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Autorità per l'energia elettrica e il gas SMART GRID La regolazione dell’Autorità per i progetti pilota Federico Luiso Autorità per l’energia elettrica e il gas Roma, 26 giugno 2012

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SMART GRID

La regolazione dell’Autorità per i progetti pilota

Federico Luiso Autorità per l’energia elettrica e il gas

Roma, 26 giugno 2012

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INDICE

1. Caratteristiche della regolazione

attraverso i progetti pilota

2. Il quadro normativo e regolatorio

3. A che punto siamo

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Smart Grid

Perché le smart grid

una rete elettrica che permette, attraverso una gestione “attiva”, di

integrare in modo intelligente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti

connessi alla rete, allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica

in modo efficiente, sostenibile e sicuro. [ERGEG 2011]

I benefici attesi da una Smart Grid

Incremento dell’immissione in rete di energia elettrica da generazione

distribuita, a parità di sicurezza, qualità del servizio e sviluppo della rete;

Miglioramento della qualità del servizio;

Incremento del livello di sicurezza;

Diffusione della gestione attiva della domanda

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• L’approccio del regolatore nei confronti dei progetti innovativi è

quello di far precedere una fase sperimentale alla fase di

regolazione a regime

• Elemento fondamentale dei “progetti pilota”: si effettuano test su

casi reali e circoscritti

• Esperienze di regolazione attraverso i “progetti pilota”:

• smart grid (delibera ARG/elt 39/10)

• mobilità elettrica (delibera ARG/elt 242/10)

• sistemi di accumulo (delibera ARG/elt 199/11)

Il ruolo della regolazione

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• Casi reali e circoscritti

• Basati su indicatori di performance e di costo (posto a

carico dei consumatori)

• Trasparenza delle regole: le procedure e i criteri di

valutazione sono noti in partenza

• Monitoraggio durante l’esecuzione

• Particolare attenzione alla replicabilità del progetto

• I risultati sono pubblici

I progetti pilota

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Il quadro regolatorio

Delibera n. 348/07

Riconosce alle imprese distributrici

una maggiorazione del 2% del

tasso di remunerazione del capitale

investito per progetti smart grid

Delibera n. 39/10 Individua la procedura e i criteri per

selezionare i progetti a cui

concedere l’incentivo

Delibera n. 12/11 Seleziona i progetti pilota a cui

concedere l’incentivo

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• Nel determinare la remunerazione riconosciuta agli investimenti per il

servizio di distribuzione (art. 11), riconosce alle imprese distributrici,

per 12 anni, una maggiorazione del 2% del tasso di remunerazione

del capitale investito in progetti pilota “comprendenti sistemi di

automazione, protezione e controllo di reti attive MT (smart grids)”.

• Rinvia ad un successivo provvedimento la procedura e i criteri di

selezione degli investimenti ammessi alla maggiorazione del tasso di

remunerazione.

• Demanda ad un’apposita commissione di esperti l’ammissibilità degli

investimenti ammessi alla maggiorazione del tasso di remunerazione.

• Prevede che la commissione esamini i progetti di investimento in smart

grid “in relazione alle potenzialità di sviluppo della generazione

distribuita e ai benefici attesi in termini di miglioramento della qualità

della tensione”

Delibera dell’Autorità n. 348/07 (Allegato A)

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La delibera ARG/elt 39/10 individua la procedura e i criteri per

selezionare i progetti a cui concedere l’incentivo.

Delibera ARG/elt 39/10

Requisiti minimi obbligatori:

a) Il progetto deve rappresentare una concreta dimostrazione in campo su reti

di distribuzione in MT in esercizio.

b) La rete oggetto della sperimentazione deve presentare contro-flussi di

energia attiva verso l’AT per almeno l’1% del tempo annuo di

funzionamento1.

c) Il progetto deve prevedere un sistema di controllo/regolazione della tensione

della rete e un sistema in grado di assicurare la registrazione automatica

degli indicatori tecnici rilevanti per la valutazione dei benefici del progetto.

d) Deve essere previsto l’utilizzo di protocolli di comunicazione non proprietari.

1 Il criterio di identificazione di una “rete attiva” indicato dalla Norma CEI 0-16 prevede che la rete

presenti l’inversione del flusso per almeno il 5% del tempo annuo di funzionamento.

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Delibera ARG/elt 39/10 Parametri di valutazione

I progetti sono valutati sulla base di un indicatore che tenga conto di:

• Numero di punti di connessione di utenze attive coinvolti nel progetto.

• Aumento - rispetto alle condizioni precedenti gli interventi per cui si richiede il

trattamento incentivante - dell’energia elettrica che è possibile immettere in rete

da generazione distribuita, valutato sia in termini assoluti che in rapporto ai

consumi delle utenze passive connesse alla medesima rete.

• Presenza di requisiti facoltativi, come, ad esempio, di un sistema di

acquisizione e controllo per la valutazione dinamica dei flussi sulla rete, di un

sistema di comunicazione con i clienti finali per la sperimentazione della

demand response, la partecipazione degli impianti di generazione diffusa alla

regolazione della tensione, ecc.

• Tempi di attuazione del progetto.

• Miglioramento degli indicatori di qualità del servizio (continuità, tensione).

• Grado di coinvolgimento diretto di utenti attivi.

• Impiego di sistemi di comunicazione finalizzati allo scambio di informazioni tra il

gestore della rete di distribuzione e gli utenti della rete che adottino tecniche e

protocolli di comunicazione standard, consolidate e trasparenti.

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Una commissione di esperti nominata dall’Autorità ha valutato i progetti

pilota di smart grid presentati dalle imprese distributrici, ammettendone 8 al

trattamento incentivante.

Delibera ARG/elt 12/11

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I progetti ammessi

• Le imprese distributrici ammesse devono inviare all’Autorità, entro 60

giorni dal termine del progetto pilota e in ogni caso ogni sei mesi, una

relazione descrittiva dell’intervento realizzato o in corso di realizzazione.

• Nella relazione devono essere presenti valutazioni sulla replicabilità

dell’esperienza pilota.

• Gli esiti delle sperimentazioni saranno resi pubblici dall’Autorità e

concorreranno alla formulazione di una più mirata regolazione

incentivante degli investimenti connessi alla evoluzione delle reti di

distribuzione verso il modello della smart grid.

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Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha “legificato”

l’iniziativa dell’autorità, prevedendo che:

Il decreto legislativo n. 28/2011

• «Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di

ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una

maggiorazione della remunerazione del capitale investito per

il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi

di ammodernamento» (articolo 18, comma 1).

• Gli interventi smart grid «consistono prioritariamente in

sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi

e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di

auto elettriche».

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Il decreto assegna all’Autorità il compito di provvedere alla definizione

delle caratteristiche degli interventi di smart grid e di assicurare che il

trattamento previsto tenga conto dei seguenti criteri:

Il decreto legislativo n. 28/2011 Il ruolo dell’Autorità

• indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi;

• dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive

coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del

ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti

rinnovabili;

• grado di innovazione del progetto, in termini di capacità di

aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla

regolazione di tensione e all'uniformità del diagramma di

produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione,

controllo e gestione;

• rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere.

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Lo stato di avanzamento dei progetti

I progetti sono partiti nel corso del 2011

Le imprese distributrici prevedono di terminarli a fine 2013

Nel corso del primo anno i lavori hanno riguardato

prevalentemente lo sviluppo dei sistemi di rilevazione e

acquisizione dei dati

In alcuni progetti sono stati acquistati e installati sistemi di

accumulo

Alcune specifiche sono state modificate a seguito

dell’adozione del nuovo Allegato A70 al Codice di rete di

Terna “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della

generazione distribuita”.

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Cosa ci aspettiamo dalla fase sperimentale

Effettivo incremento della potenza disponibile per la

connessione di impianti di generazione alla rete di distribuzione

Evoluzione del sistema di acquisizione e trasmissione dei dati e

del sistema di diagnosi dei parametri di funzionamento della rete

Attenzione a:

Sovrapposizione con altre disposizioni (Delibera AEEG n. 84/122,

Allegato A70, disciplina incentivante per mobilità elettrica e per

sistemi di accumulo, ecc.)

Interventi di manutenzione e sviluppo che rientrano nell’ordinaria

gestione della rete

2 “Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento

alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.