anche l’amministratore condominiale “non nominato” (non nominato - attenzione… - “ufficialmente”).

Una sorta, insomma, di “amministratore di fatto”. Lo ha precisato la Cassazione, in una recente sentenza (n.3296/96) tuttora inedita.

“Alla nomina dell’amministratore del condominio di un edificio è applicabile - hanno detto i supremi giu-dici - la disposizione dell’art. 1392 cod. civ., secondo cui, salvo che siano prescritte forme particolari e solenniper il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura che conferisce il potere di rappresentanza puòessere verbale o anche tacita, di talché essa può risultare indipendentemente da una formale investitura da partedell’assemblea e dall’annotazione nello speciale registro di cui all’art. 1129 cod. civ., dal comportamento con-cludente dei condomini che abbiano considerato l’amministratore tale a tutti gli effetti, pur in assenza di unaregolare nomina assembleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste, senza metterne in discussione i po-teri di gestione e di rappresentanza del condominio”.

Assemblea conduttori e unico proprietarioImportante precisazione della Cassazione (sent. n. 8484/95) a proposito di obblighi gravanti sul proprieta-

rio di un edificio non in condominio.“L’art. 10 della L. 27.7.1978 n. 392 non ha previsto - ha detto la Suprema Corte - che i conduttori possano

sostituirsi al locatore nella gestione dei servizi condominiali ed, in particolare, in quello della fornitura del ri-scaldamento, bensì ha introdotto un meccanismo volto a consentire la partecipazione dei conduttori stessi alleassemblee condominiali con riguardo alle decisioni dei proprietari locatori, senza che, nel caso di edifici non incondominio, ne derivi un obbligo del proprietario dell’edificio di convocare in assemblea i conduttori”. Neconsegue - ha detto ancora la Cassazione - “che non è configurabile in capo al proprietario locatore né un ina-dempimento, né un obbligo di conseguente risarcimento dei danni in confronto del conduttore per non averneconvocato l’assemblea ed il conduttore non può invocare il principio di cui all’art. 1460 cod. civ. per esimersidal concorrere alle spese del riscaldamento”.

Muro portante di proprietà esclusivaÈ una fattispecie che non si verifica, certo, in tutti i condominii. Ma che si verifica, però, più spesso di

quanto non si creda (e, molte volte, anche di quanto non si sappia). È quella del muro portante di un condomi-nio che sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Il caso è stato recentemente affrontato e risolto dallaCassazione.

“In tema di condominio di edifici - ha detto la Suprema Corte nella sua decisione n. 1154/96, inedita - nelcaso in cui un muro portante appartenga in proprietà esclusiva ad uno solo dei partecipanti al condominio, es-sendo esso comunque indispensabile per l’esistenza dell’edificio, con la proprietà esclusiva del singolo concorreuna comunione di godimento in favore di tutti coloro i quali, nell’edificio, sono titolari della proprietà solitariadei piani o delle porzioni di piano”. La conseguenza - per i giudici romani - è che “tutti i condomini - i qualiricavano una utilità dalla cosa, necessaria per l’esistenza e per la protezione dei loro immobili - sono tenuti acontribuire alle spese per la conservazione del muro in questione, in proporzione alle rispettive quote, secondoil principio generale enunciato dall’art. 1123, primo comma, cod. civ.”.

a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA Come nasce il dato IstatVediamo di capire come tec-

nicamente si costruisce il magiconumero dell’inflazione. Innanzi-tutto dai tre livelli di prezzo. Siparte dai prezzi alla produzione,cioè quelli nei listini delle indu-strie, si passa per i grossisti, perpoi arrivare a valle ai prezzi al con-sumo. Questi ultimi sono calcolatisu diversi panieri di beni. Il piùcomune è il paniere dei prezzi alconsumo per le famiglie di operaie impiegati, il cosiddetto costodella vita. Il dato che comparenormalmente sui quotidiani è ela-borato sui dati di 20 città campio-ne, capoluoghi di regione ed è re-centemente cambiato. L’attualepaniere, in vigore dal primo gen-naio del 1996, è organizzato su290 voci e 554 specifici beni e ser-vizi, mentre quello del 1992 com-prendeva 344 voci e circa 380 spe-cifici beni e servizi. È facile capirecome in realtà sulla riorganizzazio-ne del paniere si gioca il risultatofinale dell’indice di inflazione:l’inclusione o meno di un prodottopuò variare la dinamica generale.

Ancora più importante èl’equilibrio che hanno nel paniere idiversi dieci grandi capitoli di spe-sa dei cittadini italiani. Il ruolomaggiore, attraverso quello che sichiama coefficiente di ponderazione èdato dalle spese per l’alimentazio-ne, che pesano per il 21,9 per cen-to all’interno del paniere. Abbi-gliamento e calzature sono ponde-rate circa al 10 per cento, quantole spese per mobili, articoli di arre-damento e servizio domestici. Unpeso relativo hanno le spese perl’istruzione che hanno un coeffi-ciente di ponderazione pari all’1,9per cento, comunque superiore al-lo 0,4 per cento che avevano nelvecchio paniere del 1992.

In parole semplici, un aumen-to dei prezzi dei prodotti e servizidell’istruzione influisce solo inmaniera minima sul dato finaledell’inflazione. Mentre un aumen-to nel settore dell’alimentazioneavrà ripercussioni molto più forti.

(da: Il Foglio, 4.12.96)

Tar e ASPPILa stampa ha pubblicato nei

giorni scorsi che il Tar emiliano,in un ricorso presentato in mate-ria di Consorzi di Bonifica, nonha ammesso l’associazioneASPPI in rappresentanza dellaproprietà.

La rappresentanza dei pro-prietari da parte della Confedili-zia è stata invece ammessa - oltreche dai Tar Toscana e Umbria -dal Consiglio di Stato, con deci-sione 2.2.96 n. 135.

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5febbraio1997

CATASTO

Una circolare ampliala valutazione automatica della rendita

Applicazione più ampia per la valutazione automatica della renditacatastale. La procedura informatizzata potrà infatti essere utilizzata ancheper le unità immobiliari già accatastate ma senza rendita.

Lo prevede la circolare finanze 3/1/97, n. 2/T, diffusa ai consigli no-tarili e agli ordini e collegi (dottori agronomi e forestali, periti agrari eindustriali) abilitati alla presentazione dei documenti tecnici in catasto.

La circolare concernente «Attribuzione della rendita catastale alleunità immobiliari già dichiarate in catasto ma non ancora censite. Moda-lità di ripresentazione degli atti di aggiornamento tecnico da parte deisoggetti interessati, in conformità ai criteri dettati dal dm finanze n.701/94» risponde alle istanze dei professionisti relative alla predisposi-zione delle procedure necessarie per perfezionare dichiarazioni e denuncedi immobili accatastati, ma non archiviati in banca dati ovvero iscrittisenza rendita.

In attesa dei nuovi programmi previsti dal dm 701, le finanze dannoper ora disco verde all’utilizzazione del software già disponibile, denomi-nato Docfa di base. Il programma potrà essere adottato anche per le unitàimmobiliari già denunciate con le modalità tradizionali e ancora prive direndita catastale, usufruendo per atti e dichiarazioni delle semplificazionipreviste dall’art 10 della legge 425/96. Si tratta della procedura di valu-tazione automatica, che permette di dribblare gli adempimenti prescrittidalla legge 154/88 per le unità immobiliari oggetto di trasferimento ov-vero di costituzione di diritti reali, dichiarate con le procedure informati-che del dm 701.

Per ogni documento tecnico non definito ovvero non acquisito agliatti meccanografici occorre formalizzare, precisa la circolare, «una dichia-razione di nuova costruzione ovvero una denuncia di variazione con laprocedura Docfa, completa di tutti gli elementi già presenti nell’accata-stamento che si vuole integrare».

Angherie burocratiche e voracità fiscaleIn un’Italia in cui tutti ormai si dicono liberali se non liberisti,

liberisti veri in circolazione ce ne sono ancora pochi: e questo spiega lalentezza e la difficoltà a procedere sulla via delle privatizzazioni, delladeregulation, del rientro dallo statalismo. Il cui volto peggiore si mo-stra da un lato nelle angherie burocratiche e nella voracità fiscale,giunte ormai al punto di guardia e solo scalfite, finora, nonostantebuone intenzioni e promesse; dall’altro, nella incapacità ad assolvere leautentiche funzioni pubbliche che lo Stato dovrebbe garantire e versole quali continua a dimostrare indifferenza o inefficienza a partire dal-le due grandi infrastrutture civili, formazione e giustizia, che assicura-no le condizioni di convivenza per il presente e le potenzialità di svi-luppo per il futuro.

In questi anni la politica ha abbondato di colpi di scena: al puntoda farci vedere nella maggioranza di governo prima gli eredi diretti (epentiti) del fascismo, poi gli eredi diretti (pentiti e non) del comuni-smo: ce ne sarebbe stato abbastanza, in qualunque altro Paese, perprovocare un doppio shock. In Italia, no: perché quale che sia la mag-gioranza e quali che siano le priorità di Governo, l’Italia sembra con-dannata a un sistema pubblico tanto invadente quanto inefficiente,tanto vorace quanto costoso; a conferma di quanto sia forte e tenace ilfilo, fatto di una cultura estranea al mercato, che tiene insieme forzepolitiche che si dichiarino, o si sono dichiarate per decenni, antagoni-ste.

Come insegna Einaudi, il mercato non è uno stato di natura desti-nato a far vincere il più forte, ma un delicato sistema di regole e dinorme, senza le quali il capitalismo perde ogni credibilità etica, èsconfitto in partenza.

Salvatore Carrubba, 24 ore, gennaio ’97

CONFEDILIZIAi patti in deroga in buone mani

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6 febbraio1997

Avete un parente, un amico, un conoscente che può essere interessatoad iscriversi alla Confedilizia locale?Segnalatelo perchè ci sia possibile inviare il nostro Notiziario in visione.

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tagliare il tagliando e spedirlo a: CONFEDILIZIA - Ufficio organizzazione -Via Borgognona, 47 - 00187 ROMA

campagna associativa anno 1997

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ccccoooonnnnvvvv iiiieeeennnneeee

Catasto, dal canone al reddito tassabileNella riforma del 1972 era detto che, una volta effettuata la revisione

del catasto, la tassazione degli immobili sarebbe avvenuta in base alla rendi-ta catastale, e non più in base al canone d’affitto: utilizzare per la tassazioneil reddito catastale e non il canone effettivamente percepito è premiante peril “buon proprietario”, punitivo per il “cattivo proprietario”.

La riforma del 1972 prevedeva che, per passare dal canone d’affitto alreddito tassabile, si operasse una detrazione di 1/4 per appartamenti, e di1/3 per immobili destinati ad attività commerciali o imprenditoriali (nego-zi, uffici, magazzini, alberghi, ecc.). Ciò in quanto si riteneva (sulla base de-gli studi fatti per la determinazione delle tariffe d’estimo) che le spese e per-dite di cui si doveva tenere conto per passare dal canone ordinariamente ri-traibile al reddito catastale corrispondesse in media ad 1/4 per abitazioni ead 1/3 per le altre destinazioni.

In realtà tali percentuali sono oggi errate per difetto: potevano esserecorrette nel biennio di riferimento 1937-39, quando la vita utile di un fab-bricato era assunta pari ad un secolo, ma non certo oggi, in un mercato incui si ritiene che un fabbricato vada completamente ristrutturato dopo circa40-50 anni di vita (e anche dopo periodi più brevi, se si tratta di fabbricati adestinazione collettiva, ad esempio alberghi).

La necessità di ricavare nuove imposte dal settore immobiliare ha invecefatto si che la normativa sia cambiata (più volte) in senso contrario a quantoindicato dal mercato, per cui la detrazione è stata ridotta prima al 10% (conpossibilità però di raggiungere il 25% per spese effettivamente sostenute edocumentate) ed ora al 15% (senza possibilità di aumento).

È evidente che tali percentuali sono del tutto insufficienti a rappresen-tare la vera entità delle detrazioni da apportare al canone di locazione pertrovare il reddito effettivo: basti pensare che lo stesso Ministero delle finanzeammette per i fabbricati ammortamenti annui del 3% del valore all’anno, eche raramente oggi il canone di locazione supera il 6% del valore, per ren-dersi conto che (almeno per i fabbricati più soggetti a fenomeni di obsole-scenza) per passare dal canone al reddito effettivo dovrebbe detrarsi circa il(3%:6%) = 50%.

(da: Roberto Brioli, ingegnere capo servizio e normativa catastale delDipartimento territorio del Ministero delle finanze, «L’evoluzione della tas-sazione immobiliare italiana», in l’Ufficio tecnico, n. 9/96)

Le Finanze sulla ritenutaper indennità di esproprio

La ritenuta del 20% sulle in-dennità di esproprio si applica indi-pendentemente dal fatto che il ter-reno espropriato sia edificabile. Èsufficiente, invece, che esso sia inse-rito in una delle “zone omogenee”(A, B, C e D) indicate dal dm 2/4/68e fissate nel piano regolatore, per lequali la legge prevede espressamentel’assoggettamento a tassazione. Loha chiarito il Ministero delle Finan-ze, con la risoluzione n. 111/Edell’11/7/96 indirizzata al Comunedi Zafferana Etnea (Ct) che chiedevase quanto corrisposto a titolo di in-dennità di esproprio di un’area de-stinata a parco comunale, e classifi-cata in una zona omogenea di tipoF, fosse soggetto o meno a ritenuta.Il Comune aveva interpretato la nor-mativa di riferimento (legge413/91) nel senso che essa importe-rebbe la tassazione solo delle inden-nità relative a terreni suscettibili diedificazione e inseriti dal Comunenel piano regolatore nelle zone defi-nite di tipo A, B, C o D.

Per quanto concerne poi l’indi-viduazione del termine a quo, dalquale considerare la collocazione delterreno ai fini fiscali, «si deve fareriferimento», spiega la risoluzione,«non all’emissione del decreto diesproprio bensì all’inizio della pro-cedura esecutiva (per esempio, occu-pazione di pubblica utilità)».

Le addizioni non separa-bili per legge dal bene spet-tano al proprietario dell’im-mobile locato

Sono applicabili le normedi cui agli articoli 1592 e1593 del Cc, anche nel caso incui le accessioni operate dalconduttore, per loro natura fi-sica separabili, siano divenutegiuridicamente non più separa-bili, in forza di disposizione dilegge, o di vincolo ammini-strativo, dovendosi comunqueritenere sostituita la volontà dilegge, come attuata, al consen-so del locatore in ordine alleaddizioni al proprio immobile,per la regolamentazione comeentità indivisibile di più benioriginariamente separabili.

Corte di cassazione - Sezione IIIcivile - Sentenza 9 dicembre 1996n. 10959 (Presidente Sommella;

Relatore Boffa Tarlatta; Pm -conforme - Morozzo della Rocca)

CASSAZIONE GIURISPRUDENZA

Cn è indispensabileEssere informati, è meglio

Page 7: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

7febbraio1997

Sì alle operein cemento armato“dirette” da geometri

Piccole costruzioni accessorie diedifici rurali e per uso di industriaagricola, che non implichino pericoloper la pubblica incolumità. In questicasi i geometri possono ideare progettie dirigere la costruzione di opere in ce-mento armato. Lo ha stabilito una sen-tenza della Corte di cassazione, che hacosì definito la competenza di questacategoria.

La Suprema corte ha inoltre stabi-lito che i geometri possono progettaree dirigere la costruzione anche di«modeste costruzioni civili», a condi-zione che non implichino impiego dicemento armato. Il caso era nato dopoche un geometra si era rivolto al tribu-nale di Vicenza per ottenere il paga-mento di alcune somme, relative adun progetto portato a termine. Sommericonosciute anche dal Consigliodell’Ordine. Il tribunale prima e laCorte d’appello di Venezia poi, aveva-no respinto la sua richiesta ritenendoche con quel progetto il geometra eraandato al di là delle sue competenze.

Corte conti,rilievi sull’Anci

La Corte dei conti ha avanzato ri-lievi al decreto del Presidente del Con-siglio istitutivo della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Secondo la Cor-te l’Anci (Associazione nazionale deiComuni italiani) è priva della “idoneitàdi esprimere deleghe ai fini dell’esercizio diuna potestà pubblica” che prevede fun-zioni di coordinamento sugli enti loca-li. Anche il ricorso al semplice decretopresidenziale, in luogo di una legge,appare ai magistrati della Corte censu-rabile. Inoltre il decreto non indica icriteri oggettivi sulla base dei qualil’Anci e l’Upi (Unione delle Provinceitaliane) dovrebbero designare i lororappresentanti.

Va ricordato fra l’altro che l’Ancinon rappresenta tutti i Comuni italia-ni: infatti sono circa 2.000 (vale a direun quarto di tutti i Municipi) i Comu-ni che non aderiscono.

Caldaieed apparecchi a gas

Il Supplemento ordinario (n.231) alla G.U. n. 302 del 27.12.96.Serie generale ha pubblicato il D.P.R.15 novembre 1996, n. 660 di appro-vazione del «Regolamento per l’at-tuazione della direttiva 92/42/CEEconcernente i requisiti di rendimentodelle nuove caldaie ad acqua calda,alimentate con combustibili liquidi ogassosi».

Sullo stesso Supplemento è pub-blicato anche il D.P.R. 15 novembre1996, n. 661 di approvazione del«Regolamento per l’attuazione delladirettiva 90/396/CEE, concernentegli apparecchi a gas».

Successioni dilazionate,risoluzione ministeriale

Con la risoluzione n. 3/E del 20gennaio 1997 (dipartimento delleEntrate, direzione centrale per gliAffari giuridici) si è fatto il puntodella situazione dopo le modifichelegislative che la materia nel tempoha subito e le numerose interpreta-zioni ministeriali che si sono succe-dute nel tempo. Il ministero ha con-fermato che:- alle dichiarazioni di successio-

ne “presentate” dal 1° gennaio1993 in poi si applica l’artico-lo 23, comma 3, lettera g) del-la legge 413/1991, che ha in-trodotto il limite di dilazionequinquennale, in luogo dellaprecedente dilazionabilità de-cennale;

- alle successioni “apertesi” an-che prima del 1° gennaio 1991(purché l’atto di dilazione siastato formalizzato dopo taledata) si applica la nuova misu-ra degli interessi (nove percento in luogo del precedentesaggio del cinque per cento)disposta dall’articolo 38, com-ma 2, del Testo unico dell’im-posta di successione (Dlgs346/1990).

Affitto: soddisfatta la FederassociataLa federazione delle conduzioni associate della Confagricoltura nel

ribadire il “più vivo compiacimento” per l’accordo nazionale sull’affittorecentemente stipulato da Confagricoltura, Cia e Federazione nazionaledella proprietà fondiaria (cfr. Cn gennaio) ritiene, in merito alla “miria-de” dei progetti di legge in materia di contratti agrari giacenti in par-lamento, che “la materia debba restare affidata alla cura e all’impegnodelle organizzazioni professionali e che nuove disposizioni possano giu-stificarsi soltanto nel senso di una radicale riduzione dei vincoli norma-tivi esistenti”.

La federassociata in particolare auspica, con l’abrograzione dell’art.27 della legge 203/82, “l’apertura a nuove e moderne forme associati-ve, largamente invocate dal mondo agricolo”.

Com’è noto, oltre che da vari parlamentari del centro-sinistra, undisegno di legge (vincolistico) in materia di affitto di fondi rustici èstato presentato anche dal Governo.

Prelazione del confinante - Interposizionetra i fondi di una strada vicinale privata

I fondi separati da una strada vicinale di proprietà privata comune,non aperta al pubblico transito, non possono essere considerati contiguifra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti; va quindiescluso il diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto proprie-tario di uno dei due fondi adiacenti la strada.

Cass. Sez. III Civ. 8-1-1996, n. 58 - Sciolla Lagrange Pusterla, pres.;Vittoria, est.; Martinelli, P.M. (conf.)

FONDI RUSTICI

L’inquilino, in qualche parte d’Italia, diventa “prezioso”Per gli immobili che non si riesce ad affittare

la Confedilizia chiede ai Comuni aliquote Ici ridotteL’inquilino è diventato - in qualche parte d’Italia - un “bene prezioso”, oggetto di caccia quasi come fosse

una rarità. Nel settore dell’edilizia sia abitativa o no, si sta infatti registrando qua e là un fenomeno nuovo: lavalorizzazione dell’inquilino. Ad invertire in certi luoghi una tendenza storica, innescando una vera e propriaricerca di “immobili con inquilino”, ossia con una rendita sicura, è stata anche la situazione creatasi nel merca-to italiano che, con la contrazione dei consumi, ha visto il drastico abbandono di un numero considerevole dilocali non abitativi, vale a dire adibiti ad uffici, negozi, laboratori, officine e magazzini, soprattutto nelle città.La contestazione viene dalla Confedilizia, anche in relazione al persistere di una onerosa fiscalità immobiliare,ulteriormente appesantita dal recente aumento (+5%) degli estimi.

Da un monitoraggio compiuto dall’Ufficio studi della Confedilizia emergono dati preoccupanti sul feno-meno dello sfitto in Italia rispetto al totale di unità immobiliari ad uso non abitativo: la città più colpita è Fi-renze dove quasi un terzo del totale di uffici e negozi è in cerca di inquilini; segue Perugia (28%) e, con per-centuali inferiori, Catania, Bologna, Milano, Sassari, Roma, Genova, Napoli, Bari, Torino. Il dato più basso siregistra nel centro storico di Venezia, città che ha retto meglio di altre grazie al turismo, con l’8%.

C’è poi un fenomeno curioso che è emerso dal monitoraggio e proprio soprattutto delle grandi città. Inparticolare a Roma (con uno sfitto del 16%) e, in subordine, a Milano (20%), poi, ad accentuare il fenomenodello sfitto ci sono pure gli effetti di Tangentopoli che hanno portato ad una drastica disdetta di innumerevolilocali che per anni, spalmati in tutti i quartieri, erano stati usati come sezioni di rione di diversi partiti.

“Nell’inedita odierna situazione di valorizzazione degli immobili affittati ad inquilini affidabili, rispettoagli immobili rimasti vuoti, ai tanti burostatalisti che si annidano ancora sulla scena politica”, ha provocatoria-mente dichiarato Corrado Sforza Fogliani, presidente della Confedilizia, “diciamo che i problemi si risolvonocon il mercato e non contro il mercato”.

Guardando la fotografia della situazione attuale, in cui l’investimento immobiliare diventa conveniente acondizione che i locali siano “con inquilino”, il presidente della Confedilizia ha annotato che “quattro anni ditimida apertura al mercato, segnati dall’esperienza dai patti in deroga, hanno completamente capovolto lo statodelle cose risolvendo i problemi che il periodo vincolistico dell’equo canone avevan determinato, così come ave-va creato posizioni di rendita per i vecchi inquilini a scapito dei nuovi o degli aspiranti tali”.

E dalla stessa presidenza della Confedilizia giunge una proposta concreta: “I Comuni, i cui servizi sono adisposizione di tutti ma in gran parte finanziati da condomini e proprietari di casa, si avvalgano dell’opportu-nità offerte dalla legge finanziaria di quest’anno di diminuire l’aliquota Ici per gli immobili rimasti sfitti”.

In particolare, ha aggiunto Sforza Fogliani, “nell’uso diverso dall’abitativo, dove maggiori sono gli effettidel vincolismo, lo sfitto è dilagante e la fiscalità immobiliare (assieme ad imposizioni corporative che sono inclamorosa contraddizione con l’istanza di libertà dei prezzi delle merci) rappresenta una forte remora al riequi-librio dei canoni e, quindi, al rinnovamento aziendale nei settori interessati tale da consentire anzitutto l’acces-so di nuovi giovani commercianti ed artigiani a negozi e botteghe”.

Page 8: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

Sull’attività amministrativa del prefettonel procedimento di esecuzione degli sfratti

L’attività amministrativa del Prefetto nell’esecuzione deglisfratti per finita locazione, di cui all’art. 3 D.L. 30 dicembre 1988,n. 551, conv. con mod. da L. 21 febbraio 1989 n. 61, non può in-taccare il diritto soggettivo dell’esecutore, di cui all’art. 608 II coc.p.c. di ottenere effettiva esecuzione del provvedimento di sfrat-to o di licenza del giudice.

Per cui, l’esecutore che ha già ottenuto la monitoria e l’accessodell’U.G., di cui all’art. 608 c.p.c., ma non ha ancora ottenuto, perl’interposizione dell’attività prefettizia all’interno del processo giudi-ziario, l’effettiva esecuzione dello sfratto, non può essere consideratodecaduto dai suoi diritti di cui all’art. 608 c.p.c. e il Pretore, investitoex art. 610 c.p.c. può rifissare l’accesso dell’U.G.

Pretura di Torino, ord. 1 agosto 1996; Est. Toscano;Brunelli (avv. Savia) c. Gualtieri.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sulla rivista «Il nuovodiritto», n. 11/96

8 febbraio1997

Gli obblighi per la sicurezza competonoall’amministratore condominiale

Vivissimo successo (e pubblico in piedi) al Convegno confederale, te-nutosi a Piacenza, su “Locazione e condominio - Problemi attuali” e “Latutela della sicurezza nel condominio. Gli adempimenti obbligatori pre-visti dai Dlgs. nn. 626/94, 242/96, 493/96”.

Nella prima parte dei lavori sono intervenuti l’avv. Elena Baio, ildott. Vittorio Colombani, l’avv. Gabriele De Paola, l’avv. Rino Enne, ilprof. Stefano Maglia, l’avv. Giacinto Marchesi e l’avv. Paolo Scalettaris.Il prof. Giovanni Gabrielli ha inviato una relazione scritta.

Sulla sicurezza nel condominio hanno tenuto relazioni il prof. Vitto-rio Angiolini, il dott. Enrico Drovandi e il cav. Tiziano Casprini (che si

è, in particolare, occupato degli obblighi per la segnaletica di sicurezza).Importanti (specie in persistente mancanza di risposta ai quesiti for-

mulati al Ministero del Lavoro dalla Confedilizia, come ha evidenziato ilPresidente confederale aprendo i lavori, poi diretti dal dott. SalvatoreCarrubba, Direttore editoriale di 24 ore) le conclusioni alle quali è giuntoil prof. Angiolini, Ordinario all’Università di Milano. A parere dellostesso, nel condominio gli obblighi che la normativa pone a carico dei“datore di lavoro” fanno capo all’amministratore condominiale, che ne ri-sponde anche sul piano penale. Gli obblighi relativi (nonostante qualcheimperfezione del combinato disposto dei due provvedimenti legislativi

in materia) consistono comunque - come sin dall’inizio fatto presente daConfedilizia - solo in quelli afferenti all’informazione ed alla formazione.Sempre a parere del prof. Angiolini (la cui relazione sarà integralmentepubblicata sull’Archivio delle locazioni e del condominio) pare possano essereassimilati ai portieri - ai fini della normativa de qua - i soli lavoratori che,presso il condominio, siano adibiti a mansioni “strettamente affini e nonesorbitanti, se non addirittura ricomprese in quelle caratteristiche delportierato” (pulitori, addetti all’accensione ed allo spegnimento dell’im-pianto di illuminazione nonché all’apertura e chiusura del portone oltreche alla distribuzione della posta).

CONVEGNO CONFEDILIZIA A PIACENZA

Il Presidente confederale apre i lavori del Convegno. A destra,Salvatore Carrubba (24 ore) e l’avv. Gabriele De Paola (pure di 24 ore)

Un aspetto della sala, col folto pubblico presente al Convegno

Confedilizia: sì a Lobianco per revisionepiani di classifica Consorzi di bonifica

È opportuno che i Consorzi di bonifica procedano a una verifica inordine al piano di classifica vigente presso ciascun Consorzio “onde va-lutare la rispondenza, o meno, del medesimo ai più attuali e corretti cri-teri di individuazione dei benefici connessi all’azione consortile”. A ri-volgere l’invito ai Consorzi di bonifica è stato lo stesso presidentedell”Associazione nazionale delle bonifiche, on. Arcangelo Lobianco, inuna circolare nella quale ha illustrato i princìpi affermati dalla Corte diCassazione a Sezioni unite in recenti sentenze.

Sull’invito concorda pienamente la Confedilizia, che da tempo ri-chiamava la necessità di rivedere i piani stessi perché circoscrivano conesattezza i benefìci.

“A nome di un milione e duecentomila contribuenti extragricoliconcordiamo con l’esigenza che il presidente Lobianco ha messo in rilie-vo rivolgendosi a tutti e duecento i Consorzi di bonifica” ha dichiaratoil presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, “quando eglirichiama la necessità che i Consorzi valutino la corrispondenza o menodei piani di classifica ai più attuali e corretti criteri di individuazionedei benefìci. Solo una revisione accurata di tutti gl’indici previsti neipiani” ha concluso il presidente Sforza “consentirà di adeguarsi ai criterirecentemente fissati dalla Suprema corte, evitando che vi siano Consorziche si fanno pagare per generici benefici riguardanti la salubritàdell’aria o scarichi fognari di competenza comunale”.

UN PO’ DI ORDINE, FINALMENTE

Legittima la rinuncia del condominoall’uso esclusivo del lastrico solare

Il condomino può rinunciare al diritto esclusivo di uso del lastrico solare.Quando ciò avviene, a esso spettano le spese di riparazione o di ricostruzionedel bene solo in ragione della sua quota millesimale di proprietà. La Cassazio-ne, con la sentenza 3294/96, ha infatti escluso che in un caso del genere siaapplicato l’articolo 1118 del Codice civile. In base a questa norma il condo-mino non può rinunciare al diritto di comproprietà sulle cose comuni al finedi sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione. Due i motiviaddotti dalla Corte per la decisione. Innanzitutto non si può estendere peranalogia la disciplina contenuta nell’articolo 1118 del Codice civile, in quan-to si tratta di un’eccezione alla disciplina prevista dall’articolo 1104 dellostesso codice, in materia di obblighi del partecipante. In secondo luogo anchela situazione è diversa. Secondo la Cassazione, infatti, quando si rinuncia algodimento di un particolare diritto d’uso, questo si trasferisce agli altri con-domini e ciò giustifica anche un loro maggior esborso in riferimento alla pos-sibilità di utilizzo acquisita. Altra cosa è rinunciare alla comproprietà di unbene condominiale comune solo per scaricare sugli altri (che non aumentanocosì la loro possibilità di godimento) le spese di conservazione.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 11 dicembre 1995-10 aprile 1996 n. 3294 (Presidente: Verde - Relatore: Triola)

Page 9: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

Ancora sulla sanatoria dei contratti in derogaL’opinione del prof. Giovanni Gabrielli

Il una relazione redatta per il Convegno Confedilizia svoltosi a Piacenza, il prof. Giovanni Gabrielli - Ordi-nario all’Università di Trieste ed autore di numerose pubblicazioni in materia di locazioni - ha esaurientementetrattato i problemi interpretativi connessi alla sanatoria dei patti in deroga contenuta nell’art. 2, comma 2, leg-ge 566/96 (cfr. Cn dicembre ’96).

Dopo aver evidenziato che la sanatoria di cui trattasi potrebbe trovare una sua ragion d’essere nel fatto cheil legislatore condividesse - anche solo per preoccuparsene - l’opinione (sostenuta da alcuni in dottrina, ma con-trastata dal Gabrielli) che la sentenza n. 309/96 della Corte costituzionale fosse tale da travolgere i patti in de-roga in sé (e non la sola assistenza sindacale, come sembrerebbe desumersi dalla lettera del dispositivo e comeritenuto dai più), il cattedratico triestino rileva che, quale che sia stato l’intento (o le preoccupazioni) del legi-slatore, “la norma fa salve tutte le clausole derogatorie per la cui adozione sia stata prestata, sino al 5 novembre1996, l’assistenza dei soggetti collettivi, indipendentemente dal fatto che tali clausole fossero ammissibili o nosecondo la previsione originaria del legislatore del 1992, la quale aveva bensì consentito gli accordi in deroga,ma entro certi limiti”. E avuto riguardo alle diverse opinioni dottrinali relative ai limiti in questione, Gabrielligiudica allora anche “opportuno” l’intervento di sanatoria.

Il testo integrale della relazione sarà pubblicato dalla Rivista di diritto civile.

9febbraio1997

Nuovo Codice

È in libreria da pochi giorni l’e-dizione 1997 de “Il codice delcondomino”, curato dal Presi-dente confederale e dal prof.Stefano Maglia. L’opera è giun-ta, in pochi anni, alla sesta edi-zione

Nuovi Software

Software in ambiente Windowsper gestire condominii. EdizioneBuffetti

Software in ambiente Windowsdi gestione integrata. A cura diRenata Balzani, ed. 24 ore

CONDOMINIO

DOTTRINA

Multiproprietà,ancora in alto mare

La direttiva 94/47 della Comu-nità Europea, riguardante i contrattidi multiproprietà, dà tempo fino al20.4.’97 agli Stati comunitari per ilrecepimento nei rispettivi ordina-menti legislativi. Il Governo preve-de di darne attuazione (si fa perdire…) attraverso un decreto legi-slativo che dovrà essere emanato en-tro un anno dall’entrata in vigoredella legge comunitaria 1995-’96,attualmente ancora all’esame del Se-nato. Va rilevato che gli slittamentidei tempi parlamentari sono di talegravità che, mentre la legge comu-nitaria ’94 è stata approvata solo nel’96, come si vede la legge comunita-ria ’95 e quella ’96 sono state accor-pate in un solo testo (di cui peraltroancora non si può prevedere la pro-babile data di approvazione parla-mentare).

Le Associazioni territoriali dellaConfedilizia possono richiedere allaSede centrale copia dei riferimentialla direttiva 94/97 sulla multipro-prietà contenuti nel disegno di leg-ge comunitaria 1995-’96.

Censis, tardiva rivalsa sulla casae si infoltiscono i “proprietari poveri”

Assistiamo al paradosso di una tardiva rivalsa (sulla casa) data dall’in-cremento degli estimi catastali (cioè dei valori reddituali degli immobili)proprio nel momento di maggiore svalutazione. Un incremento che ha sensosolo in quanto imposta patrimoniale mimetica e di massa. L’effetto piùvisibile del nuovo quadro che si è andato formando negli ultimi anni èil progressivo disinteresse ad indirizzare il risparmio familiare nella ca-sa. Nel confronto 1992-1996, emerge infatti una caduta delle propen-sioni di investimento dal 29% al 7% delle famiglie, riportando allostretto turn-over della formazione di nuovi nuclei di convenienza la do-manda aggiuntiva esistente. Il fenomeno è tanto più significativo vistoche, sempre in termini di aspettative, nell’ultimo anno le famiglie pre-vedono in modo maggioritario che il reddito disponibile resti invaria-to, convergendo sulla stabilità dei redditi le opinioni di quanti nel1992 prevedevano un reddito in aumento (passati fra ’92 e ’94 dal 10%all’8%) o in diminuzione (dal 41% al 31%).

* * *

Oggi gli immobili sono divenuti oggetto di una tassazione spinta il cuigettito è chiamato a costituire una delle principali fonti di approvvi-gionamento economico per la finanza locale. Gli effetti definitivi delnuovo sistema impositivo si produrranno nel breve periodo allorquan-do risulterà completata anche la revisione dei parametri catastali.

* * *

La casa, al pari del “posto di lavoro”, ha rappresentato un traguardosociale da conseguire prioritariamente per porsi al riparo dai rischi diun improvviso impoverimento. Ma tale sicurezza va perdendo signifi-cato specie considerando il progressivo infoltimento della quota dei“proprietari poveri”, detentori di un patrimonio immobiliare la cui con-duzione economica, tuttavia, rappresenta un onere sempre meno sop-portabile.

* * *

Il parco immobiliare acquistato trenta-quaranta anni fa è in fase di rapi-da obsolescenza fisica e, per stock successivi, si appresta a varcare quellasoglia temporale oltre la quale si rendono necessari importanti inter-venti di manutenzione e di riqualificazione per poterne godere l’usoquanto per salvaguardarne il valore economico iniziale.

da: 30° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, 1996

Lungi dal rappresentare un“fallimento del mercato” (comeancora affermano i testi ortodossid’economia), le “esternalità ne-gative” inquinanti costituisconoun caso esemplare di fallimentodell’intervento pubblico, perchési annidano solo nelle aree, comel’atmosfera o i mari, in cui vieneforzosamente impedito il funzio-namento delle istituzioni delmercato (diritti di proprietà in-violabili e contratti).

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

CONFEDILIZIAa difesa del proprietario di casa

Page 10: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

10 febbraio1997

da: 24 ore, 30.12.96

La CONFEDILIZIA è forte di oltre 170 Associazioni territorialiPer informazioni su indirizzi e sedi tf. 06/6793489 - 6792532

600.000 emigrati hanno proprietà immobiliariSono valutabili fra i 550 e i 600 mila gli emigrati italiani che conservano ancora proprietà immobiliari nel-

la madrepatria. Il calcolo è stato effettuato dall’Ufficio studi della Confedilizia, sulla base di ricerche per cam-pione. È emerso che solo una minoranza degli emigrati da tempo si disinteressa dei loro beni, soprattutto per-ché cointestati a numerosi eredi, ma che la quasi totalità (oltre il 90%) continua a seguire, sia pure non conti-nuativamente, le vicende del proprio patrimonio. Un terzo almeno, anzi, conta di tornare un giorno ad abitarein via permanente la casa lasciata in Italia. E circa il 15% degli emigrati proprietari di casa risulta intestatariadi più di una unità immobiliare.

Questi dati sono stati oggetto di analisi nel corso di un seminario sul patrimonio immobiliare degli emi-grati promosso dal Servizio Internazionale della Confedilizia, coordinato dall’avv. Pierluigi Amerio, vicepresi-dente confederale. Rilevata la dimensione del fenomeno, la Confedilizia ha ritenuto opportuno porre basi ancheall’estero, al fine di tutelare i proprietari italiani attraverso centri - cui potranno rivolgersi i connazionali inte-ressati ad avere assistenza in Italia dalla Confedilizia - già istituiti a New York, a Parigi, a Londra e in via dicostituzione in altri Paesi. La Confedilizia rappresenta l’Italia nell’ambito dell’Uipi, Union international de lapropriété immobilière, riconosciuta dall’Onu.

Ci si è accortiche la finanza localeè senza controllo

Intervenendo a propositodelle polemiche sui conti pub-blici il presidente della Confe-dilizia, Corrado Sforza Foglia-ni, ha dichiarato:

“Il Governo ha finalmentedenunciato gli effetti di una fi-nanza locale senza controllo.Finora, ne avevano fatto le spe-se solo condòmini e proprietaridi casa in genere, che hannosempre visto aumentare di an-no in anno l’Ici e gli altri tri-buti a loro carico. Ora, a farnele spese è direttamente il bi-lancio dello Stato. Ma il Go-verno dovrebbe prima di tuttofare un esame di coscienza in-sieme con la propria maggio-ranza, che anche nell’ultimaFinanziaria - con norme palesie con norme occulte - ha profu-so favori non da poco alla lob-by degli enti locali”.

Risorse idricheIl Ministero dei lavori pub-

blici è, dal 9 dicembre, su In-ternet per fornire informazionie servizi sul Programma Opera-tivo Risorse Idriche.

Sito: http://www.llpp.it/ri-sorseidriche.htm

INTERNET

Prefetto Benevento su Commissione sfratti

“Sulla base dell’enunciatodell’art. 4 della legge 61/1989,non può darsi corso alla nominadi rappresentanti della categoria(dei proprietari così come deiconduttori) allorché la relativadesignazione non provenga con-giuntamente da tutte le associa-zioni maggiormente rappresen-tative a livello nazionale, con laconseguenza che, in mancanza,la Commissione (sfratti) è desti-nata a funzionare con le residuecomponenti, ai sensi del comma1 bis del medesimo articolo”.

Lo ha deciso - e comunicato- il Prefetto di Benevento, sullascorta della sentenza n. 88/1992del Tar Liguria nonché dei pa-reri resi dall’Avvocatura distret-tuale dello Stato di Genova e diMilano alle prefetture, rispetti-vamente, di Imperia e Sondrio.

Page 11: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

11febbraio1997

Quale distanzaper la canna fumariain un condominio?

Quali norme bisogna osservare incaso di installazione di una canna fu-maria in un edificio condominiale?

Il problema è importante e diattualità, anche in considerazionedell’obbligo di tutti gli edifici con-dominiali, e soprattutto di quellidotati di impianti di riscaldamentoautonomo alimentati a gas per usodomestico, di adeguare in tempi or-mai brevi le canne fumarie alle ta-belle di norme tecniche per la salva-guardia della sicurezza Uni-Cig, ap-provate con decreto del Ministerodell’Industria il 21 aprile 1993, e dicui alla L. 6 dicembre 1971 n.1083. Tale normativa prevede l’ob-bligo, tra l’altro, di adeguare i cami-ni singoli a dimensioni e caratteri-stiche tecniche particolari e la possi-bilità, negli edifici condominialimultipiano, di installare canne col-lettive ramificate, con caratteristichetecniche ben specifiche illustratedalle tabelle tecniche.

È naturale che la modifica e/o lasostituzione dei camini singoli odelle canne fumarie collettive com-porti, anche in considerazionedell’ampliamento delle dimensioni,la soluzione di problemi in tema didistanze legali. Deve o no applicarsiagli edifici condominiali - in sostan-za - la disciplina in tema di distanzelocali, con conseguente rispettodell’art. 889 cod. civ. nel caso di in-stallazione di una canna fumaria?

La Cassazione ha detto di no,con un’esaustiva sentenza (n.10652/94) la cui massima - esatta-mente - così recita: “La distanza dialmeno un metro dal confine chel’art. 889, comma 2 cod. civ., pre-scrive per l’installazione dei tubidell’acqua, del gas e simili, si riferi-sce alle condutture che abbiano unflusso costante di sostanze liquide o

CASA

Lo Stato non può aiutarcia risolvere i nostri problemi.Lo Stato è il nostro problema.

R. REAGAN

gassose e, conseguentemente, com-portino un permanente pericolo peril fondo vicino, in relazione alla na-turale possibilità di trasudamento edi infiltrazioni. Detta norma - con-tinua ancora la Cassazione - non èpertanto applicabile con riguardo al-le canne fumarie per la dispersionedei fumi delle caldaie le quali, aven-do una funzione identica a quelladel camino, vanno soggette alla re-golamentazione di cui all’art. 890cod. civ. e, quindi, poste alla distan-za fissata dai regolamenti locali”.

Imposte ipotecariae catastale -TrascrizioniGli atti plurimi scontanole tasse ipotecarieper ogni atto di volontà

Poiché, a norma dell’art. 17 del-la legge n. 52/1985, ogni nota ditrascrizione o iscrizione non può ri-guardare più di un negozio giuridi-co o convenzione oggetto dell’attodi cui si chiede la trascrizione,l’iscrizione o l’annotazione, qualoraun unico atto, presentato alle con-servatorie dei registri immobiliariper la trascrizione o l’iscrizione, con-tenga più negozi giuridici dellostesso tipo, devono essere presentatetante note meccanizzate quanti sonoi provvedimenti che lo compongo-no, pena l’irricevibilità dell’attostesso. Di conseguenza, ciascuna no-ta sconta le tasse ipotecarie, secondola tabella allegata al D.Lgs. n. 347/1990.

Dipartimento entrate -Direzione centrale catasto -

C.M. 27 agosto 1996,n. 205/T/C4/42

CASSAZIONE LOCAZIONI

Locazioni a uso abitativoClausola lavori straordinari manutenzioneIn tema di locazione a uso abitativo, il patto contrattuale che riversa sul con-

duttore, in deroga all’articolo 1576 del Cc, le spese per i lavori di straordinariamanutenzione, integra per il locatore un vantaggio in contrasto con la predeter-minazione legale dei limiti massimi del canone insita negli articoli 9 e 23 dellalegge 392/1978 ed è pertanto nullo ai sensi dell’articolo 79 della stessa legge.

Sezione III, sentenza 9 ottobre 1996 n. 8812 - Pres. Taddeucci; Rel. Fancelli;Pm (conf.) Sepe; Ric. Rovati; Int. Garassino

Locazioni a uso non abitativoMutamento di destinazione da parte

del cessionario del contrattoIn caso di cessione del contratto di locazione di immobile a uso non abitati-

vo, il cessionario ha il potere di dare all’azienda un diverso indirizzo produttivoe di organizzarla per la produzione di beni e servizi in tutto o in parte differentirispetto a quelli precedentemente prodotti, non incidendo siffatte scelte nésull’interesse del cedente, né su quello del locatore dell’immobile, il quale vantauna posizione che trova fondamento e limite nel contratto di locazione e può,pertanto, far valere le clausole contrattuali concernenti la destinazione dell’im-mobile e l’uso consentito di esso al fine di riscontrarne l’eventuale violazione indipendenza del mutato indirizzo commerciale dell’azienda.

Sezione III, sentenza 9 ottobre 1996 n. 8816 - Pres. Meriggiola; Rel. Calabrese;Pm (conf.) Cinque; Ric. Azzurra Srl; Controric. Miele

Forza pubblica, niente discrezionalitàDa parte di qualcuno, si tende a sostenere il contrario. Ma la Corte d’appello di Milano ha precisato come

stanno le cose in una vecchia - ma sempre attuale - decisione del 27.10.1981 (in Arch. loc. 1981, 421).“L’azione esecutiva - hanno detto in quell’occasione i giudici - in quanto strumentale rispetto al diritto ri-

conosciuto nel titolo, costituisce un diritto soggettivo pubblico del singolo ad ottenere dallo Stato quelle atti-vità che si rendano necessarie per l’esercizio del diritto riconosciuto nel titolo e fra tali attività deve senza dub-bio annoverarsi l’uso della forza pubblica”. Pertanto - dice ancora la massima della stessa decisione - “il provve-dimento di concessione o di diniego della forza pubblica nell’ipotesi di esecuzione di sfratto non ha margine didiscrezionalità se non con riferimento esclusivamente alla disponibilità della forza e ad eventi equivalenti (al li-mite anche per un gravissimo fatto impeditivo per il conduttore, purché assolutamente momentaneo) e, sem-pre, per tempi tecnici assolutamente ristretti”.

Parole che restano, certamente, nell’alveo dello Stato di diritto. Ma che non spiegano come possano, allora,le esecuzioni di rilascio durare anche lustri e lustri.

Forza pubblica, poteri del PrefettoSi discute di Commissioni prefettizie (prorogate nella loro vita sino al 30.6.1997 dalla legge 566 del 4 no-

vembre 1996) e dei loro poteri. Ma ancor più discussi (e discutibili) sono quelli dei Prefetti, ai quali la leggeattribuisce - con chiarezza - solo il compito di fissare “criteri” per la concessione della forza pubblica per l’ese-cuzione dei rilasci, ad opera - peraltro, e nonostante prassi disinvolte - della competente autorità.

In materia, è comunque da registrarsi un’esemplare decisione del pretore di Pietrasanta del 24 marzo 1990(in Arch. loc. 1990, 342). “L’autorità amministrativa - ha stabilito il Giudice - non ha alcun potere o facoltà, exart. 3 l. n. 61/89, di stabilire se un procedimento di rilascio da eseguirsi in un dato circondario in un determi-nato periodo di tempo, ricada o meno tra quelli da eseguire con l’assistenza della forza pubblica, per cui il prov-vedimento del prefetto che statuisca in tal senso è inesistente perché preso in carenza assoluta di potere, spet-tando il relativo giudizio all’ufficiale giudiziario e, in caso di difficoltà, al giudice dell’esecuzione”.

Sfratti: per i casi particolari, il Prefetto non puòAncora dei poteri dei Prefetti a riguardo delle esecuzioni di rilascio (giornalisticamente, degli sfratti). In

merito, ha fatto chiarezza - esemplare - il Pretore di Firenze, in una ordinanza del 31 agosto 1990 (pubblicatain Arch. loc. 1991, 642).

“Il provvedimento con il quale il prefetto abbia sospeso l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di im-mobile per finita locazione - ha detto il giudice nel suo elaborato provvedimento - è illegittimo e deve esseredisapplicato dal giudice dell’esecuzione chiamato a dare i provvedimenti occorrenti per l’ulteriore corsodell’esecuzione, in quanto il prefetto, ai sensi dell’art. 3, comma primo, del D.L. n. 551/1988 convertito nellaL. 61/1989, ha il compito di dettare i criteri di ordine generale circa l’assistenza della forza pubblica e non puòscendere all’esame dei casi particolari”.

GIURISPRUDENZA SFRATTI

Page 12: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

12 febbraio1997

Nel condono, volumetria a personaPer il condono edilizio delle

nuove costruzioni il limite volume-trico dei 750 metri cubi si calcola suciascuna, separata domanda. Nonimporta se i soggetti “legittimati” arichiedere la sanatoria siano titolaridi porzioni comprese in un’unica co-struzione. La volumetria va calcolatasolo sulla singola porzione, mentresi riunificano le porzioni dello stessotitolare. La Corte costituzionale hacosì ricostruito, nella sentenza n.302/96 (relatore Riccardo Chieppa),la discussa interpretazione di un ar-ticolo (il 39, comma 1) della leggeche ha riaperto il condono ediliziodel 1985 (la n. 724 del 1994).

La Corte ha in primo luogo ri-cordato che l’articolo 39 ha esclusoin radice dal condono le opere ulti-mate dopo il 31 dicembre 1993 oche abbiano comportato un amplia-mento superiore al 30% della volu-metria della costruzione originaria.O ancora, indipendentemente dallavolumetria iniziale, un ampliamentosuperiore a 750 metri cubi. Comecorrettivo, spiega la Corte, si è deci-so di applicare le norme sul condonoalle nuove costruzioni con opereabusive (sempre se realizzate entro il’93) quando non siano superiori ai750 metri cubi per singola richiesta.Ebbene, la volumetria massima «èun limite assoluto e inderogabileche si aggiunge come norma dichiusura al limite di ampliamentoche deve essere contenuto nel 30%

della volumetria originaria».Ma il limite dei “750”, dice la

Corte, «trova un temperamento nel-le nuove costruzioni (e solo per que-ste)»; per esse è prevista la derogache consiste nel calcolare la volume-tria per singola richiesta di conces-sione edilizia in sanatoria. Si ha cioèil presupposto di «una legittima eammissibile scissione della domandadi sanatoria per effetto della suddi-visione della costruzione o limita-zione quantitativa del titolo che abi-lita la presentazione della doman-da». La Corte elenca una serie di ca-si, dalla vendita di parte delle opereda sanare (caso tipico il costruttoreche vende ai singoli) all’usufrutto.Fino a identificare gli altri soggettiinteressati: dalla banca che ha l’ipo-teca sul mutuo all’affittuario.

A questo punto la Consulta diceche ciascuno di questi soggetti puòpresentare la domanda e a tale possi-bilità si riferisce la “deroga”. Noncerto al raggiro di uno stesso “legit-timato” che presenti separate do-mande di sanatoria. Potranno inveceaversi, conclude la Corte, «una seriedi istanze quanti sono i proprietari oi soggetti aventi titolo al momentodella domanda, relative per ciascunrichiedente alle porzioni di apparte-nenza anche se comprese in un’unicacostruzione unitaria». La volume-tria, insomma, si calcolerà su ognidomanda sommando solo le porzionidello stesso titolare.

L’Invim straordinaria salvaanche se le rendite sono scattate in anticipo

La Corte costituzionale ha sanci-to la legittimità della normativa cheha stabilito la determinazione dellabase imponibile per l’Invim straor-dinaria del 1991 mediante l’applica-zione “anticipata” delle rendite cata-stali che, ai fini delle imposte suiredditi e delle altre imposte dirette,hanno avuto invece vigore dal 1°gennaio 1992.

Nella sentenza 251 dell’8-16luglio 1996 la Consulta ha respintole eccezioni di chi ha invece ritenutol’illegittimità della normativasull’Invim straordinaria sul puntoche quest’ultima doveva essere cal-colata facendo riferimento a parame-tri catastali che per ogni altra impo-sta sarebbero stati rilevanti solo dalperiodo d’imposta 1992 in avanti.In sostanza, veniva eccepita una ille-gittima retroattività della normativafiscale con riguardo solo a quelle so-cietà e a quegli enti che si siano tro-

vati nelle condizioni previste dallalegge per scontare il tributo straor-dinario.

La Corte costituzionale ha argo-mentato, da un lato, che il paga-mento anticipato dell’Invim decen-nale per gli immobili posseduti al31 ottobre 1991 dagli enti interes-sati dalla normativa in questione èconseguenza di un’imposizione dicarattere straordinario che, proprioin ragione di tale peculiarità, rendedi per sé discutibile il confronto conla disciplina applicabile alle imposteordinarie. E, d’altro lato, che il rife-rimento fatto dal legislatore a tariffed’estimo che avrebbero dovuto, adaltri fini, entrare in vigore il 1° gen-naio 1992, non concreta un’ingiu-stificata e discriminatoria retroatti-vità dei nuovi parametri ma indicasemplicemente una diversa decor-renza dei criteri di congruità del va-lore dichiarato.

La CONFEDILIZIA fa molto.Ma FAREBBE DI PIÙ

se tutti i proprietari di casa si iscrivesseroalle Associazioni territoriali aderenti

(presenti su tutto il territorio nazionale)

Iniquità delle imposte patrimonialiLe imposte patrimoniali costituiscono una fonte

di gravi ingiustizie e disuguaglianzeAnzitutto i patrimoni non sono affatto indice di capacità contri-

butiva: si possono avere alti redditi senza possedere patrimoni, come sipossono avere grandi patrimoni senza avere redditi. Altrimenti biso-gnerebbe chiedersi come mai l’INPS, che ha un patrimonio immobilia-re valutato in circa 700.000 miliardi, non sia in grado di pagare lepensioni e debba farsi finanziare dallo Stato per circa 70.000 miliardil’anno.

In ogni caso, se un patrimonio è fonte di reddito, si tassi il reddi-to, non il patrimonio! Vi è chi si procura il reddito senza patrimonio,come i lavoratori dipendenti, i cantanti, gli artisti, i calciatori, ecc. evi è chi si procura il reddito investendo in negozi, aziende, ecc. e nonsi capisce proprio perché chi si procura il reddito investendo in negozio aziende debba pagare imposte sui patrimoni.

Allora bisognerebbe far pagare un’imposta anche sui piedi dei cal-ciatori, sulle ugole dei cantanti, sui sederi e sui seni delle modelle!Anche questi sono fonti di reddito!

Ed ecco le altre ragioni per le quali le imposte patrimoniali sonoinique:1) perché chiamano a contribuire alle spese dello Stato, non TUT-

TI i Cittadini, come prescrive l’art. 53 della Costituzione ma,in massima parte, quelli che sono più propensi a risparmiare ead investire i propri risparmi in beni patrimoniali, per cui, aparità di reddito, chi possiede una casa o più case (che magariutilizza personalmente e dalle quali quindi non ricava reddito),paga più imposte di chi preferisce spendere i propri soldi inviaggi o perderli al gioco o investirli in titoli di Stato o in qua-dri o gioielli.

2) perché colpiscono a casaccio, come ad esempio quella sui deposi-ti bancari del 9/7/92 che ha colpito le piccole somme di lavora-tori e pensionati ed ha escluso le grandi somme investite in Ti-toli di Stato; ha colpito le eventuali somme prese a prestito dacittadini in difficoltà depositate in banca in attesa di essere spe-se; ha colpito la liquidità delle imprese, anche di quelle in diffi-coltà finanziarie ed ha colpito, infine, le somme di denaro di entidi beneficenza, di parrocchie, di associazioni senza scopo di lu-cro, ecc.;

3) perché le imposte devono essere pagate con denaro contante mail denaro contante non viene fuori dai muri, né dai tubi di scap-pamento delle auto, né germoglia dai terreni, bensì deriva dairedditi (di lavoro dipendente, autonomo, di pensione, ecc.) e setali redditi sono esigui o inesistenti a causa di cassa integrazione,disoccupazione, crisi negli affari o altro, è chiaro che non è possi-bile pagare imposte a meno che non si porti in Esattoria un pez-zo di muro, il bidet, il WC, qualche camion di terra, ecc.Dunque non vi alcuna relazione tra le imposte patrimoniali paga-

te da un Contribuente e la sua capacità contributiva: in alcuni casil’imposta pagata inciderà sul reddito in misura percentuale esorbitan-te, in altri casi in misura irrilevante e tutto ciò è evidentemente incontrasto con l’art. 53 della Costituzione, oltre che con il comunebuon senso.

da: Fisco equo e solidarietà socialeAssociazione per la difesa dei contribuenti

Tradate (VA) - V. Europa, 8

Il diritto di riscatto nelle locazioni urbane «nasce»con la mancata comunicazione di vendita

In caso di prelazione legale, il diritto di riscatto nasce automatica-mente in dipendenza della omessa comunicazione della volontà divendere da parte del locatore, e quindi dalla impedita insorgenza deldiritto di prelazione. Una volta sorto per effetto della mancata denun-tiatio, il diritto di riscatto, in quanto diritto disponibile, è rinunciabi-le (anche, appunto, senza denuntiatio).

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 6 maggio- 23 ottobre 1996n. 9254 (Presidente Longo; Relatore Giustiniani;

Pm - conforme - Dettori)

Page 13: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

13febbraio1997

I volumi degli Atti dell’ultimoConvegno (settembre ‘96) delCoordinamento legali della Con-fedilizia. Sono già stati inviati aipartecipanti nonchè alle Associa-zioni territoriali, dove possonoessere consultati dai soci

COORDINAMENTOLEGALI CONFEDILIZIA

Pubblicazione della Federazionenazionale dei Cavalieri del lavoro.Reca un apposito capitolo (diEnrico Chiairini e VincenzoPersico) su “Le imposte sugliimmobili: due modelli” (GranBretagna e Spagna)

FEDERAZIONECAVALIERI LAVORO

Piccole associazioni e progetto Di Pietro“Fino a quando manterrò il mio inquilino?”

Vincenzo Durisi scrive a La stampa del 22/12: «Ho un alloggetto a Borghetto Santo Spirito (Savona) ed inoccasione del pagamento dell’Ici per il ’93 ho errato il conteggio cioè: ho calcolato un terzo in più della renditacatastale per come si calcola nel 740 per il pagamento Irpef, dato che l’immobile è una seconda casa. La sommapagata in più è di L. 130.000. Ho fatto istanza di rimborso il 4 luglio ’94 alla Direzione regionale delle entrateper la Liguria sezione staccata della provincia di Savona e mi hanno risposto il 15 gennaio ’96 “che non sonostate emanate le disposizioni relative alle modalità dei rimborsi per l’anno ’93”. Mi debbo rassegnare a perderela somma erroneamente pagata?».

Sempre su La stampa (28/12) questa lettera: «Ho un alloggio il cui contratto d’affitto è scaduto nel maggio’90, vorrei tornarne in possesso per viverci ma l’inquilino continua a non andarsene. Il suo nome è stato inseritonegli elenchi di coloro che attendono la casa popolare, non ha il punteggio tale da consentire un’assegnazione intempi brevi. In 4 anni (è iscritto dal 1992) non ha migliorato affatto la sua posizione, né mai la migliorerà, te-mo. Ma tanto gli basta per rimanere nel mio alloggio. Ora, il diritto alla casa è diritto fondamentale in una so-cietà civile, ma mi domando: deve essere una persona anziana e per di più ammalata, che percepisce una pensio-ne minima a garantire il diritto alla casa a chi è più giovane e gode di entrate economiche - credo - sicuramentemaggiori delle mie? Non dovrebbe essere proprio questa persona anziana a dover beneficiare della altrui (anchedello Stato) solidarietà, dopo una vita di lavoro e sacrifici continui? Allo Stato continuo a pagare per l’esecuzio-ne dello sfratto costose spese legali e procedurali, mentre la prefettura ed il Comune si rimpallano le responsa-bilità: fino a quando? Fino a quando manterrò il mio inquilino?».

Bruna Macagno così scrive, ancora su La stampa (29/12): «Leggo: buco da 578 miliardi per il bilanciodell’ex Iacp. Mi chiedo perché l’istituto permette che inquilini stiano mesi e mesi senza pagare l’affitto. Moltisono morosi ma se si entra in casa hanno un arredamento non da poveri, quindi possono esserci i soldi anche perl’affitto».

Mauro Cesarini, di Roma, scrive a 24 ore (4/1): «Condivido in pieno le affermazioni del Presidente dellaConfindustria, preoccupato della situazione economica italiana. Mi permetto una sola aggiunta: difendiamo i

proprietari di case (praticamente quasi tutta la popolazione italiana) dalsempre più pesante prelievo fiscale sugli immobili».

«Sono un piccolo proprietario - scrive Gualtiero Magrini da Roma aLa nazione (8/1) e a Italia Oggi (15/1) - che ha saputo dell’incontro fraUppi (Unione piccoli proprietari) e il sottosegretario Mattioli. Mi chie-do come l’Uppi, che dovrebbe rappresentarci, possa incoraggiare l’ap-provazione di un progetto di legge (quello dell’ex ministro Di Pietro edi Mattioli) che prevede che io debba affittare all’infinito e possa rien-trare in casa mia solo dimostrando una grave necessità».

Il geom. Antonio Rossi di Rovigo scrive a Italia Oggi (9/1) un’inte-ressante (e circostanziata) lettera sui Consorzi di Bonifica, in relazionealle recenti sentenze della Cassazione (di cui Cn ha già ampiamente datoconto) che hanno posto precisi “paletti” per la contribuenza extragricola.

“Dopo Affittopoli, lorsignori sono sempre lì” è il titolo che il Gior-nale (10/1) pone a questa lettera di Lorca Gaillaz di Alessandria: «Siamo

ormai nel 1997 e le domando: che ne è stato di Affittopoli? Mi pare che D’Alema, Iotti, D’Antoni, Veltroniecc. ecc. continuino imperterriti a occupare gli alloggi privilegiati».

Chiedete l’Ici a Santa Madre Chiesa, scrivono alcuni lettori di Busto Arsizio a La stampa (19/12). «Siamo -dicono - un gruppo di baby pensionati che, in base ad una legge dello Stato, hanno deciso di fare una certa scel-ta. Indignati per il continuo intervento di autorità ecclesiastiche contro di noi, visto che l’alto clero non si curadella certezza del diritto per il bene del popolo, proponiamo che venga applicata la tassa di successione anche alasciti e donazioni fatte alla Chiesa, il cui patrimonio immobiliare è incalcolabile e viene accresciuto quotidia-namente grazie alle eredità. E per venire incontro alle esigenze dei Comuni, si potrebbe chiedere a Santa MadreChiesa anche l’Ici, con grande beneficio per la collettività».

Per finire, una lettere de la Repubblica (21/1): «Appartengo - scrive Luigi Amisal da Lanusei (Nuoro) - allafitta schiera di cittadini che a suo tempo si sono rivolti al giudice per ottenere un equo indennizzo per «espro-pri illegittimi»; il mio riguarda un esproprio avvenuto nel 1985 e tuttora la causa è in alto mare! Grande e co-cente è stata la delusione nell’apprendere la tempestività del legislatore nel ripresentare in questa Finanziariaun nuovo articolo di legge per ristabilire le misure dell’indennizzo per gli espropri suddetti, che in sostanzaripropongono quelli testé dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, decisione n. 369 del 2 nov. scorsopubblicata su «Repubblica» del 3 novembre. Ciò non è altro che un perditempo in quanto loro sanno beneche la predetta Corte come è logico che sia fra qualche anno lo dichiarerà ugualmente illegittimo. A che giovatutto questo? Non di certo ad inculcare nei cittadini la fiducia in questi governanti, che si sciacquano la boccacontinuamente nel ribadire che i tempi della Giustizia sono intollerabili e promettendo tutto il loro impegnoper ridurli!».

a cura dell’UFFICIO STAMPA della Confedilizia

RASSEGNA STAMPA

PROPRIETARI DI CASA,

scrivete ai giornali(e ai politici)

lettere brevi, e precise(specie in casi particolari)

È UN MODOPER FARCI SENTIRE

Un altro propose di mettere un’imposta unica sulle canzoni e sulle risate, visto che la nazione era la più allegradel mondo, e che una canzone la consolava di tutto; ma il ministro osservò che da qualche tempo non si facevanopiù canzoni scherzose e temette che, per sfuggire alle tasse, si diventasse troppo seri

VOLTAIRE

Page 14: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

14 febbraio1997

ADSIASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Poteri tutela ambientale e paesaggisticaCon Decreto 18.12.1996 il Direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni

culturali e ambientali ha delegato ai soprintendenti le attribuzioni “inerentiall’adozione ed all’emanazione degli atti preliminari e dei provvedimenti finali inordine all’esercizio dei poteri, limitatamente agli interventi interessanti il territo-rio di un unico comune, ad esclusione degli interventi relativi ad opere statali diautorizzazione in via surrogatoria e di annullamento, delle autorizzazioni rilascia-te ai sensi dell’art. 7 della legge 29.6.1939 n. 1497 previsti dall’art. 82, commanono, del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, come modificato dall’art. 1 del D.L.27.6.1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.8.1985 n. 431”.

Il testo completo del provvedimento può essere richiesto alla Confediliziacentrale.

Emilia, terra a séCon risposta a quesito fornita nell’ambito dell’attuazione del Protocollo

d’intesa con gli ordini dei dottori commercialisti, la Direzione regionale delleentrate per l’Emilia Romagna ha espresso l’avviso che, per gli immobili vinco-lati, “l’imponibile da dichiarare ai fini dell’imposizione indiretta, dovrà esserestabilito ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 e 51 del T.U. Dpr131/86 e potrà essere sottoposto a procedimento di congruità da parte dei com-petenti uffici con le limitazioni previste dal quarto comma dell’art. 52 del me-desimo T.U. in relazione al valore catastalmente come sopra determinato in ba-se alla vigente norma Iva e attribuito dal competente organo, a nulla rilevandole specifiche disposizioni per le imposte dirette e per l’Ici”.

La risposta contrasta clamorosamente con il parere 16.7.90 n. 350574 delMinistero delle finanze-Direzione generale.

Regione Toscana, per dimore e ville storicheLa regione Toscana sta lavorando ad un progetto per la valorizzazione delle di-

more e delle ville storiche, un patrimonio composto da circa 3.000 unità immobi-liari e che ha grandi potenzialità di sviluppo, ma allo stesso tempo deve risolveremolti problemi, da quelli della manutenzione a quelli normativi, ai vincoli legisla-tivi. La legge, approvata il 15 ottobre scorso, contiene le caratteristiche di snellezzaper le imprese che vorranno accedere ai finanziamenti e altri punti salienti a partiredall’elaborazione dei progetti e dei piani sperimentali di area per gli enti pubblici.

E il Regolamento della 512?Su segnalazione della Confedilizia, il sen. Cortelloni (Forza Italia) ha inter-

rogato i ministri per i Beni culturali e ambientali, dell’Ambiente e delle Finan-ze - per sapere - premesso che è stata istituita presso il Ministero delle finanzeuna commissione interministeriale con il compito di definire il nuovo schemadi Regolamento di esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 512 in materia diregime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, se la suindicata commis-sione si sia mai riunita; in caso affermativo, quale sia lo stato dei lavori prepara-tori del citato Regolamento; quali iniziative i Ministri interpellati, di concertotra loro e/o secondo le loro rispettive competenze, intendano intraprendere al fi-ne di accelerare l’approvazione del Regolamento stesso, per una sempre miglio-re valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico e culturale.

Nulla osta a sanatoriaÈ legittimo il nulla osta a sanatoria di un’opera pubblica realizzata su area

sottoposta a vincolo storico-artistico poiché, a differenza del potere obbligato-rio, che precede e orienta le scelte dell’autorità che l’acquisisce, esso esprime ungiudizio autonomo sulla compatibilità dell’opera con gli interessi alla cui tutelaè esclusivamente competente l’autorità che lo rilascia.

Consiglio di Stato; sezione IV; decisione 5 dicembre 1995,n. 978: Pres. Quartulli, Est. Lignani.

CASSA PORTIERICOSTITUITA TRA CONFEDILIZIA E CGIL - CISL - UIL

A seguito di un’intesa raggiunta tra la Confedilizia e i sindacati Cgil-Cisl-Uil nel corso delle trattative per l’aggiornamento del contratto colletti-vo di lavoro per dipendenti da proprietari di fabbricati, è stato demandato alComitato esecutivo della Cassa portieri il compito di esaminare la possibilitàdi costituire una forma previdenziale integrativa a favore dei portieri.

UIPIUNION INTERNATIONALE DE LA PROPRIETE´ IMMOBILIERESEDE: BRUXELLES - COMPONENTE PER L’ITALIA: CONFEDILIZIA

Comitato esecutivo a San Marino (24-25 maggio)Congresso a Barcellona (24-27 settembre)

Il Comitato esecutivo dell’Uipi si riunirà a San Marino il 24-25 maggioprossimi, su invito della Confedilizia italiana. Il Congresso internazionaledell’organizzazione si terrà invece a Barcellona, dal 24 al 27 settembre (l’ul-timo, com’è noto, si è tenuto a Torino). Prima del Congresso, il Comitatoesecutivo tornerà a riunirsi a Salisburgo, fra il 10 e il 13 luglio.

Lo ha comunicato il Presidente internazionale Toncic, preannunciando alPresidente confederale e al Vicepresidente Uipi, Viziano, una sua visita a Roma.

FIAIPFEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Ripetute prese di posizione degli agenti immobiliari della Fiaip - con in-terventi del presidente nazionale Luciano Passuti e del segretario nazionale Ar-mando Barsotti - per rivedere le disposizioni che, nel computare l’imponibilefiscale ai fini Invim di un immobile al 31.12.92, tengono conto delle vecchietariffe d’estimo e non delle eventuali riduzioni operate dalla legge 75/’93, men-tre lo stesso bene, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro e dell’Iva, haun valore imponibile calcolato sulla base delle nuove tariffe d’estimo.

ANACAMASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI COSTRUZIONE EMANUTENZIONE ASCENSORI (CONVENZIONATA CONFEDILIZIA)

L’Anacam ha predisposto alcune note tecniche relative all’applicabilità didirettive europee in tema di compatibilità elettromagnetica, agli ascensori.

Le Associazioni territoriali aderenti alla Confedilizia possono farne ri-chiesta alla Sede confederale.

ANIAASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE ASSICURATRICI (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Un accordo sulla trasparenza assicurativa è stato raggiunto fra l’Ania e al-cune associazioni di consumatori. L’intesa riguarda “trasparenza e qualità nellaliquidazione dei danni”, comprende Rc auto, auto rischi diversi ed è vincolanteper le compagnie che vi aderiscono (finora, una novantina, che coprono oltre il93% dello specifico mercato). Nel protocollo relativo, sono riportate le normedi comportamento che debbono essere seguite da compagnie e assicurati.

ANCEASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

L’immobile è veramente “immobile”“(In Italia) L’immobile è veramente «immobile», nel senso che il suo uso è

bloccato o appesantito da così tanti vincoli da poter passare di mano solo quandosono in gioco bisogni primari. Si può uscire quindi dalla crisi del mercato immo-biliare ed evitare che questa si trasformi in una più vasta crisi del sistema econo-mico e del credito, solo in un modo: conferendo all’immobile la «mobilità» tipi-ca delle merci e dei capitali. Solo a questa condizione si possono schiudere nuoveprospettive di rendimento del bene e far riconfluire nel settore il risparmio e, infin dei conti, superare la crisi speculativa degli anni scorsi”.

Lo ha scritto il Presidente dell’Ance, Vico Valassi, in un articolo che 24ore ha pubblicato il 24 gennaio scorso. Valassi, nello stesso articolo, sostieneanche che, al di fuori dei casi sociali (per i quali deve provvedere la collettivi-tà), “il bene-casa deve muoversi liberamente sul mercato senza alcun vincolo”:“Un processo di effettiva liberalizzazione del mercato indurrebbe utenti e pro-prietari a ricominciare a fare i conti con il mercato”. Il presidente dell’Anceconclude il suo articolo denunciando la pressione fiscale (“il prelievo si aggiraintorno al 110 per cento del valore dell’immobile”) e “gli anacronistici blocchiparalizzanti dell’attuale strumentazione urbanistica”.

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15febbraio1997

ASSOUTENTICONVENZIONATA CONFEDILIZIA

Protocollo d’intesa a Piacenza

La firma, a Piacenza, di un Protocollo d’intesa fra locale Confedilizia e Asso-utenti. Da destra: il presidente dell’Ape dott. Piero Caminati, il delegato Asso-utenti avv. Sandra Sacchelli, il segretario Ape p.a. Virginio Lanzoni.

Pietro PittaliaV. Manzoni, 29008100 NuoroAldo GarauV. Bernini, 209121 CagliariEugenio PontecorvoC.so Inghilterra, 4110138 TorinoGuido GuidottiC.So Inghilterra, 4110138 TorinoGiovanni LambertiV. Rovereto, 615057 TortonaStefano BettiP.zza Portello, 1/9 sc. b16124 GenovaEmanuele LazzatiV. Venini, 4620127 MilanoSandra SacchielliV. Prevostura, 10/a29100 PiacenzaAdelino TononV. G. Segantini, 434131 TriestePaolo Delle VedoveCorte Farina, 237121 VeronaFranco CampagniV. Valentini, 8/d50047 PratoMarco CesareV. Maestro Isacco, 2450127 FirenzeLuciano RossiV. Verdi, 3167100 L’AquilaDiego AltomonteV. Case Sparse, 4970044 Polignano a mare

Lucio SivieroV. Belved. d. Vomero, 10180127 NapoliLuigi PedutoV. Apollo, XI80127 NapoliAnna La BrunaP. zza S. Franc. d’Assisi, 1180127 NapoliMaurizio BenassutiV. Faccio, 1537100 VeronaSaverio MangiolaC.so Europa, 517025 LoanoGianluigi TabogaV. Pineland, 317020 Borghetto S. SpiritoMario VioV. Filangeri, 3535125 PadovaAndrea Drezzadorolungargine Bassanello, 235124 PadovaPiero AntonelliV.le Leopardi, 3460041 SassoferratoPaolo MollicaV. Princ. di Belmonte, 10190139 PalermoPaolo MensiV. F. Faccio, 25/b37122 VeronaFranco BombasseiV. M.C. dell’Alboro, 367030124 VeneziaMimma GenzanoVico Settembrini, 1685100 PotenzaMario Di JulloV. Isonzo, 3166034 Lanciano

Giorgio PantoliC.So Canal Chiaro, 6541100 ModenaSilvia ScalettarisV. Piave, 2333100 UdineCesare ZanonC.so Fogazzaro, 15136100 VicenzaGiuliano BondV. Loreto, 332100 BellunoLorenzo TrippettaV. Riccitelli, 1164100 TeramoGiuseppe GentileP.zza Alcide de Gasperi, 1371100 FoggiaCarlo E. Traina ChiariniV. Galleria Cavour, 340124 BolognaGiancarlo CattaneoV. XX Settembre, 215100 AlessandriaAntonella De FranceschiV. Dalmazia, 656126 PisaMario Del ChiccaV.le R. Barilla, 2443100 ParmaAntonio GuarnacciaV. Nazionale, 4589040 MonasteraceFiliberto MeliaV. Giorgina Saffi, 547100 ForlìGiovanni GiaccheV. Amalfi, 419100 La SpeziaGualtiero BarbieriV. Tito Strozzi, 3344100 FerraraPaola FalardiV. Pascoli, 724100 Bergamo

Struttura perifericaL’Assoutenti, organizzazione facente parte della Consulta delle asso-

ciazioni di consumatori presso il Ministero dell’industria e riconosciuta -tra l’altro - dalle Ferrovie dello Stato come la maggiormente rappresenta-tiva nel settore trasporto locale, è convenzionata con la Confedilizia (siveda Cn luglio ’96). Si segnalano di seguito i nomi dei delegati perifericidell’Assoutenti, ricordando che la sede nazionale dell’Assoutenti è in viaCelimontana 38, 00184 Roma, tel. 06/4819196, 70450594, fax06/48420399.

FIDALDOFEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Colf: nuovi minimi retributivi per il 1997Con il 1° gennaio 1997 sono scattati i nuovi minimi retributivi per i

collaboratori familiari. Lo ricorda la Fidaldo - Federazione italiana datori dilavoro domestico - aderente alla Confedilizia, spiegando come i nuovi im-porti per i lavoratori domestici siano stati aggiornati sulla base della varia-zione del costo della vita (dati ISTAT).

Dal 1° gennaio 1997 i minimi retributivi per il lavoro domestico sono:Conviventi a tempo pieno, stipendio mensile: categoria 1ª super)

1.207.680 lire, 1ª) 1.076.850, 2ª) 875.570, 3ª) 674.290.Conviventi a tempo parziale (25 ore settimanali), stipendio mensile: ca-

tegoria 1ª super) 694.420 lire, 1ª) 644.100, 2ª) 553.520, 3ª) 452.880.Non conviventi, paga oraria: categoria 1ª super) 9.560, 1ª) 8.710, 2ª)

7.250, 3ª) 5.280.Assistenza notturna (nella fascia oraria dalle 20 alle 8), stipendio mensi-

le: categoria 1ªa super) 1.388.830 lire, 1ª) 1.258.000, 2ª) 1.006.400.Presenza notturna (nella fascia oraria dalle 21 alle 8), paga oraria: cate-

goria unica 805.120 lire.Indennità giornaliera vitto e alloggio: 6.660 lire.

Sul contributo 10% all’Inps“L’Amministratore immobiliare” - Mensile indipendente degli Amministra-

tori di condominio diretto da Rosario Calabrese pubblica un esaustivo articolo sulcontributo Inps del 10%. Sullo stesso mensile, anche la “Bozza di proposta di leg-ge per il riconoscimento delle associazioni professionali” ed un’illustrazione delnuovo Contratto portieri stipulato dalla Confedilizia con i sindacati Cgil-Cisl-Uil.

REGISTRO AMMINISTRATORIPRESSO ASSOCIAZIONI TERRITORIALI CONFEDILIZIA

ASSINDATCOLFASSOCIAZIONE DATORI DI LAVORO DOMESTICO (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Fisco: colf deducibili?Ministero, troppo costoso per erarioL’introduzione di una disposizione che consenta la deduzione dall’Irpef

delle spese sostenute dalle famiglie per i servizi resi dalle colf o da collabora-tori per la cura di soggetti bisognosi di assistenza generica (come gli anzia-ni) “comporterebbe rilevanti riduzioni del gettito fiscale, con evidente con-trasto rispetto alle attuali esigenze di risanamento dei conti pubblici edall’impegno della compagine governativa per il raggiungimento dei ben no-ti obiettivi imposti dagli accordi di Maastricht”.

È quanto sostiene il Ministero delle Finanze, rispondendo ad un’interro-gazione del parlamentare Tommaso Foti (An). Quest’ultimo ha rilevato co-me il ministro Visco, quando era soltanto un parlamentare, aveva propostonel 1995 una mozione per chiedere l’introduzione di questa deduzione. Nel-la risposta all’interrogazione il sottosegretario alle Finanze Fausto Vigevanisostiene che il “governo ha allo studio interventi nella direzione” chiestadall’interrogazione come dimostra ad esempio l’abrogazione del limite dideducibilità per le spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap.Secondo le Finanze, però, “una disposizione agevolativa” su tutti i collabora-tori domestici “finirebbe per trasferire sulla fiscalità generale i costi relativia servizi che non possono essere equiparati ad altre prestazioni di caratteresociale (assistenziali, sanitarie, ecc)”.

L’on. Foti ha replicato che “difendere l’attuale situazione significa favo-rire la diffusione del lavoro nero e i conseguenti fenomeni di evasione totale:d’altra parte non era proprio l’onorevole Visco tra i primi firmatari dell’ordi-ne del giorno, approvato dalla Commissione Finanze della Camera il 29 no-vembre 1995, con cui si impegnava il governo ad emanare un provvedimen-to che contemplasse la deducibilità fiscale degli oneri sostenuti dalle fami-glie per i collaboratori occupati?”.

“Emerge chiaramente - conclude Foti - una grave contraddizione traquanto proposto a suo tempo dal deputato Visco in materia di sgravi fiscalie il comportamento tenuto, successivamente, dal ministro Visco sulla stessaquestione: è questa la coerenza degli uomini dell’Ulivo?”.

Page 16: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

16 febbraio1997

Sottoscritto l’accordo economico portieri tra Confedilizia e CGIL-CLa Confedilizia e le organizzazioni

sindacali FILCAMS-CGIL-FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno firmato il21 gennaio l’accordo relativo al rinno-vo della parte economica del contrattocollettivo nazionale di lavoro per i di-

pendenti da proprietari di fabbricati,scaduto il 31 dicembre 1996.

Le nuove tabelle-paga, in vigoredal 1° gennaio scorso (salvo alcune di-verse decorrenze specificatamente indi-cate), sono le seguenti:

TABELLA A

Portieri di cui alle lettere A) ed A/1) dell’art. 3 (valori mensili)

SALARIO UNICO MINIMO NAZIONALE CONGLOBATO (ART. 60).- in vigore dal 1 gennaio 1997 L. 515.000- in vigore dal 1 gennaio 1998 L. 540.000- in vigore dal 1 luglio 1998 L. 565.000

Indennità di scala mobile (art. 63) L. 984.754

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI (ART. 61)- per ogni 10 vani catastali o frazione

superiore a 5 (oltre i 50 vani) L. 1.300- per ogni ascensore o montacarichi L. 3.420- per ogni scala oltre la prima L. 4.360- per ogni citofono con centralino interfono L. 2.950- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio,

ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmenteil lavoro del portiere: per ogni appartamento L. 3.890

- indennità pulizia scale: per ogni piano (1) a partiredal 6° compreso L. 5.350

- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o piani pilotys:per superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazionesuperiore a mq 25 L. 1.300

- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2):per superfici superiori a mq 100, ogni mq 50, o frazionesuperiore a mq 25 L. 1.300

- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde (2):superfici superiori a mq 100, ogni mq 50, o frazionesuperiore a mq 25 L. 1.300

- per servizio di esazione (valore percentualesulle somme riscosse) 0,50

- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone,limitatamente al periodo di accensione (3)-(4) L. 65.000

- per la conduzione degli impianti di riscaldamentoe condizionamento a gasolio, limitatamente al periododi accensione (3)-(4) L. 41.200

- per la conduzione degli impianti di riscaldamentoe condizionamento a gas con o senza orologio,limitatamente al periodo di accensione (3)-(4) L. 23.600

Note(1) Il numero dei piani è calcolato sommando quelli relativi a tutte le

scale ad esclusione degli androni e del piano cantine.(2) Nell’ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli im-

porti di cui sopra sono ridotti del 50%.(3) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale,

se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessiva-mente aumentati del 50%.

(4) Nel caso di esistenza di una o più caldaia, anche se in locali diver-si, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzio-ne la caldaia per il riscaldamento, l’indennità per la conduzionedelle medesime è di L. 23.600.

Portieri di cui alla lettera A) dell’art. 3

VALORI CONVENZIONALI MENSILI- alloggio L. 34.000- energia L. 3.000- riscaldamento L. 3.000Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmentedagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore.

INDENNITÀ SOSTITUTIVERimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godi-mento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 64.- alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituti

non conviventi art. 11 - 5° comma) L. 20.000- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 14

secondo comma) L. 220.000- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori

nella prima fascia) 20 KWH- riscaldamento (per il periodo di accensione

previsto localmente dalla normativa nazionale) L. 60.000

TABELLA B

Portieri di cui alle lettere B) ed B/1) dell’art. 3 (valori mensili)

SALARIO UNICO MINIMO NAZIONALE CONGLOBATO (ART. 60).- in vigore dal 1 gennaio 1997 L. 460.000- in vigore dal 1 gennaio 1998 L. 483.000- in vigore dal 1 luglio 1998 L. 505.000Indennità di scala mobile (art. 63) L. 908.411

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI (ART. 61)- per ogni 10 vani catastali o frazione

superiore a 5 (oltre i 50 vani) L. 1.180- per ogni ascensore o montacarichi L. 3.110- per ogni scala oltre la prima L. 3.960- per ogni citofono con centralino interfono L. 2.680- appartamenti destinati esclusivamente ad uso di ufficio,ambulatorio, pensione, ecc. che aggravino notevolmenteil lavoro del portiere: per ogni appartamento L. 3.540- per servizio di esazione (valore percentuale

sulle somme riscosse) 0,50- per la conduzione delle caldaie di riscaldamento a carbone,

limitatamente al periodo di accensione (1)-(2) L. 65.000- per la conduzione degli impianti di riscaldamento

e condizionamento a gasolio, limitatamente al periododi accensione (1)-(2) L. 41.200

- per la conduzione degli impianti di riscaldamentoe condizionamento a gas con o senza orologio,

limitatamente al periodo di accensione (1)-(2) L. 23.600

Note(1) Nel caso di esistenza di due caldaie, installate nello stesso locale,

se entrambe funzionanti, i valori di cui sopra sono complessiva-mente aumentati del 50%.

(2) Nel caso di esistenza di una o più caldaia, anche se in locali diver-si, per la sola produzione di acqua calda, quando non sia in funzio-ne la caldaia per il riscaldamento, l’indennità per la conduzionedelle medesime è di L. 23.600.

Portieri di cui alla lettera B) dell’art. 3

VALORI CONVENZIONALI MENSILI- alloggio L. 34.000- energia L. 3.000- riscaldamento L. 3.000Detti valori si applicano solo nel caso in cui i valori previsti localmentedagli appositi DD.MM. ai fini contributivi siano di importo inferiore.

INDENNITÀ SOSTITUTIVERimborsi (valori mensili) da corrispondere in caso di mancato godi-mento degli elementi di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 64.- alloggio - per ogni vano (limitatamente ai sostituti

non conviventi art. 11 - 5° comma) L. 20.000- alloggio (limitatamente al periodo di prova: art. 14

secondo comma) L. 220.000- energia elettrica (nei valori previsti dagli enti erogatori

nella prima fascia) 20 KWH- riscaldamento (per il periodo di accensione previsto

localmente dalla normativa nazionale) L. 60.000

TABELLA C

Lavoratori di cui alla lettera C) dell’art. 3

PAGA ORARIA UNICA MINIMA NAZIONALE CONGLOBATA (ART. 67)- in vigore dal 1 gennaio 1997 L. 3.270- in vigore dal 1 gennaio 1998 L. 3.405- in vigore dal 1 luglio 1998 L. 3.540Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.783

INDENNITÀ ACCESSORIE (GIORNALIERE) (ART. 68)- accensione e spegnimento delle luci L. 490- apertura e chiusura del portone L. 490- distribuzione della posta L. 490

TABELLA D

Lavoratori di cui alla lettera D) dell’art. 3

PAGA ORARIA UNICA MINIMA NAZIONALE CONGLOBATA (ART. 67)- in vigore dal 1 gennaio 1997 L. 4.330- in vigore dal 1 gennaio 1998 L. 4.480- in vigore dal 1 luglio 1998 L. 4.635Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.855

Page 17: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

17febbraio1997

portieri tra Confedilizia e CGIL-CISL-UILTABELLA E

Lavoratori di cui alla lettera E) dell’art. 3

PAGA ORARIA UNICA MINIMA NAZIONALE CONGLOBATA (ART. 67)- in vigore dal 1 gennaio 1997 L. 3.735- in vigore dal 1 gennaio 1998 L. 3.875- in vigore dal 1 luglio 1998 L. 4.015Indennità oraria di scala mobile (art. 63) L. 4.816

TABELLA F/G

Lavoratori di cui alle lettere F) e G) dell’art. 3

STIPENDIO MENSILE UNICO MINIMO NAZIONALE (ART. 67)Lett.F) Lett.G)

- in vigore dal 1.1.1997 L. 950.000 L. 787.000- in vigore dal 1.1.1998 L. 985.000 L. 815.000- in vigore dal 1.7.1998 L. 1.015.000 L. 843.000

INDENNITÀ MENSILEdi scala mobile (art. 63) L. 1.030.000 L. 880.000

Classificazione lavoratoriLa classificazione dei lavoratori

dipendenti da proprietari di fabbrica-ti, come prevista dal contratto e ri-chiamata dalle tabelle, è la seguente:A) Portieri che prestano la loro

opera per la vigilanza, la custo-dia e la pulizia degli stabili adi-biti ad uso di abitazione o ad al-tri e, secondo le consuetudinilocali, per le altre mansioni ac-cessorie inerenti agli stabili aiquali essi sono addetti, fruendodi alloggio.

A1)Portieri che presentano la loroopera per la vigilanza, la puliziae le altre mansioni accessorie de-gli stabili ad uso di abitazione oad altri usi, senza alloggio.

B) Portieri che prestano la loroopera soltanto per la vigilanza ela custodia degli stabili adibitiad uso di abitazione o ad altriusi, e, secondo le consuetudinilocali, per le altre mansioni ac-cessorie inerenti agli stabili aiquali essi sono addetti, conesclusione dei servizi di puliziama fruendo di alloggio.

B1) Portieri che prestano la loroopera soltanto per la vigilanza ele altre mansioni accessorie de-gli stabili adibiti ad uso di abi-tazione o ad altri usi, senza al-loggio.

C) Lavoratori che, con rapporto dilavoro continuativo e non occa-sionale, prestano la loro operanegli stabili adibiti ad uso diabitazione o ad altri usi, per lapulizia dell’androne, delle scalee degli accessori, con esclusionedel servizio di vigilanza e custo-dia. Ad essi possono essere affi-dati ulteriori servizi quali: ac-censione e spegnimento dell’im-pianto di illuminazione, apertu-ra e chiusura del portone, distri-buzione della posta ed altri ser-vizi similari.

D) Lavoratori che, con rapporto di

lavoro continuativo e non occa-sionale, prestano prevalente-mente la loro opera nei com-plessi immobiliari ad uso di abi-tazione o ad altri usi, con man-sioni di operaio qualificato, perla manutenzione degli immobi-li, degli impianti ed apparec-chiature in essi esistenti o che diessi costituiscono pertinenza.

E) Lavoratori che, con rapporto dilavoro continuativo e non occa-sionale, prestano la loro operanei complessi immobiliari aduso di abitazione o ad altri usi:per la pulizia e/o conduzione deicampi da tennis e/o piscine, e/ospazi a verde (non inferiori amq. 200), e/o spazi destinati adattività sportive e ricreative ingenere, con relativi impiantisempre che l’attività non richie-da particolari capacità tecnichespecializzazioni o licenze), e/osorveglianza e pulizia di localicondominiali destinati a par-cheggio di autovetture dei con-domini.

F) Lavoratori che svolgono mansio-ni di concetto, operativamenteautonome, che comportino par-ticolari conoscenze ed esperienzetecnico-professionali comunqueacquisite, anche con eventualecoordinamento esecutivo dell’at-tività di altri dipendenti, quali:impiegati di concetto, anchetecnici, contabili di concetto,programmatori meccanografici,segretari di concetto.

G) Lavoratori che svolgono mansio-ni d’ordine, con adeguate cono-scenze tecnico-pratiche, comun-que acquisite quali: contabilid’ordine, operatori meccanogra-fici, addetti di segreteria conmansioni d’ordine, addetti a ser-vizi esterni per il disbrigo dicommissioni presso Enti, Istitu-ti ed Uffici pubblici e/o privati. da: 24 ore, 15.1.97

Page 18: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

18 febbraio1997

Il conduttore può chiedere di sanare la morositàsolo nel procedimento di convalida di sfratto

(e il pagamento dev’essere integrale)La particolare sanatoria della morosità, stabilita dall’articolo 55

della legge 392/1978, trova applicazione soltanto nel procedimento diconvalida di sfratto per morosità di cui all’articolo 658 del Cpc e nonpure qualora sia introdotto, con citazione, un ordinario giudizio di ri-soluzione del contratto per inadempimento: nel qual caso, ai sensi delterzo comma dell’articolo 1453 del Cc, non è consentito al conduttoreadempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda.

In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore cuisia stato intimato lo sfratto per morosità nel pagamento del canone -ottenuta la concessione del termine di grazia - non provveda, nel ter-mine concesso, a pagare integralmente i canoni scaduti con gli interessie le spese processuali liquidate dal giudice in sede di concessione deltermine, legittimamente viene emessa ordinanza di convalida di sfrat-to, salva peraltro la possibilità di verificare secondo le regole generalidel codice la gravità dell’inadempimento, nel giudizio cognitorio ordi-nario, instaurato in caso di diniego dell’ordinanza di rilascio.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 7 agosto 1996 n. 7253(Presidente Sciolla Lagrange Pusterla; Relatore Sabatini; Pm - difforme - Sepe).

Fisco: socio occultoConsiderando che l’aliquota Irpef per redditi lordi (si badi bene:

lordi) superiori a 14.000.000 annui è del 27%, per redditi superiori a30.000.000 è del 34%, per redditi superiori a 60.000.000 è del 41%,possiamo dire che un normale proprietario di casa rientra almeno nellafascia del 34%. Lo Stato, bontà sua, applica la tassa “solo” sull’85% delpercepito per cui, ipotizzando il possesso di un appartamento con unarendita catastale intorno a lire 1.600.000/1.800.000, un valore catasta-le di 160/180 milioni, un affitto intorno alle 700/800.000 al mese,avremo la seguente situazione:

Irpef L. 28.90Tassa salute L. 5.60

AFFITTO L. 100 Ici L. 13.00/ Registro/ Consorzi L. 300/ Bolli

L. 50.50

Valori che, ripetesi, si riferiscono ad un contribuente del tutto“normale”, perché ben altri valori si ottengono considerando un contri-buente “ricco”.

Un qualsiasi proprietario di casa si ritrova dunque come socio dimaggioranza al 50.50% lo Stato.

Qualsiasi socio, almeno onesto, contribuirebbe almeno nella stessapercentuale alle spese, che invece sono a totale carico del socio di mino-ranza.

Non solo: quando diventa necessario intervenire sull’immobile ilsocio Stato si guarda bene dal partecipare in qualche modo alle spese,ma esige un’imposta che va da L. 10 a L. 19 per ogni 100 lire.

Se poi - non potendo più convivere con un socio tanto esigente,tanto esoso e tanto vessatorio - quel “normale contribuente” decide didisfarsi del bene, quel socio gli impone un’ulteriore imposta (Invim) eimpone all’acquirente, nuovo socio di minoranza, una tassa che va da L.4 a L. 10 per ogni 100 lire di valore.

Ogni ulteriore commento è superfluo.Elaborazione Delegazione Confedilizia Gambettola (Forlì).

L’inquinamento, va detto senza esitazioni, è sempre e ovunque un fenome-no legato non al capitalismo, ma alla sua assenza: non alla libertà d’impresa,ma al mancato funzionamento di un mercato basato sui diritti di proprietà.

Questo ragionamento parte dalla constatazione elementare, ma spesso tra-scurata, che ad esserne inquinate sono solitamente le risorse pubbliche, quali l’atmosfera,i mari, i laghi, i fiumi, le spiagge, le foreste: quelle cioè prive di un proprietario. Tuttiquesti beni si caratterizzano, dal punto di vista giuridico, per l’assenza di dirit-ti privati di proprietà su di essi e per l’appartenenza alla collettività nel suocomplesso. GUGLIELMO PIOMBINI, Università di Bologna

Per un ecologismo liberista

La sanzione tributarianon passa all’erede

La pena pecuniaria tributaria nonsi trasmette agli eredi. È questo l’in-novativo principio sancito dalla Cortedi cassazione con la sentenza numero10823 del 4 dicembre 1996. Nella suaarticolata ed esauriente motivazione, ilSupremo collegio compie un riesamedella questione facendo espresso riferi-mento ai contrari precedenti dellastessa Corte che avevano deciso per latrasmissibilità: sentenza 4 luglio 1962n. 1703, che si è basata sul caratterecivile della pena, e sentenza 11 feb-braio 1988 n. 1468, in relazione allasua natura risarcitoria.

An: proposta di leggesu applicazione Icia baite montagna

Una proposta di legge ed un’in-terrogazione sul problema dell’appli-cazione dell’Ici a baite e fienili dimontagna, sono state presentate daldeputato triestino Roberto Menia diAlleanza Nazionale. La proposta inparticolare - come ha spiegato Menia -tende a colmare un vuoto legislativo.La legge 133 del ’94, infatti, cheall’art. 9 prevede l’istituzione del cata-sto dei fabbricati, detta norme chepossono considerarsi valide per le zonedi pianura o collina, ma sono inconce-pibili - secondo Menia - per la monta-gna. Qui si trovano in genere baite di25-30 metri quadrati di superficie e di60-70 metri cubi di volume ove, nellastagione estiva, viene riposto il forag-gio o fienili e stalle per il ricovero delbestiame. Gran parte di queste costru-zioni, risalenti agli inizi del secolo,versano in condizioni di degrado, sonoormai resti di una passata civiltà agri-cola che però non vengono presi inconsiderazione dall’attuale regolamen-tazione legislativa. Molte amministra-zioni comunali in sede di accertamen-to Ici, stanno richiedendo ai possessoridi tali rustici - ha continuato Menia - i“requisiti di ruralità”, in mancanza deiquali scattano anche le penalità per imancati versamenti degli anni prece-denti. Secondo la proposta di Menianon si considerano produttive di red-dito di fabbricati né le costruzioni nébaite e fienili, situati in montagna, chenon vengono più utilizzati.

Resta la normasul deposito cauzionaleper i certificati ipotecari

Le norme sul “deposito cauziona-le” in relazione alla domanda di rila-scio del certificato ipotecario non sonostate abrogate e pertanto è facoltà delconservatore dei registri immobiliaridi pretendere tale deposito.

Dipartimento entrate - Direzionecentrale catasto -

Ris. 27 agosto 1996, n. 203/T

Art. 26, vive o è morto?Come riportato su Cn di

gennaio ’97, la legge 662/’96(Finanziaria ’97) ha introdottonuove disposizioni in tema dicondominio edilizio e di sem-plificazione urbanistica. Diver-samente da precedenti decreti-legge in materia - tutti decadu-ti e reiterati - non viene riporta-ta l’esplicita abrogazionedell’art. 26 del “vecchio” con-dono (legge 47/’85) concernentele opere interne.

È opinione prevalente chela citata legge 662/’96 abbiaoperato, col suo art. 2, comma60, un’implicita abrogazionedell’art. 26 della legge 47/’85.Pertanto, le opere interne sareb-bero ora regolate da tale comma60, che normando le procedureper il rilascio della concessioneedilizia (e della possibilità, adeterminate condizioni, del ri-corso alla denuncia di inizio at-tività) tratta anche delle opereinterne.

Vendite forzate ai notaiConcessa la sededeliberante

La Commissione Giustiziadel Senato ha ottenuto la sededeliberante (che fa prevedere unarapida approvazione del provve-dimento, senza passaggio in aula)per il disegno di legge del Go-verno che affida ai notai le espro-priazioni forzate immobiliari.

Relatore, sen. Centaro(Forza Italia)

Contribuenza consorzi,aumenti in vista

L’aumento del sovrapprezzotermico renderà più cara l’energiaelettrica e, di conseguenza, piùoneroso di oltre l’8% il funziona-mento degli impianti dei Consor-zi di bonifica e di irrigazione. Lastima è dell’Associazione naziona-le bonifiche irrigazioni migliora-menti fondiari che prevede, per-tanto, anche aumenti degli im-porti della contribuenza per i pro-prietari di immobili situati in ter-ritori a sollevamento meccanico eper gli utenti irrigui.

In particolare, ha precisatouna nota dell’associazione, il rinca-ro elettrico interesserà due impor-tanti attività svolte dai Consorzidi bonifica: l’azionamento delleidrovore per il sollevamento delleacque di scolo e l’azionamentodelle pompe per il sollevamentodelle acque per l’irrigazione.

Page 19: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

19febbraio1997

Ecologismo liberistaIl più delle volte, lo stesso

interesse personale che spinge ilproprietario privato a valorizzareil proprio bene porta l’uomo po-litico o il funzionario governativoa disinteressarsene. Le decisionipolitico-burocratiche tendono in-fatti ad orientarsi non tanto versol’interesse pubblico, come le pococredibili teorie stataliste vorreb-bero far credere, quanto a soddi-sfare le richieste dei gruppi dipressione più influenti, capaci diricambiare con voti e appoggi.Non c’è nessuna certezza chedall’azione combinata delle spin-te e controspinte politiche scatu-riscano risultati soddisfacenti, adesempio, dal punto di vista dellalotta all’inquinamento o della tu-tela paesaggistica; l’esperienzadimostra piuttosto che le regola-mentazioni poste a difesa dei be-ni pubblici sono quasi sempreinefficaci, inapplicabili, o inap-plicate, e i controlli dall’alto deltutto illusori.

* * * * *

L’intervento statale, facendoscomparire gli incentivi indivi-duali, rischia spesso di rivelarsicontroproducente. Il livello diinquinamento dei paesi a econo-mia socialista, nettamente supe-riore a quello dei paesi a econo-mia mista, si spiega non con laconsiderazione che i governanticomunisti fossero meno sollecitidi quelli occidentali a protegge-re l’ambiente, ma col fatto che làvi era una maggiore estensionedella proprietà pubblica e delcontrollo politico delle risorse, edi conseguenza maggiori eranol’incuria e l’abbandono da partedi tutti i membri della società.

* * * * *

Gli individui, agendo razio-nalmente, tendono a sovraconsu-mare le risorse collettive senza al-cun riguardo per le conseguenzefuture, e a trattarle come se fosse-ro gratuite o quasi. Si tratta di unfenomeno ben noto alla scienzaeconomica, confermato dalla co-mune esperienza: le medesimepersone che, quotidianamente,sporcano le strade, imbrattano imuri, o gettano rifiuti sullespiagge, in casa propria non tengo-no e non tollerano questi compor-tamenti; sempre per lo spessomotivo, l’unico modo per impe-dire l’eccessivo consumo di riscal-damento nei condomini è statoquello di passare da un impiantounico centralizzato a contatori se-parati per ciascuna famiglia.

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

FONDI RUSTICI

Quote latte:proprietari fondiari,“quote separate da terra”

In merito alle proteste dei pro-duttori di latte è intervenuta la Fe-derazione Nazionale della ProprietàFondiaria.

Secondo il Presidente Carlo Ca-stelbarco Albani, tale situazione “siè verificata perché nella normativaitaliana l’assegnazione delle quotelatte è stata separata dalla terra cuile quote dovrebbero corrispondere, adifferenza di quanto avviene nel re-golamento comunitario”.

“La normativa italiana - ha ag-giunto Castelbarco - assegna le quoteai produttori indipendentemente dalfatto che siano proprietari o affittuaridel terreno sul quale sorge la loro im-presa”, e “quando essi decidono di in-terrompere la loro attività, possonorivendere o affittare le quote che pos-siedono, ingenerando negli allevatoricon produzione in eccedenza l’attesadi poterla compensare con l’acquisi-zione di nuove quote”. “Questo - hadetto ancora il Presidente dei pro-prietari fondiari - ha innescato uncircolo vizioso del quale vediamo og-gi gli effetti eclatanti”.

Nella normativa europea, invece- proseguiva la nota - il passaggiodelle quote è imprescindibile, salvorarissime eccezioni, dal passaggio diproprietà della terra stessa su cui essesono disponibili. “Se anche nella legi-slazione italiana - ha concluso Castel-barco - le quote latte fossero rimastelegate alla terra la loro distribuzioneavrebbe avuto un riferimento piùpreciso, stabile e controllabile”.

I canoni di locazione, secondo il CensisLa progressiva introduzione dei “patti in deroga” ha prodotto un generale processo di perequazione verso

l’alto ed ha inciso profondamente sulla struttura del canone ancorché attualmente sia giudicato “adeguato” dapiù della metà delle famiglie. Mentre l’incidenza media dell’affitto sul reddito è ancora contenuta entro il30%, il canone medio è passato da 341.000 lire/mese del 1992 a 533.000 del 1996, con una crescita nel perio-do del 56%.

La qualità dell’immobile incide in modo significativo nel meccanismo di determinazione del canone: ilpassaggio da uno standard abitativo modesto ad un’abitazione di profilo elevato comporta un incrementodell’affitto del 55% circa.

I canoni praticati dall’Inail risultano maggiorati, rispetto alla media, del 15% circa, quelli dell’Enpam(627.000 circa, in assoluto i più elevati) del 18%.

Gli affitti più bassi sono quelli richiesti dall’Inpdap (483.000 lire/mese), distanti 144.000 lire/mese daquelli massimi dell’Enpam.

I costi abitativi dovuti al peso degli oneri accessori riproducono analoghi distacchi. Tuttavia, in questo ca-so, le condizioni di maggiore convenienza si registrano per gli inquilini dell’Inail i quali corrispondono menodi 90.000 lire mensili a fronte delle 207.000 lire versate da chi occupa gli alloggi dell’Enpam. Per questi ulti-mi gli oneri accessori pesano quasi il doppio rispetto alle 118.000 registrate nella media generale dei casi.

La maggioranza delle famiglie (65,5%) considera l’attuale canone adeguato alla qualità dell’alloggio el’11,9% addirittura vantaggioso.

I giudizi di soddisfazione raggiungono punte massime tra gli inquilini dell’Inps (canoni adeguati perl’83,6%, vantaggiosi per il 6,8%), dell’Enasarco (rispettivamente 71,4% e 14,3%) e dell’Enpam (69,0% e25,9%).

da: CENSIS - Organizzare la gestione dei patrimoni e dei terreni immobiliariRapporti di sintesi - dicembre 1996

Fare sciopero?L’opinione del Presidente dell’Ape-Confedilizia

di LuccaSe fossimo un sindacato di lavoratori dipendenti, potremmo indire

uno sciopero.Se fossimo un’organizzazione di negozianti potremmo organizzare una

serrata.Se fossimo un’associazione di lavoratori autonomi, potremmo concor-

dare una qualche astensione dalle nostre attività.Essendo, come siamo, un’associazione di proprietari di fabbricati che

cosa possiamo fare, in quanto tali, per protestare per l’ennesima tassa che siabbatte sulla proprietà, aggiungendosi alle tante tasse e soprattasse che giàci affliggono?

Una marcia fra le tante? Una manifestazione pubblica? Un convegnoulteriore? Non ci sembrano buone idee.

Volendoci guadagnare un’incriminazione, potremmo invitarvi all’eva-sione fiscale? No grazie, non ci sembra il caso; oltretutto siamo gente cheha sempre ritenuto opportuno fare il proprio dovere, se non altro, per staretranquilli.

La nostra protesta sapete quale dovrebbe essere?Dovrebbe essere una grande campagna di civismo, una continua azio-

ne per la legalità, una vera e propria lotta per il diritto.Dobbiamo assillarli tutti: i nostri governanti, i nostri amministratori,

i nostri dipendenti, autorità e non autorità assortite. Scriviamo ai giornali -a tutti i giornali - lettere brevi ed incisive (se no, non le pubblicano).

Dobbiamo pretendere di avere tutto quanto ci spetta; dobbiamo insi-stere perché facciano tutto quanto è loro dovere fare; dobbiamo chiederetutto quanto è possibile.

Se non possiamo licenziarli, se dobbiamo pagarli, togliamoci almenola soddisfazione di rendere loro meno comoda la vita.

La nostra segreteria ed i consulenti studieranno le formule standard;quello che conta è che i soci Ape ed il maggior numero di proprietari pos-sibile aderiscano.

Continuiamo a vivere la nostra vita di pecore purché, almeno nel to-sarci, non ci feriscano. Pietro Mazzarosa

I buoi e le mucche, così come i cani e i gatti, non scompariranno maidalla faccia della terra, per quanto intensivo possa esserne lo sfruttamen-to economico, finché apparterranno a padroni preoccupati della loro sa-lute e della loro proliferazione. Le specie animali che non hanno un pro-prietario, in quanto res nullius, o la cui proprietà sia statale, sono invececondannate a scomparsa certa, come già sta avvenendo.

GUGLIELMO PIOMBINI, Università di BolognaPer un ecologismo liberista

Page 20: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

20 febbraio1997

Attenzione a questi segni,sono quelli dei nomadi

(da un’interrogazione parlamentare dell’on. Peruzzotti ed altri, Lega nord)

=Buon obiettivo

=Casa molto buona

=Casa con gente generosa

=Casa con gente amichevole

=Casa disabitata

=Qui vivono donne con cuore

=Donna sola

=Casa appena visitata

=Inutile insistere

=Non interessante

=Cane in casa

=Cane

=Pubblico ufficiale

=Carabinieri o polizia attiva

=Evitare questo comune

=Pericolo o sempre abitata

=Qui si dà lavoro

=Buona accogl. se si parla di Dio

=Notte

=Domenica

=Pomeriggio

=Mattina

=Casa ricca

=Casa controllata telefonic.

=Niente di interessante

INTERNET IMMOBILI

Siti immobiliari• Ired-http://www.ired.com• Cybercasa - http://www.alfanet.it/faronet• Casa.It - http://www.casa.it/default.htm• Tuttocasa - http://www.tuttocasa.it• Homemagazine - http://www.homemagazine.it• In Casa - http://www.aea.incasa.htm• Borsa immob.telematica - http://www.madeinitaly.com/infodata/bit• Agricola Sforni - http://icom.it/sforni/casali.html• Altrecase -http://www.ats/duck/altrecas/index.html• Elba on line - http://www.elbalink.it• Casa 2001 - http://www.novanet.it• Sofinpar - http://www.to.it/sofinpar• Fiaip - http://www.fiaip.it

Mercatini e inserzioni• Cliocom - http//www.clio.it• Brava Casa - http://globnet.rcs.it/bravacasa• Casaviva - http://www.casaviva.com/menu.html• Secondamano -http://www.secondamano.it

Scambio di casa• Internet Home Exchange - http://www.win.com/exchange• Intervac - http://www.intervac.com• Internet Vacation Home Exchange - http://www. austinre.com/vhex

CASSAZIONE GIURISPRUDENZA

Parentela e conflitto d’interessiInteressante sentenza della Cassazione (n. 2562/96, inedita) in materia di conflitto d’interessi.“In tema di deliberazioni assembleari - ha detto la Suprema Corte - assunte con il voto di un socio in conflitto

d’interessi con la società, se è vero che, ai sensi dell’art. 2373, comma primo, cod. civ. sono rilevanti anche quelle si-tuazioni in cui l’interesse in conflitto non faccia capo direttamente al socio, bensì a terzi, tuttavia occorre individua-re in questi casi indici precisi ed univoci in base ai quali possa affermarsi che il socio ha votato in funzione dell’inte-resse altrui”. Non costituisce indice significativo in tal senso - così hanno detto, ancora, i giudici romani - “il merofatto che il socio si trovi in rapporto di parentela con altro soggetto, estraneo alla società e con essa in conflitto d’in-teressi”. Nella specie, l’assemblea aveva deciso di porre termine alla locazione dell’immobile ove la società avevaesercitato la propria attività industriale e di concedere in affitto l’azienda ad altra società, di cui era socio il figlio diun socio della prima società, il quale figlio era anche comproprietario dell’immobile.

Acqua più cara in otto cittàLe tariffe dell’acqua cominciano a

lievitare. In otto città (Roma, Milano, Fi-renze, Torino, Bologna, Genova, Anconae Bari) sono scattati gli aumenti dei ca-noni di depurazione che porteranno leprossime bollette ad aumentare fino almassimo di 18 mila lire l’anno che si re-gistrerà a Bologna e Roma. Le altre cittàinvece sono ancora incerte se applicarel’aumento del canone dell’acqua stabilitodal Cipe nell’1,4% per il 1997. Per ilmomento solo Firenze e probabilmenteTorino sembrano essere orientate per ilsì. Le altre sei città attendono la pubbli-cazione del provvedimento sulla GazzettaUfficiale per decidere. Questi aumenti siaggiungono a quelli decisi l’anno scorsodalle otto città e che (è il caso di Milano eFirenze) hanno portato ad un raddoppiodel costo dell’acqua rispetto al ’95.

Edilizia: agevolazioni manutenzione,chiesta riduzione al 4%

Tutti d’accordo con i costruttori edi-li che chiedono l’ulteriore abbassamentodell’IVA sugli interventi di manutenzio-ne straordinaria e la deducibilità dei costiper le imprese. Rappresentanti del gover-no, sindacalisti ed economisti, che si sonoincontrati in occasione di un convegnoorganizzato dall’Ance sul “ruolo strategi-co della manutenzione edilizia” hannoinfatti riconosciuto il ruolo trainante delsettore delle costruzioni per l’economiaitaliana e la necessità di correggere il de-creto legge fiscale di fine ’96 che ha ab-bassato l’IVA dal 19 al 10 per cento, por-tandola al 4%. “Le misure di riduzionedell’IVA previste per gli interventi dimanutenzione straordinaria - ha detto ilpresidente dell’Ance, Vico Valassi - nonsono sufficienti perché non producono al-cun risultato. Bisogna avere più corag-gio: portare l’IVA al 4% e introdurre ladeducibilità totale a favore di chi fa l’in-tervento, per indurre la solidarietà tra chipaga e chi fa il lavoro. Questa - ha ag-giunto - è l’unica ricetta possibile per ri-durre il lavoro nero e l’abusivismo”.

D’accordo anche Gianni Mattioli,sottosegretario ai lavori pubblici: “Siamoassolutamente convinti della validitàdell’indicazione”, ha detto.

TARIFFE Ecologismo liberistaIn un paese come l’Italia, do-

ve la cultura statalista è pervasi-va, difficilmente si sono potuteconcepire strategie di tutela dellanatura fondate sugli incentivi delmercato. La legislazione ambien-tale adottata fino ad oggi costi-tuisce un classico elenco di ineffi-caci quanto velleitari tentatividella classe di governo di ammi-nistrare l’ambiente facendo usodei tipici sistemi da Kombinat so-vietico. È ovvio che, indipenden-temente dalle capacità e dallabuona volontà degli amministra-tori pubblici, le intrinseche defi-cienze dei metodi utilizzati ren-dono difficile il raggiungimentodegli obiettivi. Mentre i terreni, iboschi e le acque private sonoperfettamente conservate, dalpunto di vista geologico ed eco-logico, dai relativi proprietari,non altrettanto può dirsi deicommons, cioè dei beni colletti-vizzati. Malgrado la severità, an-che a livello penale, delle norma-tive ambientali, i mari e i laghicontinuano a fungere da discaricadei rifiuti trasportati dai fiumi, iboschi vanno a fuoco ad ogni ini-zio d’estate, d’inverno cedono e iterreni franano.

* * * * *

Occorre che alla politicizza-zione dell’ecologia subentri laconsapevolezza che nel settorepubblico, come in quello priva-to, coloro che prendono decisio-ni rispondono ad incentivi per-sonali, e che per questa ragionel’intervento pubblico può risul-tare facilmente inefficace, cor-ruttore, perverso, costoso e li-berticida. La chiave delle rifor-me sta allora nel fornire le moti-vazioni giuste affinché i decisori,pubblici o privati che siano, agi-scano responsabilmente in ter-mini economici ed ecologici. Gliambientalisti devono impararead essere più critici verso la po-litica e più fiduciosi nella libertàindividuale, perché, come ci ri-corda Tibor Machan, se le donnee gli uomini liberi non saprannogestire l’ambiente, nessun altrolo farà al loro posto.

* * * * *

L’esistenza di beni inqui-nanti costituisce la prova che ifondamenti giuridici del capita-lismo sono stati violati, che ilprincipio di non invasione non èstato fatto rispettare, e che i di-ritti individuali sulla propriapersona e sulla propria proprietànon sono stati tutelati.

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

Page 21: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

21febbraio1997

Assemblea, argomentida trattare

L’indicazione, nell’avvisodi convocazione della assem-blea condominiale, dell’elencodelle materie da trattare ha laduplice funzione di rendereedotti i condomini circa gli ar-gomenti sui quali essi dovran-no deliberare, al fine di con-sentire la loro partecipazionealla assemblea con la necessariapreparazione e informazione, edi evitare che sia sorpresa labuona fede degli assenti, a se-guito di deliberazioni non in-cluse nell’ordine del giorno. Atale fine non è necessaria unaindicazione particolareggiatadelle materie da trattare, ma èsufficiente una indicazione sin-tetica, purché chiara e non am-bigua, specifica e non generica,che consenta la discussione el’adozione da parte dei condo-mini delle deliberazioni conse-quenziali e accessorie: l’accerta-mento della sussistenza o no ditali requisiti costituisce una in-dagine di fatto, salvo che sottoil profilo della insufficienza edella contradditorietà dellamotivazione. (Nella specie, laSuprema Corte, in applicazionedei principi sopra riassunti haritenuto che nell’ordine delgiorno concernente «decisioniin merito alla trasformazionedella centrale termica da car-bone ad altro combustibile»fossero ricomprese le scelte piùconvenienti imposte dalla tra-sformazione stessa, estese anchealla gestione e, pertanto, anchela decisione di affidare la ge-stione del nuovo impianto, an-che quanto alla fornitura delcombustibile, a una certa so-cietà per i cinque anni succes-sivi).

Cass. 15.10.96 n. 8963Pres.Sammortani, rel. Corona

CONDOMINIO

Costi base costruzione 1992-’95Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella sua seduta del 31 gennaio scorso, il costo base di costruzione a me-

tro quadrato degli immobili ultimati nel periodo settembre-dicembre 1992 e negli anni 1993, 1994 e 1995.Per le regioni centro-settentrionali (fino a Umbria, Marche e Lazio) i costi base di cui sopra sono, rispettiva-

mente, i seguenti: 1.277.000, 1.309.000, 1.347.000, 1.383.000.Per le regioni meridionali (da Campania, Abruzzo, Molise e Puglia verso sud) gli stessi costi sono, rispetti-

vamente, i seguenti: 1.185.000; 1.215.000; 1.250.000; 1.284.000.È stato anche stabilito che gli elementi costitutivi del costo base di cui all’art. 22 della legge 27.7.1988 n.

392 incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma lettera a) dell’art. 22 precitato;b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera b), del medesimo articolo;c) 12 per cento per il costo dell’area di cui al secondo comma, lettera c), del più volte precitato articolo.

I costi base di cui sopra verranno formalmente approvati con decreto ministeriale, che sarà pubblicato in Gazzetta.

Aliquote Ici, facciamo il puntoQuest’anno i Comuni potran-

no per la prima volta usufruire diquella flessibilità, in tema di Ici,che la loro Associazione Anci hasempre a gran voce richiesto mache per il solito si è tradotta, daparte dei singoli enti locali, nellascelta di un’aliquota sempre piùelevata. Vedremo come i Comunisi comporteranno concretamente,tenute presenti alcune importantinovità introdotte quasi sempre tut-te dal collegato alla Finanziaria ’97(la legge 662/’96), che fissa al 15aprile prossimo il termine per deli-berare le aliquote Ici.

Premessa. L’aliquota dovrà es-sere decisa dal Consiglio comunale,non più dalla Giunta municipale.Ci saranno quindi maggiore chia-rezza e più netta trasparenza, ancheperché in Consiglio siede un’oppo-sizione che può avanzare propostealternative, sollecitare maggior-mente l’attenzione dei cittadini, ri-chiamare la Giunta ad evitare ag-gravi fiscali. Erroneamente moltigiornali parlano, in questi giorni,di “approvazione” delle aliquote Icida parte delle Giunte: si può trat-tare solo di proposte che le Giunteavanzano ai rispettivi Consigli,unici organi competenti - daquest’anno - in tema di aliquote.Sarà bene ricordare che è pendentealla Corte costituzionale un proce-dimento relativo proprio all’inco-stituzionalità del deferimento -previsto dall’anteriore normativa -alla Giunta della competenza in te-ma di aliquote Ici, procedimentosorto da un ricorso presentato insede di giustizia amministrativa daun’associazione territoriale dellaConfedilizia.

Da ricordare anche che la cir-costanza che le tariffe d’estimo sal-gono ipso facto del 5% determinaautomaticamente - se non si proce-derà a una diminuzione - un mag-giore incasso per il Comune del5% in tema di Ici, ad aliquota in-variata rispetto al ’96.

C’è, in facoltà deliberativa deiComuni, una serie che quasi do-vremmo dire numerosa di aliquote.La confermata riduzione del 50%per gl’immobili inagibili o inabi-tabili si affianca alla possibilità distabilire l’aliquota minima per ifabbricati invenduti, nel limite ditre anni, di proprietà delle societàimmobiliari. I Comuni possono di-versificare - in aumento o in dimi-nuzione - l’aliquota per immobilidiversi dalle abitazioni o possedutiin aggiunta all’abitazione principa-le o non locati. Ricordiamo, aquest’ultimo proposito, che per lecase sfitte è possibile non solo aumenta-re, ma anche diminuire l’aliquota: te-nuto conto dello sfitto non certovolontario oggi dominante, soprat-

tutto nel settore non residenziale, sa-rebbe opportuno che i Comuni riflet-tessero prima di tassare gravementeunità immobiliari che risultano liberenon per “speculazione” (che sarebbe inrealtà autoflagellazione) bensì per con-dizioni oggettive di mercato. Solo indiminuzione, cioè agevolata, è invecel’aliquota prevista per gli enti senzascopo di lucro.

Ulteriore possibilità è l’aliquotaunica - ridotta - per le prime case, frut-to della parificazione dell’abitazioneprincipale di inquilino e di proprieta-rio. Tale previsione, introdotta dallalegge 556/’96 di conversione del de-creto-legge 437/’96, è stata fatta espli-citamente salva dalla legge 662/’96. Siprevede che il Comune che introduceun’aliquota ridotta per la cosiddettaprima casa del proprietario la introdu-ce, con ciò stesso, anche a favore dellaprima casa abitata da un inquilino.

È importante rilevare che l’aliquo-ta ridotta per la prima casa è unica.Non è cioè possibile adottare un’ali-quota “normale” - poniamo - del 6 permille, un’aliquota prima casa abitatadal proprietario del 4 per mille eun’aliquota prima casa abitata dall’in-quilino del 5 per mille. La riduzionedev’essere identica, perché unica è l’aliquotaridotta. Giustamente ItaliaOggi (artico-lo di Gianni Macheda, 15 genn.) haparlato di “applicazione indifferenziataalle due fattispecie (prima casa di pro-prietà e affittata) della misura ridottaeventualmente deliberata”.

Infatti la dizione letterale dellanorma parla di “una aliquota ridotta”,intendendosi per “una” il numeralecardinale e non l’articolo indetermina-tivo (chè in tal caso sarebbe stato usato,per ragioni eufoniche, l’articolo apo-strofato un’). Non solo: il riferimentodell’aliquota ridotta è “in favore dellepersone fisiche soggetti passivi e deisoci di cooperative edilizie a proprietàindivisa, residenti nel Comune”. Unaduplice categoria, dunque, di contri-buenti favorita dall’aliquota ridotta,che esclude le persone giuridiche.

Dopo il riferimento a tali catego-rie, viene motivato l’oggetto: “per leunità immobiliari direttamente adibitead abitazione principale nonché perquelle locate con contratto registrato

ad un soggetto che le utilizzi comeabitazione principale”. La congiunzio-ne nonché unisce le “unità immobiliariadibite ad abitazione principale” aquelle locate. Il “nonché” - si noti bene -non vuole pertanto collegare “una ali-quota ridotta” ad altro termine, perchéin tal caso si sarebbe dovuto scrivere,dopo “nonché”, la dizione “un’aliquotapure ridotta” o “un’altra aliquota ri-dotta”, e prima di “nonché” si sarebbedovuta inserire una virgola.

La lettura, quindi, del testo dellalegge porta logicamente a ritenere cheil legislatore ha pensato ad una, ed unasola, aliquota ridotta; non a più aliquo-te ridotte, atteso che non v’è un soloelemento grammaticale - morfologicoo sintattico - che possa essere recato asostegno di tale tesi. Viceversa l’analisilogica, oltremodo chiara, dell’unico pe-riodo costituente il comma 1 dell’art. 4cui ci riferiamo vede come soggetto “icomuni” e come unico complementooggetto “una aliquota ridotta”, aventecome complemento di scopo o fine “leunità immobiliari”, queste ultime diduplice natura: quelle abitate dal pro-prietario e (“nonché”) quelle locate.

Ci si può anche, ad abundantiam,riferire a quanto sostenuto dall’on. Fer-dinando Targetti (Pds), relatore dellaconversione in legge del decreto-legge437, il quale ha esplicitamente fatto ri-chiamo, nel corso della discussionesvoltasi in aula alla Camera, all’emen-damento “in base al quale l’aliquota ri-dotta è applicata anche alle abitazionilocate con contratto registrato ad unsoggetto che la utilizza come abitazio-ne principale”. Attenzione: l’aliquotaridotta viene applicata, secondo le pa-role del relatore, anche alle abitazioniprincipali locate. La stessa aliquota:non una differente aliquota. Nonun’altra aliquota, maggiore o minoreche sia. No: proprio la stessa, non unadiversa. Il che conferma che il legisla-tore ha pensato (come ritiene anche ilSottosegretario alle Finanze, on. prof.Gianni Marongiu) ad una sola aliquotaridotta, senza consentire differenziazio-ni fra inquilino o proprietario abitantela prima casa.

Marco BertonciniSegretario Generale Confedilizia

Page 22: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

22 febbraio1997

Ecologismo liberistaI pesci e le balene non sono

gli unici animali vittime di po-litiche stataliste errate. Nelmondo vi sono altre specie, co-me gli elefanti, le tigri, i panda,i rinoceronti, alcuni uccelli, cherischiano l’estinzione. La respon-sabilità sarebbe, a detta diGreenpeace e di altri movimentiverdi, dello sfruttamento com-merciale senza scrupoli fatto sul-la pelle di questi esseri. Ancorauna volta viene addossata al ca-pitalismo l’accusa di non saperapprezzare valori come la “bio-diversità” e l’equilibrio ecologi-co.

Le cose stanno veramentecosì? Perché allora alcune fami-glie di animali, come i cani, igatti, i bovini, i suini, gli equi-ni, il pollame, la cui richiesta èaltissima in tutto il mondo,non rischiano minimamentel’estinzione, mentre le altre ri-cordate sopra, per le quali ladomanda del mercato è estre-mamente più bassa, corrono ungrave pericolo di scomparsa? Èdifficile, per non dire impossi-bile, fornire una risposta soddi-sfacente al quesito facendo usodelle categorie mentali dell’ani-malismo statalista. La verità èche il pericolo in cui incorronoquesti animali non dipende dauna loro presunta debolezza fi-siologica, ma dai difetti delleistituzioni giuridiche prepostealla loro tutela.

* * * * *

Malgrado l’evidenza dimo-stri che il capitalismo e la pro-prietà privata hanno prodottoinnovazioni favorevoli alla salutedell’ambiente più di qualsiasialtro sistema, gli ecologisti con-tinuano a chiedere che questoprocesso sia guidato dalla bene-volenza dei funzionari pubblici,rivelando un completo disinte-resse per l’approfondimento deifatti storici e per lo studio deireali meccanismi di funziona-mento degli apparati politico-burocratici. Viene del tutto tra-scurato il fatto che gli incentiviad innovare e a sviluppare mezziefficienti e a basso costo per ri-solvere i problemi più urgentisono completamente estranei aiburocrati dell’economia pianifi-cata. Rimane quindi misteriosoil motivo per cui dovremmoconsiderare questi funzionari go-vernativi più motivati, più com-petenti e più virtuosi degli uo-mini e delle donne che agiscononel mercato.

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

PRIMA CASA

La Cassazionechiarisce il concettodi “idoneità”

Gode dei benefici fiscali perl’acquisto della prima casa chisia già proprietario di un im-mobile che non sia «concreta-mente idoneo a sopperire ai bi-sogni abitativi».

È stata la prima sezione ci-vile della Cassazione a stabilirel’importante principio, con sen-tenza n. 6476/96, depositata incancelleria il 18 luglio (relatore:Giulio Graziadei).

La dottrina aveva già apertola strada a tale orientamentogiurisprudenziale, sostenendo lanecessità di far riferimento alle«esigenze soggettive propriedell’acquirente e della di lui fa-miglia»: in questo modo, peresempio, la dottrina giungeva ariconoscere il diritto ai beneficiex articolo 1 della legge 22aprile 1982, n. 168, in capo achi mettesse al mondo dei figlie intendesse acquistare un ap-partamento più spazioso senzadover vendere prima quello or-mai inadeguato. Ma il ministe-ro, con circolare del 2 marzo’94, aveva dato lo stop all’uti-lizzazione di «parametri sogget-tivi» nella determinazione delconcetto di idoneità. E ora èstata la volta della Cassazione,che si è trovata a giudicare, suricorso delle Finanze, in meritoal caso di due fratelli che, aven-do deciso di convivere ed essen-do comproprietari solo di unpiccolo immobile balneare, ave-vano reclamato l’applicabilitàdell’aliquota agevolata per l’ac-quisto di un nuovo e più ampioappartamento, questo sì, «suffi-ciente per le necessità della fa-miglia». La Suprema Corte hachiarito che quel che è rilevan-te, ai fini fiscali, è «la carenzadi altro alloggio concretamentein grado di sopperire ai bisogniabitativi»; e che «detta inido-neità inerisce ai requisiti neces-sari per il godimento dell’age-volazione e peraltro si collega acircostanze relative alla situa-zione personale del contribuen-te, di modo che, a fronte diprovvedimento di diniego delbeneficio per il dato oggettivodella proprietà di altra casa, essadeve essere dedotta e provatadall’interessato, non potendoall’uopo bastare una mera di-chiarazione d’inadeguatezza,senza l’allegazione di elementiatti ad evidenziarla».

Il “Mensuale” di Carlo VNel 1535, in mancanza di successori legittimi, il Ducato di Mila-

no finì nelle mani di Carlo V. In quegli anni la Spagna si trovava coin-volta in guerre assai dispendiose. All’imperatore non sembrava quindivero di poter ricavare un bel gruzzolo dal nuovo possedimento. I suoiconsiglieri pensarono subito a un’imposta straordinaria da versare ognimese agli esattori delle città (di qui il nome di «mensuale»). Nel de-creto con il quale Carlo V imponeva il gravoso tributo si faceva solennepromessa di abolirlo non appena le circostanze lo avessero consentito.L’imperatore mantenne la parola: quando la tensione militare si placò,il mensuale venne sospeso per un anno, trascorso il quale fu però preci-pitosamente reintrodotto, in misura più che raddoppiata. I rappresen-tanti del sovrano si guardarono bene dall’irritare ulteriormente i suddi-ti trasformandolo in un tributo ordinario quale, in realtà, era ormai di-ventato (in margine a un registro in cui erano elencati gli oneri straor-dinari ai quali erano soggetti i lombardi, un funzionario annotò conuna punta di amarezza: «hoc vocabulo utuntur in consolatione populorum».Ovvero quando una parola, appunto straordinario, serve ad addolcireun boccone indigesto, cioè il salasso perenne).

(da: Giovanni Vigo, “Le tasse di Carlo Ve quelle di Romano I”, in: Il mondo, 21.12.96)

Oneri fiscali sul possesso dell’abitazioneIn tabella riassumiamo il quadro degli oneri fiscali che attualmente

gravano sul possesso di una abitazione in riferimento alla quale si pre-sume un valore catastale aggiornato al 1991 di £. 120.000.000: talevalore, per effetto della revisione degli estimi catastali (a partire dal1992), è mediamente elevato, per l’anno 1996, a £. 200.000.000.Bisogna inoltre tenere conto che l’ILOR applicabile nel 1991, è statasostituita, a partire dal 1993, dall’ICI; l’ILOR era deducibile, sia purenella misura del 75%, l’ICI invece è totalmente indeducibile; l’immo-bile si considera posseduto da una contribuente con un reddito annuolordo compreso fra i 30 ed i 60 milioni, con una aliquota di imposizio-ne marginale IRPEF pari al 33% (1991) e 34% (1996); a far data dal1993 dal reddito dell’abitazione principale è deducibile un importofino ad 1.000.000; in caso di locazione si assume un reddito effettivoimponibile di £. 6.000.000 annui; l’ICI si assume con l’aliquota mediadel 5,5 per mille; sulla prima casa è prevista una riduzionedell’ammontare dell’ICI pari a £. 180.000.

1991A: prima casa

ILOR (1.200.000x 16,2%) £. 194.000 +IRPEF (1.055.000x 33%) £. 348.000 =

£. 542.000

N.B.Nell’ipotesi di una abitazione esente daILOR, l’onere complessivo era pari a £.396.000 (1.200.000x 33%).

B: seconda casa

ILOR (1.600.000x 16,2%) £. 259.000 +IRPEF (1.055.000x 33%) £. 464.000 =

£. 723.000

N.B.Trattandosi di una abitazione non principa-le, il reddito imponibile viene aumentato diun terzo (art. 38 DPR 917/86) in caso diesenzione da ILOR l’onere complessivo erapari a £. 528.000 (1.600.000x 33%).

C: abitazone locata

ILOR (1.600.000x 16,2%) £. 972.000 +IRPEF (1.055.000x 33%) £. 1.739.000 =

£. 2.711.000

N.B.In caso di immobile in regime di esenzioneda ILOR, l’onere complessivo era pari a £.1.198.000 (6.000.000 x 33%).

C: abitazone locata

ICI (200.000.000x5,5‰) £. 1.100.000 +IRPEF (6.000.000x34%)* £. 2.040.000 +TASSASALUTE (2.000.000x4,6%) £. 92.000 =

£. 3.232.000 *

B: seconda casa

ICI (200.000.000x5,5‰) £. 1.100.000 +IRPEF (2.000.000+1/3 x 34%)* £. 906.000 =

£. 2.006.000 *

Il reddito imponibile IRPEF è aumentato di 1/3(art. 38 DPR 917/86).

1996A: prima casa

ICI (200.000.000x5,5‰) £. 1.100.000 -IRPEF (1.055.000x33%) £. 180.000 =

£. 920.000 +IRPEF (2.000.000x34%) £. 680.000riduzione imponibile IRPEF(1.000.000x 34%) £. 340.000 =

£. 1.260.000

Page 23: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

23febbraio1997

Per la manomissionedel contatore Enelconfigurabile il reato di furto

Il contratto di utenza di ener-gia elettrica è un vero e propriocontratto di somministrazione de-stinato a soddisfare bisogni perio-dici e continuativi attraverso lacostituzione di un rapporto dure-vole, sulla base di un impegno dipotenza, cioè con l’obbligo delsomministrante di tenere a dispo-sizione dell’utente una determina-ta quota di energia. L’entità dellasomministrazione, in relazione al-la quale deve essere corrisposto ilprezzo, viene misurata dal conta-tore, e quindi detta misurazionenon solo definisce la prestazioneerogata in termini quantitativima, correlativamente, determinail momento in cui l’energia passa,secondo i termini contrattuali,dalla disponibilità del sommini-strante all’utente. Con la conse-guenza che ogni difettosa misura-zione (o in quanto non avvenuta oavvenuta per entità inferiori) deveessere configurata come sottrazio-ne di energia senza il consensodell’ente proprietario. Difatti, so-lamente a seguito dell’esatta mi-surazione si determinano sia lapattuita uscita dal patrimoniodell’ente dell’energia elettrica,della quale l’ente stesso ha assun-to l’obbligo di somministrazione,sia nel contempo il conseguimen-to della sua disponibilità da partedell’utente in conformità all’ac-cordo posto in essere. In assenzadi detta misurazione, che ha la va-lenza di individuare l’entità dellacosa trasferita all’utente, e quindidi specificare il consenso dell’enteerogatore in termini corrispon-denti, si configura un impossessa-mento illecito dell’energia elettri-ca da parte dell’agente; fatto cheesattamente va qualificato sottol’ipotesi criminosa del furto. Lacondotta dell’agente, all’evidenza,prescinde dall’induzione in erroredel somministrante, ed è direttaall’impossessamento dell’energiaelettrica utilizzando i mezzi ne-cessari a superare, anche con l’ar-tificio, la contraria volontàdell’ente proprietario. Il consegui-mento del profitto, inoltre, nonpuò ritenersi in rapporto di conse-guenzialità causale con l’artificioo il raggiro, né tale scopo illecitosi realizza attraverso l’attività vo-lontaria e cosciente del soggettopassivo, atteggiamento volitivodel tutto assente nella specie.

Corte di cassazione - Sezioni Unitepenali - Sentenza 6 dicembre 1996

n. 10495 (Presidente La Torre;relatore Albamonte; Pm - conforme -

Toscani; Ricorrente Nastasi)

Per presidiare gli stadi, la forza pubblica non manca maiQuali sono le ragioni dei proprietari?

I proprietari si lamentano non perché percepiscono un canone troppo basso dagli inquilini, ma perché oggise uno decide di affittare il proprio immobile non ha più alcuna certezza di quando ne rientrerà in possesso. Ec-co perché la gente è sempre più restia ad affittare, ecco perché aumenta sempre più l’emergenza abitativa.Che fare, dunque?

Bisognerebbe rivedere la legge sugli affitti. Si dovrebbero stabilire dei termini per la finita locazione (…).Una volta arrivati alla data della scadenza del contratto, l’inquilino dovrebbe avere un tempo realmente breveper restituire la casa al proprietario: sei mesi, massimo un anno. Alla scadenza di questo periodo la forza pub-blica dovrebbe intervenire su semplice richiesta del proprietario per liberare l’appartamento.Ma spesso manca la disponibilità della forza pubblica.

Per presidiare gli stadi non manca mai. È una questione di volontà. È grave che questi provvedimentidell’autorità giudiziaria non siano stati eseguiti a distanza di tanti anni.Perché si è creata questa situazione?

A forza di rinviare, a Firenze siamo arrivati a circa 7.000 sfratti da eseguire: è un grosso problema sociale.Oggi stiamo eseguendo sfratti per necessità della fine dell’88. Per quelli che non viaggiano sulla corsia prefe-renziale della necessità, invece, non se ne parla neppure.

(intervista all’avvocato Giovanni Naccarato, esperto di locazioni, La Nazione, 18. 11. ’96)

SFRATTI

Associazioni settorechiedono rilancioattività Cer

Dare nuovo impulso all’attivitàdel comitato per l’edilizia residen-ziale (CER) e attivare un tavolo in-formale di consultazione tra gli ope-ratori per definire i possibili svilup-pi della politica del settore: questol’impegno preso dal sottosegretarioai lavori pubblici, Gianni Mattioli,al termine del suo incontro con irappresentanti di numerose associa-zioni che operano nell’edilizia resi-denziale (Federabitazione, Ancab,Ancol, Federcasa, Ance e Aniem).

Le associazioni - informa unanota di Federabitazione - hanno sot-tolineato a Mattioli “il gravissimostato di incertezza in cui opera ilCer, che è alla base del blocco delleattività istituzionali, con grave dan-no di tutti gli operatori”.

Oramai - prosegue la nota - “simisura in termini di anni” il ritardodi alcuni adempimenti (come l’effet-tuazione dei collaudi per gli inter-venti sperimentali e la stipula delleconvenzioni) che, se snelliti, “po-trebbero attivare oltre 30mila mi-liardi di investimenti”. Da qui la ri-chiesta di accelerare il lavoro del Cere, soprattutto in questa fase di tra-sferimento di competenze tra Stato eRegioni, di istituire un tavolo diconsultazione.

Il mercato, si limita a regi-strare e a soddisfare le domandedegli acquirenti, e se questi, co-me probabile, richiedono spaziverdi, aria pura e acqua pulita,imprenditori alla ricerca delprofitto glieli forniranno.

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

Ricorsi estimi, scopo raggiunto(si può quindi rinunciare…)

La Confedilizia ha a suo tempo promosso un’azione generalizzata di ricorsi av-verso gli estimi catastali cosiddetti Formica, riuscendo ad ottenere il risultato pre-fisso: ricondurre, a livello legislativo, le rendite catastali al reddito, anziché al valo-re. Infatti, il Parlamento si è in tal senso espresso con la legge n. 75/93 - frutto del-la campagna della Confedilizia, e solo della Confedilizia - ed il riferimento reddi-tuale è confermato (come da interessamento, ancora, della Confedilizia) dall’ultimaFinanziaria (che all’art. 3, c. 154, parla espressamente di “tariffe di reddito”).

Essendo stato raggiunto lo scopo voluto, ai ricorsi alle Commissioni tri-butarie in materia di estimi (ed anche a quelli Isi e Ici, se solo sugli stessi ba-sati) si può quindi ormai rinunciare - quantomeno, e di certo, per gli immobi-li delle categoria A, B e C -, anche ad evitare che i ricorrenti debbano svolgereuna qualsiasi attività. E, al proposito, è pure da ricordare che - successivamen-te alla campagna Confedilizia - è stato attivato il nuovo contenzioso tributa-rio, che prevede anche la condanna alle spese, ritenuta applicabile da un’inter-pretazione ministeriale (che qualche Commissione potrebbe condividere)all’attività processuale svolta dall’Amministrazione ricorrente dopo l’1.1.’96.

I soci interessati ai ricorsi di cui trattasi sono invitati a prendereimmediato contatto con l’Associazione territoriale di competenza, allaquale la sede centrale ha già inviato il modello per le rinunce ai ricorsied ogni istruzione.

IL PUNTO SU…

CASSAZIONE CONDOMINIO

Clausole nei regolamenti contrattualiLoro natura negoziale o regolamentare

La natura delle singole clausole regolamentari dipende non già dallafonte, negoziale o non, dell’atto in cui le stesse sono inserite, ma dal lorocontenuto oggettivo, sicché, con riferimento ai regolamenti cosiddetti con-trattuali, devono ritenersi di natura negoziale, e, perciò, modificabili solocon il consenso della totalità dei componenti il condominio, unicamente ledisposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi diciascun condomino, mentre vanno considerate di natura regolamentare, equindi suscettibili di revisione con le maggioranze prescritte dall’articolo1136 del Cc, le prescrizioni riguardanti le modalità di uso delle parti comu-ni e, in genere, l’organizzazione e il funzionamento del condominio.

Sezione II, sentenza 23 novembre 1996 n. 10372 - Pres. Patierno; Rel. Paolini;Pm (conf.) Iannelli; Ric. Devito Francesco; Controric.

Condominio di via Padre Vergara 183, Frattamaggiore

Page 24: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

24 febbraio1997

Confedilizia:delibere Ici, competenzadei Consigli comunali

Le aliquote dell’Ici debbo-no essere approvate dal Consi-glio comunale e non più dallaGiunta municipale, come av-veniva in precedenza. Lo hastabilito la legge finanziaria’87, “così innovando la disci-plina” ha dichiarato il presi-dente della Confedilizia, Cor-rado Sforza Fogliani, “al fine difavorire trasparenza e chiarezzanell’azione delle aliquotedell’Ici, che dovranno quindi -a partire da quelle in vigoreper il ’97 - essere deliberate daiConsigli comunali, dunque al-la luce del sole e dopo dibatti-to, e non più nel chiuso delleGiunte municipali”.

La Confedilizia ha ricordato- nel comunicato diramato allastampa - che l’innovazione nor-mativa è da mettersi in relazio-ne con un giudizio in corso da-vanti alla Corte costituzionalerelativamente alla costituziona-lità della precedente disposizio-ne, che prevedeva invece lacompetenza delle Giunte muni-cipali in tema di determinazio-ne delle aliquote Ici, giudiziopromosso a seguito di ricorsoalla giustizia amministrativa diun’associazione territoriale dellaConfedilizia stessa.

La Confedilizia lo hasubito respinto in totoAl Sunia piace moltola proposta Di Pietro

Per quanto ci riguarda, ri-troviamo con soddisfazione nelprogetto (Di Pietro) i puntiqualificanti della (nostra) pro-posta di legge di iniziativa po-polare.

Il superamento dello sfrat-to per finita locazione, non piùgiustificabile in un regime dicontrattazione periodica fraparti sociali, viene giustamentesancito, costituendo un puntofermo nel superamento di unalegislazione di emergenza evincolistica verso un diversoassetto fondato sugli accordicollettivi tra parti sociali.

LUIGI PALLOTTASegretario Generale SUNIA

Relazione introduttivaVII Congresso nazionale

CONFEDILIZIAi patti in deroga in buone mani

UN PO’ DI DATI

Proprietà e locazioneAumenta sempre il numero di

famiglie proprietarie di abitazioni.Secondo un’elaborazione Nomi-sma su dati Istat, nel giro di undecennio (1985-’94) la percentualecomplessiva è salita dal 67,2 al77,2. Nei Comuni capoluogo e inquelli con oltre 50mila abitantil’aumento è stato ancor più marca-to: dal 55 al 69,1%. Nei centriminori, ove già tre famiglie suquattro erano proprietarie di casa,l’incremento è stato del 7%: dal75 all’82%.

Le famiglie tendono a rimanerenella stessa abitazione per un altonumero di anni: il 15,3% - cioè cir-ca 2 milioni e 300mila famiglie -occupa la stessa casa da almeno 35anni, il 44% da 15 a 34 anni. La ri-dotta mobilità delle famiglie si av-verte anche dalla percentuale nonelevata sia di compravendite sia dilocazioni: su 100 abitazioni, ognianno cambiano proprietario solo2,4, mentre 3,6 vengono locate.

Le unità locate sono scese da-gli 8 milioni del 1980 ai 5,8 mi-lioni del ’94. I proprietari degliappartamenti locati sono per il68% privati, per il 25% enti pub-blici e per il 7% società.

Nel valutare questi dati occor-re tener presente l’incidenza sem-pre più rilevante dell’imposizionefiscale sia sui trasferimenti (cheinibisce l’acquisto) sia sul patrimo-nio (l’Ici colpisce tanto l’acquistoquanto la locazione) sia sui redditi(che, com’è noto, comprendonoanche redditi non percepiti e quin-di meramente virtuali, come quel-li della prima casa).

Produzione edificiSecondo il Cresme (Centro ri-

cerche economiche sociologiche dimercato e nell’edilizia), cui è asso-ciata anche la Confedilizia, l’anda-mento della produzione di edificiresidenziali, che è calata nel ’95 ri-spetto al ’94, dovrebbe quest’annorimanere stabile e scendere nel ’97(-1%). Nel ’96 verranno ultimate262mila abitazioni, mentre ne so-no state iniziate 252mila. Si pre-vede che nel ’97 s’inizieranno239mila abitazioni.

Molte nuove abitazioni sonoprodotte dall’ampliamento del pa-trimonio esistente, secondo unprocesso definito di riproduzione re-sidenziale. Altre unità sorgonoall’interno dell’edilizia industriale,in quanto sovente l’impianto in-dustriale di piccole dimensioni siaccompagna con la costruzione diun’abitazione che è residenza: odel custode della fabbrica o dellostesso proprietario.

Quel pasticciaccio bruttodelle norme sulla sicurezza lavoroUno Stato che emana norme inapplicabili, norme che necessitino

d’interpretazione e studio approfondito di un esperto che non trova fral’altro soluzione ai suoi dubbi se non attendendo la futura giurispru-denza talvolta contrastante, uno Stato che sanziona penalmente un da-tore di lavoro solo perché non ha provveduto a un adempimento buro-cratico non vuol far altro che «smorzare la voglia d’intraprendere» cheè ancora viva nell’animo di molti imprenditori e futuri imprenditori.

Forse non ci si rende conto che senza «datori di lavoro» non ci sa-ranno più «lavoratori», senza «prodotti» non ci sarà più «ricchezza» esenza «reddito» non ci saranno più «entrate per lo Stato»; quindi dato-ri di lavoro, lavoratori e Stato non devono essere delle figure in contra-sto fra loro ma devono cooperare insieme per dare il massimo:- gli imprenditori devono gestire le loro aziende al meglio e nel ri-

spetto delle norme;- i dipendenti devono prestare con professionalità il loro lavoro;- lo Stato deve gestirsi economicamente e con raziocinio ed emanare

norme applicabili e di facile lettura.L’unico assente in questo triangolo di obblighi sociali e morali è

ancora una volta, lo Stato.

da una lettera a Italia Oggi di Monica Nonini, Manzano - Udine

La lotta di classe? Ora, è contro le tassedi Rocco Buttiglione

Nella lotta per la distribuzione del valore prodotto fra il lavoratoree l’imprenditore si è inserito un terzo soggetto, che reclama per sé unaquota sempre crescente, e senza contrattarla con nessuno. Questo terzosoggetto è lo Stato. Se nell’Ottocento Karl Marx poteva immaginareche il valore aggiunto si dividesse grosso modo a metà fra il lavoro sa-lariato e l’impresa, oggi è probabilmente più vicino alla verità immagi-nare che la divisione sia 45% al salario, 10% all’impresa e 45% alloStato. Questo significa che il conflitto salariale che oppone il lavoratoresalariato all’imprenditore perde di importanza rispetto al conflitto fi-scale che oppone i contribuenti (lavoratori salariati e imprenditori in-sieme) allo Stato. I vantaggi che il lavoratore può conquistare con ilconflitto salariale sono marginali rispetto a quelli che può ottenere permezzo del conflitto fiscale.

(da: 24 ore, 31.12.96)

INTERVENTO

Edilizia: Istat, ripresa nel 1995ma non per le case

L’attività edilizia italiana ha sancito nel 1995, in termini di con-cessioni di costruzione, una netta ripresa che però interessa solo il set-tore non residenziale, mentre la costruzione di case ha segnato un calo.È quello che emerge dai dati completi relativi al 1995, resi noti dall’I-stat.

Le concessioni edilizie ritirate nel 1995 danno il seguente risultatoin metri cubi:Tipo Volume 1995 Var. % sul 1994Fabbricati non residenziali 126.120 +39,3Fabbricati residenziali 84.083 -4,8Totale 210.203 +17,5

L’incremento dei fabbricati non residenziali è dovuto alla ripresa, nel1995, degli investimenti nell’industria e nell’artigianato (da collegare al-la legge Tremonti): il 65,5% del volume dei fabbricati non residenzialiriguarda infatti edifici per l’industria. Nel campo dell’edilizia residenzia-le, invece, le cose continuano ad andare male: il calo ha interessato sia levere e proprie nuove costruzioni (-4,6%), sia gli ampliamenti di edificigià esistenti (6,5%). Per quanto riguarda il numero di abitazioni, il de-cremento è del 2,6%, con una riduzione della superficie media (da 90,12metri quadri del 1994 a 88,57 metri quadri nel 1995).

Page 25: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

25febbraio1997

Norma occulta,salirà tassa rifiuti

Il 1997 porterà con sé un au-mento anche della tassa rifiuti. Lorileva la Confedilizia, che ha sco-perto nella Finanziaria una normaocculta dalla quale deriverà l’in-cremento in questione. Finora,infatti, la tassa rifiuti solidi urba-ni (che, per legge, deve coprire icosti) era fissata escludendo dalcomputo parte della tassa di ver-samento dei rifiuti nelle discari-che (cosiddetta “tassa discariche”)istituita con la Finanziariadell’anno scorso. Ora invece tuttol’importo della tassa discaricherientrerà fra i costi e verrà quindia gravare sui contribuenti, per ef-fetto del meccanismo di pareggiodi cui si è detto.

Il presidente della Confedili-zia, Corrado Sforza Fogliani, ha alriguardo dichiarato: “Ancora unavolta si dà piena attuazione ad unvecchio uso italiano: ogni tassaprima o poi finisce per pesare su-gli utenti, anche se all’inizio - perfarla passare senza opposizioni ge-neralizzate - la si pone (o, meglio,si fa finta di porla) a carico di po-chi soggetti. Intanto, sale anchequesta nuova spesa per le fami-glie, e sempre nel quadro di uncosto della vita che si dice esserein diminuzione. Se i Comuni nonsapranno recuperare in efficienza -come finora mai o quasi mai han-no fatto - e sapranno invece solochiedere e richiedere norme tipoquella nascosta nell’ultima Finan-ziaria, non ci sarà limite né agliaggravi fiscali né agli sperperi”.

Così scrive Mattioli“Non sono un esperto di que-

stioni della città e della casa”. Cosìscrive - quasi a mò di premessa - ilSottosegretario Mattioli, sull’orga-no “Sunia oggi”, novembre ’96. Ese lo dice lui…, bisogna credergli.

Poi, lo stesso Sottosegretario“esalta” il Progetto Di Pietro perla riforma delle locazioni. Che le-gittima - chiarisce - due possibili-tà. “La prima, prevede patti in de-roga senza limiti sul canone, con-tratto quadriennale rinnovabileuna volta e chiusura definitiva indue anni se non vi è accordo perproseguire. L’altra possibilità è ilcontratto triennale, rinnovabilesenza alcun limite di tempo, chenon sia la sopravvenuta necessitàdel proprietario, e il canone con-certato: per i proprietari che scel-gono questa seconda via c’è il«bonus» fiscale”. Una preziosaconstatazione, che fa del bonus fi-scale un “miraggio” per i proprie-tari di casa minimamente accorti.

da: 24 ore, 17.10.97

Preoccupati per la rielezione, i governanti non sono forniti di alcun segnale per valutare i danni futuri delle pro-prie azioni, che in ogni caso, a differenza dei proprietari privati, non sopporterebbero personalmente. L’uomo politi-co viene a trovarsi, nei confronti di un bene pubblico, non nella posizione di un padrone che ha a cuore il lustro e labuona conservazione della proprietà, ma piuttosto in quella di un affittuario con lo sfratto esecutivo cui non interessapiù la manutenzione del bene. Egli è costretto a “spremere” al massimo il bene pubblico in gestione prima che passidi mano. Per quanto altruistici siano i suoi sentimenti nei confronti delle generazioni future, questi finiscono inevi-tabilmente col soccombere davanti alle realistiche esigenze della lotta politica corrente.

GUGLIELMO PIOMBINI, Università di BolognaPer un ecologismo liberista

I presupposti per la contribuzione consortileIl Corriere giuridico (n. 12/96) pubblica un accurato commento di Vincenzo Carbone alla sentenza della Cor-

te costituzionale sull’occupazione acquisitiva. Sulla stessa rivista, Stefano Benini commenta invece la decisionedel Consiglio di Stato sul fatto che l’occupazione illegittima non può avere effetti espropriativi.

Sul Bollettino tributario (n. 23/96) esaustivo articolo di Fausta Brighenti sulla vendita di immobili nel falli-mento e rettifica del valore.

“Leasing di abitazioni tra esenzioni e imponibilità Iva” è il titolo dello studio che Gaspare Arnao e FabioCastelli pubblicano sul Corriere tributario (n. 2/97), che pubblica pure un articolo di Luigi Bellini sull’applicabi-lità delle agevolazioni “prima casa” anche ai fabbricati in costruzione.

La rivista i Contratti (n. 6/96) pubblica un commento di Aurelio Cappabianca alla sentenza delle SezioniUnite della Cassazione sull’integrazione del canone ex art. 23 legge 392/78 nelle locazioni ad uso abitativo.

Su Consulente Immobiliare (n. 552/96) da segnalare lo studio di Antonella Flores e Mauro Conti in materia disalute e sicurezza nei cantieri temporanei nonché l’articolo sul recepimento della “direttiva cantieri”.

Lorenzo Giorgio Mottura tratta su il fisco (n. 48/96) delle proroga di un anno dei termini per la liquidazio-ne e l’accertamento dell’Ici ’94 mentre sulla stessa rivista (n. 2/97) Fabio Brunelli tratta della disciplina italianadei fondi chiusi immobiliari. Su quest’ultimo numero anche una risposta a quesito nel quale si evidenzia chesul rimborso della Socof spettano gli interessi legali.

Del condono edilizio tratta Andrea P. Giorgi su le leggi illustrate (n. 1/97).Gente Money (n. 1/97) pubblica un informato articolo di Federico Sozzani sulla multiproprietà ed un altro di

Gino Pagliuca dal titolo “Voglio una vita da residence”. Interessanti anche i pezzi sugli elementi da considerareper valutare le case e quello (a cura di Assoedilizia) su come far rendere i tetti e le facciate condominiali (affit-tandole, cioè).

Preciso articolo di Anna Elisa Bar su Italia casa (n. 9/96) in materia di portinerie.Sulla Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (n. 4/96) Luigi Montesano tratta l’argomento “Regolamen-

to giudiziale di condominio: sentenza determinativa o decreto camerale?”.Due interessanti studi da segnalare sulla rivista La finanza locale (n. 11/96): quelli di Vincenzo Iovinelli (La

disciplina dei rifiuti delle attività economiche. L’alternativa tra tassa e tariffa) e di Luigi Lovecchio (L’impostacomunale sugli immobili e le aree fabbricabili).

Sulla rivista Giustizia civile (n. 12/96), Giovanni Giacalone commenta in modo completo “i presupposti perla contribuzione ai Consorzi di bonifica” fissati da recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione.

Per finire, Come (n. 2/97). “L’Ufficio? Meglio in prestito” è il titolo dell’articolo di Lucilla Incorvati mentreAlessandro Mazzucchelli illustra come l’ecologia è arrivata tra le mura domestiche.

a cura dell’UFFICIO STUDI della Confedilizia

DALLE RIVISTE …

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26 febbraio1997

Ecologismo liberistaStoricamente l’esplosione

della popolazione è sempre stataaccompagnata da una esplosionedi benessere, di produttività, diinformazioni, di disponibilità dirisorse, di progresso scientifico.La ragione è che le risorse, di persé, non esistono in rerum natura.Sono le idee che creano le risorse,scoprendo i metodi per utilizzar-le. Il petrolio, ad esempio, eraconsiderato prima del 1840 unapassività, un liquido melmosoche andava a inquinare i pozzid’acqua e i campi in cui sgorga-va. Maggiore popolazione signifi-ca quindi maggiori conoscenzeutili per tutti. Questo richiedeperò istituzioni politiche appro-priate, fondate sulla proprietàprivata e la libertà economica,che incentivino gli individuicreativi a dare il meglio di sé e adassumersi i rischi.

* * * * *

I principali responsabili dellacrisi ambientale sono l’aumentodel potere della burocrazia, lamolteplicità delle normative,l’arretramento del diritto, le le-sioni dei diritti di proprietà e lemanipolazioni delle leggi delmercato. Poiché l’ambiente non èun campo riservato dal quale sa-rebbero escluse le leggi economi-che che regolano gli altri settoridelle attività umane, le pretesedei movimenti verdi di limitareil campo dei diritti di proprietà edi allargare la sfera dei beni col-lettivizzati non possono che pro-durre l’effetto perverso di accele-rare il deterioramento della qua-lità ambientale.

* * * * *

Con il passar del tempo loStato, sempre sulla base di moti-vazioni antiindividualiste, co-minciò a dichiararsi l’unico legit-timato ad agire in giudizio intutti i casi in cui gli effetti nocivifossero “pubblici”, cioè coinvol-gessero l’interesse di un vastogruppo di persone e non esclusi-vamente la persona o la proprietàdi un singolo. La compiuta mo-nopolizzazione dell’azione in capoagli apparati pubblici ha finitocol rendere assai problematica latutela giurisdizionale degli inte-ressi diffusi, che si rivela addirit-tura una beffa in un ordinamentocome quello italiano dove il risar-cimento è previsto a favore nondelle persone colpite, ma delloStato (così secondo l’art. 18 dellalegge n. 349 del 1986, istitutivadel Ministero dell’ambiente).

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

Assemblea condominiale, avviso ai comproprietariIl problema si pone spesse volte, nelle assemblee condominiali. E, anzi, in molti casi c’è anche chi - come

si suol dire - “ci gioca sopra”. Ma la Cassazione, ora, ha messo sulla questione un punto fermo, che farà cessa-re certi giochi di “furbizia” (quando - intendiamoci - di “furbizia” si tratti, e non di legittime esigenze).

“La validità della convocazione per la riunione dell’assemblea condominiale di uno dei comproprietaripro indiviso di piano o di porzioni di piano di un condominio - ha detto la Cassazione nella sentenza n.1206/96, recentissima e tuttora inedita - può evincersi anche dall’avviso dato all’altro comproprietario,qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edot-to il primo della convocazione stessa”. Nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un apparta-mento, conviventi in pieno accordo e senza contrasti di interessi tra di loro, è stato ritenuto dai supremigiudici presumibile che l’invito notificato ad uno di essi per l’assemblea condominiale fosse stato portato aconoscenza anche dell’altro.

Regolamenti condominiali e intervento dei giudiciMolti condomini ritengono che i giudici, nei condominii, possano fare quello che vogliono. Se ci sono

- invece- validi regolamenti, possono solo interpretarli. Possono, cioè, fare solo un intervento - come si di-ce in gergo - di “legittimità” (non, di “merito”: dire, quindi, se una cosa va bene, è opportuna, o no). An-che la Cassazione, non si sottrae a questo vincolo: anzi, è per essa - in un certo modo - rafforzato, dallastessa funzione che (istituzionalmente) la Suprema Corte è chiamata a svolgere, nell’ambito del nostro or-dinamento processuale.

I giudici della Cassazione hanno avuto recentemente occasione di precisarlo, nella sentenza n. 11278/95.“L’interpretazione del regolamento contrattuale di condominio - hanno detto i giudici romani - da parte delgiudice del merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneuti-ca, oppure vizi logici”.

Uso plurimo dell’immobileAlcuni giudici di merito insistono a pensarla in modo differente, ma la Cassazione ha ribadito in punto il

proprio orientamento (risalente al ’900) anche in una recente sentenza: l’occupazione di fatto non attribuisce al-cun diritto, neppure in caso di uso plurimo dell’immobile locato.

“In tema di locazioni non abitative - ha detto la Suprema Corte nella recente decisione 11914/95 - icommi 3 e 4 dell’art. 37 della legge 27 luglio 1978 n. 392 che con riguardo agli immobili adibiti all’usodi più professionisti, artigiani o commercianti disciplinano, in caso di morte o di recesso dell’unico titola-re della locazione, la successione nel contratto degli altri, presuppongono che l’uso plurimo sia stato previ-sto contrattualmente o anche successivamente consentito dal locatore, sicché ove la destinazione dell’im-mobile in favore di più soggetti non sia stata prevista nel contratto stipulato dal locatore con uno soltantodi questi, l’eventuale occupazione di fatto dell’immobile da parte degli altri non li legittima a subentrarenel contratto”.

Contratto di locazione e fallimentoIn una recentissima sentenza (n. 366/96, inedita) la Cassazione ha fornito un’importante precisazione a pro-

posito di revocatoria fallimentare di contratti di locazione, dando anche conto della ragione per cui è giunta allasua conclusione.

“Il contratto di locazione - ha detto la Suprema Corte - diminuendo il valore di mercato dell’immobi-le, è idoneo di per sé ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai pro-pri creditori ed è pertanto soggetto all’azione revocatoria quando sussistano gli altri requisiti fissatidall’art. 67 della legge fallimentare”. Che sono, in buona sostanza, che in un modo o nell’altro si sia ap-profittato della situazione del soggetto poi fallito per imporgli condizioni, e obbligazioni, pregiudizievolial suo patrimonio.

Diniego di rinnovo e ristrutturazioneAlla fine dei primi sei anni di un contratto ad uso diverso dall’abitativo (salvo specifiche eccezioni), il pro-

prietario dell’immobile può far cessare il contratto - che, differentemente, si rinnova obbligatoriamente per al-tri sei anni - se ha l’ “intenzione” (non, la necessità) di utilizzarlo in proprio, di ristrutturarlo e così via, secondofattispecie espressamente previste e disciplinate dalla legge dell’equo canone. L’“intenzione”, poi, deve essereseria (non una scusa, cioè), verificabile in tale sua qualità dal giudice.

In caso di “intenzione” di ristrutturare, però, si è posto un problema specifico, nei termini che risultanodalla stessa lettura della massima della decisione con la quale la Cassazione ha risolto il problema medesimo.“In tema di diniego di rinnovazione del contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione ex art. 29 dellalegge 27.7.1978 n. 392 - hanno detto i supremi giudici nella sentenza n. 13115/95 - qualora a motivo del di-niego sia stata addotta l’intenzione di ristrutturare l’immobile, la circostanza che il provvedimento di conces-sione edilizia sia intestato ad uno solo dei locatori è irrilevante ai fini della realizzabilità dei lavori di ristruttu-razione e pertanto non incide negativamente sulla valutazione circa la serietà dell’intenzione del locatore di ese-guirli”.

a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

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27febbraio1997

Rinviata al 30 settembrela denuncia delle aree verdi

Modifiche anche per l’elenco concernentei locali e le aree condominiali

C’è tempo fino al 30 settembre ’97 per presentare le denunce dellearee verdi ai fini della Tarsu, la tassa rifiuti solidi urbani (in questo sen-so deve essere aggiornato anche “lo scadenzario del proprietario” di cui aCn gennaio ’97). Il termine precedente, scaduto il 20 gennaio scorso, èstato fatto slittare dal Senato in sede di approvazione definitiva dellaconversione in legge del decreto-legge 599/’96. Fino ad oggi, le areeverdi non sono state tassate; per l’avvenire potranno esserlo solo se lodeciderà il Comune e in ogni caso soltanto per la parte eccedente i 200metri quadrati, computandosi tale parte nel limite del 25%. Deve rite-nersi che la denuncia debba essere presentata solo dai cittadini di queiComuni che decideranno di tassare il verde.

“Si tratta di una decisione più volte sollecitata dalla Confedilizia”ha dichiarato il presidente confederale, Corrado Sforza Fogliani “e siamolieti che si sia addivenuti ad una proroga che era indispensabile e checonsentirà di non sottoporre a tassazione, per il 1997, le aree verdi, rin-viando al ’98 l’eventuale loro assoggettamento alla Tarsu”.

La Confedilizia ha dato altresì notizia alla stampa della soppressione- avvenuta sempre in sede di conversione del decreto-legge 599/’96 -dell’obbligo, che sarebbe scattato dal 20 gennaio scorso, per gli ammi-nistratori condominiali di presentare al Comune l’elenco degli occupan-ti o detentori di locali ed aree condominiali. D’or’innanzi tale elencoandrà consegnato solo a richiesta degli uffici municipali.

Si rammenta che non sono state introdotte modificazioni all’obbligodi presentare denuncia, entro il 20 gennaio di ogni anno, per le variazioniregistrate rispetto all’anno passato relativamente a locali, aree, superfici edestinazioni, variazioni tali da incidere in qualsiasi maniera sulla tassa.

Tabella retribuzioni e contributidipendenti proprietari di fabbricati

a cura di Dario LupiPaga base in vigore Contingenza

dall’1/1/97 dall’1/5/95valore valore valore valore

mensile orario mensile orarioPORTIERI LETT. A - A1 515.000 984.754PORTIERI LETT. B - B1 460.000 908.411LAVASCALE LETT. C 3.270 4.783LAVORATORI LETT. D 4.330 4.855LAVORATORI LETT. E 3.735 4.816

Ovviamente, agli importi della paga base e della contingenza sopra indicati, vanno aggiunte, per gli aventidiritto, le eventuali indennità supplementari

Stipendio mensile unico Contingenzain vigore dall’1/1/1997

LAVORATORI LETT. F 950.000 1.030.000LAVORATORI LETT. G 787.000 880.000

Tabella dei giorni festivi 1° semestre 1997Domeniche

Da retribuire, se vi è prestazione di lavoro, con lasola maggiorazione del 40% quando viene godutoun giorno di riposo compensativo nella settimana.Da retribuire invece nella misura del 240% quandonon vi è godimento di riposo compensativo.

GENNAIO 5 12 19 26FEBBRAIO 2 9 16 23MARZO 2 9 16 23 30APRILE 6 13 20 27MAGGIO 4 11 18 25GIUGNO 1 8 15 22 29

Festività nazionali ed infrasettimanaliDa retribuire nel caso vi sia prestazione di lavoro,nella misura del 140%. Oltre a quelle sottoindicate,deve essere retribuita la festività del Santo Patrono.

GENNAIO 1 6 —FEBBRAIO — — —MARZO 19* 31 —APRILE — 25 —MAGGIO 1 — —GIUGNO 1* 2* —

* Festività soppressa con la legge n. 54/1977 daretribuire con un ventiseiesimo della retribuzione.

Versamenti contributivi dall’1/10/1995

Portieri51,56% (compreso 1,90% per contributo CASPO)di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 8,54 %SSN 1,00 %CASPO 0,30 %Totale 9,84 %

Lavascale53,75 % (compreso 0,60% per contributo CASPO)di cui a carico del lavoratore

Fondo pensioni 8,89 %SSN 1,00 %CASPO 0,30 %Totale 10,19 %

Minimali giornalieri dall’1/1/1996

PORTIERI 62.729LAVASCALE CON ORARIO GIORNALIERO

SUPERIORE A 4 ORE 62.729LAVASCALE CON ORARIO GIORNALIERO

NON SUPERIORE A 4 ORE 26.412

Tetti, lastrici, balconi: si paga così

(elaborazioni di CORRIERE SOLDI)

(da AFFARI & FINANZA)

Compromessi, costi registrazione

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28 febbraio1997

CASA

Quando una destinazione è vietataNei condominii, ci sono - a volte -

dei condomini che destinano l’unitàimmobiliare di loro esclusiva proprietàad attività che non sempre stanno be-ne a tutti (ad esempio, ad ambulatoriomedico o per animali, a pizzeria e cosìvia). Sono attività, in genere, che pro-vocano fastidio (andirivieni di perso-ne), o esalazioni moleste (odori) o ru-mori, o che compromettono il decoroe la quiete dell’immobile (e, con que-sto, anche il valore stesso delle pro-prietà individuali). Ma si può farequalcosa, per evitare questi fastidi?

Il riferimento - come quasi sem-pre in questa materia - è, prima di tut-to, al regolamento condominiale. Cosadice? Se è chiaro, e specifica bene lecose, tutto è pacifico. Ma se no? Comesi fa?

La Cassazione, per quanto possibi-le, ha chiarito le cose in una recentesentenza (n. 11126/94), fornendo an-

che i principii interpretativi da appli-care alle varie fattispecie di regolamen-to di condominio. “I divieti ed i limitidi destinazione delle cose di proprietàindividuale nel regime condominiale -ha detto la Suprema Corte - possonoessere formulati nei regolamenti siamediante elencazione delle attività siamediante riferimento ai pregiudizi chesi intendono evitare”. Nella prima ipo-tesi, ha detto ancora la Cassazione, “èsufficiente, al fine di stabilire se unadeterminata destinazione sia vietata olimitata, verificare se la destinazionesia inclusa nell’elenco, dovendosi rite-nere che già in sede di redazione delregolamento ne siano stati valutati glieffetti come necessariamente dannosi”;nella seconda ipotesi, “essendo manca-ta la valutazione in astratto degli effet-ti dell’attività, è necessario accertarel’effettiva capacità a produrre gli in-convenienti che si vogliono evitare”.

L’attività di affittacamere salta il minimale contributivoI soggetti che esplicano l’attività

di affittacamere, iscritti alla gestionecommercianti Inps, non sono tenutial rispetto del minimale contributivoprevisto per la categoria. A precisarloè lo stesso ente di previdenza con lacircolare n. 110/95 nella quale ven-gono peraltro forniti i primi chiari-menti circa lo scambio dei dati relati-vi all’iscrizione delle aziende al regi-stro ditte tenuto dalle camere dicommercio.

Affittacamere. L’Inps fa presen-te che l’art. 8 del dl n. 97/95 stabili-sce che chi esplica l’attività di affitta-camere (di cui al nono commadell’art. 6 della legge n. 217/83) èsoggetto a contribuzione previdenzia-le in rapporto al reddito effettiva-mente percepito, anche se inferiore allivello minimo imponibile previstodalla legge n. 233/90 (riforma previ-denziale dei lavoratori autonomi). Alfine di individuare esattamente gliinteressati, l’ente precisa che sono te-nuti all’iscrizione alla gestione com-mercianti non tutti coloro che, aven-do la disponibilità di un immobile,lo affittano in tutto o in parte a terzi,ma solo coloro che esercitano tale at-tività in forma abituale. In particola-re, perché sorga l’obbligo assicurativoè necessario che il soggetto interessa-to:- sia munito della licenza rilasciata

dall’autorità di ps (ai sensi dell’art.108 del T.U. approvato con rd n.773/1931);

- sia iscritto nel registro degli eser-centi il commercio (di cui alla leggen. 426/1971, o registro imprese tu-ristiche, se costituito);

- fornisca alloggio e, eventualmente,servizi complementari in non più disei camere ubicate in non più di

due appartamenti ammobiliati inuno stesso stabile.

Per quanto riguarda le modalitàdi pagamento dei contributi, non es-sendo tenuti all’osservanza del mini-male, gli affittacamere non debbonoquindi versare i contributi destinatial fondo pensioni indicati nei primiquattro bollettini a importo prestam-pato contenuti nel blocchetto loro in-viato. La contribuzione dovuta per il’95 dovrà infatti essere versata utiliz-zando i due bollettini (a fondo giallo)in scadenza il 20 luglio e il 20 otto-bre, sulla base dell’intero reddito pro-dotto nel 1994 (totalità dei redditid’impresa denunciati ai fini Irpef perl’anno ’94, senza tener conto del mi-nimale di reddito). Qualora il redditodel ’95 risulti superiore a quello del’94, i versamenti saranno consideraticome acconti della somma complessi-vamente dovuta per il ’95. In questocaso, l’obbligo per il contribuente èdel versamento del saldo entro il ter-mine per il pagamento delle impostesui redditi prodotti nel ’95, utilizzan-do il terzo bollettino a fondo giallo.

Controlli incrociati. Per quantoattiene la fornitura dei dati relativiall’iscrizione delle aziende al registroditte tenuto nelle camere di commer-cio, come previsto dell’art. 5 dellalegge n. 85/95 (norma che si inqua-dra nel contesto dello scambio di in-formazioni ai fini dei controlli incro-ciati), l’ente fa sapere, riservandosi didare ulteriori notizie sull’argomento,che sono in corso contatti con il mi-nistero dell’industria e con l’Union-camere sia per agevolare al massimogli adempimenti dei propri uffici pe-riferici e delle camere di commercio,sia per utilizzare al meglio i dati con-tenuti negli archivi camerali.

La locazione nel diritto mussulmanoLocazione e affitto (igara; ugra, il canone di locazione o affitto; agr,

il salario). Il contratto di igara consiste in una vendita d’uso [usufruct],perciò anche a esso si applicano le regole relative al contratto di vendi-ta, come quelle del hiyar al-ru’ya, hiyar al-‘ayb, hiyar al-sart, fash eiqala (ma non quelle relative alla suf‘a). Un vizio che si manifesti suc-cessivamente alla conclusione dell’igara dà diritto al locatario o affit-tuario di risolvere il contratto stesso se il vizio impedisce o riduce lapossibilità d’uso, come ad esempio la malattia di uno schiavo preso inlocazione o il crollo di una casa affittata. Essi possono inoltre risolverel’igara se vi sia un valido motivo (‘udr), particolarmente nel caso in cuilo scopo del contratto non sia realizzabile: ciò è inteso in modo moltoampio, tanto che è persino ammessa la risoluzione del noleggio di unacavalcatura nel caso in cui il noleggiatore rinunci al viaggio. Infine,l’igara si estingue per la morte di uno dei contraenti. Nel caso cheun’igara sia viziata, può essere applicato un «salario o canone equo»(agr o ugrat al-mitl).

Il diritto musulmano distingue due tipi di igara: a termine e percondurre a compimento un’opera. Il termine deve essere prestabilito enon è possibile prendere in locazione o in affitto per una determinatasomma mensile. Un caso particolare di igara a termine è l’affitto difondo rustico. È proibito convenire che chi prende un terreno in affit-to debba compiere lavori dai quali anche colui che ha dato il terrenoin affitto riceva un vantaggio, come ad esempio la pulitura dei canalidi irrigazione; se al termine del contratto di affitto ciò che è stato se-minato non ha ancora dato frutto, il contratto mantiene la propria va-lidità, a un canone equo, fino a quando il raccolto sarà maturo; l’affit-to di un fondo rustico in cambio dell’affitto di un altro fondo rustico èproibito perché equivarrebbe a riba. Al contrario, ma non secondo tut-ti gli studiosi, sono permessi gli speciali contratti detti muzara’a e mu-saqat, dove il canone consiste in una percentuale della produzioneagricola: la muzara’a è l’affitto di un campo, con musaqat si intendel’affitto di una piantagione di alberi da frutto o di un vigneto.

È possibile la locazione di servizi a termine o mediante contrattodi lavoro (agir, il prestatore d’opera; agir hass, il prestatore d’opera di-pendente; agir mustarak, l’artigianato che lavora in proprio). Un con-tratto arcaico ancora tollerato, per istihsan, in quanto consuetudinario,è la locazione dei servizi di una balia in cambio di vitto e vestiario. Visono forme particolari di hiyar applicabili quando l’artigiano abbiaeseguito un lavoro diversamente da quanto previsto nel contratto: ilcommittente può scegliere di rifiutare il lavoro chiedendo un inden-nizzo per il materiale oppure di accettare il lavoro e pagare un com-penso «equo» ma non superiore a quello convenuto. Per quanto con-cerne la responsabilità in questo caso, è controverso se l’artigiano sianella posizione privilegiata del depositario; a parte ciò, sussiste unparticolare tipo di responsabilità per ciò che l’artigiano distrugge nelcorso della lavorazione; nella maggior parte dei casi il committentepuò scegliere di pagare il prezzo e chiedere un indennizzo per il lavorofinito oppure di non pagare il prezzo e chiedere un indennizzo per ilproprio materiale.

Il contratto di manifattura (istisna‘), dall’altro lato, non è che uncontratto di salam ed è valido solo in quanto consuetudinario.

(da: Joseph Schacht, Introduzione al diritto mussulmano,Ed. Fondazione Agnelli)

Se il preliminare ha per oggetto beni immobilipuò essere sciolto solo con atto scritto

La risoluzione consensuale di un contratto riguardante il trasferimento ol’estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta alla forma scritta a pena dinullità (ad substantiam). Detto requisito è richiesto non solo per lo sciogli-mento del contratto definitivo, ma anche per caducare gli effetti di un con-tratto preliminare di vendita di immobile, poiché quest’ultimo è destinato aprodurre degli effetti, mediati e strumentali tramite l’assunzione di obbliga-zioni, sui diritti reali immobiliari.

In presenza di atto avente la forma scritta col quale il promissario acqui-rente ha accettato la restituzione della caparra, l’affermazione dei giudici dimerito circa la carenza del requisito formale dell’accordo risolutorio non puòessere generica, in quanto non permette la verifica, in sede di legittimità,dell’esattezza o meno dell’iter logico della decisione dagli stessi assunta.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 28 giugno 1995 -10 gennaio 1996 n. 162 (Presidente Di Ciò; Relatore Mensitieri;

Pm - conforme - Gambardella)

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29febbraio1997

Ecologismo liberistaCome si fa a stabilire, in as-

senza di un sistema di prezzi dimercato capaci di misurare l’in-tensità delle preferenze individua-li, qual è il costo che gli abitantidi una certa zona sopportano perla vicinanza di una fonderia in-quinante o di un aeroporto rumo-roso? Ogni individuo valuta di-versamente da un altro la salutepersonale, il verde, il silenzio,l’acqua pulita e l’aria pura. Que-ste scelte sono determinate da nu-merosi fattori, quali l’età, le abi-tudini, la cultura, il luogo di resi-denza, il reddito, e così via. Le de-cisioni prese per via ministerialesono quasi sempre arbitrarie, per-ché finiscono con il riflettere leidee o gli interessi di certe cate-gorie e di certi gruppi di personeinfluenti a livello politico, parti-colarmente motivati ed organiz-zati, piuttosto che le esigenze deidiretti interessati.

* * * * *

Non sono stati i governi, ri-corda Julian Simon, a scoprire ilcarbone, il petrolio, o qualsiasi al-tra risorsa o nuovo metodo disfruttamento, ma solo imprendi-tori singoli che avvertirono esi-genze, riconobbero opportunità, eusarono ogni genere d’informa-zione e d’idee a loro disposizione.La gestione burocratica e centra-lizzata delle risorse naturali pro-pugnata dagli ambientalisti por-terebbe invece a sprechi o a disagicolossali perché i produttori e gliutilizzatori delle risorse rimarreb-bero come ciechi, privi delle in-formazioni fornite dai prezzi ri-guardo cosa, quanto, e come pro-durre o consumare. Le lunghe filedei compratori e i rapidi esauri-menti di risorse rappresentano laregola in ogni economia gestita inspregio dei segnali di mercato.

* * * * *

Nei nostri ordinamenti adeconomia mista il degrado am-bientale può trovare origine solonella presenza di ampi spazi inproprietà pubblica (o comunquecontrollati dai pubblici poteri).La responsabilità delle idee stata-liste è triplice: diretta, per la cro-nica incapacità dello Stato di di-fendere i beni pubblici affidati al-la sua tutela; indiretta, per le diffi-coltà che gli ostacoli burocraticiporgono alla creazione imprendi-toriale di soluzioni ambientali in-novative; omissiva, per il frequenterifiuto del potere pubblico di pro-teggere adeguatamente la pro-prietà privata minacciata dalleaggressioni inquinanti.

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

INVESTIMENTI

Fondi integrativiL’Assoprevidenza (Associazione

italiana per la previdenza comple-mentare) ha presentato uno studio suifondi integrativi di previdenza. Neemerge che gl’investimenti dei 64fondi sono passati dai 9.993 miliardidi lire del ’92 ai 13.627 del ’94.

Gl’investimenti immobiliari so-no cresciuti in valori assoluti (da1.370 a 1.517 miliardi), ma dimi-nuiti in percentuale (dal 13,7all’11,1%). Sono nettamente prefe-riti gl’investimenti mobiliari, inparticolare i titoli di Stato, presentinei portafogli dei fondi con 3.460miliardi nel ’94.

AbitazioniL’Ance ha presentato, nel corso

dell’Assemblea delle associazioni, ilRapporto annuale sull’industria dellecostruzioni 1996.

Fra i numerosissimi dati presen-ti nella ricca pubblicazione segnalia-mo la valutazione dell’Ance sugl’in-vestimenti in abitazioni: nel ’95 sa-rebbero stati di 84.503 miliardi dilire, con una diminuzione - rispettoal ’94 - dei livelli di attività per lenuove abitazioni (-3,5%) ed un in-cremento dell’attività di riqualifica-zione del patrimonio edilizio esi-stente (+0,8%).

Ici in banca, perché sempre no?Perché non si arriva mai al versamento dell’Ici in banca? C’è da

chiedersi - in proposito, e molto francamente - che ruolo giochil’Abi. Fatto sta che, anche nella Finanziaria ‘96, la delega per rende-re possibile la cosa c’era, ma è stata (misteriosamente, ma poi nean-che tanto: la Confedilizia aveva tempestivamente ricordato la sca-denza) lasciata cadere.

Alla vigilia della scadenza della delega, si era attivato anche l’on.Pietro Armani (An), con un’apposita interrogazione in Commissione.

Scaduta (e non esercitata) la delega, il Sottosegretario Marongiuha riconosciuto che «l’attuale sistema di versamento dell’imposta co-munale sugli immobili (Ici) tramite i concessionari della riscossioneè oneroso tanto per i Comuni, sui quali grava per legge una commis-sione dell’un per cento sulle somme riscosse, quanto per i contribu-enti che sopportano di fatto il costo d’esazione». Il Sottosegretarioha poi fatto presente che «l’Amministrazione finanziaria, al fine didare attuazione alla citata delega conferita al Governo, aveva già pre-disposto uno schema di decreto legislativo concernente il versamentodell’Ici attraverso il sistema bancario» ma che «atteso l’elevato nu-mero di deleghe in materia tributaria attribuite al Governo dallalegge n. 549 del 1995, non è stato possibile completare l’iter di per-fezionamento del decreto legislativo in parola nel previsto terminedi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della menzionatalegge delega. Ciò anche a causa della particolare congiuntura deter-minatasi in occasione del rinnovo della Camera».

«Per ovviare al mancato esercizio di parte di tali deleghe, il Go-verno - ha proseguito l’on. Marongiu - aveva presentato al Parlamen-to un apposito disegno di legge (Atto Senato n. 465) che prevedevail differimento al 30 novembre 1997 del termine per l’esercizio delledeleghe legislative contenute nella più volte richiamata legge n. 549del 1995, tra le quali era da annoverare anche la delega in materia diversamento dell’Ici». In ogni caso - ha detto ancora il Sottosegretario- al fine di rendere più celere l’adozione della normativa in questio-ne, il Governo ha inserito nel disegno di legge recante misure di ra-zionalizzazione della finanza pubblica per l’esercizio 1997 (c.d. “col-legato” alla legge finanziaria) disposizioni in materia di riscossionedi tributi, con le quali tra l’altro viene nuovamente prevista la dele-ga ad emanare uno o più decreti legislativi volti a riordinare la disci-plina di che trattasi. Tra i principi e criteri direttivi da rispettarenell’esercizio di tale delega è prevista “l’estensione della possibilitàdi versare l’Ici tramite il sistema bancario o con procedura di paga-mento automatizzato”.

L’on. Armani ha replicato criticando il Governo per il mancatoesercizio della delega, «essendovi stato al proposito tutto il temponecessario».

da: 24 ore, 20.1.97

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Page 30: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

30 febbraio1997

Déclaration à propos du droit de l’habitatNotre époque a la fâcheuse habitude de développer sans cesse des droits

spécifiques en faveur de diverses catégories de citoyens. Il en est ainsi dudroit au travail, du droit à la santé, du droit à l’enseignement, du droit à laculture, le droit au logement n’est qu’un élément de plus à une liste, quilorsqu’elle sera complète n’apportera rien de plus que ce dont les individusont toujours bénéficié à travers de droit civil.

A vouloir décliner ces divers droits, la vie collective perd sa fluidité et à ac-corder des droits particuliers au citoyen, celui-ci fini par perdre sa citoyenneté.

Accroître la législation conduit à développer une réglementation, qui leplus suovent induit de nouvelles dispositions fiscales, lesquelles contribuentà leur tour à freiner l’évolution de l’économie et à ruiner ainsi les efforts quel’on peut faire en faveur du citoyen.

Le monde moderne et singulièrement le monde occidental ne manquepas de dispositions législatives, le mal dont il souffre est lié au contraire àun excès de législation concomitant à un manque de moral ou d’éthique. Or,le droit ne peut remplacer l’éthique qui reste nécessaire à sa bonne applica-tion. C’est de liberté et de responsabilité dont le citoyen a besoin.

Instituer un droit au logement, c’est défausser les gouvernements deleur responsabilité collective en cette matière et leur permettre de transérerles obbligations qui en découlent sur le dos d’une catégorie de citoyens laplupart du temps le bailleur, c’est à dire l’investisseur, homme clé des tempsmodernes.

Le droit au logement est un faux combat, un combat issu de certainesfausses idées du XIX siècle qui n’ont réussi qu’à déresponsabiliser lescitoyens et à en ruiner beaucoup.

A l’aube du XXI siècle, c’est de liberté et de responsabilité dont le mon-de a besoin. Ne nous détournons pas de cet objectif.

L’UIPI A ISTANBUL

da: Italia Oggi, 15.5.96

Casa e sindrome di impoverimentoAlla sindrome di impoverimen-

to concorre pesantemente un quartoprocesso, cioè la crescente fatica del-la gente a pagare i costi del propriopiccolo patrimonio immobiliare,magari faticosamente acquisito.Tanto per fare l’esempio più eviden-te, ricordiamo che il settanta percento delle famiglie vive in casa diproprietà: per anni quella casa si ri-valutava e non costava, ora non si ri-valuta (anzi, comincia a svalutarsi) ecosta. Se ognuno guarda alla suaesperienza, scoprirà che fra Ici e con-dominio finisce per spendere circauna mensilità del proprio stipendioo della propria pensione (ed a secon-da dei luoghi in cui si abita); e sco-prirà che questo “costo della pro-prietà” non è più compensato dalcrescente valore che le case avevanoin periodo di alta inflazione. Per cuic’è un doppio senso di impoveri-mento, quello che viene dal dover

sopportare costi crescenti e quelloche viene dal veder decrescere il va-lore (economico ma anche di sicu-rezza per il domani) del bene di pro-prietà.

Chi abbia seguito fin qui il filodel mio ragionamento avrà capitoche il problema che oggi abbiamo difronte non è legato a stimare se inItalia ci sono sei o dodici milioni dipoveri (esercizio che non mi interes-sa), ma è legato a prender atto ches’è diffusa in Italia una opprimentesensazione di impoverimento collet-tivo, di regressione nella povertà. Emi permetto di dire che questa se-conda dimensione è molto più seriadella prima; ed è su di essa che dob-biamo approfondire il ragionamentoche ho fin qui solo tratteggiato.

Giuseppe De Ritapresidente Cnel

rivista 30 giorni, 10.10.96

Ecologismo liberistaL’ecologismo liberale, rifiutando ogni logica paternalistica, non

pretende di sindacare l’idea che ciascuno ha del proprio benessere, erispetta tutte le scelte individuali in materia d’ambiente fino aquando non danneggino la sfera altrui. L’ecologismo statalista, con ilsuo culto per le regolamentazioni burocratiche e le direttive ministe-riali, è invece solo una variante dell’idea giacobina e totalitaria se-condo cui l’autorità, essendo in grado di identificare con precisioneil bene della società, ha il diritto e il dovere di imporglielo con laforza.

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Secondo uno studioso italiano la scomparsa dei pesci dal mare faapparire “potentemente chiara la contraddizione additata a suo tem-po da Marx: le forme di produzione capitalista avrebbero isterilito ilmondo, non l’avrebbero avvantaggiato”. Questa è una cantonata ma-dornale: è la proprietà collettiva dei mari, quella che i comunistivorrebbero istituita ovunque, all’origine del disastro; il capitalismoqui, purtroppo, brilla solo per la sua assenza.

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Le regolamentazioni internazionali sono del tutto inefficaci an-che nell’urgente problema della tutela delle balene. Questi cetacei,spiega Walter Block, sono destinati all’estinzione per il solito fattoche, non appartenendo a nessuno, sono privi di un guardiano (chenon sia il buono cuore di qualcuno o l’inefficienza burocratica) che lesalvi dai bracconieri. Se le balene fossero privatizzate, il problemadella loro sopravvivenza non si porrebbe in termini diversi di quantooggi si ponga per le mucche. I proprietari ovviamente non agirebbe-ro per bontà, ma per interesse, cercando di valorizzare in maniera ra-zionale la propria ricchezza, ad esempio vendendone la carne e ilgrasso oppure organizzando visite turistiche a bordo delle baleniere.

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L’idea, dominante tra gli studiosi, secondo cui l’ordinamentoprivatistico sarebbe inadeguato a proteggere l’ambiente atmosfericoin una complessa società industriale dimentica che i problemi am-bientali nascono spesso dall’insufficienza degli istituti legali relativiall’uso di risorse divenute rare, e che tale mancanza di progresso giu-ridico dipende in larga misura proprio dall’estesa statizzazione diquesti ambiti. Ciò ha soffocato l’inventiva e le capacità creative diimprenditoria istituzionale presenti nella società civile. Dove questalibertà di transazione e di sperimentazione è possibile, come in certeregioni degli Stati Uniti, gli abitanti hanno risolto efficacemente iconflitti legati alle esternalità ambientali ricorrendo a sistemi di“microdemocrazia” condominiale: veri e propri esempi di federali-smo radicale, in cui tutte le regolamentazioni riguardanti i rapportidi vicinato entrano a far parte del contratto con cui si accede ad unadi queste comunità private. Non è un caso che i quartieri interamen-te privati, dove l’inquinamento è inesistente, siano gli agglomeratiresidenziali che in America stanno registrando lo sviluppo più forte.

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I verdi dovrebbero paragonare le foreste del Nord America e delCanada, perfettamente rimboscate dalle compagnie produttrici di le-gname, che da secoli ne producono in grande quantità guardandosibene dal non far calare il valore futuro del proprio capitale, con le fo-reste dell’Amazzonia e di altri paesi del terzo mondo, dove i dirittidi proprietà privati mancano, condannate inevitabilmente alla deser-tificazione, malgrado le chiassose, frequenti, quanto inutili campa-gne internazionali per la loro salvaguardia.

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Gli oceani, i mari, i laghi e i fiumi rappresentano l’emblemadella noncuranza, della devastazione ambientale, dello sfruttamentoselvaggio delle risorse. La colpa è veramente del nostro sistema eco-nomico, che ha fatto del profitto un idolo, come sostengono gli am-bientalisti? Questo modo di ragionare continua a trascurare il datofondamentale che solo i beni pubblici sono minacciati, proprio perché man-ca un proprietario interessato alla loro conservazione.

GUGLIELMO PIOMBINI

Università di BolognaPer un ecologismo liberista

Page 31: MAFFEO PANTALEONI - Confedilizia

31febbraio1997

Costo della vita - Indici nazionali(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell’art. 81 legge 392/1978)

VARIAZIONE ANNUALE Dato pubblicato dall’ISTAT 75%Variazione ottobre 1995 - ottobre 1996 3,0% 2,25%Variazione novembre 1995 - novembre 1996 2,6% 1,95%Variazione dicembre 1995 - dicembre 1996 2,6% 1,95%Variazione gennaio 1996 - gennaio 1997 2,6% 1,95%VARIAZIONE BIENNALE Dato pubblicato dall’ISTAT 75%Variazione ottobre 1994 - ottobre 1996 8,9% 6,67%Variazione novembre 1994 - novembre 1996 8,8% 6,60%Variazione dicembre 1994 - dicembre 1996 8,5% 6,37%Variazione gennaio 1995 - gennaio 1997 8,3% 6,22%I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso dellapubblicazione) presso le Associazioni territoriali della Confedilizia

Notiziario mensilefuori commercio

diffuso esclusivamentetramite le Associazioni

territoriali della ConfediliziaAnno 7

Numero 2Direttore responsabile

CORRADO SFORZA FOGLIANI

RedattoreFLAVIO SALTARELLI

RedazioneUfficio Stampa ConfediliziaRoma - Via Borgognona, 47

Tel. 06/6793489Fax. 06/6793447Impaginazione efotocomposizione

Publitep - PiacenzaStampa

TEP s.r.l. - PiacenzaRegistrato al Tribunale

di Piacenza (n. 442)Licenziato per la stampa

il 4 febbraio 1997

Consorzi di bonifica,elettori in numeroda prefisso telefonico

Quando si sente che i Consorzidi bonifica sono amministrati daicontribuenti (che eleggono l’as-semblea consortile), sarebbe oppor-tuno andare a dare un’occhiata allapartecipazione al voto, per capirequanti siano i contribuenti-elettoriche, andando a votare, “ammini-strano” il Consorzio che poi li sot-topone a contribuzione obbligato-ria. Per esempio, il Consorzio baci-ni Tidone-Trebbia ha visto recarsialle urne, su 22.530 aventi diritto,116 persone: una partecipazioneinferiore allo 0,5%. Per il rinnovodell’assemblea del Consorzio deibacini piacentini di Levante hannoinvece votato in 81 su 22.981aventi diritto, vale a dire menodello 0,4%.

Se si applicasse lo stesso crite-rio alle elezioni politiche, dovrem-mo dire che gl’italiani sarebbero“popolo sovrano” anche se andasse-ro a votare in 200mila, dal Brenne-ro a Pantelleria.

Per usucapire una servitùdi luci irregolarinon è sufficiente la solatolleranza del vicino

Il possesso di luci irregolari,sprovvisto di titolo e fondato sul-la mera tolleranza del vicino, nonpuò condurre all’acquisto perusucapione della relativa servitù,in quanto la servitù di aria e diluce - che è negativa, risolvendosinell’obbligo del proprietario delfondo contiguo di non operarne lasoppressione - non è una servitùapparente, perché l’apparenza nonconsiste soltanto nella esistenza disegni visibili e opere permanenti,ma esige che queste ultime, comemezzo necessario all’acquisto del-la servitù, siano indice non equi-voco del peso imposto al fondovicino, in modo da far presumereche il proprietario di questo ne siaa conoscenza. Né la circostanzache la luce sia irregolare è idoneaa conferire alla indicata servitù ilcarattere di apparenza, non essen-do possibile stabilire dalla irrego-larità se il vicino la tolleri soltan-to, riservandosi la facoltà di chiu-derla nel modo stabilito dalla leg-ge, ovvero la subisca come pesodel fondo, quale attuazione delcorrispondente diritto di servitù omanifestazione del possesso dellamedesima.

Corte di cassazione, Sezioni UniteCivili. Sentenza 12 luglio-21

novembre 1996 n. 10285

Citazioni Piombini

Le citazioni di Guglielmo Piombi-ni riportate su questo numero diCn sono tratte dalla rivista Federa-lismo e società (Anno 3, numero 3).Edizioni il Fenicottero, 1996.

PASSA QUESTONOTIZIARIOA UN AMICOFallo iscrivere

alla ConfediliziaL’UNIONE,

FA LA FORZA

CONFEDILIZIAdal 1915

l’organizzazionedel proprietario di casa

Gli estimi, ancora alla Corte costituzionaleGli estimi sono ancora avanti la Corte costituzionale (cfr. Cn no-

vembre ’96). Gli estimi “a valore” varati dal ministro Formica nel ’91furono infatti nel ’94 ritenuti “costituzionali” dalla Corte - investitadella questione dalla Confedilizia - perché “provvisori” in quantoavrebbero dovuto essere sostituiti da nuovi, corretti estimi a partiredall’1.1.’95 (secondo la normativa vigente al momento del giudizio co-stituzionale). Invece, sono ancora bellamente in vigore oggi (e, anzi, lanuova Finanziaria ha rinviato sine die l’entrata in vigore dei nuovi, purcorrettamente ribadendo che si dovrà trattare di “tariffe di reddito”). Diqui, la nuova eccezione di costituzionalità, sollevata dalla Commissionetributaria di Piacenza (cfr. Cn novembre ‘96).

L’ordinanza di quest’ultima che ha rimesso la questione alla Corteè oggetto di un approfondito commento di Gaspare Arnao e Fabio Ca-stelli sulla prestigiosa rivista Corriere tributario. Si evidenziano i buonimotivi della nuova remissione alla Corte, in relazione al “protrarsi neltempo della disciplina in esame, già ritenuta in odore di incostituzio-nalità”. Né - aggiungono i commentatori - “mancano precedenti dellaCorte in tal senso”.

La trasparenza vale anche per i PrefettiConsiglio di Stato (sez. IV) decisione 31.1.95 - 20.2.95 n. 108/95

Le norme di cui al D.L. 30.12.1988 n. 551, convertito con modifi-cazioni dalla L. 21.2.1989 n. 61, fanno obbligo al Prefetto di assicurareai proprietari, in possesso dei requisiti di legge, l’assistenza della forzapubblica, ma al tempo stesso lasciano alla sua prudente e responsabilevalutazione, con riferimento alle diverse realtà locali, il compito di sta-bilire - sulla base di criteri predeterminati - il tempo, le modalità e lagradualità dell’intervento, in guisa da evitare da un lato che l’ordine dirilascio dell’immobile, impartito dal Pretore, risulti tanquam non esset edall’altro, che la sua esecuzione, ove lasciata alle sole cure del proprie-tario, possa determinare incontrollabili (per quanto antigiuridiche) rea-zioni da parte del conduttore sfrattato con possibili negativi riflessisull’ordine pubblico. Trattasi di procedimento che assume inequivocheconnotazioni di procedimento amministrativo dal punto di vista siasoggettivo (cioè per l’Autorità cui è affidato il suo svolgimento) cheoggettivo (cioè per gli specifici interessi pubblici che è preordinato atutelare) per cui ad esso certamente si applica la legge sulla trasparenzan. 241 del 1990 (1).

(1) La decisione - nello stesso senso del giudice di primo grado - con-ferma l’orientamento già sancito da Cons. Stato, sez. IV, 30.7.94 n.650 (in Arch. loc. 1994, 801).In fatto, è interessante (per non dire curioso) rilevare che il Prefettodi Milano non aveva dato seguito alcuno ad una istanza della pro-prietà tesa ad avere notizie sulla collocazione in graduatoria - ai finidella concessione della forza pubblica - di una esecuzione per rila-scio afferente ad uno sfratto per finita locazione convalidato già piùdi 10 anni prima (nel 1984), per il quale il Pretore aveva fissatol’esecuzione al 30.12.1986 ed a seguito del quale - nel corso di ben28 accessi - l’Ufficiale giudiziario procedente non aveva mai ottenu-to l’assistenza della forza pubblica nonostante la proprietà avessenotificato alla controparte, sin dal luglio 1991, la dichiarazione diurgente necessità ai sensi dell’art. 3, terzo comma, L. n. 61/89.