Lo strumento degli appalti verdi per la promozione del compost di … · consumo sono iscrivibili...

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Lo strumento degli appalti verdi per la promozione del compost di qualità Marco Glisoni, Enrico Degiorgis – Arpa Piemonte

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Lo strumento degli

appalti verdi per la promozione del

compost di qualità

Marco Glisoni, Enrico Degiorgis – Arpa Piemonte

Decreto 8 maggio 2003, n. 203,

Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno stesso.

Materiale riciclato: un materiale realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo

Il Repertorio del riciclaggio, tenuto e reso pubblico a cura dell’Osservatorio dei Rifiuti, contiene:

a) l’elenco dei materiali riciclatib) l’elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l’offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo

Ammendanti Circolari ministeriali 22 marzo e 23 novembre 2005

Materiale riciclato: materiale realizzato utilizzando rifiuti organiciderivanti dalla raccolta differenziata (>70%)

Elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio delRiciclaggio (non esaustivo):

Ammendante compostato verde (Acv) così come classificato dallalegge n. 748/1984 e successive modificazioni

Ammendante compostato misto (Acm) così come classificato dallalegge n. 748/1984 e successive modificazioni

Materiale riciclato e categorie di prodotti

I seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti organici derivanti dal post-consumo sono iscrivibili nel Repertorio del Riciclaggio:

Ammendante per ricarichi di sostanza organica per parchi e giardiniAmmendante per la cura di aree verdi ricreative e sportiveAmmendante per la costruzione del verde urbanoAmmendante per aiuole, aree spartitrafficoAmmendante per particolari interventi paesaggistici(tetti verdi, barriere fonoassorbenti, ecc.)

……………..(continua)

D.G.R. Piemonte 11 giugno 2007, n. 21-6111

Individuazione dei destinatari insistenti sull’area geografica regionale

per l’attuazione del Decreto 8 maggio 2003, n. 203

CODICE APPALTI 2006

• Articolo 2 Principi

• “Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”

CODICE APPALTI 2006

• Articolo 40 Qualificazione per eseguire

lavori pubblici

Tra i requisiti di capacità tecnica e

professionale il regolamento comprende,

le misure di gestione ambientale

• Articolo 42 Capacità tecnica e professionale dei

fornitori e dei prestatori di servizi

• f) indicazione, per gli appalti di servizi e

unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal

regolamento, delle misure di gestione ambientale

che l'operatore potrà applicare durante la

realizzazione dell'appalto;

CODICE APPALTI 2006

CODICE APPALTI 2006

• Articolo 68 Specifiche tecniche

• possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee(multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, …

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione

Finanziaria 2007 art 1 comma 1126

Ai commi 1127, 1128 sono indicati tra le categorie

merceologiche coinvolte:

D) SERVIZI URBANI E AL TERRITORIO (GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO )

CODICE APPALTI 2006

… le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che

i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura

sono presunti conformi alle specifiche tecniche (ambientali)

definite nel capitolato d'oneri;

essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato,

quale una documentazione tecnica del fabbricante

o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

Art. 23 Le specifiche tecniche (continua)

……. PURCHE’

• esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche

delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

• i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,

• le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano

partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i

produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

• siano accessibili a tutte le parti interessate.

PIANO D’AZIONE NAZIONALE

SUGLI ACQUISTI SOSTENIBILI

• Legge Finanziaria 2007 (commi 126,1127,1128)

• Confronto con i ministeri dello Sviluppo Economico e

dell’Economia e Finanze e GDL per i criteri minimi del sottogruppo Ammendanti (Arpa Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, CIC, Regione Piemonte)

• Tavolo Stato-Regioni

• Decreto Interministeriale

CRITERI AMBIENTALI MINIMIScopo del documento

Prodotti interessati

Requisiti dei CAM

Gli impatti ambientali principali

I criteri

Consumo energetico

Allungamento del ciclo di vita

Quadro normativo

Etichette energetiche ed eco-etichette di Tipo I

Il mercato

Il target nazionale

Soggetti partecipanti alle fasi di definizione / consultazione

Osservazioni e commenti raccolti dai soggetti interessati

Possibili evoluzioni dei criteri

Fonti utilizzate

OFFERTA :

compost in Piemonte

• Produzione di circa 170.000 t/anno di compost di

qualità

– 63.000 t/a: utilizzo diretto in pieno campo

– 107.000 t/a: produzione di substrati

Fonte: Bozza di rapporto ambientale della VAS della proposta di piano regionale dei rifiuti

CRITERI APE

• Promotori:

– Provincia di Torino e Arpa Piemonte

• Enti aderenti al Protocollo APE:• Comuni di Avigliana, Bardonecchia, Cesana T.se, Chieri,

Chiomonte, Collegno, Grugliasco, Poirino, Torino

• Comunità Montana Bassa Val di Susa

• CCIAA di Torino

• Parco Nazionale del Gran Paradiso e Parco La Mandria

• ACEA Pinerolese e CIDIU

• Agenzia per l’Energia, Consorzio Pracatinat, Environment Park, Cinemambiente, ITCG Galilei, Torino Internazionale, Consorzio Servizi Socio Assistenziali Chierese

• Collaborazione con Regione Piemonte e CIC

PRODOTTI “A MARCHIO”

Ecolabel EC/799/2006 (2)

MARCHIO CIC (19)

“consentito in AGRICOLTURA

BIOLOGICA” (69)

MARCHIO REGIONE VENETO (3)

CRITERI APE - Applicabilità

I criteri sono applicabili agli

ammendanti del suolo, così

come definiti all’art. 2, comma 1, punto z) del decreto legislativo

217/2006 – “Revisione della

disciplina in materia di

fertilizzanti”: “materiali da

aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o

migliorarne le caratteristiche

fisiche e/o chimiche e/o l’attivitàbiologica”.

“Ammendanti del suolo”: materiali

da aggiungere al suolo in situ per

conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e che

possono migliorarne le

caratteristiche o l’attività chimica e/o biologica.

Il Dlgs tratta in generale dei fertilizzanti.

Rientrano nel campo di applicazione l’Ammendante

Compostato Verde ACV e

l’Ammendante Compostato Misto

ACM (allegato 2 del DLgs217/2006)

Criteri APE (specifiche tecniche di minima)

ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)

Dlgs 217/2006 – Revisione della

disciplina in materia di fertilizzanti

CRITERI APE - Rintracciabilità

L’appaltatore deve fornire una

documentazione che

consenta la rintracciabilità del

prodotto, intesa come la possibilità di ricostruire e

seguire il percorso del

prodotto attraverso tutte le

fasi della produzione,

trasformazione e distribuzione (L’Ecolabel europeo e il

Marchio del Consorzio Italiano

Compostatori – CIC possono

costituire mezzo di prova per

attestare la rispondenza a tale requisito).

Sono istituiti il registro dei

fertilizzanti e il registro dei

fabbricanti di fertilizzanti. Il

fabbricante per garantire la tracciabilità dei concimi CE e

degli altri fertilizzanti,

conserva registrazione

sull'origine dei concimi. Essa

e' messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi,

fintantoche' il concime e'

immesso sul mercato e per

altri due anni dopo che il

fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

Criteri APE

(specifiche tecniche di minima)

ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)

Dlgs 217/2006 – Revisione

della disciplina in materia di fertilizzanti

CRITERI APE - Ingredienti organici

Il prodotto non deve contenere torba e la sostanza organica che contiene deve derivare dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (definiti nella direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti e nell’allegato I della medesima).

Un prodotto è considerato idoneo per l’assegnazione del marchio di qualità

ecologica solo se non contiene torba e se la sostanza organica che contiene deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti [definiti nella direttiva del Consiglio, del 15 luglio

1975, relativa ai rifiuti e nell’allegato I della medesima].

I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione. I fanghi

(salvo quelli di depurazione) sono ammessi solo se rispondono ai criteri

indicati nella Decisione 2006/799/CE (fanghi dal trattamento di frutta, verdura, cereali,…, dalla raffinazione

dello zucchero, dell’industria lattiero-casearia, dell’industria dolciaria e

della panificazione e della produzione di bevande).

ACV: prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e

stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine.ACM: prodotto ottenuto attraverso un

processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti

organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di attivitàagroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonchédalle matrici previste per l’ACV

Criteri APE (specifiche tecniche di minima)

ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)

Dlgs 217/2006 – Revisione della

disciplina in materia di fertilizzanti

CRITERI APE - Minerali

I minerali non devono essere prelevati da:•siti di importanza comunitariadesignati a norma della direttiva

92/43/CEE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della

fauna e della flora selvatiche;•aree della rete Natura 2000,

costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva

79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e aree di

cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori

della Comunità europea soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione

delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

I minerali non devono essere prelevati da siti di importanza

comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CEE del

Consiglio, da aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi

della direttiva 79/409/CE, aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, e

soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione

delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

Criteri APE

(specifiche tecniche di minima)

ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)

Dlgs 217/2006 – Revisione

della disciplina in materia di fertilizzanti

CRITERI APE - Contaminanti fisici

Devono essere rispettati i seguenti valori limite:

• Materiale plastico di diametro ≤ 10 mm: < 0,5 % s.s.

• Materiale plastico di diametro ≥ 10 mm: assente

• Altri inerti (vetro, metalli) ≤ 10 mm: 1,0 % s.s.

• Altri inerti (vetro, metalli) ≥ 10 mm: assente

Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto finale (dimensione maglie > 2 mm) deve essere inferiore allo 0,5 % espresso sulla sostanza secca.

Materiale plastico di diametro fino a 3.33 mm: < 0.45% s.s

Materiale plastico di diametro maggiore di 3.33 mm e minore di 10 mm: < 0.05% s.s.

Altri inerti di diametro fino a 3.33 mm: < 0.9% s.s.

Altri inerti di diametro maggiore di 3.33 mm e minore di 10 mm: < 0.1% s.s.

Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm: assenti

Criteri APE (specifiche tecniche di minima)

ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)

Dlgs 217/2006 – Revisione della

disciplina in materia di fertilizzanti

CRITERI APE - Sostanze pericolose

< 0,5 mg/kg s.s.< 0,5 mg/kg s.s.Cromo VI

< 150 mg/kg s.s< 100 mg/kg s.s.Cromo – Cr

< 1 mg/kg s.s.< 1 mg/kg s.s.< 1,5 mg/kg s.s.Mercurio – Hg

< 100 mg/kg s.s.< 100 mg/kg s.s.< 140 mg/kg s.s.Piombo – Pb

< 1 mg/kg s.s.< 1 mg/kg s.s.< 1,5 mg/kg s.s.Cadmio – Cd

< 100 mg/kg s.s.< 50 mg/kg s.s.< 100 mg/kg s.s.Nichel – Ni

< 150 mg/kg s.s.< 100 mg/kg s.s.< 230 (150) mg/kg s.s.Rame - Cu

< 500 mg/kg s.s.< 300 mg/kg s.s.< 500 mg/kg s.s.Zinco - Zn

Criteri APE

(specifiche tecniche di minima)

ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)

Dlgs 217/2006 – Revisione

della disciplina in materia di fertilizzanti

ELEMENTO

CRITERI APE - Sostanza

organica, salute e sicurezza

< 1.000 MPN/g< 1.000 MPN/gE.Coli

Assenti in 1,5 gAssenti in 1,5 gUova di elminti

Assenti in 25 g t.q.Assente in 25 gAssente in 25 g di campione tal quale, dopo rivivificazione

Salmonella

≥ 35% in peso di sostanza secca

≥ 25% in peso≥ 20% in peso di sostanza secca

C organico minimo 25% (30% per ACV)C umico e fulvico sul secco minimo 7% (2.5% per ACV)C/N massimo: 25 (50 per ACV)

Sostanza

organica

Criteri APE (specifiche tecniche di minima)

ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)

Dlgs 217/2006 – Revisione

della disciplina in materia di fertilizzanti

ELEMENTO

Deve essere garantita la stabilità/maturazione dell’ammendante (specificando il metodo di prova e i relativi risultati).A titolo di esempio sono ammessi come metodi di prova l'Indice di Respirazione Statico – IRS (valutato secondo il metodo stabilito dalla norma UNI 10780, sostanzialmente equivalente al metodo IPLA –Regione Piemonte – 1998) o l'Indice di Respirazione Dinamico – IRD.

Tra le informazioni allegate al prodotto è richiesta una prova di stabilità/maturazione (deve essere

specificata la prova effettuata ed irelativi risultati)

Criteri APE (specifiche tecniche di minima)

ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)

Dlgs 217/2006 – Revisione della

disciplina in materia di fertilizzanti

CRITERI APE - Stabilità

MINIMI CRITERI NAZIONALI

PRINCIPIO DI GRADUALITA’ (% E FASI TEMPORALI) IN RAGIONE DELLA DISOMOGENEA DISTRIBUZIONE

DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE

PREZZI• 10-30 €/t in funzione di diversi fattori:

– provenienza

– costi di trasporto

– settore d'impiego

– qualità compost

– quantitativi commercializzati

– prodotto confezionato o sfuso, ecc

• Prezzo del tradizionale terriccio (40-100 €/t)

Fonti: CIC, Prezzario Regione Piemonte

AMMENDANTE IN ITALIA

1.000.000 t/anno - CIC 2006

Destinazione Ammendante Compostato

(anno 2005)

62%

34%

4%

Pieno campo Terr icci hobby Paesaggist ica

Il compostaggio in Piemonte

Scarti trattati in Piemonte (anno 2005)

FORSU

36%

VERDE

36%

FANGHI

24%

ALTRO

4%

360.000 t/y

Il compostaggio in Piemonte

PREZZI

• Esempio AMIAT

– 15,50 €/t per compost sfuso, franco impianto

a clienti pubblici o privati

– 7,75 €/t per compost sfuso, franco impianto a

Comune di Torino (e altri per quantitativi >

1000 t/anno)

STIMA DOMANDA APE

• Gli aderenti al Protocollo APE potrebbero

utilizzare almeno 350-400 t/anno di compost per

ammendanti e substrati del suolo per la gestione

del verde pubblico

Dati di riferimento: Comune di Torino

– 300 t/a di substrati e 100 t/a ammendanti utilizzati nel 2007

– 0,3 kg/ab. anno