Lex de imperio Vespasiani - D. Mantovani, Lex

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La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi (Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008) a cura di Luigi Capogrossi Colognesi, Elena Tassi Scandone « L’ERMA » di BRETSCHNEIDER

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La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi(atti del Convegno, 20-22 novembre 2008)

a cura diluigi Capogrossi Colognesi, elena tassi Scandone

« l’eRma » di BRetSCHNeIDeR

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La Lex de Imperio Vespasiani e la Roma dei Flavii(Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008)

a cura diLuigi Capogrossi Colognesi, Elena Tassi Scandone

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La Lex de imperio Vespasiani e l’impero dei Flavi. - Roma : «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2009. – 387 p. : ill. ; 24 cm. (Acta Flaviana ; 1)

ISBN 978-88-8265-526-6

CDD 21. 340.541. Vespasiano, Tito Flavio <imperatore romano> - Attività

legislativa 2. Impero romano – Ordinamento – Sec. I 3. Diritto romano pubblico – Sec. I

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maurizio Fallace, Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII

luigi Capogrossi Colognesi, Vespasiano: una ricorrenza . . . . . . . . . . IX

La Lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavii(atti del Convegno, 20-22 novembre 2008)

luigi Capogrossi Colognesi, La fisionomia del potere nell’età dei Flavi . . . . 3

Barbara levick, The lex de imperio Vespasiani: the parts and the whole . . . 11

Christer Bruun, Riflessioni sulla parte perduta della cd . lex de imperio Ve-spasiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

marco Buonocore, La ‘fortuna’ della lex de imperio Vespasiani in età uma-nistica: primi sondaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Jean-louis Ferrary, lex regia: la fortune de la lex de imperio Vespasiani du 16ème au 18ème siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

mario Caravale, legibus solutio nel pensiero giuridico medievale . . . . . . . 99

Jean-Yves Boriaud, Cola di Rienzo et la mise en scène de la lex Vespasiani de imperio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Dario mantovani, lex «regia» de imperio Vespasiani il vagum imperium e la legge costante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Francesco lucrezi, Il mito della lex de imperio Vespasiani . . . . . . . . 157

Carlo lanza, ‘Sovranità’, poteri e lex de imperio Vespasiani . . . . . . . . 167

mario Pani, L’imperium del Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

V

INDICe

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VI

Indice

Carlo Venturini, Note in tema di «Lex de imperio Vespasiani» e di trasfigu-razioni successive 205

Lucio De Giovanni, Il Principe e la legge: dalla Lex de imperio Vespasiani al mondo tardo antico 219

Werner Eck, Vespasian und die senatorische Führungsschicht des Reiches 231

Julián González, Los senadores hispanos: su influencia política en el período flavio 259

Eugenio La Rocca, Il templum gentis Flaviae . . . . . . . . . . . . . . . 271

Filippo Coarelli, Il pomerio di Vespasiano e Tito 299

Ricardo Mar, El Palatino con la dinastía Flavia: usos y funciones del palacio imperial 311

Claudio Parisi Presicce, Carlo Usai, Il restauro della tavola bronzea con la lex de imperio Vespasiani nei Musei Capitolini Relazione preliminare . . . . 357

Indice dei nomi e delle cose notevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Indice delle fonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

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leX «ReGIa» De ImPeRIo VeSPaSIaNI.Il VaGUm ImPeRIUm e la leGGe CoStaNte

1. Introduzione

la massiccia tavola di bronzo teatralmente esibita da Cola di Rienzo nella ba-silica di S. Giovanni in laterano nel 1346 o ‘47, trasferita in Campidoglio nel 1576 e oggi conservata nella Sala del Fauno dei musei Capitolini è un documento per il quale passano, se non infinite quante le rette per un punto, di certo molte interpretazioni 1.

Già l’oscillare dei nomi con cui fin dal XVI secolo viene designato il testo ch’essa contiene – ossia Lex regia (che in passato era forse il nome preferito) op-pure Lex de imperio Uespasiani (che oggi sembra avere preso il sopravvento) 2 – sim-

1 musei Capitolini, Roma, inv. NCe2553. Per l’edizione, seguo Roman Statutes, a cura di m.H. Crawford, I, london 1986, 549, nr. 39. lo studio complessivo più approfondito è P. Brunt, lex de imperio Vespasiani, in JRS 67, 1977, 95 ss.; successivamente, v. F. milazzo, Profili costituziona-li del ruolo dei militari nella scelta del princeps . Dalla morte di Augusto all’avvento di Vespasiano, Napoli 1989, spec. 159 ss.; J. Scheid, L’investiture impériale d’après les commentaires des Arvales, in Cahiers Glotz 3, 1992, 221 ss.; F. Hurlet, La lex de imperio Vespasiani et la legitimité augustéenne, in Latomus 52, 1993, 261 ss.; F. lucrezi, Aspetti giuridici del Principato di Vespasiano, Napoli 1995; G. Purpura, Sulla tavola perduta della lex de auctoritate Vespasiani, in MEP 2, 1998, 261 ss.; J.-l. Ferrary, A propos des pouvoirs d’Auguste, in Cahiers Glotz 12, 2001, 101 ss., spec. 150 ss.; m. Pani, Costituzionalismo antico: la lex de imperio Vespasiani, in Storia romana e storia moderna . Fasi in prospettiva, a cura di m. Pani, Bari 2005, 101 ss.; D. mantovani, Les clauses sans précedents de la lex de imperio Vespasiani: une interpréta-tion juridique, in Cahiers Glotz 16, 2005, 25 ss.; X. Pérez lopez, El poder del príncipe en Roma . La lex de imperio Vespasiani, Valencia 2006, 15 ss.; m. malavolta, Sulla clausola discrezionale della c .d . lex de imperio Vespasiani, in Simblos 5, 2008, 105 ss.; D. mantovani, La lex de imperio Vespasiani, in Divus Vespasianus . Il bimillenario dei Flavi, a cura di F. Coarelli, milano 2009, 24 ss.

2 Il primato nell’aver posto in relazione l’epigrafe con la lex attributiva del potere imperiale (di cui parlano soprattutto le fonti giuridiche) sembra spetti a mario Salomonio degli alberteschi, nel dialogo De principatu scritto nel 1511-1513, dove la tabula aenea a quel tempo ancora esposta in laterano è definita pars … legis regiae de imperio Uespasiani (sul passo e in generale sulla riscoperta umanistica dell’epigrafe, v., in questo volume, J.-l. Ferrary, Lex regia: la fortune de la lex de imperio Vespasiani du 16ème au 18ème siècle). Come si vede, la formula usata da Salomonio (che in ultima

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boleggia il principale dilemma storico che la soverchia: se la lex sia da interpretare come uno fra i tanti esemplari di ripetitive leges regiae che conferivano a ogni nuovo imperator (perciò anche al primo dei Flavi) i poteri già attribuiti ad augusto oppure valga come «carta del principato» vespasianeo, con caratteristiche uniche in rela-zione alla crisi del longus et unus annus, che aveva reso incertum et uagum l’imperium e lo consegnò infine ad una gens senza nobiltà 3.

Non meno arduo è definire il contenuto giuridico-costituzionale della lex, os-sia la sua portata nell’attribuire e delimitare i poteri dell’imperator: problema che si potrebbe definire sincronico, per distinguerlo dal precedente dilemma diacronico. la perdita di un’ampia porzione del testo epigrafico – almeno la metà, se la tavola mancante era una soltanto, ma non si può escludere che la legge occupasse più di due tavole – tanto più grave perché ci priva della parte iniziale, lascia aperta la questione se quella conservata nell’epigrafe fosse l’unica legge che fondava il potere del principe oppure se ne occorressero altre per completare l’iter ad princi-patum. Basti segnalare, per dare la misura del problema, che nella tavola conservata non sono menzionati né l’imperium proconsolare né la tribunicia potestas, ossia i due pilastri della posizione costituzionale del princeps 4 .

Se quel che è andato perduto crea difficoltà (nella diacronia e nella sincronia), anche quel che è stato tramandato non ne risparmia. Fra tutte, la clausola che offre più resistenze, anche testuali, è la sesta del testo residuo (utique quaecunque ex

analisi ricalca Ulp. 1 inst. D. 1.4.1 pr. contiene già, fondendole, entrambe le denominazioni poi divenute correnti; l’adottiamo proprio perché esprime bene la natura bifronte del testo, tralatizio per tutti i principes e attualizzato per ciascuno (cfr. § 8). Per la denominazione Lex regia, v. ad es. J.F. Gronovius, Oratio de lege regia pro concione, quum fasces academicos secundum deponeret, recitata die solemni 8 . Febr . 1671, lugd. in Batavis 1678, 1 ss.; a. terrasson, Histoire de la jurisprudence romaine, Paris 1750, 247; G. Gravina, Originum Juris Civilis libri tres (Napoli, F . Mosca, 1713), I, a cura di F. lomo-naco, Napoli 2004, 114 ss.; l. metastasio, De lege regia seu Tabula aenea capitolina notis, animadversio-nibus, et variis quaestionibus illustrata, Romae 1757, 1 ss.; F. Nardini, Roma antica4, a cura di a. Nibby, Roma 1818, 42, nt. 1; H. Jordan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum, I, Berlin 1878, 320, nt. 18. Per la denominazione Lex imperii (o de imperio) Uespasiani, v. invece ad es. D. Serrigny, Droit public et administratif romain, I, Paris 1862, 32; a. Nissen, Beiträge zum römischen Staatsrecht, Strassburg1885, 235. Fin dalla riscoperta umanistica compare anche la definizione in termini di senatusconsultum (tale la definiva andrea alciato, ricordato da Ferrary, Lex regia, cit.); la denominazione come Se-natusconsultum de imperio Uespasiani sopravvive, ad esempio, nella pionieristica collezione di C.G. Haubold, e. Spangenberg, Antiquitatis Romanae monumenta legalia extra libros juris Romani sparsa, Be-rolini 1830, 221 nr. 46 (su questa caratterizzazione, v. anche infra, § 2).

3 Ricalco la formulazione del dilemma proposta da S. mazzarino, L’impero romano, Roma-Bari 1973, 379. l’antitesi fra la vaghezza del potere e il ruolo avuto dalla gens Flavia nel prenderlo sal-damente in pugno, con effetti benefici per la collettività, nonostante le umili origini, è restituita dal chiaroscuro dell’incipit svetoniano (Vesp. 1.1): Rebellione trium principum et caede incertum diu et quasi uagum imperium suscepit firmauitque tandem gens Flauia, obscura illa quidem ac sine ullis maiorum imaginibus, sed tamen rei p . nequaquam paenitenda.

4 Sul problema, v. infra, § 2.

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usu rei publicae maiestate diuinarum | huma<na>rum publicarum priuatarumque rerum esse {e} | censebit ei agere facere ius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque Iulio Cae-sari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari | Aug(usto) Germanico fuit), che conferisce a Vespasiano il diritto e potere – ch’era stato già di augusto, tiberio e Claudio – di compiere tutto ciò ch’egli ritenga consono all’utilità pubblica e alla maestà delle cose divine e umane, pubbliche e private. la clausola è stata intesa di volta in volta come limite ‘costituzionale’ al potere altrimenti assoluto oppure come fondamen-to della posizione autocratica, comprensiva del potere normativo poi teorizzato dalla giurisprudenza (ad esempio, dal noto Ulp. 1 inst. D. 1.4.1 pr.: Quod principi placuit, legis habet uigorem, utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat) 5.

In definitiva, il desiderio di ispezionare il retro della tavola – approfittando del restauro intrapreso in occasione del Bimillenario – nella speranza inevitabilmente andata delusa che fosse opistografa, oppure il sospetto mai del tutto sopito che Cola di Rienzo abbia potuto leggere un testo più ampio di quello ora conservato (e che di questa ipotetica porzione aggiuntiva vista da Cola – se non il retro, una prima tavola – sia rimasta qualche traccia nella cronaca dell’anonimo Romano) 6 sono il sintomo della difficoltà di dare un senso univoco al testo così com’è.

5 Panorama delle principali letture in Pérez lopez, El poder del prìncipe en Roma, cit., 341 ss.; ne propone ora un’approfondita analisi e nuova interpretazione malavolta. Sulla clausola discrezio-nale della c .d . lex de imperio Vespasiani, cit., 105 ss., secondo cui diuinarum humanarum publicarum priuatarumque rerum non sarebbe da collegare a maiestate, bensì è da considerare genitivo partitivo dipendente dal neutro plurale quaecunque, con traduzione «e tutto ciò che vi è di divino e umano, pubblico e privato, che riterrà conforme all’uso e conveniente alla maestà dello Stato, egli abbia il diritto e la potestà di fare, così come lo ebbero il divino augusto etc.». l’attuale formulazione della clausola rappresenterebbe – secondo l’a. – una novità rispetto al tenore ch’essa aveva nelle leges emanate per gli imperatori precedenti Vespasiano, che egli ipotizza sia stato utique quaecunque diuinarum humanarum publicarum priuatarumque rerum esse ex re publica censebit ei agere facere ius potes-tasque sit; l’introduzione dell’inciso ex usu rei publicae maiestate e la riconfigurazione della clausola sarebbe perciò un tentativo, consigliato a Vespasiano, di offrire al senato una larva di garanzia costituzionale. a questa ricostruzione – al di là della sua congetturalità, poiché l’interpretazio-ne del testo tramandato fa leva su una precedente formulazione non attestata – si può obiettare che, così come ipotizzato, il precedente tenore della clausola avrebbe attribuito agli imperatori il potere abnorme di compiere «qualsiasi cosa di divino umano pubblico e privato», cioè di interve-nire anche in materie che sicuramente furono fuori della loro diretta competenza (specialmente se si pensa alle res diuinae e alle res priuatae). Ciò fa ritenere che fin dall’origine la locuzione diuina-rum humanarum publicarum priuatarumque rerum – così come la leggiamo ora nella tavola di bronzo – dovette essere inclusa in funzione di limite e collegata a maiestate (contribuisce a confermare la iunctura lo studio di C. d’aloja, Rerum privatarum maiestas, in Epigrafia e territorio . Politica e Società 8, 2007, 291 ss.).

6 l’ipotesi è ribadita da Purpura, Sulla tavola perduta, cit., 261 ss. (con bibl.), basandosi special-mente sul confronto fra il resoconto della Cronica e i contenuti della Lex Valeria de Sulla dictatore creando (Plut. Sull. 33). Sull’esibizione in laterano e il significato politico attribuito da Cola al te-

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2. temi e metodo

Non è affatto mia intenzione affrontare tutte le domande aperte, numerose e gra-vi, bensì di approfondirne una sola – su cui in anni recenti ho ritenuto di potere portare un contributo alla ricerca, che sottopongo anche a questo Convegno – se cioè il testo lasci scorgere una stratificazione storica, di cui sarebbe spia l’assen-za in alcune clausole e la presenza in altre dei nomi di imperatori anteriori a Ve-spasiano. alcuni studiosi, infatti, ritengono che l’omissione, in tre capita (III, IV, VIII), della citazione di precedenti imperatori segnali che si tratta di norme nuo-ve, appunto senza precedenti, collegate alle circostanze particolari in cui avvenne l’ascesa di Vespasiano 7.

Questa lettura stratigrafica, a mio parere, non è fondata: la presenza e l’assenza dei predecessori ha una precisa spiegazione tecnico-giuridica, e non cronologica, dipende cioè dal diverso contenuto delle clausole e dalla loro funzione nel sistema della lex. la spiegazione conferma insomma, se ce ne fosse bisogno, l’esattezza dell’affermazione di tacito (hist. 4.4.5), secondo cui Vespasiano, subito dopo la sconfitta e la morte di Vitellio, ricevette dal senato cuncta principibus solita, «tutti insieme i poteri soliti per i principi»: un’investitura, dunque, senza novità sul piano giuridico, anche se di rottura su quello storico (verrebbe anzi da dire: tanto più tradizionale sul piano giuridico, in quanto di rottura su quello storico-politico) 8.

lo scopo principale di queste pagine è dunque di ribadire che l’interpretazione giuridica ha la precedenza su quella storico-politica, per la ragione che il documen-to di cui ci occupiamo è una lex.

sto antico («Signori, tanta era la maiestate dello puopolo de Roma, che allo imperatore dava la autoritate. ora l’avemo perduta»: Anon. Rom. c. 18), v. ora a. Collins, Greater Than Emperor. Cola di Rienzo (ca . 1313-54) and the world of fourtheenth-century Rome, ann arbor 2002, spec. 28 ss.; R.G. musto, Apocalypse in Rome . Cola Di Rienzo and the Politics of the New Age, Berkeley-los angeles-london 2003, spec. 130 ss. Sulla Cronica, v. G. Seibt, Anonimo romano . Scrivere la storia alle soglie del Rinascimento, trad. it. a cura di R. Delle Donne, Roma 2000.

7 Così, fra gli autori più recenti, Hurlet, La lex de imperio Vespasiani, cit., 278 ss. (per la clausola VIII, di retroattività); lucrezi, Aspetti giuridici del Principato di Vespasiano, cit., 102 ss. (spe-cialmente sulla clausola VIII); Purpura, Sulla tavola perduta, cit., 291 ss.; Pérez lopez, El poder del príncipe en Roma, cit., 430 (clausola VIII), con altra bibl.

8 argomenta all’inverso Pérez lopez, El poder del príncipe en Roma, cit., 282 ss., il quale – ri-chiamandosi a F. lucrezi, leges super principem . La monarchia costituzionale di Vespasiano, Napoli 1982, 183 – ritiene che la Lex regia de imperio de Uespasiani sia stato un caso unico, dovuto «a la especialisíma situación coyuntural que se abre con el final de la casa Julio-Claudia». Quest’opinio-ne, a prescindere da una non completa discussione delle fonti disponibili da parte dell’a. (v. infra, nt. 27), lascia aperta una domanda colossale, ben più grande di quella cui vuol dare risposta: se la lex conservata sull’epigrafe fu l’unica mai votata nel Principato, a che cosa si riferiscono i giuristi quando parlano di lex che conferiva l’imperium ai principes?

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Prima di affrontare questo aspetto specifico (ciò che avverrà ai §§ 6-7), convie-ne tuttavia ampliare la visuale ad alcuni dei problemi di fondo ancora aperti che sono stati evocati in esordio. l’intento, come s’è accennato, non è né potrebbe essere quello di affrontarli esaurientemente: semmai, è di mettere in evidenza i punti fermi di cui disponiamo.

Insistere sui punti fermi, invece che sulle aporie, non è solo il metodo di solito più costruttivo, ma è in questo caso necessario e persino provocatorio. Spesso si ha l’impressione che la plurisecolare longevità della discussione sulla tavola di bronzo vespasianea – per soprammercato alimentata e quindi confusa da intenti più o meno consapevolmente ideologici e contingenti (già completamente simbo-leggiati dal potente uso politico che Cola di Rienzo fece del testo antico) oppure condizionata da diverse visioni di fondo del Principato, delle quali si cerca confer-ma nel testo epigrafico (invece di procedere all’inverso) – costituisca uno stimolo quasi invincibile ad accentuare i problemi, a discapito di ciò che si può invece dare per assodato. Non è raro, anzi, che gli interventi più recenti perdano di vista anche i risultati già acquisiti.

allo stesso modo – non ne è che un risvolto – l’andamento di crescente com-plessità preso dalla discussione pare incoraggiare i ragionamenti per accumulo di ipotesi, piuttosto che spingere verso l’economia dei concetti, cioè il metodo per cui, in una dimostrazione qualsiasi, è bene che si ricerchi la massima unità e sem-plicità possibile nelle parti che la costituiscono 9.

Che la densità entropica ormai assunta dalle interpretazioni rischi di offuscare gli interpreti, ingigantendo le pur reali difficoltà, lo dimostra il fatto che, a ben vedere, le testimonianze esterne che possono essere poste in relazione con l’epi-grafe e che aiutano a chiarirne il significato sono in realtà piuttosto numerose, specialmente se paragonate alla scarsità documentale che è la condizione costante con cui deve fare i conti lo storico del diritto antico e che, tuttavia, di solito non lo distoglie dal considerare plausibili le proprie ricostruzioni. ma anche qui sembra al lavoro la tendenza a svalutarle – tendenza anch’essa probabilmente retaggio della tradizione storiografica da cui si fatica ad affrancarsi – magari trattandole isolata-mente per coglierne eventuali smagliature, privandole così della forza che viene loro dalla coerenza complessiva, che le assiste in una misura che non è frequente riscontrare in altri ambiti: basti pensare alla convergenza delle fonti giuridiche e alla serialità dei commentarii degli arvali 10.

Se, dunque, nella lettura delle fonti disponibili si adotta il metodo di dare loro fi-ducia e di attenersi alle soluzioni più economiche e che implicano un minor numero di congetture, anche per la lex conservata dall’epigrafe vespasianea si può confidare

9 Ne invocava l’applicazione già Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 105.10 V. infra, § 4.

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in un bilancio in attivo, nel quale non mancano, accanto alle ipotesi, alcuni conclu-sioni probabili. Di seguito (§§ 3-5), proviamo a stilare questo bilancio sintetico 11.

3. la legge epigrafica e le fonti sulla lex regia

Un punto di partenza sicuro è che si tratta appunto di una legge, sottoposta all’ap-provazione del popolo, atteso che il testo stesso alle linee 29, 34 e 36 si autodefi-nisce lex, destinata ad essere rogata. Non è dunque un senatoconsulto, come aveva forse pensato o, meglio, fatto credere Cola di Rienzo (più precisamente ancora: la cronaca dell’anonimo), con una caratterizzazione ideologica che è stata talora erroneamente assecondata anche in tempi moderni 12.

Ciò non toglie che, con ogni probabilità, il testo sia stato approvato dapprima dal senato e poi sottoposto al voto del popolo, così come avveniva quasi sempre nell’iter legislativo romano e come, in particolare, pare certo avvenisse nel pro-cedimento di investitura del nuovo imperatore (circostanza su cui si tornerà più avanti) 13.

11 Il bilancio qui proposto (v. in breve mantovani, La lex de imperio Vespasiani, cit., 24 ss.) segue nei risultati principali e nel metodo la linea di Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 77 ss., con le precisazioni di Ferrary, A propos des pouvoirs d’Auguste, cit., 101 ss.; questa linea può essere a sua volta ricondotta, pur con varianti significative, all’indirizzo tracciato da th. mommsen, Römi-sches Staatsrecht, II, 23, rist. Basel 1952, 745 ss., spec. 876 ss.

12 V. nt. 1 e, ad es., C. G. Bruns, Fontes Iuris Romani Antiqui . I . Leges et Negotia, septimum edidit o. Gradenwitz, tubingae 1909, 202, nr. 56: SC de imperio Uespasiani (naturalmente, la caratteriz-zazione era basata non sul precedente di Cola, ma sulla forma linguistica). Purpura, Sulla tavola perduta, cit., 271 ss., basandosi sul parallelo offerto dalla Lex Valeria Aurelia della Tabula Hebana, va forse troppo in là nell’affermare che la forma del testo (in particolare l’anafora utique ei liceat che introduce le singole clausole) non è segno che si tratti di un senatoconsulto incorporato in una legge (ipotesi che peraltro l’a. non nega, in base a condivisibili considerazioni d’ordine generale). Questa sottovalutazione dell’aspetto sintattico pare condizionata dall’ipotesi sostenuta dall’a., secondo cui solo disponendo di una tavola ora perduta Cola di Rienzo avrebbe potuto sostenere che «lo Senato romano concedeva la autoritate a Vespasiano imperatore», come ricorda l’ano-nimo (c. 18). la profonda conoscenza dell’antichità («moito usava tito livio, Seneca e tulio e Valerio massimo. moito li delettava le magnificenzie de Iulio Cesari raccontare. tutta dìe se spe-culava nelli intagli de marmo li quali iaccio intorno a Roma» dice di lui ancora l’anonimo) ben avrebbe potuto mettere Cola sulla stessa nostra pista. ma, al di là di questo, è palese – anzi visibile e udibile, a considerare l’allestimento scenico e il discorso – la torsione ideologica cui il futuro tribuno sottopose il documento antico, così che la sua lettura (oltretutto filtrata dal cronachista) non può essere trattata come un resoconto oggettivo. Va aggiunto (come ricorda opportunamen-te lo stesso Purpura, Sulla tavola perduta, cit., 27) che più avanti la Cronica afferma, invece, che era stato il popolo di Roma a concedere l’autorità a Vespasiano, con un’oscillazione che ci conferma la natura non tecnica della narrazione.

13 Così, per tutti, mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 23, cit., 877 s.

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Se poi ci si dovesse chiedere – quesito, a dire il vero, raramente sollevato, anche per assenza di fonti 14 – quale fra le varie assemblee in cui il popolo si riuniva per deliberare abbia votato la lex sui poteri di Vespasiano, vengono in considerazione i comizi centuriati oppure i comizi tributi. tuttavia, si sa troppo poco delle as-semblee ancora funzionanti nel I secolo del Principato per tentare d’andare oltre su questo punto, che peraltro non è secondario quando si pensi alla Lex regia non solo in senso formale, ma le si voglia attribuire anche un effettivo ruolo legittiman-te di investitura popolare 15.

Considerata la sua natura di lex comiziale e la pertinenza dei suoi contenuti alla definizione del potere imperiale, appare del tutto giustificata la denominazione di Lex de imperio Uespasiani che è oggi in auge. altrettanto pertinente – anzi, forse più conforme all’uso antico, come vedremo subito – è l’altra denominazione che, come s’è accennato, è in voga sin dalla riscoperta umanistica, ossia Lex regia 16.

Queste denominazioni, com’è ben noto, non si trovano nel testo epigrafico. Scomparsa la prima parte dell’iscrizione, è andata perduta con essa la praescriptio protocollare che di solito apriva le leges (che peraltro quasi mai faceva cenno al loro argomento). Più che nella formula ufficiale d’apertura, era nell’allestimento epigrafico dei testi legislativi che – in qualche raro caso – veniva apposto alle varie tavole di una legge (numerate progressivamente) un breve index, cioè l’argomento della legge stessa: è un accorgimento redazionale attestato dalle copie della Lex de XX quaestoribus e della Lex de Termesibus Pisidis Maioribus 17. Il redattore della tabula aenea capitolina non l’ha (purtroppo) provvista d’una simile numerazione e indi-cizzazione (forse perché si trattava di due sole tavole, il che la rendeva superflua).

I nomi con cui ci si riferisce alla lex dell’epigrafe vespasianea non sono dunque tratti dalla lex stessa, ma non sono nemmeno un’invenzione moderna, bensì sono suggerite dalle fonti 18.

14 ma v. mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 23, cit., 874 ss., che pensa alle centurie.15 accentuano il ruolo legittimante della partecipazione popolare, J. Sünskes thompson, De-

monstrative Legitimation der Kaiserherrschaft im Epochenvergleich . Zur politischen Macht des stadtrömischen Volkes, Stuttgart 1993, 63 ss.; a. Pabst, Comitia imperii . Ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums, Darmstadt 1997.

16 V. supra, nt. 1.17 Risp. tab. VIII, l. 1 (ed. Crawford, 294); tab. I, l. 1 (ed. Crawford, 333). Per quel che si riesce

a capire, in questo tipo di allestimento epigrafico, l’index veniva premesso al testo vero e proprio della lex e poi era ripetuto in breve nelle seguenti tavole, numerate progressivamente (quasi come il «titolo corrente» apposto nel margine superiore dell’impaginazione libraria moderna). Sembra attribuire alla prassi di nomenclatura delle leggi una diffusione forse eccessiva, allo stato delle fon-ti disponibili, Crawford, Roman Statutes, I, cit., 15.

18 Non possiamo escludere, anche se è semplice congettura, che data la solennità dell’alle-stimento e l’importanza anche comunicativa del contenuto, vi potesse essere un’intitolazione della sola prima tavola (non ripetuta perciò in quella che ci è giunta) e che da tale intitolazione i

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la menzione di una lex regia quae de imperio (principis) lata est si trova, infatti, in un brano già citato di Ulpiano – scritto dunque all’inizio del III secolo d.C. – che è conservato nel Digesto (D. 1.4.1 pr.) e rifuso nelle Istituzioni di Giustiniano (1.2.6, rhetón parafrasato da theoph. 1.2.6) 19.

Per parte sua, lo stesso Giustiniano fornisce una preziosa informazione stori-ca, scrivendo nella c. Deo Auctore, § 7 (= C. 1.17.1.7), che «con una legge antica, che era chiamata ‘regia’, tutto il diritto e tutto il potere del popolo Romano sono stati trasferiti nel potere dell’imperatore…» (cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem… quid possit antiquitas nostris legibus abrogare?) 20.

Se Ulpiano e Giustiniano parlano di una Lex regia, parla, invece, di una Lex imperii Severo alessandro, con una variatio che si spiega bene alla luce del contesto (C. 6.23.3: licet… Lex imperii sollemnibus iuris imperatorem soluerit, nihil tamen tam pro-prium imperii est, ut legibus uiuere); l’intento era di creare una relazione fra Lex imperii e la successiva menzione dell’imperium.

a queste fonti dev’essere aggiunta una testimonianza più antica, di II secolo e soprattutto di tradizione autonoma, ossia esterna al Corpus Iuris e immune dunque da sospetti di contraffazioni: Gaio, pur senza usare il nome Lex regia, attesta l’esi-stenza di una lex la cui funzione è di attribuire l’imperium al principe (Inst. 1.5: …cum ipse imperator per legem imperium accipiat) 21.

contemporanei traessero la denominazione che attribuivano alla lex (bisogna inoltre sempre ri-cordare che, secondo l’opinione migliore, quella conservata nella tabula aenea capitolina è solo un esemplare di una delle molteplici leggi d’investitura: dunque può ben darsi che, in altre copie vespasianee o d’un qualsiasi altro princeps, un’intitolazione vi fosse). È comunque difficile credere che, quand’anche una tale intitolazione semi-ufficiale vi fosse stata, potesse essere Lex regia, date le risonanze negative che l’aggettivo poteva suscitare nel pubblico romano.

19 Ulp. 1 inst. D. 1.4.1 pr. è riportato supra, § 1.20 l’argomento, come si scorge dal contesto, serviva a giustificare che i testi inseriti nel Di-

gesto, ed eventualmente modificati dai compilatori, prevalessero sulle versioni antiche, che per-devano vigore.

21 Nel contesto dell’esordio gaiano, l’argomento si inquadra nella classificazione delle fonti del diritto. Nel sistema di Gaio, il paradigma delle fonti del diritto è la lex del popolo, pensiero che corrisponde ad una concezione della sovranità popolare assai corrente nell’antichità greca e romana (per cui il popolo è tenuto da ciò che egli stesso stabilisce) e che è già implicito nell’incipit delle Istituzioni (1.1: quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est uocaturque ius ciuile; ne è svolgimento 1.3: lex est, quod populus iubet atque constituit). Di conseguenza, Gaio ha la necessità di riportare direttamente o indirettamente ogni fonte del diritto al popolo (salvo gli editti, che pur essendo emanati da magistratus populi Romani, restano su un piano diverso rispetto alla lex e alle altre fonti che legis uicem optinent); di qui la notazione che l’imperium – cioè il potere monarchico – viene all’imperatore per legem. Un pensiero analogo (specialmente se considerato nel contesto del l .s . enchiridii) è espresso dal coevo Pomp. D. 1.2.2.11: constituto principe datum est ei ius, ut quod consti-tuisset, ratum esset, che conferma la diffusione dell’argomento.

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Una notizia comparabile viene fornita, infine, sul versante storiografico, da Cassio Dione (53.32.5-6). In seguito all’abdicazione dal consolato compiuta nel 23: «Il senato decretò ad augusto il tribunato a vita e gli concesse l’autorità di portare davanti a qualsiasi seduta senatoria qualunque questione egli desideras-se, anche quando non fosse in carica come console; inoltre, gli permise di avere l’imperium proconsolare per sempre una volta per tutte, in modo da non doverlo deporre all’uscita del pomerio né riassumerlo nuovamente; infine, gli attribuì an-che un potere sulle province superiore a quello dei magistrati ordinari di stanza in quelle regioni. 6. Da quel momento in poi sia augusto sia gli imperatori successivi in una certa legge (™n nÒmwÄ ... tini) godettero sia degli altri poteri sia della pote-stà tribunizia (quanto al nome di tribuno in sé non lo portò né augusto né alcun altro imperatore)» 22. la notizia di questa «certa legge» è tanto più preziosa perché si riferisce a un arco di tempo che va dai successori di augusto all’età severiana, senza soluzione di continuità.

Nel loro complesso, le fonti qui richiamate attestano che vi era una lex, spesso chiamata Lex regia, che attribuiva l’imperium al principe/imperatore (dove imperium è senz’altro da intendere nel senso generale di potere autocratico e non in quello più ristretto di potere di comando militare, proprio della tradizione repubblicana) 23.

Queste fonti costituiscono la cornice più solida nella quale inserire il testo epi-grafico e conviene dunque prestarvi fede, senza cedere alla tentazione di scorgervi manipolazioni di età tardo-romana (il che è del resto senz’altro escluso per Gaio e Cassio Dione) e senza nemmeno considerarle inattendibili solo perché distano circa un secolo almeno dal regno di Vespasiano.

Da esse si ricava una duplice, fondamentale indicazione per risolvere i due principali quesiti che riguardano la legge epigrafica. Dal punto di vista sincroni-co, queste fonti indicano che l’investitura degli imperatori richiedeva un’unica lex (appunto, la Lex regia) e non più d’una 24. Nella diacronia, provano che la Lex regia veniva ripetuta per ogni imperatore, non era un unicum per Vespasiano: lo afferma esplicitamente Cassio Dione (53.32.5-6) con riguardo all’intero arco di tempo che corre da augusto alla dinastia severiana, ma lo conferma, almeno per il II secolo, Gaio (che in Inst. 1.5 usa il presente cum ipse imperator per legem imperium accipiat) e

22 Da ultimo, attribuisce giustamente molto rilievo a questa testimonianza Ferrary, A propos des pouvoir, cit., 154.

23 l’asserto è semplice e cruciale: Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 104 s.; G. Klingen-berg, s.v. imperium, in RAC 17, 1996, spec. 1126 ss., 1131 ss.

24 Dubita che lo si possa ricavare da queste fonti, interessate a trovare un fondamento unitario del potere normativo dell’imperatore, ma non a descrivere la forma della lex, Ferrary, A propos des pouvoirs, cit., 152, che peraltro arriva per altra via alla medesima conclusione dell’unitarietà della Lex regia (v. infra, nt. 37).

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per il successivo Ulpiano, che usa conferat, verbo che va di conserva con la testimo-nianza del coevo Cassio Dione 25.

4. la lex regia e l’investitura imperiale (con particolare riguardo ai Commentarii dei fratres aruales)

Questa duplice indicazione, sincronica e diacronica, è corroborata da vari riscontri.a ribadire, innanzitutto, che vi fosse una sola lex per ogni imperatore, soc-

corrono i Commentarii dei Fratres Aruales, il collegio dei sacerdoti dedicati al culto della Dea Dia, la divinità arcaica romana – in seguito identificata con Cerere – che tutelava i campi e le messi.

I diari della loro attività annuale, in parte conservati su epigrafi, descrivono i sacrifici offerti in occasione di determinati atti connessi all’investitura dei nuovi imperatori oppure li commemorano negli anniversari.

Grazie ai nuovi frammenti marmorei, riuniti nella edizione del 1998, sono ora disponibili registrazioni relative a Caligola, Claudio, Nerone, otone, Vitellio e Domiziano 26. Si tratta, in effetti, di una importante aggiunta al novero delle fonti (seppur indirettamente) pertinenti all’investitura imperiale e al problema specifico della lex 27.

25 Il fatto che nel testo ulpianeo si usi anche il perfetto (lege regia, quae de imperio eius lata est… conferat) può dare ansa a interpretazioni riduttive: tuttavia, non è certo un modo di esprimersi inadeguato per chi si poneva in una prospettiva concreta, cioè guardando sì a tutti i principes, ma specialmente al (o ai) principes allora in carica, rispetto ai quali appunto la Lex regia era già stata emanata. Diversa è la prospettiva in c. Deo Auctore, § 7, che riutilizza l’argomento che per i giuristi classici era attuale, volgendolo al passato in conformità alla mutata situazione.

26 J. Scheid (coll. P. tassini – J. Rüpke), Recherches archéologiques à la Magliana . Commentarii fra-trum arvalium qui supersunt . Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la Confrérie Arvale (21 av .-304 ap . J .-C .), Roma 1998. I dati pertinenti erano stati anticipatamente estrapolati e discussi da Scheid, L’investiture impériale, cit., 221 ss.

27 la nuova edizione e interpretazione dei Commentarii fratrum Arualium è sfuggita a Pérez lopez, El poder del príncipe, cit., 243 ss., le cui conclusioni (che negano che vi fosse un regolare intervento del popolo nel processo di investitura) sono perciò inficiate dalla parzialità dei dati utilizzati. Si veda ad es. Pérez lopez, El poder del príncipe, cit., 255, ove si afferma che non sono attestati comitia tribuniciae potestatis salvo che per Nerone e otone, mentre in realtà i Commentarii li registrano anche per Vitellio (Scheid, L’investiture impériale, cit., 227 Tab. 4). Inoltre, l’affermazione che, essendo i comitia tribunicia in seguito attestati solo per Domiziano, significa che essi cadde-ro in desuetudine dopo i Flavi, trascura il dato fondamentale – ben visibile dall’edizione – che i Commentarii ci sono giunti in stato estremamente lacunoso e frammentario e, inoltre, che le re-gistrazioni sono sacerdotali, non costituzionali, dunque seguono logiche selettive (perciò anche omissioni) che dipendono dalle scelte rituali degli Aruales. Questa difettosa ricognizione dei do-cumenti, che offusca la regolarità con cui si ripetevano i comitia tribunicia, porta l’a. a contestare

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Riducendole all’essenziale, ne emergono due momenti cruciali dell’iter di inve-stitura: la seduta in cui il senato saluta con l’appellativo imperator il nuovo princeps; poi, i comitia ob tribuniciam potestatem, ossia una assemblea popolare convocata per votare una legge che attribuiva al nuovo principe la potestà tribunizia (condizione che, com’è noto, gli donava la inviolabilità tipica del tribuno e il potere di porre il veto agli atti di tutti i magistrati) 28.

È quest’ultima la notizia cruciale. Se, stando alle registrazioni degli Aruales, risulta che il popolo, all’avvento di ogni nuovo principe, si riuniva di regola una sola volta a comizio 29, l’ipotesi più economica è che la lex votata in quell’occasione contenesse, oltre alla potestà tribunizia, anche altri poteri, quelli che ora leggiamo in parte nella tavola di bronzo relativa a Vespasiano: insomma, che la legge votata in quei comizi fosse la Lex regia (la quale dunque, secondo questa impostazione, avrà contenuto, nella parte oggi perduta, l’attribuzione della potestà tribunizia) 30.

Più incerto è se la Lex regia votata nei comitia tribuniciae potestatis contenesse anche il conferimento del potere di comando militare, l’imperium in senso tecnico repubblicano 31. Secondo una teoria formulata da theodor mommsen, l’imperium proconsolare veniva al princeps non per legge, ma in forza dell’acclamazione dei soldati (confermata dal senato), che lo salutavano imperator 32. È il saluto con cui, ad esempio, il 3 luglio 69 fu accolto Vespasiano, al momento legatus Augusti pro praetore in Giudea (tac. hist. 2.80.1): egressum cubiculo Uespasianum pauci milites, solito adsistent<es> ordine ut legatum salutaturi, imperatorem salutauere: tum ceteri adcurrere, Cae-sarem et Augustum et omnia principatus uocabula cumulare 33.

Secondo mommsen, si perpetuava in quest’atto l’acclamazione, da parte dell’esercito, del generale che l’aveva condotto alla vittoria, un rito tipico dell’età

l’ipotesi, già del mommsen, che i comitia per il conferimento della tribunicia potestas fossero proprio quelli in cui si votava la Lex regia.

28 Notizie raccolte in Scheid, L’investiture impériale, cit., risp. 225 Tab. 2, per i servizi celebrati dagli arvali ob imperium e 227 Tab. 4, per i comitia tribuniciae potestatis.

29 Non tengo conto di distinti comizi che potevano avere luogo occasionalmente, ad esempio per eleggere il princeps al consolato o ai sacerdozi.

30 Così già mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 23, cit., 876 s., per cui la Lex regia «kann… kei-ne andere sein als diejenige die ihm (scil. all’imperatore) die tribunicische Gewalt verlieh»; Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 105; Ferrary, A propos des pouvoirs d’Auguste, cit., 153 s.; contra, Scheid, L’investiture impériale, cit., 233, che fa leva sulla portata circoscritta (e tecnica) della locu-zione comitia tribuniciae potestatis.

31 Sulla diversa accezione di imperium nella locuzione Lex de imperio Uespasiani, che si riferisce complessivamente al potere autocratico del princeps, v. supra, nt. 23.

32 mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 23, cit., 876.33 Com’è noto il dies imperii veniva computato dal 1° luglio, a partire comunque da un altro epi-

sodio di adesione militare, espressa ad alessandria in forma di giuramento di fedeltà delle legioni all’assente Vespasiano (Set. Aug. 6.3). Per le date, v. D. Kienast, Römische Kaisertabelle . Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstad 1990, 108.

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repubblicana 34. Pur trattandosi di una teoria la cui validità non è stata confermata (né peraltro confutata) 35, essa sarebbe ben compatibile con l’impostazione fin qui seguita e con le registrazioni degli arvali: in particolare, potrebbe spiegare perché i comitia in cui era votata la Lex regia si chiamassero tribuniciae potestatis, senza men-zionare l’imperium.

Un’altra spiegazione, ch’evita di fondarsi sulla peculiare e instabile concezione mommseniana e che al contempo valorizza i nuovi documenti che ribadiscono il ruolo della legge nel dispensare e regolare l’imperium (come il frammento della laudatio Agrippae, restituito da P. Koln. VI 249, ll. 7-11, e il SCtum de Cn . Pisone patre, ll. 33-36) 36, è di supporre un’evoluzione, tale per cui la lex che attribuiva la potestà tribunizia e altre prerogative collaterali, emanata in ipotesi la prima volta per tiberio nel 14, sia stata nel 37 integrata con la concessione a Caligola dell’impe-rium militare, di cui egli, a differenza del predecessore, era sprovvisto al momento dell’investitura 37. Proprio la formazione progressiva spiegherebbe il mantenimen-to del nome originario dei comitia (tribuniciae potestatis), anche quando il contenuto della lex si ampliò 38. Sul punto, è difficile andare oltre le ipotesi.

34 tutte le fonti relative all’appellatio militare del nuovo imperator, fino a Vespasiano, sono di-scusse da milazzo, Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps, cit., spec. 43 ss.; di recente, P. arena, Crises and ritual of ascension to the throne (first–third century A .D .), in o. Hekster, G. de Kleijn, D. Slootjes (Hrsg.), Crises and the Roman Empire . Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire (Nijmegen, June 20-24, 2006), leiden-Boston 2007, 327 ss.

35 Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 99, nt. 21: «It is needless to discuss mommsen’s ab-erration». le opinioni sulla concezione mommseniana (che ha comunque il merito di tentare di spiegare un elemento costante nel processo di investitura, che vista la sua ripetitività un signifi-cato doveva sicuramente possedere) restano divise: v., per un quadro, milazzo, Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps, cit., 10 s. (ivi nt. 11 bibl.), che per parte sua la giudica inaccettabile in sé, ma riconosce a sua volta all’appellatio imperatoria, a partire dall’exordium princi-patus di Claudio, un valore giuridico nella procedura di assunzione del potere (sia pure variabile in funzione della complessità costituzionale e politica della successione imperiale, mai rigidamente formalizzata).

36 essi accentuano cioè il fondamento legislativo dell’imperium proconsolare; naturalmente, la loro forza probatoria è limitata dal fatto che non si tratta di documenti pertinenti all’accessione di un nuovo princeps.

37 È la sagace ipotesi di Ferrary, A propos des pouvoirs, cit., 153 s. ad essa si può forse obiettare che Cass. Dio 53.32.5-6 (che collega il fondamento legale del potere dei principi successivi al ri-assetto dei poteri di augusto avvenuto nel 23; riportato supra, § 3), invocato a conferma dell’esi-stenza di un’unica lex che, in origine, conferiva la potestà tribunizia e altre prerogative, cui poi s’aggiunse l’imperium proconsolare, sembra invece includere fin dall’inizio (almeno nella prospet-tiva dello storico severiano) anche l’imperium proconsolare.

38 Sempre sul piano terminologico, si può forse trovare un ulteriore argomento: i giuristi diffi-cilmente avrebbero parlato di Lex regia o di Lex imperii (in senso lato) se la lex non avesse conferito anche l’imperium proconsolare (in senso tecnico), che del potere supremo del princeps (imperium in senso lato) era una componente essenziale.

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Se, ad ogni modo, è esatta l’identificazione dei comitia tribuniciae potestatis con quelli che votavano la Lex regia, i commentarii dei Fratres Aruales valgono anche a confermare (sul piano che abbiamo definito diacronico) che non fu solo Vespasia-no a vedersi attribuire il potere per legge, bensì che si trattava di una procedura di routine, che ha appunto lasciato traccia nei diari del collegio sacerdotale a proposi-to di vari altri imperatori, prima e dopo di lui (fino a Domiziano).

I protocolli degli arvali non sono l’unica serie documentale a offrire sponda.Che la Lex regia fosse emanata per tutti gli imperatori, e non per il solo Ve-

spasiano, trova un altro importante riscontro nel fatto, pacificamente attestato da storici come tacito, Svetonio e Cassio Dione, che il senato – in genere, nella stessa seduta nella quale gli tributava l’appellativo di imperator (il che avveniva, di solito, dopo che così era già stato salutato dai soldati) – decretava al novello imperatore una serie di poteri 39.

Questo genere di notizie trova a sua volta una conferma – a segnalare la co-erenza del quadro, che gli conferisce una solidità che non dev’essere intaccata smontandone i pezzi – nel fatto, di per sé ben noto, che vari poteri inclusi nella tavola epigrafica erano stati decretati ad augusto con atti espliciti del senato: così il potere di concludere trattati; il ius referendi e il ius senatus habendi; la solutio legibus (totale o parziale, qui non interessa) 40. È più che naturale che queste prerogative conferite ad augusto con specifici atti fossero attribuite in modo altrettanto spe-cifico ai suoi successori, con l’unica differenza che furono in tal caso raccolti in un unico testo.

anche a proposito di Vespasiano, come s’è avuto più volte occasione di ricor-dare, tacito (hist . 4.3.5) attesta che il Senato, all’indomani della morte di Vitellio, avvenuta il 20 o 21 dicembre 69, decretò a Vespasiano tutte le prerogative consue-te per i principi: Romae senatus cuncta principibus solita Vespasiano decernit.

Nulla – è vero – dice esplicitamente che il senatoconsulto (uno o anche più d’uno) con cui, dopo augusto, si decretavano i cuncta principibus solita fosse trasfor-mato in legge, anzi nella Lex regia. tuttavia, chiunque tenga conto dei rapporti che correvano, nella costituzione materiale romana, fra senato e popolo, troverà più che ragionevole l’ipotesi che, decretati per senatoconsulto, questi poteri fossero poi sottoposti all’approvazione del popolo, in quei comitia ob tribuniciam potestatem

39 Suet. Gai . 14.1; Cass. Dio 59.3.2 (Caligola); Cass. Dio 60.1.4 (Claudio); Suet. Ner . 8; tac. ann. 12.69.5 (Nerone); tac. hist. 1.47.2; Cass. Dio 64.8.1 (otone); tac. hist. 2.55.3 (Vitellio); tac. hist. 4.3.5 (Vespasiano). Uso il verbo «decretare» – conforme, del resto, alle fonti – perché il verbo «conferire» renderebbe difficile stabilire il ruolo lasciato alla lex comiziale.

40 Sui singoli poteri e relativi atti di conferimento, v. per tutti Brunt, Lex de imperio Vespasia-ni, cit., 103 ss.; Ferrary, A propos des pouvoirs d’Auguste, cit., 101 ss. V. anche l’accurata discussione di F. Hurlet, Une décennie de recherches sur Auguste . Bilan historiographique (1996-2006), in Anabases 6, 2007, 187 ss.

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di cui parlano i commentari degli arvali, dando luogo a quella Lex regia, di cui abbiamo un esemplare nel bronzo di Vespasiano.

Questa legge, del resto, si presenta con la tipica cadenza linguistica del sena-toconsulto (con l’anafora utique che introduce le singole clausole) 41: è un altro addentellato che si ingrana perfettamente con la ricostruzione fin qui delineata, sancendo la coerenza fra testo e contesto costituzionale.

Si può perciò concludere che il senatoconsulto ricordato da tacito per Vespa-siano fu poi approvato dal comizio (in una data imprecisabile, ma che difficilmente sarà andata oltre il febbraio 70) 42, che lo trasformò in lex. Come avveniva di solito, la lex fu incisa nel bronzo ed esposta alla conoscenza del pubblico, verosimilmente in più copie. Una tavola di una di queste copie destinate alla pubblicazione – anzi, di una copia particolarmente sontuosa, per spessore e scrittura – è quella oggi esposta nella Sala del Fauno dei musei Capitolini.

In ragione di quel che si è detto fin qui, questo testo può essere senz’altro chiamato Lex regia, come facevano gli antichi: è una denominazione (non uffi-ciale, che sarebbe da mettere tra virgolette) che mette l’accento sulla sua natura seriale, fondamento del potere autocratico ripetuto identicamente (salvo minimi aggiornamenti) ad ogni nuova investitura. Può essere anche chiamata Lex de im-perio Uespasiani, se si vuole invece sottolineare che l’esemplare che ci è pervenuto riguarda specificamente Vespasiano, che da quella legge ottenne la sua posizione autocratica, l’imperium. In questa duplice, altrettanto appropriata denominazione, si rispecchiano i due volti di questa legge, tralatizia e al tempo stesso emanata per ogni principe. Per contemperarli entrambi, si può utilizzare il nome composto Lex «regia» de imperio Uespasiani, con cui era stata battezzata in età umanistica e che rimonta, in definitiva, ad Ulpiano (…lege regia, quae de imperio eius lata est) 43.

5. la lex epigrafica e le clausole senza precedenti: un’interpretazione giuridica

Il rapido bilancio dei punti fermi e delle ipotesi più o meno attendibili, stilato adottando il metodo di dare fede finché possibile alle fonti, di interpretarle non

41 Su questo aspetto formale, v. supra, nt. 12.42 V. per una discussione sulla cronologia, da ultimo Pérez lopez, El poder del príncipe en Roma,

cit., 119 ss., che, ritenendo la Lex regia de imperio Uespasiani una novità, elaborata dalla cerchia di Vespasiano stesso, tende a spostare in avanti la sua concezione e approvazione, fino a marzo-aprile 70.

43 V. supra, nt. 1. la proposta di denominazione, ovviamente, ha un valore essenzialmente me-todologico: serve cioè ad attrarre l’attenzione sulla duplice natura della lex epigrafica . Sul piano della praticità, non c’è dubbio che le denominazioni brevi hanno la meglio.

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solo singolarmente, ma anche per la loro coerenza, di tenere conto dell’esisten-za di serie documentali distinte e pur convergenti, e infine di ridurre al minimo, con il rasoio di ockham, le ipotesi interpretative, può indurre ad affrontare su una base meno vaga la questione specifica dell’avvento di Vespasiano: ci si può chie-dere se, pur ammesso che la lex fosse tradizionale, non ci fosse qui qualche novità, legata al travaglio del longus et unus annus, da cui nacque infine il felix principatus di Vespasiano 44.

In particolare, può essere letta nel segno della discontinuità l’alternanza fra clausole che, nel conferire poteri, si rifanno a identiche attribuzioni godute dai principes precedenti e clausole che, invece, tacciono di predecessori. Per la preci-sione, non sono menzionati antesignani nel caput III, che sancisce la validità delle sedute senatorie convocate dal princeps, nel caput IV, che conferisce in deroga alle norme generali l’elettorato passivo ai candidati commendati o suffragati dal princeps e nel caput VIII, che legalizza gli atti compiuti da Vespasiano anteriormente all’ap-provazione della legge stessa .

l’assenza di predecessori, che aveva attratto l’attenzione già dei commentatori culti 45, è tuttora di frequente letta come segno della novità dei poteri conferiti a Vespasiano dai capita in questione, appunto senza precedenti. la formulazione della legge viene facilmente convertita in argomento storico, nel senso che là dove manca l’esempio di principes anteriori si crede di vedere la riprova della novità che, sul piano istituzionale, oltre che socio-politico, avrebbe connotato il principato di Vespasiano 46.

Senza negare gli evidenti punti di frattura causati, nell’assetto augusteo, dalla convulsa e cruenta successione a Nerone, che lasciò a lungo incertum et quasi uagum l’imperium e svelò infine non solo l’arcanum, ossia posse principem alibi quam Romae fie-ri, ma pure che princeps poteva diventare un plebeo senza nobiltà, l’interpretazione più corretta di questo fenomeno, come accennato (§ 1), è giuridica, non storica. la diversa formulazione dipende dalla diversa natura dei due tipi di norme, e non significa affatto che le clausole prive di precedenti fossero inedite 47.

44 Il riferimento è ovviamente a tac. dial. 17.3.45 Cfr. m. Schoock, De Fragmento Legis Regiae Epistola, Groningae 1661, da me consultato nella

trascrizione integrale di F. lomonaco, Lex regia . Diritto, filologia e fides historica nella cultura politico-filosofica dell’Olanda di fine Seicento, Napoli 1990, 277 ss., dove l’assenza di predecessori nella cd. clausola III, relativa alla commendatio e suffragatio, è intesa come sintomo di falsificazione dell’epi-grafe, poiché risulta dalle fonti storiche che già tiberio, e non Vespasiano per primo, avocò ai patres (cioè a sé) il controllo delle elezioni (il riferimento è al noto tac. ann. 1.16).

46 Per la diffusione di questo schema interpretativo nella storiografia recente, v. gli aa. citati supra, nt. 7.

47 Riprendo qui, con un aggiornamento bibliografico, mantovani, Les clauses sans précedents, cit., 25 ss.

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Per intendere la ragione dell’assenza di precedenti è necessario confrontare le clausole del testo epigrafico (secondo la loro numerazione moderna) e ricono-scerne la tipologia:

[---] foedusue cum quibus uolet facere liceat, ita uti licuit diuo Aug(usto), I Ti(berio) Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico; utique ei senatum habere, relationem facere remittere, senatus II consulta per relationem discessionemque facere liceat 5 ita uti licuit diuo Aug(usto), Ti(berio) Iulio Caesari Aug(usto), Ti(berio) Claudio Caesari Augusto Germanico; (uacat) utique cum ex uoluntate auctoritateue iussu mandatuue eius III praesenteue eo senatus habebitur, omnium rerum ius perinde habeatur seruetur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque;10 utique quos magistratum potestatem imperium curationemue IV cuius rei petentes senatui populoque Romano commendauerit quibusue suffragationem suam dederit promiserit, eorum comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur; (uacat) utique ei fines pomerii proferre promouere cum ex re publica V15 censebit esse liceat, ita uti licuit Ti(berio) Claudio Caesari Aug(usto) Germanico; (uacat) utique quaecunque ex usu rei publicae maiestate diuinarum VI huma<na>rum publicarum priuatarumque rerum esse {e} censebit ei agere facere ius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto),20 Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit; (uacat) utique quibus legibus plebeiue scitis scriptum fuit, ne diuus Aug(ustus), VII Tiberiusue Iulius Caesar Aug(ustus), Tiberiusque Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis Imp(erator) Caesar25 Uespasianus solutus sit; quaeque ex quaque lege rogatione diuum Aug(ustum), Tiberiumue Iulium Caesarem Aug(ustum), Tiberiumue Claudium Caesarem Aug(ustum) Germanicum facere oportuit, ea omnia Imp(eratori) Caesari Uespasiano Aug(usto) facere liceat; utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta VIII30 decreta imperata ab Imperatore Caesare Uespasiano Aug(usto) iussu mandatuue eius a quoque sunt ea perinde iusta rataq(ue) sint ac si populi plebisue iussu acta essent . (uacat) sanctio (uacat) si quis huiusce legis ergo aduersus leges rogationes plebisue scita35 senatusue consulta fecit fecerit, siue quod eum ex lege rogatione plebisue scito s(enatus)ue c(onsulto) facere oportebit non fecerit huius legis ergo, id ei ne fraudi esto, neue quit ob eam rem populo dare debeto neue cui de ea re actio neue iudicatio esto neue quis de ea re apud [s]e agi sinito . (uacat)

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Come si vede, di otto clausole superstiti 48, quattro hanno una struttura del tipo: «ei (scil: imperatori Caesari Uespasiano Augusto) aliquid facere liceat» + «ita uti licuit diuo Aug(usto), Ti(berio) Iulio Caesari Aug(usto), Ti(berio) Claudio Caesari Augusto Germanico».

Sono concepite in tal modo la clausola I (sul potere di concludere foedera, e verosimilmente dichiarare guerra e pace), II (sul potere di convocare e presiedere il senato, di fare la relatio e di mettere ai voti i senatusconsulta), V (sul potere di esten-dere il pomerium, eccezionalmente con richiamo al solo Claudio), VI (sul diritto e potere di compiere tutto ciò che il princeps ritenga utile alla res publica e consono alla maiestas delle cose divine e umane, pubbliche e private).

la clausola VII (che è duplice) è un tipo a sé, sebbene si avvicini a quello ap-pena illustrato: dispone che Vespasiano è esonerato dalle leggi dalle quali erano esplicitamente esonerati augusto, tiberio e Claudio; specularmente, dispone che Vespasiano possa fare tutto ciò che augusto, tiberio e Claudio dovessero (o po-tessero?) fare in base a una qualche legge.

le tre restanti clausole si distinguono, in negativo, perché tacciono di prece-denti principes.

Il caput III stabilisce che le sedute senatorie tenute per volere e autorizzazione oppure per ordine e mandato del principe o comunque in sua presenza siano con-siderate giuridicamente in tutto e per tutto come se il senato fosse stato convocato e tenuto in base alla legge.

Il caput IV afferma che nei comizi deve tenersi conto extra ordinem dei candidati a una magistratura, potestà, imperium o alla cura di qualche settore, che il princeps abbia raccomandato al senato o al popolo, oppure ai quali abbia dato o promesso la propria preferenza.

Infine, il caput VIII sancisce che gli atti, i decreti e gli ordini compiuti prima del-la approvazione della legge stessa dall’imperatore oppure da altri su di lui ordine o mandato siano validi come se fossero stati compiuti in base a legge o plebiscito.

6. le clausole senza precedenti non hanno contenuti inediti

Se si vuole cogliere la ratio della diversa costruzione delle clausole conviene innan-zitutto prendere sul serio la caratteristica che con più evidenza distingue i primi due tipi dal terzo. Si deve insomma rinunciare al troppo frequente escamotage di im-putare ai testi antichi le manchevolezze che sono invece dell’interprete e bisogna quindi accettare che la menzione o l’omissione dei precedenti nelle varie clausole non sia casuale e saltuaria, bensì accurata.

48 la sanctio, proprio in quanto «clausola di protezione» della legge distinta dalla parte sostan-ziale, non entra nell’analisi che stiamo conducendo.

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lo prova la clausola V, sul potere di spostare in avanti il pomerium, cioè la stri-scia di terreno ritualmente definita dagli auguri, che girava tutt’intorno alle mura di Roma e segnava il limite degli auspicia urbana e che non era consentito abitare né coltivare 49. tale potere spettava more maiorum a chi avesse ingrandito l’ager Romanus con il territorio conquistato al nemico 50, mentre la clausola V della Lex regia de imperio Uespasiani lo conferisce al princeps.

È di per sé eloquente che, nell’attribuire a Vespasiano la facoltà di ampliare il pomerium – di cui egli effettivamente s’avvalse nel 75 51 – la legge si rifaccia al solo Claudio (e non anche ad augusto e tiberio): la selezione rivela di per se stessa lo scrupolo dei redattori della legge, per i quali la menzione dei precedenti non era perciò solo propaganda 52.

anche la documentazione esterna, benché non univoca 53, fornisce poi un’ap-prezzabile conferma della precisione selettiva con cui operava il legislatore, poi-

49 le fonti su natura e funzioni del pomerio sono raccolte in G. lugli, Fontes ad topographiam ve-teris urbis Romae pertinentes, I, Romae 1952, 113 ss. V., da ultimo, a. Simonelli, Considerazioni sull’ori-gine, la natura e l’evoluzione del pomerium, in Aevum 75, 2001, 119 ss.; specificamente sulla funzione di limite che, in età repubblicana, il pomerium esercitava rispetto ai poteri coercitivi del magistrato, F.K. Drogula, Imperium, potestas, and the pomerium in the Roman republic, in Historia 56, 2007, 419 ss.; sull’idea romana di confine, più in generale, P. Desideri, Pomerium, terra Italia, limen: confini e sconfinamenti dei Romani, in Itineraria 5, 2006, 81 ss.

50 Gell. 13.14.3: Habebat autem ius proferendi pomerii, qui populum Romanum agro de hostibus capto au-xerat; cfr. SHA, Aurelian. 21.10: Pomerio autem neminem principum licet addere nisi eum, qui agri barbarici aliqua parte Romanam rem p . locupletauerit.

51 Il percorso del pomerio vespasianeo è stato identificato da F. Coarelli, I Flavi e Roma, in Di-vus Vespasianus . Il bimillenario dei Flavi, cit., spec. 69 ss.: l’ampliamento rispetto alla linea tracciata da Claudio nel 49, con cui il percorso vespasianeo in molti punti coincide, riguardava un’area del trastevere.

52 V. esattamente mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 23, cit., 878, nt. 3: «Die Berechtigungen werden dem Vespasianus im Ganzen nach dem muster des augustus, des tiberius und des Clau-dius, die zur erweiterung des Pomerium allein nach dem muster des Claudius gegeben. Hie nach war diese, wie übrigens auch anderweitig feststeht, in der Competenz des augustus und des ti-berius nicht mit enthalten»; Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 104 e 114: «It is apparent that they were scrupulous … not to ascribe to previous emperors specific prerogatives for which there was no precise warrant». a. Giardina, L’Italia romana . Storie di un’identità incompiuta, Roma-Bari 1997, 131, nt. 10 attribuisce «valore decisivo» al silenzio della Lex regia de imperio Uespasiani e annota efficacemente: «la mancanza del riferimento ad augusto non può essere ritenuta casuale perché, altrove, nel medesimo documento, si ricordano con precisione le specifiche prerogative da lui esercitate (…) e perché lo spirito stesso del provvedimento sollecitava la valorizzazione dei precedenti». anche Pérez lopez, El poder del príncipe en Roma, cit., 339, si schiera per l’accuratezza dei redattori della Lex nel menzionare il solo precedente di Claudio.

53 Se augusto abbia spostato il pomerium è discusso, ma improbabile. le Res Gestae ne tacciono, così come Gell. 13.14; soprattutto, Sen. brev . vit . 13.8.1 attesta che, prima di Claudio, Silla era stato l’ultimo a spostarlo. Questi dati, a giudizio di mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 23, cit., 1072, nt. 3, prevalgono rispetto a quelli opposti offerti da tac. ann. 12.23.4; Cass. Dio 55.6; SHA, Aurelian.

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ché è rimasta memoria proprio di un ampliamento del pomerium compiuto da Claudio 54.

È dunque probabile che in quell’occasione il ius proferendi pomerii sia stato de-finitivamente conferito al princeps (si può credere, per legge) 55 e che come tale sia stato incluso nelle successive leges di investitura, qual è quella epigrafica, con cor-retto richiamo all’unico precedente di Claudio 56.

Se dunque i redattori, come appare da questa verifica, selezionavano e inclu-devano a ragion veduta i precedenti, si potrebbe pensare che l’assoluto silenzio sui predecessori del primo dei Flavi osservato in tre clausole significhi che tali disposizioni erano una novità della Lex regia de imperio Uespasiani. In realtà, questa spiegazione è confutata dalle fonti da cui risulta che anche i principes anteriori go-devano delle prerogative contemplate da tali clausole «adespote».

È la situazione che si presenta per i capita III e IV.Per quanto riguarda la clausola III – sulla legittimità delle sedute senatorie con-

vocate per volontà o su ordine del princeps – è la legge stessa a dare conferma che fin da augusto i principes avevano ricevuto un ampio potere di convocazione del

21.10 (che, oltretutto, tace di Claudio). Nello stesso senso, con un riesame della documentazione, Giardina, L’Italia romana, cit., 117 ss., secondo il quale l’attribuzione dell’estensione del pomerium a augusto rientra fra quelle «palesemente errate» (op . cit., 118; ivi, p. 131, nt. 10, discussione di fonti e bibl.); così anche e. lo Cascio, Impero e confini nell’età del Principato, ora in Id., Il princeps e il suo impero . Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari 2000, 89, nt. 45; riesame delle fonti in e. lyasse, «auctis finibus populi Romani?» Les raisons de l’extension du pomerium sous le principat, in Gerión 23, 2005, 169 ss.

54 tac. ann. 12.23; 12.24; Gell. 13.14.7. le fonti letterarie sono confermate dai cippi CIL VI, 1231a = 31537d; CIL VI, 31537a = ILS 213; CIL VI, 1231b = 31537b; CIL VI, 1231c = 31537c; CIL VI, 37023 (cfr. NSc 1909, pp. 44 s.); CIL VI, 37022; CIL VI, 37024; NSc 1913, 68; meno si-curo NSc 1912, 197; si possono consultare in lugli, Fontes, I, cit., 128 s.

55 a prescindere dal problema se anche augusto, o solo Claudio, abbia spostato il pomerium (v. nt. 53), l’attribuzione per legge del ius proferendi pomerii si spiega qualora modificasse la disciplina tradizionale, quanto ai requisiti (ad esempio, circa la qualità giuridica del suolo conquistato) op-pure quanto alla titolarità (che in passato spettava al generale vittorioso). Può forse dare riscontro all’ipotesi che la legge (prima per Claudio, poi per i successori) abbia comportato innovazioni il fatto che Gell. 13.14.3 usi il verbo all’imperfetto: habebat autem ius proferendi pomerii… (per il se-guito del testo, v. nt. 50); si noti anche, quanto ai requisiti, l’apparente discrezionalità conferita al principe dall’inciso cum ex re publica censebit esse. È da segnalare che, come sostiene lo Cascio, Im-pero e confini, cit., 88 ss., l’ampliamento claudiano del pomerio fu probabilmente per la prima volta associato a un allargamento del solum prouinciale (e non dell’Italicus ager); contro questa innovazione è diretta la polemica del pedante di Sen. breu . uit . 13.8.1.

56 Il fatto che Vespasiano si sia avvalso della facoltà di ampliare il pomerio nel 75 non può, in mancanza di riscontri, dare corpo al sospetto che la clausola sia stata appositamente introdotta a questo scopo per la prima volta nella lex di investitura che lo riguardava, all’inizio del suo princi-pato o (ipotesi che a maggior ragione richiederebbe riscontri per essere credibile) con un even-tuale ritocco apportato alla Lex regia poco prima (o dopo) il 75.

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senato e di presidenza dei suoi lavori. lo attesta, infatti, il caput II, che, nel con-ferire a Vespasiano la facoltà di senatum habere (cioè convocare e di presiedere la seduta), di relationem facere o remittere (cioè sottoporre o rimettere al senato il tema della consultazione) 57 e infine di senatusconsulta per relationem discessionemque facere

57 mentre relationem facere non presenta difficoltà, relationem remittere è sintagma oscuro, proprio a causa della polisemia del verbo, che può significare tanto «(ri)mandare» quanto «revocare, an-nullare». lo studio più approfondito in proposito è di C. Nicolet, La tabula Siarensis, la lex de imperio Vespasiani et le ius relationis de l’Empereur au Sénat, in MEFRA 100, 1988, 842 ss.; la spie-gazione proposta dall’insigne studioso – che il verbo si debba collegare a senatusconsulta e non a re-lationem e significhi «rinviare (per cassazione) al senato i senatoconsulti già votati» – non è tuttavia persuasiva. In primo luogo, per le evidenti difficoltà sintattiche, già presenti allo stesso Nicolet, La tabula Siarensis, cit., 856: la sua interpretazione richiede di invertire l’ordine consueto delle parole, dato che senatusconsulta segue remittere e non lo precede come ci si attenderebbe; inoltre, ri-chiede di staccare per relationem da discessionemque e infine sopprime una locuzione tecnica come s .c . per discessionem facere. In secondo luogo, anche ammessa come possibile la locuzione remittere senatu-sconsulta (ad senatum) per relationem, poiché tale presunto rinvio al senato avverrebbe mediante relatio (cioè una vera e propria consultazione), esso porterebbe a una discussione da parte del senato (una nuova «lettura», si direbbe nel linguaggio parlamentare odierno, cui questa interpretazione sembra tributaria): i patres dunque potrebbero accettare, ma anche respingere le censure del prin-ceps. Un tale procedimento non solo avrebbe messo il princeps in una posizione molto delicata, ma, quand’anche fosse stato praticato, non avrebbe richiesto il conferimento di un potere ad hoc per legge. Qualunque magistrato (o princeps) dotato del ius referendi avrebbe potuto proporre al senato di deliberare diversamente da un precedente senatoconsulto. In terzo luogo, l’interpretazione qui criticata determinerebbe un’incongruenza nell’ordine dei poteri menzionati nella clausola II della Lex regia de imperio Uespasiani (altrimenti decorrente in modo lineare dalla convocazione al voto), dato che il presunto potere di cassazione verrebbe prima del potere di fare votare un senatocon-sulto. Infine, si noterà che l’espressione (ad senatum) relationem remittere, oltre a essere l’interpreta-zione più piana della Lex, ricorre anche in Plin. ep. 9.13.22, che dunque la conferma, quale che ne sia il significato (v. Nicolet, La tabula Siarensis, cit., 849 s.). Viceversa, le fonti da cui l’a. ricava l’ipotesi di un potere di remittere senatusconsulta (ibid ., 851 ss.), non impiegano mai tale verbo, ma ri-corrono ad altri (es. abolere, rescindere). Fra le fonti discusse dall’a., inoltre, non appare – probabil-mente perché all’epoca l’edizione era recentissima – il documento più importante, ossia Irn. cap. D, che tratta specificamente l’annullamento di un decreto decurionale. la norma (pressoché coe-va alla Lex regia de imperio Uespasiani) attesta la terminologia tecnica (tollere, perducere, inritum facere), che non include remittere (de… decreto tollendo perducendo inritoue faciendo ne quis at decuriones conscriptosue referto…). In definitiva, pare ancora preferibile intendere remittere come riferito a relationem; quan-to al significato, le ipotesi finora proposte sono raccolte (e in parte convincentemente criticate) da Nicolet, La tabula Siarensis, cit., 848 s. l’unica occorrenza dell’espressione, nel già ricorda-to Plin. ep. 9.13.22, relationem… de eo Caesar ad senatum non remisit, se è tecnica come pare, sembra debba intendersi nel senso che il senato, con un proprio decreto (votato per discessionem dopo che erano state sentite le sententiae dei singoli senatori) avesse chiesto al princeps di decidere se sotto-porre al senato stesso una relatio su Publicio Certo (dunque, di «rimetterla, riportarla, restituirla» al senato, per così dire riconoscendo la sua competenza o rinunciando alla propria) e la decisione di Nerva fu negativa. Così intesa la vicenda, si spiegherebbe innanzitutto il silenzio di Plinio sul contenuto del Sctum fatto votare rapidamente dai consoli, trattandosi per così dire di una decisio-ne interlocutoria. Si spiegherebbe anche il commento di Plinio, cui non importava che si svolges-

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(ossia fare votare i senatusconsulta nelle due modalità possibili, cioè senza chiedere ai senatori le loro sententiae e passando subito al voto oppure interrogandoli e poi facendo votare), afferma che tale potere era già posseduto dai principes precedenti.

anche la documentazione storica conferma quest’informazione. Nel 23 a.C., immediatamente dopo l’abdicazione dal consolato (e quasi per compensarlo), au-gusto ebbe infatti il potere di «trattare con il senato riguardo a un qualsiasi affare, nel momento in cui volesse, durante ciascuna seduta» 58. l’anno successivo otten-ne invece il diritto di «convocare il senato ogni volta che lo volesse» 59.

Dunque, l’omissione di precedenti nella clausola III non può dipendere dalla novità dei poteri, che è assolutamente da escludere 60.

lo stesso vale per la clausola IV, che riguarda i candidati raccomandati dal prin-ceps al senato o al popolo oppure ai quali il princeps dichiarava di dare il suo voto 61.

anche in questo caso, la pratica di commendare e di suffragationem dare non è certo una novità di età flavia. Poiché, tuttavia, le opinioni al riguardo sono le più varie,

se un vero e proprio processo in senato a carico dell’avversario, e si dichiara perciò soddisfatto, perché il caso era stato comunque sollevato e anzi si poteva avere la sensazione che Certo si fosse salvato solo perché l’imperatore aveva evitato di remittere la relatio al senato. Va da sé che – essen-do quello di relationem remittere un potere ascritto dalla lex al princeps – non dipendeva dall’iniziativa estemporanea dei consoli e dal decreto del senato, ma corrispondeva a un iter prestabilito.

58 Cass. Dio 53.32.5, con il commento di Nicolet, La tabula Siarensis, cit., 840 s. Il senato precisa che tale diritto spettava ad augusto «anche quando non fosse console», e dunque gli re-stituiva, dopo l’abdicazione, quella precedenza nell’ordine delle relationes che spettava ai consoli in quanto tali.

59 Cass. Dio 54.3.3; cfr. mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 23, cit., 896 s.; Nicolet, La tabula Siarensis, cit., 841 e soprattutto Ferrary, A propos des pouvoirs, cit., 118 (con la giusta avvertenza che i poteri augustei di trattare con il senato furono ancora modificati nel 9, e a quest’ultimo assetto potrebbe rimandare la Lex regia). entrambe le attribuzioni ampliavano le facoltà di agere cum patri-bus che il princeps già deteneva in forza della tribunicia potestas.

60 Così anche Hurlet, La lex de imperio Vespasiani, cit., 270, nt. 34; 274. la spiegazione ac-cennata dall’a., che la mancanza di precedenti nella clausola III si spieghi perché è «une norme complétant les dispositions de la seconde», coglie il punto essenziale e cercheremo di precisarla nel seguito. Implausibile la spiegazione di Pérez lopez, El poder del príncipe en Roma, cit., 318 ss., secondo il quale la specificazione delle modalità di convocazione del senato furono introdotte nel caput III per motivi contingenti, ossia per rinforzare la posizione dei rappresentanti di Vespasiano al momento assente da Roma, in particolar modo muciano.

61 Il tenore della Lex implica senza dubbio che vi fosse una distinzione fra commendatio e suffra-gatio, non già negli effetti, che sono comuni (v. infra, § 7), bensì nelle modalità (per una panoramica delle ipotesi, v. Hurlet, La lex de imperio Vespasiani, cit., 274, nt. 54; Pérez lopez, El poder del príncipe en Roma, cit., 324 ss.). l’impressione è che per commendatio si intendesse una presentazione formale delle doti di uno o anche più candidati rivolta al senato e al popolo, mentre la suffragatio era una più personale espressione di preferenza e di intenzione di voto per un candidato. Per le fonti, v. B.m. levick, Imperial Control of the Elections under the Early Principate: commendatio, suffra-gatio, and nominatio, in Historia 16, 1967, 207 ss., spec. 209 ss. e R. Frei-Stolba, Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit, zürich 1967, 29 ss.; 181 ss.

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una precisazione, per quanto semplice, s’impone come indispensabile. occorre cioè distinguere tra gli atti e i loro effetti. Quanto agli atti, la commendatio e la suffra-gatio rimontano addirittura all’età repubblicana, erano istituzioni sociali attraverso le quali personaggi più o meno influenti facevano sentire il proprio appoggio ai candidati prediletti: dunque, erano pratiche di costume coessenziali al sistema so-ciale romano, in cui si manifestava la rete delle amicizie e delle clientele 62. Perciò, non sarebbe stato certo necessaria una legge perché a Vespasiano fosse lecito comportarsi da supporter elettorale così come era stato da sempre consentito ad ogni cittadino e tanto meno avrebbe avuto senso sancire che gli fosse consentito «ita uti licuit Augusto eqs .» .

la legge – questo è il punto cruciale – non autorizza infatti l’attività di soste-gno elettorale – di per sé lecita e che, nel suo tenore letterale, la legge dà infatti per presupposta – bensì ne regola gli effetti, quando a compierla fosse il princeps. la legge sanciva che i candidati favoriti dal princeps in forma di commendatio o suffragatio dovessero essere presi in considerazione extra ordinem nei comizi elet-torali 63.

Con questa distinzione fra atti ed effetti si è toccato un punto decisivo per la comprensione delle clausole «senza precedenti», la III e la IV finora esaminate e anche l’VIII, su cui occorre ora tornare per esporre la nostra ipotesi interpreta-tiva 64.

62 V. esattamente m.a. levi, La legge dell’iscrizione CIL VI, 930, in Athenaeum 26, 1938, 91, pur nel quadro di un’interpretazione opposta a quella qui presentata.

63 Sul probabile significato tecnico di quest’espressione, v. infra, § 7.64 Prima di esporre la conclusione positiva, conviene rapidamente confutare una possibile e

diffusa spiegazione che costituisce una variante della principale. la mancanza di precedenti, al-meno nelle clausole III e IV, non significherebbe che i poteri in esse previsti fossero una assoluta novità flavia. essi erano stati concessi già a principes successivi a Claudio, il cui nome tuttavia non conveniva che comparisse nella Lex di investitura di Vespasiano, a causa di una damnatio memoriae ufficiale o ufficiosa (vedi, in questo senso, per la clausola III, Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 104; per la clausola IV, mommsen, Römisches Staatsrecht, II, 23, cit., 922 s. e ancora Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 104, il quale, notando che la pratica della commendatio e suffragatio è at-testata già con augusto, introduce un’artificiosa distinzione fra potere esercitato in base all’aucto-ritas e potere conferito a Nerone o ai suoi successori per legge). tale spiegazione è già di per sé debole, poiché si basa a sua volta su una congettura, cioè che la concessione di questi poteri sia intervenuta fra Claudio e Vespasiano, del che non c’è traccia. a prescindere da quest’obiezione, v’è un ostacolo decisivo. la spiegazione è smentita dalla costruzione stessa delle clausole, che non consente di inserire la menzione di precedenti. È sufficiente, per appurarlo, provare a inseri-re nel testo della clausola III e IV la comparativa ita uti licuit ad es . Imp . Neroni Claudio Caesari: la proposizione richiede un precedente «liceat» cui correlarsi, che invece manca. la costruzione di entrambe le clausole è insomma strutturalmente diversa da quelle che menzionano precedenti, e la loro mancanza non è dunque frutto di una soppressione, ma di una originaria diversa conce-zione della norma, di cui si può anche accertare la specifica ratio (v. infra, § 7).

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7. le clausole senza precedenti come norme che regolano gli effetti di atti imperiali

Se ciò che distingue in negativo le clausole III, IV e VIII dalle altre della Lex è la mancata citazione di principes anteriori a Vespasiano, non mi pare sia stato finora notato che una caratteristica le accomuna invece in positivo e spiega altresì l’omis-sione dei precedenti: tutt’e tre non attribuiscono il potere di compiere un’attività, bensì regolano gli effetti di un’attività del princeps .

la differenza fra l’una e l’altra prospettiva si coglie in modo nitido confron-tando le clausole II e III, poiché entrambe riguardano la stessa materia, ossia la posizione del princeps in senato; la seconda, anzi, sembrerebbe persino più circoscritta della prima, poiché attiene al solo senatum habere, cioè alla convoca-zione e presidenza del senato, che è già contemplata dal caput precedente, che enumera anche altre attività. Questa circostanza di per sé implica che le due clausole – a meno di incorrere in un’inammissibile duplicazione – attengano a profili diversi.

Che così sia, si constata facilmente esaminando il tenore delle due disposizioni. Il caput II conferisce a Vespasiano la facoltà di senatum habere, di relationem facere o re-mittere (cioè sottoporre o rimettere al senato il tema della consultazione) 65 e infine di senatusconsulta per relationem discessionemque facere (ossia fare votare i senatusconsulta) e precisamente conferisce tali facoltà asserendo ch’egli le deve avere così come le ebbero augusto, tiberio e Claudio. Dunque, è un’attribuzione di potere.

Il caput III dichiara invece la validità delle sedute senatorie tenute nell’esercizio dei poteri così conferiti, sancendo che siano considerate giuridicamente in tutto e per tutto come se il senato fosse stato convocato e tenuto in base alla legge. Il riferimento è ovviamente in primo luogo alle prescrizioni della lex Iulia de senatu habendo promulgata nel 9 a.C. da augusto 66, specialmente – si può pensare – alle norme relative al calendario delle riunioni e forse anche all’entità del quorum.

In definitiva, il caput III della Lex regia de imperio Uespasiani – attraverso una finzione – dichiara valide ex lege (Iulia) le sedute che fossero state convocate e

65 Sul significato, v. supra, § 3.66 Sulla quale v. R.J.a. talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton 1984, 222 ss. Si noti Cass.

Dio 55.3.1: «augusto… ordinò che le sedute del senato si tenessero in giorni prestabiliti. In pre-cedenza, infatti, non vi era un criterio preciso che le regolasse e per questo alcuni membri spesso non si presentavano agli incontri; fissò dunque due sedute ufficiali al mese, in modo tale che essi, almeno quelli convocati per legge (oÛj ge kaˆ Ð nÒmoj ™k£lei), fossero obbligati ad incontrarsi in esse». Dunque per effetto della clausola III della Lex regia la seduta convocata dal princeps (o su suo mandato o alla sua presenza) era equiparata alle due periodiche fissate per legge, con la con-seguenza che il senatore assente sarebbe incorso nelle sanzioni previste per l’assenza dalle sedute stabilite per legge.

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presiedute dal princeps nell’esercizio delle facoltà assegnate dal caput II, anche se in modi o tempi non conformi alle norme legali per tali sedute 67.

anche la clausola VIII, che ratifica gli atti compiuti dall’imperator Vespasiano (o da altri su suo comando) prima dell’approvazione della Lex regia stessa, ricorre alla medesima finzione per sancirne la validità sul piano della legge. Stabilisce, infatti, che tali atti perinde iusta rataq(ue) sint ac si populi plebisue iussu acta essent (dove populi ple-bisue iussu è una ben nota perifrasi che sta per lege plebisue scito) 68. Qui la distinzione fra attribuzione del potere di compiere atti e effetti degli atti stessi è, se possibile, ancora più evidente, perché, trattandosi di una clausola con efficacia retroattiva, incide su atti che non erano stati in precedenza autorizzati (il cui potere non era stato conferito), legalizzandone gli effetti 69.

Infine, analogamente, il caput IV non autorizza un’attività (commendatio di can-didati o suffragatio), che come s’è visto era di per sé lecita, bensì (come nei due capita appena esaminati) ne regola gli effetti, quando a compierla fosse il princeps (si noti che il princeps non è neppure il destinatario diretto della norma, che è rivolta invece ai magistrati presidenti i comizi). In questo caso, non si ricorre tuttavia alla finzione di conformità alla legge, come nei due capita sopra esaminati. Il caput IV sancisce invece che i candidati favoriti dal princeps in forma di commendatio o suffra-gatio debbano essere presi in considerazione (ratio eorum habeatur) extra ordinem nei comizi elettorali.

67 Si potrebbe anzi ipotizzare – se non si rischiasse un’eccessiva formalizzazione – che il ca-put II confermasse poteri per la cui concessione sarebbe stato sufficiente il senatoconsulto di investitura del princeps (si trattava infatti di ius senatorium, si potrebbe dire), mentre la clausola III doveva essere inserita necessariamente in una legge, poiché atteneva a una materia regolata dalla Lex Iulia.

68 J. Scheid, in F. Jacques, J. Scheid, Roma e il suo Impero . Istituzioni, economia, religione, trad. it., Roma-Bari 1992, 34 s. ritiene (seguendo lesuisse) che la clausola fosse tralatizia, contenuta cioè in tutte le leggi di investitura per coprire le decisioni prese fra il momento del senatoconsulto di investitura e la approvazione della legge; analogamente, sulla base di un’approfondita esegesi, milazzo, Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del Princeps, cit., 200 ss.; contra, lucrezi, leges super principem, cit., 133; 162; Hurlet, La lex de imperio Vespasiani, cit., 278; Purpura, Sulla tavola perduta della lex de auctoritate Vespasiani, cit., 440 s.; Pérez lopez, El poder del príncipe en Roma, cit., 428 ss., tutti traendo argomento proprio dalla mancata citazione di precedenti. Per Brunt, lex de imperio Vespasiani, cit., 103, in questo caso l’assenza di precedenti sarebbe invece causata (anche) da un problema di forma, nel senso che sarebbe stato difficile dire «that Vespa-sian’s acts prior to the date of the lex were to be as valid as the acts of augustus etc. prior to such leges as had formally conferred like powers upon them», osservazione che – sia pure indiretta-mente – indica la direzione esatta: in realtà, la mancanza dipende dalla natura della clausola, che era legalizzativa di effetti e non attributiva di poteri.

69 Da un altro punto di vista, la clausola VIII, oltre che incidente sugli effetti, potrebbe co-struirsi come attributiva retroattivamente di un potere (che appunto si finge fosse stato esistente al tempo del compimento degli atti).

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Non conviene approfondire qui il significato di questa locuzione, che compor-terebbe un riesame delle tecniche elettorali durante il principato.

Quel che segue è dunque una semplice ipotesi di lavoro. Quel che abbiamo ap-preso fino a questo punto a proposito delle altre due clausole «senza precedenti», la III e la VIII, ossia il fatto ch’esse abbiano convalidato sul piano legislativo gli atti del principe, sembra rafforzare un’ipotesi avanzata recentemente da Hurlet, ossia che la clausola IV stabilisca che i candidati del principe «seraient pris en compte par les comices même s’ils ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité» 70.

In effetti, la locuzione rationem alicuius habere significa tecnicamente che un can-didato è ammesso a presentarsi alle elezioni ossia che la sua eleggibilità è accettata dal presidente dei comizi elettorali. Questo significato tecnico è particolarmente evidente in varie fonti 71, ma specialmente nella Lex Malacitana 51: Si ad quem diem professionem] fieri oportebit, nullius nomine aut | pauciorum, quam tot quod creari opor|tebit, professio facta erit, siue ex his, | quorum nomine professio facta erit, | pauciores erunt quorum h(ac) l(ege) comitiis ra|tionem habere oporteat, quam tot <quot> cre|ari oportebit…

la disposizione municipale equipara il difetto di candidati (si… nullius nomine aut pauciorum, quam tot quod creari oportebit, professio facta erit) 72 al caso in cui, fra i candidati che si siano presentati, quelli che possano essere presi in considerazione dai comizi – quorum h(ac) l(ege) comitiis rationem habere oporteat – non siano in numero sufficiente per i posti da coprire. l’espressione quorum h(ac) l(ege) comitiis rationem habere oporteat indica chiaramente che si tratta qui dell’eleggibilità in senso giuridico e che le condizioni sono stabilite dalla legge stessa. Infatti, l’elettorato passivo è

70 Hurlet, La lex de imperio Vespasiani, cit., 276, basandosi principalmente su tac. ann. 3.29. l’a., quando avanza queste interpretazione, critica a mio avviso giustamente l’ipotesi diffusa se-condo cui la locuzione alicuius comitiis extra ordinem ratio haberi significherebbe che si assicurava l’elezione del candidato grazie a un voto «separato» (su posti riservati): contro questa idea v. già Frei-Stolba, Untersuchungen, cit., 188. P. Frezza, rec . a M .L . Paladini, Le votazioni (= Id., Scritti, a cura di F. amarelli e e. Germino, III, Romae 2000, 300) proponeva una traduzione esatta («se ne ten-ga conto fuori della regola in qualsivoglia comizio»), nel quadro peraltro di una ricostruzione che temo di non potere adottare.

71 la locuzione rationem alicuius habere equivale a «prendere in conto nei voti», dunque consi-derare provvisto di elettorato passivo in una determinata elezione: v., fra i più significativi, liv. 4.7.8-9, a proposito della scelta fra l’elezione dei consoli (posti riservati ai patrizi) o dei tribuni mi-litum con potere consolare (aperti anche a candidati plebei): 8. Uicerunt patres (scil.: i comizi furo-no convocati per eleggere i consoli), quia… principes plebis ea comitia malebant, 9. quibus non haberetur ratio sua, quam quibus ut indigni praeterirentur (se ne ricava la differenza fra ratio alicuius non haberi con riferimento tecnico al difetto di elettorato passivo e praeteriri, cioè non essere eletti, benché eleg-gibili); cfr. Caes. bell . ciu . 1.9.2; Cic. Att. 7.9.2; liv. 6.37.4; 27.6.5; 39.39.3; Suet. Iul. 18.2; 28.1; altre fonti in th. mommsen, Römisches Staatsrecht, I3, rist. Basel 1952, 472, nt. 1.

72 ossia, nel caso in cui non venga proposta alcuna candidatura, oppure il numero dei candi-dati proposti sia inferiore al numero dei posti da coprire.

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regolato dal capitolo 54 della Lex Malacitana, la cui rubrica è precisamente Quorum comitis rationem haberi oporteat 73.

Quel che la Lex Malacitana consente di accertare per le elezioni municipali può senz’altro essere esteso al diritto pubblico romano e ci aiuta a comprendere la locuzione impiegata dalla Lex regia de imperio Uespasiani, ossia extra ordinem alicuius rationem habere. Siccome i requisiti per l’eleggibilità – a Roma così come nei muni-cipi – erano stabiliti da leggi 74, extra ordinem rationem alicuius habere sembra dunque significare «prendere in conto una candidatura fuori delle regole», ossia malgrado la violazione delle regole sull’elettorato passivo, ad esempio l’iterazione, l’età o la sequenza del cursus honorum 75.

73 la norma riservava l’elettorato passivo agli ingenui homines di 25 anni compiuti (nel caso di duumvirato, si impediva l’iterazione a chi avesse già gerito la carica nei cinque anni precedenti). Inoltre, la legge disponeva che i candidati non dovessero trovarsi in una condizione nella quale – se fossero stati ciues Romani – non avrebbero potuto essere nominati decurioni. Si noti en passant che ciò significa che v’era una legge generale che regolava l’accesso ai senati locali nei municipi di diritto romano. Forse è da questa legge generale che vengono le norme della Tab . Heracl ., ll. 83-125, che stabiliscono requisiti di eleggibilità – fra i quali, l’età di 30 anni – e, specificamente, impedimenti per il decurionato. Com’è noto, il contenuto e la natura della tavola di eraclea sono incerti. Se si suppone (d’accordo con Crawford, Roman Statutes, cit., I, 358 s.) che le norme con-cernenti l’elezione dei magistrati di municipi, colonie e prefetture così come la nomina dei decu-rioni che sono contenute in Heracl., ll. 83-125, riproducono quelle di una Lex Iulia municipalis che Cesare avrebbe fatto adottare nel 45, si potrebbe sostenere che proprio a tali norme (o ad altre successivamente emanate nella stessa materia) su questo punto rinvia la Lex Flauia Malacitana.

74 Il fondamento legislativo dei requisiti di eleggibilità brilla in Cic . leg . agr . 2.24, dove si commen-ta l’obbligo posto dalla rogatio di Rullo di presentare la candidatura in presenza, che Cicerone con-sidera inusitato, mettendolo a confronto con gli impedimenti solitamente previsti dalle leggi: itaque excipitur hac lege non adulescentia, non legitimum aliquod impedimentum, non potestas, non magistratus ullus aliis negotiis ac legibus impeditus, reus denique, quo minus decemuir fieri possit, non excipitur; Cn . Pompeius excipitur, ne cum P . Rullo (taceo de ceteris) decemuir fieri possit . praesentem enim profiteri iubet (quod nulla alia in lege umquam fuit, ne in iis quidem magistratibus, quorum certus ordo est) . Per quel che concerne la persistente validità del-le leges annales nel Principato e per il loro contenuto, v. J. morris, leges annales under the Principate, I . Legal and Constitutional, in Listy Filologické 87, 1964, 316 ss., e II . Political Effects, ibid. 88, 1965, 22 ss., che ipotizza modifiche augustee rispetto alle norme repubblicane a proposito dell’età minima per la questura (abbassata a 25 anni) e della pretura (30 anni), mentre l’età consolare rimase a 42 anni (salvo riduzioni in virtù del ius liberorum); d’altra parte – si ignora se per un esonero generale o indi-viduale – i patrizi godevano di una riduzione di 10 anni sull’età legittima per il consolato. Furono mantenuti in vigore i due anni di intervallo minimo fra le cariche nonché il certus ordo magistratuum.

75 la locuzione extra ordinem ratio alicuius haberi ricorre in Val. max. 4.1.14: posterior Cato… Cypriacam pecuniam maxima cum diligentia et sanctitate in urbem deportauerat, cuius ministerii gratia senatus relationem interponi iubebat, ut praetoriis comitiis extra ordinem ratio eius haberetur . Sed ipse id fieri passus non est, iniquum esse adfirmans quod nulli alii tribueretur sibi decerni, ac ne quid in persona sua nouaretur, campe-strem experiri temeritatem quam curiae beneficio uti satius esse duxit. la replica dell’Uticense, che dichiara di non volersi sottrarre alla tenzone elettorale (campestris temeritas), suggerisce che il privilegio pro-posto (che per l’opposizione dell’interessato parrebbe non essere giunto nemmeno allo stadio di relatio formale al senato) consistesse nella nomina a pretore senza sottoporsi al voto (quand’an-

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ancora una volta, dunque, la Lex regia de imperio Uespasiani, in una clausola «senza precedenti» (com’è appunto la IV di cui ci stiamo occupando) disciplina gli effetti di un potere del princeps, e li disciplina sul piano legislativo, nel senso che autorizza la deroga alle leggi ordinarie che stabiliscono l’elettorato passivo.

Un altro parallelo che illumina tecnicamente la clausola IV della Lex regia è un senatoconsulto proposto all’inizio del 43 a.C. da Cicerone in favore di ottaviano, riferito da Cic. Phil. 5.45-46:

45. Hoc autem tempore ita censeo decernendum: 46. «(…) Senatui placere, C . Caesarem, Gai fi-lium, pontificem, pro praetore, senatorem esse sententiamque loco praetorio dicere, eiusque rationem, quemcumque mag<istratum> pete[re]t, ita haberi ut haberi per leges liceret, si anno superiore quaes-tor fuisset».

Cfr. Lex regia de imperio Uespasiani, c. VI, ll. 10-13:

utique quos magistratum potestatem imperium curationemue | cuius rei petentes senatui populoque Romano commendauerit | quibusue suffragationem suam dederit promiserit, eorum | comitis quibus-que extra ordinem ratio habeatur.

Il decreto proposto da Cicerone prevedeva che «Gaius Cesare, figlio di Gaio, pon-tefice, pro pretore, sia senatore ed esprima il suo parere nel rango degli ex-pretori; inoltre che si prenda in considerazione la sua candidatura a una qualsiasi magi-stratura come dovrebbe essere presa in considerazione in conformità alle leggi se fosse già stato questore l’anno scorso» . Si noterà – nel confronto con la Lex regia – oltre alla formulazione analoga quemcumque magistratum petet / magistratum petentes, la terminologie identica eius rationem haberi / eorum ratio habeatur. Il punto saliente del parallelo è che la locuzione extra ordinem ratio habeatur della Lex regia corrispon-de a ratio ita haberi ut haberi per leges liceret, si anno superiore quaestor fuisset nel senato consulto proposto da Cicerone. Il parallelo conferma che extra ordinem esprime, in modo sintetico, la violazione dei limiti e delle condizioni stabilite dalle leges (in particolare, le leges annales) 76. Nel caso di ottaviano, in particolare, Cicerone voleva «vederlo il più presto possibile nelle cariche supreme».

che la nomina straordinaria avvenisse formalmente nell’ambito dei comitia convocati per l’elezio-ne dei praetores). Cass. Dio 39.23.1 va tuttavia in senso diverso, perché la relazione (che qui figura presentata al senato dai consoli) sembra dispensasse Catone dall’osservanza delle leges annales (si parla di nÒmoi che non permetterebbero a Catone di porre la sua candidatura a pretore) ma non lo esimesse dal voto dei comizi. Plut. Cato Min. 39.3-4 non permette di scegliere tra le due versio-ni. Sull’episodio, v. da ultimo, con lettura non risolutiva, t.C. Brennan, The Praetorship in the Roman Republic, II, oxford 2000, 429 (con bibl.).

76 Così, seppur con riferimento ad altre fonti, nella sostanza interpretava il sintagma momm-sen, Römisches Staatsrecht, I3, cit., 20 nt. 2: «Extra ordinem aber heisst jedes amt, das erlangt ist unter

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Insomma, il decreto proposto da Cicerone e la Lex Malacitana sembrano mo-strarci che la formula rationem alicuius habere significa prendere in considerazione un candidato in quanto eleggibile secondo la legge. Correlativemente, extra ordinem rationem alicuius habere sembra significare che il presidente dei comizi elettorali deve ammettere il candidato sostenuto dal principe anche «fuori ordine», ossia fuori delle regole imposte dalle leggi sull’elettorato passivo 77.

la prova decisiva di questa equivalenza terminologica fra «extra ordinem» e «con-tra leges» – nell’ambito del diritto pubblico relativo alle elezioni – è tuttavia portata da due testi ciceroniani che si riferiscono al medesimo avvenimento, la candida-tura al consolato avanzata nell’89 a.C. da Gaio Giulio Cesare Strabone 78. Cesare era stato edile curule, nel 90; tuttavia, come informa asconio (p. 26 St.), et sperabat et agebat Caesar, ut omissa praetura consul fieret. Cesare dunque brigava il consolato in violazione della lex Uillia annalis . l’opposizione dei tribuni della plebe – di Publio antistio e Publio Sulpicio Rufo in prima linea – fu accanita 79.

ecco come Cicerone narra l’episodio in due occasioni diverse (nelle quali si occupa rispettivamente dei due tribuni campioni della legalità). Una prima volta ne parla in Har . Resp. 43, a proposito di Sulpicio: Sulpicium ab optima causa profectum Gaioque Iulio consulatum contra leges petenti resistentem longius, quam uoluit, popularis aura

Beiseitesetzung einer gesetzlich bestehenden Vorschrift (Cass. Dio 36.39 [22]), sei es der Reihen-folge (Cic. Brut. 226; tac. ann. 2.32.), sei es der Intervallirung (Caes. bell . ciu. 1.32)».

77 Quest’interpretazione suscita qualche attrito con le richieste di esonero dai requisiti delle leges annales avanzate al senato da alcuni principes. In particolare, tac. ann. 3.29 registra una richiesta di tiberio: Neronem e liberis Germanici, iam ingressum iuuentam, commendauit patribus, utque munere capes-sendi uigintiuiratus solueretur et quinquennio maturius quam per leges quaesturam peteret, non sine inrisu audien-tium postulauit, praetendebat sibi atque fratri decreta eadem petente Augusto. Il passo è significativo, perché sembra operare una distinzione fra commendatio e richiesta rivolta al senato di esonerare Nerone da certi vincoli delle leges annales. Viceversa, secondo la nostra interpretazione del caput IV della Lex regia de imperio Uespasiani, la commendatio del princeps sarebbe dovuta essere sufficiente per imporre al presidente dei comizi elettorali di accettare la candidatura di Nerone (dispensandolo dunque dai requisiti stabiliti dalle leges annales). Può darsi che questo genere di notizie contraddica la nostra interpretazione. occorre tuttavia tenere conto, innanzitutto, della possibilità che gli effetti della suffragatio e della commendatio del princeps siano stati legalmente definiti – e poi introdotti nella Lex regia tralatizia – solo in un momento posteriore all’episodio riferito da tacito. Una seconda spie-gazione di questa apparente difficoltà pare ancora più semplice : gli effetti giuridici della suffragatio e della commendatio, come da noi ipotizzati, risalivano già a tiberio e persino a augusto, ma, per i loro parenti e collaboratori più stretti, i principes preferivano fare decretare dal senato ciò che avrebbero potuto imporre direttamente, perché la collaborazione era più onorifica (a volte era il senato stesso a procedere, come nel caso di Germanico nel 9 d.C.: Cass. Dio 56.17.2). Quando si trattava dei membri della domus Augusta, qualunque onore eccezionale poteva essere occasione per esibire il consenso politico.

78 Per la data, v. Brennan, The Praetorship in the Roman Republic, II, cit., 782, nt. 239.79 Cfr. asc. p. 26 St.: cui (scil . Caesari) primis temporibus iure Sulpicius resisteret, postea nimia contentione

ad ferrum et ad arma processit.

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prouexit. Vi torna in Brut . 226, riferendosi questa volta a antistio: P . Antistius… in tribunatu… contra C . Iulii illam consulatus petitionem extraordinariam, ueram causam agens, est probatus . le due versioni dello stesso episodio permettono un preciso confronto dei termini: come si vede, l’espressione consulatus petitio extraordinaria del secondo passo equivale, nel primo, a consulatum contra leges petere. Non si potrebbe avere conferma testuale più precisa.

alla luce di quest’interpretazione 80, appare che anche il caput IV, proprio come il III e l’VIII, quando usa la locuzione extra ordinem determina a livello legislativo gli effetti che discendono dagli atti del princeps. Per quanto riguarda il capitolo IV, sono gli effetti della sua commendatio e della sua suffragatio: le candidature appoggiate dal principe divengono legali anche se erano contra leges.

In conclusione, la mancata menzione di predecessori nei tre capita esaminati non significa affatto che tali capita attribuissero a Vespasiano poteri di cui fosse-ro sforniti i principes anteriori; l’omissione dei predecessori deriva dal fatto che si trattava di clausole totalmente diverse, per natura, dalle clausole che invece con-tenevano tale menzione. Queste ultime attribuivano poteri (di concludere foedera, di senatum habere, di proferre pomerium, di agere ex usu reipublicae). le tre norme in questione, invece, non attribuivano poteri, bensì regolavano gli effetti degli atti del princeps (per il futuro, la clausola III e IV; per il passato, la clausola VIII). In due casi (caput III e VIII), la Lex regia de imperio Uespasiani stabiliva che tali atti fossero validi come se fossero stati compiuti secondo la legge (anche se vi derogavano, come nel caso della lex Iulia de senatu); analogamente, nel terzo caso (caput IV), la Lex regia stabiliva – secondo l’interpretazione preferibile – una deroga ai requisiti per l’elettorato passivo fissati dalle leggi (annali).

80 Pur riconoscendo che si tratta di un’ipotesi, considero la spiegazione qui proposta della lo-cuzione extra ordinem più soddisfacente di altre che sono state avanzate (raccolte e discusse per es. da Frei-Stolba, Untersuchungen, cit., 188 ss.). la meno inverosimile è che il presidente dei comizi elettorali dovesse conteggiare i voti a favore del candidato del princeps «fuori ordine», ossia sepa-ratamente (e prima) di quelli degli altri candidati. tuttavia, se si prova a passare dal generico al concreto, si constata la estrema difficoltà di precisare le modalità di voto che permetterebbero di realizzare quest’impostazione (la meno nebulosa è che gli elettori fossero chiamati a votare due volte, prima sui candidati Caesaris, poi sugli altri, che sarebbe tuttavia meccanismo farraginoso). Ciò detto, conviene precisare che le ipotesi diverse da quella qui proposta hanno in comune di attribuire alla clausola IV della Lex vespasianea la funzione di regolare gli effetti di un potere di cui il princeps già disponeva. Queste ipotesi alternative sul valore di extra ordinem, al di là del meri-to, sono dunque in ogni caso anch’esse coerenti con l’interpretazione generale qui proposta circa i due tipi di clausole della Lex regia, che è quel che conta. Basti solo aggiungere che, se non la si inquadrasse in una interpretazione generale di questo genere, qualsiasi ipotesi alternativa circa la locuzione extra ordinem rationem alicuius habere avrebbe l’onere aggiuntivo di spiegare l’omessa cita-zione di imperatori precedenti.

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Nella assenza o presenza di precedenti non si deve dunque scorgere in traspa-renza la storia o meglio la cronologia delle prerogative del princeps. Si tratta invece di una differenza giuridica, fra atti ed effetti.

Interpretazione storico-politica e interpretazione giuridica dei fatti del passato non sono, ovviamente, in un rapporto gerarchico o fisso. È l’adeguatezza ai feno-meni cui si applicano che decide quale sia preferibile adottare. Nel caso della tabula aenea capitolina, la lettura giuridica del testo è la più adeguata alla sua natura di lex. D’altra parte, a ben vedere, istituire un collegamento diretto fra eventi politici e testi giuridici – sostenendo che la carenza di prestigio di Vespasiano spinse a raf-forzare la sua posizione costituzionale tramite lo strumento della legge, introdotto allora per la prima e unica volta oppure profondamente modificato – mentre vuol apparire un’interpretazione sensibile alla storia, è intrisa di legalismo, per l’ecces-sivo peso che paradossalmente attribuisce alla legge nel fondare la posizione del princeps: come se Vespasiano avesse pensato che una lex potesse rimediare alla carenza di sostegni sociologici oppure l’agire del senato fosse stato guidato dal costituzionalismo moderno 81.

8. epilogo

la sintesi dedicata a individuare specialmente i punti fermi (§ 3-5) e l’analisi de-dicata alla menzione o omissione dei precedenti imperatori nei capita della tabula aenea capitolina (§ 6-7) puntano in una medesima direzione, quella della continuità.

la lex epigrafica vespasianea è un esemplare della Lex «regia» nota alle fonti giuridiche; approvata dal popolo, probabilmente nei comitia tribuniciae potestatis, ra-tificava i poteri decretati in blocco dal senato all’avvento di ogni nuovo principe, cuncta principibus solita (oltre a quelli elencati nella tavola superstite, la tribunicia potes-tas e, forse, l’imperium proconsolare). In questo senso, come teorizzarono i giuristi, essa agganciava almeno formalmente al consenso popolare l’imperium, inteso in senso lato come posizione egemonica del princeps. le modalità di funzionamento dei comizi nel Principato rende dubbio che costituissero un’effettiva arena di par-tecipazione politica.

la menzione di precedenti imperatori in alcune delle clausole dell’epigrafe ve-spasianea è di per sé il segno della continuità in cui la lex era inserita; ma l’omissio-

81 I due diversi orientamenti della ricerca sulla natura del Principato, che privilegiano rispetti-vamente la costruzione giuridica (eredità dello Staatsrecht mommseniano) e le componenti socio-politiche, sono descritti da Hurlet, Une décennie de recherches sur Auguste, cit. spec. 199 ss. entrambi questi approcci sono necessari, ed entrambi insufficienti se unilaterali o applicati in modo non adeguato a comprendere i fenomeni dal punto di vista degli antichi.

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ne, in altre, di quei nomi non significa affatto che fossero innovazioni apportate allo stampo della Lex regia appositamente per il primo dei Flavi. la spiegazione è tecnica. menzione e omissione di precedenti coincidono con la duplice tipologia giuridica delle clausole: le une che attribuiscono poteri (gli stessi dei predecessori), le altre che determinano gli effetti di tali poteri.

anche da questo punto di vista, che ne ribadisce la concezione unitaria, la lex epigrafica appare riproduzione fedele di un modello, organicamente pensato, per il quale pare conveniente (almeno come memento metodologico) il nome compo-sito con cui la battezzò l’erudizione umanistica, Lex regia de imperio Uespasiani, che esprime la sua natura bifronte, di testo tralatizio, ma attualizzato da ogni nuovo imperatore.

Se sul piano politico l’avvento di Vespasiano segna un’indubbia rottura rispetto all’esperienza dei principes giulio-claudi, di nobilissima origine, divinizzati e figli di dei, la legalità romana si esprime invece nella ripetizione costante della legge di investitura, costanza in cui sta la forza ordinante del diritto.

Dario mantovani Università degli Studi di Pavia