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LIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTIA TASSAZIONE SEPARATA E ALTRE NOVITÀ IRPEF

pag.

IVanno VII - n.291- Luglio 2005

Riferimenti

Circolare n. 30 del 06/06/2005 Circolare n. 31 del 06/06/2005DPR 600/1973D.Lgs. 471/1997DPR 602/1973TUIRRisoluzione n. 24 del 24/02/2005

Circolare n. 2 del 03/01/2005Legge 311/2004Legge 289/2002D.Lgs. 446/1997D.Lgs. 360/1998Circolare n. 2 del 03/01/2005

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1www.dialogonline.it

1. PREMESSA;

2. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA DELL'IMPOSTA

DOVUTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA;

3. SECONDO MODULO DI RIFORMA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE

FISICHE INTRODOTTO DALLA FINANZIARIA PER IL 2005.

Il PuntD E L L A S E T T I M A N A

1. PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate ha di recente fornito chiarimenti in merito:

alla comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell'imposta dovu-ta sui redditi soggetti a tassazione separata (circolare n. 30 del 6 giugno 2005);

al secondo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche introdotto dallaFinanziaria per il 2005 (circolare n. 31 del 6 giugno 2005).

Con "Il Punto" di questa settimana si prendono in esame i chiarimenti in parola.

2.COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATADELL'IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

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PREMESSA L'esito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata percepiti adecorrere dall'anno 2001 (articolo 36-bis del DPR 600/1973) deve essere oggettodi apposita comunicazione al contribuente (finanziaria 2005, comma 412, in ese-cuzione dell'articolo 6, comma 5 dello Statuto del contribuente).

La norma in esame stabilisce che:

l'invio della comunicazione va eseguito mediante raccomandata con avviso diricevimento, con allegato il modello di pagamento F24 precompilato;

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in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comuni-cazione, è iscritta a ruolo la somma dovuta con l'applicazione:

della sanzione pari al 30% dell'imposta (articolo 13, comma 2 del D.Lgs.471/1997);

degli interessi (articolo 20 del DPR 602/1973) a decorrere dal primo giornodel secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

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CONTENUTO DELLA

COMUNICAZIONECon la comunicazione si avvisa il contribuente che:

è stata eseguita la liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassa-zione separata, con somme da versare;

il tempestivo versamento di quanto dovuto esclude la successiva applicazio-ne di sanzioni ed interessi;

è possibile chiedere/fornire chiarimenti ai servizi di assistenza dell'Agenziadelle Entrate;

è possibile, in caso di errore, chiedere la rettifica degli esiti del controllo.

PROSPETTI

La comunicazione contiene, inoltre, uno o più prospetti in relazione ai redditisoggetti a tassazione separata (previgente articolo 16, comma 1 del TUIR) perce-piti dal contribuente nell'anno d'imposta oggetto della liquidazione:

TFR ed altre indennità;

indennità equipollenti ed altre indennità;

prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;

emolumenti arretrati di lavoro dipendente;

indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e conti-nuativa;

redditi soggetti a tassazione separata, per i redditi diversi dai precedenti.

I prospetti, per consentire la verifica degli esiti del controllo, riportano:

i dati e gli elementi utilizzati per la liquidazione dell'imposta;

in caso di redditi percepiti risultanti dal modello 770 presentato dal sostitutod'imposta, anche il codice fiscale di quest'ultimo.

NOTIZIE UTILI AL CONTRIBUENTE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La comunicazione contiene anche una pagina dedicata a fornire ai contribuentinotizie utili ed i riferimenti normativi.

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DELEGA DI PAGAMENTO MODELLO F24 PRECOMPILATO

Alla comunicazione è allegato il modello F24 precompilato (codice tributo 9527 -risoluzione n. 24 del 24/02/2005).

INVIO DELLA

COMUNICAZIONELa comunicazione è:

predisposta centralmente,

resa disponibile agli uffici locali competenti per territorio con modalità informa-tiche.

GLI UFFICI DEVONO:

VERIFICARE ED EVENTUALMENTE CORREGGERE L'ESITO DEL CONTROLLO AUTOMA-TIZZATO;

STAMPARE ED INVIARE LA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE MEDIANTE RACCO-MANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO;

ACQUISIRE LA DATA DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA DA PARTE DEL CON-TRIBUENTE, COSTITUENDO ELEMENTO ESSENZIALE PER VALUTARE LA TEMPESTIVITÀDEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA;

IN CASO DI MANCATO RECAPITO PER TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUENTE, INVIAREUNA SECONDA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO AL NUOVO INDIRIZZO

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La comunicazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile.

INVERO, LA COMUNICAZIONE È INVIATA AL CONTRIBUENTE PER CONSENTIRGLI DI POR-TARE A CONOSCENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DATI ED ELEMENTI NONCONSIDERATI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA, PRIMA DI PROCEDERE AL VERSAMENTODELL'IMPOSTA STESSA SENZA APPLICAZIONI DI SANZIONI E DI INTERESSI.

Se il contribuente ritiene non dovute le somme richieste con la comunicazione puòchiederne l'annullamento:

all'ufficio competente;

ad un qualsiasi altro ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per agevolare icontribuenti che non risiedono nella città ove è ubicato l'ufficio che ha invia-to la comunicazione.

IL CONTRIBUENTE PUÒ:

CHIEDERE INFORMAZIONI CONTATTANDO I CENTRI DI ASSISTENZA TELEFONICI(DALLE ORE 09 ALLE 17 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 09 ALLE 13, IL SABATO) ALNUMERO 848.800.444. L'OPERATORE TELEFONICO POTRÀ ANCHE, NEI CASI PIÙ SEMPLICI,CORREGGERE GLI ESITI DEL CONTROLLO. A TAL FINE IL CONTRIBUENTE PUÒ TRA-SMETTERE LA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE NECESSARIA VIA FAX;

NUOVA

ELABORAZIONE DELLA

COMUNICAZIONE

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FISSARE UN APPUNTAMENTO CON GLI UFFICI LOCALI TRAMITE:

INTERNET, COLLEGANDOSI AL SITO WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.ITHTTP://WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT;

TRAMITE TELEFONO COMPONENDO IL NUMERO 199.126.003 (IL COSTO È DI 11,88CENTESIMI DI EURO AL MINUTO, SENZA SCATTO ALLA RISPOSTA NELLA FASCIA ORA-RIA DI PUNTA).

IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARSI ALLO SPORTELLO GIÀ IN POSSESSO DELLADOCUMENTAZIONE IDONEA A SUPPORTARE LE PROPRIE RAGIONI (I.E. IL MODELLOCUD O ALTRE ATTESTAZIONI RILASCIATE DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PEN-SIONISTICO, IL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL TFR, ECC.).

Se a seguito dell'eventuale intervento correttivo:

non risultano dovute imposte:

l'ufficio che ha eseguito la correzione rilascia un attestato comprovante talecircostanza;

il centro di assistenza telefonica che ha eseguito l'intervento trasmette l'at-testato via fax.

In alternativa, il contribuente potrà richiederlo ad un qualsiasi ufficio locale;

risulta dovuto un importo diverso, se il controllo è eseguito:

dall'ufficio competente, lo stesso ufficio provvede a:

spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero

consegnare, previa sottoscrizione da parte del contribuente di appositaricevuta,

una nuova comunicazione, unitamente alla delega di pagamento pre-compilata;

da un ufficio diverso da quello competente o da un centro di assistenza tele-fonica, gli stessi trasmettono i nuovi esiti del controllo all'ufficio competen-te, che provvede ad inviare la nuova comunicazione con raccomandata conavviso di ricevimento.

In caso di predisposizione di una nuova comunicazione i 30 giorni per eseguire ilversamento decorrono dalla data di consegna della nuova comunicazione.

Allegati

Copia della comunicazione

Copia della lettera di spiegazioni

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3. SECONDO MODULO DI RIFORMA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONEFISICHE INTRODOTTO DALLA FINANZIARIA PER IL 2005

INTERPRETAZIONI La circolare n. 31 del 06/06/2005:

integra le prime istruzioni fornite con la circolare n. 2 del 03/01/2005;

fornisce ulteriori chiarimenti in merito al secondo modulo di riformadell'IRPEF introdotto dalla legge finanziaria per il 2005 (Legge 311/2004).

In particolare, le precisazioni riguardano:

la base imponibile delle addizionali;

la base imponibile dei redditi dei soggetti non residenti;

la applicazione della clausola di salvaguardia.

..

...La finanziaria 2005 ha:

modificato l'articolo 3 del TUIR, trasformando il beneficio fiscale concesso inrelazione alla situazione socio economica del nucleo familiare;

introdotto, in luogo della detrazione d'imposta per carichi di famiglia (previ-gente articolo 13 del TUIR) che abbatteva l'imposta lorda, deduzioni peroneri di famiglia (nuovo articolo 12 del TUIR - comma 349, lettera b]), cheoperano in diminuzione del reddito.

Le nuove deduzioni:

sono previste anche in relazione alle spese sostenute per l'assistenza di perso-ne non autosufficienti;

diversamente dalle precedenti detrazioni i cui importi erano fissati in unammontare prestabilito:

sono fissate in misura teorica;

vanno determinate nel loro effettivo importo sulla base di una formula ana-loga a quella dettata per l'applicazione della no-tax area (articolo 11 delTUIR).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

la sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia con le deduzioni peroneri di famiglia ha comportato un adeguamento dei criteri di determinazio-ne della base imponibile all'IRPEF;

il reddito da assoggettare a tassazione (articolo 3 del TUIR):

costituito:

DETERMINAZIONE

DELLA BASE

IMPONIBILE PER I

SOGGETTI

NON RESIDENTI

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per i soggetti residenti dal reddito complessivo;

per i soggetti non residenti dal reddito prodotto nel territorio dello Stato;

va assunto al netto:

degli oneri deducibili (articolo 10 del TUIR);

della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta (articolo 11del TUIR);

delle nuove deduzioni (articolo 12 del TUIR);

le nuove deduzioni non modificano in maniera sostanziale le regole di tassa-zione previste per i soggetti non residenti. Se, infatti:

le detrazioni per oneri di famiglia (previgente articolo 13) non erano rico-nosciute in riduzione dell'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti(articolo 24 del TUIR);

analogamente le nuove deduzioni non devono operare in riduzione del red-dito da assoggettare a tassazione nel territorio dello Stato.

Ciò posto:

la previsione che esclude per i soggetti non residenti il beneficio delle detra-zioni d'imposta per carichi di famiglia, che non è stata abrogata dalla Legge311/2004, va riferita alle nuove deduzioni per oneri di famiglia;

per i soggetti non residenti il reddito da assoggettare a tassazione va assunto:

al netto:

degli oneri deducibili di cui all'articolo 24 del TUIR;

della deduzione spettante per assicurare la progressività dell'imposizione;

non anche al netto della deduzione per oneri di famiglia.

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EFFETTI DELLA DEDU-ZIONE PER ONERI DI

FAMIGLIA SULLA BASE

IMPONIBILE DELLE

ADDIZIONALI ALL'IRPEF

La finanziaria 2005:

ha introdotto nuove disposizioni in materia di deduzioni per oneri familiari;

non ha fornito indicazioni circa la rilevanza delle citate deduzioni ai fini delladeterminazione della base imponibile delle addizionali regionali e comunaliall'IRPEF.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

la Legge 289/2002, con riguardo alla deduzione per garantire la progressivitàdell'imposta, aveva espressamente stabilito che tale deduzione(articolo 11 delTUIR) non rileva ai fini delle addizionali;

in assenza di una previsione analoga a quella relativa alla no-tax area la nuova

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deduzione per oneri di famiglia, prevista in relazione al secondo modulo diriforma dell'IRPEF comporta la riduzione della base imponibile:

dell'IRPEF;

delle addizionali regionali e comunali a tale imposta.

Ciò posto, la base imponibile delle suddette addizionali regionali e comunali (arti-colo 50, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e articolo 1, comma 4, del D.Lgs.360/1998):

è costituita:

dal reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF,

al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

va quindi decurtata:

degli oneri deducibili (articolo 10 del TUIR);

della nuova deduzione per oneri di famiglia effettivamente spettante.

Restano applicabili le previsioni in base alle quali le addizionali sono dovute solose per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essariconosciute.

Pertanto qualora per lo stesso anno:

non risulta dovuta l'IRPEF, anche per effetto della nuova deduzione peroneri di famiglia, non sono dovute neanche le relative addizionali comunalie regionali;

la deduzione per oneri di famiglia determina solo un minor debito d'imposta:

le addizionali sono dovute;

la relativa base imponibile deve essere calcolata al netto della predettadeduzione.

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CLAUSOLA DI SALVA-GUARDIA: RILEVANZA

DELLA DEDUZIONE PER

ADDETTI ALL'ASSI-STENZA PERSONALE

In relazione alle spese sostenute dal contribuente (articolo 12 del TUIR, comma4-bis modificato dal comma 349 della Legge 311/2004):

per gli addetti alla propria assistenza personale o all'assistenza personale difamiliari,

nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quoti-diana,

è prevista una nuova deduzione fino ad un importo massimo di 1.820 Euro.

La deduzione si applica secondo lo stesso meccanismo di calcolo previsto per lealtre deduzioni per oneri familiari (commi 1 e 2).

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VA CALCOLATO IL RAPPORTO CHE PREVEDE:

AL NUMERATORE L'AMMONTARE DI 78.000 � A CUI VA

AGGIUNTO L'IMPORTO DELLA DEDUZIONE IN ESAME, DI QUELLE PER ONERI FAMI-LIARI E DEGLI ONERI DEDUCIBILI (ARTICOLO 10 DEL TUIR);

SOTTRATTO IL REDDITO COMPLESSIVO;

AL DENOMINATORE L'IMPORTO DI 78.000 EURO.

SE IL RISULTATO DEL RAPPORTO È:

MAGGIORE O UGUALE A 1, LA DEDUZIONE COMPETE PER INTERO;

PARI A ZERO O MINORE DI ZERO, LA DEDUZIONE NON COMPETE;

COMPRESO TRA ZERO ED 1, PER IL CALCOLO DELLA DEDUZIONE VANNO COMPUTATELE 4 CIFRE DECIMALI DEL RAPPORTO STESSO.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

poiché la nuova deduzione incide sulla determinazione del reddito complessi-vo, la sua eventuale fruizione non impedisce il ricorso al meccanismo di sal-vaguardia;

assumono, infatti, rilevanza ai fini della verifica della clausola di salvaguar-dia le disposizioni del TUIR concernenti (circolare n. 2 del 03/01/2005):

la determinazione complessiva della base imponibile;

le aliquote d'imposta;

gli scaglioni di reddito;

la determinazione dell'imposta netta.

Ciò posto, il contribuente per individuare il sistema di tassazione a lui più favo-revole deve confrontare:

l'imposta dovuta applicando le regole dettate per il 2005, comprensive quin-di della nuova deduzione per le spese di assistenza personale in caso di nonautosufficienza,

con l'imposta dovuta applicando:

le regole vigenti al 31/12/2004 basate sul primo modulo di riformadell'IRPEF che non prevedeva tale deduzione, ovvero

le regole anteriori alla riforma, vigenti al 31/12/2002.

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Copia della comunicazione Ufficio di ……………...

Gentile Contribuente,

come risulta dai prospetti allegati, il controllo automatizzato ha evidenziato somme dovute, a titolo di IRPEF, sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell’anno 2001. Il versamento dell’imposta dovuta deve essere eseguito entro 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione. A tal fine, potrà utilizzare il modello di pagamento F24 allegato. In caso di omesso versamento le sarà notificata cartella di pagamento che conterrà, oltre all’imposta, una sanzione pari al 30% dell’imposta medesima e gli interessi al tasso del 2,75% annuo. Qualora ritenga non corretto il risultato del controllo automatizzato potrà chiederne la rettifica a quest’ufficio o, in alternativa, ad un qualsiasi altro ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine, potrà fissare un appuntamento sia tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it, sia tramite telefono, componendo il numero 199.126.003 (il costo è di 11,88 centesimi di euro al minuto, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta). Per ulteriori informazioni può contattare i centri di assistenza telefonica (dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 il sabato) al numero 848.800.444 (il costo è quello della tariffa urbana a tempo). I casi più semplici possono anche essere risolti direttamente dallo stesso operatore telefonico. Distinti saluti IL DIRETTORE Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 39/1993.

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Copia della lettera di spiegazioni COS’È QUESTA COMUNICAZIONE (L. 311/2004, art. 1, co. 412) Questa comunicazione fa conoscere al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nel 2001. Non è un atto impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso. DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA (D.P.R. 917/1986, art. 17 vigente al 31.12.2001) L’imposta è determinata in base ai dati esposti dai sostituti d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) sul modello 770/2002, relativo ai compensi erogati nel 2001, ovvero sulla base dei dati esposti dal contribuente nel quadro RM del modello Unico 2002 o nel quadro F del modello 730/2002, presentati per il periodo d’imposta 2001. Relativamente ai compensi erogati dai sostituti d’imposta, l’Irpef è liquidata nei modi ordinari, sommando detti compensi al reddito complessivo, se tale modalità è più favorevole per il contribuente. COME FAR CORREGGERE EVENTUALI ERRORI (Assistenza) Se il contribuente ritiene non dovute le somme richieste può chiedere l’annullamento della comunicazione ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate, rivolgendosi preferibilmente all’ufficio territorialmente competente o, in alternativa, ad un qualsiasi altro ufficio locale o ai centri di assistenza telefonica. Il contribuente può fissare un appuntamento con l’ufficio sia tramite Internet, collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it sia tramite telefono, componendo il numero 199.126.003; in tal caso è opportuno porti con sé la documentazione attestante i dati corretti (prospetti di liquidazione del TFR, modelli Cud, altri certificati appositamente rilasciati dai sostituti d’imposta). Qualora a seguito dell’eventuale intervento correttivo non risultino dovute imposte, sarà rilasciato dall’ufficio che ha eseguito la correzione un attestato comprovante tale circostanza. Nel caso in cui risulti dovuto un importo diverso, sarà inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento una nuova comunicazione, unitamente al modello di pagamento F24 precompilato. Se ci si è rivolti all’ufficio competente questo potrà consegnare la nuova comunicazione mediante raccomandata a mano. Il contribuente può, altresì, contattare un centro di assistenza telefonica al numero 848.800.444 e trasmettere a mezzo fax eventuali documenti. Qualora a seguito dell’intervento correttivo del centro di assistenza telefonica non risultino dovute imposte,l’operatore potrà trasmettere l’attestato comprovante tale circostanza via fax. In alternativa, il contribuente potrà chiedere la stampa del descritto documento ad un qualsiasi ufficio locale. Il centro di assistenza telefonica provvederà, nel caso in cui risulti dovuto un importo diverso, a trasmettere i nuovi esiti del controllo all’ufficio competente il quale invierà una nuova comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Se il centro di assistenza telefonica non può intervenire inviterà il contribuente a contattare un ufficio locale. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO (D. Lgs 241/1997, art. 19) L’imposta dovuta deve essere versata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; il versamento può essere effettuato con la contestuale presentazione dell’allegato modello di pagamento F24 ad un qualsiasi sportello bancario, postale o di un concessionario. Il pagamento può essere effettuato anche attraverso lo sportello Bancomat della banca che ha rilasciato la carta, nei limiti di utilizzazione della stessa; l’avvenuto pagamento è

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attestato dallo scontrino rilasciato dal medesimo sportello e da una successiva comunicazione dell’Agenzia. Chi intende compensare il debito con eventuali crediti disponibili non può utilizzare il modello F24 allegato; ne deve compilare uno nuovo, indicando il codice tributo 9527, il periodo di riferimento del debito, il codice atto della comunicazione, gli importi a debito e quelli a credito. Chi intende versare solo una parte del debito, parimenti, non può utilizzare il modello F24 allegato; ne deve compilare uno nuovo, indicando il codice tributo 9527, gli importi che intende versare, il periodo di riferimento ed il codice atto della comunicazione. Anche il pagamento parziale può essere compensato. Se, a seguito della correzione di eventuali errori, è stata elaborata una nuova comunicazione, il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna della medesima. OMESSO VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE (D. Lgs 471/1997, art. 13 – D.P.R. 602/1973, art. 20) Se il contribuente non versa quanto dovuto, le somme saranno iscritte a ruolo e di seguito sarà notificata una cartella di pagamento che conterrà, oltre all’imposta, una sanzione pari al 30% dell’imposta medesima e gli interessi al tasso del 2,75% annuo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.