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Linee Guida di Attestazione Officine di Manutenzione dei veicoli diversi da carri Portici, 20 aprile 2017

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Linee Guida di Attestazione Officine di Manutenzione dei

veicoli diversi da carri

Portici, 20 aprile 2017

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Dalla norma UNI EN 13306-2010:

LA MANUTENZIONE

la manutenzione è la: "combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, previste durante il ciclo di vita di

un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta".

L’importanza di una corretta gestione dell’intero processo dimanutenzione consente di rispettare i requisiti normativi conricadute positive sia da un punto di vista della sicurezza chepunto di vista economico.

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Nell’ambito ferroviario, la Direttiva 2008/110/CE (recepita conD.Lgs. 43/2011) stabilisce (art. 16 bis) che:

LA MANUTENZIONE

a ciascun veicolo prima della messa in servizio o dell’utilizzo sullarete è assegnato un Soggetto Responsabile della Manutenzione(ECM) registrato nel RIN.

L’ECM per questi veicoli deve assicurare che i veicoli sianomantenuti in conformità a:- il piano di manutenzione di ciascun veicolo;- requisiti in vigore, norme in materia di manutenzione,

disposizioni STI. L’ECM deve garantire che i veicoli della cui manutenzione èresponsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezzamediante un sistema di manutenzione.

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L’ECM non è solo l’esecutore delle attività ma ilresponsabile della gestione dell’intero sistemamanutentivo, accertando che il veicolo vengamanutenuto in conformità alle richieste, attestandola riammissione in servizio del veicolo, con o senzaeventuali limitazioni senza la quale chi sta a montenon può reimmettere in esercizio il veicolo.

LA MANUTENZIONE

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Fondamentale importanza viene confermata al ruolo delsoggetto responsabile della manutenzione (ECM) dallenuove Direttive Comunitarie emanate con il cosiddetto IVpacchetto ferroviario, dove viene presa in esamel'opportunità di estendere l’obbligo di certificazione a tutti iveicoli e alle officine di manutenzione e dove vieneevidenziata l’importanza della cooperazione tra i varisoggetti interessati, in modo da condividere tutte leinformazioni utili per evitare possibili incidenti, così come losono le criticità che possono essere rilevate durante unafase di manutenzione.

LA MANUTENZIONE

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DIRETTIVA SICUREZZA

2004/49/CE + 2008/110/CE (Art. 14 bis)

Veicoli iscritti nel RINSoggetto Responsabile della

Manutenzione (ECM)

DIRETTIVA SICUREZZA E REG. 445/2011

deve essere certificato da unOrganismo accreditato o riconosciutoo da una NSA nel rispetto del sistemadi certificazione (che definisce anchei criteri per l’accreditamento oriconoscimento degli OdC)

Secondo la direttiva 2008/57/CE ciascuno Stato membro detiene unregistro dei veicoli ferroviari (RIN) contenente informazioni aggiornate eaccessibili alle autorità preposte alla sicurezza e agli organismiinvestigativi, nonché all’Agenzia, IF, GI….

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Reg. UE 445/2011

Stabilisce l’obbligatorietà del sistema dicertificazione per gli ECM responsabili dellamanutenzione dei carri merci;

Dettaglia i requisiti che tali ECM devonorispettare.

Funzione Esecuzione Manutenzione puòessere:

- All’interno dell’ECM- Appaltata a strutture esterne

Specifica che le funzioni di cui deve esserecomposto un SGM di un ECM di veicoli diversida carri sono le stesse di quelle stabilite dalReg. UE n. 445/2011 art.4.

Decreto ANSF 4/2012 (All. A - Punto 2.6)

REG. 445/2011 E DECRETO ANSF 4/2012

Per carri merci

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Per veicoli diversi da carriLinee guida per l’attestazione dei Soggetti

Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri)

Rev.1 del 16.10.2015

SU BASE VOLONTARIA

LINEE GUIDA ANSF per l’attestazione di ECM di veicoli DIVERSI DA CARRI

indirizzo per la valutazione dei requisiti dell’ECM di veicoli ferroviaridiversi da carri, per ogni funzione di cui è composto il SGM che deveavere istituito ogni ECM, adottando come base quanto già previstodal Reg. UE n. 445/2011, per quanto applicabile, integrato con requisitispecifici dei veicoli diversi da carri;

schema di riferimento per Organismi di Attestazione (OA) da seguireper quei soggetti che su base volontaria decidessero di ottenere unaattestazione ECM per veicoli diversi da carri.

Anche per i veicoli diversi da carri viene mantenuta la possibilità che laFunzione Esecuzione Manutenzione possa essere svolta all’internodell’ECM o appaltata a strutture esterne.

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L’Officina di manutenzione o qualsiasi organizzazione cheassume parte delle funzioni di un ECM di veicoli diversi da carri,analogamente a quanto previsto all’art. 2 c.1 del Reg. UE n.445/2011 per i carri merce, può applicare il sistema diattestazione su base volontaria, che:

LINEE GUIDA ANSF per l’attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli diversi da carri

Stabilisce una presunzione di conformità a tali requisiti E’ rilasciata dagli Organismi di Attestazione (OA)

Schema ERACERTIFICAZIONE

OFFICINE

• parte da standard normativi esistenti (ISO 9001,IRIS, altri dei singoli stati;

• indipendente dalla certificazione del singolo ECM,purché nel rispetto dei requisiti previsti dalregolamento UE n. 445/2011

• non si limita solo ad una certificazione di qualità(tipo ISO 9001)in quanto guarda tutti gli aspetti diefficacia ed efficienza della struttura manutentiva(rapporto cliente/fornitore con l’ECM)

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LINEE GUIDA ANSF per l’attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli diversi da carri

LINEE GUIDA ANSF per l’attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli diversi da carri

Obiettivi Fornire agli Organismi di Attestazione (OA) norme comuni (sistema di

attestazione per l’attestazione delle Officine di Manutenzione di veicoliferroviari diversi da carri);

Fornire una garanzia che l’Officina ha stabilito un proprio sistema dimanutenzione in grado di manutenere i veicoli registrati nei Registri diImmatricolazione nazionali (NVR) secondo quanto ordinato dall’ECM;

Fornire all’ECM, poiché su base volontaria, uno strumento di accertamentodei requisiti di efficacia ed efficienza dell’officina, basandosi sullavalutazione della capacità della stessa di soddisfarli e di applicarli in modocoerente.

Sostenere la creazione e lo sviluppo della fiducia tra le parti interessate, inparticolare tra le Imprese Ferroviarie, Detentori, ECM e le Officine diManutenzione, facilitando il controllo dei rischi.

SU BASE VOLONTARIA

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LINEE GUIDA ANSF per l’attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli diversi da carri

Obiettivo economico• Ottimizzazione del costo del servizio di manutenzione in funzione della qualità

richiesta;• Razionalizzazione del mercato per la manutenzione;• Aumento della disponibilità di siti manutentivi a disposizione dell’ECM.

Obiettivo sicurezza• Strumento di valutazione e di garanzia di supervisione per la NSA come da art.

16 della Direttiva Sicurezza.• Strumento di valutazione del rischio derivante dall’appalto a terzi di attività di

manutenzione per le IF.• Agevolazione nella valutazione della documentazione per il rilascio dei

certificati di sicurezza.• Agevolazione nelle valutazioni da parte degli OA per il rilascio delle attestazioni

agli ECM di veicoli diversi da carri e nella creazione, implementazione emantenimento della sicurezza del sistema di gestione dell’ECM.

Raggiungimento dei requisiti di affidabilità e disponibilità, salute, tutelaambientale e compatibilità tecnica.

Tutti gli obiettivi sopra riportati devono garantire l’interoperabilità(direttiva 2008/57/CE)

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ATTESTAZIONE DI PROCESSO secondo una valutazione di conformità composta da una valutazione del

sistema di manutenzione e dei processi Conformità delle officine alla legislazione in vigore, in particolare di

sicurezza e interoperabilità; Disponibilità di competenze ingegneristiche e tecniche necessarie per

manutenere i veicoli; Valutare l’efficacia delle attività manutentive, scambio di informazioni

attraverso procedure conformi ai principi riportati nell’allegato III del Reg. n.445/2011, per quanto applicabili per veicoli diversi da carri, attraverso laverifica almeno di: Organizzazione della manutenzione; Progettazione, pianificazione, programmazione della manutenzione; Esecuzione e controllo della manutenzione; Gestione delle informazioni e monitoraggio; Gestione della Documentazione; Gestione Ricambi; Gestione sistema HSE (Salute Sicurezza e Ambiente); Strumenti di gestione (Sistemi informatici); Controlli, Audit

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Modalità di Attestazione da parte di ente terzo

L’attestazione delle Officine di Manutenzione è strutturata come:

• Domanda formale di Attestazione • Controllo dell'applicazione • Valutazione iniziale • Redazione dell’Attestazione• Attività di sorveglianza durante il periodo di validità• Processo di riattestazione

Ulteriori principi necessari sono aggiunti per:

• Valutazione multi-siti • Linguaggio utilizzato• Tempo di valutazione • Cambiamenti nel sistema di manutenzione • Accesso e la tracciabilità delle segnalazioni • Condizioni sulla revoca e la sospensione dell’attestazione• Certificazione esistenti • Numero di identificazione decisione di attestazione• Uso dell’attestazione• Trasferimento di attestazioni.

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Modalità di Attestazione da parte di ente terzo

Compatibile con l'art. 7 del regolamento (UE) n. 445/2011, per quantoapplicabili a veicoli diversi da carri, e con le buone pratiche comuni nelsettore di certificazione, come le norme ISO 17021:2015 e ISO 17065:2012.

controlli su processiselezionati

Valutazione inizialeAudit e Ispezioni iniziali sui processi

Attività di sorveglianzaValutazione SGM e controlli sui processi

MODELLO DI ASSESSMENT

CHECK LIST

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Organismi di Attestazione OA

I requisiti degli Organismi di Attestazione (OA) delle officine dimanutenzione sono gli stessi di quelli degli Organismi di Attestazione (OA)dei soggetti responsabili della manutenzione definiti nelle Linee guidaANSF rev.01 del 16/10/2015 per l’Attestazione dei Soggetti Responsabilidella manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri).

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Requisiti degli Organismi di Attestazione (OA) di ECM di veicoli diversi da carri

• Gli OA sono riconosciuti idonei a svolgere l’attività di attestazioneECM da ANSF;

• Possono ricoprire il ruolo di OA i Verificatori Indipendenti di Sicurezza(VIS) in possesso dei seguenti requisiti:– qualifica VIS almeno per sottosistemi «Manutenzione», «Materiale

Rotabile», e «Controllo-Comando e Segnalamento di bordo»;– Riconoscimento come Organismi di Certificazione ECM dei carri da

parte del MIT (DM 21 dicembre 2012) in corso di validità;– Indipendenza e terzietà organizzativa, funzionale e decisionale da IF, GI,

detentori, ECM;– Personale dotato di competenza e integrità professionale relativa alla

organizzazione e manutenzione veicoli diversi da carri merci ed alrelativo sistema di manutenzione (Allegato 2).

– Copertura assicurativa specifica per l’attività di OA anche attraversol’estensione delle polizze contro i rischi professionale e per danni a terzi,già previste per la qualifica di VIS.

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IV PACCHETTO FERROVIARIO

Il IV pacchetto è teso a rimuovere i rimanenti ostacoli alla creazione di unospazio ferroviario europeo unico. La legislazione proposta intenderiformare il settore ferroviario dell'UE, favorendo la concorrenza el'innovazione nei mercati nazionali di trasporto di passeggeri, aumentare lasicurezza, l'interoperabilità e l'affidabilità della rete ferroviaria europea.

Obbiettivi principali:• Norme ed autorizzazioni funzionanti• Una struttura efficiente• Aprire i mercati nazionali di trasporto di passeggeri• Mantenere personale ferroviario specializzato

L’attenzione verso il settore della manutenzione del materiale rotabile ècostantemente in crescita, dalla ratifica della Direttiva 2008/110/CE, cheha visto l’introduzione della figura del Soggetto Responsabile dellaManutenzione (ECM), la normativa ha continuato il suo processo diperfezionamento fino ad arrivare al IV pacchetto ferroviario con la nuovaDirettiva sicurezza (UE) 2016/798.

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PROSPETTIVE FUTURE: DIRETTIVA SICUREZZA (UE) 2016/798

Il «quarto pacchetto ferroviario» accresce il ruolo e le responsabilitàdegli ECM, richiedendo loro, mediante il Sistema di Gestione dellaManutenzione, di:

• mettere in atto i necessari metodi di valutazione del rischiodefiniti nei CSM;

• assicurare la tracciabilità delle attività di manutenzione e, nelcaso dello scambio di veicoli tra imprese ferroviarie, che gli attoriinteressati si scambino tutte le informazioni pertinenti per losvolgimento sicuro dell'esercizio.

• provvedere affinché le proprie imprese appaltatrici attuinomisure di controllo del rischio attraverso l'applicazione di CSM peril monitoraggio e affinché ciò sia stabilito in accordi contrattualidi cui sia data comunicazione su richiesta dell'Agenzia odell'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

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• L’Impresa Ferroviaria o il Detentore affidano all’ECM, tramiteun regolare contratto, la gestione del sistema manutentivonella sua totalità e complessità, in virtù del quale l’ECMdiventa il primo riferimento della linea di responsabilità che ilnuovo sistema ferroviario ha codificato per quanto concerneil sistema manutentivo nel suo insieme.

PROSPETTIVE FUTURE

Principali aspetti che rafforzano il ruolo di ECM:

• Introduzione delle 4 funzioni relative al sistema di manutenzionedi cui al Regolamento (UE) n. 445/2011 all’interno dell’articolatodella Direttiva (UE) 2016/798 con i relativi requisiti in allegato .

• Il sistema di certificazione deve fornire la prova che l’ECMabbia posto in essere il sistema di manutenzione per garantirela circolazione in condizioni di sicurezza dei veicoli della cuimanutenzione è responsabile.

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La nuova Direttiva sicurezza (UE) 2016/798 (art. 14 cc. 7 e 8)riporta che entro il 16 giugno 2018, l'Agenzia (ERA) prenderà inesame l'opportunità di estendere il sistema di certificazione delsoggetto responsabile della manutenzione di carri merci a tutti iveicoli e la certificazione obbligatoria delle officine dimanutenzione e che la Commissione adotterà disposizionidettagliate che individueranno quali tra i requisiti di cuiall'allegato III della Direttiva stessa si applicheranno ai fini dellacertificazione di soggetti responsabili della manutenzione diveicoli diversi dai carri merci e ai fini delle funzioni dimanutenzione eseguite dalle officine di manutenzione.

E’ già stato dato avvio alla revisione del regolamento (UE) n.445/2011 con la costituzione di un gruppo di lavoro in ambitoERA, a cui parteciperanno anche membri di ANSF.

PROSPETTIVE FUTURE

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PROSPETTIVE FUTURE

Sempre entro il 2018 L’Agenzia europea: Stabilirà per i componenti di sicurezza:

a) l'obbligo per i fabbricanti di contrassegnare con un codice diidentificazione i componenti critici per la sicurezza che circolanosulle reti ferroviarie europee, con la garanzia che il codice diidentificazione indichi chiaramente il componente, il nome delfabbricante e i dati di produzione significativi;

b) la completa tracciabilità di detti componenti critici per la sicurezza,la tracciabilità delle relative attività di manutenzione el'identificazione della relativa vita operativa;

c) l'individuazione di principi comuni obbligatori per la manutenzionedi detti componenti.

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Portici 20 Aprile 2017

Grazie per l’attenzioneAgenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Settore Standard Tecnici

Responsabile Ufficio Standard Tecnici Veicoli

Rocco Cammarata

E-mail: [email protected]