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L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Iside Srl– Milano 09 aprile 2014

Avv. Sabrina Galmarini - Partner

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Collaborazione attiva e collaborazione passiva

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2007 impone ai suoi destinatari di

attivarsi al fine di garantire una collaborazione mediante:

il rispetto di determinati divieti e l’adempimento di specifici

obblighi (collaborazione passiva)

l’individuazione e la segnalazione delle operazioni che presentino

profili illegali (collaborazione attiva)

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Collaborazione attiva

I destinatari sono tenuti ad inviare una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (art. 41 del Decreto Legislativo 231/2007).

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Obbligo di segnalazione di operazioni sospette: disposizioni generali

Tale obbligo:

- trova una disciplina ad hoc nelle “Istruzioni sui dati e le

informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;

- è alla base del “Provvedimento sugli indicatori di anomalia”;

- viene più volte richiamato dal “Provvedimento recante

disposizioni attuative in materia di adeguata verifica”, quale

possibile conseguenza della impossibilità di effettuare l’adeguata

verifica

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Presupposto della segnalazione di operazione sospetta

La segnalazione di operazione sospetta è il frutto di un esame complessivo di tutti gli elementi relativi al cliente nel cui interesse viene eseguita l’operazione

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Il Sospetto

Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 231/2007 il sospetto o i motivi

ragionevoli per sospettare sono desunti da:

connotati oggettivi delle operazioni, ossia le loro

caratteristiche, entità e natura;

profili soggettivi del cliente, ossia la sua capacità economica

ed attività svolta;

qualsiasi altra circostanza conosciuta in funzione delle

funzioni esercitate.

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Il Provvedimento sugli indicatori di anomalia

Il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia, adottato con Delibera n. 616 del 24.8.2010 e periodicamente aggiornato dalle Autorità di Vigilanza, contiene un elenco non tassativo di schemi comportamentali idoneo a garantire un corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazione sospette

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Il Provvedimento sugli indicatori di anomalia

La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette

L’assenza di indicatori previsti può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. I destinatari della normativa devono tener conto di tutti i comportamenti che, sebbene non descritti dagli indicatori, configurano in concreto profili di sospetto

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Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Imprese in crisi e usura

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Conti dedicati

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Frodi informatiche

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con il rischio di frode sull' IVA intracomunitaria

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici

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Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività riconducibile all'usura

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

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Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7 lett. b) del D.Lgs. 231/2007 – Operatività con carte di pagamento

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Schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non presuppone necessariamente la sussistenza contemporanea di tutti i comportamenti descritti nel singolo schema operativo

La mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati nel singolo schema operativo non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione

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Tempestività

La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto (art. 41 del D.Lgs. 231/2007)

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Schema e contenuto della segnalazione

Dati identificativi della segnalazione

Elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e

sui legami intercorrenti

Elementi descrittivi sull’operatività segnalata e sui motivi del

sospetto

Eventuali documenti allegati

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L’obbligo di motivare

L’art. 9 delle “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette” prevede espressamente che:

“..nella descrizione dell’operatività segnalata occorre illustrare

“in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le

ragioni che hanno indotto il segnalante a ritenere l’operazione

collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a

effettuare la segnalazione. In particolare deve risultare

chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella

valutazione delle anomalie rilevate nell’operatività oggetto di

segnalazione..”

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L’obbligo di motivare (negativo)

La normativa prevede un obbligo, in capo al Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, di motivare la decisione di non trasmettere alla UIF una segnalazione pervenutagli

In ragione del carattere della tempestività della segnalazione, la eventuale decisione di non segnalare deve essere assunta senza ritardo

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L’obbligo di motivare

“..l’iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base documentale, specie qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la segnalazione”(Provvedimento contenente le istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette in vigore dal 2001)

L’intero impianto normativo e regolamentare in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo poggia (i) su un generale obbligo, in capo ai destinatari, di conservazione dei documenti, di tracciabilità delle attività, delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, oltre che su (ii) una sorta di inversione dell’onere della prova, tale per cui spetta ai destinatari dimostrare alle Autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate (art. 3 D.lgs. 231/2007)

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Software operatività anomala

L’art 42 de D.Lgs. 231/2007 prevede che i destinatari, nell’ambito dell’autonomina organizzativa, assicurano omogeneità di comportamenti del personale nell’individuazione delle operazioni sospette e “possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell’AUI”

La scelta del sistema informatico deve tenere conto dell’operatività del soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio che lo adotta

 

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Omessa segnalazione di operazione sospetta (SOS)

La prova documentale del ragionamento e del processo logico seguito dal Responsabile SOS nella valutazione dell’operazione sospetta pervenutagli e nella conseguente decisione di non trasmetterla alla UIF, costituisce, di fatto, l’unico strumento difensivo in ipotesi di contestazione di omessa SOS.

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Sanzione per omessa SOS

La sanzione amministrativa pecuniaria che il Legislatore prevede in caso di omessa segnalazione di operazione sospetta va dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata, oltre (nei casi più gravi) alla pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.

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Obbligo di astensione

La circolare MEF del 30 luglio 2013 sancisce che, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, i destinatari sono tenuti ad osservare l’obbligo di astensione, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

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Obbligo di astensione

L’art.3 delle Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, co. 1-bis del D. Lgs. 231/2007 di Banca d’Italia del 10 marzo 2014 prevede che:

I destinatari inviano alla UIF una comunicazione per ogni operazione di restituzione di importo superiore a Euro 5.000, fermo restando l’obbligo di acquisire e conservare le informazioni relative anche alle operazioni di restituzione di minore importo

I destinatari segnalano come sospetta l’operazione di restituzione solo qualora sussistano gli elementi di cui all’art. 41 del d. Lgs. 231/2007; l’invio della segnalazione di operazione sospetta non esonera dalla comunicazione dell’operazione di restituzione

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Azione di Vigilanza

Nel corso del secondo semestre del 2013 sono pervenute alla UIF n. 33.081 segnalazioni di operazioni sospette.

La variazione rispetto al periodo corrispondente del 2012 è di segno positivo (pari all’ 1 percento)

Nel complesso il flusso di segnalazioni ricevute nell’anno (pari a 66.601) si è ridotto del 3,6 per cento

(Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici II semestre 2013)

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Azione di Vigilanza

Il numero di segnalazioni analizzate e trasmesse agli Organi Investigativi, seppur in calo, ha superato le 40.000 unità

Nel complesso il flusso di segnalazioni ricevute nell’anno (pari a 66.601) si è ridotto del 3,6 per cento

Le segnalazioni pervenute sono state trasmesse da 792 distinti segnalanti: (i) 504 intermediari bancari; (ii) 193 intermediari finanziari; (iii) 95 professionisti e operatori non finanziari

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Azione di Vigilanza

Con riguardo all’area geografica di operatività sospetta:

Lombardia, Lazio e Campania confermate come principali regioni in termini di numerosità di segnalazioni inviate

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Azione di Vigilanza

Nel corso del 2013

l’Unità ha avviato 308 istruttorie di informative suscettibili di essere valutate a fini di sospensione ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. c) del D.lgs. 231/2007

Le istruttorie si sono concluse con esito positivo in 64 casi

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Azione di Vigilanza

Nel corso del II semestre 2013

l’Autorità Giudiziaria ha inoltrato all’Unità 103 richieste di informazioni

Nel corso 2013

Lo scambio informativo con le FIU estere si è intensificato ( le 521 richieste del primo semestre sono divenute 722 nel secondo semestre)