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L’Indagine nazionale sul raccordo tra FP e Orientamento Elementi normativi - Appunti Roma, 30 settembre 2010 Gruppo tecnico nazionale di lavoro “Valutazione della Qualità dell’offerta formativa dei sistemi territoriali”

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L’Indagine nazionale sul raccordo tra

FP e OrientamentoElementi normativi - Appunti

Roma, 30 settembre 2010

Gruppo tecnico nazionale di lavoro

“Valutazione della Qualità dell’offerta formativa dei sistemi territoriali”

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Indice della presentazione

Le norme emanate tra la fine degli anni ‘90 e il primo decennio del 2000

Le tipologie di attività orientative

Il sistema delle competenze nell’ambito dei servizi dell’impiego

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Legge 59/1997Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti locali per la riforma

della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

La norma trasferisce funzioni e compiti anche in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro; il comma 10 dell’art. 21, quello dedicato all’autonomia delle istituzioni scolastiche, prevede che “nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano (……) ampliamenti dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell’abbandono e di dispersione scolastica, iniziative di utilizzo di strutture e tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell’ambito degli accordi tra Regioni e l’amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi (….)”.

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Legge 196/1997Norme in materia di promozione dell’occupazione

Si tratta del cosiddetto “Pacchetto Treu” che insieme al Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, siglato nel dicembre 1998, pone le basi per un progetto di sostegno alle politiche attive del lavoro e della formazione prevedendo: - l’introduzione di nuovi istituti contrattuali come il lavoro temporaneo;- l’avvìo di nuove modalità di utilizzo di istituti contrattuali già esistenti come i contratti di formazione-lavoro (art. 15) e l’apprendistato (art. 16);- l’individuazione dei principi-guida per la riforma della L. 845/78, Legge quadro di ordinamento del sistema di fp, in particolare all’art. 17 dedicato al “Riordino della formazione professionale” e all’art. 18 “Tirocini formativi e di orientamento”.

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D. Lgs. 469/1997Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a

norma dell’art. 1 della L. 59/97

Il Decreto conferisce alle Regioni e agli Enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro e in particolare:

• attribuisce alle Regioni ampie funzioni in materia di collocamento e politica attiva del lavoro;

• dispone l’attribuzione di una parte delle materie delegate alle Province, prevedendo la possibilità di una delega per ulteriori funzioni: tutte quelle conferite col decreto più altre già proprie delle Regioni, quali l’orientamento e la formazione professionale;

• l’art. 4 dispone la nascita dei centri per l’impiego e prende avvìo la riforma strutturale dei servizi pubblici per l’impiego;

• l’art. 10 disciplina l’attività autorizzativa rivolta ai soggetti privati per la fornitura di servizi sul mercato del lavoro. Una modifica al decreto, approvata nel dicembre 2000, interviene proprio sull’art. 10, introducendo una definizione di mediazione fra domanda-offerta di lavoro che ricomprende anche l’attività di orientamento professionale dei lavoratori.

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DLgs 112/98Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli Enti locali in

attuazione del Capo I della 59/97Completamento del processo di decentramento avviato con la 59/97; l’art. 139 trasferisce ai

Comuni e alle Province una serie di compiti e di funzioni relative alla programmazione scolastica, delegando, in particolare, i comuni all’attivazione di interventi di orientamento scolastico e professionale in integrazione con le istituzioni scolastiche e le comunità montane per ciò che riguarda la scuola dell’obbligo, mentre le province sono delegate in relazione all’istruzione secondaria di 2° grado.

DM 142/98 (Ministero del Lavoro)Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della 196/97

dedicato ai tirocini formativi e di orientamento.Contiene disposizioni relative a: - modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento- garanzie assicurative- tutorato e modalità esecutive- schema tipo delle convenzioni- valore dei corsi eventualmente realizzati- loro durata- estensibilità della misura ai cittadini stranieri.

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Legge 144/1999Delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa

che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.L’ art. 68 introduce l’obbligo di frequenza alle attività formative fino al 18° anno

d’età, mentre l’art. 69 è dedicato all’istituzione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

DPR 275/99Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai

sensi dell’art. 21 della L. 59/97.All’interno del regolamento si precisa che ciascuna istituzione scolastica può

organizzare, in sede di elaborazione del Piano dell’offerta formativa (POF), i propri percorsi didattici finalizzati anche all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

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Accordo della Conferenza unificata sugli standard minimi dei Servizi per l’impiego (1999).

Nell’Accordo vengono individuate le seguenti funzioni dei Spi:•facilitare l’incontro domanda/offerta di lavoro e promuovere l’accesso al lavoro;•garantire la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione e al lavoro;•garantire l’adozione di un approccio di genere nell’offerta del servizio e promuovere l’inserimento occupazionale delle donne e le azioni positive per l’occupazione femminile sui luoghi di lavoro;•favorire opportunità e interventi mirati per i soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro;•facilitare l’accesso dei singoli e delle imprese alle opportunità di qualificazione del lavoro;•garantire la base dati informativa per l’analisi del mercato del lavoro e la valutazione dell’efficacia occupazionale delle politiche.

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Sono definiti standard minimi dei servizi:

1. accoglienza e informazione orientativa

2. gestione delle procedure amministrative

3. orientamento e consulenza

4. promozione di segmenti del mercato del lavoro e sostegno alle fasce deboli

5. incontro domanda/offerta

Nell’ambito dell’accoglienza e informazione orientativa, sono previste le seguenti azioni:

1. accoglienza , prima analisi della domanda e informazione orientativa2. gestione delle procedure amministrative3. orientamento e consulenza4. promozione di segmenti del mercato del lavoro e sostegno alle fasce deboli5. incontro domanda/offerta

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Nell’ambito orientamento e consulenza, definite come “attività di natura consulenziale sia alle persone, per un loro orientamento consapevole verso percorsi di formazione e di inserimento al lavoro, sia alle aziende”, sono indicate le seguenti azioni:

• colloqui individuali di orientamento• orientamento sia formativo che finalizzato all’inserimento al lavoro• individuazione di aspettative, preferenze e fabbisogni degli utenti• individuazione e proposta di una strategia di inserimento• preselezione degli utenti verso le opportunità che le politiche, le misure ed i

progetti per il lavoro possono offrire e promozione di tirocini formativi e di orientamento al lavoro

• identificazione di capacità, attitudini, professionalità e competenze dell’utente• servizi mirati di orientamento per disabili e categorie svantaggiate

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D. Lgs. 181/2000Disposizioni per agevolare l’incontro domanda-offerta di lavoro in attuazione della L. 144/99

• innova le regole relative alla definizione, all’attribuzione, al mantenimento e alla perdita dello stato di disoccupazione;

• individua gli indirizzi generali dei servizi per l’impiego ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata.

Nello specifico, all’art. 3 prevede che le Regioni definiscano gli obiettivi e gli indirizzi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata sottoponendo i soggetti a interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite e offrendo almeno i seguenti interventi:

- Colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;- Proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di

riqualificazione professionale o altra misura che favorisca l’integrazione professionale: nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo

non oltre 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata non oltre 6 mesi

dall’inizio dello stato di disoccupazione.

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DM 166/2001 (Ministero del Lavoro)Norme per l’accreditamento delle strutture formative e orientativeNel Decreto vengono definiti: oggetto di accreditamento, requisiti minimi, processi e

procedimenti che portano al rilascio dell’accreditamento. Viene riconosciuta la delega alle Regioni per la definizione delle modalità e dell’organizzazione

dei controlli, per l’individuazione di ulteriori criteri, di procedure aggiuntive e requisiti (questi ultimi da segnalare al Ministero).

L’accreditamento è un atto con cui la P.A. competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi finanziati con risorse pubbliche. Sono responsabili delle procedure di accreditamento le Regioni.

Le attività soggette all’accreditamento riguardano gli interventi orientativi di carattere informativo, formativo, consulenziale (finalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro) e di sostegno all’inserimento lavorativo (ricerca di una occupazione, autopromozione ed entrata nella vita attiva).

Requisiti base per l’accreditamento: capacità gestionali e logistiche situazione economica competenze professionali livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

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D.Lgs. n. 297/02Disposizioni modificative e correttive al D.Lgs.181/2000 recante norme per agevolare l’incontro

domanda-offerta di lavoro in attuazione dell’art. 45 della 144/99.

Il Decreto interviene definendo in modo più puntuale quanto previsto dal D. Lgs. 181/2000.

In particolare, le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni finalizzate a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, prevedendo almeno un colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione e la proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, di formazione o di riqualificazione entro 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione per gli adolescenti, i giovani e le donne in reinserimento e 6 mesi per gli altri lavoratori.

Si introduce l’ipotesi che fra lavoratore e servizio competente possano/debbano essere concordate:

a) particolari modalità di ricerca di una attività lavorativa;

b) attività personalizzate di sostegno all’ occupabilità ed all’inserimento lavorativo (Patto di servizio).

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Legge 30 del 2003Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

Con questa legge ("Legge Biagi“) l'Italia ha identificato alcune linee guida nell'ambito della "Strategia europea per l'occupazione" definita a Lisbona in merito a:

l'introduzione di forme di flessibilità regolata del mercato del lavoro; l'introduzione di nuove tipologie di contratto; l'affermazione di un maggiore ruolo delle organizzazioni di tutela e rappresentanza, con particolare

attenzione alle forme bilaterali, in funzione della gestione di attività utili alle politiche per l'occupazione.

Due i principi alla base della Legge:

Liberalizzazione e potenziamento dei servizi e dell'attività di intermediazione per quanti cercano un'occupazione

È prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro di un Albo delle agenzie per il lavoro articolato in più sezioni: per le "agenzie di somministrazione di lavoro", per la agenzie di intermediazione, ma anche per le agenzie di ricerca e selezione del personale e per quelle di supporto alla ricollocazione professionale.

FlessibilitàSi ampliano i servizi e le tipologie contrattuali, attraverso il potenziamento degli strumenti secondo l'idea di Biagi di fornire una "batteria" di contratti per dare più flessibilità alle imprese, e al tempo stesso per permettere ai giovani di individuare un canale di inserimento semplificato, o alle donne di conciliare i tempi di lavoro con quelli della famiglia.

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D.Lgs. 276/03Attuativo della Legge 30/2003

Il Decreto, sottoposto a un lavoro di revisione e integrazione fino alla Legge 248/2006, contiene la definizione e i criteri di regolamentazione dell’intermediazione nell’ambito delle politiche del lavoro e l’insieme delle tipologie contrattuali previste dalla Legge 30/2003; in questo ambito l’intermediazione è una attività soggetta ad autorizzazione che comprende, fra altre funzioni, l’orientamento professionale. L’autorizzazione è un provvedimento che abilita operatori pubblici e privati allo svolgimento delle attività.

Alle Regioni spetta definire con propri provvedimenti il regime di accreditamento, col quale possono riconoscere ad operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, l’idoneità ad erogare servizi al lavoro.

Questo sistema di accreditamento deve trovare un raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione.

Si rileva che vanno individuati i requisiti minimi richiesti in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento.

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Legge 53 del 2003Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali

delle prestazioni in materia di istruzione e fp

Punti essenziali:- definisce le caratteristiche dell’ordinamento scolastico articolato in 1° e 2° ciclo;- modifica l’età di accesso alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria;- stabilisce il diritto-dovere all’istruzione e formazione per almeno 12 anni o fino al

conseguimento di una qualifica;- introduce il sistema dell’alternanza scuola-lavoro (alcune parti di questa legge sono state

superate dalla Legge 296/96 - Finanziaria per il 2007).

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Legge 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) Al comma 622 si stabilisce che l’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria e

finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età; l’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni.

Legge 2/2009Conversione in legge (….) del decreto legge 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a

famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il QSNAll’art. 19 è previsto un meccanismo di promozione dell’occupabilità (“welfare to work”): viene

affermato il principio che tutti coloro che beneficiano di misure di sostegno al reddito, in primis disoccupati, sono tenuti a partecipare a interventi di politica attiva – orientamento, riqualificazione e formazione – e ad accettare un’offerta di lavoro, pena la perdita del sostegno al reddito.

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Legge Costituzionale n. 3 del 2001

Orientamento professionale

Rientra nell’ambito della materia “formazione professionale” La competenza legislativa in tale campo è delle Regioni, che la esercitano rispettando i “livelli essenziali delle prestazioni” – LEP – stabiliti dalla legislazione nazionale.

Orientamento scolastico La legislazione scolastica disciplinerà l’orientamento nell’ambito dell’istruzione e anche in questo caso sarà lo Stato a fissare i LEP.

Orientamento universitario

La legislazione in ambito universitario opererà nel rispetto della ripartizione di competenze legislative indicate ma salvaguardando l’autonomia riconosciuta alle Università dalla Costituzione (art. 33, comma 6) e disciplinerà l’orientamento universitario.

Orientamento al lavoro

Si tratta dell’orientamento come servizio di sostegno alle persone in cerca di occupazione – disoccupati o inoccupati – e rientra nell’area dei servizi per l’impiego; è da considerare materia disciplinata dalla legislazione regionale sempre nel rispetto dei principi stabiliti dallo Stato e dai LEP.

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