Legislazione Italiana in Materia Di Ipnosi - Copia

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LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI IPNOSI Premessa La regressione ipnotica alle vite precedenti è un antico metodo di conoscenza del sé. L’ Ipnologo esperto delle tecniche della regressione alle vite precedenti, figura professionale che si forma in Italia attraverso l’apposito Master erogato da Past Life Regression School – Italia, é un libero professionista che svolge un’attività di promozione al naturale processo di trasformazione e crescita della coscienza di Sé. Le tecniche utilizzate da questo Ipnologo sono costituite da una varietà di metodologie che permettono il recupero consapevole di memorie legate ad esperienze che hanno avuto luogo in “altre esistenze”. L’ Ipnologo guida il suo cliente in un positivo processo di scoperta, rielaborazione, ristrutturazione ed integrazione costruttiva delle esperienze rievocate per facilitare il suo cammino evolutivo individuale. Normativa La legge italiana consente di esercitare in libertà e legalità la professione di Ipnologo integrando la direttiva del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, che è stata approvata l'11 febbraio 2004. La normativa vigente italiana permette quindi la pratica dell’ipnosi però la vieta in due precise condizioni: 1. mancanza di consenso o anche qualora ci sia il consenso, quando esiste un pericolo grave per l'incolumità della persona. 2. quando è svolta a fini terapeutici da chi non svolga una “professione sanitaria”, cioè non sia medico. La Corte di Cassazione ha chiarito espressamente chi non è contemplato nella categoria indicata come “professione sanitaria” : “è tale chi è sfornito del titolo richiesto di laurea in medicina e chirurgia o non ha adempiuto alle formalità prescritte come condizione per l’esercizio della professione (es. iscrizione all’albo) o ne è stato sospeso o interdetto”. Si tratta quindi, per l’ Ipnologo non medico , di praticare l’ ipnosi: 1. senza creare pericolo per l'incolumità del paziente 2. senza effettuare terapia In sostanza l’ Ipnologo non medico può praticare l’ ipnosi purché essa non sia terapeutica e non sia dannosa . In italia quindi, almeno attualmente, in un contesto terapeutico, l'ipnologo deve avere la qualità di medico, nemmeno lo psicologo psicoterapeuta può esercitare l’ipnosi in un contesto terapeutico! Ogni altro impiego dell’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche da parte di persona non in possesso di laurea in medicina e chirurgia incorre nel reato di esercizio abusivo di professione, previsto e punito all'art. 348 del codice penale, il quale afferma così: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione”. L’ipnosi e il codice penale italiano Il vigente codice penale, promulgato nel 1930, menziona a "sproposito" l'ipnosi in due articoli, in quanto non e' possibile commettere tali reati con l'ipnosi: art. 613 del codice penale “Chiunque mediante suggestione ipnotica o in veglia, sostanze alcooliche o stupefacenti ponga una persona,

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LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI IPNOSI

Premessa

La regressione ipnotica alle vite precedenti è un antico metodo di conoscenza del sé.

L’ Ipnologo esperto delle tecniche della regressione alle vite precedenti, figura professionale che si forma in

Italia attraverso l’apposito Master erogato da Past Life Regression School – Italia, é un libero

professionista che svolge un’attività di promozione al naturale processo di trasformazione e crescita della

coscienza di Sé.

Le tecniche utilizzate da questo Ipnologo sono costituite da una varietà di metodologie che permettono il

recupero consapevole di memorie legate ad esperienze che hanno avuto luogo in “altre esistenze”.

L’ Ipnologo guida il suo cliente in un positivo processo di scoperta, rielaborazione, ristrutturazione ed

integrazione costruttiva delle esperienze rievocate per facilitare il suo cammino evolutivo individuale.

Normativa

La legge italiana consente di esercitare in libertà e legalità la professione di Ipnologo integrando la direttiva

del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, relativa al riconoscimento reciproco delle

qualifiche professionali tra i paesi membri, che è stata approvata l'11 febbraio 2004.

La normativa vigente italiana permette quindi la pratica dell’ipnosi però la vieta in due precise condizioni:

1. mancanza di consenso o anche qualora ci sia il consenso, quando esiste un pericolo grave per

l'incolumità della persona.

2. quando è svolta a fini terapeutici da chi non svolga una “professione sanitaria”, cioè non sia

medico.

La Corte di Cassazione ha chiarito espressamente chi non è contemplato nella categoria indicata come

“professione sanitaria” : “è tale chi è sfornito del titolo richiesto di laurea in medicina e chirurgia o non ha adempiuto alle formalità prescritte come condizione per l’esercizio della professione (es. iscrizione all’albo) o ne è stato sospeso o interdetto”.

Si tratta quindi, per l’ Ipnologo non medico , di praticare l’ ipnosi:

1. senza creare pericolo per l'incolumità del paziente

2. senza effettuare terapia

In sostanza l’ Ipnologo non medico può praticare l’ ipnosi purché essa non sia terapeutica e non sia

dannosa .

In italia quindi, almeno attualmente, in un contesto terapeutico, l'ipnologo deve avere la qualità di

medico, nemmeno lo psicologo psicoterapeuta può esercitare l’ipnosi in un contesto terapeutico!

Ogni altro impiego dell’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche da parte di persona non in

possesso di laurea in medicina e chirurgia incorre nel reato di esercizio abusivo di professione, previsto e

punito all'art. 348 del codice penale, il quale afferma così:

“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione”. L’ipnosi e il codice penale italiano

Il vigente codice penale, promulgato nel 1930, menziona a "sproposito" l'ipnosi in due articoli, in quanto

non e' possibile commettere tali reati con l'ipnosi:

art. 613 del codice penale

“Chiunque mediante suggestione ipnotica o in veglia, sostanze alcooliche o stupefacenti ponga una persona,

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senza il di Lei assenso, in stato d'incapacità d'intendere o volere. La punibilità non è esclusa se chi presta il consenso è minore di anni diciotto, infermo di mente, ovvero in stato di deficienza psichica per altra infermità ovvero abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti, ovvero il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione ovvero carpito coll'inganno. La pena è la reclusione fino ad un anno. La pena è la reclusione fino a cinque anni se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato ovvero se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come reato”. L'art. 613 e' inapplicabile all'ipnosi, in quanto con l'ipnosi non e' possibile realizzare l'incapacità di intendere

e di volere e non e' neppure possibile far commettere un reato; questo lo dice a chiare lettere tutta la

letteratura scientifica in proposito!

art. 728 del codice penale

“Chiunque ponga taluno, col suo consenso, in stato di narcosi od ipnotismo ovvero esegua sul medesimo un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da Euro 30,00 a 516,00. È ammessa l'estinzione del reato mediante oblazione. La predetta norma non si applica se il fatto è posto in essere, per finalità scientifiche o di cura, da persona che esercita una professione sanitaria. Anche questa condizione è impossibile da realizzarsi con l'ipnosi.

Il legislatore era molto ignorante in fatto di ipnosi ed era anche assoggettato all'influenza politica delle

lobby, dato che la disposizione non si applica ai terapeuti!

Conclusione

L’”Ipnologo esperto delle tecniche della regressione alle vite precedenti” , se non è medico, non può

praticare l’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche ma può invece utilizzarla liberamente, in

qualità di libero professionista, ai fini della crescita personale del proprio cliente.

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