Listituzione del giudice amministrativo La legge del 1889.
-
Upload
teofila-bertini -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of Listituzione del giudice amministrativo La legge del 1889.
L’istituzione del giudice amministrativo
La legge del 1889
Caratteristiche legge l. 5992/1889
• Istituzione IV sez. CDS (prime tre sezioni consultive)
• Giudice per situazioni che ne erano prive: lesione degli interessi (art. 26)
• Resta salvo la questione dell’interpretazione art.2 l. 1865
• Non era chiara la natura giurisdizionale• Sanzione per l’obbligo di conformarsi
Art. 26
• Consiglio di Stato: giudice unico sul territorio nazionale
• Tripartizione dei vizi
• Interesse di individui o di enti morali giuridici
• Quando non siano di competenza dell’AGO (resta salvo il sistema dell’art. 2)
Art. 27
• Nozione di giurisdizione di merito
• Rapporto di questa con il principio di separazione dei poteri
• N. 4: sanzione per quanto era previsto per il giudicato ordinario dall’art. 4 l. 1865
Art. 29
• Nozione di giurisdizione esclusiva
• Differenza tra cognizione del diritto in via principale e incidentale
• Pubblico impiego
• Estensione dei casi di giurisdizione esclusiva
Le tre giurisdizioni
• Generale di legittimità (26)
• Speciale di merito (27)
• Speciale esclusiva (29)
Art. 28
• Nozione di cognizione incidentale del diritto
• Esempio: art. 4 l. 1865 (concessione demanio marittimo presupposto per decidere su controversia)
Art. 30
• Nozione di diritti patrimoniali conseguenziali
• Risarcimento del danno riservato al GO
Art. 31
• Nozione di atto politico
• Atti di alta amministrazione
• Estensione del sindacato (atti di concessione di grazia)
Le GPA
• Nel 1889 vengono istituite anche le GPA a cui viene affidato il contenzioso di primo grado
• Resistono fino al 1967 quando vengono dichiarate incostituzionali
Leggi del 1907 e del 1923
• 1907: istituzione V sezione con giurisdizione di merito; istituzione dell’ad.plenaria; definizione carattere giurisdizionale dei due organi
• 1923: istituzione VI sezione; previsione della giurisdizione esclusiva