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LA NOZIONE DI SOCIET Le societ sono organizzazione di persone e di mezzi create per lesercizio in comune di unattivit produttiva; sono le strutture organizzative tipiche, anche se non esclusive, previste dallordinamento per lesercizio dellimpresa collettiva Il legislatore nazionale offre a disposizione dellautonomia otto tipi di societ: tre tipi sono definite societ di persone (la societ semplice, la societ in nome collettivo, la societ in accomandita semplice); altri tre tipi sono definite societ di capitali (la societ per azioni, la societ in accomandita per azioni, la societ a responsabilit limitata); poi ci sono la societ cooperativa e le mutue assicuratrici. A questi si aggiungono altri due tipi, regolati dal diritto comunitario: la societ europea e la societ cooperativa europea. I tipi di societ sono diversi, ma la nozione unica, ed fissata dal 2247 c.c.: Con il contratto di societ due o pi persone conferiscono beni o servizi per lesercizio in comune di un'attivit economica allo scopo di dividerne gli utili. Essa include diversi elementi: CONTRATTO DI SOCIET Le societ sono enti associativi a base contrattuale: esse nascono dallaccordo di due o pi parti per costituire e regolare fra loro un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale (1321) Eccezioni: prevista la possibilit di costituzione di societ da parte di una sola persona e quindi con atto non contrattuale per le societ a responsabilit limitata e per le societ per azioni. Sotto il profilo contrattuale, le societ possono essere inquadrate nella pi ampia categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo che si differenziano dai contratti di scambio. le prestazioni di ciascuna parte possono anche essere di natura diversa e di diverso ammontare ma sono tutte finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune e tutte trovano il loro corrispettivo nella partecipazione ai risultati dellattivit comune il contratto associativo un contratto plurilaterale ed aperto il contratto associativo un contratto di organizzazione di una futura attivit: la sua attuazione non si esaurisce con lesecuzione delle prestazioni (i conferimenti) in quanto esso fissa le basi organizzative della futura attivit comune e predetermina le modalit di partecipazione individuale allattivit di gruppo ed ai risultati di essa; dal contratto di societ nascono quindi fra le parti contraenti situazioni strumentali, non situazioni finali. CONFERIMENTI I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di societ si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della societ; la loro funzione quella di dotare la societ del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dellattivit dimpresa E coessenziale allessenza stessa della societ che tutti i soci partecipino al rischio dellimpresa comune, ma diversi possono essere da socio a socio sia loggetto sia lammontare del conferimento. Quanto alloggetto dei conferimenti, il 2247 stabilisce che essi possono essere costituiti da beni e da servizi, quindi pu costituire oggetto di conferimento ogni entit suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attivit dimpresa. Ma questo ampio principio va tuttavia coordinato con la disciplina dei conferimenti dettata per i singoli tipi di societ: esso trova piena applicazione solo nelle societ di persone e nelle s.r.l. (per quanto riguarda le altre societ di capitali e le societ cooperative per azioni stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni dopera o di servizi) Il patrimonio sociale il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla societ; esso inizialmente costituito dai conferimento eseguiti o promessi dai soci, successivamente subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della societ. La consistenza del patrimonio sociale accertata periodicamente con la redazione del bilancio di esercizio. Si definisce patrimonio netto la differenza positiva fra attivit e passivit.

Lattivo patrimoniale costituisce la garanzia principale od esclusiva dei creditori della societ (a seconda che delle obbligazioni sociali rispondano anche i soci col proprio patrimonio o si sia in un tipo di societ nel quale per le obbligazioni sociali risponde solo la societ col proprio patrimonio). Il capitale sociale nominale una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dallatto costitutivo della societ. Esso rimane immutato nel corso della vita della societ fin quando con modifica dellatto costitutivo non se ne decide laumento (ad es., per nuovi conferimenti) o la riduzione (ad es., per perdite subite): esso quindi un valore storico Il capitale sociale nominale assolve due funzioni: - funzione vincolistica: la cifra del capitale sociale indica lammontare dei conferimenti dei soci e quindi il valore delle attivit che i soci si sono impegnati a non distrarre dallattivit dellimpresa e che perci non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della socit; esso la frazione (quota ideale) del patrimonio netto non distribuibile fra i soci e perci assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione allattivit sociale (c.d. capitale reale): - funzione organizzativa: il capitale sociale nominale termine di riferimento per accertare periodicamente se la societ ha conseguito utili od ha subito perdite: vi un utile se dal bilancio risulta che le attivit superano le passivit aumentate del capitale sociale nominale, vi una perdita in caso contrario; inoltre nelle societ di capitali svolge anche da base di misurazione di alcune situazioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto) sia di carattere patrimoniale (diritto agli utili ed alla quota di liquidazione): questi diritti spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto. ESERCIZIO IN COMUNE DI UNA ATTIVITA ECONOMICA (c.d. scopo-mezzo) Per oggetto sociale si intende la specifica attivit economica che i soci si propongono di svolgere; esso deve essere predeterminato nellatto costitutivo della societ ed modificabile con losservanza delle norme che regolano le modificazioni dellatto costitutivo. In ogni societ loggetto sociale deve consistere nello svolgimento di unattivit produttiva: unattivit condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione od allo scambio di beni o servizi, di una attivit che in sintesi presenta i caratteri propri dellattivit dimpresa. Essenziale per aversi societ che inoltre che lattivit produttiva sia esercitata in comune; perch unattivit economica possa definirsi comune a pi soggetti certamente necessario che essa sia preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune, di un risultato cio giuridicamente imputabile al gruppo in quanto tale, prima che ai singoli membri del gruppo stesso, in modo che tutti siano partecipi del risultato positivo o negativo della medesima attivit; inoltre necessario che i singoli atti di impresa siano prodotti secondo modalit che ne consentano limputazione al gruppo unitariamente considerato Lattivit delle societ presenta di regola tutti i caratteri propri dellattivit dimpresa: attivit produttiva ed attivit che normalmente esercitata in modo professionale e organizzato. Ma ammissibile la figura della societ senza impresa? - Societ occasionali: lart. 2247 non fa cenno al requisito della professionalit ed quindi legittimo ritenere che lesercizio in comune di una attivit economica non professionale (occasionale) sufficiente per dar vita ad una societ; si tratta delle ipotesi, di marginale rilievo e di limitato riscontro pratico, in cui si in presenza di esercizio in comune di attivit oggettivamente non durature, di unattivit cio che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari e coordinati, che non richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente apprezzabile. - Societ fra professionisti: lattivit dei professionisti intellettuali attivit economica (produttiva di servizi intellettuali), ma non legislativamente considerata attivit dimpresa e quindi una societ fra professionisti per lesercizio in comune della loro attivit darebbe vita ad una societ senza impresa; ma la possibilit stessa dellesercizio in forma societaria delle professioni intellettuale controversa, controversa lammissibilit delle societ fra professionisti.

La nozione di societ non offre indicazioni preclusive in quanto in essa si parla di attivit economica e non di attivit dimpresa; ma lart 2247 va coordinato con altre disposizioni: - con le nome del C.C. che regolano lesercizio delle professioni intellettuali dalle quali emerge con chiarezza il carattere rigorosamente personale della prestazione, imposto dal 2232 al prestatore dopera il che non si concilia con lesercizio della professione da parte di un ente impersonale quale una societ. - Con la legge 1939/1815 Articolo 1: Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attivit in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attivit per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati Articolo 2: "E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo (studio associato n.d.r.), societ, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare ... prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria." In base a questo quadro normativo in giurisprudenza prevaleva la soluzione negativa: non ammissibile la societ fra professionisti con la conseguenza della nullit delle societ per violazione di norme imperative. Ma la realt spingeva verso esigenze opposte. Nel 1997 con la legge n. 266 si abrogato lart 2 della legge 1815/1939 e nel contempo si conferito al Ministro della Giustizia il potere di fissare con proprio decreto i requisiti per lesercizio in forma societaria delle attivit previste dallart 1; ma nel maggio del 1998 il Governo ha rinunciato ad emanare il regolamento sulle societ fra professionisti, affidando la definizione della disciplina d una legge delega. Quindi (con leccezione della societ di avvocati) rimane irrisolto linterrogativo se sia consentita la costituzione di societ fra professionisti. Occorre innanzi tutto distinguere dalla societ fra professionisti altri fenomeni associativi o societari che vedono coinvolti i professionisti ma che non ricadono nellapplicazioni delle norme di cui sopra e che quindi sono senzaltro ammissibili validi: - assunzione congiunta di un incarico da parte di pi professionisti: non si ha societ perch ciascun professionista si impegna nei confronti del cliente ad eseguire personalmente una propria prestazione intellettuale, sia pure coordinando il proprio operato con quello del collega e quindi si in presenza di distinte attivit professionali coordinate e non di un'unica attivit esercitata in comune. - c.d. societ di mezzi: societ costituita da professionisti per lacquisto e la gestione in comune di beni strumentali allesercizio individuale delle rispettive professioni che perfettamente lecita svolgendo una attivit dimpresa (produzione di servizi) e non attivit intellettuale. - societ di servizi che offrono sul mercato un prodotto complesso: per la realizzazione del prodotto sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci e di terzi, prestazioni che per hanno carattere strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla societ, che non si identifica quindi con quello tipico di nessuna delle professioni intellettuali (societ di ingegneria, societ di elaborazione elettronica di dati contabili) Vere e proprie societ fra professionisti sono quindi quelle societ che hanno come oggetto unico ed esclusivo lesercizio in comune dellattivit professionale agli stessi riservata per legge; gli incarichi professionali sono assunti dalla societ ed la societ che giuridicamente si obbliga ad eseguire le relative prestazioni professionali, sia pure attraverso i propri soci a loro volta obbligati verso la comune societ a prestare la propria attivit intellettuale. Il problema di ammissibilit si pone solo per le professioni protette; per le professioni non protette si ammette che la forma societaria possa essere utilizzata senza limitazioni, ma necessaria una precisazione: chi svolge una professione non protetta pu a che operare derogando alle regole fissate per il contratto dopera intellettuale (art 2232), ma cosi facendo la sua prestazione non pi giuridicamente qualificabile come prestazione dopera intellettuale ed egli diventa un comune produttore di servizi e al pari di ogni produttore di servizi acquister la qualit di imprenditore commerciale. In breve non si ha societ senza impresa!

Riguardo le professioni protette, la giurisprudenza monolitica nel negare la liceit delle societ ritenute in contrasto sia con la legge 1815/1939 sia con la disciplina dettata del Codice Civile Il carattere personale rigorosamente personale della prestazione imposto dallart 2232 non conciliabile con lesercizio della professione da parte di un ente impersonale qual una societ. Lesercizio in comune di una attivit, attraverso la creazione di un centro di imputazione unitario dei rapporti giuridici, comporta inevitabilmente la spersonalizzazione delle prestazioni professionali e impedisce che le stesse possano essere giuridicamente riferite ai soci professionisti che le hanno effettivamente eseguite alterando inevitabilmente a che il regime della responsabilit professionale, dato che il contratto dopera intellettuale viene stipulato con la societ e non con i soci professionisti. Quindi per rendere lecita la societ fra professionisti protetti non sufficiente labrogazione dellart 2 della legge 1815/1939, ma necessario che il legislatore definisca anche uno specifico statuto delle societ fra professionisti, in modo da conciliare lesercizio in forma societaria con il rispetto del principio della personalit della prestazione e di quello della diretta responsabilit del professionista nei confronti del cliente La societ fra avvocati stata introdotta dal d. lgs. 96/2001. Oggetto sociale. Essa ha per oggetto esclusivo lesercizio in comune dellattivit professionale di rappresentanza, assistenza, difesa in giudizio e consulenza svolta dai propri soci; la societ pu inoltra acquistare beni e diritti strumentali allesercizio della professione e compiere qualsiasi attivit diretta a tale scopo. Disciplina. E regolata dalle norme della s.n.c. ove non diversamente disposto dalla relativa disciplina speciale. Soci. Tutti i soci debbano essere in possesso del titolo di avvocato e non consentita la partecipazione ad altra societ di avvocati. Ragione sociale. Agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci, ovvero di uno o pi soci seguito dalla locuzione altri; deve inoltre contenere lindicazione in forma abbreviata di societ tra professionisti (s.t.p.) Costituzione. Vale la disciplina dettata per le s.n.c., ma la societ fra avvocati iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese relativa alle societ fra professionisti (liscrizione ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicit notizia) Invalidit. Le cause di invalidit sono quelle previste dalla disciplina generale dei contratti, mentre per gli effetti dettata una disciplina speciale: - la dichiarazione di nullit o la pronuncia di annullamento non pregiudicano lefficacia degli atti compiti in nome della societ - resta ferma le responsabilit personale dei soci per le obbligazioni anteriori - la sentenza di nullit o annullamento nomina uno o pi liquidatori, dando cosi avvio ad un procedimento di liquidazione della societ che porter allestinzione della stessa dopo aver soddisfatto i creditori sociali e ripartito fra i soci leventuale residuo attivo di liquidazione - linvalidit non pu essere pronunciata se la causa di essa stata eliminata per effetto di una modifica dellatto costitutivo iscritta nel registro delle imprese La societ fra avvocati non soggetta a fallimento, poich essa non svolge attivit di impresa. Incarichi professionali. Lamministrazione della societ non pu essere affidata a terzi e lincarico professionale conferito alla societ pu essere eseguito solo da uno o pi soci in possesso degli specifici requisiti prescritti per lesercizio dellattivit professionale richiesta; inoltre il cliente ha diritto di chiedere che lesecuzione dellincarico conferito alla societ sia affidata ad uno o pi soci da lui scelti; in difetto di scelta la societ deve comunicare per iscritto al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dellinizio dellesecuzione del mandato Responsabilit professionale. Solo il socio o i soci incaricati sono personalmente ed illimitatamente responsabili per lattivit professionale svolta in esecuzione dellincarico. Con essi risponde (in solido) la societ col proprio patrimonio. Tuttavia delle obbligazioni derivanti dallattivit professionale svolta da uno o pi soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci qualora la societ ometta di comunicare il nome dellavvocato incaricato. SCOPO DI DIVISIONE DEGLI UTILI (c.d. scopo-fine)

Lart 2247 enuncia solo uno dei possibili scopi del contratto di societ: lo scopo di divisione degli utili (scopo lucrativo) Le societ di persone e le societ di capitali vengono definite societ lucrative, perch costituite tipicamente per svolgere attivit di impresa con terzi allo scopo di conseguire utili (lucro oggettivo) destinati ad essere poi divisi tra i soci (lucro soggettivo). Le societ cooperative invece devono perseguire per legge lo scopo mutualistico, cio fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni pi vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato, in poche parole fornire ai soci un vantaggio patrimoniale diretto, che si produce nelle sfere individuale dei singoli soci per effetto di distinti rapporto di scambio instaurati con limpresa cooperativa Tutti i tipi di societ, tranne la societ semplice, possono essere usati anche per la realizzazione di uno scopo consortile: particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati che consiste nella sopportazione di minori costi o nella realizzazione di maggiori guadagni nelle rispettive imprese. Il dato comune a questo tre tipi di societ lautodestinazione dei risultati: le societ sono enti associativi che operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivamente dei soci, sono un fenomeno essenzialmente egoistico. Societ = Associazioni del I libro La linea di confine fra societ ed associazioni risiede nellautodestinazione in membri del gruppo (scopo lucrativo in senso soggettivo) o nelleterodestinazione (scopo ideale) dei risultati economici dellattivit. Quindi incompatibile con lo schema causale della associazioni solo lo scopo di lucro in senso soggettivo, non lo svolgimento di una attivit di impresa n la realizzazione di utili (lucro oggettivo) attraverso tale attivit Ma questa linea di confine rigida? E vietato ai gruppi associativi che esercitano una attivit di impresa con scopo ideale di costituirsi in forma di societ? Forte la tendenza dei gruppi associativi con scopo ideale a servirsi del pi comodo ed agibile strumento della societ ricorrendo allespediente di dichiarare nellatto costitutivo una attivit economica ed uno scopo lucrativo che poi in fatto non vengono perseguiti. Ma queste forme di utilizzazione anomala dellistituto societario on possono essere considerate legittime se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Una vistosa deroga al principio di lucrativit delle societ prevista dalla nuova disciplina sullImpresa Sociale: di definiscono imprese sociali tutte le organizzazioni private che esercitano senza scopo di lucro e in via stabile e principale attivit dimpresa al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilit sociale. Tali sono i beni o i servizi che ricadono in alcuni settori tassativamente indicati dalla legge (es. assistenza sociale e sanitaria; educazione, istruzione, formazione; tutela dellambiente e turismo sociale). Le finalit di interesse generale realizzate dalle imprese sociali vengono favorite dal legislatore con privilegi sul piano civilistico: - possibilit di poter usufruire di qualsiasi forma di organizzazione privata e quindi anche della forma societaria (restando fermo il divieto di distribuzione degli utili) - possibilit di limitare a certe condizioni la responsabilit patrimoniale dei soci anche quando il tipo societario prescelto prevedrebbe la responsabilit personale ed illimitata di costoro per i debiti sociali Scattano inoltre una serie di particolarit e vincoli fissati dalla legge Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro. Esso dispone la perdita della qualifica, se riscontra il venir meno delle condizioni per il riconoscimento o violazioni della relativa disciplina. Societ e comunione

Art. 2248 Comunione a scopo di godimento: La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o pi cose regolata dalle norme del Titolo VII del Libro III (1100 e seguenti) Il legislatore con questo articolo ha voluto fissare il principio che il regime patrimoniale delle societ applicabile soltanto quando i beni sono destinati allo svolgimento di una attivit di impresa, quando invece lo scopo perseguito solo quello di godere i beni messi in comune, la disciplina applicabile e resta quella della comunione. In brave, larticolo pu e deve essere letto nel senso che sono vietate le societ di mero godimento, in quanto esse costituiscono un abuso dellistituto societario e un abuso a danno dei creditori personali del comproprietari. Precisazione: vietate sono solo le societ di mero godimento, mentre non vie incompatibilit gra godimento dei beni e attivit produttiva: la stessa attivit pu costituire nel contempo godimento dei beni preesistenti e attivit produttiva di nuovi beni o servizi (ex societ immobiliare che ha per oggetto la gestione di un albergo, utilizzando limmobile conferito dai soci) Sono illegittime dunque le societ immobiliari di comodo, nelle quali il patrimonio attivo costituito solo dagli immobili conferiti dai soci e la cui attivit si esaurisce nel concedere tali immobili in locazione a terzi o agli stessi soci, senza produrre e fornire agli uni o agli altri alcun servizio collaterale. Differenze tra societ e comunione La societ un contratto che ha per oggetto lesercizio in comune di una attivit economica (produttiva), neutre la comunione una situazione giuridica che sorge quando la propriet o altro diritto reale spetta in comune a pi persone e che ha per oggetto il semplice godimento delle cosa comune, secondo la sua normale destinazione economica In entrambi gli istituti previsto lo svolgimento di una attivit a contenuto patrimoniale nellinteresse comune, attraverso una organizzazione di gruppo, ma profondamente diversi sono il rapporti beni-attivit e i poteri dellorganizzazione: - nella societ i beni comuni (patrimonio sociale) hanno funzione servente rispetto allattivit di impresa, nel senso che sono un mezzo per il suo svolgimento e lorganizzazione di gruppo investita dei pi ampi poteri di disposizione sul patrimonio sociale - nella comunione lattivit che svolge una funzione servente rispetti ai beni, nel senso che essa un mezzo per assicurare la conservazione della cosa comune e consentirne il migliore godimento individuale da parte dei comproprietari; entro tali limiti sono rigorosamente circoscritti i poteri dellorganizzazione dei comproprietari (assemblea-amministartore) Profondamente diversi anche il regime patrimoniale dei beni: i beni facenti parte di un patrimonio sociale sono affetti da un vincolo di stabile destinazione allo svolgimento dellattivit di impresa, mente tale vincolo assente nella comunione E diversa anche la tecnica con cui il legislatore realizza tale vincolo: Nelle societ: - il singolo socio non pu liberamente servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei allo svolgimento dellattivit dimpresa - il singolo socio non pu liberamente provocare a sua discrezione lo scioglimento anticipato della societ e la conseguente divisione del patrimonio sociale - i creditore personali dei soci non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale Nella comunione: - ciascun proprietario pu liberamente servirsi della cosa comune, purch non ne alteri la normale destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto - ciascuno dei comproprietari pu in ogni momento chiedere lo scioglimento della comunione, ponendo fine allo stato di compropriet - i creditori personali dei singoli proprietari possono liberamente aggredire la cosa comune per soddisfare il proprio credito Societ o comunione di impresa? Quando si in presenza di un bene produttivo (fondo rustico) o di pi beni produttivi (azienda), cio di beni il cui godimento presuppone lo svolgimento di una attivit produttiva, la loro utilizzazione da

parte dei comproprietari determina linstaurarsi fra gli stessi di un rapporto societario o si resta nel campo della comunione? Lelemento scriminante la presenza o meno di unattivit comune di impresa. Si resta nel campo della comunione quando due comproprietari di una azienda ne godono lutilit dandola in affitto ad un terzo, oppure nellipotesi di godimento ternario; si da vita ad una societ se i due comproprietari decidono di gestirla in comune: si tratta di una societ di fatto regolata dalle norme della s.n.c. irregolare Quindi necessario e sufficiente perch una comunione (volontaria od incidentale) si trasformi in societ di fatto che i comproprietari si servano dei beni relativi per lesercizio di una comune attivit di impresa. Limpresa coniugale = figure speciale di comunione (impresa collettiva senza autonomia patrimoniale) introdotta dalla riforma del diritto di famiglia. Art. 177 Oggetto della comunione: Costituiscono oggetto della comunione: le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio Limpresa coniugale certamente unimpresa collettiva e nulla vieta ai coniugi di costituire una societ per il relativo esercizio, ma nel silenzio non si crea una societ di fatto ed applicabile la disciplina propria della comunione familiare, sia per quanto riguarda la gestione dellimpresa comune, sia per quanto riguarda il regime patrimoniale. I creditori dimpresa possono soddisfarsi su tutti i beni della comunione legale alla pari con tutti gli altri creditori; possono inoltre aggredire il patrimonio personale di ciascun coniuge, ma solo nella misura di met del credito, in via sussidiaria e solo se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti sulla stessa gravanti. I creditori particolare del singolo coniuge possono soddisfarsi direttamente sui beni della comunione legale e quindi a che sui beni aziendali, ma solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge loro debitore e purch i beni personali di questo non siano sufficienti a soddisfarli. I TIPI DI SOCIET Le societ formano un sistema composto da una pluralit di modelli organizzativi, ciascuno dei quali costituisce una diversa combinazione di risposte legislative ai problemi di carattere organizzativo che riguardano lordinamento interno della societ e i rapporti fra societ e terzi; tuttavia gli otto tipi di societ possono essere aggregati in categorie omogenee sulla base di alcuni fondamentali criteri di organizzazione. Scopo istituzionale perseguibile - societ lucrative - societ mutualistiche: societ cooperative mutue assicuratrici Natura della attivit esercitabile - Societ semplice: utilizzabile solo per lesercizio di una attivit non commerciale - Societ commerciale: tutte le altre possono esercitare attivit sia commerciale sia non com. Regime di responsabilit per le obbligazioni sociali - Societ nella quali rispondono sia il patrimonio sociale sia i soci personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile (s.n.c.) o con possibilit di deroga patrizia per i soci non amministratore (societ semplice) - Societ, come laccomandita templi e per azioni nella quali coesistono istituzionalmente soci a responsabilit illimitata (accomandatari) e soci a responsabilit limitata (accomandanti) - Societ nelle quali risponde di regola solo la societ (societ per azioni, s.r.l., societ coop.) Si distingue anche tra societ dotate di personalit giuridica (societ di capitali: s.p.a., societ in accomandita per azioni e s.r.l.; societ cooperative) e societ prive di personalit giuridica (societ di persone: societ semplice, s.n.c., s.a.s.).

Nelle societ di capitali, in quanto societ con personalit giuridica: prevista ex lege ed inderogabile (tranne che per la s.r.l.) unorganizzazione di tipo corporativo, cio basata sulla presenza di una pluralit di organi (assemblea, organo di gestione e organo di controllo); gli organi sociali funzionano secondo il principio maggioritario; in particolare le maggioranze assembleari sono calcolare in base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale. il singolo socio in quanto tale non ha poteri diretti di amministrazione e di controllo (a parte la s.r.l.): ha solo il diritto di concorrere, col suo voto in assemblea, alla designazione dei membri dellorgano amministrativo e di controllo. Inoltre il suo peso in assemblea proporzionato allammontare del capitale sociale sottoscritto, cio determinato secondo un criterio capitalistico: ne deriva che la partecipazione sociale di regola cedibile Nelle societ di persone (prive di personalit giuridica) invece: non prevista unorganizzazione basata sulla presenza di una pluralit di organi; il modello organizzativo riconosce ad ogni socio a responsabilit illimitata il potere di amministrare la societ, e per contro richiede di regola il consenso di tutti i soci per le modifiche dellatto costitutivo; ogni socio a responsabilit illimitata in quanto tale investito del potere di amministrazione e di rappresentanza della societ, indipendentemente dallammontare del capitale conferito; accentuato il rilievo della persona dei soci e il reciproco rapporto fiduciario fra gli sci stessi: ne consegue che la partecipazione sociale di regola trasferibile solo col consenso degli altri soci. Personalit giuridica e autonomia patrimoniale Le societ di capitali e le societ cooperative, in quanto persone giuridiche, sono trattate come soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci: la societ posta in una posizione di alterit soggettiva rispetto ai soci e gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale. Il patrimonio sociale reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci reso autonomo rispetto a quello della societ. Ma personalit giuridica non implica e sempre e cmq irresponsabilit dei soci; responsabili per legge, anche se in via sussidiaria sono: lunico azionista o lunico quietista di s.r.l. e i soci accomandatari della societ in accomandita per azioni Alle societ di persone il legislatore nega formalmente la personalit giuridica, ma tutela i creditori sociali ed incentiva i soci con specifiche disposizioni che rendono il patrimonio della societ autonomo rispetto a quello dei soci - i creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della societ per soddisfarsi; possono solo far valere i loro diritti sugli utili spettanti al proprio debitore e compiere atti conservativi sulla quota dello stesso. Questo principio subisce una deroga nella societ semplice dove al creditore personale concesso di ottenere la liquidazione della quota del socio debitore qualora i suoi beni siano insufficienti. - i creditori della societ non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili: devono prima tentare di soddisfarsi sul patrimonio della societ e solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale potranno agire nei confronti dei soci (responsabilit sussidiaria) Tuttavia, la distinzione formale societ-soci si esaurisce sul terreno oggettivo (autonomia patrimoniale), ovvero da ritenersi che anche le societ di persone sono trattate come centri di imputazione giuridica (soggetti di diritto) distinte dalle persone dei soci? Anche le societ di persone danno vita ad un fenomeno di unificazione soggettiva? Prevalente in passato era la risposta negativa, ma numerosi dati legislativi testimoniano con chiarezza che un fenomeno di soggettivit e presenta anche nelle societ di persone

secondo lart. 2266.1 La societ acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi ed quindi la societ che diventa titolare dei diritti e delle obbligazioni relative al pari di un qualsiasi altro soggetto di diritto secondo lart. 2659 la trascrizione degli acquisti immobiliari effettuata anche per le societ di persone al nome della societ (ragione sociale); analoga regola dettata dallart. 2839 per liscrizione delle ipoteche anche le societ di persone hanno un proprio nome e una propria sede Quindi anche le societ di persone sono trattate come autonomi centri di imputazione, come soggetto di diritto distinti dalle persone dei soci: sono dotate di una certa soggettivit giuridica. Corollari: conseguenze di ordine sistematico - anche nelle societ di persone i beni sociali non sono beni in compropriet speciale fra i soci, ma beni in propriet della societ - le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazione della societ, cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilit di tutti o do alcuni soci (responsabilit personale dei soci che non qualificabile come responsabilit per debito proprio) - imprenditore la societ non il gruppo dei soci (coimprenditori) Tipi di societ e autonomia privata Art. 2249 Tipi di societ: Le societ che hanno per oggetto l'esercizio di un'attivit commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Le societ che hanno per oggetto l'esercizio di un'attivit diversa sono regolate dalle disposizioni sulla societ semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societ secondo uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le societ cooperative (2511 e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'imprese prescrivono la costituzione della societ secondo un determinato tipo Coloro che costituiscono una societ possono scegliere fra tutti i tipi di societ se lattivit da esercitare non commerciale, fra tutti i tipi tranne la societ semplice se lattivit da esercitare commerciale. Regimi Residuali: la scelta di un determinato tipo di societ non condizione essenziale per la valida costituzione di una societ, in quanto in mancanza di scelta, si applicano le discipline dei regimi residuali: - se lattivit non commerciale si applica la disciplina della societ semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societ secondo uno degli altri tipi. - se lattivit commerciale e le parti non scelgono esplicitamente il tipo, si interpreta il silenzio come implicita opzione per il regime della s.n.c. Scelto il tipo di societ, le parti possono disegnare un assetto organizzativo della loro societ parzialmente diverso da quello risultante dalla disciplina legale del tipo prescelto tramite inserimento di clausole atipiche nellatto costitutivo: i modelli organizzativi fissati dal legislatore per i singoli tipi di societ non sono del tutto rigidi e consentono un parziale adattamento alle esigenze del caso concreto, purch le clausole non contengano pattuizioni che violino aspetti della disciplina legale espressamente dichiarati inderogabili o che devono essere considerati tali perch fissano caratteri essenziali e/o funzionali di quel determinati tipo (ex i regimi di responsabilit per le obbligazioni sociali) inammissibile per la creazione di un tipo di societ del tutto inconsueto e stravagante, che non corrisponde per nome e per caratteri organizzativi ad alcuno dei modelli legislativi previsti (societ atipiche in senso proprio): i tipi di societ costituiscono infatti un numero chiuso Patti parasociali = accordi stipulati dai soci o da alcuni di essi al di fuori dellatto costitutivo, destinati a regolare il loro comportamento nella societ o verso la societ

Sindacati di voto: i soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui voteranno nelle assemblee della societ Sindacati di blocco: i soci si impegnano a non vendere le loro quote di partecipazione in modo da mantenere omogenea la compagine sociale A differenza della clausole inserite nellatto costitutivo che hanno efficacia reale (vincolano tutti i soci presenti e futuri), i patti parasociali hanno di regola efficacia meramente obbligatoria (vincolano solo gli attuali soci contraenti e non anche i soci futuri) Contratto di societ e organizzazione La societ un contratto, ma nello stesso tempo e sempre forma di organizzazione giuridica di una futura attivit economica: dallatto di autonomia privata che da vita alla societ (societ-contratto) nasce unorganizzazione di persone e di mezzi (societ-organizzazione) destinata a dare attuazione al contratto di societ, attraverso la produzione di una serie indefinita di nuovi atti giuridici in cui si concretizza lesercizio della comune attivit. Il contratto di societ da luogo a situazioni di carattere strumentale, finalizzazte cio allesercizio della comune attivit programmata e alla partecipazione ai risultati economici della stessa; in particolare le parto contraenti acquistano la qualit di soci diventano titolari di una serie articolata di situazioni soggettive di diversa natura, sia attive che passive, distinguibili in due grandi categorie: - situazioni di natura amministrativa, aventi ad oggetto la partecipazione individuale allattivit comune (diritto di voto, potere di amministrare la societ e di rappresentarla di fronte a terzi) - situazioni di natura patrimoniale, aventi ad oggetto la partecipazione individuale ai risultati dellattivit comune, durante la vita della societ ed al momento del suo scioglimento (diritto agli utili ed alla quota di liquidazione, partecipazione alle perdite)

SOCIET PER AZIONI SOCIET A RESPONSABILIT LIMITATA SOCIET IN ACCOMANDITA PER AZIONI SOCIETA DI CAPITALI

SOCIET SEMPLICE SOCIET IN NOME COLLETTIVO SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETA DI PERSONE

LA SOCIET SEMPLICE LA SOCIET IN NOME COLLETTIVOFormano la categoria delle societ di persone la societ semplice, la s.n.c. e la s.a.s. La societ semplice (2251-2290)pu esercitare solo attivit non commerciale (pu quindi essere legittimamente impiegata solo per le imprese agricole) La s.n.c. (2291-2312) pu essere usata sia per lesercizio di attivit commerciale, sia per lesercizio di attivit non commerciale; essa in ogni caso soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicit legale; inoltre tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, e non ammesso patto contrario. La s.a.s. (2313-2324) rispetto alla s.n.c. si caratterizza per avere dei soci: - accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; - accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita.

COSTITUZIONE DELLA SOCIET Art. 2251 Contratto sociale: Nella societ semplice il contratto non soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (1350, 2643) Anche per le societ semplici prevista liscrizione nel registro delle imprese: essa avviene nella sezione speciale ed ha efficacia di pubblicit legale, ma non incide n sullesistenza (come per le societ di capitali) n sulla disciplina (come per le altre societ di persone). Il contratto pu essere concluso anche verbalmente o risultare per facta concludentia (societ di fatto). Leventuale silenzio delle parti in merito ad aspetti anche essenziali del contratto di societ colmato dal legislatore con norme suppletive (2253, 2257, 2263). Per la nascita della s.n.c., le regole di forma e di contenuto dettate sono prescritte solo ai fini delliscrizione della societ nel registro delle imprese, ma questa iscrizione, a differenza di quella della societ semplice, condizione di regolarit della societ, ma non anche condizione di esistenza della stessa. - s.n.c. regolare: s.n.c. iscritta nel registro delle imprese; essa dalle norme della s.n.c. - s.n.c. irregolare: s.n.c. non iscritta nel registro delle imprese o perch le parti non hannp provveduto a redigere latto costitutivo (societ di fatto) o perch la parti pur avendo redatto latto non hanno provveduto alla registrazione dello stesso (societ irregolare in senso proprio). Lomessa registrazione comporta che i rapporti fra societ e terzi siano regolati sotto alcuni aspetti dalla (per i soci meno favorevole) disciplina della societ semplice Quindi, solo ai fini della registrazione e delle regolarit della societ, latto costitutivo della s.n.c. deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Deve inoltre contenere 1) le generalit dei soci (che possono essere anche altre societ); 2) la ragione sociale (costituita dal nome di uno o pi soci con lindicazione del rapporto sociale); 3) i soci che hanno lamministrazione e la rappresentanza della societ; 4) la sede della societ e le sedi secondarie; 5) loggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci dopera; 8) i criteri di ripartizione degli utili e la quota di ogni socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della societ. La mancanza del 3 e dell8 supplita da norme di legge (2257 e 2263) La libert di forma per la costituzione delle societ di persone incontra un limite quando forme speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti, ma la forma scritta richiesta solo per la validit del conferimento immobiliare, non per la validit del contratto di societ: la societ sara nulla solo se quel conferimento immobiliare rivestiva carattere essenziale

Societ di fatto La costituzione di una societ di persone pu avvenire per facta concludentia, e la societ di fatto: - regolata dalle norme della societ semplice se lattivit esercitata non commerciale; - regolata dalle norme della collettiva irregolare se lattivit commerciale (tutti i soci rispondono personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali). Una societ di fatto che esercita attivit commerciale soggetta al fallimento; e il fallimento della societ determina il fallimento di tutti i soci: di quelli noti al momento della dichiarazione di fallimento della societ (soci palesi) e dei soci occulti, lesistenza dei quali cio sia successivamente scoperta. La prova dellesistenza di soci occulti pu basarsi anche su presunzioni rilevatrici degli elementi essenziali del contratto di societ nei soli rapporti interni (conferimento, gestione comune, alea comune) e quindi lesteriorizzazione della qualit di socio non necessaria: laver tenuto nascosto ai terzi la propria partecipazione ad una societ di fatto non esonera da responsabilit per le obbligazioni sociali e dal fallimento Societ occulta Dalla societ con soci occulti va tenuto distinto il fenomeno della societ occulta, societ cio costituita con espressa e concorde volont dei soci di non rivelarne lesistenza allesterno; per comune accordo, lattivit di impresa svolta per conto della societ, ma senza spenderne il nome: la societ esiste nei rapporti interni ma non viene esteriorizzata e nei rapporti esterni limpresa si presenta come impresa individuale di uno dei soci o di un terzo, che opera spendendo il proprio nome (c.d. prestanome) Scopo = limitare la responsabilit nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore (di regola modesto); si vuole cio evitare che la societ e gli altri soci rispondano delle obbligazioni di impresa siano soggetti al fallimento Da tempo la giurisprudenza e parte della dottrina hanno reagito contro questo fenomeno sostenendo che la mancata esteriorizzazione della societ non impedisce ai terzi di invocare la responsabilit anche della societ occulta e degli altri soci ove lesistenza della stessa venga successivamente scoperta; necessari e sufficiente che i terzi provino a posteriori lesistenza del contratto di societ e che gli atti posti in essere dal prestanome sono cmq riferibile a tale societ. Questo orientamento stato percepito anche a livello legislativo con la riforma del diritto fallimentare: lart 147.5 dispone che qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che limpresa riferibile ad una societ di cui il fallito socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci illimitatamente responsabili la regola del fallimento del socio occulto. La legge tratta quindi allo stesso modo il socio occulto di societ palese e la societ occulta, ma si tratta di fattispecie fra loro diverse. Societ occulta lattivit di impresa non svolta in nome della societ e non quindi imputabile ad essa; gli atti di impresa e i relativi effetti sono imputabili formalmente al prestanome Socio occulto di societ palese lattivit di impresa svolta in nome della societ e ad essa imputabile in tutti i suoi effetti

Sarebbe possibile imputare lattivit di impresa alla societ occulta solo se come criterio di imputazione degli atti si adottasse il criterio sostanziale della titolarit dellinteresse e non il criterio formale della spendita del nome; ma ragioni anche di giustizia sostanziale inducono ad optare per il criterio formale e quindi la societ occulta non direttamente responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte per conto della stessa, ma in nome proprio, dal prestanome-imprenditore individuale, finch questultimo non dichiarato fallito

Per evitare che il giudice rinunci ad estendere il fallimento alla societ quando gli indici probatori raccolti sono fragili e non totalmente convincenti nata giurisprudenzialmente la figura della societ apparente: la giurisprudenza afferma che una societ, ancorch non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve considerarsi esistente allesterno quando due o pi persone operano in modo da ingenerare nei terzi lincolpevole affidamento circa lesistenza effettiva della societ. La societ apparente assoggettata a fallimento come una societ di fatto realmente esistente. La partecipazione degli incapaci La partecipazione ad una societ di persone richiede capacit di agire ed un atto do straordinaria amministrazione. La partecipazione degli incapaci ad una societ in nome collettivo equiparata per legge allesercizio individuale di una impresa commerciale; quindi: - il minore non emancipato, linterdetto e linabilitato possono solo con lautorizzazione del tribunale conservare la partecipazione che ad essi pervenga per donazione o successione ovvero, in caso di interdizione o inabilitazione sopravvenuta, continuare la partecipazione - il minore emancipato pu sia partecipare alla costituzione di una collettiva sia aderirvi successivamente, sempre con lautorizzazione del tribunale Partecipazione di societ in societ di persone Sono ammesse sia la partecipazione di societ di capitali in societ di persone, sia la partecipazione di societ di persone in societ di persona; ma la prima con alcune cautele:- lassunzione di partecipazioni comportanti responsabilit illimitata deve essere deliberata dallassemblea - gli amministratore devono dare specifiche informazioni nella nota integrativa del bilancio su tali partecipazioni - se tutti i soci illimitatamente responsabili di una societ in nome collettivo oppure di una societ in accomandita semplice sono societ di capitali, il bilancio della societ di persone deve essere redatto secondo le norme della societ per azioni e, ricorrendone i presupposti, deve redigersi anche il bilancio consolidato

Linvalidit della societ Il codice non detta nessuna disposizione specifica per il contratto costitutivo di societ di persone e valgono quindi le cause di nullit e di invalidit previste dalla disciplina generale dei contratti. Invalidit della partecipazione: essa determina linvalidit dellintero contratto solo quando la partecipazione viziata essenziale per il conseguimento delloggetto sociale; in caso contrario il contratto resta valido e produttivo di effetti per gli altri soci se restano almeno due soci. Invalidit della societ: - se la dichiarazione di invalidit interviene quando lattivit della societ non ancora iniziata non si pongono particolari problemi e si tratta di definire solo i rapporti fra le parti contraenti: la sentenza avr effetto ex tunc e quindi le parti sono liberate dallobbligo di eseguire i conferimenti promessi e hanno diritto alla restituzione di quelli eventualmente eseguitid*9 - se la dichiarazione di invalidit interviene quando lattivit sociale in fatto iniziata, dando luogo allacquisto di diritti ed allassunzione di obbligazioni nei confronti dei terzi, la situazione pi complessa. Nelle societ per azioni, in base allart 2332, la dichiarazione di nullit non pregiudica lefficacia degli atti compiuti in nome della societ dopo liscrizione nel registro delle imprese, non libera i soci dallobbligo di conferire i conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali e la nullit non pu essere dichiarata se la causa di essa stata eliminata per effetto di una modificazione dellatto costitutivo Parte prevalente della giurisprudenza afferma lapplicabilit dellart. 2332 per analogia anche alle societ di persone; la sentenza di nullit opera quindi come semplice causa di scioglimento della societ: restano in vita tutti gli atti posti in essere in nome della societ, i soci non sono liberati dallobbligo di eseguire i conferimenti, resta ferma lautonomia patrimoniale della societ e la responsabilit personale dei soci per le obbligazioni sociali, con la sentenza si apre il procedimento di liquidazione, che porter allestinzione della societ dopo aver soddisfatto i creditori sociali e ripartito tra i soci leventuale residuo attivo di liquidazione. Possibile sar anche la sanatoria della nullit, ma la modifica dellatto costitutivo dovr avvenire a norma dellart 2252

ORDINAMENTO PATRIMONILAE I conferimenti Lobbligo di conferimento essenziale per lacquisto della qualit di socio Art. 2253.1: Il socio obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale Determinazione dei conferimenti la determinazione convenzionale del conferimento dovuto da ciascun socio (specie e ammontare del conferimento) non condizione essenziale per la valida costituzione della societ di persone: alleventuale silenzio delle parti la legge supplisce con norme dispositive suscettibili di prova contraria: - si presume che tutti i conferimento debbano eseguirsi in denaro (2342.1) - si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (2253.2) nessuna limitazione posta allautonomia privata per quanto riguarda le entit conferibili: pu essere conferita ogni entit (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento delloggetto sociale, quindi qualsiasi prestazione di dare, fare od anche di non fare (singoli beni, godimento di azienda, prestazione di garanzie)

Beni conferibili

Il codice detta una particolare disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal denaro: - beni in propriet: disposto che la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (2254.1): il socio tenuto alla garanzia per evizione e per vizi, e su di lui grava il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita fin quando la propriet non sia passata alla societ (il che si verifica con la stipulazione del contratto di societ se si tratta di cosa determinata, e con la specificazione se invece si tratta di cose individuate solo nel genere). Il perimento della cosa promessa prima del passaggio di propriet alla societ comporta che il socio pu essere escluso dalla societ (2286.3) - beni in godimento: il rischio resta a carico del socio che le ha conferite e la garanzia per il godimento regolata dalle norme sulla locazione (2254.2). Il socio potr essere escluso dalla societ se la cosa perisce o il godimento diventa impossibile per causa non imputabile agli amministratori (2286.2) - crediti: il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della societ dellinsolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento (2255) - obbligo del socio di prestare la propria attivit lavorativa (manuale o intellettuale): questo il c.d. socio dopera o di industria. Il socio dopera non un lavoratore subordinato e il compenso del suo lavoro rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della societ; su di lui grava il rischio dellimpossibilit di svolgimento della prestazione, infatti gli altri soci possono escluderlo per la sopravvenuta inidoneit a svolgere lopera conferita (2286.2) In sede di liquidazione della societ egli parteciper, secondo la quota di partecipazione agli utili, solo alla ripartizione delleventuale attivo che residua dopo il rimborso del conferimento ai soci che hanno apportato capitali (denaro, beni in propriet, crediti); non ha invece diritto, salva diversa pattuizione, al rimborso del suo apporto (lo stesso vale per il socio che ha conferito il godimento di un bene). La quota di partecipazione agli utili del socio dopera quindi decisiva e, in mancanza di pattuizione, essa determinata dal giudice secondo equit (2263.2) I conferimenti dei soci formano lattivo patrimoniale iniziale della societ, che diventa quindi proprietaria dei beni conferiti tale titolo dai soci. I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quello della societ; la violazione di questo divieto espone al risarcimento dei danni e allesclusione dalla societ; questo divieto per derogabile col consenso di tutti gli altri soci.

Disciplina del capitale sociale = valore in denaro dei conferimenti La nozione di capitale sociale del tutto assente nella disciplina della societ semplice: nessuna norma dettata per garantire che il patrimonio netto della societ (attivit passivit) presenti, uneccedenza pari almeno alla cifra del capitale sociale e non richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti; questo probabilmente perch la societ semplice essendo destinata allesercizio di attivit non commerciali, non obbligata alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio Una disciplina del capitale sociale invece dettata per la societ in nome collettivo: - latto costitutivo deve indicare i conferimenti dei soci, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione - lart 2303 vieta la ripartizione tra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi) e stabilisce che se si verifica una perdita del capitale sociale non si possono ripartire gli utili fino a quando il capitale sociale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (la riduzione del capitale sociale consiste nelladeguare la cifra del capitale sociale nominale alla consistenza attuale del patrimonio netto) - lart 2306 vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarli dallobbligo di ulteriori versamenti, se non vi una specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale. I creditori sociali possono opporsi alla riduzione del capitale (infatti la deliberazione di riduzione di capitale, pu essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purch entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione); ma il tribunale pu disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo, previa prestazione da parte della societ di unidonea garanzia a favore dei creditori opponenti. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale. Essi godono tuttavia della massima liberta nella determinazione della parte a ciascuno spettante e non necessario che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti. Divieto di patto leonino: il solo limite alla liberta delle parti nella determinazione della partecipazione agli utili e alle perdite la nullit del patto leonino, che il patto col quale uno o pi soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili od alle perdite (art 2265); sono altres nulli i patti parasociali che violano questo divieto, a meno che non si provi che essi hanno una propria giustificazione causale fra le parti stipulanti e quindi non configurino un negozio in frode alla legge. Il patto nullo e troveranno applicazione i criteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite per lipotesi in cui latto costitutivo nulla disponga al riguardo Art. 2262 Utili: Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto Nella societ semplice, il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con lapprovazione del rendiconto, predisposto dai soci amministratori al termine di ogni anno. Nella s.n.c. invece il documento destinato allaccertamento degli utili e delle perdite un vero e proprio bilancio di esercizio, predisposto dai soci amministratori; si ritiene (ma non pacifico) che lapprovazione del bilancio competa a tutti i soci e debba avvenire a maggioranza, calcolata secondo la partecipazione di ogni socio agli utili. Diversamente da quanto avviene nelle societ di capitali, lapprovazione del rendiconto o del bilancio condizione sufficiente perch ogni socio possa pretendere lassegnazione della sua parte di utili. Quindi, in mancanza di una specifica clausola abilitante dellatto costitutivo, per deliberare le non distribuzione degli utili accertati ed il loro reinvestimento necessario il consenso di tutti i soci.

Nellipotesi in cui latto costitutivo non disponga nulla circa la ripartizione degli utili e delle perdite, si applicano i criteri legali stabiliti dallart 2263 - se il contratto nulla dispone le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. - se il valore dei conferimenti non determinato dal contratto, esse si presumono eguali. - la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equit. - se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite. La determinazione della parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite pu anche essere demandata ad un terzo, che operer come arbitratore (2264) Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendolo proporzionalmente: in sede di liquidazione della societ il socio si vedr rimborsare una somma inferiore al valore originario del capitale conferito. Prima dello scioglimento della societ, le perdite impediscono la distribuzione degli utili successivamente conseguiti finquando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente. La responsabilit dei soci per le obbligazioni sociali Nella societ semplice e nella s.n.c. delle obbligazioni sociali risponde innanzi tutto la societ col proprio patrimonio, ma rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci.Art. 2267 Responsabilit per le obbligazioni sociali: I creditori della societ possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della societ e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilit o l'esclusione della solidariet non opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza

Nella societ semplice, la responsabilit personale di tutti i soci derogabile: la responsabilit personale dei soci non investiti del potere di rappresentanza della societ pu essere esclusa o limitata da un patto sociale opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei.Art. 2291 Nozione: Nella societ in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi

Nella s.n.c. invece la responsabilit illimitata e solidale di tutti i soci inderogabile e leventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi Socio Nuovo: in entrambe le societ la responsabilit per le obbligazioni sociali precedentemente contratte estesa anche ai nuovi soci.Art. 2269 Responsabilit del nuovo socio: Chi entra a far parte di una societ gi costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualit di socio

Ex socio: lo scioglimento parziale del rapporto sociale per morte, recesso od esclusione, nonch per cessione della quota non fa venir meno la responsabilit personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventiArt. 2290 Responsabilit del socio uscente o dei suoi eredi: Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato

Questa norma dettata in materia di societ semplice ed applicabile anche alla collettiva irregolare; nella collettiva regolare lopponibilit ai terzi delle cause di scioglimento del rapporto sociale resta soggetta al regime di pubblicit legale delle modificazioni dellatto costitutivo (2300): lo scioglimento opponibile solo se intervenuta liscrizione nel registro delle imprese. Responsabilit della societ e responsabilit dei soci non sono per sulla stesso piano!

I soci sono responsabili in solido fra loro, ma solo in via sussidiaria rispetto alla societ poich godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. Il beneficio di preventiva escussione opera in modo diverso nei due tipi di societ: - nella societ semplice il creditore sociale pu rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sar questi a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi; il beneficio di escussione opera quindi in via di eccezione. Questa disciplina si applica anche alla s.n.c. irregolare.Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale: Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali pu domandare, anche se la societ in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi

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nella s.n.c. regolare il beneficio di escussione opera automaticamente: il creditore deve aver infruttuosamente esperito lazione esecutiva sul patrimonio sociale.Art. 2304 Responsabilit dei soci: I creditori sociali, anche se la societ in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale

Ricorrendo cmq la condizioni per poter agire contro i soci, il creditore sociale potr chiedere a ciascuno di essi il pagamento integrale del proprio credito, essendo i soci obbligati in solido fra loro. Il socio che ha pagato potr a sua volta esercitare azione di regresso verso gli atri soci, secondo la misura di partecipazione di ciascuno nelle perdite. E frequente che nella pratica i creditori sociali pi forti si facciano rilasciare dai soci specifiche garanzie personali (avvalli o fideiussioni) per sottrarsi alle lungaggini della preventiva escussione del patrimonio sociale in caso di inadempimento I creditori personali del socio Il patrimonio della societ insensibile alle obbligazioni personali dei soci: il creditore personale del socio non pu mai aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi e, se nel contempo debitore della societ, non pu compensare il suo credito verso il socio con il debito che abbia verso la societ. Il creditore personale del socio per, sia nella societ semplice che nella collettiva, pu: a) far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore; b) compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della societ (2270.1) Nella societ semplice e nella s.n.c. irregolare il creditore particolare del socio pu chiedere anche la liquidazione della quota del suo debitore, dopo aver provato che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti (2270.2 e 2297) Per la s.n.c. regolare invece il creditore particolare del socio, finch dura la societ, non pu chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (2305) I soci possono tuttavia prorogare la durata della societ, ma tale decisione non pu pregiudicare i creditori particolari dei soci (2307): - se la proroga espressa ed iscritta nel registro delle imprese, il creditore personale del socio pu opporsi giudizialmente alla proroga entro tre mesi dalliscrizione della delibera; se lopposizione accolta, la societ deve liquidare a suo favore la quota del socio debitore - se la proroga tacita (si continua in fatto lattivit dimpresa) si applica la disciplina dellart 2270: il creditore personale potr chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota dimostrando linsufficienza degli altri beni del socio suo debitore

LATTIVIT SOCIALE Il legislatore prevede un modello legale basato su due principi: - ogni socio illimitatamente responsabile investito del potere di amministrazione e di rappresentanza della societ - necessario il consenso di tutti i soci per le modificazioni del contratto sociale Questo modello legale non ha per carattere rigido: i soci sono liberi di modellare il funzionamento della societ nel modo che ritengono pi opportuno e proficui in quanto di regola rischiano anche il proprio patrimonio personale Potere di amministrazione Il potere di amministrare lattivit di gestione dellimpresa sociale, il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nelloggetto sociale, che si pongono cio in rapporto di mezzo-fine rispetto allattivit di impresa dedotta in contratto Per legge ogni socio illimitatamente responsabile amministratore della societ (quindi tutti nella s.n.c.); ma latto costitutivo pu prevedere che lamministrazione sia riservata solo ad alcuni soci. Modalit di esercizio legale quando lamministrazione spetta a pi soci e il contratto sociale nulla dispone in merito alle modalit di esercizio del potere di amministrazione, trova applicazione il modello legale di amministrazione disgiuntiva (2257): ciascun socio amministratore investito del potere di intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nelloggetto sociale, senza essere tenuto a chiedere il consenso o il parere degli altri soci amministratori; ma questo potere temperato: diritto di opposizione: ciascuno degli altri soci amministratori pu opporsi; lopposizione deve essere esercitata prima che loperazione sia stata compiuta, e, se tempestiva, paralizza il potere decisorio del singolo amministratore in ordine alloperazione contestata. Sulla fondatezza dellopposizione decide la maggioranza dei soci (amministratori e non) determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili; in alternativa latto costitutivo pu per contenere una clausola di arbitraggio, con la quale si deferisce la risoluzione dei contrasti in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della societ ad uno o pi terzi. La legge prevede anche il modello alternativo della amministrazione congiuntiva (2258): esso per essere applicato deve essere espressamente convenuto dai soci nellatto costitutivo. Secondo questo modello occorre il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali (amministrazione allunanimit); latto costitutivo pu tuttavia prevedere che per lamministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza dei soci amministratori (amministrazione a maggioranza) I singoli amministratori possono per agire individualmente quando vi sia urgenza di evitare un danno alla societ. Amministrazione disgiuntiva ed amministrazione congiuntiva possono essere fra loro combinate. Potere di rappresentanza Per legge i soci amministratori hanno anche il potere di rappresentanza della societ (c.d. potere di firma): hanno il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della societ, dando luogo allacquisto di diritti e allassunzione di obblighi da parte della stessa

Modello legale

coincidenza tra potere amministrativo e potere gestorio: se non stabilito diversamente nellatto costitutivo, la rappresentanza (sia sostanziale che processuale) spetta ad ogni amministratore. Le modalit di esercizio di pendono dal modello di amministrazione: - firma disgiunta: quando lamministrazione disgiunta ogni amministratore pu da solo decidere e da solo stipulare atti in nome della societ - firma congiunta: quando invece lamministrazione congiunta, tutti i soci amministratori devono partecipare alla stipulazione dellatto. Sia il potere di gestione sia il potere di rappresentanza si estendono a tutti gli atti che rientrano nelloggetto sociale, senza distinzione fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione latto costitutivo pu prevedere una diversa regolamentazione del potere di gestione e del potere di rappresentanza (attribuire il potere solo ad alcuni soci amministratori: dissociazione soggettiva; modalit di esercizio diverse da quelle stabilite per il potere di gestione; limitare il potere di rappresentanza del singolo socio amministratore)

Modelli statutari

Opponibilit ai terzi: - nella s.n.c. regolare opera lo strumento della pubblicit legale, per cui le limitazioni sia originarie sia successive del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza. - nella s.n.c. irregolare tutelato laffidamento dei terzi sulla corrispondenza della situazione di fatto al modello legale di rappresentanza, per cui i patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi ne erano a conoscenza. - nella societ semplice le limitazioni originarie sono sempre opponibili ai terzi, mentre le limitazioni successive devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ed in mancanza sono loro opponibili solo se la societ prova che le conoscevano (1396) I soci amministratori Nomina: i soci investiti dellamministrazione possono essere nominati direttamente nellatto costitutivo; ma nellatto costitutivo si pu anche stabilire che essi saranno nominati con atto separato (dubbio: allunanimit o a maggiorana)

Revoca: la revoca dellamministratore nominato lamministratore nominato per atto separato nel contratto sociale comporta una invece revocabile secondo le norme del modifica di questultimo, perci va decisa mandato (il dubbio rimane) dagli altri soci allunanimit. Essa inoltre non ha effetto se non ricorre una giusta causa. La revoca per giusta causa pu in ogni caso essere disposta dal tribunale su ricorso anche di un solo socio. La qualit di amministrazione va tenuta distinta dalla qualit di socio; il rapporto di amministrazione fonte per linvestito di diritti, obblighi, e responsabilit diversi e distinti da quelli che gli competono come socio I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, ma i poteri e i doveri degli amministratori sotto pi profili sono pi ampi di quelli di un mandatario: la disciplina del mandato sar applicabile agli amministratori di societ nei limiti compatibili con le peculiarit del relativo rapporto e semprech non contrasto con principi desumibili dalla disciplina societaria. Poteri: dai poteri degli amministratori restano esclusi solo gli atti che comportano modificazione del

contratto sociale. Doveri: - nella s.n.c. gli amministratori devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio di esercizio, e provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi alliscrizione nel registro delle imprese. Specifiche panali sono per gli stessi previste in caso di fallimento della societ - gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societ, con lobbligo di risarcire i danni ad essa arrecati; la responsabilit esclusa per gli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa. Diritti: i soci amministratori hanno di regola diritto al compenso per il proprio ufficio; la presunzione di onerosit per destinata a cadere quando lesercizio dellamministrazione sia oggetto di conferimento da parte del socio dopera, ovvero quando tutti i soci sono amministratori o infine quando risulti che della specifica attivit amministrativa di alcuni soci si gia tenuto conto nellatto costitutivo con il riconoscimento di una pi elevata partecipazione agli utili I soci non amministratori I soci non amministratori hanno poteri di informazione e di controllo (2261): essi hanno: a) il diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali; b) il diritto di consultare i documenti relativi allamministrazione (e quindi le scritture contabili); c) il diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno, oppure alla conclusione degli affari sociali (rendiconto diverso rispetto a quello previsto dal 2262) Possono anche impartire direttive vincolati ai soci amministratori in merito alla condotta degli affari sociali? Tale potere sicuramente non spetta al singolo socio non amministratore, ma in una particolare ipotesi potrebbe spettare al gruppo dei soci non amministratori: quando si in presenza di amministratore unico nominato per atto separato e perci revocabile dai soci non amministratori anche senza giusta causa Amministratore estraneo E possibile che i soci affidino lamministrazione della societ ad un non socio? La soluzione negativa enunciata dal legislatore per la societ in accomandita semplice; ma nella s.n.c. la figura dellamministratore estraneo pu ritenersi ammissibile: infatti nelle s.n.c. i soci sono cmq responsabili illimitatamente, tutti, sia amministratori che non amministratori Posizione: il terzo amministratore gestisce limpresa nell interesse esclusivo dei soci ed perci revocabile ad nutum anche se designato nellatto costitutivo ed tenuto a rispettare le direttive dei soci. Infatti i soci rimangono titolari del potere di direzione dellimpresa comune Divieto di concorrenza Nella s.n.c. (ma non nella societ semplice) tutti i soci, amministratori e non, hanno lobbligo di non esercitare per conto proprio od altrui unattivit concorrente con quella della societ e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societ concorrente. La violazione de divieto espone il socio al risarcimento dei danni nei confronti della societ e legittima gli altri soci a deciderne lesclusione Il divieto tuttavia non ha carattere assoluto: pu essere rimosso dagli altri soci ed il consenso si presume se la situazione concorrenziale preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza Le modificazioni dellatto costitutivo

Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale: Il contratto sociale pu essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e convenuto diversamente Nella societ semplice e nella s.n.c. il contratto sociale pu essere modificato col consenso di tutti i soci, se non convenuto diversamente. clausola che prevede la modificabilit a maggioranza dellatto costitutivo Secondo la dottrina si deve dare una interpretazione restrittiva, per cui la maggioranza non potrebbe modificare le basi essenziali della societ e le modificazioni rimesse alla maggioranza devono cmq essere specificatamente determinate. Inoltre i poteri modificativi della maggioranza, se previsti, devono rispettare due principi generali: lobbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede (1366) ed il rispetto della parit di trattamento fra i soci. Trasferimento della quota. Per il rapporto fiduciario che normalmente intercorre fra i soci, il consenso di tutti i soci necessario anche per il trasferimento della quota sociale sia fra vivi che a causa di morte; il consenso pu anche risultare da fatti concludenti. Tuttavia il consenso pu essere dato anche preventivamente, inserendo nellatto costitutivo la clausola che stabilisce la libera trasferibilit fra vivi della quota e/o la continuazione della societ con gli eredi del socio defunto. Pubblicit. Nella s.n.c., ed ora anche nella societ semplice, le modifiche dellatto costitutivo sono soggette a pubblicit legale: finche esse non sono state iscritte nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza; nella collettiva irregolare, invece, devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e non sono opponibili a coloro che le abbiano ignorate senza colpa Unanimit o maggioranza? Numerose norme prevedono la decisione dei soci, ma non specificano se la stessa debbe essere adottata a maggioranza o allunanimit: revoca dellamministratore nominato nellatto costitutivo, nomina e revoca dellamministratore per atto separato, consenso al singolo socio di usare i beni sociali per fini extrasociali, approvazione del bilancio nella s.n.c., esonero dallobbligo di concorrenza. Lopinione prevalente sostiene che gli articola 2252 (unanimit) e 2257.2 (maggioranza per quote) sono due regole distinte con autonomo campo di applicazione a seconda che la decisione riguardi la struttura organizzativa o la gestione della societ - il consenso di tutti necessario, salvo diverso accordo, quando la decisione tocca le basi organizzative (legali o convenzionali) della societ: revoca dellamministratore nominato nellatto costitutivo, consenso al singolo socio di usare i beni sociali per fini extrasociali, esonero dallobbligo di concorrenza, cambiamento del metodo di amministrazione - la regola della maggioranza per quote trover applicazione, pur nel silenzio dellatto costitutivo, quando si tratti di decisioni che attengono alla gestione dellimpresa comune: nomina e revoca dellamministratore per atto separato, approvazione del bilancio nella s.n.c.

SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE Il singolo socio pu cessare di far parte della societ per morte, recesso od esclusione. Principio di conservazione della societ il venir meno di uno o pi soci non determina di per s lo scioglimento della societ, ma solo la necessit di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti ed il socio uscente o gli eredi del socio defunto attraverso la liquidazione della quota sociale. Il principio di conservazione della societ opera anche quando rimane un solo socio: la societ in tal caso si scioglie solo quando la pluralit non ricostituita entro sei mesi.

Morte del socio (2284, 2289) Si produce come effetto ex lege lo scioglimento del rapporto fra il socio e la societ, con lobbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi entro 6 mesi Tele disciplina ha carattere dispositivo e in alternativa i soci superstiti possono decidere: . lo scioglimento anticipato della societ: in tal caso gli eredi del socio defunto devono attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione della societ per partecipare alla divisione dellattivo che residua dopo lestinzione dei debiti sociali . la continuazione della societ con gli eredi del socio defunto: in questo caso necessario il consenso e di tutti i soci superstiti e degli eredi, se latto costitutivo non prevede una clausola di continuazione della societ con gli eredi del socio defunto. Il contratto sociale pu cmq disporre diversamente: - clausola di consolidazione: con essa si stabilisce che la quota del socio defunto rester senzaltro acquisita agli altri soci, mentre agli eredi sar liquidato solo il valore della stessa - clausola di continuazione con gli eredi: con essa i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota mortis causa, precludendosi le due altre alternative (liquidazione quota o scioglimento della societ). Queste clausole possono essere di tre tipi: - clausola di continuazione facoltativa: essa vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi restano liberi di scegliere se aderire alla societ o richiedere la liquidazione della quota - clausola di continuazione obbligatoria: essa prevede lobbligo degli eredi di entrare nella societ, con la conseguenza che essi dovranno risarcire i danni se non danno il consenso - clausola di successione: essa prevede lautomatico sub ingresso degli eredi in societ, essi diventano automaticamente soci per effetto dellaccettazione delleredit Recesso = scioglimento del rapporto sociale per volont del socio (2285) Se la societ a tempo indeterminato od contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio pu recedere liberamente, ma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi e diventa produttivo di effetti dopo che sia trascorso tale termine. Se la volont di recesso supportata da una giusta causa, non necessario il decorso dei tre mesi Se la societ a tempo determinato, il recesso ammesso solo se sussiste una giusta causa, cio esso costituisce una reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci tale da incrinare la reciproca fiducia); la volont di recedere deve essere portata a conoscenza degli altro soci, ma il recesso ha effetto immediato Il contratto sociale pu prevedere altre ipotesi di recesso oltre a quelle stabilite dalla legge, specificandone le modalit di esercizio; non pu invece privare il socio della facolt di recedere nelle ipotesi legislativamente previste

Esclusione (di diritto o facoltativa, cio rimessa alla volont degli altri soci) escluso di diritto (2288): - il socio che sia dichiarato fallito: lesclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione di fallimento - il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota: il socio cessa di far parte della societ solo quando la liquidazione della quota si effettivamente avvenuta I fatti che legittimano la societ a deliberare lesclusione di un socio (2286) si riconducono a tre categorie: - gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale; - linterdizione, linabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che comporti linterdizione anche temporanea dai pubblici uffici; - casi di sopravvenuta impossibilit di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio. Lesclusione deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste. La deliberazione ha effetto dopo trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, il quale pu fare opposizione davanti al tribunale. Quando la societ composta da due soli soci, lesclusione di uno di essi pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dellaltro e diventa operativa quando la sentenza passa in giudicato. La liquidazione della societ Quando il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. Il valore della quota determinato in base alla situazione patrimoniale della societ nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto (tenendo conto per anche delle eventuali operazioni incorso): ai beni va quindi attribuito il valore effettivo. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno in cui si verificato lo scioglimento del rapporto (nellipotesi di scioglimento su richiesta del creditore particolare, entro 3 mesi) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIET Cause di scioglimento Le cause di scioglimento della societ semplice, valide anche per la collettiva, sono fissate dal 2272: - decorso del termine fissato nellatto costitutivo: per possibile la proroga della durata della societ, sia espressa (decisione formale dei soci) sia tacita (continuazione delle operazioni sociali 2273) - conseguimento delloggetto sociale o sopravvenuta impossibilit di conseguirlo: ex insanabile discordia che determina la paralisi assoluta e definitiva dellattivit sociale - volont di tutti i soci; - venir meno della pluralit dei soci, non ricostituita entro sei mesi; - le altre cause previste dal contratto sociale. Sono poi cause di scioglimento della s.n.c. il fallimento della stessa ed il provvedimento dellautorit governativa col quale si dispone la liquidazione coatta amministrativa della societ. Tutte la cause di scioglimento operano automaticamente (di diritto) per il solo fatto che si sono verificate. Ogni socio pu agire giudizialmente per il loro accertamento e gli effetti dello scioglimento decorrono in ogni caso da quando la causa si verificata, non da quando accertata.

Verificatasi una causa di scioglimento la societ entra automaticamente in stato di liquidazione (nella s.n.c. tale situazione deve essere espressamente indicata degli atti e nelle corrispondenze). La societ per non si estingue immediatamente: prima si deve provvedere al soddisfacimento dei creditori; tuttavia si producono taluni effetti preliminari e funzionali allestinzione: - i poteri degli amministratori sono limitati al compimento degli affari urgenti - i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni Cmq lorganizzazione societaria sopravvive: i soci possono sempre ratificare o autorizzare gli atti non urgenti compiuti dagli amministratori e le nuove operazioni effettuate dai liquidatori; possono anche revocare lo stato di liquidazione (decisione allunanimit) Il procedimento di liquidazione regolato per la societ semplice dagli articoli 2275-2283, per la s.n.c. dagli articoli 2309-2312; tale disciplina non ha carattere inderogabile e le modalit del procedimento possono essere liberamente determinate dai soci (nel contratto o al momento dello scioglimento). 1) Nomina e revoca dei liquidatori. Il procedimento di liquidazione inizia con la nomina di uno o pi liquidatori, col consenso di tutti i soci (se non diversamente previsto) o, in caso di disaccordo, per nomina del presidente del tribunale. Il liquidatori possono essere revocati per giusta causa per volont di tutti i soci o dal tribunali (in sede contenziosa), su domanda di uno o pi soci. Nella s.n.c. e oggi anche nella semplice la nomina e la cessazione della carica di liquidatori sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese; nella s.n.c. irregolare devono essere portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, per rendere loro opponibile il mutamento nella gestione e nella rappresentanza della societ. 2) Accettazione della nomina. Con laccettazione della nomina i liquidatori prendono il posto degli amministratori, i quali gli devono consegnare i beni e i documenti sociali e presentare il conto della gestione dopo lultimo bilancio. Insieme poi devono redigere linventario dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale Poteri dei liquidatori: il loro compito quello di definire i rapporti che si ricollegano allattivit sociale (conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione tra i soci delleventuale residuo attivo) e perci sono investiti per legge del potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni aziendali, nonch procedere a transazioni e compromessi; ad essi inoltre compete la rappresentanza legale della societ, anche in giudizio Divieti: i liquidatori non possono n intraprendere nuove operazioni, n ripartire fra i soci i beni sociali finch i creditori sociali non siano stati pagati o non siano state accantonante le somme necessarie per pagarli. 3) Estinzione di tutti i debiti sociali. I liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, ma solo se i fondi disponibili risultano insufficienti; se occorre possono chiedere ai soci stessi le somme ulteriormente necessarie nei limiti della rispettiva responsabilit ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite 4) Ripartizione fra i soci delleventuale attivo patrimoniale residuo. I liquidatori devono innanzi tutto restituire ai soci i beni conferiti in godimento allo stato in cui si trovano; poi leventuale attivo patrimoniale residuo convertito in denaro destinato innanzi tutto al rimborso del valore nominale dei conferimenti e leventuale eccedenza sar ripartita tra i soci in proporzione della partecipazione di ciascuno nei guadagni 5) Chiusura del procedimento di liquidazione. Nessuna regola procedimentale prevista nella societ semplice; invece nella s.n.c. i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione (rendiconto della gestione dei liquidatori) ed il piano di riparto (proposta di divisione fra i soci dellattivo residuo). Questi vanno comunicati ai soci mediante raccomandata e si intendono approvati se non sono impugnati dai soci nel termine di due mesi d