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L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE NELLE AZIENDE SANITARIE.

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L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE NELLE

AZIENDE SANITARIE.

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GENERALITA’.

L’ organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa

delle attività a cui fare riferimento in ogni ambito del servizio sanitario

nazionale (SSN) con la finalità di assicurare la buona gestione amministrativa,

finanziaria ed il governo clinico. Il dipartimento, favorendo il coordinamento

dell’ atto medico teso a gestire l’intero percorso di cura e lo sviluppo di

comportamenti clinico – assistenziali, costituisce l’ ambito privilegiato nel quale

potere contestualizzare le attività nelle sue principali estensioni ovvero la

misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l’ adozione di linee guida

e protocolli diagnostici – terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento

del paziente e l’ informazione corretta e trasparente. Già da alcuni anni è stato

dato avvio al processo di attuazione dei dipartimenti, in particolare a livello

territoriale, dove i dipartimenti di prevenzione rappresentano un modello

oramai radicato di organizzazione del SSN, seppure nella prospettiva di

miglioramento continuo e di consolidamento della loro funzione .In ambito

ospedaliero, dalla rilevazione di esperienze condotte finora, emerge la necessità

di un impulso all’ attuazione del dipartimento così come alla piena ed effettiva

applicazione di tutte le sue funzioni. E’ in tal senso necessario considerare che

l’adozione del modello dipartimentale trova motivazione non soltanto nell’

attività di un vantaggio organizzativo e di conseguenza economico, ma,

soprattutto, in quella di una complessiva elevazione dell’ etica del sistema, di

cui gli elementi fondamentali sono rappresentati dal recupero di centralità del

paziente all’ interno dell’ organizzazione e della valorizzazione di tutte le

categorie professionali. Il ruolo svolto dal personale nel far si che

l’organizzazione acquisisca valenza sostanziale appare essenziale. Il

cambiamento dipartimentale, infatti, è facilitato e raggiunge i livelli più avanzati

laddove gli operatori recepiscano tale organizzazione come strumento di

rafforzamento culturale e di crescita professionale. Il dipartimento, infatti, deve

funzionare non solo come luogo di integrazione e coordinamento, ma anche

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come luogo di sviluppo delle conoscenze e delle competenze, elementi questi

strategicamente indispensabili ai fini di una prospettiva di sviluppo di un

ospedale.

Il processo di decentramento del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la

riaffermazione, anche nel Decreto legislativo 229/99, della

responsabilizzazione delle Regioni nel garantire, nel rispetto di vincoli di spesa

e d’economicità di gestione delle aziende pubbliche che erogano servizi, livelli

di cura essenziali ed appropriati e qualità nei servizi di tutela della salute, ha

reso il tema del funzionamento interno delle aziende sanitarie ancora più

centrale nel dibattito scientifico e nella ricerca di soluzioni sempre più

soddisfacenti.

In questo quadro il tema dell’organizzazione, ossia delle modalità secondo cui

persone dotate delle necessarie conoscenze, competenze ed abilità, operano

insieme per dare risposta ai problemi di salute dei singoli pazienti o di un’intera

comunità, appare particolarmente rilevante.

Hanno avuto e continuano ad avere importanza ancora oggi gli aspetti

riguardanti:

1. i principi generali dell’organizzazione;

2. le caratteristiche di base dei processi di tutela della salute e dei

risultati;

3. la natura dell’autonomia professionale.

Anche se questi sono alcuni degli obiettivi da perseguire, è necessario

evidenziare gli elementi di profonda novità nel Servizio Sanitario Nazionale

(SSN) costituiti da:

a) un radicale cambiamento con riguardo all’autonomia delle aziende e, per

esse, del Direttore Generale (e del gruppo aziendale di vertice);

b) un sempre più stretto nesso tra strategia dell’azienda (ed autonomia nel

definirla ed attuarla) ed organizzazione, consentito dal ruolo, funzioni e

poteri riconosciuti al Direttore Generale, e sempre più imposto dagli indirizzi

di molte Regioni;

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c) il manifestarsi di tendenze secondo cui, s’introducono elementi di

chiarificazione e distinzione delle responsabilità (costituzione di

“autonome aziende” ospedaliere) e, si favoriscono forme “integrate”

d’erogazione dei servizi sia all’interno dell’ospedale (dipartimenti

ospedalieri), sia nell’attività extraospedaliera (distretti, studi associati per i

medici di medicina generale), sia per le attività che collegano varie fasi

dell’assistenza (dipartimenti intra ed extraospedalieri).

DEFINIZIONE DI DIPARTIMENTO.

Secondo una definizione ( Guzzanti 1985 – 1994), il dipartimento deve essere

interpretato come una “federazione di unità operative e altre

compartimentazioni organizzative delle Aziende Sanitarie od Ospedaliere che

mantengono la loro autonomia, indipendenza e responsabilità,così come quella

di ciascuno dei membri che le costituiscono, e che, nel medesimo tempo,

riconoscono la loro interdipendenza, in funzione del raggiungimento di

comuni obiettivi, , ed adottano codici concordati e consensuali di

comportamenti clinico-assistenziali, didattici e di ricerca con accettati e

condivisi risvolti operativi, collaborativi, etici, medico-legali, ed economici”.

Questo tipo di definizione, pur essendo non recentissima e da modulare nei

singoli contesti organizzativi, conserva ancor oggi una sua intrinseca validtà,

riconoscendo al dipartimento un ruolo non solo di aggregazione meccanicistica

delle unità operative clinico-assistenziali o di servizi diagnostica-terapeutici, ma

rivestendolo di contenuti più ampi e di un ruolo per certi versi più complesso.

Secondo un’altra interpretazione (ASSR 1997), il dipartimento è definito come

“una struttura organizzativa costituita da unità operative omogenee, affini o

complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro

interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità

professionale.

Le unità operative costituenti il Dipartimento, sono aggregate in una specifica

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tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, tempestive,

razionali e complete rispetto ai compiti assegnati, e a tal fine adottano regole

condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-

legale ed economico”.

Questa definizione, chiaramente ispirata da quella precedente di Guzzanti

(1994) accolta spesso a riferimento, sottintende tuttavia una concezione di

dipartimento che viene principalmente istituito in relazione ad una presunta

comunanza o complementarietà dell’attività ivi svolta dalle diverse UU.00.

coinvolte, e che è pertanto limitativa rispetto ad una concezione più ampia in

cui il dipartimento svolge, prima di tutto, un ruolo di gestore in comune di

alcune risorse (letti e tecnologia per esempio ),che possono essere utilizzate per

attività specialistiche anche assai diverse tra di loro.

In quest’ottica, ciò che caratterizza e definisce un dipartimento può

semplicemente essere individuato nella presenza di due o più UU.00. che si

associano per il conseguimento di scopi/finalità unitari, stabilendo tra loro

rapporti formalizzati in termini di condivisione ed utilizzo di eventuali risorse.

Il Dipartimento dunque è un complesso aggregato di unità operative e/o di

moduli funzionali tra loro interdipendenti, che per omogeneità, per affinità e/o

per complementarità perseguono finalità comuni, pur mantenendo ciascuno di

essi una propria autonomia e una propria responsabilità clinico-professionale

all’interno di un uniforme modello organizzativo e gestionale.

In ogni caso , la possibilità che le Aziende Sanitarie e Ospedaliere evolvano

realmente verso un assetto organizzativo dipartimentale coerente con i principi

contenuti nella definizione data è subordinata alla soluzione non

immediatamente evidente e praticabile di una serie di problemi collocabili a

livello di :

- rapporti gerarchici,

- coordinamento delle funzioni decisionali e delle attività di

individuazione delle priorità di allocazione delle risorse,

- funzionamento di meccanismi tesi a garantire lo sviluppo di

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consenso tra entità caratterizzate frequentemente da interessi

contrapposti e, pertanto conflittuali,

- razionalizzazione dei modelli di integrazione operativa.

Al fine di definire una serie di soluzioni praticabili di tali problemi, è

indispensabile analizzare come è evoluta la normativa relativa alla

dipartimentalizzazione delle strutture sanitarie e riflettere sui possibili criteri d’

individuazione di assetti dipartimentali capaci di ottimizzare il bilancio tra

vantaggi e svantaggi prodotti, posto che non pare ipotizzabile una soluzione

ottimale unica.

IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

GENERALITÀ

Al Dipartimento di Prevenzione (DP), istituito in tutte le ASL ai sensi

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 502/92, afferiscono tutte le attribuzioni in materia di

prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione,

precedentemente svolte dai servizi delle soppresse USL.

Il D.Lgs. n. 229/99, confermando l’assetto organizzativo delle ASL. in

distretti e dipartimenti, colloca il DP in una posizione organizzativa

particolare identificandolo come la struttura operativa delle ASL. che garantisce

la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della

salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento

della qualità della vita.

Il DP promuove azioni svolte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e

malattia di origine ambientale, umana e animale mediante iniziative coordinate

con i Distretti, con gli altri Dipartimenti delle ASL e delle aziende ospedaliere,

assicurando il coinvolgimento di operatori di diverse discipline..

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L’assetto organizzativo, previsto dal suddetto decreto, prevede tre aree

dipartimentali:

1. AREA DI SANITÀ PUBBLICA,

2. AREA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

DEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO,

3. AREA DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA.

Sono le Regioni ad articolare le aree dipartimentali, prevedendo strutture

organizzative (servizi e unità operative) specificatamente dedicate a:

• igiene e sanità pubblica;

• igiene degli alimenti e della nutrizione;

• prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

• sanità animale;

• igiene della produzione, trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine

animale e loro derivati;

• igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Il Dipartimento di prevenzione

D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502: “Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; successive

modifiche ed integrazioni: D. Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, D. Lgs. 27

agosto 1994 n. 512, provvedimenti legislativi di accompagnamento alla

legge 23 dicembre 1994 n. 724 (legge finanziaria 1995) ed alla legge 28

dicembre 1995 n. 549 (legge finanziaria 1996).

Il Dipartimento di prevenzione è istituito obbligatoriamente in tutte le

AA.SS.LL. dall’art. 7 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs.

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517/1993 (art. 8).

Al Dipartimento di prevenzione afferiscono (art. 7 comma 1) tutte le

attribuzioni in materia di prevenzione collettiva e di tutela della salute della

popolazione precedentemente svolte dalle soppresse UU.SS.LL. ai sensi della

legge 23 dicembre 1978, n. 833 e precisamente all’art. 16 (Servizi veterinari), art.

20 (Attività di prevenzione) e art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione).

Le funzioni previste da tali articoli vengono così fatte riferire ad un’unica

struttura organizzativa a caratterizzazione dipartimentale, che le Regioni hanno

l’obbligo di istituire “presso ciascuna Unità Sanitaria Locale”.

Il Dipartimento è articolato almeno nei seguenti Servizi:

a. igiene e sanità pubblica;

b. prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c. igiene degli alimenti e della nutrizione;

d. veterinari,

articolati distintamente nelle tre aree funzionali:

della sanità animale;

dell’igiene della produzione, trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto degli

alimenti di origine animale e loro derivati;

dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni

zootecniche.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-

scientifica degli Istituti Zooprofilattici sperimentali (cap. 5, par. 8).

La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i

dipartimenti di prevenzione e gli Istituti zooprofilattici per il coordinamento

delle attività di sanità pubblica veterinaria.

Il medesimo art. 7, al comma 2, in considerazione dell’importanza delle

attività ad essi assegnato, stabilisce una serie di supporti ai Dipartimenti di

prevenzione, collegandoli, per le linee di indirizzo e di coordinamento

necessarie per assicurare l’applicazione delle normative dettate in sede

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comunitaria e dagli organismi internazionali, con le strutture istituzionali

operanti al Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL, Agenzia

per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR), Agenzia Nazionale per la Protezione

dell’Ambiente (ANPA), Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA), Istituti di

ricerca del CNR e dell’ENEA.

In particolare (art. 7 comma 3), per quanto concerne la prevenzione e la

sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, il Dipartimento di prevenzione

acquisisce dall’ISPESL e dall’INAIL ogni informazione utile ai fini della

conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti

di lavoro.

Gli organi del Dipartimento sono: il Coordinatore (o il Direttore) del

Dipartimento; il Consiglio di Dipartimento, composto da tutti i

responsabili delle unità operative e dei moduli (o altra struttura) dei quali esso

si compone e l’Assemblea di Dipartimento.

Il Direttore generale procede all’individuazione ed alla conseguente nomina del

Dirigente sanitario di livello apicale che dovrà coordinare il funzionamento e le

attività dipartimentali.

D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229.

Il Dipartimento di prevenzione è collocato in una posizione organizzativa

particolare, in quanto completamente e capillarmente regolamentato ex novo dal

D.Lgs. n. 229/99.

Le modifiche dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sono:

Art. 7 - bis.

Il Dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell’A.S.L. che garantisce

la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute,

prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della

vita.

Il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e

rimuovere le cause di nocività e malattia d’origine ambientale, umana e animale,

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mediante iniziative coordinate con i distretti, con i Dipartimenti dell’ASL e

delle Aziende Ospedaliere (AA.OO.), prevedendo il coinvolgimento di

operatori di diverse discipline.

Partecipa alla formulazione del programma di attività dell’ASL, formulando

proposte d’intervento nelle materie di competenza ed indicazioni in ordine alla

loro copertura finanziaria.

L’art. 7 - ter indica le funzioni del Dipartimento di prevenzione.

E’ il Dipartimento di prevenzione che garantisce le funzioni di prevenzione

collettiva e di sanità pubblica, anche a supporto dell’autorità sanitaria locale e

sono:

a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche

con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;

c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari

connessi agli ambienti di lavoro;

d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza

epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e

parassitarie; farmaco-vigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche,

tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;

e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;

f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale

Il Dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione

della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in

collaborazione con altri servizi e dipartimenti aziendali.

Con l’art. 7 - quater si stabilisce che il Dipartimento di prevenzione opera

nell’ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile

ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

Il Direttore del dipartimento è nominato dal Direttore generale tra i dirigenti

con almeno cinque anni di anzianità di funzione con incarico di direzione delle

strutture complesse aggregate nel dipartimento stesso.

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Il Direttore risponde alla Direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi

aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse

assegnate ed è coadiuvato dal Comitato di dipartimento.

Le Regioni disciplinano l’articolazione delle aree dipartimentali di sanità

pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica

veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificatamente dedicate a:

a) igiene e sanità pubblica;

b) igiene degli alimenti e della nutrizione;

c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

d) sanità animale;

e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,

conservazione e trasporto degli alimenti d’origine animale e loro

derivati;

f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Nella regolamentazione del Dipartimento di prevenzione, le Regioni possono

prevedere, secondo le articolazioni adottate, la disciplina di medicina legale e

necroscopica.

Le strutture organizzative si distinguono in servizi e unità operative, in

rapporto all’omogeneità delle discipline di riferimento ed alle funzioni

attribuite, nonché alle caratteristiche ed alle dimensioni del bacino d’utenza.

I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, tecnico-funzionale,

e rispondono del perseguimento degli obiettivi della gestione delle risorse

economiche attribuite.

L’art. 7 - quinques stabilisce che il Ministero della Sanità ed il Ministero

dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulano,

nell’ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il

coordinamento e l’integrazione degli interventi per la tutela della salute e

dell’ambiente che individua i settori d’azione congiunta ed i relativi programmi

operativi.

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Le Regioni individuano le modalità ed i livelli d’integrazione fra politiche

sanitarie e politiche ambientali, prevedono la stipulazione d’accordi di

programmi e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e

le ARPA, per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare

riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del

rischio.

Tali accordi devono comunque garantire l’erogazione delle prestazioni richieste

dalle ASL per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri

aggiuntivi per il Servizio Sanitario Nazionale.

Le Regioni e le ASL per le attività di laboratorio già svolte dai presidi

multizonali di prevenzione (PMIP) come compito d’istituto in base a norme

vigenti nei confronti delle ASL, si avvalgono delle ARPA.

L’art. 7 - septies assegna una serie di funzioni in materia d’igiene pubblica,

ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984 ed al

decreto ministeriale del 2 maggio 1985, riguardante gli Uffici di sanità

marittima ed aerea del Ministero della Sanità, ai Dipartimenti di prevenzione

delle ASL territorialmente competenti.

L’esame del Decreto legislativo n. 229 del 1999 porta a considerare in modo

positivo il nuovo riordino del Servizio Sanitario Nazionale, almeno per gli

aspetti di maggiore interesse per gli operatori della prevenzione.

Il Decreto legislativo n. 229 del 1999 definisce meglio il ruolo del Dipartimento

di prevenzione riconfermando in pieno i contenuti degli artt. 1 e 2 della legge

istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833/78.

D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254: “ Disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modificazioni, per

il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei

dirigenti sanitari”.

Aggiunge all’art. 7-ter un’altra funzione del Dipartimento di prevenzione: la

tutela della salute nelle attività sportive.

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Sebbene l’obbligatorietà della costituzione dei DP in ogni ASL abbia

assicurato l’istituzione formale di tali strutture operative, l’organizzazione

delle funzioni di prevenzione soffre di alcune limitazioni ben evidenziate

nella relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul SSN

(ASI n°41 del 12 Ottobre 2000 e n. 13 del 29 Marzo 2000).

In particolare sono emersi:

1. assenza di reale integrazione tra professionalità;

2. scarso investimento di risorse;

3. scarsa integrazione con altri servizi, soprattutto quelli

territoriali;

4. carenza nella formazione e nella qualità professionale;

5. confusione nei ruoli e compiti previsti.

Nei DP, frequentemente, i carichi di lavoro sono vincolati più a compiti di

polizia giudiziaria e le attività svolte sono organizzate secondo procedure la

cui efficacia ed appropriatezza non sono ben provati, o che possono non

essere più attuali o comunque non periodicamente sottoposte a verifica.

D’altra parte, è la stessa società che richiede alla prevenzione di cimentarsi

con responsabilità nuove di fronte a nuovi rischi, senza abbassare,

comunque, la guardia nei confronti di quelli tradizionali.

L’identificazione di questi rischi, la valutazione del loro impatto sulla salute

e la gestione delle iniziative di prevenzione efficaci e praticabili, sono le

nuove responsabilità che i DP devono saper assumere, ad integrazione di

quanto previsto dagli adempimenti di legge e in collaborazione con tutti i

soggetti della prevenzione (cittadini, imprese, forze sociali, altre istituzioni.).

La Conferenza Stato - Regioni, ha approvato il documento “Linee guida

per la prevenzione sanitaria e l’organizzazione del DP delle ASL”

(repertorio atti n. 1493 del 25 Luglio 2002), nel rispetto dell’autonomia delle

Regioni per quanto attiene la programmazione, finalizzate alla definizione di

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• obiettivi comuni di salute

• procedure di valutazione e promozione del loro

conseguimento, alla luce dei livelli essenziali di assistenza.

CONSIDERAZIONI

La normativa che abbiamo visto, ha più volte ribadito che le strutture

ospedaliere devono essere articolate su base dipartimentale.

Le Regioni, per espressa disposizione di legge, dovevano creare la disciplina

delle aziende del S.S.N., ma questo non ha trovato riscontro nei fatti, in quanto

le stesse Regioni non hanno regolamentato, in modo rigido ed uniforme, le

modalità con le quali il modello dipartimentale dovesse essere calato nelle

diverse realtà aziendali.

Le leggi hanno visto nell’utilizzazione del modello dipartimentale un possibile

parametro di riduzione della spesa sanitaria, in quanto diretto, tra l’altro, ad

evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie. Un simile

punto di vista solleva alcune perplessità.

Infatti, l’impostazione dipartimentale è una risposta di tipo tecnico-sanitario alla

richiesta di assistenza efficiente per il paziente e non già all’esigenza di risparmio

in termini di risorse finanziarie, anche se, probabilmente, eliminando se non

tutte, almeno alcune disfunzioni operative, provocherà indirettamente una

riduzione della spesa ospedaliera.

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LA NORMATIVA DELLA REGIONE SICILIA IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI

DIPARTIMENTI.

GENERALITÀ.

In questa sede s’ intendono evidenziare gli orientamenti normativi ed i

modelli di soluzione adottati dalla nostra Regione in tema di organizzazione

dipartimentale. In particolare si prenderanno in considerazione:

L.R.n. 6 del 1981;

L.R. 3 novembre 1993 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Circolare 20 maggio 1996 n. 875;

Decreto Assessore alla Sanità 16 gennaio 1998;

Piano Sanitario Regionale 2000 – 2002 ( Decreto presidenziale 11 maggio

2000);

Decreto Assessoriale 18 maggio 2000;

Circolare 21 marzo 2001 n. 1045;

Delibera Giunta Regionale n. 636 del 28 dicembre 2005;

Decreto Assessoriale 1 marzo 2006.

Già con la legge regionale n. 6/81 venne disposto che le divisioni, le sezioni ed

i servizi affini fossero raggruppati, nell’ ambito delle USL, in dipartimenti.

L.R. 3 NOVEMBRE 1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI.

La Regione Siciliana, con la L.R. 30/93, ha recepito il D.Lgs 502/92 ( Art.1).

Tale legge agli artt. 29,30 e 31 definisce regolamenta l’ organizzazione del

dipartimento .

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Esso è definito come “insieme finalizzato di risorse concorrenti allo scopo di favorire la

globalità dell’ intervento rispetto al bisogno assistenziale e all’ economicità della gestione”.

Le finalità proprie di tale forma organizzativa sono dunque quelle della

razionalizzazione e migliore utilizzazione delle risorse.

Ciò allo scopo di consentire di esplicitare norme di coordinamento nell’ uso

delle risorse ( personale, posti letto, attrezzature) volte all’interscambiabilità

orizzontale delle stesse ed all’ attuazione del principio di ottimizzazione.

Le conseguenze di tale direttiva si manifestano sia come principio operativo

rispetto alla definizione ed all’ attribuzione del complesso delle risorse, sia

come principio di riorganizzazione delle funzioni direttive.

Le risorse vengono attribuite all’ intero complesso dipartimentale pervenendo

così alla loro razionale ed economica gestione nonchè alla programmazione

dei fabbisogni, presupposto per una migliore attività delle UU.OO..

Il principio, più volte ribadito, è dunque quello della collegialità della gestione

tra diversi titolari di competenze tecnico – scientifiche omogenee.

I dipartimenti individuati nella L.R. 30/93 sono dipartimenti funzionali aventi

finalità di organizzare risorse, relative ad aree tecnico – scientifiche omogenee,

di natura prettamente strutturale, tecnico - organizzative e gestionali .

La sua organizzazione è regolata dall’ Art. 30 , dove al primo comma si prevede

che al suo funzionamento venga preposto un comitato composto da:

i responsabili delle UU.OO., facenti parte del dipartimento;

gli aiuto corresponsabili ( oggi, alla luce del D.Lgs 229 / 99, dirigenti medici)

delle UU.OO., eletti dagli operatori di pari livello. Questi devono essere in

numero pari alla metà dei responsabili di UU.OO;.

Il Comitato dura in carica due anni ed ha il compito di garantire l’ attuazione

dei compiti propri del dipartimento ;

Il Comitato elegge “fra i responsabili apicali” un Coordinatore che rimane in

carica per un periodo di tempo uguale a quello del Comitato, con possibilità di

riconferma .

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Visto il ritardo con cui è stato emanato il P.S.R. (maggio 2000) nelle more,

l’Assessorato alla Sanità ha tentato di risolvere il problema con una circolare

(Circolare 20 maggio 1996, n. 875), che però stabilisce l’articolazione e

l’organizzazione nonché le competenze e le modalità di funzionamento, solo

del Settore igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di

vita e di lavoro e Sanità pubblica veterinaria.

È compito dei Settori predisporre annualmente un programma di interventi

con i relativi obiettivi da raggiungere nonché i criteri di utilizzo del personale.

La programmazione deve essere fatta in sede di Conferenza di servizio dei

capisettore che ha anche il compito di procedere ad una valutazione di risultati

raggiunti con frequenza trimestrale (art. 7 comma 8).

Il Direttore generale nomina un responsabile per ciascun Settore tra i

responsabili dei Servizi appartenenti ad esso, sulla base dell’anzianità di servizio

e delle capacità professionali.

La funzione ha una durata triennale ed è rinnovabile, previa verifica dei risultati

raggiunti (art. 7 comma 5).

Anche presso le ASL è istituito il Consiglio dei sanitari e con gli stessi compiti.

Presso le ASL in cui è presente la componente ospedaliera esso è così

costituito:

♦ direttore sanitario dell’ASL (presidente);

♦ capi settore;

♦ responsabili dei presidi;

♦ un dirigente medico ospedaliero di 2° livello per ciascuna

delle tre aree di medicina, chirurgia e dei servizi (eletto);

♦ tre dirigenti medici di 1° livello ospedalieri (eletti);

♦ tre laureati non medici di cui due ospedalieri ed uno del

territorio (eletti);

♦ un dirigente farmacista ospedaliero di 2° livello;

♦ il responsabile del servizio infermieristico;

♦ tre tecnici sanitari, di cui due ospedalieri ed uno del territorio

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(eletti);

♦ tre operatori professionali di cui due ospedalieri ed uno del

territorio (eletti).

Nel 1998, ritenendo di dover dare uniformità su tutto il territorio regionale alle

modalità organizzative dei dipartimenti ospedalieri , l’ Assessorato Regionale

alla Sanità, Col Decreto 16 gennaio 1998 “ Direttive per l’organizzione delle aziende

unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinici universitari aui sensi

degli art. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30” , ha disposto che l’

individuazione dei dipartimenti deve essere fatta in funzione delle unità

operative presenti nelle singole aziende e degli obiettivi che questi devono

conseguire:

Stabilisce inoltre che i dipartimenti delle AUSL possono essere “ transmurali”,

cioè di raccordo ospedale – territorio, ad esempio :

• di riabilitazione e lungodegenza ;

• di salute mentale;

• materno – infantile .

I compiti del dipartimento individuati sono in buona sostanza quelli indicati

dalla normativa nazionale. L’ obiettivo che si vuole raggiungere è quello della

costituzione di un dipartimento per funzioni omogenee, tendendo “alla

realizzazione di grandi dipartimenti con obiettivi comuni, miranti all’ integrazione ed alla

omogeneizzazione di discipline equipollenti ed affini ed integrando negli stessi il maggior

numero di unità operative, che conservano la propria autonomia . Le unità operative sono

incardinate nel relativo dipartimento in ragione della prevalenza dell’ attività svolta; pertanto,

ciascuna unità operativa non può far parte di più dipartimenti.”

PIANO SANITARIO REGIONALE.

La Regione Sicilia ha emanato il 1° Piano Sanitario Regionale ( PSR 2000/

2002, con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale

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della Regione Siciliana del 2 giugno 2000 ( n. 12), del Decreto Presidenziale 11

maggio 2000. Così facendo, finalmente la Regione Siciliana si è data un

importante strumento per la pianificazione strategica degli interventi da porre

in essere per raggiungere gli obiettivi di salute prefissati dal PSN e soddisfare le

specifiche esigenze della popolazione regionale.

Tale piano inoltre consente di dare attuazione alle specifiche disposizioni di

legge , ed in particolare a quanto disposto dal D.L.vo 229/99.

Il PSR ribadisce ulteriormente che l’ organizzazione dipartimentale è il

modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende

sanitarie. Esso viene definito come “l’ insieme delle U.O., servizi ed altre strutture

organizzative che mantengono la loro autonomia e responsabilità e nel contempo riconoscono

la loro interdipendenza in funzione del raggiungimento degli obiettivi comuni e adottano codici

concordati e consensuali di comportamento con aspetti operativi accettati e condivisi”.

Gli obiettivi che il dipartimento deve conseguire sono i seguenti :

1) convergenza di competenza ed esperienza;

2) interdisciplinarietà ;

3) garanzia di continuità delle prestazioni prevedendo ridondanze dei tempi

e/o procedure inutili;

4) accorpamento secondo criteri di efficienza ed efficacia pratica.

Attraverso la dipartimentalizzazione è possibile operare per “processi” e

condividere risorse finalizzate ad uno stesso obiettivo.

Le tipologie di dipartimento individuate, classicamente sono:

a) Dipartimenti strutturali , il cui obiettivo principale è l’ uso efficiente

/ottimale delle risorse, con autorità sovraordinata rispetto alle unità operative o

servizi che lo compongono.

b) Dipartimenti funzionali , che coinvolgono “orizzontalmente” le unità

operative ed hanno come obiettivo principale e diretto l’ ottimizzazione delle

procedure operative destinate al raggiungimento di un obiettivo ovvero delle

pratiche assistenziali destinate a categorie di pazienti o a quadri clinici specifici

ed altresì servono a massimizzare l’ efficacia e la qualità della prestazione.

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Il dipartimento si articola al suo interno in strutture semplici e strutture

complesse .

Per struttura semplice s’ intende sia l’articolazione interna alla struttura

complessa sia quella a valenza dipartimentale dotata di autonomia gestionale.

Il direttore del dipartimento è nominato dal Direttore generale dell’ azienda

sanitaria tra i dirigenti con incarico di direzione di unità operative complesse

aggregate nel dipartimento. Il Direttore del dipartimento rimane titolare della

U.O. complessa cui è preposto.

La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di

prevenzione, comporta l’ attribuzione di responsabilità professionale in materia

clinico – organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilità di tipo

gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle

risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

Il Direttore del dipartimento predispone annualmente “ il piano delle attività e

dell’ utilizzazione delle risorse disponibili” negoziato con la direzione generale

nell’ ambito della programmazione aziendale.

CIRCOLARE 21 marzo 2001, n. 1045.

Linee guida del Dipartimento di prevenzione.

Con la Circolare dell’Assessorato della Sanità del 21 Marzo 2001, n

1045 sono state definite le linee guida del Dipartimento di Prevenzione.

Il tipo di DP proposto, risultato del lavoro del Gruppo temporaneo

interistituzionale nominato dalla Regione, tiene conto sia delle

modifiche organizzative introdotte dal D.Lvo. n. 229/99 che dei contenuti

del Piano Sanitario Regionale e si configura come una struttura

complessa, con propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale che

si articola in strutture complesse definite aree dipartimentali e servizi.

In tale documento è definita la missione del dipartimento che è quella di

“garantire la tutela della salute collettiva e delle disabilità ed il miglioramento della qualità di

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vita” ed è stabilita la metodologia con cui deve essere programmato ed attuato il

piano di attività annuale.

Inoltre, sono specificate le funzioni del Dipartimento ed introdotte alcune

funzioni a rilevanza strategica ed innovativa, quali le funzioni di controllo e

vigilanza (D.Lgs. 626/96 e D.Lgs. 155/97), lo sportello per la prevenzione (in

staff al Direttore del dipartimento), l’integrazione a livello dipartimentale ed

aziendale, la tutela degli alimenti, l’integrazione a livello regionale con i

Laboratori di igiene e profilassi (LIP) e gli Istituti Zooprofilattici Statali (IZS).

Al fine di garantire l’uniformità dell’applicazione del modello dipartimentale, è

definito l’assetto organizzativo delle strutture complesse (Servizi), delle strutture

semplici (UU.OO.).

Di seguito sono brevemente indicati le strutture principali previste dall’assetto

organizzativo del dipartimento.

Il Dipartimento di prevenzione si configura come una struttura complessa,

con propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale unitaria, e con ampi

margini di autonomia organizzativa, operativa e tecnica, delle aree e dei servizi,

ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

Il Dipartimento di prevenzione, in relazione alle funzioni proprie del livello di

assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, si articola in

strutture complesse : aree dipartimentali e servizi.

Le strutture complesse sono centri di responsabilità.

- LE AREE DIPARTIMENTALI.

Le tre aree dipartimentali sono le seguenti:

1) area di igiene e sanità pubblica;

2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di

lavoro;

3) area di sanità pubblica veterinaria.

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L’Area dipartimentale è il livello organizzativo che, nell’ambito del

Dipartimento di Prevenzione, ha la funzione di coordinamento delle materie

ad essa attribuite ed opera per garantire:

- la programmazione delle attività connesse allo svolgimento

delle funzioni proprie dell’area, la loro verifica e la valutazione dei risultati;

- lo svolgimento coordinato e uniforme, su base aziendale, delle

funzioni e delle attività;

- l’integrazione operativa tra le strutture organizzative ad essa

afferenti;

- i rapporti di integrazione e di sinergia operativa con le altre

aree dipartimentali e con le altre strutture aziendali e con enti ed organizzazioni

esterne.

Per garantire quanto sopra è previsto un coordinamento organizzativo e

di programmazione delle aree dipartimentali, salvaguardando la specifica

autonomia tecnico, funzionale ed organizzativa delle strutture.

- I SERVIZI.

Le Aree dipartimentali si articolano nei seguenti servizi (strutture

complesse), che in rapporto all’omogeneità della disciplina di riferimento,

operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnica, funzionale ed

organizzativa.

- Area di igiene e sanità pubblica.

a) sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva; in

ottemperanza a quanto previsto dal P.S.N. ha il compito di contrastare le

principali patologie che colpiscono la popolazione e provocano il maggior

numero di decessi, di disabilità o malattie prevenibili attraverso interventi di

prevenzione primaria e secondaria, ivi compresa la prevenzione odontoiatrica. Le

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aree cruciali di intervento sono: malattie cardio-cerebrovascolari, malattie

neoplastiche, malattie infettive;

b) igiene degli ambienti di vita;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione.

- Area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

a) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

b) impiantistica e antinfortunistica.

- Area di sanità pubblica veterinaria.

a) sanità animale;

b) igiene della produzione, trasformazione,

commercializzazione, conservazione e trasporto di alimenti di origine

animale e loro derivati;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

- Servizi inter-areali.

I laboratori di sanità pubblica si articolano in due servizi tecnico-

scientifici-tematici che assicurano funzioni trasversali alle tre aree dipartimentali e

rispondono al Direttore di Dipartimento:

1. servizio di laboratorio medico di sanità pubblica;

2. servizio dì laboratorio chimico di sanità pubblica.

A ciascun Servizio sono assegnate, all’interno del budget del

Dipartimento di prevenzione, idonee risorse economico-finanziarie nell’ambito

del livello assistenziale “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di

lavoro”.

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- LE UNITÀ OPERATIVE.

Tutti i servizi hanno valenza aziendale e si articolano in strutture

semplici: unità operative centrali (UU.OO.CC.) e territoriali

(UU.OO.TT.), in rapporto all’omogeneità della disciplina di riferimento ed alle

funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche eD alle dimensioni del bacino

d’utenza.

Le UU.UO. sono strutture afferenti ai servizi, dotate di autonomia

tecnico-funzionale ed operativa, per lo svolgimento specialistico delle funzioni e

compiti propri della disciplina, operano come èquipe organizzate sotto la

direzione di un responsabile tecnico-organizzativo.

L’area di igiene e sanità pubblica e l’area di sanità pubblica

veterinaria si articolano, rispettivamente, nelle tre UU.OO.TT. di

pertinenza dei singoli servizi:

- igiene e sanità pubblica

a) sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva;

b) igiene degli ambienti di vita;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione.

- sanità pubblica veterinaria

a) sanità animale;

b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,

conservazione e trasporto di alimenti di origine animale e loro

derivati;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Per favorire la gestione e l’ottimizzazione delle risorse comuni di tali

unità operative territoriali, le stesse sono coordinate da uno dei tre

responsabili tecnico-organizzativi scelto dal Dirigente di area dipartimentale.

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L’articolazione territoriale coincide di norma con uno o più distretti,

salvo particolari condizioni geografiche, sociali e/o strutturali.

L’area dipartimentale della tutela della salute e sicurezza negli

ambienti di lavoro si articola esclusivamente in UU.OO. a valenza

centrale:

- per il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

in almeno tre UU.OO.:

- U.U.OO. di prevenzione igienico-sanitaria;

- UU.OO. di controllo e vigilanza;

- UU.OO. di assistenza,formazione, educazione alla salute,

epidemiologia occupazionale;

- per il servizio impiantistico antinfortunistico in almeno due

UU.OO.:

- UU.OO. impiantistica;

- UU.OO. controllo combustioni.

Il dirigente coordinatore di tale area, in raccordo con i dirigenti dei

servizi afferenti all’area, garantirà a livello distrettuale la massima efficacia degli

interventi.

- PARTICOLARI UU.OO. COMPLESSE TERRITORIALI E/O CENTRALI.

I Direttori Generali, su proposta del Direttore di Dipartimento,

possono istituire particolari UU.OO. complesse, territoriali e/o centrali,

nei casi di specifiche esigenze territoriali, nonché in relazione alla popolazione

servita, alla rilevanza quantitativa delle strutture soggette al controllo, alla

popolazione animale, ciò al fine di rendere le prestazioni del Dipartimento più

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vicine alla committenza.

- UU.OO. TEMPORANEE.

In caso di emergenza il Direttore di dipartimento può attivare UU.OO.

temporanee, ratificate dal Direttore Generale, per la gestione dell’emergenza.

- ULTERIORI SERVIZI.

Le Aziende USL, per particolari esigenze territoriali, possono istituire

ulteriori servizi nell’ambito delle aree dipartimentali.

Tutti i servizi e le UU.OO.CC. e le UU.OO.TT. devono essere

supportati da personale qualificato dei vari ruoli, commisurato all’attività da

svolgere.

Eventuali variazioni nella strutturazione del Dipartimento, mediante

l’inserimento di altre UU.OO. o Servizi, o mediante riconversione di alcune

strutture, dovranno essere comunque sempre deliberate dalla Direzione

Aziendale su proposta del Direttore dipartimentale, sentito il Comitato di

Dipartimento e secondo le norme contrattuali vigenti.

E’ auspicato che nel periodo di vigenza del PSR le attività ed il personale

della Medicina scolastica siano ricondotti come Servizio di medicina ed igiene

scolastica nell’area dipartimentale di igiene e sanità pubblica.

- UFFICIO DI SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO.

Il D.P. si avvale di un Ufficio di segreteria che si occupa degli aspetti

relativi a: affari generali, personale, amministrativo, valutazione di qualità,

accreditamento, aggiornamento e formazione del personale, educazione alla

salute, attività di biblioteca e documentazione bibliografica.

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In particolare per lo svolgimento delle attività amministrative proprie del

D.P. deve essere prevista, nello stesso, un’articolazione periferica del

dipartimento amministrativo.

- IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO.

Il Direttore del dipartimento è scelto e nominato dal Direttore

generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse

aggregate nel dipartimento, con almeno 5 anni di anzianità di funzione, sentito il

Comitato di dipartimento, e risponde alla direzione aziendale del perseguimento

degli obiettivi aziendali assegnati al Dipartimento, dell’assetto organizzativo e

della gestione in relazione alle risorse assegnate.

Resta in carica per almeno un quinquennio e, per il periodo dell’incarico,

rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

L’incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.

Il Direttore ha responsabilità di negoziare il budget, gli obiettivi e quanto

approvato dal Comitato di dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, in particolare, assicura:

• l’elaborazione del piano di produzione sulla base delle

esigenze risultanti dalle diverse committenze e delle risorse disponibili;

• la negoziazione del budget e degli obiettivi di produttività del

dipartimento;

• l’integrazione delle attività del Dipartimento con i distretti, le

aziende ospedaliere e le altre strutture dell’Azienda;

• la valutazione quantitativa e qualitativa dell’attività delle aree

dipartimentali, attraverso la verifica dei risultati rispetto agli indicatori stabiliti a

livello aziendale;

• la convocazione della presidenza del Comitato di

Dipartimento;

• la direzione delle funzioni di supporto tecnico,

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amministrativo e logistico per i servizi e le aree dipartimentali;

• i rapporti tra il personale e la Direzione Generale e viceversa;

• le relazioni periodiche alla Direzione Generale in ordine

all’attività espletata.

Il Direttore cura i rapporti del Dipartimento di prevenzione con

Istituzioni, Amministrazioni e Società civile e subentra ai Capi Settore nella

Conferenza regionale di servizio ex artt. 11 e 14 DA n. 13306 del 18 novembre

1994.

Il Direttore di dipartimento può altresì delegare determinate funzioni ai

Dirigenti di area del dipartimento per competenze specifiche.

- I DIRIGENTI COORDINATORI DI AREA

DIPARTIMENTALE.

I Dirigenti coordinatori di area dipartimentale sono nominati dal

Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, secondo criteri di

professionalità ed esperienza, tra i Dirigenti dei Servizi dell’area.

Il Dirigente di Area dipartimentale collabora con il Direttore del

dipartimento nelle attività delle propria area, inoltre verifica periodicamente,

almeno trimestralmente, che l’attività dei servizi sia coerente con gli obiettivi

prefissati, concordando con i singoli Dirigenti di servizio gli aggiustamenti e gli

opportuni correttivi da adottare.

La direzione dell’area coincide con uno dei servizi della stessa area, ad

eccezione delle aziende USL di Palermo, Messina, Catania e Ragusa dove

l’incarico di direzione dell’area della sanità pubblica veterinaria non è cumulabile

con altro incarico.

L’esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa

verifica dei risultati ottenuti.

I Dirigenti di area sostituiscono i Capi Settore di cui alla circolare 875/96

per le materie di specifica competenza nelle funzioni loro attribuite.

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- I DIRIGENTI DEI SERVIZI.

I Dirigenti dei servizi hanno la responsabilità tecnico-professionale ed

organizzativa delle funzioni attribuite alla struttura e della gestione delle risorse

assegnate.

Hanno inoltre la responsabilità della partecipazione della propria

struttura ai processi che coinvolgono più strutture organizzative.

Il Dirigente risponde delle risorse assegnate e del conseguimento dei

risultati al Direttore del dipartimento e, per la sanità pubblica veterinaria, al

Direttore Sanitario per il tramite del Direttore del dipartimento.

Inoltre negozia il budget ed il programma con il Direttore del

dipartimento per il tramite del Direttore di area.

L’esercizio della nomina è almeno quinquennale e rinnovabile, previa

verifica dei risultati ottenuti.

- COMITATO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.

Il Comitato del Dipartimento di prevenzione è un organo collegiale

che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell’esercizio delle proprie funzioni

ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di

partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture

dipartimentali.

Nel comitato si dovranno altresì definire i reciproci rapporti fra i servizi

ed adottare criteri di uniformazione di comportamenti e procedure.

Il Comitato del Dipartimento di prevenzione è composto da:

- direttore del dipartimento;

- dirigenti coordinatori delle tre aree facenti parte del

dipartimento;

- dirigenti dei Servizi del dipartimento.

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Il Comitato approva, a maggioranza dei presenti, le proposte del Direttore di

Dipartimento per la negoziazione del budget, l’organizzazione interna, i

regolamenti operativi e quant’altro ritenuto utile all’organizzazione.

Può proporre al Direttore Generale, a maggioranza dei 3/4 dei suoi

componenti, la sfiducia al Direttore di dipartimento ed ai Dirigenti di area.

Il Dipartimento di prevenzione si configura come una delle tre articolazioni

aziendali della Azienda unità sanitaria locale insieme con distretto e presidio

ospedaliero. Si rapporta quindi con l'organo di direzione dell'Azienda unità

sanitaria locale. E’ la struttura operativa dell'Azienda unità sanitaria locale che

ha come missione il garantire la tutela della salute collettiva perseguendo

obiettivi di promozione della salute, prevenzione degli stati morbosi e delle

disabilità, miglioramento della qualità di vita.

Il Dipartimento di prevenzione è inoltre la struttura dell'Azienda unità sanitaria

locale preposta alle attività proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in

ambiente di vita e di lavoro

A tal fine il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare

e rimuovere le cause di rischio di nocività e di malattia di origine ambientale,

umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i

dipartimenti dell'Azienda unità sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere,

prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline.

Il Dipartimento di prevenzione persegue gli obiettivi regionali di salute del

Piano sanitario regionale con particolare riferimento dei punti: dal 5.1 al punto

5.4.12 e del punto 5.6.22; collabora altresì con gli altri dipartimenti e strutture

per il raggiungimento degli obiettivi regionali di salute.

In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza il Dipartimento di

prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità

pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;

b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con

riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;

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c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi

agli ambienti di lavoro. Il decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 ha

istituito il servizio "Tutela della salute nelle attività sportive". Tale servizio

trova naturale allocazione all'interno dell'area dipartimentale "Tutela della

salute e sicurezza negli ambienti di lavoro", in quanto trattasi di attività di

prevenzione sul singolo individuo,

d) sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica degli

animali e profilassi delle malattie infettive parassitarie, farmacovigilanza

veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli

alimenti di origine animale;

e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;

f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.

Il Dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione

della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in

collaborazione con i distretti, gli altri servizi e dipartimenti aziendali e delle

aziende ospedaliere.

Il Dipartimento di prevenzione garantisce nei distretti, attraverso proprie

articolazioni organizzative, attività e servizi alla persona.

Il Dipartimento di prevenzione si configura come una struttura complessa, con

propria autonomia organizzativa, contabile e gestionale unitaria e con ampi

margini di autonomia organizzativa ed operativa, oltre che tecnica, delle aree e

dei servizi ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

Il Dipartimento di prevenzione, in relazione alle funzioni proprie del livello di

assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, si articola in

strutture complesse definite aree dipartimentali e servizi.

Le tre aree dipartimentali sono le seguenti:

1) area di igiene e sanità pubblica;

2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

3) area di sanità pubblica veterinaria.

-Comitato del Dipartimento di prevenzione

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Il comitato del Dipartimento di prevenzione è un organo collegiale che

coadiuva il direttore del dipartimento nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha

lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di partecipazione e

corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture dipartimentali.

Il comitato del Dipartimento di prevenzione è composto dal direttore del

dipartimento, dai direttori delle tre aree facenti parte del dipartimento e dai

direttori dei servizi del dipartimento.

Il comitato ha il compito di garantire l'attuazione dei compiti di dipartimento.

Deliberazione n. 636 del 28 dicembre 2005

"Istituzione del dipartimento di prevenzione medico e del

dipartimento di prevenzione veterinario"

Considerato che si rende necessario migliorare l'attività ed i servizi forniti dalle

aree medica e veterinaria del dipartimento di prevenzione attraverso la

razionalizzazione, il miglioramento della gestione ed ottimizzazione delle

risorse al fine di assumere comportamenti che assicurino omogeneità e

specifica professionalità delle prestazioni.

Rilevato che si reputa opportuno reingegnerizzare sperimentalmente il

dipartimento di prevenzione riorganizzandolo in due diverse strutturazioni che

garantiscano la specificità dell'area medica da quella veterinaria nell'ottica

dell'appropriatezza delle prestazioni.

Si istituiscono, in via sperimentale, in tutte le aziende unità sanitarie locali della

Regione siciliana i due seguenti dipartimenti strutturali:

- dipartimento di prevenzione medico;

- dipartimento di prevenzione veterinario,

mediante la suddivisione del dipartimento di prevenzione e senza ulteriori costi

aggiuntivi.

-Assetto organizzativo e funzioni

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L'assetto organizzativo interno e le funzioni dei dipartimenti sono quelli

previsti dalla circolare del 31 marzo 2001, n. 1045 e relativo allegato,

rispettivamente afferendo al dipartimento veterinario quelli già individuati

come specifici della corrispondente area dipartimentale di sanità pubblica

veterinaria ed a quello medico quelli delle aree di igiene e sanità pubblica e di

tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Le funzioni dei dipartimenti sono quelle previste dalla circolare del 31 marzo

2001, n. 1045 e relativo allegato, rispettivamente afferendo al dipartimento

veterinario quelle già individuate come specifiche della corrispondente area ed

a quello medico tutte le altre.

Decreto 1 marzo 2006

Tale decreto dispone l’ istituzione in via sperimentale ed in attuazione della

delibera della Giunta regionale n. 636 del 28/12/2005 dei due dipartimenti

strutturali,dipartimento di prevenzione medica e di prevenzione veterinario, in

sostituzione del dipartimento strutturale di prevenzione. Le linee guida definite

con la circolare n. 1045 rimangono in vigore per le parti non in contrasto. I

Direttori generali dovranno procedere alla ricognizione del personale e delle

risorse da assegnare ai due dipartimenti.

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ESEMPIO ORGANIZZATIVO DELL’ ORGANIZZAZIONE

DIPARTIMENTALE U.S.L. N. 6 DI PALERMO.

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ATTO AZIENDALE

La Regione Siciliana, in attuazione del disposto dell’ Art. 2 comma 2 – sexies

del D.Lgg. 229/99, con i DD.AA. n. 34120 del 14 marzo 2001 e n. 34715 del

18.5. 2001 ha fornito alla Aziende sanitarie i principi e i criteri per l’ adozione

dell’ atto aziendale.

In particolare, all’ art. 5, vengono dettati i criteri generali sulla base dei quali i

Direttori generali dovranno stilare i regolamenti di funzionamento dei singoli

dipartimenti individuando i seguenti elementi:

- Definizione

- Funzioni assegnate ed obiettivi da raggiungere

- Organi ( composizione, modalità di nomina e revoca , funzioni e

responsabilità )

- Compiti del Direttore del dipartimento

- Risorse del dipartimento – Meccanismi operativi di gestione (

individuazione c.d.c. / c.d.r. dipartimentali, budget)

- Relazioni con la Direzione Generale, con gli altri dipartimenti, all’ interno

del dipartimento

L’ atto aziendale definisce altresì le caratteristiche del Comitato di

Dipartimento, costituito da:

- Direttore del Dipartimento

- Direttori delle strutture complesse afferenti al dipartimento

- Rappresentanza di Dirigenti medici, personale infermieristico e tecnico

assegnati al dipartimento in numero congruo e secondo quanto previsto

dal regolamento del dipartimento.

E’ organismo collegiale consultivo e propositivo che coadiuva il Direttore del

Dipartimento nelle sue funzioni.

Avanza osservazioni e proposte in merito ad:

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- Ottimizzazioni delle risorse disponibili sulla base degli indirizzi e dei

criteri fissati dall’ azienda;

- Sperimentazione ed adozione di modalità organizzative volte al

miglioramento dell’ efficienza ed all’ integrazione delle attività delle

strutture del dipartimento;

- Sviluppo delle attività preventive., di ricerca, di formazione, di studio e di

verifica della qualità delle prestazioni;

- Miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza ;

- Approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l’ attività

svolta;

- Organizzazione dei DH/DS, degli ambulatori pre e post ricovero e dell’

ospedalizzazione domiciliare;

- Esprime pareri su richiesta del Direttore del dipartimento.

Oltre che con l’ Atto Aziendale, l'organizzazione e il funzionamento sono

disciplinati con regolamenti aziendali attuativi, in conformità alla legislazione

statale e regionale e ai correlati livelli di pianificazione.

L’ambito territoriale dell'Azienda coincide con quello della Provincia di

Palermo, che è sita circa nella parte centro-settentrionale della Regione

Siciliana. Comprende un territorio suddiviso in 82 comuni con una

popolazione, al 31.12.2000, di circa 1.250.000 abitanti, distribuiti in 5.016 Kmq

di superficie collinare, pianeggiante e montana. Fanno parte di questo territorio

anche le Isole di Lampedusa, Linosa ed Ustica. L’Azienda mira a soddisfare i

bisogni e le aspettative di salute dei cittadini, gestendo con efficienza le risorse

disponibili e garantendo l’erogazione di prestazioni di prevenzione, cura e

riabilitazione il più possibile efficaci e tempestive, nel rispetto della persona ed

in condizioni di piena sicurezza, assicurando i livelli essenziali di assistenza

secondo quanto previsto dall’art.3 comma 1 del D.Lgs. 229/99.

Nell’espletamento di tale missione, essa:

- impronta la gestione manageriale sui seguenti principi:

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- la centralità del valore “salute” e dell’orientamento ai bisogni complessi

del fruitore (utente/paziente);

- l’approccio sistemico ed integrato alla complessità della vita

organizzativa;

- il miglioramento continuo dei prodotti erogati e dei processi di

erogazione;

- l’appropriatezza delle performance cliniche e gestionali;

-la valorizzazione del capitale interno composto dai professionisti.

Questo orientamento caratterizza senza differenze tutta l’organizzazione, dalla

singola Unità Operativa al Presidio Ospedaliero, al Distretto, al Dipartimento,

all’Azienda nel suo complesso.

Ognuna di queste componenti organizzative opera al massimo dell’efficienza

per fornire i servizi richiesti in modo appropriato ed efficace, accessibile e

coerente con la domanda sociale ed i relativi bisogni. Coerentemente con i

principi ispiratori e con i valori di riferimento, la Direzione Aziendale intende

promuovere lo sviluppo di alcune aree tra loro strettamente correlate:

- l’innovazione della struttura organizzativa, a partire da una chiara, condivisa,

efficiente ed appropriata definizione degli assetti organizzativi, delle

responsabilità e dei contenuti delle responsabilità.

-l’efficienza organizzativa e gestionale, presupposto indispensabile nello scenario

caratterizzato dalla riduzione delle risorse a disposizione del servizio

sanitario

- l’appropriatezza ed il miglioramento continuo della qualità dei prodotti offerti,

considerato che la Qualità e l’Appropriatezza delle performance cliniche e

gestionali rappresentano gli strumenticardine per poter garantire il massimo

dell’efficacia e dell’efficienza e la centralità dei bisogni complessi del

paziente-utente e per promuovere le logiche del risk management.

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- lo sviluppo dei requisiti di accreditamento

- l’attenzione alle risorse professionali ed alle politiche di sviluppo del personale,

considerato che le risorse umane sono gli attori fondamentali

dell’innovazione dell’organizzazione e della produzione ("attore

organizzativo", oltre che detentore di contenuti tecnico-professionali

connessi alla specifica professionalità posseduta).

-la promozione della salute e l’integrazione socio-sanitaria. Infatti, è sempre più

evidente come, nelle società moderne, l’organizzazione sociale, il sistema

economico – produttivo, l’assetto del territorio hanno un profondo impatto

sulla salute, dato che essi influiscono sulle condizioni di vita, sulla

distribuzione dei rischi, sulla distribuzione delle risorse, sulla tipologia

dell’offerta.

Occorre, pertanto, attivare un processo di costruzione di alleanze e di reti tra

le diverse agenzie, istituzionali e non, che operano nel territorio, reti e

alleanze che devono unire attori diversi della società nella produzione di

“politiche di comportamento” con un massimo impatto positivo sulla salute

della comunità. I valori fondanti l’azione dell’Azienda attraverso cui orientare gli scopi, le scelte e l’agire di ogni attore dell’organizzazione per assolvere alla Mission sono

individuati , tra l’ altro: a) nella trasparenza di una organizzazione che si impegna a garantire la libera circolazione delle informazioni sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti, la

visibilità dei processi decisionali delle politiche aziendali, la diffusione dei criteri (evidenze di efficacia) su cui si basano le scelte di governo clinico e politica sanitaria, l'esplicitazione dei livelli di responsabilità ed autonomia dei

professionisti, in modo da sviluppare rapporti di fiducia e comprensione dei reciproci punti di vista nonché dei vincoli di sistema; b) nell'efficienza gestionale e organizzativa intesa come flessibilità e capacità

di adeguare i comportamenti, l'uso delle risorse e la varietà dei

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prodotti/servizi, ai continui e rapidi cambiamenti interni ed esterni all'Azienda. Abilità nel rendere più sensibile e specifica l'azione e l'intervento

ai bisogni assistenziali ed organizzativi richiesti. -Le strutture organizzative aziendali e i livelli di responsabilità Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali, in cui si concentrano

competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali),

finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione

e di committenza, o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. La

valenza strategica e la complessità organizzativa sono gli elementi che rendono

opportuna l'individuazione di una posizione con responsabilità di

organizzazione e di gestione delle risorse assegnate

La complessità organizzativa di una struttura è definita dalla numerosità e della

eterogeneità delle risorse professionali, dal dimensionamento tecnologico, e dai

costi di produzione.

L’individuazione delle strutture aziendali, così definite, avviene sulla base del

quadro complessivo risultante dalla convergenza delle seguenti variabili:

a) il posizionamento strategico o il grado di priorità di azione che riveste, nel

medio - lungo periodo, l'ambito di applicazione prevalente delle competenze e

delle risorse cui si intende dare strutturazione;

b) la complessità del sistema tecnico (competenze e conoscenze) e relazionale

(interfacce e relazioni organizzative), e la sua rilevanza in termini di

miglioramento dei cicli produttivi e di innovazione del sistema organizzativo;

c) la rilevanza, l'intensità, la visibilità esterna, la frequenza dei rapporti

istituzionali da intrattenere con soggetti esterni all'Azienda;

d) Il grado di intersettorialità, di multiprofessionalità e multidisciplinarietà che è

necessario governare per assicurare migliori livelli di efficacia, efficienza e

rendimento degli interventi; e) la rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse da allocare, da monitorare,

da organizzare, da gestire ed il mix di prodotti/servizi offerti, definibili nella

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dimensione qualitativa, nella specificità tecnica e nella innovatività;

f) il livello di autonomia e di responsabilità che è necessario assicurare per un

appropriato, efficace ed efficiente assolvimento della funzione.

Le strutture organizzative si distinguono in complesse e semplici, in relazione

alla intensità assunta dalle variabili citate e all'ampiezza degli ambiti di

autonomia e di responsabilità conferiti dall'Azienda.

Le strutture organizzative aziendali sono organizzate in Dipartimenti, Distretti

e Presidi Ospedalieri.

Le articolazioni delle singole strutture sono stabilite dalla Direzione Generale

nel Documento di Organizzazione sulla base delle indicazioni e dei criteri

contenuti nel presente atto aziendale.

Le strutture organizzative, sia complesse sia semplici, sono ulteriormente

graduabili per livelli di complessità.

In linea generale, sono strutture complesse (Unità Operativa Complessa –

UOC): a) le strutture organizzative che esercitano funzioni di committenza aziendale o

di amministrazione per settori di attività o ambiti organizzativamente

riconoscibili, individuati come prioritari dalla programmazione regionale o

locale ed economicamente rilevanti quanto a risorse da allocare;

b) le strutture organizzative che assicurano funzioni di produzione di

prestazioni o di servizi che fanno riferimento a un sistema tecnico,

normalmente riconducibile a discipline normativamente riconosciute, e che

mobilitano un volume di risorse qualitativamente e quantitativamente

significativo;

c) le strutture organizzative contrassegnate da una struttura di produzione con

significativo valore economico, sia in termini di tecnologie utilizzate che di

risorse umane assegnate, non inferiore al triplo di quella delle strutture

organizzativi semplici che insistono al suo interno;

d) le strutture che coordinano processi professionali ad elevata complessità ed

integrazione trasversalmente a molteplici settori dell'Azienda, per i quali

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sussista una popolazione target dalle caratteristiche epidemiologiche ben

definite e che si avvolgono di strumenti di programmazione e di verifica (dei

processi e degli esiti) specifici per i bisogni sanitari che quella popolazione

esprime.

Sono strutture semplici (Unità Operativa Semplice – UOS): a) le strutture

organizzative che assicurano attività riconducibili ad una linea di produzione

chiaramente individuabile nell'ambito di quella della struttura complessa di

riferimento e che a tal fine utilizzano un numero di unità di personale di norma

non inferiore a cinque; b) le strutture organizzative contrassegnate da una

struttura di produzione con significativo valore economico, sia in termini di

tecnologie utilizzate che di risorse umane assegnate;

Al fine di assicurare la rilevanza delle funzioni di alto contenuto tecnico

professionale, e coerentemente con la fisionomia dell'Azienda che ha come

missione prevalente la produzione di prestazioni sanitarie, vengono altresì

individuate aree di attività specifiche per le quali conferire incarichi di natura

professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, con

precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto del Dirigente responsabile

di struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione

delle attività .

L’individuazione di dette aree non prefigura necessariamente rapporti di sovra

o sotto ordinazione con le strutture semplici.

Gli incarichi si distinguono in incarichi professionali di alta specializzazione ed

incarichi professionali di base secondo le specifiche appresso riportate:

a) per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono

articolazioni funzionali di strutture complesse e semplici, connesse alla

presenza di elevate competenze tecnicoprofessionali che producono

prestazioni quali/quantitative complesse riferite alla disciplina ed

organizzazione interna della struttura di riferimento;

b) per incarichi professionali di base si intendono quelli che hanno

rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano

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per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza

specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza.

Il Direttore Generale, a supporto dell’attività propria, si avvale di Unità

Operative alle dirette dipendenze come riportato nel Documento di

organizzazione.

Le Unità Operative alle dirette dipendenze del Direttore Generale svolgono

attività di ricerca, sviluppo e progettazione nell'ambito delle funzioni

strategiche aziendali e, in particolare, nei settori dell'organizzazione sanitaria,

della comunicazione interna ed esterna, dell'innovazione gestionale, tecnologica

e informativa, dell'ottimizzazione e valutazione sull'utilizzo delle risorse, del

sistema di qualità aziendale e formazione continua degli operatori, del sistema

informativo aziendale, del controllo di gestione , della sicurezza prevenzione e

protezione.

Le Unità Operative alle dirette dipendenze del Direttore Generale operano

prevalentemente per progetti secondo gli indirizzi della Direzione Aziendale.

Le Unità Operative in staff al Direttore Generale si fondano sul principio della

flessibilità e dell'integrazione tra le varie competenze e professionalità.

In relazione alle competenze possedute o per realizzare progetti ovvero per

assolvere a specifiche funzioni, in staff al Direttore Generale può essere

collocato personale appartenente ad altre strutture funzionali, fatto salvo il

mantenimento delle funzioni proprie di ciascuna Unità Operativa semplice

o complessa.

Per specifiche attività finalizzate possono essere costituiti dal Direttore

Generale gruppi di lavoro ovvero posizioni individuali prive di strutture

organizzative professionali di riferimento.

Alle strutture organizzative dell'Azienda, sono preposti dirigenti a cui verranno

assegnate le relative funzioni dirigenziali.

Per ciascuna funzione le specifiche aree di responsabilità, nonché le

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attribuzioni di competenze sono definite dai Responsabili delle strutture

operative soggette a rendicontazione analitica in coerenza con il Documento di

Organizzazione aziendale. Costituisce compito della dirigenza l'attuazione degli

obiettivi e dei programmi stabiliti dalla Direzione Aziendale e la formulazione

di proposte nei confronti dei superiori livelli direzionali.

-LE STRUTTURE OPERATIVE AZIENDALI .

Le strutture operative aziendali dotate di autonomia gestionale tecnico-

professionale soggetta a rendicontazione analitica sono:

-I Dipartimenti;

-I Distretti;

-I Presidi Ospedalieri

La definizione delle suddette strutture, nonché la loro articolazione interna, è

esplicitata nel Documento di organizzazione

3.1-L’organizzazione dipartimentale

Il Dipartimento è il modello ordinario di gestione operativa dell’attività

dell’Azienda e va considerato quale struttura di coordinamento e di direzione

per lo svolgimento di funzioni complesse con compiti di orientamento,

consulenza e supervisione per la funzione cui è preposto. Esso assume la

valenza di soggetto negoziale nei rapporti con la Direzione Aziendale e le altre

Strutture Aziendali.

Il Dipartimento si articola al suo interno in strutture organizzative, semplici e

complesse, omogenee, omologhe, affini o complementari, che perseguono

finalità comuni, risultando quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la

propria autonomia e responsabilità professionale nell’ambito di un unico

modello organizzativo e gestionale.

In dipendenza della diversa modalità di esplicazione delle proprie attività, i

Dipartimenti si distinguono in:

• Dipartimenti strutturali; • Dipartimenti funzionali.

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In particolare:

- i Dipartimenti strutturali rappresentano le strutture il cui obiettivo principale

è l'uso efficiente/ottimale delle risorse, con autorità sovraordinata rispetto alle

unità operative o servizi che la compongono;

- i Dipartimenti funzionali coinvolgono "orizzontalmente" le unità operative ed

hanno come finalità principale e diretta l'ottimizzazione delle procedure

operative destinate al raggiungimento di un obiettivo ovvero delle pratiche

assistenziali destinate a categorie di pazienti o a quadri clinici specifici ed altresì

servono a massimizzare l'efficacia e la qualità della prestazione.

In relazione alla tipologia di attività, i Dipartimenti si possono distinguere in:

- Dipartimenti amministrativi;

- Dipartimenti sanitari territoriali;

- Dipartimenti sanitari integrati (ospedale/territorio);

- Dipartimenti ospedalieri (intraospedalieri e interospedalieri);

- Dipartimenti interaziendali.

Il Dipartimento, nello svolgimento delle funzioni proprie del suo specifico

ambito di attività, si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- la convergenza di competenza ed esperienza; - l’interdisciplinarietà;

- la garanzia di continuità delle prestazioni prevenendo ridondanze di tempi

e/o procedure inutili;

- l’accorpamento secondo criteri di efficienza ed efficacia pratica.

Attraverso la dipartimentalizzazione è possibile operare per “processi” e

condividere risorse finalizzate ad uno stesso obiettivo.

Le funzioni dei Dipartimenti, sia Amministrativi sia Sanitari, comprendono, in

particolare, la definizione di progetti e programmi, l’individuazione di obiettivi

prioritari, l’allocazione di risorse e di mezzi.

Nell’ambito dei Dipartimenti si procede allo studio, applicazione e verifica dei

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sistemi (linee guida, protocolli, etc.) per conferire la massima omogeneità alle

procedure organizzative, amministrative, assistenziali e di utilizzo delle

apparecchiature. E’ incentivata l’individuazione e promozione di nuove attività

e modelli operativi nello specifico campo di competenza.

Ogni Dipartimento si doterà di un proprio regolamento di funzionamento,

approvato dal Direttore Generale su proposta del Responsabile del

Dipartimento, nel quale dovrà esplicitare sinteticamente i seguenti elementi:

- la definizione del Dipartimento, le sue competenze distintive e la descrizione

delle relazioni e delle interfacce organizzative all’interno del sistema-

azienda;

- le funzioni svolte dal Direttore del Dipartimento;

- la specifica delle funzioni assegnate e degli obiettivi da raggiungere;

- le caratteristiche fondamentali degli organi del Dipartimento, in particolare

del Comitato di Dipartimento, del quale devono essere specificati la

composizione, le funzioni e le responsabilità, le modalità di nomina e

revoca dei componenti, le principali modalità di funzionamento.

Secondo i principi previsti dai protocolli d’intesa Università – Regione,

l’azienda potrà attivare, se reputato opportuno, Dipartimenti integrati che

aggregano strutture dell’Università e delle Aziende Sanitarie.

Per raggiungere obiettivi per i quali necessita la collaborazione e/o integrazione

di strutture aziendali con altre strutture di altre aziende sanitarie e/o

ospedaliere si potranno attivare Dipartimenti interaziendali che aggregano

strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale appartenenti ad aziende

diverse.

I Dipartimenti sono quelli individuati nel Documento di Organizzazione e

quanti altri il Direttore Generale riterrà necessario attivare per una sempre

migliore razionalizzazione dei servizi e dell’assistenza nel rispetto del Piano

Sanitario Regionale.

Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore generale fra i dirigenti

con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento

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con almeno cinque anni di attività di funzione. Il Direttore di Dipartimento

risponde alla Direzione Aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali

assegnati al Dipartimento, dell'assetto organizzativo e della gestione in

relazione alle risorse assegnate. Resta in carica da tre a sette anni e per il

periodo dell'incarico rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

L’incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti.

Il Comitato del Dipartimento è costituito dal Direttore del Dipartimento, dai

Direttori delle strutture complesse, nonché in relazione alla composizione del

Dipartimento stesso, da una congrua rappresentanza degli altri dirigenti e, per i

Dipartimenti sanitari, del personale infermieristico e tecnico sanitario assegnati

al Dipartimento.

Il Comitato del Dipartimento è organismo collegiale consultivo e propositivo

che coadiuva il Direttore dei Dipartimento nelle sue funzioni.

-L’organizzazione distrettuale

Il Distretto è l’articolazione territoriale dell’Azienda al cui livello il Servizio

Sanitario Regionale attiva il percorso assistenziale. Contribuisce alla missione

aziendale assicurando alla popolazione residente la disponibilità, secondo criteri

di equità, accessibilità, appropriatezza, dei servizi di tipo sanitario e sociale ad

elevata integrazione sanitaria..

Il Distretto è una struttura organizzativa complessa che al suo interno si

articola in Unità Operative semplici.

Le articolazioni territoriali dei Dipartimenti strutturali istituiti trovano

allocazione nel Distretto al fine di garantire le prestazioni che devono erogare.

Il Distretto articola l’organizzazione dei servizi tenendo conto della realtà del

territorio.

Le attività di erogazione delle prestazioni, salvo quanto disciplinato

diversamente dalla programmazione regionale, sono svolte dai distretti ed

organizzate in unità funzionali. Dovranno adottarsi tutte le necessarie misure

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per garantire la facile accessibilità alle prestazioni specialistiche, in particolare

quelle delle branche a visita, e la riduzione dei tempi di attesa, per le prestazioni

strumentali.

Le funzioni, le modalità organizzative del Distretto e i rapporti con i

Dipartimenti sono quelli meglio definiti nelle relative linee guida assessoriali.

Il Direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento delle seguenti

funzioni:

- gestione, organizzazione e coordinamento delle risorse tecnico-professionali,

amministrative, patrimoniali e finanziarie assegnate al Distretto;

- organizzazione e coordinamento della rete di servizi distrettuali, garantendone

l'interrelazione e la trasversalità al fine di assicurarne adeguati livelli di

accessibilità da parte della popolazione, di efficacia, efficienza, qualità e

continuità nonché l'integrazione fra gli stessi e gli altri servizi alla persona

esistenti nell'ambito territoriale;

- coordinamento e concertazione con i responsabili degli uffici competenti dei

Dipartimenti territoriali e dei presidi ospedalieri dell'Azienda sanitaria locale in

merito alla programmazione dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari che il

Distretto è tenuto a garantire e alla formazione professionale degli operatori;

- coordinamento e concertazione con gli organi tecnici e direzionali degli enti

gestori delle funzioni socio-assistenziali per la definizione delle modalità

operative di integrazione rispetto alle attività sociosanitarie integrate;

In ogni Distretto è istituito un Ufficio di Coordinamento con funzioni

propositive e tecnicoconsultive, nonché di interrelazione funzionale e tecnico-

operativa rispetto alla rete dei servizi e delle attività distrettuali. Tale Ufficio è

composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nel Distretto ed

in particolare:

a) un dirigente medico;

b) un dirigente dell'area sanitaria non medica;

c) un dirigente amministrativo;

d) un medico convenzionato di medicina generale;

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e) un pediatra di libera scelta;

f) uno specialista ambulatoriale convenzionato;

g) uno specialista ambulatoriale esterno in preaccreditamento;

h) un assistente sociale;

i) un infermiere;

j) un tecnico sanitario.

L'istituzione dell'Ufficio di Coordinamento è deliberato dal Direttore Generale

su proposta dei Direttore di Distretto per i componenti di cui alle lettere a), b),

c) h), i) e j), mentre i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono designati

dalle organizzazioni sindacali di categoria tra soggetti operanti nel Distretto.

I rapporti di natura organizzativo-funzionale che il Distretto realizza nei

confronti delle strutture dipartimentali aziendali variano in relazione alla natura

organizzativa del Dipartimento (strutturale o funzionale). Relativamente ai

rapporti che intercorrono tra il Distretto e i Dipartimenti strutturali

(Dipartimento prevenzione e Dipartimento salute mentale) la gestione delle

attività afferenti alle strutture dipartimentali allocate nel Distretto sono ascritte

esclusivamente al Dipartimento di appartenenza e trovano quindi nel Distretto

solo una allocazione organizzativa. Realizzandosi, pertanto, le attività

all'interno del territorio distrettuale e riferendosi le stesse alla popolazione del

medesimo comprensorio, la gestione sia in termini professionali che in termini

di risorse umane e strumentali è ascrivibile esclusivamente al Responsabile della

struttura dipartimentale centrale. Il Distretto rappresenta in questa ottica solo il

luogo dove vengono erogate le prestazioni che attengono al Dipartimento

strutturale. Nell'ipotesi di un Dipartimento funzionale, i rapporti intercorrenti

tra il Distretto e la struttura dipartimentale si specificano in modo diverso; più

particolarmente, il Direttore del Distretto è responsabile della gestione diretta

delle prestazioni e/o servizi e realizza, nell'ambito del territorio di competenza,

gli indirizzi e le linee guida operative formulate dal Responsabile del

Dipartimento. Tali modelli organizzativi dipartimentali (strutturali o funzionali)

non prevedono alcuna dipendenza gerarchica tra il Direttore del Distretto e il

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Responsabile del Dipartimento.

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI INTERNI E SISTEMA DI

QUALITA’ AZIENDALE

L’organizzazione e le attività aziendali sono improntate a criteri di efficacia,

efficienza ed economicità, ai sensi dell’art.3 D.L.vo n.502/92 e sono rivolte ad

assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di pianificazione nazionale

e regionale, l’erogazione delle prestazioni essenziali ed appropriate concernenti

le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo sviluppo del sistema

qualità dell’azienda, la massima accessibilità ai servizi per i cittadini, l’equità

delle prestazioni erogate, i raccordi istituzionali con gli enti locali per il tramite

della Conferenza dei Sindaci, il collegamento con le altre organizzazioni

sanitarie e di volontariato, nonché l’ottimizzazione ed integrazione delle risorse

e delle risposte assistenziali.

L’Azienda informa, sulla base della pianificazione strategica, la propria gestione

ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema

budgetario lo strumento fondamentale. La programmazione e la gestione delle

attività sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione, e delle attività socio-

assistenziali sono effettuate nel rispetto delle indicazioni e delle direttive

dell’Assessorato Regionale alla Sanità. Il processo di programmazione, basato

sui principi della condivisione e del massimo coinvolgimento degli operatori e

di tutti i soggetti presenti nel governo, gestione e sviluppo della comunità, è

attivato dall’azienda attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

L’Azienda, al fine di dotarsi di meccanismi e strumenti di monitoraggio e

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta, in armonia

con le normative vigenti, attiva il Sistema dei Controlli Interni come

disciplinato dal Documento di organizzazione, in accordo ai principi di cui agli

articoli seguenti.

Ai fini del controllo di gestione, in staff al Direttore Generale viene attivato

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l’ufficio di programmazione e controllo di gestione .

L'attività di valutazione e controllo strategico ha lo scopo di verificare

l'effettiva attuazione delle scelte, contenute nelle direttive e negli altri atti di

indirizzo formulati dalla direzione aziendale.

Le strutture e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico

riferiscono in via riservata al Direttore Generale, con apposite relazioni, sulle

risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano il Direttore

Generale anche per la valutazione dei Dirigenti di struttura complessa.

La verifica e la valutazione con l'esplicitazione delle rispettive finalità vengono

effettuate dagli organismi previsti dalla normativa e dai CC.CC.NN.LL. vigenti,

quali il Nucleo di Valutazione e il Collegio Tecnico, con le modalità di cui ai

regolamenti aziendali.

Il Nucleo di Valutazione Aziendale può essere composto sia da dirigenti

dell’azienda sia da esperti esterni, nominati dal Direttore Generale.

Nell’Azienda è costituita una struttura organizzativa che presiede alle attività di

valutazione e miglioramento della qualità. La costruzione di un sistema qualità

passa attraverso due leve organizzative fondamentali (la tecnostruttura per la

Qualità e la responsabilizzazione dei Dirigenti) e attraverso precisi strumenti

operativi (il Piano Aziendale Qualità). La Tecnostruttura per la qualità è

composta non soltanto dall’Ufficio Qualità in staff alla Direzione Aziendale,

ma anche da un reticolo di facilitatori organizzativi, posizionati in stretta

relazione con i responsabili gerarchici di line, che animano lo strutturarsi di

gruppi di lavoro per il miglioramento. La mission fondamentale della

Tecnostruttura deve essere quella di supportare e facilitare lo sviluppo dei piani

strategici ed il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Direzione Aziendale,

implementando nell’organizzazione le logiche e la prassi del miglioramento

continuo della qualità, dell’appropriatezza, dell’accreditamento, della

semplificazione delle procedure, del governo clinico e della medicina basata

sulle prove d’efficacia attraverso strumenti quali programmi di valutazione e

miglioramento della qualità, regolamenti, procedure, linee guida, protocolli

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terapeutici e diagnostici e percorsi assistenziali, ecc...

Lo strumento operativo del sistema di qualità totale è rappresentato dal “Piano

Qualità” che esplicita i significati, le scelte e gli indirizzi di sviluppo del sistema-

azienda.

5-LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Il regolare funzionamento dell’Azienda è garantito dal sistema di finanziamento

che si fonda sulle quote di F.S.R. assegnate e sulle entrate proprie (proventi

collegati all’attività di intramoenia, prestazioni ambulatoriali, ticket, redditi

provenienti dalla gestione del patrimonio, forme di sponsorizzazione e

pubblicità, project finacing, società miste, secondo le modalità e i limiti

dell’art.9-bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

L’Azienda, nell'ambito delle risorse assegnate, attua tutte le necessarie misure

rivolte a garantire i livelli essenziali di assistenza individuati nel P.S.R. e nel

proprio piano aziendale, nonché alla riqualificazione della spesa nell'ambito dei

criteri di efficienza, efficacia, ed economicità.

Adeguati mezzi finanziari ed opportune modalità organizzative devono essere

previsti al fine di programmare l’acquisizione e manutenzione delle

apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici migliorativi dell’assistenza,

allo scopo di garantire l’uso sicuro, economico ed appropriato delle

attrezzature.

L’espressione in termini economico-finanziari e patrimoniali delle scelte

operate costituisce il contenuto del Bilancio Pluriennale di previsione e del

Bilancio Economico Preventivo con separata indicazione dei servizi socio-

assistenziali e nel quale vengono, tra l’altro, indicati gli investimenti da attuarsi

nell’esercizio, le prestazioni che si intendono erogare, i dati analitici relativi al

personale e le articolazioni del budget con i corrispondenti obiettivi e risorse.

Per la gestione delle risorse, l’Azienda organizza il sistema di budget, inteso

quale insieme di documenti previsionali che, con riguardo all’esercizio o a

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periodi più circoscritti, definiscano gli obiettivi di gestione e le risorse

disponibili per singole strutture organizzative e responsabilità operative,

nonché per livelli aziendali dipartimentali, distrettuali e di Presidi.

Il processo di budgeting tende a definire, a livello dei singoli centri di

responsabilità individuati dal modello organizzativo dell’Azienda, obiettivi

specifici di carattere operativo per l’attuazione delle scelte della

programmazione. Il processo di budgeting si articola a sua volta in fasi

successive ed integrate: linee guida del processo, formulazione delle proposte

di budget a cura dei responsabili delle strutture organizzative interessate,

definizione negoziata delle proposte e approvazione del budget. Costituisce

inoltre obbligo normativo curare la tenuta di una contabilità analitica per centri

di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei

rendimenti e dei risultati; in particolare, nella rilevazione dei costi di gestione la

contabilità analitica deve consentire di verificare il livello di attuazione del

budget, i costi, ricavi e risultati relativi a centri di responsabilità, aree di attività,

servizi e singole strutture organizzative, nonché alla gestione di determinati

beni e categorie di prestazioni e prodotti.

L’utilizzo delle risorse umane dovrà avvenire, nel rispetto delle effettive

esigenze anche per quel che concerne il reperimento di specifiche

professionalità, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Il Regolamento di contabilità, in conformità ai principi e alle disposizioni della

vigente legislazione nazionale e regionale, disciplina:

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del Direttore Generale;

b) la definizione del ciclo di bilancio, ed in particolare l'adozione del bilancio

economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo

economico annuale relativo all'esercizio successivo, da redigersi secondo uno

schema stabilito con decreto interministeriale;

c) la redazione del bilancio di esercizio, secondo i principi di cui agli artt. 2423

e ss. C.C.;

d) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli

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eventuali disavanzi di esercizio;

e) la definizione del sistema di budget, inteso quale insieme di documenti

previsionali che, con riguardo all’esercizio o a periodi più circoscritti,

definiscano gli obiettivi di gestione e le risorse disponibili per singole strutture

organizzative e responsabilità operative, nonché per i Dipartimenti, i Distretti e

i Presidi Ospedalieri;

f) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che

consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; in

particolare, nella rilevazione dei costi di gestione la contabilità analitica deve

consentire di verificare il livello di attuazione del budget, i costi, ricavi e risultati

relativi a centri di responsabilità, aree di attività, servizi e singole strutture

organizzative, nonché alla gestione di determinati beni e categorie di

prestazioni;

g) la pubblicazione annuale dei risultati delle analisi dei costi, dei rendimenti e

dei risultati per centri di costo e responsabilità;

h) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso

eventuali dismissioni e conferimenti.

7-PARTECIPAZIONE

L’Azienda orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali al

cittadino utente, considerato non solo come destinatario naturale delle

prestazioni ma come interlocutore privilegiato del servizio. L’Azienda

promuove l’attivazione di processi che sostengono la valorizzazione di tutte le

forme di partecipazione previste dal sistema regionale, sviluppando a tutti i

livelli una cultura del partenariato con i movimenti e le associazioni dei cittadini

e con gli operatori dei servizi.

Ad organizzazione di garanzia e tutela effettiva dei diritti del cittadino sono

dedicati l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, i Comitati Consultivi Misti ed in

particolare l’attuazione della carta dei servizi, attraverso la quale l’Azienda

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riconosce un ampio spazio di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali

favorendo l’attuazione di strumenti di ascolto e forme concrete di verifica e

valutazione. L’Azienda individua idonee forme di partecipazione delle

organizzazioni di rappresentanza e tutela dei diritti degli utenti quale strumento

insostituibile per l'affermazione della centralità del cittadino/utente nel Sistema

sanitario e per il superamento dell'autoreferenzialità delle istituzioni.

Allo scopo di garantire l’integrazione socio-sanitaria l’Azienda assicura le

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, in conformità a quanto previsto dal

Piano socio-sanitario. Gli artt. 4, 5 e 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328

disegnano il quadro di gestione integrata dei servizi socio-sanitari nel quale,

accanto ai soggetti istituzionali, enti locali, regioni e Stato, partecipano, in

qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata

degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della

cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di

promozione sociale, fondazioni, enti di patronato, ma anche i nuclei familiari,

l’iniziativa delle persone, le forme di auto-aiuto e di reciprocità e della

solidarietà organizzata, nonché i soggetti che rappresentano i “bisogni dei

cittadini”, quali le organizzazioni sindacali.

Un ruolo centrale viene dato alle comunità locali sia nell'espressione dei bisogni

che nella verifica dei risultati del Piano attuativo locale, nell'ottica di

valorizzazione del rapporto tra utente ed Azienda sanitaria. Sulla base delle

linee-guida regionali, a livello delle Aziende unità sanitarie locali e/o dei

distretti, l'integrazione socio sanitaria è garantita attraverso la consultazione

periodica dei sindaci dell'area di operatività delle aziende e/o dei distretti. Il

Distretto realizza l'integrazione fra i servizi sociali e quelli sanitari,

contribuendo alla stesura di accordi di programma e protocolli di intesa fra

Azienda sanitaria ed Enti locali.

L’Azienda, riconoscendo il significato strategico e di valore delle risorse

professionali, oltre che promuovere e tutelare forme di valorizzazione del

proprio personale favorendo la partecipazione consultiva, propositiva e

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decisionale negli ambiti di competenza riconosciuta, favorisce la

predisposizione di indagini periodiche sul clima organizzativo in tutte le sue

configurazioni al fine di valutare la soddisfazione professionale e predisporre

forme di aggiornamento e formazione più consone alle esigenze di

gratificazione dei suoi operatori. L’Azienda riconosce il ruolo delle

rappresentanze sindacali del personale firmatarie di contratto, e si impegna a

valorizzarlo per favorirne lo sviluppo, nella "trasparenza delle reciproche

competenze e responsabilità, anche al di là del puro rispetto della normativa,

verso obiettivi strategici e gestionali condivisi e da realizzare mediante una

partecipazione fondata su specifico "patto di solidarietà appositamente

predisposto su iniziativa della Direzione Generale, e relativo alle scelte

strategiche attuative della "missione" aziendale e alle conseguenti opzioni

operative, con particolare riguardo alle tematiche dell'organizzazione e della

sicurezza del lavoro.

8-DISPOSIZIONI FINALI

Il Documento di organizzazione, nell’evidenziare tutte le articolazioni aziendali,

rappresenta analiticamente l’assetto organizzativo e funzionale dell’Azienda.

Esso integra l’Atto Aziendale individuando il modello organizzativo

dell’Azienda, prevedendone la strutturazione in Dipartimenti, Distretti e

Presidi Ospedalieri, e individuando le funzioni in staff alla Direzione aziendale

e le altre strutture organizzative aziendali (in genere chiamate “Unità

operative”).

Con la deliberazione n. 1074 del 13 settembre 2006, che ha in oggetto

l’istituzione del Dipartimento di Prevenzione medico e del Dipartimento di

Prevenzione veterinario, il Direttore del Dipartimento Gestione delle Risorse

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Umane, propone , in esecuzione ai disposti del decreto 01.03.2006

dell’Assessore Regionale alla Sanita’, di istituire in via sperimentale e senza

ulteriori costi aggiuntivi, due Dipartimenti strutturali denominati

“Dipartimento di Prevenzione medico” e “Dipartimento di Prevenzione

veterinario”, in sostituzione del Dipartimento strutturale di Prevenzione.

Precisa che l’assetto organizzativo interno e le funzioni dei costituendi

Dipartimenti sono quelli previsti dalla circolare del 21.03.2001 n. 1045 e

relativo allegato, afferendo, rispettivamente, al Dipartimento veterinario quelli

già individuati come specifici della corrispondente area dipartimentale di sanità

pubblica veterinaria ed a quello medico tutte le altre.

Inoltre, dà atto che all’attivazione dei due Dipartimenti strutturali si

provvederà dopo la formale approvazione da parte dell’Assessorato Regionale

Sanità della presente delibera, rimanendo, nelle more, operativa l’attuale

struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione.

CONCLUSIONI.

Dall’analisi svolta nei paragrafi precedenti emerge che gli aspetti cruciali in

tema di organizzazione delle aziende sanitarie, attorno ai quali tra l’altro ancora

oggi molto si discute, sono essenzialmente due:

l’assetto macro-organizzativo;

l’integrazione.

La principale difficoltà che si è dovuta affrontare nel definire l’assetto macro-

organizzativo delle aziende sanitarie è stata l’individuazione di un punto di

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equilibrio tra la tendenza alla crescente specializzazione dei processi

produttivi, che determina una tensione all’aumento della dimensione

orizzontale della struttura organizzativa, e la necessità di integrazione degli

interventi sul soggetto a cui vengono erogate le prestazioni.

Le soluzioni adottate nella progettazione della struttura organizzativa di base

delle aziende sanitarie derivano essenzialmente dalla differente combinazione

dei seguenti criteri di scomposizione delle responsabilità:

articolazione delle responsabilità per dipartimenti, nei

casi in cui si intendono individuare aree rilevanti e socialmente significative di

bisogni;

articolazione delle responsabilità per aree territoriali, nei

casi in cui le differenti aree territoriali rappresentano un elemento significativo

di integrazione dei diversi servizi;

articolazione delle responsabilità per destinatari o per

clienti/utenti o per segmenti di popolazione, nei casi in cui le

caratteristiche di differenti gruppi di soggetti sono ritenute significative per

differenziare i servizi.

Tuttavia, emerge anche che l’impostazione seguita nella definizione degli assetti

organizzativi è più vicina a criteri e logiche di carattere giuridico piuttosto che a

logiche aziendalistiche.

È evidente che tali strutture non possono essere governate attraverso una

gestione centralizzata da parte dei vertici aziendali senza che ciò crei, a livello

operativo, delle difficoltà nella soluzione dei problemi e delle ripercussioni

negative sul livello qualitativo della risposta data ai bisogni della popolazione.

Per garantire un loro corretto funzionamento è necessario:

1. introdurre elementi di flessibilità organizzativa attraverso

una nuova politica di delega delle decisioni che garantisca, da un lato, maggiore

autonomia a coloro che gestiscono gli utenti e, dall’altro, un corretto utilizzo

delle risorse comuni;

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2. attivare relazioni di collegamento laterale (che

attraversino cioè l’autorità gerarchica e abbassino il livello in cui vengono prese

le decisioni) tramite l’introduzione di meccanismi di integrazione strutturali

(organi di coordinamento dotati di autorità gerarchica, organi di

coordinamento non dotati di autorità gerarchica, gruppi di progetto, gruppi di

lavoro permanenti, ecc.) e meccanismi di integrazione non strutturali (sistemi

operativi di pianificazione e controllo, nuovi sistemi di gestione del personale,

ecc.);

3. potenziare i canali informativi esistenti ed aumentarne il

grado di formalizzazione.

In altri termini, nelle aziende sanitarie vi è senza dubbio l’esigenza di avviare

cambiamenti organizzativi di natura strutturale basati sulla flessibilità e

sull’autonomia, ma anche la necessità di introdurre nuove soluzioni di tipo

non strutturale basate su sistemi informativi e sistemi operativi ad alto

potenziale integrativo.

Le aziende sanitarie dovrebbero affrontare, per realizzare un vero e proprio

cambiamento, un forte investimento nello sviluppo di nuovi meccanismi

operativi in grado, tra l’altro, di influenzare i comportamenti degli operatori e

diffondere una nuova cultura d’azienda.

Nelle pagine precedenti abbiamo ripreso gli elementi principali della

legislazione concernente il Dipartimento chiarendone, per quanto rilevabile,

l’applicabilità, i difetti e le mancate ripercussioni concrete sulla realtà delle

aziende sanitarie. Data la persistenza di logiche compromissorie capaci di

impedire che le norme risultassero efficaci, è ancora necessario riflettere sugli

aspetti organizzativi e sui problemi operativi e gestionali connessi alla

trasformazione dipartimentale.

E’ estremamente difficile in alcune circostanze dare ordine al complesso della

materia , pervenire all’individuazione dei criteri cui ricondurre le decisioni per

la scelta delle aggregazioni dipartimentali ed avere un punto di riferimento per

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la valutazione e la validazione delle innumerevoli alchimie con cui si è data

origine alle svariate strutture organizzative dello strumento dipartimentale.

In generale, adottare strutture dipartimentali significa ridisegnare l’assetto

organizzativo in modo da accorpare le unità operative che rispondono a

specializzazioni complementari o strettamente interrelate, producendo, laddove

possibile, una condivisione delle risorse umane, fisiche e professionali.

Proprio dall’analisi dei fabbisogni organizzativi predominanti, tra cui si

possono ricordare l’integrazione ed il coordinamento, la flessibilità, lo

snellimento organizzativo, la razionalizzazione dei costi di struttura e di

gestione, il recupero della centralità del paziente e la preservazione di un

grado minimo di differenziazione/specializzazione indispensabile per la

continuità del progresso scientifico, deriva il ruolo chiave della struttura

organizzativa dipartimentale, in quanto risposta coerente con tali fabbisogni.

Il processo d’iper-specializzazione e lo sviluppo d’articolazioni organizzative

autonome, ha trovato talvolta eccessive spinte perché utilizzati in modo

strumentale per gestire percorsi di carriera, in un contesto in cui gli aumenti di

retribuzione economica e le progressioni sono ancora troppo legati

all’assunzione di responsabilità strutturali.

La segmentazione delle competenze, tale per cui è difficile concentrare nel

singolo professionista tutto il sapere teorico-pratico che caratterizza una

disciplina medica, rende necessario un fabbisogno organizzativo di

coordinamento ed integrazione che sta sostituendo per importanza (senza però

eliminare) quello della specializzazione.

Per evitare logiche d’autarchia, è quindi necessario approfondire lo studio

delle modalità con cui far dialogare e lavorare insieme unità caratterizzate da

alta specializzazione e complementarità di compiti, permettendo così alle varie

équipe di integrare e completare le proprie competenze e le dotazioni

strutturali e strumentali.

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Tra tutte le possibili soluzioni organizzative d’integrazione è sempre valido, per

giudizio unanime, il modello dipartimentale.

Il ciclo di riforme conclusosi alle soglie del 2000 con la cosiddetta “riforma

ter”, ha riaffermato la centralità della sanità pubblica, l’integrazione tra servizi

sociali e sanitari, la partecipazione dei Comuni alle politiche di

programmazione e controllo, il decentramento organizzativo ed il federalismo

fiscale.

Ma la politica sanitaria sinora è stata fortemente concentrata sull’offerta di

servizi e prestazioni preoccupandosi al più di promuovere l’uso efficiente delle

risorse introducendo nel SSN elementi di privatizzazione e di concorrenza.

In ogni modello proposto o analizzato resta sospeso il problema

dell’integrazione.

In effetti, l’integrazione clinica e culturale è un problema in qualche misura

sovraordinato ai restanti tipi d’integrazione, dato che da essa dipende il vero

cambiamento nell’approccio ai problemi di salute, col passaggio da una logica

di proprietà del paziente e delle “competenze” ad una d’intervento

multidisciplinare coordinato.

Proprio questa considerazione racchiude uno dei fondamenti delle critiche che

vengono avanzate nei confronti dell’impostazione tradizionale del

dipartimento. Se gli obiettivi sono l’integrazione sui processi di cura e di

prevenzione e la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, fino a quando non

si risolveranno i problemi dell’integrazione clinica e culturale, il dipartimento

non sarà in grado di rispondere ai problemi della variabilità negli esiti, nel costo

e nella qualità delle prestazioni rese .

Nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi delle riforme attuate, la

società cambia ed evolve e con essa il tipo di domanda di salute.

Oggi ci troviamo ad affrontare problematiche che rimettono in discussione

l’organizzazione sia a livello intra-aziendale che inter-aziendale.

Il problema centrale allora, è quello di definire processi clinico – assistenziali

ed interventi in cui l’obiettivo è la conservazione di uno stato sufficientemente

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adeguato di salute ed autosufficienza sociale con possibilità d’accesso a tutte le

prestazioni occorrenti al conseguimento del risultato.

In questi casi il fabbisogno di coordinamento riguarda due livelli organizzativi:

• uno intra-aziendale, con il bisogno di recuperare, lungo i

processi di cura, la continuità assistenziale di natura multidisciplinare e la

massima efficienza, snellezza, rapidità e scorrevolezza dal punto di vista

organizzativo;

• l’altro inter-aziendale, dato dalla necessità di integrare

sempre più l’offerta di servizi (ospedalieri e territoriali) in una logica di gestione

complessiva del cosiddetto continuum of care, cioè dell’assistenza integrata ai

diversi livelli di complessità, rispetto al problema di salute.

Non avendo raggiunto l’obiettivo dell’integrazione di competenze diverse è

necessario affrontare la definizione di nuovi modelli di funzionamento per

garantire l’esigenza della continuità delle cure e degli interventi preventivi,

nonché soprattutto la definizione di modelli d’integrazione fra ospedale e

territorio.