LIMITI ESTERNI DI GIURISDIZIONE E DIRITTO EUROPEO LIMITI ...
L’incerto confine. Limiti e controlimiti nella ... · Cattedra di Diritto Amministrativo...
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DipartimentodiGiurisprudenza
CattedradiDirittoAmministrativo
L’incertoconfine.Limitiecontrolimitinellagiurisprudenzadella
Cortecostituzionale.
RELATORE
Chiar.moProf.PaoloStellaRichter
CORRELATORI
Chiar.moProf.GinoScaccia
Chiar.moProf.MarcelloClarich
CANDIDATO
AlessandroCugno
Matr.110513
ANNOACCADEMICO2014-2015
INDICE
Introduzione.........................................................................................................................................1
Capitolo1-GradodioperativitàdiLimitieControlimitiCostituzionaliinrelazione
allediversecategoriedivincoliultranazionalicuièsottopostoilpoterelegislativo
diStatoeRegioni................................................................................................................................6
1.IllimitecostituzionaleaiTrattatiinternazionali..................................................................................9
1.1.L’eccezionedelConcordatotraStatoeChiesa..................................................................15
2.ControlimitiedOrdinamentoComunitario.........................................................................................19
3.ConsuetudiniInternazionalieprincipifondamentalidellaCostituzione...............................27
Capitolo2–Principifondamentaliedordinamentointerno:Considerazionigenerali
eprocessuali.......................................................................................................................................36
1.IlimitialpoteredirevisionecostituzionaledelloStato.................................................................36
2.LaTecnicaprocessualediapplicazionedilimitiecontrolimiticostituzionali.....................42
2.1.Dirittointernazionaleparticolarerecepitomedianteordinediesecuzione..........44
2.2.Dirittointernazionalegenerale...............................................................................................50
3. Il bilanciamento dei principi fondamentali in un sistema integrato di protezione dei
diritti.......................................................................................................................................................................54
Capitolo3–Icasidiapplicazionedilimitiecontrolimiticostituzionali.......................64
1.SentenzadellaCorteCostituzionale2febbraio1982,n.18.........................................................64
2.SentenzadellaCorteCostituzionale6maggio1985,n.132.........................................................71
3.SentenzadellaCorteCostituzionale27giugno1996,n.223.......................................................76
4.SentenzadellaCorteCostituzionale24 luglio2003,n.275&SentenzadelConsigliodi
Stato8agosto2005,n.4207........................................................................................................................81
5.SentenzadellaCorteCostituzionale28novembre2012,n.264................................................87
6.SentenzadellaCorteCostituzionale22ottobre2014,n.238......................................................91
Conclusioni..........................................................................................................................................99
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................104
ELENCODELLAGIURISPRUDENZADIRIFERIMENTO........................................................118
1
Introduzione
Tra le costituzioni del secondo dopoguerra, quella italiana si è
distinta inmodoparticolare per il significativo ruolo svolto dai principi
fondamentali, che costituiscono la più diretta manifestazione di quel
compromesso, raggiunto insenoall’Assembleacostituente,dallediverse
correnti ideologiche dell’Italia post-fascista1. La Costituzione italiana,
svolgendoun ruolo tipicamente affidato adogniLegge fondamentale2, è
nellasuacomplessivastrutturacongegnatainmododapotersiadattareal
mutaredelle condizioni storiche incuiessasi rendeperpetua3;essendo
quindi un testo che, soprattutto nella sua prima parte, guarda al futuro
prima che al presente, imponendo al legislatore di seguire una serie di
valori che, per quanto astratti e potenzialmente confliggenti tra loro,
hanno la funzione di indirizzare il contenuto delle norme di rango
primario.Inparticolare, inquestadirezionesonoorientati iprimidodici
articoli della Carta costituzionale, nonché quelli contenuti nella Parte
prima rubricata “diritti e doveri dei cittadini”, dove non solo trovano
garanziaidiritti fondamentalidell’individuoinquantotale,edinquanto
cittadino,madovesonoancheassegnatiallaRepubblicacompitiditutela
delleprincipaliattivitàattraversocui ilsingolosisvolgeall’internodella
comunità4.
1Cfr. P. CARETTI, U. DE SIERVO,Diritto costituzionale epubblico, II ed., Torino,2014,86.
2Cfr.G.ARMANI,LaCostituzioneitaliana,Milano,1988,245.3CosìG.ARMANI,ivi,84.4Sulruolocheiprincipifondamentaliassegnanoallegislatore,perlalorostessa
attuazione, v. G. GERBASI, LaCorte costituzionale tra giudici comuni nazionali e Cortieuropeeallaricercadiunapiùefficacetuteladeidirittifondamentali, inS.GAMBINO(acura di), Diritti fondamentali e giustizia costituzionale. Esperienze europee e nord-americana,Milano,2012,110.
Introduzione
2
Dunque una Costituzione che segna fini e confini per l’azione dello
Stato,conl’elasticitàindispensabileagarantirneladurevolezza,manona
discapito di pretese più immediatamente precettive, collocate sotto il
titolo“principifondamentali”.Unapartedeltestoincuiquindisiaspiraa
fissaredeidiritti nonnegoziabili, che, sebbene interessatidaunelevato
grado d’astrattezza5 , l’ordinamento è in ogni sua parte chiamato a
preservare.
Tra i principi fondamentali dell’ordinamento – accanto ad una
nutrita schiera di valori attinenti alle dimensioni politica, economica e
socialeincuisisviluppalapersonalitàdell’individuo6–èinoltreinserito
quello dell’apertura alla comunità internazionale7 , che, stigmatizzato
negl’articoli 10 ed11della Costituzione, è probabilmente il principio in
cuisisostanziainmanierapiùvigorosalavolontàdellaCartadiadattare
sé stessa al modernizzarsi “della identità e della morale collettiva”8.
Tuttavia, per questa via si è inevitabilmente introdotta una diversa
problematica, imponendosi al sistema di valori approntato dalla
Costituzione, di confrontarsi in misura sempre maggiore con norme e
principi provenienti dall’ordinamento internazionale e comunitario, e
5TalmenteastrattodaaverportatoPieroCalamandrei a riferirsi aquestaparteintroduttiva con l’accezionedi “libro dei sogni”, qualora non fosse stata seguita dallepiù compiute prescrizioni del legislatore. Cfr. F. MORONI, Soltanto alla legge.L’indipendenza della magistratura dal 1945 ad oggi, Roma, 2005, 73, nota 51; P.CALAMANDREI, La Costituzione e le leggi per attuarla, in Costituzione e leggi diAntigone.Scrittiediscorsipolitici,LanuovaItalia,1996,152ss.
6 Per una breve ma esaustiva trattazione dei principi fondamentalidell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo, accompagnata dapuntuali riferimenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, v. I Dirittifondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Relazione predisposta inoccasione dell’incontro della delegazione della Corte costituzionale con il TribunalecostituzionaledellaRepubblicadiPolonia,2006,inwww.cortecostituzionale.it.
7Cfr.A.CASSESE,LoStatoelaComunitàinternazionale,inG.BRANCA(acuradi)CommentariodellaCostituzione,Bologna,1975,461ss.
8L. DIOTALLEVI, Il deficit di etica pubblica, in C. COLLICELLI (a cura di), Letransizionisommersedeglianni'90,Catanzaro,2004,73.
Introduzione
3
dunquedacontesticulturalmente,politicamente,egiuridicamenteanche
moltodiversidaquelloitaliano9.
Con ciò si vuole alludere al fatto, che costituiràoggettodi analitico
esamenelprosieguodellatrattazione,chelaCorteCostituzionaleitaliana
– istituzione cui è principalmente, ma di certo non esclusivamente,
demandatalaconcretizzazionedeldatoCostituzionale–èstatachiamata
acompitididifficilemediazionetrailquadrocostituzionale,edivariegati
e dinamici principi provenienti dall’ordinamento comunitario ed
internazionale,avoltepurespecificatidalleinterpretazionidialtreCorti,
di cui l’Italia ha accettato la giurisdizione. Come si vedrà, la Consulta è
andata elaborando strumenti via viapiù affinati, taloraperproteggere i
valoriespressidalpattofondamentaledaun’inaccettabilecompressione,
talaltraperaccettarneunaggiornamentorivitalizzante,conseguentealla
9Problema che inevitabilmente si è presentato anche in sistemi costituzionalieuropei diversi da quello italiano, visto che tutti i principali testi costituzionali delsecondodopoguerracontengonodelledisposizionifinalizzateadaprirel’ordinamentointernoaquellocomunitario.Suquestoversante, loStatoconcui l’esperienzaitalianapresenta le più intense analogie è quello tedesco, in cui l’adattamento al dirittocomunitario è effettuato attraverso una disposizione costituzionale molto simileall’italiano art. 11 Cost. (art. 24 della Grundgesetz), ed il recepimento del dirittointernazionale generale è effettuato con una norma costituzionale corrispondenteall’art.10Cost.(art.25GG).Unicadifferenzarinvenibile,adoggi,èlacircostanzacheinGermania, le norme di diritto internazionale pattizio recepite con legge ordinaria,prendonoancoradaquest’ultima il loro rangonella gerarchiadelle fontinazionale, acausadellamancanzadiunadisposizionetedescaanalogaall’art.117,1°comma,Cost.Inognicaso,sebbeneilBundesverfassungsgericht(TribunaleCostituzionaleFederale)abbia assunto un atteggiamento molto più cauto rispetto alla Corte Costituzionaleitaliana nell’applicazione dei controlimiti, è possibile affermare che è statal’elaborazione giurisprudenziale di queste due Corti ad aver portato diverse CortiCostituzionali di altri Stati europei a limitare il principio del primato del dirittocomunitarioconiprincipi fondamentalidell’ordinamentonazionale.Cfr.F.ANGELINI,Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelleinterazioni interordinamentali, Padova, 2007, 66, nota 102; F. VECCHIO,Primaziadeldiritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effetti asimmetricidell’europeizzazionedeicontrolimiti,Torino,2012,46;A.ALEN,LerelazionitralaCortedi giustizia delle Comunità europee e le Corti costituzionali degli Stati membri, in E.Castorina (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo,Torino,2007,p.192ss.;E.DEWET,H.HESTERMEYER,R.WOLFRUM,TheImplementationofInternationalLawinGermanyandSouthAfrica,Pretoria(Sudafrica),2015,15.
Introduzione
4
ricezionedellepiùestese tuteleprovenientidalladimensionenormativa
internazionaleecomunitaria.
Nonostante il ruolo di filtro che il giudice costituzionale intende
svolgere con la stabile impostazione dualista da esso assunta10– che
inevitabilmente dà ad un confine dai tratti incerti tra l’ordinamento
internoequelliesterni–nonpuòinognicasonegarsichel’atteggiamento
di cautela assuntodallaCorteCostituzionalenell’applicazionedi limiti e
controlimiticostituzionali,haportatol’ordinamentonazionaleacompiere
importanti passi in avanti sul terreno dell’integrazione internazionale e
sovranazionale,garantendoneunosviluppoconformeaquellichesisono
registratinella“SocietàdelleNazioni”.
Prima di procedere con la trattazione, è necessario specificare il
significato di un neologismo che sin d’ora si utilizzerà per dotare di
maggiore linearità e precisione l’esposizione. Se infatti per la Corte
Costituzionale le norme comunitarie non sono “fonte di diritto
internazionale,nédidiritto straniero,nédidirittodei singoliStati”11, ai
fini del presente lavoro – che intende essere un’introduzione all’ampio
tema della funzione limitativa svolta dai principi fondamentali nei
confrontidellediversefontiinternazionaliesovranazionali–ènecessario
talvolta riferirsi alla totalità delle norme esterne che trovano ingresso
nell’ordinamento interno. Pertanto, con l’accezione “ultranazionali” ci si
10Suicaratterifondamentalidelladottrinadualistav.,traglialtri,A.SINAGRA,P.BARGIACCHI,Lezionididirittointernazionalepubblico,Milano,2009,15.
11Corte Cost., sent. 27 dicembre 1973, n. 183, par. 7 della parte in diritto dellamotivazione. Cfr. G. BRUNELLI,Motivazione delle decisioni costituzionali e definizionedelruolodelgiudicecomunenell’applicazionedeldirittocomunitario,inA.RUGGERI(acura di), Lamotivazione delle decisioni della Corte Costituzionale, Torino, 1994, 489.Mentre per un approfondimento circa le diverse ipotesi avanzate dalla Dottrina inmeritoallanaturagiuridicadell’alloraComunitàEuropea,sirinviaaG.CAGGIANO,Ladottrina italiana nella fase costituente dell’ordinamento giuridico comunitario, in E.TRIGGIANI,U.VILLANI,Studisull’integrazioneeuropea:annoVIII,Bari,3,2013,446ss.
Introduzione
5
riferirà d’ora in avanti alle norme indifferentemente provenienti
dall’ordinamentoeurounitarioodaquellointernazionale12.
12Sinoticheiltermineèstatogiàutilizzato,traglialtri, inG.ZAGREBELSKY,LaCostituzionevivente,inStoriaememoria,2006,vol.15,fasc.1,69ss.
6
Capitolo1
GradodioperativitàdiLimitieControlimiti
Costituzionaliinrelazioneallediversecategoriedi
vincoliultranazionalicuièsottopostoilpotere
legislativodiStatoeRegioni
Al fine di giungere ad un sufficiente grado di contestualizzazione
delle decisioni in cui la Corte Costituzionale ha ritenuto di opporre
all’ingresso di norme appartenenti ad altri ordinamenti, i principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale ed i diritti inviolabili
dell’uomo (costituenti limiti anche alla potestà del legislatore
costituzionale 1 ); è doveroso soffermarsi sulle vicende fondamentali
attraversocuilaConsultahaaffermatol’esistenzaditalilimitazioni,ene
haplasmatol’efficacia.
Com’è noto, per rendere applicabili nell’ordinamento nazionale
norme appartenenti ad un altro ordinamento, è possibile riprodurre il
testo delle disposizioni che si desidera recepire in un atto normativo
interno, oppure si può operare un rinvio, che può essere rivolto alle
suddette disposizioni ovvero alla fonte dell’ordinamento che le ha
prodotte2.
Le conseguenze derivanti dal metodo di recepimento seguito sono
profondamente diverse, così come diverso è il rango che le norme
1Nonostantesianalizzerà taleaspettonelseguentecapitolo, convieneprecisaresin da subito che con “potestà del legislatore costituzionale” mi riferisco alprocedimentolegislativoaggravatodicuiall’art.138dellaCostituzione.
2Si tratta della nota distinzioni tra procedimento ordinario di adattamento eprocedimentospecialediadattamento,ediquellatrarinviofissoerinviomobile,perilcui approfondimento si rinvia adA. VIGNUDELLI,Dirittocostituzionale,Torino, V ed.,2010,p.370ss.
CapitoloI
7
ultranazionali rivestono nella gerarchia interna delle fonti una volta
recepite: se infatti tendenzialmente esse dovrebbero assumere il rango
delladisposizionechelerecepisce,sivedràcheinalcunicasiquestononè
ciò che accade3, determinando un diverso modo di operare di limiti e
controlimiticostituzionali.
Dovendo necessariamente distinguere le norme ultranazionali che
trovano ingresso nell’ordinamento nazionale in ragione della loro
provenienza,risultautileseguire loschemadelineatodallaLeggen.131
del 5 giugno 20034, la quale, attuando la disposizione dell’art. 117, 1°
comma, Cost., non solo specifica le diverse categorie di vincoli cui è
sottoposta la potestà legislativa di Stato e Regioni, ma in sostanza
suddivide anche tutti i tipi di norme di altri ordinamenti che trovano
ingressoinquelloitaliano.Inparticolareessaeffettuaunadistinzionetra:
1. TrattatiInternazionali;
2. OrdinamentoComunitario;
3. Accordidireciproca limitazionedellasovranitàdicuiall’art.11
dellaCostituzione;
4. Normedidirittointernazionalegeneralmentericonosciutedicui
all’art.10dellaCostituzione.
Premesso che secondo autorevole dottrina è necessario
ricomprenderenellasuddettaelencazioneanchegliobblighiderivantidal
c.d. diritto derivato 5 , e che l’aver tenuto distinti l’ordinamento
3Cfr.B.CONFORTI,Dirittointernazionale,Napoli,VIIIed.,2010,p.318.4L.5giugno2003n.131,inGazzettaUfficiale,10giugno,n.132.5Cfr.N.RONZITTI, Introduzionealdirittointernazionale,III ed.,Torino,2009,p.
245. La prassi ritiene il diritto derivato entrare automaticamente in vigorenell’ordinamentointerno,solamenteseèildirittoconvenzionaleadaverecosìprevisto.Lostessovaleancheperlesentenzeinternazionali,che,fattaeccezioneperlaCortediGiustizia dell’Unione europea, normalmente non hanno efficacia direttanell’ordinamento interno, dovendo essere lo Stato a prendere i necessariprovvedimentiperl’esecuzionedellasentenza.E’beneprecisaresindasubitochenelprosieguo della trattazione si utilizzerà il termine diritto derivato per riferirsiall’insiemedellenormeemanatedallec.d.fontiprevistedaaccordo,incontrapposizione
CapitoloI
8
comunitario e gli accordidi cui all’art. 11dellaCostituzione apre alcuni
profili problematici 6 , nel prosieguo della trattazione si utilizzerà la
suddettasuddivisioneperl’individuazionedelprecisogradoconcuilimiti
e controlimiti costituzionali operano nei confronti di ogni categoria di
norme ultranazionali che trova ingresso nell’ordinamento nazionale.
L’unica eccezione a tale impianto strutturale, sarà costituito dalla
circostanza di non aver dedicato un paragrafo separato agl’accordi di
reciprocalimitazionedellasovranità,traiqualisidevefarrientraredaun
lato l’ordinamento comunitario, che viene trattato autonomamente7, e
dall’altro la Carta delleNazioni Unite, che viene ad interesse, ai fini del
presente lavoro, solamente per quanto riguarda la vincolatività delle
decisioni della Corte Internazionale di Giustizia, la quale, per il suo
particolare ruolo in tema di interpretazione delle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, sarà trattata nel paragrafo
dedicatoaquest’ultime8.
aldirittoconvenzionale,cherappresentainvecel’insiemedellenormeprovenientidalledisposizioni dell’accordo stesso. Ciò avverrà nei riguardi di qualunque trattatointernazionale, indipendentemente dalla tipologia di sistema giuridico da essodelineato,fintantocheprevedaorganiingradodicrearedirittovincolantepergliStatifirmatari.Infine,siincludononellacategoriadeldirittoderivatoanchelesentenzedeitribunali individuati dai trattati, al pari di quanto fa F. CAPOTORTI, Corso di dirittointernazionale,Milano,1995,168ss.
6Si vedrà che l’art. 11 è stato utilizzato dalla Corte Costituzionale per fornirecopertura costituzionale al diritto comunitario, estendendone la portata rispettoall’intenzione del legislatore costituzionale. Ebbene, vi è chi ha ravvisato nellaformulazionedella suddetta leggedi attuazione la volontàdel legislatoredi collocarel’ordinamento comunitario in una posizione di autonomia rispetto alle altre fontidell’ordinamento internazionale, inmododa far anche tornare l’art. 11nel suo alveonaturale.Cfr.A.CONVERTI,Istituzionididirittodell’Unioneeuropea,Macerata,2005,pp.346ss.
7V.infrapar.2.8V.infrapar.3.
CapitoloI
9
1.IlLimiteCostituzionaleaiTrattatiInternazionali.
Le norme di diritto internazionale pattizio sono di per sé idonee a
vincolare gli Stati, in quanto soggetti dotati di personalità giuridica
internazionale,manon gli individui, chedi tale personalità non sono in
genere forniti 9 . La regola internazionale ha quindi bisogno di una
disposizione di diritto interno per essere vincolante anche per
quest’ultimi, divenendo così una norma che si inserisce nella gerarchia
dellefontidell’ordinamentostatale10.
Indipendentemente dal procedimento di adattamento seguito11, la
norma del trattato deve essere applicata nell’ordinamento interno,
9Così A. MIGLINO, Principi di diritto pubblico, Padova, 2010, 93; I. FEUSTEL,Dirittocomunitarioedirittointernonellagiurisprudenzaitalianaetedesca, inRivistadidirittoeuropeo,1976,p.187,quest’ultimoperòaffermalapidariamentelamancanzadipersonalitàgiuridicainternazionaledell’individuoperchéèsoloapartiredagl’anni’90chequest’ultimodivieneautonomamenterilevanteperl’ordinamentointernazionale,ilquale inizia a punire alcune categorie di crimini particolarmente gravi,indipendentemente dall’ordinamento giuridico nazionale. Sul punto si rinvia a A.CASSESE,P.GAETA,Dirittointernazionale, IIed.,Bologna,2013,pp.207ss.Parimenti,ritengono che il trattato, una volta perfezionato e già primadel suo recepimento, siaimmediatamente vincolante per il legislatore ma non per altri soggetti, A. ANZON, Ipoteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale, Torino, 2002, 224; L. DEBERNARDIN,Gliobblighiinternazionalicomevincoloallegislatore:la“lezione”francese,inDirittopubblicocomparatoedeuropeo,IV,2039.NellostessosensoCassazione,sent.27luglio1964,n.2093.
10Così A.MIGLINO, ibidem; I.FEUSTEL, ibidem; Cassazione, S.U, sent. 21marzo1967,n.631.
11 Il recepimento del diritto internazionale pattizio normalmente avvieneattraversorinvio,contenutoinunaleggecostituzionale,unaleggeordinariaoppureinun semplice atto regolamentare e che generalmente prende la forma dell’ordine diesecuzione. In quest’ultimo caso si haquindi un attonormativo interno che rinvia aduna disposizione esterna, stabilendo che quest’ultima debba essere applicatanell’ordinamento interno così come vive nel suo ordinamento di appartenenza(procedimento speciale di adattamento). Diversamente, il recepimento può avveniremediante riproduzione in un atto normativo interno della disposizione pattizia, cheperòdiverràatuttiglieffettiunadisposizionedidirittointerno,conlaconseguenzacheessa dovrà essere applicata così come vive nell’ordinamento nazionale (c.d.procedimento ordinario di adattamento). Proprio per questa caratteristica,quest’ultimometododiadattamentonondovrebbeessereutilizzatoperlenormeself-executing,chedovrebberoessereinterpretateedapplicateinmodoanalogointuttigliStati ratificanti. Quando però è necessaria un’integrazione da parte della normativa
CapitoloI
10
essendobenpossibile che si generi una situazionedi conflitto con altre
normeinternechedisciplinanolamedesimafattispecie.Perlarisoluzione
ditaliantinomieèovviamentenecessariocomprenderequalesiailvalore
dellenormeinternazionalipattizie–unavoltarecepite–all’internodella
gerarchia delle fonti. Per regola generale, i trattati internazionali
dovrebbero assumere nell'ordinamento interno la medesima posizione
dell'atto che ha dato loro esecuzione12. Questo principio non è però
assoluto,dovendoesserecontemperatoconlenumeroseprevisionidella
Costituzione che mirano a conferire ad alcune norme internazionali
introdotte nell’ordinamento italiano un particolare valore giuridico13. Si
vedràinfatticomenonostantealcunitrattatisianostatirecepiticonlegge
ordinaria,ilrangorivestitonellagerarchiadellefontièsuperioreadessa,
acausadispecifichedisposizionicostituzionali14.
Iniziando dalle norme di diritto internazionale pattizio prive di un
particolare fondamento costituzionale, la Consulta ha da sempre
affermatochecostituiscelimiteallaloroefficaciaildettatocostituzionale
nella sua interezza, con la conseguenza che in caso di incompatibilità è
nazionale, è necessario non solo che l’atto normativo interno riproduca il testo delladisposizione internazionale, ma anche che aggiunga le dovute integrazioni. Infattiquandounadisposizione internazionalepattiziacontienesianormeself-executing chenon,siutilizzaperleprimel’ordinediesecuzione,eperlesecondelariproduzioneconintegrazione,dandovitaadunc.d.procedimentomistodiadattamento.Cfr.P.IVALDI,L’adattamentodeldirittointernoaldirittointernazionale,inM.CARBONE,R.LUZZATO,A. SANTAMARIA, (a curadi), Istituzionididirittointernazionale,IVed.,Torino,2011,158;B.CONFORTI,op.cit.,143.
12Cfr.CorteCostituzionale,6giugno1989,n.323,par.4dellaparteindirittodellamotivazione.
13Cfr. Corte Costituzionale, 22marzo 2001, n. 73, par. 3.1 della parte in dirittodellamotivazione.
14E’benenotaresindasubitochevipossonoesserediversigradidiintensitàdiquesta“coperturacostituzionale”dellenormedeitrattati.InfattisivedrànelprosieguodellatrattazionechelaCorteCostituzionaleharicostruitoilrapportotraCostituzioneetrattati internazionali (l’unico che viene ad interesse in questa sede) in modo nonomogeneo, ponendo cioè come limite all’efficacia dei secondi a volte solamente lenormedi principio della Costituzione, ed altre volte anche le sue normedi dettaglio,nonostante,comesièaccennato, ilnuovoart.117,1°comma,Cost.subordini la leggenazionalealrispettodiqualunquetrattatointernazionale.
CapitoloI
11
ben possibile addivenire ad una dichiarazione d’incostituzionalità della
legge di esecuzione nella parte in cui immette nell’ordinamento norme
con esso incompatibili15. Pertanto, Il limite costituito dai soli principi
fondamentali–caratteristicodellateoriadei“controlimiti”costituzionali,
daannigiàelaborataperl’ordinamentocomunitario,edestesaadalcune
categoriedinormeinternazionalichesitratteranno–nonoperavaperil
diritto internazionale pattizio privo di copertura costituzionale, che
incontrava il benpiùgravoso limitedel rispettodellaCostituzionenella
suainterezza,alparidiunaqualunqueleggeordinaria16.
ConlaLeggeCostituzionalen.3del18ottobre2001siinnovò,trale
altre cose, l’art. 117, stabilendosi che la potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto anche dei vincoli derivanti
dagl’obblighi internazionali 17 , inserendosi pertanto una potenziale
coperturacostituzionaleper lacategoriadeitrattati internazionali18.Per
quanto la portata della “nuova” disposizione, resa operativa dalle
“sentenzegemelle”n.348e349del2007,siastatafortementeinnovativa
inmeritoalrapportotra ledisposizionididiritto internazionalepattizio
recepite con legge ordinaria e le altri leggi di Stato e Regioni di eguale
15L’impossibilità per delle norme di diritto internazionale pattizio di derogareallaCostituzionevenneaffermataapartiredallaSentenzadellaCorteCostituzionale21giugno1979,n.54.Sulmotivopercuièlaleggediesecuzioneadoveresseredichiaratacostituzionalmenteillegittimav.cap.2par.2.2.
16Cfr. Corte Costituzionale, 22marzo 2001, n. 73, par. 3.1 della parte in dirittodella motivazione; F. TESAURO, Tutela del contribuente nel sistema della CEDU, in F.BILANCIA,C.CALIFANO,L.DELFEDERICO,P.PUOTI,(acuradi),Convenzioneeuropeadeidirittidell’uomoegiustiziatributariaitaliana,Torino,2014,369.
17E’ unadellenumerosemodifiche introdottedallabennota “riformadel titoloV”,perilcuiapprofondimentosirinviaaB.CARAVITA,LacostituzionedopolariformadeltitoloV:Stato,RegionieautonomiefraRepubblicaeUnioneeuropea,Torino,2002.
18Autorevoledottrinafanotarecomeilnuovoart.117,1°commaCost.dispongalasuperioritàdiqualunquetrattatointernazionaleenonsolamentediquelliratificati,vistocheladizione“trattatiinternazionaliratificati”,chefiguravaneldisegnodilegge,è stataomessa.Pertanto tale articolodispone la superioritànei confrontidella legge,anchedegliaccordistipulatiinformasemplificata,postoilrispettodellaprevisionedicuiall’art.80dellaCostituzione.CosìN.RONZITTI,op.cit.,242.
CapitoloI
12
rango19, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda i rapporti con la
Costituzione. Infatti, nelle succitate sentenze la Corte Costituzionale
stabilìche lenormedellaCEDU,dasempre inseritenellacategoriadelle
norme internazionali pattizie prive di un particolare fondamento
costituzionale20,purrivestendo,aseguitodellariforma,valoredi“norme
interposte” tra Costituzione e legge ordinaria 21 , continuavano ad
incontrare come limite alla loro immissione nell’ordinamento italiano
qualunquenorma costituzionale22, e non solamentequelle fondamentali
19E’beneprecisarechenellesuccitate“sentenzegemelle”laCorteCostituzionalehaspecificatolaportatadelnuovoart.117riferendosiall’ordinamentodellaCEDU,cuisidevonoestenderelerilevazionichesisonoeffettuateesieffettuerannoneiconfrontidel diritto internazionale pattizio recepito con legge ordinaria, visto chedaun lato èstatalaleggen.848del1955adimmetterlanell’ordinamentonazionale,edall’altrolaCorte Costituzionale ha più volte escluso la sua copertura costituzionale, anche aseguito della riforma del 2001. Cfr. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionalesovranazionale.LaCorteeuropeadeidirittidell’uomo,Milano,2012,p.141,157.
20AncheperquestomotivoènecessarioritenerecheciòcheèstatostabilitodallaCorte Costituzionale nei riguardi della CEDU si possa estendere a tutti i trattatiinternazionali recepiti con legge ordinaria non dotati di copertura costituzionale. InquestosensoB.RANDAZZO,ivi,p.156;N.RONZITTI,op.cit.,p.241.
21DaciòlaCorteCostituzionalefadiscendereilfattocheincasodicontrastoconunaleggeordinariadovràesseredataprevalenzaallanormainterposta,equindiconlanorma stabilita dal trattato immesso nell’ordinamento con legge ordinaria. E’ peròinteressantenotareche laCorteCostituzionaleavevagiàaffermatocon lasentenzan.10del19gennaio1993che le leggidi recepimentohannounaparticolare resistenzaall’abrogazione da parte di leggi di eguale rango successive, per effetto, aggiungeillustre dottrina, di un principio di specialità sui generis. Infatti in via interpretativavenivano già privilegiate le prime sulle seconde, senza che vi fosse l’art. 117 dellaCostituzione a fornire alcuna “copertura sub-costituzionale”. Sul punto cfr. B.CONFORTI,op.cit.,p.329;N.RONZITTI,op.cit,p.240;.Alcuniautorihannoinfattifattonotare come in realtà il fine della Corte Costituzionale è stato quello di arginare latendenza, sviluppatasi all’indomani della riforma, di alcuni giudici comuni alladisapplicazione del diritto interno contrastante con le norme CEDU, e riportare lamateria sotto il proprio controllo. Cfr. A. BULTRINI, “La CEDU nelle sentenze 348 e349/2007dellaCortecostituzionale”,inDirittopubblicocomparatoedeuropeo,2008,p.171ss.;M.L.PADELLETTI,“L’esecuzionedellesentenzedellaCorteeuropeadeidirittiumanitraobblighiinternazionalierispettodellenormecostituzionali”,inDirittiumaniedirittointernazionale,2008,p.349ss.
22Inparticolare laConsultaafferma: «Laparticolarenaturadellestessenorme,diverse siadaquelle comunitarie siadaquelle concordatarie, fa sì che lo scrutiniodicostituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei dirittifondamentaliodeiprincipisupremi,madebbaestendersiadogniprofilodicontrastotra le "norme interposte" e quelle costituzionali» (Corte Costituzionale, 24 ottobre2007,n.348,paragrafo4.7dellaparteindirittodellamotivazione).
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13
di principio. Da ciò, la dizione di “controlimiti allargati” con cui diversi
autori si riferisconoal limitecostituitodall’interodettatocostituzionale,
operante nei confronti del diritto internazionale pattizio non dotato di
coperturacostituzionalediversadaquellafornitadall’art.117,1°comma,
Cost.23.
Un discorso a parte merita l’ordinamento della CEDU, avente la
particolarità rispetto agl’altri trattati internazionali di aver istituito una
Corte(laCorteEDU),dotatadelpoterediprenderedecisionivincolantiin
merito alla violazione, da parte degli Stati firmatari, delle norme della
Convenzionecheessastessaèchiamatainviaesclusivaadinterpretare24.
Inmeritoagli effetti che le sentenzedellaCorteEDUspieganonell’
ordinamento nazionale, è necessario in questa sede limitarsi ad
osservare25chelaCorteCostituzionalenonriscontraalcunalimitazionedi
23Così E. MOTTESE, Corte Costituzionale sentt. 24 ottobre 2007, n. 348 e 349.Obblighi internazionali vs interessi costituzionalmenteprotetti: i controlimiti ‘allargati’,inR.SAPIENZA(acuradi),Dirittointernazionale:Casiemateriali,IVed.,Torino,2013,pp.117 ss. ;T. F.GIUPPONI,Cortecostituzionale,obblighi internazionalie“controlimitiallargati”: che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?, 2007, inhttp://www.forumcostituzionale.it
24Così C. PADULA, La Corte costituzionale ed i “controlimiti” alle sentenze dellaCorteeuropeadeidirittidell'uomo:riflessionisulbilanciamentodell’art.117,co.1,Cost.,inFederalismi.it,n.23,2014,7.Sinoticheisuddettieffettivincolantiderivanodall’art.46dellaCEDU,econsistono,perprassiinterpretativadellaCorteEDU,nellanecessità,per lo Stato la cui legislazione sia da questa dichiarata incompatibile con le normeCEDU, di adottare tutte le misure necessarie per porre fine alla violazione. Cfr. S.VEZZANI, L’attuazionenell’ordinamento italianodelle sentenzedellaCorte europeadeidiritti dell’uomo che rilevano la contrarietà alla Convenzione di situazioni interne diportatagenerale,inL.CASSETTI(acuradi),Diritti,principiegaranziesottolalentedeigiudicidiStrasburgo,Napoli,2012,48ss;V. ZAGREBELSKY,Violazioni 'strutturali' eConvenzione europea dei diritti umani: interrogativi apropositodiBroniowski, inDirittiumaniedirittointernazionale,2008,8.
25Il temaè tutt’oraoggettodivivo interesse indottrina,edhameritatodiversetrattazioni dedicate, pertanto si permetta il rinvio a P. PIRRONE, L’obbligo diconformarsiallesentenzedellaCorteeuropeadeidirittidell’uomo,Milano,2004.Perunabreve ricognizione delle diverse posizioni di dottrina in materia si veda M. FIERRO,L’efficaciadelledecisionidellaCortediStrasburgoneiconfrontideiPaesicontraentichenon sono parte nel giudizio. Elenco di dottrina e schede di lettura, inwww.cortecostituzionale.it.Sultemaèinoltremoltointeressantel’analisieffettuatainE. MALFATTI, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea,Torino, 2013, 114 ss., in cui viene messo in luce, analizzando il c.d. “Caso Dorigo”,
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14
sovranità nell’accettazione della sua giurisdizione da parte dello Stato
italiano26, con la conseguenza che le sue decisioni sarebbero vincolanti
solo relativamente all’interpretazione che esse forniscono delle norme
interposte della CEDU 27 , dovendo «la verifica di compatibilità
costituzionale […] riguardare la norma come prodotto
dell’interpretazione(dellaCorteEDU),non ladisposizione inséepersé
considerata»28.Adognibuonconto,sitengapresentecherimanecompito
dellegislatoreinprimis,edellaCorteCostituzionaleinsecundis,quellodi
espungere dall’ordinamento le norme (ordinarie) interne
inconciliabilmente incompatibili con quelle CEDU, non potendosi
configurarealcunpoteredidisapplicazionedapartedeigiudicicomuni29.
E’ infine opportuno aggiungere che la questione relativa alla diretta
vincolatività delle sentenze della Corte EDU, è stata recentemente
affrontata dalla Corte Costituzionale, che nell’individuare i casi in cui il
giudice comune è tenuto a rispettarne direttamente le statuizioni30, ha
l’effetto che in materia penale le sentenze della Corte EDU rivestono in sede diesecuzionedellapena.
26Si intende, a seguito di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione,effettuataconlaLegge4agosto1955,n.848.
27Cfr.G.REPETTO,L’effettodivincolodellesentenzedellaCorteEuropeadeidirittidell’uomoneldirittointerno:dallariservadibilanciamentoal‘doppiobinario’, inDirittoPubblico,2014,3,1080.
28Cit.CorteCostituzionale, Sent.24ottobre2007,n.348,par.4.7dellaparte indirittodellamotivazione.E’importantenotareche,nelmedesimoparagrafo,laCortehaperòprecisato che laprevalenzadelle sentenzedellaCorteEDUsulla leggeordinarianazionale, non può essere incondizionata, dovendo la stessa Consulta assicurare il“ragionevolebilanciamentotrailvincoloderivantedagliobblighiinternazionali,qualeimpostodall’art.117,primocomma,Cost.,elatuteladegliinteressicostituzionalmenteprotetticontenutainaltriarticolidellaCostituzione”.Sulpuntov.infracap.2,par.3.
29CiòèstatodallaCorteribaditoanchedopoilnuovorichiamoeffettatodall’art.6TUE alla CEDU, inserito con il Trattato di Lisbona. Cfr. G. SCACCIA, «Rottamare» lateoriadeicontrolimiti?, 2013,1,142;L.MARUOTTI,SullaprevalenzadelledisposizionidellaCEDU,rispettoallecontrastantilegginazionali, inwww.giustizia-amministrativa.it,1ss.
30V.cap.2,par.3,nota102.
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15
continuato a far salva l’ipotesi in cui egli non ravvisi un possibile
contrastoconlaCostituzione31.
Indipendentemente dalle tortuose vicende che hanno interessato i
rapportitraordinamentointernoesistemadellaCEDU,sucuisitornerà
in seguito, è possibile concludere che nonostante il nuovo art. 117, 1°
comma della Costituzione abbia conferito un più elevato rango nella
gerarchia delle fonti alle norme di diritto internazionale pattizio in
genere, in merito ai rapporti con la Costituzione la situazione non è
mutata, costituendo l’intero dettato costituzionale ancora un limite alla
suaefficacia32.
1.1.L’eccezionedelConcordatotraStatoeChiesa
Undiscorsoapartemeritanolenormeconcordatarie,ossialenorme
bilateralicon lequali loStatoe laChiesacattolica,ai sensidell’art.7,2°
commadellaCostituzione,regolanoilororapporti.
Primadiprocedereconl’analisidelrangodellenormeconcordatarie,
èbenechesitenganodistintiiPattiLateranensidel1929,resiesecutiviin
Italia con la legge n. 810 del 27maggio 1929, dal c.d. Accordo di Villa
Madamadel1984,ratificatoerecepitocon la leggen.121del25marzo
1985, che si occupa di modificare solamente il Concordato del 192933.
31Corte Cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, par. 4 della parte in diritto dellamotivazione.
32Questa affermazione deve però essere effettuata con una certa cautela perquanto riguarda le norme della CEDU, a causa di quanto si dirà nel prosieguo dellatrattazione(v.infracap.2,par.3).
33E’ utile ricordare che i Patti Lateranensi del 1929 si dicono tradizionalmentecompostidallaConvenzionefinanziaria,dalTrattato,edalConcordato,pertantoèsoloquest’ultimo ad essere stato modificato nel 1984. Può essere inoltre interessantepuntualizzare che da un punto di vista strettamente giuridico la Convenzionefinanziaria costituisce un allegato del Trattato, mentre tra quest’ultimo ed ilConcordato, nonostante abbiano contenuto e finalità profondamente diverse (con ilTrattato lo Stato e la Santa Sede riconoscono reciprocamente l’altrui sovranità eindipendenza,mentreconilConcordatosiregolavanoirapportiiduesoggetti),èstato
CapitoloI
16
Infatti l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che segue, si è
sviluppata relativamente alla disposizione pattizia più risalente, ed è
megliotrattarepiùavantilaquestionedellamisuraincuiciòcheèvalso
per il Concordatodel 1929 si possa estendere all’accordodel 1984, che
come si vedrà presenta tutte le caratteristiche d’un nuovo e diverso
Concordato.
Al fine di dargli una collocazione nella gerarchia delle fonti
dell’ordinamento italiano, è precipuo individuare quale sia la natura
giuridica del Concordato, questione che fu oggetto di un lungodibattito
dottrinale, alla fine del quale prevalse la c.d. tesi internazionalistica,
secondocuiessorappresentauntrattatointernazionalebilaterale34.
Nonostante abbiano natura coincidente, rispetto agl’altri trattati
internazionali la Corte Costituzionale ha sempre dato una collocazione
superiore, nella gerarchia delle fonti, al Concordato. Tale differente
collocazione,più facilmentegiustificataquando ilConcordatoera l’unico
individuatounrapportodicomplementarietàedinscindibilità,cheèstatooggettodellariflessione dottrinale del tempo. Cfr. F. M. MARCHESI, Il concordato italiano dell’ 11febbraio1929,Napoli, 1960, p. 28; M. CAVINO, L. CONTE, Il dirittopubblico e la suaeconomia,2013,p.397.
34Questa tesi è prevalsa sia nell’ambito dell’ordinamento italiano, che in quellodell’ordinamento internazionale. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, la tesiinternazionalisticaèprevalsadopol’entratainvigoredellaCostituzione,acausadellalettura combinata del suo art. 7 e degl’artt. 2 e 12 del Trattato parte dei PattiLateranensi. Per quanto riguarda l’ordinamento internazionale, la tesiinternazionalistica è prevalsa per una serie di ragioni storiche e giuridiche(principalmente la personalità internazionale della Santa Sede, la posizione di paritàassunta dai contraenti, e le regole formali che hanno accompagnato la stipulazionedegliaccordi)nonchéper laprevisionedell’art.3dellaConvenzionediViennadel23maggio1969suldirittodeitrattati(cheèstatarecepitainItaliaconlaleggen.112del12 febbraio 1974, e che pertanto corrobora tale tesi anche per quanto riguardal’ordinamento italiano) secondo cui sono qualificabili come trattati internazionalianchegliaccordistipulatitraStatiesoggettididirittointernazionalediversidagliStati.Per quanto riguarda la prevalenza della tesi internazionalistica nell’ordinamentoitaliano cfr. P. LILLO, L’adattamento dell’ordinamento interno al “diritto pattizio”.Contributoallostudiodellefontideldirittoecclesiasticoitaliano,1992,Milano,p.31;perquanto riguarda l’ordinamento internazionale cfr. F. FINOCCHIARO, Dirittoecclesiastico.Edizionecompatta,IIIed.,2010,Bologna,pp.22-23,cuisirinviaancheperuna sintetica ricostruzione delle diverse posizioni che hanno costituito l’annosaquestionedottrinalesullanaturagiuridicadelconcordato.
CapitoloI
17
trattato ad essere fornito di copertura costituzionale 35 , si basa sul
particolarerinviooperatoaiPattiLateranensi,dall’art.7,2°commadella
Costituzione. In particolare, secondo una lettura che la Corte
Costituzionalehaprogressivamentesviluppatoespecificatoapartiredal
1971, il rinvioalConcordato invigoreè talmentedirettoepuntuale,da
avergli fornitouna collocazionenellagerarchiadelle fonti in tuttoeper
tutto parificata a quella delle leggi costituzionali 36 . Da ciò la Corte
Costituzionalehafattosindasubitodiscenderelacircostanzachel’unico
limiteall’ingressodellenormeconcordatarienell’ordinamentonazionale
è costituito dai principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello
Stato,chenonpossononeancheesseremodificatidaleggicostituzionali37.
Se la Corte Costituzionale è sempre stata chiara nell’affermare che
nei confronti delle norme concordatarie, il limite costituzionale opera
limitatamente ai principi fondamentali dell’ordinamento, essa è stata
invece incertanell’individuazionedei testicheconcretamentegodonodi
talecoperturacostituzionale.Seinfattièfuordidubbiocheledisposizioni
dellaleggeconcuiilConcordatoèrecepito(l.n.810/1929)sianodotate
ditaleparticolarevalenzanellagerarchiadellefonti,oscillanteèstatala
posizione della Corte Costituzionale relativamente alle leggi con cui il
Concordato è stato invece attuato (leggi nn. 847/1929 ed 848/1929).
35Infatti,primadellariformadelTitoloVèsoprattuttosuquestadifferenzachelaCorteCostituzionalefocalizzal’attenzionepergiustificareladiversasistemazionenellagerarchia delle fonti del Concordato rispetto agl’altri trattati internazionali. Cfr.Sentenzadel22marzo2001,n.73,par.3.1dellaparteindirittodellamotivazione.
36In particolare, la prima affermazione inmeritodella CorteCostituzionale si èavutanellasentenzan.30del1marzo1971,nellaqualeèstatuitochel’art.7,2°commadellaCostituzioneha“prodottodiritto”nelrinviarealConcordato.Malaparificazionedellenormeconcordatarieaquelledelleleggicostituzionalisievincechiaramentenellasentenzan.16del7 febbraio1978,quando laCorteha ritenutononassoggettabile areferendum abrogativo la legge di esecuzione dei Patti Lateranensi. Cfr. F.FINOCCHIARO,op.cit.,p.69;E.VITALI,A.G.CHIZZONITI,op.cit.,p.43.
37Cfr.CorteCostituzionale,11dicembre1973,n.175,par.2dellaparteindirittodellamotivazione;G.CASUSCELLI,Nozionididirittoecclesiastico,Torino,Ved.,2015,p.36;E.VITALI,A.G.CHIZZONITI,op.cit.,p.43.
CapitoloI
18
Infattiinunprimomomentodecisedidotaredicoperturacostituzionale
anche lesuddette leggidiattuazione38;successivamenteaffermò l’esatto
apposto, stabilendo che la loro posizione nella gerarchia delle fonti è
quella propria di una qualunque legge ordinaria 39 ; infine, più
recentemente,sembrerebbetornatasuisuoipassi,vistocheinungiudizio
di legittimitàcostituzionaleaventeadoggettolaprimadelledueleggidi
attuazione,individuòcomeparametronelgiudizioisoli“principisupremi
dell’ordinamentocostituzionale”40.
Se la Corte Costituzionale ha assunto un atteggiamento oscillatorio
perquantoriguardalenormediattuazionedelConcordato,lostessonon
può dirsi per quanto riguarda la copertura costituzionale del succitato
Accordo di Villa Madama, che non ha mai messo in discussione. Tale
accordo,chenominalmenteapportamodifichealConcordatolateranense,
nonpuònegarsiessereinrealtàunnuovoediversoConcordato41,acausa
di circostanze non solamente di ordine sostanziale 42 , ma anche e
soprattuttodiordineformale,nelsensochelaleggediratificadelnuovo
Concordato del 1984 prima stabilisce che le disposizioni di quello del
1929 non riprodotte nel suo testo sono abrogate, e poi concretamente
38CiòsievincedalleSentenzedellaCorteCostituzionalen.30,31e32del1971.Cfr.F.FINOCCHIARO,op.cit.,p.70;
39Con la conseguenza che il limite del dettato costituzionale nei loro confrontivale nella sua interezza, incluse le norme del Concordato. Cfr. Corte Costituzionale,sentenzan.1del5gennaio1977,parteindirittodellamotivazione;F.FINOCCHIARO,ibidem;E.VITALI,A.G.CHIZZONITI,op.cit.,p.44.
40Cfr.CorteCostituzionale,sentenzan.16del2febbraio1982;F.FINOCCHIARO,ibidem.
41Alcuni autori si riferiscono all’accordo del 1984 con la denominazione di“Concordato bis”. V. ad esempio R. MARAGLIANO, Chiesa, famiglia, educazione,1985,Firenze,p.87.
42 Già la dottrina del tempo riteneva che quello del 1984 fosse un nuovoConcordatoatuttiglieffetti,perchédiversieranosiaisuoiprincipiispiratorichelesuecaratteristichestrutturali,eprofondeeranoleinnovazionirispettoallalegislazionefinoa quelmomento vigente. Così F.DELGIUDICE, F.MARIANI, Ilnuovoconcordatoa treanni dalla firma, II ed., 1986, Napoli, p. 21, cui si rinvia anche per una sistematicatrattazioneditalidifferenze.
CapitoloI
19
nonneriproducealcuna43.Perquestimotivisièregistrataunadivisione
in dottrina circa la possibilità di far rientrare nella copertura
costituzionale dell’art. 7 anche questo nuovo Concordato44, mentre la
Corte Costituzionale sembrerebbe aver risolto la questione in senso
affermativo, visto che in due diverse pronunce45ha ritenuto di dover
giudicare la costituzionalità della legge di recepimento del nuovo
Concordato, individuando come parametro i soli principi supremi
dell’ordinamentocostituzionale46.
E’ quindi possibile concludere che mentre i trattati internazionali,
unavolta recepiti nell’ordinamento italiano, incontrano come limite alla
loro efficacia il dettato costituzionale nella sua interezza (controlimiti
allargati),lostessononpuòdirsiperilConcordatotraStatoeChiesa,che
a causa della copertura costituzionale fornitagli dall’art. 7 della
Costituzione, incontra come limite di efficacia solamente i principi
supremidell’ordinamentocostituzionale.
2.ControlimitiedOrdinamentoComunitario
Siègiàosservatocomelateoriadeicontrolimiticostituzionalideveil
suo nome47alle limitazioni di sovranità che, seguendo la ricostruzione
43Così E. VITALI, A. G. CHIZZONITI, Diritto ecclesiastico. Manuale breve, 2013,Milano,p.44.
44PerlatrattazionedellediverseposizionidottrinalichesisonoavuteprimachelaCorteCostituzionalestatuisseinmeritosirinviaaF.FINOCCHIARO,op.cit.,p.71.
45CorteCost.,Sentenza12aprile1989,n.203;CorteCost.,Sentenza14gennaio1991,n.13.
46Cfr. F. FINOCCHIARO, op. cit., p. 71; J. PASQUALI CERIOLI, I principi e glistrumentidelpluralismoconfessionale, inG.CASUSCELLI (a curadi),Nozionididirittoecclesiastico,Ved.,Torino,2015,98.
47Parlòperprimodi“controlimitazioni”P.BARILE,IlcamminocomunitariodellaCorte, in Giur. Cost., 1973, 2406 ss. Così P. FARAGUNA, Ai confini della Costituzione.Principisupremieidentitàcostituzionale,Milano,2015,20,nota21.
CapitoloI
20
della Corte Costituzionale, lo Stato italiano ha accettato con l’adesione
primaallaComunitàeuropea,epoiall’UnioneEuropea.
Da un punto vista formale i trattati dell’Unione europea 48 si
presentanocomedeicomunitrattatiinternazionali49,daunpuntodivista
sostanziale,invece,essicontengonoelementichenormalmentenonsono
presenti nei trattati che istituisconoorganizzazioni internazionali, e che
sonotipicidelleorganizzazionifederali50:daunlatocreanonuovefontidi
produzione normativa, che in determinate materie hanno il potere di
emanare atti giuridici a vario titolo vincolanti per gli Stati membri,
dall’altro istituiscono un organo giurisdizionale con competenze “quasi
costituzionali” tanto nell’ordinamento comunitario quanto negli
ordinamentidegliStatimembri51.Visonoquindideiprecetticomunitari,
espressi anche in norme di diritto derivato oltreché convenzionale, che
sono in grado di incidere direttamente sulle situazioni giuridiche
soggettive dei cittadini degli Stati membri52, e che dovrebbero farlo in
48Può essere utile ricordare che i soli trattati attualmente in vigore sono: ilTrattatosull’Unioneeuropea(TUE),ilTrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea(TFUE), ilTrattatocheistituiscelaComunitàEuropeadell’energiaatomica(Euratom),laCartadeidirittifondamentalidell’Unioneeuropea.Lalistaediltestoaggiornatideitrattati in vigore è disponibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties-force.html?locale=it.
49CosìL.DANIELE,Dirittodell’UnioneEuropea,IVed.,2010,p.213-214.S50Cfr.B.CONFORTI,op.cit.,p.334.51CosìE.SCISO,L’attuazionedeldirittocomunitarionellaprospettivadelprimato
della norma comunitaria, in S. P. PANUNZIO, E. SCISO, Le riforme istituzionali e lapartecipazionedell’Italiaall’Unioneeuropea,Milano,2002,p.159-160.
52E’ con la celebre sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, C-26/62, Van Gend en Loos, 5 febbraio 1963 che si introduce per la prima volta ilprincipiodell’ “effettodiretto”dellenormecomunitarie.E’necessarioperòeffettuareuna precisa distinzione tra il concetto di effetto diretto e di diretta applicabilità. Ladiretta applicabilità è un concetto che riguarda atti, e non norme, e indica la lorocapacità di produrre immediatamente effetti giuridici nell’ordinamento nazionale,senza che sia necessario l’intervento di un atto interno. Essa permette quindi didistinguere tra i Regolamenti UE e le Direttive UE, grazie però a delle disposizionicontenuteneiTrattati.L’efficaciadirettaèinveceunconcettochenonèindividuatodallegislatore,bensìdall’interprete,poichéhaadoggettonorme,enonatti.Unanormahaefficacia diretta (prendendo il nome di self-executing) quando è idonea a creareimmediatamentedirittiedoveriincapoaisingoli,maquestaèunaqualitàchediscende
CapitoloI
21
modo uniforme in tutto lo spazio giuridico dell’Unione, cosa che è
assicurata da un lato dal trasferimento di competenza legislativa
effettuatodatuttigliStatimembriconlaratificadeiTrattati53,edall’altro
dalla competenza interpretativa esclusiva della Corte di Giustizia
dell’Unioneeuropea54.
Queste peculiarità dell’ordinamento giuridico che i Trattati
dell’Unione europea delineano, ha portato la maggior parte degli Stati
europei ad aderirvi, nonché ad accettarne le trasformazioni più
importanti, attraverso apposite riforme costituzionali55. Diversamente,
l’Italiasfruttòlacircostanzacheessisipresentanocomenormalitrattati
internazionali,perdargliesecuzioneconilclassicometododell’ordinedi
esecuzione contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica56. Com’è
noto,l’utilizzodiunasempliceleggeordinariaperl’adesionealTrattatodi
Roma57,fuavallatodaunaletturaestensivadell’art.11dellaCostituzione
operata dalla Consulta58; ma se ciò da un lato ha permesso all’Italia di
solamente dalla struttura della disposizione, non da qualità dell’atto in cui essa èincorporata. Cfr.R.BIN,G. PITRUZZELLA,DirittoCostituzionale, XV ed., Torino, 2014,433 ss.; S. NERI, Sulla natura giuridica delle Comunità europee, in Rivista di dirittointernazionale,1964,235.
53 Cfr. A. ZANELLI, G. ROMEO, Profili di diritto dell’Unione europea, SoveriaMannelli, 2002, 41, i quali portano l’attenzione sull’aumento delle materie che neltemposonostateoggettoditrasferimentodicompetenza,sullabasediunaspintaintalsenso di Francia e Germania, piuttosto che dell’Inghilterra, la quale preferisce unprocedimentodiintegrazionemenointenso.
54SisoffermasuquestidueaspettiE.SCISO,L’attuazionedeldirittocomunitario...,cit., p. 162, ponendo però l’attenzione sulla particolarità delle Direttive, chepresuppongonouncertomarginedidiscrezionalitàdel legislatorestatale, cui siponeessenzialmenteunobbligodirisultato.
55CosìR.BIN,G.PITRUZZELLA,op.cit,p.411.56CosìL.DANIELE,Dirittodell’UnioneEuropea,IVed.,2010,p.213-214.57Leggen.1203del14ottobre1957,inGUn.317SOdel23dicembre1957.58Infatti è nella sentenza n. 14 del 7 marzo 1964, quindi 12 anni successiva
all’entratainvigoredeltrattatocheistituiscelaCECA(Comunitàeuropeadelcarboneedell’acciaio)e6anni successivaalTrattatodiRoma(istitutivodiCEEedEURATOM),che la Corte Costituzionale estende la portata dell’art. 11, affermando che esso nonsolamente permette allo Stato italiano di accettare limitazioni di sovranità a certecondizioni,magliconsenteanchedifarloconleggeordinaria(essendoperquestounanormaacontenutoancheprocedurale).
CapitoloI
22
entrarenellaComunitàeaderireaisuccessivitrattatichelamodificavano,
senzadoverdarluogoallegravoseproceduredirevisionecostituzionale,
dall’altrohacreatounostacoloalriconoscimentodelprimatodeldiritto
comunitario su quello interno incompatibile59, concretizzatosi in una
serie di contrasti tra la Corte Costituzionale e la Corte comunitaria60. Il
motivodi taliconflittièd’altrondedaricercarenellamancanza,a livello
normativo, di una compiuta disciplina dei rapporti tra ordinamento
comunitarioenazionale,chenonèstatafornitaneanchedalnuovotesto
dell’art.117dellaCostituzione61.E’statodunqueildialogotraledueCorti
adavere,negl’anni,colmatotalelacuna,nonostanteilpersistentescontro
tra l’impostazionemonistadellaCortediGiustiziaequelladualistadella
CorteCostituzionale62.
Dovendoprescindere inquesta sededall’analisi delle singole tappe
attraversocuisisononeltempoplasmatiidiversiaspetticheriguardano
59CosìL.DANIELE,op.cit.,p.215.60Perun’analisidellediversetappedelcd“camminocomunitario”attraversocui
infinelaCorteCostituzionaleègiuntaalriconoscimentodelprimatoincondizionato,oquasi,deldirittoeuropeo,si rinvia, traglialtri,aU.VILLANI, Istituzionididirittodell’Unioneeuropea,IIed.,Bari,2012pp.372ss..
61Cfr. C. PINELLI, I limiti generali allapotestà legislativa statale e regionale ed irapporticonl’ordinamentointernazionaleecomunitario,inForoitaliano,2001, n.7-8,196 ss; C. PANARA, Ivincoliderivantidall’ordinamentocomunitariocinqueannidopo:quid novi?, in Quaderni Costituzionali, 2006, 4, 797; G. D’ALESSANDRO, Primeimpressioni sull’impatto della costituzionalizzazione del « vincolo comunitario » sullagiurisprudenzacostituzionale, inLe IstituzionidelFederalismo, 2003, 216; P. ZUDDAS,L'influenzadeldirittodell'UnioneEuropeasulripartodicompetenzelegislativetraStatoe regioni, Padova, 2010, 56-57. Tutti concordi nel ritenere priva di innovazioni, perquanto riguarda l’assettodi rapporti tradirittoeuropeoed italiano, il nuovoart.117Cost.,cheinpraticasièlimitatoacostituzionalizzareirisultatigiàraggiuntidallaCorteCostituzionale.
62IlprimissimocontrastotraledueCortirisaleallacelebresentenzaCostac.Eneldel 1964, a partire dalla quale si è registrato un continuo adeguamento della CorteCostituzionale, che si è sforzata di rimanere nelle linee del suo dualismo nonostanteabbia in larga parte ceduto alle posizioni moniste della Corte di Giustizia. In questosensoG.SPERDUTI,DirittocomunitarioedirittointernonellagiurisprudenzadellaCortecostituzionale italiana e della Corte di Giustizia delle comunità europee, in Giur. cost.,1978, 1, 792. Per una compiuta analisi delle sentenze attraverso cui negl’anni si èsviluppato il paradigma monismo-dualismo tra le due Corti, si rinvia a F. VECCHIO,Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali. Effettiasimmetricidell’europeizzazionedeicontrolimiti,Torino,2012.
CapitoloI
23
il rapporto tra diritto comunitario ed italiano, conviene analizzare
solamente l’attualepuntodiarrivo,e limitatamenteagl’aspettinecessari
perporrenellagiustaprospettiva ilgradodioperativitàdeicontrolimiti
costituzionalineiconfrontideldirittocomunitario.
Effetto principale dell’impostazione dualista seguita dalla Corte
Costituzionale,èstatalaricostruzionedeirapportitradirittocomunitario
edirittointernoutilizzandoilcriteriodiripartizionedellecompetenze63:il
diritto interno si “ritrae” nei settori individuati dai Trattati Europei,
facendopostoallenormedi taleordinamento64.Ciòvuoldirechenonsi
configuraunrapportodiordinegerarchicotralenormenazionaliequelle
comunitarie, parte di ordinamenti distinti e quindi slegati dalle logiche
tipiche degl’effetti abrogativi 65 . La norma interna rimane quindi
perfettamente valida anche se mira a disciplinare una materia di
competenzaesclusivadell’Unione66, soloche il giudice,nelloscegliere la
norma da applicare alla fattispecie, avrà il potere-dovere di applicare
quellacomunitaria67.
63Dopo aver provato ad utilizzare il principio cronologico e quello gerarchicosenzasuccesso,vistocheilprimohaincontratolaresistenzadellaCortediGiustizia,edil secondohadeterminatounavalangadiquestioni i costituzionalità che aveva finitoper paralizzare l’efficacia dei regolamenti comunitari. Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA,DirittoCostituzionale,XIed.,Torino,2010,pp.412-413.
64CosìE.SCISO,L’attuazionedeldirittocomunitario…,cit.,p.161.65 Così P. ZUDDAS, L'influenza del diritto dell'Unione Europea sul riparto di
competenzelegislativetraStatoeRegioni,Padova,2010,p.108.66 La Corte di Giustizia delle Comunità europee non gradisce il fatto che
nell’ordinamento nazionale permangano delle disposizioni contrastanti con quellecomunitarie,infattisidesumedallasentenza15ottobre1986,C-168/85,Commissionec. Italia, che nonostante lo Stato membro assicuri la prevalenza della disposizionecomunitariainsedediapplicazione,rimaneincapoallegislatorenazionalel’obbligodiabrogareomodificareladisposizioneinternaincompatibile.CosìA.CELOTTO,L’Italiael’Unioneeuropea,inF.MODUGNO(acuradi),DirittoPubblico,Torino,2012,242-243.
67Cfr. Corte Costituzionale, Sent. 14 giugno1990, n. 285, par. 4.2 della parte indirittodellamotivazione.E’questo ilc.d.meccanismodellanonapplicazionechedeveessere tenuto distinto, sul solo piano concettuale, da quello della disapplicazione. Inparticolare si ha disapplicazione quando entrambe le norme incompatibili sarebberoastrattamente idonee ad essere applicate alla fattispecie, solo che una di esse siriconosce essere viziata, ma non si possiede il potere di annullarla o dichiararne la
CapitoloI
24
Bisognaquindiconcludereche,dopounlungoetravagliatopercorso,
la Corte Costituzionale ha accettato il principio della prevalenza del
diritto comunitario su quello nazionale; tuttavia essa si è ben veduta
dall’accettarlo inmodo incondizionato, gettando sinda subito lebasi su
cuinegl’annisuccessivisisvilupperàlateoriadeicontrolimiti68.
Inparticolare,nellanotasentenzaFrontinilaConsultaaffermòcome
dalle limitazionidi sovranità cui l’Italiaha acconsentito ai sensidell’art.
11dellaCostituzione,nonpossadiscendereil“poterediviolareiprincipi
fondamentalidelnostroordinamentocostituzionale,oidirittiinalienabili
della persona umana”, restando sempre assicurata la “garanzia del
sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità
delTrattatoconipredettiprincipifondamentali”69.
La circostanza per cui la Corte Costituzionale, indipendentemente
dall’evoluzione della sua giurisprudenza circa i rapporti con il diritto
comunitario/europeo, ha ribadito costantemente questa impostazione70,
unita al fatto che posizioni simili sono state nel tempo adottate da un
nullità, pertanto semplicemente si applica quella non viziata; diversamente si hanonapplicazione quando vi è solo una norma applicabile alla fattispecie, perchél’ordinamentocuiappartienel’altratoglieadessarilevanzagiuridica.CosìA.CELOTTO,Le modalità di prevalenza delle norme comunitarie sulle norme interne: spuntiricostruttivi,inRiv.Ital.Dir.Pubbl.Comunitario,1999,6,p.1477,cuisirinviaancheperl’analisi delleplurimeoscillazioni cheha laCorteCostituzionaleha avuto inmerito aquale meccanismo il giudice a quo dovrebbe utilizzare per assicurare la prevalenzadellanormacomunitaria.
68La prima allusione alla presenza di un nucleo di regole imprescindibili, daconsiderare fondamentali per l’ordinamento giurisdizionale italiano, risale allasentenza n. 98 del 27 dicembre 1965 della Corte Costituzionale. Così U. VILLANI, I“controlimiti” nei rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano, in DirittoComunitarioeDirittointerno:attidelseminariosvoltosiinRomaPalazzodellaConsulta20 aprile 2007, Milano, 2008, 496; E. MOTTESE, Tutela multilivello dei dirittifondamentalie teoriadeicontrolimiti. Il sistemaeuropeidiprotezionedeidirittiumaninei rapporti tra corte costituzionale, corte di giustizia e corte europea dei dirittidell’uomo: una integrazione ‘limitata’, disponibile all’indirizzo:http://www.lex.unict.it/crio/foglidilavoro/12010_contributi.pdf,2010,p.6
69Cfr. Corte Cost., Sent. 27 dicembre 1973, n. 183, paragrafo 9 della parte indiritto della motivazione; G. RECCHIA, Osservazioni sul ruolo dei diritti fondamentalinell’integrazioneeuropea,inDirittoeSocietà,1991,4,663.
70CosìU.VILLANI,Istituzionididiritto…,cit.,382ss;G.RECCHIA,ibidem.
CapitoloI
25
elevatonumerodiCortiCostituzionalidegliStatiMembri71,haportatoal
fenomeno che diversi autori hanno denominato “europeizzazione dei
controlimiti”72. Con tale denominazione ci si riferisce alla presenza di
alcune disposizioni all’interno del TUE e del TFUE73che in sostanza
71Gli Stati Membri dell’Unione europea che hanno limitato in modo analogo ilprincipio della primazia del diritto europeo su quello nazionale, sono: Germania,Francia,Spagna,Polonia,RepubblicaCeca,Lettonia.Cfr.F.VECCHIO,op.cit.;T.KRUIS,PrimacyofEuropeanUnionLaw–fromTheorytoPractice, inRitsumeikanLawReviewOnline,no.28,2011, 273.Quest’ultimoinseriscenellasuaelencazioneancheilRegnoUnito, sulla base delle affermazioni rese dalla House of Lords (quando ancora avevacompetenzegiurisdizionali)nellasentenzaReginavSecretaryofStateforTransportexparteFactortamedel1990.Perlaricostruzionedeirapportitradirittoingleseedirittoeuropeo, è interessante soffermarsi sulle affermazioni rese da T. HARTLEY, TheEuropeanunionandbritish sovereignty, in TheEuBill andParliamentary Sovereignty:WrittenandOralEvidence,vol.2,Londra,2010,WrittenEvidencen.9,ilqualeaffermachel’ordinamentoingleseponecomelimiteallaprimaziadeldirittoeuropeosolamentela volontà del Parlamento, il quale non è legittimato dalla Costituzione inglese alimitare la propria potestà legislativa futura. Pertanto in Inghilterra la primazia deldiritto europeo deve essere considerata come una regola interpretativa, che, perquanto forte, vincola le Corti nazionali solamente fintanto che non vi siaun’affermazione contraria del Parlamento. Sulla basedi queste affermazioni del Prof.Hartley,credosiaragionevoleritenerechel’esperienzainglesenonpossaconsiderarsianaloga a quella delle Corti europee che hanno aderito alla teoria dei controlimiticostituzionali,vistocheinquest’ultimanonvieneinalcunmodoadinteresselavolontàdellegislatore.InognicasoerapossibileprefigurarsiunasoluzioneintalsensovistalanotoriaassenzadiunaCostituzionerigidaalverticedellagerarchiadellefontiinglese,dovendosi condividere l’assuntoper cui «l’ideadi unnucleo costituzionale iperrigidoassume senso e contenuto forte nelle sole costituzioni che prevedano una garanziadella loro rigidità» (Cit. S. GAMBINO, Sui limiti alla revisione della costituzionenell’ordinamento italiano, inRevistadeDireitoseGarantiasFundamentais, n° 8, 2010,77,cheasuavoltacitainparteL.PALADIN,Lefontideldirittoitaliano,Bologna,1966,154.
72 Cfr. P. ZUDDAS, op. cit., p. 162; A. RUGGERI, Trattato costituzionale,europeizzazione dei controlimiti e tecniche di risoluzione delle antinomietra dirittocomunitario e diritto interno (profili problematici), in AA. VV., Giurisprudenzacostituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni,2006,Torino,827ss.
73 E’ bene precisare che la dottrina ha iniziato ad utilizzare il termine dieuropeizzazionedei controlimiti,nei confrontidel testodiquellacheavrebbedovutoesserelaCostituzioneeuropea,che,nonostantenonsiamaistataadottata,èinsostanzastata riprodotta, per lo meno riguardo la parte che viene qui ad interesse, nelledisposizionidelTrattatodiLisbona,ratificatodall’ItaliaconlaLegge2agosto2008,n.130.Cfr.A.RANDAZZO,LateoriadeicontrolimitirilettaallalucedelTrattatodiLisbona:un futuro non diverso dal presente?, disponibile all’indirizzohttp://www.diritticomparati.it/2011/02/la-teoria-dei-controlimiti-riletta-alla-luce-del-trattato-di-lisbona-un-futuro-non-diverso-dal-prese.html.
CapitoloI
26
impongonoall’Unioneeuropeailrispettodeglistessiprincipichelateoria
dei controlimiti costituzionali intende proteggere 74 . Ciò ha quindi
determinatounalegittimazionealivelloeuropeodellimitealprimatodel
dirittocomunitario,costituitodaiprincipifondamentalidelleCostituzioni
degli Stati membri, che a sua volta ha portato ad una limitazione della
libertà di manovra fino a quel momento lasciata, con risultati spesso
scadenti,allaCortediGiustizia75.
Pertanto,èpossibileconcluderecheneiconfrontideldirittoeuropeo,
al pari del diritto concordatario, il limite costituzionale opera
limitatamente ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale,
nonostante la qualificazione giuridica delle due fonti sia, almeno
formalmente, quella di accordi internazionali, i quali, generalmente
considerati,nongodonodelmedesimotrattamento.
74Ci si riferisce in particolare all’art. 4, 2° comma TUE, secondo cui “l’Unionerispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identitànazionaleinsitanellalorostrutturafondamentale,politicaecostituzionale…”,edall’art.67 TFUE, che obbliga l’Unione al rispetto dei diritti fondamentali e delle diversetradizionigiuridichedegliStatimembri.Cfr.A.RANDAZZO,ibidem;F.VECCHIO,op.cit.,87.
75CosìA.RUGGERI,op.cit.,p.3,probabilmenteriferendosiallesentenzedeicasiVikingeLaval,perlacuianalisisirinviaaF.VECCHIO,op.cit.,207ss.,cheèfortementecriticodellericostruzioni inesseeffettuatedallaCortediGiustizia, laquale“nonesitaadaggirareprecisiostacolinormativie[…]nonsipreoccupadisottostimare ilvaloredei diritti costituzionali invocati”. Quest’ultimo autore fa però notare come a seguitoprimadellecritichericevute,cheavrebberoportatoallepiùponderatesentenzeOmegae Schmidberger, e poi delle succitate nuove disposizioni introdotte, l’atteggiamentodella Corte di Giustizia è divenuto decisamente più cauto, essendo anche disposta asacrificare l’esigenzadiuniformitàdiapplicazionedeldirittoeuropeo,probabilmenteperchédauncontrastoconleCortinazionalisultemadeidirittifondamentalipotrebbediscendere una sua perdita di consensi e, in un futuro più prossimo, anche dilegittimazione.
CapitoloI
27
3. Consuetudini Internazionali e principi fondamentali della
Costituzione.
L’art. 10, 1° comma della Costituzione rinvia alle “norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute” con una formulazione che,
utilizzando le parole del giudice costituzionale cui se ne deve
l’elaborazione in seno all’Assemblea costituente, dona a tale articolo la
funzione di “trasformatore permanente” di tali norme internazionali
generali in norme di diritto interno76. L’individuazione della concreta
portata di questa disposizione ha negl’anni posto un gran numero di
problematiche, sulle quali è in questa sede possibile soffermarsi solo
limitatamente agl’aspetti strettamente necessari per la completa
comprensionedell’operativitàdellateoriadeilimiticostituitidaiprincipi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale, nei confronti delle norme
di diritto internazionale generale. La principale problematica che tale
disposizione pone all’interprete, è quella relativa all’individuazione di
qualisianolenormedidirittointernazionalegeneralevigenti,cheacausa
della loro natura consuetudinaria sono da considerarsi un fatto sociale
primachegiuridico77.Prescindendoinquestasededall’approfondimento
76Cfr.T.PERASSI,LaCostituzioneitalianael’ordinamentointernazionale,inScrittigiuridici,Milano,1958,429.
77Come fanno notare A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, Lezioni di diritto pubblicointernazionale, Milano, 2009, 129, la Corte Suprema degli Stati Uniti, sent. 1 marzo2005,Roperv.Simmons,haritenutocheleconsuetudini internazionalisiano,primaditutto, un fatto sociale, indipendente dalla volontà individuale,ma nascente da quellacollettiva.Nonostante il richiamoaquesta sentenza si riferisca alla annosaquestionedella vincolativitàdiunanormadidiritto internazionalegeneraleper il c.d.obiettorepersistente,sucuiinquestasedenonèrilevanteindagare,questaaffermazionemetteinluce il fattore che più rende difficile l’individuazione delle norme di dirittointernazionalegeneraledaconsiderarevigenti.Questo“problemadogmatico”,comelodefinisceR.GUASTINI,Lefontideldiritto:fondamentiteorici,Milano,2010,462, lacuisoluzionepresentarilevanticonseguenzepratiche,èmoltodifficiledarisolvereacausadel modo di operare dinamico degl’elementi che, secondo la teoria prevalente,compongonolaconsuetudineinternazionale(v.infranota79).
CapitoloI
28
degl’elementi che caratterizzano la consuetudine internazionale78, può
essereinveceutileindividuaredaqualicircostanzelaCorteCostituzionale
desume esistenza e contenuto di una norma di diritto internazionale
generale:
• Concordedottrinainternazionalistica;
• Numerosiattidilegislazionedeisingoliordinamentistatali;
• Giurisprudenzaconsolidatadeigiudiciinterni;
• Consuetudine più che secolare degli Stati nelle loro reciproche
relazioni.
Da questa elencazione79risulta chiaro che un ruolo fondamentale
nell’individuazionedellenormedidirittointernazionaligeneraleèsvolto
dallostessointerprete,esoprattutto,perquantoriguardal’ordinamento
italiano, dalla Corte Costituzionale, visto che l’ingresso di tali norme
avvienepereffettodiunadisposizionecostituzionale80.
Accanto ai giudici nazionali, però, anche quelli internazionali
contribuiscono attivamente alla ricognizione delle norme di diritto
internazionalegeneralevigenti, infattiautorevoledottrinaosservacome
entrambi contribuiscano alla creazione della c.d. opinio juris sive
78FanotareN.RONZITTI,op.cit.,156,cheèpossibiledistinguereidueelementidiDiuturnitas (da lui definita come la “ripetizione costante di un comportamento dapartedellageneralitàdegliStati”)ediopinioiurisacnecessitatis (da luidefinitacome“la convinzione generale che tale comportamento sia conforme a diritto”) checompongono la consuetudine internazionale, già dalla formulazione dell’art. 38 delloStatuto della Corte internazionale di giustizia. Entrambi gli elementi devono infattiessere presenti affinché si possa dire sorta una norma di diritto internazionalegenerale, e come affermano A. CASSESE, P. GAETA, op. cit., 236, nell’ attività diindividuazionedellenormeconsuetudinarieènecessariooperareconestremacautela;nonsoloacausadelgrannumerodiatticheènecessarioprendereinconsiderazione,maancheperché“nessunodeidueelementipuòessereidentificatoindipendentementedall’altro”.PerapprofondimentisirinviaallasuccitataoperadelProf.Cassese.
79Effettuata nella Sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno 1979, n. 48,paragrafo2dellaparteindirittodellamotivazione,relativamenteallanormadidirittointernazionale generale che assicura l’immunità all’agente diplomatico per la suaattivitàprivata.
80Cfr.P.IVALDI,L’adattamentodeldirittointerno,cit.,158;B.CONFORTI,op.cit.,320.
CapitoloI
29
necessitatis, esercitando un’influenza su tutto l’ordinamento
internazionale81.
Un discorso a parte merita però il ruolo svolto dalla Corte
InternazionalediGiustizia82:dalleopinionidelladottrina83,nonchédalla
prassi giurisprudenziale sviluppatasi a livello internazionale 84 ed
europeo85 di rinviare alle sue decisioni, è possibile notare come le
81Cfr.B.CONFORTI,op.cit.,p.53,ilqualedefiniscedirettamarelatival’influenzaesercitatadalleCortiNazionali,quandoeffettuanoconsiderazioniinterminiequitativinell’ambito del diritto consuetudinario internazionale, perché per quanto possanoessereautorevolirimangonopursempre limitateall’ordinamentodiunsingoloStato;inveceilmedesimoautoreconsideraindirettamapiùincisival’influenzaesercitatadaiTribunaliinternazionali,acausadelcontestosovranazionaleincuioperano.
82E’iltribunaleinternazionaleacompetenzauniversaleistituitodallaCartadelleNazioni Unite nel 1945. La sua giurisdizione è in tutto e per tutto sottoposta allavolontàdegliStati, iqualipossonosottoporvisi:dicomuneaccordoacontroversiagiàsorta; inserendo nei trattati tra loro stipulati delle apposite clausole in tal senso;effettuandoledichiarazionidicuiall’art.36,par.2,lequaliperòhannolaparticolaritàdiobbligareloStatoadaccettarelagiurisdizionedellaCIGperqualunquecontroversiasorgaconglialtriStatichehannoeffettuatolamedesimadichiarazione.Inognicasosinoti che l’accettazione di tale giurisdizione può essere dagli Stati sottoposta aqualunque tipo di limitazione. Attualmente, sulla base dei dati disponibili sul sitointernetufficialedellaCIG,sono72gliStatichehannoeffettuatotaledichiarazione.Cfr.E. Fois, L. Mola, G. Porro , E. Ruozzi, Giurisprudenza della Corte Internazionale diGiustizia: casi scelti, Torino, 2014, 4; S. MARCHISIO, Corso di diritto internazionale,Torino, 2014, 399; A. DEL VECCHIO, I tribunali internazionali tra globalizzazione elocalismi,Bari,2009,37.
83Cfr. G. GAJA, Sul ruolodellaCorte InternazionalediGiustizianell’accertamentodeldiritto internazionaleecomunitario, inF. SALERNO (a curadi), Ilruolodelgiudiceinternazionalenell'evoluzionedeldirittointernazionaleecomunitario:attidelConvegnodi studi inmemoria di GaetanoMorelli organizzato dall'Università di Reggio Calabria:Crotone22-23ottobre1993,Padova,1995;R.Y.JENNINGS,TheRoleoftheInternationalCourt of Justice in the Development of International Environmental Protection Law, inReview of European Community and international environmental law, 1992, 240; B.CONFORTI,op.cit.,p.53;A.DELVECCHIO,ivi,39.
84Fa notare che la prassi di rinviare alle decisioni della Corte Internazionale diGiustizia si è sviluppata anche tra altri Tribunali Internazionali, A. DEL VECCHIO,Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I tribunali internazionali traglobalizzazioneeframmentazione,Milano,2003,223ss.VièaddiritturachiacausadiquestacircostanzaritienepossibilecheinfuturosiriconoscaallaCIGlacompetenzaariceveredaaltreCorti Internazionali,domandepregiudiziali inmeritoall’esistenzadinormedi diritto internazionale generale. Inquesto sensoG.GUILLAME,Thefutureofintnernational judicial institutions, in International and Comparative Law Quarterly,1999,848ss.
85LacircostanzachelaCortediGiustiziadell’UnioneeuropeaavolterichiamiledecisionidellaCorte InternazionalediGiustizia, èper alcuni autori significativadella
CapitoloI
30
affermazioni della CIG esercitino ormai una grandissima influenza
sugl’interpreti che sono chiamati a determinare esistenza e contenuto
delle normedi diritto internazionale generale86.D’altrondequest’ultime
sono tra lenormeche laCorte InternazionalediGiustiziaèchiamataad
applicarequando svolge l’attività di risoluzionedelle controversie sorte
traStati87,esiccomelesuedecisionisonodaconsiderarsivincolantiper
leparti coinvolte88, ègiocoforza tenere inelevatissimaconsiderazioni le
suestatuizioniinmateria89.Perquantoriguardaspecificatamentel’Italia,
inoltre, è stato addirittura affermato dalla Corte Costituzionale che «sul
sua volontà di aderire alla tesi per cui la CIG sia “la sede precostituita perl’accertamentodeldiritto internazionalegenerale” (cit.F.CASOLARI,L'incorporazionedeldirittointernazionalenell'ordinamentodell'Unioneeuropea,Milano,2008,90).Cfr.G.GAJA,SulruolodellaCorteInternazionale,cit.,236ss.;M.MENDELSON,Theformationofcustomary international law, inRecueil des cours de l'Académie de droit international,vol.272,1998,177.
86 Autorevole dottrina fa notare come statuizioni e pareri della CorteInternazionale di Giustizia costituiscano l’opinio juris sive necessitatis della massimaOrganizzazionemondiale,vistocheè lostessoart.92dellaCartadell’ONUadefinirlo“l’organogiudiziarioprincipaledelleNazioniUnite”.CosìB.CONFORTI,op.cit.,53.
87 E’ l’art. 38, lett. b, dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia,contenutonellaCartedelleNazioniUniteequindiratificatodall’ItaliaconlaLegge17agosto1957, n. 848, che individua la “consuetudine internazionale” tra le norme cheessa è chiamata ad applicare, accanto alle convenzioni internazionali ed i principigenerali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. E’ però necessario aggiungere chel’attività di chiarificazione ed evoluzione del diritto internazionale svolta dalla CIG,avvieneancheesoprattuttomediantelasuafunzioneconsultivainfavoredelConsigliodiSicurezzaedell’Assembleagenerale.Cfr.E.FOIS,L.MOLA,G.PORRO,E.RUOZZI,op.cit., 3; V. BARSOTTI, V. VARANO,La tradizionegiuridicaoccidentale: testo ematerialiperunconfrontocivillawcommonlaw,Ved.,Torino,2014,8.Perapprofondimentisuquest’ultimopuntosirinviagenericamenteaP.BENVENUTI,L’accertamentodeldirittomedianteiparericonsultividellaCorteInternazionaledigiustizia,Milano,1985.
88L’art. 59 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia stabilisce che ledecisioni della Corte sono obbligatorie per le sole parti in lite, e limitatamente allasingolacontroversia.IncasodiinadempimentodapartedelloStatosoccombente,l’art.94, 2° comma della Carta delle Nazioni Unite permette all’altra parte di ricorrere alConsiglio di Sicurezza. Cfr. S. MARCHISIO, op. cit., 402. Nonostante la succitataprevisionedell’art.59,spessovienericonosciutaefficaciaanchealdifuoridellasingolacontroversiaallesentenzedellaCIG.PerapprofondimentisirinviaaA.DELVECCHIO,ITribunaliinternazionali…,cit.,39-278.
89Tuttavia è anche necessario riconoscere che in diverse occasioni le soluzionifornite dalla CIG sono state smentite dalla prassi successiva degli Stati (diuturnitas),comeè ad esempio avvenutoperquanto riguarda le spesedelleNazioniUniteper leazioniatuteladellapace(sentenzedel25luglio1974).CosìB.CONFORTI,op.cit.,53.
CapitoloI
31
pianodeldirittointernazionale,l'interpretazionedapartedellaCIGdella
normaconsuetudinariasull'immunitàdegliStatidallagiurisdizionecivile
degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione
particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di
amministrazionie/ogiudicinazionali,ivicompresaquestaCorte»90.
Altra problematica che si è presentata all’interprete all’indomani
dell’entrata in vigoredellaCostituzione, è stataquella relativa al rango
che lenormedidiritto internazionalegeneralerivestononellagerarchia
delle fonti, una volta immesse nell’ordinamento interno per effetto
dell’art. 10, 1° comma, della Costituzione. La tesi che ha prevalso in
dottrina, e che è stata poi accolta dalla Corte Costituzionale91, è quella
secondocuiesseacquisisconoilrangodinormecostituzionali92,essendo
in tutto e per tutto idonee a fondare la dichiarazione di illegittimità
costituzionalediunanormadileggeordinaria,percontrastoindirettocon
l’art.10Cost93.
Nella medesima sentenza in cui la Corte Costituzionale ha per la
prima volta affermato il rango costituzionale delle norme di diritto
internazionalegenerale94,essahaancheaffermatoche“ilmeccanismodi
adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun
modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro
ordinamento costituzionale” 95 . Questa statuizione non è in sostanza
90Corte Cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238, par. 3.1 della parte in diritto dellamotivazione.
91CorteCostituzionale,Sentenza18giugno1979,n.48.92CosìN.RONZITTI,op.cit.,p.233, ilqualenellepagineseguentiestende lasua
analisiancheallenormedijuscogens,cheritienerivestanoilrangopropriodeiprincipisupremi della Costituzione, basandosi sull’atteggiamento assunto dalla Corte diCassazioneinalcunesuesentenze.
93Cfr.CorteCostituzionale,sentenze17giugno1992,n.278e15maggio2001,n.131, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme nazionali cheobbligavanoglistranieriasvolgereilserviziodilevamilitare.
94V.nota92.95Cit.CorteCostituzionale,Sent.18giugno1979,n.48,paragrafo3dellapartein
dirittodellamotivazione.
CapitoloI
32
diversa da quelle già esaminate nei paragrafi precedenti96; tuttavia nel
casodellenormedidirittointernazionalegenerale,laConsultahasolodi
recente mutato il risalente orientamento secondo cui il limite
costituzionale opererebbe limitatamente ai principi fondamentali
dell’ordinamento, solamente nei confronti delle consuetudini
internazionali venute ad esistenza successivamente all’entrata in vigore
della Costituzione 97 . Questa impostazione può dirsi abbandonata a
seguitodellaSentenzan.238del201498,dovendosiormairitenerecheil
limite costituito dai principi fondamentali e dai diritti inviolabili della
persona, operi pienamente nei confronti di qualunque consuetudine
internazionale,indipendentementedaltempoincuièsorta99.
E’ necessario notare che, diversamente da quanto fatto per la
CEDU100, la Corte Costituzionale ha nella succitata sentenza inteso la
96Fattaeccezione,comesièdetto,perlenormedidirittointernazionalepattizio,nei cui confronti vale il limite del dettato costituzionale nella sua interezza, e nonsolamentedeiprincipifondamentali.Lamedesimaaffermazione,mapostaincontrastocon le altre categorie di norme internazionali già esaminate, la si può ritrovare nellasentenzadellaCorteCostituzionale22marzo2001,n.73,par.3.1dellaparteindirittodella motivazione, che però oltre ai principi fondamentali dell’ordinamentocostituzionaleaggiunge,comelimite,i“dirittiinalienabilidellapersona”.
97Cfr.CorteCostituzionale,Sent.18giugno1979,n.48,par.3dellaparteindirittodellamotivazione. Autorevole dottrina spiegava tale soluzionemediante un sempliceragionamento: essendo tali consuetudini internazionali già presenti al momentodell’elaborazione del testo costituzionale, se l’Assemblea Costituente avesse volutoescluderne qualcuna dalmeccanismo di adattamento automatico di cui all’art. 10, loavrebbeespressamentespecificato.Cfr.T.MARTINES,DirittoCostituzionale,acuradiG.SILVESTRI,Milano,2013,81;P.PASSAGLIA,Unasentenza(auspicabilmente)storica:laCortelimital’immunitàdegliStatiesteridallagiurisdizionecivile, inDiritticomparati.it,2014;A.RUGGERI, 'Itinerari'diunaricercasulsistemadellefonti:XVIIIStudidell'anno2014,Torino,2015,538.
98ComesidesumedalfattochelaCorteCostituzionalerigettal’eccezionemossadall’Avvocatura di Stato che si fondava su tale precedente impostazione. Cfr. CorteCostituzionale, Sent. 22 ottobre 2014, n. 238, par. 2.1 della parte in diritto dellamotivazione; E. LUPO, I controlimitiper laprimavolta rivolti versouna sentenzadellaCorteinternazionaledigiustizia,inQuestioneGiustizia,2015,1,65.
99Così E. LUPO, ibidem; P. PASSAGLIA,Unasentenza(auspicabilmente)storica…,cit.;A.RUGGERI,'Itinerari'diunaricercasulsistema…,cit.,537.
100NonostanteperquantoriguardalavincolativitàdellesentenzedelledueCortiinternazionali, la formulazione dell’art. 46 CEDU e dell’art. 94 Statuto ONU siano deltuttoanaloghe.CosìC.PADULA,LaCortecostituzionaleedi“controlimiti”…,cit.,7.
CapitoloI
33
vincolativitàdalledecisionidellaCorte InternazionalediGiustizia, come
un effetto della limitazione di sovranità cui lo Stato italiano ha
acconsentito quando ha ratificato ed eseguito la Carta delle Nazioni
Unite101; per questo nei confronti delle sue sentenze, diversamente da
quantoaccadeperquelledellaCorteEDU,sembrerebberovaleregliesiti
dellateoriadeicontrolimitigiàelaborataperl’ordinamentocomunitario,
visto che il limite costituzionale opera solo relativamente ai principi
fondamentali della Costituzione ed ai diritti inviolabili dell’uomo102. Si
tengaquindibenpresentechelaCorteInternazionalediGiustiziariveste
due ruoli nei confronti dell’ordinamento nazionale: il primo è quello di
soggetto particolarmente qualificato nell’accertamento di esistenza e
contenuto delle norme di diritto internazionale generale; il secondo è
quello di fonte prevista da un accordo di reciproca limitazione della
sovranità,abilitataademanaresentenzevincolantiperloStatoitaliano.
La questione del grado di vincolatività delle sentenze della Corte
InternazionalediGiustiziapresentaunulterioreprofilodiinteresseperil
discorsosuilimitiecontrolimiticostituzionali,chetuttaviasembraessere
passato inosservato in dottrina, probabilmente adombrato dalle altre
macro-conseguenze che la succitata recente sentenza della Consulta ha
determinato. In particolare, la circostanza che le sentenze della CIG,
quandodirimecontroversietraStati,incontrinocomelimitediefficaciai
soli principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale 103 ,
congiuntamenteallacircostanzachetralenormecheessaèchiamataad
interpretare ed applicare vi siano anche i trattati internazionali che gli
101Cfr.CorteCostituzionale,Sent.22ottobre2014,n.238,par.4.1dellaparteindirittodellamotivazione.
102Cfr.CorteCostituzionale,ibidem.103Cfr. Corte Cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238, par. 4.1 della parte in diritto
dellamotivazione.
CapitoloI
34
Stati in giudizio hanno ratificato 104 , apre la strada alla seguente
ambiguità: mentre da un lato le norme dei trattati ratificati dallo Stato
italiano incontranocomelimitediefficacia ildettatocostituzionalenella
sua interezza105 , dall’altro quando la CIG applica le norme di quei
medesimitrattati106lesuesentenzeincontranocomelimiteisoliprincipi
fondamentalidell’ordinamentocostituzionale.Pertanto,seguendoquesto
ragionamento, quelle stesse normedi diritto internazionale pattizio che
nell’ordinamento interno acquisiscono il rango di norme interposte, nel
momentoincuisonointerpretateedapplicatedallaCIGriuscirebberoad
acquisire un valore tale da superare il limite del dettato costituzionale
nella sua interezza, obbligando lo Stato italiano ad adeguare la propria
legislazioneconrevisionecostituzionale107.Nonpuòdirsiconcertezzase
inuncasosimilelaCorteCostituzionalesarebbedispostaarenderepriva
di effetti nell’ordinamento interno la sentenzadellaCIG,ma ritengo che
ciò non avverrebbe poiché non sarebbe direttamente tale sentenza ad
abrogarelanormacostituzionaledidettaglioincompatibile,masarebbeil
legislatore ad esercitare il potere di revisione costituzionale per
adempiervi108. Una risposta certa a tale quesito, in ogni caso, potrebbe
aversi solamente in “situazioni limite”109 , ma sulla cui verificabilità,
104Art.38,lett.a,delloStatutodellaCorteInternazionalediGiustizia.105Circostanzache,comesiègiàdetto,èstataritenutascontatapresumerevisto
chelamedesimaaffermazioneèstatadallaConsultaeffettuataneiconfrontidellaCEDU(vedisupra).Cfr.P.IVALDI,L’adattamentodeldirittointerno…,cit.,159.
106Cosa chepuò fare solamente se tutti gli Stati parte della controversia hannoratificatotalemedesimotrattato.
107Sirilevache,sesivolessefar levasullagiurisprudenzadellastessaCorteperportare alla sua attenzione tale ambiguità, essa deriva dalle ricostruzioni effettuatenellesentenze“gemelle”nn.347/348del2007,edinquelleeffettuatenellasentenzan.238del2014neiriguardidellaCorteInternazionalediGiustizia.
108Talepotere,comesivedrà,nonincontracomelimitelenormecostituzionalididettaglio.
109Sarebbe necessario che in una controversia dinanzi alla CIG, l’Italia venissecondannataacausadiunanormadidirittointernazionalepattizioconfliggenteconunanorma della Costituzione. Solamente in una situazione del genere sarebbe infattipossibile chiedere alla Corte Costituzionale di giustificare la suesposta ambiguità, al
CapitoloI
35
esaminando le circostanze chehannoportato la CorteCostituzionale ad
emanare la sentenza 238/2014 110 , non dovrebbe più essere lecito
effettuarepronostici.
contempo evitando che la questione venga giudicata carente del requisito dellarilevanzaperilgiudizioaquo.
110V.cap.3,par.6.
36
Capitolo2
PrincipiFondamentaliedordinamentointerno:
Considerazionigeneralieprocessuali.
1.IlimitialpoteredirevisionecostituzionaledelloStato.
Nel percorso che porterà ad analizzare le sentenze che hanno
effettivamente applicato limiti e controlimiti costituzionali, è necessario
soffermarsi sull’idoneità dei principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale1,alimitareanchelapotestàlegislativadelloStato,oltreché,
comesièvistosinoadora,l’efficaciadellenormedidirittoultranazionale
che trovano ingresso nell’ordinamento interno. Solamente effettuando
questo ulteriore approfondimento è infatti possibile concludere la
trattazionedituttelediversecategoriedinormelacuiefficaciaall’interno
del sistema giuridico italiano è limitata dai soli principi fondamentali
dell’ordinamentocostituzionale.
In particolare, le ultime tipologie di norme da considerare sono
quelle derivanti dalle Leggi Costituzionali, ossia da quelle leggi che,
essendo state approvate dal Parlamento seguendo il c.d. procedimento
aggravatodi cuiall’art.138Cost., rivestononellagerarchiadelle fonti il
medesimo rango delle norme costituzionali, permettendo quindi al
legislatore di modificare od integrare il dettato costituzionale 2 . La
1Nelprosieguodellatrattazione,quandosinominerannoiprincipifondamentalidell’ordinamentocostituzionale,cisiriferiràimplicitamenteancheaidirittiinviolabilioinalienabili della persona umana, che vengono spesso nominati congiuntamente aiprimi,edacuisidevonoestenderetuttelesuccessiverilevazionichesieffettueranno.
2L’art.138Cost.effettuaunadistinzione tra leggidirevisionedellaCostituzioneed altre leggi costituzionali, essendo finalizzate le prime ad incidere sul testocostituzionale (modificandolo, sostituendolo od abrogandolo), e le seconde ad
CapitoloII
37
previsionediunmeccanismodirevisionepiùstringenterispettoaquello
demandato per l’approvazione della legge ordinaria, rappresenta la
“causadellarigidità”3dellaCostituzioneitaliana,ecircalasuaprevisione
èpossibileaffermareche l’AssembleaCostituentenonabbiaavutoalcun
dubbio 4 . Ciò che invece è oggetto di vivace dibattito sin dagl’anni
immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione, è il
temadeilimitialpoteredirevisionecostituzionale,che,alparidiquanto
falaConsulta5,èoraopportunocontestualizzare,comesièfatto,nelpiù
ampio discorso su limiti e controlimiti costituzionali affrontato nel
capitoloprecedente6.
integrarlo, cioè a disciplinare con una legge del medesimo rango del testocostituzionale una materia che questi non regolava. Così T. MARTINES, DirittoCostituzionale,acuradiG.SILVESTRI,Milano,2013,195;G.PERROTTA,Compendiodidiritto privato, vol. 1, Pavia, 2015, 29. E’ necessario precisare che in dottrina egiurisprudenzaèpiuttostopacifica l’equiparazionedeidue suddetti tipidi fonte-atto,utilizzandosilanomenclaturadiLeggiCostituzionaliperriferirsiadentrambi.E’inoltreinteressante notare come in dottrina sia dibattuto se la Costituzione permetta allegislatore di emanare leggi costituzionali integrative anche al di fuori dai casi in cuiessastessaneprevedal’adozioneperladisciplinadiparticolarimaterie(inparticolareeffettuano tale previsione gli artt. 71, 116, 117 Cost.). Così A. VIGNUDELLI, DirittoCostituzionale, Torino, 2010, 224. Ritengono che le “altre leggi costituzionali”costituiscano un numerus clausus: E. BARUSSO, Diritto Costituzionale, II ed.,Santarcangelo di Romagna, 2008, 53; G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M.VOLPI,DirittoPubblicoComparato,Torino,2004,27ss.
3Cfr. S. M. CICCONETTI, voce “Revisione Costituzionale”, in Enciclopedia deldiritto,XL,1989,135.
4La mancanza di dubbi in sede costituente ha riguardato la sola necessità direnderelaCostituzioneitalianaunaCostituzionerigida,mentreèinvecestatooggettodi discussione il concreto procedimento da prevedere per la suamodifica. Cfr. M. L.MUSERRA, La genesi dell’art. 138 e il contributo dei deputati emiliano-romagnoli allaCostituente, in G. GIORGINI, L. MEZZETTI, A. SCAVONE, (a cura di), La Costituzione"vivente":nelcinquantesimoanniversariodellasuaformazione,Milano,1999,121.
5Cfr.CorteCost.,sent.22ottobre2014,n.238,par.3.2dellaparteindirittodellamotivazione.
6 Per dare un termine unico all’intero campo materiale di applicazione deiprincipifondamentali,vièchiharecentementeaffermatocheindipendentementedallenorme cui essi siano rivolti, «Una sola etichetta può bastare a indicarli ed è“controlimiti”,lemmachelaCorte(costituzionale)impiegatravirgolette,mached’orain avanti sarà ben possibile utilizzare senza specifiche cautele, una volta che è statoacquisitoallessicogiurisprudenzialenonsolodeigiudicicomuni,maanchedellaCortecostituzionale»(M.LUCIANI,Icontrolimitiel’eterogenesideifini,inQuestioneGiustizia,n.1,2015,89).Affermalaormairaggiuntaconvergenzatra leduedirettricicostituite
CapitoloII
38
LaprimasentenzaconcuilaConsultaaffermalapropriacompetenza
a«giudicaresullaconformitàdelleleggidirevisionecostituzionaleedelle
altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi
dell'ordinamentocostituzionale»7,èlan.1146del1988,che,insostanza
accogliendo l’impostazionediMortati8, a suo tempo sciolse diversi nodi
su cui la dottrina si era a lungo soffermata e divisa 9 , soprattutto
affermando che costituiscono principi supremi «tanto i principi che la
stessaCostituzioneesplicitamenteprevedecomelimitiassolutialpotere
di revisione costituzionale […], quanto i principi che, pur non essendo
espressamentemenzionati fraquelli non assoggettabili al procedimento
di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi
daunlatodalladiscussionesuilimitiallarevisionecostituzionale,edall’altrodaquellasui controlimiti all’ingressodellenormeultranazionali, P. FARAGUNA,AiconfinidellaCostituzione. Principi supremi e identità costituzionale, Milano, 2015, 29, che infattiriporta le due questioni alla sola distinzione tra operatività intramoenia dei principisupremi (limiti alla revisione costituzionale) e loro operatività extra moenia(“controlimiti” all’ingresso delle norme internazionali e comunitarie, e si noti che,anche se solamente in riferimento a queste due ultime categorie di norme, questoautoreutilizza,consapevolmente,iltermine“controlimiti”indistintamente).
7Corte Costituzionale, sent. 29 dicembre 1988, n. 1146, par. 2.1 della parte indirittodellamotivazione.
8Cfr.C.Mortati,Istituzionididirittopubblico,1969,1124ss.RavvisachelaCorteCostituzionalerichiamanellasuccitatasentenzaleteoriemortatianedellaCostituzioneinsensomaterialeS.GAMBINO,LarevisionedellaCostituzionefrateoriacostituzionaleetentativi(falliti)di‘decostituzionalizzazione’.Limitisostanzialie‘costituzionemateriale’,in S. GAMBINO,G.D’IGNAZIO, (a curadi),Larevisionecostituzionalee i suoi limiti frateoria costituzionale, diritto interno ed esperienze straniere, Milano, 2007, 77. Ingenerale, si deve infine dire che l’opera diMortati, nonostante siamolto risalente, èancora in grado di fornire delle letture quanto mai attuali dell’ordinamentocostituzionale italiano, come messo in luce da A. CATELANI, CostantinoMortati e leCostituzionimoderne,inDirittoeSocietà,2010,305.
9Prima della pronuncia, una parte della dottrina sosteneva che il potere direvisionecostituzionaledellegislatorenonincontrassealcunlimite,cometestimonialac.d. teoria della doppia revisione, sostenuta da alcuni autori dell’epoca, secondo cuisarebbe stato possibile rivedere la forma repubblicana imposta dall’art. 139 Cost.,semplicemente approvandounaprima leggedi revisione costituzionale abrogativadiquest’ultimoarticolo,epoiunasecondaleggedirevisionecheintroducesseunadiversaformadistato.Cfr.P.FARAGUNA,AiconfinidellaCostituzione…,cit.,30s.;S.GAMBINO,SuilimitiallarevisionedellaCostituzionenell’ordinamentoitaliano,inRevistadeDireitoseGarantiasFundamentais,n°8,2010,61ss.
CapitoloII
39
sui quali si fonda la Costituzione italiana»10. Con questa affermazione,
infatti, la Consulta ha innanzitutto chiarito che accanto a limiti assoluti
espressi, posti direttamente dal testo costituzionale, vi sono dei limiti
assoluti impliciti al potere di revisione11; in secondo luogo ha inserito
entrambi i tipi di limiti nella categoria dei principi supremi
dell’ordinamento costituzionale 12 , già al tempo menzionati in altre
decisioniriguardantinormeultranazionali13.
TuttelequestionidibattuteindottrinachelaConsultaharisoltocon
questasentenza,possonoesseresostanzialmentericondottealpiùampio
problema della superiorità del potere costituente rispetto a qualunque
potere costituito, incluso quello di revisione costituzionale14 . Con la
10Corte Costituzionale, sent. 29 dicembre 1988, n. 1146, par. 2.1 della parte indiritto della motivazione. Con questa affermazione la Corte Costituzionale hadefinitivamentedatoragioneaquellapartedelladottrinacheaffermaval’esistenzadilimiti assoluti impliciti alla revisione, soprattutto sulla base del termine “inviolabili”utilizzato all’art. 2 Cost., accanto ai limitiassoluti espressi, costituito dal solo art. 139Cost. Cfr. S. GAMBINO, ivi, 62-63; A. PIZZORUSSO, Commento dell’art. 139 Cost., inCommentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1981, 736. Sulla differenza tra limitiassolutierelativi,v.infranota11.
11Una delle prime formulazioni del concetto di limite assoluto alla revisionecostituzionale,sideve,inItalia,aMortati,ilqualeteorizzavalapresenzadiun«ordinepubblico costituzionale che si pone come limite assoluto, invalicabile da qualunquedisposizione estranea al corpo della Costituzione e che vi contrasti»(Cito da F.ANGELINI,Ordinepubblicoeintegrazionecostituzionaleeuropea.Iprincìpifondamentalinelle relazioni interordinamentali, Padova, 2007, 73, nota 120.). Limiti relativisarebbero invece quelle disposizioni costituzionali modificabili seguendo ilprocedimento aggravato di cui all’art. 138 Cost. Cfr. T. MARTINES, op. cit., 197; S.GAMBINO,LarevisionedellaCostituzionefrateoriacostituzionale…,cit.,45;I.NICOTRA,Dirittopubblicoecostituzionale,IIed.,Torino,2013,505.
12Cfr.S.GAMBINO,ivi,85.13Cfr.CorteCostituzionale,sent.29dicembre1988,n.1146,par.2.1dellapartein
diritto dellamotivazione. Il fatto che la Corte Costituzionale abbia richiamato le suestesse sentenze in tema di limiti e controlimiti costituzionali, mentre si stavaoccupandodiunaquestione che riguardava solamente l’ordinamentonazionale, è ciòche inevitabilmente induce a trattare il tema dei limiti alle revisioni costituzionalicongiuntamenteconilimitiall’ingressodellenormeultranazionali.
14Ladistinzione trapoterecostituenteepoterecostituitoèoggettodi studiodifilosofi e costituzionalisti a partire dal XVIII secolo, essendo stata teorizzata per laprima volta in E. J. SIEYÈS, Qu’ est-ce que le Tiers État, 1789. Sul piano giuridico, ilpoterecostituentesipuò intenderecome«unpoteredi fatto, tesoall’instaurazionediun nuovo ordine costituzionale» (R. GUASTINI,Le fontideldiritto: fondamenti teorici,
CapitoloII
40
suddettasentenza,infatti,laCorteCostituzionalehachiaramenteavallato
la tesi della subordinazione, prevedendo l’esistenza di limiti assoluti al
potere di revisione costituzionale15, che, chiaramente, rappresenta la
massima espressione, in termini di gerarchia delle fonti, della potestà
legislativa dello Stato. Ma è proprio qui che si rinviene il profilo più
interessantedelladecisione:laConsultahaindividuatolapresenzadiun
nucleo di norme-principio nel testo costituzionale, di valenza superiore
rispetto alle altre norme rinvenibili da un lato nel medesimo testo, e
dall’altronelleleggicherivestonoilmedesimorangonellagerarchiadelle
fonti, delineando in questomodounagerarchiastrutturale(anchedetta
Milano, 2010, 190), che quindi si muove al di fuori di qualunque regola, nonincontrandolimitialsuopoterediversidaquellicheessostessosiponeperseguireuncerto disegno innovatore. Questo potere, in sostanza, è la «fonte di produzione dellenorme costituzionali» (P. BARILE, voce Potere Costituente, in Nuovissimo Digestoitaliano,XIII,1966,444)chesecondoalcuniautorifunctusestcummuneresuo,essendoda quel momento in poi tutti i poteri costituiti, ivi anche quello di revisionecostituzionale, subordinati ad esso (tesi dell’esaurimento del potere costituente);diversamente,secondoaltriautori,comeCrisafulli,sussisteunapienaparificazionetrai due poteri, tale che il potere (costituito) di revisione costituzionale, contenga in séquelmedesimopoterecostituentechehadatovitaallenormecostituzionali(tesidellaprosecuzione del potere costituente nel potere costituito di revisione). Queste due tesivengono dagli autori chiamate in modo differente, a seconda che si ponga l’accentosullaprosecuzioneomenodelpoterecostituentenelpoteredirevisionecostituzionale(come si è appena fatto), o che si ponga l’accento sulla dimensione gerarchica traCostituzioneeleleggidirevisionecostituzionale,interminiquindidisubordinazioneopariordinazione. In realtà la sostanza è la stessa: secondo la prima tesi (quelladell’esaurimento o della subordinazione) la Costituzione pone dei limiti assoluti, siaespressi che impliciti, al potere di revisione, mentre secondo la seconda tesi (quelladellaprosecuzioneopariordinazione)laCostituzioneponesolamentedeilimitirelativitacitialpoteredirevisione.Cfr.S.GAMBINO,SuilimitiallarevisionedellaCostituzione…,cit.,63ss.;F.MODUGNO,Ilproblemadeilimitiallarevisionecostituzionale(inoccasionediuncommentoalmessaggioallecameredelPresidentedellaRepubblicadel26giugno1991), in Giurisprudenza Costituzionale, 1992, 1660 ss. Quest’ultimo autore ritiene“logicamente insostenibile” laseconda tesiesposta (p.1664),mentreperun’opinionein senso contrario si veda G. PALOMBELLA, Costituzione e sovranità: il senso dellademocraziacostituzionale, Bari, 1997,30 ss., che invece ritiene “non siaplausibile” laprimadelletesiesposte(p.33).
15Cfr.S.GAMBINO,ivi,67.
CapitoloII
41
materiale,osostanziale)parallela,ed inuncertosensosovrapposta,alla
classicagerarchiaformale16.
Il fondamento di un tale rapporto gerarchico 17 , interno alle
medesime norme di rango costituzionale, dovrebbe quindi essere
ricercato,peropinionedelloscrivente,nelpoterecostituente,chefunctus
estcummuneresuo18,echequindideveesserericonosciutointuttalasua
inviolabilità, come cristallizzato in quei principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale che la Consulta si è prefissata di
custodire.
Indefinitiva,ancheperlenormedirangocostituzionaleprodotteda
fonti dell’ordinamento interno, non è possibile intaccare i principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale. Ciò è stato ribadito da
ultimo19 nella già citata sent. 238/201420 , in cui la Corte ha anche
effettuatounaricognizionedituttelenormecheincontranocomelimitiai
proprieffettiisolisuccitatiprincipifondamentali21,edicuisièaquesto
puntocompletatal’analisi.
16Così S. BARTOLE, La Corte pensa alle riforme istituzionali?, in GiurisprudenzaCostituzionale,1988,5571ss.;S.GAMBINO,ivi,88.
17Siabenchiarochenoncisistaquiriferendoalfondamentogiuridicosullacuibase la Corte Costituzionale ha delineato la suddetta gerarchia strutturale, poichéquest’ultime«(adifferenzadellegerarchiedellefontiedellegerarchiedicompetenza)sono completamente nella disponibilità degli organi dell’interpretazione edell’applicazione del diritto» (Cit. G. TARELLO, L’ interpretazione della legge, Milano,1980,324).CosìS.BARTOLE,ivi,5573.
18V.supranota14.19 E’ possibile rinvenire una precedente affermazione della medesima
impostazionenellasentenzadellaCorteCostituzionale24aprile2002,n.134,par.4.3dellaparteindirittodellamotivazione.
20V.supracap.1,par.3.21Cfr.CorteCostituzionale, sent.22ottobre2014,n.238,par.3.2dellaparte in
dirittodellamotivazione.
CapitoloII
42
2. La Tecnica processuale di applicazione di limiti e controlimiti
costituzionali.
Conclusa la disamina delle diverse categorie di normenazionali ed
ultranazionali che incontrano come limiti di efficacia i soli principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale22, è giunto il momento di
analizzare quali siano le tecniche processuali attraverso cui la Consulta
rendetalilimiticoncretamenteoperanti.
Posto che non ci si soffermerà sui meccanismi attraverso cui essa
sindaca leLeggiCostituzionali,poichétrattandosidiattinazionaliche la
Corteha fattorientrarenellapropriasferadicompetenza interpretando
inmodoestensivol’art.134Cost.23,ilgiudiziodilegittimitàcostituzionale
nonpuòcheatteggiarsiinmododeltuttoordinarioneiloroconfronti;nel
prosieguodellatrattazionenonsiseguiràl’impiantostrutturaleadottato
nelcapitoloprecedente,poiché,nell’ambitodellecategorielìenucleate,è
qui sufficiente distinguere tra diritto internazionale particolare recepito
medianteordinediesecuzione24,edirittointernazionalegenerale.
E’ tuttavia necessario rilevare che la distinzione tra norme
eurounitarie e norme internazionali rimane rilevante, anche se
22Siricordichetraquestenondeveessereannoverata lacategoriageneraledeitrattati internazionali che, esclusi i soli Patti Lateranensi, incontrano come limite ildettatocostituzionalenellasuainterezza(v.supracap.1,par.1).
23 Cfr. S. GAMBINO, Sui limiti alla revisione della Costituzione…, cit., 68; M.DOGLIANI,Lasindacabilitàdelleleggicostituzionali,ovverola‘”sdrammatizzazione”deldirittocostituzionale,inLeRegioni,1990,783ss.;CorteCost.,sent.29dicembre1988,n.1146.
24Non viene qui in considerazione il diritto convenzionale recepito medianteriproduzione in una legge nazionale, poiché, come si è già detto, tale metodo diadattamento rende le norme internazionali delle norme interne a tutti gli effetti (v.supracap.1,par.1,nota11)e,inognicaso,gliunicitrattatiinternazionaliilcuidirittoincontra come limite di efficacia i soli principi fondamentali dell’ordinamentocostituzionale,sonostatirecepitimedianteordinediesecuzione.
CapitoloII
43
marginalmente, relativamenteadunsingoloprofilo25.E’ormaiassodato
che,diversamentedaquantoaccadeperildirittointernazionale(generale
oparticolare), ilpoteredidisapplicazione(rectius,nonapplicazione)dei
giudicicomuniportalaleggeordinariainternacontrastanteconildiritto
eurounitario, a non dover essere dichiarata costituzionalmente
illegittima26. Ciò fa sì che lo scrutinio della Consulta, in merito alla
compatibilità della normativa europea alla Costituzione, possa aversi
solamente qualora costituisca oggetto dell’ordinanza di rimessione, e
quindidelgiudizio,lanormaeuropeastessa.Lostessononpuòperòdirsi
per le norme internazionali, le quali possono prevalere sulle norme
internecontrastantisolamenteaseguitodiunapronunciachenedichiari
l’illegittimità costituzionale. Pertanto, la Corte Costituzionale potrebbe
bentrovarsiunanormainternazionaleincompatibileconlaCostituzione,
comeparametronelgiudiziodicostituzionalità,enoncomesuooggetto27.
Ebbene, la Corte Costituzionale ha affermato che anche in sede di
giudiziodicostituzionalitàdiunaleggeordinaria,neiconfrontidinorme
internazionali che integrano il parametro di cui all’art. 117, 1° comma,
Cost.,ènecessarioverificarelaconformitàaCostituzionediquest’ultime,
«per evitare il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata
incostituzionaleinbaseadun'altranormasub-costituzionale,asuavolta
in contrasto con la Costituzione»28. A questo punto sarebbe legittimo
25Inquestasedeladistinzionenonvieneadinteressepoiché–nonostante,comesiègiàaccennato,sièormaiaffermatal’ideachel’ordinamentoeuropeoelenormedaesso provenienti non appartengano alla sfera del diritto internazionale, costituendopiuttostounordinamentoa sé– ciò chequiviene in rilievoè solamente ilmetododiadattamentoattraversocuiillegislatoreharecepitolenormeultranazionali.
26Cfr. G. BRUNELLI, Motivazione delle decisioni costituzionali e definizione delruolodelgiudicecomunenell’applicazionedeldirittocomunitario,inA.RUGGERI(acuradi),LamotivazionedelledecisionidellaCorteCostituzionale,Torino,1994,473ss.
27Poiché la questione prospettata nell’ordinanza di rimessione riguardava ildiverso profilo della incompatibilità della norma interna (ordinaria) con la normainterposta,enondell’incompatibilitàdiquest’ultimaconlaCostituzione.
28Corte Cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 348, par. 4.7 della parte in diritto dellamotivazione. Anche se la sentenza è specificatamente riferita alle norme CEDU, non
CapitoloII
44
chiedersiseletecnichedecisoriechecisiaccingeadesaminare,possano
essere adottate anche qualora la norma internazionale costituisca
parametrodelgiudiziodicostituzionalitàenonilsuooggetto29,maprima
diaffrontarequestaproblematicaèinevitabilmentenecessariointrodurre
lesuddettetecniche.
Infine, per quanto specificatamente riguarda le modalità con cui i
“controlimiti allargati” sono resi operativi dalla Corte Costituzionale nei
confrontidelsistemaCEDU,ènecessariorinviareildiscorsoallafinedel
presente capitolo,dopoche sarà stata trattataneldettaglio la riservadi
bilanciamento che, come si è accennato nel capitolo precedente, la
ConsultasièassegnatanellavalutazionedeldirittoCEDU.
2.1. Diritto internazionale particolare recepito mediante ordine di
esecuzione
Imeccanismi processuali che si stanno per esporre si applicano al
DirittoConvenzionaledelleseguentifonti:
• Trattatisull’Unioneeuropea
• CartadelleNazioniUnite
• ConcordatotraStatoeChiesa
Infatti, per i motivi già esposti, questi sono gli unici trattati che, o
perché dotati di una particolare copertura costituzionale, o perché
costituisconoaccordidireciprocalimitazionedellasovranità,incontrano
come limite alla loro efficacia solamente i principi fondamentali
sussistono motivi che inducano a ritenere tale previsione non si estenda anche allealtrenormedidirittointernazionalepattizio.
29InquestosensoCorteCost.,sent.26novembre2009,n.311,par.6dellaparteindirittodellamotivazione.NonostantelesuddetteaffermazionisianostateeffettuateneiriguardidellesolenormeCEDU,nonsembraillogicoritenerechelaCorteriferiscasimiliaffermazioniancheallenormedidirittointernazionalepattizioingenere.
CapitoloII
45
dell’ordinamento costituzionale. Tuttavia, è necessario precisare che i
meccanismi che si stanno per introdurre, sono quelli da seguire per
invalidarelenormedituttiitrattatiinternazionalicuil’ordinamentosiè
adattato mediante ordine di esecuzione, e quindi anche quelli nei cui
confronti il parametro di giudizio può essere costituito da qualunque
normacostituzionale.
Tornandoaitresuddettitrattati,datoperscontatocheneigiudizidi
costituzionalità che li riguardano possono essere impiegati come
parametrisolamenteipiùvoltemenzionatiprincipifondamentali,ciòche
può creare qualche incertezza è l’individuazione della precisa
disposizione che, da un punto di vista formale, costituisca oggetto del
giudiziodicostituzionalità.
Per fare ciò, è innanzitutto necessario rifarsi alle più immediate
conseguenzedella dottrina dualista30, cui, come si è detto, ha aderito la
Corte Costituzionale: le norme derivanti dai trattati internazionali
divengono applicabili nell’ordinamento interno per il solo tramite
dell’ordine di esecuzione31. Ciò è vero tanto per il diritto convenzionale
quantoperquelloderivato,chesenell’ordinamentodiappartenenzasono
delle fonti-atto, dalla prospettiva dell’ordinamento interno rimangono
dellefonti-fatto32,lecuinormesonoperciòinidoneeadessereconosciute
in via diretta dal Giudice delle leggi33. Indicando però, nell’ordinanza di
30 Secondo cui, lo si ricorda, «il diritto internazionale e quello internocostituiscono due sistemi giuridici originari ed autonomi, separati e distinti» (P.IVALDI,L.SCHIANODIPEPE,L’adattamento, inF.PREITE,A.GAZZANTIPUGLIESEDICROTONE,(acuradi),Attinotarili.Dirittocomunitarioeinternazionale,vol.1,Torino,2011,202,nota6).
31Cfr. P. IVALDI,L’adattamentodeldiritto internoaldiritto internazionale, inM.CARBONE, R. LUZZATO, A. SANTA MARIA, (a cura di), Istituzioni di dirittointernazionale, IV ed., Torino, 134-135; Corte di Cassazione, sent. 27 luglio 1964, n.2093;Cass.,S.U.,sent.21marzo1967,n.631;Cass.,S.U.,sent.22marzo1972,n.867.
32Cfr.R.BIN,G.PITRUZZELLA,op.cit.,302;T.MARTINES,op.cit.,28ss.33LaCorteCostituzionale è infatti chiamataa giudicare solo sulle «controversie
relativeallalegittimitàcostituzionaledelleleggiedegliatti,aventiforzadilegge,delloStatoedelleRegioni»(art.134Cost.),equindisolodelle fonti-atto,enonanchedelle
CapitoloII
46
rimessione,lafonte-attointernacherecepiscelanormadell’ordinamento
esternodellacuicostituzionalitàsidubita(i.e.laleggecontenentel’ordine
di esecuzione), formalmente si fa divenire quest’ultima l’oggetto del
giudizio,mentre sostanzialmente è la disposizione pattizia ad esserlo34.
Sulla base di questo ragionamento, infatti, la Corte ha stabilmente
dichiarato ammissibile la «denuncia di illegittimità costituzionale della
leggeordinariadiratificaedesecuzionediuntrattatointernazionale,con
riguardoaspecifichedisposizionideltrattatostesso»35.Questaformulaè
utilizzataanchepergliatti (rectius, i fatti)didirittoderivato36, comead
esempiosentenzedellaCIGoregolamenticomunitari, soloche inquesti
casièinoltrenecessarioosservareleseguentiaccortezze:ladisposizione
deltrattatoneicuiriguardisidenuncialaleggediratificaedesecuzione37,
deve essere quella da cui si ricava la vincolatività dell’atto che si vuole
rendereoggettodelgiudiziodicostituzionalità38;l’attoinquestionedeve
fonti-fatto.Cfr.L.MEZZETTI,Dirittocostituzionale.Manualebreve,Milano,2013,568;R.BIN, G. PITRUZZELLA, op. cit., 441-442; S. M. CICCONETTI, Lezioni di giustiziacostituzionale,Ved.,Torino,2014,22-23.
34Cfr.R.BARATTA,Dirittointernazionaleprivato,Milano,2010,87.35CorteCostituzionale,sent.27dicembre1973,n.183,par.2dellaparteindiritto
dellamotivazione,riferendosiall’ordinamentocomunitario.Peranalogheaffermazionieffettuate relativamente alle disposizioni del Concordato si veda Corte Cost., sent. 2febbraio1982,n.18;mentreperquantoriguardalaCartadelleNazioniUnitesirinviaallasent.22ottobre2014,n.238.
36Perl’esattaportataquiassegnataaltermine,v.supracap.1,par.1,nota537Sifacciamoltaattenzionealfattochesiparladi“leggediratificaedesecuzione”
solamenteperché l’Italiaèsolita inserire l’autorizzazionealla ratificadicuiall’art.80Cost. e l’ordinedi esecuzionenellamedesima legge,ma se così non fosse sarebbedadenunciare l’illegittimità della sola disposizione contenente l’ordine di esecuzione, enon anche quella contenente l’autorizzazione alla ratifica. La Cassazione infattidistingue nettamente tra gli effetti della ratifica e quelli dell’ordine di esecuzione,essendoriconducibilisolamenteaquest’ultimoquellicherendonoapplicabililenormepattizienell’ordinamento interno.Cfr.Cass., S.U,17aprile1972,n.1196, inRivistadidirittointernazionaleprivatoeprocessuale,1974,75.
38Ad esempio per quanto riguarda le sentenze della CIG ci si dovrebbe riferireall’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, mentre per quanto riguarda i regolamenticomunitariall’art.288delTFUE.PerlaCartadelleNazioniUnitecfr.CorteCost.,sent.22ottobre2014,n.238;PeriregolamentiUEcfr.CorteCost.sent.18dicembre1995,n.509, incui laCorteharibadito l’impossibilitàdisindacaredirettamente iregolamenticomunitari, implicitamenteammettendocheavrebbepotuto farloqualora il giudicea
CapitoloII
47
essereindividuatoneisuoiestremiedeffetti39.Naturalmente,inossequio
alprincipiodi corrispondenza fra chiestoepronunciato,daunpuntodi
vista formale l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità sarà riferita
all’articolodella leggedi recepimentocontenente l’ordinediesecuzione,
ma, per ovvi motivi, si tratterà di una sentenza di illegittimità parziale,
infattiilsuddettoarticoloèdichiaratoincostituzionalelimitatamentealla
parte in cuidà esecuzionealla specificadisposizionepattizia che, daun
punto di vista sostanziale, è stata oggetto del giudizio (c.d. sentenza di
illegittimità parziale testuale), ed eventualmente anch’essa solo nella
parte in cui determina l’ingresso nell’ordinamento interno di una certa
norma(c.d.sentenzadiillegittimitàparzialeinterpretativa)40.
Un’ultimaprecisazionedeveessereeffettuataperquantoriguardail
solodiritto,convenzionaleederivato,dell’Unioneeuropea,acausadella
competenzaesclusivadellaCortediGiustizia(CGUE)apronunciarsiinvia
quo avesse impugnato la legge contenente l’ordine di esecuzione, e non solamente ilregolamentocomunitario.Inognicaso,èlogicoritenerecheperannullareglieffettidiun regolamento comunitario, cosa allo stato attuale mai accaduta, sia la norma delTFUE che lo rende vincolante a dover completare il riferimento al solo ordine diesecuzione.
39Ciòsipuòdesumeredallaformula,cheorasirichiamaafiniesemplificativi,concui la Corte Costituzionale ha nel dispositivo della sent. 22 ottobre 2014, n. 238,dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848(Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite,esclusivamentenellaparteincuiobbligailgiudiceitalianoadadeguarsiallapronunciadella Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone dinegare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero checonsistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili dellapersona».
40M.BELLOCCI,T.GIOVANNETTI,IlquadrodelletipologiedecisorienellepronuncedellaCortecostituzionale,inwww.cortecostituzionale.it,2010,12-13.Perunesempiodisentenzadi illegittimitàparziale testualeneiconfrontidiun trattato internazionalesivedalasentenzadellaCorteCostituzionale6maggio1985,n.132(v.cap.3,par.2);perun esempio di sentenza di illegittimità parziale interpretativa nei confronti di untrattatointernazionalesivedalasentenzadellaCorteCostituzionale2febbraio1982,n.18(v.cap.3,par.1).
CapitoloII
48
pregiudiziale sulla sua interpretazione e validità41. Limitando l’analisi al
solo profilo che in questa sede viene ad interesse 42 , la suddetta
competenzafasìchequaloraoggettodelgiudiziodicostituzionalitàfosse
una norma di diritto europeo, e qualora sussistesse un dubbio sul suo
significato ed effetto43, sorgerebbe l’obbligo per il giudice nazionale di
ultima istanza di sollecitare in via pregiudiziale una pronuncia
interpretativa della CGUE44. Fino a tempi recenti tale obbligo poteva
essere adempiuto esclusivamente dal giudice rimettente, a causa della
stabileritrosiadellaCorteCostituzionaleadeffettuareleistessailrinvio
algiudicecomunitario45,tuttaviagiàapartiredal2008perigiudiziinvia
41Cfr. Art. 267 TFUE;M. DE LONGIS,LecompetenzedellaCortediGiustiziadell’Unione Europea, 2011, in www.duitbase.it, che in merito distingue tra rinviopregiudiziale d’interpretazione e rinviopregiudiziale di validità.Si precisa inoltre che,per definizione, il rinvio pregiudiziale di validità è riservato ai soli atti di dirittoderivatodell’Unione.
42PerunatrattazionecompletadelprocedimentopregiudizialedinanziallaCortedi Giustizia dell’Unione europea si rinvia a E. D’ALESSANDRO, Il procedimentopregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di Giustizia. Oggetto ed efficacia dellapronuncia,Torino,2012.
43Sullabasedellagiurisprudenzaeuropea,sipuòaffermarechesonodueicasiincui si ritienesuperfluo l’adozionedel rinviogiudizialedapartedelgiudicenazionale:quandolaletteradellanormaeuropeanonlasciadubbicircalasuaapplicabilitàalcasoconcreto(teoriadell’attochiaro);quandolaCortediGiustiziasiègiàpronunciatasuuncaso analogo, tale per cui le conclusioni ivi raggiunte possono ragionevolmenteestendersialcasoinoggetto.Comunque,seanchealricorrerediquestecircostanzeilrinvio venisse comunque effettuato, non vi sarebbe alcuna irregolarità. Così, A.DENUZZO, La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nella vicenda dei marchiterritoriali pubblici di qualità per la valorizzazione dell’economia rurale, inwww.giurcost.org,pp.7-8;CortediGiustiziadell’Unioneeuropea,sentt.6ottobre1982,C-283/81;26marzo1963,C-28-30/62;11settembre2008,C-428-434/06.
44Cfr.E.D’ALESSANDRO,Ilprocedimentopregiudizialeinterpretativo…,cit.,6-7.45Questaritrosiaerasostanzialmentegiustificataconleprofondedifferenzeche
sussistonotrailruolochenell’ordinamentoèaffidatoallaCorteCostituzionalerispettoagl’altri giudici nazionali, tale da non renderla, sempre secondo la sua lettura, unsoggetto abilitato dall’ex art. 177 TCEE (ora 267 TFUE) ad effettuare tale rinviopregiudiziale.Diconseguenza,seunavoltainvestitadellaquestionedicostituzionalità,la Corte avesse ritenuto necessario l’esperimento del rinvio pregiudiziale alla CGUE,restituivaatalfinegliattialgiudiceaquo,cheeventualmenteavrebbepotutosollevarenuovamente la questione di costituzionalità una volta pronunciata sentenzainterpretativa. Cfr. B. GUASTAFERRO, La Corte Costituzionale ed il primo rinviopregiudiziale inungiudiziocostituzionale invia incidentale:riflessionisull’ordinanzan.207del2013,2013,inwww.forumcostituzionale.it,1;CorteCost.,sent.23marzo1960,
CapitoloII
49
principale46,einfinedal2013perigiudiziinviaincidentale47,laCorteha
rivedutolasuaposizione48.Sipuòpertantoconcluderecheneigiudizidi
costituzionalità aventi ad oggetto il diritto dell’Unione europea,
diversamentedaquantoaccadeperilConcordatoelaCartadelleNazioni
Unite 49 , è necessario osservare l’ulteriore passaggio del rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che in ogni caso può ormai essere
eseguitodirettamentedallaCorteCostituzionale.
E’orapossibileaffrontarelaproblematicacuisièaccennatoall’inizio
delparagrafo,relativaallapossibilitàchelaCorteCostituzionaledichiari
l’illegittimitàdelladisposizioneinternazionalepattizia,insededigiudizio
di costituzionalità della legge ordinaria nei suoi confronti (rectius, nei
confrontidell’art.117,1°comma,Cost.,comeintegratodalladisposizione
internazionaleaventevaloredinormainterposta).Siricordicomequesta
evenienza siapossibile solamenteper lenormedidiritto internazionale
pattizio non appartenenti all’ordinamento eurounitario, visto che per
quest’ultimo è previsto il potere di disapplicazione (rectius, non
applicazione)delgiudicecomune.Dunque,nelcasoincuiilgiudiceaquo
n.13,par.1dellaparteindirittodellamotivazione;A.DENUZZO,op.cit.,2;F.SALMONI,LaCortecostituzionale,laCortedigiustiziadelleComunitàeuropeeelatuteladeidirittifondamentali, in P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA (a cura di), La Cortecostituzionale e le Corti d’Europa. Atti del Seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31maggio–1giugno2002,Giappichelli,Torino,2003,300ss.
46L’ordinanzan.103del2008èstatalaprimaconcuilaCorteCostituzionalehadisposto direttamente il rinvio pregiudiziale alle CGUE, giustificando però questaeccezione, nella precedente sent. n. 102/2008 facendo leva sulla circostanza chetrattandosi di un giudizio in via principale, lei costituiva l’unico soggettonell’ordinamento che materialmente avrebbe potuto adempirvi. Cfr. G. REPETTO, LaCortecostituzionaleeffettuailrinviopregiudizialeallaCortedigiustiziaUEancheinsededigiudizioincidentale:nonc’èmaifineainuoviinizi,2013,inwww.diritticomparati.it;B.GUASTAFERRO,ivi,1ss;A.DENUZZO,op.cit.,2ss.
47CorteCost.,ordinanzan.207/2013.48Così,A.DENUZZO,op.cit.,1;B.GUASTAFERRO,op.cit.,1;G.REPETTO,ibidem.49Perquantoriguarda laCartedelleNazioniUnite,perchépossonoessereparti
nelgiudiziodinanziallaCorteInternazionalediGiustiziasolamentegliStati;perquantoriguarda il Concordato, perchénon è ivi previsto alcun tribunaleadhoc incaricatodiinterpretarneledisposizioni.
CapitoloII
50
non si fosse prospettato la questione di legittimità costituzionale,
individuando come oggetto la legge di esecuzione della disposizione
pattizia, e come parametro le norme costituzionali che si ritengono
violate, la Corte Costituzionale potrebbe sollevare dinanzi a sé stessa la
questione di costituzionalità, e sostanzialmente “convertendo” la norma
interposta da parametro in oggetto del giudizio50, dichiarare nei modi
consuetil’illegittimitàdellaleggediesecuzione.
2.2.DirittoInternazionaleGenerale
IlmeccanismoprocessualeattraversocuilaConsultarendeoperante
il limite costituito dai principi fondamentali dell’ordinamento, nei
confrontidellenormedidirittointernazionalegeneralecuirinvial’art.10
dellaCostituzione51,rappresentaunaquestioneparticolarmentespinosa;
sucui l’intentorazionalizzatoredelladottrinasiègiàabbondantemente
espresso,nonostantelamateriagiurisprudenzialesiascarsissima52.
Innanzitutto è necessario soffermarsi sull’interpretazione
particolarmente estesa dell’art. 134 Cost. che la Corte ha effettuato per
estendereilsuoscrutinioalleconsuetudiniinternazionali,che,inquanto
norme di diritto non scritto da fonte-fatto53, certamente non rientrano
nelle ipotesi contemplate dalla succitata disposizione. Subito dopo aver
50E’ di questa opinioneA.RUGGERI,LaCEDUallaricercadiunanuova identità,tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramentosistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), inwww.forumcostituzionale.it, p. 2, anche se questi parla solamente della suddettaconversione, senza nulla dire circa la possibilità che la Corte Costituzionale ha disollevaredavantiasestessaquestionedilegittimitàcostituzionale,comehafattonellesentt. 9 aprile 1960, n. 22; 28 aprile 1976, n. 96. Così L. MEZZETTI, Dirittocostituzionale.Manualebreve,Milano,2013,380.
51V.cap.1,par.3.52Le uniche due sentenze che se ne occupano solo le già citate Sentenze della
CorteCostituzionale,18giugno1979,n.48,e22ottobre2014,n.238.53M.PEDRAZZAGORLERO,Lefontidell’ordinamentorepubblicano,Milano,2010,
3.
CapitoloII
51
ammessoquest’ultimamancanza,laCortehatuttaviaaffermatochel’art.
134 Cost. «assoggetta al controllo accentrato di costituzionalità tutte le
leggi,gliattielenormelequali,purprovvistedellastessaefficaciadelle
leggiformali,ordinarieecostituzionali,sianovenuteadesistenzapervie
diversedalprocedimento legislativo»54.Poste lepossibiliricaduteche la
suddetta interpretazione potrebbe avere anche in materie diverse da
quella inpresa inconsiderazione55,conessa laCorteharisoltosolouno
deiproblemichesipongononell’averecomeoggettodelgiudizio,enon
comeparametro, le consuetudini internazionali, e cioè solamentequello
relativo al fatto che esse costituiscono precetti non veicolati da testo
scritto56.
Ulterioreproblemada risolvere è infatti relativo all’individuazione,
da un punto di vista formale, dell’oggetto del giudizio, che di certo non
può essere identificata in una fonte-fatto, per definizione inidonea ad
essereconosciutainviadirettadallaCorte57.Lasoluzioneèinquestocaso
fornitadallasentenzan.48/1979,quandoaffermachecostituisceoggetto
del giudizio la «norma interna di adeguamento alla consuetudine
internazionalegenerale»,prodottasiautomaticamenteaisensidell’art.10
dellaCostituzione58.
54Corte Cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238, par. 2.1 della parte in diritto dellamotivazione.
55IpotesieffettuatadaA.RUGGERI,'Itinerari'diunaricercasulsistemadellefonti:XVIIIStudidell'anno2014,Torino,2015,533,nota2.
56Cfr. A. RUGGERI, ivi, 533; L. GRADONI, Giudizi costituzionali del quinto tipo.Ancora sulla storica sentenza della Corte costituzionale italiana, in www.sidi-isil.org,2014. Inoltre vi è chi ha ravvisato nella soluzione prospettata dalla Corte per larisoluzione di questa problematica, la volontà non solo di evitare che si creino delle“lacune di tutela”, ma anche per evitare che oggetto del giudizio di costituzionalitàdivengalostessoart.10dellaCostituzione.Cfr.M.LUCIANI,Icontrolimitiel’eterogenesideifini,cit.,inQuestioneGiustizia,n.1,2015,87.
57V.supranota3458Corte Cost., sent. 18 giugno 1979, n. 48, par. 3 della parte in diritto della
motivazione.
CapitoloII
52
Il fatto che tale sia l’oggetto del giudizio di costituzionalità59, e
quindianchel’oggettodell’ordinanzadirimessione60,portaperòadelle
conseguenzeambigue,chetengonocostantementeoccupataladottrinaa
partire dalla ormai nota pronuncia della Corte Costituzionale n.
238/2014.
IntalesentenzalaCortehaaffermato,accogliendoun’impostazione
affermata da autorevole dottrina 61 , che se una norma di diritto
internazionale generalmente riconosciuta, come interpretata nel suo
ordinamento di appartenenza62 , contrastasse con i suddetti principi
fondamentalioconidirittiinviolabilidellapersonaumana,ilrinviodicui
all’art.10Cost.nonpotrebbeoperare,conlaconseguenzachetalenorma
internazionalenonentrerebbenell’ordinamentoitaliano,enonpotrebbe
esservi quindi applicata63. Così, ritenendo inconciliabile il contrasto con
alcuni principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale64, la Corte
59L’idea che il rinvio di cui all’art. 10 Cost. determini la creazione di normeinterne che riproducono la consuetudine internazionale, è stata espressa anni primadella succitata sentenza,prendendo ilnomediTeoriaNormogenetica, inG.MORELLI,Nozioni di diritto internazionale, Padova, 1967, 96-97; A. CASSESE, Art. 19 Cost., inCommentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, 1975, 498. Cfr. L. GRADONI,Giudizicostituzionali…,cit.;
60Comedimostraquantofattonelleordinanzenn.84,85e113del2014,concuiil Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale di unaconsuetudineinternazionaleaccertatadallaCorteInternazionalediGiustizia.
61Cfr. G. ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino,1984,122.
62Comesièdetto(v.cap.1,par.3),leaffermazionidellaCorteInternazionalediGiustizia inmeritoaldiritto internazionalegeneralesonoparticolarmentequalificate,comesipuònotaredalfattochenellasentenzainoggetto,laCorteCostituzionalenonha in alcun modo messo in discussione le rilevazioni della CIG sulla normaconsuetudinaria in questione, limitandosi a vanificarne gli effetti per l’ordinamentointerno. Cfr. A. GUAZZAROTTI, Il paradosso della ricognizione delle consuetudiniinternazionali. Note minime a Corte cost. n. 238 del 2014, 2014, inwww.forumcostituzionale.it.
63Cfr.CorteCost.,sent.22ottobre2014,n.238,par.3.4dellaparteindirittodellamotivazione;L.GRADONI,Giudizicostituzionali…,cit.;M.LONGOBARDO,“Ilnon-esserenon è e non può essere”: brevi note amargine della sentenza n. 238/2014 della Cortecostituzionalerispettoall’adattamentodell’ordinamentoitalianoaldirittointernazionaleconsuetudinario,2014,inwww.sidi-isil.org.
64V.cap.3,par.6.
CapitoloII
53
hadichiarato«nonfondata,neisensidicuiinmotivazione,laquestionedi
legittimità costituzionale della norma prodotta nel nostro
ordinamento»65,poiché,comesidetto,essanonvihafattoingresso.
Preso atto del fatto che quando ravvisa un contrasto tra
consuetudine internazionale e principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale, tali sono imeccanismi processuali che la Corte ha inteso
adoperare,èbenesoffermarsibrevementesuunprofilodiproblematicità
chelasuddettaricostruzionecomporta.Seincasodiaccertatocontrasto
lanormadidirittointernospeculareallaconsuetudineinternazionalenon
viene ad esistenza, il sindacato della Corte rimane privo di oggetto,
pertantolaquestionedovrebbeesseredichiaratainammissibileinveceche
infondata66.Nonostantenonèdatosapereconprecisionesucosasifondi
questo“usosingolare”dellecategorieprocessualidapartedellaCorte67,
la dottrina ha giustificato la suddetta incongruenza con la necessità di
evitare lo svilupparsi di un sindacato diffuso sulla compatibilità a
Costituzionedelleconsuetudiniinternazionali68,mavièaddiritturachiha
ritenuto che per le sue numerose peculiarità, il sindacato appena
65CorteCost.,sent.22ottobre2014,dispositivo.66Così A. RUGGERI, 'Itinerari' di una ricerca sul sistema delle fonti: XVIII Studi
dell'anno 2014, Torino, 2015, 533; S. LEONE, Sul dispositivo della sentenza n. 238 del2014: una soluzione preordinata ad accentrare il sindacato sulle consuetudiniinternazionali presso Palazzo della Consulta, in Quaderni Costituzionali, 2014, 903; S.LIETO, Il diritto al giudice e l’immunità giurisdizionale degli Stati nella sentenza dellaCorte Costituzionale n. 238 del 2014, 2014, inwww.forumcostituzionale.it. E. LUPO, Icontrolimiti per la prima volta rivolti verso una sentenzadella Corte internazionale digiustizia,inQuaderniCostituzionali,2015,1,66.
67Così A. RUGGERI, La Corte aziona l’arma dei “controlimiti” e, facendo un usoalquantosingolaredellecategorieprocessuali, sbarra leporteall’ingresso inambito in-ternodinormainternazionaleconsuetudinaria,2014,inwww.diritticomparati.it.
68Cfr. A. RUGGERI, 'Itinerari' di una ricerca sul sistema delle fonti…, cit., 903; S.LEONE, Sul dispositivo della sentenza n. 238…, cit., 904; E. LUPO, I controlimiti per laprimavolta,cit.,66.
CapitoloII
54
analizzato costituisca una tipologia del tutto nuova di giudizio
costituzionale69.
3. Il Bilanciamento dei Principi Fondamentali in un sistema
integratodiprotezionedeidiritti.
Da quanto si è detto fino ad ora, è inevitabile che i principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale vengano idealmente
associatiadunnucleomonoliticodivalori insopprimibileed inviolabile.
Tuttavia è ora necessario analizzarne il concreto operare nei processi
dinamici di bilanciamento che caratterizzano le decisioni della Corte
Costituzionale.
Sulla base della gerarchia strutturale che, come si è detto, si è
affiancataaquellaformalenell’ambitodellestessenormecostituzionali70,
non sarebbe illogico aspettarsi che, nello schema del giudizio di
bilanciamento,vengariservatountrattamentospecialeadirittieprincipi
fondamentali, rispettoaquellinondotatidellamedesimaqualificazione.
Tuttavia, se si tiene conto del fatto che le valutazioni della Corte
Costituzionale non si basano su logiche asettiche, cioè prescindenti dal
concretodeclinarsidelcontrastotrainteressiritenutimeritevoliditutela
dalla Costituzione71, è inevitabile sviluppare un certo scetticismo nei
confronti della suddetta aspettativa. Dall’analisi della giurisprudenza
69Cfr.L.GRADONI,Giudizicostituzionali…,cit.,cheaffermasitrattidiun«giudiziodel quinto tipo», perché avente ad oggetto solo formalmente la norma interna diadattamento, mentre sostanzialmente il sindacato riguarda l’operatività del rinviomobileprevistodall’art.10dellaCostituzione.
70V.suprapar.1.71 Questo soprattutto perché, come si approfondirà in seguito, la Corte
Costituzionale deve tenere in considerazione tutti gli interessi giuridicamentequalificati legati alla situazione di fatto, nel prendere le sue decisioni. Cfr. P.FARAGUNA,AiconfinidellaCostituzione,cit.,159,nota26.
CapitoloII
55
costituzionale è infatti possibile notare che diverse volte i medesimi
principi che la Corte definisce come fondamentali, sono risultati
soccombenti ad interessi che di tale qualificazione non godono 72 .
Paradigmatico è il caso del prolungamento dei termini massimi di
carcerazione preventiva, previsto negl’anni ‘80 per far fronte
all’emergenza terroristica73, in cui la Corte Costituzionale ritenne che il
“valore supremo” della libertà personale74 fosse stato legittimamente
compresso75, uscendone quindi soccombente in un bilanciamento con
principi non espressamente stabiliti dalla Carta Costituzionale76. Si può
quindi concludere che i principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale,nonsolopossonoessereoggettodibilanciamentoconaltri
principi non fondamentali,ma possono anche soccombervi77. Ciò non è
solodovutoaicaratteristessidelgiudiziodibilanciamento–cheobbligaa
temperare l’astratta rilevanza che i principi rivestono nel quadro
costituzionaleconunaseriedicircostanzelegatealcasoconcreto78–maè
ancheconseguenzadeicambiamentichenel tempohanno interessato la
società nel suo complesso, e del ruolo in essa rivestito dalla Corte
72CosìP.FARAGUNA,ivi,156ss,cuisirinviaperl’analisidellerelativepronunce.73D.L.15dicembre1979,n.15,convertitonellalegge6febbraio1980,n.15.Per
un approfondimento della questione si rinvia a G. DI COSIMO, Costituzione edemergenzaterroristica,inwww.forumcostituzionale.it.
74CosìdefinitonellasuccessivasentenzadellaCorteCostituzionale9luglio1996,n. 238, par. 3.1 della parte in diritto della motivazione, ma comunque già definito“inviolabile”dall’art.13Cost.Cfr.P.FARAGUNA,AiconfinidellaCostituzione.,cit.,158.
75CorteCost.,sent.1febbraio1982,n.15.76 In particolare facendosi riferimento alla «necessità di tutelare l'ordine
democraticoelasicurezzapubblicacontroilterrorismoel'eversione»(Corte.Cost.,ivi,par.4dellaparteindirittodellamotivazione.SulpuntoCfr.P.FARAGUNA,ult.op.cit.,158, il quale fa notare comegià in S.BARTOLE, InterpretazionietrasformazionidellaCostituzione repubblicana, Bologna, 2004, 320, si vede come la Corte effettuabilanciamenti di principi della Costituzione con altri da essa non espressamentestatuiti.
77CosìP.FARAGUNA,ibidem.78In particolare, la legittimità del fine della legge oggetto del sindacato, la sua
idoneità a raggiungere tale fine, la possibilità per il legislatore di raggiungerloutilizzandounmetodochemenocomprimal’interesseconcorrente,einfineilsacrificioconcretamenteimpostoaquest’ultimo.Cfr.R.BIN,G.PITRUZZELLA,op.cit.,505ss.
CapitoloII
56
Costituzionale (di cui ora si dirà). In ogni caso, si deve tener conto del
fatto che quest’ultima non manca di affermare espressamente come
alcuni principi occupino «una posizione privilegiata nel bilanciamento
conglialtrivaloricostituzionali»79;pertantoèprobabilmentepiùcorretto
affermare che un trattamento privilegiato vi sia, anche se non in senso
assolutoenoninmodosemprericonoscibile.
D’altronde, la Costituzione italiana è definita pluralista, proprio
perchéidiritti fondamentali inessacontenutinonsonomaiaffermati in
termini assoluti, ma si inseriscono in un sistema composto da altri
interessi egualmente ritenuti meritevoli di tutela, ed idonei a limitarne
legittimamente la portata 80 . In questo contesto, il giudizio di
bilanciamento di diritti e principi costituisce l’unico strumento che
permettediraggiungereunpuntodiequilibriotrainteressiconcorrenti81;
tuttavia ciò rimane possibile fintantoché non si crei alcuna rigida
gerarchia tra di essi, che finirebbe per frustrare l’attività della Corte
Costituzionale.Così,inuncontestonormativocompostopiùdanormedi
principio chedidettaglio – essendoormaidivenutodifficile stabilireun
preciso ordine gerarchico tra interessi confliggenti, a causa del
progressivo aumento delle istanze pluraliste – il ruolo della Corte è
divenuto quello di ricercare quel medesimo compromesso nel caso
concreto,sostanzialmentesu“delega”dellegislatore82.Inconseguenzadi
79CorteCost.,sent.28novembre2012,n.264,par.5.3dellaparteindirittodellamotivazione,riferendosiaiprincipidiuguaglianzaedisolidarietà.
80 Così M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nellagiurisprudenzacostituzionaleitaliana,inwww.cortecostituzionale.it,8-9.
81CosìM.CARTABIA,ibidem.82Cfr.G.SCACCIA,Valoriedirittogiurisprudenziale,interventoalconvegno"Valori
e Costituzione: a cinquant'anni dall'incontro di Ebrach", in Rivista AIC, 2009, 7 ss., ilquale mette in evidenza come a causa delle caratteristiche dell’odierna societàpluralista, «il legislatore, quando non rinuncia del tutto a elaborare regole chetraducanoilvaloreinstabilirapportigerarchicifrainteressi,tendeperlopiùatraslareil conflitto sulle istanze giurisdizionali formulando regole “aperte” all’integrazione invia interpretativa, quindi adatte a dare alla legge la forma più adeguata per farla
CapitoloII
57
ciò, si è adattata anche l’attività di bilanciamento da essa svolta,
assumendounruolopreminenteilgiudiziodiragionevolezza,che,slegato
dal testo Costituzionale e dalla ricerca del tertium comparationis 83 ,
diviene il cuore di un diverso stile deliberativo 84 , improntato
all’imparzialepresainconsiderazionedituttigliinteressigiuridicamente
qualificatiinerentiallasituazionedispecie,considerataglobalmente85.In
questo ruolo, sostanzialmente creativo, che la Corte Costituzionale è
semprepiù chiamata a svolgeredallo stesso legislatore, nonpuòquindi
essere contemplata una gerarchia rigida di princìpi che vede alla sua
sommità quelli considerati supremi86, dovendosi piuttosto avere «un
continuoevicendevolebilanciamento traprincìpiediritti fondamentali,
senzapretesediassolutezzapernessunodiessi»87.
Volendo a questo punto approfondire il tema del rapporto
intercorrente tra attività di bilanciamento dei principi fondamentali ed
operatività di limiti e controlimiti, è necessario soffermarsi sulla più
recente giurisprudenza costituzionale in tema CEDU. Le sentenze della
CorteEDU,comesièaccennato,hannoun“certo”88gradodivincolatività
perl’ordinamentointerno89,cosacheall’indomanidellariformadelTitolo
V ha creato seri dubbi in merito agl’effetti che una loro copertura
corrispondere costantemente al mutare della percezione sociale dei principicostituzionali».
83CosìC.RUPERTO,Lagiustiziacostituzionalenel2000.ConferenzaStampa,2001,inwww.cortecostituzionale.it,35.
84Avolteespressamente, altrevolte solo implicitamente,macomunquesemprepresente.Cfr.M.CARTABIA,Iprincipidiragionevolezzaeproporzionalità,cit.,6ss.
85CosìG.SCACCIA,Valoriedirittogiurisprudenziale…,cit.,9.86 Cfr. G. SCACCIA, ibidem; M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e
proporzionalità,cit.,18;A.MORRONE,Ilcustodedellaragionevolezza,Milano,2001,285ss.
87Corte Cost., sent. 9 maggio 2013, n. 85, par. 9 della parte in diritto dellamotivazione.
88Le virgolette si rendono necessarie perché prima della sentenza c.d.Varvaracheabrevesaràesaminata,laquestionedelgradodivincolativitàdellesentenzedellaCorteEDU,eraparticolarmentenebulosa.
89V.Cap.1,par.1.
CapitoloII
58
costituzionaleavrebbedeterminatosull’attività interpretativadeigiudici
nazionali.LarispostadellaCorteCostituzionaleallariforma,fusìquelladi
affermarechelenormeCEDUintegranoilparametrodicuiall’art.117,1°
comma, Cost., ma fu anche quella di «escludere che le pronunce della
Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del
controllo di costituzionalità delle leggi nazionali», dovendo il suddetto
controllo «sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo
derivantedagliobblighiinternazionali,qualeimpostodall'art.117,primo
comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti
contenuta in altri articoli della Costituzione»90. La portata di questo
bilanciamento viene ulteriormente estesa, con conseguenze
particolarmente importanti, soprattutto 91 nelle “seconde sentenze
gemelle” del 200992, in cui la Corte ha affermato che «il rispetto degli
obblighi internazionali nonpuòmai essere causadi unadiminuzionedi
tutelarispettoaquellegiàpredispostedall'ordinamentointerno,mapuò
e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della
tutelastessa»,echediconseguenza«ilconfrontotratutelaconvenzionale
e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato
mirandoallamassimaespansionedellegaranzie,concettonelqualedeve
essere compreso […] il necessario bilanciamento con altri interessi
costituzionalmente protetti, […] che a loro volta garantiscano diritti
fondamentalichepotrebberoessereincisidall’espansionediunasingola
90CorteCostituzionale,sent.24ottobre2007,n.348,paragrafo4.7dellaparteindirittodellamotivazione.Ritieneche
91Non esclusivamente, poiché già nella sentenza della Corte Costituzionale 24ottobre 2007, n. 349, par. 6.2 della parte in diritto della motivazione, vi sonoaffermazioniintalsenso.
92Cfr.G.REPETTO,L’effettodivincolodellesentenzedellaCorteEuropeadeidirittidell’uomoneldirittointerno:dallariservadibilanciamentoal‘doppiobinario’, inDirittoPubblico,2014,3,1080.
CapitoloII
59
tutela»93. Tutto ciò è reso necessario dal fatto chementre la Corte EDU
effettua una valutazione isolata e frazionata dei singoli diritti, la Corte
Costituzionale ne effettua una di carattere sistemico, pertanto
quest’ultimadeveritagliarsiuncertomarginediapprezzamento,affinché
siano tenuti in considerazione anche quegl’interessi concorrenti che
potrebbero subire un’ inaccettabile compressione 94 . Il meccanismo
predisposto dalla Corte, sembrerebbe quindi strumentale al
raggiungimento di un preciso ed allettante obiettivo: dar vita ad un
processo virtuoso di concorrenza tra ordinamenti, che assicuri il più
elevatolivellodituteladeidirittifondamentali.
Sul rapporto intercorrente tra l’attività di bilanciamento appena
esposta, ed i già citati “controlimiti allargati” (per lomenonei confronti
delle norme CEDU), le soluzioni rinvenibili nella giurisprudenza
costituzionale non sono univoche, visto che talvolta la Corte distingue
nettamentetracontrollodicostituzionalitàebilanciamentodell’art.117,
1°comma,Cost.,edaltrevoltesembranonfarlo95.Inparticolare,secondo
alcune pronunce sembrerebbe potersi operare un bilanciamento
solamente qualora la norma CEDU avesse validamente integrato il
parametro costituzionale, cosa che avverrebbe solo una volta giudicata
compatibileconlaCostituzionestessa;diversamente,inaltrepronuncela
93CorteCost.,sent.28novembre2012,n.264,par.4.1dellaparteindirittodellamotivazione,sviluppandoladisposizionedell’art.53dellastessaConvenzioneEDU.
94Cfr.R.ROMBOLI,Aggiornamentiintemadiprocessocostituzionale(2011-2013),Torino, 2014, 66; E. LAMARQUE, Le relazioni tra l’ordinamento nazionale,sovranazionaleeinternazionalenellatuteladeidiritti, inDirittoPubblico,3,2013,767;CorteCost.,sent.28novembre2012,n.264,parr.4.1e5.4dellaparte indirittodellamotivazione.RitienecheinsostanzalaCorteCostituzionalesisiariservatalapossibilitàdi “reinterpretare” le sentenze della Corte EDU, E. MALFATTI, I “livelli” di tutela deidirittifondamentalinelladimensioneeuropea,Torino,2013,111.Danotarecomenellasentenza 4 dicembre 2009, n. 317, la Corte si rifà all’art. 53 CEDU, ed almargine diapprezzamentoiviprevisto,pergiustificarelasuddettariserva.
95C. PADULA, LaCorte costituzionale ed i “controlimiti” alle sentenzedellaCorteeuropea dei diritti dell’uomo: riflessioni sul bilanciamento dell’art. 117, co. 1, cost., infederalismi.it,n.23/2014,28.
CapitoloII
60
Corte non distingue tra questi due momenti, sembrando così il
bilanciamento la solamodalità con cui i controlimiti (allargati) operano
nei confronti delle pronunce della Corte EDU, e quindi limitatamente al
caso concreto 96 . Quindi, mentre la prima impostazione sottende al
bilanciamentolaconformitàdellaCEDUallaCostituzione,rendendolocosì
estraneo all’applicazione dei controlimiti (allargati); la seconda
impostazionesottendealgiudiziodibilanciamentounconflittotraCEDU
e Costituzione97 . Nel primo caso, pertanto, la dichiarazione di non
fondatezza della questione di costituzionalità della legge ordinaria,
intervenuta all’esito del giudizio di bilanciamento, non costituirebbe
un’applicazione dei controlimiti (allargati) costituzionali, mentre nel
secondocasolosarebbe.
Senzaaddentrarsiulteriormenteintalediscussionedottrinale,sucui
si auspica una chiarificazione da parte della Corte Costituzionale, mi
sembrasiapossibileravvisareunbilanciamentotraprincipicostituzionali
in qualunque giudizio si ponga un problema di costituzionalità di una
normaultranazionale,indipendentementedalfattocheessasiaoggettoo
parametro del giudizio, ed indipendentemente dall’ordinamento di
provenienza. In particolare, la Corte Costituzionale bilancerebbe il
principio costituzionale dell’apertura alla comunità internazionale e
sovranazionale98 , concretizzatosi nella norma ultranazionale posta a
tutelad’un certo interesse, congli altri da esso compressi; così, qualora
l’applicazionedi talenormaporterebbeadun’involuzionedelsistemadi
tutele approntato dalla Costituzione, il suddetto principio, che ne
96Perunacompiutaanalisiditalipronuncesottoquestoprofilo,v.C.PADULA,ivi,14ss.
97C.PADULA,ivi,28.98Cuilasent.238/2014visiriferisceespressamente.
CapitoloII
61
determina l’ingresso, perde la sua stessa ragion d’essere99. In questa
prospettiva, quindi, la distinzione tra “controlimiti” e “controlimiti
allargati”100sitraduceinunaminoreomaggiorelibertàdibilanciamento
dapartedellaCorte,che,nelcasodeldirittoeuropeo,èancorpiùlimitata
dalpoteredidisapplicazione (rectius, ononapplicazione)101del giudice
comune102.
Ultimaproblematicada affrontare, cui si è accennatonel paragrafo
precedente 103 , è relativa alle specifiche modalità con cui la Corte
Costituzionale inibisce gli effetti prodotti nell’ordinamento internodalle
normeCEDU.Atalfineènecessariorichiamareleaffermazionidigrande
rilevanza espressi nella recente sentenza c.d.Varvara104, in cui la Corte
Costituzionalehaelencatoisolicasiincuiilgiudicecomuneèvincolatoa
recepirelanormaindividuatadallaCorteEDU:
1. Quandoquest’ultimahadefinitolacausadicuiilgiudicecomune
ètornatoadoccuparsi;
99Perquantoriguarda lenormedidiritto internazionalegenerale, il fattoche lasuddettaattivitàdibilanciamentononsiaesclusivadelsindacatosullenormeCEDU,èdimostrato dalla stessa sentenza 238/2014 che, come si vedrà, bilancia l’interesseconnesso allo svolgimento dell’attività di governo, protetto dalla norma di dirittointernazionale generale individuatadalla CIG, con il diritto alla tutela giurisdizionale.Lostessopuòdirsiperquantoriguardalenormeeurounitarie,vistocheancheneiloroconfronti sembrerebbe applicarsi il principio della “massima espansione dellegaranzie”, che tuttavia ha attualmente operato solamente nel senso di assicurare aicittadiniitalianil’applicazionedellemaggiorituteleassicuratedallanormativaeuropea,qualora dall’applicazione della normativa italiana derivi una posizione di svantaggio.Quest’ultimoèilcasonotoindottrinacomerelativoallec.d.discriminazioniarovescio,per il cui approfondimento si rinvia a R. MASTROIANNI, La libera prestazione deiservizi, in G.STROZZI (a cura di), Diritto dell’Unione europea. Parte Speciale, IV ed.,Torino,2015,245ss.
100Sulladifferenzav.cap.1,par.1.101Sulladifferenzatraiduemeccanismiv.cap.1,par.2,nota67.102 Potere riconosciuto a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale 8
giugno 1984, n. 170. Cfr. G. BRUNELLI, Motivazione delle decisioni costituzionali edefinizione del ruolo del giudice comunenell’applicazione del diritto comunitario, in A.RUGGERI (a cura di),LamotivazionedelledecisionidellaCorteCostituzionale, Torino,1994,473ss.
103V.suprapar.2.104CorteCost.,sent.26marzo2015,n.49.
CapitoloII
62
2. Quando lasuagiurisprudenzasullaquestioneèdaconsiderarsi
consolidata105;
3. Quandohaadottatouna“sentenzapilota”106.
Solamenteinquesticasi,dunque,ilgiudiceèvincolatoaconformarsi
alla soluzione individuata dalla Corte EDU (anche se rimane un
riferimento al “margine di apprezzamento” nazionale nei riguardi della
giurisprudenza consolidata 107 ) permanendo il dovere di sollevare
questione di legittimità costituzionale della legge ordinaria con essa
incompatibile,amenochenonseneravvisil’incompatibilitàconildettato
costituzionale, dovendosi in tal caso sollevare questione di legittimità
costituzionale108 individuando come oggetto la norma o la sentenza
CEDU109 . In tale sede la Corte Costituzionale potrà così dichiarare
105La Corte Costituzionale, in merito, procede anche all’individuazione di unaserie di indici che sarebbero idonei a dimostrare il carattere non consolidato dellagiurisprudenza della Corte EDU. Così P. MORI, Il “predominio assiologico dellaCostituzione sulla CEDU”: Corte costituzionale 49/2015 ovvero della “normalizzazione”deirapportitradirittointernoelaCEDU,inwww.sidi-isil.org.
106Cfr.D.TEGA,LasentenzadellaCortecostituzionalen.49del2015sullaconfisca:«il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU», in Quaderni Costituzionali,2015,2,401.
107Corte Cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, par. 7 della parte in diritto dellamotivazione.AnchesesembracorrettalarilevazioneeffettuatadaI.RIVERA,L’obbligodiinterpretazioneconformeallaCEDUedicontrolimitideldirittoconvenzionalevivente,infederalismi.it,n.19/2015,12,secondocuitalemarginediapprezzamentosiriferiscasemplicemente adattabilità alla fattispecie concreta della soluzione individuata dallaCorteEDU.
108Cfr.CorteCost., sent.26marzo2015,n.49,par.7dellaparte indirittodellamotivazione.
109 Seguendo quanto accaduto, come si vedrà, nella sent. della CorteCostituzionale 238/2014 nei confronti delle sentenze vincolanti della CorteInternazionalediGiustizia,sembrerebbelecitoattendersichealverificarsidiunadellecondizioni che obbligano il giudice comune ad uniformarsi alla sentenza della CorteEDU, siano impugnate sia l’art. 46CEDU cheprescrive l’obbligatorietàdelle sentenzedellasuaCorte,sialadisposizionedellaCEDUchelaCorteobbligavaadapplicare.Nelcaso in cui invece il giudice comune si trovasse in sede di applicazione della normaCEDU sulla base di un orientamento consolidato, oppure sulla base di una sentenzapilotachenonsi rivolgedirettamenteallacausapendentedinanzia lui, sembrerebbepiùadeguatoimpugnaresolamentelanormaCEDUinquestione,enonanchel’art.46CEDU.
CapitoloII
63
l’illegittimitàcostituzionaledellaleggediesecuzionedellaCEDU110.
Diversamente, nei casinon rientrantinella suddetta elencazione, la
ConsultaaffermacomelaCortediStrasburgotorniasvolgeresolamente
una «funzione interpretativa eminente», necessaria a specificare il dato
convenzionale in modo uniforme per tutti gli Stati aderenti 111 . Di
conseguenza, pur permanendo il dovere in capo al giudice comune di
interpretare il diritto interno in senso conforme alla Convenzione, nel
casoincuiciònonfossepossibile,prevarrebbeildoverediadottareuna
lettura conforme a Costituzione sia della norma interna che di quella
convenzionale, indipendentemente dalle interpretazioni effettuate dalla
CorteEDU, ed evitando in talmododi sollevarequestionedi legittimità
costituzionale112.Pertanto,èpossibileconcluderecheneiconfrontidelle
norme CEDU, i controlimiti allargati possono ormai astrattamente
operaresolamentequaloraricorranounadellesuespostecircostanzeche
rendono vincolante per il giudice comune la soluzione adottata dalla
CorteEDU.
110Cfr.CorteCost., sent.26marzo2015,n.49,par.7dellaparte indirittodellamotivazione.
111Cfr.CorteCost.,ibidem.112Cfr. Cfr. D. TEGA, La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla
confisca: «il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU», in QuaderniCostituzionali,2015,2,401;R.CONTI,LaCEDUassediata? (OsservazioniaCorteCost.sent. n. 49/2015), inwww.giurcost.org, 182; P.MORI, Il “predominioassiologicodellaCostituzione sulla CEDU”: Corte costituzionale 49/2015 ovvero della “normalizzazione”deirapportitradirittointernoelaCEDU,inhttp://www.sidi-isil.org.
64
Capitolo3
ICasidiapplicazionediLimitieControlimiti
Costituzionali
1.SentenzadellaCorteCostituzionale2febbraio1982,n.18.
La prima applicazione dei “controlimiti”1costituzionali nella storia
della giustizia costituzionale, si è avutanei confrontidelConcordato tra
Stato e Chiesa del 1929, in tema di esecuzione in Italia della sentenza
ecclesiastica che pronuncia la nullità del matrimonio, e del
provvedimentoecclesiasticodidispensadaquelloratoenonconsumato2.
Primadiprocedere, èperònecessarioeffettuareunabreve ricognizione
delcontestonormativoincuiessasicolloca,esucuièandataadincidere.
Ladisciplinadelmatrimonioconcordatarioeracontenutanell’ormai
abrogato art. 34 del Concordato del 1929, e nella c.d. Legge
Matrimoniale3, da considerarsi invece tuttora in vigore4. In particolare,
l’art. 34 stabiliva la competenza esclusiva dei tribunali e dei dicasteri
ecclesiastici, in materia, rispettivamente, di nullità del matrimonio
1 Slegando il termine dal suo originario collegamento con la sola materiacomunitaria.
2Così,anchesenonriferendosiespressamenteallateoriadeicontrolimiti,chealtempononeraconosciutaconquestonomealdifuoridellamateriacomunitaria,F.E.ADAMI, Incostituzionalità di norme concordatarie ed efficacia in Italia di sentenzeecclesiasticheinmateriamatrimoniale,notaaCorteCostituzionale2febbraio1982,n.18,inNuoveleggicivilicommentate,1982,931.
3Legge27maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazionedel Concordatodell'11febbraio1929tralaSantaSedeel'Italia,nellaparterelativaalmatrimonio).
4 Non è stata esplicitamente abrogata dai nuovi Accordi di Villa Madama,pertanto,nellaparteincuinonsiaincompatibileconquest’ultimi,èdaconsiderarsiinvigore. Cfr. R. ROSSI (a cura di), Famiglia e persone, vol. 2, Milano, 2008, 57-58; E.TARTAGLIA,Compendiodidirittoecclesiastico, Santarcangelo diRomagna, 2011, 211;CorteCostituzionale,sent.27settembre2001,n.329,Familia,2002,4,1115.
CapitoloIII
65
canonico5edidispensadalmatrimonioratoenonconsumato.Acausadi
questaprevisione,sirendevanecessariochetaliprovvedimenti,inquanto
appartenentiadunordinamentodiversoedautonomodaquelloitaliano,
spiegassero anche in quest’ultimo i propri effetti; a tal fine l’art. 34 del
Concordato, e l’art. 17 della legge matrimoniale, disciplinavano un
apposito procedimento di delibazione dinanzi alla Corte d’Appello6, a
seguitodelqualeisuddettiprovvedimentidivenivanoesecutiviagl’effetti
civili7.E’dunquenelladisciplinadiquestoprocedimentodidelibazione,
chelaCorteCostituzionalehaindividuatodelleincompatibilitàconalcuni
principifondamentalidell’ordinamentocostituzionale.
L’analisidellapronunciasaràaquestopuntosuddivisaindueparti:
una avente ad oggetto la delibazione della sentenza di nullità del
matrimonio concordatario, l’altra avente ad oggetto la delibazione della
dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Ciò a causa delle
profonde differenze che interessano i due provvedimenti, nonostante
negl’anniimmediatamentesuccessiviall’entratainvigoredelConcordato
siconsiderasserosostanzialmenteanaloghi8.
5E’ dibattuto in dottrina e giurisprudenza se dopo il Concordato bis, che nonaffronta l’argomento, si configuri ancora una tale riserva di giurisdizione. Oltre allediverse opinioni dottrinali si registrò un contrasto tra Corte Costituzionale eCassazione,infattilaprimaritennechelariservafossesopravvissuta(CorteCost.,sent.1dicembre1993,n.421)mentrelasecondaaffermòtuttol’opposto(Cass.,S.U.,sent.13febbraio1993,n.1824).Cfr.R.BARATTA,DirittoInternazionaleprivato,Milano,2010,409-410. Per approfondimento si rinvia, tra gli altri, a P. DI MARZIO, Ilmatrimonioconcordatarioeglialtrimatrimonireligiosiconeffetticivili,Padova,2008,153ss.
6Inparticolare, l’art. 17della l. 27maggio1929,n. 847prevede la competenzainderogabile della Corte d’Appello della circoscrizione a cui appartiene il comunepressoilqualefutrascrittol'attodicelebrazionedelmatrimonio.
7Perquantoriguardalasolapronunciachedichiaralanullitàdelmatrimonio, ilprocedimentodidelibazioneètutt’oraprevistodall’art.8delConcordatodel1984,chesi discosta dalla vecchia disciplina in misura molto limitata. Infatti, il legislatoreconcordatario ha sostanzialmente recepito le statuizioni della Corte Costituzionale inmateria, senza innovare inmodo significativo la disciplina su altri versanti. Cfr. P.DIMARZIO,Ilmatrimonioconcordatario…,cit.,116ss.
8CosìC.MINELLIZAGRA,MatrimonioeCulturagiuridica:ilgiudicedelloStatodifronteall’ordinamentocanonico,Milano,2006,52,incuisiriportaanchel’affermazionedellaCorted’AppellodiNapoli,secondocui«ladispensapontificiadalmatrimoniorato
CapitoloIII
66
La nullità del matrimonio canonico è dichiarata con sentenza del
tribunaleecclesiastico,pertantolaproceduradidelibazione,qualoraesso
sia stato iscritto agl’effetti civili, ha ad oggetto un provvedimento
giurisdizionale,ancorchéemanatosecondounadisciplinaprocessualeper
moltiversidifferentedaquellaitaliana9.LoscrutiniodellaCortehaperciò
avuto ad oggetto da un lato la compatibilità del sistema giurisdizionale
ecclesiasticoconiprincipifondamentalidell’ordinamentocostituzionale,
edall’altroilruoloassuntodalgiudicedellaCorted’Appellonelprocesso
didelibazionedellesentenzeecclesiastiche.Inmeritoalprimoprofilo,la
Cortehagiustificatoledifformità,rispettoalsistemaitaliano,delsistema
giurisdizionale ecclesiastico in materia matrimoniale10, con le finalità
spirituali cui è preordinato l’intero ordinamento della Chiesa11. Così, ha
affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, individuato come
parametro di costituzionalità dal giudice remittente, «si colloca al
dichiaratolivellodiprincipiosupremosolonelsuonucleopiùristrettoed
enonconsumatoèequiparabileadunasentenzad’annullamentodelmatrimonio» (1aprile1932,inForoItaliano,1933,LVIII,324.
9E’ la stessaordinanzadi remissionead individuare talipeculiarità, tra lequalispiccano l'avocabilità da parte del Pontefice di qualunque causa con conseguentepoteredideferimentoagiudicidisuascelta,ildivietoperlepartieperilorodifensoridi assistere all'assunzione delle prove testimoniali, l’insuscettibilità delle sentenzeecclesiasticheinmateriamatrimonialedipassareingiudicato,ilpoteredelponteficedirenderedefinitivesentenzeancoraimpugnabili.Cfr.CorteCost.,sent.2febbraio1982,n.18,par.1dellaparteinfattodellamotivazione.
10V.supranota9.11Cfr.CorteCost., sent.2 febbraio1982,n.18,par.4dellaparte indirittodella
motivazione.Insensocriticov.P.COLELLA,Il“ridimensionamento”dellagiurisprudenzaecclesiastica in materia matrimoniale a seguito delle sentenze nn. 16 e 18/1982 dellaCortecostituzionale, inDirittoeGiurisprudenza,1982, I,7ss., che insostanzaritiene igiudici costituzionali si siano trincerati dietro la dimensione spiritualedell’ordinamento ecclesiastico, per non andare a fondo della questione e riconoscerel’intrinseca inadeguatezzadella giurisdizione ecclesiastica, a risolvereun contenziosonell’interesse della legge. Nello stesso senso anche P. BELLINI, Matrimonioconcordatarioeprincipiodiuguaglianza,inRivistadidirittocivile,1982,II,807ss.,cheritiene di “sostanziale inanità giuridica” l’argomentazione con cui la Corte avrebbeevitato di affrontare la questione della compatibilità della giurisdizione ecclesiasticacon il sistema costituzionale, quando ha affermato che «si tratta di organi eprocedimenti la cui natura giurisdizionale è suffragata da una tradizioneplurisecolare»(CorteCost.,idem).
CapitoloIII
67
essenziale»,edancheche«talequalificanonpuòcertoestendersiaivari
istituti in cui esso concretamente si estrinseca e secondo le mutevoli
esigenze storicamente si atteggia, pur se taluni di questi istituti siano
garantiti da precetti costituzionali» 12 . Su queste basi, la Corte
Costituzionale ritenne dunque compatibile con l’ordinamento
costituzionale italiano la suddetta riserva di giurisdizione inmateria di
nullità delmatrimonio canonico13. Diverso fu il risultato dello scrutinio
della Corte inmerito al ruolo che la Corte d’Appello assume in sede di
delibazione della sentenza di nullità. Per giurisprudenza a quel tempo
consolidata, infatti, essa avrebbe avuto solamente il compito di
controllare la regolarità formale della documentazione proveniente dal
tribunale della Segnatura, con la conseguenza che la pronuncia di
esecutività,concuisichiudeilprocedimentodidelibazione,sarebbestata
contraddistintadaunasortadi“automaticità”14.Unasimiledisciplinaera
giàaltempopeculiarerispettoalnormalegiudiziodidelibazionecuitutti
i provvedimenti giurisdizionali di Stati esteri venivano sottoposti per
spiegare i loroeffettinell’ordinamento italiano,datoche l’art.797c.p.c.,
ormai abrogato, demandava alla Corte d’Appello di accertare la
sussistenza di alcune condizioni15. La Corte Costituzionale ha dunque
12CorteCost.,ibidem.13Cosa peraltro già affermata, anche se in termini più generali, nella sentenza
della Corte Costituzionale 11 dicembre 1973, n. 175, non senza sollevare critiche indottrina. V. in proposito P. COLELLA, Il “ridimensionamento” della giurisprudenzaecclesiastica…,cit.,7.
14Così Corte Cost., ivi, par. 5 della parte in diritto della motivazione. Infatti laCorte d’Appello provvedeva con ordinanza, e non con sentenza, come oggi è inveceespressamenteprevistodagl’AccordidiVillaMadama.Tuttavia,sitengacontodelfattoche dottrina e giurisprudenza ritenevano la suddetta ordinanza come unprovvedimentoaventenaturasostanzialedisentenza,giàprimadell’entrata invigoredeisuddettiAccordi.Cfr.P.DIMARZIO,Ilmatrimonioconcordatario…,cit.,116-117.
15Laproceduraattraversocuièoggipossibilerendereefficacinell’ordinamentonazionaleprovvedimentistranieri,èdisciplinatadallaLegge31maggio1995,n.218(inSuppl.ordinarioallaGazz.Uff.,3giugno,n.128)agl’artt.64ss.Quest’ultimahainfattiabrogato gli articoli 796 ss. del codice di procedura civile, e in genere tutta laprecedente disciplina, fatta eccezione per le disposizioni che si riferiscono al
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68
ritenuto incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale, due aspetti dello speciale procedimento di delibazione
previstodall’art.34delConcordatoedall’art.17dellaleggematrimoniale,
inparticolare:lacircostanzapercuilaCorted’Appellononsiatenutaad
accertarechenelprocedimentodacuisiascaturitalasentenzadinullità,
sianostatirispettatiglielementiessenzialideldirittodiagireeresisterea
difesadeipropridiritti,ilquale–trovandolasuabasenell’art.24Cost.,ed
essendostrettamenteconnessoed inpartecoincidentecon ildirittoalla
tutelagiurisdizionale–costituisceunprincipiosupremodell’ordinamento
costituzionale;lacircostanzapercuilaCorted’Appellononsiatenutaad
accertare che la sentenza di nullità del matrimonio non contenga
disposizionicontrarieall'ordinepubblicoitaliano16.Pertanto,laConsulta
inibì,conimetodigiàvisti17,l’effettonell’ordinamentonazionaledell’art.
34 del Concordato 18 , nella parte in cui non prevede le suddette
competenze della Corte d’Appello in sede di delibazione della sentenza
procedimentodidelibazionedellesentenzeecclesiasticheinmateriadimatrimonio,neicui riguardi si applica ancora la procedura del Concordato bis e della leggematrimoniale, ove compatibile. In ogni caso, già al tempo della decisione, in sede didelibazionediqualunqueprovvedimentostranieroeraallaCorted’Appellodemandatalaverificadellasussistenzadisettecondizioni,elencateall’abrogatoart.797cpc.Oralemedesime condizioni sonopreviste all’art. 64della succitata l. 218/1995,perquantoriguarda i soli provvedimenti giurisdizionali, ma spetta all’ufficiale di stato civileverificarne la sussistenza, essendo la procedura di delibazione dinanzi alla Corted’Appellonecessariasoloqualora ilsuddettoufficialenonleritenessesussistenti.Cfr.T. PIOLA, Cenni sul diritto internazionale privato, in E. MAGGIORA, N. MASOTTI, T.PIOLA,ModuloEntiLocali-ServiziDemografici,MilanofioriAssago,2014,334ss.
16Cfr.CorteCost., sent.2 febbraio1982,n.18,par.5dellaparte indirittodellamotivazione.Vièchi inquestasedeharavvisatouncollegamentotra lacategoriadeiprincipi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, ed il “sommesso egeneralizzante” concetto di ordine pubblico nazionale, potendo quest’ultimo ormaivenire in considerazione nei riguardi di una pluralità di aspetti (civile, processuale,amministrativo, internazionale, economico). Cfr. G. SARACENI, LaCortecostituzionalehaparlato,inRivistadidirittocivile,1982,II,816.
17V.Cap.2,par.2.1.18 Dichiarò anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge
matrimoniale, solo che lo fece direttamente visto che si tratta di un atto internoall’ordinamento,enonesternocomeilConcordato.
CapitoloIII
69
ecclesiastica dichiarativa della nullità dimatrimonio canonico trascritto
aglieffetticivili19.
E’ ora giunto il momento di esaminare la parte della pronuncia
avente ad oggetto il procedimento di delibazione della dispensa dal
matrimonio rato e non consumato. Innanzitutto la Corte procedette ad
individuare quale fosse la natura del procedimento attraverso cui il
suddetto provvedimento era emanato nel suo ordinamento di
appartenenza. Nel fare ciò la Corte non solo prese in considerazione le
caratteristicheditaleprocedimento,sucuinonènecessariosoffermarsi,
ma soprattutto richiamò un’ Instructio della Congregazione per la
disciplina dei sacramenti, che affermava: «processus super matrimonio
ratoetnonconsummatononestiudicialissedadministrativus,acproinde
differtaprocessuiudicialiprocausisnullitatismatrimonii»20.Acausadi
una siffatta affermazione, la Corte non poté che ritenere avente natura
amministrativa anche il relativo provvedimento di dispensa, il quale –
essendo emanato a conclusione di un procedimento in cui non sono
«garantitiallepartiungiudiceeungiudizioinsensoproprio»21,operando
nell’ambito della discrezionalità amministrativa – non può produrre
effetticivilinell’ordinamentoitaliano,perincompatibilitàconilprincipio
supremo del diritto alla tutela giurisdizionale 22 . Pertanto la Corte
Costituzionaleinibìanchesottoquestoprofiloglieffettinell’ordinamento
19Cfr.CorteCost.,sent.2febbraio1982,n.18,dispositivo.20Instructio7marzo1972dellaCongregazioneperladisciplinadeisacramenti.21Per il giudice a quo desumibile dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101, 102 della
Costituzione.22Iparametri individuatinelleordinanzedi remissionesonogliartt.2,3,7,24,
25, 101, 102 della Costituzione, ma si vedrà che per far valere il diritto alla tutelagiurisdizionalebastaindividuarecomeparametrigliartt.2e24Cost.(v.infrapar.6).Inognicaso,v’èchi fanotarecomeneldispositivodellasentenzasvanisca ilriferimentonormativoaiprincipi supremi,per farpostoa rilevazioni in temadiordinepubblico,nonostantelamotivazionesiapermeatadaiprimi.Daciòilcollegamentoche,comesiègiàaccennatoilmedesimoautoreharavvisatotraleduecategorie.Cfr.G.SARACENI,LaCortecostituzionalehaparlato,cit.,814.
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internodelgiàmenzionatoart.34delConcordato,maquestavoltanella
parte in cui prevede che con processo di delibazione dinanzi alla Corte
d’Appello si possa rendere esecutiva agl’effetti civili la dispensa dal
matrimonioratoenonconsumato.
La Corte Costituzionale ha dunque ritenuto incompatibili con il
principiofondamentaledeldirittoallatutelagiurisdizionale,econquello
deldirittodiagireeresistereadifesadeipropridiritti23,dueprofilidella
disciplinaConcordataria,condiverseconseguenze:perquantoriguardala
procedura di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio
concordatario, i succitati accertamenti che la Corte Costituzionale ha
ritenuto debbano essere svolti dalla Corte d’Appello, sono ora
espressamente previsti nel Concordato del 198424; parallelamente, per
quanto riguarda la dispensa dalmatrimonio rato e non consumato25, il
“nuovo” Concordato non ha previsto alcuna procedura per attribuirgli
effetti civili, inoltre, quando alcune Corti d’Appello glieli avevano
assicurati per vie diverse26, la Cassazione ha nuovamente escluso tale
possibilità 27 , sempre sulla base della natura amministrativa del
provvedimentodidispensa28.
Considerate le conseguenze che questa sentenza tuttora produce
nelladisciplinadegl’effetticivilidelmatrimonioconcordatario,èpossibile
già notare l’impatto chedetermina l’applicazionedi limiti e controlimiti
23V.supranota22.24Art.8,2°commadell’AccordodiVillaMadama,eseguitoinItaliaconlaleggen.
121del25marzo1985.25Ilcuiprocedimentoèoradisciplinato,nonsenzadifferenze,daicann.1697ss.
delCodicediDirittoCanonico.26Sfruttando la disciplina generale prevista per la delibazione di qualunque
provvedimento giurisdizionale, di cui agl’artt. 64 ss. della l. 218/1995 (v. supra nota15).
27Cassazione,sent.10luglio1999,n.7276.28Cfr.R.BARATTA,op.cit.,410.
CapitoloIII
71
costituzionalineirapporticongl’altriordinamenti29.Infine,talesentenza
ha certamente il pregio di specificare la concreta portata di alcuni dei
principifondamentalidell’ordinamentocostituzionale–inparticolaredel
diritto alla tutela giurisdizionale, inteso anche come diritto di agire e
resistereadifesadeipropridiritti–neiconfrontideiprovvedimentidegli
Statiestericheintendanospiegareiloroeffettinell’ordinamentoitaliano.
2.SentenzadellaCorteCostituzionale6maggio1985,n.132.
Mentre con la sentenza appena analizzata la Corte rese operativi i
“controlimiti”costituzionali, conquellacheci siaccingeadesaminare la
Corte applicò i c.d. “controlimiti allargati”, rivolti cioè ad un trattato
internazionale le cui normenon rivestono rango costituzionale30. Infatti
nellasentenzainepigrafenonsonomainominatiiprincipifondamentali
dellaCostituzione,poichéaltempoeraindubbiocheanchelesuenorme
di dettaglio costituissero limite all’ingresso del diritto internazionale
pattizio;nonostantequesto,ènecessariotenereinconsiderazioneche,nel
29Puòessereinteressanteosservarecomealtempoincuivenneemanata,questasentenza venne considerata scontata da alcuni e storica da altri. Ad esempio P.COLELLA, Il “ridimensionamento” della giurisprudenza ecclesiastica…, cit., 1, laconsiderò una “tappa significativa” sotto diversi aspetti, mentre ne ridimensiona laportataF.E.ADAMI,Incostituzionalitàdinormeconcordatarie…,cit.,931ss.
30Al tempodella pronuncia non era ancora intervenuta la riformadel TitoloV,pertanto le norme interne prodottesi dal recepimento della disciplina internazionalepattizia non rivestivano rango di norme interposte nel giudizio di costituzionalità,tuttavia si è già esaminato come la riforma non abbia modificato i rapportiintercorrenti tra tali norme e quelle costituzionali (v. cap. 1, par. 1). Si tengaperò inconsiderazioneche,peressereprecisi, laprimainibizionedegl’effettidiunanormadidiritto internazionalepattizionondotatadicoperturacostituzionale,sièavutaconlasentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 1979, n. 54, nei riguardi del r.d. 30giugno1870, n. 5726 (v. infranota56) che eseguiva laConvenzioneper la reciprocaestradizione dei malfattori tra l'Italia e la Francia del 1870. Sulla circostanza che sitrattadellaprima,cfr.V.DELICATO,Dirittiassolutiegaranziadinonapplicazionedellapenadimortenell’estradizione,inGiurisprudenzaCostituzionale,1997,1933,nota26.
CapitoloIII
72
casodispecie,hacostituitoparametrodicostituzionalitàpropriounodei
suddettiprincipifondamentali.
Oggetto del sindacato è la Convenzionedi Varsavia del 192931, che
per prima unificò alcuni aspetti della disciplina del trasporto aereo
internazionale 32 . Nonostante essa sia prima stata soppiantata dalla
Convenzione di Montreal del 199933, e poi esplicitamente abrogata in
Italia nel 200834, la pronuncia che la riguarda resta interessante poiché
metteinlucelemodalitàconcuilaCorteCostituzionalesvolgelapropria
consueta attività di bilanciamento quando siano coinvolte norme
internazionali.
La controversia da cui si sviluppò il giudizio incidentale di
costituzionalità, aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento danni
presentatadaigenitoridiunadellevittimedeldisastroaereoavvenutoin
Turchia il 20 settembre 1976, nei confronti della Turkish Airlines. In
particolare, il giudice a quo sollevò ordinanza di rimessione in sede di
liquidazione del danno35, avendo gli attori eccepito l’incostituzionalità
dell’art.22dellasuccitataConvenzione,chelimitavalaresponsabilitàdel
vettoreaereoaduncertoammontarequantificato36.
31Cuil’ItaliahadatoesecuzioneconlaL.19maggio1932,n.841(inGazz.Uff.,26luglio,n.171).
32IlfinedellaConvenzioneerasostanzialmentequellodifavorireedaccelerarelosviluppodell’industriaaereonautica,pertantogliaspettidaessadisciplinatieranopiùche altro quelli relativi alla responsabilità del vettore, oggetto della sentenza inepigrafe. Così M. COTTONE, La responsabilità civile del vettore nel trasporto aereo dipersone, in G. CAMARDA, M. COTTONE, M. MIGLIAROTRI, La responsabilità civile delvettoreneltrasportoaereodipersoneemerci,Milano,2006,170.
33EseguitainItaliasoloacinqueannidallasuastipula,ecioèconlaL.10gennaio2004,n.12(inSuppl.ordinarion.11allaGazz.Uff.,26gennaio,n.20).
34Art.24delD.L.25giugno2008,n.112(inSuppl.ordinarion.152allaGazz.Uff.,25 giugno, n. 147), convertito, conmodificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 (inSuppl.ordinarion.196allaGazz.Uff.,21agosto,n.195).
35Avendo già accertato, nel gennaio 1979, la responsabilità della compagniaaereaconsentenzanondefinitiva.CosìCorteCost.,sent.6maggio1985,n.132,par.1dellaparteinfattodellamotivazione.
36125.000franchi-oroPoincaré,elevatiprimaa250.000dalProcollodell’Ajadel1955, e poi a 1.200.000 con il Protocollo del Guatemala del 1971, essendo però
CapitoloIII
73
Come parametri di costituzionalità, l’ordinanza di rimessione
individuavaisoliartt.2,3e32Cost.,postiapresidiodeidirittiinviolabili
dell’uomo37, dei doveri inderogabili di solidarietà, e del principio di
uguaglianza; la Corte Costituzionale, invece, riterrà violato solamente
l’art.2Cost., includendotraisuccitatidiritti inviolabilidell’uomo,quello
al risarcimento del danno all’integrità fisica ed al bene supremo della
vita38. Ebbene, la Corte si preoccupò di precisare come i valori protetti
dall’art.2Cost.,elesinelcasodispecie,nonfosseroesclusivamentequelli
riguardanti il singolo individualmente considerato, ma anche quelli
concernenti «le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ivi
inclusa[…]lafamiglia»39.
A questo punto è interessante notare come per svolgere la sua
consueta attività di bilanciamento, la Corte dovette individuare una
quest’ultimononancoraentratoinvigorealtempodellasentenza.Cfr.CorteCost.,sent.6maggio1985,n.132,par.2dellaparteinfattodellamotivazione;G.REALE,Lezionididirittodellanavigazione, Roma, 2008. E’ utile effettuare una precisazione: poco dopol’instaurazione del giudizio da cui è scaturita la sentenza in epigrafe, e precisamenteconlal.26marzo1983,n.84,ilfranco-oroPoincarévennesostituitodaidirittispecialidi prelievo. Quest’ultimi si configurano, da un punto di vista formale, come linee dicredito tra gli Stati membri, ma in sostanza costituiscono l’unità di conto del FondoMonetario Internazionale, il cui valore è determinato in funzione di un “paniereponderato di monete”. Cfr. M. MEGLIANI, Il fondo monetario internazionale, in U.DRAETTA, M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, (a cura di), Il diritto delle organizzazioniinternazionali. Parte Speciale, Milano, 2011, 313; A. COMBA, Fondo monetariointernazionale (voce), in AA. VV.,Enciclopediadel diritto.Annali, vol. 4,Milano, 2008,539; M. GIULIANO, Una recente sentenza della Corte costituzionale e l’ordine diesecuzione di trattati internazionali, in Rivista di diritto internazionale privato eprocessuale,1985,228.
37Inparticolare«ildirittoall’incolumitàpersonaleedildirittoallaconservazionedella personalità, inteso anche quale diritto all’integrità fisica» (Corte Cost., sent. 6maggio1985,n.132,par.1dellaparteinfattodellamotivazione).
38 Così C. MEDINA, La dichiarazione di incostituzionalità della limitazione diresponsabilitàdelvettoreaereointernazionale,inIldirittomarittimo,1986,212,ilqualeesprime perplessità per l’inclusione del diritto al risarcimento del danno per lesionepersonale,traidiritti inviolabilidell’uomo.Taleperplessitàsembrerebbeinognicasoderivare da una concezione di inviolabilità diversa da quella appartenente alla CorteCostituzionale,laquale,comesièdimostrato(cap.2,par.3)–perquantopossatenerliin elevata considerazione nelle proprie ordinarie operazioni di bilanciamento – nonescludeunalorocompressioneadoperadialtriinteressicostituzionalmenterilevanti.
39CorteCost.,ivi,par.4.1dellaparteindirittodellamotivazione.
CapitoloIII
74
disposizione costituzionale idonea a fornire copertura alla norma
internazionale pattizia40, richiamando a tal fine l’art. 41 Cost., posto a
protezionedell’iniziativaeconomicaprivata.
Precisando che «l’aver comunque sancito un limite alla
responsabilitàdelvettorenonbastaadintegrarelaprospettataipotesidi
illegittimità costituzionale», la Corte ritenne di dover verificare se «la
denunciatadisciplinapattizia riesca a comporre gli interessidel vettore
conunsistemadiristorodeldannononlesivodellanormacostituzionale
di raffronto»41, pertanto procedette alla ricerca della ratio sottesa al
suddetto limite di risarcibilità. In particolare, la Corte ravvisò che tale
disposizionefu,all’epocadellasuaprevisione,necessariaarenderestabili
e di basso ammontare gl’oneri assicurativi che le neonate compagnie
aeree avrebbero dovuto affrontare per lo svolgimento dell’attività
d’impresa.Sequindilalimitazionealrisarcimentointegraledeldannoera
al tempo comprensibilmente giustificata dalla circostanza che, senza di
essa, il vettore non avrebbe potuto svolgere l’attività d’impresa con la
certezzadifarsalvoilpropriopatrimonio;giàaltempodelladecisionela
Corteritennenonpiùsussistenteuntaleordinedigiustificazioni,acausa
della imponente crescita del mercato del trasporto aereo e del minor
rischio connesso al suo svolgimento, cui è conseguita una riduzione dei
costi assicurativi42. Per corroborare tale assunzione, la Corte riconobbe
40Sullanecessitàchegliinteressioggettodibilanciamentoassumanoparirilievocostituzionale v., tra gli altri, A. MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano,2001,285ss;M.GAMBARDELLA,Lexmitioregiustiziapenale,Torino,2013,96.Questacircostanzamisembrarendapalesecomeaseguitodella riformadelTitoloV, l’unicadifferenza registratasi nel comportamento della Corte sia stata quella di rendereimmediata l’attivitàdibilanciamento, essendo la coperturacostituzionaledell’obbligointernazionaleormaitipizzatanell’art.117,1°comma,Cost.,enonpiùdarinvenireinaltredisposizionicostituzionali.
41Corte Cost., sent. 6 maggio 1985, n. 132, par. 4.3 della parte in diritto dellamotivazione.
42Cfr.CorteCost., sent.6maggio1985,n.132,par.5dellaparte indirittodellamotivazione.Viè tuttaviachi,al tempodelladecisione,hacriticato l’analisieffettuatadalla Corte in merito alla “diminuita sinistrosità del mezzo aereonautico”, portando
CapitoloIII
75
comelanecessitàdirivedereladisciplinadellaresponsabilitàdelvettore
aereo,sifossegiàtradottaalivellointernazionaleindisposizionipattizie
che, rispetto alla Convenzione di Varsavia, prevedevano condizioni di
maggiorfavoreperidanneggiati43.
Su queste basi, la Corte ritenne che il suddetto limite alla
responsabilità del vettore aereo ledesse la «garanzia eretta dall’art. 2
Cost. a presidio inviolabile della persona» 44 , pertanto dichiarò
l’illegittimitàcostituzionaledell’art.22dellaConvenzionediVarsaviadel
1929,periltramitedellaleggediesecuzione45.
Lasentenzaanalizzataè,aifinidelpresentelavoro,particolarmente
interessantepoichémetteinevidenzaperqualemotivononsiapossibile
l’attenzione sul fatto che nel 1985 gli assicuratori corrisposero quasi il doppio deipremi incassati, in indennizzi.CosìC.MEDINA,Ladichiarazionediincostituzionalità…,cit.,215,nota5.
43Tralasciando i progressivi innalzamenti che hanno interessato l’ammontarerisarcibile(v.supranota36),ilProtocollodelGuatemaladel1971avevagiàabolitolapossibilità per il vettore aereo, prevista dall’art. 20della Convenzionedi Varsavia, diliberarsi dalla responsabilità provando di aver adottato tutte le misure necessarie epossibiliperevitareildanno.Cfr.CorteCost.,sent.6maggio1985,n.132,par.5.1dellaparteindirittodellamotivazione.Sinoticheladisciplinaattualecontinuaaprevedereun limite risarcitorio (100.000 diritti speciali di prelievo),ma solamente per quantoriguarda la responsabilità c.d.oggettiva del vettore, dimodo che un risarcimento siacomunque assicurato al danneggiato senza obbligarlo a soddisfare gravosiadempimenti probatori. Diversamente, per le pretese superiori al suddetto limite, siosservaunadiversadisciplina incuièprevista laresponsabilità illimitatadelvettore,sulla basedi criteri di imputazione colposa. Cfr.M. COTTONE,Laresponsabilitàciviledel vettore…, cit., 176-177. In senso critico in merito alla sussistenza nella comunitàinternazionaledellavolontàdisuperareladisciplinadellaConvenzionediVarsavia,siesprimeC.MEDINA,Ladichiarazionediincostituzionalità…,cit.,215ss.,secondocuiallaCortesembrerebberosfuggiti“alcuniaspettidiunacertarilevanza”.
44Corte Cost., sent. 6 maggio 1985, n. 132, par. 6 della parte in diritto dellamotivazione.
45Conviene riportare l’esatta dizione con cui sono stati inibiti gli effetti dellasuddetta disposizione, inmodo da concentrare ulteriormente l’attenzione sugl’effettiprodotti dalla teoria dualista: «La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimitàcostituzionaledell'art.1della legge19maggio1932,n.841edell'art.2della legge3dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione all'art. 22/1 dellaConvenzionediVarsaviadel12ottobre1929,comesostituitodall'art.XIdelProtocollodell'Ajadel28settembre1955»(CorteCost.,sent.6maggio1985,n.132,dispositivo).Non condivide la conclusione della Corte, C. MEDINA, La dichiarazione diincostituzionalità…, cit., 219, che addirittura ritienenella sentenza vi siaundifettodimotivazioneedunamancanzadiconcretedirettiveperillegislatore.
CapitoloIII
76
delineareunagerarchiaastrattatraprincipicostituzionali,anchequando
sianocoinvoltiquellisupremi46.Infatti,laCorteaffermachelalimitazione
alla responsabilità del vettore, e quindi la soppressione dell’art. 2 Cost.,
era da considerarsi legittima negl’anni successivi alla nascita del
trasportoaereo,maha smessodi esserlo con il suosviluppo.E’dunque
quiintuitivamentemostratol’operaredinamicodeiprincipifondamentali,
in relazione al mutare degl’interessi legati alla situazione di specie,
indipendentementedallaloroastrattarilevanza.
3.SentenzadellaCorteCostituzionale27giugno1996,n.223.
Lapronunciachecisiapprestaadanalizzareèanch’essafinalizzata
adannullareglieffetti interniprodottidaldiritto internazionalepattizio
per contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento, nonostante
quest’ultimi, per le stesse ragioni esposte all’inizio del caso precedente,
nonsianomaiespressamentenominati47.
46Nonostanteciò,vièchiaffermache,nellasentenzainoggetto,ildiscorsodellaCorteCostituzionale«ètuttodiequilibriediquantità,conunacertamortificazioneperi valori qualitativi» (L. SCOTTI, Sottoaccusa il sistemadella responsabilità del vettoreaereo, nota a Sentenza della Corte Costituzionale 6maggio 1985, n. 132, in Corrieregiuridico,1985,726).
47Precedenteallapronuncia inepigrafe,è lasentenzadellaCorteCostituzionale15 aprile 1987, n. 128, che rese operanti i controlimiti allargati nei confronti deltrattatoinmateriadiestradizionefral'ItaliaegliU.S.Adel1973(eseguitoinItaliaconl.9 ottobre 1974, n. 632). Con tale sentenza venne pronunciata l’illegittimità delladisposizione pattizia, «nella parte in cui […] consente l'estradizione dell'imputatoultraquattordicenneedinfradiciottenneancheneicasiincuil'ordinamentodellaParterichiedentenon lo consideraminore».Ciòperché lo StatodiNewYorkpresumeva lapienacapacitàdelsedicennecheavessecommessocriminicomportantil’usodiarmiodi violenza, con la conseguenza che non gli veniva assicurato alcun trattamento difavore.CiòvenneritenutodallaCorteincontrastogliartt.27e31Cost.,perchélapenanonpotrebbesvolgerequelfinerieducativo,cherichiederebbelacapacitàdelsoggettodi comprendere il disvalore sociale delle sue azioni. Cfr. M. PALMIERI, Trattati diestradizioneepenadimorte, inForo Italiano, 1997, 2062-2063; Corte Costituzionale,sent.15aprile1987,n.128.Inquestasedenoncisisoffermeràsullasuddettasentenza,
CapitoloIII
77
Essaconcluseilc.d.CasoVenezia,riguardanteuncittadinoitalianoda
anniresidentenegliStatiUniti,chenel1993sparòeducciseaMiamiun
funzionario del fisco americano48. Fuggito in Italia, venne qui arrestato
con l’accusa, formulata dal giudice della contea di Dade, di omicidio
volontariopremeditato,chenelloStatodellaFloridaètutt’orapunito,nel
massimo, con la pena di morte49. A conclusione di diverse vicende di
carattere sia politico che giudiziario50, ilministrodella giustizia italiano
concedette, con decreto del 14 dicembre 1995, l’estradizione
dell’indagato, cui egli si oppose presentando ricorso al T.A.R. Lazio51.
Quest’ultimo in primo luogo dispose la sospensione del decreto
non tanto perché il trattato che ebbe ad oggetto venne espressamente abrogato daquello del 1983 che adesso si analizzerà, quanto per la singolarità della disposizionedelloStatodiNewYorkchenegiustificòemissione.Inognicasononsiescludecheessapresenti profili di particolare interesse in merito alla funzione rieducativa che devesvolgerelasanzionepenale.
48Colpevolezza accertata con sentenza dalla Corte d’Assise di Taranto, che nel1998locondannòa23annidireclusione.Cfr.G.VASSALLI,Ultimiscritti,Milano,2007,373;K.L.SHAW,Miamirestaurateurconvicted,inhttp://www.apnewsarchive.com.
49Cfr. M. PISANI, Pena di morte ed estradizione nel trattato Italia-USA: il CasoVenezia, in L’indice Penale, 1996, 671; Id., Italia-Stati Uniti: cooperazione in materiapenale,Milano,2007,159;G.VASSALLI,ibidem.
50La procedura di estradizione ha carattere misto, dovendo la richiesta dalloStato estero essere indirizzata al Ministro della Giustizia, il quale può concederlasolamentese insensofavorevolesièespressaanchelaCorted’appellocompetente,acui luistessodevetrasmetteregliatti.Ebbene,nelcasodispecielaCorted’appellodiLeccesiespresseinsensofavorevoleperl’estradizione(sent.dell’11novembre1994),ritenendosufficientileassicurazionirichiestedalladisposizioneoggettodelgiudiziodicostituzionalità in esame, sulla basedi unanotaverbale inviata dall’Ambasciata degliStatiUnitiaRoma,cheassicuravalapenacapitalenonsarebbestataeseguita.AnchelaCassazionedeciseinsensoaffermativo(sent.12ottobre1995),sullabaseperòdiunasecondanotaverbale che affermava la penanon sarebbe stata inflitta.Mancandoperl’esecuzionedell’estradizioneilsolodecretodelMinistrodellaGiustizia,laquestionesispostò sul piano politico, avendosi anche due distinte risoluzioni del Senato e dellaCamera dei Deputati che, con una larga maggioranza, chiesero al Governo di nonaccordarla, nonostante lo StateAttorneydella Florida e l’Ambasciata degli Stati Unitiavesserofornitoulterioriassicurazioni.CosìM.PISANI,Penadimorteedestradizione…,cit., 676; Id. Italia-StatiUniti…, cit., 161 ss.;V.DELICATO,Dirittiassolutiegaranziadinonapplicazionedellapenadimortenell’estradizione, inGiurisprudenzaCostituzionale,1997,1929-1930.
Cfr.P.TONINI,Manualediprocedurapenale,XIIIed.,Milano,2012,973ss;51CosìM.PISANI,ivi,677.
CapitoloIII
78
ministeriale, ed in secondo luogo sollevò la questione di legittimità
costituzionaleprospettatadalladifesadell’estradando52.
Oggettodelgiudiziodicostituzionalitàfucosìl’art.9delTrattatodi
estradizione tra il GovernodellaRepubblica italiana ed il Governodegli
Stati Uniti d’America del 198353 , che disciplinava l’estradizione del
soggettoneicuiriguardisiprocedevaperunreatopunitoconlapenadi
morte.NonessendoinfattiprevistainItaliaunasimilepena54,edessendo
invece essa tutt’ora vigente in molti degli Stati Uniti d’America55, la
suddetta disposizione permetteva che, a certe condizioni, l’estradizione
potesseugualmenteavvenire56.Inparticolare,l’art.698,2°comma,c.p.c.–
che specificando la succitata norma pattizia fu anch’esso oggetto del
sindacato di costituzionalità – stabiliva che l’estradizione sarebbe stata
concessasolamentese loStatorichiedenteavessefornito«assicurazioni,
52Cfr.M.PALMIERI,Trattatidiestradizioneepenadimorte,cit.,2060.53Ratificato ed Eseguito in Italia con L. 26 maggio 1984, n. 225 (in Suppl.
ordinarioallaGazz.Uff.,16giugno,n.165).54Fattaeccezione,al tempo,per il codicepenalemilitarediguerra (v infranota
62).55Al 13 dicembre 2007 sono 37 gli Stati americani che prevedono la pena di
morte, includendo nel conteggio anche lo Stato di New York, nel quale nonostante èstatadichiaraincostituzionalenel2004,haancoraundetenutonelbracciodellamorte.J. MARRIOTT, Walking the Eight Amendment Tightrope: ‘Time Served’ in the UnitedStatesSupremeCourt, in J.YORKE(acuradi),AgainsttheDeathPenalty:InternationalInitiativesandImplications,Surrey(Inghilterra),2008,159,nota1.
56Siègiàaccennatocome laCorteCostituzionaleavesse, con la sent.21giugno1979,n.54,giàinibitoglieffettiprodottidaunaconvenzioneinternazionale,aventeadoggettol’estradizioneperreatipuniticonlapenadimorte(v.supranota30).Tuttavia,in questa sede si è ritenuto non conveniente dedicare a tale sentenza un’analisiapprofondita,daunlatoperchéquellainepigrafesiesprimeinmodopiùcompletoinmateriadidivietocostituzionaledellapenadimorte,dall’altroperchéilgiàcitatoregiodecreto, che eseguiva in Italia la Convenzione per la reciproca estradizione deimalfattori tra l'Italiae laFranciadel1870,erastata ratificataquandoanche il codicepenaledel1859,noninvigoresolamente inToscana,prevedeva lapenadimorteperreati commessi nei confronti del Re o dei membri della dinastia. In ogni caso, èinteressante notare come la giurisprudenza della Corte Costituzionale fosse, già altempo,perfettamente in lineacon lerilevazionieffettatenellasentenzaora inesame.Cfr. Corte Costituzionale, sent. 21 giugno 1979, n. 54; G. S. PENE VIDARI, Storia deldiritto:Etàcontemporanea,Torino,2014,161-162;CennicomparativisulCodicepenalesardo promulgato Il 20 Novembre 1859 e sul codice penale austriaco ed osservazionicircalasostituzionediquelloaquesto,Torino,1860,11.
CapitoloIII
79
ritenutesufficientisiadall'autoritàgiudiziariasiadalministrodigraziae
giustizia57, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà
eseguita».
Per quanto riguarda i parametri costituzionali del giudizio,
nell’ordinanza di remissione erano indicati gli artt. 2, 3, 11 e 27, 4°
comma,Cost.,malaCorteCostituzionalesvolseilsuosindacatosolamente
nei riguardi degli artt. 2 e 27, 4° comma, Cost. Più precisamente, essa
affermòesserviunostrettolegametraquesteduedisposizioni,dovendoil
divieto della pena dimorte essere considerato come «proiezione della
garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei
diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2» 58 . Ma la Corte
Costituzionale andò oltre, affermando – con una lapidarietà non
rinvenibilenellealtresentenzecheinquestolavorosonooggettod’esame
– che il suddettodivieto ed i valori ad esso sottostanti “impongonouna
garanzia assoluta”59, non rilevando neanche il fatto che la soluzione di
compromesso adottata dalla disposizione pattizia avesse il pregio di
essere adattabile nel tempo “in base a considerazioni di politica
criminale”60.
57V.supranota50.58CorteCostituzionale,sent.27giugno1996,n.223,par.4dellaparte indiritto
dellamotivazione.59MetteindubbiolarealeassolutezzaditaledivietoM.PISANI,Penadimorteed
estradizione…, cit.,679ss., ilquale si chiedesedelle semplici affermazioni suun testoscritto–concui,adesempio,laConvenzione“direciprocoaiutogiudiziario”del1971assicurachelapenacapitalesaràsostituitadaquellaprevistadalpaeserichiestoperilmedesimoreato–possanoconsiderarsidellegaranziedicarattereassoluto.
60Corte Costituzionale, ivi, par. 5 della parte in diritto della motivazione. Fanotare come lamancanzadiunadisposizionea carattere cogente, eradovutaal fattoche solamente una parte degli Stati della comunità internazionale ha espunto dalproprioordinamento lapenacapitale,G.DIOTALLEVI,Esclusal’estradizioneperireatipuniticonlapenadimorte,inCassazionePenale,1996,3267.Aggiungecheinsostanzailproblemaconsistenelproiettarenell’ordinamentodialtriStati, scelte fondamentalieffettuateinquellodiappartenenza,A.MARCHESI,Estradizioneepenadimortesecondol’art. 11 della Convenzione europea di estradizione, in Rivista di diritto internazionale,1991,281.
CapitoloIII
80
La Corte decise quindi di dichiarare l’illegittimità costituzionale sia
dell’art. 698, 2° comma, c.p.c., sia della legge l. 26maggio 1984, n. 225
nella parte in cui dà esecuzione all’art. 9 del succitato trattato di
estradizione,percontrastocongliartt.2e27Cost.,perché«l’assolutezza
delprincipio costituzionale richiamatoviene infirmatadallapresenzadi
una norma che demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il
giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate
dalPaeserichiedente»61.
Ciòcheaifinidelpresentelavororendeparticolarmenterilevantela
sentenza inoggetto, aparte la centralitàdei beni giuridici coinvolti, è il
fattochedaltenoredelleaffermazionidellaCorte,sembrerebbechequel
principio generale stabilito nelle pagine precedenti – secondo cui ogni
principio costituzionale potrebbe essere oggetto di bilanciamento
uscendone, virtualmente, soccombente – non valga per il divieto della
pena di morte. La sua comminazione – non più prevista neanche dal
codicepenalemilitarediguerra62–sarebbepertanto interdetta inmodo
assoluto, così come lo sarebbe il concorso dello Stato italiano nella sua
esecuzione all’estero 63 , non venendo neanche ad interesse le
61CorteCostituzionale,ibidem.62E’stata la l.13ottobre1994,n.589(inGazz.Uff.,25ottobre,n.250)adaver
sostituito con la «penamassimaprevista dal codice penale», quella capitale, previstadalcodicepenalemilitarediguerraedallaleggediguerra.CosìP.P.RIVELLO,Lezionididirittopenalemilitare,IIed.,Torino,2012,345.
63Come un concorso nell’esecuzione della pena di morte è, nella già citatasentenza della Corte Costituzionale 21 giugno1979, n. 54, considerata l’estradizione,dove si afferma che «deve considerarsi lesivo della Costituzione che lo Stato italianoconcorra all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati,potrebberoessereinflitteinItalianeltempodipace,senonsullabasediunarevisionecostituzionale» (par.5dellaparte indirittodellamotivazione).Bisognanotareche intalerisalentesentenza,ildivietodellapenadimortesarebbeespungibileconrevisionecostituzionale, mentre dalla quella ora analizzata sembra chiaro che esso debbaconsiderarsi un principio fondamentale dell’ordinamento, come tale sottratto alprocedimento di cui all’art. 138 Cost., per lomeno in tempo di pace. In ogni caso, fanotarecomenellasuddettasentenzasifossegiàaffermatoilprincipio,ormaiassodatoa livello internazionale, secondo cui lo Stato che concede l’estradizione è anche
CapitoloIII
81
modificazioni riguardanti l’insieme dei valori sociali presenti in ogni
momento storico64, che, come si è detto, sono alla base della flessibilità
che laCorteCostituzionalesi riservanellosvolgimentodellasuaattività
dibilanciamento65.
4. Sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2003, n. 275 &
SentenzadelConsigliodiStato8agosto2005,n.4207.
Ilsolofattocheoggettodelpresenteparagrafosianoduesentenze,di
cui una del Consiglio di Stato e non, come di consueto, della Corte
Costituzionale,faintuirecomecisiapprestaadesaminareuncasomolto
particolare. Infatti, si trattadelprimoedunicocaso in cui i controlimiti
sonostatiresioperativi,daunpuntodivistasostanziale66,neiconfronti
deldirittocomunitarioedaparted’ungiudicecomune67.
Per un’esaustiva analisi delle sentenze in epigrafe è innanzitutto
necessarioinquadrareilcontestonormativoefattualeincuisiinserirono.
In tema di svolgimento del servizio farmaceutico, alcune norme del
responsabile del trattamento che l’altro Stato riserverà all’estradato, V. DELICATO,Dirittiassolutiegaranziadinonapplicazione…,cit.,1932.
64 Tanto si può comprendere da un lato dalle affermazioni dell’Assembleacostituente richiamatedallaCorte, chenotava come il suddettodivieto fosse rimossosolamente nei periodi di reazione e di violenza, e quindi di sovversione dell’ordinecostituito;dall’altrodalmodo in cui laCorteha liquidato la flessibilità che, comesi èdetto,venivaassicuratadallanormapattizia.Cfr.CorteCostituzionale,sent.27giugno1996,n.223,par.5dellaparteindirittodellamotivazione.
65V.cap.2par.366I termini di questa specificazione saranno resi chiari nel prosieguo della
trattazione.67 E’ la prima volta che siano accadute entrambe le cose, autonomamente
considerate, infatti da un lato la Corte Costituzionale non ha mai dichiaratol’illegittimità della legge di esecuzione dei trattati comunitari ed europei, dall’altronessungiudicecomunehamaiesclusoilrinviopregiudizialesullabasedellateoriadeicontrolimiti.
CapitoloIII
82
risalente T.U. delle leggi sanitarie 68 e della legge n. 475/1968 69 ,
prevedevano (ed in parte tutt’ora prevedono) diverse ipotesi di
incompatibilità nello svolgimento contemporaneo delle attività di
produzione, distribuzione ed intermediazione, da parte delle persone
fisiche 70 . Più recentemente, poi, la legge n. 362/1991 inserì una
disposizione di portata generale, sancendo l’incompatibilità dello
svolgimentodiattivitàrelativeal«settoredellaproduzione,distribuzione,
intermediazione e informazione scientifica del farmaco», per chi sia già
titolare dell’esercizio di una farmacia privata, direttamente oppure
attraverso la partecipazione ad una società di persone o ad una società
cooperativaaresponsabilitàlimitata71.
Il fatto che le cause di incompatibilità previste da quest’ultima
disposizione avevano ad oggetto le sole farmacie private, senza nulla
stabilireneiriguardidiquellecomunali–lequaliinveceerano,nellapiù
risalentesuccitatanormativa,destinatariedellemedesimeprevisioni–ha
portato una serie di soggetti 72 a proporre ricorso presso il T.A.R.
Lombardia,per l’annullamentodella sequenzaprocedimentale concui il
ComunediMilanoavevaaffidatolatitolaritàdialcunefarmaciecomunali,
ad una società che già gestiva la distribuzione all’ingrosso di alcuni
farmaci73.Cosìilgiudiceamministrativosivideprospettaredairicorrenti
la questione di legittimità costituzionale della più recente succitata
disposizione,percontrastocongliartt.3e32Cost.,nellaparteincuinon
68Artt.102,144(abrogato),171,372delRegiodecreto27luglio1934,n.1265(inSuppl.ordinarioallaGazz.Uff.,9agosto,n.186).
69Art.13dellaLegge2aprile1968,n.475(inGazz.Uff.,27aprile,n.107).70Cfr.CorteCostituzionale,sent.24luglio2003,n.275,par.7dellaparteindiritto
dellamotivazione.71Art. 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico),inGazz.Uff.,16novembre,n.269.72LaFederazioneUnitariadeiTitolidiFarmaciaItaliani(FEDERFARMA),l’Unione
ItalianaConsumatori,edunalungaseriedialtrisoggetticollettiviedindividuali.73GeheItalias.p.a.poidivenutaAdentaItalias.p.a.
CapitoloIII
83
estendeva alle società che gestiscono farmacie comunali le cause di
incompatibilitàprevisteperquellechegestisconofarmacieprivate.
Il T.A.R. investì quindi della questione la Corte Costituzionale, che,
ritenendola fondata, estese, con sentenza additiva, le cause di
incompatibilità previste dall’art. 8 della legge n. 362/1991 anche alle
societàchegestiscanofarmaciecomunali74.InparticolarelaCorteritenne
laloroesclusionecontrariaallastessaratiodellasuccitatadisposizione75,
posta «al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, che possano
ripercuotersinegativamente sullo svolgimentodel servizio farmaceutico
e, quindi, sul diritto alla salute»76. Si tenga quindi ben presente che le
normecostituzionalineicuiriguardisiaccolselaquestionedilegittimità
costituzionale,furonoilprincipiodieguaglianza77edildirittoallasalute,
da considerarsi entrambi fondamentali per l’ordinamento
costituzionale78.
74SentenzadellaCorteCostituzionale24luglio2003,n.275,dispositivo.75Corte Costituzionale, sent. 24 luglio 2003, n. 275, par. 7 della parte in diritto
dellamotivazione.76CorteCostituzionale,ivi,par.9dellaparteindirittodellamotivazione.77Il riferimento al principio di uguaglianza non è però qui da considerarsi un
mero “artificio retorico”, come è stato in altre occasioni definito in dottrina, perchénella decisione in oggetto, la Corte Costituzionale ha certamente seguito lo schemaclassico del giudizio di ragionevolezza. Come infatti fa notare L. PALADIN, CorteCostituzionale e principio generale di eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983, inGiurisprudenza Costituzionale, 1984, I, 231 ss., nel caso di ingiustificato diversotrattamentodi situazioniuguali, è evidente lapresenzadiquel tertiumcomparationis(che per il Paladin è comunque sempre presente), da cui si è detto essersisostanzialmenteslegatoilgiudiziodellaCorte(v.cap.2,par.3).Nelcasodispecie,però,laCorteprocedeprimaall’individuazionedellaratiodellanormaoggettodelsindacato,poi al confronto con le più risalenti disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie e dellaleggen.475/1968(tertiumcomparationis),perverificarelasussistenzadelladisparitàdi trattamento. Si deve quindi concludere che nel caso di specie, la Corte si èmossasenza sfruttare quel maggior grado di libertà che, come si è detto, si èprogressivamente arrogata. Sul punto cfr. D. STRAZZARI, Discriminazione razziale ediritto. Un’indagine comparata per un modello “europeo” dell’antidiscriminazione,Padova,2008,41ss.
78LaCortehaaffermatoil lororuolodiprincipi fondamentali inunapluralitàdioccasioni,sindaiprimiannidiattività.Perquantoriguardailprincipiodieguaglianza,il suo carattere fondante è fuori discussione, avendolo la Corte addirittura definitocome un «principio generale che condiziona tutto l’ordinamento nella sua obbiettiva
CapitoloIII
84
AseguitodellasentenzadellaConsulta,ilT.A.R.Lombardiaaccolseil
ricorsoepronunciòl’illegittimitàdelbandoedituttigl’atticonseguenti79,
cosìlaSocietàsoccombenteedilComunediMilanopresentaronoappello
inConsigliodiStato.Traidiversimotividiricorso,quellochequivienead
interesseconsisteneldenunciatocontrastoconalcuniprincipideldiritto
comunitario, in particolare quelli di non discriminazione e di libera
circolazionedeicapitali,stabilidagl’artt.12,43,56TCE(oraartt.18,49,
63 TFUE)80. Vista la riserva di interpretazione dei Trattati comunitari
dellaCortediGiustizia,gliappellantichieseroquindialConsigliodiStato,
«interminiinsolitamenteperentori»,diottemperareall’obbligodirinvio
pregiudiziale,impostoglidall’art.234,3°comma,TCE(ora267,3°comma,
TFUE)inquantogiudicediultimaistanza81.Tuttaviaquest’ultimo–dopo
aver effettuato una ricognizione della giurisprudenza costituzionale sui
controlimiti,edopoaverricordatocomeilsuccitatoobbligodirinvionon
sia, per stessa giurisprudenzadella CGCE, “assoluto ed inderogabile”82–
optòperunadiversasoluzione:rigettòdirettamentel’appelloescludendo
la sussistenza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, da un lato sulla base
della sua stessa giurisprudenza e di quella della Cassazione in tema di
struttura» (Sentenza della Corte Costituzionale 23 marzo 1966, n. 25); per quantoriguardailbenedellasalute,ildiscorsoèilanalogo,affermandolaCortecheessodebbaesseretutelato«nonsolocomeinteressedellacollettivitàmaancheesoprattuttocomediritto fondamentale dell'individuo» (Sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio1991,n.356).Cfr.IDirittifondamentalinellagiurisprudenzadellaCorteCostituzionale.Relazione predisposta in occasione dell’incontro della delegazione della Cortecostituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, 2006, inwww.cortecostituzionale.it,pp.13,45.
79T.A.R. Lombardia, sent. 29 settembre 2004, n. 4195, che sostanzialmente silimitò a rendere operativa la norma prodottasi dalla pronuncia additiva della CorteCostituzionale.
80Così Consiglio di Stato, sent. 8 agosto 2005, n. 4207, par. 3.1 della parte indirittodellamotivazione.
81ConsigliodiStato,ivi,par.3.4dellaparteindirittodellamotivazione.82V.cap.2,par.2.1,nota44.
CapitoloIII
85
irrilevanza della questione interpretativa83; dall’altro sulla base della
circostanzachelanormaapplicabilealcasoconcreto,erailfruttodiuna
statuizione della Corte Costituzionale in sede di tutela del diritto
fondamentaleallasalute84.
IlragionamentodelConsigliofuinsostanzaquellodifardiscendere
l’irrilevanza della questione interpretativa, dalla circostanza che una
sentenza della Corte Costituzionale, vertente su diritti fondamentali,
obbligavadi risolvere la controversia in un certomodo; pertanto anche
qualorasi fossedatocorsoalrinviopregiudiziale,nonsisarebbepotuto
tenere conto della soluzione individuata dalla CGCE, «perché assorbita
dalla decisione della Corte italiana, incidente nell'area della tutela dei
diritti adessa riservata»85.Questasoluzionehasuscitatoreazioniper lo
più negative in dottrina, per tre ordini di ragioni: innanzitutto essa
avrebbe distorto il concetto di irrilevanza elaborato dalla Corte di
Giustizia, estendendolo ad ogni situazione in cui la questione di
interpretazione non potrebbe influire sull’esito della controversia86; in
secondo luogo – non sollevando un’ulteriore questione di legittimità
costituzionale, questa volta in riferimento alla legge di esecuzione del
TrattatoCE–ilCDSavrebbedisattesoanchelagiurisprudenzadellaCorte
Costituzionale, cheriservaesclusivamenteaquest’ultima il controllodel
83Inparticolarerichiamò leaffermazionicontenutenellaSentenzadelConsigliodi Stato 20 ottobre 2004, n. 6884, secondo cui «i giudici di ultima istanza non sonotenutiasottoporreallaCorteunaquestionediinterpretazionedinormecomunitariesequesta non è pertinente (vale a dire nel caso in cui la soluzione non possa in alcunmodoinfluiresull'esitodellalite)».Sulpuntoperòv.infranota86.
84C. DI SERI,Un “tentativo” di applicazionedei «controlimiti», inGiurisprudenzaCostituzionale,2005,3413-3414.
85Consiglio di Stato, sent. 8 agosto 2005, n. 4207, par. 3.4 della parte in dirittodellamotivazione.
86Diversamente, la Corte di Giustizia, proprio nella sentenza Cilfit, C-283/81richiamatadalConsigliodiStato, intendevacircoscrivere ilvenirmenodell’obbligodirinviopregiudizialealsolocaso incui fosse la fattispecieoggettodellacontroversiaanonrientrarenell’ambitodiprevisionedellanormativacomunitaria.Cfr.C.DISERI,Un“tentativo”diapplicazionedei«controlimiti»,cit.,3414.
CapitoloIII
86
rispetto dei controlimiti 87 ; infine, diversi autori hanno espresso
perplessità per le affermazioni contenute in alcuni passi della sentenza,
secondo cui i principi del Trattato CE non sarebbero suscettibili di
applicazionediretta88.
Posto che anche qualora il Consiglio di Stato avesse effettuato il
rinvio pregiudiziale alla CGCE, sarebbe stato difficile prospettarsi una
soluzione diversa da quella raggiunta 89 , essendo l’illegittimità della
disparitàdi trattamentooggettodellavicendadifficilmentecontestabile;
solo il tempo dirà se l’esclusione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale da
parte dei giudici comuni, sulla base di un’autonoma valutazione
dell’afferenza delle pronunce della Corte Costituzionale allo spazio di
operativitàdeicontrolimiti,saràavallatadallaprassi,nonostantesembra
opportunocheunataleevenienzarimangaconfinataacasidiparticolare
eccezionalità90.
87CosìA.BARONE,ApropositodellasentenzaFederfarma:fratutelacomunitariaetutelacostituzionaledeidiritti fondamentali ilConsigliodiStatosmarriscelarettavia?,in Il Diritto dell’Unione europea, 2006, 207-208, che ritiene la seconda decisione inepigrafe «una decisione estemporanea, inidonea ad assumere il valore di precedenteattendibile»
88Sul punto v. O. POLLICINO, Il difficile riconoscimento delle implicazioni dellasupremaziadeldirittoeuropeo:unadiscutibilepronunciadelConsigliodiStato,inRivistaitalianadidirittopubblicocomunitario,2005,1941ss.;A.BARONE,ivi,204-205.
89Per i motivi esposti da G. M. LIGNANI, Giudicato della Corte Costituzionale equestione di pregiudizialità alla Corte di giustizia: limiti e controlimiti, in Foroamministrativo:ConsigliodiStato,2005,2658ss.
90E’ infatti innegabile che lo sviluppo di una sorta di operatività diffusa deicontrolimiti nei confronti del rinvio pregiudiziale, ancorché limitata ai casi in cui laCorte Costituzionale si fosse già pronunciata nell’ambito della stessa controversia,potrebbeavereeffettidisastrosisulle finalitàstessedell’ordinamentoeurounitario(v.Conclusioni). In ogni caso al 1 gennaio 2016 non si registrano decisioni analoghe aquellaappenaanalizzata,restandoquest’ultimauncasoisolato.
CapitoloIII
87
5.SentenzadellaCorteCostituzionale28novembre2012,n.264.
Con la decisione che ci si accinge ad analizzare, la Corte
Costituzionale ha per la prima volta disatteso le statuizioni della Corte
EDU, escludendo che la norma italiana da essa dichiarata incompatibile
con le norme CEDU potesse essere dichiarata costituzionalmente
illegittimitàpercontrastoconl’art.117,1°comma,Cost91.
LasentenzaèdacontestualizzarenelCasodellecosiddette“pensioni
svizzere”,che,alparidellaCorte,siritieneopportunodelineareneisuoi
elementiessenziali.Sullabased’unrisalenteaccordotraItaliaeSvizzera,
il lavoratoreitalianocheabbiaversatoicontributi inquest’ultimopaese
può chiederne il trasferimento all’INPS92. Posto che l’ammontare della
pensione erogata dall’assicurazione generale obbligatoria è calcolato in
funzionedellaretribuzionenettamediamentepercepitadal lavoratore93,
a seguito del succitato accordo si sviluppò un orientamento
giurisprudenziale secondo cui, dopo il trasferimento dei contributi, la
pensione si sarebbe comunque dovuta calcolare sulla base dei redditi
netti percepiti in Svizzera, nonostante l’aliquota ivi applicata fosse di
91Così C. PADULA, La Corte costituzionale ed i “controlimiti” alle sentenze dellaCorteeuropeadeidirittidell’uomo:riflessionisulbilanciamentodell’art.117,co.1,Cost.,infederalismi.it,n.23/2014,2.Inprecedenza,laCorteavevagiàavutodivergenzeconleposizioniespressedallaCorteEDU,masemprerelativamenteaquestionisoloinparteanaloghe a quelle prese in considerazione dalla seconda. Diversamente, nel caso dispecielaquestioneesaminatadalledueCortièidentica,edilrisultatocontrario.Cfr.M.MASSA,Lasentenzan.264del2012dellaCorteCostituzionale:dissonanzetralecortisultemadellaretroattività,inQuaderniCostituzionali,1/2013,138.
92Accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa allasicurezzasocialedel14dicembre1962,conclusoaBernail4luglio1969,ratificatoconlegge18maggio1973,n.283(inGazz.Uff.,14giugno,n.152).
93 Applicandogli poi la c.d. aliquota di rendimento, un valore percentualedeterminato dal «numero complessivo di settimane di contribuzione vantatedall’interessato» (CorteCost., sent.28novembre2012,n.264).Ciòai sensidell’art.5del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (in Gazz. Uff., 30aprile,n.109).
CapitoloIII
88
molto inferiore rispetto aquella italiana94. Il legislatoredel2007decise
cosìdiporre finea tale trattamentodi favore95, facendosalve lesomme
già liquidate alla data di entrata in vigore della legge, ma portando le
causeancoraincorsoneiconfrontidell’INPS,perl’applicazionedell’ormai
“abrogato”migliortrattamentopensionistico,adoveressererisoltesulla
base della sopravvenuta normativa. Sulla base del fatto che tale novità
venne introdotte con interpretazione autentica, e quindi con effetti
retroattivi, la Corte di Cassazione la rese oggetto di questione di
legittimità costituzionale, prospettando la lesione “dell'affidamento
ripostonellacertezzadeirapportigiuridicidalpensionato”,del“principio
costituzionale della tutela del lavoro all'estero” e del principio di
eguaglianza96.
Respinti i suddetti dubbi di costituzionalità97, la questione venne
portata all’attenzione della Corte EDU, che nella c.d. sentenza Maggio
giudicò lamodalità con cui i nuovi criteri di calcolo vennero introdotti,
come un’interferenza nell’amministrazione della giustizia, contrastante
con la rule of law e con i principi del giusto processo di cui all’art. 6
94 Così M. MASSA, La sentenza n. 264 del 2012 della Corte Costituzionale:dissonanzetralecortisultemadellaretroattività,inQuaderniCostituzionali,2013,138.Sinoticheilsuddettoorientamentogiurisprudenzialeènatodalfattochel’INPSnegavasistematicamente la pretesa dei cittadini italiani che avevano versato i contributi inSvizzera,diaverecalcolatalapensionesullabasedeimedesimicriteri.
95Inparticolare, l’art.1, comma777della l.n.296/2007(finanziariadel2007),effettuòun’interpretazioneautenticadelsuccitatoart.5,2°comma,delDPR488/1968,stabilendo che: «in casodi trasferimentopresso l’assicurazione generale obbligatoriaitaliana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza diconvenzioniedaccordiinternazionalidisicurezzasociale,laretribuzionepensionabilerelativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicandol’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquotacontributivaperinvalidità,vecchiaiaesuperstitiinvigorenelperiodocuiicontributisiriferiscono».
96Cfr. CorteCost., sent. 23maggio2008,n. 172,par. 1dellaparte in fattodellamotivazione.
97Cfr.CorteCost., ivi,dispositivo.Giàdopoquestaprimapronunciadirigetto, laCorte di Cassazionemutò il suo consolidato orientamento, accogliendo per la primavolta il ricorso dell’INPS con la sentenza delle S.U., 8 agosto 2011, n. 17076. Così G.VETTORI,Ilcontrattoeuropeofraregoleeprincipi,Torino,2015,135,nota95.
CapitoloIII
89
CEDU98, poiché a suo avviso non sarebbero sussistiti quegl’impellenti
motivi di interesse generale che giustificano l’adozione di leggi
retroattive99.
E’inquestocontestocheinciselasentenzainepigrafe,generatasida
unaquestionedilegittimitàcostituzionaleaventenuovamenteadoggetto
la suddettadisposizionedi interpretazioneautentica100,maquestavolta
per contrasto con l’art. 117, 1° comma, Cost., come integrato dall’art. 6,
par.1,CEDU,nell’interpretazionedataglidallaCorteEDUconlasuccitata
sentenza. Tralasciando l’analisi delle problematiche connesse alle
modalità concui laquestionedi costituzionalitàè stataprospettata, alla
naturadelbilanciamentoeffettuatoinsededigiudiziodicostituzionalità
dellenormeCEDU,edallemodalitàconcuilaCorteCostituzionaleneha
inibito gli effetti, tutte già trattatenel capitoloprecedente; ci si puòora
soffermare sulle valutazioni di carattere valoriale che hanno portato la
Corte a discostarsi dalla giurisprudenza della Corte EDU, sfruttando
quella riserva di bilanciamento che si assegnò a partire dalle sentenze
“gemelle”del2007101.
98Per un’esaustiva analisi dello sviluppo che ha interessato la portata di questidueconcetti,finalizzatiatutelarenonsoloil“dirittodiaccesso”algiudicemaancheesoprattuttolegaranzieall’internodelprocesso,sirinvia,traglialtri,adA.CARRATTA,LaConvenzioneeuropeadeidirittidell’uomoeil“giustoprocesso”perlatuteladei“dirittidinaturacivile”, inF.BILANCIA,C.CALIFANO,L.DELFEDERICO,P.PUOTI(acuradi),Convenzioneeuropeadeidirittidell'uomoegiustiziatributariaitaliana,Torino,2014,3ss.
99Cfr.CorteEuropeadeiDirittidell'Uomo,sent.31maggio2011,Maggioealtric.Italia, Ricorso n. 46286/09, parr. 43 ss. della parte in diritto della motivazione; G.VETTORI,Ilcontrattoeuropeofraregoleeprincipi,cit.,135.
100V.supranota95101E’interessantenotarechelaCorte,comegiàfecenellasentenzan.317/2009,
primadieffettuarelasuaconsuetaattivitàdibilanciamento,richiamaancheilmarginediapprezzamentochel’art.53CEDUsostanzialmentelasciaalleCortinazionali,quandoafferma che le disposizioni della Convenzione non possono determinare unabbassamento del livello di tutela rispetto a quelle assicurate dalle fonti nazionali.Pertanto è possibile affermare che la Corte Costituzionale basi il proprio potere didiscostarsidallesentenzedellaCorteEDU,anchesulledisposizionidellastessaCEDU.Cfr.C.PADULA,LaCortecostituzionaleedi“controlimiti”…,cit.,18;CorteCostituzionale,
CapitoloIII
90
Innanzitutto la Corte Costituzionale riconobbe l’impostazione
generale assuntadallaCEDUedalla giurisprudenzadella suaCorte – in
merito alla necessaria sussistenza di motivi imperativi di interesse
generaleagiustificazionedell’emanazionedileggiconeffettiretroattivi–
“sostanzialmente coincidente” con quella da essa stessa stabilita 102 .
Tuttavia, come si è già rilevato nei capitoli precedenti, la Corte
Costituzionale«operaunavalutazionesistemica,enonisolata,deivalori
coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata»103, ciò fa sì che essa
debba tenere in considerazione anche gli interessi, di pari valore
costituzionale,compressidallanormaoggettodiscrutinio.Infatti,nelcaso
di specie, è ispirata «ai principi di uguaglianza e di proporzionalità una
leggechetengacontodellacircostanzacheicontributiversatiinSvizzera
sianoquattrovolte inferiori aquelli versati in Italiaeoperi,quindi,una
riparametrazione diretta a rendere i contributi proporzionati alle
prestazioni,alivellareitrattamenti,perevitaresperequazioniearendere
sostenibilel'equilibriodelsistemaprevidenzialeagaranziadicoloroche
usufruisconodellesueprestazioni»104.
Pertanto, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, di
solidarietà105, e di proporzionalità, la Corte Costituzionale decise di non
ritenere costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 117, 1°
comma, Cost., la disposizione interna che la stessa Corte EDU ritenne
contrastanteconl’art.6CEDU.
sent. 28 novembre 2012, n. 264, par. 4.1 della parte in diritto dellamotivazione; Id.,sent.4dicembre2009,n.317,par.7dellaparteindirittodellamotivazione.
102Corte Costituzionale, sent. 28 novembre 2012, n. 264, par. 5.2 della parte indirittodellamotivazione.
103CorteCostituzionale,ivi,par.5.4dellaparteindirittodellamotivazione.104CorteCostituzionale,ibidem.105Per quanto il principio di solidarietà non figuri nelle parti citate, la Corte lo
richiama nelle parte in diritto della motivazione, affermando che i «principi diuguaglianzaedisolidarietà,[…],perillorocaratterefondante,occupanounaposizioneprivilegiatanelbilanciamentoconaltrivaloricostituzionali»(CorteCostituzionale, ivi,par.5.3dellaparteindirittodellamotivazione).
CapitoloIII
91
6.SentenzadellaCorteCostituzionale22ottobre2014,n.238
L’ultima sentenza in cui la Corte Costituzionale ha reso operanti i
controlimiti costituzionali, è probabilmente la più interessante ed
innovativatraquelleanalizzate.Unapartedeisuoiprofilidiinnovatività–
attinentialmododioperaredeicontrolimiticostituzionalineiriguardidel
Diritto Internazionale Generale e delle sentenze della Corte
Internazionale di Giustizia – sono già stati oggetto d’analisi nei capitoli
precedenti106;mentreèoragiunto ilmomentodiaffrontare iprofili che
rendono questa sentenza, da alcuni già definita “storica”107, di grande
interesse,ancheperinonoperatorideldiritto.
Percomprenderelaportatadelladecisione,edilruolofondamentale
svoltodallateoriadeicontrolimitinell’ambitodiunaproblematicaancora
aperta,ènecessariomuoveredalc.d.CasoFerrini,iniziatonel1998conla
richiestadirisarcimentodanniavanzataneiconfrontidelloStatotedesco
da un cittadino italiano che, durante l’occupazione Nazista, venne
deportato inGermaniaed ivi costrettoai lavori forzati108.Neiprimidue
gradidigiudizio,lapossibilitàdipronunciarsinelmeritodellaquestione
venne esclusa per difetto di giurisdizione109 , a causa della vigenza,
nell’ordinamento internazionale, della consuetudine che prevede
l’immunitàdegliStatidallagiurisdizionedelleCortinazionalidialtriStati,
106V.cap.1,par.3;cap.2,par.2.2.107Cfr.D.GALLO,Dirittoègiustizia.UnastoricasentenzadellaCorteCostituzionale
sui crimini nazisti, 2014, in www.blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it; L.GRADONI, Corte Costituzionale italiana e Corte internazionale di giustizia in rotta dicollisionesull’immunitàdelloStatostranierodallagiurisdizionecivile,2014,inwww.sidi-isil.org.
108Cfr. N. RONZITTI, Tenue speranza per le vittime delle stragi naziste, 2012, inwww.affarinternazionali.it.
109TribunalediArezzo,sent.3novembre2000;Corted'appellodiFirenze,sent.delgennaio2002.Cfr.CortediCassazione,sent.11marzo2004,n.5044,Parr.1.1e1.2dellaparteinfattodellamotivazione;E.SHKIRA,InternationalLawonStateImmunity,inInternationallawjournalofLondon,1,2014,255.
CapitoloIII
92
in relazione agl’atti compiuti nell’eserciziodella propria sovranità110. La
pacificità di questa assunzione venne però messa in discussione dalla
CortediCassazione,che,dopoaverricordatocomelaportatadellanorma
consuetudinaria sull’immunità degli Stati sia andata nel tempo
restringendosi111,ritennesiponesseunparticolareproblemanelcasodi
specie:«accertarese l'immunitàdallagiurisdizionepossaoperareanche
in presenza di comportamenti che […] assumono connotati di estrema
gravità, configurandosi, in forza di norme consuetudinarie di diritto
internazionale, quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori
universalichetrascendonogliinteressidellesingolecomunitàstatali»112.
Così, dopo una lunga serie di rilevazioni atte a dimostrare come nella
comunitàinternazionalesisiasviluppatal’ideache«violazionicosìgravi
debbano comportare, anche rispetto agli Stati, una reazione
qualitativamente diversa (e più severa) di quella stabilita per gli altri
illeciti»113; la Cassazione giunse alla medesima soluzione già raggiunta,
sulla base di motivazioni ben diverse, dalla Corte Suprema Greca114,
110 E’ la c.d. teoria dell’immunità ristretta, che prese il posto della teoriadell’immunità assoluta. Essa venne inaugurata dalla giurisprudenza belga ed italiana,quandonel secondodopoguerra la crescentepresenzadello Statonell’economia resenecessario limitare tale immunitàaisolicasi incui loStatocompieatti iureimperii,enonanchequandoagisceconstrumentididirittoprivato.Cfr. I.QUEIROLO,ImmunitàdegliStatiecrisideldebitosovrano,G.ADINOLFI,M.VELLANO(acuradi),LacrisideldebitosovranodegliStatidell’areaeuro,Torino,2013,155.
111CortediCassazione,sent.11marzo2004,n.5044,Par.5dellaparteindirittodellamotivazione.
112CortediCassazione,ivi,par.7dellaparteindirittodellamotivazione.113CortediCassazione,ivi,par.9dellaparteindirittodellamotivazione.
114Si tratta dell’unico altro caso nella giurisprudenza mondiale, oltre a quelloappenaesaminato,incuiunaCortenazionaleabbiaritenutolaRepubblicaFederalediGermanianonimmunedallagiurisdizionenazionalepericriminiNazisti.Inparticolare,ilgiudicediprimogradodiLivadia(Grecia),consentenzadel30ottobre1997,ritenneche laGermaniaNazista, nel compiere alcuni atti gravemente lesivi dei diritti umani,avesse implicitamente rinunciato alla propria immunità. La Corte Suprema confermònel4maggio2000ilmedesimoorientamento,mentrelaSupremaCorteSpeciale,il17settembre 2002, ribalto tutti i precedenti orientamenti. Cfr. R. NIGRO, Lo jus cogensnellaprassi internazionalepiùrecente, inC. FOCARELLI (a curadi),Lenuovefrontieredel diritto internazionale. Attori non statali, spazio virtuale, valori fondamentali e
CapitoloIII
93
affermando che, nel caso di specie, lo Stato tedesco non potesse
considerarsiimmunedallagiurisdizioneitaliana115.
Conseguenze di una simile statuizione furono da un lato il
moltiplicarsi delle richieste di risarcimentodanni da parte delle vittime
italiane, dall’altro l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale su un immobile
tedescositosullagodiComo,provocatadalladelibazionediunasentenza
greca di condanna della Germania, la cui esecutività in Grecia era stata
bloccatadalministrodellagiustizia116.
Celere, naturalmente, fu la risposta della Repubblica Federale
tedesca, che nel 2008 si rivolse alla Corte Internazionale di Giustizia,
chiedendole, in sostanza, di obbligare l’Italia a riconoscerle l’immunità
giurisdizionale117 . La CIG – a conclusione d’un procedimento che in
ambito nazionale si definirebbe svoltosi tra parti colluse118 – decise
governomultinazionalediterritori,128ss.
115CortediCassazione,sent.11marzo2004,n.5044,Par.12dellaparteindirittodellamotivazione.
116Cfr.D.GALLO,Dirittoègiustizia.UnastoricasentenzadellaCorteCostituzionalesui crimini nazisti, 2014, in www.blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it; N.RONZITTI, Tenue speranza per le vittime delle stragi naziste, 2012, inwww.affarinternazionali.it.
117La Repubblica Federale di Germania, con il ricorso del 23 dicembre 2008,presentòseidomandeallaCorteInternazionalediGiustizia,metàdisoloaccertamentoel’altrametàfinalizzateadassicurarechel’Italiasottacessealleobbligazioniderivantidai precedenti accertamenti. Quelle di accertamento riguardavano la colpevolezzadell’Italia per aver permesso ai civili di adire la giurisdizione di merito, per averconsentitol’iscrizioned’ipotecagiudizialesullagiàcitataVillasullagodiComo,einfineper aver resoesecutive alcune sentenzeGrechedi condannadellaGermania. Le altretre domande chiedevano di affermare la responsabilità internazionale dell’Italia, diobbligare l’Italia aprendere tutte lemisurenecessariepermettere fine alla condottaillegittima,einfinediassicurarecheinfuturoigiudiciitalianinonintraprendanoazionilegali nei confronti della Germania. Cfr. Corte Internazionale di Giustizia, sent. 3febbraio2012,Germaniac.Italia,parr.134ss.dellamotivazione.
118Il fatto che l’Italia condividesse la tesi della Germania, era palese già primadell’instaurazione del processo, visto che l’allora ministro degli affari esteri italiano(Franco Frattini), in un’intervista del 20 giugno 2008 alla Sueddeutsche Zeitung,affermòche:«seitribunalidecidesserocasopercasoseadunoStatospettal’immunità,il principio dell’immunità degli Stati diventerebbe imprevedibile». Per quanto inveceriguarda il comportamento assuntonel corsodelprocesso, illustredottrina fanotarecomel’Italia«avrebbepotutolegarefindall’iniziolosvolgimentodelprocessodinanzi
CapitoloIII
94
quindi di condannare l’Italia119, rilevando che la norma consuetudinaria
sull’immunitàgiurisdizionaledegli Stati, copreanchegli atti iureimperii
integranticriminidiguerraecriminicontrol’umanità120,nonostantedal
contesto storico e fattualedelineatonellaprimapartedelladecisione, e
perstessaammissionedellaCorte121,risultievidentecomeallagranparte
delle vittime dei crimini nazisti non sia stata efficacemente assicurata
alcunacompensazione122.
alla Corte ad un parallelo procedimento volto ad accertare se la Germania avesseeffettivamente onorato tutti i risarcimenti dovuti alle vittime italiane delle straginaziste», cosa che tentò di fare solamente nella fase processuale, quando permotiviprocedurali non era più possibile presentare domande riconvenzionali. Così N.RONZITTI, Tenue speranza per le vittime delle stragi naziste, 2012, inwww.affarinternazionali.it; nello stesso senso v. D. GALLO, Diritto è giustizia. Unastorica sentenza della Corte Costituzionale sui crimini nazisti, 2014, in www.blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it, secondo cui «l’Italia […] si comportò inmododafarsicondannare».
119Inparticolare,delleseisuccitatedomandepresentatedallaGermania(v.supranota 121) la CIG ne accolse quattro: le tre di accertamento e solamente quella cheobbliga l’Italia a prendere tutte le misure necessarie per porre fine alla condottaillegittima. Cfr. Corte Internazionale di Giustizia, sent. 3 febbraio 2012, Germania c.Italia,parr.139ss.(dispositivo).
120Cfr.CorteInternazionalediGiustizia,sent.3febbraio2012,Germaniac.Italia,parr.81ss.dellamotivazione.
121La CIG si dice infatti consapevole del fatto che l’immunità giurisdizionaleaccordata alla Germania potrebbe far sì che le vittime dei crimini nazisti rimanganosenza soddisfazione, rimandando semplicemente a nuovi negoziati la soluzione delproblema. Cfr. Corte Internazionale di Giustizia, sent. 3 febbraio 2012, Germania c.Italia,par.104dellamotivazione.
122In primo luogo si ebbe la “Federal Compensation Law concerningVictims ofNational Socialist Persecution” del 1953, finalizzata a risarcire alcune categoria divittimedeicrimininazisti.Tuttavia,perottenere ilrisarcimentoeranecessarioche lavittima fosse domiciliata o residente in Germania, oppure che avesse lì lo stato dirifugiatoal1ottobre1953.Pertantoledomandedirisarcimentoavanzatedallevittimedinazionalitànontedesca,vennerogeneralmenterigettatedalleCorti tedesche. Inunsecondomomentointervennel’accordoitalo-tedescodel2giugno1961,chedichiaravarisolte tutte le domande di risarcimento pendenti a tale data, per danni prodottisidurantelaSecondaguerramondiale.InquestasedelaGermaniasiobbligòapagare40milioni dimarchi tedeschi, a beneficio delle vittime italianedei crimini nazisti, la cuisuddivisionetra ivariaventidirittovenneregolatacon la l.5 luglio1964,n.607,cheperòpermetteva l’accessoai fondisoloperalcunecategoriedicrediti,esolosegià intaledatadivenuticerti, liquidiedesigibili.Infine,siebbelaleggetedescadel2agosto2000,cheistituìlafondazionedenominata“Memoria,responsabilitàefuturo”,laqualeperò non prevedeva la corresponsione di alcun indennizzo alle singole vittime. Cfr.CorteInternazionalediGiustizia,sent.3 febbraio2012,Germaniac. Italia,parr.20ss.
CapitoloIII
95
La soccombenza dell’Italia determinò da un lato l’immediato
mutamento di giurisprudenza della Cassazione 123 , dall’altro
l’approvazione,nel contestodella leggediesecuzionedellaConvenzione
delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro
beni, di disposizioni finalizzate ad assicurare che i giudici nazionali si
adeguassero alla succitata sentenza della Corte Internazionale di
Giustizia124.
Inquestocontestosi inserì laquestionedi legittimitàcostituzionale
sollevata dal Tribunale di Firenze il 21 gennaio 2014, che ha permesso
allaCorteCostituzionalediesprimersisuquestaintricatavicenda.
Nonostante l’oggetto del giudizio di costituzionalità fosse
formalmentetripartito,essoerasostanzialmenteunico,consistendonella
verificachel’inesistenzadiungiudicecompetenteaconoscerelerichieste
risarcitorie delle vittime dei crimini nazisti, fosse compatibile con quei
principi fondamentali dell’ordinamento espressi dagl’artt. 2 e 24 della
Costituzione125. Tale inesistenza era d’altronde conseguenza necessaria
dell’assolutaimmunitàgiurisdizionaleaquelpuntoriconosciutaalloStato
tedesco in merito agl’atti compiuti dal Terzo Reich, che in Italia era
assicurata, ricapitolando, da tre diverse fonti del diritto: la norma di
dellamotivazione;A.ANCESCHI, Idannidiguerra, inP.CENDON(acuradi),Trattatodeinuovidanni,vol.2,Padova,2011,903.
123Che nelle sentt. 30 maggio 2012, n. 32139 e 21 febbraio 2013, n. 4284riconobbe il proprio difetto di giurisdizione. Così D. GALLO, Diritto è giustizia. Unastorica sentenza della Corte Costituzionale sui crimini nazisti, 2014, in www.blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it
124L’art.3dellalegge14gennaio2013,n.5,rubricato“Esecuzionedellesentenzedella Corte internazionale di giustizia”, stabiliva al 1° comma l’obbligo per i giudicinazionalididichiararedifettodigiurisdizione,inqualunquestatoegradodelprocesso,«quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito unprocedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento dispecifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile»; al 2° comma, invece,prevedeva una causa di revocazionedelle sentenze passate in giudicato, in contrastoconquelladellaCIGgiàcitata.
125Cfr.CorteCostituzionale,sentenza22ottobre2014,n.238,par.3.1dellaparteindirittodellamotivazione
CapitoloIII
96
diritto internazionale generale sull’immunità degli Stati126, la succitata
sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 127 , la legislazione
nazionaleappositamentepredispostaperdarseguitoaquest’ultima128.
ChelaConsultaavrebbedichiaratoincompatibiliconlaCostituzione
tuttelesuccitatefontideldirittononeracertamentedifacileprevisione,
eppure così è stato. La norma di diritto internazionale generale che
estendel’immunitàgiurisdizionaleancheagliStaticheabbianocommesso
crimini di guerra e contro l’umanità, è stata dichiarata non esistente
nell’ordinamentonazionale;lavincolativitàdellasuccitatasentenzaCIG,è
stata esclusa dichiarando l’illegittimità costituzionale della legge di
esecuzione della Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all’esecuzione
dataall’art.94,nellaparteincuiobbligailgiudiceitalianoadadeguarvisi;
la leggenazionalecheprevedeva,nellesuddettecircostanze, ildifettodi
giurisdizione del giudice italiano ed un’autonoma causa di revocazione
delle sentenze già passate in giudicato, è stata dichiarata
costituzionalmenteillegittima129.
Avendo già esaminato le motivazioni di carattere processuale
connesseallespecifichemodalitàconcuilaCorteCostituzionalehainibito
gli effetti delle suddette norme130, restano solamente da esaminare le
valutazioni di carattere valoriale che hanno portato ad una simile
decisione.SiègiàaccennatochegliarticolidellaCostituzioneindividuati
come parametro dal giudice a quo, furono il n. 2 ed il n. 24,
rispettivamentepostiatuteladeidirittiinviolabilidell’uomoedeldiritto
alla tutela giurisdizionale. Ebbene, la Corte Costituzionale innanzitutto
126Vincolantepereffettodell’art.10Cost.127Vincolante per effetto dell’art. 94 dello Statuto della CIG nella Carta delle
NazioniUnite,eseguita in Italiacon legge17agosto1957,n.848(inSuppl.ordinarioallaGazz.Uff.n.238,del25settembre).
128V.supranota128.129Cfr.CorteCostituzionale,sentenza22ottobre2014,n.238,dispositivo.130V.Cap.2,par.2.2.
CapitoloIII
97
riconobbecomel’indicazionecongiuntadiquesteduedisposizioninonfu
casuale, essendo per loro stessa natura inestricabilmente e
reciprocamente connesse, infatti: da un lato, tra i diritti inviolabili
dell’uomodeve essere incluso anche il diritto alla tutela giurisdizionale,
inteso comedirittodi agire edi resistere in giudizio adifesadei propri
diritti, da considerarsi come un diritto a sé stante131, espressione dello
stesso principio di democrazia; dall’altro, «al riconoscimento della
titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del
poteredifarlivalereinnanziadungiudiceinunprocedimentodinatura
giurisdizionale», visto che in caso contrario non rimarrebbe nulla dei
dirittistessi132.
A questo punto la Corte Costituzionale procedette con la consueta
attivitàdibilanciamentodegl’interessidi cui lenormesottoposteal suo
scrutiniocostituisconoilcompromesso,così–dopoaverricordatocomeil
dirittoallatutelagiurisdizionalepossaesserelimitato,neirapporticongli
Stati stranieri, anche ulteriormente alle prescrizioni derivanti dalle
consuetudini internazionali, purché sussista un interesse pubblico
potenzialmente preminente133- riconobbe da un lato che la norma di
diritto internazionale generale sull’immunità degli Stati, come
interpretatadallaCIG,determinailsacrificiototaledeidirittivantatidalle
vittime, dall’altro che non sussiste, a livello costituzionale, un interesse
pubblico tale da giustificarlo. Chiara è la posizione della Corte quando
affermasidebbaescludereche«attiqualiladeportazione,ilavoriforzati,
glieccidi,riconosciuticomecriminicontrol’umanità,possanogiustificare
131Protettodagl’artt.24e113Cost.132CorteCostituzionale,sentenza22ottobre2014,n.238,par.3.4dellapartein
dirittodellamotivazione.133Cfr.CorteCost., sent.15 luglio1992,n.329,par.5dellaparte indirittodella
motivazione.
CapitoloIII
98
ilsacrificiototaledellatuteladeidirittiinviolabilidellepersonevittimedi
queicrimini,nell’ambitodell’ordinamentointerno»134.
Gli effetti che questa recente applicazione dei controlimiti ha
prodotto, sono costituiti innanzitutto dalle pronunce di inammissibilità
deiricorsiperrevocazionepresentatidallaRepubblicaFederaletedesca,
primadelladichiarazionediillegittimitàcostituzionaledell’art.3dellal.n.
5/2013135; ma più rilevante è notare come il 6 luglio 2015 siano state
emanateleprimeduesentenzeconcuilaGermaniaèstatacondannatain
primo grado, al risarcimento del danno non patrimoniale136. Visto che
nella sentenza in epigrafe, il giudice remittente aveva espressamente
limitato lequestioni sollevate«allagiurisdizionerelativaalla cognizione
dellapretesarisarcitoria,nonancheallaesecuzione»137,è lecitoritenere
chelaquestionerimarràancoraapertasulpianogiudiziale,inrelazionea
quest’ultimoprofilo.
134CorteCostituzionale,sentenza22ottobre2014,n.238,par.3.4dellaparteindirittodellamotivazione.
135 Corte di Cassazione, sentt. 6 maggio 2015, nn. 9097 e 9098. Così P.FARANZINA,Inammissibiliiricorsitedeschivoltiallarevocazionedellesentenzeitalianecontrastanti con la pronuncia della Corte internazionale di giustizia nel caso delleimmunità,12/05/2015,inwww.aldricus.com.
136SentenzedelTribunalediFirenzedel6luglio2015,nellecauseciviliiscritteainn.r.g.8879/2011e14049/2011.
137Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, par. 1 della parte indirittodellamotivazione
99
Conclusioni
Giuntiallafinediunpercorsoche–prendendolemossedalleprime
statuizioni con cui laCorteCostituzionaleha affermato l’esistenzadi un
nucleo di norme costituzionali inderogabile, tanto per le fonti di
normazione ultranazionale che trovano ingresso nell’ordinamento
interno, quanto per il legislatore nazionale in sede di revisione
costituzionale – ha individuato gli specifici strumenti di diritto
processualeattraversocuilaCorteCostituzionalerendeoperativilimitie
controlimiti costituzionali, ed ha infine analizzato le valutazioni di
caratterevalorialechehannoportatolaCorteadapplicarli,sconfessando
chi riteneva sarebbero rimasti mere affermazioni di principio1; è ora
possibileeffettuareosservazionidicaratterepiùgenerale,relativamente
alle forti implicazioni che la ormai delineata disciplina dei limiti e
controlimiticostituzionalicomporta.
Presupponendo la “netta” demarcazione che la dottrina dualista
impone di effettuare tra l’ordinamento nazionale e qualunque altro
ordinamento2,Iltitolodelpresentelavorononcasualmentefariferimento
ad un “incerto confine”. Infatti – sebbene sia indubbio che da un lato i
principifondamentalidell’ordinamentocostituzionalerestinoimedesimi
1Fanotare, in senso critico, come laCortediCassazione, anche recentementeenonostanteleaffermazioniinsensooppostodellaCorteCostituzionale,abbiacollocatolateoriadeicontrolimititrai“relittidelpassato”,G.SCACCIA,«Rottamare»lateoriadeicontrolimiti?,inQuaderniCostituzionali,2013,142.Inoltre,loscetticismoneiconfrontidella rilevanza concreta di tale “teoria”, che può dirsi svanito a seguito della sent.238/2014giàanalizzata,erapresenteancheindottrina,comefanotareA.RANDAZZO,Icontrolimitialprimatodeldirittocomunitario:unfuturonondiversodalpresente?, inwww.forumcostituzionale.it.
2Ritiene che la Corte Costituzionale stia progressivamente abbandonando ladottrinadualista in favorediquellamonista tipicadellaCortediGiustiziadell’Unioneeuropea, F. VECCHIO, Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identitàcostituzionali.Effettiasimmetricidell’europeizzazionedeicontrolimiti,Torino,2012.
Conclusioni
100
indipendentemente dal loro “campo materiale di applicazione”3, e che
dall’altro essi siano ormai pacificamente individuati4– effettuare dei
giudizi prognostici sull’astratta incompatibilità di una norma
ultranazionale con tali principi, è inevitabilmente molto complicato.
D’altronde, comesièdetto,èproprioperprendere inconsiderazione la
totalitàdegl’interessisottostantiadognisingolasituazionedispecie,che
la Corte Costituzionale ha affrancato il giudizio di ragionevolezza dalla
ricercadeltertiumcomparationis,edevitadidelinearestatichegerarchie
tra principi costituzionali. Per quanto è necessario riconoscere che, di
regola,laCortedàpreminenzaallavolontàdellegislatoredidemandarea
fontideldirittodialtriordinamentiladisciplinadideterminatematerie,è
la stessa funzione che essa è chiamata a svolgere nell’odierna società
pluralista,arichiederevalutazionidicarattereestremamentesoggettivo,
cometaliintrinsecamenteinidoneeasoddisfareletradizionaliesigenzedi
certezza del diritto. E’ d’altronde ormai un dato acquisito che dietro
l’attività di bilanciamento effettuata dalla Corte Costituzionale, vi sia
l’imprescindibile concorso di fattori politico-ideologici e giuridico-
razionali, «in perfetta, speculare proiezione dell’intima natura
dell’organo, che è, ad un tempo, struttura-governante e struttura
garantista»5.Inognicaso,qualunquegiudizioprognosticointemadilimiti
e controlimiti costituzionali, deve tener conto del fatto che la loro
applicazione costituisce una extrema ratio, che la Consulta tenta il più
3M. LUCIANI, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, in Questione Giustizia, n. 1,2015, 89. In questo senso anche P. Faraguna, Corte costituzionale contro Corteinternazionaledigiustizia: icontrolimiti inazione, inForumdiQuadernicostituzionali,2014,2.
4Atalfinev.IDirittifondamentalinellagiurisprudenzadellaCorteCostituzionale.Relazione predisposta in occasione dell’incontro della delegazione della Cortecostituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, 2006, inwww.cortecostituzionale.it
5 Così A. RUGGERI, La Motivazione delle Decisioni della Corte Costituzionale,Torino,1994,7.
Conclusioni
101
possibiledievitare6.
L’incertolimitecostituitodaiprincipifondamentali,oltreafrustrare
iltradizionaleprincipiodicertezzadeldiritto,sièpiùvolteaffermatoche
mette in pericolo l’applicazione uniforme delle norme eurounitarie.
Tuttavia, nonostante quest’ultima esigenza costituisca indubbiamente
uno dei principi fondanti dell’ordinamento europeo 7 , la Corte
Costituzionale non ha esitato ad affermare come di fronte ad una
violazione di un principio fondamentale dell’ordinamento, entrambe le
summenzionateesigenzesonodestinateasoccombere8.
Perquantounasimileintransigenzapotrebbemettereinpericololo
stesso funzionamento dell’Unione, che indubbiamente passa attraverso
l’applicazione uniforme del suo diritto9, la ferma posizione della Corte
Costituzionale potrebbe risultare maggiormente condivisibile se
considerata nella seguente prospettiva. Nelmomento in cui la Corte ha
imposto dei limiti alla potestà di revisione costituzionale dello Stato,
ulterioriaquellichelaCostituzionestessacontemplava,èdivenutochiaro
come la soppressione di alcuni dei principi fondamentali della nostra
legge fondamentale, determinerebbe il venir meno dell’ordine
costituzionalevolutodall’AssembleaCostituente.Maildirittoallasalute,
ilprincipiod’uguaglianza, ildirittoallatutelagiurisdizionale,percitarne
alcuni, sono dei principi che la Consulta intende preservare, non solo
perchérappresentano lavolontàdiquelpoterecostituentechenel testo
costituzionalesiècristallizzato;maancheperchécostituisconol’approdo
d’unaevoluzionechehafinalmentepostoidirittidell’individuoalcentro
6Come dimostrò, a suo tempo, la sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno1984,n.170,meglioconosciutacomeGranital.
7CosìC.Zilioli,M.Selmayr,LaBancaCentraleEuropea,Milano,2007,280.8Corte Cost., sent. 21 aprile 1989, n. 232, par. 4.2 della parte in diritto della
motivazione.9ComeaffermòlastessaCortediGiustiziadelleComunitàeuropee,nellasent.15
luglio1964,causa6/64,FlaminioCostac.l'E.N.E.L.
Conclusioni
102
delsistemagiuridicoesocialeitaliano.Unaconquistacherisultascontata
solo se rapportata ad altri ordinamenti della tradizione giuridica
occidentale,macheappenaci si rivolgeverso realtàpiù lontane, risulta
invece importante continuare a preservare. Considerando globalmente i
casi analizzati nell’ultimo capitolo, infatti, si può notare come limiti e
controlimiti costituzionali siano stati applicati solamente in casi
particolarmentegravidisoppressionedeidirittidell’individuo(es.divieto
della pena dimorte), talmente rari da non poter seriamentemettere in
pericoloilfunzionamentodell’Unioneeuropea.
Daunaltropuntodivista,nonèpossibileritenere,sulpiano logico
prima che giuridico, che al legislatore sia permesso oltrepassare i limiti
impostigli dal potere costituente, semplicemente rinviando ad altri
ordinamenti.IlvagliodellaCorteCostituzionalerisultainoltrequantomai
opportuno, se si considera come il trasferimento di competenze
decisionali alle istituzioni europee, sia stato sostanzialmente sfruttato
dagl’esponenti politici nazionali per addossare interamente sudi esse il
peso delle politiche impopolari10. Per quanto è improbabile che ciò
determini l’approvazione di discipline lesive dei principi fondamentali
dell’ordinamentoitaliano,ilvagliodellaConsultanonpuòessereescluso
sullabasediunanonmegliospecificatarispondenzadelsistemagiuridico
europeoaglistessiprincipiispiratoridellaCartaCostituzionale.
Inconclusione,allapresenzad’unbaricentronormativochesempre
più tende a spostarsi verso fonti di normazione internazionale e,
soprattutto, sovranazionale, l’intervento della Corte Costituzionale, a
limitazione dell’erosione che progressivamente investe la sovranità
statuale, risulta, prima che opportuna, necessitata; al fine di preservare
quelle caratteristiche fondamentali del sistema giuridico italiano, che,
10CosìC.PINELLI,inEnciclopediadeldiritto.Annali,vol.I,Milano,2007,198.
Conclusioni
103
espresse sotto forma di tutele individuali, non possono subire
un’involuzione a causa dell’apertura dell’ordinamento alla comunità
internazionale.
104
Bibliografia
§ ADAMI F.E., Incostituzionalità di norme concordatarie ed efficacia in
Italia di sentenze ecclesiastiche inmateriamatrimoniale, nota a Corte
Costituzionale2febbraio1982,n.18,inNuoveleggicivilicommentate,
1982.
§ ALENA.,LerelazionitralaCortedigiustiziadelleComunitàeuropeeele
CorticostituzionalidegliStatimembri,inE.Castorina(acuradi),Profili
attualieprospettivedidirittocostituzionaleeuropeo,Torino,2007.
§ ANCESCHIA.,Idannidiguerra, inP.CENDON(acuradi),Trattatodei
nuovidanni,vol.2,Padova,2011.
§ ANGELINI F., Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I
principifondamentalinelleinterazioniinterordinamentali,Padova,2007
§ ANZONA., IpoteridelleRegionidopolariformacostituzionale,Torino,
2002.
§ ARMANIG.,LaCostituzioneitaliana,Milano,1988.
§ BARATTAR.,DirittoInternazionaleprivato,Milano,2010.
§ BARILEP.,IlcamminocomunitariodellaCorte,inGiur.Cost.,1973.
§ BARILEP.,vocePotereCostituente,inNuovissimoDigestoitaliano,XIII,
1966.
§ BARONE A., A proposito della sentenza Federfarma: fra tutela
comunitariaetutelacostituzionaledeidirittifondamentaliilConsigliodi
Statosmarriscelarettavia?,inIlDirittodell’Unioneeuropea,2006.
§ BARSOTTI V., VARANO V., La tradizione giuridica occidentale: testo e
materialiperunconfrontocivillawcommonlaw,Ved.,Torino,2014.
§ BARTOLE S., Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione
repubblicana,Bologna,2004.
Bibliografia
105
§ BARTOLES.,LaCortepensaalleriformeistituzionali?,inGiurisprudenza
Costituzionale,1988.
§ BARUSSO E.,Diritto Costituzionale, II ed., Santarcangelo di Romagna,
2008
§ BELLINI P., Matrimonio concordatario e principio di uguaglianza, in
Rivistadidirittocivile,1982.
§ BENVENUTI P., L’accertamento del dirittomediante i pareri consultivi
dellaCorteInternazionaledigiustizia,Milano,1985.
§ BINR.,PITRUZZELLAG.,DirittoCostituzionale,XIed.,Torino,2010.
§ BINR.,PITRUZZELLAG.,DirittoCostituzionale,XVed.,Torino,2014.
§ BRUNELLIG.,Motivazionedelledecisionicostituzionaliedefinizionedel
ruolodelgiudicecomunenell’applicazionedeldirittocomunitario, inA.
RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte
Costituzionale,Torino,1994.
§ BULTRINI A., “La CEDU nelle sentenze 348 e 349/2007 della Corte
costituzionale”,inDirittopubblicocomparatoedeuropeo,2008.
§ CAGGIANO G., La dottrina italiana nella fase costituente
dell’ordinamentogiuridicocomunitario.
§ CAPOTORTIF.,Corsodidirittointernazionale,Milano,1995.
§ CARAVITAB.,LacostituzionedopolariformadeltitoloV:Stato,Regioni
eautonomiefraRepubblicaeUnioneeuropea,Torino,2002.
§ CARETTI P., DE SIERVO U., Diritto costituzionale e pubblico, II ed.,
Torino,2014.
§ CARRATTAA.,LaConvenzioneeuropeadeidirittidell’uomoe il “giusto
processo” per la tutela dei “diritti di natura civile”, in F. BILANCIA, C.
CALIFANO, L. DEL FEDERICO, P. PUOTI (a cura di), Convenzione
europeadeidirittidell'uomoegiustiziatributariaitaliana,Torino,2014.
§ CASOLARI F., L'incorporazione del diritto internazionale
nell'ordinamentodell'Unioneeuropea,Milano,2008.
Bibliografia
106
§ CASSESEA.,Art.19Cost.,inCommentariodellaCostituzione,acuradiG.
BRANCA,1975.
§ CASSESEA.,GAETAP.,Dirittointernazionale,IIed.,Bologna,2013.
§ CASUSCELLIG.,Nozionididirittoecclesiastico,Torino,Ved.,2015.
§ CATELANIA.,CostantinoMortatieleCostituzionimoderne, inDirittoe
Società,2010.
§ CAVINOM.,CONTEL.,Ildirittopubblicoelasuaeconomia,2013.
§ CELOTTO A., L’Italia e l’Unione europea, in F. MODUGNO (a cura di),
DirittoPubblico,Torino,2012.
§ CELOTTO A., Lemodalità di prevalenza delle norme comunitarie sulle
norme interne: spunti ricostruttivi, inRiv. Ital.Dir. Pubbl. Comunitario,
1999.
§ Cenni comparativi sul Codice penale sardo promulgato Il 20Novembre
1859esulcodicepenaleaustriacoedosservazionicircalasostituzionedi
quelloaquesto,Torino,1860.
§ CICCONETTIS.M.,Lezionidigiustiziacostituzionale,Ved.,Torino,2014
§ CICCONETTI S.M., voce “Revisione Costituzionale”, inEnciclopediadel
diritto,XL,1989.
§ COLELLAP.,Il“ridimensionamento”dellagiurisprudenzaecclesiasticain
materiamatrimoniale a seguito delle sentenze nn. 16 e 18/1982 della
Cortecostituzionale,inDirittoeGiurisprudenza,1982.
§ COMBA A., Fondo monetario internazionale (voce), in AA. VV.,
Enciclopediadeldiritto.Annali,vol.4,Milano,2008.
§ CONVERTIA.,Istituzionididirittodell’Unioneeuropea,Macerata,2005
§ COTTONEM.,Laresponsabilitàciviledelvettorenel trasportoaereodi
persone, in G. CAMARDA, M. COTTONE, M. MIGLIAROTRI, La
responsabilitàciviledelvettoreneltrasportoaereodipersoneemerci,
Milano,2006,170.
Bibliografia
107
§ D’ALESSANDROE., Ilprocedimentopregiudizialeinterpretativodinanzi
alla Corte di Giustizia. Oggetto ed efficacia della pronuncia, Torino,
2012.
§ D’ALESSANDRO G., Prime impressioni sull’impatto della
costituzionalizzazione del « vincolo comunitario » sulla giurisprudenza
costituzionale,inLeIstituzionidelFederalismo,2003.
§ dallagiurisdizionecivile,inDiritticomparati.it,2014.
§ DANIELEL.,Dirittodell’UnioneEuropea,IVed.,2010.
§ DE BERNARDIN L., Gli obblighi internazionali come vincolo al
legislatore: la “lezione” francese, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, IV,2039.NellostessosensoCassazione,sent.27 luglio1964,
n.2093.
§ DEWET E.,HESTERMEYER H. , WOLFRUM R., The Implementation of
International Law in Germany and South Africa, Pretoria (Sudafrica),
2015
§ DELGIUDICEF.,MARIANIF.,Ilnuovoconcordatoatreannidallafirma,
IIed.,Napoli,1986.
§ DEL VECCHIO A., Giurisdizione internazionale e globalizzazione. I
tribunali internazionali tra globalizzazione e frammentazione,Milano,
2003.
§ DEL VECCHIO A., I tribunali internazionali tra globalizzazione e
localismi,Bari,2009.
§ DELICATOV.,Dirittiassolutiegaranziadinonapplicazionedellapena
dimortenell’estradizione,inGiurisprudenzaCostituzionale,1997.
§ DIMARZIOP.,Ilmatrimonioconcordatarioeglialtrimatrimonireligiosi
coneffetticivili,Padova,2008.
§ DI SERI C., Un “tentativo” di applicazione dei «controlimiti», in
GiurisprudenzaCostituzionale,2005.
Bibliografia
108
§ DIOTALLEVI G., Esclusa l’estradizione per i reati puniti con la pena di
morte,inCassazionePenale,1996.
§ DOGLIANI M., La sindacabilità delle leggi costituzionali, ovvero la
‘”sdrammatizzazione”deldirittocostituzionale,inLeRegioni,1990.
§ E. Fois, L. Mola, G. Porro , E. Ruozzi, Giurisprudenza della Corte
InternazionalediGiustizia:casiscelti,Torino,2014.
§ FARAGUNAP.,Ai confinidellaCostituzione.Principi supremie identità
costituzionale,Milano,2015.
§ FINOCCHIAROF.,Dirittoecclesiastico.Edizionecompatta,IIIed.,2010.
§ GAJA G., Sul ruolo della Corte Internazionale di Giustizia
nell’accertamento del diritto internazionale e comunitario, in F.
SALERNO(acuradi), Ilruolodelgiudiceinternazionalenell'evoluzione
del diritto internazionale e comunitario: atti del Convegno di studi in
memoria di Gaetano Morelli organizzato dall'Università di Reggio
Calabria:Crotone22-23ottobre1993,Padova,1995.
§ GAMBARDELLAM.,Lexmitioregiustiziapenale,Torino,2013.
§ GAMBINO S., La revisione della Costituzione fra teoria costituzionale e
tentativi (falliti) di ‘decostituzionalizzazione’. Limiti sostanziali e
‘costituzionemateriale’, in S. GAMBINO, G. D’IGNAZIO, (a cura di), La
revisione costituzionale e i suoi limiti fra teoria costituzionale, diritto
internoedesperienzestraniere,Milano,2007.
§ GAMBINOS.,Suilimitiallarevisionedellacostituzionenell’ordinamento
italiano,inRevistadeDireitoseGarantiasFundamentais,n°8,2010.
§ GERBASIG.,LaCortecostituzionaletragiudicicomuninazionalieCorti
europeeallaricercadiunapiùefficacetuteladeidirittifondamentali,n
S. GAMBINO (a cura di),Diritti fondamentaliegiustiziacostituzionale.
Esperienzeeuropeeenord-americana,Milano,2012.
Bibliografia
109
§ GIULIANOM.,UnarecentesentenzadellaCortecostituzionaleel’ordine
di esecuzione di trattati internazionali, in Rivista di diritto
internazionaleprivatoeprocessuale,1985.
§ GIUPPONI T.F., Corte costituzionale, obblighi internazionali e
“controlimiti allargati”: che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?,
2007.
§ GLIGNANI G.M., Giudicato della Corte Costituzionale e questione di
pregiudizialità alla Corte di giustizia: limiti e controlimiti, in Foro
amministrativo:ConsigliodiStato,2005.
§ GUASTINIR.,Lefontideldiritto:fondamentiteorici,Milano,2010.
§ GUILLAME G., The future of intnernational judicial institutions, in
InternationalandComparativeLawQuarterly,1999.
§ HARTLEYT.,TheEuropeanunionandbritishsovereignty, inTheEuBill
and Parliamentary Sovereignty: Written and Oral Evidence, vol. 2,
Londra,2010.
§ IVALDIP.,L’adattamentodeldirittointernoaldirittointernazionale,in
M.CARBONE,R.LUZZATO,A.SANTAMARIA, (acuradi), Istituzionidi
dirittointernazionale,IVed.,Torino,2011.
§ IVALDI P., SCHIANO DI PEPE L., L’adattamento, in F. PREITE, A.
GAZZANTI PUGLIESE DI CROTONE, (a cura di), Atti notarili. Diritto
comunitarioeinternazionale,vol.1,Torino,2011.
§ JENNINGS R.J., The Role of the International Court of Justice in the
Developmentof InternationalEnvironmentalProtectionLaw, inReview
ofEuropeanCommunityandinternationalenvironmentallaw,1992.
§ LAMARQUEE.,Lerelazionitral’ordinamentonazionale,sovranazionale
einternazionalenellatuteladeidiritti,inDirittoPubblico,3,2013.
§ LEONE S.,Suldispositivodella sentenzan.238del2014:unasoluzione
preordinataadaccentrareilsindacatosulleconsuetudini internazionali
pressoPalazzodellaConsulta,inQuaderniCostituzionali,2014.
Bibliografia
110
§ LILLO P., L’adattamento dell’ordinamento interno al “diritto pattizio”.
Contributoallostudiodellefontideldirittoecclesiasticoitaliano,Milano,
1992.
§ LUCIANIM.,Icontrolimitiel’eterogenesideifini, inQuestioneGiustizia,
n.1,2015.
§ LUPOE.,Icontrolimitiperlaprimavoltarivoltiversounasentenzadella
Corteinternazionaledigiustizia,inQuaderniCostituzionali,2015.
§ M. COTTONE,M.MIGLIAROTRI,Laresponsabilitàciviledelvettorenel
trasportoaereodipersoneemerci,Milano,2006.
§ M. MASSA, La sentenza n. 264 del 2012 della Corte Costituzionale:
dissonanze tra le corti sul tema della retroattività, in Quaderni
Costituzionali,1/2013.
§ MALFATTIE.,I“livelli”dituteladeidirittifondamentalinelladimensione
europea,Torino,2013.
§ MARAGLIANOR.,Chiesa,famiglia,educazione,Firenze,1985.
§ MARCHESI A., Estradizione e pena di morte secondo l’art. 11 della
Convenzioneeuropeadiestradizione, inRivistadidirittointernazionale,
1991.
§ MARCHESI F.M., Il concordato italiano dell’ 11 febbraio 1929,Napoli,
1960
§ MARCHISIOS.,Corsodidirittointernazionale,Torino,2014.
§ MARRIOTTJ.,WalkingtheEightAmendmentTightrope:‘TimeServed’in
theUnited States Supreme Court, in J. YORKE (a cura di), Against the
Death Penalty: International Initiatives and Implications, Surrey
(Inghilterra),2008.
§ MARTINES T., Diritto Costituzionale, a cura di G. SILVESTRI, Milano,
2013
§ MASTROIANNIR.,Laliberaprestazionedeiservizi,inG.STROZZI(acura
di),Dirittodell’Unioneeuropea.ParteSpeciale,IVed.,Torino,2015.
Bibliografia
111
§ MEDINA C., La dichiarazione di incostituzionalità della limitazione di
responsabilità del vettore aereo internazionale, in Il dirittomarittimo,
1986
§ MEGLIANI M., Il fondo monetario internazionale, in U. DRAETTA, M.
FUMAGALLI MERAVIGLIA, (a cura di), Il diritto delle organizzazioni
internazionali.ParteSpeciale,Milano,2011.
§ MENDELSON M., The formation of customary international law, in
Recueildescoursdel'Académiededroitinternational,vol.272,1998.
§ MEZZETTIL.,Dirittocostituzionale.Manualebreve,Milano,2013.
§ MIGLINOA.,Principididirittopubblico,Padova,2010,93; I.FEUSTEL,
Diritto comunitario e diritto interno nella giurisprudenza italiana e
tedesca,inRivistadidirittoeuropeo,1976.
§ MINELLIZAGRAC.,MatrimonioeCulturagiuridica:ilgiudicedelloStato
difronteall’ordinamentocanonico,Milano,2006.
§ MODUGNO F., Il problema dei limiti alla revisione costituzionale (in
occasionediuncommentoalmessaggioallecameredelPresidentedella
Repubblicadel26giugno1991),inGiurisprudenzaCostituzionale,1992
§ MORBIDELLIG.,PEGORAROL.,REPOSOA.,VOLPIM.,DirittoPubblico
Comparato,Torino,2004.
§ MORELLIG.,Nozionididirittointernazionale,Padova,1967.
§ MORRONEA.,Ilcustodedellaragionevolezza,Milano,2001.
§ MORTATIC.,Istituzionididirittopubblico,1969.
§ MOTTESEE.,CorteCostituzionalesentt.24.
§ ottobre 2007, n. 348 e 349. Obblighi internazionali vs interessi
costituzionalmenteprotetti:icontrolimiti‘allargati’,inR.SAPIENZA(a
curadi),Dirittointernazionale:Casiemateriali,IVed.,Torino,2013.
§ MUSERRA M.L., La genesi dell’art. 138 e il contributo dei deputati
emiliano-romagnoli alla Costituente, in GIORGINI G., MEZZETTI L.,
Bibliografia
112
SCAVONE A., (a cura di), La Costituzione "vivente": nel cinquantesimo
anniversariodellasuaformazione,Milano,1999.
§ NERI S., Sulla natura giuridica delle Comunità europee, in Rivista di
dirittointernazionale,1964.
§ NICOTRAI.,Dirittopubblicoecostituzionale,IIed.,Torino,2013.
§ NIGRO R., Lo jus cogens nella prassi internazionale più recente, in C.
FOCARELLI (a cura di), Le nuove frontiere del diritto internazionale.
Attori non statali, spazio virtuale, valori fondamentali e governo
multinazionalediterritori,Perugia,2008.
§ P. IVALDI,L’adattamentodeldirittointernoaldirittointernazionale,in
M.CARBONE,R.LUZZATO,A.SANTAMARIA, (acuradi), Istituzionidi
dirittointernazionale,IVed.,Torino,2011.
§ PADELLETTIM.L.,“L’esecuzionedellesentenzedellaCorteeuropeadei
diritti umani tra obblighi internazionali e rispetto delle norme
costituzionali”,inDirittiumaniedirittointernazionale,2008.
§ PADULAC.,LaCortecostituzionaleedi“controlimiti”allesentenzedella
Corteeuropeadeidirittidell'uomo:riflessionisulbilanciamentodell’art.
117,co.1,Cost.,inFederalismi.it,n.23,2014.
§ PALADIN L., Corte Costituzionale e principio generale di eguaglianza:
aprile1979-dicembre1983,inGiurisprudenzaCostituzionale,1984.
§ PALADINL.,Lefontideldirittoitaliano,Bologna,1966.
§ PALMIERIM.,Trattatidiestradizioneepenadimorte, inForoItaliano,
1997.
§ PALOMBELLA G., Costituzione e sovranità: il senso della democrazia
costituzionale,Bari,1997.
§ PANARAC.,Ivincoliderivantidall’ordinamentocomunitariocinqueanni
dopo:quidnovi?,inQuaderniCostituzionali,2006.
Bibliografia
113
§ PASQUALI CERIOLI J., I principi e gli strumenti del pluralismo
confessionale, in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto
ecclesiastico,Ved.,Torino,2015.
§ PEDRAZZA GORLERO M., Le fonti dell’ordinamento repubblicano,
Milano,2010.
§ PENEVIDARIG.S.,Storiadeldiritto:Etàcontemporanea,Torino,2014
§ PERASSI T., LaCostituzione italiana e l’ordinamento internazionale, in
Scrittigiuridici,Milano,1958.
§ PERROTTAG.,Compendiodidirittoprivato,vol.1,Pavia,2015.
§ PINELLIC.,Ilimitigeneraliallapotestàlegislativastataleeregionaleed
i rapporti con l’ordinamento internazionale e comunitario, in Foro
italiano,2001.
§ PINELLIC.,inEnciclopediadeldiritto.Annali,vol.I,Milano,2007.
§ PIOLA T.,Cenni sul diritto internazionale privato, in E.MAGGIORA, N.
MASOTTI, T. PIOLA, Modulo Enti Locali - Servizi Demografici,
MilanofioriAssago,2014.
§ PIRRONEP.,L’obbligodiconformarsiallesentenzedellaCorteeuropea
deidirittidell’uomo,Milano,2004.
§ PISANIM.,PenadimorteedestradizioneneltrattatoItalia-USA:ilCaso
Venezia, in L’indice Penale, 1996, 671; Id., Italia-Stati Uniti:
cooperazioneinmateriapenale,Milano,2007.
§ PIZZORUSSO A., Commento dell’art. 139 Cost., in Commentario della
Costituzione,Bologna-Roma,1981.
§ POLLICINO O., Il difficile riconoscimento delle implicazioni della
supremaziadeldirittoeuropeo:unadiscutibilepronunciadelConsigliodi
Stato,inRivistaitalianadidirittopubblicocomunitario,2005.
§ PRIVELLOP.P.,Lezionididirittopenalemilitare,IIed.,Torino,2012.
Bibliografia
114
§ QUEIROLO I., Immunità degli Stati e crisi del debito sovrano, G.
ADINOLFI, M. VELLANO (a cura di), La crisi del debito sovrano degli
Statidell’areaeuro,Torino,2013.
§ RANDAZZOB.,Giustiziacostituzionalesovranazionale.LaCorteeuropea
deidirittidell’uomo,Milano,2012.
§ REALEG.,Lezionididirittodellanavigazione,Roma,2008.
§ RECCHIA G., Osservazioni sul ruolo dei diritti fondamentali
nell’integrazioneeuropea,inDirittoeSocietà,1991.
§ REPETTOG.,L’effettodi vincolodelle sentenzedellaCorteEuropeadei
diritti dell’uomo nel diritto interno: dalla riserva di bilanciamento al
‘doppiobinario’,inDirittoPubblico,2014.
§ ROMBOLI R., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-
2013),Torino,2014.
§ RONZITTIN.,Introduzionealdirittointernazionale,IIIed.,Torino,2009.
§ ROSSIR.(acuradi),Famigliaepersone,vol.2,Milano,2008.
§ RUGGERIA., 'Itinerari'diunaricercasulsistemadellefonti:XVIIIStudi
dell'anno2014,Torino,2015.
§ RUGGERI A., LaMotivazione delle Decisioni della Corte Costituzionale,
Torino,1994.
§ RUGGERI A.,Trattatocostituzionale, europeizzazionedei controlimiti e
tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto
interno(profiliproblematici),inAA.VV.,Giurisprudenzacostituzionalee
principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni,
2006,Torino.
§ SALMONIF.,LaCortecostituzionale,laCortedigiustiziadelleComunità
europeeelatuteladeidirittifondamentali,inP.FALZEA,A.SPADARO,L.
VENTURA(acuradi),LaCortecostituzionaleeleCortid’Europa.Attidel
Seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio – 1 giugno 2002,
Giappichelli,Torino,2003.
Bibliografia
115
§ SARACENI G., La Corte costituzionale ha parlato, in Rivista di diritto
civile,1982.
§ SCACCIA G. «Rottamare» la teoria dei controlimiti?, in Quaderni
Costituzionali,2013.
§ SCACCIA G., Valori e diritto giurisprudenziale, intervento al convegno
"Valori e Costituzione: a cinquant'anni dall'incontro di Ebrach", in
RivistaAIC,2009.
§ SCISO E., L’attuazione del diritto comunitario nella prospettiva del
primato della norma comunitaria, in PANUNZIO S.P , SCISO E., Le
riforme istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea,
Milano,2002
§ SCOTTIL.,Sottoaccusailsistemadellaresponsabilitàdelvettoreaereo,
nota a Sentenza della Corte Costituzionale 6maggio 1985, n. 132, in
Corrieregiuridico,1985.
§ SHKIRA E., International Law on State Immunity, in International law
journalofLondon,1,2014.
§ SINAGRAA.,BARGIACCHIP.,Lezionididirittopubblicointernazionale,
Milano,2009.
§ SPERDUTIG.,Dirittocomunitarioedirittointernonellagiurisprudenza
della Corte costituzionale italiana e della Corte di Giustizia delle
comunitàeuropee,inGiur.cost.,1978.
§ STRAZZARI D., Discriminazione razziale e diritto. Un’indagine
comparata per un modello “europeo” dell’antidiscriminazione, Padova,
2008.
§ TARELLOG.,L’interpretazionedellalegge,Milano,1980.
§ TARTAGLIA E., Compendio di diritto ecclesiastico, Santarcangelo di
Romagna,2011.
Bibliografia
116
§ TEGA D., La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla
confisca: «il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU», in
QuaderniCostituzionali,2015.
§ TESAURO F., Tutela del contribuente nel sistema della CEDU, in F.
BILANCIA, C. CALIFANO, L. DEL FEDERICO, P. PUOTI, (a cura di),
Convenzioneeuropeadeidirittidell’uomoegiustiziatributariaitaliana,
Torino,2014.
§ TONINIP.,Manualediprocedurapenale,XIIIed.,Milano,2012.
§ TRIGGIANI E., VILLANI U., Studi sull’integrazione europea: anno VIII,
Bari,3,2013.
§ VECCHIOF.,op.cit.; T. KRUIS,PrimacyofEuropeanUnionLaw– from
TheorytoPractice,inRitsumeikanLawReviewOnline,no.28,2011.
§ VECCHIO F., Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità
costituzionali. Effetti asimmetrici dell’europeizzazione dei controlimiti,
Torino,2012.
§ VETTORIG.,Ilcontrattoeuropeofraregoleeprincipi,Torino,2015.
§ VEZZANI S.,L’attuazionenell’ordinamento italianodelle sentenzedella
Corte europea dei diritti dell’uomo che rilevano la contrarietà alla
Convenzionedisituazioniinternediportatagenerale, inL.CASSETTI(a
cura di ), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di
Strasburgo,Napoli,2012.
§ VIGNUDELLIA.,Dirittocostituzionale,Torino,Ved.,2010.
§ VILLANIU.,I“controlimiti”neirapportitradirittocomunitarioediritto
italiano, in Diritto Comunitario e Diritto interno: atti del seminario
svoltosiinRomaPalazzodellaConsulta20aprile2007,Milano,2008.
§ VILLANIU.,Istituzionididirittodell’Unioneeuropea,IIed.,Bari,2012.
§ VITALIE.,A.CHIZZONITIG.,Dirittoecclesiastico.Manualebreve,Milano,
2013.
Bibliografia
117
§ ZAGREBELSKYG.,Ilsistemacostituzionaledellefontideldiritto,Torino,
1984.
§ ZAGREBELSKYG.,LaCostituzionevivente,inStoriaememoria,2006.
§ ZAGREBELSKY V., Violazioni 'strutturali' e Convenzione europea dei
dirittiumani: interrogativiapropositodiBroniowski, inDirittiumanie
dirittointernazionale,2008.
§ ZANELLI A.,ROMEO G., Profili di diritto dell’Unione europea, Soveria
Mannelli,2002.
§ ZILIOLIP.,SELMAYRM.,LaBancaCentraleEuropea,Milano,2007.
§ ZUDDAS P., L'influenza del diritto dell'Unione Europea sul riparto di
competenzelegislativetraStatoeregioni,Padova,2010.
118
ElencodellaGiurisprudenzadiriferimento
§ ConsigliodiStato,sentenza8agosto2005,n.4207.
§ CorteCostituzionale,sentenza18dicembre1995,n.509.
§ CorteCostituzionale,sentenza1dicembre1993,n.421.
§ CorteCostituzionale,sentenza1febbraio1982,n.15.
§ CorteCostituzionale,sentenza15luglio1992,n.329.
§ CorteCostituzionale,sentenza18giugno1979,n.48.
§ CorteCostituzionale,sentenza2febbraio1982,n.18.
§ CorteCostituzionale,sentenza21aprile1989,n.232.
§ CorteCostituzionale,sentenza22ottobre2014,n.238.
§ CorteCostituzionale,sentenza23maggio2008,n.172.
§ CorteCostituzionale,sentenza23marzo1960,n.13.
§ CorteCostituzionale,sentenza24ottobre2007,n.348.
§ CorteCostituzionale,sentenza26marzo2015,n.49.
§ CorteCostituzionale,sentenza26novembre2009,n.311.
§ CorteCostituzionale,sentenza27dicembre1973,n.183.
§ CorteCostituzionale,sentenza28novembre2012,n.264.
§ CorteCostituzionale,sentenza6maggio1985,n.132.
§ CorteCostituzionale,sentenza9maggio2013,n.85.
§ CorteCostituzionale,sentenza12aprile1989,n.203.
§ CorteCostituzionale,sentenza14gennaio1991,n.13.
§ CorteCostituzionale,sentenza7febbraio1978,n.16.
§ CorteCostituzionale,sentenza24ottobre2007,n.349.
§ CorteCostituzionale,sentenza11dicembre1973,n.175.
§ CorteCostituzionale,sentenza22marzo2001,n.73.
§ CorteCostituzionale,sentenza14giugno1990,n.285.
§ CorteCostituzionale,sentenza21giugno1979,n.54.
§ CorteCostituzionale,sentenza22ottobre2014,n.238.
Elencodellagiurisprudenzadiriferimento
119
§ CorteCostituzionale,sentenza24luglio2003,n.275.
§ CorteCostituzionale,sentenza24ottobre2007,n.348.
§ CorteCostituzionale,sentenza.27giugno1996,n.223.
§ CorteCostituzionale,sentenza27settembre2001,n.32.
§ CorteCostituzionale,sentenza28aprile1976,n.96.
§ CorteCostituzionale,sentenza29dicembre1988,n.1146.
§ CorteCostituzionale,sentenza9aprile1960,n.22.
§ CorteCostituzionale,sentenza15aprile1987,n.128.
§ CorteCostituzionale,sentenza11dicembre1973,n.175.
§ CorteCostituzionale,sentenza18giugno1979,n.48.
§ CorteCostituzionale,sentenza18luglio1991,n.356.
§ CorteCostituzionale,sentenza21giugno1979,n.54.
§ CorteCostituzionale,sentenza22ottobre2014,n.238.
§ CorteCostituzionale,sentenza23marzo1966,n.25.
§ CorteCostituzionale,sentenza24aprile2002,n.134.
§ CorteCostituzionale,sentenza4dicembre2009,n.317.
§ CorteCostituzionale,sentenza8giugno1984,n.170.
§ CorteCostituzionale,sentenza9luglio1996,n.238.
§ CorteCostituzionale,sentenza22marzo2001,n.73.
§ CorteCostituzionale,sentenza5gennaio1977n.1.
§ CorteCostituzionale,sentenza19gennaio1993n.10.
§ CorteCostituzionale,sentenza7marzo1964n.14.
§ CorteCostituzionale,sentenza2febbraio1982n.16.
§ CorteCostituzionale,sentenza1marzo1971n.30.
§ CorteCostituzionale,sentenza27dicembre1965,n.98.
§ CorteCostituzionale,sentenza17giugno1992,n.278.
§ CorteCostituzionale,sentenza15maggio2001,n.131.
§ CortediCassazione,sentenza11marzo2004,n.5044.
§ CortediCassazione,sentenza13febbraio1993,n.1824.
Elencodellagiurisprudenzadiriferimento
120
§ CortediCassazione,sentenza21marzo1967,n.631.
§ CortediCassazione,sentenza22marzo1972,n.867.
§ CortediCassazione,sentenza10luglio1999,n.7276.
§ CortediCassazione,sentenza21febbraio2013,n.4284
§ CortediCassazione,sentenza27luglio1964,n.2093.
§ CortediCassazione,sentenza27luglio1964,n.2093.
§ CortediCassazione,sentenza30maggio2012,n.32139.
§ CortediCassazione,sentenza6maggio2015,n.9097.
§ CortediCassazione,sentenza6maggio2015,n.9098.
§ Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 6 ottobre 1982, C-
283/81;
§ CortediGiustiziadell’Unioneeuropea,Sentenza26marzo1963,C-28-
30/62.
§ CortediGiustiziadell’Unioneeuropea,sentenza11settembre2008,C-
428-434/06.
§ CortediGiustiziadelleComunitàeuropee,sentenza5febbraio1963,C-
26/62.
§ Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza 15 luglio 1964,
causa6/64,FlaminioCostac.l'E.N.E.L.
§ CortediGiustiziadelleComunitàeuropee,sentenza15ottobre1986,C-
168/85,Commissionec.Italia.
§ CorteInternazionalediGiustizia,sentenza3febbraio2012,Germaniac.
Italia.
§ Corte Suprema degli Stati Uniti, Sentenza 1 marzo 2005, Roper v.
Simmons.