M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

101
Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese PROCEDURE COMMERCIALI INTERNAZIONALI Pisa 06-06-2014 Dott. Marco Bertozzi

description

Modalità operative gestione processi di vendita internazionale

Transcript of M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Page 1: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

PROCEDURE COMMERCIALI INTERNAZIONALI

Pisa 06-06-2014

Dott. Marco Bertozzi

Page 2: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Relatore

Dott. Marco Bertozzi: è stato export manager ora libero professionista e da più di 12 anni si occupa di problematiche connesse con l’internazionalizzazione delle imprese. Docente nell'ambito del Master in Management Internazionalepresso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha collaborato conUniversità di Parma e Università di Perugia in vari master post-Laurea.Consulente, formatore e libero professionista su temi di exportmanagement collabora con ICE, Unioncamere Lombardia,Camere di Commercio, Aziende Speciali aderenti al SistemaCamerale, Associazioni di Categoria, Associazioni PMI,Business School e numerose realtà imprenditoriali private edenti di formazione

2

Page 3: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Indice 1/3

• Procedura acquisizione ordine:– Quotation– Order– Order Confirmation– Cluausole contrattuali (clausole vessatorie)

Dott. Marco Bertozzi 3

Page 4: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Indice 2/3

• Procedura Trasporti:– Preventivo– Contratto trasporto– Contratto di spedizione

• Procedura Carico:– Entrata magazzino– Carico– Documentazione

Dott. Marco Bertozzi 4

Page 5: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Indice 3/3

• Procedura Pagamento– Bonifico Bancario– Lettera credito

Dott. Marco Bertozzi 5

Page 6: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione ordine

Per il diritto solo proposta e accettazione. Un contratto si ritiene concluso quando il proponente viene a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza, dell’accettazione nel luogo abituale dei suoi affari

• Inserire data e luogo di conclusione

Dott. Marco Bertozzi 6

Page 7: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione ordine

• General Conditions (parte genrale)• Parte speciale (preventivo – order

confirmation)

Dott. Marco Bertozzi 7

Page 8: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

• Inviare l’intero contratto personalizzato per il cliente

• Inviare conferma odine (parte speciale) con riferimento alle clausole generali e le norme specifiche per il cliente.

Dott. Marco Bertozzi 8

Page 9: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione ordine

• General sales ConditionsArt. 1341.

[I] Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

[II] In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Dott. Marco Bertozzi 9

Page 10: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione ordine

Art. 1342

Contratto concluso mediante moduli o formulari. [I] Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

[II] Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Dott. Marco Bertozzi 10

Page 11: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione ordine

In compliance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, The parties hereby expressly approves the content of the following articles:

Dott. Marco Bertozzi 11

Page 12: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione Ordine

Applicable law and JurisdictionThis agreement is governed by the Italian Law.The Parties agree that any disputes arising out of this Agreement, shall be finally settled by the [_____] courts”;

Dott. Marco Bertozzi 12

Page 13: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseIncoterms® 2010

• Gli Incoterms® 2010 sono solo l’ultimo set diregole emesse dalla ICC, essendo terminivolontariamente utilizzabili, sono ancora in“vigore” le versioni precedenti, principalmentealcuni termini del 1980 e 1990.

• Volendo, tuttavia, dare un elenco esaustivo dellepubblicazioni in tale tema le revisioni sono leseguenti: dal 1936 ad oggi: 8 revisioni:1936/53/67/76/80/90/00/2010

13Dott. Marco Bertozzi

Page 14: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impresePubblicazioni ICC

Incoterms

• Incoterms 2010 pubb. 715• Incoterms 2000 pubb. 560• Incoterms 1990 pubb. 460• Incoterms 1980 pubb. 350

14Dott. Marco Bertozzi

Page 15: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseIncoterms® 2010

Risulta pertanto fondamentale indicare aquale set di regole si fa riferimento:

“As per Incoterms® 2010”“all shipments will be made on Incoterms

2010 basis”

15Dott. Marco Bertozzi

Page 16: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

EXWFASFOBFCACFRCIFCPTCIPDAFDES (delivered ex ship)DEQ (delivered ex quay)DDU (delivered duty unpaid)

DDP

EXW (ex works)FAS (free alogside ship)FOB (free on board)FCA (free carrier)CFR (cost and freight)CIF (cost insurance freight)CPT (carriage paid to)CIP (carriage insurance paid to)….….….….DAP (delivered at place)DAT (delivered at terminal)DDP (delivered duty paid)

16Dott. Marco Bertozzi

Page 17: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseEXW

Ex Works

EXW (Named place of departure)

Il venditore mette a disposizione del vettoredel compratore la merce in un luogoindividuato del suo magazzinoconsegnando al vettore solo i certificatitecnici, fatture, packing list, certificazioni diqualità.

17Dott. Marco Bertozzi

Page 18: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseEXW Osservazioni

• Carico merce: modifica contratto compravendita unilaterale

18Dott. Marco Bertozzi

Page 19: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

• Carico della merce. Il carico della merce non è obbligazione

dell’esportatore. Tale obbligazione risultadi non poca importanza per 2 ordini dimotivi.

• Natura pubblicistica (Salvaguardia dell’interessepubblico, sicurezza circolazione stradale)

• Natura privatistica (Danni merce )

19Dott. Marco Bertozzi

Page 20: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

Focus Autotrasporto Italiano

– Decreto legislativo 286 21 Novembre 2005Disposizioni per il riassetto normativoin materia di regolarizzazione regolata nell’esercizio

dell’attività di autotrasportatore– Decreto interministriale 30 Giugno 2009

Approvazione della scheda di trasporto– Decreto dirigenziale 1 Febbraio 2006

determinazione dei modelli contrattuali tipoin attuazione art. 6 comma 2 del Dlgs 21/11/2005 n.286

– Legge 6 Agosto 2008 n. 133 (art 83 bis)Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi e s.m.i.

20Dott. Marco Bertozzi

Page 21: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

Focus Autotrasporto Italiano

– Legge 127/2010– Legge 10/2011 Testo definitivo in vigore

dal 27/2/2011

21Dott. Marco Bertozzi

Page 22: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Focus Autotrasporto ItalianoSCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005) A – DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)

Partita IVA Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori B – DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c – D.Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)

Partita IVA C – DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lettera d – D.Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)

Partita IVA D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art. 2,comma 1, lett. e – D.Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)

Partita IVA Eventuali dichiarazioni (2) E- DATI MERCE TRASPORTATA

Tipologia Quantità/peso Luogo di carico merce Luogo di scarico

Osservazioni varie (3) Eventuali Istruzioni (4) Luogo e data compilazione

Luogo e data Dati compilatore (5) Firma

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese

individuali (2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario (3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie del

presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce, ...) (4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore (5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente 22Dott. Marco Bertozzi

Page 23: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseEXW Osservazioni

• Responsabilità Caricatore Dlgs 286/2005– Responsabilità Oggettiva

• articolo 61 (sagoma limite)• articolo 62 (massa limite)• articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli)

– Responsabilità soggettiva • articolo 142 (limiti di velocità)• articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli

adibiti al trasporto di persone e cose)

23Dott. Marco Bertozzi

Page 24: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

Operazioni di carico con responsabilità venditore EXW(place of departure)As per Incoterms® 2010 loaded on departing vehicle

24Dott. Marco Bertozzi

Page 25: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseEXW Osservazioni

Pratica di esportazione• Utilizzabile solo per commerci domestici (problematiche

di recupero per l’esportazione del codici MRN)Movement reference number (I visto)

L’esportatore risulta essere l’unico obbligato nei confronti dello stato a fornire la documentazione comprovante l’avvenuta esportazione definitiva, come attestazione dell’emissione di fattura non imponibile IVA

art.8 del DPR 633/72

25Dott. Marco Bertozzi

Page 26: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

26Dott. Marco Bertozzi

Page 27: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

27Dott. Marco Bertozzi

Page 28: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

Dott. Marco Bertozzi 28

Page 29: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

29Dott. Marco Bertozzi

Page 30: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

Dott. Marco Bertozzi 30

Page 31: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

Dott. Marco Bertozzi 31

Page 32: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Osservazioni EXW

• Documentazione Confermante lo sdoganamento in uscitaEXW (place of departure)As per Incoterms® 2010 cleared for export

• EXW (place of departure)As per Incoterms® 2010 loaded on departing vehiclecleared for export

32Dott. Marco Bertozzi

Page 33: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese EXW Osservazioni

• Altra documentazione (licenze edautorizzazioni) l’esporatore ha solol’obbligo di collaborazionenell’agevolazione del rilascio delle stesse),non ha alcuna obbligazione per il mancatoottenimento delle stesse e per eventualiresponsabilità per sdoganamento import

33Dott. Marco Bertozzi

Page 34: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

FCA Free Carrier

FCA (named place of departure)Il venditore sostiene tutti i costi e tutti i rischi

fino alla consegna al vettore della merce compreso la pratica di esportazione

Consegna:• nei locali del venditore al carico della

merce• in un luogo concordato all’arrivo del

mezzo non scaricato34Dott. Marco Bertozzi

Page 35: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

FCA Modo Utilizzo

• Termine con minori obbligazioni per esportazioni (incoterms 2010)

FCA (magazzino venditore)Tutti i costi e rischi passano al compratore al carico della merce

• Approvazione del mezzo in partenza

35Dott. Marco Bertozzi

Page 36: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

FCA Modo Utilizzo

• FCA – Luogo containerizzazione– Aeroporto– Hub terrestre– Magazzino ferroviario

- Il venditore sostiene i costi fino al luogo concordato- Il venditore sostiene i rischi fino alla consegna prima

dello scarico

36Dott. Marco Bertozzi

Page 37: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione ordine

• Inviare intero contrato• Inviare conferma ordine con il rinvio alle

condizioni generali di vendita e l’approvazione delle clausole vessatorie.

Dott. Marco Bertozzi 37

Page 38: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione Ordine

clausole specifiche per contratto:• Incoterms• Pagamenti

Dott. Marco Bertozzi 38

Page 39: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseF.O.B Free on Board

F.O.B. (named port of departure)Il venditore si obbliga a sostenere tutti i costi

e tutti i rischi fino al caricamento dellamerce “on board” compresa la pratica diesportazione

39Dott. Marco Bertozzi

Page 40: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseFAS Free Alongside Ship

FAS (named port of departure)Il venditore si obbliga a sostenere tutti i

rischi e tutti i costi fino al posizionamento della merce a fianco della nave compreso la pratica di esportazione

40Dott. Marco Bertozzi

Page 41: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseCFR Cost and Freight

CFR (named port of arrival)• Il venditore sostiene tutti i costi fino al

porto di arrivo con merce non scaricata• Il venditore sostiene i rischi del

deperimento della merce fino al caricamento “on board” della nave nel porto di partenza.

Compresa la pratica di esportazione

41Dott. Marco Bertozzi

Page 42: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese CIF Cost Insurace & Freight

CIF (Named port of arrival)• Il venditore sostiene tutti i costi fino al porto di

arrivo con merce non scaricata compreso un’assicurazione di tipo C di cui il compratore è beneficiario

• Il venditore sostiene i rischi del deperimento della merce fino al caricamento “on board” della nave nel porto di partenza.

Compresa la pratica di esportazione

42Dott. Marco Bertozzi

Page 43: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

1© Copyright Dott. Marco Bertozzi

CPT Carriage Paid to

CPT (Named place af arrival)• Il venditore sostiene tutti i costi fino al

luogo nominato con merce non scaricata compreso la pratica di esportazione

• Il Venditore sostiene i rischi fina alla consegna al vettore della merce

43Dott. Marco Bertozzi

Page 44: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Focus convenzioni trasporto

Tipologia trasporto

Max risarcimento

Legislazione

Via Gomma Nazionale 1€/kg lordo di merce Dlg.s 286/2005

Via Gomma Internazionale 8,33 DSP per Kg lordo di merce

Convenzione CMR 1956

Via Mare Internazionale 2 DSP per Kg lordo di merce

666,67 DSP per collo od unità

Convezione Aja – Visby 24 -68 -79

Via Aereo Internazionale IATA 20 USD per Kg lordo di merceNON IATA 17 DSP per Kg lordo di merce

Convenzione di Varsavia 1929 e successivi protocolli modifica

Ferrovia 16,66 DSP per Kg lordo di merce avariata o perduta

Convenzione COTIF

44Dott. Marco Bertozzi

Page 45: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

CIP Carriage insurance Paid to

CIP (named place of arrival)

• Il venditore sostiene tutti i costi fino alluogo nominato con merce non scaricatacompreso la pratica di esportazione,compresa una polizza assicurativa di tipoC di cui il compratore è beneficiario

• Venditore sostiene i rischi fina allaconsegna al primo vettore della merce

45Dott. Marco Bertozzi

Page 46: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseDAP delivered at place

DAP (named place)Il venditore sostiene tutti i costi e tutti i rischi

fino al luogo nominato compreso la pratica di esportazione con merce non scaricata all’arrivo

46Dott. Marco Bertozzi

Page 47: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle impreseDAT Delivered at terminal

DAT (named terminal)Il venditore sostiene tutti i costi e tutti i rischi fino al terminal nominato compresa la pratica di esportazione e scarico nel trminal

47Dott. Marco Bertozzi

Page 48: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Delivered duty paid

DDP (Named place of Arrival) Il venditore sostiene tutti i costi e tutti i rischi

fino al luogo nominato compresa la pratica di esportazione e di importazione nel paese estero.

Lo scarico della merce è l’unica operazione a costo e rischio del compratore

48Dott. Marco Bertozzi

Page 49: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Acquisizione ordine

Richiesta preventivo trasporto• A nolo finito• Tempi di carico e scarico• Tempi di demurrage• Correttivi nolo

Dott. Marco Bertozzi 49

Page 50: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

50

Bonifico Bancario

• SEPA ( Single Euro Payments Area) nata per rendere l’intero sistema di pagamento più moderno e efficiente.Dal 1 Gennaio 2008 è obbligatorio fornire IBAN (International Bank Account Number) è il codice bancario che identifica il c/c e la banca e il codice BIC (Bank Identifier code)La lunghezza dell’ IBAN è di 27 caratteri:

IT 60 x 04528 11101 000000123456

Paese Caratteri controllo CIN ABI CAB C/C

Page 51: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

51

SEPA

Page 52: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

52

Bonifico Bancario

Per i paesi non appartenenti alla SEPA è necessario indicare:• Nome della banca• ABI (associazione bancaria italiana): è un codice costituito da

cinque cifre e identifica istituto bancario. Tale codice assegnato da tale associazione ad ogni banca Italiana

• CAB (codice avviamento bancario): è un numero composto da cinque cifre e rappresenta l'agenzia o specifica filiale dell'istituto di credito

• CIN (è composto da una sola lettera ed è utilizzato come carattere di controllo

• SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le banche del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.

Page 53: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

1© Copyright Dott. Marco Bertozzi53

Sicurezza Bonifico

• Quando un bonifico bancario assicura il pagamento?100% (o anticipo) advance payment before loading by banker’s swift transfer.

• Come superare le problematiche di tempistica di trasferimento del denaro (accredito banca)?

The customer should send us by fax the swift message (not the order given to Your bank) 5 days before the day before the time of departure. Any load will be effected before the arrival of this message at seller’s our offices

Page 54: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

54

• Predisporre clausole contrattuali di ritardo invio merce e/o nullità del contratto e/o penali (liqudated damages) in caso di ritardo invio pagamento (anticipo)

If the payment of the goods is delayedyed by the buyer, or the swift message does not reach our office 5 days before the delivery date, the buyer shall pay 0,3% of unpaid amount to the seller, for every 5 working day of delay up to a maximum of 5% of the total net amount of the agreement. The delivery willbweincreased on the total period of delayed payment

Sicurezza Bonifico

Page 55: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

55

Sicurezza Bonifico

Paymnets must me made according to the times and maethds agreed. In case of lack of paymnet of the price, even for only one of the due dates for the amount owing, or in case of decresed solvency, the seller has the right without notice to:

• Suspend the delivery of the goods even if it concerns different orders, untilcomplete payment of the amount owing for capital, interest and expenseshas been made and the client may not comlay of the delay in consigment

• consider all current sales null and void, demanding a liquidated damages of 50% of the price of the goods ordered, apart from compensation for all otherdamages

• The annual interest are fixed according to the official rate incresed by 6 point.

Page 56: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

56

Lettera credito

Il credito documentario è un’importante strumento di pagamento. La lettera di credito è un impegno preso da una banca (Banca emittente, banca nominata, banca confermante) ad eseguire una prestazione (pagamento, pagamento differito, accettazione, negoziazione) a fronte di documenti conformi a quanto richiesto nel credito stesso.

Page 57: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

57

Tipologie di Credito

Possiamo distinguere i crediti documentari in:• base al ruolo assunto dalla banca su cui il credito

transita:– Lettera di credito con banca avvisante (advising Bank)– Lettera di credito con banca designata (nominated Bank)– Lettrera di credito con banca confermante (confirming Bank)

• base alla prestazione effettuata dalla banca che hapreso l’impegno:– Pagamento– Pagamento differito– Accettazione– Negoziazione

Page 58: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

58

L/C Banca Avvisante Pagamento

Beneficiary Applicant

Issuing Bank

2) Richiesta Apertura L/C

Advising Bank

1) Conclusione contratto compravendita

3) Invio messaggio Swift

4)NotificaSenza

impegno

5) Invio Merce

6) Raccolta e compilazione

documenti

7) Invio Doc.

8) Invio Doc

9) Controllo Doc

10) Pagamento

Page 59: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

59

L/C Banca Avvisante

Advising Bank

Applicant

Beneficiary

Banking Days

Indica la banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente

Il soggetto che richiede l’emissione di una lettera credito

Un giorno nel quale una banca è normalmente aperta nel luogo in cui deve essere eseguita un’ attività soggetta alle presenti norme.”

Il soggetto beneficiario del credito

ART 2 UCP 600 DEFINIZIONI

Page 60: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

60

L/C Banca avvisante

“Presentazione conforme

“complying presentation”

si intende “una presentazione (cioè idocumenti presentati in utilizzo delcredito) conforme ai termini e condizionidel credito, alle disposizioni applicabilidelle Norme ed Usi UniformiPubblicazione 600 ed alla prassi bancariainternazionale uniforme”- ISBP 681 – ICC (International StandardBank Practice – PBIU (Prassi BancariaInternazionale Unitaria)

Page 61: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

61

L/C Banca Avvisante

Banca Emittente“Issuing Bank”

Art 7 Impegni Banca EmittenteLa banca emittente dal momento in cuiemette il credito è Obbligata a Onorarlo(art 2) in questo caso a pagare la somma ela divisa prevista nel credito in caso dipresentazione documenti conformi (art.15)La banca emittente ricevuti i documentideve esaminarli entro 5 giorni bancari(art. 14) successivi alla ricezione deidocumenti non più come prescriveva la UCP500 7 giorni lavorativi.Il periodo di presentazione rimane peròinvariato a 21gg dopo la ultima data dispedizione (Latest date of shipment campo44C),cioè la data presente sul doc. ditrasporto, comunque entro la scadenzacredito stesso

Page 62: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

62

L/C Banca Avvisante

Banca Emittente“Issuing Bank”

A differenza delle UCP 500 che parlavano diragionevole cura nell’esame dei documenti,le nuove UCP 600 recitano che le banche didevono basare su quello che appare neidocumenti, ciò a conferma di quantoespresso art.4 autonomia e astrattezza delcredito documentario che restano esclusedal contratto di compravendita.Le banche operano su documenti (art.5) enon su merci o servizi che sono alla basedell’operazione.Ciò al fine di evidenziare che il beneficiario diun credito non ha la possibilità di ritenersilibero dalle responsabilità contrattualiconseguenti alla spedizione di merce nonconforme, a fronte di documenti correttipresentati ad utilizzo di un credito.

Page 63: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

63

L/C Banca Avvisante

Banca Avvisante“Advising Bank”

Art 9 Avviso del credito e modificheSi ribadisce quanto già espresso UCP 500,la banca avvisante ha solo il ruolo dicertificare l’autenticità del credito e lacompletezza dello stesso e notificarlo albeneficiario senza apportare nessunamodifica

Page 64: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

64

Documenti non conformi

La banca una volta ricevuto i documenti se questirisultassero non conformi elevano delle riserve, in talcaso il beneficiario ha la possibilità di emettere un nuovoset di documenti corretto.Se ciò non fosse possibile, la banca non onora il proprioimpegno.

Page 65: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

65

L/C Banca Nominata Pagamento

Beneficiary Applicant

Issuing Bank

2) Richiesta Apertura L/C

Nominated Bank

1) Conclusione contratto compravendita

3) Invio messaggio Swift

4)Notifica

5) Invio Merce

6) Raccolta e compilazione

documenti

7) Invio Doc.

10) Invio Doc

8) Controllo Doc

9) Pagam

ento sbf

11) Controllo doc

12) Rimborso

13) Pagamento def

Page 66: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

66

L/C Banca Nominata Pagamento

Banca Emittente“Issuing Bank”

La banca emittente autorizza una bancaestera effettuare la prestazione, se assumel’impegno, nei confronti del beneficiario adeseguire la prestazione (pagamento)

Banca Nominata“Nominated Bank”

La banca nominata (art.12), dopo il controllodei documenti, nel caso in cui prendaesplicito impegno nei confronti delbeneficiario, al momento della notifica, o inun momento successivo, alla presentazionedei documenti, esegue la prestazione dipagamento nei confronti del beneficiario.Viene previsto che la semplice ricezione deidocumenti non comporta l’obbligoautomatico di onorareNella pratica l’accreditamento sarà sempreSBF.

Page 67: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

67

L/C Banca Confermante Pagamento

Beneficiary Applicant

Issuing Bank

2) Richiesta Apertura L/C

ConfirmingBank

1) Conclusione contratto compravendita

3) Invio messaggio Swift

4)Notifica

5) Invio Merce

6) Raccolta e compilazione

documenti

7) Invio Doc.

8) Controllo Doc.

8) Pagamento a titolo def.

Page 68: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

68

L/C Banca Confermante Pagamento

Banca Emittente“Issuing Bank”

La banca emittente autorizza, inserendone lapossibilità nel testo della L/C (campo 49Confirmation Instruction) la possibilità daparte di una banca estera di aggiungere la“conferma”

Banca C0nfermante

La banca prescelta, effettuate le verifiche, eprevio pagamento, da parte del beneficiariodegli oneri a suo carico, può decidere diaggiungere al credito documentario il proprioimpegno ad effettuare il pagamento a titolodefinitivo. In questo modo si va aneutralizzare oltre al rischio commerciale ilrischio paese. (art. 8)

Page 69: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

69

pagamento avviene, con un differimento di tempo indicatonel (campo swift 42P Deferred Payment details) da partedella banca emittente dopo il controllo dei documenti. Ildifferimento di tempo è indicato dopo 30/60/90 gg. Da undocumento, di solito identificato nel documento ditrasporto.

L/C Banca Avvisante Pagamento differito

Page 70: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

70

Obbligazioni delle Banche L/C per lettera di credito pagamento differito

Lettera di Credito per pagamento differito Banca emittente

Banca Emittente“Issuing Bank”

La banca emittente si impegna ad onorare ilpagamento a scadenza previa presentazionedi documenti conformi

Banca Confermante

“Confirming Bank

La banca confermante si impegna adonorare il pagamento a scadenza previapresentazione di documenti conformi, conquesta tipologia di credito si annulla il rischiopaese.

Banca designata“Nominated Bank”

Designando una banca ad una operazione dipagamento differito, la banca emittente, suorsine del proprio ad anticipare i fondi Art 12

Page 71: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

71

Lettera di credito per accettazione

Viene emessa una lettera una tratta dall’ Benefiaciray (ilquale diventa drawer nella cambiale tratta oltre adessere anche beneficiary della stessa) spiccata su unabanca

• banca emittente nel caso di L/C con banca Avvisante• Banca confermata nel caso di L/C con banca

confermante• Banca nominata nel caso di L/C con banca nominata

Page 72: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

72

Lettera di credito per accettazione

La differenza di questa modalità (accettazione di unatratta), rispetto alla modalità di pagamento differito,comporta pro e contro:

• La tratta può essere soggetta allo sconto, consente,pertanto all’esportatore di entrare in possesso del nettoricavo detratti gli interessi di finaziamento e le spese.

• L’impegno a pagare è di natura cambiaria• Bollatura della cambiale: in italia esiste l’obbligo della

bollatura della cambiale

Page 73: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

73

Bolli Cambiale

12 per mille per gli effetti emessi in Italia o all’estero e pagabili in Italia

12 per mille per gli effetti emessi all’estero e pagabili all’estero

6 per mille per gli effetti emessi all’estero o provenienti dall’estero già assoggettati alla bollatura e pagabili sia in Italia che all’estero

9 per mille per gli effetti emessi in Italia e pagabili all’estero

0,051 euro per ogni 516,46 euro frazione nel caso di crediti all’export con scadenza almeno 18 mesi dalla data di spedizione

Per evitare ulteriori aggravi al beneficiario, quando il credito èutilizzabile su una banca italiana le banche si comportanocome segue:• Banca confermante emettono una lettera di impegno apagare• Banche nominate appongono un timbro una semplicericevuta, non soggetta, pertanto a bollatura

Page 74: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

74

Lettera di credito per negoziazione

Art. 2 negoziazione “l’acquisto da parte della bancadesignata di tratte (spiccate su una banca diversa dallabanca designata e/o documenti)

A tal proposito si ricorda che la tratta non potrà esserespiccata sull’ Applicant della L/C.

La negoziazione può avvenire sia anticipando i fondi albeneficiario, sia di anticiparglieli entro il giorno lavorativobancario nel quale il rimborso è dovuto alla bancadesignata”.

Page 75: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

75

Altri Articoli UCP 600

Art. 30 Tolleranza nell’importo del creditoLe espressioni “intorno”, “approssimativamente”, “circa” o simili, riferiteall’importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito,sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del10% in più o in meno rispetto all’importo o alla quantità o l prezzounitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

Art 31 Utilizzi o spedizioni parzialiAmmissibilità di spedizioni Parziali (campo 43 P Partial Shipment)

Page 76: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

76

Art.33 Orario per la presentazioneLe banche non sono tenute ad accettare la presentazione didocumenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Art.34 Esonero da responsabilità per la validità ed efficacia deidocumenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, lasufficienza, l’esattezza, l’autenticità, la falsificazione, la portatalegale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/oparticolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse nonassumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, laquantità, il peso, la qualità, lo stato, l’imballaggio, la consegna, ilvalore o l’esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasidocumento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni,per la solvibilità, l’adempimento delle obbligazioni o affidabilità deglispeditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori dellemerci o di qualsiasi altra persona.

Page 77: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

77

Altri Articoli UCP 600

Art 35 Esonero da responsabilità per le trasmissioni

esonero da responsabilità per le banche in meritoall’invio/smarrimento, ecc. di messaggi e/o dei documenti, se questisono inviati “secondo le indicazioni stabilite nel credito, ovveroquando la banca ha assunto l’ iniziativa nella scelta delle modalità diconsegna in assenza di istruzioni nel credito.”

Se la banca designata stabilisce che una presentazione è conformee invia i documenti alla banca emittente …., indipendentemente dalfatto che la banca designata abbia o meno onorato o negoziato, labanca emittente ….. deve onorare o negoziare o rimborsare talebanca designata, anche se i documenti sono andati smarriti neltrasferimento tra la banca designata e la banca emittente …..”

Page 78: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

78

Art 36 Forza Maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenzederivanti dall’interruzione della propria attività provocata da casi di forzamaggiore, sommosse, disordini civili, insurrezione, guerre o da qualsiasialtra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate attiterroristici.Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività,non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamentodifferito, né accetteranno tratte, né negozieranno a fronte di crediti chesiano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Page 79: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

79

Altri Articoli UCP 600

Art. 37 Esonero di responsabilità per attività richieste ad altri soggetti

a) Le banche, che utilizzano i servizi di un’altra banca, per eseguire le istruzioni dell’ordinante, agiscono per conto e rischio dello stesso

b) Una banca emittente o banca avvisante non assume responsabilità per la mancata esecuzione delle istruzioni trasmesse

c) La parte che impartisce istruzioni ad un’altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze – incluse commissioni, compensi, costi od esborsi – concernenti l’esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni (campo 71B charges)

Se il credito stabilisce che le spese sono a carico del beneficiario e tali spese non possono essere da lui incassate, la banca emittente rimane responsabile del pagamento delle stesseViene fatto divieto alla banca avvisante di subordinare l’avviso o la modifica del credito alla ricezione delle propri commissioni.

Page 80: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

80

Altri Articoli UCP 600

• Art. 14 Criteri generali per l’esame dei documenti• Art 16 Documenti discordanti, rinuncia e notifica• Art 17 Documenti Originali e Copie• Art 18 Fattura Commerciale• Art 19 Documento di trasporto relativo ad almeno due

diversi modo di trasporto• Art 20 Polizza di carico• Art 21 Documento di trasporto non negoziabile• Art 22 Polizza di carico per contratto di noleggio• Art 23 Documento di trasporto aereo

Page 81: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

81

• Art 24 Ricevuta di corriere o ricevuta postale• Art 26 “sopra coperta”, “Quantità caricata dallo

speditore”, “contenuto a dire dello speditore” e spese aggiuntive a quelle di trasporto

• Art 27 Documenti di trasporto netti• Art 28 Documenti di assicurazione e copertura• Art 38 Crediti Trasferibili

Altri Articoli UCP 600

Page 82: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

82

Fasi Lettera credito

Fase pre-contrattuale

Individuare la tipologia di lettera di credito adatta a seconda del rischio paese/rischio commerciale complessità dei documenti richiesti

Contattare la propria banca per conoscere in via preventiva la conferma del credito e le condizioni economiche o la possibilità di agire come banca

nominata

Concordare con il compratore/ordinate le istruzioni

Page 83: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

83

Fasi Lettera credito

Fase Contrattuale

Firma del contratto di compravendita e delle istruzioni della L/C

Page 84: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

84

Fasi Lettera creditoOrdinante Il compratore indicherà la ragione sociale dello stesso

che, ovviamente risulterà come ordinante (campo 50applicant) del credito documentario emesso a favore delbeneficiario estero (campo 59 beneficiary)

Beneficiario Sarà indicato nel campo (campo 59 beneficiary)

Banca di AppoggioTale banca in base alle esigenze di sicurezza del pagamentoe alla prestazione richiesta assumerà ruoli e responsabilitàdiverse. Sarà generalmente una banca indicata dalbeneficiario in caso di advising o confirming bank, unabanca scelta dalla banca emittente in caso di nominatedbank. La banca che effettuerà la prestazione, ciè la piazza diutilizzo del credito sarà inserito nella L/C (campo 41 aavailable with……. By…………)Tale indicazione dovrà essere coordinata con il luogo discadenza del credito.Alla banca, se l’applicant concede questa possibilità, e nelcaso in cui la banca decida di aggiungere il suo impegno,potrà essere richiesta la conferma (campo 49 confirm. Instr)

Page 85: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

85

Fasi Lettera creditoData e Luogo di

scadenzaLa data di scadenza, rappresenta la data entro la quale idocumenti dovranno essere presenti presso la bancaindicata (campo 31D date and place of expiry). Tale dataverrà fissata, se non ci sono esigenze diverse da partedell’esportatore, 21gg successivi alla data di ultimoimbarco, che sarà presente sul documento di spedizione,se richiesto. Tale data verrà verificata dalla banca nellapresentazione dei documenti.Il luogo di scadenza, verrà fissato in base alla piazza diutilizzo e sarà la banca le case della banca confermanteo nominata (nel caso di L/C confermata o nominata) labanca estera (nel caso di L/C con advising bang)

Page 86: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

86

Fasi Lettera creditoAmmontare e Valuta L’ammontare e la valuta del crediti (campo 32B Currency

and amount)con espressa indicazione se è:• un ammontare massimo (not exceeding) (campo 39Bmaximum credit amount)• un ammontare circa (campo 39 A Percentage creditamount tollerance)

Modalità di utilizzo Ovvero la prestazione richiesta alla banca:• Nel caso di pagamento differito (by def paymnet campo41 a) sarà inserito anche l’indicazione di differimento(campo 42P deffered payment details)• Nel caso di negoziazione o accettazione delle trattesaranno inseriti il differimento di pagamento concessonelle tratte (campo 42C drafts at) e il trassato (campo 42a Drawee)

Page 87: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

87

Fasi Lettera creditoDescrizione della

merceLa descrizione della merce descritta in termini essenziali,onde evitare errori o confusione (campo 45 A Descriptionof the goods)

Termine di resa Non esiste un campo specifico dove inserire taleindicazione. Incoterm utilizzato e concordato saràidentificabile sulla fattura (l’importo indicherà che cosa ècompreso nel prezzo), sul documento di trasporto, e avràriflessi sul quale soggetto dovrà pagare il nolo (freightprepaid o freight collect) così come sui documenti chedovranno essere forniti dal beneficiario per attestarel’avvenuto adempimento di una obbligazione (si pensi alcertificato di assicurazione obbligatorio nel caso dispedizione CIF o CIP)

Page 88: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

88

Fasi Lettera creditoTrasbordi Permessi/non permessi (allowed/not allowed) tale

indicazione sarà riportata (campo 43T Transhipment). Itrasbordi sono fonte di una maggiore rischiosità didanneggiamento della merce, possono essere pertantovietati dall’ordinante. I trasbordi obbligatori per quantoriguarda l’esecuzione del trasporto non sono consideratifonte di riserva nel credito documentario se gli sessifossero stati vietati.

Spedizioni Parziali Permessi/non permessi (allowed/not allowed) taleindicazione sarà riportata (Campo 43P Partial shipment)Perché non ci siano spedizioni parziali le merci dovrannopartire indicate in un solo documento di trasporto.

Page 89: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

89

Fasi Lettera creditoLuogo di presa in

caricoLuogo dove le merci verranno prese in carico dal vettorecampo 44 A Place of taking charge nel caso di trasportoterrestre, nel caso di trasporto multimodale comprendetequesta fase. In questo caso sarà presente l’indicazionedel porto o aereoporto di partenza Campo 44 E

Destinazione Nel caso di utilizzo di un termine C la destinazione di arrivo potrà essere un porto o un aereoporto tale indicazione sarà riportata porto o aereoporto di partenza Campo 44 F. Se il trasporto comporta un’ulteriore tratta (resa door) sarà presente un’ulteriore campo 44B for transportation toNel caso il trasporto avvenisse non fossero presenti per la modalità di trasporto prescelta porti e/o aereoporti di partenza o destinazione è necessario indicare solamente il sopra citato 44 A Place of taking charge e il sopra citato campo 44B for transportation to

Page 90: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

90

Fasi Lettera creditoData di

presentazione Documenti

Normalmente la data di presentazione dei documenti èstabilita in 21gg, tuttavia per esigenze particolaril’emittente potrebbe diminuire questo lasso di tempocampo 48 presentation period

Istruzioni supplementari

Campo 47 A Additional condition vengono inserite inquesto campo tutte le indicazioni qualsiasi condizionespeciale non prevista nei campi sopra indicati comediciture da inserire sui documenti, divieto di praticaredeterminate rotte o approdare in determinati porti,compagnia di bandiera della nave, spese per ognidiscrepanza riscontrata sul documenti ce verrà detrattadall’ammontare della merce

Charges Campo 71B Charges a chi spettano i pagamenti dellecommissioni bancarie Generalmente è presente questafrase “tutte le spese al di fuori del paese dell’ordinantesono a carico del beneficiario

Page 91: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

91

Fasi Lettera creditoDocumenti richiesti Campo 46° documents required vanno inseriti in questo

campo tutti i documenti che permettano alla banca, suindicazione dell’ordinate, in accordo con il beneficiario, diverificare che le obbligazioni dedotte in contratto sonostate eseguite. Si ricordi in questa sede che la banca nonha responsabilità nella richiesta dei documenti, ne visionala merce, ne ha poteri ispettivi.Pertanto i documenti richiesti dall’ordinate sarannoesaminati come richiesto nel credito, secondo le regoleUCP 600 e la prassi bancaria internazionale.Una non conscenza dello strumento porterebbe:L’acquirente/ordinate a non inserire nel testodocumentario i documenti che gli assicurino che leobbligazioni sono state eseguite dal beneficiariBeneficiario l’impossibilità di ottenere la prestazione e conl’ulteriore aggravio che l’acquirente sia già venuto inpossesso della merce

Page 92: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

92

Fasi Lettera creditorichiesta documenti

Fattura Commercialeha la funzione sia amministrativa (è il documento che consente albeneficiario di giustificare l’incasso consente all’ordinate, di eseguire leoperazioni di dogana import. Il numero di fatture richieste (originali e incopia dipende dal paese oggetto di esportazione).

“hand signed commercial invoice”

Packing ListIl packing list consente di verificare come è stata imbarcata la merce è un documento che deve solo presentare la data (non anteriore a quella di spedizione) il nome del documento, timbro e la firma in originale.

“Packing list in Three fold”

Page 93: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

93

Fasi Lettera creditorichiesta documenti

Documento trasporto NavaleTale documento di trasporto sarà con certezza nelle mani dell’esportatore solo in caso di spedizione con termine C o D (in caso di termine D, tuttavia non sarà più una B/L ma una Multimodal B/L).

• Termine CFR o CIF l’ordinante, tramite la banca dovrà verificare, di essre l’unico a poter entrare in possesso della merce il termine di resa, la merce, il porto di arrivo e il porto di imbarco, che la merce sia stata imbarcata, senza danni, secondo l’itinerario corretto

Secondo le norme UCP 600 la banca accetterà solo documenti di trasporto netti (cioè privi di annotazioni che espressamente attestino lo stato difettoso

della merce o degli imballaggi. Le vecchie UCP 500 richiedevano che sul documento di trasporto apparisse la clausola Clean on board”

Page 94: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

94

Fasi Lettera creditorichiesta documenti

Full set Garantisce che l’ordinate sarà l’unico ad entrare in possesso del giro completo delle B/L, e sarà di conseguenza l’unico se il documento di trasporto sarà debitamente intestato o girato ad avere, diritto a ritirare la merce.

On board Garantisce l’ordinate che la merce è stata messa a bordo entro la data indicata nella latest date of shipment

Bill of ladig Garantisce che il trasporto è un trasporto navale, sul documento dovranno apparire il porto di partenza e il porto di arrivo come indicato nella L/C e il termine di resa

Page 95: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

95

Fasi Lettera creditorichiesta documenti

Made out to the order of issuing bank

Secondo elemento di garanzia, a favore dell’ordinate. La banca girerà la B/L consentendo allo stesso di ritirare la merce dietro il esecuzione della prestazione.Il beneficiario sarà garantito che in mancato esecuzione della prestazione (presentazione non corretta) la banca non girerà la B/L.

Notify Applicant L’ordinate sarà sicuro di essere avvisato all’arrivo della merce in porto

Marked freightprepaid

L’ordinate avrà la certezza che la banca controllerà il pagamento del nolo e quindi l’avvenuta obbligazione della vendita CFR

Page 96: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

96

Fasi Lettera creditorichiesta documenti

Documento AssicurativoIl documento assicurativo garantirà l’ordinante che è stato soddisfatto l’obbligo

di assicurazione, la tipologia di assicurazione (all risks), l’importo assicurato“Policy Insurance or Certificate issued for 110 pct of the invoice value full

endorsed”

Documento di OrigineConsente all’importatore di poter godere dei benefici di sconto daziario

derivanti da un accordo bilaterale doganale“certificate of origin issued by the local chamber of commerce”

EUR1Assolve la medesima funzione del documento di origine

“EUR1 certificate”

Page 97: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

97

Fasi Lettera creditorichiesta documenti

Documento di ispezioneAssicura il beneficiario che la merce caricata sia quella descritta.

Page 98: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

98

Fasi Lettera credito

Fase Contrattuale

Firma del contratto di compravendita e delle istruzioni della L/C

Compilazione da parte dell’importatore Form Apertura

Invio da parte dell’importatore del form prima delle presentazione alla banca onde verificare la corretta applicazione

Emissione da parte della banca emittente della L/C ed eventuali pratiche di conferma

Page 99: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese

99

Fasi Lettera credito

Controllo dei termini, documenti, forma, condizione, L/C

Richiesta di eventuali emendamentiGli emendamenti per essere effettivi devono essere accettati da tutte le

parti di un credito documentario. Art 10 UCP 600. Gli emendamenti devono essere accettati nella loro totalità, la accettazione parziale di essi equivale al rifiuto. La mancata accettazione entro un ragionevole lasso di

tempo equivale ad un rifiuto

Controllo degli emendamenti ed accettazione/rifiuto degli stessi

Redazione dei documenti ed invio alla banca ad applicazione del credito documentario

Page 100: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese Procedura Carico

• Ingresso in magazzino• Carico Merce • Consegna documenti

Dott. Marco Bertozzi 100

Page 101: M. Bertozzi: Procedure Commerciali Internazionali

 

STUDIO BERTOZZI       

            

  

   

     

Dott. Marco Bertozzi [email protected] www.formazionexport.com Tel: 0543-377974 Fax 0543 - 27844 cell. 347-1257662

Sede legale: 47121 – Forlì Via N. Sauro 23 P.IVA 03432930406 Uffici: 47121 – Forlì Viale della Libertà 3 int. 4