Lo stress e le condizioni di disagio. L’attività di vigilanza SPISAL di Mario Gobbi

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Lo stress e le condizioni di disagioL’attività di vigilanza SPISAL

Mario Gobbi

medico del lavoro Spisal Ulss 20 Verona

Verona, 1 dicembre 2010

http://prevenzione.ulss20.verona.it

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Linee di attività SPISAL

ATTIVITA’ ISPETTIVAISTITUZIONALE

VIGILANZA PROGRAMMATAINCHIESTE INFORTUNI/MP

LAVORATORECON DISAGIO

DENUNCIA DI MALATTIA

PROFESSIONALEDM 14.01.2008

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Attività di vigilanza programmata

• Nell’ambito della verifica del sistema di gestione della sicurezza (SGS) aziendale si verificherà che il rischio da stress lavoro-correlato e le conseguenti misure di prevenzione siano parte integrante del DVR (come per qualsiasi altro rischio)

• Si verificherà inoltre il coinvolgimento del RLS e del medico competente ove previsto

Tenendo conto delle caratteristiche aziendali

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Lavoratore con disagio

• Screening

• Invio a struttura specialistica multidisciplinare

• Sospetta malattia professionale

• Sopralluogo in azienda

• Certificazione malattia professionale

• Denuncia all’INAIL ex art. 139/1124

• Referto (art. 334 CPP)/Rapporto all’A.G.

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Denuncia/referto di malattia professionale

• Indagine MP

– Criteri: cronologico, rilevanza del danno, nesso di causa

– Ispezione aziendale, SIT

– Valutazione del rischio e misure di tutela adottate

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DM 27.4.2004 e DM 14.01.2008 “Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI LIMITATA PROBABILITA'

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D.P.R. 1124/65

art. 139: è obbligatoria per ogni medico che ne riconosca l’esistenza la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro ………. (DM 14 gennaio 2008)

D.Lgs. 38/2000

art. 10: …… La trasmissione della copia della denuncia di cui all’art. 139, comma 2 del testo unico è effettuata, oltre che all’azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio.

ADEMPIMENTI MEDICO LEGALI (la denuncia sanitaria)

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ADEMPIMENTI MEDICO LEGALI (il referto)

Codice di Procedura Penale

-art. 334: 1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e ….. quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza …. sono tutte obbligate al referto …… (art. 365 CP – omissione di referto)

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Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio:

1) Delitti contro la vita: l'omicidio volontario, colposo, preterintenzionale (art. 575, 584, 589 c.p.), l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), la morte conseguente ad altro delitto (art. 586 c.p.), la istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e l'infanticidio (art. 578 c.p.).

2) La lesione personale colposa grave o gravissima solo quando avvenga in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Nel caso di lesioni gravi o gravissime riportate dal lavoratore subordinato nel corsodella prestazione lavorativa, la possibilità di violazione di norme antinfortunistiche èin re ipsa e comporta, di conseguenza, l’obbligo di referto di cui all’art. 365 c.p. peril sanitario che intervenga a prestare la propria assistenza od opera, senza che lostesso debba accertare se e quale violazione si sia in concreto realizzata.

Cassazione penale, sezione VI, sentenza 13 marzo 1998, n. 3231

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MISURE DI PREVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO STRESSDECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, N° 81 e s.m.i.

INTERVENTO PRIMARIO

Controllo dei rischi agendo sull’organizzazione dell’azienda, sulla gestione e progettazione del lavoro e l’ergonomia. Codice di condotta / Accordo di clima

INTERVENTO SECONDARIO

Formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamentoInformazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alle legislazioni europea e nazionale, ai contratti collettivi di lavoro e alle prassi.

INTERVENTO TERZIARIO

Assistenza dei lavoratori vittime delle conseguenze negative dello stress. Assistenza COLLETTIVA e INDIVIDUALE. Medico Competente, Consigliere di fiducia

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2 gennaio 2011