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Supplemento 1 al n° 5/2006 “Provincia autonoma” negli uffici pubblici L’ USO DELLA LINGUA

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L’USO DELLA LINGUA

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PREFAZIONE

Gentili cittadine e cittadini,

l’Alto Adige è una terra plurilingue come molte altre re-gioni del mondo. Fin qui nulla di particolare, si potrebbedire. Ma cosa contraddistingue la realtà quotidiana dimolti Paesi plurilingui? Conflitti sul piano etnico, chespesso conducono alla violenza. Nella nostra terra invecesiamo riusciti a raggiungere una buona collaborazionetra i gruppi linguistici e a vivere assieme in pace.

Ma cosa garantisce questa situazione di stabilità? Uno Sta-tuto di autonomia equilibrato, che assicura a tutti equità eopportunità di sviluppo. In questo modo è stato possibilegarantire la pace sociale e un alto standard di qualità dellavita. Particolarmente importante per il raggiungimento eil rafforzamento di questa situazione è stato ed è tuttorail diritto all’uso della propria madrelingua.

Chi è tenuto a darmi informazioni nella mia lingua ma-dre? Come viene garantito questo diritto negli enti pub-blici? E se un giorno mi trovassi davanti al giudice, diquale lingua mi posso servire?

Le risposte a tutte queste domande sono contenutenel presente opuscolo, che analizza l’uso della lingua echiarisce i diritti spettanti a ogni singolo cittadino. Dovràservire da guida preziosa ogni volta che si avramo deidubbi, ogni volta che ci si sentirà penalizzati nei propridiritti, ogni volta che sarà necessario acquisire ulterioriinformazioni.

Ritengo che questo opuscolo possa essere utile, so-pratutto nella convinzione che il diritto ad utilizzare lapropria madrelingua ci permette di rapportarci da paria pari. E questa è la premessa per continuare a viverepacificamente in Alto Adige. Assieme, naturalmente, enon solo vicini.

Il presidente della Provincia Luis Durnwalder

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GIUSTIZIA

FORZE ARMATE E POLIZIA

CONCESSIONARI DI SERVIZI

SANITÀ

ECCEZIONE DI NULLITÀ

LADINIA

ESAMI DI BILINGUISMO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4

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INDICE

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La disciplina è univoca: nella corrispondenza e nellecomunicazioni orali con i cittadini tutti gli organi

e gli uffici della pubblica ammini-strazione e degli enti locali con sedein provincia di Bolzano devono ga-rantire l’uso della lingua tedesca editaliana. Ciò vale tanto per lo Statoquanto per la Regione, la Provincia, iComuni, le Comunità di valle e ana-loghi enti pubblici, il Commissariatodel Governo, l’Agenzia delle entrate,gli Uffici doganali, la Banca d’Italia,l’Archivio di Stato, la Radio-televisio-ne azienda speciale (RAS), la Came-ra di commercio, l’Istituto Nazionale

della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale delleAssicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Quali diritti spettano alle cittadine eai cittadini?

… nella pubblica amministrazione

Nella corrispondenza: di principio, gli atti amministra-tivi sono redatti in lingua tedesca o in lingua italiana.Qualora l’atto amministrativo sia emanato su richiestascritta di un cittadino o una cittadina, l’autorità ammini-strativa è tenuta ad usare nella corrispondenza la linguausata dalla persona interessata. Se la Pubblica Ammini-strazione procede d’ufficio, è tenuta ad usare la linguapresunta del destinatario dell’atto. Il nome ed il cogno-me del destinatario/della destinataria sono elementi perdeterminare la lingua presunta. In tre casi eccezionali gliatti amministrativi devono essere redatti bilingui, cioè inlingua tedesca ed italiana:

1. Atti amministrativi destinati alla cittadinanza: sonotali gli atti rivolti ad una pluralità indeterminata di desti-natari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione daleggi o regolamenti. Ne fanno parte gli atti concernentiil pubblico impiego, l’attività edilizia urbana (lavori pub-blici, piani regolatori urbani, appalti di lavori pubblici)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’uso della lingua tedesca edella lingua italiana è garantitopresso tutti gli organi e gli uffi-ci delle amministrazioni e deglienti pubblici con sede in AltoAdige, sia per quanto concer-ne i documenti scritti sia neicontatti con il pubblico.

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e le sovvenzioni. Inoltre ne fanno parte i regolamenti, ibandi di concorso, i regolamenti sulla circolazione stra-dale ed altri.

2. Atti individuali destinati ad uso pubblico: sono tali gliatti per i quali è prescritto l’obbligo dell’esposizione alpubblico o dell’affissione. Ad esempio le carte d’identi-tà, le pubblicazioni di matrimonio, i referti del medico,concessioni, approvazioni e ammissioni, diplomi, at-testati di bilinguismo, certificati di stato civile ed altri.Costituiscono un’eccezione i passaporti e le patenti diguida, i quali, eccetto la loro rubrica, sono redatti solo inlingua italiana ai sensi dei trattati internazionali e delledirettive europee.

3. Atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti apiù uffici e organi della pubblica amministrazione situatiin provincia di Bolzano o aventi competenza regiona-le. Ne fanno parte la trasmissione interna di atti dellapubblica amministrazione, come ad esempio le circolario la convocazione di riunioni, qualora questa non siadisposta con singole note.

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Se l’Amministrazione pubblicainvia una comunicazione scrit-ta, deve usare la madrelinguadell’interlocutore/interlocutri-ce. Se invece procede d’uffi-cio, userà la lingua presuntadel destinatario, mentre larisposta allo scritto di un priva-to cittadino sarà redatta nellamedesima lingua dello scritto.

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Negli atti amministrativi bilingui i testi devono avere lastessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico e devonoessere riportati uno a fianco all’altro. Non sarebbe quindisufficiente riportare il testo tedesco stampato con carat-teri più piccoli in calce al testo italiano ovvero riportare laversione italiana in caratteri ridotti rispetto a quella tede-sca. L’autorità amministrativa può liberamente deciderequale dei testi viene riportato a destra e quale a sinistra.Per la redazione congiunta nelle due lingue non puòessere posto a carico degli interessati alcun onore ag-giuntivo di spesa.

… nelle comunicazioni orali

Nelle comunicazioni orali l’autorità amministrativa è te-nuta ad usare la lingua del richiedente. Ogni cittadinoè libero, indipendentemente dalla dichiarazione di ap-partenenza al gruppo linguistico, di usare una delle duelingue. In concreto significa che un cittadino o una cit-tadina di lingua tedesca può rivolgersi in lingua italianaad un’autorità amministrativa.

… nelle relazioni interne

Mentre vigono precise regole per i dipendenti pubbli-ci nelle relazioni con i cittadini, in quelle interne vigeun’ampia facoltà di scelta. Ciò comporta per i dipen-denti la facoltà di poter liberamente decidere in qualelingua, tedesca o italiana, dialogare con i colleghi e lecolleghe. Essi hanno inoltre libera facoltà di scegliere inquale lingua eseguire le loro funzioni e attività. I corsi diaggiornamento che si svolgono nella Regione Trentino-Alto Adige possono essere effettuati in lingua italianao tedesca.

Nell’ambito delle relazioni interne non possono essererichieste traduzioni a meno che non sia espressamen-te previsto da leggi o regolamenti, ad esempio qualo-ra documenti redatti in lingua tedesca debbano esseretrasmessi ad autorità amministrative ovvero ad enti oaziende aventi sede fuori provincia.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ad ogni cittadino/cittadina èriconosciuto il diritto di rivol-gersi all’autorità pubblica inlingua italiana o tedesca. L’in-caricato/incaricata deve ade-guarsi di conseguenza.

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Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiegoo di lavoro del personale sono redatti in forma bilingue,se emessi dagli organi o uffici della pubblica ammini-strazione aventi sede nella Regione. Negli altri casi sonoredatti in lingua italiana, e, qualora il destinatario sia dilingua materna tedesca, sono tradotti in tedesco. Que-sta eccezione al principio dell’uso differenziato della lin-gua vige ad esempio in caso di trasferimento di un/unadipendente ad un ufficio fuori provincia.

… nell’uso della lingua ladina

Per quanto concerne la facoltà dell’uso della lingua la-dina nelle relazioni con gli uffici pubblici, ad eccezionedelle Forze armate e della Polizia, sono da distinguersidiversi casi. Da un lato i cittadini e le cittadine di lingualadina hanno facoltà di usare la loro lingua nelle comu-nicazioni orali e nella corrispondenza tutte le volte in cuisi rivolgono ad uffici aventi sede nelle località ladine,cioè in Val Gardena e in Val Badia.

La stessa facoltà spetta ai Ladini nei rapporti con gli ufficiprovinciali che svolgono esclusivamente o maggiormen-te nell’interesse dei Ladini le loro attività, anche qualoratali uffici abbiano sede al di fuori delle località ladine.Questo vale per esempio per l’Intendenza scolastica la-dina, l’Istituto pedagogico ladino e le commissioni delsettore culturale. Detti uffici sono tenuti a risponderein lingua ladina e nella corrispondenza scritta in linguatedesca o in lingua italiana, cui fa seguito il testo ladino.Le stesse regole valgono per dette autorità amministra-tive nei casi di emanazione di atti pubblici.

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione in AltoAdige il cittadino/la cittadina di lingua ladina può sce-gliere se usare la lingua italiana o la lingua tedesca.

I Ladini hanno il diritto di utiliz-zare la propria madrelingua nelcontatto con gli uffici e con leautorità che hanno sede nellevalli ladine o che si occupanoprincipalmente delle questioniladine.

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GIUSTIZIA

L’uso della lingua in giudizio è regolato in dettaglionei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli orga-

ni giurisdizionali, amministrativi e tributari con sede aBolzano, nei rapporti con la Corte d’Appello, la Corted’Assise di Appello, il Tribunale per i minorenni, non-ché con ogni altro ufficio giurisdizionale con sede aTrento, ma con competenza anche in provincia di Bol-zano.

In sostanza vige il principio che gli uffici giudiziari e gliorgani giurisdizionali sono tenuti ad usare la lingua della

persona richiedente. Sussistonotuttavia diverse disposizioni aseconda che si tratti di un pro-cesso penale o di un processocivile ovvero di un processo in-nanzi al Tribunale amministrati-vo o all’organo giurisdizionaletributario. Poiché la tematicadell’uso della lingua in giudiziorappresenta una materia moltocomplessa, ci limitiamo a de-scrivere le regole principali.

Quali sono i dirittidel cittadino/della cittadina?

… nel processo penale

Fermo - In caso di arresto in fla-granza o di fermo, alla personadeve essere chiesto quale siala sua lingua materna. Questaè libera di rispondere alla do-

manda o meno. Qualora la persona risponda, si proce-de nella lingua indicata. In caso contrario, si procede osi continua a procedere nella lingua materna presunta.Questa è da determinarsi in base all’appartenenza dellapersona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in basead altri elementi eventualmente già acquisiti.

L’uso della lingua in giudizioè regolamentato dettagliata-mente. La persona interessatapuò decidere se utilizzare lalingua italiana o quella tede-sca.

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Atti - Il Pubblico Ministero forma gli atti nella linguamaterna indicata. In mancanza di tale riferimento, for-ma gli atti nella presunta lingua materna. A seguitodella notificazione o comunicazione degli atti del Pub-blico Ministero l’interessato/l’interessata ha la facoltà dirichiedere, entro il termine perentorio di giorni 15 dallanotificazione o comunicazione, con dichiarazione resaal Pubblico Ministero personalmente o con atto scritto,che il procedimento prosegua nell’altra lingua. I docu-menti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero,nonché le consulenze tecniche e le perizie redatti in lin-gua diversa da quella del procedimento, sono tradotti arichiesta di parte.

L’interrogatorio - L’interrogatorio o l’esame dell’im-putato si svolge, a sua richiesta, nella lingua indicata,se diversa dalla lingua del processo, e viene immediata-mente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

Procedimento - Il procedimento di primo grado si svol-ge nella lingua precedentemente usata. L’imputato puòchiedere, con dichiarazione ammessa una sola voltanel corso del procedimento di primo grado e non ol-

Gli interrogatori si possonosvolgere anche in una linguadiversa da quella del processo,se chi è sotto interrogatorio lodesidera. Il/la giudice curerà latraduzione ed il verbale, chesarà redatto solo ed esclusi-vamente nella lingua del pro-cesso.

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tre l’apertura del dibattimento, che la prosecuzione delprocedimento abbia luogo nell’altra lingua. La variazio-ne della lingua del processo non richiede la traduzionedegli atti formati precedentemente.

Appello - Analoga regolamentazione vige anche nelgiudizio di appello. La lingua del processo osservata nel-la fase conclusiva del giudizio di primo grado si estendeal giudizio di appello. All’imputato/imputata è data fa-coltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzionedel giudizio di secondo grado nell’altra lingua. L’esamedell’imputato/imputata si svolge, a sua richiesta, nellalingua materna, se diversa della lingua del processo, eviene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lin-gua del processo, salvo rinuncia delle parti. In tal casoviene verbalizzata nella sola lingua utilizzata.

Audizione - L’audizione dei testimoni, consulenti tec-nici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta edè immediatamente tradotta e verbalizzata nella linguadel processo.

Documenti - I documenti delle parti, le consulenze tec-niche e le perizie redatti in lingua diversa da quella delprocesso, sono tradotti a richiesta di parte.

… nel processo civile

Atti processuali - Ciascuna parte ha facoltà di sceglie-re la lingua per la redazione dei propri atti processuali.Qualora la controparte usi la stessa lingua, il processoè monolingue. In caso contrario il processo è bilingue.Nel processo bilingue ciascuna parte usa la lingua pre-scelta. I provvedimenti del/della giudice sono pronun-ciati e redatti in entrambe le lingue, salvo rinuncia dellaparte interessata. Gli atti e i documenti di parte sonoredatti nella lingua italiana o tedesca, senza obbligodi traduzione, a cura e spese dell’ufficio. Nel processobilingue le sentenze sono redatte in lingua italiana etedesca, salvo che vi rinunci la parte che vi abbia inte-resse. Il processo prosegue monolingue se tutte le par-ti costituite dichiarano di scegliere la stessa lingua. La

GIUSTIZIA

Nel processo civile ogni partedecide se i propri atti proces-suali debbano essere redatti inlingua italiana o tedesca. Il/lagiudice deve adeguarsi allascelta linguistica e, di conse-guenza, predisporrà gli atti intedesco, in italiano oppure inversione bilingue.

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dichiarazione può essere fatta verbalmente in udienzao con atto scritto ed è irrevocabile. Le sentenze e glialtri provvedimenti del/della giudice sono redatti nellalingua del processo. Atti e documenti notificati ad istan-za di parte devono essere tradotti nella lingua italiana o

Durante il processo la PubblicaAmministrazione deve adat-tarsi alla lingua del/della ricor-rente. Se il ricorso è promossodall’Amministrazione, sarà uti-lizzata la lingua presunta dellacontroparte.

tedesca ove il destinatario/la destinataria, entro il termi-ne perentorio di 15 giorni dalla data della notificazione,richieda la traduzione. Nel processo monolingue ed inquello bilingue i testimoni vengono interrogati e rispon-dono nella lingua da loro prescelta e la verbalizzazioneavviene in tale lingua. Le deposizioni verbalizzate sonotradotte a cura e spese dell’ufficio qualora la parte chevi abbia interesse lo richieda nell’udienza stessa. Nelprocesso monolingue ed in quello bilingue il consulen-te tecnico/la consulente tecnica usa la lingua prescelta.La sua relazione è tradotta a cura e spese dell’ufficioqualora la parte che vi abbia interesse lo richieda espres-samente entro il termine perentorio di 30 giorni dallacomunicazione del deposito.

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… Tribunale amministrativo e Commissionetributaria

Nei procedimenti davanti al Tribunale amministrativo ealla Commissione tributaria vige il principio che gli uffi-ci giudiziari e gli organi giurisdizionali devono usare lalingua della persona richiedente. Si osservano le disposi-zioni vigenti per il processo civile in quanto compatibili.

… Ambito di applicazione

Il diritto ad un processo in lingua tedesca in Alto Adi-ge non è limitato ai cittadini ivi residenti. I cittadini e lecittadine dell’UE hanno facoltà di richiedere l’uso dellalingua tedesca.

GIUSTIZIA

Il diritto ad un processo inlingua tedesca non è limitatosolo a chi risiede in Alto Adi-ge, ma è riconosciuto a tuttigli imputati.

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… l’uso della lingua ladina

Non è previsto un processo in lingua ladina. I cittadi-ni e le cittadine di lingua ladina hanno facoltà di usare(nei processi che si svolgono in Alto Adige) la proprialingua materna in giudizio, e ciò indipendentementedalla lingua (tedesca o italiana) che sia stata scelta per ilprocesso. L’interrogatorio o l’esame dei cittadini e dellecittadine che hanno esercitato tale facoltà si svolge conl’ausilio dell’interprete. Ciò vale non soltanto per le par-ti, specie per l’interrogatorio dell’imputato/imputata nelprocesso penale, ma anche per i testimoni. I cittadini ele cittadine di lingua ladina hanno facoltà di sceglieretra la lingua tedesca e quella italiana nei rapporti orali escritti con la polizia giudiziaria.

Questa disciplina è derogata unicamente per i procedi-menti innanzi ai Giudici di Pace competenti per i territoridelle località ladine della provincia di Bolzano – vale adire l’ufficio del Giudice di Pace di Brunico e Chiusa.Innanzi a questi organi giurisdizionali è consentito l’usodella lingua ladina senza restrizioni. Per questo motivonell’assegnazione dell’incarico di Giudice di Pace com-petente nei territori delle località ladine della provinciadi Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza asso-luta a coloro che conoscono la lingua ladina.

Gli estratti dal casellario giudiziale del Pubblico Ministe-ro presso il Tribunale di Bolzano sono rilasciati in linguatedesca o in lingua italiana, a richiesta.

I Ladini devono decidere seusare durante il processo la lin-gua italiana o quella tedesca.È riconosciuto loro il diritto– come avviene per i madre-lingua italiani e tedeschi – dipotersi esprimere nella proprialingua madre. Il tribunale cure-rà poi la traduzione. G

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Gli organi di polizia ed i milita-ri non sono tenuti all’uso dellalingua ladina, anche se sonodi stanza nelle valli ladine. Neirapporti con le autorità, i Ladi-ni possono scegliere se espri-mersi in tedesco o in italiano.

FORZE ARMATE E POLIZIA

In Alto Adige l’obbligo del bilinguismo vige anche neirapporti delle autorità militari con la cittadinanza.

Sono tenuti ad osservarlo la Polizia di Stato ed il per-sonale delle Forze armate, i Carabinieri, la Guardia diFinanza aventi sede in provincia di Bolzano ed in provin-cia di Trento, ma con competenza anche in provincia diBolzano. L’obbligo del bilinguismo vige per le attività dipolizia in genere, dai controlli stradali alle attività desti-nate ad avviare un’azione penale o che provocano unasanzione.

Di grande importanza sono i casi nei quali la Polizia agi-sce quale polizia giudiziaria e cioè quale strumento ausi-liario funzionale dell’autorità giudiziaria. In caso di arre-sto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misuracautelare personale, la Polizia o l’Autorità Giudiziariaè obbligata a chiedere alla persona sottoposta ovverodestinataria dell’atto quale sia la sua lingua materna.La lingua materna indicata non deve corrispondere allalingua risultante dal gruppo linguistico di appartenenza.L’audizione ed ogni altro atto processuale deve prose-guire nella lingua indicata (vedersi il capitolo sull’usodella lingua in giudizio).

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Nei rapporti interni delle istituzioni con ordinamento ditipo militare è consentito l’uso della sola lingua italiana.

… l’uso della lingua ladina

Per gli organi di Polizia che non svolgono attività di po-lizia giudiziaria (in caso di arresto di persone sospette),ma che agiscono in veste di autorità amministrativa,non sussistono disposizioni particolari. Questi organinon possono essere obbligati ad usare la lingua ladi-na, anche se hanno sede nelle località ladine o vi sianopresenti con una stazione. Nei casi di accertamento diviolazione del codice della strada, accertati da parte deiCarabinieri o della Polizia Stradale, i cittadini e le cittadi-ne di lingua ladina possono liberamente scegliere tra lalingua italiana e quella tedesca.

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L’obbligo del bilinguismo ri-guarda anche le autorità mi-litari presenti in Alto Adige,che, in ogni caso, utilizzanola lingua italiana nei rapportiamministrativi interni.

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Il concessionario di un servi-zio pubblico in provincia diBolzano è tenuto all’obbligodel bilinguismo, se la conces-sione gli è affidata dall’entepubblico.

Nei rapporti con i concessionari di servizi di pub-blico interesse svolti in provincia di Bolzano vige

il principio del bilinguismo. Concessionari sono, tra glialtri, l’Azienda energetica, le aziende per l’energia e lagestione dei rifiuti urbani (SEAB – Servizi Energia Am-biente Bolzano), gli esercenti di impianti di salita o ditrasporti pubblici (SAD).

Si pone quindi la questione di quali imprese siano daconsiderarsi concessionarie e di servizi pubblici. La rela-tiva normativa di attuazione definisce concessionari diservizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono iservizi che rientrano nelle attribuzioni o nelle disponibi-lità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equi-

CONCESSIONARI DI SERVIZI

parati. In altre parole: i concessionari svolgono servizi dipubblico interesse per conto degli enti locali. La vestee la struttura organizzativa dell’impresa non è determi-nante. Anche soggetti privati possono svolgere tali ser-vizi a seguito di apposita concessione.

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Quali sono i diritti che spettanoai cittadini e alle cittadine?

I cittadini/le cittadine hanno facoltà di usare nei rapporticon i concessionari la lingua tedesca o la lingua italiana.Ciò comporta che presso i concessionari l’attività deveessere organizzata in modo che sia garantito l’uso delledue lingue, italiana e tedesca. Il personale occorrentea tal fine deve essere in possesso dell’attestato di bilin-guismo.

In concreto, ciò significa che agli sportelli va assegnatopersonale che possa sbrigare le relazioni con il pubblicoin entrambe le lingue. Per l’uso dell’una e dell’altra lin-gua vige il principio che i concessionari devono usare lalingua del richiedente. Qualora la richiesta e la dichiara-zione siano formulate oralmente, deve essere attestatala lingua usata dalla persona richiedente salvo che larisposta sia immediata.

Per le notificazioni e le comunicazioni, i concessiona-ri sono tenuti ad usare la lingua materna presunta deldestinatario. In ogni caso, nelle comunicazioni orali, iconcessionari si adeguano alla lingua usata dall’interlo-cutore o interlocutrice.

Per i casi di inosservanza delle regole sull’uso della lin-gua i cittadini possono sollevare l’eccezione di nullità(vedasi capitolo apposito).

… l’uso della lingua ladina

I concessionari di servizi pubblici che operano esclusi-vamente nelle località ladine sono tenuti a rispondereoralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italianae tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.

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Il concessionario destinerà allosportello con il pubblico solopersonale in possesso dell’at-testato di bilinguismo.

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SANITÀ

Le comunicazioni e i referti sullo stato di salute, diret-tamente rivolti al/alla paziente, devono essere redatti

nella lingua presunta o nella lingua usata dallo stesso/dalla stessa.

La documentazione clinica non rivolta direttamente al/alla paziente, usata nei rapporti interni, è tradotta gra-tuitamente qualora il paziente o la paziente vi abbia uninteresse concreto e motivato.

In campo sanitario si userà lalingua presunta del/della pa-ziente.

Il diritto alla traduzione gratuita della documentazioneclinica sussiste inoltre nei casi di trasferimento del/dellapaziente in un ospedale dell’area linguistica tedesca oitaliana. La persona interessata può richiedere la tradu-zione gratuita della documentazione clinica. In ulteriorialtri casi in cui venga richiesta la traduzione della do-cumentazione clinica, sarà cura del servizio sanitariodisporre la traduzione a spese del/della paziente.

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In caso di trasferimento del/della paziente in un ospedaledell’area tedesca o italiana,l’Azienda sanitaria curerà aproprie spese l’eventuale tra-duzione della cartella medica.Solo così sarà possibile garan-tire la massima comprensio-ne della documentazione daparte dei medici curanti fuoriprovincia.

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ECCEZIONE DI NULLITÀ

Il destinatario di un atto amministrativo (provvedi-mento, atto, notificazione, comunicazione), emes-

so anche da concessionari ovvero da istituzioni conordinamento di tipo militare, che siano formulati incontrasto con le norme sull’uso della lingua, può sol-levare l’eccezione di nullità. L’eccezione può esseresollevata per iscritto, ma anche oralmente nel termi-ne perentorio di 10 giorni dalla data in cui la personainteressata ne ha avuto comunicazione o è avvenutala notificazione. È possibile scegliere se presentarel’eccezione:

• dinnanzi all’organo, ufficio o concessionario che haemesso l’atto o il provvedimento ovvero

• direttamente all’ufficiale notificante ovvero• davanti al Sindaco del Comune di residenza. Questa

scelta è ammissibile soltanto quando l’atto, il prov-vedimento, la comunicazione o la notificazione sia-no stati emessi da organi, uffici o concessionari consede in un altro Comune. In tal caso la dichiarazionescritta dell’interessato o il verbale che contiene larichiesta sono trasmessi a cura del Comune all’orga-no o concessionario competente.

L’eccezione di nullità sospende gli effetti dell’atto. Lapersona interessata deve allegare all’eccezione propo-sta l’attestato di appartenenza al gruppo linguistico. Inmancanza del certificato, l’eccezione di nullità va riget-tata e l’atto continua a produrre i suoi effetti nella lin-gua in cui è stato redatto.

Qualora l’eccezione di nullità sollevata sia completa,l’autorità interessata puó prcedere come segue:

• accogliere l’eccezione e provvedere a sua cura espese, entro il termine di 10 giorni, alla rinnovazionedell’atto nella lingua richiesta ovvero

• rigettare l’eccezione entro 10 giorni e da quelmomento l’atto riprende a produrre i suoi effettiovvero

• lasciar decorrere il termine di 10 giorni e determi-nare l’inefficacia dell’atto.

Gli atti amministrativi sononulli se in contrasto con le nor-me sull’uso della lingua.

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ITÀ

In caso di rigetto dell’eccezione, la persona interessatapuò ricorrere entro il termine di 10 giorni dalla comu-nicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del Tri-bunale regionale di Giustizia amministrativa, al fine difare pronunciare la nullità dell’atto. Il ricorso può essereproposto dalla persona interessata ovvero da consiglieriprovinciali o consiglieri comunali.

L’eccezione di nullità può essere proposta anche in viainformale e cioè verbalmente davanti alla Cancelleriadel Tribunale amministrativo. L’interessato può stare ingiudizio anche personalmente e gli atti del procedimen-to sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e dirittidi ogni specie. La sezione decide con sentenza entro60 giorni dalla presentazione dal ricorso. Quando pro-nuncia la nullità dell’atto impugnato, l’ufficio interes-sato deve provvedere entro 20 giorni alla rinnovazionedell’atto annullato. La parte soccombente è tenuta allespese del procedimento.

Per avanzare l’eccezione dinullità non serve alcun attoformale. Non è necessario ri-volgersi ad un legale e nonsono previste spese.

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LADINIA

L’adoranza dl lingaz ladin

Por l’adoranza dl lingaz ladin ti posc publics vel naligna de regolamentaziuns speziales. I zitadins y les

zitadines de lingaz ladin à por ejëmpl le dërt da adorè solingaz dla uma por scrit y a usc vigni iade ch’ai s’adres-sëia ai ofizi publics (tut fora l’armada y la polizia) che àsüa sënta tles valades ladines de Gherdëna y Badia.

Le medemo dërt à i Ladins ince por ci che reverda chiofizi provinziai che se dà estlusivamënter o dantadötjö cun i interesc dla jënt ladina, sambëgn ince sc’ai àsüa sënta fora dl raiun ladin. Chësc reverda por ejëmpll’Intendënza Ladina, l’Istitut Pedagogich Ladin o n valgö-nes comisciuns tl ciamp dla cultura. Chisc ofizi respogna usc por ladin, por scrit se joi dl talian y dl todësch cundessot sambëgn ince le test por ladin. Insciö fej ince lesautoritês aministratives nominades canch’ares relascëiaates publiches. Tles relaziuns cun i atri ofizi dl’aministra-ziun publica te Südtirol po la zitadinanza ladina se joè,sciöche bele denant, ma dl talian y dl todësch.

Na norma d’atuaziun dl Statut d’autonomia vëiga dan-fora che la Regiun Trentin-Südtirol y la Provinzia deBalsan mëss publiché ince por ladin les desposiziuns delege y les zircolares che interessëia diretamënter la jëntladina dla Provinzia de Balsan.

Por ci che reverda l’adoranza dl ladin dan da signoriavel en ligna de prinzip le fat ch’al n’esist nia n prozès porladin. I zitadins y les zitadines de lingaz ladin à indere ledërt de dì fora dan da signoria (pro i prozèsc che vëgntignis te Südtirol) te so lingaz dla uma, anfat ci lingaz(talian o todësch) ch’al vëgn chirì fora por le prozès. Izitadins y les zitadines che s’anuzëia de chësc dërt vëgnaldis o damanà fora por ladin cun l’aiüt de n tradutur dltribunal. Chësc ne vel nia ma por les perts dl prozès, enparticolar l’interogaziun dla porsona acusada te n prozèspenal, mo ince por i testemoni. Sciöche pro n prozès à iLadins la poscibilité da chirì fora danter talian y todëschince ti raporc a usc y scric cun la polizia iudiziara.

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LAD

INIA

Tut fora da chësta regolamentaziun vëgn ma le proze-dimënt dan dai vicari de pêsc che é competënc por icomuns ladins de Südtirol; chësc ô dì les signories depêsc de Bornech y de Tlüses. Chilò vëgn l’adoranza dllingaz ladin lasciada pro zënza limit. Pro l’ocupaziun dlainciaria da vicare de pêsc te chisc posc mëssel porchëlgnì trat dant i candidac y les candidates che sa ladin.

Por i organns de polizia che n’é nia atifs sciöche po-lizia iudiziara (sciöche canch’al vëgn arestè o tignì söporsones sospetes) mo sciöche autoritês aministrativesatives tla prevenziun, ne vel degönes desposiziuns par-ticolares. Sigü él ch’ai ne po nia gnì oblià da adorè leladin, ince sc’ai à süa sënta ti paîsc ladins y é stazionàilò. Ince te chisc caji, sciöche por ejëmpl canch’ai vëgn ti-gnis sö dai carabinieri o dala polizia stradala, po i Ladinsadorè sides le talian che le todësch.

I conzescionars di sorvisc publics che operëia ma tlesvalades ladines mëss adorè tl raport cun la zitadinanzaladina le ladin a usc y por scrit le talian y le todësch sam-bëgn ince cun le test por ladin. Al é scrit dant che la pertpor ladin mëss porater gnì metüda sot ai tesc por taliany todësch ala fin dl’ata.

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L’uso della lingua...e gli esami di accertamento delleconoscenze linguistiche.

Nel 1976, in attuazione delle norme statutarie(D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752), sono stati intro-

dotti in Alto Adige gli esami di bi- e trilinguismo, unsistema di accertamento delle competenze linguisticheunico nel suo genere.

Essi infatti, come dice già il nome, certificano la cono-scenza non di una, bensì di due o addirittura tre linguecontemporaneamente: tedesco, italiano e ladino.

L’interesse crescente che un sempre maggior numerodi persone provenienti da altre regioni d’Italia, e ormaianche da altri Paesi, manifesta nei confronti di questoriconoscimento, dimostra che la sua particolare con-notazione è apprezzata ben oltre i confini della nostraprovincia.

Chi può sostenere gli esami?

Chiunque, in ogni momento, può iscriversi a qualsiasiesame, indipendentemente dalla propria cittadinanzae dal proprio titolo di studio; tuttavia l’età minima peraccedervi è di 14 anni per gli esami D e C e di 17 anniper gli esami B e A, ed è possibile affrontare un sololivello di difficoltà per volta.

La candidate e i candidati, esaminati da una com-missione paritetica di quattro membri (due di linguaitaliana e due di lingua tedesca), devono svolgeredue prove distinte: la prova scritta verte su testi giànoti, uno in italiano, l’altro in tedesco; a ciascun testocorrispondono sei domande nella medesima lingua,alle quali i candidati dovranno rispondere nell’altra,quindi, in italiano alle domande poste in tedesco, eviceversa. Per questa prova avranno a disposizioneun’ora e mezza di tempo e due dizionari monolinguiper fugare i dubbi dell’ultimo momento.

ESAMI DI BILINGUISMO

Chi vuole lavorare in Alto Adi-ge, deve esibire in molti casiun attestato di accertamentodelle competenze linguistiche.Allo scopo sono stati introdottinel 1976 gli esami di bi- e tri-linguismo.

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ESA

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Niente paura! Chi intende prepararsi per affrontarequesta prova, ha a disposizione su internet 200 testiitaliani e 200 testi tedeschi - comprese le domande(www.provincia.bz.it/EBT).

Dopo la prova scritta, si svolge, di solito nella stessagiornata, l’esame orale, un colloquio informale di unquarto d’ora circa, durante il quale viene valutata lacompetenza comunicativa del del candidato/della can-didata.

Chi poi vuole farsi certificare anche la propria cono-scenza della lingua ladina, può sostenere l’esame an-che in questa lingua, scegliendo quella di riferimen-to tra l’italiano ed il tedesco. In questo caso i testi adisposizione sono 50 per ogni lingua e per ciascunacarriera.

L’esame per la ex carriera D invece prevedela sola prova orale.

Chi supera entrambe le prove, ottiene immediatamen-te l’attestato, senza ulteriori formalità.

A seconda del livello di cono-scenza linguistica sono previstidiversi livelli di difficoltà. Gliesami prevedono prove scritteed orali, ad eccezione della excarriera D, per la quale è previ-sta la sola prova orale.

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I testi oggetto d’esame vengono periodicamenteaggiornati; in ogni caso, due mesi prima della prova,i candidati che vogliono esercitarsi, li troveranno sulsito internet del Servizio esami di bi- e trilinguismo(www.provincia.bz.it/EBT), Il sito offre inoltre allepersone interessate tutte le informazioni utili, nonchéi moduli d’iscrizione, la descrizione dettagliata dell’iterdegli esami, carriera per carriera.

Altre buone notizie: Il giorno dell’esame le candida-te e i candidati possono visionare i propri elaborati allapresenza della commissione ed eventualmente chie-dere suggerimenti utili per migliorare la propria pre-parazione. Inoltre, chi supera la prova scritta, ma nonquella orale, ha la possibilità di ripetere quest’ultimaper altre due volte nell’arco di 360 giorni.

Esiste un’ulteriore opportunità: chi consegue l’attesta-to per l’ex carriera B può ottenere quello riferito allacarriera superiore (A), sostenendo la sola prova orale A(una sola possibilità entro 360 giorni dal superamentodell’esame B).

Qual è il significato degli esami dibilinguismo dopo 30 anni di attività?

Essi si sono affermati, divenendo anche meta del per-corso formativo di varie scuole, e rappresentano per

Chi supera la prova scritta, manon quella orale, ha la possibi-lità di ripetere solo quest’ulti-ma nell’arco dei successivi 360giorni.

ESAMI DI BILINGUISMO

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professori ed alunni un momento di verifica del lavorosvolto, nonché, in molti casi, un riconoscimento deglisforzi profusi da entrambe le parti.

Nel corso degli anni gli esami sono stati anche oggettodi diverse ricerche scientifiche, le commissioni esami-natrici partecipano regolarmente ad incontri formati-vi e d’aggiornamento, tanto che, in un futuro ormaiprossimo, gli esami saranno adeguati al quadro di ri-ferimento linguistico europeo e i diplomi si rivelerannoutili nei contesti più vari.

Un bel passo avanti per chi studia in Alto Adige, chepotrà acquisire comodamente, in una sola giornata,un attestato di conoscenza linguistica analogo allapatente del computer europea o ai vari certificatilinguistici attualmente presenti sul mercato.

30 anni di bilinguismo e tri-linguismo sono un successoper l’Alto Adige. Il possessodell’attestato costituisce oggicome ieri una sicura chiaved’accesso all’ambito culturalee linguistico tedesco e italia-no.

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Supplemento 1 al n° 5/2006 “Provincia autonoma”Editrice: Giunta provinciale di Bolzano · Responsabile: Paolo FerrariTesti: Ripartizione PresidenzaStampa: LA COMMERCIALE-BORGOGNO S.r.l. - Bolzano - Via G. Galilei 26Foto: Josef Pernter, Arno Pertl, Foto Seehauser, Museum Ladin, Azienda Energetica spaGrafica/Layout: [email protected]: Tribunale di Bolzano n. 31 del 4 novembre 1991Il mensile «Provincia Autonoma» non è in vendita; può essere richiesto gratuitamentealla Segreteria dell’Ufficio stampa della Giunta provinciale, 39100 Bolzano, via Crispi 3,tel. 0471 41 22 11, fax 0471 41 22 20 · E-mail: [email protected]: 52.500 copie, di cui 21.250 in lingua italiana e 31.250 in lingua tedesca · Spedizione in abbonamento postale,Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70%DCB Bolzano. ANNO XV - n. 5/2006 Maggio