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LINPS A TUTELA DEI LAVORATORI MIGRANTI UN IMPEGNO COSTANTE CHE SI RINNOVA NEL TEMPO.
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L’INPS A TUTELA DEI L’INPS A TUTELA DEI LAVORATORI MIGRANTILAVORATORI MIGRANTI
UN IMPEGNO COSTANTEUN IMPEGNO COSTANTE
CHE SI RINNOVA NEL TEMPOCHE SI RINNOVA NEL TEMPO
PANORAMA INTERNAZIONALE
Il mercato del lavoro
nel terzo millennio è caratterizzato
garanzia
di
Tutela dei diritti previdenziali
Parità di trattamento
PANORAMA INTERNAZIONALE
3,7 milioni lavoratori regolari
800 mila minori regolari
80 mila stagionali annui
651 mila lavoratori senza permesso di soggiorno
7,5% dell’occupazione complessiva in Italia è di lavoratori stranieri
PRINCIPI FONDAMENTALI
PARITA’di trattamento tra cittadini dei
Paesi contraenti
TERRITORIALITA’dell’obbligo assicurativo, ovvero
applicazione al lavoratore della legge del Paese in cui si svolge l’attività lavorativa
ESPORTABILITA’ delle prestazioni acquisite a carico di
un Paese contraente, in caso di trasferimento in un altro Paese contraente o in un Paese terzo
UNICITA’ DELLA LEGISLAZIONE
APPLICABILE E DEL RAPPORTO ASSICURATIVOObbligo di applicare in linea di principio la legislazione di un
solo Paese contraente
TOTALIZZAZIONEMantenimento dei diritti a prestazione in corso di acquisizione, attraverso la
totalizzazione dei periodi di assicurazione (o di residenza ove
previsto) compiuti nei Paesi contraenti.
COLLABORAZIONEtra Autorità competenti e tra organismi assicuratori dei Paesi contraenti al fine di garantire un’adeguata applicazione della
normativa convenzionale
ACCORDI BILATERALI
Le Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale vertono su 3 obiettivi principali:
TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTI
PARITA’ DI TRATTAMENTO
DISTACCO
L’Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, per consentire a chi ha lavorato anche all’estero di:
totalizzare (sommare) i periodi di assicurazione fatti valere nei due Stati contraenti ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione;
beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui presta attività lavorativa;
derogare al principio di territorialità della legislazione applicabile
ACCORDI BILATERALI
LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI è la somma dei periodi di assicurazione fatti valere nei due Stati contraenti ai fini del diritto alla prestazione ed il mantenimento dei diritti a pensione.
•minimo contributivo 52 settimane di contribuzione ad eccezione di alcune Convenzioni che ancora prevedono 1 contributo sett. (Serbia-Montenegro)
ITALIA
8 ANNI
ARGENTINA
12 ANNI
8+12=20 ANNI
PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE
IN C.I.
PARITA’ DI TRATTAMENTO dei lavoratori migranti rispetto alla generalità dei lavoratori del Paese nel quale viene svolta la prestazione lavorativa
ITALIA TUNISIATUTELA DEL
LAVORATORE MIGRANTE
L’istituto del DISTACCO rappresenta una deroga al principio di territorialità dell’obbligo contributivo (principio della “lex loci laboris”) nel Paese in cui si svolge l’attività lavorativa.
Il lavoratore che presta temporaneamente la sua opera in uno Stato convenzionato può rimanere assicurato nel Paese d’origine con 2 vantaggi:
mantenere un’unica posizione assicurativa;
tutela in termini di parità di trattamento
Il periodo di distacco è, generalmente, fissato in 1 o più anni prorogabili previa autorizzazione dell’Autorità competente; per le nuove convenzioni si prevede un periodo di 24 mesi senza ulteriore proroga.
Accordi BilateraliAccordi BilateraliUn esempio di Accordo bilaterale con un Paese del bacino del Mediterraneo – uno dei più completi sotto il profilo del campo di applicazione oggettivo - è quello siglato tra l'Italia e la Tunisia, in vigore dal giugno 1987 (ratificato con Legge n. 735 del 7.10.1986).
La Convenzione tra Italia e Tunisia si applica ai cittadini dei due Stati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari o superstiti, mentre non si applica ai dipendenti pubblici. Essa prevede altresì l’esonero dalla legislazione applicabile, in caso di distacco, per un periodo di 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi, previa autorizzazione dell’Autorità competente dello Stato in cui ha luogo l’attività lavorativa.
Accordi BilateraliAccordi BilateraliI lavoratori aventi diritto alle prestazioni familiari nello Stato in cui lavorano, beneficiano di dette prestazioni sia per i familiari conviventi sul territorio di tale Stato che per quelli residenti sul territorio dell’altro stato contraente. Qualora, peraltro, le suddette prestazioni siano erogate su pensione, le stesse sono dovute soltanto da parte e a carico dello Stato in cui il pensionato risiede, quale che sia lo Stato di residenza dei familiari. La convenzione ha previsto alcune particolarità in merito alla concessione degli assegni familiari italiani: per i figli residenti in Tunisia esiste il limite di quattro; se il titolare ha più mogli, gli assegni spettano soltanto ad una di esse.
Tutela dei lavoratori migrantiTutela dei lavoratori migranti
L’art. 3 c. 13 della Legge 8/8/1995 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico) aveva introdotto la possibilità del rimborso dei contributi utili a pensione ai cittadini dei Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, che lasciavano l’Italia senza aver maturato il diritto a pensione. Tale possibilità è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore della Legge 189/2002.
FLUSSI MIGRATORIFLUSSI MIGRATORI VERSO L’ITALIAVERSO L’ITALIA
L’Italia da paese di EMIGRAZIONE EMIGRAZIONE a paese di IMMIGRAZIONEIMMIGRAZIONE
3,7 milioni di lavoratori immigrati regolari
800.000 minori immigrati regolari
80.000 lavoratori stagionali annui
651.000 immigrati hanno un lavoro senza permesso di soggiorno
7,5% della occupazione complessiva rappresentata dai lavoratori immigrati