Lezione fascismo

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il fascismo e la presa del potere dalle leggi "fascistissime" alle leggi razziali leggi fascistissime: Le leggi "fascistissime" furono il fondamento sul quale si costruì il regime, caratterizzato dalla sostanziale coincidenza tra strutture dello Stato e strutture del partito fascista, unica forza politica legittimata ad esistere. L'Italia divenne quindi uno Stato totalitario, ovvero uno Stato "occupato" dal Partito fascista, teso a imporre ovunque la propria presenza.

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il fascismo e la presa del potere

dalle leggi "fascistissime" alle leggi razziali

leggi fascistissime:

Le leggi "fascistissime" furono il fondamento sul quale si

costruì il regime, caratterizzato dalla sostanziale

coincidenza tra strutture dello Stato e strutture del partito

fascista, unica forza politica legittimata ad esistere. L'Italia

divenne quindi uno Stato totalitario, ovvero uno Stato

"occupato" dal Partito fascista, teso a imporre ovunque la

propria presenza.

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L'ultima tessera della Camera del lavoro emessa nel 1925, l'anno prima

della promulgazione delle leggi fascistissime

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contenuto delle leggi:

•rafforzarono i poteri del capo del governo il quale doveva rispondere del

proprio operato solo davanti al re e non più di fronte al Parlamento,

ridotto a semplice luogo di rappresentanza;

•tutte le associazioni furono sottoposte al controllo

della polizia;•i sindacati fascisti vennero riconosciuti come gli unici legittimi;

•le commissioni interne furono abolite, lo sciopero e la serrata furono

proibiti per legge;

•furono abolite le amministrazioni comunali e provinciali elettive e sostituite

con autorità di nomina governativa;

•furono sciolti i partiti di opposizione;

•furono chiusi i giornali antifascisti e tutta la stampa fu sottoposta ad un severo

controllo;

•fu stabilito il confino di polizia per gli antifascisti;

•per giudicare i reati contro la sicurezza dello Stato (per i quali era prevista

anche la pena di morte) venne istituito il Tribunale speciale per la difesa dello

Stato, il cui collegio giudicante era formato da membri della Milizia e da militari;

•venne istituita l'Ovra, l'efficientissima polizia segreta;

•organo supremo del partito divenne il Gran Consiglio del fascismo, presieduto

da Mussolini e composto da vari notabili del regime;

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Il Gran Consiglio del Fascismo

La costituzione

Il Gran Consiglio del Fascismo fu costituito con la Legge del

9 dicembre 1928. Di esso facevano parte permanentemente

i quadrumviri della Marcia su Roma. Inoltre ne facevano

parte, finchè durava la loro funzione: il Presidente del

Senato, il Presidente della Camera dei Fasci e delle

Corporazioni, i ministri degli Affari Esteri, dell’Interno, di

Grazia e Giustizia, delle Finanze, dell’Educazione Nazionale,

dell’Agricoltura e Foreste, delle Corporazioni, della Cultura

Popolare, il Presidente dell’Accademia d’ Italia, il Presidente

del Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato, i

Presidenti delle Confederazioni Fasciste degli Industriali,

degli Agricoltori, dei lavoratori dell’Industria e dei lavoratori

dell’Agricoltura. Con decreto del Capo del Governo

potevano, infine, essere chiamati a farne parte per la durata

di un triennio, persone con particolari meriti. La presidenza

era del Capo del Governo che lo convocava e ne stabiliva

l’ordine del giorno. Il Segretario Nazionale del Partito

Nazionale Fascista ne era il segretario. Le sue sedute erano

segrete.

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Le funzioni

Le funzioni del Gran Consiglio potevano essere deliberative o consultive.

Quelle deliberative, rigorosamente stabilite dalla legge, potevano

riguardare la formazione della lista dei Deputati designati, da sottoporre

all’approvazione del Corpo elettorale; l’approvazione degli statuti, degli

ordinamenti e delle direttive politiche del P.N.F.; la nomina e la revoca del

Segretario e dei Vice-Segretari, del Segretario Amministrativo e degli altri

membri del Direttorio del Partito.

Quelle consultive, che costituivano l’attività normale e caratteristica

dell’organo (la legge diceva che il G.C.F. era il “ consulente ordinario del

Governo in materia politica”), consistevano in pareri facoltativi o

obbligatori

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Capo del Governo.

I pareri obbligatori erano quelli in materia costituzionale. La

legge considerava di carattere costituzionale le seguenti

materie: successione al Trono; attribuzioni e prerogative

della Corona; composizione e funzionamento del Gran

Consiglio, del Senato, della Camera dei Fasci e delle

Corporazioni; attribuzioni e prerogative del Capo del

Governo; facoltà del potere esecutivo di emanare norme

giuridiche; ordinamento corporativo e sindacale; rapporti fra

lo Stato e la Santa Sede; trattati internazionali che

importino variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie.

Il Gran Consiglio, inoltre, su proposta del Capo del

Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da

presentare alla Corona in caso di vacanza per la nomina

del Primo Ministro e dei Ministri.

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Il primo nucleo dell'OVRA nacque con l'istituzione a Milano nel 1927 di

un "ispettorato speciale di Polizia", con tutte le caratteristiche di

mimetizzazione tipiche di un organismo segreto, sia per quanto attiene

alla sede sia alle persone che vi lavoravano (si nascondeva, infatti, sotto

la sigla di una "vinicola meridionale", con funzionari e collaboratori che

assumevano generalità di copertura).

La direzione fu affidata al già citato ispettore Francesco Nudi, che restò

nell'ombra così come il nuovo organismo fino al dicembre 1930, allorché

l'agenzia Stefani diramò, secondo le indicazioni dello stesso Mussolini,

la notizia che la sezione speciale OVRA della Direzione Generale della

P.S. aveva "scoperto un'organizzazione clandestina che ordiva delitti

contro il regime".

l'OVRA

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« Il giornalismo italiano è libero perché serve soltanto una causa

un regime: è libero perché, nell'ambito delle leggi del regime, può

esercitare, e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di propulsione. »

(da un discorso di Benito Mussolini del 10 ottobre 1928)

redattori della rivista "non

mollare"

stampa

clandestina

la stampa

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sede sindacale distrutta a Roma

1922 i fascisti sostituiscono o tramvieri a Milano

il fascismo e i sindacati

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la carta del lavoro

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ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA CAMERA DEI

FASCI E DELLE CORPORAZIONI 1938

Art. 1.

La Camera dei deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura.

È istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 2.

Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni

collaborano col Governo per la formazione delle leggi.

Art. 3.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dai componenti del

Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del

Consiglio Nazionale delle Corporazioni, salve le incompatibilità di cui

all'articolo 9.

Le modificazioni nella composizione del Consiglio Nazionale Fascista e

del Consiglio Nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge.

Art. 4.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di diritto, della

Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del Fascismo,

salve le incompatibilità di cui all'articolo 9.

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Art. 5.

I Consiglieri Nazionali che fanno parte della Camera dei Fasci e

delle Corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti

dall'articolo 40 dello Statuto del Regno, ma il limite minimo di età è

stabilito in venticinque anni, compiuti entro il giorno del giuramento

di cui all'articolo 6.

La qualità di Consigliere Nazionale è riconosciuta con decreto del

Duce del Fascismo, Capo del Governo, da pubblicare nella

"Gazzetta Ufficiale" del Regno.

Art. 6.

I Consiglieri Nazionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle

loro funzioni, prestano giuramento in Assemblea plenaria, secondo

la formula dell'articolo 49 dello Statuto del Regno.

Art. 10.

I lavori del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle

Corporazioni sono divisi in Legislature.

La fine di ciascuna Legislatura è stabilita con decreto reale, su

proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Il decreto fissa

anche la data di convocazione delle due Assemblee legislative

riunite per ascoltare il discorso della Corona, col quale si inizia la

legislatura successiva.

Per l'esercizio della ordinaria funzione legislativa le due Assemblee

sono periodicamente convocate dal Duce del Fascismo, Capo del

Governo.

Art. 11.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è

nominato con decreto reale. Sono nominati ugualmente con decreto

reale i Vice Presidenti.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nomina le

altre cariche stabilite nel Regolamento della Camera.

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Art. 12.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni esercita le proprie

funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione

Generale del bilancio e delle Commissioni legislative.

Per determinate materie possono essere costituite Commissioni

speciali.

Art. 13.

Le Commissioni legislative sono formate dal Presidente della

Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in relazione a

determinate attività nazionali. Il Presidente può convocarle in

ogni tempo.

Il Presidente forma e convoca anche le Commissioni previste dal

secondo comma dell'articolo 12.

(....)

Art. 18.

Si provvede con decreto reale, senza osservare la procedura

prevista dall'articolo 16, quando si versi in istato di necessità per

causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o

tributario.

La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni

non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione.

In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo

comma e seguenti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV,

n. 100.